CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 febbraio 2023
65.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 446, primo periodo, le parole: «Negli anni 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019-2024»;

   b) dopo il comma 446, è aggiunto il seguente:

   «446-bis. Anche in considerazione dell'espletamento degli impegni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per raggiungere l'impiego completo del personale stabilizzato di cui al comma 446 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023. Le amministrazioni interessate ai processi di cui al comma 446 utilizzano per raggiungere l'impiego completo del personale stabilizzato lo stanziamento di cui al periodo precedente, nonché gli eventuali risparmi e residui del fondo di cui al comma 496 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.1. Aiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Ascari, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. Al fine di preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale, rivelatesi efficaci anche per offrire servizi di ordinaria assistenza sanitaria sulle campagne vaccinali, il termine previsto dall'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2022, n. 931, volto a favorire il superamento di criticità determinatesi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e altre disposizioni di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 2023.
  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.2. Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

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  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici, di far fronte alle carenze di organico, nel rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, è prorogata, sino a conclusione del periodo di prova degli assunti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della provincia di Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale, n. 88 dell'8 novembre 2022, la durata dei contratti individuali di collaborazione, di lavoro a tempo determinato del personale assunto dal Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per incarichi presso gli Archivi di Stato, le Soprintendenze archivistiche e le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche del Ministero della cultura ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1-bis, commi 1, 3 e 4 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
1.3. Lomuti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

  15-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 680 le parole: «fino al 27 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 681 le parole: «pari a 2.272.418,14» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 9.089.672».

  15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, pari a 6.817.253,86 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.7. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 18-ter, inserire il seguente:

  18-quater. La durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogata, se inferiore, fino al limite di durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
1.9. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

  19-bis. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di équipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
1.10. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

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  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

  19-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2023», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   c) al comma 2, alinea, le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   d) al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   e) al comma 3, alinea, le parole: «31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
1.11. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

  19-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   c) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   d) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023».
1.12. Ubaldo Pagano, Laus, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Simiani.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

  19-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2015 al 2025».
1.13. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 20.
1.15. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire il comma 20 con il seguente:

  20. L'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è sostituito dal seguente:

   «1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, non si applica ai componenti delle giunte e dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.».
1.16. Provenzano.

  Dopo il comma 20-bis, inserire il seguente:

  20-ter. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
1.17. Guerra.

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  Dopo il comma 22, inserire il seguente:

  22.1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, in scadenza durante l'anno 2023, sono prorogate al 31 dicembre 2024.
1.18. Ubaldo Pagano, Laus, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo il comma 22, inserire il seguente:

  22.1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della Pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.
1.19. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire il comma 22-quater con il seguente:

  22-quater. All'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «cessano alla data del 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «cessano alla data del 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 3, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
1.14. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere i seguenti:

  22-sexies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 680, le parole: «27 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 681, le parole: «pari a 2.272.418,14 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 9.089.672 euro per l'anno 2023».

  22-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 22-sexies, pari a 6.817.253,86 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  22-octies. All'articolo 33 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 2, le parole: «ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a rinnovare fino al 31 dicembre 2023, o comunque fino a nuova aggiudicazione del servizio di somministrazione,»;

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, quanto al comma 1, con le risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno e quanto al comma 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».
1.20. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:

  22-sexies. Al fine di garantire continuità al sostegno delle attività dei comuni istituiti a seguito di fusione nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il contributo di cui all'articolo 15 della legge n. 267 del 2000 continua a essere erogato anche dopo il decimo anno per altre tre annualità in misura progressivamente ridotta di un terzo ogni anno, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo, Pag. 36che viene incrementato di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.21. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:

  22-sexies. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.»;

   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.».
1.23. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:

  22-sexies. Al fine di permettere l'ordinata conclusione delle istruttorie tuttora in corso, in relazione agli accordi per il risanamento finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, all'articolo 43, comma 5-bis, del predetto decreto, le parole: «di centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 marzo 2023».
1.24. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:

  22-sexies. Al decreto-legge del 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2022, all'articolo 10, al comma 5-bis le parole: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «dalla pubblicazione del decreto di cui al comma successivo».
1.25. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:

  22-sexies. All'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024».
1.26. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

(Irricevibile)

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:

  22-sexies. All'articolo 1, comma 308, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, dopo le parole: “alla detenzione e al lavoro” sono aggiunte le seguenti: “alle dipendenze delle amministrazioni carcerarie”.».
1.27. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:

  22-sexies. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, Pag. 37convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Fino all'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno scolastico 2022/2023».
1.28. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:

  22-sexies. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2024».
1.29. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

(Irricevibile)

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:

  22-sexies. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
1.30. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:

  22-sexies. Al secondo periodo del comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2022-2024» sono sostituite dalle seguenti: «successivo al 2022-2024».
1.31. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:

  22-sexies. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2021 al 2024».
1.32. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:

  22-sexies. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.
1.33. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

ART. 1-bis.

  Sopprimere il comma 3.
1-bis.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 2.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le prestazioni di lavoro a termine di cui al comma 23 del medesimo articolo sono prorogate o rinnovate, ove già scadute, fino al 31 dicembre 2023, nel limite di spesa di 20.000.000 di euro per l'anno in corso.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento Pag. 38del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.1. Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 21, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2023».
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a euro 13.362.035,4 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.2. Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 4.
2.3. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 793, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»;

   b) al comma 795, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»;

   c) al comma 796, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli schemi di ciascun decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto può essere comunque emanato.»;

   d) dopo il comma 796, è inserito il seguente:

   «796-bis. L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 796 è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.»;

   e) al comma 797, le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «36 mesi».
2.4. Donno, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 793, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»;

Pag. 39

   b) al comma 795, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»;

   c) dopo il comma 796 è inserito il seguente:

   «796-bis. L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 796 è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.»;

   d) al comma 797, le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «36 mesi».
2.5. Alfonso Colucci, Donno, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Torto.

  Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

  7-quater. All'articolo 33 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   2. al comma 2, le parole: «ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a rinnovare fino al 31 dicembre 2023 o comunque fino a nuova aggiudicazione del servizio di somministrazione»;

   3. il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, quanto al comma 1 con le risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno e quanto ai commi 2 ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 197 del 29 dicembre 2022.».
2.6. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

  7-quater. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
2.7. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

  7-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 669, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate al 3 marzo 2024, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2.8. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

  9-quinquies. Al fine di facilitare il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di evitare carenze di liquidità a fronte dei maggiori oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 marzo 2023.
2.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

  9-quinquies. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono Pag. 40sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2021 al 2024.».
2.10. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 2-bis.

  Sopprimerlo.
2-bis.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 3.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di sviluppo e coesione, all'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3.1. Scutellà, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023 e comunque fino al completamento delle attività del Fondo, ivi inclusa la gestione dei contenziosi concernenti le prestazioni del Fondo al 30 giugno 2023, l'istruttoria sulle domande di indennizzo pendenti, le attività di rideterminazione della percentuale ai fini dell'incremento di cui ai commi 496 e 497 della predetta legge, nel pieno rispetto della dotazione finanziaria residua del Fondo e fino al completo esaurimento delle risorse disponibili, fermo restando quanto previsto al comma 499 della predetta legge».
3.2. Cappelletti, Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 41-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 124 del 2019, le parole: «entro il termine del 31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 dicembre 2023».
  8-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.3. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023», e le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2023, 17, 4 milioni di euro per l'anno 2026, 329,4 milioni di euro per l'anno 2028, 7,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9-quater. All'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), le parole: «25 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

    2) alla lettera b), le parole: «antecedente alla data di entrata in vigore del Pag. 41decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176» sono sostituite dalle seguenti: «antecedente alla data del 29 dicembre 2022» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

    3) la lettera c) è soppressa;

    4) alla lettera d), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

  9-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-quater, pari a euro 1.800.000 per l'anno 2023, 183,9 milioni per l'anno 2024, 177,3 milione per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.4. Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.
  9-ter. La disposizione di cui al comma 9-bis non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3.5. Peluffo, Merola, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:

   «a) agli interventi per i quali, alla data del 31 marzo 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 marzo 2023;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 31 marzo 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.».

  9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a euro 1.800.000 per l'anno 2023, 183,9 milioni per l'anno 2024, 177,3 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.6. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a) sostituire le parole: «25 novembre 2022» con le seguenti: «31 marzo 2023»;

    2) alla lettera b), sostituire le parole: «antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176» con le seguenti: «antecedente alla data del 29 dicembre 2022» e le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 marzo 2023»;

    3) sopprimere la lettera c);

Pag. 42

    4) alla lettera d) sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 marzo 2023»;

  9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a euro 1.800.000 per l'anno 2023, 183,9 milioni per l'anno 2024, 177,3 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.7. Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023», e le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2023, 17,4 milioni di euro per l'anno 2026, 329,4 milioni di euro per l'anno 2028, 7,3 milioni di euro per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.8. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 10-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
3.9. Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 10-decies, aggiungere il seguente:

  10-decies.1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023», e le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»
3.10. Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 10-decies, aggiungere i seguenti:

  10-decies.1. All'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  10-decies.2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.11. Fenu, L'Abbate, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 10-decies, aggiungere il seguente:

  10-decies.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre n. 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 32, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2022 e 2023 il termine di cui al primo periodo è fissato rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi gli effetti dell'avvio dei lavori effettuati dal 15 settembre 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144».

   b) al comma 34, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2022 e 2023 il termine di cui al primo periodo è Pag. 43fissato rispettivamente al 31 gennaio 2023 ed al 31 gennaio 2024. Per l'anno 2022, il termine di cui al terzo periodo è posticipato al 15 giugno 2023».
3.12. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 10-decies, aggiungere il seguente:

  10-decies.1. La proroga del termine al 31 dicembre 2023 dell'operatività delle disposizioni di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente misure per l'acquisto della casa di abitazione, è estesa, in via straordinaria e in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai soggetti che versano in una situazione di comprovata difficoltà economica conseguente:

   a) agli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici;

   b) alla carenza di liquidità derivante dalla sospensione delle pratiche di cessione dei crediti connesse agli interventi edilizi e di efficientamento energetico di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini di presentazione delle istanze di sospensione di cui al presente comma.
3.13. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 10-decies, aggiungere i seguenti:

  10-decies.1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024»;

   c) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023».

  10-decies.2. Agli oneri derivanti dal comma 10-septies.1, valutati in 73,2 milioni di euro per l'anno 2023, 77,2 milioni di euro per l'anno 2024, 76,8 milioni di euro per l'anno 2025, 36,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 32,8 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.14. Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 10-decies, aggiungere il seguente:

  10-decies.1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, al fine di contenere i prezzi di vendita al pubblico di gas naturale e biometano per autotrazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 novembre Pag. 442022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è prorogata dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fino al 31 dicembre 2023. All'onere derivante dal presente comma, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.15. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 10-decies, aggiungere il seguente:

  10-decies.1. All'articolo 62, comma 3, quinto periodo, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «limitatamente agli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli anni 2021, 2022 e 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.16. Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 10-decies, aggiungere il seguente:

  10-decies.1. All'articolo 40, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: «società di capitali», sono inserite le seguenti: «e per i consorzi con attività esterna».
3.17. Lomuti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 10-decies aggiungere il seguente:

  10-decies.1. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2023»;

   b) all'articolo 4, comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
3.18. L'Abbate, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 3-ter.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato per l'esercizio 2023, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore al 50 per cento della medesima quota, se derivante da dati di preconsuntivo, all'80 per cento nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2022 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
3-ter.1. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 3-quinquies.

  Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Proroga delle riduzioni delle aliquote di accisa e dell'imposta sul valore aggiunto sui carburanti)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale Pag. 45incremento dei prezzi dei prodotti energetici, i termini per l'applicazione delle riduzioni delle aliquote di accisa e dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 2 del decreto-legge del 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, sono prorogati per il periodo dal 1° marzo 2023 al 15 aprile 2023 nel modo seguente:

    1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

    2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

    3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

    4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

    5) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita, a decorrere dal 1° marzo 2023 al 30 aprile 2023, dal presente comma, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al Testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 1° marzo 2023 al 15 aprile 2023.
  3. Al fine di fronteggiare gli effetti economici derivanti dai rincari energetici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il contrasto al rincaro dei prezzi dei prodotti energetici con una dotazione per l'anno 2023 pari a 1.000 milioni di euro. Sulla base dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a estendere le riduzioni delle aliquote di cui al precedente comma per il periodo successivo al 15 aprile 2023 e nei limiti della dotazione del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati entro il limite massimo complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2023 e 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede con le seguenti modificazioni:

   a) quanto agli oneri per l'anno 2023, all'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono sostituite le parole: «50 per cento» con le seguenti: «75 per cento» e le parole: «25 per cento» con le seguenti: «55 per cento».

   b) quanto agli oneri per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-quinquies.01. Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Proroga del credito d'imposta sulle spese connesse all'utilizzo del POS)

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al comma 1-ter le parole: «dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 196 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-quinquies.02. Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 4.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Per l'anno 2023, la quota premiale di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni sulla base dei seguenti criteri:

   a) popolazione residente;

Pag. 46

   b) frequenza dei consumi sanitari per età;

   c) tassi di mortalità della popolazione (<75 anni);

   d) indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni. Gli indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni sono individuati nei seguenti:

    1) incidenza della povertà relativa individuale;

    2) carenza infrastrutturale;

    3) livello di bassa scolarizzazione;

    4) tasso di disoccupazione della popolazione.
4.1. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Dall'anno 2023 l'incremento di cui al quarto periodo è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale tale da garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017».
4.2. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: il 31 dicembre 2024 con le seguenti: il 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, e successive modificazioni, è abrogato e riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

   a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce rossa italiana;

   b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l'approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 4, sostituire il comma 2-bis con il seguente:

  2-bis. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le norme di attuazione del comma 2 del presente articolo. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
4.3. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 3, alle parole: comma 3 premettere le seguenti: comma 1, lettera a) e b) e.
4.4. Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di rafforzare i servizi sanitari regionali per il recupero delle liste d'attesa, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti, verificata l'impossibilità di utilizzare personalePag. 47 già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell'anno 2023, di medici specializzandi.
4.5. Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:

  3-quater. Fino al 31 dicembre 2023, gli enti del servizio sanitario possono avvalersi, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, del personale infermieristico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, reclutato tramite procedura selettiva comparativa o chiamata diretta, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge risulta in servizio e che abbia maturato al 31 dicembre 2022 trentasei mesi di servizio.
  3-quinquies. Il personale infermieristico di cui al comma 3-quater che ha maturato un'anzianità lavorativa di almeno diciotto mesi entro il 31 dicembre 2022, reclutato anche tramite chiamata diretta per far fronte allo stato emergenziale, può accedere alle procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
4.6. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

  3-quater. Al fine di promuovere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia a tutte le fasce della popolazione, la dotazione finanziaria di cui all'articolo 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2023, 2024 e 2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono impiegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.7. Di Lauro, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

  3-quater. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2023, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per un monte Pag. 48ore settimanale massimo di ventiquattro ore.
4.8. Di Lauro, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

  3-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi ai medici in formazione specialistica, anche mediante proroga degli incarichi conferiti con le medesime disposizioni, fino al 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente e nel rispetto dei tetti di spesa previsti dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per il personale.
4.9. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 5, alinea, dopo le parole: legge 17 luglio 2022, n. 77, aggiungere le seguenti: , comma 1, le parole: «che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19» sono soppresse e
4.10. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Al comma 6, sostituire le parole: sono prorogate sino al 31 dicembre 2024 con le seguenti: si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4.11. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

  7-ter. Al fine di potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata, per il medesimo importo annuo, per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.12. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 8-quater, aggiungere i seguenti:

  8-quinquies. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo le parole: «durante l'emergenza da COVID-19» sono inserite le seguenti: «e dal personale della ricerca sanitaria,»;

   b) alla lettera b), dopo le parole: «il personale del ruolo sanitario,» sono inserite le seguenti: «, della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria» e dopo le parole: «dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» sono inserite le seguenti: «, e le assunzioni definite dal comma 432 dell'articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017»;

  8-sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 423, dopo le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «ovvero indeterminato»;

   b) al comma 424, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo Pag. 49determinato» sono inserite le seguenti: «ovvero indeterminato»;

   c) al comma 426, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «ovvero indeterminato».
4.13. Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8-quater, aggiungere i seguenti:

  8-quinquies. All'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «gli anni 2020 e 2021» sono inserite le seguenti: «e per gli anni 2023 e 2024 e la parola: “1969” è sostituita con la seguente: “1948”»;

   b) al comma 3, dopo le parole: «e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 41,5 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2024».

  8-sexies. Per la finalità di cui al comma 8-quinquies è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 41,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4.14. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:

  8-quinquies. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo le parole: «anche durante l'emergenza da COVID-19» sono inserite le seguenti: «e dal personale della ricerca sanitaria, nonché dal personale amministrativo e tecnico sanitario»;

   b) alla lettera b), dopo le parole: «il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario,» sono inserite le seguenti: «, della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria e del personale amministrativo e tecnico sanitario,».
4.15. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:

  8-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il solo personale sanitario di cui al periodo precedente è tenuto a presentare tutta la documentazione attestante il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione, così da poter essere iscritto presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal presidente dell'Ordine professionale competente per territorio. L'iscrizione alla sezione speciale dell'albo è condizione per l'esercizio legittimo della professione nel territorio nazionale».
4.16. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Pag. 50

  Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:

  8-quinquies. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alinea, dopo le parole: «anche durante l'emergenza da COVID-19,» sono inserite le seguenti: «nonché dal personale amministrativo e tecnico sanitario,»;

   b) lettera b), dopo le parole: «il personale del ruolo sanitario,» sono inserite le seguenti: «, del personale amministrativo e tecnico sanitario».
4.17. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 9-quater, aggiungere i seguenti:

  9-quater.1. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole da: «per l'anno 2021» e fino a: «ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 e per l'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».
  9-quater.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 9-quater.1, valutati in 5 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.18. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 9-quater, aggiungere i seguenti:

  9-quater.1. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole da: «per l'anno 2021» fino a: «ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 e per l'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».
  9-quater.2. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater.1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.19. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sopprimere il comma 9-sexies.
4.20. Caramiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 9-septiesdecies, sostituire le parole: sanitario, socio-sanitario e amministrativo con le seguenti: del ruolo sanitario, socio-sanitario, amministrativo e dei profili di assistente informatico e collaboratore tecnico professionale.
4.21. Provenzano.

  Al comma 9-octiesdecies, sostituire la parola: settantaduesimo con la seguente: settantesimo.
4.22. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo il comma 9-octiesdecies, aggiungere il seguente:

  9-noviesdecies. All'articolo 16-septies, comma 2, lettera e), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023» e le parole: «finanziamentoPag. 51 dell'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «finanziamento dell'anno 2023»;

   b) al secondo periodo, le parole: «dall'anno 2026» sono sostituite dalle parole: «dall'anno 2027».
4.23. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo il comma 9-octiesdecies, aggiungere il seguente:

  9-noviesdecies. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021 n. 234, dopo le parole: «il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario» sono inserite le seguenti: «nonché il personale dipendente non sanitario del servizio sanitario nazionale».
4.24. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1
(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

  1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuto per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, e di 11 milioni di euro per l'anno 2023»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi, nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro».;

   c) al comma 4, le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni di euro complessivi per gli anni 2021 e 2022 e a 11 milioni di euro per l'anno 2023».
4.01. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1
(Disposizione per l'eradicazione del virus HCV)

  1. All'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «per gli anni 2020 e 2021», sono inserite le seguenti: «nonché per gli anni 2022, 2023 e 2024»;

   b) al comma 1, le parole: «ai nati negli anni dal 1969 al 1989,» sono sostituite dalle seguenti: «ai nati negli anni dal 1948 al 1989,».

  2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.02. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

Pag. 52

ART. 5.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il termine degli incarichi temporanei attivati ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, è prorogato al 30 giugno 2023, nel limite di spesa di 390 milioni di euro per l'anno 2023.
  1-ter. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 390 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le misure previste dal primo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
  1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.
5.2. Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il termine degli incarichi temporanei, attivati ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, è prorogato al 30 giugno 2023, nel limite di spesa 390 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 390 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.3. Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la validità delle graduatorie di cui all'articolo 59, commi 17, 10, lettera d), e 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è estesa fino al 31 dicembre 2025, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997.
5.5. Amato, Caso, Orrico, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sopprimere i commi 5 e 6.
5.6. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Pag. 53

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
5.7. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 5-quater, aggiungere i seguenti:

  5-quinquies. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo dopo le parole: «un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia» sono inserite le seguenti: «effettuate presso lo studio del professionista o da remoto e»;

   b) al quinto periodo, le parole: «5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni a decorrere dal 2024».

  5-sexies. In relazione alla necessità di potenziare il benessere psicologico nell'intero sistema dell'istruzione, anche al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza che possano determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, potenziare l'integrazione, ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, nonché in contrasto alla povertà educativa, alla dispersione scolastica e in supporto alle attività di orientamento, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è istituito un Servizio di consulenza psicologica per la Scuola per le cui finalità è autorizzata una spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, come prorogata e incentivata al comma 5-bis.
  5-septies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con proprio decreto stabilisce il funzionamento del Servizio di cui al comma 5-ter e la relativa ripartizione delle risorse.
  5-octies. Agli oneri di cui al comma 5-quinquies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e a 22 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5.8. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5-quater, aggiungere i seguenti:

  5-quinquies. All'articolo 1-quater, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024» sono sostituite con le seguenti: «25 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni a decorrere dal 2024».
  5-sexies. In relazione alla necessità di meglio definire gli interventi e migliorare la qualità degli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al comma 1 dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992 le parole: «sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi Pag. 54da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti: «sono effettuati dalle unità sanitarie locali o INPS mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate da uno psicologo e/o assistente sociale nonché da un esperto nei casi da esaminare. Nella valutazione di casi specifici da esaminare, ovvero: DSA, autismo, disturbi evolutivi, disturbi psichici, disturbi neuropsicologici, deficit e declino cognitivo, le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, devono essere integrate dall'esperto-psicologo».
  5-septies. Agli oneri di cui al comma 5-quinquies pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e a 22 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5.9. Amato, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

  5-quinquies. Al primo periodo del comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2022/2023, e comunque non oltre il 15 giugno 2023, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
5.10. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sopprimere il comma 9.
5.11. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Sostituire i commi da 11-quinquies a 11-novies con i seguenti:

  11-quinquies. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa, di garantire condizioni uniformi di accesso al ruolo e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dell'ampio contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un concorso riservato volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 11-sexies nei ruoli dei dirigenti scolastici.
  11-sexies. Il decreto di cui al comma 11-quinquies riguarda i candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione e alla data di entrata in vigore della legge di Pag. 55conversione del presente decreto, abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.
  11-septies. Per l'attuazione dei commi 11-quinquies e 11-sexies si procede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5.12. Manzi, Orfini, Berruto.

(Inammissibile)

  Al comma 11-quinquies, lettera a), sopprimere le seguenti parole: abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero.

  Conseguentemente:

   al comma 11-quinquies sopprimere la lettera b);

   al comma 11-sexies sopprimere le seguenti parole: per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.
5.13. Amato, Orrico, Caso, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 11-novies, aggiungere i seguenti:

  11-decies. All'articolo 1-quater, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 25 milioni di euro per il 2023 e di 30 milioni a decorrere dal 2024».
  11-undecies. Al fine di promuovere il benessere psicologico nelle scuole di ogni ordine e grado con attività a favore degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, all'abbandono scolastico, al supporto alle attività di orientamento, nonché di avviare percorsi di educazione all'affettività e all'acquisizione delle competenze trasversali, presso le scuole di ogni ordine e grado è istituito un servizio di consulenza psicologica per le cui finalità è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2023 e di 30 milioni a decorrere dal 2024. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio nazionale ordine psicologi, con proprio decreto stabilisce le modalità di funzionamento del servizio, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.
  11-duodecies. Agli oneri derivanti dai commi 11-decies e 11-undecies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.14. Manzi, Furfaro, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 11-novies, aggiungere il seguente:

  11-decies. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies sono inseriti i seguenti:

   «18-novies. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al comma 17-ter, le Pag. 56facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate secondo la procedura di cui al comma 18-decies.
   18-decies. I posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le ordinarie procedure di cui al comma 18-novies sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi di sostegno».
5.15. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 11-novies, aggiungere il seguente:

  11-decies. Le graduatorie di cui all'articolo 59, commi 10, lettera d), e 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. Le medesime graduatorie, riferite alle procedure di cui al decreto direttoriale n. 498 del 21 aprile 2020 e decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, sono utilizzate fino a esaurimento prima di effettuare le assunzioni dai concorsi banditi successivamente.
5.16. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 11-novies, aggiungere il seguente:

  11-decies. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «l'anno scolastico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024».
5.17. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Messa in sicurezza e adeguamento sismico degli edifici scolastici)

  1. In considerazione delle difficoltà riscontrate dagli enti locali durante la fase della pandemia da COVID-19, in deroga a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'istruzione 11 novembre 2020, n. 158, gli enti locali beneficiari delle risorse relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, che si siano trovati nella necessità di richiedere una delocalizzazione dell'intervento di realizzazione, accedono ai contributi e ai finanziamenti previsti dalla normativa citata anche qualora la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati sia stata adottata entro il 31 dicembre 2021, prorogando il precedente termine del 31 gennaio 2021.
5.01. Caso, Santillo, Orrico, Amato, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Pag. 57

ART. 6.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , primo periodo,.

  Conseguentemente:

   alla lettera a), sostituire le parole: Fino al 31 dicembre 2023 con le seguenti: Fino alla sottoscrizione del CCNL 2019-2021 del comparto Istruzione e Ricerca e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2023;

   dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le procedure di cui al presente comma non possono essere indette a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché su quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027».
6.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e consentire altresì l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6, secondo periodo, del citato articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato.
  1-ter. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di finanziamento ordinario delle Università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.2. Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) al comma 3 le parole: «fino all'anno accademico 2020/2021 incluso» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno accademico 2022/2023 incluso».
*6.4. Pastorino.
*6.5. Torto, Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 4-ter.
**6.6. Orrico, Torto, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.
**6.7. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 4-ter aggiungere i seguenti:

  4-quater. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sostituire le parole: «fino all'anno accademico 2020/2021» con le seguenti «fino all'anno accademico 2022/2023».
  4-quinquies. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del Pag. 5828 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2023 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1, del citato decreto le parole: «per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,» sono soppresse.
  4-sexies. All'articolo 14, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto 1-bis è soppresso.
6.8. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile limitatamente
ai commi 4-
quinquies e 4-sexies)

  Dopo il comma 4-ter, inserire il seguente:

  4-quater. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2023 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021 le parole: «per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,» sono soppresse.
6.9. Pastorino.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-ter, inserire il seguente:

  4-quater. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021 le parole: «per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,» sono soppresse.
6.10. Pastorino.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-ter, inserire il seguente:

  4-quater. All'articolo 14, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il capoverso «I-bis» è abrogato.
6.11. Pastorino.

(Inammissibile)

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Le autorizzazioni all'assunzione e le autorizzazioni di spesa in scadenza per l'anno 2022 di cui all'articolo 19-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogate al 31 dicembre 2023. È altresì prorogato al 31 dicembre 2023, in termini sia di competenza sia di cassa, lo stanziamento relativo all'anno 2022 di cui all'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6.12. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Pag. 59

  Dopo il comma 8-sexies aggiungere i seguenti:

  8-septies. All'articolo 12 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Entro e non oltre il 6 giugno 2023, il Ministero della ricerca e dell'università ed AFAM, in concerto con la Presidenza del Consiglio e i Ministeri vigilanti gli enti di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 definiscono le modalità di verifica delle strutture di ricerca, anche attraverso specifici regolamenti interministeriali e tenendo conto del Patto per la Ricerca e l'Innovazione. Gli enti di ricerca pubblica di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016 a partire dal 1° gennaio 2023 non applicano le disposizioni sulla valutazione delle performance di cui al presente decreto legislativo».

  8-octies. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 20, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Anche per le finalità collegate alla stabilizzazione delle ricerche collegate al PNRR, le disposizioni dei commi precedenti per gli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 sono prorogate fino al 31 dicembre 2026»;

   b) all'articolo 22, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

   «15-bis. In considerazione dell'attuazione del PNRR, per gli enti di ricerca di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016, le disposizioni del comma precedente sono prorogate al 31 dicembre 2023 tenendo conto del decreto legislativo n. 81 del 2021».
6.13. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 8-sexies, aggiungere i seguenti:

  8-septies. All'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023».
  8-octies. Agli oneri derivanti dal comma 8-septies, pari a 200.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.14. Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

  8-septies. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», di cui all'articolo 1, commi 732, 733 e 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di garantire la disponibilità necessaria ad acquisire la relativa dotazione infrastrutturale, è autorizzata una spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in favore del medesimo Istituto. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
6.15. Donno, L'Abbate, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)

  1. A decorrere dal 2023 è disposto il finanziamento di 60 milioni di euro a favore degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della Pag. 60ricerca, di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, così destinati:

   a) 40 milioni di euro destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca;

   b) 20 milioni di euro finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.01. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

ART. 7.

  Dopo il comma 7-octies, aggiungere i seguenti:

  7-novies. All'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per l'anno 2023».
  7-decies. Agli oneri derivanti dal comma 7-novies, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
7.2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

ART. 8.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dello snellimento dei procedimenti giudiziari pendenti nonché di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze in organico, con dichiarazione dell'interessato da presentare nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore Pag. 61della legge di conversione del presente decreto, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari in servizio alla data del 31 gennaio 2023. Le disposizioni del presente comma cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2025.
8.1. Ascari, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Al comma 8, dopo le parole: le disposizioni inserire le seguenti: di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dopo le parole: alle udienze inserire le seguenti: e alle camere di consiglio.

  Conseguentemente, dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8.1. All'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 giugno 2023».
8.2. D'Orso, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 8, sostituire le parole: 28 febbraio 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023.

  Conseguentemente, dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8.1. All'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   al comma 9, sostituire le parole: 31 maggio 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023.
8.5. D'Orso, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8.1. All'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 giugno 2023».
8.6. D'Orso, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

  9-ter. All'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, il comma 12 è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei Tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d'Appello».
8.7. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11.1. All'articolo 17-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

  11.2. Agli oneri derivanti dal comma 11.1, pari a 8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.8. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Pag. 62

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11.1. Al fine di salvaguardare le capacità assunzionali stabilite dal piano di fabbisogno del personale del Piano integrato di attività e organizzazione del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che autorizzi lo scorrimento integrale delle graduatorie distrettuali, le graduatorie in scadenza nel corso dell'anno 2023 vengono prorogate al 31 dicembre 2023, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8.9. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:

  11.1. Al fine di permettere l'espletamento delle procedure di assunzione in corso, la validità delle graduatorie di cui al decreto del Ministero della giustizia dell'11 dicembre 2020, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, in scadenza tra il 1° gennaio 2023 e il 30 dicembre 2023, è prorogata al 31 dicembre 2023.
8.10. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 11-quinquies, aggiungere i seguenti:

  11-sexies. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026»;

   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 1° gennaio 2026».

  11-septies. Agli oneri derivanti dal comma 11-sexies, pari a euro 1.076.667 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.11. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 11-quinquies, aggiungere il seguente:

  11-sexies. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18), relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19), relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20), relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
*8.12. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.
*8.13. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

  1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 63legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28.
(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

   1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.»;

   b) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.»;

   c) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

   a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

   b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

   c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

   d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

   e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

   f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.».
8.02. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

(Inammissibile)

Pag. 64

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 10-bis, le parole: «afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2017» sono soppresse e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
9.1. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per gli anni 2023 e 2024.
  1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 165, secondo e terzo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate negli anni 2023 e 2024.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quater, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.2. Carotenuto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «2 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «4 punti percentuali».
  1-ter. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis sono valutati nel massimo di 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  1-quater. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 119, sono inseriti i seguenti:

   «119-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2023 e 2024, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
   119-ter. I soggetti di cui al comma 119-bis, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

   119-quater. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 119-bis trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di cui al comma 119-ter, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
   119-quinquies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 119-quater.
   119-sexies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 119-ter e 119-quater, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Pag. 65entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 119-ter, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
   119-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 119-bis, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
   119-octies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 119-bis, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 119-quater, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
   119-novies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 119-bis e della corretta effettuazione dei relativi versamenti».
9.3. Carotenuto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

  Sopprimere il comma 4-bis.
9.4. Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:

  4-bis.1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2023. Sono altresì prorogate fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui all'articolo 83, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.5. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Sostituire il comma 4-ter, con il seguente:

  4-ter. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) dopo le parole: «legge 18 febbraio 2022, n. 11» sono inserite le seguenti: «, nonché per i coniugi, genitori e altri familiari conviventi che assumono la qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
9.6. Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:

  4-quinquies. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
9.7. Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

Pag. 66

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

  5.1. Ai lavoratori delle aree di crisi complessa della Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è concessa, fino al 31 dicembre 2023, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  5.2. L'indennità di cui al comma 5.1 non è compatibile con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'indennità di cui al comma 5.1, non è altresì compatibile con la presenza di una delle seguenti condizioni:

   a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;

   b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

   c) essere percettori dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);

   d) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

  5.3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 5.1, la regione è autorizzata ad utilizzare le risorse residue di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
9.8. Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5.1. Fino al 31 dicembre 2023 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio sanitario nazionale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto.
  5.2. Agli oneri relativi alle disposizioni di cui al comma 5.1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.9. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

  5.1. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».Pag. 67
  5.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5.1, pari a 1,39 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.10. Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 5-bis, inserire i seguenti:

  5-bis.1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) il comma 1-bis è abrogato;

   c) al comma 2, le parole «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

  5-bis.2. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
9.11. Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

  5-bis.1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) il comma 1-bis è abrogato;

   c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

  5-bis.2. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis.1, pari a 296,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9.12. Serracchiani, Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.

  Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

  5-bis.1. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 313 è sostituito dal seguente:

   «313. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà Pag. 68e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità.»;

   b) al comma 318, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;

   d) al comma 319, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

  Conseguentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 30 giugno 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 giugno 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
9.13. Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

  Sostituire il comma 5-ter, con i seguenti:

  5-ter. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  5-quater. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.
  5-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 5-ter e 5-quater, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.14. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 5-ter, inserire i seguenti:

  5-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno 2023» e le parole: «nel 2020, 2021 e 2022» dalle seguenti: «a partire dall'anno 2023».
  5-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 5-quater si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 come rifinanziato dall'articolo 1, comma 600, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
9.15. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

  5-quater. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge di Pag. 69conversione 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «All'articolo 20, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 20 commi 1 e 2».
9.16. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

  5-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 446, le parole: «Negli anni 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019-2024»;

   b) dopo il comma 446, è aggiunto il seguente:

   «446-bis. Ai fini dell'espletamento degli impegni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alle amministrazioni interessate ai processi di cui al comma precedente, al fine di raggiungere l'impiego completo del personale stabilizzato, è destinato uno stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine possono essere utilizzati anche eventuali risparmi e residui del Fondo di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
9.17. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni in materia di personale di assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

  1. Nell'ambito del piano di potenziamento dei Centri per l'impiego e dell'intero sistema delle politiche attive del lavoro, al fine di non disperdere le professionalità acquisite dal personale che ha svolto attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, il personale già selezionato mediante procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con incarico di collaborazione ancora attivo al 31 ottobre 2022 e terminato alla medesima data, è ricontrattualizzato dalla società ANPAL Servizi Spa, alle medesime condizioni degli incarichi terminati e per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° febbraio 2023, per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse all'attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori, di seguito denominato «programma GOL», di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 27 dicembre 2021, nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia. A tal fine, ANPAL Servizi Spa è autorizzata a stipulare convenzioni con le singole amministrazioni regionali che ne facciano richiesta finalizzate a definire le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica.
  2. Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma 1, nel limite massimo di 65 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni per i medesimi anni 2023 e 2024 ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. A tal fine è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 in favore delle regioni di cui al citato articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.01. Carotenuto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio,Pag. 70 Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

ART. 10.

  Sopprimere il comma 1
10.1. Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al Fondo di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.
  1-ter. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi finalizzati a mitigare gli effetti sul disagio abitativo, al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono assegnati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.
  1-quater. All'onere derivante dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.2. Braga, Guerra, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, alla lettera b-bis), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascun anno 2023 e 2024, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.3. Cantone, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».
10.4. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».
10.5. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

  5-bis. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 1, comma 292, alla lettera a), il capoverso comma 1-bis è sostituito con il seguente: «1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: “31 dicembre Pag. 712021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”».
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
10.6. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 6-ter, inserire il seguente:

  6-quater. In considerazione dell'eccezionale incremento delle materie prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas metano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all'intero processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del 50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, come convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli investimenti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 1, del predetto decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2025. Le risorse di cui al periodo precedente e le risorse del Piano Strategico della Mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stanziate per gli anni dal 2019 al 2023, e destinate, dai piani d'investimento presentati dai soggetti beneficiari, all'acquisto autobus alimentati a metano e alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, possono essere utilizzate anche per l'acquisto di autobus ad alimentazione elettrica, a idrogeno, e relative infrastrutture di supporto, nonché per l'acquisto di autobus alimentati a gasolio nonché ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche antinquinamento Euro 6.
10.8. Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 7, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
10.9. Amendola.

  Al comma 10-ter, sostituire le parole: al comune di Lampedusa e Linosa con le seguenti: a ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana, Augusta.

  Conseguentemente, al comma 10-quater, sostituire le parole: pari a 2,5 milioni di euro con le seguenti: pari a 22,5 milioni di euro.
10.10. Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 10-ter, dopo le parole: per l'anno 2024 aggiungere le seguenti: nonché agli altri comuni della regione Sicilia sono destinati contributi di natura corrente di 10 milioni di euro complessivi per l'anno 2024.

  Conseguentemente, al comma 10-quater, sostituire le parole: 2,5 milioni con le seguenti: 12,5 milioni.
10.11. Provenzano.

Pag. 72

  Dopo il comma 11-septiesdecies, aggiungere i seguenti:

  11-octiesdecies. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023».
  11-noviesdecies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024».
*10.12. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
*10.13. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 11-septiesdecies, aggiungere il seguente:

  11-octiesdecies. Il termine di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, relativo all'applicazione dei diritti applicati ai passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito, è differito al 31 dicembre 2023.
10.14. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 10-ter.

  Sopprimerlo.
10-ter.1. Zaratti, Grimaldi.

  Al comma 1, dopo le parole: manufatti amovibili aggiungere le seguenti: ad almeno 200 metri dalla battigia.
10-ter.2. Zaratti, Grimaldi.

  Al comma 1, dopo le parole: manufatti amovibili aggiungere le seguenti: ad almeno 150 metri dalla battigia.
10-ter.3. Zaratti, Grimaldi.

  Al comma 1, dopo le parole: manufatti amovibili aggiungere le seguenti: ad almeno 100 metri dalla battigia,
10-ter.4. Zaratti, Grimaldi.

  Al comma 1, dopo le parole: manufatti amovibili aggiungere le seguenti: in legno.
10-ter.5. Grimaldi, Zaratti.

ART. 10-quater.

  Sopprimerlo.
*10-quater.1. Zaratti, Grimaldi.
*10-quater.2. Pavanelli, Caso, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e delle associazioni ambientaliste.
10-quater.3. Grimaldi, Zaratti.

  Sopprimere il comma 3.
10-quater.4. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:

Art. 10-quinquies.
(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2023».Pag. 73
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-quater.01. Pastorino.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:

Art. 10-quinquies.
(Proroga di termini in materia di procedure di accesso delle imprese ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024»;

   b) ai commi 2 e 3, le parole: «1° luglio 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».
10-quater.02. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 11.

  Al comma 5, sostituire le parole: due anni con le seguenti: 18 mesi.
11.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sopprimere il comma 7.
11.2. Quartini, Riccardo Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Sostituire il comma 8 con i seguenti:

  8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, apportare le seguenti modifiche:

   a) le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo si applica anche ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti.».

  8.1. Le disposizioni di cui al comma 8, lettera b), hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
11.3. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
11.4. Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

   a) sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «30 settembre 2023»;

   b) sostituire le parole: «Il primo periodo non si applica» con le parole: «Il primo periodo si applica dalla data di entrataPag. 74 in vigore del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, anche».
11.5. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 8, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
11.6. Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 8, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
11.7. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sopprimere i commi 8-septies e 8-novies.
11.8. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 8-decies, inserire i seguenti:

  8-decies.1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1087, dopo le parole: «attività d'impresa, arti e professioni» sono inserite le seguenti: «, alle amministrazioni condominiali» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 1088, le parole: «e nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

  8-decies.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2023, e 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.9. Dell'Olio, Sergio Costa, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 8-undecies, aggiungere i seguenti:

  8-duodecies. All'articolo 1, comma 16, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno dell'anno 2023».
  8-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 8-duodecies, stimati in 62,21 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.10. Roggiani, Braga, Laus, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo il comma 8-undecies, aggiungere il seguente:

  8-duodecies. Dopo l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono aggiunti i seguenti:

   «775-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per gli anni 2022 e 2023 gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione e i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimoPag. 75 Testo unico, anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa degli esercizi 2022 e 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.
   775-ter. In considerazione degli effetti economici della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione 2023-2025, con l'utilizzo dei proventi delle entrate patrimoniali come previsto all'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sospendendo l'applicazione delle condizioni riportate alle lettere a), b) e c).
   775-quater. Per il triennio 2023-2025, gli enti locali in condizioni di disavanzo possono applicare le quote di avanzo vincolato per investimenti derivanti da trasferimenti di risorse statali o regionali, regolarmente incassate, purché le opere finanziate siano coerenti con i documenti di programmazione e di sviluppo del territorio, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
11.11. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 8-undecies, aggiungere il seguente:

  8-duodecies. All'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato per l'esercizio 2023, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore al 50 per cento della medesima quota, se derivante da dati di preconsuntivo, all'80 per cento nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2022 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
11.12. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 8-undecies, aggiungere il seguente:

  8-duodecies. Con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il quinquennio 2018-2022, le quote di contributi non impiegate e rendicontate nel primo triennio 2018-2020, per rinvii e riprogrammazioni delle attività a causa delle limitazioni emergenziali per la pandemia e, per i conseguenti ritardi intervenuti nell'adeguamento degli atti convenzionali, tutte quelle relative alle annualità 2021 e 2022, possono essere impegnate e rendicontate sino al 31 dicembre 2024.
11.13. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 8-undecies, aggiungere il seguente:

  8-duodecies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 119, commi 8-bis e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2025 dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing», realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, si applica la detrazione del 110 per cento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, 15 milioni di euro per il 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 e 5 milioni per il 2034, si provvede mediante corrispondete riduzionePag. 76 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.14. Merola, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo il comma 8-undecies, aggiungere il seguente:

  8-duodecies. Al fine di garantire la ripresa economica nel territorio del comune di Maratea interessato dagli eventi calamitosi verificatisi dal 13 ottobre al 30 novembre 2022, nonché per garantire il ripristino del collegamento viario della strada statale 18 e l'attuazione degli interventi finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio idrogeologico e di frana nel territorio del medesimo comune, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2023. All'onere derivante dal presente comma pari a 15 milioni per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.15. Lomuti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8-undecies, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-duodecies. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2026»;

   b) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2026».
11.16. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 8-undecies, aggiungere il seguente:

  8-duodecies. I commi 7 e 8 dell'articolo 17-octies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, concernenti la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione del sistema di collettamento e depurazione delle acque nella sponda bresciana del Lago di Garda, sono abrogati.
11.17. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

(Inammissibile)

ART. 12.

  Sostituire i commi 1-bis e 1-ter con il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1054, le parole: «a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore»;

   b) al comma 1055, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore»;

Pag. 77

   c) al comma 1056, le parole: «a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore»;

   d) al comma 1057, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 settembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore».
12.2. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Sostituire i commi 1-bis e 1-ter, con il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1054, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 1055, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   c) al comma 1056, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   d) al comma 1057, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
12.3. Caramiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sostituire il comma 1-ter, con i seguenti:

  1-ter. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «ovvero entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».
  1-quater. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «ovvero entro il 30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».
12.4. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole: entro il 30 novembre 2023 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2023.
*12.5. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*12.6. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:

  1-quater. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 11, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.»;

   b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

   «12. Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 1.915.000 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per Pag. 78i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023».

  1-quinquies. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento» e le parole: «25 per cento» sono sostituite con le seguenti: «55 per cento».
12.7. Lomuti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:

  1-quater. All'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole da: «il credito d'imposta è riconosciuto» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro».
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-quater, pari a 103,6 milioni di euro per l'anno 2023, 207,1 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, e 69 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.8. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

  1-quater. All'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

   b) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Le società di capitali beneficiarie del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione dello stesso ai propri soci che detengono almeno il 30 per cento delle quote societarie. I cessionari utilizzano il credito ceduto unicamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica».
12.9. Romano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:

  1-quater. All'articolo 21 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023».
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-quater, quantificati in 272 milioni di euro per l'anno 2023, in 340 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, e in 69 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.10. Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Pag. 79

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 settembre 2023 con le seguenti: 30 aprile 2023.
12.11. Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato decreto, sono ridotte di 40 milioni di euro con le seguenti: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) e lettera c) del citato decreto, sono ridotte rispettivamente di 40 milioni di euro.
12.12. Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «Entro il 16 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 16 aprile 2023» e le parole: «, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito» sono soppresse.
12.13. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
12.14. Appendino, Pavanelli, Todde, Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024».
12.15. Pavanelli, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sopprimere i commi 5 e 6.
12.16. Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sopprimere il comma 6-sexies.
12.17. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Donno, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 6-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti:

  6-septies. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di proseguire nelle attività di promozione, tutela e conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, all'articolo 1, comma 701 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023»;

   b) le parole: «e il Ministro dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministro dell'istruzione e del merito e le associazioni più rappresentative del settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità».

  6-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-septies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmentePag. 80 utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12.18. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 6-sexies, aggiungere i seguenti:

  6-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024, previa autorizzazione ai sensi del Titolo VII, Capo I, Sezione I, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  6-octies. Nelle more dell'autorizzazione di cui al comma 6-septies, il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, istituisce un tavolo tecnico di lavoro ove è garantita la presenza delle associazioni maggiormente rappresentative del settore, al fine di approfondire le problematiche e le esigenze della distribuzione automobilistica.
12.19. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 6-sexies, aggiungere il seguente:

  6-septies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 104, primo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

   b) dopo il comma 104 è inserito il seguente:

   «104-bis. Le società di capitali beneficiarie del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione dello stesso ai propri soci che detengono almeno il 30 per cento delle quote societarie. I cessionari utilizzano il credito ceduto unicamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica».
12.20. Romano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6-sexies, aggiungere il seguente:

  6-septies. All'articolo 1, comma 45, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «primo semestre solare dell'anno 2023».
12.21. Caramiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), spettano altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis.».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondentePag. 81 riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.1. Onori, Lomuti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 716, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «500.000 euro», sono sostituite con le seguenti: «1.000.000 di euro».
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondenti riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.2. Onori, Lomuti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero)

  1. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato per il triennio 2023-2025 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali e i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.
  3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.
  4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2023 e 2024 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento Pag. 82del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13.01. Onori, Lomuti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

ART. 14.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 647, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 648, le parole: «5.726.703 euro» sono sostituite con le seguenti: «11.453.406 euro».

  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 5.726.703 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondenti riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.1. Pellegrini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 15.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 4, della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023» e le parole da: «che assicurano» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate e in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria»;

   b) al comma 1-ter, dopo le parole: «sono individuati», sono inserite le seguenti: «le tecniche e tecnologie di produzione, e».
15.1. Caramiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere i seguenti:

  3-quinquies. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022 e 2023»;
  3-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quinquies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.2. Caramiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

  3-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

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   b) al comma 4, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

   c) al comma 5, le parole: «16 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2023».
15.3. Caramiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 16.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e dopo le parole fino alla fine della lettera.
16.1. Amato, Orrico, Caso, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 4, sostituire le parole da: in attesa di rinnovo fino alla fine del comma, con le seguenti: in attesa di rinnovo, scadute, revocate per morosità, ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2025, e le analoghe concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali in corso di validità, sono comunque prorogate di 4 anni rispetto alla naturale data di scadenza, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.
16.3. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2022 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2023 e le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025.
16.4. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

ART. 16-ter.

  Dopo l'articolo 16-ter, aggiungere il seguente:

Art. 16-quater.

  1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro 48 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge».
  2. Sono fatti salvi gli effetti degli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
16-ter.01. Amato, Orrico, Caso, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 17.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo periodo è soppresso.
  5-ter. All'articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il primo periodo è soppresso.
  5-quater. Il credito di imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è riconosciuto altresì per le spese sostenute fino al giugno 2023, nel limite di 12 milioni di euro che costituisce tetto di spesa.
  5-quinquies. Per le imprese che fruiscono dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo del contributo i costi Pag. 84di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, vengono ammessi al netto degli eventuali crediti d'imposta riconosciuti ai sensi del comma 5-quater.
  5-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 5-quater, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
17.3. Orrico, Caso, Cherchi, Amato, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 17-bis.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.
(Proroga dei termini in materia di trattamenti pensionistici in favore di lavoratori INPGI)

  1. All'articolo 1, comma 154, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «ai dipendenti» sono inserite le seguenti: «compresi i giornalisti iscritti INPGI»;
  2. I requisiti di accesso ai trattamenti di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, si applicano ai giornalisti di cui al comma 1, già dipendenti da imprese editoriali coinvolte in processi di crisi aziendale, di cui all'elenco trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che hanno cessato il rapporto di lavoro negli anni antecedenti la data di entrata in vigore del predetto provvedimento. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ancorché i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato siano stati maturati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69. Il beneficio di cui al presente comma non è riconosciuto ai giornalisti che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.
  3. Il trattamento pensionistico ai giornalisti di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dal comma 1, è riconosciuto a coloro che maturano i corrispondenti requisiti entro la data del 31 dicembre 2023, previa presentazione della domanda da parte degli interessati da presentare all'INPS competente.
  4. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Agli oneri del presente articolo, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17-bis.01. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

ART. 18.

  Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2024».
18.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

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ART. 20.

  Sopprimerlo.
20.1. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 22-bis.

  Sopprimerlo.
22-bis.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 22-quater.

  Dopo l'articolo 22-quater aggiungere il seguente:

Art. 22-quinquies.
(Proroga in materia di credito di imposta formazione 4.0)

  1. All'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
22-quater.03. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 22-quater aggiungere il seguente:

Art. 22-quinquies.
(Proroga in materia di lavoro agile)

  1. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
  2. All'articolo 23, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole: «1° settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023».
22-quater.04. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

DIS. 1.

  Sopprimere il comma 8.
Dis.1.1. Zaratti, Grimaldi.

  Sopprimere la lettera b) del comma 8.
Dis.1.2. Grimaldi, Zaratti.

  Sopprimere il comma 9.
Dis.1.3. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

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ALLEGATO 2

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato.

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