CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 marzo 2023
75.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 e abb.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo, nel testo risultante negli emendamenti approvati, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio 2023;

   premesso che:

    l'articolo 2 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita anche adottando a tal fine provvedimenti cautelari in via d'urgenza; in particolare, al comma 6 si prevede che i provvedimenti inibitori dell'Autorità sono altresì trasmessi alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma e «su richiesta della stessa» i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti illecitamente diffusi;

    l'articolo 3, comma 1, integra la disciplina di carattere penale recata dall'articolo 171-ter, comma 1, della legge n. 633 del 1941, che punisce una serie di condotte eseguite a fini di lucro con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da euro 2.582 a euro 15.493, aggiungendo la lettera h-bis), riferita a chiunque abusivamente esegue, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita;

    l'articolo 3, comma 2, interviene sul terzo comma dell'articolo 131-bis del codice penale, disponendo che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non opera se l'offesa deriva da uno dei delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge n. 633 del 1941, relativi alla tutela del diritto d'autore, senza operare una differenziazione tra fattispecie criminose di diversa gravità;

    l'articolo 3, comma 3 modifica l'articolo 174-ter della medesima legge n. 633, al fine di precisare che la sanzione amministrativa pecuniaria (euro 154 e sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale) colpisce anche chi «mette a disposizione» opere o materiali protetti, ovvero acquisti o noleggi servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della medesima legge;

    il medesimo comma prevede che in caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 5.000;

    l'articolo 4 prevede un ulteriore novella alla legge n. 633 del 1941, volta a Pag. 31consentire all'autorità giudiziaria la facoltà di disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter e 171-quater della medesima legge;

   evidenziato che il citato articolo 2, comma 6, non specifica che la richiesta debba provenire dall'Autorità, come sembra comunque evincersi dal tenore letterale della disposizione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   all'articolo 3, comma 2, valutino le Commissioni l'opportunità di limitare l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-bis del codice penale alle sole fattispecie più gravi singolarmente individuate tra quelle previste dalla sezione II del capo III del titolo III della legge n. 633 del 1941.