CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 marzo 2023
81.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 107

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 914, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,

   esaminata per le parti di competenza, la proposta di legge recante «Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006» (C. 914, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 108

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010. C. 915, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,

   esaminata per le parti di competenza, la proposta di legge recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010» (C. 915, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 109

ALLEGATO 3

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,

   esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione del DL 11/2023 recante «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» (C. 889 Governo),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 110

ALLEGATO 4

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA
DAI DEPUTATI PAVANELLI, APPENDINO, CAPPELLETTI, TODDE

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge AC 889 di conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   premesso che:

    il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconto sul corrispettivo, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari; tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

    la disciplina del c.d. Superbonus 110 per cento si colloca, infatti, all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

    successivamente all'introduzione della misura agevolativa, tuttavia, si sono susseguite diverse e copiose modificazioni normative rispetto all'impianto originario, tra cui quelle introdotte con il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (decreto Sostegni-ter) e il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 («decreto Ucraina»); da ultimo, le modifiche del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (cosiddetto decreto Aiuti-quater), Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) con il quale vengono estese le detrazioni fiscali con la possibilità di impiegare lo strumento della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per gli anni 2022, 2023, 2024 e dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023);

    con il decreto-legge in esame il Governo è nuovamente intervenuto sulla materia dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

    in particolare, all'articolo 1, oltre a circoscrivere il campo di applicazione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, introduce il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

    con la disposizione di cui all'articolo 2, ha inibito, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento, riconoscendo limitate deroghe a tale principio e abrogando anche una serie di norme che, nella disciplina previgente, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi edilizi. Inoltre, ha disposto il blocco delle opzioni della cessione e dello sconto in fattura per i bonus c.d. ordinari, già presenti nel nostro ordinamento, ricorrendo ad una abrogazione Pag. 111tout court, senza prevedere alcun regime transitorio o deroghe di sorta. Ci si riferisce, in particolare, ai meccanismi previsti dagli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché al sismabonus-acquisti relativamente a tutti i contratti preliminari o definitivi di compravendita dell'immobile stipulati a partire dal 17 febbraio 2023;

   rilevato che:

    il decreto-legge in esame sconta una serie di criticità, prima fra tutte la perdurante incertezza sulla portata applicativa delle norme richiamate e sulle inevitabili conseguenze rispetto alla complessiva disciplina di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020;

    una scelta ponderata e consapevole da parte del legislatore nel quadro degli investimenti attivati dagli incentivi fiscali avrebbe suggerito quantomeno il mantenimento del sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura almeno fino al 2024 come già stabilito per gli interventi di efficientamento energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche, di estrema importanza per il nostro Paese e per tutti quegli interventi cd win win per i quali il saldo per il sistema economico del Paese risulta positivo;

    quanto sopra, contrasta con la ratio del provvedimento che, secondo quanto riportato nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri e nella Relazione Illustrativa, avrebbe dovuto porre fine e sbloccare i crediti c.d. «incagliati» sulla Piattaforma di cessione dell'Agenzia delle Entrate, prevedendo un sistema di incentivi all'acquisto degli stessi. De facto, il summenzionato decreto va nella direzione opposta anche rispetto agli obiettivi che il Paese è chiamato a raggiungere, in relazione al Green Deal e al PNRR, sui temi dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento antisismico e della riqualificazione del patrimonio edilizio;

    nonostante il dichiarato intento di porre rimedio e dare soluzioni all'impatto della misura e agli effetti sulla dinamica del debito pubblico, l'impostazione su cui poggia il decreto si limita a prevedere il totale divieto del trasferimento dei crediti d'imposta sulla base di mere valutazioni ragionieristiche, a totale discapito e detrimento del diritto alla salubrità, vivibilità, messa in sicurezza delle abitazioni e dei luoghi di lavoro, ovvero alla tutela di quegli interessi pubblici che la fiscalità ambientale non può esimersi dal prendere in considerazione in una prospettiva lungimirante e risolutiva;

    tali considerazioni sono tanto più attuali avuto riguardo agli obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le performance energetiche richieste (classe minima D entro il 2033); a fronte di questi obiettivi per sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie sarà imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti;

    i meccanismi della cessione del credito e dello sconto in fattura hanno, infatti, contribuito ad amplificare l'interesse verso gli interventi di efficienza energetica più dell'aliquota di detrazione stessa, permettendo alle famiglie di ottenere una riduzione immediata del costo degli interventi e diffusi benefici ambientali, economici e sociali;

    anche solo considerando i volumi degli interventi effettuati e le ricadute economiche per il settore e l'intera filiera delle riqualificazioni edilizie nel nostro Paese, dal 2008 al 2019, ovvero prima dell'introduzione della misura, gli interventi di efficienza energetica con accesso alle detrazioni fiscali si attestavano in media sui 330.000 all'anno; a seguito dell'introduzione dell'aliquota al 110 per cento, gli interventi sono cresciuti in maniera esponenziale raggiungendo il loro culmine nel 2021, con un +106 per cento rispetto al precedente anno;

    dal dossier n. 32/3 dalla Camera del dicembre 2021 su «Il recupero e la Pag. 112riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione» emergono chiaramente gli impatti che tali politiche economiche e fiscali hanno determinato. Secondo il dossier, nel periodo tra il 2011 e il 2021 sono stati realizzati 17,8 milioni di interventi sugli immobili che hanno generato investimenti pari a circa 311 miliardi di euro con un saldo complessivo per il sistema economico del Paese positivo per quasi 26 miliardi di euro. Per il periodo tra il 1998 e il 2021 gli investimenti complessivi attivati sono pari a 401 miliardi si euro ed hanno generato un assorbimento cumulato di 3.092.979 occupati diretti con una media annua di 281.180 occupati. La media annua degli occupati considerando anche l'indotto delle costruzioni sarebbe pari a 421.770 occupati;

    in questi anni, le agevolazioni hanno fortemente sostenuto la domanda interna, in particolare per le attività produttive e le filiere legate al comparto per la produzione di beni utilizzati negli interventi di recupero e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio oltre ad aver valorizzato il patrimonio immobiliare in termini di qualità della vita, decoro, prestazioni funzionali e prevenzione dei rischi sismici, miglioramento delle condizioni di salute pubblica per effetto della mitigazione dei cambiamenti climatici;

    in tale contesto, che richiederebbe la continuità delle agevolazioni in grado di sostenere il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, le previsioni in esame rischiano di determinare l'arresto definitivo dello strumento del Superbonus, dei bonus fiscali e con esso la prospettiva economica di migliaia di famiglie e di imprese che verrebbero penalizzate dal blocco degli investimenti, con il rischio di disincentivare l'ammodernamento di un patrimonio immobiliare vetusto e precario in un Paese dove l'inefficienza energetica è notoriamente elevata e rallentare l'economia del comparto produttivo coinvolto;

   atteso pertanto che:

    il provvedimento in esame non offre alcuna soluzione al problema dei crediti incagliati legati ai bonus edilizi, anzi pone ulteriori limitazioni che ne accentuano gli effetti negativi, e non prefigura alcuna strategia di lungo periodo in grado di stabilizzare gli incentivi fiscali finalizzati alla riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio immobiliare;

   tutto ciò premesso,

  esprime

PARERE CONTRARIO

Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

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ALLEGATO 5

5-00562 Squeri: Sul comparto della produzione di energia da biomasse.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le biomasse solide rappresentano una fonte di energia rinnovabile che si caratterizza per essere programmabile, pertanto funzionale ad accompagnare il processo di trasformazione del sistema economico verso un'economia sostenibile.
  Riguardo la questione posta dall'Onorevole interrogante concernente l'individuazione di soluzioni adeguate affinché l'intero comparto della produzione di energia da biomasse solide continui ad apportare il proprio contributo alla transizione in atto, è opportuno specificare che ad inizio anno è stato notificato alla Commissione europea lo schema di decreto cosiddetto FER2 al fine di verificarne la compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato.
  È opportuno evidenziare come suddetto provvedimento contiene la disciplina dedicata alla prosecuzione in esercizio di impianti biogas e biomassa esistenti, ed estende a tali tipologie di impianti il campo di applicazione del decreto, nel rispetto della disciplina europea in materia di criteri di sostenibilità delle biomasse.
  Per quanto attiene invece, il tema delle biomasse legnose nell'ambito della nuova direttiva sulle energie rinnovabili – cosiddetta RED III – a fronte di previsioni piuttosto restrittive del Parlamento europeo, l'Italia ha – sin da subito – difeso, cercando una soluzione di compromesso, la posizione relativa al possibile utilizzo della biomassa residua dalla gestione forestale per la produzione energetica.
  Pertanto, l'intento è quello di contrastare l'applicazione restrittiva del divieto di incentivare l'energia generata da combustibili solidi derivati da biomassa legnosa primaria, sia in quanto si ritiene funzionale alla gestione sostenibile delle foreste, sia soprattutto per tutelare la produzione di energia rinnovabile da biomasse solide che, in quanto programmabile, risulta essere ulteriormente importante.

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ALLEGATO 6

5-00563 Pavanelli: Sui tempi di adozione dei decreti attuativi sugli incentivi alla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili previsti dalla direttiva cosiddetta RED II.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Governo, sia in attuazione degli impegni assunti a livello comunitario per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, sia per fronteggiare la crisi energetica acuitasi con il conflitto russo-ucraino, sta ponendo in campo ogni possibile misura per sostenere la più ampia diversificazione energetica, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di impianti di produzione di energia rinnovabile.
  In particolare, le numerose iniziative intraprese sono volte per un verso all'attuazione delle riforme e degli investimenti strutturati e previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), mentre parallelamente è stato ulteriormente implementato un incisivo percorso di semplificazione dei procedimenti abilitativi per la realizzazione di impianti FER, unitamente alla definizione di un nuovo quadro incentivante, finalizzato a garantire l'adeguato sostegno finanziario e la necessaria stabilità agli investimenti nel settore.
  Sul punto, si fa riferimento in particolare al decreto cosiddetto FER 2.
  Il provvedimento è incentrato sulle fonti e tecnologie lontane dalla competitività, o ancora che presentano costi elevati di esercizio, includendo altresì una disciplina dedicata agli impianti di biogas e biomassa esistenti.
  Al riguardo, si rappresenta che ad inizio anno il decreto in questione è stato notificato alla Commissione europea, al fine di verificarne la compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato.
  Pertanto, si specifica che ad oggi sono in corso le interlocuzioni con la Commissione, la cui decisione positiva renderà operativo il provvedimento.
  Per quanto attiene invece al decreto dedicato a fonti e tecnologie più mature e con costi fissi bassi o comunque suscettibili di sensibile riduzione, si precisa che anche su tale provvedimento lo stato di elaborazione tecnica è avanzato e prossimo alla valutazione finale di congruità.
  Infine, si ribadisce l'impegno del Governo nel porre in essere ulteriori misure per uno sviluppo importante delle fonti rinnovabili, anche attraverso le molteplici misure di semplificazione e di rafforzamento della capacità attuativa dei soggetti coinvolti a diverso titolo per far fronte alla sfida del raggiungimento della neutralità climatica.

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ALLEGATO 7

5-00564 Peluffo: Sul ribasso del prezzo di riferimento per l'allocazione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili da parte del GSE.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come noto, l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 17 del 2022 ha introdotto una misura per l'approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili e la successiva cessione ai clienti finali, a cura del GSE, attraverso contratti di lungo termine di durata pari almeno a tre anni, ad un prezzo e con le modalità da definirsi con decreto ministeriale.
  Il Ministro della transizione ecologica, con decreto n. 314 del 2022, ha disciplinato la prima fase di attuazione relativa alla cessione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nella disponibilità del GSE, rinviando a un successivo decreto la disciplina a regime del servizio di ritiro e cessione.
  Il decreto ha stabilito che la cessione avvenga in favore dei clienti finali sulla base di criteri di priorità stabiliti dalla legge, attraverso la stipula di un contratto per differenza a due vie con il GSE, a un prezzo di riferimento pari a 210 euro a MW/h (megavatt ora), in un contesto di prezzi di mercato pari a quasi il doppio.
  Il 31 ottobre e 17 novembre 2022, il GSE ha pubblicato l'avviso di offerta della cessione dell'energia, pari a circa 16TWh, mediante la sede di negoziazione organizzata dal GME, le Disposizioni tecniche di funzionamento e lo schema di contratto per differenza a due vie. L'11 gennaio scorso il GME ha pubblicato gli esiti della procedura di assegnazione da cui è risultato che la quantità di energia elettrica disponibile è stata interamente assegnata a 1420 clienti finali prioritari a fronte di una richiesta complessiva di circa 21,5 TWh.
  Dai dati trasmessi, al 14 marzo scorso, risultano 1179 contratti stipulati, corrispondenti ad oltre 7 MWh, mentre 305 clienti assegnatari hanno optato per non sottoscrivere il contratto, per una quantità di quasi 9 MWh.
  Tale risultato, non in linea con le aspettative, si può spiegare con il fatto che il prezzo di riferimento fissato dal decreto ministeriale nel settembre scorso è sensibilmente più elevato rispetto all'attuale prezzo del mercato all'ingrosso.
  Anche i prezzi a termine risultanti dai dati sui futures nelle principali borse europee di riferimento mostrano una tendenza a ridursi nei prossimi due anni al di sotto della soglia di 210 euro/MWh. Questa criticità è stata segnalata dalle principali Associazioni dei settori produttivi interessati dalla misura. Questo radicale mutamento della situazione di fatto, che si è venuto a determinare successivamente all'adozione del decreto, compromette il perseguimento dell'interesse pubblico definito dalla norma primaria dell'articolo 16-bis del decreto-legge 17 del 2022, che è quello volto a trasferire il vantaggio dei costi più moderati della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a favore dei clienti finali, con particolare riferimento a quelle particolari categorie di clienti finali più esposti egli effetti della crisi dei prezzi dell'energia ossia al sistema produttivo manifatturiero ed energy intensive.
  Alla luce del quadro delineato, questo Ministero ha intenzione in particolare di rivedere il citato decreto ministeriale con una riedizione della procedura di assegnazione che riveda lo schema di prezzo, al fine di renderlo maggiormente idoneo a perseguire le finalità ispiratrici della norma primaria, nonché in modo da consentire ai sottoscrittori di essere protetti nel caso in cui si verificassero situazioni di criticità dei livelli di prezzo analoghe a quanto è stato sperimentato nel recente passato, principalmente come conseguenza del conflitto russo-ucraino.

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ALLEGATO 8

5-00565 Benzoni: Sulle iniziative di competenza per favorire l'adesione dell'Italia all'accordo di cooperazione «Alleanza per il nucleare».

TESTO DELLA RISPOSTA

  La crisi energetica, per certi versi ancora in atto, ha portato il nostro Paese ad operare scelte e, soprattutto, ad operare nel solco della nuova normativa europea per il raggiungimento degli obiettivi sfidanti di decarbonizzazione.
  A tale proposito, anche grazie alle risorse accordate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono state varate misure per l'aumento della quota di produzione di energia da fonte rinnovabile, il potenziamento delle infrastrutture di rete, la promozione dell'efficienza energetica e l'utilizzo del vettore idrogeno.
  Si ritiene che il raggiungimento di tali obiettivi debba essere perseguito con un approccio scevro da condizionamenti ideologici, assolutamente pragmatico, che prenda in debita considerazione il corretto bilanciamento di costi e benefici delle soluzioni che la tecnologia – e la sua evoluzione – ci mette a disposizione.
  A livello strategico, avendo come orizzonte il medio periodo, le linee di azione principali saranno nuovamente tracciate nel processo di revisione del Piano Nazionale Integrato Clima ed Energia, tutt'ora in corso.
  Il dibattito in corso nelle ultime settimane riguardo l'inclusione dell'energia nucleare nel mix energetico ha suscitato interesse, ponendo di nuovo all'attenzione l'eccellenza dei nostri primari istituti di ricerca nello sviluppo delle tecnologie del nucleare di nuova generazione, ed evidenziando la posizione nazionale riguardo la tassonomia verde europea.
  Come ribadito dall'onorevole interrogante, l'Italia non ha aderito formalmente alla citata Alleanza per il nucleare, per ragioni di opportunità anche politica, non possedendo al momento un quadro regolatorio in merito, e soprattutto nel pieno rispetto della volontà popolare.
  Pertanto, il Governo non può che rimettersi alle determinazioni che il Parlamento vorrà prendere, anche a seguito di dibattito sullo sviluppo delle nuove tecnologie in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, in sinergia con gli altri Paesi europei, e nel rispetto dei migliori standard raggiunti in ambito internazionale.

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ALLEGATO 9

5-00566 Evi: Su questioni riguardanti la nave rigassificatrice di Piombino.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Riguardo l'approdo nel porto di Piombino della nave rigassificatrice Golar Tundra, è necessario innanzitutto evidenziare come il procedimento autorizzativo relativo all'installazione è stato condotto da un Commissario Straordinario – il Presidente della regione Toscana – appositamente nominato, nonché svoltosi in ottemperanza alle norme speciali adottate dall'esecutivo agli inizi del 2022.
  Tali norme sono volte a fronteggiare le ripercussioni determinate dal conflitto russo-ucraino e, come noto, in termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas per la produzione di energia elettrica.
  In particolare, le suddette norme hanno previsto tempistiche stringenti per il rilascio del titolo autorizzativo, con l'obiettivo principale di assicurare un aumento della capacità di rigassificazione nazionale già dai primi mesi del 2023. Tuttavia, il procedimento è stato condotto sempre nel rispetto dei principi generali della legge n. 241 del 1990, attraverso l'adozione del modulo procedimentale della conferenza di servizi, svoltasi in modalità sincrona.
  Pertanto, sono stati raccolti tutti i pareri delle Amministrazioni coinvolte, per consentire il rilascio dell'autorizzazione all'installazione della nave rigassificatrice, nel rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza e di salute pubblica.
  Le comprensibili preoccupazioni di cittadini e associazioni, emerse anche nel corso dell'istruttoria, sono state considerate durante il suo svolgimento. La procedura si è conclusa positivamente a seguito del rilascio dei pareri tecnici da parte di tutti gli Enti coinvolti, che hanno inoltre imposto le rispettive prescrizioni.
  Tali Enti vigileranno sulla corretta attuazione della normativa di settore, per consentire l'esercizio dell'impianto nel rispetto di tutti i necessari principi di sicurezza. Si ritiene dunque che la sicurezza dell'infrastruttura sia stata ampiamente valutata nella fase precedente al rilascio dell'autorizzazione.
  Il raggiungimento da parte del nostro Paese dell'autosufficienza energetica rende indifferibile un percorso di importante sviluppo delle fonti rinnovabili.
  Purtuttavia, atteso che il gas naturale rappresenta una fonte di transizione, vanno altresì considerati i fattori contingenti che hanno determinato la scelta del rigassificatore.
  La necessità di installare tale impianto è derivata dalle notevoli criticità potenziali ed effettive, atteso che nel 2021 il gas russo ha coperto circa il 40 per cento del fabbisogno nazionale di gas, e la riduzione di tali flussi, avviata sin dall'avvio del conflitto, avrebbe potuto pregiudicare notevolmente la capacità nazionale di coprire il proprio fabbisogno.
  Il Governo ha risposto immediatamente, decidendo di installare due impianti per garantire l'approvvigionamento di gas; contestualmente si evidenzia che, trattandosi di unità galleggianti e non di impianti fissi, gli stessi sono caratterizzati da una flessibilità intrinseca, consentendone l'adeguamento alle esigenze nazionali, sia in termini di ubicazione che di vita di esercizio.
  Nel confermare che l'obiettivo a medio termine rimane lo sviluppo delle rinnovabili, si ribadisce che – in una fase transitoria – la necessità di dover assicurare i necessari approvvigionamenti energetici hanno portato a dover incrementare la capacità di rigassificazione per sopperire alla dipendenza dei flussi di gas russo, quantomeno finché non verranno raggiunti importanti obiettivi di installazione di impianti di energia rinnovabile.

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ALLEGATO 10

5-00567 Zucconi: Iniziative per favorire lo sviluppo dei biocarburanti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nel condividere la preoccupazione per iniziative volte a mettere al bando in tempi stringenti la produzione di autoveicoli dotati di motori termici, si ritiene che, per il raggiungimento degli obiettivi ambientali al 2030 e al 2050 – con particolare riferimento al settore dei trasporti – è fondamentale adottare soluzioni che rispondano anche alle esigenze di mobilità a costi sostenibili per i consumatori.
  Si considera che l'approccio della Commissione europea riguardo i nuovi obblighi di riduzione di CO2 per il 2030 e per il 2035, ed in particolare la metodologia utilizzata per il calcolo delle riduzioni, non valorizzi a sufficienza il contributo dei motori a combustione interna alimentati dai combustibili alternativi ecocompatibili.
  Soprattutto la metodologia di calcolo delle emissioni lascia sostanzialmente ai costruttori un'unica tecnologia per rispettare gli obblighi – ovvero l'auto elettrica – che non valorizza le altissime competenze tecnologiche e umane che molte delle nostre imprese hanno maturato sul motore a combustione interna e sui «low carbon fuels».
  Atteso che i combustibili liquidi e gassosi continueranno a giocare un ruolo determinante in tutti i comparti del settore dei trasporti, una mobilità caratterizzata da motori a combustione interna alimentati da Low Carbon Fuels può efficacemente affiancare la mobilità elettrica nel trasporto stradale, garantendo soluzioni accessibili a tutti i cittadini, non escludendo a priori alcuna tecnologia, in armonia con il principio della neutralità tecnologica.
  Tali carburanti consentono di accelerare la de-carbonizzazione del settore dei trasporti ottenendo immediati abbattimenti della CO2 su tutto il parco circolante senza dover attendere il ricambio del parco auto con veicoli elettrici, offrendo inoltre una scelta tra diverse tecnologie a basse emissioni di carbonio, che renderebbe l'operazione di de-carbonizzazione realmente sostenibile.
  Tali effetti positivi non trovano sufficiente considerazione nell'attuale Regolamento CO2. Al riguardo, il Governo sta operando al fine di concordare delle modifiche che considerino le emissioni climalteranti rilasciate lungo tutta la filiera dei combustibili, ciò anche al fine di consentire l'utilizzo dei motori a combustione interna alimentati con biocarburanti, Fuel a CO2 neutra ed e-fuels.
  Pertanto, tra le iniziative e i provvedimenti intrapresi da questo Governo, si evidenzia la recente emanazione del decreto ministeriale n. 107 del 16 marzo scorso, in corso di pubblicazione.
  Il provvedimento disciplina i nuovi obblighi di immissione in consumo di biocarburanti; in particolare è contemplato un maggior ricorso a tale tipologia di propellenti, con riferimento anche a quelli da utilizzare «in purezza», cioè non miscelati ai carburanti fossili tradizionali.
  Inoltre, con specifico decreto interministeriale in corso di perfezionamento, saranno definiti modalità e criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie tradizionali esistenti, così come previsto dal comma 3-ter dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 199 del 2021.
  Infine, Il ruolo dei biocarburanti è stato ulteriormente valorizzato con l'emanazione del decreto ministeriale n. 340 del 2022 recante sostegno alla produzione di biometano nella rete di gas naturale, in coerenza con la M2C4 Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Con la pubblicazione dei bandi per le aziende interessate ai contributi incentivanti a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà pertanto dato impulso alla produzione di biometano, destinato anche al settore dei trasporti.