CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 marzo 2023
78.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII n. 11 e abb.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato Doc. XXII n. 11 e abb., avente ad oggetto la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

   condivisi i compiti della istituenda Commissione d'inchiesta – individuati dal comma 2 dell'articolo 1 – in particolare quelli individuati alle lettere a), f), g) e m), afferenti alla competenza della XI Commissione, che sono volti:

    ad accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, con particolare attenzione ai livelli di istruzione, formazione e occupazione, soprattutto con riferimento alla condizione dei giovani;

    ad indicare le iniziative più opportune al fine di ampliare i servizi di welfare per potenziare le misure di contrasto della povertà e delle disuguaglianze nelle periferie;

    a favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dalla formazione professionale, nonché a favorire la soluzione dei problemi relativi alla disoccupazione giovanile e femminile e alla condizione dei giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione o di aggiornamento professionale;

   valutata l'esigenza di inserire nel testo unificato in esame, tra le funzioni della istituenda Commissione di inchiesta, anche il compito di analizzare i livelli occupazionali delle periferie, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, il grado di regolarità e sicurezza delle prestazioni lavorative, nonché le tipologie di realtà produttive esistenti in tali contesti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre – all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera m) – una lettera aggiuntiva che richiami il compito della istituenda Commissione d'inchiesta di analizzare i livelli occupazionali delle periferie, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, il grado di regolarità e sicurezza delle prestazioni lavorative, nonché le tipologie di realtà produttive esistenti in tali contesti.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. Esame C. 914, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 914, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006;

   considerato che le Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) oggetto di ratifica costituiscono un quadro di riferimento per l'istituzione e l'attuazione di sistemi nazionali di salute e sicurezza sul lavoro adattabili alle condizioni dei diversi Stati e promuovono l'adozione di strategie nazionali incentrate sull'adozione e sulla periodica revisione delle politiche in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro, sulla promozione del dialogo sociale, sulla definizione delle funzioni e delle responsabilità dei diversi soggetti interessati, nonché sullo sviluppo e sulla diffusione delle conoscenze, dell'istruzione, della formazione e dell'informazione in materia;

   rilevato, in particolare, che la Convenzione n. 155 del 1981 si pone l'obiettivo di promuovere politiche nazionali basate sulla prevenzione, attraverso un processo ciclico di formulazione, attuazione e revisione dei sistemi nazionali per la salute e la sicurezza sul lavoro, mentre il Protocollo, approvato nel 2002, persegue l'obiettivo di migliorare i metodi di raccolta e analisi dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, nonché di favorire la loro armonizzazione a livello mondiale;

   osservato che la Convenzione n. 187 del 2006 intende promuovere il miglioramento delle legislazioni nazionali attraverso la periodica revisione delle misure vigenti, con l'applicazione di un approccio sistemico alla gestione della sicurezza sul lavoro, al fine di costituire progressivamente una cultura della prevenzione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché di rafforzarne la diffusione a lungo termine, mediante iniziative permanenti di sensibilizzazione, formazione, istruzione e informazione;

   ritenuto che i principi stabiliti dalle Convenzioni e dalle raccomandazioni dell'OIL debbano costituire un riferimento per i futuri aggiornamenti del quadro normativo vigente nel nostro Paese in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

   auspicata una rapida approvazione del disegno di legge in esame, che contribuirebbe a meglio definire il quadro normativo delle misure volte ad assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. Esame C. 977, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 977, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, approvato dal Senato;

   ricordato che il provvedimento attua la riforma del sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti prevista dalla Missione 5 Componente 2 del PNRR, che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega, e al primo trimestre 2024 il traguardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati;

   preso atto che l'articolo 2 elenca i princìpi e i criteri direttivi generali a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, sottolineando, in premessa, che la delega ha come obiettivo la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l'integrazione e il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti rivolte alla popolazione anziana in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria – anche in attuazione del PNRR – nonché il progressivo potenziamento delle relative azioni, da realizzarsi nell'ambito delle risorse disponibili;

   osservato che l'articolo 3 reca una disciplina di delega al Governo per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità, prevedendo, al comma 2, specifici principi e criteri direttivi di delega;

   segnalato che tra i criteri direttivi specifici recati dal citato comma 2 dell'articolo 3 assumono rilievo, quelli recati alla lettera a), in particolare al n. 1), laddove si prevede la promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita, attraverso campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro, e al n. 8), laddove si prevede la promozione di percorsi e iniziative per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali;

   osservato che l'articolo 4 reca e disciplina una delega legislativa al Governo avente per oggetto l'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, prevedendo, al comma 2, lettera q), in riferimento a una serie di soggetti erogatori, l'aggiornamento e semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento strutturale, organizzativo e di congruità del personale, prevedendosi che a tale personale debbano essere applicati i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui al presente provvedimento;

   rilevato che l'articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, uno o più decreti legislativi in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti, individuando, al comma 2, ulteriori principi e criteri direttivi, oltre a quelli fissati dall'articolo 2, a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega;

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   osservato che, tra tali ulteriori principi e criteri direttivi del richiamato comma 2 dell'articolo 5, assumono rilievo:

    alla lettera a), n. 1), quelli volti all'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona di valore comunque non inferiore all'indennità di accompagnamento e ai servizi socio-assistenziali domiciliari e di comunità rivolti alla non autosufficienza;

    alla lettera a), n. 2), quelli riguardanti la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali, anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, al fine di sostenere e promuovere l'occupazione di qualità nel settore dei servizi socioassistenziali;

    alla lettera b), nn. 1), 2) e 3), quelli relativi alla definizione delle modalità di formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane mediante definizione di: percorsi formativi idonei allo svolgimento delle attività professionali prestate nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti presso i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali; standard formativi degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio; identificazione dei fabbisogni professionali regionali per tutte le figure professionali occupate presso le organizzazioni pubbliche e private coinvolte, nel rispetto dei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente;

    alla lettera c), n. 2), quelli inerenti alla promozione di interventi diretti alla certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata, al fine di sostenere il processo di progressivo ed equilibrato miglioramento delle condizioni di vita individuali dei caregiver familiari, comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.