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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 4 aprile 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 4 aprile 2024.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Candiani, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Madia, Magi, Manes, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante» (502) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Iaia.

  La proposta di legge CIOCCHETTI ed altri: «Disposizioni per la tutela dei diritti delle persone affette da epilessia» (763) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Iaia.

  La proposta di legge VARCHI ed altri: «Istituzione della Giornata della vita nascente» (798) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lancellotta.

  La proposta di legge ROSSO ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria» (928) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Iaia.

  La proposta di legge CANGIANO ed altri: «Modifiche all'articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'insegnamento di scienze giuridiche, economiche e del lavoro nel primo biennio dei corsi delle scuole secondarie di secondo grado e l'attribuzione del coordinamento dell'insegnamento dell'educazione civica ai docenti di discipline giuridiche ed economiche» (957) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Iaia.

  La proposta di legge BAGNASCO ed altri: «Modifiche alla disciplina in materia di termini per la liquidazione e di erogazione rateale dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche» (1264) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Arruzzolo.

  La proposta di legge VARCHI ed altri: «Concessione della medaglia d'oro al valore dell'Esercito o della medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri ai caduti italiani di Nassiriya» (1654) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Iaia.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  MONTARULI ed altri: «Istituzione del Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla» (1579) Parere delle Commissioni V e VII.

   II Commissione (Giustizia):

  MONTARULI ed altri: «Modifiche agli articoli 73 e 85-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di sanzione penale e di confisca per fatti di lieve entità concernenti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope» (1088) Parere delle Commissioni I, V e XII.

   IV Commissione (Difesa):

  MAIORANO ed altri: «Disposizioni concernenti la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare al personale della Polizia di Stato arruolato prima dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121» (1595) Parere delle Commissioni I, V e XI.

   VIII Commissione (Ambiente):

  BARBAGALLO ed altri: «Istituzione del Parco nazionale dell'Etna» (1506) Parere delle Commissioni I, V, VI, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):

  MALAVASI: «Istituzione del Registro unico nazionale degli operatori socio-sanitari» (1510) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive):

  S. 562. – Senatori MARTI ed altri: «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia» (approvata dal Senato) (1805) Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro):

  ZINZI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e in materia di ricercatori a tempo determinato» (1609) Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 aprile 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2020 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, una variazione del progetto «Sostegno alla lotta contro il COVID-19 e l'insicurezza alimentare in Burkina Faso» dell'associazione Tamat – Centro studi formazione e ricerca ETS.

  Questa comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (CPA), per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 213).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per il microcredito, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 214).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Accademia della Crusca, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 215).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 3 aprile 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio relativa alle posizioni da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della decima sessione della conferenza delle parti della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta contro il tabagismo (FCTC) (COM(2023) 514 final/2), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 514 final/2 – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione di documenti
connessi ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 20 al 31 marzo 2024.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONE FRANCESCO SILVESTRI ED ALTRI N. 1-00164 PRESENTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 115, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO, NEI CONFRONTI DEL MINISTRO DEL TURISMO, DANIELA GARNERO SANTANCHÈ

Mozione

   La Camera,

   premesso che:

    con decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, la senatrice Daniela Garnero Santanchè è stata nominata Ministro del turismo;

    sulla base dell'articolo 93 della Costituzione e ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di fedeltà alla Repubblica, nonché di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e «di esercitare le funzioni nell'interesse esclusivo della nazione»;

    sono ormai noti i contenuti delle inchieste giornalistiche che hanno coinvolto la Ministra Santanchè già dal novembre 2022 e che hanno anticipato, in parte, i contenuti del recente avviso di chiusura delle indagini preliminari di uno dei filoni di inchiesta del gruppo Visibilia, notificato il 22 marzo 2024 alla stessa Ministra e ad altri soggetti, per l'ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato;

    nel 2011 la Ministra, che all'epoca dei fatti ricopriva la carica di Sottosegretario, partecipa all'acquisizione del gruppo Ki Group spa, attivo nella distribuzione dell'alimentare biologico;

    nel 2017 il vecchio amministratore delegato, rimasto in carica anche a seguito della citata acquisizione e negli anni in cui il gruppo registra fatturati altissimi, fino a toccare i 55 milioni di euro, abbandona il suo ruolo e la gestione diretta del gruppo passa alla Ministra, all'allora compagno Canio Mazzaro e ad alcuni dei loro familiari;

    secondo quanto riportato nelle inchieste, da quel momento per Ki Group inizia il declino: già nel 2018 il gruppo accumula 8 milioni di euro di debito nei confronti dei fornitori, che, oltre a grandi marchi del biologico, includono anche decine di piccole e medie imprese del made in Italy del settore. Le dichiarazioni rilasciate ai giornalisti del programma Report dai diretti interessati testimoniano un coinvolgimento diretto della Ministra nell'assicurare il pagamento delle forniture;

    dal 2019 i bilanci della società vengono sistematicamente bocciati dalla società di revisione, mentre i crediti dei fornitori vengono trasferiti alla neonata Ki Group s.r.l. Alla chiusura del bilancio del 2021, dopo soli 2 anni di attività, il debito nei confronti dei fornitori ammonta già a oltre 3 milioni di euro;

    rispetto al momento della quotazione in borsa la società passa in 9 anni da un valore di 35 milioni a 469 mila euro. Di contro, secondo quanto evidenziato nell'inchiesta, la Ministra ha incassato per le cariche sociali 2 milioni e mezzo di euro e il suo socio, Canio Mazzaro, circa 6 milioni di euro;

    le testimonianze degli ex dipendenti di Ki Group sono desolanti: l'ammontare complessivo delle liquidazioni che devono essere ancora pagate è di circa 800 mila euro e sono centinaia i dipendenti che aspettano ancora il versamento del trattamento di fine rapporto;

    nelle inchieste si dà conto anche di alcune chat tra la Ministra e uno degli ultimi dipendenti rimasti, che dimostrano il suo diretto coinvolgimento nella direzione della società fino a buona parte del 2022 e, quindi, anche nel periodo in cui sono avvenuti i licenziamenti e i mancati versamenti dei trattamenti di fine rapporto;

    sarebbero emerse irregolarità e operazioni finanziarie fumose anche nella gestione di un'altra delle società di cui è socia la Ministra, la Visibilia Editore s.p.a., proprietaria di numerose riviste;

    anche in questo caso, i bilanci sono in costante passivo e anche in questo caso viene sottolineata la prassi già adottata di celare le perdite mediante la costituzione di nuove società, con operazioni finanziarie spregiudicate e artifizi contabili;

    nel 2017 vengono licenziati tutti i dipendenti dei giornali che fanno capo a Visibilia Editore, che, nel 2019, per far fronte a una grave crisi di liquidità, ottiene un prestito di circa 3 milioni di euro da una società di investimento degli Emirati Arabi, la Negma. Emerge dalle inchieste giornalistiche che si tratterebbe di un prestito obbligazionario convertibile che ha consentito al fondo che lo ha erogato di decidere liberamente quando convertire le obbligazioni in azioni e che, attraverso quella che viene definita una vera e propria manipolazione del mercato azionario, ha portato al crollo per il 98 per cento del valore delle azioni di Visibilia. Al contrario le plusvalenze ottenute da Negma sono sproporzionate rispetto al prestito erogato;

    a seguito della denuncia da parte di un'azionista di minoranza, diversi tra i maggiori quotidiani nazionali hanno pubblicato articoli nei quali si riferisce delle relazioni tecniche depositate alla procura di Milano dai consulenti dei pubblici ministeri che indagano per falso in bilancio e bancarotta: «ingiustificate sopravvalutazioni degli avviamenti societari (...) mancate o tardive svalutazioni di crediti infragruppo e verso clienti insolventi, cessioni di rami d'azienda finalizzate alla creazione di plusvalenze fittizie»;

    risulta, inoltre, che già a novembre 2022 era stato chiesto il fallimento dell'azienda, evitato da parte della Ministra con il pagamento in extremis di una parte dei debiti, e per i quali si apprende che i suoi legali abbiano proposto all'Agenzia delle entrate un piano di restituzione del debito che prevede il versamento del 66,41 per cento di quanto preteso fra imposte non saldate, irregolarità, interessi e sanzioni, in dieci anni attraverso rate semestrali;

    la società Ki Group risulterebbe essere stata destinataria di un credito di imposta di 600 mila euro e di un finanziamento da parte del fondo «Patrimonio PMI» di Invitalia di 2,7 milioni di euro, nel quadro temporaneo di aiuti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, finalizzato al pagamento di fornitori e dipendenti;

    sarebbe emerso che un ex dipendente Visibilia con ruoli di responsabilità sia stato posto in cassa integrazione a zero ore a sua insaputa, avvalendosi delle misure straordinarie messe in capo dal Governo per sostenere imprenditori e lavoratori durante l'emergenza pandemica e che avrebbe, invece, continuato a svolgere il proprio lavoro; dai successivi controlli dell'Inps sarebbero poi emersi altri dipendenti di Visibilia che avrebbero lavorato nonostante fossero in cassa integrazione a zero ore;

    appare utile ricordare che la Ministra, che raramente perde occasione di evidenziare il suo ruolo di imprenditrice, ha più volte pubblicamente dichiarato, smentita dalle testimonianze dei dipendenti delle sue società, di aver anticipato la cassa integrazione;

    giova in merito ricordare che nella seduta n. 128 di mercoledì 28 giugno 2023 della Camera dei deputati il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 9/1238/10 a prima firma dell'onorevole Gribaudo del Partito Democratico, che, facendo esplicito riferimento alla vicenda Visibilia, impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile per potenziare i controlli sull'utilizzo appropriato della cassa straordinaria Covid e per sanzionare gli operatori che ne avessero usufruito in maniera fraudolenta, recuperando con la massima sollecitudine gli importi illecitamente percepiti;

    ad otto mesi dall'informativa della Ministra Santanchè al Senato della Repubblica – in cui la Ministra aveva fornito rassicurazioni sul pagamento della liquidazione agli ex dipendenti di Ki Group e sull'avvio della ristrutturazione di Visibilia – la procura di Milano ha quindi notificato, il 22 marzo 2024, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti della Ministra Santanchè, del suo compagno Dimitri Kunz D'Asburgo e di Paolo Concordia, consulente con gestione del personale, e delle società Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria, con l'ipotesi di truffa aggravata nei confronti dello Stato «in relazione a presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione Covid per tredici dipendenti»;

    dall'inchiesta per le presunte irregolarità sulla gestione della cassa integrazione durante il Covid tra il 2020 e il 2022 emergerebbe, come anticipato nelle citate inchieste giornalistiche, il mancato versamento da parte di Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria di oltre 120 mila euro di contributi previdenziali all'Inps a favore dei dipendenti, aspetto sul quale sono attualmente in corso accertamenti da parte dello stesso istituto previdenziale, su delega della procura, per stabilire l'importo esatto dell'omesso versamento;

    con la conclusione del filone di inchiesta, uno di quelli del «pacchetto Visibilia», per presunte irregolarità ai danni dell'Inps legate alla cassa integrazione a zero ore, si potrebbe quindi profilare una richiesta di rinvio a giudizio per la Ministra, il suo compagno Dimitri Kunz D'Asburgo, l'ex consulente esterno Paolo Concordia e per le due società; la stessa Ministra, con riferimento alla recente conclusione delle indagini a suo carico, ha d'altronde dichiarato che, in sede politica, dopo la decisione del giudice dell'udienza preliminare, opererà una «seria e cosciente valutazione» della vicenda;

    tra gli atti dell'inchiesta della procura di Milano sul gruppo editoriale Visibilia ci sarebbe inoltre la segnalazione di operazione sospetta redatta dall'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia sulla compravendita di una villa in Versilia, acquistata da Dimitri Kunz D'Asburgo, compagno della Ministra Santanchè, e da Laura De Cicco, moglie del Presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa per 2,45 milioni di euro e rivenduta a gennaio 2023, in meno di un'ora dal rogito, all'imprenditore Antonio Rapisarda per 3,45 milioni di euro. Da quanto si apprende da fonti di stampa, la Guardia di finanza sarebbe stata delegata ad indagare per riciclaggio sui flussi di denaro e sulla destinazione della plusvalenza di un milione e verificare se parte della somma sia servita per coprire proprio i debiti del gruppo Visibilia o se in qualche modo possa essere servita per giustificare alcune operazioni finanziarie connesse alla gestione della crisi delle aziende del gruppo;

    su tale vicenda il Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati aveva peraltro depositato, già a luglio 2023, l'interpellanza n. 2-00196 a prima firma del deputato Francesco Silvestri – rimasta senza risposta – in cui si chiedevano proprio chiarimenti da parte del Governo in ordine alla compatibilità della compravendita immobiliare effettuata dai soci Dimitri Kuntz e Laura De Cicco con la normativa vigente in materia antiriciclaggio;

    la notizia della conclusione delle indagini segue di qualche giorno quella della disposizione da parte della sezione imprese del tribunale civile di Milano dell'amministrazione giudiziaria per Visibilia Editore, a fronte delle gravi criticità nei conti e nella gestione della società evidenziate dai giudici; nel provvedimento, la sezione del tribunale di Milano aveva messo in evidenza che «la situazione è tanto più grave e rilevante considerando che Visibilia Editore spa è società quotata e che attualmente le società del gruppo sono chiamate a gestire una conclamata situazione di crisi»;

    in conclusione, ciò che emergerebbe dalle inchieste e dalle prime verifiche giudiziarie è che tutte le società gestite dalla Ministra Santanchè nel corso degli ultimi dieci anni, a partire dalla galassia Visibilia a Bioera e Ki Group, verserebbero in una situazione di profonda crisi economica a causa dell'ammontare delle perdite e dei debiti accumulati. La settimana scorsa il tribunale fallimentare di Milano ha preso atto del tracollo anche dell'ultima azienda, Umbria srl, di cui la procura ha chiesto la liquidazione giudiziale;

    risulta evidente che, indipendentemente da quelle che sono state le dichiarazioni – a tratti scomposte – dei vari rappresentati della maggioranza, il Governo ha voluto dare un segnale, o almeno così è parso, di intransigenza nei confronti di chi si è approfittato di un momento di così grande fragilità per il Paese e per il suo settore produttivo;

    le circostanze emerse sono assolutamente incompatibili con il ruolo di Ministro della Repubblica, tanto più incompatibili per un Ministro che vanta un ruolo attivo nell'imprenditoria del Paese e che riveste una funzione pubblica così rilevante nel tessuto produttivo;

    l'industria turistica ha un peso molto rilevante per l'economia italiana, superiore alla media dei Paesi Ocse, tanto che il calo dell'attività turistica nel biennio 2020-2022 ha inciso per oltre un quarto sulla perdita complessiva del valore aggiunto registrata in Italia;

    d'altra parte, risulta inoltre ancora aperta l'indagine della Corte dei conti sulla sospensione temporanea, per circa due mesi, della campagna pubblicitaria del portale «Open to Meraviglia – Italia.it» sulla quale sarebbero attualmente in corso le valutazioni dei magistrati contabili sull'ipotesi di danno erariale a seguito del blocco della campagna social, inaugurata dal Ministero del turismo e costata circa 9 milioni di euro, per dare visibilità alle bellezze naturalistiche e artistiche del nostro Paese;

    sebbene la riforma costituzionale del titolo V della Costituzione, operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, abbia reso il turismo una materia di competenza residuale per le regioni a statuto ordinario, così come già previsto per le regioni a statuto speciale, è necessario evidenziare che, per numerosi e rilevanti profili, il riferimento alla legislazione statale nella disciplina del turismo è tuttora molto consistente. Sono, infatti, molto rilevanti i condizionamenti che possono derivare dall'intervento del legislatore statale nelle materie affidategli, in modo esclusivo o concorrente, e che presentano profili di interconnessione e sovrapposizione con la materia del turismo, come, ad esempio: la tutela della concorrenza; i rapporti internazionali e con l'Unione europea; la tutela dell'ambiente e dei beni culturali; le competenze concorrenti in materia di professioni; il governo del territorio, comprendente l'urbanistica e l'edilizia; le grandi reti di trasporto e di navigazione;

    la Ministra Santanchè è stata chiamata a riferire in Senato nella seduta del 5 luglio 2023 dopo giorni di richieste da parte delle opposizioni e le forti pressioni della sua stessa maggioranza;

    in merito all'informativa tenuta dalla Ministra occorre rilevare che i chiarimenti resi non forniscono spiegazioni sufficienti a fugare le forti perplessità sull'opportunità della sua permanenza al Governo;

    gli elementi resi in sede di informativa, ritenuti del tutto insoddisfacenti rispetto alla gravità dei fatti, hanno motivato la presentazione, e poi l'esame, al Senato della Repubblica, da parte del gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, di una mozione di sfiducia individuale nei confronti della Ministra del turismo Daniela Santanchè, a prima firma del senatore Patuanelli;

    circa la paventata estraneità ai fatti contestati, appare utile sottolineare che, nella dichiarazione patrimoniale depositata dalla Ministra presso gli uffici del Senato della Repubblica nel 2022, la stessa risulta proprietaria del 95 per cento delle azioni di Visibilia s.r.l. e di Immobiliare Dani s.r.l. Nel corso della XVIII legislatura la dichiarazione patrimoniale è stata depositata come invariata per tutti gli anni dal 2018 al 2022 ed evidenzia come la Ministra fosse amministratore unico di Visibilia s.r.l., amministratore delegato di Visibilia Editore s.p.a. e presidente del consiglio di amministrazione di Ki Group s.p.a.;

    dalle inchieste giornalistiche emerge una tendenza a considerare le regole del mercato e le regole sindacali e previdenziali come orpelli di impaccio alla libertà imprenditoriale; condotte spregiudicate che non possono essere proprie di un Ministro;

    ferme restando le eventuali responsabilità che verranno in caso accertate nelle sedi opportune, i fatti esposti minano fortemente la credibilità della Ministra e pongono un grave pregiudizio sulle sue capacità di svolgere le delicate funzioni alle quali è chiamata, nonché sull'opportunità della sua permanenza a ricoprire una carica governativa di primo piano e di piena rappresentanza politica;

    l'articolo 54, secondo comma, della Costituzione recita solennemente che «i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge». Tale disposizione individua una sorta di «dovere di fedeltà qualificata» gravante sui pubblici ufficiali, rispetto a quella generalmente prevista al primo comma per la generalità dei cittadini. Una fedeltà poi ulteriormente rafforzata dall'obbligo di prestare giuramento, che non è però esteso a tutti coloro cui sono affidate funzioni pubbliche, ma sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Trattasi di giuramento avente natura promissoria, cioè di una promessa per il futuro mediante la quale il giurante, con un'apposita dichiarazione unilaterale di volontà espressa mediante un'apposita formula rituale, si impegna a vincolare il proprio comportamento al rispetto dei doveri derivanti dalla Costituzione e dalle leggi. Il giuramento, soprattutto in relazione ai titolari di organi politici e costituzionali, introdurrebbe un vincolo ulteriore e diverso dall'obbligo di osservanza della Costituzione e delle leggi e comunque dai doveri di disciplina ed onore sopra richiamati; tale vincolo concernerebbe il rispetto di quelle regole di correttezza costituzionale, che non sono facilmente riproducibili in specifiche definizioni legislative, ed opererebbe proprio nella sfera morale, quella cioè di fronte alla quale l'operatività dei precetti giuridici normalmente si arresta;

    la situazione soggettiva del Ministro del turismo, alla luce dei fatti emersi, risulterebbe sempre più incompatibile con la delicatezza degli incarichi ricoperti, non potendo l'Italia proseguire ad avere un Governo i cui membri espongano il sistema Paese a situazioni perniciose derivanti dalla commistione di interessi pubblici e privati;

    è imprescindibile che il nostro Paese e le sue istituzioni siano salvaguardate, nel loro prestigio e nella loro dignità, anche attraverso il doveroso principio di «onorabilità» per coloro a cui sono affidate funzioni pubbliche. Ne consegue la responsabilità politica anche del Presidente del Consiglio dei ministri, che, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, dirige la politica generale del Governo,

    visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 115 del Regolamento della Camera dei deputati,

    esprime la propria sfiducia al Ministro del turismo, senatrice Daniela Garnero Santanchè, e lo impegna a rassegnare le proprie dimissioni.
(1-00164)(Nuova formulazione) «Francesco Silvestri, Pavanelli, Baldino, Santillo, Fenu, Cappelletti, Auriemma, Aiello, Alifano, Amato, Appendino, Ascari, Barzotti, Bruno, Cafiero De Raho, Cantone, Caramiello, Carmina, Carotenuto, Caso, Cherchi, Alfonso Colucci, Conte, Sergio Costa, D'Orso, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Fede, Ilaria Fontana, Giuliano, Gubitosa, Iaria, L'Abbate, Lomuti, Lovecchio, Morfino, Orrico, Pellegrini, Penza, Quartini, Raffa, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Scerra, Scutellà, Sportiello, Todde, Torto, Traversi, Tucci».


DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI ENTI DEL TERZO SETTORE (GIÀ ARTICOLI 10, 11 E 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1532 – STRALCIO DISPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO, E COMUNICATO ALL'ASSEMBLEA IL 28 NOVEMBRE 2023) (A.C. 1532-TER-A)

A.C. 1532-ter-A – Parere dellaI Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1532-ter-A – Parere dellaV Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  Sulle proposte emendative 1.2, 1.3, 1.4, 2.22, 2.24, 2.26, 2.01, 2.02, 4.1003, 4.1004, 4.1005, 4.1006, 4.1007, 4.1008, 4.1009, 4.1011, 4.1012, 4.01000, 8.1000, 8.01000 e 8.01001, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1532-ter-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali)

  1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II della parte prima del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché gli ambiti territoriali sociali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328.
1.1. Gadda, Faraone.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni. Per l'attuazione del presente comma il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 80 milioni di euro.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.3. Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro, Ruffino, Malavasi, Morfino, Carmina, Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, i comuni possono utilizzare fino al 40 per cento dei fondi previsti dal comma 791 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
1.4. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Malavasi, Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con riferimento alle disposizioni cui al comma 1, le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da destinare al riparto di cui al comma 799 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono corrispondentemente incrementate al fine di soddisfare il fabbisogno delle associazioni tra i comuni. Per tale finalità, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
1.2. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Morfino, Carmina, Malavasi.

A.C. 1532-ter-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Tavolo di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo)

  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente:

   «10-ter. Nell'ambito della Rete, quale organismo di supporto al coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, ferme restando le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per la famiglia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, nell'ambito delle attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale in favore dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è altresì istituito un apposito tavolo di lavoro con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, nonché per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema bambini e delle loro famiglie, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Il tavolo di lavoro, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un componente designato dall'Associazione nazionale comuni italiani, da un componente designato dall'Istituto nazionale di statistica, da un componente designato dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, da un rappresentante per il Consiglio nazionale forense, da tre esperti di comprovata esperienza professionale in materia di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, da un rappresentante delle associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante dei coordinamenti nazionali di associazioni che operano nel campo dell'accoglienza di minori in carico ai servizi sociali e da otto rappresentanti di organismi del Terzo settore impegnati in attività di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Per ogni membro può essere nominato un supplente. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati. Il presidente del tavolo di lavoro, o un suo delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza una relazione sulle attività svolte dal tavolo stesso».

  2. All'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «cadenza triennale,» sono inserite le seguenti: «il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorità politica delegata per la famiglia,» e le parole: «Ministro per la solidarietà sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La relazione di cui al comma 1 è integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, che tenga conto dello stato di attuazione del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati, con un approfondimento sulla consistenza complessiva dei casi di presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, delle principali caratteristiche organizzative, del profilo dei minori in carico, delle principali prestazioni erogate, dell'efficacia degli interventi, nonché delle azioni di monitoraggio, di valutazione e analisi svolte dal tavolo di lavoro di cui all'articolo 21, comma 10-ter, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, anche in riferimento all'uniformità territoriale nell'erogazione delle prestazioni sociali».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Tavolo di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo)

  Al comma 1, capoverso 10-ter, primo periodo e ovunque ricorrano, dopo le parole: tavolo di lavoro aggiungere la seguente: nazionale.

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: tavolo di lavoro aggiungere la seguente: nazionale;

   alla rubrica, dopo le parole: Tavolo di lavoro aggiungere la seguente: nazionale.
*2.1. Zanella.

(Approvato)

  Al comma 1, capoverso 10-ter, primo periodo e ovunque ricorrano, dopo le parole: tavolo di lavoro aggiungere la seguente: nazionale.

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: tavolo di lavoro aggiungere la seguente: nazionale;

   alla rubrica, dopo le parole: Tavolo di lavoro aggiungere la seguente: nazionale.
*2.1000. Quartini, Di Lauro, Sportiello, Marianna Ricciardi.

(Approvato)

  Al comma 1, capoverso comma 10-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ogni due anni il tavolo di lavoro adotta una proposta di linee guida nazionali e specifiche per ciascuna regione, da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro della salute. Le linee guida contengono una proposta di regolamento biennale sul funzionamento delle strutture di accoglienza per tutto il territorio nazionale.
2.9. Zanella.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: del profilo dei minori in carico, inserire le seguenti: con specifico riferimento ai minori con presa in carico socio-sanitaria e con doppia diagnosi sanitaria,.
2.20. Gadda, Faraone.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  3. Presso ogni Prefettura è istituito un «Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile», che coinvolge rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda Sanitaria Provinciale, delle Direzioni Provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni, per promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, ed anche attraverso progetti di rigenerazione urbana.
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.22. Alfonso Colucci, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Morfino, Carmina.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Al fine di rafforzare gli interventi degli assistenti sociali nel contrasto alla dispersione scolastica e ai processi di emarginazione sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali stipulano un protocollo d'intesa per consentire agli assistenti sociali di intervenire con più efficacia nei contesti di emarginazione sociale, anche con il supporto delle Forze dell'ordine ove ritenuto necessario dagli assistenti medesimi.
2.23. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Carmina.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Nei territori ove sia certificata una mancata o incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di ragazzi e giovani in età scolare, il Ministero dell'istruzione e del merito interviene con propri ispettori, ne verifica le cause e, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni, istituisce dei presìdi di supporto socio-educativo per intercettare le famiglie dei giovani coinvolti e organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del territorio di riferimento.
2.24. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Morfino, Carmina.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Al nucleo familiare al quale è riconosciuto il diritto all'assegno di inclusione ovvero altre forme di sostegno al reddito e nel quale vi siano componenti minorenni o giovani adulti a rischio di dispersione scolastica o disagio giovanile, è affiancata un'équipe di sostegno socio-educativo, composta da assistenti sociali ed educatori professionali, con il compito di sostenere il nucleo familiare nel percorso educativo e genitoriale dei minori.
2.26. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Carmina.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo potenziamento iniziative di assistenza per i minori a rischio devianza)

  1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede:

   a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

  3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.
  4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali. Le risorse sono destinate ai comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2024 del bilancio stabilmente riequilibrato.
2.01. Auriemma, Alfonso Colucci, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Carmina, Morfino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo per il sostegno ai comuni per le spese relative ai minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 al fine di sostenere i comuni nelle spese per servizi, assistenza e alloggio dei minori affidati in comunità familiari, case famiglia e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare;
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione ed erogazione della dotazione del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.02. Gadda, Faraone.

A.C. 1532-ter-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Giornata nazionale dell'ascolto dei minori)

  1. La Repubblica riconosce il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, al fine di informare e di sensibilizzare sul tema dell'ascolto della persona minore di età quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione ai suoi diritti.
  2. Ai fini della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con associazioni e con organismi impegnati nella tutela dei diritti dei minori, e possono realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale avvalendosi dei media tradizionali e digitali.
  3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Giornata nazionale dell'ascolto dei minori)

  Sopprimerlo.
3.1001. Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Stumpo, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'ascolto dei minori con le seguenti: per l'ascolto e la partecipazione di bambine e bambini, ragazze e ragazzi.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: dell'ascolto dei minori con le seguenti: per l'ascolto e la partecipazione di bambine e bambini, ragazze e ragazzi.
3.1002. Bonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: della persona minore di età con le seguenti: delle bambine, dei bambini e ragazze e ragazzi nel rispetto delle linee guida per la partecipazione di bambini e bambine e ragazzi e ragazze, elaborate dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, approvate dalla Conferenza Unificata il 6 luglio 2022, e adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia il 12 luglio 2022.
3.1000. Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Stumpo.

A.C. 1532-ter-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

  1. Al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi ivi indicati siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 36 del 2021 e dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39»;

   b) all'articolo 11, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del presente codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;

   c) all'articolo 24, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei princìpi di buona fede e di parità di trattamento. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza»;

   d) all'articolo 30, comma 2:

    1) alla lettera a), le parole: «110.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro»;

    2) alla lettera b), le parole: «220.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «300.000 euro»;

    3) alla lettera c), le parole: «5 unità» sono sostituite dalle seguenti: «7 unità»;

   e) all'articolo 31, comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: «1.100.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500.000 euro»;

    2) alla lettera b), le parole: «2.200.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.000.000 euro»;

    3) alla lettera c), le parole: «12 unità» sono sostituite dalle seguenti: «20 unità»;

   f) all'articolo 36, comma 1, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «venti» e dopo le parole: «numero degli associati» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza delle attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati»;

   g) all'articolo 41, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Se, successivamente all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di una rete associativa diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 o, con riferimento alle reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell'articolo 33, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla sezione del registro di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del presente codice».

   h) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole: «eventualmente aderisca» sono inserite le seguenti: «, o da un suo delegato,»;

   i) all'articolo 48, comma 3, le parole: «entro il 30 giugno di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e, per gli enti di cui all'articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall'approvazione»;

   l) all'articolo 48, comma 4, dopo le parole: «assegnando un termine» sono inserite le seguenti: «non inferiore a trenta giorni e»;

   m) all'articolo 89, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

   «15-bis. Le associazioni iscritte nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 937, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che svolgono in via principale una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente codice possono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nel rispetto della specificità della composizione della loro base associativa e delle finalità di cui al medesimo articolo 937. Il requisito della strumentalità di cui all'articolo 6 del presente codice sussiste qualora le attività diverse siano esercitate per la realizzazione delle specifiche finalità delle associazioni medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa»;

   n) all'articolo 101, comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei trust dotati di tale qualifica nonché alle ONLUS che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti delle ONLUS medesime prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, senza finalità di lucro e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. In caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l'assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS di cui al precedente periodo devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 148, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

  Al comma 1 alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «enti di carattere privato diversi dalle società» sono aggiunte le seguenti: «, aventi sede legale in Italia o all'estero,».
4.1009. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 13:

    1) al comma 2, dopo le parole: «enti del Terzo settore» sono inserite le seguenti: «privi di personalità giuridica» e le parole: «inferiori a 220.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a 300.000»;

    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.»;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-bis deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia.»;

    4) al comma 5, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1, secondo i modelli di cui al comma 3.».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) all'articolo 87, comma 3:

    1) le parole: «all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «agli importi stabiliti, rispettivamente, dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13»;

    2) le parole: «il rendiconto di cassa di cui all'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «il rendiconto per cassa di cui rispettivamente ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13».
4.500. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 13:

    1) al comma 2, dopo le parole: «enti del terzo settore» sono aggiunte le seguenti: «privi di personalità giuridica» e le parole: «inferiori a 220.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «inferiori a 300.000»;

    2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Per tutti gli Enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000,00 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e uscite in via aggregata»;

    3) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».

    4) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se tali enti non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio d'esercizio ai sensi del comma 1, secondo gli schemi di cui al comma 3».

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) all'articolo 87, comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis».
*4.1003. Gadda.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 13:

    1) al comma 2, dopo le parole: «enti del terzo settore» sono aggiunte le seguenti: «privi di personalità giuridica» e le parole: «inferiori a 220.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «inferiori a 300.000»;

    2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Per tutti gli Enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000,00 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e uscite in via aggregata»;

    3) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».

    4) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se tali enti non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio d'esercizio ai sensi del comma 1, secondo gli schemi di cui al comma 3».

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) all'articolo 87, comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis».
*4.1006. Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Stumpo, Ferrari.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «enti del terzo settore» sono aggiunte le seguenti: «privi di personalità giuridica» e le parole: «inferiori a 220.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «inferiori a 300.000».
**4.1004. Gadda.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «enti del terzo settore» sono aggiunte le seguenti: «privi di personalità giuridica» e le parole: «inferiori a 220.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «inferiori a 300.000».
**4.1007. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo, Ferrari.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 13, comma 2, le parole: «inferiori a 220.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «inferiori a 500.000,00»;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), numero 2), le parole: 300.000,00 euro sono sostituite dalle seguenti: 500.000,00 euro;
4.1011. Schullian, Gebhard, Steger.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 13:

    1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Per tutti gli Enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000,00 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e uscite in via aggregata»;

    2) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis»;

    3) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se tali enti non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio d'esercizio ai sensi del comma 1, secondo gli schemi di cui al comma 3».

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) all'articolo 87, comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis».
*4.1005. Gadda.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 13:

    1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Per tutti gli Enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000,00 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e uscite in via aggregata»;

    2) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis»;

    3) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se tali enti non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio d'esercizio ai sensi del comma 1, secondo gli schemi di cui al comma 3».

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) all'articolo 87, comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis».
*4.1008. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Ferrari.

  Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).
4.1000. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

   e-bis) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato composte prevalentemente da persone fisiche possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, senza limiti numerici»;

   e-ter) all'articolo 35:

    1) al comma 3, le parole: «del numero delle associazioni di promozione sociale» sono sostituite dalle seguenti: «del numero complessivo delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato»;

    2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. In deroga a quanto previsto al comma 3, gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale composte prevalentemente da persone fisiche possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro senza limiti numerici»;

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) all'articolo 84, comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

   «c-bis) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

   c-ter) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 per cento i costi di diretta imputazione»;

   dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

   m-bis) all'articolo 91, comma 2, le parole: «da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 500,00 euro a 2.500,00 euro»;

   dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

   o) all'articolo 102, comma 2, la lettera e) è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.
4.1012. Schullian, Gebhard, Steger.

  Al comma 1 sopprimere la lettera f).
4.1001. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: un anno, trascorso il quale con le seguenti: due anni, trascorsi i quali.
4.11. Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) all'articolo 41, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Il rispetto dei princìpi di cui al precedente comma va osservato anche nei rapporti tra le reti associative e le articolazioni territoriali delle stesse o gli enti associati. In assenza di normative statutarie che garantiscano il contraddittorio tra le parti, è vietata l'esclusione di tali enti dalla rete associativa. Nell'ipotesi di procedure adottate in violazione del suddetto divieto, la rete associativa è cancellata dalla sezione del registro di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del presente codice. Tale sanzione si applica anche nel caso di pendenza di contenziosi attivati da una o più articolazioni territoriali delle reti associative o da uno o più enti associati, a seguito della violazione dei principi enunciati nel presente comma.».
4.14. Gadda, Faraone.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) all'articolo 53, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. I soggetti abilitati a depositare gli atti di cui all'articolo 48 del presente decreto legislativo sono quelli individuati dal decreto ministeriale di cui al precedente comma nonché i revisori legali ed i professionisti certificati a norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge n. 4 del 2013.»
4.1010. Barzotti

  Al comma 1 sopprimere la lettera m).
4.1002. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera m), capoverso comma 15-bis, primo periodo, dopo le parole: presente codice aggiungere la seguente: non.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, sopprimere il secondo e terzo periodo.
4.102. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, lettera m), capoverso comma 15-bis, primo periodo, dopo le parole: presente codice aggiungere la seguente: non.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Alle associazioni del Terzo settore impegnate in attività di volontariato per i bambini affetti da patologie oncologiche è riconosciuto un contributo straordinario di 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
4.103. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Morfino.

  Al comma 1, lettera m), capoverso comma 15-bis, primo periodo, dopo le parole: presente codice aggiungere la seguente: non.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Alle associazioni del Terzo settore impegnate in attività di volontariato per la protezione, prima accoglienza e presa in carico dei bambini in fuga da Paesi in guerra è riconosciuto un contributo straordinario di 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
4.104. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, lettera m), capoverso comma 15-bis, primo periodo, dopo le parole: presente codice aggiungere la seguente: non.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Alle associazioni del Terzo settore impegnate in attività di volontariato per il sostegno psicologico dei bambini in fuga da Paesi in guerra è riconosciuto un contributo straordinario di 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
4.105. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza del 5 per 1000)

  1. Gli enti destinatari del contributo del cinque per mille possono conoscere il nominativo del contribuente se lo stesso contribuente ne concede autorizzazione in sede di dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle entrate comunica all'ente destinatario solo i nomi dei contribuenti che hanno concesso l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa dal contribuente in apposito spazio nella pagina del cinque per mille del modello per le dichiarazioni dei redditi predisposto dalla Agenzie delle entrate, a partire dall'anno 2024.
4.01000. Malavasi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazione della presunzione di interesse culturale dei beni appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro)

  1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, comma 5, dopo le parole: «cinquanta anni» sono aggiunte le seguenti: «nonché i beni materiali o immateriali oggetto di lascito testamentario di cui l'interesse culturale non è stato accertato ai sensi dell'articolo 13.»;

   b) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle persone giuridiche private senza fine di lucro iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Le cose mobili e immobili di cui all'articolo 10 comma 1 di proprietà dei soggetti sopra indicati, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, non si presumono pertanto beni culturali e non sono soggette alla procedura di verifica di cui al comma 2 del presente articolo.»;

   c) all'articolo 30, comma 2, le parole: «e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti» sono soppresse;

   d) all'articolo 56:

    1) comma 1, lettera b), le parole: «o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti» sono soppresse;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. L'autorizzazione è richiesta inoltre nel caso di vendita, anche parziale, da parti di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti, di raccolte librarie, di archivi o di singoli documenti»;

   e) all'articolo 59, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Qualora gli atti di trasferimento di cui al comma 1 siano preceduti da contratti preliminari trascritti nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-bis del Codice Civile, la denuncia è effettuata entro trenta giorni dalla conclusione del preliminare con le stesse modalità e contenuto di cui ai commi precedenti»;

   f) all'articolo 60, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Qualora sia stata effettuata la denuncia ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, i termini previsti dall'articolo 61 decorrono dalla data di ricezione della denuncia del contratto preliminare. In tal caso gli Enti indicati al comma 1, che non abbiano esercitato il diritto di prelazione in relazione al preliminare, non possono esercitarlo rispetto all'atto di trasferimento che sia concluso, in esecuzione del contratto preliminare ed alle condizioni ivi pattuite, entro un anno dalla trascrizione. In caso di esercizio della prelazione rispetto al contratto preliminare, il promittente venditore deve concludere il contratto definitivo direttamente con l'Ente che l'abbia esercitata, entro 60 giorni dalla data dell'ultima notifica.»

   g) all'articolo 61, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «30 giorni» e le parole «180 giorni» sono sostituite da: «60 giorni».
4.01001. Malavasi.

(Inammissibile, ad eccezione
del comma 1, capoverso lettera
b))

A.C. 1532-ter-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Modifica al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112)

  1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: «una quota non superiore al» sono sostituite dalla seguente: «il».

A.C. 1532-ter-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Estinzione della Fondazione Italia sociale)

  1. L'articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106, è abrogato.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione Italia sociale è estinta e liquidata, con la procedura prevista dall'articolo 16 dello statuto di cui all'allegato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2017.

A.C. 1532-ter-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di esonero degli enti del Terzo settore dal regime di responsabilità solidale in materia di imposta sulle successioni e donazioni e di imposte ipotecaria e catastale)

  1. Al fine di esonerare gli enti del Terzo settore dal regime di solidarietà passiva in materia di imposta sulle successioni e donazioni e di imposte ipotecaria e catastale, all'articolo 36 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Il regime di responsabilità solidale di cui al presente articolo non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e dell'articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

A.C. 1532-ter-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Modifica all'articolo 705 del codice civile in materia di dispensa dall'apposizione dei sigilli e dall'inventario dei beni dell'eredità)

  1. Dopo il secondo comma dell'articolo 705 del codice civile è aggiunto il seguente:

   «Quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell'accettazione della stessa eredità, questi hanno facoltà di dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 473 e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la dichiarazione non è effettuata da tutti i chiamati».

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sono individuati i criteri e le modalità per la prestazione della garanzia prevista dal terzo comma dell'articolo 705 del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Modifica all'articolo 705 del codice civile in materia di dispensa dall'apposizione dei sigilli e dall'inventario dei beni dell'eredità)

  Al comma 1, sopprimere le parole da: e previa prestazione di idonea garanzia fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
8.1000. Malavasi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 9.
(Rimodulazione risorse destinate al Terzo settore)

  1. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalle legge 17 novembre 2022, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, sono destinate, nella misura di 10 milioni di euro, alla sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevista dall'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di sostenerne l'operatività e le finalità. Le restanti risorse sono destinate, a decorrere dall'anno 2024, al finanziamento di iniziative e progetti promossi dagli enti del Terzo settore, ad esclusione delle imprese sociali, secondo le modalità gestionali e i limiti stabiliti dall'articolo 8, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 144 del 2022 e dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2023.
*8.01000. Gadda.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 9.
(Rimodulazione risorse destinate al Terzo settore)

  1. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalle legge 17 novembre 2022, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, sono destinate, nella misura di 10 milioni di euro, alla sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevista dall'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di sostenerne l'operatività e le finalità. Le restanti risorse sono destinate, a decorrere dall'anno 2024, al finanziamento di iniziative e progetti promossi dagli enti del Terzo settore, ad esclusione delle imprese sociali, secondo le modalità gestionali e i limiti stabiliti dall'articolo 8, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 144 del 2022 e dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2023.
*8.01001. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo, Ferrari.