CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 marzo 2023
75.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. C. 831 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 831 Governo recante norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, come risultante dall'approvazione di emendamenti da parte della Commissione di merito;

   rilevato che:

    il disegno di legge prevede la procedibilità d'ufficio per tutti i reati per i quali sia contestata l'aggravante del «metodo mafioso» o della finalità di terrorismo o di eversione;

    modifica il Codice antimafia prevedendo la procedibilità d'ufficio anche per il reato di lesione personale, quando è commesso da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine della misura stessa;

    il disegno di legge interviene in particolare sulla disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato, consentendolo nei reati procedibili a querela anche in mancanza di querela, nel caso in cui la persona offesa non risulti prontamente reperibile, prevedendo in tali casi che la querela possa essere comunque presentata entro il termine di quarantotto ore dall'arresto;

    con l'approvazione di un emendamento al disegno di legge la Commissione di merito ha previsto che quando l'arresto obbligatorio è effettuato in flagranza di reato, ma manca ancora la querela della persona offesa, il giudizio direttissimo disciplinato dagli articoli 449 e 558 del codice di procedura penale sia sospeso finché non sopraggiunge la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione;

  ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili alle materie, di competenza esclusiva dello Stato, «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento penale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

   per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

    la determinazione dei casi eccezionali di necessità e urgenza in cui possono essere adottati provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale, ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della Costituzione rientra in un ambito caratterizzato dalla discrezionalità legislativa, intesa quale riflesso specifico della più ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali in materia penale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sull'attività di rappresentanza di interessi.

PROGRAMMA DELL'INDAGINE

  Il tema della rappresentanza di interessi è un tema di particolare complessità per le democrazie contemporanee: nella relativa regolamentazione è infatti necessario procedere al delicato bilanciamento tra esigenze assai diverse. Da un lato, occorre garantire la rappresentanza di interessi quale elemento del più generale sistema della partecipazione al processo democratico di decisione politica, assicurando e tutelando l'eguaglianza, il pluralismo, la valorizzazione delle competenze tecniche. Dall'altro, è necessario evitare che la decisione politica sia formata sulla base di interessi settoriali non trasparenti, anche attraverso il rafforzamento degli strumenti finalizzati ad acquisire valutazioni di impatto economico, amministrativo e politico della decisione pubblica in un'ottica di efficacia e di migliore qualità della legislazione.
  Nelle democrazie avanzate il punto di equilibrio tra queste diverse esigenze è individuato nell'adozione di procedure trasparenti e regolate che rendano chiaro l'apporto dei diversi gruppi di interesse.
  L'introduzione di un'apposita normativa in materia è stata ripetutamente oggetto di iniziative parlamentari. Proposte di legge in materia sono state presentate fin dall'VIII legislatura; progetti di legge sono stati poi oggetto di esame a partire dalla XIII legislatura, senza però mai giungere a un'approvazione definitiva. La necessità di un intervento normativo è stata segnalata in molte occasioni anche in connessione con l'introduzione nel 2012 nell'ordinamento penale del reato di traffico di influenze illecite di cui all'articolo 346-bis del codice penale ritenendosi – come rilevato dall'Autorità nazionale anticorruzione – che la previsione di un simile reato rendesse fortemente auspicabile l'introduzione di una regolazione di quella che è invece da considerarsi attività lecita. Nella XVIII legislatura un testo unificato di diverse proposte di legge, esaminate in sede referente dalla I Commissione, è stato approvato dalla Camera in prima lettura ma non ha poi concluso il suo iter al Senato (S. 2495). Anche il gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa, nelle sue ultime valutazioni sulla situazione italiana (Addendum al secondo rapporto di conformità dell'Italia del giugno 2022), ha raccomandato il rafforzamento delle norme applicabili alle relazioni dei parlamentari con rappresentanti di interessi.
  In tale contesto l'indagine conoscitiva intende approfondire i diversi profili attinenti alla regolamentazione della materia, anche attraverso un'analisi delle discipline in altri Paese europei ed extraeuropei, e nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea. In particolare, saranno oggetto di approfondimento quattro aspetti.
  In primo luogo, andrà approfondito l'ambito soggettivo dell'intervento normativo sia con riferimento all'individuazione del «decisore pubblico» sia in riferimento all'individuazione del «soggetto portatore di interessi». Per quanto riguarda il decisore pubblico, andrà indagata l'opportunità o meno di circoscrivere la disciplina ai soli decisori politici o di estenderla anche al personale delle pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97, secondo comma, della Costituzione. Relativamente invece alla definizione dei soggetti portatori di interessi, dovrà essere oggetto di riflessione il suo grado di flessibilità, anche al fine di meglio individuare le figure che non rientrano in tale ambito. Occorrerà peraltro tenere conto del fatto che l'«interesse» rispetto al quale tali soggetti intendono porre in essere un'azione di influenza presso un decisore pubblico,Pag. 22 può essere in molti casi di natura non economica, come avviene per gli «interessi diffusi» quale la tutela ambientale. Un altro profilo degno di attenzione sarà l'opportunità, ed eventualmente le modalità, del coinvolgimento nell'attività di rappresentanza di interessi di soggetti che abbiano ricoperto in precedenza incarichi istituzionali o comunque abbiano rivestito ruoli nell'ambito delle istituzioni pubbliche.
  In secondo luogo, si dovranno esaminare le diverse modalità di regolazione del fenomeno. L'esperienza di molti Stati europei, emersa anche nel dibattito parlamentare delle precedenti legislature, prefigurerebbe l'istituzione di un registro pubblico dei soggetti portatori di interesse. Andrà quindi verificata l'opportunità di un unico registro nazionale o di più registri delle diverse istituzioni o amministrazioni interessate così come la natura volontaria o obbligatoria dell'iscrizione e i diritti e gli obblighi derivanti da essa. Inoltre occorrerà indagare sull'ipotesi di un'agenda pubblica degli incontri con i soggetti portatori di interessi da parte dei decisori pubblici: si tratterebbe di uno strumento da valutare attentamente con riferimento alla necessità di aggiornarlo e di contemperarne l'utilizzo con esigenze di riservatezza e di tutela della privacy, nonché in relazione alle modalità di pubblicità dei dati (mediante l'eventuale ricorso a piattaforme informatiche ed open data).
  In terzo luogo, oggetto di approfondimento dovrà essere l'individuazione dell'autorità di vigilanza, rispetto alla quale occorrerà indagarne la giusta collocazione, o presso autorità amministrative indipendenti o presso strutture di governo.
  In quarto luogo, dovrà essere oggetto di indagine la natura (penale, amministrativo o disciplinare) dell'apparato sanzionatorio da prevedere per la violazione della normativa.
  A tal fine nell'indagine conoscitiva saranno auditi:

   il Ministro per la pubblica amministrazione;

   il Ministro della giustizia;

   Autorità amministrative indipendenti;

   rappresentanti delle regioni e degli enti locali;

   rappresentanti delle istituzioni europee;

   professori universitari di diritto costituzionale e di diritto pubblico;

   istituti di ricerca che si occupano dello studio della rappresentanza di interessi;

   operatori del settore (società di consulenza nel settore delle relazioni istituzionali e responsabili del public affairs);

   esperti della materia.

  L'indagine conoscitiva si concluderà entro il 30 giugno 2023.

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ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C. 880 Morassut.

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento con le seguenti: assicurando comunque la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati.
2.1. Schullian, Alessandro Colucci, Zaratti, Magi