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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 25 gennaio 2024

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 1515 E MOZIONE N. 1-00233

Ddl n. 1515 – Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti

Discussione sulle linee generali: 11 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 53 minuti
Gruppi 8 ore e 17 minuti
Fratelli d'Italia 55 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 58 minuti
Lega – Salvini premier 50 minuti
MoVimento 5 Stelle 55 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 48 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 47 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 47 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 46 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 45 minuti
Misto: 46 minuti
  Minoranze Linguistiche 26 minuti
  +Europa 20 minuti

Mozione n. 1-00233 – Iniziative in merito alla crisi in Medio Oriente

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 10 minuti
Fratelli d'Italia 48 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 34 minuti
Lega – Salvini premier 33 minuti
MoVimento 5 Stelle 29 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 26 minuti
Azione –Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 17 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 16 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 16 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 16 minuti
Misto: 15 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 6 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 25 gennaio 2024.

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Lacarra, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orlando, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Braga, Brambilla, Calovini, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Lacarra, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orlando, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 24 gennaio 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   MULÈ: «Disposizioni in materia di trasparenza delle erogazioni liberali» (1662);

   ZANELLA ed altri: «Norme per la tutela dell'agricoltura eroica» (1663);

   BERRUTO ed altri: «Modifiche all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per il contrasto delle condotte di discriminazione o di odio razziale, etnico, territoriale, nazionale o religioso commesse in occasione di manifestazioni sportive» (1664).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

  In data 24 gennaio 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 615. – «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione» (approvato dal Senato) (1665).

  In data 25 gennaio 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 974. – «Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina» (approvato dal Senato) (1666).

  Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VI Commissione (Finanze):

  RACHELE SILVESTRI: «Agevolazioni fiscali in favore delle imprese insediate nei centri storici urbani e nei piccoli comuni nonché istituzione di un fondo per la rigenerazione urbana e la riqualificazione abitativa, economica e produttiva dei medesimi» (1442) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):

  DALLA CHIESA: «Disposizioni per la tutela dei lavoratori affetti da patologie o stati clinici che determinano una condizione di fragilità» (1466) Parere delle Commissioni I, V, X e XII.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 24 gennaio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione di Niue all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (COM(2024) 20 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 20 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Corte dei conti europea, in data 24 gennaio 2024, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 01/2024 – Ridurre le emissioni di biossido di carbonio delle autovetture – Finalmente si accelera, ma la strada presenta ostacoli, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2023) 637 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 23 gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 25 gennaio 2024.

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 17, 19, 22 e 24 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4, 5-bis e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

   alla II Commissione (Giustizia) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero della giustizia:

    al dottor Stefano Carmine De Michele, l'incarico di direttore della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

   alla IV Commissione (Difesa) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero della difesa:

    alla dottoressa Maria De Paolis, l'incarico di direttore della Direzione generale per il personale civile;

    alla dottoressa Marina Iaderosa, l'incarico di direttore dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative;

   alla XI Commissione (Lavoro) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

    al dottor Sebastiano Conti Nibali, l'incarico di consulenza, studio e ricerca;

    alla dottoressa Manuela Gaetani, l'incarico di direttore della Direzione generale degli ammortizzatori sociali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 gennaio 2024, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale, conferito al dottor Marco Lupo, di direttore dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 24 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2023, denominato «Resilienza del sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL-R1)» (117).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 marzo 2024. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 14 febbraio 2024.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 24 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2023, denominato «Progettazione, sviluppo e acquisizione di n. 2 unità navali di tipo fregate FREMM di nuova generazione (FREMM EVO)» (118).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 marzo 2024. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 14 febbraio 2024.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 24 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2023, denominato «Rinnovamento della componente corazzata (Main Battle Tank Leopard 2 e piattaforme derivate) dello strumento militare terrestre» (119).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 marzo 2024. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 14 febbraio 2024.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 2023, N. 181, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA ENERGETICA DEL PAESE, LA PROMOZIONE DEL RICORSO ALLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA, IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA E IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 (A.C. 1606-A)

A.C. 1606-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il Capo I del provvedimento in esame prevede disposizioni in materia di energia. È fondamentale, al fine del perseguimento del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere nuove capacità di generazione elettrica da impianti idroelettrici come previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero) 1;

    il comparto idroelettrico rappresenta il 40 per cento circa della produzione rinnovabile nazionale. Qualitativamente e quantitativamente la più importante. Tuttavia, la maggior parte degli impianti risulta molto datata e necessita per il suo mantenimento ed eventualmente per il suo incremento produttivo, quale contributo strategico alla transizione energetica, di investimenti urgenti e rilevanti, stimati in circa 15 miliardi di euro da autorevoli centri di ricerca. Il 69 per cento delle concessioni scadrà nel 2029 e, con la normativa vigente e le attuali procedure tecnico-amministrative, gli investimenti potranno partire non prima del 2030;

    nell'aprile del 2021, approvato poi nel luglio 2021, l'Italia ha assunto un impegno nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cosiddetto PNRR) che recita: «In materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica, occorre modificare la relativa disciplina al fine di favorire, secondo criteri omogenei, l'assegnazione trasparente e competitiva delle concessioni medesime, anche eliminando o riducendo le previsioni di proroga o di rinnovo automatico, soprattutto nella prospettiva di stimolare nuovi investimenti (legge annuale 2021 ovvero altro provvedimento da adottare entro il 2022).»;

    si evidenzia come, a distanza di trenta mesi, il mondo sia stato stravolto dallo shock energetico e dalle tensioni geopolitiche, che hanno portato l'Unione europea a modificare radicalmente i propri programmi per affrontare il mutato contesto politico, socio-economico ed energetico;

    come noto, in data 8 dicembre 2023, il Consiglio dell'Unione europea ha dato il via libera all'aggiornamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cosiddetto PNRR) italiano. Tuttavia, in occasione dell'esame del documento proposto alle istituzioni europee, in data 2 agosto 2023, la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha evidenziato una serie di criticità e una parziale mancanza di attenzione nei confronti delle fonti rinnovabili da produzione idroelettrica, fonte questa che rappresenta la principale risorsa energetica totalmente rinnovabile in Italia;

    è quindi necessario avviare un formale tavolo di confronto finalizzato ad informare l'Unione europea circa l'opportunità di avviare in anticipo rilevantissimi investimenti nel settore idroelettrico nazionale, valutando l'approvazione di una procedura tecnico-amministrativa che consenta la facoltà, attribuita ad oggi solo agli attuali concessionari idroelettrici, alle regioni di competenza di proporre piani di investimento per l'immediato avvio degli investimenti nell'impiantistica energetica rinnovabile nazionale;

    le attività di revamping e di repowering, previste in seno al nuovo capitolo del PNRR dedicato al Repower, appaiono indispensabili al fine di ottimizzare e di incrementare le performance degli impianti già esistenti, andando, da un lato, a sostituire componenti datati e inefficienti con nuove tecnologie più moderne e più sicure, in grado di prolungare la vita utile degli impianti e di ripristinarne le prestazioni iniziali, dall'altro, ad incrementarne eventualmente la potenza attraverso prestazioni tecnologiche più performanti, al fine di assicurare il pieno sviluppo del mercato dell'energia rinnovabile, introducendo eventualmente soluzioni che – in modo non ambiguo – garantiscano le riassegnazioni delle concessioni idroelettriche, affinché si crei un sistema equo di rinnovo, per sbloccare fin da subito gli investimenti e garantire la tutela degli impianti idroelettrici, nel rispetto dell'interesse nazionale e delle competenze assegnate alle regioni e alle provincie Autonome;

    è auspicabile quindi disporre di una nuova procedura di riassegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, aggiuntiva a quelle già previste dall'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 79 del 1999, rispettosa delle necessità dei territori e che consenta una adeguata valorizzazione degli asset pubblici, rispondendo all'esigenza di garantire all'Italia e alle regioni e alle province autonome una procedura alternativa più veloce ed efficace rispetto a quelle già note, al fine di perseguire, più efficacemente e in tempi rapidi e certi, il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili in vista dell'obiettivo di decarbonizzazione,

impegna il Governo

a valutare di avviare, in tempi congrui, un tavolo di confronto formale con l'Unione europea, peraltro già richiesto da altri paesi (ad esempio la Francia), per proporre un adeguamento delle procedure e delle norme, che non contrasti con la normativa europea, che sia in linea con il documento conclusivo della COP28, che indica il presente decennio come strategico per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione per il contrasto al cambiamento climatico, e che consenta di avviare rilevanti e immediati investimenti nell'ambito della più importante fonte rinnovabile del nostro Paese.
9/1606-A/1. Manes, Steger, Schullian, Gebhard.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo I del provvedimento in esame prevede disposizioni in materia di energia. È fondamentale, al fine del perseguimento del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere nuove capacità di generazione elettrica da impianti idroelettrici come previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero) 1;

    il comparto idroelettrico rappresenta il 40 per cento circa della produzione rinnovabile nazionale. Qualitativamente e quantitativamente la più importante. Tuttavia, la maggior parte degli impianti risulta molto datata e necessita per il suo mantenimento ed eventualmente per il suo incremento produttivo, quale contributo strategico alla transizione energetica, di investimenti urgenti e rilevanti, stimati in circa 15 miliardi di euro da autorevoli centri di ricerca. Il 69 per cento delle concessioni scadrà nel 2029 e, con la normativa vigente e le attuali procedure tecnico-amministrative, gli investimenti potranno partire non prima del 2030;

    nell'aprile del 2021, approvato poi nel luglio 2021, l'Italia ha assunto un impegno nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cosiddetto PNRR) che recita: «In materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica, occorre modificare la relativa disciplina al fine di favorire, secondo criteri omogenei, l'assegnazione trasparente e competitiva delle concessioni medesime, anche eliminando o riducendo le previsioni di proroga o di rinnovo automatico, soprattutto nella prospettiva di stimolare nuovi investimenti (legge annuale 2021 ovvero altro provvedimento da adottare entro il 2022).»;

    si evidenzia come, a distanza di trenta mesi, il mondo sia stato stravolto dallo shock energetico e dalle tensioni geopolitiche, che hanno portato l'Unione europea a modificare radicalmente i propri programmi per affrontare il mutato contesto politico, socio-economico ed energetico;

    è quindi necessario avviare un formale tavolo di confronto finalizzato ad informare l'Unione europea circa l'opportunità di avviare in anticipo rilevantissimi investimenti nel settore idroelettrico nazionale, valutando l'approvazione di una procedura tecnico-amministrativa che consenta la facoltà, attribuita ad oggi solo agli attuali concessionari idroelettrici, alle regioni di competenza di proporre piani di investimento per l'immediato avvio degli investimenti nell'impiantistica energetica rinnovabile nazionale;

    le attività di revamping e di repowering, previste in seno al nuovo capitolo del PNRR dedicato al Repower, appaiono indispensabili al fine di ottimizzare e di incrementare le performance degli impianti già esistenti, andando, da un lato, a sostituire componenti datati e inefficienti con nuove tecnologie più moderne e più sicure, in grado di prolungare la vita utile degli impianti e di ripristinarne le prestazioni iniziali, dall'altro, ad incrementarne eventualmente la potenza attraverso prestazioni tecnologiche più performanti, al fine di assicurare il pieno sviluppo del mercato dell'energia rinnovabile, introducendo eventualmente soluzioni che – in modo non ambiguo – garantiscano le riassegnazioni delle concessioni idroelettriche, affinché si crei un sistema equo di rinnovo, per sbloccare fin da subito gli investimenti e garantire la tutela degli impianti idroelettrici, nel rispetto dell'interesse nazionale e delle competenze assegnate alle regioni e alle provincie Autonome;

    è auspicabile quindi disporre di una nuova procedura di riassegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, aggiuntiva a quelle già previste dall'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 79 del 1999, rispettosa delle necessità dei territori e che consenta una adeguata valorizzazione degli asset pubblici, rispondendo all'esigenza di garantire all'Italia e alle regioni e alle province autonome una procedura alternativa più veloce ed efficace rispetto a quelle già note, al fine di perseguire, più efficacemente e in tempi rapidi e certi, il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili in vista dell'obiettivo di decarbonizzazione,

impegna il Governo

a valutare di avviare, in tempi congrui, un tavolo di confronto formale con l'Unione europea, peraltro già richiesto da altri paesi (ad esempio la Francia), per proporre un adeguamento delle procedure e delle norme, che non contrasti con la normativa europea, che sia in linea con il documento conclusivo della COP28, che indica il presente decennio come strategico per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione per il contrasto al cambiamento climatico, e che consenta di avviare rilevanti e immediati investimenti nell'ambito della più importante fonte rinnovabile del nostro Paese.
9/1606-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Manes, Steger, Schullian, Gebhard.


   La Camera,

   premesso che:

    per fare fronte all'esposizione dei consumatori e delle imprese europee ai prezzi elevati e volatili che causano difficoltà economiche e sociali, per agevolare la riduzione necessaria della domanda di energia sostituendo le forniture di gas naturale con energia da fonti rinnovabili e per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, l'Unione europea ha intrapreso azioni immediate e temporanee per accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;

    nello specifico l'Unione europea, attraverso il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, sta adottando misure mirate suscettibili di accelerare il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'unione nel breve termine;

    l'Unione europea promuove la semplificazione del quadro di autorizzazione per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile concentrandosi sugli effetti delle modifiche o delle estensioni rispetto al progetto iniziale;

    la Missione 2, Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza pone come obiettivo quello di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili «sbloccando il potenziale di impianti utility-scale, in molti casi già competitivi in termini di costo rispetto alle fonti fossili ma che richiedono in primis riforme dei meccanismi autorizzativi e delle regole di mercato per raggiungere il pieno potenziale»;

    stante l'importanza che tali progetti di investimento rivestono attraverso il contributo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologia ed energetica definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), in linea con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione;

    tenuto conto che le proposte progettuali presentate nell'ambito della fase autorizzativa, provenienti dal settore privato, sono molto numerose e che occorre dare priorità a quelle che sono sorrette da maggiore affidabilità, solidità industriale e finanziaria e quindi che hanno più probabilità di essere effettivamente realizzate in tempi ragionevolmente brevi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti puntuali volti a dare priorità e velocizzare, nell'ambito dello scrutinio permessuale, tanto per quanto concerne la fase di valutazione di impatto ambientale, quanto in quella di rilascio delle autorizzazioni a costruire ed esercire gli impianti (cosiddetta Autorizzazione Unica) da parte delle relative Autorità e/o Commissioni ministeriali e regionali, così come nella definizione e nell'assegnazione delle soluzioni di connessione da parte degli Operatori di Rete (TSO e DSO), la effettiva realizzazione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che siano proposti da operatori industriali la cui affidabilità risulti comprovata sulla base di criteri oggettivi quali ad esempio la capacità installata degli impianti rinnovabili di cui sono proprietari (espressa in MW), la solidità finanziaria dei propri bilanci, la disponibilità di risorse proprie da dedicare alla realizzazione delle iniziative, l'esperienza maturata nello sviluppo di impianti rinnovabili negli ultimi cinque anni.
9/1606-A/2. Tirelli, Cavo.


   La Camera,

   premesso che:

    per fare fronte all'esposizione dei consumatori e delle imprese europee ai prezzi elevati e volatili che causano difficoltà economiche e sociali, per agevolare la riduzione necessaria della domanda di energia sostituendo le forniture di gas naturale con energia da fonti rinnovabili e per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, l'Unione europea ha intrapreso azioni immediate e temporanee per accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;

    nello specifico l'Unione europea, attraverso il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, sta adottando misure mirate suscettibili di accelerare il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'unione nel breve termine;

    l'Unione europea promuove la semplificazione del quadro di autorizzazione per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile concentrandosi sugli effetti delle modifiche o delle estensioni rispetto al progetto iniziale;

    la Missione 2, Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza pone come obiettivo quello di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili «sbloccando il potenziale di impianti utility-scale, in molti casi già competitivi in termini di costo rispetto alle fonti fossili ma che richiedono in primis riforme dei meccanismi autorizzativi e delle regole di mercato per raggiungere il pieno potenziale»;

    stante l'importanza che tali progetti di investimento rivestono attraverso il contributo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologia ed energetica definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), in linea con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione;

    tenuto conto che le proposte progettuali presentate nell'ambito della fase autorizzativa, provenienti dal settore privato, sono molto numerose e che occorre dare priorità a quelle che sono sorrette da maggiore affidabilità, solidità industriale e finanziaria e quindi che hanno più probabilità di essere effettivamente realizzate in tempi ragionevolmente brevi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche mediante specifici interventi normativi, di considerare prioritari tra i progetti all'esame della Commissione PNRR PNIEC gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare, nonché i progetti fotovoltaici, agrivoltaici ed eolici sopra una soglia prestabilita di potenza nominale.
9/1606-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Tirelli, Cavo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 del decreto-legge in esame prevede l'istituzione e la gestione da parte di Terna S.p.A., in quanto gestore della rete elettrica nazionale, di un portale digitale sul quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, l'ARERA e le regioni, possono accedere per consultare dati e informazioni sugli interventi di sviluppo della rete di trasmissione, sulle richieste di connessione alla rete da parte di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché le relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete di trasmissione;

    la relazione tecnica precisa che le modalità di copertura dei costi sostenuti da Terna per la istituzione e gestione del portale digitale saranno definite senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia, infatti, che tali costi sono interamente a carico di Terna e troveranno copertura nelle tariffe elettriche secondo le regole determinate da ARERA, non determinando oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione;

    attualmente Terna S.p.A., riveste sia il ruolo di proprietario e gestore della rete di trasmissione elettrica, sia il ruolo di operatore di sistema;

    con specifico riferimento all'ultimo ruolo rivestito, Terna S.p.A. (quale operatore di trasmissione energetica, in inglese Transmission System Operator o TSO), deve gestire i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione e i servizi ausiliari necessari; assicurare l'adempimento di ogni altro obbligo volto a garantire la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti; gestire la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; deliberare gli interventi di sviluppo della rete; gestire il mercato dei servizi di dispacciamento e il mercato della capacità e il mercato dei sistemi di accumulo;

    è evidente come tale molteplicità di ruoli, funzioni e attribuzioni, possa dare luogo a possibili conflitti di interesse dal momento che il TSO può essere indotto a prediligere soluzioni che ne massimizzano i profitti anche se sono subottimali dal punto di vista del sistema;

    nel Regno Unito, a titolo esemplificativo, questo problema è stato affrontato separando la National Grid UK (la rete di trasmissione di energia elettrica ad alta tensione che serve la Gran Bretagna) dalla National Grid Electricity System Operatoria cui sono state attribuite le funzioni di operatore di sistema con responsabilità sullo sviluppo della rete e delle sue risorse nonché sul loro dispacciamento. In tal modo, ciascuna entità ha una missione specifica e chiara, a vantaggio di tutti;

    pertanto, ai fini di una corretta pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione generale dell'energia elettrica, di una maggiore trasparenza dei costi e dell'eliminazione di potenziali conflitti d'interesse tra chi pianifica e chi realizza tali infrastrutture occorre prevedere affinché le funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale siano distinte da quelle di operatore di sistema;

    è necessario quindi far sì che le funzioni di operatore di sistema, incluse le attività relative alla pianificazione e sviluppo della rete, al dispacciamento e alla gestione del mercato della capacità, siano attribuite a un soggetto terzo, indipendente e autonomo dal gestore della rete di trasmissione nazionale;

    questo soggetto terzo, oltre a garantire la massima trasparenza del mercato e minimizzare i costi per il sistema, dovrebbe inoltre avere la responsabilità di predisporre ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con prefissati obiettivi di qualità, adeguatezza, sicurezza e resilienza nonché con gli obiettivi in materia di fonti e tecnologie a bassa emissione di CO2 necessarie alla decarbonizzazione stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e da ogni ulteriore documento di programmazione strategica dell'approvvigionamento energetico,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile e sentito il parere sia dell'ARERA sia dell'AGCM, iniziative normative volte a separare le funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema, in modo da evitare conflitti di interesse e favorire la massima trasparenza, ed efficienza, dell'intero mercato.
9/1606-A/3. Benzoni, Richetti, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto-legge in esame 9 dicembre 2023, n. 181, recano disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dallo scorso maggio 2023;

    le regioni che lo scorso anno sono state maggiormente colpite dagli eventi alluvionali, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, con il presente decreto-legge vedono stanziati a loro favore indennizzi e contributi economici finalizzati alle importanti attività di ricostruzione;

    tuttavia, vista l'ormai ordinarietà degli eventi causati dal sempre più grave e critico cambiamento climatico, la messa in sicurezza dei territori, attraverso lo stanziamento di risorse costanti, è inderogabile;

    secondo l'ISPRA, l'Italia è uno dei Paesi europei maggiormente interessato da erosioni, frane e alluvioni. L'ultimo rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia, infatti, racconta una realtà tutt'altro che rassicurante, è a rischio il 91 per cento dei comuni italiani, oltre 3 milioni di famiglie e circa un sesto della popolazione. 50 mila chilometri quadrati di suolo nel nostro Paese sono ad alto rischio frane e alluvioni, e circa il 13 per cento degli edifici sorge su aree a pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata;

    Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia sono le regioni più esposte al rischio di frane e alluvioni, ma la situazione non è migliore in Campania, Valle d'Aosta, Veneto, Abruzzo, Calabria, Basilicata, Marche, Sardegna e Trentino. Oltre alle comunità locali, alle industrie e ai servizi, anche il patrimonio culturale italiano è in pericolo: le ultime stime parlano di 38 mila opere e beni ubicati in aree a medio-alta pericolosità erosiva o franosa, ai quali si aggiungono circa 40 mila monumenti in zone a rischio inondazione;

    lo stesso Ministro Musumeci ha sottolineato come ormai non si tratti più di eventi straordinari né tanto meno sporadici o territorialmente circoscritti;

    l'Italia, come altri Paesi europei ed occidentali, deve fare i conti con le conseguenze del cambiamento climatico: per adeguare le proprie infrastrutture, proteggere territori e comunità dai rischi di sempre più frequenti disastri ambientali è necessaria la messa in campo di azioni strutturate ma soprattutto costanti,

impegna il Governo

a considerare tra le sue priorità la messa in sicurezza dei territori maggiormente fragili dal punto di vista idrogeologico, anche attraverso la previsione di stanziamenti che vedano coinvolti, nella programmazione e nel coordinamento degli interventi e dei progetti di messa in sicurezza, i comuni e le regioni.
9/1606-A/4. Ruffino, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 181 del 2023 prevede misure in materia di energia. Una delle sfide più strategiche per il nostro Paese è quella di avviare la transizione energetica per arrivare ad un sistema basato soprattutto sull'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

    è, pertanto, importante che l'energia prodotta ed immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, non debba assumere alcuna rilevanza reddituale in quanto viene istantaneamente consumata. Infatti la valorizzazione dell'energia prodotta ed immessa in rete non rappresenta un profitto se condivisa o autoconsumata a prescindere dalla tariffa applicata a quell'energia nelle configurazioni di autoconsumo;

    inoltre è fondamentale che gli enti locali possano accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 ed alle compensazioni di cui all'articolo 32 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti ed utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti ed utenze di consumo siano situati all'interno dei territori dei medesimi enti locali. In sostanza è necessario estendere il perimetro di condivisione di energia degli enti locali a tutto il territorio comunale;

    infine è necessario innalzare «il power cap» al di sotto del quale le CER (Comunità energetiche rinnovabili) vengono considerate enti non commerciali, da 200 kW ad 1 mW, in modo da agevolare la già difficoltosa partecipazione degli enti locali all'interno delle CER permettendo la partecipazione dei comuni anche all'interno delle CER con potenza complessiva di impianti fino ad 1 mW. Ciò con l'obiettivo di favorire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare interventi normativi diretti a considerare che l'energia prodotta ed immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna non rappresenti un profitto, se condivisa o consumata virtualmente, a prescindere dalla tipologia di tariffa applicata a quell'energia;

   a valutare l'opportunità di adottare interventi normativi volti ad estendere il perimetro di condivisione di energia degli enti locali a tutto il territorio comunale, anche per la quota di energia condivisa da impianti ed utenze di consumo non connesse alla stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti ed utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi, in modo tale da sfruttare in modo pieno gli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e l'accesso alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 199 del 2021;

   a valutare l'opportunità di adottare misure volte ad innalzare il power cap, al disotto del quale le CER vengono considerate enti non commerciali, da 200 kW a 1 mW in modo da aggiornare le disposizioni ai massimali previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021 ed agevolare la già difficoltosa partecipazione degli enti locali all'interno delle CER, permettendo così la partecipazione dei comuni anche all'interno delle CER con potenza complessiva degli impianti fino ad 1 kW, nonché ad attivare un maggior coinvolgimento delle PMI all'interno delle CER, in quanto una volta entrate quali membri all'interno della Comunità potrebbero usufruire della detrazione di cui all'articolo 16-bis comma 2, lettera h) del TUIR altrimenti destinate solo alle persone fisiche.
9/1606-A/5. Steger, Manes.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, con l'articolo 2 sostituisce l'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, al fine di ridefinire la normativa volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico. Viene confermato il GSE quale soggetto responsabile ad avviare, su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli;

    nello specifico, il comma 2, qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione;

    così formulato, il testo rischia di risultare limitante e di condizionare le possibilità di crescita delle fonti di approvvigionamento di gas naturale. Come è noto, infatti, L'Italia è un Paese importatore netto di gas naturale, con un consumo annuo di circa 70 miliardi di metri cubi. La Russia era il principale fornitore di gas naturale, con una quota di circa il 40 per cento;

    a seguito della guerra in Ucraina, l'Italia ha adottato misure per diversificare le sue fonti di approvvigionamento di gas e ridurre la dipendenza dalla Russia, tra le quali rientra anche la rigassificazione;

    l'Italia ha aumentato la sua capacità di rigassificazione e ha firmato accordi di fornitura di LNG con diversi paesi, tra cui Qatar, Algeria e Stati Uniti. Il richiamato aumento della capacità di rigassificazione in Italia è una misura importante per diversificare le fonti di approvvigionamento di gas e il rapido raggiungimento di una indipendenza dalla Russia. Le percentuali di stoccaggio, anche grazie ai rigassificatori di Piombino e Ravenna, ne sono un chiaro esempio;

    al 23 gennaio 2024, il livello di riempimento degli stoccaggi di gas in Italia è del 65 per cento, in linea con la media europea. L'obiettivo dell'Italia è di raggiungere un livello di riempimento del 90 per cento entro l'autunno 2023;

    i dati ci consentono di scommettere sul settore della rigassificazione, anche in ottica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere l'estensione dell'efficacia normativa della disposizione richiamata in premessa anche in favore degli impianti di rigassificazione che risulteranno titolari di provvedimento di autorizzazione successivamente alla entrata in vigore del decreto in conversione.
9/1606-A/6. Di Mattina.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede nazionale ed europea si sta discutendo dell'importanza di adottare politiche sempre più efficaci nel campo dell'energia rinnovabile e nella lotta al cambiamento climatico, attraverso l'adozione di provvedimenti che coinvolgano tutti i settori economici;

    l'industria navale e quella portuale, anche in Europa, hanno utilizzato fino a pochi anni fa quasi esclusivamente combustibili fossili;

    in questi ultimi anni, dato anche lo sviluppo normativo sia in sede Europea sia in sede nazionale, in diverse aree portuali è iniziata una riconversione ambientale che punta alla drastica riduzione delle emissioni, in alcuni casi utilizzando le nuove tecnologie al fine di accrescere anche la competitività economica;

    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanzia con 700 mila euro il progetto di cold ironing che riduce l'inquinamento prodotto dalle navi, attraverso la fornitura di energia elettrica da terra alle navi attraccate nel porto, i cui motori principali e ausiliari rimangono spenti;

    l'articolo 11 della legge n. 241/1990 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti, prevede che due o più soggetti pubblici o privati possono fare un accordo tra di loro per sostituire un provvedimento amministrativo;

    dal momento che la fornitura di energia elettrica implica l'uso di impianti che insistono congiuntamente su ambito demaniale in gestione delle autorità di sistema portuale e contemporaneamente su aree in concessione risulta necessario incentivare gli accordi tra tutti i soggetti coinvolti;

    tale forma di collaborazione è già stata sviluppata nei principali porti europei quali: Anversa ed Amburgo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proseguire il dialogo in sede europea, al fine di incentivare gli accordi tra soggetti in ambito demaniale anche attraverso l'istituto dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo da utilizzare da parte del sistema portuale su istanza dei soggetti interessati.
9/1606-A/7. Pisano, Cavo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni urgenti per la sicurezza energetica nazionale, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia e il sostegno alle imprese a forte consumo di energia;

    nel caso di connessione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 dispone espressamente che «La costruzione e l'esercizio [dei medesimi impianti], gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione»;

    le opere connesse e le infrastrutture indispensabili comprendono anche «le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'emissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete», come specificato dall'articolo 1-octies del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105;

    secondo dati aggiornati al terzo trimestre 2023 le fonti rinnovabili arrivano quasi a 3.122 MW di potenza installata, coprendo circa il 37 per cento del fabbisogno nazionale di energia elettrica;

    tra le difficoltà riscontrate, sempre più spesso accade che impianti autorizzati non ottengano l'allaccio alla rete di connessione della RTN a causa della linea satura: se è vero che, a fine gennaio 2023, le richieste di connessione alla rete di alta tensione di nuovi impianti di generazione da fonte rinnovabile hanno raggiunto i 340 GW di potenza cumulata, è altrettanto vero che solo 1'1,5 per cento delle richieste totali è riuscito ad arrivare alla formulazione della Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (STMD) ed eventualmente alla definizione del contratto fra Terna e produttore di energia;

    in particolare, la saturazione della linea è legata, tra le altre, alla circostanza che le domande di allaccio vengono valutate sulla base della data di presentazione, senza garantire un canale preferenziale per i progetti già autorizzati, rispetto a quelli in fase di autorizzazione;

    le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale sono attribuire in concessione alla società Terna Spa.;

    le fonti rinnovabili, insieme a politiche lungimiranti di efficienza energetica, rappresentano una chiave strategica non solo per decarbonizzare il settore energetico, priorità assoluta nella lotta all'emergenza climatica, ma anche per portare benefici strutturali nei territori e per creare opportunità di crescita e innovazione in ogni settore,

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, per consentire l'allaccio alla rete di connessione della RTN, riconoscendo priorità agli impianti già autorizzati.
9/1606-A/8. Almici.


   La Camera,

   premesso che:

    la revisione del Piano Energia e Clima (PNIEC) ha ribadito l'importanza dei bioliquidi sostenibili nella transizione energetica e nel supporto alla decarbonizzazione sostenibile delle filiere;

    il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023» dispone all'articolo 5, recante «Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili», il riferimento alla revisione del PNIEC, indicando un periodo transitorio prima di stabilire un meccanismo per la contrattualizzazione della capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili;

    alcune colture agricole danno vita a sottoprodotti sostenibili e non impiegati nella filiera agroalimentare, ma di grande valenza energetica, tra di esse, la soia – di cui il nostro Paese rappresenta il primo produttore europeo non-OGM con circa 1 milione di tonnellate – svolge un ruolo chiave per coniugare sicurezza energetica e sicurezza alimentare. Mentre 1'80 per cento della lavorazione della soia risulta in farine e ingredienti per il comparto alimentare, dal processo di lavorazione deriva un sottoprodotto, l'olio di soia, che non ha impiego alimentare bensì risulta fondamentale per produrre energia rinnovabile, sostenibile e programmabile, permettendo di implementare la redditività delle imprese, l'autoconsumo di energia e l'impiego di una fonte sostenibile, sostitutiva del gas di importazione da Paesi terzi, garantendo un risparmio di emissioni di gas serra di circa il 65 per cento e consentendo di liberare quote di energia fossile per altri utilizzi civili o industriali;

    si rileva nel Paese la fondamentale necessità di diversificare il paniere energetico nazionale e di rendere quanto più possibili autonome ed energeticamente sostenibili le filiere agroalimentari, registrando l'importanza di non dissipare il potenziale degli Oli Vegetali Puri (OVP), come l'olio di soia, specie alla luce del fatto che il mantenimento – e il rafforzamento – della coltivazione di colture come la soia è strategico per il nostro Paese e per garantirne la sicurezza alimentare;

    i bioliquidi sostenibili sono definiti dalla Direttiva UE RED II 2018/2001 e dal decreto legislativo n. 199 del 1921 di recepimento ma, alla luce delle crescenti interconnessioni fra bioliquidi e comparto agricolo nazionale, appare di massimo rilievo la necessità, da un lato, di promuovere concretamente il principio di non competitività con la filiera agroalimentare e, dall'altro, di promuovere concretamente il principio di circolarità strategia, individuando a tal fine le filiere agricole che possano essere impiegate per i bioliquidi sostenibili in modo da sostenere lo sviluppo contestuale di una fonte energetica sostenibile e programmabile e il rafforzamento della produzione agricola,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un intervento normativo specifico volto a elaborare da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la predisposizione di linee guida triennali per l'identificazione delle filiere agricole legate alla produzione di bioliquidi sostenibili impiegabili negli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili.
9/1606-A/9. Caretta, Ciaburro, Padovani.


   La Camera,

   premesso che:

    il contesto macroeconomico globale è sempre più caratterizzato da una crescente consapevolezza dell'importanza delle energie rinnovabili per la sostenibilità ambientale e la lotta al cambiamento climatico;

    anche nei paesi meno sviluppati si sta progressivamente assistendo a un aumento degli investimenti nelle energie rinnovabili e a una maggiore adozione di politiche governative che incentivano la transizione verso fonti energetiche più pulite;

    la pandemia di COVID-19 prima e il conflitto Russo-Ucraino poi hanno avuto un impatto significativo sull'economia globale, acuendo la necessità di promuovere una ripresa economica sostenibile che tenga conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente e promuova al contempo politiche energetiche pensate per il raggiungimento dell'indipendenza energetica del Paese;

    in questo contesto, il settore delle energie rinnovabili ha il potenziale per svolgere un ruolo importante: i) nella promozione di una ripresa economica sostenibile, attraverso la creazione di posti di lavoro verdi e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; ii) nel perseguimento degli obiettivi di aumento della resilienza del sistema Paese, riducendone la dipendenza dall'estero nell'approvvigionamento di fonti energetiche;

    il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima («PNIEC»), come aggiornato a seguito dell'approvazione del pacchetto «Fit for 55» che rivede gli obiettivi di transizione energetica al 2030, nonché l'ultima Descrizione degli Scenari pubblicata da Terna e Snam, evidenziano l'importanza del contributo dell'eolico offshore alla transizione energetica, prevedendo importanti obiettivi di capacità installata di energia eolica offshore in Italia;

    nel PNIEC l'obiettivo è di installare una capacità di eolico pari a 19 GW entro il 2030, saliti a 23 GW con il piano «Fit for 55», mentre il documento Terna prevede un aumento graduale della capacità installata di energia eolica offshore in Italia, raggiungendo 8,5 GW al 2030 e 15,5 GW entro il 2040;

    per raggiungere gli obiettivi di capacità installata di energia eolica offshore, il governo italiano ha introdotto una serie di incentivi, tra cui la riduzione dei costi di connessione alla rete elettrica e la semplificazione delle procedure autorizzative;

    il decreto-legge in esame, pertanto, in coerenza con gli impegni assunti in sede eurocomunitaria e con gli strumenti di programmazione nazionali, si pone, tra gli altri, l'obiettivo di promuovere il ricorso alle fonti rinnovabili di energia;

    tuttavia, è incentivare in modo significativo il potenziale delle energie rinnovabili, soprattutto in un contesto macroeconomico in cui variabili determinanti quali il costo delle materie prime e i tassi di interesse hanno visto incrementare la loro volatilità andando di fatto a minare in misura dirimente la sostenibilità delle nuove iniziative, soprattutto nei progetti basati sullo sviluppo di tecnologie innovative come quelli dell'eolico offshore floating;

    negli ultimi anni si è assistito ad un aumento della volatilità dei prezzi delle materie prime necessarie per la realizzazione di un impianto eolico offshore. In particolare, il periodo tra il 2019 e il 2023 ha visto un incremento significativo dei prezzi del rame (+ 45 per cento), dell'acciaio (+ 52 per cento) e delle terre rare (il solo neodimio è aumentato del + 256 per cento), materiali essenziali per la costruzione delle turbine eoliche. Questo aumento dei prezzi è stato causato da diversi fattori, tra cui la crescente domanda globale per questi materiali, le interruzioni nella catena di approvvigionamento a causa della pandemia di COVID-19 e la crescente incertezza geopolitica. Questo aumento dei costi delle materie prime ha rappresentato una sfida per le aziende che operano nel settore eolico, che hanno dovuto adattarsi ad una situazione di mercato in continua evoluzione e cercare di ridurre i costi in altri settori per mantenere la competitività del loro prodotto;

    come per le materie prime, anche per i tassi di interesse si è assistito ad un aumento significativo della volatilità a livello globale. L'Euribor a 3 mesi è passato dal –0,38 per cento del 2019 al +2,69 per cento del 2023;

   considerato, altresì, che:

    il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica contenente le forma di incentivazione dell'eolico offshore (cosiddetto «Decreto FER2»), non ancora adottato, è lo strumento fondamentale per consentire l'affermazione della tecnologia eolica offshore, unica tecnologia capace di garantire al contempo il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e l'innesco di vaste filiere industriali, generando nuova occupazione specializzata. È pertanto necessario che tale decreto ministeriale tenga conto del contesto di riferimento più sopra delineato;

    risulta necessario introdurre ulteriori criteri direttivi, rispetto quelli già individuati a legislazione vigente, per tener conto della necessità di sostenere in misura adeguata le tecnologie innovative quali l'eolico offshore floating e la connessa filiera industriale nazionale. In particolare:

     a) la previsione di un meccanismo di indicizzazione dell'incentivo riconosciuto tramite le procedure d'asta al ribasso, capace di sostenere il finanziamento di progetti che, per dimensioni e complessità realizzabile, comportano elevati livelli di investimento, che in tal modo vengono parzialmente garantiti da variazioni sostanziali nei prezzi delle materie prime e dei tassi di interesse rispetto quelli esistenti al momento dell'aggiudicazione delle aste;

     b) la previsione di contingenti d'asta dedicati esclusivamente all'eolico offshore floating che, per le ragioni di cui sopra, differiscono sensibilmente dalle altre tecnologie, inclusa l'offshore bottom fixed oramai matura;

     c) la fissazione di termini per l'entrata in esercizio degli impianti eolici offshore, rispetto il momento dell'aggiudicazione dell'asta, non inferiore ai 60 mesi. Ciò per tener conto della considerevole complessità realizzativa che caratterizza tali impianti rispetto le altre tecnologie;

     d) la previsione che possano partecipare alle procedure d'asta al ribasso soltanto i progetti già in possesso dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La barriera all'ingresso nelle aste, infatti, che la bozza di DM FER II individua nell'ottenimento della VIA, ha il condivisibile obiettivo di garantire la partecipazione ai soli progetti che hanno la concreta possibilità di essere realizzati. Tuttavia, lo storico degli anni passati dimostra che la sola VIA non costituisce affatto garanzia di realizzabilità, essendo questa subordinata all'autorizzazione unica. I dati storici dello stesso MASE confermano che solo una percentuale residuale degli impianti che ottengono la VIA riescono ad ottenere l'autorizzazione unica. La proposta misura, pertanto, è l'unico modo per garantire che i contingenti in asta vengano destinati a progetti effettivamente realizzabili, perseguendo l'interesse pubblico alla decarbonizzazione e al contempo premiando gli sviluppatori con progetti solidi;

   considerato, infine, che:

    il settore dell'eolico offshore floating offre oggi al Governo una occasione irrinunciabile per provare a strutturare le basi di una nuova piattaforma industriale che possa servire ai futuri sviluppi di tutti gli impianti nel Mediterraneo. In tale contesto, la filiera dell'eolico offshore floating offre l'occasione di sviluppare un contesto virtuoso di «extra gettito» per le casse dello Stato che potrebbe essere anche solo parzialmente utilizzato per finanziare i progetti previo riconoscimento di un beneficio fiscale sulla base degli investimenti effettivamente realizzati («Tax Credit»). Il riconoscimento del Tax Credit potrebbe avvenire su base automatica alla messa in esercizio commerciale degli impianti e garantirebbe, già in fase di sviluppo, la maggiore sostenibilità e attrattività dei progetti con innumerevoli benefici per tutti gli attori coinvolti: per lo Stato, aumenterebbe significativamente le probabilità di raggiungere gli obiettivi prefissati dal PNIEC e dal PNRR garantendo comunque un extra gettito per le casse dello Stato e un impatto positivo sul PIL; per gli Sponsor, aumenterebbe la sostenibilità dei progetti garantendone l'accesso a fonti di finanziamento più economiche e avendo quindi l'impatto indiretto di aumentare la competizione in fase di asta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre le misure di cui sopra affinché vengano recepite nel decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica cosiddetto «Fer II», dedicato ai meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili di energia che impiegano tecnologie innovative.
9/1606-A/10. Bicchielli.


   La Camera,

   premesso che:

    il contesto macroeconomico globale è sempre più caratterizzato da una crescente consapevolezza dell'importanza delle energie rinnovabili per la sostenibilità ambientale e la lotta al cambiamento climatico;

    anche nei paesi meno sviluppati si sta progressivamente assistendo a un aumento degli investimenti nelle energie rinnovabili e a una maggiore adozione di politiche governative che incentivano la transizione verso fonti energetiche più pulite;

    la pandemia di COVID-19 prima e il conflitto Russo-Ucraino poi hanno avuto un impatto significativo sull'economia globale, acuendo la necessità di promuovere una ripresa economica sostenibile che tenga conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente e promuova al contempo politiche energetiche pensate per il raggiungimento dell'indipendenza energetica del Paese;

    in questo contesto, il settore delle energie rinnovabili ha il potenziale per svolgere un ruolo importante: i) nella promozione di una ripresa economica sostenibile, attraverso la creazione di posti di lavoro verdi e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; ii) nel perseguimento degli obiettivi di aumento della resilienza del sistema Paese, riducendone la dipendenza dall'estero nell'approvvigionamento di fonti energetiche;

    il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima («PNIEC»), come aggiornato a seguito dell'approvazione del pacchetto «Fit for 55» che rivede gli obiettivi di transizione energetica al 2030, nonché l'ultima Descrizione degli Scenari pubblicata da Terna e Snam, evidenziano l'importanza del contributo dell'eolico offshore alla transizione energetica, prevedendo importanti obiettivi di capacità installata di energia eolica offshore in Italia;

    nel PNIEC l'obiettivo è di installare una capacità di eolico pari a 19 GW entro il 2030, saliti a 23 GW con il piano «Fit for 55», mentre il documento Terna prevede un aumento graduale della capacità installata di energia eolica offshore in Italia, raggiungendo 8,5 GW al 2030 e 15,5 GW entro il 2040;

    per raggiungere gli obiettivi di capacità installata di energia eolica offshore, il governo italiano ha introdotto una serie di incentivi, tra cui la riduzione dei costi di connessione alla rete elettrica e la semplificazione delle procedure autorizzative;

    il decreto-legge in esame, pertanto, in coerenza con gli impegni assunti in sede eurocomunitaria e con gli strumenti di programmazione nazionali, si pone, tra gli altri, l'obiettivo di promuovere il ricorso alle fonti rinnovabili di energia;

    tuttavia, è incentivare in modo significativo il potenziale delle energie rinnovabili, soprattutto in un contesto macroeconomico in cui variabili determinanti quali il costo delle materie prime e i tassi di interesse hanno visto incrementare la loro volatilità andando di fatto a minare in misura dirimente la sostenibilità delle nuove iniziative, soprattutto nei progetti basati sullo sviluppo di tecnologie innovative come quelli dell'eolico offshore floating;

    negli ultimi anni si è assistito ad un aumento della volatilità dei prezzi delle materie prime necessarie per la realizzazione di un impianto eolico offshore. In particolare, il periodo tra il 2019 e il 2023 ha visto un incremento significativo dei prezzi del rame (+ 45 per cento), dell'acciaio (+ 52 per cento) e delle terre rare (il solo neodimio è aumentato del + 256 per cento), materiali essenziali per la costruzione delle turbine eoliche. Questo aumento dei prezzi è stato causato da diversi fattori, tra cui la crescente domanda globale per questi materiali, le interruzioni nella catena di approvvigionamento a causa della pandemia di COVID-19 e la crescente incertezza geopolitica. Questo aumento dei costi delle materie prime ha rappresentato una sfida per le aziende che operano nel settore eolico, che hanno dovuto adattarsi ad una situazione di mercato in continua evoluzione e cercare di ridurre i costi in altri settori per mantenere la competitività del loro prodotto;

    come per le materie prime, anche per i tassi di interesse si è assistito ad un aumento significativo della volatilità a livello globale. L'Euribor a 3 mesi è passato dal –0,38 per cento del 2019 al +2,69 per cento del 2023;

   considerato, altresì, che:

    il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica contenente le forma di incentivazione dell'eolico offshore (cosiddetto «Decreto FER2»), non ancora adottato, è lo strumento fondamentale per consentire l'affermazione della tecnologia eolica offshore, unica tecnologia capace di garantire al contempo il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e l'innesco di vaste filiere industriali, generando nuova occupazione specializzata. È pertanto necessario che tale decreto ministeriale tenga conto del contesto di riferimento più sopra delineato;

    risulta necessario introdurre ulteriori criteri direttivi, rispetto quelli già individuati a legislazione vigente, per tener conto della necessità di sostenere in misura adeguata le tecnologie innovative quali l'eolico offshore floating e la connessa filiera industriale nazionale. In particolare:

     a) la previsione di un meccanismo di indicizzazione dell'incentivo riconosciuto tramite le procedure d'asta al ribasso, capace di sostenere il finanziamento di progetti che, per dimensioni e complessità realizzabile, comportano elevati livelli di investimento, che in tal modo vengono parzialmente garantiti da variazioni sostanziali nei prezzi delle materie prime e dei tassi di interesse rispetto quelli esistenti al momento dell'aggiudicazione delle aste;

     b) la previsione di contingenti d'asta dedicati esclusivamente all'eolico offshore floating che, per le ragioni di cui sopra, differiscono sensibilmente dalle altre tecnologie, inclusa l'offshore bottom fixed oramai matura;

     c) la fissazione di termini per l'entrata in esercizio degli impianti eolici offshore, rispetto il momento dell'aggiudicazione dell'asta, non inferiore ai 60 mesi. Ciò per tener conto della considerevole complessità realizzativa che caratterizza tali impianti rispetto le altre tecnologie;

     d) la previsione che possano partecipare alle procedure d'asta al ribasso soltanto i progetti già in possesso dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La barriera all'ingresso nelle aste, infatti, che la bozza di DM FER II individua nell'ottenimento della VIA, ha il condivisibile obiettivo di garantire la partecipazione ai soli progetti che hanno la concreta possibilità di essere realizzati. Tuttavia, lo storico degli anni passati dimostra che la sola VIA non costituisce affatto garanzia di realizzabilità, essendo questa subordinata all'autorizzazione unica. I dati storici dello stesso MASE confermano che solo una percentuale residuale degli impianti che ottengono la VIA riescono ad ottenere l'autorizzazione unica. La proposta misura, pertanto, è l'unico modo per garantire che i contingenti in asta vengano destinati a progetti effettivamente realizzabili, perseguendo l'interesse pubblico alla decarbonizzazione e al contempo premiando gli sviluppatori con progetti solidi;

   considerato, infine, che:

    il settore dell'eolico offshore floating offre oggi al Governo una occasione irrinunciabile per provare a strutturare le basi di una nuova piattaforma industriale che possa servire ai futuri sviluppi di tutti gli impianti nel Mediterraneo. In tale contesto, la filiera dell'eolico offshore floating offre l'occasione di sviluppare un contesto virtuoso di «extra gettito» per le casse dello Stato che potrebbe essere anche solo parzialmente utilizzato per finanziare i progetti previo riconoscimento di un beneficio fiscale sulla base degli investimenti effettivamente realizzati («Tax Credit»). Il riconoscimento del Tax Credit potrebbe avvenire su base automatica alla messa in esercizio commerciale degli impianti e garantirebbe, già in fase di sviluppo, la maggiore sostenibilità e attrattività dei progetti con innumerevoli benefici per tutti gli attori coinvolti: per lo Stato, aumenterebbe significativamente le probabilità di raggiungere gli obiettivi prefissati dal PNIEC e dal PNRR garantendo comunque un extra gettito per le casse dello Stato e un impatto positivo sul PIL; per gli Sponsor, aumenterebbe la sostenibilità dei progetti garantendone l'accesso a fonti di finanziamento più economiche e avendo quindi l'impatto indiretto di aumentare la competizione in fase di asta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre misure dedicate ai meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili di energia che impiegano tecnologie innovative nel settore dell'eolico off shore.
9/1606-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Bicchielli.


   La Camera,

   premesso che:

    la transizione verso un sistema energetico centrato su un maggiore impiego delle fonti energetiche rinnovabili è fondamentale e strumentale alla riduzione le emissioni di gas a effetto serra;

    uno degli strumenti elaborati dall'unione europea, per diffondere la convenienza della transizione tra i cittadini, sono le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);

    le Comunità Energetiche Rinnovabili sono composte da gruppi di soggetti, persone fisiche, enti locali, istituti religiosi, che si associano per condividere l'energia autoprodotta da fonti rinnovabili;

    l'obiettivo principale delle Comunità è quello di creare benefici ambientali, economici e sociali al fine di contrastare i cambiamenti climatici e la povertà energetica;

    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza incentiva la costituzione di Comunità energetiche rinnovabili stabilendo, per il 2026, di raggiungere l'obiettivo di 2000 MW di capacità rinnovabile ed una produzione di 2500 GWH;

    in Italia sono presenti 104 configurazioni in autoconsumo collettivo, suddivisi in 74 gruppi di auto consumatori e 30 di comunità di energia, considerando anche le iniziative ancora in fase di definizione si arriva ad un totale di 198 progetti;

    la forma giuridica più utilizzata per la costituzione delle Comunità energetiche è quella della Fondazione di Partecipazione caratterizzata da un modello giuridico aperto, nato per raggiungere diversi scopi tramite la partecipazione e collaborazione tra pubblico, privato, volontari cittadini che diventano elementi attivi della fondazione stessa;

    considerato la peculiarità del modello giuridico, la Fondazione di Partecipazione, rientra a pieno titolo tra gli Enti del Terzo Settore, che sarebbero incompatibili con le finalità delle Comunità Energetiche Rinnovabili;

    il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica durante la seduta del Question Time, svoltosi in data 17 gennaio alla Camera dei deputati, ha voluto precisare che «il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sta predisponendo, in stretta collaborazione con il GSE, le regole operative per l'accesso ai benefici previsti dal decreto CER, le quali, una volta pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale, a valle della registrazione della Corte dei conti auspicabilmente nei prossimi giorni ma ormai è questione proprio di giorni – conterranno nel dettaglio tutti i requisiti che le configurazioni dovranno soddisfare.»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare specifici provvedimenti, anche di carattere normativo, al fine di assicurare un semplice accesso, a tutti i cittadini, ai vantaggi delle Comunità Energetiche Rinnovabili.
9/1606-A/11. Romano.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    delle risorse stanziate dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

    i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

    l'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), disciplina le funzioni dei soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati;

    è necessario prevedere che i soggetti attuatori degli interventi siano gli stessi che hanno predisposto e inviato i progetti al Commissario per l'approvazione e introdurre un elemento di chiarezza nei confronti di diocesi ed enti ecclesiastici, la cui gestione economica e trasparente deve essere garantita attraverso procedure ad evidenza pubblica, oltre che con la stessa valutazione di congruità degli investimenti prevista per gli altri enti pubblici promotori di progetti di ricostruzione,

impegna il Governo

a includere i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali tra i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali e a equiparare diocesi ed enti ecclesiastici a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
9/1606-A/12. Morassut, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che

    il provvedimento in esame, tra le altre, reca disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi a partire dal 1 maggio 2023;

    il 18 settembre 2023 in Emilia Romagna si è verificato un terremoto che ha colpito diversi territori nelle provincie di Ravenna e Forlì-Cesena;

    il Consiglio dei ministri nella riunione del 3 novembre 2023, con propria deliberazione ha dichiarato lo stato di emergenza stanziando per i primi interventi sei milioni di euro;

    tra i comuni che hanno riportato danni a seguito del sisma vi sono anche quelli di Dovadola e Portico e San Benedetto, entrambi siti nella provincia di Forlì-Cesena, ma questi al momento non sono stati ricompresi tra quelli per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e tale condizione impedisce loro di procedere materialmente alla ricostruzione,

impegna il governo

a valutare l'opportunità di ricomprendere i comuni di Dovadola e Portico e San Benedetto tra quelli per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del sisma del 18 settembre.
9/1606-A/13. Tassinari, Buonguerrieri.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    delle risorse stanziate dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

    i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

    è necessario, visti i meccanismi di pagamento diretto ipotizzati almeno per gli importi più bassi, sottrarre le risorse per la ricostruzione alle ordinarie disposizioni sulla pignorabilità o sequestrabilità delle somme,

impegna il Governo

a prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi alluvionali.
9/1606-A/14. Boldrini.


   La Camera,

impegna il Governo

a prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi alluvionali.
9/1606-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Boldrini.


   La Camera,

   considerato che:

    il provvedimento in esame prevede diverse misure in materia di promozione del biometano. In particolare si prevede che, a partire dal 2024, siano ammesse a partecipare alle procedure competitive di cui al decreto ministeriale 15 settembre 2022 – recante la disciplina di sostegno alla produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale – anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici;

    inoltre si prevede che per ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto per ragioni non imputabili al produttore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica del 5 agosto 2022, si intendano anche quelli relativi all'attivazione da parte del gestore di rete, della connessione alla rete del gas naturale, ovvero nell'effettuazione di verifiche o attestazioni da parte delle autorità ed enti di controllo;

    il PNRR, nella Missione 2, Componente 2, reca l'investimento 1.4 «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare». L'investimento si pone come obiettivo sostenere gli investimenti per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di biometano e per la riconversione, totale o parziale, di impianti esistenti a biogas;

    l'articolo 18-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 prevede che il GSE in fase di pubblicazione dei singoli bandi aggiorni su base mensile con riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo, i valori della tariffa incentivante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, nonché delle spese ammissibili di cui all'Allegato I del medesimo decreto per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura; ciò ha determinato una disparità di trattamento tra i progetti risultati aggiudicatari delle due procedure competitive già indette nel corso del 2023, aventi ad oggetto l'incentivazione alla produzione di biometano così come previsto nel PNRR,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 si applichino anche alle procedure competitive già indette sulla base del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, rinviando al momento dell'erogazione il calcolo degli aggiornamenti relativi alle tariffe e alle spese ammissibili ivi previsti.
9/1606-A/15. De Palma, Squeri.


   La Camera,

   considerato che:

    il provvedimento in esame prevede diverse misure in materia di promozione del biometano. In particolare si prevede che, a partire dal 2024, siano ammesse a partecipare alle procedure competitive di cui al decreto ministeriale 15 settembre 2022 – recante la disciplina di sostegno alla produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale – anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici;

    inoltre si prevede che per ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto per ragioni non imputabili al produttore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica del 5 agosto 2022, si intendano anche quelli relativi all'attivazione da parte del gestore di rete, della connessione alla rete del gas naturale, ovvero nell'effettuazione di verifiche o attestazioni da parte delle autorità ed enti di controllo;

    il PNRR, nella Missione 2, Componente 2, reca l'investimento 1.4 «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare». L'investimento si pone come obiettivo sostenere gli investimenti per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di biometano e per la riconversione, totale o parziale, di impianti esistenti a biogas;

    l'articolo 18-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 prevede che il GSE in fase di pubblicazione dei singoli bandi aggiorni su base mensile con riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo, i valori della tariffa incentivante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro della Transizione ecologica 15 settembre 2022, nonché delle spese ammissibili di cui all'Allegato I del medesimo decreto per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura; ciò ha determinato una disparità di trattamento tra i progetti risultati aggiudicatari delle due procedure competitive già indette nel corso del 2023, aventi ad oggetto l'incentivazione alla produzione di biometano così come previsto nel PNRR,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 si applichino anche alle procedure competitive già indette sulla base del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, rinviando al momento dell'erogazione il calcolo degli aggiornamenti relativi alle tariffe e alle spese ammissibili ivi previsti.
9/1606-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)De Palma, Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute,

impegna il Governo

a incrementare di almeno 5,5 miliardi di euro l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
9/1606-A/16. Manzi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, al comma 2, del decreto-legge, qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione;

    il gas naturale è fondamentale per accompagnare il sistema energetico verso la decarbonizzazione, supportando la fase di transizione con un mercato solido sia in Italia che in Europa, grazie soprattutto a una rete vasta e avanzata;

    la Strategia del gas nel quadro dell'Unione europea intende valorizzare le potenzialità del gas naturale liquefatto (GNL) e dello stoccaggio del gas, al fine di migliorare il livello di diversificazione, flessibilità e resilienza dell'Europa in alcuni casi, come nei porti, il GNL potrebbe contribuire a ridurre l'impatto ambientale in considerazione delle minori emissioni di CO2, in particolare nel settore dei trasporti, nel quale il GNL verrebbe utilizzato direttamente sempre di più in alternativa ai combustibili marittimi nel trasporto per nave e al diesel nei veicoli pesanti;

    la continua riduzione della produzione interna europea nei prossimi decenni, in combinazione con la crisi energetica derivante dall'invasione dell'Ucraina, da parte della Russia, rende la realizzazione di rigassificatori una grande opportunità per l'UE, in termini di sicurezza energetica e di risparmio delle bollette;

    occorre garantire la realizzazione delle infrastrutture necessarie per consentire agli Stati membri di accedere ai mercati internazionali del GNL e rafforzare la cooperazione internazionale per promuovere mercati del GNL di dimensioni mondiali, rimuovendo gli ostacoli agli scambi;

    occorre soprattutto sostenere e facilitare l'utilizzo dei nostri terminali anche per rapporti commerciali con altri stati dell'Unione Europea,

impegna il Governo

ai fini della realizzazione di futuri terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) on-shore sul territorio nazionale, a riservare particolare priorità ai progetti che prevedano accordi con altri paesi dell'Unione europea ovvero il coinvolgimento pure di altre realtà europee del settore del gas.
9/1606-A/17. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, al comma 2, del decreto-legge, qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione;

    il gas naturale è fondamentale per accompagnare il sistema energetico verso la decarbonizzazione, supportando la fase di transizione con un mercato solido sia in Italia che in Europa, grazie soprattutto a una rete vasta e avanzata;

    la Strategia del gas nel quadro dell'Unione europea intende valorizzare le potenzialità del gas naturale liquefatto (GNL) e dello stoccaggio del gas, al fine di migliorare il livello di diversificazione, flessibilità e resilienza dell'Europa in alcuni casi, come nei porti, il GNL potrebbe contribuire a ridurre l'impatto ambientale in considerazione delle minori emissioni di CO2, in particolare nel settore dei trasporti, nel quale il GNL verrebbe utilizzato direttamente sempre di più in alternativa ai combustibili marittimi nel trasporto per nave e al diesel nei veicoli pesanti;

    la continua riduzione della produzione interna europea nei prossimi decenni, in combinazione con la crisi energetica derivante dall'invasione dell'Ucraina, da parte della Russia, rende la realizzazione di rigassificatori una grande opportunità per l'UE, in termini di sicurezza energetica e di risparmio delle bollette;

    occorre garantire la realizzazione delle infrastrutture necessarie per consentire agli Stati membri di accedere ai mercati internazionali del GNL e rafforzare la cooperazione internazionale per promuovere mercati del GNL di dimensioni mondiali, rimuovendo gli ostacoli agli scambi;

    occorre soprattutto sostenere e facilitare l'utilizzo dei nostri terminali anche per rapporti commerciali con altri stati dell'Unione Europea,

impegna il Governo

ai fini della realizzazione di futuri terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) on-shore sul territorio nazionale, a valutare l'opportunità di riservare particolare priorità ai progetti che prevedano accordi con altri paesi dell'Unione europea ovvero il coinvolgimento pure di altre realtà europee del settore del gas.
9/1606-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni dalla legge n. 126 del 2022, al comma 2, allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per perseguire gli obiettivi della resilienza energetica nazionale, prevede che le Autorità di sistema portuale possono, anche in deroga alle previsioni della normativa di settore, costituire una o più comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

    a tal fine, gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, anche se di potenza superiore a 1 MW, fatto salvo il divieto di interventi nelle aree naturali protette;

    occorre promuovere le Comunità energetiche anche in ambito aeroportuale, introducendo una disciplina che stimoli la partecipazione di soggetti pubblici e privati e snellisca le procedure burocratiche per consentire al Paese di mettere a regime un sistema di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili anche per infrastrutture altamente energivore quali gli aeroporti italiani;

    tale misura consentirebbe a sostenere gli aeroporti italiani interessati agli investimenti green nel segno della sostenibilità e dell'innovazione, fornendo un contributo deciso al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico, di resilienza energetica nazionale e di crescita sostenibile del Paese;

    in analogia ai porti, infatti, gli aeroporti sono infrastrutture altamente energivore, non solo per l'operatività dei voli ma soprattutto per i consumi giornalieri di energia elettrica e termica per il funzionamento delle aerostazioni, causate principalmente da impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria che da soli consumano circa il 50 per cento dell'energia totale utilizzata,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare disposizioni di carattere normativo dirette ad individuare le opportune soluzioni per promuovere le Comunità energetiche anche in ambito aeroportuale, introducendo una disciplina che stimoli la partecipazione di soggetti pubblici e privati e snellisca le procedure burocratiche di attuazione.
9/1606-A/18. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 28 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ha istituito il cosiddetto «Conto Termico» che prevede contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito da ARERA e criteri definiti con decreto ministeriale;

    in attuazione della norma è stato emanato il decreto ministeriale 16 febbraio 2016 che ha definito i soggetti ammessi e la tipologia degli interventi incentivabili;

    il Conto Termico costituisce uno strumento importante non solo per l'efficientamento del patrimonio edilizio privato ma anche per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica del patrimonio delle amministrazioni locali, soprattutto con la modifica apportata con il decreto-legge n. 104 del 2020 che porta dal 65 per cento al 100 per cento il contributo per gli interventi su edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;

    occorre tuttavia aggiornare i limiti di spesa per singolo intervento in quanto risultano fermi al febbraio 2016;

    infatti, attualmente, non si riesce a concretizzare quanto previsto dalla norma senza aggiornare i prezzari ai costi vigenti delle materie prime che hanno subito aumenti consistenti;

    ad esempio, per i serramenti, nelle zone del nord, vi è un contributo massimo di 450 euro al metro quadro, compreso IVA e spese tecniche, e un massimo di 100.000 euro ad intervento di sostituzione di serramenti; per trasformare un edificio esistente in Near Zero Energy Building, al nord, sono previsti 575 euro al metro quadro calpestabile, con un limite di 1.750.000; la stessa cosa avviene per tutti gli altri interventi previsti dal decreto attuativo; si tratta di cifre che erano in grado di permettere la realizzazione di interventi importanti nel 2016, ma che sono completamente insufficienti oggi, con i prezzi pressoché raddoppiati;

    occorre pertanto aggiornare i prezzi e i massimali di spesa, in proporzione agli aumenti dei prezzi rilevati dal 2016 al 2023, che si stimano in percentuali variabili tra il 70 e il 90 per cento sul territorio nazionale; tali incrementi non incidono sulle risorse annue a disposizione del GSE, anche in considerazione che attualmente si utilizza una media di circa il 30 per cento delle risorse annue disponibili,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare gli opportuni provvedimenti diretti ad aggiornare, in proporzione agli aumenti dei prezzi rilevati dal 2016 al 2023, i prezzi e i massimali di spesa degli interventi incentivati dal Conto Termico, fermo restando il tetto delle risorse annue a disposizione del GSE, allo scopo di rendere efficace tale strumento per l'efficientamento del patrimonio edilizio privato e pubblico.
9/1606-A/19. Dara, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Davide Bergamini.


   La Camera,

   premesso che:

    nel processo di aggiornamento del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima è stato seguito un approccio realistico e tecnologicamente neutro che prevede una forte accelerazione anche sulla produzione di combustibili rinnovabili, quali biometano e idrogeno;

    infatti, correlato al tema delle energie rinnovabili nel settore elettrico vi è il tema dello sviluppo dell'idrogeno, per il quale si prevede l'uso nell'industria come da obiettivo comunitario (in particolare nell'industria hard to abate), nonché nel settore dei trasporti;

    la produzione di idrogeno sarà promossa sia tramite i contributi in conto capitale previsti dal PNRR sia tramite una nuova misura tariffaria che renderà equamente remunerativi gli investimenti in un settore che è ancora lontano dalla competitività;

    sul tema, è stato elaborato il documento «Strategia nazionale Idrogeno – Linee Guida preliminari», in cui si delinea la visione di alto livello sul ruolo che l'idrogeno può occupare nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al PNIEC, alla più ampia agenda ambientale dell'Unione europea e alla Strategia per l'idrogeno dell'Unione europea pubblicata di recente, nell'ambito della Strategia di Lungo Termine per una completa decarbonizzazione nel 2050,

impegna il Governo:

   ad incentivare l'implementazione di politiche dirette a supportare progetti sperimentali e attività di ricerca e sviluppo orientate all'innovazione nella produzione e nel trasporto dell'idrogeno, con particolare riguardo ai progetti R&D per la creazione di sistemi di misura e adattamento della filiera del gas con blending di idrogeno, al fine di garantire un'integrazione sicura ed efficiente;

   ad approfondire gli effetti dell'immissione dell'idrogeno nel sistema di stoccaggio e negli usi finali, includendo un'analisi sulla sicurezza, la funzionalità, il rendimento e le emissioni, anche estendendo la ricerca allo studio del syngas e del sector coupling per ottimizzare l'integrazione tra elettricità e gas.
9/1606-A/20. Andreuzza, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Di Mattina, Toccalini.


   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 14 del provvedimento in esame dispone in materia di passaggio al libero mercato in materia di energia. In particolare i commi 1 e 7 rispettivamente prevedono l'adozione di misure per «prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura» e «per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici»;

    al fine di garantire una maggior tutela dei consumatori, anche con riferimento alla cessazione del servizio di maggior tutela nel mercato del gas, il comma II comma 7-bis, introduce misure volte ad assicurare maggiore tempestività nell'adozione di misure di salvaguardia in favore dei clienti finali;

    tali modifiche riguardano il funzionamento del portale per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, disponendo che la trasmissione delle offerte da parte degli operatori per la loro pubblicazione nel portale delle offerte debba essere effettuata «tempestivamente»;

    inoltre sono potenziate le funzioni in capo al Comitato tecnico consultivo costituito presso l'ARERA, prevedendo che esso svolga funzioni di confronto, oltre che di raccordo, delle istanze dei diversi portatori di interesse, inerenti le problematiche di mercato emerse e i contenuti inseriti o da inserire nel portale informatico, prevedendo che la sua la convocazione sia effettuata «senza indugio» su istanza motivata di uno dei suoi componenti;

    è necessario in questa fase adottare tutte le misure necessarie per garantire alle utenze i benefici del libero mercato, tutelandole al tempo stesso da possibili pratiche aggressive dei fornitori dei servizi. In tale ambito è necessario rafforzare le funzioni previste dal comma 72 all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 per quel che riguarda al trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione,

impegna il Governo

  ad adottare iniziative normative, anche relative all'attività di ARERA, affinché:

   sia assicurata una adeguata rappresentanza delle associazioni dei consumatori domestici e non domestici nell'ambito del Comitato tecnico consultivo di cui al comma 61 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124;

   siano predisposte ulteriori misure per la semplificazione e la piena accessibilità delle procedure per il trattamento dei reclami e di quelle relative alla conciliazione, al fine di consentirne l'utilizzo anche alle utenze prive di adeguate competenze informatiche.
9/1606-A/21. Casasco, Squeri, Mazzetti, Cortelazzo.


   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 14 del provvedimento in esame dispone in materia di passaggio al libero mercato in materia di energia. In particolare i commi 1 e 7 rispettivamente prevedono l'adozione di misure per «prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura» e «per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici»;

    al fine di garantire una maggior tutela dei consumatori, anche con riferimento alla cessazione del servizio di maggior tutela nel mercato del gas, il comma II comma 7-bis, introduce misure volte ad assicurare maggiore tempestività nell'adozione di misure di salvaguardia in favore dei clienti finali;

    tali modifiche riguardano il funzionamento del portale per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, disponendo che la trasmissione delle offerte da parte degli operatori per la loro pubblicazione nel portale delle offerte debba essere effettuata «tempestivamente»;

    inoltre sono potenziate le funzioni in capo al Comitato tecnico consultivo costituito presso l'ARERA, prevedendo che esso svolga funzioni di confronto, oltre che di raccordo, delle istanze dei diversi portatori di interesse, inerenti le problematiche di mercato emerse e i contenuti inseriti o da inserire nel portale informatico, prevedendo che la sua la convocazione sia effettuata «senza indugio» su istanza motivata di uno dei suoi componenti;

    è necessario in questa fase adottare tutte le misure necessarie per garantire alle utenze i benefici del libero mercato, tutelandole al tempo stesso da possibili pratiche aggressive dei fornitori dei servizi. In tale ambito è necessario rafforzare le funzioni previste dal comma 72 all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 per quel che riguarda al trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative, anche relative all'attività di ARERA, affinché:

   sia assicurata una adeguata rappresentanza delle associazioni dei consumatori domestici e non domestici nell'ambito del Comitato tecnico consultivo di cui al comma 61 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124;

   siano predisposte ulteriori misure per la semplificazione e la piena accessibilità delle procedure per il trattamento dei reclami e di quelle relative alla conciliazione, al fine di consentirne l'utilizzo anche alle utenze prive di adeguate competenze informatiche.
9/1606-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Casasco, Squeri, Mazzetti, Cortelazzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il settore del riscaldamento rappresenta ancora la principale e crescente fonte di inquinamento delle aree urbane in termini di PM2,5, PM10 e CO, nonché uno dei settori più rilevanti in termini di incidenza sui consumi nazioni di gas naturale;

    secondo il Nation Inventory Report del 2023 pubblicato da ISPRA, che traccia il quadro globale e di dettaglio della situazione italiana sull'andamento dei gas serra e degli inquinamenti atmosferici, il settore del riscaldamento degli edifici è l'unico comparto in cui si è registrato un aumento delle emissioni inquinanti, raggiungendo i 72 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti nel 2019;

    il tasso di diffusione delle fonti rinnovabili non emissive nel settore termico, che si attesta ancora su valori percentuali inferiori al 5 per cento contro il 35-40 per cento del settore elettrico, testimonia il mancato avvio di un processo di decarbonizzazione nel settore del riscaldamento domestico;

    un valido contributo al delicato processo di raggiungimento dell'indipendenza energetica e della decarbonizzazione dei consumi domestici potrebbe senza dubbio derivare da una maggiore penetrazione, nel mercato del riscaldamento, di soluzioni tecnologiche capaci di ridurre sensibilmente e azzerare le emissioni inquinanti, ovvero le pompe di calore geotermiche. Tali impianti, sfruttando il calore del sottosuolo, sono in grado di produrre energia termica rinnovabile capace di riscaldare e raffrescare gli edifici ove sono istallati, garantendo, dunque, un notevole risparmio economico agli utenti in bolletta, e notevoli benefici al sistema paese sia in termini ambientali attraverso la riduzione dell'inquinamento e delle emissioni climalteranti che di indipendenza energetica attraverso una minore importazione di combustibili fossi;

    per abilitare la diffusione delle pompe di calore geotermiche quali tecnologie abilitanti della transizione energetica degli edifici, è necessario semplificare e razionalizzare gli iter autorizzativi ad esse dedicati che ad oggi sono estremamente eterogenei con distinzioni sia a livello di tecnologia, sia a livello regionale;

    il decreto del ministero della transizione ecologica 30 settembre 2022 che fornisce apposite prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, seppur abbia introdotto, nell'ordinamento, specifiche semplificazioni normative per impianti di piccola taglia fino a 100 kW, impone forti limiti per il ricorso alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (PAS) per l'istallazione di impianti di taglia elevata;

    gli attuali limiti posti dal decreto ministeriale 30 settembre 2022 per il ricorso alla procedura abilitativa semplificata (PAS), non consentono ai cittadini di installare, presso le proprie unità abitative, impianti a sonde geotermiche innovative e di potenza elevata, situazione che, indubbiamente, limita una reale diffusione di queste tecnologie in comparti abitativi di notevole dimensione dove la geotermia, opportunamente sviluppata, garantirebbe elevati risparmi energetici e riduzioni degli impatti ambientali,

impegna il Governo:

   a istituire, presso il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, un tavolo tecnico di confronto con l'Ordine Nazionale dei Geologi che abbia il compito di acquisire dati scientifici oggettivi che dimostrino la piena tollerabilità ambientale dell'innalzamento dei limiti previsti dal decreto del ministero della transizione ecologica 30 settembre 2022 per il ricorso alla procedura abilitativa semplifica (PAS) per l'istallazione di impianti a sonde geotermiche con potenza e/o profondità superiori a quelle previste del menzionato decreto;

   a valutare l'opportunità di estendere, sulla base delle risultanze acquisite dal suddetto tavolo tecnico, i limiti stabiliti dal decreto del ministero della transizione ecologica 30 settembre 2022 per il ricorso alla procedura abilitativa semplifica (PAS), qualora le stesse dimostrino la piena tollerabilità ambientale dell'istallazione di impianti a sonde geotermiche di potenza elevata;

   a valutare l'opportunità di normare, a livello nazionale, anche l'utilizzo dell'acqua di prima falda per usi geotermici.
9/1606-A/22. Fabrizio Rossi.


   La Camera,

   considerato che:

    l'urgenza di procedere al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, insieme all'esigenza di assicurare la sicurezza e l'economicità delle nostre forniture, all'interno di un quadro geopolitico fortemente instabile, ha portato all'approvazione, il 9 maggio 2023, della mozione unitaria di maggioranza 1-00083 con la quale la Camera dei deputati ha impegnato il Governo a riconsiderare l'ingresso dell'energia nucleare tra le fonti di approvvigionamento nazionale;

    il percorso per un futuro riavvio della produzione di energia nucleare in Italia richiede, preliminarmente, la definizione di alcuni temi fondamentali come la questione dei rifiuti radioattivi, correttamente affrontata nell'articolo 11 del decreto-legge in esame, prodotti dall'esercizio e dallo smantellamento degli impianti nucleari ma anche dalle quotidiane attività di medicina nucleare, industria e ricerca, nonché derivanti dal riprocessamento all'estero del combustibile irraggiato che, sulla base di accordi sottoscritti, siamo impegnati a ricevere entro termini ormai scaduti o in scadenza;

    parallelamente all'individuazione del Deposito dei rifiuti radioattivi, infrastruttura ambientale prioritaria e di sicurezza nazionale, tappa fondamentale per riconquistare la fiducia dei cittadini, occorre dare attuazione all'impegno assunto dal Governo, nella suddetta mozione approvata, «ad intervenire con apposite iniziative normative per apportare le modifiche necessarie a rendere la governance e l'organizzazione dell'ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione-Isin coerente con la sua natura giuridica di autorità indipendente, e a potenziarne le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e controllo, e l'operatività tecnica con adeguate risorse economiche e di personale, al fine di dare piena e completa attuazione alle direttive Euratom;»;

    occorre dotare il Paese, nel rispetto delle normative internazionali ed europee, di una Autorità amministrativa indipendente di regolamentazione competente in materia di autorizzazione tecnica, certificazione, realizzazione, gestione e dismissione degli impianti nucleari, di sicurezza nucleare e di radioprotezione con le funzioni e i compiti di Autorità nazionale per la regolamentazione tecnica e le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo, anche ispettivo e la vigilanza degli impianti;

    tale Autorità deve operare sulla base delle migliori pratiche internazionali ed europee e in coerenza con le indicazioni, i regolamenti e le linee-guida provenienti da enti internazionali ed europei di riferimento, in primis l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) e l'Euratom, nonché attraverso un processo decisionale collegiale basato su indipendenza, imparzialità ed evidenze tecnico-scientifiche;

    sulla base di accordi governativi, l'Autorità deve poter prendere parte ad attività internazionali di cooperazione come, ad esempio, le Convenzioni internazionali che stabiliscono obblighi e meccanismi per assicurare la protezione dell'uomo e dell'ambiente e la sicurezza nucleare; la definizione di codici di condotta che promuovono l'adozione delle migliori pratiche negli impianti e nelle attività nucleari; la definizione di standard internazionali di sicurezza che promuovono l'adozione di requisiti, guide e pratiche di sicurezza armonizzati a livello internazionale;

    in linea con le raccomandazioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, appare necessario individuare altresì una Nuclear Energy Programme Implementing Organization (NEPIO) con il compito di valutare lo stato delle infrastrutture di base necessarie per avviare un programma nucleare nazionale e fornire al Governo le indicazioni necessarie per il loro completo sviluppo e operatività. Tale NEPIO dovrebbe anche avere il compito di coinvolgere e coordinare tutti i soggetti pubblici e privati interessati, al fine di uno sviluppo organico e coerente di tutte le infrastrutture di base,

impegna il Governo:

   a dare completa attuazione alla mozione 1-00083, approvata il 9 maggio 2023 e ad adottare iniziative normative volte a istituire, nel rispetto delle normative internazionali ed europee, una Autorità amministrativa indipendente di regolamentazione competente in materia di autorizzazione tecnica, certificazione, realizzazione, gestione e dismissione degli impianti nucleari, di sicurezza nucleare e di radioprotezione con le funzioni e i compiti di Autorità nazionale per la regolamentazione tecnica e le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo, anche ispettivo e la vigilanza degli impianti;

   a valutare l'opportunità della creazione, in linea con le raccomandazioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, di una Agenzia con il compito di valutare lo stato delle infrastrutture di base necessarie per avviare un programma nucleare nazionale e fornire al Governo le indicazioni necessarie per il loro completo sviluppo e operatività.
9/1606-A/23. Squeri, Mazzetti, Cortelazzo.


   La Camera,

   considerato che:

    l'urgenza di procedere al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, insieme all'esigenza di assicurare la sicurezza e l'economicità delle nostre forniture, all'interno di un quadro geopolitico fortemente instabile, ha portato all'approvazione, il 9 maggio 2023, della mozione unitaria di maggioranza 1-00083 con la quale la Camera dei deputati ha impegnato il Governo a riconsiderare l'ingresso dell'energia nucleare tra le fonti di approvvigionamento nazionale;

    il percorso per un futuro riavvio della produzione di energia nucleare in Italia richiede, preliminarmente, la definizione di alcuni temi fondamentali come la questione dei rifiuti radioattivi, correttamente affrontata nell'articolo 11 del decreto-legge in esame, prodotti dall'esercizio e dallo smantellamento degli impianti nucleari ma anche dalle quotidiane attività di medicina nucleare, industria e ricerca, nonché derivanti dal riprocessamento all'estero del combustibile irraggiato che, sulla base di accordi sottoscritti, siamo impegnati a ricevere entro termini ormai scaduti o in scadenza;

    parallelamente all'individuazione del Deposito dei rifiuti radioattivi, infrastruttura ambientale prioritaria e di sicurezza nazionale, tappa fondamentale per riconquistare la fiducia dei cittadini, occorre dare attuazione all'impegno assunto dal Governo, nella suddetta mozione approvata, «ad intervenire con apposite iniziative normative per apportare le modifiche necessarie a rendere la governance e l'organizzazione dell'ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione-Isin coerente con la sua natura giuridica di autorità indipendente, e a potenziarne le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e controllo, e l'operatività tecnica con adeguate risorse economiche e di personale, al fine di dare piena e completa attuazione alle direttive Euratom;»;

    occorre dotare il Paese, nel rispetto delle normative internazionali ed europee, di una Autorità amministrativa indipendente di regolamentazione competente in materia di autorizzazione tecnica, certificazione, realizzazione, gestione e dismissione degli impianti nucleari, di sicurezza nucleare e di radioprotezione con le funzioni e i compiti di Autorità nazionale per la regolamentazione tecnica e le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo, anche ispettivo e la vigilanza degli impianti;

    tale Autorità deve operare sulla base delle migliori pratiche internazionali ed europee e in coerenza con le indicazioni, i regolamenti e le linee-guida provenienti da enti internazionali ed europei di riferimento, in primis l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) e l'Euratom, nonché attraverso un processo decisionale collegiale basato su indipendenza, imparzialità ed evidenze tecnico-scientifiche;

    sulla base di accordi governativi, l'Autorità deve poter prendere parte ad attività internazionali di cooperazione come, ad esempio, le Convenzioni internazionali che stabiliscono obblighi e meccanismi per assicurare la protezione dell'uomo e dell'ambiente e la sicurezza nucleare; la definizione di codici di condotta che promuovono l'adozione delle migliori pratiche negli impianti e nelle attività nucleari; la definizione di standard internazionali di sicurezza che promuovono l'adozione di requisiti, guide e pratiche di sicurezza armonizzati a livello internazionale;

    in linea con le raccomandazioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, appare necessario individuare altresì una Nuclear Energy Programme Implementing Organization (NEPIO) con il compito di valutare lo stato delle infrastrutture di base necessarie per avviare un programma nucleare nazionale e fornire al Governo le indicazioni necessarie per il loro completo sviluppo e operatività. Tale NEPIO dovrebbe anche avere il compito di coinvolgere e coordinare tutti i soggetti pubblici e privati interessati, al fine di uno sviluppo organico e coerente di tutte le infrastrutture di base,

impegna il Governo:

   a dare completa attuazione alla mozione 1-00083, approvata il 9 maggio 2023, e a valutare la possibilità di istituire, nel rispetto delle normative internazionali ed europee e compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, una Autorità amministrativa indipendente di regolamentazione competente in materia di autorizzazione tecnica, certificazione, realizzazione, gestione e dismissione degli impianti nucleari, di sicurezza nucleare e di radioprotezione con le funzioni e i compiti di Autorità nazionale per la regolamentazione tecnica e le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo, anche ispettivo e la vigilanza degli impianti;

   a valutare l'opportunità della creazione, in linea con le raccomandazioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, di una Agenzia con il compito di valutare lo stato delle infrastrutture di base necessarie per avviare un programma nucleare nazionale e fornire al Governo le indicazioni necessarie per il loro completo sviluppo e operatività.
9/1606-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Squeri, Mazzetti, Cortelazzo.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;

    l'articolo 1 reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia;

    il settore dei trasporti è tipicamente un settore ad altissimo consumo di energia, tanto è vero che nel Green New Deal europeo era annoverato tra i settori maggiormente coinvolti dalla transizione energetica ed ecologica;

    in coerenza con il Piano europeo Next generation UE e l'agenda 2030 dell'ONU, l'intero settore del trasporto aereo, ivi compresi gli aeroporti, è chiamato a dare risposte alle seguenti cinque tematiche: 1. la sfida ambientale e della sostenibilità; 2. la capacità di resilienza delle strategie poste alla base dei piani di sviluppo a fronte di scenari futuri che possano impattare in maniera significativa sul settore del trasporto aereo; 3. l'evoluzione tecnologica, con l'accelerazione dei processi di digitalizzazione; 4. l'impatto dei cambiamenti climatici; 5. la piena integrazione funzionale rispetto al territorio e alle reti dei trasporti in una logica intermodale, tesa a ridurre le differenze tra zone del Paese con differenti livelli di accessibilità ai servizi di trasporto;

    riguardo alla sostenibilità, le azioni da qui al 2035, sono riconducibili al programma dell'International Civil Aviation Organisation (ICAO) che punta alla decarbonizzazione entro il 2050, alla riduzione delle emissioni acustiche e al contenimento dell'impatto dell'aviazione internazionale sui cambiamenti climatici. Il piano aeroporti nazionale, le cui linee guida sono state presentate quasi due anni fa da Enac, sarà l'occasione fondamentale per mettere a sistema le azioni di abbattimento delle emissioni e della riduzione di energia del settore aereo;

    la bozza del Piano Nazionale Aeroporti (PNA), è un documento di indirizzo per lo sviluppo del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, che disegna il perimetro dell'aviazione civile fino al 2035, in linea con le tematiche di sostenibilità ambientale, digitalizzazione e innovazione tecnologica previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

   considerato che:

    con riferimento ai finanziamenti del PNRR è noto che i fondi a disposizione delle comunità energetiche sono destinati ai piccoli impianti dei comuni sotto i 5mila abitanti, mentre non sono previsti fondi per i grandi impianti,

impegna il Governo:

   a provvedere quanto prima all'emanazione del nuovo Piano nazionale aeroporti, quale imprescindibile strumento di programmazione dell'aviazione civile;

   a prevedere, nell'ambito del PNA, misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile sostenendo la creazione di comunità energetiche presso tutti gli scali nazionali, prevedendo risorse ad hoc per gli scali medio-piccoli, con particolare riferimento agli scali situati nelle isole.
9/1606-A/24. Cantone, Iaria, Fede, Traversi.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»,

    l'articolo 1 reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia;

    il settore dei trasporti è tipicamente un settore ad altissimo consumo di energia, tanto è vero che nel Green New Deal europeo era annoverato tra i settori maggiormente coinvolti dalla transizione energetica ed ecologica;

    le Comunità energetiche per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili rappresentano un soggetto nuovo – di derivazione europea – per il mercato energetico italiano. Dopo una prima sperimentazione orientata al soddisfacimento delle esigenze di autoproduzione delle famiglie e delle piccole, se non piccolissime imprese, il legislatore italiano ha introdotto una disciplina di settore per le Comunità energetiche portuali, permettendo alle medesime di soddisfare le enormi esigenze energivore di tali infrastrutture e di fungere da volano della portualità e della retroportualità stimolando un modello sostenibile di porto (green port) e retroporto;

    nel PNRR sono numerosi gli investimenti che sostengono il cosiddetto cold ironing, che consiste nella realizzazione di una rete di sistemi per la fornitura di energia elettrica dalla riva alle navi durante la fase di ormeggio, in modo da ridurre al minimo l'utilizzo dei motori ausiliari di bordo per l'autoproduzione dell'energia elettrica necessaria, riducendo sensibilmente emissioni di CO2;

    la creazione delle comunità energetiche portuali deve essere inserito nei piani di sviluppo degli stessi e attualmente sono poche le autorità che hanno colto questa importante opportunità,

impegna il Governo

al fine di abbattere i costi dell'energia e ridurre l'impatto ambientale delle infrastrutture portuali, a sostenere le comunità energetiche di ambito portuale attraverso la creazione di un tavolo presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti volto al coordinamento della pianificazione strategica a sostegno di tutte le autorità portuali italiane.
9/1606-A/25. Traversi, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce disposizioni volte, da un lato, alla sicurezza delle forniture energetiche del nostro Paese, garantendo quindi la capacità di far fronte con continuità alla domanda di energia e l'economicità della stessa, e, dall'altro lato, alla urgenza di perseguire il raggiungimento degli impegnativi obiettivi di decarbonizzazione, considerando l'attuale quadro dell'approvvigionamento e dell'impiego delle fonti di energia – che si caratterizza per elevati rischi di instabilità del contesto geopolitico, con potenziali impatti di ulteriori impulsi inflazionistici;

   considerato che:

    l'articolo 1, in particolare, reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia;

    esistono impianti a fonti energetiche rinnovabili confiscati in via definitiva alle organizzazioni criminali che se non gestiti da soggetti idonei in possesso altresì del know how specifico, potrebbero smettere di produrre, con gravi perdite anche in termini di efficientamento energetico;

    al fine di valorizzare l'utilizzo e l'apporto che i citati impianti FER confiscati alle organizzazioni criminali – e, quindi, non più incentivati e a rischio di cessazione della produzione perché fuori mercato – possono dare alla produzione di energia elettrica nazionale, è opportuno, anziché lasciare la gestione e l'organizzazione dei predetti all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, affidare la prosecuzione della produzione di energia di tali impianti confiscati a soggetti idonei alla gestione degli stessi, anche dal punto di vista tecnico-organizzativo;

    a tal fine, il Gestore dei Servizi Energetici (d'ora GSE) potrebbe subentrare nella titolarità e nella gestione di tali asset, vendendo di conseguenza l'energia elettrica prodotta anche tramite Power Purchase AgreementPPA (ovvero contratto di acquisto dell'energia a medio e lungo termine che ne regola la somministrazione tra un soggetto produttore – che possiede l'impianto – e un soggetto acquirente), con grandi consumatori di energia, ovvero per finalità di povertà energetica;

    tra l'altro, i trasferimenti da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50 – al GSE non verrebbero effettuati a titolo oneroso, in quanto i costi di gestione da parte del GSE degli impianti sarebbero coperti dalle entrate derivanti dalla vendita dell'energia prodotta;

    non solo: affidare la prosecuzione dell'attività energetica di tali impianti al GSE significa altresì sottrarli alla criminalità organizzata, consentendo una gestione pubblica degli stessi, con beneficio anche per gli utenti finali, i cittadini,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, idonee disposizioni volte al trasferimento nella titolarità del GSE Spa, da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, degli impianti alimentati da fonti rinnovabili confiscati in via definitiva alle organizzazioni criminali, al fine di valorizzarne la produzione attraverso la vendita sui mercati organizzati dell'energia elettrica ovvero attraverso la negoziazione di contratti di lungo termine di energia rinnovabile con grandi consumatori di energia o con gruppi di acquisto di piccoli consumatori per finalità di contrasto alla povertà energetica.
9/1606-A/26. Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce disposizioni volte da un lato alla sicurezza delle forniture energetiche del nostro Paese, garantendo quindi la capacità di far fronte con continuità alla domanda di energia e l'economicità della stessa, e, dall'altro lato, alla urgenza di perseguire il raggiungimento degli impegnativi obiettivi di decarbonizzazione, considerando l'attuale quadro dell'approvvigionamento e dell'impiego delle fonti di energia – che si caratterizza per elevati rischi di instabilità del contesto geopolitico, con potenziali impatti di ulteriori impulsi inflazionistici;

   considerato che:

    l'articolo 2, in particolare, ridefinisce la normativa contenuta nel decreto-legge n. 17 del 2022, volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico (comma 1);

    l'articolo in esame qualifica, inoltre, come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione (comma 2);

    in Italia i giacimenti di idrocarburi, siano essi situati sulla terraferma che in mare, sono patrimonio indisponibile dello Stato. Tuttavia, quest'ultimo rilascia ad imprese private la concessione per l'attività di ricerca e sfruttamento, a fronte del versamento di aliquote, le cosiddette «royalties»;

    il decreto legislativo n. 625 del 1996 che disciplina la materia, impone al titolare di ciascuna concessione di coltivazione di corrispondere allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma nella misura del 7 per cento, mentre per i giacimenti in mare l'aliquota è del 7 per cento per gli idrocarburi gassosi e del 4 per cento per quelli liquidi. Una parte del valore dell'aliquota così calcolato è corrisposto alle Regioni in cui sono presenti i giacimenti situati sulla terraferma ed alla regione adiacente nel caso siano situati in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale;

    tuttavia, mentre l'articolo 20 del richiamato decreto prevede che per le coltivazioni in terraferma il valore dell'aliquota sia corrisposto per il 55 per cento alla Regione e per il 15 per cento ai Comuni interessati, con l'espressa previsione che i comuni destinino tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni, il successivo articolo 22, che disciplina la destinazione delle aliquote relative ai giacimenti nel mare territoriale, prevede solamente la corresponsione alla regione adiacente di un'aliquota del 55 per cento;

    la mancanza di un vincolo di destinazione, così come previsto per i giacimenti in terraferma, ha fatto sì che le Regioni e i Comuni interessati abbiano gestito questo ingente flusso economico, derivante dalle royalties versate dai concessionari delle prospezioni in mare, senza alcuna attenzione per i settori «danneggiati» dalla presenza delle piattaforme, delle bocche dei pozzi e delle altre strutture sommerse dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni, senza alcuna trasparenza e senza alcuna programmazione; e che le stesse siano state utilizzate per scopi del tutto divergenti da quelli delineati dal legislatore del 1996 e ciò senza alcun obbligo di rendicontazione;

    sarebbe opportuno, in un'ottica di ristoro economico e ambientale dei territori nel cui ambito si svolgono le attività di prospezione ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, razionalizzare e ottimizzare la destinazione dei proventi derivanti dalle royalties,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, con il primo provvedimento utile, per modificare il sistema di allocazione delle risorse derivanti dai proventi generati dalle attività di prospezione, ricerca e produzione di idrocarburi, in un'ottica di effettivo ristoro dei territori interessati da tali attività e del sistema produttivo locale, considerando il meccanismo delle royalties non solo come una fonte di finanziamento dei bilanci regionali e comunali, ma come una preziosa opportunità di accompagnare l'evoluzione nel lungo periodo di un percorso virtuoso di sviluppo dei territori penalizzati dalla ricerca e dalla estrazione di idrocarburi in mare.
9/1606-A/27. Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce disposizioni volte da un lato alla sicurezza delle forniture energetiche del nostro Paese, garantendo quindi la capacità di far fronte con continuità alla domanda di energia e l'economicità della stessa, e, dall'altro lato, alla urgenza di perseguire il raggiungimento degli impegnativi obiettivi di decarbonizzazione, considerando l'attuale quadro dell'approvvigionamento e dell'impiego delle fonti di energia – che si caratterizza per elevati rischi di instabilità del contesto geopolitico, con potenziali impatti di ulteriori impulsi inflazionistici

    le esigenze della decarbonizzazione, della sicurezza e dell'economicità delle forniture – aspetti che operano tra loro in modo sinergico – richiedono l'adozione di misure urgenti, quali quelle contenute nel presente decreto-legge;

   considerato che:

    l'articolo 4, per le finalità di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, reca diverse disposizioni volte ad incentivare le Regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità;

    nello specifico, tra queste, prevede che una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020 numero 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, sia destinata ad alimentare un fondo ad hoc da istituire nello stato di previsione del MASE, poi da ripartire tra le Regioni;

    sarebbe opportuno, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green deal europeo, destinare risorse anche in favore dei Comuni, per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica ovvero degli edifici pubblici realizzato mediante interventi di domotica e di building automation,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire per estendere la destinazione del Fondo individuato in premessa anche al finanziamento dei Comuni per la realizzazione dell'illuminazione pubblica ovvero degli edifici pubblici mediante interventi di domotica e di building automation, al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione della spesa pubblica per i consumi.
9/1606-A/28. D'Orso, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce disposizioni volte da un lato alla sicurezza delle forniture energetiche del nostro Paese, garantendo quindi la capacità di far fronte con continuità alla domanda di energia e l'economicità della stessa, e, dall'altro lato, alla urgenza di perseguire il raggiungimento degli impegnativi obiettivi di decarbonizzazione, considerando l'attuale quadro dell'approvvigionamento e dell'impiego delle fonti di energia – che si caratterizza per elevati rischi di instabilità del contesto geopolitico, con potenziali impatti di ulteriori impulsi inflazionistici;

   considerato che:

    l'atto in esame, agli articoli 15 e seguenti introduce altresì misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    in particolare, il richiamato articolo modifica la normativa vigente riguardante le tipologie di danno per le quali sono erogabili contributi economici finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, compresi nell'Allegato 1 annesso al decreto-legge n. 61 del 2023, con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità;

    l'articolo 20-sexies del richiamato decreto individua, in materia di ricostruzione privata, i parametri per la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi alluvionali, cui destinare contributi, distinguendo tra quelli di immediata riparazione, quelli di ripristino o ricostruzione puntuale delle strutture e quelli di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici distrutti o comunque gravemente danneggiati; in particolare, si definisce la tipologia di contributi concedibili dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter del predetto decreto-legge n. 61 del 2023. Tali contributi, che possono concorrere fino al 100% delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle diverse tipologie di intervento e danno direttamente conseguenti agli eventi meteorologici nei sopra richiamati territori;

    tra le altre tipologie di interventi e danni menzionati dall'articolo 20-sexies sono compresi: i danni subiti dalle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose; i danni subiti dagli edifici privati di interesse storico-artistico; i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata; la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis al fine di garantirne la continuità; gli interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio; gli interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi di cui all'articolo 20-bis;

    più nello specifico, il richiamato articolo 20-sexies ricomprende tra i contributi concedibili dal Commissario straordinario anche gli oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;

    sarebbe opportuno specificare la portata della suddetta norma, al fine di ricomprendere, nell'alveo degli interventi oggetto di supporto economico, anche le spese sostenute per prendere in locazione un ulteriore e diverso immobile, in caso in cui fosse stato necessario lasciare quello in precedenza locato,

impegna il Governo

ad intervenire, col primo provvedimento utile, per meglio specificare la portata del richiamato articolo 20-sexies, così da garantire un supporto economico anche a chi è costretto a sgomberare la propria casa a causa degli eventi alluvionali verificatesi nel territorio dell'Emilia Romagna, al fine di prendere in locazione un ulteriore e diverso immobile.
9/1606-A/29. Ascari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023;

    in particolare, l'articolo 8, recante misure per lo sviluppo della filiera agli impianti eolici galleggianti in mare, prevede l'individuazione, in almeno due porti del Mezzogiorno, previa acquisizione di manifestazioni di interesse presentate dalle Autorità di sistema portuale, delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare;

    gli impianti eolici galleggianti offshore – cosiddetti «floating» – nel Mediterraneo rappresentano una opportunità di indipendenza energetica ad alto potenziale di transizione energetica; la possibilità di candidare anche più di due porti dedicati alla creazione del suddetto polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare sosterrebbe con maggiore efficacia la finalità del raggiungimento dell'autonomia energetica nazionale e di sostegno agli investimenti nelle aree del Mezzogiorno,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, finalizzate ad innalzare il numero delle aree portuali del Mezzogiorno da mettere a disposizione per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti per la produzione di energia eolica in mare, al fine di allineare l'Italia alla strategia europea di sviluppo delle energie rinnovabili.
9/1606-A/30. Bruno, Scerra, Scutellà.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023;

    il capo II del provvedimento reca misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023. In particolare, l'articolo 15 reca modificazioni alla normativa vigente inerente le tipologie di danno per le quali sono erogabili contributi economici finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità;

    tra la fine di novembre e i primi di dicembre del 2022, la regione Calabria è stata interessata da eccezionali interventi calamitosi nel territorio della provincia di Crotone, della fascia ionica delle province di Catanzaro e di Cosenza e del comune di San Lucido, che hanno provocato danni ingenti alla comunità, tra cui danni alle infrastrutture comunali, alle reti di servizio idrico, fognario e di pubblica illuminazione, così come agli insediamenti produttivi e alle abitazioni private;

    ad oltre un anno di distanza, il Governo ha deliberato, lo scorso 16 dicembre, uno stanziamento di poco più di 15 milioni e mezzo di euro per i danni del 2022, importo giudicato del tutto insufficiente per far fronte ai danni e alle effettive esigenze di ricostruzione dei territori colpiti in conseguenza di tali eventi meteorologici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie ed urgenti iniziative di competenza volte a prevedere lo stanziamento di una maggiore e ulteriore quota di risorse a favore dei territori della regione Calabria colpiti dagli eventi calamitosi del 2022, al fine di assicurare ai suddetti territori e alle loro comunità le risorse necessarie per la ripresa economica.
9/1606-A/31. Scutellà, Scerra, Bruno.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, al titolo II, reca disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali; in riferimento agli eventi sismici e alluvionali che hanno colpito i territori nell'isola di Ischia, il Commissario straordinario ha provveduto ad una stima definitiva dei danni derivanti sia dall'evento sismico che da quello alluvionale, provvedendo a rimettere la stima dei danni con nota in data 26 luglio 2023 al Ministro competente e al Ministro dell'economia;

    come si evince da detta ricognizione del fabbisogno finanziario, i danni complessivi al patrimonio edilizio e infrastrutturale pubblico e privato ammontano a complessivi euro 883.949.243,03, mentre le risorse finanziarie finora stanziate ammontano a Euro 166.469.315,33, dei quali 60 milioni a seguito dell'evento franoso; pertanto, occorrono ulteriori e adeguate risorse per consentire la prosecuzione delle attività di ricostruzione, da poco tempo avviate, in ragione dei molteplici ostacoli verificatisi negli anni passati, quali la mancata soluzione del problema delle sanatorie edilizie, il Covid, l'aumento dei prezzi delle materie prime, l'evento catastrofico del novembre 2022 e l'impossibilità di approvare il Piano della ricostruzione da parte della regione Campania in virtù della necessità del previo aggiornamento del Piano stralcio del PAI;

    a tali importi vanno ancora aggiunte le più consistenti opere connesse alla ricostruzione privata, quali il ripristino delle infrastrutture e servizi, la riparazione di edifici agibili interconnessi in Unità minime di intervento, le demolizioni e il ripristino e rinaturalizzazione anche delle aree interessate dalle delocalizzazioni per un importo presunto di ulteriori euro 117.602.986,64, calcolati tenendo conto della superficie territoriale interessata; in conclusione, il fabbisogno stimato per la ricostruzione privata post-sisma e post-frana è pari a euro 668.289.564,25;

    per gli interventi relativi alla ricostruzione pubblica post-sisma, in esito alla ricognizione svolta, con l'emanazione delle 3 ordinanze speciali, una per ciascun comune colpito dal sisma, è stato previsto un fabbisogno complessivo pari a euro 88.262.600,34,

impegna il Governo

al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nell'isola di Ischia, a stanziare adeguate risorse finalizzate sia ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sia per la ricostruzione pubblica, di cui all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, incrementando la spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in relazione agli interventi di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto-legge n. 109 del 2018 e a quelli relativi agli eccezionali eventi meteorologici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022.
9/1606-A/32. Caso, Amato, Orrico, De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, al titolo II, reca disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali; in riferimento agli eventi sismici e alluvionali che hanno colpito i territori nell'isola di Ischia, il Commissario straordinario ha provveduto ad una stima definitiva dei danni derivanti sia dall'evento sismico che da quello alluvionale, provvedendo a rimettere la stima dei danni con nota in data 26 luglio 2023 al Ministro competente e al Ministro dell'economia;

    come si evince da detta ricognizione del fabbisogno finanziario, i danni complessivi al patrimonio edilizio e infrastrutturale pubblico e privato ammontano a complessivi euro 883.949.243,03, mentre le risorse finanziarie finora stanziate ammontano a Euro 166.469.315,33, dei quali 60 milioni a seguito dell'evento franoso; pertanto, occorrono ulteriori e adeguate risorse per consentire la prosecuzione delle attività di ricostruzione, da poco tempo avviate, in ragione dei molteplici ostacoli verificatisi negli anni passati, quali la mancata soluzione del problema delle sanatorie edilizie, il Covid, l'aumento dei prezzi delle materie prime, l'evento catastrofico del novembre 2022 e l'impossibilità di approvare il Piano della ricostruzione da parte della regione Campania in virtù della necessità del previo aggiornamento del Piano stralcio del PAI;

    a tali importi vanno ancora aggiunte le più consistenti opere connesse alla ricostruzione privata, quali il ripristino delle infrastrutture e servizi, la riparazione di edifici agibili interconnessi in Unità minime di intervento, le demolizioni e il ripristino e rinaturalizzazione anche delle aree interessate dalle delocalizzazioni per un importo presunto di ulteriori euro 117.602.986,64, calcolati tenendo conto della superficie territoriale interessata; in conclusione, il fabbisogno stimato per la ricostruzione privata post-sisma e post-frana è pari a euro 668.289.564,25;

    per gli interventi relativi alla ricostruzione pubblica post-sisma, in esito alla ricognizione svolta, con l'emanazione delle 3 ordinanze speciali, una per ciascun comune colpito dal sisma, è stato previsto un fabbisogno complessivo pari a euro 88.262.600,34,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nell'isola di Ischia, a stanziare adeguate risorse finalizzate sia ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sia per la ricostruzione pubblica, di cui all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, incrementando la spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in relazione agli interventi di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto-legge n. 109 del 2018 e a quelli relativi agli eccezionali eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022.
9/1606-A/32. (Testo modificato nel corso della seduta)Caso, Amato, Orrico, De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023;

    in particolare, l'articolo 18, recante disposizioni in favore dei territori della regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 2 novembre 2023, contiene un riferimento, ai fini del riconoscimento dell'aiuto previsto, alla disciplina degli aiuti di Stato de minimis;

    lo scorso 13 dicembre la Commissione europea ha adottato due nuovi regolamenti UE concernenti gli aiuti de minimis; il regolamento 2023/2831 sugli aiuti de minimis, che sostituisce il precedente regolamento 2013/1407; e il regolamento 2023/2832, relativo agli aiuti de minimis concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) e che sostituisce il precedente regolamento 360/2012;

    tra le principali novità introdotte dai suddetti regolamenti – che entreranno in vigore il 1° gennaio 2024 e si applicheranno per sei anni fino al 31 dicembre 2030 – vi sono l'aumento dei concedibili e la modifica del triennio di riferimento per il calcolo del cumulo che passa da tre esercizi finanziari a tre anni solari; in particolare, il previsto innalzamento del massimale per «impresa unica», che passa da 200.000 euro a 300.000 euro in tre anni, avrà come effetto quello di rendere più facile e veloce fornire piccole quantità di aiuti alle imprese, con maggiori opportunità di finanziamento e sostegno alle PMI nell'affrontare l'inflazione, grazie all'innalzamento delle soglie,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di ogni iniziativa di competenza volta a sensibilizzare le imprese – in particolare le PMI – sulle maggiori opportunità di finanziamento quanto alla disciplina degli aiuti di Stato conseguenti all'adozione del nuovo Regolamento de minimis, al fine di dare la possibilità alle imprese di considerare le opportune strategie di adattamento e di investimento nonché di tenersi aggiornate sulle opportunità di finanziamento e sui programmi di sostegno disponibili.
9/1606-A/33. Scerra, Bruno, Scutellà.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento all'esame, reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia;

    la transizione energetica oggi pone delle sfide non più rimandabili. Le drammatiche conseguenze del riscaldamento globale, ormai documentate da decenni dalla scienza del clima, ci impongono di intervenire tempestivamente per garantire le condizioni di vivibilità del pianeta per noi e per le altre specie, abbandonando del tutto i combustibili fossili e realizzando una transizione 100 per cento rinnovabile, che utilizzi le risorse secondo il criterio dell'efficienza. A fronte di questi obiettivi, occorrere mettere finalmente un punto sull'utilizzo di combustibili fossili e a investimenti in infrastrutture correlate ai combustibili fossili o per soluzioni da dimostrare, dispendiose e non in linea con i tempi della transizione (CSS e nucleare);

    il provvedimento all'esame sembra rinunciare a compiere queste scelte coraggiose, in quanto ricomprende numerose disposizioni disomogenee che vanno a toccare profili e problemi molto distinti: fine del mercato tutelato, rinnovabili, reti elettriche, trivelle e gestione dei rifiuti radioattivi e persino interventi inerenti alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali,

    ai fini della riduzione strutturale dei consumi di gas e delle bollette delle famiglie occorre differenziare gli incentivi in vigore per la sostituzione e l'acquisto di impianti per il riscaldamento degli edifici in funzione della diversa efficienza e dell'utilizzo di fonti fossili;

    appare auspicabile aumentare gli incentivi per la sostituzione o l'acquisto di impianti per la produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale con pompe di calore e di ridurla per i sistemi che utilizzano gas naturale; in questo modo si creano vantaggi di riduzione strutturale della spesa per le famiglie e di accelerazione nella direzione della decarbonizzazione con un chiaro messaggio alle imprese del settore,

impegna il Governo

al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici, ad adottare misure finalizzate a operare una variazione delle soglie della detrazione fiscale per interventi di efficientamento energetico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, relativi alla sostituzione o all'acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale con impianti a pompe di calore, prevedendo, in particolare, che a decorrere dall'anno 2024 la detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica si applichi nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta.
9/1606-A/34. Orrico, Caso, Amato, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame all'articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare, il comma 1, lettera a), proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 (lettera a), n. 2) e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l'indizione della gara – ai fini di una loro riassegnazione – in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni (lettera a), n. 1);

    il medesimo comma 1, alla lettera b), prevede – attraverso una nuova disciplina che viene introdotta nel decreto legislativo n. 22 del 2010 – la possibilità per il concessionario uscente di presentare – entro e non oltre il 30 giugno 2024 – un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni (comma 1, lettera b));

    in merito alle disposizioni citate, appare auspicabile che si eviti il ricorso all'istituto della proroga e di assicurare in via prioritaria il rispetto alle regole della concorrenza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di limitare il più possibile la proroga della durata dei rapporti concessori e di seguire, come via privilegiata, la regola della concorrenza e del mercato, optando preferibilmente per procedure ad evidenza pubbliche finalizzate alla riassegnazione delle concessioni nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità.
9/1606-A/35. Amato, Caso, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti, tra le altre, per la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, sottolineando nella relazione illustrativa la necessità e l'urgenza di perseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione;

    l'Agenda globale per lo Sviluppo sostenibile e gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals-SDGs), da raggiungere entro il 2030, sono stati approvati a New York il 25 settembre 2015, a seguito dell'adozione all'unanimità dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite della risoluzione 70/1 «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile». L'Agenda globale comprende 17 Obiettivi e 169 «target» o traguardi;

    in particolare, l'Obiettivo 7 mira ad assicurare l'accesso universale a servizi energetici economici, affidabili, sostenibili e moderni ed è finalizzato a garantire inclusione ed equità nella fruizione delle risorse energetiche;

    l'Obiettivo 7 si riferisce alla diffusione delle fonti rinnovabili, ovvero al processo di decarbonizzazione per passare da un'economia basata sull'utilizzo delle fonti fossili a un sistema economico, accessibile ed efficiente, incentrato sulle energie rinnovabili;

   considerato che:

    l'incremento di consumi di energia da fonti rinnovabili, nonché il miglioramento dell'efficienza energetica rappresentano obiettivi di grande rilevanza sia per le economie meno sviluppate che per quelle più avanzate, in quanto maggiormente energivore;

    l'uso diffuso dei combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e termica causa circa il 60 per cento delle emissioni globali di gas serra, responsabili del cambiamento climatico del nostro pianeta, con conseguenze ambientali ormai disastrose;

   considerato, altresì, che:

    al termine della 28a conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28), l'Unione europea e i leader mondiali si sono nuovamente impegnati a conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi e a limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5 °C. Fra gli obiettivi da realizzare: abbandonare i combustibili fossili e ridurre le emissioni globali del 43 per cento entro il 2030;

    in tale occasione, l'UE e i suoi paesi hanno incoraggiato le parti a concordare obiettivi globali in materia di energia al fine di realizzare la transizione verso l'abbandono dell'energia fossile, nonché hanno convenuto di triplicare la capacità di energia rinnovabile a livello mondiale e di raddoppiare il tasso di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030,

impegna il Governo:

   ad intraprendere ogni azione utile volta al celere raggiungimento dell'Obiettivo 7 aumentando la quota di energie rinnovabili in modo considerevole rispetto all'intero fabbisogno energetico, al fine di garantire l'accesso universale a servizi energetici economici, affidabili, sostenibili e moderni;

   ad adoperarsi al fine di aumentare la cooperazione internazionale per agevolare la ricerca e l'accesso alle tecnologie per l'energia pulita, incluse le risorse rinnovabili, le tecnologie di combustibili fossili più avanzate e l'efficienza energetica, promuovendo inoltre gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle moderne tecniche legate alle energie pulite.
9/1606-A/36. Onori, Lomuti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti, tra le altre, per la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, sottolineando nella relazione illustrativa la necessità e l'urgenza di perseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione;

    l'Agenda globale per lo Sviluppo sostenibile e gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals-SDGs), da raggiungere entro il 2030, sono stati approvati a New York il 25 settembre 2015, a seguito dell'adozione all'unanimità dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite della risoluzione 70/1 «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile». L'Agenda globale comprende 17 Obiettivi e 169 «target» o traguardi;

    in particolare, l'Obiettivo 7 mira ad assicurare l'accesso universale a servizi energetici economici, affidabili, sostenibili e moderni ed è finalizzato a garantire inclusione ed equità nella fruizione delle risorse energetiche;

    l'Obiettivo 7 si riferisce alla diffusione delle fonti rinnovabili, ovvero al processo di decarbonizzazione per passare da un'economia basata sull'utilizzo delle fonti fossili a un sistema economico, accessibile ed efficiente, incentrato sulle energie rinnovabili;

   considerato che:

    l'incremento di consumi di energia da fonti rinnovabili, nonché il miglioramento dell'efficienza energetica rappresentano obiettivi di grande rilevanza sia per le economie meno sviluppate che per quelle più avanzate, in quanto maggiormente energivore;

    l'uso diffuso dei combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e termica causa circa il 60 per cento delle emissioni globali di gas serra, responsabili del cambiamento climatico del nostro pianeta, con conseguenze ambientali ormai disastrose;

   considerato, altresì, che:

    al termine della 28a conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28), l'Unione europea e i leader mondiali si sono nuovamente impegnati a conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi e a limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5 °C. Fra gli obiettivi da realizzare: abbandonare i combustibili fossili e ridurre le emissioni globali del 43 per cento entro il 2030;

    in tale occasione, l'UE e i suoi paesi hanno incoraggiato le parti a concordare obiettivi globali in materia di energia al fine di realizzare la transizione verso l'abbandono dell'energia fossile, nonché hanno convenuto di triplicare la capacità di energia rinnovabile a livello mondiale e di raddoppiare il tasso di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030,

impegna il Governo:

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di:

    intraprendere ogni azione utile volta al celere raggiungimento dell'Obiettivo 7 aumentando la quota di energie rinnovabili in modo considerevole rispetto all'intero fabbisogno energetico, al fine di garantire l'accesso universale a servizi energetici economici, affidabili, sostenibili e moderni;

    adoperarsi al fine di aumentare la cooperazione internazionale per agevolare la ricerca e l'accesso alle tecnologie per l'energia pulita, incluse le risorse rinnovabili, le tecnologie di combustibili fossili più avanzate e l'efficienza energetica, promuovendo inoltre gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle moderne tecniche legate alle energie pulite.
9/1606-A/36. (Testo modificato nel corso della seduta)Onori, Lomuti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11 del decreto-legge oggetto di conversione reca misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi;

    l'articolo summenzionato prevede una serie di modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico. In particolare, l'articolo 11, prevede, inter alia, la possibilità per i Comuni non presenti nella Carta nazionale delle aree idonee (CNAI), nonché per il Ministero della difesa con riferimento alle strutture militari interessate, di presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della Carta, la propria autocandidatura per ospitare il Deposito unico nazionale e il Parco Tecnologico e chiedere al Ministero dell'ambiente e alla Sogin di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificarne l'eventuale idoneità;

   considerato che:

    con specifico riferimento alle strutture militari e al loro possibile utilizzo per la collocazione del Deposito unico, è fondamentale garantire la trasparenza sotto il profilo dell'accesso alle informazioni e ai dati relativi alla gestione del sito da parte dei soggetti istituzionali, delle associazioni, dei portatori di interesse e delle comunità locali, con particolare riguardo agli aspetti tecnici, gestionali, amministrativi, nonché alle fasi di progettazione tecnica, di pianificazione di servizi, di corretta conservazione nel tempo del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi medesimi e del rispetto delle norme di sicurezza;

   ritenuto che:

    con particolare riguardo ad un potenziale sito militare da destinare al deposito unico, trattandosi di aree di competenza del Ministero della difesa non è infatti chiaro in che modo e da parte di quale organismo verranno eseguite e gestite le attività di verifica e ispezione del sito, attività generalmente affidate a protocolli di intesa tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della difesa, nonché le modalità di trasmissione e pubblicazione delle informazioni e dei dati sulle attività di caratterizzazione, gestione, tracciabilità e smaltimento dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, sulla messa in sicurezza e il monitoraggio delle matrici ambientali, nonché sulla gestione e dismissione degli impianti;

    la gestione dei rifiuti radioattivi deve essere necessariamente improntata alla protezione sanitaria della popolazione e alla tutela dell'ambiente, a tal fine tenendo conto di tutti gli aspetti che hanno o possono avere una rilevanza per gli usi attuali e futuri del territorio, considerato che il luogo prescelto quale deposito unico dovrà ospitare non solo i rifiuti nucleari (da decenni stoccati in tanti depositi temporanei disseminati in tutta Italia), ma anche la produzione di materiale radioattivo proveniente da attività mediche, industriali e di ricerca, quello proveniente dalla bonifica dei siti oggetto di contaminazioni accidentali, nonché i rifiuti provenienti dalle attività svolte nell'ambito della Difesa ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, rispetto ai quali ad oggi non è dato conoscere l'effettiva quantificazione e caratterizzazione,

impegna il Governo:

   a mantenere l'esclusione delle strutture militari dall'elenco delle aree idonee ad ospitare il sito del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, fermo restando che, in ogni caso, devono essere garantite le attività di ispezione e controllo all'interno del sito prescelto, con il coinvolgimento diretto dell'ISIN, della SOGIN, dell'ENEA e dei competenti organi tecnici del MASE, nonché la massima trasparenza e partecipazione delle popolazioni e dei portatori di interesse, a cominciare dal diritto di accesso alle informazioni nel rispetto della Convenzione di Aarhus e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

   a garantire, altresì, la massima protezione sanitaria della popolazione e la tutela dell'ambiente durante l'espletamento delle attività di gestione dei rifiuti radioattivi.
9/1606-A/37. Pellegrini, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Baldino, Gubitosa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, tra le varie tematiche, avrebbe, tra le sue finalità quelle di misure volte alla riduzione dell'uso dell'energia e alla riduzione degli agenti inquinanti nell'ambiente;

    come è noto abbassare i limiti di velocità non aiuta soltanto a ridurre il rischio di incidenti, ma riduce anche le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera: come sostenuto all'interno dello studio dell'Agenzia europea per l'ambiente (Aea), secondo la quale, in una situazione di guida con continue piccole accelerazioni e frenate, potrebbe ridurre il consumo di carburante del 12 per cento per i diesel e, addirittura, del 18 per cento per i veicoli a benzina. Complessivamente, il settore trasporti incide per quasi il 20 per cento sulle emissioni climalteranti dell'Unione europea e il trasporto su strada, cioè quello interessato dai limiti di velocità, è proprio quello che incide maggiormente (94 per cento) per quanto riguarda la produzione di CO2 dell'intero settore, e rappresenta oltre il 18 per cento del totale delle emissioni dell'Unione europea a 27;

   considerato che:

    con il decreto 22 dicembre 2022, recante «Piano di riparto delle risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni», il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha destinato contributi statali per la realizzazione di interventi, volti alla progettazione di interventi efficaci per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni. In particolare, possono essere effettuati in tal senso interventi volti a azioni di moderazione del traffico con l'implementazione di «zone 30» e «isole ambientali» con l'introduzione di elementi di traffic calming per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato;

    molti comuni italiani hanno accolto l'opportunità di tali investimenti e, nell'ambito dei propri piani urbani di mobilità sostenibile, intendono estendere le aree in cui è prevista la circolazione per tutti i mezzi privati e pubblici sotto i 30 km/h. In particolare la città di Bologna è la prima grande città italiana a diventare Città 30,

impegna il Governo

a continuare a sostenere, anche con maggiori risorse rispetto a quelle già previste nel 2022, le zone «30» con l'introduzione di elementi di traffic calming per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato.
9/1606-A/38. Iaria, Traversi, Fede, Cantone, Caso.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in titolo reca misure concernenti i settori e le aziende a forte consumo di energia e, al contempo, demanda all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA la definizione delle modalità per la copertura degli oneri derivanti dal meccanismo, individuato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, specificando che la copertura è assicurata a valere sulla componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili,

impegna il Governo

per quanto di competenza, ad adottare le opportune iniziative legislative, affinché sia prevista, nell'ambito della Relazione annuale dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, una sezione specifica di approfondimento sul rendiconto dell'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, che fornisca, altresì, indicazioni in ordine al gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle agevolazioni medesime attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.
9/1606-A/39. Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Alfonso Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo affronta l'efficienza energetica in più di un articolo – l'articolo 10, in tema di impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, e l'articolo 19, comma 3, in tema di efficienza dell'illuminazione pubblica, tra gli altri –;

    in attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, con l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, è stato istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), il Fondo nazionale per l'efficienza energetica volto a favorire il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica;

    il Fondo, gestito da Invitalia, è articolato in due sezioni: una per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30 per cento delle risorse disposte annualmente; una per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato cui è destinato il 70 per cento delle risorse disposte annualmente;

    le iniziative ammissibili a finanziamento del Fondo riguardano: la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali; la realizzazione e/o l'implementazione di reti ed impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento; l'efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa la pubblica illuminazione; la riqualificazione energetica degli edifici;

    con Delibera n. 26/2023/CCC, la Corte dei conti, nell'ambito dell'analisi approvata concernente la gestione delle risorse destinate al «Fondo Nazionale per l'efficienza energetica», raccomanda al Governo di intervenire per apportare al citato Fondo misure correttive idonee ad incrementarne l'utilizzo, rilevato scarso in generale e, in particolare, nullo in determinate aree geografiche, quali le Regioni Veneto e Sardegna;

    lo scarso impiego e utilizzo del Fondo sono strettamente legati alla sua scarsa attrattività;

    nell'ambito dell'istruttoria della Corte, il MASE ha fatto pervenire una nota osservando espressamente di condividere le valutazioni fatte oltre ad impegnarsi a rendere più attrattiva la misura, con aggiornamenti e modifiche al decreto interministeriale 22 dicembre 2017 già con la legge di bilancio;

    nel corpo finale della delibera della Corte viene raccomandato al MASE, ove ritenuto coinvolgendo Invitalia, di elaborare le misure correttive, già discrezionalmente identificate nel riscontro fornito nell'istruttoria, atte a migliorare l'efficacia della misura, come il miglioramento della promozione pubblicitaria del Fondo o l'eventuale spostamento di tutte le risorse destinate alla concessione di garanzie verso i soli finanziamenti a tasso agevolato, definendone tempi e risultati attesi, invitando inoltre il Ministero a riferire con documentazione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, sulle eventuali iniziative intraprese per osservare le raccomandazioni impartite;

    la piena funzionalità del Fondo alimenterebbe oltre 300 milioni investimenti, nell'ambito della transizione ecologica e della decarbonizzazione sia per le imprese che per la Pubblica Amministrazione, stimolando la crescita economica dei comparti più innovativi della filiera produttiva nazionale, la riduzione dei consumi e dei costi energetici, e rafforzando la capacità competitiva delle imprese,

impegna il Governo:

   ad adottare, nel primo provvedimento idoneo allo scopo, le opportune iniziative, anche legislative, volte ad introdurre idonee misure correttive al Fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, con particolare riferimento all'ampliamento delle finalità dello stesso agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione e di imprese, anche attraverso configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili;

   ad avviare campagne informative al fine di pubblicizzare diffusamente le opportunità offerte dal predetto Fondo che tocchino tutto il territorio nazionale e, in particolare, quelle aree ove l'utilizzo si è rivelato insufficiente.
9/1606-A/40. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo affronta l'efficienza energetica in più di un articolo – l'articolo 10, in tema di impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, e l'articolo 19, comma 3, in tema di efficienza dell'illuminazione pubblica, tra gli altri –;

    in attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, con l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, è stato istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), il Fondo nazionale per l'efficienza energetica volto a favorire il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica;

    il Fondo, gestito da Invitalia, è articolato in due sezioni: una per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30 per cento delle risorse disposte annualmente; una per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato cui è destinato il 70 per cento delle risorse disposte annualmente;

    le iniziative ammissibili a finanziamento del Fondo riguardano: la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali; la realizzazione e/o l'implementazione di reti ed impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento; l'efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa la pubblica illuminazione; la riqualificazione energetica degli edifici;

    con Delibera n. 26/2023/CCC, la Corte dei conti, nell'ambito dell'analisi approvata concernente la gestione delle risorse destinate al «Fondo Nazionale per l'efficienza energetica», raccomanda al Governo di intervenire per apportare al citato Fondo misure correttive idonee ad incrementarne l'utilizzo, rilevato scarso in generale e, in particolare, nullo in determinate aree geografiche, quali le Regioni Veneto e Sardegna;

    lo scarso impiego e utilizzo del Fondo sono strettamente legati alla sua scarsa attrattività;

    nell'ambito dell'istruttoria della Corte, il MASE ha fatto pervenire una nota osservando espressamente di condividere le valutazioni fatte oltre ad impegnarsi a rendere più attrattiva la misura, con aggiornamenti e modifiche al decreto interministeriale 22 dicembre 2017 già con la legge di bilancio;

    nel corpo finale della delibera della Corte viene raccomandato al MASE, ove ritenuto coinvolgendo Invitalia, di elaborare le misure correttive, già discrezionalmente identificate nel riscontro fornito nell'istruttoria, atte a migliorare l'efficacia della misura, come il miglioramento della promozione pubblicitaria del Fondo o l'eventuale spostamento di tutte le risorse destinate alla concessione di garanzie verso i soli finanziamenti a tasso agevolato, definendone tempi e risultati attesi, invitando inoltre il Ministero a riferire con documentazione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, sulle eventuali iniziative intraprese per osservare le raccomandazioni impartite;

    la piena funzionalità del Fondo alimenterebbe oltre 300 milioni investimenti, nell'ambito della transizione ecologica e della decarbonizzazione sia per le imprese che per la Pubblica Amministrazione, stimolando la crescita economica dei comparti più innovativi della filiera produttiva nazionale, la riduzione dei consumi e dei costi energetici, e rafforzando la capacità competitiva delle imprese,

impegna il Governo:

   compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare, nel primo provvedimento idoneo allo scopo, le opportune iniziative, anche legislative, volte ad introdurre idonee misure correttive al Fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, con particolare riferimento all'ampliamento delle finalità dello stesso agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione e di imprese, anche attraverso configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili;

   compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica ad avviare campagne informative al fine di pubblicizzare diffusamente le opportunità offerte dal predetto Fondo che tocchino tutto il territorio nazionale e, in particolare, quelle aree ove l'utilizzo si è rivelato insufficiente.
9/1606-A/40. (Testo modificato nel corso della seduta)Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    recependo le nuove disposizioni del Regolamento GBER contenute nel Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 (pubblicato nella GUCE n. L167 del 30 giugno 2023), lo strumento dei contratti di sviluppo è stato revisionato al fine di adeguare le possibilità di intervento alle recenti traiettorie di sviluppo delineate a livello unionale e, in particolare, nell'ambito degli aiuti per la tutela ambientale;

    con il decreto ministeriale MIMIT 23 settembre 2023 è stata pertanto riformulata la disciplina dei progetti ammissibili nonché delle spese agevolabili valorizzando gli investimenti green;

    inoltre, sono state introdotte disposizioni finalizzate a consentire l'applicazione delle specifiche disposizioni introdotte dal Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina con particolare riferimento agli aiuti a favore della decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l'elettrificazione e/o l'uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitici e gli aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette;

    dal 4 dicembre 2023 è stato riaperto lo sportello per la presentazione delle istanze, con uno sportello agevolativo dedicato ai programmi di sviluppo industriale e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

   considerato che:

    con decreto ministeriale del 30 maggio 2023 sono stati stanziati 400 milioni di euro per favorire lo scorrimento istanze già presentate per contratti di sviluppo industriali, agroindustriali e di tutela ambientale;

    la legge di bilancio 2024, al comma 253 prevede un incremento delle risorse per i «contratti di sviluppo» per un importo complessivo di 600 milioni, in particolare autorizzando la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030;

    i contratti di sviluppo rappresentano il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi con elevato impatto sia in termini occupazionali sia in termini di tutela ambientale;

    il comma 254 della legge di bilancio prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy possa impartire al Soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 253, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo;

    è necessario assegnare ai contratti di sviluppo, e in particolare ai contratti di sviluppo in materia di tutela ambientale, una dotazione di risorse adeguata a sostenere la domanda di sostegno proveniente dai settori produttivi,

impegna il Governo

a incrementare le risorse da destinare alla misura dei contratti di sviluppo, anche attraverso la razionalizzazione delle risorse già stanziate per altre finalità e allo stato non utilizzate, compatibili con le finalità e gli obiettivi dei contratti di sviluppo.
9/1606-A/41. Lovecchio, Fenu, Raffa, Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    recependo le nuove disposizioni del Regolamento GBER contenute nel Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 (pubblicato nella GUCE n. L167 del 30 giugno 2023), lo strumento dei contratti di sviluppo è stato revisionato al fine di adeguare le possibilità di intervento alle recenti traiettorie di sviluppo delineate a livello unionale e, in particolare, nell'ambito degli aiuti per la tutela ambientale;

    con il decreto ministeriale MIMIT 23 settembre 2023 è stata pertanto riformulata la disciplina dei progetti ammissibili nonché delle spese agevolabili valorizzando gli investimenti green;

    inoltre, sono state introdotte disposizioni finalizzate a consentire l'applicazione delle specifiche disposizioni introdotte dal Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina con particolare riferimento agli aiuti a favore della decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l'elettrificazione e/o l'uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitici e gli aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette;

    dal 4 dicembre 2023 è stato riaperto lo sportello per la presentazione delle istanze, con uno sportello agevolativo dedicato ai programmi di sviluppo industriale e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

   considerato che:

    con decreto ministeriale del 30 maggio 2023 sono stati stanziati 400 milioni di euro per favorire lo scorrimento istanze già presentate per contratti di sviluppo industriali, agroindustriali e di tutela ambientale;

    la legge di bilancio 2024, al comma 253 prevede un incremento delle risorse per i «contratti di sviluppo» per un importo complessivo di 600 milioni, in particolare autorizzando la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030;

    i contratti di sviluppo rappresentano il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi con elevato impatto sia in termini occupazionali sia in termini di tutela ambientale;

    il comma 254 della legge di bilancio prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy possa impartire al Soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 253, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo;

    è necessario assegnare ai contratti di sviluppo, e in particolare ai contratti di sviluppo in materia di tutela ambientale, una dotazione di risorse adeguata a sostenere la domanda di sostegno proveniente dai settori produttivi,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a incrementare le risorse da destinare alla misura dei contratti di sviluppo, anche attraverso la razionalizzazione delle risorse già stanziate per altre finalità e allo stato non utilizzate, compatibili con le finalità e gli obiettivi dei contratti di sviluppo.
9/1606-A/41. (Testo modificato nel corso della seduta)Lovecchio, Fenu, Raffa, Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo i dati pubblicati da Istat nell'ultimo report sulla fiscalità ambientale, dopo la riduzione della pressione ambientale durante la crisi pandemica, le emissioni climalteranti salgono a 428 milioni di tonnellate (Mt) di CO2 equivalente (+8,7 per cento) nel 2021 (+0,1 per cento nel 2022);

    nel caso delle attività produttive, la diversa dinamica di impieghi di energia ed emissioni è riconducibile soprattutto al cambiamento nelle fonti utilizzate per la produzione di energia elettrica, caratterizzate dalla riduzione dell'idroelettrico e la sostituzione del gas naturale con prodotti a maggiore intensità di carbonio;

    per le famiglie, invece, il calo dei consumi e delle emissioni da usi domestici (conseguenza soprattutto del clima più mite) è compensato dall'aumento dei consumi e delle emissioni nel caso del trasporto in conto proprio;

    quanto al gettito della fiscalità ambientale, mentre nel 2021 l'incremento dell'8,1 per cento (a prezzi correnti) del gettito complessivo da fiscalità ambientale è dovuto principalmente all'aumento dei consumi di prodotti energetici, la sua riduzione nel 2022, pari al 24,3 per cento, è riconducibile soprattutto all'introduzione di misure di contenimento della crescita dei prezzi dei prodotti energetici, come la riduzione delle accise sui carburanti e l'azzeramento degli oneri di sistema;

   ritenuto che:

    la fiscalità ambientale può assumere, come rilevano i dati Istat, un ruolo determinate nel raggiungimento degli obiettivi di politica ambientale, potendo orientare i comportamenti delle famiglie e delle imprese in favore dell'ambiente e del benessere della collettività,

impegna il Governo:

   a favorire lo sviluppo sostenibile introducendo maggiori e crescenti forme di detassazione dei redditi a favore di investimenti a tutela dell'ambiente;

   a condizionare l'accesso agli incentivi fiscali per investimenti produttivi al perseguimento di obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti concretamente verificabili, salvaguardando la sostenibilità dei processi produttivi;

   a individuare un adeguato fabbisogno finanziario a sostegno delle politiche fiscali in favore dell'ambiente attraverso la progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente.
9/1606-A/42. Alifano, Raffa, Lovecchio, Fenu.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo i dati pubblicati da Istat nell'ultimo report sulla fiscalità ambientale, dopo la riduzione della pressione ambientale durante la crisi pandemica, le emissioni climalteranti salgono a 428 milioni di tonnellate (Mt) di CO2 equivalente (+8,7 per cento) nel 2021 (+0,1 per cento nel 2022);

    nel caso delle attività produttive, la diversa dinamica di impieghi di energia ed emissioni è riconducibile soprattutto al cambiamento nelle fonti utilizzate per la produzione di energia elettrica, caratterizzate dalla riduzione dell'idroelettrico e la sostituzione del gas naturale con prodotti a maggiore intensità di carbonio;

    per le famiglie, invece, il calo dei consumi e delle emissioni da usi domestici (conseguenza soprattutto del clima più mite) è compensato dall'aumento dei consumi e delle emissioni nel caso del trasporto in conto proprio;

    quanto al gettito della fiscalità ambientale, mentre nel 2021 l'incremento dell'8,1 per cento (a prezzi correnti) del gettito complessivo da fiscalità ambientale è dovuto principalmente all'aumento dei consumi di prodotti energetici, la sua riduzione nel 2022, pari al 24,3 per cento, è riconducibile soprattutto all'introduzione di misure di contenimento della crescita dei prezzi dei prodotti energetici, come la riduzione delle accise sui carburanti e l'azzeramento degli oneri di sistema;

   ritenuto che:

    la fiscalità ambientale può assumere, come rilevano i dati Istat, un ruolo determinate nel raggiungimento degli obiettivi di politica ambientale, potendo orientare i comportamenti delle famiglie e delle imprese in favore dell'ambiente e del benessere della collettività,

impegna il Governo:

   compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica:

    a favorire lo sviluppo sostenibile introducendo maggiori e crescenti forme di detassazione dei redditi a favore di investimenti a tutela dell'ambiente;

    a condizionare l'accesso agli incentivi fiscali per investimenti produttivi al perseguimento di obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti concretamente verificabili, salvaguardando la sostenibilità dei processi produttivi;

    a individuare un adeguato fabbisogno finanziario a sostegno delle politiche fiscali in favore dell'ambiente attraverso la progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente.
9/1606-A/42. (Testo modificato nel corso della seduta)Alifano, Raffa, Lovecchio, Fenu.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo i dati pubblicati da Istat nell'ultimo report sulla fiscalità ambientale, dopo la riduzione della pressione ambientale durante la crisi pandemica, le emissioni climalteranti salgono a 428 milioni di tonnellate (Mt) di CO2 equivalente (+8,7 per cento) nel 2021 (+0,1 per cento nel 2022);

    il livello complessivo del 2022 è il risultato di dinamiche opposte tra imprese e famiglie;

    il ritorno della mobilità ai livelli prepandemici, in particolare la ripresa del traffico aereo e terrestre, è tra le cause dell'aumento delle emissioni delle industrie del settore dei trasporti che, rispetto all'anno precedente, crescono del 4,4 per cento;

    le famiglie, invece, registrano un aumento delle emissioni derivanti dal trasporto in conto proprio (+8,1 per cento) soprattutto a causa della ripresa degli spostamenti;

   ritenuto che:

    la fiscalità ambientale può assumere un ruolo determinate nel raggiungimento degli obiettivi di politica ambientale, potendo orientare i comportamenti delle famiglie e delle imprese in favore dell'ambiente e del benessere della collettività;

    con riferimento al trasporto privato, molte regioni hanno previsto specifiche esenzioni dal pagamento del bollo auto per le autovetture meno inquinanti, a partire dalle autovetture elettriche;

    la normativa varia da regione a regione, con limitazioni spesso poco coerenti con gli obiettivi di fiscalità ambientale e creando confusione e disuguaglianze tra i contribuenti,

impegna il Governo

nell'ambito delle politiche ambientali, a introdurre l'esenzione permanente dal bollo auto per le autovetture elettriche, uniformando la disciplina e il trattamento fiscale dei contribuenti su tutto il territorio nazionale.
9/1606-A/43. Raffa, Fenu, Lovecchio, Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo i dati pubblicati da Istat nell'ultimo report sulla fiscalità ambientale, dopo la riduzione della pressione ambientale durante la crisi pandemica, le emissioni climalteranti salgono a 428 milioni di tonnellate (Mt) di CO2 equivalente (+8,7 per cento) nel 2021 (+0,1 per cento nel 2022);

    il livello complessivo del 2022 è il risultato di dinamiche opposte tra imprese e famiglie;

    il ritorno della mobilità ai livelli prepandemici, in particolare la ripresa del traffico aereo e terrestre, è tra le cause dell'aumento delle emissioni delle industrie del settore dei trasporti che, rispetto all'anno precedente, crescono del 4,4 per cento;

    le famiglie, invece, registrano un aumento delle emissioni derivanti dal trasporto in conto proprio (+8,1 per cento) soprattutto a causa della ripresa degli spostamenti;

   ritenuto che:

    la fiscalità ambientale può assumere un ruolo determinate nel raggiungimento degli obiettivi di politica ambientale, potendo orientare i comportamenti delle famiglie e delle imprese in favore dell'ambiente e del benessere della collettività;

    con riferimento al trasporto privato, molte regioni hanno previsto specifiche esenzioni dal pagamento del bollo auto per le autovetture meno inquinanti, a partire dalle autovetture elettriche;

    la normativa varia da regione a regione, con limitazioni spesso poco coerenti con gli obiettivi di fiscalità ambientale e creando confusione e disuguaglianze tra i contribuenti,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, nell'ambito delle politiche ambientali, a introdurre l'esenzione permanente dal bollo auto per le autovetture elettriche, uniformando la disciplina e il trattamento fiscale dei contribuenti su tutto il territorio nazionale.
9/1606-A/43. (Testo modificato nel corso della seduta)Raffa, Fenu, Lovecchio, Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per rafforzare la sicurezza energetica del Paese raggiungibile solamente attraverso l'adozione di politiche di promozione e sostegno agli interventi che favoriscono la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi di energia prodotta dai combustibili fossili;

    nel corso dell'anno 2023 si è manifestato in Italia un crollo dei consumi di gas del 10 per cento dovuto in particolar modo dalla contrazione della produzione industriale, dal clima mite e dalle misure di sostegno agli interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio;

    nell'ambito delle fonti rinnovabili, nel 2022 sono stati installati circa 3 GW, di cui 2,1 GW realizzati con la misura del Superbonus. Per l'anno 2023 si stima una installazione di rinnovabili pari a circa 6 GW, un obiettivo raggiunto in gran parte con impianti di piccola taglia;

    le Associazioni di categoria del settore ritengono che tali risultati siano lontani dall'essere sulla buona strada per raggiungere il target nazionale di 80 GW rinnovabili al 2030 indicato dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima). Per metterci in linea con il target 2030 dovremmo installare 10-12 GW all'anno;

    per incrementare la potenza installabile delle rinnovabili è necessario intervenire per velocizzare i processi autorizzativi degli impianti;

    con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea del regolamento 2024/223, il Consiglio europeo istituisce un quadro per accelerare i processi autorizzativi per gli impianti da fonti rinnovabili da parte degli Stati membri;

   considerato che:

    in questa fase storica, la sicurezza energetica viene fortemente compromessa dai gravi accadimenti che hanno comportato la guerra in Ucraina, in Medio Oriente ed il conflitto nel Canale di Suez, strategico per le fonti fossili: da quel braccio di mare passano infatti quasi il 5 per cento del greggio mondiale, il 10 per cento dei prodotti petroliferi e l'8 per cento dei flussi marittimi di gas naturale liquefatto (GNL). I dati italiani sono ancora più netti: secondo FederPetroli, circa il 27 per cento dell'import italiano di greggio e il 34 per cento del GNL transitano dall'area interessata dal conflitto;

    è indubbio che quote più elevate di energia da fonti rinnovabili rafforzerebbero ulteriormente la resilienza dell'Unione. Quanto è più rapida la diffusione delle energie rinnovabili, tanto maggiore sarà l'impatto positivo sulla resilienza dell'Unione, sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, sui prezzi dell'energia e sull'indipendenza dai combustibili fossili;

   tenuto conto che:

    nell'ordinamento giuridico nazionale è stata istituita la cosiddetta Commissione PNRR-PNIEC per velocizzare le procedure autorizzative di Valutazione di Impatto Ambientale. Ai fini della valutazione dei progetti, attualmente, nella trattazione dei procedimenti di sua competenza, la Commissione da precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi di fatto dando priorità a grandi progetti che riguardano in particolare l'energia fossile;

    contrariamente ai regolamenti europei, che ci orientano ad accelerare le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti rinnovabili, le procedure del nostro ordinamento favoriscono la dipendenza degli approvvigionamenti dei combustibili fossili del nostro Paese minando la sicurezza energetica,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza le opportune modifiche al processo di valutazione dei progetti della commissione PNRR-PNIEC, riconoscendo la precedenza di valutazione ai progetti per la costruzione di impianti che producono energia rinnovabile, alle opere e alle infrastrutture connesse indispensabili alla costruzione degli stessi.
9/1606-A/44. Cappelletti.


   La Camera,

   premesso che:

    in data 9 marzo 2023, con epicentro nella zona di Umbertide, è stato registrato uno sciame sismico con due forti scosse nel giro di poche ore. La prima alle 16:05 con magnitudo 4.4 e la seconda alle 20:08 con magnitudo 4.5, stando ai dati riferiti dall'Istituto nazionale di geofisica;

    nel comune di Umbertide, oltre a un significativo numero di sfollati, sono state chiuse due scuole, mentre la stazione ferroviaria di Pierantonio è risultata inagibile al pari delle strutture soprastanti;

    inoltre a causa del sisma sono state rinvenute evidenti crepe negli edifici nel Paese situati nell'area più vicina all'epicentro;

    con l'articolo 18-bis il Governo ha introdotto «Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023». Tale disposizione si sostanzia nell'estensione dell'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i fabbricati ad uso abitativo distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto totalmente o parzialmente inagibili, situati nei «territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023» per l'anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2024;

    stante la necessità di introdurre ulteriori misure a tutela dei cittadini colpiti dal sisma, nonché del tessuto produttivo del territorio,

impegna il Governo:

   ad estendere l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità avvenga entro il 31 dicembre 2025;

   a stanziare ulteriori risorse destinate alle attività economiche e produttive anche mediante l'istituzione di un fondo, con congrua dotazione economica, finalizzato all'erogazione di contributi per il ristoro dei danni subiti in conseguenza degli eventi sismici del 9 marzo 2023.
9/1606-A/45. Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    in data 9 marzo 2023, con epicentro nella zona di Umbertide, è stato registrato uno sciame sismico con due forti scosse nel giro di poche ore. La prima alle 16:05 con magnitudo 4.4 e la seconda alle 20:08 con magnitudo 4.5, stando ai dati riferiti dall'Istituto nazionale di geofisica;

    nel comune di Umbertide, oltre a un significativo numero di sfollati, sono state chiuse due scuole, mentre la stazione ferroviaria di Pierantonio è risultata inagibile al pari delle strutture soprastanti;

    inoltre a causa del sisma sono state rinvenute evidenti crepe negli edifici nel Paese situati nell'area più vicina all'epicentro;

    con l'articolo 18-bis il Governo ha introdotto «Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023». Tale disposizione si sostanzia nell'estensione dell'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i fabbricati ad uso abitativo distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto totalmente o parzialmente inagibili, situati nei «territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023» per l'anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2024;

    stante la necessità di introdurre ulteriori misure a tutela dei cittadini colpiti dal sisma, nonché del tessuto produttivo del territorio,

impegna il Governo:

   compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica:

    ad estendere l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità avvenga entro il 31 dicembre 2025;

    a stanziare ulteriori risorse destinate alle attività economiche e produttive anche mediante l'istituzione di un fondo, con congrua dotazione economica, finalizzato all'erogazione di contributi per il ristoro dei danni subiti in conseguenza degli eventi sismici del 9 marzo 2023.
9/1606-A/45. (Testo modificato nel corso della seduta)Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    la cessazione del regime di tutela di prezzo – ovvero dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA e destinati ai clienti domestici che non abbiano ancora scelto un'offerta di mercato libero – è prevista per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da luglio 2024 mentre per il settore del gas naturale, sempre con riferimento ai clienti domestici non vulnerabili (famiglie e condomini), è avvenuta lo scorso gennaio 2024;

    il prezzo del servizio di maggior tutela rappresenta un benchmark facile da conoscere per acquirenti e venditori e costituisce una garanzia per i clienti finali, soprattutto domestici, di non incorrere in pratiche commerciali scorrette quali ad esempio la pubblicità ingannevole;

    specialmente nell'ultimo biennio, molte famiglie e imprese hanno preferito rimanere nel mercato tutelato per le maggiori garanzie sul prezzo della fornitura a fronte di un rialzo generalizzato dei prezzi all'ingrosso delle commodities energetiche, in particolare a partire dall'inizio del conflitto russo-ucraino;

   considerato che:

    rispetto alla convenienza delle offerte scelte dai clienti finali nel mercato elettrico, l'ARERA ha indicato in Parlamento che, dalle simulazioni effettuate, si dimostra come in molti casi la scelta operata dal cliente non sia la più conveniente tra le diverse offerte sottoscrivibili. L'analisi mostra inoltre che, nel 2022 e nel primo semestre 2023, la gran parte dei clienti in uscita dal servizio di tutela verso il mercato libero ha scelto un'offerta non conveniente rispetto alla maggior tutela, se valutata con le informazioni disponibili in quel momento. Le analisi rivelano, inoltre, che nell'ultimo semestre del 2022 e nel primo semestre del 2023 la quota di offerte più vantaggiose rispetto al servizio di tutela disponibili si è ridotta sensibilmente, specie per le offerte a prezzo fisso, sia nelle uscite dalla maggior tutela sia nei cambi di fornitore nel mercato libero;

    nell'ambito delle modalità di attuazione delle riforme del PNRR, rispetto alla legge annuale della concorrenza – rimozione di barriere all'entrata nei mercati – non viene considerata la parte che riguarda il mercato del gas ma solamente quella elettrica, alla quale vengono poste alcune condizioni come il potenziamento della trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori, ancora lontane dal raggiungimento per la mancanza di una adeguata campagna di informazione che non si è mai tenuta;

   rilevato altresì che:

    in una condizione di assoluta difficoltà per gli utenti domestici, di fronte alla forte preoccupazione per la perdurante volatilità dei costi energetici e al fine di tutelare le famiglie da ulteriori aggravi in bolletta, risulta fondamentale non solo posticipare, in via cautelativa almeno di un anno, il termine previsto per la fine della tutela di prezzo sia nel settore dell'energia elettrica che del gas naturale, ma anche potenziare le informazioni atte a preparare i citati soggetti ad effettuare scelte consapevoli sulla fornitura di energia e gas;

    quanto sopra presuppone la proroga del regime di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili nel settore elettrico e del gas almeno fino al 10 gennaio 2025, nonché la predisposizione di più efficaci e funzionali campagne d'informazione e sensibilizzazione a tutela degli utenti finali da diffondere, oltre che sul piano istituzionale, anche per mezzo di diverse piattaforme social nonché attraverso l'assistenza qualificata e il supporto delle associazioni dei consumatori,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di competenza volte a posticipare al 2025 il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica e gas naturale nonché a rendere più efficaci e funzionali le periodiche campagne di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario in relazione al definitivo superamento del regime di maggior tutela, anche fornendo, nell'ambito delle stesse, una panoramica di tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili per la realizzazione di interventi rivolti alla decarbonizzazione e alla transizione ecologica, alla riduzione e all'efficientamento dei consumi di energia, alla produzione di energia rinnovabile, anche mediante configurazioni di autoconsumo individuale e collettivo e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili.
9/1606-A/46. Appendino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Riccardo Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge prevedono un rilancio dell'attività delle piattaforme offshore di estrazione di gas naturale in deroga ai divieti e alle restrizioni vigenti alle attività di ricerca prospezione e coltivazione;

    in particolare, viene confermata l'ammissibilità delle nuove concessioni di coltivazione, per tutta la durata di vita utile del giacimento, in deroga al divieto delle attività upstream nell'alto Adriatico e nelle aree marine protette – nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo nord e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud, a una distanza dalle linee di costa di almeno 9 miglia, nonché confermato il rilascio di nuove concessioni in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. In entrambi i casi le condizioni per il rilascio della concessione presuppongono che i giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas con riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi e che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine;

   considerato che:

    la ripresa delle attività di estrazione del gas, così come delineata dalla disposizione in esame, appare allontanarsi dagli stringenti obiettivi di decarbonizzazione del settore energetico e rappresentano un evidente vulnus per la tutela dell'ambiente e della biodiversità, soprattutto per le aree marine e costiere, a fronte della scarsa quantità di gas recuperabile, stimata soltanto per il 2 per cento del fabbisogno nazionale;

    le rilevazioni dell'Enea confermano che il Mediterraneo è sempre più a rischio a causa dell'aumento delle emissioni, in particolare CO2 e metano, e delle ondate di calore. In particolare, l'incremento fortissimo della CO2 negli ultimi 25 anni, pari a circa il 15 per cento e con un tasso di crescita in aumento, abbinato all'aumento delle temperature del mare che hanno raggiunto 30 °C nel 2022, è motivo di notevole preoccupazione anche a causa della possibile riduzione della funzione di assorbimento della CO2 in eccesso, normalmente svolta da oceano e vegetazione, e tenuto conto dell'elevato impatto climalterante delle emissioni fuggitive di metano che presenta una capacità di riscaldamento da 30 a 80 volte maggiore rispetto alla CO2;

    a conclusione della COP15 di Montréal, la quindicesima Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica, dello scorso dicembre, è stato raggiunto l'accordo sull'obiettivo «30x30» che prevede l'impegno a ripristinare il 30 per cento degli ecosistemi degradati a livello mondiale e a conservare e gestire il 30 per cento delle zone (terrestri, acque interne, costiere e marine) entro il 2030, a fronte del 17 per cento delle aree terrestri e 1'8 per cento delle zone marine attualmente protette,

impegna il Governo:

   a monitorare, con l'ausilio dei competenti enti pubblici di ricerca, l'applicazione delle norme descritte in premessa, al fine di valutare il rischio di un progressivo degrado degli habitat marini e costieri e, in caso, ad adottare tempestivi interventi normativi volte a modificarle ripristinando i più stringenti divieti e standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale;

   a intervenire con adeguate misure, anche di carattere normativo, al fine di implementare, in coerenza con gli obiettivi europei della neutralità climatica entro il 2050 e con l'obiettivo «30x30» adottato al vertice delle Nazioni Unite COP15, le politiche di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, e dei conseguenti impatti ambientali, e di miglioramento degli ecosistemi, con particolare attenzione per le aree marine e costiere che presentano un più alto rischio per la biodiversità, escludendo il rilascio di nuove concessioni per le opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas nonché di autorizzazioni e concessioni aventi ad oggetto le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore.
9/1606-A/47. L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame ridefinisce ed integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali «energivori», in deroga alla normativa e alla pianificazione vigente, ammettendo a partecipare alle procedure di approvvigionamento a lungo termine i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi – anche se improduttive o in sospensione volontaria – per impianti collocati, anche solo parzialmente, in aree considerate compatibili dal PiTESAI, considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano; viene inoltre confermata l'ammissibilità delle nuove concessioni di coltivazione, per tutta la durata di vita utile del giacimento, in deroga al divieto delle attività upstream nell'alto Adriatico e nelle aree marine protette – nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo nord e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud, a una distanza dalle linee di costa di almeno 9 miglia, nonché confermato il rilascio di nuove concessioni in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. In entrambi i casi le condizioni per il rilascio della concessione presuppongono che i giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas con riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi e che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine;

   considerato che:

    il riferimento ai soli vincoli classificati come assoluti dal Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) introdotto con la legge 11 febbraio 2019, n. 12, sconfessa la ratio sottesa al medesimo piano, inteso quale strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare un contesto territoriale di riferimento, definito e pienamente condiviso con le regioni, all'interno del quale pianificare lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca mineraria. Le deroghe al PITESAI, infatti, vanificano la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività upstream contravvenendo a tali stringenti obiettivi e rappresentano un evidente vulnus per la tutela dell'ambiente e della biodiversità, soprattutto per le aree marine e costiere; inoltre, a fronte di riserve esigue di gas recuperabili sul territorio nazionale, stimate intorno ai 15 miliardi di metri cubi in 10 anni, pari 2 per cento del fabbisogno nazionale, non sono evidenti i benefici immediati degli interventi di perforazione ed estrazione rispetto ai dichiarati obiettivi di incrementare l'approvvigionamento di gas per la sicurezza energetica nazionale;

    si tratta di una soluzione che, oltre a generare un forte impatto ambientale, non produce immediati e verificabili vantaggi in termini di riduzione del costo delle bollette, tenuto conto di un aumento della produzione domestica italiana esigua rispetto al mercato di riferimento, e che favoriscono lo svolgimento di attività che esasperano la crisi climatica;

   rilevato altresì che:

    la politica energetica dell'Unione europea, si è rafforzata con l'avvio del «Green Deal europeo» finalizzato alla decarbonizzazione del sistema energetico dell'Ue, con una forte spinta su rinnovabili ed efficienza energetica e un ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, e l'azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro la metà del secolo,

impegna il Governo:

  ad adottare, nel primo provvedimento utile, idonee misure volte a:

   incrementare e rimodulare i canoni annui per l'attività delle compagnie che operano nel settore upstream degli idrocarburi, anche al fine di impiegare le risorse ottenute dalle citate maggiorazioni per contenere i prezzi dell'energia per imprese e famiglie, soprattutto quelle maggiormente vulnerabili, nonché per sostenere gli investimenti delle imprese che realizzano interventi di decarbonizzazione nei settori produttivi;

   perseguire un generale ripensamento della politica energetica nazionale, anche al fine di garantire la ripresa del processo di decarbonizzazione del settore necessario a contrastare il cambiamento climatico, nonché a scongiurare l'addebito di ulteriori oneri in bolletta per i contribuenti, oltre al rischio di subsidenza ed eventuali pregiudizi ambientali ed economici alle aree marine e costiere italiane interessate dalla ripresa delle attività estrattive.
9/1606-A/48. Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Sergio Costa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, nonché le connesse infrastrutture, già autorizzati, tra i quali rientra, a titolo esemplificativo, il progetto di rigassificatore del comune di Porto Empedocle;

    tale modifica normativa, che qualificando le predette opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti consente di effettuare il procedimento di valutazione di impatto ambientale nei termini e con le modalità previsti dalla disciplina del cosiddetto «fast-track», delinea uno scenario non coerente con una strategia energetica di lungo periodo basata su un sistema energetico integrato, che dovrebbe dotarsi di alti livelli di elettrificazione da ulteriori fonti rinnovabili e a impatto climatico nullo, quali misure necessarie per raggiungere i nuovi obiettivi del Green Deal europeo, mentre favorisce lo sviluppo di infrastrutture che verranno necessariamente ridimensionate nei prossimi anni dalle politiche di decarbonizzazione, anche del settore del gas;

    tali tempi eccessivamente ridotti per il rilascio del provvedimento finale non garantiscono gli adeguati approfondimenti istruttori necessari per dirimere le criticità e problematicità connaturate alla realizzazione di opere, inter alia, a rischio di incidente rilevante;

   valutato che:

    a margine dei Mediterranean dialogues a Roma, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin ha dichiarato che «i rigassificatori di Gioia Tauro e Porto Empedocle fanno parte del piano nazionale che consentirà all'Italia, grazie alla sua centralità nel Mediterraneo, di divenire un Hub europeo del gas, con evidenti vantaggi per i consumatori finali e per la competitività del nostro Sistema industriale»;

    il progetto di natura industriale per la realizzazione del Terminale di rigassificazione GNL di Porto Empedocle in zona Kaos, a ridosso della Valle dei Templi, sulle argille azzurre di Pirandello, oltre a violare la Direttiva Seveso III, che richiede la collocazione di tali opere lontano dai centri abitati e dal patrimonio culturale, provocherebbe un drastico cambiamento del paesaggio in prossimità dell'area archeologica di Agrigento, modificando in modo permanente la percezione visuale dei resti archeologici monumentali sia dall'acropoli della città antica, come pure dalla collina dei templi, verso il mare. Inoltre si tratta di un impianto che incontra la netta opposizione, espressa più volte, degli enti locali, della popolazione, delle associazioni ambientaliste coinvolte;

    esentare i progetti dalla valutazione di impatto ambientale e dalla valutazione di impatto sanitario, come previsto dal presente decreto, benché in taluni casi contemplata dal diritto comunitario, sottrae de facto tali interventi alle garanzie procedimentali mutuate dal principio di precauzione e tese a favorire la partecipazione dei portatori d'interessi;

    nella seduta dell'Assemblea della Camera del 18 gennaio 2024, durante l'esame del provvedimento (A.C. 1297-A) recante disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale, è stato approvato un Ordine del giorno M5S, a mia prima firma, che impegna il Governo ad intervenire allo scopo di attuare una maggiore tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche del Parco della valle dei Templi di Agrigento, volte a rispondere all'esigenza di conservazione e protezione del parco, anche al fine di tutelare la sicurezza, la salute e il futuro di chi vive in questo territorio,

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative volte a subordinare qualsiasi ulteriore atto autorizzativo che preveda l'esercizio di attività a rischio di incidente rilevante, come gli impianti di cui in premessa, ad una attenta pianificazione territoriale, partecipata e condivisa con la popolazione interessata, tesa a identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi e ad escludere soluzioni che possano rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità o pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di tutela del patrimonio paesaggistico, culturale e ambientale, nonché la biodiversità e gli ecosistemi del nostro Paese.
9/1606-A/49. Carmina, Caso, Orrico, Amato, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, ha esteso ai progetti di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione e di aumento della capacità dei terminali esistenti l'esenzione dalla valutazione di impatto ambientale (VIA) le opere e le infrastrutture connesse di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006 prevedendo un'autorizzazione comprensiva di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati;

    la citata esenzione, benché in taluni casi contemplata dal diritto comunitario, sottrae de facto tali interventi alle garanzie procedimentali mutuate dal principio di precauzione e tese a favorire la partecipazione dei portatori d'interessi. Non viene inoltre, in alcun modo, menzionata la valutazione di impatto sanitario, che – in base all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale) – il proponente è tenuto a trasmettere seguendo le linee guida adottate con decreto del Ministero della salute del 27 marzo 2019;

   considerato che:

    l'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame definisce interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti anche le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione;

    anche i predetti terminali possono essere esentati dalla VIA e sottoposti all'autorizzazione unica comprensiva dei pareri, nulla osta e autorizzazioni per la localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, ivi compresa l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che riguarda la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte; eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell'opera all'interno di siti contaminati; così come ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera, ivi incluse quelle ai fini antincendio di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (VIR);

   rilevato che:

    i progetti di impianti di rigassificazione costituiscono attività a rischio di incidente rilevante – i cui esiti, in caso di avaria, possono avere effetti catastrofici sull'ambiente e sugli insediamenti antropici – e, in conseguenza all'uso del cloro nel processo di rigassificazione, necessitano di una valutazione di impatto sanitario (VIS) per una adeguata percezione e comunicazione dei rischi ambientali e per la salute alla popolazione,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare idonee iniziative normative volte, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, a sottoporre alla valutazione di impatto sanitario (VIS) e alla valutazione di incidente rilevante (VIR) i progetti di opere e di infrastrutture connesse relative all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante realizzazione di nuove unità on-shore e galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto nonché di ricollocazione delle unità esistenti.
9/1606-A/50. Quartini, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione delle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'articolo 19, comma 2, del provvedimento abroga l'articolo 33-ter del decreto-legge n. 77 del 2021 concernente la rideterminazione, su proposta dell'ARERA, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema;

    in particolare, la summenzionata disposizione prevedeva che le partite finanziarie relative agli oneri, anche avvalendosi di un soggetto terzo con caratteristiche di terzietà e indipendenza, fossero destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) senza entrare nella disponibilità dei venditori. Ciò per risolvere le problematiche emerse a seguito del caso cosiddetto «Green Network» nel 2019, società verso la quale il Tribunale di Roma aveva emesso tre misure interdittive a fronte di incassi originati dalle bollette per 331 milioni di euro, di cui solamente 165 erano stati riversati al proprio fornitore, trattenendo la differenza di 166 milioni di euro utilizzata per finalità incompatibili con quelle di interesse generale determinate per legge;

    stando alle contestazioni mosse dal citato Tribunale, gli amministratori di Green network avrebbero quindi sfruttato le maglie del sistema per distrarre a fini privati una rilevante quota degli oneri incassati, destinandoli anche al sostegno delle difficoltà finanziarie dell'impresa, riuscendo così a restare sul mercato, con correlativo danno sia per la controparte contrattuale (E-Distribuzione S.p.A.) sia per la collettività;

   considerato che:

    gli oneri generali di sistema, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, gravano sulla bolletta di energia elettrica e sono destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale afferenti al sistema elettrico, tra i quali, ad esempio, il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili e il bonus elettrico;

    la disciplina dell'imposizione e dell'esazione dei citati oneri generali nonché la gestione del gettito derivante è definita dall'ARERA;

    al fine di assicurare il gettito necessario alla corresponsione degli incentivi e al perseguimento delle altre finalità di interesse generale previsti ex lege, l'Autorità ha stabilito che la riscossione degli oneri generali di sistema, in quanto maggiorazioni dei corrispettivi del servizio di trasporto di energia elettrica, segua la stessa filiera di distribuzione e vendita dell'energia elettrica: i clienti finali pagano gli oneri generali – insieme alle altre voci che compongono la bolletta – ai venditori, i quali li pagano, a loro volta, con le fatture del servizio di trasporto ai distributori, che quindi li versano su appositi conti istituiti, per le varie componenti, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ovvero direttamente al Gestore dei servizi energetici (GSE) nel caso della componente destinata al sostegno delle fonti rinnovabili;

    la sentenza n. 2182 del 2016 del Consiglio di Stato ha chiarito che sono i clienti finali ad essere obbligati, dal punto di vista giuridico ed economico, a sostenere gli oneri generali di sistema, secondo l'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

    tale sistema di socializzazione degli oneri, tendente a garantire il gettito degli stessi, di fatto comporta che tutti i clienti finali debbano contribuire alla copertura della quota non incassata, a prescindere dal livello di tensione previsto nei contratti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a ripristinare la disciplina di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge n. 77 del 2021 concernente la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, anche al fine di impedire la diretta ricaduta sui clienti finali degli oneri generali di sistema non incassati così aggravando ulteriormente la situazione di famiglie e piccole imprese già duramente provati dalla crisi energetica e dall'inflazione.
9/1606-A/51. Barzotti, Fenu, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11 del provvedimento in esame rinnova la disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico;

    in particolare la nuova procedura prevede che, entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione della proposta di Cnai, risalente al 13 dicembre 2023, possano presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il parco tecnologico gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di Cnai, il Ministero della difesa per le strutture militari interessate e gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di Cnai. Tale procedura presuppone la necessità di procedere ad una rivalutazione dei territori autocandidati al fine di verificarne l'eventuale l'idoneità ad accogliere il sito unico;

   considerato che:

    è di tutta evidenza che la definizione di un procedimento, alternativo rispetto a quello basato sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee (CNAI), che prevede la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA), avrà come unico effetto quello di rinviare la soluzione del problema legato alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e allo smantellamento delle strutture della passata stagione nucleare, conclusasi con il referendum del 1987, nonché alla gestione del materiale radioattivo ancora giacente nei depositi temporanei, con costi che, dal 2010 ad oggi, hanno superato i 4 miliardi di euro;

    come noto, la definizione della CNAPI (Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee), sulla base della quale è stata redatta la CNAI, ha richiesto un iter di elaborazione lungo e complesso, così come definito dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, improntato, in primis, al rispetto della Guida tecnica n. 29 redatta da ISPRA (oggi ISIN) e delle Linee Guida IAEA (International Atomic Energy Agency);

    nel mutato contesto normativo definito dal provvedimento in esame, la citata disciplina di cui al decreto legislativo n. 31 del 2010, improntata a criteri di sicurezza, adeguato approfondimento istruttorio e partecipazione dei territori interessati, appare assumere un ruolo secondario rispetto all'esigenza avvertita dal Governo di favorire la presentazione delle autocandidature da parte dei comuni, a prescindere dalla definizione di parametri tecnici di riferimento, anche in aree già oggetto di indagine ed escluse per mancanza dei requisiti di idoneità;

    la prospettiva di pervenire all'adozione del provvedimento di autorizzazione unica del DNPT nel 2026 e di avviare l'esercizio nel 2030 non solo appare poco realistica ma induce a preoccupanti considerazioni in ordine alle modalità con le quali verrà gestito il complessivo iter di approvazione, con particolare riferimento al rispetto dei più elevati standard di sicurezza radiologica e salvaguardia ambientale, oltre che di sicurezza pubblica, che la natura dell'impianto richiede,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a garantire, nel quadro degli obblighi dettati dall'Unione europea, l'osservanza delle tempistiche per l'individuazione e la realizzazione del Deposito unico nazionale nel pieno rispetto dei più elevati standard di sicurezza e tutela dell'ambiente e dell'incolumità dei cittadini, nonché ad individuare più efficaci strumenti di partecipazione, trasparenza e confronto pubblico con le comunità territoriali interessate, in tutte le fasi del procedimento, al fine di orientare l'iter decisionale alla progressiva individuazione di una soluzione condivisa.
9/1606-A/52. Ilaria Fontana.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione delle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    la portata di molte disposizioni contenute nel presente decreto-legge, quali ad esempio le disposizioni per incentivare le Regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili nonché le misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici off-shore, richiede un autentico e fattivo coinvolgimento della società civile e delle parti sociali;

    l'impatto della decarbonizzazione non è infatti lo stesso su tutte le fasce della popolazione, e le politiche in materia, se non concepite correttamente, possono perpetuare queste ingiustizie e questi squilibri;

   considerato che:

    l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha aggravato un contesto già difficile caratterizzato da inflazione, prezzi elevati dell'energia e dei prodotti alimentari e possibili penurie di energia, con ripercussioni che colpiscono duramente la vita dei cittadini e pongono gravi sfide sociali ed economiche; per conseguire il traguardo della decarbonizzazione dell'economia, ridurre ulteriormente le dipendenze esterne, assicurare la resilienza e consolidare una transizione giusta risulta cruciale consentire alle parti sociali e alle organizzazioni della società civile di partecipare attivamente all'elaborazione di politiche per una transizione giusta ed essere coinvolti nel creare aree produttive sostenibili e di sostegno al territorio;

    i prossimi anni saranno determinanti per promuovere un deciso rinnovamento in chiave green di settori strategici per la decarbonizzazione dell'economia nazionale e, in un tale contesto, un solido dialogo sociale con la società civile deve costituire parte integrante del quadro strategico complessivo di riferimento per affrontare le sfide comuni legate al tema della decarbonizzazione in un'ottica di opportunità da cogliere per rendere i vari settori resilienti e competitivi nel lungo periodo; il dialogo sociale è fondamentale per introdurre correttamente le nuove tecnologie e facilitare l'accettazione, da parte della società e dei lavoratori, dei futuri cambiamenti,

impegna il Governo

ad istituire presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un tavolo permanente di coordinamento per la decarbonizzazione dei settori strategici e la giusta transizione, composto, inter alia, anche da rappresentanti delle regioni e degli enti locali nonché dalle parti sociali, volto ad assicurare il coordinamento e l'indirizzo unitario delle misure e delle azioni in materia di decarbonizzazione e finalizzato a tutelare le fasce sociali più deboli e vulnerabili e i lavoratori nonché a sviluppare progetti concertati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dei settori strategici, in un'ottica di tutela ambientale, sociale e di economia circolare.
9/1606-A/53. Fede, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14-quater del provvedimento in esame, introdotto a seguito dell'approvazione in sede referente dell'emendamento 14.028 dei relatori, prevede la nomina del Presidente della Regione Siciliana a commissario straordinario per l'adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, includendovi la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti, nonché per l'approvazione e la realizzazione di progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico;

    a tal fine è autorizza una spesa complessiva pari a 800 milioni finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione Siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, integrato con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 e con le risorse destinate ad interventi complementari riferibili alla medesima Regione Siciliana, in favore del Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi;

   rilevato che:

    l'anticipazione in questa sede della soluzione che dovrà essere inclusa nel piano di gestione dei rifiuti della regione Siciliana, ovvero la realizzazione di una pluralità di impianti di termovalorizzazione, senza aver preventivamente valutato il reale fabbisogno impiantistico per la gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti e senza un'analisi delle alternative impiantistiche che privilegino il recupero di materia rispetto a quello energetico, è sintomatica di un approccio alla transizione ecologica del tutto incoerente e in contrasto con gli obiettivi e i principi del Piano d'azione per l'economia circolare varato dall'Unione europea, pur recepiti nell'ordinamento italiano;

    come noto, il PNRR persegue il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati a livello Unione europea attraverso la transizione verso un'economia circolare, la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti e la prevenzione dell'inquinamento, rafforzando, in primis, le infrastrutture per la raccolta differenziata; gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti presuppongono il rispetto del principio di gerarchia, secondo l'ordine di priorità contenuto nella direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), e dunque la riduzione prossima alla «zero» degli scarti da destinare, come extrema ratio, allo smaltimento, tanto più a fronte dei nuovi obiettivi, sia temporali che percentuali in peso, fissati, nell'ambito del pacchetto di misure sull'economia circolare, dalla Direttiva 2018/851/UE per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani pari al 55 per cento entro il 2025, 60 per cento entro il 2030 e il 65 per cento entro il 2035;

    in questo contesto, pianificatorio e normativo, che suggerisce di avviare programmi di decommissioning degli impianti di incenerimento e delle linee di combustione nel territorio nazionale, in coerenza con gli impegni assunti per la progressiva diminuzione della produzione dei rifiuti, si colloca la soluzione del Governo di incentrare la pianificazione della gestione dei rifiuti in Sicilia sulla realizzazione di nuovi impianti di incenerimento;

    si aggiunga che l'obbligo di assicurare la conformità al principio del «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali (DNSH) per tutte le tipologie di azioni previste dal Just Transition Fund e per i fondi regionali del Cohesion Fund, nel periodo 2021-2027, e garantire l'assenza di danno ai 6 obiettivi ambientali indicati dal regolamento sulla «tassonomia» (UE) 2020/852, esclude l'impiego di predetti fondi per finanziare, inter alia, attività connesse alle discariche di rifiuti e agli inceneritori e attività che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; con particolare riguardo all'obiettivo della transizione verso l'economia circolare e alla riduzione e riciclo dei rifiuti, nonché alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, il regolamento Tassonomia esclude infatti quelle attività che portano a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine, e che determinano un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

    dal punto di vista emissivo ed economico, inoltre, secondo le indicazioni fornite dell'Unione europea, i costi di gestione dell'incenerimento potrebbero aumentare considerevolmente nell'ambito delle politiche di raggiungimento della neutralità climatica al 2050 per effetto dell'adeguamento ai meccanismi ETS (Emission Trading Scheme) di scambio delle quote di emissioni di CO2 entro il 2026, considerate le grandi quantità di CO2 rilasciate durante il loro esercizio;

    è dunque appurato che, in una prospettiva di sviluppo basata sull'economia circolare, l'incenerimento dei rifiuti non possa costituire in nessun modo la chiusura del ciclo ma piuttosto l'interruzione della circolarità del processo di recupero di materia e che le misure di finanziamento dovrebbero essere, piuttosto, destinate alla diffusione di nuove tecnologie, nuovi processi o prodotti, portando a una significativa riduzione delle emissioni, in linea con gli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e la neutralità climatica dell'Unione europea entro il 2050,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi della disposizione recata dall'articolo 14-quater e ad adottare ogni iniziativa di carattere normativo e amministrativo affinché, nell'ambito della pianificazione e gestione dei rifiuti della Regione Siciliana, vengano escluse soluzioni impiantistiche basate sull'incenerimento o coincenerimento dei rifiuti, favorendo scelte compatibili con gli impegni assunti per la progressiva diminuzione della produzione dei rifiuti e nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, dei criteri di cui agli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della normativa nazionale e regionale che promuove e incentiva la raccolta differenziata ed il riuso, con l'obiettivo primario di preservare la qualità dell'aria, ridurre gli impatti ambientali sul territorio e proteggere la salute pubblica.
9/1606-A/54. Morfino, Aiello, Carmina, D'Orso, Cantone, Scerra, Raffa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Pavanelli, Santillo, Auriemma.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7, del provvedimento in esame, apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011 in materia di cattura e stoccaggio della CO2 (Carbon Capture and Storage CCS), con l'obiettivo di fornire alle imprese con processi cosiddetti «Hard To Abate» (ed al settore termoelettrico a gas) strumenti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi mettendole al riparo dal rischio di un aumento dei costi di produzione con connesse problematiche di competitività;

    a tal fine è previsto il ricorso ai programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 all'interno di giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale e viene introdotto un regime «straordinario» per lo stoccaggio geologico nei giacimenti di idrocarburi esauriti off-shore, consentendo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di rilasciare licenze di esplorazione e autorizzazioni allo stoccaggio geologico anche in mancanza del piano delle aree idonee;

    in particolare il comma 3 dell'articolo 7 demanda al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la predisposizione di un apposito studio propedeutico in materia di cattura, trasporto e stoccaggio di CO2, finalizzato, inter alia, a delineare un quadro di riferimento normativo funzionale all'effettivo sviluppo della filiera, ad elaborare schemi di regolazione tecnico-economica per tutte le fasi (dalla progettazione all'esercizio), ad effettuare analisi di fattibilità e di sostenibilità, anche sotto il profilo dei costi, nonché a definire meccanismi di remunerazione e supporto del settore, anche avvalendosi, nella redazione del succitato studio, di società di natura privata aventi comprovata esperienza in tali settori;

   considerato che:

    recenti studi confermano che le operazioni di cattura e stoccaggio di CO2 hanno rilevanti costi energetici ed ambientali che ne ridimensionano fortemente i potenziali vantaggi. L'energia netta prodotta da un impianto a gas naturale da 560 MW cala tra il 56 per cento ed il 70 per cento a seconda delle tecnologie CCS usate e l'introduzione della CCS comporta un extra costo che oscilla tra i 53 ed i 100 euro/MWh;

    la riduzione dell'impatto ambientale, in termini di riscaldamento globale, rispetto allo stesso impianto di produzione da gas o carbone, non esclude tuttavia impatti negativi sulla salute degli esseri umani, come risulta dalle analisi di Life Cycle Assesement (LCA). Il processo di separazione coinvolge infatti l'utilizzo di solventi ad alto impatto ambientale, senza considerare che anche l'indicatore del riscaldamento globale è comunque decisamente più basso rispetto a quello calcolato per le energie rinnovabili;

    tali criticità spiegano per quali ragioni non esistono applicazioni della tecnologia CCS su larga scala. Emblematico il caso dell'impianto di Petra Nova in Texas, fallito in pochi mesi, rispetto al quale un documento della IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis) ha rilevato che i valori di stoccaggio sono stati molto più bassi delle attese, senza considerare le emissioni dell'unità a gas che alimentava il sistema CCS;

   considerato altresì che:

    non appare condivisibile che si esternalizzi a società di natura privata l'esercizio di una così importante funzione strategica basata su una tecnologia che presenta notevoli limiti e richiede ancora un'attenta valutazione sui potenziali effetti ambientali ed economici,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a garantire il coinvolgimento di Università, istituti ed enti di ricerca che offrano garanzie di terzietà, neutralità e di elevata competenza tecnico-scientifica, nella predisposizione dello studio propedeutico di cui all'articolo 7, comma 3 del presente provvedimento.
9/1606-A/55. Caramiello, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca, tra le altre cose, disposizioni urgenti per il settore energetico;

    nello specifico, il comma 3-ter dell'articolo 5, nonché l'articolo 5-bis, inseriti in sede referente, recano misure per la promozione del biometano e per garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione;

    il settore del metano per autotrazione – che attualmente è già costituito per oltre il 50 per cento da biometano rinnovabile e made in Italy – conta un'infrastruttura capillare con circa 1.600 impianti che garantiscono posti lavoro e una soluzione immediata ed efficace per l'abbattimento delle emissioni, grazie anche ad ingenti e lungimiranti investimenti avvenuti nel tempo;

    grazie alla sostituzione della maggior parte del metano fossile erogato con biometano, questo settore risulta essere l'unico ad aver raggiunto con ampio anticipo gli obiettivi di riduzione di anidride carbonica imposti a livello internazionale;

    ciononostante, a partire dall'impennata dei prezzi del gas – dovuta in parte anche all'invasione russa dell'ucraina – e anche a causa dell'annunciata messa al bando di nuovi veicoli con motore a combustione interna dal 2035, il settore attraversa da un paio d'anni una crisi senza precedenti, essendosi le case automobilistiche viste costrette a orientare i propri investimenti quasi esclusivamente verso le soluzioni a trazione elettrica;

    il biometano rappresenta, invece, una comprovata e valida alternativa alla riduzione delle emissioni nel settore dell'autotrasporto;

    una crisi del settore mette a serio rischio non solo le migliaia di operatori presso le stazioni di rifornimento, ma anche quelli delle officine di trasformazione e di tutte quelle imprese italiane che da diversi decenni lavorano nella componentistica per i veicoli e per l'infrastruttura,

impegna il Governo

ad adottare misure, anche di carattere normativo, per prevedere misure incentivanti all'acquisto di veicoli che utilizzano come carburante il biometano e per garantire che, nei prossimi decenni di transizione energetica del settore dell'autotrasporto il biometano sia considerato un valido strumento per la riduzione delle emissioni.
9/1606-A/56. Richetti, Benzoni, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca, tra le altre cose, disposizioni urgenti per il settore energetico;

    nello specifico, il comma 3-ter dell'articolo 5, nonché l'articolo 5-bis, inseriti in sede referente, recano misure per la promozione del biometano e per garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione;

    il settore del metano per autotrazione – che attualmente è già costituito per oltre il 50 per cento da biometano rinnovabile e made in Italy – conta un'infrastruttura capillare con circa 1.600 impianti che garantiscono posti lavoro e una soluzione immediata ed efficace per l'abbattimento delle emissioni, grazie anche ad ingenti e lungimiranti investimenti avvenuti nel tempo;

    grazie alla sostituzione della maggior parte del metano fossile erogato con biometano, questo settore risulta essere l'unico ad aver raggiunto con ampio anticipo gli obiettivi di riduzione di anidride carbonica imposti a livello internazionale;

    ciononostante, a partire dall'impennata dei prezzi del gas – dovuta in parte anche all'invasione russa dell'ucraina – e anche a causa dell'annunciata messa al bando di nuovi veicoli con motore a combustione interna dal 2035, il settore attraversa da un paio d'anni una crisi senza precedenti, essendosi le case automobilistiche viste costrette a orientare i propri investimenti quasi esclusivamente verso le soluzioni a trazione elettrica;

    il biometano rappresenta, invece, una comprovata e valida alternativa alla riduzione delle emissioni nel settore dell'autotrasporto;

    una crisi del settore mette a serio rischio non solo le migliaia di operatori presso le stazioni di rifornimento, ma anche quelli delle officine di trasformazione e di tutte quelle imprese italiane che da diversi decenni lavorano nella componentistica per i veicoli e per l'infrastruttura,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare misure, anche di carattere normativo, per prevedere misure incentivanti all'acquisto di veicoli che utilizzano come carburante il biometano e per garantire che, nei prossimi decenni di transizione energetica del settore dell'autotrasporto il biometano sia considerato un valido strumento per la riduzione delle emissioni.
9/1606-A/56. (Testo modificato nel corso della seduta)Richetti, Benzoni, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il settore marittimo-portuale è uno dei più strategici del nostro Paese che coinvolge direttamente tutta la società rivestendo un ruolo chiave per lo sviluppo economico, il turismo e la competitività sul piano internazionale;

    l'ultimo rapporto Assoporti evidenzia come, nonostante la crisi pandemica, un terzo dell'import-export di tutte le regioni italiane avviene via nave;

    in Italia sono presenti oltre 12.600 imprese della filiera dei trasporti marittimi, in crescita dell'8 per cento rispetto a 10 anni fa;

    Veneto, Campania, Toscana, Liguria e Sicilia le regioni, con il maggior numero di imprese, superano quota 1.200;

    il comparto dell'industria marittimo-portuale è in costante crescita ed investe sempre di più in nuove tecnologie anche al fine di contrastare il fenomeno del cambiamento climatico attraverso l'adozione di sistemi che incentivino la transizione energetica;

    il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017, in attuazione dell'articolo 19 della Legge europea 2017, ha la finalità di riordinare il sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, al fine di armonizzarlo alle disposizioni comunitarie in materia;

    la legge 22 giugno 2012 recante Misure urgenti per la crescita del Paese, all'articolo 39 dispone, al fine di aiutare le imprese, criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica;

   considerato che l'aumento della competitività del Paese è un obiettivo condiviso sia a livello nazionale sia internazionale, e coincide strettamente con la riduzione del costo e del gap di prezzo dell'energia;

   considerato altresì che a livello europeo si discute sul rafforzamento delle misure per contenere i fenomeni di povertà energetica, sulla riduzione della spesa energetica per effetto delle misure a favore dell'efficienza energetica e dell'evoluzione tecnologica, sul controllo della crescita degli oneri generali di sistema, anche attraverso la riduzione del costo medio delle rinnovabili, degli investimenti sulle infrastrutture e sulla rete elettrica per superare le attuali congestioni e ridurre i prezzi di mercato;

    stante la rilevanza a livello Europeo ed Internazionale dello sviluppo delle imprese marittimo-portuali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere ogni iniziativa utile, anche in sede europea, al fine di inserire le imprese del settore marittimo-portuale all'interno degli elenchi, di cui ai decreti in applicazione del comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012.
9/1606-A/57. Cavo.


   La Camera,

   premesso che:

    il settore marittimo-portuale è uno dei più strategici del nostro Paese che coinvolge direttamente tutta la società rivestendo un ruolo chiave per lo sviluppo economico, il turismo e la competitività sul piano internazionale;

    l'ultimo rapporto Assoporti evidenzia come, nonostante la crisi pandemica, un terzo dell'import-export di tutte le regioni italiane avviene via nave;

    in Italia sono presenti oltre 12.600 imprese della filiera dei trasporti marittimi, in crescita dell'8 per cento rispetto a 10 anni fa;

    Veneto, Campania, Toscana, Liguria e Sicilia le regioni, con il maggior numero di imprese, superano quota 1.200;

    il comparto dell'industria marittimo-portuale è in costante crescita ed investe sempre di più in nuove tecnologie anche al fine di contrastare il fenomeno del cambiamento climatico attraverso l'adozione di sistemi che incentivino la transizione energetica;

    il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017, in attuazione dell'articolo 19 della Legge europea 2017, ha la finalità di riordinare il sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, al fine di armonizzarlo alle disposizioni comunitarie in materia;

    la legge 22 giugno 2012 recante Misure urgenti per la crescita del Paese, all'articolo 39 dispone, al fine di aiutare le imprese, criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica;

   considerato che l'aumento della competitività del Paese è un obiettivo condiviso sia a livello nazionale sia internazionale, e coincide strettamente con la riduzione del costo e del gap di prezzo dell'energia;

   considerato altresì che a livello europeo si discute sul rafforzamento delle misure per contenere i fenomeni di povertà energetica, sulla riduzione della spesa energetica per effetto delle misure a favore dell'efficienza energetica e dell'evoluzione tecnologica, sul controllo della crescita degli oneri generali di sistema, anche attraverso la riduzione del costo medio delle rinnovabili, degli investimenti sulle infrastrutture e sulla rete elettrica per superare le attuali congestioni e ridurre i prezzi di mercato;

    stante la rilevanza a livello Europeo ed Internazionale dello sviluppo delle imprese marittimo-portuali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere ogni iniziativa utile, in sede europea, al fine di inserire le imprese del settore marittimo-portuale all'interno degli elenchi, di cui ai decreti in applicazione del comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012.
9/1606-A/57. (Testo modificato nel corso della seduta)Cavo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento d'urgenza in esame, contiene misure in materia energetica che secondo il Governo, contribuisco alla sicurezza energetica del Paese, ad incentivare le fonti rinnovabili, e a sostenere le imprese a forte consumo di energia;

    la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), ha previsto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguardo le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente;

    la medesima legge di bilancio, ha quindi ha esteso l'aliquota IVA ridotta al 5 per cento anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento;

    la suddetta IVA ridotta al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, è stata quindi confermata e prorogata anche agli ultimi tre mesi del 2023 con il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131; ricordiamo che l'IVA al 5 per cento, permette di applicare anche al teleriscaldamento una delle principali misure di mitigazione delle conseguenze dell'aumento dei prezzi;

    l'IVA ridotta al 5 per cento, è stata una misura importante che ha consentito di tenere sotto controllo il costo del gas, passato da 1 a 3 euro al metro cubo nel recente passato, e che ha gravato molto sulle spese delle famiglie;

    dal 1° gennaio, quindi si sta di fatto tornando al regime pre-emergenziale, per tutti, con il rischio di ulteriori ingiustificati aumenti anche alla luce della decisione del Governo di porre fine al mercato tutelato,

impegna il Governo

a prevedere nel primo provvedimento utile, anche alla luce della fine del mercato tutelato dell'energia e del gas, la necessaria proroga del regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, al fine di offrire una maggior tutela del potere d'acquisto delle famiglie in una fase a forte rischio di ripresa dell'inflazione anche in conseguenza delle guerre e delle tensioni internazionali e in particolare nell'area mediorientale.
9/1606-A/58. Grimaldi, Bonelli, Evi, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento d'urgenza in esame, contiene misure in materia energetica che secondo il Governo, contribuisco alla sicurezza energetica del Paese, ad incentivare le fonti rinnovabili, e a sostenere le imprese a forte consumo di energia;

    la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), ha previsto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguardo le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente;

    la medesima legge di bilancio, ha quindi ha esteso l'aliquota IVA ridotta al 5 per cento anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento;

    la suddetta IVA ridotta al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, è stata quindi confermata e prorogata anche agli ultimi tre mesi del 2023 con il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131; ricordiamo che l'IVA al 5 per cento, permette di applicare anche al teleriscaldamento una delle principali misure di mitigazione delle conseguenze dell'aumento dei prezzi;

    l'IVA ridotta al 5 per cento, è stata una misura importante che ha consentito di tenere sotto controllo il costo del gas, passato da 1 a 3 euro al metro cubo nel recente passato, e che ha gravato molto sulle spese delle famiglie;

    dal 1° gennaio, quindi si sta di fatto tornando al regime pre-emergenziale, per tutti, con il rischio di ulteriori ingiustificati aumenti anche alla luce della decisione del Governo di porre fine al mercato tutelato,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a prevedere nel primo provvedimento utile, anche alla luce della fine del mercato tutelato dell'energia e del gas, la necessaria proroga del regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, al fine di offrire una maggior tutela del potere d'acquisto delle famiglie in una fase a forte rischio di ripresa dell'inflazione anche in conseguenza delle guerre e delle tensioni internazionali e in particolare nell'area mediorientale.
9/1606-A/58. (Testo modificato nel corso della seduta)Grimaldi, Bonelli, Evi, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, contiene misure in materia energetica che secondo il Governo, dovrebbero contribuire alla sicurezza energetica del Paese, ad incentivare le fonti rinnovabili, e a sostenere le imprese a forte consumo di energia;

    l'articolo 7 del provvedimento in esame, interviene sulla disciplina in materia di cattura e stoccaggio della CO2 (Carbon Capture and Storage – CCS), specificando alcuni aspetti per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di CO2;

    una delle finalità dell'articolo risiederebbe dall'esigenza di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e di fornire quanto prima alle imprese con processi cosiddetti «Hard To Abate», e al settore termoelettrico a gas, strumenti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi; il 17 ottobre 2023, il Consiglio dell'Unione europea definiva la propria posizione negoziale per la 28 Conferenza delle Parti (COP28) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), sottolineando che le tecnologie di riduzione delle emissioni, quali la CCS, «non dovrebbero essere utilizzate per ritardare l'azione per il clima in settori in cui sono disponibili alternative di mitigazione praticabili, efficaci, ed efficienti in termini di costi, in particolare in questo decennio critico». In aggiunta si afferma che tali tecnologie «esistono su scala limitata e devono essere utilizzate per ridurre le emissioni provenienti principalmente da settori in cui sono difficili da abbattere». Questi settori includono processi industriali Hard To Abate, quali i comparti industriali del cemento, acciaio, chimico, raffinazione;

    dalle tecnologie di riduzione delle emissioni, quali la cattura e stoccaggio della CO2 (CCS), dovrebbero essere esclusi quei settori industriali e produttivi che già dispongono di alternative tecnologiche efficaci, efficienti e più convenienti,

impegna il Governo

a escludere dall'utilizzo delle tecnologie CCS quei settori industriali che già dispongono di alternative tecnologiche efficaci, efficienti e più convenienti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi, prevedendo che i settori che possono utilizzare il servizio di trasporto e stoccaggio della CO2 siano unicamente quei settori industriali più inquinanti di cui in premessa con processi di difficile riconversione (Hard To Abate).
9/1606-A/59. Mari, Bonelli, Evi, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, interviene sulla disciplina in materia di cattura e stoccaggio della CO2 (Carbon Capture and Storage – CCS), specificando alcuni aspetti per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di CO2;

    lo stesso IPCC, nell'ultimo Report fa un'analisi delle tecnologie ad oggi disponibili per costi ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi climatici al 2030, mettendo cattura e stoccaggio tra le opere non solo meno efficaci, ma anche tra le più costose con range che variano tra i 50 e 200 dollari a tonnellata di CO2 equivalente;

    uno stoccaggio che dovrebbe avvenire in modo sperimentale in giacimenti di idrocarburi esauriti anche in mancanza del Piano Aree, dando ad una tecnologia poco efficiente, efficace e in via di sperimentazione quale quella del CCS, una via preferenziale che invece dovrebbe essere data a tecnologie, come quella dell'eolico e del solare di cui invece non vi è traccia, e che lo stesso IPCC, invece, nella sua graduatoria inserisce come le più efficaci e meno costose tra tutte le tecnologie e i settori conosciuti;

    le norme prevedono la definizione di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, individuati come stoccaggio geologico che dovrà, per un periodo di tempo limitato e a fini di sperimentazione, all'interno di giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale,

impegna il Governo

a escludere lo stoccaggio geologico di CO2 all'interno – totalmente o parzialmente – delle aree protette nonché all'interno di siti di interesse comunitario quali le aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE «Habitat» e della Direttiva 2009/147/CEE «Uccelli».
9/1606-A/60. Zanella, Bonelli, Evi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del provvedimento d'urgenza in esame, prevede l'individuazione, in almeno due porti del Mezzogiorno o in aree portuali limitrofe ad aree nelle quali sia in corso l'eliminazione graduale dell'uso del carbone, di aree demaniali marittime per la realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare;

    con riguardo l'individuazione delle suddette aree demaniali marittime per consolidare le filiere per la produzione di impianti eolici offshore, è indispensabile che i comuni competenti quelle aree debbano essere anch'essi coinvolti e sentiti in quanto parte importante della filiera locale,

impegna il Governo

a integrare le norme di cui in premessa al fine di garantire il pieno coinvolgimento degli enti locali competenti, in quanto parte importante della filiera locale, per l'individuazione delle aree demaniali marittime per consolidare delle filiere per la produzione di impianti eolici offshore.
9/1606-A/61. Ghirra, Bonelli, Evi, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del provvedimento d'urgenza in esame, prevede l'individuazione, in almeno due porti del Mezzogiorno o in aree portuali limitrofe ad aree nelle quali sia in corso l'eliminazione graduale dell'uso del carbone, di aree demaniali marittime per la realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare;

    con riguardo l'individuazione delle suddette aree demaniali marittime per consolidare le filiere per la produzione di impianti eolici offshore, è indispensabile che i comuni competenti quelle aree debbano essere anch'essi coinvolti e sentiti in quanto parte importante della filiera locale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire il pieno coinvolgimento degli enti locali competenti, in quanto parte importante della filiera locale, per l'individuazione delle aree demaniali marittime per consolidare delle filiere per la produzione di impianti eolici offshore.
9/1606-A/61. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghirra, Bonelli, Evi, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 del disegno di legge in esame, prevede misure in materia di infrastrutture di rete elettrica e la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti del PNRR;

    detti interventi e progetti devono essere sottoposti a semplice denuncia di inizio lavori, a meno che non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa europea;

    come evidenziato dalla stessa Soprintendenza Speciale PNRR del Ministero della cultura, nel corso della sua audizione, la forte riduzione dei tempi previsti (articolo 9, commi 7 e 8) è misura semplificatoria ed acceleratoria «fortemente critica, tale da compromettere le esigenze di tutela visti i termini assai stringenti imposti, persino inferiori ai termini ordinari dell'articolo 14-bis per il rilascio delle determinazioni di competenza, pari a 45 gg., e ciò considerata anche la necessità che l'amministrazione preposta alla tutela disponga del tempo necessario per esaminare il progetto così da poter fornire un riscontro congruamente motivato anche alla luce della carenza di personale ormai fisiologica delle nostre strutture centrali e periferiche. Non è in discussione la capacità di rispetto dei tempi che sono rispettati, ma di possibilità di approfondimento di analisi di progetti che, soprattutto in alcuni casi, come è noto, presentano impatti importanti sul paesaggio»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma di cui in premessa, al fine di prevedere un aumento congruo dei tempi e garantire così le indispensabili esigenze di tutela da parte dell'amministrazione preposta, laddove sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o 1'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti.
9/1606-A/62. Piccolotti, Zanella, Bonelli, Evi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del provvedimento d'urgenza in esame, prevede l'individuazione, in almeno due porti del Mezzogiorno o in aree portuali limitrofe ad aree nelle quali sia in corso l'eliminazione graduale dell'uso del carbone, di aree demaniali marittime per la realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare;

    con riguardo l'individuazione delle suddette aree demaniali marittime per consolidare le filiere per la produzione di impianti eolici offshore, è indispensabile che i comuni competenti quelle aree debbano essere anch'essi coinvolti e sentiti in quanto parte importante della filiera locale;

    le misure contenute al suddetto articolo potrebbero agevolare lo sviluppo del settore eolico offshore, ma la loro principale debolezza risiede non solo in una eccessiva genericità delle medesime norme, ma soprattutto nella mancata individuazione di fondi pubblici,

impegna il Governo

a prevedere uno specifico contributo di risorse pubbliche al fine di favorire realmente il necessario sviluppo del settore eolico offshore.
9/1606-A/63. Dori, Bonelli, Evi, Zanella, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, originariamente composto da 21 articoli per un totale di 63 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due ben distinte finalità; in primo luogo, quella di recare disposizioni urgenti in materia energetica; in secondo luogo, quella di introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'adozione di misure urgenti del provvedimento, secondo quanto espresso dal Governo, troverebbe ragione dalla necessità di provvedere da un lato, di fronte agli elevati rischi di instabilità del contesto geopolitico, alla sicurezza delle forniture per il Paese, garantendo la capacità di far fronte con continuità alla domanda di energia e l'economicità della stessa e dall'altro lato all'urgenza di perseguire il raggiungimento degli impegnativi obiettivi di decarbonizzazione;

    l'articolo 1, in particolare, reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia, demandando al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione di un meccanismo che preveda, tra l'altro, la facoltà delle imprese elettrivore di richiede al GSE un'anticipazione di parte dell'energia prodotta dagli impianti di produzione di energie rinnovabili di nuova realizzazione, ad un prezzo che rifletta i costi efficienti medi di produzione da impianti che utilizzano tecnologie mature nel settore di riferimento;

    sebbene la disposizione rappresenta un ulteriore stimolo per lo sviluppo di nuova generazione di energia elettrica da fonti rinnovabile, la copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione da parte del GSE a valere sulla componente degli oneri generali del sistema elettrico, rischia di tradursi in una forte penalizzazione per i clienti domestici e le piccole imprese, con un impatto sulle bollette che Confartigianato stima, nei tre anni di durata del provvedimento, pari a 1,26 miliardi di euro per le piccole imprese e 1,08 miliardi di euro per le famiglie, già fortemente penalizzate dagli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela,

impegna il Governo

ad evitare che le misure previste dal presente decreto introducano ulteriori costi a carico delle tariffe elettriche di cittadini ed imprese, prevedendo che gli oneri derivanti dall'anticipazione da parte del GSE possa trovare copertura attraverso una rimodulazione del sistema fiscale di tutti i vettori energetici, con l'obiettivo di ridurre progressivamente i sussidi ambientamenti dannosi istituiti presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, in misura pari almeno al 10 per cento annuo sino al completo annullamento entro il 2030.
9/1606-A/64. Fratoianni, Evi, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, originariamente composto da 21 articoli per un totale di 63 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due ben distinte finalità: in primo luogo, quella di recare disposizioni urgenti in materia energetica; in secondo luogo, quella di introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'adozione di misure urgenti del provvedimento, secondo quanto espresso dal Governo, troverebbe ragione dalla necessità di provvedere da un lato, di fronte agli elevati rischi di instabilità del contesto geopolitico, alla sicurezza delle forniture per il Paese, garantendo la capacità di far fronte con continuità alla domanda di energia e l'economicità della stessa e dall'altro lato all'urgenza di perseguire il raggiungimento degli impegnativi obiettivi di decarbonizzazione;

    nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'articolo 14-quater che dispone, per la Regione Siciliana, la nomina di un Commissario straordinario per il completamento di una rete impiantistica che consenta, nell'ambito di una adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e l'adozione di metodi e tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

    la norma su richiamata attribuisce al Commissario, ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il potere di provvedere tramite ordinanze in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE;

    le Direttive (UE) 849/2018, 850/2018, 851/2018 e 852/2018, cosiddetto Pacchetto Economia Circolare UE del 2018, recepito nel TUA con il decreto legislativo n. 116 del 2020, definisce in maniera integrata le politiche europee in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, con nuovi obiettivi giuridicamente vincolanti per il riciclaggio dei rifiuti e la riduzione dello smaltimento in discarica;

    le scelte europee di escludere dall'ambito d'intervento del FESR e del FSC gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, ad eccezione degli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare e l'incenerimento dei rifiuti dalla tassonomia Europa (Regolamento (UE) 2020/852), nonché l'imminente (al più tardi dal 2028) eliminazione dell'esenzione degli inceneritori dallo schema ETS, rendono ancora meno conveniente dal punto di vista economico la scelta di realizzare nuovi impianti d'incenerimento per il trattamento del rifiuto urbano residuo, oltre che ambientalmente insostenibile;

    la scelta di indirizzare i rifiuti urbani residui verso impianti di termo-valorizzazione, termine che nel resto di Europa viene tradotto semplicemente con «incenerimento», impegna per almeno un ventennio finanziamenti molto elevati per la costruzione di nuovi impianti, vincolando i quantitativi di rifiuti urbani che gli enti locali sono costretti ad assicurare da contratto, non permettendo lo sviluppo di piani di gestione innovativi che dovrebbero invece ridurre quelle quantità di rifiuti attraverso azioni di riduzione della produzione degli stessi e per il recupero dei materiali derivante da raccolte differenziate sempre più evolute ed efficienti,

impegna il Governo

ad esercitare un rigoroso controllo sulle scelte che saranno adottate dal Commissario straordinario della Regione Siciliana in materia di gestione dei rifiuti e a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 14-quater al fine di precludere la realizzazione di nuovi inceneritori e verificare la coerenza delle misure adottate con il quadro europeo del cosiddetto Pacchetto Economia Circolare e degli obiettivi vincolanti di decarbonizzazione.
9/1606-A/65. Borrelli, Bonelli, Zanella, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, originariamente composto da 21 articoli per un totale di 63 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due ben distinte finalità; in primo luogo, quella di recare disposizioni urgenti in materia energetica; in secondo luogo, quella di introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'adozione di misure urgenti del provvedimento, secondo quanto espresso dal Governo, troverebbe ragione dalla necessità di provvedere da un lato, di fronte agli elevati rischi di instabilità del contesto geopolitico, alla sicurezza delle forniture per il Paese, garantendo la capacità di far fronte con continuità alla domanda di energia e l'economicità della stessa e dall'altro lato all'urgenza di perseguire il raggiungimento degli impegnativi obiettivi di decarbonizzazione;

    le norme di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, di fatto determinano un rilancio dell'attività delle piattaforme offshore di estrazione degli idrocarburi, in deroga agli attuali vincoli normativi in materia, disponendo che le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento di gas naturale di produzione nazionale possano operare anche nelle aree interessate dai vincoli aggiuntivi di esclusione, dovendo essere presi in considerazione soltanto i «vincoli classificati come assoluti» dal PiTESAI e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali. Inoltre, in deroga alle norme di divieto delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione nell'alto Adriatico (articolo 4 della legge n. 9 del 1991) e nelle aree marine protette (articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006), è consentita la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa;

    allo stato attuale le prospezioni finalizzate alla ricerca di idrocarburi fanno largo utilizzo della tecnica di ispezione air gun, consistente in spari di aria compressa ad alta intensità sonora esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro, che pone forti dubbi sulla sua affidabilità e sicurezza, con possibili conseguenze sul nostro ambiente marino. Lo studio sui possibili effetti nocivi del rumore di origine antropica sulla fisiologia e sul comportamento della fauna marina è oggetto, da diversi decenni, di studi e ricerche. Il Rapporto tecnico dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di maggio 2012, sulla «Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani» riconosce la tecnica dell'air gun come potenzialmente nociva per i grandi cetacei;

    nel rispetto del principio di precauzione, vi è l'esigenza di intervenire per la salvaguardia dell'ecosistema in funzione preventiva, come tra l'altro già affermato dalla giurisprudenza amministrativa. È stato infatti evidenziato come l'utilizzo della tecnica dell'air gun sia foriero di conseguenze che si ripercuotono anche a distanza, attesa la natura delle onde acustiche e le modalità tecniche dell'operazione, quantomeno con riferimento alla possibile migrazione della fauna marina in luoghi diversi da quelli direttamente interessati dalle prospezioni,

impegna il Governo

ad adottare nel primo provvedimento utile disposizioni per inibire l'utilizzo della tecnica dell'air gun o di altre tecniche esplosive per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, prevedendo la sospensione delle autorizzazioni già rilasciate per le attività che fanno uso di tale tecnica.
9/1606-A/66. Evi, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, originariamente composto da 21 articoli per un totale di 63 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due ben distinte finalità: in primo luogo, quella di recare disposizioni urgenti in materia energetica; in secondo luogo, quella di introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'adozione di misure urgenti del provvedimento, secondo quanto espresso dal Governo, troverebbe ragione dalla necessità di provvedere da un lato, di fronte agli elevati rischi di instabilità del contesto geopolitico, alla sicurezza delle forniture per il Paese, garantendo la capacità di far fronte con continuità alla domanda di energia e l'economicità della stessa e dall'altro lato all'urgenza di perseguire il raggiungimento degli impegnativi obiettivi di decarbonizzazione;

    in particolare, l'articolo 13, rifinanzia il Fondo italiano per il clima in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a norma del quale il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'UE, attraverso l'assunzione di capitale di rischio, la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta e il rilascio di garanzie;

    il Fondo italiano per il clima è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte;

    la recente COP28 di Dubai si è conclusa con un accordo tra le parti che riconosce per la prima volta la necessità di una transizione dai combustibili fossili, il che rende sempre più necessario l'adozione di azioni risolute per garantire che la nuova capacità di energia pulita sostituisca attivamente l'energia prodotta da carbone, petrolio e gas e la definizione di un nuovo quadro finanziario in grado di realizzare la transizione energetica in modo inclusivo,

impegna il Governo

ad escludere dal Fondo sociale per il clima investimenti che prevedono l'utilizzo di fonti fossili e al contempo reindirizzare le funzioni svolte dalla Sace s.p.a. al sostegno di operazioni del settore delle fonti rinnovabili e delle energie pulite, escludendo il finanziamento di progetti e investimenti, anche esteri, che riguardino direttamente o indirettamente i combustibili fossili e le fonti energetiche con produzione di gas climalteranti.
9/1606-A/67. Bonelli, Evi, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, originariamente composto da 21 articoli per un totale di 63 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due ben distinte finalità: in primo luogo, quella di recare disposizioni urgenti in materia energetica; in secondo luogo, quella di introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'adozione di misure urgenti del provvedimento, secondo quanto espresso dal Governo, troverebbe ragione dalla necessità di provvedere da un lato, di fronte agli elevati rischi di instabilità del contesto geopolitico, alla sicurezza delle forniture per il Paese, garantendo la capacità di far fronte con continuità alla domanda di energia e l'economicità della stessa e dall'altro lato all'urgenza di perseguire il raggiungimento degli impegnativi obiettivi di decarbonizzazione;

    in particolare, l'articolo 1, tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica in conformità al PNIEC, prevede specifiche misure per promuovere progetti di impianti fotovoltaici ed eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese cosiddette elettrivore;

    a livello nazionale lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione è il Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), la cui ultima versione è stata trasmessa alla Commissione europea il 19 luglio 2023;

    i recenti rilievi mossi della Commissione europea mostrano che il PNIEC non riesce a centrare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti previsti a livello continentale, ovvero -55 per cento al 2030 rispetto al 1990, visto quanto proposto dal Governo Meloni per i gas serra nei settori Ets che si ridurrebbero del 35-37 per cento rispetto al 2005, contro un target individuato dalla legislazione Ue pari a -43,7 per cento; al contempo, anche il target per l'assorbimento dei gas serra legato all'uso del suolo e delle foreste (Lulucf) mostra un'ambizione insufficiente;

    per quanto riguarda la penetrazione delle fonti rinnovabili, sebbene la stima del PNIEC garantirebbe per queste ultime il 40,5 per cento dei consumi totali di energia al 2030, a fronte di una richiesta minima del 39 per cento prevista dal regolamento (Ue) 2018/1999 per il nostro Paese, il target non risulta particolarmente ambizioso, dato che la direttiva RED III impone di arrivare – come dato medio Ue – almeno al 42,5 per cento di penetrazione delle fonti rinnovabili nel mix energetico, con l'ambizione di arrivare a quota 45 per cento sempre al 2030;

    come sottolinea la stessa Commissione la persistenza dei sussidi ai combustibili fossili in tutti gli Stati membri – Italia compresa – è identificata come un altro ostacolo al percorso dell'Ue verso la neutralità climatica. Per questo i sussidi che non affrontano la povertà energetica o la transizione giusta devono essere gradualmente eliminati il prima possibile,

impegna il Governo:

   1) ad adeguare il Piano nazionale integrato energia e clima secondo le indicazioni della Commissione europea, rimodulando gli obiettivi di riduzione dei gas climalteranti secondo i target fissati a livello continentale;

   2) a ridurre i sussidi per l'ambiente indicati nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi, istituiti presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, in misura pari almeno al 10 per cento annuo sino al completo annullamento entro il 2030;

   3) a raggiungere la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili pari ad almeno il 42,5 per cento del consumo complessivo a livello nazionale, in conformità con gli obiettivi fissati dall'Unione europea, prevedendo l'istallazione di almeno 12GW annui di nuovi impianti a fonte rinnovabile a fronte degli attuali 3 GW.
9/1606-A/68. Zaratti, Bonelli, Evi, Borrelli, Zanella, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    in particolare tra il 16 e il 18 maggio, 350 milioni di metri cubi di acqua, equivalenti a sei mesi di pioggia, sono caduti in 36 ore in tutta l'Emilia-Romagna, una delle regioni agricole più importanti d'Italia. Le forti piogge hanno provocato lo straripamento di 23 fiumi in tutta la regione, interessando 100 comuni e provocando più di 400 frane, che la loro volta hanno danneggiato e interrotto centinaia di strade;

    tali inondazioni erano state precedute da una siccità che aveva inaridito la terra, riducendo la sua capacità di assorbire l'acqua;

    ad oggi, nonostante siano passati 6 mesi dall'evento alluvionale al centro del dibattito ci sono ancora i rimborsi e la necessità di rimborsare il 100 per cento dei danni subiti dai cittadini e dalle imprese,

impegna il Governo

a prevedere, fin dal primo provvedimento utile, ristori, rimborsi, proroghe fiscali e tributarie, cassa integrazione affinché sia ricostruito il tessuto produttivo e sociale delle zone alluvionate.
9/1606-A/69. Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica e che nella sua originaria formulazione prevedeva anche una ingiusta tassa ambientale, che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    anche sul piano sociale ed occupazionale non mancano le incongruenze del provvedimento in oggetto; al riguardo, si segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 14, il comma 4 che abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele graduali per la continuità occupazione del personale impiegato nei contact center del servizio di maggior tutela e disponendo, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di contact center sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore;

    una soluzione che, come denunciato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali, rischia di pregiudicare il futuro occupazionale di oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, impegnati da tantissimi anni nel servizio di assistenza telefonica;

    negli ultimi anni la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, ha visto una graduale riconversione di oltre 5mila addetti del settore customer care dal mercato tutelato al mercato libero, percorso che solamente grazie alla contrattazione tra le aziende di contact center operanti in regime di appalto e le strutture sindacali è stato possibile realizzare senza alcuna perdita occupazionale, proprio grazie all'applicazione delle norme sulla clausola sociale;

    una particolare preoccupazione ha destato la nuova disciplina per quanto riguarda le ricadute occupazionale in Puglia, dove almeno 250 lavoratori impegnati in aziende come Network Contact, Covisian e System House, occupati nelle commesse del Servizio Elettrico Nazionale. Una questione che ha visto la mobilitazione unitaria della regione Puglia, delle aziende e dei sindacati di categoria,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile affinché sia monitorata la ricaduta occupazionale sul territorio pugliese conseguente l'applicazione del nuovo regime di gestione delle attività di assistenza telefonica dell'utenza dei servizi di fornitura energetica, scongiurando la dispersione delle professionalità acquisite.
9/1606-A/70. Lacarra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ogni iniziativa utile affinché sia monitorata la ricaduta occupazionale sul territorio pugliese conseguente l'applicazione del nuovo regime di gestione delle attività di assistenza telefonica dell'utenza dei servizi di fornitura energetica, scongiurando la dispersione delle professionalità acquisite.
9/1606-A/70. (Testo modificato nel corso della seduta)Lacarra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica e che nella sua originaria formulazione prevedeva anche un'ingiusta tassa ambientale, che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    anche sul piano sociale ed occupazionale non mancano le incongruenze del provvedimento in oggetto; al riguardo, si segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 14, il comma 4 che abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele graduali per la continuità occupazione del personale impiegato nei contact center del servizio di maggior tutela e disponendo, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di contact center sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore; una soluzione che, come denunciato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali, rischia di pregiudicare il futuro occupazionale di oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, impegnati da tantissimi anni nel servizio di assistenza telefonica;

    negli ultimi anni la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, ha visto una graduale riconversione di oltre 5mila addetti del settore customer care dal mercato tutelato al mercato libero, percorso che solamente grazie alla contrattazione tra le aziende di contact center operanti in regime di appalto e le strutture sindacali è stato possibile realizzare senza alcuna perdita occupazionale, proprio grazie all'applicazione delle norme sulla clausola sociale;

    una particolare preoccupazione desta la nuova disciplina per quanto riguarda le ricadute occupazionale nel territorio della regione Abruzzo, dove si stimano almeno 100 posti di lavoro a rischio nel territorio aquilano, senza che questo abbia visto alcuna iniziativa da parte delle amministrazioni del capoluogo o della regione,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile affinché sia monitorata la ricaduta occupazionale conseguente l'applicazione del nuovo regime di gestione delle attività di assistenza telefonica dell'utenza dei servizi di fornitura energetica, nel territorio abruzzese.
9/1606-A/71. D'Alfonso, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ogni iniziativa utile affinché sia monitorata la ricaduta occupazionale conseguente l'applicazione del nuovo regime di gestione delle attività di assistenza telefonica dell'utenza dei servizi di fornitura energetica, nel territorio abruzzese.
9/1606-A/71. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Alfonso, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    in particolare la regione Lombardia, secondo i dati di Legambiente Lombardia che annualmente li elabora con il rapporto Città Clima, ha registrato da sola oltre il 10 per cento degli eventi atmosferici avversi registrati in Italia tra il 2010 e il 2023. Sono stati infatti 179 su 1.732 totali delle 179 calamità naturali, 51 sono state allagamenti da piogge intense, 47 danni da trombe d'aria e raffiche di vento, 27 esondazioni fluviali, 20 danni da siccità prolungata, 10 danni alle infrastrutture, 10 frane da piogge intense, 9 danni da grandinate, 4 eventi di temperatura record, 1 danno al patrimonio storico da piogge intense;

    è necessario non solo improntare nuove strategie slegati dalle emergenze affinché si possano contrastare le calamità naturali sempre più frequenti ma è necessario approntare una strategia di intervento permanente, perché linee guida e piani, soprattutto se non accompagnate da investimenti e azioni, non sono in grado di rispondere alla vulnerabilità di fronte alla crisi climatica dei sistemi socioeconomici delle regioni e in particolare della regione Lombardia,

impegna il Governo:

   a predisporre fin dal primo provvedimento utile misure volte a incentivare il tessuto economico di una regione così importante come la Lombardia che vadano a finanziare:

   Opere di contenimento del dissesto idro-geologico nelle zone a maggiore rischio;

   Sostegno alle aziende e alle imprese lombarde con contributi dedicati alla conversione energetica nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale e nella promozione di politiche di economia circolare;

   Sostegno agli Enti locali con lo stanziamento di contributi volti a migliorare buone pratiche di efficientamento energetico delle strutture pubbliche del territorio;

   Politiche di comunicazione volte a sensibilizzare i cittadini nella responsabilità individuale rispetto a buone pratiche di risparmio energetico e riciclo;

   Valorizzazione di politiche di recupero delle aree dismesse rispetto a nuovo consumo di suolo.
9/1606-A/72. Girelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    in particolare, il susseguirsi degli effetti calamitosi sul nostro Paese dimostra che purtroppo non siamo più in presenza di fatti occasionali, ma di situazioni sistematiche di grave criticità che ciclicamente si verificano;

    siamo di fronte a una condizione non più definibile come urgente che impone un intervento infrastrutturale duraturo nel tempo, che vada di pari passo con una normativa necessaria per autorizzare gli interventi;

    occorre prendere atto del cambiamento climatico e dell'esigenza di operare una serie di azioni volte a limitarne gli effetti all'origine e a potenziare le infrastrutture per contenerne gli effetti quando l'evento atmosferico si verifica,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative, accompagnate da idonee risorse finanziarie, volte a favorire investimenti diretti a fronteggiare il cambiamento climatico e il ricorso alle fonti di energia rinnovabile.
9/1606-A/73. Stumpo.


   La Camera,

   premesso che:

    vaste zone della Toscana sono state colpite nel mese di novembre da eventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. Tali eventi estremi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

    appare evidente come, oltre alle risorse per ristori e ricostruzione e lo stop a pagamento utenze e rate dei mutui, sia improcrastinabile l'immediata sospensione delle scadenze fiscali contabili e contributive;

    i danni complessivi nel calcolo effettuato da IRPET sono pari a circa un miliardo e 890 milioni di euro mentre la relazione calcola nel complesso 110 milioni di euro di interventi tra quelli di soccorso alla popolazione e le somme urgenze;

    secondo i dati IRPET l'alluvione ha interessato 18.723 ettari di terreno: l'area più ampia nella provincia di Pistoia (6805 ettari), seguita da Pisa (3490 ettari), Prato (3484 ettari), Firenze (3378 ettari), Livorno (1299 ettari), Lucca (229 ettari), Massa (27 ettari), Arezzo (6 ettari) e Grosseto (5 ettari). Sono state 10.382 le imprese coinvolte dall'alluvione: 4390 a Pistoia, 3725 a Prato, 2016 a Firenze, 173 a Pisa, 33 a Livorno, 26 a Arezzo, 10 a Lucca, 5 a Grosseto e 4 a Massa. La superficie residenziale interessata è di 2.832 .930 metri quadri, per un totale di 29.140 alloggi. Di questi, 13.477 a Pistoia, 10.145 a Prato e 4.467 a Firenze. Seguono i 635 di Pisa, i 130 di Livorno, i 111 di Lucca, i 107 di Massa, i 39 di Grosseto, e i 29 di Arezzo. Infine, sono 106 gli edifici pubblici alluvionati: 39 a Pistoia, 30 a Prato, 18 a Pisa, 8 a Massa Carrara, 4 a Lucca, 3 a Livorno, 3 a Arezzo, 1 a Grosseto. Relativamente ai danni, quelli subiti dalle famiglie sono pari a 588 milioni di euro, mentre per gli edifici pubblici si parla di 70 milioni di euro. Per le imprese la stima è di 1,2 miliardi di euro, più 39 milioni di euro per il settore agricolo;

    a fronte di tali cifre le uniche risorse stanziate ad oggi dal governo per ristorare i danni sono state però soltanto 33,7 milioni di euro, a fronte dei circa 100 milioni spesi dalla Regione Toscana come struttura commissariale;

    sempre la Regione Toscana ha stanziato le prime ed uniche fino ad oggi risorse per i risarcimenti (25 milioni di euro per le famiglie e 12 milioni di euro per le imprese). Appare comunque evidente come, nonostante gli sforzi della Regione, tali finanziamenti siano palesemente insufficienti rispetto ai danni;

    il differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi è stato posticipato soltanto di poche settimane e cioè fino al 17 dicembre 2023 scorso: una tempistica evidentemente insufficiente per migliaia di famiglie ed imprese ancora in gravissima difficoltà e che soprattutto non hanno ancora ricevuto alcuna risorsa;

   valutato che:

    l'articolo 17 e l'articolo 18 del provvedimento in esame contengono norme ai territori interessati dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposite delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023, in relazione ai comprovati danni diretti subiti in conseguenza dei medesimi eventi (province di Massa-Carrara, Lucca, Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato);

    anche in questo caso le risorse stanziate sono limitate e assolutamente insufficienti e soprattutto non riguardano direttamente i ristori dei danni subiti:

    a) all'articolo 17 sono stati stanziati soltanto 6 milioni di euro (peraltro a valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su precedenti assegnazioni) per i danni registrati dalle imprese agricole;

    b) all'articolo 18 sono stati stanziati soltanto 50 milioni di euro al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva delle imprese coinvolte;

    nel corso della discussione del provvedimento in esame alla Camera sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame che prevedono norme e stanziano risorse per:

     a) l'organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;

     b) il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e le infrastrutture di reti strategiche, le attività di gestione rifiuti, le macerie, il materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e le misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

     c) l'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

    tali proposte emendative sono state respinte,

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente un provvedimento volto a predisporre interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposite delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023 (province di Massa-Carrara, Lucca, Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato) che preveda:

   il totale ristoro dei danni pubblici e privati;

   la sospensione e proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo;

   lo stanziamento di risorse adeguate per la cassa integrazione emergenziale dei lavoratori colpiti dall'emergenza e per finanziare il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi.
9/1606-A/74. Fossi, Furfaro, Bonafè, Di Sanzo, Gianassi, Boldrini, Scotto, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    in particolare l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

    in relazione al nuovo articolo 14-quater, introdotto nottetempo con il citato emendamento dei relatori, è opportuno segnalare che i commissariamenti in materia di gestione dei servizi essenziali – soprattutto afferenti alla governance del sistema dei rifiuti – si giustificano esclusivamente in presenza di casi conclamati di emergenza in cui persistono concreti pericoli per la salute dell'uomo e per l'ambiente – così come prevede ex multis, all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – e che siffatta condizione allo stato attuale non è quella presente in Sicilia;

    in relazione alla Regione Siciliana è, invece, necessario riflettere su alcune distorsioni del sistema per cui oggi essa è tra le regioni più povere del Paese ed è quella in cui, in media, la Tari è la più alta d'Italia anche perché diverse società di regolamentazione dei rifiuti conferiscono indirettamente i rifiuti all'estero, e ciò comporta un netto aumento del costo della Tari;

    il tema della governance delle società chiamate a gestire la raccolta dei rifiuti risulta, quindi, di importanza centrale con un servizio di raccolta che continua ad essere frazionato per territori, anche piccoli, dando vita a un'offerta che non garantisce per niente l'economicità del servizio e la sua funzionalità,

impegna il Governo

alla luce dell'esistenza in Sicilia di una pluralità di società private che gestiscono la governance dei rifiuti, a predisporre gli opportuni correttivi mettendo in atto un'azione di controllo al fine di intraprendere ogni opportuna azione per ripristinare la legalità e la legittimità del sistema dei rifiuti in Sicilia.
9/1606-A/75. Provenzano, Barbagallo, Iacono, Marino, Porta.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    in relazione al nuovo articolo 14-quater, introdotto nottetempo con il citato emendamento dei relatori, è opportuno segnalare che i commissariamenti in materia di gestione dei servizi essenziali – soprattutto afferenti alla governance del sistema dei rifiuti – si giustificano esclusivamente in presenza di casi conclamati di emergenza in cui persistono concreti pericoli per la salute dell'uomo e per l'ambiente – così come prevede ex multis, all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – e che siffatta condizione allo stato attuale non è quella presente in Sicilia;

    al riguardo è il caso di ricordare che il vigente Piano regionale dei rifiuti è in fase di aggiornamento – più in particolare, al momento, è sottoposto alla fase di scoping della VAS – e segue la procedura ordinaria prevista agli articoli 12 e ss. del decreto legislativo n. 152 del 2006;

    pertanto la prevista nomina di un commissario straordinario con conseguenti poteri speciali, derogatori della disciplina ordinaria in materia di valutazioni ambientali – come previsto dalla norma approvata – rischia di vanificare il lavoro condotto sinora, esponendo la regione a possibili azioni legali da parte dei soggetti già coinvolti nel processo di valutazione, con conseguente dilatazione dei tempi, che per nulla si conciliano con la necessità di chiudere nel più breve tempo il procedimento di aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti. Tra l'altro, sul punto, la Regione Siciliana è sottoposta anche ad un procedimento di verifica da parte della Commissione europea;

    la proposta inoltre non appare nemmeno aderente alla delicata situazione in cui si trova il sistema di gestione dei rifiuti siciliano, atteso che l'utilizzo di poteri straordinari del commissario in fase anche autorizzativa dei progetti, rischierebbe di mettere in secondo piano il delicato equilibrio ambientale già pesantemente compromesso dagli impianti ad oggi in esercizio,

impegna il Governo:

   a pianificare la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana individuando ambiti territoriali ottimali, in numero non superiore a 5 e, in tale contesto, a fornire una natura giuridica pubblica alle società di regolamentazione dei rifiuti (Srr) ad oggi private, evitando in maniera assoluta il ricorso al subappalto per il servizio di raccolta dei rifiuti nell'ambito del territorio della regione;

   ad assicurare che la localizzazione degli impianti di cui all'articolo in commento sia esclusivamente nelle 7.T.O. «D». E che l'approvazione dei progetti di nuovi impianti avvenga nel rispetto delle procedure di compatibilità ambientale e di VAS;

   ad assicurare, nell'ambito del procedimento in corso, le necessarie modalità per ridurre il costo della Tari nella Regione Siciliana.
9/1606-A/76. Barbagallo, Iacono, Marino, Porta, Provenzano.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale si prevede la realizzazione di un Green Corridor destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino,

impegna il Governo

a stanziare risorse adeguate finalizzate a finanziare uno studio di fattibilità del Green Corridor, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.
9/1606-A/77. Serracchiani.


   La Camera,

impegna il Governo

nell'ambito dell'istituendo tavolo tecnico di lavoro per la redazione della Strategia nazionale per l'idrogeno, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ad analizzare i possibili sviluppi della filiera logistica dell'idrogeno, con particolare attenzione al Green corridor destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il porto di Trieste, nonché alle opportunità derivanti da un rafforzamento della cooperazione con Stati del continente africano, in linea con gli obiettivi del Piano Mattei e in coerenza con le misure di politica energetica previste dalla Proposta di aggiornamento dal Piano nazionale integrato energia e clima.
9/1606-A/77. (Testo modificato nel corso della seduta)Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    in particolare, appare estremamente deludente quanto previsto in materia di fonti rinnovabili, che devono, invece, costituire un'opportunità di sviluppo e di crescita,

impegna il Governo

a prevedere interventi in favore delle piccole e medie imprese attraverso l'istituzione di un fondo volto a concedere contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, a copertura di parte delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
9/1606-A/78. Peluffo, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    l'articolo 4 reca diverse disposizioni volte ad incentivare le regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità;

    in particolare, il comma 4 del citato articolo demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione delle modalità e dei criteri di riparto tra le regioni delle risorse considerando, a tale fine, come prioritari il livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriali degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW;

    tale previsione non tiene nella debita considerazione le specificità regionali e, in particolare, la presenza di centrali elettriche a carbone,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a includere tra i criteri di riparto delle risorse tra le regioni delle risorse di cui all'articolo 4 quello della presenza di centrali elettriche a carbone al fine di accompagnare il necessario phase out e la riconversione industriale ed energetica.
9/1606-A/79. Lai.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    in particolare, le comunità energetiche continuano a riscontrare notevoli problematiche in termini di finanziamento e di accesso al credito,

impegna il Governo

a estendere alle comunità energetiche l'accesso alle garanzie del fondo di Garanzia Green di SACE, di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
9/1606-A/80. De Luca.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a estendere alle comunità energetiche l'accesso alle garanzie del fondo di Garanzia Green di SACE, di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
9/1606-A/80. (Testo modificato nel corso della seduta)De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    occorre continuare nell'azione di semplificazione per incentivare l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili anche al fine di far fronte ai rincari del prezzo dell'energia,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare la norma di semplificazione, introdotta dal cosiddetto «decreto bollette», che stabilisce che, fino al 30 giugno 2024, nelle strutture turistiche e termali, gli impianti fotovoltaici collocati sulle coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW e destinati all'autoconsumo, possano essere realizzati con dichiarazione di inizio lavori asseverata.
9/1606-A/81. Graziano, Simiani.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare la norma di semplificazione, introdotta dal cosiddetto «decreto bollette», che stabilisce che, fino al 30 giugno 2024, nelle strutture turistiche e termali, gli impianti fotovoltaici collocati sulle coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW e destinati all'autoconsumo, possano essere realizzati con dichiarazione di inizio lavori asseverata.
9/1606-A/81. (Testo modificato nel corso della seduta)Graziano, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

   rilevato altresì che:

    l'articolo 11 del decreto in esame reca numerose modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico;

    il decreto introduce, infatti, un procedimento alternativo, a quello attualmente previsto per l'individuazione del sito del Deposito (che si basa sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee – CNAI a cui si arriva tramite un percorso lungo e partecipato e basato sul rigore scientifico), che prevede la presentazione di autocandidature e, sulla base di queste, la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA);

    le autocandidature – da parte degli enti territoriali e da parte anche del Ministero della difesa per le strutture militari interessate – possono infatti essere avanzate anche da quei comuni e soggetti le cui aree sono state ritenute non idonee fino ad oggi, per motivi scientifici;

    siffatto procedimento rischia di vanificare tutto il lavoro svolto fino ad ora, e che ha portato all'individuazione di 51 siti idonei in 6 regioni, che finirà per allungare inevitabilmente i tempi per l'individuazione del Deposito, che invece rappresenta una vera urgenza per la sicurezza di tutto il Paese;

    sul punto della nuova procedura di autocandidatura, il Partito Democratico ha presentato un emendamento soppressivo in quanto ritiene che, dato lo stato dell'iter, sarebbe solo un rallentamento dell'intera procedura, perché si possono presentare autocandidature in aree fino ad ora ritenute non idonee;

    suddetto emendamento è stato respinto, accogliendone invece uno della maggioranza che concede ulteriori 2 mesi per presentare le autocandidature,

impegna il Governo

a incrementare le misure premiali per stimolare un'accelerazione dell'individuazione del sito per il deposito e a monitorare gli effetti applicativi della norma riguardante le autocandidature, anche in termini di efficacia rispetto all'urgenza di mettere in sicurezza le scorie radioattive, e, valutati gli effetti applicativi del capoverso 5-ter dell'articolo 11, come modificato in sede referente, a non ricomprendere, tra le aree autocandidate, quelle situate al di fuori delle aree individuate dalla CNAI, redatta tenendo conto dell'esperienza internazionale e basata su rigorosi criteri tecnico-scientifici e sull'ascolto dei territori.
9/1606-A/82. Di Sanzo, Fornaro, Graziano, Carè, De Maria, Fassino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica e che nella sua originaria formulazione prevedeva anche un'ingiusta tassa ambientale, che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    anche sul piano sociale ed occupazionale non mancano le incongruenze del provvedimento in oggetto; al riguardo, si segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 14, il comma 4 che abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele graduali per la continuità occupazione del personale impiegato nei contact center del servizio di maggior tutela e disponendo, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di contact center sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore; una soluzione che, come denunciato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali, rischia di pregiudicare il futuro occupazionale di oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, impegnati da tantissimi anni nel servizio di assistenza telefonica;

    negli ultimi anni la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, ha visto una graduale riconversione di oltre 5 mila addetti del settore customer care dal mercato tutelato al mercato libero, percorso che solamente grazie alla contrattazione tra le aziende di contact center operanti in regime di appalto e le strutture sindacali è stato possibile realizzare senza alcuna perdita occupazionale, proprio grazie all'applicazione delle norme sulla clausola sociale,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di valutare l'opportunità di rivederla, nel primo provvedimento utile, assicurando la continuità dell'applicazione della clausola sociale anche per il futuro, nell'affidamento del servizio a tutele graduali per la continuità occupazione del personale impiegato nei contact center del servizio di maggior tutela.
9/1606-A/83. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica e che nella sua originaria formulazione prevedeva anche un'ingiusta tassa ambientale, che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    anche sul piano sociale ed occupazionale non mancano le incongruenze del provvedimento in oggetto; al riguardo, si segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 14, il comma 4 che abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele graduali per la continuità occupazione del personale impiegato nei contact center del servizio di maggior tutela e disponendo, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di contact center sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore; una soluzione che, come denunciato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali, rischia di pregiudicare il futuro occupazionale di oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, impegnati da tantissimi anni nel servizio di assistenza telefonica;

    negli ultimi anni la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, ha visto una graduale riconversione di oltre 5 mila addetti del settore customer care dal mercato tutelato al mercato libero, percorso che solamente grazie alla contrattazione tra le aziende di contact center operanti in regime di appalto e le strutture sindacali è stato possibile realizzare senza alcuna perdita occupazionale, proprio grazie all'applicazione delle norme sulla clausola sociale,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile affinché sia scongiurato che l'applicazione del nuovo regime di gestione delle attività di assistenza telefonica dell'utenza dei servizi di fornitura energetica determini la messa a rischio di oltre 1.500 posti di lavoro e la dispersione delle professionalità acquisite.
9/1606-A/84. Sarracino, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare di adottare ogni iniziativa utile a salvaguardare i livelli occupazionali, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
9/1606-A/84. (Testo modificato nel corso della seduta)Sarracino, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Aula il disegno di legge A.C. 1606, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    particolarmente grave è stato l'insufficiente rifinanziamento del Fondo Italiano per il clima, oggetto di tagli pari a 280 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2026 operati dall'ultima legge di Bilancio;

    il Fondo Italiano per il Clima, istituito dalla legge di bilancio per il 2022, costituisce infatti il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente;

    non appare chiaro pertanto come e con quali risorse il Governo intenda adeguarsi alle conclusioni raggiunte in seno alla COP28, né con quali politiche funzionali alla crescita sostenibile del settore produttivo;

    particolarmente grave è il fatto che il Governo sembri ignorare lo storico accordo raggiunto per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, poiché continua a puntare sull'attività estrattiva del gas,

impegna il Governo

ad adottare nel primo provvedimento utile tutte le risorse finanziarie atte a finanziare con maggiori risorse il Fondo italiano per il clima, quale principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente.
9/1606-A/85. Bonafè.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Aula il disegno di legge A.C. 1606, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    particolarmente grave è stato l'insufficiente rifinanziamento del Fondo Italiano per il clima, oggetto di tagli pari a 280 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2026 operati dall'ultima legge di Bilancio;

    il Fondo Italiano per il Clima, istituito dalla legge di bilancio per il 2022, costituisce infatti il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente;

    non appare chiaro pertanto come e con quali risorse il Governo intenda adeguarsi alle conclusioni raggiunte in seno alla COP28, né con quali politiche funzionali alla crescita sostenibile del settore produttivo;

    particolarmente grave è il fatto che il Governo sembri ignorare lo storico accordo raggiunto per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, poiché continua a puntare sull'attività estrattiva del gas,

impegna il Governo

a presentare alle Camere ogni sei mesi a partire dalla conversione in legge del presente decreto, una relazione dettagliata sulle politiche poste in essere per adeguarsi alle conclusioni raggiunte in seno alla COP28.
9/1606-A/86. Cuperlo.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Aula il disegno di legge A.C. 1606, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 ° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    particolarmente grave è stato l'insufficiente rifinanziamento del Fondo Italiano per il clima, oggetto di tagli pari a 280 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2026 operati dall'ultima legge di Bilancio;

    il Fondo Italiano per il Clima, istituito dalla legge di bilancio per il 2022, costituisce infatti il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente;

    non appare chiaro pertanto come e con quali risorse il Governo intenda adeguarsi alle conclusioni raggiunte in seno alla COP28, né con quali politiche funzionali alla crescita sostenibile del settore produttivo;

    particolarmente grave è il fatto che il Governo sembri ignorare lo storico accordo raggiunto per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, poiché continua a puntare sull'attività estrattiva del gas;

    il decreto in particolare riscrive, per la terza volta in meno di due anni, la norma riguardante il rafforzamento della sicurezza energetica degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità per consentire ulteriori trivellazioni per estrarre gas in deroga ai vincoli ambientali esistenti e nelle aree interessate dai cosiddetti vincoli aggiuntivi di esclusione stabiliti a livello regionale anche ai fini «dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie»,

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a presentare una relazione dettagliata alle Camere sull'aumento e la localizzazione delle attività di trivellazione per estrarre gas in deroga ai vincoli ambientali esistenti.
9/1606-A/87. Mauri.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Aula il disegno di legge A.C. 1606, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    tra le questioni che purtroppo non hanno trovato soluzione, poiché inerente ad eventi sismici e non alluvionali, vi è quella riguardante il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione di alcuni territori, come quelli delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia, che furono colpiti da gravi eventi sismici il 9 marzo del 2023;

    a seguito di tali eventi, il 6 aprile del 2023 con delibera del Consiglio dei ministri è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in questi territori per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, e sono stati stanziati euro 3.750.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 per finanziare interventi di assistenza alla popolazione nonché di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche nei centri interessati;

    tali fondi sono stati successivamente integrati per 414.100 euro – a valere sempre sul Fondo per le emergenze nazionali – con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023, al fine di completare l'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento;

    tuttavia, trascorsi quasi dieci mesi dai citati eventi, è evidente che le frazioni sopra citate stentano ancora a recuperare pienamente i gravi danni economici e sociali subiti, mentre le risorse sin qui stanziate sono palesemente insufficienti se si considera ad esempio che nel solo territorio di Pierantonio risultò inagibile ben il 90 per cento delle case,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a reperire tutte le risorse necessarie per assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia colpiti da eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023, nonché a prevedere quanto prima l'inserimento nell'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 anche delle frazioni sopra citate colpite dal terremoto del 2023, al fine di semplificare, velocizzare e garantire una rapida ricostruzione delle zone colpite.
9/1606-A/88. Ascani.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Aula il disegno di legge A.C. 1606, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    tra le questioni che purtroppo non hanno trovato soluzione, poiché inerente ad eventi sismici e non alluvionali, vi è quella riguardante il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione di alcuni territori, come quelli delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia, che furono colpiti da gravi eventi sismici il 9 marzo del 2023;

    a seguito di tali eventi, il 6 aprile del 2023 con delibera del Consiglio dei ministri è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in questi territori per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, e sono stati stanziati euro 3.750.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 per finanziare interventi di assistenza alla popolazione nonché di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche nei centri interessati;

    tali fondi sono stati successivamente integrati per 414.100 euro – a valere sempre sul Fondo per le emergenze nazionali – con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023, al fine di completare l'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare ogni iniziativa utile volta a reperire tutte le risorse necessarie per assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia colpiti da eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023, nonché a ricondurre alla competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 anche le frazioni sopra citate colpite dal terremoto del 2023, al fine di semplificare, velocizzare e garantire una rapida ricostruzione delle zone colpite.
9/1606-A/88. (Testo modificato nel corso della seduta)Ascani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    l'articolo 10 contiene alcune disposizioni volte a finanziare dei progetti di realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento;

    appare opportuno sostenere lo sviluppo dei termodotti, sia per sostenere i poli industriali alle prese con la crisi energetica e i conseguenti costi di approvvigionamenti, sia per contribuire a raggiungere gli obiettivi che l'Italia si è posta in materia ecologica ed energetica,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di competenza volte a stanziare risorse adeguate al fine di riconoscere un credito d'imposta alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili.
9/1606-A/89. Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 contiene alcune disposizioni volte a finanziare dei progetti di realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento;

    appare opportuno sostenere lo sviluppo dei termodotti, sia per sostenere i poli industriali alle prese con la crisi energetica e i conseguenti costi di approvvigionamenti, sia per contribuire a raggiungere gli obiettivi che l'Italia si è posta in materia ecologica ed energetica,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare le opportune iniziative di competenza volte a stanziare risorse adeguate al fine di riconoscere un credito d'imposta alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili.
9/1606-A/89. (Testo modificato nel corso della seduta)Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    l'articolo 14-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al comma 1, il rifinanziamento, con soli 5 milioni di euro, per il 2024, del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica;

    diversi dei nostri interventi chiedono di porre maggiore attenzione al mondo dello sport che ha sofferto una crisi devastante negli ultimi anni con la pandemia e adesso è in forte affanno a causa dei pesanti rincari energetici;

    questa condizione, che sta diventando insostenibile, sta aggravando anche la situazione finanziaria dei gestori degli impianti natatori, sui quali già pesano i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia e lo stanziamento di soli 5 milioni di euro è insufficiente;

    le piscine e le strutture per l'attività motoria sono anche importanti spazi di aggregazione sociale e la loro chiusura avrebbe preoccupanti risvolti negativi sulla salute fisica e sul benessere mentale, oltre tutto in un momento storico già delicato sotto questo punto di vista,

impegna il Governo

al fine di consentire il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, a reperire risorse adeguate destinate al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate e a prevedere – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – interventi volti a sostenere tali strutture attraverso agevolazioni anche sotto forma di credito di imposta.
9/1606-A/90. Orfini, Simiani.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, al fine di consentire il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, a reperire risorse adeguate destinate al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate e a prevedere – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – interventi volti a sostenere tali strutture attraverso agevolazioni anche sotto forma di credito di imposta.
9/1606-A/90. (Testo modificato nel corso della seduta)Orfini, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    il decreto riscrive infatti, per la terza volta in meno di due anni, la norma riguardante il rafforzamento della sicurezza energetica degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità (articolo 2) per consentire ulteriori trivellazioni per estrarre gas in deroga ai vincoli ambientali esistenti e nelle aree interessate dai cosiddetto vincoli aggiuntivi di esclusione stabiliti a livello regionale anche ai fini «dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie»;

    si ricorda, che l'origine dei limiti ambientali deriva dalla necessità di salvaguardare l'area costiera da fenomeni di subsidenza e da contaminazioni degli ecosistemi e specie marine che caratterizzano le coste italiane e il Mediterraneo;

    infatti, un importante fattore di rischio ambientale, specie nelle aree costiere intensamente urbanizzate, è la subsidenza. Un irreversibile abbassamento del terreno, generalmente causato da fattori geologici e negli ultimi decenni localmente aggravato dall'azione dell'uomo per tramite di estrazione di fluidi dal sottosuolo o bonifiche idrauliche, potrebbe determinare la compromissione di opere e attività umane a livello locale. Pertanto, le attività di ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi rappresentano nel loro complesso un potenziale rischio per l'intero ecosistema marino del mediterraneo tali da richiedere un'attenta valutazione prima di avviare nuove procedure autorizzative;

    peraltro, come riportato nel PITESAI (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee) vigente, in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, dell'obiettivo d'ampliare almeno al 30 per cento della superficie a mare la rete delle aree marine protette (e almeno al 10 per cento quelle protette in modo rigoroso) stabilito dalla nuova Strategia Europea sulla Biodiversità per il 2030 e dei traguardi ambientali previsti dalla Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino, non appare attuabile, come condiviso anche dalle risultanze della consultazione in sede di valutazione ambientale strategica, lo scenario di apertura di nuove zone minerarie marine oltre le attuali;

    considerato che, qualora si partisse oggi con il ciclo di prospezioni preliminari, il rilascio di nuovi permessi di ricerca a seguito di valutazione di impatto ambientale, la perforazione di pozzi esplorativi, gli eventuali ritrovamenti di idrocarburi, il rilascio di concessioni di coltivazione a seguito di ulteriore VIA, l'installazione di piattaforme in mare, si giungerebbe alla eventuale messa in produzione di giacimenti con orizzonti di entrata in coltivazione ben oltre il 2030, con durata eccedente il 2050, durata che non sarebbe coerente rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione sopra citati;

    a tal fine, si rileva che gli impianti eolici off shore galleggianti sono oggetto di un rilevante sviluppo tecnologico che consente ad oggi di traguardare importanti livelli di efficienza e produttività;

    ne deriva la forte crescita di istanze di concessione di aree marittime al largo delle coste finalizzate all'installazione di dette tipologie di infrastrutture energetiche, istanze di concessione che, in sovrapposizione a permessi di ricerca ed eventuale concessione di coltivazione degli idrocarburi, generano problematiche di conflitto d'uso delle aree marittime;

    nel caso specifico dello spazio marittimo antistante la costa adriatica della Puglia e, in particolare, di quello brindisino, si evidenzia una netta sovrapposizione tra l'area interessata dal permesso di ricerca di idrocarburi (F.R 40.NP) e alcune istanze di concessione di aree marittime finalizzate all'istallazione di impianti eolici off shore galleggianti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di limitare l'applicazione delle misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità di cui all'articolo 2 del decreto in esame esclusivamente alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas in essere o anche sospese, purché coerenti con il PiTESai e conformi al divieto previsto dall'articolo 4, Legge n. 9 del 1991 (divieto di prospezione, ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po) e al divieto di cui all'articolo 6, comma 17, decreto legislativo n. 152 del 2006 (aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale e zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette).
9/1606-A/91. Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    l'articolo 14 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica: al comma 3 dell'articolo si prevede che a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela, i clienti vulnerabili hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilità, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. Acquirente unico S.p.A. svolge, secondo modalità stabilite dall'ARERA e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità;

    per quanto riguarda il tema della maggior tutela, il testo dunque prevede poche risorse per lo svolgimento di campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico e soprattutto disciplina (male) il servizio di vulnerabilità, prevedendo che esso sia erogato ai clienti vulnerabili da parte di operatori individuati tramite procedure competitive, aste quindi anche per i clienti vulnerabili, abrogando inoltre la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele graduali per la continuità occupazionale del personale impiegato nei contact center del servizio di maggior tutela. È necessario intervenire sul potenziamento della campagna informativa prevedendo maggiori risorse e il coinvolgimento di RAI, TV e radio locali e un orizzonte temporale più ampio per disciplinare il servizio ai clienti vulnerabili cercando, al contempo, di allargarne la platea attraverso l'aumento dell'ISEE alla luce di quanto evidenziato da tutti i dati disponibili che mostrano un costo dell'energia elettrica sul mercato libero quasi sempre maggiore rispetto a quello stabilito per la maggior tutela;

    anche per questo è ormai è da molti mesi che diciamo che sarebbe necessaria una proroga del passaggio dei clienti domestici al mercato libero perché sono cambiate le condizioni di sistema visto che ci sono stati la guerra criminale di Putin in Ucraina, la crisi energetica, il caro benzina, il rialzo dell'inflazione, lo schizzare in alto delle bollette di elettricità e gas, e poco o niente è stato fatto per preparare ed informare i consumatori su questo cambiamento così impattante per le famiglie,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative normative volte a intervenire urgentemente per ricomprendere tra i vulnerabili, i clienti che non superano la soglia ISEE (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei famigliari con meno di 4 figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico;

   ad assicurare le risorse necessarie per avviare il prima possibile una campagna informativa a diffusione nazionale, anche con il coinvolgimento della RAI (Società concessionaria di servizio pubblico) e delle sue redazioni locali, e a diffusione locale anche mediante Radio e Televisioni locali, cartellonistica su strada, spot, affissioni su mezzi TPL inerenti la mobilità urbana ed extra-urbana che informi adeguatamente i clienti domestici e vulnerabili sulle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio di maggior tutela.
9/1606-A/92. Toni Ricciardi.


   La Camera,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di tutelare i clienti che non superano la soglia ISEE, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica;

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di assicurare le risorse necessarie per avviare il prima possibile una campagna informativa a diffusione nazionale, anche con il coinvolgimento della RAI (Società concessionaria di servizio pubblico) e delle sue redazioni locali, e a diffusione locale anche mediante Radio e Televisioni locali che informi adeguatamente i clienti domestici e vulnerabili sulle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio di maggior tutela.
9/1606-A/92. (Testo modificato nel corso della seduta)Toni Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    in Emilia-Romagna, in data 2 dicembre 2023, la multinazionale austriaca Mayr Melnhof ha comunicato la chiusura dell'ex Farmografica di Cervia, storico stabilimento del territorio acquisito dal colosso del packaging nel 2022, interrompendo unilateralmente il confronto con le organizzazioni sindacali e mettendo a rischio licenziamento 92 dipendenti;

    nei 6 mesi di stop all'attività produttiva causati dagli eventi alluvionali di maggio scorso, lavoratori e lavoratrici hanno continuato a lavorare per ripristinare l'agibilità dello stabilimento. Quando i dipendenti sono stati messi in cassa integrazione ordinaria, gli uffici amministrativi hanno continuato a mantenere viva l'attività aziendale. L'azienda ha beneficiato degli ammortizzatori sociali messi a disposizione dallo Stato italiano e incassato rimborsi da un'assicurazione aziendale che ha garantito ristori a copertura dei danni subiti e del mancato fatturato;

    la decisione di Mayr Melnhof costituisce l'unico caso in Romagna di realtà produttiva industriale ad aver annunciato la chiusura a seguito dell'alluvione ed appare giustificata, piuttosto, dalla prospettiva di delocalizzare permanentemente all'estero;

    le istituzioni locali e le parti sociali, attivatisi immediatamente per aprire un dialogo con l'azienda e salvare questa realtà produttiva e occupazionale, hanno rilevato la sostanziale indifferenza della multinazionale ad ogni sollecito a valutare la possibilità di accedere ad ulteriori misure di sostegno o ristoro;

    Comune, Provincia e Regione hanno richiesto un vertice con il Commissario straordinario per la ricostruzione Generale Francesco Paolo Figliuolo per discutere della possibilità per un'eventuale azienda subentrante di accedere al supporto e alle risorse della struttura commissariale,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere che le agevolazioni previste dal decreto-legge n. 61 del 2023 «Dl Alluvione» possano essere estese anche ai soggetti privati che, entro il termine del 31 dicembre 2024, rilevino attività economiche e produttive in una situazione di crisi aziendale, in continuità produttiva e aziendale con le attività suddette, al fine di per garantire continuità occupazionale;

   ad adottare le iniziative di competenza, anche di carattere normativo, finalizzate a garantire a lavoratori e lavoratrici la massima tutela e il continuato accesso alla cassa integrazione;

   ad istituire un tavolo nazionale per gestire la crisi aziendale di cui in premessa, considerato altresì il particolare contesto legato ai danni causati dall'alluvione in cui ciò sta avvenendo.
9/1606-A/93. Bakkali, Fornaro, Piccolotti, Tassinari.


   La Camera,

   premesso che:

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    in Emilia-Romagna, in data 2 dicembre 2023, la multinazionale austriaca Mayr Melnhof ha comunicato la chiusura dell'ex Farmografica di Cervia, storico stabilimento del territorio acquisito dal colosso del packaging nel 2022, interrompendo unilateralmente il confronto con le organizzazioni sindacali e mettendo a rischio licenziamento 92 dipendenti;

    nei 6 mesi di stop all'attività produttiva causati dagli eventi alluvionali di maggio scorso, lavoratori e lavoratrici hanno continuato a lavorare per ripristinare l'agibilità dello stabilimento. Quando i dipendenti sono stati messi in cassa integrazione ordinaria, gli uffici amministrativi hanno continuato a mantenere viva l'attività aziendale. L'azienda ha beneficiato degli ammortizzatori sociali messi a disposizione dallo Stato italiano e incassato rimborsi da un'assicurazione aziendale che ha garantito ristori a copertura dei danni subiti e del mancato fatturato;

    la decisione di Mayr Melnhof costituisce l'unico caso in Romagna di realtà produttiva industriale ad aver annunciato la chiusura a seguito dell'alluvione ed appare giustificata, piuttosto, dalla prospettiva di delocalizzare permanentemente all'estero;

    le istituzioni locali e le parti sociali, attivatisi immediatamente per aprire un dialogo con l'azienda e salvare questa realtà produttiva e occupazionale, hanno rilevato la sostanziale indifferenza della multinazionale ad ogni sollecito a valutare la possibilità di accedere ad ulteriori misure di sostegno o ristoro;

    Comune, Provincia e Regione hanno richiesto un vertice con il Commissario straordinario per la ricostruzione Generale Francesco Paolo Figliuolo per discutere della possibilità per un'eventuale azienda subentrante di accedere al supporto e alle risorse della struttura commissariale,

impegna il Governo:

   compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere che le agevolazioni previste dal decreto-legge n. 61 del 2023 «Dl Alluvione» possano essere estese anche ai soggetti privati che, entro il termine del 31 dicembre 2024, rilevino attività economiche e produttive in una situazione di crisi aziendale, in continuità produttiva e aziendale con le attività suddette, al fine di per garantire continuità occupazionale;

   a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di adottare iniziative finalizzate a garantire ai lavoratori tutela e accesso alla cassa integrazione.
9/1606-A/93. (Testo modificato nel corso della seduta)Bakkali, Fornaro, Piccolotti, Tassinari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia;

    nel comparto agricolo, come negli altri settori produttivi, il tema dell'energia, dei suoi consumi e delle relative fonti di approvvigionamento sta assumendo, con il passare degli anni, un'importanza sempre maggiore. Il progresso tecnologico ha comportato il crescente impiego di fonti energetiche diverse;

    il comparto zootecnico è andato soggetto, soprattutto nelle regioni a più spiccata vocazione settoriale, ad un processo di intensa ristrutturazione produttiva e tecnologica,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure finalizzate ad includere anche le imprese agricole a forte consumo di energia elettrica nelle misure introdotte per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori.
9/1606-A/94. Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    il passaggio dall'utilizzo dei combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili rientra tra gli obiettivi prioritari della politica energetica nazionale nell'ottica della sostenibilità ambientale;

    il contributo del settore agricolo non può non trovare un solido sostegno di tipo normativo nel quadro della definizione della figura di imprenditore agricolo anche alla luce dei recenti sviluppi delle forme di produzione di energia da fonti fotovoltaiche in ambito agricolo come l'agrivoltaico e i parchi agrisolari, incentivate sia livello nazionale che comunitario con apposite misure di intervento nel PNRR;

    non è più rinviabile un'azione normativa tesa ad attribuire all'imprenditore agricolo anche la veste di imprenditore «energetico», nell'ambito della disciplina civilistica di riferimento, attraverso l'uso delle strutture aziendali e degli stessi terreni agricoli,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, attraverso la modifica dell'articolo 2135 del Codice civile, che individuino tra le attività connesse, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, la produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.
9/1606-A/95. Marino, Vaccari, Forattini, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    a causa del mancato inserimento nell'allegato 1 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del codice NACE 1013 «Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)», i salumifici sono esclusi dalla possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende fortemente energivore. Questa esclusione, che riteniamo ingiustificata, potrebbe avere conseguenze molto gravi per questo comparto, strategico per il Made in Italy e per tutta la filiera suinicola. L'ultima rilevazione congiunturale tra le cooperative aderenti alla nostra Associazione ha evidenziato, tra l'altro, che il 40 per cento delle cooperative del settore agroalimentare ha indicato l'aumento dei costi energetici, tra le problematiche principali che rischiano di compromettere il proseguimento delle attività,

impegna il Governo

ad intervenire presso la Ue in sede europea per includere il codice NACE 1013 — «Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)» nell'allegato 1 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 e ad assumere iniziative finalizzate ad inserire i salumifici tra i beneficiari delle agevolazioni previste per le aziende energivore in continuità con le politiche attuate finora dal Governo di sostegno alle imprese strategiche per l'economia del Paese e con quanto stabilito nella Comunicazione 2022/C 80/01.
9/1606-A/96. Vaccari, Marino, Forattini, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto legislativo n. 199 del 2021 reca, all'articolo 20, una disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili; prevede poi, all'articolo 22, semplificazioni amministrative in relazione agli impianti ivi localizzati;

    alla luce dei numerosi impegni che si stanno delineando per le regioni risulta opportuno individuare con maggiore precisione la definizione delle aree idonee all'insediamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oltre alla necessità di acquisire dati e supporti indispensabili sia per accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, sia per garantire un equilibrato inserimento nel territorio e soprattutto nelle aree agricole;

    occorre procedere rapidamente nell'identificazione delle superfici ed aree compromesse, aree abbandonate, aree marginali, terreni improduttivi, in modo da assicurare priorità nel loro utilizzo;

    risulta opportuno conoscere l'ammontare delle superfici non agricole a livello regionale, nonché delle superfici delle altre aree utilizzabili (bacini artificiali di accumulo idrico e da canali artificiali per la difesa idraulica del territorio, le superfici e le aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali quali, a titolo di esempio, aree non classificate, sottoposte ad attività abusive, terreni improduttivi, miniere e cave, discariche, aree contaminate, ex aree militari). Ciò permetterebbe di guidare in modo più coerente lo sviluppo dei grandi impianti utilizzando prioritariamente le aree non agricole;

    l'articolo 4 del decreto in esame reca diverse disposizioni volte ad incentivare le regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità,

impegna il Governo

ad assumere iniziative tese ad assicurare un equilibrato sviluppo delle rinnovabili nel territorio, anche attraverso l'individuazione delle superfici ed aree compromesse, delle aree abbandonate, delle aree marginali, dei terreni improduttivi.
9/1606-A/97. Forattini, Vaccari, Marino, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    il comma 2, dell'articolo 2 qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione;

    lo scorso 18 settembre 2023, la Regione Siciliana ha emanato il decreto di proroga della scadenza di fine lavori per il progetto di rigassificatore di Porto Empedocle. Di fatto, si tratta di un passaggio formale in quanto l'opera è già stata autorizzata, ma necessario perché la concessione precedente prevedeva la fine lavori nel 2020;

    occorre considerare, inoltre, che il terminale non vedrebbe la luce prima di sette/otto anni in contraddizione con il percorso di phase-out dalle fonti fossili intrapreso a livello mondiale;

    si ricorda, inoltre, che i lavori non sono mai iniziati, dato che il cantiere è stato sequestrato dalla Direzione investigativa antimafia e sembrerebbe ancora sotto inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Agrigento, un progetto nato privo del gasdotto di collegamento alla rete nazionale;

    va inoltre considerata la forte contrarietà dei cittadini, da anni un fronte formato da ambientalisti e da comitati civici che si oppongono all'opera – che non sarà off shore ma all'interno del porto da dove partono anche i collegamenti per Linosa – per tutelare la costa e il patrimonio Unesco della Valle dei Templi di Agrigento,

impegna il Governo

al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonché salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e la sua rappresentazione a livello internazionale dei siti italiani, di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», a vietare il rilascio di nuove concessioni, di proroghe, di modifiche delle concessioni esistenti, di autorizzazioni per le opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas, di autorizzazioni e concessioni aventi ad oggetto le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, e le connesse infrastrutture, nonché l'esercizio degli impianti, ancorché già autorizzati ma non ancora in esercizio, nei siti riconosciuti dall'UNESCO.
9/1606-A/98. Iacono, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'alluvione in Toscana, come del resto qualsiasi evento atmosferico e naturale è storia e numeri;

    le storie di chi ha perso i propri cari, di chi ha visto nel fango affogare investimenti di una vita. E numeri impietosi la regione Toscana ha ricevuto quasi 14 mila domande di risarcimento per i danni causati dall'alluvione del 2 e 3 novembre, quando le forti piogge hanno fatto straripare fiumi e torrenti, allagato case e aziende causando la morte di nove persone;

    i più colpiti sono stati i paesi vicino al corso del fiume Bisenzio, esondato in più punti, tra le province di Prato e Firenze. In questa zona c'è un'alta concentrazione di aziende tessili: sono circa 7.000 di cui poco più di 2.000 che realizzano o trattano tessuti. L'acqua ne ha invase centinaia, distruggendo macchinari, impianti e magazzini;

    dopo la fase dell'emergenza, in cui la Protezione civile e i vigili del fuoco sono stati impegnati a far defluire l'acqua dalle strade, sono iniziate le ricognizioni per quantificare i danni e i possibili risarcimenti;

    secondo Alia, la società che gestisce i servizi ambientali in 58 comuni della Toscana centrale, l'alluvione ha colpito circa 45 mila abitazioni, distribuite su 900 strade, producendo 100 mila tonnellate di rifiuti e 350 mila metri cubi di materiale da rimuovere;

    Eugenio Giani, presidente della regione Toscana e commissario delegato alla gestione dell'emergenza, ha emesso due ordinanze per rendere più rapide le operazioni di ritiro e smaltimento. Molti imprenditori, tuttavia, hanno deciso di tenere i macchinari per dimostrare di aver subito danni ingenti e ottenere un risarcimento;

    secondo i dati diffusi da Giani, in totale sono state presentate richieste di rimborsi per quasi 500 milioni di euro. Le famiglie hanno presentato circa 11 mila domande per quasi 200 milioni di euro, le aziende 2.600 domande per quasi 300 milioni di euro. A queste vanno aggiunte le richieste inviate per posta, comunque un numero limitato, e i contributi che spettano alle persone ancora fuori casa: sono 320, la maggior parte abitanti di Campi Bisenzio;

    il presidente Giani ha detto che per ora i soldi verranno messi dalla regione per dare una prima risposta a chi ha subito danni, perché dallo Stato sono arrivati soltanto 30 milioni di euro dei 110 chiesti per gestire la fase di emergenza. Sono stati stanziati 25 milioni di euro del bilancio regionale e 1,2 milioni di euro da un fondo istituito dalla Protezione civile: anche se sono solo una piccola parte dei 500 milioni richiesti, questi soldi serviranno a coprire un contributo di 3.000 euro agli alluvionati per affrontare le prime spese. Per le aziende il contributo iniziale sarà di 20 mila euro. Le stesse somme sono state previste per chi ha subito danni nell'alluvione che a maggio aveva colpito l'Emilia-Romagna;

    serviranno invece altri 700 milioni di euro circa per sistemare strade, argini e mettere in sicurezza i versanti delle montagne da possibili nuove frane. Come è successo per l'Emilia-Romagna, il governo sta valutando di riservare alla ricostruzione parte delle risorse del PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza. In totale tra la fase dell'emergenza e la gestione dei risarcimenti sono stati stimati danni per un miliardo e 890 milioni di euro,

impegna il Governo

  a predisporre, fin dal primo provvedimento utile, tutte le misure economiche e finanziarie necessarie a far ripartire il distretto industriale di Prato, in particolare prevedendo:

   a) l'attivazione di un ammortizzatore unico da attivarsi retroattivamente al 2 novembre, sul modello di quanto già fatto dopo l'alluvione in Emilia-Romagna, che copra non solo le aziende che vedono o vedranno sospesa la propria attività, ma anche i dipendenti che non possono raggiungere il loro posto di lavoro, perché hanno avuto la casa invasa dal fango o perché non hanno più l'automobile o abitano in zone con la viabilità interrotta.

   b) sgravi contributivi per i mesi di novembre e dicembre;

   c) il riallineamento dell'ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, per tre anni poiché a causa dei danni subiti le attività non sano in grado di rientrare nei parametri predisposti;

   d) la possibilità di utilizzo del meccanismo del credito d'imposta per i costi di sostituzione e ripristino di macchinari, attrezzature, beni strumentali delle imprese danneggiate;

   e) il posticipo quantomeno al 30 giugno delle scadenze tributarie di novembre e dicembre con la possibilità di rateizzare in 12 mesi a partire da aprile 2024;

   f) l'abbattimento dei debiti tributari e contributivi delle imprese alluvionate;

   g) la sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per almeno 12 mesi senza possibilità per gli istituti di credito di rimodulazione al rialzo dei tassi di interesse e senza riclassificazione del rating di rischio per le aziende richiedenti;

   h) adeguati risarcimenti per i danni subiti agli immobili, beni mobili registrati, materie prime, utensili, macchinari, prodotti finiti, ecc. con procedure snelle ed il più possibile rapide;

   i) forme di risarcimento per il mancato guadagno per tutte le imprese;

   j) detassazione totale e senza massimali dei sussidi occasionali, erogazioni liberali e altri benefìci concessi a favore di lavoratori dipendenti colpiti dall'alluvione affinché le imprese possano aiutare i propri dipendenti colpiti dall'alluvione a ripartire, sistemando casa o riacquistare il mezzo con cui recarsi a lavoro.
9/1606-A/99. Furfaro, Di Sanzo, Fossi, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese, con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    il decreto in esame prevede, all'articolo 3, la proroga del termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l'indizione della gara – ai fini di una loro riassegnazione – in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni. Contestualmente, prevede la possibilità per il concessionario uscente di presentare – entro e non oltre il 30 giugno 2024 – un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni;

    similmente a quanto previsto per le concessioni geotermiche occorrerebbe fare chiarezza sul tema delle concessioni idroelettriche;

    la produzione di energia attraverso l'utilizzo delle risorse idriche, una specificità italiana, rappresenta una quota fondamentale delle fonti rinnovabili ed è necessaria ad assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

    risulta pertanto fondamentale incrementare gli investimenti in tale ambito, finora continuamente rimandati, anche alla luce delle criticità causate dal cambiamento climatico,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative finalizzate ad offrire alle regioni strumenti idonei per garantire l'effettività degli investimenti da parte dei concessionari, la chiusura dei contenziosi in essere, al fine anche di prevedere la possibilità di determinare un contributo economico a carico dei titolari delle concessioni per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni;

   ad adottare iniziative di competenza, in sede europea, volte a chiarire la disciplina relativa alle concessioni idroelettriche.
9/1606-A/100. Ferrari, Peluffo, Simiani, Roggiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 ° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    l'articolo 7 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011 in materia di cattura e stoccaggio della CO2 (Carbon Capture and Storage – CCS), specificando alcuni aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di CO2;

    l'obiettivo della norma, come indicato al comma 3 del medesimo articolo, è quello di fornire quanto prima alle imprese con processi cosiddetti «Hard To Abate» ed al settore termoelettrico a gas strumenti efficaci ed efficienti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi mettendole al riparo dal rischio di un aumento dei costi di produzione con connesse problematiche di competitività,

impegna il Governo

al fine di scongiurare il rischio che la tecnologia CCS venga utilizzata per mantenere lo status quo nell'ambito dei necessari processi di riconversione ecologica delle attività industriali, a limitare la platea di potenziali fruitori del CCS ai soli settori «hard to abate».
9/1606-A/101. Ubaldo Pagano, Simiani, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 ° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    l'eolico offshore è fondamentale per la completa decarbonizzazione del nostro sistema elettrico. Dal nuovo PNIEC, presentato dal Ministro Pichetto Fratin, l'obiettivo al 2030 è di 2,1 GW ma, ad oggi c'è però soltanto un impianto eolico offshore funzionante, al largo di Taranto, da 30 MW;

    ci sono zone d'Italia, come l'Alto Adriatico che godono di bassi fondali, che rendono strategici impianti eolici a fondazione fissa, come Agnes, l'hub rinnovabile localizzato oltre le 12 miglia dalla costa che integra in maniera sinergica 700 MW di capacità installata distribuita su due impianti eolici con fondazioni fisse e un impianto fotovoltaico galleggiante, supportati da 60 MW di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde a terra e 50 MW di sistemi per lo stoccaggio di energia elettrica attraverso batterie. Si tratta di quasi un GW di capacità installata, l/3 degli obiettivi PNIEC al 2030;

    i progetti (fissi o galleggianti), che per scelta tecnologica non necessitano di alcun ampliamento dei porti italiani, dovrebbero godere di una corsia preferenziale accelerata nell'ambito delle procedure autorizzati ve, affinché possano essere realizzati immediatamente;

    in sostanza, i progetti che a causa di fattori tecnologici e/o logistici richiedono un orizzonte temporale minore di realizzazione, è giusto che beneficino di un'accelerazione dal punto di vista autorizzativo, a prescindere dal tipo di fondazioni, fisse o galleggianti. Così facendo si potrà garantire uno sviluppo più veloce e graduale degli impianti eolici in mare nello stato italiano, evitando che i progetti di più rapida realizzazione subiscano rallentamenti non necessari, legati agli adeguamenti infrastrutturali che un altro gruppo di progetti richiedono,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a prevedere che, nell'ambito delle procedure autorizzative, in particolare in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica, sia assegnata una priorità di trattazione ai progetti la cui realizzazione non sia subordinata al completamento delle misure previste dall'articolo 8 del decreto in esame, ovvero la creazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.
9/1606-A/102. Scarpa, Bakkali, Gnassi, Simiani, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    ci sono zone d'Italia, come l'Alto Adriatico che godono di bassi fondali, che rendono strategici impianti eolici a fondazione fissa, come Agnes, l'hub rinnovabile localizzato oltre le 12 miglia dalla costa che integra in maniera sinergica 700 MW di capacità installata distribuita su due impianti eolici con fondazioni fisse e un impianto fotovoltaico galleggiante, supportati da 60 MW di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde a terra e 50 MW di sistemi per lo stoccaggio di energia elettrica attraverso batterie. Si tratta di quasi un GW di capacità installata, l/3 degli obiettivi PNIEC al 2030;

    i progetti (fissi o galleggianti), che per scelta tecnologica non necessitano di alcun ampliamento dei porti italiani, dovrebbero godere di una corsia preferenziale accelerata nell'ambito delle procedure autorizzati ve, affinché possano essere realizzati immediatamente;

    in sostanza, i progetti che a causa di fattori tecnologici e/o logistici richiedono un orizzonte temporale minore di realizzazione, è giusto che beneficino di un'accelerazione dal punto di vista autorizzativo, a prescindere dal tipo di fondazioni, fisse o galleggianti. Così facendo si potrà garantire uno sviluppo più veloce e graduale degli impianti eolici in mare nello stato italiano, evitando che i progetti di più rapida realizzazione subiscano rallentamenti non necessari, legati agli adeguamenti infrastrutturali che un altro gruppo di progetti richiedono,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative di competenza volte a prevedere che, nell'ambito delle procedure autorizzative, sia assegnata una priorità a progetti che non richiedono adeguamenti infrastrutturali.
9/1606-A/102. (Testo modificato nel corso della seduta)Scarpa, Bakkali, Gnassi, Simiani, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    l'articolo 3 del decreto in esame modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare, è stata inserita in sede referente, con un emendamento dei relatori, la possibilità di coltivare risorse geotermiche per uso geotermoelettrico in aree termali;

    tale previsione rischia di portate ad uno squilibrio di sorgenti termali con storie millenarie, mettendo a rischio serissimo le attività termali, turistiche e l'ambiente idrico pregiato;

    in un momento storico in cui in Europa il sistema termale si sta ulteriormente sviluppando, anche in ottica post Covid, e gli utenti ricercano sempre più benessere, prevenzione e riabilitazione fisica nelle Terme, questa maggioranza approva una norma incompatibile con i fragili equilibri millenari delle sorgenti e dannosissima per l'economia dei Territori,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di preservare il delicato equilibrio delle sorgenti termali e le attività ad esso connesse prevedendo il divieto di coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico in aree termali.
9/1606-A/103. Mancini, Simiani.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di preservare il delicato equilibrio delle sorgenti termali e le attività ad esso connesse.
9/1606-A/103. (Testo modificato nel corso della seduta)Mancini, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    quella «geotermica» è una forma di energia naturale che trova origine dal calore della terra e, tra le energie rinnovabili, ha un valore aggiunto che condivide soltanto con l'idroelettrico: la continuità della produzione;

    nella regione Toscana la geotermia conta 34 centrali per una potenza installata di 761 megawatt. La produzione annua è di circa 5,9 miliardi di chilowattora che, complessivamente, soddisfa quasi il 30 per cento del fabbisogno energetico della regione e permette un risparmio di oltre 1 milione e 400 mila Tep e 4,1 tonnellate metriche di emissioni CO2 evitate. In questi territori la geotermia garantisce 650 occupati diretti e circa 2.000 nell'indotto e ha promosso lo sviluppo di numerose piccole e medie imprese in diversificati settori produttivi;

    è comunque necessario garantire che lo sfruttamento dell'energia geotermica sia effettivamente finalizzata a promuovere la crescita dei territori interessati e non a comprometterne le vocazioni e gli indirizzi di sviluppo;

    in questa direzione, al fine di evitare attività di ricerca improduttive cui non conseguono attività di coltivazione, appare fondamentale ed urgente modificare il decreto legislativo 11 febbraio 2010, numero 22, recante riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, prevedendo che il rilascio dei permessi di ricerca sia precluso nelle aree individuate dalle regioni come non idonee per l'installazione di impianti di produzione geotermica;

    tale individuazione, attualmente, è stata effettuata dalla regione Toscana, da ultimo con deliberazione del Consiglio regionale 13 aprile 2021, numero 39, modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Revoca della deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, numero 41. Nuova adozione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 65 del 2014;

    la regione Toscana è inoltre intervenuta al fine di rendere immediatamente efficaci, anche, nella fase intercorrente tra l'adozione e l'approvazione definitiva, le disposizioni ivi contenute relative alla programmazione regionale in materia ambientale ed energetica (articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2020, numero 73). Tale norma è stata oggetto di giudizio della Corte costituzionale (con sentenza numero 11 del 2022), che ha confermato la legittimità dell'azione regionale;

   valutato che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame interviene in materia di concessioni geotermiche correlate all'esigenza di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione per il 2030 e di aumentare la sicurezza energetica nazionale, promuovendo gli investimenti nel settore;

    nel corso dell'esame del provvedimento nelle commissioni competenti sono stati presentati emendamenti, sia da parte di esponendo di maggioranza che di opposizione, la cui finalità era la seguente: al fine di evitare attività di ricerca improduttive cui non conseguono attività di coltivazione il rilascio dei permessi di ricerca debba essere precluso nelle aree individuate dalle regioni come non idonee per l'installazione di impianti di produzione geotermica. Nello specifico veniva aggiunto un comma all'articolo 3 del decreto legislativo n. 22 del 2010 (quello che attualmente disciplina l'assegnazione dei permessi di ricerca) stabilendo che essi non possano essere rilasciati in riferimento alle aree individuate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica;

    tali proposte emendative non sono state approvate;

    in questo contesto è utile aggiungere come su tale tematica sia stata presentata, nell'attuale Legislatura, un'apposita proposta di legge: «Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di divieto di rilascio del permesso di ricerca delle risorse geotermiche per aree inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica» (AC numero 615);

    numerosi comuni interessati da richieste di indagini geotermiche hanno sottolineato la necessità di approvare tale norma che colmerebbe un evidente vuoto normativo: l'attuale legge rischia infatti di di deturpare il territorio e mortificare le peculiarità e gli autonomi indirizzi di sviluppo. Le regioni sono infatti costrette a rilasciare permessi, spesso notevolmente impattanti su paesaggio, risorse naturali e aree agricole di pregio, anche in luoghi non idonei a sostenere questo tipo di operazioni,

impegna il Governo

ad emanare, nel primo provvedimento utile, una norma che modifichi il decreto legislativo n. 22 del 2010 stabilendo che i permessi di ricerca non possano essere rilasciati in aree individuate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica.
9/1606-A/104. Gianassi, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    quella «geotermica» è una forma di energia naturale che trova origine dal calore della terra e, tra le energie rinnovabili, ha un valore aggiunto che condivide soltanto con l'idroelettrico: la continuità della produzione;

    nella regione Toscana la geotermia conta 34 centrali per una potenza installata di 761 megawatt. La produzione annua è di circa 5,9 miliardi di chilowattora che, complessivamente, soddisfa quasi il 30 per cento del fabbisogno energetico della regione e permette un risparmio di oltre 1 milione e 400 mila Tep e 4,1 tonnellate metriche di emissioni CO2 evitate. In questi territori la geotermia garantisce 650 occupati diretti e circa 2.000 nell'indotto e ha promosso lo sviluppo di numerose piccole e medie imprese in diversificati settori produttivi;

    è comunque necessario garantire che lo sfruttamento dell'energia geotermica sia effettivamente finalizzata a promuovere la crescita dei territori interessati e non a comprometterne le vocazioni e gli indirizzi di sviluppo;

    in questa direzione, al fine di evitare attività di ricerca improduttive cui non conseguono attività di coltivazione, appare fondamentale ed urgente modificare il decreto legislativo 11 febbraio 2010, numero 22, recante riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, prevedendo che il rilascio dei permessi di ricerca sia precluso nelle aree individuate dalle regioni come non idonee per l'installazione di impianti di produzione geotermica;

    tale individuazione, attualmente, è stata effettuata dalla regione Toscana, da ultimo con deliberazione del Consiglio regionale 13 aprile 2021, numero 39, modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Revoca della deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, numero 41. Nuova adozione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 65 del 2014;

    la regione Toscana è inoltre intervenuta al fine di rendere immediatamente efficaci, anche, nella fase intercorrente tra l'adozione e l'approvazione definitiva, le disposizioni ivi contenute relative alla programmazione regionale in materia ambientale ed energetica (articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2020, numero 73). Tale norma è stata oggetto di giudizio della Corte costituzionale (con sentenza numero 11 del 2022), che ha confermato la legittimità dell'azione regionale;

   valutato che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame interviene in materia di concessioni geotermiche correlate all'esigenza di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione per il 2030 e di aumentare la sicurezza energetica nazionale, promuovendo gli investimenti nel settore;

    nel corso dell'esame del provvedimento nelle commissioni competenti sono stati presentati emendamenti, sia da parte di esponendo di maggioranza che di opposizione, la cui finalità era la seguente: al fine di evitare attività di ricerca improduttive cui non conseguono attività di coltivazione il rilascio dei permessi di ricerca debba essere precluso nelle aree individuate dalle regioni come non idonee per l'installazione di impianti di produzione geotermica. Nello specifico veniva aggiunto un comma all'articolo 3 del decreto legislativo n. 22 del 2010 (quello che attualmente disciplina l'assegnazione dei permessi di ricerca) stabilendo che essi non possano essere rilasciati in riferimento alle aree individuate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica;

    tali proposte emendative non sono state approvate;

    in questo contesto è utile aggiungere come su tale tematica sia stata presentata, nell'attuale Legislatura, un'apposita proposta di legge: «Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di divieto di rilascio del permesso di ricerca delle risorse geotermiche per aree inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica» (AC numero 615);

    numerosi comuni interessati da richieste di indagini geotermiche hanno sottolineato la necessità di approvare tale norma che colmerebbe un evidente vuoto normativo: l'attuale legge rischia infatti di di deturpare il territorio e mortificare le peculiarità e gli autonomi indirizzi di sviluppo. Le regioni sono infatti costrette a rilasciare permessi, spesso notevolmente impattanti su paesaggio, risorse naturali e aree agricole di pregio, anche in luoghi non idonei a sostenere questo tipo di operazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare, nel primo provvedimento utile, una norma che modifichi il decreto legislativo n. 22 del 2010 stabilendo che i permessi di ricerca non possano essere rilasciati in aree individuate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica.
9/1606-A/104. (Testo modificato nel corso della seduta)Gianassi, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    l'articolo 14-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al comma 1, il rifinanziamento, con soli 5 milioni di euro, per il 2024, del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica;

    diversi dei nostri interventi chiedono di porre maggiore attenzione al mondo dello sport che ha sofferto una crisi devastante negli ultimi anni con la pandemia e adesso è in forte affanno a causa dei pesanti rincari energetici;

    questa condizione, che sta diventando insostenibile, sta aggravando anche la situazione finanziaria dei gestori degli impianti natatori, sui quali già pesano i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia e lo stanziamento di soli 5 milioni di euro è insufficiente;

    le piscine e le strutture per l'attività motoria sono anche importanti spazi di aggregazione sociale e la loro chiusura avrebbe preoccupanti risvolti negativi sulla salute fisica e sul benessere mentale, oltre tutto in un momento storico già delicato sotto questo punto di vista,

impegna il Governo

ad incrementare lo stanziamento del Fondo di cui in premessa al fine di prevedere agevolazioni, anche sotto forma di credito di imposta agli impianti sportivi e natatori, oggi in difficoltà a causa dei pesanti rincari energetici.
9/1606-A/105. Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    nel piano di sviluppo 2021 di Terna si legge che sono previsti nuovi interventi mirati ad incrementare l'interconnessione delle isole minori, per rendere più efficiente e affidabile il loro sistema elettrico, attraverso la connessione diretta con la rete continentale e della Sicilia (ad esempio interconnessione delle isole del Giglio e Favignana);

    sono iniziati i lavori del nuovo elettrodotto tra l'isola d'Elba e Piombino: l'opera, realizzata da Terna e del costo di circa 90 milioni di euro, consentirà la realizzazione di un'infrastruttura moderna ed efficace tra il sistema elettrico nazionale e la rete dell'Elba;

    nell'arcipelago toscano la vicina Isola del Giglio è alimentata esclusivamente da una centrale elettrica a gasolio;

    il piano pluriennale di Terna prevedeva la realizzazione di un cavo sottomarino per l'isola del Giglio con lavori da avviare nel 2023 e da concludere nel 2030;

    questo progetto, oltre a risolvere i problemi riguardanti la difficoltà di approvvigionamento, costi per cittadini e imprese, sarebbe pienamente coerente con il processo di decarbonizzazione dell'isola, ricompresa nel Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano;

    da quanto si apprende sulla stampa, il progetto di Terna sarebbe sostanzialmente bloccato: nel corso di una recente riunione tra comune di Isola del Giglio e Terna «si è accertato che la progettazione è purtroppo rallentata, in questi ultimi tempi, a causa del parere negativo reso dall'Arera che ha giudicato troppo costoso l'intervento, in attesa di eventuali fondi nazionali o regionali che possano render migliore il rapporto costo/beneficio dell'intervento. In questo momento sono in corso le valutazioni del parere Arerà per riuscire a risolvere tutte le criticità che sono emerse dall'analisi dell'intervento che, come ribadito nel corso della riunione, verrà sostenuto anche nel Piano di Sviluppo Terna 2023»;

    appare evidente come tale situazione stia creando gravi problemi economici, produttivi ed ambientali, ad un territorio marginale che rischia di essere ulteriormente penalizzato e che le opere di interconnessione delle isole minori rientrino tra le opere di decarbonizzazione necessarie per garantire la transizione energetica,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di competenza volte a sostenere lo sviluppo della portualità turistica nelle isole minori e a garantire risorse adeguate affinché possano essere realizzati, nel più breve tempo possibile, i nuovi interventi mirati ad incrementare l'interconnessione delle isole minori, per rendere più efficiente e affidabile il loro sistema elettrico, attraverso la connessione diretta con la rete continentale e la Sicilia.
9/1606-A/106. Ghio, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    delle risorse stanziate dal Governo è dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

    gli enti locali colpiti dall'evento si trovano ad affrontare grandi problematicità dovute alla mancanza di disponibilità finanziarie certe, esigibili e disponibili sin dall'inizio,

impegna il Governo

a differire il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni e alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
9/1606-A/107. Merola, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Andrea Rossi, Vaccari.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a differire il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni e alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
9/1606-A/107. (Testo modificato nel corso della seduta)Merola, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Andrea Rossi, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    delle risorse stanziate dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

    i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione,

impegna il Governo

a estendere l'ambito di applicazione della disciplina di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), consentendo l'accesso ai contributi per la ricostruzione anche a tutti quegli immobili non direttamente inondati o siti su frana, ma danneggiati nell'ambito degli stessi eventi dalle avverse condizioni atmosferiche, al fine di eliminare alcune incertezze circa il nesso causale dei danni con gli eventi e in considerazione degli interventi avviati in somma urgenza da parte delle pubbliche amministrazioni.
9/1606-A/108. De Maria, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    delle risorse stanziate dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

    i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

    il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), all'articolo 2-ter, comma 8 abilita il Commissario straordinario ad avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, anche delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'Amministrazione della Difesa, e degli organismi in house delle medesime Amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni, a tal fine prevedendo risorse per il solo anno 2023,

impegna il Governo

a stanziare anche per l'anno 2024 le risorse necessarie alla copertura economica per le convenzioni con le amministrazioni e gli organismi in house a supporto dell'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione dei territori alluvionati nel 2023, al fine di garantire continuità e sostenibilità alle attività in corso di avvio.
9/1606-A/109. De Micheli, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a stanziare anche per l'anno 2024 le risorse necessarie alla copertura economica per le convenzioni con le amministrazioni e gli organismi in house a supporto dell'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione dei territori alluvionati nel 2023, al fine di garantire continuità e sostenibilità alle attività in corso di avvio.
9/1606-A/109. (Testo modificato nel corso della seduta)De Micheli, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    delle risorse stanziate dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

    i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

    il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), all'articolo 20-quinquies ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un Fondo per la ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dalle alluvioni a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro (comma 1), cui si aggiungono ulteriori 1.500 milioni di euro (comma 2), di cui allo stato attuale stanno rimanendo circa 800 milioni per l'anno 2025, quale unica fonte di finanziamento per i 5 piani speciali per la ricostruzione pubblica, con il rischio di coprire una frazione nemmeno maggioritaria delle esigenze complessive (peraltro non ancora pienamente quantificate),

impegna il Governo

a incrementare le risorse del Fondo per la ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dalle alluvioni a far data dal 1° maggio 2023, per coprire a pieno le esigenze complessive della ricostruzione anche per l'anno 2025.
9/1606-A/110. Curti, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a incrementare le risorse del Fondo per la ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dalle alluvioni a far data dal 1° maggio 2023, per coprire a pieno le esigenze complessive della ricostruzione anche per l'anno 2025.
9/1606-A/110. (Testo modificato nel corso della seduta)Curti, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    delle risorse stanziate dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

    i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

    il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), all'articolo 20-sexies definisce la tipologia di contributi concedibili dal Commissario straordinario, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, per la ricostruzione privata nei territori alluvionati nel 2023; tuttavia, al momento, beni mobili e beni mobili registrati di proprietà di persone fisiche, che costituiscono una parte significativa del danneggiamento, restano al di fuori di ogni ipotesi di contribuzione,

impegna il Governo

a prevedere il ristoro anche per beni mobili distrutti o danneggiati nei territori alluvionati nel 2023.
9/1606-A/111. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    delle risorse stanziate dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

    i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

    il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), all'articolo 20-sexies, disciplina le procedure per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi per la ricostruzione privata, prevedendo compiti istruttori per i comuni territorialmente competenti in ordine alla regolarità edilizia ed urbanistica degli interventi proposti, e autorizza gli enti locali dei territori alluvionati nel 2023 a procedere ad assunzioni a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi;

    tuttavia sono state sospese a far data dal 1° giugno 2023 tutte le procedure concorsuali nei territori colpiti ed inseriti nell'allegato A) al decreto-legge n. 161 del 2023, e le altre graduatorie non risultano adeguate alle funzioni richieste,

impegna il Governo

a semplificare il ricorso alle graduatorie e le modalità di selezione del personale, consentendo il ricorso ad altre modalità di reclutamento con istituti giuridici comunque previsti e contemplati dal vigente ordinamento nazionale in materia ed altresì coerenti con la formulazione normativa citata in premessa, relativa a selezioni ed assunzioni a tempo determinato.
9/1606-A/112. Guerra, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

    il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

    altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

    delle risorse stanziate dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

    l'articolo 20-octies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), in materia di ricostruzione pubblica, definisce un elenco non esaustivo e soprattutto configgente, almeno in parte, con l'articolazione in 5 piani speciali di cui al successivo comma 2;

    in particolare, la lettera c) relativa ad archivi, musei e biblioteche, comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, non ha senso di esistere, anche come equiparazione alla lettera a), se non si specifica che si parla di beni privati trattati come pubblici. Per gli edifici di culto l'inclusione nella ricostruzione pubblica andrebbe operata a prescindere dal requisito della tutela, che semmai costituisce un discrimine per l'articolazione dei piani speciali;

    allo stesso modo, la lista dei beni pubblici oggetto di ricostruzione è incompleta, per cui la dicitura «edifici municipali» risulta estremamente limitante ed escluderebbe una serie di categorie di immobili di sicuro interesse; anche l'assenza delle infrastrutture viarie è ingiustificata e può creare problemi al momento della stesura dei piani, oltre che in aperta contraddizione con il comma 2,

impegna il Governo

a includere gli edifici pubblici e quelli delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità tra quelli in favore dei quali possono essere concessi finanziamenti per la ricostruzione pubblica.
9/1606-A/113. Casu, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.