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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 17 gennaio 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 17 gennaio 2024.

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 16 gennaio 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   ASCANI: «Istituzione del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e disposizioni per il coordinamento delle politiche nazionali, lo sviluppo e la sostenibilità dell'innovazione tecnologica e digitale nonché per la disciplina dell'uso dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale» (1650);

   SIMIANI: «Istituzione del luogo elettivo di nascita» (1651);

   SERGIO COSTA: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (1652).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge QUARTINI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità e dello stato di sovrappeso» (1509) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Penza.

  La proposta di legge ASCARI ed altri: «Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione» (1571) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Penza.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 1339, d'iniziativa dei deputati Bonelli ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni in materia di contrasto del cambiamento climatico e per la definizione e il conseguimento degli obiettivi della neutralità climatica, nonché delega al Governo in materia di fiscalità ambientale».

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   VIII Commissione (Ambiente):

  BONELLI ed altri: «Disposizioni in materia di contrasto del cambiamento climatico e per la definizione e il conseguimento degli obiettivi della neutralità climatica, nonché delega al Governo in materia di fiscalità ambientale» (1339) Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Leonardo Spa, per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 173).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 174).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 16 gennaio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla difesa della democrazia (COM(2023) 630 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 630 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda determinati requisiti stabiliti dalla direttiva (UE) XXXX/XXXX (COM(2023) 636 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (COM(2024) 9 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 86 DEL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 29, DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, N. 150

Risoluzioni

   La Camera,

    udita la Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150,

    la approva.
(6-00084) «Foti, Molinari, Barelli, Lupi».


   La Camera,

   premesso che:

    1) l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione imprescindibile sia per il rispetto della Costituzione e dei principi di legalità e di certezza del diritto sia per la promozione dello sviluppo economico del Paese, in quanto ne favorisce la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali;

    2) la cronica lunghezza dei tempi della Giustizia italiana rappresenta dunque un ostacolo al progresso del Paese e alimenta nei cittadini una concreta sensazione di una giustizia incapace di assicurare la tutela effettiva dei loro diritti, con una conseguente sfiducia nei confronti dello Stato nel suo complesso;

    3) gli interventi legislativi e amministrativi adottati nel corso degli anni non si sono rivelati risolutivi e i problemi endemici del sistema giustizia permangono sostanzialmente inalterati;

    4) come noto gli istituti penitenziari italiani risultano i più affollati dell'Unione europea e la situazione gravemente compromessa è testimoniata e confermata dal numero allarmante di suicidi in carcere;

    5) il 2023 ha registrato in Italia 68 suicidi nelle strutture carcerarie, il secondo dato più alto di sempre, dopo il 2022: una persona ogni 5 giorni. Se si rapportano questi numeri con i circa 55 mila detenuti della popolazione carceraria, monitorata dal Ministero della Giustizia, si scopre che i suicidi sono circa 20 volte più diffusi in carcere rispetto alla popolazione generale;

    6) preoccupanti anche i dati relativi all'assunzione di psicofarmaci in ambito carcerario: il rapporto sulla salute mentale in carcere stilato nel 2022 dall'Associazione Antigone rivela che circa il 40% dei detenuti fa uso costante di psicofarmaci durante la detenzione. È evidente che i due parametri non possano che leggersi in correlazione;

    7) in questo contesto diventa particolarmente importante monitorare le condizioni di vita dentro le carceri e al contempo introdurre strumenti a tutela dei diritti dei detenuti: i dati statistici rispetto ai decessi nelle strutture detentive riportano ogni anno numerosi casi in cui non sia possibile accertarne precisamente le cause, nei quali le versioni ufficiali presentano zone d'ombra. In tali casi risultano essere determinanti l'esame autoptico e l'autopsia, ma quest'ultimo strumento è attualmente disciplinato dall'articolo 116 delle norme di attuazione del codice di procedura penale il quale prevede che il procuratore della Repubblica competente accerti la causa della morte e, solo se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia;

    8) la situazione descritta risente anche della cronica carenza di personale e in particolare dall'insufficiente numero di medici, psichiatri e psicologi nelle strutture penitenziarie. Gli psicologi che prestano servizio ai sensi dell'articolo 80 dell'ordinamento penitenziario ex legge 354 del 1975 sono circa 600, un numero del tutto inadeguato per offrire, sia agli operatori sia ai detenuti, quel necessario supporto emotivo, cognitivo e comportamentale indispensabile per un reinserimento sociale;

    9) il 16 novembre 2023 il Consiglio dei ministri ha approvato tre disegni di legge in materia di sicurezza pubblica costituenti il cosiddetto «pacchetto sicurezza». In particolare uno dei tre disegni di legge reca disposizioni in materia di «sicurezza pubblica, di tutela delle forze di Polizia, nonché di vittime dell'usura e dei reati di tipo mafioso». L'articolo 12 del predetto Schema di Disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri, rubricato «Disposizioni in materia di esecuzione in caso di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti», collocato nel Capo II «Disposizioni in materia di sicurezza urbana», introduce modifiche agli articoli 146 e 147 del codice di penale, con le quali diviene facoltativo il rinvio dell'esecuzione della pena nei confronti di donne incinte o madri con prole fino a un anno di età, che potrebbero quindi scontare senza alcun differimento la pena entro gli istituti a custodia attenuata (ICAM). Le donne che attualmente, in tutta Italia, risulterebbero coinvolte da questa nuova previsione normativa sarebbero soltanto 20 e ciò dimostra che non vi sia alcuna necessità concreta di sopprimere una norma di civiltà giuridica: inoltre l'articolo 12 del predetto disegno di legge appare contrario all'articolo 27 della Costituzione («le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità») e all'articolo 31 della Costituzione (la Repubblica «protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù»);

    10) il Piano Triennale dei fabbisogni del personale elaborato dal dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia per il triennio 2023-2025 fotografa una situazione preoccupante delle scoperture di personale amministrativo in numerosi profili professionali, scoperture che potrebbero essere ridotte significativamente mediante scorrimenti immediati di alcune graduatorie e le stabilizzazioni;

    11) ci siano significative scoperture, il turnover assesta le vacanze della dotazione organica sempre intorno ad una media di novemila scoperture;

    12) con l'entrata in vigore della cosiddetta Riforma Cartabia (decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150) il legislatore ha espresso chiaramente la volontà di ampliare i trattamenti penali non carcerari sia in quanto finalizzati a effettiva rieducazione e reinserimento sociale, sia in quanto misure meno incisive sulla libertà personale. Nel provvedimento citato sono state previste novità in tal senso sia sul piano sostanziale, quanto alla tipologia e ai presupposti di applicabilità delle misure, sia sul piano processuale, quanto a procedimento, tempi di attivazione, revoca e sostituzione in caso di inadempimento. La scelta di incentivare il ricorso alla sostituzione delle pene detentive brevi come strumento speciale preventivo e di reinserimento sociale anche in casi applicativi prima sottratti a questi strumenti, e oggi invece sottratti alla concorrenza della più attrattiva sospensione condizionale della pena, ha importanti ripercussioni anche in senso deflattivo del sistema carcerario, che – come detto – in Italia soffre da anni condizioni di sovraffollamento tali da compromettere i diritti fondamentali dei detenuti. Ciò nonostante la disciplina risulta essere attuata in modo poco uniforme sul territorio nazionale, a causa delle difficoltà degli enti pubblici e privati a sottoscrivere le occorrenti convenzioni anche a causa di una certa diffidenza nei confronti dei condannati. Per incentivare l'attuazione di questi strumenti lo Stato dovrebbe investire risorse adeguate e non vanificare così gli intenti lodevoli della Riforma, nell'ottica del pieno rispetto dei principi costituzionali del reinserimento sociale e della riduzione dell'intollerabile sovraffollamento carcerario;

    13) nel nostro Paese, in controtendenza rispetto al resto d'Europa, è in costante crescita il fenomeno degli eco-reati: sono in media oltre 95 reati ambientali accertati ogni giorno, 4 ogni ora. Crescono nell'ultimo anno tutti i numeri relativi ai fenomeni illegali del ciclo dei rifiuti e agli incendi, che colpiscono in particolare il patrimonio boschivo;

    14) secondo gli osservatori specializzati, dall'inizio della legislatura sarebbero stati ben 17 i provvedimenti che introducono sanatorie o condoni rivolti a chi evade o elude il fisco. Dalla rottamazione delle cartelle esattoriali al condono sui guadagni da criptovalute, alla disciplina introdotta in tema di controversie tributarie e rinuncia al giudizio agevolata, alla normativa sugli avvisi bonarie sulla cancellazione delle irregolarità formali nella denuncia dei redditi. In seguito sono arrivate le sanzioni ridotte per gli atti di accertamento, la definizione agevolata delle liti pendenti e gli sconti con pagamenti a rate per i ravvedimenti operosi. Ancora la regolarizzazione dei versamenti, il c.d. Salva Calcio e il condono penale per i reati tributari. Inoltre la riduzione delle multe per chi non emette fatture e scontrini, gli sconti per chi aderisce all'adeguamento collaborativo e il pagamento per chiudere le liti fiscali. Sulla stessa linea il potenziamento delle conciliazioni delle liti. Tali misure disincentivano i cittadini dall'adempimento puntuale delle obbligazioni fiscali, e trasmettono al contrario il messaggio che sia più conveniente non corrispondere quanto dovuto al fisco con puntualità, attendendo un successivo condono;

    15) a due settimane dall'inizio dell'anno sono già 7 i femminicidi avvenuti nel nostro Paese, 3 i minori rimasti orfani a causa di un femminicidio: la piaga della violenza contro le donne sembra purtroppo inarrestabile, nonostante i continui interventi legislativi. I dati più recenti evidenziano da un lato che solo il 27 per cento delle donne che subiscono una forma di violenza decidono di denunciarla e dall'altro l'assenza di collaborazione fra i tribunali civili che trattano di separazione giudiziale, di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle sui provvedimenti riguardanti i figli le separazioni e gli affidamenti dei minori e i tribunali penali che si occupano dei reati commessi dai maltrattanti. Per quanto riguarda la formazione, nel 95 per cento dei casi il magistrato incaricato non è stato in grado di individuare i casi di violenza domestica emersi nelle cause civili; e solo nel 9 per cento dei tribunali si acquisiscono gli atti del procedimento penale quando emergono violenze. Inoltre, nei Tribunali civili risulta diffusa la nomina di consulenti privi di specializzazione nella materia della violenza di genere e domestica ed è irrisorio il numero degli ordini di protezione rispetto all'estensione della violenza. Questo fa concludere per l'invisibilità del fenomeno presso l'Autorità giudiziaria civile;

    16) dalla banca dati delle forze di polizia emerge un dato drammatico riferito al 2023: sono state 109 le donne uccise, di cui 90 in ambito familiare/affettivo e 58 assassinate da partner o ex partner. Anche il revenge porn è in aumento (+1 per cento rispetto al 2022), e dalla entrata in vigore della legge n. 69 del 2019 (nota come «Codice rosso») al 30 settembre 2023 sono stati registrati 4.821 casi, con il 69 per cento di vittime donne. Solo nel 2023 sono stati denunciati 964 reati di revenge porn;

    17) il 6 settembre 2023 la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura una proposta di legge per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Attualmente il testo è nelle Commissioni congiunte Giustizia e Affari Sociali del Senato della Repubblica, dove ha assunto numerazione S. 866. A oggi non risulta ancora iniziato l'esame in Senato. Il prossimo 7 febbraio si celebrerà la giornata mondiale per la sicurezza del web (Safer Internet Day) e la giornata nazionale antibullismo;

    18) di recente il Ministero dell'istruzione e del merito ha reso noti i dati del monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo della piattaforma Elisa riferiti all'anno scolastico 2022-23, evidenziando che il 26,9 per cento degli studenti e delle studentesse (21,5 per cento in modo occasionale e 5,4 per cento in modo sistematico) ha riportato di essere stato vittima di bullismo nei 2-3 mesi precedenti alla rilevazione (avvenuta tra maggio e giugno 2023), mentre il 17,5 per cento dei partecipanti ha dichiarato di aver preso parte attivamente a episodi di bullismo (14,7 per cento in modo occasionale e 2,8 per cento in modo sistematico). Per quanto riguarda le forme cyber, invece, l'8 per cento (6,5 per cento in modo occasionale e 1,5 per cento in modo sistematico) degli studenti e delle studentesse ha dichiarato di aver subito episodi di cyberbullismo, mentre il 7,2 per cento (5,8 per cento in modo occasionale e 1,4 per cento in modo sistematico) ha riportato di aver preso parte attivamente a episodi di cyberbullismo;

    19) il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021 n. 134, ha introdotto nel nostro ordinamento anche una «disciplina organica» della giustizia riparativa. La giustizia riparativa rappresenta un modello di giustizia fondato sull'ascolto e sul riconoscimento dell'altro, introducendo una dialettica che mette al centro la vittima di reato: la vittima e l'autore del fatto penalmente rilevante, infatti, partecipano attivamente, se entrambi vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni provocate dal fatto illecito mediante l'aiuto di un mediatore, terzo e imparziale;

    20) gli episodi di crudeltà nei confronti di animali sono in continua crescita. L'ultimo caso in ordine di tempo che ha sconvolto l'opinione pubblica è stato quello del cane Aron a Palermo. Parallelamente sta però crescendo nel Paese la consapevolezza circa la gravità di tali azioni violente, in particolare se agite direttamente da minorenni;

    21) in Commissione Giustizia alla Camera dei deputati sono incardinate alcune proposte di legge finalizzate a inasprire il trattamento sanzionatorio dei delitti contro gli animali;

    22) il recente scandalo Anas ripropone ancora una volta il tema del lobbismo e della mancanza di una chiara regolamentazione della rappresentanza degli interessi in Italia, questo nonostante nel lontano maggio 2006 la Commissione europea con l'adozione del Libro Verde per la trasparenza abbia avviato il processo di consultazione pubblica nell'ambito di trasparenza, adottando un modello con cui disciplinare l'attività di lobbying,

impegna il Governo:

   1) ad aggiornare il Piano nazionale di prevenzione del rischio suicidario negli istituti penitenziari e a verificare l'applicazione dei Piani Regionali di prevenzione nelle singole strutture detentive, con un forte investimento nel supporto psicologico sia per gli operatori sia per i detenuti;

   2) a intervenire affinché vengano stanziate le risorse necessarie per far fronte all'emergenza carceraria in tema di sovraffollamento e condizioni dei detenuti;

   3) ad adottare iniziative di competenza volte ad intervenire sulla normativa vigente al fine di rendere obbligatoria, anziché discrezionale e facoltativa, l'autopsia quando la morte sia avvenuta all'interno delle strutture detentive di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975 n. 354;

   4) a prevedere idonee misure incentivanti rivolte agli enti pubblici e privati che sottoscrivono convenzioni per pene sostitutive e alternative, dirette al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi;

   5) a procedere con lo scorrimento delle graduatorie ancora attive dei concorsi svolti per i vari profili, con le stabilizzazioni dei contratti a tempo determinato e con la riqualificazione del personale già in servizio in modo da eliminare progressivamente tutte le scoperture di organico del personale amministrativo del Comparto Giustizia;

   6) ad adottare iniziative per potenziare gli strumenti di lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso, con particolare riguardo ai cosiddetti eco-reati; rafforzare il controllo di legalità in tutto il ciclo economico pubblico e privato in cui tracciabilità e prescrizione sulla regolarità dei procedimenti siano assunti come punti di forza nella lotta alla corruzione ed alle mafie, in particolare assumendo iniziative per prevedere norme più incisive in tema di anticorruzione, la riforma del codice degli appalti per contrastare ogni infiltrazione mafiosa, una regolamentazione del reato di falso in bilancio in armonia con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale;

   7) ad assumere iniziative per superare definitivamente le leggi premianti i comportamenti non virtuosi, quali i condoni e l'elusione fiscale;

   8) ad assumere iniziative per abrogare con urgenza l'articolo 10-bis del Testo unico sull'immigrazione (il cosiddetto «reato di clandestinità»);

   9) a monitorare costantemente l'efficacia della normativa per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile sulle donne, intervenendo per ridurre la quota di violenze «sommerse» che non vengono denunciate; investendo adeguatamente nella formazione specifica di tutti gli operatori coinvolti e nell'efficientamento del collegamento tra tribunali civili e penali; sostenendo con adeguate risorse i centri antiviolenza e le case rifugio;

   10) a sostenere le iniziative parlamentari volte a prevenire e contrastare il drammatico fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;

   11) a predisporre urgentemente tutti gli atti e le procedure necessarie affinché la disciplina della Giustizia riparativa trovi al più presto completa e immediata attuazione;

   12) a sostenere le iniziative legislative parlamentari volte a inasprire il trattamento sanzionatorio dei delitti contro gli animali;

   13) a sostenere le iniziative legislative parlamentari volte a disciplinare le attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (cosiddette lobbying).
(6-00085) «Zanella, Dori, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti».


   La Camera,

   1) udite le comunicazioni e preso atto della relazione presentata dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941. n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150;

   premesso che:

    2) l'amministrazione della giustizia in Italia non può essere solo avvertita o presentata ai cittadini come uno dei freni alla crescita, una macchina burocratica elefantiaca e fuori controllo per plurimi motivi che rappresentano altrettanti e annosi mali del nostro sistema di giustizia;

    3) i dati forniti con riguardo alle cause pendenti rimangono allarmanti, e fotografano, in termini impietosi, la clamorosa inadeguatezza delle risorse e la conseguente inefficienza del sistema giustizia italiano anche in rapporto ai differenti standard europei. L'irragionevole durata dei processi – particolarmente nel settore civile – e un livello non ottimale di legalità, trasparenza ed etica nella vita pubblica, costituiscono un grande disincentivo all'attività d'imprese e professionisti, come pure agli investimenti esteri nel nostro Paese. Occorre, invece, dotare il sistema giustizia degli strumenti e delle risorse – economiche ed umane – necessarie alla definizione di tutti i procedimenti;

   rilevato che:

    4) le politiche portate avanti dal Governo in carica e segnatamente da codesto Ministero – dal depotenziamento dello strumento delle intercettazioni e dall'affievolimento dei presidi anticorruzione, all'abolizione del reato abuso d'ufficio e al ritorno alla prescrizione sostanziale – sembrano, ai sottoscrittori del presente atto, delineare un progetto di giustizia che si allontana da quello pensato dai padri costituenti, ispirati dai principi dello Stato di Diritto, che ben si potrebbe definire, piuttosto, d'élite, a beneficio solo di alcuni;

    5) assumono rilievo in questo senso numerosi provvedimenti che, se considerati singolarmente potrebbero forse celare solo un atteggiamento «poco attento» di questa maggioranza parlamentare rispetto alle istanze di giustizia dei più deboli, e, viceversa, più indulgente verso le classi di potere, ma che, se guardati nel loro complesso, costituiscono i tasselli di un quadro allarmante sulla giustizia. Sul punto si segnala quanto segue:

     a) Corruzione:

      6) nello specifico, molti interventi legislativi proposti dal Governo in carica e dalla maggioranza che lo sostiene tradiscono a parere dei firmatari del presente atto la postura che vogliono far assumere all'Italia nella lotta alla corruzione, in netta controtendenza rispetto a quanto realizzato dai Governi che lo hanno preceduto: l'impunità verso i «colletti bianchi»;

      7) in un'ottica di messa a terra del PNRR, nonché di continuazione nel reperimento delle risorse da esso derivate, sarebbe stato fondamentale mantenere inalterati quegli strumenti normativi di cui il nostro Paese si è dotato nei Governi Conte I e II, ed in particolare, la legge n. 3 del 2019, che ha predisposto un complesso sistema di contrasto ai fenomeni corruttivi, facendo ottenere il plauso all'Italia da parte del GRECO, il gruppo di Stati contro la Corruzione in seno al Consiglio d'Europa. In particolare, la richiamata legge ha inserito i delitti contro la Pubblica Amministrazione nel novero dei reati per i quali assume rilievo il meccanismo della collaborazione con la giustizia per accedere ai benefici penitenziari, del pari di quanto già previsto in passato per i più gravi reati di mafia;

      8) tale previsione è stata, tuttavia, eliminata da uno dei primi provvedimenti adottati da questo Governo: il decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162, cosiddetto Decreto Rave, che ha espunto i delitti contro la pubblica amministrazione dal novero dei reati implicanti il meccanismo ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, previsto all'articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario, con ciò comportando un grave vulnus alla lotta contro la criminalità organizzata e al malaffare in generale e determinando un allentamento dei presìdi contro i fenomeni corruttivi, che non può che esporre al pericolo di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali, attirate dall'ingente quantità di afflusso di danaro, che potrebbero finanche mettere in discussione l'erogazione dei fondi da parte dalla stessa Unione europea;

      9) ad avviso dei firmatari del presente atto, ciò rappresenta un primo passo indietro inaccettabile rispetto a quanto raggiunto grazie alla legge n. 3/2019, cosiddetta Spazzacorrotti adottata nel Governo Conte I. Desta preoccupazione la circostanza che sia stata esclusa la suddetta previsione anche nei casi commessi in forma associativa;

      10) è notorio che la corruzione costituisca ormai una delle principali porte di ingresso della criminalità organizzata, ed in particolare, di quella di stampo mafioso, interessata sempre di più ad insinuarsi nella gestione delle risorse pubbliche e nella economia legale, con un costo per lo Stato di circa 60 miliardi l'anno, determinando, così, perspicue implicazioni economiche e sociali;

      11) l'efficacia della disciplina anticorruzione e l'integrità nell'esercizio del potere pubblico rafforzano i sistemi giuridici e la fiducia dei cittadini e delle imprese nelle autorità pubbliche, così come gli ostacoli all'applicazione di sanzioni dissuasive nei casi di corruzione, in particolare ad alto livello, possono generare un rischio di impunità, privando le iniziative anticorruzione di deterrenza: questo l'assunto delle istituzioni europee, ribadito nelle Raccomandazioni che hanno accompagnato l'approvazione del Recovery Plan;

      12) l'eliminazione dei più gravi reati di corruzione dal meccanismo delineato dall'articolo 4-bis O.P. sancito dal provvedimento in parola si inserisce in un più ampio «restyling» del nostro sistema penale e legalitario da parte del Governo in carica, costituito dal disincentivo ai pagamenti elettronici e tracciabili, dall'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, dal ridimensionamento del reato di traffico di influenze illecite, dalla demonizzazione e il depotenziamento dello strumento delle intercettazioni. Rispetto a queste ultime, invero, è bene rammentare che tra le novità apportate dal decreto-legge 10 agosto 2023 n. 105, cosiddetto decreto Omnibus in materia, vi è anche la modifica alla disciplina delle intercettazioni «a strascico», che verranno ora vietate per tutti i reati come quelli di corruzione, di cui si dirà più ampiamente nel prosieguo;

      13) superando i confini prettamente nazionali, assume rilievo la posizione assunta da questa maggioranza rispetto alla Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione mediante il diritto penale, che mira ad aggiornare il quadro giuridico dell'Unione europea in tale materia, sottoposta lo scorso luglio all'esame del Parlamento ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà ex articolo 5 TUE;

      14) il 19 luglio 2023 la Commissione Politiche dell'Unione europea – e successivamente anche l'Aula – ha, infatti, espresso un «parere motivato» (ai sensi dell'articolo 6, Protocollo n. 2, allegato al TUE e al TFUE), ritenendo la proposta di Direttiva UE non conforme al principio di sussidiarietà (nonché a quello di proporzionalità) adducendo come motivazione che la stessa «esorbita dalla base giuridica richiamata a suo fondamento nella misura in cui essa disciplina reati ulteriori rispetto a quello di corruzione in senso stretto, privi peraltro del requisito della transnazionalità, relativamente ai quali l'Unione europea non ha competenza ad adottare norme di armonizzazione»;

      15) in realtà, a differenza di quanto affermato dalla maggioranza, l'obiettivo del progetto di direttiva è garantire che tutte le forme di corruzione siano perseguibili penalmente in ciascun Stato membro, e che pure le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di siffatti reati (articolo 16); e per quest'ultimi siano comminate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

      16) la Proposta comprende altresì misure per prevenire la corruzione, oltre che per agevolare la cooperazione transfrontaliera. L'organo europeo ha, quindi, sottolineato la necessità di aggiornare il vigente quadro giuridico dell'Unione europea in materia di lotta contro la corruzione, per tener conto dell'evoluzione delle minacce poste dalla corruzione e degli obblighi giuridici che l'Unione e gli Stati membri si sono assunti in base al diritto internazionale, oltre che dell'evoluzione dei quadri giuridici penali internazionali;

      17) tra l'altro, una revisione del meccanismo anticorruzione uniforme nei paesi dell'Unione sarebbe fortemente auspicata, considerando che il fenomeno corruttivo non ha più limiti nazionali e pur essendo la corruzione per la sua stessa natura difficile da quantificare, stime prudenziali ne indicano un costo per l'economia dell'Unione europea pari ad almeno 120 miliardi di euro l'anno;

      18) tale proposta di direttiva assume – dunque – un forte rilievo soprattutto per l'Italia, considerato che è interesse nazionale rafforzare gli strumenti di prevenzione e lotta alla corruzione, disponendo il nostro Paese di un'Autorità anticorruzione indipendente come ANAC, di fatto il modello che l'Unione europea ha preso a riferimento;

      19) pertanto, dubbi sorgono circa la richiamata decisione della XIV Commissione parlamentare, in quanto stride con la più recente direzione dell'Europa per quel che riguarda il contrasto della corruzione, lasciando sempre più spazio alla convinzione che l'indirizzo assunto dal Governo in carica sia di tendere sempre più verso un atteggiamento indulgente rispetto ai reati commessi dai colletti bianchi;

     b) Abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite:

      20) nella medesima direzione sembra orientarsi altresì il disegno di legge sulla giustizia, cosiddetto disegno di legge Nordio (A.S. 808), approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno 2023, ed ora in fase di esame in Commissione giustizia del Senato della Repubblica, che – tra le altre cose – intende abrogare in modo «secco» l'abuso d'ufficio, giustificando tale scelta – come si legge nella Relazione illustrativa – con 1'esistenza di uno «squilibrio tra le iscrizioni della notizia di reato e decisioni di merito, rimasto costante anche dopo le modifiche volte a ricondurre la fattispecie entro più rigorosi criteri descrittivi», che sarebbe «indicativo di una anomalia»;

      21) si consideri, tra l'altro, che lo stesso reato è stato già novellato durante il Governo Conte II attraverso un intervento di specificazione della fattispecie che ne ha eliminato gli aspetti di maggiore incertezza interpretativa, rendendo di fatto superflua un'ulteriore modifica normativa. In particolare, l'articolo 23 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 ha inciso sulla disposizione del codice penale sostituendo le parole: «di norme di legge o di regolamento,» con le seguenti: «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità»;

      22) ne consegue che il delitto di abuso d'ufficio è ora integrato dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio e salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto attraverso la violazione di regole di condotta espressamente previste dalla legge o atti aventi forza di legge, ovvero attraverso la violazione del dovere di astensione o la violazione di norme che dovranno essere: specifiche; espressamente ed esclusivamente previste da fonti primarie del diritto, con esclusione, quindi, di fonti secondarie; a condizione che da tali regole di condotta non residuino margini di discrezionalità;

      23) pertanto, il novellato reato di abuso d'ufficio contempla oggi una condotta già di per sé molto circoscritta, al punto da lasciare la rilevanza penale a quelle sole condotte che effettivamente rappresentano un palese abuso del potere pubblico, in danno agli utenti finali, i cittadini;

      24) sebbene vi siano dati che dimostrino una evidente forbice tra procedimenti iniziati e condanne definitive pronunciate per questa fattispecie di reato, non è attraverso l'abrogazione del reato di cui all'articolo 323 del codice penale che si cura la malattia;

      25) infatti, se è pur vero che le condanne sono certo diminuite in ragione del citato intervento normativo che ne ha riperimetrato in modo incisivo la fattispecie, eliminando, come detto, il rilievo penale della violazione dei regolamenti, delle norme di principio e non specifiche, dell'eccesso di potere, vi è comunque da segnalare che tra il 1997 (anno della riforma diretta a tassativizzare il parametro della abusività e a rendere intenzionale la natura del dolo) e il 2020 (anno dell'ultimo ed incisivo intervento legislativo) sono state comunque pronunciate circa 3600 condanne;

      26) la giurisprudenza di cassazione in questi due anni si è del resto attenuta allo spirito della riforma del 2020. Lo scarso numero di condanne è quindi prova di una capacità della giurisprudenza di selezionare rigorosamente gli abusi penalmente rilevanti e potrebbe concorrere a ridurre la diffusa ansia di denuncia, oltre che ad orientare le scelte dei magistrati inquirenti, rafforzando la già diffusa propensione a chiedere l'archiviazione. A corroborare tale assunto vi sono i dati in materia di iscrizioni nel registro degli indagati relativi al delitto in parola. Infatti, le iscrizioni sono in forte calo (da 7939 nel 2016 a 5418 nel 2021). E lo saranno ancor più per effetto delle novità introdotte dalla riforma Cartabia con riguardo ai presupposti per procedere all'iscrizione ex articolo 335 c.p.p., secondo cui la notizia di reato dovrà contenere la descrizione di un fatto, determinato e non inverosimile, corrispondente a una fattispecie incriminatrice;

      27) pertanto, il solo dato numerico, relativo allo scarto tra iscrizioni e condanne e all'alto numero di archiviazioni, non può essere considerato così dirimente nelle valutazioni de iure condendo. Non è fuorviante considerare che, per tutti gli altri reati, la media delle archiviazioni è parimenti molto alta (62 per cento). Bisognerebbe, quindi, abolire per ciò solo tanti altri reati valorizzando i freddi dati statistici?;

      28) l'abuso d'ufficio è un importantissimo delitto rientrante nel microsistema corruttivo, strettamente correlato – insieme al reato di traffico di influenze – alle figure di corruzione in senso stretto (articoli 318 e 319 c.p.). La sua paventata abrogazione sarebbe – ad avviso degli scriventi – un gravissimo errore ed un pericoloso passo indietro nella lotta alla corruzione, un fenomeno che, si stima, ha un costo per l'economia dell'Unione pari ad almeno 120 miliardi di euro all'anno, oltre a porsi in netto contrasto con la proposta di direttiva europea sulla materia;

      29) in altre parole, l'abolizione di questo perno nella lotta alla corruzione danneggerebbe lo Stato, la credibilità delle istituzioni e avrebbe un impatto devastante sulla tutela dei cittadini nei confronti degli abusi perpetrati da parte del potere. Senza considerare che sul piano strettamente giuridico, determinerebbe effetti pericolosissimi, in quanto all'abolizione del reato conseguirebbe l'inevitabile revoca delle sentenze di condanna già pronunciate, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 673 codice di procedura penale;

      30) nella medesima direzione si colloca l'annunciato restyling del reato di traffico di influenze illecite, anch'esso contenuto nel disegno di legge Nordio: per la configurazione di quest'ultimo le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale dovranno essere effettivamente «sfruttate» e non solo «vantate», e dovranno essere «esistenti» e non solo «asserite», con ciò comportando una grave limitazione di ciò che è penalmente rilevante e quindi, di fatto, sarà più difficile incorrere in questa fattispecie di reato. In sostanza, in questo modo, vengono meno proprio le due modifiche, introdotte dalla legge n. 3 del 2019, cosiddetta Spazzacorrotti, che erano state apportate al testo al fine di assorbire il reato di millantato credito all'interno della fattispecie di traffico illecito d'influenze;

      31) anche questo rappresenta un ulteriore passo indietro, proprio rispetto ad un reato per il quale – grazie alle modifiche introdotte dalla richiamata legge – il GRECO aveva mostrato apprezzamento, considerando l'avvenuto allineamento del reato in commento ai requisiti di cui alla Convenzione penale sulla corruzione (articolo 12), colmando, così, una lacuna più volte segnalata dal medesimo organo europeo;

      32) ad avviso dei firmatari del presente atto, il delitto in questione piuttosto che essere limitato dovrebbe, invece, essere aggiornato anche alla luce di una normativa di regolamentazione delle lobbies, in quanto i due temi sono strettamente interconnessi;

      33) tra l'altro, tale modifica produrrà parziali effetti abolitivi; e quindi porterà alla revoca delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di cassazione – per abolitio criminis (articoli 2 codice penale e 673 codice di procedura penale) – lì dove in importantissimi processi come il cosiddetto processo Alemanno si è giunti ad una condanna per traffico di influenze illecite finalizzato a commettere un abuso d'ufficio. Tali sentenze saranno quasi sicuramente revocate e tutti gli effetti della condanna saranno eliminati;

      34) le mire dichiarate dal Ministro della giustizia e tradotte in concreto nei provvedimenti proposti delineano, con tutta evidenza, un perimetro di intervento in cui, in generale, tanto la lotta alla corruzione, quanto quella all'evasione fiscale, sembrano non assurgere più a priorità del Governo in carica. Allarmante appare, quindi, la prospettiva che ne deriva: un ritorno al passato, allorquando il nostro Paese si distingueva per essere non già in prima linea, ma fanalino di coda nel contrasto ai fenomeni corruttivi. Tutto ciò in controtendenza rispetto alle raccomandazioni formulate quest'anno dalla Commissione europea nel Report sullo Stato di diritto, che – al contrario – mirano a rafforzare i quadri di prevenzione, come quelli che disciplinano le norme in materia di lobbying e conflitto di interessi, e a garantire indagini e azioni penali efficaci nei casi di corruzione;

     c) Intercettazioni e norma «bavaglio»:

      35) un ulteriore passo che sembra condurre il Governo in carica e la maggioranza che lo rappresenta verso una vera e propria «offensiva» sulla giustizia riguarda la delicata materia delle intercettazioni, nonostante le giravolte del ministro sull'argomento;

      36) tra i più rilevanti provvedimenti adottati vi è il decreto-legge 10 agosto 2023 n. 105 – in materia di processo penale e civile, contrasto agli incendi boschivi, recupero dalle tossicodipendenze, salute e cultura, personale della magistratura e della PA cosiddetto decreto Omnibus che, intervenendo anche nel settore delle intercettazioni, per effetto dell'approvazione di proposte emendative, ha vietato le captazioni a strascico e la trascrizione nei brogliacci di quelle considerate irrilevanti, salvo che per indagini su reati gravi come quelli di mafia e terrorismo, per i quali è previsto l'arresto in flagranza obbligatorio. Ad una più attenta lettura, ben si comprende la ratio sottesa all'intervento in parola: l'eliminazione del riferimento ai reati di cui all'articolo 266, comma 1, comporta l'esclusione dell'applicabilità ai delitti contro la pubblica amministrazione. In altri termini, non si potrà aprire un procedimento giudiziario per corruzione se il fatto viene scoperto tramite intercettazioni svolte nell'ambito di un altro procedimento: ancora una volta un occhio strizzato ai comitati d'affari;

      37) inoltre, tra le novità che destano più preoccupazione vi è anche quella per cui verranno trascritte solo quelle intercettazioni ritenute «rilevanti ai fini delle indagini» con la precisazione che questo debba comprendere anche gli elementi emersi «a favore della persona sottoposta a indagine» e affidando il delicato compito di selezionare gli ascolti rilevanti al personale di polizia giudiziaria. A rafforzare tale previsione si aggiunge anche la novità secondo cui «nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: “La conversazione omessa non è utile alle indagini”»;

      38) in simile direzione si pone anche il disegno di legge Nordio testé citato, che interviene su altri aspetti della disciplina sulle intercettazioni, ampliando il divieto di pubblicazione, che viene consentito solo nel caso in cui il contenuto delle stesse sia stato riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento e venga utilizzato nel corso del dibattimento, e vietando il rilascio di copia delle intercettazioni e la loro pubblicazione, quando la richiesta sia presentata da soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori. Questa norma riflette una visione fraintesa della pubblicità. Il processo è pubblico, anche e soprattutto, per funzioni di controllo democratico, popolare, dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Il che significa due cose: il pubblico, e di riflesso la stampa, deve poter controllare (per limitarci all'ambito toccato da questa norma) cosa il giudice usi, e come, e cosa il giudice non usi;

      39) non si possono non citare in questa sede anche altre criticità che, ad avviso degli scriventi, sono contenute nel disegno di legge in commento: tra queste, la proposta di inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di primo grado assolutorie laddove si tratti di delitti a citazione diretta. Un ritorno, insomma, alla già dichiarata incostituzionale legge Pecorella. Per meglio comprendere gli effetti di tale disposizione si ricorda che il decreto legislativo n. 150 del 2023 (Riforma attuativa Cartabia), all'articolo 32, interviene sui procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica per modificare la disciplina della citazione diretta a giudizio estendendo il campo d'applicazione di questo procedimento speciale a una serie di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni, così da ridurre il ricorso all'udienza preliminare. Da ciò ne consegue che l'elenco dei delitti ivi compresi ha visto accrescere – e di molto – le tipologie e l'offensività degli stessi. Ne sono un esempio: la truffa aggravata, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il danneggiamento di cose mobili o immobili in occasione di manifestazioni pubbliche. Per siffatte tipologie criminose non sarà più possibile proseguire l'accertamento con i successivi gradi di giudizio. È palese che non ci si trovi di fronte né a delitti di scarsa gravità (reclusione non superiore nel massimo a 6 anni), né a delitti di minore complessità di accertamento, bensì ad un arretramento dello Stato che retrocede dal suo ruolo di protezione e garanzia dei cittadini. L'ennesima denegata giustizia;

      40) un'ulteriore criticità risiede nell'approvazione dell'ordine del giorno a prima firma della Senatrice Stefani, che ha impegnato il Governo in carica ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a sopprimere l'istituto della sospensione dalle cariche di amministratori locali a vario titolo ricoperti, in conseguenza di condanna non definitiva, nonché a disporre una revisione generale del richiamato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in tema di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Insomma, un attacco a pieno titolo alla legge Severino. Un'azione coerente con quelli che appaiono ai firmatari del presente atto i desiderata del Governo in carica: disarticolare tutte le misure di cui il nostro sistema si è dotato nella lotta al malaffare;

      41) tornando al tema delle intercettazioni, più in generale, assumono rilievo talune rilevanti dichiarazioni del Ministro della giustizia, che ben potrebbero considerarsi prodromiche a questo arretramento sul versante delle intercettazioni e che è bene rammentare in questa sede: «La mafia non parla al telefono, manco con i pizzini parla più. Noi spendiamo duecento milioni di euro per intercettazioni inutili su reati minimi e poi siamo indietro di anni rispetto alla tecnologia che usano le grandi organizzazioni criminali, che sono molto più avanti. Lo stesso trojan è superatissimo, la criminalità organizzata usa dei sistemi che oggi noi non riusciamo a intercettare».

      42) tuttavia, il pensiero del ministro è stato presto smentito proprio dalla clamorosa cattura del noto latitante ex capo di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, avvenuta proprio grazie a questo fondamentale strumento di ricerca della prova;

      43) all'indomani dell'arresto del superlatitante, emerge con ancora più evidenza come le intercettazioni siano uno strumento indispensabile per l'attività investigativa relativa ad ogni tipo di reato, ma ancora di più ad i reati di mafia. Privare o limitare lo Stato dell'uso di tale strumento di ricerca della prova può depotenziare l'autorità investigativa nella lotta alla delinquenza, comportando, di conseguenza, una riduzione della possibilità di sottrazione di ingenti quantità di beni dalla disponibilità della criminalità;

      44) un ulteriore assunto smentito dai fatti riguarda i costi eccessivi delle intercettazioni. Infatti sul punto va considerato l'unanime riconoscimento, di tutti i magistrati e degli esponenti delle forze di polizia operanti nei settori della criminalità organizzata, della criminalità professionale e di quella dei colletti bianchi, alle intercettazioni quali strumento indispensabile non solo per l'accertamento dei reati, bensì anche per l'individuazione, il sequestro e la confisca dei patrimoni illegali derivanti dai reati;

      45) a questo riguardo come risulta dalle relazioni della Direzione Nazionale Antimafia, della Direzione Investigativa Antimafia e della Commissione Bicamerale Antimafia, tra gennaio 2015 e settembre 2019 sono stati sottratti alle mafie quasi 32 miliardi di euro. Una somma enorme pari l'1,8 per cento del PIL nazionale. Di questi, 20 miliardi è il valore di beni mobili e immobili sequestrati per effetto delle azioni di contrasto preventive e per i procedimenti giudiziari, tra gennaio 2015 e settembre 2019. Vale invece 11,7 miliardi il totale dei beni definitivamente confiscati;

      46) alla luce di una analisi costi benefici dunque l'investimento economico nelle intercettazioni ha avuto un rendimento di ben 11,7 miliardi (pari al totale dei beni definitivamente confiscati) ben dieci volte superiore al capitale investito nel quinquennio (costi intercettazioni);

      47) in ragione di quanto testé analizzato, il legislatore ha, dunque, l'obbligo di dotare l'autorità giudiziaria di tutti gli strumenti necessari a cogliere ogni attività in corso o interessi nascosti del malaffare. Nella scorsa legislatura, la legge n. 3 del 2019 cosiddetta Spazzacorrotti ha previsto, tra gli altri, il potenziamento delle intercettazioni per i reati connessi alla corruzione;

      48) inoltre, è bene rammentare che durante il governo Conte II è stato adottato il decreto-legge n. 161 del 2019, entrato in vigore a settembre 2020, che ha chiuso una stagione di interventi confusionari e superflui, rappresentando una sintesi equilibrata tra l'esigenza di perseguire reati gravi e il diritto alla privacy rispetto a fatti non rilevanti;

      49) come emerso in sede di audizione in Commissione giustizia del Garante della privacy, il 24 gennaio 2023, i dati raccolti confermano che dal 2020 non si è registrato alcun caso di violazione della privacy determinato da potenziali abusi delle intercettazioni, con ciò privando di fondamento qualsivoglia esigenza di ulteriore intervento normativo celato da intenti garantisti di questa maggioranza;

      50) la disciplina sulle intercettazioni non avrebbe, pertanto, bisogno di modifiche. Ogni eventuale limitazione di tale strumento rappresenterebbe un notevole passo indietro rispetto alla normativa attuale;

      51) strettamente connesso alle restrizioni operate in materia di intercettazioni può dirsi la modifica operata alla Camera in sede di esame della legge di Delegazione europea (A.C. 1342), attraverso l'approvazione di un emendamento proposto dal deputato di Azione Enrico Costa che ben può essere definito «bavaglio» per i giornalisti;

      52) la modifica approvata, che vieta la pubblicazione delle ordinanze che dispongono le misure cautelari fino all'udienza preliminare, – ad avviso dei sottoscrittori del presente atto – lungi dal rappresentare la giusta attuazione del principio di presunzione di innocenza, rischia di tradursi, piuttosto, in una pesante limitazione del diritto di cronaca, rappresentando un grave passo indietro alla libertà di stampa e al diritto dei cittadini di essere informati, anche in presenza di un indiscutibile interesse pubblico;

      53) l'elenco delle vicende di cronaca giudiziaria che i giornali non avrebbero potuto raccontare se fosse stata già in vigore la «legge bavaglio» è copioso: dalla gestione dei vertici di Autostrade svelata dopo il crollo del ponte Morandi, allo schianto della funivia del Mottarone. Oltre a numerosi femminicidi e alle modalità dell'arresto dell'ex capo di Cosa Nostra, allo spaccio e gli orrori alla Caserma Levante dei Carabinieri di Piacenza, dove le pratiche illegali venivano consumate «con l'arroganza e la convinzione che le vittime non avrebbero avuto voce»;

      54) tra l'altro, posto che ciò che sarà consentito è la pubblicazione della ricostruzione di una parte o dell'altra appresa dal giornalista, senza però la possibilità di conoscere gli indizi, le intercettazioni o le testimonianze, l'effetto che ne deriva non giova neanche agli stessi soggetti coinvolti nell'indagine;

      55) far conoscere i motivi per i quali un giudice decide di privare una persona della cosa più importante ovvero la sua libertà, non è solo una questione di trasparenza nei confronti dei cittadini, ma anche una forma di garanzia per lo stesso indagato, in quanto le ordinanze sono basate su elementi oggettivi e su valutazioni di un soggetto terzo ed imparziale, che fotografa al meglio l'ambito di una determinata fase di indagine. Inoltre, attraverso tale perverso meccanismo si impedisce il controllo da parte dell'opinione pubblica nei confronti degli atti emanati dell'autorità giudiziaria;

      56) in conclusione, lo stop alla pubblicazione delle ordinanze di arresto appare antidemocratico, oltre che controproducente: imbavaglia solo la democrazia, mentre la trasparenza è sempre la massima garanzia del corretto esercizio del potere giudiziario;

     d) Prescrizione:

      57) sotto altro profilo, un pericoloso ritorno al passato, con grave nocumento per le vittime dei reati deriverà anche dall'eventuale entrata in vigore della riforma che ripristina il regime della cosiddetta prescrizione sostanziale – abrogando al contempo l'improcedibilità, come introdotta dalla legge n. 134 del 2021 – attualmente in corso di esame in Parlamento (Atto Camera n. 893 Pittalis, abbinato con C. 745 C. 1036);

      58) orbene, la prescrizione – da meccanismo introdotto a presidio del principio di certezza del diritto – si è tradotto nel tempo in uno strumento difensivo utilizzato esclusivamente per eludere la responsabilità penale. Noti, infatti, sono i suoi effetti distorsivi a cui a lungo abbiamo assistito, prima della riforma operata nel Governo Conte I con la legge n. 3 del 2019, cosiddetta Spazzacorrotti. Tali effetti pregiudicavano fortemente le istanze di giustizia delle vittime del reato, che sono spesso rimaste inascoltate quando, per il verificarsi della causa estintiva, le stesse non hanno potuto ottenere un accertamento definitivo della verità, con ciò comportando di fatto una denegata giustizia e minando la fiducia dei cittadini nella capacità dello Stato di assolvere al compito fondamentale di assicurare il rispetto della legalità e la tutela dei diritti;

      59) in sostanza, il meccanismo della prescrizione è stato troppo a lungo utilizzato come occulto e mirato fattore di deflazione del carico degli uffici giudiziari, in assenza della volontà politica di potenziare gli organici della magistratura. Uno degli effetti pregiudizievoli dell'istituto della prescrizione risiede nell'intasamento del carico delle Corti d'appello e nel parziale svilimento dei riti speciali;

      60) proprio l'effetto derivante dalle modifiche proposte nell'atto all'esame del Parlamento consiste di fatto nella previsione di limiti di durata massima di celebrazione del processo di appello (due anni) e di Cassazione (un anno), scaduti i quali, il corso della prescrizione riprende a decorrere, col rischio di determinare l'estinzione del processo, al pari di quanto accadeva precedentemente rispetto all'importante modifica normativa introdotta nel 2019;

      61) quest'ultima, invero, aveva previsto la sospensione definitiva del corso della prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado. La sospensione avrebbe, così, determinato un minore interesse a proporre appello, costituendo piuttosto un incentivo a definire il processo attraverso i riti speciali, se non fosse intervenuto il nuovo istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di fase, che è tornato – invece – ad incoraggiare la proposizione delle impugnazioni nella speranza di veder finire nel nulla i processi;

      62) nemmeno l'attuazione del principio del giusto processo, come contemplato dall'articolo 111 della Costituzione può ritenersi idoneo a giustificare un'eventuale reviviscenza del meccanismo della prescrizione sostanziale, così come esistente prima dell'entrata in vigore della già richiamata legge n. 3 del 2019;

      63) l'istituto della prescrizione, infatti, non è posto a fondamento del principio della ragionevole durata del processo: il dato temporale sarebbe già di per sé sufficiente a dimostrare la veridicità di quanto testé affermato. La prescrizione, infatti, è stata introdotta molto prima della riforma dell'articolo 111 della Costituzione (1999) che ha fatto strada al principio del cosiddetto «giusto processo e della durata ragionevole»;

      64) è evidente, dunque, che la stessa non è stata originariamente contemplata a garanzia del principio costituzionale, piuttosto, i presìdi per assicurare la ragionevole durata sono altri, come i meccanismi compensativi in caso di durata irragionevole dei processi, già previsti dal nostro ordinamento dalla legge Pinto;

      65) la lentezza dei processi non si combatte con l'impunità che comporta denegata giustizia, ma la durata ragionevole dei processi può e deve essere garantita diversamente, anzitutto con una giustizia che funziona, grazie ad adeguate risorse;

      66) tuttavia, laddove entrasse in vigore la nuova disciplina, questa rischierebbe di avere ripercussioni anche su inchieste e processi in corso, non essendo prevista, allo stato, una adeguata disciplina transitoria. In molteplici occasioni la tagliola della prescrizione ha impedito la valutazione delle accuse formulate dagli inquirenti in noti casi giudiziari: occorre adottare tutti gli strumenti necessari per scongiurare il ripetersi di analoghi epiloghi giudiziari, con grave nocumento alle istanze di verità delle vittime;

      67) eppure, secondo gli scriventi, non sembra che al Governo in carica interessi davvero intervenire su questo fronte, altrimenti non darebbe seguito a questa azione di «offensiva», piuttosto concentrerebbe il suo impegno a destinare nuove risorse a favore di un piano straordinario di assunzioni in tutto il settore giustizia, in continuità con quanto realizzato nei Governi Conte I e II;

      68) inoltre, appare opportuno richiamare in questa sede le perplessità manifestate dalla Commissione europea nel Report sullo stato di diritto 2022 rispetto alla fissazione di termini massimi per la conclusione dei procedimenti dinanzi alla Corte d'appello e alla Corte suprema di cassazione. In particolare, per problemi di efficienza soprattutto a livello delle Corti d'appello, «le nuove misure rischiano di incidere negativamente sui processi penali e in particolare su quelli in corso, che potrebbero essere automaticamente resi improcedibili;

      69) sebbene siano previste eccezioni e siano in vigore norme temporanee, l'efficacia del sistema giudiziario penale richiede un attento monitoraggio a livello nazionale per garantire un giusto equilibrio tra l'introduzione delle nuove disposizioni e i diritti di difesa, i diritti delle vittime e l'interesse pubblico all'efficienza del procedimento penale»;

      70) orbene, tali considerazioni non possono non valere, a maggior ragione, per la prescrizione sostanziale, il cui regime sarebbe di fatto ripristinato dall'entrata in vigore del provvedimento in questione che si inquadra certamente in un più ampio progetto di giustizia, d'élite, a parere dei firmatari del presente atto tanto caro al Governo in carica e alla maggioranza che lo sostiene, in cui solo chi ha ingenti disponibilità economiche potrà permettersi tecniche difensive dilatorie finalizzate ad incorrere nella causa estintiva del reato;

     e) Separazione delle carriere:

      71) in sede di esposizione delle linee programmatiche del dicastero e in ulteriori occasioni da parte del Ministro della giustizia, è stata più volte annunciata la volontà di intervenire sulla separazione delle carriere dei magistrati.
      Oggi è in esame in Commissione Affari costituzionali della Camera un progetto di legge in tale direzione, caldeggiato da questa maggioranza parlamentare;

      72) tuttavia, non può non tenersi conto come un simile intervento sia già naufragato in occasione del referendum ultimo scorso, laddove il quesito proposto non ha raggiunto il quorum di cui all'articolo 75 della Costituzione;

      73) una riforma in tale materia è tutto fuorché necessaria, tanto più ora che la riforma Cartabia ha ridotto ad uno i passaggi di funzioni tra magistrati requirenti e giudicanti rendendo ancor più eccezionale l'eventuale mutamento di funzioni nell'arco della vita professionale di un magistrato;

      74) ad avviso dei firmatari del presente atto, inoltre, più si separa sul piano formativo e professionale il PM dal giudice, più si rischia di incorrere in una realtà – lontana dal nostro sistema processuale – in cui il PM diventa un «avvocato di polizia», un mero accusatore e non già un funzionario dello Stato chiamato ad accertare la verità dei fatti, come contempla anche il codice di procedura penale (articolo 358 codice di procedura penale), anche ricercando elementi utili alla difesa;

      75) la comunanza di formazione e di percorso iniziale, al contrario, contribuisce a scongiurare, se non proprio evitare, questo rischio ed è dunque una garanzia per il cittadino che dovesse essere indagato;

      76) forse, dunque, tra le mire del Governo in carica vi è un intento di ritornare ai tempi più remoti, in cui – grazie alla separazione delle carriere e alla limitazione dell'obbligatorietà dell'azione penale – il pubblico ministero dipendeva dall'esecutivo. Ciò, tuttavia, oggi sarebbe antinomico rispetto alla Costituzione e accentuerebbe ancora di più l'idea di una società gerarchizzata, a piramide, oltre a risultare anacronistico rispetto a quanto emerso quest'anno nel Report sullo Stato di Diritto della Commissione dell'Unione europea, ove si sono constatati positivamente i progressi di alcuni Stati membri che hanno portato a termine importanti riforme per rafforzare l'indipendenza della magistratura;

      77) del resto, l'attuale Governo sta mettendo in atto una sopraffina strategia volta a circoscrivere il principio di obbligatorietà dell'azione penale prendendo le mosse da quanto disposto dalla legge Cartabia in materia di criteri di priorità dell'azione penale. Un modo, a parere dei firmatari del presente atto, per la politica di mettere le mani sulle Procure. Una sorta di amnistia mascherata per alcuni specifici delitti, nonché uno strumento deflativo occulto che comporterà quasi sicuramente una denegata giustizia. Il perché è presto detto. Il disegno di legge a prima firma del Senatore Zanettin, nella previsione dei suddetti criteri fa retrocedere all'ultimo posto la trattazione dei procedimenti relativi a delitti non vittimari (come quelli contro la PA) in ragione del fatto che lo stesso proponente li consideri di non rilevante allarme sociale;

      78) la modifica della prescrizione, unitamente a siffatti criteri di priorità dell'azione penale faranno sì che un'ingente quantità di procedimenti relativi ai delitti dei cosiddetti colletti bianchi andranno al macero. I procuratori dovranno per forza attenersi alle linee guida del Parlamento e un eventuale sviamento rispetto a quanto previsto dall'articolo 132-bis disp. att. c.p.p. avrebbe quale effetto un esposto al Ministro della giustizia volto all'accertamento di eventuali azioni di responsabilità disciplinare;

     f) Decreto Caivano:

      79) se da un lato, assistiamo ad una serie di provvedimenti proposti dal Governo in carica o dalla maggioranza che lo rappresenta che si traducono in un allentamento dei presidi anti-corruzione, dall'altro, non si può non segnalare un approccio meramente propagandistico nella lotta alla criminalità, anche minorile, spesso sfruttata dalle organizzazioni criminali, specie nei contesti di maggiore disagio sociale;

      80) invero, il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, cosiddetto decreto Caivano, ha – tra i tanti – inasprito talune fattispecie di reato per i quali erano già comminate pene severe e, in generale, trattasi di un provvedimento orientato solo alla repressione della criminalità minorile, in mancanza, tuttavia, di strumenti di vero contrasto del disagio giovanile e della povertà educativa;

      81) è notorio come vi sia uno stretto nesso di causalità tra l'aumento della povertà e l'incremento del tasso di criminalità, specie giovanile, nonché della dispersione scolastica. La povertà in Italia è ormai un fenomeno strutturale visto che tocca quasi un residente su dieci, il 9,4 per cento della popolazione residente vive infatti, secondo l'Istat, in una condizione di povertà assoluta. In termini assoluti si contano in Italia più di cinque milioni di persone in stato di povertà assoluta;

      82) senza un intervento di sistema a sostegno delle famiglie meno abbienti e delle scuole, al fine di contrastare la dispersione scolastica, ogni strumento di repressione tout court è – ad avviso degli scriventi – inutile, in quanto non basta agire con norme più severe, ma occorre fare tutto quanto possibile a livello centrale per rendere quelle norme efficaci sui territori, a cominciare dallo stanziamento di risorse adeguate per la costruzione di un intero sistema di servizi a livello locale;

      83) questo rappresenta l'ennesima dimostrazione del doppiopesismo dell'attuale Governo, che va a muso duro nel contrasto di reati che spesso sono collegati alla marginalità sociale e a volte al dissenso sociale, mentre tratta col guanto di velluto i reati tipici dei «colletti bianchi»;

   considerato ancora che:

      84) gli elementi su esposti delineano, dunque, un quadro in cui la effettiva velocizzazione dei processi, soprattutto civili, e la lotta alla corruzione non appaiono una priorità del Governo in carica, come la Legge di Bilancio di recente approvazione ha sostanzialmente confermato;

      85) in particolare, il disegno di legge approvato in prima battuta dal Consiglio dei ministri, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, conteneva solo una norma in materia di giustizia, l'articolo 67, che ha istituito un fondo per la magistratura onoraria, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima;

      86) solo in sede emendativa in Senato sono state aggiunte ulteriori previsioni. In particolare, l'articolo 67-ter, recante disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della giustizia, ha previsto l'istituzione nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di una struttura di livello dirigenziale generale per i servizi minorili e per la giustizia riparativa; di due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero, nonché l'aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di 54 unità di personale del comparto funzioni centrali dell'Area funzionari;

      87) tuttavia, le esigue previsioni introdotte non appaiono, agli scriventi, sufficienti a garantire il potenziamento degli organici dei servizi minorili della giustizia e dell'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, specie in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (cosiddetto decreto Caivano);

      88) segnatamente, non sono state previste risorse adeguate per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale;

      89) è bene ricordare che i funzionari giuridico-pedagogici svolgono il ruolo di educatori all'interno degli istituti penitenziari e sono un numero considerevolmente inferiore rispetto a quello previsto. Eppure, è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'articolo 27 della nostra Carta Fondamentale. I funzionari giuridico pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della «osservazione scientifica della personalità» e dell'accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti. Infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio. Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all'interno delle carceri che desta notevole preoccupazione e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore;

      90) il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71;

      91) tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP con Circolare 3 febbraio 2022 – Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico, pari a 65 (attualmente di 71 in media nazionale);

      92) sotto altro profilo, desta preoccupazione come la legge di Bilancio difetti di qualsivoglia previsione volta allo stanziamento di risorse a favore dell'edilizia penitenziaria e della polizia penitenziaria, interessata da una grave situazione di carenza di personale, cui non sembra intendere porre rimedio il Governo in carica;

      93) a ciò occorre far fronte senza ritardo, considerando, altresì le gravi ripercussioni da questo derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15 per cento delle unità previste in pianta organica.
      Il rapporto detenuti agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra l'1,2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale.
      Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8. Appare fondamentale rammentare che la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

      94) pertanto, non si può non incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna;

      95) desta, altresì, preoccupazione la grave carenza del personale della magistratura ordinaria, specie per far fronte all'impatto derivante dalla proposta di riforma contenuta nel disegno di legge Nordio, che intende introdurre la collegialità per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva;

      96) invero, sebbene sia stato previsto, per un adeguato rafforzamento dell'organico, che tali norme si applichino decorsi 2 anni dall'entrata in vigore della legge e l'aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, tale incremento di unità non appare sufficiente a sopportare il carico di lavoro degli organi giudicanti, considerando, altresì, l'ingente quantità di arretrato, cui ancora non si è potuto far fronte, specie in grado di appello. Sul punto si segnala un emendamento a prima firma del Senatore Scarpinato che raddoppia il numero dei magistrati da assumere a 500 unità. Tutto ciò in ragione della – già citata – norma che prevede la collegialità nella decisione in merito all'applicabilità della custodia cautelare in carcere che comporterà, a cascata, una serie di incompatibilità nel proseguo del procedimento;

      97) siamo, infatti, di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900;

      98) si badi che tra gli obiettivi del PNRR nel settore giustizia vi è anche l'abbattimento della durata dei procedimenti giudiziari, nello specifico, del 40 per cento dei tempi di trattazione per le cause civili (e una contestuale riduzione del 90 per cento del numero di cause pendenti nel 2019) e del 25 per cento per i processi penali;

      99) In ambito civile, sono altresì stabilite alcune tappe intermedie, fissate al 31 dicembre 2024, che prevedono la riduzione del 65 per cento del numero di cause pendenti nel 2019 per i tribunali e del 55 per cento per le Corti di appello. Orbene, una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane;

      100) si evince, preliminarmente, come siamo pertanto ancora molto distanti dal raggiungimento degli impegni assunti a livello europeo;

      101) invero, sembra che il Governo in carica abbia sostanzialmente abbandonato il perseguimento degli obiettivi del PNRR, posto che la legge di bilancio per l'anno 2024, non contiene nessuna nuova misura di investimento per i prossimi anni per l'amministrazione della giustizia;

      102) il rischio, quindi, è che il PNRR sia di fatto abbandonato e lasciato senza guida: tra i tanti progetti che rischiano di fallire a causa della mancanza di risorse, degno di nota è quello relativo allo stabile inserimento nell'organizzazione giudiziaria dei funzionari addetti all'Ufficio per il Processo;

      103) il Piano nazionale di ripresa e resilienza aveva previsto, per il settore Giustizia, un massiccio investimento per oltre 2,827 miliardi di euro destinati a riforme ed interventi diretti a migliorare l'efficienza e la competitività del sistema giustizia italiano;

      104) lo sforzo degli uffici giudiziari, unitamente a quello dei giovani funzionari degli Uffici per il processo appena entrati in servizio, ha consentito ad oggi di raggiungere importanti risultati con la riduzione del 29 per cento della durata del processo penale e del 19,2 per cento di quello civile e con l'aumento dell'indice di smaltimento civile, passato da 1,06 a 1,16 (risultato tra i più alti degli ultimi anni);

      105) nonostante gli addetti all'Ufficio per il Processo siano diventati parte importante dell'organizzazione degli Uffici giudiziari italiani, nonostante le espresse richieste di stabilizzazione di questa figura formulate dall'Associazione Nazionale Magistrati, le risposte fornite dal Ministero non sono rassicuranti, proprio in un momento in cui la Commissione europea ha dato il via libera alla proroga degli attuali funzionari UPP assunti con le risorse del PNRR sino al 30 giugno 2026;

      106) tale disattenzione del Governo in carica, rispetto allo stanziamento di misure necessarie, economiche e strutturali, per consentire alla magistratura di svolgere il proprio compito nel modo migliore possibile, così inattuando il PNRR, rappresenta un ulteriore tassello volto allo smantellamento dello Stato di diritto;

   rilevato che:

      107) non risulta essere una priorità dell'attuale Governo, altresì, il potenziamento degli strumenti di contrasto alle mafie già esistenti, così come il rafforzamento dei principali presidi antimafia, quale il regime speciale del 41-bis, nonché le misure di prevenzione personali e patrimoniali;

      108) non sfugge, altresì, come nella legge di Bilancio manchi del tutto il riferimento a risorse aggiuntive necessarie a proseguire nella politica di contrasto alle agromafie ed ecomafie, con ciò privando di tutela specifica il diritto alla salute attraverso un efficace sistema di repressione delle attività della criminalità organizzata e dei reati ambientali in generale;

      109) al riguardo, si segnala anche il recente «affossamento» in Aula alla Camera della proposta di legge a firma Cafiero De Raho (A.C. 823), in materia di illeciti agro-alimentari: una riforma necessaria che, nel suo complesso, ha lo scopo e muove dalla necessità, sottolineata dalla giurisprudenza ma anche dai tanti auditi in Commissione, di garantire una copertura e una tutela molto più ampie al nostro mercato agroalimentare;

      110) infatti, tutelare il nostro mercato agroalimentare vuol dire in primis mettere al centro e tutelare beni giuridici costituzionalmente protetti e fondamentali, come la salute umana, la tutela e della buona fede del consumatore, di cui devono essere ampliati gli spazi di informazione e di consapevolezza al fine di meglio garantire un settore strategico dell'economia nazionale del nostro Paese;

      111) probabilmente, la maggioranza parlamentare che rappresenta il Governo in carica preferisce voltare lo sguardo dall'altra parte, sebbene quello agroalimentare, sia un settore che, anche stando agli ultimi rapporti ecomafie e agromafie del 2023, è sempre più sotto le mani della criminalità organizzata;

      112) è in costante aumento, infatti, il numero dei reati e degli illeciti amministrativi in questo settore, che rappresenta il 15 per cento del PIL italiano, con un valore economico complessivo di 522 miliardi di euro: sono circa 13.000 le infrazioni solo nel settore ittico e più di 41.000 gli illeciti amministrativi e i reati nel settore agroalimentare;

      113) appare evidente, allora, come vi fosse davvero bisogno di un intervento riformatore efficace a tutela della categoria, del consumatore e di questa filiera che è tanto importante da attirare, le mani delle organizzazioni criminali;

      114) un altro tema che non è stato oggetto di attenzione del Governo in carica riguarda la situazione delle carceri. Il sistema carcerario italiano è ancora caratterizzato da un grave sovraffollamento, con strutture ed operatori quasi al collasso. Stando a quanto previsto dall'ultima relazione presentata al Parlamento, il numero delle persone attualmente detenute in Italia continua a rimanere «pericolosamente» al di sopra dei limiti di capienza, con un tasso medio del 105/110 per cento dei posti disponibili, rilevando che vi sono situazioni di vera emergenza, quali per esempio in Puglia e in Lombardia, dove la concentrazione della popolazione carceraria oltrepassa il 130 per cento e, in alcuni casi, persino il 160 per cento dei posti disponibili;

      115) i numeri sono sicuramente allarmanti e trattasi di un fenomeno strutturale, che imporrebbe adeguate risposte sia in termini finanziari che di investimenti – anch'essi strutturali – in personale e strutture;

      116) sul punto si segnala il numero di 85 suicidi nel 2022. Mai così alto da oltre 10 anni. Oltre al valore in termini assoluti, l'indicatore principale per valutare l'andamento del fenomeno è il cosiddetto tasso di suicidi, ossia la relazione tra il numero dei casi e la media delle persone detenute nel corso dell'anno;

      117) con un numero di presenze medie pari a 54.920 detenuti e 82 decessi, il tasso di suicidi è oggi pari circa a 13 casi ogni 10.000 persone detenute: si tratta del valore più alto mai registrato. In carcere ci si uccide oltre 21 volte in più che nel mondo libero. Inoltre, in generale, si segnala che le condizioni dei detenuti sono per lo più indegne e incompatibili con il principio rieducativo dettato dalla Costituzione;

   rilevato ancora che:

      118) tra i provvedimenti che il Governo in carica intende adottare, in quanto collegati alla decisione di bilancio, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026 vi è la Revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; nonché in materia di magistratura onoraria;

      119) per quanto riguarda la revisione della geografia giudiziaria, sarebbe opportuno che la novella legislativa tenesse conto di «criteri oggettivi e omogenei» che comprendano alcuni fondamentali parametri: estensione del territorio, numero degli abitanti, carichi di lavoro, indice delle sopravvenienze, specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata;

      120) le riforme sin qui adottate in materia si sono tradotte solo in un aumento dei costi per i cittadini, in un'accentuata assenza dello Stato, in particolare in territori fortemente contaminati dalla criminalità organizzata, e in una notevole concentrazione dei carichi giudiziari nei nuovi poli competenti, accresciuta in particolar modo dal periodo di sospensione dettato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   Ciò premesso e considerato, preso atto delle comunicazioni del Ministro della giustizia,

impegna il Governo:

   1) a tornare ad investire nel comparto giustizia per rilanciare il rapporto tra giustizia e cittadino, quale unico vero antidoto alla lunghezza dei processi civili e penali, colmando le scoperture negli uffici giudiziari attraverso una massiccia e mirata attività assunzionale – in continuità con le leggi di bilancio degli anni 2018-2020 – stanziando nello specifico, ulteriori risorse volte a rafforzare in modo adeguato tutti i profili di funzionari giuridico-pedagogici, assistenti sociali, amministrativi del dipartimento di giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzando e finanziando, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale non dirigenziale a tempo indeterminato del Ministero della giustizia e di nuovi magistrati ordinari;

   2) a potenziare l'organico del Corpo di polizia penitenziaria, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri;

   3) a consentire la stabilizzazione dei contratti in essere degli addetti agli uffici per il processo, nel rispetto degli obiettivi imposti dal PNRR e in un'ottica di reale smaltimento degli arretrati e di riconoscimento delle giuste pretese anche economiche del personale già impiegato;

   4) ad astenersi da ogni intervento anche normativo che possa tradursi di fatto in un allentamento dei presidi anticorruzione, nonché ad intraprendere tutte le necessarie iniziative, nelle opportune sedi istituzionali nazionali ed europee, volte ad una rapida approvazione della proposta di direttiva UE 2023/0135 (COD) in materia di lotta contro la corruzione, al fine di rafforzare ulteriormente i meccanismi per la prevenzione e lotta alla corruzione, ampliando l'ambito di azione rispetto al singolo Stato ed estendendolo a tutta l'Unione europea;

   5) a rispettare integralmente il Titolo IV della Costituzione laddove vengono contemplati il principio di separazione dei poteri e dell'autonomia della magistratura (articolo 104 della Costituzione), nonché ad astenersi dal dare seguito a qualsivoglia proposta normativa di separazione delle carriere dei magistrati e di eliminazione della obbligatorietà dell'azione penale sancita dall'articolo 112 della Costituzione;

   6) a mantenere ferma la disciplina della sospensione della prescrizione del reato come introdotta dalla legge n. 3 del 2019 cosiddetto Spazzacorrotti, in quanto l'estinzione del processo per intervenuta prescrizione può tradursi in una grave denegata giustizia per le vittime;

   7) a porre al centro dell'azione di Governo tutte le ulteriori politiche necessarie alla predisposizione di un adeguato sistema di controlli, prevenzione e trasparenza delle somme di denaro derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di repressione degli eventuali reati conseguenti all'utilizzo delle ingenti somme relative ai progetti del PNRR, monitorando ed eventualmente modificando le norme dei decreti-legge di attuazione del PNRR attualmente in vigore per una efficace gestione delle stesse risorse;

   8) ad astenersi da qualsivoglia intervento – anche normativo – volto a riformare la disciplina delle intercettazioni in modo da restringerne l'utilizzo o comunque depotenziarne l'efficacia come strumento di ricerca della prova determinante per l'attività investigativa ed indispensabile per contrastare le forme più insidiose di criminalità organizzata e dei fatti di corruzione, i cui effetti finali ricadono sull'utente, ovvero il cittadino; nonché ad intervenire per ripristinare la disciplina laddove già oggetto di modifiche peggiorative entrate in vigore. Da ultimo a salvaguardare lo strumento intercettivo del trojan quale presidio essenziale al fine di recidere il rapporto sinallagmatica tra corrotto e corruttore; unico strumento adeguato al perseguimento di efficaci risultati nel contrasto ai delitti posti in essere dai cosiddetti colletti bianchi;

   9) a monitorare gli effetti applicativi della disciplina in materia di ergastolo ostativo, rivalutando la normativa prevista nel decreto-legge n. 162 del 2022 – convertito in legge n. 199 del 2022 – in modo da restituire giusta rilevanza al requisito della collaborazione con la giustizia e ricomprendere nuovamente nel novero dei reati ostativi anche quelli contro la pubblica amministrazione;

   10) a sostenere le iniziative legislative parlamentari volte ad inasprire il contrasto ai reati ambientali, a rafforzare la tutela giurisdizionale del diritto alla salute dei cittadini e alla salute nei luoghi di lavoro, nonché il contrasto alle agromafie e agli illeciti alimentari, combattendo le infiltrazioni criminali nell'economia legale;

   11) ad adoperarsi per dare seguito alle iniziative legislative già esistenti in Parlamento in materia di procedibilità d'ufficio, per ripristinare il precedente regime rispetto a quei reati di peculiare disvalore sociale, per evitare di far gravare sulle vittime l'onere di proporre querela per azionare la pretesa punitiva dello Stato;

   12) ad adottare iniziative normative volte ad abrogare ovvero modificare l'istituto del concordato anche con rinuncia ai motivi di appello ex articolo 599-bis codice di procedura penale, ripristinando l'esclusione dell'applicazione di detto istituto agli imputati per reati di particolare gravità;

   13) ad adottare ogni strumento – anche normativo – utile a garantire l'efficacia delle disposizioni a presidio delle vittime dei reati, apprestando una tutela in concreto delle stesse, proprio in considerazione della propria condizione di minorità delle persone offese che nasce dall'aver subito un pregiudizio;

   14) a salvaguardare e rafforzare il regime speciale di cui all'articolo 41-bis Ord. Pen., adeguando le 12 strutture detentive in modo da garantire realmente la separazione tra questi detenuti, al fine di impedire qualsiasi comunicazione sia all'interno dell'istituto che verso l'esterno; potenziare il GOM mettendolo in condizione di svolgere il proprio lavoro in sicurezza attraverso la copertura della pianta organica, la formazione e l'aggiornamento professionale, l'addestramento e l'equipaggiamento;

   15) in tema di giustizia riparativa, assumere iniziative affinché la scelta di tale istituto sia sempre frutto di una libera e consapevole volontà della vittima e che la stessa non sia esposta neanche in via indiretta alla vittimizzazione secondaria;

   16) a non abrogare il delitto di abuso di ufficio e non depotenziare il delitto di traffico di influenze, fattispecie eventualmente da potenziare alla luce delle modifiche proposte a livello europeo, anche in combinazione con l'introduzione di una normativa sulla regolamentazione delle lobbies, sul conflitto di interessi, in quanto strettamente connessi;

   17) a sostenere le iniziative legislative parlamentari volte a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e del disagio giovanile;

   18) a non abbassare la guardia nel contrasto alla violenza di genere, monitorando gli effetti applicativi e l'efficacia delle misure introdotte con la legge n. 168 del 24 novembre 2023, nonché la messa a terra dei finanziamenti dei centri antiviolenza oggetto della legge di bilancio, incrementando, ove necessario, le misure volte al contrasto alla violenza contro le donne e introducendo percorsi obbligatori di educazione affettiva e sessuale negli istituti scolastici, al fine di ridurre sensibilmente il numero dei femminicidi, come fenomeno culturale;

   19) a sostenere iniziative legislative, in conformità alle diverse pronunce della Corte costituzionale, in materia di: morte volontaria medicalmente assistita; possibilità di coltivazione per uso domestico di cannabis;

   20) a sostenere le iniziative legislative parlamentari volte a riformare la disciplina degli affidi al fine di addivenire al superiore interesse del minore;

   21) ad astenersi dall'introdurre, in materia di reati tributari, qualsiasi forma di condono, al fine di non indebolire gli strumenti di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale;

   22) a sostenere le iniziative legislative parlamentari volte a inasprire il trattamento sanzionatorio dei delitti contro gli animali per mezzo della previsione di un apposito titolo nel codice penale affinché gli stessi, considerati quali esseri senzienti, possano usufruire di una tutela adeguata all'interno dell'ordinamento;

   23) a sostenere le iniziative legislative parlamentari volte a riformare la geografia giudiziaria secondo il principio costituzionalmente garantito della giustizia di prossimità, per mezzo della riapertura delle sedi accorpate e di quelle soppresse dai decreti legislativi in attuazione della legge delega n. 148 del 2011, in relazione a criteri oggettivi e qualificati;

   24) ad astenersi da qualunque intervento, anche normativo, volto a modificare quanto previsto dal decreto Severino (decreto legislativo n. 235 del 2012) in merito all'incandidabilità e al divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma della legge n. 190 del 2012; nonché in merito alla sospensione degli amministratori pubblici condannati in primo grado, specie per mafia o corruzione, così da garantire il corretto funzionamento della democrazia e dell'amministrazione pubblica;

   25) a sostenere le iniziative legislative parlamentari in tema di accesso alla professione forense e al regime di monocommittenza;

   26) a eliminare attraverso atti normativi l'individuazione, da parte del Parlamento, dei criteri di priorità di trattazione delle notizie di reato e, conseguentemente, nell'esercizio dell'azione penale, lasciando integra l'autonomia della magistratura costituzionalmente garantita; nonché ad adottare iniziative volte ad eliminare il potere attribuito al Ministro della giustizia di formulare osservazioni sui progetti organizzativi delle Procure della Repubblica;

   27) a migliorare le condizioni di vita e di lavoro, nonché la sicurezza all'interno delle carceri nel rispetto del corretto bilanciamento dei principi di rieducazione del detenuto e di certezza della pena;

   28) a tutelare la libertà di stampa e il diritto di cronaca, quale strumento di estrinsecazione anche del fondamentale diritto di informazione per il cittadino, astenendosi dal portare a compimento tutte quelle riforme che possano comportare una compressione di tali diritti costituzionalmente garantiti, ivi incluso l'emendamento «bavaglio» Costa.
(6-00086) «D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Francesco Silvestri, Baldino, Santillo, Fenu, Auriemma, Cappelletti».


   La Camera,

   1) udite le comunicazioni e preso atto della relazione presentata dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 3 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150;

   premesso che:

    2) le comunicazioni odierne rappresentano un atto di assunzione di responsabilità in termini di definizione programmatica della politica in materia di amministrazione della giustizia, alla luce del ruolo cardine che la stessa ricopre per la qualità della democrazia e per la tutela dei diritti dei cittadini;

    3) l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese perché ne favorisce la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali, soprattutto in presenza di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali, ed, esattamente in questa direzione, sono andate, infatti, le riforme approvate dal Parlamento nella scorsa legislatura, necessarie al fine di rispettare gli impegni e i tempi previsti dal PNRR, il quale, per il settore giustizia, ha impegnato il Paese con l'Europa ad attuare riforme strategiche;

    4) è assolutamente necessario mettere in sicurezza le risorse del PNRR, che si stimano in circa tre miliardi. Invece il Parlamento si trova ad esaminare l'ennesima riforma, quella della prescrizione, di un istituto che è stato già ampiamente riformato, l'ultima volta proprio in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia con la Commissione europea nell'ambito dei fondi del PNRR; non va dimenticato, infatti, che la legge 134 del 27 settembre del 2021, cui si deve la riforma della prescrizione e l'introduzione dell'improcedibilità, al fine di raggiungere l'obiettivo PNRR della riduzione del 25 per cento dei tempi medi del processo, anche e proprio nella fase critica del giudizio di impugnazione;

    5) a quanto detto si aggiunga il fatto che la scelta del Governo, sin dalla legge di bilancio 2023, è stata quella di procedere con una serie di tagli significativi di risorse in diversi settori, in particolare in quello della Giustizia, dove il taglio più preoccupante ha riguardato in particolare le risorse da destinare al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, tagli mai ripristinati, neanche dalla legge di bilancio per il 2024; inoltre, nel bilancio di previsione triennale è individuabile una riduzione di risorse di addirittura un miliardo nel triennio, laddove, invece, per l'efficienza del sistema, appare assolutamente necessario effettuare investimenti per il reclutamento di personale: magistrati, personale amministrativo, nonché per investimenti per edilizia giudiziaria e penitenziaria;

    6) il 16 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge per l'introduzione di un codice dei crimini internazionali, per dare attuazione agli obblighi assunti con lo Statuto di Roma istitutivo della Corte Penale internazionale, di cui, però, attualmente, si sono perse le tracce;

   considerato che:

    7) sin dal discorso di insediamento alle Camere la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha brevemente toccato i temi della giustizia, evidenziando la proposizione di un modello tradizionalista e anacronistico della giustizia, che tende a collegare sicurezza, certezza della pena e carcere;

    8) diversamente, il Ministro della giustizia nel corso delle audizioni sulle linee programmatiche del suo dicastero presso le Commissioni giustizia del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, aveva affermato che la reclusione fosse necessaria solo per i reati di grave allarme sociale e per quanto riguarda i reati minori, sotto l'aspetto preventivo e sotto l'aspetto rieducativo, esistessero sanzioni assai più efficaci di una detenzione. Il Ministro ha, inoltre, più volte affermato la necessità di un modello di giustizia che superi la cultura panpenalistica e pancarceraria;

    9) tuttavia, il Governo, sin dall'inizio del suo mandato ha improntato i propri interventi secondo un approccio puramente punitivo, animato da uno spirito «panpenalistico» che ha portato ad una produzione continua di nuove fattispecie di reato, peraltro anche con la palese forzatura istituzionale del continuo utilizzo della decretazione d'urgenza. Si è così assistito all'introduzione, tra gli altri, del cosiddetto reato di rave, il reato di stesa, il reato di rivolta in centri di permanenza o accoglienza dei migranti, il reato di rivolta negli istituti penitenziario, o ancora si è scelto di procedere con continui inasprimenti di pena per condotte già penalmente sanzionate sulla scorta di casi di cronaca, in una perenne campagna elettorale divisa tra giustizialismo da un lato e pericoloso smantellamento di presidi di legalità dall'altro;

    10) in tal senso basti pensare al primo intervento del Governo in materia di reati corruttivi laddove sono stati eliminati i reati contro la pubblica amministrazione dal catalogo di quelli ostativi, senza accogliere la proposta di inserire i reati di associazione a delinquere per commettere corruzione. O ancora all'abrogazione del reato di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale e alla modifica del delitto di traffico di influenze illecite di cui all'articolo 346-bis;

   rilevato che:

    11) come noto l'Italia figura da sempre, tra i Paesi con gli istituti penitenziari più affollati dell'Unione europea, la cui situazione gravemente compromessa è testimoniata e confermata, in termini assolutamente drammatici, dal numero allarmante di suicidi in carcere. Il sistema carcerario italiano, infatti, è ancora caratterizzato da una pesante situazione di sovraffollamento: su 51.272 posti regolamentari, i detenuti alla data del 30 novembre 2023 erano 60.116, con una percentuale di sovraffollamento del 117,2 per cento;

    12) alla già critica situazione si aggiunga il pericoloso aumento del numero dei detenuti, con una media stimata di circa 400 persone a trimestre nel corso del 2023. Se la popolazione carceraria dovesse continuare a crescere in maniera così significativa l'Italia si troverebbe a raggiungere nel giro di poco più di un anno la cifra di 67.000 detenuti, cifra che come noto portò alla condanna del nostro Paese da parte della Corte Edu, Sez. II, Causa Torreggiarti e altri c. Italia, 8 gennaio 2013;

    13) al vertiginoso aumento di presenze ha certamente contribuito l'approvazione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, cosiddetto decreto Caivano, con il quale si è scelto di smantellare l'intero impianto della giustizia penale minorile, omologando pericolosamente il trattamento tra detenuti minorenni e detenuti maggiorenni. In soli due mesi dalla sua approvazione, infatti, nei 17 istituti penali minorili presenti sul territorio nazionale, i giovani detenuti sono aumentati del 16 per cento; per realizzare la funzione rieducativa della pena, così come delineata nella nostra Costituzione, occorrono investimenti sul personale e investimenti sulle strutture, come dimostrano tutti gli studi condotti sul tema anche a livello europeo e internazionale. Il ruolo che in questo percorso trattamentale assumono gli spazi detentivi è fondamentale: è necessario procedere alla riqualificazione dei luoghi dell'esecuzione penale, che devono essere progettati e definiti in funzione dell'organizzazione di efficaci percorsi trattamentali di reinserimento sociale di coloro che hanno commesso reati ma anche in funzione del personale che nelle carceri lavora e vive ogni giorno, e di tutti i cittadini: anche al fine di ridurre il rischio di recidiva;

    14) si registra, inoltre, un forte disinvestimento nella figura Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e del relativo collegio, che corre il rischio di diventare puramente simbolica, che desta particolare allarme;

    15) inoltre, non si può non rilevare come si stia assistendo ad un pericoloso ritorno ad una stagione di scontri con la magistratura che sembrano alimentati più da settarismo ideologico e desiderio di divisione, che all'esigenza di adottare un sistema della giustizia che valorizzi i suoi pregi e limiti i suoi difetti;

    16) sono utilizzate con approccio ideologico alcune questioni fondamentali per la tenuta dell'architrave costituzionale e per il funzionamento dell'ordinamento come simboli e strumenti di polemica politica, come la riproposizione di temi quali la separazione delle carriere dei magistrati, l'elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura mediante il sorteggio senza considerare le diverse riforme già approvate negli ultimi anni in tali materie e senza che ne siano stati verificati gli effetti e i risultati prodotti;

    17) anche in relazione al tema delle intercettazioni gli interventi del Governo sono stati orientati soprattutto alla demolizione dello strumento piuttosto che al contrasto delle violazioni di legge. Il tema è stato finora utilizzato quale terreno di scontro ideologico, quando invece appare necessario verificare gli effetti dalle riforme già approvate in materia, a partire dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, noto anche come riforma Orlando e dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 provvedimenti che hanno sempre rispettato un punto di equilibrio tra tutela della riservatezza e diritto d'informazione;

    18) basti pensare, da ultimo, alla delega al Governo per l'introduzione del divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare contenuta nell'articolo 4, della legge di delegazione europea in corso di esame al Senato della Repubblica per l'approvazione definitiva;

    19) a quanto detto si aggiunga che sebbene vada certamente punito l'utilizzo delle intercettazioni in aperta violazione delle regole sulla privacy, al contempo occorre ribadire come tale strumento risulti essenziale nelle indagini in materia di reati di particolare allarme sociale, in particolar modo quelli relativi alla criminalità organizzata e mafiosa, rispetto ai quali occorre semmai la necessità di ottimizzare l'applicazione degli strumenti normativi di cui l'Italia si è da tempo dotata, basti pensare al Codice Antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fondamentali per il contrasto della criminalità organizzata, aggiornandoli di volta in volta e, soprattutto, applicandoli nel modo migliore, per combattere le mafie sul loro terreno, sempre più sofisticato e sempre più legato a movimenti finanziari;

   considerato che:

    20) appare, invece, necessaria una riforma costituzionale che introduca un'Alta Corte per i ricorsi disciplinari e le nomine della magistratura, che eliminerebbe ulteriori elementi di condizionamento e frizione nello svolgimento delle attività giurisdizionali e degli organi di autogoverno;

    21) si evidenzia l'urgenza di contribuire a tutelare il rapporto tra detenute madri e figli minori, e l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia incrementando a tal fine il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

    22) l'approvazione della norma prevista dall'Atto Senato 808, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, che dispone l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale desta particolare allarme anche alla luce delle ricadute negative che tale abrogazione può comportare. Inoltre, vai la pena evidenziare come tale abrogazione sia ben lontana dal raggiungimento dello scopo di tutelare maggiormente gli amministratori locali dalla cosiddetta paura della firma;

    23) infatti, il vuoto normativo lasciato a seguito dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio potrebbe, come segnalato da autorevole dottrina, portare alla contestazione di altri e perfino più gravi reati;

    24) il Partito Democratico da sempre si è mosso con un'attenzione verso il tema con un approccio volto a tenere insieme le preoccupazioni degli amministratori locali e il merito delle condotte incriminatrici. Al riguardo occorre evidenziare preliminarmente come lo stesso reato sia stato già oggetto di intervento nel corso della scorsa legislatura riducendo la portata della fattispecie, e come ulteriori modifiche della fattispecie possano essere apportate, come fatto dai disegni di legge già presentati dal Partito Democratico, attraverso la modifica del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridisegnando la responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province, nonché attraverso una modifica degli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 noto come legge Severino, prevedendo la sospensione dalla carica di amministratori regionali e locali a seguito di sentenze non definitive nei soli casi di condanne per reati più gravi legati alla criminalità organizzata e mafiosa e nei casi di reati di corruzione;

    25) tuttavia il Governo si è sempre rifiutato di prendere in considerazione tali proposte aprendo un confronto serio e di merito destando preoccupazioni anche nelle sedi europee e ponendosi in aperto contrasto con la Convenzione ONU contro la corruzione (articolo 19), ratificata dall'Italia e da altre 188 nazioni;

   considerato, inoltre, che:

    26) l'Italia negli ultimi anni, grazie anche ad un lavoro parlamentare trasversale, si è dotata di un quadro normativo in materia di contrasto alla violenza domestica e di genere adeguato e solido. Tuttavia, nonostante quanto esposto e le diverse norme introdotte, l'Italia continua ad essere un Paese nel quale la violenza maschile contro le donne è un fenomeno profondamente radicato, tale da assumere un carattere strutturale. Occorre dunque che il Governo, in sinergia e nel rispetto delle prerogative del Parlamento, continui a svolgere un lavoro attento, in particolare finanziando in maniera strutturale corsi di formazione permanenti per tutti gli operatori del diritto che a vario titolo si trovano a trattare la violenza di genere e violenza domestica, forze di polizia, magistrati e avvocati. Un tema rispetto al quale, come noto, si sono impegnate le opposizioni nell'ultima legge di bilancio 2024 decidendo di destinare le risorse a disposizione proprio a tal fine,

impegna il Governo:

   1) a ripristinare e incrementare le risorse finanziarie relative al Dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità tagliate, nonché ad effettuare investimenti sul sistema penitenziario, stanziando risorse maggiori e adeguate, nonché a stanziare risorse per il reclutamento di personale giudiziario e per l'edilizia giudiziaria e penitenziaria;

   2) a dare piena attuazione, e soprattutto nel rispetto della delega, investendo le necessarie risorse economiche ed organizzative, alle riforme del processo penale, civile e dell'ordinamento giudiziario, mentre ad oggi assistiamo a contro-riforme e decreti attuativi che non rispettano tale delega o la esercitano solo parzialmente;

   3) a rinunciare a quello che appaia ai firmatari del presente atto un uso demagogico e strumentale del diritto penale che fino ad ora ha permeato l'azione di Governo, che mescola forme di irragionevole impunità, come l'abrogazione della rilevanza penale degli abusi dei pubblici ufficiali contro i cittadini, a forme di giustizialismo panpenalista, che produce continuamente nuovi reati a cui si agganciano più misure cautelari e più intercettazioni, esemplare il reato di rave, e, al contrario, promuovere legalità e garanzie;

   4) a garantire la tutela del diritto costituzionalmente protetto dei cittadini ad una corretta e piena informazione, assicurando un giusto bilanciamento degli interessi e dei diritti coinvolti, nel rispetto della legalità;

   5) a garantire ed implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, nonché a prorogare le misure adottate con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 volte ad incrementare l'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio;

   6) a favorire un sempre migliore coordinamento tra processo penale e civile al fine di garantire un'efficace protezione delle donne e dei figli minori;

   7) a completare la digitalizzazione del servizio giustizia e ad adeguare l'organizzazione e l'impostazione dell'intero comparto, attraverso l'organizzazione digitale degli uffici e la creazione di banche dati, anche sperimentando un unico modello telematico;

   8) a continuare ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rendere pienamente efficace e operativo il complesso sistema di strumenti e di tutele di cui il nostro Paese si è dotato, con l'obiettivo di raggiungere la piena applicazione della Convenzione di Istanbul, nonché ad assumere iniziative al fine di investire risorse significative per adeguate campagne d'informazione e sensibilizzazione, per un maggiore e continuo sostegno a tutta la rete antiviolenza a partire dai centri antiviolenza e dalle case rifugio, nonché per la formazione specifica e obbligatoria e per il necessario aggiornamento del personale chiamato a contrastare e prevenire il fenomeno della violenza degli uomini contro le donne: forze dell'ordine, magistrati, personale della giustizia, polizia municipale e personale sanitario;

   9) a presentare alle Camere per pervenire alla sua rapida approvazione il codice dei crimini internazionali, tra cui la tortura così come attualmente disciplinata nel codice penale vigente;

   10) ad adottare con urgenza iniziative normative ridisegnando i poteri e le responsabilità degli amministratori locali, che ad oggi troppo spesso rispondono di ciò che succede nelle loro città e nei loro territori per il solo fatto di ricoprire quell'incarico, scegliendo la strada di separare più nettamente le responsabilità politiche da quelle amministrative all'interno di un quadro più ampio e sistemico, anziché procedere con l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio di all'articolo 323 del codice penale anche modificando a tal fine l'articolo 50 del Testo unico degli enti locali (TUEL), (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), occorrendo inoltre una modifica degli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 noto come legge Severino, per cancellare la sospensione degli amministratori locali dalla carica per le sentenze di condanna in primo grado di giudizio, ovviamente al di fuori dai gravi reati associativi connessi alla criminalità organizzata, inoltre prevedendo la responsabilità erariale del sindaco nel solo caso di dolo.
(6-00087) «Braga, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan».


   La Camera,

   1) sentite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150,

   premesso che:

    2) la crisi della giustizia, civile e penale, nonché la condizione delle carceri, a causa dei numerosi e complessi problemi, cui solo in minima parte si è data risposta da parte del legislatore e del Governo nell'ultimo decennio, rappresenta una delle più urgenti questioni del nostro Paese;

    3) la popolazione detenuta continua a crescere inesorabilmente nel nostro Paese. A fronte di 51.272 posti ufficialmente disponibili, al 30 novembre 2023 erano 60.116 le persone detenute. Di questi 2.549 le donne, il 4,2 per cento dei presenti e 18.868 gli stranieri, il 31,4 per cento;

    4) il tasso di crescita dei detenuti è quindi estremamente allarmante. Secondo la proiezione fornita dall'Associazione Antigone, se la popolazione carceraria dovesse continuare a crescere all'attuale ritmo tra un anno le presenze saranno circa 67 mila;

    5) il tasso di affollamento delle carceri è del 117,2 per cento con alcune regioni la situazione è ancor più drammatica: in Puglia è il 153,7 per cento, in Lombardia il 142 per cento, e in Veneto il 133,6 per cento;

    6) alcuni istituti penitenziari versano in una situazione che va ben oltre l'allarme critico: ad esempio nell'istituto romano di Regina Coeli a fronte di una capienza regolamentare di 615, ne sono risultano detenute 1.100, cioè quasi il doppio e di queste quasi il 60 per cento è di origine straniera;

    7) e se aumentano il numero delle presenze dei detenuti all'interno delle strutture, diminuisce lo spazio che gli stessi detenuti hanno a disposizione: meno di 3 metri quadri pro capite di superficie calpestabile;

    8) stessa cosa vale per il personale che lavora negli istituti. C'è un educatore in media ogni 76 detenuti e un agente ogni 1,9 detenuti. Numeri quindi totalmente inadeguati in rapporto alla popolazione carceraria;

    9) secondo i numeri citati dall'Associazione Antigone che ha visitato 76 carceri nel 2023: il 31,4 per cento delle carceri visitate è stato costruito prima del 1940. La maggior parte di questi addirittura prima del 1900; nel 10,5 per cento degli istituti visitati non tutte le celle erano riscaldate; nel 60,5 c'erano celle dove non era garantita l'acqua calda per tutto il giorno e in ogni periodo dell'anno; nel 53,9 per cento degli istituti visitati c'erano celle senza doccia; nel 34,2 per cento degli istituti visitati non ci sono spazi per lavorazioni; nel 25 per cento non c'è una palestra, o non è funzionante. Infine nel 22,4 per cento non c'è un campo sportivo, o non è funzionante. Sono numeri che fotografano quindi una condizione delle carceri e della sua popolazione che è fatiscente, degradata e vicina al collasso totale;

    10) i suicidi in carcere sono stati 69 nel 2023, il secondo numero più alto dal 1992. Mentre in questi primi giorni del 2024 i suicidi sono 5. Mentre 88 sono state le morti per altre cause, principalmente malattia, overdose e omicidio;

    11) il quadro che emerge dalla condizione degli istituti penitenziari del nostro Paese è quindi estremamente complesso e gravemente problematico e necessita di interventi straordinari urgenti anche perché è impossibile pensare di rafforzare il livello generale di sicurezza se non agiamo sulle condizioni in cui le persone vengono detenute,

impegna il Governo:

   1) ad adottare urgenti iniziative volte a mettere in sicurezza le strutture esistenti e in condizioni che siano rispettose dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

   2) ad intervenire sugli organici di tutte le figure che operano negli istituti di pena e nel circuito penale esterno, in particolare prevedendo nuove assunzioni, congrue ed adeguate ai nuovi compiti che la legislazione va loro gradualmente affidando;

   3) ad assumere iniziative normative per limitare le condotte penalmente rilevanti ai fatti realmente gravi e punire con adeguate sanzioni amministrative le condotte illecite che creano minori danni e attenuato allarme sociale;

   4) ad avviare atti concreti che superino le criticità del sistema penitenziario per i malati psichiatrici;

   5) a rinforzare gli strumenti di prevenzione dei reati e di controllo, assumendo iniziative per introdurre, altresì, misure per incentivare la celerità dei processi.
(6-00088) «Soumahoro».


   La Camera,

   1) udite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25, luglio 2005, n. 150,

   premesso che:

    2) il sistema italiano della giustizia è in crisi da decenni e il livello di fiducia dei cittadini è bassissimo. Da molti anni le raccomandazioni dell'Europa chiedono un cambio di passo, e la riforma della giustizia è diventata condizione per l'accesso ai fondi del PNRR;

    3) sono necessarie riforme, anche costituzionali, che vadano oltre l'arco temporale del PNRR, per rinnovare radicalmente il nostro sistema della giustizia, avendo quattro obiettivi: restituire autorevolezza e autonomia della magistratura, rafforzare lo stato di diritto, promuovere il merito e l'efficienza, accelerare i processi in tutte le giurisdizioni;

    4) occorre l'implementazione di riforme procedurali e ordinamentali per ridurre i tempi dei processi, modernizzare strutture e procedure della nostra giustizia e aumentare la produttività dei tribunali. Ma non è solo una questione di efficienza; per risanare il rapporto tra cittadini e giustizia, occorre recuperare a pieno i valori costituzionali, che troppe volte in questi anni sono parsi indeboliti. Per questo è necessario ripristinare la necessaria separazione fra poteri e dunque l'imparzialità e l'indipendenza dei giudici di ogni ordine, garantire l'equo processo, la parità delle armi tra difesa e accusa, far sì che il merito e la responsabilità siano i criteri che determinano le carriere dei magistrati;

    5) abbiamo condiviso le linee programmatiche illustrate dal Ministro della giustizia il 7 dicembre 2022 presso la Commissione Giustizia di questa Camera, ma occorre dare seguito agli impegni assunti, ribadendo il nostro ruolo di stimolo e proposta nell'intento di migliorare lo stato del sistema italiano della giustizia,

impegna il Governo:

   1) a favorire e sostenere l'iter di approvazione di una riforma costituzionale volta alla separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura;

   2) a favorire una rapida approvazione definitiva delle norme finalizzate a ripristinare la disciplina della prescrizione sostanziale in tutti i gradi di giudizio, rimuovendo le criticità attuali derivanti dalla legge n. 3 del 2019, come previsto dall'ordine del giorno n. 9/00705/149 accolto dal Governo;

   3) a invertire la tendenza al «panpenalismo» e a ricondurre l'ordinamento giuridico ai principi della sussidiarietà e dell'extrema ratio del diritto penale, nonché ai principi della certezza e della tassatività delle fattispecie penali e delle relative sanzioni, oggi minati dalla proliferazione e frammentazione di norme incriminatrici penali speciali e delle conseguenti previsioni sanzionatorie, promuovendo un intervento organico volto a prevedere la depenalizzazione delle violazioni che non ledono gli interessi collettivi sino al punto di meritare una sanzione penale;

   4) a favorire una rapida approvazione definitiva delle iniziative normative volte all'abrogazione dell'articolo 323 del codice penale, e di quelle finalizzate a modificare il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, al fine di escludere la sospensione di diritto dalle cariche regionali e locali in caso di condanna non definitiva per taluni reati, e a rendere tassativa la fattispecie del reato di traffico di influenze, raccogliendo le istanze ripetutamente formulate dagli amministratori locali;

   5) ad adottare iniziative normative in materia di disciplina delle impugnazioni per renderla compatibile con il diritto di difesa costituzionalmente garantito, rimuovendo le limitazioni formali e sostanziali all'appello introdotte con le riforme degli ultimi anni, come previsto nell'ordine del giorno 9/00705/136 accolto dal Governo;

   6) a valutare modifiche normative coerenti con la Costituzione che prevedano l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero;

   7) a favorire la approvazione definitiva, e la rapida vigenza delle iniziative normative volte a modificare la disciplina in materia di custodia cautelare, prevedendo che essa sia disposta dal giudice che procede in composizione collegiale;

   8) a favorire la rapida approvazione delle iniziative normative volte a modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale estendendo il divieto di pubblicazione «letterale» o «per estratto», consentendola solo «nel contenuto», anche alle ordinanze con le quali vengono disposte le misure cautelari fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;

   9) ad adottare iniziative normative in materia di disciplina delle intercettazioni telefoniche e ambientali, con particolare riferimento alla loro diffusione, soprattutto se riguardano terzi non indagati e vengono estrapolate dal contesto generale, e al fine di rafforzare il controllo giurisdizionale sull'impiego dei trojan che, vista la peculiarità dello strumento, necessita di una rigorosa disciplina ad hoc, valutando la possibilità che l'autorizzazione a disporre l'intercettazione mediante inserimento di captatore informatico sia disposta dal tribunale in composizione collegiale;

   10) a prevedere, per quanto di competenza, che il procuratore della Repubblica, nell'ambito del procedimento penale, depositi la documentazione relativa ai costi sostenuti per le intercettazioni, per le consulenze tecniche e per le altre spese di giustizia;

   11) ad esercitare le deleghe attribuite dalla legge 17 giugno 2022, n. 71, con particolare attenzione all'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), numero 1), ai fini di un suo rigoroso utilizzo ai fini delle valutazioni di professionalità e delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi;

   12) sempre nell'esercizio delle deleghe di cui alla legge 17 giugno 2022, n. 71, ad operare una significativa riduzione del numero di magistrati fuori ruolo presso il Ministero della giustizia, con particolare riferimento a quelli che svolgono funzioni amministrative e alle posizioni per le quali non è tassativamente richiesta dalla legge la qualifica di magistrato, come previsto nell'ordine del giorno 9/00547-A/008 accolto dal Governo;

   13) a prevedere, per quanto di competenza, che la sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione sia trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza;

   14) ad adottare iniziative di competenza volte a riportare la normativa sulle misure di prevenzione in una cornice coerente con la Costituzione che preveda il rispetto della presunzione d'innocenza, del giusto processo, del diritto di difesa, ponendo gli innocenti al riparo da sequestri ingiusti e prevedendo adeguate forme di risarcimenti per le vittime di errori giudiziari che hanno visto distrutte le loro aziende e depauperato il loro patrimonio;

   15) ad effettuare un monitoraggio sui procedimenti in tema di responsabilità civile dei magistrati, valutare una modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117 sui punti critici emersi dalla sua applicazione nel corso degli anni, in particolare sulla disposizione che prevede che nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove;

   16) in materia di presunzione di innocenza, a garantire, per quanto di competenza, il rispetto dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e l'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, anche tramite un monitoraggio da parte dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia circa gli atti motivati dei procuratori della Repubblica in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico che giustifica l'autorizzazione a conferenze stampa e comunicati degli organi inquirenti, come previsto nell'ordine del giorno 9/00547-A/009 accolto dal Governo;

   17) ad adottare iniziative normative volte a prevedere che, su richiesta dell'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell'indagato prosciolto, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online che abbia dato notizia dell'avvio del relativo procedimento penale o di dichiarazioni, informazioni o atti oggetto del procedimento stesso, sia tenuto a dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza data alla notizia dell'avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del procedimento;

   18) ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rientrare nel rispetto della capienza regolamentare delle carceri, in linea con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale e delle Corti europee e in conformità ai principi costituzionali e agli standard internazionali, anche tramite la riduzione del ricorso alla custodia cautelare e l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, nonché a favorire la rapida approvazione della proposta di legge n. 1064 per istituire specifiche strutture di capienza limitata alternative al carcere, volte ad accogliere tutti i soggetti che debbano scontare una pena, anche residua, non superiore a dodici mesi, e caratterizzate da programmi di trattamento espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del condannato;

   19) a garantire l'immediata applicazione di tutte le norme disattese previste dal regolamento penitenziario del 2000, e a mettere in campo soluzioni concrete per l'innovazione del sistema penitenziario, adottando ogni utile modifica al regolamento penitenziario del 2000, al fine di adattare le prassi ai cambiamenti tecnologici, sociali e culturali intervenuti, e parallelamente a promuovere la modifica della normativa primaria al fine di rimuovere alcuni ostacoli che incidono su uno svolgimento della quotidianità penitenziaria;

   20) a dare piena attuazione al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, e alla riforma relativa all'ufficio per il processo, attraverso la definizione della relativa disciplina organica e il completamento del piano di assunzione;

   21) ad adottare iniziative normative volte a rivedere in maniera adeguata il sistema di sanzioni, attualmente risibili, riferite alla violazione delle previsioni di cui all'articolo 114 del codice di procedura penale sul divieto di pubblicazione di atti e di immagini;

   22) a continuare l'opera di coordinamento e monitoraggio delle iniziative poste in essere per il miglioramento del sistema giustizia al fine di ridurre i tempi dei processi e smaltire l'arretrato, secondo quanto concordato in sede europea;

   23) ad elaborare uno studio di fattibilità al fine di valutare le migliori modalità, anche in via sperimentale, per garantire il diritto delle persone detenute alle relazioni affettive intime, sulla base della normativa prevista dalla proposta di legge n. 1566.
(6-00089) «Enrico Costa, Faraone, Magi, Richetti, Bonifazi, Della Vedova, Benzoni, De Monte, Bonetti, D'Alessio, Del Barba, Gadda, Grippo, Marattin, Sottanelli».


   La Camera,

   1) udite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25, luglio 2005, n. 150,

   premesso che:

    2) il sistema italiano della giustizia è in crisi da decenni e il livello di fiducia dei cittadini è bassissimo. Da molti anni le raccomandazioni dell'Europa chiedono un cambio di passo, e la riforma della giustizia è diventata condizione per l'accesso ai fondi del PNRR;

    3) sono necessarie riforme, anche costituzionali, che vadano oltre l'arco temporale del PNRR, per rinnovare radicalmente il nostro sistema della giustizia, avendo quattro obiettivi: restituire autorevolezza e autonomia della magistratura, rafforzare lo stato di diritto, promuovere il merito e l'efficienza, accelerare i processi in tutte le giurisdizioni;

    4) occorre l'implementazione di riforme procedurali e ordinamentali per ridurre i tempi dei processi, modernizzare strutture e procedure della nostra giustizia e aumentare la produttività dei tribunali. Ma non è solo una questione di efficienza; per risanare il rapporto tra cittadini e giustizia, occorre recuperare a pieno i valori costituzionali, che troppe volte in questi anni sono parsi indeboliti. Per questo è necessario ripristinare la necessaria separazione fra poteri e dunque l'imparzialità e l'indipendenza dei giudici di ogni ordine, garantire l'equo processo, la parità delle armi tra difesa e accusa, far sì che il merito e la responsabilità siano i criteri che determinano le carriere dei magistrati;

    5) abbiamo condiviso le linee programmatiche illustrate dal Ministro della giustizia il 7 dicembre 2022 presso la Commissione Giustizia di questa Camera, ma occorre dare seguito agli impegni assunti, ribadendo il nostro ruolo di stimolo e proposta nell'intento di migliorare lo stato del sistema italiano della giustizia,

impegna il Governo:

   1) a favorire e sostenere l'iter di approvazione di una riforma costituzionale volta alla separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura;

   2) a favorire una rapida approvazione definitiva delle norme finalizzate a ripristinare la disciplina della prescrizione sostanziale in tutti i gradi di giudizio, rimuovendo le criticità attuali derivanti dalla legge n. 3 del 2019, come previsto dall'ordine del giorno n. 9/00705/149 accolto dal Governo;

   3) a ricondurre l'ordinamento giuridico ai principi della sussidiarietà e dell'extrema ratio del diritto penale, nonché ai principi della certezza e della tassatività delle fattispecie penali e delle relative sanzioni, oggi minati dalla proliferazione e frammentazione di norme incriminatrici penali speciali e delle conseguenti previsioni sanzionatorie, promuovendo un intervento organico volto a prevedere la depenalizzazione delle violazioni che non ledono gli interessi collettivi sino al punto di meritare una sanzione penale;

   4) a favorire una rapida approvazione definitiva delle iniziative normative volte all'abrogazione dell'articolo 323 del codice penale e a rendere tassativa la fattispecie del reato di traffico di influenze, raccogliendo le istanze ripetutamente formulate dagli amministratori locali;

   5) a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative in materia di disciplina delle impugnazioni per renderla compatibile con il diritto di difesa costituzionalmente garantito, rimuovendo le limitazioni formali e sostanziali all'appello introdotte con le riforme degli ultimi anni, come previsto nell'ordine del giorno 9/00705/136 accolto dal Governo;

   6) a valutare modifiche normative coerenti con la Costituzione che prevedano l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, limitatamente ai procedimenti a citazione diretta a giudizio;

   7) a favorire la approvazione definitiva, e la rapida vigenza delle iniziative normative volte a modificare la disciplina in materia di custodia cautelare, prevedendo che essa sia disposta dal giudice che procede in composizione collegiale;

   8) a favorire la rapida approvazione delle iniziative normative volte a modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale estendendo il divieto di pubblicazione «letterale» o «per estratto», consentendola solo «nel contenuto», anche alle ordinanze con le quali vengono disposte le misure cautelari fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;

   9) ad adottare iniziative normative in materia di disciplina delle intercettazioni telefoniche e ambientali, con particolare riferimento alla loro diffusione, soprattutto se riguardano terzi non indagati e vengono estrapolate dal contesto generale, e al fine di rafforzare il controllo giurisdizionale sull'impiego dei trojan;

   10) a prevedere, per quanto di competenza, che il procuratore della Repubblica, nell'ambito del procedimento penale, depositi la documentazione relativa ai costi sostenuti per le intercettazioni, per le consulenze tecniche e per le altre spese di giustizia;

   11) ad esercitare le deleghe attribuite dalla legge 17 giugno 2022, n. 71, con particolare attenzione all'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), numero 1), ai fini di un suo rigoroso utilizzo ai fini delle valutazioni di professionalità e delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi;

   12) sempre nell'esercizio delle deleghe di cui alla legge 17 giugno 2022, n. 71, ad operare una significativa riduzione del numero di magistrati fuori ruolo presso il Ministero della giustizia, con particolare riferimento a quelli che svolgono funzioni amministrative e alle posizioni per le quali non è tassativamente richiesta dalla legge la qualifica di magistrato, come previsto nell'ordine del giorno 9/00547-A/008 accolto dal Governo;

   13) a prevedere, per quanto di competenza, i casi in cui la sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione sia trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza;

   14) ad effettuare un monitoraggio sui procedimenti in tema di responsabilità civile dei magistrati, valutare una modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117 sui punti critici emersi dalla sua applicazione nel corso degli anni;

   15) in materia di presunzione di innocenza, a garantire, per quanto di competenza, il rispetto dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e l'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, anche tramite un monitoraggio da parte dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia circa gli atti motivati dei procuratori della Repubblica in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico che giustifica l'autorizzazione a conferenze stampa e comunicati degli organi inquirenti, come previsto nell'ordine del giorno 9/00547-A/009 accolto dal Governo;

   16) ad adottare iniziative normative volte a prevedere che, su richiesta dell'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell'indagato prosciolto, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online che abbia dato notizia dell'avvio del relativo procedimento penale o di dichiarazioni, informazioni o atti oggetto del procedimento stesso, sia tenuto a dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento con spazio ed evidenza proporzionati ed adeguati alla notizia dell'avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del procedimento;

   17) ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rientrare nel rispetto della capienza regolamentare delle carceri, in linea con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale e delle Corti europee e in conformità ai principi costituzionali e agli standard internazionali, anche tramite la riduzione del ricorso alla custodia cautelare e l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, nonché a favorire la rapida approvazione della proposta di legge n. 1064 per istituire specifiche strutture di capienza limitata alternative al carcere, volte ad accogliere tutti i soggetti che debbano scontare una pena, anche residua, non superiore a dodici mesi, e caratterizzate da programmi di trattamento espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del condannato;

   18) a garantire l'immediata applicazione di tutte le norme disattese previste dal regolamento penitenziario del 2000, e a mettere in campo soluzioni concrete per l'innovazione del sistema penitenziario, adottando ogni utile modifica al regolamento penitenziario del 2000, al fine di adattare le prassi ai cambiamenti tecnologici, sociali e culturali intervenuti, e parallelamente a promuovere la modifica della normativa primaria al fine di rimuovere alcuni ostacoli che incidono su uno svolgimento della quotidianità penitenziaria;

   19) a dare piena attuazione al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, e alla riforma relativa all'ufficio per il processo, attraverso la definizione della relativa disciplina organica e il completamento del piano di assunzione;

   20) ad adottare iniziative normative volte a rivedere in maniera adeguata il sistema di sanzioni, attualmente risibili, riferite alla violazione delle previsioni di cui all'articolo 114 del codice di procedura penale sul divieto di pubblicazione di atti e di immagini;

   21) a continuare l'opera di coordinamento e monitoraggio delle iniziative poste in essere per il miglioramento del sistema giustizia al fine di ridurre i tempi dei processi e smaltire l'arretrato, secondo quanto concordato in sede europea;

   22) ad elaborare uno studio di fattibilità al fine di valutare le migliori modalità per garantire il diritto delle persone detenute alle relazioni affettive.
(6-00089)(Testo modificato nel corso della seduta) «Enrico Costa, Faraone, Magi, Richetti, Bonifazi, Della Vedova, Benzoni, De Monte, Bonetti, D'Alessio, Del Barba, Gadda, Grippo, Marattin, Sottanelli».


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative in relazione al fenomeno del sovraffollamento carcerario, anche alla luce di recenti casi di suicidio nella casa circondariale di Verona – 3-00914

   TOSI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la pena riveste secondo l'impianto costituzionale una funzione rieducativa del condannato, propedeutica ad un suo futuro reinserimento in società. In tal senso tendono secoli di storia giuridica occidentale, oltre che lo stesso articolo 27 della Costituzione;

   secondo i dati più recenti forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a fine novembre 2023, il numero di detenuti nelle carceri italiane ha raggiunto quota 60.116, superando di gran lunga la capienza regolamentare dei posti disponibili, fissata a circa 50.000. In particolare, l'aumento è significativo se considerato rispetto all'inizio 2023, fotografando una crescita di 3.920 unità e raggiungendo così i livelli precedenti alla pandemia;

   il fenomeno del sovraffollamento non solo impatta negativamente sulla qualità di vita dei detenuti, ma è altresì non in linea con le direttive stabilite dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Tale divario tra le condizioni reali e gli standard internazionali è motivo di seria preoccupazione, esponendo il nostro Paese a costose procedure d'infrazione, generando altresì un elevato rischio per la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;

   a riprova dell'importanza e della delicatezza del fenomeno in parola, particolare preoccupazione destano i recenti fatti di cronaca relativi ai suicidi nella casa circondariale di Verona. Nei soli mesi di novembre e dicembre 2023, infatti, qui si sono tolti la vita Farhady Mortaza (10 novembre), Giovanni Polin (20 novembre) e Oussama Saidiki (8 dicembre), quest'ultimo a cui mancavano solo 3 mesi di detenzione;

   il conteggio dei suicidi in carcere aumenta di continuo. Solo nel 2022 sono stati 84 i detenuti a togliersi la vita, tra uomini e donne. Le statistiche dicono che dentro le quattro mura di una cella ci si toglie la vita con una frequenza 19 volte maggiore che fuori. La casa circondariale di Montorio non è purtroppo nuova a questo genere di avvenimenti, anche a causa di una situazione di sovraffollamento dei detenuti e di sottodimensionamento nel numero di personale di polizia penitenziaria –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere, per quanto di competenza, al fine di evitare il ripetersi di tragedie come quelle verificatesi recentemente nella casa circondariale di Verona di cui in premessa, anche alla luce del fenomeno del sovraffollamento carcerario.
(3-00914)


Stato di attuazione degli interventi di edilizia penitenziaria e ulteriori iniziative volte a migliorare le condizioni di vita e di lavoro all'interno delle carceri – 3-00915

   FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, VARCHI, MASCHIO, BUONGUERRIERI, DONDI, LA SALANDRA, PELLICINI, PULCIANI, VINCI e MILANI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   nel mese di novembre 2023 il comitato paritetico composto da Ministero della giustizia e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato un impegno economico di oltre 160 milioni di euro destinati a ventuno interventi di edilizia penitenziaria in istituti siti in diverse parti del territorio nazionale;

   la questione del sovraffollamento affligge da anni il sistema carcerario italiano, ma sinora era stato affrontato solo con provvedimenti una tantum volti alla liberazione anticipata dei detenuti, i cosiddetti provvedimenti «svuota carceri», incapaci di risolvere il problema sul lungo periodo e anche di migliorare le condizioni di vita di chi rimaneva detenuto, determinando, invece, l'indebolimento del concetto della certezza della pena e aumentando l'insicurezza sociale;

   attualmente le carceri italiane ospitano oltre 60.000 detenuti, a fronte di circa 51 mila posti disponibili, con le evidenti ripercussioni negative in termini di qualità della vita delle persone recluse, delle condizioni di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria e di sicurezza;

   gli interventi programmati in materia di edilizia carceraria si aggiungono al potenziamento degli organici degli agenti di polizia penitenziaria, entrambi finalizzati a migliorare le condizioni di lavoro della polizia penitenziaria e di vita dei detenuti, sia dal punto di vista della sicurezza che dal punto di vista della vivibilità;

   in particolare, gli interventi di edilizia sono incentrati su tre temi principali: il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli istituti, con interventi di ristrutturazione e di messa in sicurezza delle strutture, il miglioramento delle condizioni di vivibilità dei detenuti, con interventi per la realizzazione di nuove celle, di spazi comuni e di servizi, e l'adeguamento funzionale degli istituti, con interventi per la realizzazione di nuovi spazi per attività educative, ricreative e lavorative –:

   quale sia lo stato di attuazione degli interventi previsti e quali altre iniziative siano contemplate per migliorare le condizioni di vita e di lavoro all'interno degli istituti penitenziari.
(3-00915)


Iniziative in merito al fenomeno del sovraffollamento e alla carenza di risorse umane e strumentali nelle carceri, al fine di assicurare adeguate condizioni di vita e di salute ai detenuti – 3-00916

   GADDA, GIACHETTI, FARAONE, DE MONTE, DEL BARBA, MARATTIN, BONIFAZI, BOSCHI e GRUPPIONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la situazione delle carceri in Italia risulta grave, tanto dal punto di vista del sovraffollamento quanto da quello del personale carcerario;

   nei primi 15 giorni dell'anno, nelle carceri italiane, sono deceduti 20 detenuti, dei quali ben 6 si sono suicidati e 14 a seguito di malattia;

   proprio nella contingenza di queste gravi notizie, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per non aver garantito a un detenuto le necessarie cure mediche;

   stando agli ultimi dati diffusi dalla stampa, rispetto ai 47.300 posti disponibili nelle carceri italiane, i detenuti sono attualmente 60.323, con un indice di affollamento pari al 127 per cento, con punte del 232 per cento al San Vittore di Milano, del 204 per cento a Lodi e del 195 per cento a Foggia;

   in aggiunta ai problemi strutturali e di degrado degli edifici che ospitano le strutture carcerarie, si aggiunge una cronica carenza di personale: mancano oltre 18.000 agenti di polizia penitenziaria, oltre a direttori, educatori, assistenti sociali e magistrati di sorveglianza;

   risulta altresì grave lo stato della gestione sanitaria, anche alla luce dell'elevata presenza di detenuti con problemi di dipendenze e affette da disagi psichiatrici;

   all'interno del sistema carcerario, i detenuti che stanno scontando condanne (non un residuo di pena) inferiori ad un anno sono quasi 1.500, che si sommano ai quasi 3.000 che hanno da scontare pene tra uno e due anni e a quelli che hanno scontato quasi per intero la condanna, a cui manca meno di un anno per il fine pena, che sono oltre 7.700;

   si moltiplicano le prese di posizione di cittadini e associazioni perché le istituzioni si attivino per porre rimedio ad una situazione grave e disastrosa;

   a seguito del grande satysgraha deciso a dicembre 2023 dall'associazione «Nessuno tocchi Caino», è di tre giorni fa la presa di posizione di Rita Bernardini che ha annunciato che il 23 gennaio 2024 inizierà uno sciopero della fame perché le proposte provenienti dalla società civile vengano valutate e prese in considerazione dalle istituzioni –:

   quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per far fronte ad una situazione di tale gravità e disagio, sul tema della qualità della vita e della salute, anche mentale, dei detenuti in un sistema carcerario al collasso, tanto in tema di sovraffollamento che rispetto alla carenza di risorse umane e strumentali.
(3-00916)


Iniziative volte a velocizzare le esecuzioni giudiziarie finalizzate a restituire ai legittimi proprietari i beni immobili occupati abusivamente – 3-00917

   BISA, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   durante la puntata del 10 gennaio 2024 di «Fuori dal coro» di Mario Giordano su Rete 4 si è parlato anche dei cosiddetti «ladri di appartamento», mostrando agli spettatori un copioso numero di casi in cui proprietari di appartamenti sono spossessati del proprio immobile, persino per quattro anni, da soggetti, prevalentemente stranieri, che, dopo aver pagato solo una caparra (in caso di acquisto), i primi canoni di affitto (in caso di locazione) o, addirittura, nulla (occupazione senza titolo), non hanno più lasciato il bene;

   il filo conduttore consiste nella mancata esecuzione da parte dell'ufficiale giudiziario della convalida di sfratto adottata da tribunale competente, anche a distanza di mesi ed anni, «per assenza del possessore» –:

   quali iniziative di natura amministrativa o normativa il Ministro interrogato intenda adottare per velocizzare le esecuzioni e se ritenga che sussistano i presupposti per promuovere ispezioni presso gli uffici notificazioni esecuzioni e protesti (nep) presso le corti di appello interessate dal servizio del giornalista Giordano.
(3-00917)


Chiarimenti e iniziative di competenza in merito alla mancata concessione dell'estradizione in Argentina di don Franco Reverberi in relazione a crimini commessi durante la dittatura militare – 3-00918

   ZANELLA, FRATOIANNI, BONELLI, BORRELLI, DORI, EVI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il 10 gennaio 2024 il Ministro interrogato ha respinto la richiesta di estradizione in Argentina di don Franco Reverberi, accusato di tortura, crimini contro l'umanità, sequestro di persona e di aver partecipato personalmente all'uccisione di un cittadino argentino di 20 anni, durante il regime militare del Paese tra gli anni '70 e '80;

   la richiesta di estradizione, presentata nel 2021 dall'Argentina, era stata accolta dalla corte d'appello di Bologna e il successivo ricorso presso la Corte di cassazione presentato dalla difesa di Reverberi è stato respinto nell'ottobre 2023;

   il Ministro interrogato non ha confermato l'estradizione motivando il diniego con l'«età estremamente avanzata» del sacerdote, le sue «patologie cardiologiche», «lo stress psicologico», nonostante la perizia medico-legale disposta dalla corte di appello di Bologna avrebbe concluso «che le attuali condizioni di salute di Reverberi sono compatibili con il trasferimento in Argentina»;

   durante la dittatura di quegli anni la giunta militare operò una feroce repressione politica: morirono oltre duemila persone e ne scomparvero oltre trentamila, i cosiddetti «desaparecidos»;

   secondo le testimonianze dei sopravvissuti alla dittatura, Reverberi, da cappellano militare, era un assiduo frequentatore dei centri illegali di detenzione, partecipando alle torture sui prigionieri;

   nell'ottobre del 2010 Reverberi venne formalmente accusato dalla magistratura argentina e nel 2011 tornò in Italia;

   per gli interroganti, non concedere l'estradizione in Argentina del sacerdote accusato di essere complice dei militari durante il periodo della dittatura in quel Paese, mentre torturavano ed uccidevano, e di aver commesso lui stesso dei crimini è un grave errore;

   le ragioni umanitarie e il garantismo a giudizio degli interroganti c'entrano poco con le vicende in cui è coinvolto don Reverberi, tanto che sia la corte d'appello che la Corte di cassazione hanno approvato l'estradizione;

   il Governo italiano rischia di inviare il messaggio che persone accusate di tortura e crimini contro l'umanità possano godere di immunità, al contrario dovrebbe collaborare pienamente e lealmente con la magistratura argentina impegnata a rendere giustizia al Paese per i crimini commessi durante gli anni della spietata dittatura militare che ha insanguinato l'Argentina –:

   se il Ministro interrogato non intenda rivedere la decisione assunta nel respingere la richiesta di estradizione di don Reverberi in Argentina, richiesta approvata dalla corte d'appello e dalla Corte di cassazione, offrendo alla magistratura argentina massima collaborazione nella ricerca della giustizia rispetto ai crimini commessi durante gli anni della dittatura militare in quel Paese.
(3-00918)


Tempistiche per la valutazione della candidatura del comune di Trino (Vercelli) ad ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e il Parco tecnologico e iniziative in merito al procedimento per le autocandidature in tale ambito – 3-00919

   RUFFINO, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO e GRIPPO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   il 13 dicembre 2023 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l'elenco delle aree presenti nella proposta di Carta nazionale delle aree idonee (Cnai) – elaborata da Sogin – la quale individua le zone dove sarà possibile realizzare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e il Parco tecnologico;

   con proprio comunicato, lo stesso Ministero ha concesso trenta giorni di tempo agli enti territoriali, le cui aree non sono presenti nella proposta di Carta nazionale delle aree idonee, per presentare la propria autocandidatura ad ospitare tali strutture, chiedendo una rivalutazione del territorio al fine di verificarne l'eventuale idoneità;

   il sindaco di Trino (Vercelli), territorio che già ospita una delle centrali nucleari italiane in disuso e che non è stato incluso nella proposta di Carta nazionale delle aree idonee, entro il termine di trenta giorni, ha proposto la candidatura del proprio comune secondo le modalità previste, alla luce anche della sicurezza del progetto e delle opportunità – sia in termini di occupazione che di indotto – delle compensazioni che ne deriveranno;

   peraltro, occorre ricordare come tra i comuni Trino e Saluggia, distanti meno di 30 chilometri, già venga ospitato circa l'82 per cento dei rifiuti radioattivi italiani in depositi temporanei;

   il Ministro interrogato ha espresso il proprio apprezzamento per l'autocandidatura del piccolo comune piemontese, confermando che l'istanza dovrà sottostare all'esito positivo della verifica di idoneità da parte di Sogin e alla validazione dell'autorità competente in materia di sicurezza;

   allo scopo di prevenire ogni possibile dubbio circa deficit di sicurezza e ridurre il rischio di polemiche mediatiche e contenziosi legali, con riferimento all'esame parlamentare del decreto-legge cosiddetto «sicurezza energetica» (decreto-legge n. 181 del 2023), il gruppo Azione-PER-Renew Europe ha avanzato proposte nel senso di far sì che Sogin accerti che eventuali aree autocandidate non presenti nella Carta nazionale delle aree idonee possano superare il vaglio di conformità con adeguate modifiche al progetto definitivo del Deposito nazionale ovvero alla luce di vincoli territoriali che nel frattempo possano essere decaduti o modificati –:

   quali si prevede siano le tempistiche di valutazione dell'autocandidatura del comune di Trino e se intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, in termini procedimentali, per dare soluzioni alle problematiche segnalate in premessa con riguardo alle aree autocandidate.
(3-00919)


Iniziative volte a promuovere la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili – 3-00920

   LUPI, ROMANO, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, CESA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   la transizione verso un sistema energetico centrato su un maggiore impiego delle fonti energetiche rinnovabili è fondamentale e strumentale alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

   le comunità energetiche rinnovabili rappresentano uno degli strumenti elaborati dall'Unione europea per promuovere azioni virtuose e sussidiarie dei cittadini verso la transizione ecologica;

   le comunità energetiche rinnovabili sono composte da gruppi di soggetti, persone fisiche, enti locali, istituti religiosi, che si associano per condividere l'energia autoprodotta da fonti rinnovabili;

   l'obiettivo principale delle comunità è quello di creare benefici ambientali, economici e sociali al fine di contrastare i cambiamenti climatici e la povertà energetica;

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza incentiva la costituzione di comunità energetiche rinnovabili stabilendo, per il 2026, di raggiungere l'obiettivo di 2.000 megawatt di capacità rinnovabile ed una produzione di 2.500 gigawatt in comuni con meno di 5.000 abitanti;

   in Italia sono presenti 104 configurazioni in autoconsumo collettivo, suddivise in 74 gruppi di autoconsumatori e 30 di comunità di energia, e, considerando le iniziative ancora in fase di definizione, si conta un totale di 198 progetti;

   la forma giuridica più utilizzata per la costituzione delle comunità energetiche è quella della fondazione di partecipazione caratterizzata da un modello giuridico aperto, nato per raggiungere diversi scopi tramite la partecipazione e collaborazione tra pubblico, privato e volontari cittadini che diventano elementi attivi della fondazione stessa;

   le forme di autoproduzione di energia rinnovabile devono essere promosse anche tramite attività di informazione che raggiungano soprattutto i piccoli comuni;

   la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili necessita di interventi di semplificazione che riducano la burocrazia e accelerino le fasi di realizzazione, anche alla luce dell'obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza da raggiungere entro il 2026 –:

   quali iniziative intenda programmare il Ministro interrogato al fine di incentivare la costituzione delle comunità energetiche, promuovendo una maggiore informazione e consapevolezza degli enti coinvolti o anche attraverso la semplificazione della normativa vigente.
(3-00920)


Chiarimenti in merito ai risparmi generati dagli impianti fotovoltaici e dai sistemi di accumulo installati tramite la misura del cosiddetto «superbonus», in relazione ai rapporti Enea sull'efficienza energetica e agli obiettivi europei in materia – 3-00921

   CAPPELLETTI, PAVANELLI e APPENDINO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   dalla presentazione del 12° Rapporto annuale sull'efficienza energetica e del 14° Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti dell'Enea, nel 2022 il nostro Paese ha raggiunto un risparmio record di 3 miliardi di euro nella fattura energetica nazionale grazie agli interventi di efficienza energetica realizzati;

   con particolare riferimento alle minori importazioni di petrolio e gas, dalle stime Enea emerge che la riduzione delle emissioni di anidride carbonica raggiunta ammonta a circa 6,5 milioni di tonnellate, con un risparmio di poco più di 2,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio; un risultato che avvicina l'Italia agli obiettivi della nuova direttiva sull'efficienza energetica;

   ai positivi risultati hanno contribuito l'«ecobonus», il «bonus casa» e il «superbonus», con un risparmio di 1,363 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (54,3 per cento rispetto ai nuovi risparmi 2022), pari al 98,1 per cento del risparmio atteso secondo le traiettorie del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) per il 2023;

   in merito al «superbonus», i dati evidenziano che a dicembre 2022 il numero totale di progetti è stato pari a 352.101, con 60,76 miliardi di euro di investimenti ammessi a finanziamento, di cui 45,2 miliardi per lavori già conclusi, e un risparmio complessivo pari a 9.050,04 gigawattora per anno;

   tuttavia la tabella 3-31 «Superbonus: Dati nazionali complessivi al 31 dicembre 2022» del citato rapporto annuale sulle detrazioni fiscali non include nel conteggio per il calcolo del risparmio complessivo di 9.050,04 gigawattora per anno i risparmi generati dai 341.101 impianti fotovoltaici installati (con una potenza pari a 2,1 gigawatt) e dai 329.188 sistemi di accumulo a questi abbinati per massimizzare l'autoconsumo;

   contabilizzando, infatti, i menzionati interventi si stimerebbero circa 2.240 gigawattora per anno di ulteriori risparmi rispetto a quelli indicati nella citata tabella 3-31, per un totale decisamente più alto rispetto al record di 3 miliardi di euro della fattura energetica –:

   a quanto ammonti la stima dei risparmi generati dagli impianti fotovoltaici e dai sistemi di accumulo installati tramite la misura del cosiddetto «superbonus», attualmente non inclusi nel calcolo complessivo, e se non ritenga opportuno che tali dati siano da considerare nei futuri rapporti Enea, anche per ottenere un quadro conoscitivo esaustivo della fattura energetica nazionale utile al raggiungimento dei nuovi obiettivi europei sull'efficienza energetica.
(3-00921)


Iniziative per assicurare adeguate risorse al Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e per l'inserimento dei disturbi del comportamento alimentare in un capitolo autonomo dei livelli essenziali di assistenza – 3-00922

   FURFARO, MALAVASI, GIRELLI, CIANI, STUMPO, SCARPA, DI BIASE, ROGGIANI, BERRUTO, CASU, GHIO, FERRARI e FORNARO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   «I dca non sono una nostra scelta. Ci state tagliando il futuro». È lo slogan di una serie di manifestazioni previste per venerdì 19 gennaio 2014, organizzate nelle principali città italiane come protesta contro l'azzeramento del Fondo nazionale per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;

   i disturbi del comportamento alimentare, anoressia, bulimia, binge eating disorder, sono un gigantesco contenitore al cui interno si collocano manifestazioni e patologie differenti, tutte quante accomunate da una grande sofferenza psicofisica e da un rapporto conflittuale e faticoso con il cibo, spia, ovviamente, di dinamiche psicologiche estremamente complesse;

   i disturbi del comportamento alimentare, se non trattati in tempo e con metodi adeguati, possono diventare una condizione permanente e compromettere seriamente la salute e, nei casi più gravi, portare alla morte;

   in Italia sono circa 4 milioni le persone in cura per anoressia, bulimia e binge eating e circa 4.000 i decessi annui; un giovane su cinque soffre di tali disturbi; solo 4 regioni su 21 hanno sul proprio territorio più di 5 strutture per assistere le persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare; il Molise non ha alcuna struttura;

   eppure, di fronte a questa «epidemia nascosta» e a questi numeri che fotografano solo la punta dell'iceberg di un fenomeno molto più diffuso e in continua crescita, la maggioranza non è stata in grado né di confermare il sostegno al Fondo per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare, né di inserire in un capitolo autonomo dei livelli essenziali di assistenza, al di fuori della «salute mentale», le prestazioni relative ai disturbi del comportamento alimentare, misure entrambe previsti dalla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021);

   il taglio dei finanziamenti, unito al mancato aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, aggrava ulteriormente una situazione già di per sé critica, con liste d'attesa che si allungano e interruzioni pericolose nei percorsi terapeutici, non solo mettendo a rischio il futuro delle persone che combattono ogni giorno con questi disturbi, ma lasciandole sole con le proprie famiglie ad affrontare questo dramma –:

   se il Ministro interrogato non ritenga non solo di ripristinare con adeguate risorse il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, ma di dare seguito quanto prima all'applicazione dell'articolo 1, comma 687, della legge n. 234 del 2021, che inserisce le prestazioni relative ai disturbi del comportamento alimentare all'interno dei livelli essenziali di assistenza al di fuori del capitolo della «salute mentale», con un budget autonomo al fine di garantire adeguate prestazioni sanitarie e sociosanitarie alle persone affette da disturbi del comportamento alimentare e alle loro famiglie.
(3-00922)