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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 7 dicembre 2023

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DOC. IV, N. 1-A

Doc. IV, n. 1-A – Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione all'utilizzo di captazioni informatiche nei confronti di Cosimo Maria Ferri (deputato all'epoca dei fatti), nell'ambito di un procedimento disciplinare

Tempo complessivo: 2 ore e 30 minuti.

Relatore 15 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 24 minuti
(con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 41 minuti
Fratelli d'Italia 19 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 14 minuti
Lega – Salvini premier 13 minuti
MoVimento 5 Stelle 12 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 11 minuti
Azione –Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 7 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 7 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 6 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 6 minuti
Misto: 6 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  +Europa 3 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 10 minuti per il gruppo di appartenenza del deputato interessato.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 7 dicembre 2023.

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Bonelli, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cantone, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, L'Abbate, Lacarra, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Polidori, Pozzolo, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tabacci, Tajani, Torto, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zanella, Zaratti, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 6 dicembre 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   LOIZZO ed altri: «Istituzione della “Giornata nazionale del calendario gregoriano” ideato da Luigi Lilio» (1597);

   SERGIO COSTA: «Disposizioni concernenti l'eliminazione di sussidi ambientalmente dannosi e delega al Governo per il riordino del sistema degli incentivi destinati al settore energetico» (1598);

   SERGIO COSTA: «Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in materia di interventi in favore delle famiglie che versano in condizioni di povertà energetica» (1599);

   ORRICO ed altri: «Istituzione e disciplina dei distretti culturali e creativi» (1600).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge SPERANZA ed altri: «Disposizioni in materia di adeguamento annuale del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato» (503) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Graziano.

  La proposta di legge LOIZZO ed altri: «Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio» (882) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Zinzi.

  La proposta di legge CARETTA ed altri: «Riconoscimento della figura dell'agricoltore e dell'allevatore custodi dell'ambiente e del territorio e delega al Governo per la tutela e la promozione dell'attività da essi svolta» (1123) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Giagoni.

  La proposta di legge CAVANDOLI ed altri: «Agevolazioni fiscali per l'acquisto di autocaravan destinati a persone con disabilità» (1433) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Di Mattina.

  La proposta di legge CANNATA ed altri: «Disposizioni concernenti la fornitura e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale» (1444) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fabrizio Rossi.

  La proposta di legge CARAMANNA ed altri: «Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata» (1486) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Malaguti.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 1326, d'iniziativa dei deputati Cattoi ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disciplina della partecipazione delle associazioni di pazienti e delle organizzazioni di cittadini ai processi decisionali pubblici in materia di salute».

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   III Commissione (Affari esteri):

  S. 862. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021» (approvato dal Senato) (1589) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, IX, X e XI.

   VI Commissione (Finanze):

  ANDREUZZA ed altri: «Disposizioni in materia di termini di prescrizione del diritto alla restituzione dei crediti di cui ai libretti di risparmio postale, ai buoni fruttiferi postali, ai titoli, ai finanziamenti e alle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato» (1391) Parere delle Commissioni I, II, V, IX e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):

  ALFONSO COLUCCI ed altri: «Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento» (1254) Parere delle Commissioni I, II, III, IV, V e VII.

   XII Commissione (Affari sociali):

  FORATTINI ed altri: «Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis a uso medico» (1292) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  CATTOI ed altri: «Disciplina della partecipazione delle associazioni di pazienti e delle organizzazioni di cittadini ai processi decisionali pubblici in materia di salute» (1326) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):

  BONETTI ed altri: «Disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali» (1311) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 6 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione per le infrastrutture per l'informazione territoriale (COM(2023) 584 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada (COM(2023) 592 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 6 dicembre 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un nuovo piano di crescita per i Balcani occidentali (COM(2023) 691 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

  Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2022/2576 per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione (COM(2023) 762 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

  Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (COM(2023) 763 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di informazione riguardanti la politica agricola comune (COM(2023) 767 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472 per quanto riguarda gli obiettivi previsti per la fissazione delle possibilità di pesca (COM(2023) 771 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

  La Corte dei conti europea, in data 6 dicembre 2023, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 27/2023 – Controllo degli investimenti diretti esteri nell'Unione europea – Il quadro è stato istituito, ma i suoi notevoli limiti impediscono una gestione efficace dei rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 6 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 1° al 10 novembre 2023.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (101).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 16 gennaio 2024.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (102).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 5 febbraio 2024.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 27 luglio 2023, a pagina 4, seconda colonna, ultima riga, le parole: «I e V» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «I, II, III, IV, V e VII».

DISEGNO DI LEGGE: S. 833 – DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1556) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: DORI (A.C. 469)

A.C. 1556 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1556 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA.

A.C. 1556 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Finalità)

  1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei princìpi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i princìpi fondamentali ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dalla presente legge.
  3. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 1.
(Finalità)

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'articolo con le seguenti: degli articoli 9 e.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: del citato articolo con le seguenti: dei citati articoli 9 e.
1.1. (ex 1.1.) Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.

A.C. 1556 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Definizione e oggetto della professione)

  1. Si definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 6, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1.
  2. Costituiscono attività propria della professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.
  3. La visita guidata, oggetto dell'attività di cui al comma 2, ha il fine di:

   a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali, che permettano di approfondire la conoscenza delle tradizioni, del patrimonio e degli ulteriori elementi di identità locali;

   b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata, di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

   c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Definizione e oggetto della professione)

  Al comma 2, dopo le parole: visite guidate aggiungere le seguenti: , a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto,.
2.1. (ex 2.1.) Grippo, Benzoni.

  Al comma 2, dopo le parole: visite guidate aggiungere le seguenti: , anche per fini didattici,.
2.2. (ex 2.2.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, dopo la parola: paesaggistici, aggiungere la seguente: agro-rurali,.
2.3. (ex 2.3.) Caramiello, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'attività di cui al comma 2 è svolta a livello nazionale, senza limitazioni territoriali.
2.4. (ex 2.4.) Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

A.C. 1556 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Esercizio della professione di guida turistica)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, l'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.
  2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a). I medesimi requisiti non sono richiesti nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.
  3. Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.
  4. Per l'esercizio della professione di guida turistica è necessario il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Esercizio della professione di guida turistica)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'esercizio di cui al comma 1 è svolto, senza limitazioni ovvero deroghe geografiche, su tutto il territorio nazionale.
*3.1. (ex 3.1.) Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'esercizio di cui al comma 1 è svolto, senza limitazioni ovvero deroghe geografiche, su tutto il territorio nazionale.
*3.2. (ex 3.1.) Dori, Evi, Zanella, Grimaldi.

A.C. 1556 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Esame di abilitazione)

  1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche.
  2. Per partecipare all'esame di abilitazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

   a) avere compiuto la maggiore età;

   b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;

   c) godere dei diritti civili e politici;

   d) non aver subìto condanne con sentenze passate in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto;

   e) non avere riportato condanne, anche con sentenze non definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;

   f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;

   g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione.

  3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1, e sono definiti i criteri e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, al fine di far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Esame di abilitazione)

  Al comma 1, dopo le parole: diritto del turismo aggiungere le seguenti: , nozioni di primo soccorso sanitario,.
4.1. (ex 4.1.) Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

  Al comma 1, dopo le parole: diritto del turismo aggiungere le seguenti: , enogastronomia,.
4.2. (ex 4.2.) Caramiello, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 1, dopo le parole: diritto del turismo aggiungere le seguenti: , sostenibilità,.
4.3. (ex 4.3.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La formazione necessaria e le materie d'esame fanno riferimento allo Standard Europeo sulla formazione minima richiesta alle Guide Turistiche operanti nei Paesi Membri, approvato con norma europea CEN – EN 15565:2008.
4.4. (ex 4.5.) Grippo, Benzoni.

  Al comma 3, dopo le parole: ulteriori materie di esame aggiungere le seguenti: , inclusa la conoscenza del territorio regionale in cui si intende esercitare la professione in modo prevalente.
4.5. (ex 4.10.) Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.

A.C. 1556 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Elenco nazionale)

  1. Presso il Ministero del turismo è istituito, con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato «elenco nazionale», al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

   a) hanno superato lo specifico esame di abilitazione di cui all'articolo 4;

   b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 6;

   c) sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 6, comma 8, e 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione, delle specializzazioni acquisite e delle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), ed è reso pubblico nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per la realizzazione di un'apposita piattaforma informatica è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'elenco nazionale è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  3. Nell'elenco nazionale sono indicati le generalità degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione.
  4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Elenco nazionale)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'iscrizione all'elenco nazionale di cui al comma 1 costituisce la condizione necessaria per l'esercizio della professione di guida turistica.
5.1. (ex 5.1.) Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

  Al comma 3, dopo le parole: e le lingue straniere aggiungere le seguenti: , ovvero le lingue minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482,.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità attinenti al possesso e al rilascio delle attestazioni di conoscenza e delle abilitazioni relative alle lingue minoritarie di cui al comma 3.
5.2. (ex 5.2.) Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

  Al comma 4, dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti: , senza limitazioni ovvero deroghe geografiche,.
5.3. (ex 5.3.) Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

A.C. 1556 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero)

  1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

   a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

   b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, consistente nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.

  2. Il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo.
  3. La qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1 è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. I cittadini di Stati diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla prova attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione.
  4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali possedute dal richiedente nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1.
  5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b), ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno degli Stati di cui al comma 1, è richiesto il possesso delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito.
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1, è richiesto il possesso delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g).
  7. Con decreto del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:

   a) sentito il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale, nonché le modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, ferma restando la necessità di una dichiarazione preventiva dell'interessato, da presentare di volta in volta in via telematica al Ministero del turismo che cura, altresì, la raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni altra informazione posseduta;

   b) le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

  8. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, in un'apposita sezione dell'elenco nazionale e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.
  9. Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica, conseguita all'estero.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero)

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 2;

   al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: del tirocinio di adattamento e.
6.1. (ex 6.1.) Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Non costituisce esercizio della professione di guida turistica su base temporanea e occasionale ai sensi del comma 1, lettera a), l'attività svolta con cadenza stagionale periodica.
6.2. (ex 6.2.) Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

  Al comma 5, sostituire le parole: delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate con le seguenti: della certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata.
6.3. (ex 6.3.) Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.

A.C. 1556 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Corsi di specializzazione e aggiornamento)

  1. Le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo.
  2. Il superamento dei corsi di specializzazione, della durata minima di cinquanta ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale, recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita.
  3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo.
  4. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le associazioni di categoria e, se del caso, altri soggetti che il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano opportuno ascoltare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e le modalità di specializzazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 3, nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3. I decreti di cui al presente comma sono volti a disciplinare le specializzazioni su scala nazionale, a valorizzarne la valenza e a definirne i requisiti, i caratteri obbligatori e gli standard minimi al fine di assicurare l'uniformità dei percorsi di specializzazione attivati.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Corsi di specializzazione e aggiornamento)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: minima di cinquanta ore con le seguenti: complessiva di 650 ore.
7.1. (ex 7.1.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: cento.
7.2. (ex 7.2.) Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: tenuti dalle regioni, anche tramite enti pubblici e privati, accreditati e in convenzione.
7.3. (ex 7.3.) Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.

A.C. 1556 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Codice ATECO)

  1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica disciplinate dalla presente legge e provvede all'attribuzione di uno specifico codice ATECO.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 8.
(Codice ATECO)

  Al comma 1, sostituire le parole da: , entro sessanta giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: aggiorna la classificazione dell'attività economica di guida turistica disciplinata dalla presente legge, in ossequio a quanto disposto dal Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022.
8.1. (ex 8.1.) Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

A.C. 1556 – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Ingresso gratuito)

  1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi.

A.C. 1556 – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Compensi professionali)

  1. I compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 10.
(Compensi professionali)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Equo compenso)

  1. Il compenso delle guide turistiche iscritte all'Elenco nazionale delle guide turistiche, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, dell'attività di guida turistica, in favore di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è stabilito dal presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono predisposte unilateralmente dalle predette imprese.
  2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione di guida turistica e conforme ai parametri dell'equo compenso che devono essere definiti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3.
  3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono predisposte unilateralmente dalle imprese, salva prova contraria.
  4. Ai fini del presente articolo, si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico della guida turistica. In particolare, si considerano vessatorie le clausole che consistono:

   a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

   b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

   c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che la guida turistica deve eseguire a titolo gratuito;

   d) nell'anticipazione delle spese dell'incarico a carico della guida turistica;

   e) nella previsione di clausole che impongono alla guida turistica la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

   f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

   g) nella previsione che, in caso di una nuova convenzione sostitutiva di un'altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi in corso o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

   h) nella previsione che il compenso pattuito per l'incarico spetti solo in caso di sottoscrizione della convenzione.

  5. Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione di cui al comma 4 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.
  6. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4 e 5 sono nulle e il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio della guida turistica.
  7. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso della guida turistica.
  8. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile.
10.1. (ex 10.1.) Dori, Evi, Zanella, Grimaldi.

A.C. 1556 – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Obblighi di comportamento)

  1. Nell'esercizio della propria attività, la guida turistica ha l'obbligo di:

   a) esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4, da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato;

   b) fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Obblighi di comportamento)

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
11.1. (ex 11.1.) Grippo, Benzoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Laddove il servizio professionale sia stato intermediato da un soggetto diverso dalla guida turistica, l'obbligo di cui al comma 1, lettera b) ricade sull'intermediario.
11.2. (ex 11.2.) Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.

A.C. 1556 – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Divieti e sanzioni)

  1. È fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.
  2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.
  3. È fatto, altresì, divieto ad agenzie di viaggio, a tour operator e a ogni altro intermediario di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, è fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività.
  4. È fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.
  6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.
  7. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.
  8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  9. Il comune nel cui territorio è commessa la violazione è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.
  10. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

A.C. 1556 – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Disposizioni transitorie e finali)

  1. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4.
  2. Le guide turistiche già abilitate all'esercizio della professione in una o più regioni sono iscritte, a domanda, nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 7, comma 2, relative alle specializzazioni territoriali, e ottengono l'annotazione delle conoscenze linguistiche attestate dal titolo già posseduto, secondo modalità da individuare con il decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 7, comma 4.
  3. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 5, istitutivo dell'elenco nazionale, le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.
  4. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.
  5. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera i), le parole: «nonché per le attività che riguardano il settore turistico» sono soppresse;

   b) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

   «i-bis) il Ministero del turismo per le attività che riguardano il settore turistico».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 13.
(Disposizioni transitorie e finali)

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 5, comma 4 con le seguenti: di guida turistica. Il contributo relativo al rilascio del tesserino è a carico dei richiedenti.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
13.1. (ex 13.1.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.
13.2. (ex 13.2.) Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.

A.C. 1556 – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, pari complessivamente a 600.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

   b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

  2. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contributo a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 4 in modo da concorrere alla copertura integrale dei relativi oneri, nonché sono stabiliti i contributi a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4, 6, 7 e 13 in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo.
  3. Fatta eccezione per gli articoli richiamati ai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 1556 – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 1556 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'intervento sulla materia del turismo avrebbe meritato ben altro approfondimento rispetto al provvedimento in esame;

    l'Italia è il quinto Paese più visitato al mondo, con 65 milioni di arrivi di stranieri, ed è il terzo Paese al mondo per numero di pernottamenti, ben 221 milioni, dopo gli Stati Uniti d'America e la Spagna, ma ben avanti a Cina, Regno Unito e Francia. Le presenze totali sono 432 milioni e, secondo le stime della Banca d'Italia, il settore turistico genera direttamente più del 5 per cento del PIL nazionale e, se consideriamo l'indotto indiretto, arriva fino al 13 per cento, per un totale del 6 per cento degli occupati. I luoghi di cultura italiani, che comprendono, come è noto, musei, attrazioni, parchi, archivi e biblioteche sono pari a 6.610. Le strutture ricettive attive sono 218.327 in questo momento, per un totale di oltre 5.175.000 posti letto;

    le associazioni di categoria attendono da anni una riforma adeguata che possa riconoscere la giusta professionalità e la dignità che tutte le guide turistiche dovrebbero possedere per valorizzare, soprattutto, la storia, la cultura e l'eccezionale patrimonio artistico del nostro Paese ma anche per esaltare le nostre offerte turistiche, il turismo culturale;

    siamo il Paese al mondo con più sedi UNESCO e quello balneare, con le nostre spiagge meravigliose, oltre a quello naturalistico e a quello enogastronomico, che continua a crescere, forte del riconoscimento della dieta mediterranea;

    la Costituzione attribuisce competenze esclusive alle nostre regioni e in materia di professioni, peraltro, è noto che vi è una potestà legislativa concorrente, mentre la formazione professionale residua nella competenza, anch'essa, delle regioni;

    in presenza di questo delicatissimo equilibrio in ordine alla potestà normativa, a nostro giudizio, il Governo avrebbe dovuto lavorare per arrivare a ben altre soluzioni condivise su questa norma;

    inoltre, il testo oggi in discussione è parziale e rimanda ai decreti attuativi del Ministero del Turismo per lo svolgimento anche della materia degli esami. Abbiamo la certezza che queste norme non verranno attuate in tempi brevi ed è un'altra debolezza, un altro punto di debolezza;

    diverse associazioni di categoria hanno formulato il proprio disappunto su questo testo che istituisce una guida generalista, lontana dal profilo e dalla competenza della guida turistica e non garantisce il rispetto concreto di standard professionali, culturali e linguistici adeguati all'esercizio della professione stessa senza offrire le opportune tutele alle lavoratrici e ai lavoratori esposti a forte concorrenza;

    è un errore quello di non voler rafforzare l'elemento della specializzazione territoriale anche nell'esame di abilitazione. È un errore ancora più grave se consideriamo la circostanza che le fonti comunitarie, in particolare la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul riconoscimento delle qualifiche professionali lasciano ampi spazi, lasciano la possibilità concreta di prevedere una specializzazione per le guide che includa specifiche specializzazioni regionali;

    in un Paese come l'Italia, che vanta il più grande patrimonio artistico e culturale al mondo, le guide hanno la necessità di essere competenti e specializzate anche sul patrimonio di uno specifico territorio. Le nostre guide rappresentano spesso il primo biglietto da visita dell'Italia, il primo contatto con la cultura, gli usi e i costumi del nostro territorio,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che per l'esercizio della professione della guida turistica, sia prevista una specializzazione territoriale.
9/1556/1. Barbagallo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame introduce norme finalizzate a disciplinare la professione di guida turistica;

    il nostro Paese possiede un inestimabile patrimonio storico-artistico e culturale, uno dei più grandi e importanti a livello mondiale. È evidente che la valorizzazione del nostro patrimonio culturale non può prescindere dal ruolo strategico delle guide turistiche;

    decine di milioni di persone ogni anno visitano i nostri musei e parchi archeologici statali (primo fra tutti il Colosseo e a seguire Pompei e la Galleria degli Uffizi). Con i suoi 9.8 milioni di visitatori nel 2022, l'anfiteatro Flavio batte persino i 7,7 milioni di visitatori del Louvre;

    con specifico riguardo all'anfiteatro Flavio e a tutta la meravigliosa e unica al mondo area archeologica che lo circonda, una delle aree più famose è sicuramente quella del Circo Massimo; l'area del Circo Massimo viene utilizzata, in particolare nel periodo estivo, anche per lo svolgimento di grandi eventi musicali;

    il 7 agosto 2023, in occasione del concerto del cantante Travis Scott, moltissimi cittadini hanno chiamato allarmati il 118 dopo aver avvertito in modo netto e prolungato, per oltre mezz'ora, oscillare le proprie abitazioni mentre si stava svolgendo il concerto al Circo Massimo;

    sui rischi per il patrimonio archeologico era intervenuta dopo il concerto di Travis Scott anche la dottoressa Alfonsina Russo, direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, affermando: «il Circo Massimo è un monumento, non è uno stadio, né una sala concerti. Questi mega concerti lo mettono a rischio, come a rischio in prospettiva e anche il Palatino che è li accanto»;

    successivamente al medesimo concerto di Travis Scott, anche il Ministro della cultura, Gennaro San Giuliano, ha ammesso che il concerto sarebbe dovuto essere ospitato in un altro luogo più adatto, sottolineando come negli accordi presi dalla sovrintendenza con il comune di Roma, c'erano obblighi e raccomandazioni precise, come quella, citando testualmente, che chiedeva agli organizzatori «di far presente agli artisti di evitare di sollecitare specifici movimenti del pubblico, in particolare salti in simultanea». Queste raccomandazioni, ha fatto notare il Ministro, non hanno però avuto seguito,

impegna il Governo

ad aprire un'interlocuzione con il comune di Roma al fine di impedire che l'area del Circo Massimo possa essere utilizzata per eventi, musicali o non, incompatibili con la fragilità delle aree archeologiche coinvolte.
9/1556/2. Dori, Bonelli.