CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 febbraio 2023
65.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 295

ALLEGATO

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 888, approvato dal Senato della Repubblica, che prevede la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, nonché la proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative;

   osservato che il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto dal Senato della Repubblica, proroga di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, i termini non ancora scaduti per l'adozione dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

   rilevato che la già menzionata proroga riguarda, tra l'altro, l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, nonché del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;

   considerato che, con riferimento alla materia del lavoro in ambito sportivo, l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge interviene sul decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, differendo dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 il termine iniziale di applicazione di un complesso di norme in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo, nonché prevedendo un identico differimento anche della decorrenza delle abrogazioni connesse alle medesime norme;

   osservato che i commi 2 e 2-bis dell'articolo 16, intervenendo sull'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, modificano la decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti prevedendo una disciplina differenziata per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti;

   ricordato che di recente le Commissioni riunite VII e XI hanno avviato un'indagine conoscitiva sulle questioni del lavoro sportivo, che dovrà concludersi entro il 30 aprile 2023, con l'obiettivo di svolgere una valutazione complessiva sulla situazione del comparto dello sport in Italia e verificare le criticità da più parti evidenziate in ordine alle disposizioni che disciplinano il lavoro sportivo, contenute nel decreto legislativo n. 36 del 2021, anche al fine di formulare proposte di intervento normativo per garantire l'efficacia della riforma del settore;

   ritenuto che le proroghe previste dal disegno di legge e dal decreto-legge favoriscano l'adozione di eventuali interventi normativi elaborati a seguito della conclusione dell'indagine conoscitiva;

   rilevato che il comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione proroga da 9 a 24 mesi dall'entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 106, il termine per l'esercizio della delega legislativa ivi prevista per il riordino delle disposizioni di legge Pag. 296in materia di spettacolo e degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore, nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi;

   considerato che il decreto-legge, agli articoli 1, 4, 4-ter, 5, 6, 7, 8 e 11, reca numerose disposizioni in materia di pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle procedure assunzionali e alla stabilizzazione del personale, anche per quanto riguarda i soggetti impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità, tenendo conto delle esigenze delle diverse amministrazioni, anche in relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   espresso apprezzamento per le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 9-quinquiesdecies a 9-septiesdecies, inserite nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che recano norme volte a fronteggiare la grave carenza di personale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, superando il precariato, e a garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, estendendo i termini per conseguire i requisiti per la stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario impiegato presso enti e aziende del medesimo Servizio sanitario nazionale;

   rilevato che l'articolo 9 del decreto-legge reca proroghe in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   espresso apprezzamento per le disposizioni di cui ai commi 4-ter, 4-quater e 5-ter del medesimo articolo 9, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, che prorogano al 30 giugno 2023 il diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, fragili rientranti nelle condizioni di fragilità di cui al decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022 o più esposti a rischio di contagio su indicazione dei medici competenti, nonché per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14;

   rilevato che il comma 5-bis dell'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, proroga al 2026 la possibilità per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato beneficiando della cosiddetta isopensione qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei sette anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, in luogo dei quattro anni ordinariamente previsti;

   osservato che l'articolo 22-quater, introdotto dal Senato della Repubblica, riconosce anche per il 2023 la possibilità per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello di stipulare apposite intese per la rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, in virtù delle quali parte dell'orario di lavoro può essere finalizzato a percorsi di formazione, disponendo, altresì, che la suddetta rimodulazione dell'orario di lavoro possa essere realizzata anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.