CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 marzo 2023
78.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 114

ALLEGATO

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi da 791 a 798, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
*1.1. Zanella.
*1.2. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: nell'ambito dei servizi sociali aggiungere le seguenti: , comprensivi di quelli erogati dalle RSA,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) «RSA»: strutture a carattere residenziale che erogano in regime di accreditamento con il Servizio sanitario regionale prestazioni residenziali a carattere socio sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio.
1.3. Bonetti.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) «caregiver familiare»: la persona che, costituendo parte necessaria del progetto e del percorso di vita e di assistenza della popolazione anziana, gratuitamente assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, anche oncologica, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé ai sensi del decreto di cui al comma 255-bis, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) promuove, fatta salva la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti ai caregiver familiari su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

   all'articolo 4, comma 2, lettera e), dopo le parole: non autosufficienti e aggiungere le seguenti: per i caregivers, nonché;

   all'articolo 5, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) al fine di sostenere il processo di progressivo ed equilibrato miglioramento delle condizioni di vita individuali dei caregiver familiari, nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, Pag. 115comma 2, lettera b-bis), della presente legge, prevedere:

    1) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

    2) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere prioritariamente, presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, di patologie oncologiche gravi, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al primo periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;

    3) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali;

    4) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;

    5) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

    6) sostegno ed incentivazione rivolti ai caregiver familiari lavoratori;

    7) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito;

    8) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come caregiver familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso;

    9) informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;

    10) opportunità di informazione e di formazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal caregiver familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

    11) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da stress psico-fisico;

    12) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;

    13) supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.;

   dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività del caregiver familiare)

  1. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge, lo Stato riconosce e tutela la figura del caregiver familiare e riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che dalla sua opera trae l'intera collettività.
  2. L'attività di cura del caregiver familiare si svolge con le modalità più opportunePag. 116 in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita. In particolare, il caregiver familiare assiste e si prende cura della persona, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, educativi, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza, di cura e di istruzione, secondo quanto riportato nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché con l'eventuale figura di protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa. Il caregiver familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza nell'ottica di una collaborazione tesa a garantire un contesto inclusivo e solidale. La qualifica di caregiver familiare non può essere riconosciuta, per il medesimo periodo di tempo, a più di una persona per lo stesso assistito.
  3. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il caregiver familiare è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i seguenti documenti:

   a) atto di nomina del caregiver familiare, sottoscritto dall'assistito. Se l'assistito non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto di nomina, quest'ultima può essere espressa attraverso videoregistrazione o altro dispositivo che consenta all'assistito la propria manifestazione di volontà;

   b) estremi del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero del verbale di riconoscimento dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

   c) autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; per i cittadini extracomunitari, autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano, ai sensi del medesimo articolo 46, per almeno dieci anni, gli ultimi due dei quali in modo continuativo;

   d) per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

  4. L'assistito, personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno, ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, attraverso il tutore o il curatore, nomina il caregiver familiare, il quale manifesta il proprio consenso attraverso la sottoscrizione dell'atto di nomina ovvero una dichiarazione contenuta nella videoregistrazione o in altro dispositivo ai sensi del comma 3, lettera a).
  5. In qualsiasi momento l'assistito, con le medesime modalità di cui ai commi 3, lettera a), e 4, può revocare il caregiver familiare.
  6. Il caregiver familiare cessa dallo stato giuridico e dalla funzione:

   a) nel caso di revoca di cui al comma 5;

   b) in caso di decesso dell'assistito;

   c) nel caso di cessazione degli effetti del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito, di cui al comma 3, lettera b), ovvero, salvi i casi in cui l'assistito sia affetto da patologie oncologiche, del verbale di riconoscimento dell'invalidità, di cui al comma 3, lettera b);

   d) in caso di riconosciute forme di abuso o negligenza nei confronti dell'assistito;

   e) nel caso di trasferimento in modo permanente dell'assistito presso una residenza sanitaria assistenziale.

  7. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) istituisce specifiche prestazioni di carattere economico e sociale in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) che siano conviventi con l'assistito, che non siano lavoratori autonomi né Pag. 117titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione e con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000. Per la concessione delle prestazioni di cui al presente comma l'INPS emana appositi bandi, predisposti secondo i criteri definiti con le modalità di cui al comma 8.
  8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

   a) i criteri per la concessione delle prestazioni di cui al comma 7. Tra i criteri possono essere fissati limiti all'ammontare della prestazione, in relazione alle disponibilità di bilancio o ai motivi addotti a fondamento della richiesta. Tali criteri dovranno inoltre tener conto delle effettive situazioni di bisogno documentate dal soggetto richiedente e della loro gravità;

   b) le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 7.

  9. Il contributo di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogato dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  10. Il caregiver familiare lavoratore ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, preferibilmente da svolgersi in modalità di lavoro agile, con una riduzione d'orario pari al 50 per cento compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata. Il caregiver familiare lavoratore ha diritto a scegliere, anche nel corso del rapporto di lavoro, mediante domanda di trasferimento, e sempre che non ostino effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive non suscettibili di essere comunque soddisfatte, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
  11. Il caregiver familiare può richiedere all'Azienda sanitaria locale la possibilità di trasferire il familiare non autosufficiente nella propria regione di residenza, nel caso sia regione differente dalla residenza della persona non autosufficiente, al fine di poter conciliare cura, lavoro e il proprio progetto di vita.
  12. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei caregiver familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.
  13. Il sistema scolastico e universitario tutela e valorizza la figura dello studente caregiver familiare, ne riconosce il valore sociale e promuove azioni e interventi a suo sostegno all'interno di tali contesti. L'attività di assistenza e cura svolta dallo studente caregiver familiare contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
  14. L'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è sostituito con il seguente:

«Art. 24.
(Cessione dei riposi e delle ferie)

   1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di Pag. 118lavoro che assistono propri familiari i quali per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.».

  15. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal caregiver familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in qualità di caregiver familiare può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

   e) all'articolo 8, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5-bis, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.4. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) «progetti di vita indipendente»: progetti volti a permettere alle persone disabili di compiere autonomamente le proprie scelte e gestire direttamente la propria esistenza. I progetti individualizzati di cui al primo periodo possono riguardare vari aspetti della quotidianità e investire diversi ambiti (istruzione, lavoro, salute, mobilità personale, accesso alla cultura), secondo la definizione offerta dal decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 recante Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.
1.5. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) «RSA»: strutture a carattere residenziale che erogano, in regime di accreditamento con il Servizio sanitario regionale, prestazioni residenziali a carattere socio sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) effettuazione, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), del censimento di tutte le RSA accreditate operanti in ambito nazionale accertandone:

    1) la vetustà;

    2) la capacità ricettiva e tipologia dell'offerta;

    3) la natura e tipologia delle attività svolte;.
1.6. Bonetti.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) «budget di cura e assistenza»: lo strumento costituito dall'insieme delle misure, delle prestazioni, dei servizi e dei sostegni a vario titolo disponibili al fine di realizzare il progetto di vita autonoma delle persone non autosufficienti mediante il PAI.
1.7. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

Pag. 119

ART. 2.

  Al comma 1, sopprimere le parole: la promozione
2.1. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, dopo le parole: persone anziane aggiungere le seguenti: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che riconosce il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa ed il più possibile indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale in condizione di pari opportunità con gli altri cittadini, e.
2.2. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, dopo le parole: persone anziane aggiungere le seguenti: e delle persone non autosufficienti.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, dopo le parole: popolazione anziana aggiungere le seguenti: e non autosufficiente;

   al comma 2, lettera d), dopo le parole: persone anziane aggiungere le seguenti: e delle persone non autosufficienti.
*2.3. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
*2.4. Zanella.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle risorse aggiuntive occorrenti stanziate con provvedimento legislativo.
**2.5. Zanella.
**2.6. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle risorse aggiuntive occorrenti stanziate con provvedimento legislativo;

  Conseguentemente, al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: nell'ambito delle risorse disponibili fino alla fine della lettera, con le seguenti: nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e degli stanziamenti aggiuntivi disposti con provvedimento legislativo, anche in deroga alle facoltà assunzionali vigenti.
2.7. Zanella.

  Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché promozione dei principi sanciti nella «Carta dei diritti degli anziani e dei doveri della Comunità» redatta dalla Commissione per la riforma della assistenza sanitaria e sociosanitaria per la popolazione anziana, istituita con decreto del Ministero della salute dell'8 settembre 2020.
2.8. Ciani.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con le seguenti:

   b) definizione del Sistema nazionale per le persone anziane non autosufficienti (SNAA) come modalità organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta dell'insieme di tutte le misure a titolarità pubblica – di Stato, regioni e comuni – dedicate all'assistenza degli anziani non autosufficienti, che mantengono le titolarità esistenti. Lo SNAA, pertanto, poggia sui principi di piena collaborazione e di coordinamento tra Stato, regioni e comuni, nel rispetto delle competenze di ognuno. Lo SNAA è costituito da:

    1) un sistema di governance istituzionale multilivello statale, regionale, locale;

    2) un sistema di programmazione integrata multilivello statale, regionale, locale;

    3) un sistema di misure per il coordinamento tra gli ambiti territoriali distrettuali e gli ambiti territoriali sociali;

Pag. 120

   b-bis) nell'ambito delle attività dello SNAA rientrano le seguenti:

    1) la gestione del sistema unico di valutazione dei bisogni di salute e assistenza articolato sui due livelli della valutazione multidimensionale unificata e della valutazione di competenza delle unità di valutazione multidimensionali nei territori:

    2) l'erogazione delle misure assistenziali di competenza statale erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale;

    3) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo residenziale e l'erogazione delle relative prestazioni;

    4) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo domiciliare e l'erogazione delle relative prestazioni;

   b-ter) Lo SNAA programma in modo integrato tutti i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore. Vi concorrono i seguenti soggetti, secondo le rispettive prerogative e competenze:

    1) a livello statale, il CIPA, cui compete l'adozione del «Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana»;

    2) a livello regionale, la Rete regionale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, composta dal Presidente della giunta o suo delegato, che la presiede, dagli assessori competenti, dai Presidenti delle Conferenze dei sindaci degli Ambiti territoriali sociali, dai Direttori generali delle Aziende sanitarie e dalla Direzione regionale INPS. Ad essa compete l'elaborazione del «Piano regionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana», in cui viene definita la programmazione di tutte le misure regionali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali;

    3) a livello locale, la Rete territoriale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, le cui competenze sono attribuite alla Conferenza dei sindaci di Ambito integrata dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria di riferimento. Alle sedute della Rete territoriale partecipano il Responsabile dell'Ambito territoriale sociale e il Responsabile del Distretto sanitario. La Rete territoriale elabora il «Piano locale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana» in cui viene definita la programmazione di tutte le misure locali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali.
2.9. Zanella.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: promozione e valorizzazione con la seguente: valorizzazione.
2.10. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: nelle attività culturali, nell'associazionismo e nelle famiglie con le seguenti: nelle attività culturali e nell'associazionismo.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: e per il miglioramento a: servizi pubblici e le parole da: anche nell'ottica fino alla fine della lettera.
2.11. Zanella.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: della gestione aggiungere le seguenti: a titolo non oneroso.
2.12. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

Pag. 121

  Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: promozione con la seguente: adozione.
2.13. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: attraverso la coprogrammazione e coprogettazione.
2.15. Zanella.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: proprio domicilio aggiungere le seguenti: , nel rispetto delle volontà e dei desideri della persona,.
2.16. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale e le parole: e sociosanitaria statale e regionale.
2.18. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: entro i limiti e i termini definiti fino alla fine della lettera, con le seguenti: nel rispetto del diritto umano a vivere dove e con chi si vuole e della loro dignità, con il supporto del sistema dei servizi realizzato.
2.17. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2), lettera d), sostituire le parole: entro i limiti e i termini definiti con le seguenti: in accordo con quanto definito.
2.19. Quartini.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: dalla programmazione integrata fino alla fine della lettera.
2.20. Ruffino.

  Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) introduzione di misure incentivanti volte a facilitare la permanenza della persona non autosufficiente al proprio domicilio, favorire la prevenzione del decadimento, facilitare le scelte di vita autonoma e valorizzare l'appropriatezza degli interventi rispetto ai reali bisogni della persona e alle sue capacità.
2.21. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) adozione di misure incentivanti volte a favorire la permanenza della persona non autosufficiente al proprio domicilio, nonché favorire la prevenzione del decadimento, sostenere le scelte di vita autonoma e valorizzare l'appropriatezza degli interventi rispetto ai reali bisogni della persona e alle sue capacità;.
2.22. Zanella.

  Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: promozione con la seguente: adozione.
2.23. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola: , sanitaria.

  Conseguentemente:

   alla medesima lettera e), dopo le parole: persone anziane fragili e per le persone anziane aggiungere le seguenti: malate croniche e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo il diritto agli interventi sanitari e sociosanitari previsti dalla legislazione vigente;

   dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) introduzione, nell'ambito della titolarità del Servizio sanitario nazionale e con una compartecipazione finanziaria, di Pag. 122un contributo universalistico per la tutela negli atti della vita quotidiana degli anziani malati cronici non autosufficienti attraverso la valutazione del grado di non autosufficienza abbinato a un budget di cura, finanziato al 50 per cento dal Servizio sanitario nazionale e al 50 per cento dall'utente ovvero dall'ente locale. Il budget di cui al periodo precedente viene adattato all'intervento più utile e può essere modificato sul modello di ciò che già avviene per gli inserimenti nelle residenze sanitarie assistenziali rientranti nei LEA.
2.24. Ruffino.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: centrato sulle necessità della persona e del suo contesto familiare aggiungere le seguenti: , sulla capacità di autodeterminazione dell'assistito.
2.25. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: nell'ambito delle risorse fino alla fine della lettera, con le seguenti: nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e degli stanziamenti aggiuntivi disposti con provvedimento legislativo, anche in deroga alla facoltà assunzionali vigenti.
*2.26. Zanella.
*2.27. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle facoltà assunzionali degli enti con le seguenti: nonché sul rispetto della libertà di scelta della persona.
2.28. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine di garantire il diritto alle persone anziane, ivi incluse quelle affette da patologie croniche invalidanti e degenerative, alle terapie di contrasto del dolore e alle cure palliative nei luoghi di cura, nelle residenze sanitarie assistenziali di qualsiasi tipologia e nel proprio domicilio;.
2.29. Ruffino.

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole: promozione dell'attività fisica aggiungere la seguente: e.
2.31. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: mediante un'allocazione fino alla fine della lettera, con le seguenti: garantendo un incremento strutturale delle risorse nei successivi esercizi finanziari.
2.32. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: un'allocazione più razionale ed efficace con le seguenti: un incremento strutturale.
2.33. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: garantendo, con provvedimenti successivi, l'aggiornamento biennale delle prestazioni relative ai suddetti anziani nell'ambito dei LEPS.
2.34. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera l), dopo le parole: reti informatiche aggiungere le seguenti: le cui modalità operative sono definite con decreto dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, da adottare entro novanta Pag. 123giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
2.35. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) revisione dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali e dei requisiti ulteriori per l'accreditamento, da definire nel rispetto di criteri quali l'effettiva presa in carico globale della persona, la continuità dell'assistenza, la competenza e formazione del personale ed il rispetto dei diritti e della qualità del lavoro e dei CCNL di settore sottoscritti con parti sociali, organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'umanizzazione delle cure, la partecipazione delle persone o dei loro rappresentanti alle scelte dei percorsi di cura, la flessibilità dell'offerta e resilienza in situazioni emergenziali, la centralità del servizio pubblico; per la componente sanitaria i requisiti sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle intese tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 dicembre 2012 e del 19 febbraio 2015 nonché per le cure domiciliari sanitarie con l'intesa del 4 agosto 2021, opportunamente integrati e rinforzati per tener conto delle esigenze connesse ai rischi pandemici e al rispetto della dignità della persona.
2.36. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) adozione di rigorose metodologie di valutazione dei risultati degli erogatori che rilevino gli esiti dei trattamenti forniti all'utente in termini di esiti di salute.
2.37. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: il compito di promuovere aggiungere le seguenti: d'intesa con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano nonché con i comuni.
2.38. Zanella.

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: il compito di promuovere aggiungere le seguenti: con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni.
2.39. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 3, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: e il Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana.
2.40. Zanella.

  Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: sostituisce con la seguente: integra.
2.41. Quartini.

  Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: promuove con la seguente: realizza.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera c), sostituire la parola: l'adozione con le seguenti: provvede all'adozione.
2.42. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: e delle prestazioni resi con le seguenti: , delle prestazioni e dei risultati resi nelle singole regioni e di un correlato sistema sanzionatorio e di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o LEP, ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
2.43. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Pag. 124

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, nelle materie di competenza, sull'attuazione degli interventi del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tenendo informata la Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato tecnico di supporto del CIPA, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 4, primo periodo, designati dai rispettivi Ministri nell'ambito degli esperti nelle specifiche materie, anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CIPA non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CIPA nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  4-ter. Il Comitato tecnico di cui al comma 4-bis ha il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CIPA. Il Comitato svolge attività istruttoria e di supporto tecnico in sede di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui alla presente legge.
2.44. Zanella.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, nelle materie di competenza, sull'attuazione degli interventi del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tenendo informata la Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
2.45. Girelli.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché da tre rappresentanti degli organismi rappresentativi del terzo settore, della cooperazione sociale e delle imprese sociali.
2.46. Zanella.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ai lavori del CIPA partecipano con funzioni consultive anche le associazioni e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti a livello nazionale, nonché gli enti del Terzo settore di maggiore rappresentatività in materia di autosufficienza.
2.47. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fino a: della presente legge con le seguenti: Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge.
2.48. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , assicurando il raccordo stabile e strutturato con la Conferenza delle regioni e l'ANCI.
*2.49. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
*2.50. Zanella.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il CIPA nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 assicura la consultazione delle organizzazioni sociali e sindacali maggiormente rappresentative delle Pag. 125persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti, e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di non autosufficienza.
**2.51. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
**2.52. Zanella.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato tecnico di supporto del CIPA, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 4, primo periodo, designati dai rispettivi Ministri nell'ambito degli esperti nelle specifiche materie, anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CIPA non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CIPA nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  4-ter. Il Comitato tecnico di cui al comma 4-bis ha il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CIPA. Il Comitato svolge attività istruttoria e di supporto tecnico in sede di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui alla presente legge.
2.53. Girelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il CIPA consulta le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno, nonché in occasione dell'adozione dei Piani di cui al comma 3, lettera a). Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle attività di cui al comma 3, lettere b) e c), il CIPA può costituire gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma.
*2.54. Zanella.
*2.55. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

ART. 3.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il 31 gennaio 2024 con le seguenti: dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3.1. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 2, lettera a), alinea, sostituire la parola: promozione con la seguente: tutela.
3.2. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, lettera a), alinea, aggiungere, in fine, le parole: tenuto conto delle «Raccomandazioni per l'adozione di politiche in materia di invecchiamento attivo» adottate dalla Conferenza Ministeriale UNECE sull'invecchiamento del giugno 2022.
*3.3. Zanella.
*3.4. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: promozione con le seguenti: incentivazione e finanziamento.
3.5. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , con attenzione al superamento delle barriere anche per l'accesso e la fruizione dei predetti percorsi integrati.
3.6. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Pag. 126

  Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire le parole: promozione dell'impegno con le seguenti: introduzione di interventi idonei a convogliare l'impegno.

  Conseguentemente, sopprimere le parole: nonché in attività di sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre fasce di età,.
3.7. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 2, lettera a), numero 4), dopo la parola: promozione inserire le seguenti: di programmi di apprendimento e di formazione, anche di alfabetizzazione digitale, in tutte le fasi della vita e.
3.8. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera a), numero 4), sopprimere le parole da: nonché in attività di sorveglianza fino alla fine del numero.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2, lettera a), numero 6), sopprimere le parole: e di coabitazione intergenerazionale, in particolare con i giovani in condizioni svantaggiate (cohousing intergenerazionale);

   alla lettera b), sopprimere il numero 1).
3.9. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera a), numero 4), sopprimere le parole da: nonché in attività di sorveglianza fino alla fine del numero.

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera a), al numero 6), sopprimere le seguenti parole: e di coabitazione intergenerazionale, in particolare con i giovani in condizioni svantaggiate (cohousing intergenerazionale);

   al comma 2, sopprimere la lettera b).
3.10. Zanella.

  Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire la parola: promozione con le seguenti: promozione, incentivazione e finanziamento.
3.11. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, lettera a), numero 6), sostituire le parole: promozione, anche attraverso meccanismi con le seguenti: incentivazione e finanziamento di strumenti di.
3.12. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

    6-bis) promozione di soluzioni innovative nel settore della residenzialità per anziani, prevedendo la possibilità di attuare una progettualità mirata al ripopolamento di borghi abbandonati che presentano caratteristiche consone ad accogliere una popolazione anziana;.
3.13. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6), inserire il seguente:

    6-bis) promozione e riconoscimento del diritto delle persone anziane di poter scegliere dove e con chi vivere nelle forme di domiciliarità e coabitazione solidale di cui al numero 6);.
3.14. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 2, lettera a), numero 9), aggiungere, in fine, le parole: , nonché alla promozione all'autonomia ed alla vita autonoma.
3.15. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

Pag. 127

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

    9-bis) promozione della diffusione dei centri per gli anziani nei comuni e potenziamento delle loro attività, con particolare riguardo alle aree svantaggiate e alle zone periferiche urbane, allo scopo di contribuire a rimuovere gli squilibri economico-sociali e di incrementare la socializzazione, l'incontro e la vita di relazione anche intergenerazionale;.
3.16. Laus.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

    9-bis) promozione di progetti di assistenza a lungo termine a livello locale e nazionale, dando particolare rilievo agli elementi dell'innovazione tecnologica e dei metodi di prevenzione e rallentamento del declino cognitivo legato all'età;.
3.17. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

    9-bis) previsione di misure, anche di natura fiscale, in favore degli ascendenti che si prendono cura di uno o più nipoti al fine di consentire a entrambi i genitori di questi ultimi di svolgere la propria attività lavorativa;.
3.18. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2 lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

    9-bis) incentivazione di modalità graduali di uscita dal lavoro, che consentano la riorganizzazione di scopi e di ruoli, anche attraverso la promozione di iniziative di preparazione al pensionamento;.
3.19. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

    9-bis) promozione della lotta alle disuguaglianze, alla povertà e di una crescita economica equa e sostenibile in risposta all'invecchiamento della popolazione;.
3.20. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

    9-bis) promozione dell'invecchiamento attivo e in buona salute in tutte le politiche pubbliche nazionali e locali;.
3.21. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

    9-bis) istituzione di un Fondo per il finanziamento di progetti a favore dell'invecchiamento attivo;.
3.22. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

    9-bis) promozione e realizzazione del supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani;.
3.23. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

    9-bis) istituzione di un Osservatorio nazionale per l'invecchiamento attivo;.
3.24. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Pag. 128

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

    9-bis) promozione della lotta all'ageismo in tutte le stagioni della vita;.
3.25. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

    9-bis) promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;.
3.26. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

    9-bis) promozione della ricerca sui processi di invecchiamento;.
3.27. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).
3.28. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera b), numero 3), alinea, sopprimere la parola: lontane.
3.29. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) offerta sistematica, per la persona di età superiore a ottanta anni o per la persona anziana affetta da patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell'autonomia, di accedere a una valutazione multidimensionale delle sue capacità e dei suoi bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria, da effettuare nell'ambito dei PUA da parte di équipe multidisciplinari, sulla base della segnalazione dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera, della rete socio-assistenziale territoriale e domiciliare, dei comuni e degli ATS;.
3.30. Ciani.

  Al comma 2, lettera c), numero 1) dopo le parole: offerta progressiva della possibilità aggiungere le seguenti: per la persona di età superiore a ottanta anni o e sopprimere le parole: , nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge.
3.31. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera c), numero 1), dopo la parola: croniche aggiungere le seguenti: e rare.
3.32. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, lettera c), numero 1), sostituire le parole: nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge con le seguenti: nel rispetto dei percorsi e progetti di vita già in atto e in piena coerenza, integrazione e armonizzazione con quanto previsto dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante delega al Governo in materia di disabilità.
3.33. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al titolo del Capo II, sostituire la parola: anche con le seguenti: e delle persone.
3.34. Zanella.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: il 31 gennaio 2024 con le seguenti: dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4.1. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

Pag. 129

  Al comma 1, sopprimere le parole: per lo sport e i giovani,.
4.2. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 1, dopo le parole: per le persone anziane non autosufficienti aggiungere le seguenti: , nonché a stabilizzare il progetto «vita indipendente» per le persone non autosufficienti, a prescindere dall'età, assicurandone la prosecuzione in continuità anche dopo il raggiungimento dell'età che le definisce anziane,.
4.3. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e il riordino.
4.4. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, dopo le parole: risorse disponibili inserire le seguenti: e l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS per la non autosufficienza.
*4.5. Zanella.
*4.6. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 1, dopo le parole: risorse disponibili, inserire le seguenti: e l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS.
4.7. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, sostituire le parole: in attuazione delle Missioni 5, componente 2, riforma 2, del PNRR con le seguenti: in attuazione delle Missioni 5, componente 2, riforma 1.2, e 6, componente 1, riforma 1, del PNRR.
4.8. Zanella.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché della Missione 6, componente 1, investimento 1.2 e riforma 1.
*4.9. Zanella.
*4.10. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: anziana inserire la seguente: e.

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera b), dopo le parole: popolazione anziana inserire la seguente: e;

   al comma 2, lettera c), dopo la parola: anziana inserire la seguente: e;

   al comma 2, lettera e), dopo la parola: anziane inserire la seguente: e;

   al comma 2, lettera f), dopo la parola: anziane inserire la seguente: e;

   al comma 2, lettera i), dopo la parola: anziane inserire la seguente: e;

   al comma 2, lettera l), numero 1), dopo la parola: anziana inserire le seguenti: e non autosufficiente;

   al comma 2, lettera n), numero 2), dopo le parole: dell'anziano inserire le seguenti: e della persona non autosufficiente;

   alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: anziane inserire la seguente: e.
4.11. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: anziana inserire la seguente: e.

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera c), dopo la parola: anziane inserire la seguente: e;

   al comma 2, lettera e), dopo la parola: anziane inserire la seguente: e;

   al comma 2, lettera i), dopo la parola: anziana inserire la seguente: e;

Pag. 130

   alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: anziane inserire la seguente: e.
4.12. Zanella.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: dell'età anagrafica e dopo le parole: delle condizioni di fragilità inserire le seguenti: dovute alla presenza di patologie croniche irreversibili o a loro esiti e alla dipendenza dall'aiuto di altri per il soddisfacimento delle funzioni vitali,.
4.13. Ruffino.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: disabilità pregressa inserire le seguenti: ovvero maturabile in costanza della condizione di anziano e aggiungere, in fine, le parole: nonché, con riferimento alla condizione di disabilità, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.
4.14. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con le seguenti:

   b) definizione del Sistema nazionale per le persone anziane non autosufficienti (SNAA) come modalità organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta dell'insieme di tutte le misure a titolarità pubblica – di Stato, regioni e comuni – dedicate all'assistenza degli anziani non autosufficienti, che mantengono le titolarità esistenti. Lo SNAA, pertanto, poggia sui principi di piena collaborazione e di coordinamento tra Stato, regioni e comuni, nel rispetto delle competenze di ognuno. Lo SNAA si articola in:

    1) un sistema di governance istituzionale multilivello statale, regionale, locale;

    2) un sistema di programmazione integrata multilivello statale, regionale, locale;

    3) misure per il coordinamento tra gli ambiti territoriali distrettuali e gli ambiti territoriali sociali.

   b-bis) nell'ambito delle attività dello SNAA rientrano:

    1) il sistema unico di valutazione dei bisogni di salute e assistenza articolato su due livelli: la valutazione multidimensionale unificata e la valutazione di competenza delle unità di valutazione multidimensionali nei territori:

    2) l'erogazione delle misure assistenziali di competenza statale erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale;

    3) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo residenziale e l'erogazione delle relative prestazioni;

    4) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo domiciliare e l'erogazione delle relative prestazioni;

   b-ter) lo SNAA programma in modo integrato tutti i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore. Vi concorrono i seguenti soggetti, secondo le rispettive prerogative e competenze:

    1) a livello statale, il CIPA, cui compete l'adozione del «Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana»;

    2) a livello regionale, la rete regionale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, composta dal Presidente della giunta o suo delegato, che la preside, dagli assessori competenti, dai Presidenti delle Conferenze dei sindaci degli ATS, dai direttori generali delle aziende sanitarie e dalla direzione regionale dell'INPS. Ad essa compete l'elaborazione del «Piano regionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana», in cui viene definita la programmazione di tutte le misure regionali a titolarità pubblicaPag. 131 dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali;

    3) a livello locale, la rete territoriale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, le cui competenze sono attribuite alla Conferenza dei sindaci di ambito integrata dal direttore generale dell'azienda sanitaria di riferimento. Alle sedute della rete territoriale partecipano il responsabile dell'ATS e il responsabile del distretto sanitario. La rete territoriale elabora il «Piano locale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana» in cui viene definita la programmazione di tutte le misure locali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali.
4.15. Girelli.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: per la popolazione anziana aggiungere le seguenti: malata cronica.

  Conseguentemente:

   alla lettera c), alinea sopprimere le parole: in modo integrato e sostituire le parole: popolazione anziana non autosufficiente con le seguenti: popolazione anziana malata cronica, non autosufficiente con bisogni sociali ovvero socio-assistenziali, aggiuntivi agli interventi sanitari e socio-sanitari garantiti dal Servizio sanitario nazionale,;

   alla lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti nelle politiche sociali e socio-assistenziali e i comuni di ciascuna regione;

   alla lettera c), numero 3), sopprimere le parole: e il distretto sanitario;

   alla lettera e) sostituire le parole: persone anziane non autosufficienti con le seguenti: persone anziane malate croniche non autosufficienti con bisogni sociali e socio-assistenziali e sopprimere le parole da: ferme restando fino alla fine della lettera;

   sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) coordinamento a livello centrale del Ministero della salute, a livello regionale degli assessori alla sanità, a livello locale delle aziende sanitarie e dei distretti sociosanitari e collegamento con le attività e gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi che svolgono nel settore sociale attività incidenti sullo stato di salute della popolazione anziana, in particolare se malata cronica e non autosufficiente, ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA in capo al settore sanitario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;

   alla lettera i), sopprimere le parole: l'accesso ai servizi dello SNAA e.
4.16. Ruffino.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con le seguenti:

   c) ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, adozione di un sistema di monitoraggio nazionale dei servizi e degli interventi rivolti alla popolazione anziana non autosufficiente, derivante dall'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi nell'ambito dello SNAA;

   c-bis) al fine di individuare le aree di miglioramento nella qualificazione delle risposte per i diversi target di utenza, definizione di un'apposita griglia dei fabbisogni Pag. 132e delle risposte, quale strumento standardizzato utilizzabile dalle amministrazioni territoriali per mettere a confronto i profili di fabbisogno assistenziale degli utenti, come rilevati attraverso la Valutazione Multidimensionale Unificata, e i servizi e gli interventi corrispondentemente somministrati;.
4.17. Girelli.

  Al comma 2, lettera c), numero 2), dopo le parole: i comuni inserire le seguenti: , i distretti sanitari.
4.18. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) al fine di garantire la coerenza e l'armonizzazione tra i livelli essenziali delle prestazioni (LEPS) rivolti alle persone anziane non autosufficienti e dei relativi obiettivi di servizio, e i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), nella sua articolazione multilivello il sistema SNAA:

    1) individua, coordina e integra i Livelli essenziali di erogazione che definiscono le prestazioni, gli interventi, le attività sanitarie a rilevanza sociale e di quelle sociali a rilevanza sanitaria considerate indispensabili per rispondere a un accertato e valutato bisogno complesso legato alle non autosufficienze; i Livelli essenziali di processo che definiscono i percorsi assistenziali integrati e i loro elementi costitutivi: orientamento e accesso, prima valutazione, valutazione multidimensionale, piano assistenziale personalizzato, valutazione degli obiettivi di salute raggiunti; i livelli essenziali di organizzazione che definiscono l'insieme delle condizioni istituzionali, tecnico-professionali, amministrative e contabili, essenziali e indispensabili per l'effettiva realizzazione dei livelli essenziali di erogazione o di processo;

    2) per ogni gruppo di Livelli essenziali definisce contenuti, parametri, standard e modalità che qualificano il singolo livello essenziale sia in ambito sanitario che in ambito sociale secondo l'articolazione multilivello statale, regionale, locale;.
*4.19. Zanella.
*4.20. Girelli.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: , nonché con quanto previsto dall'articolo 1, commi da 791 a 798, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;.
4.21. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, adozione di un sistema di monitoraggio nazionale dell'erogazione dei LEPS, dei servizi e degli interventi per le persone anziane non autosufficienti, derivante dall'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale, nonché di valutazione dei risultati e di un correlato sistema di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o dei LEPS;.
4.22. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

   e-bis) al fine di individuare le aree di miglioramento nella qualificazione delle risposte per i diversi bacini di utenza, definizione dei fabbisogni e delle risposte, quale strumento standardizzato utilizzabile dalle amministrazioni territoriali per mettere a confronto i profili di fabbisogno assistenziale degli utenti, come rilevati attraverso la valutazione multidimensionale unificata, Pag. 133e i servizi e gli interventi corrispondentemente somministrati;.
4.23. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

   e-bis) adozione di un sistema di monitoraggio volto a garantire l'attribuzione della residenza per le persone senza fissa dimora di età superiore ai sessantacinque anni, che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
4.24. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: promozione con la seguente: realizzazione e sostituire le parole: residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti con le seguenti: presenti.
4.25. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti.
*4.26. Zanella.
*4.27. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera i), dopo le parole: non autosufficienti inserire le seguenti: anche con disabilità pregresse.
4.28. Zanella.

  Al comma 2, lettera i), dopo le parole: non autosufficienti inserire le seguenti: anche con disabilità pregresse.

  Conseguentemente:

   alla lettera l), numero 1), dopo la parola: statale aggiungere le seguenti: in armonia con quanto stabilito dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227 e dai relativi decreti attuativi;

   alla lettera s), dopo la parola: anziana aggiungere le seguenti: nonché rispetto alle quali la condizione di disabilità subentri successivamente,.
4.29. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: dello SNAA con le seguenti: del Servizio sanitario nazionale e del Servizio socio-assistenziale degli ATS.
4.30. Zanella.

  Al comma 2, lettera l), alinea, dopo le parole: persona anziana non autosufficiente inserire le seguenti: , anche con disabilità pregresse.
4.31. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) la previsione in capo all'azienda sanitaria locale della valutazione multidimensionale secondo criteri standardizzati e omogenei a livello nazionale, finalizzata all'identificazione dei fabbisogni sanitari e socio-sanitari rientranti nei LEA nonché alla individuazione della condizione di situazione di gravità e non autosufficienza. La Commissione, su richiesta dell'interessato o di chi lo rappresenta, è integrata funzionalmente da personale dell'istituto nazionale della previdenza sociale per l'accertamento delle prestazioni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e dal personale dei servizi sociali degli enti locali per le eventuali prestazioni LEPS aggiuntive;

  Conseguentemente, alla medesima lettera l), numero 2), sostituire le parole: fabbisogni assistenziali con le seguenti: fabbisogni socio-sanitari, sociali e socio-assistenziali.
4.32. Ruffino.

Pag. 134

  Al comma 2, lettera l), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e ad invarianza dei benefici già conseguiti prima della entrata in vigore della presente legge.
4.33. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, lettera l), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La valutazione multidimensionale unificata nazionale viene resa fruibile in forma completa e digitalizzata alle unità di valutazione multidimensionali territoriali, per quanto necessario alle funzioni di cui al numero 2).
*4.34. Zanella.
*4.35. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
*4.36. Girelli.

  Al comma 2, lettera l), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La valutazione multidimensionale unificata nazionale viene resa fruibile in forma completa e digitalizzata alle unità di valutazione multidimensionali territoriali, per le finalità di cui al numero 2).
4.37. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera l), numero 2), dopo la parola: partecipazione inserire la seguente: obbligatoria.
4.38. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, lettera l), numero 2), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In sede di valutazione delle condizioni della persona anziana e di successiva definizione del PAI, sono individuati e condivisi gli interventi a carico dei servizi professionali e quelli a carico del caregiver familiare. Sono altresì contestualmente valutate e considerate le condizioni del caregiver familiare, ove presente, avuto riguardo ai suoi specifici bisogni di supporto, anche psicologico.
4.39. Malavasi.

  Al comma 2, lettera l), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale valutazione è condizione per l'accesso alle prestazioni di competenza regionale e locale.
4.40. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera l), numero 3), sostituire le parole: cura e assistenza con la seguente: salute.
4.41. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 2, lettera l), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: , che per le persone anziane con disabilità è parte integrante del più ampio progetto individuale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, in stretta coerenza e raccordo con quanto previsto da tale legge.
4.42. Bonetti.

  Al comma 2, lettera l), numero 3), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il budget di cura e assistenza è graduato per crescere all'aumentare del grado di non autosufficienza, ed è composto per il 50 per cento da risorse del Servizio sanitario nazionale, indipendentemente dalla condizione economica del non autosufficiente, e per il 50 per cento da risorse dell'utente o degli enti gestori dei servizi sociali quando egli non ha capacità economiche sufficienti. Tale budget viene trasformato nella retta per l'inserimento in strutture residenziali, oppure nella gamma di interventi di assistenza tutelare al domicilio per supportare il non autosufficiente negli atti della vita quotidiana.
4.43. Ruffino.

Pag. 135

  Al comma 2, lettera n), alinea, sostituire le parole: assicurando il coinvolgimento degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse, finalizzata con le seguenti: , ai fini dell'istituzione di un servizio di assistenza domiciliare integrata sociosanitaria, sanitaria e sociale (ADISSS), finalizzato.
4.44. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, lettera n), alinea, sostituire le parole: , assicurando il coinvolgimento degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse, con le seguenti: ai fini dell'unificazione in un servizio di assistenza domiciliare integrata sociosanitaria e sociale,.
4.45. Zanella.

  Al comma 2, alla lettera n), alinea, sopprimere le parole: nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse, finalizzata, e sostituire le parole: della normativa e delle risorse disponibili a legislazione vigente, a con le seguenti: al fine di.

  Conseguentemente, alla medesima lettera n), sopprimere il numero 2).
4.46. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 2, lettera n), alinea, sopprimere le parole da: basato sulla presa in carico fino a: statale e regionale.
4.47. Ruffino.

  Al comma 2, lettera n), sostituire il numero 1), con il seguente:

    1) con riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare, fermi restando i rispettivi ambiti di competenza degli ATS e del Servizio sanitario, integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), ai fini dell'unificazione in un servizio di assistenza domiciliare integrata sociosanitaria e sociale (ADISS) finalizzato, con un approccio di efficientamento e di maggior efficacia delle azioni, della normativa e delle risorse disponibili a legislazione vigente, a garantire un'offerta integrata di assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria, secondo un approccio basato sulla presa in carico di carattere continuativo e multidimensionale, orientato a favorire, anche progressivamente, entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale;.
4.48. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera n), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) l'erogazione congiunta di una pluralità di servizi medico-infermieristico-riabilitativi-diagnostici di sostegno nell'espletamento delle attività fondamentali della vita quotidiana e di affiancamento a caregiver e assistenti familiari, da definire in relazione alle condizioni dell'anziano e dei suoi familiari anche con riferimento alle necessità dei pazienti cronici e complessi;.
4.49. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera n), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) l'erogazione congiunta di una pluralità di servizi medico-infermieristico-riabilitativi-diagnostici, di sostegno nell'espletamento delle attività fondamentali della vita quotidiana e di affiancamento a caregiver familiari e assistenti familiari, da definire in relazione alle condizioni dell'anziano e dei suoi familiari;.
4.50. Zanella.

  Al comma 2, lettera n), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) la ottimizzazione dell'offerta vigente di prestazioni sociali e socio-sanitarie Pag. 136che tenga conto delle condizioni dell'anziano e l'offerta di interventi di durata intensità adeguate alle condizioni del medesimo, anche con riferimento alle necessità dei pazienti cronici e complessi;.
4.51. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera n), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) l'offerta di un piano di assistenza domiciliare tutelare che obbligatoriamente contenga più modalità possibili, da concordare con la famiglia per adattarle alla specifica situazione: assegni di cura per assumere lavoratori di fiducia da parte della famiglia, ivi inclusi i supporti per reperirli e amministrare il rapporto di lavoro, ove la famiglia non sia in grado, contributi alla famiglia che assiste da sé, affidamento a volontari, buoni servizio per ricevere da fornitori accreditati assistenti familiari e pacchetti di altre prestazioni, tra cui pasti a domicilio, telesoccorso, ricoveri di sollievo, piccole manutenzioni, trasporti ed accompagnamenti, operatori pubblici, ovvero di imprese affidatarie, al domicilio.
4.52. Ruffino.

  Al comma 2, dopo la lettera o), inserire la seguente:

   o-bis) promozione di programmi di valutazione degli esiti dei trattamenti forniti dai soggetti erogatori volti a rafforzare la scelta e la valutazione da parte delle persone anziane dei servizi in termini di esiti di salute;.
4.53. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, sostituire la lettera p) con la seguente:

   p) con riferimento ai servizi semiresidenziali, promozione dell'offerta di interventi complementari di sostegno, con risposte diversificate in base ai profili individuali integrate da attività di socialità e di arricchimento della vita. A tal fine sono definiti:

    1) la tipologia delle prestazioni che devono essere erogate e gli standard di personale minimo che devono essere garantiti nelle diverse tipologie di strutture semiresidenziali;

    2) gli obiettivi di servizio relativi alla diffusione dei servizi semiresidenziali nel territorio;

    3) il modello di integrazione con le reti sanitarie e sociali di comunità secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77.
4.54. Girelli.

  Al comma 2, lettera p), sostituire le parole: promozione dell'offerta con la seguente: disponibilità.
4.55. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, sopprimere la lettera q).

  Conseguentemente, sostituire la lettera r) con la seguente:

   r) revisione dei criteri di autorizzazione e accreditamento nonché individuazione di un sistema tariffario nazionale dei soggetti pubblici e privati, anche del Terzo Settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e semiresidenziali, socio assistenziali, socio sanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione. Tali criteri dovranno garantire: 1) adeguati livelli di intensità assistenziale in funzione dei bisogni degli anziani non autosufficienti presenti nel territorio e delle loro specifiche esigenze di cura così come rilevati dalle UVM e definite nel PAI nonché standard organizzativi omogenei a livello nazionale in termini 8 di tipologia di personale impiegato; 2) l'applicazione al proprio personale, Pag. 137da parte dei soggetti erogatori privati e degli enti del Terzo Settore, del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 3) la determinazione di un sistema tariffario, revisionabile ogni triennio, che tenga conto delle retribuzioni determinate dall'applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché i costi della salute e sicurezza sul lavoro.
4.56. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: , anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale, nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali.
4.57. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera q), sostituire le parole da: la rimodulazione fino a: facoltà assunzionali con la seguenti: il rafforzamento della dotazione di personale, nell'ambito della progressiva capacità assunzione stabiliti con successivi interventi legislativi.
4.58. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali,.
*4.59. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
*4.60. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 2, lettera q), aggiungere, in fine, le parole: A tal fine sono definiti:

    1) la tipologia delle prestazioni che devono essere erogate nelle diverse tipologie di strutture residenziali;

    2) gli obiettivi di servizio relativi alla diffusione dei servizi residenziali nel territorio;

    3) il modello di integrazione con le reti sanitarie e sociali di comunità, in coerenza con il decreto 23 maggio 2022, n. 77.
**4.61. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
**4.62. Girelli.

  Al comma 2, sostituire la lettera r) con la seguente:

   r) revisione dei criteri di autorizzazione e accreditamento nonché individuazione di un sistema tariffario nazionale dei soggetti pubblici e privati, anche del Terzo Settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e semiresidenziali, socio assistenziali, socio sanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione. Tali criteri dovranno garantire:

    1) adeguati livelli di intensità assistenziale in funzione dei bisogni degli anziani non autosufficienti presenti nel territorio e delle loro specifiche esigenze di cura così come rilevati dalle UVM e definite nel PAI nonché standard organizzativi omogenei a livello nazionale in termini di tipologia di personale impiegato.

    2) l'applicazione al proprio personale, da parte dei soggetti erogatori privati e degli enti del Terzo Settore, del CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

    3) la determinazione di un sistema tariffario, revisionabile ogni triennio, che tenga conto delle retribuzioni determinate dall'applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionalePag. 138 nonché i costi della salute e sicurezza sul lavoro;.
4.63. Zanella.

  Al comma 2, sostituire la lettera r) con la seguente:

   r) accreditamento, nonché individuazione di un sistema tariffario nazionale, ove non già disponibile, dei soggetti pubblici e privati, anche del Terzo Settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e semiresidenziali, socio assistenziali, socio sanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione. Tali criteri dovranno garantire:

    1) adeguati livelli di intensità assistenziale in funzione dei bisogni degli anziani non autosufficienti presenti nel territorio e delle loro specifiche esigenze di cura così come rilevati dalle unità di valutazione multidimensionali e definite nel PAI nonché standard organizzativi omogenei a livello nazionale in termini di tipologia di personale impiegato;

    2) l'applicazione al proprio personale, da parte dei soggetti erogatori privati e degli enti del Terzo settore, del CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

    3) la determinazione di un sistema tariffario, revisionabile ogni triennio, che tenga conto delle retribuzioni determinate dall'applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché i costi della salute e sicurezza sul lavoro.
4.64. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera r), dopo la parola: semplificazione aggiungere le seguenti: , controllo e monitoraggio.

  Conseguentemente, alla medesima lettera r), dopo le parole: e di accreditamento inserire le seguenti: tenendo conto dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, tutelando l'anziano dalle condizioni di isolamento, segregazione, discriminazioni, e dopo le parole: centri multiservizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari inserire le seguenti: , prevedendo tra i suddetti criteri apposite clausole sociali, orientate, tra l'altro, a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore,.
4.65. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, lettera r), dopo le parole: sociosanitari e sanitari inserire le seguenti: e per l'erogazione di terapie domiciliari o servizi di diagnostica domiciliare,.
4.66. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera r), sopprimere le parole: , tenendo in considerazione anche la presenza di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, finalizzati alla prevenzione e alla garanzia della sicurezza degli utenti.
4.67. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: , assicurando la centralità del servizio pubblico e la congruità della dotazione organica e dei diritti dei lavoratori.
4.68. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 2, lettera s), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    3) a poter partecipare, o, se già in atto, a poter proseguire senza soluzione di continuità nel programma «vita indipendente» volto a garantire alla persona con Pag. 139disabilità quanto necessario per soddisfare le proprie aspirazioni professionali, sociali e personali, adattando le misure volte al sostegno di ogni singolo programma ai bisogni derivanti dalle mutazioni della situazione socio-sanitaria oltre che connesse all'età.
4.69. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

   t) rafforzamento dell'integrazione e dell'interoperabilità di tutti i sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti nell'ambito della programmazione, operabilità e monitoraggio delle misure in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti.
4.70. Quartini.

  Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

   t) previsione che la valutazione della condizione economica non debba essere usata per determinare l'accesso alle prestazioni e la loro fruibilità, ma unicamente per identificare la successiva contribuzione al costo degli interventi a carico del cittadino.
4.71. Ruffino.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. I decreti di cui al comma 1 sono adottati coordinando le norme con quanto previsto dai decreti legislativi attuativi della legge 22 dicembre 2021, n. 227 «Delega al Governo in materia di disabilità».
4.72. Zanella.

ART. 5.

  Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

   a) promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti e definire le modalità di formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane, mediante:

    1) definizione di percorsi formativi idonei allo svolgimento delle attività professionali prestate nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti presso i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e nei centri residenziali;

    2) definizione degli standard formativi degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, al fine della qualificazione professionale e senza la previsione di requisiti di accesso per l'esercizio della professione stessa, mediante apposite linee guida nazionali da adottare con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che definiscano i contenuti delle competenze degli assistenti familiari e i riferimenti univoci per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea con i livelli di inquadramento presenti nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativa. Alle attività di cui al presente numero le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    3) identificazione, nel rispetto dei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente, dei fabbisogni regionali relativi alle professioni e ai professionisti afferenti al modello di salute bio-psico-sociale occupati presso le organizzazioni pubbliche e private coinvolte nelle azioni previste dalla presente legge.
5.1. Ruffino.

Pag. 140

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni di cura domiciliari in favore delle persone anziane non autosufficienti e allo scopo di poter beneficiare dei vantaggi terapeutici e psicologici che derivano dal poter proseguire le cure al proprio domicilio, in presenza di familiari o di conoscenti che si assumano il compito di svolgere, direttamente o mediante l'aiuto di terzi, il ruolo di accuditore domiciliare, prevedere:

    1) l'erogazione dei contributi per le prestazioni domiciliari di assistenza tutelare informale destinati a familiari o conoscenti, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'impegno di accuditore della persona non autosufficiente; contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari; contributo economico mensile da erogare alla persona non autosufficiente curata a domicilio, o a chi la rappresenta, tenendo conto delle spese vive documentate sostenute per stipendi e contributi del personale non sanitario che assicura le indispensabili attività di vigilanza e di sostegno, nonché gli interventi necessari per la degenza domiciliare sulla base delle intese stipulate con l'azienda sanitaria locale;

    2) l'erogazione delle prestazioni sanitarie al domicilio dagli operatori delle professioni sanitarie sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Le risorse per le prestazioni domiciliari di cui al numero 1) di assistenza tutelare informale alla persona indispensabili ai fini della tutela della salute e del mantenimento a domicilio della persona non autosufficiente, sono a carico del Servizio sanitario nazionale nella misura del 60 per cento dell'importo, sostenuto in caso di ricovero in una residenza assistenziale sanitaria per lo stesso utente, calcolato in base al progetto di assistenza individuale (PAI) di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

    3) l'erogazione in via prioritaria delle prestazioni di cui al numero 2), nel caso vi sia la disponibilità dell'interessato e della persona che deve assicurare le prestazioni ventiquattrore ore su ventiquattro, direttamente o mediante l'aiuto di terzi, previo accertamento di idoneità da parte dell'azienda sanitaria locale. I costi residui sono a carico dell'utente e in subordine del comune di residenza dell'utente stesso;

    4) verifica periodica da parte dell'azienda sanitaria locale del buon andamento delle prestazioni domiciliari e sospende i contributi economici di cui al numero 1) nei casi in cui l'accuditore domiciliare non rispetti le indicazioni previste per gli interventi di urgenza a garanzia delle prestazioni sanitarie e le altre attività indifferibili per le persone non autosufficienti stabilite dalla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, lettera l), numero 1), della presente legge.
5.2. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti.
5.3. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: promuovere con la seguente: realizzare.
5.4. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) l'introduzione, in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno Pag. 141assistenziale sotto forma di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8 incrementate secondo le previsioni del comma 4-bis del medesimo articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
5.5. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), primo periodo, dopo le parole: prestazione universale graduata aggiungere le seguenti: , da sottoporre a verifica e valutazione annuale,.
5.6. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sopprimere le parole: e alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo;

   b) al secondo periodo, sopprimere le parole: e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*5.7. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
*5.8. Girelli.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La scelta del soggetto beneficiario della prestazione di cui al periodo precedente è espressamente esercitata dalla singola persona o da colui che ne ha la rappresentanza legale o dall'amministratore di sostegno ed è revocabile in ogni momento, senza oneri o penalizzazioni per la stessa.
5.9. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale prestazione, quando fruita, assorbe parte dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in misura non superiore al valore della prestazione stessa, e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
5.10. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: All'attuazione della prestazione di cui alla presente lettera si provvede mediante le risorse del cui all'articolo 8.
5.11. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2 lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) l'introduzione, sentite le parti sociali e le associazioni di settore, in via sperimentale per un periodo di tre anni, da sottoporre poi a verifica, dell'estensione dei servizi di Home Care Premium da parte dell'INPS, agli ultra settantacinquenni in condizioni di disagio sociale, con particolare attenzione a coloro che abbiano limitazioni motorie o siano residenti da soli presso la propria abitazione.
5.12. Ciani.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: al fine di promuovere con le seguenti: al fine di conseguire;

   b) sopprimere le parole: e il riordino;

   c) sopprimere le parole: , anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,;

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   d) sostituire le parole: per sostenere e promuovere con le seguenti: per sostenere e assicurare.
5.13. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: per sostenere e promuovere l'occupazione di qualità aggiungere le seguenti: attraverso l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) riconoscimento dei percorsi formativi previsti dal contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
5.14. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera a), numero 2) dopo le parole: per sostenere e promuovere l'occupazione di qualità aggiungere le seguenti: attraverso l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
5.15. Zanella.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , consentendo agli enti del Terzo settore, alle cooperative sociali e alle imprese sociali di coordinare tutte le azioni connesse a tale obiettivo.
5.16. Zanella.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) aggiornare e definire il percorso formativo e il fabbisogno del personale impiegato per il supporto e l'assistenza delle persone anziane, mediante:

    1) riforma della figura e del profilo dell'operatore socio sanitario in linea con l'inserimento nell'area delle professioni sociosanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché con la recente attribuzione del ruolo sociosanitario previsto dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, attraverso una revisione delle competenze e attività previste dall'Accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso la creazione di nuovi percorsi di formazione e specializzazione degli operatori sociosanitari da realizzare negli istituti professionali ad indirizzo sociosanitario che siano omogenei su tutto il territorio nazionale;

    2) definizione delle modalità di formazione degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, mediante linee di indirizzo nazionali per la qualificazione del lavoro di cura e il relativo iter formativo regionale, che definiscano un repertorio di competenze e qualificazioni oltre che criteri univoci di valutazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea coi livelli di inquadramento presenti nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativo;

    3) aggiornamento dei profili professionali dell'assistente sociale, tenendo conto dell'inserimento nell'area delle professioni sociosanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e della recente attribuzione del ruolo sociosanitario previsto dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dei pedagogisti;

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    4) identificazione dei fabbisogni regionali per assistenti sociali, pedagogisti, infermieri di famiglia e di comunità, nonché degli operatori sociosanitari.
5.17. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) definizione e revisione di idonei percorsi di studio e di formazione circoscritti alle figure professionali attualmente esistenti del sistema sanitario, sociosanitario e sociale, al fine di migliorare i servizi e le risposte del sistema di assistenza e cura alle persone anziane e alle persone non autosufficienti, con particolare riguardo alla promozione di un approccio basato sulla multidimensionalità, sulla conoscenza dei fattori di rischio di perdita dell'autonomia, nonché sui modelli di assistenza alle persone anziane e alle persone non autosufficienti nei vari ambiti di vita e di cura quali i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali, ponendo l'attenzione all'integrazione degli approcci tecnici e scientifici con quelli relativi alla cura della relazione umana con le persone, nonché all'etica delle relazioni d'aiuto al fine di valorizzare e migliorare gli interventi assistenziali, terapeutici, di supporto psicologico e riabilitativi e favorire l'integrazione tra interventi sociali e interventi sanitari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione.

  Conseguentemente, alla medesima lettera b), numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5.18. Zanella.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) definizione e revisione di idonei percorsi di studio e di formazione circoscritti alle figure professionali attualmente esistenti del sistema sanitario, sociosanitario e sociale, al fine di migliorare i servizi e le risposte del sistema di assistenza e cura alle persone anziane e alle persone non autosufficienti, con particolare riguardo alla promozione di un approccio basato sulla multidimensionalità, sulla conoscenza dei fattori di rischio di perdita dell'autonomia, nonché sui modelli di assistenza alle persone anziane e alle persone non autosufficienti nei vari ambiti di vita e di cura quali i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali, ponendo l'attenzione all'integrazione degli approcci tecnici e scientifici con quelli relativi alla cura della relazione umana con le persone, nonché all'etica delle relazioni d'aiuto al fine di valorizzare e migliorare gli interventi assistenziali, terapeutici, di supporto psicologico e riabilitativi e favorire l'integrazione tra interventi sociali e interventi sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione.
5.19. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) riconoscimento dei percorsi formativi previsti dal contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
5.20. Zanella.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: , comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,.
5.21. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

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  Al comma 2, lettera c), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

    1) la ricognizione e ridefinizione della normativa di settore e la predisposizione di una legge mirata al riconoscimento dei diritti del caregiver familiare in ottica di pari opportunità di accesso al mercato del lavoro, alla conciliazione nonché a copertura di aspetti previdenziali e pensionistici rapportati all'attività assistenziale definita nel PAI;

    2) l'attivazione di azioni formative finalizzate a sviluppare competenze inerenti le funzioni espletate nell'ambito del PAI della persona assistita e la promozione di interventi diretti alla certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata al fine di favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
5.22. Malavasi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:

    2) introduzione di specifiche tutele nell'ambito previdenziale e assicurativo e per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro;

    3) interventi di formazione e di certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata;

    4) interventi di sostegno anche psicologico;

    5) forme di partecipazione delle rappresentanze dei caregiver familiari, nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.
5.23. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) la progressiva promozione, nell'ambito degli strumenti di programmazione nazionale, regionale e territoriale, nei limiti delle dotazioni destinabili a legislazione vigente, di forme di integrazione e sostegno al caregiver familiare, al fine di evitare che dall'impegno assistenziale possa derivare un pregiudizio alla vita lavorativa, al completamento di percorsi di studio e formazione, nonché all'esercizio delle responsabilità genitoriali ed educative nei confronti dei figli minori di età;.

  Conseguentemente, alla medesima lettera c), numero 3), alle parole: forme di partecipazione premettere le seguenti: l'audizione e.
5.24. Bonetti.

  Al comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: rappresentanze dei caregiver familiari aggiungere le seguenti: e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
*5.25. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
*5.26. Zanella.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) definizione di prestazioni complementari rispetto alla normativa vigente in materia di assistenza agli anziani, in una prospettiva integrata di utilizzo di risorse pubbliche e private che garantiscano equità e solidarietà nell'accesso alle cure. Tali prestazioni integrative sono adottate secondo principi mutualistici e solidaristici basati su criteri di non selezione dei rischi sanitari e di non discriminazione nei confronti di particolari gruppi o soggetti e si attengono ai seguenti principi:

    1) individuazione dei profili di non autosufficienza di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge;

    2) definizione delle prestazioni da erogarsi sotto forma di servizi e/o rendite, secondo la valutazione multidimensionale integrata e il progetto assistenziale individualizzato di cui all'articolo 4, comma 2, lettera l), numero 2, della presente legge;

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    3) copertura, anche attraverso specifiche agevolazioni fiscali, del rischio di non autosufficienza e dei relativi costi in età attiva, senza soluzione di continuità sino alla cessazione dell'attività lavorativa, su base collettiva (sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi e per altre forme di lavoro non ricomprese nei CCNL) o individuale;

    4) previsione di modalità specifiche per adesioni di carattere individuale e volontario anche da parte di soggetti in quiescenza e per realizzare la continuità della copertura anche in caso di modifica contrattuale;

    5) organizzazione del finanziamento delle prestazioni integrative di non autosufficienza secondo il criterio della capitalizzazione collettiva con accantonamento di capitali.
5.27. Girelli.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) al fine di promuovere la definizione di rette a carico degli anziani non autosufficienti accolti in presidi residenziali e semiresidenziali che rispondano ai criteri di equità verticale, di equità orizzontale e di equa contribuzione dei familiari, previsione di una revisione complessiva della materia della compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza.
*5.28. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
*5.29. Girelli.

ART. 8.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: risorse aggiungere le seguenti: aggiuntive individuate con provvedimento legislativo e le risorse.

  Conseguentemente:

   al comma 3, sopprimere le parole: previste a legislazione vigente e dopo le parole: Fondo sanitario nazionale aggiungere le seguenti: incrementato con provvedimento legislativo in conformità ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge;

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Con provvedimenti specifici, a partire dalla prima legge di bilancio successiva all'entrata in vigore della presente legge, è avviato un processo di progressivo incremento delle risorse di cui al comma 1, per sostenere l'attuazione delle deleghe recate dal presente provvedimento, e in particolare per il potenziamento di un fondo pubblico e universale per la non autosufficienza, per il consolidamento strutturale del sistema dei LEPS a favore delle persone non autosufficienti sull'intero territorio nazionale e l'integrazione con i Livelli di assistenza sanitaria;

   al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: salvo quanto previsto dal comma 4-bis.
*8.1. Zanella.
*8.2. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: derivanti dal riordino e dalla modificazione delle misure con le seguenti: , opportunamente incrementate,.
8.3. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) del Fondo sanitario nazionale, mediante le risorse derivanti dal trasferimento alle regioni e alle province autonome delle relative quote per assicurare il concreto riconoscimento dei LEA;.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
8.4. Ruffino.

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  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, aggiungere le seguenti: esclusivamente per le finalità destinate alla non autosufficienza.
8.5. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: anziane non autosufficienti con le seguenti: delle persone non autosufficienti.
8.6. Zanella.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anziane non autosufficienti con le seguenti: delle persone non autosufficienti.
8.7. Zanella.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   c-bis) delle risorse aggiuntive necessarie a rendere esigibili i LEPS individuati ai sensi della normativa vigente.
8.8. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In esito alla verifica dei contenuti dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui alla presente legge e del grado di adeguatezza dei LEPS attualmente garantiti, il Governo procede al progressivo adeguamento del fondo nazionale per la non autosufficienza per sostenere il progressivo consolidamento strutturale del sistema dei LEPS a favore di tutte le persone non autosufficienti sull'intero territorio nazionale e per garantirne l'integrazione con il sistema dei servizi sanitari.
8.9. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: incrementate di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
8.10. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Sopprimere il comma 5.
8.11. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.