CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 marzo 2023
78.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 31

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 e abb.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, in data 8 marzo 2023;

   premesso che:

    il provvedimento è volto ad istituire una Commissione bicamerale di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, avvenute entrambi in circostanze mai chiarite;

    i compiti assegnati alla Commissione comprendono la ricostruzione dei due rapimenti e delle relative vicende processuali, nonché delle eventuali responsabilità per il loro mancato esito;

    l'articolo 3 definisce i poteri e i limiti della Commissione che procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, prevedendo, per le audizioni a testimonianza, come di consueto per testi di analogo tenore, l'applicazione degli articoli del codice penale;

    l'articolo 4 precisa i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti, anche con riguardo ai rapporti con l'autorità giudiziaria;

    l'articolo 5 prevede il vincolo del segreto sugli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione ai fini dell'inchiesta;

   rilevato che non appare chiara la portata dell'articolo 2, comma 2, ai sensi del quale i componenti devono essere nominati «tenendo conto della specificità dei compiti assegnati» alla Commissione e devono dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza, entro dieci giorni dalla nomina, se nei loro confronti possa sussistere una situazione di «conflitto di interessi per aver ricoperto ruoli processuali in relazione ai fatti» relativi alle vicende oggetto dell'inchiesta parlamentare,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione l'opportunità all'articolo 2, di sostituire il comma 2 con il seguente: «2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza di non avere ricoperto o di non ricoprire ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta».

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ALLEGATO 2

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione, esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo,

   premesso che:

    l'articolo 1 alla lettera a) vieta alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

    la lettera b) del medesimo articolo 1 prevede che sia escluso il concorso dei cessionari in operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, salvo il dolo, qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di idonea documentazione; analoga esclusione opera nei confronti dei soggetti professionali che acquistano i crediti di imposta da banche e gruppi bancari; il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità e l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale;

    rimane altresì ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1.bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ai sensi del quale la limitazione della responsabilità solidale al dolo e alla colpa grave riguarda solo i crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di legge,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 33

ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII, n. 11 e abb.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il documento in titolo, come modificato dalla Commissione di merito;

   premesso che:

    l'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione monocamerale di inchiesta parlamentare, sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie;

    in particolare, tra i propri compiti, la Commissione ha quelli di individuare le aree del territorio nazionale nelle quali ancora persiste il fenomeno dell'abusivismo edilizio, indicando le misure più opportune per contrastarlo e per avviare piani di recupero del territorio e di effettuare una ricognizione dello stato dell'edilizia residenziale pubblica, accertando l'entità del fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili di edilizia residenziale economica e popolare e di quelli privati, anche al fine di individuare misure per contrastare tale fenomeno;

    l'articolo 3 definisce i poteri e i limiti della Commissione che procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, prevedendo, per le audizioni a testimonianza, come di consueto per testi di analogo tenore, l'applicazione degli articoli del codice penale;

    l'articolo 4 precisa i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti, anche con riguardo ai rapporti con l'autorità giudiziaria;

    l'articolo 5 prevede il vincolo del segreto sugli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione ai fini dell'inchiesta,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.