CAMERA DEI DEPUTATI
Domenica 18 dicembre 2022
30.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 18.01000 e 51.1000 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 18.

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 1,1 milioni di euro per l'anno 2034.
0.18.01000.6. Lai, Guerra.

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 18-bis» con il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure per ridurre il disagio abitativo)

  1. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 1,1 milioni di euro per l'anno 2034.
0.18.01000.7. Guerra, Lai.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 18-bis» con il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure per ridurre il disagio abitativo)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 1,1 milioni di euro per l'anno 2034.
0.18.01000.8. Guerra, Lai.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dalle imprese costruttrici delle stesse con le seguenti: da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2023, di 397,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 398, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035.
0.18.01000.41. Cattaneo, Cannizzaro, D'Attis.

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché dotate del fascicolo digitale del fabbricato. Il fascicolo digitalePag. 43 del fabbricato è istituito mediante la raccolta organica di informazioni, anche disomogenee, urbanistiche, catastali, edilizie, impiantistiche, strutturali, redatte da professionisti abilitati. Il fascicolo concorre mediante la conoscenza dell'edificato alla prevenzione del pericolo idraulico, del pericolo idrogeologico, del pericolo sismico nonché altre sorgenti di rischio e concorre alla messa a punto di forme di classificazione e riduzione del rischio. Il fascicolo ha natura esclusivamente digitale, opera secondo i princìpi e le tecnologie della cooperazione applicativa di cui all'articolo 73 del Codice dell'amministrazione digitale, e rispetta e favorisce la raccolta e lo scambio di informazioni secondo i criteri degli open data ed è implementato in modo indipendente dalle caratteristiche del sistema hardware impiegato per la sua consultazione. Il fascicolo è liberamente consultabile, fatta salva la possibilità di prevedere sezioni a consultazione limitata ed è coerente con i princìpi di rispetto della privacy, rispetto della cyber-security, rispetto dell'economicità del procedimento amministrativo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, è approvato il regolamento per la definizione della struttura del fascicolo digitale del fabbricato.
0.18.01000.4. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché dotate del fascicolo elettronico del fabbricato, redatto da un tecnico abilitato che contenga tutte le informazioni identificative e i dati relativi agli aspetti strutturali, ambientali, energetici, impiantistici, progettuali, geologici, sismici e di sicurezza.
0.18.01000.3. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: d'acquisto ed è ripartita fino alla fine del periodo, con le seguenti: . In luogo dell'utilizzo della detrazione, i contribuenti che sostengono la spesa di cui al presente comma, possono optare, alternativamente per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, o per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 384 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
0.18.01000.19. Fenu, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023, 384 milioni di euro per l'anno 2024 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
0.18.01000.20. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le Pag. 44spese e nei nove periodi d'imposta successivi con le seguenti: ed è ripartita in cinque quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023, 397,4 milioni di euro per l'anno 2024, 398,5 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2028, e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
0.18.01000.22. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione spetta altresì in relazione all'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto applicata al compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare, per gli acquisti di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 152, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023, 375 milioni di euro annui dal 2024 al 2034, e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2035.
0.18.01000.16. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023, se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è effettuato nei confronti di imprese di compravendita immobiliare, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'articolo 7.1, comma 4, e all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgano sugli stessi interventi di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in misura minima del 10 per cento rispetto al costo di acquisto del fabbricato o porzione di fabbricato, e che entro cinque anni dall'acquisto procedano all'alienazione degli stessi, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tale termine e che gli immobili non vengano locati o in ogni caso utilizzati per attività produttive di reddito: 4 per cento»;
  1-ter. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II-sexies), è aggiunta la seguente: «II-septies) Per l'anno 2023, nel caso in cui le condizioni per l'applicazione dell'imposta in misura fissa di cui al comma 1 non siano adempiute entro il termine quinquennale ivi previsto, sono dovute l'imposta di registro nella misura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria»;
  1-quater. Con riferimento agli atti di cui al comma 1-bis, si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 396 milioni annui a decorrere dal 2023.
0.18.01000.18. Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

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  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, per le spese sostenute nell'anno 2022, l'importo massimo in detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a euro 5.000.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.18.01000.31. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, per le spese sostenute nell'anno 2022, da soggetti con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, l'importo massimo in detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a euro 5.000.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.18.01000.32. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera a), dopo il capoverso «Art. 18-bis», aggiungere il seguente:

Art. 18-ter.
(Detrazione interessi mutui prima casa)

  1. Al fine di calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, per le spese sostenute nell'anno 2022, l'importo massimo in detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a euro 5.000.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.18.01000.30. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera a), dopo il capoverso «Art. 18-bis», aggiungere il seguente:

Art. 18-ter.
(Estensione cedolare secca al 10 per cento)

  1. All'articolo 3, comma 2, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: Pag. 46«relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono soppresse.
  2. I commi 2-bis e 2-bis.1, dell'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono abrogati.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2023.
0.18.01000.34. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Lai.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera c), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del 14 per cento con le seguenti: del 26 per cento.

  Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 152, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 388 milioni di euro per l'anno 2023, 394 milioni di euro dal 2024 al 2027, e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.
0.18.01000.17. Fenu, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, sostituire la lettera d), con la seguente:

   d) all'articolo 28, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  5-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
  5-ter. I soggetti di cui al comma 5-bis, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

  5-quater. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 5-bis, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  5-quinquies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-quater.
  5-sexies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 5-ter e 5-quater, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 5-ter, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  5-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in Pag. 47caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 5-bis, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  5-octies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 5-ter, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 5-quater, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  5-novies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 5-ter e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
  5-decies. Il gettito derivante dal pagamento del contributo straordinario di cui al comma 5-ter, è destinato ad un apposito Fondo di solidarietà per il contrasto della povertà energetica, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere ripartito ai comuni, al fine di erogare contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore dei clienti economicamente e/o fisicamente svantaggiati, come definiti dall'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  5-undecies. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
  5-duodecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 5-decies.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia di contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, contributo straordinario contro il caro bollette e contributo solidaristico straordinario e temporaneo contro il caro bollette.
0.18.01000.23. Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, sostituire la lettera d), con la seguente:

   d) all'articolo 28, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 473000» con le seguenti: «nonché dalle medie, piccole e micro imprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00, dalle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento identificate dal codice ATECO 47.78.40 e dalle imprese che esercitano attività di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento identificate dal codice ATECO 46.71.00.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
0.18.01000.14. Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno.

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, sostituire la lettera d), con la seguente:

   d) all'articolo 28, comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «, distribuzione e commercio» e al comma 3, sopprimere le parole da: «nonché dalle piccole imprese» fino alla fine del periodo.

Pag. 48

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
0.18.01000.15. Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno.

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire il numero 1), con il seguente:

    1) al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «65 per cento» e le parole: «25 per cento» con le seguenti: «35 per cento»;

   dopo il numero 1), inserire il seguente:

    1-bis. dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

   «5-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
   5-ter. I soggetti di cui al comma 5-bis, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

   5-quater. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 5-bis, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
   5-quinquies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-quater.
   5-sexies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 5-ter e 5-quater, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 5-ter, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
   5-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 5-bis, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
   5-octies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 5-ter, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 5-quater, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
   5-novies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 5-ter e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.Pag. 49
   5-decies. Il gettito derivante dal pagamento del contributo straordinario di cui al comma 5-ter, è destinato ad un apposito Fondo di solidarietà per il contrasto della povertà energetica, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere ripartito ai comuni, al fine di erogare contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore dei clienti economicamente e/o fisicamente svantaggiati, come definiti dall'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
   5-undecies. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
   5-duodecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 5-decies

   al numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: all'articolo 37 aggiungere le seguenti: , comma 2,

    2) sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:

   a) le parole: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 luglio 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 luglio 2021»;

   b) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento»;

   c) le parole: «inferiore al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore al 15 per cento»;

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure in materia di contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, contributo straordinario contro il caro bollette e contributo solidaristico straordinario e temporaneo contro il caro bollette».
0.18.01000.21. Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il numero 1), con il seguente:

    1) al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «65 per cento» e le parole: «25 per cento» con le seguenti: «35 per cento»;

   b) al numero 2, apportare le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «all'articolo 37» aggiungere le seguenti: «, comma 2,»;

    2) sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:

   a) le parole: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 luglio 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 luglio 2021»;

   b) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento»;

   c) le parole: «inferiore al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore al 15 per cento».
0.18.01000.26. Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  All'articolo aggiuntivo 18.0100 del Governo, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

    1-bis) Al comma 2, dopo le parole: «quattro periodi d'imposta antecedenti a Pag. 50quello in corso al 1° gennaio 2022» inserire le seguenti: «e pari ad un valore non inferiore a 2 milioni di euro».

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 a decorrere dall'anno 2024.
0.18.01000.40. Squeri, D'Attis, Cannizzaro.

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera d), numero 2), lettera a), sostituire le parole: almeno il 75 per cento con le seguenti: almeno il 51 per cento.
0.18.01000.39. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'articolo aggiuntivo 18.0100 del Governo, lettera d), numero 2), dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,».
0.18.01000.35. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

   dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) al comma 2, terzo periodo, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

   dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

   «5-ter. Le maggiori entrate, provenienti da quanto previsto dal presente articolo, sono assegnate a un “Fondo” istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato “Fondo emergenziale per i costi energetici”. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili».
0.18.01000.36. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera d), numero 2), lettera c), capoverso comma 3-bis, dopo le parole: le operazioni aggiungere la seguente: straordinarie.
0.18.01000.37. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera d), numero 2), dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.
0.18.01000.38. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera p), capoverso «Art. 51-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Il credito d'imposta al 100 per cento di cui al comma 1-ter dell'articolo 22 Pag. 51del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è applicato, nelle medesime modalità, anche alle commissioni maturate nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 196 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: ricerca e sviluppo inserire le seguenti: e dei termini di fruizione del credito d'imposta in materia di mezzi di pagamento.
0.18.01000.27. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera p), capoverso «Art. 51-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 210, le parole: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023.»;

   b) alla rubrica, dopo le parole: ricerca e sviluppo inserire le seguenti: e dei termini di fruizione del credito d'imposta formazione 4.0.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
0.18.01000.28. Todde, Torto, Fenu, Alifano, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Pavanelli, Raffa.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera p), capoverso «Art. 51-ter», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  2-ter. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
0.18.01000.9. Ubaldo Pagano, Peluffo.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera p), capoverso «Art. 51-ter», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. In deroga ai princìpi contabili nazionali e internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.
  2-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttivePag. 52 di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
0.18.01000.5. Ubaldo Pagano, Peluffo.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera p), dopo il capoverso «Art. 51-ter», aggiungere, il seguente:

Art. 51-quater.
(Proroga del credito d'imposta in materia di mezzi di pagamento)

  1. Il credito d'imposta al 100 per cento di cui al comma 1-ter dell'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è applicato, nelle medesime modalità, anche alle commissioni maturate nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 196 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.18.01000.25. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera p), dopo il capoverso «Art. 51-ter», aggiungere, il seguente:

Art. 51-quater.
(Proroga credito d'imposta formazione 4.0)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 210, le parole: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
0.18.01000.24. Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Fenu.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera q), capoverso «Art. 110-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In attuazione dell'articolo 7, commi terzo e quarto, dell'Accordo di Villa Madama tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, il primo comma, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si interpreta nel senso che l'esenzione spetta per gli immobili degli enti ecclesiastici aventi fine di religione e di culto già destinati alle attività previste all'articolo 16, lettera a), della Legge 10 maggio 1985, n. 222, anche nei casi in cui l'immobile non venga più in concreto utilizzato o risulti divenuto inagibile, sempre che non risulti provato sugli stessi l'effettivo svolgimento di attività diverse da quelle di religione o di culto contrastante con l'originaria destinazione fiscale di esenzione.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni interpretative in materia di IMU.
0.18.01000.13. Bonetti.

(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera r), dopo il capoverso «Art. 146-bis», aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.1.
(Equiparazione del regime fiscale per immobili posseduti da cittadini italiani iscritti Pag. 53all'AIRE con il regime fiscale applicato agli immobili posseduti da chi risiede sul territorio nazionale)

  1. All'articolo 1, comma 741, lettera c), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «6-bis) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, nel comune di iscrizione AIRE, a condizione che tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati alla copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.18.01000.1. Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Lai, Porta, Carè, Di Sanzo, Merola, D'Alfonso, Stefanazzi.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera r), dopo il capoverso «Art. 146-bis», aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.1.
(Riduzione IMU per immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all'AIRE)

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 48, è aggiunto il seguente:

   «48-bis. A partire dall'anno 2023 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, con relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, nel comune di iscrizione AIRE, a condizione che tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotta rispettivamente al 37,5 per cento nell'anno 2023, 50 per cento nell'anno 2024, 75 per cento nell'anno 2025, 100 per cento a decorrere dall'anno 2026.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 6 milioni di euro per l'anno 2025 e 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.18.01000.2. Serracchiani, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Lai, Mancini, Porta, Carè, Di Sanzo, Merola, D'Alfonso, Stefanazzi, Guerra.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera r), dopo il capoverso «Art. 146-quinquies», al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 817, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021».
0.18.01000.29. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

Pag. 54

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera r), capoverso «Art. 146-sexies», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 novembre 2016, n. 232, alla lettera d-bis) le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni». Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.18.01000.11. Merola, Malavasi, Gnassi, De Luca, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera r), capoverso «Art. 146-sexies», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 novembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-octies) è aggiunta la seguente:

   «d-novies) destinato, quanto a 50 milioni di euro, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sulla base dei seguenti criteri:

    1) ai fini della verifica del rispetto del requisito di dimensione demografica, si considera la popolazione residente risultante dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile alla data del 10 settembre dell'anno precedente quello di riferimento del FSC, reperibili al seguente indirizzo: http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita;

    2) ai fini dell'ammissibilità al riparto della quota, la popolazione residente al 1° gennaio del secondo anno precedente quello di ripartizione del fondo deve registrare una riduzione di oltre il 5 per cento rispetto al 2011 e il reddito medio pro capite comunale deve risultare inferiore di oltre 1.500 euro rispetto alla media nazionale;

    3) al riparto sono comunque ammessi i comuni che rispettano il requisito di cui al numero 1) e risultano in condizione di dissesto o di riequilibrio finanziario pluriennale, con deliberazione dello stato di crisi finanziaria risalente fino al quinto anno precedente rispetto a quello di riferimento del fondo di solidarietà comunale oggetto di riparto;

    4) il riparto avviene in proporzione della popolazione residente di ciascun comune, di cui al precedente numero 1).»;

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
0.18.01000.12. Merola, Malavasi, Gnassi, De Luca, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
(Detrazione dell'imposta sul valore aggiunto sull'acquisto di immobili residenziali di classe energetica A o B per favorire la ripresa del mercato immobiliare)

  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote Pag. 55costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.»;

   b) all'articolo 24, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa.
  2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo del risparmio individuati dall'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.;

   c) all'articolo 27, sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
  1-bis. L'opzione di cui al comma 1 è resa entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. L'imposta sostitutiva è versata entro il 16 settembre 2023 dai soggetti di cui ai commi 1 e 6-bis dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai commi 1, 2, 2-ter, 5 e 7 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, ai commi 1, 2-bis e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché ai commi 2 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, i quali ne ricevono provvista dal contribuente. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione sui redditi. L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione. L'opzione di cui al comma 1 non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.;

   d) all'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.;

    2) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti»;

   b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;

Pag. 56

   c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1.
   3-ter. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell'IVA».

  5-ter. Se per effetto delle modificazioni apportate all'articolo 37 del citato decreto-legge n. 21 del 2022 dal comma 5-bis del presente articolo:

   a) l'ammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il versamento dell'importo residuo è effettuato entro il 31 marzo 2023 con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

   b) l'ammontare del contributo risulta minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 31 marzo 2023.;

   e) all'articolo 29, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

   a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato per l'anno 2023 in 28 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette;

   b) un importo risultante dall'applicazione dell'aliquota di base, di cui alla voce “Tabacchi lavorati”, lettera c), dell'allegato I, al prezzo di vendita al pubblico»;

    2) alla lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

    2-bis) al comma 5, lettera c), le parole: «euro 130» sono sostituite dalle seguenti: «euro 140»;

    3) alla lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari, per l'anno 2023, al 98,10 per cento della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette”; la medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l'anno 2024 e al 98,60 per cento a decorrere dall'anno 2025»;

    4) dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 62-quater.1:

    1) al comma 2:

     1.1) alla lettera c), le parole: «da uno Stato dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «da un altro Stato dell'Unione europea»;

     1.2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di cui al comma 1 Pag. 57provenienti da uno Stato dell'Unione europea»;

    2) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono aggiunte le seguenti: «all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui al comma 1» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67,» sono inserite le seguenti: «l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1,»;

    3) al comma 4, le parole: «da uno Stato dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «da un altro Stato dell'Unione europea»;

    4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

   «4-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, le generalità del rappresentante legale, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende ricevere i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
   4-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata l'idoneità della cauzione prestata ai sensi del comma 5, rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4 e 4-bis, attribuendo altresì un codice d'imposta»;

    5) al comma 5, dopo le parole: «Per il fabbricante» sono inserite le seguenti: «e per il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis)»;

    6) al comma 6, le parole: «ai commi 3 e 4», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 4 e 4-bis»;

    7) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Allo stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al comma 2, lettera c), e il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui al medesimo comma 2, lettera c-bis), intendono immettere in consumo nel territorio nazionale»;

    8) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

   «9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), può solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati dell'Unione europea, dei quali effettua l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della successiva vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale, l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13, mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da Stati non appartenenti all'Unione europea la predetta immissione si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.
   9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis), il mittente è tenuto a fornire garanzia del Pag. 58pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti spediti in misura pari al 100 per cento di tale imposta»;

    9) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di legittimazione»;

    10) al comma 13, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche unitamente ai prodotti di cui all'articolo 62-quater»;

    11) il comma 16 è sostituito dal seguente:

   «16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma 5 e sono stabilite la documentazione di accompagnamento e le modalità con le quali i prodotti di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis)»;

    5) sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) all'allegato I, alla voce: «Tabacchi lavorati»:

    1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) sigarette 49,50 per cento»;

    2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60 per cento»;

   f) all'articolo 31 apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 67, comma 1, in materia di redditi diversi, dopo la lettera c-quinquies) è inserita la seguente:

   «c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni»;

    2) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l'articolo 68, comma 6, del predetto testo unico.;

   g) all'articolo 34, sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

  1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentarePag. 59 istanza di emersione secondo il modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4.
  2. I soggetti di cui al comma 1 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e versando la sanzione per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate.
  3. I soggetti di cui al comma 1 che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma e il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma, pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  4. Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.;

   h) nel capo II del titolo III, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto applicata mediante inversione contabile)

  1. All'articolo 6, comma 9-bis.3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto applicata mediante inversione contabile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni dei periodi precedenti non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione di cui al comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.»;

   i) all'articolo 40, comma 1, primo periodo, dopo le parole: riguardanti le dichiarazioni aggiungere le seguenti: validamente presentate.

   l) all'articolo 42 apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 12, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»;

    2) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

  12-bis. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 12, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.;

    3) sostituire il comma 15 con il seguente:

  15. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 12-bis, l'eventuale diniego della definizione agevolata è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione agevolata è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 12-bis; la revocazionePag. 60 è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione agevolata e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 14.;

   m) all'articolo 46:

    1) al comma 1:

     1.1) sostituire le parole: 31 gennaio 2023 con le seguenti: 31 marzo 2023;

     1.2) dopo le parole: 31 dicembre 2015 inserire le seguenti: dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali;

    2) sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Fermo restando quanto disposto dai commi 4, 5 e 6-bis, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 1 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.;

    3) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 6 del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 1 del presente articolo non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.
  6-ter. Gli enti creditori di cui al comma 6 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 6 e, conseguentemente, quelle del comma 6-bis, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
  6-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 6 e 6-bis del presente articolo e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.;

   n) all'articolo 47:

    1) al comma 16, sopprimere la lettera e);

    2) sostituire il comma 17 con il seguente:

  17. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per Pag. 61violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.;

   o) dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di gestione dei sistemi informativi strumentali al servizio nazionale della riscossione)

  1. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, per ottimizzare i servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione, trasferisce, entro il 31 dicembre 2023, le attività relative all'esercizio dei sistemi ICT, demand and delivery riscossione enti e contribuenti e demand and delivery servizi corporate alla società SOGEI Spa, mediante cessione del ramo di azienda individuato con il decreto di cui al comma 6 del presente articolo e con gli effetti di cui all'articolo 2112 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni speciali di cui al presente comma e ai commi da 2 a 6. Il corrispettivo di cessione è pari al valore patrimoniale del ramo di azienda alla data della cessione.
  2. A decorrere dalla data di cessione del ramo d'azienda, le attività di cui al comma 1 sono erogate all'Agenzia delle entrate-Riscossione dalla società SOGEI Spa sulla base di apposite convenzioni.
  3. Il personale con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate- Riscossione, assegnato alle specifiche unità che compongono il ramo di azienda alla data della cessione, è trasferito alla società SOGEI Spa senza soluzione di continuità, con applicazione della contrattazione collettiva di primo e di secondo livello applicata presso la SOGEI Spa e con salvezza di eventuali differenze retributive specificamente riscontrate con riferimento ai soli trattamenti minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati prima e dopo la cessione, da conglobare in un elemento distinto della retribuzione assorbibile.
  4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da imposizione fiscale.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni dei commi 1 e 3.

   p) nel capo IV del titolo III, dopo l'articolo 51, inserire i seguenti:

Art. 51-bis.
(Proroga dei termini per il riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in materia di termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, le parole: «entro il 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2023».
  2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di rilascio della certificazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate con processo verbale di constatazione».

Art. 51-ter.
(Efficacia di norme in materia di imputazione temporale di componenti negativi di Pag. 62reddito, ai fini della determinazione del reddito complessivo, a seguito della correzione di errori contabili)

  1. All'articolo 83, comma 1, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di imputazione temporale di componenti negativi di reddito, ai fini della determinazione del reddito complessivo, a seguito della correzione di errori contabili, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti».
  2. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti».
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.

   q) nel titolo VIII, dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Accademia nazionale dei Lincei)

  1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, nonché quelle dell'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 58-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si interpretano nel senso che l'Accademia nazionale dei Lincei è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'Accademia nazionale dei Lincei si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 759, lettera g), e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  3. Ai fini del ristoro delle minori entrate derivanti dal comma 1 ai comuni interessati, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 2,1 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire, entro il 28 febbraio 2023, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

   r) nel titolo XIII, dopo l'articolo 146, aggiungere i seguenti:

Art. 146-bis.
(Modifica della disciplina dell'IMU a seguito della legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2022 istitutiva dell'imposta locale immobiliare autonoma)

  1. All'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente l'ambito di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)».
  2. All'articolo 1, comma 772, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali, le parole: «e all'IMIS» sono sostituite dalle seguenti: «, all'IMIS» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, istituita dalla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17».
  3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Art. 146-ter.
(Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel prospetto Pag. 63delle aliquote dell'IMU di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo»;

   b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755».

Art. 146-quater.
(Inserimento del comune di Campofelice di Fitalia nell'elenco dei comuni i cui terreni sono esenti dall'IMU)

  1. A decorrere dall'anno d'imposta 2023, l'esenzione di cui alla lettera d) del comma 758 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Campofelice di Fitalia.
  2. Ai fini del ristoro delle minori entrate derivanti dell'esenzione di cui al comma 1, il Ministero dell'interno attribuisce al comune di Campofelice di Fitalia il contributo di 115.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Art. 146-quinquies.
(Modifica della disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi 816 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019)

  1. Al comma 818 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente l'ambito di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le parole: «di comuni» sono soppresse.

Art. 146-sexies.
(Norma di interpretazione autentica sull'iter di approvazione della ripartizione del Fondo di solidarietà comunale)

  1. La lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che la quota del Fondo di solidarietà comunale è ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 4 dell'articolo 152, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 18,375 milioni di euro per l'anno 2024, di 32,445 milioni di euro per l'anno 2025, di 38,845 milioni di euro per l'anno 2026, di 44,445 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,945 milioni di euro per l'anno 2032, di 1,945 milioni di euro per l'anno 2033, di 4,545 milioni di euro per l'anno 2034, di 3,445 milioni di euro per l'anno 2035 e di 3,445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.

   allo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, missione Politiche Pag. 64economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: –29.000.000;
    CS: –29.000.000.

   2024:

    CP: –29.000.000;
    CS: –29.000.000.

   2025:

    CP: –29.000.000;
    CS: –29.000.000.

   Fino all'anno 2031.
18.01000. Il Governo.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla lettera r), capoverso Art. 146-quater)

ART. 51.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera a), sopprimere i capoversi da 1-bis a 1-sexies.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento 51.1000 del Governo, sopprimere la lettera c).
0.51.1000.104. Il Relatore.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera a), capoverso comma 1-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 98, al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023» e al secondo periodo, dopo le parole: «dell'11 dicembre 2013» , sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito;».
0.51.1000.31. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Donno, Dell'Olio, Carmina.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera a), dopo il capoverso comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

  1-sexies.1. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
0.51.1000.11. Ubaldo Pagano, Peluffo.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera a), capoverso comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024;

   alla lettera b), sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.

  Conseguentemente, al capoverso comma 1-ter, sostituire le parole: 1.467 milioni di euro per il 2023 con le seguenti: 1.467 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
0.51.1000.21. Provenzano, Ubaldo Pagano, De Luca.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera a), capoverso comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

  Conseguentemente, al capoverso comma 1-ter, sostituire le parole: 1.467 milioni di euro per il 2023 con le seguenti: 1.467 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
0.51.1000.20. Provenzano, Ubaldo Pagano, De Luca.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera a), capoverso comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2023 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2025;

Pag. 65

   alla lettera b), sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, alla lettera a), capoverso comma 1-ter, sostituire le parole: per il 2023 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
0.51.1000.32. Scerra, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera a), capoverso comma 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2025.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
0.51.1000.34. Scerra, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera a), capoverso comma 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
0.51.1000.22. Provenzano, Ubaldo Pagano, De Luca.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera a), capoverso comma 1-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a), sostituire le parole: per gli anni 2021, 2022 e 2023 con le seguenti: per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024;

   alla lettera b), sostituire le parole: 159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 107,2 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 55,2 milioni di euro per l'anno 2026.

  Conseguentemente, al capoverso comma 1-sexies, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
0.51.1000.23. Provenzano, Ubaldo Pagano, De Luca.

(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera a), dopo il capoverso comma 1-sexies, aggiungere i seguenti:

  1-sexies.1. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  1-sexies.2. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
0.51.1000.13. Peluffo, Ubaldo Pagano.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, capoverso comma 1-bis, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 98, secondo periodo, dopo le parole: «11 dicembre 2013» sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito».
0.51.1000.17. Angelo Rossi.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera a), dopo il capoverso comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

  1-sexies.1. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
0.51.1000.12. Ubaldo Pagano, Peluffo.

Pag. 66

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera a), comma 1-septies, dopo le parole: entro il 31 dicembre 2023 inserire le seguenti: , alla parola: «Molise» è premessa la seguente: «Abruzzo,».
0.51.1000.30. Sottanelli.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera a), dopo il capoverso comma 1-septies, inserire il seguente:

  1-octies. Il credito d'imposta al 100 per cento di cui al comma 1-ter dell'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è applicato, nelle medesime modalità, anche alle commissioni maturate nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 196 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.51.1000.49. Fenu, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera a), dopo il capoverso comma 1-septies inserire il seguente:

  1-octies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 210, le parole: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.51.1000.48. Todde, Torto, Fenu, Alifano, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Pavanelli, Raffa.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera a), dopo il capoverso comma 1-septies, inserire il seguente:

  1-octies. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

  Conseguentemente, all'articolo 152, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2024;

   al comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
0.51.1000.52. Fenu, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) dopo l'articolo 92, inserire il seguente:

Art. 92-bis.

  1. È assegnato alle regioni Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, Sardegna, Molise e Basilicata un contributo straordinario di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire tra i comuni delle regioni medesime, per la realizzazionePag. 67 di opere pubbliche finalizzate alla riduzione del divario infrastrutturale.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono ripartite le risorse alle regioni interessate nonché le modalità di verifica dell'effettivo utilizzo delle risorse assegnate.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.51.1000.69. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera b), «Art. 92-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire il comma 1 con il seguente: È assegnato alla regione Calabria e alle regioni il cui territorio ricade in tutto o in parte in area montana, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuna regione e per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire tra i rispettivi comuni, per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla riduzione del divario infrastrutturale;

   al comma 2, sostituire le parole: pari a 5 milioni di euro con le seguenti: pari a 100 milioni di euro.
0.51.1000.56. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Lai, Ghio.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera b), «Art. 92-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire il comma 1 con il seguente:

   1. È assegnato alla regione Calabria e alle altre regioni del Mezzogiorno, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuna regione e per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire tra i rispettivi comuni, per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla riduzione del divario infrastrutturale.;

   al comma 2, sostituire le parole: pari a 5 milioni di euro con le seguenti: pari a 40 milioni di euro.
0.51.1000.58. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Lai, Ghio.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera b), «Art. 92-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. È assegnato alla regione Calabria e alle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuna regione e per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire tra i rispettivi comuni, per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla riduzione del divario infrastrutturale.

   al comma 2, sostituire le parole: pari a 5 milioni di euro con le seguenti: pari a 35 milioni di euro.
0.51.1000.57. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Lai, Ghio.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera b), «Art. 92-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. È assegnato alla regione Calabria e, al fine di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, alla Regione Siciliana e alla regione Sardegna, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuna regione e per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire tra i rispettivi comuni, per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla riduzione del divario infrastrutturale.

Pag. 68

   al comma 2, sostituire le parole: pari a 5 milioni di euro con le seguenti: pari a 15 milioni di euro.
0.51.1000.55. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Lai, Ghio.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera b), capoverso «Art. 92-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: alla regione Calabria un contributo straordinario di 5 milioni con le seguenti: alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo straordinario di 170 milioni, le parole: della regione medesima con le seguenti: delle regioni medesime e dopo le parole: divario infrastrutturale aggiungere le seguenti: viario e ferroviario;

   al comma 2, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 170 milioni e le parole: Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con le seguenti: Fondo di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
0.51.1000.47. Donno, Torto, Carmina, Dell'Olio.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera b) sostituire la parola: Calabria con le seguenti: Calabria, Basilicata e Campania e sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 15 milioni.
0.51.1000.85. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera b) sostituire la parola: Calabria con le seguenti: Calabria, Basilicata e Sardegna e sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 15 milioni.
0.51.1000.84. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera b) sostituire la parola: Calabria con le seguenti: Calabria, Basilicata e Molise e sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 15 milioni.
0.51.1000.83. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera b) sostituire la parola: Calabria con le seguenti: Calabria, Sardegna e Campania e sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 15 milioni.
0.51.1000.81. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera b) sostituire la parola: Calabria con le seguenti: Calabria, Sicilia e Campania e sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 15 milioni.
0.51.1000.77. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera b) sostituire la parola: Calabria con le seguenti: Calabria, Sardegna e Molise e sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 15 milioni.
0.51.1000.80. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera b) sostituire la parola: Calabria con le seguenti: Calabria, Sicilia e Campania e sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 15 milioni.
0.51.1000.74. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Pag. 69

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera b) sostituire la parola: Calabria con le seguenti: Calabria e Basilicata e sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.
0.51.1000.82. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera b) sostituire la parola: Calabria con le seguenti: Calabria e Puglia e sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.
0.51.1000.79. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera b) sostituire la parola: Calabria con le seguenti: Calabria e Sardegna e sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.
0.51.1000.78. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera b), sostituire la parola: Calabria con le seguenti: Calabria e Molise e sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.
0.51.1000.76. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera b), sostituire la parola: Calabria con le seguenti: Calabria e Campania e sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.
0.51.1000.75. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera b) sostituire la parola: Calabria con le seguenti: Calabria e Sicilia e sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.
0.51.1000.73. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera b), capoverso «Art. 92-bis», comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 12 milioni, dopo le parole: da ripartire inserire le seguenti: per una quota di 5 milioni di euro e sopprimere le parole: finalizzate alla riduzione del divario infrastrutturale.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.51.1000.100. Patriarca, Cannizzaro, D'Attis.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera b), «Art. 92-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, dopo le parole: tra i comuni della regione medesima inserire le seguenti: e un contributo straordinario agli enti territoriali delle aree interne, come individuate nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne, di un contributo straordinario di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025,.

Pag. 70

   al comma 2, sostituire le parole: pari a 5 milioni di euro con le seguenti: pari a 20 milioni di euro.
0.51.1000.54. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Lai, Ghio.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera b), capoverso «Art. 92-bis», dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per la riduzione del divario infrastrutturale della regione Lazio e della regione Toscana è autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, per la realizzazione dei lotti funzionali relativi all'adeguamento stradale del tratto Tarquinia-San Pietro Palazzi.
  1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° giugno 2023, sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 1° aprile 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 105 milioni;

   al medesimo capoverso «Art. 92-bis», inserire la rubrica: Riduzione del divario infrastrutturale delle regioni Calabria, Lazio e Toscana.
0.51.1000.64. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Lai, Ghio, Casu.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 96, comma 1, sostituire le parole: «Per l'anno 2023» fino a: «finanziamento sanitario nazionale» con le seguenti: «Una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 1.400 milioni di euro è destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Al riparto accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Tali risorse possono concorrere alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2022 dei rispettivi servizi sanitari».
0.51.1000.1. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera c), capoverso «Art. 96-bis», comma 1, dopo le parole: per l'anno 2022 aggiungere le seguenti: , in attuazione dell'accordo politico per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022,.
0.51.1000.37. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Sportiello.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera c), capoverso «Art. 96-bis», comma 1, dopo le parole: per l'anno 2022 aggiungere le seguenti: , anche al fine di Pag. 71favorire le regioni che sono risultate penalizzate dal punto di vista economico-finanziario dai criteri di riparto degli anni precedenti,.
0.51.1000.35. Sportiello, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera c), capoverso «Art. 96-bis», comma 1, dopo le parole: per l'anno 2022 aggiungere le seguenti: , quale fondo perequativo per le regioni da ripartirsi sulla base degli indici di deprivazione ovvero tenendo conto dei seguenti criteri:

   a) incidenza della povertà relativa individuale;

   b) livello di bassa scolarizzazione;

   c) tasso di disoccupazione della popolazione.
0.51.1000.38. Sportiello, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera c), capoverso «Art. 96-bis», comma 1, dopo le parole: per l'anno 2022 aggiungere le seguenti: , quale fondo perequativo per le regioni che presentano situazione di disequilibrio economico-finanziario a causa dei maggiori costi determinati da eventi esterni alla gestione dei rispettivi SSR, per il principio di solidarietà, o che per motivi demografici registrano una bassa crescita del fondo sanitario indistinto,.
0.51.1000.36. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Sportiello.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera c), capoverso «Art. 96-bis», comma 1, dopo le parole: per l'anno 2022 aggiungere le seguenti: , quale fondo perequativo per le regioni da ripartirsi sulla base degli indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni.
0.51.1000.39. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Sportiello.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera c), capoverso «Art. 96-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I criteri per il riparto della quota premiale di cui al presente articolo è definito d'intesa con la Conferenza delle regioni e province autonome.
0.51.1000.68. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera c), capoverso «Art. 96-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In relazione agli obiettivi di contrasto all'emergenza pandemica e per il rafforzamento della capacità di risposta delle strutture del Servizio sanitario nazionale, le ulteriori risorse di cui al comma 1 sono utilizzabili anche per assumere a tempo indeterminato il personale già impiegato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in deroga ai vincoli di spesa per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dell'articolo 1, comma 269, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  1-ter. Al comma 268 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale,» sono inserite le seguenti: «in deroga ai vincoli di spesa per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo».
0.51.1000.71. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Pag. 72

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera c), capoverso «Art. 96-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'anno 2023, la quota premiale di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni sulla base dei seguenti criteri:

   a) popolazione residente;

   b) frequenza dei consumi sanitari per età;

   c) tassi di mortalità della popolazione (<75 anni);

   d) indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni.

  Gli indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni sono individuati nei seguenti:

   a) incidenza della povertà relativa individuale;

   b) carenza infrastrutturale;

   c) livello di bassa scolarizzazione;

   d) tasso di disoccupazione della popolazione.
0.51.1000.40. Sportiello, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera c), capoverso «Art. 96-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'anno 2023, la quota premiale di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni tenendo conto dei seguenti indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni:

   a) incidenza della povertà relativa individuale;

   b) carenza infrastrutturale

   c) livello di bassa scolarizzazione;

   d) tasso di disoccupazione della popolazione.
0.51.1000.41. Sportiello, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera c), capoverso «Art. 96-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'anno 2023, la quota premiale di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni tenendo conto dell'incidenza del livello di bassa scolarizzazione e del tasso di disoccupazione della popolazione.
0.51.1000.44. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera c), capoverso «Art. 96-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'anno 2023, la quota premiale di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni tenendo conto dell'incidenza della carenza infrastrutturale.
0.51.1000.43. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera c), capoverso «Art. 96-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'anno 2023, la quota premiale di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni tenendo conto dell'incidenza della povertà relativa individuale.
0.51.1000.42. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Sportiello.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera c), capoverso «Art. 96-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. In considerazione del sensibile incremento dei costi correlati al fenomeno inflattivo, le entrate di cui al payback per Pag. 73acquisti diretti relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.
  2-ter. Al comma 284 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e seguenti».
0.51.1000.2. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera c), capoverso «Art. 96-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di attivare contratti di formazione specialistica per i laureati afferenti all'area sanitaria non medica di cui al decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, recante Riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai «non medici», nei limiti delle risorse di cui al presente comma, a decorrere dall'anno accademico 2023-2024 è istituito presso il Ministero della salute un apposito fondo con una dotazione pari a 16,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 33 milioni per l'anno 2024 e di 49,5 milioni a decorrere dall'anno 2025.
  2-ter. Ai laureati di cui al comma 1 viene applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Il trattamento economico è commisurato in proporzione al numero di ore di tirocinio svolto.
  2-quater. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo del fondo di cui al comma 1.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 16,5 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per l'anno 2024 e 49,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.51.1000.3. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera c), capoverso «Art. 96-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzato un incremento di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  2-ter. Il 10 per cento dell'incremento dei contratti di formazione specialistica di cui al comma 2-bis è riservata alla scuola di specializzazione in pediatria.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni a decorre dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.51.1000.4. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

(Inammissibile per estraneità
di materia e carenza
di compensazione)

Pag. 74

  All'articolo 51.1000 del Governo, alla lettera c), capoverso «Art. 96-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

   b) al quarto periodo, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;

   c) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Dall'anno 2023 verrà adottata una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli Enti del Servizio sanitario nazionale tale da garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.».
0.51.1000.5. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera c), capoverso «Art. 96-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi medesimi, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.51.1000.6. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera c), capoverso «Art. 96-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di implementare l'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui documenti «Linee di indirizzo nazionali sul Triage Intraospedaliero», «Linee di indirizzo nazionali sull'Osservazione Breve Intensiva» e «Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso» del 1° agosto 2019 relativamente alla presenza di competenze psicologiche a supporto delle attività in Pronto Soccorso è prevista l'assunzione di psicologi per le attività di cui al citato accordo, il cui intervento è rivolto non solo ai pazienti ed agli accompagnatori, ma anche agli operatori sanitari.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023; per l'anno 2024, alla spesa di 20 milioni di euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli Pag. 75anni 2023 e 2024 è stabilita con successivo decreto del Ministero della salute da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.51.1000.7. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera c), capoverso «Art. 96-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di consentire la ripresa delle attività ordinarie dei Servizi sanitari regionali, il recupero delle liste di attesa per le prestazioni non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 400 milioni per l'anno 2023.
  2-ter. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri di accesso a tali risorse.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 400 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.51.1000.8. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera c), capoverso «Art. 96-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di garantire la tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale e/o all'estero, hanno diritto di iscriversi negli elenchi relativi al sistema sanitario regionale in cui si trovano».
  2-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per l'attuazione di appositi programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza dimora, iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 2-bis, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.
  2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato conseguentemente incrementato di tale importo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.51.1000.9. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera e), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

   3) Per assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni e gli Pag. 76enti locali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 proprio personale non dirigenziale che abbia maturato, al 31 dicembre 2023, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono assumere anche in deroga alla propria dotazione organica per l'anno in corso, ma comunque entro i limiti di 4 unità aggiuntive per ciascun ente. A tal fine sono destinate le risorse non utilizzate di cui all'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
0.51.1000.53. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari, Lai, Manzi.

(Inammissibile per estraneità
di materia, carenza di compensazione
e inidoneità della compensazione)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    3) dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

   16-bis. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, al fine di preservare le istituzioni scolastiche e le classi presenti prima del sisma e di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2»;

   b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026»;

   c) al comma 1, alla lettera a-bis), le parole: «commi 5 e 5-ter, terzo periodo,» sono soppresse.

   16-ter. La rubrica dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».
   16-quater. Agli oneri derivanti dal comma 16-ter, pari a 1.625.182,87 euro per il 2023, 4.062.957,18 euro per il 2024 e per il 2025 e di 2.437.774,31 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.51.1000.10. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza, Curti, D'Alfonso.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

Pag. 77

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), sostituire il capoverso «Art. 127-bis» con il seguente:

Art. 127-bis.
(Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico nelle regioni del Mezzogiorno e misure per completamento Carta geologica nazionale)

  1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale nelle regioni: Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, Calabria, Sardegna, Molise e Basilicata volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, è disposta l'assegnazione in favore delle citate regioni di 700 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. La ripartizione delle risorse di cui al presente comma terrà conto delle condizioni idrogeologiche delle regioni interessate nonché della popolazione residente. Tale assegnazione è considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 ed è ricompresa nel Piano per lo sviluppo e la coesione.
  2. Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG) quale infrastruttura di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia», destinato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.51.1000.70. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi 2 e 3)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 127-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria e delle regioni nei cui territori, nell'anno 2022, si sono verificati eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, è disposta l'assegnazione di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tale assegnazione è considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
0.51.1000.60. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Lai.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 127-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria e delle regioni nei cui territori, nell'anno 2022, si sono verificati eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, è disposta l'assegnazione di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 230 Pag. 78milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tale assegnazione è considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
0.51.1000.62. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Lai.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 127-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria e della regione Campania, in ragione degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, è disposta l'assegnazione di 120 milioni di euro per l'anno 2024 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tale assegnazione è considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
0.51.1000.63. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Lai, De Luca.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 127-bis», comma 1, sostituire la parola: Calabria con le seguenti: Calabria, Sicilia e Sardegna, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 300 milioni e sostituire le parole: 170 milioni con le seguenti: 510 milioni.
0.51.1000.94. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 127-bis», comma 1, sostituire la parola: Calabria con le seguenti: Calabria, Sicilia e Basilicata, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 300 milioni e sostituire le parole: 170 milioni con le seguenti: 510 milioni.
0.51.1000.95. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 127-bis», comma 1, sostituire la parola: Calabria con le seguenti: Calabria, Sicilia e Campania, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 300 milioni e sostituire le parole: 170 milioni con le seguenti: 510 milioni.
0.51.1000.96. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 127-bis», comma 1, sostituire la parola: Calabria con le seguenti: Calabria, Molise e Basilicata, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 300 milioni e sostituire le parole: 170 milioni con le seguenti: 510 milioni.
0.51.1000.98. Grimaldi.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 127-bis», comma 1, sostituire la parola: Calabria con le seguenti: Calabria, Campania e Basilicata, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 300 milioni e sostituire le parole: 170 milioni con le seguenti: 510 milioni.
0.51.1000.99. Grimaldi.

Pag. 79

  All'articolo 51.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 127-bis», comma 1, sostituire la parola: Calabria con le seguenti: Calabria e Basilicata, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni e sostituire le parole: 170 milioni con le seguenti: 340 milioni.
0.51.1000.91. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 127-bis», comma 1, sostituire la parola: Calabria con le seguenti: Calabria e Molise, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni e sostituire le parole: 170 milioni con le seguenti: 340 milioni.
0.51.1000.92. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 127-bis», comma 1, sostituire la parola: Calabria con le seguenti: Calabria e Sicilia, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni e sostituire le parole: 170 milioni con le seguenti: 340 milioni.
0.51.1000.87. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 127-bis», comma 1, sostituire la parola: Calabria con le seguenti: Calabria e Sardegna, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni e sostituire le parole: 170 milioni con le seguenti: 340 milioni.
0.51.1000.88. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 127-bis», comma 1, sostituire la parola: Calabria con le seguenti: Calabria e Campania, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni e sostituire le parole: 170 milioni con le seguenti: 340 milioni.
0.51.1000.89. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 127-bis», comma 1, dopo le parole: tali fenomeni, inserire le seguenti: nonché per le finalità di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sostituire le parole: per l'anno 2024 con le seguenti: per l'anno 2023 e le parole: per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
0.51.1000.101. Cannizzaro.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 127-bis», comma 1, dopo le parole: tali fenomeni, inserire le seguenti: nonché per le finalità di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
0.51.1000.103. Cannizzaro.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 127-bis», comma 1, dopo le parole: tali fenomeni, inserire le seguenti: con particolare riferimento ai fenomeni franosi,.
0.51.1000.33. Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 127-bis», dopo il comma 1 inserire i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire l'aggiornamento dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI), strumento conoscitivo di base per la valutazione della pericolosità da frana e, quindi, per progettare ed eseguire interventi volti a prevenire e a mitigarePag. 80 il rischio idrogeologico in relazione al contenimento dei danni causati dai fenomeni franosi, è assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 7 milioni di euro per il 2023 a valere sulle risorse del Fondo sullo sviluppo e coesione 2021-2027.
  1-ter. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1-bis sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera g), della legge 28 giugno 2016, n. 132, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1-bis.
  1-quater. Una quota del 10 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1-bis è destinata al coordinamento tecnico-scientifico, indirizzo e controllo delle attività, gestione e manutenzione della banca dati nazionale e della piattaforma di pubblicazione.
0.51.1000.46. L'Abbate, Ilaria Fontana, Fede, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 127-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta l'assegnazione in favore delle regioni che abbiano subito danni per effetto di tali fenomeni di complessivi 800 milioni di euro per il 2024 e 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027. Tale assegnazione è considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione – programmazione 2021-2027.
0.51.1000.50. Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 127-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le predette risorse sono ripartite nel settore di spesa relativo alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 30 giugno 2023.
  1-ter. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali, all'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».
  1-quater. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2023, 320 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziatoPag. 81 dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.51.1000.59. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Lai.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 127-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di mitigare il rischio idrogeologico e idraulico, potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.51.1000.65. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Lai.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 127-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG) quale infrastruttura di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia», destinato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.51.1000.72. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 127-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, destinato al potenziamento del sistema regionale di protezione civile e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare le emergenze, è rifinanziato nella misura di 40, 60 e 80 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2023, 2024 e 2025.
  1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 40 milioni di euro per il 2023, 60 milioni di euro per il 2024 e 80 milioni di euro per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.51.1000.61. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Lai.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

Pag. 82

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 127-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. La disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche in relazione alle procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale e che, con riferimento a dette aree, abbiano stipulato nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con le pubbliche amministrazioni competenti.
0.51.1000.24. Lucaselli.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera g), capoverso «Art. 138-bis», sopprimere i commi 1 e 2.
0.51.1000.15. Marattin.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera g), capoverso «Art. 138-bis», comma 2, dopo le parole: legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere le seguenti: le parole: «da tre a cinque dodicesimi» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei dodicesimi, e».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 395 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
0.51.1000.51. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera g), capoverso «Art. 138-bis», comma 2, dopo le parole: legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere le seguenti: le parole: «da tre a cinque dodicesimi» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei dodicesimi, e».
0.51.1000.16. Cannata.

  All'articolo 51.1000 del Governo, alla lettera g), capoverso «Art. 138-bis», comma 2, sostituire le parole: «dal 2020 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2025» con le seguenti: da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 sono sostituite dalle seguenti: da tre a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
0.51.1000.19. Lucaselli.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera g), capoverso «Art. 138-bis», comma 2, sostituire le parole: dal 2020 al 2025 con le seguenti: dal 2020 al 2022, e di sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
0.51.1000.18. Lucaselli.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera g), capoverso «Art. 138-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «all'anno 2022» sono sostitute dalle seguenti: «agli anni 2022 e 2023».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 370 milioni per l'anno 2023.
0.51.1000.26. De Luca, Merola, Malavasi, Gnassi, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

Pag. 83

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera g), capoverso «Art. 138-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «per il solo anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
0.51.1000.66. De Luca, Merola, Malavasi, Gnassi, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera g), capoverso «Art. 138-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per concorrere al potenziamento dei sistemi informatici di riscossione e lotta all'evasione in dotazione ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana di cui al comma 567, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che alla data del 15 dicembre 2022 non abbiano ancora sottoscritto l'Accordo di cui al successivo comma 572, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo da ripartire, che opera nei limiti delle risorse disponibili, con dotazione iniziale pari a 1 milione di euro annui per il triennio 2023-2025. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al presente comma.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 3 milioni per il triennio 2023-2025, si provvede ai sensi dell'articolo 152, commi 2 e 3.
0.51.1000.29. Varchi.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera g), capoverso «Art. 138-bis», dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. In deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e salvo i vincoli di finanza pubblica, gli enti locali possono disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.
  3-ter. L'utilizzo dei fondi di cui al comma 3-bis può essere disposto con deliberazione del consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente.
0.51.1000.28. Varchi.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera g), capoverso «Art. 138-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il termine del 31 dicembre 2022 previsto dall'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 30 giugno 2023. Il termine del 30 giugno 2023 previsto dall'articolo 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, introdotto dall'articolo 56 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 31 dicembre 2023.
0.51.1000.27. Varchi.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera g), capoverso «Art. 138-bis», dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Ai comuni capoluogo di provincia con disavanzo pro capite superiore a euro Pag. 84500, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro il 15 ottobre 2022, firmatari dell'accordo di cui all'articolo 43, secondo comma, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, un contributo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2022, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.51.1000.25. Fornaro, Guerra.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera g), capoverso «Art. 138-bis», dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 50 milioni di euro ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario per i costi sostenuti nel primo trimestre 2023 in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021.
  4-ter. Il Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 50 milioni di euro ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario per i costi sostenuti nel primo trimestre 2023 in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021.
  4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 138-bis con la seguente: Misure in favore dei comuni e degli enti del Terzo settore.
0.51.1000.14. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.

(Inammissibile per estraneità
di materia)

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera h), capoverso «Art. 146-ter», apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, dopo la parola: 850.000 aggiungere le seguenti: e a ciascuno dei comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo pari a euro 500.000;

   al comma 2, sostituire la parola: 850.000 con le seguenti: 4,85 milioni di euro.
0.51.1000.45. Carmina, Torto, Dell'Olio, Donno.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera h), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

Art. 146-quater
(Interventi a favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale).

  1. All'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «un milione di euro annui a decorrere dall'annoPag. 85 2020», sono sostituite dalle seguenti: «due milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
0.51.1000.102. Frassini, Cattoi, Gusmeroli.

(Inammissibile per estraneità di materia e carenza di compensazione)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 51, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 108, primo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»;

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, quantificati in 1.467 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
  1-quater. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 65,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
  1-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 185, le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021, 2022 e 2023»;

   b) al comma 187, le parole: «di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 107,2 milioni di euro per l'anno 2025».

  1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, valutati in 55,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  1-septies. All'articolo 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023» e le parole: «nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

   b) alla parte I, titolo V, capo III, dopo l'articolo 92 aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. È assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da ripartire tra i comuni della regione medesima, per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla riduzione del divario infrastrutturale.Pag. 86
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

   c) dopo l'articolo 96, inserire il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Per l'anno 2022, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

   d) all'articolo 101, dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo le parole: «“ex Ospedale militare”» sono inserite le seguenti: «nonché per l'ulteriore sostegno degli interventi di cui al comma 2»;

   e) all'articolo 134:

    1) dopo il comma 8, inserire i seguenti:

  8-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, le parole: «e per i cinque anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i sei anni successivi» e le parole: «per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023»;

   b) al comma 6:

    1) al primo periodo, le parole: «di 60 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;

    2) al secondo periodo, le parole: «dal 2019 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2023».

  «8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
  8-quater. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 8-bis e le eventuali economie dei bandi precedenti relativi all'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del citato decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa in esito ai bandi precedenti»;

    2) il comma 10 è sostituito dal seguente:

  10. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2023»;

   b) al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2022»;

Pag. 87

    2) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2023».

   f) dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria)

  1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al fine del contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni, è disposta l'assegnazione in favore della regione Calabria di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tale assegnazione è considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, ed è ricompresa nel Piano sviluppo e coesione della regione Calabria.

   g) dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.
(Misure in favore dei comuni)

  1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui agli articoli 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo testo unico, non si applica la sanzione di cui al comma 5 dello stesso articolo 243.
  2. Al comma 555 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 2020 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2025».
  3. I termini di cui all'alinea del comma 572 e di cui al quinto periodo del comma 577 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono prorogati, rispettivamente, al 31 gennaio 2023 e al 31 dicembre 2023.
  4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

   h) dopo l'articolo 146, inserire i seguenti:

Art. 146-bis.
(Asse attrezzato Chieti-Pescara)

  1. Al fine di consentire l'acquisizione al patrimonio statale del raccordo autostradale Chieti-Pescara, denominato «Asse attrezzato», in gestione diretta alla società ANAS Spa, opera ritenuta di rilevante interesse nazionale dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in termini di strategicità per le aree metropolitane delle province di Pescara e di Chieti, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in favore del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara, in liquidazione, finalizzata all'adempimento da parte del predetto Consorzio, in proprio quale debitore o mediante adempimento del terzo ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, delle seguenti posizioni debitorie:

   a) posizione debitoria nei confronti della società Farsura Costruzioni Spa, in fallimento, nella misura stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 510/ES del 25 marzo 2003 e con sentenza del tribunale dell'Aquila del 23 agosto 2022;

   b) posizioni debitorie derivanti dall'adempimento delle obbligazioni individuate Pag. 88dalla sentenza n. 326 del 2001 della corte d'appello dell'Aquila;

   c) ulteriori posizioni debitorie accertate con sentenza passata in giudicato.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 4.

Art. 146-ter.
(Disposizioni urgenti in favore del comune di Lampedusa e Linosa)

  1. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, al comune di Lampedusa e Linosa è concesso un contributo straordinario pari a 850.000 euro per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 850.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
51.1000. Il Governo.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla lettera h), capoverso Art. 146-bis)