CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 gennaio 2023
42.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 190/2022: Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione. C. 698 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali dell'anno 2023 da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza)

  1. In via eccezionale per le consultazioni elettorali regionali dell'anno 2023, coloro che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano temporaneamente in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il proprio diritto di voto presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo del comune in cui trovano per i predetti motivi, previa apposita attestazione circa la sussistenza degli stessi, da inviare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nella circoscrizione elettorale di residenza entro 7 giorni dalla data prevista per le elezioni regionali, per i relativi adempimenti. I voti espressi secondo le disposizioni di cui al presente comma sono trasmessi dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nel territorio di domicilio all'ufficio elettorale centrale situato nella circoscrizione di residenza ai fini del loro immediato conteggio.
  2. Al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto agli elettori temporaneamente domiciliati, per motivi di studio, di lavoro o di cura, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti per le consultazioni elettorali regionali da tenersi a partire dal 2024, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare le proprie leggi elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1.01. Grippo, Giachetti, Carfagna, Richetti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. È fatto divieto, nei novanta giorni antecedenti alle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali, di conferire incarichi di funzione dirigenziale ovvero procedere al rinnovo dei componenti degli organi sociali nelle società a partecipazione pubblica e a controllo pubblico quotate in borsa e non.».
1.02. Bordonali, Formentini, Casasco, Almici, Calovini, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.