CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2023
50.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e IX)
ALLEGATO
Pag. 15

ALLEGATO

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. C. 750 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

DIS. 1.

  Sopprimerlo.
Dis.1.1. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.2. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Misure volte al potenziamento del sistema di soccorso e accoglienza)

  1. Al fine di rafforzare le attività organizzative degli enti locali coinvolti nel sistema di soccorso e accoglienza di stranieri e dei richiedenti asilo e nella gestione dei flussi migratori, nonché di potenziare conseguentemente le strutture di prima accoglienza e dei punti di crisi, con particolare riguardo agli hotspot collocati nei porti di primo sbarco, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sono stanziati 80 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025.
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero dell'interno, da emanare entro centoventi giorni previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle suddette risorse.
  3. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione di 40 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere l'articolo 2;

   b) sostituire il Titolo del decreto-legge, con il seguente: Disposizioni per il rafforzamento e miglioramento del sistema di soccorso e accoglienza di stranieri e dei richiedenti asilo.
1.3. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione, e Centri per minori stranieri non accompagnati)

  1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, punto 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 e già finanziati, con i Pag. 16decreti del Ministro dell'interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022, fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1 gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  2. Il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2022, n. 189 è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.
  3. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modifiche:

   al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» sono aggiunte le seguenti: «da emanarsi entro il 31 marzo 2023»;

   al secondo periodo, dopo le parole: «le strutture di prima accoglienza sono attivate» sono aggiunte le seguenti: «nel numero di almeno una per regione».

  4. Agli oneri di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2023, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere l'articolo 2;

   b) sostituire il Titolo del decreto-legge, con il seguente: Sistema di accoglienza e integrazione, e misure per i centri per minori stranieri non accompagnati.
1.4. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni per il potenziamento delle attività salvataggio in mare di migranti)

  1. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e soccorso in mare con l'obiettivo primario del salvataggio dei migranti e della salvaguardia della vita in mare, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2023-2027. Le risorse sono finalizzate al potenziamento delle attività di controllo in mare e del personale a tali scopi assegnato, e all'implementazione dei mezzi navali e non dei diversi Corpi dello Stato che, a vario titolo, concorrono nelle attività di pattugliamento ai fini del salvataggio di vite in mare.
  2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione di 100 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, 2026, 2027, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 100 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2023-2027, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere l'articolo 2;

   b) sostituire il Titolo del decreto-legge, con il seguente: Misure per il potenziamento delle attività salvataggio in mare di migranti.
1.5. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni a favore delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo)

  1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'articolo 1, comma 381, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di Pag. 17euro per l'anno 2023, di 76 milioni di euro per l'anno 2024, di 299 milioni di euro per l'anno 2025 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.
  2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 26 milioni per l'anno 2024, 299 milioni di euro per l'anno 2025 e 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere l'articolo 2;

   b) sostituire il Titolo del decreto-legge, con il seguente: Misure di aiuto pubblico allo sviluppo.
1.6. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni in materia di immigrazione e di procedure per il riconoscimento del diritto di asilo e di permessi di soggiorno)

  1. Al fine di garantire la piena funzionalità e la continuità operativa degli uffici preposti alle procedure per il riconoscimento del diritto di asilo, per l'esame delle richieste di permessi di soggiorno, per le pratiche connesse al settore dell'immigrazione, per le attività dell'amministrazione in materia di immigrazione con particolare riguardo per le commissioni territoriali per il diritto d'asilo, sono stanziati 30 milioni dall'anno 2023 anche al fine di consentire la prosecuzione e stabilizzazione del rapporto di lavoro dei lavoratori già impiegati per le suddette finalità presso il Ministero dell'interno, le sezioni immigrazione delle questure, le prefetture e le commissioni territoriali per il diritto d'asilo, e con contratto in scadenza.
  2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dall'anno 2023, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere l'articolo 2;

   b) sostituire il Titolo del decreto-legge, con il seguente: Disposizioni riguardanti le attività dell'amministrazione in materia di immigrazione e di procedure per il riconoscimento del diritto di asilo e di permessi di soggiorno.
1.7. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Fondo di contrasto agli effetti delle crisi globali)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), un Fondo di contrasto agli effetti delle crisi globali, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per le annualità 2024 e 2025, per interventi straordinari volti a sostenere la risposta alle sfide globali e alle conseguenze delle crisi climatica, alimentare ed energetica in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo.
  2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge Pag. 1829 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere l'articolo 2;

   b) sostituire il Titolo del decreto-legge, con il seguente: Misure a favore delle attività di cooperazione allo sviluppo per il contrasto agli effetti delle crisi globali.
1.8. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, il comma 2 è soppresso.
1.9. Magi, Della Vedova, Pastorino.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, i commi da 2 a 2-septies sono sostituiti dai seguenti:

   «2. Le ONG che effettuano soccorsi in mare sono tenute a rispettare gli obblighi di cui all'allegato I al presente decreto-legge.
   2-bis. Quando il comandante della nave o l'armatore viola gli obblighi di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

   b) è aggiunto in fine il seguente allegato:

  «Allegato I

   Le ONG sono tenute:

    1) conformemente al diritto internazionale pertinente, a non entrare nelle acque territoriali libiche, salvo in situazioni di grave e imminente pericolo che richiedano assistenza immediata, e a non ostacolare l'attività di Search and Rescue (SAR) da parte della Guardia costiera libica, al fine di non ostacolare la possibilità di intervento da parte delle Autorità nazionali competenti nelle proprie acque territoriali, nel rispetto degli obblighi internazionali;

    2) a rispettare l'obbligo di non spegnere o ritardare la regolare trasmissione dei segnali AIS (Automatic Identification System) e LRIT (Long Range Identification and Tracking), qualora installati a bordo (Cap. V SOLAS), allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione e la “security” delle unità, incluse quelle non impegnate nelle attività di ricerca e soccorso che si trovino in navigazione in prossimità dell'area interessata dall'evento;

    3) a non effettuare comunicazioni o inviare segnalazioni luminose per agevolare la partenza e l'imbarco di natanti che trasportano migranti, fatte salve le comunicazioni necessarie nel corso di eventi SAR per preservare la sicurezza della vita in mare, con l'intento di non facilitare i contatti con i soggetti dediti alla tratta e al traffico di migranti;

    4) a comunicare al competente MRCC l'idoneità tecnica (relativa alla nave, al suo equipaggiamento e all'addestramento dell'equipaggio) per le attività di soccorso, fatte salve le applicabili disposizioni nazionali ed internazionali concernenti la sicurezza dei natanti e le altre condizioni tecniche necessarie alla loro operatività: alle ONG è richiesto di dotarsi di mezzi e di personale di cui siano accertate l'idoneità e le capacità tecniche nelle attivitàPag. 19 di ricerca e soccorso di un gran numero di persone (mass rescue operations) in ogni condizione. Ciò è richiesto al fine di fornire garanzie circa il loro “know-how” nel concorrere alle attività di soccorso. Tale obbligo riguarda, tra l'altro, la necessità di fornire al comandante della nave adeguate informazioni sulla stabilità, la capacità di ricovero a bordo, le dotazioni individuali e collettive di sicurezza, certificazione ed addestramento dell'equipaggio per tali specifiche attività, aspetti di “security”, condizioni di igiene ed abitabilità a bordo, capacità di conservazione di eventuali cadaveri, senza pregiudizio per quanto previsto dall'Articolo IV (casi di forza maggiore) e dall'Articolo V (trasporto di persone in situazioni di emergenza) della SOLAS;

    5) ad assicurare che, quando un caso SAR avviene al di fuori di una SRR ufficialmente istituita, il comandante della nave provveda immediatamente ad informare le autorità competenti degli Stati di bandiera, ai fini della sicurezza, e il MRCC competente per la più vicina SRR, quale “better able to assist”, salvo espresso rifiuto o mancata risposta di quest'ultimo, secondo gli obblighi vigenti del diritto internazionale;

    6) ad osservare l'obbligo previsto dalle norme internazionali di tenere costantemente aggiornato il competente MRCC o l'OSC (On Scene Coordinator) designato da quest'ultimo in merito allo scenario in atto ed all'andamento delle operazioni di soccorso, nonché di tutte le informazioni che abbiano rilievo ai fini SAR o della sicurezza della navigazione;

    7) a non trasferire le persone soccorse su altre navi, eccetto in caso di richiesta del competente MRCC e sotto il suo coordinamento anche sulla base delle informazioni fornite dal Comandante della nave: dopo l'imbarco delle persone soccorse, le navi delle ONG dovrebbero, di norma, completare l'operazione sbarcando le medesime in un porto sicuro sotto il coordinamento del MRCC competente, salvo nelle situazioni sopra menzionate;

    8) ad assicurare che le competenti autorità dello Stato di bandiera siano tenute costantemente informate dell'attività intrapresa dalla nave ed immediatamente informate di ogni evento rilevante ai fini di “maritime security”, in conformità al principio della giurisdizione dello Stato di bandiera in base alla UNCLOS e ad altre norme applicabili del diritto internazionale;

    9) a cooperare con l'MRCC, eseguendo le sue istruzioni ed informandolo preventivamente di eventuali iniziative intraprese autonomamente perché ritenute necessarie ed urgenti;

    10) a ricevere a bordo, eventualmente e per il tempo strettamente necessario, su richiesta delle Autorità italiane competenti, funzionari di polizia giudiziaria affinché questi possano raccogliere informazioni e prove finalizzate alle indagini sul traffico di migranti e/o la tratta di esseri umani, senza pregiudizio per lo svolgimento delle attività umanitarie in corso. Quanto sopra fatte salve la giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera della nave in base all'UNCLOS e alle altre norme di diritto internazionale applicabili, le competenze del comandante e i differenti mandati e competenze delle persone giuridiche interessate come previsto dal diritto nazionale ed internazionale, rispetto alle quali i funzionari di polizia non interferiscono e non dovranno interferire; a consentire l'accesso a bordo dei loro assetti navali, su richiesta delle Autorità nazionali competenti, del personale di polizia che svolgerà le preliminari attività conoscitive e di indagine, anche a seguito di specifiche indicazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria competente;

    11) a dichiarare, conformemente alla legislazione dello Stato di bandiera, alle autorità competenti dello Stato in cui l'ONG è registrata tutte le fonti di finanziamento per la loro attività di soccorso in mare e a comunicare, su richiesta, tali informazioni alle Autorità italiane nel rispetto dei principi di trasparenza;

    12) cooperare lealmente con l'Autorità di Pubblica Sicurezza del previsto luogo di sbarco dei migranti, anche trasmettendo le pertinenti informazioni di interessePag. 20 a scopo investigativo alle Autorità di Polizia, nel rispetto della normativa internazionale sui rifugiati e sulla protezione dei dati nonché dei differenti mandati e competenze delle persone giuridiche interessate come previsto dal diritto nazionale ed internazionale: tale obbligo si estrinseca, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel fornire – almeno due ore prima dell'arrivo al porto – i documenti che dovrebbero essere completati durante le fasi di soccorso e tragitto verso il porto dopo aver posto in essere le attività di assistenza primaria – ovvero il “maritime incident report” (documento riassuntivo dell'evento) e il “sanitary incident report” (documento riassuntivo della situazione sanitaria a bordo);

    13) a recuperare durante le attività, una volta soccorsi i migranti e nei limiti del possibile, le imbarcazioni improvvisate ed i motori fuoribordo usati dai soggetti dediti al traffico-tratta di migranti; il MRCC coordinatore dovrà comunque essere informato per gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione e l'antinquinamento».
1.10. Faraone, Carfagna, Pastorella, Giachetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, i commi da 2 a 2-septies sono sostituiti dal seguente:

   «2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'interno, previa consultazione con le ONG impegnate in attività di Search and Rescue (SAR) e nel rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, con proprio decreto emana un codice di condotta contenente disposizioni in materia di operazioni di soccorso nel Mar Mediterraneo e relative sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle norme in esso contenute.».
1.11. Faraone, Carfagna, Pastorella, Giachetti.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
1.12. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle operazioni di soccorso resta fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni e dei principi previsti dalle fonti internazionali in materia di dovere di soccorso in mare di cui alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS-Safety of Life at Sea) adottata a Londra il 12 novembre 1974, ratificata dall'Italia con la legge n. 313 del 1980; alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo (Convenzione SAR) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, resa esecutiva dall'Italia con legge n. 147 del 1989 e attuata con decreto del Presidente della Repubblica n. 662 del 1994; alla Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e recepita dall'Italia dalla legge n. 689 del 1994 nonché il rispetto dell'obbligo consuetudinario di diritto internazionale generalmente riconosciuto di soccorso in mare.».
1.13. Carotenuto, Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Cantone, Penza, Riccardo Ricciardi, Traversi, Fede.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorità competenti per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, le autorità di pubblica sicurezza e lo Stato di bandiera sono costantemente Pag. 21informate sulle attività di soccorso e informate immediatamente di ogni evento rilevante ai fini della salvaguardia della vita in mare».
1.14. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le autorità competenti per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, le autorità di pubblica sicurezza e lo Stato di bandiera sono costantemente informate sulle attività di soccorso e informate immediatamente di ogni evento rilevante ai fini della sicurezza della navigazione».
1.15. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni della competente autorità di cui al secondo periodo sono emesse senza ritardo.».
1.16. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e il terzo periodo sono soppressi con le seguenti: è soppresso.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere i capoversi 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies e 2-septies.
1.17. Pastorino, Magi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-bis.
1.18. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: immediatamente comunicate fino a: emesse con la seguente: svolte.
1.19. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: nella cui area di responsabilità si svolge l'evento.
1.20. Magi, Della Vedova, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, alla medesima lettera b), sopprimere il capoverso 2-sexies.
1.21. Pastorino, Magi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
*1.22. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.
*1.23. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito al periodo precedente, si applica l'articolo 1102 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e la multa è da euro 10.000 ad euro 50.000. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni comminate ai sensi del periodo precedente sono versate nello Stato di previsionePag. 22 del Ministero dell'interno e finalizzate all'incremento delle risorse destinate ai competenti servizi per il riconoscimento della cittadinanza italiana, al fine di velocizzarne le procedure.
1.24. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito al periodo precedente, si applica l'articolo 1102 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e la multa è da euro 10.000 ad euro 50.000. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni comminate ai sensi del periodo precedente sono versate nello Stato di previsione del Ministero dell'interno e finalizzate all'incremento delle risorse destinate ai competenti uffici e servizi per il riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale.
1.25. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito al periodo precedente, si applica l'articolo 1102 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e la multa è da euro 10.000 ad euro 50.000. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni comminate ai sensi del periodo precedente sono versate nello Stato di previsione del Ministero dell'interno e finalizzate al contributo in favore dei comuni di frontiera interessati dalla gestione dei flussi migratori.
1.26. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito ai sensi del primo periodo, si applica l'articolo 1102 del codice della navigazione e la multa da euro 10.000 ad euro 50.000.
1.27. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le indicazioni della competente autorità di cui al primo periodo sono emesse senza ritardo.
1.28. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito al periodo precedente, si applica l'articolo 1102 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e la multa è da euro 10.000 ad euro 50.000. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni comminate ai sensi del periodo precedente sono versate nello Stato di previsione del Ministero dell'interno e finalizzate all'incremento delle risorse destinate ai competenti uffici e servizi per i controlli periodici dei centri di accoglienza in merito al rispetto degli standard convenuti.
1.29. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: devono ricorrere congiuntamente le con le seguenti: , fermo restando il diritto di accedere al territorio dello Stato, incluso le acque territoriali, per presentare la domanda di asilo, devono ricorrere almeno una delle
1.30. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 23

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: devono ricorrere congiuntamente le con le seguenti: deve ricorrere una delle.
1.31. Magi, Della Vedova, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, secondo periodo, sopprimere la parola: congiuntamente.
1.33. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: congiuntamente le con le seguenti: almeno una delle.
1.32. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere la lettera a).
*1.34. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*1.35. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) la nave che effettua un'attività di ricerca e soccorso in mare è tenuta ad essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-nautica previsti dall'ordinamento vigente nello stato di bandiera;
1.36. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera a), sostituire le parole: in via sistematica attività di ricerca e con le seguenti: attività di.
1.37. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera a), sopprimere le seguenti parole: in via sistematica.
1.38. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera a), sostituire le parole da: opera fino alla fine della lettera con le seguenti: è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica relativa alla nave e al suo equipaggiamento.
1.39. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera a), sopprimere la parola: competenti.
1.40. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera a), sopprimere le seguenti parole: ed è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione.
1.41. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: come previsti dallo Stato di bandiera,Pag. 24 e dalle prescrizioni tecniche previste dalle Convenzioni internazionali pertinenti.
1.42. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: conformemente all'ordinamento vigente nello Stato di bandiera.
1.43. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere le lettere b), d) e f).
1.44. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere la lettera b).
*1.45. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*1.46. Pastorino, Magi.
*1.47. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) tenuto conto delle condizioni sanitarie e psico-fisiche delle persone prese a bordo, sono state avviate iniziative volte a informare le stesse della possibilità di presentare richiesta di protezione internazionale alle competenti autorità, una volta sbarcate.
1.48. Magi, Della Vedova, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) sono avviate, compatibilmente con le condizioni fisiche e psicologiche delle persone tratte in salvo, informative relative alla possibilità di chiedere protezione internazionale, una volta terminate le operazioni di sbarco.
1.49. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) sono state avviate, a seguito delle operazioni di soccorso, iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale.
1.50. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera b), sostituire la parola: tempestivamente con le seguenti: ove possibile.
1.51. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera b) dopo la parola: tempestivamente aggiungere le seguenti: , ove possibile,.
1.52. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera b), sopprimere le parole da: e, in caso di interesse fino alla fine della lettera.
*1.53. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 25

*1.54. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*1.55. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità con le seguenti: senza che ciò precluda la possibilità di ottenere una completa informativa dopo lo sbarco e di manifestare la volontà di richiedere asilo una volta terminate le operazioni di sbarco, come previsto dalla normativa vigente.
1.56. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera b) sostituire le parole: e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione dell'autorità con le seguenti: presso le autorità territoriali competenti, una volta concluse le necessarie operazioni di sbarco, e tenuto conto delle condizioni sanitarie e psico-fisiche delle persone soccorse.
1.57. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione dell'autorità con le seguenti: presso le autorità territoriali competenti incaricate della ricezione delle domande di protezione internazionale, una volta concluse le necessarie operazioni di sbarco.
1.58. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione dell'autorità con le seguenti: presso le competenti Commissioni territoriali, una volta concluse le necessarie operazioni di sbarco.
1.59. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione dell'autorità con le seguenti: non appena concluse le operazioni di sbarco.
1.60. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione dell'autorità con le seguenti: una volta scesi a terra.
1.61. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: ; la raccolta dei dati e di valutazione dello status delle persone soccorse non deve ostacolare, oltre a quanto necessario per offrire assistenza a persone in pericolo, l'assistenza o ritardare inutilmente lo sbarco delle persone dalle navi di soccorso.
1.62. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 26

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: ; detta raccolta di dati rilevanti non ha valore sostitutivo di quello comunque svolto dalle Autorità amministrative italiane preposte, in particolare sulla domanda di protezione internazionale presentata da stranieri minorenni non accompagnati.
1.63. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: ; detta raccolta di dati rilevanti non ha valore sostitutivo di quello comunque svolto dalle Autorità amministrative italiane preposte.
1.64. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere le lettere c), d), e) e f).
1.65. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere la lettera c).
*1.66. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*1.67. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*1.68. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) sia raggiunto, nei tempi comunque atti a garantire l'espletamento in sicurezza delle necessarie operazioni di soccorso, il porto di sbarco assegnato senza ritardo;.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera f), sopprimere le seguenti parole: né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.
1.69. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera c), e ovunque ricorrono, sostituire le parole: porto di sbarco con le seguenti: porto sicuro.
1.70. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: , che deve essere individuato dalle autorità competenti, salvo specifiche e motivate deroghe, tra i porti sicuri di primo sbarco più prossimi alle zone di salvataggio, al fine di ridurre le condizioni di malessere delle persone soccorse, ed evitare oneri ingiustificati e immotivati per le navi umanitarie e per la finanza pubblica.
1.71. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: , che deve essere individuato dalle autorità competenti tra quelli più vicini alle zone di salvataggio, al fine di ridurre le condizioni di malessere delle persone soccorse, ed evitare oneri ingiustificati e immotivati per le navi umanitarie e per la finanza pubblica.
1.72. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 27

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: più vicino e sicuro.
1.73. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere le lettere d) e f).
1.74. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere la lettera d).
*1.75. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*1.76. Pastorino, Magi.
*1.77. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.
*1.78. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire la lettera d), con la seguente:

   d) il porto sicuro di sbarco – individuato dalle competenti autorità in modo che il tempo di permanenza a bordo della nave delle persone salvate sia ridotto al minimo possibile, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida sul trattamento delle persone soccorse in mare allegate alla Risoluzione dell'Organizzazione marittima internazionale MSC 167(78) del 20 maggio 2004 – sia raggiunto in un tempo congruo atto a garantire l'espletamento delle necessarie operazioni di ricerca e soccorso;.
1.79. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) il porto di primo sbarco deve essere individuato dalle autorità competenti tra quelli più vicini alle zone di salvataggio, al fine di evitare sofferenze aggiuntive ed evitabili alle persone soccorse, ed evitare oneri ingiustificati e immotivati per le navi umanitarie e per la finanza pubblica.
1.80. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), dopo le parole: porto di sbarco aggiungere le seguenti: più sicuro.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: assegnato ai sensi della lettera d).
1.81. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), dopo le parole: il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità aggiungere le seguenti: , individuato dalle stesse in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida sul trattamento delle persone soccorse in mare allegate alla Risoluzione MSC 167(78) del 20 maggio 2004,.
1.82. Magi, Della Vedova, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), dopo le parole: il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità inserire le seguenti: , individuato in base a criteri di ragionevolezza in conformità agli obblighi internazionali di soccorso vigenti,.
1.83. Faraone, Carfagna, Pastorella, Giachetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), dopo le parole: il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità inserire Pag. 28le seguenti: , che deve rappresentare il porto più vicino tra quelli disponibili,.
1.84. Faraone, Carfagna, Pastorella, Giachetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), dopo le parole: competenti autorità inserire le seguenti: nel rispetto della vigente legislazione internazionale e nazionale e dell'interesse pubblico a salvare vite umane.
1.85. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), sostituire le parole: è raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso con le seguenti: , individuato dalle stesse in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida sul trattamento delle persone soccorse in mare allegate alla Risoluzione MSC 167(78) del 20 maggio 2004, è raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso, fatte salve le necessarie operazioni di ricerca e soccorso.
1.86. Magi, Della Vedova, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), sostituire le parole: senza ritardo, per il completamento delle operazioni di soccorso con le seguenti: in un tempo congruo atto a garantire l'espletamento delle necessarie operazioni di ricerca e soccorso.
1.87. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), sopprimere le parole: senza ritardo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera f), sopprimere le parole: né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.
1.88. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), sopprimere le parole: senza ritardo.
*1.89. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*1.90. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, alla lettera d) dopo le parole: senza ritardo aggiungere le seguenti: , salvo che sulla rotta debbano prestare soccorso a persone in pericolo di vita,.
1.91. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), dopo le parole: senza ritardo aggiungere le seguenti: , salvo il sopraggiungere di ulteriori operazioni di salvataggio,.
1.93. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: e deve essere individuato dalle medesime autorità competenti tra quelli più vicini alle zone di salvataggio, al fine di evitare sofferenze aggiuntive ed evitabili alle persone soccorse, ed evitare oneri ingiustificati e immotivati per le navi umanitarie e per la finanza pubblica.
1.94. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 29

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: sempre che il comandante della nave non venga a conoscenza di un'altra situazione di pericolo per la quale la nave si trova in posizione idonea ad intervenire dirigendosi il più velocemente possibile verso il luogo del pericolo per prestare assistenza.
1.96. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: , senza però precludere in alcun modo al comandante la possibilità di effettuare ulteriori salvataggi qualora ne venisse a conoscenza dopo aver ricevuto l'assegnazione del medesimo porto.
1.97. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: , fatta salva la necessità di ulteriori interventi di soccorso ovvero di trasferire le persone soccorse su altre navi al fine di garantire la sicurezza della navigazione.
1.98. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: , fatta salva la necessità di ulteriori interventi di soccorso ovvero di trasferire le persone soccorse su altre navi al fine di garantire i soccorsi necessari.
1.99. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: nel rispetto della vigente legislazione internazionale e nazionale e dell'interesse pubblico a salvare vite umane.
1.100. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: , fatta salva la necessità di ulteriori interventi di soccorso.
1.101. Iaria.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatte salve le necessarie operazioni di ricerca e soccorso.
1.102. Magi, Della Vedova, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: fatta salva l'evenienza di soccorsi plurimi.
1.103. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Traversi, Fede.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: ; il porto di sbarco deve essere un porto sicuro, come previsto dalle norme internazionali, e assegnato secondo i criteri indicati nelle raccomandazioni e linee guida dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e dell'UNHCR.
1.104. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere la lettera e).
*1.105. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 30

*1.106. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*1.107. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) le autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, le autorità di pubblica sicurezza, sono costantemente informate sulle attività di soccorso, e informate immediatamente di ogni evento rilevante ai fini della salvaguardia delle vite in mare.
1.108. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera e), sostituire le parole da: le informazioni richieste, fino alla fine della lettera, con le seguenti: secondo le modalità già previste dalle norme internazionali in materia.
1.109. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera e), sopprimere la parola: dettagliata.
1.110. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera e), sostituire la parola: dettagliata con le seguenti: a grandi linee.
1.111. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere la lettera f).
*1.112. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*1.113. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*1.114. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) le modalità di ricerca e soccorso in mare hanno rispettato l'obbligo di soccorso così come stabilito dalle norme di diritto internazionale generale e pattizio, anche effettuando trasbordi o dirigendosi senza indugio a prestare assistenza se si è venuti a conoscenza di un ulteriore situazione di pericolo.
1.115. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera f), sopprimere le parole: né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.
*1.116. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*1.117. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera f), sopprimere la parola: tempestivamente.
**1.118. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
**1.119. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano,Pag. 31 Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera f), dopo le parole: porto di sbarco inserire le seguenti: più sicuro assegnato.
1.120. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: compatibilmente con il rispetto dell'obbligo internazionale di soccorrere persone a rischio di naufragio diverse da quelle già soccorse, e qualora la nave si trovi in posizione idonea ad intervenire dirigendosi verso il luogo del pericolo per prestare assistenza.
1.121. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: più vicino e sicuro.
1.123. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   g) il capitano di una nave che ha già prestato un primo soccorso e venga a conoscenza di una ulteriore situazione di pericolo deve tempestivamente e senza ritardo dirigersi verso la zona e prestare assistenza, conformemente a quanto stabilito dalle norme di diritto internazionale generale e pattizio.
1.125. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-bis.1. L'obbligo della nave di soccorso di raggiungere senza ritardo il porto di sbarco e di operare modalità di ricerca e soccorso tali da impedire di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco, di cui alle lettere d) ed f) del comma 2-bis, non può mai comportare che la nave non possa effettuare più di un soccorso nel medesimo spazio temporale e di mare nel caso in cui dopo averne prestato uno, il comandante sia avvertito di una seconda situazione di pericolo per le persone a rischio naufragio, o che non possa spostare le persone a bordo già soccorse su un'altra nave per consentire di andare rapidamente a soccorrerne altre a rischio di morte.
1.126. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-bis.1. Le autorità competenti individuano il porto sicuro di sbarco in modo che il tempo necessario per raggiungerlo riduca al minimo possibile la permanenza a bordo della nave delle persone salvate, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida sul trattamento delle persone soccorse in mare allegate alla Risoluzione dell'Organizzazione marittima internazionale MSC 167(78) del 20 maggio 2004.
1.127. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-ter.
*1.128. Iaria, Alfonso Colucci, Cantone, Traversi, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Fede.
*1.129. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

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  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-ter, con il seguente:

  2-ter. Il transito e la sosta di navi nel mare territoriale sono sempre garantiti ai fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo, a tutela della loro incolumità.
1.130. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole da: ai soli fini di fino alla fine del capoverso con le seguenti: per assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità.
1.131. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sopprimere le parole da: fatta salva, fino alla fine del capoverso.
1.132. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole da: fatta salva fino alla fine del capoverso, con le seguenti: nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689.
1.133. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-quater.
*1.134. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*1.135. Iaria, Alfonso Colucci, Cantone, Fede, Traversi, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*1.136. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, primo periodo, sostituire le parole: da euro 10.000 a euro 50.000 con le seguenti: da euro 20.000 a euro 100.000.
1.138. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, primo periodo, sostituire le parole: da euro 10.000 a euro 50.000 con le seguenti: da euro 1 a euro 1.500.
1.139. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, primo periodo, sostituire le parole: da euro 10.000 a euro 50.000 con le seguenti: da euro 5 a euro 1.000.
1.140. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, primo periodo, sostituire le parole: da euro 10.000 a euro 50.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 5.000.
1.141. Magi, Della Vedova, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, primo periodo, sostituire le parole: da euro 10.000 a euro 50.000 con le seguenti: da euro 1.500 a euro 3.000.
1.142. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

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  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, primo periodo, sostituire le parole: da euro 10.000 a euro 50.000 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 4.000.
1.143. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, primo periodo, sostituire le parole: da euro 10.000 a euro 50.000 con le seguenti: da euro 5.000 a euro 25.000.
1.144. Magi, Della Vedova, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti destinati al finanziamento delle spese connesse alle operazioni di ricerca e soccorso in mare della guardia costiera italiana.
1.145. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per finanziare o potenziare progetti di ritorno volontario assistito e reintegrazione.
1.146. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I proventi derivanti dalla sanzione amministrativa pecuniaria sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno destinati al finanziamento delle spese connesse al rafforzamento dell'accoglienza sull'isola di Lampedusa.
1.147. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, sopprimere il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto periodo.
1.148. Pastorino, Magi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, sopprimere i periodi terzo, quarto, quinto e sesto.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: della confisca della nave e l'organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare con le seguenti: del fermo amministrativo per due mesi della nave utilizzata per commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia della nave a proprie spese. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo della nave, adottato dall'organo accertatore, è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, al Prefetto che provvede nei successivi venti giorni. Al fermo amministrativo di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1.149. Magi, Della Vedova, Pastorino.

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  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, sopprimere i periodi terzo, quarto, quinto e sesto.
1.150. Magi, Della Vedova, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, quarto periodo, sopprimere le parole: , che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia della nave a proprie spese.
1.151. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, quinto periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
1.152. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, quinto periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
1.153. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-quinquies.

  Conseguentemente, alla medesima lettera b), capoverso 2-septies, apportare le seguenti modificazioni:

   al primo periodo, sopprimere le parole: 2-quinquies;

   sopprimere l'ultimo periodo.
1.154. Pastorino, Magi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-quinquies.
*1.155. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*1.156. Magi, Della Vedova, Pastorino.
*1.157. Iaria, Alfonso Colucci, Cantone, Fede, Traversi, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*1.158. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quinquies, dopo le parole: di reiterazione, aggiungere la seguente: continuata.
1.159. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-sexies.
*1.160. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*1.161. Magi, Della Vedova, Pastorino.
*1.162. Pastorino, Magi.
*1.163. Iaria, Alfonso Colucci, Cantone, Fede, Traversi, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*1.164. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-sexies, primo periodo, sopprimere le parole: il comandante della nave o.
1.165. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 4.000 a euro 20.000.
1.166. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

Pag. 35

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 100 a euro 500.
1.167. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 200 a euro 1000.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.
1.168. Magi, Della Vedova, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b) capoverso 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 5.000.
1.169. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-sexies, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ; prima di avviare il procedimento per la contestazione della violazione, l'autorità accerta l'eventuale sussistenza di cause di esclusione della responsabilità di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, motivando specificatamente in ordine all'esito di tale accertamento.
1.170. Enrico Costa, Faraone, Carfagna, Pastorella, Giachetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-sexies, sopprimere il secondo periodo.
1.171. Magi, Della Vedova, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: per venti giorni con le seguenti: per un giorno.
1.172. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: per venti giorni con le seguenti: per due giorni.
1.173. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: per venti giorni con le seguenti: per tre giorni.
1.174. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: per venti giorni con le seguenti: per quattro giorni.
1.175. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: per venti giorni con le seguenti: per cinque giorni.
1.176. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-sexies, sopprimere il terzo periodo.
1.177. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 36

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-septies.
*1.178. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*1.179. Iaria, Alfonso Colucci, Cantone, Fede, Traversi, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*1.180. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-septies, primo periodo, sostituire le parole: il prefetto con le seguenti: il giudice.
1.181. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-septies, aggiungere il seguente:

  2-septies.1. Nelle operazioni di soccorso previste dal presente articolo, resta fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni e dei principi previsti dalle fonti internazionali in materia di dovere di soccorso in mare di cui alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS-Safety of Life at Sea), adottata a Londra il 12 novembre 1974 e ratificata con la legge 23 maggio 1980, n. 313; alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo (Convenzione SAR), adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, resa esecutiva in Italia con la legge 3 aprile 1989, n. 147 e attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662; alla Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e ratificata con la legge 2 dicembre 1994, n. 689 nonché il rispetto dell'obbligo consuetudinario di diritto internazionale generalmente riconosciuto di soccorso in mare.
1.182. Carotenuto, Alfonso Colucci, Iaria, Auriemma, Cantone, Penza, Riccardo Ricciardi, Traversi, Fede.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2030.
1.183. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Potenziamento del Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, lo stesso è incrementato di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. A tal fine il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione di 75 milioni dall'anno 2023, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 75 milioni dall'anno 2023, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.04. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Potenziamento del Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di accoglienzaPag. 37 e integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, lo stesso è incrementato di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. A tal fine il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
*1.01. Pastorino, Magi.
*1.02. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Traversi, Fede.
*1.03. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, numero 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, e già finanziati, con decreti del Ministro dell'interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1° gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2023, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.011. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, numero 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, e già finanziati, con decreti del Ministro dell'interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1 gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.
*1.05. Pastorino, Magi.
*1.09. Alfonso Colucci, Auriemma, Cantone, Iaria, Penza, Riccardo Ricciardi, Santillo, Traversi.
*1.010. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ulteriori misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)

  1. Al fine di rafforzare i servizi per l'immigrazione e rendere efficaci le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, è disposto l'ampliamento del personale di questure e prefetture per un totale di 1.200 unità di personale, da ripartire tra le sedi di servizio interessate, al fine dell'inserimento negli organici degli uffici territoriali delle rispettive amministrazioni. A tal fine, è autorizzata una Pag. 38spesa nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 60 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.012. Ascari, Alfonso Colucci, Iaria, Auriemma, Cantone, Penza, Riccardo Ricciardi, Traversi, Fede.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  1. All'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2027».
1.013. Di Giuseppe.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5:

    1) il comma 1-bis è soppresso;

    2) al comma 6, le parole: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano» sono soppresse;

   b) all'articolo 19:

    1) al comma 1, le parole: «di orientamento sessuale, di identità di genere,» sono soppresse;

    2) al comma 1.1:

     2.1) primo periodo, le parole: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6» sono soppresse;

     2.2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

    3) il comma 1.2 è soppresso;

    4) al comma 2, lettera d-bis):

     4.1) primo periodo, le parole: «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie» sono sostituite dalle seguenti: «condizioni di salute di particolare gravità»;

     4.2) secondo periodo, le parole: «e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» sono soppresse;

   c) all'articolo 20-bis:

    1) al comma 1, la parola: «grave» è sostituita dalle seguenti: «contingente ed eccezionale»;

    2) al comma 2:

     2.1) dopo la parola: «rinnovabile» sono inserite le seguenti: «per un periodo ulteriore di sei mesi»;

     2.2) la parola: «grave» è sostituita dalla seguente: «eccezionale»;

     2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;

   d) all'articolo 27-ter:

    1) al comma 9-bis, primo periodo:

     1.1) sono premesse le seguenti parole: «In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3,»;

Pag. 39

     1.2) dopo le parole: «di cui al comma 7» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

    2) al comma 9-ter, le parole: «permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis, lo straniero» sono sostituite dalle seguenti: «permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis del presente articolo, lo straniero, oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3,»;

   e) all'articolo 32, comma 1-bis, i periodi secondo e terzo sono soppressi.
1.014. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10-ter, comma 3 l'ultimo periodo è soppresso;

   b) all'articolo 13, comma 5-bis il tredicesimo periodo è soppresso;

   c) all'articolo 14:

    1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

    2) il comma 1.1. è soppresso.
1.015. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il comma 2-bis è soppresso.
  2. All'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, la lettera f-bis) è soppressa.
1.016. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 14, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al quinto periodo la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta»;

   b) al sesto periodo la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».
1.017. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che abbiano maturato, al momento della richiestaPag. 40 di ricongiungimento familiare, un periodo di soggiorno legale nel territorio nazionale pari ad almeno due anni continuativi»;

   b) all'articolo 29:

    1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in forza di matrimonio trascritto in Italia»;

    2) al comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «dai competenti uffici comunali» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975»;

    3) al comma 3, lettera b) al primo periodo, le parole: «all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere» sono sostituite dalle seguenti: «al limite reddituale fissato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del processo civile, aumentato della metà del medesimo importo per ogni familiare da ricongiungere»;

    4) al comma 3, lettera b) al secondo periodo, le parole: «dell'importo annuo dell'assegno sociale» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto limite reddituale fissato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

    5) al terzo periodo, le parole: «dei familiari» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascendenti e dei discendenti»;

    6) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di ricongiungimento familiare per i soggetti a carico di cui al comma 1, il reddito minimo determinato ai sensi del comma 3, lettera b):

   a) se il richiedente è lavoratore subordinato, deve provenire da un rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato;

   b) se il richiedente è lavoratore autonomo, deve risultare dalle dichiarazioni dei redditi dell'impresa, anche individuale, relative a periodi di imposta di durata almeno pari ai due anni solari antecedenti alla data di presentazione della richiesta di ricongiungimento, redatte da un commercialista o da un revisore dei conti; in tale caso, l'impresa, anche individuale, è assoggettata a verifica fiscale da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, che rilascia una certificazione sull'effettivo stato reddituale dell'impresa e sull'assolvimento degli oneri contributivi e fiscali, analoga, per quanto concerne il versamento dei contributi relativi ai dipendenti, a quella cui sono sottoposti gli operatori economici che intendono contrarre con la pubblica amministrazione»;

    7) al comma 4, dopo le parole: «a condizione che» sono inserite le seguenti: «il richiedente, al momento della richiesta di ricongiungimento familiare, abbia legalmente soggiornato sul territorio nazionale per almeno due anni continuativi, e che»;

    8) al comma 10 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) quando al soggiornante sia stato riconosciuto lo status di rifugiato».
1.018. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

   «5-quater. Il rinnovo del permesso di soggiorno è negato quando a carico dello Pag. 41straniero si accerti la violazione di disposizioni in materia fiscale o contributiva»;

   b) all'articolo 9-bis, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno è negato se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5, comma 5-quater».
1.019. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni».

   b) al comma 3, le parole: «da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro».

   c) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

   «f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

   g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

   h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.».

   d) il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: «Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo».

   e) il comma 3-ter è soppresso.

   f) al comma 3-quater le parole: «ai commi 3-bis e 3-ter», sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3-bis.».

   g) al comma 3-sexies le parole: «commi 3, 3-bis e 3-ter», sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis.».
1.020. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Ai conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nell'ambito della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in Italia, è consentita la guida sul territorio nazionale per un periodo di un anno dalla data di assunzione, a condizione che entro il medesimo periodo, assolvano agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica di cui all'articolo 14 del presente decreto».
1.021. De Monte, Rosato.

(Inammissibile)

Pag. 42

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251)

  1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1:

    1) alla lettera e) dopo le parole: «di razza» sono inserite le seguenti: «di orientamento sessuale»;

    2) alla lettera g), dopo le parole: «riconosciuto come rifugiato» sono inserite le seguenti: «, minore non accompagnato»;

    3) alla lettera l), punto a), dopo le parole: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o convivente»;

   b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

   «c-bis) organizzazioni criminali, organizzazioni che professano un fanatismo religioso assoluto»;

   c) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

   «e-bis) “orientamento sessuale”: l'attrazione emozionale di una persona verso individui di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi».
1.022. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251)

  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c-bis) organizzazioni criminali, organizzazioni che professano un fanatismo religioso assoluto».
1.023. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251)

  1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

   e-bis) «orientamento sessuale»: l'attrazione emozionale di una persona verso individui di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi.
1.024. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

   «Art. 28. – (Esame prioritario). – 1. Il presidente della Commissione territoriale, sulla base della documentazione in atti, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis.
   2. La domanda è esaminata in via prioritaria, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:

   a) la domanda è palesemente fondata;

   b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;

   c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articoloPag. 43 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

   d) la domanda è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis.

   e) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis».

   b) l'articolo 28-bis è sostituito dal seguente:

   «Art. 28-bis. – (Procedure accelerate). 1. Nel caso previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c), appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni.
   2. Nel caso previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera 3), e dall'articolo 29, comma 1, lettera b), la questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni.
   3. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli, e nei casi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e). In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.
   4. Ai fini di cui al comma 3, le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al medesimo comma 3.
   5. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando:

   a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter;

   b) quando il richiedente presenta la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

   6. I termini di cui ai commi 1 e 3 possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo»;

   c) all'articolo 28-ter, il comma 1-bis è soppresso;

   d) l'articolo 29-bis è sostituito dal seguente:

   «Art. 29-bis. – (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento). – 1. Nel caso in cui lo straniero abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29»;

   e) all'articolo 32:

    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannatoPag. 44 anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore, salvo che la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione territoriale competente, ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda. Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

    2) i commi 3.1 e 3.2 sono soppressi.
1.025. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, la parola: «biennale» è sostituita dalla seguente: «annuale»;

   b) al secondo periodo, le parole: «, fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;

  2. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-bis è abrogato.
1.026. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8 il comma 3 è soppresso;

   b) all'articolo 9 il comma 4-bis è soppresso;

   c) all'articolo 10, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

   d) all'articolo 11, comma 3, le parole «nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il trasferimento del richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17 è effettuato in via prioritaria» sono sostituite dalle seguenti: «nei centri di cui all'articolo 9»;

   e) all'articolo 22-bis, commi 1 e 3, le parole: «dei richiedenti protezione internazionale e» sono soppresse.

  2. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati»;

   b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, Pag. 4522, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

   c) i commi 1-bis, 1-ter e 2-bis sono soppressi.

  3. La definizione di «Sistema di accoglienza e di integrazione», di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presente, in disposizioni di legge o di regolamento, si intende sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».
  4. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato.
  5. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4 fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.
1.027. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» sono aggiunte le seguenti: «da emanarsi entro il 31 marzo 2023»;

   b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le strutture di prima accoglienza sono attivate» sono aggiunte le seguenti: «nel numero di almeno una per regione»;

   c) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso il termine del 31 marzo 2023, qualora non si provveda all'emanazione del suddetto decreto, il porto per lo sbarco di minori stranieri non accompagnati viene individuato sui territori in cui è attivato almeno un centro governativo di prima accoglienza».

Art. 1-ter.
(Potenziamento del Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, lo stesso è incrementato di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Art. 1-quater.
(Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1 punto 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 e già finanziati, con decreti del Ministro dell'interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1° gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  2. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.
1.028. Pastorino, Magi.

(Inammissibile)

Pag. 46

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 6, comma 3-bis) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
1.030. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» sono aggiunte le seguenti: «da emanarsi entro il 31 marzo 2023»;

   b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le strutture di prima accoglienza sono attivate» sono aggiunte le seguenti: «nel numero di almeno una per regione»;

   c) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso il termine del 31 marzo 2023, qualora non si provveda all'emanazione del suddetto decreto, il porto per lo sbarco di minori stranieri non accompagnati viene individuato sui territori in cui è attivato almeno un centro governativo di prima accoglienza».
1.031. Pastorino, Magi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» aggiungere le seguenti parole: «da emanarsi entro il 31 marzo 2023»;

   b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le strutture di prima accoglienza sono attivate» sono aggiunte le parole: «nel numero di almeno una per regione».
*1.032. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.
*1.033. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*1.034. Alfonso Colucci, Iaria, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Cantone, Fede, Traversi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2 le parole: «Nei casi di dubbi fondati relativi all'età» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'accertamento dell'età»;

    2) al comma 3 le parole: «Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico» sono sostituite dalle seguenti: «L'accertamento dell'età dichiarata avviene in via principale attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità munito di fotografia»;

    3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Qualora non sia possibile procedere all'accertamento dell'età ai sensi del precedente comma 3 o si rilevino fondati dubbi circa la validità e autenticità del documento di riconoscimento esibito, l'autorità sanitaria dispone l'accertamento della stessa tramite esami socio-sanitari»;

Pag. 47

    4) al comma 7 sono soppresse le parole: «e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento»;

    5) al comma 9 sono soppresse le parole da: «è emesso dal tribunale» fino a: «il provvedimento».
1.035. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 2-bis: «2-bis. In caso di rinvio a giudizio per violazioni di legge e irregolarità nella gestione delle strutture di accoglienza di cui al presente decreto il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario straordinario per la durata e fino al termine previsto dal capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei medesimi centri».
1.036. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ulteriori misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)

  1. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.037. Ascari, Alfonso Colucci, Iaria, Auriemma, Cantone, Penza, Riccardo Ricciardi, Traversi, Fede.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, al comune di Roccella Jonica è concesso un contributo straordinario pari a 500.000 euro per l'anno 2022 e a ciascuno dei comuni di Crotone, Reggio Calabria, Isola di Capo Rizzuto, Siderno, Stilo e Ardore è concesso un contributo pari a 110.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 660.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.038. Furgiuele.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Potenziamento delle attività di controllo sulla pesca in altro mare)

  1. In attuazione degli obiettivi di efficientamento operativo e semplificazione dei procedimenti amministrativi, al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono inserite in fine le seguenti parole: «e, compatibilmente con i preminenti compiti militari, ai comandanti delle navi da guerra al di fuori delle acque Pag. 48territoriali e dell'area di mare internazionalmente definita come zona contigua».
1.039. Cangiano.

(Ritirato)

ART. 2.

  Sopprimere il comma 1.
2.1. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

  Sopprimere il comma 2.
2.2. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

TIT.

  Al Titolo del decreto-legge, sostituire le parole: per la gestione dei flussi migratori con le seguenti: per l'introduzione di condizioni ai fini del transito e della sosta di navi che effettuano in via sistematica attività di ricerca e soccorso in mare.
Tit.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al Titolo del decreto-legge, sostituire le parole: per la gestione dei flussi migratori con le seguenti: in materia di divieto o limitazione al transito e alla sosta delle navi che effettuano in via sistematica attività di ricerca e soccorso in mare.
Tit.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al Titolo del decreto-legge, sostituire le parole: per la gestione dei flussi migratori con le seguenti: per ostacolare i soccorsi in mare.
Tit.3. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.