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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 13 dicembre 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 13 dicembre 2023.

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Billi, Bitonci, Borrelli, Braga, Brambilla, Calderone, Candiani, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cattaneo, Cavandoli, Cirielli, Alessandro Colucci, Coppo, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giordano, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mantovani, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orrico, Osnato, Nazario Pagano, Panizzut, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pisano, Pittalis, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Scutellà, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sottanelli, Sportiello, Stefanazzi, Stumpo, Tabacci, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Billi, Bitonci, Borrelli, Braga, Brambilla, Calderone, Candiani, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cirielli, Alessandro Colucci, Coppo, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orrico, Osnato, Nazario Pagano, Panizzut, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sottanelli, Sportiello, Stefanazzi, Stumpo, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa regionale.

  In data 12 dicembre 2023 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:

   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: «Sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dall'anno 2023» (1608).

  Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 5 dicembre 2023, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:

   risoluzione della 10a Commissione (Affari sociali) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano e che abroga le direttive 2001/83/CE e 2009/35/CE (COM(2023) 192 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 6);

   risoluzione della 10a Commissione (Affari sociali) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, definisce le norme che disciplinano l'Agenzia europea per i medicinali, modifica i regolamenti (CE) n. 1394/2007 e (UE) n. 536/2014 e abroga i regolamenti (CE) n. 726/2004, (CE) n. 141/2000 e (CE) n. 1901/2006 (COM(2023) 193 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 7).

  Questi documenti sono trasmessi alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministero della cultura.

  Il Ministero della cultura, con lettera del 7 dicembre 2023, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva MOLLICONE e AMORESE n. 8/00026, accolta dal Governo ed approvata dalla VII Commissione (Cultura) nella seduta del 5 ottobre 2023, sulla tutela delle mura delle città bastionate.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) competente per materia.

Trasmissione dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

  Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 17 novembre 2023, ai fini della ripartizione del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.

  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza della Direzione generale degli ammortizzatori sociali, autorizzata, in data 30 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 4 e 6 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero
dell'università e della ricerca.

  Il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 11 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento (COM(2023) 529 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 12 dicembre 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Realizzare le ambizioni dell'Unione europea in materia di energie rinnovabili offshore (COM(2023) 668 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione europeo per l'energia eolica (COM(2023) 669 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

   Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda le regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici (COM(2023) 950 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 950 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione intermedia congiunta sull'attuazione del piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere (GAP III) (JOIN(2023) 36 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda un quadro di sostegno per il trasporto intermodale di merci e il regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo dei risparmi sui costi esterni e la generazione di dati aggregati (COM(2023) 702 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 12 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 12 dicembre 2023.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 12 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sullo stato del decennio digitale 2023 (COM(2023) 570 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni – Comunicazione 2023 sulla politica di allargamento dell'Unione europea (COM(2023) 690 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un nuovo piano di crescita per i Balcani occidentali (COM(2023) 691 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali (COM(2023) 692 final);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (codificazione) (COM(2023) 738 final);

   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2022/2578 per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione (COM(2023) 761 final);

   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2022/2576 per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione (COM(2023) 762 final);

   Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (COM(2023) 763 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472 per quanto riguarda gli obiettivi previsti per la fissazione delle possibilità di pesca (COM(2023) 771 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Relazione sul meccanismo di allerta per il 2024 (COM(2023) 902 final).

Trasmissione dalla regione Lombardia.

  La regione Lombardia, con lettera pervenuta in data 12 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 maggio 1990, n. 102, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 102 del 1990, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987, riferita all'anno 2022 (Doc. CVIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 11 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale di nomina del dottor Nicola Fantini a componente del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

  Questo decreto è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo (105).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 12 gennaio 2024.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 12 dicembre 2023, a pagina 9, seconda colonna, settima riga, dopo la parola: «primaria» devono intendersi inserite le seguenti: «alla III Commissione (Affari esteri)».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza per un urgente confronto con le organizzazioni sindacali del settore delle telecomunicazioni, anche in relazione alla decisione della vendita della rete TIM al fondo statunitense KKR – 3-00855

   ORLANDO, PELUFFO, SCOTTO, GNASSI, DI SANZO, DE MICHELI, FOSSI, GRIBAUDO, LAUS, SARRACINO, CASU, FORNARO, FERRARI e GHIO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   nel settore delle telecomunicazioni, su 120 mila addetti, sono a rischio reale oltre 20.000 posti di lavoro diretti nel solo perimetro delle telecomunicazioni, senza calcolare gli effetti che saranno generati nell'intero sistema degli appalti;

   un settore, che oggi dovrebbe rinnovarsi per diventare perno centrale della transizione digitale con una rete funzionale alle reali esigenze del Paese, subirà un ulteriore ridimensionamento, con una perdita enorme per il lavoro e per l'Italia, tenuto conto dei ritardi su banda ultralarga e le reti 5g;

   per la digitalizzazione della sola pubblica amministrazione, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza sono previsti sette interventi e tre riforme recanti risorse pari complessivamente a 6,146 miliardi di euro;

   il 6 giugno 2023 le organizzazioni sindacali hanno indetto una giornata di sciopero, che ha registrato punte di adesione dell'80 per cento;

   il modello industriale, che ha puntato sulla separazione della gestione delle infrastrutture di rete dai servizi, rischia di impoverire ancor di più il settore, trasformando aziende leader del comparto in meri rivenditori di servizi;

   una strategia che ha visto il suo compimento con la recente decisione della vendita della rete Tim al fondo statunitense Kkr, presa dal consiglio di amministrazione a maggioranza, con il voto favorevole di 11 consiglieri e contrario di tre e con l'annunciata battaglia legale da parte del gruppo Vivendi;

   a giudizio degli interroganti la paradossale decisione del Governo di stanziare 2,5 miliardi di euro per consegnare la rete in mano ad un fondo d'investimento, che si è impegnato per un arco temporale di soli 5 anni, contraddice le dichiarazioni e gli annunci a favore di una «rete nazionale», consegnata a un gruppo straniero di investimenti finanziari;

   una decisione presa senza alcun coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e della Ministra del lavoro e delle politiche sociali;

   secondo quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Tim, degli attuali 36 mila dipendenti (full time equivalent), 20 mila andranno in Netco, la società che gestirà la rete, mentre gli altri 16 mila faranno capo alla nuova Tim, divisi in 5 mila su Enterprise e i restanti 11 mila su Consumer, di cui 4 mila nei call center;

   numeri che fanno emergere, soprattutto per quanto concerne la gestione della rete, significative differenze rispetto ai modelli organizzativi delle altre principali imprese del settore –:

   quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare per avviare un immediato confronto con le organizzazioni sindacali del settore delle telecomunicazioni, al fine di scongiurare che si determini un ulteriore depauperamento occupazionale e la dispersione delle competenze professionali di migliaia di lavoratori.
(3-00855)


Iniziative volte a potenziare la sicurezza stradale, con particolare riguardo alla circolazione dei veicoli a due ruote – 3-00856

   MACCANTI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   negli ultimi anni gli incidenti stradali nei quali sono rimasti coinvolti veicoli a due ruote hanno visto un forte aumento; il 24,1 per cento dei decessi ha riguardato motociclisti, con 695 vittime su un totale di 2.875 decessi da incidente stradale, il 13,6 per cento dei decessi ha riguardato i ciclomotoristi, con 67 vittime. Inoltre, i sinistri che hanno visto il coinvolgimento di monopattini elettrici sono passati da 564 nell'anno 2020 a 2.101 nell'anno 2021, i feriti da 518 a 1.980. Le biciclette elettriche sono state coinvolte in 691 sinistri (240 nel 2020), con 13 vittime (6 nel 2020). In totale sono stati 16.448 gli incidenti con biciclette e 2.101 quelli con monopattini, che hanno causato complessivamente 229 vittime (+30,1 per cento rispetto al 2020) e 18.037 feriti, oltre a 6 pedoni deceduti e 535 feriti;

   la vulnerabilità dell'utenza motociclistica, dimostrata dai dati sull'incidentalità stradale, unita all'alto numero di motociclisti che percorrono le strade italiane, evidenzia la necessità di prevedere investimenti per l'adeguamento delle infrastrutture, con materiali idonei alla loro sicurezza. In particolare, le barriere protettive attualmente installate sulle strade italiane possono costituire grave nocumento ai motociclisti;

   per quanto riguarda le biciclette, in molti comuni le piste ciclabili sono state realizzate in zone altamente pericolose e, spesso, sono state accompagnate da una segnaletica non conforme alle norme, creando difficoltà per ciclisti, automobilisti e per la polizia municipale. Occorre un approccio alla cosiddetta «mobilità dolce» che sia pragmatico e che tenga conto della situazione in cui attualmente versano le strade del nostro Paese;

   all'interno dei centri abitati, infine, è necessario intervenire sulla diffusione incontrollata dei dispositivi di micromobilità elettrica, che costituiscono un ulteriore elemento di pericolo e che andrebbero ulteriormente regolamentati al fine di frenare il vertiginoso aumento di incidenti in cui sono coinvolti –:

   se e quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di potenziare gli strumenti di sicurezza stradale con particolare riguardo alla circolazione dei veicoli a due ruote, a beneficio di tutti gli utenti della strada.
(3-00856)


Elementi e iniziative in merito alle relazioni degli enti locali aventi ad oggetto l'ammontare dei proventi delle sanzioni per infrazioni al codice della strada – 3-00857

   CAROPPO, SORTE e TOSI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada prevede che gli enti locali inviino annualmente entro il 31 maggio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno una relazione in cui è indicato l'ammontare complessivo dei proventi delle sanzioni per infrazioni al codice della strada;

   con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, protocollo n. 608 del 30 dicembre 2019, emanato di concerto con il Ministero dell'interno, è stato definito il modello di relazione sui proventi contravvenzionali che gli enti locali devono trasmettere utilizzando la piattaforma informatica, resa disponibile da maggio 2020 dalla Direzione centrale della finanza locale del citato Dicastero;

   gli enti sono tenuti ad indicare nella relazione quali importi siano destinati alle finalità previste dall'articolo 208, comma 4, o dall'articolo 142, comma 12-ter. Le prime relazioni presenti sulla piattaforma sono quindi relative ai proventi incassati nell'anno 2019;

   per quanto concerne la pubblicazione delle relazioni, nel decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, con l'articolo 1, comma 1, lettera d-septies, è stato introdotto, grazie all'approvazione di un emendamento presentato dal gruppo Forza Italia, nello stesso articolo 142, comma 12-quater, l'obbligo per ciascun ente locale di procedere alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro 30 giorni dalla trasmissione;

   la trasparenza in merito all'utilizzo dei proventi delle sanzioni relative ad infrazioni al codice della strada è uno strumento indispensabile per consentire ai cittadini di conoscere le finalità per le quali tali risorse vengono impiegate, con particolare riferimento a quella del miglioramento della sicurezza stradale;

   è per questo che, a giudizio degli interroganti, anche in vista dell'imminente riforma del codice della strada, già all'esame del Parlamento, ogni iniziativa volta ad ampliare tale trasparenza deve essere considerata positiva –:

   quali siano i dati aggregati (con riferimento al numero complessivo degli enti che hanno consegnato le relazioni, a quello degli inadempienti, al numero delle relazioni incomplete al 31 maggio 2023, all'ammontare complessivo degli introiti per sanzioni a seguito di infrazioni al codice della strada e per rilevazioni di violazioni della velocità) relativi all'anno 2022 comunicati al Governo, pubblicati secondo le norme vigenti, e come il Governo intenda procedere rispetto agli enti inadempienti.
(3-00857)


Elementi in merito alla realizzazione delle opere infrastrutturali liguri, con particolare riferimento alla riduzione dei tempi di percorrenza sulla tratta ferroviaria Milano-Genova e ai lavori del Terzo Valico – 3-00858

   PASTORINO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:

   in risposta all'interrogazione n. 3-00334 presentata dall'interrogante ad aprile 2023, relativamente alle tempistiche dei lavori finalizzati alla riduzione dei tempi di percorrenza sulla tratta ferroviaria Milano-Genova, con riferimento al quadruplicamento della medesima tratta, il Ministro interrogato affermava che i lavori verranno ultimati nei tempi previsti;

   nello specifico, per quanto riguarda il quadruplicamento della linea tra Milano, Rogoredo e Pavia riferiva che per la seconda fase, Pieve Emanuele-Pavia, il costo complessivo dell'intervento è pari a 636 milioni di euro e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stava provvedendo all'individuazione delle risorse necessarie per completare il finanziamento;

   ugualmente, per il quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera, affermava che il costo complessivo, di circa 600 milioni di euro, è stato in parte già finanziato e, per le ulteriori risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti era al lavoro per individuarle;

   nella risposta alla sopra citata interrogazione, inoltre, il Ministro interrogato rassicurava sul puntuale completamento delle altre opere infrastrutturali liguri, fra cui il Terzo Valico;

   tuttavia, la realizzazione di quest'ultima infrastruttura presenta diversi problemi. I quotidiani nazionali hanno di recente riportato la notizia di uno sventato stralcio dell'opera dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ma dal momento che mancano ancora finanziamenti per 1,3 miliardi di euro, sui 7,4 miliardi complessivi di costo, e vi sono notevoli ritardi nella realizzazione, il timore diffuso è che si possa trattare di un rinvio della questione;

   infatti, la possibilità di completare l'opera nel termine ultimo del giugno 2026 appare poco verosimile, vista la paralisi che si è venuta a creare nelle gallerie di Arquata Scrivia, dove i lavori sono in stallo da un anno per un terreno che si è rivelato più friabile di quanto si prevedesse e per i crolli di alcune coperture delle gallerie già scavate;

   pertanto, si paventa l'ipotesi che i ritardi cumulati unitamente alla mancanza di risorse per la realizzazione possano determinare un ridimensionamento dell'opera del Terzo Valico con un'eventuale modifica del progetto, riducendo i chilometri delle gallerie già previste –:

   se intenda fornire maggiori dettagli riguardo all'evoluzione delle opere infrastrutturali liguri, con specifico riferimento alla riduzione dei tempi di percorrenza sulla tratta ferroviaria Milano-Genova, indicando tempistiche e modalità di finanziamento di ciascuno degli interventi previsti, e alla realizzazione dei lavori del Terzo Valico, comunicando i tempi di realizzazione e i dettagli del finanziamento.
(3-00858)


Elementi e iniziative in relazione agli incidenti sulle linee ferroviarie e ai connessi ritardi nella circolazione – 3-00859

   FARAONE, GADDA, DE MONTE, DEL BARBA, MARATTIN, BONIFAZI, BOSCHI, GIACHETTI e GRUPPIONI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:

   le linee gestite da Rete ferroviaria italiana e dalle ferrovie regionali, a queste interconnesse, compongono una rete di circa 18.000 chilometri complessivi, su cui insistono oltre 5.000 passaggi a livello e 20.000 tra viadotti e gallerie, su cui operano 12 differenti gestori dell'infrastruttura;

   sulla rete circolano un totale di oltre 9.000 treni al giorno, circa 3 milioni di treni all'anno, operati da oltre 70 imprese ferroviarie, merci e passeggeri, provenienti dai vari Paesi europei;

   sulla rete ferroviaria, nel 2022, stando al rapporto di Anfisa, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, si sono registrati ben 107 incidenti significativi;

   i decessi, nel 2022, sono stati 69 e la stessa Agenzia per la sicurezza rammenta come occorra porre il massimo impegno al fine di perseguire, come indicato dalla norma, il «generale mantenimento e, ove ragionevolmente praticabile, il costante miglioramento» dei livelli di sicurezza ferroviaria, dando priorità alla prevenzione degli incidenti;

   nella notte del 10 dicembre 2023 è avvenuta una collisione tra un Frecciarossa e un treno regionale all'altezza di Faenza, nel Ravennate, che ha provocato 17 feriti;

   è, invece, della sera successiva, quella dell'11 dicembre 2023, la notizia di un investimento che ha causato la morte di un uomo e di una donna da parte di un treno lungo la linea Mantova-Milano, nei pressi di un passaggio a livello, nel comune di Curtatone;

   stando ai dati della Relazione sulla qualità dei servizi 2022 di Trenitalia, risulta che il 98 per cento dei treni a media e lunga percorrenza arriva con un ritardo compreso tra zero e 60 minuti;

   pur se tra questi convogli vi sono anche quelli che subiscono un minimo ritardo e se i collegamenti ferroviari con ritardi di oltre due ore sembrano essere solo una minima parte del totale, tali disservizi sono però in grado di causare danni enormi sulla linea, bloccando o comunque rallentando la circolazione degli altri treni e causando disagi importanti ai viaggiatori e ai passeggeri in attesa in stazione –:

   quali siano i dati parziali, riferiti al 2023, degli scontri tra convogli e dei ritardi del trasporto passeggeri sulla rete ferroviaria italiana, questi ultimi distinti tra convogli ad alta velocità e altri treni, e quali misure urgenti intenda adottare il Governo per prevenire i rischi di ulteriori incidenti e per ridurre il più possibile i disagi ai passeggeri per ritardo dei treni.
(3-00859)


Iniziative volte a destinare in via prioritaria le risorse disponibili ad interventi di sviluppo e messa in sicurezza della rete ferroviaria – 3-00860

   FRANCESCO SILVESTRI, FEDE, SCUTELLÀ, SANTILLO, ORRICO e IARIA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:

   il giorno 10 dicembre 2023 è avvenuto un incidente ferroviario, che ha coinvolto un treno Frecciarossa 1000 di Trenitalia e un regionale Rock di Trenitalia Tper in direzione nord, e ha registrato 17 feriti;

   secondo le prime informazioni disponibili, il treno seguente avrebbe urtato quello che lo precedeva, causando danni significativi e comportando la sospensione della circolazione tra Forlì e Faenza sulla linea Bologna-Rimini;

   almeno quattro treni Frecciarossa e Intercity a lunga percorrenza sono rimasti fermi nelle stazioni vicine – Forlì, Cesena, Rimini – in attesa di poter riprendere il viaggio;

   in seguito all'incidente, la circolazione tra Forlì e Faenza sulla linea Bologna-Rimini è stata sospesa almeno fino alle 10 di mattina successiva, con ritardi e disagi significativi per i passeggeri a causa della successiva ennesima paralisi della direttrice Adriatica Bari-Bologna;

   recentemente, un altro incidente ha particolarmente scosso l'opinione pubblica; a Thurio di Corigliano Rossano sono morte due persone, la capotreno e il conducente 24enne del camion che è stato travolto dal treno. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti riguarderebbero un guasto all'impianto di segnalazione del passaggio a livello;

   l'ipotizzata realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta, sin dall'insediamento del Governo in carica, il principale canale di investimento infrastrutturale del Paese, secondo gli interroganti a detrimento del complessivo sistema viario e ferroviario della nazione;

   si registrano, inoltre, ipotesi specifiche di definanziamento dei sistemi di sviluppo e di messa in sicurezza del trasporto ferroviario, con riferimento alla riprogrammazione di risorse sul sistema Ertms (European rail traffic management system/European train control system);

   gli investimenti in opere inerenti alla sicurezza delle infrastrutture rappresentano un doppio beneficio per la collettività: il primo per la sicurezza dei flussi di trasporto, il secondo rispetto alla numerosità degli interventi in termini anche di capillarità nel Paese –:

   se il Ministro interrogato non ritenga prioritario investire le risorse disponibili, nonché i fondi europei, per interventi di messa in sicurezza della rete ferroviaria, con particolare riferimento al sistema Ertms attualmente definanziato, in luogo dell'attraversamento stabile sullo Stretto di Messina.
(3-00860)


Iniziative volte a potenziare i controlli sulla rete ferroviaria nazionale, al fine di tutelare la sicurezza di lavoratori e passeggeri – 3-00861

   FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, RAIMONDO, AMICH, BALDELLI, CANGIANO, DEIDDA, FRIJIA, LONGI e GAETANA RUSSO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:

   nella serata di domenica 10 dicembre 2023 è avvenuto un tamponamento tra due treni lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini all'altezza di Faenza, tra un Frecciarossa 1000 partito da Lecce e diretto a Venezia e un treno regionale; secondo una prima ricostruzione dell'incidente, che ha causato il ferimento di 17 passeggeri, il Frecciarossa avrebbe urtato il convoglio regionale, che si trovava dietro, mentre era fermo prima di una manovra per allinearsi al semaforo rosso;

   stando alle notizie riportate dagli organi di informazione, la linea ferroviaria Bologna–Rimini, lungo la quale si è verificato l'incidente, è utilizzata in maniera «promiscua» sia dai treni ad alta velocità sia dagli Intercity e dai regionali;

   l'incidente ha causato notevoli disagi all'utenza per i blocchi e i ritardi accumulati sulle tratte interessate e su di esso la procura ha aperto un'inchiesta per disastro ferroviario colposo;

   il 28 novembre 2023, lungo la linea Jonica, in località Thurio nel comune di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, un camion si è scontrato contro un treno in transito, causando la morte del capotreno e dell'autista del camion;

   il 23 ottobre 2023, invece, i problemi alla linea elettrica su un treno Frecciarossa in viaggio tra Roma e Napoli avevano causato gravi disagi ai passeggeri, soprattutto alla stazione Termini e negli altri scali principali della capitale, con ripercussioni sull'intero territorio nazionale, sia sulla linea Milano-Napoli che su quella che collega Verona e Venezia a Roma;

   in seguito all'incidente verificatosi in Calabria, il Ministro interrogato ha annunciato un investimento di 500 milioni di euro per la messa in sicurezza della rete ferroviaria nazionale –:

   se e quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di tutelare la sicurezza di lavoratori e passeggeri e al fine di potenziare i controlli sulla rete ferroviaria nazionale.
(3-00861)


Intendimenti del Governo in merito all'energia nucleare, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica – 3-00862

   RICHETTI, RUFFINO, BENZONI, BONETTI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   il nucleare oggi fornisce il 24 per cento dell'energia elettrica nell'Unione europea e, coerentemente con la Tassonomia europea per la finanza sostenibile, è incluso nei piani di decarbonizzazione di numerosi Paesi membri;

   il Centro comune di ricerca della Commissione europea ha esaminato tutta la filiera nucleare di «terza generazione evoluta», utilizzata oggi per la costruzione di nuovi reattori, e ha concluso che: «Le analisi non hanno rivelato alcuna prova scientifica che il nucleare faccia più danni alla salute umana o all'ambiente rispetto ad altre tecnologie incluse nella tassonomia verde europea» e, pertanto, esso rispetta il principio «do not significant harm», condizione necessaria per l'ammissione in Tassonomia;

   per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica in Italia, l'opzione più sostenibile per occupazione di suolo, materiali impegnati e costi dell'intero sistema elettrico è un mix di rinnovabili e nucleare;

   l'Agenzia internazionale dell'energia atomica mostra che il tempo medio di costruzione dei 103 reattori di grande taglia avviati dal 2000 ad oggi è di poco inferiore a 7 anni;

   il Ministro interrogato ha recentemente ribadito l'obiettivo di triplicare la potenza rinnovabile installata in Italia; ciò richiede investimenti ingenti non solo per gli impianti di generazione, ma anche per i sistemi di accumulo e il potenziamento delle reti; tutti costi che, dal 2030 in poi, sarebbero ridotti dall'entrata in servizio di centrali nucleari;

   allo stesso tempo il Ministro interrogato ha affermato di escludere la costruzione di nuove centrali nucleari in Italia e di ritenere che solo «i distretti industriali o le singole aziende energivore potranno dotarsi di piccoli reattori modulari di quarta generazione»;

   tali posizioni confliggono con il contenuto delle mozioni approvate il 9 maggio 2023 e con la dichiarata volontà del Governo e ostacolerebbero la decarbonizzazione alle migliori condizioni, atteso che il mix ottimale di rinnovabili e nucleare richiederebbe almeno 100 «piccoli» reattori (assumendo una potenza unitaria di 300 megawatt); perciò l'Italia avrà bisogno sia di reattori di grande taglia, preferibilmente in centrali multi-reattore, sia di reattori «piccoli modulari» (i cosiddetti smr): escludere gli uni o gli altri non ha giustificazione tecnica né economica né tanto meno di sicurezza – :

   come possa dichiararsi favorevole al nucleare e, al contempo, contro la costruzione di centrali nucleari multi-reattore della migliore tecnologia disponibile e come intenda, di conseguenza, raggiungere nei tempi previsti l'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette, impossibile in Italia con un mix basato solo su fonti rinnovabili e fossili.
(3-00862)


Intendimenti del Governo in ordine all'adesione al Boga, l'alleanza dei Paesi impegnati a non rilasciare nuove autorizzazioni per la ricerca e l'estrazione di combustibili fossili, e all'interruzione dei sussidi alle fonti fossili – 3-00863

   BONELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   nonostante gli appelli della comunità scientifica internazionale, la concentrazione di gas serra nell'aria ha raggiunto nuovi livelli record. Nel 2022, secondo l'agenzia dell'Onu Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo), l'anidride carbonica ha toccato il picco di 417,9 parti per milione, un valore mai raggiunto in precedenza, 2,2 parti per milione più alto dell'anno precedente (+0,53 per cento);

   le emissioni legate al comparto energetico sono cresciute nel 2020 dello 0,9 per cento e i Governi continuano a incentivare l'espansione dei combustibili fossili, mentre 40 banche private hanno investito 489 miliardi di dollari ogni anno nel periodo 2017-2021 nelle aziende attive nel comparto dei combustibili fossili;

   il pressing condotto dai Paesi produttori ed esportatori di petrolio, guidati dall'Opec, sull'esito finale della Cop28 riguardo la decisione dell'eliminazione dei combustibili fossili ha reso quanto mai evidente il prevalere degli interessi delle grandi compagnie fossili, rispetto alla necessità di eliminare globalmente tutti i combustibili fossili (carbone, petrolio e gas) in tutti i settori, in linea con il limite di 1,5 gradi centigradi di temperatura entro il 2050;

   da quanto si apprende da organi di stampa il Ministro interrogato avrebbe dichiarato in merito: «il phase out dei fossili deve valutare anche le condizioni dei singoli Paesi. E il nostro è ancora fortemente dipendente dai fossili, con una serie di imprese che non possono arrivare alla decarbonizzazione pura. Occorre individuare percorsi di transizione per le imprese altamente energivore, magari adottando nuove tecnologie come la cattura dell'anidride carbonica emessa»;

   non si comprende se la posizione l'Italia durante la Conferenza sia stata in linea con quella ambiziosa assunta dall'Unione europea e quali obiettivi espressi dal nostro Paese siano entrati nel negoziato e accolti nel documento conclusivo;

   l'Italia non fa parte della Beyond oil & gas alliance (Boga), l'unione dei Paesi legati dall'impegno di non rilasciare nuove autorizzazioni per la ricerca e l'estrazione di combustibili fossili, alla quale hanno aderito alla COP26 sette nazioni, tra cui Francia, Irlanda e Portogallo, e alcune realtà politiche e federali, come Galles e California, e nella quale hanno annunciato, durante la COP28, il loro ingresso Spagna, Kenya e Samoa –:

   se l'Italia intende aderire al Boga, ovvero l'alleanza dei Paesi impegnati a non rilasciare nuove autorizzazioni per la ricerca e l'estrazione di combustibili fossili e in quanto tempo intenda interrompere i sussidi alle fonti fossili.
(3-00863)


Posizione del Governo italiano in merito alle iniziative assunte, in occasione del Forum europeo sull'energia nucleare a Bratislava, da alcuni Paesi membri dell'Unione europea sullo sviluppo di tecnologie nucleari di ultima generazione – 3-00864

   LUPI, ALESSANDRO COLUCCI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, CESA, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   negli impegni programmatici della coalizione di centrodestra che si è presentata alle elezioni politiche nazionali nel 2022 compare l'impegno a procedere «alla produzione energetica attraverso la creazione di impianti di ultima generazione senza veti e preconcetti, valutando anche il ricorso al nucleare pulito e sicuro»;

   nel corso dei lavori della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2023, nota come COP28, a Dubai, molti Paesi hanno citato il tema del nucleare e il documento sottoposto all'approvazione delle parti recita: «accelerare nelle tecnologie a zero e a basse emissioni, comprese le energie rinnovabili, il nucleare, le tecnologie di abbattimento e cattura del carbonio»;

   il secondo impegno della mozione di maggioranza approvata il 9 maggio 2023 dalla Camera dei deputati chiede di «adottare iniziative volte a includere la produzione di energia atomica di nuova generazione all'interno della politica europea, riaffermando in sede europea una posizione unitaria volta a mantenere nella tassonomia degli investimenti verdi la messa in esercizio di centrali nucleari»;

   il recente aggiornamento del Piano nazionale integrato energia e clima, adottato dal Governo e che il Parlamento dovrà approvare entro il mese di giugno 2024 e quindi trasmesso all'Unione europea, prevede espressamente l'inserimento dell'energia dall'atomo nella strategia italiana per tagliare le emissioni e accelerare la transizione energetica;

   il 7 novembre 2023, in occasione del 16° Forum europeo sull'energia nucleare a Bratislava, 12 Paesi membri, tra i quali non figura l'Italia, hanno sottoscritto una lettera congiunta indirizzata alla Commissione europea e, in particolare, al Commissario europeo per l'energia, Kadri Simson, in cui si dichiara pieno sostegno alle politiche per l'implementazione delle tecnologie prive di fossile, ritenendo l'energia nucleare, insieme alle energie rinnovabili, la soluzione verso l'obiettivo di emissioni nette pari a zero;

   i Governi che hanno sottoscritto la lettera congiunta si impegnano, nelle interlocuzioni con l'Unione europea, a creare una «alleanza industriale» per la realizzazione di piccoli reattori modulari («smr»);

   il Commissario europeo per l'energia ha dichiarato: «le sfide future richiedono uno sviluppo continuo di offerte energetiche rispettose del clima, affidabili e indipendenti. E le tecnologie nucleari avanzate ne fanno parte»;

   la filiera industriale del nostro Paese, presente all'incontro di Bratislava, ha espresso pubblicamente il supporto e la partecipazione dell'industria italiana rispetto agli obiettivi della lettera –:

   per quale ragione l'Italia non abbia sottoscritto la lettera congiunta citata in premessa e non abbia dichiarato il sostegno all'iniziativa.
(3-00864)


DISEGNO DI LEGGE: S. 912 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1601)

A.C. 1601 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire, se non a titolo gratuito, incarichi di studio, consulenza, direttivi o dirigenziali a lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza;

    tale divieto causa enormi difficoltà a molti enti pubblici nel trovare figure idonee a ricoprire incarichi nei rispettivi organi amministrativi. La mancanza di lavoratori qualificati si fa sentire ormai in tutti i settori e spesso sono proprio le persone in quiescenza a sopperire a tali difficoltà. Tuttavia, la gratuità imposta dalla suddetta disposizione rappresenta un forte deterrente ad accettare incarichi di questo tipo, considerando l'impegno e le responsabilità che essi comportano;

    negli anni sono state introdotte esclusioni o deroghe rispetto al predetto divieto, alcune a carattere temporaneo, soprattutto per sopperire alle problematiche legate all'implementazione del PNRR;

    l'articolo 3-ter del decreto-legge all'esame, inserito durante l'esame al Senato, amplia una deroga transitoria, la quale consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento di alcuni incarichi di vertice a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza da parte di organi a rilevanza costituzionale;

    tenendo conto dell'attuale evoluzione demografica, non può che essere una questione di interesse generale il consentire, a tutte le persone che ne siano in grado, di rimanere in attività il più a lungo possibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre ulteriori deroghe dal divieto di cui l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di agevolare il conferimento degli incarichi in questione a soggetti collocati in quiescenza nei casi in cui le difficoltà nel trovare personale idoneo sono più gravi, come ad esempio nelle Rsa e nel settore sanitario in generale.
9/1601/1. Gebhard.


   La Camera,

   premesso che:

    vaste zone della Toscana sono state colpite nel mese di novembre da eventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. Tali eventi estremi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

    appare evidente come, oltre alle risorse per ristori e ricostruzione e lo stop a pagamento utenze e rate dei mutui, sia improcrastinabile l'immediata sospensione delle scadenze fiscali contabili e contributive;

    i danni complessivi nel calcolo effettuato da Irpet sono pari a circa un miliardo e 890 milioni di euro mentre la relazione calcola nel complesso 110 milioni di euro di interventi tra quelli di soccorso alla popolazione e le somme urgenze;

    secondo i dati Irpet l'alluvione ha interessato 18.723 ettari di terreno: l'area più ampia nella provincia di Pistoia (6805 ettari), seguita da Pisa (3490 ettari), Prato (3484 ettari), Firenze (3378 ettari), Livorno (1299 ettari), Lucca (229 ettari), Massa (27 ettari), Arezzo (6 ettari) e Grosseto (5 ettari). Sono state 10.382 le imprese coinvolte dall'alluvione: 4390 a Pistoia, 3725 a Prato, 2016 a Firenze, 173 a Pisa, 33 a Livorno, 26 a Arezzo, 10 a Lucca, 5 a Grosseto e 4 a Massa. La superficie residenziale interessata è di 2.832.930 metri quadri, per un totale di 29.140 alloggi. Di questi, 13.477 a Pistoia, 10.145 a Prato e 4.467 a Firenze. Seguono i 635 di Pisa, i 130 di Livorno, i 111 di Lucca, i 107 di Massa, i 39 di Grosseto, e i 29 di Arezzo. Infine, sono 106 gli edifici pubblici alluvionati: 39 a Pistoia, 30 a Prato, 18 a Pisa, 8 a Massa Carrara, 4 a Lucca, 3 a Livorno, 3 a Arezzo, 1 a Grosseto. Relativamente ai danni, quelli subiti dalle famiglie sono pari a 588 milioni di euro, mentre per gli edifici pubblici si parla di 70 milioni di euro. Per le imprese la stima è di 1,2 miliardi di euro, più 39 milioni di euro per il settore agricolo;

    a fronte di tali cifre le uniche risorse stanziate ad oggi dal Governo per ristorare i danni sono state però soltanto 5 milioni di euro;

    nonostante il Parlamento abbia discusso in queste settimane il Decreto Bollette, il Decreto Anticipi, il Disegno di Legge Made in Italy nessuna risorsa aggiuntiva è stata infatti stanziata per i ristori dei danni;

   valutato che:

    nel provvedimento in esame sono presenti norme relative ai «territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 7 dicembre 2023, in relazione ai comprovati danni diretti subiti in conseguenza dei medesimi eventi»;

    tali norme sono palesemente insufficienti rispetto alle richieste dei territori ed in particolare:

     all'articolo 13-quater (Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici) appare evidente anche dalla relazione tecnica della norma che tale misura, già utilizzata per l'Emilia-Romagna, sia un flop con parametri restrittivi che impediscono l'accesso alle risorse: i beneficiari ad oggi per le alluvioni di maggio sono soltanto 44 aziende e la cifra utilizzata pari a 17 milioni di euro su 300 disponibili;

     all'articolo 21-bis (Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato) i termini sono stati posticipati soltanto di poche settimane e cioè fino al 17 dicembre 2023: una tempistica evidentemente insufficiente per migliaia di famiglie ed imprese ancora in gravissima difficoltà e che soprattutto non hanno ancora ricevuto alcuna risorsa;

    sia al Senato che alla Camera sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame che prevedono norme e stanziano risorse per:

     a) l'organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;

     b) il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e le infrastrutture di reti strategiche, le attività di gestione rifiuti, le macerie, il materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e le misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

     c) l'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

    tali proposte emendative sono state respinte sia alla Camera che al Senato: in questo contesto va segnalato come uno di questi emendamenti non sia stato approvato, come testualmente dichiarato il 7 dicembre scorso dal relatore di maggioranza del provvedimento in esame Claudio Borghi, «perché troppo lungo per avere parere favorevole» (discussione Aula del Senato dell'emendamento 9.0.300 a prima firma del senatore Dario Parrini);

   preso atto che:

    anche nel «decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma non ancora discusso dal Parlamento) sono presenti norme relative ai territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 7 dicembre 2023. Ma anche in questo caso le risorse stanziate sono limitate e assolutamente insufficienti a fronte dei danni subiti:

     a) all'articolo 15 sono stati stanziati soltanto 6 milioni di euro (peraltro a valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su precedenti assegnazioni) per i danni registrati dalle imprese agricole;

     b) all'articolo 18 sono stati stanziati soltanto 50 milioni di euro al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva delle imprese coinvolte;

    a quanto risulta ad oggi le risorse per i danni non verranno nemmeno inserite nella Legge di Bilancio 2024 attualmente in discussione al Senato;

    è quindi improcrastinabile l'emanazione di un provvedimento tematico ad hoc immediatamente esecutivo al fine di sostenere concretamente una popolazione in gravissima difficoltà,

impegna il Governo

ad adottare urgentemente un provvedimento volto a predisporre interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi in Toscana a partire dal 2 novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 7 dicembre 2023, che preveda:

   il totale ristoro dei danni pubblici e privati;

   la sospensione e proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo;

   lo stanziamento di risorse adeguate per la cassa integrazione emergenziale dei lavoratori colpiti dall'emergenza e per finanziare il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi.
9/1601/2. Fossi, Simiani, Gianassi, Bonafè, Furfaro, Boldrini, Scotto, Di Sanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11, commi da 1 a 3, del provvedimento all'esame istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge n. 338 del 2000, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari;

    tale nuovo fondo, i cui importi variano dai 96.570.000 euro previsti per il 2023 ai 129.000 euro previsti per il 2053 (anno finale di vigenza del Fondo), è finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché a incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 relativo alla riforma 1.7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, concernente appunto gli alloggi per studenti e la riforma della legislazione sugli alloggi per studenti;

    nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 3-bis che consente il trasferimento di immobili a qualsiasi titolo, anche in corso di costruzione, oggetto di cofinanziamento (con le procedure di cui al citato articolo 1-bis, della legge n. 338 del 2000) ai Fondi di investimento alternativo (FIA) italiani immobiliari;

    tuttavia, in considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, appare più che mai necessario incrementare di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 a 2038 le risorse di cui all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338;

    le ulteriori risorse si potrebbero rinvenire dalle maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale,

impegna il Governo

a incrementare le risorse destinate agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, anche definendo un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 200 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.
9/1601/3. Caso, Amato, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge oggetto di conversione reca una serie di misure urgenti in materia economica e fiscale nonché in favore dei lavoratori;

    per quanto riguarda la disciplina del regime fiscale speciale dei lavoratori impatriati, è intenzione del Governo rivedere la disciplina del regime agevolativo previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015;

    in particolare, l'ammontare detassato viene ridotto dal 70 al 50 per cento con riferimento ai soli redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché da lavoro autonomo, entro il limite massimo di reddito pari a 600.000 euro;

    vengono inoltre stabilite condizioni più stringenti per l'accesso all'agevolazione, tra cui l'elevata qualificazione dei lavoratori e un periodo più lungo di residenza fiscale all'estero nonché di permanenza in Italia dopo il rientro;

    inoltre, non è più prevista la possibilità di prolungare l'agevolazione in specifiche situazioni familiari o patrimoniali né la maggiorazione dell'agevolazione (detassazione del 90 per cento del reddito) per i lavoratori del Mezzogiorno;

    secondo quanto previsto nello schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il cui iter si è concluso lo scorso 6 dicembre con il parere favore con osservazioni della maggioranza e il voto contrario delle opposizioni, il nuovo regime si applicherà a coloro che matureranno la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024. Per coloro invece che trasferiscono la residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023, in deroga al criterio della residenza fiscale, continueranno ad applicarsi le vigenti regole;

   ritenuto che:

    le modifiche proposte dal Governo introducono un netto ridimensionamento delle agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati;

    la scelta del Governo di far salvo il regime vigente per coloro che trasferiscono la mera residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023, indipendentemente dalla maturazione della residenza fiscale, non risolve la grave lesione del legittimo affidamento di migliaia di italiani che non riusciranno a trasferire la residenza anagrafica entro il 2023, pur avendo già maturato la scelta di trasferirsi in Italia nel 2024 in funzione delle agevolazioni vigenti;

    lo scenario delineato appare, dunque, confuso e incerto nei confronti degli italiani residenti all'estero nonché potenzialmente dannoso nei confronti di chi è in procinto di ritornare nel Paese;

    è necessario rafforzare la valenza politica dei correttivi suggeriti durante l'esame parlamentare sullo schema di decreto legislativo, recepiti dalla maggioranza di Governo come mere osservazioni,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo volte a prevedere la posticipazione dell'entrata in vigore della nuova disciplina del regime speciale dei lavoratori impatriati al periodo d'imposta 2025, al fine di preservare il legittimo affidamento sul quadro normativo vigente;

   ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo volte a preservare un trattamento differenziato, di maggiore favore, per i contribuenti con carichi familiari o che si trasferiscono in territori più svantaggiati del Paese o in favore di coloro che eseguono la prestazione lavorativa in modalità agile.
9/1601/4. Onori.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 del provvedimento in esame reca misure in materia di trasporto pubblico locale;

    in Italia, per l'articolazione territoriale del Paese, e spesso anche per la carenza di infrastrutture e servizi, l'accesso al trasporto pubblico non è semplice per tutti i cittadini. Il tempo che serve per raggiungere i servizi di trasporto, come la stazione ferroviaria più vicina, rende molto difficoltosi i collegamenti in alcune aree;

    data la difficoltà dei collegamenti, nelle aree interne le scuole risultano spesso sottodimensionate e la mobilità del personale docente è più elevata con effetti negativi sulla qualità della didattica e sugli apprendimenti degli studenti;

    ciò incide sulla vita quotidiana di famiglie e studenti, ed è anche una delle cause del progressivo spopolamento di intere aree del Paese. Raggiungere i servizi, in particolar modo quelli educativi e scolastici, può essere più difficile in questi territori rendendo più concreto anche il rischio di dispersione e di abbandono precoce della scuola;

    per decine di migliaia di ragazze e ragazzi il tema dei trasporti e della possibilità di spostarsi è centrale. Tanto per andare a scuola, quanto per la vita di tutti giorni in special modo in quei territori in cui vivono oltre 25 mila minori e poco meno di 20 mila bambini e ragazzi tra 6 e 18 anni, in quei comuni dove per raggiungere il polo più vicino si impiega almeno un'ora e mezzo,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale, in special modo nelle aree interne, un agevole e capillare accesso per gli studenti che devono raggiungere gli istituti scolastici ai mezzi di trasporto pubblico locale.
9/1601/5. Scutellà.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14-bis, introdotto durante l'esame al Senato, reca «Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25»;

    nel merito della concessione in oggetto, l'articolo 7-ter del decreto-legge n. 68 del 2022 ha previsto la risoluzione della convenzione unica del 18 novembre 2009, sottoscritta tra l'ANAS (concedente) e la Strada dei Parchi S.p.a. (concessionario) per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, per grave inadempimento del concessionario. Al fine di assicurare la continuità della circolazione, la gestione delle autostrade A24 e A25, in considerazione della retrocessione al MIT in qualità di concedente della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 e nelle more del trasferimento della titolarità della concessione a una società in house. L'ANAS ha assunto a decorrere dall'8 luglio 2022 la gestione delle suddette autostrade, subentrando nei contratti stipulati dalla Strada dei Parchi S.p.a.;

   considerato che il tracciato dell'autostrada rileva per la mobilità del centro Italia, in quanto non avendo reti ferroviarie al livello di capacità e velocità quali quelle presenti nell'asse nord-sud, questo rappresenta l'unico modo per consentire spostamenti rapidi sull'asse est-ovest;

    la succitata concessionaria è stata richiamata per inadempienze relative a lavori di messa in sicurezza;

    risulta pertanto doveroso da parte dello Stato, tutelare l'interesse collettivo, al fine di permettere una mobilità dignitosa anche nel centro Italia,

impegna il Governo

nelle more del completamento della velocizzazione della tratta ferroviaria Roma Pescara, in conformità con il protocollo di intesa sottoscritto tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regione Abruzzo, regione Lazio e Rfi spa, a decorrere dall'anno 2024, al fine di agevolare la mobilità dei residenti del territorio della regione Abruzzo che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, a prevedere l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la concessione autostradale A24-A25.
9/1601/6. Torto, Iaria, Fede, Cantone, Traversi.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca disposizioni urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

    con un emendamento parlamentare della maggioranza approvato al Senato, su cui il Governo ha dato parere favorevole, si è intervenuti sulla rottamazione quater, a rate già scadute, per riaprire i termini e venire ancora una volta incontro a coloro che non hanno rispettato il patto fiscale tra lo Stato e il contribuente;

    in particolare è stata introdotta la proroga della scadenza delle prime due rate di pagamento della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione della cosiddetta rottamazione quater;

    anziché lavorare sul recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale, il Governo continua da quando è in carica a inserire nei provvedimenti sanatorie e riaperture di termini di versamento;

    già dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) il Governo ha introdotto uno strumentario di norme che permette ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria ovvero il relativo contenzioso; le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi dell'adempimento fiscale, che va dall'accertamento alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle corti di merito e di legittimità;

    le norme consentono di usufruire di dilazioni dei pagamenti dovuti e dell'abbattimento di alcune somme dovute al fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni;

    tra le misure introdotte dalla legge di bilancio 2023 il cosiddetto ravvedimento speciale consente — in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso — di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile da inizio legislatura, circa poco più di un anno, il Governo ha introdotto ad oggi quattordici sanatorie fiscali;

    ai 12 condoni della legge di bilancio 2023 è stata successivamente aggiunta una ulteriore sanatoria nel cosiddetto «decreto-legge bollette» di cui al decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, che ha previsto uno scudo penale sui reati tributari;

    il cosiddetto «decreto-legge enti» di cui al decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è intervenuto poi riaprendo i termini per aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione fino al 30 giugno 2022 (cosiddetta rottamazione quater) posticipato il termine per la presentazione delle domande dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Slitta conseguentemente anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata, originariamente fissata al 31 luglio 2023 e prorogata al 31 ottobre 2023;

    la quattordicesima sanatoria è stata introdotta dall'articolo 4 del cosiddetto decreto Energia di cui al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, all'esame del Senato, il quale permette di ridurre le sanzioni su chi non emette scontrini e fatture;

    nel processo di riforma fiscale il Governo sta lavorando per introdurre l'adempimento collaborativo e il potenziamento della conciliazione delle liti anche in Cassazione dando la possibilità di pagare per chiudere la lite fiscale;

    il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023 legge, n. 170, proroga — dal 30 settembre al 15 novembre 2023 — il termine per il versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 e posticipa, alla medesima data del 15 novembre 2023, il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto; l'articolo 3-bis, del medesimo provvedimento riapre i termini del cosiddetto ravvedimento speciale, disciplinato dalla legge di bilancio 2023, consentendo di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un'unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data;

    da quando è in carica, il Governo ha introdotto un ventaglio di misure che allentano le maglie dei controlli sull'evasione riducendo l'onere tributario per i contribuenti non in regola, in netto contrasto con la spinta alla modernizzazione del Paese che anima il PNRR e con l'esigenza di continuare a ridurre l'evasione fiscale;

    l'ultima proposta di modifica del PNRR del Governo, approvata dalla Commissione UE, lo scorso 24 novembre, ha indebolito gli ambiziosi obiettivi di riduzione del tax gap posticipandoli al 2026 (inizialmente era prevista la riduzione della propensione al gap almeno al 17,7 per cento entro il 2023 e al 15,8 per cento entro il 2024);

    il Governo e la maggioranza sembrano non considerare l'evasione fiscale come una fonte di iniquità e un mancato rispetto dell'obbligo costituzionale di contribuire alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva, ma piuttosto come una presunta difesa nei confronti di una amministrazione finanziaria considerata troppo aggressiva;

    l'Agenzia delle entrate ha presentato il 9 marzo 2023 i dati aggiornati al 2022. Dall'analisi emerge che nel 2022 sono stati recuperati 20,2 miliardi, cifra che rappresenta il dato più alto di sempre, ma già nel periodo gennaio-agosto 2023 il gettito derivante dall'attività di accertamento e controllo si è ridotto di 707 milioni di euro, pari a 8,8 per cento attestandosi a 7.305 milioni di euro;

    un segnale che dimostra la riduzione dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente alla luce delle citate disposizioni entrate in vigore dal 1° gennaio 2023 (con la legge di bilancio 2023), cui sono succeduti ulteriori interventi deflattivi,

impegna il Governo:

   ad evitare ulteriori proroghe di misure che minano la credibilità del sistema di riscossione dei tributi e che si pongono in netto contrasto rispetto all'esigenza di colmare l'attuale tax gap;

   ad incrementare il tasso di adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti;

   a evitare il ricorso a nuove forme di condono, pur se denominate definizioni agevolate, pace fiscale, sanatoria e altro;

   a perseguire riforme orientate al conseguimento di obiettivi di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo, gravemente compromessa dalla diffusione di comportamenti evasivi, attraverso il sistema della riscossione a tal fine valutando gli effetti sul gettito fin qui prodotti da tutte norme citate in premessa in vigore dal 1° gennaio 2023.
9/1601/7. Guerra, Merola.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento si compone di una pluralità di disposizioni recanti sia misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili sia un complesso di misure finalizzate, inter alia, al sostegno dei redditi da lavoro e da pensione, alla disponibilità di alloggi per universitari fuori sede, all'incremento del contributo alle scuole dell'infanzia paritarie;

   considerato che:

    l'Italia, nel panorama Europeo dei processi educativi e di istruzione dell'obbligo, detiene il drammatico primato della dispersione scolastica, legata principalmente alle disuguaglianze territoriali e alla povertà educativa soprattutto nelle regioni meridionali, dove più del 60 per cento degli studenti non acquisisce le basilari nozioni della lingua italiana e dei principi base della scienza matematica, con le drammatiche conseguenze di incapacità formative, relazionali e progettuali che lasciano molte volte spazio alle pratiche malavitose e alle attività criminali;

    garantire un'educazione di qualità e fornire ogni più ampio strumento e sostegno per contrastare la dispersione scolastica dovrebbe costituire una priorità non più rinviabile da parte del Governo, soprattutto avuto riguardo alle aree svantaggiate, come quartieri di periferia, città satellite, aree interne, luoghi che soffocano le aspirazioni e la crescita dei minori oltre che delle comunità, luoghi dove la rete dei servizi socio-educativi è estremamente inefficiente, se non quasi inesistente;

    a tal fine è necessario stanziare le risorse che consentano di procedere a una ristrutturazione dell'intero sistema scolastico, per garantire il diritto allo studio incondizionatamente, senza limitazioni di carattere reddituale, di estrazione sociale o di provenienza;

    uno studio della società di investimento Moneyfarm, pubblicato ad ottobre 2022, ha cercato di quantificare a quanto ammontino le spese legate all'istruzione che le famiglie italiane debbono sostenere per un figlio dal nido fino all'università, considerando anche la necessità di dare ai ragazzi una formazione che comprenda quelle soft skill sempre più ricercate nel mercato del lavoro. Dallo studio emerge come per un percorso di studio «standard», presso gli enti di pubblica istruzione della città in cui si è residenti, sia necessario un investimento di circa 53.000 euro, considerate rette, costo dei libri e dei materiali didattici, l'acquisto di device informatici e alcune attività extrascolastiche come lezioni di inglese e attività sportive. Tali costi possono arrivare fino a 700.000 euro nel caso di frequenza presso strutture private e università straniere;

    è quindi evidente la necessità di pervenire alla completa gratuità del percorso di istruzione presso le strutture pubbliche, al fine di garantire l'esigibilità reale del diritto allo studio e di contrastare la crescita sempre più veloce delle diseguaglianze sociali;

    secondo Assoutenti, l'anno scolastico in corso è costato una media tra il +8 per cento e il +10 per cento a studente. I prodotti di cartoleria hanno registrato un incremento medio del 9,2 per cento su base annua, a causa dei rincari delle materie prime e dei maggiori costi di produzione. Per i libri di testo si è passati dai circa 300 euro a studente della prima media ai 600 euro del liceo, compresi i dizionari, ma si è arrivati anche a 700 euro in alcune classi;

    con il provvedimento in esame viene ancora una volta persa la possibilità di intervenire normativamente per il superamento delle disuguaglianze sostanziali nell'ambito del diritto allo studio. È pertanto necessario superare i divari e le disuguaglianze tra studenti rendendo gratuiti i libri di testo e concorrere, in tal modo, a garantire a tutti i giovani il diritto allo studio,

impegna il Governo:

   ad adottare, con sollecitudine, iniziative di carattere normativo volte a rendere effettivo il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione prevedendo la gratuità dei libri di testo per tutti gli alunni in obbligo scolastico, al fine di garantire il pieno diritto allo studio;

   a valutare l'opportunità di prevedere, anche per l'anno scolastico in corso, l'introduzione di un bonus scolastico annuale, una tantum, necessario al sostegno economico delle famiglie e degli studenti per l'acquisto di materiale scolastico.
9/1601/8. Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo II reca «misure in favore degli enti territoriali»;

    a riguardo, al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di persone provenienti dai Paesi del Mediterraneo, l'articolo 8 decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha sancito la predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un piano di interventi strategici, da approvare con delibera del CIPESS con cui saranno assegnate al Comune di Lampedusa e Linosa risorse nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul FSC;

    la finalità perseguita dalla norma in esame attiene similmente anche al comune di Porto Empedocle che, insieme a Lampedusa e Linosa, è crocevia di un flusso migratorio continuo e disperato e, pertanto, direttamente investito dalla medesima grave situazione socio-economica;

    moltissimi dei migranti che arrivano a Lampedusa, infatti, immediatamente dopo lo sbarco sono condotti a Porto Empedocle;

    Porto Empedocle, città a vocazione turistica, non può e non deve diventare una città hot spot, così come non è accettabile che si continuino a verificare episodi gravi come la fuga di persone in cerca di acqua e cibo, lo stato di shock di essere umani ammassati e disperati, condizioni igienico sanitarie precarie;

    per quanto la popolazione empedoclina, i commercianti, e tanti abbiano teso la mano e aiutato con cibo, acqua, vestiti, biberon e altro, dimostrandosi la concretezza dell'accoglienza, nel comune di Porto Empedocle vanno contrastare le pratiche di sfruttamento e business umanitario connesse all'ingente flusso migratorio alla stregua degli sforzi che vengono effettuati per Lampedusa e Linosa,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, la ricomprensione del comune di Porto Empedocle nel piano di interventi strategici citato e, conseguentemente, l'incremento delle relative risorse stazionate per almeno ulteriori 20 milioni di euro.
9/1601/9. Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo II reca «misure in favore degli enti territoriali»;

    a riguardo, al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di persone provenienti dai Paesi del Mediterraneo, l'articolo 8 decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha sancito la predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un piano di interventi strategici, da approvare con delibera del CIPESS con cui saranno assegnate al Comune di Lampedusa e Linosa risorse nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul FSC;

    per quanto la popolazione empedoclina, i commercianti, e tanti abbiano teso la mano e aiutato con cibo, acqua, vestiti, biberon e altro, dimostrandosi la concretezza dell'accoglienza, nel comune di Porto Empedocle vanno contrastare le pratiche di sfruttamento e business umanitario connesse all'ingente flusso migratorio alla stregua degli sforzi che vengono effettuati per Lampedusa e Linosa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative a sostegno del comune di Porto Empedocle per arginare le difficoltà derivanti dal flusso migratorio.
9/1601/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3, commi da 1 a 3, del provvedimento in esame, dispone, in via eccezionale, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, un incremento, a valere sul 2024, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023;

    si specifica che l'incremento viene disposto a valere sul 2024, configurando dunque un anticipo che andrà poi scontato (nel 2024) dall'erogazione della medesima indennità o dagli aumenti a regime che vi saranno con i rinnovi contrattuali;

    tale incremento – che può essere erogato anche da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, ma con oneri a carico dei propri bilanci – non rileva ai fini dell'attribuzione dell'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti previsto dalla normativa vigente;

   considerato che:

    il punto 7 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, stabilendo che la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea, sancisce che tale processo deve avvenire mediante il ravvicinamento di tali condizioni, soprattutto per quanto riguarda le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato;

    la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro concluso dalle organizzazioni intercategoriali UNICE-Unione delle Confederazioni dell'Industria e dei datori di lavoro dell'Europa, dal CEEP Centro Europeo delle Imprese a partecipazione statale e dalla CES-Confederazione Europea dei Sindacati, alla clausola 4, comma 1, stabilisce che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive,

impegna il Governo

ad adottare, con sollecitudine, iniziative di carattere normativo volte ad estendere l'incremento citato in premessa anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni statali.
9/1601/10. Barzotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18 del provvedimento in esame precisa a quali lavoratori debba intendersi riferito il riconoscimento dell'indennità una tantum, per l'anno 2022, prevista a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021;

    si dispone inoltre, per l'anno 2023, il riconoscimento, a determinate condizioni, di un'indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa;

    nel dettaglio, il comma 1 dispone che il riconoscimento, per l'anno 2022, dell'indennità una tantum prevista dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (cosiddetto decreto Aiuti), pari a 550 euro, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, debba intendersi riferito ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa;

   considerato che:

    il part-time ciclico verticale è una modalità lavorativa a tempo parziale applicabile sia al contratto a tempo indeterminato che a quello determinato: la particolarità che lo caratterizza è rappresentata dal fatto che il lavoratore presta attività per alcuni giorni della settimana o del mese o per alcuni mesi dell'anno a tempo pieno, mentre in altri giorni o mesi la propria prestazione è completamente sospesa;

    la retribuzione viene corrisposta unicamente per il periodo durante il quale viene svolto il lavoro;

    tale modalità è particolarmente in uso nelle mense scolastiche, nei servizi ausiliari strettamente correlati alle scuole (come, ad esempio, negli scuola bus ove gli autisti prestano attività sulla base di contratti di appalto la cui durata è legata a quella dell'anno scolastico, e altro). Per tale servizi, in passato, è bene ricordarlo, si aveva la tendenza a sottoscrivere contratti a tempo determinato per consentire ai lavoratori di percepire, nei periodi di mancata prestazione, l'indennità di disoccupazione che, invece, non spetta in presenza di un contratto a tempo indeterminato che, pur prevede periodi ciclici di «non lavoro», in quanto non si tratta di «disoccupazione involontaria» (requisito indispensabile): tale, infatti, è, l'interpretazione dell'Istituto che riprende anche alcune decisioni della Corte di cassazione;

    la stipula del contratto a termine, però, trova sempre maggiori difficoltà, atteso che la durata massima del rapporto non può superare, in sommatoria con precedenti contratti, anche in somministrazione, più di ventiquattro mesi e, inoltre, non appare, assolutamente, percorribile, con contratti collettivi, anche aziendali, la strada dei rapporti per «attività stagionali», atteso che l'impegno continuo va da settembre al successivo mese di giugno, passando per «più stagioni»,

impegna il Governo

ad adottare, con sollecitudine, iniziative di carattere normativo volte ad innalzare l'indennità citata in premessa fino alla cifra di almeno 650 euro.
9/1601/11. Carotenuto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18 del provvedimento in esame precisa a quali lavoratori debba intendersi riferito il riconoscimento dell'indennità una tantum, per l'anno 2022, prevista a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021;

    si dispone inoltre, per l'anno 2023, il riconoscimento, a determinate condizioni, di un'indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa;

    nel dettaglio, il comma 1 dispone che il riconoscimento, per l'anno 2022, dell'indennità una tantum prevista dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (cosiddetto decreto Aiuti), pari a 550 euro, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, debba intendersi riferito ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa;

   considerato che:

    il part-time ciclico verticale è una modalità lavorativa a tempo parziale applicabile sia al contratto a tempo indeterminato che a quello determinato: la particolarità che lo caratterizza è rappresentata dal fatto che il lavoratore presta attività per alcuni giorni della settimana o del mese o per alcuni mesi dell'anno a tempo pieno, mentre in altri giorni o mesi la propria prestazione è completamente sospesa;

    la retribuzione viene corrisposta unicamente per il periodo durante il quale viene svolto il lavoro;

    tale modalità è particolarmente in uso nelle mense scolastiche, nei servizi ausiliari strettamente correlati alle scuole (come, ad esempio, negli scuola bus ove gli autisti prestano attività sulla base di contratti di appalto la cui durata è legata a quella dell'anno scolastico, e altro). Per tale servizi, in passato, è bene ricordarlo, si aveva la tendenza a sottoscrivere contratti a tempo determinato per consentire ai lavoratori di percepire, nei periodi di mancata prestazione, l'indennità di disoccupazione che, invece, non spetta in presenza di un contratto a tempo indeterminato che, pur prevede periodi ciclici di «non lavoro», in quanto non si tratta di «disoccupazione involontaria» (requisito indispensabile): tale, infatti, è, l'interpretazione dell'Istituto che riprende anche alcune decisioni della Corte di cassazione;

    la stipula del contratto a termine, però, trova sempre maggiori difficoltà, atteso che la durata massima del rapporto non può superare, in sommatoria con precedenti contratti, anche in somministrazione, più di ventiquattro mesi e, inoltre, non appare, assolutamente, percorribile, con contratti collettivi, anche aziendali, la strada dei rapporti per «attività stagionali», atteso che l'impegno continuo va da settembre al successivo mese di giugno, passando per «più stagioni»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative a sostegno dei lavoratori indicati nelle premesse.
9/1601/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Carotenuto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge oggetto di conversione reca misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

    ai fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo per il settore energetico per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, si prevede l'esclusione dalla base di calcolo del reddito complessivo sottoposto a tassazione delle riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate a copertura di vincoli fiscali;

    si riduce la base imponibile e conseguentemente l'imposta dovuta dalle compagnie energetiche, con un risparmio stimato di circa 450 milioni di euro;

    al contempo, per le imprese che intendono avvalersi della disposizione, si prevede il pagamento nell'anno 2024 di una somma corrispondente al beneficio conseguito;

    in sostanza, l'intervento si concretizza in una posticipazione al 2024 del versamento in favore delle imprese sottoposte all'applicazione del contributo di solidarietà, giustificato dall'acquisizione di gettito superiore alle previsioni (che tuttavia non viene quantificato nella relazione tecnica al provvedimento);

    è utile rammentare che analoga previsione era stata già introdotta dal Governo con il decreto-legge n. 34 del 2023, e che alla stessa erano stati ascritti oneri valutati in 404 milioni di euro per l'anno 2023;

    la predetta disposizione è stata poi abrogata, per evidenti ragioni di cassa, dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023, al fine di destinare le risorse all'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

   ritenuto che:

    permane l'esigenza di acquisire risorse finanziarie in considerazione della necessità di continuare a sostenere le famiglie e le imprese maggiormente esposte all'incremento dei prezzi,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti conseguenti alla disposizione in premessa al fine di preservare il gettito conseguente all'applicazione del contributo di solidarietà, anche valutando l'abrogazione della disposizione con il primo provvedimento utile;

   a estendere il contributo di solidarietà energetico all'anno 2024, escludendo in ogni caso i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
9/1601/12. Cappelletti, Fenu.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 21 provvede ad istituire un ulteriore nuovo e indistinto fondo presso il Ministero dell'interno per il finanziamento delle misure urgenti connesse «all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnanti», con una dotazione di 46,859 milioni di euro per l'anno 2023;

    i firmatari segnalano che l'articolo 66 del disegno di legge di bilancio, attualmente in esame al Senato, correda il predetto proposito con l'attribuzione di ulteriori risorse per il predetto fondo, per il triennio 2024-2026; ma tali risorse per il triennio considerato risulterebbero tagliate, in quanto divenute oggetto di copertura finanziaria di nuovi emendamenti del Governo alla manovra;

    preme segnalare ai firmatari il pervicace accanimento delle disposizioni che, in corso d'anno, hanno già intaccato il nostro ordinamento a tutela e salvaguardia dei minori stranieri non accompagnati, che li qualifica maggiorenni a partire dai 16 anni e per ciò costretti ad una impropria promiscuità con gli stranieri adulti, in quegli stessi centri la cui capienza potrà essere raddoppiata e nei quali non sono più previsti i servizi di assistenza legale, psicologica e di orientamento,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa utile, anche legislativa, affinché sia scongiurato il taglio delle risorse destinate al sistema nazionale pubblico di accoglienza e integrazione e, in particolare, ai servizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati per il triennio a venire, in considerazione dell'afflusso massiccio di migranti e di migranti minori;

   in occasione dell'adozione di provvedimenti successivi e ferme restando le prerogative parlamentari:

    a rivedere, valutati gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1 e, al fine di fronteggiare l'accresciuto afflusso di minori stranieri non accompagnati, garantire interventi adeguati in loro favore e consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza, ad indicare le risorse ad essi specificamente dedicate, a tal fine provvedendo ad incrementare espressamente il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, già vigente, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

    a rivedere tempestivamente, altresì, le misure introdotte e già vigenti che consentono di trattare e trattenere i minori stranieri a partire dai 16 anni al pari degli stranieri adulti, affinché sia ripristinato il rispetto dell'ordinamento nazionale, delle convenzioni internazionali e dei diritti dei minori, anche al fine di evitare nuove occasioni di contenziosi, derivanti da diritti irragionevolmente negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, nonché le misure introdotte e già vigenti in tema di accertamento dell'età degli stranieri.
9/1601/13. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15 del decreto-legge oggetto di conversione autorizza il rifinanziamento per 326 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2023, della spesa per programmi del settore aeronautico, prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 266 del 1997, al fine di accelerare la realizzazione di programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale;

    nella relazione illustrativa del provvedimento in titolo la misura citata sarebbe finalizzata a garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'unione europea. Il rifinanziamento, secondo la relazione tecnica, determina un impatto sul piano delle consegne con conseguenti effetti finanziari diretti in termini di fabbisogno e indebitamento netto;

    la misura adottata dimostra la ferma volontà del Governo di continuare e perseverare nell'aumento delle spese per i sistemi d'arma che ritiene prioritaria rispetto ad altre esigenze urgenti, quali un tessuto economico-sociale provato dalle conseguenze del protrarsi del conflitto russo-ucraino,

impegna il Governo

a riconsiderare l'opportunità della disposizione di cui in premessa, all'uopo intraprendendo iniziative di carattere normativo volte a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento, che insistono sul bilancio dello Stato, considerata la grave crisi economica e sociale atto, al fine di non distrarre le risorse finanziarie necessarie a sostenere il tessuto sociale ed economico del Paese.
9/1601/14. Pellegrini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 22-bis, introdotto in sede referente, incrementa di 5 milioni di euro, per l'anno 2023, il limite complessivo di spesa per il cosiddetto bonus psicologo (di cui al richiamato articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228):

    la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022, comma 538 dell'articolo 1), novellando il richiamato articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, ha disposto la corresponsione del cosiddetto bonus psicologo, in precedenza prevista limitatamente all'anno 2022, anche per l'anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti, innovando in ordine al limite massimo pro capite del contributo (elevato a 1.500 euro a persona, rispetto al limite massimo di 600 euro a persona previsto per il 2022) e ponendo al contempo nuovi limiti complessivi (5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024, a fronte di un limite complessivo per il 2022 pari a 25 milioni di euro);

    l'articolo in esame, senza modificare direttamente il succitato articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge n. 228 del 2021, incrementa, per il 2023, il limite complessivo di spesa per il contributo in questione: detto limite, in virtù dell'aumento di 5 milioni di euro disposto, è portato a 10 milioni complessivi;

    si ricorda che la misura nota come «bonus psicologo» è stata introdotta in considerazione dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica e consiste in un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi;

    l'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, dell'entità dello stesso e dei requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stati demandati a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    l'articolo in esame specifica che le predette risorse aggiuntive che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono da assegnare con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto, e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente;

    come noto, l'erogazione del bonus psicologico per l'anno 2023 ha subito notevoli rallentamenti per mancanza del decreto attuativo che è stato annunciato dal Ministro Schillaci solo dopo una petizione Online avviata dal noto personaggio Fedez; il decreto, già esaminato dalla Conferenza Stato-regioni, tuttavia deve ancora essere pubblicato e dunque l'erogazione è a tutt'oggi sospesa;

    anche per l'erogazione dell'incremento della disposizione all'esame è necessaria l'emanazione di un ulteriore decreto attuativo,

impegna il Governo

ad assicurare che l'erogazione del bonus psicologico per l'anno 2023 sia immediatamente disponibile alle regioni e sia inclusiva dei 5 milioni di euro di cui all'incremento della disposizione all'esame o comunque, ove necessario, a voler emanare senza alcun ulteriore indugio, anche il decreto necessario alla erogazione del predetto incremento.
9/1601/15. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, istituisce l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale;

    tale Agenzia ha lo scopo primario di sostenere l'occupazione, accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali, nonché, evitare pregiudizio alla operatività ed efficienza portuali;

   considerato che:

    il legislatore ha originariamente previsto che tale Agenzia fosse istituita per un periodo massimo di settantotto mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017;

    una proroga di tale misura costituirebbe una efficace azione di sostegno ai lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere che il periodo di istituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale sia prorogato, da settantotto mesi a novantadue mesi e, pertanto, a disporre una dotazione finanziaria di 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025;

   a valutare l'opportunità di prorogare, altresì, la scadenza da trentasei mesi a novantadue mesi del termine per la trasformazione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
9/1601/16. De Palma, D'Attis, Caroppo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, istituisce l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale;

    tale Agenzia ha lo scopo primario di sostenere l'occupazione, accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali, nonché, evitare pregiudizio alla operatività ed efficienza portuali;

   considerato che:

    il legislatore ha originariamente previsto che tale Agenzia fosse istituita per un periodo massimo di settantotto mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017;

    una proroga di tale misura costituirebbe una efficace azione di sostegno ai lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere che il periodo di istituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale sia prorogato, da settantotto mesi a novantadue mesi e, pertanto, a disporre una dotazione finanziaria di 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025;

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prorogare, altresì, la scadenza da trentasei mesi a novantadue mesi del termine per la trasformazione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
9/1601/16. (Testo modificato nel corso della seduta)De Palma, D'Attis, Caroppo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, interviene sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerare in ogni caso avente natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse; ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA;

    in particolare, modificando l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di disciplina dell'IVA, il comma 11-quater mira:

     a) a ricomprendere tra le cessioni effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell'esercizio di attività commerciali o agricole ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto anche quelle prestazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

     b) a considerare in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, anche le cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali;

     c) per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991 (si tratta di mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi ed enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno), a considerare commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Inoltre, si intende far considerare fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto venire meno di associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria, anche in assenza dei due requisiti;

    il medesimo comma 15-quater dispone, inoltre, che l'esenzione dall'IVA prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si applica, a determinate condizioni, alle seguenti operazioni:

     1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

     2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

     3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

     4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991 (si tratta di mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi ed enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività;

    in sintesi, il citato comma 15-quater dispone il passaggio dal «fuori campo IVA» al regime di esenzione dall'IVA di alcune specifiche operazioni e l'inserimento di alcune prestazioni tra le operazioni esenti, in presenza di specifiche condizioni;

    il successivo comma 15-quinquies precisa che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il Codice del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014);

    il comma 15-sexies precisa che le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto;

    l'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, proroga al 1° gennaio 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 15-quinquies e 15-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 e al 1° luglio 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 15-quater del medesimo articolo,

impegna il Governo

al fine di sostenere le attività del Terzo settore in questo periodo di crisi finanziaria, a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prorogare l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, di un ulteriore anno, ossia a decorrere dall'anno 2025.
9/1601/17.Tassinari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, interviene sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerare in ogni caso avente natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse; ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA;

    in particolare, modificando l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di disciplina dell'IVA, il comma 11-quater mira:

     a) a ricomprendere tra le cessioni effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell'esercizio di attività commerciali o agricole ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto anche quelle prestazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

     b) a considerare in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, anche le cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali;

     c) per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991 (si tratta di mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi ed enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno), a considerare commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Inoltre, si intende far considerare fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto venire meno di associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria, anche in assenza dei due requisiti;

    il medesimo comma 15-quater dispone, inoltre, che l'esenzione dall'IVA prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si applica, a determinate condizioni, alle seguenti operazioni:

     1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

     2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

     3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

     4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991 (si tratta di mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi ed enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività;

    in sintesi, il citato comma 15-quater dispone il passaggio dal «fuori campo IVA» al regime di esenzione dall'IVA di alcune specifiche operazioni e l'inserimento di alcune prestazioni tra le operazioni esenti, in presenza di specifiche condizioni;

    il successivo comma 15-quinquies precisa che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il Codice del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014);

    il comma 15-sexies precisa che le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto;

    l'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, proroga al 1° gennaio 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 15-quinquies e 15-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 e al 1° luglio 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 15-quater del medesimo articolo,

impegna il Governo

al fine di sostenere le attività del Terzo settore in questo periodo di crisi finanziaria, a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di adottare misure volte a prorogare l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, di un ulteriore anno, ossia a decorrere dall'anno 2025.
9/1601/17.(Testo modificato nel corso della seduta)Tassinari.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti norme relative ai territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023: l'articolo 13-quater (Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici) e l'articolo 21-bis (Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato);

    le ultime alluvioni, quella dell'Emilia-Romagna prima, e quella Toscana poi, rientrano tra i fenomeni estremi causati dai cambiamenti climatici;

    non sono purtroppo eventi isolati ma episodi che si stanno registrando con sempre maggiore frequenza. È evidente che misure efficaci di prevenzione siano indispensabili e che interventi tampone o realizzati secondo parametri di sicurezza del passato non siano oggi sufficienti;

    il disegno di legge di bilancio non prevede misure a favore della difesa del territorio, della prevenzione e della mitigazione delle conseguenze dei cambiamenti climatici e, anzi, prevede un taglio delle risorse destinate al finanziamento di interventi di difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche (LB n. 205 del 2017 articolo 1 comma 1072 p. E/novies (Cap-pg: 8535/3) di 100 milioni di euro per il biennio 2024/2025, fondi che sono poi riprogrammati al 2027;

    a fronte della straordinaria violenza e frequenza delle catastrofi naturali del nostro Paese si risponde con una straordinaria debolezza e lentezza dell'azione pubblica;

    la prevenzione dell'altissimo rischio idrogeologico per le nostre comunità non può più essere affrontato con modelli sperimentali o con l'illusione di centralizzare gli interventi escludendo gli enti locali che conoscono il territorio;

    con il Governo Conte II e con il PNRR sono state introdotte misure di semplificazione ma non è stato poi dato seguito al rafforzamento indispensabile delle strutture ministeriali e delle regioni per creare le necessarie «task force» per la progettazione e realizzazione delle opere,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere l'istituzione di un'Agenzia per il dissesto e la prevenzione del rischio idrogeologico, dotata di elevata capacità tecnica e professionale e di pronta risposta operativa, che agisca in stretto rapporto con regioni ed enti locali e a potenziare le dotazioni organiche, tecniche e professionali delle autorità di distretto, anche prefigurando per esse funzioni attuative delle opere pubbliche di prevenzione e adattamento e non solo di pianificazione, sulla scorta della consolidata esperienza dell'Autorità Interregionale del fiume Po.
9/1601/18.Curti, Morassut, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il 15 dicembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, che rientra nelle iniziative del pacchetto «Fit for 55» per allineare la normativa dell'Unione in materia di clima ed energia all'obiettivo della riduzione delle emissioni nette di gas ad effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990), nella prospettiva del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050;

    la proposta è particolarmente importante perché, secondo i dati della Commissione europea, gli edifici sono responsabili a livello dell'Unione europea di circa il 40 per cento del consumo energetico e del 36 per cento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra legate al consumo di energia. I dati sono riferiti al complesso degli edifici che, secondo la relazione sullo Stato dell'Unione dell'energia del 2021, è per il 65 per cento ad uso residenziale. Il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e l'acqua calda per uso domestico rappresentano l'80 per cento dell'energia consumata dalle famiglie. Il 35 per cento del parco immobiliare dell'Unione europea ha più di 50 anni e quasi il 75 per cento è inefficiente dal punto di vista energetico, mentre il tasso di ristrutturazione annua è di circa l'1 per cento;

    tale revisione è strettamente collegata con le restanti iniziative del «Fit for 55%», ovvero la revisione delle direttive sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili (renewable energy directive – RED II) e sull'efficienza energetica (energy efficiency directive – EED);

    il 7 dicembre scorso, il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su una proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia;

    i due colegislatori hanno raggiunto un accordo sull'articolo 9-bis sull'energia solare negli edifici, che garantirà la diffusione di impianti di energia solare adeguati negli edifici di nuova costruzione, negli edifici pubblici e in quelli non residenziali esistenti sottoposti a una ristrutturazione per la quale è richiesta un'autorizzazione;

    per quanto riguarda le norme minime di prestazione energetica negli edifici non residenziali, i colegislatori hanno convenuto che nel 2030 tutti gli edifici non residenziali dovranno essere al di sopra del 16 per cento degli edifici con le prestazioni peggiori e nel 2033 al di sopra del 26 per cento;

    per quanto riguarda l'obiettivo di ristrutturazione degli edifici residenziali, gli Stati membri garantiranno che il parco immobiliare residenziale riduca il consumo medio di energia del 16 per cento nel 2030 e tra il 20 per cento e il 22 per cento nel 2035. Il 55 per cento della riduzione energetica dovrà essere conseguito mediante la ristrutturazione degli edifici con le prestazioni peggiori;

    infine, per quanto riguarda la graduale eliminazione delle caldaie a combustibili fossili, le due istituzioni hanno concordato di includere nei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici una tabella di marcia in vista della graduale eliminazione di tali tipi di caldaie entro il 2040.

    l'accordo provvisorio raggiunto quindi con il Parlamento europeo deve ora essere approvato e formalmente adottato da entrambe le istituzioni;

    anche alla luce del virtuoso percorso già avviato da circa un decennio, sono senz'altro condivisibili gli obiettivi generali della direttiva UE che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra degli edifici, ad aumentare il tasso e la profondità delle ristrutturazioni edilizie, a migliorare le informazioni sul rendimento energetico degli edifici e a garantire che tutti gli edifici siano in linea con gli obiettivi climatici dell'Unione;

    inoltre, tale direttiva va nella direzione di una maggiore garanzia di sicurezza energetica e contribuirà a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e a diminuire la domanda di gas naturale;

    avere edifici più efficienti significa anche rendere le famiglie e le imprese più resistenti agli shock dei prezzi dell'energia la cui volatilità potrà essere sensibilmente ridotta,

impegna il Governo

a prorogare fino ad almeno il 2025 gli incentivi fiscali per l'acquisto di case ad elevato coefficiente di efficienza energetica.
9/1601/19.Scarpa, Simiani, Dell'Olio, Cappelletti.


   La Camera,

   premesso che:

    il 15 dicembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, che rientra nelle iniziative del pacchetto «Fit for 55» per allineare la normativa dell'Unione in materia di clima ed energia all'obiettivo della riduzione delle emissioni nette di gas ad effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990), nella prospettiva del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050;

    la proposta è particolarmente importante perché, secondo i dati della Commissione europea, gli edifici sono responsabili a livello dell'Unione europea di circa il 40 per cento del consumo energetico e del 36 per cento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra legate al consumo di energia. I dati sono riferiti al complesso degli edifici che, secondo la relazione sullo Stato dell'Unione dell'energia del 2021, è per il 65 per cento ad uso residenziale. Il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e l'acqua calda per uso domestico rappresentano l'80 per cento dell'energia consumata dalle famiglie. Il 35 per cento del parco immobiliare dell'Unione europea ha più di 50 anni e quasi il 75 per cento è inefficiente dal punto di vista energetico, mentre il tasso di ristrutturazione annua è di circa l'1 per cento;

    tale revisione è strettamente collegata con le restanti iniziative del «Fit for 55%», ovvero la revisione delle direttive sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili (renewable energy directive – RED II) e sull'efficienza energetica (energy efficiency directive – EED);

    il 7 dicembre scorso, il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su una proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia;

    i due colegislatori hanno raggiunto un accordo sull'articolo 9-bis sull'energia solare negli edifici, che garantirà la diffusione di impianti di energia solare adeguati negli edifici di nuova costruzione, negli edifici pubblici e in quelli non residenziali esistenti sottoposti a una ristrutturazione per la quale è richiesta un'autorizzazione;

    per quanto riguarda le norme minime di prestazione energetica negli edifici non residenziali, i colegislatori hanno convenuto che nel 2030 tutti gli edifici non residenziali dovranno essere al di sopra del 16 per cento degli edifici con le prestazioni peggiori e nel 2033 al di sopra del 26 per cento;

    per quanto riguarda l'obiettivo di ristrutturazione degli edifici residenziali, gli Stati membri garantiranno che il parco immobiliare residenziale riduca il consumo medio di energia del 16 per cento nel 2030 e tra il 20 per cento e il 22 per cento nel 2035. Il 55 per cento della riduzione energetica dovrà essere conseguito mediante la ristrutturazione degli edifici con le prestazioni peggiori;

    infine, per quanto riguarda la graduale eliminazione delle caldaie a combustibili fossili, le due istituzioni hanno concordato di includere nei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici una tabella di marcia in vista della graduale eliminazione di tali tipi di caldaie entro il 2040.

    l'accordo provvisorio raggiunto quindi con il Parlamento europeo deve ora essere approvato e formalmente adottato da entrambe le istituzioni;

    anche alla luce del virtuoso percorso già avviato da circa un decennio, sono senz'altro condivisibili gli obiettivi generali della direttiva UE che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra degli edifici, ad aumentare il tasso e la profondità delle ristrutturazioni edilizie, a migliorare le informazioni sul rendimento energetico degli edifici e a garantire che tutti gli edifici siano in linea con gli obiettivi climatici dell'Unione;

    inoltre, tale direttiva va nella direzione di una maggiore garanzia di sicurezza energetica e contribuirà a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e a diminuire la domanda di gas naturale;

    avere edifici più efficienti significa anche rendere le famiglie e le imprese più resistenti agli shock dei prezzi dell'energia la cui volatilità potrà essere sensibilmente ridotta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere misure agevolative per l'acquisto di case ad elevato coefficiente di efficienza energetica.
9/1601/19.(Testo modificato nel corso della seduta)Scarpa, Simiani, Dell'Olio, Cappelletti.


   La Camera,

   premesso che:

    vaste zone della Toscana sono state colpite nel mese di novembre da eventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. Tali eventi estremi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

    i danni complessivi nel calcolo effettuato da Irpet sono pari a circa un miliardo e 890 milioni di euro mentre la relazione calcola nel complesso 110 milioni di euro di interventi tra quelli di soccorso alla popolazione e le somme urgenze;

    nel provvedimento in esame sono presenti norme relative ai «territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, l'articolo 13-quater (Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici) e l'articolo 21-bis (Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato)»;

    le ultime alluvioni, quella dell'Emilia-Romagna prima, e quella Toscana poi, unitamente alle mareggiate che hanno colpito nei giorni scorsi la Costa tirrenica, ed in particolare la Toscana, distruggendo litorali ed allagando i centri abitati, rientrano tra i fenomeni estremi causati dai cambiamenti climatici;

    non sono purtroppo eventi isolati ma episodi che si stanno registrando con sempre maggiore frequenza. È evidente che misure efficaci di prevenzione siano indispensabili e che interventi tampone o realizzati secondo parametri di sicurezza del passato non siano oggi sufficienti;

    il disegno di legge di Bilancio non prevede misure a favore della difesa del territorio, della prevenzione e della mitigazione delle conseguenze dei cambiamenti climatici,

impegna il Governo

ad adottare entro il 31 dicembre 2023 il Piano Nazionale di adattamento climatico (Pnacc) che rappresenta lo strumento di indirizzo per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle criticità riscontrate, e per l'integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti.
9/1601/20. Ferrari, Simiani, Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4-bis prevede il differimento dei termini per definizioni agevolate; in particolare, per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023;

    l'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha consentito di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024;

    successivamente, l'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha prorogato il predetto termine del 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023;

    indubbiamente la definizione agevolata di cui ai commi da 166 a 173 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha aiutato molti contribuenti a regolarizzate le proprie posizioni dovute essenzialmente a mere inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie, l'introduzione di misure che consentano una proroga dei termini per regolarizzare le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP.
9/1601/21. Andreuzza, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Bagnai.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4-bis del provvedimento in esame, introdotto al Senato, rimette in termini i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione con riferimento ai versamenti in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, che si considerano quindi tempestivi ove effettuati entro il 18 dicembre 2023;

    all'uopo, si ricorda, che l'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto la Definizione agevolata («Rottamazione quater») dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, prevedendo la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica;

    nonostante l'intervento di modifica dei termini, sono diverse le categorie di contribuenti quali imprese, lavoratori autonomi e commercianti che manifestano la necessità di liquidità a sostegno di un'economia già fortemente provata dalla crisi economica in atto;

    in tale contesto, si pone quindi il bisogno di considerare ulteriori e specifici interventi di carattere fiscale a sostegno dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una nuova definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione al 31 dicembre 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative.
9/1601/22. Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4-bis del provvedimento in esame, introdotto al Senato, rimette in termini i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione con riferimento ai versamenti in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, che si considerano quindi tempestivi ove effettuati entro il 18 dicembre 2023;

    all'uopo, si ricorda, che l'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto la Definizione agevolata («Rottamazione quater») dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, prevedendo la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica;

    nonostante l'intervento di modifica dei termini, sono diverse le categorie di contribuenti quali imprese, lavoratori autonomi e commercianti che manifestano la necessità di liquidità a sostegno di un'economia già fortemente provata dalla crisi economica in atto;

    in tale contesto, si pone quindi il bisogno di considerare ulteriori e specifici interventi di carattere fiscale a sostegno dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i soldi di finanza pubblica, una nuova definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione al 31 dicembre 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative.
9/1601/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7, comma 1-bis, introdotto al Senato, reca disposizioni inerenti all'accesso a talune agevolazioni fiscali per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, dimostrando grande attenzione per la categoria;

    a norma dell'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef e relative addizionali i redditi dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola dagli anni 2017 al 2022; da ultimo, l'articolo 1, comma 80, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha esteso l'esenzione anche per l'anno 2023;

    tuttavia, ad oggi, non sono previste ulteriori proroghe, quindi, a decorrere dal 2024, anche i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali concorreranno alla determinazione della base imponibile assoggettata all'Irpef;

    certamente un'eventuale proroga consentirebbe di sostenere, soprattutto in un periodo di notevole crisi e difficoltà economica come questo, lo sforzo dei tanti operatori del settore agricolo già messi a dura prova negli ultimi mesi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, anche per l'anno di imposta 2024, l'esenzione di cui in premessa ai fini della formazione del reddito imponibile per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
9/1601/23. Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Molinari, Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7, comma 1-bis, introdotto al Senato, reca disposizioni inerenti all'accesso a talune agevolazioni fiscali per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, dimostrando grande attenzione per la categoria;

    a norma dell'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef e relative addizionali i redditi dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola dagli anni 2017 al 2022; da ultimo, l'articolo 1, comma 80, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha esteso l'esenzione anche per l'anno 2023;

    tuttavia, ad oggi, non sono previste ulteriori proroghe, quindi, a decorrere dal 2024, anche i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali concorreranno alla determinazione della base imponibile assoggettata all'Irpef;

    certamente un'eventuale proroga consentirebbe di sostenere, soprattutto in un periodo di notevole crisi e difficoltà economica come questo, lo sforzo dei tanti operatori del settore agricolo già messi a dura prova negli ultimi mesi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, anche per l'anno di imposta 2024, l'esenzione di cui in premessa ai fini della formazione del reddito imponibile per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
9/1601/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Molinari, Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento contiene numerose misure economiche a sostegno di cittadini e imprese, che si inseriscono nel più generale quadro di interventi di finanza pubblica volti anche a contrastare gli effetti dell'inflazione già nell'anno in corso;

    nello scenario macroeconomico programmatico descritto dalla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2023, uno dei fattori idoneo a favorire la diminuzione del rapporto debito/PIL per almeno l'1 per cento del PIL nell'arco del triennio 2024-2026 è stato individuato nell'avvio di un piano di dismissioni di partecipazioni dello Stato;

    già nella precedente legislatura, il Gruppo della Lega, con atto di sindacato ispettivo n. 5-06643, aveva richiamato l'attenzione dell'allora Governo sulla possibilità di consentire l'ingresso di capitali privati in società in house;

    l'affidamento in house rappresenta un modello organizzativo in forza del quale una pubblica amministrazione si avvale di soggetti sottoposti al suo controllo, al fine di reperire determinati beni e servizi ovvero per erogare alla collettività prestazioni essenziali di pubblica utilità, come la gestione dei servizi idrici e l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

   ritenuto che:

    in coerenza con il quadro di interventi di finanza pubblica sopra descritto, l'ingresso regolamentato di capitali privati nelle predette società in house, soprattutto a livello locale, determinerebbe significativi vantaggi sul piano della gestione aziendale e della trasparenza, evitando al contempo il ricorso a ulteriori tipologie di trasferimento di risorse pubbliche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, in conformità con la legislazione nazionale e i vincoli europei, di implementare l'ingresso di capitali privati nelle società in house, in alternativa al trasferimento di risorse pubbliche e alla trasformazione in società miste, attraverso la quotazione di partecipazioni di minoranza sui mercati regolamentati dell'Unione europea e sui sistemi multilaterali di negoziazione.
9/1601/24.Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento contiene numerose misure economiche a sostegno di cittadini e imprese, che si inseriscono nel più generale quadro di interventi di finanza pubblica volti anche a contrastare gli effetti dell'inflazione già nell'anno in corso;

    nello scenario macroeconomico programmatico descritto dalla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2023, uno dei fattori idoneo a favorire la diminuzione del rapporto debito/PIL per almeno l'1 per cento del PIL nell'arco del triennio 2024-2026 è stato individuato nell'avvio di un piano di dismissioni di partecipazioni dello Stato;

    già nella precedente legislatura, il Gruppo della Lega, con atto di sindacato ispettivo n. 5-06643, aveva richiamato l'attenzione dell'allora Governo sulla possibilità di consentire l'ingresso di capitali privati in società in house;

    l'affidamento in house rappresenta un modello organizzativo in forza del quale una pubblica amministrazione si avvale di soggetti sottoposti al suo controllo, al fine di reperire determinati beni e servizi ovvero per erogare alla collettività prestazioni essenziali di pubblica utilità, come la gestione dei servizi idrici e l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

   ritenuto che:

    in coerenza con il quadro di interventi di finanza pubblica sopra descritto, l'ingresso regolamentato di capitali privati nelle predette società in house, soprattutto a livello locale, determinerebbe significativi vantaggi sul piano della gestione aziendale e della trasparenza, evitando al contempo il ricorso a ulteriori tipologie di trasferimento di risorse pubbliche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, in conformità con la legislazione nazionale e i vincoli europei, di favorire l'ingresso di capitali privati nelle società in house, attraverso la quotazione di partecipazioni di minoranza sui mercati regolamentati dell'Unione europea e sui sistemi multilaterali di negoziazione.
9/1601/24.(Testo modificato nel corso della seduta)Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento prevede, all'articolo 7, alcune misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici;

    sempre in materia di energia, com'è noto, con la legge n. 169 del 27 novembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023, è stato convertito in legge il decreto-legge del 29 settembre 2023, n. 131, noto come «decreto Energia 2023»;

    la legge sopracitata prevede, tra l'altro, un importante sostegno finanziario alle famiglie per far fronte all'aumento dei costi dell'energia, rappresentato dalla proroga del bonus bollette fino al 31 dicembre 2023; sempre per quanto riguarda i sostegni per la riduzione del costo dell'energia si ricorda che, in base a quanto previsto l'articolo 2 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 settembre 2022, n. 142, dal 1° gennaio 2023 gli over 75 possono fruire, in relazione al gas, di un bonus che si traduce nell'applicazione di prezzi ridotti secondo specifici criteri che verranno fissati dall'ARERA;

    rilevato come gli anziani non auto sufficienti che risiedono presso le RSA siano esclusi, di fatto, dalle agevolazioni sopraccitate nonostante in questi ultimi due anni, anche a causa del caro energia, abbiano visto aumentare le loro rette anche di 5 o 6 euro al giorno, pari a 2.160 euro l'anno;

    sottolineato che molti anziani non autosufficienti sono in grossa difficoltà nel far fronte, con le loro pensioni, agli aumenti sopraccitati e che, di converso, anche i loro familiari non sempre riescono a sostenerli nell'integrazione della retta;

    ricordato come l'agevolazione dell'IVA ridotta al 5 per cento sul gas, che viene fruita anche dalle RSA, strutture di servizi altamente energivore, non sia sufficiente ad evitare l'aumento delle rette dovuto al caro energia;

    suscita grande preoccupazione il rischio che, in un prossimo futuro, agli anziani non autosufficienti venga negato l'accesso alle RSA, in quanto le loro pensioni, calcolate con il sistema contributivo, non riusciranno a far fronte al costo delle rette e che difficilmente potranno essere integrate dalle Amministrazioni comunali stante le tante numerose emergenze sociali a cui le stesse sono chiamate ad intervenire,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, forme di sostegno economico alle RSA per fronteggiare il caro energia, affinché lo stesso non debba più gravare finanziariamente sugli anziani non autosufficienti residenti nelle suddette strutture o sui loro familiari.
9/1601/25.Stefani, Comaroli.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo III del decreto-legge in titolo reca misure di sostegno agli investimenti produttivi delle imprese;

    l'articolo 106 del decreto legislativo n. 36 del 2023, recante Codice dei contratti pubblici, in tema di garanzie per la partecipazione delle imprese alle procedure di gara, prevede a corredo dell'offerta una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo indicato nel bando o nell'invito; tale garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione;

    il comma 8 del medesimo articolo prevede riduzioni dell'importo di garanzia per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, una delle certificazioni del sistema di qualità, esplicitamente previste dall'allegato II.13 del Codice;

    tra le certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia figura la certificazione Social Accountability SA 8000, ultima versione del 2014, che rappresenta uno standard accreditato rispondente alle esigenze delle organizzazioni che intendono distinguersi per il loro impegno nello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alle tematiche sociali;

    successivamente all'emanazione del Codice, è stato approvato il sistema di gestione sociale conforme allo standard PAS 24000:2022 «Social management systemSpecification», che può essere certificato dagli organismi che richiedono l'accreditamento ACCREDIA;

    si tratta di una certificazione molto più completa rispetto alla SA 8000, che assicura un trattamento equo e un ambiente tutelato ai lavoratori dell'impresa, in termini di sicurezza e salute, oltre che conforme ai requisiti legislativi e normativi, anche in ordine al salario del lavoratore;

    nonostante la qualità della certificazione PAS 24000, le stazioni appaltanti non la riconoscono ai fini della riduzione della fideiussione, in quanto non compresa nell'allegato II.13 del Codice, aggravando in questo modo gli oneri a carico delle imprese, già fortemente in difficoltà in questo periodo di crisi economica,

impegna il Governo

ad adottare gli idonei provvedimenti diretti a chiarire l'equiparazione della certificazione PAS 24000 alla certificazione SA 8000.
9/1601/26.Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo III del decreto-legge in titolo reca misure di sostegno agli investimenti produttivi delle imprese;

    l'articolo 106 del decreto legislativo n. 36 del 2023, recante Codice dei contratti pubblici, in tema di garanzie per la partecipazione delle imprese alle procedure di gara, prevede a corredo dell'offerta una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo indicato nel bando o nell'invito; tale garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione;

    il comma 8 del medesimo articolo prevede riduzioni dell'importo di garanzia per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, una delle certificazioni del sistema di qualità, esplicitamente previste dall'allegato II.13 del Codice;

    tra le certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia figura la certificazione Social Accountability SA 8000, ultima versione del 2014, che rappresenta uno standard accreditato rispondente alle esigenze delle organizzazioni che intendono distinguersi per il loro impegno nello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alle tematiche sociali;

    successivamente all'emanazione del Codice, è stato approvato il sistema di gestione sociale conforme allo standard PAS 24000:2022 «Social management systemSpecification», che può essere certificato dagli organismi che richiedono l'accreditamento ACCREDIA;

    si tratta di una certificazione molto più completa rispetto alla SA 8000, che assicura un trattamento equo e un ambiente tutelato ai lavoratori dell'impresa, in termini di sicurezza e salute, oltre che conforme ai requisiti legislativi e normativi, anche in ordine al salario del lavoratore;

    nonostante la qualità della certificazione PAS 24000, le stazioni appaltanti non la riconoscono ai fini della riduzione della fideiussione, in quanto non compresa nell'allegato II.13 del Codice, aggravando in questo modo gli oneri a carico delle imprese, già fortemente in difficoltà in questo periodo di crisi economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità nell'ambito dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 106, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023, di inserire nell'allegato II.13 la certificazione PAS 24000.
9/1601/26.(Testo modificato nel corso della seduta)Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.


   La Camera,

   premesso che:

    la disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, relativa alle modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals è oggetto di una controversa interpretazione;

    pertanto appare più che mai necessario intervenire con una norma di interpretazione autentica che chiarisca una volta per tutte il significato della norma;

    in dettaglio, va chiarito che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, deve essere interpretata nel senso che:

     a) la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva e autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993;

     b) nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione «Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» si deve intendere come rinvio alle sole «aliquote di rendimento» di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2;

     c) nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega secondo quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema A.G.O., alla retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata,

impegna il Governo

ad intervenire affinché la disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, relativa alle modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals, sia interpretata nel senso indicato in premessa, al fine di fare finalmente chiarezza sul significato e sulla portata della norma stessa.
9/1601/27. Amato, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    gli investimenti pubblici in campo sanitario rappresentano una necessità costante, soprattutto per la ricerca scientifica. I metodi sostitutivi rivestono una importanza cruciale, specialmente per le ricadute positive sulla sanità pubblica, in termini non solo di avanzamento della medicina ma anche di progresso in alcuni campi come quello oncologico;

    ci sono alcuni esempi pratici che dimostrano come i metodi sostitutivi abbiano contribuito a migliorare lo stato di salute umano: ad esempio l'utilizzo di epidermide ricostruita per i test di tossicità, modello riconosciuto anche a livello regolatorio, per poter sostituire completamente i test in vivo;

    dal 2010 i test di tossicità cutanea vengono condotti su epidermide umana ricostituita in vitro, la quale consente di poter testare un elevatissimo numero di sostanze chimiche diverse, valutando in maniera precisa e rilevante gli effetti; paragonabili, vista l'origine, a ciò che avverrebbe sulla pelle umana;

   considerato che:

    a seguito della legge di bilancio 2020, grazie alla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (articolo 25, comma 2) che riprende quanto all'articolo 41 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, è stato possibile da parte del Ministero della salute dare contributi a università pubbliche e centri di ricerca pubblici con una quota maggiore rispetto al precedente; tale finanziamento era però previsto per soli tre anni, dal 2020 al 2022 (con il primo anno, il 2020, purtroppo perso) e, ad oggi, non è in vigore alcun finanziamento per metodi di ricerca sostitutivi della sperimentazione animale;

    i metodi sostitutivi garantiscono risultati attendibili per la specie oggetto dello studio, oltre a evitare la morte di milioni di animali (solo in Italia, nel 2020 sono stati utilizzati più di 450 mila animali). Un esempio concreto dell'attendibilità dei risultati è il test sulle sostanze pirogene, per cui sono stati uccisi migliaia di conigli ogni anno – più di 30 mila in Europa nel 2018; questo test assolutamente cruento e poco efficace sta venendo progressivamente sostituito da un test in vitro (MAT test) e la farmacopea europea ha previsto che entro il 2025 nessun coniglio verrà più ucciso per questo tipo di sperimentazioni;

    guardando ancora al contesto europeo, è importante evidenziare come in Olanda, oltre a un programma specifico supportato sia da università che dal Governo (TPI – Transition programme for innovation), sia stato emesso un finanziamento di 125 milioni di euro per costruire un polo di ricerca all'avanguardia, basato esclusivamente su modelli innovativi privi di sperimentazione animale;

   ritenuto infine che:

    il futuro della ricerca innovativa anche in Italia ha bisogno di finanziamenti costanti e più consistenti per poter progredire e rendere il nostro Paese all'avanguardia, più competitivo e al passo con gli altri Stati dell'Unione,

impegna il Governo

a valutare, in un prossimo provvedimento utile, l'opportunità di incrementare le risorse di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, per l'anno 2024, ai fini dell'attuazione dell'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione.
9/1601/28. Cherchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, prevede una molteplicità di misure volte a sostenere il tessuto socioeconomico del Paese ed anticipa al 2023 numerosi interventi previsti per l'anno 2024;

    il testo approvato in prima lettura dal Senato, è stato significativamente migliorato nel corso dell'esame in Commissione Bilancio di Palazzo Madama, attraverso l'approvazione di una serie di emendamenti che intervengono in diversi ambiti, finalizzati a favorire la crescita e lo sviluppo in Italia, nei riguardi in particolare delle famiglie e delle imprese, in un momento economico ancora delicato a causa degli scenari internazionali, che permangono incerti e complessi a causa delle tensioni geopolitiche internazionali;

    il decreto-legge in particolare, prevede all'articolo aggiuntivo 8-quinquies, una modifica la disciplina dei piani individuali di risparmio, (PIR) elevando il numero di piani di cui ciascuna persona fisica può essere titolare, sostituendo conseguentemente il primo periodo dell'articolo 1, comma 112, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), al fine di stabilire un'eccezione alla regola secondo cui, ciascuna persona fisica non può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi della medesima legge di bilancio 2017; l'eccezione riguarda i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al comma 101 (40 mila euro annui e 200 mila complessivi) della legge di bilancio 2017;

    al riguardo, si ricorda che i PIR, hanno rappresentato nel corso degli ultimi anni, una forma di risparmio certamente innovativa e vantaggiosa, fiscalmente incentivata e finalizzata ad offrire maggiori opportunità di rendimento alle famiglie, aumentando al contempo le opportunità delle imprese per ottenere finanziamenti per investimenti a lungo termine e favorire lo sviluppo dei mercati finanziari nazionali;

    tali strumenti d'investimento di medio e lungo periodo, riservati alle persone fisiche, secondo quanto risulta da un'analisi dell'Associazione italiana delle società di gestione del risparmio, (Assogestioni) hanno raccolto nello scorso anno, un patrimonio complessivo di 18,89 miliardi di euro, di cui 17,44 miliardi di euro riferiti ai PIR ordinari e 1,44 miliardi di euro in quelli alternativi, con una raccolta netta complessiva in negativo per 377 milioni di euro nel trimestre del 2022, evidenziando tuttavia un saldo negativo pari a circa 500 milioni di euro dall'inizio dell'anno precedente;

    in relazione ai dati emersi dalla predetta analisi finanziaria, si ravvisa pertanto la necessità d'invertire la tendenza negativa concernente i piani di risparmio individuali, in precedenza evidenziata, al fine di favorire la raccolta del risparmio nazionale a sostegno dell'economia reale, intervenendo sulle «barriere d'entrata» dei PIR, estendendo pertanto anche alle imprese, la possibilità di effettuare investimenti (prerogativa finora riservata alle persone fisiche) attraverso l'introduzione di una garanzia pubblica e stabilendo al contempo, una maggiore flessibilità nell'accesso alle agevolazioni fiscali previste, anche nel caso d'uscita dall'investimento dopo soli due anni e non più cinque,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, l'introduzione nel corso dei prossimi provvedimenti utili, di una norma ad hoc, finalizzata a sostenere il risparmio delle famiglie italiane e delle piccole e medie imprese, al fine di rilanciare i PIR, nel senso di quanto riportato in premessa.
9/1601/29. De Bertoldi, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea, recante misure urgenti in materia economica e fiscale in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, già approvato in prima lettura dal Senato, contiene una molteplicità di misure volte a sostenere le famiglie e le imprese, in un momento di particolare difficoltà dettato dalla congiuntura internazionale sfavorevole, a causa dei complessi scenari geopolitici internazionali;

    il provvedimento, collegato alla manovra economica per il 2024, a seguito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, risulta composto da 55 articoli suddivisi in cinque Capi e copre una vasta gamma di settori, oltre a quelli in precedenza enunciati, fra i quali: i temi pensionistici, i contratti pubblici, la fiscalità agli investimenti, la sicurezza al mondo dello sport;

    il Capo I in particolare, si occupa di questioni relative alle pensioni, ai rinnovi dei contratti pubblici e alcuni aspetti fiscali, aventi una portata economica importante, anche nei riguardi degli enti locali, sia attraverso una modifica della disciplina relativa ai contratti di mutuo stipulati con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, che attraverso l'ampliamento della platea dei medesimi enti locali in stato di dissesto finanziario i quali, possono beneficiare un'anticipazione di liquidità da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, prevista dal decreto-legge n. 104 del 2023;

    nel quadro degli enti locali, le comunità montane svolgono un ruolo importante ed essenziale, come soggetti propulsori dello sviluppo locale, in considerazione della riconosciuta esistenza nelle aree di montagna, di una molteplicità di sistemi produttivi locali, il cui inserimento nei sistemi regionali, costituisce un essenziale arricchimento e un'occasione per delineare durevoli traiettorie di sviluppo;

    sotto il profilo fiscale, ai fini dell'imposta municipale unica, per i comuni montani, (i cui terreni non sono esentati dal pagamento del tributo medesimo), in cui sono situati gli immobili diversi dall'abitazione principale ad uso turistico (o altri originariamente agricoli, diventati seconde case per successione ereditaria) una quota consistente del gettito pagato dai proprietari di tali immobili, secondo la disciplina fiscale vigente, deve essere versata all'erario;

    al riguardo si rileva che, il valore commerciale degli immobili in precedenza richiamati in questi anni, è fortemente diminuito nel corso degli anni, in particolare per quelli di origine rurale, divenuti successivamente seconde case per successione ereditaria, il cui valore commerciale attualmente risulta modesto, con la conseguenza che spesso i proprietari, sono costretti ad abbandonarli, con conseguente degrado dell'ambiente e del paesaggio;

    il sottoscrittore del presente atto, evidenzia inoltre che, gli stessi comuni che non beneficiano del gettito IMU per gli immobili suesposti (che viene riversato allo Stato), sono costretti a sopportare tutti gli oneri pubblici per il mantenimento dei servizi quali: la viabilità, la spalatura della neve, i trasporti scolastici, con effetti negativi e penalizzanti per i bilanci dei medesimi enti locali;

    in relazione alle suesposte osservazioni, si ravvisa pertanto l'opportunità di prevedere una misura volta ad assicurare il mantenimento dell'imposta municipale unica, interamente nei riguardi dei comuni montani, esclusi dall'esenzione attualmente prevista dalla normativa vigente o in alternativa la restituzione intera dell'intero gettito IMU pagato dai rispettivi proprietari di immobili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel corso della legislatura, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, un intervento normativo ad hoc volto a stabilire nei riguardi dei comuni montani che non rientrano nel regime di esonero ai fini IMU, i cui terreni sono soggetti al pagamento dell'imposta, che il gettito dell'imposta in oggetto sia destinato nei confronti dei medesimi comuni, al fine di utilizzare le risorse per rafforzare le politiche di sostegno anche sociale, nelle aree montane e rurali del Paese.
9/1601/30. Ambrosi, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea, recante misure urgenti in materia economica e fiscale in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, già approvato in prima lettura dal Senato, contiene una molteplicità di misure volte a sostenere le famiglie e le imprese, in un momento di particolare difficoltà dettato dalla congiuntura internazionale sfavorevole, a causa dei complessi scenari geopolitici internazionali;

    il provvedimento, collegato alla manovra economica per il 2024, a seguito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, risulta composto da 55 articoli suddivisi in cinque Capi e copre una vasta gamma di settori, oltre a quelli in precedenza enunciati, fra i quali: i temi pensionistici, i contratti pubblici, la fiscalità agli investimenti, la sicurezza al mondo dello sport;

    il Capo I in particolare, si occupa di questioni relative alle pensioni, ai rinnovi dei contratti pubblici e alcuni aspetti fiscali, aventi una portata economica importante, anche nei riguardi degli enti locali, sia attraverso una modifica della disciplina relativa ai contratti di mutuo stipulati con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, che attraverso l'ampliamento della platea dei medesimi enti locali in stato di dissesto finanziario i quali, possono beneficiare un'anticipazione di liquidità da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, prevista dal decreto-legge n. 104 del 2023;

    nel quadro degli enti locali, le comunità montane svolgono un ruolo importante ed essenziale, come soggetti propulsori dello sviluppo locale, in considerazione della riconosciuta esistenza nelle aree di montagna, di una molteplicità di sistemi produttivi locali, il cui inserimento nei sistemi regionali, costituisce un essenziale arricchimento e un'occasione per delineare durevoli traiettorie di sviluppo;

    sotto il profilo fiscale, ai fini dell'imposta municipale unica, per i comuni montani, (i cui terreni non sono esentati dal pagamento del tributo medesimo), in cui sono situati gli immobili diversi dall'abitazione principale ad uso turistico (o altri originariamente agricoli, diventati seconde case per successione ereditaria) una quota consistente del gettito pagato dai proprietari di tali immobili, secondo la disciplina fiscale vigente, deve essere versata all'erario;

    al riguardo si rileva che, il valore commerciale degli immobili in precedenza richiamati in questi anni, è fortemente diminuito nel corso degli anni, in particolare per quelli di origine rurale, divenuti successivamente seconde case per successione ereditaria, il cui valore commerciale attualmente risulta modesto, con la conseguenza che spesso i proprietari, sono costretti ad abbandonarli, con conseguente degrado dell'ambiente e del paesaggio;

    il sottoscrittore del presente atto, evidenzia inoltre che, gli stessi comuni che non beneficiano del gettito IMU per gli immobili suesposti (che viene riversato allo Stato), sono costretti a sopportare tutti gli oneri pubblici per il mantenimento dei servizi quali: la viabilità, la spalatura della neve, i trasporti scolastici, con effetti negativi e penalizzanti per i bilanci dei medesimi enti locali;

    in relazione alle suesposte osservazioni, si ravvisa pertanto l'opportunità di prevedere una misura volta ad assicurare il mantenimento dell'imposta municipale unica, interamente nei riguardi dei comuni montani, esclusi dall'esenzione attualmente prevista dalla normativa vigente o in alternativa la restituzione intera dell'intero gettito IMU pagato dai rispettivi proprietari di immobili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel corso della legislatura, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, che per i comuni montani che non rientrano nel regime di esonero ai fini IMU, i cui terreni sono soggetti al pagamento dell'imposta, il gettito dell'imposta in oggetto sia destinato nei confronti dei medesimi comuni, al fine di utilizzare le risorse per rafforzare le politiche di sostegno anche sociale, nelle aree montane e rurali del Paese.
9/1601/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Ambrosi, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, prevede all'articolo 15-bis misure relative al Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024, fermo restando il limite massimo di impegni assumibile da parte del Fondo, annualmente fissato in legge di bilancio;

    ai sensi del comma 1 del suesposto articolo 15-bis, l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è di 5 milioni di euro lettera a) la cui copertura è riconosciuta in misura massima pari al 55 per cento per le operazioni finanziarie riferite alle micro, piccole e medie imprese, (rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione) concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità e per l'80 per cento nel caso di finanziamento di programmi di investimento;

    al riguardo si rileva tuttavia, che le operazioni di supporto alla liquidità delle PMI non garantiscono un volano di sviluppo al pari delle operazioni di supporto agli investimenti, quest'ultimi necessari per l'incremento imprenditoriale ed occupazionale;

    l'attuale situazione economica del Paese, con particolare riferimento allo sviluppo del PNRR, evidenzia l'importanza di promuovere l'attività economica di medio lungo periodo per le PMI; di conseguenza, si ravvisa la necessità di modificare i livelli percentuali ai fini della copertura del Fondo suesposto, considerato che l'importo massimo da garantire per ogni singola impresa, dovrebbe essere differenziato a seconda della finalità del finanziamento, privilegiando in particolare quelle a scopo di investimento,

impegna il Governo

a valutare la possibilità d'introdurre un intervento di tipo normativo volto a differenziare ulteriormente le percentuali relative alla copertura massima del Fondo di garanzia per le PMI, sostenendo maggiormente i finanziamenti per i programmi d'investimento.
9/1601/31. Di Giuseppe, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, contiene interventi normativi importanti e necessari, finalizzati a sostenere il tessuto socioeconomico e produttivo del Paese, le cui misure sono considerate necessarie, per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili, oltre che per favorire gli enti territoriali, le pensioni e il rinnovo dei contratti pubblici, gli investimenti, l'istruzione e lo sport, nonché la tutela del lavoro e della sicurezza;

    il testo già approvato dal Senato, composto da 55 articoli suddivisi in cinque Capi, è stato significativamente migliorato nel corso dell'esame in prima lettura, attraverso misure di portata economica e fiscale, che contribuiranno a rilanciare la crescita e lo sviluppo nazionale, nel difficile momento dettato da una congiuntura economica complessa, determinata anche dagli scenari internazionali che hanno provocato profonde ripercussioni sul sistema economico e geopolitico globale;

    il decreto-legge, che anticipa la manovra economica per il 2024, prevede in particolare al Capo I, disposizioni fiscali, attraverso il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette, di semplificazione, di tutela del contribuente e in materia di transazione su crediti tributari e contributivi, nonché di proroga termini previsti per regolarizzare senza addebito di sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo;

    in materia di credito d'imposta, si rammenta che l'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023 n. 162, introduce per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

    al riguardo si evidenzia che, l'introduzione della ZES unica nel Mezzogiorno, all'interno della nuova riforma della politica di coesione, (che consentirà al nostro Paese di assicurare la massima complementarietà e strategicità tra le diverse fonti di finanziamento) conferma l'importanza e la strategicità dell'operato del Governo Meloni e del Ministro Fitto, all'interno del quadro delle misure già introdotte, quali ad esempio: la decontribuzione per le imprese che investono nel Mezzogiorno e in potenziamento delle infrastrutture a cominciare dal Ponte sullo Stretto di Messina, i cui effetti positivi e favorevoli, sono stati confermati anche dal Rapporto Svimez 2023;

    all'interno delle suesposte osservazioni, si ravvisa pertanto l'opportunità di assicurare nei confronti delle aziende del Mezzogiorno, in particolare quelle di piccola e media dimensione, una celere applicazione delle norme complessive volte ad usufruire pienamente dell'agevolazione fiscale in oggetto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire maggiore certezza nei riguardi delle imprese del Mezzogiorno, nell'ambito delle modalità di accesso al beneficio del credito d'imposta, con riferimento ai criteri di applicazione e fruizione dell'agevolazione medesima.
9/1601/32.Matera, Congedo, Testa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13-ter del provvedimento in esame prevede l'introduzione del codice identificativo nazionale (CIN) per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o alle locazioni brevi;

    la misura ha la finalità di garantire la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato e di contrastare forme irregolari di ospitalità;

    il contrasto alle forme irregolari di ospitalità e l'emersione di attività sommerse indotta dalla nuova disposizione produrrà maggiore gettito per le casse dello Stato,

impegna il Governo

apprezzata la portata degli effetti applicativi della norma di cui in premessa, a valutare la possibilità di destinare l'eventuale gettito di risorse aggiuntive, al netto dei proventi di cui al comma 11 del citato articolo 13-ter, al finanziamento del fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 197 del 2022.
9/1601/33.Barelli, Nevi, Squeri, Battilocchio.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 5 dell'articolo 21 del provvedimento all'esame dell'aula incrementa di 7 milioni di euro per l'anno 2023 l'autorizzazione di spesa finalizzata all'ampliamento sul territorio nazionale della rete dei Centri di permanenza per rimpatri (Cpr) al fine di assicurare una più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero attraverso una capillare distribuzione degli stessi sull'intero territorio nazionale;

    la suddetta autorizzazione di spesa avrebbe dovuto provvedere anche alla realizzazione di interventi di adeguamento e/o ristrutturazione, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona ospitata;

    nonostante i Cpr esistano già da 25 anni, emerge vistosamente l'inefficacia del modello detentivo poiché appena la metà dei trattenuti viene rimpatriata, a fronte di enormi costi in termini economici (circa 56 milioni di euro solo per la gestione dell'ultimo triennio 2021-2023) e di rispetto dei diritti umani;

    le misure di contrasto all'immigrazione irregolare del Governo si stanno concentrando non sui trafficanti ma sui migranti, accomunati e confusi nella categoria dell'irregolarità, anche quando sono persone in fuga da guerre, crisi climatiche e gravi violazioni dei diritti umani. Dubbi emergono anche in relazione all'efficacia e alla sostenibilità di altre misure a partire dalla detenzione amministrativa, ampiamente estesa, con modalità inedite, anche ai richiedenti asilo e condotta in appositi centri, i Cpr appunto, luoghi di diritti negati, come da anni illustrano i rapporti del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, ma anche poco utili allo scopo che si prefiggono: nel 2022 vi sono transitati 6.383 migranti, il 68,7 per cento in più rispetto al 2021, ma solo la metà dei trattenuti ne è uscita per rientrare nel Paese d'origine, un'incidenza in linea con quella degli anni precedenti atta ad evidenziare che la scarsa efficacia non è contingente ma intrinseca al sistema;

    è anche ampiamente dimostrato che il tasso di efficacia non migliora prolungando i tempi del trattenimento, periodicamente oscillati, dal 1998 ad oggi, tra i 30 giorni e i 18 mesi, stesso ragionamento che vale per la moltiplicazione delle strutture: tra il 2016 ed il 2017 se ne contavano 14 per 1.400 posti, senza per questo ridurre le sacche di irregolarità;

    le ultime modifiche normative, introdotte dai due decreti-legge n. 20 del 2023 (cosiddetto decreto Cutro) e n. 124 del 2023 (cosiddetto decreto Sud) si prospettano come una politica di reclusione generalizzata: nuovi Cpr, tempi di trattenimento più lunghi e, soprattutto, un allargamento delle casistiche e dei luoghi in cui mettere in atto la detenzione amministrativa, estesa su vasta scala perfino ai richiedenti asilo, attraverso l'ampliamento della platea di quelli sottoposti alla procedura accelerata di frontiera, e quindi al trattenimento, a coloro che richiedono protezione dopo aver eluso (o tentato di eludere) i controlli o che provengono da un Paese designato come «sicuro», qualora non abbiano passaporto o non versino «idonea» garanzia finanziaria fissata a 4.938 euro;

    tutte le suddette misure suggeriscono il passaggio da un modello di accoglienza basato sulla protezione e l'inclusione dei richiedenti asilo a un sistema che ne produce l'isolamento, li considera irregolari e li tratta come un pericolo sociale. Insomma, invece di incentivare canali sicuri di ingresso per scongiurare ulteriori tragedie in mare e lungo le rotte terrestri, si sta realizzando uno smantellamento del diritto d'asilo e del relativo sistema di accoglienza;

    all'interno dei Cpr, non essendo il fine ultimo il reinserimento in società ma l'espulsione, non viene avviato nessun percorso lavorativo o formativo, né viene realizzata alcuna attività ricreativa, con la conseguenza che le persone detenute concludono la loro permanenza in una situazione di rinnovata illegalità;

    da numerose indagini giudiziarie è emerso che i cittadini stranieri vengono trattenuti nei Cpr in condizioni lesive della loro dignità, disumane, degradanti ed in contrasto con le norme di legge che presiedono al funzionamento di tali strutture,

impegna il Governo

a sospendere, per il futuro, qualsiasi forma di finanziamento verso un modello detentivo inefficace, quali sono i Cpr, anche alla luce dell'evidente e incontrovertibile scarsa efficacia dimostrata dagli stessi.
9/1601/34. Grimaldi, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame appare prevalentemente riconducibile, anche sulla base del preambolo a due finalità: prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili, da un lato e adottare disposizioni urgenti in molteplici materie, come: pensioni; rinnovo dei contratti pubblici; investimenti; istruzione e sport; tutela del lavoro; tutela della sicurezza nonché in favore degli enti territoriali, dall'altro lato;

    nel corso dell'esame in Senato, è stato introdotto nel testo del decreto l'articolo 6, che ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 previsto dalla legge di bilancio 2023 a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, eliminando il termine ultimo del 30 novembre per il versamento del contributo;

    a carico dei soggetti che si avvarranno degli effetti di tale disposizione, la norma prevede un contributo di solidarietà temporaneo per il 2024 da versare entro il 30 maggio e il 30 ottobre del 2024, con un'ulteriore riduzione dell'ammontare del contributo e una nuova dilazione dei termini di pagamento;

    l'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, ha istituito un contributo straordinario a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi, nella misura del 10 per cento, successivamente aumentata al 25 per cento, dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 aprile 2022, rispetto al medesimo periodo 2020/2021;

    tale contributo doveva essere versato per un importo pari al 40 per cento a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, laddove l'incremento del saldo era superiore al 10 per cento e a 5 milioni di euro in termini assoluti;

    il precedente Governo Draghi aveva stimato la base imponibile del contributo in circa 39 miliardi di euro e un gettito erariale pari a circa 10,5 miliardi di euro;

    il 27 aprile 2023, il ministro Giorgetti, in risposta all'interrogazione 3-00350, ha dichiarato in aula che il gettito dei versamenti effettuati nel 2022 è stato pari a 2.760,49 milioni di euro. È evidente quindi che moltissimi soggetti, seppur tenuti da obblighi di legge, non hanno comunque pagato il suddetto contributo sugli extraprofitti per circa 8 miliardi di euro;

    nell'aggiornamento bollette gas per i consumatori in tutela per il mese di ottobre ARERA ha comunicato l'aumento del 12 per cento rispetto al mese di settembre, con un aumento di 159 euro su base annua che proietta, nell'ipotesi di prezzi costanti, la spesa totale di una famiglia tipo a 1486 euro per il prossimo anno;

    secondo Assoutenti considerata anche la spesa per l'energia elettrica, prevista in aumento del 18,6 per cento nell'ultimo trimestre dell'anno, con una bolletta media pari a 764 euro, il conto complessivo per luce e gas a carico di una famiglia arriverebbe a 2.197 euro annui;

    la crescita della domanda nei mesi invernali potrebbe determinare ulteriori aggravi sul fronte delle tariffe, sulle quali pesa in modo evidente anche lo scoppio del conflitto in medio oriente che ha fatto registrare una nuova impennata delle quotazioni dei prodotti energetici sui mercati;

    con il nuovo anno terminano i servizi di tutela di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche (prezzo) e contrattuali definite dall'Autorità destinati ai clienti finali e il 40 per cento delle famiglie italiane dovranno entrare nel mercato libero, dove il prezzo viene deciso dai fornitori di gas e luce;

    la fine del mercato tutelato rischia di tradursi in una ennesima stangata per famiglie ed imprese vista la continua volatilità dei prezzi dovuti ai costi di produzione, all'andamento dei mercati e al valore delle materie prime in continua ascesa,

impegna il Governo

a mettere in atto, in sinergia con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, tutte le iniziative necessarie, anche di carattere coattivo, per garantire il recupero dei contributi straordinari non ancora versati dai soggetti passivi inadempienti tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori.
9/1601/35. Bonelli, Zanella, Grimaldi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18-bis della legge di conversione del decreto-legge in esame dispone che il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 marzo 2024;

    la proroga, in materia di lavoro agile, al 31 marzo 2024 si riferisce al diritto allo smart working per i lavoratori del settore privato con figli minori di anni 14;

    la proroga per lavoro agile è prevista con le seguenti condizioni: 1) che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione; 2) che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa; 3) non vi sia genitore non lavoratore. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro,

impegna il Governo

a favorire, per quanto di competenza, la possibilità di accedere al lavoro agile da parte dei lavoratori e lavoratrici nel settore privato con figli di età inferiore ai 14 anni, e, a valutare, di prorogare ulteriormente il termine previsto dall'articolo 18-bis della legge di conversione del decreto-legge in esame, in un successivo provvedimento.
9/1601/36. Borrelli, Zanella, Grimaldi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18-bis della legge di conversione del decreto-legge in esame dispone che il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 marzo 2024;

    la proroga, in materia di lavoro agile, al 31 marzo 2024 si riferisce al diritto allo smart working per i lavoratori del settore privato con figli minori di anni 14;

    la proroga per lavoro agile è prevista con le seguenti condizioni: 1) che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione; 2) che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa; 3) non vi sia genitore non lavoratore. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro,

impegna il Governo

a favorire l'accesso al lavoro agile e a valutare ulteriori proroghe per i lavoratori privati fragili.
9/1601/36. (Testo modificato nel corso della seduta)Borrelli, Zanella, Grimaldi.