CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2022
21.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. C. 664 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 664, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle forze di polizia;

   ritenuto che:

    il decreto-legge è stato emanato in considerazione della straordinaria necessità e urgenza, connessa con il perdurare della grave crisi internazionale in Ucraina, di emanare disposizioni in deroga alla legge 21 luglio 2016, n. 145, per assicurare la proroga della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza VJTF fino al 31 dicembre 2022, nonché in considerazione della straordinaria necessità e urgenza di prorogare le misure eccezionali per il sistema sanitario della regione Calabria, al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e al fine di assicurare il fondamentale diritto alla salute attraverso il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi sanitari;

    a queste due finalità se ne aggiunge una terza richiamata dal titolo del decreto-legge, e segnatamente la proroga di organismi operanti presso l'Agenzia italiana per il farmaco (AIFA);

    nel testo del decreto-legge è stata inserita al Senato la disposizione di cui all'articolo 1-quater, recante disposizioni in materia di cessazione dal servizio per i maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza;

   rilevato che:

    nel corso dell'esame al Senato, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione è stato aggiunto un nuovo comma, che differisce di ulteriori 12 mesi il termine per l'esercizio, da parte del Governo, di alcune deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, con conseguente mutamento del titolo del disegno di legge, che non si riferisce dunque esclusivamente alla conversione del decreto-legge ma attiene anche al «Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari»;

    l'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988 vieta che il Governo possa, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;

    alla Camera i limiti di contenuto previsti dalla legge n. 400 del 1988 sono stati considerati applicabili, sia dalla Presidenza in sede di valutazione sull'ammissibilità delle proposte emendative, sia dal Comitato per la legislazione, anche al disegno di legge di conversione nel suo iter parlamentare;

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    la Corte costituzionale ha riconosciuto al Parlamento la possibilità di esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori nella legge di conversione, nel rispetto, tuttavia, del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto e allo scopo (sentenza n. 22 del 2012, sentenza n. 237 del 2013, sentenza n. 32 del 2014, sentenza n. 247 del 2019);

   considerato che:

    gli articoli da 1 a 1-quater sono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «difesa e Forze armate», di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere a) e d) della Costituzione;

    gli articoli 2 e 3, riguardanti, rispettivamente, il servizio sanitario della regione Calabria e le commissioni tecnico-scientifiche istituite presso l'AIFA, sono riconducibili alla materia «tutela della salute», rientrante nella potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

    all'articolo 2 assume rilievo anche la determinazione dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario la cui determinazione è rimessa alla competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché l'articolo 120 della Costituzione che consente al Governo di sostituirsi a organi della regione, tra l'altro quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali;

   constatato che:

    l'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge esclude che possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2023, con esclusione dei crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro;

    la disposizione è espressamente volta a ottemperare alla sentenza n. 228 del 2022, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione, dell'articolo 16-septies, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 146 del 2021, che prevedeva il blocco delle procedure esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2025;

    in tale sentenza la Corte costituzionale ha rimesso alla discrezionalità del legislatore «l'introduzione di una misura temporanea di improcedibilità delle esecuzioni e di inefficacia dei pignoramenti, qualora risulti indispensabile in rapporto all'eccezionalità dei presupposti», evidenziando al legislatore il necessario rispetto di alcuni limiti circa la platea dei creditori interessati, l'obiettività delle procedure e la durata della misura, esortandolo altresì a tener conto degli effetti prodottisi durante la vigenza della norma poi dichiarata incostituzionale;

    l'articolo 2, comma 3-bis, introduce una misura di improcedibilità delle esecuzioni e di inefficacia dei pignoramenti, escludendo dall'improcedibilità i titoli esecutivi relativi ai diritti di risarcimento dei danneggiati da fatto illecito e ai diritti retributivi dei prestatori di lavoro, e circoscrivendo la temporaneità della misura dell'improcedibilità delle esecuzioni e dell'inefficacia dei pignoramenti al 31 dicembre 2023;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo.

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (C. 634-bis Governo);

   rilevato come il provvedimento rechi opportunamente diverse disposizioni volte al rafforzamento del comparto sicurezza e soccorso pubblico e al potenziamento delle politiche di gestione dell'immigrazione e dell'accoglienza dei richiedenti asilo, prestando inoltre particolare attenzione alle esigenze degli enti territoriali;

   apprezzato che:

    l'articolo 113 provvede ad assicurare la copertura finanziaria degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato;

    l'articolo 116 prevede la proroga dal 31 dicembre 2022 al 3 marzo 2023 della durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina: si tratta di una misura – che si inserisce in una più ampia serie di iniziative finalizzate al sostegno alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e dei suoi progressivi sviluppi – volta ad allineare temporalmente la durata dello stato di emergenza nazionale con il termine di vigenza degli effetti del meccanismo europeo di protezione temporanea;

    gli articoli 117, 118 e 122 recano disposizioni volte a destinare risorse per il potenziamento della capacità operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di rispondere a diverse emergenze, anche attraverso l'acquisizione di dotazioni tecnologiche mirate;

    l'articolo 119 dispone il potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana, con specifico riferimento all'installazione da parte dei comuni di sistemi di videosorveglianza per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità, a tal fine rifinanziando la relativa autorizzazione di spesa per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;

    l'articolo 120 amplia – attraverso uno stanziamento complessivo di 42 milioni di euro – la rete dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero, tenuto conto delle criticità connesse alle capacità ricettive delle suddette strutture, in considerazione delle crescenti esigenze determinate dagli attuali flussi migratori;

    le disposizioni dell'articolo 143 sono volte ad accelerare – anche attraverso l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una apposita Cabina di regia – il processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, al fine di dare attuazione all'articolo 116, comma 3, della Costituzione, in materia di regionalismo differenziato, nonché alla riduzione dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni e all'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    l'articolo 145 reca disposizioni che, al fine di assicurare la piena funzionalità e Pag. 39capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, autorizzano l'iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali anche dei borsisti non vincitori ma risultati idonei al termine del corso-concorso del 2021;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo.

RELAZIONE DI MINORANZA PRESENTATA DAL GRUPPO PD

  La I Commissione,

   premesso che:

    l'economia italiana si avvicina alla recessione, l'inflazione è vicina al 12 per cento mentre le retribuzioni stanno crescendo di poco più dell'1 per cento, con un crollo del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi che allarga drammaticamente le disuguaglianze e genera un'enorme redistribuzione di reddito a danno anzitutto delle famiglie più povere e più fragili;

    a fronte di questa situazione, il disegno di legge di bilancio presentato dal Governo non solo non risponde alla crisi economica e sociale ma addirittura rischia di aggravarla, perché è inadeguato e iniquo: inadeguato ad affrontare efficacemente la crisi energetica e a scongiurare la recessione; fortemente iniquo perché segnato da scelte ideologiche ed elettoralistiche, come l'inasprimento già per il prossimo anno sul reddito di cittadinanza, i favori agli evasori fiscali con l'aumento del tetto per l'uso dei contanti e l'innalzamento della soglia per i pagamenti con la moneta elettronica, il taglio delle pensioni;

    la verità emerge chiaramente dalla Relazione Tecnica: le norme di condono eufemisticamente denominate «misure di sostegno in favore del contribuente» costeranno oltre 1,1 miliardi di minori entrate nel 2023, mentre gli stanziamenti contro la povertà verranno ridotti di 743 milioni di euro rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

    i 21 miliardi stanziati per il caro bollette basteranno per il solo primo trimestre ed è lo stesso Governo a riconoscere di ignorare come e con quali risorse proseguire nell'azione di sostegno a famiglie e imprese a partire da aprile, mentre già da questo mese il prezzo della benzina e del gasolio aumenterà, poiché il Governo ha ridotto da 25 a 15 centesimi lo sconto sulle accise;

    nella manovra non c'è nulla per rilanciare la crescita, con misure troppo deboli per favorire gli investimenti e l'accesso al credito delle imprese, nessuna risorsa aggiuntiva per gli investimenti pubblici, nessuna strategia per la transizione energetica e una pericolosa incertezza su futuro del PNRR;

    sono largamente insufficienti gli stanziamenti per la sanità, la scuola e il trasporto pubblico, con il rischio che le disuguaglianze territoriali siano aggravate dal progetto di autonomia differenziata, che il Governo intende, peraltro, attuare espropriando il Parlamento, visto che l'adozione dei LEP viene demandata a DPCM;

    è necessario più coraggio per affrontare la crisi energetica e il crollo del potere d'acquisto dei redditi, con maggiori aiuti alle famiglie e alle imprese, un rafforzamento del taglio del cuneo fiscale, un potenziamento della quattordicesima pensionistica, l'accelerazione dell'attuazione del PNRR, il rilancio degli investimenti privati e pubblici, privilegiando quelli per la transizione ecologica, maggiori risorse sulla sanità, sulla scuola, sul trasporto pubblico e sugli enti locali, che la legge di bilancio rischia di mandare in forte sofferenza finanziaria, una seria azione di contrasto dell'evasione fiscale;

    in particolare, tra i profili particolarmente delicati di interesse della I Commissione vi è l'articolo 143 che reca disposizioni relative alla determinazione dei livelliPag. 41 essenziali delle prestazioni (LEP) ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, comma terzo, ossia della cosiddetta autonomia differenziata;

    già la rubrica di questo articolo solleva gravi perplessità alla luce del fatto che i livelli essenziali delle prestazioni andrebbero definiti a prescindere dall'attuazione dell'autonomia differenziata, così come correttamente previsto dall'articolo 117, comma secondo, lettera m), che fa rientrare i LEP nella legislazione esclusiva dello Stato;

    la medesima disposizione prevede poi l'istituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la determinazione dei LEP, che esautora di fatto il ruolo del Parlamento, e non consente il necessario coinvolgimento delle parti sociali e delle amministrazioni locali; tale disposizione, inoltre, in assenza di adeguato finanziamento, rischia di portare ad una determinazione meramente ragionieristica dei livelli essenziali delle prestazioni, del tutto inadeguata a colmare i divari di cittadinanza aperti tra le aree del Paese;

    tale norma, in ogni caso, si configura come meramente ordinamentale, e quindi del tutto estranea al contenuto proprio della legge di bilancio, tanto che gli unici effetti finanziari stimati sono quelli per le spese di funzionamento derivanti dalle attività (500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025) e che sembrerebbe essere in contrasto con le previsioni legislative che attribuiscono l'individuazione dei LEP alla legge statale, e necessiterebbe pertanto di essere stralciata;

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO.