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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 10 gennaio 2024

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

Ddl n. 1297 e abb. – Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518- duodecies , 635 e 639 del codice penale

Tempo complessivo: 15 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 8 ore;

• seguito dell'esame: 7 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 20 minuti 1 ora e 5 minuti
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 50 minuti 4 ore e 35 minuti
Fratelli d'Italia 41 minuti 44 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 43 minuti 48 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti 31 minuti
MoVimento 5 Stelle 40 minuti 39 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 34 minuti 25 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 32 minuti 20 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 32 minuti 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti 14 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 30 minuti 18 minuti
Misto: 31 minuti 17 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti 10 minuti
  +Europa 13 minuti 7 minuti

Ddl di ratifica n. 924 – Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022

Discussione sulle linee generali: 2 ore.

Relatore 10 minuti
Governo 10 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Interventi a titolo personale 16 minuti
Gruppi 1 ora e 9 minuti
Fratelli d'Italia 11 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 12 minuti
Lega – Salvini premier 8 minuti
MoVimento 5 Stelle 9 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 5 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 5 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 5 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 4 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 5 minuti
Misto: 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  +Europa 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 10 gennaio 2024.

  Aiello, Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Aiello, Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 9 gennaio 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   CALDERONE ed altri: «Modifiche agli articoli 430 e 581 del codice di procedura penale, in materia di attività integrativa di indagine e di termine per la richiesta dell'applicazione di procedimenti speciali da parte dell'imputato nonché di dichiarazione o elezione di domicilio negli atti d'impugnazione» (1636);

   MARROCCO: «Disposizioni per l'istituzione, il potenziamento e l'integrazione dei servizi di psiconcologia nell'ambito del percorso di assistenza e di cura dei pazienti oncologici e oncoematologici» (1637);

   FOSSI e SIMIANI: «Disposizioni per la riduzione degli sprechi nel settore della ristorazione attraverso il reimpiego delle eccedenze alimentari nonché incentivi fiscali per la riconversione degli scarti agroalimentari» (1638);

   AMORESE: «Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Guglielmi di Massa» (1639).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 9 gennaio 2024 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, della salute, dell'interno e del turismo:

    «Delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia» (1640).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DE MARIA ed altri: «Modifiche agli articoli 604-bis del codice penale e 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonché introduzione dell'articolo 25-terdecies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di repressione della propaganda fondata sull'esaltazione dei metodi eversivi dell'ordinamento democratico propri dell'ideologia fascista o nazifascista» (395) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Berruto, Bonafè, Carè, Cuperlo, Curti, De Luca, Di Biase, Fassino, Ferrari, Ghio, Girelli, Gnassi, Graziano, Gribaudo, Iacono, Lai, Malavasi, Manzi, Merola, Morassut, Orfini, Porta, Quartapelle Procopio, Roggiani, Sarracino, Scarpa, Scotto, Serracchiani, Stumpo e Vaccari.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  BARABOTTI ed altri: «Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di indennità di funzione dei sindaci e dei componenti degli organi esecutivi dei comuni» (1445) Parere della V Commissione;

   IX Commissione (Trasporti):

  CANDIANI: «Disciplina dell'attività di avioturismo nonché disposizioni per lo sviluppo delle infrastrutture a essa destinate e per la promozione della cultura aeronautica» (1427) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):

  DE MARIA ed altri: «Conferimento della medaglia d'oro al valor militare o al valor civile alla memoria al personale delle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale medico-sanitario, al personale dipendente e ai volontari del Servizio nazionale della protezione civile e al personale dei corpi di polizia locale caduto a causa dell'emergenza epidemiologica del COVID-19» (1438) Parere delle Commissioni V e XII.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   VII Commissione (Cultura):

  AMATO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul calcio professionistico e sulle attività economico-sociali ad esso connesse» (Doc XXII, n. 36) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 22 dicembre 2023, ha comunicato che la 4a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso, che modifica i regolamenti (UE) 2018/858 e (UE) 2019/1020 e abroga le direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE (COM(2023) 451 final) (atto Senato Doc. XVIII-bis, n. 17).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 gennaio 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2016 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, una rimodulazione del progetto «Lavori di consolidamento nel capoluogo – lotto funzionale di messa in sicurezza di via Sangro e via San Canziano» del Comune di Paglieta (Chieti).

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla V Commissione (Bilancio).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 4 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le seguenti comunicazioni in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale:

   comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2019, di una rimodulazione del budget del progetto «Miglioramento della sicurezza alimentare e promozione dello sviluppo rurale nella provincia di Boulgou – Burkina Faso» dell'associazione Mani tese ONG ONLUS;

   comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2021, di una rimodulazione del budget del progetto «A fianco delle comunità locali: lotta alla malnutrizione nella regione di Gabù – Guinea Bissau» dell'associazione AIFO – Associazione italiana amici di Raoul Follereau.

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, in data 4 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  Sentenza n. 1 del 23 novembre 2023 – 4 gennaio 2024 (Doc. VII, n. 254),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 90, comma 10, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), come sostituito dall'articolo 58, comma 2, della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale):

   alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali);

  Sentenza n. 2 del 6 dicembre 2023 – 4 gennaio 2024 (Doc. VII, n. 255),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale, a far data dal 29 aprile 2006, dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c), quest'ultima limitatamente alle parole «delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), dall'articolo 6, comma 2, lettera c) e dall'articolo 20, nonché», della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti):

   alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla VII Commissione (Cultura), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  Sentenza n. 3 del 6 dicembre 2023 – 8 gennaio 2024 (Doc. VII, n. 256),

   con la quale:

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 33 della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Trento.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Cinecittà Spa, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 165).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di SOGIN – Società gestione impianti nucleari Spa, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 166).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 167).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro
delle imprese e del
made in Italy.

  Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con lettera in data 28 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Ente nazionale per il microcredito, corredata dai relativi allegati, riferita agli anni 2021 e 2022.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro
dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 4 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 38-septies, comma 3-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione sul bilancio di genere, riferita all'esercizio finanziario 2022 (Doc. CCXX, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

  Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con lettera in data 8 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), corredata dai relativi allegati, riferita all'anno 2023.

  Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 8 e 9 gennaio 2024, ha trasmesso le seguenti relazioni concernenti il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII-bis, n. 18), approvato nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023) 516 final) – alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione, predisposta dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc. XVIII-bis, n. 19), approvato nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2023) 533 final) – alla V Commissione (Bilancio), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione, predisposta dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente il seguito della risoluzione della 4a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato (atto Senato Doc. XVIII-bis, n. 11) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2023) 533 final) – alla V Commissione (Bilancio), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 9 gennaio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su soluzioni istituzionali per gli accordi UE-Svizzera relativi al mercato interno e su accordi sui quali si basi il contributo permanente della Svizzera alla coesione dell'Unione e l'associazione della Svizzera ai programmi dell'Unione (COM(2023) 798 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 798 final – Annex);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantasettesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 (COM(2024) 2 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 2 final – Annex);

   Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati relativi a uno strumento giuridico internazionale in materia di proprietà intellettuale, risorse genetiche e conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche (COM(2024) 3 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 3 final – Annex).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 9 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di sentenze della Corte
di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 15 dicembre 2023, le seguenti sentenze e ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

   Sentenza della Corte (Terza sezione) del 16 novembre 2023, causa C-196/22, IB contro Regione Lombardia e altro. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. Politica agricola comune – Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» – Regime comunitario di aiuti alle misure forestali in agricoltura – Regolamento (CEE) n. 2080/92 – Articolo 4 – Attuazione, da parte degli Stati membri, del regime di aiuti mediante programmi pluriennali – Tutela degli interessi finanziari dell'Unione – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Articolo 1 – Nozione di «irregolarità» – Articolo 2 – Carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle misure e delle sanzioni amministrative – Articolo 4 – Revoca del vantaggio indebitamente ottenuto – Modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti dell'Unione – Normativa nazionale che prevede la decadenza dall'aiuto e la restituzione delle somme percepite in caso di irregolarità constatate – Principio di proporzionalità (Doc XIX, n. 11) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Unità Dublino e altri contro CZA e altri. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione, dal tribunale di Roma, dal tribunale di Firenze, dal tribunale di Milano e dal tribunale di Trieste. Politica d'asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articoli da 3 a 5, 17 e 27 – Regolamento (UE) n. 603/2013 – Articolo 29 – Regolamento (UE) n. 1560/2003 – Allegato X – Diritto all'informazione del richiedente protezione internazionale – Opuscolo comune – Colloquio personale – Domanda di protezione internazionale presentata in precedenza in un primo Stato membro – Nuova domanda presentata in un secondo Stato membro – Soggiorno irregolare nel secondo Stato membro – Procedura di ripresa in carico – Violazione del diritto di informazione – Mancanza di colloquio personale – Protezione contro il rischio di refoulement indiretto – Fiducia reciproca – Controllo giurisdizionale della decisione di trasferimento – Portata – Constatazione dell'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Clausole discrezionali – Rischio di violazione del principio di non-refoulement nello Stato membro richiesto (Doc XIX, n. 12) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Ordinanza della Corte (Ottava sezione) del 16 novembre 2023, causa C-636/22, PY con l'intervento della procura della Repubblica presso il tribunale di Lecce. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla corte d'appello di Lecce. Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Garanzie che lo Stato membro di emissione deve fornire – Articolo 5, punto 3 – Obiettivo di reinserimento sociale – Cittadini di paesi terzi che risiedono nel territorio dello Stato membro di esecuzione – Parità di trattamento – Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Doc XIX, n. 13) – alla II Commissione (Giustizia);

   Sentenza della Corte (Prima sezione) del 30 novembre 2023, causa C-270/22, GD e altri contro Ministero dell'istruzione e altro. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale ordinario di Ravenna. Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Settore pubblico – Docenti – Assunzione come dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con contratto a tempo determinato mediante una procedura di selezione per titoli – Determinazione dell'anzianità di servizio (Doc XIX, n. 14) – alla XI Commissione (Lavoro);

   Sentenza della Corte (Terza sezione) del 9 novembre 2023, causa C-477/22, ARST Spa – Azienda regionale sarda trasporti contro TR e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. Trasporti su strada – Armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Articolo 3, lettera a) – Nozione di «percorso [di linea che] non supera i 50 chilometri» – Trasporti stradali effettuati a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare – Percorso di linea che non supera i 50 chilometri – Inapplicabilità del regolamento n. 561/2006 – Veicoli adibiti a uso misto – Articolo 4, lettere e) e j) – Nozioni di «altre mansioni» e di «tempo di guida» – Articolo 6, paragrafi 3 e 5 – Periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive – Periodo trascorso alla guida di un veicolo escluso dall'ambito di applicazione di tale regolamento (Doc XIX, n. 15) – alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 9 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

  alla II Commissione (Giustizia) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero della giustizia:

   al dottor Giancarlo Cirielli, l'incarico di direttore della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

  alla XIII Commissione (Agricoltura) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:

   al dottor Emilio Gatto, l'incarico di direttore della Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari, nell'ambito del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA DIFESA IN MATERIA DI PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI MEZZI, MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTI MILITARI IN FAVORE DELLE AUTORITÀ GOVERNATIVE DELL'UCRAINA

Risoluzioni

   La Camera,

   1) udite le Comunicazioni del Ministro della difesa Guido Crosetto rese alla Camera il 10 gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200 recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina»;

   premesso che:

    2) lo scorso 13 dicembre 2022 la Camera ha impegnato il Governo a sostenere, coerentemente con quanto concordato in ambito NATO e Unione europea nonché nei consessi internazionali di cui l'Italia fa parte, le autorità governative dell'Ucraina anche attraverso la cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, così come stabilito chiaramente dall'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185 che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione;

    3) prosegue la resistenza del popolo ucraino che, in una guerra divenuta ormai di posizione e di logoramento, che non risparmia attacchi ai civili, è sottoposto a indicibili sofferenze;

    4) la Federazione russa continua, in spregio al diritto internazionale, nella sua aggressione a una Nazione e a un popolo sovrani, facendo leva su un auspicato spostamento dell'attenzione da parte della comunità internazionale sugli ulteriori fronti aperti dal riacuirsi del conflitto israelo-palestinese;

    5) l'inferiorità numerica e aerea dell'Ucraina unitamente alla pervicacia del sistema autocratico russo e alla resilienza dell'economia russa, attraverso lo spostamento dei principali scambi commerciali verso Paesi, quali Cina, Corea del Nord e Iran, hanno prodotto uno stallo nel conflitto che, giocando sul fattore tempo, rischia di fiaccare l'incredibile motivazione delle Forze armate e del popolo ucraino nonché di indebolire il sostegno delle opinioni pubbliche occidentali;

    6) l'Unione europea, oltre al sostegno militare e finanziario, non ha fatto mancare il proprio imponente sostegno politico ad un Paese attaccato nel cuore dell'Europa fino ad arrivare all'apertura dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'Unione, impegnandosi a sostenere, in coordinamento con i partner internazionali, la riparazione, la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina, compresi il processo di sminamento e la riabilitazione psicosociale;

    7) il sostegno all'Ucraina è stato ampio e condiviso in ambito NATO ed europeo anche attraverso nuove forme di cooperazione fra alleati quali le coalizioni di capacità, di cui l'Italia è parte, incentrate su specifici settori e determinati obiettivi;

    8) dal punto di vista politico e sociale, la crisi russo-ucraina, posteriore alla pandemia globale, ha cambiato il modo di vedere il mondo e di vedersi nel mondo da parte delle Nazioni sovrane, portando alla luce nuovi concetti di difesa e sicurezza che hanno inglobato l'autonomia strategica delle Nazioni, la protezione delle rotte commerciali e delle infrastrutture critiche, la sicurezza energetica e alimentare nonché la tutela degli asset, del know how e delle tecnologie;

    9) in questo quadro e con l'ampio sostegno del Parlamento, i decreti-legge n. 14 e 185 del 2022 hanno consentito, previo atto di indirizzo delle Camere, a due Governi e in due differenti legislature, di sostenere l'Ucraina attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari;

    10) il decreto-legge n. 200 del 2023, attualmente all'esame del Senato della Repubblica per la conversione in legge, dispone, adesso, in considerazione del perdurare del conflitto russo-ucraino, la necessaria proroga fino al 31 dicembre 2024, dell'autorizzazione, sempre previo atto di indirizzo delle Camere, alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;

    11) nell'ambito dello European Peace Facility l'Unione europea ha proseguito il supporto agli ucraini arrivando a stanziare più di 5 miliardi di euro per le misure di assistenza finanziaria a favore dell'Ucraina;

    12) l'Italia, aderendo al mandato ricevuto dal Parlamento, in coerenza con gli impegni internazionali assunti nella NATO e in Unione europea e con il coinvolgimento costante del COPASIR, ha messo in campo otto tranches di aiuti, che si sono concretizzati nell'invio non solamente di armi e mezzi, ma anche di materiali di equipaggiamento di supporto;

    13) il sostegno italiano si è concretizzato altresì nella formazione e nell'addestramento alle Forze ucraine nel quadro della missione EUMAM, così come nel distacco di esperti e di un magistrato presso la Missione civile di consulenza EUAM;

    14) non si possono fare passi indietro nel sostegno all'Ucraina, essendo la guerra degli ucraini una guerra per la difesa della democrazia, della libertà, del diritto di autodeterminazione dei popoli e dei diritti umani, principi cardine della civiltà europea e occidentale;

    15) il sostegno all'Ucraina a fronte dell'aggressione russa continuerà a rappresentare una priorità nel quadro della Presidenza italiana del G7, anche con un impegno a favore della ricostruzione,

impegna il Governo:

   1) a continuare a sostenere, in linea con gli impegni assunti e con quanto sarà ulteriormente concordato in ambito NATO e Unione europea nonché nei consessi internazionali di cui l'Italia fa parte, le autorità governative dell'Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, così come stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 2023, n. 200;

   2) a profondere tutti gli sforzi diplomatici in tutte le sedi, anche in qualità di Presidente di turno del Gruppo G7, con l'obiettivo di porre fine al conflitto e alle sofferenze del popolo ucraino e giungere ad una pace giusta, duratura ed equilibrata che ristabilisca la sicurezza e l'ordine mondiali nel rispetto del diritto internazionale;

   3) a continuare a garantire l'assistenza umanitaria al popolo ucraino pesantemente logorato dalla guerra;

   4) ad assicurare il supporto a tutte le iniziative di ricostruzione e ripartenza economica, sociale, politica e istituzionale della Nazione ucraina in piena sinergia con gli intendimenti dell'Unione europea e degli alleati occidentali;

   5) a mantenere un costante dialogo con il Parlamento in riferimento all'andamento del conflitto e sugli sviluppi politici e diplomatici.
(6-00079) «Foti , Molinari , Barelli , Lupi ».


   La Camera,

   premesso che:

    1) l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa rappresenta una violazione di princìpi e norme che regolano la vita della comunità internazionale e, in particolare, il rispetto dell'indipendenza, sovranità e integrità territoriale di ogni Stato;

    2) la Federazione russa si è resa colpevole di una gravissima violazione del diritto internazionale, aggredendo l'Ucraina, anche attraverso atrocità e azioni ostili nei confronti di obiettivi civili;

    3) in linea con la Carta delle Nazioni Unite e con il diritto internazionale, l'Ucraina ha esercitato il suo legittimo diritto di difendersi dall'aggressione russa per riconquistare il pieno controllo del proprio territorio e liberare i territori occupati entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale;

    4) il Governo italiano — allora presieduto dal presidente Draghi – ha condannato immediatamente e con assoluta fermezza l'aggressione russa all'Ucraina, inaccettabile e ingiustificata, e tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento hanno espresso analoga condanna; il Governo ha fornito sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, lavorando al fianco degli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione, alla crisi militare ed umanitaria che ne è nata;

    5) anche l'Unione europea ha costantemente ribadito la ferma condanna dell'aggressione russa e il pieno sostegno al diritto naturale di autotutela dell'Ucraina, in linea con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, per la sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale;

    6) la guerra voluta dalla Russia, infatti, ha provocato e continua a provocare ingenti perdite umane, sofferenze, distruzioni, nonché consistenti flussi di profughi e una grave emergenza umanitaria;

    7) dopo quasi due anni dall'inizio del conflitto, non si fermano gli attacchi perpetrati dalla Russia a danno dei civili e delle infrastrutture critiche dell'Ucraina, anzi, proprio nell'ultimo periodo sono tornati ad intensificarsi in maniera costante e massiccia i bombardamenti sulla capitale e sulle principali città ucraine, sono stati colpiti ospedali e obiettivi civili con numerose vittime e sono frequentissimi blackout energetici in tutto il Paese;

    8) la popolazione ucraina vive in condizioni disperate e sempre più stremata dal perdurare dell'aggressione russa; 17,6 milioni di ucraini, quasi la metà della popolazione, necessita di assistenza e protezione umanitaria, secondo le Nazioni Unite: si tratta di un aumento significativo rispetto ai tre milioni di persone assistite all'inizio del 2022, prima dell'invasione russa;

    9) l'Unione europea, inoltre, si è da subito adoperata per sostenere con forza l'economia, la società e la futura ricostruzione dell'Ucraina: dall'inizio della guerra di aggressione della Russia, l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno messo a disposizione per il sostegno dell'Ucraina e della sua popolazione oltre 31 miliardi di EUR in assistenza finanziaria, di bilancio e umanitaria, 17 miliardi di EUR in sostegno ai rifugiati all'interno dell'Unione europea e 9,45 miliardi di EUR in sovvenzioni, prestiti e garanzie forniti dagli Stati membri dell'Unione europea;

    10) il regime russo è rimasto sordo ai ripetuti appelli per porre fine alla guerra di aggressione mossi dalla comunità internazionale – tra cui, con forza, Papa Francesco – e ha più volte minacciato il ricorso ad armi nucleari di distruzione di massa;

    11) sebbene l'Unione europea si sia profusa sin dall'inizio del conflitto per garantire, in un quadro multilaterale, sostegno e solidarietà alla popolazione e alle istituzioni ucraine, gli sforzi compiuti fin qui per la costruzione di una soluzione di pace appaiono ancora insufficienti; crediamo convintamente che le iniziative diplomatiche debbano intensificarsi e che l'Unione europea debba far valere maggiormente il proprio peso politico nello scacchiere internazionale, anche con i paesi politicamente vicini alla Federazione Russa, per il perseguimento di una pace giusta e sicura;

   considerando che:

    12) le cessioni di mezzi, materiali e armamenti avvengono a titolo non oneroso per il governo ucraino ma, al pari di quelle realizzate dagli altri Stati membri, sono parzialmente rimborsate dall'Unione europea attraverso i fondi dello «Strumento europeo per la pace» (European Peace Facility), che il Consiglio europeo ha peraltro chiesto di aumentare, sulla scorta della proposta dell'Alto Rappresentante;

    13) la Commissione europea in questi quasi due anni ha adottato 12 pacchetti di sanzioni verso membri delle forze armate russe, funzionari ufficiali e aziende operanti nel settore della difesa ma anche membri della Duma, dei ministeri, dei partiti politici e governatori;

    14) il Parlamento italiano si è adoperato sin dallo scoppio della guerra, anche nel quadro della cooperazione europea ed internazionale, per assicurare sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle sue istituzioni, attivando, con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, anche militare, votando a larghissima maggioranza, le risoluzioni in materia, a partire dalla risoluzione 6-00207 del 1° marzo 2022 e approvando il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nella quale, grazie all'iniziativa del Partito Democratico, è stata introdotta la previsione che obbliga i Ministri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale a riferire alle Camere, con cadenza trimestrale, sull'evoluzione della situazione in atto;

    15) accogliamo favorevolmente che il Consiglio europeo abbia annunciato l'apertura dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'Unione europea e constatiamo con rammarico che il Presidente ungherese Victor Orban non abbia partecipato al voto per l'adesione dell'Ucraina nell'Unione europea e abbia invece posto il veto alla revisione del bilancio dell'Unione, bloccando di fatto il pacchetto di aiuti da destinare a Kiev,

impegna il Governo:

   1) a sostenere il ruolo dell'Italia in un rinnovato e più incisivo impegno diplomatico e politico dell'Unione europea, in collaborazione con gli alleati Nato e in un quadro multilaterale, anche con l'auspicio di poter ospitare una futura conferenza di pace a Roma, per mettere in campo tutte le iniziative utili al perseguimento di una pace giusta e sicura;

   2) a continuare a garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie, anche al fine di assicurare quanto previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite – che sancisce il diritto all'autodifesa individuale e collettiva – confermando tutti gli impegni assunti dall'Italia nel quadro dell'azione multilaterale, a partire dall'Unione europea e dall'Alleanza Atlantica, rispetto alla grave, inammissibile ed ingiustificata aggressione russa dell'Ucraina;

   3) ad adoperarsi in ogni sede internazionale per l'immediato cessate il fuoco e il ritiro di tutte le forze militari russe che illegittimamente occupano il suolo ucraino, ripristinando il rispetto della piena sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina;

   4) ad adoperarsi, già a partire dal prossimo vertice europeo, affinché vengano superate le resistenze dell'Ungheria sul sostegno agli aiuti europei per l'Ucraina;

   5) a proseguire l'azione fattiva e costante già svolta dall'Italia per il sostegno della popolazione ucraina in patria, nonché a implementare le misure di accoglienza adottate per le persone in fuga dalla crisi bellica, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti minori;

   6) ad adoperarsi in sede europea e internazionale per promuovere azioni di solidarietà nei confronti dei cittadini russi perseguitati, arrestati o costretti a fuggire dal Paese, per aver protestato contro il regime e contro la guerra.
(6-00080) «Braga , Provenzano , Graziano , Amendola , Ascani , Carè , De Maria , Fassino , Boldrini , Porta , Quartapelle Procopio ».


   La Camera,

   1) udite le comunicazioni del Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200;

   premesso che:

    2) il decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina», in corso di esame al Senato, dispone all'articolo 1 la proroga fino al 31 dicembre 2024, previo atto di indirizzo delle Camere, per l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, originariamente prevista, fino al 31 dicembre 2022, dall'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e in seguito prorogata al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 8.;

    3) l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 14 del 2022 ha autorizzato, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento;

    4) in attuazione del citato articolo 2-bis, ad oggi, sono stati emanati otto decreti interministeriali contenenti allegati con il dettaglio delle forniture. Gli allegati in questione sono considerati «documenti classificati» e sono stati illustrati dal Governo in seno al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir);

    5) la proroga prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 200 del 2023, dunque, rappresenta la base giuridica necessaria all'ulteriore autorizzazione di cessioni di armamenti alle autorità ucraine;

    6) preme sottolineare che la succitata legge n. 185 del 1990 prevede alcune fattispecie di divieto relative all'esportazione e all'importazione di materiali di armamento, nonché i requisiti imprescindibili per operare nel settore disciplinandone nel dettaglio le modalità e le fasi autorizzative;

    7) in particolare, essa vieta l'autorizzazione ad effettuare le movimentazioni di prodotti per la difesa quando queste contrastino con il principio della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali di cui all'articolo 11;

    8) tuttavia, per garantire il diritto alla legittima difesa dell'Ucraina ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, è stata prevista una deroga a tale fondamentale disposizione di garanzia;

   considerato che:

    9) l'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina si protrae da quasi due anni e nel frattempo si è trasformata in una guerra di logoramento che va avanti in una totale assenza di interventi diplomatici al fine di giungere a una soluzione di pace. In tal modo gli interventi a sostegno dell'Ucraina si sono cristallizzati in un mero e continuo invio di armamenti;

    10) nella fase iniziale del conflitto, considerata l'asimmetria delle forze schierate in campo, era necessario sostenere militarmente il popolo ucraino per garantirgli il diritto alla legittima difesa, come sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

    11) dopo quasi due anni dall'inizio del conflitto, l'escalation militare sembra non arrestarsi, come dimostrato dai recenti attacchi della Russia contro l'Ucraina che dal 29 dicembre ad oggi ha lanciato circa 300 missili e 200 droni;

    12) il Governo e il popolo ucraini si apprestano a vivere il terzo inverno di guerra, in una situazione di totale stallo in cui il nuovo contesto geopolitico – determinatosi a seguito delle tornate elettorali in alcuni Stati membri dell'Unione europea sul confine orientale e del fronte di guerra apertosi in Medioriente – ha ancor più paralizzato gli sforzi diplomatici per giungere a un accordo di pace nel rispetto del diritto internazionale;

    13) si delinea, nel breve periodo, solamente un ulteriore sforzo militare europeo e nessuna concreta e penetrante prospettiva negoziale volta a porre fine alle operazioni belliche in territorio ucraino. In tal senso, le prospettive di ricostruzione e pace giusta sembrano solo dei proclami;

    14) nel messaggio di fine anno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel condannare fermamente la guerra, ha sottolineato come la stessa sia «fonte di enormi guadagni» e che occorre che la pace venga perseguita dalla «volontà dei governi»;

    15) le aziende del settore difesa hanno registrato una notevole crescita in tutti gli indici, come confermato da un recente studio condotto dall'Area Studi Mediobanca sui conti annuali di oltre 240 multinazionali, con un focus sui principali gruppi della Difesa emerge che le spese raggiungono il massimo storico di 2.113 miliardi di dollari, pari al 2,2 per cento del Pil mondiale, segnando di conseguenza una notevole crescita delle aziende di settore;

    16) in particolare, le trenta multinazionali dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S) hanno realizzato ricavi complessivi nel core business della Difesa per oltre 315 miliardi di euro, con una capitalizzazione in Borsa di 721 miliardi di euro al marzo 2023, lo 0,8 per cento del valore complessivo delle piazze affari mondiali;

    17) lo scorso 21 dicembre, il Consiglio dell'Unione europea ha raggiunto un accordo sulla proposta di riforma del quadro di governance economica dell'Unione europea avanzata dalla Commissione europea nell'aprile dello scorso anno, che prevede lo scorporo dai vincoli di bilancio delle spese per la difesa, in particolare per nuovi armamenti. Su richiesta dell'Italia, infatti, questa tipologia di spesa sarà considerata quale fattore rilevante per giustificare scostamenti dalle regole di bilancio, garantendo a tale voce un trattamento privilegiato rispetto alle altre spese in investimenti produttivi come sanità, istruzione e pensioni;

   considerato, altresì, che:

    18) il nostro Paese ha sostenuto, sinora, costi per oltre 1 miliardo di euro per l'invio di armi all'Ucraina, tenuto conto della modalità internazionale di copertura decisa a livello europeo, facendo anche ricorso allo strumento europeo per la pace (European Peace Facility – EPF), istituito il 22 marzo 2021 con una decisione del Consiglio europeo;

    19) in base al meccanismo di funzionamento dell'European Peace Facility, ogni Stato membro può richiedere il rimborso dei costi sostenuti relativi ai materiali d'armamento ceduti alle autorità governative ucraine;

    20) l'articolo 29-bis, del decreto-legge n. 21 del 2022, ha novellato l'articolo 2-bis del citato decreto-legge n. 14 del 2022 al fine di specificare che le somme in entrata derivanti dai decreti ministeriali che definiscono l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione all'Ucraina, devono essere riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa;

    21) l'EPF, fondo fuori dal bilancio dell'Unione europea, è stato istituito con un duplice scopo: rafforzare le missioni PSDC e finanziare misure di assistenza nel settore della difesa a favore di organizzazioni internazionali (in particolare l'Unione Africana) e paesi partner. In particolare sarebbe volto a rafforzare la capacità dell'Unione europea di prevenire conflitti, costruire la pace e rafforzare la sicurezza internazionale;

    22) ad oggi, invece, EPF è lo strumento principale per il sostegno militare dell'Unione europea a Kiev, attraverso il rimborso dei trasferimenti di armi effettuati dagli Stati membri;

    23) a fronte del protrarsi della guerra, lo stanziamento iniziale di EPF (che era di circa 5,7 miliardi di euro, per il periodo 2021-2027) si è rivelato ben presto insufficiente. A marzo 2023 il Consiglio ha incrementato una prima volta il budget, portandolo a 7,98 miliardi. A giugno 2023 il bilancio complessivo è stato ulteriormente aumentato a poco più di 12 miliardi di euro, sempre fino al 2027. EPF è finanziato direttamente dagli Stati membri, in proporzione al proprio PIL, dunque, ogni aumento del budget complessivo richiede un nuovo rifinanziamento nazionale. In tal senso, nell'ultima Legge di Bilancio, il contributo italiano al fondo è stato incrementato per gli anni dal 2024 al 2027 di 1 miliardo di euro;

   alla luce di quanto suesposto,

impegna il Governo:

   1) a interrompere immediatamente la fornitura di materiali d'armamento alle autorità governative ucraine, ferme restando le misure destinate agli aiuti umanitari;

   2) a voler comunicare preventivamente al Parlamento l'indirizzo politico da assumere in occasione di consessi internazionali con riferimento all'evoluzione del conflitto Russia-Ucraina;

   3) a voler interpretare l'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, nel senso che il Governo comunica preventivamente alle Aule parlamentari in merito a ciascuna autorizzazione relativa all'invio di armi, al fine di garantire un ampio coinvolgimento delle Camere in merito;

   4) a relazionare, nelle opportune sedi, i dettagli in merito alle spese sostenute per le cessioni di forniture militari, nonché illustrare alle Camere la specifica della natura delle somme in entrata derivanti dai decreti interministeriali che definiscono l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione all'Ucraina, riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa;

   5) a imprimere una concreta svolta per profondere il massimo ed efficace sforzo sul piano diplomatico, in sinergia con gli altri Paesi europei, per l'immediata cessazione delle operazioni belliche con iniziative multilaterali o bilaterali utili a una de-escalation militare, portando il nostro Paese finalmente a farsi capofila di un percorso di soluzione negoziale del conflitto che non lo impegni in ulteriori forniture di materiali di armamento, per il raggiungimento di una soluzione politica in linea con i principi del diritto internazionale;

   6) ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento, che insistono sul bilancio dello Stato, considerata la grave crisi economica e sociale in atto, conseguenza diretta della recente crisi energetica, al fine di non distrarre le risorse finanziarie necessarie a sostenere il tessuto sociale ed economico del Paese e a garantirne la ripresa;

   7) ad intraprendere tutte le azioni necessarie atte a scongiurare la distrazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza a favore del cofinanziamento dell'industria della difesa, in particolare per la produzione di armamenti, considerato che tali fondi rappresentano lo strumento principale di ripresa e rilancio dell'economia del Paese provato dalla recente pandemia e non uno strumento di supporto ad una economia di guerra;

   8) nell'ambito dei negoziati in corso per la riforma del quadro di governance economica europea, a rivedere l'accordo raggiunto in relazione allo scorporo dai vincoli europei di bilancio della spesa per la difesa, in particolare quella destinata alla produzione di armamenti e, al contempo, a sostenere in sede europea la richiesta di esclusione dal calcolo del deficit di determinate categorie di investimenti pubblici nazionali produttivi, che sono ostacolati dall'attuale quadro di bilancio, tra i quali gli investimenti destinati all'istruzione, quelli in ambito di spesa sanitaria, gli investimenti green quelli destinati alle energie rinnovabili e ai beni pubblici europei;

   9) ad adottare misure di carattere normativo volte ad introdurre un contributo solidaristico sui cosiddetti extraprofitti netti conseguiti dalle aziende del settore dell'industria della difesa a seguito del mutato contesto geopolitico internazionale aggravato dal protrarsi del conflitto in Ucraina;

   10) a rafforzare in modo massiccio e costante l'invio di aiuti umanitari per la popolazione ucraina, nonché le misure di accoglienza adottate per le persone in fuga dalla crisi bellica, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti minori, anche al fine di assicurare la tutela dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e alle esigenze dei soggetti più fragili, tra cui anziani e disabili.
(6-00081) «Pellegrini , Conte , Baldino , Gubitosa , Lomuti ».


   La Camera,

   premesso che:

    1) alla luce del protrarsi della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2024 dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite, previo atto di indirizzo delle Camere, già precedentemente prorogata al 31 dicembre 2023 dal decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, convertito dalla legge 27 gennaio 2023, n. 8;

    2) il predetto articolo 2-bis autorizza, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative ucraine, demandando a uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'elenco degli assetti oggetto di cessione, incluso in un allegato classificato, nonché le modalità di realizzazione della stessa;

    3) lo stesso articolo 2-bis prevede che il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferiscano, con cadenza almeno trimestrale, alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto;

    4) in attuazione del predetto articolo sono stati approvati una serie di decreti del Ministro della difesa per l'invio di aiuti militari, di cui l'ultimo dello scorso mese di dicembre che giunge però ben sette mesi dopo il Settimo pacchetto, ovvero quello autorizzato con il decreto del 23 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2023;

    5) in relazione a ciascuno dei decreti il Ministro della difesa, adottati in attuazione di quanto disposto dal richiamato articolo 2-bis, il Ministro della difesa, è stato audito preventivamente dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

    6) tali provvedimenti sono stati opportuni e necessari per la preoccupante e rapida degenerazione del conflitto, in cui si assiste alla persistente, anche negli ultimi giorni, forte intensificazione dei bombardamenti e degli attacchi missilistici e con droni, a danno delle città e delle infrastrutture strategiche Ucraine, con la tragica e inevitabile conseguenza dell'incremento del numero di vittime e di feriti tra la popolazione civile;

    7) le cessioni di mezzi, materiali e armamenti disposte dai suddetti decreti avvengono a titolo totalmente gratuito per l'Ucraina e sono parzialmente rimborsate dall'Unione europea attraverso i fondi dello «Strumento europeo per la pace» (European Peace Facility EPF), istituito nel marzo 2021 con una dotazione di circa 5,7 miliardi di euro per il periodo 2021-2027;

    8) con tali decisioni l'Unione europea ha risposto alla richiesta di assistenza del Governo ucraino, in modo condizionato al rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, e fermo l'obiettivo di sostenere e «difendere l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina» e «proteggere la popolazione dall'aggressione militare in corso»;

    9) il 1° marzo 2022 i due rami del Parlamento, a conclusione delle comunicazioni sugli sviluppi della guerra della Russia all'Ucraina rese dal presidente del Consiglio Mario Draghi, hanno approvato risoluzioni firmate da tutti i Gruppi parlamentari (al Senato 6-00208, alla Camera 6-00207), che impegnavano, tra l'altro, il Governo ad attivare «con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie per assicurare assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, nonché – tenendo costantemente informato il Parlamento e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati – la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione»;

    10) tale orientamento è stato confermato in occasione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2022 con le risoluzioni 6-00226 e 6- 00224 del 21 e il 22 giugno, che impegnavano il Governo, tra l'altro, «ad esigere, insieme ai partner europei, dalle autorità russe l'immediata cessazione delle operazioni belliche e il ritiro di tutte le forze militari che illegittimamente occupano il suolo ucraino» e «a garantire sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, legittimati dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che sancisce il diritto all'autodifesa individuale e collettiva»;

    11) in questa legislatura, il 30 novembre 2022 la Camera dei deputati ha esaminato le mozioni concernenti le iniziative dell'Italia in relazione al conflitto tra Federazione Russa e Ucraina, in particolare impegnando il Governo a prorogare al 31 dicembre 2023 il programma di sostegno militare in favore dell'Ucraina, anche alla luce della nuova offensiva russa, con le medesime modalità di cui al citato articolo 2-bis;

    12) sempre in occasione della medesima seduta, la Camera ha altresì approvato la mozione 1/00022 con cui si impegnava il Governo a «stimolare e sostenere tutte le iniziative diplomatiche» volte a garantire l'immediata cessazione delle ostilità e secondo accordi che incontrino comunque il pieno consenso del Governo ucraino;

    13) il 13 dicembre 2022, i due rami del Parlamento, hanno approvato risoluzioni (al Senato Risoluzione 6-00008, alla Camera 6-00014), che impegnavano, il Governo a proseguire nel programma di sostegno in tutte le forme all'Ucraina perché questa possa continuare a contrastare, fino a che sarà in corso, l'aggressione russa e determinare le condizioni per l'avvio di un negoziato effettivamente paritario, a concentrare il programma di assistenza umanitaria in Ucraina sulle forniture essenziali per ridurre le gravose sofferenze cui è costretta la popolazione civile e a promuovere e sostenere ogni iniziativa diplomatica che possa portare in tempi rapidi al cessate il fuoco, senza pregiudicare il diritto alla libertà, alla sicurezza e alla sovranità politica e territoriale dell'Ucraina, e ad operare perché su questo tema si giunga con chiarezza a una posizione comune di istituzioni europee e Stati membri;

    14) in ultimo, lo scorso 12 dicembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, in occasione delle sue Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023, ha ribadito come «la sicurezza dell'Ucraina è anche sicurezza dell'Europa e la difesa della democrazia e dell'ordine internazionale basato sulle regole passa oggi dalla difesa di Kiev» e che «noi siamo e resteremo al fianco dell'Ucraina»;

    15) a quasi due anni dall'inizio delle ostilità, come premesso, la proroga prevista dal decreto-legge n. 200 si rende necessaria alla luce del protrarsi delle ostilità su territorio ucraino e dei rischi connessi ad una guerra che da conflitto di movimento si è trasformata inesorabilmente in una di attrito e logoramento su un fronte lungo oltre mille chilometri;

    16) secondo il comandante dell'esercito ucraino, generale Zaluzhny, e lo stesso presidente Zelensky, la controffensiva lanciata ad inizio estate 2023 non ha prodotto i risultati sperati assestandosi su una pericolosa fase di stallo, anche a causa della lentezza della fornitura degli equipaggiamenti militari, a differenza dell'anno precedente quando l'esercito di Kiev era invece riuscito a riguadagnare in parte del terreno;

    17) fin dall'inizio delle ostilità la popolazione civile ucraina si è rivelata la principale vittima del conflitto, con diversi milioni di ucraini – in massima parte donne e bambini – registrati dall'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati come rifugiati in Europa, e altri milioni sfollati all'interno dei confini nazionali; sarebbero inoltre migliaia i bambini trasferiti forzatamente in Federazione Russa dai territori occupati dell'Ucraina e, in molti casi, resi adottabili;

    18) dall'inizio dell'invasione, continuano ad essere innumerevoli le segnalazioni e le testimonianze di crimini di guerra, così come i ritrovamenti di fosse comuni, su cui la comunità internazionale sta ancora cercando di fare luce;

    19) gli attacchi russi sull'Ucraina persistono a concentrarsi su infrastrutture e obiettivi civili, con metodi e finalità che, in più occasioni, il Parlamento europeo ha definito esplicitamente terroristiche, a partire dalla risoluzione approvata il 23 novembre 2022, portando l'Unione europea e gli Stati Uniti a intensificare i pacchetti di sanzioni già approvati nei confronti della Russia;

    20) i civili, dunque, subiscono in prima persona gli attacchi missilistici russi, con un ultimo grave caso risalente a pochissimi giorni fa in cui 11 persone, di cui 5 bambini, hanno perso la vita a seguito di un attacco con missili dei sistemi S-300 contro la cittadina di Pokrovsk, nel Donetsk;

    21) le forze armate ucraine sono riuscite a liberare più della metà del territorio illegittimamente occupato dalle truppe russe, anche grazie ai mezzi e agli equipaggiamenti militari e al sostegno prontamente assicurato dai Paesi europei, scongiurando l'ipotesi – temuta già dall'inizio del conflitto – di una eventuale capitolazione dell'Ucraina;

    22) secondo le stime di Renevv Democracy Initiative (RDI), un'organizzazione fondata nel 2017 dall'ex campione mondiale di scacchi e dissidente russo Garry Kasparov, i costi della ricostruzione dell'Ucraina, non solo delle infrastrutture ma anche dei danni sociali, superano oggi i 400 miliardi di dollari, mentre gli asset bancari russi congelati come risposta all'aggressione, ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità messi in atto dalla Russia a partire dal febbraio 2022, superano i 300 miliardi di dollari;

    23) il diritto internazionale prevede contromisure purché siano di carattere pacifico e proporzionali alla lesione subita, attivate anche da soggetti terzi quando gli obblighi violati sono di natura erga omnes;

    24) l'anno appena iniziato metterà alla prova dei fatti l'impegno dell'Unione europea a sostenere l'Ucraina, infatti, al di là dell'impegno a fornire aiuti per 50 miliardi di euro, oggi l'esercito di Kiev ha una necessità impellente di munizioni e pezzi di artiglieria per sostenere un'intensità di fuoco che in Europa non si vedeva dalla Seconda guerra mondiale e che da allora si è ripetuta in pochissimi altri conflitti al mondo;

    25) ed è proprio sui sistemi di artiglieria che si gioca in queste settimane la partita più importante per l'esito della crisi e per l'impegno dell'Unione europea stessa a sostegno dell'Ucraina. Infatti, diversi leader europei tra cui il Ministro della difesa tedesco, Pistorius – sostengono che sarà impossibile mantenere la promessa di consegna all'Ucraina di 1 milione di munizioni di artiglieria entro il prossimo marzo, considerando che finora ne sarebbero state consegnate meno della metà;

    26) lo stesso Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Borrell, ha sollevato il paradosso per cui il problema non sia dovuto tanto alla capacità industriale bellica europea – la cui produzione è aumentata del 30 per cento nel corso dell'ultimo anno – quanto al fatto che, operando sui mercati, circa il 40 per cento della produzione venga esportata a Paesi terzi invece che essere consegnata al Governo di Kiev;

    27) l'esercito ucraino, allo stato attuale, conta un fabbisogno di circa 2 milioni di pezzi di artiglieria all'anno, con un costo di produzione per l'industria occidentale di circa 8 miliardi di euro, ma le imprese della Difesa continuano a vendere all'estero nel rispetto degli ordinativi preesistenti al conflitto russo-ucraino, e i rispettivi governi evidentemente non ritengono di avere interesse nel coprire le eventuali penali in caso di mancato rispetto degli ordinativi stessi;

    28) a tal proposito, il presidente di Leonardo, Pontecorvo, ha recentemente affermato di essere disponibile ad aumentare la produzione attraverso l'installazione di nuova capacità industriale, ma solamente previa garanzia di contratti pluriennali;

    29) il segretario generale della Nato, Stoltenberg, ha ribadito la difficoltà della situazione sul campo confermando come l'attuale fase di stallo, a ventitré mesi dall'inizio dell'invasione, rischia sempre più di trasformarsi in un'occasione mancata per il rafforzamento dell'esercito ucraino e della sua controffensiva;

    30) l'Ucraina ha anche una forte carenza di missili antiaerei e mentre il mese scorso il Congresso degli Stati Uniti non è riuscito ad approvare un pacchetto di aiuti da 50 miliardi di dollari per la sicurezza a favore dell'Ucraina, Kiev sta ancora aspettando di ricevere un pacchetto da 50 miliardi di euro dalla Unione europea, la cui consegna resta incerta dopo il veto posto dall'Ungheria;

    31) tutto ciò avviene mentre la Russia riesce a rifornirsi di milioni di munizioni di artiglieria in modo più efficace ed economico, sia attraverso una massiccia riconversione dei propri impianti industriali che grazie al supporto di Iran e Corea del Nord, la quale ha venduto in pochi mesi a Mosca una partita di artiglieria superiore alla capacità produttiva annuale degli Stati Uniti;

    32) la situazione descritta si è resa ancor più critica a seguito della crisi mediorientale scaturita dagli attacchi di Hamas ai danni di Israele, che ha spostato l'attenzione sia mediatica che politica e a partire da cui persino le forniture statunitensi a favore di Kiev sono diminuite del 30 per cento;

    33) ci si trova sostanzialmente di fronte ad un bivio: per aprire la strada a un vero «cessate il fuoco», che eviterebbe di aggiungere ulteriori vittime, è essenziale che le condizioni del negoziato tra le parti siano paritarie e rispettose del principio della piena libertà politica e integrità territoriale dell'Ucraina;

    34) al contempo, il sostegno politico e militare all'Ucraina deve essere funzionale all'obiettivo di determinare condizioni negoziali propizie all'avvio di una trattativa diplomatica, con l'immediata cessazione delle operazioni belliche e il ritiro di tutte le forze militari russe;

    35) le trattative di pace devono necessariamente vedere l'Unione europea quale protagonista, e, come affermato recentemente dallo stesso Ministro della difesa, la comunità internazionale ha «il dovere di pensare se sia possibile ottenere attraverso la politica ciò che non è stato finora possibile ottenere fino in fondo con le armi», evidenziando come dalla fase di conflitto armato sia necessario passare, il prima possibile, a una fase di negoziato politico;

    36) tale fase, però, non può prescindere da un rinnovato sostegno militare all'esercito ucraino, il quale altrimenti rischierà certamente di soccombere di fronte ad una rinnovata capacità bellica russa e ad una guerra di logoramento che non può reggere senza il supporto di tutto l'occidente,

impegna il Governo:

   1) a proseguire nel programma di sostegno, in tutte le forme, all'Ucraina, perché questa possa continuare a contrastare, fino a che sarà in corso, l'aggressione russa e determinare le condizioni per un avvio di un negoziato effettivamente paritario;

   2) a porre in essere, in sede europea e con i principali partner internazionali, iniziative che permettano di rispettare gli impegni presi con il governo ucraino, dando massima priorità all'approvvigionamento di mezzi, materiali ed equipaggiamenti a favore dell'esercito di Kiev e garantendo all'industria bellica le condizioni produttive necessarie per soddisfare tutti gli ordini di consegna nel più breve tempo possibile;

   3) a sostenere il finanziamento della partecipazione del nostro Paese all'iniziativa EU for Ukraine Fund (EU4U), della Banca europea degli investimenti, nell'ambito del pacchetto di sostegno all'Ucraina (Ukraine Support Package) e il rifinanziamento della partecipazione italiana all'European Peace Facility;

   4) a garantire, in modo particolare e con assoluta urgenza, equipaggiamenti e mezzi militari in grado di proteggere la popolazione civile e le infrastrutture ucraine;

   5) a rafforzare e sostenere le iniziative di dialogo e cooperazione internazionale volte al sostegno della popolazione ucraina, condotte dal terzo settore e dalle imprese italiane operanti sul territorio;

   6) a promuovere e sostenere ogni iniziativa diplomatica che possa portare in tempi rapidi al cessate il fuoco, senza pregiudicare il diritto alla libertà, alla sicurezza e alla sovranità politica e territoriale dell'Ucraina, e ad operare perché su questo tema si giunga con chiarezza a una posizione comune di istituzioni europee e Stati membri;

   7) ad assumere tutte le iniziative necessarie nell'ambito dell'Unione europea e della Presidenza pro-tempore del G7, affinché – nel rispetto del diritto internazionale – gli asset bancari dello Stato russo congelati nell'ambito dei diversi meccanismi sanzionatori a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina possano essere trasferiti allo Stato ucraino;

   8) a garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento fino al termine delle operazioni di sostegno militare;

   9) a concentrare il programma di assistenza umanitaria in Ucraina sulle forniture essenziali per ridurre le gravose sofferenze cui è costretta la popolazione civile, in un Paese in cui le temperature sono adesso molto rigide e in cui grossa parte delle infrastrutture energetiche è stato distrutto dai bombardamenti russi;

   10) a sostenere, come obiettivo di breve termine, la costituzione e l'implementazione della capacità di dispiegamento rapido europeo, con adeguato contingente militare, e a considerare come prioritaria, nell'ambito delle auspicate riforme dei Trattati europei, l'esigenza di costituire un esercito comune europeo, come potenziamento della cooperazione per la difesa;

   11) a garantire nelle sedi europee che, nell'imminenza delle prossime consultazioni per il rinnovo del Parlamento e della Commissione europei e dopo l'insediamento dei nuovi vertici istituzionali dell'Unione, sia confermata la continuità degli aiuti, tanto civili che militari, e, più in generale, in tema di politiche di difesa, sicurezza europea e bussola strategica.
(6-00082) «Richetti , Faraone , Magi , Benzoni , Bonetti , Bonifazi , Boschi , Carfagna , Castiglione , Enrico Costa , D'Alessio , Della Vedova , De Monte , Del Barba , Gadda , Giachetti , Grippo , Gruppioni , Marattin , Pastorella , Rosato , Ruffino , Sottanelli ».


   La Camera,

   premesso che:

    1) l'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2024 previo atto di indirizzo delle Camere dell'autorizzazione alla cessione di mezzi materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina;

    2) il 19 dicembre 2023 il Ministro della difesa è stato audito dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica in riferimento ai contenuti del cosiddetto «ottavo pacchetto» di invio di materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina. Tale invio giunge sette mesi dopo il cosiddetto «settimo pacchetto» autorizzato con decreto del Ministro della difesa del 23 maggio 2023. Con il decreto-legge n. 185 del 2022, infatti, era stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina;

    3) a quasi due anni dall'invasione russa dell'Ucraina, bisogna constatare che la situazione è di sostanziale stallo, la controffensiva lanciata dall'esercito ucraino non ha raggiunto gli obiettivi che il Governo di Kiev si era prefisso, il conflitto si prefigura oramai come una guerra di posizione e di logoramento destinata a protrarsi sul lungo periodo prolungando e aumentando così il carico di morte, distruzione e sofferenza;

    4) secondo un'inchiesta del New York Times dell'agosto 2023 basata su fonti del Pentagono, ritenuta attendibile dai maggiori Istituti di studi strategici, il numero totale di soldati ucraini e russi, uccisi o feriti dall'inizio dalla guerra, si avvicina a 500.000;

    5) la Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina (Hrmmu) ha accertato nel novembre scorso che i civili uccisi in Ucraina, dall'inizio dell'invasione russa del 24 febbraio 2022, sarebbero oltre 10.000 di cui 560 sono bambini;

    6) secondo Save the Children, l'Ucraina è diventata il Paese più minato al mondo: almeno 1.068 persone sono state uccise o ferite da questi ordigni o residuati bellici inesplosi dall'inizio della guerra, ovvero due persone al giorno dal febbraio 2022;

    7) negli ultimi giorni del 2023 vi è stata una notevole intensificazione dei bombardamenti: il 29 dicembre 2023 diverse città ucraine sono state colpite da un lungo ed estesissimo bombardamento russo, in cui secondo le autorità ucraine sono state uccise almeno 30 persone; il 30 dicembre 2023 l'Ucraina per ritorsione ha compiuto un attacco con missili e droni sul territorio russo nella regione di confine di Belgorod, nel quale sarebbero morte 21 persone; il 1° gennaio 2024 la Russia ha lanciato più di 90 droni contro varie città dell'Ucraina;

    8) il 2 gennaio 2024 l'ambasciatore francese all'Onu, Nicolas de Riviere presidente di turno del Consiglio di sicurezza, ha dichiarato: «Non vedo nessuna speranza di un inizio di negoziati per la pace nel breve termine in Ucraina, ma dobbiamo continuare a fare pressione per questo obiettivo e dobbiamo fare il possibile per portare la pace in questo Paese. La situazione rimane disastrosa e non migliora, al contrario sta peggiorando: negli ultimi giorni sono aumentati i bombardamenti russi. Mosca prende di mira strutture civili con una chiara agenda disegnata per spaventare la popolazione, e tutto questo è contrario alle leggi umanitarie. Tutta la guerra è una chiara violazione della carta Onu.»;

    9) è ormai sempre più evidente che senza una immediata iniziative di pace questa guerra proseguirà a lungo e sempre più sanguinosa;

    10) la diplomazia internazionale ed europea non può restare inerme, è necessario un cambio di strategia e di prospettiva finalizzato a rendere prioritaria la via negoziale per la ricerca della pace e la fine del conflitto. È a tal fine necessario farsi carico di uno sforzo negoziale e diplomatico, nella consapevolezza della difficoltà e della fatica del percorso, ma ancor più del fatto che questo rappresenti l'unica strada possibile per la fine della guerra, per interrompere ulteriori escalation e allargamenti del conflitto;

    11) una immediata iniziativa diplomatica si rende ancora più necessaria per allontanare scenari drammatici per la sicurezza globale in considerazione anche del riesplodere della crisi in Medioriente, a seguito degli attacchi terroristici multipli e indiscriminati di Hamas in Israele del 7 ottobre e della reazione di Israele che ha travalicato i limiti del diritto internazionale umanitario;

    12) la fornitura di mezzi e materiali d'armamento all'Ucraina era stata considerata come uno strumento volto a consentire la determinazione di migliori condizioni negoziali. Essa si è rivelata, però, del tutto inefficace rispetto a questa ambizione ed è stata persino controproducente, contribuendo invece ad indebolire il ruolo dell'Unione europea nella ricerca di una soluzione al conflitto;

    13) continuare a ritenere che una delle parti possa vincere sul terreno del conflitto alimenta la corsa agli armamenti e fa sì che gli sforzi siano tutti concentrati sull'approvvigionamento militare invece che sulla ricerca di una soluzione politica;

    14) l'assenza di una ricerca di una soluzione politica rischia di indebolire lo stesso Governo ucraino il quale sta incontrando difficoltà nella conferma di aiuti economici e militari anche da parte degli Stati Uniti, i cui maggiori oppositori sono per chiarezza, non i settori pacifisti dei Democratici, ma la Destra Repubblicana;

    15) la pace non si ottiene con le armi. In questo quadro un'ulteriore proroga della fornitura di mezzi e materiali di armamento all'esercito ucraino appare una scelta inopportuna e che rischia di indebolire quella auspicabile posizione di supporto negoziale e diplomatico che l'Italia e l'Unione europea nel suo complesso dovrebbero e potrebbero avere;

    16) l'Europa politica, priva di quella Difesa Comune che era stata sognata a Ventotene, potrebbe fare la differenza nella costruzione della pace, anche attraverso l'istituzione di un Corpo Civile di Pace europeo,

impegna il Governo:

   1) a interrompere la cessione di mezzi e materia d'armamento in favore delle autorità governative dell'Ucraina, concentrando le risorse sull'assistenza umanitaria e sulla ricostruzione anche attraverso l'aumento e il finanziamento dei Progetti dei Corpi Civili di Pace;

   2) a promuovere un'azione politica e diplomatica che raggiunga l'obiettivo di un immediato cessate il fuoco e che costruisca le condizioni per un processo di pace in un contesto multilaterale, di cui l'Italia e l'Unione europea siano protagonisti, per la risoluzione del conflitto su un terreno non militare;

   3) a coinvolgere le Camere sugli sviluppi della guerra in Ucraina, secondo le modalità di cui al comma 3, dell'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 e a trasmettere al Parlamento una informazione trasparente e completa delle forniture militari cedute in favore delle autorità governative dell'Ucraina, come peraltro avviene in molti Paesi dell'Unione europea in cui le informazioni su mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore dell'Ucraina sono rese pubbliche;

   4) a promuovere all'interno delle istituzioni dell'Unione europea l'istituzione di un Corpo civile di pace europeo, che riunisca le competenze degli attori istituzionali e non istituzionali in materia di prevenzione dei conflitti, risoluzione e riconciliazione pacifica dei conflitti.
(6-00083) «Zanella , Bonelli , Borrelli , Dori , Evi , Fratoianni , Ghirra , Grimaldi , Mari , Piccolotti , Zaratti ».


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza in relazione agli eventi accaduti in occasione della recente commemorazione dei fatti di via Acca Larentia – 3-00894

   SCHLEIN , BRAGA , AMENDOLA , ASCANI , BAKKALI , BARBAGALLO , BERRUTO , BOLDRINI , BONAFÈ , CARÈ , CASU , CIANI , CUPERLO , CURTI , D'ALFONSO , DE LUCA , DE MARIA , DE MICHELI , DI BIASE , DI SANZO , FASSINO , FERRARI , FORATTINI , FORNARO , FOSSI , FURFARO , GHIO , GIANASSI , GIRELLI , GNASSI , GRAZIANO , GRIBAUDO , GUERINI , GUERRA , IACONO , LACARRA , LAI , LAUS , LETTA , MADIA , MALAVASI , MANCINI , MANZI , MARINO , MAURI , MEROLA , MORASSUT , ORFINI , ORLANDO , UBALDO PAGANO , PELUFFO , PORTA , PROVENZANO , QUARTAPELLE PROCOPIO , TONI RICCIARDI , ROGGIANI , ANDREA ROSSI , SARRACINO , SCARPA , SCOTTO , SERRACCHIANI , SIMIANI , SPERANZA , STEFANAZZI , STUMPO , TABACCI , VACCARI , ZAN  e ZINGARETTI . — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   stanno circolando in rete alcune immagini impressionanti, girate nel quartiere Tuscolano a Roma, in occasione della commemorazione dei morti di via Acca Larentia il 7 gennaio 2024;

   nelle immagini si vedono distintamente centinaia di braccia tese che si levano verso l'alto compiendo il cosiddetto saluto romano, mentre viene chiamato il «presente»;

   ciò che appare ancora più sconcertante è la formazione in cui si trovano gli uomini ripresi, schierati quasi in una sorta di falange come nelle immagini di repertorio del passato regime, fino al punto che diventa difficile credere che si tratti di immagini contemporanee e non girate durante i terribili anni della dittatura fascista e si sollevano inquietanti dubbi anche su ipotesi di riorganizzazione di milizie o falangi;

   i fatti riportati sono di una gravità inaudita e la commemorazione di tre giovani uccisi nel 1978 non può in alcun modo giustificare l'apologia del fascismo, né può in alcun modo avallare alcuna strumentalizzazione dei morti di quegli anni per riproporre simboli, gesti e parole d'ordine del passato regime;

   la legge n. 645 del 1952, come è noto, punisce all'articolo 4 l'apologia del fascismo e all'articolo 5 il compimento di manifestazioni fasciste, così come prevede all'articolo 3 le modalità di scioglimento di gruppi che comportino la riorganizzazione del disciolto partito fascista;

   del resto la Costituzione è saldamente fondata, storicamente e culturalmente, sul valore dell'antifascismo che dovrebbe essere una pietra miliare del sentimento di unità nazionale, come più volte ricordato anche dal Capo dello Stato, e testimoniato anche dalla dodicesima disposizione transitoria della Costituzione, che vieta espressamente la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista –:

   quali iniziative urgenti si intendano adottare, per quanto di competenza, in relazione ai gravi fatti avvenuti, nonché per impedire il ripetersi di fatti analoghi e contrastare con ogni mezzo il diffondersi di atti e comportamenti quali quelli riportati in premessa, e per attivare, per quanto di competenza, le procedure atte allo scioglimento dei gruppi neofascisti che espressamente inneggiano al disciolto partito fascista o ne richiamano fedelmente simbologia e modalità come nelle immagini sopra citate.
(3-00894)


Priorità della Presidenza italiana del G7 e iniziative volte a promuovere la stabilità a livello internazionale in relazione agli attuali scenari di crisi – 3-00895

   DEBORAH BERGAMINI , ORSINI , MARROCCO , BARELLI , ARRUZZOLO , BAGNASCO , BATTILOCCHIO , BATTISTONI , BENIGNI , CALDERONE , CANNIZZARO , CAPPELLACCI , CAROPPO , CASASCO , CATTANEO , CORTELAZZO , DALLA CHIESA , D'ATTIS , DE PALMA , FASCINA , GATTA , MANGIALAVORI , MAZZETTI , MULÈ , NEVI , NAZARIO PAGANO , PATRIARCA , PELLA , PITTALIS , POLIDORI , ROSSELLO , RUBANO , PAOLO EMILIO RUSSO , SACCANI JOTTI , SALA , SORTE , SQUERI , TASSINARI , TENERINI  e TOSI . — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   l'Italia ha assunto il 1° gennaio 2024 la Presidenza del G7, un foro che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più importante a sostegno del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite;

   il nostro Paese guiderà il gruppo in una congiuntura internazionale particolarmente complessa e in continua evoluzione, caratterizzata dal sovrapporsi di gravi conflitti e dal proliferare di aree di crisi;

   occorre dare continuità e ulteriore impulso alle discussioni del gruppo anche sui grandi temi globali, che hanno un impatto sempre più rilevante sullo sviluppo e sulle condizioni di vita dell'umanità –:

   alla luce di quanto esposto in premessa, quali siano le priorità identificate per la Presidenza italiana del G7 e come il Ministro interrogato intenda guidare i lavori del gruppo affinché possa agire sempre più come fattore di stabilità a livello internazionale, fornendo risposte alle crisi in atto.
(3-00895)


Iniziative, anche in sede europea, volte a ristabilire la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso – 3-00896

   DELLA VEDOVA . — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   dopo gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023 e l'inizio delle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza, vari gruppi armati operanti in Medio Oriente, sotto la guida politica e militare dell'Iran, hanno intensificato le loro attività terroristiche contro Israele e i suoi alleati occidentali;

   in particolare, il perdurare degli attacchi da parte delle milizie sciite Houthi, che controllano la costa occidentale dello Yemen sul Mar Rosso, nei confronti delle navi mercantili in navigazione verso il Canale di Suez, sta mettendo in crisi il trasporto commerciale lungo una delle rotte più trafficate del mondo per il trasporto delle merci;

   molte compagnie che trasportano merci dai porti orientali verso l'Europa stanno rinunciando a percorrere la rotta di Suez, a causa del rischio di subire attacchi e dei costi assicurativi che sono comprensibilmente lievitati, optando per la circumnavigazione dell'Africa, con costi maggiori stimati attorno al 20-30 per cento, che si scaricheranno inevitabilmente sulle varie filiere produttive e sui consumatori in un periodo in cui l'inflazione sta già mettendo sotto pressione l'economia e i consumi;

   questa situazione rischia di danneggiare in modo particolare i porti del Mediterraneo, tra cui naturalmente quelli italiani, perché alle navi che hanno circumnavigato l'Africa risulta spesso più conveniente dirigersi verso i porti del Nord Europa, piuttosto che rientrare nel Mediterraneo da Gibilterra;

   nonostante si tratti di un problema che minaccia le economie europee e, in particolare, quella italiana, l'onere della difesa delle navi mercantili dagli attacchi degli Houthi grava oggi in misura quasi esclusiva sugli Stati Uniti, i quali hanno coinvolto anche altri Paesi nell'operazione denominata «Prosperity guardian», che però a oggi non sembra aver conseguito i risultati minimi attesi per garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso;

   secondo quanto emerso da fonti di stampa, l'Italia avrebbe aderito all'operazione «Prosperity guardian», ma il Ministero della difesa ha chiarito che l'unità navale italiana spostata nel Mar Rosso starebbe operando nell'ambito dell'operazione «Mediterraneo sicuro»;

   oltre a essere – per le ragioni sopra esposte – una priorità per l'Europa e per l'Italia ristabilire la libertà di navigazione nel Mar Rosso, è fondamentale nell'ambito della lotta al terrorismo internazionale fondamentalista guidato dall'Iran, che minaccia la libertà e la sicurezza globale –:

   quali iniziative l'Italia stia intraprendendo – anche in sede europea – per ristabilire la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso.
(3-00896)


Iniziative per un piano di azione di carattere diplomatico, anche in raccordo con l'Unione europea, in ordine alla situazione in Medio Oriente – 3-00897

   FRATOIANNI , ZANELLA , BONELLI , BORRELLI , DORI , EVI , GHIRRA , GRIMALDI , MARI , PICCOLOTTI  e ZARATTI . — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   secondo l'Unicef, la Striscia di Gaza è il luogo più pericoloso al mondo per un bambino. A poco più di tre mesi dal terribile attacco terroristico compiuto da Hamas nei confronti di Israele il 7 ottobre 2023, persistono i bombardamenti nella Striscia, continuando a mietere vittime nella popolazione civile. Secondo Save the children, a Gaza in media più di 10 bambini al giorno, mille in tre mesi, hanno perso un arto, sottoposti spesso ad amputazioni senza anestesia;

   l'Unrwa afferma che il 40 per cento della popolazione di Gaza è a rischio di carestia;

   secondo il Ministero della salute di Gaza, tra il 7 ottobre 2023 e il 2 gennaio 2024, nel territorio palestinese sono morte 22.185 persone: in meno di tre mesi è morto un abitante su cento della Striscia, con una media di oltre 250 morti al giorno. 109 è il numero dei giornalisti uccisi;

   non si hanno notizie dell'annunciata iniziativa italiana della realizzazione di un ospedale da campo a Gaza;

   appare sempre più credibile che il Governo israeliano conoscesse il piano di Hamas da più di un anno;

   Netanyahu ribadisce che «la guerra non deve essere fermata» fino a quando non saranno raggiunti gli obiettivi di «eliminare Hamas, ottenere la restituzione degli ostaggi israeliani e garantire che Gaza non sia una minaccia per Israele»;

   secondo l'organizzazione non governativa israeliana per i diritti umani Yesh Din, il 2023 è stato l'anno record per le violenze dei coloni israeliani nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania, attacchi aumentati dopo il 7 ottobre 2023. Ma la Cisgiordania è ormai teatro di guerriglia quotidiana. Il 7 gennaio 2024 la polizia israeliana ha ammesso di aver ucciso per errore una bambina palestinese di quattro anni nella città di Bidu;

   il conflitto potrebbe allargarsi in ogni momento: il Medio Oriente è in subbuglio, con attentati ed esplosioni di violenza in Siria, Libano e Mar Rosso;

   a Il Corriere della Sera il politologo Ian Bremmer denuncia che gli Usa sembrano soli nel tentare di evitare una guerra più ampia;

   preoccupa l'immobilismo dell'Unione europea e dei Paesi del Mediterraneo, compreso il nostro, che in passato ha svolto un ruolo geopolitico importante –:

   se, da parte di Italia e Unione europea esistano, e in cosa consistano, un piano diplomatico e un'azione politica concreta per fermare la carneficina a Gaza, liberare gli ostaggi israeliani, per una sicurezza duratura sia per il popolo israeliano che per quello palestinese, al quale vanno assicurati stessa dignità e diritti.
(3-00897)


Iniziative volte a garantire la continuità del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito dell'attuazione dell'autonomia differenziata – 3-00898

   FARAONE , MARATTIN , GADDA , DE MONTE , DEL BARBA , BONIFAZI , BOSCHI , GIACHETTI  e GRUPPIONI . — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:

   il 21 novembre 2023 la I Commissione (Affari Costituzionali) del Senato della Repubblica ha concluso l'esame del disegno di legge d'iniziativa governativa atto Senato n. 615, recante «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione»;

   l'articolo 1, comma 2, del testo proposto dalla Commissione parlamentare chiarisce che l'attribuzione di funzioni relative a ulteriori forme di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione della Repubblica, è consentita soltanto dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale;

   tali norme, in combinato con le disposizioni contenute nel successivo articolo 4 del richiamato disegno di legge, come emendato dal Senato della Repubblica, impedirebbero, quindi, il trasferimento delle funzioni concernenti materie, o ambiti di materie, riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, ove i relativi costi e fabbisogni standard non fossero stati opportunamente coperti nel quadro di finanza pubblica, ovvero detti trasferimenti saranno operativi soltanto successivamente allo stanziamento delle relative risorse finanziarie;

   il Comitato per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (Clep) ha consegnato la sua relazione conclusiva, circoscrivendo il novero delle materie di competenza concorrente su cui i livelli essenziali delle prestazioni dovranno essere assicurati su tutto il territorio nazionale;

   successivamente alla stima dei costi necessari, alla determinazione dei fabbisogni e all'approvazione definitiva del disegno di legge richiamato, il Governo dovrà esaminare le eventuali domande delle regioni ed elaborare uno schema di finanziamento per avviare i trasferimenti di funzione;

   il comma 2 dell'articolo 5 del richiamato disegno di legge prevede che le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite avvengano mediante la compartecipazione al gettito di tributi erariali maturati nel territorio regionale, mentre l'articolo 8 garantisce l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le intese non devono pregiudicare l'entità delle risorse da destinare alle altre regioni;

   lo strumento della compartecipazione, basandosi su una base imponibile per definizione mobile, non garantisce a priori un finanziamento costante senza che possano emergere problematiche più generali di finanza pubblica –:

   stante l'intrinseca variabilità intertemporale della base imponibile dei tributi erariali oggetto di compartecipazione e, conseguentemente, la variabilità delle risorse attribuite alle regioni, che tipo di schema di finanziamento il Governo intenda attuare per garantire un costante finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni riferiti alle funzioni attribuite, evitando l'emergere di rilevanti problematiche di finanza pubblica per il complesso del bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni.
(3-00898)


Intendimenti in ordine alla promozione di un'indagine amministrativa alla luce di recenti notizie di stampa relative ad inchieste giudiziarie su appalti Anas – 3-00899

   FRANCESCO SILVESTRI , BALDINO , SANTILLO , AURIEMMA , CAPPELLETTI , FENU  e IARIA . — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il 29 dicembre 2023 alcuni gruppi parlamentari di opposizione hanno chiesto, invano, un'informativa al Ministro interrogato, con riguardo alle misure cautelari avvenute di recente per indagini su corruzione e turbata libertà degli incanti su alcuni appalti Anas;

   è stato reso noto che il 20 luglio 2023 i pubblici ministeri di Roma hanno chiesto – poi ottenuto il giorno 20 dicembre 2023 – un'ordinanza che impone gli arresti domiciliari ai soci della società di consulenza Inver srl e ad alcuni imprenditori, nonché l'interdittiva dai pubblici uffici per dirigente e funzionario della direzione appalti Anas; altra indagine riguarderebbe invece le nomine nel gruppo Ferrovie dello Stato italiane, coinvolgendo in questo caso anche il noto ex esponente forzista, Denis Verdini, già condannato in via definitiva, politicamente legato dapprima a Berlusconi (come coordinatore del Popolo della libertà), a Renzi e in seguito al Ministro interrogato;

   come è noto, tra il Ministro interrogato e Verdini si rilevano rapporti di carattere familiare: gli arrestati sono rispettivamente il padre e il fratello della compagna del Ministro;

   il gruppo Ferrovie dello Stato italiane è il socio unico di Anas, sottoposta al controllo e alla vigilanza tecnica e operativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dalle indagini starebbe emergendo come gli indagati spendessero, in varie sedi, il nome del Ministro interrogato per ricevere o dare utilità legate agli appalti suddetti;

   è imprescindibile che il Paese e le sue istituzioni siano salvaguardate, nella loro dignità, anche attraverso il doveroso principio di «onorabilità» per coloro a cui sono affidate funzioni pubbliche di cui all'articolo 54 della Costituzione;

   gli interventi proposti nel corso della XIX legislatura a giudizio degli interroganti affievoliscono gli strumenti volti al contrasto della corruzione. Si rileva, in particolare, l'espunzione dei delitti contro la pubblica amministrazione da quelli implicanti il meccanismo ostativo alla concessione dei benefici penitenziari; il divieto delle intercettazioni «a strascico» e la trascrizione di quelle considerate irrilevanti, tra cui quelle riferite alle condotte corruttive; la posizione della maggioranza rispetto alla proposta di direttiva contro la corruzione mediante il diritto penale –:

   se il Ministro interrogato non ritenga, anche a garanzia della propria immagine e del suo dicastero, di procedere a un'indagine interna per verificare, per quanto di competenza, l'applicazione delle norme anticorruzione presso l'Anas, con particolare riferimento all'eventualità che, secondo quanto emerge da fonti di stampa, sia stato speso il suo nome per ottenere e dare utilità.
(3-00899)


Intendimenti del Governo in materia di concorrenza nell'ambito delle concessioni demaniali marittime e delle concessioni per il commercio su aree pubbliche – 3-00900

   GRIPPO , BENZONI , BONETTI , D'ALESSIO , SOTTANELLI  e PASTORELLA . — Al Ministro del turismo. — Per sapere – premesso che:

   il Presidente della Repubblica ha recentemente promulgato la cosiddetta legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, ma, il 2 gennaio 2024, ha inviato al Governo e ai Presidenti delle Camere una lettera con osservazioni nella quale, dopo aver specificato di aver proceduto alla promulgazione con il solo fine di rispettare l'impegno assunto in sede europea nell'ambito della realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha sottolineato diversi profili di criticità, richiedendo ulteriori iniziative correttive;

   il Presidente della Repubblica richiama l'attenzione, in particolare, sull'articolo 11 in materia di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche perché si «introduce l'ennesima proroga automatica delle concessioni in essere, per un periodo estremamente lungo». La proroga prevista, di ben dodici anni, «appare (...) eccessiva e sproporzionata» e risulta «incompatibile con i principi più volte ribaditi dalla Corte di giustizia, dalla Corte costituzionale, dalla giurisprudenza amministrativa e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di apertura al mercato dei servizi»;

   peraltro, i criteri generali per il rilascio di nuove concessioni «appaiono restrittivi della concorrenza in entrata e favoriscono, in contrasto con le regole europee, i concessionari uscenti»;

   ciò avviene, come detto, sulla falsariga di quanto già richiamato dal Presidente della Repubblica nella precedente lettera del 24 febbraio 2023 con riferimento al decreto-legge n. 198 del 2022 in merito alle concessioni demaniali marittime e alla mancata applicazione della «direttiva Bolkestein»;

   la Corte di giustizia europea si è già espressa chiedendo all'Italia di eseguire la mappatura ed entro il 16 gennaio 2024 il Governo italiano dovrà fornire risposte alle osservazioni dell'Unione europea in materia di uso degli arenili;

   è stata ribadita in più occasioni la necessità di assicurare l'applicazione delle regole della concorrenza e la tutela dei diritti di tutti gli imprenditori coinvolti, in conformità con il diritto dell'Unione europea, nonché di garantire la certezza del diritto e l'uniforme applicazione della legge nei confronti dei soggetti pubblici e privati che operano in tale ambito, in luogo di un quadro normativo che vede, invece, la presenza di sentenze passate in giudicato (come quelle del tribunale amministrativo regionale del Lazio, ad esempio, richiamate dalla lettera del Presidente della Repubblica) che stabiliscono principi opposti a quanto previsto dalla legge recentemente promulgata –:

   quali siano i benefici economici, soprattutto per il settore del turismo, derivanti dalle proroghe automatiche descritte e se non si ritenga, invece, di applicare i principi della normativa europea e della giurisprudenza, garantendo la concorrenza tra i diversi operatori che la tutela degli investimenti preesistenti, avendo attenzione per l'imprenditoria territoriale e alle specificità proprie italiane.
(3-00900)


Iniziative di competenza a tutela della salute pubblica e del diritto all'informazione a seguito dell'autorizzazione da parte della Commissione europea della commercializzazione dei prodotti contenenti farine di insetti – 3-00901

   FOTI , MESSINA , ANTONIOZZI , GARDINI , MONTARULI , RUSPANDINI , CERRETO , ALMICI , CARETTA , CIABURRO , LA PORTA , LA SALANDRA , MALAGUTI , MARCHETTO ALIPRANDI , MATTIA  e SCHIFONE . — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   la Commissione europea ha deciso di autorizzare, con distinti regolamenti di esecuzione (UE) nn. 2021/882, 2021/1975, 2022/188 e 2023/58, l'immissione sul mercato europeo, in qualità di nuovi alimenti destinati al consumo umano ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/2283, della larva gialla della farina, della locusta migratoria, del grillo domestico e del verme della farina minore, siano questi insetti congelati, essiccati o in polvere;

   la predetta autorizzazione, essendo avvenuta a livello europeo tramite regolamenti di esecuzione, è di carattere vincolante verso tutti i Paesi membri dell'Unione europea;

   poiché l'autorizzazione adoperata dalla Commissione europea implica la diffusione sul mercato europeo di cosiddetti novel food o nuovi alimenti destinati al consumo umano, i quali, per propria definizione, sono da considerarsi del tutto estranei alle abitudini alimentari diffuse in Italia, vi sono ampi profili di rischio legati alla disinformazione e alla mancanza di trasparenza in materia, con possibili ripercussioni a danno dei cittadini e della loro salute;

   in data 29 dicembre 2023 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quattro decreti del 6 aprile 2023 del Ministro interrogato, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro della salute, finalizzati a regolamentare le modalità di commercializzazione dei prodotti contenenti le farine di insetti, il cui consumo umano è stato così autorizzato dalla Commissione europea –:

   in che modo i sopra menzionati decreti abbiano contribuito a tutelare la salute pubblica e il diritto ad una corretta informazione sui nuovi prodotti alimentari contemplati dai regolamenti di esecuzione (UE) di cui in premessa, rendendo il Governo italiano il primo a muoversi a livello europeo e con grande forza nella direzione della maggiore tutela possibile per i propri cittadini.
(3-00901)


Iniziative volte a migliorare la gestione delle emergenze in agricoltura e a garantire aiuti tempestivi al settore, anche in considerazione degli interventi a favore del comparto previsti dalla legge di bilancio per il 2024 – 3-00902

   LUPI , BICCHIELLI , BRAMBILLA , CAVO , CESA , ALESSANDRO COLUCCI , PISANO , ROMANO , SEMENZATO  e TIRELLI . — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   l'Osservatorio città clima di Legambiente stima che nell'anno 2023 si sono verificati 378 eventi meteorologici estremi, con un aumento del 22 per cento rispetto al 2022 e la segnalazione di danni rilevanti all'agricoltura;

   l'analisi di Coldiretti, sempre sul 2023, ha valutato in circa 6 miliardi di euro l'ammontare dei danni all'agricoltura nazionale, provocati da eventi naturali, tra cui grandinate, trombe d'aria, bombe d'acqua, ondate di calore e tempeste di vento;

   anche nel corso del 2023 si sono susseguite varie e numerose emergenze che hanno colpito con intensità e con danni gravi l'agricoltura italiana, sia a causa di eventi alluvionali ed emergenze di natura climatica, sia per la diffusione di particolari tipi di fitopatie;

   escludendo strumenti ad hoc istituiti tramite decretazione d'urgenza o interventi normativi settoriali, il principale strumento di sostegno economico a disposizione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per sostenere le ripercussioni da eccezionali avversità atmosferiche è il Fondo di solidarietà nazionale, strumento istituito dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

   tale fondo, seppur utilizzato più volte, non permette di sostenere compiutamente il comparto agricolo a fronte della gravità e della dimensione delle emergenze, dalla diffusione del granchio blu ai danni da fauna selvatica derivanti dalla diffusione della peste suina africana, fino agli eventi alluvionali che hanno colpito Emilia-Romagna, Marche e Toscana;

   lo scenario attuale richiede una visione di programmazione strutturale, anche in relazione all'approccio e alle metodologie di gestione delle emergenze, che richiedono tempestività di intervento e flessibilità;

   la legge 30 dicembre 2023, n. 213, legge di bilancio per il 2024, ha disposto interventi anche a sostegno del comparto agricolo, ponendosi come opportunità di innovazione della gestione delle crisi –:

   quali sviluppi siano stati previsti, anche nell'ambito della citata legge di bilancio per il 2024, al fine di migliorare la gestione delle emergenze in agricoltura e garantire aiuti rapidi e tempestivi al settore.
(3-00902)


Misure a sostegno del settore della pericoltura – 3-00903

   DAVIDE BERGAMINI , MOLINARI , ANDREUZZA , ANGELUCCI , BAGNAI , BARABOTTI , BELLOMO , BENVENUTO , BILLI , BISA , BOF , BORDONALI , BOSSI , BRUZZONE , CANDIANI , CAPARVI , CARLONI , CARRÀ , CATTOI , CAVANDOLI , CECCHETTI , CENTEMERO , COIN , COMAROLI , CRIPPA , DARA , DI MATTINA , FORMENTINI , FRASSINI , FURGIUELE , GIACCONE , GIAGONI , GIGLIO VIGNA , GUSMEROLI , IEZZI , LATINI , LAZZARINI , LOIZZO , MACCANTI , MARCHETTI , MATONE , MIELE , MINARDO , MONTEMAGNI , MORRONE , NISINI , OTTAVIANI , PANIZZUT , PIERRO , PIZZIMENTI , PRETTO , RAVETTO , SASSO , STEFANI , SUDANO , TOCCALINI , ZIELLO , ZINZI  e ZOFFILI . — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   il comma 250 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2024 autorizza Ismea a erogare prestiti cambiari in favore delle piccole e medie imprese agricole operanti nel settore ortofrutticolo, per un importo massimo pari al 50 per cento dei ricavi del richiedente nel 2022 e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni;

   l'Italia è il terzo produttore mondiale di pere, un comparto che ci vede eccellere per quantità e qualità, nonostante nell'ultimo triennio il settore abbia dovuto fare i conti con i danni legati alle gelate primaverili e, in parte, alla cimice asiatica e alla maculatura bruna, oltre ai danni a seguito dell'alluvione registrata in territori, quali quelli emiliani e toscani, con forte presenza di frutteti;

   il Governo ha provveduto a stanziare dei fondi a sostegno del comparto, tramite due decreti ministeriali che stanziano complessivamente 18 milioni di euro per il comparto della pericoltura;

   dodici anni fa in Italia si producevano 926.000 tonnellate, mentre nel 2023 la produzione si è fermata, per via di eventi atmosferici avversi, a 180.000 tonnellate, ovvero il 75 per cento in meno rispetto ai volumi prodotti nel 2018;

   la crisi è concentrata, in particolare, nelle regioni del Nord, principale bacino produttivo del pero in Italia. Le regioni Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, che detengono il 74 per cento delle superfici di pero, hanno registrato tutte un netto calo di ettari coltivati;

   infatti, le superfici investite a pero hanno subito una contrazione del 35 per cento negli anni dal 2011 al 2023, con circa 15.000 ettari perduti;

   il rischio inevitabile è quello di veder aumentare il ricorso alle importazioni, in quanto il vuoto produttivo verrebbe automaticamente occupato da produzioni di altri Paesi extra-Unione europea, che hanno standard inferiori, sia in termini di sicurezza che di qualità;

   le province di Ferrara e di Modena sono le aree più colpite. A Modena manca l'80 per cento delle pere, a Ferrara il 60 per cento, tanto che gli agricoltori hanno iniziato ad abbattere le piante per dedicarsi ad altre colture. La crisi della pericoltura in queste province ha un impatto pesantissimo a livello sia economico che occupazionale –:

   quali ulteriori interventi intenda prevedere a tutela dell'economicità e produttività delle aziende del settore della pericoltura nonché a salvaguardia dell'occupazione, al fine di scongiurare il rischio che un comparto così importante per l'economia del nostro Paese possa scomparire.
(3-00903)


DISEGNO DI LEGGE: S. 936 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 2023, N. 161, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL «PIANO MATTEI» PER LO SVILUPPO IN STATI DEL CONTINENTE AFRICANO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1624)

A.C. 1624 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Struttura di missione)

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero tra gli esperti in cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, in particolare nelle materie legate al contrasto alla malnutrizione e alla promozione della salute, dell'istruzione, della formazione e della tutela dei diritti umani.
4.3. Onori, Lomuti.

  Sopprimere il comma 6.
4.5. Onori, Lomuti.

ART. 5.
(Relazione annuale al Parlamento)

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole : , al fine di evidenziare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati dal Piano e alle eventuali risorse finanziarie impiegate per il loro raggiungimento.
5.2. Alfonso Colucci, Onori, Lomuti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per ogni intervento previsto dal Piano, la Relazione include una valutazione indipendente ex ante ed ex post dell'impatto sociale, economico e ambientale. La valutazione è realizzata attraverso il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica nella tipologia di analisi di impatto integrato e sistemico.
*5.3. Onori, Lomuti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per ogni intervento previsto dal Piano, la relazione include una valutazione indipendente ex ante ed ex post dell'impatto ambientale, sociale ed economico. La valutazione è realizzata attraverso il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica nella tipologia di analisi di impatto integrato e sistemico.
*5.4. Bonelli, Fratoianni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per ogni intervento previsto dal Piano, la Relazione include una valutazione indipendente ex ante ed ex post dell'impatto sociale, economico e ambientale. La valutazione è realizzata attraverso il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica nella tipologia di analisi di impatto integrato e sistemico.
*5.5. Provenzano, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Strategia di finanza sostenibile)

  1. Nell'ambito delle priorità individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, entro il 30 giugno di ciascun anno il Governo, su iniziativa del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, trasmette alle Camere una relazione sulla strategia di finanza sostenibile di lungo periodo adottata con il coinvolgimento dei rappresentanti del mondo finanziario, delle università e della ricerca, della società civile, del terzo settore, delle associazioni ambientaliste e delle associazioni per la difesa dei diritti umani e civili, di enti pubblici, privati e di esperti nelle materie trattate, diretta a definire la strategia di finanza sostenibile di lungo periodo, per individuare il ruolo decisivo e strategico degli strumenti finanza sostenibile, anche in favore del continente africano, e in particolare nel settore della mobilità sostenibile, dell'agricoltura sostenibile, dell'efficienza energetica, delle fonti di energia rinnovabili, dell'economia circolare, per favorire la transizione ecologica ed energetica in Italia e in Africa, per il contenimento dei costi dell'energia, per garantire stabilità e sicurezza del sistema energetico e per adeguare il sistema normativo nazionale alla normativa di settore adottata in sede comunitaria.
5.01. Fratoianni, Bonelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 11 agosto 2014, n. 125)

  1. Per corrispondere alle priorità individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, all'articolo 27, della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, volte a promuovere lo sviluppo sostenibile nei Paesi partner, a imprese selezionate mediante procedure comparative pubbliche. I requisiti e i criteri per la selezione, realizzazione, gestione e rendicontazione delle iniziative finanziate o cofinanziate dall'Agenzia sono stabiliti dal Comitato Congiunto, sulla base dei principi e delle finalità della presente legge, degli standard internazionali in materia di diritti umani, di lavoro dignitoso, di responsabilità sociale e di tutela ambientale nonché dei princìpi della normativa in materia di contratti pubblici.».
5.02. Provenzano, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 11 agosto 2014, n. 125)

  1. Per corrispondere alle priorità individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, all'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come concordato dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con apposito decreto, nei successivi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti da inserire nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio 2025.».
5.03. Provenzano, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.

A.C. 1624 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame intende potenziare le iniziative di collaborazione tra l'Italia e Stati del continente africano e di promuoverne lo sviluppo economico e sociale, nonché di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari, in particolare attraverso la previsione di un piano governativo nonché l'istituzione di una cabina di regia governativa e di una struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

    la politica estera di questo Governo si fonda sul dialogo e sul bilateralismo;

    l'Italia è, vista la sua posizione geografica, la Nazione più prossima al continente africano e in virtù di questo intende costruire una sana e robusta collaborazione al fine di favorirne lo sviluppo e il benessere;

    l'urgenza del provvedimento deriva dalla consapevolezza della necessità di porre in essere interventi organici volti a favorire lo sviluppo dei Paesi di origine e transito dei flussi migratori;

    i flussi migratori verso l'Europa espongono l'Italia a un fenomeno di lungo periodo che affonda le sue radici nella condizione di indigenza di un'ampia fetta di popolazione africana la quale si affida a veri e propri trafficanti per provare a giungere in Europa;

    i numerosi bilaterali avuti con i Capi di Stato di diversi Paesi africani dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, testimoniano la volontà di condividere una linea comune al fine di porre fine al fenomeno migratorio attraverso interventi volti a eliminarne le cause;

    l'emancipazione economica degli individui e lo sviluppo di interi Stati non possono prescindere dalla promozione di condizioni adatte alla strutturazione di iniziative economiche capaci di superare la soglia della sussistenza;

    un adeguato livello di competenze tecniche è condizione necessaria per favorire la nascita di nuove opportunità lavorative e incentivare la cultura imprenditoriale,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di istituire – secondo modalità da concordare con le autorità governative e i corpi intermedi degli Stati africani coinvolti – dei percorsi formativi utili a diffondere migliori competenze tecniche in materia di gestione d'impresa in settori come quello agricolo, manifatturiero o del commercio.
9/1624/1. Gardini .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame intende potenziare le iniziative di collaborazione tra l'Italia e Stati del continente africano e di promuoverne lo sviluppo economico e sociale, nonché di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari, in particolare attraverso la previsione di un piano governativo nonché l'istituzione di una cabina di regia governativa e di una struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

    la politica estera di questo Governo si fonda sul dialogo e sul bilateralismo;

    l'Italia è, vista la sua posizione geografica, la Nazione più prossima al continente africano e in virtù di questo intende costruire una sana e robusta collaborazione al fine di favorirne lo sviluppo e il benessere;

    l'urgenza del provvedimento deriva dalla consapevolezza della necessità di porre in essere interventi organici volti a favorire lo sviluppo dei Paesi di origine e transito dei flussi migratori;

    i flussi migratori verso l'Europa espongono l'Italia a un fenomeno di lungo periodo che affonda le sue radici nella condizione di indigenza di un'ampia fetta di popolazione africana la quale si affida a veri e propri trafficanti per provare a giungere in Europa;

    i numerosi bilaterali avuti con i Capi di Stato di diversi Paesi africani dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, testimoniano la volontà di condividere una linea comune al fine di porre fine al fenomeno migratorio attraverso interventi volti a eliminarne le cause;

    l'emancipazione economica degli individui e lo sviluppo di interi Stati non possono prescindere dalla promozione di condizioni adatte alla strutturazione di iniziative economiche capaci di superare la soglia della sussistenza;

    un adeguato livello di competenze tecniche è condizione necessaria per favorire la nascita di nuove opportunità lavorative e incentivare la cultura imprenditoriale,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di istituire – secondo modalità da concordare con le autorità governative e i corpi intermedi degli Stati africani coinvolti – dei percorsi formativi in Africa, utili a diffondere migliori competenze tecniche in materia di gestione d'impresa in settori come quello agricolo, manifatturiero o del commercio.
9/1624/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Gardini .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame indica i settori di particolare interesse del Piano Mattei, che coprono un gran numero di ambiti: dalla cooperazione allo sviluppo alla salute, dal partenariato energetico al contrasto all'immigrazione illegale, nonché l'istruzione;

   premesso, altresì che:

    l'Agenda globale per lo Sviluppo sostenibile e gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals-SDGs), da raggiungere entro il 2030, sono stati approvati dalle Nazioni Unite nel 2015. In particolare l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) sull'istruzione n. 4, mira a «garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti»;

    gli SDG sostengono che l'istruzione rappresenti un motore cruciale dello sviluppo nonché uno strumento volto al raggiungimento di altri SDG, come la riduzione della povertà, la parità di genere e la riduzione delle disuguaglianze;

    il conseguimento del SDG 4 richiede la collaborazione di governi, organizzazioni internazionali, società civile e settore privato per investire nelle infrastrutture educative, formare gli insegnanti e attuare politiche educative inclusive;

    il Rapporto Mondiale di Monitoraggio dell'Educazione (GEM) del 2020, riporta dati relativi al tasso di iscrizione all'istruzione primaria globale che ha raggiunto il 91 per cento nel 2019. Tuttavia, circa 258 milioni di bambini e giovani non hanno frequentato la scuola nel 2018;

    la popolazione in età scolare nei Paesi a basso reddito aumenterà del 67 per cento nei prossimi tre decenni e del 76 per cento nell'Africa subsahariana, che già ospita il maggior numero di bambini non scolarizzati al mondo;

    il Rapporto GEM ha stimato che il deficit di finanziamento annuale per raggiungere l'istruzione pre-primaria, primaria e secondaria universale entro il 2030 è di 148 miliardi di dollari a livello globale;

    la centralità e l'importanza strategica dell'istruzione di base a livello globale, e in particolare dell'istruzione delle ragazze, è stata riconosciuta da numerose Presidenze del G7;

    l'Africa subsahariana e l'Asia meridionale continuano ad affrontare le maggiori lacune nel campo dell'istruzione, con infrastrutture limitate, alti tassi di abbandono scolastico e disparità di genere;

    a gennaio 2024 si svolgerà la Conferenza Italia-Africa: un'opportunità per affrontare anche il tema dell'istruzione,

impegna il Governo

a intraprendere, nel contesto della cornice strategica del «Piano Mattei» tutte le opportune iniziative, in sede di Conferenza Italia-Africa e nel corso della Presidenza italiana del G7 nel 2024, volte a evidenziare l'importanza del tema dell'istruzione per il futuro dello sviluppo sostenibile, anche prevedendo una apposita sessione dedicata nell'ambito della citata conferenza con la partecipazione dell'UNESCO, della Global Partnership for Education (GPE), e della Education Cannot Wait (ECW), considerata la loro missione volta a sostenere i Paesi meno sviluppati e quelli in via di sviluppo nella costruzione di sistemi educativi equi, inclusivi e di qualità.
9/1624/2. Onori , Quartapelle Procopio .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del decreto-legge in esame istituisce la Cabina di regia per la definizione e l'attuazione del «Piano Mattei», prevedendo che sia presieduta dal Presidente del Consiglio e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da altri Ministri, dal presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e da rappresentanti di agenzie e società pubbliche che operano nel settore. Stabilisce, altresì, che facciano parte della cabina anche rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica ed università, oltre che esponenti «della società civile e del terzo settore», individuati con decreto del Presidente del Consiglio;

    tra i soggetti componenti la costituenda Cabina di regia, non figura l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), nonostante il ruolo riconosciuto nell'ambito della cooperazione internazionale dei comuni italiani in Africa;

    come è noto, con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 125 recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo» e il passaggio dalla Cooperazione decentrata al Partenariato territoriale, il ruolo di sostegno svolto dalle amministrazioni locali è cresciuto in maniera significativa soprattutto con riferimento alle iniziative di sviluppo volte al raggiungimento degli Obiettivi dell'Agenda 2030;

   considerato che:

    la citata legge 125 del 2014 prevede forme di coinvolgimento dei presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a consentire forme di partecipazione dell'Anci alla Cabina di regia di cui in premessa, in quanto titolare della rappresentanza istituzionale dei comuni, di ogni forma associativa, delle città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale.
9/1624/3. Alfonso Colucci .


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in oggetto, prevede all'articolo 1, comma 2, i settori di collaborazione tra Italia e Paesi africani, nella cornice del Piano Mattei, tra i quali la tutela dell'ambiente e l'adattamento ai cambiamenti climatici;

    l'Italia con la presidenza del G7 assume un ruolo cruciale anche rispetto alla possibilità di potere lanciare un piano di cooperazione con l'Africa, con l'intento strategico di raggiungere obiettivi importanti, concreti e fattuali di sostenibilità ambientale ed economica;

    in tale scenario, l'azione per la giustizia climatica verso quei Paesi a basso reddito che stanno affrontando sfide colossali a causa dei cambiamenti climatici, pur avendo contribuito in maniera minima alle emissioni globali di gas serra, ricopre un ruolo fondamentale. Sarebbe opportuno procedere verso uno sviluppo che sia non solo sostenibile, ma anche giusto in termini di solidarietà planetaria tra tutti i paesi e tutte le popolazioni, e rispetto a quei paesi che hanno subito perdite e danni in questa crisi ambientale ed economica;

   considerato che:

    il raggiungimento degli obiettivi necessari per rispondere efficacemente a questa crisi è ancora distante, atteso che servono strumenti più stringenti e rigorosi di sostenibilità, e ulteriori risorse finanziarie per rispondere agli sconvolgimenti climatici del nostro pianeta;

    nel suo ruolo chiave, l'Italia deve dimostrarsi aperta ad ascoltare attentamente le raccomandazioni di esperti e attivisti, indirizzando in modo specifico misure, strumenti e risorse dove più necessario;

    il Piano Mattei dovrebbe rappresentare un'opportunità per guidare verso un cambiamento giusto e sostenibile, che non solo affronti l'emergenza climatica, ma che si proponga anche di colmare le disuguaglianze in ambito sanitario e socioeconomico a livello mondiale;

   considerato, altresì, che:

    il tema della tutela ambientale e dell'adattamento ai cambiamenti climatici è strettamente collegato con i temi delle migrazioni forzate e della vulnerabilità delle popolazioni interessate,

impegna il Governo:

   ad adottare opportune iniziative volte a rafforzare in modo adeguato tutte le azioni poste a sostegno della giustizia climatica verso quei Paesi a basso reddito colpiti da tali cambiamenti climatici;

   a prevedere nel Piano Mattei gli strumenti e le risorse necessarie per le persone vulnerabili, incluse le persone rifugiate e sfollate interne, al fine di adattarsi alle conseguenze della crisi climatica, anche come misure cruciali per la costruzione della pace.
9/1624/4. Morfino .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del decreto-legge in esame definisce i compiti della Cabina di regia, tra i quali figurano la promozione del coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato, nonché la promozione di iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali;

    come è noto, con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 125 recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo» e il passaggio dalla Cooperazione decentrata al Partenariato territoriale, il ruolo di sostegno svolto dalle amministrazioni locali è cresciuto in maniera significativa soprattutto con riferimento alle iniziative di sviluppo volte al raggiungimento degli Obiettivi dell'Agenda 2030;

   considerato che:

    a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 125 del 2014, è stato possibile che oltre 180 comuni si attivassero in attività di cooperazione internazionale e che fossero realizzati oltre 50 interventi di cooperazione territoriale in altrettante città del Nord e Centro Africa, come pure in Medio Oriente. Il Partenariato territoriale svolge dunque un ruolo fondamentale che permette agli interventi congiunti di cooperazione di produrre sviluppo sostenibile. Ad oggi, ben 75 comuni italiani risultano impegnati in progetti di cooperazione allo sviluppo;

   ritenuto che:

    appare opportuno che le politiche italiane verso il continente africano possano contare su fondi implementati e con risorse adeguate,

impegna il Governo

al fine di dare piena attuazione al partenariato territoriale, ad introdurre, tra i compiti della Cabina di regia, quello di supporto dell'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo con il Continente africano dei comuni e delle città.
9/1624/5. Lomuti .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame indica i settori di particolare interesse del Piano, che coprono un gran numero di ambiti, tra cui anche la tutela dell'ambiente e l'adattamento ai cambiamenti climatici;

    il Piano Mattei persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza;

   considerato che:

    è quanto mai necessario rafforzare le sinergie delle relazioni sul clima tra l'Italia e l'Africa, allineando le politiche energetiche, di adattamento, di mitigazione al cambiamento climatico agli obiettivi climatici internazionali, supportando, con meccanismi incentivanti, gli investimenti del settore privato in politiche energetiche di mitigazione e in azioni di adattamento climatico;

    ciò risulta fondamentale anche per affrontare con più efficacia ed efficienza il nesso tra cambiamento climatico e migrazione,

impegna il Governo

a promuovere, nell'ambito degli obiettivi previsti nel piano Mattei, investimenti ambientalmente sostenibili, privilegiando le tecnologie a minor impatto ambientale che favoriscono la transizione energetica.
9/1624/6. L'Abbate .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del decreto-legge in esame, cosiddetto Piano Mattei, elenca i compiti della Cabina di regia. Tra questi è fondamentale quello di promuovere le attività di incontro tra rappresentanti della società civile, delle diaspore riconosciute dai ministeri dei Paesi africani come previsto dall'Unione Africana, delle università, mondo della cooperazione, imprese ed associazioni di lavoratori italiane ed africane, allo scopo di agevolare le iniziative di collaborazione territoriale e promozione di attività di sviluppo;

    il Piano Mattei ha l'obiettivo di potenziare le iniziative di collaborazione tra Italia e Stati del continente africano per sostenere lo sviluppo economico e sociale e rafforzare al contempo il coordinamento delle iniziative pubbliche e private tra lo Stato italiano e i Paesi africani;

    nel preambolo del decreto-legge si evidenzia come il Piano Mattei sia volto a promuovere uno sviluppo comune sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica e sociale culturale che favorisca la condivisione e la partecipazione degli Stati africani. Un Piano, quindi, che preveda investimenti verso i Paesi del continente africano per lo sviluppo degli stessi e che devono essere coinvolti nella gestione delle risorse perché si realizzino processi di crescita;

    rientrano, in questo contesto, anche le attività di istruzione e di formazione lavorativa nell'ambito della costruzione di partenariati tra il nostro Paese e gli Stati del continente africano. È, quindi, importante che si promuovano reciprocamente piani di inclusione (con particolare riguardo all'istruzione e alla formazione dei cittadini africani) attraverso un approccio complessivo che coinvolga le istituzioni scolastiche ed universitarie, gli imprenditori e la società civile, per attivare forme di inserimento socio lavorativo dei giovani del continente africano;

    l'istruzione e la formazione professionale rappresentano gli strumenti primari per l'inclusione sociale (che rappresenta uno dei principi base delle politiche sull'immigrazione quale processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri) e vanno pertanto valorizzate ed attuate con tutte le misure necessarie. È importante promuovere l'inclusione dei giovani provenienti dai Paesi del Continente africano e di facilitarne, attraverso l'istruzione, la partecipazione socio-lavorativa nella società. È opportuno quindi un aumento delle risorse necessarie per le scuole per promuovere l'integrazione e le politiche generali volte all'inclusione e all'uguaglianza;

    l'organizzazione di corsi di formazione all'estero permette, altresì, la realizzazione di progetti formativi direttamente nei Paesi di origine. Questo tipo di progetti rappresenta un sostegno immediato ai Paesi del Continente africano e ai loro cittadini, attraverso un'attività di formazione sul territorio che garantisce una diffusa specializzazione professionale e permette al sistema delle imprese di assumere lavoratori qualificati, di cui hanno necessità per le loro attività produttive,

impegna il Governo:

   ad adottare, nell'ambito dei compiti della Cabina di regia, iniziative dirette ad implementare scambi continui mirati all'istruzione degli studenti africani ed italiani, al fine di favorirne processi di cooperazione, mobilità e crescita;

   ad adottare, altresì, iniziative per garantire la formazione professionale dei giovani del Continente africano anche nei luoghi di origine, in modo tale da consentire maggiori e diffuse opportunità di specializzazione professionale, agevolando al contempo il sistema delle imprese, che necessita di figure qualificate per le proprie attività.
9/1624/7. Soumahoro .


   La Camera,

   premesso che:

    nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale si prevede la realizzazione di un Green Corridor destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino,

impegna il Governo

a stanziare risorse adeguate finalizzate a finanziare uno studio di fattibilità del Green Corridor, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.
9/1624/8. Serracchiani , Simiani .


   La Camera,

   premesso che:

    nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale si prevede la realizzazione di un Green Corridor destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di stanziare risorse adeguate finalizzate a finanziare uno studio di fattibilità del Green Corridor, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.
9/1624/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Serracchiani , Simiani .


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 161 del 2023, recante Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza;

    in particolare, viste le ragioni storiche che ci legano a questo Paese, preoccupa la situazione del Mozambico. Proprio in Italia infatti, nel 1992 dopo 16 anni di guerra civile, un milione di morti e oltre quattro milioni di profughi, si giunse ad un accordo di pace nel Paese grazie all'importante mediazione svolta dalla Comunità di Sant'Egidio e dal Governo italiano. Tanto che l'allora segretario generale dell'Onu, Boutros-Ghali, parlò di formula italiana per descrivere «l'attività pacificatrice» della Comunità, unica nel suo genere perché fatta di tecniche caratterizzate da riservatezza e informalità;

    come noto, però, negli ultimi anni il Mozambico ha visto la scoperta di giacimenti off shore enormi – tali da renderlo potenzialmente il terzo produttore di gas in Africa – e contemporaneamente ha visto riaccendersi gli scontri nel Nord e trasformando quella che poteva essere un'opportunità nello scenario di un conflitto a bassa intensità che da ottobre 2017 ha causato 3 mila morti e 800 mila sfollati,

impegna il Governo

nell'implementazione del Piano Mattei, di individuare nello Stato africano del Mozambico un partner importante, soprattutto al fine di mantenere la pacificazione dei territori al Nord del Paese e garantire la protezione dei diritti fondamentali della popolazione civile.
9/1624/9. Ciani .


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 161 del 2023, recante Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza;

    in particolare, educare alla cittadinanza globale significa fornire ai cittadini e alle cittadine gli strumenti per comprendere fenomeni complessi che caratterizzano il nostro tempo (globalizzazione, finanziarizzazione, cambiamenti climatici, migrazioni...), cogliendone relazioni e interdipendenze che legano aree lontane del pianeta. Si tratta di un processo formativo che induce le persone a impegnarsi per attivare il cambiamento nelle strutture sociali, culturali, politiche ed economiche che influenzano le loro vite. Riguarda diversi ambiti: l'educazione formale, l'educazione non-formale, l'informazione e la sensibilizzazione;

    è applicabile in tutti i contesti sociali: famiglia, scuola, luoghi di lavoro, comunità in genere. Educare alla cittadinanza globale è uno degli obiettivi dell'Agenda 2030. Nel gennaio del 2018 il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS) ha approvato la prima «Strategia Italiana per l'Educazione alla Cittadinanza Globale», elaborata da un gruppo di lavoro multi attoriale composto da Ministeri, enti locali, AICS, università e le principali reti di organizzazioni della società civile;

    sulla scia dell'approccio UNESCO, la Strategia Italiana sottolinea alcuni princìpi caratterizzanti dell'ECG. L'Italia si è dotata di un Strategia Nazionale per l'ECG nel 2020 e l'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo ha poi emanato bandi per progetti di educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale. Nel maggio del 2023 è stato approvato il Piano di Azione nazionale di educazione alla cittadinanza globale, che riguarda l'educazione verso una dimensione globale equa, inclusiva e sostenibile, consiste tra l'altro in attività da svolgere in Italia nelle scuole, nelle università, con i comuni e gli enti locali anche per diffondere i valori dell'Agenda 2030;

    il Piano Mattei, nell'obiettivo di regolare una collaborazione tra Italia e Africa, non può prescindere da questioni che riguardano lo sviluppo sostenibile; per questo il Paese abbisogna di cittadini consapevoli e preparati a comprendere le dinamiche internazionali e le loro interazioni, la complessità delle interconnessioni delle sfide attuali;

    purtroppo però l'ultimo bando AICS per i progetti ECG è del 2021 attualmente non ve ne sono in previsione. Inoltre il piano d'azione nazionale ECG, varato da AICS non ha ancora il riconoscimento dal Comitato interministeriale-CICS,

impegna il Governo

nell'implementazione del Piano Mattei, di individuare politiche e bandi che prevedano il sostegno e lo sviluppo di programmi in materia di educazione alla cittadinanza globale.
9/1624/10. Ferrari .


   La Camera,

   premesso che:

    dopo più di un anno dal primo annuncio del cosiddetto «Piano Mattei», il decreto-legge in esame si limita a disegnare una cornice generale priva di sostanze, che manca di fornire elementi concreti sui contenuti del Piano o sulle risorse ad esso destinate;

    alla luce della dichiarata ambizione del Piano di costituire un nuovo paradigma di cooperazione, sviluppo e partenariato paritario con i Paesi del continente africano, è da ritenersi fondamentale il contributo delle associazioni e delle comunità diasporiche italiane, strumento fondamentale nello sviluppo di efficaci politiche di cooperazione allo sviluppo in quanto ponte tra i Paesi e le società e attori chiave nello scambio economico, culturale e sociale tra l'Italia e i Paesi di provenienza dei migranti residenti o dei cittadini italiani con background migratorio;

    secondo i dati dell'ISTAT aggiornati a gennaio 2022, la comunità diasporica africana rappresenta oltre il 30 per cento dei cittadini non UE regolarmente soggiornati in Italia;

    in Italia sono presenti oltre 2.100 associazioni di migranti espressioni delle diaspore, che svolgono un ruolo fondamentale nei processi di integrazione nella società e per la crescita italiana, rivestendo un ruolo di rappresentanza rispetto alle istituzioni e di intermediazione tra i singoli migranti, la società di accoglienza e le istituzioni;

    in data 6 dicembre 2023 è stato presentato il Coordinamento italiano delle diaspore per la cooperazione internazionale, punto di arrivo del progetto del Summit Nazionale delle Diaspore, sostenuto dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) ed implementato dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) insieme all'Associazione Le Réseau;

    la legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), riconosce, agli articoli 2 e 26, un ruolo di primo piano alle organizzazioni ed associazioni di immigrati nell'attivare processi di cooperazione allo sviluppo;

    promuove inoltre la partecipazione delle diaspore sia su un piano politico-istituzionale tramite la presenza nel Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo, sia a livello operativo mediante l'accesso diretto ai bandi di finanziamento;

    la sopracitata legge n. 125 del 2014 promuove inoltre il coinvolgimento politico-istituzionale delle diaspore tramite la loro presenza all'interno del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo, di cui all'articolo 16, strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta che si riunisce annualmente su convocazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, per esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla valutazione,

impegna il Governo:

   a coinvolgere le comunità diasporiche nell'elaborazione ed implementazione del Piano Mattei attraverso la valorizzazione dell'impegno delle associazioni diasporiche per lo sviluppo dei Paesi di origine;

   a promuovere bandi per il cofinanziamento di iniziative imprenditoriali promosse dalla diaspora e dalle nuove generazioni e iniziative sociali locali di pubblico interesse;

   a coinvolgere le suddette comunità e associazioni al fine di costruire politiche e interventi che tengano conto della realtà migratoria, dei bisogni e opportunità di sviluppo e delle aspirazioni delle persone a livello transnazionale, evitando un approccio solamente top-down; promuovere le conoscenze e le competenze delle Diaspore sulla Cooperazione allo Sviluppo e percorsi di rappresentanza inclusiva delle Diaspore nella Cooperazione Internazionale, così come previsto dalla legge n. 125 del 2014.
9/1624/11. Bakkali , Amendola .


   La Camera,

   premesso che:

    alla luce della dichiarata ambizione del Piano di costituire un nuovo paradigma di cooperazione, sviluppo e partenariato paritario con i Paesi del continente africano, è da ritenersi fondamentale il contributo delle associazioni e delle comunità diasporiche italiane, strumento fondamentale nello sviluppo di efficaci politiche di cooperazione allo sviluppo in quanto ponte tra i Paesi e le società e attori chiave nello scambio economico, culturale e sociale tra l'Italia e i Paesi di provenienza dei migranti residenti o dei cittadini italiani con background migratorio;

    secondo i dati dell'ISTAT aggiornati a gennaio 2022, la comunità diasporica africana rappresenta oltre il 30 per cento dei cittadini non UE regolarmente soggiornati in Italia;

    in Italia sono presenti oltre 2.100 associazioni di migranti espressioni delle diaspore, che svolgono un ruolo fondamentale nei processi di integrazione nella società e per la crescita italiana, rivestendo un ruolo di rappresentanza rispetto alle istituzioni e di intermediazione tra i singoli migranti, la società di accoglienza e le istituzioni;

    in data 6 dicembre 2023 è stato presentato il Coordinamento italiano delle diaspore per la cooperazione internazionale, punto di arrivo del progetto del Summit Nazionale delle Diaspore, sostenuto dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) ed implementato dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) insieme all'Associazione Le Réseau;

    la legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), riconosce, agli articoli 2 e 26, un ruolo di primo piano alle organizzazioni ed associazioni di immigrati nell'attivare processi di cooperazione allo sviluppo;

    promuove inoltre la partecipazione delle diaspore sia su un piano politico-istituzionale tramite la presenza nel Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo, sia a livello operativo mediante l'accesso diretto ai bandi di finanziamento;

    la sopracitata legge n. 125 del 2014 promuove inoltre il coinvolgimento politico-istituzionale delle diaspore tramite la loro presenza all'interno del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo, di cui all'articolo 16, strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta che si riunisce annualmente su convocazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, per esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla valutazione,

impegna il Governo:

   a coinvolgere le comunità diasporiche nell'elaborazione ed implementazione del Piano Mattei attraverso la valorizzazione dell'impegno delle associazioni diasporiche per lo sviluppo dei Paesi di origine;

   a coinvolgere le suddette comunità e associazioni al fine di costruire politiche e interventi che tengano conto della realtà migratoria, dei bisogni e opportunità di sviluppo e delle aspirazioni delle persone a livello transnazionale, evitando un approccio solamente top-down; promuovere le conoscenze e le competenze delle Diaspore sulla Cooperazione allo Sviluppo e percorsi di rappresentanza inclusiva delle Diaspore nella Cooperazione Internazionale, così come previsto dalla legge n. 125 del 2014.
9/1624/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Bakkali , Amendola .


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023 n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano;

    l'articolo 2 prevede l'istituzione di una Cabina di regia per il Piano Mattei, «presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, dagli altri Ministri, dal Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale delegato in materia di cooperazione allo sviluppo, dal Vice Ministro delle imprese e del made in Italy delegato in materia di promozione e valorizzazione del made in Italy nel mondo, dal Vice Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica delegato in materia di politiche e attività relative allo sviluppo sostenibile, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché da un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.a., uno della società SACE S.p.a. e uno della società Simest S.p.a.»;

    l'articolo 2 prevede inoltre che facciano parte della Cabina di regia anche rappresentati di imprese a partecipazione pubblica, di imprese industriali, della Conferenza dei rettori delle università italiane, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e del Terzo settore nonché rappresentanti di enti pubblici o privati, esperti nelle materie trattate, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

    tuttavia, non vi è espresso riferimento ad una rappresentanza delle diaspore africane, componente della popolazione italiana ed europea proveniente dal continente africano che è ormai consolidata nei Paesi europei;

    considerato che tale presenza ha negli anni favorito la nascita e lo sviluppo di organizzazioni ed associazioni della società civile di persone migranti di diverse generazioni e considerato il ruolo attivo di molte di queste nel favorire l'inserimento e nel rapportarsi con i nuovi arrivati nella società ospitante, sarebbe importante valorizzare l'impegno delle associazioni diasporiche per lo sviluppo dei Paesi di origine e per meglio conoscere il contesto del luogo;

    secondo dati economici, le diaspore sono il principale attore della solidarietà internazionale;

    le rimesse delle diaspore non sono soltanto di tipo economico ma anche sociale, in quanto le competenze acquisite nel Paese di origine così come in quello di destinazione possono essere meglio trasferite ed applicate dalle comunità delle diaspore;

    si ricorda poi che un importante ruolo è quello svolto dagli imprenditori della diaspora, che sono coloro che possono agire da attori transnazionali capaci di creare opportunità, trasferire know how, creare legami, interpretare i contesti e portare innovazione;

    inoltre, è necessario considerare anche il contributo sia fiscale che sociale dei cittadini con background migratorio che, insieme a quello dei cittadini italiani, fa parte del volume totale delle entrate fiscali che saranno destinate ai programmi per il Piano Mattei,

impegna il Governo

a coinvolgere le diaspore e le nuove generazioni nella programmazione del Piano Mattei.
9/1624/12. Zaratti , Bonelli , Borrelli , Dori , Evi , Fratoianni , Ghirra , Grimaldi , Mari , Piccolotti , Zanella .


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 161 del 2023, recante Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza;

    la Cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, così come definita dall'articolo 1 della legge n. 125 del 2014, è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia, e la sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato;

    l'Italia ha ripetutamente sottoscritto l'impegno internazionale, previsto dall'Agenda 2030 dell'ONU ed europeo di destinare lo 0,70 per cento del proprio reddito nazionale lordo a sostegno di obiettivi di sviluppo; i paesi donatori si sono impegnati a raggiungere tale risultato entro il 2030, come indicato dall'obiettivo 17 dell'agenda per lo sviluppo sostenibile;

    purtroppo, l'Italia rientra tra quei donatori che non solo ancora non raggiungono gli obiettivi, ma che si trovano anche piuttosto distanti dal traguardo. L'aspetto più preoccupante dei dati italiani però riguarda il loro andamento incostante negli anni,

impegna il Governo

nell'implementazione del cosiddetto Piano Mattei, a prevedere il percorso di graduale adeguamento e gli stanziamenti che saranno inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio 2025, al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come concordato dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea.
9/1624/13. Provenzano .


   La Camera,

   premesso che:

    come evidenziato dalla relazione illustrativa, il provvedimento in esame persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, stabile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza;

    la recente COP28 di Dubai si è conclusa con un accordo tra le parti che riconosce per la prima volta la necessità di una transizione dai combustibili fossili;

    servono politiche risolute per garantire che la nuova capacità di energia pulita sostituisca attivamente l'energia prodotta da carbone, petrolio e gas, accelerando il passaggio verso un'economia neutra dal punto di vista climatico entro il 2050, secondo gli obiettivi climatici fissati dall'UE;

    a livello nazionale lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione è il Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), la cui ultima versione è stata trasmessa alla Commissione europea il 19 luglio 2023;

    i recenti rilievi mossi della Commissione europea mostrano che il PNIEC non riesce a centrare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti previsti a livello continentale, ovvero -55 per cento al 2030 rispetto al 1990, visto quanto proposto dal Governo Meloni per i gas serra nei settori Ets che si ridurrebbero del 35-37 per cento rispetto al 2005, contro un target individuato dalla legislazione Ue pari a -43,7 per cento;

    l'Italia viene citata insieme alla Croazia e alla Slovacchia, per la decisione di aumentare la produzione nazionale di gas naturale e, insieme a Francia e Germania, tra i Paesi che più sostengono con le loro politiche l'industria dei veicoli alimentati dai combustibili fossili;

    a questo riguardo, in una recente analisi del Pniec, Transport & Environment sottolinea proprio l'assenza di una strategia efficace per evolvere verso un settore trasporti verde, essendo la decarbonizzazione del settore, così come pianificata dal Governo italiano, basata in larga misura su vettori energetici inefficienti. Entro il 2030, quasi due terzi dell'energia «rinnovabile» totale nei trasporti dovrebbe, infatti, essere fornita dalle bioenergie;

    un impiego così massiccio di biocarburanti espone l'Italia alla dipendenza dall'import di materie prime (che oggi garantisce il 94 per cento del totale dei feedstock impiegati nel nostro Paese) con milioni di tonnellate di oli vegetali, come olio di palma o olio di colza, prodotti convertendo a colture di piante oleaginose centinaia di migliaia di ettari di territorio in diversi Paesi dell'Africa (Kenia, Mozambico, Angola, Ruanda, Costa d'Avorio), con il rischio di competizione con le filiere agroalimentari, che si prospetta ancora più grave in un quadro di carenza a causa della crisi climatica in atto,

impegna il Governo

ad escludere le biomasse e i biocarburanti tra gli ambiti di intervento della cooperazione tra l'Italia e gli Stati del continente africano, adeguando al contempo il Piano nazionale integrato energia e clima secondo le indicazioni della Commissione europea, rimodulando gli obiettivi di riduzione dei gas climalteranti secondo i target fissati a livello continentale, in particolare riducendo le emissioni collegate al settore dei trasporti, puntando ad accelerare sulla mobilità elettrica e intervenendo soprattutto sulle tecnologie abilitanti e strategiche.
9/1624/14. Bonelli , Fratoianni , Zanella , Borrelli , Dori , Evi , Ghirra , Grimaldi , Mari , Piccolotti , Zaratti .


   La Camera,

   premesso che:

    per Finanza Sostenibile si intende l'insieme dei finanziamenti che vanno ad attività favorevoli allo sviluppo sostenibile, cioè che tengono conto delle dimensioni ambientale, sociale, economica e di governance;

    la Finanza Sostenibile può avere una dimensione pubblica e una dimensione privata, interessando cioè sia le modalità di orientamento e di finanziamento della spesa pubblica (Green Bond Sovrani) sia i criteri di erogazione dei finanziamenti da parte del sistema finanziario/creditizio e il sistema di auto finanziamento delle quotate in borsa (Green Bond Privati);

    nella dimensione pubblica assumono un ruolo centrale le politiche fiscali, i sussidi e gli investimenti pubblici. Nella dimensione privata lo Stato può avere un ruolo importante nell'orientare e favorire i settori economico-produttivi ad investire nella transizione sostenibile e nel miglioramento delle performance ambientali. A livello nazionale sono stati emessi i primi Green Bond Sovrani (2 marzo 2021) per complessivi 8,5 miliardi di euro;

    il settore finanziario svolge un ruolo strategico nel sostenere la protezione e la gestione del capitale naturale e dell'ambiente, nonché nell'accelerare lo sviluppo sostenibile e nel rilanciare l'economia circolare. I mercati finanziari hanno un ruolo importante nel fornire risorse per le attività economiche che possono avere impatti, sia positivi che negativi, sull'ambiente;

    la finanza sostenibile necessita di un impegno costante per migliorare la collaborazione e il coordinamento, nonché approcci e strumenti innovativi coinvolgendo gli attori economici e della società civile a tutti i livelli;

    ogni Paese ha specifici settori strategici che devono essere sostenuti attraverso finanziamenti sostenibili e questo processo può essere agevolato attraverso una tassonomia dei finanziamenti sostenibili;

    ciascun Paese dovrebbe riconoscere che i sussidi globali che causano danni alla natura sono cinque volte maggiori di tutti i finanziamenti governativi impiegati per proteggere la natura. È quindi quasi impossibile proteggere e ripristinare l'ambiente, a meno che questi non vengano riformati e reindirizzati. Sono, quindi, necessari sforzi per riallineare i sussidi al fine di ottenere risultati positivi per la natura, in una transizione che sia soprattutto giusta ed equa da un punto di vista sociale;

    si rende necessario spostare tutti i flussi finanziari in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. In questa direzione tutti i Paesi dell'Unfccc sono chiamati a eliminare i sussidi diretti e indiretti ai combustibili fossili, mentre le principali istituzioni finanziarie internazionali dovrebbero adottare rapidamente politiche di disinvestimento dai combustibili fossili, maggiori garanzie per i diritti umani, strutture di gestione più democratiche che includano meccanismi di partecipazione e monitoraggio da parte dei Paesi in via di sviluppo, delle popolazioni indigene, della società civile e delle comunità locali;

    sebbene i Paesi si stiano attualmente concentrando particolarmente sull'adattamento climatico e sulle azioni per il clima, ci sono altri impatti ambientali, ugualmente importanti, che devono essere considerati: biodiversità, capitale naturale, servizi ecosistemici e salute umana;

    il gruppo di lavoro sulla finanza sostenibile (SFWG) del G20, avendo stabilito di includere la natura, la biodiversità e le questioni sociali tra i propri obiettivi, sta considerando ulteriori e nuovi strumenti in grado di mobilitare e rendicontare i flussi finanziari dai settori privati, nonché promuovere il «Green Budgeting» da parte dei Governi per incorporare meglio il valore della natura;

    l'Italia, in passato, ha sostenuto e appoggiato i contenuti esposti dall'Ue, con la pubblicazione della Tassonomia europea e dei primi 2 Atti Delegati su Climate Change Adaptation e Climate Change Mitigation. Restano da definire gli atti delegati relativi alle altre 4 aree di intervento, specificatamente sull'uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; sulla transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; sulla prevenzione e controllo dell'inquinamento; sulla protezione della biodiversità e della salute degli eco-sistemi,

impegna il Governo:

   con il coinvolgimento dei rappresentanti del mondo finanziario, delle università e della ricerca, della società civile, del terzo settore, delle associazioni ambientaliste e delle associazioni per la difesa dei diritti umani e civili, di enti pubblici, privati e di esperti nelle materie trattate, a definire la strategia di finanza sostenibile di lungo periodo, per individuare il ruolo decisivo e strategico degli strumenti di finanza sostenibile, anche in favore del continente africano, e in particolare nel settore della mobilità sostenibile, dell'agricoltura sostenibile, dell'efficienza energetica, delle fonti di energia rinnovabili, dell'economia circolare, per favorire la transizione ecologica ed energetica in Italia e in Africa, per il contenimento dei costi dell'energia, per garantire stabilità e sicurezza del sistema energetico e per adeguare il sistema normativo nazionale alla normativa di settore adottata in sede comunitaria;

   a reindirizzare le funzioni svolte dalla Sace s.p.a. al sostegno di operazioni del settore delle fonti rinnovabili e delle energie pulite, escludendo il finanziamento di progetti e investimenti anche esteri che riguardino direttamente o indirettamente i combustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti.
9/1624/15. Fratoianni , Bonelli , Zanella , Borrelli , Dori , Evi , Ghirra , Grimaldi , Mari , Piccolotti , Zaratti .


   La Camera,

   premesso che:

    l'A.C. 1624, recante «Disposizioni urgenti per il “Piano Mattei” per lo sviluppo in Stati del Continente africano», prevede la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorità di azione, tuttavia risulta incompleto nella sua definizione operativa;

    la sua stessa definizione di «Piano» ci rimanda alla mente una fase storica, nella quale, il livello di cooperazione internazionale, toccò probabilmente uno dei suoi momenti massimi, attraverso il «Piano Marshall». Andava ricostruita l'Europa uscita in macerie dalla Seconda guerra mondiale ed in essa un paese come l'Italia che registrava un surplus di forza lavoro ed una tendenza demografica ancora in forte espansione. L'Italia che, dal 1876 fino allo scoppio della Prima guerra mondiale si era caratterizzata per essere stata protagonista assoluta del fenomeno migratorio in uscita, individuò nell'emigrazione una possibile soluzione ai suoi atavici problemi socioeconomici;

    sul versante delle istituzioni internazionali, il secondo dopoguerra, rappresenta con ogni probabilità il momento di massima volontà di governare i fenomeni migratori attribuendo agli Stati, non solo di arrivo, ma di partenza, un ruolo decisivo nella propria gestione. Infatti, dopo la fine del secondo conflitto mondiale, la questione migranti si fece di nuovo impellente e si sentì la necessità di effettuare una classificazione degli stessi, per esempio tra sfollati e profughi. In base all'appartenenza ad una categoria o all'altra, cambiava anche l'organismo di gestione a cui fare riferimento. La prima categoria era sottoposta alla protezione dell'OIR, Organizzazione internazionale dei rifugiati, che aveva il compito di rimpatriare o ricollocare in un altro paese rifugiati oppure sfollati. Nel 1952 l'OIR fu liquidata e la gestione di questa categoria di emigrati passò nelle mani dell'Alto Commissariato per i rifugiati;

    la seconda categoria di emigrati era sottoposta al controllo dell'OIL, Organizzazione internazionale del lavoro, e dell'OECE istituita per la ricerca della cooperazione europea e per la corretta gestione degli aiuti tra i beneficiari del Piano Marshall. Quest'ultima istituì un Comitato interno (Manpower Committee) al fine di migliorare la possibilità di movimento dei lavoratori fra paesi membri. L'OECE, tramite il Piano Marshall (o European Recovery Program ERP), garantì una sovvenzione gratuita di 988.000 dollari all'OIL, 788.000 dollari accordati direttamente dal programma ERP e 200.000 dai paesi membri, al fine di istituire un programma di estensione internazionale, che potesse garantire una migliore emigrazione a livello europeo. La maggior parte di questi fondi furono utilizzati per effettuare missioni nei paesi di destinazione e nei paesi di esodo, per consigliare i governi sui metodi più appropriati da seguire per la scelta delle procedure di emigrazione;

    nel 1952 l'OIL chiese ulteriori stanziamenti agli Stati Uniti che si dimostrarono contrari in quanto non volevano più mettere a disposizione fondi propri, di cui avrebbero potuto beneficiare paesi dell'Unione Sovietica o suoi Satelliti, data la loro mancata partecipazione al programma ERP. Con questa opposizione americana cessò la ragione d'essere dell'OIL che, nel 1952, fu chiuso;

    l'Italia, nell'ambito della gestione dei migranti, partecipò in maniera molto attiva: infatti i suoi funzionari si distinsero poiché sollevarono in maniera ripetitiva il problema dell'occupazione italiana proponendo soluzioni a livello internazionale al problema. L'OECE riconobbe l'importanza del tema emigratorio ed emanò una dichiarazione in cui ribadì ai paesi europei di stipulare accordi bilaterali con l'Italia, ma anche tra le altre nazioni europee;

    conclusosi il mandato dell'OIL, la gestione dei migranti mossi da motivazioni economiche passò nelle mani di un nuovo organo provvisorio denominato CPIMME (Comitato provvisorio intergovernativo per il movimento dei migranti dall'Europa). Lo scopo dell'ente era quello di organizzare e sussidiare il trasporto dei migranti che non potevano permettersi di pagare il viaggio verso paesi che potevano offrire possibilità di insediamento permanente;

    il CPIMME si occupò dello spostamento e ricollocazione di una cifra consistente di emigranti, circa un milione. Nel corso del tempo assunse sempre più i connotati di un'Agenzia sulla migrazione, in quanto subì un'evoluzione di nomi, mentre l'attività restava sempre la stessa fino a farlo diventare l'organo di riferimento degli spostamenti tra emigranti. Il CPIMME perse velocemente i connotati di organo provvisorio e questo venne sottolineato immediatamente nel suo nome che si modificò in CIME, Comitato intergovernativo per la migrazione europea; nel 1980 assunse il nome di ICM, Comitato intergovernativo per la migrazione, fino a che nel 1989 acquisì i caratteri di Agenzia per la migrazione, tanto da modificare il nome in Organizzazione internazionale per le Migrazioni;

    il gruppo più ampio che usufruì dell'assistenza del CPIMME fu il gruppo etnico tedesco, a cui il Comitato riuscì a trovare un passaggio via mare per 27.700 persone. Tra tutti i migranti e rifugiati che usufruirono di assistenza finanziaria da parte del Comitato, il gruppo italiano rappresentava una quota esigua, circa il 12,5 per cento sul totale di 5.600 persone. Il CPIMME era composto da 19 Stati ed aveva una struttura basata su una doppia voce di bilancio: amministrativo ed operativo. Il primo era composto da contributi finanziari annuali decisi di comune accordo tra gli stati membri, mentre il bilancio operativo, utilizzato per mettere in pratica la politica dell'istituto, era composto da varie voci come contributi volontari degli stati membri, variabili da 40 a 60 dollari per emigrante, pagamenti diretti dei migranti oppure finanziamenti derivanti da programmi di assistenza internazionale;

    l'Italia fu uno dei maggiori finanziatori dello CPIMME, in quanto garantì 198.161 dollari per il bilancio amministrativo e circa 60 dollari per emigrante, in partenza per mete oltreoceano. Considerando che nel 1952, l'emigrazione assistita riguardò 86.840 persone, il finanziamento destinato al bilancio operativo da parte dell'Italia ammontava a 5.210.400 dollari. La quota di partecipazione italiana alla costituzione del bilancio amministrativo ammontava al 7,9 per cento, mentre la quota di partecipazione relativa al bilancio operativo ammontava al 15,3 per cento, poiché concesse 5.210.400 dollari su un totale di 34.608.475;

    sul versante della mobilità in Europa, fu istituito il CIME (Comitato intergovernativo per le migrazioni europee), che operò all'interno delle nazioni e a livello europeo ed internazionale. Il Comitato in Italia fu molto forte in quanto finanziò l'apertura di sei «Centri per l'emigrazione» con il compito di selezionare e dirigere gli emigranti verso le mete del Nuovo continente, sia verso mete interne all'Europa. Questi Centri furono istituiti con il decreto legislativo n. 381 del 15 aprile 1948 che si occupava del «Riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale»;

    nello specifico, all'articolo 3: Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono istituiti in ogni capoluogo di provincia ed esercitano le seguenti funzioni:

     a) sovraintendono alla raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale;

     b) provvedono al collocamento dei lavoratori nel territorio della Repubblica;

     c) provvedono all'esame delle domande di espatrio per ragioni di lavoro e assistono i lavoratori che emigrano e le loro famiglie, curando anche il loro avviamento ai centri di cui al terzo comma;

     d) svolgono compiti di conciliazione nelle vertenze di lavoro;

     e) adempiono alle funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni generali e particolari dirette conseguire la massima occupazione possibile;

     f) svolgono tutte le altre funzioni che sono loro demandate da disposizioni legislative e regolamentari;

    gli Uffici di lavoro e della massima occupazione, istituiti nei capoluoghi di provincia che sono anche capoluoghi di regione, assumono la denominazione di Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione ed esercitano anche azione di coordinamento e di vigilanza sugli Uffici provinciali della circoscrizione regionale;

    infine, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire «Centri di emigrazione» in numero non superiore a cinque per il raggruppamento, l'alloggiamento, la vittuazione e l'assistenza in genere dei lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie. È altresì autorizzato ad istituire Sezioni staccate degli Uffici del lavoro e della massima occupazione non oltre il numero di duecento;

    in pratica la funzione di questi Centri per l'emigrazione era quella di dare azione ai patti bilaterali siglati tra le nazioni. Ne costituisce un esempio il centro CIME a Trieste in cui vennero organizzati viaggi per emigranti in partenza per l'Australia, circa 10.000, e l'attività volta a facilitare il deflusso verso le miniere in Belgio oppure verso le industrie tedesche. L'azione del CIME in Italia può essere sintetizzata dai dati: per il periodo 1951-1965, il numero di espatri si attestò intorno ai 4,5 milioni;

    il CIME supportò all'incirca un milione di questi cittadini italiani per raggiungere Canada, USA, Argentina, Brasile ed Australia, e lo spostamento di altri 600.000 verso altre mete extra-europee. Il numero di emigrati assistiti dal CIME fu di 1.626.538;

    la rilevanza dell'intervento del CIME in Italia, oltre che nel numero totale di emigranti assistiti, è data anche dalla percentuale degli emigranti sussidiati sul totale del periodo. Se la media si attesta intorno a quota 38 per cento, tra il 1959-1961 vengono rilevati i valori più elevati, addirittura superiori al 50 per cento fino a sfiorare il 60 per cento;

    attraverso le richieste formulate al CIME era possibile operare una selezione della manodopera: la selezione veniva operata sia a livello sanitario, ma anche ed in maniera molto rilevante, a livello di competenze, potendo richiedere determinate figure professionali destinate a colmare la penuria di manodopera, specializzata e non, in determinati settori agricoli, industriali e terziari dei paesi europei ed extra-europei di destinazione, evitando così un surplus di arrivi con la stessa qualifica che avrebbero soltanto aggravato la situazione occupazionale in detti paesi. Il CIME per far fronte a queste richieste e mantenere uno svolgimento più fluido possibile della propria attività, si impegnava a formare le figure professionali richieste;

    per tutte le premesse sovraesposte e vista la lunga esperienza in materia, legislativa, organizzativa e operativa della Repubblica italiana, viste le condizioni demografiche del paese, viste le enormi esigenze di forza lavoro che manca in questo paese,

impegna il Governo

a prevedere nella Cabina di regia del Piano Mattei, un settore che si occupi di studiare un piano straordinario di gestione e programmazione di misure di cooperazione internazionale in materia di mobilità umana tra Africa e Italia, e che preveda uno schema puntuale dei soggetti e delle istituzioni coinvolti nelle varie fasi di attuazione del piano stesso.
9/1624/16. Toni Ricciardi .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame intende potenziare le iniziative di collaborazione tra l'Italia e Stati del continente africano e di promuoverne lo sviluppo economico e sociale, nonché di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari, in particolare attraverso la previsione di un piano governativo e attraverso l'istituzione di una cabina di regia governativa, oltre che di una struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

    gli ambiti di intervento del provvedimento predispongono un piano d'azione a tutto campo, che propone all'Africa un partenariato strategico di alto livello volto a promuovere uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza;

    il Piano Mattei favorisce la condivisione e la partecipazione degli Stati africani interessati all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento stesso, nonché l'impegno compartecipato alla stabilità e alla sicurezza regionale e globale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica ed i vincoli di bilancio, di intraprendere una intensa attività di diffusione capillare del contenuto del Piano Mattei presso le realtà imprenditoriali del Paese, in modo da consentire alle aziende italiane di conoscere le finalità del provvedimento e di parteciparvi al massimo delle proprie possibilità.
9/1624/17. Calovini , Caiata , Mura , Gardini , Di Giuseppe , Loperfido .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame intende potenziare le iniziative di collaborazione tra l'Italia e Stati del continente africano e di promuoverne lo sviluppo economico e sociale, nonché di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari, in particolare attraverso la previsione di un piano governativo nonché l'istituzione di una cabina di regia governativa e di una struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

    la legge 11 agosto 2014, n. 125 «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», ha riformato integralmente il precedente assetto istituzionale della cooperazione allo sviluppo e ha adeguato la normativa italiana ai nuovi princìpi ed orientamenti emersi nella Comunità internazionale sulle grandi problematiche dell'aiuto allo sviluppo negli ultimi venti anni;

    la riforma ha sancito il principio secondo cui la cooperazione per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace è «parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia», modificando in questa prospettiva la denominazione stessa del Ministero degli affari esteri, che ha assunto la nuova denominazione di «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» (MAECI);

    il Piano Mattei, proponendosi come ulteriore strumento in grado di favorire la cooperazione allo sviluppo, la promozione delle esportazione e degli investimenti, l'istruzione e formazione professionale, la ricerca e l'innovazione, l'approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali incluse quelle idriche ed energetiche, la tutela dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici, l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture anche digitali, la valorizzazione e lo sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, il sostegno all'imprenditoria e in particolare quella giovanili e femminile, la promozione dell'occupazione, la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione irregolare, si pone perfettamente in linea con le finalità della disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo e con la politica di apertura globale portata avanti dalla nostra politica estera,

impegna il Governo

a fare del Piano Mattei un veicolo di sviluppo e di cooperazione dell'Italia con gli Stati africani, in piena sintonia con quanto già stabilito dalla disciplina generale sulla cooperazione internazionale e con l'obiettivo di rafforzarne le potenzialità.
9/1624/18. Loperfido , Calovini , Caiata , Mura , Gardini , Di Giuseppe .


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame si prefigge l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano, al fine anche di favorirne lo sviluppo;

    com'è noto, sono almeno nove i Paesi africani con debiti in sofferenza, mentre altri quindici sono ad alto rischio e quattordici sono a rischio moderato; mentre Zambia e Ghana sono stati dichiarati Paesi in default, cui si è aggiunta recentemente anche l'Etiopia;

    a dicembre 2023, infatti, l'Etiopia è stata classificata formalmente in default, in quanto ha dichiarato di non avere fondi sufficienti a pagare pagare 33 milioni di dollari di interessi su un suo eurobond da 1 miliardo di dollari in scadenza il prossimo dicembre;

    a nulla sono valsi i tentativi svolti nell'ambito del «Common framework» e la richiesta avanzata al Fondo monetario internazionale di nuovi finanziamenti per 2 miliardi di dollari, la cui valutazione è ancora in corso;

    come affermato dalla Banca mondiale, l'Etiopa sarebbe così il Paese più grande a dichiarare default e per questo potrebbe dare avvio ad una sequenza di crisi economiche nel Continente, dovute agli stessi fattori causali: gli effetti postumi dell'emergenza epidemiologica da Covid e il rialzo dei tassi di interessi;

    risulta quanto mai urgente porre ai tavoli internazionali la questione della ristrutturazione del debito per i Paesi del Continente africano ed in particolare per quelli a rischio elevato di sofferenza debitoria o in default,

impegna il Governo

ad attivarsi, nelle sedi internazionali, al fine di favorire il raggiungimento di una soluzione che eviti il formale default dell'Etiopa e la ristrutturazione del suo debito.
9/1624/19. Rosato .


   La Camera,

   premesso che:

    il Piano Mattei riconfigura sia l'architettura istituzionale che gli orientamenti alla base della politica di cooperazione allo sviluppo nei confronti dell'Africa, da articolare successivamente in misure concrete definite assieme ai Paesi partner percettori degli aiuti, ma in una prospettiva che non mira all'assistenza pura e semplice, ma alla stabilizzazione, all'innesco di processi di crescita endogeni ed al depotenziamento della pressione migratoria sull'Europa e sull'Italia;

    l'Occidente ha subito un processo di erosione della propria influenza in vaste porzioni del Continente Africano, a profitto di potenze antagoniste come Cina e Russia la cui penetrazione in regioni cruciali come il Sahel è interesse dell'Italia e dell'Europa contenere;

    spetterà al Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione degli indirizzi cui improntare la gestione del piano, anche sotto il profilo della scelta delle priorità, circostanza che di per sé è destinata ad elevare il profilo della presenza italiana in Africa;

    l'Italia ha già partner di speciale rilevanza in Africa, Paesi che svolgono un ruolo significativo sia nella produzione di energia che nella determinazione degli equilibri di quel Continente;

    la Nigeria, l'Etiopia (che ospita la sede dell'Unione Africana) e l'Egitto sono di particolare peso politico, demografico ed energetico;

    sulle coste meridionali del Mediterraneo insistono altresì Stati come Libia, Algeria, Tunisia e Marocco che sono essenziali alla sicurezza energetica italiana ed al contenimento dei flussi migratori diretti verso l'Europa,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di valorizzare Nigeria, Etiopia, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria e Marocco nel contesto dell'attuazione del Piano Mattei.
9/1624/20. Formentini , Billi .


   La Camera,

   premesso che:

    il Piano Mattei riconfigura sia l'architettura istituzionale che gli orientamenti alla base della politica di cooperazione allo sviluppo nei confronti dell'Africa, da articolare successivamente in misure concrete definite assieme ai Paesi partner percettori degli aiuti, ma in una prospettiva che non mira all'assistenza pura e semplice, ma alla stabilizzazione, all'innesco di processi di crescita endogeni ed al depotenziamento della pressione migratoria sull'Europa e sull'Italia;

    l'Occidente ha subito un processo di erosione della propria influenza in vaste porzioni del Continente Africano, a profitto di potenze antagoniste come Cina e Russia la cui penetrazione in regioni cruciali come il Sahel è interesse dell'Italia e dell'Europa contenere;

    spetterà al Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione degli indirizzi cui improntare la gestione del piano, anche sotto il profilo della scelta delle priorità, circostanza che di per sé è destinata ad elevare il profilo della presenza italiana in Africa;

    l'Italia ha già partner di speciale rilevanza in Africa, Paesi che svolgono un ruolo significativo sia nella produzione di energia che nella determinazione degli equilibri di quel Continente;

    la Nigeria, l'Etiopia (che ospita la sede dell'Unione Africana) e l'Egitto sono di particolare peso politico, demografico ed energetico;

    sulle coste meridionali del Mediterraneo insistono altresì Stati come Libia, Algeria, Tunisia e Marocco che sono essenziali alla sicurezza energetica italiana ed al contenimento dei flussi migratori diretti verso l'Europa,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di valorizzare i Paesi africani che hanno le caratteristiche espresse in premessa nel contesto dell'attuazione del Piano Mattei.
9/1624/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Formentini , Billi .


PROPOSTA DI LEGGE: CAFIERO DE RAHO ED ALTRI* : MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ILLECITI AGRO-ALIMENTARI (A.C. 823)

A.C. 823 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 823 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 823 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al codice penale a tutela dell'incolumità e della salute pubblica)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica del titolo VI del libro secondo è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro l'incolumità e la salute pubblica»;

   b) la rubrica del capo I del titolo VI del libro secondo è sostituita dalla seguente: «Dei delitti di comune pericolo contro l'incolumità pubblica»;

   c) la rubrica del capo II del titolo VI del libro secondo è sostituita dalla seguente: «Dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali»;

   d) l'articolo 439 è sostituito dal seguente:

   «Art. 439. – (Avvelenamento di acque o di alimenti) – Chiunque avvelena acque o alimenti è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica la pena dell'ergastolo»;

   e) l'articolo 440 è sostituito dal seguente:

   «Art. 440. – (Contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali) – Chiunque contamina, adultera o corrompe acque destinate all'alimentazione, alimenti o medicinali, rendendoli pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
   La stessa pena si applica a chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica»;

   f) dopo l'articolo 440 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 440-bis. – (Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi) – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 439 e 440, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti, medicinali o acque avvelenati, contraffatti, adulterati, contaminati, corrotti, ovvero prodotti, trattati o composti in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da due a otto anni.
   Art. 440-ter. – (Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi) – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 440 e 440-bis, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni l'operatore del settore alimentare o del commercio che, essendo a conoscenza della pericolosità del consumo di alimenti, medicinali o acque da lui detenuti o alienati, omette di provvedere immediatamente al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori oppure di informare immediatamente le autorità amministrative competenti per la sicurezza degli alimenti, delle acque e dei medicinali.
   Alla stessa pena soggiace l'operatore del commercio che non osserva i provvedimenti dati dall'autorità competente per l'eliminazione del pericolo di cui al primo comma.
   Art. 440-quater. – (Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose) – Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 440-bis, 440-ter, 441 e 443, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo per la salute pubblica è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;

   g) all'articolo 441:

    1) la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «440»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Alla stessa pena soggiace chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, senza essere concorso nell'adulterazione o nella contraffazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce le cose indicate nel primo comma, contraffatte o adulterate in modo pericoloso per la salute pubblica»;

   h) dopo l'articolo 445 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 445-bis. – (Disastro sanitario) – Quando dai fatti di cui agli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 440-quater, 441, 443 e 445 derivano per colpa la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone, si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni.
   Art. 445-ter. – (Disposizioni comuni) – Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo:

   1. il pericolo per la salute pubblica è valutato tenendo conto anche dei consumi cumulativi in quantità normali delle acque, degli alimenti e dei medicinali distribuiti o venduti ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo;

   2. l'alimento si considera adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui all'articolo 440 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

   3. l'alimento si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato»;

   i) all'articolo 446, le parole: «441 e 442» sono sostituite dalle seguenti: «440-bis, 440-ter e 441»;

   l) all'articolo 448:

    1) al secondo comma, le parole: «dagli articoli 439, 440, 441 e 442» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 439, 440, 440-bis, 441 e 445-bis»;

    2) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

   «La condanna per i reati indicati dagli articoli 439, 440, 440-bis, 440-ter e 445-bis importa il divieto, per la durata indicata dall'articolo 30, di ottenere iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, di contenuto autorizzatone, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
   Nei casi di cui al terzo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono ambedue le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso»;

   m) l'articolo 452 è sostituito dal seguente:

   «Art. 452. – (Delitti colposi contro la salute pubblica) – Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

   1. con la reclusione da tre a otto anni nei casi di cui all'articolo 438 e al secondo comma dell'articolo 439;

   2. con la reclusione da due a sei anni nel caso di cui al primo comma dell'articolo 439.

   Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 441, 443 e 445 è commesso per colpa, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte di due terzi».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Modifiche al codice penale a tutela dell'incolumità e della salute pubblica)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 5, comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso Art. 25-bis.3

   sopprimere l'articolo 6

   all'articolo 12, sopprimere i commi 3, 4 e 5.
1.50. Varchi, Bisa, Calderone, Lupi.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 440», secondo comma, dopo le parole: al consumo umano aggiungere le seguenti: o animale.
1.3. Dori.

  Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 440-bis», dopo le parole: al consumo umano, aggiungere le seguenti: o animale.
1.4. Dori.

  Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 440-quater», sopprimere le parole: o incomplete.
1.6. Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 445-bis», dopo le parole: di altre persone aggiungere le seguenti: o animali.
1.7. Dori.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 445-ter», numero 3, dopo le parole: al consumo umano aggiungere le seguenti: o animale.
1.8. Dori.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 445-ter», numero 3, sopprimere la parola: deteriorato.
1.9. Pittalis, Calderone, Patriarca.

A.C. 823 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 2.
(Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica del titolo VIII del libro secondo è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agro-alimentare»;

   b) dopo l'articolo 517-ter è inserita la seguente rubrica: «Capo II-bis – Dei delitti contro il patrimonio agro-alimentare»;

   c) all'articolo 517-quater:

    1) al primo comma, le parole: «di prodotti agroalimentari» sono sostituite dalle seguenti: «di prodotti agro-alimentari» e le parole: «fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000»;

    2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agro-alimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine è contraffatta o alterata»;

    3) il terzo comma è abrogato;

    4) al quarto comma, le parole: «dei prodotti agroalimentari» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti agro-alimentari»;

    5) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agro-alimentari»;

   d) dopo l'articolo 517-quater è inserito il seguente:

   «Art. 517-quater.1. – (Agropirateria) – Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 75.000; se commette alcuno dei fatti di cui all'articolo 517-quater, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
   Se ricorre taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 517-octies, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
   Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto, di pari durata, di porre in essere, anche per interposta persona fisica o giuridica, qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria finalizzata alla promozione dei prodotti oggetto di compravendita.
   Qualora il colpevole sia già stato condannato per taluno dei reati indicati nell'articolo 518-bis, primo comma, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale il giudice dispone la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.
   Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si sia adoperato per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione dei concorrenti negli stessi ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione del delitto medesimo o dei profitti da esso derivanti»;

   e) al capo II-bis, dopo l'articolo 517-quinquies sono aggiunti i seguenti:

   «Art. 517-sexies. – (Frode nel commercio di alimenti) – Fuori dei casi di cui all'articolo 517-septies, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti, comprese acque e bevande, che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 4.000 a euro 10.000.
   Art. 517-septies. – (Commercio di alimenti con segni mendaci) – Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione o di esportazione ovvero di intermediazione di alimenti, comprese acque e bevande, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, al fine di indurre in errore il consumatore sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
   Art. 517-octies. – (Circostanze aggravanti) – Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate:

   1. se le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti;

   2. se i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;

   3. se l'alimento è falsamente presentato come biologico;

   4. se i fatti sono di particolare gravità in ragione del grado di nocività o della quantità dell'alimento.

   Se concorrono due o più delle circostanze previste dal primo comma, la pena è aumentata da un terzo alla metà»;

   f) la rubrica del capo III del titolo VIII del libro secondo è sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni ai capi precedenti»;

   g) all'articolo 518, le parole: «516 e 517» sono sostituite dalle seguenti: «517, 517-quater, 517-quater.1, 517-sexies e 517-septies, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis, se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis,»;

   h) al capo III del titolo VIII del libro secondo, dopo l'articolo 518 sono aggiunti i seguenti:

   «Art. 518-bis. – (Ulteriori pene accessorie) – La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-quater.1, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis, importa l'applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 30 e il divieto, per la durata indicata dal citato articolo 30, di ottenere:

   1. iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

   2. l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

   Negli stessi casi, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono ambedue le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.
   Nel caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater si applicano le pene accessorie indicate al primo comma del presente articolo se viene ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-octies.
   Art. 518-ter. – (Confisca obbligatoria e per equivalente) – Nei casi di cui agli articoli 517-quater, 517-quater.1, 517-sexies e 517-septies si applicano le disposizioni dell'articolo 474-bis».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   sopprimere gli articoli 3 e 4;

   all'articolo 5, comma 1:

    sopprimere la lettera b)

    lettera c), sopprimere il capoverso Art. 25-bis.2

    sopprimere l'articolo 7;

    sopprimere l'articolo 10;

   all'articolo 12, sopprimere il comma 1.
2.50. Varchi, Bisa, Calderone, Lupi.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-sexies», dopo le parole: provenienza, qualità o quantità aggiungere la seguente: , sostanzialmente.
2.1. Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-septies», sopprimere le parole: o ingannevoli.
2.3. Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-octies», primo comma, dopo il numero 4, aggiungere il seguente:

   4-bis) se l'offerta in vendita avviene attraverso canali informatici o telematici.
2.5. Dori.

A.C. 823 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 3.
(Modifica all'articolo 240-bis del codice penale)

  1. All'articolo 240-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «e 517-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-sexies e 517-septies,».

A.C. 823 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 4.
(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), la parola: «516,» è soppressa e dopo la parola: «517-quater» sono inserite le seguenti: «, 517-sexies, 517-septies»;

   b) all'articolo 354, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle cose» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante prelievo di campioni rappresentativi»;

   c) all'articolo 392, comma 2, dopo le parole: «previsti dall'articolo 224-bis» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero attività di analisi di alimenti sottoposti a sequestro, ancorché non deperibili».

  2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 86-ter è inserito il seguente:

   «Art. 86-quater. – (Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati)1. Il giudice può disporre che i prodotti alimentari idonei al consumo umano di cui abbia ordinato la confisca siano assegnati, per la distribuzione gratuita a persone bisognose, a enti territoriali o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, su loro richiesta, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.
   2. Qualora si tratti di prodotti alimentari idonei al consumo animale, un provvedimento analogo a quello di cui al comma 1 può essere adottato a favore di enti territoriali o di altri enti pubblici ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali in favore di animali abbandonati, per l'alimentazione degli stessi.
   3. La destinazione del prodotto a finalità diverse da quelle indicate, rispettivamente, ai commi 1 e 2 è punita ai sensi dell'articolo 316-bis del codice penale»;

   b) all'articolo 132-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole: «circolazione stradale,» sono inserite le seguenti: «ai delitti contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti,»;

   c) all'articolo 223, comma 1, dopo le parole: «la revisione» sono inserite le seguenti: «ovvero se, per deperibilità, modificabilità o quantità del campione, non è possibile la ripetizione delle analisi».

A.C. 823 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

  1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

   «Art. 6-bis. – (Modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare)1. Nei casi di cui all'articolo 6, il modello di organizzazione e gestione idoneo ad aver efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa degli enti che svolgono taluna delle attività di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando l'applicazione di un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, previsti a livello nazionale e sovranazionale, relativi:

   a) al rispetto dei requisiti relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti;

   b) alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;

   c) alle attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, ossia alla possibilità di ricostruire e di seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

   d) alle attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzate a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle loro confezioni in tutte le fasi della filiera;

   e) alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;

   f) alle attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;

   g) alle periodiche verifiche sull'effettività e sull'adeguatezza del modello.

   2. I modelli organizzativi di cui al comma 1, avuto riguardo alla natura e alle dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, devono in ogni caso prevedere:

   a) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività ivi prescritte;

   b) un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

   c) un idoneo sistema di vigilanza e di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari o alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

   3. Per gli enti che siano qualificabili come piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180, le funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo possono essere affidate anche a un solo soggetto, purché dotato di adeguata professionalità e specifica competenza anche nel settore alimentare nonché di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Tale soggetto è individuato nell'ambito di un apposito elenco nazionale istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy.
   4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato corsi di formazione sulla natura dei rischi correlati alle specifiche attività produttive, il legale rappresentante o il delegato di enti aventi meno di dieci dipendenti e un volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, che abbia frequentato detti corsi, può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza degli alimenti o dei mangimi e della lealtà commerciale. In tali ipotesi, non ha l'obbligo di designare l'operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità»;

   b) all'articolo 25-bis.1, comma 1, lettera a), le parole: «, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «e 515»;

   c) dopo l'articolo 25-bis.1 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 25-bis.2. – (Frodi nel commercio di prodotti alimentari)1. In relazione alla commissione dei reati di frode nel commercio di prodotti alimentari previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

   a) per i delitti di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

   b) per il delitto di cui all'articolo 517-quater, la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote;

   c) per il delitto di cui all'articolo 517-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

   2. Nel caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater.1 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto.
   3. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
   Art. 25-bis.3. – (Delitti contro la salute pubblica)1. In relazione alla commissione dei delitti contro la salute pubblica previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni:

   a) per il delitto di cui all'articolo 439, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni;

   b) per il delitto di cui all'articolo 440, la sanzione pecuniaria da cinquecento a ottocento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni;

   c) per il delitto di cui all'articolo 440-bis, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da sei mesi a un anno;

   d) per il delitto di cui all'articolo 440-ter, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi;

   e) per il delitto di cui all'articolo 440-quater, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi;

   f) per il delitto di cui all'articolo 445-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni;

   g) per il delitto di cui all'articolo 452, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi.

   2. In relazione alla commissione dei delitti previsti all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1962, n. 283, si applicano all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi.
   3. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*5.1. Pittalis, Patriarca.

(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*5.50. Varchi, Bisa, Calderone, Lupi.

(Approvato)

A.C. 823 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 6.
(Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. Alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

   «Art. 1-bis. – 1. La delega di funzioni da parte del titolare di un'impresa alimentare, come individuata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, o, comunque, da parte del soggetto che ne esercita i poteri gestionali, decisionali e di spesa, è ammessa alle seguenti condizioni:

   a) che la delega risulti da atto scritto recante data certa;

   b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza occorrenti in relazione alla specifica natura delle funzioni delegate;

   c) che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

   d) che la delega attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

   e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

   2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
   3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del titolare in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite da parte del delegato. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
   4. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il titolare, delegare specifiche funzioni in materia di sicurezza degli alimenti e di lealtà commerciale alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del delegante in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate»;

   b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

   «Art. 5. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, trasporta, importa, esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, detiene per il commercio, somministra o commercializza con qualunque modalità alimenti, comprese acque e bevande, che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti oppure per il cattivo stato o l'inidoneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subiti, per l'alterazione ovvero per la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultano nocivi o inadatti al consumo umano, anche soltanto per particolari categorie di consumatori, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
   2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena di cui al comma 1 si applica quando, a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione agli alimenti, il loro consumo risulta nocivo, anche soltanto per particolari categorie di consumatori.
   3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.
   4. Quando il fatto, in relazione al grado di nocività dell'alimento o alla sua quantità, è di particolare gravità, la pena è aumentata; quando, in relazione ai medesimi parametri, il fatto risulta di particolare tenuità, la pena è diminuita.
   5. Quando dai fatti di cui ai commi 1 e 2 conseguono per colpa gli eventi di cui all'articolo 445-bis del codice penale, si applica la pena ivi prevista.
   6. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo, si applicano l'articolo 36 e il quarto comma dell'articolo 448 del codice penale.
   7. Agli effetti della presente legge, l'alimento:

   a) si considera trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui al comma 1 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

   b) si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato»;

   c) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 5-bis. – 1. Chiunque non ottempera alle misure provvisorie di gestione del rischio adottate dalle autorità dell'Unione europea o nazionali in attuazione del principio di precauzione in materia alimentare è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
   2. Quando il fatto, in relazione alla quantità di prodotto, è di particolare gravità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 75.000.
   Art. 5-ter. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
   2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la stessa sanzione di cui al comma 1 chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, impiega nella preparazione, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti.
   3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2, in relazione alla quantità di prodotto, sono di particolare gravità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 75.000.
   4. Chiunque, al di fuori dell'ambito di un'attività di impresa, importa alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciati o invasi da parassiti è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500»;

   d) gli articoli 12-ter e 12-quater sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

   «Art. 12-ter. – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.
   2. Per consentire l'estinzione della contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria procedente impartiscono al contravventore un'apposita prescrizione fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
   3. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
   4. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di potenziale pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.
   5. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.
   6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
   7. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
   8. Le somme di cui al comma 7 sono versate e rimangono acquisite al bilancio dello Stato.
   9. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.
   10. Se il pubblico ministero acquisisce notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui al presente articolo. In tale caso l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informa il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.
   11. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui ai commi 7 e 9.
   12. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
   13. La contravvenzione è estinta se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dal comma 7.
   14. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma comunque entro il termine di cui al comma 6, ovvero l'eliminazione delle conseguenze pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale.
   Art. 12-quater. – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'arresto e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.
   2. Per le contravvenzioni di cui al comma 1 il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di due anni con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.
   3. La sostituzione di cui al comma 2 è ammessa solo quando sono state eliminate le fonti di rischio da cui è dipesa la consumazione del reato.
   4. Decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 2, il reato si estingue se l'imputato ha adempiuto al pagamento e non ha commesso ulteriori reati in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare»;

   e) gli articoli da 12-quinquies a 12-novies sono abrogati.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283)

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 1, sostituire la parola: nocivi con le seguenti: dannosi per la salute.
6.1. Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 4, sostituire le parole: di nocività dell'alimento o alla sua quantità con le seguenti: di dannosità dell'alimento.
6.3. Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 5, aggiungere in fine le parole: , ridotta di due terzi.
6.4. Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 6.
6.5. Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 7, lettera b) sostituire le parole: putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato con le seguenti: inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione o decomposizione.
6.9. Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 2.
6.10. Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», sopprimere il comma 3.
6.11. Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 12-ter», comma 1, dopo le parole: a quella dell'arresto aggiungere le seguenti: che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alla salute e alla sicurezza alimentare.
6.12. Dori.

A.C. 823 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 7.
(Modifica all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146)

  1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «473, 474,» sono inserite le seguenti: «517-quater, 517-quater.1, 517-septies,».

A.C. 823 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 8.
(Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190)

  1. L'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è sostituito dal seguente:

   «Art. 2. – (Sanzioni)1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sono puniti con l'ammenda da euro 600 a euro 6.000».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 8.
(Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190)

  Sopprimerlo.
8.50. Varchi, Bisa, Calderone, Lupi.

A.C. 823 – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350)

  1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 49, dopo le parole: «commercializzazione di prodotti» sono inserite le seguenti: «diversi dai prodotti o sostanze alimentari»;

   b) al comma 49-bis, il secondo periodo è soppresso.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 9.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350)

  Sopprimerlo.
9.50. Varchi, Bisa, Calderone, Lupi.

A.C. 823 – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

  1. All'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-quater.1, 517-sexies e 517-septies»;

   b) alla rubrica, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-quater.1, 517-sexies e 517-septies».

A.C. 823 – Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103)

  1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, sono inseriti i seguenti:

   «Art. 1-bis. – (Categorie di oli e definizioni)1. Le designazioni e le definizioni delle categorie degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva di cui al presente decreto sono stabilite dall'allegato VII, parte Vili, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
   2. Non sono considerati commestibili l'olio di oliva lampante e l'olio di sansa d'oliva greggio tal quali nonché gli oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelle del procedimento agli alcali.
   3. Non si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva lampanti e gli oli di sansa d'oliva greggi detenuti presso i locali dei frantoi nei quali sono stati ottenuti a seguito del processo di estrazione meccanico o fisico.
   Art. 1-ter. – (Divieti e obblighi a carico degli operatori)1. È vietato vendere, detenere per la vendita o ad altri fini commerciali o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'olio extra vergine di oliva, l'olio di oliva vergine, l'olio di oliva raffinato, l'olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini, l'olio di sansa d'oliva raffinato e l'olio di sansa d'oliva che non possiedono i requisiti di prodotto e di processo prescritti dalle norme dell'Unione europea per la denominazione indicata nell'etichetta o nei documenti commerciali. Le denominazioni prescritte dalla normativa dell'Unione europea devono essere indicate nei documenti commerciali.
   2. È vietato vendere, detenere per la vendita o ad altri fini commerciali o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva vergini non ancora classificati ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Entro il 15 aprile di ciascuna campagna di commercializzazione, gli oli di oliva vergini non ancora classificati devono essere classificati come olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine od olio di oliva lampante. I recipienti di stoccaggio e i documenti relativi al trasferimento degli oli di oliva vergini non ancora classificati recano una dicitura che evidenzia che il prodotto è in attesa di classificazione.
   3. È vietato vendere, detenere per la vendita o ad altri fini commerciali o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare oli non commestibili, anche in miscela con oli commestibili. È altresì vietato vendere o detenere per la vendita o ad altri fini commerciali l'olio di oliva lampante e l'olio di sansa d'oliva greggio che non possiedono i requisiti di prodotto e di processo prescritti per la rispettiva categoria dalla normativa dell'Unione europea.
   4. È vietato detenere impianti di esterificazione presso stabilimenti dove si ottengono o si detengono oli destinati ad uso alimentare.
   Art. 1-quater. – (Sanzioni amministrative pecuniarie)1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1-ter, commi 1, primo periodo, e 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000. Se il fatto riguarda una quantità di prodotto irregolare superiore a 30 tonnellate, la sanzione è raddoppiata.
   2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 1, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.500.
   3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non provvede alla classificazione degli oli entro il termine di cui all'articolo 1-ter, comma 2, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
   4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 2, terzo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
   5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende o mette in commercio oli in violazione delle disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 3, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000. La sanzione è dimezzata nei casi di mera detenzione per la vendita o ad altri fini commerciali ed è raddoppiata nel caso di oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi.
   6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 3, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000.
   7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 12, sopprimere il comma 2;

   sopprimere l'articolo 13.
11.50. Varchi, Bisa, Calderone, Lupi.

(Approvato)

A.C. 823 – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 12.
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

  1. Gli articoli 442, 444, 516, 517-bis e 517-quinquies del codice penale sono abrogati.
  2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono abrogati.
  3. Gli articoli 6, 12, 12-bis e 18 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono abrogati.
  4. Al terzo comma dell'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: «dagli articoli 5, 6 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 5».
  5. Le disposizioni della presente legge che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2, 4, comma 1, e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

A.C. 823 – Articolo 13

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 13.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.