CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 marzo 2023
77.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 889, di conversione del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   considerato che:

    l'articolo 1 del decreto-legge reca disposizioni di modifica alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in particolare: vietando dal 17 febbraio 2023 alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura; circoscrivendo il perimetro della responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite;

    l'articolo 2 introduce modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali, sancendo il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito e stabilendo deroghe a tale divieto e a interventi non rientranti nel superbonus;

   ritenuto che:

    sotto il profilo dei presupposti di necessità ed urgenza:

     il provvedimento risponde all'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia e di definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa;

    sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il decreto-legge si inquadra nell'ambito della materia di esclusiva competenza legislativa statale «sistema tributario e contabile dello Stato», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. C. 853.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 853, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021»;

   rilevato che:

    l'esigenza di introdurre modifiche all'Accordo del 5 marzo 2008 deriva dall'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radiotelevisive per consentire la realizzazione del sistema a tecnologia 5G in Italia;

    il Protocollo emendativo di cui si propone la ratifica estende la vigenza dell'Accordo e prevede, da parte del Governo della Repubblica di San Marino, la conferma della rinuncia all'utilizzo di alcuni canali televisivi e la rinuncia all'uso di quelli digitali radiofonici, a fronte, da parte del Governo della Repubblica italiana, dell'impegno alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della San Marino RTV, con contestuale riconoscimento di un incremento del contributo economico annuale che il nostro Paese versa al Governo sammarinese;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019. C. 912, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 912, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019», già approvato in prima lettura dal Senato;

   rilevato che:

    l'Accordo del quale si propone la ratifica è volto al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese, ed è finalizzato all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi con la Repubblica dominicana, prevedendo incentivi ai coproduttori italiani nella pianificazione di opere cinematografiche o audiovisive con produttori dominicani;

    in particolare, l'Accordo fornisce un quadro definitorio alle coproduzioni, delinea i benefici a cui le opere coprodotte possono accedere e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli, disciplina la contitolarità dei diritti di proprietà intellettuale, prevede facilitazioni alla circolazione del personale tecnico, creativo ed artistico e della relativa attrezzatura di produzione e disciplina alcuni profili economici delle coproduzioni;

    il progetto di legge si compone di 4 articoli che, oltre a prevedere l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, quantificano gli oneri dell'Accordo, provvedono alla loro copertura e dispongono circa l'entrata in vigore della legge;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010. C. 915, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 915, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010»;

   rilevato che:

    nel contesto di un complessivo rafforzamento dei rapporti bilaterali, si è riscontrata l'esigenza di procedere alla stesura di un nuovo Accordo culturale, scientifico e tecnologico destinato a sostituire il precedente Accordo culturale firmato dai due Paesi a La Paz il 31 gennaio 1953, nonché quello scientifico firmato a Roma il 3 giugno 2002, ma non ratificato;

    l'Accordo è finalizzato in particolare a rafforzare i rapporti in ambito culturale, scientifico e tecnologico, fornendo un quadro giuridico e una base finanziaria necessari per migliorare le relazioni bilaterali tra i due Stati, nonché a contribuire allo sviluppo della Bolivia, all'accrescimento dei legami di amicizia già esistenti e del quadro complessivo dei rapporti nei settori della cultura, delle scienze applicate, dello sport, della protezione dei diritti umani e del diritto alla proprietà intellettuale, semplificando dal punto di vista legislativo e amministrativo le procedure correlate;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 5

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 977 recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane;

   rilevato che:

    il disegno di legge delinea una riforma articolata e complessiva, volta ad attuare alcune norme della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) e, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR – Missione 5, componente 2, riforma 2), che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega, e al primo trimestre 2024 il traguardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati;

    il disegno di legge si prefigge inoltre di dare attuazione agli obiettivi della Missione 6, componente 1, relativi alla realizzazione delle Case della comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture quali gli ospedali di comunità, che miglioreranno l'assistenza sanitaria anche a vantaggio della popolazione anziana;

    a tal fine, l'articolo 2 detta principi e criteri direttivi generali della delega e istituisce il Comitato interministeriale per la popolazione anziana (CIPA), aventi compiti di coordinamento e di programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane;

    gli articoli 3, 4 e 5 dettano criteri e principi specifici di delega rispettivamente in materia di: promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e prevenzione della loro fragilità; assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti; politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti;

   ritenuto che:

    sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     la materia oggetto del provvedimento è riconducibile all'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché alla tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e alla materia dell'assistenza, di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

     la disposizione recata dall'articolo 2, comma 3, lettera a), relativa all'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, è riconducibile alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;

     a fronte di tale intreccio di competenze, il provvedimento prevede forme di Pag. 27coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare: 1) la previa intesa della Conferenza unificata (all'articolo 2, comma 3, lettera a), nell'ambito del procedimento di adozione triennale e aggiornamento annuale dei piani di competenza del CIPA; all'articolo 4, comma 2, lettera r), nell'ambito dei procedimenti di: adozione e aggiornamento dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento del personale coinvolto e dei soggetti erogatori dei servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitarie e per l'erogazione di terapie domiciliari o di servizi di diagnostica domiciliare; all'articolo 6, nel procedimento di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del provvedimento in esame; 2) l'accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, nel procedimento di adozione delle linee guida nazionali che definiscono i contenuti delle competenze degli assistenti familiari (articolo 5, comma 2, lettera b), numero 2));

    per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

     nell'ambito del citato procedimento di aggiornamento e semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento del personale coinvolto e dei soggetti erogatori dei servizi (di cui all'articolo 4, comma 2, lettera r)) è richiamato il rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione;

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PARERE FAVOREVOLE