CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2022
21.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
Pag. 147

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (C. 643-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Estensione del credito d'imposta per l'acquisto di energia per l'espletamento di operazioni e servizi portuali)

  1. In considerazione delle conseguenze ritorsive adottate dalla Russia in risposta alle sanzioni applicate per l'aggressione verso l'Ucraina, nonché al fine di ridurre le pressioni inflazionistiche derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia e con riferimento all'incremento dei prezzi dell'energia da utilizzarsi per l'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali, è riconosciuto alle imprese titolari di concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché alle imprese concessionarie di stazioni marittime e dei servizi di supporto a passeggeri un credito di imposta pari al 100 per cento del maggior costo sostenuto per la componente energia rispetto all'anno 2019.
  2. Il beneficio è condizionato all'autodichiarazione da cui si evince che il costo per Kwh della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media di ciascun anno, è superiore almeno del 30 per cento rispetto ai costi sostenuti nell'anno 2019.
643-bis/IX/11.01. Pastorino.

ART. 81.

  Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per il 2024 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e di 145 milioni di euro per l'anno 2026.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 4 dell'articolo 152 della presente legge è ridotto di 100 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 150 milioni di euro per il 2025 e 145 milioni di euro per il 2026.
643-bis/IX/81.1. Pastorino.

  Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'erogazione delle risorse di cui al primo periodo è condizionata all'effettiva corresponsione da parte delle aziende della quota relativa alla seconda tranche dell'una tantum, così come previsto nel rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri siglato in data 10 maggio 2022; la ripartizione avviene sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 tenendo conto, per le compensazioni relative all'anno 2021, dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione percentualmente uniforme ai soggetti ivi previsti.
643-bis/IX/81.2. Pastorino.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Fondi rotativi per il settore del trasporto pubblico locale)

  1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasportoPag. 148 pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2023, uno o più fondi finalizzati all'attivazione di strumenti finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i fondi di cui al comma 1, avvalendosi, nel limite massimo di 100 milioni di euro, di eventuali residui delle risorse del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi da 613 a 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e degli ulteriori fondi nazionali destinati all'acquisto di autobus adibiti al trasporto pubblico locale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei fondi.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di individuazione e di utilizzo dei residui di cui al comma 2.
  4. Le risorse dei fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche alle altre forme di contribuzione.
  5. La dotazione dei fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici, ad idrogeno e ibridi e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.
*643-bis/IX/81.01. Pastorino.
*643-bis/IX/81.02. Faraone.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Misure per il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale)

  1. Al fine di garantire la realizzazione del piano di decarbonizzazione perseguito con le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che prevedono la cessazione dal servizio di trasporto pubblico locale di tutti i mezzi euro 2 ed euro 3, le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613 – 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e degli ulteriori fondi nazionali destinati all'acquisto di autobus adibiti al trasporto pubblico locale possono essere altresì destinate all'acquisto di autobus ad alimentazione diesel, euro 6 e della più moderna classe di alimentazione, nel caso di rottamazione di autobus euro 2 ed euro 3. Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale, i mezzi euro 2 ed euro 3 possono continuare a svolgere il servizio di trasporto pubblico locale oltre i termini riportati dalla norma citata, esclusivamente nel caso in cui sia stato effettuato, entro il 31 dicembre 2023 per i mezzi euro 2 ed entro il 31 dicembre 2024 per i mezzi euro 3, un ordine con obbligazione giuridicamente vincolante per la loro sostituzione con mezzi ad alimentazione alternativa e ad alimentazione diesel, euro 6 e della più moderna classe di alimentazione.Pag. 149
  2. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 agosto 2021, n. 315, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 agosto 2021, n. 315, le parole «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

  b) all'articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 agosto 2021, n. 315, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
  3. Ai fini di garantire la manutenzione dei mezzi in esercizio straordinario, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione alle aziende che si occupano di trasporto pubblico locale del Fondo di cui al comma 3.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
643-bis/IX/81.03. Pastorella.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Proroga circolazione autobus)

  1. Al fine di garantire la realizzazione del piano di decarbonizzazione perseguito con le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che prevedono la cessazione dal servizio di trasporto pubblico locale di tutti i mezzi euro 2 ed euro 3, le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi da 613 a 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e degli ulteriori fondi nazionali destinati all'acquisto di autobus adibiti al trasporto pubblico locale possono essere altresì destinate all'acquisto di autobus ad alimentazione diesel, euro 6 e della più moderna classe di alimentazione, nel caso di rottamazione di autobus euro 2 ed euro 3. Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale, i mezzi euro 2 ed euro 3 possono continuare a svolgere il servizio di trasporto pubblico locale oltre i termini riportati dalla norma citata, esclusivamente nel caso in cui sia stato effettuato, entro il 31 dicembre 2023 per i mezzi euro 2 ed entro il 31 dicembre 2024 per i mezzi euro 3, un ordine con obbligazione giuridicamente vincolante per la loro sostituzione con mezzi ad alimentazione alternativa e ad alimentazione diesel, euro 6 e della più moderna classe di alimentazione.
  2. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 agosto 2021, n. 315, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 agosto 2021, n. 315, le parole «30 settembre 2022» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2023».

   b) all'articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 agosto 2021, n. 315, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2025».
643-bis/IX/81.04. Faraone.

Pag. 150

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Mobilità ciclistica e sicurezza stradale)

  1. Al fine di fare fronte all'emergenza delle morti di pedoni e ciclisti su strada e di finanziare l'attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane e la promozione della mobilità ciclistica sicura», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 2, nonché interventi per la messa in sicurezza di ciclovie urbane esistenti, posti in essere da comuni, città metropolitane e unioni di comuni.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  4. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13), programma Autotrasporto ed intermodalità (13.2), apportare le seguenti variazioni:
2023
CP: –100.000.000
CS: –

  2024
CP: –100.000.000
CS: –

  2025
CP: –100.000.000
CS: –
643-bis/IX/81.05. Pastorella.

ART. 85.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del carburante impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati per l'esercizio delle attività di trasporto, è autorizzata la spesa di 230 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare, nel limite di 200 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci e, nel limite di 30 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti autoservizi pubblici non di linea ovvero servizi di noleggio di autobus con conducente.

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: dell'autotrasporto con le seguenti: del trasporto; al comma 2, sostituire le parole: del contributo con le seguenti: dei contributi.
643-bis/IX/85.1. Pastorino.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto e degli operatori logistici)

  1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dal conflitto russo-ucraino, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori e agli operatori della logistica Pag. 151non si applica per l'anno 2023, nel limite di spesa massima di cui al comma 2, l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
643-bis/IX/85.01. Pastorino.

ART. 92.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Modifiche al regime del compenso dei commissari straordinari)

  1. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «e al compenso per i commissari straordinari» sono abrogate;

   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il compenso dei commissari straordinari di opere di importo superiore a 10 milioni di euro è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Il trattamento economico, così come determinato, ha effetto dalla notifica dal D.P.C.M. di nomina di ciascun commissario e sino alla conclusione dell'incarico. La spesa per il compenso dei commissari straordinari graverà sui quadri economici degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
643-bis/IX/92.03. Faraone.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Ripristino di quanto previsto dall'articolo 27, comma 4, della legge 5 febbraio 1992 n. 104)

  1. Il Comitato tecnico di cui all'art. 119, comma 10, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
643-bis/IX/92.04. Faraone.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

  1. Al fine di fornire piena operatività alla Commissione permanente per le gallerie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, fino a 20 unità di personale da inquadrare come Ingegneri professionisti di I qualifica professionale, tra i soggetti in possesso prioritariamente dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 75 del 2017, del paragrafo 3.2.1 della Pag. 152circolare n. 3 del 2017 e dalla circolare n. 1 del 2018 del Dipartimento della Funzione pubblica, che siano risultati titolari di un rapporto di lavoro flessibile con una pubblica amministrazione in relazione alle attività specifiche di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. All'attuazione del presente articolo provvede l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente.
643-bis/IX/92.05. Faraone.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Modifiche del regime del foglio di servizio in formato elettronico di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21)

  1. I dati contenuti nel foglio di servizio in formato elettronico, di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, così come modificato dall'articolo 10-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, riportano le seguenti indicazioni:

   a) targa dell'autovettura o della motocarrozzetta;

   b) comune che ha rilasciato l'autorizzazione in base alla quale viene svolto il servizio NCC;

   c) estremi dell'autorizzazione comunale per svolgere i servizi NCC, riportati sulla carta di circolazione dell'autovettura o motocarrozzetta che effettua il servizio NCC;

   d) denominazione, ragione sociale e codice fiscale del vettore NCC;

   e) nome e cognome del conducente;

   f) dati del fruitore del servizio NCC: denominazione e ragione sociale del committente, se persona giuridica; prime due lettere del cognome e nome della persona fisica, nel caso in cui sia contemporaneamente committente e passeggero del medesimo servizio NCC, ovvero nel caso in cui il committente non svolga un'attività economica al cui esercizio è direttamente funzionale la prestazione del servizio NCC;

   g) data e orario di inserimento della prenotazione, precedente l'orario di inizio del servizio NCC di cui alle lettere i) e l);

   h) chilometri del veicolo (arrotondati al chilometro), risultanti dal chilometraggio complessivo (contachilometri totale e non parziale), data e orario alla partenza;

   i) luogo (comune, toponimo, denominazione del toponimo e numero civico), data ed orario di inizio servizio previsti nella prenotazione;

   l) luogo (comune, toponimo, denominazione del toponimo e numero civico), data ed orario effettivi di inizio servizio NCC;

   m) luogo (comune, toponimo, denominazione del toponimo e numero civico), data ed orario effettivi di fine servizio;

   n) chilometri del veicolo (arrotondati al chilometro), risultanti dal chilometraggio complessivo (contachilometri totale e non parziale), data e orario all'arrivo;

   o) dati di generazione e codice identificativo del foglio di servizio (codice alfanumerico composto da 8 cifre).

  2. Le caratteristiche del foglio di servizio sono le seguenti: per ogni servizio deve essere generato un unico foglio di servizio; il foglio di servizio contiene i dati dei servizi NCC svolti dal medesimo vettore NCC con uno stesso veicolo.
  3. All'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: «le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno» sono abrogate.
643-bis/IX/92.06. Faraone.

Pag. 153

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Disposizioni per garantire la sicurezza della circolazione dei Segway)

  1. I Segway possiedono i seguenti requisiti:

   a) caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;

   b) assenza di posti a sedere (tranne che per le applicazioni per i soggetti a ridotta mobilità);

   c) dispositivi autoequilibranti, con tecnologia ridondante;

   d) propulsione esclusivamente elettrica, e pertanto non sono classificabili come acceleratori di andatura di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 190 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

   e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti previsti dalle norme;

   f) marcatura «CE» prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.

  2. È vietata la circolazione ai Segway con requisiti diversi da quelli di cui al comma 1.
  3. I Segway, per quanto non previsto dal comma 1, sono equiparati ai pedoni nel rispetto dell'articolo 190 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e hanno vincolo di velocità massima di 6 km/h;, nel caso di utilizzo su pista ciclabile o ciclo/pedonale, vincolo di velocità non superiore a 20 km/h.
  4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e, di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i Segway possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I Segway sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi.
  5. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, il conducente del Segway deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  6. I Segway possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
  7. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.
  8. È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo.
  9. I Segway possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h o inferiore, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi. In quanto equiparati ai pedoni, con i Segway:

   a) si può circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi destinati ai pedoni; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione;

   b) per attraversare la carreggiata, occorre servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprappassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, si può attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri;

   c) è vietato attraversare diagonalmente le intersezioni; è, inoltre, vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori Pag. 154degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nella precedente lettera b);

   d) è vietato sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni;

   e) i conducenti che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza agli altri mezzi;

   f) è vietato effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

  10. I Segway non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione.
  11. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 4 a 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.
  12. Chiunque circola con un Segway avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
  13. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del Segway, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  14. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
  15. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, avvia apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei Segway. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli esiti dell'attività istruttoria di cui al primo periodo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
643-bis/IX/92.07. Faraone.

Pag. 155

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo.

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    nel 2017 è stato costituito il Comitato Trenitalia Nuorese, dando avvio a una petizione popolare finalizzata all'istituzione del servizio ferroviario veloce per Nuoro e provincia;

    in pochi giorni, l'iniziativa ha registrato oltre 5.000 adesioni, destinate a crescere ancora, e, in data 6 giugno 2017, il testo della petizione, congiuntamente alla richiesta di distribuzione delle risorse che spettano alla provincia di Nuoro, è stato inviato, a mezzo posta elettronica certificata, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, oltre che al competente assessorato regionale nonché a Trenitalia spa e all'ARST;

    il suindicato Comitato ha sottolineato la necessità di incentivare l'uso dei mezzi pubblici anche al fine di raggiungere una maggiore sostenibilità ambientale, limitando il traffico privato;

    Nuoro è uno dei pochi capoluoghi di provincia sprovvisto di un qualsiasi servizio ferroviario, benché, soprattutto in ragione della morfologia del suo territorio provinciale e delle condizioni precarie delle strade extraurbane, necessiti di questa infrastruttura;

    il servizio ferroviario permetterebbe di porre fine all'isolamento con il resto della regione, garantendo ai cittadini, agli imprenditori e ai lavoratori, nonché ai turisti, un adeguato collegamento della città con i porti e gli aeroporti;

    la Sardegna, già in passato, ha subito pesanti tagli agli investimenti sul trasporto ferroviario e, oltretutto, non esiste nessuna linea ferroviaria che colleghi il territorio di Abbasanta con quello di Olbia, tagliando fuori le zone del Nuorese e dell'Ogliastra dai collegamenti in questione per persone e merci;

    la mancanza di tale infrastruttura rappresenta una delle concause dello spopolamento delle zone interne, nonché del grave ritardo di sviluppo economico di quei territori;

    l'articolo 16 della Costituzione sancisce il diritto di ogni cittadino alla mobilità e alla libertà di movimento;

    il 23 settembre 2022 si è svolta a Nuoro la manifestazione popolare indetta dal Comitato Trenitalia nuorese a cui hanno partecipato esperti di mobilità, associazioni, sindacati, imprenditori, sindaci e tantissimi cittadini, i quali hanno chiesto a gran voce la cessione della linea Nuoro-Macomer dalla Regione a Rete Ferroviaria Italiana affinché la stessa linea venga trasformata in una infrastruttura moderna e veloce;

    data la possibilità, concessa a tutte le istituzioni, compresa l'Università, di partecipare alla redazione delle schede PNRR (cfr. discorso del Presidente della Regione in aula CRS del 25 marzo 2021), la Facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari ha preparato e messo a disposizione la scheda tecnica SaRNet;

    detta scheda tecnica PNRR infrastrutture e ferrovie Missione 3 è distinta in tre sezioni blocchi: la prima sezione prevede la trasformazione della Nuoro Prato Sardo – Macomer con innesto a Borore; la seconda prevede una metropolitana di superficie da Nuoro sino al centro del capoluogo; la terza sezione un nuovo collegamentoPag. 156 da Nuoro Prato Sardo ad Olbia con 6 fermate a Sologo, Siniscola, Budoni, San Teodoro, Porto San Paolo e Aeroporto di Olbia;

    la scheda PNRR infrastrutture, già nella prima sezione/blocco, prevede la cessione della linea ferroviaria Nuoro-Macomer dalla Regione Sardegna a Rete Ferroviaria Italiana nonché la trasformazione della linea esistente Nuoro-Macomer in linea di interesse nazionale sino a Birori e da Birori una nuova bretella di 4 km sino a Borore (dove passa la linea nazionale FS Cagliari, Golfo Aranci e Porto Torres, Carbonia ed Iglesias);

    la scheda in buona sostanza connette tra loro tutti i capoluoghi sardi con porti e aeroporti in un'unica rete a scartamento ordinario, è inclusiva del capoluogo barbaricino e di tutti i paesi vicini, da sempre esclusi dalla rete nazionale e consente a tutti i sardi e a chi transita in Sardegna di spostarsi su rotaia con tempi competitivi (Cagliari – Nuoro e viceversa 2h; aeroporto Elmas – Nuoro e viceversa 1h e 50m, Oristano – Nuoro e viceversa in 1h, e con tempi sempre più competitivi con Sassari ed Olbia, Carbonia ed Iglesias);

    la suindicata scheda è stata inviata dall'Assessorato regionale dei trasporti al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) il 27 aprile 2021;

    il 5 gennaio 2022 il Documento strategico nazionale mobilità passeggeri e merci (DSMF) pubblicato dal MIMS includeva il collegamento Nuoro-Olbia come principale studio nazionale di fattibilità in corso;

    nella Camera Alta della Repubblica nell'ambito dell'Affare 1093, veniva portato all'attenzione della Commissione lavori pubblici il mancato collegamento di Nuoro – unico capoluogo italiano – alla rete nazionale a scartamento ordinario e illustrata la scheda SaRNet, venivano inoltre auditi il portavoce del Comitato Trenitalia nuorese, Claudio Solinas, e il docente prof. Gianfranco Fancello in data 29 marzo 2022, il sindaco di Nuoro in data 12 aprile 2022, il Presidente della Regione in data 17 maggio 2022;

    il 16 maggio 2022 veniva pubblicato il piano industriale 2022-2031 del gruppo Ferrovie dello Stato che prevede 190 miliardi da investire per uno sviluppo sostenibile di infrastrutture e mobilità a servizio del Paese;

    il piano industriale FS e investimenti e anche il PNRR escludono tuttavia Nuoro da qualsiasi risorsa sino al 2031, mentre accolgono gran parte delle schede ferrovie PNRR presentate dalla Regione Sardegna;

    a luglio 2022 Rete Ferroviaria Italiana chiudeva lo studio di fattibilità sulla Nuoro-Olbia affermando che «... il nuovo collegamento può essere valutato in un più ampio contesto che presupponga la riqualificazione della tratta Nuoro – Macomer, attualmente gestita da ARST, coerentemente agli standard di riferimento stabiliti da RFI»;

    il 26 ottobre 2022 è stata approvata, all'unanimità, dal Consiglio regionale della Sardegna, una mozione (n. 615/21) che ha impegnato la Regione a cedere la proprietà e la gestione della linea Nuoro-Macomer ad RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per la sua riqualificazione in linea di interesse nazionale, a scartamento ordinario, elettrificata, telecomandata e a dare corso a quanto assolutamente necessario, indifferibile ed urgente affinché l'area vasta della Provincia di Nuoro possa beneficiare della quota che le compete del PNRR infrastrutture e trasporti Missione 3;

    con la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» si è previsto che «le nuove linee ferroviarie regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale, che assicurano un diretto collegamento con le città metropolitane e per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutturePag. 157 e dei trasporti e la regione interessata, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferite a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per la manutenzione e l'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità e con le risorse previste nei Contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112»,

impegna il Governo

    ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine del raggiungimento dell'intesa per il trasferimento, a titolo gratuito, della linea Nuoro-Macomer a Rete Ferroviaria Italiana che ne assumerà la gestione per la manutenzione, il potenziamento, la sua riqualificazione in linea di interesse nazionale, al fine di sottrarre l'area vasta della Provincia di Nuoro dall'isolamento ferroviario, al fine di promuovere l'esercizio della mobilità dei sardi e di chi transita in Sardegna, lo sviluppo, la crescita economico sociale, ponendo un argine allo spopolamento.
0/643-bis/IX/1. Deidda, Polo, Mura, Lampis, Pittalis, Gaetana Russo, Frijia, Longi, Ruspandini, Raimondo, Cangiano, Baldelli.

(Accolto dal Governo)

Pag. 158

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo.

RELAZIONE APPROVATA

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» (C. 643-bis Governo);

   espresso vivo apprezzamento per l'impulso che il disegno di legge di bilancio intende dare alla realizzazione di opere infrastrutturali fondamentali per la Nazione e, in particolare, per:

    l'articolo 81, comma 2, che stanzia risorse per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma, per un importo complessivo pari a 2 miliardi di euro e 200 milioni di euro dal 2023 al 2032;

    l'articolo 82, che reca disposizioni volte a riavviare l'attività di progettazione e realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario, tra la Sicilia e il continente;

    gli articoli 86 e 87, che intervengono per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, sia con riferimento alla sezione internazionale che con riferimento alla tratta nazionale;

    l'articolo 88, che autorizza la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro per il periodo 2023-2037 per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della S.S. 106 Jonica;

    l'articolo 91, che reca un'autorizzazione di spesa per la progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi;

   condiviso il sostegno ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto, assicurato, rispettivamente, dall'articolo 81, comma 1, e dall'articolo 85;

   valutato positivamente l'articolo 83, che sospende l'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, evitando ulteriori inutili aggravi di oneri per i cittadini;

   apprezzata altresì l'istituzione di un fondo per le imprese esercenti impianti di risalita a fune, disposta dall'articolo 102;

   valutato favorevolmente l'articolo 146, che reca uno stanziamento a compensazione degli oneri di servizio pubblico per i collegamenti con l'aeroporto di Trieste, con un cofinanziamento della regione;

   apprezzato infine l'articolo 154, che istituisce due fondi volti ad implementare la Strategia nazionale di cybersicurezza, in vista del raggiungimento graduale dell'obiettivo di destinare a tale strategia una quota percentuale degli investimenti nazionali lordi pari all'1,2 per cento su base annuale,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

Pag. 159

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo.

RELAZIONE DI MINORANZA DEL GRUPPO PD-IDP

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato per le parti di propria competenza l'AC-643-bis;

   premesso che:

    l'economia italiana si avvicina alla recessione, l'inflazione è vicina al 12 per cento, mentre le retribuzioni stanno crescendo di poco più dell'1 per cento, un crollo del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi che allarga drammaticamente le disuguaglianze e genera una enorme redistribuzione di reddito a danno anzitutto delle famiglie più povere e più fragili;

    a fronte di questa situazione, il disegno di legge di bilancio presentato dal Governo non solo non risponde alla crisi economica e sociale ma addirittura rischia di aggravarla, perché è inadeguato e iniquo: inadeguato ad affrontare efficacemente la crisi energetica e a scongiurare la recessione e fortemente iniquo perché segnato da scelte ideologiche ed elettoralistiche, come l'inasprimento già per il prossimo anno sul reddito di cittadinanza, i favori agli evasori fiscali con l'aumento del tetto per l'uso dei contanti e l'innalzamento della soglia per i pagamenti con la moneta elettronica, il taglio delle pensioni;

    la verità emerge chiaramente dalla relazione tecnica: le norme di condono eufemisticamente denominate «misure di sostegno in favore del contribuente» costeranno oltre 1,1 miliardi di minori entrate nel 2023, mentre gli stanziamenti contro la povertà verranno ridotti di 743 milioni di euro rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

    i 21 miliardi stanziati per il caro bollette basteranno per il solo primo trimestre ed è lo stesso Governo a riconoscere di ignorare come e con quali risorse proseguire nell'azione di sostegno a famiglie e imprese a partire da aprile, mentre già da questo mese il prezzo della benzina e del gasolio aumenterà, poiché il Governo ha ridotto da 25 a 15 centesimi lo sconto sulle accise;

    nella manovra non c'è nulla per rilanciare la crescita, con misure troppo deboli per favorire gli investimenti e l'accesso al credito delle imprese, nessuna risorsa aggiuntiva per gli investimenti pubblici, nessuna strategia per la transizione energetica e una pericolosa incertezza su futuro del PNRR;

    sono largamente insufficienti gli stanziamenti per la sanità, la scuola e il trasporto pubblico, con il rischio che le disuguaglianze territoriali siano aggravate dal progetto di autonomia differenziata;

    è necessario più coraggio per affrontare la crisi energetica e il crollo del potere d'acquisto dei redditi, con maggiori aiuti alle famiglie e alle imprese, un rafforzamento del taglio del cuneo fiscale, un potenziamento della quattordicesima pensionistica, l'accelerazione dell'attuazione del PNRR, il rilancio degli investimenti privati e pubblici, privilegiando quelli per la transizione ecologica, maggiori risorse sulla sanità, sulla scuola, sul trasporto pubblico e sugli enti locali, che la legge di bilancio rischia di mandare in forte sofferenza finanziaria, una seria azione di contrasto dell'evasione fiscale;

   rilevato che:

    con riferimento all'articolo 81, relativo al finanziamento del trasporto pubblico locale, il fondo risulta largamente insufficiente;

Pag. 160

    con riferimento all'articolo 82, fermo restando che non esiste alcuna pregiudiziale sulla realizzazione dell'opera, si evidenzia l'assoluta singolarità del procedimento che prevede uno specifico intervento con legge per dirimere un contenzioso tra le parti con chiare contestazioni di natura economica, senza peraltro nessuna copertura a valere sulle risorse necessarie a soddisfare le pretese economiche delle parti in causa. Vi è, inoltre, un concreto rischio che i rappresentanti legali delle parti non adempiano in modo pedissequo alle indicazioni normative generando ulteriori debiti e contenzioso;

   considerato che:

    non sono previsti interventi adeguati sulla continuità territoriale, per la mobilità sostenibile, per sostegno al cosiddetto marebonus e al cosiddetto ferrobonus né sono presenti le coperture necessarie per un sostegno strategico per porti e aeroporti,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO

  Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

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ALLEGATO 5

5-00096 Ghirra: Effettiva continuità territoriale in termini di trasporto aereo da e per la Sardegna.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Assicurare la continuità territoriale aerea, soprattutto per colmare il divario derivante dalla condizione geografica insulare della Sardegna rappresenta uno degli obiettivi prioritari delle strategie governative in materia di trasporto.
  Poniamo particolare attenzione all'analisi di possibili miglioramenti dell'offerta di servizi di trasporto aereo da e per la Sardegna, individuando soluzioni condivise con la Regione – cui, ricordo, sono ricondotte le funzioni in materia di continuità territoriale e assumendo iniziative coerenti con la normativa europea.
  Per quanto riguarda i servizi onerati, il confronto con la Commissione europea è costante e finalizzato ad individuare anche il corretto dimensionamento del servizio offerto e l'entità delle tariffe da applicare, in particolare per quelle linee nelle quali il mercato – così come previsto dalla disciplina europea nel cui ambito devono necessariamente collocarsi le iniziative del Ministero – non è in condizione di assicurare il diritto alla mobilità.
  La vigente normativa europea di settore prevede, infatti, la possibilità dell'intervento pubblico per garantire servizi minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità e tariffazione, cui gli operatori economici non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale (cosiddetto fallimento di mercato).
  Su tali basi, intendiamo tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini, così come il diritto generalizzato all'accessibilità, per colmare il divario derivante dalla condizione geografica di insularità.
  Concludo assicurando che siamo al lavoro per porre in essere ogni azione necessaria per garantire alla Sardegna la continuità territoriale che merita, anche attraverso frequenze regolari e continuative e agevolazioni tariffarie.

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ALLEGATO 6

5-00097 Barbagallo: Continuità territoriale della Sicilia e del Sud Italia, anche promuovendo la sottoposizione delle tariffe aeree al cosiddetto price cap.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Il Ministro Salvini ha già avuto modo di esprimersi sull'argomento la scorsa settimana nella seduta di question time in Aula Senato, riprendo pertanto alcuni passaggi fondamentali.
  Assicurare la continuità territoriale, anche attraverso la regolarità dei servizi di trasporto aereo da e per la Sicilia, individuando soluzioni condivise con il presidente della Regione e con gli enti locali e assumendo iniziative coerenti con la normativa europea, rientra tra gli obiettivi prioritari del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di trasporti.
  Con specifico riferimento alla continuità territoriale aerea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – d'intesa con la Regione Siciliana e con l'ENAC – è già al lavoro per risolvere le diverse criticità.
  Ad esempio, al vettore aereo Albastar è affidato il servizio onerato a tariffa convenzionata sui collegamenti aerei da/per Lampedusa e Pantelleria dal 1° dicembre scorso e fino al 30 giugno 2023. Inoltre, è in corso la predisposizione del bando di gara per l'affidamento del servizio di collegamento aereo a partire dal 1° luglio 2023 per un periodo di due anni e quattro mesi. Ricordo anche i servizi onerati sull'aeroporto di Trapani per i collegamenti da/per Trieste, Ancona, Perugia, Brindisi, Parma e Napoli; per i collegamenti da e per Comiso verso la penisola, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha già rilasciato delega alla Regione ad indire apposita Conferenza di servizi per fissare il nuovo progetto impositivo.
  Con riferimento poi alla sottoposizione delle tariffe aeree al cosiddetto price cap, informo che il 25 novembre 2022 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 267/2022 per l'imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) sul collegamento da/per l'aeroporto di Crotone con destinazione Roma Fiumicino a far data dal 26 marzo 2023 e fino al 25 marzo 2026. Quanto invece al nuovo progetto impositivo sulla tratta da/per lo scalo di Reggio Calabria verso gli scali di Bologna, Torino e Venezia, la relativa documentazione è stata inviata la scorsa settimana alla Commissione europea.
  Pertanto, si è intervenuti con lo strumento degli OSP per modulare l'operativo degli operatori aerei perché fosse confacente, in termini di regolarità e continuità, alla domanda di trasporto e anche per calmierare le tariffe aeree attraverso la fissazione di un price cap.
  Tutto ciò a tutela della continuità territoriale di quelle aeree del nostro Paese che si trovano in una posizione periferica o remota rispetto alla quale il libero mercato non assicura un'adeguata offerta di trasporto.

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ALLEGATO 7

5-00098 Caroppo: Ripristino del primo volo mattutino di ITA Airways sulla tratta Brindisi-Roma.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In premessa evidenzio che le politiche di traffico di ITA rientrano nell'autonomia gestionale della compagnia e che, su tali politiche, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha potere di incidenza.
  Le scelte aziendali del vettore aereo sono rimesse al Consiglio di Amministrazione, cui partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze che, nell'ambito dei poteri di azionista, può contribuire alla modulazione delle politiche commerciali.
  Sulla determinazione di tali politiche, richiamo il Regolamento europeo n. 1008/2008, il quale stabilisce che, nell'ambito del processo di liberalizzazione del trasporto aereo, i vettori titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea hanno la possibilità di scegliere le rotte sulle quali operare e di fissare le tariffe aeree sia per il trasporto passeggeri che merci.
  In tale contesto, è evidente che l'opportunità di istituire o modificare collegamenti aerei all'interno del territorio è lasciata alle logiche imprenditoriali e di mercato, e si inquadra in una dimensione concorrenziale che, come tale, non ci consente, ripeto, di intervenire sulle scelte operate dalle imprese, intervento questo previsto solo in caso di rotte sottoposte ad oneri di servizio pubblico.
  Tuttavia, risulta una interlocuzione tra ITA e Aeroporti di Puglia affinché, nel rispetto dell'autonomia della compagnia che, come qualsiasi altro vettore privato risponde a principi e logiche di imprenditorialità, venga individuata una soluzione che possa in qualche modo corrispondere a quanto auspicato dagli Onorevoli Interroganti.