CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2022
21.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 182

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, per le parti di competenza. C. 643-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 95.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Nelle more della riforma del sistema di remunerazione dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane e di dare continuità alla sperimentazione prevista dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 2021, n. 69, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, una remunerazione aggiuntiva, quale parte integrante del prezzo dei medicinali, in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti degli importi di cui al comma 3.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
643-bis/XII/95.1. Vietri, Ciancitto, Ciocchetti, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

ART. 96.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di tutelare i livelli di spesa sanitaria pubblica, in via sperimentale, per il biennio 2023-2024, le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto il possesso del requisito dell'innovatività condizionata da parte dell'Agenzia italiana del farmaco. Le modalità di rimborso sono stabilite con provvedimento della medesima Agenzia da adottarsi entro il 31 marzo degli anni 2024 e 2025.».
643-bis/XII/96.1. Bonetti.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni in materia di collocamento di ufficio a riposo per il personale medico del Servizio sanitario nazionale e docenti universitari in medicina e chirurgia)

  1. Al fine di evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazioni organiche, favorire l'esplicarsi a medio termine delle politiche di potenziamento della formazione universitaria con l'incremento dei laureati in medicina e chirurgia con le relative specializzazioni, nonché sostenere adeguatamente le azioni di contrasto all'emergenza pandemica, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2026, il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo è elevato su base volontaria alla data di compimento del settantaduesimo Pag. 183anno di età per il personale medico, dipendente o convenzionato, del Servizio sanitario nazionale. Tale facoltà è estesa anche al personale medico in servizio presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, e ai docenti universitari di medicina e chirurgia.
  2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantanovesimo anno di età ed entro novanta giorni dalla data di compimento del sessantanovesimo anno di età qualora questa sia antecedente al 31 dicembre 2025.
  3. Il datore di lavoro accoglie o rigetta con motivazione l'istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantaduesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2026.
  4. È sempre ammesso il solo recesso del medico con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o analoga regolamentazione previste per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso. Al personale medico di cui al comma 1 è corrisposto il trattamento economico pari al trattamento pensionistico maturato al settantesimo anno di età. Alla data del 1 gennaio 2027 il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo ritorna inderogabilmente al settantesimo anno di età e chiunque abbia superato tale limite è collocato a riposo a partire da tale data.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
643-bis/XII/96.01. Ciocchetti, Foti, Vietri, Ciancitto, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Loizzo, Matone.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica)

  1. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono».
  2. In attuazione dell'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, i tetti per la spesa farmaceutica convenzionata e per la spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023 sono rideterminati rispettivamente nella misura del 6,5 per cento e dell'8,5 per cento del Fondo sanitario nazionale.
643-bis/XII/96.02. Bonetti.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato Fondo per l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione, per l'acquisizione di sistemi informatici avanzati in uso agli acceleratori lineari e di Pag. 184sistemi di intelligenza artificiale basati su tecnologia cloud.
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1, nonché i tempi di attuazione e il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
643-bis/XII/96.03. Bonetti.

Pag. 185

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, per le parti di competenza. C. 643-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 95.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Nelle more della riforma del sistema di remunerazione dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane e di dare continuità alla sperimentazione prevista dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 2021, n. 69, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, una remunerazione aggiuntiva, quale parte integrante del prezzo dei medicinali, in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti degli importi di cui al comma 3.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
643-bis/XII/95.1. Vietri, Ciancitto, Ciocchetti, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut, Benigni.

ART. 96.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente: Art. 96-bis. (Disposizioni in materia di collocamento di ufficio a riposo per il personale medico del Servizio sanitario nazionale e docenti universitari in medicina e chirurgia). – 1. Al fine di evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazioni organiche, favorire l'esplicarsi a medio termine delle politiche di potenziamento della formazione universitaria con l'incremento dei laureati in medicina e chirurgia con le relative specializzazioni, nonché sostenere adeguatamente le azioni di contrasto all'emergenza pandemica, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2026, il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo è elevato su base volontaria alla data di compimento del settantaduesimo anno di età per il personale medico, dipendente o convenzionato, del Servizio sanitario nazionale. Tale facoltà è estesa anche al personale medico in servizio presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, e ai docenti universitari di medicina e chirurgia.

  2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantanovesimo anno di età ed entro novanta giorni dalla data di compimento del sessantanovesimo anno di età qualora questa sia antecedente al 31 dicembre 2025.
  3. Il datore di lavoro accoglie o rigetta con motivazione l'istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantaduesimo anno di età e comunque, per Pag. 186chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2026.
  4. È sempre ammesso il solo recesso del medico con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o analoga regolamentazione previste per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso. Al personale medico di cui al comma 1 è corrisposto il trattamento economico pari al trattamento pensionistico maturato al settantesimo anno di età. Alla data del 1° gennaio 2027 il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo ritorna inderogabilmente al settantesimo anno di età e chiunque abbia superato tale limite è collocato a riposo a partire da tale data.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
643-bis/XII/96.01. Ciocchetti, Foti, Vietri, Ciancitto, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Loizzo, Matone, Lazzarini, Panizzut, Benigni.

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ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, per le parti di competenza. C. 643-bis Governo.

RELAZIONE APPROVATA

  La XII Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di competenza, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (C. 643-bis Governo);

   espresso apprezzamento, in particolare, per alcune disposizioni recate dal disegno di legge in oggetto in materia di sanità, quali quelle concernenti, rispettivamente: l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato per oltre due miliardi di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (articolo 96, comma 1); l'incremento del Fondo per la sanità e i vaccini per un ammontare di 650 milioni per il 2023, da destinare all'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19 (articolo 96, comma 2); l'aumento delle risorse destinate a una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso (articolo 93); lo stanziamento di risorse per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all'antibiotico-resistenza (PNCAR) per il triennio 2022-2025 (articolo 94);

   evidenziate, altresì, le principali misure previste dal provvedimento in esame in materia di politiche sociali, riguardanti: le novelle apportate alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021, che prevedono l'incremento dell'ammontare dell'assegno soprattutto in favore dei nuclei familiari numerosi e per quelli con figli disabili a carico (articolo 65); l'istituzione del Fondo per le periferie inclusive con una dotazione di 10 milioni per il 2023, destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire, nelle periferie, l'inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia (articolo 67); l'elevamento della misura dell'indennità per il primo mese di congedo parentale per la madre lavoratrice dipendente, dal 30 all'80 per cento della retribuzione (articolo 66); l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro (articolo 78);

   rilevato come le misure introdotte dal disegno di legge di bilancio in materia di tutela della salute e di politiche sociali, che costituiscono già un segnale di forte attenzione per tali temi, non esauriscono certamente l'azione del Governo e della maggioranza parlamentare, che si estrinsecherà anche in prossimi interventi normativi;

   segnalata, in tale contesto, l'importanza di individuare risorse adeguate per sostenere le politiche familiari, mettendo al centro le nuove generazioni, i servizi educativi, e promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini,

   delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Pag. 188

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, per le parti di competenza. C. 643-bis Governo.

RELAZIONE DI MINORANZA PRESENTATA DAI DEPUTATI FURFARO, CIANI, GIRELLI, MALAVASI, STUMPO

  La XII Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge n. 3424, recante «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», per le parti di propria competenza;

   esaminati gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4), limitatamente alle parti di competenza, e del Ministero della salute (Tabella 15);

   evidenziato il grave ritardo con il quale il disegno di legge di bilancio è stato presentato alla Camera dei deputati, che sta impedendo nei fatti un esame approfondito delle disposizioni, onde evitare l'esercizio provvisorio di Bilancio che recherebbe un grave danno all'economia del Paese;

   premesso che:

    l'economia italiana si avvicina alla recessione, l'inflazione è vicina al 12 per cento mentre le retribuzioni stanno crescendo di poco più dell'1 per cento, un crollo del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi che allarga drammaticamente le disuguaglianze e genera una enorme redistribuzione di reddito a danno anzitutto delle famiglie più povere e più fragili;

    a fronte di questa situazione, il disegno di legge di bilancio presentato dal Governo non solo non risponde alla crisi economica e sociale ma addirittura rischia di aggravarla, perché è inadeguato e iniquo: inadeguato ad affrontare efficacemente la crisi energetica e a scongiurare la recessione e fortemente iniquo perché segnato da scelte ideologiche ed elettoralistiche, come l'inasprimento già per il prossimo anno sul reddito di cittadinanza, i favori agli evasori fiscali con l'aumento del tetto per l'uso dei contanti e l'innalzamento della soglia per i pagamenti con la moneta elettronica, il taglio delle pensioni;

    la verità emerge chiaramente dalla relazione tecnica: le norme di condono eufemisticamente denominate «misure di sostegno in favore del contribuente» costeranno oltre 1,1 miliardi di minori entrate nel 2023, mentre gli stanziamenti contro la povertà verranno ridotti di 743 milioni di euro rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

    i 21 miliardi stanziati per il «caro bollette» basteranno per il solo primo trimestre ed è lo stesso Governo a riconoscere di ignorare come e con quali risorse proseguire nell'azione di sostegno a famiglie e imprese a partire da aprile, mentre già da questo mese il prezzo della benzina e del gasolio aumenterà, poiché il Governo ha ridotto da 25 a 15 centesimi lo sconto sulle accise;

    nella manovra non c'è nulla per rilanciare la crescita, con misure troppo deboli per favorire gli investimenti e l'accesso al credito delle imprese, nessuna risorsa aggiuntiva per gli investimenti pubblici, nessuna strategia per la transizione energetica e una pericolosa incertezza su futuro del PNRR;

    sono largamente insufficienti gli stanziamenti per la sanità, la scuola e il trasporto pubblico, con il rischio che le disuguaglianzePag. 189 territoriali siano aggravate dal progetto di autonomia differenziata, che il Governo intende, peraltro, attuare espropriando il Parlamento, visto che l'adozione dei LEP viene demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

    è necessario più coraggio per affrontare la crisi energetica e il crollo del potere d'acquisto dei redditi, con maggiori aiuti alle famiglie e alle imprese, un rafforzamento del taglio del cuneo fiscale, un potenziamento della quattordicesima pensionistica, l'accelerazione dell'attuazione del PNRR, il rilancio degli investimenti privati e pubblici, privilegiando quelli per la transizione ecologica, maggiori risorse sulla sanità, sulla scuola, sul trasporto pubblico e sugli enti locali, che la legge di bilancio rischia di mandare in forte sofferenza finanziaria, una seria azione di contrasto dell'evasione fiscale;

    per quanto attiene alle specifiche parti di competenza della Commissione XII (Affari sociali), nonostante la pandemia di questi due ultimi anni abbia messo in evidenza la necessità di predisporre maggiori risorse per la sanità ed abbia messo in luce alcune fragilità del nostro sistema sanitario nazionale sia per quanto attiene alla sanità territoriale che ospedaliera, le risorse aggiuntive sul Fondo sanitario nazionale si limitano a 2 miliardi nel 2023 di cui 1,4 destinati a colmare i maggiori costi derivanti dal caro energia, e complessivamente di 7,6 miliardi nel triennio 2023-2025;

    trattasi di risorse largamente insufficienti visto che lo stesso documento delle Regioni ricorda che, per il solo anno 2021, i maggiori oneri dovuti dalla pandemia sono stati pari a 4,6 miliardi e che hanno trovato copertura parziale – 1,6 miliardi – nei provvedimenti emergenziali fatti dal Governo;

    è evidente che, per il 2023, l'incremento del fondo indica un ridimensionamento della previsione della spesa sanitaria a cui si aggiunge la riconferma del tetto di spesa per il personale che rischia di creare una situazione di carenza di servizi, la non erogabilità dei livelli essenziali d'assistenza e in definitiva la ingovernabilità del Servizio Sanitario Nazionale proprio nel momento in cui sono iniziati i lavori per realizzare le opere previste dal PNRR, ospedali di comunità e case della salute per il cui funzionamento saranno necessari nuovi operatori sanitari;

    la carenza di personale assume oggi i contorni di una vera e propria emergenza nazionale, specialmente per quanto riguarda gli infermieri e alcune categorie di medici, tra cui anestesisti e specialisti di emergenza-urgenza. La situazione dei servizi di pronto soccorso è ormai difficilmente sostenibile e, nel caso dei medici, le remunerazioni non adeguate hanno diffuso forme contrattuali diverse dal lavoro dipendente, mediate da cooperative, con aumenti dei costi e un impatto sfavorevole sull'organizzazione dei servizi;

    è importante sottolineare la condizione di particolare fragilità in cui si trovano circa 60.000 italiani che, essendo senza dimora, hanno perso la residenza e quindi il diritto ad avere assegnato il medico di medicina generale e a un'assistenza sanitaria di prossimità;

    alla luce di queste considerazioni, è ancora più grave che l'incremento dell'indennità di pronto soccorso per le particolari condizioni di lavoro del personale della dirigenza medica e del comparto sanità prevista all'articolo 93, non solo decorre a partire dal 2024, ma su di essa non vengono stanziate ulteriori risorse rispetto a quelle già previste a legislazione vigente;

    valutato che non vengono stanziate ulteriori risorse neanche all'articolo 94 per gli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all'antimicrobico resistenza, così come all'articolo 95 i 150 milioni previsti per la remunerazione delle farmacie non sono ulteriori risorse rispetto a quelle già stanziate;

    in definitiva, le ulteriori risorse in sanità si limitano all'esiguo incremento del Fondo sanitario e ai 650 milioni per l'acquisto dei vaccini e dei farmaci per il Covid mentre niente viene stanziato per l'abbattimento delle liste di attesa, per l'incrementoPag. 190 delle borse di studio per gli specializzandi o per i medici di medicina generale; per la salute mentale nonostante le gravi conseguenze che la pandemia ha avuto su tutti noi ed in particolare sulle fasce più giovani della popolazione;

    valutato che lo stesso Ufficio parlamentare di bilancio nell'audizione presso la stessa Commissione Bilancio ha affermato che «Malgrado l'incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) (2,15 miliardi per il 2023, 2,3 per il 2024 e 2,6 dal 2025), nell'orizzonte della programmazione finanziaria non sembra essere contemplato un potenziamento del sistema sanitario. La spesa sanitaria programmatica, stimata integrando le previsioni tendenziali contenute nella NADEF, nella versione rivista e integrata del 4 novembre scorso, con incrementi pari ai maggiori finanziamenti concessi (nell'ipotesi che vengano interamente utilizzati), si riduce fino al 6,1 per cento del PIL nel 2025, un valore inferiore anche rispetto al periodo pre-pandemia (6,4 per cento nel 2019, rispetto a una media UE del 7,9 per cento)»;

    premesso che, in definitiva, alla luce di queste considerazioni, la legge di bilancio non considera il comporto sanità come fondamentale per la ripresa economico sociale del nostro Paese;

    premesso che, per quanto attiene alle politiche sociali le misure sono gravemente insufficienti a cominciare dalla cancellazione a partire dal 2024 del reddito di cittadinanza (RdC) senza che nessun'altra misura venga inserita;

    valutato che le modifiche apportate al RdC vanno tutte nella direzione di colpire le famiglie più povere in cui il componente abile al lavoro risulterebbe colpevolizzato rispetto al fatto di non riuscire ad essere occupato entro otto mesi. La logica non può essere quella di tagliare uno strumento, ma semmai di ampliare la copertura della platea e di renderlo più efficiente ed efficace;

    premesso che, fin dal suo insediamento, uno dei primi obiettivi dichiarati dal Governo di centrodestra è stata la riforma della misura in un'ottica di riduzione del numero dei beneficiari e di «caccia ai furbetti» ovvero sia a coloro che illegittimamente percepiscono tale sostegno economico e, in questa caccia ai percettori illegittimi ne stanno facendo già le spese i giovani «care leavers», ovvero i ragazzi e le ragazze che, divenuti maggiorenni, escono dalle strutture che li hanno presi in carico e, appena diciottenni, si incamminano – non per scelta, ma perché lo prevede la legge – verso un difficile percorso di autonomia;

    rilevato che per la prima volta, da anni, il congedo per il padre non viene incrementato ma anzi si torna ad una visione in cui è la sola donna a doversi occupare dei figli e della famiglia visto che le nuove misure a sostegno della genitorialità riguardino esclusivamente le lavoratrici madri impedendo, di fatto, la libertà di scelta delle famiglie;

    valutate positivamente, seppur largamente insufficiente, le misure per l'inclusione delle persone disabili con l'istituzione di un fondo per le periferie delle 10 maggiori città italiane a cui andranno un milione di euro ciascuno nient'altro viene previsto per le persone con disabilità, mancando totalmente un quadro di visione d'insieme delle politiche in questo settore;

    valutato che nessuna risorsa aggiuntiva è stata messa rispetto a quelle già stanziate dai precedenti governi come se la disabilità non facesse parte delle priorità di questo governo così come non fa parte delle priorità il rifinanziamento del Fondo per il «caregiver» o degli altri fondi riguardanti la disabilità;

    considerato che, di fatto, le politiche per l'inclusione delle persone con disabilità sono sparite dalla legge di bilancio;

    ritenuto troppo breve, ponendosi come limite il 3 marzo 2023, la proroga della durata dello stato di emergenza per l'assistenza ai profughi dall'Ucraina,

   delibera di

RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.