CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 febbraio 2023
65.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 888 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi e proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative;

   rilevato che il disegno di legge di conversione, all'articolo 1, commi 5 e 7, proroga i termini per l'adozione dei decreti legislativi attuativi, rispettivamente, della delega in materia di disabilità – al 15 marzo 2024 – e della delega per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (cosiddetto Family Act), al 12 maggio 2024;

   tenuto conto delle diverse disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto in conversione, alcune delle quali riprendono temi affrontati in varie sedi presso la XII Commissione, tra cui: il termine entro cui le aziende fornitrici di dispositivi medici sono tenute ad adempiere all'obbligo di ripiano relativamente al superamento del tetto di spesa regionale per gli anni dal 2015 al 2018, posticipato al 30 aprile 2023 dal comma 8-bis, facendo così confluire nel provvedimento in esame la disciplina già recata dal decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4; l'istituzione del Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno del PON, disposta dai commi 9-bis e 9-ter; la possibilità transitoria di trattenere in servizio, su richiesta degli interessati, il personale medico in regime convenzionato con il Servizio sanitario nazionale fino al compimento del settantaduesimo anno di età, di cui al comma 9-octiesdecies;

   osservato che il decreto-legge reca ulteriori norme accomunate dalla finalità di consentire alle strutture del Servizio sanitario nazionale di far fronte alla crescente carenza di personale, tramite il ricorso a professionisti abilitati all'esercizio della professione medica, a medici specializzandi, nonché attraverso la stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario con una determinata anzianità di servizio (commi 3, 9-quater, da 9-quinquiesdecies al 9-septiesdecies, 9-octiesdecies dell'articolo 4 e articolo 4-ter);

   rilevato altresì quanto disposto al comma 6 dell'articolo 4, in merito alla proroga dell'utilizzo della ricetta elettronica;

   evidenziate, quindi, le disposizioni volte a favorire lo smaltimento delle liste d'attesa, consentendo alle regioni l'utilizzo di risorse correnti non fruite entro il 31 dicembre 2022 allo scopo di avvalersi di strutture private accreditate e la possibilità, fino al 31 dicembre 2023, di derogare ai regimi tariffari ordinari (commi 9-septies e 9-octies dell'articolo 4);

   espresso apprezzamento per le disposizioni di cui ai commi 4-ter e 5-ter dell'articolo 9, volte e prorogare al 30 giugno 2023 il termine finale di applicazione di alcune norme transitorie in materia di lavoro agile relative a varie categorie di lavoratori,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.