CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2022
32.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 28

ALLEGATO

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1

  Al comma 1, lettera a), numero 1), premettere il seguente:

  01) al comma 1 le parole: «all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» sono sostituite con le seguenti: «all'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero con le seguenti: all'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.;

   al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis.2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime disposizioni si applicano in ogni caso per i delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice e dagli articoli 609-bis e 609-quater del codice penale, nonché delitti cui all'articolo 416 allo scopo di commettere i delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.;

   al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente numero:

    2-bis) al comma 1-ter le parole: «e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni» sono soppresse.
1.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1), sopprimere le seguenti parole: al primo periodo, le parole: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale» e le parole: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,» sono soppresse ed.
1.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: al primo periodo fino a: Pag. 29sono soppresse con le seguenti: al primo periodo, dopo le parole: «compimento di atti di violenza,» sono inserite le seguenti: «delitti di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146,».
1.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo fino alla fine del numero.
*1.4. Magi.
*1.5. Enrico Costa.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: è aggiunto fino alla fine del numero con le seguenti: è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.».
1.6. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, premettere il seguente periodo: I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

  Conseguentemente all'articolo 3 sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ai condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto. Nondimeno, la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.
1.7. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, premettere il seguente periodo: . I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti anche nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata Pag. 30una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.
1.8. Magi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi, aggiungere le seguenti: dichiarino le ragioni della mancata collaborazione,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 1-bis, sopprimere le seguenti parole: delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione.
*1.9. Dori.
*1.10. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: e degli obblighi di riparazione pecuniaria e la parola assoluta;

  Conseguentemente al capoverso comma 1-bis.1, sopprimere le parole: e degli obblighi di riparazione pecuniaria e la parola: assoluta.
1.11. Magi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità con le seguenti: conseguenti alla condanna o l'impossibilità;

  Conseguentemente:

   al medesimo primo periodo, sostituire le parole: con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con le seguenti: con il contesto specificamente attinente al reato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti;

   al secondo periodo sostituire la parola: accerta con la seguente: valuta;

   al capoverso comma 1-bis.1, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, sostituire le parole: e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità con le seguenti: conseguenti alla condanna o l'impossibilità;

    2) al primo periodo, sostituire le parole: anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso con le seguenti: anche indiretti, con il contesto specificamente attinente al reato commesso;

    3) al secondo periodo sostituire la parola: accerta con la seguente: valuta.
1.12. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole da: e alleghino fino a: anche indiretti o tramite terzi,.
1.13. Enrico Costa.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo.

  Conseguentemente, al capoverso comma 1-bis.1, sopprimere le seguenti parole: alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo.
1.14. Magi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole da: nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti fino alla fine del periodo.
1.15. Magi.

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  Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso comma 1-bis sostituire le parole: della revisione critica della condotta criminosa con le seguenti: dell'avvenuto ravvedimento.
1.16. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulta oggettivamente irrilevante.
1.17. Enrico Costa.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso comma 1-bis.1, dopo le parole: 58-ter inserire le seguenti: ai detenuti e agli internati per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice,.
1.18. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso comma 1-bis.1, dopo le parole: dell'articolo 58-ter inserire le seguenti: della presente legge o dell'articolo 323-bis del codice penale,;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 1-bis.1:

   dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,;

   dopo le parole: 630 del codice penale inserire le seguenti: e per i delitti di cui all'articolo 3 della legge 13 marzo 2006, n. 146.
1.19. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso comma 1-bis.1, dopo le parole: dell'articolo 58-ter inserire le seguenti: della presente legge o dell'articolo 323-bis del codice penale,;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 1-bis.1 dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,;
1.20. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis.1. sopprimere le parole: 609-octies.

  Conseguentemente, sopprimere il capoverso comma 1-bis.2.
1.21. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis.1, dopo le parole: 630 del codice penale, purché gli stessi inserire le seguenti: dichiarino le ragioni della mancata collaborazione,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 1-bis.1, sopprimere le parole: delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione.
*1.22. Dori.
*1.23. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso comma 1-bis.1 sostituire le parole: della revisione critica della condotta Pag. 32criminosa con le seguenti: dell'avvenuto ravvedimento.
1.24. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis.2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale.
*1.25. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
*1.26. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Al comma 1, lettera a), al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

  1-bis.3. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis e 416-ter del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, nei casi in cui il giudice accerta che la collaborazione con la giustizia sia inesigibile a causa dell'impossibilità, dovuta a circostanze oggettive, di apprestare misure di protezione ai prossimi congiunti dei condannati o degli internati. Il giudice, qualora il condannato dichiara di non potere collaborare con la giustizia per timore di ritorsioni nei confronti di prossimi congiunti, la cui identità deve essere specificatamente indicata, richiede al pubblico ministero competente di trasmettere entro trenta giorni informazioni sulla attualità e sulla potenzialità lesiva del gruppo criminale da cui il condannato teme azioni ritorsive. Il giudice inoltra le predette informazioni alla Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione che entro i successivi trenta giorni comunica se sono attivabili misure di protezione idonee a garantire l'incolumità e la sicurezza dei prossimi congiunti indicati o se sussistono circostanze oggettive e insuperabili che non consentono l'apprestamento di tali misure. Nei casi di inesigibilità della collaborazione il giudice prima di decidere sulla concessione dei benefici di cui al comma 1 procede ai sensi del comma 2 come previsto per i detenuti e gli internati per i reati di cui al comma 1-bis. Ai detenuti e agli internati per i delitti di cui al comma 1 nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, i benefici di cui al comma 1, possono essere concessi, secondo la procedura di cui al comma 2 purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ad eccezione dei condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i quali il giudice prima di decidere sulla concessione dei benefici di cui al comma 1, procede ai sensi del comma Pag. 332 come previsto per i detenuti e gli internati per i reati di cui al comma 1-bis. Nei casi di cui al presente comma, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152. Nondimeno la libertà vigilata disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2), del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: ai commi 1-bis, e 1-bis.1 con le seguenti: ai commi 1-bis, 1-bis.1 e 1-bis.3;

   all'articolo 3 sopprimere il comma 2.
1.27. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

   2-bis) al comma 1-ter dopo le parole: «del medesimo testo unico,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 416 del codice penale realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice,».
1.28. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Al comma 1, lettera a), al numero 3), secondo periodo, sostituire le parole da: e dispone, nei confronti del medesimo, fino a: e degli esiti degli accertamenti richiesti con le seguenti: Acquisisce dal detenuto o internato che ha presentato l'istanza, dichiarazione con la quale assevera di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale, o specifica dettagliatamente tali beni e utilità non ancora individuati. Dispone, nei confronti del medesimo istante, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. Acquisisce dal pubblico ministero competente, ogni utile informazione idonea a valutare la veridicità o meno della dichiarazione con la quale l'istante ha Asseverato di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto, sesto e settimo periodo, sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori sessanta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti.

  Conseguentemente, dopo le parole: acquisiti ai sensi del quinto periodo inserire le seguenti: e avuto riguardo in ordine al rigetto dell'ammissione al beneficio della liberazione condizionale come disposto dal comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
1.29. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), n. 3), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
1.30. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

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  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

   a-bis) all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sono ammessi, per la prima volta, al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza e del collegio fa parte il magistrato di sorveglianza cui è affidata la giurisdizione sull'istituto di pena di appartenenza dell'istante.»;

   a-ter) all'articolo 30-ter:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono inserite le seguenti: «o, quando si tratta di provvedere, per la prima volta, su istanza di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,»;

    2) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «, emesso dal magistrato di sorveglianza,» e dopo le parole: «le procedure di cui all'articolo 30-bis» sono inserite le seguenti: «,entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo».

  Conseguentemente all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del codice penale, inserire le seguenti: , gli istituti di cui agli articoli 21 e 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché;

   aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Resta ferma la competenza del magistrato di sorveglianza per le istanze di concessione di permessi premio e per l'ammissione al lavoro esterno presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
*1.31. Dori.
*1.32. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti dei condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui diviene definitiva la sentenza di condanna.»;

    2) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza.».
1.33. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere, in fine, la seguente:

   a-bis) all'articolo 30-ter:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono Pag. 35inserite le seguenti: «o, quando si tratta di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,»;

    2) al comma 4 lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti dei condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, dopo l'espiazione di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui diviene definitiva la sentenza di condanna.».

    3) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «, emesso dal magistrato di sorveglianza,» e dopo le parole: «le procedure di cui all'articolo 30-bis» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo».
1.34. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».
1.01. Magi.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. I condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste possono essere ammessi alla liberazione condizionale anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 purché la mancata collaborazione non sia motivata dal timore di subire ritorsioni contro la propria persona, dalla volontà di non rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di correi e di terzi ovvero non sia stato accertato il mendacio della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis della citata legge con la quale hanno asseverato di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale. La liberazione condizionale è revocata se il mendacio viene accertato dopo l'ammissione del condannato alla liberazione condizionale.».
2.1. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: ventisei.
*2.2. Magi.
*2.3. Enrico Costa.

Pag. 36

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
2.4. Enrico Costa.

ART. 3.

  Sopprimere il comma 2.
3.1. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)

  1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
*4.01. Dori.
*4.02. Magi.
*4.03. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)

  1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2024.
4.05. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016»;

   c) al comma 3, le parole: «alla data del 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1° gennaio 2016».
4.06. Magi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

  1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 37legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28.
(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

   1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma dell'articolo 52, della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura»;

   b) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.»;

   c) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

    1) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

    2) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

    3) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

    4) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

    5) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

    6) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.».
4.07. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

Pag. 38

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di liberazione condizionale)

  1. Le persone ammesse alla licenza speciale di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge, 18 dicembre 2020, n. 176, che abbiano rispettato le prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza per tutta la durata dei successivi rinnovi della misura sono ammesse alla liberazione condizionale.
4.08. Magi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di licenza premio straordinarie)

  1. I detenuti in regime di semilibertà ammessi alle licenze premio straordinarie di cui all'articolo 28 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che abbiano rispettato le prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza per tutta la durata dei successivi rinnovi della misura sono ammesse all'affidamento in prova al servizio sociale.
4.09. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5.1. Dori.
*5.2. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
*5.3. Magi.
*5.4. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Disposizioni in materia di manifestazioni musicali – «Rave Party»)

  1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 68, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Per le manifestazioni musicali organizzate in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico avente una diversa destinazione d'uso, con un numero di partecipanti superiore a 50 e che prevedano una permanenza nei luoghi, anche non continuativa, superiore alle ventiquattro ore, oltre alla segnalazione certificata di inizio attività di cui al primo comma, è trasmessa una comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'evento. La comunicazione contiene, altresì, le generalità dei promotori, la data, il luogo e la durata dell'evento, il numero previsto dei partecipanti, l'autorizzazione del proprietario o del titolare all'occupazione del terreno o dei locali interessati e nella loro disponibilità, nonché il progetto degli interventi che si intendono intraprendere per garantire sicurezza, salubrità, igiene e tranquillità pubblica, anche avuto riguardo alle operazioni di ripristino del normale stato del luogo ove si svolge l'evento. L'autorità di pubblica sicurezza può dettare, entro 15 giorni dalla data dell'inizio dell'evento, prescrizioni e condizioni avuto riguardo alla particolare conformazione dei luoghi»;

   b) All'articolo 82:

    1) al primo comma, dopo le parole: «al buon costume,» sono inserite le seguenti: «ovvero di violazione dell'articolo 68, secondo comma,» e le parole: «e, se occorre, lo sgombro del locale» sono sostituite dalle seguenti: «o della manifestazione musicale e, se occorre, lo sgombro dei luoghi ove essi si svolgono»;

    2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «In caso di violazione dell'articolo 68, secondo comma, si applicano le pene previste dall'articolo 666 del Pag. 39codice penale e può sempre farsi luogo alla confisca amministrativa degli apparecchi e dei congegni musicali ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

  2. All'articolo 666 del codice penale, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Se i fatti indicati negli articoli 588, 609-bis, 609-octies, 613, 628, 633 , 635, 659, del codice penale, nonché nell'articolo 73 di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono commessi nel corso di una manifestazione musicale organizzata in violazione dell'articolo 68, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la pena è aumentata.».
5.5. Enrico Costa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Norme in materia di invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente)

  1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 633-bis.
(Invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente)

   1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invade o occupa arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, al fine di promuovere o organizzare clandestinamente un grande raduno musicale destinato ad un pubblico indeterminato, se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli, ovvero per la consumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da uno a tre anni e sei mesi.
   Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.
   È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le condotte di cui al primo comma. La confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di ripristino dello stato dei luoghi.

  2. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è, in fine, aggiunta la seguente:

   f-sexies) delitto previsto all'articolo 633-bis del codice penale.
5.6. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», sostituire il primo comma con il seguente:

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invade od occupa arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, al fine di promuovere od organizzare clandestinamente un grande raduno musicale destinato a un pubblico indeterminato, se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o d'igiene relative agli spettacoli, ovvero per la consumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da uno a tre anni e sei mesi.
5.8. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Pag. 40

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», primo comma, sostituire le parole: un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento con le seguenti: clandestinamente un grande raduno musicale

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente.
5.9. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: musicale o avente altro con la seguente: avente
5.10. Dori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sopprimere le seguenti parole: o avente altro scopo di intrattenimento.
5.11. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sopprimere le parole: con la reclusione da tre a sei anni e.
5.12. Magi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a sei mesi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 633-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

   Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.
5.13. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a sei mesi.
5.14. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a un anno.
5.15. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a un anno e sei mesi.
5.16. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a 6 anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000, con le seguenti: fino a due anni.
5.17. Dori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a 2 anni.
5.18. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a 2 anni e sei mesi.
5.19. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Pag. 41

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a 3 anni.
5.20. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a 3 anni e sei mesi.
5.21. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a 4 anni.
5.22. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da sei mesi a due anni e sei mesi.
5.23. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da sei mesi a tre anni e sei mesi.
5.24. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da uno a due anni e sei mesi.
5.25. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis» al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da uno a tre anni;

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   1.1 All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è aggiunta, in fine, la seguente:

   «f-sexies) delitto previsto all'articolo 633-bis del codice penale.».
5.26. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da uno a tre anni.
5.27. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da uno a tre anni e sei mesi.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere, il seguente:

   1.1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è, in fine, aggiunta la seguente:

   f-sexies) delitto previsto all'articolo 633-bis del codice penale.
5.28. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da un anno e sei mesi a tre anni;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1.1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è, in fine, aggiunta la seguente:

   «f-sexies) delitto previsto all'articolo 633-bis del codice penale.».
5.29. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Pag. 42

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da un anno e sei mesi a tre anni e sei mesi.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1.1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è, in fine, aggiunta la seguente:

   f-sexies) delitto previsto all'articolo 633-bis del codice penale.
5.30. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da un anno e sei mesi a quattro anni;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1.1 All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è, in fine, aggiunta la seguente:

   «f-sexies) delitto previsto all'articolo 633-bis del codice penale.».
5.31. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da due a quattro anni.
5.32. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: due a quattro anni.
5.34. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», sostituire le parole: da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da due a quattro anni e con la multa da euro 206 a euro 2064.
5.35. Enrico Costa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da due anni e sei mesi a quattro anni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 633-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

   Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.
5.36. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da due anni e sei mesi a quattro anni.
5.37. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis» al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da due anni e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Pag. 43

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 633-bis» aggiungere, in fine, il seguente comma:

   Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.
5.38. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 3.000.
5.39. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 600 a euro 3.000.
5.40. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 700 a euro 3.000.
5.41. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 800 a euro 3.000.
5.42. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 900 a euro 3.000.
5.44. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 3.000.
5.45. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 4.000.
5.46. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 5.000.
5.47. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 6.000.
5.48. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da Pag. 44euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 7.000.
5.49. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 8.000.
5.50. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 9.000.
5.51. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: quando dall'invasione deriva con le seguenti: se dal fatto deriva.
5.52. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sopprimere le seguenti parole: per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica.
5.53. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», dopo il primo comma aggiungere il seguente:

  Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.
5.54. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

  Non è punibile colui che a seguito dell'ingiunzione delle autorità di pubblica sicurezza abbandoni immediatamente e spontaneamente i terreni o gli edifici altrui, pubblici o privati, ove si svolge il raduno di cui al primo comma.
5.56. Dori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di ripristino dello stato dei luoghi.
5.57. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)

  1. All'articolo 22, comma 1, lettera l), n. 4, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il capoverso comma 5-ter è sostituito dal seguente:

   «5-ter. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il giudice ordina con decreto Pag. 45motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il giudice rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.».
5.01. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)

  1. Le lettere a) e o) del comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono soppresse.
5.02. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)

  1. Al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, la lettera ff) è soppressa.
  2. L'articolo 344-bis del codice di procedura penale è soppresso.
5.03. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 5-bis.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
5-bis.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro cinquanta giorni.
5-bis.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro quaranta giorni.
5-bis.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro trentacinque giorni.
5-bis.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro trenta giorni.
5-bis.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro quarantotto ore.
5-bis.6. Enrico Costa.

ART. 5-quinquies.

  Al comma 1, capoverso «Art. 87-bis», comma 7, sopprimere la lettera c).
5-quinquies.1. Enrico Costa.

Pag. 46

ART. 5-sexies.

  Sopprimerlo
5-sexies.1. Enrico Costa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 88-bis», comma 1, sopprimere le parole: 335-quater e le parole da: , nonché in relazione fino alla fine del comma.
5-sexies.2. Enrico Costa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 88-bis», comma 1, sostituire le parole: degli articoli 335-quater, 407-bis e con le seguenti: dell'articolo e sopprimere le parole da: , nonché in relazione fino alla fine del comma.
5-sexies.3. Enrico Costa.

ART. 5-novies.

  Sopprimerlo.
5-novies.1. Magi.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: decorsi sei mesi con le seguenti: decorsi dodici mesi.
5-novies.2. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 5-decies.

  Sopprimerlo.
5-decies.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6.1. Magi.
*6.2. Enrico Costa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni processuali di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, si applicano, altresì, a tutti i procedimenti non conclusi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
6.3. Enrico Costa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)

  1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme percepite dall'interessato a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli minori e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente sono escluse dal computo del reddito complessivo familiare ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio.»;

   b) il comma 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 570, secondo comma, numero 2), e 570-bis, ove commessi in danno di figli minori o inabili al lavoro, 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 612-bis e 613-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, può essere ammessa al patrocinio in tutti i procedimenti civili conseguenti o connessi alla commissione dei suddetti reati, ivi compresi quelli di esecuzione forzataPag. 47 nei casi in cui ricorrono una delle seguenti condizioni:

    1) in caso di condanna in via definitiva o anche a seguito di applicazione della pena su richiesta della parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui al presente comma del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;

    2) in caso di arresto in flagranza di reato per uno dei delitti di cui al presente comma del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;

    3) in caso di confessione dei reati di cui al presente comma da parte del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima».
6.01. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.1. Enrico Costa.

  Sopprimere i commi 1 e 1-bis.
*7.2. Magi.
*7.3. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

  Sopprimere il comma 1.
7.4. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

  Sopprimere il comma 1-bis.
7.5. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Disposizioni per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario in contatto con i soggetti fragili, immunodepressi o immunocompromessi)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 marzo 2023, al fine di tutelare la salute pubblica, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che non si sono sottoposti a vaccinazione obbligatoria per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non possono svolgere le prestazioni lavorative presso i reparti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, delle residenze sanitarie assistenziali, degli hospice, delle strutture riabilitative, delle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque nei reparti delle strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dove sono ricoverati i soggetti fragili, gli immunodepressi o immunocompromessi.
  2. Per il periodo di cui al comma 1, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al medesimo comma 1, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
*7.01. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.
*7.02. Sportiello, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Pag. 48

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Disposizioni concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

  1. Fino al 30 aprile è prorogato l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
  2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

   a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

   b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

  3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
7.03. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Disposizioni concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

  1. Dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
  2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

   a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

   b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

  3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
7.04. Quartini, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Campagna di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19)

  1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero della salute promuove una campagna di informazione sull'importanza della vaccinazione anti Covid-19 e sulla necessità che gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie continuino ad agire nel rispetto delle indicazioni e delle evidenze scientifiche a tutela della salute dei cittadini.
  2. Agli adempimenti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede con Pag. 49le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
7.05. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

ART. 7-ter.

  Sopprimerlo.
7-ter.1. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7-ter.

  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

   b) Al comma 1-sexies le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».
7-ter.2. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

ART. 7-quater.

  Sopprimerlo.
7-quater.1. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.