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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 24 novembre 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 24 novembre 2023.

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Billi, Bitonci, Braga, Brambilla, Cappellacci, Caretta, Carloni, Cavandoli, Cesa, Ciani, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 23 novembre 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FEDE ed altri: «Modifica all'articolo 31 della Costituzione in materia di tutela degli anziani» (1563);

   FEDE ed altri: «Modifica all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente il principio di trasparenza nella nomina di componenti degli organi di società a partecipazione pubblica da parte del socio pubblico» (1564);

   FEDE ed altri: «Introduzione dell'articolo 17-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'istituzione dei consigli di quartiere nei comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 250.000 abitanti» (1565);

   MAGI: «Modifiche agli articoli 28 e 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute» (1566);

   MAZZETTI: «Disciplina dell'attività di ricerca, prelievo e conservazione, a scopo collezionistico e scientifico, di beni culturali naturalistici inanimati» (1567);

   GHIRRA ed altri: «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione sessuale e affettiva nei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione» (1568).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge VARCHI ed altri: «Istituzione della Giornata della vita nascente» (798) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Iaia.

  La proposta di legge CIOCCHETTI ed altri: «Istituzione del servizio di psicologia di assistenza primaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale» (814) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Iaia.

  La proposta di legge ONORI ed altri: «Istituzione del Portale unico telematico per gli italiani all'estero» (994) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Dell'Olio.

  La proposta di legge MANZI ed altri: «Introduzione dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione» (1054) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Furfaro.

  La proposta di legge MATONE ed altri: «Modifica dell'articolo 590-sexies e introduzione dell'articolo 590-septies del codice penale in materia di responsabilità colposa e di decorrenza del termine di prescrizione per morte o lesioni personali in ambito sanitario» (1327) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Barabotti.

  La proposta di legge DI GIUSEPPE ed altri: «Modifica dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di compiti e funzioni dei Comitati degli italiani all'estero, e soppressione del Consiglio generale degli italiani all'estero» (1329) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Iaia.

  La proposta di legge BISA ed altri: «Modifiche all'articolo 423-bis del codice penale in materia di incendio boschivo» (1351) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Barabotti.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   XII Commissione (Affari sociali):

  CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA: «Riconoscimento del diritto all'oblio oncologico. Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche» (1369) Parere delle Commissioni I, II, V, VI e XIV;

  BORDONALI ed altri: «Disposizioni concernenti l'istituzione e il funzionamento di strutture di accoglienza dei neonati abbandonati» (1381) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro):

  GHIRRA ed altri: «Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità nei ruoli del personale scolastico» (1271) Parere delle Commissioni I, II, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di una domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza.

  Con nota pervenuta il 23 novembre 2023, il tribunale di Firenze – Sezione Giudici per le indagini preliminari ha trasmesso una domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Francesco BONIFAZI e Maria Elena BOSCHI nonché Luca LOTTI, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 1227/22 RGNR – n. 777/22 RG GIP. La domanda è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.

  Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV, n. 2).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 23 novembre 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Sintesi dei piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027: uno sforzo congiunto e un'ambizione collettiva (COM(2023) 707 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023) 723 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali e II (Giustizia);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10158/21 e ST 10158/21 ADD 1) relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Germania (COM(2023) 726 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10157/21 INIT; ST 10157/21 ADD 1), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Lettonia (COM(2023) 729 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 729 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10161/21; ST 10161/21 ADD 1), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Belgio (COM(2023) 731 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 731 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10686/21 INIT; ST 10686/21 ADD 1), del 20 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza di Cipro (COM(2023) 735 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 735 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 23 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2021/523 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti (COM(2023) 593 final);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che estende l'ambito di applicazione della direttiva [XXXX] ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (COM(2023) 698 final);

   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2023) 718 final);

   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2023) 721 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 2023, N. 133, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHÉ PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DI SICUREZZA E LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO (A.C. 1458-A)

A.C. 1458-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1458-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato)

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9:

    1) al comma 4, al secondo periodo, le parole «nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646» sono sostituite dalle seguenti «negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;

    2) al comma 7, lettera b), le parole «al comma 9», sono sostituite dalle seguenti «al comma 10»;

    3) il comma 10, è sostituito dal seguente: «Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11. Quando ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione è disposta dal prefetto. Avverso il provvedimento del prefetto può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Si applica l'articolo 13, comma 3.»;

   b) all'articolo 9-bis, comma 6, secondo periodo, le parole «nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;

   c) all'articolo 13:

    1) al comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: «Salvo quanto previsto all'articolo 235 del codice penale, quando lo straniero è sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale, l'espulsione è disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, dello stesso codice e del presente testo unico. Il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al magistrato di sorveglianza che ha disposto la misura. Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo.»;

    2) al comma 11, dopo le parole «al comma 1» sono inserite le seguenti «e all'articolo 9, comma 10, primo periodo»;

    3) al comma 14, al secondo periodo, dopo le parole «Nei casi di espulsione disposta ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 9, comma 10, nonché ai sensi»;

   d) all'articolo 14, comma 1-bis, dopo le parole «non è stata disposta ai sensi dell'articolo» sono inserite le seguenti: «9, comma 10, e dell'articolo»;

   e) all'articolo 17, al comma 1:

    1) al primo periodo, le parole «è autorizzato» sono sostituite dalle seguenti «può essere autorizzato»;

    2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento o del suo difensore. Avverso il diniego di autorizzazione può essere proposta opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro trenta giorni dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.».

  2. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo», all'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), le parole «ai sensi dell'articolo 13, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi degli articoli 9, comma 10, primo periodo, e 13, comma 1,».
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole «9, comma 5» sono sostituite dalle seguenti «9, comma 10, primo periodo.».
  4. All'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) alla rubrica dopo le parole «controversie in materia di» sono inserite le seguenti: «espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza dei cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché»;

   b) al comma 1, dopo le parole «l'impugnazione del provvedimento di», sono inserite le seguenti «espulsione disposta dal prefetto per gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di».

Articolo 2.
(Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia)

  1. Per potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso per l'Italia, possono essere destinate presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fino a 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di Stato. Il predetto personale opera altresì secondo le linee di indirizzo del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo minimo e massimo di permanenza in sede è fissato rispettivamente in due e quattro anni.
  2. Al personale del ruolo ispettori e a quello del ruolo sovrintendenti spetta il trattamento economico previsto dalla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 per il posto rispettivamente di assistente amministrativo e di coadiutore. All'erogazione di detto trattamento provvede il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che, nelle more dell'istituzione dei posti di organico ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante.
  3. Il trattamento economico previsto per il servizio prestato in Italia rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua a essere erogato dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.
  4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa annua di euro 125.000 per l'anno 2023 e di euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 125.000 per l'anno 2023 e a euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Articolo 3.
(Modifiche in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento)

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, all'articolo 29-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Fuori dai casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. b), fermi i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame.».

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di presentazione della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Nel caso in cui lo straniero non si presenta presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato.»;

   b) all'articolo 23-bis, al comma 2, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro nove mesi».

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati)

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, al comma 3-bis, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni»;

   b) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

   «3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti di cui ai commi 3 e 3-bis, il soggetto è condannato per il reato di cui all'articolo 495 del codice penale, la pena può essere sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

    2) al comma 6, dopo le parole «L'accertamento socio-sanitario dell'età» sono inserite le seguenti: «è concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 4 e»;

    3) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. L'accertamento socio-sanitario è effettuato dalle équipe multidisciplinari e multiprofessionali previste dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante il Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, che sono costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quarantotto ore successive. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni entro 5 giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quando è proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione su tale istanza.».

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati)

  1. All'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-bis.1. La verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo di cui al comma 1-bis è demandata ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Al sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti di cui al primo periodo, consegue la revoca del permesso di soggiorno e di ciò viene data notizia al pubblico ministero competente.».

Capo III
MISURE IN MATERIA DI ACCOGLIENZA

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di accoglienza)

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In tali casi, tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori, si può derogare ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Le modalità attuative delle deroghe di cui al precedente periodo sono definite da una commissione tecnica, istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nominata dal prefetto e composta da referenti della prefettura, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonché della regione o provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Ai componenti della commissione tecnica non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;

   b) all'articolo 17, comma 1, le parole «in stato di gravidanza» sono soppresse;

   c) all'articolo 19, comma 3-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50% rispetto ai posti previsti.».

Articolo 8.
(Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti)

  1. Al fine di supportare i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può essere assicurato dal prefetto territorialmente competente fino al 31 dicembre 2025.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è consentito il ricorso alle procedure di affidamento diretto, anche in deroga all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, sulla base di parametri relativi alla media degli ospiti accolti su base annua nelle strutture di cui al comma 1, gli ambiti territoriali per i quali si applica la disposizione di cui al comma 1 e gli importi da attribuire ai prefetti interessati dalle procedure previste dal medesimo comma, nel limite delle risorse finanziarie di cui al comma 4.
  4. Agli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, nella misura massima pari a euro 500.000,00 per l'anno 2023 e a euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Capo IV
MISURE PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DI SICUREZZA E LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Articolo 9.
(Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza)

  1. Al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 620, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato sino al 31 dicembre 2023 di ulteriori 400 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
  2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.819.426, di cui 2.576.071 per l'anno 2023 ed euro 243.355 per l'anno 2024.
  3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.576.071 per l'anno 2023 e a euro 243.355 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 10.
(Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia)

  1. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981. n. 121, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 15 milioni di euro, come di seguito specificato:

   a) Polizia di Stato 5,7 milioni di euro;

   b) Arma dei Carabinieri 5,7 milioni di euro;

   c) Corpo della Guardia di finanza 2,85 milioni di euro;

   d) Polizia penitenziaria 0,75 milioni di euro.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 11.
(Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza)

  1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, nei settori motorizzazione, armamento, manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, nonché di quelli del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica, in favore del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, da destinare:

   a) quanto a 3.750 migliaia di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dell'armamento speciale per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi per il settore motorizzazione, armamento, di acquisto e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture;

   b) quanto a 1.250 migliaia di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel settore dei dispositivi di protezione individuale, dell'innovazione tecnologica.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  3. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari complessivamente a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, e 2025, si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondi speciali di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e quanto a 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondi speciali di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
  5. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondi speciali di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 13.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1458-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1 è premesso il seguente:

  «Art. 01. – (Disposizioni in materia di ingresso nel territorio dello Stato) – 1. All'articolo 4, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: “dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale” sono inserite le seguenti: “, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale,”».

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    alla lettera a):

     al numero 1), le parole: «e 16, del» sono sostituite dalle seguenti: «e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al» e le parole: «n. 159.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 159»;

     al numero 3), le parole: «Nei confronti» sono sostituite dalle seguenti: «10. Nei confronti» e le parole: «e si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «; si applicano»;

    alla lettera b), le parole: «e 16, del» sono sostituite dalle seguenti: «e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al» e le parole: «n. 159.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 159»;

    alla lettera c):

     al numero 1), le parole: «, è aggiunto infine il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi», le parole: «Titolo VIII del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «titolo VIII del libro primo del codice penale» e dopo le parole: «quinto e sesto periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma»;

     al numero 2), le parole: «e all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo e all'articolo» e le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo,»;

    dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   «d-bis) all'articolo 15, comma 1, le parole: “può ordinare” sono sostituite dalla seguente: “ordina”»;

   al comma 2, le parole: «Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”, all'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), le parole» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole:» e dopo le parole: «dalle seguenti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «:»;

   al comma 3, le parole: «primo periodo.» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;

   al comma 4:

    alla lettera a), le parole: «dei cittadini stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «degli stranieri»;

    dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: “entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni”»;

   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 20, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

  “3-bis. Il giudice, nel pronunciare nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per un reato non colposo, quando ritiene di dover irrogare la pena della reclusione entro il limite di tre anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, nel rispetto dei criteri indicati ai commi 4 e 5 del presente articolo, può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale per un periodo corrispondente al doppio della pena irrogata.
  3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, l'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

   b) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: “commi 11 e 12” sono sostituite dalle seguenti: “commi 3-bis, 11 e 12”.

  4-ter. Al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, le parole: “entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni”».

  All'articolo 2:

   al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario»;

   al comma 2, primo periodo, le parole: «per il posto rispettivamente» sono sostituite dalle seguenti: «, per il posto, rispettivamente,»;

   al comma 4, al primo periodo, la parola: «annua» è soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: «dall'anno 2024» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

  «Art. 3. – (Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) – 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 29-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  “1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della Commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), fermi restando i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la Commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame”;

   b) all'articolo 35, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il questore, eseguita l'espulsione nei casi di cui all'articolo 28-bis, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 28-ter, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera e), ne dà comunicazione alle Commissioni territoriali che tempestivamente la trasmettono al giudice ai fini di cui all'articolo 35-bis, comma 17-bis, ultimo periodo”;

   c) all'articolo 35-bis:

    1) il comma 17 è sostituito dal seguente:

   “17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformità all'articolo 74 e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo”

    2) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

   “17-bis. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo procede quando è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di cui al comma 13, primo periodo, la comunicazione dell'avvenuta espulsione, di cui all'articolo 35, comma 2-bis”.

  2. Al comma 1 dell'articolo 130-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: “al difensore non è liquidato alcun compenso” sono sostituite dalle seguenti: “il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio”».

  All'articolo 4:

   al comma 1:

    alla lettera a), capoverso 3-bis, la parola: «presenta» è sostituita dalla seguente: «presenti»;

    alla lettera b), le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, al primo periodo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al secondo periodo, le parole: “la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento” sono sostituite dalle seguenti: “il procedimento è estinto” e, al terzo periodo, le parole: “successivamente alla dichiarazione di estinzione” sono sostituite dalle seguenti: “successivamente all'estinzione”»;

    dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) all'articolo 28-ter, il comma 1-bis è abrogato»;

   alla rubrica, dopo le parole: «di presentazione» sono inserite le seguenti: «e di manifesta infondatezza».

  All'articolo 5:

   al comma 1:

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) all'articolo 19:

    1) al comma 1:

     1.1) al primo periodo, la parola: “trenta” è sostituita dalla seguente: “quarantacinque”;

     1.2) al secondo periodo, dopo le parole: “è situata la struttura,” sono inserite le seguenti: “secondo le esigenze del territorio medesimo, tenuto conto dell'entità degli arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci,” e le parole: “anche in convenzione con gli enti locali” sono soppresse;

     1.3) al terzo periodo, le parole: “in coerenza con la normativa regionale” sono sostituite dalle seguenti: “in attuazione della vigente normativa”;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   “2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di cui ai commi 1 e 3-bis ed è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 1989, da riprogrammare annualmente, e del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati”;

    3) al comma 3, primo periodo, le parole: “commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2 e 3-bis”;

    4) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   “3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui al precedente periodo possono essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore a quattordici anni ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio”»;

    alla lettera b), numero 3):

     al capoverso 6-bis, le parole: «dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante il Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»;

     al capoverso 6-ter:

      al primo periodo, le parole: «presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «presso il tribunale per i minorenni,»;

      al terzo periodo, le parole: «presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «presso il tribunale per i minorenni»;

      al quinto periodo, le parole: «tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per i minorenni» e la parola: «notifica» è sostituita dalla seguente: «notificazione»;

  All'articolo 6:

   al comma 1:

    all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 32 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

    al capoverso 1-bis.1, secondo periodo, le parole: «periodo, consegue» sono sostituite dalle seguenti: «periodo consegue».

  All'articolo 7:

   al comma 1:

    alla lettera a), la parola: «prefettura» è sostituita dalle seguenti: «prefettura-ufficio territoriale del Governo»;

    alla lettera b), le parole: «le parole: “in stato di gravidanza” sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole: “le donne” sono inserite le seguenti: “, con priorità per quelle”»;

    la lettera c) è soppressa;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera h-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: “in stato di gravidanza” sono soppresse».

  All'articolo 8:

   al comma 1, dopo le parole: «n. 142» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al transito di migranti nei comuni di frontiera situati presso il confine con altri Stati europei»;

   al comma 2, le parole: «al comma 1, è» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 è» e dopo le parole: «all'articolo 50 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

   al comma 3, dopo le parole: «nelle strutture di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e delle presenze di migranti in transito riscontrate nel territorio dei comuni di frontiera»;

   al comma 4, le parole: «pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «di euro» e le parole: «e a euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro».

  Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 9-bis. – (Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia) – 1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: “trenta anni” sono sostituite dalle seguenti: “trentadue anni”.
  2. Al fine di dare immediata attuazione alla disposizione di cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento, i bandi dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di funzionario tecnico di Polizia, indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono prevedere, quale requisito per la partecipazione, il limite di età non superiore a trentadue anni.

  Art. 9-ter. – (Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto e arruolamento di contingenti aggiuntivi) – 1. Al fine di consentire il mantenimento di adeguati livelli operativi e un'opportuna flessibilità organizzativa per far fronte al costante coinvolgimento del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera nelle attività connesse al fenomeno migratorio e in ragione dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, all'articolo 2217 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  “2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nuovamente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028”.

  2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzato, per l'anno 2024, l'arruolamento di un contingente aggiuntivo fino a 200 volontari in ferma prefissata quadriennale e, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo fino a 100 volontari in ferma prefissata triennale, nei limiti della dotazione organica definita dall'articolo 815 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e degli oneri determinati dall'articolo 585 del medesimo codice».

  All'articolo 10:

   al comma 1, alinea, le parole: «all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981. n. 121» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di sicurezza nazionale, anche in relazione ai maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 2,147 milioni di euro»;

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,147 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 2,147 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

  All'articolo 11:

   al comma 1:

    all'alinea, dopo le parole: «afflusso migratorio» sono inserite le seguenti: «e alla accresciuta necessità di presidiare obiettivi sensibili, tenuto conto, altresì, della crisi mediorientale» e le parole: «di potenziamento» sono sostituite dalle seguenti: «, per il potenziamento» ;

    alla lettera a), le parole: «3.750 migliaia di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,75 milioni di euro», le parole: «alla criminalità organizzata e al terrorismo» sono sostituite dalle seguenti: «della criminalità organizzata e del terrorismo» e le parole: «per il settore» sono sostituiti dalle seguenti: «per i settori»;

    alla lettera b), le parole: «1.250 migliaia di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1,25 milioni di euro» e le parole: «per l'acquisto e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel settore dei dispositivi di protezione individuale, dell'innovazione tecnologica» sono sostituite dalle seguenti: «, in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per interventi di acquisto e di potenziamento nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica»;

   al comma 2, le parole: «allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è abrogato»;

   al comma 3, le parole: «nel settore» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori» e le parole: «e di innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'innovazione»;

   al comma 4, le parole: «2024, e 2025, si provvede quanto» sono sostituite dalle seguenti: «2024 e 2025, si provvede, quanto», le parole: «dei fondi speciali di parte corrente iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «del fondo speciale di parte corrente iscritto», dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «per l'anno 2023», le parole: «e quanto a 5 milioni euro» sono sostituite dalle seguenti: «e, quanto a 5 milioni di euro» e le parole: «dei fondi speciali di conto capitale iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «del fondo speciale di conto capitale iscritto»;

   al comma 5, le parole: «nel settore» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori» e le parole: «e di innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'innovazione»;

   al comma 6, le parole: «dei fondi speciali di parte corrente iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «del fondo speciale di parte corrente iscritto» e dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2023».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1.2. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimerlo.
*1.3. Soumahoro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di divieti di espulsione e di respingimento)

  1. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1.1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, fatto salvo il respingimento o l'espulsione necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione del diritto di cui al terzo periodo, si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e affettivi, dell'attività lavorativa svolta o in corso di svolgimento da parte dell'interessato, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine»;

   b) al comma 1.2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale può essere presentata direttamente al questore. Qualora ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il questore rilascia il permesso di soggiorno per protezione speciale. Alla scadenza, qualora ricorrano i requisiti di legge, tale permesso è rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno»;

   c) al comma 2, lettera c), le parole: «entro il secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il quarto grado»;

   d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori, nonché dei minori e di ogni persona vulnerabile, vittima di gravi violazione dei diritti umani, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali.».
1.4. Soumahoro.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «di soggiorno per motivi di lavoro,» sono aggiunte le seguenti: «per motivi di studio, per motivi di ricongiungimento familiare,».
1.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il secondo periodo con il seguente: Il prefetto dispone il provvedimento amministrativo di espulsione allorché costui costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la pubblica sicurezza, sulla base degli elementi indicati nel comma 4 e nel comma 11 e mai per motivi economici.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 1), aggiungere, infine, i seguenti periodi: Il magistrato si pronuncia sulla richiesta quando lo straniero è ancora detenuto o internato in un istituto penitenziario e mancano meno di tre mesi dalla fine dell'esecuzione della pena detentiva. Il Magistrato si pronuncia sentito lo straniero e il suo difensore, con l'ausilio di un interprete se non conosce la lingua italiana, e adotta un decreto scritto e motivato con cui autorizza l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione se persiste la pericolosità sociale dello straniero, se è stata accertata la sua identità e nazionalità, se non sussistono e i divieti di espulsione previsti nell'articolo 19. Lo straniero al quale non sia stata revocata la misura di sicurezza dell'espulsione non può essere ammesso a misure alternative alla detenzione prima della pronuncia del magistrato di sorveglianza e dopo il provvedimento che autorizza l'esecuzione dell'espulsione, lo straniero sottoposto alla misura di sicurezza dell'espulsione. Qualora sussistano gli impedimenti temporanei indicati nell'articolo 14, comma 1 il magistrato di sorveglianza insieme con l'accoglimento della domanda del questore dispone che al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario lo straniero sia trattenuto in un centro di permanenza per il rimpatrio per almeno tre mesi e in tal caso si applica l'articolo 14, comma 5.
1.6. Magi.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il secondo periodo con il seguente: Il prefetto dispone il provvedimento amministrativo di espulsione allorché costui costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la pubblica sicurezza, sulla base degli elementi indicati nel comma 4 e nel comma 11 e mai per motivi economici.
1.7. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere in fine i seguenti periodi: Il magistrato si pronuncia sulla richiesta quando lo straniero è ancora detenuto o internato in un istituto penitenziario e mancano meno di tre mesi dalla fine dell'esecuzione della pena detentiva. Il Magistrato si pronuncia sentito lo straniero e il suo difensore, con l'ausilio di un interprete se non conosce la lingua italiana, e adotta un decreto scritto e motivato con cui autorizza l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione se persiste la pericolosità sociale dello straniero, se è stata accertata la sua identità e nazionalità, se non sussistono e i divieti di espulsione previsti nell'articolo 19. Lo straniero al quale non sia stata revocata la misura di sicurezza dell'espulsione non può essere ammesso a misure alternative alla detenzione prima della pronuncia del magistrato di sorveglianza e dopo il provvedimento che autorizza l'esecuzione dell'espulsione, lo straniero sottoposto alla misura di sicurezza dell'espulsione. Qualora sussistano gli impedimenti temporanei indicati nell'articolo 14, comma 1 il magistrato di sorveglianza insieme con l'accoglimento della domanda del questore dispone che al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario lo straniero sia trattenuto in un centro di permanenza per il rimpatrio per almeno tre mesi e in tal caso si applica l'articolo 14, comma 5.
1.8. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «dispone che lo straniero» è aggiunta la seguente: «maggiorenne».
1.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

   e-bis) all'articolo 29, comma 1-bis, dopo le parole: «al rilascio delle certificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «da considerarsi a tutti gli effetti certificazioni originali,».
1.12. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 30 luglio 2002, n. 189)

  1. La legge 30 luglio 2002, n. 189 è abrogata.
1.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 2.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al fine di potenziare le attività connesse all'esame delle domande di visto di ingresso per l'Italia, presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari incrementato di 100 unità l'organico del personale amministrativo, sia inviato dall'Italia che assunto con contratto locale.

  Conseguentemente, al comma 4, ovunque ricorrono, sostituire il numero: 125.000 con il seguente: 500.000 e il numero: 3,7 con il seguente: 14,8
2.1. Soumahoro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Potenziamento degli uffici immigrazione e degli sportelli unici per l'immigrazione del Ministero dell'interno)

  1. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito di un anno.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.03. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Potenziamento della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle sue articolazioni territoriali)

  1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere entro il 30 giugno 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.
  3. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, la lettera a) è soppressa.
  4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2.04. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Procedura semplificata del rilascio del visto di ingresso)

  1. Al fine di agevolare e semplificare il rilascio dei visti di ingresso in favore delle donne provenienti da Paesi di origine in cui sia vietato o non garantito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, nonché siano in atto forme di discriminazione contro esse, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alla procedura semplificata e le forme di agevolazione per la trattazione delle domande di visto di ingresso di cui al presente articolo.
2.05. Onori, Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130)

  1. All'articolo 1, comma 2-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, come modificato dal decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 15, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
2.01. Simiani, Fossi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interpretazione autentica del fermo amministrativo della nave ai sensi dell'articolo 1, comma 2-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130)

  1. In applicazione dell'articolo 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, per «fermo amministrativo della nave» si fa riferimento alla sola unità navale principale ad esclusione delle lance di salvataggio di pertinenza, comunque denominate.
2.02. Simiani, Fossi.

ART. 3.

  All'articolo 3, premettere il seguente:

Art. 03.
(Istituzione di corridoi umanitari europei)

  1. Al fine di contrastare gli afflussi irregolari di migranti e il traffico di esseri umani, favorire l'ingresso nei territori nazionali in condizioni di sicurezza e legalità di potenziali beneficiari di protezione internazionale, in specie dei soggetti più vulnerabili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno e degli affari esteri, adotta le iniziative, nelle competenti sedi europee e internazionali, al fine di realizzare un numero adeguato di corridoi umanitari europei.
03.01. Ascari, Onori, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimerlo.
*3.2. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimerlo.
*3.4. Soumahoro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 9 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, il comma 3 è abrogato.
3.5. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3.19. Boschi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: questore fino a: procedura di allontanamento, con le seguenti: presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e, acquisito il fascicolo relativo alla prima domanda, ne dichiara l'inammissibilità.
*3.8. Boschi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: questore fino a: procedura di allontanamento, con le seguenti: presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e, acquisito il fascicolo relativo alla prima domanda, ne dichiara l'inammissibilità.
*3.9. Magi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: questore fino a: procedura di allontanamento, con le seguenti: presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e, acquisito il fascicolo relativo alla prima domanda, ne dichiara l'inammissibilità.
*3.10. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: questore fino a: procedura di allontanamento, con le seguenti: presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e, acquisito il fascicolo relativo alla prima domanda, ne dichiara l'inammissibilità.
*3.11. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: questore, sulla base del parere del.
3.12. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: sulla base del parere aggiungere le seguenti: vincolante reso, anche per le vie brevi, con atto scritto e motivato,.
*3.13. Magi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: sulla base del parere aggiungere le seguenti: vincolante reso, anche per le vie brevi, con atto scritto e motivato,.
*3.14. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: è in corso il predetto allontanamento aggiungere le seguenti: , sentito il Ministero dell'interno,.
3.15. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e aggiungere le seguenti: , acquisito il fascicolo relativo alla prima domanda,.
3.16. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento.
3.17. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3.20. Boschi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3.21. Boschi.

  Sopprimere il comma 2.
3.22. Boschi.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimerlo.
*4.2. Soumahoro.

  Sopprimerlo.
*4.3. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

   «3-bis. L'ufficio di polizia di fronte al quale lo straniero ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale contatta immediatamente i competenti uffici della Questura per fissare la data, l'orario e il luogo in cui si svolgeranno i rilievi fotodattiloscopici indicati negli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 e la verbalizzazione entro i termini indicati dall'articolo 26, nonché la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Tali date, orari e luoghi sono indicati in atto scritto e tradotto in lingua comprensibile allo straniero che è a lui immediatamente consegnato. Nel caso in cui lo straniero, senza giustificato motivo e salvi i casi di forza maggiore, non si presenti nel giorno e nel luogo che gli sia stato indicato nell'atto a lui consegnato, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato.».
**4.4. Magi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

   «3-bis. L'ufficio di polizia di fronte al quale lo straniero ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale contatta immediatamente i competenti uffici della Questura per fissare la data, l'orario e il luogo in cui si svolgeranno i rilievi fotodattiloscopici indicati negli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 e la verbalizzazione entro i termini indicati dall'articolo 26, nonché la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Tali date, orari e luoghi sono indicati in atto scritto e tradotto in lingua comprensibile allo straniero che è a lui immediatamente consegnato. Nel caso in cui lo straniero, senza giustificato motivo e salvi i casi di forza maggiore, non si presenti nel giorno e nel luogo che gli sia stato indicato nell'atto a lui consegnato, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato.».
**4.5. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», dopo le parole: lo straniero inserire le seguenti: , senza impedimento dovuto a circostanze al di fuori del proprio controllo,;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   dopo le parole: protezione internazionale inserire le seguenti: e omette di contattare tale ufficio nei trenta giorni successivi,;

   sostituire le parole: non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato con le seguenti: si intende ritirata e il procedimento è estinto. La successiva domanda non è considerata reiterata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b-bis)
*4.6. Boschi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», dopo le parole: lo straniero inserire le seguenti: , senza impedimento dovuto a circostanze al di fuori del proprio controllo,;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   dopo le parole: protezione internazionale inserire le seguenti: e omette di contattare tale ufficio nei trenta giorni successivi,;

   sostituire le parole: non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato con le seguenti: si intende ritirata e il procedimento è estinto. La successiva domanda non è considerata reiterata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b-bis).
*4.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», dopo le parole: lo straniero inserire le seguenti: , senza impedimento dovuto a circostanze al di fuori del proprio controllo,

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso:

   dopo le parole: protezione internazionale inserire le seguenti: e omette di contattare tale ufficio nei trenta giorni successivi,;

   sostituire le parole: non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato con le seguenti: si intende ritirata e il procedimento è estinto. La successiva domanda non è considerata reiterata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b-bis)
*4.8. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», dopo le parole: lo straniero inserire le seguenti: salvi i casi di forza maggiore;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: salvo che ricorrano obiettive e motivate ragioni di ritardo.
4.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», dopo le parole: non si presenti aggiungere le seguenti: senza un giustificato motivo.
4.10. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.11. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis.
4.1000. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni per la designazione di un paese di origine sicuro ai fini della presentazione della domanda di protezione internazionale)

  1. Qualora uno straniero, richiedente protezione internazionale, provenga da un paese di origine designato come sicuro, si applica quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo del 28 gennaio 2008, n. 25, se in tale paese di origine sono vigenti nell'ordinamento penale disposizioni per la criminalizzazione delle condotte relative a rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso adulte e consenzienti.
4.01. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimerlo.
*5.4. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Sopprimerlo.
*5.2. Soumahoro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), numero 3), sopprimere il capoverso 6-ter.
**5.16. Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), numero 3), sopprimere il capoverso 6-ter.
**5.17. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), numero 3), sopprimere il capoverso 6-ter.
**5.19. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), numero 3), sopprimere il capoverso 6-ter.
**5.20. Boschi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a);

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter,

   dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Fino all'emanazione delle norme di cui all'art. 1, comma 25, della legge 26 novembre 2021, n. 206, il Tribunale competente è il Tribunale per i Minorenni.

   dopo il quinto periodo aggiungere i seguenti: La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minorenne sia sottoposto alla procedura prevista dal presente articolo.
5.21. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*5.23. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*5.24. Boschi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 19, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. In caso di momentanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 1, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a quarantacinque giorni»
5.27. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 19, comma 3-bis, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto può disporre, solo nell'esclusivo e prevalente interesse del minore, così come previsto dalle normative vigenti, la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. La scelta dell'invio del minore presso una sezione separata di un centro per adulti deve essere comunicata al Tribunale dei Minori per la conferma della valutazione che ciò sia nell'effettivo interesse del minore stesso»;
5.28. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 19, comma 3-bis, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto, sentita l'autorità giudiziaria competente, può disporre la provvisoria accoglienza di età non inferiore a diciassette anni in una struttura dedicata nei centri di cui all'articolo 9 per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.»
5.29. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1.
5.79. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Boldrini, Ciani, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.1).
5.80. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Boldrini, Ciani, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 1.1), 1.2) e 1.3) con i seguenti:

  1.1) al primo periodo, dopo le parole «protezione immediata,» è aggiunta la seguente «tutti» e la parola «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
  1.2) al secondo periodo, dopo le parole: «è situata la struttura,» sono aggiunte le seguenti: «per un numero di posti commisurato all'effettiva entità di arrivi in frontiera ovvero rintracci sul territorio,» e le parole: «anche in convenzione con gli enti locali» sono soppresse;
  1.3) al terzo periodo, le parole «in coerenza con la normativa regionale» sono soppresse, dopo le parole: «e i servizi da erogare» sono aggiunte le seguenti: «e le risorse finanziarie necessarie» e sono aggiunte, in fine, le parole: «in coerenza con la normativa nazionale»;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative, di cui al comma 1, tutti», la parola «accolti» è sostituita dalla seguente: «trasferiti» e le parole «protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati» sono sostituite dalle seguenti: «accoglienza e integrazione»;

    2) al secondo periodo, le parole «la capienza del Sistema è» sono sostituite dalle seguenti: «la capienza del Sistema deve a tal fine essere», dopo le parole «non accompagnati» sono aggiunte le seguenti: «nelle strutture di prima accoglienza di cui al comma 1, a valere sulle», sono soppresse le parole: «nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle» e sono aggiunte, in fine, le parole «e rideterminate semestralmente sulla base della previsione dei posti necessari».
5.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1.2) con il seguente:

  1.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, per un numero di posti commisurato all'effettivo numero di stranieri che hanno presentato domanda di protezione internazionale e tenendo conto delle esigenze del territorio. Le strutture di prima accoglienza sono gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali.»
5.10. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.2), sopprimere le parole: e le parole «anche in convenzione con gli enti locali» sono soppresse
5.81. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Boldrini, Ciani, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

  1.3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, i servizi da erogare e le risorse finanziarie necessarie in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articolo 18, in coerenza con la normativa nazionale.»
5.11. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso comma 2, con il seguente:

   «2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative, di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono trasferiti nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema deve a tal fine essere commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di prima accoglienza di cui al comma 1, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente e rideterminate semestralmente sulla base della previsione dei posti necessari. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.».
5.12. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: ed è, comunque, stabilita fino alla fine del periodo

  Conseguentemente al medesimo numero, medesimo capoverso, ultimo periodo, sopprimere le parole: A tal fine
5.84. Boschi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune individuato secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. Ai Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma si applicano, ove possibile, le disposizioni relative al sistema di accoglienza ed integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e accedono al finanziamento ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
*5.13. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune individuato secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. Ai Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma si applicano, ove possibile, le disposizioni relative al sistema di accoglienza ed integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e accedono al finanziamento ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera), numero 4), capoverso 3-bis, sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo.
*5.15. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: con oneri a valere anche con le seguenti: con oneri a valere
5.85. Boschi.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 3-bis, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
5.82. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Boldrini, Ciani, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 3-bis, sopprimere il sesto periodo.
5.83. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Boldrini, Ciani, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 3-bis, sesto periodo, sostituire le parole: non superiore a novanta giorni con le seguenti: non superiore a quarantacinque giorni
5.30. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 3-bis, sesto periodo, dopo le parole: in una sezione dedicata inserire le seguenti: , separata ed autonoma nell'ambito degli spazi;

  Conseguentemente al medesimo capoverso, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari e dei requisiti di agibilità
5.32. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), numero 4) capoverso comma 3-bis), sesto periodo, sostituire le parole: agli articoli 9 e 11 con le seguenti: all'articolo 9
5.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al predetto minore, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, è garantita l'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria, sociale e psicologica, di mediazione linguistico-culturale, di orientamento legale e al territorio nonché delle attività ricreative unitamente alla somministrazione di corsi di lingua italiana, per tutto il periodo di permanenza.
5.33. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), numero 4) capoverso comma 3-bis), sesto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , trascorsi i quali il minore è posto senza indugio in una struttura idonea
5.36. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), numero 4) capoverso comma 3-bis), sesto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , trascorsi i quali il minore è posto senza indugio in libertà
5.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*5.38. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*5.39. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), capoverso 6-ter, sostituire il quarto periodo con il seguente: Si applicano i commi 7 e 8.
5.40. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
*5.41. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
*5.42. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
*5.43. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-bis, sostituire le parole da: di cui fino a: n. 281 con le seguenti: il 19 luglio 2020
5.44. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1 , lettera b), numero 3), sopprimere il capoverso 6-ter.
*5.18. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere il capoverso 6-ter.
*5.46. Boschi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere il capoverso 6-ter.
*5.48. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso 6-ter con il seguente:

   «6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici e di altri accertamenti sanitari, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quarantotto ore successive. Fino all'emanazione delle norme di cui all'articolo 1, comma 25, della legge n. 206 del 2021, il Tribunale competente è il Tribunale per i Minorenni. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni entro 10 giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minorenne sia sottoposto alla procedura prevista dai commi 6 e 6-bis.».
5.49. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso 6-ter con il seguente:

   «6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici e di altri accertamenti sanitari, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quarantotto ore successive. Fino all'emanazione delle norme di cui all'articolo 1, comma 25, della legge n. 206 del 2021, il Tribunale competente è il Tribunale per i Minorenni. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni entro 10 giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minorenne sia sottoposto alla procedura prevista dai commi 6 e 6-bis.».
5.50. Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso 6-ter con il seguente:

  6-ter. In attuazione del comma 4, nel caso di afflussi massicci e continui, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di accertamenti socio-sanitari dell'età nel rispetto delle modalità di cui ai commi 5 e 6, previa richiesta alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che si esprime per iscritto nel termine di cinque giorni. Si applicano i commi i commi 7, 8 e 9.
5.51. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, primo periodo, sopprimere le parole: a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera.
*5.52. Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, primo periodo, sopprimere le parole: a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera.
*5.53. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 6-ter, primo periodo, sostituire le parole: può disporre con la seguente: dispone.
5.54. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, primo periodo, dopo le parole: rilievi antropometrici aggiungere le seguenti: , una valutazione psicologica o neuropsicologica, una visita pediatrica auxologica
5.55. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, primo periodo, sopprimere le parole: anche radiografici,
*5.56. Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, primo periodo, sopprimere le parole: anche radiografici,
*5.57. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, primo periodo, sopprimere le parole: anche radiografici,
*5.58. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, sopprimere il secondo periodo.
**5.59. Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, sopprimere il secondo periodo.
**5.60. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, sopprimere il secondo periodo.
**5.61. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: dall'autorità giudiziaria minorile comunque investita del caso
5.62. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, quinto periodo, sostituire le parole: entro 5 giorni dalla notificazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile con le seguenti: entro 15 giorni dalla notifica, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.
5.65. Alfonso Colucci.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, quinto periodo, sostituire le parole: entro 5 giorni dalla notifica con le seguenti: entro 60 giorni dalla notifica e comunque fino alla nomina del tutore provvisorio
5.63. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, quinto periodo, sostituire le parole: entro 5 giorni dalla notifica con le seguenti: entro 30 giorni dalla notifica e comunque fino alla nomina del tutore provvisorio
5.64. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, quinto periodo, sostituire le parole: entro 5 giorni dalla notifica con le seguenti: entro 10 giorni dalla notifica
*5.67. Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, quinto periodo, sostituire le parole: entro 5 giorni dalla notifica con le seguenti: entro 10 giorni dalla notifica
*5.68. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, quinto periodo e ovunque ricorrono, sostituire le parole: entro 5 giorni con le seguenti: entro 60 giorni
5.69. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, quinto periodo e ovunque ricorrono, sostituire le parole: entro 5 giorni con le seguenti: entro 30 giorni
5.70. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minorenne sia sottoposto alla procedura prevista dai commi 6 e 6-bis.
*5.71. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minorenne sia sottoposto alla procedura prevista dai commi 6 e 6-bis.
*5.72. Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minorenne sia sottoposto alla procedura prevista dai commi 6 e 6-bis.
*5.73. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'emanazione delle norme di cui all'articolo 1, comma 25 della legge 26 novembre 2021, n. 206, il Tribunale competente è il Tribunale per i Minorenni.
**5.76. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'emanazione delle norme di cui all'articolo 1, comma 25 della legge 26 novembre 2021, n. 206, il Tribunale competente è il Tribunale per i Minorenni.
**5.77. Zaratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di euro 187.500.000,00 annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di euro 26.000.000,00 per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 187.500.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al fine di fronteggiare l'accresciuto afflusso di minori stranieri non accompagnati, garantire interventi adeguati in loro favore e consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
5.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Con le medesime modalità previste per i minori italiani, i minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale.»
5.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimerlo.
*6.2. Soumahoro.

  Sopprimerlo.
*6.3. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimerlo.
*6.4. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «previo parere positivo» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere, da esprimersi entro il termine di trenta giorni,»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata espressione del parere di cui al periodo precedente non preclude il rilascio del permesso di soggiorno».
6.5. Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-bis è abrogato.
6.6. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «1-bis.1», primo periodo, le parole: , ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce il mandato, sono sostituite dalle seguenti: sentito il Ministero del lavoro e gli uffici territoriali dei servizi per l'impiego.
6.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «1-bis.1», primo periodo, dopo le parole: dei datori di lavoro aggiungere le seguenti: e delle organizzazioni sindacali.
6.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sopprimere l'ultimo periodo.
6.9. Boschi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure di assistenza nei confronti dei minori orfani di guerra nella striscia di Gaza)

  1. Previa intesa con le autorità locali della striscia di Gaza, il Ministro degli affari esteri è autorizzato a garantire in sicurezza l'arrivo in Italia dei minori orfani di guerra che ne fanno richiesta.
  2. Ai comuni, agli enti del terzo settore, ai centri di servizio per il volontariato, agli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che accolgono minori di cui al comma 1, provenienti dalla striscia di Gaza, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, dal Dipartimento della protezione civile, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite, nel limite di spesa complessiva di euro 200.000 per l'anno 2023. Per l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 200.000 euro per l'esercizio finanziario 2023.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, nei limiti di 200.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7.1. Soumahoro.

  Sopprimerlo.
*7.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimerlo.
*7.3. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2023, 2024 e 2025, le risorse di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 10 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, e all'articolo 21 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, destinate alla realizzazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, annualmente e per ciascuno dei predetti anni, al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del predetto decreto legislativo.
7.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Carmina.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Ai beneficiari delle misure di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono assicurati, nel corso e alla scadenza del periodo di accoglienza previsto dalle norme sul funzionamento del medesimo Sistema, il monitoraggio e la verifica dello stato di salute psico-fisica e dello stato di salute mentale, in particolare con riguardo alla rilevazione precoce di segnali di rischio o di disagio.
7.5. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Sono garantiti servizi di assistenza psicologica, che attraverso l'impiego di personale qualificato, devono consistere in colloqui individuali, almeno settimanali, atti a stabilire la sussistenza di condizioni minime di serenità psicologica e psichica, in considerazione delle esperienze vissute, tali da garantire la sicurezza personale e nei rapporti con gli altri. Deve essere assicurata, nell'ambito dell'erogazione di servizi di mediazione linguistico-culturale, una informativa di cultura legale riguardo i principi e i valori comunemente riconosciuti nella Comunità europea, con particolare riguardo al rispetto delle differenze di genere, al rispetto dell'individuo e in generale a tutte le abitudini di convivenza diverse da quelle abitualmente usate nel paese di origine».
7.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 6-bis, il comma 2 è abrogato.
7.8. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a).
7.9. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*7.11. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*7.12. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: si può derogare fino alla fine della lettera, con le seguenti: nell'individuazione delle strutture di accoglienza provvisoria, previo apposito accordo con il Ministero della salute e di intesa con le regioni, in attuazione del modello di accoglienza diffusa, è possibile utilizzare le strutture sanitarie dismesse e non più in uso.
7.13. Quartini, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: ai parametri di capienza fino alla fine del periodo con le seguenti: , per il tempo strettamente necessario al reperimento di posti in strutture adeguate, ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni e in ogni caso idonea ad assicurare condizioni di vita e servizi adeguati alle esigenze degli ospiti presenti;

   b) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole: «genitori singoli» sono inserite le seguenti: «o le famiglie».
7.14. Boschi.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: ai parametri di capienza fino alla fine del periodo con le seguenti: , solo ed esclusivamente per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo ove non siano presenti sezioni dedicate ai minori di cui all'articolo 19, comma 3-bis, e sempre garantendo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, dei parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, nonché del divieto di trattamenti degradanti di cui all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore alla metà dei posti previsti dalle medesime disposizioni.
7.15. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: ai parametri di capienza fino alla fine del periodo con le seguenti: , per il tempo strettamente necessario al reperimento di posti in strutture adeguate, ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni e in ogni caso idonea ad assicurare condizioni di vita e servizi adeguati alle esigenze degli ospiti presenti.
*7.16. Boschi.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: ai parametri di capienza fino alla fine del periodo con le seguenti: , per il tempo strettamente necessario al reperimento di posti in strutture adeguate, ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni e in ogni caso idonea ad assicurare condizioni di vita e servizi adeguati alle esigenze degli ospiti presenti.
*7.17. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: al doppio dei posti con le seguenti: al 20 per cento dei posti.
7.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: al doppio dei posti con le seguenti: al 25 per cento dei posti.
7.19. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La commissione tecnica provvede, altresì: ad adeguare l'erogazione e la qualità dei servizi di accoglienza, i requisiti igienico-sanitari e i parametri di agibilità degli spazi rispetto alla capienza dei predetti centri e delle predette strutture; a garantire l'effettiva separazione, autonomia ed adeguatezza degli spazi delle sezioni dedicate ai minori di cui all'articolo 19, comma 3-bis; ad assicurare l'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria, sociale e psicologica, di mediazione linguistico-culturale, di orientamento legale e al territorio nonché delle attività ricreative unitamente alla somministrazione di corsi di lingua italiana, per tutto il periodo di permanenza dei predetti minori; a verificare la congruità delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente in ordine all'attuazione delle misure previste e delle funzioni assegnate dal presente comma.
7.20. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «genitori singoli» sono inserite le seguenti: «o le famiglie».
7.21. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: e dopo le parole: «genitori singoli», sono inserite le seguenti: «o le famiglie».
*7.23. Boschi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: e dopo le parole: «genitori singoli», sono inserite le seguenti: «o le famiglie».
*7.24. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole: «genitori singoli», sono inserite le seguenti: «o le famiglie».
*7.25. Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 22:

    1) al comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno di cui al periodo precedente può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;

    2) il comma 2 è abrogato.
7.29. Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri e delle strutture di cui al comma 1, lettera a), in particolare in ordine all'erogazione dei servizi di accoglienza, al rispetto degli standard e dei criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero.
7.30. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Nei casi in cui su richiesta della Prefettura territorialmente competente e sulla base di accordi tra le amministrazioni pubbliche in forza dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i comuni gestiscono direttamente o avvalendosi di un soggetto terzo strutture destinate all'accoglienza temporanea delle persone migranti, è assegnato il termine di dodici mesi per l'avvio delle procedure previste all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ed il termine di trentasei mesi per l'adeguamento.
*7.31. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Nei casi in cui su richiesta della Prefettura territorialmente competente e sulla base di accordi tra le amministrazioni pubbliche in forza dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i comuni gestiscono direttamente o avvalendosi di un soggetto terzo strutture destinate all'accoglienza temporanea delle persone migranti, è assegnato il termine di dodici mesi per l'avvio delle procedure previste all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ed il termine di trentasei mesi per l'adeguamento.
*7.32. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Nei casi in cui su richiesta della Prefettura territorialmente competente e sulla base di accordi tra le amministrazioni pubbliche in forza dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i comuni gestiscono direttamente o avvalendosi di un soggetto terzo strutture destinate all'accoglienza temporanea delle persone migranti, è assegnato il termine di dodici mesi per l'avvio delle procedure previste all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ed il termine di trentasei mesi per l'adeguamento.
*7.33. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
7.34. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Le donne straniere immigrate vittime di violenza accertata dai servizi socio-sanitari di riferimento, possono essere indirizzate alle reti territoriali antiviolenza, ai fini della relativa presa in carico. All'attuazione del presente comma le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovo o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7.35. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, l'articolo 6-ter è abrogato.
7.36. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

  1 Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 130.000.000 per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di richiedenti protezione internazionale che rientrano nelle condizioni di vulnerabilità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e che necessitano di un'assistenza specifica al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
7.05. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 26.000.000 per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
*7.06. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 26.000.000 per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
*7.07. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000,00 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
7.08. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Permesso di soggiorno per le vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)

  1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «per taluno dei delitti previsti dagli articoli 558-bis, 572, 582, 583, 583-bis,» è inserita la seguente: «583-quinquies,».
7.09. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di minorenni)

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
   2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

   b) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

   1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
   2. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza».

Art. 7-ter.
(Disposizioni di coordinamento e finali)

  1. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
  2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione.
7.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari)

  1. Al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima del 1o giugno 2023 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 1o giugno 2023, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi dodici dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data del 1o giugno 2023, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 1o giugno 2023, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

   a) agricoltura, allevamento e zootecnia;

   b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

   c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

  4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa.
  5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1o dicembre 2023 al 1o marzo 2024, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:

   a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;

   b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

   c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

  6. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 15 che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.
  7. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

   a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

   b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

   c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

  8. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
  9. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

   a) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione;

   b) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

  10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

   a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

   b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

  11. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata fino ad un terzo.
  12. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.
  13. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1o novembre 2023 al 15 aprile 2024, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.
  14. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 9. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 12 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 9.
  15. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
  16. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 5.000 euro. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
7.02. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

  1. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente:

Articolo 21-bis.
(Emersione dei rapporti di lavoro irregolari)

  1. Al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima del 1o giugno 2023 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 1o giugno 2023, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi dodici dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data del 1o giugno 2023, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 1o giugno 2023, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

   a) agricoltura, allevamento e zootecnia;

   b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

   c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

  4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa.
  5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1o dicembre 2023 al 1o marzo 2024, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:

   a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;

   b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

   c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

  6. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 15 che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.
  7. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

   a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

   b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

   c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

  8. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
  9. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

   a) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione;

   b) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

  10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

   a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

   b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

  11. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata fino ad un terzo.
  12. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.
  13. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1o novembre 2023 al 15 aprile 2024, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.
  14. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 9. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 12 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 9.
  15. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
  16. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 5.000 euro. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
7.03. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 4)

  1. Alla legge 11 gennaio 2018 n. 4, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis.
(Cambio del cognome per le vittime di reato di matrimonio forzato)

   1. Le vittime del reato di cui all'articolo 558-bis del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome.
   2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome è presentata, a norma dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dalla persona vittima del reato di cui al medesimo comma 1.
   3. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire.
   4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o di sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome.
   5. Alla modificazione del cognome di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396».
7.04. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni per il riconoscimento in deroga delle qualifiche delle professioni sanitarie delle rifugiate provenienti dall'Afghanistan)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario alle professioniste cittadine afghane, residenti in Afghanistan prima del 15 agosto 2021 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.
  2. Le professioniste di cui al comma 1 possono esercitare le professioni sanitarie o socio-sanitarie a seguito del rilascio del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati ai sensi dell'articolo VII della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 148.
  3. Fatte salve le competenze delle Regioni e delle Province autonome, le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professioniste, a seguito, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
7.010. Quartini, Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8.1. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 2.
8.3. Soumahoro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di fronteggiare la grave ed eccezionale situazione sanitaria nell'isola di Lampedusa e garantire la tutela del diritto alla salute e alle cure a tutta la popolazione dei bacini territoriali limitrofi i cui nosocomi sono interessati dall'eccezionale afflusso della popolazione immigrata, l'Azienda ospedaliera «San Giovanni di Dio» di Agrigento è autorizzata a bandire procedure concorsuali straordinarie, anche in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per assicurare l'integrale copertura dei posti previsti nella propria dotazione organica, con particolare riferimento al personale medico ed infermieristico.
8.7. Carmina, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, a ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo ulteriore pari a 200.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.8. Carmina, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di sostegno economico ai comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzata la spesa di 30,375 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine, la dotazione di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 30,375 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2023.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 30,375 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di sostegno economico ai comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzata la spesa di 30.374.400 euro per l'anno 2023. A tal fine, la dotazione di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 30.374.400 euro per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).
  3. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30.374.400 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8.02. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di sostegno economico ai comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzata la spesa di 30.374.400 euro per l'anno 2023. A tal fine, la dotazione di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 30.374.400 euro per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).
  3. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30.374.400 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8.03. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Programmazione e ripartizione nazionale e regionale delle diverse strutture di accoglienza)

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.
(Programmazione e ripartizione nazionale e regionale delle diverse strutture di accoglienza)

   1. Il piano nazionale di accoglienza indicato all'articolo 16 provvede a pianificare le seguenti strutture:

    1) i centri governativi di accoglienza di cui all'articolo 9;

    2) gli eventuali centri di accoglienza straordinaria di cui all'articolo 11;

    3) le strutture governative di prima accoglienza per minori non accompagnati di cui all'articolo 19, comma 1;

    4) le strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione.

   2. Il piano nazionale di accoglienza fissa i criteri di ripartizione regionale indicati nell'articolo 16 in osservanza degli articoli 118, 119 e 120 della Costituzione e stabilisce con cadenza biennale il numero complessivo annuo di posti immediatamente disponibili ogni anno per l'accoglienza nell'ambito delle strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione, non inferiore alla media del numero complessivo annuo delle persone, inclusi i minori, che negli ultimi cinque anni hanno ottenuto in Italia la protezione internazionale e il permesso di soggiorno per protezione speciale e hanno presentato domanda di protezione internazionale, anche tenendo conto degli alloggi messi a disposizione in Italia da privati che si convenzionino col Sistema di accoglienza e integrazione o da enti abilitati a supportare gli ingressi per motivi umanitari. La programmazione annuale è differenziata, anche in relazione ai numero dei posti, tra i richiedenti protezione internazionale che abbiano concluso le operazioni di identificazione, di soccorso, di orientamento e di prima accoglienza nei centri indicati all'articolo 9, non siano trattenuti ai sensi dell'articolo 6 e siano sprovvisti dei mezzi sufficienti di sussistenza indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 14, e i beneficiari di protezione internazionale o speciale, che siano tuttora sprovvisti di tali mezzi, e tra i posti ordinari e i posti da riservare alle diverse tipologie di persone portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 e, nei limiti indicati al comma 4, tiene conto anche degli indicatori socio-economici e demografici dei diversi territori in caso di sensibile modifica delle previsioni di arrivo e in ogni caso in cui il numero complessivo nazionale dei posti da mettere a disposizione sia superiore alla media annuale dei cinque anni precedenti il Piano è aggiornato su base annuale.
   3. In caso di insufficienza dei posti immediatamente disponibili o attivabili rapidamente nell'ambito dei posti pianificati ai sensi del comma 2 nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione il Ministero dell'interno, autorizza i Prefetti ad attivare i centri di accoglienza straordinaria ai sensi dell'articolo 11 il Ministero stesso convoca i componenti del Tavolo al fine di adeguare il prima possibile il piano nazionale di accoglienza in modo da reperire nuovi posti nell'ambito del sistema di accoglienza ed integrazione sufficienti a soddisfare le nuove ed imprevedibili esigenze.
   4. La ripartizione tra le regioni dei posti nelle strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione è effettuata in proporzione della popolazione residente. I posti spettanti ad ogni regione sono ripartiti in modo che in ogni comune siano operativi posti in strutture di accoglienza in numero proporzionale alla popolazione residente. Sono esclusi dal computo in ambito nazionale e regionale i comuni in cui sia in vigore lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, emanato con decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i comuni che si trovano nelle zone rosse dei piani di evacuazione per rischio vulcanico. Possono essere altresì esclusi dal computo in ambito nazionale e regionale i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, i comuni, la cui superficie terrestre comprende soltanto una o più isole minori, i comuni la cui superficie si trova interamente in zone in cui è molto elevato il livello di attenzione per il rischio idrogeologico e i comuni, diversi dai capoluoghi di provincia o di regione, i quali abbiano una popolazione residente fino a cinquantamila abitanti e nel cui territorio siano collocati i punti di crisi ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i centri di permanenza per il rimpatrio, i centri governativi di accoglienza di cui all'articolo 9 e i centri di primo soccorso e accoglienza.
   5. Il piano indicato al comma 1 prevede anche i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere assicurate da ogni Comune, sia nell'ambito delle proprie funzioni amministrative ordinarie, sia nell'ambito di ogni struttura di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione, in relazione alle peculiarità e ai requisiti di ciascuna tipologia di struttura, nonché il fabbisogno standard per l'erogazione di ogni prestazione, anche in relazione alla diversa tipologia di ospiti, nel rispetto del presente decreto legislativo, e il costo standard dell'adeguamento e della gestione di tali strutture e dell'erogazione delle prestazioni.
   6. Lo Stato, anche mediante fondi dell'Unione europea o di altre organizzazioni internazionali, provvede con la massima tempestività all'integrale finanziamento ad ogni comune in cui è collocata una struttura di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione dei costi standard necessari per l'adeguamento e per la gestione di tali strutture e per l'erogazione delle prestazioni, in relazione ai posti delle strutture di accoglienza collocate nel suo territorio nell'ambito della programmazione annuale e nei limiti del fabbisogno standard per i livelli essenziali, nonché all'integrale finanziamento dei costi per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività delle strutture di accoglienza.
   7. Eventuali ulteriori prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dai livelli essenziali possono essere predisposte dal comune o dalla regione in cui si trova la struttura, con costi a carico del sistema di assistenza comunale o regionale.
   8. Lo Stato può altresì predisporre a proprie spese, anche con le procedure previste dall'articolo 21 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che determinati edifici appartenenti al demanio dello Stato o al patrimonio dello Stato ovvero gestiti dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, siano riadattati all'uso quali strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione e siano poi trasferiti o concessi gratuitamente in uso al comune in cui si trovano al fine della successiva gestione da parte del comune nell'ambito del Sistema stesso.
   9. L'effettivo funzionamento delle strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione collocate nel proprio comune e l'effettiva erogazione delle prestazioni che devono erogate ad ogni straniero sono garantiti dal comune stesso, anche consorziato con altri comuni, mediante l'utilizzo in tutto o in parte di proprio personale o di propri enti o di qualificati enti del terzo settore, individuati attraverso procedure di accreditamento e di successiva co-progettazione degli interventi e mediante la previsione di procedure e strumenti di verifica permanente del buon funzionamento di ogni struttura.».
**8.04. Magi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Programmazione e ripartizione nazionale e regionale delle diverse strutture di accoglienza)

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.
(Programmazione e ripartizione nazionale e regionale delle diverse strutture di accoglienza)

   1. Il piano nazionale di accoglienza indicato all'articolo 16 provvede a pianificare le seguenti strutture:

    1) i centri governativi di accoglienza di cui all'articolo 9;

    2) gli eventuali centri di accoglienza straordinaria di cui all'articolo 11;

    3) le strutture governative di prima accoglienza per minori non accompagnati di cui all'articolo 19, comma 1;

    4) le strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione.

   2. Il piano nazionale di accoglienza fissa i criteri di ripartizione regionale indicati nell'articolo 16 in osservanza degli articoli 118, 119 e 120 della Costituzione e stabilisce con cadenza biennale il numero complessivo annuo di posti immediatamente disponibili ogni anno per l'accoglienza nell'ambito delle strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione, non inferiore alla media del numero complessivo annuo delle persone, inclusi i minori, che negli ultimi cinque anni hanno ottenuto in Italia la protezione internazionale e il permesso di soggiorno per protezione speciale e hanno presentato domanda di protezione internazionale, anche tenendo conto degli alloggi messi a disposizione in Italia da privati che si convenzionino col Sistema di accoglienza e integrazione o da enti abilitati a supportare gli ingressi per motivi umanitari. La programmazione annuale è differenziata, anche in relazione ai numero dei posti, tra i richiedenti protezione internazionale che abbiano concluso le operazioni di identificazione, di soccorso, di orientamento e di prima accoglienza nei centri indicati all'articolo 9, non siano trattenuti ai sensi dell'articolo 6 e siano sprovvisti dei mezzi sufficienti di sussistenza indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 14, e i beneficiari di protezione internazionale o speciale, che siano tuttora sprovvisti di tali mezzi, e tra i posti ordinari e i posti da riservare alle diverse tipologie di persone portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 e, nei limiti indicati al comma 4, tiene conto anche degli indicatori socio-economici e demografici dei diversi territori in caso di sensibile modifica delle previsioni di arrivo e in ogni caso in cui il numero complessivo nazionale dei posti da mettere a disposizione sia superiore alla media annuale dei cinque anni precedenti il Piano è aggiornato su base annuale.
   3. In caso di insufficienza dei posti immediatamente disponibili o attivabili rapidamente nell'ambito dei posti pianificati ai sensi del comma 2 nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione il Ministero dell'interno, autorizza i Prefetti ad attivare i centri di accoglienza straordinaria ai sensi dell'articolo 11 il Ministero stesso convoca i componenti del Tavolo al fine di adeguare il prima possibile il piano nazionale di accoglienza in modo da reperire nuovi posti nell'ambito del sistema di accoglienza ed integrazione sufficienti a soddisfare le nuove ed imprevedibili esigenze.
   4. La ripartizione tra le regioni dei posti nelle strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione è effettuata in proporzione della popolazione residente. I posti spettanti ad ogni regione sono ripartiti in modo che in ogni comune siano operativi posti in strutture di accoglienza in numero proporzionale alla popolazione residente. Sono esclusi dal computo in ambito nazionale e regionale i comuni in cui sia in vigore lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, emanato con decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i comuni che si trovano nelle zone rosse dei piani di evacuazione per rischio vulcanico. Possono essere altresì esclusi dal computo in ambito nazionale e regionale i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, i comuni, la cui superficie terrestre comprende soltanto una o più isole minori, i comuni la cui superficie si trova interamente in zone in cui è molto elevato il livello di attenzione per il rischio idrogeologico e i comuni, diversi dai capoluoghi di provincia o di regione, i quali abbiano una popolazione residente fino a cinquantamila abitanti e nel cui territorio siano collocati i punti di crisi ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i centri di permanenza per il rimpatrio, i centri governativi di accoglienza di cui all'articolo 9 e i centri di primo soccorso e accoglienza.
   5. Il piano indicato al comma 1 prevede anche i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere assicurate da ogni Comune, sia nell'ambito delle proprie funzioni amministrative ordinarie, sia nell'ambito di ogni struttura di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione, in relazione alle peculiarità e ai requisiti di ciascuna tipologia di struttura, nonché il fabbisogno standard per l'erogazione di ogni prestazione, anche in relazione alla diversa tipologia di ospiti, nel rispetto del presente decreto legislativo, e il costo standard dell'adeguamento e della gestione di tali strutture e dell'erogazione delle prestazioni.
   6. Lo Stato, anche mediante fondi dell'Unione europea o di altre organizzazioni internazionali, provvede con la massima tempestività all'integrale finanziamento ad ogni comune in cui è collocata una struttura di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione dei costi standard necessari per l'adeguamento e per la gestione di tali strutture e per l'erogazione delle prestazioni, in relazione ai posti delle strutture di accoglienza collocate nel suo territorio nell'ambito della programmazione annuale e nei limiti del fabbisogno standard per i livelli essenziali, nonché all'integrale finanziamento dei costi per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività delle strutture di accoglienza.
   7. Eventuali ulteriori prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dai livelli essenziali possono essere predisposte dal comune o dalla regione in cui si trova la struttura, con costi a carico del sistema di assistenza comunale o regionale.
   8. Lo Stato può altresì predisporre a proprie spese, anche con le procedure previste dall'articolo 21 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che determinati edifici appartenenti al demanio dello Stato o al patrimonio dello Stato ovvero gestiti dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, siano riadattati all'uso quali strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione e siano poi trasferiti o concessi gratuitamente in uso al comune in cui si trovano al fine della successiva gestione da parte del comune nell'ambito del Sistema stesso.
   9. L'effettivo funzionamento delle strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione collocate nel proprio comune e l'effettiva erogazione delle prestazioni che devono erogate ad ogni straniero sono garantiti dal comune stesso, anche consorziato con altri comuni, mediante l'utilizzo in tutto o in parte di proprio personale o di propri enti o di qualificati enti del terzo settore, individuati attraverso procedure di accreditamento e di successiva co-progettazione degli interventi e mediante la previsione di procedure e strumenti di verifica permanente del buon funzionamento di ogni struttura.».
**8.05. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Assunzioni a tempo determinato personale polizia locale)

  1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei comuni destinatari dei finanziamenti del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e 10-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

   a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

  3. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*8.06. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Assunzioni a tempo determinato personale polizia locale)

  1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei comuni destinatari dei finanziamenti del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e 10-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

   a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

  3. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*8.07. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Risorse in materia di sicurezza urbana)

  1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei comuni destinatari dei finanziamenti del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e 10-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

   a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

  3. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
8.08. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al fine di garantire l'adeguatezza dei progetti di accoglienza, alla luce dell'accresciuta affluenza di migranti, con priorità per i minori stranieri non accompagnati, ai comuni titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e agli enti locali presso cui sono presenti i centri e le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è riconosciuto un contributo complessivo straordinario pari a 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025. Con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del predetto contributo, commisurato alla effettiva accoglienza di migranti e, in particolare, di minori.
8.09. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incentivi monetari per attività connesse al SAI)

  1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di assistenza nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, erogati ai comuni titolari di progetti della rete SAI, finanziati a valere sul Fondo nazionale politiche dell'asilo, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale dei comuni interessati per attività connesse alla gestione del progetto SAI, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*8.010. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incentivi monetari per attività connesse al SAI)

  1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di assistenza nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, erogati ai comuni titolari di progetti della rete SAI, finanziati a valere sul Fondo nazionale politiche dell'asilo, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale dei comuni interessati per attività connesse alla gestione del progetto SAI, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*8.011. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incentivi monetari per attività connesse al SAI)

  1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di assistenza nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, erogati ai comuni titolari di progetti della rete SAI, finanziati a valere sul Fondo nazionale politiche dell'asilo, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale dei comuni interessati per attività connesse alla gestione del progetto SAI, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*8.012. Zaratti, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra.

ART. 9.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è incrementato, aggiungere le seguenti: , esclusivamente per specifiche esigenze di prevenzione della criminalità internazionale,.
9.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 9-bis.

  Sopprimere il comma 2.
9-bis.1. Boschi.

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Misure per il potenziamento dell'organico di Questure e Prefetture per lo svolgimento dei servizi connessi al rilascio e rinnovo di permessi di soggiorno e alla registrazione delle domande di asilo)

  1. Al fine di rafforzare i servizi per l'immigrazione, si dispone, presso le Prefetture, l'ampliamento dell'organico nella misura di 100 unità di personale prefettizio e 2500 unità di personale tra dirigenti e altri funzionari. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di 105 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Al fine di rendere maggiormente rapide ed efficaci le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno e la registrazione delle domande di asilo presso le Questure, si dispone l'ampliamento dell'organico di 5000 unità di amministrazione civile.
  3. Le unità si personale di cui ai commi precedenti devono essere selezionate tramite concorso, e vanno ad aggiungersi ai lavoratori in somministrazione attualmente impiegati.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-25, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
11.1. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Misure per il potenziamento dell'organico di Questure e Prefetture per lo svolgimento dei servizi connessi al rilascio e rinnovo di permessi di soggiorno e alla registrazione delle domande di asilo)

  1. Al fine di rafforzare i servizi per l'immigrazione, si dispone, presso le Prefetture, l'ampliamento dell'organico nella misura di 100 unità di personale della carriera prefettizia e 2500 unità di personale tra dirigenti e altri funzionari.
  2. Al fine di rendere maggiormente rapide ed efficaci le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, e la registrazione delle domande di asilo presso le Questure, la pianta organica del Ministero dell'interno, in aggiunta ai lavoratori in somministrazione attualmente impiegati, è ampliata di 5000 unità, da selezionarsi mediante procedure concorsuali pubbliche.
11.2. Casu.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, alla luce dei maggior impegni connessi al contrasto delle attività criminali nonché dell'accresciuta minaccia terroristica, la Polizia di Stato è autorizzata all'assunzione, entro il 1° settembre 2024, delle unità di personale di cui all'articolo 15, comma 4, lettere d), e), f), g), h), i) ed l), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
11.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2.1. Allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
  2.2. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
11.5. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno)

  1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi alle procedure d'appalto per la gestione delle strutture ricettive temporanee per cittadini extracomunitari da parte del Ministero dell'interno e delle Prefetture, il personale della ex carriera direttiva di ragioneria, assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982 tab. 1 confluisce in un ruolo ad esaurimento, con il medesimo trattamento economico in godimento previsto dal C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali. Al personale del predetto costituendo ruolo ad esaurimento potranno essere conferiti incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di livello dirigenziale non generale, nei limiti della vigente dotazione organica dei posti di funzione di dirigente di II fascia, in deroga ai limiti percentuali previsti dallo stesso articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai destinatari dei predetti incarichi e per l'intera durata dei medesimi sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'interno.
11.06. Fornaro, Mauri.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinata, ai sensi della lettera d) del medesimo comma, all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, è incrementata di 3.600.000 euro, a decorrere dal 2023. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
*12.01. Casu.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinata, ai sensi della lettera d) del medesimo comma, all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, è incrementata di 3.600.000 euro, a decorrere dal 2023. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
*12.02. Zaratti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica dei requisiti minimi di anzianità di servizio per il passaggio dei Viceprefetti Aggiunti alla qualifica superiore di Viceprefetto)

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «con almeno nove anni e 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno sei anni».
12.03. Zaratti.