CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 6 marzo 2023
73.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 8

ALLEGATO

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi registrati nel corso dell'anno 2022 subiti dai materiali da costruzione derivanti anche dalle difficoltà di approvvigionamento degli stessi, che impediscono, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, non si applicano i commi 5 e 5-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: pubblica aggiungere le seguenti: e privata.
1.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   «d-bis) degli interventi di demolizione di edifici privati, non compresi in interventi di contestuale ricostruzione e di cui risulti accertato il livello operativo, su domanda dei proprietari, fermi restando il recupero dei costi dell'intervento sul contributo concesso ai sensi del precedente articolo 6, o sull'indennità in caso di espropriazione nonché la facoltà dei sindaci di adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
1.2. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la continuità, la tempestività e l'efficacia dell'attività mirata alla ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016, all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), non si applica il terzo periodo del comma 8-bis e la detrazione spetta anche in assenza delle condizioni previste dal medesimo comma 8-bis.».

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la seguente parola: pubblica.
1.4. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per la realizzazione degli interventi connessi alla ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici di cui al presente articolo, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto dell'indicatore dell'impronta di carbonio (carbon footprint) utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tali interventiPag. 9 anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo.
1.5. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

ART. 1-bis.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

  1. All'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il numero 1.5.6 è sostituito dal seguente:

    «1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere dotate di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta dell'infisso all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi, devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. Sono fatti salvi i prescritti requisiti tecnici ai fini antincendio»;

   b) il numero 1.6.15. è sostituito dal seguente:

    «1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte facilmente da chiunque anche in concomitanza o a seguito di un evento calamitoso, in ogni momento e dall'interno senza aiuto speciale.».
1-bis.01. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016)

  1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «della regione Abruzzo,» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,».
1-bis.02. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere diversi dal comune di L'Aquila e da quelli fuori cratere)

  1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013 e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista,Pag. 10 che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, decurtato del 10 per cento.
  2. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
  3. I beneficiari possono esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-bis.03. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

ART. 3.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono soppresse;

   b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 2-bis, capoverso comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero per periodi di servizio prestati anche in aree diverse ma immediatamente inferiori di cui al CCNL – Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021.
3.2. Bonelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disposizioni in materia di personale)

  1. Al personale in servizio, in regime di comando, assegnazione o fuori ruolo presso gli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, può essere riconosciuto il trattamento accessorio già percepito presso l'Ente nel limite massimo delle risorse già a disposizione dell'Ufficio, anche derivanti da quelle accertate.
  2. Gli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, diretti dai rispettivi dirigenti di livello generale, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono incrementare la rispettiva dotazione organica sino ad un massimo di due unità di personale dirigenziale di livello non generale per ciascun ufficio, scelte ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse già disponibili presso le rispettive contabilità degli Uffici, previo controllo sulla compatibilità dei costi eseguito ai sensi dell'articolo 57-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3.01. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 3-quater.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio Pag. 112023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non si applicano agli interventi ammessi alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi 1-ter, 4-ter, 4-quater e 8-ter del comma 1 dell'articolo 119, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
3-quater.1. Torto, Ilaria Fontana, Fenu, Dell'Olio, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa, Simiani.

  Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.1.
(Modifiche all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Tale limite reddituale non si applica agli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari site nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.».
3-quater.01. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.1.
(Misure per garantire la continuità della ricostruzione)

  1. È sempre consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 20220, n. 77, per le spese sostenute per interventi di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
3-quater.02. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari, Ilaria Fontana.

  Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.1.
(Supporto per l'attuazione del Piano Complementare Sisma)

  1. Al comma 3 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali residui relativi alle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo potranno essere utilizzati dal Commissario per le stesse finalità nelle annualità successive.».
3-quater.03. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 3-novies.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici» sono sostituite dalle seguenti: «i cui edifici sono siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia».
3-novies.1. Curti, Manzi, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari.

ART. 3-decies.

  Dopo l'articolo 3-decies, aggiungere il seguente:

Art. 3-decies.1.
(Disposizione in materia di personale degli uffici comunali connessi all'emergenza a seguito degli eventi eccezionali)

  1. Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse all'emergenzaPag. 12 e alla ricostruzione a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, i comuni dell'isola d'Ischia possono assumere personale rispettivamente nel limite di 8 unità il comune di Casamicciola Terme e di 2 unità i comuni di Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano d'Ischia e Serrara Fontana, con contratti di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2024 e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 900.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
3-decies.03. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 3-decies, aggiungere il seguente:

Art. 3-decies.1.
(Trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)

  1. Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica dei soggetti colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, ai datori di lavoro che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che sospendono o riducono l'attività lavorativa e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuto, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, per un massimo di tredici settimane fruibili nel periodo compreso tra il 27 novembre 2022 e il 31 marzo 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
  2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 marzo 2023 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 26 novembre 2022, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatorePag. 13 in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
  3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3-decies.04. Carotenuto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Caso.

ART. 3-undecies.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole da: «1.340.000 euro» fino a: «469.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.840.000 euro per l'anno 2022 e di 2.880.000 euro per l'anno 2023, di cui euro 1.873.552 nel 2022 e 1.901.217 euro nel 2023 in favore del comune di Casamicciola Terme e 996.448 euro nel 2022 e 978.783 euro».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 6, comma 2 decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29» sono sostituite dalle seguenti: «7,62 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,25»;

   b) alla lettera a), le parole: «6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75» sono sostituite dalle seguenti: «7,62 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,71».
3-undecies.1. Sarracino, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Scotto.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere i seguenti:

Art. 3-undecies.1.
(Contributi economici per soluzioni abitative e produttive alternative)

  1. Ai soggetti proprietari d'immobili ad uso abitativo o produttivo, resi inagibili in Pag. 14conseguenza dell'evento sismico del 21 agosto 2017 e dagli eventi eccezionali a partire dal 26 novembre 2022, di cui sia disposta la demolizione e delocalizzazione è riconosciuta, secondo le modalità e i termini disciplinati dal Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

   a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza e del Piano di assetto idrogeologico di cui agli articolo 5-bis e 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;

   b) un contributo per l'acquisto d'immobile sostitutivo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

  2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, trovano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l'abbattimento siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
  4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.

Art. 3-undecies.2.
(Misure per le sistemazioni temporanee degli aventi titolo nel comune di Casamicciola)

  1. Il Commissario straordinario approva un piano di sistemazione temporanea per le esigenze abitative e la ripresa delle attività economiche nel comune di Casamicciola, riguardanti i soggetti già occupanti gli immobili di cui è stato disposto lo sgombero in conseguenza dell'evento calamitoso, a condizione che gli stessi siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
  2. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza dell'evento franoso nel comune di Casamicciola e di mettere in sicurezza le aree pertinenziali esterne, il Commissario delegato concede ai soggetti aventi titolo contributi anche ad incremento di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 948 del 30 novembre 2022 per garantire l'integrale ristoro dei danni subiti.

Art. 3-undecies.3.
(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)

  1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi di cui al comma 1 dell'articolo 3-undecies è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.
  2. Ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1, per la durata d'interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un bonus a titolo d'indennizzo salariale nella misura di euro 1.200 mensili.
  3. Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali rientrantiPag. 15 nelle previsioni del comma 1 è riconosciuto il bonus di cui al comma 2 per le mensilità corrispondenti al periodo di prestazione lavorativa effettuata nel corso dell'anno 2021.
  4. L'INPS provvede all'erogazione del bonus di cui ai commi 2 e 3 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 3-undecies.4.
(Copertura finanziaria)

  1. Le misure previste dalle disposizioni di cui agli articoli 3-undecies.1, 3-undecies.2 e 3-undecies.3, trovano copertura finanziaria nella contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che è incrementata di 160 milioni di euro per l'anno 2023 e di euro 100 milioni per ciascun anno 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.
  2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dalle disposizioni di cui agli 3-undecies.1, 3-undecies.2 e 3-undecies.3, il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 è autorizzato all'utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
3-undecies.03. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Graziano, Amendola, De Luca, Toni Ricciardi, Scotto.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.
(Misure alternative per gli aventi titolo di immobili inagibili o resi inagibili)

  1. Ai soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo o produttivo, dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ovvero resi inagibili dagli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022 è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate con ordinanza del Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

   a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione;

   b) un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

  2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i quali è prevista la demolizione e ricostruzione. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici di cui al comma 1.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione o la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria pendenti a legislazione vigente, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
  4. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono Pag. 16acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta. Il Commissario straordinario coordina e realizza gli interventi di demolizione dei fabbricati da delocalizzare, con le modalità e i criteri che saranno stabiliti con ordinanza ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
  5. Nei casi di cui ai precedenti commi, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro, con utilizzo delle risorse già finalizzate ad interventi di ricostruzione e disponibili nella contabilità speciale del Commissario.
3-undecies.04. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Caso.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.

  1. Ai soggetti proprietari d'immobili ad uso abitativo o produttivo, resi inagibili in conseguenza dell'evento sismico del 21 agosto 2017 e dagli eventi eccezionali a partire dal 26 novembre 2022, di cui sia disposta la demolizione e delocalizzazione è riconosciuta, secondo le modalità e i termini disciplinati dal Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

   a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza e del Piano di assetto idrogeologico di cui agli articolo 5-bis e 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;

   b) un contributo per acquisto d'immobile sostitutivo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

  2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, trovano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l'abbattimento siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
  4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.
3-undecies.05. De Luca, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, Toni Ricciardi, Scotto.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.
(Sospensione mutui MEF)

  1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2022 e 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del Pag. 17presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2024, 2025, 2026, 2027 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-undecies.01. Di Sanzo, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.

  1. I fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi alla data del 26 novembre 2022 purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 aprile 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata con scadenza il 16 dicembre 2022 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 30 marzo 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 maggio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al primo periodo.
3-undecies.017. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 186 del 2022)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 186 del 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2023»;

    2) le parole: «di Casamicciola Terme o Lacco Ameno» sono soppresse;

   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2023».
3-undecies.06. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Caso.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.
(Istituzione della zona franca urbana nei comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi Pag. 18calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022)

  1. Nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 è istituita una zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione dell'ambito territoriale interessato è definita con decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022.
  2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1 possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

  3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per l'anno successivo.
  4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2023.
  5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di regime «de minimis», mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-undecies.07. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.
(Misure in materia di attività economiche presenti nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia)

  1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subìto danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi sismici Pag. 19del 2017 o dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 6-undecies, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nei limiti di 6 milioni di euro, già trasferiti sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
3-undecies.08. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Caso, Morfino.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.
(Misure di ristoro per le aziende agricole dell'Isola d'Ischia danneggiate da eventi calamitosi)

  1. Al fine di sostenere le aziende agricole danneggiate dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal 26 novembre 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è assegnato un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse per le aziende agricole con sedi o unità produttive nei territori colpiti dai suddetti eventi calamitosi.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-undecies.09. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Caso, Caramiello.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.
(Compensazione TARI)

  1. Al fine di assicurare ai comuni dell'isola di Ischia la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2023-2024 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600.000 euro per il biennio 2023-2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-undecies.010. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Caso.

  Dopo l'articolo 3-undecies aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.
(Compensazione TARI)

  1. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2023-2024 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo Pag. 20di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600.000 euro per il biennio 2023-2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-undecies.011. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 186 del 2022)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge n. 186 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 gennaio 2023, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno» sono soppresse;

    2) le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 4, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   c) al comma 5:

    1) le parole: «entro il 16 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo 2024»;

    2) le parole: «a decorrere dal 16 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 16 marzo 2024»;

    3) le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024.»;

   d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Al fine di assicurare ai comuni dell'isola di Ischia il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1.360.000 euro per l'anno 2022 e di 1.390.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022, 2023 e 2024 dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere dall'anno 2023. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono annualmente versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.».

  2. All'articolo 6, del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e dal comma 1, del presente articolo, pari a 3,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede:

   a) quanto a 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, 3,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,66 Pag. 21milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1.».
3-undecies.012. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Caso.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 186 del 2022)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 186 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 gennaio 2023 n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «decreto al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «decreto al 31 gennaio 2023» e le parole: «successiva al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «successiva al 31 gennaio 2023»;

   b) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2023»;

   c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «di Casamicciola Terme o Lacco Ameno» sono soppresse;

    2) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2023»;

   d) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2023»;

    2) le parole: «Per il medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per il medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 gennaio 2023»;

   e) al comma 8 le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2023».
3-undecies.013. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Caso.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.
(Misure per il trasporto scolastico dell'isola d'Ischia)

  1. Al fine di favorire l'attivazione o il potenziamento del servizio del trasporto pubblico scolastico sull'isola di Ischia compromesso dagli eventi alluvionali e franosi del 26 novembre 2022, ai comuni dell'isola d'Ischia è attribuito per l'anno 2023, un contributo straordinario pari a 500 mila euro.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
3-undecies.014. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Caso.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.
(Misure per interventi urgenti sull'isola di Ischia)

  1. Per l'attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'isola di Ischia nel 2017 o degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di risanamento ambientale delle aree dismesse a seguito di delocalizzazioni, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni Pag. 22dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.
3-undecies.015. Graziano, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Toni Ricciardi, Scotto.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.

  1. I proprietari degli immobili concessi in locazione ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, per i quali si rende necessaria una sistemazione transitoria e alternativa, sono esentati dalla corresponsione di imposte e oneri fiscali relativi a detti immobili fino al 31 dicembre 2024.
3-undecies.016. De Luca, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

ART. 3-terdecies.

  Dopo l'articolo 3-terdecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-terdecies.1.
(Personale per interventi relativi al dissesto idrogeologico)

  1. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto delle risorse di cui al successivo comma 3, e nel limite delle risorse assegnate, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche in proroga e fino al dicembre 2025, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo della copertura finanziaria prevista.
  3. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  4. Per l'individuazione del personale le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
  5. All'onere derivante dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-terdecies.01. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Pag. 23

ART. 4.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: In ragione dell'intensificarsi di fenomeni meteorologici estremi causati dai cambiamenti climatici e del conseguente incremento del rischio idraulico e idrogeologico, al fine di far fronte alle esigenze urgenti conseguenti al verificarsi, sul territorio nazionale, di emergenze ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2023, nella misura di 10 milioni con le seguenti: a decorrere dall'anno 2023, nella misura di euro 50 milioni;

   b) al comma 2:

    1) dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023;

    2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: e quanto a 40 milioni per l'anno 2023 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il fondo di cui al comma 1 è destinato dalle regioni nella misura del 30 per cento al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile e a garantire l'istituzione di un presidio di protezione civile nelle isole minori.
4.1. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le risorse del fondo di cui al precedente periodo sono destinate prioritariamente al potenziamento e al sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.».
*4.2. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
*4.3. Bonelli.

ART. 5.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1, comma 730 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «A valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dagli immobili privati, per i quali è dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, corrisponde al 100 per cento del danno quantificato.».
5.1. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1, comma 730 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, il Commissario delegato provvede ad assumere con propri provvedimenti, con contratto a tempo determinato, unità di personale da destinare agli enti locali interessati per far fronte alla gestione dell'emergenza, sulla base delle relative esigenze.».
5.2. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

  1-ter. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con Pag. 24particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, dopo il comma 862, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto il seguente:

   «862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo»;

  1-quater. I comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.

  Conseguentemente, alla rubrica premettere le seguenti parole: Semplificazione gestione contabile delle emergenze da parte degli enti locali e.
*5.3. Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*5.4. Bonelli.

ART. 5-sexies.

  Dopo l'articolo 5-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 5-septies.
(Patrocinio a spese dello Stato per vittime di eventi emergenziali)

  1. I soggetti che hanno subìto un danno in conseguenza di eventi emergenziali definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Protezione Civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente per i procedimenti civili e amministrativi, nonché per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi al danno medesimo.
  2. All'onere risultante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 nella misura di un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  3. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, agli orfani per crimini domestici nonché degli eventi emergenziali».
5-sexies.01. Ferrari, Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo.

  Dopo l'articolo 5-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 5-septies.
(Supporto psicosociale per le vittime di eventi emergenziali)

  1. Al fine di garantire il necessario supporto psicologico, sociale ed educativo ai Pag. 25minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili che ne necessitino in quanto vittime di eventi emergenziali, definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ogni annualità 2023, 2024 e 2025, atto a finanziare:

   a) l'attivazione, a carico delle aziende sanitarie locali o degli enti locali, di sportelli informativi gratuiti dedicati ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili vittime degli eventi emergenziali per l'orientamento e l'informazione sui servizi sociosanitari, sulle misure agevolative previste dallo Stato e sulle procedure applicabili, tenendo conto delle particolari esigenze delle vittime stesse e indirizzandole verso i servizi più idonei o le associazioni operanti nei settori di interesse;

   b) la previsione, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, di percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate.

  2. Tutte le prestazioni in favore dei soggetti indicati al comma 1 erogate dal Servizio sanitario nazionale sono esentate dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento.
  3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*5-sexies.02. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.
*5-sexies.03. Sportiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.