CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 marzo 2023
74.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica (Testo unificato C. 217 e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

  esaminato il testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, adottato come testo base per il prosieguo dell'esame, come risultante dalle proposte emendative approvate;

  rilevato che:

   il testo in esame è volto a contrastare l'illecita trasmissione o diffusione in diretta e la fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi;

   in particolare, ai sensi dell'articolo 1 del testo unificato che interviene in materia di principi, la Repubblica è chiamata a riconoscere la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, a tutelare il diritto d'autore, a sostenere imprese, autori, artisti e creatori, a responsabilizzare gli intermediari di rete per rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, nonché a promuovere campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico;

   l'esercizio di tali funzioni è svolto – sempre secondo l'articolo 1 – in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione nonché dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei princìpi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico dell'Unione europea;

   i successivi articoli del testo unificato intendono perseguire le finalità indicate all'articolo 1 tra l'altro attribuendo specifici poteri di intervento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e rafforzando il sistema sanzionatorio, con la modifica della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d'autore, nonché del codice di penale;

  ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    le disposizioni sono riconducibili all'articolo 117, comma 2, lettera r), della Costituzione che menziona le «opere dell'ingegno», alle quali sono riconducibili le norme del provvedimento, fra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

    gli interventi attengono inoltre alla materia di competenza concorrente «ordinamento delle comunicazioni», richiamata all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: le relative disposizioni investono l'ordinamento dell'AGCOM, di competenza dello Stato, e hanno quale ambito di applicazione l'intero territorio nazionale, con carattere di unitarietà e uniformità che ne giustifica l'attrazione al legislatore statale, in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2005;

    le norme incidenti sul codice penale sono riconducibili alla materia «ordinamento penale», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione;

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   per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

    la tutela del diritto d'autore, pur non menzionata espressamente nella Costituzione, trova il suo fondamento costituzionale nella giurisprudenza della Suprema Corte, che ha attribuito a tale tutela una «rilevanza di interesse generale, e quindi pubblica», tale da indurre il legislatore alla predisposizione di particolari mezzi di difesa sia penali che civili (sentenza n. 108 del 1995);

    sempre secondo la Corte nella sentenza 108, «nel riconoscere in capo all'autore la proprietà dell'opera e il suo diritto allo sfruttamento economico della stessa in qualsiasi forma e modo, la legge non trascura di operare un bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti; bilanciamento non irragionevole in quanto realizzato in sintonia con i principi costituzionali sia in ordine alla tutela della libertà dell'arte e della scienza (art. 33), sia in materia di tutela della proprietà, da riferire anche all'opera intellettuale (art. 42), sia di tutela del lavoro in tutte le sue forme, tra cui deve farsi rientrare anche la libera attività di creazione intellettuale (art. 35). Tale bilanciamento risulta nel contempo positivamente finalizzato, mediante l'incentivazione della produzione artistica, letteraria e scientifica, a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3) ed a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9).»; si tratta di finalità che – secondo la Suprema Corte – indicano la stretta connessione tra tutela degli autori e tutela della cultura (sentenza n. 241 del 1990), sono peraltro ragionevolmente conciliabili con la libertà dell'iniziativa economica (art. 41) di altri soggetti in un equilibrio che tenga conto dei rispettivi costi e rischi (ordinanza n. 361 del 1988) e sono altresì conciliabili con i diritti di tutti alla fruizione dell'opera artistica e con l'interesse generale alla diffusione della cultura;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022 (C. 770 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

  esaminato il disegno di legge C. 770, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022;

  rilevato che:

   per l'istituzione di zone economiche esclusive oltre il limite esterno del mare territoriale, la recente legge n. 91 del 2021 richiede appositi accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio italiano o lo fronteggia;

   l'Accordo oggetto di ratifica, concluso a Roma lo scorso 24 maggio 2022, attiene alla delimitazione delle reciproche zone economiche esclusive (ZEE), nelle quali Italia e Croazia hanno diritto ad esercitare, rispettivamente, i diritti sovrani e la propria giurisdizione, nel rispetto della Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982;

   tali delimitazioni vengono individuate nel confine della piattaforma continentale, della quale l'Accordo esplicita le coordinate geografiche, confermando gli accordi bilaterali tra i due Stati dell'8 gennaio 1968 e del 2 agosto 2005;

  ritenuto che:

   per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi (C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C. 880 Morassut).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha i seguenti compiti:

   a) ricostruire e analizzare in maniera puntuale la dinamica dei rapimenti di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori;

   b) verificare ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche riguardanti il rapimento di Emanuela Orlandi e quello di Mirella Gregori;

   c) esaminare e verificare fatti, atti e condotte commissive oppure omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti necessaria all'accertamento giurisdizionale delle responsabilità connesse agli eventi, anche promuovendo azioni presso Stati esteri, finalizzate ad ottenere documenti o altri elementi di prova in loro possesso che siano utili alla ricostruzione della vicenda;

   d) verificare, mediante l'analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticità e circostanze possano avere ostacolato il sistema giudiziario nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità.

  3. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alle Camere una relazione sulle risultanze dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

  Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: Emanuela Orlandi aggiungere le seguenti: e di Mirella Gregori.
1.3. (Nuova formulazione) Morassut, Zaratti.

ART. 2

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. I componenti sono nominati tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti la Commissione dichiarano, entro dieci giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti possa sussistere una situazione di conflitto di interessi per aver ricoperto ruoli processuali in relazione ai fatti di cui all'articolo 1 della presente legge.
2.2. La Relatrice.