CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 febbraio 2023
68.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
ALLEGATO
Pag. 16

ALLEGATO 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: diritto d'autore inserire le seguenti: , come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633,.
1.1. Grippo, Boschi, Pastorella.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: agevolare la produzione inserire le seguenti: , la traduzione.
1.2. Grippo, Boschi, Pastorella.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) incentiva la partecipazione ai proventi dell'utilizzo commerciale dell'opera e delle royalties da parte degli autori e verifica che agli stessi spetti una retribuzione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi, anche in accordo con la direttiva (UE) 2019/790;

   c-ter) prevede forme di tutela, assistenza e previdenza sociale per gli autori e per i lavoratori di tutti i settori le cui opere sono tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni;.
1.3. Grippo, Boschi, Pastorella.

ART. 2.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché con le seguenti: la trasmissione in diretta o in prima visione per il periodo di titolarità, di contenuti audiovisivi o eventi, anche sportivi, opere cinematografiche o programmi di intrattenimento, ovvero altre opere d'ingegno soggette a tutela, nonché.
2.1. Grippo, Boschi, Pastorella.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: cinematografiche inserire la seguente: audiovisive.
2.2. Amorese, Raimondo, Sasso, Maccanti, Dalla Chiesa, Caroppo.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , o da un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori attendibili, così come definiti dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Regolamento sui servizi digitali) quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: o licenziatario del diritto abbia conferito mandato inserire le seguenti: , o un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori attendibili, così come definiti dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi Pag. 17digitali (Regolamento sui servizi digitali) quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo.
2.3. Pastorella, Grippo.

  Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: nel corso della trasmissione medesima aggiungere le seguenti: , prevedendo una scadenza dell'attività di inibizione al termine dell'evento in diretta.
2.4. Caso, Iaria, Orrico, Amato, Cherchi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il titolare dei domini o degli indirizzi IP attraverso i quali sono stati diffusi i contenuti illeciti e destinatario dei provvedimenti di cui sopra, può richiedere la revoca della misura cautelare abbreviata dimostrando che i contenuti illeciti a causa dei quali è stata adottata tale misura sono stati rimossi o resi non più raggiungibili.
2.5. Pastorella, Grippo.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Il titolare con le seguenti: Il soggetto legittimato, ovvero il titolare.
2.6. Grippo, Boschi, Pastorella.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: che può consistere fino alla fine del periodo con le seguenti: secondo quanto indicato dall'Autorità e che fornisca prova certa della condotta illecita.
2.7. Caso, Iaria, Orrico, Amato, Cherchi.

  Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: Tale elenco può essere aggiornato periodicamente da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicata all'Autorità.
2.8. Caso, Iaria, Orrico, Amato, Cherchi.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: notificazione con la seguente: comunicazione.
*2.9. Caroppo.
*2.10. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.
*2.11. Amorese, Raimondo, Sasso, Maccanti, Dalla Chiesa, Caroppo.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali.
2.12. Pastorella, Grippo.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: il provvedimento fino alla fine del periodo con le seguenti: i provvedimenti comunicati dall'Autorità ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e secondo le modalità tecniche ed organizzative che saranno definite dal tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2.
2.13. Caso, Iaria, Orrico, Amato, Cherchi.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorità può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti illegali su suolo europeo. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di Pag. 18rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella Counterfeit and Piracy Watch List stilata annualmente dalla Commissione europea.
2.14. Pastorella, Grippo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di evitare che il provvedimento di disabilitazione colpisca sistemi critici a livello istituzionale o fondamentali, l'Autorità, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stila una lista, aggiornata con cadenza annuale, di indirizzi IP e indirizzi di root name server che non possono essere destinatari delle misure di cui al comma 3.
2.15. Pastorella, Grippo.

ART. 3.

  Al comma 1, capoverso h-bis), dopo le parole: fissazione su supporto inserire la seguente: digitale,.
3.1. Grippo, Boschi, Pastorella.

  Sopprimere il comma 2.
*3.2. Caso, Iaria, Orrico, Amato, Cherchi.
*3.3. Manzi, Berruto, Orfini, Zingaretti.
*3.4. Grippo, Boschi, Pastorella.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)

  1. Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nonché con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.
  2. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo sono organizzate anche campagne di sensibilizzazione promuovendo iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.
5.1. Amorese, Raimondo, Sasso, Maccanti, Dalla Chiesa, Caroppo.

ART. 7.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Entro trenta giorni con le seguenti: Entro sessanta giorni.
7.1. Manzi, Berruto, Orfini, Zingaretti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione con le seguenti: che permetta di ricevere e verificare le richieste di blocco delle sorgenti di traffico illegale e di automatizzarne la comunicazione a tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.
7.2. Caso, Iaria, Orrico, Amato, Cherchi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
7.3. Caso, Iaria, Orrico, Amato, Cherchi.

Pag. 19

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i costi e le modalità di gestione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, come quantificati dal decreto di cui al precedente periodo, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sul maggior gettito derivante dall'incremento della misura del prelievo erariale unico applicato sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7.4. Piccolotti, Ghirra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4. Al fine di assicurare la massima efficacia dei provvedimenti e l'armonizzazione a livello europeo, il regolamento di cui al comma 1 e la piattaforma di cui al comma 2 tengono conto degli esiti della consultazione svolta dalla Commissione europea al fine di allinearsi alle «Raccomandazioni europee sulla pirateria dei contenuti trasmessi in diretta» in via di adozione a livello europeo.
7.5. Pastorella, Grippo.

Pag. 20

ALLEGATO 2

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: diritto d'autore inserire le seguenti: , come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633,.
1.1. Grippo, Boschi, Pastorella.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: agevolare la produzione inserire le seguenti: , la traduzione.
1.2. Grippo, Boschi, Pastorella.

ART. 2.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: cinematografiche inserire la seguente: e audiovisive.
2.2. (Nuova formulazione) Amorese, Raimondo, Sasso, Maccanti, Dalla Chiesa, Caroppo.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , o da un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori attendibili, così come definiti dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Regolamento sui servizi digitali) quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: o licenziatario del diritto abbia conferito mandato inserire le seguenti: , o un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori attendibili, così come definiti dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Regolamento sui servizi digitali) quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo.
2.3. Pastorella, Grippo.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: notificazione con la seguente: comunicazione.
*2.9. Caroppo.
*2.10. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.
*2.11. Amorese, Raimondo, Sasso, Maccanti, Dalla Chiesa, Caroppo.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorità può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti illegali su suolo europeo. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio Pag. 21e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella Counterfeit and Piracy Watch List stilata annualmente dalla Commissione europea.
2.14. Pastorella, Grippo.

ART. 3.

  Al comma 1, capoverso h-bis), dopo le parole: fissazione su supporto inserire la seguente: digitale,.
3.1. Grippo, Boschi, Pastorella.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)

  1. Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nonché con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.
  2. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo sono organizzate anche campagne di sensibilizzazione promuovendo iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.
5.1. Amorese, Raimondo, Sasso, Maccanti, Dalla Chiesa, Caroppo.

Pag. 22

ALLEGATO 3

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DEI RELATORI

ART. 7.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.
7.3. (Nuova formulazione) Caso, Iaria, Orrico, Amato, Cherchi.