CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 marzo 2023
81.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La V Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge AC 939 di «Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina»;

   premesso che:

    l'articolo 5, comma 2, reca le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

    in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

    per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

    in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

    le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate politiche pubbliche tra cui, in particolare, quelle volte alla promozione della pace e della sicurezza internazionale, alla promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico, al finanziamento per spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche sociali e di inclusione attiva, al sostegno tramite il sistema della fiscalità per la competitività e lo sviluppo delle imprese, agli investimenti nell'istruzione del primo ciclo, all'attuazione delle funzioni del Ministero dell'interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture, alla pianificazione e coordinamento Forze di polizia, nonché al sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo;

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   atteso pertanto che:

    le citate riduzioni delle spese dei Ministeri sacrificano in modo irragionevole preminenti e prioritari interessi del sistema Paese, soprattutto in una fase, come quella attuale, in cui è necessario e urgente proseguire nel senso della transizione energetica e digitale, adottando e promuovendo politiche pubbliche compatibili con il principio della sostenibilità intesa nella sua accezione più ampia, ossia economica, sociale e ambientale;

   tutto ciò premesso,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

  con la seguente condizione:

   le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, siano disposte esclusivamente nel rispetto del relativo parere espresso dalle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 3, dell'articolo 5, del provvedimento in esame.

Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.