Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 9 aprile 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 9 aprile 2024.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, De Palma, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Milani, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morassut, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rosso, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 8 aprile 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   ROSSELLO: «Disposizioni per la promozione dell'equilibrio tra i sessi e la valorizzazione del pluralismo nella composizione degli organi di amministrazione delle società» (1811);

   CIOCCHETTI ed altri: «Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380» (1812).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XII Commissione (Affari sociali):

  GIRELLI ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso» (1570) Parere delle Commissioni I, III, V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 9 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 61/2024 dell'8 aprile 2024, concernente la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione anche alla luce della direttiva 16 aprile 2014, n. 2014/55/UE.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 aprile 2024, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:

   relazione, predisposta dal Ministero della giustizia, concernente il seguito del documento della 4a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato (atto Senato Doc XVIII-bis, n. 12) in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023) 234 final).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 8 aprile 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (COM(2024) 148 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 148 final – Annex) che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

    Relazione della Commissione – Relazione 2023 della Commissione europea sulle emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo (COM(2024) 151 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

    Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 (COM(2024) 152 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (convenzione OSPAR) in merito a una decisione che modifica la decisione OSPAR 98/3 sull'eliminazione degli impianti off-shore in disuso (COM(2024) 153 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

    Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Romania ad applicare misure speciali di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2024) 154 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di sentenze della Corte
di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 25 marzo 2024, ha trasmesso la seguente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottata a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che è inviata, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 22 febbraio 2024, causa C-660/22, Ente Cambiano società cooperativa per azioni contro Agenzia delle entrate. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione. Articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – Libera circolazione dei capitali – Direttiva 2008/7/CE – Banche di credito cooperativo il cui patrimonio netto supera una certa soglia – nazionale che impone a tali banche il pagamento di una somma corrispondente al 20 per cento di detto patrimonio netto per conferire la loro azienda bancaria ad una società per azioni in cambio di titoli di quest'ultima – Articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte – Obbligo di indicare le ragioni che giustificano la necessità di una risposta della Corte – Situazione puramente interna – Irricevibilità (Doc. XIX, n. 22).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 5 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale di nomina della professoressa Angela Bracco a presidente del Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi.

  Questo decreto è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 5 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale di nomina del professor Roberto Ragazzoni a presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF).

  Questo decreto è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 3 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2024 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (148).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 aprile 2024.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza volte a favorire il depopolamento dei cinghiali selvatici e a tutelare il patrimonio suinicolo nazionale e la relativa filiera – 3-01123

A)

   VACCARI, FORATTINI, MARINO e ANDREA ROSSI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   a più di due anni dalla comparsa del primo caso in Italia, la peste suina ha colpito oltre 15.400 cinghiali e quasi 14 mila suini. Nella sola zona del pavese le regole di prevenzione hanno portato all'abbattimento di 46 mila maiali;

   l'Italia ha da tempo istituito un commissario straordinario e pochi giorni fa ha nominato tre sottocommissari ad hoc. I risultati finora, però, non sembrano quelli sperati. Le iniziative di prevenzione si sono rivolte verso gli abbattimenti dei suini sani, con un eccesso precauzionale, mentre è stato trascurato il problema dei cinghiali infetti. L'esperienza maturata in questi anni ha dimostrato che l'abbattimento dei cinghiali selvatici, senza un'adeguata opera di contenimento, non serve a niente;

   pur in assenza di allevamenti contaminati, è sufficiente il ritrovamento di una carcassa di cinghiale infetto per attivare intorno ai comuni interessati zone di sorveglianza e restrizioni sanitarie che bloccano le attività e impattano a cascata sull'intera filiera suinicola, con la conseguente svalutazione del prezzo della carne. Inoltre, per riabilitare le importazioni dall'Italia devono passare due anni dal ritrovamento dell'ultima carcassa positiva alla peste suina, per poi attendere altri due anni per completare l'iter di riqualificazione;

   tutti i Paesi extra Unione europea hanno chiuso le importazioni. In Cina, un mercato che per la filiera vale oltre 25 milioni di euro, da due anni è ferma l'importazione. Oltre al danno economico e di immagine, tutto questo comporta una concorrenza da parte dei principali produttori europei pronti a sostituire i prodotti italiani con salumeria cruda e cotta, vanificando lavoro e investimenti portati avanti dalla filiera suinicola italiana;

   la regione Emilia-Romagna ha messo a punto una strategia specifica per arginare la peste suina attraverso: attività di depopolamento, intensificata soprattutto nei distretti più vocati alla produzione suinicola; incremento del livello di biosicurezza nelle aziende zootecniche, con bandi fino a 9 milioni di euro; rimborso delle spese per la recinzione antintrusione e quella per la realizzazione di piazzole per la disinfestazione degli automezzi e delle zone filtro;

   le iniziative di una sola regione non bastano. Serve una strategia unica nazionale –:

   quali iniziative urgenti di competenza intendano adottare per favorire il depopolamento di migliaia di cinghiali selvatici e per assicurare la tutela del patrimonio suino nazionale, le esportazioni e quindi il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera.
(3-01123)


Iniziative volte a contenere la crescita del tasso di deterioramento del credito, al fine di sostenere le famiglie e le imprese – 3-00791

B)

   GIORGIANNI e CONGEDO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   per la prima volta da settembre 2021 i fallimenti in Italia sono tornati a risalire, con i dati Cerved che indicano un inasprimento che coinvolge anzitutto l'industria;

   l'aumento medio del secondo trimestre 2023, rispetto allo stesso periodo 2022, arriva al 5,2 per cento nell'area manifatturiera: a fallire, in particolare, sono le piccole e medie imprese; in generale pesa sulle imprese l'impennata dell'inflazione e l'aumento dei tassi;

   difatti, l'inflazione, la politica monetaria restrittiva della Banca centrale europea e il rallentamento della crescita determineranno un aumento dei nuovi crediti deteriorati fino a tutto il 2024, quando i tassi di deterioramento del credito raggiungeranno, dopo anni di contenimento, livelli massimi, fino a toccare i picchi del periodo anteriore al 2016;

   in base alle stime di Abi e Cerved, infatti, nel 2023 il tasso di deterioramento del credito alle imprese (l'indicatore che esprime la percentuale dei crediti in bonis all'inizio del periodo che nel corso dell'anno diventano non performing) toccherà il 3,1 per cento dal 2,2 per cento del 2022, superando per la prima volta i valori pre-Covid che si attestavano nel 2019 a 2,9 per cento;

   anche gli ultimi dati ufficiali pubblicati dalla Banca d'Italia mostrano che il tasso di deterioramento dei crediti delle società non finanziarie, dopo il lieve aumento di fine 2022 (2,2 per cento contro il 2 per cento del quarto trimestre 2021), ha continuato a crescere anche nel primo trimestre del 2023, portandosi al 2,3 per cento contro il 2 per cento dello stesso periodo del 2022;

   Abi e Cerved stimano che nella media del 2023 gli incrementi più alti riguarderanno le micro imprese (da 2,4 per cento al 3,3 per cento), le grandi imprese (dall'1 per cento all'1,9 per cento) e le aziende che operano nel settore industriale (dall'1,7 per cento al 2,8 per cento), soprattutto di media dimensione (dallo 0,9 per cento al 2,4 per cento) e situate nel Sud Italia (dal 2,8 per cento al 4 per cento);

   negli ultimi 8 anni, gli operatori specializzati nel mercato dei crediti deteriorati, detti in inglese «non performing loans» (npl), hanno favorito il processo di de-risking degli istituti bancari italiani, con 352 miliardi di euro di crediti deteriorati ceduti tra il 2015 e il 2022. Di questi, ben 42 miliardi di euro sono stati ceduti nel 2022, sebbene fosse già stato raggiunto nel 2021 il target Eba del 5 per cento, a conferma di sinergie destinate a proseguire anche nel prossimo triennio grazie al lavoro di una industry npl strutturata;

   a parere dell'interrogante, nel settore dell'industria npl, probabilmente ancor più che in altri ambiti, la responsabilità sociale delle imprese deve costituire una delle leve principali per la gestione della crescita economica e dello sviluppo, intendendo con questo termine l'inclusione della coesione sociale e del rispetto ambientale;

   considerata l'importanza della responsabilità sociale delle imprese nel contesto economico, sociale e ambientale, sia l'Agenda 2030 che la direttiva UE 2022/2464 stanno promuovendo lo sviluppo sostenibile e riscoprendo la rilevanza del ruolo sociale del fare impresa –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare al fine di affrontare queste sfide e come intenda garantire la resilienza del sistema rispetto ai fenomeni di default e crescita del tasso di deterioramento, tutelando il sostegno ad imprese e famiglie.
(3-00791)


Iniziative volte a sostenere il comparto della moda – 3-01124; 3-01125

C)

   BARABOTTI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   il settore della moda rientra tra principali esempi del made in Italy nel mondo; un comparto che conta circa 60.000 imprese e oltre 600.000 addetti;

   negli ultimi anni la filiera produttiva del tessile abbigliamento, pelle, cuoio, calzature e occhialeria ha subito forti contraccolpi; la crisi pandemica prima e le tensioni internazionali (dalla guerra in Ucraina alla crisi del Mar Rosso) hanno incrinato un asset fondamentale per l'economia italiana;

   sono sempre più frequenti i fermi produttivi e il ricorso agli ammortizzatori sociali evidenzia una tendenza negativa che necessita di interventi immediati e mirati;

   dal confronto con le principali associazioni di categoria è emersa la necessità di intervenire con strumenti, così sintetizzabili:

    a) moratoria su finanziamenti garantiti ottenuti dalle imprese del settore a partire dal 2020, quali, ad esempio, i prestiti Sace, sospensione straordinaria su linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza a cui le aziende hanno avuto accesso a seguito della pandemia Covid-19;

    b) possibilità di sospensione momentanea dei finanziamenti in genere (non specifici Covid) per le aziende che ne facciano specifica richiesta;

    c) estensione straordinaria della possibilità di ricorrere alla cassa integrazione e definizione di ammortizzatori sociali ad hoc per le imprese artigiane e le piccole e medie del settore;

    d) contributo a copertura totale per un primo modulo espositivo per la partecipazione a manifestazioni in Italia e all'estero con qualifica di fiera internazionale a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie del settore moda, almeno per tutto l'anno 2024 e per il primo semestre 2025;

   si evidenzia, quindi, la necessità di tempestive misure di carattere economico, nel quadro di un più ampio progetto di politica industriale e rilancio del comparto moda –:

   quali iniziative di competenza il Governo abbia strutturato o intenda strutturare a sostegno del comparto della moda, specificando se siano previsti nel breve termine interventi di natura economica e programmatica a tutela dell'intera filiera.
(3-01124)


   GIANASSI, FOSSI e PELUFFO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il settore moda rappresenta uno dei comparti di maggior importanza del Paese, finalizzato soprattutto all'esportazione in tutti i continenti e alla promozione del made in Italy;

   si tratta di un sistema imprenditoriale con circa 60.000 imprese manifatturiere e oltre 600.000 addetti;

   dopo gli anni della pandemia il settore ha saputo reagire, ma l'incerto e conflittuale contesto internazionale, caratterizzato da crisi energetica e aumento dell'inflazione, sta creando una contrazione economica generalizzata che ha pesanti ricadute sui fatturati delle imprese del comparto;

   le associazioni di categoria, con una lettera al Governo, hanno segnalato queste criticità, che riguardano, in particolare, la pelletteria, il calzaturiero e il tessile, evidenziando come la moda non abbia potuto usufruire di misure a sostegno o contributi specifici come quelli sviluppati per altri settori;

   le associazioni di categoria hanno avanzato al Governo alcune richieste ufficiali. In particolare:

    a) la moratoria su finanziamenti garantiti ottenuti dalle imprese del settore a partire dal 2020, quali, ad esempio, i prestiti Sace, sospensione straordinaria su linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza a cui le aziende hanno avuto accesso a seguito della pandemia Covid-19 (misure che erano state predisposte per l'opportuna ripartenza);

    b) la possibilità di sospensione momentanea dei finanziamenti in genere (non specifici Covid) per le aziende che ne facciano specifica richiesta;

    c) l'estensione straordinaria della possibilità di ricorrere alla cassa integrazione e definizione di ammortizzatori sociali ad hoc per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese del settore;

    d) il contributo a copertura totale per un primo modulo espositivo per la partecipazione a manifestazioni in Italia e all'estero con qualifica di fiera internazionale a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese del settore moda (tessile, abbigliamento, pelletteria, pellicceria, calzature, occhialeria e componenti per la realizzazione delle collezioni), almeno per tutto l'anno 2024 e per il primo semestre 2025;

    e) la definizione di una misura che agevoli l'inserimento nel settore di nuova tecnologia e strumenti digitali con accompagnamento di tale inserimento a percorsi formativi ad hoc, sostegno per investimenti nella realizzazione dei campionari e promozione anche tramite strumenti digitali;

    f) la progettazione di azioni di supporto alle filiere presenti nei distretti moda, partendo dalla messa a disposizione di strumenti finanziari tesi ad agevolare le aggregazioni d'imprese in forme varie;

    g) la messa in campo di azioni di comunicazione verso le giovani generazioni per stimolare l'acquisto di prodotti made in Italy, favorendo anche le produzioni attente a sviluppare percorsi di sostenibilità economica, sociale e ambientale e agevolazioni per l'acquisto di prodotti italiani;

   la situazione attuale può avere ripercussioni gravi non solo sulla continuità produttiva delle imprese interessate, ma anche sui livelli occupazionali coinvolti, ed è quindi necessario che il Governo metta in campo gli strumenti normativi e le risorse adeguate per salvaguardare uno dei settori chiave dell'economia italiana –:

   se siano a conoscenza dei fatti esposti e se intendano adottare conseguentemente iniziative urgenti a sostegno del settore moda per salvaguardare uno dei principali settori del made in Italy, a partire dalle richieste delle associazioni di categoria esposte in premessa.
(3-01125)


Iniziative volte a sostenere il settore della pelletteria di lusso, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese della provincia di Firenze – 3-01126

D)

   FOSSI e GIANASSI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   il settore industriale della pelletteria di lusso rappresenta uno dei comparti di maggior importanza del business dell'alta moda, finalizzato soprattutto all'esportazione in tutti i continenti e alla promozione del made in Italy;

   i dati relativi al comparto parlano, infatti, di esportazioni complessive annue per 80 miliardi di euro. Di questi, sono 10 i miliardi generati proprio dalla pelletteria, con una crescita del 6 per cento anche nei primi sei mesi del 2023, con export per 5,6 miliardi di euro;

   si tratta di lavorazioni, progettate e commissionate dalle grandi imprese sia italiane che multinazionali, che vengono realizzate da artigiani di altissima specializzazione;

   uno dei distretti più significativi di questi settore di contoterzisti è situato nella provincia di Firenze e, in particolar modo, nella realtà industriale di Scandicci, caratterizzato da centinaia di piccole e medie imprese con migliaia di lavoratori;

   da alcuni mesi, a causa di una crisi generata da contrazione della domanda, anche a seguito delle criticità del contesto geopolitico globale, sono state avviate procedure di cassa integrazione guadagni per circa 4.000 lavoratori solo nella provincia di Firenze e non si intravede a breve alcun superamento di tale fase problematica;

   le associazioni toscane di categoria hanno dichiarato di «essere molto preoccupate dai segnali di crisi nel distretto fiorentino della pelletteria, perché moda, pelletteria e meccanica sono tre comparti trainanti dell'economia regionale e anche nazionale»;

   è evidente come questa crisi possa avere ripercussioni gravissime non solo sulla continuità produttiva delle imprese interessate, ma anche sui livelli occupazionali coinvolti –:

   se il Governo sia a conoscenza delle problematiche esposte in premessa relative al settore delle imprese contoterziste della pelletteria di lusso in provincia di Firenze;

   se non si ritenga conseguentemente necessario adottare iniziative urgenti – a partire dalla convocazione di un tavolo interministeriale di confronto con le associazioni sindacali, le istituzioni locali e le stesse aziende committenti – con l'obiettivo di risolvere la crisi delle piccole e medie imprese contoterziste e tutelare un settore di altissima qualità, da sempre vanto mondiale del made in Italy;

   se non si ritenga, altresì, di dover assicurare risorse ai processi di innovazione del settore della pelletteria di lusso e della moda, anche valorizzando l'attività di formazione svolte dalle alte scuole di pelletteria e promuovendo l'istituzione di corsi appositi nelle università toscane, al fine di promuoverne competitività e sostenibilità.
(3-01126)


DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI ENTI DEL TERZO SETTORE (GIÀ ARTICOLI 10, 11 E 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1532 – STRALCIO DISPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO, E COMUNICATO ALL'ASSEMBLEA IL 28 NOVEMBRE 2023) (A.C. 1532-TER-A)

A.C. 1532-ter-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 reca disposizioni per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali comunali ed estende anche alle forme associative dei comuni la possibilità, attualmente prevista esplicitamente per i singoli comuni, di effettuare le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente;

    così come già previsto per le medesime assunzioni effettuate dai singoli comuni, anche quelle effettuate dalle forme associative comunali devono avvenire nel limite dei medesimi vincoli assunzionali e delle risorse già stanziate del Fondo povertà e del Fondo di solidarietà comunale per le suesposte finalità, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio;

    le assunzioni sono quindi possibili in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, nel limite dei vincoli assunzionali e a valere sulle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e sulle quote incrementali del Fondo di solidarietà comunale destinate ai servizi sociali, nel limite delle stesse;

    la Relazione tecnica del provvedimento all'esame precisa che l'estensione della deroga ai vincoli assunzionali di assistenti sociali dai comuni alle loro forme associative avviene ad invarianza finanziaria e tuttavia si teme che di fatto si diminuiscono le capacità assunzionali dei singoli comuni poiché desta qualche perplessità la predetta invarianza finanziaria;

    il potenziamento delle assunzioni di assistenti sociali da parte dei comuni è stato fortemente voluto, nel corso della precedente legislatura, proprio dal M5S e riteniamo tuttavia necessario potenziare ulteriormente le assunzioni alla luce dell'emarginazione e il disagio giovanile che si sta manifestando con sempre più preoccupazione nei diversi territori del nostro Paese, particolarmente del mezzogiorno, troppo spesso abbandonati, ahimè, anche in nome della redigenda autonomia differenziata,

impegna il Governo

al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali e ridurre i divari territoriali, ad incrementare, nel primo provvedimento utile di natura finanziaria le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da destinare al riparto di cui al comma 799 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di soddisfare ulteriormente il fabbisogno assunzionale delle associazioni tra i comuni.
9/1532-ter-A/1. Sportiello, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 reca disposizioni per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali comunali ed estende anche alle forme associative dei comuni la possibilità, attualmente prevista esplicitamente per i singoli comuni, di effettuare le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente;

    la legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ai commi da 797 a 804 prevede misure specifiche per il potenziamento e la strutturazione dei servizi sociali territoriali e, in particolare, del servizio sociale professionale ed ha favorito l'incremento di assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali;

    in particolare si prevede che al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

     a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

     b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;

   ritenuto che:

    la direzione intrapresa con la legge di bilancio del 2021 debba essere ulteriormente implementata al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché per prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali,

impegna il Governo

ad incrementare, nel primo provvedimento utile di natura finanziaria e per un importo non inferiore ad 80 milioni di euro, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedendo altresì che qualora un comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali intervenga con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei Comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.
9/1532-ter-A/2.Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 detta alcune modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del terzo settore;

    nel corso dell'esame in sede referente le modifiche al Codice del Terzo settore sono state numerose e con un impatto rilevante sulla natura generale degli enti appartenenti a questo mondo;

    alcune di queste modifiche rischiano infatti di indebolire la natura no profit degli enti del terzo settore oltre che i meccanismi di trasparenza e controllo degli stessi;

    particolarmente critiche sono, ad esempio, le modifiche che hanno alzato le soglie limite oltre le quali diventa obbligatorio il controllo contabile e la revisione legale dei conti; entrando nello specifico, si ampliano i limiti soglia in base ai quali nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e di un revisore legale dei conti è obbligatoria;

    se da un lato si comprende la legittima esigenza di semplificare il sistema di gestione del terzo settore dall'altro non bisogna dimenticare che allentare troppo le maglie dei controlli rischia di rendere questo importantissimo settore nuovamente terra di conquista del malaffare, così come talvolta avvenuto in passato;

    ugualmente appare critica la modifica apportata in sede referente all'articolo 36 del Codice del terzo settore; l'articolo vigente prevede che le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità proprie; in ogni caso, il vigente articolo 36 stabilisce che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati;

    con la predetta modifica, introdotta con emendamento del Governo, si prevede che il numero dei lavoratori non possa essere superiore al 20 per cento (anziché 5 per cento) del numero degli associati;

    è evidente come con tale modifica si rischia di comprimere la componente fondamentale e costitutiva degli enti del terzo settore rappresentata, in primis, proprio dalla componente dal volontariato,

impegna il Governo:

   a prevedere nel primo provvedimento utile la definizione e realizzazione di un monitoraggio per verificare se le disposizioni per il controllo e la trasparenza degli enti del terzo settore, come introdotte nel 2017 Codice del terzo settore, abbiano sortito l'effetto di contenere qualsiasi deriva delle finalità proprie del terzo settore e quali siano state effettivamente le difficoltà di gestione degli enti terzo del settore circa gli adempimenti inseriti nel Codice e funzionali alla trasparenza contabile e all'effettivo conseguimento degli obiettivi di interesse generale;

   a vigilare affinché la disposizione che prevede che il numero dei lavoratori non possa essere superiore al 20 per cento (anziché 5 per cento) del numero degli associati non diventi un escamotage per snaturare o comprimere la componente fondamentale e costitutiva degli enti del terzo settore rappresentata, in primis, dal volontariato.
9/1532-ter-A/3. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 detta alcune modifiche al decreto legislativo 3 luglio 201 7, n. 117, recante il Codice del terzo settore, nel corso dell'esame in Commissione le modifiche al Codice del Terzo settore sono state numerose e con un impatto rilevante sulla natura generale degli enti appartenenti a questo mondo;

    alcune di queste modifiche rischiano di indebolire la natura no profit degli enti del terzo settore oltre che i meccanismi di trasparenza e controllo degli stessi;

    particolarmente critiche sono, ad esempio, le modifiche che consentono alle associazioni militari di essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nel rispetto della specificità della composizione della loro base associativa e delle finalità dell'ordinamento militare;

    gli oneri derivanti dalla predetta inclusione, sono valutati in 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e in sostanza si includono le associazioni d'arma nel Terzo settore (anche senza derogare allo status dell'ordinamento militare) le quali potranno beneficiare anche delle agevolazioni fiscali (incluso il 5 per mille!);

    a riguardo si ricorda che già in occasione di tentativi pregressi, una buona parte del terzo settore aveva espresso una decisa contrarietà all'estensione del 5 per mille degli italiani anche alle Forze di Polizia e alle Forze Armate: da Emergency ad ActionAid, da Save the Children al FAI, decine di associazioni avevano lanciato l'allarme e si erano appellati al Parlamento «perché non venisse snaturato lo spirito del 5 per mille, nato nel 2006 con il preciso obiettivo di sostenere le attività nel campo del volontariato, della ricerca scientifica, della tutela dei più fragili, del patrimonio culturale e dell'ambiente»;

    se indubbiamente il lavoro delle Forze di Polizia e delle Forze armate è essenziale per la sicurezza di tutti i cittadini ed è quindi dovere dello Stato sostenerlo e sovvenzionarlo direttamente, comunque non appare giusto ed anzi è profondamente sbagliato togliere risorse agli enti del Terzo Settore che svolgono attività altrettanto fondamentali a beneficio della collettività, complementari a quelle svolte dallo Stato;

    le associazioni d'arma già ricevono le necessarie sovvenzioni dalla fiscalità generale e le tutele previdenziali per i loro associati, mentre gli enti del terzo settore vivono del solo sostegno che i cittadini danno una volta l'anno con la dichiarazione dei redditi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina richiamata in premessa, al fine di ripensare alla inclusione delle associazioni d'arma nel terzo settore quanto meno con specifico riferimento alla donazione del 5 per mille le cui risorse possono piuttosto essere indirizzate al sostegno delle associazioni del terzo settore che si occupano dei bambini oncologici oppure dei bambini in fuga da drammatici teatri di guerra.
9/1532-ter-A/4. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 detta alcune modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del terzo settore;

    nel corso dell'esame in Commissione le modifiche al Codice del Terzo settore sono state numerose e con un impatto rilevante sulla natura generale degli enti appartenenti a questo mondo; altre modifiche invece sarebbero state necessarie laddove, ad esempio, non è prevista la possibilità per i revisori legali ed i professionisti certificati a norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge n. 4 del 2013 di poter depositare il bilancio sociale degli enti del terzo settore nel suddetto registro;

    il RUNTS è il registro telematico istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione degli articoli 45 e seguenti del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti;

    in particolar modo, l'articolo 53 del Codice del Terzo settore stabilisce che sia un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a prevedere le modalità di iscrizione al registro individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti, tra cui il bilancio sociale, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del summenzionato registro;

    in virtù della predetta disposizione è stato emanato il decreto ministeriale del 15 settembre 2020 n. 106, il quale all'articolo 20 disciplina le informazioni e i depositi successivi all'iscrizione nel RUNTS ed ai comma 2, lettera c) dichiara abilitati al deposito del bilancio (e degli altri atti) soltanto i professionisti iscritti all'Albo Unico dei Dottori commercialisti previsto nell'articolo 34, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 139 del 2005; ad una mera lettura letterale del disposto si potrebbe ritenere (e gli organi sociali sarebbero portati a ritenere) che solo i professionisti iscritti in questo albo possano essere incaricati all'adempimento del deposito, escludendo sia gli esperti contabili che i professionisti non iscritti ad albi;

    siffatta interpretazione in chiave di «esclusiva» di tali professionisti sarebbe, tuttavia, viziata di illegittimità che è palesata anche dal fatto che presso il registro delle Imprese l'incarico del deposito di atti e bilanci può essere conferito anche ai revisori legali ed ai professionisti non iscritti ad albi ed operanti nell'ambito della libertà di esercizio professionale: costoro – come è noto – compilano senza alcuna preclusione l'istanza telematica di deposito sulla piattaforma del portale del Registro delle Imprese come intermediari autorizzati;

    in un contesto nel quale il RUNTS si affianca e si ispira al registro delle Imprese – quanto agli effetti costitutivi e dichiarativi e quanto ai collegamenti tra i due registri – è giuridicamente coerente ritenere che, anche nel caso del RUNTS, debba valere lo stesso principio e la stessa disciplina e quindi debba operare la legittimazione a ricevere l'incarico di deposito dei bilanci anche da parte di revisori legali e professionisti non iscritti in albi,

impegna il Governo

alla luce delle considerazioni espresse in premessa, ad intervenire nel primo provvedimento normativo utile al fine di estendere la platea dei soggetti abilitati a depositare gli atti di cui all'articolo 48 del Codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, in particolare includendovi i revisori legali ed i professionisti certificati a norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge n. 4 del 2013.
9/1532-ter-A/5. Barzotti, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il Terzo Settore, così come la presenza del volontariato, svolgono un'importante ed insostituibile funzione anche nel settore carcerario, per il reinserimento sociale dei condannati nella vita sociale, a salvaguardia della dignità dei detenuti. Il Terzo Settore ha dunque un'importanza capitale, se si considera che ad esso vanno ricollegate circa l'80 per cento delle attività di promozione sociale degli istituti penitenziari;

    uno dei fondamentali princìpi del nostro ordinamento penale risiede nel principio rieducativo della pena sancito all'articolo 27 comma 3, della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;

    la legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, stabilisce, a sua volta, che il trattamento penitenziario dei condannati e degli internati ha carattere rieducativo e che tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, ai reinserimento sociale, anche attraverso attività sperimentali mirate a promuovere e a diffondere metodologie nuove nel contesto nazionale, prevedendo, altresì, che la comunità locale partecipi all'azione rieducativa svolta nei confronti degli stessi;

    è stata presentata, il 26 ottobre 2022, alla Camera, la proposta di legge Bruno ed altri recante «Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari», avente come finalità principale proprio quella di promuovere il riconoscimento di tali attività come opportunità di cambiamento per i detenuti attori e come mutamento delle modalità relazionali attraverso adeguate e durature fonti di finanziamento;

    l'attività di teatro in carcere è ormai da più parti riconosciuta avere non solo carattere trattamentale nei confronti dei detenuti ma anche un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita, del superamento dei pregiudizi e dello stigma, non solo dei detenuti e internati ma di tutto il personale coinvolto;

    attraverso l'individuazione di esperti che operano nel campo teatrale e sociale, ai detenuti viene offerta in tal modo la possibilità di entrare in contatto con la società esterna attraverso la realizzazione di laboratori teatrali che rappresentano un concreto percorso di reinserimento nella società e, allo stesso tempo, un incremento maggiore della valenza trattamentale all'interno dell'Istituto,

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le opportune iniziative, anche normative, volte a sostenere il potenziamento delle attività di promozione sociale degli istituti carcerari e, in particolare, a regolamentare, valorizzare e sostenere con provvedimenti legislativi ad hoc le attività teatrali negli istituti penitenziari, finalizzate al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro, nel pieno rispetto del principio di rieducazione della pena sancito dalla nostra Costituzione.
9/1532-ter-A/6. Bruno, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il Terzo Settore, così come la presenza del volontariato, svolgono un'importante ed insostituibile funzione anche nel settore carcerario, per il reinserimento sociale dei condannati nella vita sociale, a salvaguardia della dignità dei detenuti. Il Terzo Settore ha dunque un'importanza capitale, se si considera che ad esso vanno ricollegate circa l'80 per cento delle attività di promozione sociale degli istituti penitenziari;

    uno dei fondamentali princìpi del nostro ordinamento penale risiede nel principio rieducativo della pena sancito all'articolo 27 comma 3, della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;

    la legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, stabilisce, a sua volta, che il trattamento penitenziario dei condannati e degli internati ha carattere rieducativo e che tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, ai reinserimento sociale, anche attraverso attività sperimentali mirate a promuovere e a diffondere metodologie nuove nel contesto nazionale, prevedendo, altresì, che la comunità locale partecipi all'azione rieducativa svolta nei confronti degli stessi;

    è stata presentata, il 26 ottobre 2022, alla Camera, la proposta di legge Bruno ed altri recante «Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari», avente come finalità principale proprio quella di promuovere il riconoscimento di tali attività come opportunità di cambiamento per i detenuti attori e come mutamento delle modalità relazionali attraverso adeguate e durature fonti di finanziamento;

    l'attività di teatro in carcere è ormai da più parti riconosciuta avere non solo carattere trattamentale nei confronti dei detenuti ma anche un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita, del superamento dei pregiudizi e dello stigma, non solo dei detenuti e internati ma di tutto il personale coinvolto;

    attraverso l'individuazione di esperti che operano nel campo teatrale e sociale, ai detenuti viene offerta in tal modo la possibilità di entrare in contatto con la società esterna attraverso la realizzazione di laboratori teatrali che rappresentano un concreto percorso di reinserimento nella società e, allo stesso tempo, un incremento maggiore della valenza trattamentale all'interno dell'Istituto,

impegna il Governo

a valutare iniziative, tenuto conto di una programmazione complessiva e generale degli interventi del Ministero della giustizia in materia penitenziaria, nel rispetto altresì dei vincoli di finanza pubblica, volte a sostenere il potenziamento delle attività di promozione sociale degli istituti carcerari e, in particolare, a regolamentare, valorizzare e sostenere con provvedimenti legislativi ad hoc le attività teatrali negli istituti penitenziari, finalizzate al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro, nel pieno rispetto del principio di rieducazione della pena sancito dalla Costituzione.
9/1532-ter-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Bruno, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame dell'Aula reca, tra le altre, modifiche alle disposizioni del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, intervenendo in più punti, anche nell'ottica di semplificare gli adempimenti richiesti da tale corpus normativo a carico degli enti associativi;

    in alcune realtà territoriali, soprattutto nei comuni sotto i quindicimila abitanti, l'applicazione eccessivamente rigida della normativa sul Terzo settore rischia di compromettere l'attività delle piccole associazioni, composte da volontari, che operano da diversi anni attraverso l'iniziativa gratuita dei loro soci con benefìci importanti per la collettività;

    infatti, mentre in passato l'usualità per un comune era quella di stipulare una convenzione con le associazioni del territorio direttamente approvando l'accordo stesso in Giunta comunale e poi facendo adottare al dirigente i relativi impegni di spesa previsti, con l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore le convenzioni con le associazioni risultano di fatto possibili solamente a norma dello stesso e, in particolare, a norma dell'articolo 56 del decreto legislativo citato;

    per le piccole associazioni di cui si è dato conto, poco strutturate, gli adempimenti richiesti dal Codice del Terzo settore ai fini dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore risultano difficilmente sostenibili, portando molte realtà alla chiusura con evidenti svantaggi per la collettività e il tessuto sociale dei comuni;

    snellire ulteriormente gli adempimenti e le procedure per le piccole associazioni potrebbe rappresentare una soluzione alla problematica descritta;

    occorre salvaguardare la funzione sociale dell'associazionismo e dell'attività di volontariato, favorendo la spontaneità delle iniziative dei cittadini, anche nei piccoli comuni, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto dei princìpi sottesi alla riforma del Terzo settore,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori misure derogatorie a favore delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato di piccole dimensioni, semplificando gli adempimenti a loro carico, anche dal punto di vista degli obblighi di tenuta delle scritture contabili, al fine di salvaguardarne la continuità operativa;

   a valutare l'opportunità di prevedere una deroga al requisito dell'iscrizione semestrale nel Registro unico nazionale del Terzo settore, richiesto dall'articolo 56 del Codice del Terzo settore, al fine di agevolare la stipula di convenzioni tra le pubbliche amministrazioni e le associazioni del territorio, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti.
9/1532-ter-A/7.Pretto.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame dell'Aula reca, tra le altre, modifiche alle disposizioni del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, intervenendo in più punti, anche nell'ottica della semplificazione degli adempimenti richiesti;

    snellire ulteriormente gli adempimenti e le procedure per gli enti di piccole dimensioni potrebbe ulteriormente rappresentare una salvaguardia di queste realtà;

    occorre tutelare le funzioni sociali dell'associazionismo e dell'attività di volontariato, favorendo la spontaneità delle iniziative dei cittadini, anche nei piccoli comuni, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto proprio dei princìpi del Terzo settore,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere ulteriori iniziative a favore degli enti del terzo settore di piccole dimensioni, semplificando gli adempimenti a loro carico, anche dal punto di vista degli obblighi di tenuta delle scritture contabili, al fine di salvaguardarne la continuità operativa.
9/1532-ter-A/7.(Testo modificato nel corso della seduta)Pretto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore»;

    la tutela dei minori rappresenta una delle attività più delicate e complesse svolte dagli enti locali, dovuta alla vulnerabilità dei soggetti coinvolti e alla complessità del sistema di presa in carico, che richiede elevate professionalità, lavoro in rete sul territorio, capacità di attivare interventi di prevenzione del disagio e sostegno alla famiglia di origine per preservare quanto più possibile il rapporto genitori-figli anche in condizioni di marginalità e povertà estrema;

    le crescenti situazioni di povertà e disagio sociale, acuitesi con la pandemia, hanno comportato negli ultimi anni un incremento nel numero di minori affidati in comunità familiari, case famiglia e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare;

    di conseguenza, la spesa a carico dei comuni rispetto al sistema di presa in carico dei minori è cresciuta esponenzialmente senza che vi fosse una adeguata e strutturale destinazione di risorse pubbliche finalizzata alla capacità di fornire servizi di qualità in una ottica di co-programmazione e co-progettazione con gli attori pubblici e il privato sociale;

    Anci ha più volte rappresentato la sofferenza di molti comuni, a partire da quelli più piccoli, nella gestione di queste spese a bilancio,

impegna il Governo

a destinare specifiche e adeguate risorse al fine di sostenere i comuni nelle spese per servizi, assistenza e alloggio dei minori affidati in comunità familiari, case famiglia e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare.
9/1532-ter-A/8. Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore»;

    la tutela dei minori rappresenta una delle attività più delicate e complesse svolte dagli enti locali, dovuta alla vulnerabilità dei soggetti coinvolti e alla complessità del sistema di presa in carico, che richiede elevate professionalità, lavoro in rete sul territorio, capacità di attivare interventi di prevenzione del disagio e sostegno alla famiglia di origine per preservare quanto più possibile il rapporto genitori-figli anche in condizioni di marginalità e povertà estrema;

    le crescenti situazioni di povertà e disagio sociale, acuitesi con la pandemia, hanno comportato negli ultimi anni un incremento nel numero di minori affidati in comunità familiari, case famiglia e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare;

    di conseguenza, la spesa a carico dei comuni rispetto al sistema di presa in carico dei minori è cresciuta esponenzialmente senza che vi fosse una adeguata e strutturale destinazione di risorse pubbliche finalizzata alla capacità di fornire servizi di qualità in una ottica di co-programmazione e co-progettazione con gli attori pubblici e il privato sociale;

    Anci ha più volte rappresentato la sofferenza di molti comuni, a partire da quelli più piccoli, nella gestione di queste spese a bilancio,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di individuare specifiche risorse al fine di sostenere i comuni nelle spese per servizi, assistenza e alloggio dei minori affidati in comunità familiari, case famiglia e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare.
9/1532-ter-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri, e le associazioni di promozione sociale (APS) che svolgono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito in data certa, anteriore al 10 giugno 2021 (data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10-bis dell'articolo 119) determinano il limite di spesa ammesso al Superbonus moltiplicando il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari, per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI);

    da questa modalità di calcolo l'Agenzia delle entrate ha ritenuto, tuttavia, di escludere gli immobili edificati in regime di concessione di diritto di superficie: «Diversamente, per gli immobili posseduti per il tramite di una concessione comunale, l'istante non potrà applicare la peculiare modalità di calcolo prevista dal citato comma 10-bis ma potrà usufruire, ricorrendone i requisiti richiesti dalla norma, del Superbonus con le modalità ordinarie previste dal comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio»;

    con una interpretazione restrittiva l'Agenzia ha ritenuto, infatti, che «l'istante possa usufruire del Superbonus, con l'applicazione del comma 10-bis per gli interventi effettuati su immobili posseduti, in base ai titoli elencati: proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, nei quali svolge: attività rientranti nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria e della assistenza sanitaria di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 46; attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, esercitate secondo le condizioni previste dall'articolo 10, comma 5 del decreto legislativo n. 460 del 1997»;

    inoltre, ha precisato che il rispetto della condizione tassativa rappresentata dal titolo di possesso dell'immobile, «non si ritiene realizzata nel caso in cui le ONLUS, OdV e APS, sono detentori di un immobile in forza di un contratto di locazione una concessione ad un diritto di superficie»;

    tuttavia, in particolare per il diritto di superficie, è del tutto evidente che la risposta dell'ADE e l'interpretazione restrittiva dell'applicazione dell'articolo 10-bis si pongono in aperto contrasto con quanto si evince dalla lettura dell'articolo 952 del codice civile denominato «Costituzione del diritto di superficie» nel quale il legislatore stabilisce che «il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo»;

    da una lettura dei due commi dell'articolo 952 se ne deduce come la norma rappresenti in primo luogo lo strumento giuridico mediante il quale il superficiario, ovvero il soggetto detentore del diritto di superficie su un suolo è di fatto il proprietario della costruzione nel caso l'abbia egli stesso eseguita (eventualmente anche a seguito di una concessione ad aedificandum), come assimilabile a un titolo di proprietà dell'edificio a tutti gli effetti, e, in secondo luogo, l'atto con cui si configura la cessione, da parte del proprietario al superficiario, della proprietà di una costruzione già esistente separatamente dal suolo;

    sulla scorta delle citate considerazioni, si ritiene dunque che, per accedere alle agevolazioni fiscali per la realizzazione di interventi edilizi tra cui il Superbonus, il diritto di superficie con concessioni pubbliche si costituisce quale strumento giuridico idoneo di detenzione e godimento dell'immobile;

    l'interpretazione delle norme risultante dalle circolari e risposte ad interpelli dell'Agenzia delle entrate, esprime, invece, una chiara limitazione e differenziazione dell'utilizzo della detrazione 110 per cento tra i soggetti appartenenti al Terzo Settore, che appare non solo complessa in fase di applicazione, ma soprattutto iniqua e in contrasto con le precedenti e più idonee interpretazioni della normativa;

    per garantire a tutti i soggetti del Terzo Settore di ricevere un trattamento omogeneo, si rende, quindi, necessario, prevedere un intervento interpretativo, e, se del caso, normativo, che espliciti chiaramente come la concessione pubblica con diritto di superficie sia un combinato a tutti gli effetti ammissibile per l'accesso alle agevolazioni Superbonus, similmente per tutti i soggetti ONLUS, OdV e APS, e valido anche fini del calcolo delle unità equivalenti senza alcuna discriminazione, in continuità con la normativa iniziale del decreto rilancio,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, anche normative, volte a cancellare ogni disparità di trattamento tra enti del terzo settore ai fini della fruizione dei benefìci del Superbonus 110 per cento, nel senso indicato in premessa.
9/1532-ter-A/9. Foti.


PROPOSTA DI LEGGE: DAVIDE BERGAMINI ED ALTRI: MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 198, IN MATERIA DI CONSIDERAZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE PER LA FISSAZIONE DEI PREZZI NEI CONTRATTI DI CESSIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI, E DELEGA AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA DELLE FILIERE DI QUALITÀ NEL SISTEMA DI PRODUZIONE, IMPORTAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI. (A.C. 851-A)

A.C. 851-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 851-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo le parole: il Ministero delle imprese e del made in Italy, promuove aggiungere le seguenti: nell'anno 2024

   sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 851-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di criteri per la definizione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari)

  1. Al fine di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, nonché di tutelare le filiere connesse, al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

   «o-bis) “costi di produzione”: i costi, sostenuti dal fornitore, elaborati sulla base del costo delle materie prime, dei servizi connessi al processo produttivo e alla commercializzazione, del costo dei mezzi tecnici e dei prodotti energetici, del differente costo della manodopera negli areali produttivi nonché del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica, delle tecniche di produzione, dei periodi di commercializzazione diversi, della vulnerabilità dei prodotti e dei volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e degli eventi atmosferici eccezionali»;

   b) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I prezzi stabiliti nel contratto di cessione tra il fornitore e l'acquirente devono tenere conto dei costi di produzione».

   c) all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: «comprese quelle relative ai prezzi» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei costi di produzione»;

   d) all'articolo 8, comma 2, lettera b), dopo le parole: «tutte le informazioni necessarie» sono inserite le seguenti: «, in particolare con l'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi,».

A.C. 851-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alla normativa europea vigente e all'articolo 210-bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, un decreto legislativo per la disciplina delle filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) individuazione dei criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere di cui al comma 1, con particolare attenzione al rispetto dei diritti dei lavoratori, alla tutela della salute degli stessi, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle condizioni morfologiche delle aree produttive, alla tracciabilità dei prodotti, alla lavorazione, alla trasformazione, al confezionamento e alla fornitura dei prodotti agroalimentari. Ai fini del miglioramento dei parametri di sostenibilità ambientale, sono utilizzabili le tecniche di editing genomico di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, secondo le modalità ivi previste;

   b) introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese del settore agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla costituzione di filiere di qualità nella produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari che rispettano i criteri di cui alla lettera a), in conformità alla disciplina nazionale ed europea in materia fiscale, di concorrenza, di diritto del lavoro nonché di tutela dell'ambiente e della salute;

   c) previsione di agevolazioni e di incentivi maggiormente premianti per la costituzione di consorzi o per operazioni di fusione o di acquisizione tra le imprese partecipanti alle filiere di cui al comma 1.

   d) assicurare la piena compatibilità e coerenza, anche operativa, con gli strumenti legislativi vigenti in materia di Sistema informativo di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio (Classyfarm), di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 2 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2022, di Sistema di qualità nazionale zootecnia, di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2023, e di Sistema di qualità nazionale per il benessere animale, di cui al citato decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 2 agosto 2022.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
  5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , riduzione dell'uso dei pesticidi, salute e benessere animale.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a), dopo le parole: fornitura dei prodotti alimentari aggiungere le seguenti: nonché alla riduzione dell'uso dei pesticidi e al benessere degli animali nell'ambito dei processi produttivi.
2.1000. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: . Ai fini del miglioramento fino alla fine della lettera.
2.1002. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e della salute con le seguenti: , della biodiversità, della salute e del benessere animale.
2.1003. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: con gli strumenti legislativi vigenti con le seguenti: con la disciplina normativa vigente.
2.500. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 851-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Campagne informative istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

  1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione del consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi compresi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Campagne informative istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

  Al comma 1, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: nell'anno 2024.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
3.600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 1, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: , tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA,
3.1000. Cerreto, Davide Bergamini, Nevi.

(Approvato)

A.C. 851-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo reca: «Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari»;

    in particolare l'articolo 2 prevede una Delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari;

    purtroppo una cospicua parte delle persone impiegate in queste filiere risulta ingaggiata irregolarmente, attraverso il cosiddetto «sistema del caporalato», ovvero l'intermediazione, il reclutamento della manodopera finalizzata all'attività lavorativa in agricoltura;

    secondo il VI rapporto Agromafie e Caporalato edito dalla Fondazione Placido Rizzotto, nel corso del 2021, sono stati circa 230 mila gli occupati impiegati irregolarmente nel settore agricolo (oltre un quarto del totale degli occupati del settore);

    nel rapporto si evidenzia ulteriormente che nelle filiere produttive agroalimentari l'appalto ed il sub appalto illecito, rappresentano, infatti, l'evoluzione dell'intermediazione illecita di manodopera. Pezzi o interi settori di produzione vengono «delegati» ai caporali, attraverso la creazione di cooperative spurie e l'apertura di finte partite IVA, strumenti attraverso i quali i caporali, a loro volta, «subappaltano» pezzi di produzione, irrimediabilmente incardinata sullo sfruttamento e l'intermediazione illecita di manodopera;

    lo sfruttamento lavorativo e il caporalato vengono perpetrati attraverso nuovi e più complessi meccanismi che vedono il coinvolgimento di attori qualificati (i cosiddetti «colletti bianchi») ed in generale figure in grado di mascherare l'illegalità attraverso un «gioco di scatole cinesi», che rende ancor più complicata la prevenzione, l'individuazione e la conseguente repressione del fenomeno; un pezzo cruciale di questo fenomeno è rappresentato dal sistema di trasporto, che costringe i braccianti a dover pagare lo spostamento verso i luoghi di lavoro. Maggiore è la distanza tra le aziende e le persone in cerca di lavoro, più è diffuso l'intervento dei caporali;

    per il trasporto vengono quindi direttamente sottratte dalle paghe dei lavoratori somme di denaro,

impegna il Governo

a prevedere iniziative finalizzate all'istituzione di un servizio di trasporto pubblico dei braccianti agricoli nelle aree più esposte al fenomeno del caporalato.
9/851-A/1. Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 prevede la promozione di campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy,

impegna il Governo

a prevedere, nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale sulla diffusione della peste suina, sulle conseguenze che tale diffusione comporta sugli allevamenti e sui prezzi della carne di maiale sul mercato.
9/851-A/2. Forattini, Vaccari, Marino, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 prevede la promozione di campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale sulla diffusione della peste suina, sulle conseguenze che tale diffusione comporta sugli allevamenti e sui prezzi della carne di maiale sul mercato.
9/851-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Forattini, Vaccari, Marino, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la disciplina delle filiere rispettose di parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari,

impegna il Governo

ad adottare, ulteriori iniziative normative volte ad acquisire il parere dell'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'Unione europea (Afco), per analizzare in modo costante i costi di produzione, i margini e le pratiche commerciali nel settore.
9/851-A/3. Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la disciplina delle filiere rispettose di parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari,

impegna il Governo

a salvaguardare, nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 l'uso della risorsa idrica attraverso l'incentivazione di modalità razionali di irrigazione attraverso l'impiego di nuove tecnologie e il riutilizzo delle acque e la costruzione di piccoli invasi.
9/851-A/4. Ferrari, Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la disciplina delle filiere rispettose di parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari,

impegna il Governo

a promuovere, nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, l'agricoltura biologica e le altre attività di elevata qualità ecologica per salvaguardare le aree rurali, incrementare il reddito delle attività agricole, fermare la fuga dei giovani dalle campagne ed incrementare l'occupazione giovanile.
9/851-A/5. Ghio, Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la disciplina delle filiere rispettose di parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari,

impegna il Governo

a valorizzare, nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, le attività degli Osservatori Regionali per la Sicurezza Alimentare.
9/851-A/6. Bakkali, Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la disciplina delle filiere rispettose di parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di valorizzare, nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, le attività degli Osservatori Regionali per la Sicurezza Alimentare.
9/851-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Bakkali, Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la disciplina delle filiere rispettose di parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari,

impegna il Governo

a preservare, nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, la destinazione d'uso ed arrestare il consumo del suolo agricolo.
9/851-A/7. Morassut, Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la disciplina delle filiere rispettose di parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari,

impegna il Governo

a sostenere, nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, la ricerca scientifica per progettare e implementare sistemi colturali resilienti ai futuri cambiamenti ambientali e per individuare strumenti innovativi in grado di trasformare il paesaggio agricolo per garantire sicurezza alimentare, adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici.
9/851-A/8. Girelli, Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la disciplina delle filiere rispettose di parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere, nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, la ricerca scientifica per progettare e implementare sistemi colturali resilienti ai futuri cambiamenti ambientali e per individuare strumenti innovativi in grado di trasformare il paesaggio agricolo per garantire sicurezza alimentare, adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici.
9/851-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Girelli, Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 prevede la promozione di campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy,

impegna il Governo

a prevedere, nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale sulla proliferazione del granchio blu, sulle conseguenze che tale proliferazione comporta sugli allevamenti di mitili e sui prezzi del mercato dei crostacei e ad adottare misure di sostegno concreto alle imprese della pesca e dell'acquacoltura.
9/851-A/9. Andrea Rossi, Marino, Vaccari, Forattini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 prevede la promozione di campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy,

impegna il Governo

a prevedere, nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale sulla presenza nei prodotti alimentari di residui di pesticidi vietati in Italia che, oltre a rappresentare preoccupazioni di carattere sanitario e ambientale costituisce anche una forma di «concorrenza sleale» non accettabile per i nostri agricoltori.
9/851-A/10. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 prevede la promozione di campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale sulla presenza nei prodotti alimentari di residui di pesticidi vietati in Italia che, oltre a rappresentare preoccupazioni di carattere sanitario e ambientale costituisce anche una forma di «concorrenza sleale» non accettabile per i nostri agricoltori.
9/851-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 prevede la promozione di campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy,

impegna il Governo

a prevedere, nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale sulle speculazioni in corso sul prezzo del grano che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza di duecentomila aziende agricole.
9/851-A/11. Marino, Vaccari, Forattini, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 prevede la promozione di campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale sulle speculazioni in corso sul prezzo del grano che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza di duecentomila aziende agricole.
9/851-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Marino, Vaccari, Forattini, Andrea Rossi.