CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2023
50.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 785, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici;

   rilevato che:

    il decreto-legge è volto a garantire la continuità delle imprese che gestiscono impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel contesto della crisi energetica e del conflitto tra Russia e Ucraina;

    in particolare, l'articolo 1 del decreto-legge impone alle imprese, operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva, disciplinando misure di sostegno e tutela quando le stesse imprese manifestino rischi di continuità produttiva, potendo giungere fino alla previsione, d'ufficio, di una amministrazione temporanea affidata a un commissario;

    l'articolo 2 prevede forme di sostegno economico per le imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali (cosiddetto «golden power») riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012, consentendo l'accesso al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, nonché alle risorse gestite da Cassa Depositi e Prestiti;

    l'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) l'individuazione degli standard tecnici dei cavi in fibra ottica, tali da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni di connettività elevate;

   ritenuto che:

    per quanto riguarda le motivazioni della necessità e dell'urgenza:

     esse sono rinvenibili nell'esigenza di garantire la continuità delle imprese che gestiscono impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel contesto della crisi energetica e del conflitto tra Russia e Ucraina, che ha determinato l'adozione da parte dell'UE di sanzioni capaci di incidere sull'operatività di alcune imprese del settore energetico con sede in Italia;

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alle materie, di competenza esclusiva dello Stato, della tutela della concorrenza (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e)), della disciplina dei mercati finanziari (articolo 117, secondo comma, lettera e)) e dei rapporti internazionali dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera a));

     il settore preso in considerazione attiene alla materia di competenza concorrente della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla quale la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto l'attribuzione di maggiori poteri amministrativi agli organi statali, data la loro capacità di valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia;

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    per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

     il decreto-legge prevede interventi a sostegno delle imprese nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo e nel rispetto dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

     l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1 di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, la possibilità di disporre l'amministrazione temporanea d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e i profili connessi all'esercizio dei poteri speciali, interessati dall'articolo 2, incidono sui limiti alla libertà di iniziativa economica posti dall'articolo 41 della Costituzione quali la sicurezza e l'utilità sociale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato adottato dalla Commissione Ambiente quale testo base, come risultante dalle proposte emendative approvate, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari;

   rilevato in particolare che:

    il testo unificato attribuisce alla istituenda Commissione d'inchiesta compiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge istitutiva della scorsa legislatura;

    tra i nuovi compiti figura l'indagine sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata (articolo 1, comma 1, lettera n);

    tra i nuovi compiti figura inoltre l'indagine sulle attività illecite legate al fenomeno delle zoomafie (articolo 1, comma 1, lettera o-bis);

   constatato che:

    sulle cosiddette agromafie e zoomafie è chiamata ad indagare anche l'istituenda Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettere q) e l), n. 4, del testo unificato come risultante dalle proposte emendative approvate (testo unificato C. 80 e abbinate), in corso di esame presso la Commissione Affari costituzionali;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     la materia, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, previsto dall'articolo 82 della Costituzione, può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione, all'esclusiva competenza legislativa statale;

    per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

     in base al primo comma dell'articolo 82 della Costituzione, ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse e che, quando l'inchiesta è affidata a commissioni bicamerali, si è affermata la prassi di deliberare le inchieste con legge;

     ai sensi del secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione, la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo);

     in relazione alla nomina dei componenti della Commissione, l'articolo 82, secondo comma, della Costituzione prevede che la composizione della Commissione debba rispecchiare la proporzione dei vari gruppi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità della previsione, tra i compiti Pag. 72della istituenda Commissione di inchiesta, di cui alla lettera o-bis), relativa all'indagine sulle attività illecite legate al fenomeno delle zoomafie;

   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire la competenza in materia di indagine nel settore agricolo e agroalimentare, di cui alla lettera n), al fine di prevenire possibili sovrapposizioni con le analoghe competenze attribuite alla Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie.