CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 marzo 2023
78.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
ALLEGATO
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ALLEGATO

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 977 e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

   il provvedimento è indicato tra i provvedimenti legislativi da adottare ai fini dell'attuazione della misura M5C2-3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); in particolare, la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha approvato il piano prevede l'adozione di una legge quadro entro il 31 marzo 2023 che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti, semplifichi e metta a disposizione sportelli unici per i servizi sociali e sanitari, riveda le procedure di accertamento della condizione di «persona anziana non autosufficiente» e aumenti l'insieme dei servizi sociali e sanitari che possono essere forniti a domicilio; il provvedimento risulta altresì volto ad attuare parte della misura M6C1 del PNRR, relativa alla realizzazione delle Case della comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture volte a migliorare l'assistenza sanitaria anche a vantaggio della popolazione anziana;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   si reputa necessario l'approfondimento della formulazione di alcune disposizioni; in particolare, la lettera a) del comma 3 dell'articolo 2, nel definire i compiti del nuovo Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), prevede, tra le altre cose, che tale Comitato adotti il piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana «che – recita la disposizione – sostituisce il Piano per la non autosufficienza»; al riguardo, andrebbe valutata l'effettiva portata normativa di questa proposizione subordinata; essa infatti, nel suo tenore letterale, sembra tacitamente abrogare l'articolo 21, comma 6, lettera c) del decreto legislativo n. 147 del 2017 che ha istituito il piano per la non autosufficienza; l'approfondimento appare opportuno anche in considerazione del fatto che il piano per la non autosufficienza include fra i suoi destinatari tutte le persone non autosufficienti, indipendentemente dal requisito dell'anzianità; il comma 1 dell'articolo 3, nell'ambito della più generale delega in materia di invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità, individua quale specifico oggetto di delega «definire la persona anziana»; a tale oggetto non appaiono però corrispondere specifici princìpi e criteri direttivi;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   la procedura di delega di cui al comma 1 dell'articolo 6 prevede, al secondo periodo, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di quarantacinque giorni (cosiddetta «tecnica dello scorrimento»); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte Pag. 8costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta «una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa»; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

   il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 3, lettera a), dell'articolo 3, comma 1;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 6, comma 1.