CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 gennaio 2023
39.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico
e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «terzo trimestre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «primo trimestre 2022»;

   b) al comma 4, le parole: «terzo trimestre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «primo trimestre 2022»;

   c) al comma 11, prima della lettera a) sono premesse le seguenti:

   0a) al comma 3, le parole: «secondo trimestre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «primo trimestre 2022»;

   0b) al comma 4, le parole: «secondo trimestre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «primo trimestre 2022».
1.1. Ubaldo Pagano, Lai.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
*1.2. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
*1.3. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. All'articolo 3, comma 2, ed all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2022» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle imprese che, in possesso di fatture stimate, non abbiano ancora ricevuto le relative fatture di conguaglio; per queste ultime il credito è utilizzabile entro la data del 30 giugno 2023».
  1-ter. Con riferimento al terzo e al quarto trimestre dell'anno 2022, i fornitori di energia elettrica e gas naturale, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, ed al comma 1 del presente articolo, che siano in possesso dei dati reali forniti dal distributore o dei dati provenienti dalle autoletture, emettono le fatture di conguaglio non oltre la data del 15 febbraio 2023, al fine di consentire alle imprese di poter beneficiare del credito entro la prevista scadenza del 30 giugno Pag. 102023, dando comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.

  Conseguentemente:

   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

   al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
1.4. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di contenere gli aumenti dei prezzi, a tutela delle famiglie e dei consumatori, per il terzo e quarto trimestre 2022 e per il 2023, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 che hanno comunque un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 gWh/anno ed i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, nella stessa misura del credito di imposta riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il contributo è riconosciuto a prescindere dalla classificazione ATECO.
1.5. Roggiani, Furfaro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Alle imprese ed agli enti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 10 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre e quarto trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al cento per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
1.6. Roggiani, Furfaro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale e ad imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, è attribuito anche con riferimento agli usi termoelettrici ed a prescindere dal codice ATECO.
1.7. Roggiani, Furfaro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. I contributi straordinari previsti al comma 1 sono estesi a favore degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale.
1.8. Manzi.

  Al comma 6 sopprimere le parole: , a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,

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  Conseguentemente:

   dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 50, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   b) al comma 7, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   c) al comma 11:

    1) alla lettera a), le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

    2) alla lettera b), le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
1.9. Ubaldo Pagano, Guerra.

  Al comma 6 sopprimere le parole: , a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 50 sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023.»
1.10. Merola, Ubaldo Pagano.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,
1.11. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «27 dicembre 2017,» sono aggiunte le seguenti: «ed a quelle che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 36.00 e 37.00 che nel corso dell'anno 2021 hanno avuto un consumo di energia elettrica pari ad almeno 1 gWh,»;

   b) all'articolo 1, comma 9, le parole: «8.586 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8.636 milioni di euro» e le parole: «9.586 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «9.639 milioni di euro»;

   c) all'articolo 43, comma 1, alinea, le parole: «13.603,379 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «13.653,379 milioni di euro» e le parole: «14.603,379 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «14.653,379 milioni di euro»;

   d) all'articolo 43, comma 1, lettera b), le parole: «621,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «671,5 milioni di euro».
1.12. Roggiani.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese di cui al decreto ministeriale del 18 aprile 2005.

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7-ter. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle riduzioni di cui al comma 7-bis.

  7-quater. Agli oneri di cui al comma 7-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 7-quinquies.
  7-quinquies. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».
1.13. Bonafè.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

   b) al comma 7, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

   c) al comma 11:

    1) alla lettera a), le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

    2) alla lettera b), le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».
1.14. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis
(Disposizioni in materia di oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023)

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede a ridurre, per il primo trimestre dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze non domestiche con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico fino a concorrenza dell'importo di 1044 milioni di euro.
  2. Per le utenze di cui al comma 1, l'ARERA provvede a ridurre per il primo trimestre dell'anno 2023 le aliquote relative agli oneri generali di sistema per i consumi industriali di gas naturale fino a concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 maggio 2023.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 1.194 milioni per il 2023, si provvede mediante riduzione del contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  4. All'articolo 1, commi 2, 4 e 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «45 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento» e al comma 3, le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
1.01. Morgante, Lucaselli, Cannata.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per Pag. 13cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.02. Todde, Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Dell'Olio, Carmina, Donno.

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  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Innalzamento soglia ISEE per l'accesso al bonus sociale)

  1. Per l'anno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2 sono destinate all'incremento del valore ISEE valido per l'accesso ai bonus sociali elettricità e gas di cui all'articolo 1, comma 17 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono conseguentemente rideterminate dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente ARERA con delibera da adottare entro trenta giorni dalla data di accertamento delle nuove entrate.
  2. Per i soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 115, primo e secondo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con un fatturato superiore a 5 milioni di euro nell'esercizio d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, è istituito un contributo di solidarietà temporaneo determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 20 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Si applicano i commi 117, 118 e 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
1.03. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegno speciale per le micro e piccole imprese di produzione alimentare «di prima necessità» per sopperire agli aumenti dei costi dell'energia)

  1. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti «di prima necessità», ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20 per cento di quanto previsto in fattura.
1.04. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 sono considerate clienti prioritari ai fini dell'applicazione dei meccanismi definiti ai sensi degli articoli 16, comma 5 e 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 17 del 2022. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono conseguentemente aggiornate le disposizioniPag. 15 di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 341.
1.05. Roggiani, Furfaro.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) l'aliquota IVA applicata alle forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento è stabilita nella misura del 5 per cento.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.374,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di euro per l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di euro per l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 15;

   b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.1. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: «effettuati nel» sono aggiunte le seguenti: «secondo e».
2.3. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Furfaro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.1.
(Disposizioni in materia di contrasto al caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)

  1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.
  2. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante bus turistici e garantire la piena equiparazione ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a decorrere dall'anno 2023 è riconosciuta l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa del gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, mediante veicoli aventi classi di emissione «euro VI».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.01. Cantone, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 2-bis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di consentire un congruo tempo per l'utilizzo del beneficio previsto, Pag. 16il termine di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato per il terzo trimestre al 30 giugno 2023.
2-bis.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Furfaro.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale)

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo si applica anche ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.
2-bis.01. Bonelli, Evi, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 3.

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e.
3.1. Ubaldo Pagano, Lai.

  Al comma 2, dopo le parole: autorizzata all'esercizio del ramo credito inserire le seguenti: o di un intermediario finanziario autorizzato e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dopo le parole: copertura assicurativa inserire la seguente: fideiussoria.

  Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: ramo credito e cauzioni inserire le seguenti: o di un intermediario finanziario autorizzato e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3.2. Fenu, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le garanzie di cui al presente comma sono concesse a titolo gratuito.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
3.3. Ubaldo Pagano, Lai.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le garanzie di cui al presente comma sono concesse a titolo gratuito.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità. All'onere derivante Pag. 17dall'attuazione del presente comma, pari 15 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.4. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 6, sostituire le parole: di cui al comma 5 con le seguenti: di cui al comma 4.
3.5. Roggiani.

  Sopprimere il comma 7.
3.6. Roggiani, Furfaro.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:

  9-bis. Al fine di fare fronte alle conseguenze dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas, per le utenze domestiche intestate a soggetti componenti nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 20.000 euro, nell'ambito dei servizi di vendita di energia elettrica, gas naturale, servizio idrico integrato non si applica la disciplina di tutela del credito per l'inadempimento delle obbligazioni di pagamento relative a fatture anche scadute nell'anno 2022 e nel primo trimestre del 2023 ed è conseguentemente fatto divieto fino al termine del 31 marzo 2023 di procedere al distacco dei contatori delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.
3.7. Furfaro.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, dopo le parole: «imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economici 27 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,» sono inserite le seguenti: «nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese».

  Conseguentemente:

   al comma 12:

   alla lettera a) dopo le parole: «al comma 1», aggiungere le seguenti: «dopo le parole: “registrato nel terzo” sono aggiunte le seguenti: “e nel quarto, e”»;

   alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “nei primi trimestri dell'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “nell'anno 2022”»;

   dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i cittadini residenti in Italia in possesso di un ISEE fino a 20.000 euro con utenze a essi intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, i clienti interessati formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  14-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 14-bis, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di Pag. 18interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.
3.8. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 12:

   alla lettera a), dopo le parole: al comma 1, inserire le seguenti: dopo le parole: «registrato nel terzo» sono inserite le seguenti: «e nel quarto, e»,

   alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «nei primi trimestri dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2022».
3.9. Sportiello, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:

  12-bis. Le società di capitali, anche cooperative, che non adottano i principi contabili internazionali, possono iscrivere in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali, la parte dei costi relativi alla fornitura di energia elettrica sostenuti nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 eccedenti rispetto al valore medio dei medesimi costi con riferimento ai n. 3 esercizi rispetto a quello in corso. A tal fine allo schema di bilancio di cui all'articolo 2424 è aggiunta la voce B I 1-bis «costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia». L'ammontare complessivo dei «costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia elettrica» iscritti nell'attivo possono essere imputati al conto economico anche in parte nei tre esercizi successivi tenendo comunque invariata l'incidenza media degli stessi costi sui ricavi degli ultimi tre esercizi. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata. Non possono accedere alla misura di cui al presente comma le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria o una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dal codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
*3.10. Roggiani, Furfaro.
*3.11. Vaccari.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:

  12-bis. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nonché dei carburanti registrato nell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario in favore degli enti che erogano servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale e delle aziende sanitarie locali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo mediante di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.12. Furfaro.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:

  12-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'energia immessa in rete dagli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Pag. 19serie generale, n. 238, del 12 ottobre 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia».
3.13. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Pavanelli.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:

  12-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'energia immessa in rete dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3.14. Torto, Pavanelli, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:

  12-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e gli impianti di potenza inferiore ad 1 mW, in attuazione del Regolamento UE 1854/22, sono esclusi da tale disposizione».
3.15. Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 14, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 con le seguenti: mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.16. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i cittadini residenti in Italia in possesso di un ISEE fino a 20.000 euro con utenze a essi intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, i clienti interessati formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  14-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 14-bis, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.
*3.17. Furfaro.
*3.18. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Pag. 20

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.1.
(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 15-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore un importo corrispondente al 25 per cento della stessa».
3.01. Pavanelli, Torto, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 3-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole: è ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni di euro con le seguenti: è ulteriormente incrementato per ciascuno degli anni 2022 e 2023 di 150 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 6:

   all'alinea sostituire le parole: 4.616,859 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 4.766,86 milioni di euro per l'anno 2023;

   alla lettera d), sostituire le parole: 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 170,4 milioni di euro per l'anno 2023.
3-bis.1. Roggiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 2, sostituire le parole: è ulteriormente incrementato di 320 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: è ulteriormente incrementato per ciascuno degli anni 2022 e 2023 di 320 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 6:

   all'alinea sostituire le parole: 4.616,859 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 4.936,86 milioni di euro per l'anno 2023;

   alla lettera d), sostituire le parole: 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 340,4 milioni di euro per l'anno 2023.
3-bis.2. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) comma 1:

    1) dopo le parole: «del Terzo settore», sono aggiunte le seguenti: «, i Comitati della Croce Rossa Italiana»;

    2) dopo le parole: «persone con disabilità», sono aggiunte le seguenti: «nonché servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali»;

    3) dopo le parole: «dell'energia termica ed elettrica» sono aggiunte le seguenti: «e dei costi dei carburanti»;

    4) le parole: «120 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni»;

   b) al comma 3, le parole: «e del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «, del lavoro e delle politiche sociali e della salute».

  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis.3. Boldrini, Bonafè, Di Sanzo, Fossi, Gianassi, Scotto, Simiani.

Pag. 21

  Sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni per l'anno 2023. L'importo di cui al primo periodo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), quanto alla quota dell'anno 2022, entro il 31 dicembre 2022, quanto alla quota dell'anno 2023, entro il 31 gennaio 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 6:

   all'alinea sostituire le parole: 4.616,859 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 4.716,86 milioni di euro per l'anno 2023;

   alla lettera d), sostituire le parole: 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 120,4 milioni di euro per l'anno 2023.
3-bis.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al 50 per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA).
  4-ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei territori dei comuni di cui al comma 1, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 4-bis. Alla ripartizione del Fondo tra i soggetti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 1° marzo 2023.
3-bis.5. Simiani, Bonafè, Fossi, Gianassi, Furfaro, Di Sanzo, Boldrini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 20 milioni per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 6:

   all'alinea sostituire le parole: 4.616,859 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 4.636,859 milioni di euro per l'anno 2023;

   alla lettera d), sostituire le parole: 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 40,4 milioni di euro per l'anno 2023.
3-bis.6. Furfaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di contribuire alla compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'aumento del costo del carburante, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo straordinario per il TPL con capienza pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare alle aziende di trasporto pubblico locale che operano nei comuni capoluogo sede di città metropolitane e ripartito tra gli enti locali sulla base dei contratti di servizio in essere. Entro Pag. 22trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, previa intesa in conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono fissati i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo ai comuni.
  6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al comma 6, le parole: Agli oneri derivanti dal presente articolo sono sostituite dalle seguenti: Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5.
3-bis.7. Ghirra, Evi, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

  6-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «180 milioni di euro per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 180 milioni di euro per l'anno 2023»;

   b) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   c) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2022 e di euro 350 euro per abbonamenti annuali per l'anno 2023»;

   d) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il buono per l'acquisto di abbonamenti annuali può essere richiesto una sola volta entro il 31 dicembre 2023.»;

   e) al terzo periodo, le parole: «nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente».

  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis.8. Orlando, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

ART. 3-quater.

  Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

Art. 3-quinquies.
(Disposizioni in materia di debiti relativi alle quote latte)

  1. Al comma 10-ter dell'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: «Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle more della rideterminazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nel rispetto delle decisioni della Corte di giustizia europea, entro e non oltre il 31 dicembre 2023».
3-quater.01. Almici, Lucaselli, Cannata.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

Art. 3-quinquies.
(Moratorie al credito per le imprese agricole)

  1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 marzo 2023 è Pag. 23sospeso per le PMI agricole sino al 31 marzo 2023 su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
3-quater.02. Torto, Caramiello, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

Art. 3-quinquies.
(Disposizioni in materia di elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili di proprietà dei comuni)

  1. Le misure di cui all'articolo 15-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, non si applicano all'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili di proprietà dei comuni.
  2. A copertura delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-quater.03. Bonelli, Evi, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 3-quater aggiungere il seguente:

Art. 3-quinquies.
(Compensazione a due vie)

  1. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita in Italia con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, nonché alle pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al 100 per cento da amministrazioni ed enti pubblici».

  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2023, sono stabilite le modalità di restituzione delle somme ai soggetti di cui al comma 1 che hanno provveduto al pagamento ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
3-quater.04. Ubaldo Pagano, Lai.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4.1. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
*4.2. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Fede, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
*4.3. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Braga, Simiani, Curti, Ferrari.

  Al comma 1:

   all'alinea, sopprimere le parole da: e alla riduzione delle emissioni fino a: (COP 27) e dopo le parole: ai clienti finali industriali a prezzo accessibile inserire le seguenti:Pag. 24 , senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato,;

   alla lettera a), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo;

   sopprimere le lettere b) e c);

   alla lettera d), capoverso comma 4:

    al secondo periodo, dopo le parole: del made in Italy inserire le seguenti: , sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), e sostituire le parole: in 50 e 100 con le seguenti: in 20 e 100;

    dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Dai vincoli contrattuali stipulati dal GSE con i concessionari, e non eventualmente coperti da riacquisti nei volumi e nei prezzi disponibili da parte dei consumatori finali, non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Eventuali oneri a capo del GSE determinati da una mancata copertura dei contratti siglati sono redistribuiti sulle tariffe gas secondo criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);

    al terzo periodo, dopo le parole: ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi con le seguenti: ad almeno il 95 per cento dei volumi produttivi attesi.
4.4. L'Abbate, Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Fede, Morfino, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti.
4.5. Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1:

   alla lettera a):

    al numero 1), sostituire le parole: e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali con le seguenti: e in conformità, anche ai fini dell'attività di ricerca, ai vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali;

   sopprimere il punto 2);

   sopprimere la lettera b);

   alla lettera c) sopprimere le parole: dopo le parole: «dei piani di interventi di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «, nonché quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione di cui al comma 2-bis,» e;

   alla lettera d), capoverso comma 4, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: e 2-bis;

   alla lettera e), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: e che hanno consumato nel 2021 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per il gruppo GSE aggiungere le seguenti: e comunque garantendo una riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
4.6. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 1:

   alla lettera a), sopprimere il numero 2);

   sopprimere le lettere b) e c);

   alla lettera d), capoverso comma 4, sostituire le parole: alla fine del quinto anno con le seguenti: annuale e sostituire le parole: ai commi 2 e 2-bis con le seguenti: al comma 2;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio Pag. 252019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 9:

   a) alla lettera a), le parole: «1.481,25 euro», sono sostituite dalle seguenti: «7.406,25 euro»;

   b) alla lettera b), le parole: «2.221,75 euro», sono sostituite dalle seguenti: «11.108,75 euro»;

   c) alla lettera c), le parole: «14,81 euro», sono sostituite dalle seguenti: «74,05 euro»;

   d) alla lettera d), le parole: «59,25 euro», sono sostituite dalle seguenti: «296,25 euro»;

    2) al comma 10:

   a) alla lettera a), le parole: «92,50 euro», sono sostituite dalle seguenti: «462,50 euro»;

   b) alla lettera b), le parole: «185,25 euro», sono sostituite dalle seguenti: «926,25 euro»;

   c) alla lettera c), le parole: «370,25 euro», sono sostituite dalle seguenti: «1.851,25 euro»;

   d) alla lettera d), le parole: «740,50 euro», sono sostituite dalle seguenti: «3.702,50 euro»;

  1-ter. Salvo quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al carovita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.
4.7. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di mancata conclusione del procedimento di valutazione e autorizzazione nel termine prescritto, la procedura di cui al comma 1 si intende conclusa negativamente».
4.8. L'Abbate, Ilaria Fontana, Fede, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
*4.9. Cappelletti, Alfonso Colucci, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Fede, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
*4.10. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 1:

   alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1 miliardo;

   alla lettera b) sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1 miliardo.
4.11. Pavanelli, L'Abbate, Fede, Ilaria Fontana, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: 500 milioni di metri cubi inserire le seguenti: a condizione che i volumi produttiviPag. 26 attesi siano tali da soddisfare la domanda nazionale per almeno 10 anni.
4.12. Ilaria Fontana, L'Abbate, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Morfino.

  Al comma 1:

   alla lettera a), numero 2), dopo le parole: previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche inserire la seguente: indipendenti;

   dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di mancata conclusione del procedimento di valutazione e autorizzazione nel termine prescritto, la procedura di cui al comma 1 si intende conclusa negativamente»;

   alla lettera d):

    al primo periodo, sostituire le parole: quinto anno con le seguenti: terzo anno;

    dopo il primo periodo, inserire il seguente: La verifica dei termini di cui al primo periodo comporta una ridefinizione dei livelli minimi dei prezzi in considerazione del valore dei prezzi reali del mercato come determinati alla scadenza del periodo di verifica;

    al secondo periodo, sostituire le parole: 50 e 100 euro per mWh con le seguenti: 35 e 85 euro per mWh;

    al terzo periodo, sostituire le parole: ad almeno il 50 per cento con le seguenti: ad almeno il 75 per cento.
4.13. Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4.14. Stefanazzi, Ubaldo Pagano.
*4.15. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

  «2-bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l'adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentita la coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette la cui concessione è stata già rilasciata, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti ad aderire alle procedure di cui al comma 1».
4.16. Stefanazzi, Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

  «4. Il gruppo GSE stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas di cui al comma 1, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del terzo anno, con i concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis, a un prezzo che garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonché un'equa remunerazione. Il prezzo di cui al primo periodo, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registratiPag. 27 al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente, in 20 e 100 euro per mWh. La verifica dei termini, di cui al primo periodo, comporta una ridefinizione dei livelli minimi dei prezzi in considerazione del valore dei prezzi reali del mercato come determinati alla scadenza del periodo di verifica. Dai vincoli contrattuali stipulati dal GSE con i concessionari, e non eventualmente coperti da riacquisti nei volumi e nei prezzi disponibili da parte dei consumatori finali, non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Eventuali oneri a capo del GSE determinati da una mancata copertura dei contratti siglati sono redistribuiti sulle tariffe gas secondo criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis mettono a disposizione del gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non è comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis.».
4.17. Torto, Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, L'Abbate, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Morfino.

  Al comma 1, lettera d):

   al primo periodo, sostituire le parole: quinto anno con le seguenti: terzo anno;

   dopo il primo periodo, inserire il seguente: La verifica dei termini, di cui al primo periodo, comporta una ridefinizione dei livelli minimi dei prezzi in considerazione del valore dei prezzi reali del mercato come determinati alla scadenza del periodo di verifica.
4.18. Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Morfino.

  Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: in 50 con le seguenti: in 20.
4.19. Ilaria Fontana, L'Abbate, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Morfino.

  Al comma 1, lettera d), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Dai vincoli contrattuali stipulati dal GSE con i concessionari, e non eventualmente coperti da riacquisti nei volumi e nei prezzi disponibili da parte dei consumatori finali, non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Eventuali oneri a carico del GSE determinati da una mancata copertura dei contratti siglati sono redistribuiti sulle tariffe gas secondo criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).
4.20. Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 5:

   dopo il primo periodo inserire il seguente: Una quota di offerta dei richiamati diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4 è riservata dal gruppo GSE alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata;

   al terzo periodo, dopo le parole: secondo criteri di riparto pro quota aggiungere le seguenti: e, con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole impresePag. 28 e alle medie imprese, secondo procedure semplificate e standardizzate.
4.21. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica dell'air gun o di altre tecniche esplosive. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell'air gun o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi».
  1-ter. Dopo l'articolo 452-terdecies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 452-quaterdecies.
(Ispezione di fondali marini)

   1. Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'air gun o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».
4.22. Bonelli, Grimaldi, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Rimodulazione dei canoni per le attività sugli idrocarburi)

  1. All'articolo 18, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

   a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

   b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

   c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

   d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

   e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

   f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

   g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

   h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.»;

    2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato».
4.01. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Fede, Morfino, Todde, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

  1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni destinano tali Pag. 29risorse allo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale e a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa, dei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni»;

   b) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

   «1-ter. Il 30 per cento del valore dell'aliquota per produzioni in mare è riservato a forme di indennizzo da destinare alle imprese adibite alla pesca marittima del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le suddette imprese, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme, le bocche dei pozzi e le altre strutture sommerse dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni, che limitano le aree in cui è consentita la pesca e il porto di appartenenza dei beneficiari.
   1-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono definite le modalità con cui i comuni rendicontano alla regione, su base annuale, l'impiego delle somme ricevute, al fine di verificare la corrispondenza dell'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti commi.
   1-quinquies. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato».
4.02. Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Eliminazione franchigia per l'estrazione di idrocarburi)

  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica sono abrogati i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi.
4.03. Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Modalità semplificate di accesso delle PMI alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 16-bis, comma 3, lettera b) del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: «piccole e medie imprese» sono inserite le seguenti: «anche in forma aggregata, per» e dopo le parole: «6 maggio 2003» sono inserite le seguenti: «sulla base di procedure semplificate e standardizzate».
4.04. Di Sanzo, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

ART. 4-bis.

  Sopprimerlo.
*4-bis.1. Ilaria Fontana, Torto, L'Abbate, Fede, Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno, Sergio Costa.
*4-bis.2. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica di un celere raggiungimento degli obiettivi previstiPag. 30 dalla Missione 2, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di quelli definiti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) nell'ambito dell'attuale crisi energetica in atto, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole: «incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a)» sono inserite le seguenti: «e lettera b)»;

   b) al comma 4, le parole: «con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.» sono sostituite dalle seguenti: «senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento»;

   c) il comma 5 è abrogato.
4-bis.01. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 5.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2026»;

   b) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2026».
5.1. Cappelletti, Appendino, Pavanelli, Todde, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Proroga di termini in tema di liberalizzazione del mercato dell'energia per microimprese e utenti domestici)

  1. All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2024».

Art. 5-ter.
(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

  1. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, micro-eolico, e altro), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.
  2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca europea degli investimenti, Cassa depositi e prestiti Spa, regioni, sistema bancario e Poste Italiane.
  3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di tre anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, Pag. 31n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
5.01. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kW.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.02. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.03. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al cento per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kW.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025, 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondentePag. 32 riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.04. Fenu, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al cento per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kW.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025, 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.05. Alifano, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kW.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.06. Raffa, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kW.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui Pag. 33all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.07. Lovecchio, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kW.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, 17 milioni di euro per l'anno 2025, 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.08. Fenu, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kW.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, 17 milioni di euro per l'anno 2025, 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.09. Alifano, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 6.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).
6.1. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a):

    1) sopprimere il numero 1);

    2) sostituire il numero 2) con il seguente: 2) dopo le parole: «della resilienza» sono inserite le seguenti: «e della sicurezza»;

   b) alla lettera b), dopo le parole: «senza limiti di potenza», aggiungere, in fine, le seguenti: «, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC),»;

   c) alla lettera c), capoverso comma 3-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione Pag. 34degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali;

   d) alla lettera c), capoverso comma 3-quater, dopo le parole: anche supportando le attività svolte inserire la seguente: esclusivamente;

   e) sostituire la lettera c-bis) con la seguente: c-bis) alla rubrica, dopo la parola: «resilienza» sono inserite le seguenti: «e alla sicurezza».
6.2. Pellegrini, Baldino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Contributo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla resilienza energetica nazionale)

  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio aeronautico civile o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 mW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
  3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
6.01. Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per l'incremento dello stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili)

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera aaa) è inserita la seguente:

   «aaa-bis) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale: accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 mWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per Pag. 35l'accumulo di energia elettrica a altresì di cascami termici;»;

   b) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis.
(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale)

  1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

   a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 mWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

   b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

   c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

    1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

    2) dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

   d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

    1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 mW o ad impianti di produzione di energia elettrica off-shore;

    2) dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1)».
6.02. Torto, Pavanelli, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Interventi regolatori volti alla diffusione di accumuli di energia termica per uso industriale)

  1. Il consumo di energia elettrica utilizzato in impianti di accumulo di energia termica destinata alla decarbonizzazione Pag. 36del calore negli impianti industriali con capacità di accumulo non inferiore a 10 mWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, anche qualora l'impianto produzione di energia e quello di accumulo di calore siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sono definite le modalità di attuazione del comma 1.
  3. Il calore accumulato prodotto ai sensi del comma 1, se ceduto a terzi, non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con altre agevolazioni, anche di tipo fiscale, previste per l'energia termica ad uso industriale.
6.03. Torto, Pavanelli, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 6-bis.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Modifiche alle disposizioni sulle prestazioni energetiche dell'edilizia)

  1. All'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «3-septies: tutti i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in particolare sui tetti piani di edifici pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, ospedali, scuole, centri commerciali, ipermercati, capannoni industriali e agricoli, sono dotati di tetti solari o altri impianti di autoproduzione di energia rinnovabile.»
6-bis.01. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo ristorazione collettiva)

  1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse già stanziate per l'anno 2021 e non utilizzate.
7.01. Roggiani, Furfaro.

ART. 7-bis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale sottoposto a obbligo di servizio pubblico, anche a seguito degli effetti negativi derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, le risorse stanziate a partire dall'esercizio 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 37legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate di 200 milioni di euro. Tale incremento è ripartito, con modalità da definirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a favore degli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza abbia visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture/km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo Stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.
7-bis.1. Ghirra, Evi, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.1
(Disposizioni in materia di semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e in materia di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, incrementando la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le soglie di cui alla lettera d) del punto 2 dell'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono elevate a 5 mW per gli impianti localizzati in aree non soggette a vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. All'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia.».

  3. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite nell'ambito delle Zone economiche speciali (ZES) di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, su iniziativa del Commissario di Governo delle medesime ZES o delle imprese localizzate in dette aree».
7-bis.01. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 7-ter.

  Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:

Art. 7-quater.
(Extraprofitti)

  1. L'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
  2. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, Pag. 38n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi».

   b) all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili».
7-ter.01. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 7-ter aggiungere il seguente:

Art. 7-quater.
(Clausola di esclusione dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW destinati esclusivamente all'autoconsumo dell'energia prodotta».

  2. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi» e dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il contributo di cui al presente articolo non è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili».
7-ter.02. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:

Art. 7-quater.
(Misure per lo sviluppo del bioidrogeno)

  1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica» sono inserite le seguenti: «e del bioidrogeno comunque originato dalla biomassa».
7-ter.03. Roggiani.

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «pari al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 100 per cento»;

   b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale credito d'imposta spetta, in misura pari al 30 per cento, anche ai soggetti con ricavi e compensi, relativi all'anno d'imposta precedente, pari o superiori a 400.000 euro e inferiori a 10 milioni di euro; per tali soggetti il credito d'imposta spetta esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuoPag. 39 di transazioni non superiore a 1 milione di euro.».
8.01. Merola, Ubaldo Pagano.

ART. 9.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

   «8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2031, nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 e dell'80 per cento per quelle sostenute tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2031. Le scadenze e le relative aliquote di cui al presente comma si applicano anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui al comma 2 del presente articolo eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1».

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 1-bis;

   dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

  1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,»;

    2) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

   b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del medesimo calcolo dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie, attive e passive, realizzate dall'impresa.»;

   c) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023»;

   d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.

  2. Le maggiori entrate provenienti da quanto previsto dal presente articolo sono assegnate a un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che sono finalizzate a incrementare, per gli anni 2022 e 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.
9.1. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 5, le parole: «Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli interventi in relazione ai quali sia stata presentata la dichiarazione di fine lavori, per le spese rimaste a carico del contribuente».

Pag. 40

  Conseguentemente:

   al comma 1, numero 3), dopo le parole: di cui al comma 9, lettera b), inserire le seguenti: nonché avviati in data anteriore sulle medesime unità immobiliari e dalle stesse persone fisiche senza soddisfare le condizioni di cui al precedente periodo, sostituire le parole: abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, con le seguenti: faccia parte di un nucleo familiare il cui valore ISEE sia e sostituire le parole: non superiore a 15.000 euro con le seguenti: non superiore a 20.000 euro;

   al comma 1, sopprimere la lettera b);

   al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   c-bis) la detrazione al 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 spetta altresì per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

   sopprimere il comma 1-bis;

   al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti con le seguenti: possono essere fruiti in un numero di rate superiori all'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali;

   dopo il comma 4-quater, inserire i seguenti:

  4-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Spa possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste Spa si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
  4-sexies. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi.».

  Conseguentemente:

   all'articolo 15, comma 5, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

   g-bis) nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   g-ter) nel limite di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, Pag. 41mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 15-bis;

   dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.
9.2. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 3).

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sopprimere le lettere b) e d);

   sopprimere i commi 3 e 5.
9.3. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

  1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,»;

    2) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

   b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del medesimo calcolo dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie, attive e passive, realizzate dall'impresa.»;

   c) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023»;

   d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.

  2. Le maggiori entrate provenienti da quanto previsto dal presente articolo sono assegnate a un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che sono finalizzate a incrementare, per gli anni 2022 e 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.
9.4. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
9.5. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

Pag. 42

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 144 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.037,4 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.603,4 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 53,1 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15, quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 329,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,3 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto ai restanti oneri, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.6. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
9.7. Ubaldo Pagano, Simiani.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023.
9.8. Ubaldo Pagano, Simiani.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 nella misura del 100 per cento per il contribuente che abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro, del 90 per cento per il contribuente che abbia un reddito di riferimento tra i 15.000 e i 30.000 euro e del 70 per cento per il contribuente che abbia un reddito di riferimento oltre i 30.000 euro».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

  1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,»;

    2) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

Pag. 43

   b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del medesimo calcolo dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie, attive e passive, realizzate dall'impresa.»;

   c) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023»;

   d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.

  2. Le maggiori entrate, provenienti da quanto previsto dal presente articolo, sono assegnate a un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che sono finalizzate a incrementare, per gli anni 2022 e 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.
9.9. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: di cui al comma 9, lettera b), inserire le seguenti: nonché avviati in data anteriore sulle medesime unità immobiliari e dalle stesse persone fisiche senza soddisfare le condizioni di cui al precedente periodo,.
9.10. Ubaldo Pagano, Simiani.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b);

   b) sopprimere il comma 1-bis;

   c) sopprimere il comma 3;

   d) sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.842,7 milioni di euro per l'anno 2024, 2.008,1 milioni di euro per l'anno 2025, 1.859,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.188,5 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 207,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 776,7 milioni di euro per l'anno 2024, 987,5 milioni di euro per l'anno 2025, 913,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.11. Alifano, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 con le seguenti: faccia parte di un nucleo familiare il cui valore ISEE sia.

Pag. 44

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
9.12. Ubaldo Pagano, Simiani.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro con le seguenti: un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui;

  Conseguentemente:

   al comma 1, sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, nel limite di spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.13. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro con le seguenti: un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.

  Conseguentemente:

   al comma 1, sopprimere la lettera b);

   al comma 2, lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 25 novembre 2022 con le seguenti: 31 marzo 2023.
9.14. Ubaldo Pagano, Simiani.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'agevolazione di cui al precedente periodo spetta anche ai contribuenti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) proprietari di unità immobiliari in Italia i quali ai fini del requisito reddituale potranno avvalersi della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
9.15. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Braga, Simiani.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'applicazione del precedente periodo, relativamente agli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, in deroga a quanto previsto dallo stesso, la detrazione del 110 per cento spetta a condizione che entro il 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
9.16. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) all'ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.069,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1.027,6 milioni di euro per l'anno Pag. 452025, 947,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15, quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, a 7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto ai restanti oneri, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.17. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

    3-bis) all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la detrazione del 70 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».
9.18. Vietri, Lucaselli, Cannata.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

    3-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per tutti gli immobili ricadenti nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2025».
9.19. Ubaldo Pagano, Simiani.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.
9.20. Braga, Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La stessa detrazione nella misura del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 9, lettera c).
9.21. Merola, Ubaldo Pagano, Simiani.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   c-bis) dopo il comma 15-bis, è aggiunto il seguente:

   «15-ter. Per gli interventi di cui al presente articolo, per i quali è stata presentata CILAS o altra richiesta autorizzativi per l'acquisizione del titolo abilitativo, entro il termine perentorio del 25 novembre 2022, nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2023 non siano stati svolti i lavori e il committente non si sia reso disponibile a corrispondere gli onorari relativi alle spese tecniche maturate alla suddetta data, i compensi maturati per le fasi di progettazione eseguite, come risultanti dall'incarico affidato e documentate attraverso le fatture Pag. 46emesse, potranno essere detratte nella misura del 110 per cento.».
9.22. Ubaldo Pagano, Simiani.

  Al comma 1-bis, all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti voci:

   Se nel nucleo familiare è presente un soggetto di cui alla allegata definizione di disabilità media di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

    un familiare si aggiunge 0,5;

    due familiari si aggiunge 1;

    tre o più familiari si aggiunge 2.

   Se nel nucleo familiare è presente un soggetto di cui alla allegata definizione di disabilità grave e/o di non autosufficienza di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

    un familiare si aggiunge 1;

    due familiari si aggiunge 2;

    tre o più familiari si aggiunge 3.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2022, 93,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.021,6 milioni di euro per l'anno 2025, 947,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.275,8 milioni di euro per l'anno 2027, 274,4 milioni di euro per l'anno 2028, 119,6 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 88,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 46,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e, quanto ai restanti oneri, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1 nonché, eventualmente, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.23. Raffa, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

   a) agli interventi per i quali, alla data del 30 giugno 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 30 giugno 2023;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 30 giugno 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 Pag. 47milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.24. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

   a) agli interventi per i quali, alla data del 15 giugno 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 giugno 2023;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 giugno 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.25. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

   a) agli interventi per i quali, alla data del 31 maggio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 maggio 2023;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 31 maggio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal Pag. 482030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.26. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

   a) agli interventi per i quali, alla data del 15 maggio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 maggio 2023;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 maggio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.27. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

   a) agli interventi per i quali, alla data del 30 aprile 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 30 aprile 2023;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 30 aprile 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per Pag. 49l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.28. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

   a) agli interventi per i quali, alla data del 15 aprile 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 aprile 2023;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 aprile 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.29. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

   a) agli interventi per i quali, alla data del 31 marzo 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 marzo 2023;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, Pag. 50per i quali alla medesima data alla data del 31 marzo 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.30. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

   a) agli interventi per i quali, alla data del 28 febbraio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 28 febbraio 2023;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 28 febbraio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.31. Santillo, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

   a) agli interventi per i quali, alla data del 15 febbraio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del Pag. 51citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 febbraio 2023;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 febbraio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.32. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

   a) agli interventi per i quali, alla data del 31 gennaio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 gennaio 2023;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 31 gennaio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.33. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Pag. 52

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. All'onere di cui al presente comma, pari a 16,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 24,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10,9 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.34. L'Abbate, Torto, Ilaria Fontana, Fede, Morfino, Pavanelli, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 4, sostituire le parole: possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti con le seguenti: possono essere fruiti in un numero di rate superiori all'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali.
9.35. Ubaldo Pagano, Simiani.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 3, dopo le parole: «barriere architettoniche» sono inserite le seguenti: «, per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.073,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.028,7 milioni di euro per l'anno 2025, 953,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.282 milioni di euro per l'anno 2027, 280,6 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,4 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 per 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, 7,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,1 milione di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2033 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

   alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.
9.36. Santillo, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Sostituire i commi 4-bis e 4-ter con il seguente:

  4-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,Pag. 53 dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;»;

    2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.»;

   b) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

   «1-quater. Il credito d'imposta derivante dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), per ognuna delle quote annuali in cui è ripartito, può essere frazionato. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7.»;

   c) al comma 3, primo periodo, le parole: «sono utilizzati» sono sostituite dalle seguenti: «, oltre che nelle modalità della detrazione fiscale, possono essere utilizzati» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, non può essere richiesta a rimborso.»;

   d) dopo il comma 7-bis, è aggiunto, in fine, il seguente:

   «7-ter. Al fine di garantire la libera circolazione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo tra persone fisiche, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la gestione dei medesimi crediti. Attraverso la piattaforma, ogni persona fisica può accedere, utilizzando l'identità digitale SPID, all'elenco dei propri crediti d'imposta, può disporne il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altra persona fisica indicandone il codice fiscale, può proporne la vendita, ad altre persone fisiche, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta di cui è stata proposta la vendita da altre persone fisiche. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta tra persone fisiche a fronte di un pagamento, utilizzando, a tal fine, strumenti di pagamento elettronico. I redditi derivanti dal trasferimento dei crediti d'imposta tra persone fisiche non concorrono alla formazione della base imponibile. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario. Agli oneri connessi alla predisposizione e gestione della piattaforma, nel limite massimo di 1 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
9.37. Fenu, Santillo, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Sostituire i commi 4-bis e 4-ter con i seguenti:

  4-bis. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 Pag. 54luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole da: «cedibile dai medesimi ad altri soggetti» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;»;

   b) alla lettera b), le parole da: «senza facoltà di successiva cessione» fino alla fine della medesima lettera sono sostituite dalle seguenti: «con facoltà di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.».

  4-ter. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato, altresì, con un contributo pari all'0,5 per cento dell'importo oggetto di cessione versato dalle banche.
9.38. Lovecchio, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Santillo, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo il comma 4-quater, inserire i seguenti:

  4-quinquies. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:

   «7-ter. Per i periodi di imposta compresi tra il 2023 e il 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma 1. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10 per cento delle somme dovute per ogni versamento.».

  4-sexies. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato, altresì, con un contributo pari Pag. 55all'0,5 per cento dell'importo oggetto di cessione versato dalle banche.
  4-septies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies, tra cui quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
9.39. Raffa, Santillo, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:

  4-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Spa possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste Spa si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
9.40. Lovecchio, Santillo, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. All'articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, il visto di conformità attesta la conformità delle sole informazioni nella materiale disponibilità del soggetto cedente il credito d'imposta».
*9.41. Ubaldo Pagano, Simiani.
*9.42. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
  2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, negli Pag. 56stessi limiti di importo e ammontare complessivo:

   a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti;

   b) per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

   c) per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

  3. Fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 relativi all'adozione delle misure antisismiche previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.
  4. Per gli interventi di cui al comma 1 relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni per ogni classe migliorata:

   a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3;

   b) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

   c) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

  5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere da a) a g) e l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:

   a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spetta la medesima detrazione prevista ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;

   b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, la detrazione è pari alla metà Pag. 57di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma.

  6. Nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, la detrazione di cui al presente articolo è incrementata di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi effettuati:

   a) dai condomini e dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

   b) dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

   c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

   d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

   e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

   f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

  8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  9. I soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui al presente articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  11. Per gli anni dal 2024 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni Pag. 58di euro per l'anno 2024, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.000 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 e a 700 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027 – di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
9.01. Santillo, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 9-bis.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Fondo per autoconsumo da fonti rinnovabili per PMI)

  1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo Rinnovabili PMI».
  2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
  3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
  4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.
  5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
  7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
9-bis.01. Bonafè.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 e della direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo, denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.Pag. 59
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
9-bis.02. Bonafè.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Fondo rotativo per le comunità energetiche nei comuni con più di cinquemila abitanti)

  1. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione e condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, con il sistema bancario, con la società Poste Italiane e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.
9-bis.03. Bonafè.

ART. 10.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rimangono comunque valide le procedure di affidamento avviate entro il 31 dicembre 2022.
10.1. Roggiani.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2.1. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici)

  1. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica anche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati tra il 1° gennaio 2022 ed il 26 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia avvenuto nel medesimo periodo di cui sopra.
10.2. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Pag. 60

  Sopprimere il comma 3.
10.3. Fede, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 44-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere oggetto di giudizi pendenti che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento.
10.4. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 3, lettera b), all'Allegato 2 ivi richiamato, capoverso «Allegato IV-bis», sopprimere il numero 6).
10.5. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Sopprimere il comma 3-bis.
10.6. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

  3-quater. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi finalizzati alla promozione della candidatura dell'Italia quale sede dell'Einstein Telescope, all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia.».
10.7. Torto, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di stati di avanzamento delle lavorazioni negli appalti pubblici)

  1. All'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fino ad integrale soddisfazione» e dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: «La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4 procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.»;

   b) al comma 4, lettera b), dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il Fondo è inoltre alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraentePag. 61 generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.».
10.01. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di contratti pubblici e affidamento di lavori)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5.»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché a quelli di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure; i maggiori importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione.».
10.02. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Pagamento degli stati di avanzamento delle lavorazioni negli appalti pubblici)

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5».
10.04. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

  1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo Pag. 62parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.
  2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
  3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
10.05. Roggiani, Furfaro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sospensione CAM ristorazione)

  1. A causa dell'emergenza da COVID-19 e delle conseguenti difficoltà di approvvigionamento di talune derrate alimentari, gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento all'acquisto dei servizi di ristorazione collettiva e di forniture di derrate alimentari così come disciplinati dal decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 2022, n. 61 ai servizi di ristorazione collettiva, sono sospesi sino al 31 dicembre 2023.
10.06. Roggiani, Furfaro.

(Inammissibile)

ART. 11.

  Sopprimere il comma 1-bis.
11.1. Torto, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Proroga del termine in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

  1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con Pag. 63modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
11.01. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

(Inammissibile)

ART. 11-bis.

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

  1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,»;

    2) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

   b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del medesimo calcolo dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie, attive e passive, realizzate dall'impresa.».

   c) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023».

   d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.

  2. Le maggiori entrate provenienti da quanto previsto dal presente articolo sono assegnate a un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che sono finalizzate a incrementare, per gli anni 2022 e 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.
11-bis.01. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 12.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 che, ove previsti all'interno di CCL, potranno essere erogati direttamente in busta paga al lavoratore».
12.1. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Pag. 64

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Misure a tutela del commercio al dettaglio mediante temporanea limitazione della variazione in aumento degli indici ISTAT per i canoni di locazione ad uso non abitativo, affitto di ramo d'azienda o altra tipologia di contratto)

  1. Al fine di contrastare gli effetti del fenomeno inflattivo in atto e tutelare le attività di commercio al dettaglio salvaguardando i livelli occupazionali, per gli anni 2022, 2023 e 2024 le variazioni in aumento dei canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dei canoni relativi ai contratti di affitto di ramo d'azienda o di altre forme contrattuali utilizzate per il godimento di un bene immobile ad uso commerciale, non possono essere superiori al 2,5 per cento di quelle accertate dall'ISTAT con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ove l'immobile non costituisca l'unica proprietà immobiliare della persona fisica o giuridica che ne concede la disponibilità.
  2. Il ritardo fino a 90 giorni nel pagamento annuale del corrispettivo collegato alla variazione degli indici ISTAT per il periodo di cui al precedente comma non costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del codice civile.
12.01. Alifano, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

(Inammissibile)

ART. 12-bis.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Le eventuali risorse non utilizzate per l'anno 2022 sono riassegnate, per l'anno 2023, alla medesima contabilità speciale intestata al Commissario delegato. A valere su una quota di tali risorse riassegnate, il Commissario provvede ad assumere con propri provvedimenti, con contratto a tempo determinato, unità di personale da destinare agli enti locali interessati per far fronte alla gestione dell'emergenza, sulla base delle relative esigenze.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 730 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, il Commissario delegato provvede ad assumere con propri provvedimenti, con contratto a tempo determinato, unità di personale da destinare agli enti locali interessati per far fronte alla gestione dell'emergenza, sulla base delle relative esigenze».
12-bis.1. Curti, Boldrini, Manzi, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro)

  1. Al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «al fine di sostenere» sono inserite le seguenti: «le società e»;

   b) le parole: «a tali associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «a tali soggetti»;

   c) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

Pag. 65

   d) le parole: «delle associazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «delle società e associazioni stesse».
13.01. Roggiani, Furfaro.

(Inammissibile)

ART. 14.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: 1.225 milioni con le seguenti: 1.180 milioni.
14.1. Pellegrini, Baldino, Gubitosa, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 3, capoverso comma 606-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Per l'anno 2022 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 15 e, quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.2. Manzi.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3.1. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno scolastico 2022/2023 da destinare alla riattivazione dell'organico, individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  3.2. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementato ai sensi del comma 3-bis, è utilizzato anche per l'anno scolastico 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al medesimo comma 3.1.
  3.3. Agli oneri di cui al comma 3.1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.3. Amato, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3.1. Per l'anno 2022, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementato ai sensi del comma 3, è ulteriormente incrementato di 400 milioni di euro da destinare:

   a) quanto a 30 milioni di euro per la valorizzazione del personale DSGA;

   b) quanto a 70 milioni di euro per la valorizzazione del personale ATA;

   c) quanto a 300 milioni di euro per l'attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

  3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3.1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.4. Amato, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

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  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3.1. All'articolo 19-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti» sono sostituite dalle seguenti: «è reso disponibile il 100 per cento dei posti vacanti»;

   b) il secondo periodo è soppresso.

  3.2. I criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono rivisti mediante trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
14.5. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Al fine di garantire la continuità didattica e contrastare il fenomeno del precariato nelle istituzioni scolastiche statali, è prolungata, fino ad esaurimento, la validità della graduatoria di merito relativa al Concorso docenti 2020 Ordinario infanzia e primaria e secondaria, di cui rispettivamente ai decreti dipartimentali n. 498 e n. 499 del 2020, finalizzato al reclutamento del personale docente. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.6. Amato, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

(Inammissibile)

ART. 14-bis.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di sostenere il rilancio della competitività delle imprese italiane e contrastare il fenomeno della contraffazione è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinato alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.
  3-ter. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 3-bis, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3-quinquies, i seguenti soggetti:

   a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

   b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

   c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

  3-quater. Le agevolazioni di cui al comma 3-bis si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  3-quinquies. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al comma 3-bis.Pag. 67
  3-sexies. Il regolamento adottato ai sensi del comma 3-quinquies ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 1535/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.
14-bis.1. Fossi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di sostenere il rilancio della competitività delle imprese italiane all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: «delle somme di cui al primo periodo» sono aggiunte le seguenti: «non possono essere avviate le procedure di delocalizzazione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni e».
14-bis.2. Fossi.

(Inammissibile)

ART. 14-quinquies.

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2025 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 115 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
14-quinquies.1. Roggiani.

ART. 14-sexies.

  Sopprimerlo.
14-sexies.1. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

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ALLEGATO 2

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato.

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