CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 31 ottobre 2022
4.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione speciale per l'esame di atti del Governo
ALLEGATO
Pag. 9

ALLEGATO

DL 144/2022: Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 5 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

  1. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dagli enti locali».
1.1. Benzoni, Marattin.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

  1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: «all'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,».
1.2. Marattin, Benzoni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e novembre 2022, con le seguenti: , novembre e dicembre 2022.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, secondo e terzo periodo, sostituire le parole: e novembre 2022 con le seguenti: , novembre e dicembre 2022;

   b) ai commi 2, 3, 4 e 5 sostituire le parole: e novembre 2022 con le seguenti: , novembre e dicembre 2022;

   c) al comma 3, sostituire le parole: terzo trimestre 2022 con le seguenti: primo trimestre 2022;

   d) al comma 4, sostituire le parole: terzo trimestre 2022 con le seguenti: primo trimestre 2022;

   e) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 settembre 2023;

   f) al comma 7, quinto periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 settembre 2023;

   g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

   «9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12.879 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 14.379 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

    1) quanto a 4.293 milioni di euro per l'anno 2022 e a 500 milioni di euro per l'anno 2023, a valere, fino a concorrenza dei relativi oneri, su quota parte delle maggioriPag. 10 entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-ter;

    2) quanto a 8.586 milioni di euro l'anno 2022 e a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43.»;

   h) al comma 11:

    1) alla lettera a) premettere le seguenti:

   «0a) al comma 3, le parole: “secondo trimestre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “primo trimestre 2022”;

   0b) al comma 4, le parole: “secondo trimestre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “primo trimestre 2022”»;

    2) alle lettere a) e b), sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023;

   i) dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.
(Bonus sociale energia elettrica e gas e bonus energia per il terzo settore)

   1. All'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: “5.000 milioni di euro per l'anno 2022”;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   “1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2022, n. 51, le parole: ‘12.000’ euro sono sostituite dalle seguenti: ‘20.000 euro’”;

  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere, fino a concorrenza dei relativi oneri, su quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-ter.

Art. 1-ter.
(Proroga e correttivo del contributo straordinario contro il caro bollette)

   1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “a carico dei soggetti” è inserita la seguente: “passivi”;

   b) al comma 2, le parole: “30 aprile”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre”;

   c) al comma 2, le parole: “31 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2021”;

   d) al comma 2, le parole: “nella misura del 25 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 50 per cento”;

   e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   “3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.
   3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica,Pag. 11 del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi.”».
1.3. Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Malavasi, Manzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e novembre 2022 con le seguenti: , novembre e dicembre 2022.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, secondo e terzo periodo, sostituire le parole: e novembre 2022 con le seguenti: , novembre e dicembre 2022;

   b) ai commi 2, 3, 4 e 5 sostituire le parole: e novembre 2022 con le seguenti: , novembre e dicembre 2022;

   c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 settembre 2023;

   d) al comma 7, quinto periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 settembre 2023;

   e) al comma 9, sostituire le parole: 8.586 milioni con le seguenti: 12.879 milioni, sostituire le parole: 1.000 milioni con le seguenti: 1.500 milioni di euro e sostituire le parole: 9.586 milioni con le seguenti: 14.379 milioni.
*1.4. Steger, Schullian, Gebhard.
*1.5. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)
*1.6. Torto, Lovecchio, Dell'Olio, Fenu.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e novembre 2022, con le seguenti: , novembre e dicembre 2022.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, secondo e terzo periodo, sostituire le parole: e novembre 2022 con le seguenti: , novembre e dicembre 2022;

   b) ai commi 2, 3, 4 e 5 sostituire le parole: e novembre 2022 con le seguenti: , novembre e dicembre 2022;

   c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 settembre 2023;

   d) al comma 7, quinto periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 settembre 2023.
1.7. Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Malavasi, Manzi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di contenere gli aumenti dei prezzi, a tutela delle famiglie e dei consumatori, per il terzo e quarto trimestre 2022, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 che hanno comunque un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 gwh/anno e i cui costi per kwh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kwh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, nella stessa misura ed alle medesime condizioni previste al comma 1. Il contributo è riconosciuto a prescindere dalla classificazione Ateco.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Per il terzo e quarto trimestre 2022, per le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, attive nel settore della trasformazione agroalimentare, il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale riconosciuto alle Pag. 12imprese a forte consumo di gas naturale e ad imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, nella medesima misura e alle medesime condizioni previste ai commi 2 e 4, è attribuito anche con riferimento agli usi termoelettrici ed a prescindere dal codice Ateco.
1.8. Braga, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Malavasi, Manzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di contenere l'impatto dei costi energetici a carico degli utenti finali, alle imprese operanti nei servizi pubblici del ciclo dei rifiuti e del servizio idrico integrato coperti da tariffa a carico dell'utenza, per le quali risulti accertato un incremento dei costi di energia elettrica secondo i parametri di cui al comma 1, si estendono le agevolazioni previste dalle presenti disposizioni anche se non risultino rientrare nei parametri di classificazione delle aziende energivore, previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.
1.10. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Al comma 3, sostituire le parole: e novembre 2022 con le seguenti: , novembre e dicembre 2022.

  Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: e novembre 2022 con le seguenti: , novembre e dicembre 2022.
*1.11. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)
*1.12. Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

  Al comma 3, sostituire le parole: terzo trimestre 2022 con le seguenti: primo trimestre 2022.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, sostituire le parole: terzo trimestre 2022 con le seguenti: primo trimestre 2022;

   b) al comma 11, alla lettera a), premettere le seguenti:

   «0a) al comma 3, le parole: “secondo trimestre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “primo trimestre 2022”;

   0b) al comma 4, le parole: “secondo trimestre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “primo trimestre 2022”».
**1.13. Torto, Lovecchio, Dell'Olio, Fenu.
**1.14. Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Malavasi, Manzi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kwh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

  Conseguentemente:

   a) al comma 11, prima della lettera a) premettere la seguente:

   «0a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kwh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibiliPag. 13 acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica”».

   b) dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

   «11-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kwh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica”».
1.15. Benzoni.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kwh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
1.16. Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Malavasi, Manzi.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è riconosciuto alle imprese alberghiere e termali anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta ed autoconsumata dalle stesse nei mesi di ottobre e novembre 2022. L'incremento del costo per kwh di energia elettrica prodotta ed autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 4 è riconosciuto alle imprese alberghiere e termali anche per le spese sostenute per l'acquisto del gas naturale anche per usi termoelettrici. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.17. Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Malavasi, Manzi.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese termali e alberghiere anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle stesse nei mesi di ottobre e novembre 2022. L'incremento del costo per kwh di energia elettrica prodotta ed autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati Pag. 14ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.18. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese termali e alberghiere anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle stesse nei mesi di ottobre e novembre 2022. L'incremento del costo per kwh di energia elettrica prodotta ed autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.19. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Al comma 4, dopo le parole: diversi dagli usi termoelettrici, inserire le seguenti: ad esclusione della quota di energia elettrica autoconsumata,.
*1.20. Schullian, Gebhard, Steger.
*1.21. Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Malavasi, Manzi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il contributo di cui al presente comma è altresì riconosciuto in relazione alle spese sostenute per la fornitura del teleriscaldamento e per l'acquisto dei pellet destinati alla combustione per il riscaldamento e la produzione di energia elettrica. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, valutati in 93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

  Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1:

   a) all'alinea, sostituire le parole: 13.138,169 milioni di euro con le seguenti: 13.231,169 milioni di euro;

   b) alla lettera e), sostituire le parole: quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2022 e a 23 milioni di euro per l'anno 2024.
1.23. Steger, Schullian, Gebhard.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo di cui al presente comma è altresì riconosciuto in relazione alle spese sostenute per la fornitura del teleriscaldamento e per l'acquisto dei pellet destinati alla combustione per il riscaldamento e la produzione di energia elettrica.
*1.24. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)
*1.25. Fenu, Torto, Dell'Olio, Lovecchio.
*1.26. Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Malavasi, Manzi.

Pag. 15

  Dopo il comma, 4 inserire il seguente:

  4-bis. Per l'anno 2022, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune è riconosciuto un contributo straordinario per l'acquisto della componente energetica, sotto forma di credito di imposta, nei limiti di spesa pari a 10 milioni di euro.
1.27. Berruto, Andrea Rossi, Ferrari, Vaccari, Gribaudo, Manes.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 settembre 2023.

  Conseguentemente:

   a) al comma 7, quinto periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 settembre 2023;

   b) al comma 11:

    1) alla lettera a), sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023;

    2) alla lettera b), sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023.
1.28. Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Malavasi, Manzi.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 settembre 2023.

  Conseguentemente, al comma 7, quinto periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 settembre 2023.
*1.29. Steger, Schullian, Gebhard.
*1.31. Lovecchio, Torto, Dell'Olio, Fenu.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023.

  Conseguentemente:

   a) al comma 7, quinto periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023;

   b) al comma 11:

    1) alla lettera a), sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023;

    2) alla lettera b), sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023.
1.32. Fenu, Dell'Olio, Torto, Lovecchio.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. A richiesta dell'impresa destinataria dei contributi straordinari di cui ai commi 3 e 4, il relativo credito d'imposta è portato in detrazione dalla prima fattura d'acquisto del gas o dell'energia elettrica emessa in data successiva alla richiesta. Ove il venditore non sia in possesso di alcuni degli elementi necessari per il calcolo del credito, il richiedente deve allegarli alla richiesta.
*1.33. Steger, Schullian, Gebhard.
*1.34. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)
*1.35. Lovecchio, Torto, Dell'Olio, Fenu.
*1.36. Fenu, Torto, Dell'Olio, Lovecchio.

  Sopprimere il comma 8.
1.37. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023.

Pag. 16

  Conseguentemente, al medesimo comma 11, lettera b), sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023.
*1.38. Steger, Schullian, Gebhard.
*1.39. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)
*1.40. Lovecchio, Torto, Dell'Olio, Fenu.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. In accordo con quanto stabilito dal Piano nazionale di contenimento del consumo di gas naturale del 6 settembre 2022, ai fini di contribuire al contenimento dei consumi dello stesso, la sostituzione del gas naturale in impianti industriali di potenza superiore a 5 mw già autorizzati, con i combustibili previsti all'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata con carattere di urgenza come modifica non sostanziale ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorizzazione è valida dal momento della presentazione domanda alla provincia competente, fermo restando il periodo di sessanta giorni per una risposta da parte della autorità competente di cui ai decreti attuativi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La modifica deve rispettare i limiti di emissione applicabili di cui all'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure in favore delle imprese per sostenere l'aumento dei costi dell'energia.
1.41. Peluffo, Braga.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Ferme restando le applicazioni delle maggiorazioni contrattualmente previste, le morosità registrate nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale ad uso residenziale e condominiale relative a fatture emesse dal 30 novembre 2022 al 31 maggio 2023 non danno luogo al distacco forzoso delle utenze.
1.42. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:

  11-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo semestre dell'anno solare 2022».
1.43. Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Malavasi, Manzi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Le imprese a forte consumo di energia di cui ai commi da 1 a 4 inserite in comunità energetiche rinnovabili possono accedere agli incentivi erogati dal Gestore dei servizi energetici (Gse), per impianti con potenza massima fino a 5 mw.
1.44. Stefanazzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10 per cento dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.Pag. 17
  2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.
1.01. Steger, Schullian, Gebhard.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga e correttivo del contributo straordinario contro il caro bollette e destinazione delle maggiori entrate a favore del bonus sociale)

  1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a carico dei soggetti», è inserita la seguente: «passivi»;

   b) al comma 2, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»;

   c) al comma 2, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;

   d) al comma 2, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 50 per cento»;

   e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.
   3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi.».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinate all'incremento del valore ISEE di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, valido per l'accesso ai bonus sociali elettricità e gas. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono conseguentemente rideterminate dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro trenta giorni dalla data di accertamento delle nuove entrate.
1.03. Guerra, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Malavasi, Manzi, Orlando.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche ai canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca)

  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione Pag. 18e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

   a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

   b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

   c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

   d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

   e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

   f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

   g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

   h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato»;

   b) a decorrere dal 1° gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.
1.06. Zaratti, Zanella.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riduzione degli oneri di sistema per il primo e secondo trimestre 2023 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kw)

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) provvede ad annullare, per il primo e secondo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi d'illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2023, secondo le modalità ivi indicate.
1.07. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale da parte dei soggetti titolari di contratti pluriennali d'importazione)

  1. I soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di volumi di gas naturale destinati al mercato italiano di durata superiore a un anno sono tenuti, per ciascun mese del periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 31 luglio 2022 e per ciascun contratto, a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) un importo pari al 20 per cento del prodotto tra:

   a) la differenza, se positiva, tra la componente Cmem (costo medio efficiente del mercato), come determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ai sensi del Testo integrato di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (Tivg), di cui alla deliberazione ARG/gas 64/09, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, e il prezzo medio d'importazione risultante dal medesimo contratto per i quantitativi di cui alla lettera b) nel mese;

Pag. 19

   b) i quantitativi di gas naturale destinati al mercato italiano importati oggetto del medesimo contratto, al netto dei quantitativi destinati all'iniezione in stoccaggio.

  2. Ai soggetti che abbiano registrato una perdita, nel bilancio certificato dell'esercizio o degli esercizi che includono il periodo oggetto dell'intervento, sono restituiti gli importi precedentemente versati nei limiti del valore della perdita. Qualora i suddetti soggetti siano parte di un gruppo societario tenuto alla redazione di un bilancio consolidato, ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel precedente periodo, rileva il risultato di esercizio del gruppo di appartenenza.
  3. Gli importi raccolti ai sensi del comma 1, sono destinati ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4. Ai fini dell'attuazione della presente norma l'Arera definisce:

   a) le modalità e le tempistiche di versamento degli importi di cui al comma 1 alla Csea;

   b) il prezzo medio d'importazione di cui al comma 1, lettera a), e le modalità di determinazione dei quantitativi di cui alla lettera b) del medesimo comma;

   c) le modalità per l'eventuale restituzione degli importi, ai sensi del comma 2.
1.08. Francesco Silvestri, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)

  1. All'articolo 2, comma 2-bis.1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2024».
  2. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2024».
1.09. Francesco Silvestri, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui al codice ATECO 1.61 inserire le seguenti: nonché alle imprese portuali titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
2.1. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Al comma 1, sostituire le parole: pari al 20 per cento con le seguenti: pari al 30 per cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023;

   b) al comma 4, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023;

   c) sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 275,77 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 92 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto ai restanti 183,77 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto;

   d) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,Pag. 20 dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

    2) al comma 3, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
2.2. Braga, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Malavasi, Manzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A supporto delle criticità energetiche a cui è tuttora sottoposto il settore del vetro di Murano, il contributo previsto all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 marzo 2022, n. 172, è riconosciuto alle concessioni decretate a far data dal 1o luglio 2022, nell'ambito dell'applicazione del «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», anziché del regime «de minimis». Conseguentemente i benefici liquidati alle imprese per differente soglia massima di aiuto sono rideterminati in 400.000 euro per impresa, come previsto dal predetto Quadro temporaneo di crisi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.3. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Al comma 3, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023;

   b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

    2) al comma 3, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
2.4. Fenu, Dell'Olio, Torto, Lovecchio.

  Al comma 3, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023.
2.5. Schullian, Gebhard, Steger.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Al fine di consentire un congruo tempo per l'utilizzo del beneficio previsto, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato al 30 giugno 2023.
2.6. Schullian, Gebhard, Steger.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: «effettuati nel» sono inserite le seguenti: «secondo e».
*2.7. Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Malavasi, Manzi.
*2.8. Schullian, Gebhard, Steger.

Pag. 21

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Credito d'imposta in favore delle imprese portuali per l'acquisto di energia elettrica)

  1. Al fine di ridurre la pressione inflazionistica derivante dall'eccezionale incremento dei prezzi dell'energia per l'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali, alle imprese autorizzate allo svolgimento di dette attività ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, alle imprese titolari di concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 18 della predetta legge n. 84 del 1994, nonché alle imprese concessionarie di stazioni marittime e di supporto ai passeggeri in porti marittimi nazionali, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, fino a un massimo di milioni di euro per impresa e per ciascuno degli anni 2022 e 2023, qualora abbia sostenuto costi per Kwh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media di ciascun anno, superiori del 30 per cento rispetto ai costi sostenuti nell'anno 2019.
2.02. Torto, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Alle imprese autorizzate all'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alle imprese titolari di concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge, nonché delle imprese concessionarie di stazioni marittime e di supporto ai passeggeri in porti marittimi nazionali, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni 2022 e 2023, qualora abbiano sostenuto costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media di ciascun anno, superiori del 30 per cento rispetto ai costi sostenuti nell'anno 2019.
2.03. Faraone.

ART. 3.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di ridurre il fabbisogno di liquidità delle imprese per fare fronte alla crisi energetica, le imprese fornitrici di energia non possono richiedere ai propri clienti ulteriori garanzie per la sottoscrizione di contratti di fornitura quali fideiussioni o depositi cauzionali.
3.1. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Le società di capitali, anche cooperative, che non adottano i princìpi contabili internazionali possono iscrivere i costi relativi alla fornitura di energia elettrica sostenuti nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. A tal fine, con esclusivo riferimento ai bilanci relativi ai costi di cui al periodo precedente, allo schema di bilancio di cui all'articolo 2424 del codice civile è aggiunta la voce B) I) 1-bis «costi a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia». L'ammontare complessivo dei costi a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia elettrica iscritti nell'attivo devono essere ripartiti sistematicamente in tre esercizi con pari quote d'iscrizione al conto economico. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata. Non possono accedere alla misura di cui al presente comma le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria o una delle procedure previste dal regio decretoPag. 22 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dal codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
3.3. Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Malavasi, Manzi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  8-bis. Al fine di sostenere il settore termale e mitigare gli effetti della crisi di liquidità conseguente all'eccezionale incremento dei costi energetici, non sono dovute dalle imprese termali la seconda rata per il 2022 e la prima rata per il 2023 dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative agli immobili di proprietà delle stesse imprese.
  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede mediante le risorse non utilizzate, e attualmente nella disponibilità di Invitalia, del fondo di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come integrato dall'articolo 6-quater, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  8-quater. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: «attività ricettiva» sono inserite le seguenti: «o negli immobili rientranti nelle categorie catastali D/4 o D/8 nei quali si svolgono le attività di cui al codice ATECO 96.04.20».
3.4. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  8-bis. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA).
  8-ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 8-bis, al fine di promuovere lo sviluppo d'impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni e immobili siti nei territori comunali di cui al comma 8-bis, è istituito un Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 8-bis. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 dicembre 2022.
  8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 8-bis ed 8-ter, determinati nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.5. Simiani, Bonafè, Boldrini, Fossi, Gianassi, Di Sanzo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,Pag. 23 dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.
*3.6. Gadda, Castiglione.
*3.7. Schullian, Gebhard, Steger.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese agricole sono escluse da tale disposizione».
3.8. Gadda, Castiglione.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dal rincaro dei prezzi dell'energia)

  1. Al fine di sostenere le altre imprese colpite dall'aumento dell'energia, al comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando che i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies sono considerati urbani esclusivamente ai fini statistici per il calcolo degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, come anche richiamato nel punto b-quinquies dell'articolo 183».
3.01. Ruffino.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Contributo di solidarietà a carico delle grandi ricchezze)

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'impennata dei prezzi per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese collegata alla crisi economico-energetica in atto, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2023 è istituito un contributo di solidarietà sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25.000.000 di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento.
  2. Ai fini di cui al comma 1, per base imponibile s'intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 25.000.000 di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie, compreso il patrimonio non strumentale delle società. Per patrimoni mobiliari si intendono le automobili, le imbarcazioni, gli aeromobili di valore e i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.
  3. Dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a finanziare e incrementare le misure di compensazione al carovita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.
3.02. Bonelli, Zanella.

Pag. 24

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Teleriscaldamento)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deroga di cui al primo periodo si applica anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi all'anno 2022».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.03. Braga, Roggiani, Peluffo, Ubaldo Pagano, Guerra, Malavasi, De Luca, Manzi, Gribaudo.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno e di legna da ardere)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prodotti energetici e al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, in deroga a quanto previsto dal numero 98), Tabella A), parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il IV trimestre solare dell'anno 2022, l'aliquota IVA applicata al «pellet» e alla «legna da ardere» è ridotta al 5 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.01. Fenu, Dell'Olio, Torto, Lovecchio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)

  1. Al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, al numero 98) della Tabella A – Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «esclusi i pellet» sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.02. Grimaldi, Zanella.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)

  1. All'allegato A Tabella A – Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 1-quinquies, è aggiunto il seguente:

    «1-sexies) pellet».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.03. Grimaldi, Zanella.

Pag. 25

ART. 5.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Il tavolo tecnico di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incaricato di monitorare gli impatti diretti e indiretti degli incrementi dei costi per energia elettrica e gas sui bilanci degli enti locali al fine di salvaguardare continuità dell'esercizio delle funzioni degli enti stessi e di formulare conseguenti proposte di intervento.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è ulteriormente incrementato di un miliardo di euro per gli anni 2022 e 2023. Il riparto tra gli enti locali dell'incremento di cui al primo periodo è effettuato, per 250 milioni di euro, di cui 220 milioni a favore dei comuni e 30 milioni a favore delle province e delle città metropolitane, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei criteri già adottati con le precedenti assegnazioni intervenute nel corso del 2022 e, per i restanti 750 milioni di euro, sulla base delle proposte elaborate presso il tavolo tecnico di cui al comma 01, che possono comprendere assegnazioni integrative per il 2022 miranti a contrastare i casi di disavanzo o maggior disavanzo degli enti locali riconducibili agli aumenti degli oneri energetici, iscrivibili nei rendiconti 2022 degli enti stessi, oltre ad assegnazioni a ristoro dei maggiori costi dell'energia sostenuti nel primo semestre 2023;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 750 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
*5.1. Malavasi, Gnassi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Roggiani, Fossi, Ghio, Merola.
*5.2. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Il tavolo tecnico di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incaricato di monitorare gli impatti diretti e indiretti degli incrementi dei costi per energia elettrica e gas sui bilanci degli enti locali al fine di salvaguardare continuità dell'esercizio delle funzioni degli enti stessi e di formulare conseguenti proposte di intervento;

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è ulteriormente incrementato di un miliardo di euro per gli anni 2022 e 2023. Il riparto tra gli enti locali dell'incremento di cui al primo periodo è effettuato, per 250 milioni di euro, di cui 220 milioni a favore dei comuni e 30 milioni a favore delle province e delle città metropolitane, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei criteri già adottati con le precedenti assegnazioni intervenute nel corso del 2022 e, per i restanti 750 milioni di euro, sulla base delle proposte elaborate presso il tavolo tecnico di cui al comma 01, che possonoPag. 26 comprendere assegnazioni integrative per il 2022 miranti a contrastare i casi di disavanzo o maggior disavanzo degli enti locali riconducibili agli aumenti degli oneri energetici, iscrivibili nei rendiconti 2022 degli enti stessi, oltre ad assegnazioni a ristoro dei maggiori costi dell'energia sostenuti nel primo semestre 2023;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 750 milioni di euro milioni per l'anno 2023, si provvede per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5.3. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Il tavolo tecnico di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incaricato di monitorare gli impatti diretti e indiretti degli incrementi dei costi per energia elettrica e gas sui bilanci degli enti locali al fine di salvaguardare continuità dell'esercizio delle funzioni degli enti stessi e di formulare conseguenti proposte di intervento.

  Conseguentemente:

   al comma 1 sostituire le parole: per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas con le seguenti: per gli anni 2022 e 2023 di un miliardo di euro. Il riparto tra gli enti locali dell'incremento di cui al primo è effettuato, per 250 milioni di euro, di cui 220 milioni a favore dei comuni e 30 milioni a favore delle province e delle città metropolitane, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei criteri già adottati con le precedenti assegnazioni intervenute nel corso del 2022 e, per i restanti 750 milioni di euro, sulla base delle proposte elaborate presso il tavolo tecnico di cui al comma 01, che possono comprendere assegnazioni integrative per il 2022 miranti a contrastare i casi di disavanzo o maggior disavanzo degli enti locali riconducibili agli aumenti degli oneri energetici, iscrivibili nei rendiconti 2022 degli enti stessi, oltre ad assegnazioni a ristoro dei maggiori costi dell'energia sostenuti nel primo semestre 2023;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5.4. Pastorino.

  Al comma 1, sostituire le parole: di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: di ulteriori 460 milioni di euro, da destinare per 380 milioni di euro in favore dei comuni e per 80 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
5.5. De Luca, Ubaldo Pagano, Braga, Guerra, Malavasi, Manzi.

Pag. 27

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 136, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».
5.6. Fenu, Dell'Olio, Torto, Lovecchio.

(Inammissibile)

  Al comma 3, dopo le parole: determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche aggiungere le seguenti: , dalla revisione dei prezzi dei contratti pubblici per il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria e camici, rientrante nella disciplina dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e dell'Accordo quadro per il Servizio sanitario nazionale del 20 settembre 2001.
5.7. Torto, Dell'Olio, Lovecchio, Fenu.

  Al comma 3, dopo la parola: pandemia inserire le seguenti: nonché alla revisione dei prezzi nei contratti di appalto in corso di esecuzione per il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria e camici per strutture sanitarie, rientrante nella disciplina dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 e dell'Accordo quadro per il Servizio sanitario nazionale del 20 settembre 2001.
5.8. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 9-bis dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «I suddetti provvedimenti regionali costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in relazione alle somme da recuperare»;

   b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i crediti delle singole regioni e province autonome nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono recuperati tramite iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, o compensati con i debiti per acquisti di dispositivi medici, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, fino a concorrenza dell'intero ammontare».
5.9. De Luca, Ubaldo Pagano, Braga, Guerra, Malavasi, Manzi.

  Al comma 4, sostituire le parole: sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022 con le seguenti: sulla base della incidenza percentuale degli incrementi dei costi energetici stimati per l'anno 2022 dalle singole regioni e province autonome, rispetto all'anno 2021, sul totale nazionale, così come desumibile dai modelli CE trasmessi dalle regioni e province autonome, e sulla base della incidenza percentuale dei costi COVID 2021 rappresentati dalle regioni e dalle province autonome e certificati nei modelli CE COVID.
*5.10. Andrea Rossi, Gnassi, Malavasi, De Maria, Ubaldo Pagano.
*5.11. De Maria.

  Al comma 5, sopprimere le parole: , non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,.
5.12. Faraone.

  Al comma 5, sostituire le parole: non superiore allo 0,8 per cento del tetto di Pag. 28spesa assegnato per l'anno 2022, con le seguenti: non superiore al 5 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022.
5.13. Faraone.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al comma 1, sono definiti meccanismi premiali che favoriscono gli enti locali che abbiano intrapreso, anche attraverso procedure di partenariato pubblico-privato, volte alla razionalizzazione e all'efficientamento dei servizi erogati, quali interventi di efficientamento energetico e promozione di comunità energetica e autoconsumo collettivo.
5.14. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. Il pagamento delle quote capitale in scadenza nell'anno 2022 successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 luglio 2023, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento attualmente prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  6-ter. Il risparmio di spesa di cui al comma 6-bis è utilizzato per il finanziamento delle maggiori spese connesse all'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas. I risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, eventualmente confluiti nella quota vincolata del risultato di amministrazione risultante al 31 dicembre 2022 possono essere utilizzati per finanziare le maggiori spese dovute all'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas.
  6-quater. La sospensione di cui al comma 6-bis non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2022, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.
  6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 130 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
5.15. Gnassi, Malavasi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Fossi, Ghio, Merola.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che documentino un aumento della spesa per utenze di energia elettrica e gas nei primi otto mesi del 2022 rispetto al medesimo periodo del 2021, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 9-vicies quater del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, degli oneri relativi al pagamento Pag. 29delle rate non ancora versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al primo periodo, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5.17. Zan.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2025».
  6-ter. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024»;

   b) le parole: «e al quinto» sono sostituite dalle seguenti: «, al quinto, al sesto e al settimo».

  6-quater. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
  6-quinquies. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.
5.18. Malavasi, Gnassi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Fossi, Ghio, Merola.

(Inammissibile)

Pag. 30

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Al comma 866 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera b) è abrogata.
5.20. De Luca, Ubaldo Pagano, Braga, Guerra, Malavasi, Manzi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Dopo il comma 862 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

   «862-bis. Per l'annualità 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862, non sono considerate le spese derivanti dai maggiori oneri connessi all'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, sulla base del confronto tra le spese sostenute negli esercizi 2022 e 2019.».
*5.21. Pastorino.
*5.22. Malavasi, Gnassi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Fossi, Ghio, Merola.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 112-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Per il medesimo anno,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020, 2021 e 2022,»;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché in relazione alle risorse trasferite nel 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi all'energia elettrica e al gas».
**5.23. Pastorino.
**5.24. Gnassi, Malavasi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Fossi, Ghio, Merola.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «all'anno 2022» sono sostitute dalle seguenti: «agli anni 2022 e 2023»;

   b) dopo le parole: «da COVID-19,» sono inserite le seguenti: «nonché degli aumenti degli oneri per energia elettrica e gas,»;

   c) le parole: «accertato con l'approvazione del rendiconto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «accertato, rispettivamente, con l'approvazione dei rendiconti 2021 e 2022»;

   d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al primo periodo è autorizzato per l'esercizio 2023, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore al 50 per cento della medesima quota, se derivante da dati di preconsuntivo, e all'80 per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2022 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
*5.25. Gnassi, Malavasi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Fossi, Ghio, Merola.
*5.26. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli Pag. 31enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a dodici mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni, le province e le città metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica».
5.27. De Luca, Malavasi, Ubaldo Pagano, Braga, Guerra, Manzi, Gnassi, Fossi, Ghio, Merola.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per gli anni 2022 e 2023 gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione e i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa degli esercizi 2022 e 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.
5.28. Malavasi, Gnassi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Roggiani, Fossi, Ghio, Merola.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Il Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è ulteriormente finanziato per l'anno 2022 per 60 milioni di euro. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2023. Al conseguente onere, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.29. De Luca, Ubaldo Pagano, Braga, Guerra, Malavasi, Manzi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «, i comuni, le province e le città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «e i comuni»;

   b) le parole: «a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «e a 100 milioni di euro, per i comuni».

  6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.31. De Luca, Ubaldo Pagano, Braga, Guerra, Malavasi, Manzi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 40-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, Pag. 32n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per il solo anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023»;

   b) al comma 2, le parole: «dell'esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercizi 2022 e 2023».
*5.32. Gnassi, Malavasi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Roggiani, Fossi, Ghio, Merola.
*5.33. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: «in favore dei comuni» sono inserite le seguenti «, delle unioni di comuni e delle comunità montane»;

   b) al comma 3:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «Ai comuni» sono inserite le seguenti «, alle unioni di comuni e alle comunità montane»;

    2) al secondo periodo, dopo le parole: «I comuni» sono inserite le seguenti: «, le unioni di comuni e le comunità montane».
5.34. Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il quinto periodo del comma 9 dell'articolo 7 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «Con il Regolamento di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), sono individuate le modalità attuative; nelle more dell'approvazione del citato Regolamento, rimane in vigore la circolare del 21 luglio 1997, n. 3816».
5.35. Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 44, comma 7-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole «decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,» sono inserite le seguenti: «quelli relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture scolastiche,».
5.36. Lovecchio, Dell'Olio, Torto, Fenu, D'Orso, Morfino.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il termine unico di aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione 7 marzo 2022, n. 51, è differito al 31 marzo 2023.
5.37. Pastorino.

(Inammissibile)

ART. 6.

  Al comma 5, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  5-bis. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto a obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflattiva in atto, le risorse incrementali disponibili stanziate per gli Pag. 33esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prioritariamente destinate dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.
  5-ter. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, la lettera b) è sostituita con la seguente:

   «b) quanto a euro 75.350.957, ai fini dell'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio tenuto conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;».
6.1. Ubaldo Pagano.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per il 2022 con le seguenti: 80 milioni di euro per il 2022.
7.1. Berruto, Andrea Rossi, Gribaudo, Ferrari, Vaccari, Manes.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizione sportive in corso di svolgimento, i versamenti sospesi dall'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e in ultimo dall'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, mediante rateizzazione fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 dicembre 2022.
7.2. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo a sostegno impianti sciistici a fune)

  1. Al fine di sostenere il settore impianti di risalita e i luoghi di sport invernali, quali centri nevralgici per il turismo montano, e altresì far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, è istituito presso il Ministero per lo sport e i giovani un apposito fondo denominato «Fondo a sostegno impianti sciistici a fune», con una dotazione di 60 milioni di euro, destinati per una quota pari a 10 milioni di euro a garantire i lavori di sicurezza e manutenzione ordinaria degli impianti di risalita a fune e per la restante quota, pari a 50 milioni di euro, a far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica.
  2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di erogazione delle risorse.
7.01. Berruto, Andrea Rossi, Vaccari, Gribaudo, Ferrari, Manes.

Pag. 34

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro)

  1. Al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute, ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse società e associazioni, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
7.02. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile)

(Ritirato)

ART. 8.

  Al comma 1, dopo le parole: del terzo settore aggiungere le seguenti: , i Comitati della Croce Rossa Italiana.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al medesimo comma 1, dopo le parole: persone con disabilità aggiungere le seguenti: nonché servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali;

   b) al medesimo comma 1, dopo le parole: dell'energia termica ed elettrica aggiungere le seguenti: e dei costi dei carburanti;

   c) al medesimo comma 1, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 140 milioni;

   d) al comma 3, sostituire le parole: e del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: , del lavoro e delle politiche sociali e della salute.
8.1. Boldrini, Bonafè, Di Sanzo, Furfaro, Fossi, Gianassi, Simiani.

  Al comma 1, dopo le parole: rivolti a persone con disabilità, aggiungere le seguenti: nonché gli enti accreditati dalle regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché gli enti accreditati e le Fondazioni ITS che hanno percorsi attivi nell'anno finanziario 2022/2023.
8.2. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)

  1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 marzo 2023, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinarioPag. 35 è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.
  3. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, sono individuate altre tipologie di intervento rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.
  4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni regione, che può essere individuato sia nella figura del presidente di regione che di un assessore.
  5. I soggetti interessati presentano i propri progetti con le modalità disciplinate dal decreto di nomina del Commissario straordinario, anche ove tali progetti siano già oggetto di una richiesta di autorizzazione, il cui procedimento non sia concluso al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorsi i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. I pareri di cui al presente comma non sono vincolanti.
  7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario straordinario e i sub-commissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario straordinario e i sub-commissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando, ove necessario, anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
  8. Il Commissario straordinario, attraverso i sub-commissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.
  9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.Pag. 36
  10. I sub-commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.
  11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al precedente comma.
9.1. Bonelli, Zanella, Zaratti, Evi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

  1. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105» sono sostituite dalle seguenti: «fatta esclusione per ogni atto, adempimento o autorizzazione di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, per i quali continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di cui al presente decreto».
9.2. Francesco Silvestri, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio, Riccardo Ricciardi, Quartini, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Carmina, Todde.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

  1. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105» sono soppresse.
9.3. Sergio Costa, Torto, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

  1. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il terzo periodo è soppresso.
9.4. Sergio Costa, Torto, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio.

  Al comma 1, sostituire le parole da: dopo il comma 14 fino alla fine del comma, con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: “entro l'anno successivo” sono sostituite dalle parole: “entro i due anni successivi”.»;

   b) dopo il comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente:

   «14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora, in sede di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte prescrizioni, ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.».
9.5. De Luca, Ubaldo Pagano, Braga, Guerra, Malavasi, Manzi.

(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le parole da: dopo il comma 14 fino alla fine del comma, con le seguenti: il comma 3 è abrogato.
9.6. Francesco Silvestri, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio, Riccardo Ricciardi, Quartini, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Carmina, Todde.

Pag. 37

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Comunità energetiche rinnovabili)

  1. Alle comunità energetiche rinnovabili e alle comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9.01. Zaratti, Zanella.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Fondo di garanzia per la realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto europeo Repower EU di produrre entro l'anno 2030 almeno il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili». Tale fondo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944. Il Fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
  2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni per l'anno 2023 e in 195 milioni per gli anni 2024-2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9.02. Bonelli, Zaratti, Zanella.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

  1. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurarePag. 38 garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente finalizzati ad incrementare l'efficientamento energetico e all'installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, eccetera), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.
  2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi della Banca europea degli investimenti, di Cassa depositi e prestiti S.p.a., delle regioni, di altri enti creditizi e di Poste italiane S.p.a.
  3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della transizione ecologica.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero della transizione ecologica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
9.03. Evi, Zaratti, Zanella, Bonelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazioni per l'installazione di impianti solari)

  1. Nei centri, nuclei storici e negli immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati direttamente ai sensi della Parte II del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici.
  2. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al punto A.6 le parole: «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».
  3. Negli immobili vincolati direttamente ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione di pannelli solari è inserita tra gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all'Allegato A di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
9.04. Zaratti, Zanella.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Dibattito pubblico – Modifiche all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76)

  1. All'Allegato 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente punto:

Impianti energetici

Opere che superano la soglia di 10 MW di potenza o di 10 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti

  2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è integrata la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2020, n. 627, per le opere energetiche. Il decreto di cui al primo periodo del presente comma stabilisce inoltrePag. 39 le risorse per il finanziamento, i criteri per la designazione dei componenti, il regolamento di funzionamento per le opere energetiche ed eventuali altri atti di indirizzo con l'obiettivo di coordinare il lavoro con quello delle opere infrastrutturali.
9.05. Zaratti, Zanella.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica di un celere raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione 2, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di quelli definiti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), nell'ambito dell'attuale crisi energetica in atto, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole: «incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «e lettera b)»;

   b) al comma 4, le parole da: «con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento»;

   c) il comma 5 è abrogato.
9.06. Evi, Zanella, Bonelli, Zaratti.

ART. 10.

  Al comma 1, sostituire le parole: il Ministero dell'interno utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero con le seguenti: le amministrazioni centrali, locali, compresi gli ospedali e le scuole, e regionali, nonché gli enti gestori di edilizia residenziale pubblica possono utilizzare direttamente o affidare in concessione, in tutto o in parte, i beni a qualunque titolo in uso alle citate amministrazioni.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire le parole: il Ministero dell'interno e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali con le seguenti: i soggetti ivi citati possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali;

   b) alla rubrica, sostituire le parole: del Ministero dell'interno con le seguenti: delle amministrazioni centrali, locali e regionali.
10.1. Zanella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Qualora successivamente all'utilizzo delle quote di energia rinnovabile prodotta dalle comunità energetiche di cui al comma 2 del presente articolo, si rendesse disponibile ulteriore energia residuale immessa nella rete di competenza del Gestore dei servizi energetici (GSE), della ulteriore produzione di energia rinnovabile, d'intesa con le amministrazioni pubbliche locali interessate, potranno beneficiare abitanti, esercenti commerciali, scuole pubbliche, centri anziani, presidi sanitari, che insistono nelle aree ove saranno realizzati gli impianti di energia rinnovabili di cui al presente articolo.
10.2. Zanella.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici)

  1. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertitoPag. 40 con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142:

   a) prima della parola: «Ove» sono premessi i seguenti periodi: «Al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali con moduli collocati a terra, ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane, ovvero a falde, di dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta. Tali impianti, e relative opere connesse, possono essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela, ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.»;

   b) le parole: «situate nei centri storici o soggette» sono sostituite dalle seguenti: «o immobili situati nei centri storici o soggetti»;

   c) le parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,» sono soppresse.
*10.01. Steger, Schullian, Gebhard.
*10.02. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «collocati a terra» sono inserite le seguenti: «o su coperture piane e/o falde»;

   b) al secondo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti: «ovvero che i manti delle coperture abbiano l'aspetto dei materiali della tradizione locale.».
**10.03. Steger, Schullian, Gebhard.
**10.04. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)
**10.05. Fenu, Torto, Lovecchio, Dell'Olio.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo dopo le parole: «con moduli collocati a terra» sono inserite le seguenti: «, ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane, ovvero a falde di dette strutture»;

   b) al secondo periodo le parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,» sono soppresse.
10.06. Marattin, Benzoni.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione per la realizzazione e l'installazione di impianti fotovoltaiciPag. 41 di potenza inferiore a 50 kW e fino a 200 kW)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Al fine di semplificare le procedure relative agli interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, le disposizioni del decreto del Ministro della transizione ecologica 2 agosto 2022, n. 297, si applicano anche agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 50 kW e fino a 200 kW. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la realizzazione degli impianti di cui al periodo precedente è subordinata alla sola presentazione al proprio gestore, da parte del proprietario dell'immobile collegato alla rete elettrica, del modello unico semplificato di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della documentazione, il gestore di rete provvede alla connessione dell'impianto. In caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, nei confronti del gestore è applicata una sanzione di euro 500 per ciascun giorno di ritardo. Solo per gli impianti di potenza compresa tra 51 e 200 kW, ove gli edifici siano ubicati in centri storici e aree tutelate, oltre al modello unico è inviata anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifichi che i predetti impianti non siano visibili dagli spazi pubblici limitrofi.
   1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano per i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   1-quater. Al fine di valutare la corretta implementazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, e in generale il progresso negli allacciamenti alla rete di tutti gli impianti a fonte rinnovabile, Terna S.p.A. effettua un monitoraggio mensile sugli allacciamenti di rete effettivamente completati, inclusi quelli sulla rete di distribuzione, i cui dati devono essere forniti dai distributori, e ne pubblica i risultati sul proprio sito internet entro il giorno 15 del mese successivo.».
10.07. Benzoni, Marattin.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Contributo del Ministero delle infrastrutture alla resilienza energetica nazionale)

  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio aeronautico civile o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi princìpi di attuazione.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, per impianti superiori a 1 MW, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
  3. I beni di cui al comma 1, sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembrePag. 42 2021, n. 199, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Competente a esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
10.08. Ilaria Fontana, Torto, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modificazioni al decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «e fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «e fino a 500 kW».
10.09. Stefanazzi.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: sale da concerto, aggiungere le seguenti: ivi inclusi i live club, nonché gli organizzatori di spettacoli di musica dal vivo, non soggetti di pubblico sostegno,.
*11.1. Manzi.
*11.2. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Al comma 1, dopo le parole: sale teatrali aggiungere le seguenti: attività di spettacolo viaggiante.
11.3. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, al terzo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 60 milioni, e dopo le parole: legge 17 luglio 2022, n. 77, inserire le seguenti: quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   b) sopprimere il comma 2.
11.4. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per il settore della cultura)

  1. All'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo n. 241 del 1997», sono aggiunte le seguenti: «e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto»;

   b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativoPag. 43 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario.».
11.01. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile)

(Ritirato)

ART. 12.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro per abbonamenti mensili o plurimensili e di 350 euro per abbonamenti annuali. Il buono per l'acquisto di abbonamenti annuali, può essere richiesto una sola volta entro il 31 dicembre 2022.».
12.1. Orlando.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono distribuite prioritariamente alle amministrazioni che abbiano promosso e partecipino a comunità energetiche rinnovabili.
13.1. Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica per le Istituzioni formative dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale)

  1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, alle istituzioni formative accreditate che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari ai maggiori costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nel secondo semestre del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui per l'anno 2023.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023, e non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, sentita la conferenza Stato-regioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
13.01. Richetti, Benzoni.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche alle disposizioni sulle prestazioni energetiche dell'edilizia)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal Pag. 44decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «3-septies) tutti i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare sui tetti piani di edifici pubblici, ospedali, scuole, centri commerciali, ipermercati, capannoni industriali e agricoli, sono dotati di tetti solari o altri impianti di autoproduzione di energia rinnovabile;».
13.02. Zaratti, Zanella.

ART. 14.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. La somma di 85 milioni di euro di cui al precedente comma, è utilizzabile sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta nel mese di aprile dell'anno 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese di autotrasporto merci in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell'attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
  1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
14.1. De Micheli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Promozione del bioidrogeno per i trasporti sostenibili).

  1. Al fine di promuovere nel settore trasporto, accanto al biometano e ai combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, l'implementazione di progetti di bioidrogeno, combustibile e carburante gassoso originato dalle biomasse, al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199:

   a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera dd) è inserita la seguente:

   «dd-bis) “bioidrogeno”: idrogeno appartenente alla famiglia dei biogas comunque originato dalla biomassa»;

   b) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «incentivo tariffario» sono inserite le seguenti: «ad altri biogas, in particolare il bioidrogeno e» e dopo la parola: «combustibili» sono aggiunte le seguenti: «e carburanti»;

   c) all'articolo 39:

    1) al comma 1, alla lettera a), la parola: «biogas» è sostituita dalle seguenti: «i biogas»;

    2) al comma 1, alla lettera b), la parola: «biogas» è sostituita dalle seguenti: «i biogas»;

    3) al comma 3, alla lettera a), la parola: «biogas» è sostituita dalle seguenti: «i biogas»;

    4) al comma 3, alla lettera b) le parole: «del biogas» sono sostituite dalle seguenti: «dei biogas»;

Pag. 45

    5) al comma 5, alla lettera a), le parole: «il biogas» sono sostituite dalle seguenti: «i biogas»;

    6) al comma 7, le parole: «del biogas» sono sostituite dalle seguenti: «dei biogas».
14.01. Braga.

ART. 15.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale e provinciale e zonale con le seguenti: pari a 500 euro per ciascuna sede centrale, 250 euro per ciascuna sede provinciale e 100 euro per ciascuna sede regionale e zonale.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: 769.000 con la seguente: 1.200.000.
15.1. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 200 euro.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 1.538.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede, quanto a euro 769.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 769.000 per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto-legge.
15.2. Sarracino.

ART. 16.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole da: «a eccezione» a: «del medesimo codice» sono soppresse;

   b) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «In presenza di impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del presente decreto, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi».
*16.1. Pastorino.
*16.3. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017 n. 205:

   a) le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

Pag. 46

   b) le parole: «30 giugno 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
**16.5. Fenu, Torto, Lovecchio, Dell'Olio.
**16.6. Steger, Schullian, Gebhard.

(Inammissibile)

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Al fine di mitigare il consumo di energia elettrica, in via sperimentale e per valutare l'effettivo impatto sul consumo energetico di famiglie e imprese, fino al 31 dicembre 2022 è prorogata l'ora legale.
17.01. Zaratti, Zanella.

(Inammissibile)

ART. 18.

  Premettere il seguente:

Art. 018.
(Sostegno ai salari per fronteggiare l'aumento dei prezzi delle materie prime e il carovita).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

   a) l'accesso ai benefici economici e normativi stabiliti dalla legge nonché per i fini di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è consentito ai datori di lavoro che applicano contratti collettivi di lavoro che siano stati rinnovati entro dodici mesi dalla scadenza prevista ed è condizionato all'applicazione di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalente svolta dal datore di lavoro.

   b) il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 è moltiplicato per tre volte qualora il contratto collettivo nazionale applicato dal datore di lavoro al momento del recesso non sia stato rinnovato entro dodici mesi dalla scadenza prevista;

   c) il trattamento economico complessivo fissato dai contratti collettivi nazionali di lavoro scaduti e non rinnovati è automaticamente incrementato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA) fino al rinnovo e in ogni caso non oltre dodici mesi dalla scadenza prevista; tale incremento automatico opera anche con riferimento alle tabelle ministeriali sul costo del lavoro di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, decorsi dodici mesi dalla scadenza dei contratti collettivi nazionali di riferimento e fino al rinnovo. L'incremento di cui alla presente lettera è riconosciuto anche in caso di contratti collettivi nazionali scaduti e non rinnovati da più di dodici mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
18.2. Orlando.

(Inammissibile)

ART. 19.

  Al comma 9, sostituire le parole: per il mese di novembre 2022 con le seguenti: per almeno un mese nel periodo da gennaio a novembre 2022.

  Conseguentemente:

   al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: la prestazione per almeno 50 giornate con le seguenti: prestazioni di lavoro e ai lavoratori stagionali agricoli iscritti agli elenchi anagrafici INPS;

   al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: almeno 50 contributi giornalieri Pag. 47versati con le seguenti: almeno un contributo giornaliero versato;

   al comma 16, sopprimere il secondo periodo;

   sostituire il comma 21 con il seguente:

  21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, valutati in 376,5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 395,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 256,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 347,7 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto-legge, e, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022 e a 48 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.1. Guerra, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Malavasi, Manzi.

  Al comma 9 sostituire le parole: per il mese di novembre 2022 con le seguenti: per almeno un mese nel periodo da gennaio a novembre 2022.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

  1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al primo periodo le parole: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021» e al secondo periodo le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25,40 per cento».
19.2. Zanella.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: la prestazione per almeno 50 giornate con le seguenti: prestazioni di lavoro e ai lavoratori stagionali agricoli iscritti agli elenchi anagrafici INPS e, al secondo periodo, dopo le parole: L'indennità è corrisposta aggiungere le seguenti: , nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

  1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al primo periodo le parole: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 ottobre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2021» e, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25,15 per cento».
19.3. Zanella.

  Al comma 14 sostituire le parole: almeno 50 contributi giornalieri versati con le seguenti: almeno un contributo giornaliero versato.
19.4. Zanella.

  Al comma 16, sopprimere il secondo periodo.

Pag. 48

  Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

  1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al primo periodo le parole: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021» e al secondo periodo le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25,35 per cento».
19.5. Zanella.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali le cui strutture resteranno aperte nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 e il 31 marzo 2023, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 30 aprile 2023, nel limite della differenza tra la spesa per l'acquisto di gas ed energia elettrica sostenuta nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 1° novembre 2019 e la stessa spesa sostenuta nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 1° novembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
19.01. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di previdenza complementare)

  1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività preordinate alle finalità di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a erogare direttamente al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato «Previdenza Italia», istituito in data 21 febbraio 2011, al massimo entro il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del citato articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
  2. In via transitoria per l'anno 2022, le risorse di cui al primo comma sono erogate entro il 28 febbraio 2023.
19.02. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile)

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis
(Estensione dell'indennità una tantum per studenti universitari fuori sede volta al sostegnoPag. 49 delle spese di locazione e delle utenze elettriche e gas alle università non statali)

  1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, incluso il contributo di cui all'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato a corrispondere un contributo una tantum di 200 euro per le spese di locazione abitativa e delle utenze di energia elettrica e gas sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, in possesso di regolare contratto di locazione.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.
19.03. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

ART. 20.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Detrazioni per carichi di famiglia per personale a contratto negli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), spettano altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che, pur essendo residenti in un Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20.01. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Indennità compensativa per contingenza emergenziale)

  1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dal perdurare del deprezzamento dell'euro sull'ammontare reale delle retribuzioni percepite in euro dagli impiegati a contratto delle rappresentanze diplomatico-consolari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18, determinatisi in ragione delle dinamiche correlate alle crisi russo-ucraina ed energetica, è riconosciuta un'indennità compensativa per contingenza emergenziale, erogabile con cadenza mensile, fino a un massimo di dodici mesi, pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni percepite alla data del 31 dicembre 2021 e Pag. 50il valore medio delle retribuzioni percepite a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a un milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20.02. Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi, Carè.

(Inammissibile)

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche)

  1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di altri generi di prima necessità, dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, il fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato per l'anno 2022 di un importo pari a 500 milioni di euro, da ripartire entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano le stesse modalità, criteri di riparto e procedure di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 53 del decreto-legge n. 73 del 2021. I valori reddituali considerati ai fini del presente riparto sono quelli relativi all'anno d'imposta 2019, pubblicati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze su apposita sezione del sito internet istituzionale.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
*21.01. Pastorino.
*21.02. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)
*21.03. Gnassi, Malavasi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Fossi, Ghio, Merola.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche)

  1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di altri generi di prima necessità, dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, il fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato per l'anno 2022 di un importo pari a 500 milioni di euro, da ripartire entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.Pag. 51
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano le stesse modalità, criteri di riparto e procedure di cui ai commi 1 e 1-bis del citato articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. I valori reddituali considerati ai fini del presente riparto sono quelli relativi all'anno d'imposta 2019, pubblicati dal dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
21.04. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rivalutazione dell'importo dell'assegno unico universale per l'ultimo trimestre 2022)

  1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, in via eccezionale, con riferimento al riconoscimento del beneficio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, è riconosciuto un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. Resta fermo che ai fini della rivalutazione degli importi dell'assegno per l'anno 2023, il beneficio è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 71 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21.05. Bonetti, Marattin.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Mobilità orizzontale)

  1. All'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» sono sostituite con le seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le unioni di comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni e le città metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.».
21.06. Pastorino.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure in favore del personale sanitario precario)

  1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (BilancioPag. 52 di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e successive modificazioni, le parole: «al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2022».
21.07. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile)

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore turistico)

  1. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi dell'inflazione, con particolare riferimento all'incremento dei costi energetici, ai datori di lavoro privati di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità relative a ottobre, novembre e dicembre 2022 e gennaio 2023. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 novembre 2022, per il periodo retributivo del mese di ottobre 2022, entro il 16 dicembre 2022, per il periodo retributivo del mese di novembre 2022, entro il 16 gennaio 2023, per il periodo retributivo del mese di dicembre 2022 ed entro il 16 febbraio 2023 per il periodo retributivo del mese di gennaio 2023.
  2. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, valutati nella misura massima di 100 milioni di euro, si provvede mediante rifinanziamento del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
21.08. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore turistico)

  1. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi dell'inflazione, con particolare riferimento all'incremento dei costi energetici, ai datori di lavoro privati di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità relative a ottobre, novembre e dicembre 2022 e gennaio 2023. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 novembre 2022, per il periodo retributivo del mese di ottobre 2022, entro il 16 dicembre 2022, per il periodo retributivo del mese di novembre 2022, entro il 16 gennaio 2023, per il periodo retributivo del mese di dicembre 2022 ed entro il 16 febbraio 2023 per il periodo retributivo del mese di gennaio 2023.Pag. 53
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nella misura massima di 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
21.09. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per l'abbattimento delle liste d'attesa)

  1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'emergenza epidemiologica, all'articolo 26, comma 6-bis, secondo capoverso, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole da: «per l'anno 2022» fino a: «anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2022, 2023 e 2024, nel limite massimo di spesa di 500 mila euro per il 2022, 4,5 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro per il 2024».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 mila euro per il 2022, 4,5 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
21.010. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile)

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rateizzazione degli importi dovuti da clienti finali domestici di energia elettrica e gas naturale)

  1. Con riguardo alle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 30 aprile 2023 gli esercenti la vendita di gas naturale ed energia elettrica sono tenuti a offrire, su richiesta dei clienti finali domestici, un piano di rateizzazione dell'importo dovuto che ne preveda il pagamento con una periodicità adeguata e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo modalità definite dall'ARERA d'intesa con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNUCU) di cui all'articolo 136 del codice del consumo.
  2. Sono sospesi i distacchi delle forniture di energia elettrica e gas ai clienti finali domestici in conseguenza di inadempimento delle fatture emesse nel periodo di cui al comma 1. I contratti dei titolari soggetti al distacco della fornitura verranno attribuiti al gestore del servizio di ultima istanza territorialmente competente che provvederà a erogare il servizio sino al 30 aprile 2023 riducendo l'erogazione della fornitura con le modalità stabilite dall'ARERA d'intesa con il CNCU di cui all'articolo 136 codice del consumo.
  3. L'ARERA definisce altresì, nel limite di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, per gli importi delle fatture oggetto di distacco o di rateizzazione superiore al 3 per cento dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione, nonché le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, del 70 per cento dell'anticipazione entro il mese di maggio 2023 e della restante quota entro l'anno 2023.
  4. L'ARERA d'intesa con il CNCU di cui all'articolo 136 codice del consumo definisce le modalità di recupero degli importi Pag. 54dovuti dai titolari di contratti a cui sono stati sospesi i distacchi al fine del ripianamento del debito maturato nei confronti degli esercenti la vendita e del gestore della fornitura di ultima istanza.
  5. All'erogazione dell'anticipo di cui al comma 3 provvede la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Qualora la somma richiesta dagli esercenti la vendita e dal gestore della fornitura di ultima istanza raggiunga l'importo di cui al comma 3, l'ARERA può ridurre il periodo temporale di cui ai commi 1 e 2, ferma restando l'applicazione del meccanismo di anticipazione per i soli importi già oggetto di rateizzazione.
21.011. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rifinanziamento del bonus asilo nido)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2022 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.012. Quartapelle Procopio.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rifinanziamento del bonus asilo nido)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede quanto a 20 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 30 milioni corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali in politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21.013. Gebhard.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Lavoratori fragili)

  1. Fino al 31 dicembre 2022, esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il Pag. 55paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I predetti periodi non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano l'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.
21.014. Torto, Ascari, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure urgenti in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili)

  1. Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ivi inclusi i lavoratori giudicati inidonei al lavoro in presenza dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2-bis, dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologia oncologica e svolgimento di terapie salvavita, viene attestata dal medico di medicina generale o dal medico specialista dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che ha in cura il lavoratore. Per i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il verbale di riconoscimento di tale condizione costituisce titolo sufficiente a fruire della presente disposizione di tutela. I lavoratori di cui al comma espletano la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale da rendere.
  2. Al lavoratore di cui al comma 1 che svolge la propria attività lavorativa in modalità agile viene garantita l'equiparazione con il personale operante in presenza ai fini del trattamento economico e normativo, del diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, nonché dello sviluppo delle opportunità di carriera e crescita retributiva, del diritto alla formazione, all'apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicati anche per la prestazione lavorativa resa in modalità agile.
  3. I datori di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 sono obbligati a concedere il lavoro agile ai lavoratori aventi diritto.
21.015. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile)

(Ritirato)

ART. 22.

  Sopprimere il comma 1.
22.1. Zanella.

  Al comma 1, e ovunque ricorrano, dopo le parole: necessari ai fabbisogni impiantistici, aggiungere le seguenti: in materia di preparazione al riutilizzo, riutilizzo e riciclo dei rifiuti.
22.2. Ilaria Fontana, Torto, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio, Sergio Costa.

Pag. 56

  Al comma 1, e ovunque ricorrano, dopo le parole: necessari ai fabbisogni impiantistici, aggiungere le seguenti: in materia di smaltimento rifiuti.
22.3. Ilaria Fontana, Torto, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio, Sergio Costa.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: individuati dal con le seguenti: conformi ai piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come adeguati al;

   b) al comma 2, sostituire le parole: individuati dal con le seguenti: conformi ai piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come adeguati al;

   c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano ai procedimenti autorizzativi non di competenza statale, avviati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti avviati precedentemente che abbiano superato una durata complessiva di un anno.
22.4. Ilaria Fontana, Torto, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio, Sergio Costa.

  Al comma 2, sostituire la parola: quindici con la seguente: sessanta.
22.5. Ilaria Fontana, Torto, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio, Sergio Costa.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Nella valutazione del fabbisogno impiantistico relativo agli impianti di gestione dei rifiuti urbani, le regioni devono tenere conto dei criteri e delle linee strategiche dettate dal Piano nazionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della qualificazione degli impianti operata sulla base del metodo tariffario rifiuti approvato con deliberazioni di Arera.
22.6. L'Abbate, Sergio Costa, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'allegato II, paragrafo 5.4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il monitoraggio della qualità dell'aria e delle emissioni diffuse delle discariche può essere effettuato mediante metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati “droni”, al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria, la valutazione dell'impatto sull'ambiente provocato dalle emissioni diffuse delle discariche e dalle concentrazioni dei principali inquinanti, nonché di consentire la corretta funzionalità dell'impianto. L'attività di monitoraggio della qualità dell'aria tramite aeromobili a pilotaggio remoto è svolta o coordinata da soggetti e/o personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nell'avere svolto tale attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo e/o enti pubblici di ricerca e/o università per un lasso di tempo non inferiore a 2 anni. La frequenza dell'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto va valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con le autorità competenti per materia. L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento delle Aia e della Via».
22.7. L'Abbate, Sergio Costa, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. La valutazione della qualità dell'aria è effettuata, per ciascun inquinante Pag. 57di cui all'articolo 1, comma 2, con le modalità previste dai commi 3, 4 e 5, che possono essere integrate anche mediante l'utilizzo di metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati “droni”, al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria, la valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse e dalle concentrazioni dei principali inquinanti. L'attività di valutazione della qualità dell'aria tramite aeromobili a pilotaggio remoto è svolta o coordinata da soggetti e/o personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nell'aver svolto tale attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo e/o enti pubblici di ricerca e/o università per un lasso di tempo non inferiore a 2 anni. La frequenza dell'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto va valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con le autorità competenti per materia. L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento delle Aia e della Via.».
22.8. L'Abbate, Sergio Costa, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al comma 1, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «approva i progetti di nuovi impianti» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti»;

   b) dopo le parole: «la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti».
22.9. Zaratti, Zanella, Bonelli.

ART. 23.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In alternativa il comune può decidere di avvalersi della disposizione di cui all'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici, consentendo ai produttori di energia da fonti rinnovabili di esercitare il diritto di prelazione per l'installazione, a propria cura e spese, di punti di ricarica per veicoli elettrici con erogazione a costi agevolati dell'energia elettrica, quale misura di compensazione dovuta ai sensi dell'allegato 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.
23.1. Stefanazzi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Fondo a sostegno di interventi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli e per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica in ambito residenziale)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali con posti auto, nonché per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica di veicoli elettrici in ambito residenziale.
  2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,Pag. 58 sono stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 1. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
23.03. Bonelli, Zanella, Zaratti, Evi.

ART. 24.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di assicurare il sostenibile funzionamento dell'impianto siderurgico ex ILVA di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché di garantire la tutela ambientale e il rispetto della salute dei lavoratori e dei cittadini di Taranto e il regolare rapporto di fornitura con le imprese dell'indotto, l'attuazione del presente comma è subordinata alla predisposizione di un piano degli investimenti, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che preveda:

   a) la riconversione industriale, che consenta la continuazione dell'attività produttiva attraverso la realizzazione di una produzione ecosostenibile alimentata con forni elettrici e a idrogeno verde, ovvero di altro impianto a zero emissioni, nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali;

   b) la transizione energetica, al fine di promuovere interventi per mitigare l'emergenza energetica, rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza e favorire lo sviluppo delle imprese nell'ambito delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico, con investimenti in impianti di produzione di energie rinnovabili;

   c) qualsiasi attività di bonifica necessaria dell'area interessata.

  1-ter. Il piano degli investimenti di cui al comma precedente, è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contiene altresì un progetto di assorbimento del personale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, dando precedenza ai lavoratori ex ILVA in A.S. e alle imprese territoriali dell'indotto. Il piano degli investimenti, integrato con gli esiti della VIIAS e con la previsione del vincolo della clausola sociale, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sentiti gli enti locali interessati nel cui territorio insiste l'impianto, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo.
  1-quater. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrate ambientale, all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

   «b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di Pag. 59autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA)».

  1-quinquies. All'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS.».

  1-sexies. All'articolo 29-duodecies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIIAS,».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario.
24.1. L'Abbate, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Potenziamento dei servizi turistici strategici e promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Per l'attuazione della Misura M1C3 «Turismo e Cultura 4.0» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con l'obiettivo di rinnovare e modernizzare l'offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture e i servizi turistici strategici, al fine di favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, e della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del turismo e le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù», di seguito AIG, con l'obiettivo di rinnovare e modernizzare l'offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture e i servizi turistici strategici.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituito l'ente pubblico non economico AIG. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo e dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. A decorrere dalla medesima data, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945 dal Ministero dell'interno, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al nuovo ente pubblico.
  3. Alla tabella – Parte III allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo la riga: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT)» è inserita la seguente: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'adozione del nuovo statuto, per consentire il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario,Pag. 60 nonché il compenso ad esso spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 10.
  5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario straordinario di cui al comma 4 procede entro centottanta giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni, dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.
  6. Il medesimo Commissario straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, a indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 25 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo e all'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  8. Ai fini di cui al comma 1, gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi e ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'ente pubblico AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti.
  10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190.
24.01. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile)

(Ritirato)

ART. 25.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia residenze per studenti universitari)

  1. In attuazione della riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.
(Piano residenze universitarie)

   1. Per il perseguimento delle finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, al fine di acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, è istituito fino all'anno 2026 un fondo denominato “Fondo per l'housing universitario”, con una dotazione Pag. 61pari a 660 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 660 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR.
   2. Alle risorse del fondo di cui al comma 1 accedono, anche in convenzione ovvero in partenariato tra loro, le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, che d'intesa con gli enti locali o altre amministrazioni pubbliche presentano proposte, basate prioritariamente sul recupero di immobili pubblici inutilizzati, che saranno selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 5. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
   3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2 è effettuata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti nelle residenze in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 7, nonché della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.
   4. Con le risorse assegnate ai sensi del comma 3 si intende aumentare la disponibilità di posti letto presso residenze universitarie al fine di attuare l'obiettivo di dotare le università di un numero di residenze con riferimento alla media dei Paesi europei.
   5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la conferenza dei rettori delle università italiane e la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le rappresentanze delle associazioni di studenti universitari, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

   a) la composizione della commissione di valutazione di cui al comma 2;

   b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto;

   c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di posti letto nelle residenze per ciascun intervento;

   f) gli standard minimi qualitativi degli alloggi nelle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Dnsh).

   6. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio.».
25.1. Zanella.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. Qualora il vincolo di destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza universitaria sia pari ad almeno dodici anni con decorrenza dal momento dell'ottenimento del finanziamento di cui al presente articolo, il corrispettivo di cui al comma 4 è assicurato per i primi nove anni.
  4-ter. In caso di canoni di locazione o altra forma di godimento di durata pari ad almeno dodici anni con decorrenza dal momento dell'ottenimento del finanziamento di cui al presente articolo, il corrispettivo di cui al comma 4 è calcolato entro il limite massimo del 75 per cento del costo complessivo del canone, per un massimo di nove anni.

Pag. 62

  Conseguentemente al medesimo capoverso, al comma 7, lettera e), sostituire le parole: pari ad almeno nove anni con le seguenti: pari ad almeno sei anni.
25.2. Faraone.

  Sopprimere il comma 5.
25.3. Zanella.

  Al comma 8, sopprimere le parole: , ovvero di quelle di merito.
25.4. Zanella.

ART. 26.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) prevedere il rafforzamento della filiera tecnico-professionale attraverso un raccordo strutturale tra gli istituti tecnici e gli ITS Academy di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, quale naturale prosecuzione dei percorsi degli istituti tecnici al livello terziario. La collaborazione tra istituti tecnici e ITS Academy riguarda le attività di orientamento dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali.
26.1. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente:

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Al fine di sostenere e ampliare l'offerta formativa erogata dai Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA), nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 40 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2023.»;

   al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
26.2. Manzi.

ART. 28.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Finanziamento a sostegno dell'istruzione tecnica e professionale)

  1. Al fine di garantire l'effettiva attuazione delle riforme di cui agli articoli 26, 27 e 28, come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
28.01. Manzi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure in materia di sistema di istruzione)

  1. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024. Al raggiungimento della durata complessiva di un triennio degli incarichi già conferiti o prorogati ai sensi del periodo precedente, viene rinnovata la procedura per il conferimentoPag. 63 di detti incarichi, con una durata massima fino al 31 dicembre 2024.»;

   b) al terzo periodo, le parole: «gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2021, 2022, e a 19,55 milioni di euro annui per gli anni 2023 e 2024».

  2. All'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di rinuncia, le graduatorie di cui al presente comma sono integrate con i soggetti in posizione utile in numero pari alle rinunce stesse. Le assunzioni a tempo determinato sono disposte, sulla base della procedura di cui al presente comma, nell'anno scolastico 2023/2024, nel limite dei posti non conferiti nell'anno scolastico 2022/2023, che dovranno essere accantonati nelle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2023/2024. Ferme restando le condizioni di cui al settimo periodo, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024. I soggetti inclusi nelle graduatorie di merito, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nelle graduatorie medesime, possono partecipare in via prioritaria, con oneri a proprio carico, ai percorsi di formazione di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nei limiti della riserva dei posti di cui al comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo».
  3. Le graduatorie delle procedure concorsuali di cui ai decreti dipartimentali n. 498 del 28 aprile 2020, n. 499 del 21 aprile 2022 e n. 252 del 31 gennaio 2022, se pubblicate successivamente al 31 agosto 2022 ed entro il 31 dicembre 2022, sono utilizzate per le assunzioni in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2022 ed economica 1o settembre 2023 sui posti vacanti e disponibili che residuano dopo le operazioni di reclutamento effettuate entro il 31 agosto 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 10 milioni annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28.02. Manzi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure per agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia scolastica)

  1. Il termine unico di aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2022, n. 51, è differito al 30 giugno 2023.
28.03. De Luca, Malavasi, Ubaldo Pagano, Braga, Guerra, Manzi, Gnassi, Fossi, Ghio, Merola.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure per agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia scolastica)

  1. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica previsti dal PNRR, possono utilizzare i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/2.
28.04. De Luca, Ubaldo Pagano, Braga, Guerra, Malavasi, Manzi.

Pag. 64

ART. 29.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Nei limiti dell'ammontare complessivo delle maggiori risorse preassegnate, ciascun soggetto attuatore, sulla base di esigenze specificamente motivate e del monitoraggio in itinere da porre in essere ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2022, n. 213, può rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo.
29.1. De Luca, Ubaldo Pagano, Braga, Guerra, Malavasi, Manzi.

ART. 30.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5.».
30.1. Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure per contrastare il caro-materiali)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fino a integrale soddisfazione»;

   b) al comma 1, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5.»;

   c) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori e i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.»;

   d) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure. I maggiori importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione.»;

   e) al comma 4, lettera b), dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il Fondo è inoltre alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa Pag. 65al termine di aggiudicazione definitiva. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.».
30.02. Braga, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Malavasi, Manzi.

ART. 32.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure di semplificazione e accelerazione degli interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici nei comuni dell'Area Etnea colpiti dagli eventi sismici del mese di dicembre 2018)

  1. Al fine di sostenere interventi coerenti con le finalità del PNRR e, in particolare, per semplificare e accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori dell'Area Etnea distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi il 26 dicembre 2018, come individuati dall'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.
  2. Le disposizioni in materia di disciplina di lievi difformità urbanistiche di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, si applicano esclusivamente in caso di interventi sugli edifici privati realizzati prima degli eventi sismici del 26 dicembre 2018.
  3. Le disposizioni in materia di pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi il 26 dicembre 2018.
32.01. Barbagallo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni in materia di modifica dei termini per i pareri delle autorità pubbliche)

  1. Al fine di garantire la realizzazione e il rispetto dei tempi dei progetti già finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al PNRR e al PNC, ogni autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del Pnrr.
*32.02. Pastorino.
*32.07. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)
*32.03. Gnassi, Malavasi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Fossi, Ghio, Merola.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Unicità del sistema ReGiS per la rendicontazione dei progetti finanziati dal PNRR)

  1. All'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunti, in Pag. 66fine, i seguenti periodi: «Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le amministrazioni centrali e territoriali interessate possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR e a esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle amministrazioni centrali sono da queste riversati informaticamente in ReGiS e di essi non può essere richiesta una comunicazione plurima».
**32.05. Pastorino.
**32.06. Malavasi, Gnassi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Fossi, Ghio, Merola.

ART. 34.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di affidamenti sottosoglia per i comuni non capoluogo)

  1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di cui al periodo precedente per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».
34.01. Pastorino.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR)

  1. Le assunzioni effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono effettuate non oltre la misura complessiva massima del 50 per cento della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva, in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
  3. Al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo determinato ex articolo 110 del Tuel, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
34.02. De Luca, Malavasi, Ubaldo Pagano, Braga, Guerra, Manzi, Gnassi, Fossi, Ghio, Merola.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR)

  1. Le assunzioni effettuate dai comuni e dalle città metropolitane ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono effettuate non oltre la misura complessiva massima del 50 per cento della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva, in deroga ai Pag. 67limiti percentuali di cui all'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
  3. Al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
*34.05. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)
*34.04. Pastorino.

ART. 37.

  Sopprimerlo.
37.1. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i commi da 224 a 237-bis sono abrogati.
37.2. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) premettere le seguenti:

   0a) al comma 224, le parole: «e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50» sono soppresse e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Entro dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, l'azienda è tenuta a fornire alle organizzazioni sindacali, su loro richiesta, la documentazione aziendale utile a comprendere la situazione patrimoniale dell'impresa e le cause che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura. La comunicazione di cui al presente comma è effettuata prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, il cui avvio è precluso per l'azienda fino al termine della procedura di cui alla presente legge.»;

   00a) al comma 225, le parole: «che abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «che occupano almeno 50 lavoratori a qualunque titolo utilizzati o impiegati nell'attività di impresa» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La medesima disciplina si applica alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al presente comma per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui alla presente legge.»;

   b) sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) i commi 226 e 227 sono abrogati;

   c) alla lettera b) premettere la seguente:

   0b) il comma 228 è sostituito dai seguenti:

   «228. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 224, l'impresa presenta alla struttura per le crisi d'impresa istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, Pag. 68n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico un piano avente per oggetto gli effetti occupazionali ed economici derivanti dalla chiusura del sito produttivo e nel quale vengono indicati:

   a) le prospettive di cessione dell'azienda o dei compendi aziendali con finalità di continuazione dell'attività e garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali e dei trattamenti economici e normativi;

   b) le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili;

   c) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politica attiva del lavoro, quali servizi di orientamento, assistenza alla ricollocazione, formazione e riqualificazione professionale, finalizzati alla rioccupazione;

   d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato. I progetti di riconversione di cui alla presente lettera devono considerare la possibilità di riconversione ecologica dell'azienda, con prosecuzione dell'attività e mantenimento della dimensione occupazionale;

   e) i tempi, le fasi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

   228-bis. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 228, l'impresa consulta le rappresentanze sindacali aziendali, unitarie e le relative associazioni di categoria. In assenza delle predette rappresentanze, l'impresa consulta le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e può avvalersi di soggetti specializzati in materia di gestione aziendale, ricerca e attrazione di investimenti, politiche finanziarie e fiscali e di progettazione nell'ambito dei programmi di finanziamento europei, nazionali o regionali, nonché di figure esperte nella riconversione ecologica dell'industria.»;

   d) sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il comma 231 è sostituito dai seguenti:

   «231. La struttura per le crisi d'impresa, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di cui al comma 228, convoca l'impresa per l'esame, la discussione e l'eventuale modifica del piano stesso, con la partecipazione della regione o delle regioni in cui hanno sede le unità produttive coinvolte dalla procedura di chiusura e delle organizzazioni sindacali interessate.
   231-bis. La struttura per le crisi d'impresa conclude l'esame del piano entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Il termine per la conclusione dell'esame può essere prorogato di trenta giorni a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie o delle organizzazioni sindacali di cui al comma 224.
   231-ter. La struttura per le crisi d'impresa, sentite le organizzazioni sindacali cui al comma 224, approva il piano qualora dall'esame complessivo delle azioni in esso contenute siano garantiti gli obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali o di prosecuzione dell'attività produttiva mediante la rapida cessione dei compendi aziendali.
   231-quater. In assenza di una comprovata situazione di crisi o di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la struttura per le crisi d'impresa non approva il piano che preveda esuberi e richiede di riconfigurarlo escludendo in ogni caso la possibilità di esuberi.
   231-quinquies. Nei casi in cui il piano preveda la cessione dell'azienda o dei compendi aziendali, la struttura per le crisi d'impresa, con l'ausilio del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approva il piano dopo aver verificato la solidità economico-finanziaria dell'impresa cessionariaPag. 69 e previa presentazione da parte di quest'ultima di un piano industriale di lungo periodo che offra garanzie di conservazione dei posti di lavoro e applicazione dei medesimi trattamenti economici e normativi. Il piano non può comunque essere approvato senza il consenso della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in caso di loro assenza, senza il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori dipendenti dell'azienda.
   231-sexies. Con l'approvazione del piano l'impresa assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate e di effettuare le comunicazioni previste con finalità di monitoraggio. I licenziamenti eventualmente intimati prima dell'approvazione del piano e nel caso in cui il piano non preveda esuberi di personale sono nulli e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 legge 20 maggio 1970, n. 300.
   231-septies. Il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano. L'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.»;

   e) sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) dopo il comma 237 sono inseriti i seguenti:

   «237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
   237-ter. Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa decidano, entro due mesi dall'approvazione del piano di cui al comma 228, di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.
   237-quater. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione l'impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il suo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge.
   237-quinquies. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al comma 237-quater o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui al comma 237-ter può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.».
37.3. Fratoianni, Zanella.

ART. 38.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 38.
(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2023»;

Pag. 70

   b) al comma 10:

    1) le parole: «16 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2023»;

    2) le parole: «16 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2024»;

    3) le parole: «16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025»;

    4) le parole: «17 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio 2023»;

   c) al comma 11, le parole: «17 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio 2023».
38.1. Steger, Schullian, Gebhard.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di Superbonus per le unità immobiliari)

  1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 135,5 milioni di euro per l'anno 2023, 131 milioni di euro per l'anno 2024, 123,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
38.01. Santillo, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Cedibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), le parole: «due ulteriori cessioni solo se effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni» e dopo le parole: «società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» sono inserite le seguenti: «, società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

   b) al comma 1, lettera b), le parole: «due ulteriori cessioni solo se effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni» e dopo le parole: «società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» sono inserite le seguenti: «, società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

   c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1.1. Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima possono Pag. 71essere esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusivamente previo espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dall'istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle operazioni, di accertamenti e sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d'imposta necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti.»;

   d) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

   «1-quinquies. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 1 è allegata altresì la documentazione di cui al comma 1.1. L'Agenzia delle entrate provvede, entro cinque giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della predetta documentazione e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis.».
38.02. Pellegrini, Santillo, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Utilizzo della quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute nel 2021)

  1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi».
38.03. Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Malavasi, Manzi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di accesso alle detrazioni per l'efficienza energetica degli edifici)

  1. Al fine di agevolare gli interventi di efficientamento energetico in corso di realizzazione, le detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono applicabili ai fini dell'accesso alla detrazione stessa anche agli interventi deliberati dall'assemblea condominiale entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
38.04. Iaria, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Semplificazione nella qualificazione delle imprese ai fini dei benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. L'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è abrogato.
*38.06. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)
*38.05. Steger, Schullian, Gebhard.

(Inammissibile)

Pag. 72

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Ulteriori semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 14, comma 1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi esonerati da visto di conformità e asseverazione ai sensi dell'articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il concorso nella violazione di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è, in ogni caso, limitato alle sole ipotesi di dolo o colpa grave».
38.07. Torto, Lovecchio, Dell'Olio, Fenu.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Riversamento spontaneo credito di imposta ricerca e sviluppo e certificazione)

  1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «entro il 31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2022».
  2. Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti, classificabili in una o più delle seguenti categorie generali, in base alla comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014:

   a) ricerca fondamentale: si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;

   b) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

   c) sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi, nonché la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddovePag. 73 l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

  3. Le attività di cui al comma 2 assumono rilevanza, ai fini del credito di imposta ricerca e sviluppo, se perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell'adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile. Si considerano ammissibili al credito d'imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l'avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta; fatta eccezione per il caso in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all'impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune. Analogamente, si considerano ammissibili al credito d'imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.
  4. Le attività di ricerca e ideazione estetica e lo sviluppo di prototipi rientrano nella ricerca e sviluppo di cui al comma 2. Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività di ricerca applicata i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio. Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
  5. All'articolo 23 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni.»;

Pag. 74

   b) al comma, 2, le parole: «di cui al primo e secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo, secondo e terzo periodo».
38.08. Braga.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di credito di imposta ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9)

  1. Il credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in relazione alle attività di ideazione e prototipi di beni rientranti comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria, dell'occhialeria e del calzaturiero si applica secondo le indicazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico con la circolare n. 46586 del 16 aprile 2009, paragrafo «Condizioni e limiti di ammissibilità alla agevolazione del processo di ideazione e creazione del campionario nel settore del tessile e della moda».
38.09. Steger, Schullian, Gebhard.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni urgenti a sostegno della salute mentale)

  1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, prima dell'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Il contributo è stabilito nel limite massimo di 1500 euro a persona, e nel limite complessivo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023».

   b) al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Agli oneri derivanti dal penultimo periodo del comma 3, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
38.010. Madia, Gribaudo, Quartapelle Procopio, Scarpa.

(Inammissibile)

ART. 40.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di consentire alle imprese che abbiano eseguito lavori in materia di appalti pubblici nel corso dell'anno 2022 e che non abbiano beneficiato dei prezzari regionali aggiornati in via straordinaria ovvero della compensazione nella misura del 90 per cento ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in quanto il termine di presentazione dell'offerta era successivo al 31 dicembre 2021 e precedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, viene riconosciuto all'appaltatore il diritto di presentare alla stazione appaltante un'istanza di compensazione entro il termine di centoventi giorni decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali.
  1-ter. La compensazione di cui al comma 1-bis è determinata nella misura del 90 per cento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari regionali aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, al netto delle compensazioni già riconosciute o liquidate a norma di altre disposizioni di legge e nel limite delle risorse disponibili nonché di quelle trasferite alle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, Pag. 75convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. La compensazione potrà avere a oggetto le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40.1. Steger, Schullian, Gebhard.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

   «1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 o, se più favorevole, il doppio dell'importo omesso. Nel calcolare le sanzioni non si applicano gli articoli 8 e 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa:

   a) quando provvede al versamento delle ritenute omesse entro tre mesi dalla contestazione o notifica dell'avvenuto accertamento della violazione;

   b) quando ha in corso il pagamento rateale presso l'agente della riscossione o presso l'INPS;

   c) quando è intervenuta sentenza di fallimento.

   I datori di lavoro che abbiano omesso il versamento delle ritenute di cui al comma 1 sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti al mese di novembre 2022. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative. L'INPS comunica tale possibilità ai contribuenti, che possono provvedere mediante un versamento in unica soluzione delle ritenute dovute, da effettuarsi entro il mese di giugno 2023.».
40.2. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile)

(Ritirato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato. Agli oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40.3. Steger, Schullian, Gebhard.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo)

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «per gli immobili rientranti nella categoria catastalePag. 76 D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva» sono soppresse;

   b) al comma 6, le parole: «valutati in» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di».
40.01. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile)

(Ritirato)

ART. 41.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «Art. 6-octies», aggiungere il seguente:

Art. 6-novies.
(Disposizioni per lo svolgimento dei servizi di bordo in regime di appalto)

  1. I benefici fiscali di cui all'articolo 4 e i benefici contributivi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applicano anche alle imprese residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle quali l'armatore, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha appaltato servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera, nonché, per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, servizi di officina, cantiere e assimilati e ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica.
  2. Le imprese residenti o non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fruiscono dei benefici contributivi dell'articolo 6, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, per gli appalti autorizzati sulle navi:

   a) iscritte nel registro internazionale italiano;

   b) iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per i soli lavoratori cittadini degli Stati membri dell'Unione e degli Stati parti dello Spazio economico europeo residenti in Italia.

  3. I servizi di cui ai commi 1 e 2 sono svolti dall'appaltatore con gestione e organizzazione propria e il relativo personale non fa parte dell'equipaggio.
  4. Per l'accesso ai benefici, le navi di cui al comma 1 sono iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 ovvero annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le amministrazioni che applicano gli sgravi fiscali o contributivi accedono in via telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di effettuare le verifiche sui beneficiari.
  5. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6-novies, come introdotte dal comma 1, lettera b), pari a 32,8 milioni di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,3 milioni di euro a partire dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui Pag. 77all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
*41.1. Faraone.
*41.3. Traversi, Torto, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 215)

  1. Alla legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.
(Inconferibilità)

   1. A coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, o analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero abbiano svolto incarichi di consulenza o incarichi arbitrali di qualsiasi natura o attività professionali, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica ovvero in enti e società di diritto privato, con capitale sociale al di sopra di 500 mila euro, non possono essere conferite cariche di governo.
   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel caso in cui l'esercizio delle funzioni dei titolari delle cariche possa rilevare influenza nei settori di attività economica, quando queste risultino oggetto delle prevalenti attività imprenditoriali delle imprese o società di cui al comma 1.».
41.01. Bonelli, Zanella.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni urgenti in favore della ricostruzione di Ischia)

  1. All'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «dalla regione Campania» sono sostituite dalle seguenti: «dal commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal commissario straordinario, previo parere della conferenza di servizi di cui alla lettera c), comma 2»;

   c) al comma 2, lettera a), le parole: «dalla regione Campania» sono sostituite dalle seguenti: «dal commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto»;

   d) al comma 2, la lettera b) è soppressa;

   e) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) il parere della conferenza permanente di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123 del 2019 è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto, con la partecipazione del rappresentante della regione Campania, del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il cui parere è obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno.».
41.05. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile)

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Moratoria sugli aumenti degli indici ISTAT per i canoni di locazione e affitto di ramo Pag. 78d'azienda, o altra tipologia di contratto utilizzata, per gli immobili a uso commerciale)

  1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica creatasi e tenuto conto delle esigenze di tutelare il commercio al dettaglio, la sopravvivenza di molte realtà locali e i posti di lavoro interessati da tale settore imprenditoriale, senza alcun aggravio sul bilancio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2022 e 2023 non si applica l'aggiornamento del canone o del corrispettivo collegato alla variazione degli indici ISTAT previsto dalla normativa vigente o dagli accordi negoziali tra privati (contratti di locazione, affitto di azienda, affitto di ramo di azienda o comunque, contratti aventi a oggetto la disponibilità di immobili ove è gestita e svolta un'attività commerciale).
41.06. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile)

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Moratoria sugli aumenti degli indici ISTAT per i canoni di locazione e affitto di ramo d'azienda, o altra tipologia di contratto utilizzata, per gli immobili a uso commerciale con canone o corrispettivo annuo per la messa a disposizione dell'immobile superiore 30.000 euro)

  1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica creatasi e tenuto conto delle esigenze di tutelare il commercio al dettaglio, la sopravvivenza di molte realtà locali e i posti di lavoro interessati da tale settore imprenditoriale, senza alcun aggravio sul bilancio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2022 e 2023 non si applica l'aggiornamento del canone o del corrispettivo collegato alla variazione degli indici ISTAT previsto dalla normativa vigente o dagli accordi negoziali tra privati (contratti di locazione, affitto di azienda, affitto di ramo di azienda o comunque, contratti aventi a oggetto la disponibilità di immobili ove è gestita e svolta un'attività commerciale).
  2. La deroga alla disciplina legale o convenzionale, di cui al comma 1, non trova applicazione qualora il canone o il corrispettivo annuo per la messa a disposizione dell'immobile sia inferiore a euro 30.000 (escluse dal computo spese e oneri accessori) e l'immobile sia l'unica proprietà immobiliare di proprietà o in usufrutto alla persona fisica che ne concede la disponibilità.
41.07. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile)

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di diritti audiovisivi)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».
  2. La durata dei contratti di licenza nel territorio nazionale relativi al triennio 2021-2024 in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono essere prorogati fino a un massimo di due anni.
41.08. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile)

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di accesso ai farmaci)

  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con Pag. 79modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali equivalenti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dell'articolo 8, comma 10, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, a eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale».
  2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la cui proprietà è in capo a società cooperative a responsabilità limitata e società di capitali, a meno che per queste ultime i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, siano farmacisti iscritti all'albo.
41.09. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile)

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di accesso ai farmaci)

  1. I servizi e le prestazioni professionali erogate dalle farmacie pubbliche e private previste all'articolo 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, individuati dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, nonché quelli contenuti all'articolo 1, commi 418, 419, 420, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere effettuate anche dagli esercizi di vicinato di cui all'articolo 5, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a esclusione degli esercizi la cui proprietà è in capo a società cooperative a responsabilità limitata e società di capitali, a meno che per queste ultime i soci, per almeno i due terzi del capitale e dei diritti di voto, siano farmacisti iscritti all'albo.
41.010. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile)

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini per il pagamento delle cartelle esattoriali)

  1. All'articolo 35 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2023.».
41.011. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile)

(Ritirato)

Pag. 80

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di formazione tecnologica)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 210, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023».
41.012. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile)

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

  1. Le misure previste dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si applicano, fino al 31 dicembre 2023, anche nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal terremoto del 2017. I relativi termini decorrono dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati nel limite di spesa di 400 mila euro si provvede per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
41.013. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile)

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

  1. Le misure previste dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si applicano, fino al 31 dicembre 2023, anche nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal terremoto del 2017. I relativi termini decorrono dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati nel limite di spesa di 400 mila euro, si provvede per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
41.014. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile)

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e consentire ai porti marittimi italiani e alle imprese che effettuano operazioni portuali di recuperare quote di traffico e condizioni di competitività, per l'anno 2023 le autorità di sistema portuale (AdSP) non applicano ai canoni delle concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e a quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, l'aggiornamento previsto all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, Pag. 81con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Al fine di compensare le autorità di sistema portuale per le minori entrate dovute all'attuazione della misura di cui al periodo precedente è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire con decreto del ministro. Ai relativi oneri, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41.019. Faraone.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure di contenimento della pressione inflazionistica sui canoni di concessione demaniale dei terminal portuali)

  1. Al fine di contenere gli effetti della pressione inflazionistica e consentire ai porti marittimi italiani e alle imprese che effettuano operazioni portuali di recuperare quote di traffico e condizioni di competitività già fortemente condizionate dall'emergenza pandemica, per l'anno 2023, le autorità di sistema portuale non applicano ai canoni delle concessioni demaniali rilasciate ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e a quelle relative alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, l'aggiornamento previsto all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
41.020. Torto, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio.

(Inammissibile)

ART. 42.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita in Italia con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia».
*42.2. Ubaldo Pagano.
*42.3. Dell'Olio, Fenu, Torto, Lovecchio.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Il meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non si applica agli impianti realizzati o nella disponibilità delle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, qualora le stesse prevedano la destinazione di tale importo a specifico fondo per il contrasto alla povertà energetica ovvero al finanziamento di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
42.4. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Extraprofitti)

  1. L'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
  2. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'ultimo periodo, è aggiuntoPag. 82 il seguente: «Il contributo, di cui al presente articolo, non è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili».
  3. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi».
42.01. Evi, Zaratti, Zanella, Bonelli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di contributo straordinario contro il caro bollette)

  1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 luglio 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 luglio 2021»;

   b) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento»;

   c) le parole: «inferiore al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore al 15 per cento».
42.02. Francesco Silvestri, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

  1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 ottobre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2021», e le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento».
  2. Le maggiori entrate provenienti dalla disposizione di cui al comma 1 sono assegnate ad un «Fondo» istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate ad incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.
42.03. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Soumahoro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Precisazioni sul perimetro di applicazione del contributo di solidarietà contro il caro bollette)

  1. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, non rilevano gli acquisti e le Pag. 83cessioni di azioni o quote sociali intercorse tra i soggetti di cui al comma 1».
42.04. Marattin, Benzoni.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Interventi sulle attività di estrazione e vendita di gas e petrolio e riduzione delle bollette)

  1. A decorrere dalla data del 1° dicembre 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2023, sulle attività di estrazione e vendita di petrolio e gas è applicato un meccanismo di compensazione sulla base di quanto previsto per le fonti rinnovabili dall'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono utilizzati per la riduzione delle bollette di imprese e famiglie.
  3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
42.05. Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure urgenti in materia di extraprofitti comunali da energia rinnovabile)

  1. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al 100 per cento da amministrazioni ed enti pubblici.».
*42.06. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Ritirato)
*42.07. Malavasi, Gnassi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Fossi, Ghio, Merola.
*42.08. Pastorino.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Fondo di solidarietà a carico dei settori farmaceutico e assicurativo per il contrasto della povertà energetica)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, è istituito, per gli anni 2021 e 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che operano nel territorio dello Stato nei settori della vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti farmaceutici ed assicurativi.
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per Pag. 84cento del maggior utile netto conseguito almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 dicembre 2022, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al presente articolo, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al presente articolo omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
  9. Il gettito derivante dall'applicazione del presente articolo è destinato ad un apposito Fondo di solidarietà per il contrasto della povertà energetica, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere ripartito ai comuni, al fine di erogare contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore dei clienti economicamente e/o fisicamente svantaggiati, come definiti dall'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  10. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
  11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 9.
42.09. Francesco Silvestri, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

ART. 43.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
43.01. Steger, Gebhard, Schullian.