CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 dicembre 2022
26.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. C. 674 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    l'articolo 1 dispone in merito alla sospensione di termini con scadenza nel periodo compreso dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché di una serie di termini amministrativi, nei confronti dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, richiamando anche l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015;

    l'articolo 2 dispone il rinvio d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2022 di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (4 dicembre 2022) al 31 dicembre 2022, nonché la sospensione, dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei medesimi procedimenti civili e penali;

    inoltre il medesimo articolo 2, al comma 3, dispone il rinvio su istanza di parte a data successiva al 31 dicembre 2022, delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti davanti a tutti gli uffici giudiziari in cui almeno una delle parti alla citata data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno, ovvero una delle parti sia difesa da avvocati aventi la residenza o lo studio in uno dei predetti comuni;

    ulteriori sospensioni dei termini (ivi compreso il decorso del termine per la proposizione della querela) sono disposte ai commi 4 e 5 dell'articolo 2;

    il comma 6 dell'articolo 2 dispone una serie di ipotesi di esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4;

    l'articolo 3 estende la sospensione fino al 31 dicembre 2022 dei termini per il compimento di atti nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari;

    l'articolo 4 prolunga la durata del temporaneo ripristino nel circondario del tribunale di Napoli della sezione distaccata di Ischia fino al 31 dicembre 2023,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

5-00121 Calderone (FI): Iniziative normative per superare i profili problematici della disciplina riguardante collaboratori e testimoni di giustizia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente, i quesiti veicolati sono complessi e meritano risposte esaurienti.
  Orbene, è subito opportuno evidenziare come la materia dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, è già stata oggetto di un intervento di riforma organica nel 2018, a mezzo della legge n. 30 dell'11 gennaio 2018, n. 6, che superato le ambiguità della precedente disciplina (i citati decreto-legge n. 8 del 1991 e la legge n. 45 del 2001), ha ben definito le diverse figure del testimone di giustizia e del collaboratore di giustizia.
  Sostegno economico, reinserimento lavorativo e percorsi personalizzati, che tengano conto dei rischi e dei contesti familiari, sono gli strumenti previsti per consentire a questi soggetti «vulnerabili» di continuare a vivere nei loro luoghi d'origine senza rinunciare alla propria qualità di vita.
  Ora, per il solo collaboratore, ed ai fini della concessione di tutte le speciali misure di protezione correlate alla collaborazione, è previsto dall'articolo 16-quater del decreto-legge n. 8 del 1991 – come novellato – il termine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, per rendere al Procuratore della Repubblica tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sulle quali è interrogato nonché degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori ed altresì le informazioni necessarie perché possa procedersi alla individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali esso stesso o, con riferimento ai dati a sua conoscenza, altri appartenenti a gruppi criminali dispongono, direttamente o indirettamente.
  Sul punto, peraltro, vale la pena rammentare che la Corte di legittimità ha poi specificato come la sanzione di inutilizzabilità correlata al mancato rispetto di detto termine riguardi esclusivamente la fase dibattimentale e non quella del giudizio abbreviato e risulti altresì recessiva, al fine dell'emissione di una misura cautelare personale, a fronte di una valutazione particolarmente penetrante circa l'attendibilità della dichiarazione, non limitata alla mera ricerca di riscontri esterni alla popolazione, ma che investa anche le ragioni della stessa tardività (così Cass. Sent. n. 2632 del 2021).
  Quanto poi alla verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal collaborante, le stesse devono essere documentate in un verbale redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-bis del codice di procedura penale.
  Vale al riguardo evidenziare come il disposto di detta norma sia stato fatto oggetto di recentissima modifica legislativa, nell'ambito del decreto legislativo n. 150 del 2022, di riforma del codice di procedura penale, di cui allo stato è prevista l'entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ex articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162.
  Pertanto, all'attualità, la verbalizzazione delle dichiarazioni del collaborante deve essere documentata integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica. In caso di indisponibilità di strumenti di riproduzione audiovisiva e fonografica o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica.Pag. 38
  Di tali dichiarazioni è anche redatto verbale in forma riassuntiva.
  Quanto poi al riconoscimento delle circostanze attenuanti, il disposto dell'articolo 16-quinquies del decreto-legge n. 8 del 1991 – come novellato – stabilisce che le circostanze attenuanti che il codice penale e le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione, relativa ai delitti gravissimi indicati nell'articolo 9, comma 2 del medesimo decreto-legge, possono essere concesse soltanto ai collaboratori che abbiano sottoscritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione – come sopra ricostruito – entro il termine di legge.
  Le medesime circostanze attenuanti possono essere concesse anche nel caso in cui la collaborazione si manifesti nel corso del dibattimento.
  A fronte del riconoscimento di tali circostanze attenuanti, la novella del 2018 ha previsto, a mezzo dell'articolo 22, una specifica circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di calunnia (articolo 368 del codice penale), la cui pena è, infatti, aumentata da un terzo alla metà qualora il soggetto abbia commesso il fatto di reato allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione. Se, poi, attraverso la falsa incolpazione egli è riuscito ad ottenere uno dei benefìci previsti dalla stessa legge n. 6 del 2018, l'aumento di pena è dalla metà ai due terzi.
  Infine, in tema di benefici penitenziari, l'articolo 16-nonies del decreto-legge n. 8 del 1991 consente la concessione della liberazione condizionale, dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
  Segue poi una dettagliata disciplina del procedimento destinato a concludersi, se del caso, con provvedimento del tribunale o del magistrato di sorveglianza che, se accertata la sussistenza dei presupposti della collaborazione, avuto riguardo all'importanza della stessa e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta appunto il provvedimento di concessione dei benefìci di cui sopra anche in deroga alle vigenti disposizioni, comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 41-ter dell'ordinamento penitenziario.
  In sostanza, i provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine previsto è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e (salvo che non si tratti di permesso premio) soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena.
  Se la collaborazione prestata dopo la condanna riguarda fatti diversi da quelli per i quali è intervenuta la condanna stessa, i benefìci penitenziari possono essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto della collaborazione (e che ne confermi i requisiti).
  Infine, la concessione dei benefici in questione può essere fatto oggetto di provvedimento di modifica o di revoca, adottabile d'ufficio ovvero su proposta o parere delle Autorità competenti.
  Nei casi di urgenza procede il magistrato di sorveglianza.
  Come si vede, un «sistema», quello attuale e di recente novellato, comunque organico.
  Naturalmente criticità e «vulnera», per utilizzare espressioni dell'interrogante, si saranno verificati e certamente occorre un meccanismo normativo-operativo che limiti al massimo la potenzialità di rischi quali quelli paventati.
  Ben venga, pertanto, anche un ulteriore approfondimento sistematico della materia.
  Non va dimenticato, tuttavia, che la tematica in esame involge un attento ed affatto semplice bilanciamento tra plurimi interessi in gioco: laddove lo Stato intenda avvalersi della «collaborazione» di criminali macchiatisi di gravi delitti, necessariamente, gioco forza direi, occorre pretermettere quota-parte del sistema sanzionatorioPag. 39 che, diversamente, troverebbe la sua integrale applicazione in materia di pena «proporzionata» ai fatti e di quota parte di pena espiata prima di potere accedere a benefici penitenziari.
  Diversamente la collaborazione verrebbe meno (salvo i casi di pura e disinteressata spontaneità e resipiscenza) e così pure le utilità conseguenziali, sia in tema di esatto accertamento dei fatti commessi dal collaborante ma altresì, e soprattutto, per fatti nuovi e diversi anche a carico di altri criminali.

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ALLEGATO 3

5-00122 Costa (A–IV-RE): Dati in merito alla comunicazione dei provvedimenti di archiviazione riguardanti procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei magistrati e alle conseguenti attività del Ministro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante – dopo avere premesso che «… l'articolo 16 del decreto legislativo del 23 febbraio 2006 n. 109, recante la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, prevede, al comma 5-bis, che il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione proceda all'archiviazione del procedimenti nei casi in cui il fatto addebitato non costituisca condotta disciplinarmente rilevante, non formi oggetto di denuncia circostanziata, non rientri in una delle ipotesi previste dagli articoli da 2 a 4 del medesimo provvedimento, risulti inesistente ovvero, infine, non commesso; la medesima disposizione, inoltre, prevede che il provvedimento di archiviazione venga comunicato solamente al Ministro della giustizia il quale, a sua volta ed entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, può richiedere la trasmissione di copia degli atti e, nei 60 giorni successivi alla ricezione degli stessi, domandare al Presidente della Sezione Disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, fissando altresì l'incolpazione disciplinare...» – domanda al Ministro della giustizia «...quante comunicazioni di archiviazione del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione abbia ricevuto il Ministero della giustizia, dal 2018 ad oggi, in quanti casi a seguito di tale comunicazione abbia avviato l'azione disciplinare ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo del 23 febbraio 2006 n. 106 e in quanti abbia richiesto copia degli atti senza poi procedere ad una formale incolpazione...».
  Al riguardo deve essere innanzitutto posto in evidenza, su di un piano generale, che il decreto legislativo del 23 febbraio 2006 n. 109 prevede, all'articolo 14, che l'azione disciplinare possa essere esercitata sia dal Ministro della giustizia sia dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione; la differenza, come è noto, risiede nel fatto che l'azione ministeriale è facoltativa mentre quella del Procuratore Generale è qualificata come obbligatoria.
  Alla stregua del costante insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione l'obbligatorietà dell'azione nasce nel momento in cui il Procuratore Generale riceve una denuncia circostanziata, sicché una denuncia non circostanziata, che è tale quando non contiene tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare e quindi è generica o manifestamente infondata, non costituisce notizia di rilievo disciplinare. Altresì, nella fase di espletamento degli atti di indagine da parte del Procuratore Generale è possibile che emerga che il fatto addebitato non costituisca condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-bis (cosiddetto «fatto di scarsa rilevanza») del decreto legislativo del 23 febbraio 2006 n. 109, non sia sussumibile in alcuna delle ipotesi, tassative, di cui agli articoli 2, 3 e 4 del medesimo decreto legislativo ovvero risulti inesistente o non commesso.
  Ebbene per tutte queste ipotesi il legislatore, con la previsione di cui all'articolo 16 comma 5-bis del decreto legislativo del 23 febbraio 2006 n. 109, ha concesso una peculiare facoltà al Procuratore Generale, che può procedere de plano ad archiviare il procedimento.
  Si è, dunque, prevista una duplice strada cui corrisponde una duplice alternativa a disposizione del Procuratore Generale: esercitare, all'esito delle proprie indagini (ovvero, per quanto detto, senza nemmeno Pag. 41disporle, ove il fatto ictu oculi non integri una denuncia circostanziata), il proprio potere di autoarchiviazione; trasmettere, sempre all'esito delle indagini, il fascicolo alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura con richiesta motivata di declaratoria di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 17 comma 6 del decreto legislativo del 23 febbraio 2006 n. 109.
  La scelta dell'una piuttosto che dell'altra opzione attiene, come appare evidente dalla lettura del testo di legge, al grado di «intensità» dell'irrilevanza disciplinare del fatto, così come analizzato.
  Va osservato che in entrambi i casi sussiste un potere di supervisione e di controllo da parte del Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 16 comma 5-bis e 17 comma 7 del decreto legislativo del 23 febbraio 2006 n. 109, cui corrisponde un potere propulsivo, attraverso la richiesta al Presidente della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura della fissazione dell'udienza di discussione orale, previa formulazione dell'incolpazione: trattasi, dunque, di esercitare il cosiddetto potere di incolpazione coatta, all'esito di una diversa valutazione degli elementi emersi in sede di indagine.
  Appare allora evidente che la differenza tra l'esercizio o meno da parte del Ministro della giustizia del cosiddetto potere di incolpazione coatta previsto dall'articolo 16 comma 5-bis e dall'articolo 17 comma 7 del decreto legislativo del 23 febbraio 2006 n. 109 attiene alla diversa gradazione di rilevanza dei fatti sottoposti al suo vaglio.
  Per quanto detto, e in ossequio al dettato normativo, il Procuratore Generale utilizza il potere di autoarchiviazione in relazione a vicende – di solito – pacificamente irrilevanti dal punto di vista disciplinare, sicché anche l'esercizio dei poteri ministeriali viene attivato con minore frequenza, stante l'inconsistenza dei fatti alla base del procedimento.
  Viceversa, rispetto a una proposta di non luogo a procedere da parte del Procuratore Generale, le valutazioni del Ministro della giustizia sono più penetranti, risultando un esercizio tendenzialmente più frequente del potere di formulazione dell'incolpazione.
  Dal punto di vista statistico, deve essere segnalato che nel corso dell'anno 2018 sono stati inviati al Ministro della giustizia 1336 provvedimenti di archiviazione adottati dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 16 comma 5-bis del decreto legislativo del 23 febbraio 2006 n. 109, in un caso vi è stata la richiesta degli atti da parte del Ministro e in un caso vi è stata la richiesta del Ministro al Presidente della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di fissazione della discussione orale; nel corso dell'anno 2019 sono stati inviati al Ministro della giustizia 1597 provvedimenti di archiviazione adottati dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 16 comma 5-bis del decreto legislativo del 23 febbraio 2006 n. 109, in 5 casi vi è stata la richiesta degli atti da parte del Ministro e in 3 casi vi è stata la richiesta del Ministro al Presidente della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di fissazione della discussione orale; nel corso dell'anno 2020 sono stati inviati al Ministro della giustizia 1173 provvedimenti di archiviazione adottati dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 16 comma 5-bis del decreto legislativo del 23 febbraio 2006 n. 109, in 2 casi vi è stata la richiesta degli atti da parte del Ministro e in nessun caso vi è stata la richiesta del Ministro al Presidente della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di fissazione della discussione orale; nel corso dell'anno 2021 sono stati inviati al Ministro della giustizia 662 provvedimenti di archiviazione adottati dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 16 comma 5-bis del decreto legislativo del 23 febbraio 2006 n. 109, in 2 casi vi è stata la richiesta degli atti da parte del Ministro e in nessun caso vi è stata la richiesta del Ministro al Presidente della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di fissazione della discussione orale; nel corso dell'anno 2022 (sino alla data del 6 dicembre 2022) sono stati inviati al Ministro della giustizia 374 Pag. 42provvedimenti di archiviazione adottati dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 16 comma 5-bis del decreto legislativo del 23 febbraio 2006 n. 109 e in nessun caso vi è stata la richiesta degli atti da parte del Ministro.

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ALLEGATO 4

5-00123 Gallo (Misto): Iniziative volte allo scorrimento delle graduatorie delle procedure concorsuali espletate per l'assunzione di cancellieri esperti e di direttori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante – dopo avere premesso che «... con bando pubblicato l'11 dicembre 2020 è stato indetto un concorso pubblico distrettuale per l'assunzione di 2.700 cancellieri esperti; all'esito della procedura concorsuale in alcuni distretti il numero dei vincitori è risultato inferiore al numero dei posti messi a concorso mentre in altri distretti la graduatoria è composta da un numero di candidati, risultati idonei al termine delle prove, superiore al numero dei posti messi a bando; ad ottobre 2021, conclusa la procedura di assunzione dei vincitori, si è provveduto ad effettuare un primo scorrimento delle graduatorie capienti, al fine di coprire le vacanze determinatesi a seguito di rinunce alla sottoscrizione del contratto; con bando pubblicato il 17 novembre 2020 è stato indetto un concorso pubblico distrettuale per l'assunzione di 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di direttore; ad oggi è stato disposto un unico scorrimento per soli 34 direttori in data 21 settembre 2022; ... con nota formale inoltrata al Dipartimento della Funzione Pubblica il Ministero della giustizia ha richiesto di procedere, per l'anno in corso (2022), alla assunzione di tutti gli idonei non vincitori presenti ancora nelle dette graduatorie, 345 idonei quanto a direttori e 686 idonei quanto ai cancellieri esperti...» – domanda al Ministro della giustizia «...quali informazioni ... intenda fornire relativamente all'adozione dei provvedimenti che autorizzino lo scorrimento integrale delle graduatorie distrettuali per la qualifica di direttore e di cancelliere esperto al fine di rispettare il termine del 31 dicembre 2022…».
  Al riguardo deve essere innanzitutto posto in risalto che in seguito alla pubblicazione del bando di concorso, su base distrettuale, per titoli ed esame orale indetto con PDG dell'11 novembre 2020 per il reclutamento di complessive 2.700 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di cancelliere esperto, da inquadrare nell'area funzionale seconda, fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Amministrazione Giudiziaria, ad eccezione della regione Valle d'Aosta, dopo l'espletamento delle prove di esame sono state pubblicate le graduatorie definitive con relativa indicazione ai vincitori delle modalità per la scelta della sede.
  Conseguentemente sono state immesse nel possesso delle loro funzioni 2.382 unità di personale, al netto delle rinunce.
  In seguito alla approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2022, con avviso dell'11 novembre 2022 si è proceduto allo scorrimento di ulteriori 319 unità dalle graduatorie capienti nei diversi distretti interessati.
  Per quanto concerne, poi, il concorso bandito con avviso del 17 novembre 2020, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di direttore, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Amministrazione Giudiziaria, ad eccezione della regione Valle d'Aosta, va ricordato che in seguito all'espletamento della prova d'esame sono state approvate, tra il mese di marzo e il mese di aprile dell'anno 2021, le graduatorie distrettuali definitive dei vincitori.Pag. 44
  Al 31 dicembre 2021 le unità assegnate nei vari distretti di Corte di Appello sono state 386.
  Successivamente al l'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2022 di autorizzazione all'assunzione di ulteriori unità dalle graduatorie capienti, si è provveduto allo scorrimento delle stesse in vari distretti. L'immissione in possesso, fissata alla data del 24 ottobre 2022, ha visto concretizzarsi l'assunzione di 27 idonei.
  Riguardo alla assunzione dei 689 idonei dalla graduatoria del concorso per cancelliere esperto e dei 340 idonei dalla graduatoria del concorso per direttore, richieste entrambe nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2022-2024 approvato con decreto ministeriale del 30 giugno 2022 n. 1901, si è ancora in attesa della autorizzazione da parte del competente Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

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ALLEGATO 5

5-00124 Dori (AVS): Iniziative volte a sopperire alle carenze negli organici degli uffici del Giudice di pace.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante – dopo avere premesso che «...da tempo vengono segnalate in tutta Italia le gravi scoperture degli organici negli Uffici del Giudice di Pace...; le scoperture comportano di fatto la sostanziale paralisi dell'attività giurisdizionale; tale situazione potrebbe essere parzialmente fronteggiata ...mediante l'anticipata immissione nelle funzioni giurisdizionali dei GOP vincitori del concorso, supplemento ord. Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 13, del 13 febbraio 2018, che abbiano terminato il tirocinio con successo; il decreto legislativo del 13 luglio 2017 n. 116, all'articolo 9 comma 4, prevede che, al termine del tirocinio, nel corso dei primi 2 anni dal conferimento dell'incarico i Giudici di Pace devono essere assegnati all'Ufficio per il Processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti...» – domanda al Ministro della giustizia «...se...sia nelle condizioni di quantificare esattamente l'entità delle scoperture degli organici negli Uffici del Giudice di Pace di tutta Italia e, conseguentemente, se ritenga di porre in essere tutte le iniziative anche di natura normativa per rendere possibile l'anticipata immissione nei compiti e nelle funzioni giudicanti dei vincitori del concorso del 13 febbraio 2018 che abbiano terminato con merito il tirocinio …»;
  Al riguardo deve essere innanzitutto posto in risalto che l'organico nazionale dei Giudici di Pace è pari a 3.448 unità; i Giudici di Pace in servizio sono 1.167 e i posti vacanti sono 2.245, con una percentuale di scopertura del 65 per cento (dati più specifici inerenti ogni singolo Ufficio del Giudice di Pace dislocato sul territorio nazionale sono contenuti nelle tabelle trasmesse in data 13 dicembre 2022 dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – di questo Dicastero).
  Tanto premesso, va a questo punto ricordato che l'articolo 7 del decreto legislativo del 13 luglio 2017 n. 116 prevede che il tirocinio dei Giudici Onorari di Pace sia organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e dalla Scuola Superiore della Magistratura, secondo le rispettive competenze e attribuzioni, e che lo stesso abbia una durata di mesi 6.
  La citata norma prevede che in esito al predetto tirocinio la Sezione Autonoma per i Magistrati Onorari del Consiglio Giudiziario proponga al Consiglio Superiore della Magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico.
  Il Consiglio Superiore della Magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio e il Ministro della giustizia conferisce l'incarico con decreto.
  In aggiunta a ciò, deve essere evidenziato che il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo del 13 luglio 2017 n. 116 prevede che nel corso dei primi 2 anni dal conferimento dell'incarico i Giudici Onorari di Pace debbano essere assegnati all'Ufficio per il Processo e possano svolgere esclusivamente i compiti e le attività a questo inerenti e il successivo comma 5 precisa che ai Giudici Onorari di Pace inseriti nell'Ufficio per il Processo possa essere assegnata, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11 (che richiama la presenza di situazioni straordinarie e contingenti), la trattazione di procedimentiPag. 46 civili e penali di competenza del Tribunale.
  Rispetto a questo tessuto normativo sarà impegno di questo Governo, al fine di velocizzare l'immissione nelle funzioni giurisdizionali dei Giudici Onorari di Pace così da colmare – almeno in parte – le rilevate carenze nell'organico, avviare una iniziativa legislativa volta a ridurre il periodo di formazione dei Giudici Onorari di Pace, in linea con quanto verrà proposto, per le medesime esigenze, in relazione al tirocinio dei Magistrati Ordinari.

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ALLEGATO 6

5-00125 Lacarra (PD): Iniziative in merito alle gravissime vicende che avrebbero visto il coinvolgimento di personale addetto alle Case circondariali di Bari, Ivrea e Reggio Calabria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente. Le notizie di procedimenti giudiziari, ed ancor più dell'applicazione di misure cautelari coercitive, a carico di operatori appartenenti alla Polizia penitenziaria non possono che suscitare un senso di sgomento e di perplessità, a maggior ragione in caso di contestazioni, seppur provvisorie, di gravità quali quelle di violenze o tortura in danno dei detenuti.
  Lo Stato che, in luogo di custodire e rieducare, esercita violenza contro chi gli vien affidato per l'esecuzione di una pena è l'antitesi di se stesso.
  Qualche cosa, patentemente, non ha funzionato ed occorre interrogarsi sulle cause ed individuare i rimedi.
  Occorre comprendere se si tratta di «problemi» generalizzati legati ed in qual modo a disfunzioni di «sistema» ovvero a casi singoli, dovuti al tradimento dei valori e doveri che incombono sui singoli operatori.
  Occorre allora attendere gli esiti delle inchieste portate avanti dalla preposta Autorità giudiziaria come appunto già sta avvenendo.
  All'esito, ove necessario, si potrà verificare se e dove vi siano state «falle» nel sistema di controllo interno.
  Naturalmente, circa le vicende segnalate, doverosamente, a fronte delle formali comunicazioni operate dall'Autorità Giudiziaria, l'amministrazione penitenziaria ha subito provveduto all'attivazione delle previste procedure disciplinari, adottando i previsti provvedimenti a carico di tutti gli operatori coinvolti.
  Specificamente, quanto alle vicende occorse e/o il carcere di Bari, poiché nei confronti di n. 3 unità, è stata applicata la misura degli arresti domiciliari, nei riguardi di ulteriori n. 2 unità è stata applicata la misura dell'interdizione dai pubblici uffici per mesi 12 e nei confronti di ulteriori n. 4 unità è stata applicata la misura dell'interdizione dai pubblici uffici per mesi 8, per tutti i citati operatori sono stati emessi provvedimenti di sospensione obbligatoria dal servizio, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 449 del 1992.
  In riferimento invece ad altri 2 operatori, attinti dalla misura della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per fatto omissivo (non avere impedito gli eventi cui stavano assistendo) è stato disposto l'allontanamento dalla sede penitenziaria di Bari verso la Casa di reclusione di Turi e quella di Altamura.
  In ordine invece agli operatori coinvolti nella vicenda occorsa presso il carcere di Ivrea, in attesa di ricevere più dettagliate informazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria procedente, l'Amministrazione ha provveduto a disporne, per il tramite del Provveditorato regionale di Torino, un immediato allontanamento.
  Si è provveduto, inoltre, alla sospensione dal servizio, per motivi cautelari, di n. 5 unità per la natura particolarmente grave dei comportamenti posti in essere dagli stessi.
  Inoltre, quanto ai vertici dell'istituto, direttori e comandanti di reparto, raggiunti da informazione di garanzia, non sono più in servizio presso la predetta sede penitenziaria.
  In data 6 dicembre 2022 poi, siccome notificata una ordinanza applicativa della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio, emessa dall'ufficio GIP del Tribunale di Ivrea in danno n. 8 unità di Polizia penitenziaria (n. 2 delle quali erano già state raggiunte dal provvedimento di allontanamentoPag. 48 adottato dal Provveditorato regionale di Torino) queste sono state sospese obbligatoriamente dal servizio con decreti ex articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 449 del 1992.
  Quanto ai fatti occorsi presso il carcere «Panzera» di Reggio Calabria, risulta emessa (in data 23 novembre 2022) ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di n. 13 unità di personale di Polizia penitenziaria e n. 1 medico, nonché disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari per ulteriori 6 appartenenti alla Polizia penitenziaria, ed infine la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio della durata di mesi 12 nei confronti di altri n. 2 appartenenti al Corpo (successivamente per una unità la misura è stata revocata e pertanto nei suoi confronti è in valutazione l'opportunità di una reintegrazione in servizio e l'allontanamento presso altro istituto penitenziario).
  Anche per detto personale è stata immediatamente disposta la sospensione obbligatoria dal servizio.
  Va ricordato, ad ogni modo, che è opportuno vagliare attentamente la posizione di ciascun indagato, anche alla luce del fatto che la sospensione dallo stipendio incide grandemente sulla vita personale e familiare delle persone e che, in questa fase procedimentale, governa massimamente il principio costituzionale ed unionale di non colpevolezza. Prudenza e diritto porteranno certamente ad una risposta di giustizia attenta ed incisiva.

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ALLEGATO 7

5-00126 Giuliano (M5S): Iniziative volte a garantire l'attribuzione agli aventi diritto delle borse di studio per i tirocinanti presso gli uffici giudiziari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente. Merita subito evidenziare che il Ministero è assolutamente impegnato nel cercare soluzioni volte a soddisfare legittime aspettative dei cosiddetto Tirocinanti ex articolo 73 che pur fruitori di borse di studio, rendono importante aiuto agli Uffici giudiziari.
  Naturalmente il tutto compatibilmente con i non semplici vincoli di spesa e di bilancio che pure riguardano l'Amministrazione della giustizia.
  Ciò precisato, la preposta Direzione generale presso il DOG (Dipartimento Organizzazione Giudiziaria), in sinergia con la Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati, si occupa esclusivamente di raccogliere e di elaborare i dati trasmessi dai singoli Uffici Giudiziari, per ogni tirocinante, al fine di redigere la graduatoria definitiva degli aventi diritto, per ogni singola annualità, all'assegnazione del beneficio economico in esame.
  Ed allora, per l'anno 2021, a fronte di 3995 domande, sono state allo stato accolte le richieste di 2789 tirocinanti, pari al 70 per cento circa del numero delle domande validate, con l'erogazione di complessivi euro 8.568.421,20 (le risorse complessivamente stanziate per il 2021 ammontano, al lordo Irap, a euro 9.296.737,00).
  Il meccanismo di attribuzione delle borse di studio è legato all'ammontare del reddito ISEE-U riportato (e attestato) dal singolo tirocinante per l'anno 2021, al fine di favorire il percepimento del beneficio economico in esame da parte dei tirocinanti meno abbienti e più bisognosi, rispetto agli altri, di un sostegno economico per poter completare il loro periodo di formazione, nei limiti delle risorse stanziate annualmente.
  A tal riguardo si rileva difatti che la determinazione delle risorse destinate all'erogazione delle borse di studio in esame è stabilita con decreto interministeriale da adottarsi dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  I meccanismi di cui sopra hanno portato all'attuale esclusione dal beneficio economico di circa 1207 tirocinanti.
  Pertanto, si procederà a verificare la possibilità di uno stanziamento di maggiori fondi funzionale all'accoglimento di un più elevato numero di domande, in linea con quanto avvenuto per i due anni precedenti.

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ALLEGATO 8

5-00127 Bisa (Lega): Iniziative normative del Governo volte a quantificare, nell'ambito della fattispecie «di lieve entità» di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico sugli stupefacenti, la soglia di sostanza stupefacente.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente. Come è noto, la fattispecie di cui all'articolo 73 comma 5, cosiddetta detenzione/cessione di «lieve entità», costituisce una fattispecie autonoma di reato.
  In effetti, molteplici sono le interpretazioni date al concetto di «fatto di lieve entità», con le connesse conseguenze in tema di pena concretamente comminata.
  Tuttavia, come peraltro ben osservato dagli interroganti, molteplici sono i parametri che il giudice deve considerare allorquando deve riempire di contenuto il concetto di «fatto di lieve entità», dalla quantità dello stupefacente, alle circostanze di tempo e luogo, a circostanze soggettive.
  Ciò consente la voluta (dal Legislatore) flessibilità, sì da meglio valutare il singolo caso rispetto alla norma astratta e così giungere alla pena il più possibile corretta siccome proporzionata al caso concreto.
  E ciò «spiega» la ragione per cui un fatto apparentemente analogo possa essere valutato di lieve (o più grave) entità anche a seconda del luogo in cui si verifichi (si pensi a cessioni della medesima quantità in luoghi quali usuali piazze di spaccio ovvero in luoghi sino a quel momento indenni da casi di illecite cessioni).
  La quantità oggettiva, pertanto, rappresenta – sebben certamente importantissimo – solo uno dei parametri da prendere in considerazione nell'attività di riconduzione del fatto concreto alla norma astratta e, quindi, nell'opera di individuazione circa la ricorrenza del concetto di «fatto di lieve entità».
  Certamente vi possono essere – e vi sono – interpretazioni cui conseguono esiti anche poco condivisibili, ma nel bilanciamento degli interessi in gioco, ovvero certezza di alcuni parametri oggettivi – appunto quello quantitativo della sostanza –, e rischio di rigidità interpretativa nell'affrontare il caso concreto si rivela più opportuno il mantenimento della flessibilità interpretativa.
  Ed invero anche l'individuazione per legge di una pena base edittale nel minimo più elevata dell'attuale per i fatti di «lieve entità» non è sufficiente ad eliminare il problema di condanne nel concreto non eseguibili perché sospese.
  Ciò evidenziato mi soffermo sull'idea di fondo che naturalmente richiede gli opportuni approfondimenti tecnici, e consiste nel subordinare la (quindi successiva) concreta concessione della sospensione condizionale della pena, all'acquisizione immediata del consenso dell'imputato all'effettuazione, anch'essa subitanea, di un'attività riparatoria in favore della collettività.
  Il «danno» alla società deve essere risarcito. All'esito positivo il giudice potrà concedere la sospensione condizionale della pena.

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ALLEGATO 9

5-00128 Varchi (FDI): iniziative in merito alla stabilizzazione del personale assunto nell'ambito dell'Ufficio per il processo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti – dopo avere premesso che «... l'Ufficio per il Processo, la struttura creata nell'ambito del PNRR per agevolare i magistrati nello smaltimento dell'arretrato, dovrebbe rappresentare la riforma più significativa per assicurare un salto di qualità nella governance della Giustizia; per potere fare funzionare il citato Ufficio è stato assunto personale qualificato scaglionato in 2 tranche: una prima tranche è entrata in servizio a febbraio di quest'anno con contratto in scadenza tra 31 mesi, ovvero a settembre del 2024, quando sarà sostituita dalla seconda tranche di lavoratori che, con contratto a 24 mesi, finiranno il Progetto a dicembre del 2026;... la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato, con modalità e tempi che si dovranno indicare in ragione degli impegni con l'Unione europea ma anche utili ad evitare di disperdere importanti professionalità necessarie all'Amministrazione Giudiziaria, è indispensabile perché l'Ufficio per il Processo oggi non è più legato solo allo smaltimento degli arretrati, ma dovrà servire a far funzionare meglio la Giustizia a regime, ben oltre i tempi del PNRR...» – domandano al Ministro della giustizia «...se e quali iniziative ...intenda assumere al riguardo, al fine di assicurare in tempi congrui una prospettiva di stabilizzazione per i professionisti assunti nell'ambito dell'Ufficio per il Processo prima della loro scadenza, anche per arginare la cronica carenza di organico di cui soffre da sempre il nostro Sistema giustizia …».
  Al riguardo deve essere innanzitutto posto in risalto che l'Ufficio per il Processo è previsto dalla legge come una struttura organizzativa finalizzata a «...garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione...» (articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012, così come modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014).
  Si tratta di una struttura tecnica in grado di affiancare il giudice nei suoi compiti e nelle sue attività, istituendo uno staff al servizio del magistrato e/o dell'Ufficio Giudiziario. All'Ufficio per il Processo sono attribuite tutte le attività di ausilio allo svolgimento del lavoro giudiziario, ivi comprese quelle di preparazione e ricerca necessarie alla soluzione degli affari e alla stesura dei provvedimenti; possono essere altresì attribuiti compiti di supporto con riferimento all'efficiente utilizzo dei sistemi informatici quali, a titolo meramente esemplificativo, il coordinamento e il monitoraggio dei depositi telematici nonché la tempestiva rilevazione delle problematiche derivanti dall'adozione di nuove tecnologie e di nuovi modelli organizzativi.
  Con ciò si vuole evidenziare il condivisibile intento del legislatore di ovviare alla variabilità e alla scarsità di risorse attraverso un modello di ufficio basato invece, almeno in parte, su risorse umane stabili e certe, che prestano servizio al fine di assicurare il raggiungimento degli outcomes di abbattimento dell'arretrato e di riduzione dei tempi processuali prefissati.
  Non a caso l'introduzione dei nuovi funzionari assolve a un duplice scopo: da un lato mira a rendere operativa e funzionante la struttura de qua, dall'altro lato serve ad assicurare una celere definizione dei procedimenti giudiziari, visto che gli addetti prestano la loro attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato.Pag. 52
  In altre parole, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza l'Ufficio per il Processo va ad assumere una sorta di strutturazione rafforzata, destinata a innovare il lavoro degli Uffici Giudiziari.
  La suddetta potenzialità innovativa risiede, più propriamente, non solo nell'ingente numero di addetti assunti, ma anche negli obiettivi di miglioramento complessivo dell'Ufficio per il Processo, da realizzare attraverso una struttura di assistenza al magistrato; uno staff che di fatto riesce, in primo luogo, a sollevare il giudice dallo svolgimento di incombenze minori, semplici o di routine e, in secondo luogo, a creare anche un supporto di qualità con riferimento alla redazione dei provvedimenti e allo studio delle questioni dottrinali e giurisprudenziali.
  Va questo punto osservato che il concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia è stato bandito dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale del 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 300 della legge del 30 dicembre 2018 n. 145.
  In seguito all'espletamento delle prove concorsuali e all'approvazione delle graduatorie finali di merito, oltre che allo scorrimento delle graduatorie capienti, si è proceduto ad oggi all'assunzione di 7.746 unità a fronte delle 8.251 previste dal bando, distribuite in tutti gli Uffici Giudiziari di merito nei vari distretti di Corte di Appello. Da ultimo è stato disposto un ulteriore scorrimento delle graduatorie vigenti con provvedimento del Direttore Generale del 5 dicembre 2022, al fine di dare tempestiva e piena attuazione al disposto normativo di cui al decreto-legge n. 80 del 2021.
  Pertanto, alla luce della fondamentale importanza del contributo prestato dai funzionari dell'Ufficio per il Processo per il raggiungimento degli obiettivi di abbattimento dell'arretrato e di recupero della efficienza della giurisdizione penale – anche al di là dell'orizzonte temporale del PNRR –, sarà compito di questo Governo «...assicurare ...una prospettiva di stabilizzazione per i professionisti assunti...», ciò che necessariamente richiederà una preventiva interlocuzione con l'Unione europea.