CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2022
21.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 128

ALLEGATO 1

DL 169/2022, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. C. 664 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti in tema di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il Servizio sanitario della Regione Calabria, di Commissioni presso l'AIFA, nonché di differimento di termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;

   considerato che nell'ambito della disciplina introdotta dall'articolo 1-ter, concernente l'acquisizione di materiali e servizi e la realizzazione di lavori e opere del Ministero della difesa, si richiama il rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici;

   evidenziato che il comma 3-ter dell'articolo 2, con una modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, stabilisce che quando, per sopravvenute ragioni soggettive od oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari straordinari nominati per la realizzazione o il completamento di taluni interventi infrastrutturali di particolare rilevanza o complessità, si procede con le medesime modalità individuate dallo stesso comma 1 dell'articolo 4, che disciplina la relativa procedura di nomina,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 129

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 127.

  Sostituirlo con il seguente: «Art. 127. (Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo) 1. Al fine di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola e di arrestare il consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione e perdita di materia organica e di biodiversità, in coerenza con l'obiettivo stabilito dall'Unione europea del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 20 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti.

  2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione locale, i comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati circa le previsioni vigenti non attuate, che comportano consumo di suolo, contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo, coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto della percentuale complessiva di consumo di suolo rispetto alla superficie comunale, delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati.
  4. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, come eventi pluviometrici estremi, favorendo il riequilibrio ambientale e la permeabilità dei suoli, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano misure finalizzate a riportare i suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano ad un livello di funzionalità corrispondente alla loro naturale potenzialità attraverso interventi di rinaturalizzazione e de-impermeabilizzazione, secondo il principio di “saldo zero” del consumo di suolo.
  5. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici vigenti o in variante degli stessi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono. I comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dal presente articolo, dalle disposizioni regionali o da Pag. 130specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo di entità superiore a quella prevista ai sensi del comma 3.
  6. Qualora il comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 o non rispetti le percentuali di riduzione dei consumo di suolo definite dalla regione ai sensi del comma 3, ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, non può procedere ad interventi edilizi e all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino ulteriore consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti eventualmente adottati che comportino nuovo consumo di suolo.
  7. Il monitoraggio del consumo di suolo è effettuato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e a ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici, che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  8. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo di cui al comma 7 sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, nel proprio sito internet istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'ISPRA, i comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito internet istituzionale del medesimo Istituto, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia. Entro i successivi trenta giorni l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati, previa verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale di cui al comma 1. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  9. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli interventi derivanti dalle misure del PNRR e quelli di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali e tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica o di verifica di assoggettabilità, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.
  10. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo.
  11. Ai fini di consentire la programmazione ed il finanziamento degli interventi di cui al comma 4 del presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il “Fondo per il contrasto al consumo di suolo” con l'assegnazione di uno stanziamento di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.Pag. 131
  12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 1 a favore delle regioni e delle Province autonome, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati e di revoca delle risorse.».
643-bis/VIII/127.1. Bonelli.

ART. 128.

  Dopo l'articolo 128 aggiungere il seguente: «Art. 128-bis. (Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario) 1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 aprile 2023, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.
  3. Con uno o più decreti il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.
  4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni Regione, che può essere individuato nella figura del Presidente di Regione o di un loro delegato.
  5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.
  6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorsi i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.
  7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario Straordinario e i sub-commissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario Straordinario e i sub-commissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Nelle more dell'adozionePag. 132 del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
  8. Il Commissario straordinario, attraverso i sub-commissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.
  9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
  10. I sub-commissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.
  11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al precedente comma.
  12. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 mila euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'art. 152, comma 3 della presente legge.».
643-bis/VIII/128.01. Bonelli.

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ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo.

RELAZIONE APPROVATA

  La VIII Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, per le parti di propria competenza;

   esaminati, limitatamente alle parti di competenza, gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Tabella n. 9) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10);

   valutate positivamente le misure contenute nel titolo V del disegno di legge in materia di infrastrutture e lavori pubblici, anche tenuto conto dell'esigenza di fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche;

   valutate altresì con favore le misure in materia ambientale contenute nel titolo X del disegno di legge, nonché le disposizioni in favore dei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 e di quelli colpiti dagli eventi sismici verificatisi negli ultimi anni;

   segnalata l'esigenza di garantire adeguate risorse per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio e per la difesa del suolo e, in tale ambito, provvedere al completamento della dotazione organica del personale delle autorità di bacino distrettuali in considerazione del ruolo da esse svolto nella prevenzione del rischio idrogeologico,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo.

RELAZIONE DI MINORANZA DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO

  La VIII Commissione

   premesso che:

    l'economia italiana si avvicina alla recessione, l'inflazione è vicina al 12 per cento mentre le retribuzioni stanno crescendo di poco più dell'1 per cento, un crollo del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi che allarga drammaticamente le disuguaglianze e genera una enorme redistribuzione di reddito a danno anzitutto delle famiglie più povere e più fragili;

    a fronte di questa situazione, il disegno di legge di bilancio presentato dal Governo non solo non risponde alla crisi economica e sociale ma addirittura rischia di aggravarla, perché è inadeguato e iniquo: inadeguato ad affrontare efficacemente la crisi energetica e a scongiurare la recessione e fortemente iniquo perché segnato da scelte ideologiche ed elettoralistiche, come l'inasprimento già per il prossimo anno sul reddito di cittadinanza, i favori agli evasori fiscali con l'aumento del tetto per l'uso dei contanti e l'innalzamento della soglia per i pagamenti con la moneta elettronica, il taglio delle pensioni;

    la verità emerge chiaramente dalla relazione tecnica: le norme di condono eufemisticamente denominate «misure di sostegno in favore del contribuente» costeranno oltre 1,1 miliardi di minori entrate nel 2023, mentre gli stanziamenti contro la povertà verranno ridotti di 743 milioni di euro rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

    i 21 miliardi stanziati per il caro bollette basteranno per il solo primo trimestre ed è lo stesso Governo a riconoscere di ignorare come e con quali risorse proseguire nell'azione di sostegno a famiglie e imprese a partire da aprile, mentre già da questo mese il prezzo della benzina e del gasolio aumenterà, poiché il Governo ha ridotto da 25 a 15 centesimi lo sconto sulle accise;

    nella manovra non c'è nulla per rilanciare la crescita, con misure troppo deboli per favorire gli investimenti e l'accesso al credito delle imprese, nessuna risorsa aggiuntiva per gli investimenti pubblici, nessuna strategia per la transizione energetica e una pericolosa incertezza sul futuro del PNRR;

    sono largamente insufficienti gli stanziamenti per la sanità, la scuola e il trasporto pubblico, con il rischio che le disuguaglianze territoriali siano aggravate dal progetto di autonomia differenziata, che il Governo intende, peraltro, attuare espropriando il Parlamento, visto che l'adozione dei LEP viene demandata a DPCM;

    è necessario più coraggio per affrontare la crisi energetica e il crollo del potere d'acquisto dei redditi, con maggiori aiuti alle famiglie e alle imprese, un rafforzamento del taglio del cuneo fiscale, un potenziamento della quattordicesima pensionistica, l'accelerazione dell'attuazione del PNRR, il rilancio degli investimenti privati e pubblici, privilegiando quelli per la transizione ecologica, maggiori risorse sulla sanità, sulla scuola, sul trasporto pubblico e sugli enti locali, che la legge di bilancio rischia di mandare in forte sofferenza finanziaria, una seria azione di contrasto dell'evasione fiscale;

    ancora una volta, dopo l'ennesima tragedia, risulta altresì fondamentale intervenire con decisione sul dissesto idrogeologico, su cui la legge di bilancio non è intervenuta;

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    occorre rifinanziare i fondi per la mobilità sostenibile e in particolare per le piste ciclabili, intervenire in modo deciso per il rifinanziamento dei Fondi per l'affitto e per la morosità incolpevole di cui non vi è traccia nel testo e prevedere risorse per un Piano di edilizia residenziale pubblica che possa far fronte alla grande richiesta di alloggi a canone sociale, soprattutto in un periodo di crisi come quello che viviamo;

    nel testo non si trova nulla per promuovere l'autoconsumo da energia rinnovabile e le comunità energetiche, un modello innovativo di gestione dell'energia già ampiamente diffuso in altre aree europee che fonda i suoi valori sulla lotta allo spreco energetico e sulla condivisione dell'energia prodotta, apportando l'obiettivo primario di fornire benefici ambientali, economici e sociali alla comunità stessa e ai suoi partecipanti;

    si ritiene inoltre assolutamente non condivisibile il ridimensionamento del Superbonus 110 per cento in assenza di una contestuale strategia di lungo periodo riguardante l'edilizia sostenibile che consenta da un lato, la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio del Paese e dell'altro di poter programmare gli investimenti senza timori di incertezze normative;

   parimenti deludenti sono gli interventi sul capitolo di spesa relativo alle risorse idriche e territorio e, in generale, sull'intera Missione 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» il cui stanziamento complessivo fa segnare, per l'anno 2023, un incremento di soli 27 milioni (pari all'1,2 per cento del dato a legislazione vigente), cifra assolutamente insufficiente per affrontare gli interventi e le misure necessarie;

   un'ulteriore omissione, anche ai fini del rispetto degli impegni presi dall'Italia alla Cop26 di Glasgow, riguarda l'impegno ad eliminare i sussidi ambientalmente dannosi attraverso un percorso che porti il Paese ad aprire finalmente la stagione dei sussidi ambientalmente favorevoli nello spirito di una transizione ecologica che era già necessaria ma che ora è ancora più urgente,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO.

  Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.