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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 20 febbraio 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 20 febbraio 2024.

  Albano, Ascani, Auriemma, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Borrelli, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carè, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, De Palma, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, La Salandra, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Malavasi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morassut, Morgante, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Ruffino, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sottanelli, Sportiello, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Auriemma, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Borrelli, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carè, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, La Salandra, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Malavasi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morgante, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sottanelli, Sportiello, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 19 febbraio 2024 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   ZANELLA ed altri: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza» (1719).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Tirelli:

   LUPI ed altri: «Istituzione della figura professionale dello psicologo di base» (1034);

   BICCHIELLI ed altri: «Concessione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani di Nassiriya» (1542).

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia)

  S. 808. – «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare» (approvato dal Senato) (1718) Parere delle Commissioni I, IV, V, VII, XI e XIV.

   VI Commissione (Finanze)

  AMORESE: «Modifica alla legge 15 luglio 1911, n. 749, concernente l'estensione della tassa sui marmi al territorio del comune di Massa» (1642) Parere delle Commissioni I, V, X e XI.

   XI Commissione (Lavoro)

  FRATOIANNI e MARI: «Disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro» (142)

  Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 19 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 11/2024 del 30 gennaio-6 febbraio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 20 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 12/2024 del 30 gennaio-6 febbraio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 20 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 13/2024 del 30 gennaio-6 febbraio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 20 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, il rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'airgun, riferito agli anni 2022 e 2023 (Doc. CCV, n. 1).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 febbraio 2024, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:

   relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII-bis, n. 15), approvato nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG) (COM(2023) 314 final).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 19 febbraio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale (COM(2024) 14 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 14 final – Annex) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2024) 11 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 20 febbraio 2024;

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli effetti della direttiva 2014/55/UE sul mercato interno e sulla diffusione della fatturazione elettronica nel settore degli appalti pubblici (COM(2024) 72 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della 231ª sessione del Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) per quanto riguarda il previsto emendamento dell'annesso 13, Aicraft Accident and Incident Investigation (COM(2024) 78 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 12 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative ai mesi di novembre e dicembre 2023.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Garante del contribuente per la Sardegna.

  Il Garante del contribuente per la Sardegna, con lettera in data 20 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Sardegna, riferita all'anno 2023.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Richieste di parere
parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 16 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2023, denominato «Potenziamento delle capacità ISR delle unità navali», relativo all'acquisizione di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe leggeri e tattici imbarcati sulle unità della Marina militare (123).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 marzo 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'11 marzo 2024.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 16 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2023, denominato «Full Flight Simulator (FFS) rappresentativo dell'elicottero multiruolo HH169 per l'Arma dei carabinieri», relativo all'ammodernamento e rinnovamento a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri tramite l'acquisto di un simulatore di volo, comprensivo di supporto logistico quinquennale, che consenta il potenziamento delle capacità addestrative degli equipaggi di volo (124).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 marzo 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'11 marzo 2024.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 16 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2024, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (125).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 marzo 2024.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI PICCOLOTTI ED ALTRI N. 1-00235 E ORRICO ED ALTRI N. 1-00244 CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA E DELLA LIBERTÀ DI INFORMAZIONE

Mozioni

   La Camera,

   premesso che:

    1) il Parlamento europeo l'11 luglio 2023 ha approvato il testo negoziale sulle norme a difesa dei giornalisti dalle querele temerarie, note con l'acronimo inglese Slapp (Strategie litigation against public participation). Le Slapp sono azioni legali, di esito incerto, avviate con l'intento non di portare a termine il processo, ma di intimidire chi viene accusato allo scopo di condizionarne e limitarne il lavoro. Si tratta di cause legali in cui è presente, infatti, un grande squilibrio di potere tra chi querela e il querelante; il divario solitamente coinvolge la sfera economica, nella fattispecie si parla di potenti strutture o persone che avranno sicuramente disponibilità economiche elevate e perciò adatte a sostenere lunghi processi contro giornalisti, che spesso invece sono costretti a provvedere autonomamente a pagare le spese legali;

    2) il testo approvato dal Parlamento europeo prevede una serie di garanzie per le vittime delle azioni legali, compresa la possibilità di chiedere il rapido respingimento della causa, nel qual caso sarà il ricorrente a dover dimostrare la fondatezza della denuncia e a sostenere l'onere delle spese procedurali, compresa la rappresentanza legale della vittima. Che avrà la possibilità, inoltre, di chiedere un risarcimento per danni psicologici o alla reputazione. Le nuove norme delimitano il campo delle cause temerarie per ridurre appunto i tempi del processo e fermare subito quelle intentate per intimidire;

    3) in Italia la riforma della legge sulla diffamazione prosegue lentamente il suo iter al Senato della Repubblica e l'assenza di norme in questi anni ha limitato il diritto all'informazione, con decine e decine di esponenti politici o grandi aziende e potentati economici che le hanno utilizzate per indurre editori e direttori a interrompere il lavoro di inchiesta dei giornalisti. Secondo i dati recentemente forniti dalla Federazione nazionale stampa italiana, 7 volte su 10 le querele vengono archiviate ancor prima di arrivare a processo. Di quelle che effettivamente arrivano in aula di tribunale, 9 su 10 si concludono con l'assoluzione del giornalista. È evidente l'esistenza di un'autocensura preventiva che sfugge a qualsiasi ricerca statistica, che non arriva nelle aule dei tribunali ma che colpisce l'indipendenza dell'informazione;

    4) chi non può rischiare di affrontare querele sono, soprattutto, i giornalisti freelance, cioè coloro che non sono stipendiati: quando un loro articolo subisce una querela temeraria, è difficile che la testata decida di farsi carico delle spese legali;

    5) il 19 dicembre 2023 la Camera dei deputati ha approvato, con un emendamento alla legge di delegazione europea, una modifica al codice di procedura penale per vietare la pubblicazione delle ordinanze cautelari, integrali o per estratto, fino al termine dell'udienza preliminare. Questa norma lede, a parere dei firmatari del presente atto, il diritto costituzionale dei cittadini ad essere informati. È, quindi, necessario che il Parlamento, in sede di approvazione definitiva del provvedimento, individui soluzioni diverse capaci di determinare un giusto equilibrio tra la tutela degli imputati o delle persone che compaiono negli atti delle indagini e il diritto all'informazione;

    6) il 40 per cento dei giornalisti italiani è donna, eppure tale percentuale non si rileva tra le firme che hanno maggiore spazio nei quotidiani, in particolari nelle prime pagine; inoltre, dalle più recenti analisi emerge l'esistenza di un gap salariale importante, lo stipendio delle donne in questo settore è infatti mediamente molto più basso e, secondo l'analisi sugli ultimi dati contributivi dell'Inpgi, la forbice sarebbe di circa 5 mila euro;

    7) come denunciato da GiULiA giornaliste – Ets (Giornaliste unite libere e autonome), le giornaliste sono le prime vittime delle intimidazioni e dell'odio in rete, ma anche delle querele temerarie, come se fosse proprio l'essere donna nell'affrontare i temi sociali e di cronaca a non essere accettato. Si aggredisce con il bodyshaming, le minacce di stupro e le oscenità oppure, come ha sottolineato l'indagine di Vox diritti, si sminuiscono le competenze professionali delle donne. La critica ad una donna professionista, quindi anche una giornalista, si pratica con il discredito, prima sottolineando il suo genere, il suo sesso, il suo corpo e poi screditando anche quello, dando per scontato che essere una donna sia già di per sé una colpa o una diminuzione e che per questo motivo non potrebbe fare quella professione o dire quelle cose;

    8) la libertà di manifestazione del pensiero è espressamente statuita nell'articolo 21 della Costituzione, il quale si apre con la decisa e inequivocabile affermazione che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Nei commi successivi si prevedono una serie di garanzie per il mezzo della stampa che, invero, viene sottratta a qualsiasi forma di controllo, quali autorizzazioni o censure, e può essere soggetta a sequestro soltanto per effetto di un atto motivato dell'autorità giudiziaria. Deroghe a tale principio sono previste dal quarto comma dell'articolo nel senso che la polizia giudiziaria, in caso di assoluta urgenza, può procedere al sequestro della stampa periodica, ma tale sequestro è valido in un lasso di tempo limitato, richiedendo la convalida dell'autorità giudiziaria;

    9) l'articolo 21 della Costituzione stabilisce anche che l'unico limite alla libertà di manifestazione del pensiero è rappresentato dal concetto di buon costume, nel senso che le pubblicazioni, gli spettacoli e le altre manifestazioni di pensiero non debbono essere contrarie, appunto, al buon costume;

    10) nella XVII legislatura è stata approvata dalla Camera dei deputati, modifica dal Senato della Repubblica e nuovamente modificata dalla Camera dei deputati, una proposta di legge che riformava la disciplina della diffamazione a mezzo stampa, intervenendo sulla legge sulla stampa, sui codici penale e di procedura penale, sui codici civile e di procedura civile, ma che ha visto arenarsi il suo iter al Senato della Repubblica. L'articolo 1 del provvedimento modificava la legge sulla stampa (legge n. 47 del 1948), prevedendo: l'estensione dell'applicazione della legge sulla stampa alle testate giornalistiche on line registrate presso le cancellerie dei tribunali; la riforma della disciplina del diritto di rettifica; la riforma delle pene previste per la diffamazione a mezzo stampa, con l'eliminazione della pena della reclusione;

    11) la segretezza delle fonti giornalistiche è alla base dello svolgimento dell'indipendenza dell'attività di un giornalista e della qualità delle notizie alle quali accedono i cittadini. La possibilità di appellarsi al segreto professionale per tutelare le fonti dovrebbe essere estesa a tutti coloro che svolgono effettivamente lavoro giornalistico. Attualmente in Italia è previsto solo per i giornalisti iscritti all'albo dei professionisti dell'Ordine dei giornalisti. La tutela delle fonti giornalistiche andrebbe estesa ai giornalisti freelance e anche a tutti quegli operatori che, in ragione dei loro rapporti professionali o personali, possono essere al corrente di determinate informazioni di interesse per la pubblica opinione;

    12) secondo il Garante europeo della protezione dei dati, «l'unica opzione praticabile ed efficace per proteggere i diritti e le libertà fondamentali nell'Unione, compresa la libertà dei media, da software spia di livello militare altamente avanzati è un divieto generale del loro sviluppo e della loro diffusione, con eccezioni molto limitate ed esaustivamente definite, integrate da solide garanzie»;

    13) appare sempre più necessario garantire pluralismo e libertà di informazione all'interno del servizio pubblico radiotelevisivo e procedere ad una riforma della governance della Rai che garantisca un servizio pubblico quale strumento essenziale per realizzare un'effettiva libertà di accesso alla comunicazione audiovisiva, tutela di un bene comune, il quale si caratterizza per la promozione dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadino a ricevere e diffondere informazioni, idee e opinioni mediante un accesso non discriminatorio a tutte le piattaforme di trasmissione disponibili,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative normative in materia di querele temerarie, con una norma che contrasti l'abuso delle querele per diffamazione nei confronti dei giornalisti, dovendo al diritto di querelare corrispondere un diritto al risarcimento per chi ha ragione ed essendo necessario, inoltre, dare la possibilità al giudice di respingere rapidamente la causa quando palesemente infondata, attribuendo al ricorrente l'onere di dimostrare la fondatezza della denuncia e di sostenere l'onere delle spese procedurali e legali;

2) ad adottare iniziative normative volte a riformare la disciplina della diffamazione, in linea con i pronunciamenti della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, in base alle quali la previsione della pena detentiva non è compatibile con l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, se non in casi di eccezionale gravità;

3) ad intervenire sulla protezione delle fonti giornalistiche, facendo in modo che il diritto dei giornalisti al silenzio sulle loro fonti non sia considerato un mero privilegio concesso o revocato sulla base della liceità o illegittimità della provenienza delle informazioni, ma un autentico attributo del diritto all'informazione;

4) ad adottare iniziative normative volte ad estendere la possibilità di appellarsi al segreto professionale per tutelare le fonti a tutti coloro che svolgono effettivamente lavoro giornalistico: dai giornalisti freelance, che non svolgono il proprio lavoro alle dipendenze di una testata, a tutti quegli operatori che, in ragione dei loro rapporti professionali o personali, possono essere al corrente di determinate informazioni di interesse per la pubblica opinione;

5) a sostenere, nelle competenti sedi, le nuove norme che saranno previste dalla legge europea per la libertà dei media (Emfa): quelle dirette all'efficace protezione dei giornalisti e dei fornitori dei servizi di media e, in particolare, la tutela dei rapporti tra i giornalisti e le fonti anche da intercettazioni e/o captazioni di conversazione e messaggi;

6) a promuovere iniziative normative sulla parità di genere e contro il gender pay gap nel mondo del giornalismo, per proteggere le giornaliste dalle intimidazioni e dall'odio in rete e per tutelare la privacy delle cittadine e delle personalità pubbliche rispetto a pubblicazioni che ledono l'intimità e il rispetto del corpo, in particolar modo quello femminile, e rispetto all'orientamento sessuale e di genere;

7) a promuovere iniziative normative volte ad una riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo, anche sulla base ai modelli adottati da altri Paesi, che preveda la creazione di un'autorità indipendente rappresentativa delle diverse istanze culturali del Paese, a cui sia affidata, a seguito di una selezione mediante avviso pubblico, la nomina del consiglio di amministrazione, il quale elegga il presidente e il direttore generale sulla base del curriculum vitae e di un progetto editoriale.
(1-00235) «Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti».


   La Camera,

   premesso che:

    1) ai sensi dell'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani, «Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere»;

    2) la libertà di espressione, la libertà dei media e il pluralismo sono sanciti anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui «Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati»;

    3) la Costituzione, all'articolo 21, afferma che «Tutti», non solo i cittadini dunque, «hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»; «La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.» – ciò pone il divieto di controlli preventivi – ferma restando l'indicazione da parte della legge in ordine alle possibilità di sequestro in ipotesi di delitti espressamente previsti;

    4) l'articolo 21 affida, altresì, alla legge ordinaria la possibilità di imporre la piena conoscibilità dei mezzi di finanziamento della stampa periodica, con ciò implicitamente riconoscendo il rapporto strettissimo tra informazione, potere economico e libertà di espressione e il diritto del pubblico lettore a conoscerlo;

    5) preme segnalare che, pur non essendo espressamente menzionato, la Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 202 del 1976, ha costantemente affermato che la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo e diffusione ricomprende tanto il diritto di informare quanto il diritto di essere informati e ha precisato che l'articolo 21 colloca la predetta libertà tra i valori primari, assistiti dalla clausola dell'inviolabilità ex articolo 2 della Costituzione, i quali, in ragione del loro contenuto, in linea generale si traducono direttamente e indirettamente in diritto soggettivi dell'individuo, di carattere assoluto (sentenza n. 112 del 1993, che richiama, oltre alla già citata, anche le sentenze nn. 148 del 1981 e 826 del 1988);

    6) in proposito, si ritiene opportuno, in questa sede, riportare integralmente il passo della sentenza n. 112 del 1993, per la costruzione e l'estrinsecazione del concetto di pluralismo che offre: «Tuttavia, l'attuazione di tali valori fondamentali nei rapporti della vita comporta una serie di relativizzazioni, alcune delle quali derivano da precisi vincoli di ordine costituzionale», e, sotto questo profilo, prosegue, «questa Corte ha da tempo affermato che il “diritto all'informazione” va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale;

    7) da qui deriva l'imperativo costituzionale che il “diritto all'informazione” garantito dall'articolo 21 sia qualificato e caratterizzato: a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – che comporta, fra l'altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse – in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni, avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti; b) dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti; c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata; d) dal rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori» (sentenza n. 112 del 1993);

    8) la manifestazione del pensiero, in ogni sua forma, garantita dall'articolo 21 della Costituzione, è da considerarsi cardine dell'ordinamento democratico, baluardo del buon funzionamento della democrazia – «pietra angolare dell'ordine democratico» (Corte costituzionale, sentenza n. 84 del 1969);

    9) non è un caso se nei Paesi che, in modo eclatante o latente, involvono o si avviano ad intaccare libertà e principi democratici, i primi assalti investano la televisione, i media e la stampa ai fini del loro controllo, unitamente a misure che possono colpire anche direttamente l'informazione e i suoi attori, con modalità che vanno dalla censura al sequestro e all'arresto;

    10) un esempio nella storia del nostro Paese è l'attività di censura ai fini del controllo sistematico della comunicazione e della libertà di espressione nel corso del lungo periodo del regime fascista, ma, in tempi più recenti, lo stesso può dirsi con riguardo all'esperienza, ancora attuale, dell'Ungheria sotto la guida oscurantista di Viktor Orban o dei sussulti totalitari della Tunisia e della Turchia;

    11) forse non è un caso che la storia della giustizia costituzionale italiana (come ricorda il professor Enzo Cheli in uno scritto sul tema) abbia avuto il suo inizio proprio con una sentenza in tema di libertà di espressione – la sentenza n. 1 del 14 giugno del 1956 – dove la Corte, dopo aver tracciato le linee portanti del giudizio costituzionale, veniva a sanzionare l'incostituzionalità, per la violazione della libertà di espressione, di alcune norme del testo unico di pubblica sicurezza del 1931;

    12) l'adempimento dell'articolo 21 si mostra e si attua nella sua pienezza, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, nel suo dispiegamento anche in ordine all'organizzazione delle misure negli ambiti che alla manifestazione del pensiero sono direttamente e strettamente connessi – l'indipendenza, la libertà e il pluralismo dell'informazione, la proprietà e il mercato editoriali, i contributi pubblici alla stampa, le misure che agevolano o ostacolano il diritto di cronaca, il lavoro giornalistico nell'accertamento dei fatti, la loro conoscenza e la loro diffusione, a loro volta strettamente correlate al diritto all'informazione;

    13) la libertà e il pluralismo dei media, come pure l'indipendenza e la sicurezza dei giornalisti, rappresentano, altresì, uno dei pilastri dello Stato di diritto dell'Unione europea, in quanto elemento fondamentale del diritto alla libertà di espressione e di informazione ed essenziale per il funzionamento democratico dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, inclusa la lotta alla corruzione;

    14) l'ultimo «Rapporto sullo Stato di Diritto», pubblicato dalla Commissione europea a inizio luglio del 2023, aveva evidenziato, con riferimento al nostro Paese, più di una preoccupazione sul fronte della libertà di stampa, tra cui: le condizioni di lavoro precarie di molti giornalisti, la protezione delle fonti giornalistiche e la questione del segreto professionale, nonché le azioni legali strategiche locali tese a bloccare la partecipazione pubblica (Slapp), la legislazione sulla diffamazione, in sede penale e civile, i casi di aggressioni fisiche e intimidazioni nei confronti di giornalisti e organi di informazione, che continuano ad aumentare di anno in anno;

    15) in particolare, l'Italia presenta un rischio medio in merito all'indipendenza politica dei media (relativa al conflitto di interessi e al controllo politico sui media e sulle agenzie di stampa) ed è considerata dalla Commissione europea uno dei sedici Stati a «rischio elevato» per la «crescente politicizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo». Sussiste, altresì, ad avviso della Commissione, un rischio elevato o medio di influenza commerciale e della proprietà sui contenuti editoriali;

    16) molti dei temi oggetto di raccomandazione da parte della Commissione europea nel 2023 sarebbero al centro anche del nuovo questionario sullo Stato di Diritto per il 2024 inviato in questi giorni all'attenzione del Governo italiano, con riferimento, fra l'altro, al premierato, al processo penale telematico, alle modifiche al reato di abuso d'ufficio, alle conseguenze della nuova prescrizione per i processi per corruzione, nonché all'informazione, in particolare sullo stop alla pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare e sulle misure per garantire la libertà di stampa e il diritto a essere informati;

    17) la persistenza delle preoccupazioni della Commissione europea sui richiamati temi lascerebbe intendere che la situazione sul fronte della libertà e del pluralismo dei media non sia stata affrontata sufficientemente dal Governo italiano e che nel nostro Paese permangono numerose problematiche nel suddetto ambito;

    18) a norma della direttiva 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi (Avms) – i cui correttivi al decreto legislativo di recepimento n. 208 del 2021 (cosiddetto Tusma) sono attualmente all'esame delle Camere – gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente, in particolare per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversità culturale e linguistica, alla tutela dei consumatori, all'accessibilità, alla non discriminazione, al corretto funzionamento del mercato interno e alla promozione della concorrenza leale;

    19) sempre a norma della citata direttiva, gli Stati membri devono assicurare che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane, nonché di poteri di esecuzione sufficienti per svolgere le loro funzioni in modo efficace;

    20) per rispondere alle crescenti preoccupazioni in seno all'Unione europea per la politicizzazione dei media e la mancanza di trasparenza in merito alla loro proprietà, la Commissione europea è inoltre intervenuta, da ultimo, con due nuove proposte normative riguardanti la libertà dei media: una proposta di direttiva contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (cosiddette Slapp) e la proposta di regolamento inerente alla prima legge europea per la libertà dei media (Emfa), che si basa proprio sulla revisione della citata direttiva Avms;

    21) in particolare, con quest'ultima proposta, che è stata oggetto di recente di parere da parte del Parlamento italiano, l'Unione europea intende rafforzare il quadro normativo europeo affinché tutti gli Stati membri adottino un sistema di maggior tutela della libertà di stampa, del lavoro di giornaliste e giornalisti e la garanzia dell'indipendenza del servizio pubblico dal condizionamento dell'autorità politica;

    22) mentre la proposta di direttiva contro le Slapp prevede garanzie per coloro che sono bersaglio di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi, la legge europea per la libertà dei media istituirà un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno dell'Unione europea, attraverso l'introduzione di misure volte a proteggere i giornalisti e i fornitori di servizi di media da ingerenze politiche, rendendo nel contempo più agevole per loro operare attraverso le frontiere interne dell'Unione europea;

    23) nel nostro Paese si è assistito di recente ad un abuso del ricorso alla querela per diffamazione e all'azione di risarcimento dei danni sul piano civilistico nei confronti dei giornalisti, al punto da poter considerare tali strumenti processuali alla stregua di mezzi intimidatori e di pressione per limitare l'attività giornalistica, col rischio di influenzare gravemente la libertà di stampa;

    24) numerose iniziative giudiziarie per diffamazione risultano, invero, pretestuose, alla luce delle più recenti statistiche che dimostrano come il 90 per cento dei procedimenti per diffamazione si risolvano con archiviazioni o proscioglimenti pronunciati prima del giudizio, proprio perché basati su accuse infondate o, comunque, sproporzionate;

    25) i dati relativi alla mediazione civile obbligatoria, inoltre, testimoniano come anche le questioni relative a fatti di diffamazione sul piano civile ammontino a meno dell'1 per cento dell'intero contenzioso;

    26) per arginare tale fenomeno appare, dunque, indispensabile intervenire a livello normativo per introdurre uno specifico strumento a tutela dei giornalisti rispetto al fenomeno delle cosiddette querele temerarie (o «bavaglio»), che consenta la comminazione di una pena pecuniaria adeguata da devolvere alla Cassa delle ammende a carico di chi presenti querele senza alcun fondamento, oltre alla condanna alle rifusione delle spese processuali e alla possibilità per il giornalista di ottenere il risarcimento degli eventuali danni, come previsto dall'articolo 427 del codice di procedura penale;

    27) nella medesima direzione, dovrebbe prevedersi altresì nel giudizio civile, nel caso di azione per presunta diffamazione commessa con il mezzo della stampa (o con gli altri prodotti editoriali registrati ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47), in cui risulti la mala fede o la colpa grave di chi agisce per il risarcimento del danno, che il giudice, anche d'ufficio, con la sentenza che rigetta la domanda, condanni l'attore, oltre che alle spese processuali e a quelle risarcitorie già previste dall'articolo 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore della Cassa delle ammende di un'ulteriore somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria;

    28) sotto altro profilo, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, non è più rinviabile un intervento del legislatore che recepisca i più recenti orientamenti della Corte costituzionale in materia di diffamazione. Segnatamente, la Corte costituzionale si è espressa al riguardo con la sentenza n. 150 del 2021, esortando il Parlamento ad intervenire sulla materia, al fine di assicurare un più adeguato bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, anche alla luce dei pericoli sempre maggiori connessi all'evoluzione dei mezzi di comunicazione;

    29) in particolare, essa ha dichiarato incostituzionale l'articolo 13 della legge sulla stampa (n. 47 del 1948) che fa scattare obbligatoriamente, in caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l'attribuzione di un fatto determinato, la reclusione da uno a sei anni, unitamente al pagamento di una multa;

    30) ad avviso del Giudice delle leggi, le norme vigenti sono incostituzionali perché contrastano con la libertà di manifestazione del pensiero, riconosciuta tanto dalla Costituzione italiana quanto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La minaccia dell'obbligatoria applicazione del carcere può produrre, infatti, l'effetto di dissuadere i giornalisti dall'esercizio della loro cruciale funzione di controllo dell'operato dei pubblici poteri;

    31) ne deriva che l'obbligatoria inflizione della sanzione detentiva viola, in particolare, tanto l'articolo 21 della Costituzione con riferimento alla libertà di stampa, già definita «pietra angolare dell'ordine democratico» dalla già citata risalente pronuncia della Corte (Corte costituzionale, sentenza n. 84 del 1969), quanto l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

    32) invero, anche la Corte europea dei diritti dell'uomo si è più volte pronunciata sull'argomento, ribadendo nella propria copiosa giurisprudenza – condivisa anche dalla Corte costituzionale – come la previsione del carcere obbligatorio non sia compatibile con l'articolo 10 della Convenzione europea, al pari delle sanzioni pecuniarie troppo elevate, in quanto, appunto, costituiscono un rischio per la libertà di stampa;

    33) nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si rinvengono molti precedenti che offrono criteri alla luce dei quali valutare la sussistenza del requisito della proporzione;

    34) secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, infatti, la pena detentiva può dirsi proporzionata (e quindi legittima) quando «la diffamazione si caratterizzi per la sua eccezionale gravità» (così la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza 17 dicembre 2004, Cumpănă e Mazăre contro Romania, paragrafo 115; nonché: sentenze 5 novembre 2020, Balaskas contro Grecia, paragrafo 61; 11 febbraio 2020, Atamanchuk contro Russia, paragrafo 67; 7 marzo 2019, Sallusti contro Italia, paragrafo 59; 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia, paragrafo 53; 6 dicembre 2007, Katrami contro Grecia, paragrafo 39); ciò si verifica sia, «con riferimento ai discorsi d'odio e all'istigazione alla violenza, che possono nel caso concreto connotare anche contenuti di carattere diffamatorio», sia in presenza di «campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della – oggettiva e dimostrabile – falsità degli addebiti stessi»;

    35) a tal riguardo, appare opportuno richiamare in questa sede le proposte di legge in materia attualmente in esame al Senato della Repubblica – alcune delle quali proposte dalla maggioranza che rappresenta il Governo in carica – che sembrano porsi in direzione parzialmente diversa rispetto agli arresti giurisprudenziali testé richiamati;

    36) ci si riferisce, in particolare, ai disegni di legge atto Senato 466 Balboni e atto Senato 573 Martella, che intervengono proprio sulla vigente normativa in materia di diffamazione a mezzo stampa e il cui contenuto è in larga parte coincidente;

    37) tra gli aspetti che assumono rilevanza, vi sono le previsioni che intervengono sull'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (di recente dichiarato incostituzionale), da un lato eliminando la previsione della pena detentiva, ma dall'altro comminando la multa di importo da 5.000 a 10.000 in caso di diffamazione a mezzo stampa «base» e da 10.000 a 50.000 nelle ipotesi aggravate dall'attribuzione di un fatto determinato. L'innalzamento della sanzione pecuniaria, specie nel minimo, potrebbe essere distonico rispetto all'interpretazione giurisprudenziale costante dell'articolo 10 da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui le sanzioni previste per la diffamazione devono tener conto dell'impatto che avranno sulla situazione economica del querelato, al fine di evitare che una sanzione pecuniaria sproporzionata possa avere effetto deterrente sulla libertà di stampa e di espressione;

    38) del pari, destano preoccupazioni quelle modifiche normative che, novellando il delitto di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale, eliminano sì ogni riferimento alla pena della reclusione, ma, contestualmente, inaspriscono il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria;

    39) infatti, vengono introdotte sanzioni ben più gravi rispetto a quelle attualmente previste, a prescindere che la condotta perpetrata sia connotata dalle caratteristiche delineate dalla giurisprudenza precedentemente richiamata: da 3.000 a 10.000 euro nelle ipotesi di diffamazione «base» e fino a 15.000 euro in caso di diffamazione con l'attribuzione di un fatto determinato (in luogo dei 1.032 euro e 2.065 euro nelle ipotesi aggravate dall'attribuzione di un fatto determinato, attualmente previsti);

    40) se l'offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità (eliminando il riferimento all'offesa arrecata per mezzo stampa) diverso dalle ipotesi di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà;

    41) tra l'altro, proprio l'articolo 595 del codice penale – qui novellato – non era stato oggetto di censura di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale nella citata pronuncia del 2021;

    42) passando in rassegna altre proposte di legge attualmente in esame nei due rami del Parlamento, degno di nota è il cosiddetto disegno di legge Nordio, di recente approvato al Senato della Repubblica. Esso contiene modifiche rilevanti in tema di intercettazioni. Allo scopo (presunto) di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate, viene introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest'ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento. È, inoltre, escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori. Infine, si interviene sull'articolo 268 del codice di procedura penale che disciplina le modalità esecutive delle intercettazioni, prevedendo «che non debbano essere riportate nei verbali neppure espressioni che riguardano dati personali sensibili che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti», oltre a disporsi al contempo «l'obbligo di stralcio anche delle registrazioni e dei verbali che riguardano soggetti diversi dalle parti, salvo che non ne sia dimostrata la rilevanza»;

    43) a ben guardare, tali norme riflettono, tuttavia, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, una visione fraintesa della pubblicità. Il processo è pubblico, anche e soprattutto, per funzioni di controllo democratico, popolare, dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Il che significa che il pubblico, e di riflesso la stampa, deve poter controllare (per limitarsi all'ambito toccato da questa norma) cosa il giudice usi, e come, e cosa il giudice non usi;

    44) strettamente connesso alle restrizioni operate in materia di intercettazioni può dirsi, inoltre, la norma introdotta in sede di esame della legge di delegazione europea (atto Senato n. 969), che ben può essere definita «bavaglio» per i giornalisti;

    45) in particolare, l'articolo 4, comma 3, del citato provvedimento – approvato definitivamente al Senato della Repubblica il 14 febbraio 2024 – che vieta la pubblicazione delle ordinanze che dispongono le misure cautelari fino all'udienza preliminare, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, lungi dal rappresentare la giusta attuazione del principio di presunzione di innocenza, rischia di tradursi, piuttosto, in una pesante limitazione del diritto di cronaca, rappresentando un grave passo indietro per la libertà di stampa e il diritto dei cittadini di essere informati, anche in presenza di un indiscutibile interesse pubblico;

    46) l'elenco delle vicende di cronaca giudiziaria che i giornali non avrebbero potuto raccontare se fosse stata già in vigore la «legge bavaglio» è copioso: dalla gestione dei vertici di Autostrade svelata dopo il crollo del ponte Morandi allo schianto della funivia del Mottarone. Oltre a numerosi femminicidi e alle modalità dell'arresto dell'ex capo di Cosa Nostra, allo spaccio e agli orrori presso la Caserma Levante dei carabinieri di Piacenza, dove le pratiche illegali venivano consumate «con l'arroganza e la convinzione che le vittime non avrebbero avuto voce»;

    47) tra l'altro, posto che ciò che sarà consentito è la pubblicazione della ricostruzione di una parte o dell'altra appresa dal giornalista, senza però la possibilità di conoscere gli indizi, le intercettazioni o le testimonianze, l'effetto che ne deriva non giova neanche agli stessi soggetti coinvolti nell'indagine;

    48) far conoscere i motivi per i quali un giudice decide di privare una persona della cosa più importante, ovvero la sua libertà, non è solo una questione di trasparenza nei confronti dei cittadini, ma anche una forma di garanzia per lo stesso indagato, in quanto le ordinanze sono basate su elementi oggettivi e su valutazioni di un soggetto terzo ed imparziale, che fotografa al meglio l'ambito di una determinata fase di indagine. Inoltre, attraverso tale perverso meccanismo si impedisce il controllo da parte dell'opinione pubblica nei confronti degli atti emanati dell'autorità giudiziaria;

    49) in conclusione, lo stop alla pubblicazione delle ordinanze di arresto appare antidemocratico, oltre che controproducente: imbavaglia solo la democrazia, mentre la trasparenza è sempre la massima garanzia del corretto esercizio del potere giudiziario;

    50) ogni tentativo di limitare la libera informazione e, di conseguenza, la disinformazione che viene generata dall'uso distorto dei media, in particolare i social media, di fatto, erodono le fondamenta della democrazia perché compromettono la capacità dei cittadini di valutare i fatti e di orientare le proprie scelte;

    51) i temi della libertà sono inscindibili da quelli della dignità del lavoro, a cominciare dalla valorizzazione del lavoro di giornalisti e giornaliste, a prescindere dallo status di lavoratori dipendenti o di freelance; in particolare, si riscontra un'incertezza dell'azione pubblica in merito alla valorizzazione delle giornaliste, soprattutto con riferimento al contrasto alle discriminazioni professionali, ad un lavoro di riequilibrio di fronte al gap economico e al mancato riconoscimento di adeguate tutele e del livello professionale;

    52) peraltro, il consolidamento delle piattaforme digitali ha ampliato il mercato dell'informazione, creando un contesto nel quale la competitività avviene spesso in assenza di regole che valgano per tutti; questo rende ancora più pressante rafforzare le tutele a garanzia della libertà di stampa, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei giornalisti;

    53) in tal senso, non è più procrastinabile l'impegno di tutte le forze politiche a lavorare per una riforma del servizio pubblico radiotelevisivo, attraverso un ampio confronto in Stati generali, al fine di garantirne l'indipendenza, un più ampio pluralismo e una maggiore qualità dell'informazione, per rendere la Rai più autorevole, moderna, sempre più digitalizzata e sostenibile, accrescendone la competitività rispetto alle ormai predominanti piattaforme digitali;

    54) a tal proposito, nel parere che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha espresso sul contratto di servizio tra il Governo e la Rai, è stato inserito un importante riconoscimento del valore del giornalismo di inchiesta, che deve essere tutelato, supportato e rafforzato nel servizio pubblico ed è stata posta grande attenzione alla necessità che i giornalisti e gli operatori del servizio pubblico osservino rigorosamente la deontologia professionale, coniugando il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona,

impegna il Governo:

1) a tutelare la libertà di stampa e il diritto di cronaca, quale strumento di estrinsecazione anche del fondamentale diritto di informazione per il cittadino, astenendosi dal portare a compimento tutte quelle riforme che possano comportare una compressione di tali diritti costituzionalmente garantiti, nonché a ripristinare la normativa precedente alla «norma bavaglio» contenuta all'articolo 4, comma 3, della legge di delegazione europea approvata definitivamente il 14 febbraio 2024 al Senato della Repubblica;

2) ad adottare iniziative volte a rafforzare la libertà della stampa e dei media, la tutela del giornalismo in tutte le sue forme ed espressioni, a salvaguardare i diritti, la sicurezza e le condizioni di lavoro dei giornalisti, anche preservandoli da querele temerarie o altre forme di pressioni indebite, a contrastare le discriminazioni professionali, al fine di garantire pienamente la dignità dei giornalisti e la libertà di informazione;

3) nel quadro di garanzie a tutela della libertà dei media, ad attuare e dare seguito alle raccomandazioni della Commissione europea contenute nella Relazione annuale sullo Stato di diritto 2023 e a quelle di prossima pubblicazione, con particolare riguardo all'introduzione di garanzie per il regime di diffamazione, alla protezione del segreto professionale e delle fonti giornalistiche, all'indipendenza delle autorità di regolamentazione dei media, alla trasparenza dell'assetto proprietario, alla protezione dei media dalle pressioni e dalle influenze politiche – compresi i media del servizio pubblico;

4) a sostenere, nelle competenti sedi istituzionali nazionali ed europee, la conclusione dei negoziati relativi alle proposte normative riguardanti la libertà dei media e, in particolare, le nuove norme dirette all'efficace protezione dell'autonomia e dell'indipendenza dei giornalisti, quali condizioni indispensabili per garantire un'informazione corretta, la diversità di opinioni e l'assenza di qualsiasi tipo di discriminazione nella narrazione dei fatti, a garanzia dello stesso pluralismo e dell'indipendenza del settore;

5) ad assumere iniziative normative, con il primo provvedimento utile, per scongiurare, nel caso di azione per presunta diffamazione commessa con il mezzo della stampa o con gli altri prodotti editoriali registrati, eventuali azioni pretestuose, ponendo a carico dell'attore, che abbia agito in giudizio civile ai fini risarcitori con mala fede o colpa grave, il pagamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende determinata in via equitativa non inferiore ad un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria, nonché a prevedere la condanna al pagamento di una pena pecuniaria adeguata in caso di querele temerarie e pretestuose per il delitto di diffamazione;

6) ad adottare iniziative normative per riformare, alla luce dei principi fissati di recente dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la fattispecie di diffamazione, escludendo la pena detentiva, in quanto incompatibile con l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e prevedendo la comminazione di pene pecuniarie che non risultino eccessive e che siano proporzionate all'offesa cagionata, affinché le stesse non si traducano in concreto in una limitazione della libertà di stampa;

7) ad adottare iniziative di competenza per un aggiornamento di tutta la normativa in materia di rafforzamento delle tutele per chi esercita la professione giornalistica, anche in forma freelance;

8) ad adoperarsi, adottando le opportune iniziative normative, per dare seguito pienamente alla costante giurisprudenza costituzionale, affinché sia garantito il pluralismo nella sua qualità di valore primario sotteso all'intero sistema dell'informazione, assicurandone l'imparzialità, l'obiettività, la correttezza e la completezza.
(1-00244) «Orrico, Caso, Carotenuto, Amato, Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Scutellà, Bruno, Scerra».


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: CAPARVI ED ALTRI; MOLLICONE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA E DELEGA AL GOVERNO PER L'ADOZIONE DI NORME PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE (A.C. 799-988-A)

A.C. 799-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 799-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  «2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si provvede nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo nazionale per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 17.

  All'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  «3. Per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».

  All'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  All'articolo 5, comma 4, primo periodo, dopo le parole: può avvalersi, aggiungere le seguenti: a titolo gratuito e, comunque,.

  All'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  «3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: Il Ministero dell'istruzione e del merito aggiungere le seguenti: , nell'ambito dell'attuazione del Piano delle arti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sopprimere le parole: , secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;

   al comma 2, sostituire la parola: concorrono con le seguenti: possono concorrere;

   al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le istituzioni scolastiche provvedono alle iniziative di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 9, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 10, comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , che può procedere all'istituzione fino alla fine della medesima lettera.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  «2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.»

  All'articolo 14, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Gli schemi di ciascun decreto legislativo aggiungere le seguenti: , corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura,.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: Per l'attuazione del comma 2, lettera g), è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2024 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 15, comma 1, sopprimere la lettera f).

  Conseguentemente, al medesimo articolo 15:

   al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Per la partecipazione ai lavori del forum ai componenti del medesimo forum e ai soggetti invitati ai sensi del secondo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

   aggiungere, in fine, il seguente comma: 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA.

A.C. 799-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA

Art. 1.
(Princìpi generali)

  1. La Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, immateriale, per la rivitalizzazione del patrimonio culturale materiale della Nazione, nonché quale elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, dalla Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005,ratificata ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Princìpi generali)

  Al comma 1, sopprimere le parole: immateriale, per la rivitalizzazione del patrimonio culturale materiale della Nazione,.
1.1000. Mollicone.

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la parola: formazione con le seguenti: trasmissione intergenerazionale delle conoscenze.
1.2. Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: dalla Convenzione dell'UNESCO sulla protezione fino alla fine del comma.
1.1001. Mollicone.

(Approvato)

A.C. 799-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si definiscono «associazioni di rievocazione storica» le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando i criteri di attendibilità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le tecniche risultanti dall'elaborazione delle fonti, nonché con i saperi artigianali e performativi ad essi connessi.
  2. Ai fini della presente legge si definiscono manifestazioni di rievocazione storica le manifestazioni la cui organizzazione fa capo ad associazioni di rievocazione storica, a enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati, aventi la finalità di salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, comprensiva dei saperi, delle pratiche e delle prassi del periodo storico di riferimento. Le rievocazioni storiche individuate dalla presente legge consistono nella rappresentazione scenica, attraverso le arti performative, di un passato, o di una memoria collettiva che appaiano significativi per una comunità territoriale e che facciano riferimento a saperi storici acquisiti e a evidenze documentarie dotate di attendibilità storica, sulla base delle quali sono condotte attività rispettando criteri di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti. Sono manifestazioni che mobilitano interi gruppi sociali come protagonisti e partecipanti, in un ciclo annuale di attività che vanno oltre i giorni di svolgimento della manifestazione stessa, coinvolgendo diversi gruppi, portatori di conoscenze, capacità e pratiche locali; si svolgono continuativamente nel tempo; sono inclusive; hanno capacità attrattiva nei confronti delle nuove generazioni; contribuiscono a contrastare i processi di spopolamento; affiancano attività culturali quali mostre, visite guidate, giornate di studio, laboratori didattici, ricerche di storia orale sulla rievocazione e di storia sul periodo e sul contesto rievocati, a quelle più propriamente spettacolari; promuovono la memoria e la conoscenza storica in dialogo e co-programmazione con le agenzie culturali ed educative del territorio, garantendo anche la trasmissione nel tempo degli elementi significativi all'interno della comunità; si relazionano al patrimonio culturale materiale, immateriale e paesaggistico locale; si relazionano alle realtà associative e produttive esistenti sul territorio costruendo reti, con effetti economicamente sostenibili.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Definizioni)

  Al comma 1, sostituire le parole: associazioni di rievocazione storica con le seguenti: enti di rievocazione storica.

  Conseguentemente,

   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: associazioni di rievocazione storica con le seguenti: enti di rievocazione storica;

   all'articolo 3, comma 1,

    lettera b), sopprimere le parole: delle associazioni e;

    lettera d), sostituire le parole: alle associazioni con le seguenti: agli enti;

    lettera f), sostituire le parole: le associazioni con le seguenti: gli enti;

   all'articolo 4,

    al comma 1, sostituire le parole: delle associazioni con le seguenti: degli enti;

    al comma 2, sopprimere la lettera a);

    alla rubrica, sostituire le parole: delle associazioni con le seguenti: degli enti;

   all'articolo 5,

    al comma 1, sostituire le parole: per le associazioni con le seguenti: per gli enti;

    al comma 2,

     lettera a) sostituire le parole: di associazione con le seguenti: di ente;

     sopprimere la lettera b);

     sopprimere la lettera e);

     lettera f), sostituire le parole: delle associazioni con le seguenti: degli enti;

     sopprimere la lettera h);

    al comma 3, sostituire le parole: dell'associazione con le seguenti: dell'ente;

    al comma 4, sopprimere il secondo periodo;

   all'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: all'associazione o;

   all'articolo 9, al comma 1, sopprimere le lettere d) e g);

   all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera b);

   all'articolo 11, sopprimere la lettera e);

   all'articolo 15, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: delle associazioni e.
2.1004. Mollicone.

(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: di utilità sociale aggiungere le seguenti: e le fondazioni.
2.1005. Mollicone.

(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: e altri manufatti, aggiungere le seguenti: riprodotti con modalità.
2.1000. Mollicone.

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: dall'elaborazione delle fonti, nonché con i saperi artigianali e performativi ad essi connessi con le seguenti: dalle fonti e dalla documentazione storica.
2.1006. Mollicone.

(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le manifestazioni aggiungere le seguenti: finalizzate a salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, comprensiva dei saperi, delle pratiche e delle prassi del periodo storico di riferimento.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole da: o privati, fino alla fine del periodo.
2.1003. Mollicone.

(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di rievocazione storica, aggiungere le seguenti: ad associazioni culturali,

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire la parola: salvaguardare con la seguente: tutelare.
2.2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: mobilitano interi gruppi fino alla fine del comma con le seguenti: si svolgono con continuità da almeno 5 anni; si integrano con attività o iniziative culturali e di ricerca storica e demoetnoantropologica; sono pertinenti all'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale anche al fine di promuovere lo sviluppo economico-produttivo e turistico locale.
2.1007. Mollicone.

(Approvato)

A.C. 799-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Attività per la valorizzazione delle rievocazioni storiche)

  1. Lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, sostiene, valorizza e salvaguarda la specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali a queste collegate, promuovendo:

   a) la valorizzazione delle rievocazioni storiche quali fattori di sviluppo ed elemento trasversale dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio culturale immateriale;

   b) la diffusione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica a livello locale, nazionale e internazionale;

   c) la sensibilizzazione del pubblico e la valorizzazione del prodotto culturale delle rievocazioni storiche attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa;

   d) il sostegno finanziario alle associazioni di rievocazione storica e alla realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica nonché degli eventi spettacolari, culturali e divulgativi a esse connessi e delle attività che, nel corso dell'anno, forniscono i presupposti per la realizzazione delle manifestazioni, quali per esempio attività artigiane, esercitazioni, trasmissioni di saperi ed eventi espositivi;

   e) lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti archeologici, demoetnoantropologici, museali e monumentali presenti nel territorio;

   f) l'attivazione di sinergie operative tra le associazioni di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli operatori turistici e i soggetti gestori dei beni del patrimonio ambientale e culturale, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali e delle associazioni senza scopo di lucro, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale del Paese;

   g) la tutela e la conservazione della memoria, dei saperi e delle tradizioni legate alle rievocazioni storiche.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Attività per la valorizzazione delle rievocazioni storiche)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quali fattori di sviluppo con le seguenti: quale elemento qualificante del Paese e del suo patrimonio storico, artistico e culturale.
3.2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: quali fattori di sviluppo aggiungere le seguenti: elemento qualificante del Paese e del suo patrimonio storico, artistico e culturale.
3.2.(Testo modificato nel corso della seduta) Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: diffusione delle associazioni e con la seguente: conoscenza.
3.1003. Mollicone.

(Approvato, limitatamente alla parte non assorbita)

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: locale, nazionale e internazionale con le seguenti: nazionale e a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra i Paesi membri dell'Unione europea.
3.1004. Mollicone.

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

   d) il sostegno finanziario agli enti di rievocazione storica e alla realizzazione delle relative manifestazioni nonché degli eventi spettacolari, culturali e divulgativi a esse connessi, attraverso idonee misure, stabilendo con decreto del Ministro della cultura, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, la disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica da destinare alle rievocazioni stesse;.
3.1005. Mollicone.

(Approvato, limitatamente alla parte non assorbita)

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , ma solo qualora ciò non arrechi pregiudizio alla tutela dei siti e alla loro regolare fruizione.
3.1000. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto della tutela dei siti e della loro regolare fruizione.
3.1000.(Testo modificato nel corso della seduta) Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

   f) l'attivazione di collaborazioni tra gli enti di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti di promozione turistica e i soggetti gestori dei beni del patrimonio culturale, nonché il coinvolgimento delle comunità locali allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale nazionale;.
3.1006. Mollicone.

(Approvato, limitatamente alla parte non assorbita)

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: tutela e la conservazione con le seguenti: salvaguardia e la trasmissione.
3.8. Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: la tutela e la conservazione aggiungere le seguenti: nonché la salvaguardia e la trasmissione.
3.8.(Testo modificato nel corso della seduta) Caso, Amato, Orrico.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: la conservazione aggiungere le seguenti: del patrimonio culturale nonché.
3.1007. Mollicone.

(Approvato)

  All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si provvede nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo nazionale per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 17.
3.600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 799-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica)

  1. È istituito, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «elenco». L'elenco è pubblicato nel sito internet del Ministero della cultura, che provvede al suo aggiornamento annuale.
  2. Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono definiti:

   a) le categorie delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera h);

   b) i requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica)

  Al comma 1, dopo le parole: di rievocazione storica aggiungere le seguenti: , con funzione ricognitiva,.
4.1000. Mollicone.

(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente,

   al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

    c) le modalità di gestione dell'elenco.

   all'articolo 5,

    comma 2, sopprimere la lettera h);

    comma 4, sopprimere il secondo periodo;

   all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera b).
4.1002. Mollicone.

(Approvato, limitatamente alla parte non assorbita)

  All'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3. Per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
4.600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 799-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Comitato tecnico-scientifico)

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato tecnico-scientifico per le associazioni e le manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «Comitato», composto da rappresentanti dei comitati regionali istituiti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), da professori universitari esperti della materia nominati dalle regioni, da due funzionari del Ministero della cultura, da un funzionario del Ministero dell'università e della ricerca, da un funzionario del Ministero del turismo, da un funzionario del Ministero dell'istruzione e del merito, da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze e da un funzionario del Ministero dell'interno. I componenti del Comitato restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta.
  2. Il Comitato, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero della cultura, ha i seguenti compiti:

   a) riconoscere la qualifica di associazione o di manifestazione di rievocazione storica, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2;

   b) provvedere al censimento e alla tenuta di un'anagrafe delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e alla diffusione della conoscenza di tali associazioni e manifestazioni;

   c) promuovere ricerche e studi sulle manifestazioni di rievocazione storica in Italia e all'estero;

   d) fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche;

   e) patrocinare progetti elaborati dalle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'elenco, anche in collaborazione con gli enti locali;

   f) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni di rievocazione storica, iniziative di formazione e di aggiornamento;

   g) predisporre lo schema del regolamento per l'attuazione della presente legge, di cui all'articolo 12, avvalendosi anche dell'opera di commissioni tecnico-scientifiche appositamente istituite, formate da un esperto indicato da ciascuna delle regioni rappresentate nel Comitato. Lo schema del regolamento è predisposto dal Comitato e trasmesso al Ministro della cultura entro due mesi dalla data dell'istituzione del Comitato stesso;

   h) adottare linee guida per determinare i criteri di appartenenza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica alle categorie individuate dal Comitato stesso e definite dal decreto del Ministro della cultura di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

  3. Il Comitato valuta e verifica, ogni tre anni, l'attendibilità e la conformità storica dei contenuti espressi nelle manifestazioni e delle attività dell'associazione di rievocazione storica, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, attribuendo uno specifico attestato di autenticità filologica.
  4. Il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di istituti di ricerca, delle associazioni di categoria più rappresentative dei settori del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-scientifiche di settore, in corrispondenza delle categorie individuate ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 e della lettera h) del comma 2 del presente articolo.
  5. Il Comitato, su richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco e a seguito della verifica di cui al comma 3, rilascia un marchio recante la dicitura «Rievocazione storica italiana». Le modalità di autorizzazione all'uso del marchio di cui al presente comma nonché di revoca dell'autorizzazione stessa sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, su proposta del Comitato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Comitato tecnico-scientifico)

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: da rappresentanti dei comitati regionali istituiti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e),;

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera e).
5.1018. Mollicone.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: funzionari con la seguente: rappresentanti;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire, ovunque ricorra nel testo, la parola: funzionario con la seguente: rappresentante.
5.1005. Mollicone.

(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del Ministero della cultura aggiungere le seguenti: da un funzionario dell'Istituto centrale per il patrimonio immateriale del Ministero della cultura.
5.2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  All'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5.600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: dall'articolo 2 con le seguenti: dagli articoli 2 e 4.
5.1006. Mollicone.

(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
5.1007. Mollicone.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
5.1013. Mollicone.

  Al comma 2, sopprimere la lettera g).

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.
5.1014. Mollicone.

(Approvato)

  Al comma 3, sostituire le parole da: l'attendibilità fino alla fine del comma, con le seguenti: la funzione pubblica e culturale delle manifestazioni di rievocazione storica, la loro vitalità e il legame con i territori e le comunità locali coinvolte, nonché la loro attendibilità storica, attribuendo uno specifico attestato di riconoscimento esplicativo delle motivazioni dell'iscrizione nell'elenco.
5.5. Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 3, dopo le parole: ai fini aggiungere le seguenti: del mantenimento.
5.1008. Mollicone.

(Approvato)

  Al comma 3, sopprimere le parole: , attribuendo uno specifico attestato di autenticità filologica.
*5.1000. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.

(Approvato)

  Al comma 3, sopprimere le parole: , attribuendo uno specifico attestato di autenticità filologica.
*5.1017. Mollicone.

(Approvato)

  All'articolo 5, comma 4, primo periodo, dopo le parole: può avvalersi, aggiungere le seguenti: a titolo gratuito e, comunque,.
5.601. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: istituti universitari aggiungere le seguenti: di esperti nelle discipline demoetnoantropologiche e storiche oltre che storico-artistiche.
5.6. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

(Approvato)

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: delle associazioni di categoria più rappresentative fino a: istituiti con apposite leggi e con la seguente: nonché.
5.1009. Mollicone.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: del commercio fino alla fine del periodo, con le seguenti: del terziario e dell'artigianato.
5.1009.(Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone.

(Approvato)

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
5.1015. Mollicone.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Il Comitato con le seguenti: Il Ministero della cultura, previa proposta del Comitato.
5.1010. Mollicone.

(Approvato)

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: marchio con la seguente: logo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: marchio con la seguente: logo.
5.1011. Mollicone.

(Approvato)

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Le modalità di aggiungere le seguenti: rilascio e.
5.1012. Mollicone.

(Approvato)

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: , su proposta del Comitato.
5.1016. Mollicone.

(Approvato)

A.C. 799-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica)

  1. Il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo.
  2. Al calendario di cui al comma 1 è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del Ministero della cultura e nei siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo, anche attraverso gli strumenti di diffusione della conoscenza e di promozione degli itinerari turistici e dei siti museali e archeologici.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica)

  Al comma 1, sostituire le parole: il calendario con le seguenti: l'elenco.

  Conseguentemente,

   al comma 2, sostituire le parole: Al calendario con le seguenti: All'elenco.

   alla rubrica, sostituire la parola: Calendario con la seguente: Elenco
6.1000. Mollicone.

(Approvato)

  All'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6.600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 799-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Iniziative didattiche nelle scuole)

  1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nei suoi diversi aspetti, nonché allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti, secondo i princìpi stabiliti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.
  2. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, concorrono all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento e ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi ordinamenti.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Iniziative didattiche nelle scuole)

  All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: Il Ministero dell'istruzione e del merito aggiungere le seguenti: , nell'ambito dell'attuazione del Piano delle arti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sopprimere le parole: , secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;

   al comma 2, sostituire la parola: concorrono con le seguenti: possono concorrere;

   al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le istituzioni scolastiche provvedono alle iniziative di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7.600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: singolarmente o in rete, aggiungere le seguenti: , anche attraverso le comunità educanti del territorio.
7.3. Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 2, sostituire la parola: ordinamenti con le seguenti: percorsi formativi.
7.1000. Mollicone.

(Approvato)

A.C. 799-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica)

  1. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione o all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica)

  Sopprimerlo.
*8.1. Caso, Amato, Orrico.

  Sopprimerlo.
*8.1000. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.

Gli identici emendamenti soppressivi 8.1 e 8.1000 sono stati posti in votazione per le parti non assorbite.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare)

  1. All'articolo 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

   «Le norme di cui al presente articolo e gli eventuali regolamenti locali in materia non si applicano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare.».

  2. L'accensione di falò in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare non rientrano nel campo di applicazione della parte IV «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati» del decreto legislativo n. 152 del 2006 «Norme in materia ambientale», dei divieti di cui all'articolo 10 della legge-quadro in materia di incendi boschivi, 21 novembre 2000, n. 353, e non rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 703 del Codice penale.
  3. Le regioni hanno la facoltà di regolamentare, in conformità alle normative nazionali, la salvaguardia dei falò e dei fuochi rituali delle manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare.
8.01001. Cecchetti, Toccalini, Candiani, Frassini, Zoffili, Bof, Giglio Vigna.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare)

  1. All'articolo 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

   «Le norme di cui al presente articolo e gli eventuali regolamenti locali in materia non si applicano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare.».

  2. L'accensione di falò in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare non rientrano nel campo di applicazione della parte IV «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati» del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  3. Le regioni hanno la facoltà di regolamentare, in conformità alle normative nazionali, la salvaguardia dei falò e dei fuochi rituali delle manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare.
  Con riferimento ai divieti di cui all'articolo 10, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le regioni possono prevedere, dettando le eventuali prescrizioni del caso, speciali e motivate deroghe, anche valutando l'andamento degli incidenti giornalieri suscettibili di provocare incendi boschivi, al fine di consentire l'accensione di falò e di fuochi rituali. I falò e i fuochi rituali sono comunque vietati nelle giornate di vento.
8.01001.(Testo modificato nel corso della seduta) Cecchetti, Toccalini, Candiani, Frassini, Zoffili, Bof, Giglio Vigna.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Manifestazioni di rievocazione storica)

  1. All'articolo 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

   «Le norme di cui al presente articolo e gli eventuali regolamenti locali in materia non si applicano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica.».

  2. L'accensione di falò in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e tradizionale non rientrano nei divieti di cui all'articolo 10 della legge-quadro in materia di incendi boschivi, 21 novembre 2000, n. 353, e non rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 703 del codice penale.
8.01000. Toccalini, Candiani, Cecchetti, Frassini, Zoffili.

A.C. 799-A – Articolo 9*

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Compiti della Conferenza unificata)

  1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, alla Conferenza unificata sono attribuiti i seguenti compiti:

   a) esprimere i prescritti pareri sugli atti regolamentari dello Stato concernenti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi concessi per le finalità della presente legge;

   b) definire gli strumenti di cooperazione e di solidarietà istituzionali al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche;

   c) fissare i criteri per il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;

   d) promuovere le associazioni e gli eventi di rievocazione storica in tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione, della circolazione e della fruizione;

   e) promuovere il sostegno degli artisti e degli artigiani esecutori, degli organizzatori e degli operatori, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, di ricerca e di sperimentazione e alle attività preparatorie che si svolgono nel corso dell'anno legate alle rievocazioni storiche;

   f) promuovere la cultura, la memoria e la tradizione delle rievocazioni storiche attraverso programmi specificamente rivolti alla scuola e all'università;

   g) definire linee di indirizzo comuni per la programmazione degli interventi di costruzione, recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione e conversione di spazi, di strutture e di immobili destinati o da destinare alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica;

   h) individuare i criteri e le modalità per verificare l'efficacia dell'intervento pubblico, statale, regionale e locale, attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio a livello locale e nazionale.

* A seguito dell'approvazione degli emendamenti 2.1004 e 9.1001 (parte non assorbita) non è stato posto in votazione l'articolo 9.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Compiti della Conferenza unificata)

  Sopprimerlo.
9.1001. Mollicone.

(Approvato, limitatamente alla parte non assorbita)

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: al fine di favorire fino alla fine della lettera.
9.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  All'articolo 9, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9.600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

A.C. 799-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Compiti dello Stato)

  1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, allo Stato sono attribuiti i seguenti compiti:

   a) stabilire la disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche;

   b) operare, su indicazione del Comitato, la ripartizione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche tra le diverse categorie individuate ai sensi degli articoli 4, comma 2, lettera a), e 5, comma 2, lettera h), comprese specifiche quote da destinare a progetti aventi carattere multidisciplinare;

   c) promuovere e sostenere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di rievocazione storica;

   d) favorire la diffusione delle rievocazioni storiche a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra i Paesi membri dell'Unione europea;

   e) sottoscrivere protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive, che trasmettono in chiaro, a pagamento e in streaming, per destinare idonei spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di rievocazione storica e per riservare momenti di informazione specializzata al pubblico. Specifici obblighi di informazione, promozione e programmazione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, che può procedere all'istituzione di una specifica società per la promozione e la coproduzione di manifestazioni di rievocazione storica e utilizzare le società esistenti per la diffusione del prodotto italiano all'estero;

   f) assicurare la conservazione del patrimonio artistico e culturale, materiale e immateriale, legato alla rievocazione storica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Compiti dello Stato)

  Sopprimerlo.
10.1000. Mollicone.

(Approvato, limitatamente alla parte non assorbita)

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: Specifici obblighi fino alla fine della lettera.
10.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  All'articolo 10, comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , che può procedere all'istituzione fino alla fine della medesima lettera.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10.600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

A.C. 799-A – Articolo 11*

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Compiti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni)

  1. Nell'ambito delle rispettive competenze, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione della presente legge e in particolare:

   a) promuovono e sostengono le attività di rievocazione storica, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio secondo criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni, nel rispetto delle disposizioni della presente legge;

   b) valorizzano la cultura, la storia e le tradizioni regionali e delle lingue locali, attraverso progetti finalizzati all'integrazione comunitaria delle rievocazioni storiche e iniziative per il dialogo culturale tra i popoli;

   c) promuovono il turismo culturale, partecipando all'effettivo coordinamento delle strategie territoriali di promozione a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno della commercializzazione dei prodotti turistici italiani e delle manifestazioni di rievocazione storica, individuate nelle sedi di concertazione competenti;

   d) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto agli obiettivi perseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio, in coordinamento con l'attività di osservatorio svolta dallo Stato;

   e) istituiscono, con legge regionale, i comitati regionali per il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica.

* A seguito dell'approvazione degli emendamenti 2.1004 e 11.1000 (parte non assorbita) non è stato posto in votazione l'articolo 11.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Compiti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni)

  Sopprimerlo.
11.1000. Mollicone.

(Approvato, limitatamente alla parte non assorbita)

  All'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
11.600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

A.C. 799-A – Articolo 12*

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Regolamento di attuazione)

  1. Il regolamento per l'attuazione della presente legge è adottato con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di trasmissione del relativo schema da parte del Comitato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della presente legge.

* A seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.1014 non è stato posto in votazione l'articolo 12.

PROPOSTA EMENDATIVA

Art. 12.
(Regolamento di attuazione)

  All'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.
12.600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

A.C. 799-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

Art. 13.
(Princìpi relativi al patrimonio culturale immateriale)

  1. Lo Stato riconosce il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale, assegnando rilievo alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, alle competenze nonché agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

A.C. 799-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, in conformità alle disposizioni della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, per assicurare una più efficace salvaguardia di detto patrimonio garantendo la più ampia partecipazione delle comunità praticanti nonché al fine di promuovere la trasmissione delle conoscenze relative al medesimo patrimonio nei confronti delle più giovani generazioni, anche in considerazione di quanto espresso dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133, e delle espressioni di identità culturale collettiva di cui all'articolo 7-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) promuovere lo sviluppo delle espressioni culturali immateriali in forme libere, aperte e partecipate quale strumento essenziale per lo sviluppo della persona umana e la crescita sociale e culturale della comunità nazionale;

   b) prevedere misure volte ad assicurare la vitalità e la perpetuazione delle pratiche culturali e la loro costante rinnovazione da parte delle comunità, dei gruppi e degli individui in risposta al loro ambiente, alla loro storia e alla loro interazione reciproca e con la natura;

   c) preservare e trasmettere le memorie di comunità, gruppi e individui quali espressioni della specificità e della pluralità delle identità culturali e promuovere lo sviluppo della cultura in un contesto di libertà, eguaglianza, partecipazione, coesione sociale e rispetto reciproco fra le persone e fra i popoli;

   d) proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e linguistiche presenti nel territorio nazionale, quale presupposto per la piena partecipazione di ogni persona alla vita della comunità e quale fattore di crescita e di arricchimento individuale e sociale;

   e) incoraggiare il dialogo tra le culture e stimolare l'interculturalità nel rispetto delle differenze e dei diritti umani, contribuendo a rafforzare i legami fra persone e popoli e a costruire una società aperta, plurale, pacifica e democratica;

   f) garantire la trasmissione e lo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle pratiche con valore tradizionale e identitario, quali espressioni della creatività umana nella continuità fra le generazioni e quali condizioni per uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita;

   g) prevedere l'istituzione di un Elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale, di un Elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale a salvaguardia urgente e di un Elenco di buone pratiche per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale attraverso il censimento, la catalogazione e l'inventariazione a livello nazionale del patrimonio culturale immateriale.

   h) individuare procedure partecipative diffuse volte a consentire ai praticanti gli elementi immateriali di definire e aggiornare costantemente la documentazione e l'inventariazione presente nelle banche di dati statali;

   i) razionalizzare le competenze e i procedimenti delle amministrazioni statali in materia di patrimonio culturale immateriale;

   l) prevedere, nell'ambito dei procedimenti per l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale, una valutazione d'impatto riferita al patrimonio culturale immateriale presente nel territorio;

   m) prevedere percorsi formativi scolastici e universitari volti ad assicurare la consapevolezza delle più giovani generazioni rispetto al patrimonio culturale immateriale del proprio territorio e ad assicurare la trasmissione delle relative conoscenze;

   n) razionalizzare e semplificare le normative nazionali relative all'organizzazione di eventi connessi al patrimonio culturale immateriale, quali rievocazioni storiche, festività, rituali e pratiche sociali, attraverso il necessario coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti e apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;

   o) razionalizzare e semplificare la normativa statale relativa all'autorizzazione allo svolgimento di attività artigianali connesse al patrimonio culturale immateriale nonché individuare forme di agevolazione, anche economica, al fine di assicurare la trasmissione delle stesse;

   p) prevedere forme di coordinamento tra le azioni per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e quelle per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, tenendo conto degli aspetti materiali del primo e della dimensione culturale immateriale dei secondi;

   q) promuovere la formazione di figure professionali e competenze capaci di raccogliere e interpretare le espressioni del patrimonio culturale immateriale e di favorirne la trasmissione, anche in forma creativa;

   r) promuovere l'accesso dei giovani al patrimonio culturale immateriale, favorendo il loro inserimento e sostenendo la loro presenza nelle relative comunità;

   s) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e favorirne la trasmissione tra le generazioni, in particolare mediante attività educative, formative, di sensibilizzazione, disseminazione e promozione, realizzate anche con strumenti e supporti innovativi;

   t) promuovere il recupero, la riqualificazione e l'allestimento, in forme integrate e coerenti con l'ambiente, il paesaggio e il contesto economico e sociale, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla pratica delle relative attività.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.
  4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di delega previsto dal presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può avvalersi, al fine della redazione dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e di rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica dimostri necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
  5. I decreti legislativi di cui alla presente legge sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 14.
(Delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale)

  Al comma 1, dopo le parole: Il Governo aggiungere le seguenti: , in attuazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167,.

  Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere le parole: in conformità alle disposizioni della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167.
14.1000. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: diciotto mesi.
14.1003. Mollicone.

(Approvato)

  Al comma 2, lettera i), sostituire la parola: razionalizzare con la seguente: riordinare.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla lettera m), sostituire le parole da: la consapevolezza fino alla fine della lettera con le seguenti: la trasmissione delle conoscenze anche presso le giovani generazioni dei patrimoni culturali immateriali del proprio territorio;

   alla lettera n), sostituire la parola: razionalizzare con la seguente: riordinare;

   alla lettera o), sostituire la parola: razionalizzare con la seguente: riordinare.
14.1001. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

   t-bis) prevedere la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un forum delle associazioni di categoria con il compito di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale immateriale.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 15.
14.500.(Ulteriore nuova formulazione). La Commissione.

(Approvato)

  All'articolo 14, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Gli schemi di ciascun decreto legislativo aggiungere le seguenti: , corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura,.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: Per l'attuazione del comma 2, lettera g), è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2024 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14.600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 799-A – Articolo 15*

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Forum nazionale del patrimonio culturale immateriale)

  1. Al fine di instaurare un dialogo e un confronto tra le organizzazioni della società civile impegnate nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e nella diffusione delle relative conoscenze, è istituito presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, il forum nazionale del patrimonio culturale immateriale, cui sono attribuiti i seguenti compiti:

   a) svolgere funzioni consultive nei confronti dei soggetti pubblici, nazionali e territoriali, in materia di patrimonio culturale immateriale;

   b) collaborare con le amministrazioni pubbliche al fine di monitorare lo stato di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

   c) trasmettere alle Camere una relazione annuale sulla condizione del patrimonio culturale immateriale censito a livello nazionale e regionale;

   d) formulare proposte al fine di assicurare la migliore salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e promuoverne una maggiore conoscenza, in particolare presso le giovani generazioni;

   e) favorire e sostenere l'incontro tra le associazioni di praticanti e coloro che detengono elementi del patrimonio culturale immateriale nel territorio italiano nonché tra queste e altre associazioni omologhe presenti in territorio straniero;

   f) promuovere iniziative formative volte a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e del suo significato identitario;

   g) realizzare ogni altra iniziativa utile a salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale immateriale.

  2. Il forum è composto da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni non governative italiane riconosciute ai sensi della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, da due delegati in rappresentanza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 della presente legge, e da cinque professori universitari esperti nel settore designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai lavori del forum, presieduti dal direttore dell'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, sono invitati a partecipare un rappresentante del Ministero della cultura, uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno del Ministero dell'istruzione e del merito, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero dell'interno e uno del Ministero del turismo. I componenti del forum restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente per una sola volta. Ai componenti del forum non spetta alcun compenso, indennità, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
  3. Il forum si riunisce ogni sei mesi presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale e in occasione della prima riunione adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno.
  4. Il forum, anche tramite l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, può avvalersi della collaborazione di istituti universitari, di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di istituti di ricerca, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-scientifiche di settore.
  5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* A seguito dell'approvazione dell'emendamento 14.500 (Ulteriore nuova formulazione) non è stato posto in votazione l'articolo 15.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 15.
(Forum nazionale del patrimonio culturale immateriale)

  All'articolo 15, comma 1, sopprimere la lettera f).

  Conseguentemente, al medesimo articolo 15:

   al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Per la partecipazione ai lavori del forum ai componenti del medesimo forum e ai soggetti invitati ai sensi del secondo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

   aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
15.600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Al comma 4, sopprimere le parole: , del terziario e.
15.1000. Mollicone.

A.C. 799-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

A.C. 799-A – Articolo 17*

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

* A seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.600 non è stato posto in votazione l'articolo 17.

A.C. 799-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del testo unificato (A.C. 799-988) al comma 2, prevede la definizione delle rievocazioni storiche quali manifestazioni la cui organizzazione fa capo ad associazioni di rievocazione storica, a enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati aventi la finalità di salvaguardare o valorizzare la memoria storica di un territorio;

    è necessario ricomprendere, tra le rievocazioni storiche, anche le manifestazioni legate ai carnevali storici e tradizionali, in quanto strettamente connesse alle vicende storiche di alcuni territori in cui la storia si integra con le tradizioni e le leggende;

    le manifestazioni dei carnevali storici e tradizionali appaiono significative per alcune comunità territoriali e rappresentano al contempo eventi datati e di attendibilità storica documentale. Tra l'altro, i carnevali storici e tradizionali rispettano i criteri di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti ed accessori storici che mobilitano gruppi e associazioni sociali come protagonisti e partecipanti;

    le manifestazioni dei carnevali storici e tradizionali in quanto eventi storici radicati, rappresentano un veicolo culturale importante con un legame con il territorio e con il mondo della scuola, nei territori interessati, prioritario,

impegna il Governo

a ricomprendere le manifestazioni concernenti i carnevali storici e tradizionali tra quelle ricomprese nell'articolo 2 del progetto di legge all'esame dell'Assemblea, in alternativa a realizzare uno specifico progetto di legge che dia dignità a tali eventi sia sul piano culturale che dell'attrattività turistica di diverse aree territoriali regionali.
9/799-A/1. Manes, Iaria, Ubaldo Pagano, Casu, Berruto, Steger, Giglio Vigna.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del testo unificato (A.C. 799-988) al comma 2, prevede la definizione delle rievocazioni storiche quali manifestazioni la cui organizzazione fa capo ad associazioni di rievocazione storica, a enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati aventi la finalità di salvaguardare o valorizzare la memoria storica di un territorio;

    è necessario ricomprendere, tra le rievocazioni storiche, anche le manifestazioni legate ai carnevali storici e tradizionali, in quanto strettamente connesse alle vicende storiche di alcuni territori in cui la storia si integra con le tradizioni e le leggende;

    le manifestazioni dei carnevali storici e tradizionali appaiono significative per alcune comunità territoriali e rappresentano al contempo eventi datati e di attendibilità storica documentale. Tra l'altro, i carnevali storici e tradizionali rispettano i criteri di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti ed accessori storici che mobilitano gruppi e associazioni sociali come protagonisti e partecipanti;

    le manifestazioni dei carnevali storici e tradizionali in quanto eventi storici radicati, rappresentano un veicolo culturale importante con un legame con il territorio e con il mondo della scuola, nei territori interessati, prioritario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere e valorizzare i carnevali storici e tradizionali, anche al fine di riconoscere dignità a tali eventi, sia sul piano culturale che dell'attrattività turistica di diverse aree territoriali regionali.
9/799-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Manes, Iaria, Ubaldo Pagano, Casu, Berruto, Steger, Giglio Vigna.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del provvedimento in esame reca la delega al Governo ad adottare «uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, in conformità alle disposizioni della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, per assicurare una più efficace salvaguardia di detto patrimonio garantendo la più ampia partecipazione delle comunità praticanti nonché al fine di promuovere la trasmissione delle conoscenze relative al medesimo patrimonio nei confronti delle più giovani generazioni»;

    in particolare, il comma 2 elenca i principi e criteri direttivi per l'adozione dei citati decreti legislativi e, tra questi, alla lettera «d) proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e linguistiche presenti nel territorio nazionale, quale presupposto per la piena partecipazione di ogni persona alla vita della comunità e quale fattore di crescita e di arricchimento individuale e sociale»;

    in relazione a questo principio, esiste una Carta europea delle lingue regionali o minoritarie che è entrata in vigore nel marzo del 1998, quando è stata depositata la ratifica da parte del quinto Stato. Fino ad oggi è stata ratificata da 24 Paesi membri del Consiglio d'Europa ma l'Italia, nonostante siano trascorsi 25 anni dall'entrata in vigore, non ha ancora proceduto alla ratifica;

    a seguito della ratifica della Carta da parte di altri paesi, tuttavia, l'italiano è considerata lingua minoritaria protetta in Bosnia-Erzegovina, Slovenia, Croazia e Romania,

impegna il Governo

ad assumere o sostenere iniziative volte a pervenire alla ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, al fine di dare piena attuazione alla valorizzazione e alla salvaguardia dei dialetti e delle lingue minoritarie presenti nel nostro Paese.
9/799-A/2. Steger, Manes, Gebhard, Schullian, Giglio Vigna.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del provvedimento in esame reca la delega al Governo ad adottare «uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, in conformità alle disposizioni della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, per assicurare una più efficace salvaguardia di detto patrimonio garantendo la più ampia partecipazione delle comunità praticanti nonché al fine di promuovere la trasmissione delle conoscenze relative al medesimo patrimonio nei confronti delle più giovani generazioni»;

    in particolare, il comma 2 elenca i principi e criteri direttivi per l'adozione dei citati decreti legislativi e, tra questi, alla lettera «d) proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e linguistiche presenti nel territorio nazionale, quale presupposto per la piena partecipazione di ogni persona alla vita della comunità e quale fattore di crescita e di arricchimento individuale e sociale»;

    in relazione a questo principio, esiste una Carta europea delle lingue regionali o minoritarie che è entrata in vigore nel marzo del 1998, quando è stata depositata la ratifica da parte del quinto Stato. Fino ad oggi è stata ratificata da 24 Paesi membri del Consiglio d'Europa ma l'Italia, nonostante siano trascorsi 25 anni dall'entrata in vigore, non ha ancora proceduto alla ratifica;

    a seguito della ratifica della Carta da parte di altri paesi, tuttavia, l'italiano è considerata lingua minoritaria protetta in Bosnia-Erzegovina, Slovenia, Croazia e Romania,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere o sostenere iniziative volte a pervenire alla ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, al fine di dare piena attuazione alla valorizzazione e alla salvaguardia dei dialetti e delle lingue minoritarie presenti nel nostro Paese.
9/799-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Steger, Manes, Gebhard, Schullian, Giglio Vigna.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale per la rivitalizzazione del patrimonio culturale materiale della Nazione, nonché quale elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale;

    i territori del Paese, ed in particolare quelli della Toscana, conservano nel tempo le proprie tradizioni e peculiarità grazie alle rievocazioni storiche che mantengono vive e fanno rifiorire costumi antichi e affascinanti, per i quali è necessaria un'adeguata promozione ed un particolare riconoscimento;

    la Toscana è da tempo terra di rievocazioni di eventi storici di indubbia qualità e largamente radicate nel territorio, nonché nel tessuto sociale, prova ne sono le molteplici manifestazioni che richiamano periodicamente flussi turistici da ogni parte d'Italia e anche dall'estero;

    tra le manifestazioni di carattere storico si devono annoverare l'«Assedio alla villa di Poggio a Caiano», ossia la festa rinascimentale che riporta il centro storico del paese e la villa medicea ai tempi del matrimonio tra Giovanna D'Austria e Francesco I dei Medici del 1565, e «L'antico gioco della Palla Grossa a Prato», antenato del moderno calcio e simbolo della forza e del vigore cittadino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto dei vincoli normativi e di bilancio, le misure necessarie al fine di valorizzare e tutelare le due manifestazioni citate in premessa «l'Assedio alla villa di Poggio a Caiano» e «L'antico gioco della Palla Grossa a Prato», in quanto manifestazioni centrali nella storia e tradizione culturale pratese.
9/799-A/3. La Porta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca «Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale», nello specifico, prevede che lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, riconosca, sostenga, valorizzi e salvaguardi la specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socioculturali regionali e locali a queste collegate;

    i territori del Paese, ed in particolare quelli della Toscana, conservano nel tempo le proprie tradizioni e peculiarità grazie alle rievocazioni storiche ed alle ricchezze culturali immateriali che mantengono vivi costumi antichi e affascinanti, per i quali è necessaria un'adeguata promozione ed un particolare riconoscimento;

    la Toscana è da tempo terra di manifestazioni di eventi storici di indubbia qualità e largamente radicate nel territorio nonché nel tessuto sociale; prova ne sono le non poche manifestazioni identitarie, di rilievo anche internazionale, che generano nella cittadinanza un profondo senso di appartenenza;

    tra le suddette manifestazioni si deve annoverare il Palio di Siena, patrimonio storico e culturale della omonima città, risultato di una lunga evoluzione iniziata nel 1200 e che dal 1600 si corre nella Piazza del Campo;

    le Contrade protagoniste del Palio custodiscono le antiche tradizioni del popolo senese e costituiscono espressione di comunità contrassegnando da secoli, in modo unico e peculiare, la realtà sociale senese, ragioni per le quali il Palio ha saputo perdurare nei secoli fino a divenire un unicum culturale nel mondo, non riconducibile ad alcuna categoria, non catalogabile, e non paragonabile a manifestazioni analoghe,

impegna il Governo

ad attivarsi in ogni sede istituzionale al fine di tutelare il Palio di Siena, simbolo indiscusso della storia e cultura senese nonché bene immateriale prezioso dell'Italia intera, assicurando il rispetto delle forme, delle tradizioni e dello svolgimento della Festa, riconoscendo nel comune di Siena l'unico ente organizzatore e gestore della manifestazione.
9/799-A/4. Michelotti, Simiani, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame promuove e tutela «le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio» e le «le manifestazioni la cui organizzazione fa capo ad associazioni di rievocazione storica, a enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati, aventi la finalità di salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, comprensiva dei saperi, delle pratiche e delle prassi del periodo storico di riferimento»;

    la Sagra della Granocchia è uno storico evento che si svolge ogni anno tra la fine di agosto e l'inizio di settembre a Paganico frazione del comune diffuso di Civitella Paganico (in provincia di Grosseto). Questo splendido borgo medievale sorto nel XIII secolo per volontà dei senesi al fine di controllare la valle dell'Ombrone è il palcoscenico in cui si tiene una delle sagre più longeve e particolari della Maremma;

    la festa vede il suo momento culminante nel Palio della Granocchia. Ogni quartiere sceglie i loro campioni i quali dovranno correre lungo un percorso tracciato all'interno del centro storico spingendo una carriola contenente tre rane. Vince la gara chi arriva primo al traguardo senza aver perso la rana durante il tragitto. La sfida si tiene fra i quattro rioni in cui è diviso il borgo di Paganico: Centro, Porta Gorella, Porta Grossetana e Rione Porta Senese. Il palio si svolge durante la prima domenica di settembre ed è l'evento che chiude il ciclo di appuntamenti della sagra della Granocchia;

    la Sagra della Granocchia di Paganico non è quindi soltanto una festa storica locale ma uno strumento di coesione sociale e di appartenenza territoriale che rinsalda le relazioni ed il tessuto civico;

    nelle scorse edizioni il Palio della Granocchia ha suscitato polemiche in relazione alla incolumità delle rane utilizzate: nel 2022 la manifestazione si è svolta con rane non vive a seguito del parere negativo della Asl di competenza;

    nel 2023 una ordinanza del sindaco ha consentito, nonostante il parere negativo da parte della Asl, lo svolgimento del palio con rane vive: va specificato che nel corso della manifestazione sono sempre state prese tutte le precauzioni e gli accorgimenti per tutelare gli animali;

    nella citata ordinanza in cui il Comune ha concesso l'autorizzazione (numero 116 del 3 settembre 2023) si legge che la motivazione è «di ordine pubblico». «Dato che una rilevante quantità di persone sono intervenute per assistere all'evento», è scritto sul documento, il suo annullamento potrebbe creare «potenziali condizioni di affollamento e di rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana». A seguito di tale ordinanza la Lav ha sporto denuncia contro il sindaco;

    non esiste attualmente una legge nazionale che disciplini questa tipologia di manifestazioni e il parere della Asl territorialmente competente, vincolante in Toscana, non lo è in altre regioni: nelle Marche paradossalmente ad esempio si svolge il «Torneo storico Palio della rana» (a Fermignano in provincia di Pesaro e Urbino) dove vengono utilizzate rane vive;

    appare quindi opportuna una normativa uniforme nazionale in questo settore, che garantisca l'incolumità degli animali utilizzati, salvaguardi la continuità delle rievocazioni storiche locali e tuteli gli amministratori locali da possibili denunce,

impegna il Governo

ad emanare una norma, in relazione a quanto espresso in premessa, che disciplini lo svolgimento sul territorio nazionale di manifestazioni storiche che prevedono l'utilizzo di rane vive, garantendo in ogni caso l'incolumità degli animali utilizzati.
9/799-A/5. Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame promuove e tutela «le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio» e le «le manifestazioni la cui organizzazione fa capo ad associazioni di rievocazione storica, a enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati, aventi la finalità di salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, comprensiva dei saperi, delle pratiche e delle prassi del periodo storico di riferimento»;

    la Sagra della Granocchia è uno storico evento che si svolge ogni anno tra la fine di agosto e l'inizio di settembre a Paganico frazione del comune diffuso di Civitella Paganico (in provincia di Grosseto). Questo splendido borgo medievale sorto nel XIII secolo per volontà dei senesi al fine di controllare la valle dell'Ombrone è il palcoscenico in cui si tiene una delle sagre più longeve e particolari della Maremma;

    la festa vede il suo momento culminante nel Palio della Granocchia. Ogni quartiere sceglie i loro campioni i quali dovranno correre lungo un percorso tracciato all'interno del centro storico spingendo una carriola contenente tre rane. Vince la gara chi arriva primo al traguardo senza aver perso la rana durante il tragitto. La sfida si tiene fra i quattro rioni in cui è diviso il borgo di Paganico: Centro, Porta Gorella, Porta Grossetana e Rione Porta Senese. Il palio si svolge durante la prima domenica di settembre ed è l'evento che chiude il ciclo di appuntamenti della sagra della Granocchia;

    la Sagra della Granocchia di Paganico non è quindi soltanto una festa storica locale ma uno strumento di coesione sociale e di appartenenza territoriale che rinsalda le relazioni ed il tessuto civico;

    nelle scorse edizioni il Palio della Granocchia ha suscitato polemiche in relazione alla incolumità delle rane utilizzate: nel 2022 la manifestazione si è svolta con rane non vive a seguito del parere negativo della Asl di competenza;

    nel 2023 una ordinanza del sindaco ha consentito, nonostante il parere negativo da parte della Asl, lo svolgimento del palio con rane vive: va specificato che nel corso della manifestazione sono sempre state prese tutte le precauzioni e gli accorgimenti per tutelare gli animali;

    nella citata ordinanza in cui il Comune ha concesso l'autorizzazione (numero 116 del 3 settembre 2023) si legge che la motivazione è «di ordine pubblico». «Dato che una rilevante quantità di persone sono intervenute per assistere all'evento», è scritto sul documento, il suo annullamento potrebbe creare «potenziali condizioni di affollamento e di rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana». A seguito di tale ordinanza la Lav ha sporto denuncia contro il sindaco;

    non esiste attualmente una legge nazionale che disciplini questa tipologia di manifestazioni e il parere della Asl territorialmente competente, vincolante in Toscana, non lo è in altre regioni: nelle Marche paradossalmente ad esempio si svolge il «Torneo storico Palio della rana» (a Fermignano in provincia di Pesaro e Urbino) dove vengono utilizzate rane vive;

    appare quindi opportuna una normativa uniforme nazionale in questo settore, che garantisca l'incolumità degli animali utilizzati, salvaguardi la continuità delle rievocazioni storiche locali e tuteli gli amministratori locali da possibili denunce,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare una norma, in relazione a quanto espresso in premessa, che disciplini lo svolgimento sul territorio nazionale di manifestazioni storiche che prevedono l'utilizzo di rane vive, garantendo in ogni caso l'incolumità degli animali utilizzati.
9/799-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    in relazione alla proclamazione della Repubblica napoletana, avvenuta il 23 gennaio 1799, in Basilicata diverse comunità vi aderirono, in particolare la città di Picerno;

    purtroppo la reazione delle truppe sanfediste del cardinale Ruffo guidate da Guglielmo Harley e da Gerardo Curcio da Polla, detto «Sciarpa» fu terribile e sanguinosa;

    la difesa fu strenua con un grande protagonismo delle donne della cittadina lucana;

    Picerno, nonostante l'eroismo dei suoi cittadini cadde il 10 maggio 1799 e fu messa a ferro e fuoco con 70 picernesi, di cui circa 20 donne giustiziati;

    per il coraggio mostrato da quel momento in poi, Picerno viene conosciuta come la «Leonessa della Lucania»;

    di particolare significato sono le celebrazioni storiche che ogni anno si tengono nella cittadina lucana con importanti contributi storici e culturali che coinvolgono università, enti culturali, associazioni, scuole,

impegna il Governo

in relazione al provvedimento in esame ad inserire, nell'ambito delle iniziative a sostegno e promozione delle rievocazioni storiche, quella del maggio 1799 a Picerno tra quelle del previsto elenco annuale.
9/799-A/6. Sarracino, Amendola, Laus.


   La Camera,

   premesso che:

    in relazione alla proclamazione della Repubblica napoletana, avvenuta il 23 gennaio 1799, in Basilicata diverse comunità vi aderirono, in particolare la città di Picerno;

    purtroppo la reazione delle truppe sanfediste del cardinale Ruffo guidate da Guglielmo Harley e da Gerardo Curcio da Polla, detto «Sciarpa» fu terribile e sanguinosa;

    la difesa fu strenua con un grande protagonismo delle donne della cittadina lucana;

    Picerno, nonostante l'eroismo dei suoi cittadini cadde il 10 maggio 1799 e fu messa a ferro e fuoco con 70 picernesi, di cui circa 20 donne giustiziati;

    per il coraggio mostrato da quel momento in poi, Picerno viene conosciuta come la «Leonessa della Lucania»;

    di particolare significato sono le celebrazioni storiche che ogni anno si tengono nella cittadina lucana con importanti contributi storici e culturali che coinvolgono università, enti culturali, associazioni, scuole,

impegna il Governo

in relazione al provvedimento in esame a valutare l'opportunità di inserire, nell'ambito delle iniziative a sostegno e promozione delle rievocazioni storiche, quella del maggio 1799 a Picerno tra quelle del previsto elenco annuale, nel rispetto dei requisiti introdotti dalla presente legge.
9/799-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Sarracino, Amendola, Laus.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame è composto di 17 articoli ed è volto ad introdurre una disciplina organica della materia delle rievocazioni storiche e a conferire la delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali, anche al fine di adeguare la disciplina dei patrimoni culturali immateriali alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

    nelle molteplici rievocazioni storiche che si svolgono in Italia spesso i protagonisti sono gli animali, in special modo gli equidi; la tutela degli equidi rappresenta la forma di sopravvivenza di molte antichissime tradizioni che devono avvenire nel più stretto rispetto del benessere animale;

    dal 2011 l'Ordinanza Ministeriale 21 luglio 2011 «Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi, ufficialmente autorizzati», viene prorogata e modificata al fine di adeguarsi sempre più alla primaria esigenza di salvaguardare la salute e l'integrità fisica degli animali impiegati in palii, giostre e quintane, nonché l'incolumità dei fantini e degli spettatori;

    l'ordinanza 21 luglio 2011, viene prorogata ogni anno anche allo scopo di sollecitare il censimento delle manifestazioni a livello nazionale, di valutare i rischi nelle differenti tipologie di eventi e mantenere l'attività di prevenzione degli incidenti che occorrono durante tali manifestazioni;

    appare dunque auspicabile che si intervenga affinché sia tutelato con una disciplina organica il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni storiche,

impegna il Governo

ad intervenire con urgenza, affinché siano adottate le necessarie iniziative normative, nell'ambito delle manifestazioni storiche, finalizzate a garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza degli animali, a rafforzare la tutela della salute e benessere degli animali impiegati, anche attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.
9/799-A/7. Amato, Caso, Orrico, Cherchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame è composto di 17 articoli ed è volto ad introdurre una disciplina organica della materia delle rievocazioni storiche e a conferire la delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali, anche al fine di adeguare la disciplina dei patrimoni culturali immateriali alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

    nelle molteplici rievocazioni storiche che si svolgono in Italia spesso i protagonisti sono gli animali, in special modo gli equidi; la tutela degli equidi rappresenta la forma di sopravvivenza di molte antichissime tradizioni che devono avvenire nel più stretto rispetto del benessere animale;

    dal 2011 l'Ordinanza Ministeriale 21 luglio 2011 «Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi, ufficialmente autorizzati», viene prorogata e modificata al fine di adeguarsi sempre più alla primaria esigenza di salvaguardare la salute e l'integrità fisica degli animali impiegati in palii, giostre e quintane, nonché l'incolumità dei fantini e degli spettatori;

    l'ordinanza 21 luglio 2011, viene prorogata ogni anno anche allo scopo di sollecitare il censimento delle manifestazioni a livello nazionale, di valutare i rischi nelle differenti tipologie di eventi e mantenere l'attività di prevenzione degli incidenti che occorrono durante tali manifestazioni;

    appare dunque auspicabile che si intervenga affinché sia tutelato con una disciplina organica il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni storiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative, nell'ambito delle manifestazioni storiche, finalizzate a garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza degli animali, a rafforzare la tutela della salute e benessere degli animali impiegati.
9/799-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Amato, Caso, Orrico, Cherchi.


   La Camera,

   premesso che:

    i territori del Paese, ed in particolare quelli della Toscana, conservano nel tempo le proprie tradizioni e peculiarità grazie alle rievocazioni storiche che mantengono vive, fanno rifiorire costumi antichi e affascinanti, per i quali è necessaria un'adeguata promozione ed un particolare riconoscimento;

    la Toscana è da tempo terra di rievocazioni di eventi storici di indubbia qualità e largamente radicate nel territorio, nonché nel tessuto sociale; prova ne sono le non poche manifestazioni che richiamano periodicamente nelle zone interessate flussi turistici da ogni parte d'Italia e anche dall'estero;

    tra le manifestazioni di carattere storico si deve annoverare il Balestro del Girifalco che si tiene nel borgo di Massa Marittima due volte l'anno;

    consiste in una gara di tiro a bersaglio con la balestra, secondo le regole degli antichi giochi di guerra e la gara è preceduta da un corteo storico composto da oltre 150 figuranti vestiti con abiti medievali;

    si aggiunga anche la rievocazione storica denominata «A spasso nel Medioevo. Sulle orme del grifone» con la quale la città di Grosseto torna ad indossare abiti medievali e organizza rievocazioni tematiche per diffondere la cultura di un periodo troppo sommariamente definito come buio,

impegna il Governo

ad attivarsi in ogni sede, nel rispetto dei vincoli normativi e di bilancio, al fine di valorizzare e tutelare il Balestro del Girifalco di Massa Marittima ed «A spasso nel Medioevo. Sulle orme del grifone» di Grosseto in quanto manifestazioni centrali nella storia e tradizione culturale del territorio maremmano.
9/799-A/8. Fabrizio Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    le rievocazioni storiche rappresentano l'anima delle tradizioni culturali delle comunità che vi prendono parte e si identificano con le radici dei territori cui sono indissolubilmente legate;

    a Carditello, sede del Real Sito omonimo edificato dai Borbone sul finire del 1700 opera la Fondazione Real Sito Carditello che è dedita al recupero, sia materiale che immateriale, di un passato intrinsecamente legato alla storia della provincia di Caserta e del Regno delle Due Sicilie;

    che la Fondazione Real Sito di Carditello organizza e promuove ogni anno «Cavalli & Cavalieri», uno spettacolo equestre grandioso sulle note musicali della Fanfara per rievocare gloriose pagine di storia in un susseguirsi avvincente di evoluzioni tratte dalle tradizionali figure del carosello;

    che questa tradizione non può e non deve andare perduta, ma anzi deve essere valorizzata e tutelata,

impegna il Governo

al sostegno della rievocazione storica equestre, in particolare in relazione alla reggia di Carditello.
9/799-A/9. Cangiano, Mollicone, Amorese, Cerreto.