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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 4 agosto 2023

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 336

Pdl n. 336 – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Seguito dell'esame: 5 ore.

Relatori 40 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 40 minuti
(con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 2 ore e 50 minuti
Fratelli d'Italia 34 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 24 minuti
Lega – Salvini premier 23 minuti
MoVimento 5 Stelle 21 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente - PPE 19 minuti
Azione - Italia Viva – Renew Europe 14 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 12 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) - MAIE 12 minuti
Misto: 11 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti
  +Europa 5 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 4 agosto 2023.

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Caiata, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pichetto Fratin, Prisco, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 3 agosto 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   CURTI: «Disposizioni per lo sviluppo economico e sociale delle aree interne, montane e periferiche» (1358);

   DORI: «Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, concernenti l'istituzione della sezione disciplinare del Consiglio nazionale forense» (1359);

   DE MARIA ed altri: «Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefìci in favore delle vittime del terrorismo» (1360);

   GIORGIANNI ed altri: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di diritto del minore ad una famiglia» (1361);

   MESSINA: «Istituzione di un fondo di solidarietà per le spese sostenute a causa di grave infermità o di morte dai cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero» (1362);

   IAIA: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la repressione dei reati contro l'ambiente, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche» (1363).

  In data 4 agosto 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   TONI RICCIARDI ed altri: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei paesaggi sonori» (1365);

   MALAVASI e FORATTINI: «Riconoscimento dell'endometriosi come malattia invalidante nonché disposizioni per la diagnosi e la cura di essa e agevolazioni in favore delle donne che ne sono affette» (1366);

   ORRICO ed altri: «Disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica» (1367);

   ANTONIOZZI: «Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di lesioni personali e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive» (1368).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte
di inchiesta parlamentare.

  In data 3 agosto 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:

   DI GIUSEPPE: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento del sistema per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, con particolare riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche dell'anno 2022 nella Circoscrizione estero» (Doc. XXII, n. 34).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di proposte
di legge d'iniziativa regionale.

  In data 4 agosto 2023 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:

   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA: «Riconoscimento del diritto all'oblio oncologico. Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche» (1369).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Disposizioni perequative in favore del personale trasferito ai servizi di informazione e di sicurezza, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, prima del 21 novembre 1980» (497) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Iaia.

  La proposta di legge BICCHIELLI ed altri: «Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio» (1242) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Caramiello.

  La proposta di legge VACCARI e UBALDO PAGANO: «Disposizioni per favorire la definizione transattiva delle posizioni debitorie classificate come crediti in sofferenza o ad inadempienza probabile» (1246) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Curti, Forattini, Girelli e Toni Ricciardi.

Adesione di deputati
a proposte di inchiesta parlamentare.

  La proposta di inchiesta parlamentare RAVETTO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla valutazione dell'impatto economico e sociale degli interventi in materia di pari opportunità e di parità di genere» (Doc. XXII, n. 25) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Andreuzza, Bisa, Cavandoli, Montemagni e Pretto.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 3 agosto 2023 il deputato Messina ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

   MESSINA: «Disposizioni concernenti il mantenimento in ruolo di dirigenti scolastici di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107» (1075).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato.

  In data 4 agosto 2023 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 826. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento» (approvato dal Senato) (1364).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   II Commissione (Giustizia):

  «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica» (1294) Parere delle Commissioni I, V, IX, XII e XIV.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 3 agosto 2023, a pagina 4, prima colonna, alla decima riga, dopo la parola: «Commissioni» deve intendersi inserita la seguente: «I,» e, alla tredicesima riga, dopo la parola: «sanzioni),» deve intendersi inserita la seguente: «V,».

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 1038-B)

A.C. 1038-B – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1038-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 1038-B – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO I
I PRINCÌPI GENERALI E I TEMPI DI ATTUAZIONE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI E TERMINI

Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 e dei princìpi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 4 a 20.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che indica altresì gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente, nonché della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione e sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso di schemi suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, la trasmissione alle Camere ha luogo dopo l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il Governo, a seguito dei pareri parlamentari, non osservi quanto previsto dall'intesa acquisita in sede di Conferenza unificata, predispone una relazione e la trasmette alla medesima Conferenza.
  3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
  5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.
  6. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

A.C. 1038-B – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Princìpi generali del diritto tributario
nazionale)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

   a) fermi restando i princìpi della progressività e dell'equità del sistema tributario, stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese;

   b) prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, anche attraverso:

    1) la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali, nonché il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo ovvero l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti;

    2) la piena utilizzazione dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi nonché la piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche di dati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali;

   c) fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e di riduzione del debito, prevedere la possibilità di destinare alla compensazione della riduzione della pressione fiscale le risorse, accertate come permanenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari;

   d) razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento:

    1) all'utilizzazione efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni;

    2) all'individuazione e all'eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato, assicurando le opportune misure compensative nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge;

    3) alla normativa fiscale riguardante gli enti del Terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario nel rispetto dei princìpi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà;

   e) rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti prevedendo:

    1) la riduzione degli oneri documentali anche mediante il rafforzamento del divieto, per l'Amministrazione finanziaria, di richiedere al contribuente documenti già in suo possesso;

    2) nuove e più efficienti forme di erogazione di informazioni e di assistenza;

    3) percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità;

   f) assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112;

   g) assicurare la piena applicazione dei princìpi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e agli statuti speciali per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento:

    1) ai princìpi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ai princìpi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge, in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

    2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni;

    3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011;

    4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

    5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche di dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009;

    6) all'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei princìpi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196;

    7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai princìpi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009, con riferimento in particolare all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011.

  2. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo può costituire appositi tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria, gli enti territoriali, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e dei professionisti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale ai fini di quanto previsto al comma 1, lettere d) ed e). Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.
  3. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 l'Amministrazione finanziaria si coordina con la segreteria tecnica della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 799, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a tal fine coadiuvata dal Nucleo PNRR Stato-regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la cura dell'attività istruttoria con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel contesto della riforma del quadro fiscale subnazionale di cui alla missione 1, componente 1, riforma 1.14, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  4. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, assicura piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 2.
(Princìpi generali del diritto tributario nazionale)

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) applicare i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i princìpi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge.
2.1. (ex 2.1.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

A.C. 1038-B – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
STATUTO DEI DIRITTI DEL
CONTRIBUENTE

Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le cui disposizioni costituiscono princìpi generali dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria:

   a) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l'indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa;

   b) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto;

   c) razionalizzare la disciplina dell'interpello, al fine di:

    1) ridurre il ricorso all'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11 della citata legge n. 212 del 2000, incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, anche indicanti una casistica delle fattispecie di abuso del diritto, elaborati anche a seguito dell'interlocuzione con gli ordini professionali, con le associazioni di categoria e con gli altri enti esponenziali di interessi collettivi nonché tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni;

    2) rafforzare il divieto di presentazione di istanze di interpello, riservandone l'ammissibilità alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti interpretativi già emanati;

    3) subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;

    4) subordinare l'ammissibilità delle istanze di interpello al versamento di un contributo, da graduare in relazione a diversi fattori, quali la tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto dell'istanza, finalizzato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle agenzie fiscali;

   d) disciplinare l'istituto della consulenza giuridica, distinguendolo dall'interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

   e) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario;

   f) prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità;

   g) prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione;

   h) potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell'atto, prevedendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose;

   i) prevedere l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e assicurando la complessiva invarianza degli oneri finanziari.

A.C. 1038-B – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO II
I TRIBUTI

Capo I
LE IMPOSTE SUI REDDITI, L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E L'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 9.
(Ulteriori princìpi e criteri direttivi)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:

    1) prevedere un regime di tassazione del reddito delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese, che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra:

     1.1) istituti liquidatori, da cui discende l'estinzione dell'impresa debitrice, per i quali il reddito d'impresa si determina sulla base del metodo del residuo attivo conseguito in un periodo unico;

     1.2) istituti di risanamento, che non determinano l'estinzione dell'impresa, per i quali si applica l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti, anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo d'imposta precedente;

    2) estendere agli istituti liquidatori nonché al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale;

    3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell'articolo 26, commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l'esclusione dalle responsabilità previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2560 del codice civile;

    4) introdurre disposizioni che disciplinino gli effetti derivanti dall'accesso delle imprese a uno dei predetti istituti relativamente:

     4.1) al rimborso e alla cessione dei crediti d'imposta maturati nel corso delle procedure, prevedendo che, nelle procedure liquidatorie, tali operazioni siano possibili anche prima della chiusura della procedura, previo accertamento degli stessi crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria;

     4.2) alla notificazione degli atti impositivi, prevedendone l'obbligo nei riguardi sia degli organi giudiziali sia dell'impresa debitrice e attribuendo nelle procedure liquidatorie la legittimazione processuale agli organi giudiziali, ferma restando, in ogni caso, quella dell'impresa debitrice;

    5) prevedere la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell'ambito della composizione negoziata, prevedendo l'intervento del tribunale, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

   b) rivedere la disciplina delle società non operative, prevedendo:

    1) l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, che consentano di individuare le società senza impresa, tenendo anche conto dei princìpi elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di giustizia dell'Unione europea;

    2) la determinazione di cause di esclusione che tengano conto, tra l'altro, dell'esistenza di un congruo numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di attività in settori economici oggetto di specifica regolamentazione normativa;

   c) semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, fermi restando i princìpi di inerenza, neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto, attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico quali, in particolare, quelle concernenti gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la possibilità, per alcune fattispecie, di applicare tale avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate da professionisti qualificati, che attestano la correttezza degli imponibili dichiarati;

   d) al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, di cui alla lettera c):

    1) semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni;

    2) rivedere la disciplina recata dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo, per i soggetti che adottano i princìpi contabili internazionali IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facoltà di applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei predetti princìpi contabili, coordinare il bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare eccessivi aggravi amministrativi;

   e) introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dall'articolo 2506.1 del codice civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

   f) semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali, stabilendo la definitività del reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva la facoltà del contribuente, se la liquidazione non si protrae rispettivamente per più di tre o di cinque esercizi, di determinare il reddito d'impresa relativo ai periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell'imposta;

   g) rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai princìpi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresì conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022;

   h) rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea;

   i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali;

   l) semplificare e razionalizzare, in coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto dell'Unione europea, i regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei princìpi di solidarietà e sussidiarietà, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

   m) completare e razionalizzare le misure fiscali previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati;

   n) adottare misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all'estero.

A.C. 1038-B – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
GLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

Art. 10.
(Princìpi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA:

   a) razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile;

   b) prevedere il sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro;

   c) semplificare la disciplina dell'imposta di bollo e dei tributi speciali tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti;

   d) prevedere l'applicazione di un'imposta, eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari;

   e) ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;

   f) semplificare le modalità di pagamento dei tributi, anche al fine del graduale superamento dei sistemi di autoliquidazione, fermo restando quanto previsto dalla lettera b), e assicurare sistemi più efficienti di riscossione anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento;

   g) rivedere le modalità di applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari con finalità di semplificazione e con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile;

   h) riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche.

A.C. 1038-B – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina doganale:

   a) procedere al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia doganale;

   b) completare la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali allo scopo di incrementare e migliorare l'offerta di servizi per gli utenti;

   c) accrescere la qualità dei controlli doganali migliorando il coordinamento tra le autorità doganali di cui al numero 1) dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e semplificare le verifiche inerenti alle procedure doganali anche attraverso un maggiore coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli;

   d) riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

   e) rivedere l'istituto della controversia doganale previsto dal titolo II, capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

A.C. 1038-B – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi:

   a) rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto e con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, promuovendo l'utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili;

   b) promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l'introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas a consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata o dell'esenzione dall'accisa;

   c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente;

   d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente;

   e) semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa anche attraverso la progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato;

   f) rivedere la disciplina dell'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e sugli altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, con particolare riguardo all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti rientranti nella base imponibile del tributo in relazione all'evoluzione del mercato di riferimento e alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi inerenti all'applicazione della medesima imposta di consumo.

A.C. 1038-B – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III
I TRIBUTI REGIONALI E LOCALI

Art. 13.
(Princìpi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare dei princìpi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

   a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attraverso la razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei princìpi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

    1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi, previsti a legislazione vigente, anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

    2) all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate, da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011;

    3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, è stabilita, a livello nazionale, in misura pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;

   b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:

    1) la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero in tributi regionali dotati di maggiore autonomia;

    2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 13.
(Princìpi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale)

  Sopprimerlo.
13.1. (ex 13.1.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
13.2. (ex 13.2.) Lovecchio, Fenu, Alifano, Raffa.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) prevedere nell'ambito della revisione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, di cui alla lettera a), l'attivazione di un fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, al fine di garantire che la copertura integrale dei LEP avvenga senza che il livello dei tributi superi nelle predette aree la media nazionale.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dall'attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, commi 2 e 5, e all'articolo 22, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.
13.3. (ex 13.3.) Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Tabacci.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) prevedere nell'ambito della revisione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, di cui alla lettera a), l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, al fine di garantire che la copertura integrale dei LEP avvenga senza che il livello dei tributi superi nelle predette aree la media nazionale.
13.4. (ex 13.4.) Lovecchio, Fenu, Alifano, Raffa.

A.C. 1038-B – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare dei princìpi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province:

   a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

   b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

   c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

   d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

   e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

   f) prevedere, in linea con i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti:

    1) semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

    2) revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, anche mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

    3) revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

   g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

   h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

  2. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei princìpi del federalismo fiscale, prevedono:

   a) per le province, un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

   b) per le città metropolitane, un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 14.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province)

  Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

   2-bis) revisione del sistema fiscale concernente i cittadini italiani residenti all'estero che preveda l'esenzione dall'IMU per le singole unità immobiliari a uso abitativo, con le relative pertinenze, non locate né date in comodato d'uso, possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'AIRE, e a condizione che sia situata nel comune di iscrizione in tale anagrafe;
14.1. (ex 14.1.) Onori, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

A.C. 1038-B – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IV
I GIOCHI

Art. 15.
(Princìpi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici)

  1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose.
  2. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti più vulnerabili nonché a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile, quali:

    1) diminuzione dei limiti di giocata e di vincita;

    2) obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti;

    3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro;

    4) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre il gioco;

    5) certificazione di ciascun apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili;

    6) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni diciotto;

    7) impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili;

   b) disciplina di adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco, nonché del conseguente procedimento di abilitazione all'erogazione della relativa offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare agli investitori la prevedibilità nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi nell'intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati;

   c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza sia in luoghi fisici, al fine della razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e progressiva concentrazione della raccolta del gioco in ambienti sicuri e controllati, con contestuale identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti dei concessionari della raccolta del gioco a distanza possano, sotto la loro diretta responsabilità, comprendere luoghi fisici per l'erogazione di servizi esclusivamente accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del gioco a distanza e il pagamento delle relative vincite;

   d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo o partecipano al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché dei relativi esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di società fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici e che risultino non rispettare l'obbligo di dichiarazione dell'identità del soggetto indirettamente partecipante; individuazione di limiti massimi di concentrazione, per ciascun concessionario e relativi soggetti proprietari o controllanti, della gestione di luoghi fisici di offerta di gioco; estensione dei requisiti previsti dalla normativa antimafia a tutti i partner contrattuali dei concessionari, in analogia con la disciplina del subappalto di opere e forniture alla pubblica amministrazione, intendendo per «partner contrattuali» tutti i soggetti d'impresa concorrenti nella cosiddetta filiera, tra cui i produttori, i distributori, gli installatori di apparecchiature e strumenti di qualsiasi natura nonché gli incaricati della manutenzione, della raccolta e del versamento degli incassi (cosiddetto «trasporto valori»);

   e) estensione della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità di cui alla lettera d) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere di offerta attivate dalle società concessionarie di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le discipline settoriali vigenti;

   f) previsione di una disciplina generale per la gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente se derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza;

   g) in materia di imposizione tributaria sui giochi, riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura massima dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare e l'atto amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi e delle condizioni generali di gioco nonché delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura; definizione del contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

   h) adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare altresì le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonché le percentuali destinate a vincita (payout); adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare pubbliche e previsione di specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni;

   i) definizione di regole trasparenti e uniformi per l'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme di partecipazione dei comuni alla pianificazione e all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili determinati con validità per l'intero territorio nazionale e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale, in quanto compatibili con i princìpi delle norme adottate in attuazione della presente lettera;

   l) revisione e semplificazione della disciplina riguardante i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi, nonché simmetrica nullità assoluta di tali titoli se rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco nonché per l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo unico;

   m) revisione della disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonché delle altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rapporto concessorio; riordino del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza;

   n) riordino, secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, tenuto conto della normativa di settore adottata dall'Unione europea, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento nonché della disciplina riguardante le responsabilità di tali organismi e quelle dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati; riordino della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o dei distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta;

   o) definizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, di piani annuali di controlli volti al contrasto della pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del gioco lecito;

   p) previsione dell'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione;

   q) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente tra l'altro i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità.

A.C. 1038-B – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO III
I PROCEDIMENTI E LE SANZIONI

Capo I
I PROCEDIMENTI

Art. 16.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:

   a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità, per rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti;

   b) armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto;

   c) escludere la decadenza da benefìci fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità;

   d) rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico- economici utilizzati per la definizione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

   e) semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche siano resi disponibili con un anticipo non inferiore a sessanta giorni rispetto all'adempimento al quale si riferiscono;

   f) ampliare le forme di pagamento, consentendo la facoltà al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID) ovvero altro strumento di pagamento elettronico;

   g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici, nonché incentivare le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali;

   h) semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando le modalità per il rilascio delle deleghe anche esclusive ai professionisti abilitati;

   i) incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per l'interoperabilità dei sistemi informativi e della base di dati, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica;

   l) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale;

   m) prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese;

   n) prevedere il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi;

   o) prevedere, ferma restando la salvaguardia dei termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione finanziaria;

   p) prevedere la sospensione, nel mese di agosto, dei termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle istanze di interpello;

   q) armonizzare progressivamente i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti.

   r) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2. I princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 non si applicano ai fini della revisione degli adempimenti previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per la revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della generale revisione degli adempimenti e delle procedure amministrative, il Governo osserva, in particolare, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e introdurre un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici livelli di affidabilità e solvibilità, per la concessione, ai medesimi soggetti, di benefìci consistenti nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della prestazione delle predette cauzioni;

   b) rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

   c) prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 16.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi)

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
16.1. (ex 16.1.) Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

   d) prevedere, per i contribuenti virtuosi, in possesso del bollino blu di affidabilità fiscale, che hanno dimostrato un'attenzione particolare alla responsabilità sociale non avvalendosi della possibilità di sospendere o dilazionare i versamenti tributari, forme di menzione dello Stato e un regime premiale di semplificazione che includa tra l'altro tempi abbreviati: per l'istruttoria sulle istanze di interpello presentate, per l'istanza di prelievo nell'ambito del processo tributario, nonché per i rimborsi dei crediti fiscali spettanti;
16.2. (ex 16.2.) D'Alfonso, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: anche esclusive
16.3. (ex 16.3.) Raffa, Fenu, Lovecchio, Alifano.

  Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: prevedere, al fine di favorire la riduzione dell'evasione fiscale e del contenzioso tributario, la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di avvalersi anche del personale delle società concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali;
16.4. (ex 16.4.) D'Alfonso.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: e dei minori aggiungere le seguenti: di anni sedici
16.5. (ex 16.5.) Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

A.C. 1038-B – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Princìpi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:

   a) semplificare il procedimento accertativo, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti;

   b) applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e prevedere una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario, secondo le seguenti caratteristiche:

    1) previsione di una disciplina omogenea indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo;

    2) assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento;

    3) previsione dell'obbligo, a carico dell'ente impositore, di formulare espressa motivazione sulle osservazioni formulate dal contribuente;

    4) estensione del livello di maggiore tutela previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n. 212 del 2000;

   c) razionalizzare e riordinare le disposizioni normative concernenti le attività di analisi del rischio, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e di accesso agli atti, evitando pregiudizi alle garanzie nei riguardi dei contribuenti;

   d) introdurre, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria e previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche;

   e) rivedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, anche attraverso la promozione di accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni nazionali territorialmente competenti, le disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione europea, come previsto all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, anche al fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione europea nonché del regime dei dazi;

   f) potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali, anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilità tra le banche di dati, la disponibilità delle informazioni rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per:

    1) realizzare interventi volti a prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti;

    2) operare azioni mirate, idonee a circoscrivere l'attività di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale, con minore impatto sui cittadini e sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi;

    3) perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti;

   g) introdurre misure che incentivino l'adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso:

    1) il potenziamento del regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, volto a:

     1.1) accelerare il processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto, provvedendo a dotare, con progressivo incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse;

     1.2) consentire l'accesso all'applicazione del regime dell'adempimento collaborativo anche a società, prive dei requisiti di ammissibilità, che appartengono ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto possiede i requisiti di ammissibilità, a condizione che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;

     1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai princìpi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria;

     1.4) prevedere la possibilità di gestire nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo anche questioni riferibili a periodi d'imposta precedenti all'ammissione al regime;

     1.5) introdurre nuove e più penetranti forme di contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale, con particolare riguardo alla risposta alle istanze di interpello o agli altri pareri, comunque denominati, richiesti dai contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo, prevedendo anche la necessità di un'interlocuzione preventiva rispetto alla notificazione di un parere negativo;

     1.6) prevedere procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportino la necessità di effettuare ravvedimenti operosi;

     1.7) prevedere l'emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell'amministrazione e dei contribuenti;

     1.8) prevedere che l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, sia preceduta da un periodo transitorio di osservazione, al termine del quale si determina la fuoriuscita o la permanenza nel regime;

     1.9) potenziare gli effetti premiali connessi all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo prevedendo, in particolare:

      1.9.1) l'ulteriore riduzione, fino all'eventuale esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla conformità ai princìpi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;

      1.9.2) l'esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali;

      1.9.3) la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai princìpi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;

      1.9.4) istituti speciali di definizione, in un predeterminato lasso temporale, del rapporto tributario circoscritto, in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti;

    2) per i soggetti di minore dimensione, l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo:

     2.1) l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili;

     2.2) l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi;

     2.3) l'applicazione dell'IVA secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica;

     2.4) la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non ha correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore in misura significativa rispetto al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità;

    3) l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del numero 1), anche in merito alla semplificazione degli adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali;

   h) assicurare la certezza del diritto tributario, attraverso:

    1) la previsione della decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento a partire dal periodo d'imposta nel quale si è verificato il fatto generatore, per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di esercizio, per evitare un'eccessiva dilatazione di tale termine nonché di quello relativo all'obbligo di conservazione delle scritture contabili e dei supporti documentali, fermi restando i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti;

    2) la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, del relativo apparato sanzionatorio, nonché delle modalità e dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della razionalizzazione delle relative aliquote;

    3) la limitazione della possibilità di fondare la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e di minori componenti reddituali negativi sulla base del valore di mercato dei beni e dei servizi oggetto delle transazioni ai soli casi in cui sussistono altri elementi rilevanti a tal fine;

    4) la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci.

  2. I princìpi e criteri direttivi specifici di cui al presente articolo non si applicano ai fini della riforma dell'attività di accertamento prevista dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i medesimi princìpi e criteri direttivi non si applicano altresì ai fini della riforma dell'istituto della revisione dell'accertamento doganale.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 17.
(Princìpi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo)

  Al comma 1, lettera g), sopprimere i numeri 1.9.1), 1.9.2) e 1.9.3).
17.1. (ex 17.1.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera g), numero 1.9.1), sopprimere le parole: , fino all'eventuale esclusione,

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, medesima lettera:

   - al numero 1.9.2), sostituire le parole: l'esclusione con le seguenti: la riduzione;

   - sopprimere il numero 1.9.3).
17.2. (ex 17.2.) Tabacci, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

  Al comma 1, lettera g), numero 1.9.1), sopprimere le parole: , fino all'eventuale esclusione,
17.3. (ex 17.3.) Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera g), numero 1.9.2), sostituire le parole: l'esclusione con le seguenti: l'eventuale riduzione
17.4. (ex 17.4.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera g), numero 1.9.2) sostituire le parole: ed esaurientemente con le seguenti: , in modo tempestivo ed esauriente,
17.5. (ex 17.5.) Lovecchio, Fenu, Alifano, Raffa.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.9.3).
17.6. (ex 17.6.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera g), numero 2.1), sopprimere le parole: ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili.
17.7. (ex 17.7.) Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera g), numero 2.4), sopprimere le parole: in misura significativa
*17.8. (ex 17.8.) Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera g), numero 2.4), sopprimere le parole: in misura significativa
*17.9. (ex 17.9.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).
**17.10. (ex 17.10.) Lovecchio, Fenu, Alifano, Raffa.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).
**17.11. (ex 17.11.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).
**17.12. (ex 17.12.) Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Stefanazzi, Tabacci.

A.C. 1038-B – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:

   a) incrementare l'efficienza dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e semplificarli, orientandone l'attività secondo i princìpi di efficacia, economicità e imparzialità e verso obiettivi di risultato, anche attraverso:

    1) la pianificazione annuale, da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle procedure di recupero che l'agente della riscossione deve svolgere, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi;

    2) il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento, e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili;

    3) la possibilità per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, quando divengano noti nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali, ovvero di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme, secondo le procedure di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una commissione pari a una percentuale dell'importo effettivamente riscosso;

    4) la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché, nella misura e secondo le indicazioni contenute nella pianificazione di cui al numero 1), di atti interruttivi della prescrizione;

    5) la gestione del processo di recupero coattivo in conformità alla pianificazione di cui al numero 1);

    6) la tempestiva trasmissione telematica delle informazioni relative all'attività svolta;

    7) una disciplina transitoria dei tentativi di recupero delle somme contenute nei carichi già affidati all'agente della riscossione, tenendo conto della capacità operativa dello stesso agente;

    8) la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione, prevedendola in presenza di dolo e, inoltre, nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle disposizioni adottate in attuazione del principio di cui al numero 4) sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, con possibilità, in tali casi, di definizione abbreviata delle relative controversie e di pagamento in misura ridotta delle somme dovute;

    9) l'individuazione in via tassativa dei casi in cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto;

    10) l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze del potere di verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1), nel rispetto dei seguenti princìpi di economicità ed efficacia:

     10.1) per i crediti tributari erariali, determinare i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre al controllo, in misura compresa tra il 2 per cento e il 6 per cento delle stesse quote, e delle modalità, anche esclusivamente telematiche, di tale controllo;

     10.2) per i restanti crediti, determinare i criteri di individuazione delle quote da sottoporre a controllo, nella misura massima del 5 per cento;

   b) assicurare un'adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria;

   c) favorire l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminare duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione dei costi;

   d) modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate;

   e) potenziare l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso:

    1) il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all'agente della riscossione, al fine di anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

    2) l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione, per assicurare una maggiore rapidità dell'azione di recupero;

    3) la razionalizzazione, l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio fino all'effettivo soddisfo, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore;

   f) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

   g) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera f), garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali nonché delle risorse umane senza soluzione di continuità;

   h) semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi;

   i) rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione;

   l) prevedere una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicuri un corretto equilibrio tra la tutela del credito erariale e il diritto di difesa.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e lettera d), non si applicano per la revisione del sistema della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020.
  3. Per la revisione del sistema della riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva altresì, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera d), i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di superare, in particolare, l'attuale sistema di versamento dell'imposta e di correlare i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia elettrica e di gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento;

   b) rimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza dal diritto al rimborso dell'accisa e per la prescrizione del diritto all'imposta.

  4. I princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle disposizioni da adottare in relazione agli agenti della riscossione degli enti territoriali.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 18.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione)

  Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e semplificarli con le seguenti: del sistema della riscossione, nazionale e locale, e semplificarlo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 3), sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del numero.
18.1. (ex 18.1.) Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del numero.
*18.2. (ex 18.2.) Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del numero.
*18.3. (ex 18.3.) Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), numero 9), sopprimere le parole: in via tassativa
18.4. (ex 18.4.) Raffa, Fenu, Alifano, Lovecchio.

A.C. 1038-B – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 19.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario:

   a) coordinare con la nuova disciplina di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), altri istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini del massimo contenimento dei tempi di conclusione della controversia tributaria;

   b) ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria mediante:

    1) la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo;

    2) l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali;

    3) la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche;

    4) la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;

   c) modificare l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli 615, secondo comma, e 617 del codice di procedura civile siano proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalità e le forme previste dal citato decreto legislativo n. 546 del 1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

   d) rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;

   e) prevedere la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro sette giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo;

   f) accelerare lo svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;

   g) prevedere l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;

   h) prevedere interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti;

   i) al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa, garantire che le sentenze tributarie digitali presenti nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini;

   l) ridefinire l'assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti, sulla base dell'estensione del territorio, dei carichi di lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e della riscossione;

   m) disciplinare le modalità di assegnazione dei magistrati e dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino dell'assetto territoriale di cui alla lettera l), al fine di garantire la continuità dei servizi della giustizia tributaria delle corti di primo e di secondo grado alle quali sono trasferite le funzioni degli uffici accorpati o soppressi, assicurando ai magistrati e ai giudici tributari l'attribuzione delle medesime funzioni già esercitate presso le corti accorpate o soppresse.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 19.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario)

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*19.1. (ex 19.1.) Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*19.2. (ex 19.2.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*19.3. (ex 19.3.) Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: quindici giorni.
19.4. (ex 19.4.) Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
19.5. (ex 19.5.) Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: accoglie o.
19.6. (ex 19.6.) Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

A.C. 1038-B – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
LE SANZIONI

Art. 20.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale con riferimento alle imposte sui redditi, all'IVA e agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali:

   a) per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali:

    1) razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idem;

    2) valutare la possibilità, fissandone le condizioni, di compensare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali, per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta;

    3) rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario prevedendo, in coerenza con i princìpi generali dell'ordinamento, che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi e adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale;

    4) prevedere che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime dell'adempimento collaborativo possano assumere rilevanza per escludere ovvero ridurre l'entità delle sanzioni;

    5) introdurre, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti;

   b) per le sanzioni penali:

    1) attribuire specifico rilievo all'ipotesi di sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso;

    2) attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto;

   c) per le sanzioni amministrative:

    1) migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei;

    2) assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni, rivedendo la disciplina del ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni coerente con il principio previsto al numero 1);

    3) prevedere l'inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni, meglio definendo le ipotesi stesse di recidiva;

    4) rivedere la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione, onde renderla coerente con i princìpi sopra specificati, anche estendendone l'applicazione agli istituti deflativi.

    5) escludere, in virtù dei princìpi di cui all'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi pubblicati ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della medesima legge 27 luglio 2000, n. 212, sempreché la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente provveda al pagamento dell'imposta dovuta.

  2. Per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale per semplificarli e renderli più coerenti con i princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalità alla gravità delle condotte;

   b) introduzione dell'illecito di sottrazione, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo:

    1) la punibilità con la pena detentiva compresa tra il minimo di due anni e il massimo di cinque anni, nonché adeguate soglie di non punibilità al fine di applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali e comunque di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi;

    2) circostanze aggravanti coerenti con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati;

    3) un'autonoma fattispecie associativa punibile con la pena della reclusione dal minimo di tre anni al massimo di otto anni, provvedendo al conseguente coordinamento dell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

    4) il coordinamento dell'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale;

    5) la punizione del tentativo con la stessa pena prevista per il reato consumato;

    6) la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito e delle cose che ne sono l'oggetto;

    7) nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la confisca del prezzo, del prodotto o del profitto del reato e, quando essa non è possibile, la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni e altre utilità di cui il soggetto condannato abbia la disponibilità, anche per interposta persona;

    8) l'affidamento in custodia dei beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero la possibilità di affidarli ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, nonché l'assegnazione dei beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso e ne facciano richiesta;

    9) l'introduzione, per le fattispecie di cui alla presente lettera, di disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate;

    10) l'estensione della disciplina attuativa dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente lettera anche alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con la possibilità di stabilire adeguate soglie di punibilità, anche con riguardo all'assenza di nicotina nei medesimi prodotti, ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali;

    11) l'abrogazione delle disposizioni della legge 17 luglio 1942, n. 907, e della legge 3 gennaio 1951, n. 27, che risultino superate a seguito dell'introduzione dell'illecito di cui alla presente lettera;

   c) la razionalizzazione e il coordinamento sistematico delle disposizioni vigenti in materia di vendita senza autorizzazione e di acquisto da persone non autorizzate alla vendita, applicate ai tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 nonché ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del medesimo testo unico;

   d) l'introduzione della confisca di cui all'articolo 240-bis del codice penale per i reati previsti dal predetto testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel limite massimo, a cinque anni;

   e) l'integrazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con i reati previsti dal predetto testo unico, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.

  3. Per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) il coordinamento e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, concernente il contrabbando dei tabacchi lavorati con quella inerente all'illecito introdotto ai sensi della lettera b) del comma 2 del presente articolo, in coerenza con la disciplina delle altre fattispecie di contrabbando previste dal citato testo unico;

   b) il riordino della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo I, del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 in materia di contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci introdotte nel territorio della Repubblica italiana nei casi previsti dall'articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, o in uscita dal medesimo territorio, nei casi previsti dall'articolo 82 del medesimo regolamento (UE), prevedendo:

    1) la razionalizzazione delle fattispecie penali;

    2) la revisione delle sanzioni di natura amministrativa per adeguarle ai princìpi di effettività, proporzionalità e dissuasività stabiliti dall'articolo 42 del citato regolamento (UE) n. 952/2013, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

    3) la razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate;

   c) il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo II, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo, in caso di revisione, l'introduzione di soglie di punibilità, di sanzioni minime oppure di sanzioni determinate in misura proporzionale all'ammontare del tributo evaso, in relazione alla gravità della condotta;

   d) l'integrazione del comma 3 dell'articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con la previsione dell'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo, per i reati previsti dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, nei soli casi previsti dal comma 2 del medesimo articolo 25-sexiesdecies.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 20.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale)

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2)
20.1. (ex 20.2.) Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
20.2. (ex 20.4.) Lovecchio, Fenu, Alifano, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), numero 3) sopprimere le parole da: prevedendo fino a: dei fatti medesimi e.
20.3. (ex 20.5.) Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: fatti medesimi aggiungere le seguenti: , ove ritenuti rilevanti ai fini della decisione,.
20.4. (ex 20.6.) Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5)
20.5. (ex 20.7.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 5).
*20.6. (ex 20.8.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 5)
*20.7. (ex 20.9.) Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), numero 5), dopo le parole: applicazione della norma tributaria aggiungere le seguenti: riconosciute esplicitamente dal medesimo documento di prassi.
20.8. (ex 20.10.) Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

A.C. 1038-B – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO IV
TESTI UNICI E CODICI

Art. 21.
(Princìpi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;

   b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1;

   c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

  2. Il Governo è delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) recepimento dei princìpi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

   b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina dell'obbligazione tributaria prevede princìpi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione;

   c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.

A.C. 1038-B – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 22.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 21 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.
  2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica fornisce le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
  3. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno o mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate o i risparmi di spesa confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.

A.C. 1038-B – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 23.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
  2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano promuove intese nel rispetto dei princìpi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

A.C. 1038-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame, reca la delega al Governo per ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa, disciplinando le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo e il meccanismo di slittamento del termine di delega, stabilendo le modalità di coordinamento con la normativa vigente e di individuazione delle norme da abrogare e fissando i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi;

    il provvedimento in esame è deputato a disciplinare la riforma e la modifica del quadro regolamentare e normativo fiscale nazionale, obiettivo da conseguire tramite l'inserimento di nuovi tributi, e la cancellazione o razionalizzazione di tributi pre-esistenti;

    con il termine «cannabinoidi» o «cannabis» si intendono tutte le sostanze psicoattive che si ottengono dalla Cannabis sativa, termine che comprende circa 60 componenti attivi, fra cui il tetraidrocannabinolo (THC), una delle sostanze responsabili della produzione di effetti psicoattivi;

    il THC è parte dell'elenco delle sostanze psicotrope vietate dalla legge ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, cosiddetto «Testo unico sugli stupefacenti»;

    a seguito della innovazione normativa costituita dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242, è stata prevista una fattispecie legale per la cannabis a basso contenuto di THC, cosiddetta «cannabis light»;

    trattandosi in ogni caso di prodotti da fumo, ovvero da inalazione, e stante la necessità di garantire la tutela e la sicurezza dei consumatori, anche nei confronti dei consumatori minorenni, è necessario applicare ed assimilare il regime normativo previsto per i prodotti da fumo o inalazione anche alla cosiddetta «cannabis light»,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a istituire un regime di tassazione delle parti della canapa coltivata di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, suscettibili di essere utilizzate come succedanei dei prodotti da fumo ovvero da inalazione, prevedendo la loro assimilazione ai prodotti da fumo ovvero da inalazione ai sensi di legge e la conseguente applicazione dei relativi regimi fiscali;

   a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre un regime autorizzatorio da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la loro commercializzazione esclusivamente per il tramite di depositi fiscali autorizzati ai sensi della legislazione vigente, con la previsione di particolari misure di vigilanza per i depositi fiscali abilitati all'attività di fabbricazione e delle rivendite di generi di monopolio con possibilità peraltro che la loro vendita ai consumatori sia ammessa anche tramite punti di vendita specializzati nel rispetto dei requisiti di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293;

   a garantire l'adozione di idonee misure di protezione e di tutela della salute dei minorenni quali: il divieto di vendita ai minori di diciotto anni, il divieto di vendita a distanza e tramite distributori automatici, il divieto di pubblicità e promozione, nonché le misure di notifica ed etichettatura di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
9/1038-B/1. Caramanna, Foti, Schifone.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di riforma del Governo per quanto riguarda l'IRPEF, la principale imposta, prevede la riduzione degli scaglioni e delle aliquote, con l'obiettivo finale di un'aliquota impositiva unica («flat tax») per tutti i contribuenti;

    la progressività del sistema impositivo rischia di essere gravemente compromessa in favore dei redditi più elevati, sottraendo risorse per il finanziamento dei servizi essenziali;

    come ha evidenziato la Banca d'Italia nella sua audizione, la «flat tax» è stata adottata in prevalenza da economie in transizione o in via di sviluppo, con una contenuta pressione fiscale e sistemi di welfare di dimensione limitata;

    l'obiettivo di semplificazione del sistema fiscale è, inoltre, contraddetto dal proliferare di regimi di imposta sostitutivi e alternativi alla tassazione ordinaria,

impegna il Governo

   nell'esercizio della delega di riforma dell'IRPEF prevista dall'articolo 5:

    a prevedere che la revisione e la graduale riduzione dell'imposizione fiscale sia prioritariamente attuata a vantaggio dei redditi bassi e medi a partire da quella gravante sui lavoratori dipendenti e sui pensionati;

    a introdurre misure volte a favorire la progressiva fuoriuscita dai regimi sostitutivi e il passaggio alla tassazione ordinaria, preservando la progressività del sistema impositivo previsto dalla Costituzione.
9/1038-B/2. Barzotti, Fenu, Lovecchio, Raffa, Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14, lettera b), prevede di armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto;

    la successiva lettera c) delega il Governo a semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche siano resi disponibili con congruo anticipo rispetto all'adempimento al quale si riferiscono;

   considerato che:

    l'indisponibilità di modelli e istruzioni rispetto ai termini di scadenza è stato motivo di ripetute proroghe in favore degli operatori di settore;

    la proroga delle scadenze fiscali, infatti, è una problematica che si ripete annualmente in conseguenza del ritardo che si accumula nella pubblicazione dei modelli di dichiarazione e delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta di riferimento;

    anche per l'anno in corso è stata prevista la proroga del termine ordinario di versamento, posticipato dal 30 giugno al 20 luglio;

    contrariamente agli anni passati, invece, non è stato prorogato il termine di versamento con maggiorazione: con il decreto-legge n. 51 del 2023, infatti, il termine è stato fissato al 31 luglio in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001 (che consente il pagamento con maggiorazione entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza ordinaria);

   ritenuto che:

    nel corso dell'esame degli ordini del giorno presentati in occasione della trattazione in prima lettura della delega fiscale, il Governo ha espresso parere favorevole sull'ordine del giorno 9/01038-A/003 a firma Sottanelli, impegnandosi a prorogare il termine del 31 luglio per i versamenti con maggiorazione dello 0.40;

    in precedenza, era stato già accolto come raccomandazione l'ordine del giorno FENU 9/01151-A/027 avente ad oggetto la medesima richiesta di impegno;

    l'impegno non è stato mantenuto dal Governo che non ha prorogato la scadenza del 31 luglio;

    sussiste tuttora l'esigenza di una proroga, nonostante la decorrenza del termine;

    molti operatori, infatti, in considerazione della mole di scadenze e adempimenti pendenti, opteranno per il più gravoso ravvedimento operoso, con ulteriore aggravio economico per il contribuente,

impegna il Governo:

   a dare seguito, nel prossimo provvedimento utile, agli impegni precedentemente assunti disponendo la proroga del termine di versamento scaduto lo scorso 31 luglio, consentendo il pagamento con la sola maggiorazione dello 0,40 per cento e senza addebito di sanzioni;

   nell'ambito dell'armonizzazione dei termini di cui in premessa, a considerare le criticità applicative emerse nel corso degli anni e che hanno reso necessarie le proroghe, al fine di garantire la certezza dei termini di scadenza e il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento da parte dei contribuenti.
9/1038-B/3. Fenu, Lovecchio, Raffa, Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in discussione ha tra le finalità generali la semplificazione e la razionalizzazione del sistema fiscale;

    all'articolo 16, recante i principi e i criteri direttivi relativi alla revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali, si prevede il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi in grado di favorire la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi;

    con riferimento alla tassazione degli immobili, l'utilizzo dei dati e delle informazioni andrebbe valorizzato anche in ottica di esenzione dall'imposizione per i fabbricati edificati nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica – dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali al momento la base imponibile ai fini IMU è ridotta del 50 per cento, soprattutto se trattasi di immobili oggetto di interventi di risanamento finalizzati alla rimozione delle cause di inagibilità o inabitabilità,

impegna il Governo:

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere le finalità dell'intervento in premessa anche all'individuazione degli immobili, per i quali sia documentato lo stato legittimo, inagibili o inabitabili, cui riconoscere la riduzione dell'imposizione;

   a valutare l'adozione di ulteriori iniziative normative volte all'esenzione totale dal pagamento dell'IMU per immobili, per i quali sia documentato lo stato legittimo, dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo di non utilizzo, a condizione che vengano intrapresi interventi finalizzati al recupero e al risanamento edilizio.
9/1038-B/4. Ilaria Fontana, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in discussione ha tra le finalità generali la semplificazione e la razionalizzazione del sistema fiscale;

    all'articolo 16, recante i principi e i criteri direttivi relativi alla revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali, si prevede il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi in grado di favorire la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi;

    con riferimento alla tassazione degli immobili, l'utilizzo dei dati e delle informazioni andrebbe valorizzato anche in ottica di esenzione dall'imposizione per i fabbricati edificati nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica – dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali al momento la base imponibile ai fini IMU è ridotta del 50 per cento, soprattutto se trattasi di immobili oggetto di interventi di risanamento finalizzati alla rimozione delle cause di inagibilità o inabitabilità,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità di:

   adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere le finalità dell'intervento in premessa anche all'individuazione degli immobili, per i quali sia documentato lo stato legittimo, inagibili o inabitabili, cui riconoscere la riduzione dell'imposizione;

   adottare ulteriori iniziative normative volte all'esenzione totale dal pagamento dell'IMU per immobili, per i quali sia documentato lo stato legittimo, dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo di non utilizzo, a condizione che vengano intrapresi interventi finalizzati al recupero e al risanamento edilizio.
9/1038-B/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Ilaria Fontana, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    con le leggi di bilancio 2020 e 2021 è stato definito il nuovo piano transizione 4.0;

    in particolare, con il nuovo piano transizione 4.0 è stata prevista l'introduzione, quale unico strumento di accesso agli incentivi, del credito d'imposta, in sostituzione dell'ammortamento contabile;

    la revisione dello strumento fiscale è stata motivata soprattutto dall'intento di estendere la portata delle misure favorendone la più ampia diffusione tra le imprese;

    le novità introdotte, infatti, hanno consentito a diverse platee di contribuenti, fino a quel momento escluse, di accedere agli incentivi, favorendo il processo di ammodernamento tecnologico di tutti i settori produttivi del nostro Paese;

    l'utilizzo del credito d'imposta ha inoltre semplificato ulteriormente l'accesso agli incentivi, garantendo al contempo una fruizione anticipata dell'incentivo (già dal mese successivo all'investimento) e dunque un rientro più rapido dell'investimento rispetto al precedente ammortamento (ancorato invece al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi nell'anno successivo);

    sono state inoltre potenziate le percentuali del beneficio spettante, fino ad arrivare al 50 per cento della spesa, e introdotti nuovi incentivi per le spese di innovazione, ideazione estetica e investimenti green;

    la bontà del piano transizione 4.0 è stata confermata nel tempo dal forte impatto in termini di investimenti effettuati dalle imprese, diventando uno dei principali pilastri del PNRR nonché lo strumento che ha registrato, insieme al superbonus, la maggiore percentuale di spesa grazie al suo carattere automatico;

   considerato che:

    tra i principi di delega si prevede la riduzione dell'aliquota dell'IRES sugli utili impiegati in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati;

    in alternativa, per le imprese che non possono accedere alla riduzione dell'IRES, si prevedere altresì la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento,

impegna il Governo

a preservare e potenziare, alla luce di quanto riportato in premessa, lo strumento del credito d'imposta in materia di investimenti 4.0.
9/1038-B/5. Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    con le leggi di bilancio 2020 e 2021 è stato definito il nuovo piano transizione 4.0;

    in particolare, con il nuovo piano transizione 4.0 è stata prevista l'introduzione, quale unico strumento di accesso agli incentivi, del credito d'imposta, in sostituzione dell'ammortamento contabile;

    la revisione dello strumento fiscale è stata motivata soprattutto dall'intento di estendere la portata delle misure favorendone la più ampia diffusione tra le imprese;

    le novità introdotte, infatti, hanno consentito a diverse platee di contribuenti, fino a quel momento escluse, di accedere agli incentivi, favorendo il processo di ammodernamento tecnologico di tutti i settori produttivi del nostro Paese;

    l'utilizzo del credito d'imposta ha inoltre semplificato ulteriormente l'accesso agli incentivi, garantendo al contempo una fruizione anticipata dell'incentivo (già dal mese successivo all'investimento) e dunque un rientro più rapido dell'investimento rispetto al precedente ammortamento (ancorato invece al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi nell'anno successivo);

    sono state inoltre potenziate le percentuali del beneficio spettante, fino ad arrivare al 50 per cento della spesa, e introdotti nuovi incentivi per le spese di innovazione, ideazione estetica e investimenti green;

    la bontà del piano transizione 4.0 è stata confermata nel tempo dal forte impatto in termini di investimenti effettuati dalle imprese, diventando uno dei principali pilastri del PNRR nonché lo strumento che ha registrato, insieme al superbonus, la maggiore percentuale di spesa grazie al suo carattere automatico;

   considerato che:

    tra i principi di delega si prevede la riduzione dell'aliquota dell'IRES sugli utili impiegati in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati;

    in alternativa, per le imprese che non possono accedere alla riduzione dell'IRES, si prevedere altresì la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di preservare e potenziare, alla luce di quanto riportato in premessa, lo strumento del credito d'imposta in materia di investimenti 4.0.
9/1038-B/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    si delega il Governo a promuovere l'introduzione di misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa eurounitaria e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE;

    nel corso dell'esame in sede referente sono state inoltre introdotti specifici principi di delega in materia di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto la definizione di un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;

    l'obiettivo è l'introduzione, tra l'altro, di un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione e un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;

   considerato che:

    l'accordo OCSE/G20, sottoscritto da più di 100 giurisdizioni, prevede una soluzione a due pilastri;

    il primo pilastro intende garantire una più equa distribuzione dei profitti tassando le grandi imprese multinazionali, incluse le grandi aziende digitali, nel luogo in cui realizzano i profitti indipendentemente dal fatto che vi abbiano o meno una presenza fisica;

    il secondo pilastro ha l'obiettivo di contrastare il dumping fiscale, ossia lo spostamento dei profitti laddove le aliquote fiscali sono più basse o inesistenti, attraverso l'introduzione di un'aliquota minima globale (global minimum tax) pari al 15 per cento sulle società multinazionali, comprese quelle che operano nell'economia digitale, con ricavi superiori a 750 milioni di euro l'anno;

    secondo uno studio presentato il 18 gennaio 2023 dagli esperti dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, il gettito fiscale complessivo mondiale potrebbe aumentare di circa 220 miliardi di dollari mediante l'applicazione del secondo pilastro;

   ritenuto inoltre che:

    nell'ambito relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, con riferimento alla tassazione societaria equa nel mercato interno, il Governo ha evidenziato che si cercherà di individuare possibili soluzioni alternative per dare attuazione in ambito europeo alla global minimum tax nel caso non fosse possibile superare il veto di altri Paesi,

impegna il Governo

a garantire la piena ed effettiva tassazione dei ricavi conseguiti sul territorio nazionale per tutte le imprese appartenenti a gruppi multinazionali e nazionali non aventi una stabile organizzazione sul territorio nazionale, anche rafforzando il potere di accertamento dell'Agenzia delle entrate attraverso l'inversione dell'onere della prova.
9/1038-B/6. Alfonso Colucci, Fenu, Lovecchio, Raffa, Alifano, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    si delega il Governo a promuovere l'introduzione di misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa eurounitaria e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE;

    nel corso dell'esame in sede referente sono state inoltre introdotti specifici principi di delega in materia di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto la definizione di un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;

    l'obiettivo è l'introduzione, tra l'altro, di un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione e un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;

   considerato che:

    l'accordo OCSE/G20, sottoscritto da più di 100 giurisdizioni, prevede una soluzione a due pilastri;

    il secondo pilastro ha l'obiettivo di contrastare il dumping fiscale, ossia lo spostamento dei profitti laddove le aliquote fiscali sono più basse o inesistenti, attraverso l'introduzione di un'aliquota minima globale (global minimum tax) pari al 15 per cento sulle società multinazionali, comprese quelle che operano nell'economia digitale, con ricavi superiori a 750 milioni di euro l'anno;

    secondo uno studio presentato il 18 gennaio 2023 dagli esperti dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, il gettito fiscale complessivo mondiale potrebbe aumentare di circa 220 miliardi di dollari mediante l'applicazione del secondo pilastro;

   ritenuto inoltre che:

    nell'ambito relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, con riferimento alla tassazione societaria equa nel mercato interno, il Governo ha evidenziato che si cercherà di individuare possibili soluzioni alternative per dare attuazione in ambito europeo alla global minimum tax nel caso non fosse possibile superare il veto di altri Paesi,

impegna il Governo

a garantire la piena ed effettiva tassazione dei ricavi conseguiti sul territorio nazionale per tutte le imprese appartenenti a gruppi multinazionali e nazionali non aventi una stabile organizzazione sul territorio nazionale, anche valutando il rafforzamento del potere di accertamento dell'Agenzia delle entrate.
9/1038-B/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Alfonso Colucci, Fenu, Lovecchio, Raffa, Alifano, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    tra gli obiettivi della riforma si individua come obiettivo prioritario la prevenzione, il contrasto e la riduzione di evasione ed elusione fiscale;

    a tal fine, nel definire i criteri e principi di delega, si specificano alcune linee di intervento fondamentali tra cui il ricorso alle tecnologie digitali;

   considerato che:

    secondo un recente working paper diffuso da Banca d'Italia, che analizza l'atteggiamento dei cittadini italiani con riferimento ai sistemi di pagamento, emerge un costante cambiamento dell'approccio verso l'utilizzo del contante;

    confrontando i dati del 2021 e del 2019 (prima del Covid), sebbene la maggioranza degli italiani, il 61,7 per cento continua a utilizzare il contante come principale sistema di pagamento, si riduce di dieci punti la percentuale rispetto a soli due anni prima, quando il cash era quasi l'unica forma di pagamento;

    risulta più che raddoppiata quella di coloro che tendono a fare uso del contante raramente o addirittura mai, passando dal 7,6 per cento al 16,7 per cento;

    nonostante il miglioramento dei dati, che va in ogni caso sostenuto, l'Italia è tra i paesi Europei con il maggior numero di pagamenti in contanti;

   ritenuto che:

    lo studio empirico condotto da Banca d'Italia e diffuso nel 2021, evidenzia come un aumento della quota di transazioni in contanti determinerebbe, a parità di condizioni, un incremento dell'incidenza dell'economia sommersa;

    l'analisi eseguita dimostra come l'economia sommersa sarebbe cresciuta anche a seguito dell'innalzamento della soglia di uso del contante da 1.000 a 3.000 euro, in vigore dal 2016 con l'obiettivo di sostenere la domanda;

    di contro, il lavoro mostra che le restrizioni all'uso del contante possono essere efficaci nel contrasto all'evasione fiscale,

impegna il Governo

in linea con l'obiettivo di prevenire, ridurre e contrastare l'evasione fiscale, a introdurre misure di vantaggio per le imprese che garantiscono la piena tracciabilità finanziaria dei pagamenti.
9/1038-B/7. Baldino, Fenu, Lovecchio, Raffa, Alifano.


   La Camera

impegna il Governo

in linea con l'obiettivo di prevenire, ridurre e contrastare l'evasione fiscale, a valutare l'opportunità di introdurre misure di vantaggio per le imprese che garantiscono la piena tracciabilità finanziaria dei pagamenti, a prescindere dalla modalità concreta con cui essi vengono eseguiti.
9/1038-B/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Baldino, Fenu, Lovecchio, Raffa, Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 20, si impegna il Governo ad osservare una serie di princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali;

    con le modifiche introdotte al Senato, si prevede che le sanzioni amministrative e penali possano essere del tutto escluse, nel quadro di un regime di adempimento collaborativo, nel caso di volontaria adozione da parte del contribuente di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale;

    si prevede inoltre l'esclusione delle sanzioni amministrative e penali anche per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente dal contribuente, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele;

   considerato che:

    nel corso degli anni si sono susseguite continue disposizioni premiali finalizzate all'esclusione o riduzione delle sanzioni, anche in conseguenza dell'accesso a misure di definizione agevolata dei carichi fiscali;

    da ultimo con il decreto-legge del 30 marzo 2023, n. 34 (cosiddetto «Decreto Bollette») è stata introdotta l'ennesima disposizione premiale con la previsione di un'espressa causa di non punibilità in relazione alle fattispecie di omesso versamento Iva, di omesso versamento di ritenute e di indebita compensazione di crediti d'imposta inesistenti o non spettanti, reati sanzionati penalmente dal legislatore con la pena della detenzione, addirittura fino a 6 anni come nel caso delle indebite compensazioni di crediti inesistenti;

   ritenuto che:

    come già evidenziato in precedenti occasioni, la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva – anno 2022, allegata all'ultima Nadef presentata dal Governo, evidenzia per gli anni 2015-2020 un ammontare del gap Irpef per imprese e lavoratori autonomi, rispetto all'imposta potenziale (propensione all'evasione) e al Pil, pari al 68,7 per cento;

    per quanto riguarda la parte di gap relativa alla componente dei mancati versamenti, la stessa relazione evidenzia come si registri un trend di crescila dell'importo complessivo culminante nell'anno di imposta 2018, l'ultimo per il quale sono attualmente disponibili i dati di fonte amministrativa;

    tra le cause che condizionano il comportamento dei contribuenti, il carattere «premiale» dei continui interventi normativi, per di più in un contesto di periodiche riaperture dei termini di accesso alle disposizioni fiscali di favore, alimenta il fenomeno dell'evasione poiché genera la non infondata convinzione in capo al contribuente di una possibile futura impunità,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti delle disposizioni in premessa e a perseguire con ogni mezzo le condotte di evasione o elusione fiscale da cui consegue il versamento di imposte inferiori a quelle dovute, con grave danno per le Stato e i cittadini in buona fede, garantendo l'effettiva e piena esecuzione della pena;

   a incrementare la frequenza dei controlli fiscali, soprattutto per le categorie di contribuenti a maggiore indice di evasione, anche attraverso l'utilizzazione in chiave preventiva dei dati a disposizione dei sistemi informativi;

   rafforzare la specializzazione del personale dell'amministrazione con specifico riguardo all'utilizzo delle nuove tecnologie, e in particolare dell'intelligenza artificiale, nell'ambito delle attività automatizzate di analisi e selezione del rischio di evasione.
9/1038-B/8. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    con riguardo agli aspetti generali dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel riordino delle agevolazioni fiscali in favore del contribuente si prevede che il Governo debba tenere conto delle relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi tra cui la tutela del bene casa, sia in proprietà che posseduta in locazione;

   considerato che:

    è oramai nota la sofferenza economica che famiglie e imprese stanno sopportando a seguito dell'aumento dei tassi di interesse della BCE;

    la stretta monetaria proseguirà anche nei prossimi mesi essendo già programmati ulteriori aumenti dei tassi da parte della BCE;

    le iniziative assunte dal Governo si sono di fatto tradotte nella lettera circolare di ABI dello scorso 19 luglio allo scopo di promuovere l'adozione da parte dei propri associati di misure in favore delle famiglie con mutui a tasso variabile, al fine di attenuare gli impatti dell'incremento dei tassi d'interesse sull'importo delle rate;

    in sostanza, si punta a risolvere le difficoltà finanziarie di milioni di famiglie e imprese attraverso la mera concessione di una moratoria sulle rate ovvero l'allungamento del piano di ammortamento del credito, anche attraverso l'estensione di strumenti già esistenti (come il Fondo Gasparrini);

    si tratta di misure già sperimentate in passato, in contesti emergenziali differenti da quello attuale, e che oggi non possono considerarsi adeguate;

    sono necessari urgenti interventi di sostegno diretto,

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie, anche valutando l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a prevedere un contributo di solidarietà a carico del settore bancario, per l'introduzione, con urgenza, di forme di sostegno diretto al pagamento delle rate, a partire dalle famiglie economicamente più deboli.
9/1038-B/9. Francesco Silvestri, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    con riguardo agli aspetti generali dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel riordino delle agevolazioni fiscali in favore del contribuente si prevede che il Governo debba tenere conto delle relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi tra cui la tutela del bene casa, sia in proprietà che posseduta in locazione;

   considerato che:

    la diminuzione del potere di acquisto conseguente alla crisi economica, aggravatasi con la pandemia e, da ultimo, con il conflitto in atto in Ucraina e l'inflazione, ha acuito il problema delle spese per l'accesso all'abitazione che, diventando sempre più onerose, pesano gravemente sui bilanci familiari;

    una famiglia su quattro ha avuto, negli ultimi anni, difficoltà a pagare l'affitto (si tratta in prevalenza di nuclei familiari fragili composti da persone di età compresa tra i 45 e i 64 anni, con figli), percentuale che ha superato il 40 per cento nel 2021, come confermato dall'indagine straordinaria sulle famiglie italiane (Isf) condotta dalla Banca d'Italia;

    i dati presentati dal Gruppo di lavoro sulle politiche per la casa e l'emergenza abitativa (costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 124 del 6 luglio 2022) evidenziano e confermano che nel nostro Paese il tema della casa rappresenti un ambito di grande criticità per una buona parte della popolazione e che alcune condizioni sociali o di fragilità siano estremamente correlate alla possibilità di vivere in condizioni precarie, alle difficoltà di mantenere il proprio alloggio o alla capacità di superare una condizione di emergenza abitativa,

impegna il Governo

a rafforzare le misure fiscali di sostegno alle politiche abitative, anche attraverso il riordino del vigente sistema di detrazioni sulle locazioni, favorendo in ogni caso le famiglie a basso reddito o con figli a carico nonché i lavoratori fuori sede.
9/1038-B/10. Caso, Fenu, Lovecchio, Raffa, Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 contiene i principi e i criteri direttivi in materia di IRPEF;

    nell'esercizio della delega, il Governo è chiamato a valutare l'introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici, come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne;

   considerato che:

    la Strategia nazionale per le aree interne del Paese rappresenta un'azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza talune aree del Paese, definite come quelle aree più lontane dai poli di servizio essenziale primario e avanzato;

    il criterio prevalente utilizzato per l'individuazione delle aree, come specificato nell'Accordo di Partenariato, è quello che identifica l'area interna preliminarmente nella «lontananza» dai servizi essenziali;

    il PNRR, nell'ambito della Missione 5, Componente 3 (Interventi speciali di coesione territoriale), prevede il rafforzamento della Strategia Nazionale per le aree interne attraverso misure a supporto dei livelli e della qualità dei servizi scolastici, sanitari e sociali, con un finanziamento complessivo di 825 milioni (sovvenzioni);

   ritenuto che:

    è necessario favorire lo sviluppo economico delle aree interne assicurando sostegno alle iniziative imprenditoriali, anche a supporto dello sviluppo della rete dei servizi,

impegna il Governo

ai fini dello sviluppo delle aree interne, a introdurre ulteriori misure fiscali volte a favorire, oltre al trasferimento della residenza nei comuni periferici e ultraperiferici, anche l'avvio di iniziative imprenditoriali, a partire da quelle idonee a supportare lo sviluppo della rete dei servizi locali e l'occupazione giovanile.
9/1038-B/11. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa, Toni Ricciardi, Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15 contiene i principi e i criteri direttivi in materia di giochi;

    nel corso dell'esame parlamentare è stato introdotto il principio volto a prevedere l'impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili;

   considerato che:

    con il decreto «Dignità» varato dal Governo Conte nel 2018 è stato introdotto il divieto di «qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro» effettuata su qualunque mezzo di comunicazione e durante le manifestazioni sportive, artistiche o culturali;

    il divieto di pubblicità è stato introdotto per contrastare i disturbi da gioco d'azzardo e tutelare i soggetti più vulnerabili, come gli anziani e i minori;

    la previsione di cui all'articolo 15 rappresenta un chiaro intento di superare la portata applicativa del divieto, legittimando i comportamenti degli operatori del gioco che fino ad oggi hanno aggirato ripetutamente la disposizione;

    del resto, già a dicembre 2022, in una intervista al Corriere della Sera, il Ministro Abodi, con riferimento alle scommesse sportive, aveva anticipato che il Governo era a lavoro per rendere nuovamente legali pubblicità e sponsorizzazioni delle aziende del betting,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti della disposizione in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a confermare il divieto assoluto di pubblicità del gioco, in tutte le sue forme;

   a rafforzare le misure di contrasto di ogni forma di pubblicità, soprattutto per quelle messe in atto attraverso canali digitali di facile e incontrollato accesso da parte dell'utenza, anche favorendo la collaborazione e la responsabilizzazione degli operatori digitali.
9/1038-B/12. Quartini, Fenu, Lovecchio, Raffa, Alifano, Bonafè, Ciani, Zan, Piccolotti, De Maria, Ascani, Serracchiani, Francesco Silvestri, Braga, Soumahoro, Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 20, la lettera a), n. 3), delega il Governo a rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario;

    in particolare, si prevede che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto al l'accertamento dei fatti medesimi:

   ritenuto che:

    secondo il costante insegnamento giurisprudenziale di merito e di legittimità, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non assume automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario;

    se i fatti ritenuti rilevanti in sede penale sono gli stessi per i quali l'amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, la sentenza penale può essere valutata come fonte di prova dal giudice tributario che ne verifica la rilevanza nell'ambito del contenzioso tributario;

    la sentenza del giudice penale non preclude l'accertamento giudiziale della legittimità dell'atto di accertamento impugnato nel processo tributario in virtù della separazione dei processi,

impegna il Governo

valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa, al fine di adottare iniziative normative volte ad escludere che l'accertamento dei fatti in sede penale possa essere automaticamente utilizzato nel processo tributario, preservando il ruolo di garanzia del giudice tributario nella valutazione della rilevanza e idoneità dei medesimi fatti ad essere assunti come fonte di prova nel processo tributario.
9/1038-B/13. Gubitosa, Fenu, Lovecchio, Raffa, Alifano, D'Orso, Ascari, Cappelletti, Pellegrini, Borrelli, Merola, Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 20 individua i criteri e principi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio;

    in particolare, tra i principi di delega, si prevede la possibilità di non applicare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti certificati maturati nei confronti della pubblica amministrazione pari e sino alla concorrenza del debito d'imposta;

    l'obiettivo perseguito è quello di tutelare le imprese fornitrici della pubblica amministrazione vittime di ritardi nei pagamenti dovuti a fronte di forniture e servizi regolarmente prestati;

    la disposizione non individua tuttavia una correlazione tra il mancato versamento delle imposte e il ritardo nei pagamenti della pubblica amministrazione, che sarebbe opportuno prevedere espressamente al fine di evitare indebite applicazioni ai danni delle casse dello Stato,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa, al fine di adottare iniziative normative volte a prevedere una stretta correlazione tra l'omesso versamento delle imposte dichiarate e lo stato di difficoltà finanziaria conseguente al mancato incasso di crediti certificati verso la pubblica amministrazione, ai fini dell'esclusione dell'applicazione di sanzioni e interessi;

   a prevedere meccanismi di compensazione diretta dei debiti tributari con i crediti verso la pubblica amministrazione.
9/1038-B/14. Santillo, Fenu, Lovecchio, Raffa, Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12 introduce principi e criteri direttivi specifici per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, tra cui la rimodulazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici;

   considerato che:

    l'articolo 2 del decreto-legge n. 5 del 2023 (decreto «carburanti») ha modificato il meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti (cosiddetta accisa mobile) mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA;

    a seguito delle modifiche, non è più prevista, quale condizione di emanazione del decreto, una specifica misura di aumento del prezzo del greggio (in precedenza: aumento pari o superiore a due punti percentuali rispetto esclusivamente al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel DEF);

    in particolare, si prevede che il decreto possa essere adottato se il prezzo internazionale del petrolio greggio aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo documento di programmazione economica, considerando anche l'eventuale diminuzione nella media del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto;

   ritenuto che:

    nel DEF 2023, il prezzo del petrolio (Brent, USD/Barile, futures) è stato stimato in 82,3 dollari per il 2023;

    nei primi 7 mesi dell'anno il prezzo del petrolio greggio ha registrato oscillazioni tra il prezzo massimo di 83,50 e il minimo di 63,74 con una media di 75,02 (74 nell'ultimo quadrimestre); nell'ultimo bimestre la media è stata di 73,10;

    la media del brent negli ultimi 7 mesi è stata di 79,72 dollari (78 nell'ultimo quadrimestre) mentre nell'ultimo bimestre è scesa a 77,73;

    i valori sono sempre stati inferiori al prezzo indicato nel DEF non facendo mai scattare i presupposti di adozione del decreto;

    di contro, nonostante la discesa del prezzo del greggio rispetto al picco del 2022, il valore dei prezzi al distributore non è diminuito;

    in tutto il 2022, con una media del petrolio di 95 dollari/barile, la media nazionale per la benzina è stata di 1,656 euro/lt e 1,688 euro/lt per il gasolio;

    secondo quanto riportato in una nota del Ministero delle imprese e del made in Italy, invece, la media nazionale dell'ultima settimana è di 1,89 euro/lt per la benzina e di 1,74 euro/lt per il gasolio, con alcuni casi superiori a 2,5 euro/litro,

impegna il Governo:

   a considerare l'introduzione di un diverso parametro di valutazione dell'aumento di prezzo del carburante, maggiormente rappresentativo delle oscillazioni del prezzo applicato dal distributore, al fine di dare concreta attuazione al meccanismo dell'accisa mobile;

   ad assumere in ogni caso provvedimenti urgenti per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi del carburante ed evitare attività speculative da parte degli operatori.
9/1038-B/15. Iaria, Fenu, Lovecchio, Raffa, Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    la delega fiscale di cui al provvedimento in esame ha come prioritario obiettivo il graduale perseguimento dell'equità orizzontale, anche attraverso la rimozione di effetti sperequativi del sistema impositivo;

    a tal fine, il provvedimento reca diverse disposizione anche con riferimento ai cittadini italiani residenti all'estero;

   considerato che:

    al primo gennaio 2022 i cittadini italiani iscritti all'AIRE sono 5.806.068, il 9,8 per cento degli oltre 58,9 milioni di italiani residenti in Italia. Mentre l'Italia ha perso in un anno lo 0,5 per cento di popolazione residente (-1,1 per cento dal 2020), all'estero è cresciuta negli ultimi 12 mesi del 2,7 per cento che diventa il 5,8 per cento dal 2020. In valore assoluto si tratta di quasi 154 mila nuove iscrizioni all'estero contro gli oltre 274 mila residenti «persi» in Italia;

    come risulta ai firmatari del presente atto, vi è una profonda percezione di iniquità da parte della maggior parte dei cittadini italiani residenti all'estero rispetto ad alcuni tributi: in particolare, l'imposta municipale propria (IMU);

   ritenuto che:

    sarebbe opportuno operare una equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria relativamente a immobili posseduti sul territorio nazionale da cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rispetto a quelli posseduti dai cittadini residenti in Italia, al fine di ovviare all'iniquo trattamento fiscale concernente la citata platea,

impegna il Governo

a intraprendere ogni utile iniziativa di carattere normativo volta ad operare una revisione del sistema fiscale concernente i cittadini italiani residenti all'estero che preveda l'esenzione dall'IMU per le singole unità immobiliari a uso abitativo, con le relative pertinenze, non locate né date in comodato d'uso, possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'AIRE, e a condizione che sia situata nel comune di iscrizione in tale anagrafe, al fine di ristabilire l'equità fiscale, nonché di favorire il cosiddetto turismo delle radici e tenere vivi i legami storici e familiari di milioni di italiani che vivono e risiedono all'estero.
9/1038-B/16. Onori, Lomuti, Fenu, Lovecchio, Raffa, Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    la delega fiscale di cui al provvedimento in esame ha come prioritario obiettivo il graduale perseguimento dell'equità orizzontale, anche attraverso la rimozione di effetti sperequativi del sistema impositivo;

    a tal fine, il provvedimento reca diverse disposizione anche con riferimento ai cittadini italiani residenti all'estero;

   considerato che:

    al primo gennaio 2022 i cittadini italiani iscritti all'AIRE sono 5.806.068, il 9,8 per cento degli oltre 58,9 milioni di italiani residenti in Italia. Mentre l'Italia ha perso in un anno lo 0,5 per cento di popolazione residente (-1,1 per cento dal 2020), all'estero è cresciuta negli ultimi 12 mesi del 2,7 per cento che diventa il 5,8 per cento dal 2020. In valore assoluto si tratta di quasi 154 mila nuove iscrizioni all'estero contro gli oltre 274 mila residenti «persi» in Italia;

    come risulta ai firmatari del presente atto, vi è una profonda percezione di iniquità da parte della maggior parte dei cittadini italiani residenti all'estero rispetto ad alcuni tributi: in particolare, l'imposta municipale propria (IMU);

   ritenuto che:

    sarebbe opportuno operare una equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria relativamente a immobili posseduti sul territorio nazionale da cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rispetto a quelli posseduti dai cittadini residenti in Italia, al fine di ovviare all'iniquo trattamento fiscale concernente la citata platea,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto degli equilibri di finanza degli enti locali, ogni utile iniziativa di carattere normativo volta alla revisione del sistema fiscale concernente i cittadini italiani residenti all'estero che preveda l'esenzione dall'IMU per le singole unità immobiliari a uso abitativo, con le relative pertinenze, non locate né date in comodato d'uso, possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'AIRE, e a condizione che sia situata nel comune di iscrizione in tale anagrafe, al fine di ristabilire l'equità fiscale, nonché di favorire il cosiddetto turismo delle radici e tenere vivi i legami storici e familiari di milioni di italiani che vivono e risiedono all'estero.
9/1038-B/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Onori, Lomuti, Fenu, Lovecchio, Raffa, Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5, comma 1, lettera e), prevede, per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, che i principi e i criteri direttivi della delega implichino la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi, in natura, salvaguardando, tra le altre, le finalità della mobilità sostenibile, dell'efficientamento energetico, dell'assistenza sanitaria e della solidarietà sociale;

    l'articolo 6, comma 1, lettera a), modificata dalla Camera in sede di prima lettura del provvedimento, prevede un doppio binario fiscale per l'Ires e, al riguardo, la Relazione illustrativa di accompagnamento chiarisce che la riduzione ha la finalità di aumentare l'attrattività del sistema-Paese per gli investitori, anche esteri, favorendo l'incremento della base occupazionale, con particolare riferimento ai soggetti che necessitano di maggiore tutela;

   considerato che:

    con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), sono state introdotte radicali modifiche alla disciplina del Reddito di cittadinanza (di seguito Rdc), introdotto nel 2019 dal Governo Conte I;

    in previsione dell'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2024, per l'anno 2023 sono state previste molteplici restrizioni alle originarie condizioni di accesso, tra cui l'introduzione del limite massimo di sette mensilità e il termine ultimo di erogazione al 31 dicembre 2023;

    con il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, di recente conversione, è stato definito il regime transitorio fino al 31 dicembre 2023;

    l'articolo 13, comma 5, confermando il limite temporale di 7 mensilità, ha previsto l'esclusione per i percettori che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali in quanto considerati «non attivabili al lavoro»;

    per proseguire con l'erogazione, dunque, è necessario che la comunicazione di presa in carico dei servizi sociali avvenga entro la scadenza del termine ultimo di sette mesi;

    in assenza della comunicazione, scatta la sospensione dell'erogazione, riattivabile solo all'esito della comunicazione;

   rilevato che:

    lo scorso venerdì, circa 169 mila famiglie hanno ricevuto una comunicazione di sospensione dell'Inps tramite sms;

    il messaggio recherebbe il seguente testo: «Domanda di RDC sospesa come previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 48 del 2023 convertito in legge n. 85 del 2023. In attesa eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali»;

    da evidenziare che la sospensione ha interessato proprio le famiglie con percettori «non attivabili al lavoro» ovvero le fasce più deboli dei beneficiari e meritevoli di tutela;

    da rilevare inoltre che la sospensione dell'erogazione consegue non alla carenza dei requisiti, bensì alla mancata comunicazione della presa in carico da parte dei servizi sociali, causa dunque non imputabile in alcun modo al beneficiario che avrebbe il diritto di proseguire a percepire il reddito almeno fino al 31 dicembre 2023;

    la sospensione sta generando molte iniziative di protesta e rischia di fare esplodere una «bomba sociale»,

impegna il Governo:

   nell'esercizio della delega di riforma dell'IRPEF e dell'IRES prevista dagli articoli 5 e 6, a prevedere che la revisione sia prioritariamente attuata a vantaggio dei redditi bassi e medi, in particolare escludendo dalla formazione del reddito ogni forma e strumento di solidarietà sociale che, come il reddito di cittadinanza, sia volto a garantire una esistenza libera e dignitosa ai soggetti che necessitano di maggiore tutela;

   ad assumere in ogni caso iniziative urgenti per ripristinare con immediatezza l'erogazione del reddito di cittadinanza nei casi in premessa, anche al fine di evitare il diffondersi delle proteste e il rischio di episodi di violenza.
9/1038-B/17. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    nel contesto attuale stiamo vivendo una situazione drammatica a causa del cambiamento climatico, con conseguenze quali la siccità, l'innalzamento vertiginoso delle temperature, l'inquinamento ambientale, la scarsa quantità della risorsa idrica, nonché l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali;

    secondo le stime recentemente elaborate da Utilitalia (la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche) il riuso delle acque reflue depurate in agricoltura ha un potenziale enorme (9 miliardi di metri cubi all'anno, è il volume di acqua che esce dai depuratori), ma tuttavia in Italia viene sfruttato solo per il 5 per cento (475 milioni di metri cubi);

    il riutilizzo delle acque reflue in agricoltura comporta innumerevoli vantaggi, tra cui il risparmio idrico ed energetico. Infatti consente di risparmiare acqua potabile che può essere utilizzata per altri scopi, come il consumo umano, ma anche di ridurre i costi in termini energetici del trasporto di acqua potabile per l'irrigazione;

    inoltre, l'utilizzo di acque reflue trattate invece che di acqua potabile per l'irrigazione può altresì comportare un beneficio in termini di impatto ambientale mediante la riduzione della quantità di acque reflue che devono essere trattate e scaricate in ambienti naturali. Così come può contribuire a mantenere il livello di umidità del suolo e a migliorare la sua fertilizzazione;

    sempre secondo le stime recentemente elaborate da Utilitalia, in Italia sono attivi 18.140 impianti di depurazione, di cui 7.781 dotati di un trattamento secondario/avanzato, che si potrebbero potenziare per renderli idonei alla produzione di acqua per il riuso;

    è altresì particolarmente importante favorire il ciclo naturale dell'acqua nei territori urbanizzati imprimendo un cambiamento di rotta nella gestione delle acque meteoriche: superare la tradizionale canalizzazione dei deflussi meteorici e favorire la ripermeabilizzazione del suolo, l'infiltrazione delle acque meteoriche o il loro recupero per l'utilizzazione;

    l'immissione rilevante e repentina di acque meteoriche convogliate tramite fognature comporta modificazioni all'andamento naturale delle portate nei corsi d'acqua. Soprattutto in zone urbanizzate a elevato grado di impermeabilizzazione, piccoli corsi d'acqua possono trasformarsi rapidamente in torrenti in piena;

   considerato che:

    è quanto mai necessario contrastare l'attuale crisi climatica attraverso l'implementazione di misure di efficienza idrica tra cui il riutilizzo delle acque reflue in agricoltura, che può rappresentare una strategia importante per prevenire e gestire la scarsità idrica, purché avvenga in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale e agricola, così come previsto dal decreto 12 giugno 2003, n. 185, Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

    l'incentivazione di adeguati sistemi di recupero e di riutilizzo delle acque meteoriche – oltre a consentire di gestire in modo oculato la risorsa più preziosa per la nostra vita, l'acqua potabile e a contribuire, insieme alle misure necessarie alla riqualificazione energetica, a rendere i nostri edifici e le nostre vite più sostenibili avrebbe effetti positivi anche sotto il profilo economico-finanziario, poiché ridurrebbe i costi dell'approvvigionamento idrico,

impegna il Governo

compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, a valutare la possibilità di prevedere, nell'ambito del riordino della normativa in materia fiscale disposto dal disegno di legge in esame, anche incentivi destinati ad incrementare l'utilizzo dell'acqua reflua in agricoltura, nonché la realizzazione di opere certificate finalizzate al recupero e al riutilizzo delle acque meteoriche, come definite ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quali misure efficienti per contrastare il cambiamento climatico, per prevenire e gestire la scarsità idrica, nonché per garantire la sicurezza e la sostenibilità della risorsa agricola, nell'ottica di un sistema di economia circolare.
9/1038-B/18. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Sergio Costa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 elenca i principi e i criteri direttivi per la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo, tra l'altro, agli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente, nonché a misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;

    la crisi energetica ha reso evidenti alcune debolezze strutturali del sistema energetico italiano, che possono essere superate – nel medio periodo – perseguendo con maggiore convinzione uno sviluppo deciso delle fonti rinnovabili: ciò è particolarmente vero se si fa riferimento alle potenzialità che potrebbero essere liberate da una politica di sostegno dello sviluppo diffuso di impianti fotovoltaici di autoproduzione di energia elettrica su edifici produttivi;

    solo nel corso del 2022 il tema delle rinnovabili è tornato all'attenzione del decisore politico come strategico per fronteggiare la crisi energetica, con particolare riferimento alla semplificazione degli iter autorizzativi; ne conviene, anche al fine di rendere il quadro normativo omogeneo e in grado di recepire le ulteriori opportunità derivanti dalla prossima implementazione delle Comunità Energetiche, implementare ulteriormente un modello adeguato alle piccole e medie imprese e alle attività artigiane che rappresentano l'ossatura del tessuto produttivo italiano;

    oltremodo, uno snellimento degli oneri fiscali, finanziari e burocratici per l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici produttivi e relative pertinenze permetterebbe di prevenire l'impatto sulle imprese derivante dall'aumento del costo dell'energia, di incrementare la sicurezza degli approvvigionamenti e l'autosufficienza energetica, nonché di accelerare il processo di decarbonizzazione del Paese allineandosi agli ambiziosi target europei,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere un credito di imposta per l'autoproduzione da fonti rinnovabili, con percentuali da applicare in modo inversamente proporzionale alla dimensione dell'impianto sulla base delle diverse classi di potenza degli impianti;

   a valutare, altresì, la possibilità di ricomprendere gli impianti fotovoltaici nel regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quindi considerare gli stessi come beni strumentali e propedeutici all'attività produttiva o artigianale.
9/1038-B/19.Toccalini, Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 elenca i principi e i criteri direttivi per la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo, tra l'altro, agli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente, nonché a misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;

    la crisi energetica ha reso evidenti alcune debolezze strutturali del sistema energetico italiano, che possono essere superate – nel medio periodo – perseguendo con maggiore convinzione uno sviluppo deciso delle fonti rinnovabili: ciò è particolarmente vero se si fa riferimento alle potenzialità che potrebbero essere liberate da una politica di sostegno dello sviluppo diffuso di impianti fotovoltaici di autoproduzione di energia elettrica su edifici produttivi;

    solo nel corso del 2022 il tema delle rinnovabili è tornato all'attenzione del decisore politico come strategico per fronteggiare la crisi energetica, con particolare riferimento alla semplificazione degli iter autorizzativi; ne conviene, anche al fine di rendere il quadro normativo omogeneo e in grado di recepire le ulteriori opportunità derivanti dalla prossima implementazione delle Comunità Energetiche, implementare ulteriormente un modello adeguato alle piccole e medie imprese e alle attività artigiane che rappresentano l'ossatura del tessuto produttivo italiano;

    oltremodo, uno snellimento degli oneri fiscali, finanziari e burocratici per l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici produttivi e relative pertinenze permetterebbe di prevenire l'impatto sulle imprese derivante dall'aumento del costo dell'energia, di incrementare la sicurezza degli approvvigionamenti e l'autosufficienza energetica, nonché di accelerare il processo di decarbonizzazione del Paese allineandosi agli ambiziosi target europei,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere un credito di imposta per l'autoproduzione da fonti rinnovabili, con percentuali da applicare in modo inversamente proporzionale alla dimensione dell'impianto sulla base delle diverse classi di potenza degli impianti;

   a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, la possibilità di ricomprendere gli impianti fotovoltaici nel regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quindi considerare gli stessi come beni strumentali e propedeutici all'attività produttiva o artigianale.
9/1038-B/19.(Testo modificato nel corso della seduta)Toccalini, Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    la Delega al Governo per la riforma fiscale all'articolo 12, comma 1, lettera d), dispone che si proceda al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi (SAD), che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente;

    nello specifico i SAD sono sussidi alle imprese e alle famiglie che sostengono in modo diretto o indiretto un'attività che reca un danno all'ambiente, contravvenendo al principio del «chi inquina paga», e rappresentano un costo per la società poiché alterano le decisioni di spesa di imprese e consumatori mettendo pressione sulle risorse e sull'ambiente;

    nel 2021 il Paese ha speso 41,8 i miliardi di euro in attività, opere e progetti connessi direttamente e indirettamente alle fonti fossili. Ben 7,2 miliardi in più rispetto al 2020 (+21 per cento). Il settore con più voci di sussidi (ben 31) è quello energetico con 12,2 miliardi di euro, a seguire il settore trasporti con 24 voci di sussidi e 12,2 miliardi di euro. Pertanto, dal momento che in Italia tali i sussidi sono aumentati nonostante l'emergenza climatica, quella prevista al citato articolo rappresenta una misura necessaria;

    è imprescindibile che i SAD siano cancellati completamente dal nostro ordinamento, tuttavia, invece di imporre tagli lineari, spesso difficilmente gestibili, è preferibile una transizione che preveda la trasformazione dei sussidi ambientalmente dannosi in sussidi ambientalmente favorevoli. Il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di seguito Catalogo, – istituito all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali permette un'utile ricognizione per il processo di transizione;

    dunque, la riforma dei SAD non dovrebbe essere motivata unicamente dalla necessità di tagliare una spesa pubblica dannosa ma dovrebbe rappresentare l'occasione per favorire il percorso di conversione del sistema produttivo verso un modello di sviluppo sostenibile, accompagnandolo con l'adozione di misure a favore di una maggiore attenzione generalizzata nei confronti dell'ambiente e contro il cambiamento climatico, fra cui l'incremento del trasporto pubblico, il potenziamento dell'accesso ai servizi dei cittadini o interventi volti a ridurre la povertà energetica;

    inoltre, tale trasformazione, anche per non essere percepita come ingiusta da parte di famiglie e imprese, dovrà prevedere meccanismi di compensazione che rendano più equa la distribuzione dei costi della rimozione dei SAD, proteggendo in particolare le categorie più vulnerabili come ad esempio i lavoratori attualmente impiegati nei settori che dovranno cedere le risorse,

impegna il Governo:

   a prevedere la conversione dei sussidi ambientalmente dannosi, ad oggi previsti dal nostro ordinamento e indicati nel Catalogo, in risorse finalizzate allo sviluppo sostenibile e alla lotta al cambiamento climatico, ossia sussidi ambientalmente favorevoli, tramite la sostituzione dei primi con misure economiche di supporto verdi, di pari entità;

   ad accompagnare il processo riallocativo con azioni di compensazione nei confronti di imprese, cittadini e lavoratori, prevedendo per questi ultimi compensazioni economiche a favore dell'occupazione nei settori che cedono risorse, per una percentuale non inferiore al 20 per cento delle risorse totali.
9/1038-B/20. Pastorino, Simiani, Bonelli, Borrelli, Merola.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca una delega al Governo di emanare uno o più decreti legislativi per la revisione del sistema fiscale, fissando a tal fine principi e criteri direttivi generali;

    alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano è attribuita una quota del gettito delle imposte erariali riferite al proprio territorio, nella misura stabilita dai rispettivi statuti speciali;

    le entrate che i tributi erariali assicurano a ciascuno dei suddetti enti, finanziano l'esercizio delle competenze e delle funzioni attribuite agli stessi dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;

    al fine di assicurare ai medesimi enti territoriali le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni a loro attribuite, si rende necessaria la compensazione delle eventuali diminuzioni di gettito conseguenti ad interventi legislativi dello Stato, come avvenuto, ad esempio, con l'articolo 1, comma 4, della legge n. 234 del 2021, in conseguenza della possibile rimodulazione delle aliquote Irpef;

    l'articolo 23, comma 2, del disegno di legge precisa che, in sede di attuazione della delega, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, promuove intese nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009,

impegna il Governo

ad approfondire e a valutare l'opportunità di inserire nella prossima legge di bilancio, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica e sulla base di intese con le regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate, disposizioni finalizzate a salvaguardare in termini compensativi l'equilibrio dei bilanci delle stesse, anche attraverso l'eventuale riduzione dei rispettivi concorsi agli obiettivi di finanza pubblica.
9/1038-B/21. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4, comma 1, lettera i), del disegno di legge all'esame prevedere l'istituzione di un unico Garante nazionale del contribuente e la contestuale soppressione del Garante del contribuente, attualmente operante presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

    l'istituzione di un unico Garante nazionale priverebbe i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano, ai quali l'articolo 100 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige garantisce il diritto di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, della possibilità di usare la loro lingua nei rapporti con il Garante;

    è evidente che ciò creerebbe difficoltà a molti cittadini di lingua tedesca di utilizzare questa possibilità gratuita, ma comunque molto efficace, di entrare in contatto con l'Amministrazione finanziaria e di dirimere in modo rapido controversie di importi esigui;

    sarebbe pertanto auspicabile il mantenimento del Garante del contribuente almeno nella Provincia di Bolzano, al fine di garantire ai cittadini di lingua tedesca la possibilità di utilizzare la loro lingua,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di assumere iniziative, con il prossimo provvedimento utile, volte ad escludere la soppressione del Garante del contribuente operante presso la direzione delle entrate della Provincia autonoma di Bolzano o comunque a prevederne la nuova istituzione in sede di attuazione della delega di cui al disegno di legge all'esame.
9/1038-B/22. Schullian, Gebhard, Steger.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, reca disposizioni finalizzate alla revisione del sistema tributario, con l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale, aumentare il grado di certezza del diritto, ridurre il contenzioso, migliorare il rapporto fisco-contribuente e delineare un sistema in grado di attrarre i capitali esteri;

    la riforma fiscale delineata, favorisce la crescita e l'equità, attraverso la riduzione del carico impositivo ed aumenta l'occupazione c gli investimenti, contrastando altresì evasione ed elusione;

    la riduzione della pressione fiscale sulle imprese è volta anche a realizzare l'obiettivo di potenziare la compliance nel rapporto tra fisco e contribuente, anche attraverso la razionalizzazione del sistema delle imposte dirette ed indirette;

    al riguardo, secondo un recente studio di Sociometrica elaborato su dati ISTAT, le imprese del comparto balneare rappresentano il primo produttore di ricchezza turistica in Italia: le vacanze al mare hanno infatti un peso fondamentale nel PIL del nostro paese e grande parte del merito è proprio degli stabilimenti balneari, imprese d'eccellenza (per la gran parte di imprese di piccola e piccolissima dimensione e a gestione familiare: in media impiegano 4,6 addetti) grazie alle quali milioni di turisti scelgono ogni anno di recarsi nelle spiagge italiane;

    in tale ambito si evidenzia inoltre che il medesimo settore, come anche altri settori turistici, rappresenta un effetto moltiplicatore sull'economia generale della località: ogni euro speso direttamente nel turismo genera infatti ulteriori 60 centesimi in altri settori (20 per cento industria, 35 per cento servizi, 5 per cento agricoltura); pertanto, oltre alla grande capacità di produrre ricchezza in sé, il sistema della vacanza genera ulteriore valore aggiunto: maggiore numero di imprese, maggiore occupazione, maggiore reddito personale;

    le imprese balneari in senso stretto, rispetto alle altre imprese del settore, evidenziano un'altra particolarità a seguito della risposta dell'agenzia delle entrate al quesito n. 956-62/2021, in cui ha chiarito che anche per marine, porti turistici e attività di ormeggio si applica l'aliquota agevolata al 10 per cento, a differenza degli stabilimenti balneari che continuano a pagare l'IVA al 22 per cento;

    si evidenzia a tal fine, che anche le agenzie di viaggio e i tour operator sono soggetti all'aliquota del 22 per cento, tuttavia l'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede per questi soggetti (in possesso di apposita autorizzazione) l'applicazione di un regime IVA agevolato conosciuto come «base da base», che considera una prestazione di servizi unica le operazioni effettuate dalle agenzie viaggi e dai tour operator per l'organizzazione di pacchetti turistici compresi da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e servizi turistici che sono venduti ad un prezzo globale e attraverso una soluzione unica;

    la riduzione dell'IVA al 10 per cento per gli stabilimenti balneari, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, determinerebbe conseguentemente un duplice risultato: da una parte una maggiore equità nei confronti delle imprese balneari attraverso l'allineamento all'intero comparto del turismo made in Italy, e dall'altra un importante risparmio per i consumatori che vedrebbero diminuire il prezzo dei servizi loro offerti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dell'emanazione dei decreti legislativi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel quadro della finanza pubblica, nel rispetto della normativa europea prevista dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, misure finalizzate all'estensione agli stabilimenti balneari dell'aliquota IVA al 10 per cento, in relazione alle considerazioni in premessa richiamate.
9/1038-B/23. Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea per la terza lettura, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», collegato alla legge di bilancio per l'anno 2023-2025, rappresenta un progetto ambizioso, che ha il pregio di essere strutturale, dal momento che interviene su tutti i principali aspetti del sistema tributario nazionale;

    al riguardo, l'articolo 3 modificato durante l'esame alla Camera, reca i princìpi e criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario;

    nell'esercizio della delega, il suesposto articolo prevede che il Governo è tenuto, ad adeguare i principi dell'ordinamento tributario nazionale ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell'Unione europea;

    in tale ambito, la normativa comunitaria, all'articolo 3 del Trattato dell'Unione europea, dispone in materia di libera circolazione delle persone all'interno di tutti i Paesi membri, ponendosi come obiettivo l'adozione di misure volte a garantire l'effettiva realizzazione dei principi di libertà di circolazione, di persone e merci;

    in tale scenario, le regioni insulari presenti nel nostro Paese, sono interessate storicamente da evidenti difficoltà, in termini di competitività ed efficienza, legate alla mobilità e ai servizi di collegamento dei trasporti sia marittimi, che aerei, anche a causa delle tariffe praticate, che contribuiscono ad aggravare le condizioni socio-economiche della comunità territoriali interessate; le condizioni di svantaggio delle isole, riconosciute sia in ambito europeo, che dalla Carta costituzionale, determinano infatti una grave compromissione della libertà di spostamento con gravissimi riflessi negativi, in particolare nei confronti dei lavoratori pendolari, i cui disagi impongono il legislatore ad adottare iniziative rapide anche dal punto di vista fiscale, al fine di fronteggiare una cronica situazione divenuta insostenibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dell'emanazione dei decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, l'introduzione di misure agevolative fiscali volte a sostenere le politiche dei trasporti aerei e marittimi, all'interno del quadro di politiche di coesione, al fine di mitigare il divario economico e sociale derivante dalle condizioni che l'insularità implica.
9/1038-B/24. Deidda, Lampis, Mura, Polo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale, all'esame in terza lettura alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva, rappresenta un provvedimento chiave e strategico del programma del Governo Meloni, volto al rilancio strutturale dell'Italia sul piano economico e sociale, in quanto individua fra i principali obiettivi, la crescita economica e alla natalità, mediante la riduzione del carico fiscale, l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e l'individuazione di meccanismi fiscali di sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese;

    al riguardo, l'articolo 20 del testo, modificato al Senato, impegna il Governo ad osservare una serie di princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali; la lettera c) in particolare, contiene cinque criteri direttivi relativi alle sanzioni amministrative;

    in tema di tributi a carattere locale, sull'imposta di soggiorno applicata a carico degli individui che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d'arte, li ravvisano alcune criticità in relazione alla disciplina sanzionatoria legata al l'obbligo dichiarativo, anche con riferimento al ruolo del soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione dell'imposta, che sovente risulta essere un duplicato, rispetto alle dichiarazioni che i medesimi soggetti, sono obbligati a predisporre e comunicare mensilmente o trimestralmente, direttamente ai comuni interessati, tramite gli appositi portali;

    gli effetti negativi e penalizzanti, nei riguardi dei gestori della struttura ricettiva interessata, in relazione a quanto suesposto, determinano conseguentemente l'applicazione di una sanzione, nonostante tutti gli adempimenti siano stati comunque effettuati e riscontrabili attraverso la notifica dei dati identificativi relativi al pagamento dell'imposta già a disposizione dell'ente territoriale interessato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di emanazione dei decreti legislativi, una misura ad hoc, all'interno del sistema sanzionatorio amministrativo tributario di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), volta a rivisitare la disciplina dell'imposta di soggiorno, al fine di riconsiderare le sanzioni in capo al soggetto responsabile del pagamento dei canoni o dei corrispettivi, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nell'ambito della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti indicati dalla normativa e dei regolamenti comunali.
9/1038-B/25. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale, all'esame in terza lettura alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva, rappresenta un provvedimento chiave e strategico del programma del Governo Meloni, volto al rilancio strutturale dell'Italia sul piano economico e sociale, in quanto individua fra i principali obiettivi, la crescita economica e alla natalità, mediante la riduzione del carico fiscale, l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e l'individuazione di meccanismi fiscali di sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese;

    al riguardo, l'articolo 20 del testo, modificato al Senato, impegna il Governo ad osservare una serie di princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali; la lettera c) in particolare, contiene cinque criteri direttivi relativi alle sanzioni amministrative;

    in tema di tributi a carattere locale, sull'imposta di soggiorno applicata a carico degli individui che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d'arte, li ravvisano alcune criticità in relazione alla disciplina sanzionatoria legata al l'obbligo dichiarativo, anche con riferimento al ruolo del soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione dell'imposta, che sovente risulta essere un duplicato, rispetto alle dichiarazioni che i medesimi soggetti, sono obbligati a predisporre e comunicare mensilmente o trimestralmente, direttamente ai comuni interessati, tramite gli appositi portali;

    gli effetti negativi e penalizzanti, nei riguardi dei gestori della struttura ricettiva interessata, in relazione a quanto suesposto, determinano conseguentemente l'applicazione di una sanzione, nonostante tutti gli adempimenti siano stati comunque effettuati e riscontrabili attraverso la notifica dei dati identificativi relativi al pagamento dell'imposta già a disposizione dell'ente territoriale interessato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di emanazione dei decreti legislativi, una misura ad hoc, all'interno del sistema sanzionatorio amministrativo tributario di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), volta a rivisitare la disciplina dell'imposta di soggiorno, al fine di riconsiderare le sanzioni in capo al soggetto responsabile del pagamento dei canoni o dei corrispettivi, nell'ambito della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti indicati dalla normativa e dei regolamenti comunali.
9/1038-B/25. (Testo modificato nel corso della seduta)Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'A.C. 1038-B «Delega al Governo per la riforma fiscale» prevede interventi anche per quanto riguarda l'imposta sul Valore Aggiunto (Iva), in particolare l'art. 9, comma 1, lettera l) prevede di «semplificare e razionalizzare, in coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto dell'unione europea, i regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei princìpi di solidarietà e sussidiarietà, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica»;

    la ricerca è uno dei principali motori dell'innovazione e la ricerca pubblica è un elemento fondamentale per la ripresa socio-economica del paese, di conseguenza, la spesa indirizzata alla ricerca è fondamentale per garantire anche la competitività dell'intero sistema economico;

    come risulta dai dati pubblicati dall'Eurostat, in materia di ricerca e sviluppo sebbene si sia registrato un aumento per quanto riguarda la spesa in relazione al Pil che arriva all'1,4 per cento, tuttavia, anche a causa dei ritardi strutturali vissuti dal sistema italiano in materia di investimenti sia pubblici che privati in materia di ricerca e sviluppo, l'aumento nel periodo tra il 2000 e il 2020 è stato del solo 0,5 per cento;

    nonostante il lieve aumento l'Italia risulta ancora alle spalle della media europea. I nostri partner europei, infatti investono in ricerca, con differenze sostanziali da paese a paese, circa il 2 per cento del proprio Prodotto Interno Lordo;

    già nel 2019 un appello firmato, fra gli altri, dal presidente della Fondazione Aire Pier Giuseppe Torrani, dal direttore generale della Fondazione Telethon Francesca Pasinelli, dal presidente di Alleanza Contro il Cancro Ruggero De Maria, dal presidente della Rete Cardiologica degli Irccs Elena Tremoli, dal presidente della Conferenza dei rettori delle Università italiani Gaetano Manfredi, dal Direttore Generale della Fondazione Umberto Veronesi Monica Ramaioli e dal Co Presidente dell'Associazione Luca Coscioni Michele De Lucia, ha chiesto di liberare risorse per la ricerca scientifica incidendo sull'IVA sulle forniture di reagenti e apparecchiature per la ricerca effettuata senza finalità di lucro, a partire dal settore biomedico;

    per cogliere appieno la condivisibilità di tale proposta, basti considerare che attualmente lo Stato richiede l'applicazione del 22 per cento di IVA sulla compravendita di prodotti per la ricerca scientifica, anche per gli acquisti effettuati nell'ambito della ricerca finanziata con fondi pubblici da centri senza finalità di lucro, che per loro stessa natura non possono usufruire delle detrazioni sugli acquisti, di fatto depotenziando il finanziamento stesso che lo Stato eroga;

    inoltre, se si considera che attualmente si applica lì VA sulla compravendita di forniture per la ricerca non profit anche nei casi, tipici della ricerca biomedica, in cui i fondi provengano da donazioni spontanee effettuate da cittadini che – spesso per dolorosi trascorsi – hanno sviluppato particolare sensibilità e vogliono dedicare le proprie risorse economiche al progresso della ricerca, si comprende ancor più come anche in questo caso sia poco appropriato che lo Stato trattenga parte di tali risorse;

    a spingere in tale direzione si aggiunge un'altra forte ragione, quella della competitività con gli altri Paesi europei. Infatti non si applica l'imposta sul valore aggiunto su questa tipologia di forniture in Inghilterra e Svezia; in Germania sono esentati gli istituti di ricerca federali; in Spagna è previsto un meccanismo che restituisce a fine anno l'imposta versata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, in sede di stesura dei decreti delegati una forma di restituzione o di riduzione dell'Iva pagata sull'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca medico-scientifica se acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di Ricerca, dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e dagli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro, in conformità alla normativa europea.
9/1038-B/26. Magi, Della Vedova.


   La Camera,

   premesso che:

    l'intero impianto del provvedimento all'esame dell'aula sembra suggerire l'intenzione della maggioranza, nonostante le numerose dichiarazioni del governo di segno opposto, di voler ridimensionare e derubricare la lotta all'evasione fiscale, un fenomeno grave che storicamente affligge il nostro Paese che ha comportato nel solo anno 2019 un tax gap, ossia un divario tra imposte e contributi dovuti e quelli effettivamente pagati, pari a 99,2 miliardi di euro;

    dopo il fallito attentato, in sede di approvazione della legge di bilancio 2023, alla tracciabilità dei pagamenti, quanto previsto dal testo della delega fiscale allarga le maglie della lotta all'evasione fiscale attraverso: 1) un ammorbidimento delle regole sulla riscossione e sugli accertamenti fiscali, prevedendo una forma di concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione; 2) l'esclusione di sanzioni penali tributarie, in particolare quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, ai contribuenti aderenti all'adempimento collaborativo che comunicano preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali; 3) l'esclusione dei pignoramenti automatici a fronte dei debiti tributari; 4) la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento; 5) l'eliminazione delle sanzioni amministrative e degli interessi sul debito maturato per gli omessi versamenti Irpef dei contribuenti che vantano crediti verso la pubblica amministrazione; 6) il rafforzamento dei regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale; 7) l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite trust;

    alle suddette previsioni si aggiunge la recente decisione del governo di rinunciare, nell'ambito del PNRR, il raggiungimento dell'obiettivo M1C1-121 che prevedeva una riduzione del tax gap complessivo di tutte le imposte, escluse Imu ed accise, di quasi 3 punti e che avrebbe comportato per le casse erariali un recupero netto di gettito che oscilla tra i 10 ed i 15 miliardi di euro. Un sorprendente cambio di marcia giustificato laconicamente dal governo con «ragioni oggettive», prima fra tutte l'attuale condizione di deterioramento della liquidità delle imprese italiane che avrebbe impedito loro di versare con regolarità le imposte dovute;

    di contro la legge delega menziona la possibilità, per migliorare e velocizzare l'iter accertativo, di sfruttare il patrimonio informativo e le tecnologie digitali a disposizione dell'amministrazione finanziaria, che se coniugate alla fatturazione elettronica e alle potenzialità insite nell'applicazione dei recenti sviluppi sull'intelligenza artificiale possono rappresentare la vera frontiera del contrasto all'evasione fiscale;

    infatti grazie alla piena interoperabilità tra le banche dati, alla disponibilità delle informazioni rilevanti ed al loro tempestivo utilizzo si può circoscrivere l'attività di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale anche grazie all'analisi dei dati già presenti negli archivi dell'Agenzia delle Entrate ed al ricorso di algoritmi capaci di orientare le attività fiscali in modo più preciso al fine di individuare eventuali comportamenti anomali o evasivi da parte dei contribuenti che presentano un elevato livello di rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, da sottoporre a successivo accertamento;

    tuttavia il ricorso, in questo settore, ad algoritmi e all'intelligenza artificiale richiede il rispetto della disciplina unionale sulla tutela dei dati personali e la messa sul campo di tutta una serie di pesi e contrappesi per garantire la tutela dei diritti insindacabili dei contribuenti sui due diversi versanti della privacy e fiscale. Riguardo al primo versante in merito alla analisi dei processi automatizzati di valutazione, alla modalità di acquisizione dei dati, alla sensibilità degli stessi, alle possibili discriminazioni circa le modalità di selezione tra le varie macrocategorie economiche; riguardo al secondo versante rispetto alla tutela del diritto di difesa del contribuente anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia informato entro il termine di sessanta giorni della conclusione della procedura di controllo;

    le diverse forme di evasione ed elusione fiscale, oltre a rappresentare un grave vulnus per il nostro sistema democratico, hanno un disastroso impatto oltre che sull'economia reale anche, e soprattutto, sul bilancio statale e quindi sulla effettiva realizzazione e tenuta dei servizi pubblici essenziali come sanità, scuola, giustizia, infrastrutture, eccetera,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di esercizio della delega di riforma fiscale di cui al provvedimento all'esame, tutte le misure atte a ridurre l'attuale divario tra le imposte che vengono effettivamente riscosse dall'amministrazione finanziaria e quelle che si riscuoterebbero in un regime di adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, al fine di destinare il maggior gettito a misure di riduzione della pressione fiscale e migliorare la capacità della spesa pubblica di rispondere ai bisogni dei cittadini.
9/1038-B/27. Borrelli, Grimaldi, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    da alcuni anni l'Associazione Magistrati Tributari promuove in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione un'iniziativa educativa denominata «Fisco e Legalità, per la promozione della cultura della legalità fiscale e la conoscenza dei principi fondamentali della convivenza civile», diretta ad incoraggiare negli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e nel personale docente la conoscenza della legalità fiscale e dei principi fondamentali della convivenza civile e ad accrescere la consapevolezza dell'importanza del corretto rapporto «Fisco-contribuente-cittadino» quale strumento per ottenere giustizia, equità sociale, diritti e benefici per la collettività;

    l'obiettivo del progetto è anche quello di esporre e diffondere i principi cardini della Costituzione sulla capacità contributiva, sull'educazione economica sul ruolo e sui compiti della giustizia tributaria quale quarta giurisdizione, tutti come elementi di sviluppo e di crescita sociale;

    il mondo della scuola ha risposto sempre più attivamente al progetto, come dimostrato dal crescente numero di iniziative che si sono susseguite nel corso degli anni: oltre diciassettemila i progetti realizzati su tutto il territorio nazionale dal 2004 al 2019;

    nel nostro Paese c'è un gap storico da colmare rispetto ad altri Paesi occidentali poiché l'onestà fiscale non è considerata parte integrante dell'onestà personale come invece avviene nei Paesi anglosassoni dove l'evasore oltre a subire le conseguenze penali ha un grave danno reputazionale che lo emargina gradualmente dal contesto civile;

    sarebbe pertanto necessario promuovere la rigenerazione morale, democratica e civile del Paese attraverso un grande sforzo educativo che parta dalle scuole di ogni ordine e grado ma che coinvolga l'intera comunità civile attraverso l'istituzione ed il relativo inserimento nel calendario civile del Paese di una «Giornata» denominata «Giornata dell'equità e della legalità fiscale» nel corso della quale ogni anno organizzare eventi e manifestazioni che promuovono il valore civile dell'equità e dell'adempimento fiscale,

impegna il Governo

a contemplare tra le norme di attuazione della delega per la riforma fiscale l'istituzione della «Giornata dell'equità e della legalità fiscale» da inserire nel calendario civile del nostro Paese.
9/1038-B/28. Mari, Borrelli, Grimaldi, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il nuovo rapporto «Private jets: can the super-rich supercharge zero emission aviation?» di Transport & Environment (T&E) nell'analizzare l'impatto sul cambiamento climatico attribuibile alle emissioni di carbonio dei jet privati circolanti in Europa rivela che questi emettono una quantità di CO2, in media, 10 volte maggiore rispetto a quelle degli aeromobili destinati all'aviazione commerciale e 50 volte maggiore rispetto a quella emessa dai treni passeggero-km;

    nonostante il loro spropositato impatto sul clima, nella maggior parte dei Paesi europei i jet privati non vengono tassati a causa delle esenzioni dal sistema per lo scambio di quote emissione di gas a effetto serra dell'Ue (EU ETS) e della mancata tassazione del cherosene;

    T&E calcola che: «Una tassa sul jet fuel applicata in modo proporzionale alle distanze percorse potrebbe generare 325 milioni di euro se applicata a tutti i voli in partenza dall'Ue e dal Regno Unito» e che: «I proventi ottenuti in questo modo potrebbero essere usati per accelerare la decarbonizzazione del settore dell'aviazione»;

    i jet privati sono uno status symbol ma, come si è visto, sono anche il mezzo più inquinante e iniquo del pianeta poiché nessun altro mezzo di trasporto brucia così tanto carburante fossile per l'uso esclusivo di un numero limitato di persone;

    il nostro è il quarto Paese europeo per numero di voli di jet privati, con 55.624 voli effettuati nel 2022, in crescita del 61 per cento rispetto al 2021, voli che hanno causato l'emissione di 266.100 tonnellate di CO2, il doppio rispetto a quelle dell'anno precedente e pari alle emissioni medie di CO2 prodotte da più di 50 mila italiani in un anno;

    in questi anni si è cercato di aumentare le tasse sui carburanti più inquinanti o si sono introdotti bolli differenziati a seconda delle caratteristiche dei veicoli, eppure sempre nel settore della mobilità esiste il traffico aereo privato, una modalità di trasporto assai inquinante e quasi sempre a bassa utilità, che rappresenta un settore comunque piuttosto numeroso che sinora è rimasto quasi completamente esente dal cosiddetto fisco ecologico;

    l'articolo 12 del provvedimento reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, che riguardano la rimodulazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto e con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento atmosferico anche al fine di incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente,

impegna il Governo:

ad introdurre, in sede di attuazione della delega fiscale, una revisione della tassazione vigente sui voli privati non di linea attraverso:

  l'elevazione dell'aliquota dell'accisa relativa al cherosene usato come carburante per la navigazione aerea privata da diporto;

  l'estensione dell'accisa sul cherosene ai voli per uso proprio, ai servizi aerei non di linea tutto ed ai servizi aero-taxi;

  l'elevazione dell'imposta erariale sui voli taxi dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta;

  l'aumento dei vigenti scaglioni relativi all'imposta erariale sugli aeromobili privati.
9/1038-B/29. Evi, Borrelli, Grimaldi, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 15, delega il Governo ad attuare, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici quale garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici e del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose;

    il suddette riordino, in base a quanto stabilito al comma 2, lettera h), del medesimo articolo deve essere tale da garantire: 1) il rispetto dell'adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare altresì le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonché le percentuali destinate a vincita (payout); 2) il rispetto dell'adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione; 3) la certezza del prelievo fiscale per l'intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare pubbliche e previsione di specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni;

    il gioco d'azzardo è oramai una grave piaga sociale sottovalutata diffusa tra i più giovani ed in quanto patologia progressiva può facilmente trasformarsi in una dipendenza comportamentale che conduce chi ne è affetto a disagio e a compromissione del funzionamento individuale clinicamente significativi;

    Il percorso evolutivo che alcune persone vulnerabili possono intraprendere nel momento in cui vengono a contatto con il gioco d'azzardo può manifestarsi in modi diversificati in base alle caratteristiche dell'individuo ed a quelle dell'ambiente in cui vive, potendo colpire individui che reagiscono alla vincita e alla perdita di denaro in maniera diversa, con un grado di consapevolezza e di autocontrollo differenti e, di conseguenza, con un approccio alla sperimentazione degli stimoli «vincita/perdita» molto diverso;

    secondo gli esperti, intervenire fin dai primi segnali di problematicità connessa al gioco aumenta le possibilità di risolvere il problema in tempi brevi, evitando di complicare la situazione personale e familiare con contrasti relazionali scatenati proprio dalla dipendenza e dalle perdite economiche conseguenti;

    il nostro è un Paese che vanta il triste primato di primo in Europa e terzo nel mondo per quantità di denaro annualmente speso in gioco d'azzardo (solo nel 2019 oltre 110 miliardi di euro) e ove si è registrato un aumento esponenziale dell'offerta di giochi sul territorio e online che ha sensibilmente elevato il numero di giocatori, patologici e non, e rivelato che il 54 per cento degli italiani tra i 15 e i 64 anni gioca con cadenza annuale;

    risulta auspicabile un impegno da parte delle istituzioni sia nella cura delle persone con dipendenza sia nel contenimento dei comportamenti di gioco, riducendo o, quantomeno, disciplinando la diffusione e le occasioni di gioco per la popolazione,

impegna il Governo

in sede di attuazione delle deleghe di cui all'articolo 15 del provvedimento ad implementare la lotta alla ludopatia promuovendo interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico sul tessuto sociale, al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole nonché al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie e alla tutela delle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione con particolare riferimento alla tutela preventiva dei minori e dei giovani.
9/1038-B/30. Dori, Borrelli, Grimaldi, Zanella.


   La Camera

impegna il Governo

in sede di attuazione delle deleghe di cui all'articolo 15 del provvedimento ad implementare la lotta alla ludopatia promuovendo interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico sul tessuto sociale, al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole nonché al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie e alla tutela delle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione con particolare riferimento alla tutela preventiva dei minori e dei giovani.
9/1038-B/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Dori, Borrelli, Grimaldi, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3, comma 1, lettera e), numero l) del provvedimento prevede l'introduzione nel nostro ordinamento della cosiddetto Global Minimum Tax a carico di tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;

    è indubbio che nell'ultimo biennio, mentre molte imprese italiane venivano messe in ginocchio dagli effetti economici della pandemia, alcune realtà hanno visto crescere enormemente fatturato e giro d'affari;

    infatti, l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed il relativo regime di confinamento domestico della popolazione mondiale ha dato una forte spinta alla crescita dei ricavi delle società farmaceutiche e delle multinazionali della distribuzione e dell'e-commerce facendo loro realizzare inaspettati ed enormi extraprofitti;

    nei trimestri impattati dai lockdown causati dalla pandemia Amazon ha registrato una accelerazione del tasso di crescita dei ricavi passando dal 20 per cento del periodo pre-pandemico al 45 per cento del periodo pandemico comportando nel corso del 2020 e ancora nel primo trimestre del 2021 un salto gigantesco nei ricavi, passati da 280 miliardi di euro alla fine del 2019 a 386 miliardi di euro alla fine del 2020, con un aumento assoluto di oltre 106 miliardi di dollari, con un utile operativo nei 12 mesi che è aumentato del 57 per cento mentre quello netto addirittura del 121 per cento;

    stessa sorte è toccata alle società farmaceutiche soprattutto quelle produttrici di vaccini, tamponi-test, di presidi medico-chirurgici e dispositivi di sicurezza (mascherine, guanti, prodotti igienizzanti e altro) il cui fatturato nel solo periodo pandemico ha raggiunto decine di miliardi di euro ai quali aggiungere l'importo (circa 30 miliardi di euro) delle sovvenzioni pubbliche ricevute per attività di ricerca e sviluppo dei vaccini, peraltro senza divulgare i relativi brevetti e costringendo l'Europa (che da sola ha speso altri 71 miliardi di euro per 4,6 miliardi di dosi di vaccino) a fare contratti di acquisto anticipato realizzando la spesa più onerosa di sempre. Insomma un grande business che in realtà avrebbe dovuto essere frenato o calmierato non fosse altro per ragioni di carattere morale e di interesse pubblico i cui extraprofitti avrebbero dovuto essere restituiti con una legge ad hoc per rafforzare, ad esempio, un sistema sanitario al collasso;

    anche durante la crisi ucraina si è assistiti ad uno scenario simile che ha riguardato il business realizzato dai market players del settore energetico. Dal giugno del 2021, infatti, le compagnie energetiche hanno iniziato ad approfittare del rialzo di petrolio e gas, successivamente, nel febbraio 2022, l'invasione dell'ucraina da parte della Russia e le sanzioni scattate a causa dell'offensiva hanno fatto schizzare la domanda di idrocarburi facendo impennare il prezzo del gas da 94 euro MWh a 349 euro/MWh (agosto 2022) e conseguire alle compagnie energetiche extraprofitti stimabili in 43,6 miliardi di euro;

    sempre grazie al lockdown ed ai limiti agli spostamenti imposti ai cittadini che hanno fatto crollare l'incidentalità sulle strade e il numero dei risarcimenti riconosciuti agli assicurati, le imprese assicuratrici hanno registrato nel biennio 2020-2021 ampi margini di guadagno;

    anche il settore bancario, che durante la pandemia ha potuto contare su una forte crescita della liquidità pari a +256 miliardi di euro tra il 2020 e il 2021 solo in termini di depositi sui conti correnti, sta registrando, grazie al miglioramento del margine di interesse, un aumento della redditività (pari a circa 6 miliardi di euro di utili netti nel solo periodo gennaio-marzo 2023) anche per effetto di un rapido adeguamento alle decisioni di politica monetaria della Bce degli interessi sul credito erogato alla clientela, che non sta trovando un altrettanto solerte adeguamento degli interessi riconosciuti sulla raccolta alla clientela costretta a sopportare l'onere sotto forma di minori interessi sui depositi e/o di maggiori costi sui rapporti bancari;

    sono tutte fattispecie di consistenti aumenti di redditività legati a circostanze a volte di congiuntura politica a volte di congiuntura economica, come nel caso dell'impennata della quotazione dell'energia avvenuta a prescindere dai costi di produzione della stessa, e come tali andrebbero tassati distintamente;

    l'Italia è l'unico Paese europeo in cui dal 1990 il salario medio annuale è diminuito, ma non è stato certo lo stesso per i profitti. Nel 2022, come si è visto, le aziende italiane hanno chiuso i bilanci con profitti in crescita del 53,25 per cento rispetto a 2021, il salario dei loro dipendenti è crollato del 7,6 per cento,

impegna il Governo

in sede di attuazione della delega fiscale di cui al provvedimento in esame, a prevedere una tassazione differenziata a carico di quelle attività che, beneficiando di particolari congiunture di natura politico economica, conseguono temporaneamente rispetto ai normali margini ingenti ed imprevedibili profitti, al fine di sostenere l'innalzamento dei salari.
9/1038-B/31. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge delega in esame prevede deleghe al Governo per ridisegnare e rivedere il sistema tributario italiano;

    una riforma fiscale era stata raccomandata dalla Commissione europea come necessario accompagnamento al PNRR, ma quella prospettata dalla delega in esame, così come viene proposta, rischia seriamente di mettere in discussione lo stesso stato sociale. Bruxelles l'aveva richiesta con il fine di aumentare l'equità del sistema, ridurne la frammentazione e arginare l'evasione cronica del nostro Paese, ma il Governo ha scelto di andare in direzione diametralmente opposta dove il diritto ad una fiscalità socialmente equa viene del tutto ignorato;

    si introducono principi e criteri direttivi per la revisione delle imposte dirette e indirette, per gli adempimenti in materia di accise; per la revisione del contenzioso tributario, per il riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici, e altro;

    riguardo allo specifico settore dei trasporti, si prevede uno specifico principio di delega diretto al riordino delle tasse automobilistiche, valutando il superamento dell'addizionale sulla tassa automobilistica, cosiddetto superbollo, per le autovetture più potenti e inquinanti. Una previsione che non va certo nella direzione di voler favorire fiscalmente gli acquisti ambientalmente più virtuosi;

    le esternalità negative del settore dei trasporti sono nel complesso evidenti. Molti Paesi europei hanno introdotto nei loro ordinamenti una serie di imposizioni che sono volte alla diversificazione della tassazione a seconda delle emissioni inquinanti che ogni veicolo produce;

    è sempre più sentita la necessità di accelerare la transizione ecologica nel settore dei trasporti. Da qui la necessità di una riforma fiscale che contribuisca ad allentare la pressione fiscale sul lavoro per trasferirla sull'inquinamento;

    il sistema fiscale dovrebbe sempre più coniugare obiettivi ambientali e obiettivi economici,

impegna il Governo:

   a potenziare gli strumenti di fiscalità ambientale finalizzati, in particolare nel settore dei trasporti, a spingere investimenti e consumi verso tecnologie e interventi a basse e nulle emissioni di carbonio;

   a favorire, tramite opportune misure di favore tributario, la mobilità condivisa e il trasporto pubblico con particolare riguardo a quello su ferro rispetto a quello su gomma.
9/1038-B/32. Ghirra, Borrelli, Grimaldi, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame ha meritoriamente previsto delle misure con le quali è stato introdotto un principio di delega al Governo, con particolare riguardo alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, diretto a prevedere una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto;

    la normativa vigente prevede per i sostituti d'imposta l'onere di certificare le ritenute di acconto sui redditi erogati, per ciascun anno solare, anche a lavoratori autonomi, mediante Certificazione Unica, ordinariamente detta «modello Cu», che risulta essere un obbligo particolarmente gravoso, in quanto le modalità di compilazione sono complesse e onerose in termini di tempo;

    un'ulteriore incombenza gravosa in termini di tempo e complessità è rappresentata dalla compilazione del modello 770, uno dei principali documenti che i sostituti di imposta, ovvero datori di lavoro, enti, ma anche Amministrazioni dello Stato, devono inviare ogni anno, inserendo numerose informazioni, tra le quali, i dati sui versamenti e le ritenute effettuate durante l'anno precedente;

    altro adempimento previsto per tutti i contribuenti, soggetti passivi IVA, anch'esso caratterizzato da modalità di compilazione particolarmente complesse, è la comunicazione della liquidazione periodica IVA, la cosiddetta «LIPE», collegata alla liquidazione dell'IVA, con periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume d'affari raggiunto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dell'emanazione dei decreti legislativi, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, un alleggerimento degli oneri nei confronti dei sostituti d'imposta in tema di compilazione della Certificazione Unica, del modello 770 e della comunicazione della liquidazione periodica IVA relativamente ai redditi erogati ai lavoratori autonomi.
9/1038-B/33. Testa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contempla, tra i principi e criteri direttivi di esercizio della delega al Governo, la revisione del sistema tributario, nonché la semplificazione e il riordino della legislazione vigente;

    durante l'esame in sede referente è emersa la necessità di agevolare e implementare le indispensabili forme di liquidità per le categorie di contribuenti quali imprese, lavoratori autonomi e professionisti al fine di consentire loro la continuità aziendale e professionale;

    con comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze n. 125 del 28 luglio 2023, il Governo ha disposto che si farà carico delle difficoltà connesse ai versamenti tributari e contributivi scaduti il 31 luglio 2023 per tutti i cittadini e le imprese danneggiate dagli eventi naturali eccezionali e imprevedibili che hanno colpito alcune zone d'Italia;

    per il mese di luglio, in via provvisoria e in linea con le previsioni, il saldo del settore statale si è chiuso con un avanzo maggiore sia dell'anno precedente che del mese di giugno 2022, anche grazie al versamento del contributo di solidarietà da parte delle imprese energivore,

   considerato che:

    è arrivata a gran voce da professionisti e addetti al settore la richiesta di proroga termini, slittamento peraltro sempre concesso negli ultimi quindici anni;

    il termine del 31 luglio è oramai scaduto e molti professionisti e contribuenti non sono riusciti, loro malgrado, a rispettarne la scadenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere a tutti i contribuenti, e non solo a quelli colpiti dagli eventi naturali e imprevedibili come previsto dal comunicato citato in premessa, la proroga della scadenza al 21 agosto 2023 dei predetti versamenti con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
9/1038-B/34. Gusmeroli, Bagnai, Centemero, Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    i giovani di oggi e quelli del futuro sono chiamati loro malgrado a sostenere sulle loro spalle il costo sempre più gravoso del benessere di oggi attraverso il debito pubblico, che rimanda al domani la copertura di tante spese e pochi investimenti. Pagano tasse e contributi previdenziali altissimi per finanziare interessi sul debito e spesa corrente, e per mantenere un welfare sbilanciato sulle pensioni. Pagano la scarsità di investimenti pubblici e privati, che ha prodotto un ambiente di vita e di lavoro arido e improduttivo. Scontano un sistema formativo che non li prepara adeguatamente al lavoro che cambia, e trovano un mondo del lavoro incapace di dare loro spazio. Nel contempo, i giovani e le giovani generazioni non compaiono nelle preoccupazioni dell'opinione pubblica e della politica, orientate alla conservazione di consolidati privilegi generazionali in campo fiscale, previdenziale e ambientale. Infatti l'Italia:

     ha il debito pubblico tra i più alti del mondo sia rispetto al PIL (oltre il 140 per cento), sia in termini assoluti;

     con meno di 7 nuovi nati ogni 7000 abitanti, ha uno dei più bassi tassi di natalità al mondo; sconta un lunghissimo periodo di stagnazione economica ed è da vent'anni di fatto a crescita zero;

     in Italia, nei vent'anni della crisi, gli anziani hanno accresciuto il loro livello medio di benessere, mentre quello dei giovani è diminuito;

     ha il più alto rapporto tra pensionati e lavoratori dell'occidente, e nel 2050 avrà più pensionati che lavoratori;

    l'abuso dell'imposizione sui non ancora rappresentati costituisce un esercizio di «potere assoluto» lesivo del principio di libertà politica, quindi la liberazione del bilancio pubblico da questo sistema di ipoteche generazionali è oggi un'emergenza non solo economica, ma etica e politica: lo Stato deve essere non solo finanziariamente, ma generazionalmente «in pareggio»;

    il Preambolo della Carta della Nazioni Unite del 1948, la Dichiarazione dell'UNESCO del 1997 sulle «responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future» e il Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 richiamano espressamente alle prossime generazioni quali portatrici di aspettative e interessi;

    le spese previste dal programma Next Generation Eu, sebbene finanziate a debito, sono quasi interamente destinate a investimenti e sono tutti vincolati a progetti funzionali ad accrescere il benessere, lo sviluppo e la produttività a beneficio delle generazioni future;

    il Parlamento italiano, modificando l'articolo 9 della Carta Costituzionale, ha espressamente riconosciuto la necessità di considerare i diritti delle generazioni future, prescrivendo la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi «anche nell'interesse delle future generazioni»;

    la Corte Costituzionale, con la sent. n. 88/2014, ha affermato che l'attuazione del principio della sostenibilità del debito pubblico «implica una responsabilità che, in attuazione di quelli “fondanti” di solidarietà e di eguaglianza, non è solo delle istituzioni, ma anche di ciascun cittadino nei confronti degli altri, ivi compresi quelli delle generazioni future»;

    la stessa Corte Costituzionale, con la sent. n. 18/2019, ha chiarito con ancor più nettezza che «l'equità intergenerazionale comporta [...] la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo. L'indebitamento e il deficit strutturale operano simbioticamente a favore di un pernicioso allargamento della spesa corrente [...] e la regola aurea contenuta nell'art. 119, sesto comma, Cost., dimostra come l'indebitamento debba essere finalizzato e riservato unicamente agli investimenti in modo da determinare un tendenziale equilibrio tra la dimensione dei suoi costi e i benefici recati nel tempo alle collettività amministrate»;

    ancora la Corte Costituzionale, con la sent. n. 115/2020, ha precisato che anche l'indebitamento e i piani finanziari predisposti dagli enti territoriali per un suo rientro devono prendere in considerazione i «sacrifici imposti alle future generazioni di amministrati» affinché sia raggiunto l'equilibro fra entrate e spese, «presupposto necessario per la sana amministrazione»;

    l'abuso dell'imposizione sui non ancora rappresentati costituisce un esercizio di «potere assoluto» lesivo del principio di libertà politica, quindi la liberazione del bilancio pubblico da questo sistema di ipoteche generazionali è oggi un'emergenza non solo economica, ma etica e politica: lo Stato deve stare non solo finanziariamente, ma generazionalmente «in pareggio»,

impegna il Governo

a non ricorrere all'indebitamento per finanziare spese fiscali al di fuori della regola dell'invarianza di gettito, e a tenere sempre in considerazione l'interesse delle generazioni future all'equa distribuzione dei carichi impositivi e gli effetti che gli stessi possono determinare.
9/1038-B/35. Della Vedova, Magi.


   La Camera,

   premesso che:

    i giovani di oggi e quelli del futuro sono chiamati loro malgrado a sostenere sulle loro spalle il costo sempre più gravoso del benessere di oggi attraverso il debito pubblico, che rimanda al domani la copertura di tante spese e pochi investimenti. Pagano tasse e contributi previdenziali altissimi per finanziare interessi sul debito e spesa corrente, e per mantenere un welfare sbilanciato sulle pensioni. Pagano la scarsità di investimenti pubblici e privati, che ha prodotto un ambiente di vita e di lavoro arido e improduttivo. Scontano un sistema formativo che non li prepara adeguatamente al lavoro che cambia, e trovano un mondo del lavoro incapace di dare loro spazio. Nel contempo, i giovani e le giovani generazioni non compaiono nelle preoccupazioni dell'opinione pubblica e della politica, orientate alla conservazione di consolidati privilegi generazionali in campo fiscale, previdenziale e ambientale. Infatti l'Italia:

     ha il debito pubblico tra i più alti del mondo sia rispetto al PIL (oltre il 140 per cento), sia in termini assoluti;

     con meno di 7 nuovi nati ogni 7000 abitanti, ha uno dei più bassi tassi di natalità al mondo; sconta un lunghissimo periodo di stagnazione economica ed è da vent'anni di fatto a crescita zero;

     in Italia, nei vent'anni della crisi, gli anziani hanno accresciuto il loro livello medio di benessere, mentre quello dei giovani è diminuito;

     ha il più alto rapporto tra pensionati e lavoratori dell'occidente, e nel 2050 avrà più pensionati che lavoratori;

    l'abuso dell'imposizione sui non ancora rappresentati costituisce un esercizio di «potere assoluto» lesivo del principio di libertà politica, quindi la liberazione del bilancio pubblico da questo sistema di ipoteche generazionali è oggi un'emergenza non solo economica, ma etica e politica: lo Stato deve essere non solo finanziariamente, ma generazionalmente «in pareggio»;

    il Preambolo della Carta della Nazioni Unite del 1948, la Dichiarazione dell'UNESCO del 1997 sulle «responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future» e il Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 richiamano espressamente alle prossime generazioni quali portatrici di aspettative e interessi;

    le spese previste dal programma Next Generation Eu, sebbene finanziate a debito, sono quasi interamente destinate a investimenti e sono tutti vincolati a progetti funzionali ad accrescere il benessere, lo sviluppo e la produttività a beneficio delle generazioni future;

    il Parlamento italiano, modificando l'articolo 9 della Carta Costituzionale, ha espressamente riconosciuto la necessità di considerare i diritti delle generazioni future, prescrivendo la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi «anche nell'interesse delle future generazioni»;

    la Corte Costituzionale, con la sent. n. 88/2014, ha affermato che l'attuazione del principio della sostenibilità del debito pubblico «implica una responsabilità che, in attuazione di quelli “fondanti” di solidarietà e di eguaglianza, non è solo delle istituzioni, ma anche di ciascun cittadino nei confronti degli altri, ivi compresi quelli delle generazioni future»;

    la stessa Corte Costituzionale, con la sent. n. 18/2019, ha chiarito con ancor più nettezza che «l'equità intergenerazionale comporta [...] la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo. L'indebitamento e il deficit strutturale operano simbioticamente a favore di un pernicioso allargamento della spesa corrente [...] e la regola aurea contenuta nell'art. 119, sesto comma, Cost., dimostra come l'indebitamento debba essere finalizzato e riservato unicamente agli investimenti in modo da determinare un tendenziale equilibrio tra la dimensione dei suoi costi e i benefici recati nel tempo alle collettività amministrate»;

    ancora la Corte Costituzionale, con la sent. n. 115/2020, ha precisato che anche l'indebitamento e i piani finanziari predisposti dagli enti territoriali per un suo rientro devono prendere in considerazione i «sacrifici imposti alle future generazioni di amministrati» affinché sia raggiunto l'equilibro fra entrate e spese, «presupposto necessario per la sana amministrazione»;

    l'abuso dell'imposizione sui non ancora rappresentati costituisce un esercizio di «potere assoluto» lesivo del principio di libertà politica, quindi la liberazione del bilancio pubblico da questo sistema di ipoteche generazionali è oggi un'emergenza non solo economica, ma etica e politica: lo Stato deve stare non solo finanziariamente, ma generazionalmente «in pareggio»,

impegna il Governo

a tenere sempre in considerazione l'interesse delle generazioni future all'equa distribuzione dei carichi impositivi e gli effetti che gli stessi possono determinare.
9/1038-B/35. (Testo modificato nel corso della seduta)Della Vedova, Magi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Atto Camera 1038-B, al nostro esame e già approvato dal Senato concerne la «Delega al Governo per la riforma fiscale» nella quale sono definite le indicazioni al Governo per la revisione del sistema fiscale italiano con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo economico e alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema tributario;

    l'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (la legge di bilancio per il 2019) ha introdotto all'articolo 24-ter del Tuir (Testo unico imposte sui redditi) un regime fiscale speciale volto a favorire il trasferimento di pensionati residenti all'estero in alcuni comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche per favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento in loco;

    l'agevolazione fiscale è molto attraente perché prevede una tassazione del 7 per cento per dieci periodi di imposta su tutti i redditi prodotti all'estero (non solo quindi quelli da pensione) se si trasferisce la propria residenza in Italia in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti o in uno dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti rientranti nelle zone colpite da alcuni eventi sismici;

    dai dati reperibili dai lavori della Commissione Finanze della Camera si evince che dal 2019 al 2021 hanno usufruito della tassazione sostitutiva solo 506 soggetti e questo lascia intuire che il trend sia rimasto invariato fino ad oggi;

    i dati considerati indicano che è opportuno operare sia una maggiore ed adeguata informazione verso le Comunità italiane all'estero, sia ampliare ai centri più popolosi l'estensione dei benefici fiscali per i pensionati residenti all'estero, anche in considerazione della maggiore prossimità delle strutture sanitarie,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a modificare il regime fiscale speciale di cui in premessa, prevedendo di portare da 20.000 a 50.000 abitanti la popolazione dei comuni nei quali il trasferimento della propria residenza dall'estero garantisce la possibilità di optare per l'imposta sostitutiva agevolata e a divulgare adeguatamente le informazioni su questa opportunità verso le Comunità italiane all'estero.
9/1038-B/36. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Onori, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Atto Camera 1038-B, al nostro esame per la seconda volta dopo le modifiche approvate in Senato, concernente la «Delega al Governo per la riforma fiscale» contiene indicazioni al Governo per revisione del sistema fiscale del nostro Paese orientato a favorire la crescita economica, la prevenzione e la riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale, prevedendo una razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario;

    nell'attuale contesto di globalizzazione economica che favorisce lo sviluppo di attività produttive in Paesi diversi, oltre che la presenza di pensionati in Stati diversi da quelli dove si è svolta l'attività lavorativa, appare opportuno che l'Italia promuova la firma di convenzioni bilaterali, ove non siano già in essere, soprattutto con Paesi, in particolare alcuni paesi dell'America Latina, che registrano considerevoli presenze di cittadini italiani iscritti all'AIRE. Tali convenzioni dovrebbero essere rivolte ad evitare la doppia imposizione internazionale al fine di regolamentare, su base di reciprocità, la sovranità tributaria di entrambi gli Stati. Le convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali, oltre a disciplinare la cooperazione tra le Amministrazioni fiscali degli Stati contraenti, mirano a evitare la doppia imposizione e a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale eliminando le doppie esenzioni;

    operando in tale direzione si verrebbe anche incontro alle categorie più deboli, come i pensionati italiani all'estero, ben 326 mila, secondo dati INPS del 2021, che potrebbero pagare le tasse sulla pensione direttamente in loco ed evitare doppie tassazioni, sia alla fonte che nello Stato di nuova residenza estera;

    la firma di tali convenzioni bilaterali verrebbe incontro alla necessità di tutelare le persone a reddito più basso, come in genere sono i pensionati, e semplificare allo stesso tempo il sistema fiscale,

impegna il Governo

ad avviare negoziati per la stipula di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni fiscali con i Paesi terzi, con particolare attenzione ai paesi dell'America Latina, con cui tali accordi non sono già in essere tenendo conto della presenza di italiani iscritti AIRE sul territorio dello Stato estero contraente.
9/1038-B/37. Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi, Carè.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge, all'esame dell'Assemblea per l'approvazione definitiva, a seguito dell'approvazione in seconda lettura da parte del Senato, contiene una molteplicità di misure volte a rivedere profondamente, attraverso l'esercizio della delega al Governo, l'intero impianto normativo del sistema tributario nazionale, orientato convintamente verso una riduzione della pressione fiscale, la semplificazione degli adempimenti previsti e una maggiore chiarezza dell'applicazione delle disposizioni fiscali, nei riguardi dei contribuenti, delle famiglie e delle imprese;

    nel corso dell'esame in sede referente, sia in prima lettura alla Camera dei deputati, che in seconda lettura presso Palazzo Madama, sono state introdotte significative misure volte a sostenere tra l'altro, le attività autonome e i professionisti, al fine di agevolare l'attività aziendale e professionale anche implementando forme di liquidità;

    al riguardo, l'articolo 5, modificato dalla Camera, reca i principi e i criteri direttivi per la revisione dell'imposta sulle persone fisiche – IRPEF, stabilendo per il lavoro autonomo, particolare riguardo, alle modalità di versamento dell'imposta dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, fermo restando il vigente sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, attraverso una revisione degli indici sintetici di affidabilità, per rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti; in relazione alle difficoltà e ai ritardi da parte dell'Agenzia delle entrate, nel rilascio delle software house connesso dell'aggiornamento dei programmi necessari per l'applicazione degli indici, i cui effetti stanno determinando serie difficoltà soprattutto i professionisti, ad avviso dei sottoscrittori del presente atto, si ravvisa la necessità di riconsiderare i termini di scadenza per gli adempimenti fiscali, previsti per il presente mese di agosto, al fine di consentire ai contribuenti interessati, di definire una migliore pianificazione dei pagamenti delle imposte previste, anche alla luce del Comunicato MEF n. 98 del 14 giugno 2023 e delle disposizioni indicate dal decreto-legge n. 51 del 2023, che ha già previsto la proroga delle scadenze per il versamento prevista al 30 giugno, al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione di interessi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di cassa e nel quadro della finanza pubblica, ulteriori iniziative normative volte a consentire il pagamento dei versamenti già scaduti, al 31 agosto, senza maggiori oneri e interessi nei confronti dei contribuenti.
9/1038-B/38. Matteoni, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Maullu, Testa, Onori, Carmina, Almici, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una delega al Governo per la riforma fiscale, e, in particolare, all'articolo 2 individua i principi generali cui dovrà attenersi nell'esercizio della medesima delega: stimolo della crescita economica e alla natalità, prevenzione e riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario e revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i contribuenti;

    l'articolo 5 del testo di delega reca i reca i principi e i criteri direttivi per la revisione dell'imposta sulle persone fisiche, e con particolare riferimento al lavoro autonomo prevede la realizzazione di una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, il concorso alla formazione del reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti; l'allineamento del trattamento fiscale degli immobili strumentali, nonché di quelli a uso promiscuo; la riduzione delle ritenute operate sui compensi, nel caso in cui ci si avvalga di dipendenti e collaboratori; la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali;

    attualmente la deducibilità dei costi delle auto e di quelli per la manutenzione degli autoveicoli è pari al 20 per cento, rispetto alla deducibilità del 40 per cento delle altre spese sostenute dal lavoratore autonomo;

    un allineamento della deducibilità delle spese per le auto e per la manutenzione delle stesse alla percentuale prevista per le spese di altra natura comporterebbe non solo un vantaggio per i lavoratori autonomi ma comporterebbe anche benefici sia per il mercato delle auto, sia per le entrate dello Stato derivante dall'acquisto delle autovetture,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di allineare la deducibilità delle auto e della manutenzione degli autoveicoli alla deducibilità prevista per le altre spese sostenute da professionisti e lavoratori autonomi.
9/1038-B/39. Matera, Testa.