CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 febbraio 2023
68.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. C. 908 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 908, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale;

   considerato che:

    gli articoli da 1 a 4-bis del decreto-legge recano disposizioni relative al settore siderurgico, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa;

    gli articoli da 5 a 9 del provvedimento recano disposizioni in materia penale relativamente agli stabilimenti di interesse strategico nazionale;

    in particolare, l'articolo 8 differisce dal 6 settembre 2019 alla data di perdita di efficacia del Piano Ambientale (e quindi fino al 23 agosto 2023) l'applicazione del cosiddetto scudo penale previsto per l'Ilva di Taranto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, che ha equiparato, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 relativo alla responsabilità amministrativa degli enti e ha specificato che le condotte poste in essere in attuazione del predetto Piano Ambientale, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto integrano esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale;

    il suddetto differimento dello scudo penale operativo entro il settembre 2019, fino ad agosto 2023, deve ritenersi applicabile anche ai procedimenti in corso, in virtù del principio del favor rei;

   ritenuto che:

    sotto il profilo dei presupposti di necessità ed urgenza:

     il provvedimento risponde all'esigenza di adottare misure per fronteggiare le problematiche relative alla gestione dell'ex Ilva e misure, anche di carattere processuale e procedimentale, finalizzate ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

    sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     gli articoli 1 e da 2 a 4-bis recano disposizioni riconducibili alla materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;

     l'articolo 2 reca disposizioni riconducibili alla materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, affidata alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, nonché alla materia della tutela del lavoro, di competenzaPag. 41 legislativa concorrente ai sensi dell'articolo articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

     gli articoli da 5 a 8 recano disposizioni riferibili alle materie di competenza esclusiva dello Stato in tema di giurisdizione e norme processuali, nonché di ordinamento civile e penale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;

    sotto il profilo del rispetto degli altri principi costituzionali:

     con riferimento alle disposizioni del Capo II, volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività delle imprese di interesse strategico nazionale e l'attuazione di provvedimenti e piani che la autorizzano, anche nel caso siano contestate violazioni di legge, la sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013 – con riguardo al decreto-legge n. 207 del 2012 che aveva dichiarato l'ILVA stabilimento di interesse strategico nazionale e aveva dettato specifiche misure per garantire la continuità produttiva aziendale – ha affermato il principio secondo il quale il legislatore, pur in presenza di sequestri dell'autorità giudiziaria, può intervenire per consentire la prosecuzione dell'attività in stabilimenti di interesse strategico nazionale, ma a condizione che vengano tenute in adeguata considerazione, e tra loro bilanciate, sia le esigenze di tutela dell'ambiente (ora principio fondamentale sancito all'articolo 9 della Costituzione), della salute (articolo 32 della Costituzione) e dell'incolumità dei lavoratori (articolo 35 della Costituzione), sia le esigenze dell'iniziativa economica e della continuità occupazionale, precisando che «è considerata lecita la continuazione dell'attività produttiva di aziende sottoposte a sequestro, a condizione che vengano osservate [...] le regole che limitano, circoscrivono e indirizzano la prosecuzione dell'attività stessa» e dichiarando conseguentemente legittime costituzionalmente le norme impugnate;

     in applicazione degli stessi principi enunciati nella sentenza n. 85 del 2013, nella sentenza n. 58 del 2018 la Corte ha ritenuto che, a differenza di quanto avvenuto con il citato decreto-legge del 2012, con i successivi decreti-legge del 2015 relativi all'ILVA, nel subordinare la prosecuzione dell'attività d'impresa esclusivamente alla predisposizione unilaterale di un «piano» ad opera della stessa parte privata colpita dal sequestro dell'autorità giudiziaria, ha finito col privilegiare in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (articoli 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (articoli 4 e 35 Cost.), dichiarando quindi incostituzionali le disposizioni oggetto di censura;

     con specifico riguardo all'articolo 8, le questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, nella formulazione che prevedeva un generale e non limitato nel tempo esonero dalla responsabilità penale e amministrativa, non sono state esaminate dalla Consulta, che ha restituito gli atti al giudice a quo, essendo nel frattempo intervenuto l'articolo 46 del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha modificato il citato comma 6 dell'articolo 2, circoscrivendo negli ambiti attuali l'esonero della responsabilità e delimitandolo anche temporalmente ai fatti commessi entro il 6 settembre 2019;

     l'articolo 8 delimita temporalmente l'esonero dalla responsabilità penale e amministrativa per l'ILVA, spostando il termine, già decorso, dal 6 settembre 2019 alla data di perdita di efficacia del Piano ambientale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Doc. XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria e n. 20 Lupi.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Istituzione, durata e funzioni)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di:

   a) accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza, connesse anche ai livelli di integrazione e di inclusione, in relazione alla composizione sociale dei quartieri periferici e alle forme di povertà, marginalità ed esclusione sociale, all'incidenza della criminalità e all'adeguatezza dei presìdi per il controllo del territorio e la garanzia della sicurezza, alla presenza di infrastrutture sociali per l'erogazione di beni e servizi destinati alla soddisfazione dei bisogni essenziali della collettività, alla struttura urbanistica, alle condizioni di mobilità e vivibilità, alla soddisfazione della domanda abitativa e al fenomeno delle occupazioni abusive, ai livelli di istruzione, formazione e occupazione, soprattutto con riferimento alla condizione dei giovani nonché alla presenza di migranti e di strutture destinate alla mediazione culturale;

   b) rilevare e censire le situazioni di degrado e di disagio sociale delle periferie delle città e la loro distribuzione geografica nel territorio, avvalendosi della collaborazione dei soggetti istituzionali, degli enti locali e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e di povertà;

   c) verificare le connessioni eventualmente esistenti tra il disagio delle aree urbane, i fenomeni della radicalizzazione e il rischio di adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista;

   d) verificare il ruolo svolto dalle istituzioni locali nella gestione delle iniziative e delle politiche dirette alle periferie, accertando in particolare l'esistenza di forme di consultazione della collettività, di spazi destinati alla partecipazione dei cittadini, in particolare dei giovani, e delle loro associazioni od organizzazioni, e di altre modalità che favoriscano tale partecipazione attiva nella gestione delle suddette iniziative e politiche;

   e) individuare le aree del territorio nazionale nelle quali ancora persiste il fenomeno dell'abusivismo edilizio, indicando le misure più opportune per contrastarlo e per avviare piani di recupero del territorio;

   f) indicare le iniziative più opportune al fine di ampliare i servizi di welfare per potenziare le misure di contrasto della povertà e delle disuguaglianze nelle periferie;

   g) effettuare una ricognizione dello stato dell'edilizia residenziale pubblica, analizzando anche l'entità delle risorse a disposizione dei comuni e degli enti regionali competenti in materia di politiche abitative e accertando, in particolare, la soddisfazione della domanda abitativa nonché l'entità del fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili di edilizia residenziale economica e popolare e di quelli privati, anche al fine di individuare misure per contrastare tale fenomeno;

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   h) analizzare la distribuzione territoriale delle risorse infrastrutturali e la situazione della mobilità nelle aree metropolitane;

   i) individuare iniziative per la promozione e il sostegno delle realtà associative esistenti e del ruolo fondamentale svolto dall'associazionismo a favore dei cittadini più deboli nonché del miglioramento e della crescita del tessuto sociale;

   l) individuare misure economiche, infrastrutturali e fiscali per rilanciare le realtà produttive presenti nei territori delle periferie e per favorire la soluzione dei problemi relativi alla disoccupazione giovanile e femminile e alla condizione dei giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione o di aggiornamento professionale;

   m) accertare l'offerta formativa complessiva disponibile, indicando iniziative ritenute opportune, fatta salva l'autonomia scolastica, per il rafforzamento dell'attività di formazione nell'ambito della funzione centrale svolta dalla scuola nei riguardi del territorio, nonché per il miglioramento dei livelli di istruzione e il contrasto dell'abbandono scolastico;

   n) fornire indicazioni per l'adozione di un progetto nazionale ispirato ai princìpi dell'Agenda urbana europea, adottata con il patto di Amsterdam il 30 maggio 2016.

  3. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente e comunque ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, eventualmente indicando interventi, anche di carattere normativo, che ritenga opportuni in relazione alle finalità di cui al comma 2.

Art. 2.
(Composizione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.
(Poteri e limiti)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario,Pag. 44 fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti)

  1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
  2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti dal segreto.
  3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 6.
(Organizzazione interna)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.
  2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
  3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
  4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.
  5. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, la Commissione può avvalersi di dati e informazioni forniti dagli enti locali, dall'istituto nazionale di statistica e dalle Forze di polizia e dagli altri soggetti che essa ritenga utile interpellare.
  6. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali Pag. 45e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.