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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 20 dicembre 2023

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL S. 926 E COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA DIFESA AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI MEZZI, MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTI MILITARI IN FAVORE DELLE AUTORITÀ GOVERNATIVE DELL'UCRAINA

Ddl S. 926 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

Tempo complessivo: 25 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 10 ore;

• seguito dell'esame: 15 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatori 40 minuti
(complessivamente)
40 minuti
(complessivamente)
Governo 30 minuti 40 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 30 minuti
Tempi tecnici 3 ore
Interventi a titolo personale 1 ora e 38 minuti 1 ora e 56 minuti
(con il limite massimo di 13 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 7 ore e 2 minuti 8 ore e 14 minuti
Fratelli d'Italia 57 minuti 1 ora e 17 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 1 ora e 2 minuti 1 ora e 26 minuti
Lega – Salvini premier 45 minuti 55 minuti
MoVimento 5 Stelle 54 minuti 1 ora e 11 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 40 minuti 45 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 35 minuti 36 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 35 minuti 35 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 32 minuti 26 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 30 minuti 34 minuti
Misto: 32 minuti 29 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti 17 minuti
  +Europa 14 minuti 12 minuti

Comunicazioni del Ministro della difesa ai sensi del decreto-legge recante Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore.

Governo 30 minuti
Interventi a titolo personale 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Gruppi 1 ora e 40 minuti
(discussione)
1 ora e 40 minuti
(dichiarazioni di voto)
Fratelli d'Italia 19 minuti 10 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 14 minuti 10 minuti
Lega – Salvini premier 13 minuti 10 minuti
MoVimento 5 Stelle 11 minuti 10 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 11 minuti 10 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 7 minuti 10 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 7 minuti 10 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 6 minuti 10 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 6 minuti 10 minuti
Misto: 6 minuti 10 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti 6 minuti
  +Europa 3 minuti 4 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 20 dicembre 2023.

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Toni Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Toni Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 19 dicembre 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   FOTI: «Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale» (1621);

   MEROLA: «Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di disciplina degli enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo» (1622);

   BICCHIELLI: «Modifica all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di esonero dal pagamento della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita nei procedimenti di esecuzione forzata, in favore degli avvocati, dei commercialisti e dei notai iscritti in albi, registri o elenchi speciali legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale o funzioni» (1623).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici» (1315) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Baldelli.

  La proposta di legge MORGANTE ed altri: «Delega al Governo in materia di disciplina della realizzazione di parchi giochi accessibili per la fruizione da parte dei bambini con disabilità» (1402) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Baldelli.

Adesione di deputati a proposte di inchiesta parlamentare.

  La proposta di inchiesta parlamentare DI GIUSEPPE ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento del sistema per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, con particolare riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche dell'anno 2022 nella Circoscrizione estero» (Doc. XXII, n. 34) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Baldelli.

Trasmissione dal Senato.

  In data 20 dicembre 2023 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

  S. 936. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il “Piano Mattei” per lo sviluppo in Stati del Continente africano» (approvato dal Senato) (1624).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   VII Commissione (Cultura):

  SCARPA ed altri: «Istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica presso gli istituti universitari e scolastici di ogni ordine e grado» (1108) Parere delle Commissioni I, II, V, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 27 febbraio, 25 maggio, 20 settembre e 15 novembre 2023, ai fini della ripartizione del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 19 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero della salute relativi al settore dell'edilizia sanitaria e al settore della ricerca finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiornata al mese di settembre 2023 (Doc. XL, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 dicembre 2023, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2023/0715/IT – B10, è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa al regolamento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica recante disciplina della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 20 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT) (COM(2023) 532 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 20 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio (COM(2023) 639 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 15 dicembre 2023, ha trasmesso il documento C(2023) 9045 final, recante la risposta della Commissione europea al documento delle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) (Doc. XVIII, n. 6) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (COM(2022) 677 final).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 19 dicembre 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Relazione 2023 sulle sovvenzioni all'energia nell'Unione europea (COM(2023) 651 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra (COM(2023) 791 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 791 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (COM(2023) 777 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 19 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 20 dicembre 2023.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee (COM(2023) 728 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Annunzio di risoluzioni e dichiarazioni
dell'Assemblea parlamentare della NATO.

  L'Assemblea parlamentare della NATO ha trasmesso, in data 6 novembre 2023, le seguenti risoluzioni, adottate nella seduta plenaria dell'Assemblea il 9 ottobre 2023, nel corso della Sessione annuale svoltasi a Copenaghen dal 6 al 9 ottobre 2023, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Risoluzione n. 483 – Proteggere le democrazie alleate e i partner dalla disinformazione (Doc. XII-quater, n. 11) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);

   Risoluzione n. 484 – Dare attuazione al nuovo quadro di riferimento della NATO per la deterrenza e la difesa (Doc. XII-quater, n. 12) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

   Risoluzione n. 485 – Rafforzare la stabilità e la sicurezza nella regione del Mar Nero a seguito dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia (Doc. XII-quater, n. 13) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 486 – Verso la ricostruzione dell'Ucraina (Doc. XII-quater, n. 14) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 487 – Attuare le decisioni del vertice di Vilnius: accelerare l'adattamento della NATO e sostenere l'Ucraina (Doc. XII-quater, n. 15) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

   Risoluzione n. 488 – Rafforzare la protezione delle infrastrutture critiche marittime (Doc. XII-quater, n. 16) – alle Commissioni riunite IV (Difesa) e IX (Trasporti).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (107).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 19 gennaio 2024.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2022-2023. (A.C. 1342-A)

A.C. 1342-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5.

A.C. 1342-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sull'articolo aggiuntivo 4.0500 della Commissione, contenuto nel fascicolo n. 5:

NULLA OSTA

A.C. 1342-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124;

   b) avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2022/2557, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle competenti amministrazioni di settore, siano individuati gli specifici soggetti critici la cui attività principale ricade nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della medesima direttiva, ai quali non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni di attuazione dell'articolo 11 e dei capi III, IV e VI della medesima direttiva;

   c) istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2022/2557, una o più autorità competenti, con riferimento ai settori di cui all'allegato alla medesima direttiva; in caso di istituzione o designazione di un'unica autorità competente, istituire o designare presso quest'ultima un punto di contatto unico, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557;

   d) istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557, un punto di contatto unico, cui sono attribuite anche le funzioni di assicurare il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi, di coordinare le attività di sostegno di cui all'articolo 10 della citata direttiva (UE) 2022/2557, di ricevere da parte dei soggetti critici, contestualmente alle autorità competenti di cui alla lettera c) del presente comma, le notifiche degli incidenti ai sensi dell'articolo 15 della medesima direttiva (UE) 2022/2557, di promuovere le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche, nonché di coordinare l'attività delle autorità competenti di cui alla citata lettera c);

   e) avvalersi della facoltà, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2022/2557, di individuare servizi essenziali aggiuntivi rispetto all'elenco contenuto nell'atto delegato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva;

   f) prevedere che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2022/2557, le soglie ivi previste possano essere presentate come tali o in forma aggregata;

   g) prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2557, ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per i soggetti critici del settore bancario, del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore delle infrastrutture digitali;

   h) introdurre, ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557, sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, anche, ove necessario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché introdurre strumenti deflativi del contenzioso, quali, in particolare, la diffida ad adempiere;

   i) prevedere che le autorità di cui alla lettera c) possano irrogare sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557;

   l) prevedere la facoltà, anche per le autorità di cui alla lettera c), nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare una disciplina secondaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative del presente articolo;

   m) assicurare, in attuazione degli articoli 1, 4, 6, 8, 9, 19 e 21 della direttiva (UE) 2022/2557, il coordinamento tra le disposizioni adottate per il recepimento della medesima direttiva, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, ivi comprese le disposizioni nazionali di adeguamento a quest'ultimo;

   n) curare il coordinamento delle disposizioni vigenti, operando le necessarie modifiche o abrogazioni espresse e, in particolare, modificando o abrogando l'articolo 211-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2022/2557, il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61;

   o) nell'attuazione del presente articolo, tenere ferme le vigenti attribuzioni dell'autorità giudiziaria relativamente alla ricezione delle notizie di reato, del Ministero dell'interno in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di difesa civile, del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza dello Stato, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, del Ministero delle imprese e del made in Italy in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione elettronica nonché dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di cybersicurezza e resilienza nazionale nello spazio cibernetico, istituendo un tavolo di coordinamento tra il punto di contatto unico di cui alle lettere c) e d) e la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile in relazione alla formulazione e attuazione degli obiettivi di resilienza nazionale. Restano ferme le attribuzioni degli organismi preposti alla tutela della sicurezza nazionale ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124;

  p) favorire la più ampia tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attività ritenute critiche o sensibili, anche prevedendo disposizioni speciali, in raccordo con la normativa dell'Unione europea.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 9 febbraio 2025, l'apposizione sulle confezioni dei medicinali dell'identificativo univoco e dell'elemento di sicurezza antimanomissione;

   b) garantire alle aziende di produzione, nel rispetto dei termini di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento dello stato tecnologico delle medesime imprese;

   c) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento e, in particolare, le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza dei farmaci, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;

   d) prevedere che, su autorizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), i fabbricanti possano includere informazioni diverse dall'identificativo univoco nel codice a barre bidimensionale che lo contiene, conformemente al titolo V della direttiva 2001/83/CE;

   e) prevedere che il soggetto giuridico responsabile della costituzione e della gestione dell'archivio nazionale contenente le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza dei medicinali per uso umano con apposita convenzione si avvalga della società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966 n. 559 per la realizzazione e la gestione dello stesso e verifichi la conformità delle medesime informazioni alle prescrizioni del regolamento, nonché prevedere le modalità di controllo da parte del Ministero della salute e dell'AIFA sul funzionamento dell'archivio al fine dell'indagine sui potenziali casi di falsificazione, sul rimborso dei medicinali, nonché sulla farmacovigilanza e farmacoepidemiologia. Con la convenzione sono definite le modalità di realizzazione e di gestione del sistema di archivi nonché i relativi costi a carico dei fabbricanti dei medicinali che presentano le caratteristiche di sicurezza a norma dell'articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/83/CE. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.;

   f) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento e il riordino del sistema vigente;

   g) gli oneri per la realizzazione e la gestione dell'archivio sono interamente a carico del soggetto giuridico costituito ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/161.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4.0500. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 1342-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, all'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste nonché all'applicazione delle pertinenti norme tecniche di recepimento della direttiva, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;

   b) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, modificando, in particolare, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di assicurare l'opportuno coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167;

   c) garantire la coerenza della disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori e dei debitori nonché con le norme in materia di protezione dei dati personali;

   d) individuare una o più autorità, dotate di indipendenza, anche finanziaria, competenti a esercitare le attività di vigilanza nonché le funzioni e i compiti previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, compresi lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri e la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali dell'elenco dei gestori di crediti autorizzati e delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, di recepimento della citata direttiva (UE) 2021/2167, attribuendo loro tutti i poteri di vigilanza, indagine e intervento previsti dalla medesima direttiva; nel caso di individuazione di più autorità, identificare l'autorità competente come punto unico di contatto per lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri;

   e) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, in particolare adottata dall'autorità o dalle autorità individuate ai sensi della lettera d), nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167 e dagli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;

   f) apportare alla disciplina vigente le modifiche opportune per attribuire all'autorità o alle autorità individuate ai sensi della lettera d) il potere di applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2021/2167 nei casi di violazione delle disposizioni di recepimento e di attuazione della medesima direttiva (UE) 2021/2167 e di quelle emanate in attuazione del presente articolo, nonché per provvedere al coordinamento tra tali modifiche e le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti individuate ai sensi della lettera d), nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti da tali disposizioni;

   g) prevedere per le sanzioni amministrative di cui alla lettera f) i seguenti limiti edittali:

    1) per le persone fisiche, da euro 5.000 a euro 5 milioni;

    2) per le persone giuridiche, da euro 30.000 a euro 5 milioni ovvero al 10 per cento del fatturato, quando il fatturato è disponibile e determinabile ed è superiore a euro 5 milioni;

   h) prevedere che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei gestori di crediti di cui alla direttiva (UE) 2021/2167 si applichi quanto previsto dall'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   i) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere, in tutto o in parte, la disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, nonché le pertinenti norme tecniche di attuazione della direttiva medesima, ai crediti concessi, e ai relativi contratti stipulati, da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti, per garantire il coordinamento delle disposizioni settoriali vigenti nonché l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza dell'ordinamento nazionale, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e prevedendo, se del caso, il ricorso alla disciplina secondaria dell'autorità o delle autorità individuate ai sensi della lettera d) del presente comma;

   l) in conseguenza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi delle lettere da a) a i) del presente comma, apportare alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di cartolarizzazione dei crediti e la disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia dell'ordinamento nazionale e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso, in particolare prevedendo che si applichino, in tutto o in parte, gli obblighi in materia di tutela dei consumatori e dei debitori previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela dei debitori, nonché attribuire alla Banca d'Italia il potere di applicare, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 130 del 1999, ivi comprese quelle in materia di tutela dei consumatori e dei debitori emanate in attuazione del presente articolo, le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167, assicurando il coordinamento con le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso:

    1) l'introduzione di specifiche limitazioni all'utilizzo dei dati personali del debitore ai casi di effettivo interesse, tenuto conto dei princìpi di necessità e di proporzionalità, fermo restando l'obbligo di informazione e autorizzazione preventiva del debitore con riferimento a qualsiasi attività di trattamento dei dati;

    2) la garanzia che le tutele e i diritti riconosciuti al debitore non subiscano alcuna diminuzione nei casi di cessione del credito, anche in ipotesi di trasferimento novativo del contratto di credito tra un ente creditizio e un acquirente di crediti;

    3) nei casi in cui i gestori dei crediti siano autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori nello svolgimento di attività di gestione dei crediti, introdurre adeguate garanzie di tutela dei debitori allo scopo di ovviare ai rischi che potrebbero insorgere in caso di insolvenza, vale a dire la segregazione dei conti e dei fondi, nonché in caso di esdebitazione del debitore;.
5.2. Fenu, Scerra, Morfino.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso:

    1) l'obbligo di inviare, pena l'inefficacia della cessione o degli atti esecutivi posti in essere, una comunicazione preventiva al debitore in merito all'avvio dell'attività di recupero o alla cessione del credito deteriorato, con l'indicazione del trasferimento che ha avuto luogo, l'identificazione e i dati di contatto dell'acquirente di crediti e del gestore di crediti, se designato, nonché del valore contabile netto della predetta posizione e degli importi dovuti;

    2) l'attribuzione al debitore della possibilità, anche in fase di riacquisto del credito ceduto, di proporre un accordo transattivo finalizzato al pagamento, a saldo e stralcio, di un importo corrispondente almeno al valore della cessione;

    3) l'esdebitazione del debitore all'avvenuto pagamento e la cancellazione automatica della posizione dalla Centrale dei rischi;.
5.1. Fenu, Scerra, Morfino.

A.C. 1342-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 definitivo, del 3 febbraio 2021, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione del nuovo campo di applicazione della direttiva, sentita anche la comunità scientifica in materia di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio;

   b) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: corretta aggiungere le seguenti: e integrale.
6.4. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Scutellà, Scerra, Bruno, Morfino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: direttiva (UE) 2022/431, aggiungere le seguenti: tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima,.
6.8. Scutellà, Scerra, Bruno, Morfino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) aggiornare la sorveglianza e la prevenzione sanitaria soprattutto per quel che concerne la fissazione ed il rispetto dei limiti di esposizione professionale nuovi o rivisti per tre importanti sostanze, quali l'acrilonitrile, i composti del nichel e il benzene, e per la riduzione ulteriore dell'esposizione dei lavoratori all'amianto per proteggerli dai rischi di cancro, in conformità al Piano europeo per la lotta contro il cancro.
6.7. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Morfino.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   c) ad adeguare il sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria al Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021) 44,.
6.6. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Scutellà, Bruno, Scerra, Morfino.

A.C. 1342-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970, tenendo conto anche di quanto riportato nei considerando della direttiva medesima, in coerenza con la strategia per la parità di genere 2020-2025, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 152 definitivo, del 5 marzo 2020, e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali;

   b) introdurre disposizioni volte a individuare gli strumenti o le metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro, prevedendo anche un coinvolgimento delle parti sociali nella definizione di tale valore ed evitando incertezze interpretative e applicative;

   c) ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, estendere a una più ampia platea di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo, tenuto conto della rilevanza delle informazioni sul divario retributivo di genere, verificando altresì la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.

A.C. 1342-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, e per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, nonché per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

   b) introdurre nel decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, ulteriori sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2022/2380;

   c) apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con l'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, e per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio)

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2022/2380 e della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione delle medesime con particolare riferimento alla riduzione dei rifiuti elettronici generati dalla vendita di apparecchiature radio e alla riduzione dell'estrazione di materie prime e delle emissioni di CO2 generate dalla produzione, dal trasporto e dallo smaltimento dei caricabatteria, promuovendo in tal modo l'economia circolare.
8.1. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Scutellà, Bruno, Scerra.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) adeguare la disciplina nazionale in materia di responsabilità estesa del produttore alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2380, tenendo conto di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/851.
8.2. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scutellà, Bruno, Scerra.

A.C. 1342-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 e inerenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e in particolare funzionali a:

    1) prevedere la deroga per i materiali di pre-base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;

    2) prevedere la deroga per i materiali di base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;

    3) prevedere la deroga per i materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;

    4) prevedere la deroga per i materiali CAC (conformità agricola comunitaria), qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;

    5) modificare le parti 1, 2 e 4 dell'allegato II al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, relativamente all'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e alle azioni da intraprendere contro di essi;

   b) adeguare le misure transitorie previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2022/2438 in modo da consentire la commercializzazione di sementi e plantule prodotte a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029;

   c) apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere il difetto di coordinamento ravvisabile tra il comma 7 e i restanti commi dell'articolo 86;

   d) apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere gli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, e 56, comma 5, al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in questione.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 9.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Delega al Governo per il recepimento del comma 4 dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento del comma 4 dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio).
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) Istituire un meccanismo che consente ai fornitori di combustibili nel loro territorio di scambiare crediti per la fornitura di energia rinnovabile al settore dei trasporti. Prevedere modalità affinché gli operatori economici che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici tramite punti di ricarica pubblici ricevano crediti, a prescindere dal fatto che siano soggetti all'obbligo previsto dagli Stati membri per i fornitori di combustibili, e possano vendere tali crediti ai fornitori di combustibili che devono essere autorizzati a usarli al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma. È facoltà del regolatore includere i punti di ricarica privati in tale meccanismo, a condizione che sia possibile dimostrare che l'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tali punti di ricarica è fornita esclusivamente ai veicoli elettrici.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9.01000. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, De Luca.

A.C. 1342-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) rafforzare la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere anche verso nuovi settori e tenuto conto dell'incrementata rilevanza, anche sotto l'aspetto economico, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;

   b) istituire un'autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo sistema per lo scambio di quote di emissione «ETS II», in ragione dell'autonomia tecnica e normativa nonché della specificità di tale ambito;

   c) ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union emissions trading system – EU ETS), coordinando e integrando tali procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

   d) rivedere e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati;

   e) assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinare gli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

   f) assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 octies-bis, paragrafo 3, secondo comma, quarto periodo, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;

   g) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra)

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;.
10.4. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scutellà, Bruno, Scerra.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) al fine di contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel settore portuale, a garantire l'applicazione dei meccanismi esistenti nell'assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS, quali definiti ai sensi della direttiva 2003/87/CE, a sostegno della competitività del suddetto settore;.
10.1. Orrico, Scutellà, Iaria, Morfino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) assicurare che le risorse provenienti dal sistema EU ETS siano destinate a incentivare tecnologie innovative finalizzate alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei princìpi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;.
10.5. Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, L'Abbate, Morfino, Santillo, Scutellà, Bruno, Scerra.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/959 nell'ordinamento nazionale, tenendo anche conto di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo monitoraggio e comunicazione delle emissioni agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;.
10.6. Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, L'Abbate, Morfino, Santillo, Scutellà, Bruno, Scerra.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) assicurare che i proventi delle aste conseguenti all'inclusione dei settori dell'edilizia e del trasporto stradale nel sistema EU ETS siano destinati prioritariamente all'attuazione di misure finalizzate al sostegno finanziario per le famiglie a basso e medio reddito nei medesimi settori;.
10.3. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Scutellà, Bruno, Scerra.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2023/959, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, finalizzate a introdurre il calcolo dell'impronta di carbonio (carbon footprint) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale degli interventi edilizi, delle tecniche costruttive e dei materiali da costruzione anche mediante la definizione di un sistema di carbon management nel settore dell'edilizia finalizzato all'individuazione di interventi di riduzione delle emissioni che utilizzano tecnologie a basso contenuto di carbonio;.
10.7. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scutellà, Bruno, Scerra.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) prevedere forme di compensazione per gli svantaggi derivanti dall'insularità destinando una quota dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS per favorire il passaggio a modalità di trasporto a basse emissioni dei cittadini e delle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;.
10.9. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Iacono, Lai, De Luca, Ghirra.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) assicurare che l'incremento dei proventi delle aste conseguenti all'inclusione del settore del trasporto marittimo nel sistema EU ETS sia destinato prioritariamente a finalità legate al clima e in particolare alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione degli ecosistemi marini e delle zone marine protette;.
10.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Scutellà, Bruno, Scerra.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché i princìpi specifici di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, anche i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) in linea con gli orientamenti e i princìpi sanciti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), al fine di attrarre a imposizione in Italia dei redditi prodotti da multinazionali estere, con particolare riferimento all'economia digitale, rafforzare il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica nel territorio ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   b) coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese, con particolare riferimento ai contributi e crediti d'imposta, al fine di ovviare il rischio di elusione del livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima;

   c) istituire una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia.
10.05. Fenu, Scerra, Morfino.

A.C. 1342-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione;

   b) prevedere che la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva, ivi compresi:

    1) i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dall'articolo 24 della citata direttiva 2004/109/CE;

    2) il potere di applicare almeno le misure e le sanzioni amministrative previste dall'articolo 28-ter della citata direttiva 2004/109/CE, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dalla direttiva medesima, come recepiti nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

   c) attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del perimetro di vigilanza della CONSOB sulla rendicontazione di sostenibilità individuato ai sensi della lettera b) del presente comma, i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità disciplinati dalla direttiva 2006/43/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464, e dalle disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono in base alla legislazione vigente con riguardo alla revisione legale dei conti nonché, con riguardo alla previsione di sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei limiti edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione disciplinati agli articoli da 24 a 26 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010;

   d) apportare le occorrenti modifiche agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al fine di tenere conto del nuovo perimetro di vigilanza della CONSOB in materia di rendicontazione di sostenibilità individuato ai sensi della lettera b) del presente comma e del riparto di competenze in materia di attestazione della conformità della rendicontazione individuato ai sensi della lettera c) del medesimo comma;

   e) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2022/2464, tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefìci e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilità nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tenuto conto anche della fase di prima applicazione della nuova disciplina;

   f) apportare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2022/2464 nonché ai princìpi e criteri direttivi specifici previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva medesima, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

   g) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle rispettive attribuzioni, sentiti la Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da essi vigilati, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464;

   h) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB e le amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie della sostenibilità ambientale, sociale e della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste ai sensi delle lettere b) e c) del presente comma sul rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della medesima.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

   b) definire princìpi, approcci e standard di rendicontazione ESG uniformi a livello nazionale, anche con riferimento alle metodologie sul rating di sostenibilità, come base di un sistema trasparente, omogeneo, standardizzato e comparabile in materia di investimenti sostenibili adottando le misure necessarie per coordinare le relative disposizioni con gli standard europei di informativa sulla sostenibilità (ESRS);

   c) individuare parametri ed obiettivi di sostenibilità quantificabili, oggettivi e atti a consentire un controllo indipendente, da introdursi nella politica di remunerazione di breve e lungo termine dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche che rivestono incarichi presso società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche declinando gli stessi come correttivo degli indicatori di performance economica e finanziaria e, dunque, con possibili effetti in negativo o in positivo sull'incentivo erogabile;

   d) introdurre disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ampliare il patrimonio conoscitivo a disposizione dei vertici aziendali sugli effetti dell'inclusione dei fattori ESG nei processi decisionali e la rilevanza dei medesimi per le attività istituzionali;

   e) introdurre apposite misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei princìpi di rendicontazione di sostenibilità;

   f) introdurre l'obbligo per le imprese di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione chiaramente identificabile, al fine di garantire l'accessibilità e la reperibilità gratuita al pubblico nonché di facilitare il controllo della stessa consentendo agli utenti, soprattutto agli investitori, di ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità, prevedendo pratiche di audit in grado di garantire l'affidabilità dei dati e scongiurare il greenwashing e la doppia contabilizzazione;

   g) prevedere un modello unico di software a livello nazionale, basato su un quadro di parametri e dati per la metodologia di calcolo del rating ESG standardizzati, omogenei, trasparenti e tali da garantire l'integrità e la validità delle informazioni in esso contenute per la rendicontazione di sostenibilità nonché una raccolta e un'analisi affidabile, misurabile e comparabile delle varie informazioni non finanziarie, assicurando altresì il coordinamento con altre banche dati in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni;

   h) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo pubblico, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, esteso ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che rilasciano l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
11.50. Sergio Costa, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cappelletti, Scutellà, Bruno, Scerra.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole «(UE) 2022/2464» aggiungere le seguenti: «, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima,»;

  Conseguentemente, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

   h-bis) definire princìpi, approcci e standard di rendicontazione ESG uniformi a livello nazionale, anche con riferimento alle metodologie sul rating di sostenibilità, come base di un sistema trasparente, omogeneo, standardizzato e comparabile in materia di investimenti sostenibili;

   h-ter) individuare parametri ed obiettivi di sostenibilità quantificabili, oggettivi e atti a consentire un controllo indipendente, da introdursi nella politica di remunerazione di breve e lungo termine dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche che rivestono incarichi presso società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche declinando gli stessi come correttivo degli indicatori di performance economica e finanziaria e, dunque, con possibili effetti in negativo o in positivo sull'incentivo erogabile;

   h-quater) introdurre disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ampliare il patrimonio conoscitivo a disposizione dei vertici aziendali sugli effetti dell'inclusione dei fattori ESG nei processi decisionali e la rilevanza dei medesimi per le attività istituzionali;

   h-quinquies) introdurre apposite misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei princìpi di rendicontazione di sostenibilità;

   h-sexies) introdurre l'obbligo per le imprese di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione chiaramente identificabile, al fine di garantire l'accessibilità e la reperibilità gratuita al pubblico nonché di facilitare il controllo della stessa consentendo agli utenti, soprattutto agli investitori, di ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità, prevedendo pratiche di audit in grado di garantire l'affidabilità dei dati e scongiurare il greenwashing e la doppia contabilizzazione;

   h-septies) prevedere un modello unico di software a livello nazionale, basato su un quadro di parametri e dati per la metodologia di calcolo del rating ESG standardizzati, omogenei, trasparenti e tali da garantire l'integrità e la validità delle informazioni in esso contenute per la rendicontazione di sostenibilità nonché una raccolta e un'analisi affidabile, misurabile e comparabile delle varie informazioni non finanziarie, assicurando altresì il coordinamento con altre banche dati in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni;

   h-octies) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo pubblico, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, esteso ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che rilasciano l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
11.1000. Sergio Costa, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cappelletti, Scutellà, Bruno, Scerra.

A.C. 1342-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo III
DELEGHE AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE A REGOLAMENTI EUROPEI

Art. 12.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1342-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021, con facoltà per il Governo medesimo di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, le modifiche necessarie al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, prevedendo:

    1) la conferma delle autorità competenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 195 del 2008;

    2) l'esercizio, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Corpo della guardia di finanza, dei poteri e delle facoltà loro attribuiti dall'ordinamento nazionale al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e ai fini dell'attuazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 4 del citato regolamento (UE), garantendo la celerità, l'economicità e l'efficacia dei controlli di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento (UE);

    3) l'esecuzione, a cura delle autorità competenti, di controlli basati sull'analisi dei rischi, anche mediante procedimenti informatici, in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1672;

    4) la disciplina dell'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante, di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1672, tenendo conto delle disposizioni previste dal codice di procedura penale;

    5) l'applicazione del sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante anche ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Stati membri;

    6) la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, dell'accertamento delle violazioni e dei procedimenti sanzionatori;

    7) la definizione del sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1672 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

    8) adeguate forme di scambio di informazioni, anche per via elettronica, tra le autorità competenti nazionali nonché tra esse e le omologhe autorità degli altri Stati membri, anche mediante collegamento diretto al Sistema informativo doganale, e quelle dei Paesi terzi;

    9) il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

   b) apportare alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, le modifiche necessarie per coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/1672, evitando la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, precisandone i presupposti, le modalità, i termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione nonché prevedendo l'invio delle dichiarazioni di cui alla medesima legge 17 gennaio 2000, n. 7, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e delle comunicazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 7 del 2000 all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, istituito ai sensi dell'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   c) prevedere che, attraverso apposite campagne di informazione, le persone in entrata o in uscita dall'Unione europea e le persone che inviano o ricevono nell'Unione europea denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1672;

   d) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione dei medesimi regolamenti e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 13.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672)

  Al comma 3, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e l'inserimento tra le autorità competenti, per i profili di competenza, dell'Agenzia delle entrate;.
13.1. Fenu, Morfino.

  Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) la modifica della definizione di denaro contante di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 195 del 2008, in conformità alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1672, confermando altresì l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della possibilità di estendere la definizione di denaro contante alle più evolute forme di trasferimento;.
13.2. Fenu, Morfino.

  Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    2-bis) la conferma che l'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 del citato regolamento non possano essere assolti e sostituiti da altre forme e adempimenti dichiarativi, in nessun caso, ivi incluso il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi nell'ambito del monitoraggio fiscale;.
13.4. Fenu, Morfino.

  Al comma 3, lettera a), al numero 3), dopo le parole: anche mediante procedimenti informatici aggiungere le seguenti: e il trattamento dei dati di cui al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

  3-bis) il rafforzamento del sistema di sorveglianza attraverso il potenziamento dello scambio di informazioni tra le autorità competenti da realizzarsi anche attraverso la piena integrazione delle banche dati;.
13.3. Fenu, Morfino.

  Al comma 3, lettera a), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

    8-bis) l'introduzione dell'obbligo di trasmissione e condivisione della dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 nonché delle informazioni di cui all'articolo 6 del citato regolamento, con l'Agenzia delle entrate ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale;.
13.5. Fenu, Morfino.

A.C. 1342-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente, compreso il sistema sanzionatorio, le modifiche e integrazioni necessarie all'adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e al recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, con l'eventuale esercizio, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera d) del presente comma, delle opzioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee, degli atti delegati adottati dalla Commissione europea e delle disposizioni legislative nazionali di recepimento delle seguenti direttive strettamente correlate al regolamento (UE) 2022/2554:

    1) direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui all'articolo 3 della presente legge;

    2) direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui all'articolo 4 della presente legge;

   b) assicurare che alle autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554, siano attribuiti tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/2554 e della direttiva (UE) 2022/2556, coerentemente con il riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

   c) attribuire alle autorità di cui alla lettera b) il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50 del regolamento (UE) 2022/2554, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo al riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

   d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità indicate alla lettera b) secondo le rispettive competenze.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1342-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 15.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) designare una o più autorità, per i profili di competenza, quali autorità competenti ai sensi degli articoli 13 e 23 del regolamento (UE) 2022/868, attribuendo a ciascuna le relative funzioni nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 26 e fermo restando il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 3, del medesimo regolamento (UE);

   b) definire le procedure per il coordinamento delle competenze delle autorità designate e delle altre amministrazioni competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione alla materia trattata, nel rispetto del principio di leale collaborazione;

   c) introdurre disposizioni organizzative e tecniche ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/868, per facilitare l'altruismo dei dati, come definito ai sensi dell'articolo 2, numero 16), del medesimo regolamento (UE), stabilendo altresì le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale;

   d) designare gli organismi competenti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/868, anche avvalendosi di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici che soddisfino le condizioni stabilite dal medesimo regolamento (UE);

   e) garantire, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, i presupposti di liceità per la trasmissione di dati personali a terzi, ai fini del riutilizzo di cui all'articolo 5, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/868;

   f) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, con previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/868;

   g) adeguare il vigente sistema delle tutele amministrativa e giurisdizionale alle fattispecie previste dagli articoli 9, paragrafo 2, 27 e 28 del regolamento (UE) 2022/868.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1342-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) con riferimento alla disciplina in materia di sanzioni e misure amministrative previste dal regolamento (UE) 1113/2023:

    1) per le violazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1113, stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per gli intermediari bancari e finanziari;

    2) attribuire alla Banca d'Italia il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal capo VI del regolamento (UE) 2023/1113 agli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati;

   b) in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, come modificata dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2023/1113, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le modificazioni necessarie a comprendere i prestatori di servizi per le cripto-attività nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente a sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1342-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle relative ai servizi di pagamento e a strumenti e prodotti finanziari; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee;

   b) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le relative attribuzioni e finalità, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, anche prevedendo opportune forme di coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;

   c) prevedere forme di coordinamento tra le autorità di cui alla lettera b) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;

   d) individuare la Banca d'Italia e la CONSOB quali punti di contatto, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti nonché con l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;

   e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b), ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2023/1114 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

   f) attribuire alle autorità individuate ai sensi della lettera b) i poteri previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, ivi compresi i poteri di vigilanza e di indagine, di adozione di provvedimenti cautelari, di intervento sui prodotti e di trattamento dei reclami, rispettivamente previsti dagli articoli 94, 102, 105 e 108 del medesimo regolamento (UE), tenuto conto dei poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente e delle modalità di esercizio previste dall'articolo 94, paragrafo 5, del medesimo regolamento;

   g) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/1114:

    1) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e fatto salvo quanto previsto al numero 7), il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo;

    2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori a euro 5.000 per le persone fisiche e a euro 30.000 per le persone giuridiche;

    3) stabilire che per le violazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114 si applichino le sanzioni e le altre misure amministrative previste per le violazioni degli articoli 51 e 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero degli articoli 6-bis e 6-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    4) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB;

    5) al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114, individuare le persone fisiche nei confronti delle quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni ivi previste, stabilendo, ove necessario, i presupposti che ne determinano la responsabilità;

    6) fermo restando quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

    7) conformemente a quanto previsto dall'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, prevedere l'introduzione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di chiunque emetta, offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 in mancanza dei requisiti e delle autorizzazioni ivi previsti nonché di chiunque svolga servizi disciplinati dal medesimo regolamento in mancanza delle autorizzazioni ivi previste;

    8) disciplinare la comunicazione tra l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese e le sanzioni penali irrogate in relazione alle violazioni previste dall'articolo 111 del medesimo regolamento, ai fini della segnalazione all'Autorità bancaria europea e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in conformità a quanto previsto dall'articolo 115, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2023/1114;

   h) apportare le necessarie modificazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e razionalizzare le forme di controllo sui soggetti che prestano servizi per le cripto-attività ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE);

   i) escludere o ridurre il periodo transitorio previsto dall'articolo 143, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114 per i prestatori di servizi per le cripto-attività, ove necessario per assicurare un appropriato grado di protezione dei clienti degli stessi prestatori di servizi, la tutela della stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti;

   l) esercitare l'opzione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, prevedendo la trasmissione, su richiesta della CONSOB, della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dal citato articolo 88;

   m) prevedere una disciplina della gestione delle crisi per gli emittenti di token collegati ad attività e per i prestatori di servizi per le cripto-attività di cui al regolamento (UE) 2023/1114, apportando alla normativa nazionale in materia di gestione delle crisi ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina applicabile, per tenere in considerazione le specificità connesse con le attività disciplinate dal citato regolamento (UE) 2023/1114 e per assicurare efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi dei soggetti che esercitano attività disciplinate dal medesimo regolamento (UE) 2023/1114, anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure;

   n) tenendo conto dei princìpi e degli obiettivi previsti dalla lettera m) e della necessità di coordinare la disciplina applicabile agli strumenti finanziari digitali con quella applicabile alle cripto-attività e ai servizi per le cripto-attività, introdurre, ove opportuno, specifiche misure per la gestione delle crisi dei soggetti iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato A
(articolo 1, comma 1)

  1) Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (Testo rilevante ai fini del SEE).

  2) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture.

  3) Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

  4) Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea.

  5) Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure (Testo rilevante ai fini del SEE).

  6) Direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE).

  7) Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.

A.C. 1342-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive dell'Unione europea nonché per l'attuazione degli altri atti normativi dell'unione europea, a norma dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

    un intervento normativo che risulterebbe funzionale all'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo, non contemplato dal disegno di legge in esame, riguarda i medicinali di automedicazione e, segnatamente, l'applicazione in riferimento agli stessi della cosiddetta pubblicità ricordo;

    i farmaci di automedicazione sono medicinali indicati per il trattamento dei più comuni e lievi disturbi di salute, dispensabili senza obbligo di ricetta medica con costi interamente a carico dell'assistito. Per i medicinali d'automedicazione, la pubblicità al pubblico e consentita nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, con il quale e stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

    la «pubblicità ricordo» è quella forma di comunicazione rivolta al pubblico che si limita a riportare la sola denominazione del medicinale, allo scopo esclusivo di rammentarla;

    nel nostro ordinamento, tale forma di pubblicità era consentita per i medicinali di automedicazione fino all'anno 2006, secondo la formulazione letterale e i contenuti adottati dalle direttive europee di riferimento (articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/28/CE e, successivamente, articolo 89, paragrafi 2, della direttiva 2001/83/CE, tuttora in vigore);

    a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, tuttavia, la possibilità di effettuare la pubblicità ricordo è venuta meno nell'ordinamento italiano, in assenza di ragioni di tipo sostanziale o formale che possano spiegare, appunto, questa mancata conferma. E, soprattutto, senza che nulla sia cambiato a livello delle norme europee di riferimento che, anzi, continuano a prevederla come possibile e lecita forma di pubblicità;

    dal punto di vista sostanziale, si evidenzia che la pubblicità ricordo, essendo circoscritta alla denominazione del medicinale, di fatto si riduce alla sola e semplice riproposizione di qualcosa che è stato già preventivamente approvato dall'Agenzia italiana del farmaco in sede di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale, che compare sulla confezione del medicinale stesso e che può essere liberamente esposta e mostrata al pubblico;

    da un punto di vista formale, si rammenta che la formulazione adottata dalla normativa nazionale fino all'anno 2006 era esattamente e letteralmente corrispondente a quella presente e tuttora vigente nelle normative europee di riferimento;

    la pubblicità ricordo non determina neanche rischi di possibile induzione ad acquisti ingiustificati o d'impulso, dal momento che, per come è espressamente prevista, non può contenere alcun elemento «promozionale» del medicinale. La pubblicità ricordo, infatti, non ha per definizione lo scopo di promuovere l'acquisto e uso del medicinale, ma preminentemente quello di rammentarne il nome, rinviando ad altri momenti e strumenti l'onere di fornire tutte le informazioni, necessarie e obbligatorie, per un acquisto ed uso responsabile e sicuro del medicinale;

    allo stesso modo, non si ravvisano rischi di confusione tra medicinali, neppure in caso di compresenza sul mercato di prodotti originator e generici. Infatti, la denominazione di un farmaco generico deve, per definizione, contenere sia l'indicazione del principio attivo, sia il nome del titolare;

    la pubblicità ricordo è espressamente prevista e consentita in Germania, Spagna, Regno Unito, Inghilterra, Olanda e Belgio. È quindi evidente che questa forma di pubblicità è riconosciuta e ammessa in gran parte dei Paesi europei di riferimento, in armonia con quanto prevede la citata direttiva 2001/83/CE,

impegna il Governo

a reintrodurre nell'ordinamento nazionale la possibilità di effettuare la cosiddetta pubblicità ricordo per i medicinali di automedicazione, riproducendo a tal fine, attraverso apposite iniziative di carattere normativo, la formulazione letterale prevista dalle direttive europee di riferimento.
9/1342-A/1. Matone, Panizzut, Lazzarini, Loizzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive dell'Unione europea nonché per l'attuazione degli altri atti normativi dell'unione europea, a norma dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

    un intervento normativo che risulterebbe funzionale all'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo, non contemplato dal disegno di legge in esame, riguarda i medicinali di automedicazione e, segnatamente, l'applicazione in riferimento agli stessi della cosiddetta pubblicità ricordo;

    i farmaci di automedicazione sono medicinali indicati per il trattamento dei più comuni e lievi disturbi di salute, dispensabili senza obbligo di ricetta medica con costi interamente a carico dell'assistito. Per i medicinali d'automedicazione, la pubblicità al pubblico e consentita nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, con il quale e stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

    la «pubblicità ricordo» è quella forma di comunicazione rivolta al pubblico che si limita a riportare la sola denominazione del medicinale, allo scopo esclusivo di rammentarla;

    nel nostro ordinamento, tale forma di pubblicità era consentita per i medicinali di automedicazione fino all'anno 2006, secondo la formulazione letterale e i contenuti adottati dalle direttive europee di riferimento (articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/28/CE e, successivamente, articolo 89, paragrafi 2, della direttiva 2001/83/CE, tuttora in vigore);

    a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, tuttavia, la possibilità di effettuare la pubblicità ricordo è venuta meno nell'ordinamento italiano, in assenza di ragioni di tipo sostanziale o formale che possano spiegare, appunto, questa mancata conferma. E, soprattutto, senza che nulla sia cambiato a livello delle norme europee di riferimento che, anzi, continuano a prevederla come possibile e lecita forma di pubblicità;

    dal punto di vista sostanziale, si evidenzia che la pubblicità ricordo, essendo circoscritta alla denominazione del medicinale, di fatto si riduce alla sola e semplice riproposizione di qualcosa che è stato già preventivamente approvato dall'Agenzia italiana del farmaco in sede di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale, che compare sulla confezione del medicinale stesso e che può essere liberamente esposta e mostrata al pubblico;

    da un punto di vista formale, si rammenta che la formulazione adottata dalla normativa nazionale fino all'anno 2006 era esattamente e letteralmente corrispondente a quella presente e tuttora vigente nelle normative europee di riferimento;

    la pubblicità ricordo non determina neanche rischi di possibile induzione ad acquisti ingiustificati o d'impulso, dal momento che, per come è espressamente prevista, non può

    contenere alcun elemento «promozionale» del medicinale. La pubblicità ricordo, infatti, non ha per definizione lo scopo di promuovere l'acquisto e uso del medicinale, ma preminentemente quello di rammentarne il nome, rinviando ad altri momenti e strumenti l'onere di fornire tutte le informazioni, necessarie e obbligatorie, per un acquisto ed uso responsabile e sicuro del medicinale;

    allo stesso modo, non si ravvisano rischi di confusione tra medicinali, neppure in caso di compresenza sul mercato di prodotti originator e generici. Infatti, la denominazione di un farmaco generico deve, per definizione, contenere sia l'indicazione del principio attivo, sia il nome del titolare;

    la pubblicità ricordo è espressamente prevista e consentita in Germania, Spagna, Regno Unito, Inghilterra, Olanda e Belgio. È quindi evidente che questa forma di pubblicità è riconosciuta e ammessa in gran parte dei Paesi europei di riferimento, in armonia con quanto prevede la citata direttiva 2001/83/CE,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reintrodurre nell'ordinamento nazionale la possibilità di effettuare la cosiddetta pubblicità ricordo per i medicinali di automedicazione.
9/1342-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Matone, Panizzut, Lazzarini, Loizzo.


   La Camera,

   premesso che:

    con l'articolo 13 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, l'Unione europea ha riconosciuto la natura degli animali quali esseri senzienti ed ha impegnato gli Stati membri a garantire loro una condizione di benessere e a prevenirne maltrattamenti, dolore e sofferenza;

    il benessere degli animali riveste un ruolo sempre più preponderante nella società contemporanee ed è anche grazie agli strumenti normativi della legge di delegazione europea e della legge europea che l'ordinamento italiano ha recepito, negli ultimi anni, numerose norme europee sul benessere e la sanità animale, con l'obiettivo di regolamentare standard minimi per la protezione degli animali;

    la Commissione europea aveva annunciato, nell'ambito della strategia «Farm to Fork» la revisione entro il 2023, oltre che della legislazione sull'etichettatura dei prodotti alimentari, anche quella relativa al benessere animale, inerente alle condizioni degli animali negli allevamenti, durante il trasporto e nel momento dell'abbattimento;

    nel recente dibattito sullo Stato dell'unione tenutosi in plenaria, la presidente Ursula von der Leyen ha espresso il suo impegno personale a portare avanti il Green Deal, ma senza menzionare in maniera specifica la riforma in oggetto, nonostante sia emersa l'urgenza di promuovere sistemi alimentari sostenibili, migliorare la qualità del cibo e contenere la concorrenza sleale, con un'attenzione particolare alla tutela della biodiversità;

    il Fitness Check effettuato dalla Commissione ha rilevato che i consumatori europei sono sempre più impegnati ad agire a favore di un maggiore benessere degli animali; già nel 2016 l'Eurobarometro indicava che il 94 per cento dei cittadini europei ritiene questo tema prioritario: per l'89 per cento di questi dovrebbe esserci una legislazione europea che tuteli maggiormente gli animali allevati a scopo alimentare;

    le sei Iniziative dei Cittadini Europei (ICE) legate al benessere degli animali hanno raccolto tutte più di un milione di firme, fra cui «Fur Free Europe» e «End The Cage Age»;

    lo stesso Parlamento europeo ha chiarito in diverse risoluzioni che la revisione della legislazione sul benessere degli animali costituisce una priorità,

impegna il Governo

a intraprendere nelle opportune sedi istituzionali, nazionali ed europee, le misure necessarie atte a sollecitare l'urgenza di una rapida revisione dell'attuale legislazione UE sul benessere animale nonché il celere prosieguo dei negoziati e della relativa procedura legislativa da parte delle istituzioni europee e degli Stati nazionali.
9/1342-A/2. Bruno, Scerra, Scutellà.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, reca la delega legislativa al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'unione europea indicati nell'articolato del provvedimento in esame, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A;

    in particolare, il provvedimento reca la delega legislativa per l'attuazione della direttiva UE n. 2021/2101 che riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali;

    con la suddetta direttiva, l'Unione europea ha introdotto uno specifico regime di trasparenza per le imprese multinazionali, che sono obbligate a dichiarare pubblicamente, a partire dal 2024, le imposte corrisposte all'interno dell'Unione europea e, nello specifico, in ciascun Stato membro (public Cbcr – country by country reporting);

    l'obbligo comunicativo e informativo previsto dalla normativa unionale risponde a esigenze di trasparenza, al fine di assicurare anche un controllo pubblico sull'operato delle multinazionali. Allo stesso tempo, i nuovi adempimenti previsti dalla direttiva europea assumono un significato rilevante anche nella lotta all'elusione fiscale perpetrata a livello globale dalle multinazionali, evitando così delle distorsioni all'interno del mercato unico;

    il termine di recepimento della suddetta direttiva è scaduto lo scorso 22 giugno e risulta pertanto avviata una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, attualmente allo stato di messa in mora ex articolo 258 TFUE, per il mancato recepimento della direttiva in parola,

impegna il Governo

a dare celere attuazione all'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, al fine di garantire il rispetto, in linea con l'articolo 48-octies, della decorrenza dal 22 giugno 2024, dell'applicazione dei primi obblighi informativi relativi al primo esercizio ed assicurare, in tal senso, tramite lo strumento della comunicazione pubblica paese per paese, l'aumento della trasparenza e il rafforzamento del controllo pubblico, per combattere l'elusione dell'imposta sul reddito delle società.
9/1342-A/3. Scerra, Bruno, Scutellà.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, reca la delega legislativa al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato del provvedimento in esame, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A;

    in particolare il provvedimento reca la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione;

    sebbene il diritto alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra lavoratori di sesso femminile e maschile sia un principio fondamentale dell'Unione europea, l'effettiva attuazione di tale principio continua a incontrare una serie di ostacoli, come dimostra il dato sul divario retributivo di genere (gender pay gap) nell'UE in base al quale le donne guadagnano a parità di mansioni, in media il 13 per cento in meno rispetto agli uomini;

    il lavoro è uno degli ambiti in cui i divari di genere sono più visibili. Molto spesso le donne incontrano maggiori difficoltà a trovare un impiego e a coprire ruoli di prestigio e responsabilità. Secondo le stime contenute nella recente ricerca di Banca d'Italia: «Le donne, il lavoro e la crescita economica», In Italia solo poco più di una donna su due ha un lavoro, con un tasso di occupazione femminile del 51, 1 per cento, ben al di sotto della media europea del 65 per cento;

    le donne più svantaggiate sono quelle con figli, al contrario dei padri che riportano un tasso di occupazione più elevato. Preoccupante è in questo senso il dato evidenziato con riferimento alla cosiddetta «child penalty» sui redditi da lavoro nel nostro Paese: tra le madri occupate, a 15 anni dalla nascita dei figli, la retribuzione annua è circa la metà rispetto a quella delle donne senza figli;

    il differenziale tra retribuzioni, che si amplifica se si considera il divario retributivo complessivo di genere, determina ripercussioni a lungo termine sulla qualità della vita delle donne, le espone a un maggiore rischio di povertà e perpetua il divario retributivo pensionistico (gender pension gap), che è addirittura pari al 29 per cento nell'UE,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative, anche normative, finalizzate, nel quadro del rafforzamento dell'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne, a facilitare la conciliazione dei tempi vita-lavoro, attraverso il potenziamento dei servizi di cura per l'infanzia e il riequilibrio del sistema dei congedi.
9/1342-A/4. Scutellà, Bruno, Scerra.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, reca la delega legislativa al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato del provvedimento in esame, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A;

    la Relazione illustrativa allegata al disegno di legge di delegazione 2022-2023 riporta le informazioni riferite agli anni 2021 e 2022 – e fino al 12 giugno 2023 – mediante le quali il Governo riferisce, tra l'altro, sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione;

    al riguardo, il Governo evidenzia che il numero delle procedure d'infrazione a carico dell'Italia alla data del 31 dicembre 2022 ammontava a 82, di cui 57 per violazione del diritto dell'Unione e 25 per mancato recepimento di direttive. Alla data del 12 giugno 2023 il numero delle procedure è pari ad 82;

    in particolare, in materia di Giustizia, alla data del 12 giugno 2023, risultano aperte 5 procedure di infrazione a carico del nostro Paese;

    lo scorso maggio, la Commissione europea ha adottato la proposta di direttiva 2023/0135 (COD) che aggiorna il quadro giuridico dell'UE in materia di lotta contro la corruzione, vincolando gli Stati membri all'adozione di norme di armonizzazione minima delle fattispecie di reato riconducibili alla corruzione e delle relative sanzioni, nonché di misure per la prevenzione del fenomeno corruttivo e di strumenti per rafforzare la cooperazione nelle relative attività di contrasto;

    l'obiettivo della Commissione è quello di garantire che tutte le forme di corruzione siano perseguibili penalmente in tutti gli Stati membri, tenuto conto che essa è un fenomeno endemico che assume aspetti e forme molteplici nei vari settori della società, ad esempio i reati di corruzione, peculato, traffico d'influenze e di informazioni, abuso d'ufficio e arricchimento senza causa;

    in particolare, la Commissione sottolinea la necessità di aggiornare il vigente quadro giuridico dell'UE in materia di lotta contro la corruzione, per tener conto dell'evoluzione delle minacce poste dalla corruzione e degli obblighi giuridici che l'Unione e gli Stati membri si sono assunti in base al diritto internazionale, oltre che dell'evoluzione dei quadri giuridici penali internazionali;

    il fenomeno corruttivo non ha limiti nazionali e pur essendo la corruzione per la sua stessa natura difficile da quantificare, stime prudenziali ne indicano un costo per l'economia dell'UE pari ad almeno 120 miliardi di euro l'anno;

    tale proposta di direttiva assume un forte rilievo soprattutto per l'Italia, considerato che è interesse nazionale rafforzare gli strumenti di prevenzione e lotta alla corruzione, disponendo il nostro Paese di un'Autorità anticorruzione indipendente come Anac, di fatto il modello che l'Unione europea ha preso a riferimento;

    nonostante il voto contrario del Movimento 5 Stelle, in data 19 luglio 2023, la Commissione XIV Politiche dell'Unione europea ha adottato, in sede di esame, un parere motivato in relazione alla suddetta proposta di direttiva, poi confermato da un voto dell'Assemblea, adducendo come argomentazione alla base del suddetto parere un preteso contrasto della proposta di direttiva con il principio di sussidiarietà e con quella di proporzionalità,

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le necessarie iniziative, nelle opportune sedi istituzionali nazionali ed europee, volte ad una rapida approvazione della proposta di direttiva UE 2023/0135 (COD) in materia di lotta contro la corruzione, al fine di rafforzare ulteriormente i meccanismi per la prevenzione e lotta alla corruzione, ampliando l'ambito di azione rispetto al singolo Stato ed estendendolo a tutta l'Unione europea.
9/1342-A/5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Bruno, Scutellà, Scerra, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11 del provvedimento in esame espunge dall'allegato A il numero 6 e, al comma 1, reca i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, da effettuarsi entro il 6 luglio 2024;

    in particolare, la citata direttiva modifica una serie di atti legislativi previgenti dell'Unione al fine di rafforzare la normativa sulla rendicontazione non finanziaria, nell'intento di renderla più idonea alla transizione dell'Unione europea verso un'economia sostenibile. A tal fine si introducono requisiti di rendicontazione più dettagliati, garantendo che le grandi società e le PMI quotate siano tenute a pubblicare informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità, quali diritti ambientali, diritti sociali, diritti umani e fattori di governance;

    viene pertanto introdotta la rendicontazione di sostenibilità per le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese che sono enti di interesse pubblico, con l'esclusione delle microimprese (nuovo articolo 19-bis), nonché per le imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni (nuovo articolo 29-bis). Questi soggetti dovranno includere, nelle proprie relazioni sulla gestione, informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa o del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa o del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione;

   considerato che:

    i rischi climatici sono una branca dei rischi ambientali che sta assumendo un'importanza crescente nell'ambito del risk management, in virtù dell'impatto potenziale che essi possono avere sulla posizione economico-finanziaria delle imprese e delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale;

    il rischio climatico colpisce le aziende in vari modi: le aziende che producono o consumano grandi quantità di combustibili fossili affrontano la sfida di rimodellare completamente il loro modelli di business e le aziende con asset fisici in aree soggette a eventi meteorologici estremi devono identificare strategie per mitigare il rischio e aumentare la propria resilienza;

    le aziende lungimiranti dovrebbero adottare un approccio alla pianificazione della transizione che vada oltre i propri rischi e le emissioni di gas serra, attraverso un accesso a in formazioni credibili e lungimiranti per valutare le proprie prospettive. In un tale contesto, il tema delle remunerazioni e dell'aggiornamento dei vertici societari in relazione alla sostenibilità è particolarmente cruciale, soprattutto per ampliare il patrimonio conoscitivo a loro disposizione circa gli effetti dell'inclusione dei fattori ESG nei processi decisionali e la rilevanza dei medesimi per le attività istituzionali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a individuare parametri ed obiettivi di sostenibilità quantificabili, oggettivi e atti a consentire un controllo indipendente nell'ambito della politica di remunerazione di breve e lungo termine dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche che rivestono incarichi presso società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche declinando gli stessi come correttivo degli indicatori di performance economica e finanziaria e, dunque, con possibili effetti in negativo o in positivo sull'incentivo erogabile.
9/1342-A/6. Sergio Costa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10, modificato durante l'esame in sede referente, prevede una serie di principi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega per il recepimento, entro il 31 dicembre 2023, delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959 che hanno modificato la disciplina europea previgente in materia di riduzione delle emissioni di gas serra;

   considerato che:

    negli ultimi anni, anche a causa del crescente numero di eventi climatici estremi, è cresciuta enormemente la consapevolezza di quanto le emissioni di anidride carbonica debbano essere ridotte drasticamente con l'obiettivo di arrivare ad una società carbon neutral e limitare l'aumento globale della temperatura sotto i 2° C, o ancora meglio sotto 1,5° C.;

    la Carbon Footprint di Prodotto (CFP) o impronta di carbonio è uno strumento utile per valutare l'impatto che le attività umane hanno sull'ambiente al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in particolare di anidride carbonica (CO2), nonché per mitigare i cambiamenti climatici;

    in particolare, l'impronta di carbonio, si concentra sulle emissioni di gas serra causate dall'uomo, dalle imprese e dai singoli paesi, tenendo conto delle sostanze climalteranti generate dalle varie attività per individuare soluzioni di contrasto ai cambiamenti climatici;

    tale indicatore consente quindi di ottenere un'informazione quanto più realistica da utilizzare nell'ambito delle proprie politiche di miglioramento ambientale e può essere utilizzato per gli interventi connessi alla demolizione e ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici, anche in relazione ad una eventuale variazione d'uso del suolo, e può indirizzare verso l'impiego di tecniche costruttive e di materiali a bassa emissione, nonché in ultima analisi indurre a prevedere interventi di compensazione,

impegna il Governo

ad introdurre nel primo provvedimento utile, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2023/959, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, finalizzate a introdurre il calcolo dell'impronta di carbonio (carbon footprint) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale degli interventi edilizi, delle tecniche costruttive e dei materiali da costruzione.
9/1342-A/7. L'Abbate, Ilaria Fontana.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cyber-sicurezza nell'Unione europea,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di trasmettere al Comitato per la Sicurezza della Repubblica una relazione in merito a quali best practice si intendano adottare al fine di ottimizzare nel contempo il livello di cyber-sicurezza del nostro Paese.
9/1342-A/8. Coin, Formentini, Billi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cyber-sicurezza nell'Unione europea,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di informare le Camere in merito ai criteri di individuazione dell'autorità amministrativa individuata come responsabile del procedimento relativo all'aggiornamento degli strumenti adottati per il rapido sviluppo tecnologico.
9/1342-A/9. Zoffili, Formentini, Coin, Billi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13, nell'adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, detta norme specifiche per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,

impegna il Governo

ad adoperarsi in tutte le sedi a ciò deputate affinché sia esercitato un controllo specifico del flusso di denaro in uscita dall'Unione finalizzato a finanziare il gruppo terroristico di Hamas.
9/1342-A/10. Formentini, Billi, Coin.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13, nell'adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, detta norme specifiche per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adoperarsi in tutte le sedi a ciò deputate affinché sia esercitato un controllo specifico del flusso di denaro in uscita dall'Unione finalizzato a finanziare il gruppo terroristico di Hamas.
9/1342-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Formentini, Billi, Coin.


   La Camera,

   premesso che:

    la direttiva (UE) 2022/2523, contenuta nell'Allegato A, mira a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione, dando attuazione all'accordo raggiunto in sede OCSE/G20 per contrastare su scala globale le pratiche fiscali sleali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di contrastare in modo particolare le pratiche fiscali sleali delle web companies.
9/1342-A/11. Billi, Formentini, Coin.


   La Camera,

   premesso che:

    la direttiva (UE) 2022/2523, contenuta nell'Allegato A, mira a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione, dando attuazione all'accordo raggiunto in sede OCSE/G20 per contrastare su scala globale le pratiche fiscali sleali,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di contrastare in modo particolare le pratiche fiscali sleali delle web companies.
9/1342-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Billi, Formentini, Coin.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolato del disegno di legge all'esame contiene princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 7 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 4 regolamenti europei, nonché l'annesso Allegato A ha ad oggetto 10 direttive;

    la legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

    continuano ad essere rilevanti i numeri di predazioni di animali compiute dai lupi; la specie lupo (Canis lupus) è tutelata dalla normativa nazionale in virtù della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», e, a livello comunitario, dalla direttiva 92/43/CEE (direttiva «Habitat»), recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

    la direttiva, all'articolo 16, prevede che gli Stati membri possano richiedere una deroga per intervenire sulle popolazioni di animali selvatici in determinate circostanze, a condizione che ne venga mantenuto uno stato di conservazione soddisfacente;

    agricoltori e allevatori sono ormai scoraggiati, non riuscendo con le misure di vigilanza e protezione da loro adottate a contenere il fenomeno. È necessario dunque che le istituzioni si adoperino per dare loro risposte concrete ed efficaci;

    negli ultimi anni la popolazione del lupo ha visto un incremento in molte parti d'Italia, specialmente nell'arco alpino;

    la presenza di branchi di lupi sta ostacolando, in molte aree, la prosecuzione delle attività agricole, determinando in molti casi l'abbandono del presidio di aree naturalisticamente notevoli, mettendo anche a rischio la pratica di allevamento allo stato brado, che rappresenta un'attività agricola fortemente orientata alla valorizzazione ed alla tutela della biodiversità, oggi in forte espansione;

    è necessaria l'urgente adozione di misure per rendere la presenza del lupo compatibile con le attività agricole esercitate dall'uomo, contemplando anche la possibilità di adottare le limitazioni necessarie a garantire la sicurezza delle persone, nelle campagne così come nei centri abitati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a riconoscere alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano specifiche competenze in riferimento all'assunzione di piani di monitoraggio e contenimento anche della specie lupo, al fine di rendere la presenza degli animali selvatici compatibile con le attività umane, nel rispetto del mantenimento del giusto equilibrio dei rapporti tra fauna, uomo e ambiente circostante.
9/1342-A/12.Bruzzone, Pierro, Davide Bergamini, Carloni, Steger, Urzì, Ambrosi, De Bertoldi, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolato del disegno di legge all'esame contiene princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 7 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 4 regolamenti europei, nonché l'annesso Allegato A ha ad oggetto 10 direttive;

    la legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

    continuano ad essere rilevanti i numeri di predazioni di animali compiute dai lupi; la specie lupo (Canis lupus) è tutelata dalla normativa nazionale in virtù della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», e, a livello comunitario, dalla direttiva 92/43/CEE (direttiva «Habitat»), recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

    la direttiva, all'articolo 16, prevede che gli Stati membri possano richiedere una deroga per intervenire sulle popolazioni di animali selvatici in determinate circostanze, a condizione che ne venga mantenuto uno stato di conservazione soddisfacente;

    agricoltori e allevatori sono ormai scoraggiati, non riuscendo con le misure di vigilanza e protezione da loro adottate a contenere il fenomeno. È necessario dunque che le istituzioni si adoperino per dare loro risposte concrete ed efficaci;

    negli ultimi anni la popolazione del lupo ha visto un incremento in molte parti d'Italia, specialmente nell'arco alpino;

    la presenza di branchi di lupi sta ostacolando, in molte aree, la prosecuzione delle attività agricole, determinando in molti casi l'abbandono del presidio di aree naturalisticamente notevoli, mettendo anche a rischio la pratica di allevamento allo stato brado, che rappresenta un'attività agricola fortemente orientata alla valorizzazione ed alla tutela della biodiversità, oggi in forte espansione;

    è necessaria l'urgente adozione di misure per rendere la presenza del lupo compatibile con le attività agricole esercitate dall'uomo, contemplando anche la possibilità di adottare le limitazioni necessarie a garantire la sicurezza delle persone, nelle campagne così come nei centri abitati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto della normativa euro-nazionale e nell'ambito del Piano nazionale per il lupo, specifiche deroghe per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di rendere la presenza degli animali selvatici compatibile con le attività umane, nel rispetto del mantenimento del giusto equilibrio dei rapporti tra fauna, uomo e ambiente circostante.
9/1342-A/12.(Testo modificato nel corso della seduta)Bruzzone, Pierro, Davide Bergamini, Carloni, Steger, Urzì, Ambrosi, De Bertoldi, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolato del disegno di legge all'esame contiene princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 7 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 4 regolamenti europei, nonché l'annesso Allegato A ha ad oggetto 10 direttive;

    la legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

    l'Unione europea ha fatto della Strategia «Farm to Fork», e sulla Biodiversità per il 2030, il fulcro del «Green Deal» europeo, per il raggiungimento di un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, in grado di promuovere abitudini alimentari corrette da parte dei consumatori;

    la strategia, tra le azioni elencate prevede la presentazione di una proposta per una etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore dell'imballaggio (front of pack-FOP) obbligatoria e armonizzata, valutando in ogni caso di estendere a determinati prodotti l'obbligo delle indicazioni di origine o di provenienza degli alimenti;

    in Europa è in atto un serrato dibattito sulla scelta del sistema di etichettatura nutrizionale FOP, alimentato anche dalla richiesta formale della stessa Commissione europea di riconsiderare la proposta di informazioni supplementari di presentazione delle informazioni nutrizionali parte di una «strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità»;

    la posizione dell'UE sull'impiego dell'etichettatura Front of Pack (FOP), non è ancora definita. Attualmente, ogni Stato membro è libero di continuare a raccomandare sul proprio territorio nazionale uno schema di etichettatura FOPNL applicato volontariamente dagli operatori del settore alimentare. Il dibattito si è sostanzialmente focalizzato sulla contrapposizione tra due modelli: uno di tipo direttivo, il Nutriscore promosso dalla Francia, e uno di tipo informativo, il Nutrinform Bottery, sostenuto dall'Italia;

    il Nutri-score appare fondato su valutazioni parziali e fuorvianti, in quanto si basa su di un giudizio nutrizionale del singolo prodotto, senza tenere conto del suo inserimento nel quadro di una dieta complessiva varia e bilanciata per ciascun individuo;

    tale etichettatura rischia di mettere in discussione il modello alimentare basato sui principi della dieta mediterranea, fondato su un consumo diversificato e bilanciato degli alimenti, nonché elemento fondamentale della nostra identità nazionale. La comunità scientifica ha dimostrato che la dieta mediterranea è una dieta salubre, che ha una connotazione di qualità nutrizionale altissima, che aiuta a prevenire malattie croniche come patologie cardiovascolari, diabete e obesità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di perseguire con maggiore e rinnovata forza iniziative volte a promuovere il «Nutrinform battery» come sistema idoneo ad armonizzare il mercato europeo, investendo in progetti di sperimentazione e raccolta dati, incentivandone l'utilizzo da parte di aziende e consumatori e prevedendone l'inclusione all'interno delle linee guida sull'alimentazione del Ministero della salute.
9/1342-A/13.Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolato del disegno di legge all'esame contiene princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 7 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 4 regolamenti europei, nonché l'annesso Allegato A ha ad oggetto 10 direttive;

    la legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

    il Regolamento (UE) 2021/2117, stabilisce che a partire dall'8 dicembre 2023, l'etichettatura obbligatoria dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale dei vini e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Tuttavia, la legislazione dà ai produttori la possibilità di rendere disponibile la dichiarazione nutrizionale completa e l'elenco degli ingredienti pervia elettronica (e-label);

    le aziende vitivinicole hanno accolto con favore questo nuovo regolamento che fornisce un modo adeguato di informare i consumatori e si sono fortemente impegnate ad implementarlo rapidamente;

    considerando i lunghi tempi necessari per preparare le informazioni, modificare il design delle etichette e stamparle, le aziende vinicole dell'UE hanno iniziato molti mesi fa a prepararsi per rispettare la scadenza;

    lo scorso 24 novembre la Direzione generale per la Salute e sicurezza alimentare della Commissione europea, aveva diffuso delle linee guida che vanno ad interpretare il nuovo regolamento, che vanno ad incidere sull'aspetto che dovrebbero avere le nuove etichette;

    a seguito di queste nuove Linee Guida non sarà più sufficiente il QR code ma dovrà essere aggiunta, al di sopra di esso, una scritta «ingredienti» in ciascuna lingua dell'Unione, per un totale di ventiquattro idiomi; un elenco lunghissimo che difficilmente potrà essere inserito nelle dimensioni delle attuali etichette;

    con le nuove linee guida della Dg Sante i produttori vitivinicoli si troveranno nella condizione di dover stampare nuove etichette che tengano conto della dicitura «ingredienti»;

    i produttori di Francia, Spagna, Italia e Portogallo hanno inoltrato un appello alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen affinché intervenga in proposito;

    Olof Gill, portavoce per l'agricoltura della Commissione europea, in riferimento alle linee guida sull'etichettatura nutrizionale dei vini, sembra aver chiarito che per la maggior parte dei vini le nuove disposizioni dovrebbero essere applicate in linea con l'interpretazione fornita solo a partire dalla vendemmia 2024;

    sembra, quindi, che le etichette stampate e già utilizzate sui vini imbottigliati e sulle bottiglie immesse sul mercato non devono essere distrutte, né i vini imbottigliati devono essere rietichettati in quanto tutti i vini prodotti prima dell'8 dicembre sono esentati dalle nuove regole di etichettatura;

    il 7 dicembre 2023 il MASAF ha previsto un decreto che posticipa l'introduzione e l'applicazione della normativa europea sul cambio di etichettatura del vino, permettendo così l'utilizzo e l'esaurimento delle etichette già in magazzino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire nelle opportune sedi europee affinché venga prevista una modifica delle linee guida sulla etichettatura dei vini, in quanto queste nuove indicazioni presentano comunque delle criticità.
9/1342-A/14.Carloni, Bruzzone, Pierro, Davide Bergamini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolato del disegno di legge all'esame contiene princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 7 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 4 regolamenti europei, nonché l'annesso Allegato A ha ad oggetto 10 direttive;

    la legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

    l'articolo 7 del decreto-legge 14 aprile 2023 n. 39 recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche» consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate; il riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea 2020/741 sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate;

    sarebbe opportuno, alla luce della procedura richiesta e per il rilevante impatto della misura per il settore agricolo, prevedere un'estensione del periodo di applicazione della norma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un'estensione del periodo di applicazione dell'autorizzazione al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, al fine di dare un maggior respiro temporale all'applicazione della misura.
9/1342-A/15.Pierro, Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'unione europea (c.d. «direttiva MIS 2»);

    tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva NIS, Network and Information Security), nonché modifica sia il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale, sia la direttiva (UE) 2018/1972, che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

    nell'ottica di un maggiore coordinamento tra le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2022/2557, recante misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'unione, e quelle contenute nella direttiva (UE) 2022/2555, al fine di garantire un aumento del livello di resilienza dei soggetti critici, si rende necessario prevedere che tali soggetti, si dotino di tecnologie che possano offrire le imprese italiane ed europee, salvo che il mercato nazionale o europeo non disponga di adeguata offerta per le tecnologie richieste. Tale previsione è limitata alle entità che operano all'interno del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica poiché tale perimetro impone cautele che consentono l'utilizzo di particolari criteri di regolazione del mercato, che altrimenti sarebbero preclusi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che tali soggetti, nel caso in cui appartengano al Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, si dotino di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee, salvo che ciò non sia possibile.
9/1342-A/16. Pretto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'unione europea (c.d. «direttiva MIS 2»);

    tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva NIS, Network and Information Security), nonché modifica sia il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale, sia la direttiva (UE) 2018/1972, che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

    nell'ottica di un maggiore coordinamento tra le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2022/2557, recante misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'unione, e quelle contenute nella direttiva (UE) 2022/2555, al fine di garantire un aumento del livello di resilienza dei soggetti critici, si rende necessario prevedere che tali soggetti, si dotino di tecnologie che possano offrire le imprese italiane ed europee, salvo che il mercato nazionale o europeo non disponga di adeguata offerta per le tecnologie richieste. Tale previsione è limitata alle entità che operano all'interno del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica poiché tale perimetro impone cautele che consentono l'utilizzo di particolari criteri di regolazione del mercato, che altrimenti sarebbero preclusi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che i soggetti che appartengono al Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica si dotino, preferibilmente e fermo restando quanto previsto dall'articolo 108, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee.
9/1342-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Pretto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'unione europea (c.d. «direttiva NIS 2»);

    tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva NIS, Network and Information Security), nonché modifica sia il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale, sia la direttiva (UE) 2018/1972, che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

    l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555, impone agli Stati membri di definire, entro il 17 aprile 2025, un elenco dei soggetti essenziali e importanti nonché dei soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio;

    tale elenco deve essere soggetto a riesame periodicamente, almeno biennale, da parte degli Stati membri;

    il paragrafo 4, dello stesso articolo 3, prevede che, ai fini della compilazione dell'elenco dei soggetti essenziali e importanti, gli Stati membri devono imporre ai soggetti di trasmettere alle autorità competenti almeno le seguenti informazioni: il nome, l'indirizzo e i recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi email, le serie di IP e i numeri di telefono del soggetto e se del caso, il settore e il sottosettore pertinente indicati nella NIS 2 nonché, ove applicabile, un elenco degli Stati membri in cui forniscono servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della NIS 2;

    in tale contesto si rende necessaria la previsione di un piano di sostegno, da parte del legislatore nazionale, anche mediante la revisione di provvedimenti già esistenti, volto a consentire alle imprese di conformarsi agli obblighi derivanti dall'attuazione della c.d. direttiva NIS 2,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, anche attraverso la revisione di misure già esistenti, meccanismi incentivanti al fine di consentire a tali soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima.
9/1342-A/17. Furgiuele.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'unione europea (c.d. «direttiva NIS 2»);

    tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva NIS, Network and Information Security), nonché modifica sia il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale, sia la direttiva (UE) 2018/1972, che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

    l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555, impone agli Stati membri di definire, entro il 17 aprile 2025, un elenco dei soggetti essenziali e importanti nonché dei soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio;

    tale elenco deve essere soggetto a riesame periodicamente, almeno biennale, da parte degli Stati membri;

    il paragrafo 4, dello stesso articolo 3, prevede che, ai fini della compilazione dell'elenco dei soggetti essenziali e importanti, gli Stati membri devono imporre ai soggetti di trasmettere alle autorità competenti almeno le seguenti informazioni: il nome, l'indirizzo e i recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi email, le serie di IP e i numeri di telefono del soggetto e se del caso, il settore e il sottosettore pertinente indicati nella NIS 2 nonché, ove applicabile, un elenco degli Stati membri in cui forniscono servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della NIS 2;

    in tale contesto si rende necessaria la previsione di un piano di sostegno, da parte del legislatore nazionale, anche mediante la revisione di provvedimenti già esistenti, volto a consentire alle imprese di conformarsi agli obblighi derivanti dall'attuazione della c.d. direttiva NIS 2,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, anche attraverso la revisione di misure già esistenti, meccanismi incentivanti al fine di consentire a tali soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima.
9/1342-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Furgiuele.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'unione europea (c.d. «direttiva NIS 2»);

    tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva NIS, Network and Information Security), nonché modifica sia il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale, sia la direttiva (UE) 2018/1972, che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

    l'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555 (c.d. direttiva NIS 2) impone ai soggetti essenziali e importanti l'adozione di misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi posti alla sicurezza dei loro sistemi informatici e delle reti utilizzati nelle loro attività o per la fornitura dei loro servizi, in modo da prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti per i destinatari dei loro servizi e per altri servizi, elencando quali siano le misure di gestione del rischio volti a proteggere i sistemi informatici e di rete e il loro ambiente fisico da incidenti;

    tuttavia, l'articolo citato non esplicita quali tecnologie dovranno essere impiegate in tale processo;

    si rende, pertanto, necessario introdurre un principio e criterio direttivo che consenta al Governo, in fase di recepimento della suddetta Direttiva, di specificare quali tecnologie saranno messe in campo ai fini della gestione del rischio di cybersicurezza e assicurare che l'adozione di tali tecnologie sia verificata nella fase di controllo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che, per ciascuna misura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, siano indicate puntualmente le relative tecnologie necessarie ad assicurarne l'effettiva attivazione.
9/1342-A/18. Marchetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2022-2023;

    l'articolo 3 del disegno di legge reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (LIE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (c.d. direttiva NIS 2);

    la predetta direttiva stabilisce un quadro normativo comune per la cybersicurezza volto a migliorarne il livello nell'Unione europea, richiedendo agli Stati membri di rafforzare le proprie capacità di cybersicurezza ed introducendo misure di gestione dei rischi e di segnalazione nei settori critici, insieme a norme sulla cooperazione, la condivisione delle informazioni, la vigilanza e l'esecuzione delle norme;

    in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera l) numero 1) delega il Governo a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555;

    la Corte costituzionale ha ribadito che il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconsiderare il criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), numero 1) alla luce delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012.
9/1342-A/19. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento da effettuarsi entro il 17 ottobre 2024 della direttiva (UE) 2022/2557 del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici;

    la predetta direttiva si propone di ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza fisica dei soggetti critici nell'Unione al fine di garantire la prestazione ininterrotta di servizi essenziali per l'economia e la società nel suo complesso;

    in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera h) delega il Governo a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2557;

    la Corte costituzionale ha ribadito che il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconsiderare il criterio di delega di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 alla luce delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012.
9/1342-A/20. Stefani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    in particolare, l'articolo 15 del disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 conferisce una delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento UE 2022/868 relativo alla governance europea dei dati;

    il regolamento sulla governance dei dati mira a rendere disponibili un maggior numero di dati per il loro riutilizzo e ad agevolare la condivisione dei medesimi in settori come la salute, l'ambiente, l'energia, l'agricoltura, la mobilità, la finanza, l'industria manifatturiera, la pubblica amministrazione e le competenze, a beneficio dei cittadini e delle imprese dell'Unione europea, creando posti di lavoro e stimolando l'innovazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a garantire, durante il processo di condivisione dei dati per il loro riutilizzo, un'adeguata protezione degli stessi da attacchi informatici.
9/1342-A/21. Ziello, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani.


   La Camera,

   premesso che:

    L'articolo 10 del provvedimento in esame descrive le azioni e i principi che il Governo italiano intende adottare nell'ambito dell'attuazione delle direttive dell'Unione europea (UE) 2023/958 e 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio;

    la disposizione prevede l'istituzione di un'autorità nazionale competente per l'attuazione del nuovo sistema ETS II e un rafforzamento della struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente. Ciò è motivato dall'ampliamento dei compiti dell'autorità, inclusi quelli relativi a nuovi settori. Inoltre, si tiene conto dell'incrementata rilevanza, anche dal punto di vista economico, delle decisioni prese da questa autorità;

    viene, inoltre, suggerita l'ottimizzazione e l'informatizzazione delle procedure nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS) che implica di coordinare e integrare le nuove e aggiuntive procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS, come definito nell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

    si propone di rivedere e adeguare il sistema di sanzioni con l'obiettivo di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Questo mira a ottenere una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni, anche nei nuovi settori inclusi o ampliati; assegnazione dei proventi delle sanzioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

    il testo, pertanto, indica un impegno del Governo italiano ad adottare misure specifiche per adeguarsi e implementare le direttive dell'UE relative allo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, con un'attenzione particolare al potenziamento dell'organizzazione, all'ottimizzazione delle procedure e alla revisione del sistema sanzionatorio;

    il sistema ETS ha contribuito a ridurre le emissioni di gas a effetto serra in Italia. Secondo i dati del Ministero dell'ambiente, le emissioni di CO2 dei settori coperti dal sistema ETS sono diminuite del 20 per cento tra il 2005 e il 2020;

    nonostante l'ottima risposta del comparto produttivo italiano, si ritiene che il sistema ETS sia inefficiente perché non incoraggia gli operatori a ridurre le proprie emissioni, i quali possono semplicemente acquistare quote di emissione sul mercato, invece di ridurre la propria produzione o investire in tecnologie più pulite. Il sistema ETS è costoso perché aumenta i costi di produzione per le aziende con conseguente rischio di aumento dei prezzi al consumo e perdita di competitività delle aziende italiane,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza in sede europea al fine di prevedere soluzioni alternative al sistema ETS e attivare incentivi volti a sostenere la competitività e produttività delle imprese italiane.
9/1342-A/22. Barabotti.


   La Camera,

   premesso che:

    L'articolo 10 del provvedimento in esame descrive le azioni e i principi che il Governo italiano intende adottare nell'ambito dell'attuazione delle direttive dell'Unione europea (UE) 2023/958 e 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio;

    la disposizione prevede l'istituzione di un'autorità nazionale competente per l'attuazione del nuovo sistema ETS II e un rafforzamento della struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente. Ciò è motivato dall'ampliamento dei compiti dell'autorità, inclusi quelli relativi a nuovi settori. Inoltre, si tiene conto dell'incrementata rilevanza, anche dal punto di vista economico, delle decisioni prese da questa autorità;

    viene, inoltre, suggerita l'ottimizzazione e l'informatizzazione delle procedure nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS) che implica di coordinare e integrare le nuove e aggiuntive procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS, come definito nell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

    si propone di rivedere e adeguare il sistema di sanzioni con l'obiettivo di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Questo mira a ottenere una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni, anche nei nuovi settori inclusi o ampliati; assegnazione dei proventi delle sanzioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

    il testo, pertanto, indica un impegno del Governo italiano ad adottare misure specifiche per adeguarsi e implementare le direttive dell'UE relative allo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, con un'attenzione particolare al potenziamento dell'organizzazione, all'ottimizzazione delle procedure e alla revisione del sistema sanzionatorio;

    il sistema ETS ha contribuito a ridurre le emissioni di gas a effetto serra in Italia. Secondo i dati del Ministero dell'ambiente, le emissioni di CO2 dei settori coperti dal sistema ETS sono diminuite del 20 per cento tra il 2005 e il 2020,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza in sede europea al fine di prevedere soluzioni aggiuntive al sistema ETS e attivare incentivi volti a sostenere la competitività e produttività delle imprese italiane.
9/1342-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Barabotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 17 del provvedimento in esame interviene per conformare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, datato 31 maggio 2023; regolamento che si occupa della regolamentazione delle cripto-attività e dei servizi ad esse correlati;

    nell'esercizio di tale delega, il Governo deve seguire i principi generali dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e rispettare specifici principi e criteri direttivi. Questi includono la necessità di apportare modifiche e integrazioni alla normativa esistente per garantire la corretta applicazione del regolamento e delle norme tecniche di attuazione. Viene posta un'attenzione particolare al coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, inclusi i servizi di pagamento e gli strumenti finanziari. Il testo prevede l'individuazione della Banca d'Italia e della CONSOB come autorità competenti ai sensi del regolamento, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni. Si stabilisce anche la necessità di coordinamento tra queste autorità e l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

    ulteriori disposizioni riguardano la definizione dei poteri e delle responsabilità di queste autorità, la gestione delle sanzioni previste dal regolamento, la comunicazione con le autorità europee competenti, l'armonizzazione delle disposizioni sanzionatorie con quelle nazionali esistenti e la gestione delle crisi per gli emittenti di token e i prestatori di servizi per le cripto-attività;

    complessivamente, il testo cerca di fornire al Governo gli strumenti necessari per adattare la normativa nazionale alle nuove sfide e opportunità introdotte dal regolamento europeo sulle cripto-attività;

    le cripto-attività hanno il potenziale per essere una nuova forma di valuta e di investimento che può promuovere la crescita economica e la competitività dell'Italia. Ciò rende necessario incentivare e 13 sostenere al meglio il suddetto settore affinché divenga volano economico per le imprese italiane,

impegna il Governo:

   a prevedere interventi volti a sostenere lo sviluppo delle cripto-attività in Italia con l'obiettivo di supportare le imprese e lo sviluppo economico del Paese, oltre che individuare un quadro normativo per le cripto attività che protegga gli investitori e promuova lo sviluppo del settore;

   attivarsi presso le competenti autorità, anche in sede europea, per l'abolizione del limite di spesa del contante transfrontaliero al fine di incentivare la crescita economica, la mobilizzazione della ricchezza con conseguente lotta all'evasione fiscale in tutto il territorio comunitario.
9/1342-A/23. Andreuzza.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento all'articolo 13 affida al Governo il compito di adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a conformare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, datato 23 ottobre 2018, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, del 11 maggio 2021. Questi regolamenti concernono la sorveglianza dei movimenti di denaro contante transfrontalieri;

    i decreti legislativi, soggetti a parere preventivo del Garante per la protezione dei dati personali, devono essere emanati entro diciotto mesi dall'entrata in vigore di ciascuno di essi. Nel processo di adeguamento, il Governo deve rispettare i principi generali della legge del 24 dicembre 2012, n. 234, e segue ulteriori principi e criteri direttivi specifici;

    tra le disposizioni previste, si evidenziano le modifiche al decreto legislativo del 19 novembre 2008, n. 195, al fine di garantire la piena attuazione dei regolamenti, coinvolgendo autorità competenti come l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Corpo della Guardia di finanza. Si prevede l'implementazione di controlli basati sull'analisi dei rischi, la definizione di un sistema sanzionatorio efficace e l'applicazione del sistema di sorveglianza sui movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Stati membri. Parallelamente, sono proposti adeguamenti alla legge del 17 gennaio 2000, n. 7, per coordinarla con le disposizioni europee, evitando sovrapposizioni e definendo modalità e sanzioni relative alle dichiarazioni in materia di oro;

    risulta, però, del tutto evidente che il limite di spesa in contanti transfrontaliero è una misura discriminatoria che penalizza i cittadini italiani che vivono o lavorano in altri paesi dell'Unione Europea. Si ritiene che il limite di spesa in contanti transfrontaliero rende più difficile per i cittadini fare acquisti legali con denaro contante e può portare a un aumento dell'evasione fiscale e del riciclaggio di denaro,

impegna il Governo

ad attivarsi presso le competenti autorità, anche in sede europea, per l'abolizione del limite di spesa del contante transfrontaliero al fine di incentivare la crescita economica, la mobilizzazione della ricchezza con conseguente lotta all'evasione fiscale in tutto il territorio europeo.
9/1342-A/24. Toccalini.


   La Camera,

    l'articolo 16, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede principi di delega specifici finalizzati ad adeguare la normativa nazionale al regolamento UE 2023/1113;

    il comma 1, in particolare, reca delega legislativa al Governo:

     1) per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività;

     2) per l'attuazione della direttiva UE 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113). Il Regolamento UE 2023/1113 introduce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario (ad esempio, nome e numero di conto di pagamento) che accompagna né i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

    tra le priorità più importanti per un regolatore vi è la necessità di fornire delle definizioni, atte a indicare l'oggetto e il soggetto cui una norma si riferisce. La neutralità sotto il profilo tecnologico, di concerto con la determinatezza, sono caratteristiche basilari di una definizione normativa, tali da rendere ragionevolmente definita l'interpretazione che il mercato potrà assumere. Ciò è di particolare rilievo, soprattutto all'interno di un profilo legislativo quale è quello che connota il legislatore comunitario;

    diversamente, in altre territorialità, la carenza di un siffatto rigore definitorio, è talora foriera di ambiguità che dà adito a interpretazioni errate, tali da poter causare controversie o problemi legali;

    il comma 2 dell'articolo 16 individua puntualmente i principi e criteri direttivi specifici (ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234) che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega;

    inoltre si specifica la necessità di apportare ogni modifica al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, necessaria a includere i prestatori di servizi per le criptoattività nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

    i diritti umani devono comprendere appieno la sfera digitale e devono essere protetti dall'uso illecito delle tecnologie da parte di attori statali o non statali che forniscono tali tecnologie o che traggono vantaggio dalle stesse;

    occorre mettere in evidenza i rischi posti dalle tecnologie digitali, ivi inclusa l'intelligenza artificiale, alla libertà personale, al diritto alla vita privata nonché alla democrazia in generale e condannare il ruolo delle tecnologie digitali nelle violazioni dei diritti umani, in particolare attraverso la sorveglianza, il monitoraggio, le molestie e le limitazioni della libertà di espressione,

impegna il Governo

a intervenire normativamente per l'istituzione di un quadro giuridico completo e globale sulle tecnologie digitali, nel quale sfruttare i possibili vantaggi che tali tecnologie possono offrire per il benessere umano, nel rigoroso rispetto dei diritti umani e proteggere i gruppi vulnerabili dalla disinformazione e dalla manipolazione dell'opinione pubblica.
9/1342-A/25. Bellomo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede principi di delega specifici finalizzati ad adeguare la normativa nazionale al regolamento UE 2023/1113.

    Il comma 1, in particolare, reca delega legislativa al Governo:

     per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività;

     per l'attuazione della direttiva UE 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113). Il Regolamento UE 2023/1113 introduce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario (ad esempio, nome e numero di conto di pagamento) che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

    tra le priorità più importanti per un regolatore vi è la necessità di fornire delle definizioni, atte a indicare l'oggetto e il soggetto cui una norma si riferisce. La neutralità sotto il profilo tecnologico, di concerto con la determinatezza, sono caratteristiche basilari di una definizione normativa, tali da rendere ragionevolmente definita l'interpretazione che il mercato potrà assumere. Ciò è di particolare rilievo, soprattutto all'interno di un profilo legislativo quale è quello che connota il legislatore comunitario. Diversamente, in altre territorialità, la carenza di un siffatto rigore definitorio, è talora foriera di ambiguità che dà adito a interpretazioni errate, tali da poter causare controversie o problemi legali;

    tuttavia, è importante che, nonostante il rigore definitorio, nel diritto esistono molte questioni interpretative. Queste derivano dal fatto che le parole possono avere significati diversi a seconda del contesto, e a volte possono persino avere più di un significato all'interno della stessa disposizione legale. Queste ambiguità vengono spesso risolte attraverso l'interpretazione giurisprudenziale;

    orbene, con l'aumento dell'innovazione e della digitalizzazione nel settore finanziario, le questioni legali e normative diventano sempre più complesse;

    le nuove regole in materia di cripto-attività portano ad un cambiamento significativo nel modo in cui esse sono regolate in Europa. Molti altri paesi, infatti, stanno seguendo l'esempio dell'UE e stanno anche introducendo regolamentazioni simili. Tuttavia, bisognerà capire come queste norme verranno implementate e che ripercussioni avranno a livello globale;

    queste norme, inoltre, rappresentano un passo importante per la creazione di un ambiente più sicuro e più sostenibile per le cripto-valute e le cripto-attività in generale nell'UE, al fine di proteggere i consumatori e prevenire l'uso improprio delle cripto-valute da parte di criminali;

    i rischi collegati alle cripto-attività hanno reso necessario un intervento chiaro a tutela dei consumatori, per aumentare poteri di vigilanza e rendere le operazioni in materia di cripto-valute più trasparenti ed ecco che la nuova normativa mirerà a rendere ancora più tracciabili i trasferimenti di cripto-attività, come i Bitcoin. Infatti, la proposta legislativa deve essere inquadrata nell'ambito di un più ampio intervento, volto a contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

    occorre considerare che le criptovalute siano (anche) uno strumento utilizzato per riciclare denaro e, in tal senso, si riporta la posizione – ben sintetizzata – dalle dichiarazioni di Mairead McGuinness, commissario europeo per i servizi finanziari, secondo cui «la criptovaluta è uno delle più recenti modi per riciclare denaro. Le nostre regole si applicheranno ora a tutto il settore delle criptovalute. Vieteremo portafogli crittografici anonimi e ci assicureremo che i trasferimenti di criptovalute siano tracciabili»,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché i consumatori siano meglio informati in merito ai rischi, ai costi e agli oneri connessi alle loro operazioni e a utilizzare appieno tutti gli strumenti pertinenti per combattere l'impunità, anche attraverso un maggiore sostegno alla Corte penale internazionale e ai tribunali speciali a livello nazionale e internazionale, e inoltre istituire meccanismi flessibili di cooperazione e finanziamento per raccogliere e analizzare rapidamente le prove dei reati internazionali.
9/1342-A/26. Bisa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede principi di delega specifici finalizzati ad adeguare la normativa nazionale al regolamento UE 2023/1113.

    Il comma 1, in particolare, reca delega legislativa al Governo:

     per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività;

     per l'attuazione della direttiva UE 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113). Il Regolamento UE 2023/1113 introduce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario (ad esempio, nome e numero di conto di pagamento) che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

    tra le priorità più importanti per un regolatore vi è la necessità di fornire delle definizioni, atte a indicare l'oggetto e il soggetto cui una norma si riferisce. La neutralità sotto il profilo tecnologico, di concerto con la determinatezza, sono caratteristiche basilari di una definizione normativa, tali da rendere ragionevolmente definita l'interpretazione che il mercato potrà assumere. Ciò è di particolare rilievo, soprattutto all'interno di un profilo legislativo quale è quello che connota il legislatore comunitario. Diversamente, in altre territorialità, la carenza di un siffatto rigore definitorio, è talora foriera di ambiguità che dà adito a interpretazioni errate, tali da poter causare controversie o problemi legali;

    tuttavia, è importante che, nonostante il rigore definitorio, nel diritto esistono molte questioni interpretative. Queste derivano dal fatto che le parole possono avere significati diversi a seconda del contesto, e a volte possono persino avere più di un significato all'interno della stessa disposizione legale. Queste ambiguità vengono spesso risolte attraverso l'interpretazione giurisprudenziale;

    orbene, con l'aumento dell'innovazione e della digitalizzazione nel settore finanziario, le questioni legali e normative diventano sempre più complesse;

    le autorità degli Stati membri responsabili della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e le autorità di contrasto pertinenti degli Stati membri e a livello dell'Unione dovrebbero intensificare la cooperazione tra loro e con le pertinenti autorità dei paesi terzi, comprese quelle dei paesi in via di sviluppo, al fine di rafforzare ulteriormente la trasparenza e la condivisione delle informazioni e delle migliori prassi;

    il Parlamento europeo ha approvato nuove norme sulla tracciabilità dei trasferimenti in materia di cripto-attività ed il Regolamento mira a garantirne la tracciabilità, per prevenire il riciclaggio di denaro, stoppando le transazioni sospette;

    nella seduta del 20 aprile 2023 il Parlamento Europeo ha approvato il testo del nuovo Regolamento sui dati informativi che accompagnano, con finalità antiriciclaggio, i trasferimenti di fondi e determinate cripto attività, per tracciarne i trasferimenti ed introducendo nuove regole su vigilanza e protezione dei clienti;

    come, intatti, si legge nella risoluzione legislativa del Parlamento europeo «è importante garantire che gli atti legislativi dell'unione in materia di servizi finanziari siano adeguati all'era digitale e contribuiscano a creare un'economia pronta per le sfide del futuro e al servizio delle persone, anche consentendo l'uso di tecnologie innovative. Si tratta di una regolamentazione adeguata che mantiene la competitività degli Stati membri sui mercati finanziari e tecnologici internazionali e offre ai clienti vantaggi significativi in termini di accesso a una gestione patrimoniale e a servizi finanziari più economici, più veloci e più sicuri»;

    il Regolamento si prefigge l'obiettivo di garantire la tracciabilità dei trasferimenti di cripto attività, al fine di prevenire il riciclaggio di denaro, stoppando le transazioni sospette. In tal senso, infatti, il regolamento MiCA (Markets-in-Crypto-Assets Regulation) andrà ad introdurre un quadro giuridico completo ed armonico in tutta Europa, e riguarderà diverse attività come: l'emissione e la negoziazione di cripto-asset, l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di cripto-asset e degli emittenti di token con riferimento ad asset e moneta elettronica, la protezione dei consumatori e la prevenzione degli abusi di mercato;

    ciò significa che chiunque effettui un trasferimento di cripto-asset dovrà fornire tali informazioni per garantire la tracciabilità delle transazioni. Tuttavia, le norme non si applicheranno ai trasferimenti da persona a persona effettuati senza l'intervento di un fornitore di servizi finanziari. Ciò significa che i trasferimenti diretti tra individui o tra fornitori di servizi di cripto-attività saranno esclusi dall'obbligo di fornire informazioni sui l'origine e sul beneficiario finale della transazione;

    inoltre alcuni trasferimenti di cripto-asset comportano specifici fattori di elevato rischio in tema di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e altre attività criminali ed «in particolare i trasferimenti relativi a prodotti, transazioni o tecnologie progettati per migliorare l'anonimato, compresi i mixer o i tumblers»;

    per garantire la tracciabilità di tali trasferimenti, l'EBA (European Banking Authority) dovrebbe chiarire come i fattori di rischio debbano essere presi in considerazione dai fornitori di servizi di cripto-asset, anche quando effettuano transazioni con entità extra-UE non regolamentate, non registrate o non autorizzate in un paese terzo, o con portafogli self-hosted,

impegna il Governo

ad intervenire per ampliare il perimetro dei settori o dei soggetti che rientrano in tale regime e di chiarire in che modo esso si dovrebbe applicare ai prestatori di servizi per le cripto-attività finora non contemplati.
9/1342-A/27. Morrone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede principi di delega specifici finalizzati ad adeguare la normativa nazionale al regolamento UE 2023/1113;

    il comma 1, in particolare, reca delega legislativa al Governo:

     per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività;

     per l'attuazione della direttiva UE 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113). Il Regolamento UE 2023/1113 introduce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario (ad esempio, nome e numero di conto di pagamento) che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

    tra le priorità più importanti per un regolatore vi è la necessità di fornire delle definizioni, atte a indicare l'oggetto e il soggetto cui una norma si riferisce. La neutralità sotto il profilo tecnologico, di concerto con la determinatezza, sono caratteristiche basilari di una definizione normativa, tali da rendere ragionevolmente definita l'interpretazione che il mercato potrà assumere. Ciò è di particolare rilievo, soprattutto all'interno di un profilo legislativo quale è quello che connota il legislatore comunitario. Diversamente, in altre territorialità, la carenza di un siffatto rigore definitorio, è talora foriera di ambiguità che dà adito a interpretazioni errate, tali da poter causare controversie o problemi legali;

    tuttavia, è importante che, nonostante il rigore definitorio, nel diritto esistono molte questioni interpretative. Queste derivano dal fatto che le parole possono avere significati diversi a seconda del contesto, e a volte possono persino avere più di un significato all'interno della stessa disposizione legale. Queste ambiguità vengono spesso risolte attraverso l'interpretazione giurisprudenziale;

    orbene, con l'aumento dell'innovazione e della digitalizzazione nel settore finanziario, le questioni legali e normative diventano sempre più complesse;

    le autorità degli Stati membri responsabili della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e le autorità di contrasto pertinenti degli Stati membri e a livello dell'Unione dovrebbero intensificare la cooperazione tra loro e con le pertinenti autorità dei paesi terzi, comprese quelle dei paesi in via di sviluppo, al fine di rafforzare ulteriormente la trasparenza e la condivisione delle informazioni e delle migliori prassi;

    il Parlamento europeo ha approvato nuove norme sulla tracciabilità dei trasferimenti in materia di cripto-attività ed il Regolamento mira a garantirne la tracciabilità, per prevenire il riciclaggio di denaro, stoppando le transazioni sospette;

    nella seduta del 20 aprile 2023 il Parlamento Europeo ha approvato il testo del nuovo Regolamento sui dati informativi che accompagnano, con finalità antiriciclaggio, i trasferimenti di fondi e determinate cripto attività, per tracciarne i trasferimenti ed introducendo nuove regole su vigilanza e protezione dei clienti;

    come, intatti, si legge nella risoluzione legislativa del Parlamento europeo «è importante garantire che gli atti legislativi dell'unione in materia di servizi finanziari siano adeguati all'era digitale e contribuiscano a creare un'economia pronta per le sfide del futuro e al servizio delle persone, anche consentendo l'uso di tecnologie innovative. Si tratta di una regolamentazione adeguata che mantiene la competitività degli Stati membri sui mercati finanziari e tecnologici internazionali e offre ai clienti vantaggi significativi in termini di accesso a una gestione patrimoniale e a servizi finanziari più economici, più veloci e più sicuri»;

    il Regolamento si prefigge l'obiettivo di garantire la tracciabilità dei trasferimenti di cripto attività, al fine di prevenire il riciclaggio di denaro, stoppando le transazioni sospette. In tal senso, infatti, il regolamento MiCA (Markets-in-Crypto-Assets Regulation) andrà ad introdurre un quadro giuridico completo ed armonico in tutta Europa, e riguarderà diverse attività come: l'emissione e la negoziazione di cripto-asset, l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di cripto-asset e degli emittenti di token con riferimento ad asset e moneta elettronica, la protezione dei consumatori e la prevenzione degli abusi di mercato;

    ciò significa che chiunque effettui un trasferimento di cripto-asset dovrà fornire tali informazioni per garantire la tracciabilità delle transazioni. Tuttavia, le norme non si applicheranno ai trasferimenti da persona a persona effettuati senza l'intervento di un fornitore di servizi finanziari. Ciò significa che i trasferimenti diretti tra individui o tra fornitori di servizi di cripto-attività saranno esclusi dall'obbligo di fornire informazioni sui l'origine e sul beneficiario finale della transazione;

    inoltre alcuni trasferimenti di cripto-asset comportano specifici fattori di elevato rischio in tema di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e altre attività criminali ed «in particolare i trasferimenti relativi a prodotti, transazioni o tecnologie progettati per migliorare l'anonimato, compresi i mixer o i tumblers»;

    per garantire la tracciabilità di tali trasferimenti, l'EBA (European Banking Authority) dovrebbe chiarire come i fattori di rischio debbano essere presi in considerazione dai fornitori di servizi di cripto-asset, anche quando effettuano transazioni con entità extra-UE non regolamentate, non registrate o non autorizzate in un paese terzo, o con portafogli self-hosted,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad intervenire per ampliare il perimetro dei settori o dei soggetti che rientrano in tale regime e di chiarire in che modo esso si dovrebbe applicare ai prestatori di servizi per le cripto-attività finora non contemplati.
9/1342-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta)Morrone.


   La Camera,

   premesso che;

    l'articolo 3 del presente provvedimento reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'unione europea (cosiddetta «direttiva NIS 2»);

    tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, abroga la direttiva (UF) 2016/1148 (cosiddetta direttiva NIS, Network and Information Security), nonché modifica sia il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale, sia la direttiva (UE) 2018/1972, che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

    oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tra gli ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici assegnati al Governo è presente anche quello di individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/255;

    l'articolo 2 della direttiva stabilisce, infatti, che essa si applica ad un ente della amministrazione centrale, quale definito da ciascuno Stato membro conformemente al diritto nazionale ovvero ad un ente pubblico a livello regionale quale definito dallo Stato, ma solo se a seguito di una valutazione basata sul rischio, si ritenga che fornisca servizi la cui perturbazione potrebbe avere un impatto significativo su attività sociali o economiche critiche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che la direttiva di cui in premessa si applichi anche alle città metropolitane e alle regioni secondo princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza.
9/1342-A/28. Comaroli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del presente provvedimento reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022;

    quest'ultima modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana;

    gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva (UE) 2022/431 entro il 5 aprile 2024;

    tra i princìpi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 6 si prevede quello di apportare alla normativa vigente le modifiche necessarie ad assicurare la corretta applicazione della suddetta direttiva (UE) 2022/431, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione dei nuovi livelli di rischio individuali,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la possibilità di istituire un fondo a copertura dei costi sostenuti dai datori di lavoro privati per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'applicazione della direttiva di cui in premessa.
9/1342-A/29. Cattoi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7 del presente provvedimento reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione;

    tale direttiva, in sintesi, è intesa a stabilire prescrizioni minime per rafforzare l'applicazione del principio della parità retributiva per uno stesso lavoro tra uomini e donne e il divieto di discriminazione in materia di occupazione e impiego per motivi di genere;

    il termine finale per il recepimento della direttiva in oggetto è fissato al 7 giugno 2026;

    l'articolo 33 della direttiva consente che, secondo i criteri ivi previsti, il recepimento sia affidato alle parti sociali,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la possibilità di introdurre misure incentivanti per quei datori di lavoro che decidono di applicare le prescrizioni che saranno adottate dal Governo italiano per rafforzare l'attuazione del principio della parità retributiva per uno stesso lavoro tra uomini e donne.
9/1342-A/30. Frassini.


   La Camera,

   premesso che:

    il Regolamento UE 2023/1113 introduce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario (ad esempio, nome e numero di conto di pagamento) che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

    l'articolo 16 del provvedimento prevede i principi di delega specifici finalizzati ad adeguare la normativa nazionale al regolamento UE 2023/1113. In particolare, il comma 1 del medesimo articolo, reca delega legislativa al Governo per l'attuazione della direttiva UE 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113);

    con l'articolo 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, su impulso dell'allora Ministro dell'interno Matteo Salvini, veniva istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, dai cosiddetti money transfer, ovvero gli istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro. Inoltre, la norma appena richiamata prevedeva che i trasferimenti di denaro potessero essere perfezionati esclusivamente sul canale di operatori finanziari che ne consentivano la piena tracciabilità dei flussi;

    il Governo Conte II abrogò l'imposta sul money transfer,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di reintrodurre l'imposta sul Money transfer di cui in premessa e di fare in modo che i trasferimenti di denaro verso Paesi non appartenenti all'Unione europea siano perfezionati esclusivamente su canali di operatori finanziari che ne consentono la piena tracciabilità dei flussi così da contrastare l'uso del sistema finanziario per fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
9/1342-A/31.Ottaviani.


   La Camera,

   premesso che:

    il Regolamento UE 2023/1113 introduce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario (ad esempio, nome e numero di conto di pagamento) che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

    l'articolo 16 del provvedimento prevede i principi di delega specifici finalizzati ad adeguare la normativa nazionale al regolamento UE 2023/1113. In particolare, il comma 1 del medesimo articolo, reca delega legislativa al Governo per l'attuazione della direttiva UE 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113);

    con l'articolo 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, su impulso dell'allora Ministro dell'interno Matteo Salvini, veniva istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, dai cosiddetti money transfer, ovvero gli istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro. Inoltre, la norma appena richiamata prevedeva che i trasferimenti di denaro potessero essere perfezionati esclusivamente sul canale di operatori finanziari che ne consentivano la piena tracciabilità dei flussi;

    il Governo Conte II abrogò l'imposta sul money transfer,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare la possibilità di reintrodurre l'imposta sul Money transfer di cui in premessa e di fare in modo che i trasferimenti di denaro verso Paesi non appartenenti all'Unione europea siano perfezionati esclusivamente su canali di operatori finanziari che ne consentono la piena tracciabilità dei flussi così da contrastare l'uso del sistema finanziario per fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
9/1342-A/31.(Testo modificato nel corso della seduta)Ottaviani.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'allegato A è presente la direttiva (UE) 2022/2464, che ha modificato una serie di atti legislativi previgenti dell'Unione al fine di rafforzare la normativa sulla rendicontazione non finanziaria, nell'intento di renderla più idonea alla transizione dell'Unione europea verso un'economia sostenibile;

    tale direttiva introduce requisiti di rendicontazione dettagliati, garantendo che le grandi società e le imprese quotate siano tenute a pubblicare informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità, quali diritti ambientali, diritti sociali, diritti umani e fattori di governance,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, di adottare le opportune iniziative, affinché la divulgazione delle informazioni, prevista dalla direttiva (UE) 2022/2464, possa aumentare la responsabilità delle aziende non solo in tema di transizione verso un'economia verde ma anche verso i diritti sociali, umani e di sicurezza del proprio personale.
9/1342-A/32.Benvenuto, Bof, Pizzimenti.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'allegato A è presente la direttiva (UE) 2022/2464, che ha modificato una serie di atti legislativi previgenti dell'Unione al fine di rafforzare la normativa sulla rendicontazione non finanziaria, nell'intento di renderla più idonea alla transizione dell'Unione europea verso un'economia sostenibile;

    tale direttiva introduce requisiti di rendicontazione dettagliati, garantendo che le grandi società e le imprese quotate siano tenute a pubblicare informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità, quali diritti ambientali, diritti sociali, diritti umani e fattori di governance,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare la possibilità, di adottare le opportune iniziative, affinché la divulgazione delle informazioni, prevista dalla direttiva (UE) 2022/2464, possa aumentare la responsabilità delle aziende non solo in tema di transizione verso un'economia verde ma anche verso i diritti sociali, umani e di sicurezza del proprio personale.
9/1342-A/32.(Testo modificato nel corso della seduta)Benvenuto, Bof, Pizzimenti.


   La Camera,

   premesso che:

    riveste una particolare rilevanza quanto previsto dall'articolo 10, che reca una serie di principi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega per il recepimento, entro il 31 dicembre 2023, delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959 che hanno modificato la disciplina europea in materia di riduzione delle emissioni di gas serra;

    ai sensi della lettera e) del comma 1 del citato articolo 10, rientra tra tali principi e criteri direttivi l'assegnazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione da destinare ad una serie di attività ivi elencate, come il miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché la verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

    le foreste rivestono un ruolo cruciale nel conseguimento degli obiettivi ambientali e della finalità di favorire il sequestro di carbonio mediante silvicoltura nell'Unione europea,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, di destinare una quota delle risorse a disposizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al monitoraggio della manutenzione dei boschi del territorio italiano anche incentivando il ruolo dei proprietari e dei gestori dei boschi per la salvaguardia del patrimonio silvicolo nazionale.
9/1342-A/33. Bof, Benvenuto, Pizzimenti.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'Allegato A del disegno di legge, sono elencate le ulteriori direttive da recepire e i cui schemi di atti normativi saranno sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

    la direttiva 2022/362/UE, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture, ha una scadenza per il recepimento fissata al 25 marzo 2024;

    lo scopo fondamentale della direttiva è di far adottare agli Stati membri un sistema di pedaggi e di diritti d'utenza su strade e autostrada che, tra l'altro, promuova la sostenibilità ambientale della circolazione sulle infrastrutture e può mantenere o introdurre oneri per i costi esterni in relazione all'inquinamento atmosferico e acustico e alle emissioni di CO2 dovute al traffico, muovendo verso la riduzione della congestione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, affinché la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture tenga conto e preveda agevolazioni, e magari esenzioni, per gli utenti, come gli auto trasportatori, che utilizzano la rete stradale per il proprio lavoro quotidiano.
9/1342-A/34. Pizzimenti, Benvenuto, Bof.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'Allegato A del disegno di legge, sono elencate le ulteriori direttive da recepire e i cui schemi di atti normativi saranno sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

    la direttiva 2022/362/UE, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture, ha una scadenza per il recepimento fissata al 25 marzo 2024;

    lo scopo fondamentale della direttiva è di far adottare agli Stati membri un sistema di pedaggi e di diritti d'utenza su strade e autostrada che, tra l'altro, promuova la sostenibilità ambientale della circolazione sulle infrastrutture e può mantenere o introdurre oneri per i costi esterni in relazione all'inquinamento atmosferico e acustico e alle emissioni di CO2 dovute al traffico, muovendo verso la riduzione della congestione,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, affinché la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture tenga conto e preveda agevolazioni, e magari esenzioni, per gli utenti, come gli auto trasportatori, che utilizzano la rete stradale per il proprio lavoro quotidiano.
9/1342-A/34. (Testo modificato nel corso della seduta)Pizzimenti, Benvenuto, Bof.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la delega legislativa al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022- 2023;

    l'articolo 3 specifica i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento, entro il 17 ottobre 2024, della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta «direttiva NIS 2»), che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (cosiddetta direttiva IMIS, Network and Information Security) e modifica sia il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale sia la direttiva (UE) 2018/1972 istitutiva del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

    la Direttiva 2022/2555 sostituisce il quadro di riferimento in materia, tenuto conto di una crescente digitalizzazione del mercato interno e di un panorama in evoluzione delle minacce alla cibersicurezza;

    l'articolo 21 della Direttiva prevede che i soggetti essenziali e importanti adottino misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete utilizzati nelle loro attività o nella fornitura dei loro servizi e per prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti per i destinatari dei loro o per altri servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che i soggetti che appartengono al Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica si dotino preferibilmente di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee.
9/1342-A/35. Iezzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la delega legislativa al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022- 2023;

    l'articolo 3 specifica i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento, entro il 17 ottobre 2024, della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta «direttiva NIS 2»), che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (cosiddetta direttiva IMIS, Network and Information Security) e modifica sia il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale sia la direttiva (UE) 2018/1972 istitutiva del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

    la Direttiva 2022/2555 sostituisce il quadro di riferimento in materia, tenuto conto di una crescente digitalizzazione del mercato interno e di un panorama in evoluzione delle minacce alla cibersicurezza;

    l'articolo 21 della Direttiva prevede che i soggetti essenziali e importanti adottino misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete utilizzati nelle loro attività o nella fornitura dei loro servizi e per prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti per i destinatari dei loro o per altri servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che i soggetti che appartengono al Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica si dotino preferibilmente di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee, in linea con il codice dei contratti pubblici.
9/1342-A/35. (Testo modificato nel corso della seduta)Iezzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la delega legislativa al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022- 2023;

    l'articolo 3 specifica i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento, entro il 17 ottobre 2024, della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta «direttiva NIS 2»), che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (cosiddetta direttiva NIS, Network and Information Security) e modifica sia il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale sia la direttiva (UE) 2018/1972 istitutiva del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

    la Direttiva 2022/2555 sostituisce il quadro di riferimento in materia, tenuto conto di una crescente digitalizzazione del mercato interno e di un panorama in evoluzione delle minacce alla cibersicurezza;

    sul fronte interno è altresì fondamentale conseguire l'autonomia tecnologica e strategica in ambito cybersecurity, nonché la tutela della sicurezza nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero dal Piano nazionale complementare, sia consentito alle amministrazioni titolari, ai soggetti attuatori e alle centrali di committenza nazionali e locali di prevedere criteri di premialità per le proposte e offerte che prevedano l'uso di tecnologie di cyber sicurezza nazionali.
9/1342-A/36. Cecchetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la delega legislativa al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022- 2023;

    l'articolo 3 specifica i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento, entro il 17 ottobre 2024, della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta «direttiva NIS 2»), che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (cosiddetta direttiva NIS, Network and Information Security) e modifica sia il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale sia la direttiva (UE) 2018/1972 istitutiva del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

    la Direttiva 2022/2555 sostituisce il quadro di riferimento in materia, tenuto conto di una crescente digitalizzazione del mercato interno e di un panorama in evoluzione delle minacce alla cibersicurezza;

    sul fronte interno è altresì fondamentale conseguire l'autonomia tecnologica e strategica in ambito cybersecurity, nonché la tutela della sicurezza nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero dal Piano nazionale complementare, sia consentito alle amministrazioni titolari, ai soggetti attuatori e alle centrali di committenza nazionali e locali di prevedere, in linea con il codice dei contratti pubblici, criteri di premialità per le proposte e offerte che prevedano l'uso di tecnologie di cyber sicurezza nazionali.
9/1342-A/36. (Testo modificato nel corso della seduta)Cecchetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'unione europea (c.d. «direttiva NIS 2»);

    il primo comma, alla lettera a) prevede che oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, fra gli ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici assegnati al Governo ci sia l'individuazione dei criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 (lettera a));

    l'articolo 2 della direttiva stabilisce infatti che essa si applica ad un ente della amministrazione centrale, quale definito da ciascuno Stato membro conformemente al diritto nazionale ovvero ad un ente pubblico a livello regionale quale definito dallo Stato, ma solo se a seguito di una valutazione basata sul rischio, si ritenga che fornisca servizi la cui perturbazione potrebbe avere un impatto significativo su attività sociali o economiche critiche, considerando comunque obbligatoria l'applicazione della direttiva per i comuni e le province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza (come previsto a seguito dell'esame in sede referente),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire anche le imprese culturali tra i soggetti ai quali debba essere applicata obbligatoriamente la direttiva (UE) 2022/2555.
9/1342-A/37. Latini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'unione europea (c.d. «direttiva NIS 2»);

    il primo comma, alla lettera a) prevede che oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, fra gli ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici assegnati al Governo ci sia l'individuazione dei criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 (lettera a));

    l'articolo 2 della direttiva stabilisce infatti che essa si applica ad un ente della amministrazione centrale, quale definito da ciascuno Stato membro conformemente al diritto nazionale ovvero ad un ente pubblico a livello regionale quale definito dallo Stato, ma solo se a seguito di una valutazione basata sul rischio, si ritenga che fornisca servizi la cui perturbazione potrebbe avere un impatto significativo su attività sociali o economiche critiche, considerando comunque obbligatoria l'applicazione della direttiva per i comuni e le province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza (come previsto a seguito dell'esame in sede referente),

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di inserire anche le imprese culturali tra i soggetti ai quali debba essere applicata obbligatoriamente la direttiva (UE) 2022/2555.
9/1342-A/37. (Testo modificato nel corso della seduta)Latini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'unione europea (c.d. «direttiva NIS 2»);

    negli ultimi decenni l'utilizzo di Internet e dei social media si è esteso in maniera pervasiva raggiungendo tutte le fasce di età, anche quelle poste agli estremi del corso della vita: nell'era della tecnologia e della multimedialità, anche i bambini fanno affidamento sull'ecosistema digitale per imparare, studiare e divertirsi;

    la conoscenza della sicurezza informatica è fondamentale per tutti, non solo per i lavoratori e i dipendenti della Pubblica amministrazione a cui vengono rivolti gli sforzi maggiori ma che l'attenzione deve essere indirizzata a coloro che sono nella fase iniziale del loro corso di vita e che sono a rischio di incorrere in fenomeni quali la pedopornografia online, l'adescamento in rete, il cyberbullismo, la sextortion, la dipendenza patologica da Internet, l'esfiltrazione di informazioni personali;

    le attività nel cyberspazio, infatti, spesso sfuggono all'attenzione dei genitori e degli insegnanti e molti giovanissimi utenti seppur capaci di utilizzo dei dispositivi digitali spesso li usano senza avere adeguate competenze informatiche e conoscenze riguardo ai potenziali rischi in cui possono incorrere, soprattutto i bambini caratterizzati da situazioni di fragilità psicologica e da vulnerabilità sociali;

    l'obiettivo dell'educazione alla cybersicurezza è informare, in questo caso, i giovanissimi utenti sui potenziali rischi degli strumenti di comunicazione e condivisione dei contenuti su Internet, tra cui i social media, le chat, i giochi online, la posta elettronica e la messaggistica istantanea perché la consapevolezza di questi potenziali rischi è fondamentale, per i genitori, per gli insegnanti, ma soprattutto per i bambini in quanto, proprio questi ultimi, hanno accesso e fruiscono attivamente della rete web fin dalla tenera età;

    c'è un'urgente necessita di iniziative di cybersecurity awareness nei programmi di formazione degli insegnanti per sostenere i bambini nell'affrontare la sicurezza informatica sia a scuola che a casa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire fra gli obiettivi didattici dell'insegnamento della educazione civica i principali concetti di cybersecurity.
9/1342-A/38. Sasso.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'unione europea (c.d. «direttiva NIS 2»);

    la crescente entità degli attacchi informatici, l'aumento degli utenti Inter net, unitamente allo sviluppo e all'evoluzione dei prodotti digitali, inducono alla promozione di una cultura diffusa alla cybersecurity che necessariamente si realizza mediante interventi educativi e di formazione affinché le prassi di protezione diventino parte dei comportamenti e delle abitudini di tutte le persone;

    il concetto di CyberSecurity Culture (CSC) si riferisce alla conoscenza, alte convinzioni, alle percezioni, agli atteggiamenti, ai presupposti, alle norme e ai valori delle persone in merito alla sicurezza informatica e al modo in cui si manifestano nel comportamento delle persone con le tecnologie dell'informazione;

    affinché si realizzi davvero una cultura diffusa della sicurezza nei vari livelli della nostra società e nelle organizzazioni pubbliche e private, sarebbe necessario che la Cybersecurity non fosse più considerato come un tema di nicchia o da «addetti ai lavori» del comparto IT, bensì fosse parte integrante delle abitudini e dei comportamenti di ogni giorno nei contesti lavorativi, o personali, pubblici e privati;

    in considerazione del fatto che la minaccia ha una dimensione globale, anche la cultura della sicurezza informatica deve essere promossa a molti livelli attraverso, sia con riferimento alla cyber security (termine utilizzato per identificare la sicurezza digitale in termini di minacce e protezione dagli hacker), sia con riguardo alla cyber safety (l'educazione ad un utilizzo sano della tecnologia inizia dalla consapevolezza sull'uso corretto degli strumenti digitali);

    gli obiettivi da raggiungere sono sensibilizzare, educare e formare le persone sui temi legati alla cyber security, insegnare a riconoscere e prevenire lo stress legato alla tecnologia e proporre delle regole sull'utilizzo corretto delle tecnologie dunque promuovere il digital life balance e il senso critico legato al digitale;

    alcune università pubbliche e private e alcuni centri di formazione post laurea offrono specifici master di primo e di secondo livello in questa materia;

    il ruolo della formazione è quindi quello di diffondere le conoscenze di base sulle tecnologie digitali e soprattutto quello di stimolarne un uso corretto e consapevole. Se non si esortano le persone ad una maggiore consapevolezza sui rischi legati al mondo digitale, non solo il digitale stesso può diventare improduttivo ma addirittura rischioso per le l'azienda,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare il programma di tutti i corsi universitari di laurea triennale con l'insegnamento della cybersicurezza al fine di offrire agli studenti gli strumenti di base per poter gestire con adeguata consapevolezza gli strumenti informatici con cui tutti loro entreranno in contatto durante il percorso di studi e con l'accesso al mondo del lavoro;
9/1342-A/39. Miele, Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'unione europea (c.d. «direttiva NIS 2»);

    la crescente entità degli attacchi informatici, l'aumento degli utenti Inter net, unitamente allo sviluppo e all'evoluzione dei prodotti digitali, inducono alla promozione di una cultura diffusa alla cybersecurity che necessariamente si realizza mediante interventi educativi e di formazione affinché le prassi di protezione diventino parte dei comportamenti e delle abitudini di tutte le persone;

    il concetto di CyberSecurity Culture (CSC) si riferisce alla conoscenza, alte convinzioni, alle percezioni, agli atteggiamenti, ai presupposti, alle norme e ai valori delle persone in merito alla sicurezza informatica e al modo in cui si manifestano nel comportamento delle persone con le tecnologie dell'informazione;

    affinché si realizzi davvero una cultura diffusa della sicurezza nei vari livelli della nostra società e nelle organizzazioni pubbliche e private, sarebbe necessario che la Cybersecurity non fosse più considerato come un tema di nicchia o da «addetti ai lavori» del comparto IT, bensì fosse parte integrante delle abitudini e dei comportamenti di ogni giorno nei contesti lavorativi, o personali, pubblici e privati;

    in considerazione del fatto che la minaccia ha una dimensione globale, anche la cultura della sicurezza informatica deve essere promossa a molti livelli attraverso, sia con riferimento alla cyber security (termine utilizzato per identificare la sicurezza digitale in termini di minacce e protezione dagli hacker), sia con riguardo alla cyber safety (l'educazione ad un utilizzo sano della tecnologia inizia dalla consapevolezza sull'uso corretto degli strumenti digitali);

    gli obiettivi da raggiungere sono sensibilizzare, educare e formare le persone sui temi legati alla cyber security, insegnare a riconoscere e prevenire lo stress legato alla tecnologia e proporre delle regole sull'utilizzo corretto delle tecnologie dunque promuovere il digital life balance e il senso critico legato al digitale;

    alcune università pubbliche e private e alcuni centri di formazione post laurea offrono specifici master di primo e di secondo livello in questa materia;

    il ruolo della formazione è quindi quello di diffondere le conoscenze di base sulle tecnologie digitali e soprattutto quello di stimolarne un uso corretto e consapevole. Se non si esortano le persone ad una maggiore consapevolezza sui rischi legati al mondo digitale, non solo il digitale stesso può diventare improduttivo ma addirittura rischioso per le l'azienda,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare il programma dei corsi universitari con l'insegnamento della cybersicurezza al fine di offrire agli studenti gli strumenti di base per poter gestire con adeguata consapevolezza gli strumenti informatici con cui tutti loro entreranno in contatto durante il percorso di studi e con l'accesso al mondo del lavoro;
9/1342-A/39. (Testo modificato nel corso della seduta)Miele, Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 reca specifici principi e criteri di delega al Governo, per il recepimento della direttiva (UE) 2022/ 2555, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'unione europea. Tale direttiva, il cui termine di recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, abroga la direttiva (UE) 2016/1148. la cosiddetta direttiva NLS-2, Network and Information security, nonché modifica sia il regolamento (UE) 910/2014, sull'identità digitale, sia la direttiva (UE) 2018/1972, che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

    i sistemi informatici e di rete occupano ormai una posizione centrale nella vita di tutti i giorni, con la rapida trasformazione digitale e l'interconnessione della società, anche negli scambi transfrontalieri. Ciò ha portato a un'espansione del panorama delle minacce informatiche, con nuove sfide che richiedono risposte adeguate, coordinate e innovative in tutti gli Stati membri. Il numero, la portata, il livello di sofisticazione, la frequenza e l'impatto degli incidenti stanno aumentando e rappresentano una grave minaccia per il funzionamento dei sistemi informatici e di rete;

    tali incidenti possono quindi impedire l'esercizio delle attività economiche nel mercato interno, provocare perdite finanziarie, minare la fiducia degli utenti e causare gravi danni all'economia e alla società dell'unione. Pertanto la preparazione e l'efficacia della cybersicurezza sono oggi più che mai essenziali per il corretto funzionamento del mercato nazionale. Inoltre, la cybersicurezza è un fattore abilitante fondamentale per molti settori critici, affinché questi possano attuare con successo la trasformazione digitale e cogliere appieno i vantaggi economici, sociali e sostenibili della digitalizzazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare ulteriormente le difese sia tradizionali che ibride e armonizzare il sistema Paese proiettato verso l'estero proprio per innovarlo, rafforzarlo e far accrescere il peso specifico italiano nei consessi internazionali.
9/1342-A/40. Panizzut.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 reca specifici principi e criteri di delega al Governo, anch'essi integrati in sede referente, per il recepimento, da effettuarsi entro il 17 ottobre 2024, della direttiva (UE) 2022/2557, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici, in vigore dal 16 gennaio 2023. L'atto in questione abroga la direttiva 2008/114/CE dell'8 dicembre 2008, con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha disciplinato la procedura per l'individuazione e la designazione, da parte degli Stati membri, delle infrastrutture critiche europee che si trovano sul loro territorio, definendo altresì un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

    in quanto fornitori di servizi essenziali, i soggetti critici svolgono un ruolo indispensabile per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nel mercato interno in un'economia dell'Unione sempre più interdipendente. È pertanto essenziale definire un quadro a livello dell'Unione volto sia a rafforzare la resilienza dei soggetti critici nel mercato interno, stabilendo norme minime armonizzate, sia ad assistere tali soggetti mediante misure di sostegno e vigilanza coerenti e dedicate;

    determinati settori dell'economia, come l'energia e i trasporti, sono già regolamentati da atti giuridici settoriali dell'Unione, ma tali atti giuridici dell'Unione disciplinano unicamente determinati aspetti della resilienza dei soggetti che operano nell'ambito di tali settori. Per affrontare in modo globale la resilienza dei soggetti critici ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, la presente direttiva crea un quadro generale per affrontare la resilienza dei soggetti critici rispetto a tutti i rischi, naturali e di origine umana, accidentali e intenzionali.

    nell'ambito del sistema infrastrutturale dei trasporti e della mobilità, al di là degli ambiti più ordinari (ovvero i sistemi di gestione interna, degli apparati, dei sistemi hardware e software, ecc.), non è difficile pensare quali ripercussioni si possono avere nei casi di semplice malfunzionamento oppure di blocco di questi sistemi pensando che oggi nella mobilità e nei trasporti le infrastrutture del comparto ICT (Information and Communication Technologies) svolgono un ruolo fondamentale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di invitare i soggetti che gestiscono infrastrutture critiche e le Autorità nazionali competenti a rafforzare la capacità di tali soggetti di ripristinare rapidamente le prestazioni di base di servizi essenziali.
9/1342-A/41. Carrà.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 delega il Governo a recepire la direttiva (UE) 2022/431, del 9 marzo 2022, la quale modifica la direttiva 2004/37/ CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana. In relazione a quest'ultima estensione, viene integrato anche il titolo della suddetta direttiva 2004/37/CE;

    sostanze o preparati cancerogeni o mutageni sono presenti in diversi settori, ad esempio, li si può trovare come materie prime (agricoltura, industria petrolchimica e farmaceutica, trattamenti galvanici, laboratori di ricerca), o come sottoprodotti derivati da alcune attività (saldatura degli acciai inox, asfaltatura stradale, produzione della gomma);

    come ricordato in vari articoli la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro «contiene prescrizioni specifiche e rigorose per la tutela dei lavoratori potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, considerata la loro pericolosità per la salute umana»;

    in particolare l'articolo 234 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e simili (come modificato dal decreto legislativo n. 39 del 2016) definisce:

    a) agente cancerogeno:

     1. una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

     2. una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'Allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;

    b) agente mutageno:

     1. una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

    ricordiamo inoltre che il regolamento europeo CLP «si basa sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, incorporando le regole stabilite dall'Onu attraverso il GHS e ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente e la libera circolazione delle sostanze e delle miscele all'interno dell'Unione europea. Il regolamento CLP, entrato in vigore il 20 gennaio 2009, ha modificato la direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE (DSD)», la direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE (DPD)) e il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), nonché tutte le normative di attuazione succedutesi nel corso degli anni. Le Categorie di classificazione delle sostanze cancerogene e mutagene sono state così modificate dal CLP,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aggiornare il sistema delle mansioni usuranti, in termini di esposizione temporale e di specificità dell'attività, al fine di tutelare tutti i lavoratori esposti a sostanze cancerogene o nocive alla salute durante la propria attività lavorativa.
9/1342-A/42. Giaccone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 delega il Governo a recepire la direttiva (UE) 2022/431, del 9 marzo 2022, la quale modifica la direttiva 2004/37/ CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana. In relazione a quest'ultima estensione, viene integrato anche il titolo della suddetta direttiva 2004/37/CE;

    sostanze o preparati cancerogeni o mutageni sono presenti in diversi settori, ad esempio, li si può trovare come materie prime (agricoltura, industria petrolchimica e farmaceutica, trattamenti galvanici, laboratori di ricerca), o come sottoprodotti derivati da alcune attività (saldatura degli acciai inox, asfaltatura stradale, produzione della gomma);

    come ricordato in vari articoli la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro «contiene prescrizioni specifiche e rigorose per la tutela dei lavoratori potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, considerata la loro pericolosità per la salute umana»;

    in particolare l'articolo 234 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e simili (come modificato dal decreto legislativo n. 39 del 2016) definisce:

    a) agente cancerogeno:

     1. una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

     2. una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'Allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;

    b) agente mutageno:

     1. una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

    ricordiamo inoltre che il regolamento europeo CLP «si basa sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, incorporando le regole stabilite dall'Onu attraverso il GHS e ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente e la libera circolazione delle sostanze e delle miscele all'interno dell'Unione europea. Il regolamento CLP, entrato in vigore il 20 gennaio 2009, ha modificato la direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE (DSD)», la direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE (DPD)) e il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), nonché tutte le normative di attuazione succedutesi nel corso degli anni. Le Categorie di classificazione delle sostanze cancerogene e mutagene sono state così modificate dal CLP,

impegna il Governo

nei limiti della finanza pubblica, a valutare l'opportunità di aggiornare il sistema delle mansioni usuranti, in termini di esposizione temporale e di specificità dell'attività, al fine di tutelare tutti i lavoratori esposti a sostanze cancerogene o nocive alla salute durante la propria attività lavorativa.
9/1342-A/42. (Testo modificato nel corso della seduta)Giaccone.


   La Camera,

   premesso che:

    la direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana (in relazione a quest'ultima estensione, viene integrato anche il titolo della suddetta direttiva 2004/37/CE);

    i profili generali della disciplina oggetto delle suddette estensione e modifica concernono l'individuazione e la valutazione dei rischi, l'esclusione o riduzione dell'esposizione (anche con la previsione di relativi valori limite), le informazioni da fornire all'autorità competente, le misure per i casi (prevedibili o non prevedibili) di aumento dell'esposizione, l'accesso alle zone di rischio, le misure igieniche e di protezione individuale, l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, la consultazione e partecipazione degli stessi, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, la conservazione della documentazione;

    la direttiva (UE) 2022/431 reca, dunque, un complesso di novelle alla direttiva 2004/37/CE; inoltre, l'estensione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana è in genere implicitamente operante anche per le norme degli articoli della direttiva 2004/37/CE che non sono formalmente oggetto di novella,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, contestualmente all'esercizio della delega e tenuto conto del criterio della stessa, di aggiornare il sistema delle mansioni usuranti, in termini di esposizione temporale e di specificità dell'attività, al fine di tutelare tutti i lavoratori esposti a sostanze cancerogene o nocive alla salute durante la propria attività lavorativa.
9/1342-A/43. Giglio Vigna.


   La Camera,

   premesso che:

    la direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana (in relazione a quest'ultima estensione, viene integrato anche il titolo della suddetta direttiva 2004/37/CE);

    i profili generali della disciplina oggetto delle suddette estensione e modifica concernono l'individuazione e la valutazione dei rischi, l'esclusione o riduzione dell'esposizione (anche con la previsione di relativi valori limite), le informazioni da fornire all'autorità competente, le misure per i casi (prevedibili o non prevedibili) di aumento dell'esposizione, l'accesso alle zone di rischio, le misure igieniche e di protezione individuale, l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, la consultazione e partecipazione degli stessi, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, la conservazione della documentazione;

    la direttiva (UE) 2022/431 reca, dunque, un complesso di novelle alla direttiva 2004/37/CE; inoltre, l'estensione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana è in genere implicitamente operante anche per le norme degli articoli della direttiva 2004/37/CE che non sono formalmente oggetto di novella,

impegna il Governo

nei limiti della finanza pubblica, a valutare la possibilità, contestualmente all'esercizio della delega e tenuto conto del criterio della stessa, di aggiornare il sistema delle mansioni usuranti, in termini di esposizione temporale e di specificità dell'attività, al fine di tutelare tutti i lavoratori esposti a sostanze cancerogene o nocive alla salute durante la propria attività lavorativa.
9/1342-A/43. (Testo modificato nel corso della seduta)Giglio Vigna.


   La Camera,

   premesso che:

    appare di tutta evidenza come nell'assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431 – si debba tenere conto di specifici orientamenti della comunità scientifica italiana (ad es. società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie) in particolare in tema di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio, per proteggere adeguatamente i lavoratori dall'esposizione a farmaci cd. Pericolosi;

    a livello europeo – come previsto dal Considerando 11 della direttiva (UE) 2022/431 e in linea con la comunicazione della Commissione del 28 giugno 2021 su un quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021 – 2027 – la Commissione europea ha già fornito, ad aprile 2023, alcuni orientamenti per ridurre l'esposizione dei lavoratori ai medicinali pericolosi in tutte le fasi del ciclo di vita (produzione, trasporto e stoccaggio, preparazione, somministrazione a pazienti umani e animali e gestione dei rifiuti);

    gli orientamenti europei offrono un'ampia gamma di consigli pratici per i lavoratori, i datori di lavoro, le autorità pubbliche e gli esperti di sicurezza, a sostegno dei loro approcci alla protezione dei lavoratori dai medicinali cd. pericolosi. Al fine di recepire al meglio tali orientamenti europei, sarebbe quindi auspicabile prevedere il coinvolgimento dei principali esperti sul tema, anche in considerazione del fatto che ad oggi – sebbene esista una legislazione a livello nazionale sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori – è del tutto assente una disciplina in materia di prevenzione dell'esposizione ai farmaci pericolosi. Il coinvolgimento degli esperti sul tema garantirebbe, quindi, non solo un corretto recepimento della direttiva in questione, ma anche l'individuazione delle migliori pratiche a tutela dei lavoratori esposti ai farmaci pericolosi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di aggiornare l'attuale sistema di valutazione del rischio nei casi di esposizione ad agenti chimici cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, prevedendo, in tali casi, il coinvolgimento di un medico competente nonché di un professionista sanitario iscritto all'albo dei Chimici.
9/1342-A/44. Crippa.


   La Camera,

   premesso che:

    il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022; modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana (in relazione a quest'ultima estensione, viene integrato anche il titolo della suddetta direttiva 2004/37/CE);

    gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva (UE) 2022/431 entro il 5 aprile 2024;

    i princìpi e criteri direttivi specifici che si aggiungono a quelli generali (ove inerenti) posti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con riferimento all'esercizio di deleghe per il recepimento di direttive dell'Unione europea – prevedono di: a) apportare alla normativa vigente le modifiche necessarie ad assicurare la corretta applicazione della suddetta direttiva (UE) 2022/431, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione dei nuovi livelli di rischio individuati; b) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine del suo adeguamento alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori adibiti ad attività nelle quali sono o possono essere esposti a specifici agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione umana,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di introdurre una nuova definizione di sorveglianza sanitaria quale valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell'esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche durante il lavoro.
9/1342-A/45. Ravetto.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

    ai sensi dell'articolo 30 della predetta legge, le disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa sono volte esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;

    l'articolo 6 reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022;

    quest'ultima modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana (in relazione a quest'ultima estensione, viene integrato anche il titolo della suddetta direttiva 2004/37/CE);

    per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, si dovrà, quindi, determinare la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare,

impegna il Governo

al fine di fare chiarezza sul loro uso, ad adottare specifiche misure per aiutare dipendenti e datori di lavoro a conoscere i rischi connessi alla manipolazione di sostanze, anche mediante una formazione adeguata e sufficiente per capire i rischi legati agli agenti cancerogeni, mutageni o tossici.
9/1342-A/46. Bagnai.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

    ai sensi dell'articolo 30 della predetta legge, le disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa sono volte esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;

    l'articolo 6 reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022;

    quest'ultima modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana (in relazione a quest'ultima estensione, viene integrato anche il titolo della suddetta direttiva 2004/37/CE);

    per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, si dovrà, quindi, determinare la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare,

impegna il Governo

al fine di fare chiarezza sul loro uso, a valutare l'opportunità di adottare specifiche misure per aiutare dipendenti e datori di lavoro a conoscere i rischi connessi alla manipolazione di sostanze, anche mediante una formazione adeguata e sufficiente per capire i rischi legati agli agenti cancerogeni, mutageni o tossici.
9/1342-A/46. (Testo modificato nel corso della seduta)Bagnai.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge dispone delega al Governo per il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui all'annesso allegato A, tra i quali:

     a) la direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, che prevede uno specifico regime di trasparenza per le imprese multinazionali;

     b) la direttiva (UE) 2022/2381, che riguarda il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure;

     c) la direttiva (UE) 2022/2523, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'unione;

    indubbiamente, per il conseguimento delle suddette finalità si stabiliscono sia obblighi di trasparenza che di informazioni,

impegna il Governo

a valutare l'impatto e gli effetti che il recepimento delle norme europee, attuate ai sensi del disegno di legge di delegazione in esame, avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.
9/1342-A/47. Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 pone al Governo princìpi e criteri (direttivi specifici da osservare in sede di esercizio della delega per il recepimento, entro il 28 dicembre 2023, della direttiva (UE) 2022/2380, nonché per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139;

    sia la direttiva (UE) 2022/2380 sia il Regolamento (UE) 2018/1139 apportano modifiche alla direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e già recepita con il decreto legislativo n. 128 del 2016;

    in particolare, la direttiva (UE) 2022/2380 definisce requisiti essenziali che alcune categorie o classi specifiche di apparecchiature radio devono soddisfare, al fine di limitare – anche nell'ottica del contenimento dei rifiuti ambientali – la frammentazione delle interfacce di ricarica dei telefoni cellulari e di apparecchiature radio analoghe (quali tablet, fotocamere digitali, cuffie, cuffie microfono, console portatili per videogiochi, altoparlanti portatili, lettori elettronici, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili, auricolari e laptop),

impegna il Governo

a farsi promotore nelle sedi opportune affinché sia assicurato un congruo ed appropriato periodo di tempo al fine di procedere ai necessari adattamenti delle apparecchiature radio rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
9/1342-A/48. Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cyber sicurezza nell'Unione europea,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare le previsioni della normativa europea in via di recepimento con specifiche misure preventive e protettive ulteriori nazionali, avviando una riflessione in proposito nell'ambito del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica.
9/1342-A/49. Giagoni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cyber sicurezza nell'Unione europea,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare le previsioni della normativa europea in via di recepimento con specifiche misure preventive e protettive ulteriori nazionali, avviando una riflessione in proposito nell'ambito del Comitato Interministeriale per la cybersicurezza.
9/1342-A/49. (Testo modificato nel corso della seduta)Giagoni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113;

    gli attacchi condotti da Hamas contro Israele a partire dallo scorso 7 ottobre sono stati resi possibili dalle ingenti risorse finanziarie giunte negli anni scorsi ai movimenti jihadisti presenti nella Striscia di Gaza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dotarsi di strumenti di monitoraggio sempre più efficaci, che permettano di tracciare i movimenti sospetti di criptovalute potenzialmente diretti verso organizzazioni di matrice terroristica, al fine di ostacolarli più efficacemente e renderne possibile l'interruzione totale.
9/1342-A/50. Dara.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113;

    gli attacchi condotti da Hamas contro Israele a partire dallo scorso 7 ottobre sono stati resi possibili dalle ingenti risorse finanziarie giunte negli anni scorsi ai movimenti jihadisti presenti nella Striscia di Gaza,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di dotarsi di strumenti di monitoraggio sempre più efficaci, che permettano di tracciare i movimenti sospetti di criptovalute potenzialmente diretti verso organizzazioni di matrice terroristica, al fine di ostacolarli più efficacemente e renderne possibile l'interruzione totale.
9/1342-A/50. (Testo modificato nel corso della seduta)Dara.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 9 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti europei, intervenendo in maniera trasversale anche in più settori innovativi, come le valute virtuali e la digitalizzazione;

    proprio in tema di innovazione e progresso tecnologico, è nota la rapida ascesa anche delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale;

    pochi giorni fa, è stato raggiunto un accordo tra Consiglio e Parlamento europeo sul quadro di regole relative all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione europea (cd. «Artificial Intelligence Act»), prevedendo anche la possibilità di istituire appositi spazi di sperimentazione normativa relativi all'uso dell'intelligenza artificiale;

    nell'attuale legislatura, il Gruppo della Lega ha assunto una specifica iniziativa parlamentare sulla regolamentazione dei sistemi di intelligenza artificiale, con la proposta di legge Centemero e altri, recante «Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale» (A.C. 1084);

   ritenuto che:

    occorre favorire la creazione, anche a livello nazionale, di spazi di sperimentazione normativa in materia di intelligenza artificiale per agevolare lo sviluppo dei sistemi di IA innovativi, in un contesto sottoposto al controllo delle autorità di vigilanza, prima che tali sistemi siano immessi sul mercato;

    nell'attuale contesto di progresso economico e tecnologico, infatti, l'evolversi dei sistemi che impiegano l'intelligenza artificiale implica la necessità di predisporre un'adeguata regolamentazione idonea a massimizzare i benefici di tale tecnologia e, al contempo, ridurne al minimo i possibili effetti avversi;

    un'esperienza positiva molto simile in tal senso è quella relativa al modello adottato nel settore del FinTech, una sandbox normativa introdotta nell'ordinamento italiano con l'approvazione di un emendamento del Gruppo della Lega al decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. «Decreto Crescita»),

impegna il Governo

a valutare la possibilità, in coerenza con la disciplina europea, di assumere iniziative volte a introdurre uno spazio di sperimentazione normativa in relazione all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
9/1342-A/51. Centemero.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 reca princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE;

    con la direttiva 2003/87/CE, l'Unione europea ha istituito l'European Emission Trading Scheme («EU-ETS»), una misura finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, il cui campo di applicazione è stato esteso al trasporto aereo nel 2014 e al trasporto marittimo con la direttiva 2023/959 che gli Stati membri europei sono tenuti a recepire entro la fine del 2023;

    dal 2025 le compagnie di navigazione dovranno acquistare permessi («EUAs») per ogni tonnellata di emissioni CO2 rilasciata nell'atmosfera registrate durante il precedente anno solare. Dopo un periodo iniziale, durante il quale l'onere varierà dal 40 per cento al 70 per cento di quanto emesso, dal 2027 le compagnie dovranno pagare il 100 per cento delle emissioni generate nelle tratte intra-EU e il 50 per cento delle emissioni nelle tratte internazionali da o verso uno scalo europeo;

    recenti studi hanno dimostrato le pesanti implicazioni per il settore portuale nazionale derivanti dall'inclusione del trasporto marittimo nel sistema Ets, in relazione al rischio di una progressiva delocalizzazione presso i porti del Nord Africa delle attività di trasbordo di contenitori precedentemente svolte negli scali europei;

    la stessa direttiva prevede uno strumento che dovrebbe contrastare tale possibilità (la cosiddetta «regola delle 300 miglia»), che, però, di fatto, risulta inidoneo ad arginare i potenziali rischi di delocalizzazione dei traffici oggi attinti dai terminal nazionali, come nel caso, ad esempio, del porto di Gioia Tauro, che rischia di perdere tutti i suoi traffici a favore dei porti africani poiché le compagnie che fanno scalo nel porto calabrese non potranno sostenere i costi associati al regime Ets, equivalenti ad un totale stimato di oltre un miliardo di euro annuo;

    la nuova normativa ricadrà sulle imprese di autotrasporto nella misura in cui aumenteranno i costi del servizio dei traghetti e il costo dei noli, attraverso l'applicazione da parte delle compagnie marittime che verrà applicata con cadenza trimestrale;

    inoltre, l'estensione al trasporto stradale del meccanismo di contrattazione delle emissioni ETS, attraverso l'incremento dei prezzi dei carburanti, genererà un sensibile aumento dei costi operativi delle imprese. In particolare, l'aggravio dovrebbe attestarsi intorno a 1.500 euro all'anno per un furgone a gasolio, ai 6 mila euro per un veicolo pesante alimentato a GNL e, addirittura, a quasi 10 mila per un veicolo pesante a gasolio di ultima generazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi presso tutte le sedi competenti, nazionali ed europee, per modificare le norme ambientali citate in premessa al fine di salvaguardare porti strategici per l'Italia e per l'Europa ed evitare i danni che si ripercuoterebbero anche sui settori dell'autotrasporto e della logistica.
9/1342-A/52. Maccanti, Furgiuele.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 reca princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE;

    un sistema marittimo-portuale e logistico è vincente se, oltre al porto, anche tutti gli altri elementi della catena sono competitivi, a cominciare da tutte le navi, dalle imprese di navigazione e dagli equipaggi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assicurare che una parte significativa dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a finanziare progetti aventi lo scopo di individuare e sviluppare tecnologie volti a sostenere il rinnovo delle flotte, con benefici anche in termini ambientali.
9/1342-A/53. Di Mattina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 reca princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE;

    un sistema marittimo-portuale e logistico è vincente se, oltre al porto, anche tutti gli altri elementi della catena sono competitivi, a cominciare da tutte le navi, dalle imprese di navigazione e dagli equipaggi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assicurare che una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a finanziare progetti aventi lo scopo di individuare e sviluppare tecnologie volte a sostenere la decarbonizzazione del settore marittimo compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle flotte, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2003/87/CE.
9/1342-A/53. (Testo modificato nel corso della seduta)Di Mattina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 reca Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere forme di compensazione per gli svantaggi derivanti dall'insularità destinando una quota dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS, al fine di garantire il necessario sostegno ai cittadini e alle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023.
9/1342-A/54. Sudano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 reca Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tenere conto degli svantaggi derivanti dall'insularità nell'impiego dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS, compatibilmente con i vincoli di destinazione dei proventi previsti dalla normativa europea in materia.
9/1342-A/54. (Testo modificato nel corso della seduta)Sudano.


   La Camera,

   premesso che:

    la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, Legge di delegazione europea 2022-2023, all'articolo 10 presente novità regolamentari sui Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 20223/958;

    la direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 prevede l'estensione dell'EU-ETS al settore del trasporto marittimo e in coerenza con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti di merce originate e con destino in Italia e nell'Unione europea;

    nello specifico la Direttiva (UE) 2023/959 estende il sistema di scambio di emissioni di gas serra EU-ETS anche al settore del trasporto marittimo, con relativo aggravio di costi e spese da sostenere dalle imprese di navigazione;

    è necessario garantire la salvaguardia delle imprese dei porti italiani, che svolgono prevalentemente attività di transhipment, e dei relativi livelli occupazionali;

    al fine di scongiurare il rischio di delocalizzazione a causa della perdita di competitività rispetto agli impianti portuali non europei, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, in un futuro provvedimento di recepimento delle direttive UE e compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, misure finalizzate a sostenere la salvaguardia delle imprese che svolgono operazioni di transhipment, ovvero di trasbordo, al fine di evitare il rischio di delocalizzazione delle imprese dei porti italiani rispetto alle strutture portuali non dislocate in Europa e a garantire i livelli occupazionali del settore.
9/1342-A/55. Frijia, Mantovani, Ambrosi, Di Maggio, Donzelli, Giordano, Vinci, Deidda, La Porta, Maschio, Mura, Calovini, Pulciani, Tremaglia, Filini, Mascaretti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    la direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE che riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, stabilisce che le grandi società e le PMI quotate siano tenute a pubblicare informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità, quali diritti ambientali, diritti sociali, diritti umani e fattori di governance al fine di aumentare la responsabilità aziendale, evitare discrepanze negli standard di sostenibilità e facilitare la transizione verso un'economia verde;

    in particolare, la direttiva, pur prevedendo che la conformità del report di sostenibilità dovrà essere valutata da revisori contabili o da imprese di revisione contabile, rimette, tuttavia, alla facoltà degli Stati membri di affidare questa attività anche a prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità accreditati, conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (i c.d. «organismi di valutazione della conformità accreditati» o «organismi di certificazione»);

    al considerando (61) della direttiva, viene indicata dal legislatore europeo la necessità, tra le altre cose, di «offrire alle imprese la possibilità di attingere a una più vasta gamma di prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità», per «migliorare ulteriormente la qualità della revisione e creare un mercato della revisione più aperto e diversificato, mitigando il rischio di un'ulteriore concentrazione del mercato delle revisioni»;

    come si evince sempre dal considerando (61) della direttiva «l'impresa che incarichi ad un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità accreditato, diverso dal revisore legale, di rilasciare un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, non debba essere tenuta a richiedere tale attestazione anche al revisore legale»;

    alla luce di quanto esposto, si ritiene necessario esplicitare il principio per il quale il legislatore italiano, nella fase di attuazione della presente direttiva possa consentire agli Organismi di valutazione della conformità accreditati di svolgere l'attività di revisione e attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità,

impegna il Governo:

   a prevedere, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità sia rilasciata anche da prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, accreditati ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

   a prevedere, inoltre, che qualora l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità sia rilasciata dai prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità accreditati, l'impresa che ne abbia fatto richiesta non sia tenuta a richiedere tale attestazione anche al revisore legale;

   a prevedere, infine, il coinvolgimento degli stakeholder, mediante una consultazione pubblica nella fase di elaborazione del decreto attuativo, al fine di determinare un contributo per valutare gli effetti eventualmente prodotti in seguito all'apertura del mercato del rilascio dell'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.
9/1342-A/56. Filini, Mantovani, Ambrosi, Di Maggio, Donzelli, Giordano, Vinci, Deidda, La Porta, Maschio, Mura, Calovini, Pulciani, Tremaglia, Mascaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    la direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE che riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, stabilisce che le grandi società e le PMI quotate siano tenute a pubblicare informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità, quali diritti ambientali, diritti sociali, diritti umani e fattori di governance al fine di aumentare la responsabilità aziendale, evitare discrepanze negli standard di sostenibilità e facilitare la transizione verso un'economia verde;

    in particolare, la direttiva, pur prevedendo che la conformità del report di sostenibilità dovrà essere valutata da revisori contabili o da imprese di revisione contabile, rimette, tuttavia, alla facoltà degli Stati membri di affidare questa attività anche a prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità accreditati, conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (i c.d. «organismi di valutazione della conformità accreditati» o «organismi di certificazione»);

    al considerando (61) della direttiva, viene indicata dal legislatore europeo la necessità, tra le altre cose, di «offrire alle imprese la possibilità di attingere a una più vasta gamma di prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità», per «migliorare ulteriormente la qualità della revisione e creare un mercato della revisione più aperto e diversificato, mitigando il rischio di un'ulteriore concentrazione del mercato delle revisioni»;

    come si evince sempre dal considerando (61) della direttiva «l'impresa che incarichi ad un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità accreditato, diverso dal revisore legale, di rilasciare un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, non debba essere tenuta a richiedere tale attestazione anche al revisore legale»;

    alla luce di quanto esposto, si ritiene necessario esplicitare il principio per il quale il legislatore italiano, nella fase di attuazione della presente direttiva possa consentire agli Organismi di valutazione della conformità accreditati di svolgere l'attività di revisione e attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità,

impegna il Governo:

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:

    a prevedere, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità sia rilasciata anche da prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, accreditati ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

    a prevedere, inoltre, che qualora l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità sia rilasciata dai prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità accreditati, l'impresa che ne abbia fatto richiesta non sia tenuta a richiedere tale attestazione anche al revisore legale;

    a prevedere, infine, il coinvolgimento degli stakeholder, mediante una consultazione pubblica nella fase di elaborazione del decreto attuativo, al fine di determinare un contributo per valutare gli effetti eventualmente prodotti in seguito all'apertura del mercato del rilascio dell'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.
9/1342-A/56. (Testo modificato nel corso della seduta)Filini, Mantovani, Ambrosi, Di Maggio, Donzelli, Giordano, Vinci, Deidda, La Porta, Maschio, Mura, Calovini, Pulciani, Tremaglia, Mascaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento reca Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio);

    l'evoluzione costante del sistema economico e sociale nazionale modifica nel corso del tempo la tipologia dei soggetti la cui sicurezza riveste importanza sistemica per il funzionamento del paese,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di rivalutare periodicamente, con cadenza almeno biennale, nell'ambito del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, la lista dei soggetti critici la cui resilienza rivesta importanza sistemica per l'economia e la società italiana.
9/1342-A/57. Caparvi.


   La Camera,

   premesso che:

    la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, n. 2023/959/UE, reca disposizioni di modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonché della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'UE per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

    la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, Legge di delegazione europea 2022-2023, all'articolo 10 presenta novità regolamentari sui Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 20223/958;

    la direttiva (Ue) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 prevede l'estensione dell'EU-ETS al settore del trasporto marittimo;

    modifiche degne di nota riguardano l'eliminazione graduale delle quote a titolo gratuito per determinati settori, nonché la riscrittura dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE secondo cui una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;

    occorre garantire un adeguato sostegno ai cittadini e alle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori e di evitare che quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2023/959 comporti oneri supplementari per il trasporto a carico dei passeggeri residenti e del traffico turistico;

    la legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 1, comma 806, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità;

    per il Fondo la scorsa Legge di Bilancio ha previsto una dotazione di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, suddiviso in un Fondo per gli investimenti strategici e in un Fondo per la compensazione degli svantaggi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, sezione «Fondo per la compensazione degli svantaggi», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, una parte dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS, al fine di garantire un adeguato sostegno ai cittadini e alle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori e di evitare oneri supplementari per il trasporto a carico dei passeggeri residenti e del traffico turistico derivanti dal regime previsto dalla citata direttiva.
9/1342-A/58. Deidda, Mantovani, Ambrosi, Di Maggio, Donzelli, Giordano, Amich, Vinci, La Porta, Maschio, Mura, Calovini, Pulciani, Tremaglia, Filini, Mascaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, n. 2023/959/UE, reca disposizioni di modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonché della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'UE per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

    la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, Legge di delegazione europea 2022-2023, all'articolo 10 presenta novità regolamentari sui Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 20223/958;

    la direttiva (Ue) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 prevede l'estensione dell'EU-ETS al settore del trasporto marittimo;

    modifiche degne di nota riguardano l'eliminazione graduale delle quote a titolo gratuito per determinati settori, nonché la riscrittura dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE secondo cui una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;

    occorre garantire un adeguato sostegno ai cittadini e alle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori e di evitare che quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2023/959 comporti oneri supplementari per il trasporto a carico dei passeggeri residenti e del traffico turistico;

    la legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 1, comma 806, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità;

    per il Fondo la scorsa Legge di Bilancio ha previsto una dotazione di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, suddiviso in un Fondo per gli investimenti strategici e in un Fondo per la compensazione degli svantaggi,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di destinare al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, sezione «Fondo per la compensazione degli svantaggi», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, una parte dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS, al fine di garantire un adeguato sostegno ai cittadini e alle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori e di evitare oneri supplementari per il trasporto a carico dei passeggeri residenti e del traffico turistico derivanti dal regime previsto dalla citata direttiva.
9/1342-A/58. (Testo modificato nel corso della seduta)Deidda, Mantovani, Ambrosi, Di Maggio, Donzelli, Giordano, Amich, Vinci, La Porta, Maschio, Mura, Calovini, Pulciani, Tremaglia, Filini, Mascaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento all'esame dell'Assemblea, reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cyber-sicurezza nell'Unione europea (c.d. «direttiva NIS 2»);

    la suesposta direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva NIS, Network and Informaton Security), nonché modifica sia il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale, sia la direttiva (UE) 2018/ 1972, che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

    oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il suesposto articolo 3 elenca una serie di princìpi e criteri direttivi specifici assegnati al Governo che a partire dall'inizio della legislatura, considera la materia della cyber-sicurezza, una necessità per il nostro Paese e al contempo, una grande opportunità alla luce del forte ritmo di crescita del mercato (è stimato che nel periodo 2021-2026 saranno previsti investimenti per circa mille miliardi di euro a livello globale);

    al riguardo, si evidenzia che il segmento economico e d'impresa nel settore in oggetto, è composto da numerose aziende italiane che operano nel campo della cybersecurity come dimostrano gli investimenti già previsti nel PNRR, formate anche al fine di fronteggiare i rischi derivanti dagli attacchi informatici; la sicurezza cibernetica rappresenta pertanto un aspetto strategico e centrale, specialmente per le PMI che rappresentano il 90 per cento del tessuto aziendale nazionale e che spesso non hanno le conoscenze per proteggersi da tali minacce;

    nell'ambito degli scenari geopolitici internazionali, si ravvisa pertanto la necessità di innalzare i livelli di protezione della cyber-sicurezza nazionale e la cultura digitale, in considerazione dell'accresciuta esposizione alle minacce, che impongono nell'agenda nazionale ed internazionale la necessità di sviluppare, in tempi brevi, idonei e sempre più stringenti meccanismi di tutela;

    in relazione alle suesposte osservazioni e nell'ambito della trasformazione digitale della pubblica amministrazione e della digitalizzazione del Paese, al fine di migliorare la posizione delle aziende italiane e coinvolgere allo stesso tempo la comunità nazionale nella formazione sul terna, anche all'interno del sistema scolastico, si ravvisa l'opportunità di sostenere il comparto delle imprese della cyber-sicurezza, attraverso incentivi fiscali per le aziende che investono in sicurezza informatica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nell'esercizio di delega della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui all'articolo 3 comma 1 del provvedimento in oggetto, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, l'introduzione di misure di tipo fiscale, volte ad agevolare le piccole e medie imprese che operano nel settore della cyber-sicurezza, al fine di coinvolgerne la competenza tecnologica da esse fornita sia in ambito del quadro regolatorio pubblico, che di sostegno nel settore privato, considerato che nel settore industriale e commerciale, molte aziende sono attualmente impreparate a fronteggiare i ricorrenti rischi in tema di cybersecurity.
9/1342-A/59. Ambrosi, Mantovani, Di Maggio, Donzelli, Giordano, Mascaretti, Amich, Frijia, Vinci, Deidda, La Porta, Maschio, Mura, Calovini, Pulciani, Tremaglia, Filini, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento all'esame dell'Assemblea, reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cyber-sicurezza nell'Unione europea (c.d. «direttiva NIS 2»);

    la suesposta direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva NIS, Network and Informaton Security), nonché modifica sia il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale, sia la direttiva (UE) 2018/ 1972, che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

    oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il suesposto articolo 3 elenca una serie di princìpi e criteri direttivi specifici assegnati al Governo che a partire dall'inizio della legislatura, considera la materia della cyber-sicurezza, una necessità per il nostro Paese e al contempo, una grande opportunità alla luce del forte ritmo di crescita del mercato (è stimato che nel periodo 2021-2026 saranno previsti investimenti per circa mille miliardi di euro a livello globale);

    al riguardo, si evidenzia che il segmento economico e d'impresa nel settore in oggetto, è composto da numerose aziende italiane che operano nel campo della cybersecurity come dimostrano gli investimenti già previsti nel PNRR, formate anche al fine di fronteggiare i rischi derivanti dagli attacchi informatici; la sicurezza cibernetica rappresenta pertanto un aspetto strategico e centrale, specialmente per le PMI che rappresentano il 90 per cento del tessuto aziendale nazionale e che spesso non hanno le conoscenze per proteggersi da tali minacce;

    nell'ambito degli scenari geopolitici internazionali, si ravvisa pertanto la necessità di innalzare i livelli di protezione della cyber-sicurezza nazionale e la cultura digitale, in considerazione dell'accresciuta esposizione alle minacce, che impongono nell'agenda nazionale ed internazionale la necessità di sviluppare, in tempi brevi, idonei e sempre più stringenti meccanismi di tutela;

    in relazione alle suesposte osservazioni e nell'ambito della trasformazione digitale della pubblica amministrazione e della digitalizzazione del Paese, al fine di migliorare la posizione delle aziende italiane e coinvolgere allo stesso tempo la comunità nazionale nella formazione sul terna, anche all'interno del sistema scolastico, si ravvisa l'opportunità di sostenere il comparto delle imprese della cyber-sicurezza, attraverso incentivi fiscali per le aziende che investono in sicurezza informatica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nell'esercizio di delega della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui all'articolo 3 comma 1 del provvedimento in oggetto, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'introduzione di misure di tipo fiscale, volte ad agevolare le piccole e medie imprese che operano nel settore della cyber-sicurezza, al fine di coinvolgerne la competenza tecnologica da esse fornita sia in ambito del quadro regolatorio pubblico, che di sostegno nel settore privato, considerato che nel settore industriale e commerciale, molte aziende sono attualmente impreparate a fronteggiare i ricorrenti rischi in tema di cybersecurity.
9/1342-A/59. (Testo modificato nel corso della seduta)Ambrosi, Mantovani, Di Maggio, Donzelli, Giordano, Mascaretti, Amich, Frijia, Vinci, Deidda, La Porta, Maschio, Mura, Calovini, Pulciani, Tremaglia, Filini, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la delega legislativa al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'unione europea – Legge di delegazione europea 2022- 2023;

    l'articolo 3 specifica i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento, entro il 17 ottobre 2024, della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'unione europea (c.d. «direttiva NIS 2»), che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva NIS, Network and Information Security) e modifica sia il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale sia la direttiva (UE) 2018/1972 istitutiva del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

    l'articolo 3 specifica gli ulteriori principi e criteri a cui deve uniformarsi il Governo nell'esercizio di tale delega, oltre a quelli generali per l'attuazione del diritto dell'unione europea già indicati all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

    la Direttiva 2022/2555 sostituisce il quadro di riferimento in materia, tenuto conto di una crescente digitalizzazione del mercato interno e di un panorama in evoluzione delle minacce alla cibersicurezza;

    la nuova Direttiva, rispetto alla precedente, non solo amplia il campo di applicazione aggiornando l'elenco dei settori e delle attività soggetti agli obblighi in materia di cybersicurezza, ma prevede mezzi di ricorso e sanzioni per garantirne l'applicazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare un Piano di sostegno che preveda misure incentivanti a favore dei soggetti tenuti a conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva.
9/1342-A/60. Nisini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la delega legislativa al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'unione europea – Legge di delegazione europea 2022- 2023;

    l'articolo 3 specifica i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento, entro il 17 ottobre 2024, della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'unione europea (c.d. «direttiva NIS 2»), che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva NIS, Network and Information Security) e modifica sia il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale sia la direttiva (UE) 2018/1972 istitutiva del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

    l'articolo 3 specifica gli ulteriori principi e criteri a cui deve uniformarsi il Governo nell'esercizio di tale delega, oltre a quelli generali per l'attuazione del diritto dell'unione europea già indicati all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

    la Direttiva 2022/2555 sostituisce il quadro di riferimento in materia, tenuto conto di una crescente digitalizzazione del mercato interno e di un panorama in evoluzione delle minacce alla cibersicurezza;

    la nuova Direttiva, rispetto alla precedente, non solo amplia il campo di applicazione aggiornando l'elenco dei settori e delle attività soggetti agli obblighi in materia di cybersicurezza, ma prevede mezzi di ricorso e sanzioni per garantirne l'applicazione,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare un Piano di sostegno che preveda misure incentivanti a favore dei soggetti tenuti a conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva.
9/1342-A/60. (Testo modificato nel corso della seduta)Nisini.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento, all'articolo 17, reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937;

    già nella precedente legislatura, il tema generale della regolamentazione delle cripto-attività è stato oggetto di numerose iniziative assunte dal Gruppo della Lega, in relazione, ad esempio, alla disciplina dei security token e alla custodia delle cripto-attività;

    più di recente, la disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività, introdotta dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 126-147, legge n. 197 del 2022), ha reso la normativa tributaria coerente con l'evoluzione delle diverse tipologie di cripto-attività presenti nel sistema italiano;

    da ultimo, con gli atti di sindacato ispettivo n. 5-01210 e n. 5-01481, il Gruppo della Lega ha richiamato l'attenzione del Governo proprio su alcuni profili applicativi delle disposizioni in materia di cripto-attività, ivi inclusi gli aspetti di carattere tributario;

   considerato che:

    la prosecuzione del percorso di adeguamento e regolamentazione della normativa sulle cripto-attività può favorire la continuità degli investimenti da parte dei soggetti che operano nel settore dei digital asset e, in generale, della finanza alternativa,

impegna il Governo

nell'ambito della razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di tecnologie digitali, a valutare l'opportunità di includere, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la compensabilità delle minusvalenze derivanti da cripto-attività con le plusvalenze derivanti da altre attività finanziarie detenute dal medesimo contribuente.
9/1342-A/61. Loizzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento, all'articolo 17, reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937;

    già nella precedente legislatura, il tema generale della regolamentazione delle cripto-attività è stato oggetto di numerose iniziative assunte dal Gruppo della Lega, in relazione, ad esempio, alla disciplina dei security token e alla custodia delle cripto-attività;

    più di recente, la disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività, introdotta dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 126-147, legge n. 197 del 2022), ha reso la normativa tributaria coerente con l'evoluzione delle diverse tipologie di cripto-attività presenti nel sistema italiano;

    da ultimo, con gli atti di sindacato ispettivo n. 5-01210 e n. 5-01481, il Gruppo della Lega ha richiamato l'attenzione del Governo proprio su alcuni profili applicativi delle disposizioni in materia di cripto-attività, ivi inclusi gli aspetti di carattere tributario;

   considerato che:

    la prosecuzione del percorso di adeguamento e regolamentazione della normativa sulle cripto-attività può favorire la continuità degli investimenti da parte dei soggetti che operano nel settore dei digital asset e, in generale, della finanza alternativa,

impegna il Governo

nell'ambito della razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di tecnologie digitali, a valutare l'opportunità di includere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la compensabilità delle minusvalenze derivanti da cripto-attività con le plusvalenze derivanti da altre attività finanziarie detenute dal medesimo contribuente.
9/1342-A/61. (Testo modificato nel corso della seduta)Loizzo.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in oggetto, all'articolo 14, è prevista una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 (c.d. DORA, Digital Operational Resilience Act) del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e riconducibile al c.d. «Pacchetto finanza digitale», volto a definire un quadro dettagliato sulla resilienza operativa digitale per le entità finanziarie dell'Unione europea;

    anche agli articoli 16 e 17 vi sono alcune disposizioni di delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti fondi e di cripto attività e sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, nonché in relazione ai mercati delle cripto-attività;

    sempre a livello comunitario, nel febbraio scorso, la Commissione europea ha lanciato l'European Blockchain Regulatory Sandbox per la sperimentazione di progetti innovativi che coinvolgono le tecnologie di contabilità distribuita (DLT), con l'obiettivo di aumentare la certezza giuridica per le soluzioni blockchain innovative;

    tale sandbox normativa sarà attiva dal 2023 al 2026 e sosterrà ogni anno 20 progetti, inclusi casi d'uso del settore pubblico sull'infrastruttura europea dei servizi blockchain;

    il sopracitato spazio di sperimentazione coopererà con altri pertinenti quadri di sandboxing, specificamente con la piattaforma di finanza digitale dell'Unione europea e le sandbox di intelligenza artificiale una volta istituite ai sensi dell'emananda legge europea sull'intelligenza artificiale, data la crescente convergenza di tecnologie innovative in casi d'uso che spesso coinvolgono diversi settori industriali;

    anche nella legislazione italiana, grazie all'approvazione di un emendamento del Gruppo della Lega al decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto «Decreto Crescita») nella scorsa legislatura, la creazione di uno spazio tecniconormativo sperimentale e temporaneo ha trovato un significativo esempio nell'ambito del FinTech, cui è seguita poi l'adozione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2021, n. 100, per l'attuazione della relativa disciplina;

    la creazione della sandbox per il settore del FinTech in Italia è seguita all'adozione in sede europea, nel 2020, di misure volte a regolare il mercato della tecno-finanza e a definire una strategia per i pagamenti retail, nell'ambito del cd. Pacchetto per la finanza digitale;

   ritenuto che:

    l'introduzione di spazi di sperimentazione ha avuto un significativo impatto non solo in termini di progresso tecnologico, bensì anche a livello di economia di mercato e nella capacità del nostro Paese di attrarre talenti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, in coerenza con l'esperienza europea e compatibilmente con la legislazione nazionale, di assumere iniziative volte a favorire anche in Italia l'introduzione di uno spazio di sperimentazione normativa dedicato a progetti innovativi che coinvolgono le tecnologie di contabilità distribuita (DLT).
9/1342-A/62. Lazzarini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Atto Camera 1342-A prevede misure in materia di Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea;

    il Capo II del suddetto provvedimento prevede «Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee»;

    l'articolo 7 reca «Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione»;

    il termine finale per il recepimento della direttiva in oggetto è fissato al 7 giugno 2026;

    il considerando 49 della suddetta direttiva stabilisce che «Gli Stati membri dovrebbero garantire l'assegnazione di risorse sufficienti agli organismi per la parità affinché possano svolgere in modo efficace e adeguato i loro compiti in materia di discriminazione retributiva fondata sul sesso.»;

    la legislazione dell'Unione europea sulla parità stabilisce che tutti gli Stati membri devono istituire organismi nazionali per la parità, istituzioni pubbliche che proteggono e forniscono assistenza alle vittime di discriminazione;

    ai sensi dell'attuale legislazione sugli organismi per la parità, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità, il che comporta differenze significative all'interno dell'Unione in termini di competenze, indipendenza, risorse, accessibilità ed efficacia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo volte a concedere maggiori poteri agli organismi per la parità in Italia in materia di tutela della parità retributiva dei lavoratori, al fine di riconoscere pari dignità a uomini e donne e contrastare le discriminazioni.
9/1342-A/63. Cavo, Bicchielli, Brambilla, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Atto Camera 1342-A prevede misure in materia di Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea;

    il Capo II del suddetto provvedimento prevede «Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee»;

    l'articolo 3 del reca «Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione»;

    il termine per il recepimento della direttiva in oggetto è fissato al 17 ottobre 2024;

    l'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555 (cosiddetta direttiva NIS 2) impone ai soggetti essenziali e importanti l'adozione di misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi posti alla sicurezza dei loro sistemi informatici e delle reti utilizzati nelle loro attività o per la fornitura dei loro servizi, in modo da prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti per i destinatari dei loro servizi e per altri servizi, elencando quali siano le misure di gestione del rischio volti a proteggere ai sistemi informatici e di rete e il loro ambiente fisico da incidenti;

    l'articolo della direttiva sopra citato non esplicita le tecnologie dovranno essere impiegate nel processo di gestione dei rischi per la cybersicurezza;

    risulta necessario introdurre un principio e criterio direttivo che consenta al Governo italiano, in fase di recepimento della suddetta direttiva, di specificare quali tecnologie saranno messe in campo ai fini della gestione del rischio di cybersicurezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere, per le misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, le relative tecnologie volte ad assicurarne l'effettiva attivazione.
9/1342-A/64. Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Atto Camera 1342-A prevede misure in materia di Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea;

    il Capo II del suddetto provvedimento prevede «Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee»;

    l'articolo 7 reca «Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione»;

    il termine finale per il recepimento della direttiva in oggetto è fissato al 7 giugno 2026;

    il principio della parità retributiva per un lavoro uguale o di pari valore è sancito dal Trattato di Roma

    il considerando 49 della suddetta direttiva stabilisce che «Gli Stati membri dovrebbero garantire l'assegnazione di risorse sufficienti agli organismi per la parità affinché possano svolgere in modo efficace e adeguato i loro compiti in materia di discriminazione retributiva fondata sul sesso.»;

    la disparità retributiva espone le donne a un maggiore rischio di povertà e contribuisce al divario pensionistico dell'UE, nonché mina alla loro autodeterminazione e libertà,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a ridurre le disparità retributive al fine di contribuire alla creazione di un mondo del lavoro equo ed al passo con le sfide future.
9/1342-A/65. Semenzato, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Tirelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Atto Camera 1342-A prevede misure in materia di Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea;

    il Capo II del suddetto provvedimento prevede «Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee»;

    articolo 6 reca Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e che estende la medesima direttiva alle sostanze tossiche per la riproduzione umana);

    nei Paesi industrializzati, circa il 4 per cento di tutti i decessi per tumore è riconducibile ad un'esposizione professionale; in Italia, quindi, circa 6.400 decessi/anno per patologia tumorale sono attribuibili ad una patologia derivante dall'esposizione a cancerogeni presenti nell'attività lavorativa; tale percentuale è variabile a seconda del settore economico e della sede anatomica della neoplasia;

    l'esposizione a benzene nell'industria petrolchimica evidenzia una maggiore incidenza di varie patologie di tipo leucemico negli addetti ai processi di produzione, trasporto e utilizzazione della sostanza soprattutto in caso di versamenti o perdite accidentali di vapori o interventi di manutenzione degli impianti;

    l'esposizione ai composti del cromo esavalente è stata associata ad un eccesso di rischio di insorgenza di neoplasie polmonari sia nelle attività di produzione di composti cromati che nei processi di saldatura, placcatura e verniciatura dei materiali metallici;

    l'esposizione a idrocarburi policiclici aromatici (Ipa) ha evidenziato un aumento di rischio per cancro ai polmoni e della pelle,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti, anche di valore normativo, che promuovano una maggiore informazione e formazione che coinvolga lavoratori e datori di lavoro al fine di creare una rete rafforzata di sicurezza sul lavoro.
9/1342-A/66. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Romano, Tirelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023;

    in particolare, l'articolo 3 del provvedimento in esame L'articolo 3 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta «direttiva NIS 2»);

    la direttiva Network and information security del dicembre 2022 («direttiva NIS 2») stabilisce norme minime e meccanismi per la cooperazione tra le autorità competenti di ciascuno Stato membro, aggiornando l'elenco dei settori e delle attività soggetti agli obblighi in materia di cybersicurezza, e prevedendo mezzi di ricorso e sanzioni per garantirne l'applicazione;

    nel dettaglio stabilisce obblighi per gli Stati membri di adottare una strategia nazionale per la cybersicurezza, designare autorità nazionali competenti, punti di contatto unici e CSIRT; prevede che gli Stati membri stabiliscano obblighi di gestione e segnalazione dei rischi di cybersicurezza per i soggetti indicati come soggetti essenziali nell'allegato I e come soggetti importanti nell'allegato II; prevede che gli Stati membri stabiliscano obblighi in materia di condivisione delle informazioni sulla cybersicurezza;

    oggi qualsiasi lacuna nella sicurezza informatica delle aziende può avere gravi ripercussioni, posto che devono riferire l'incidente alle autorità di regolamentazione e ai propri clienti, che sono sempre più disposti ad abbandonare le aziende e le piattaforme che non sono in grado di proteggere i loro dati;

    in questo quadro tutte le organizzazioni, pubbliche e private, stanno investendo sulla formazione dei propri dipendenti affinché le informazioni in loro possesso siano meno vulnerabili ad attacchi di natura informatica;

    le lacune nella sicurezza informatica espongono a gravi rischi soprattutto i singoli individui, e tra di loro i maggiori pericoli sussistono per i più giovani, spesso navigatori inesperti e che rischiano di pagare un attacco subito sul web per tutta la loro vita, basti pensare al dramma, purtroppo frequente, del cosiddetto revenge porn;

    secondo una recente ricerca di Changes Unipol condotta in Italia, sono proprio le generazioni più giovani a subire il maggior numero di attacchi informatici, il 32 per cento dei quali colpisce giovani di età compresa tra i 16 e i 26 anni;

    è quindi di fondamentale importanza educare i giovani alla sicurezza informatica attraverso programmi specifici da svolgere nelle scuole affinché possano raggiungere il maggior numero possibile di ragazzi,

impegna il Governo

a istituire nelle scuole secondarie di primo e secondo grado specifici programmi in materia di sicurezza informatica, volti ad aumentare la consapevolezza delle possibili minacce, fornire le competenze necessarie per identificare un attacco e a ridurre i rischi che ne possono derivare.
9/1342-A/67. Giordano, Mantovani, Ambrosi, Di Maggio, Vinci, Mura, Tremaglia, La Porta, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023;

    in particolare, l'articolo 3 del provvedimento in esame L'articolo 3 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta «direttiva NIS 2»);

    la direttiva Network and information security del dicembre 2022 («direttiva NIS 2») stabilisce norme minime e meccanismi per la cooperazione tra le autorità competenti di ciascuno Stato membro, aggiornando l'elenco dei settori e delle attività soggetti agli obblighi in materia di cybersicurezza, e prevedendo mezzi di ricorso e sanzioni per garantirne l'applicazione;

    nel dettaglio stabilisce obblighi per gli Stati membri di adottare una strategia nazionale per la cybersicurezza, designare autorità nazionali competenti, punti di contatto unici e CSIRT; prevede che gli Stati membri stabiliscano obblighi di gestione e segnalazione dei rischi di cybersicurezza per i soggetti indicati come soggetti essenziali nell'allegato I e come soggetti importanti nell'allegato II; prevede che gli Stati membri stabiliscano obblighi in materia di condivisione delle informazioni sulla cybersicurezza;

    oggi qualsiasi lacuna nella sicurezza informatica delle aziende può avere gravi ripercussioni, posto che devono riferire l'incidente alle autorità di regolamentazione e ai propri clienti, che sono sempre più disposti ad abbandonare le aziende e le piattaforme che non sono in grado di proteggere i loro dati;

    in questo quadro tutte le organizzazioni, pubbliche e private, stanno investendo sulla formazione dei propri dipendenti affinché le informazioni in loro possesso siano meno vulnerabili ad attacchi di natura informatica;

    le lacune nella sicurezza informatica espongono a gravi rischi soprattutto i singoli individui, e tra di loro i maggiori pericoli sussistono per i più giovani, spesso navigatori inesperti e che rischiano di pagare un attacco subito sul web per tutta la loro vita, basti pensare al dramma, purtroppo frequente, del cosiddetto revenge porn;

    secondo una recente ricerca di Changes Unipol condotta in Italia, sono proprio le generazioni più giovani a subire il maggior numero di attacchi informatici, il 32 per cento dei quali colpisce giovani di età compresa tra i 16 e i 26 anni;

    è quindi di fondamentale importanza educare i giovani alla sicurezza informatica attraverso programmi specifici da svolgere nelle scuole affinché possano raggiungere il maggior numero possibile di ragazzi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire nelle scuole secondarie di primo e secondo grado specifici programmi in materia di sicurezza informatica, volti ad aumentare la consapevolezza delle possibili minacce, fornire le competenze necessarie per identificare un attacco e a ridurre i rischi che ne possono derivare.
9/1342-A/67. (Testo modificato nel corso della seduta)Giordano, Mantovani, Ambrosi, Di Maggio, Vinci, Mura, Tremaglia, La Porta, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, all'articolo 9 presenta novità regolamentari sui Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

    il sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE, è una pietra angolare della politica dell'Unione in materia di clima e ne costituisce lo strumento fondamentale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficace sotto il profilo dei costi;

    la lettera e), comma 1, dell'articolo 9 della legge di delegazione europea prevede di assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinare gli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assegnare, in un futuro provvedimento di recepimento delle direttive UE e compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, una parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione previste alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 della legge di delegazione europea, all'attività di ricerca e sviluppo della produzione del Carburante Sostenibile per l'Aviazione (Sustainable Aviation Fuel – SAF), ovvero carburanti sostenibili alternativi per l'aviazione che costituiscono attualmente l'unica soluzione immediatamente disponibile per contribuire in maniera significativa alla decarbonizzazione del trasporto aereo.
9/1342-A/68. Amich, Mantovani, Ambrosi, Di Maggio, Donzelli, Giordano, Vinci, Deidda, La Porta, Maschio, Mura, Calovini, Pulciani, Tremaglia, Filini, Mascaretti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, all'articolo 9 presenta novità regolamentari sui Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

    il sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE, è una pietra angolare della politica dell'Unione in materia di clima e ne costituisce lo strumento fondamentale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficace sotto il profilo dei costi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assegnare, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, una parte dei proventi delle aste CO2 all'attività di ricerca e sviluppo della produzione del Carburante Sostenibile per l'Aviazione (Sustainable Aviation Fuel – SAF), ovvero carburanti sostenibili alternativi per l'aviazione che costituiscono attualmente l'unica soluzione immediatamente disponibile per contribuire in maniera significativa alla decarbonizzazione del trasporto aereo.
9/1342-A/68. (Testo modificato nel corso della seduta)Amich, Mantovani, Ambrosi, Di Maggio, Donzelli, Giordano, Vinci, Deidda, La Porta, Maschio, Mura, Calovini, Pulciani, Tremaglia, Filini, Mascaretti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, all'articolo 3 presenta novità regolamentari sui princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cyber-sicurezza nell'unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910 del 2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2);

    nello specifico, la direttiva NIS 2 abroga la direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'unione (cosiddetta «direttiva NIS»), che costituisce il primo strumento legislativo dell'unione europea sulla sicurezza in ambito cibernetico volto a prevedere misure giuridiche per incrementarne il livello complessivo;

    la direttiva NIS 2 fa parte di un pacchetto ampio di strumenti giuridici e di iniziative a livello dell'unione, mirato ad aumentare la resilienza di soggetti pubblici e privati alle minacce nell'ambito cibernetico;

    l'abrogazione della direttiva NIS discende dalla necessità di modernizzare il quadro giuridico esistente alla luce della crescente digitalizzazione del mercato interno e della rapida evoluzione delle minacce alla cyber-sicurezza, fenomeni che si sono ulteriormente amplificati dall'inizio della crisi del COVID-19;

    l'adozione della direttiva NIS 2 mira a garantire un aumento del livello di sicurezza cibernetica comune grazie all'armonizzazione delle norme applicabili ai diversi operatori nei diversi Stati membri e al rafforzamento dei livelli standard di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla disciplina vigente;

    le novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2022/2055 (NIS 2) in materia di cyber-sicurezza impongono la necessità di chiarire il grado di coinvolgimento dei servizi di sicurezza gestiti: in particolare, corre l'obbligo di chiarire se tali servizi debbano essere ritenuti coinvolti solo quando il fruitore del servizio medesimo sia a sua volta all'interno del perimetro normativo della Direttiva, oppure se debbano essere ritenuti coinvolti a prescindere dalla posizione del fruitore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in futuri atti di recepimento di direttive europee in materia di cyber-sicurezza, una maggiore delineazione dell'ambito di applicazione delle novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2022/2055 (NIS2) relativamente ai servizi di sicurezza gestiti.
9/1342-A/69. Di Maggio, Mantovani, Ambrosi, Donzelli, Giordano, Amich, Vinci, Deidda, La Porta, Maschio, Mura, Calovini, Pulciani, Tremaglia, Filini, Mascaretti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, all'articolo 3 presenta novità regolamentari sui princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cyber-sicurezza nell'unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910 del 2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2);

    nello specifico, la direttiva NIS 2 abroga la direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'unione (cosiddetta «direttiva NIS»), che costituisce il primo strumento legislativo dell'unione europea sulla sicurezza in ambito cibernetico volto a prevedere misure giuridiche per incrementarne il livello complessivo;

    la direttiva NIS 2 fa parte di un pacchetto ampio di strumenti giuridici e di iniziative a livello dell'unione, mirato ad aumentare la resilienza di soggetti pubblici e privati alle minacce nell'ambito cibernetico;

    l'abrogazione della direttiva NIS discende dalla necessità di modernizzare il quadro giuridico esistente alla luce della crescente digitalizzazione del mercato interno e della rapida evoluzione delle minacce alla cyber-sicurezza, fenomeni che si sono ulteriormente amplificati dall'inizio della crisi del COVID-19;

    l'adozione della direttiva NIS 2 mira a garantire un aumento del livello di sicurezza cibernetica comune grazie all'armonizzazione delle norme applicabili ai diversi operatori nei diversi Stati membri e al rafforzamento dei livelli standard di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla disciplina vigente;

    le novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2022/2055 (NIS 2) in materia di cyber-sicurezza impongono la necessità di chiarire il grado di coinvolgimento dei servizi di sicurezza gestiti: in particolare, corre l'obbligo di chiarire se tali servizi debbano essere ritenuti coinvolti solo quando il fruitore del servizio medesimo sia a sua volta all'interno del perimetro normativo della Direttiva, oppure se debbano essere ritenuti coinvolti a prescindere dalla posizione del fruitore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire ulteriormente l'ambito di applicazione delle novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2022/2055 (NIS2) relativamente ai servizi di sicurezza gestiti.
9/1342-A/69. (Testo modificato nel corso della seduta)Di Maggio, Mantovani, Ambrosi, Donzelli, Giordano, Amich, Vinci, Deidda, La Porta, Maschio, Mura, Calovini, Pulciani, Tremaglia, Filini, Mascaretti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959 che hanno modificato la disciplina europea previgente in materia di riduzione delle emissioni di gas serra;

    in particolare, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, n. 2023/959/UE, reca disposizioni di modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonché della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'UE per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

    in ottemperanza alla citata direttiva (UE) 2023/959 anche le imprese di navigazione che collegano le isole sono chiamate a sostenere costi per l'abbattimento di emissioni di gas serra, a condizione che «la transizione sia giusta ed inclusiva, e non lasci indietro nessuno». Quindi per evitare maggiori oneri a carico dei passeggeri residenti nelle isole e del traffico turistico si deve assicurare in ogni modo il diritto alla continuità territoriale garantito dall'articolo 119 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, ogni utile iniziativa volta ad assicurare un sostegno alle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole e soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, al fine di evitare che il regime previsto comporti oneri supplementari per il trasporto a carico dei passeggeri residenti e del traffico turistico.
9/1342-A/70. Mura, Mantovani, Ambrosi, Di Maggio, Giordano, Pulciani, Frijia, Raimondo, Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959 che hanno modificato la disciplina europea previgente in materia di riduzione delle emissioni di gas serra;

    in particolare, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, n. 2023/959/UE, reca disposizioni di modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonché della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'UE per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

    in ottemperanza alla citata direttiva (UE) 2023/959 anche le imprese di navigazione che collegano le isole sono chiamate a sostenere costi per l'abbattimento di emissioni di gas serra, a condizione che «la transizione sia giusta ed inclusiva, e non lasci indietro nessuno». Quindi per evitare maggiori oneri a carico dei passeggeri residenti nelle isole e del traffico turistico si deve assicurare in ogni modo il diritto alla continuità territoriale garantito dall'articolo 119 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni utile iniziativa volta ad assicurare un sostegno alle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole e soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, al fine di evitare che il regime previsto comporti oneri supplementari per il trasporto a carico dei passeggeri residenti e del traffico turistico.
9/1342-A/70. (Testo modificato nel corso della seduta)Mura, Mantovani, Ambrosi, Di Maggio, Giordano, Pulciani, Frijia, Raimondo, Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea-legge di delegazione europea 2022-2023» nonché una descrizione delle direttive specificatamente elencate nell'Allegato A alla delega;

    nello specifico l'articolo 6 del provvedimento, dedicato al recepimento della direttiva (UE) 2022/431, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e a sostanze tossiche per la riproduzione umana, delega il Governo ad assicurarne la corretta applicazione a tutela dei lavoratori potenzialmente esposti, soprattutto attraverso la previsione di obblighi specifici per il datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero di informazione e attraverso l'aggiornamento dell'attuale sistema di sorveglianza sanitaria;

    il provvedimento reca una puntuale definizione di: 1. sostanza tossica per la riproduzione; 2. sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia (sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori); 3. sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia (sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro, al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori). La soglia suddetta costituisce un parametro diverso rispetto al valore limite, il quale, indica, per ogni agente o sostanza in esame (ivi comprese le sostanze summenzionate prive di soglia), 4. valore limite biologico; 5. sorveglianza;

    alla luce dei dati scientifici più recenti, le sostanze tossiche per la riproduzione possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie, e, quindi, analogamente agli agenti cancerogeni o mutageni, le sostanze tossiche per la riproduzione sono estremamente preoccupanti, in quanto possono avere effetti gravi e irreversibili sulla salute dei lavoratori,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa necessaria, che permetta una reale tutela della salute dei lavoratori valutando la possibilità di stabilire obblighi di comunicazione dei casi di tumori di sospetta origine professionale, svincolando l'osservanza di tali obblighi dagli eccessi burocratici della «discrezionalità» e sancendo un adeguato regime sanzionatorio.
9/1342-A/71. Vinci, Mantovani, Ambrosi, Di Maggio, Giordano, La Porta, Maschio, Mura, Calovini, Pulciani, Tremaglia, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea-legge di delegazione europea 2022-2023» nonché una descrizione delle direttive specificatamente elencate nell'Allegato A alla delega;

    nello specifico l'articolo 6 del provvedimento, dedicato al recepimento della direttiva (UE) 2022/431, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e a sostanze tossiche per la riproduzione umana, delega il Governo ad assicurarne la corretta applicazione a tutela dei lavoratori potenzialmente esposti, soprattutto attraverso la previsione di obblighi specifici per il datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero di informazione e attraverso l'aggiornamento dell'attuale sistema di sorveglianza sanitaria;

    il provvedimento reca una puntuale definizione di: 1. sostanza tossica per la riproduzione; 2. sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia (sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori); 3. sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia (sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro, al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori). La soglia suddetta costituisce un parametro diverso rispetto al valore limite, il quale, indica, per ogni agente o sostanza in esame (ivi comprese le sostanze summenzionate prive di soglia), 4. valore limite biologico; 5. sorveglianza;

    alla luce dei dati scientifici più recenti, le sostanze tossiche per la riproduzione possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie, e, quindi, analogamente agli agenti cancerogeni o mutageni, le sostanze tossiche per la riproduzione sono estremamente preoccupanti, in quanto possono avere effetti gravi e irreversibili sulla salute dei lavoratori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, di adottare ogni iniziativa necessaria, che permetta una reale tutela della salute dei lavoratori valutando la possibilità di stabilire obblighi di comunicazione dei casi di tumori di sospetta origine professionale, svincolando l'osservanza di tali obblighi dagli eccessi burocratici della «discrezionalità» e sancendo un adeguato regime sanzionatorio.
9/1342-A/71. (Testo modificato nel corso della seduta)Vinci, Mantovani, Ambrosi, Di Maggio, Giordano, La Porta, Maschio, Mura, Calovini, Pulciani, Tremaglia, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023» nonché una descrizione delle direttive specificatamente elencate nell'Allegato A alla delega;

    nello specifico l'articolo 6 del provvedimento, dedicato al recepimento della direttiva (UE) 2022/431, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e a sostanze tossiche per la riproduzione umana, delega il Governo ad assicurarne la corretta applicazione a tutela dei lavoratori potenzialmente esposti, soprattutto attraverso la previsione di obblighi specifici per il datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero di informazione e attraverso l'aggiornamento dell'attuale sistema di sorveglianza sanitaria;

    a tal proposito è di rilevante importanza assicurare adeguati e omogenei sistemi di sorveglianza delle patologie tumorali professionali in tutta Italia, anche attraverso il supporto alle attività connesse alla registrazione delle neoplasie occupazionali e agevolando la notifica all'Autorità giudiziaria dei casi di tumore professionale, certi o sospetti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa necessaria volta ad assicurare il monitoraggio in tutte le Regioni italiane delle neoplasie occupazionali, garantendo se del caso, i necessari supporti applicativi finalizzati alla loro corretta identificazione.
9/1342-A/72. La Porta, Mantovani, Ambrosi, Di Maggio, Giordano, Vinci, Maschio, Mura, Calovini, Pulciani, Tremaglia.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023» nonché una descrizione delle direttive specificatamente elencate nell'Allegato A alla delega;

    nello specifico l'articolo 6 del provvedimento, dedicato al recepimento della direttiva (UE) 2022/431, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e a sostanze tossiche per la riproduzione umana, delega il Governo ad assicurarne la corretta applicazione a tutela dei lavoratori potenzialmente esposti, soprattutto attraverso la previsione di obblighi specifici per il datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero di informazione e attraverso l'aggiornamento dell'attuale sistema di sorveglianza sanitaria;

    a tal proposito è di rilevante importanza assicurare adeguati e omogenei sistemi di sorveglianza delle patologie tumorali professionali in tutta Italia, anche attraverso il supporto alle attività connesse alla registrazione delle neoplasie occupazionali e agevolando la notifica all'Autorità giudiziaria dei casi di tumore professionale, certi o sospetti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, di adottare ogni iniziativa necessaria volta ad assicurare il monitoraggio in tutte le Regioni italiane delle neoplasie occupazionali, garantendo se del caso, i necessari supporti applicativi finalizzati alla loro corretta identificazione.
9/1342-A/72. (Testo modificato nel corso della seduta)La Porta, Mantovani, Ambrosi, Di Maggio, Giordano, Vinci, Maschio, Mura, Calovini, Pulciani, Tremaglia.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022;

    quest'ultima modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana prevedendo che il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori possa esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori (esposti in modo analogo) anche nei casi di superamento di un valore limite biologico (relativo ad un lavoratore); prevedendo che la sorveglianza sanitaria possa comprendere il monitoraggio biologico e i relativi requisiti; nonché prevedendo che siano notificati all'autorità responsabile tutti i casi di cancro e di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione a un agente cancerogeno o mutageno o a una sostanza tossica per la riproduzione durante l'attività lavorativa;

    secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria prevede già degli specifici obblighi per il datore di lavoro nel caso in cui i propri dipendenti siano esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, quali: la riduzione dell'utilizzo di quest'ultimi e, se possibile, la sostituzione con sostanze o preparati non nocivi o meno nocivi; la redazione di un documento di valutazione del rischio, tenendo conto delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni utilizzati, della loro concentrazione e capacità di questi di penetrare organismo umano; nonché l'adozione di specifiche misure tecniche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la corretta applicazione della suddetta direttiva (UE) 2022/431.
9/1342-A/73. Pulciani, Mantovani, Ambrosi, Di Maggio, Donzelli, Giordano, Amich, Vinci, Deidda, La Porta, Maschio, Mura, Calovini, Tremaglia, Filini, Mascaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 che rappresenta, insieme al disegno di legge europea, uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, consta di 17 articoli, divisi in tre Capi;

    il nuovo articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a nuove direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti europei; l'annesso allegato A, che originariamente elencava 10 direttive da recepire con decreto legislativo, a seguito dell'esame in sede referente ne contiene 7;

    l'articolo 4 in particolare reca specifici principi e criteri di delega al Governo, anch'essi integrati in sede referente, per il recepimento, da effettuarsi entro il 17 ottobre 2024, della direttiva (UE) 2022/2557, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici, in vigore dal 16 gennaio 2023; l'atto in questione abroga la direttiva 2008/114/CE dell'8 dicembre 2008, con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha disciplinato la procedura per l'individuazione e la designazione, da parte degli Stati membri, delle infrastrutture critiche europee che si trovano sul loro territorio, definendo altresì un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

    al comma 1 alla lettera o) del suesposto articolo 4, ai fini dell'attuazione, istituisce un tavolo di coordinamento tra il punto di contatto unico di cui alle lettere c) e d) e la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile in relazione alla formulazione e attuazione degli obiettivi di resilienza nazionale;

    al riguardo, si evidenzia che la medesima lettera o) tiene ferme le vigenti attribuzioni dell'autorità giudiziaria relativamente alla ricezione delle notizie di reato, del Ministero dell'interno in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di difesa civile, del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza dello Stato, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, del Ministero delle imprese e del made in Italy in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione elettronica nonché dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di cybersicurezza e resilienza nazionale nello spazio cibernetico;

    in tale ambito, si ravvisa l'opportunità di coinvolgere anche le imprese italiane all'interno del tavolo di coordinamento in precedenza indicato, in relazione al forte sviluppo del mercato nazionale in tema di cybersicurezza, il cui comparto sta attraversando un periodo di forte sviluppo e competitività, confermato dal tasso di crescita media annua dell'11/12 per cento pari ad un valore stimato in circa 2,5 miliardi di euro nel 2025;

    le aziende del settore, anche grazie al forte impulso del Governo Meloni ed in particolare del Ministro Urso, evidenziano l'importanza di creare insieme alle istituzioni un ecosistema collaborativo per garantire la «sicurezza digitale», con l'obiettivo di costruire una solida base di cybersecurity italiana che possa competere a livello internazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di coinvolgere ai fini di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera o) in premessa indicato, all'interno del tavolo di coordinamento, anche il settore delle imprese private che operano nella cybersecurity, per le finalità in precedenza indicate, in relazione anche all'opportunità di fornire soluzioni affidabili e all'avanguardia per proteggere le infrastrutture digitali del Paese.
9/1342-A/74. Mascaretti, Ambrosi, Mantovani, Di Maggio, Donzelli, Giordano, Amich, Vinci, Deidda, La Porta, Maschio, Mura, Calovini, Pulciani, Tremaglia, Filini, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2022- 2023;

    in particolare, l'articolo 3 del provvedimento in esame L'articolo 3 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta «direttiva NIS 2»);

    la direttiva Network and information security del dicembre 2022 («direttiva NIS 2») stabilisce norme minime e meccanismi per la cooperazione tra le autorità competenti di ciascuno Stato membro, aggiornando l'elenco dei settori e delle attività soggetti agli obblighi in materia di cybersicurezza, e prevedendo mezzi di ricorso e sanzioni per garantirne l'applicazione;

    nel dettaglio stabilisce obblighi per gli Stati membri di adottare una strategia nazionale per la cybersicurezza, designare autorità nazionali competenti, punti di contatto unici e CSIRT; prevede che gli Stati membri stabiliscano obblighi di gestione e segnalazione dei rischi di cybersicurezza per i soggetti indicati come soggetti essenziali nell'allegato I e come soggetti importanti nell'allegato II; prevede che gli Stati membri stabiliscano obblighi in materia di condivisione delle informazioni sulla cybersicurezza;

    la Direttiva NIS 2 supera l'impostazione della precedente direttiva legata ai concetti di «operatore di servizi essenziali» e di «fornitore di servizi digitali», liberamente identificati dagli Stati membri attraverso criteri disomogenei, stabilendo, invece, alcuni criteri uniformi per permettere una organica identificazione degli operatori pubblici e privati da includere in due nuove categorie di attori: quella dei «soggetti essenziali» e quella dei «soggetti importanti»;

    in tale quadro dispone, inoltre, che entro il 17 aprile 2025, gli Stati membri dovranno definire un elenco dei soggetti essenziali ed importanti nonché dei soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, da riesaminare e aggiornare ogni due anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di includere tra tali soggetti anche quelli appartenenti al settore della cultura.
9/1342-A/75. Mollicone, Amorese, Mantovani, Ambrosi, Di Maggio, Giordano, Vinci, Mura, Tremaglia, La Porta, Frijia, Deidda, Maschio, Calovini, Pulciani, Filini, Mascaretti, Amich, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure particolarmente rilevanti per il rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'accordo di Parigi perseguendo la limitazione di due gradi Celsius del riscaldamento medio globale rispetto al periodo preindustriale;

    si evidenziano, a tal proposito, le disposizioni di cui all'articolo 9 il quale reca una serie di principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per il recepimento, entro il 31 dicembre 2023, delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959 che hanno modificato la disciplina europea in materia di riduzione delle emissioni di gas serra;

    considerato che ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 9, è prevista l'assegnazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per una serie di attività: istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio, nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nell'EU ETS, appare utile prevedere la destinazione di una quota parte di tali proventi anche ad incentivi destinati ai proprietari e ai gestori del patrimonio silvicolo nazionale perché svolgono l'insostituibile attività di manutenzione dei boschi, grazie alla naturale capacità di favorire il sequestro di carbonio, in tal modo tutelando e salvaguardando il patrimonio silvicolo stesso, da custodire con particolare attenzione in virtù del ruolo cruciale svolto dalle foreste e dalla silvicoltura in genere per il conseguimento degli obiettivi ambientali,

impegna il Governo

ad assicurare, col recepimento della normativa Ue di cui in premessa, che una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione siano destinati anche a misure di incentivazione delle attività di manutenzione dei boschi al fine di meglio tutelare il patrimonio silvicolo nazionale e poter, quindi, disporre di un efficace e naturale sistema di sequestro di carbonio, particolarmente utile e necessario per l'abbassamento della temperatura media globale terreste.
9/1342-A/76. Mattia, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure particolarmente rilevanti per il rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'accordo di Parigi perseguendo la limitazione di due gradi Celsius del riscaldamento medio globale rispetto al periodo preindustriale;

    si evidenziano, a tal proposito, le disposizioni di cui all'articolo 9 il quale reca una serie di principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per il recepimento, entro il 31 dicembre 2023, delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959 che hanno modificato la disciplina europea in materia di riduzione delle emissioni di gas serra;

    considerato che appare utile prevedere la destinazione di una quota parte dei proventi anche ad incentivi destinati ai proprietari e ai gestori del patrimonio silvicolo nazionale perché svolgono l'insostituibile attività di manutenzione dei boschi, grazie alla naturale capacità di favorire il sequestro di carbonio, in tal modo tutelando e salvaguardando il patrimonio silvicolo stesso, da custodire con particolare attenzione in virtù del ruolo cruciale svolto dalle foreste e dalla silvicoltura in genere per il conseguimento degli obiettivi ambientali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di destinare una quota parte dei proventi a misure di incentivazione delle attività di manutenzione dei boschi al fine di meglio tutelare il patrimonio silvicolo nazionale e poter, quindi, disporre di un efficace e naturale sistema di sequestro di carbonio, particolarmente utile e necessario per l'abbassamento della temperatura media globale terreste.
9/1342-A/76. (Testo modificato nel corso della seduta)Mattia, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento sottoposto al nostro esame è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

    questo provvedimento, in particolare, ha contenuto normativo limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea;

    ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione stabilisce, con riferimento ad alcuni atti dell'unione europea, principi e criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di delega, richiamati nel provvedimento stesso;

    il Capo II del provvedimento in esame, contiene le disposizioni di delega per il recepimento di direttive europee, ed in particolare l'articolo 3 reca specifici princìpi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea, la cosiddetta «direttiva NIS 2»;

    si consideri che l'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012 indica il regime sanzionatorio applicabile in relazione all'attuazione di decreti legislativi di recepimento delle direttive europee, indicando, in particolare, i limiti minimi e massimi sia per le sanzioni penali sia per le sanzioni amministrative;

    la Commissione affari costituzionali di questa camera ha riferito favorevolmente sul provvedimento in esame stigmatizzando, tuttavia, la citata deroga,

impegna il Governo

ad assicurare, nel recepimento della direttiva di cui in premessa, che le sanzioni penali e amministrative siano improntate a criteri di proporzionalità e adeguatezza.
9/1342-A/77. Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2022-2023» (1342-A) reca «Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)»;

    il 24 ottobre 2023 la I Commissione, Affari Costituzionali, dava parere favorevole all'emendamento 3.14 che interveniva sul citato sull'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge di delegazione europea 2022-2023, stabilendo l'obbligatoria applicazione della direttiva (UE) 2022/2555 per i comuni e per le province secondo princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

    il 23 novembre 2023 la XIV Commissione, Politiche dell'Unione europea, approvava il medesimo emendamento 3.14;

    il 14 dicembre, la V Commissione, Bilancio, esprimendo il parere sugli emendamenti osservava tra l'altro che «l'obbligo di applicare la direttiva (UE) 2022/2555 (...) ai comuni e alle province, previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e stabiliva come condizione per il proprio parere favorevole che «All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: “prevedendo comunque l'obbligo” con le seguenti: anche considerando la possibilità»;

    il tema della cybersicurezza è fondamentale anche nell'ottica della crescita della digitalizzazione nel nostro Paese, testimoniata dalla crescita nell'ultimo quinquennio degli indici DESI (Digital Economy and Society Index) della Commissione europea e DMI (Digital Maturity Indexes) dell'Osservatorio Agenda Digitale. Infatti, alla crescente digitalizzazione consegue una sempre maggiore penetrabilità agli attacchi esterni che risulta per il 2022 nettamente superiore alla media mondiale;

    la Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026 redatta dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) a pagina 12 indica la necessità di una quota percentuale degli investimenti nazionali lordi su base annua pari all'1,2 per cento per raggiungere il conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, oltre che l'ulteriore innalzamento dei livelli di cybersicurezza nei sistemi informativi nazionali,

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie al fine di consentire che le misure di massimo livello di cybersicurezza previste dalla Direttiva «NIS 2» siano garantite anche a tutti i comuni ed alle province del nostro Paese, secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza.
9/1342-A/78. Casu, Ascani, De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2022-2023» (1342-A) reca «Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)»;

    il 24 ottobre 2023 la I Commissione, Affari Costituzionali, dava parere favorevole all'emendamento 3.14 che interveniva sul citato sull'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge di delegazione europea 2022-2023, stabilendo l'obbligatoria applicazione della direttiva (UE) 2022/2555 per i comuni e per le province secondo princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

    il 23 novembre 2023 la XIV Commissione, Politiche dell'Unione europea, approvava il medesimo emendamento 3.14;

    il 14 dicembre, la V Commissione, Bilancio, esprimendo il parere sugli emendamenti osservava tra l'altro che «l'obbligo di applicare la direttiva (UE) 2022/2555 (...) ai comuni e alle province, previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e stabiliva come condizione per il proprio parere favorevole che «All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: “prevedendo comunque l'obbligo” con le seguenti: anche considerando la possibilità»;

    il tema della cybersicurezza è fondamentale anche nell'ottica della crescita della digitalizzazione nel nostro Paese, testimoniata dalla crescita nell'ultimo quinquennio degli indici DESI (Digital Economy and Society Index) della Commissione europea e DMI (Digital Maturity Indexes) dell'Osservatorio Agenda Digitale. Infatti, alla crescente digitalizzazione consegue una sempre maggiore penetrabilità agli attacchi esterni che risulta per il 2022 nettamente superiore alla media mondiale;

    la Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026 redatta dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) a pagina 12 indica la necessità di una quota percentuale degli investimenti nazionali lordi su base annua pari all'1,2 per cento per raggiungere il conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, oltre che l'ulteriore innalzamento dei livelli di cybersicurezza nei sistemi informativi nazionali,

impegna il Governo

a reperire, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, le risorse necessarie al fine di consentire che le misure di massimo livello di cybersicurezza previste dalla Direttiva «NIS 2» siano garantite anche a tutti i comuni ed alle province del nostro Paese, secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza.
9/1342-A/78. (Testo modificato nel corso della seduta)Casu, Ascani, De Luca.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Intendimenti del Governo in merito all'introduzione di meccanismi salariali differenziati su base territoriale – 3-00874

   SARRACINO, SCOTTO, FOSSI, GRIBAUDO, LAUS, AMENDOLA, BARBAGALLO, D'ALFONSO, DE LUCA, GRAZIANO, IACONO, LACARRA, LAI, MARINO, UBALDO PAGANO, PROVENZANO, STEFANAZZI, STUMPO, GHIO, FERRARI, CASU, FORNARO e TONI RICCIARDI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   si è fortemente preoccupati da un evidente atteggiamento favorevole del Governo rispetto all'introduzione di meccanismi salariali differenziati nel nostro Paese, come testimoniato dall'accoglimento, pochi giorni fa, di un ordine del giorno della maggioranza nell'ambito dell'esame della proposta per l'introduzione del salario minimo legale;

   la sfida dei mercati internazionali, nell'era della rivoluzione tecnologica e della transizione ecologica, non può più essere affrontata puntando sulle basse retribuzioni e su bassi livelli di produttività, pena il rischio della marginalità e di squilibri sociali drammatici;

   tali sfide non possono essere affrontate con soluzioni anacronistiche e decontestualizzate dal livello globale;

   il sistema italiano della contrattazione collettiva prevede che la contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

   ogni iniziativa volta a superare tale equilibrio rischierebbe di rappresentare un surrettizio e antistorico scivolamento verso il modello delle gabbie salariali che furono oggetto di uno specifico accordo tra le parti sociali nel 1945, definitivamente archiviato nel 1972 e che aveva determinato quel fenomeno che fu opportunamente definito «la giungla retributiva»;

   non può essere disatteso il principio del riconoscimento dell'identica retribuzione per la medesima prestazione lavorativa;

   nello stesso documento approvato dal Cnel, il 12 ottobre 2023, si evidenzia che già «marcate differenze si riscontrano infine con riferimento all'area geografica analizzata e questo è un aspetto di particolare delicatezza e rilevanza rispetto a quanti prospettano oggi interventi normativi sul salario minimo differenziati su base territoriale»;

   già ora, la media dei salari riconosciuti nel Mezzogiorno è più bassa di circa 20 punti percentuali rispetto a quelli del Nord Ovest e di 15 punti rispetto al Nord Est;

   la difficoltà di accedere a servizi pubblici e privati, presidi sanitari, trasporti, attività culturali e di intrattenimento vedono già oggi penalizzati il Mezzogiorno;

   tutto ciò va considerato anche in relazione al disegno di legge sull'autonomia differenziata che è attualmente all'esame del Parlamento –:

   se il Governo intenda perseguire la strada della differenziazione salariale a partire dal pubblico impiego o se, al contrario, intenda assicurare il proprio impegno a garanzia della contrattazione collettiva nazionale, scongiurando ogni forma di discriminazione retributiva territoriale.
(3-00874)


Iniziative di competenza al fine di assicurare la continuità lavorativa dei cittadini ucraini che svolgono la loro attività sul territorio italiano – 3-00875

   DEL BARBA, FARAONE, GADDA, DE MONTE, MARATTIN, BONIFAZI, BOSCHI, GIACHETTI e GRUPPIONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   in seguito al grave conflitto in corso con la Russia, i cittadini provenienti dall'Ucraina sono stati accolti negli Stati membri dell'Unione europea in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001;

   in base agli ultimi dati i cittadini ucraini residenti in Italia sono circa 236 mila;

   in Italia 92 mila sono impiegati come lavoratori domestici (regolari), di cui molte sono donne, il cui tasso di occupazione è del 66 per cento;

   il 65 per cento dei cittadini ucraini risultano lavorare nei servizi alla persona, il 15 per cento nei servizi e nella ristorazione, il 9 per cento nei trasporti e nei servizi alle imprese, il 9 per cento nell'industria, il 2 per cento in agricoltura, caccia e pesca;

   in attuazione dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, come modificato dall'articolo 2-bis del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;

   molti di essi esercitano nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea;

   il 28 settembre 2023, il Consiglio «giustizia e affari interni» dell'Unione europea, al fine di dare certezza a oltre 4 milioni di rifugiati ucraini che vivono attualmente nell'Unione, ha prorogato al 4 marzo 2025 la protezione temporanea concessa alle persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina;

   tutte le disposizioni nazionali fin qui citate, compreso lo stato di emergenza, il riconoscimento delle qualifiche professionali del personale sanitario e socio-sanitario e perfino la valenza dei permessi di soggiorno di protezione temporanea, conservano validità fino al 31 dicembre 2023 –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per garantire la continuità lavorativa dei cittadini ucraini che svolgono la loro attività sul territorio italiano, in considerazione del fatto che ogni aiuto, attività, riconoscimento professionale e perfino la validità del permesso di soggiorno umanitario avranno termine il 31 dicembre 2023.
(3-00875)


Intendimenti del Ministro della cultura in relazione a vicende, emerse sulla stampa, riguardanti il Sottosegretario di Stato Vittorio Sgarbi – 3-00876

   CASO, ORRICO, AMATO e FRANCESCO SILVESTRI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   il Sottosegretario Vittorio Sgarbi è di nuovo al centro di un caso increscioso, oggetto di un'inchiesta svolta dalla trasmissione Report e da Il Fatto quotidiano;

   come emerge diffusamente da articoli di stampa (18 dicembre 2023), l'inchiesta si concentra su un quadro del Seicento di Manetti, «La cattura di San Pietro», che fino al 2013 era esposta al Castello di Buriasco. La proprietaria del castello e del dipinto, Margherita Buzio, a febbraio del 2013 denunciò il furto dell'opera;

   Report ha sottolineato che, stando alle dichiarazioni di Buzio, poche settimane prima del furto si era detto interessato all'acquisto Paolo Bocedi, collaboratore di Sgarbi fino al 2003 e ancora in buoni rapporti con il sottosegretario;

   il dipinto, secondo Report, sarebbe riapparso nel 2021 in una mostra inaugurata dallo stesso Sgarbi, che avrebbe contenuto un dipinto di Manetti «inedito», estremamente simile a quello sparito nel 2013: una differenza visibile è che, in alto a sinistra, c'è una candela che nel dipinto rubato non c'era;

   Sgarbi ha negato che si tratti della stessa opera; il dipinto esposto, infatti, si sarebbe trovato in una villa nel Viterbese che Rita Cavallini (madre di Sgarbi) aveva acquistato anni prima, nel 2000, già presente in un inventario dei beni della villa risalente al Seicento, anche se Report ha sottolineato che nell'inventario in questione l'opera non risulta;

   la trasmissione di Rai 3 ha parlato anche con Gianfranco Mingardi, restauratore di Brescia che ha detto di aver ricevuto la tela senza cornice, che sembrerebbe identica all'opera trafugata, se non per il particolare di una candela che non c'era sul dipinto da lui sistemato;

   questo episodio va ad aggiungersi ad altri, come la questione del percepimento di sostanziosi emolumenti per aver presenziato ad eventi; l'episodio di turpiloquio e frasi sessiste all'evento d'apertura della stagione estiva del Maxxi; inoltre, da un articolo de Il Fatto quotidiano del 25 ottobre 2023, è emerso che il Sottosegretario Sgarbi sarebbe indagato a Roma per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, per non aver pagato debiti con l'Agenzia delle entrate (in totale circa 715 mila euro) per l'acquisto di quadri –:

   se il Ministro interrogato non ritenga finalmente arrivato il momento di adottare iniziative di competenza di fronte all'ennesima incresciosa situazione che pone sul Sottosegretario di Stato alla cultura Sgarbi ombre molto preoccupanti per il ruolo istituzionale che ricopre.
(3-00876)


Elementi in merito ai dati sull'affluenza turistica, sugli incassi realizzati e sulle risorse destinate alle diocesi e ai territori alluvionati, in relazione all'introduzione del biglietto d'ingresso al Pantheon – 3-00877

   LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, CESA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   con decreto direttoriale del 22 giugno 2023, rep. 62, è stato istituito il biglietto d'ingresso al Pantheon pari ad euro 5, comprensivo anche dell'incremento di 1 euro, introdotto dal decreto-legge n. 61 del 2023, facendo seguito alle intenzioni del Ministro interrogato, al fine di valorizzare e tutelare il monumento, oltre che per fronteggiare le spese di manutenzione, garantendo così una maggiore sicurezza per l'utenza turistica;

   ogni anno la Basilica del Pantheon è meta di milioni di visitatori;

   l'iniziativa dell'ingresso a pagamento – oggetto anche di un accordo tra il Ministero della cultura e il vicariato – non ha scoraggiato o deflazionato l'affluenza turistica, ma risulta esserci stato anche un incremento del dato numerico –:

   quali siano stati, in termini di affluenza, a partire da luglio 2023, l'incremento del numero dei visitatori e dei relativi incassi, quali somme d'incasso, in virtù anche dell'incremento, siano state registrate ad oggi e quanto sia destinato a misure di sostegno per le diocesi e i territori alluvionati e se vi siano ulteriori iniziative analoghe o similari che possano interessare altri luoghi della cultura per i quali attualmente l'ingresso è gratuito.
(3-00877)


Iniziative volte al rilancio industriale del sito siderurgico di Piombino, anche attraverso la proroga della cassa integrazione in attesa della definizione del nuovo assetto produttivo dell'area – 3-00878

   BENZONI, BONETTI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   nel 2018 il sito siderurgico di Piombino è stato acquisito dalla multinazionale indiana Jsw con la prospettiva di un imponente rilancio produttivo. Gli impegni erano di due forni elettrici entro il 2022 e di un terzo impianto, per complessivi 1.500 occupati;

   gli impegni non sono stati mantenuti e gli investimenti previsti non sono stati effettuati, malgrado Jsw abbia continuato a ricevere significative commesse pubbliche, in particolare da Rete ferroviaria italiana, per binari per l'armamento ferroviario;

   al momento i circa 1.350 lavoratori dello stabilimento Jsw di Piombino usufruiscono della cassa integrazione guadagni in deroga per aree di crisi complessa, che scadrà il 7 gennaio 2024;

   nell'estate del 2023 è stata annunciata la volontà da parte della joint venture Metinvest Danieli di acquisire parte delle aree demaniali per il Digital green steel project, che dovrebbe impiegare 1.400 lavoratori per un fatturato di 2,5 miliardi di euro; secondo i piani l'avvio della produzione è previsto per il 2027;

   la «coabitazione» dei due soggetti industriali andrebbe costruita e armonizzata in base a quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 104 del 2023 relativo a programmi di investimento estero in Italia, di preminente interesse strategico nazionale, con un commissario straordinario di governo cui sia affidato il coordinamento e l'azione amministrativa necessari alla rapida realizzazione degli interventi previsti;

   in data 22 novembre 2023 è stata inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle organizzazioni sindacali la richiesta di proroga della cassa integrazione guadagni in scadenza il 7 gennaio 2024;

   inizialmente non era stato dato riscontro alla richiesta; successivamente il Sottosegretario Durigon ha assicurato che la cassa integrazione guadagni sarebbe stata prorogata per tutto il 2024, con i fondi messi a disposizione dal disegno di legge di bilancio ancora in discussione presso le Camere;

   la proroga della cassa integrazione guadagni è funzionale ad armonizzare i progetti Jsw e Metinvest per il rilancio del sito siderurgico piombinese ed è necessaria per mettere in sicurezza i lavoratori in attesa che si definisca il nuovo assetto produttivo dell'area –:

   come il Governo intenda provvedere al rilancio industriale del sito siderurgico di Piombino attraverso la «coabitazione» dei due soggetti industriali Jsw e Metinvest Danieli e se sia in grado di dare garanzie in ordine alla proroga della cassa integrazione guadagni, che è un presupposto irrinunciabile per garantire una gestione ordinata della fase di transizione.
(3-00878)


Iniziative di competenza volte ad accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria tuttora aperte, ai fini del rilancio della produttività delle imprese coinvolte – 3-00879

   FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, CARAMANNA, COLOMBO, COMBA, GIOVINE, MAERNA, PIETRELLA, SCHIANO DI VISCONTI, ZUCCONI, PULCIANI e FILINI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   sempre più frequentemente le procedure di amministrazione straordinaria si prolungano nel tempo senza una reale prospettiva di risanamento per l'impresa interessata. Tali procedure, disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dovrebbero essere invece finalizzate alla conservazione e al risanamento di imprese di rilevante interesse pubblico;

   com'è noto, l'attivazione della procedura per l'amministrazione straordinaria è prevista per le imprese che presentano determinati requisiti (tassativamente previsti). In essa viene riconosciuto un ruolo centrale al tribunale, il quale in una prima fase, in caso di accoglimento del ricorso, dichiara lo stato di insolvenza e, successivamente, accerta se vi siano concrete prospettive di recupero economico dell'attività imprenditoriale;

   nella sentenza che dichiara lo stato di insolvenza viene poi indicata la nomina del giudice delegato e dei commissari giudiziari (da uno a tre), designati in conformità con le indicazioni fornite dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

   il commissario giudiziale è tenuto a depositare una relazione sulle cause che hanno determinato la crisi aziendale e una valutazione motivata relativa alle sussistenze delle condizioni previste dalla legge per l'ammissione alla procedura. Depositata la relazione, ove il tribunale ritenga – sulla base della relazione redatta del commissario giudiziale e tenuto conto del parere formulato dal Ministero – che vi siano concrete possibilità di recupero economico delle attività imprenditoriale, dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero, in caso contrario, dichiara il fallimento;

   la procedura prevede che i commissari straordinari nominati dal Ministero definiscano un programma di recupero dell'equilibrio economico dell'impresa, seguendo gli indirizzi di politica industriale adottati dal Ministero;

   tuttavia, tale procedura non è sempre così lineare ed immediata. Il più delle volte si assiste ad amministrazioni straordinarie che durano anni (15 o anche 20 anni, come ricordato dallo stesso Ministro interrogato in una precedente interrogazione a risposta immediata in Assemblea), anche in mancanza di una prospettiva di recupero economico per l'impresa e di un'attività meramente liquidatoria, con conseguente aggravio a carico del ceto creditorio, che vedrà soddisfatto il proprio credito solo dopo molti anni –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare per garantire, alla luce delle procedure di amministrazione straordinaria tuttora aperte, una più celere e semplificata chiusura delle stesse, al fine di rilanciare il tessuto produttivo nazionale.
(3-00879)


Iniziative volte alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, al fine di consentire la piena operatività di tale fondazione – 3-00880

   DE PALMA, D'ATTIS e CAROPPO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, con sede a Taranto;

   ai sensi del successivo comma 733 la fondazione è istituita per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale;

   per assicurare l'operatività della fondazione l'articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 34 del 2023 ha previsto un ulteriore contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e l'articolo 15-quinquies del decreto-legge n. 132 del 2023 un rifinanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

   con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2020, n. 195, è stato emanato il regolamento di approvazione dello statuto della fondazione in cui sono definiti gli obiettivi, il modello organizzativo, gli organi, la composizione;

   l'articolo 20 dello statuto prevede che «in sede di prima attuazione, il consiglio di amministrazione è composto inizialmente da cinque consiglieri nominati, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro venti giorni dall'approvazione dello statuto. Con il medesimo decreto si provvede a nominare il presidente e a designare il segretario generale»;

   sebbene siano trascorsi più di tre anni dall'approvazione dello statuto e nonostante i vari finanziamenti previsti, allo stato attuale la fondazione non risulta pienamente operativa, non essendo stata ancora costituita la governance –:

   quali iniziative intende adottare affinché si proceda al più presto alla costituzione del consiglio di amministrazione, come previsto dallo statuto, al fine di consentire alla fondazione di operare nel pieno delle sue funzioni e al Tecnopolo di diventare un'importante sede, nazionale ed internazionale, per lo sviluppo della conoscenza, della ricerca e del progresso tecnico-scientifico nel campo dell'utilizzo delle energie rinnovabili e dell'economia circolare.
(3-00880)


Elementi e iniziative in ordine al Piano transizione 5.0 in materia di trasformazione digitale e sostenibile delle imprese – 3-00881

   TOCCALINI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   nel novembre 2023 la Commissione europea ha approvato il Piano transizione 5.0; un piano di investimento pubblico italiano da 6,3 miliardi di euro destinato a sostenere la trasformazione digitale e sostenibile delle imprese italiane. L'obiettivo è quello di favorire la diffusione delle tecnologie abilitanti dell'Industria 5.0 e di contribuire alla competitività del sistema produttivo italiano;

   dalle prime indiscrezioni pare che il Piano sarà complementare al Piano 4.0 e proseguirà nel sostegno all'acquisto di beni strumentali, ma con specifico accento su investimenti capaci di portare una riduzione dei consumi energetici. Saranno, infatti, previste tre aliquote che dovranno essere parametrate al risparmio di energia abilitato e non alla dimensione dell'investimento;

   l'efficientamento delle produzioni in ottica green è al centro di questo patto con l'Europa, che dovrebbe fondarsi su alcuni punti cardine:

    a) rafforzare le imprese italiane, rese più competitive e in grado di affrontare le sfide sulla transizione climatica e sulla digitalizzazione;

    b) riportare al centro dell'innovazione tecnologica il benessere delle persone, favorendo la collaborazione tra uomo e macchina e la creazione di nuovi posti di lavoro;

    c) favorire una produzione sostenibile, incentivando l'utilizzo di energia rinnovabile e la riduzione dell'impatto ambientale delle imprese;

   le misure previste dal Piano sono rivolte a tutte le imprese, di qualsiasi dimensione e settore, e dovrebbero includere:

    a) contributi a fondo perduto per l'acquisto di tecnologie abilitanti dell'Industria 5.0;

    b) finanziamenti agevolati per la ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e servizi innovativi;

    c) formazione per i lavoratori sulle nuove tecnologie;

   le imprese hanno accolto favorevolmente l'introduzione di un simile piano di incentivi, che ritengono necessario per rimanere competitive nel mercato globale alla luce delle sfide che le investono sul piano della trasformazione digitale e della sostenibilità;

   pertanto, risulta evidente che il Piano sia ambizioso, con l'obbiettivo di portare benefìci significativi all'economia italiana; allo stato attuale manca solamente l'ultimo passaggio normativo per tramite di uno specifico provvedimento da adottare entro la fine del 2023, oppure entro il primo trimestre del 2024;

   è importante che il Piano venga attuato in modo efficace e tempestivo per sostenere le imprese italiane nelle sfide future –:

   se e quali ulteriori informazioni il Ministro interrogato possa fornire sul Piano di cui in premessa e sulle tempistiche del relativo provvedimento.
(3-00881)


Iniziative per il rilancio dell'industria automobilistica, tramite la promozione della produzione di veicoli elettrici e la destinazione delle risorse pubbliche alle imprese che mantengono la produzione in Italia – 3-00882

   GRIMALDI, MARI e ZANELLA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   la produzione di auto in Italia mostra scenari preoccupanti: da quasi un milione e mezzo di veicoli prodotti nel 1999 si è scesi a 473 mila nel 2022;

   la situazione di Stellantis, che in Italia conta 45 mila addetti, è sempre più preoccupante: meno 11 mila unità nell'ultimo triennio e costante ricorso a cassa integrazione, contratti di solidarietà, uscite incentivate;

   a ottobre 2023 a Mirafiori la produzione della 500 elettrica si è fermata per due settimane, idem a novembre 2023, con un calo della produzione da 225 vetture assemblate a turno a 170 auto, e sono ormai mille i giovani ingegneri del centro ricerche, delle palazzine dedicate alla progettazione del prodotto, dei dettagli, della carrozzeria che hanno lasciato l'azienda;

   a inizio dicembre 2023 il Presidente serbo ha annunciato che Stellantis produrrà in Serbia il modello Panda elettrica;

   questo annuncio segue la notizia che Stellantis starebbe progettando nuovi stabilimenti produttivi in Africa, avendo già avviato la produzione di alcuni modelli in Algeria;

   i lavoratori e le lavoratrici di Stellantis sono stanchi degli annunci a cui non seguono mai i fatti e si continua a vivere nell'incertezza rispetto al futuro degli stabilimenti, ai modelli che verranno prodotti in Italia, ai livelli occupazionali;

   produrre automobili in Italia per il mercato interno significa accorciare la filiera e, di conseguenza, ridurre emissione, impronta CO2, nel processo produttivo;

   in termini sociali, economici ed ecologici importare auto ha un costo altissimo e gli annunci sul ritorno al milione di auto prodotte rischiano di restare tali, se non verrà esplicitato con quali modelli e quali e quanti occupati si intenderà raggiungere tale obiettivo;

   per troppo tempo aziende che non garantiscono produzione e occupazione in Italia hanno usufruito di ingenti risorse pubbliche e occorre invertire la tendenza;

   per gli interroganti è infine indispensabile accelerare la transizione verso la mobilità elettrica sulla quale si sconta un forte ritardo –:

   quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle politiche di rilancio dell'industria dell'automotive, affinché nella produzione di auto in Italia sia incentivata quella volta a favorire il passaggio dalla produzione dell'auto endotermica alla produzione nazionale dei veicoli elettrici, favorendo le aziende che garantiscono produzione e piena e buona occupazione, escludendo dall'accesso alle risorse pubbliche chi delocalizza.
(3-00882)