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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 28 febbraio 2024

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI
IN CALENDARIO

Ddl n. 1435 e abb. – Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Tempo complessivo: 22 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 11 ore.

• seguito dell'esame: 11 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatori 40 minuti
(complessivamente)
40 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora e 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 50 minuti 1 ora e 35 minuti
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 8 ore 6 ore e 45 minuti
Fratelli d'Italia 51 minuti 1 ora e 4 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 54 minuti 1 ora e 11 minuti
Lega – Salvini premier 48 minuti 45 minuti
MoVimento 5 Stelle 51 minuti 57 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 47 minuti 37 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 47 minuti 30 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 46 minuti 29 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 46 minuti 21 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 45 minuti 27 minuti
Misto: 45 minuti 24 minuti
  Minoranze Linguistiche 26 minuti 14 minuti
  +Europa 19 minuti 10 minuti

Ddl di ratifica nn. 1261, 1267, 1124 e 1450

Tempo complessivo: 2 ore, per ciascun disegno di legge di ratifica.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 19 minuti
(con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 21 minuti
Fratelli d'Italia 13 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 14 minuti
Lega – Salvini premier 9 minuti
MoVimento 5 Stelle 12 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 7 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 6 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 6 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 4 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 5 minuti
Misto: 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  +Europa 2 minuti

Pdl di ratifica n. 1259

Tempo complessivo: 2 ore.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 19 minuti
(con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 21 minuti
Fratelli d'Italia 17 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 11 minuti
Lega – Salvini premier 11 minuti
MoVimento 5 Stelle 9 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 8 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 5 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 5 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 5 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 5 minuti
Misto: 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  +Europa 2 minuti

Pdl n. 630 e abb. – Introduzione dell'insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Seguito dell'esame: 5 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 44 minuti
(con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 3 ore e 6 minuti
Fratelli d'Italia 37 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 25 minuti
Lega – Salvini premier 24 minuti
MoVimento 5 Stelle 21 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 20 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 12 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 12 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 12 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 12 minuti
Misto: 11 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti
  +Europa 5 minuti

Discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore e 15 minuti.

Governo (in sede di replica) 30 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 5 minuti
Gruppi 1 ora e 55 minuti
(discussione)
1 ora e 40 minuti
(dichiarazioni di voto)
Fratelli d'Italia 22 minuti 10 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 16 minuti 10 minuti
Lega – Salvini premier 15 minuti 10 minuti
MoVimento 5 Stelle 13 minuti 10 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 12 minuti 10 minuti
Azione –Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 8 minuti 10 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 8 minuti 10 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 7 minuti 10 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 7 minuti 10 minuti
Misto: 7 minuti 10 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti 6 minuti
  +Europa 3 minuti 4 minuti

Mozione n. 1-00249 – presentata a norma dell'articolo 115, comma 3, del Regolamento, nei confronti del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 5 ore e 30 minuti.

Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 15 minuti
Tempi tecnici 1 ora
Interventi a titolo personale 45 minuti
(con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 3 ore e 10 minuti
Fratelli d'Italia 37 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 26 minuti
Lega – Salvini premier 25 minuti
MoVimento 5 Stelle 22 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 20 minuti
Azione –Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 13 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 12 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 12 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 12 minuti
Misto: 11 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti
  +Europa 5 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 28 febbraio 2024.

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bisa, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bisa, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GIACHETTI: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione» (552) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Faraone.

  La proposta di legge CANNATA ed altri: «Disposizioni concernenti la fornitura e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale» (1444) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Colombo.

  La proposta di legge FOTI: «Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale» (1621) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Corato.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VIII Commissione (Ambiente):

  MONTEMAGNI ed altri: «Disposizioni per il recupero e la ricostruzione delle bilance da pesca e dei ricoveri per barchini del lago di Massaciuccoli e del Padule settentrionale» (1482) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):

  COMAROLI ed altri: «Concessione di un incentivo per la promozione dell'occupazione giovanile presso negozi, botteghe ed esercizi pubblici storici» (1409) Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  TENERINI ed altri: «Disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere» (1683) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti)

  FRATOIANNI ed altri: «Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» (1345) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di proposta di inchiesta
parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XII Commissione (Affari sociali):

  LACARRA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul disagio giovanile in Italia, sull'efficacia dei metodi pedagogici e didattici del sistema scolastico e formativo, sulla condizione dei giovani non inseriti in percorsi di studio, formazione o attività lavorativa nonché sulla diffusione dei reati a sfondo sessuale commessi o subìti da minori» (Doc XXII, n. 35) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni, V e XI).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 26 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 15/2024 del 31 gennaio-6 febbraio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 26 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 16/2024 del 31 gennaio-6 febbraio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Finanziamento di start-up».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 26 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 17/2024 del 31 gennaio-6 febbraio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Cybersecurity».

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla IX (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 27 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 18/2024 del 31 gennaio-6 febbraio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Interventi strutturati socio-educativi per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo settore».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte stessa con la deliberazione n. 8/2024 del 21 febbraio 2024, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2023 (Doc. XLVIII, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti
con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2024, adottata il 26 febbraio 2024 (Doc. XXV, n. 2).

  Questo documento è trasmesso alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024, deliberata dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2024 (Doc. XXVI, n. 2).

  Questo documento è trasmesso alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (COM(2024) 50 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 170-292-312-390-392 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: GASPARRI; PARRINI; MENIA ED ALTRI; BIANCOFIORE E PETRENGA; PUCCIARELLI: ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 1306) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: DE LUCA E GRAZIANO; DEIDDA ED ALTRI (A.C. 527-644)

A.C. 1306 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 1306 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate)

  1. La Repubblica riconosce il giorno 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.
  2. La Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 1.
(Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate)

  Al comma 1, sostituire le parole: il giorno 4 novembre come Giornata con le seguenti: i giorni 20 settembre e 4 novembre come Giornate.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: La Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate non determina con le seguenti: Le Giornate dell'Unità nazionale e delle Forze armate non determinano

   alla rubrica, sostituire le parole: della Giornata con le seguenti: delle Giornate

   all'articolo 2:

    al comma 1:

     sostituire le parole: la Giornata con le seguenti: le Giornate.

     dopo le parole: dell'Unità nazionale, aggiungere le seguenti: del Risorgimento e della presa di Roma,

    alla rubrica, sostituire le parole: della Giornata con le seguenti: delle Giornate
1.100. Magi.

A.C. 1306 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Iniziative connesse alla celebrazione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate)

  1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze sui temi dell'Unità nazionale, della difesa della Patria, nonché sul ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica, anche con riferimento alle specificità storiche e territoriali.
  2. Al fine di sensibilizzare gli studenti sul ruolo quotidiano che le Forze armate svolgono per la collettività in favore della realizzazione della pace, della sicurezza nazionale e internazionale e della salvaguardia delle libere istituzioni e nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale, le iniziative degli istituti scolastici sono volte a far conoscere le attività alle quali concorrono le Forze armate nell'ambito del servizio nazionale della protezione civile, per fronteggiare situazioni di pubblica calamità e di straordinaria necessità e urgenza, in ambito umanitario, in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, e negli ambiti di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo nonché di cura e soccorso ai rifugiati e ai profughi.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 2.
(Iniziative connesse alla celebrazione della Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Nell'ambito delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento a quelle rivolte verso le nuove generazioni, possono essere altresì promosse iniziative volte alla conoscenza e al ricordo del valore del sacrificio dei caduti delle Forze armate, al fine di conservare e rinnovare la memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita nell'adempimento del dovere.
2.100. Grippo.

A.C. 1306 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1306 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 1306 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame prevede l'istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, riconosciuta il 4 novembre;

    l'articolo 2, al comma 1, prevede che tutta una serie di attori, tra cui le istituzioni pubbliche e gli istituti scolastici, possano promuovere e organizzare iniziative di varia natura sui temi dell'Unità nazionale, della difesa della Patria e sul ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica;

    il successivo comma 2 prevede, poi, specifiche finalità per le iniziative degli istituti scolastici, tra cui la sensibilizzazione degli studenti sul ruolo quotidiano che le Forze armate svolgono per la collettività in materia di pace e sicurezza, oltre che in ambito umanitario e di protezione civile;

    cionondimeno, l'articolato non prevede che le iniziative indirizzate verso le giovani generazioni abbiano ad oggetto, nello specifico, anche la conoscenza e il ricordo di quanti servitori dello Stato appartenenti alle forze armate della Repubblica Italiana hanno sacrificato la propria vita,

impegna il Governo

a prevedere il rafforzamento delle iniziative – con particolare riferimento alle nuove generazioni – destinate a promuove e valorizzare la conoscenza e il ricordo dei caduti delle Forze armate unitamente a forme stabili di sostegno economico, psicologico e assistenziale ai familiari superstiti dei caduti delle Forze armate che hanno perso la vita nell'esercizio del proprio dovere.
9/1306/1. Grippo, D'Alessio, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame prevede l'istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, riconosciuta il 4 novembre;

    l'articolo 2, al comma 1, prevede che tutta una serie di attori, tra cui le istituzioni pubbliche e gli istituti scolastici, possano promuovere e organizzare iniziative di varia natura sui temi dell'Unità nazionale, della difesa della Patria e sul ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica;

    il successivo comma 2 prevede, poi, specifiche finalità per le iniziative degli istituti scolastici, tra cui la sensibilizzazione degli studenti sul ruolo quotidiano che le Forze armate svolgono per la collettività in materia di pace e sicurezza, oltre che in ambito umanitario e di protezione civile;

    cionondimeno, l'articolato non prevede che le iniziative indirizzate verso le giovani generazioni abbiano ad oggetto, nello specifico, anche la conoscenza e il ricordo di quanti servitori dello Stato appartenenti alle forze armate della Repubblica Italiana hanno sacrificato la propria vita,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, il rafforzamento delle iniziative – con particolare riferimento alle nuove generazioni – destinate a promuove e valorizzare la conoscenza e il ricordo dei caduti delle Forze armate unitamente a forme stabili di sostegno economico, psicologico e assistenziale ai familiari superstiti dei caduti delle Forze armate che hanno perso la vita nell'esercizio del proprio dovere.
9/1306/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Grippo, D'Alessio, Mollicone.


PROPOSTA DI LEGGE: ROTELLI ED ALTRI: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INTERPORTI (A.C. 703-A)

A.C. 703-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento Iaria 2.1.

NULLA OSTA

  sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 703-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 4, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.;

   All'articolo 6, comma 5, dopo le parole: costi-benefici aggiungere le seguenti: e previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie;

   Conseguentemente, dopo le parole: possono provvedere aggiungere le seguenti: , con oneri a proprio carico,.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 2.1000, 2.1002, 5.2, 5.3, 5.11, 5.1008, 6.1001 e 6.1012, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 703-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Ambito di applicazione, finalità e definizioni)

  1. La presente legge stabilisce, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, i princìpi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete.
  2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la presente legge persegue le seguenti finalità:

   a) favorire l'intermodalità terrestre e l'efficienza dei flussi logistici, per lo svolgimento di funzioni di connessione di valore strategico per l'intero territorio nazionale, valorizzando anche la rete esistente degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e i collegamenti con il sistema portuale;

   b) migliorare e incrementare l'efficienza e la sostenibilità dei flussi di trasporto in una prospettiva di sviluppo e di connessione tra le reti infrastrutturali in ambito nazionale ed europeo;

   c) sostenere, in coerenza con quanto previsto nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, il completamento delle infrastrutture per l'intermodalità previste per l'Italia nella rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;

   d) razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione della domanda di trasporto e di attività logistiche;

   e) contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto e di logistica;

   f) promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle attività di trasporto e di logistica.

  3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
  4. Ai fini della presente legge si intende per:

  a) «interporto»: il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici, in ogni caso fornito di collegamenti con porti o aeroporti e viabilità di grande comunicazione e comprendente uno scalo ferroviario, idoneo a formare e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna;

   b) «Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica»: l'organismo di cui all'articolo 4.

  5. Gli interporti sono infrastrutture strategiche per lo sviluppo e per la modernizzazione del Paese e di preminente interesse nazionale.
  6. La rete degli interporti costituisce, nel suo insieme, una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti ed è strettamente pertinente al perseguimento di interessi pubblici di rilievo generale.
  7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti istituisce un elenco dei soggetti gestori degli interporti, stabilendo i requisiti per l'iscrizione e le cause di cancellazione e provvedendo all'aggiornamento ogni tre anni.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Ambito di applicazione, finalità e definizioni)

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) favorire la transizione ecologica attraverso la riqualificazione, l'efficientamento e l'adeguamento energetico delle strutture interportuali in linea con i princìpi di decarbonizzazione, evitando l'ulteriore consumo di suolo attraverso il riutilizzo di aree produttive dismesse;.
1.3. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) favorire il più possibile la realizzazione di condizioni di integrazione funzionale e infrastrutturale delle modalità marittime, stradali e ferroviarie tra i vari nodi logistici di interesse del Paese nonché fra essi e il sistema portuale, valorizzando la rete esistente degli interporti e dei terminal intermodali;.
1.4. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: n. 240 aggiungere le seguenti: e delle piattaforme logistiche.
1.7. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto del principio di perequazione infrastrutturale per colmare il gap esistente tra le diverse aree del Paese;.
1.1001. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 2, lettera e) aggiungere, in fine, le parole: anche mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili;.
1.1002. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

   g) favorire anche presso gli interporti e le piattaforme logistiche la costituzione di comunità energetiche;

   h) stimolare politiche di reshoring e nearshoring volte all'aumento e all'efficienza dei flussi logistici.
1.11. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g) implementare la riqualificazione, l'efficientamento e l'adeguamento energetico di tutta la struttura interportuale in linea con i princìpi di decarbonizzazione previsti dalle strategie nazionali ed europee.
1.12. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g) favorire il riequilibrio modale ferro-strada a favore della quota modale ferroviaria.
1.13. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: organico di aggiungere le seguenti: strutture e.
1.14. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere le parole: con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici.
1.15. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente,

   all'articolo 2:

    al comma 1, sopprimere le parole: acquisito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica e;

    al comma 4, sopprimere le parole: , previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica,;

   sopprimere l'articolo 4;

   all'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole: , sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica,.
1.1003. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   all'articolo 2:

    al comma 1, sopprimere le parole: acquisito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica e;

    al comma 4, sopprimere le parole: , previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica,;

   all'articolo 4, al comma 1:

    sostituire le parole: il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, con le seguenti: il Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.;

    dopo la parola: sviluppo aggiungere le seguenti: delle piattaforme logistiche e;

    dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso una consultazione pubblica sul proprio sito web, coinvolge tutti i portatori di interesse relativamente agli atti di indirizzo, all'aggiornamento del Piano generale per l'intermodalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.
  1-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul proprio sito web tutti gli atti di concessione, i piani economico-finanziari delle piattaforme logistiche e degli interporti e ogni contributo economico pubblico erogato ai soggetti gestori.;

    sopprimere i commi 2, 3 e 4;

   sostituire la rubrica con la seguente: (Compiti di indirizzo e trasparenza);

   all'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole: , sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica,.
1.1004. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente,

   all'articolo 2:

    al comma 1, sopprimere le parole: acquisito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica e;

    al comma 4, sopprimere le parole: , previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica,;

   all'articolo 4:

    al comma 1:

     sostituire le parole: il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, con le seguenti: il comitato di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, sentita la Direzione generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     dopo le parole: sviluppo degli interporti aggiungere le seguenti: e dell'intermodalità;

     dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua sul proprio sito web una consultazione pubblica sul processo di programmazione inerente l'intermodalità.;

    sopprimere i commi 2, 3 e 4;

    sostituire la rubrica con la seguente: (Indirizzo, programmazione e coordinamento)

   all'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole: , sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica,.
1.23. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 5, sopprimere la parola: strategiche.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e di preminente interesse nazionale.
1.19. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Sopprimere il comma 7.
1.20. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede annualmente alla ricognizione delle infrastrutture al servizio della logistica.
1.21. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

A.C. 703-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Programmazione degli interporti)

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'elaborazione del Piano generale per l'intermodalità di cui ai commi 2 e 3, acquisito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica e sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con uno o più decreti, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla ricognizione degli interporti già esistenti e di quelli in corso di realizzazione rispondenti alle condizioni stabilite dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora il Piano generale per l'intermodalità, in coerenza con gli strumenti di programmazione generale e settoriale dei trasporti e della logistica.
  3. Il Piano generale per l'intermodalità è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Successivamente all'acquisizione dell'intesa, lo schema di decreto è trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
  4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo criteri volti alla costituzione di un sistema atto a incrementare la funzionalità della rete degli interporti, provvede all'individuazione di nuovi interporti, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, ovvero all'individuazione degli interventi necessari al potenziamento degli interporti esistenti.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Programmazione degli interporti)

  Al comma 1, sostituire le parole: Piano generale per l'intermodalità con le seguenti: Programma degli interporti e dei terminal intermodali.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

   sostituire le parole da: sentita fino a: n. 281 con le seguenti: e previo parere della Conferenza Stato-regioni e province autonome;

   sostituire le parole da: già esistenti fino alla fine del comma con le seguenti: , dei terminal intermodali, degli scali merci e dei raccordi ferroviari già esistenti e in corso di realizzazione, realizzando un catasto di questi impianti che raccolga i dati riferiti alla capacità e all'effettivo/potenziale traffico generato e attratto;

   al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché con il disegno della rete transeuropea dei trasporti;

   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: Piano generale per l'intermodalità fino alla fine del periodo, con le seguenti: Programma degli interporti e dei terminal intermodali è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome.;

   al comma 4:

    dopo le parole: previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica aggiungere le seguenti: e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome;

    dopo le parole: rete degli interporti aggiungere le seguenti: e dei terminal intermodali;

    aggiungere, in fine, le parole: e previa valutazione, per le regioni già dotate di interporti, circa l'effettiva possibilità di potenziare quelli già esistenti, in coerenza con le pianificazioni e programmazioni regionali e nazionali;

   dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  5. Il Programma di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza triennale.;

   all'articolo 6, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Piano generale per l'intermodalità con le seguenti: Programma degli interporti e dei terminal intermodali;.
2.1000. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'intermodalità di cui ai commi 2 e 3, fino alla fine dell'articolo con le seguenti: dei trasporti e della logistica, provvede alla ricognizione delle piattaforme logistiche, degli interporti già esistenti nonché delle infrastrutture al servizio della logistica in corso di realizzazione o la cui realizzazione è prevista dai piani delle Regioni e delle Province rispondenti alle condizioni stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993.

  2. Nell'ambito della programmazione e della pianificazione individuata dal Piano generale dei trasporti e della logistica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora il Piano generale delle piattaforme logistiche, degli interporti, e dell'intermodalità.
  3. Il Piano generale delle piattaforme logistiche, degli interporti, e dell'intermodalità è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa trasmissione alle Camere per il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.
  4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, sentito il Partenariato per la logistica ed i trasporti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti 13 febbraio 2018, n. 40, con uno o più decreti, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, perseguendo le finalità individuate dall'articolo 1, comma 2, provvede all'individuazione di nuove piattaforme logistiche e di nuovi interporti, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2.
2.1. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano generale per l'intermodalità è elaborato in applicazione del principio di perequazione per superare il gap infrastrutturale esistente tra le regioni.
2.1001. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 4, sopprimere le parole: , verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 3;

   all'articolo 5, comma 2, sopprimere le parole da: ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 fino alla fine del comma;

   all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , nonché del contributo che possono fornire al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3.
2.1002. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

A.C. 703-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Condizioni per l'individuazione di nuovi interporti)

  1. L'individuazione di un nuovo interporto è subordinata alla sussistenza congiunta delle seguenti condizioni:

   a) disponibilità di un territorio non soggetto a vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità;

   b) presenza di collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;

   c) presenza di collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;

   d) presenza di adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto o un aeroporto;

   e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto;

   f) individuazione dei siti in aree già bonificate, con previsione, in via prioritaria, di interventi di potenziamento e di riutilizzazione di strutture preesistenti;

   g) garanzia di un'adeguata sostenibilità finanziaria delle attività e di idonei flussi di merci attuali e previsti.

  2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve altresì prevedere:

   a) un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quello stradale o di navigazione interna, aventi caratteristiche compatibili con l'ottimale sfruttamento dell'infrastruttura ferroviaria dalla quale è servito l'interporto; le modalità di utilizzazione del raccordo tra il terminale e la rete ferroviaria devono essere oggetto di un apposito accordo tra il soggetto gestore dell'interporto e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, fatti salvi gli accordi per le gestione diretta del terminale ferroviario da parte del medesimo gestore dell'infrastruttura ferroviaria;

   b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli delle categorie internazionali N2, N3, O3 e O4;

   c) un servizio doganale, qualora l'infrastruttura abbia flussi di traffico provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea;

   d) un centro direzionale;

   e) un'area per i servizi destinati ai veicoli industriali;

   f) aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;

   g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori.

  3. La progettazione e la realizzazione di un nuovo interporto devono rispondere a criteri di trasparenza e di unitarietà tra le diverse funzioni previste e devono prevedere adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di risparmio energetico nonché contenere una adeguata valutazione dei costi e dei benefìci dell'investimento. Devono essere inoltre previste infrastrutture di produzione di energia da fonti rinnovabili o collegamenti a reti di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi eurounitari in materia di emissioni nell'atmosfera.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Condizioni per l'individuazione di nuovi interporti)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: nuovo interporto aggiungere le seguenti: ovvero l'ampliamento di uno esistente.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il progetto di eventuali ampliamenti dell'interporto deve essere predisposto in coerenza con i requisiti previsti dal comma 2.
3.2. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) analisi preventiva del bacino di utenza e di monitoraggio dei flussi di traffico presenti nel territorio;.
3.1003. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: o urbanistici aggiungere le seguenti: e non caratterizzato da criticità idrogeologica,.
3.3. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: nazionale prioritaria.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   h) collegamento alle reti telematiche a banda ultralarga.
3.4. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: prioritaria.
3.7. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: prioritaria con le seguenti: , rete ferroviaria in concessione connessa nonché linee e raccordi ferroviari preesistenti attivi, sospesi o dismessi purché riattivabili.
3.6. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: già bonificate aggiungere le seguenti: o oggetto di riqualificazione territoriale.
3.10. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   h) individuazione dei siti in regioni in cui non sono già presenti interporti o nelle regioni dove risultano sottodimensionati.
3.1001. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   h) verificata impossibilità di potenziamento degli interporti esistenti a livello regionale.
3.13. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   h) realizzazione di comunità energetiche di interporto al fine di assolvere alla fornitura di energia.
3.22. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Amendola, Cantone.

A.C. 703-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica)

  1. Nelle more del riordino organico della disciplina legislativa relativa alla materia portuale, il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, svolge compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo degli interporti, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo nonché della semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi intermodali e logistici delle merci, in collaborazione con le Autorità di sistema portuale, ferme restando le rispettive competenze.
  2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, nel rispetto dei seguenti princìpi:

   a) il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato;

   b) fanno parte del Comitato, quali membri di diritto, i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicati gli interporti, il presidente dell'Unione interporti riuniti e i presidenti degli interporti medesimi, o i rispettivi delegati;

   c) la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, anche prevedendo la costituzione di appositi sottocomitati.

  3. Alle riunioni del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica possono partecipare, senza diritto di voto, i sindaci, i presidenti delle Autorità di sistema portuale competenti per le regioni interessate dalla programmazione di nuovi interporti, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato, i rappresentanti delle associazioni delle imprese di trasporto e di logistica che operano nei medesimi ambiti territoriali.
  4. All'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «attraverso atti d'intesa e di coordinamento» sono inserite le seguenti: «con il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica,».
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica)

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: i presidenti delle regioni fino alla fine della lettera con le seguenti: l'amministratore delegato del gestore nazionale della infrastruttura ferroviaria nazionale, l'amministratore delegato del gestore della infrastruttura stradale statale, i presidenti di regione e i presidenti delle autorità di sistema portuale;.

  Conseguentemente:

   al comma 3, sostituire le parole: i presidenti delle Autorità di sistema portuale competenti per le regioni interessate dalla programmazione di nuovi interporti con le seguenti: , i presidenti degli interporti e delle piattaforme logistiche e gli amministratori delegati delle società aeroportuali;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai componenti del Comitato non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spesa a qualsiasi titolo erogati.;

   sopprimere il comma 4.
4.5. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , il presidente dell'ANCI, o un suo delegato.
4.6. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Sopprimere il comma 3.
4.1004. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 3, sostituire la parola: senza con la seguente: con.
4.1005. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Ghirra.

  Al comma 3, sostituire le parole: che operano con le seguenti: interessate ad operare.
*4.1000. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

  Al comma 3, sostituire le parole: che operano con le seguenti: interessate ad operare.
*4.1006. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Sopprimere il comma 4.
4.1008. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Sopprimere il comma 5.
4.1009. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4.600. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 703-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 5.
(Regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti)

  1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrante tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale. I soggetti che gestiscono gli interporti agiscono in regime di diritto privato.
  2. I soggetti che gestiscono gli interporti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonché, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione alle disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 3.
  3. Al fine di garantire la certezza degli strumenti economico-finanziari utilizzati per la realizzazione degli interporti, gli enti pubblici concedenti costituiscono sulle aree in cui è ubicato l'interporto un diritto di superficie, ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile, in favore dei soggetti gestori dell'interporto interessato già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata del diritto di superficie è stabilita tenendo conto del valore degli investimenti effettuati per le opere realizzate dai soggetti gestori nonché dell'ammortamento dei costi da questi già sostenuti. Nel rispetto di tali criteri, la valutazione sulla congruità dell'operazione economico-finanziaria in correlazione alla durata del diritto di superficie deve essere effettuata tramite una perizia di stima asseverata e giurata da un tecnico abilitato. Tale perizia è volta a definire un piano economico-finanziario in relazione ai costi sostenuti e ai ricavi attesi dalla gestione delle opere realizzate nonché alla misura degli oneri sostenuti e non ancora ammortizzati attraverso la gestione stessa.
  4. I soggetti gestori degli interporti interessati possono riscattare le aree di cui al comma 3 dagli enti concedenti trasformando, a seguito di espressa richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili. Ai fini del presente comma si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 31, commi 45, 46, 47 e 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti)

  Sopprimerlo.
*5.1. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Sopprimerlo.
*5.1000. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Ghirra.

  Sopprimere il comma 1.
5.1002. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: servizi fino alla fine del comma, con le seguenti: servizio pubblico affidato in regime di concessione. La concessione è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4.
5.1011. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Ghio.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: servizi fino alla fine del comma, con le seguenti: servizio pubblico, affidato in regime di concessione.

  Conseguentemente:

   sostituire i commi 2 e 3, con i seguenti:

  2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. All'atto di concessione è annessa la convenzione stipulata con i concessionari, nella quale devono essere previsti:

   a) il programma di costruzione dell'infrastruttura concessa;

   b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione all'infrastruttura primaria, e dell'esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

   c) i contributi spettanti al concessionario;

   d) l'assunzione, da parte del concessionario, di tutti gli oneri di costruzione;

   e) l'assunzione da parte del concessionario dell'esercizio per tutta la durata della concessione;

   f) i criteri per la determinazione delle tariffe per la prestazione dei servizi resi dagli interporti secondo princìpi di economicità della gestione;

   g) la revoca e/o il recesso della concessione ai sensi della normativa vigente in materia;

  3. I soggetti che gestiscono gli interporti hanno l'obbligo di predisporre un Piano di neutralità climatica con l'obiettivo del raggiungimento della Neutralità climatica di livello 1 e 2 entro il 2040 e di livello 3 entro il 2050 secondo i requisiti e le linee guida del GHG Protocol Corporate Accounting and reporting Standard. Gli interporti esistenti provvedono a predisporre il Piano di neutralità climatica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I Piani sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

   sopprimere il comma 4;

   sostituire la rubrica con la seguente: (Gestione degli interporti).
5.1008. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: servizi fino alla fine del comma, con le seguenti: servizio pubblico, affidato in regime di concessione.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. All'atto di concessione è annessa la convenzione stipulata con i concessionari, nella quale devono essere previsti:

   a) il programma di costruzione dell'infrastruttura concessa;

   b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione all'infrastruttura primaria, e dell'esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

   c) i contributi spettanti al concessionario;

   d) l'assunzione, da parte del concessionario, di tutti gli oneri di costruzione;

   e) l'assunzione da parte del concessionario dell'esercizio per tutta la durata della concessione;

   f) i criteri per la determinazione delle tariffe per la prestazione dei servizi resi dagli interporti secondo princìpi di economicità della gestione;

   g) la revoca e/o il recesso della concessione ai sensi della normativa vigente in materia.
5.3. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: servizi fino alla fine del comma, con le seguenti: pubblico servizio, affidato in regime di concessione ad enti pubblici e società, anche riuniti in consorzi.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e non può avere durata inferiore a dieci anni.
  1-ter. All'atto di concessione è annessa la convenzione stipulata con i concessionari, nella quale devono essere previsti:

   a) il programma di costruzione dell'infrastruttura concessa;

   b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione all'infrastruttura primaria, e dell'esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

   c) i contributi spettanti al concessionario;

   d) l'assunzione, da parte del concessionario, di tutti gli oneri di costruzione;

   e) l'assunzione da parte del concessionario dell'esercizio per tutta la durata della concessione;

   f) la devoluzione degli introiti di gestione a favore del concessionario;

   g) i criteri per la determinazione delle tariffe per la prestazione dei servizi resi dagli interporti secondo princìpi di economicità della gestione.

  1-quater. Alla convenzione devono essere allegati il progetto preliminare, il piano finanziario dell'infrastruttura concessa, nonché la valutazione di impatto ambientale.

   al comma 2, sostituire le parole da: provvedono fino a: del proprio bilancio, con le seguenti: possono provvedere, sulla base e nei limiti di quanto previsto dall'atto di concessione e dalla relativa convenzione di cui al comma 3 del presente articolo, alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti, valutando preventivamente se essi siano coerenti con la domanda di trasporto, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3. I soggetti che gestiscono gli interporti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono provvedere.

   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: costituiscono sulle aree in cui è ubicato l'interporto con le seguenti: , nei limiti di quanto previsto dall'atto di concessione di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono.
5.2. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: servizi con le seguenti: pubblico servizio.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;

   sopprimere i commi 2, 3 e 4.
5.4. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
5.1001. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Sopprimere il comma 2.
5.1003. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. I soggetti che intendono realizzare o gestire nuovi interporti e piattaforme logistiche provvedono alla realizzazione delle relative strutture e infrastrutture ai sensi dell'articolo 3. I gestori degli interporti esistenti e di quelli in corso di realizzazione provvedono all'adeguamento strutturale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5.5. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
5.7. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La perizia è approvata in conferenza dei servizi con la partecipazione anche dei comuni e delle regioni in cui ricadono le opere realizzate e sottoposta alla verifica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La conferenza verifica analiticamente, la congruità dei prezzi e le quantità dei lavori asseverati.
5.1006. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Sopprimere il comma 4.
5.1005. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti criteri da applicare in sede di espletamento delle gare con procedure ad evidenza pubblica per la realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti, per l'estensione delle concessioni in essere e per l'eventuale riscatto da parte dei soggetti gestori.
5.1009. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: alle condizioni e per le finalità definite nell'atto di convenzione. Il gestore assicura, in ogni caso, il perseguimento dell'interesse pubblico ed il rispetto dell'effettuazione dell'intermodalità.
5.1007. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  5. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «e di quelle relative alle piattaforme logistiche e agli interporti»;

   b) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

   «g-bis) con particolare riferimento al settore degli interporti e delle piattaforme logistiche, a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o alla costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari per le nuove concessioni e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei canoni concessori, la durata delle concessioni in relazione agli investimenti previsti dai piani economico-finanziari e alla loro puntuale verifica; a vigilare sul rispetto delle clausole concessorie; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle piattaforme logistiche e degli interporti, allo scopo di promuovere l'efficienza, la sostenibilità e la concorrenza della catena logistica;».

  6. I gestori delle piattaforme logistiche e degli interporti pubblicano i dati relativi al loro funzionamento in formato di tipo aperto, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5.11. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5. I soggetti che gestiscono gli interporti hanno l'obbligo di predisporre un Piano di neutralità climatica con l'obiettivo del raggiungimento della Neutralità climatica di livello 1 e 2 entro il 2040 e di livello 3 entro il 2050 secondo i requisiti e le linee guida del GHG Protocol Corporate Accounting and reporting Standard. Gli interporti esistenti provvedono a predisporre il Piano di neutralità climatica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I Piani sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5.12. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

A.C. 703-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Potenziamento degli interporti, dell'intermodalità e della rete ferroviaria interportuale)

  1. In conformità alla programmazione di cui all'articolo 2, entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 3, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, garantendo, in ogni caso, che il numero di interporti non sia superiore a trenta.
  2. Ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2024, di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026. L'ordine di priorità per il finanziamento dei progetti è stabilito tenendo conto della rispondenza dei progetti stessi alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con particolare riferimento alla lettera e), nonché del contributo che possono fornire al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3.
  3. Le modalità e le procedure per l'attuazione del comma 2 sono disciplinate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, i progetti di cui al comma 1, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono approvati mediante accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione dei presidenti degli interporti interessati. Se l'accordo di programma non è approvato entro quattro mesi dalla convocazione della conferenza prevista dal comma 3 del citato articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero se il consiglio comunale non ratifica l'adesione del sindaco ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 34, i progetti decadono dall'assegnazione dei finanziamenti effettuata ai sensi del presente articolo. Le risorse rimaste inutilizzate sono nuovamente assegnate con le modalità di cui al presente articolo.
  5. Coerentemente con le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, per potenziare la capacità dei flussi della rete ferroviaria degli interporti e per aumentare la capacità degli impianti ferroviari presenti negli interporti e nei porti, in coerenza con le disposizioni della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, e del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nonché per favorire l'interoperabilità ed elevare gli standard di sicurezza dei terminal intermodali raccordati alla infrastruttura ferroviaria nazionale, i gestori delle infrastrutture ferroviarie, previa analisi costi-benefìci, possono provvedere all'adeguamento delle connessioni ferroviarie di «ultimo miglio», anche ai fini dell'ottimizzazione della gestione della circolazione ferroviaria, dell'unificazione degli standard tecnici e normativi di sicurezza, nonché di capacità dell'infrastruttura.
  6. I soggetti gestori degli interporti, singolarmente o in forma aggregata, sottoscrivono con la società Rete ferroviaria italiana Spa appositi contratti per procedere all'adeguamento ai parametri dell'Unione europea in materia di:

   a) adeguamento a sagoma, a modulo e a peso assiale della rete alla quale i terminal interportuali sono collegati;

   b) funzionalità e dimensioni dei moduli dei terminal ferroviari interportuali.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Potenziamento degli interporti, dell'intermodalità e della rete ferroviaria interportuale)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 7:

    sopprimere il comma 1;

    al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , ad esclusione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
6.1000. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 3,.

  Conseguentemente:

   sopprimere i commi 2 e 3;

   all'articolo 7:

    sopprimere il comma 1;

    al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , ad esclusione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
6.1001. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 3,.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
6.1002. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, sostituire le parole da: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fino alla fine del comma, con le seguenti: il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, stabilisce le procedure selettive ad evidenza pubblica con cui mettere a gara i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, garantendo, in ogni caso, la presenza di un interporto in ciascuna regione.
6.1006. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, sopprimere le parole: sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica,.

  Conseguentemente,

   al medesimo comma 1, dopo la parola: sviluppo aggiungere le seguenti: e realizzazione delle piattaforme logistiche e;

   al comma 4, primo periodo:

    sostituire le parole: di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi con le seguenti: al servizio della logistica;

    sostituire le parole: con la partecipazione dei presidenti degli interporti interessati con le seguenti: previa consultazione dei presidenti delle regioni interessate;

   sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Nel Contratto di programma tra tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, parte investimenti, e negli aggiornamenti, è prevista apposita sezione da cui risulti l'adeguamento della medesima per sagoma, modulo e peso assiale in corrispondenza delle piattaforme logistiche e degli interporti;

   dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  7. Le risorse pubbliche statali sono erogate nel rispetto del vincolo della riserva del 34 per cento a favore delle regioni del Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
6.1014. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: , garantendo fino alla fine del comma.
*6.1007. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: , garantendo: fino alla fine del comma.
*6.1013. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, sostituire le parole da:, garantendo fino alla fine del comma, con le seguenti: e dei terminal intermodali.

  Conseguentemente:

   al comma 6, alinea, dopo la parola: interporti aggiungere le seguenti: e dei terminal intermodali.

   dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a definire protocolli e piattaforme digitali che integrino la struttura interportuale con le altre strutture logistiche e la supply chain a cui fanno da riferimento.
6.1012. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, sostituire le parole: che il numero di interporti non sia superiore a trenta con le seguenti: la presenza di un interporto in ogni regione.
6.1008. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: è stabilito tenendo conto aggiungere le seguenti: dei progetti relativi agli interporti già inseriti negli atti di programmazione di settore nazionali e regionali e per i quali siano stati stipulati Accordi di programma tra Governo e regioni,.
6.1010. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto della valorizzazione dei territori e con l'obiettivo di colmare il gap infrastrutturale tra le varie regioni.
6.1009. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 3, dopo le parole: sono disciplinate aggiungere le seguenti: nel rispetto del vincolo della riserva del 34 per cento a favore delle regioni del Mezzogiorno.
6.1011. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Sopprimere il comma 4.
6.1003. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e di viabilità nonché quella di parcheggi con le seguenti: , di viabilità, di parcheggi nonché specifiche aree di sosta e di ristoro per i conducenti e gli operatori coinvolti nelle attività interportuali.
6.5. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Sopprimere il comma 5.
6.1004. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 5, dopo le parole: costi-benefìci aggiungere le seguenti: e previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: possono provvedere aggiungere le seguenti: , con oneri a proprio carico,.
6.600. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Sopprimere il comma 6.
6.1005. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

A.C. 703-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  2. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 703-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Disposizioni finali)

  1. Gli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e l'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, sono abrogati.
  2. Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano ad applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario adeguano le proprie disposizioni in materia di interporti a quanto stabilito dalla presente legge. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, entro il termine di cui al primo periodo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. I princìpi fondamentali di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 8.
(Disposizioni finali)

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
8.1000. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Ferrari, Ghirra.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo la parola: interporti aggiungere le seguenti: e i terminal intermodali.

  Conseguentemente:

   al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) «terminal intermodale»: complesso di binari e piazzali in cui sia possibile ricevere treni completi ed effettuare le operazioni di trasbordo delle unità di carico intermodali (casse mobili, semirimorchi, container) da camion a treno e viceversa;

   dopo la parola: interporti, ovunque ricorra nel testo, aggiungere le seguenti: e terminal intermodali e dopo la parola: interporto, ovunque ricorra nel testo, aggiungere le seguenti: e terminal intermodale.
1.2. Ghirra.

ART. 2.

  Al comma 4, dopo le parole: Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica aggiungere le seguenti: e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   dopo le parole: individuazione di nuovi interporti aggiungere le seguenti: nonché al potenziamento di quelli esistenti;

   aggiungere, in fine, le parole: e privilegiando la collocazione all'interno di una ZES.
2.12. Ghirra.

ART. 3.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   h) coerenza delle proposte di nuovo insediamento con gli strumenti di programmazione regionali.
3.14. Ghirra.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , sicura e protetta (SSTPA), nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento delegato (UE) 2022/1012 della Commissione del 7 aprile 2022 che integra il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di norme che specificano il livello di servizio e di sicurezza delle aree di parcheggio sicure e protette e le procedure per la loro certificazione.
3.19. Ghirra.

ART. 4.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , il presidente dell'ANCI, o un suo delegato.
4.8. Ghirra.

ART. 5.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
5.1012. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

A.C. 703-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    Ferrandina rientra nella direttrice europea transnazionale Helsinki-La Valletta e la sua area industriale ricade nella zona ZES Jonica quale area retroportuale di Taranto;

    in questo ambito strategica diventa la realizzazione di una piattaforma logistica promossa dagli enti locali in esecuzione di un protocollo di intesa con l'autorità portuale di Taranto e con il coinvolgimento della Commissione europea;

    suddetta infrastruttura ha come obiettivo quello di collegare l'area industriale della Valbasento con le grandi direttrici di movimentazione merci abbattendo i costi e favorendo la competitività e attrattività del sito anche per nuovi investimenti;

    occorrono investimenti anche per ammodernare la rete ferroviaria interna al sito industriale e la connessione con la rete di RFI anche in vista della realizzazione della tratta Ferrandina-Matera,

impegna il Governo

ad erogare i finanziamenti necessari alla realizzazione della Piattaforma logistica di Ferrandina, a farla rientrare nell'ambito dei principali investimenti nazionali in tema di infrastrutture e a stilare di concerto con regione, provincia, comune e Consorzio di Sviluppo industriale un preciso cronoprogramma per il suo completamento e messa in funzione in relazione della importanza che riveste per lo sviluppo economico ed industriale del sito.
9/703-A/1.Sarracino, Amendola.


   La Camera,

   premesso che:

    Ferrandina rientra nella direttrice europea transnazionale Helsinki-La Valletta e la sua area industriale ricade nella zona ZES Jonica quale area retroportuale di Taranto;

    in questo ambito strategica diventa la realizzazione di una piattaforma logistica promossa dagli enti locali in esecuzione di un protocollo di intesa con l'autorità portuale di Taranto e con il coinvolgimento della Commissione europea;

    suddetta infrastruttura ha come obiettivo quello di collegare l'area industriale della Valbasento con le grandi direttrici di movimentazione merci abbattendo i costi e favorendo la competitività e attrattività del sito anche per nuovi investimenti;

    occorrono investimenti anche per ammodernare la rete ferroviaria interna al sito industriale e la connessione con la rete di RFI anche in vista della realizzazione della tratta Ferrandina-Matera,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di individuare la Piattaforma logistica citata in premessa nell'ambito della programmazione degli interporti di cui all'articolo 2, nel rispetto del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del progetto di legge in esame.
9/703-A/1.(Testo modificato nel corso della seduta)Sarracino, Amendola.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame apporta diverse modifiche alla normativa relativa agli interporti, andando ad abrogare 8 articoli della legge n. 240 del 1990, attualmente in vigore. Gli interporti costituiscono, insieme ai porti e a terminal intermodali, uno dei cosiddetti nodi intermodali ossia infrastrutture dedicate allo scambio modale e all'interconnessione fra le reti;

    è crescente la consapevolezza che il traffico merci, e non solo, debba essere sempre più spostato dalla rete stradale a quella ferroviaria e via mare. Questo consentirebbe di sottrarre milioni di camion dalle nostre strade e autostrade a favore dell'intermodalità;

    ancora oggi, il trasporto merci su strada rappresenta oltre il 68 per cento delle merci italiane trasportate;

    secondo l'ALIS, l'Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile, nel 2023, grazie al trasporto intermodale, 6 milioni di camion sono stati sottratti dalle strade, 143 milioni di tonnellate di merci sono state spostate dalle autostrade verso l'intermodalità, attraverso i porti e gli interporti, 5,4 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 sono state abbattute;

    ciononostante, l'efficienza della rete trasportistica non è uniforme sul territorio nazionale: vi sono regioni, come quelle insulari, fra tutte la Sardegna, che sono penalizzate dalla conformazione geografica e dall'arretratezza del sistema dei trasporti, in special modo della rete ferroviaria. Per tale motivo occorrerebbe compensare il divario infrastrutturale esistente anche con la previsione di specifici sistemi incentivanti rivolti agli operatori del settore;

    il giusto obiettivo di potenziare la rete degli interporti, va inquadrato in una più generale strategia di promozione dell'intermodalità e del trasporto combinato ferroviario e marittimo,

impegna il Governo:

   a metter in atto tutte le iniziative volte a incentivare il trasporto intermodale;

   ad aumentare sensibilmente la dotazione finanziaria e gli incentivi per il trasporto ferroviario e marittimo, quali il «Ferrobonus» e il «Sea Modal Shift» o Marebonus, che attualmente sono finanziati con risorse insufficienti rispetto all'importanza che l'intermodalità del trasporto merci riveste;

   a prevedere idonee misure incentivanti rivolte al riassorbimento del divario infrastrutturale trasportistico.
9/703-A/2.Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'interporto di Termini Imerese, già individuato come infrastruttura strategica nazionale dalla legge «obiettivo» n. 443/2001, è stato successivamente inserito negli atti di programmazione nazionali e regionali di settore e negli Apq stipulati con la Regione Siciliana;

    il progetto dell'interporto, la cui realizzazione è stata affidata alla Sis, che ha realizzato anche l'interporto di Catania Bicocca, si trova in avanzata fase di definizione e ha acquisito positiva Valutazione di impatto ambientale;

    è stato previsto come fondamentale nel Programma operativo nazionale «Infrastrutture e Reti» (2014/20) per l'Area logistica integrata di interesse per la Rete centrale europea per il Quadrante Sicilia occidentale;

    la infrastruttura è collocata all'interno dell'area industriale di Termini Imerese ed è stata individuata come essenziale per lo sviluppo della logistica a valore anche dal Documento di programmazione strategica di sistema dell'Adsp del mare di Sicilia Occidentale che, per questo motivo, ha previsto lo spostamento del polo container dal porto di Palermo al Porto di Termini Imerese – porto «core» insieme a Palermo della rete Ten-T europea – a cui è agevolmente collegato;

    si trova sul Corridoio Scandinavo Mediterraneo, al centro di uno snodo trasportistico strategico per la confluenza delle autostrade Palermo-Messina e Palermo-Catania nonché delle direttrici ferroviarie Palermo-Messina e Palermo-Catania-Messina;

    la realizzazione dell'Interporto colmerebbe un grave deficit logistico anche in proiezione Mediterranea;

    il progetto è in attesa di finanziamento,

impegna il Governo:

   a individuare l'interporto di Termini Imerese tra le infrastrutture prioritarie ai sensi dell'articolo 6;

   ad attivarsi – anche di concerto con la Regione Siciliana – affinché possano essere completate le procedure per l'avvio dei lavori e vengano individuate le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'opera.
9/703-A/3.Provenzano, Barbagallo, Marino, Iacono, Porta, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.


   La Camera,

   premesso che:

    l'interporto di Termini Imerese, già individuato come infrastruttura strategica nazionale dalla legge «obiettivo» n. 443/2001, è stato successivamente inserito negli atti di programmazione nazionali e regionali di settore e negli Apq stipulati con la Regione Siciliana;

    il progetto dell'interporto, la cui realizzazione è stata affidata alla Sis, che ha realizzato anche l'interporto di Catania Bicocca, si trova in avanzata fase di definizione e ha acquisito positiva Valutazione di impatto ambientale;

    è stato previsto come fondamentale nel Programma operativo nazionale «Infrastrutture e Reti» (2014/20) per l'Area logistica integrata di interesse per la Rete centrale europea per il Quadrante Sicilia occidentale;

    la infrastruttura è collocata all'interno dell'area industriale di Termini Imerese ed è stata individuata come essenziale per lo sviluppo della logistica a valore anche dal Documento di programmazione strategica di sistema dell'Adsp del mare di Sicilia Occidentale che, per questo motivo, ha previsto lo spostamento del polo container dal porto di Palermo al Porto di Termini Imerese – porto «core» insieme a Palermo della rete Ten-T europea – a cui è agevolmente collegato;

    si trova sul Corridoio Scandinavo Mediterraneo, al centro di uno snodo trasportistico strategico per la confluenza delle autostrade Palermo-Messina e Palermo-Catania nonché delle direttrici ferroviarie Palermo-Messina e Palermo-Catania-Messina;

    la realizzazione dell'Interporto colmerebbe un grave deficit logistico anche in proiezione Mediterranea;

    il progetto è in attesa di finanziamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di individuare l'interporto di Termini Imerese nell'ambito della programmazione degli interporti di cui all'articolo 2, nel rispetto del combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del progetto di legge in esame.
9/703-A/3.(Testo modificato nel corso della seduta)Provenzano, Barbagallo, Marino, Iacono, Porta, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in commento che prevede una nuova disciplina quadro in materia di interporti non coglie la sfida connessa al ruolo strategico che l'intermodalità riveste per la crescita del Paese e non si preoccupa di considerare le diverse attività coinvolte nei processi di supply chain e nella logistica e di come gli interporti impattano sui territori sotto diversi aspetti (economico, ambientale, sociale, eccetera);

    infatti gli interporti costituiscono, insieme ai porti e ai terminal intermodali, uno dei cosiddetti «nodi intermodali», ossia delle infrastrutture dedicate allo scambio modale e all'interconnessione fra le reti. Un interporto può essere definito come un complesso di infrastrutture e servizi finalizzati allo scambio di merci tra diverse modalità di trasporto;

    la legge n. 205 del 2017, modificata dalla legge n. 160 del 2019, prevede, al fine di favorire condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti, la possibilità di istituire Zone Logistiche Semplificate nelle regioni individuate dalla normativa europea come «più sviluppate» che includano almeno un'area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti; in tale contesto le ZLS si caratterizzano come uno dei driver del sistema logistico porto-interporto;

    la Zona Logistica Semplificata è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. La proposta è corredata di un piano di sviluppo strategico, specificando la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali;

    sono in attesa di poter istituire le ZLS Ravenna, Civitavecchia, Livorno, Genova, Spezia, Trieste, Venezia, Ravenna e Ancona;

    per questi territori si tratta di una grande «rete» di collegamenti che andrebbe a beneficio di tutto il sistema di trasporto merci, del tessuto imprenditoriale e dell'occupazione; ad esempio, con la Zona Logistica Semplificata, si potrebbe, in tempi celeri, realizzare una seconda via per il Porto di Ravenna, opera strategica che darebbe un forte impulso a tutta l'area con diversi imprenditori della logistica pronti ad investire;

    ci si trova alle battute finali di un passaggio epocale per la crescita infrastrutturale ed economica di tali territori, che subisce da troppo tempo rinvii e ritardi e dove le interlocuzioni con le regioni ed il tessuto imprenditoriale sono spesso mancate, rimandate o risultate poco incisive,

impegna il Governo

a procedere con sollecitudine all'emanazione, senza ulteriori rinvii, dei decreti attuativi per l'istituzione delle Zone Logistiche Semplificate a Ravenna, Civitavecchia, Livorno, Genova, Spezia, Trieste, Venezia, e Ancona e consentendo, in tempi rapidi, l'insediamento del Comitato d'indirizzo, al fine di garantire l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella Zona Logistica Semplificata, nonché la promozione dell'area verso i potenziali investitori internazionali.
9/703-A/4. Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut, Simiani, Merola, Serracchiani, Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di programmazione degli interporti e il comma 4, in particolare, consente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di provvedere all'individuazione di nuovi interporti, qualora sussistano le condizioni per la loro creazione, come definite nell'articolo 3, commi 1 e 2, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

    gli interporti sono un complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici, in ogni caso fornito di collegamenti con porti o aeroporti e viabilità di grande comunicazione e comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare e ricevere treni completi;

    si tratta di veri e propri poli logistici strategici che collegano le reti di trasporto nazionali e internazionali, facilitando lo scambio di merci e rafforzando la connettività tra le diverse regioni;

    queste piattaforme multimodali consentono un utilizzo efficiente delle risorse, migliorando la produttività e riducendo i costi di trasporto per le imprese, favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro e stimolando lo sviluppo economico locale;

    il 20 marzo 2023 è stato siglato il protocollo per lo sviluppo del masterplan dell'hub intermodale di Alessandria e del progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo terminal, che prevede lo sviluppo e la valorizzazione delle aree comprese nello scalo di Alessandria Smistamento. Il protocollo, della durata di 36 mesi, è costituito da due fasi. La prima si è conclusa a dicembre 2023 con la consegna da parte di Rete Ferroviaria Italiana del progetto di fattibilità tecnico economica del nuovo terminal, per definire costi e tempi dei futuri interventi, in coerenza con lo sviluppo dei traffici conseguenti la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi. Nei primi mesi dell'anno in corso verrà indetta la gara ed entro fine anno, sarà definito il masterplan per la realizzazione di un polo di interscambio modale efficace, conveniente e di qualità, capace di gestire in forma coordinata e integrata i flussi delle diverse modalità di trasporto;

    la realizzazione del Terzo Valico è fondamentale per lo sviluppo logistico del nostro paese e per la nostra crescita economica; si tratta di un complesso di opere interconnesse di cui farà parte anche il nuovo centro logistico di Alessandria;

    l'investimento previsto per la riqualificazione dello scalo di Alessandria e per lo sviluppo dell'hub di trasporto intermodale del terminal ammonta a poco meno di 300 milioni di euro in totale,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di reperire le occorrenti risorse, per la quota pubblica, destinate all'attuazione del progetto citato in premessa.
9/703-A/5. Molinari, Maccanti, Benvenuto, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di programmazione degli interporti e il comma 4, in particolare, consente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di provvedere all'individuazione di nuovi interporti, qualora sussistano le condizioni per la loro creazione, come definite nell'articolo 3, commi 1 e 2, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

    gli interporti sono un complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici, in ogni caso fornito di collegamenti con porti o aeroporti e viabilità di grande comunicazione e comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare e ricevere treni completi;

    si tratta di veri e propri poli logistici strategici che collegano le reti di trasporto nazionali e internazionali, facilitando lo scambio di merci e rafforzando la connettività tra le diverse regioni;

    queste piattaforme multimodali consentono un utilizzo efficiente delle risorse, migliorando la produttività e riducendo i costi di trasporto per le imprese, favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro e stimolando lo sviluppo economico locale;

    il 20 marzo 2023 è stato siglato il protocollo per lo sviluppo del masterplan dell'hub intermodale di Alessandria e del progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo terminal, che prevede lo sviluppo e la valorizzazione delle aree comprese nello scalo di Alessandria Smistamento. Il protocollo, della durata di 36 mesi, è costituito da due fasi. La prima si è conclusa a dicembre 2023 con la consegna da parte di Rete Ferroviaria Italiana del progetto di fattibilità tecnico economica del nuovo terminal, per definire costi e tempi dei futuri interventi, in coerenza con lo sviluppo dei traffici conseguenti la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi. Nei primi mesi dell'anno in corso verrà indetta la gara ed entro fine anno, sarà definito il masterplan per la realizzazione di un polo di interscambio modale efficace, conveniente e di qualità, capace di gestire in forma coordinata e integrata i flussi delle diverse modalità di trasporto;

    la realizzazione del Terzo Valico è fondamentale per lo sviluppo logistico del nostro paese e per la nostra crescita economica; si tratta di un complesso di opere interconnesse di cui farà parte anche il nuovo centro logistico di Alessandria;

    l'investimento previsto per la riqualificazione dello scalo di Alessandria e per lo sviluppo dell'hub di trasporto intermodale del terminal ammonta a poco meno di 300 milioni di euro in totale,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di individuare l'interporto citato in premessa nell'ambito della programmazione degli interporti di cui all'articolo 2, nel rispetto del combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del progetto di legge in esame e a valutare conseguentemente l'opportunità di reperire le occorrenti risorse, per la quota pubblica, destinate all'attuazione del progetto citato in premessa.
9/703-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Molinari, Maccanti, Benvenuto, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento intende introdurre una nuova disciplina quadro in materia di interporti, che sostituisce, abrogandola, quella attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990. Tale configurazione avrà un impatto rilevante su altri sistemi fortemente interconnessi con gli interporti, ovvero i porti e le relative Autorità di sistema;

    l'Autorità di sistema portuale è un ente pubblico non economico che svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale: di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale individuati con decreti del Ministro dei trasporti del 14 novembre 1994 e 4 aprile 1996;

    sono organi dell'Autorità di sistema portuale; il Presidente; il Comitato di gestione; il Collegio dei revisori dei conti;

    secondo quanto disciplinato dall'articolo 9 della legge 84 del 1994, il Comitato di gestione è composto: dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale; da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di Autorità di sistema portuale inclusi nell'Autorità di sistema portuale, esclusi i comuni capoluogo delle città metropolitane; dal direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell'Autorità di sistema portuale e, su designazione di quest'ultimo, dal rappresentante dell'autorità marittima;

    il comma 1-bis del medesimo articolo 9 della legge 84 del 1994 prevede inoltre che alle sedute del Comitato partecipa anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell'Autorità di sistema portuale e ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità di sistema portuale. Il rappresentante è designato dal sindaco e ha diritto di volo limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato;

    alla luce di quanto attualmente previsto dalla norma, si ritiene che il Comitato di gestione debba prevedere l'inclusione dei comuni non capoluogo di provincia e dunque di tutte le comunità cui l'Adsp si incresce, in quanto l'Autorità portuale rappresenta un ente di grande rilevanza economica e strategica, che determina anche il futuro delle comunità stesse,

impegna il Governo

a prevedere, anche con futuri provvedimenti normativi, che il Comitato di gestione delle Autorità portuali preveda l'inclusione di un componente per ogni ente locale il cui territorio è compreso all'interno del sistema portuale.
9/703-A/6. Carmina, Iaria, Fede, Cantone, Traversi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento intende introdurre una nuova disciplina quadro in materia di interporti, che sostituisce, abrogandola, quella attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990;

    con riguardo all'articolo 1, la proposta di legge in esame individua l'ambito di applicazione delle successive disposizioni, illustrandone altresì le finalità e fornendo le necessarie definizioni;

    in particolare le finalità individuate riguardano: favorire l'intermodalità terrestre e l'efficienza dei flussi logistici, svolgendo funzioni di connessione di valore strategico per l'intero territorio nazionale e valorizzando la rete esistente degli interporti di cui alla legge n. 240 del 1990; migliorare e incrementare l'efficienza e la sostenibilità dei flussi di trasporto in una prospettiva di sviluppo e di connessione tra le reti infrastrutturali in ambito nazionale ed europeo; sostenere, in coerenza con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, la realizzazione coordinata dei corridoi intermodali che costituiscono l'asse portante della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T); razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione del trasporto; contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto e di logistica; promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle attività di trasporto e di logistica;

   considerato che:

    risulta prioritario per lo sviluppo degli interporti l'impegno, da parte delle istituzioni, volto a favorire politiche di reshoring e nearshoring con il fine dell'aumento e dell'efficienza dei flussi logistici;

    il reshoring (o rilocalizzazione) rappresenta la scelta volontaria, attuata da un'azienda, di spostare in tutto o in parte le proprie attività produttive, o le forniture, in un Paese diverso rispetto a quello in cui le stesse erano state precedentemente delocalizzate. Il reshoring può assumere due forme:

     di produzione: le attività produttive vengono reintegrate negli impianti di proprietà nel Paese d'origine o comunque in una nazione diversa;

     di fornitura: l'approvvigionamento dei materiali (componenti, materie prime, semilavorati...) viene affidato a fornitori localizzati presso il Paese di destinazione dei prodotti o comunque in una nazione differente,

impegna il Governo

a favorire politiche di reshoring e nearshoring, al fine di aumentare i flussi logistici italiani.
9/703-A/7. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento intende introdurre una nuova disciplina quadro in materia di interporti, che sostituisce, abrogandola, quella attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990;

    con riguardo all'articolo 1, la proposta di legge in esame individua l'ambito di applicazione delle successive disposizioni, illustrandone altresì le finalità e fornendo le necessarie definizioni;

    in particolare le finalità individuate riguardano: favorire l'intermodalità terrestre e l'efficienza dei flussi logistici, svolgendo funzioni di connessione di valore strategico per l'intero territorio nazionale e valorizzando la rete esistente degli interporti di cui alla legge n. 240 del 1990; migliorare e incrementare l'efficienza e la sostenibilità dei flussi di trasporto in una prospettiva di sviluppo e di connessione tra le reti infrastrutturali in ambito nazionale cd europeo; sostenere, in coerenza con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, la realizzazione coordinata dei corridoi intermodali che costituiscono l'asse portante della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T); razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione del trasporto; contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto e di logistica; promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle attività di trasporto e di logistica;

   considerato che:

    il PNRR dedica particolare attenzione al tema della sostenibilità ambientale e, al maggiore peso che deve avere sempre di più il trasporto su ferro rispetto al trasporto su gomma (cosiddetta «cura del ferro») al fine di ridurre le emissioni di CO2 e aumentare la sostenibilità dei trasporti;

    il trasporto merci per il 55 per cento si muove su strada, per il 30 per cento via nave e per poco meno dell'11 per cento attraverso la rete ferroviaria. Nell'ambito degli interporti italiani sono stati complessivamente movimentati nel 2021 oltre 50 mila treni intermodali. Il traffico intermodale complessivo è stato di oltre 1.200.000 UTI, con il seguente dettaglio:

     476 mila containers,

     445 mila casse mobili,

     472 mila semirimorchi e

     7,5 mila Ro.La;

    gli interporti devono necessariamente contribuire alla riduzione delle emissioni anche alla luce del fatto che sedici dei ventiquattro interporti italiani sono localizzati nella regione geografica più inquinata d'Europa, ossia la pianura padana,

impegna il Governo:

   a favorire la transizione ecologica attraverso la riqualificazione, l'efficientamento e l'adeguamento energetico delle strutture interportuali in linea con i principi di decarbonizzazione, evitando l'ulteriore consumo di suolo attraverso il riutilizzo di aree produttive dismesse;

   a definire un Piano per la riduzione delle emissioni di CO2 per ogni interporto pari ad una quota del 55 per cento al 2030;

   a garantire un efficace allineamento tra la pianificazione degli interporti e la pianificazione territoriale locale anche al fine di evitare la frammentazione delle attività logistiche sui territori con conseguenti incrementi del consumo di suolo, della congestione stradale e del ricorso al trasporto esclusivo su gomma;

   a massimizzare la produzione locale di energia da fonte rinnovabile favorendo la diffusione di sistemi fotovoltaici di media e grande taglia, favorendo la costituzione di comunità energetiche che mirino anche a potenziare la competitività degli operatori insediati mediante l'incremento della sostenibilità ambientale delle proprie attività.
9/703-A/8. Cantone, Fede, Iaria, Traversi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento intende introdurre una nuova disciplina quadro in materia di interporti, che sostituisce, abrogandola, quella attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990;

    con riguardo all'articolo 1, la proposta di legge in esame individua l'ambito di applicazione delle successive disposizioni, illustrandone altresì le finalità e fornendo le necessarie definizioni;

    in particolare le finalità individuate riguardano: favorire l'intermodalità terrestre e l'efficienza dei flussi logistici, svolgendo funzioni di connessione di valore strategico per l'intero territorio nazionale e valorizzando la rete esistente degli interporti di cui alla legge n. 240 del 1990; migliorare e incrementare l'efficienza e la sostenibilità dei flussi di trasporto in una prospettiva di sviluppo e di connessione tra le reti infrastrutturali in ambito nazionale cd europeo; sostenere, in coerenza con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, la realizzazione coordinata dei corridoi intermodali che costituiscono l'asse portante della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T); razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione del trasporto; contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto e di logistica; promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle attività di trasporto e di logistica;

   considerato che:

    il PNRR dedica particolare attenzione al tema della sostenibilità ambientale e, al maggiore peso che deve avere sempre di più il trasporto su ferro rispetto al trasporto su gomma (cosiddetta «cura del ferro») al fine di ridurre le emissioni di CO2 e aumentare la sostenibilità dei trasporti;

    il trasporto merci per il 55 per cento si muove su strada, per il 30 per cento via nave e per poco meno dell'11 per cento attraverso la rete ferroviaria. Nell'ambito degli interporti italiani sono stati complessivamente movimentati nel 2021 oltre 50 mila treni intermodali. Il traffico intermodale complessivo è stato di oltre 1.200.000 UTI, con il seguente dettaglio:

     476 mila containers,

     445 mila casse mobili,

     472 mila semirimorchi e

     7,5 mila Ro.La;

    gli interporti devono necessariamente contribuire alla riduzione delle emissioni anche alla luce del fatto che sedici dei ventiquattro interporti italiani sono localizzati nella regione geografica più inquinata d'Europa, ossia la pianura padana,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la possibilità di prevedere misure volte a favorire la transizione ecologica attraverso la riqualificazione, l'efficientamento e l'adeguamento energetico delle strutture interportuali.
9/703-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Cantone, Fede, Iaria, Traversi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento intende introdurre una nuova disciplina quadro in materia di interporti, che sostituisce, abrogandola, quella attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990;

   considerato che gli interporti rappresentano punti nodali per i tanti lavoratori del comparto logistica;

    in particolare, alla luce del fatto che le merci italiane viaggiano per più del 50 per cento via gomma (dato previsionale sul 2024), appare evidente che la categoria dei lavoratori impiegati nella distribuzione delle merci, della logistica e dei servizi privati, rappresentino i lavoratori maggiormente coinvolti nel buon andamento della filiera;

    come è noto, a seguito delle insistenti richieste delle associazioni di categoria di permettere l'apertura dei punti di ristoro, con i relativi servizi, lungo le principali strade, nei porti e negli interporti per gli autisti dei veicoli industriali nel 2020 è stato iniziato un percorso autorizzativo per permettere l'apertura di tali servizi ma attualmente la situazione non è strutturale e pertanto permangono situazioni non ancora consone per i lavoratori del settore;

    con riguardo alla sosta, in particolare, l'articolo 157 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 prevede il divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso, in assenza di strutture c servizi adeguati è necessario tuttavia contenere i rischi derivanti da stress termico nonché tutelare la salute dei lavoratori soggetti a permanenza prolungata all'interno degli abitacoli, esposti al sole con temperature elevate,

impegna il Governo:

   a rendere più dignitosa la condizione di uomini e donne lavoratori del settore della logistica, prevedendo nelle sedi interportuali i servizi necessari anche per gli autotrasportatori;

   in assenza di servizi adeguati, in deroga a quanto previsto all'articolo 157 comma 7-bis, del codice della strada, relativo alle norme sulla sosta, per i lavoratori del settore distribuzione delle merci, della logistica e dei servizi privati, a permettere durante picchi di caldo di tenere l'impianto di condizionamento acceso senza incorrere nella sanzione prevista.
9/703-A/9. Fede, Carotenuto, Iaria, Cantone, Traversi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento intende introdurre una nuova disciplina quadro in materia di interporti, che sostituisce, abrogandola, quella attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990;

   considerato che gli interporti rappresentano punti nodali per i tanti lavoratori del comparto logistica;

    in particolare, alla luce del fatto che le merci italiane viaggiano per più del 50 per cento via gomma (dato previsionale sul 2024), appare evidente che la categoria dei lavoratori impiegati nella distribuzione delle merci, della logistica e dei servizi privati, rappresentino i lavoratori maggiormente coinvolti nel buon andamento della filiera;

    come è noto, a seguito delle insistenti richieste delle associazioni di categoria di permettere l'apertura dei punti di ristoro, con i relativi servizi, lungo le principali strade, nei porti e negli interporti per gli autisti dei veicoli industriali nel 2020 è stato iniziato un percorso autorizzativo per permettere l'apertura di tali servizi ma attualmente la situazione non è strutturale e pertanto permangono situazioni non ancora consone per i lavoratori del settore;

    con riguardo alla sosta, in particolare, l'articolo 157 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 prevede il divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso, in assenza di strutture c servizi adeguati è necessario tuttavia contenere i rischi derivanti da stress termico nonché tutelare la salute dei lavoratori soggetti a permanenza prolungata all'interno degli abitacoli, esposti al sole con temperature elevate,

impegna il Governo

a rendere più dignitosa la condizione di uomini e donne lavoratori del settore della logistica, prevedendo nelle sedi interportuali i servizi necessari anche per gli autotrasportatori.
9/703-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Fede, Carotenuto, Iaria, Cantone, Traversi.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame interviene sulla normativa relativa agli interporti, andando ad abrogare 8 articoli della legge n. 240 del 1990, attualmente in vigore;

    gli interporti costituiscono, insieme ai porti e a terminal intermodali, uno dei cosiddetti nodi intermodali ossia infrastrutture dedicate allo scambio modale e all'interconnessione fra le reti;

    è ormai condiviso da tutti, compresi gli operatori del settore, che i progetti di interporto debbano prevedere anche la creazione di comunità energetiche «di interporto» che aiuterebbe ad assolvere alla fornitura di energia in ambienti «energivori» come i terminali ferroviari o magazzini refrigerati, senza gravare sulla rete nazionale;

    è importante quindi mettere in atto tutte le iniziative volte alla creazione di comunità energetiche «di interporto» che potrebbero assolvere – tra l'altro – alla fornitura di energia in ambienti «energivori» come i terminali ferroviari o magazzini refrigerati, senza gravare sulla rete nazionale,

impegna il Governo

a mettere in atto tutte le iniziative finalizzate alla riqualificazione energetica delle strutture interportuali e a incentivare e ad accelerare riguardo alla realizzazione di comunità energetiche «di interporto», con particolare riguardo alle realtà maggiormente energivore.
9/703-A/10. Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento intende introdurre una nuova disciplina quadro in materia di interporti, che sostituisce, abrogandola, quella attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990;

    l'articolo 2 della proposta di legge introduce il principio della programmazione degli interporti, attraverso lo strumento del Piano generale per l'intermodalità;

    gli interporti sono poli strategici per la movimentazione di merci, il loro sviluppo è dunque fondamentale per i territori che giovano della loro presenza;

    nel 2022 è stato approvato in Senato un emendamento del Movimento 5 Stelle al cosiddetto decreto-legge aiuti bis, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, volto a dare la possibilità, da parte del Commissario Straordinario, di realizzare un Masterplan per l'hub intermodale di Alessandria che sviluppi l'intera area in termini economici e sociali, rigenerando e sviluppando il contesto urbano e ambientale;

    si tratta di un'opera che permetterebbe di rendere il territorio un nodo ferroviario di estrema importanza nei traffici merci nazionali e internazionali; diventerebbe un crocevia fondamentale per tutti i flussi commerciali che attualmente sovraccaricano i centri di stoccaggio dei porti liguri (producendo disagi e inefficienze) e che vengono spostati nell'entroterra su gomma (producendo inquinamento e traffico). Inoltre garantirebbe nuove prospettive di sviluppo economico e sociale di tutta l'area, alla pari dei retroporti europei;

    il 20 marzo 2023, grazie a questo lavoro, è stato dunque siglato un protocollo per il masterplan del hub logistico di Alessandria;

    l'investimento relativo allo sviluppo è stato valutato in 300 milioni di euro in totale,

impegna il Governo

a destinare, con futuro provvedimento, le risorse necessarie per l'attuazione del Progetto dell'hub intermodale di Alessandria.
9/703-A/11. Traversi, Iaria, Cantone, Fede, Fornaro.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative in ordine all'adozione di un piano di sviluppo dell'industria bellica italiana al fine di intensificare il supporto all'Ucraina, nel quadro degli aiuti europei – 3-01018

   RICHETTI, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO, SOTTANELLI, ONORI e ROSATO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   alla luce del protrarsi della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il decreto-legge n. 200 del 2023 ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2024 dell'autorizzazione alla cessione – demandata a decreti del Ministro interrogato – di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina;

   tali provvedimenti sono stati resi necessari dalla preoccupante degenerazione del conflitto, in cui si assiste alla continua, anche nelle ultime ore, intensificazione dei bombardamenti e degli attacchi missilistici e con droni, a danno delle città e delle infrastrutture strategiche ucraine;

   le cessioni avvengono a titolo gratuito per l'Ucraina e sono parzialmente rimborsate dall'Unione europea attraverso i fondi dello «Strumento europeo per la pace» (European Peace FacilityEPF), istituito nel marzo 2021 con una dotazione di circa 5,7 miliardi di euro per il periodo 2021-2027;

   la controffensiva ucraina lanciata ad inizio estate 2023 non ha prodotto i risultati sperati assestandosi su una pericolosa fase di stallo, anche a causa della lentezza della fornitura degli equipaggiamenti militari da parte degli alleati;

   lo stesso Ministro interrogato, poche settimane fa, ha delineato presso la Commissione Difesa della Camera dei deputati la preoccupante situazione della produzione e dello stato degli armamenti a disposizione delle Forze armate italiane;

   il 2024 metterà alla prova dei fatti l'impegno dell'Unione europea a sostegno dell'Ucraina: l'esercito di Kiev ha una necessità impellente di munizioni e pezzi di artiglieria per sostenere l'intensità di fuoco del nemico. Si stima, infatti, che per ogni munizione utilizzata dagli ucraini ce ne siano sei da parte dei russi: un differenziale incolmabile senza un persistente aiuto occidentale;

   questo conflitto è una guerra per la sopravvivenza dell'Europa: la pace non può prescindere da un serio sostegno militare all'esercito ucraino. Sulla disponibilità di munizioni si gioca la possibilità della difesa ucraina, che rappresenta l'ultimo baluardo fondamentale per l'Europa stessa di fronte all'aggressione da parte della dittatura russa;

   soprattutto alla luce dell'inerzia del Congresso americano denunciata dallo stesso Presidente Biden, bisogna assolutamente rinnovare e intensificare il nostro supporto militare all'esercito ucraino, pena la sconfitta certa di fronte ad una rinnovata capacità bellica russa e ad una guerra di logoramento insostenibile nel medio e lungo periodo –:

   quale piano di sviluppo dell'industria bellica nazionale intenda implementare al fine di garantire all'Ucraina, anche attraverso gli strumenti comunitari, le munizioni necessarie a sostenere il conflitto scatenato dall'illegale invasione russa.
(3-01018)


Iniziative volte a scongiurare un aumento delle spese militari per favorire interventi per la transizione ecologica e a sostegno delle componenti più fragili della società – 3-01019

   ZARATTI, ZANELLA, BONELLI, FRATOIANNI, BORRELLI, DORI, EVI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI e PICCOLOTTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   con l'ultima legge di bilancio, per l'anno 2024 il bilancio proprio del Ministero della difesa supera per la prima volta i 29 miliardi di euro (29.161 milioni per la precisione) con una crescita di ben 1.438 milioni di euro (+5,1 per cento rispetto al 2023) che fa seguito ad un aumento di circa 1,8 miliardi già realizzato tra il 2022 e il 2023. In definitiva in due anni il bilancio della Difesa ha sperimentato un aumento di circa il 12,5 per cento (oltre 3,2 miliardi in termini monetari) e, diversamente da quanto successo lo scorso anno, deriva il proprio aumento quasi esclusivamente da nuovi fondi a disposizione per l'acquisizione di armamenti;

   la scorsa settimana, con l'approvazione del parere sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R nr. SMD 13/2023, denominato «Rinnovamento della componente corazzata (Main Battle Tank Leopard 2 e piattaforme derivate) dello Strumento Militare Terrestre», le Commissioni competenti di Camera dei deputati e Senato della Repubblica hanno dato il via libera all'acquisto di 132 carri armati tedeschi Leopard 2, per un costo stimato in 8 miliardi e 246 milioni di euro, e di un satellite per le comunicazioni militari, oltre a ulteriori navi e missili, per una cifra totale di 12 miliardi di euro;

   sempre la scorsa settimana, il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge che autorizza modifiche alla legge n. 185 del 1990, che ora si attende alla Camera, relativa alla produzione ed esportazione di armi, prevedendo – tra le altre cose – la soppressione del comma 4 dell'articolo 27 e che elimina l'obbligo che imponeva di inserire nella relazione annuale «un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano» in merito alle operazioni disciplinate dalla legge n. 185 del 1990. Non si saprà quindi quali saranno le banche nazionali ed estere operative nel settore dell'import-export di armamenti italiani;

   abbandonato il progetto di una Unione europea di pace per realizzare quello di sicurezza (senza una vera unità in politica estera e di difesa), con la guerra in Ucraina si è trovato il pretesto per sostenere l'aumento della produzione militare con grande soddisfazione delle industrie della difesa –:

   se il Ministro interrogato non intenda escludere per il futuro un ulteriore aumento delle spese militari, rinunciando all'obiettivo del 2 per cento della spesa pubblica destinata a queste spese, e rivedere i programmi già approvati in modo da destinare queste risorse alla transizione ecologica e al sostegno dei settori più fragili della nostra società.
(3-01019)


Chiarimenti in merito all'Accordo di cooperazione in materia di sicurezza tra Italia e Ucraina firmato a Kiev il 24 febbraio 2024 – 3-01020

   PELLEGRINI, RICCARDO RICCIARDI, BALDINO e LOMUTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   il 22 febbraio 2024 si è svolta l'audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, on. Antonio Tajani, presso le Commissioni riunite Affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, volta ad informare il Parlamento della volontà governativa di siglare un accordo di cooperazione bilaterale di sicurezza con l'Ucraina volto a ribadire l'indipendenza del territorio ucraino e la condanna dell'aggressione russa;

   il 24 febbraio 2024 a Kiev, a margine della prima riunione dei Capi di Stato e di Governo in seno al G7 sotto la Presidenza italiana, è stato firmato l'Accordo di cooperazione in materia di sicurezza tra Ucraina e Italia;

   il testo dell'Accordo suscita non poche perplessità soprattutto con riferimento alla «Parte I. Sicurezza e assistenza militare». Dal testo si evince una centralità dell'impegno italiano sul piano militare declinato nell'intenzione di continuare a inviare materiali di armamento all'Ucraina mantenendo il livello dei pacchetti di aiuti militari del 2022 e 2023, come specificato al paragrafo 6 dell'articolo 1, nonché una maggiore cooperazione tra industrie della difesa italiane e ucraine anche nell'ottica di aumentare le partnership industriali nel settore della difesa volte ad individuare le aree di investimento di maggiore impatto, come riportato dall'articolo 3;

   l'articolo 1, paragrafo 4, dell'Accordo prevede, inoltre, che l'Italia fornirà all'Ucraina assistenza tempestiva in materia di sicurezza, equipaggiamenti militari moderni e armi in tutti i domini terrestre, aereo, marittimo, spaziale e cibernetico. Il paragrafo 7 del medesimo articolo prevede un impegno relativo al sostegno militare di durata decennale;

   quanto sopra riportato, se interpretato in combinato disposto tra l'articolo 1 e l'articolo 3 dell'Accordo, non fa che confermare e, anzi, aumentare l'impegno dell'Italia nel conflitto in Ucraina in senso unicamente bellicista con, in aggiunta, una prospettiva non più a breve termine ma addirittura decennale, prevedendo altresì una stretta cooperazione industriale a giudizio degli interroganti cinicamente volta all'aumento di produzione e di cessione di armi e munizioni da parte dell'Italia, e alla crescita degli investimenti nell'intero settore dell'industria della difesa –:

   con quali materiali d'armamento intenda sostenere il supporto di carattere militare all'Ucraina per l'anno in corso nonché per la durata decennale dell'Accordo, di cui in premessa, con particolare riferimento alla sua sostenibilità economica e finanziaria, compresa l'eventuale produzione di detto materiale.
(3-01020)


Iniziative di competenza volte ad estendere al personale medico gli incentivi fiscali previsti per il rimpatrio di docenti e ricercatori, al fine di sopperire alla grave carenza di personale – 3-01021

   PATRIARCA, CAPPELLACCI e BENIGNI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il fenomeno della «fuga dei cervelli» sta colpendo numerosi settori del nostro Paese: un settore nevralgico è quello sanitario, nell'ambito del quale arginare la fuga dei cervelli significa dare ai giovani che si formano nei nostri atenei una prospettiva di immediato inserimento a supporto dell'erogazione delle cure e della prevenzione;

   carenze di opportunità, complessità burocratiche nel reclutamento, salari inadeguati e scarse prospettive di carriera sulla base di risultati misurabili hanno allontanato migliaia di medici: le giovani leve cercano all'estero prospettive di carriera in grado di remunerare professionalmente ed economicamente gli sforzi fatti nel lungo percorso di studio;

   la carenza di personale medico negli ospedali e nei servizi territoriali è un fenomeno destinato a crescere: secondo uno studio Anaao da oggi al 2025 mancheranno al Servizio sanitario nazionale almeno 16.500 medici specialisti;

   a ciò si aggiunga che in Italia, a causa dell'invecchiamento della popolazione – secondo l'Iss attualmente circa il 20 per cento supera i 65 anni di età e, secondo l'Istat, nel 2050 circa l'8 per cento avrà più di 85 anni – la domanda di assistenza sanitaria è destinata a salire;

   il decreto legislativo n. 209 del 2023 ha attuato la riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, abrogando l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 in materia di incentivi fiscali per i vecchi impatriati, e l'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019 riguardante la proroga di tali incentivi;

   con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023 sono stati approvati i nuovi incentivi per il rientro dei cervelli e, in particolar modo, per i lavoratori impatriati, operando una restrizione dell'ambito di applicazione di tale incentivo attraverso l'introduzione di nuove regole;

   tali modifiche non riguardano anche gli incentivi fiscali per i «docenti e ricercatori» che rientrano a lavorare in Italia, per i quali continua ad applicarsi l'articolo 44 decreto-legge n. 78 del 2010 –:

   se il Ministro interrogato non intenda intraprendere iniziative, per quanto di competenza, atte a estendere l'applicabilità degli incentivi per docenti e ricercatori al personale medico, al fine di sopperire alla grave carenza di personale del Servizio sanitario nazionale, così rafforzandone la dotazione organica e, al contempo, aumentandone la resilienza al fine di fornire risposte efficaci alle istanze di assistenza sanitaria attuali e future della popolazione.
(3-01021)


Iniziative di competenza volte al superamento delle permanenti criticità nel contenimento della brucellosi e della tubercolosi bovina e bufalina nel Sud Italia – 3-01022

   ZINZI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO e ZOFFILI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   continua a suscitare polemiche la gestione della brucellosi (Brc) e della tubercolosi bovina e bufalina (Tbc) nel Sud dell'Italia. Gli allevatori e gli imprenditori agricoli contestano gli abbattimenti degli animali previsti dai piani regionali, la cui applicazione ha provocato ingenti danni a un comparto strategico per l'economia nazionale;

   nella regione Campania la situazione, confermata dagli allevatori, è quella di un fallimento delle misure adottate dalla regione con il piano straordinario per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea italiana e dal successivo programma obbligatorio di eradicazione delle malattie infettive delle specie bovina e bufalina;

   nel 2021, in provincia di Caserta, la prevalenza di brucellosi bufalina rilevata era del 18,71 per cento, mentre la consistenza dei capi 189 mila unità circa. I dati di dicembre 2023 indicano che i comuni «cluster d'infezione» sono passati da 7 a 5 e la prevalenza è scesa all'11,5 per cento (-7,21 per cento) e gli animali presenti nel medesimo territorio sono 184 mila (-2,65 per cento). Gli abbattimenti sono passati da 12 mila circa nel corso del 2021, pari al 6,34 per cento di tutte le bufale presenti negli allevamenti Casertani, a 6 mila nel 2023, che rappresentano solo il 3 per cento circa del patrimonio bufalino della provincia, con un 50 per cento in meno di abbattimenti rispetto al 2021. Prosegue senza sosta la campagna vaccinale, che il commissario straordinario ha inteso mantenere anche nei comuni «ex cluster», allo scopo di massimizzare tale profilassi. Ma si è ancora lontani dall'obiettivo del piano di eradicazione della regione Campania che si poneva l'obiettivo di arrivare ad una prevalenza dell'1,62 per cento entro il 31 dicembre 2023;

   con sentenza n. 2460 del 17 novembre 2023 il Tar Campania ha respinto il ricorso promosso dall'Unione provinciale degli agricoltori di Caserta e da alcuni allevatori, avverso il piano di eradicazione della brucellosi bufalina adottato dalla regione Campania e in corso di attuazione sotto il coordinamento del commissario regionale. Con una lunga ed articolata pronuncia, il tribunale ha rilevato che il piano regionale, adottato d'intesa con il Ministero della salute, costituisce corretta attuazione della normativa dell'Unione europea e delle circolari ministeriali sotto tutti i numerosi profili esaminati –:

   quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere in merito alla preoccupante situazione degli allevamenti e del patrimonio bufalino nelle regioni del Sud Italia, ivi inclusa l'ipotesi di nomina di un commissario ad hoc, al fine di superare le gravi criticità riscontrate fino ad oggi.
(3-01022)


Iniziative urgenti volte a stanziare le risorse e ad acquisire l'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome al fine di una effettiva attuazione della legge delega in materia di politiche in favore delle persone anziane – 3-01023

   FARAONE, GADDA, DE MONTE, DEL BARBA, MARATTIN, BONIFAZI, BOSCHI, GIACHETTI e GRUPPIONI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la riforma organica dell'assistenza agli anziani riguarda più di 3,8 milioni di anziani con gravi limitazioni motorie, sensoriali o cognitive, un numero destinato a crescere molto con l'invecchiamento della popolazione e naturalmente riguarda anche, molto da vicino, tutte le loro famiglie;

   la riforma è una di quelle legate all'attuazione del Pnrr, ma è indiscutibile che risulti indispensabile a prescindere dai fondi connessi al piano richiamato;

   il Parlamento ha approvato la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante «Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane», e il 25 gennaio 2024 il Governo Meloni ha licenziato lo schema di decreto legislativo delegato all'attuazione della riforma, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute;

   il documento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della richiamata legge 23 marzo 2023, n. 33, è stato sottoposto per l'intesa alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, la quale ha espresso la mancata intesa, perché «la mancata previsione di risorse finanziarie aggiuntive e strutturali, inficia la portata innovativa della riforma depotenziandone l'efficacia sia nel processo di ampliamento dell'accesso ai servizi, sia nell'intensità e nella durata dei servizi offerti»;

   la Premier aveva garantito l'aumento del 200 per cento dell'indennità di accompagnamento, ma l'ipotesi riguarderà soltanto gli over 80 non autosufficienti e con Isee sotto i 6 mila euro, quindi appena 29 mila anziani su un totale di 1,4 milioni già di percettori dell'indennità (532 euro al mese);

   naturalmente lo schema di decreto legislativo non poteva che essere bocciato dalla Conferenza delle regioni per «mancata previsione di risorse finanziarie aggiuntive e strutturali». Con uno stanziamento del Governo di appena 250 milioni, neppure strutturali, ma stanziati su appena due anni (2025 e 2026);

   appare dagli atti fin qui adottati che il Governo non è stato in grado di reperire le risorse necessarie all'attuazione della delega e, senza l'intesa con le regioni, la riforma, ad un anno dall'approvazione della legge, è ancora lontana dalla sua attuazione –:

   quali iniziative urgenti il Governo intenda porre in essere al fine di reperire le risorse necessarie, tanto ad acquisire il consenso della Conferenza delle regioni e delle province autonome, quanto, soprattutto, all'attuazione effettiva della riforma attesa da tanti anziani e pilastro fondamentale nell'ambito del settore della spesa sociale e sanitaria.
(3-01023)


Chiarimenti in ordine all'annunciata revisione del divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali di cui alla legge n. 172 del 2023 – 3-01024

   DELLA VEDOVA e MAGI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   in un'intervista del 22 febbraio 2024, il Ministro interrogato ha dichiarato che, poiché non si intende entrare in contrasto con le imprese italiane produttrici di alternative vegetali alla carne, un comparto che secondo le stime vale quasi 700 milioni di euro e colloca l'Italia come terzo mercato europeo, è stato avviato un dialogo con dei rappresentanti della categoria, il quale, si apprende, sarebbe finalizzato a perfezionare una revisione dell'articolo 3 della legge n. 172 del 1° dicembre 2023, cosiddetta legge sulla carne coltivata, che introduce il «divieto della denominazione di carne per i prodotti trasformati contenenti proteine vegetali»;

   la norma è attualmente inattuata in attesa dei decreti attuativi previsti dal comma 5 del citato articolo 3, con cui il Ministero dell'agricoltura dovrà redigere l'elenco delle denominazioni vietate;

   la suddetta norma è stata adottata in violazione di un obbligo procedurale ex direttiva dell'Unione europea 2015/1535, come evidenziato anche dalla Commissione europea nella comunicazione con cui ha chiuso la notifica Tris 2023/0675/IT relativa alla legge in oggetto: infatti, avendo sottoposto la normativa alle verifiche ex procedura Tris il giorno stesso della promulgazione in Gazzetta Ufficiale, l'Italia ha compiuto una violazione di alcuni obblighi procedurali da cui consegue l'inefficacia della legge n. 172 del 2023 che, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Unilever, 26 settembre 2000), può essere dichiarata inapplicabile dai tribunali nazionali;

   pertanto, qualora al termine del confronto con il comparto, il Dicastero dovesse procedere all'adozione dei decreti attuativi, seppur restringendo la lista dei termini vietati come prospettato nella citata intervista, il divieto resterebbe comunque viziato e inefficace e le aziende verrebbero così sottoposte agli ingenti costi di re-branding e di smaltimento delle vecchie etichette, per adeguarsi a una norma inefficace e disapplicabile, costi che stanno già oggi, in questa fase di mancata attuazione, penalizzando le aziende del settore che devono confrontarsi con scelte di marketing da intraprendere in un quadro di incertezza del diritto –:

   come e secondo quali tempistiche il Ministro interrogato intenda procedere rispetto all'annunciata revisione dell'articolo 3 della legge n. 172 del 2023, ovvero se sia intenzione del Dicastero ripristinare urgentemente una situazione di certezza del diritto con l'adozione di iniziative volte all'abrogazione della norma viziata.
(3-01024)


Iniziative di competenza volte ad una revisione della Pac in sede europea per una maggiore tutela degli agricoltori italiani – 3-01025

   LUPI, ROMANO, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, CESA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   la Politica agricola comune (Pac) è stata varata nel 1962 con l'intento di sostenere gli agricoltori dell'Unione europea garantendo la sicurezza alimentare ed una stretta intesa tra Europa ed agricoltori;

   la Pac 2023-2027, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, intende fornire un contributo significato alle ambizioni del Green Deal europeo, alla strategia «dal produttore al consumatore» ed alla strategia della biodiversità;

   dal 30 gennaio 2024 sono in corso in tutta l'Unione europea proteste degli agricoltori che richiedono: la revisione profonda della Pac, la semplificazione burocratica, un miglioramento dei redditi, ed accordi internazionali vantaggiosi e che tutelino la concorrenza;

   anche in Italia hanno luogo proteste degli agricoltori che richiedono, oltre ad una revisione della Pac, un sostegno maggiore al made in Italy e contributi concreti per affrontare il caro-gasolio;

   nel 2023 il comparto agroalimentare italiano ha un fatturato di oltre 600 miliardi, pari al 15 per cento del prodotto interno lordo nazionale;

   le proteste dimostrano come il problema agricolo sia ciclico e risulti necessario procedere ad una revisione che sia al passo anche con i mutamenti dello scenario geopolitico e con le crisi economiche che si stanno affrontando;

   il 26 febbraio 2024 si è tenuta a Bruxelles la riunione del 27 Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea che hanno presentato al Commissario per l'agricoltura oltre 500 proposte di modifica della Pac e di interventi da attuare anche nel breve periodo a sostegno degli agricoltori;

   il Commissario ha dichiarato che «il Consiglio potrebbe riaprire l'atto di base della Pac e rivedere i criteri di condizionalità del Gaec.», prevedendo, altresì, già una prima revisione entro la fine del suo mandato;

   anche l'Italia ha presentato un suo documento con le richieste di modifica della Pac a tutela degli agricoltori italiani;

   è necessario garantire che la Pac si accordi alle varie esigenze del comparto agricolo dei diversi Paesi membri –:

   quali iniziative di competenza abbia già intrapreso o intenda adottare, anche in sede europea, al fine di garantire una revisione della Pac che sia giusta e tuteli gli agricoltori italiani.
(3-01025)


Iniziative di competenza volte alla tutela delle imprese del comparto agricolo, anche attraverso un pieno coinvolgimento del Parlamento nella definizione delle scelte relative alla nuova Pac – 3-01026

   VACCARI, FORATTINI, MARINO, ANDREA ROSSI, FERRARI, GHIO, FORNARO e CASU. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   la scorsa settimana, mentre l'Assemblea di Montecitorio dedicava ore alla discussione e all'approvazione di una proposta di legge voluta dal Ministro interrogato per istituire il premio annuale «Maestro dell'arte della cucina italiana», stanziando 2 mila euro all'anno, gli agricoltori italiani chiedevano di rimettere al centro l'impresa agricola e il suo reddito, la creazione di un osservatorio europeo sui prezzi e l'attuazione efficace della direttiva sulle pratiche commerciali sleali costringendo, peraltro, il Governo a fare marcia indietro rispetto agli sgravi fiscali e contributivi che improvvidamente aveva abolito con la legge di bilancio 2024;

   la Commissione europea, accogliendo le motivazioni alla base delle proteste degli agricoltori che hanno interessato praticamente tutto il continente comunitario, ha predisposto un primo pacchetto di misure per semplificare la burocrazia e gli impegni ambientali della nuova Politica agricola comune (Pac) riducendo gli oneri per gli agricoltori dell'Unione europea, con il fine ultimo di andare a semplificare l'erogazione dei fondi comunitari;

   si apprende da alcuni organi di stampa che il Ministro interrogato presenterà al prossimo Consiglio Agrifisch un documento come proposta dell'Italia per modificare la politica agricola dell'Unione europea, esautorando, a giudizio degli interroganti, ancora una volta ruoli e funzioni del Parlamento, così come previsto dalla legge n. 234 del 2012;

   il documento, sempre secondo quanto appreso dalla stampa, che ha come titolo «L'agricoltura, la Pac e la sovranità alimentare europea. Riconnettere cibo e società», proporrebbe un rafforzamento della dotazione di risorse della politica agricola comune distinguendo tra gli obiettivi da raggiungere a breve termine da quelli che bisogna rinviare alla futura riforma della politica agricola dell'Unione europea –:

   come il Governo intenda difendere gli interessi delle imprese agricole e il loro reddito, a partire da una più efficace attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, dalla creazione di un osservatorio europeo sui prezzi e gli accordi di filiera, garantendo al Parlamento di svolgere pienamente il proprio ruolo nella definizione delle scelte relative alla nuova «Pac 2023-2027» che maggiormente incideranno sul futuro dell'agricoltura italiana.
(3-01026)


Iniziative a sostegno del comparto della pesca e dell'acquacoltura – 3-01027

   FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, CERRETO, ALMICI, CARETTA, CIABURRO, LA PORTA, LA SALANDRA, MALAGUTI, MARCHETTO ALIPRANDI e MATTEONI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   le politiche attuate dall'Unione europea in questi ultimi anni hanno fortemente penalizzato l'attività di pesca, con una riduzione del 28 per cento delle marinerie europee e di oltre il 40 per cento delle marinerie italiane;

   l'attività di pesca rappresenta per l'Italia un importante asset strategico, sia in termini di prodotto interno lordo, che di identità culturale;

   risulta inaccettabile una posizione ideologica, che mira a limitare ulteriormente gli spazi e le possibilità di pesca; senza garantire la reciprocità con i Paesi extra-UE;

   il Governo Meloni è intervenuto più volte a difesa dei pescatori italiani e del comparto della pesca e dell'acquacoltura, sia in relazione al contrasto alla proliferazione del granchio blu, per cui sono stati stanziati oltre 13 milioni di euro, sia attraverso il voto contrario al Nuovo piano di azione della pesca della Commissione europea ed al divieto della pesca a strascico;

   con la legge di bilancio per il 2023, il Governo ha istituito un Fondo innovazione gestito da Ismea del quale possono beneficiare anche le imprese della pesca e dell'acquacoltura;

   con la legge di bilancio per il 2024 il Governo ha ottenuto l'equiparazione degli operatori del comparto della pesca agli agricoltori per quanto riguarda l'accesso alle risorse di cui al Fondo di solidarietà nazionale (Fsn) del decreto legislativo n. 102 del 2004, con la possibilità quindi di ottenere risarcimenti e di sospendere per 24 mesi i ratei dei mutui in caso di calamità;

   sempre nell'ambito della citata legge di bilancio per il 2024 è stato istituito un nuovo fondo per la gestione delle emergenze, che prevede tra i beneficiari anche le imprese della pesca e dell'acquacoltura;

   sono state incrementate da 50 a 130 milioni di euro le risorse destinate ai contratti di filiera della pesca e dell'acquacoltura;

   l'Italia si è espressa contrariamente all'imposizione obbligatoria di sistemi di controllo e videosorveglianza a bordo delle imbarcazioni superiori ai 18 metri, avviando anche la procedura, per impugnare il Regolamento innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue);

   per la prima volta, il Governo ha ottenuto l'inserimento della piccola pesca costiera tra i segmenti a cui è affidata una quota di pesca del tonno rosso –:

   quali ulteriori azioni a sostegno del comparto della pesca e dell'acquacoltura, per la valorizzazione del ruolo fondamentale dei pescatori, dei consorzi e delle imprese di pesca italiane il Ministro interrogato intenda adottare.
(3-01027)