CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2022
21.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 101

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 12.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) al comma 57, lettera d-ter), le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «35.000 euro».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
643-bis/VI/12.1. Schullian, Gebhard.

Art. 15.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:

   «2-quinquies. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano rientrati in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano svolto all'estero un'attività di studio conseguendo una specializzazione post lauream.
   2-sexies. Termini e modalità per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2-quinquies, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-quinquies, il cui periodo di fruizione del regime si è già concluso e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati, sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
643-bis/VI/15.01. Schullian, Gebhard.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Incentivi per il rientro in Italia di lavoratori residenti all'estero)

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi è altresì escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il Pag. 102novanta per cento degli emolumenti percepiti dai soggetti che, in possesso di titolo di diploma di maturità di natura tecnica o scientifica non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di lavoro subordinato in ambito tecnico o scientifico in aziende private o pubbliche per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono individuati i diplomi richiesti e le attività lavorative svolte all'estero utili per usufruire dell'agevolazione.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
643-bis/VI/15.03. Gebhard, Schullian.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Interpretazione autentica in materia di incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia)

  1. All'articolo 1, comma 1127, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso al beneficio si intende per studio continuativo il conseguimento del titolo di studio all'estero, a nulla rilevando eventuali rientri anche nei fine settimana o nei giorni di sospensione dell'anno accademico o lo svolgimento di attività anche lavorative in tali periodi.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
643-bis/VI/15.02. Gebhard, Schullian.

Art. 17.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Aliquota IVA sui pellet di legno)

  1. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, esclusi i pellet» sono soppresse.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 83 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
643-bis/VI/17.01. Schullian, Gebhard.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Regime IVA per i produttori agricoli)

  1. All'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «7.000 euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come Pag. 103incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
643-bis/VI/17.02. Gebhard.

Art. 20.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Interpretazione autentica in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale)

  1. L'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che le agevolazioni ivi previste si applicano agli atti di trasferimento, tra parenti in linea retta, di masi chiusi, di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, purché i fondi compresi negli stessi siano coltivati abitualmente e direttamente dagli acquirenti per un periodo di almeno 10 anni dalla data di assunzione, poiché detti masi realizzano di per sé lo scopo dell'accorpamento di proprietà diretta coltivatrice.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
643-bis/VI/20.01. Schullian, Gebhard, Steger.

Art. 21.

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazioni degli adempimenti fiscali per il Terzo settore)

  1. Alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Ai suddetti enti si applicano inoltre le esenzioni previste dalla lettera hh) dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
643-bis/VI/21.01. Schullian, Gebhard, Steger.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Ulteriori semplificazioni fiscali – Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata a tutti i contribuenti)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «4-bis. A decorrere dall'anno 2023 per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022, le disposizioni del presente articolo si applicano, ove compatibili, a tutti i contribuenti, anche se operanti per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso di apposita delega.
   4-ter. L'Agenzia delle entrate rende disponibile nell'area autenticata del proprio sito Internet (cosiddetto cassetto fiscale) i dati relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui al presente articolo. I contribuenti possono delegare all'accesso anche uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
   4-quater. L'Agenzia delle entrate rende disponibili massivamente i dati definiti nei commi precedenti su richiesta degli intermediari appositamente delegati come previsto dal comma 4-ter.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 Pag. 104dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
643-bis/VI/21.02. Schullian, Gebhard, Steger.

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Iscrizione piccoli fabbricati rurali al catasto edilizio urbano)

  1. All'articolo 3 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28, alla lettera a) le parole: «8 m²», sono sostituite dalle seguenti: «50 m²».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
643-bis/VI/21.03. Schullian, Gebhard, Steger.

Pag. 105

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo.

RELAZIONE DI MINORANZA PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

  La VI Commissione,

   esaminato il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    l'economia italiana si avvicina alla recessione, l'inflazione è vicina al 12 per cento mentre le retribuzioni stanno crescendo di poco più dell'1 per cento, un crollo del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi che allarga drammaticamente le disuguaglianze e genera una enorme redistribuzione di reddito a danno anzitutto delle famiglie più povere e più fragili;

    a fronte di questa situazione, il disegno di legge di bilancio presentato dal Governo non solo non risponde alla crisi economica e sociale ma addirittura rischia di aggravarla, perché è inadeguato e iniquo: inadeguato ad affrontare efficacemente la crisi energetica e a scongiurare la recessione e fortemente iniquo perché segnato da scelte ideologiche ed elettoralistiche, come l'inasprimento già per il prossimo anno sul reddito di cittadinanza, i favori agli evasori fiscali con l'aumento del tetto per l'uso dei contanti e l'innalzamento della soglia per i pagamenti con la moneta elettronica, il taglio delle pensioni;

    la verità emerge chiaramente dalla Relazione Tecnica: le norme di condono eufemisticamente denominate «misure di sostegno in favore del contribuente» costeranno oltre 1,1 miliardi di minori entrate nel 2023, mentre gli stanziamenti contro la povertà verranno ridotti di 743 milioni di euro rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

    i 21 miliardi stanziati per il caro bollette basteranno per il solo primo trimestre ed è lo stesso Governo a riconoscere di ignorare come e con quali risorse proseguire nell'azione di sostegno a famiglie e imprese a partire da aprile, mentre già da questo mese il prezzo della benzina e del gasolio aumenterà, poiché il Governo ha ridotto da 25 a 15 centesimi lo sconto sulle accise;

    nella manovra non c'è nulla per rilanciare la crescita, con misure troppo deboli per favorire gli investimenti e l'accesso al credito delle imprese, nessuna risorsa aggiuntiva per gli investimenti pubblici, nessuna strategia per la transizione energetica e una pericolosa incertezza su futuro del PNRR;

    sono largamente insufficienti gli stanziamenti per la sanità, la scuola e il trasporto pubblico, con il rischio che le disuguaglianze territoriali siano aggravate dal progetto di autonomia differenziata, che il Governo intende, peraltro, attuare espropriando il Parlamento, visto che l'adozione dei LEP viene demandata a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

    è necessario più coraggio per affrontare la crisi energetica e il crollo del potere d'acquisto dei redditi, con maggiori aiuti alle famiglie e alle imprese, un rafforzamento del taglio del cuneo fiscale, un potenziamento della quattordicesima pensionistica, l'accelerazione dell'attuazione del PNRR, il rilancio degli investimenti privati e pubblici, privilegiando quelli per la transizione ecologica, maggiori risorse sulla sanità, sulla scuola, sul trasporto pubblico e sugli enti locali, che la legge di bilancio rischia di mandare in forte sofferenza finanziaria, una seria azione di contrasto dell'evasione fiscale;

Pag. 106

    quanto riportato emerge con estrema chiarezza proprio nelle materie di competenza della Commissione Finanze in particolare sui temi dell'incremento della soglia da 65.000 a 85.000 euro del regime forfettario, dell'istituzione della flat tax incrementale, dei condoni fiscali, del tetto al contante, che favorisce l'economia sommersa e dell'eliminazione delle sanzioni per la mancata accettazione del pagamento elettronico per importi inferiori a 60 euro;

    anche importanti soggetti istituzionali, intervenuti nel corso delle audizioni presso la Commissione referente, hanno sottolineato che le disposizioni in materia di pagamenti in contante e l'introduzione di istituti che riducono l'onere tributario per i contribuenti non in regola rischiano di entrare in contrasto con la spinta alla modernizzazione del Paese che anima il PNRR e con l'esigenza di continuare a ridurre l'evasione fiscale;

    limiti all'uso del contante, pur non fornendo un impedimento assoluto alla realizzazione di condotte illecite, rappresentano un ostacolo per diverse forme di criminalità ed evasione;

    c'è evidenza che l'uso dei pagamenti elettronici, permettendo il tracciamento delle transazioni, ridurrebbe l'evasione fiscale;

    le disposizioni di modifica del regime forfettario e la flat tax incrementale inoltre incrementano le disuguaglianze di reddito e ledono il principio costituzionale di progressività contributiva del sistema fiscale enunciato dall'articolo 53 della Costituzione italiana,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO.

  Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.