Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 21 novembre 2023

NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME
DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

Comunicazioni del Governo sul Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria

Tempo complessivo: 4 ore.

Governo 30 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 5 minuti
Gruppi 1 ora e 40 minuti
(discussione)
1 ora e 40 minuti
(dichiarazioni di voto)
Fratelli d'Italia 19 minuti 10 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 14 minuti 10 minuti
Lega – Salvini premier 13 minuti 10 minuti
MoVimento 5 Stelle 11 minuti 10 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 11 minuti 10 minuti
Azione –Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 7 minuti 10 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 7 minuti 10 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 6 minuti 10 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 6 minuti 10 minuti
Misto: 6 minuti 10 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti 6 minuti
  +Europa 3 minuti 4 minuti

Ddl n. 1538 – Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

Seguito dell'esame: 5 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 10 minuti
Interventi a titolo personale 46 minuti
(con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 3 ore e 14 minuti
Fratelli d'Italia 31 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 34 minuti
Lega – Salvini premier 21 minuti
MoVimento 5 Stelle 28 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 17 minuti
Azione –Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 14 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 14 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 10 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 13 minuti
Misto: 12 minuti
  Minoranze Linguistiche 7 minuti
  +Europa 5 minuti

Pdl n. 893 e abb. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione

Seguito dell'esame: 8 ore.

Relatori 40 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 12 minuti
(con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 8 minuti
Fratelli d'Italia 1 ora
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 42 minuti
Lega – Salvini premier 41 minuti
MoVimento 5 Stelle 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 32 minuti
Azione –Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 21 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 20 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 20 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 19 minuti
Misto: 18 minuti
  Minoranze Linguistiche 10 minuti
  +Europa 8 minuti

Mozione n. 1-00210 e abb. – iniziative in materia di aggiudicazione e gestione degli appalti, con particolare riguardo alla tutela delle retribuzioni e alla sicurezza sui luoghi di lavoro

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 10 minuti
Fratelli d'Italia 48 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 34 minuti
Lega – Salvini premier 33 minuti
MoVimento 5 Stelle 29 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 26 minuti
Azione –Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 17 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 16 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 16 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 16 minuti
Misto: 15 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 6 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 13 novembre 2023.

Mozione n. 1-00204 e abb. – Iniziative per la prevenzione e la cura del tumore al seno

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 10 minuti
Fratelli d'Italia 48 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 34 minuti
Lega – Salvini premier 33 minuti
MoVimento 5 Stelle 29 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 26 minuti
Azione –Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 17 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 16 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 16 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 16 minuti
Misto: 15 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 6 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 27 ottobre 2023.

Pdl nn. 712 e 722 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021

Seguito dell'esame: 5 ore.

Relatori 40 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 36 minuti
(con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 3 ore e 14 minuti
Fratelli d'Italia 38 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 26 minuti
Lega – Salvini premier 26 minuti
MoVimento 5 Stelle 22 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 20 minuti
Azione –Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 13 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 13 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 13 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 12 minuti
Misto: 11 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti
  +Europa 5 minuti

Mozione n. 1-00207 – Politiche per il clima e impegni per la 28 a conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (COP28) di Dubai

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 10 minuti
Fratelli d'Italia 48 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 34 minuti
Lega – Salvini premier 33 minuti
MoVimento 5 Stelle 29 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 26 minuti
Azione –Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 17 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 16 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 16 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 16 minuti
Misto: 15 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 6 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 20 novembre 2023.

Doc LXXXVI, n. 1 – Relazione della XIV Commissione sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023, sul Programma di lavoro della Commissione per il 2023 e sul Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023 – 31 dicembre 2024)

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 8 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento e tempi tecnici 10 minuti
Interventi a titolo personale 30 minuti
Gruppi 5 ore
(discussione)
1 ora e 40 minuti
(dichiarazioni di voto)
Fratelli d'Italia 57 minuti 10 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 41 minuti 10 minuti
Lega – Salvini premier 40 minuti 10 minuti
MoVimento 5 Stelle 35 minuti 10 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 32 minuti 10 minuti
Azione –Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 20 minuti 10 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 20 minuti 10 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 19 minuti 10 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 19 minuti 10 minuti
Misto: 17 minuti 10 minuti
  Minoranze Linguistiche 10 minuti 6 minuti
  +Europa 7 minuti 4 minuti

Pdl n. 1275 e abb. – Disposizioni per l'istituzione del salario minimo

Seguito dell'esame: 8 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 18 minuti
(con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 32 minuti
Fratelli d'Italia 1 ora e 5 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 45 minuti
Lega – Salvini premier 44 minuti
MoVimento 5 Stelle 38 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 35 minuti
Azione –Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 22 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 22 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 21 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 21 minuti
Misto: 19 minuti
  Minoranze Linguistiche 11 minuti
  +Europa 8 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 21 novembre 2023.

  Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Cappellacci, Caretta, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Cappellacci, Caretta, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 20 novembre 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   QUARTINI ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso» (1558);

   SERRACCHIANI: «Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita» (1559).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   VI Commissione (Finanze):

  ZUCCONI e CARAMANNA: «Abrogazione dell'articolo 49 del codice della navigazione, concernente la devoluzione allo Stato delle opere non amovibili alla cessazione delle concessioni di aree del demanio marittimo» (1321) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministero
dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento del tesoro», autorizzate, in data 7 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 20 novembre 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia (Vienna, Austria, 14 dicembre 2023) (COM(2023) 701 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 701 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/512 che autorizza il Regno Unito ad applicare nei confronti dell'Irlanda del Nord una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda una proroga dell'autorizzazione (COM(2023) 704 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio della delega conferita alla Commissione conformemente al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (COM(2023) 710 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

   relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività della Fondazione IFRS, dell'EFRAG e del PIOB nel 2022 (COM(2023) 712 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   relazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del piano d'azione sulla mobilità militare 2.0 da novembre 2022 a ottobre 2023 (JOIN(2023) 37 final), che è assegnata in sede primaria alla IV Commissione (Difesa).

  La Corte dei conti europea, in data 24 ottobre 2023, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 26/2023 – Il quadro di monitoraggio della performance del dispositivo per la ripresa e la resilienza – Misura i progressi compiuti nell'attuazione, ma non è sufficiente per rilevare la performance, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SUL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COLLABORAZIONE IN MATERIA MIGRATORIA

Risoluzioni

   La Camera,

   premesso che:

    1) il 6 novembre 2023 è stato firmato il Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, in conformità agli standard internazionali umanitari e in osservanza del diritto internazionale ed europeo;

    2) il Protocollo fa seguito al precedente accordo tra Italia ed Albania per il rafforzamento della collaborazione bilaterale nel contrasto al terrorismo e alla tratta di esseri umani, del 3 novembre 2017, e, costituendo l'attuazione dell'impegno alla collaborazione bilaterale in materia di gestione dei flussi migratori stabilito dal Trattato di Amicizia e di Collaborazione del 1995, si inserisce nel più ampio quadro di amicizia storica e profonda cooperazione tra Roma e Tirana;

    3) il partenariato tra Italia e Albania è strategico e già si sviluppa su molteplici direttrici: rapporti commerciali, culturali e sociali, collaborazione nella lotta a tutte le forme di illegalità; sostegno dell'Italia ai processi di riforma avviati da Tirana nell'ambito dei negoziati per l'adesione all'Unione europea;

    4) l'Italia è infatti da sempre uno dei principali sostenitori dell'ingresso dell'Albania nell'Unione europea;

    5) il Protocollo con l'Albania rappresenta una forma innovativa di cooperazione che potrà essere preso a modello per future forme di cooperazione in ambito migratorio anche con altri importanti partner;

    6) il Protocollo si pone infatti l'obiettivo di contrastare il traffico di esseri umani; di prevenire i flussi migratori illegali e di accogliere chi ha diritto alla protezione internazionale, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle norme nazionali, europee e internazionali in materia di protezione internazionale e assicura tutte le garanzie previste dal nostro ordinamento a favore di minori, donne in gravidanza e altri soggetti vulnerabili;

    7) la lotta all'immigrazione irregolare è una priorità per l'Italia; priorità che il nostro Paese non può affrontare da solo, tanto più in una fase in cui il contesto internazionale accresce la pressione migratoria;

    8) è un tema che, grazie all'iniziativa italiana, è tornato al centro del dibattito europeo, e deve essere affrontato sulla base dei principi imprescindibili di solidarietà e responsabilità condivise tra gli Stati membri dell'Unione europea; e che potrà essere affrontato anche con la cooperazione di Paesi terzi;

    9) sentite le comunicazioni del Governo sul Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria,

impegna il Governo

1) ad adottare ogni iniziativa necessaria, anche tramite un disegno di legge di ratifica, per un'efficace e urgente attuazione del Protocollo.
(6-00066) «Molinari, Barelli, Lupi, Foti».


   La Camera,

   premesso che:

    1) il protocollo firmato tra il Governo italiano e il Governo albanese «per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria», di cui solo da pochi giorni risulta disponibile un testo ufficiale, pubblicato sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a differenza di quanto avvenuto nell'immediatezza da parte del Governo albanese, prevede aspetti di cruciale rilievo sul piano giuridico e immigratorio;

    2) in particolare, tale accordo prevede la creazione, in territorio albanese, di alcune strutture gestite dalle competenti autorità italiane «secondo la pertinente normativa italiana ed europea», stabilendo altresì che le eventuali controversie tra tali autorità e i migranti accolti nelle strutture in territorio albanese siano sottoposte alla giurisdizione italiana;

    3) tali considerazioni sollevano gravissimi dubbi riguardo alle affermazioni sin qui rese da autorevoli esponenti del Governo in merito alla circostanza che tale accordo non necessiterebbe di essere ratificato dal Parlamento sulla base di quanto previsto dall'articolo 80 della Costituzione, trattandosi di un Accordo che senza dubbio pone oneri anche consistenti per l'Italia e necessiterà di modifiche legislative per consentirne l'attuazione;

    4) per di più, la mancata ratifica dell'accordo con legge, pregiudicherebbe anche il possibile vaglio di legittimità della Corte costituzionale;

    5) né gli atti internazionali citati dal Governo a sostegno della non necessarietà della ratifica parlamentare appaiono sufficienti ad escludere la ratifica parlamentare, trattandosi dell'Accordo di amicizia tra Italia e Albania firmato nel 1995 e ratificato con legge nel 1998, che prevede solo un generico riferimento al tema migratorio in relazione prevalentemente al mercato del lavoro stagionale, e del Protocollo firmato tra i rispettivi Ministri dell'interno nel 2017 limitato a forme di collaborazione tra ministeri dell'interno su temi specifici e non riconducibili all'esternalizzazione del sistema di accoglienza italiano;

    6) la previsione che i migranti soccorsi dalle autorità militari italiane siano portati in territorio albanese, non essendo finora mai stato previsto che i migranti soccorsi in mare potessero essere trattenuti in strutture poste al di fuori dei confini nazionali ed europei, presenta molti profili che potrebbero pregiudicarne la legittimità e l'efficacia;

    7) il protocollo sembra configurare un atto di respingimento, pratica vietata non solo dalle norme internazionali, ma anche da quelle dell'Unione europea e dalla Cedu, mentre la Commissione europea non prevede una possibile un'applicazione extraterritoriale delle regole europee;

    8) infine, non può non rilevarsi la circostanza per la quale, a differenza delle annunciate intenzioni del nostro Governo, quello albanese abbia approvato la proposta di legge di ratifica dell'accordo in questione, per sottoporla al vaglio del proprio Parlamento,

impegna il Governo:

   1) a presentare alle Camere, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del «Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria» e dei relativi allegati, con i relativi adeguamenti del nostro ordinamento riguardo la disciplina in materia di immigrazione e di tutela giurisprudenziale;

   2) ad accertare la nullità di tutti i provvedimenti del Governo e dei singoli Ministeri, i quali siano connessi, conseguenti e attuativi del medesimo Protocollo, prima della data di entrata in vigore della legge di ratifica.
(6-00067) «Braga, Zanella, Richetti, Magi, Faraone».


   La Camera,

impegna il Governo:

   1) a presentare alle Camere, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del «Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria» e dei relativi allegati, con i relativi adeguamenti del nostro ordinamento riguardo la disciplina in materia di immigrazione e di tutela giurisprudenziale;

   2) a non dare applicazione in via provvisoria al Protocollo prima della sua entrata in vigore a seguito della ratifica.
(6-00067)(Testo modificato nel corso della seduta) «Braga, Zanella, Richetti, Magi, Faraone».


   La Camera,

   premesso che:

    1) il 6 novembre u.s., la Presidente del Consiglio dei Ministri ha reso nota l'esistenza di un Protocollo siglato, nella medesima data, con il primo ministro dell'Albania che prevede la realizzazione di due centri in territorio albanese, con una capienza massima mensile di 3000 posti, dove verrebbero trasferiti i migranti soccorsi in mare dalle autorità italiane;

    2) un centro, collocato nel porto di Shengjin, fungerebbe da hot spot, mentre l'altro, situato nell'entroterra, a Gjader, in un'area demaniale militare, avrebbe la funzione, secondo quanto dichiarato dalla Presidente del Consiglio, di struttura «sul modello dei centri di permanenza per i rimpatri», secondo quanto dichiarato dal Ministro dell'interno, invece, di «struttura simile a quella realizzata a Pozzallo successivamente al decreto Cutro»;

    3) dagli organi della stampa si è appreso, nell'ordine: l'avviso del Ministro dei rapporti con il Parlamento, secondo il quale il Protocollo non sarebbe stato sottoposto al Parlamento; il 15 novembre u.s., la dichiarazione del Ministro degli affari esteri, secondo il quale «l'Intesa Italia-Albania non è un trattato e non deve passare per il Parlamento»; nella stessa data, la dichiarazione del premier albanese in ordine all'approvazione da parte del Governo del Protocollo e della sua «sottoposizione al varo del Parlamento»;

    4) la lettura del Protocollo, ad avviso dei firmatari del presente atto, lascia oscuri non pochi aspetti della vicenda, in primis la sua base giuridica, la compatibilità con l'ordinamento giuridico nazionale e comunitario riferita al trattenimento e all'allontanamento di migranti, alla liceità delle modalità di trasferimento di persone e di procedure in Paesi extra Ue, alle procedure di riconoscimento del diritto di asilo, al rispetto dei diritti umani nonché alle successive azioni e misure che saranno intraprese, non definite, ma solo genericamente menzionate nel Protocollo;

    5) a norma dell'articolo 87 della Costituzione, «Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.» Tra le altre competenze, egli «ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.» Questa occorre, a norma dell'articolo 80 per tutti quei «trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi»;

    6) autorevole dottrina si esprime nel senso di una piena compartecipazione del Parlamento all'adozione dello strumento con il quale lo Stato si vincola al rispetto di obblighi internazionali;

    7) il termine «ratifica» nella nostra Costituzione va impiegato nella più ampia accezione, come riferito alla conclusione di qualsiasi accordo, trattato, intesa, scambio di lettere, patto, tra l'Italia e Stati terzi o organizzazioni internazionali che abbia lo scopo di regolare relazioni internazionali, prevedere diritti e obblighi e vincolare giuridicamente le parti;

    8) dal Protocollo si evince che l'Albania cederà una parte della propria sovranità per la realizzazione e la gestione delle due strutture, tecnicamente sul suo territorio nazionale ma legalmente italiano: lascia fortemente perplessi la possibilità di un'estensione della giurisdizione italiana, attualmente applicata esclusivamente alle ambasciate, ai consolati e alle navi battenti bandiera italiana, semplicemente sulla base del predetto atto, deprivato del vaglio parlamentare e costituzionale;

    9) l'atto incide, altresì, sui principi fondamentali del nostro ordinamento e sui diritti soggettivi costituzionalmente riconosciuti ai cittadini italiani e agli stranieri; ha suscitato forti perplessità anche in ambito europeo, preoccupano, in particolare, le dichiarazioni rilasciate dal commissario Dunja Mijatovic per i diritti umani del Consiglio d'Europa, organizzazione internazionale di promozione della democrazia e dei diritti umani, cui l'Albania ha aderito dal 1995, che ha sollevato dubbi sulle implicazioni del Protocollo per i diritti umani di rifugiati, richiedenti asilo e migranti e sulla tendenza europea verso l'esternalizzazione delle responsabilità in materia di asilo;

    10) il Protocollo non viola il diritto comunitario esclusivamente perché si pone al di fuori di esso; il Protocollo, infatti, secondo la valutazione preliminare del servizio giuridico della Commissione europea, comunicata dalla Commissaria per gli affari interni, «sembra riguardare solo i cittadini di Paesi terzi che non sono entrati nel territorio UE, ma che vengono soccorsi in alto mare da navi italiane, in questo caso essi non sono soggetti alle norme europee in materia di asilo»;

    11) resta fermo che ai migranti soccorsi in acque italiane ed europee da navi italiane si applichi il diritto di asilo comunitario, così come è fermo che il diritto italiano, che si conforma al diritto comunitario, si debba applicare in tutte le azioni intraprese dalle autorità italiane, ma il punto nodale e dolente è che la mera declaratoria di «giurisdizione italiana» relativamente alle superfici e all'interno delle strutture da realizzare, come indicato nel Protocollo, non implica e non equivale automaticamente a «territorio italiano» e rappresenta un vulnus, altresì, il fatto che l'area circostante alla soglia e al perimetro delle predette strutture sia territorio «straniero», sottoposto alla giurisdizione albanese;

    12) le regole europee in materia di asilo si applicano esclusivamente alle richieste avanzate nel territorio degli Stati membri e, nonostante la Costituzione italiana preveda il rinvio automatico al diritto Ue, non è pacifico né scontato che si possa trasferire ad aree circoscritte dell'Albania l'applicabilità in forma tematica del diritto europeo;

    13) in ordine al contenuto del Protocollo:

     a) emerge dal testo dell'atto che si tratterà di strutture dalle quali i migranti non potranno uscire, le autorità italiane assicureranno la loro reclusione unitamente a quelle albanesi, impegnandosi a far sì che non escano dall'area: tecnicamente, una forma di detenzione;

     b) risultano completamente oscure, in quanto oggetto di «successive intese», le modalità di «selezione» dei migranti e di trasferimento da e per le strutture in territorio albanese (articolo 8);

     c) in ordine all'accesso alle aree da parte di associazioni e organizzazioni internazionali nonché dell'assistenza legale, la legislazione albanese, cui è rimessa la regolazione, potrebbe risultare confliggente con quella italiana ed europea (articolo 9, comma 2), la stessa preoccupazione riguarda i procedimenti amministrativi, rimessi alla legislazione albanese (articolo 10, comma 2);

     d) il riferimento alle modalità di allontanamento dei migranti (articolo 11, comma 2) desta forti perplessità, in particolare ai sensi del nostro ordinamento il quale, come impone la sentenza n. 105 del 2001 della nostra Corte costituzionale, prevede che qualunque procedura di allontanamento forzato attuata da autorità italiane attraverso il trattenimento in un centro di detenzione deve essere convalidata dalla decisione di un giudice e non è chiaro con quali modalità potrà realizzarsi in territorio albanese;

    14) fermo restando che i due centri non potranno ospitare minori, donne in stato di gravidanza né soggetti «vulnerabili» e al di là dei molti aspetti che richiedono chiarimenti giuridici, desta preoccupazione il rispetto dei diritti dei migranti richiedenti asilo e protezione, in particolare dei rifugiati Lgbt+, che potrebbero subire un rimpatrio verso Paesi – tra i quali la Tunisia, per esempio, da dove proviene, stando ai dati dell'ultimo anno, il 50 per cento dei migranti diretti verso le coste italiane soccorsi in mare – ove rischierebbero la vita, il carcere, gravi discriminazioni o persecuzione;

    15) al pari di quanto già accaduto in forza dei provvedimenti in materia di gestione dei flussi migratori e trattamento dei migranti emanati dal Governo nell'anno in corso, l'atto in parola prefigura il forte rischio di ulteriori azioni legali e contenziosi, l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 Cost. davanti al giudice;

    16) con riferimento ai profili di legittimità, l'articolo 80 Cost. dispone che le Camere autorizzino con legge la ratifica dei trattati internazionali che abbiano natura politica, o prevedano arbitrati o regolamenti giudiziari, o importino variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi; l'articolo 72, quarto comma, Cost. prescrive, inoltre, che i disegni di legge per la ratifica siano esaminati sempre con procedura legislativa ordinaria, l'articolo 10 secondo comma, stabilisce che la condizione giuridica dello straniero debba essere regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali;

    17) il combinato disposto delle norme costituzionali succitate e i contenuti dell'accordo Italia – Albania, riguardanti tutti gli aspetti previsti dall'articolo 80, rendono ineludibile, ai fini dell'eseguibilità del Protocollo, procedere all'autorizzazione alla ratifica;

    18) non è condivisibile, infatti, quanto sostenuto dal Governo italiano, ossia che il Protocollo rientrerebbe nella cornice giuridica di attuazione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, con scambio di lettere esplicativo dell'articolo 19, fatto a Roma il 13 ottobre 1995, ratificato e reso esecutivo sulla base della legge 21 maggio 1998, n. 170 e del Protocollo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero dell'interno della Repubblica di Albania per il rafforzamento della cooperazione bilaterale nel contrasto al terrorismo e alla tratta di esseri umani, firmato a Tirana il 3 novembre 2017;

    19) premesso che le Parti non hanno in nessun modo chiarito esplicitamente che il Protocollo firmato il 6 novembre sia collegato agli accordi di cui sopra, anche a voler ritenere che ciò sia implicito nel richiamo preambolare, questa tesi non può essere accettata: i contenuti del suddetto Trattato riguardano ambiti di cooperazione tra i due Paesi decisamente generici con riferimento a diversi settori, dall'ambiente alla cultura, tra i quali anche quello della gestione dei flussi migratori, di cui agli articoli 19 e 20, con particolare riferimento all'immigrazione albanese in Italia;

    20) in particolare, il Trattato del 1995 prevede: all'articolo 19 che le parti «concordano nell'attribuire una importanza, prioritaria ad una stretta ed incisiva collaborazione tra i due Paesi per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» e che «riconoscono la necessità di controllare i flussi migratori anche attraverso lo sviluppo della cooperazione fra i competenti organi della Repubblica Italiana e della Repubblica di Albania e di concludere a tal fine un accordo organico che regoli anche l'accesso dei cittadini dei due Paesi al mercato del lavoro stagionale, conformemente alla legislazione vigente» e, all'articolo 20, un generico impegno a collaborare con riguardo a problematiche inerenti al rilascio dei visti;

    21) le note diplomatiche che accompagnano il Trattato, richiamando l'articolo 19, fanno riferimento alla reciproca volontà di concludere un «trattato organico rivolto a contrastare l'immigrazione clandestina ed a regolare, conformemente alla legislazione vigente, l'accesso dei cittadini al mercato del lavoro ed in particolare a quello stagionale»;

    22) la mancata autorizzazione alla ratifica, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, renderebbe il Protocollo ineseguibile e non vincolante per l'ordinamento italiano;

    23) il Protocollo è da inserirsi nell'ambito della gestione dei flussi migratori proposta dal Governo a decorrere dall'avvio del mandato, che non ha recato, finora, alcuna misura che possa definirsi di programmazione, gestione e buon Governo del fenomeno migratorio – fenomeno che non si fermerà finché non cederanno le ragioni, politiche, economiche, sociali che ne costituiscono il flusso – e conferma che con il complesso delle scelte compiute il Governo confida, evidentemente, nell'efficacia dissuasoria di un ambiente ostile e un impianto normativo esclusivamente punitivo verso tutti i migranti, senza discernimento rispetto alla loro condizione e ai loro diritti, che ha già dimostrato tutta la sua inanità e del quale i Governi recenti hanno saputo prendere atto;

    24) il coinvolgimento di Stati extra Ue ai fini della delocalizzazione dei migranti rappresenta chiaramente una resa politica, l'assenza di una strategia e la rassegnazione all'incapacità di gestione dei flussi migratori;

    25) una classe politica è tale in forza della sua lungimiranza e della sua capacità di offrire soluzioni alle problematiche e ai nodi del presente al contempo esprimendo una visione di futuro alla collettività,

impegna il Governo:

   1) a presentare alle Camere, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del «Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria» e dei relativi allegati;

   2) a voler produrre e riferire presso le competenti Commissioni parlamentari in merito agli atti prodromici alla firma del Protocollo in titolo;

   3) a dare attuazione per il triennio a venire al disposto dell'articolo 3, commi 1 e seguenti, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, predisponendo il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri e a trasmetterlo al Parlamento;

   4) a presentare alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto nell'anno in corso al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale, che rechi: lo stato di attuazione delle misure e delle nuove discipline introdotte con i decreti legge n. 1 e n. 20 dell'anno in corso e le loro risultanze; le misure attivate ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile u.s. e le risultanze in ordine alla valutazione dell'effettivo impatto dell'evento migratorio e alla quantificazione del fabbisogno finanziario complessivo ivi disposte; i dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi;

   5) al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, a disporre l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri di accoglienza e permanenza dei migranti, in particolare in ordine al rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri medesimi e ai criteri di gestione previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari e a trasmetterne le risultanze alle Camere;

   6) a garantire il rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario, le convenzioni internazionali e pattizie con riguardo ai diritti di tutti i migranti – includendo tra i soggetti vulnerabili i rifugiati Lgbt+ e tutti coloro che per condizioni personali rischiano persecuzioni e discriminazioni nei Paesi di origine;

   7) a corrispondere alle accresciute esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle forze di polizia – gravato dalle tensioni dello scenario internazionale, dal riacutizzarsi della minaccia terroristica e dalla ripresa, come risulta dai dati relativi all'anno in corso, per la prima volta dal 2013, della criminalità predatoria – innalzando i livelli di presenza e operatività ai fini della maggior tutela a beneficio della cittadinanza, riorganizzando tempestivamente i presìdi, adeguandoli alle necessità del territorio nazionale tutto e a quelle specifiche delle aree a rischio, potenziando gli organici, i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché incrementando i relativi riconoscimenti economici;

   8) ad adottare misure ed interventi concreti per la programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio, cogliendone le opportunità utili e strategiche ai fini di crescita del nostro Paese, al fine di superare l'approccio emergenziale, consentire la riapertura di canali e di un sistema di ingressi legali, contrastare l'immigrazione irregolare nel pieno rispetto del diritto internazionale, rivedere il vigente sistema pubblico di accoglienza onde garantire il diretto coinvolgimento degli enti territoriali, assicurando congrue risorse finanziarie anche ai fini dell'integrazione e dell'inclusione dei migranti;

   9) a ripristinare le modalità ordinarie e umanitarie dell'accoglienza dei migranti, quali sono i servizi di assistenza legale e di assistenza psicologica, quest'ultima, in particolare, da considerarsi un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

   10) a prevedere, nel sistema nazionale di accoglienza dello straniero, adeguati strumenti informativi e di sostegno psicologico, in particolare per i minori e gli adolescenti, al fine di rendere edotto lo straniero circa le forme di garanzia predisposte dall'ordinamento a tutela della sua persona e dell'eventuale inserimento in percorsi educativi e di istruzione, nonché di implementare i corsi di lingua per i minori che non hanno una adeguata conoscenza della lingua italiana;

   11) a programmare aiuti aggiuntivi ai comuni di frontiera, in particolare quelli sedi di centri governativi, volti al consolidamento dei contributi strutturali in considerazione dei maggiori oneri sostenuti dai medesimi comuni;

   12) a sostenere, nelle more dell'approvazione del nuovo Patto europeo sulla migrazione, il superamento dell'attuale disciplina della gestione dei flussi migratori, basata su uno strumento, il Regolamento di Dublino, penalizzante per i paesi di primo approdo come l'Italia, per arrivare ad una redistribuzione con quote obbligatorie di migranti per tutti gli Stati europei, con sistemi solidaristici automatici e non volontari che, se così non fosse, renderebbe di fatto il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo una non-riforma del sistema vigente;

   13) con riguardo alle operazioni di salvataggio in mare, sia in condizioni di particolare emergenza che in condizioni ordinarie, in particolare per quel che riguarda il soccorso a imbarcazioni di migranti, a lavorare per un cambio di prospettiva che miri a considerare frontiere europee le frontiere marittime, in modo da assicurare una gestione più stabile e più solidale tra Stati membri di coloro che arrivano nel territorio dell'Unione europea dopo essere stati salvati in mare, al fine di prevenire situazioni di estrema criticità, infrastrutturale, sociale e umanitaria per le isole di frontiera, come Lampedusa;

   14) a rafforzare la cooperazione dell'Unione europea con le Nazioni Unite, in particolare con l'UNHCR e con l'OIM, per incentivare corridoi umanitari sicuri per l'arrivo in territorio europeo al fine di garantire l'assistenza umanitaria necessaria e il rispetto dei diritti umani dei migranti e promuovere canali di ingresso legali nell'Unione europea attraverso una progressiva programmazione di flussi di lavoratori a livello europeo.
(6-00068) «Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi, Pellegrini, Auriemma, Penza».


   La Camera,

impegna il Governo:

   1) a presentare alle Camere, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del «Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria» e dei relativi allegati;

   2) a rafforzare la cooperazione dell'Unione europea con le Nazioni Unite, in particolare con l'UNHCR e con l'OIM, per incentivare corridoi umanitari sicuri per l'arrivo in territorio europeo al fine di garantire l'assistenza umanitaria necessaria e il rispetto dei diritti umani dei migranti e promuovere canali di ingresso legali nell'Unione europea attraverso una progressiva programmazione di flussi di lavoratori a livello europeo.
(6-00068)(Testo modificato nel corso della seduta) «Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi, Pellegrini, Auriemma, Penza».


DISEGNO DI LEGGE: S. 899 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 2023, N. 132, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI NORMATIVI E VERSAMENTI FISCALI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1551)

A.C. 1551 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

  1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è differito al 31 dicembre 2023.

Art. 2.
(Rideterminazione del valore delle cripto-attività)

  1. All'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «al 30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 15 novembre 2023».

Art. 3.
(Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi)

  1. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.
  2. In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.

Art. 4.
(Assegnazione agevolata ai soci)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 100, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;

   b) al comma 105, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

Art. 5.
(Fondo indennizzi risparmiatori)

  1. Il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è differito al 15 ottobre 2023.

Art. 6.
(Proroga termini finanziari)

  1. Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.

Art. 7.
(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023»;

   b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023».

  2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023»;

   b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023».

  3. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L'integrazione di risorse di cui al presente comma può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

Art. 8.
(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili)

  1. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa.».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.674.243 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 9.
(Proroga di termini in materia sanitaria)

  1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «1° ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° dicembre 2023».

Art. 10.
(Proroga di termini in materia di università e di istruzione)

  1. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'Abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, all'articolo 6, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «7 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «7 dicembre 2023».
  2. Fino al 31 dicembre 2023, è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 11.
(Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare)

  1. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, è prorogato al 31 gennaio 2024.

Art. 12.
(Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. Per l'anno 2023, il termine del 31 dicembre di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46, è prorogato al 31 gennaio 2024.

Art. 13.
(Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)

  1. Per l'anno 2023, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nella corso della predetta annualità.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36 milioni euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

Art. 14.
(Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato)

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «da adottare con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204».
  2. Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'Avvocatura dello Stato.

Art. 15.
(Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza)

  1. Il termine massimo di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è prorogato fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-ter del predetto decreto-legge n. 347 del 2003.

Art. 16.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 17.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1551 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:

   alla rubrica, le parole: «Termini in materia di» sono sostituite dalle seguenti: «Differimento di termini in materia di».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

  «Art. 1-bis. – (Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative) – 1. I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni.
  2. Ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unità immobiliari di cui al medesimo comma 1 deve notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili.
  3. Per i contratti di cui al comma 1 scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la prelazione di cui al comma 2 può essere esercitata alle seguenti condizioni:

   a) l'immobile è occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volontà di alienarlo;

   b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo di usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

   c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione.

  4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma 1».

  L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

  «Art. 2. – (Proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività) – 1. All'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “15 novembre 2023”.
  2. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è abrogato».

  All'articolo 3:

   al comma 2, le parole: «somme che, nelle more, siano state versate» sono sostituite dalle seguenti: «somme che siano state già versate»;

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

    «2-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “1° gennaio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2025”.
    2-ter. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, finalizzate tra l'altro alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, alla società di gestione del risparmio costituita ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restandone l'autonomia finanziaria e operativa, alla stessa non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Alla predetta società di gestione del risparmio non si applica inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
    2-quater. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: “20 novembre 2023”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “10 dicembre 2023”».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

  «Art. 3-bis.(Differimento dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale) – 1. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data».

  All'articolo 4:

   al comma 1, lettera a), le parole: «ovunque ricorrano» sono sostituite dalle seguenti: «ovunque ricorrono»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva».

  All'articolo 5:

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori».

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

  «Art. 5-bis. – (Differimento di termini per l'esercizio di azioni di accertamento e liquidazione di danni per crimini di guerra e contro l'umanità) – 1. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “sono prorogati sino al 31 dicembre 2023”».

  All'articolo 6:

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

    «1-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: “31 marzo 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”. Entro il termine modificato ai sensi del primo periodo la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) si avvale, per il personale, fino alla qualifica di consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facoltà di cui al secondo periodo può essere esercitata mediante una o più procedure alle quali può essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato, anche computando i periodi di servizio svolti con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a 3 anni.
    1-ter. Nelle more dell'approvazione della riforma del quadro di governance economica dell'Unione europea, per gli anni 2023 e 2024 continua ad applicarsi la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità di cui al terzo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine nei predetti anni i parametri relativi al surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e al rispetto del patto di stabilità interno devono essere valutati con riferimento al conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022, dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il saldo del risultato di competenza al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali».

  Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 6-bis. – (Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022) – 1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: “entro il 31 luglio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2023”.

  Art. 6-ter. – (Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali) – 1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 850 è sostituito dal seguente:

   “850. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025”.

  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 850 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 853 è sostituito dal seguente:

   “853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 ‘Diritti sociali, politiche sociali e famiglia’ degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso è versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta, il decreto può comunque essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata”.

  Art. 6-quater. – (Differimento di termini in materia di investimenti) – 1. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.

  Art. 6-quinquies.(Proroga di termini in materia di utilizzo di risorse da parte degli enti locali) – 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “al 2025” sono sostituite dalle seguenti: “al 2026”».

  All'articolo 7:

   al comma 3, le parole: «al fine di attribuire misure» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di concedere misure», le parole: «le regioni Emilia, Toscana» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni Emilia-Romagna, Toscana» e le parole: «riassegnazione in spesa» sono sostituite dalle seguenti: «riassegnazione alla spesa»;

   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

    «3-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”»;

   alla rubrica, dopo le parole: «Misure urgenti in materia di» sono inserite le seguenti: «anticipo dei termini per l'utilizzo del».

  Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 7-bis. – (Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di bioliquidi sostenibili) – 1. All'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole da: “dal 2023” fino a: “della direttiva (UE) 2018/2001,” sono sostituite dalle seguenti: “a partire dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e comunque non oltre il 1° gennaio 2025”.

  Art. 7-ter. – (Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) – 1. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3 duodecies del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe ai sensi del medesimo articolo 5-bis, commi 3 e 3-bis, a condizione che:

   a) i medesimi impianti siano inseriti dalla società Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

   b) la Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;

   c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.

  Art. 7-quater. – (Disposizioni in materia di continuità territoriale) – 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “e Lampedusa” sono sostituite dalle seguenti: “, di Lampedusa e d'Elba”.
  3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata a individuare altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

  All'articolo 8:

   al comma 2, le parole: «pari a» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in».

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

  «Art. 8-bis. – (Proroga di termine in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo) – 1. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”».

  All'articolo 9:

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

    «1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: “30 novembre 2023”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2024”.
    1-ter. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: “30 ottobre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2023”.
    1-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”. Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di euro 193.000 per l'anno 2024. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 150 del 2020, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
    1-quinquies. Al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria, all'articolo 16-septies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la lettera g) è abrogata.
    1-sexies. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, le parole: “ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria” sono sostituite dalle seguenti: “o di Azienda per il governo della sanità della regione Calabria - Azienda Zero, ovvero, previa convenzione, della stazione unica appaltante della regione Calabria”.
    1-septies. Per il completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di COVID-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'accordo di programma per gli investimenti nel settore sanitario ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Calabria, sottoscritto in data 13 dicembre 2007, è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 38,6 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 38,6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria.
    1-octies. Agli oneri, pari a 99.395 euro per l'anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal comma 1-quater, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

  «Art. 9-bis. – (Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale) – 1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 novembre 2023, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo. Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, nazionali e regionali, già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale, è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto entro il 15 dicembre 2023 dispone l'esonero dei veicoli di cui al terzo periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”».

  All'articolo 10:

   al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2023» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

    «2-bis. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 gennaio 2024.
    2-ter. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: “entro l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro l'anno 2024”.
    2-quater. All'articolo 58, comma 5-septies, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: “a decorrere dal 1° settembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° dicembre 2023”.
    2-quinquies. All'articolo 2-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: “per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 nonché per l'anno scolastico 2023/2024” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025”»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione. Disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico».

  Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 10-bis. – (Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali) – 1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 marzo 2025”;

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

    “2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottare entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro novanta giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”.

  Art. 10-ter. – (Proroga dei termini per l'accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti) – 1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”;

   b) le parole: “31 ottobre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2025”.

  Art. 10-quater. – (Proroga di termini in materia sportiva) – 1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, la parola: “settembre” è sostituita dalla seguente: “ottobre” e le parole: “entro il 31 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre”».

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

  «Art. 11-bis. – (Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato associativo) – 1. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha disposto il rinvio delle elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti dal 2021 al 2022, il contestuale differimento della rilevazione del dato associativo degli stessi dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 e la proroga della durata triennale del mandato delle rappresentanze dei lavoratori dei comparti pubblici, le elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) sono differite al 2025.
  2. Con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni».

  All'articolo 12:

   al comma 1, dopo le parole: «legge 28 aprile 2022, n. 46,» sono inserite le seguenti: «in materia di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari,».

  All'articolo 13:

   al comma 1, dopo le parole: «il Dipartimento della protezione civile» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» e le parole: «nella corso» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso»;

   al comma 2, dopo le parole: «36 milioni» è inserita la seguente: «di».

  Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

  «Art. 13-bis.(Proroghe in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione) – 1. In coerenza con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e comunque di non oltre un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 14:

   al comma 1, le parole: «16 dicembre 2022, n. 204”» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2022, n. 204,”»;

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

    «2-bis. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unità. Ai relativi oneri, pari a 388.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
    2-ter. Al fine di garantire la piena attuazione della riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è sostituito dal seguente:

     “1. Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel rispetto del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo si può procedere al conferimento dei relativi incarichi anche in deroga al limite percentuale e numerico previsto dalle vigenti disposizioni”.

    2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-ter, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

  «Art. 14-bis.(Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio) – 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

   b) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

   c) al comma 3, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.

  2. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

  All'articolo 15:

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

    «1-bis. All'articolo 1, comma 8.4, secondo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali”»;

   alla rubrica, dopo la parola: «Proroga» è inserita la seguente: «di».

  Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 15-bis. – (Proroga di termine in materia di misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi) – 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.

  Art. 15-ter. – (Differimento di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte) – 1. I termini di cui ai commi 7 e 13 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono differiti al 31 dicembre 2023.

  Art. 15-quater. – (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) – 1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16, comma 1, le parole: “concreta ed effettiva” sono soppresse;

   b) all'articolo 73, comma 4, le parole: “dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”.

  Art. 15-quinquies. – (Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile) – 1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”, all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: “e 2021” sono inserite le seguenti: “e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024”.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
  Art. 15-sexies. – (Differimento di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa) – 1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2024”;

   b) al comma 2, le parole: “è di un anno, prorogabile per due anni” sono sostituite dalle seguenti: “è fissata fino al 31 dicembre 2024”.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16.000 euro per l'anno 2023 e 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

  «Art. 16-bis.(Disposizioni per aree terremotate) – 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   “b-bis) per i soggetti attuatori di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 15, altresì nella Centrale di committenza e stazione unica appaltante Sisma 2016 istituita presso la struttura del Commissario straordinario”.

  2. All'articolo 57, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: “nelle medesime funzioni” sono sostituite dalle seguenti: “nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse”».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 30 aprile 2024.
1.2. Fenu.

ART. 1-bis.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)

  1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
1-bis.01. Ubaldo Pagano, Merola.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Misure in materia di efficientamento energetico)

  1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 luglio 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
1-bis.02. Ubaldo Pagano, Merola.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

  1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede ai sensi dei successivi commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
  4. All'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione» sono soppresse.

  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1-bis.011. Santillo, Fenu, Ilaria Fontana, Pavanelli, Alifano, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Lovecchio, Morfino, Raffa, Todde, Torto.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Proroga in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

  1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.
1-bis.012. Merola, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Proroga superbonus 110 per cento al 30 giugno 2024)

  1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
  2.Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 si provvede ai sensi dei successivi commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
  4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, comma 491, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1-bis.03. Santillo, Fenu, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Todde, Alifano, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Proroga del termine di fruizione del superbonus 110 per cento per gli interventi posti in essere dai condomini)

  1. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 si provvede ai sensi dei successivi commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
  4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, comma 491, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1-bis.04. Fenu, Torto.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Proroga del termine di fruizione del superbonus 110 per cento per gli interventi posti in essere dai condomini)

  1. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 aprile 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 si provvede ai sensi dei successivi commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
  4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, comma 491, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1-bis.05. Torto.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Proroga del termine di fruizione del superbonus 110 per cento per gli interventi posti in essere dai condomini)

  1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 si provvede ai sensi dei successivi commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
  4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, comma 491, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1-bis.06. Santillo, Fenu, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Todde, Alifano, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Proroga del termine di fruizione del superbonus 110 per cento)

  1. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni necessarie al fine di consentire di considerare nel computo dello stato di avanzamento lavori, le fatture emesse entro il 31 dicembre 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 si provvede ai sensi dei successivi commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
  4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, comma 491, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1-bis.07. Santillo, Fenu, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Todde, Alifano, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni necessarie al fine di consentire di considerare nel computo dello stato di avanzamento lavori, le fatture emesse entro il 31 dicembre 2023.
1-bis.08. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «1° dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° febbraio 2024» e le parole: «2 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2024»;

   b) il comma 2 è soppresso.
*1-bis.09. Fenu.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «1° dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° febbraio 2024» e le parole: «2 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2024»;

   b) il comma 2 è soppresso.
*1-bis.010. Ubaldo Pagano, Merola.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre con le seguenti: 15 dicembre .
3.1. Fenu.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre con le seguenti: 30 novembre .
3.2. Borrelli, Grimaldi.

  Sopprimere il comma 2-bis.
3.3. Fenu.

  Sopprimere il comma 2-ter.
*3.4. Grimaldi, Borrelli.

  Sopprimere il comma 2-ter.
*3.5. Fenu.

  Al comma 2-ter, sopprimere il quarto periodo.
3.6. Borrelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

   Art. 3.1. (Proroga del termine di pagamento della seconda rata della rottamazione quater)

  1. Al comma 232 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2023».
3.02. Fenu.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Proroga di termini in materia di lavoratori poligrafici)

  1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al secondo periodo, le parole: «50,8 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2024»;

   c) all'ultimo periodo, le parole: «11,6 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per l'anno 2024».
3.03. Lacarra, Ubaldo Pagano, Stefanazzi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Proroga di termini in materia di lavoratori poligrafici)

  1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al secondo periodo, le parole: «50,8 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «56 milioni di euro per l'anno 2024»;

   c) all'ultimo periodo, le parole: «11,6 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «13 milioni di euro per l'anno 2024».
3.04. Aiello, Alifano, Barzotti, Carotenuto, Fenu, Lovecchio, Raffa, Tucci.

ART. 3-bis.

  Sopprimerlo.
*3-bis.1. Borrelli, Grimaldi.

  Sopprimerlo.
*3-bis.2. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per l'alluvione che ha colpito a ottobre e novembre 2023 la regione Friuli-Venezia Giulia)

  1. Al fine di far fronte ai gravi danni agli stabilimenti balneari, alle associazioni e società sportive, alle attività economiche e ai concessionari causati dall'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito nei mesi di ottobre e novembre 2023 la costa del Friuli-Venezia Giulia e in particolare i comuni di Muggia, Trieste, Grado e Lignano, ai soggetti che, alla data del 27 ottobre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori dei citati comuni si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
  2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 27 ottobre 2023 al 29 febbraio 2024. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.
  4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il tasso di interesse di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è azzerato.
  6. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso di quanto già versato.
  7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 27 ottobre 2023 al 29 febbraio 2024. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 27 ottobre 2023 al 29 febbraio 2024, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori dei comuni di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.
  8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2024. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 30 giugno 2024.
  9 Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
  10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 27 ottobre 2023 al 29 febbraio 2024. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge n. 197 del 2022.
3-bis.01. Serracchiani.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1055, le parole: «30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 1057, le parole: «30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
4.01. Merola, Ubaldo Pagano.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 15 dicembre.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5.1. Fenu.

ART. 6.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Gli obblighi informativi di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024. Nella verifica del corretto adempimento degli obblighi informativi, l'Agenzia delle entrate assicura il pieno rispetto del principio di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, escludendo di richiedere dati e informazioni già in suo possesso. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati i dati e le informazioni non in possesso dell'Agenzia, relativamente al periodo d'imposta 2021, da trasmettere entro il termine di cui al 30 novembre 2024. È in ogni caso esclusa l'applicazione di sanzioni.
  1.1. Con riferimento ai periodi d'imposta successivi al periodo d'imposta 2021, i dati e le informazioni non espressamente indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, si intendono già in possesso dell'Agenzia delle entrate. Nei casi di richiesta di regolarizzazione dei dati e delle informazioni, l'avviso di regolarizzazione deve essere espressamente motivato con riferimento all'indisponibilità dei dati e delle informazioni richieste da parte dell'Agenzia delle entrate. In ogni caso, è sempre esclusa l'applicazione di sanzioni laddove il contribuente trasmetta i dati e le informazioni richieste entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.
6.1. Fenu.

ART. 6-ter.

  Sopprimere il comma 4.
6-ter.1. Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa.

ART. 6-quinquies.

  Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 6-sexies.
(Proroga al 2025 dell'iscrizione del fondo anticipazioni di liquidità per gli enti in dissesto)

  1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente:

   «1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-ter, le parole: “alla data del 30 giugno 2022” sono soppresse, le parole: “rendiconto 2023” sono sostituite dalle seguenti: “rendiconto 2024” e le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

   b) al comma 6-quater, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

   c) al comma 6-quinquies, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”, le parole: “dall'esercizio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “dall'esercizio 2025” e le parole: “alla data del 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 dicembre 2024”;

   d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.”.»
*6-quinquies.08. Ubaldo Pagano, Merola.

  Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 6-sexies.
(Proroga al 2025 dell'iscrizione del fondo anticipazioni di liquidità per gli enti in dissesto)

  1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente:

   «1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-ter, le parole: “alla data del 30 giugno 2022” sono soppresse, le parole: “rendiconto 2023” sono sostituite dalle seguenti: “rendiconto 2024” e le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

   b) al comma 6-quater, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

   c) al comma 6-quinquies, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”, le parole: “dall'esercizio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “dall'esercizio 2025” e le parole: “alla data del 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 dicembre 2024”;

   d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.”.»
*6-quinquies.011. Grimaldi, Borrelli.

  Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 6-sexies.
(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

  1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027.»
6-quinquies.012. Grimaldi, Borrelli.

  Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 6-sexies.
(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione).

  1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal 1° novembre 2024.»
6-quinquies.013. Ubaldo Pagano, Merola.

  Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 6-sexies.
(Approvazione del bilancio di previsione degli enti locali)

  1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'applicazione del provvedimento attuativo di cui al periodo precedente è facoltativa con riferimento al bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026.»
6-quinquies.014. Ubaldo Pagano, Merola.

  Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 6-sexies.

  1. All'articolo 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole «In sede di approvazione del rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti «In sede di approvazione del rendiconto 2023»;

   b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dalla crescita dei costi energetici ed inflattivi.».
6-quinquies.015. Ubaldo Pagano, Merola.

ART. 7.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole 16 novembre 2023 con le seguenti: 7 dicembre 2023.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole 16 novembre 2023 con le seguenti: 7 dicembre 2023.

   al comma 2:

   lettera a), sostituire le parole 16 novembre 2023 con le seguenti: 7 dicembre 2023;

   lettera b), sostituire le parole 16 novembre 2023 con le seguenti: 7 dicembre 2023.
7.3. Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole 16 novembre 2023 con le seguenti: 30 novembre 2023.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, lettera b) sostituire le parole 16 novembre 2023 con le seguenti: 30 novembre 2023.

   al comma 2:

   lettera a), sostituire le parole 16 novembre 2023 con le seguenti: 30 novembre 2023;

   lettera b), sostituire le parole 16 novembre 2023 con le seguenti: 30 novembre 2023.
7.2. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Sopprimere il comma 3-bis.
7.4. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

  3-ter. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.
7.6. Merola, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Misure urgenti a favore del settore agricolo)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 45, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

   b) al comma 46, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

   c) al comma 47, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

   d) al comma 48, le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

  2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.03. Caramiello.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)

  1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
7.04. Caramiello.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
7.05. Caramiello.

ART. 7-bis.

  Sopprimerlo.
7-bis.1. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

ART. 7-ter.

  Sopprimerlo.
7-ter.1. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 7-quater.

  Al comma 1, sostituire le parole: 8 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 75 milioni a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 75 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7-quater.1. Fenu.

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

Art. 7-quinquies.
(Proroga termini in materia di credito d'imposta per la formazione).

  1. All'articolo 1, comma 210-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7-quater.01. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

Art. 7-quinquies.
(Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola: «imprese» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale» e le parole «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 99, dopo le parole: «attrezzature varie» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole,».
7-quater.02. Todde, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

Art. 7-quinquies.
(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica).

  1. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027.
  2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
7-quater.03. Cappelletti, Appendino, Pavanelli, Todde, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

Art. 7-quinquies.
(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124 e disposizioni in materia di contenimento degli aumenti delle tariffe connesse ai servizi di salvaguardia)

  1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici».
  2. All'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 5 dicembre 2007, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia è tenuto a corrispondere all'esercente nell'area territoriale, un corrispettivo basato sulla media ponderata dei parametri offerti da tutti gli esercenti il servizio di salvaguardia nelle procedure concorsuali relative alle aree territoriali di riferimento in relazione a ciascun periodo di salvaguardia. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce la disciplina attuativa e uno specifico meccanismo di perequazione affinché gli esercenti il servizio di salvaguardia ricevano, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio sopra descritti, una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione dell'area territoriale interessata.»
7-quater.04. Cappelletti, Appendino, Pavanelli, Todde, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

Art. 7-quinquies.

  1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».
7-quater.07. Ubaldo Pagano, Merola.

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

Art. 7-quinquies.
(Proroga del termine in materia sanatoria del credito per ricerca e sviluppo)

  1. L'articolo 1, comma 271, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dai seguenti:

   «271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: “entro il 31 ottobre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2024”;
   271-bis. L'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è sostituito dal seguente:

   “10. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 30 settembre 2024. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 30 settembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 30 settembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”.»
7-quater.08. Borrelli, Grimaldi, Piccolotti.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024

  Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: valutati in euro 1.674.243 per l'anno 2023 aggiungere le seguenti: e in euro 6.700.000 per l'anno 2024.
8.1. Borrelli, Grimaldi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 30 giugno 2024.

  Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.674.243 per l'anno 2023 e 18 milioni per l'anno 2024, si provvede, quanto a 1.674.243 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2024, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 18 milioni per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8.2. Merola, Ubaldo Pagano, Guerra, Roggiani, Toni Ricciardi, Marino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 30 giugno 2024

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: anno 2023 aggiungere le seguenti: e pari a euro 3.348.486 per l'anno 2024.
8.3. Barzotti, Aiello, Alifano, Carotenuto, Fenu, Lovecchio, Raffa, Tucci.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1
(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)

  1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 si interpreta nel senso che la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva ed autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993. La medesima disposizione si interpreta altresì nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione «Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503» si deve intendere come rinvio alle sole «aliquote di rendimento» di cui al comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992, mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2; deve essere, altresì, interpretata nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega secondo quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, con la retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata.
8.02. Amato, Barzotti, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)

  1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.03. Caramiello.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Proroga esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

  1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.04. Caramiello.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1
(Fondo ristori soggetti iscritti alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari)

  1. Al fine di garantire un adeguato ristoro ai soggetti iscritti alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari danneggiati dall'attuale stato di crisi da sovraindebitamento, è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, volto all'erogazione di un contributo di solidarietà finalizzato al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai medesimi.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai dipendenti del Comune di Bari che risultino in servizio alla data del 30 gennaio 2017, nonché iscritti, alla medesima data, alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari e per i quali, a decorrere dalla medesima data, sia stata disposta la decurtazione del premio di buonuscita previsto ovvero la sospensione della stessa.
  3. Il contributo di solidarietà è erogato nei limiti di spesa di cui al comma 1 e in proporzione alle somme effettivamente versate dai soggetti di cui al comma 2, tenuto eventualmente conto delle somme già corrisposte a titolo di buonuscita. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di accesso e di liquidazione del contributo.
  4. Erogati i contributi di solidarietà di cui al presente articolo, la Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari è posta in liquidazione coatta amministrativa. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
8.09. Dell'Olio, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

ART. 8-bis.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter
(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa).

  1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 2, le parole: «993.000 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1.324.000 euro per l'anno 2023».
8-bis.03. Todde, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter
(Proroga dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale).

  1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per la concessione del rimborso in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.
  2. Il rimborso di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

   a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

   b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

  3. Il rimborso di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina». L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.
  4. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale e libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8-bis.04. Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Riapertura dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)

  1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del decreto ministeriale 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.
  2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.
  3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

   a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

   b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

  4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina». L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.
  5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.
8-bis.05. Merola, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.

  1. L'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è sostituito dal seguente:

   «471. Nello stato di revisione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028, di un contributo, denominato “buono portuale”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

   a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 2.500 euro per ciascun dipendente;

   b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 10.000 euro per modello di gestione per ciascuna impresa;

   c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.»
8-bis.06. Traversi.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Proroga della graduatoria dei concorsi per le amministrazioni pubbliche)

  1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, in scadenza nell'anno 2023, sono prorogate al 31 dicembre 2024.
8-bis.07. Merola, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

  1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.
8-bis.08. Merola, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Proroga requisito innovatività farmaci)

  1. Al comma 403, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Per i farmaci presenti nel Fondo di cui al comma 401 alla data del 31 dicembre 2023 il requisito di innovatività è esteso di ulteriori 24 mesi.»
8-bis.09. Merola, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Proroga graduatorie concorsi pubblici)

  1. Per far fronte alle esigenze di assunzione, le amministrazioni cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono procedere anche tramite scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Le graduatorie dei concorsi pubblici già scadute entro il 31 dicembre 2023 o quelle la cui scadenza è prevista entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogate al 31 dicembre 2024.
8-bis.010. Casu.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Proroga dei termini per la stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
*8-bis.011. Ubaldo Pagano, Merola.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Proroga dei termini per la stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
*8-bis.012. Mari, Borrelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

  1. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
8-bis.013. Ubaldo Pagano, Merola.

ART. 9.

  Sopprimere il comma 1-bis.
9.1. Traversi.

ART. 9-bis.

  Sopprimerlo.
9-bis.1. Iaria.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro il 15 novembre 2023 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9-bis.2. Iaria.

ART. 10.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere i seguenti:

  2-sexies. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 dopo il comma 4-bis.1, è aggiunto il seguente: «4-bis.2. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 30 giugno 2024.».
  2-septies. Per le finalità di cui al comma 2-sexies, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è rifinanziato di 86,28 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 86,28 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.2. Caso, Amato, Orrico, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

  2-sexies. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il comma 4-bis.1, è sostituito con il seguente: «4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate a prorogare gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 agosto 2024, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 24 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano 'Agenda Sud' sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto ad euro 9.825.264, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, quanto ad euro 2.174.736, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, e quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.3. Caso, Amato, Orrico, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

  2-sexies. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: «esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025».
10.1. Amato, Caso, Orrico, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

ART. 10-bis.

  Sopprimerlo.
10-bis.1. Iaria.

ART. 10-quater.

  Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:

Art. 10-quinquies.

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «a settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novantadue mesi»;

   b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022,2023,2024 e 2025»;

   c) al comma 8, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novantadue mesi».
10-quater.01. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:

   Art. 10-quinquies. (Proroga del credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica)

  1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e di incentivare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, il credito di imposta di cui all'articolo 23, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuto anche per l'anno 2024, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220.
10-quater.02. Orrico, Amato, Caso, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Termini in materia di incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa)

  1. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: «e 2021», sono sostituite con le seguenti: «, 2021, 2023 e 2024».
11.01. Pellegrini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2025.
12.1. Pellegrini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati causato dalla guerra russo-ucraina, nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è differito di un anno.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, pari a 61 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.
13.1. Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

ART. 14.

  Al comma 2-ter, capoverso comma 1, sostituire la parola: 250.000 con la seguente: 100.000.

  Conseguentemente, al comma 2-quater, sostituire la parola: 250.000 con la seguente: 100.000.
14.1. Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15.1. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

   b) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «e 46,1 milioni di euro per l'anno 2024»;

   c) al comma 4, dopo le parole: «anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e a 46,1 milioni di euro per l'anno 2024».
15.2. Tucci, Aiello, Alifano, Barzotti, Carotenuto, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. L'applicazione della misura di cui all'articolo 199, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata al 31 dicembre 2024, in ragione della grave crisi internazionale verificatasi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e della crisi in medioriente.
15.03. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

ART. 15-sexies.

  Dopo l'articolo 15-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 15-septies.
(Proroga di termini in materia di contributi previdenziali).

  1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*15-sexies.01. Mari, Grimaldi, Borrelli.

  Dopo l'articolo 15-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 15-septies.
(Proroga di termini in materia di contributi previdenziali).

  1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*15-sexies.02. Barzotti, Aiello, Alifano, Carotenuto, Fenu, Lovecchio, Raffa, Tucci.