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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 6 novembre 2023

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 893 E ABB. E MOZIONE N. 1-00210

Pdl n. 893 e abb. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione

Tempo complessivo: 16 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 8 ore;

• seguito dell'esame: 8 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatori 40 minuti
(complessivamente)
40 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 16 minuti 1 ora e 12 minuti
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 34 minuti 5 ore e 8 minuti
Fratelli d'Italia 50 minuti 1 ora e 3 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 41 minuti 43 minuti
Lega – Salvini premier 41 minuti 42 minuti
MoVimento 5 Stelle 38 minuti 37 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 37 minuti 34 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 33 minuti 26 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 32 minuti 22 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti 21 minuti
Misto: 31 minuti 20 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti 11 minuti
  +Europa 13 minuti 9 minuti

Mozione n. 1-00210 – iniziative in materia di aggiudicazione e gestione degli appalti, con particolare riguardo alla tutela delle retribuzioni e alla sicurezza sui luoghi di lavoro

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 12 minuti
Fratelli d'Italia 51 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 36 minuti
Lega – Salvini premier 35 minuti
MoVimento 5 Stelle 30 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 28 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 21 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 18 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 17 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 6 novembre 2023.

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Carrà, Cavandoli, Cecchetti, Ciaburro, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Graziano, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Nazario Pagano, Pastorella, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Sportiello, Tabacci, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Graziano, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Nazario Pagano, Ubaldo Pagano, Pastorella, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 31 ottobre 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   AMORESE ed altri: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, concernenti l'introduzione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso e di utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici tra i requisiti per il conseguimento della patente di guida» (1522);

   FURFARO: «Introduzione del congedo mestruale per le studentesse e le donne lavoratrici che soffrono di dismenorrea» (1523);

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DE MARIA ed altri: «Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati» (1524).

  In data 2 novembre 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:

   TENERINI: «Riconoscimento della fibromialgia o sindrome fibromialgica come malattia invalidante e disposizioni in favore delle persone che ne sono affette» (1525).

  In data 3 novembre 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

   MARATTIN: «Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di riordino delle competenze della Società italiana degli autori ed editori e di tutela della concorrenza nell'intermediazione e nella gestione dei diritti d'autore» (1526).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge RAMPELLI ed altri: «Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale» (600) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Milani.

  La proposta di legge RAMPELLI ed altri: «Abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari» (669) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Milani.

  La proposta di legge CIOCCHETTI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia» (813) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Milani.

  La proposta di legge DI GIUSEPPE ed altri: «Modifica all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di applicazione dell'imposta municipale propria agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero» (1099) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Milani.

  La proposta di legge CARETTA ed altri: «Riconoscimento della figura dell'agricoltore e dell'allevatore custodi dell'ambiente e del territorio e delega al Governo per la tutela e la promozione dell'attività da essi svolta» (1123) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Milani.

  La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Istituzione e disciplina dei consigli aziendali di gestione, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione» (1310) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Milani.

  La proposta di legge DI GIUSEPPE ed altri: «Modifica dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di compiti e funzioni dei Comitati degli italiani all'estero, e soppressione del Consiglio generale degli italiani all'estero» (1329) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Colombo e Milani.

Adesione di deputati a proposte di inchiesta parlamentare.

  La proposta di inchiesta parlamentare DI GIUSEPPE ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento del sistema per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, con particolare riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche dell'anno 2022 nella Circoscrizione estero» (Doc. XXII, n. 34) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Deidda.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 2 novembre 2023 la deputata Giorgianni ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

   GIORGIANNI ed altri: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di diritto del minore ad una famiglia» (1361).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  FABRIZIO ROSSI ed altri: «Modifica alla legge 4 dicembre 2017, n. 181, concernente l'esecuzione dell'inno nazionale all'inizio delle sedute dei consigli regionali, provinciali, metropolitani e comunali» (1314) Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):

  TENERINI: «Modifica degli articoli 423 e 423-bis del codice penale, in materia di incendio e di incendio boschivo» (1346) Parere delle Commissioni I, V e VIII.

   III Commissione (Affari esteri):

  «Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015» (1502) Parere delle Commissioni I, V, X, XIII e XIV.

   VIII Commissione (Ambiente):

  ILARIA FONTANA ed altri: «Istituzione del Consorzio per la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione delle risorse ambientali della laguna di Orbetello» (1286) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):

  MALAVASI e FORATTINI: «Riconoscimento dell'endometriosi come malattia invalidante nonché disposizioni per la diagnosi e la cura di essa e agevolazioni in favore delle donne che ne sono affette» (1366) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro):

  FARAONE: «Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e altre disposizioni in materia di sostegno didattico, formazione iniziale e in servizio del personale scolastico e miglioramento della qualità dei servizi per l'inclusione scolastica» (872) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, IX, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Adesione di deputati ad una proposta di modificazione al Regolamento.

  La proposta di modificazione al Regolamento, Doc. II, n. 2: «Articolo 22: modifica della denominazione della VII Commissione permanente», presentata dal deputato Mollicone (annunziata nella seduta del 9 novembre 2022), è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Amorese, Sasso, Dalla Chiesa, Manzi, Caso e Piccolotti.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO), per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 136).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 137).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 3 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 77/2023 del 19 giugno-30 ottobre 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto «Gestione del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 6 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 78/2023 del 25 luglio-30 ottobre 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto riguardante gli interventi nel periodo emergenziale per il cinema, lo spettacolo e l'audiovisivo.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 23 e 26 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 27 e 31 ottobre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le seguenti relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo:

   relazione d'inchiesta concernente l'incidente occorso a un aeromobile presso Corropoli (Teramo) il 28 luglio 2021;

   relazione d'inchiesta concernente l'incidente occorso a un aeromobile presso Forcella di Valmaggiore (Trento) il 28 dicembre 2022.

  Questi documenti sono trasmessi alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 31 ottobre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 209 del 2000, recante misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, aggiornata al 30 giugno 2023 (Doc. CLXXXIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dai Garanti del contribuente nell'anno 2022 (Doc. LII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il seguente parere relativo ad atti dell'Unione europea espresso, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL):

   parere n. 298, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta dell'8 giugno 2023, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, e che abroga la direttiva 2001/34/CE (COM(2022) 760 final).

  Questo documento è trasmesso alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 31 ottobre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, una nuova versione della relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (COM(2023) 258 final), di cui è stato dato annuncio all'Assemblea in data 13 ottobre 2023, accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dall'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 3 novembre 2023, ha trasmesso la comunicazione recante il programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro (COM(2023) 638 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 638 final – Annexes 1 to 4).

  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 31 ottobre e 3 novembre 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rendere più ecologico il trasporto merci (COM(2023) 440 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (UE) n. 524/2013 e modifica i regolamenti (UE) 2017/2394 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda la dismissione della piattaforma europea ODR (COM(2023) 647 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione online delle controversie dei consumatori (COM(2023) 648 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE (ispezione delle navi) (COM(2023) 658 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 658 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

  Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 7772/2022; ST 7772/2022 ADD 1), del 4 maggio 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Svezia (COM(2023) 671 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 671 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

  Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10154/21 INIT; ST 10154/21 ADD 1), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Danimarca (COM(2023) 673 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 673 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli osservatori del mercato dell'Unione (COM(2023) 679 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 679 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, e dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942 sulla partecipazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia all'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati quali atti delegati (COM(2023) 682 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive.);

  Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10477/21 INIT; ST 10477/21 ADD 1), del 20 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Lituania (COM(2023) 685 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 685 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

  Relazione della Commissione – Relazione dell'Unione europea sul periodo supplementare per l'adempimento degli impegni previsti dal protocollo di Kyoto (a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004CE e la decisione 13/CMP.1 della Conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto) (COM(2023) 686 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 31 ottobre e 2 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione del 31 ottobre 2023, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese e modifica la direttiva 2011/16/UE (COM(2023) 528 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 30 ottobre e 3 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Arona (Novara), Aversa (Caserta), Brebbia (Varese), Rovereto (Trento), Selvino (Bergamo) e Tora e Piccilli (Caserta).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 ottobre 2023, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina della signora Anna Maria Bilato a componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

  Questa comunicazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 5 luglio 2023, a pagina 3, seconda colonna, diciottesima riga, deve leggersi: «Modifiche» e non: «Modifica», come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: S. 651 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVIETO DI PRODUZIONE E DI IMMISSIONE SUL MERCATO DI ALIMENTI E MANGIMI COSTITUITI, ISOLATI O PRODOTTI A PARTIRE DA COLTURE CELLULARI O DI TESSUTI DERIVANTI DA ANIMALI VERTEBRATI NONCHÉ DI DIVIETO DELLA DENOMINAZIONE DI CARNE PER PRODOTTI TRASFORMATI CONTENENTI PROTEINE VEGETALI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1324) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: CARLONI ED ALTRI (A.C. 746)

A.C. 1324 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, recante: «Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali», (1324), già approvato dal Senato, all'articolo 2 introduce il divieto di vendere, importare e di produrre per esportare alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati, ovvero la cosiddetta carne coltivata;

    la disposizione di cui all'articolo 2 del provvedimento si pone in evidente contrasto anzitutto con il principio di iniziativa economica privata, che è tutelato dall'articolo 41 della Costituzione. Per quanto lo si ricordi sempre troppo di rado, infatti, in Italia l'iniziativa economica privata è una libertà costituzionalmente protetta, che, in quanto tale, non può essere limitata con legge ordinaria se non – come riportato al secondo comma dell'articolo 41 – nel caso di contrasto della stessa con l'utilità sociale, la salute, l'ambiente, la sicurezza, la libertà o la dignità umana;

    dal punto di vista della salute e della sicurezza alimentare la Fondazione Veronesi ha chiarito che il prodotto non rappresenterebbe un rischio per la salute umana. Ha poi specificato che, crescendo in un ambiente controllato, si ridurrebbe anche il rischio di malattie di origine animali, senza necessità di impiegare antibiotici, e che per la sua natura l'alimento potrebbe essere confezionato in un unico luogo, evitando quindi contaminazioni esterne. Dal punto di vista nutrizionale, inoltre, sempre la Fondazione Veronesi ha chiarito che non sono presenti aspetti negativi da considerare. In ogni caso, trattandosi di cosiddetto novel food, la normativa dell'Unione Europea – che è fonte di diritto sovraordinata a quella interna – con il Regolamento (CE) n. 178 del 2002 stabilisce che lo stesso debba sottostare a rigidi controlli di sicurezza alimentare da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), prima di essere immesso nel mercato unico dell'Unione;

    in termini di impatto ambientale risulta invece opportuno segnalare in questa sede che la letteratura scientifica riconosce in maniera sostanzialmente unanime che la produzione di carne «non coltivata» – definita «carne vera» dal Ministro Lollobrigida, rappresenta oggi uno dei settori più impattanti dal punto di vista ambientale. Lo è in primo luogo in termini di gestione e mantenimento degli allevamenti attuali, se pensiamo alle emissioni, all'uso di suolo e di acqua che ne deriva. Al contrario, non esistono evidenze scientifiche che dimostrino un medesimo potenziale impatto ambientale negativo della carne cosiddetta coltivata;

    quanto all'utilità sociale, la giurisprudenza costituzionale e l'accademia ha ritenuto che la stessa dovesse essere intesa nel senso di «interesse della collettività», da leggersi in contrapposizione all'interesse materiale e particolare dei singoli. A quale utilità risponde il divieto di vendita, di importazione e di produzione finalizzata all'esportazione della «carne coltivata», alla luce delle evidenze illustrate? In caso di approvazione del prodotto da parte dell'EFSA, e quindi di immissione del prodotto nel mercato unico europeo, i divieti contenuti nel provvedimento in esame finirebbero per porsi a tutela di un interesse che è estremamente particolare, ovvero quello di una corporazione, ben rappresentato dalla Coldiretti, a discapito dell'interesse della collettività anzitutto dal punto di vista economico, bloccando Io sviluppo di un nuovo settore economico, e quindi anche di nuovi posti di lavoro;

    vietare la vendita, l'importazione, la produzione finalizzata all'esportazione di un prodotto, quale la cosiddetta carne coltivata, in assenza di evidenze empiriche, che siano, quindi, fondate su validi e comprovati dati scientifici, che dimostrino il contrasto tra il suddetto prodotto e l'utilità sociale, la salute, l'ambiente, la sicurezza, la libertà o, addirittura, la dignità umana, è una ingiustificata violazione della Costituzione;

    approvare i divieti contenuti nel provvedimento in esame prima dell'immissione del prodotto nel mercato unico europeo comporterebbe, peraltro, come effetto sostanziale quello di disincentivare estremamente la ricerca scientifica in materia, con conseguente compressione di fatto anche del principio tutelato dall'articolo 9 della Costituzione, in base al quale «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.»;

    vi è, poi, un secondo profilo di evidente incostituzionalità, derivante dalla violazione del diritto dell'Unione Europea che il provvedimento in esame comporta. Gli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'UE, infatti, assumono nell'ordinamento interno valore di parametri interposti di costituzionalità, in relazione all'articolo 117, comma 1, della Costituzione. Vietare importazione ed esportazione di un prodotto in Italia si pone in netto contrasto anzitutto con il principio di libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune dell'Unione, che è un pilastro su cui si regge l'integrazione europea stessa;

    il già citato Regolamento (CE) n. 178 del 2002, che, come detto, assegna all'EFSA la competenza ad eseguire i necessari controlli di sicurezza degli alimenti prima di una loro immissione nel mercato unico dell'Unione – che, ogni caso, è disposta dalla Commissione Europea, e non dagli Stati membri – all'articolo 7 ha istituito il «Principio di Precauzione», in base al quale «qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio», delimitando esplicitamente questa eventualità alla sussistenza di evidenze concrete di rischi per la salute e ne circoscrive l'ambito di applicazione nel senso della proporzionalità ai rischi evidenziati. Non è questo, quindi, il caso in cui il Principio di Precauzione possa essere invocato, impropriamente richiamato all'articolo 2 del provvedimento in esame;

    come opportunamente ricordato dalla scienziata e senatrice a vita On. Elena Cattaneo: «Il principio di precauzione ha ragione d'essere quando fondato su basi empiriche, che affrontano l'analisi del potenziale impatto con dati quantitativi, con un calcolo del rischio, con una comparazione rispetto ai benefici e con le potenziali alternative disponibili, il tutto all'interno di un arco di tempo scientificamente ragionevole. Se ci sono motivi validi o potenziali rischi, la messa in atto di procedure precauzionali può essere di grande aiuto sociale. Ma attenzione, il principio di precauzione non può essere usato o sbandierato come una clava, come uno strumento retorico per sollevare paure irrazionali o guidate da gruppi di interesse». I divieti contenuti nella disposizione in esame, in ogni caso non rispettano i principi di proporzionalità, di non discriminazione e di coerenza, così come non prevedono analisi di vantaggi, oneri e modalità di esame e riesame della valutazione scientifica che ha portato alla impropria invocazione del principio di precauzione;

    come il Governo ben sa, peraltro, la Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recepita in Italia dal Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, ha istituito una procedura, cosiddetta TRIS, che consente alla Commissione e agli Stati membri dell'UE di esaminare le regolamentazioni tecniche che gli Stati membri stessi intendono introdurre per i prodotti (industriali, agricoli e della pesca) prima che siano adottate, con l'obiettivo di garantire la compatibilità dei testi delle norme interne con i principi del diritto dell'Unione europea e del mercato interno. Ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva, quando l'obiettivo del progetto di legge è quello di limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, lo Stato membro notificante è tenuto anche ad allegare un riassunto, oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza in questione, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata;

    come confermato dallo stesso Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, On. Lollobrigida, in risposta ad una interrogazione a risposta immediata presentata in Assemblea nella seduta del 25 ottobre 2023 dall'On. Della Vedova, il Governo, che in un primo momento aveva trasmesso la notifica TRIS alla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 2015/1535, ha in seguito ritenuto di ritirarla, privandosi di uno strumento che avrebbe potuto aiutare il Governo stesso, nonché il Parlamento, ad intervenire in tempo per evitare l'approvazione di una norma che si pone in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, e quindi anche una potenziale procedura di infrazione contro l'Italia,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1324.
N. 1. Magi, Della Vedova.

DISEGNO DI LEGGE: S. 878 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 2023, N. 123, RECANTE MISURE URGENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE, ALLA POVERTÀ EDUCATIVA E ALLA CRIMINALITÀ MINORILE, NONCHÉ PER LA SICUREZZA DEI MINORI IN AMBITO DIGITALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1517)

A.C. 1517 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1517 – Parere del Comitato per la legislazione

PARERE DEL COMITATO
PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1517 e rilevato che:

  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, originariamente composto da 16 articoli per un totale di 67 commi, risulta composto, a seguito dell'esame del Senato, da 25 articoli per un totale di 124 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di introdurre disposizioni per il contrasto della criminalità minorile e dell'elusione scolastica e per la tutela dei minori dello spazio cibernetico; potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità a questa ratio unitaria dei commi 3 e 4 dell'articolo 1-bis (istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale presso il Dipartimento della funzione pubblica); del comma 2-bis dell'articolo 3 (segnalazione ai servizi di emergenza sanitaria da parte delle guardie giurate); del comma 2-ter del medesimo articolo 3 (violazione dell'obbligo di comunicazione scritta all'autorità di pubblica sicurezza in caso di ospitalità di straniero o apolide); dell'articolo 11 (potenziamento del piano per asili nido); del comma 8-bis dell'articolo 13 (classificazione delle opere cinematografiche); dell'articolo 15-bis (rafforzamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale); dell'articolo 15-ter (violazioni del diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica); dell'articolo 15-quater (assegnazione di risorse per favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive);

   con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 124 commi, 9 prevedono provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di 2 DPCM, 4 decreti ministeriali e 3 provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; due commi prevedono forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

  sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

   l'articolo 1, comma 3 prevede che il personale pubblico chiamato a lavorare presso la struttura di supporto del commissario straordinario per fronteggiare la situazione di degrado e disagio giovanile nel comune di Caivano «ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato [dalle amministrazioni di appartenenza] fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti»; in proposito si segnala che il richiamato articolo 17, comma 14, contempla le sole posizioni di comando e fuori ruolo e non anche le posizioni di «distacco o altro analogo istituto o posizione»;

   l'articolo 1-bis, comma 4, prevede che, per il nuovo incarico dirigenziale istituito dal comma 3, non si applichino, in sede di prima applicazione, i limiti percentuali per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001; al riguardo, si ricorda che la cessazione di efficacia dei limiti percentuali di cui al richiamato articolo 19, comma 5-bis, è già stata disposta dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021;

   il numero 1) della lettera c) del comma 4 dell'articolo 12 introduce un nuovo comma 3-bis nell'articolo 8 del decreto-legge n. 48 del 2023 disponendo la «sospensione del beneficio» conseguentemente alla condanna definitiva per il delitto di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori; considerato che l'articolo 8, che è oggetto di novella, reca disposizioni in materia di sanzioni e di responsabilità penale, contabile e disciplinare con riferimento sia all'assegno di inclusione sia al supporto per la formazione e il lavoro, potrebbe essere oggetto di approfondimento se il nuovo comma 3-bis, con l'utilizzo dell'espressione «sospensione del beneficio» riguardi esclusivamente l'assegno di inclusione – come si evince dalla relazione illustrativa – o entrambi i benefici dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   l'articolo 1, comma 1, prevede la nomina con DPCM di un commissario straordinario per fronteggiare la situazione di degrado e disagio giovanile nel comune di Caivano; in proposito si segnala che la disposizione deroga, peraltro in modo implicito, a quanto previsto in via generale dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che prevede che i commissari straordinari siano nominati con DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

   l'articolo 1, comma 2, prevede che per la realizzazione degli interventi del piano straordinario per il risanamento di Caivano si provveda «in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea»; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato per la legislazione ha segnalato l'opportunità di precisare meglio questo tipo di formulazione (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 3 ottobre 2023 sul disegno di legge C. 1436 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2023);

   l'articolo 12, comma 01, prevede un decreto del Ministro dell'istruzione del quale viene esplicitata la natura non regolamentare; in proposito si ricorda che la Corte Costituzionale ha qualificato i decreti dei quali venga esplicitata la natura «non regolamentare» come «atti dall'inqualificabile natura giuridica» (sentenza n. 116 del 2006);

   il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

  sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 3; dell'articolo 1-bis, comma 4; dell'articolo 12, comma 4, lettera c), numero 1);

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, commi 1 e 2; l'articolo 12, comma 01.

A.C. 1517 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI CAIVANO

Articolo 1.
(Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano)

  1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del predetto comune. Il piano straordinario è predisposto dal Commissario d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli interventi di cui al comma 4, sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare. Il predetto piano è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilità finanziarie dello stesso.
  2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1, si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque, nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto di quanto previsto dal comma 4.
  3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al primo periodo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1.
  4. Il piano straordinario di cui al comma 1 ricomprende anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la realizzazione dei predetti interventi, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della Società Sport e Salute, che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque, nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma.
  5. Il Commissario prevede altresì criteri e modalità per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano di cui al comma 4, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e Corpi civili dello Stato.
  6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo. Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), vengono attuati in raccordo con il Commissario straordinario di cui al comma 1 e per la realizzazione degli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo.
  7. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a cinque milioni di euro per l'anno 2024.
  8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.
  9. Le assunzioni di cui al comma 8 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 2.
(Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano)

  1. Per promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti del Comune di Caivano, il Ministero dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo di programma ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con una o più Università statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede sui bilanci delle università interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ MINORILE

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città)

  1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.»;

   b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le parole da: «per la vendita» a «decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» e le parole: «vicinanze degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie.»;

    2) al comma 3, le parole: «nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva», sono sostituite dalle seguenti: «quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità»;

    3) al comma 6, le parole: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro»;

   c) all'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, dopo le parole: «ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale» sono inserite le seguenti: «oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale,»;

    2) al comma 1-bis, dopo le parole: «convalidato dall'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale,»;

    3) al comma 2, le parole: «non può avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni»;

    4) al comma 4, dopo le parole «il questore può prescrivere» sono aggiunte le seguenti: «, per la durata massima di due anni,»;

    5) al comma 6, le parole: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro».

  2. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento»;

   b) all'articolo 76, comma 3, primo periodo, le parole: «l'arresto da uno a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro», e il secondo periodo è soppresso.

Articolo 4.
(Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti)

  1. All'articolo 4 della legge 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo comma, primo periodo, le parole: «da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;

   b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;

   c) al quinto comma, le parole: «da sei a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;

  2. All'articolo 699, secondo comma, del codice penale, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
  3. All'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile)

  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3:

    1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età.»;

    2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3-bis»;

    3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

   «6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale di cui al comma 6 l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.
   6-ter. Il giudice provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, è fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore.
   6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter è proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.»;

   b) all'articolo 76, comma 2, le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4, 5 e 6-bis»;

  2. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
  3. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 2, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
  4. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2 cessano comunque al compimento della maggiore età.
  5. Qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
  6. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
  7. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5 cessano comunque al compimento della maggiore età.
  8. Nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.
  9. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 8 è il Prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 18-bis, comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, nonché per uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h), m), del codice di procedura penale ovvero per uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110»;

   b) all'articolo 19, comma 4, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

   c) all'articolo 23:

    1) al comma 1, primo periodo, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «sei», e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis), g), del codice di procedura penale, nonché per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

    2) al comma 3, le parole da: «ridotti della metà» a: «sedici» sono sostituite dalle seguenti: «ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici».

Articolo 7.
(Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale)

  1. Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

Articolo 8.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 23, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga;»;

   b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

   «Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore).1. Il pubblico ministero, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, notifica al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale l'istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all'articolo 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi.
   2. Il deposito del programma rieducativo, redatto anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.
   3. Il giudice, sentito il minore e l'esercente la responsabilità genitoriale, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di sei mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica.
   4. Nel caso in cui il minore non intenda accedere o interrompa ingiustificatamente il percorso di reinserimento e rieducazione, è esclusa l'applicazione degli articoli 28 e 29.
   5. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale con esclusione dell'applicazione degli articoli 28 e 29.».

Articolo 9.
(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. 1. Il direttore dell'istituto penitenziario richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento della amministrazione penitenziaria, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente:

   a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine negli istituti;

   b) con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti;

   c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.

   2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale realizza cumulativamente le condotte ivi indicate alle lettere a), b) e c).
   3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al comma n. 1, può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato, solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo.».

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI OFFERTA EDUCATIVA

Articolo 10.
(Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – «Agenda Sud»)

  1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

   «4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano “Agenda Sud” sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.».

  2. Al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud», è autorizzata per l'anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 euro per l'anno 2024. All'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
  3. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI. Per le finalità di cui al presente comma sono adottate le seguenti azioni e iniziative:

   a) rafforzare le competenze di base degli studenti;

   b) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine;

   c) promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative;

   d) promuovere il supporto socio-educativo.

  4. All'articolo 16-ter, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC “Per la Scuola” 2014-2020» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN “Scuola e competenze” 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità dei programmi delle politiche di coesione europee».
  5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro per le seguenti finalità:

   a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati;

   b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica. Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma è riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, è altresì attribuito un punteggio aggiuntivo di 10 punti, a conclusione del triennio, effettivamente svolto, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.

  6. Per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.
(Potenziamento del Piano asili nido fascia di età 0-2 anni)

  1. Al fine di assicurare il rispetto del target della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», è autorizzato un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni. I relativi interventi sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzate le economie non assegnate dell'Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR da accertare con i decreti di cui al comma 1, le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse ancora disponibili di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, già destinate al raggiungimento di obiettivi, target e milestone del PNRR, nonché eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai fini del raggiungimento del target. Non possono essere utilizzate in ogni caso le economie formatesi a seguito delle integrazioni finanziarie del Fondo opere indifferibili di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91.

Articolo 12.
(Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico)

  1. Dopo l'articolo 570-bis del codice penale è inserito il seguente:

   «Art. 570-ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori). – Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
   Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.».

  2. Quando esercita l'azione penale per i reati indicati al comma 1, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.
  3. L'articolo 731 del codice penale è abrogato.
  4. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»;

   b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo.»;

   c) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.»;

    2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 3-bis»;

    3) al comma 5, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 3-bis».

Capo IV
DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DEI MINORI IN AMBITO DIGITALE

Articolo 13.
(Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica)

  1. Ai fini del presente articolo, trovano applicazione le seguenti definizioni:

   a) controllo parentale: la possibilità di limitare e controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l'accesso ai contenuti e/o alla rete da parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi di utilizzo;

   b) dispositivi di comunicazione elettronica, di seguito «dispositivi»: smartphones, computers, tablets e, ove compatibili, consolles di videogames, e altri possibili oggetti connessi come televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di «Internet delle cose»;

   c) applicazioni di controllo parentale, di seguito «applicazioni»: elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo parentale.

  2. Al fine di garantire un ambiente digitale sicuro ai minori, nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano la disponibilità di applicazioni nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
  3. I produttori di dispositivi, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, informano l'utente sulla possibilità e sull'importanza di installare applicazioni. Tale adempimento può essere assicurato anche tramite l'inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che, con apposita evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e semplicità, l'esistenza delle applicazioni suddette, potenzialmente attivabili, rinviando per maggiori informazioni ai siti della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche per la famiglia e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'adempimento informativo di cui al presente comma è assicurato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Il servizio di attivazione delle applicazioni, qualora richiesto dall'utente, deve essere consentito, nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione dei contenuti da filtrare ovvero bloccare e delle modalità di realizzazione tecnica del filtro o del blocco, trovano applicazione le disposizioni adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.
  5. Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.
  6. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per scopi commerciali e di profilazione.
  7. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica inviano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una comunicazione ai propri clienti riguardo alla possibilità e all'importanza di installare, o comunque di richiederne l'attivazione, sui dispositivi di cui al comma 1, lettera b), già in uso, le applicazioni di cui al comma 1, lettera c).
  8. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applica le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 14.
(Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative)

  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia promuove studi ed elabora linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale, con particolare attenzione agli educatori, alle famiglie e ai minori stessi.
  2. I Centri per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal fine, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità realizza un'intesa in sede di Conferenza Unificata, avente ad oggetto i criteri e le modalità di attuazione di tali servizi.
  3. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero per le imprese ed il made in Italy avviano annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori.
  4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alla famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13, con particolare riferimento all'uso dell'applicazione del controllo parentale.
  5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della presente legge, sulla base della relazione di cui al comma 4 e degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza contro le donne e sulla violenza domestica, operante presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 15.
(Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali)

  1. Al fine di garantire l'effettività dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, nonché la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili on line, nonché agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme on line o altri gestori di servizi intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente digitale sicuro, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065.
  2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità nazionale competente, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione ai fini dell'esercizio da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di Coordinatore dei Servizi Digitali. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione.
  3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalità operative per l'esercizio dei poteri e delle funzioni di cui è titolare, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 e svolge i relativi compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo.
  4. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, lettera c), dopo il numero 14-bis) è aggiunto il seguente:

    «14-ter) esercita la funzione di Coordinatore dei Servizi Digitali e i relativi poteri previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali.»;

   b) dopo il comma 32, è aggiunto il seguente:

   «32-bis. In caso di violazione degli obblighi previsti agli artt. 9, 14, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 45, 46, 47 e 48 del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale ed europeo applicabile alla fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale ed europeo applicabile alla fattispecie di illecito. L'importo massimo giornaliero delle penalità di mora che l'Autorità può applicare è pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorità tiene conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni. Per le sanzioni amministrative ivi previste è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

  5. La pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è incrementata in misura di 23 unità con le seguenti qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20 funzionari, n. 2 operativi. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati in 4.005.457 euro nel 2024, 4.125.590 euro nel 2025, 3.903.136 euro nel 2026, 4.081.636 euro nel 2027, 4.267.375 euro nel 2028, 4.527.751 euro nel 2029, 4.737.357 euro nel 2030, 4.971.989 euro nel 2031, 5.434.808 euro nel 2032 e 5.694.052 euro a decorrere dal 2033. Ad essi si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, così come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la Direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali). Ferme restando tutte le attuali forme di finanziamento e nel rispetto delle esenzioni previste dal Regolamento medesimo, in sede di prima applicazione, per l'anno 2024, il contributo è versato direttamente all'Autorità entro il 1° marzo 2024 nella misura dello 0,135 per mille del fatturato realizzato nell'anno contabile 2022 secondo le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione, per gli anni successivi, possono essere motivatamente adottate dall'Autorità, con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. L'Autorità individua, con la collaborazione di ISTAT e Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo.
  6. A decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'Autorità provvede all'esercizio dei compiti derivanti dalla designazione di cui al presente articolo mediante l'utilizzazione di personale, nel limite massimo di 10 unità, posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Tale personale, non rientrante nella pianta organica dell'Autorità, è individuato a seguito di apposito interpello, in cui sono specificati i profili professionali richiesti, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, i cui oneri restano a carico delle stesse. L'Autorità provvede agli oneri del trattamento economico accessorio mediante i contributi previsti al comma 5.

Articolo 16.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1517 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «nell'ambito del» sono sostituite dalle seguenti: «funzionale al» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione»;

    al secondo periodo, dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente: «straordinario»;

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «comma 1, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 si provvede» e la parola: «relative» è soppressa;

    al secondo periodo, dopo le parole: «articolo 63 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo la parola: «comunque» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

   al comma 3:

    al primo periodo, dopo le parole: «ulteriore anno» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    al secondo periodo, le parole: «una dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale» sono sostituite dalle seguenti: «una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale» e le parole: «in materia di ricostruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,»;

    al terzo periodo, dopo le parole: «rispettivi ordinamenti» sono inserite le seguenti: «, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66»;

    al quinto periodo, le parole: «dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale,» sono sostituite dalle seguenti: «dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma,»;

    al sesto periodo, dopo le parole: «amministrazioni locali e» sono inserite le seguenti: «degli enti territoriali, nonché»;

    dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico»;

    al settimo periodo, le parole: «con il decreto di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo», le parole: «n. 98.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 98,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

   al comma 4, le parole: «Società Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «società Sport e Salute Spa», dopo le parole: «articolo 63 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e dopo la parola: «comunque» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  «4-bis. Al fine di sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1, interventi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture culturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2023.
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

   al comma 5, dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente: «straordinario» e le parole: «e Corpi civili dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e dei corpi civili dello Stato»;

   al comma 6, le parole: «nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «nella regione Campania»;

   dopo il comma 7 è inserito il seguente:

  «7-bis. Una quota non inferiore a euro 100.000 per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata, con il decreto di cui al comma 677 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, al comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, anche apportando le eventuali rimodulazioni delle risorse in via di assegnazione per progetti finanziati a valere sul Programma operativo complementare “Legalità” 2014-2020»;

   al comma 8, le parole: «semplificate di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «semplificate ai sensi dell'articolo», le parole: «di cui all'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 30 e 34-bis» e dopo le parole: «medesimo decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «n. 165 del 2001»;

   dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

  «10-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale.
  10-ter. Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di Caivano è altresì autorizzato ad assumere, con le medesime procedure e deroghe di cui al comma 10-bis, 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici.
  10-quater. Le assunzioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti commi nonché a quelli di cui al comma 8 del presente articolo provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM.
  10-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, pari a euro 64.500 per l'anno 2023 e a euro 409.500 a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a euro 64.500 per l'anno 2023, a euro 409.500 per l'anno 2024 e a euro 273.000 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a euro 136.500 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

  10-sexies. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano, ferme restando le competenze della regione Campania, avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente».

  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 1-bis. – (Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano) – 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 e il comune di Caivano adottano un programma di interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai settori finanziario, delle politiche sociali e dei servizi alla persona e alle imprese, dei lavori pubblici e del territorio, della polizia locale nonché di anagrafe e affari generali e per rafforzare i processi di attuazione dei progetti finanziati con risorse dell'Unione europea, nazionali e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
  2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri attua le misure che gli sono attribuite nel programma di interventi di cui al comma 1 mediante il proprio personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, anche avvalendosi dell'associazione Formez PA, nonché di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
  3. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una posizione dirigenziale di livello generale preposta al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione.
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, alla propria riorganizzazione. In sede di prima applicazione, per l'incarico dirigenziale di cui al comma 3 non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'istituzione della posizione dirigenziale di livello generale si provvede mediante la soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo Dipartimento equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  5. Ai fini di cui al comma 1, il comune di Caivano può richiedere al prefetto di Napoli, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, anche in deroga alle norme vigenti, di avvalersi, in via temporanea e in posizione di sovraordinazione, di personale iscritto in albi professionali, da individuare mediante procedura selettiva semplificata svolta attraverso il portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 145, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  Art. 1-ter. – (Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano) – 1. L'Agenzia italiana per la gioventù destina almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area.
  2. Il progetto finanziato per Caivano è selezionato in base a criteri di merito, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei giovani del comune, ed è finalizzato a migliorare l'accesso a opportunità educative, culturali e formative per i giovani locali.
  3. L'Agenzia italiana per la gioventù è responsabile dell'attuazione, della supervisione e della valutazione del progetto finanziato per Caivano, in conformità con le direttive stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.
  4. La regione Campania collabora con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e le autorità locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato.
  5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 2:

   al comma 1, dopo le parole: «con una o più Università statali aventi sede in Campania» sono inserite le seguenti: «, anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali».

  All'articolo 3:

   al comma 1:

    alla lettera a), capoverso 4, le parole: «Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo» sono sostituite dalle seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo»;

    alla lettera b):

     al numero 1), le parole: «il delitto di cui all'articolo 73» sono sostituite dalle seguenti: «i delitti di cui all'articolo 73»;

     al numero 2), dopo le parole: «comma 3,» è inserita la seguente: «alinea,»;

     dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

    «3-bis) al comma 7, le parole: “può essere” sono sostituite dalle seguenti: “è sempre”»;

    alla lettera c), numero 1), dopo le parole: «604-ter del codice penale» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 2, lettera b), le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo»;

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. Le guardie particolari giurate di cui all'articolo 133, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente di cui all'articolo 138, terzo comma, del medesimo testo unico, comunicano senza ritardo ai servizi di emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali di sicurezza, relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione. Nella comunicazione di cui al primo periodo sono indicati la posizione e, ove disponibile, lo stato di salute della persona in pericolo. L'attività di comunicazione delle informazioni di cui al presente comma non comporta l'esercizio di pubbliche funzioni.
  2-ter. Al comma 2-bis dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: “sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro” sono sostituite dalle seguenti: “sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro”».

  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 3-bis. – (Osservatorio sulle periferie) – 1. Al fine di monitorare le condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio sulle periferie, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

   a) promuovere iniziative finalizzate al monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, con particolare riferimento agli aspetti concernenti la riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, il recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale e la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;

   b) incentivare iniziative di formazione e promozione della cultura del rispetto della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni;

   c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli enti e alle istituzioni coinvolti nelle problematiche in oggetto;

   d) promuovere il raccordo e lo scambio informativo tra tutti i soggetti competenti nelle materie di cui al presente comma, anche ai fini dell'elaborazione di progetti in tema di legalità;

   e) effettuare il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese a livello nazionale, nonché l'individuazione delle best practice adottate.

  2. L'Osservatorio è tenuto a rendere noti annualmente, anche attraverso la pubblicazione online nel sito web del Ministero dell'interno, i risultati ottenuti dalle attività di cui al comma 1 e il lavoro svolto dall'Osservatorio medesimo.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti di enti e istituzioni, pubblici e privati, interessati al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
  4. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati ai fenomeni oggetto di interesse da parte dell'Osservatorio.
  5. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza né rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  Art. 3-ter. – (Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città) – 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 676, le parole: “15 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “19 milioni di euro”;

   b) i commi 777 e 778 sono abrogati.

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 776, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

  All'articolo 4:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «legge 1975» sono sostituite dalle seguenti: «legge 18 aprile 1975»;

    alla lettera c), il segno di interpunzione «;» è sostituito dal seguente: «.»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Dopo l'articolo 4 della citata legge n. 110 del 1975 è inserito il seguente:

  “Art. 4-bis. – (Porto di armi per cui non è ammessa licenza)1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni.
  2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:

   a) da persone travisate o da più persone riunite;

   b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;

   c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;

   d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica”»;

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. All'articolo 699 del codice penale, il secondo comma è abrogato»;

   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m-quinquies) è aggiunta la seguente:

   “m-sexies) porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110”.

  2-ter. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: “nonché per i delitti” sono inserite le seguenti: “di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli”.
  2-quater. Nel libro II, titolo V, del codice penale, dopo l'articolo 421 è inserito il seguente:

  “Art. 421-bis.(Pubblica intimidazione con uso di armi) – Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni”.

  2-quinquies. L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è abrogato.
  2-sexies. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: “condannati” sono inserite le seguenti: “per il delitto di cui all'articolo 421-bis del codice penale o”»;

   al comma 3, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità”»;

   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  «3-bis. All'articolo 85-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: “esclusa la fattispecie di cui al comma 5,” sono soppresse».

  All'articolo 5:

   al comma 1, lettera a):

    al numero 1), capoverso 3-bis, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore»;

    dopo il numero 2) è inserito il seguente:

    «2-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

  “6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un maggiorenne è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4 adottato nei confronti di un minorenne è opponibile davanti al tribunale per i minorenni”»;

    al numero 3):

     al capoverso 6-bis, le parole: «la persona, il patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «la persona o il patrimonio», le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «per i minorenni», le parole: «il divieto» sono sostituite dalle seguenti: «del divieto» e le parole: «radio trasmittente» sono sostituite dalla seguente: «radiotrasmittente»;

     al capoverso 6-ter, primo periodo, dopo le parole: «Il giudice» sono inserite le seguenti: «, sentito il pubblico ministero,» e dopo la parola: «proposta» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 6-bis»;

   al comma 1, lettera b), il segno di interpunzione «;» è sostituito dal seguente: «.»;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore»;

   dopo il comma 6 è inserito il seguente:

  «6-bis. Il provvedimento di cui al comma 5 è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore»;

   al comma 8, sono premesse le seguenti parole: «Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5,».

  All'articolo 6:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto»;

    alla lettera a) è premessa la seguente:

   «0a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

  “Art. 6. – (Servizi minorili)1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale”»;

    alla lettera a), le parole: «per uno dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «di uno dei delitti», le parole: «h), m)» sono sostituite dalle seguenti: «h) e m)», le parole: «per uno dei reati» sono sostituite dalle seguenti: «di uno dei reati» e dopo le parole: «n. 110» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

   «b-bis) all'articolo 19, comma 5, le parole: “, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni” sono soppresse;

   b-ter) all'articolo 22, comma 4, le parole: “, per un tempo non superiore a un mese,” sono soppresse e le parole: “cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni”;

   b-quater) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

  “4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23”»;

    alla lettera c):

     al numero 1), le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo», le parole: «e-bis), g)» sono sostituite dalle seguenti: «e-bis) e g)», le parole: «delitti consumati o tentati,» sono sostituite dalle seguenti: «delitti, consumati o tentati,», dopo le parole: «agli articoli 336» sono inserite le seguenti: «, primo comma,» e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

     dopo il numero 1) è inserito il seguente:

    «1-bis) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

    “a-bis) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga”»;

    dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) all'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  “5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale”»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-ter) e c), numero 2), si applicano alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

  All'articolo 7:

   al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto» e le parole: «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per i minorenni»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: “ne dà notizia al” sono inserite le seguenti: “procuratore della Repubblica presso il”».

  All'articolo 8:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto»;

    la lettera a) è soppressa;

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

  “Art. 27-bis. – (Percorso di rieducazione del minore) – 1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.
  2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.
  3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.
  4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.
  5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.
  6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale”»;

  All'articolo 9:

   al comma 1, le parole: «All'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, è inserito il seguente: “Art. 10-bis. – (Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti) –»;

   al comma 1, capoverso 3-bis:

    al comma 1, alinea, le parole: «istituto penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «istituto penale per i minorenni» e le parole: «Dipartimento della amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia»;

    al comma 2, le parole: «ivi indicate alle lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1»;

    al comma 3, le parole: «comma n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo la parola: «individuato» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

  All'articolo 10:

   al comma 1, capoverso 4-bis.1, dopo le parole: «“Agenda Sud”» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023,», la parola: «INVALSI» è sostituita dalle seguenti: «Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)» e le parole: «per l'anno 2023 si provvede, mediante» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023, si provvede mediante»;

   al comma 2, al primo periodo, le parole: «10.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000.000 di euro» e, al secondo periodo, le parole: «All'attuazione del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui al primo periodo»;

   al comma 3:

    all'alinea, dopo le parole: «2014-2020» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    alla lettera b), le parole: «fuori contesto» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dal contesto»;

    alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;

    dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

    «d-bis) potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale»;

   al comma 5:

    all'alinea, le parole: «CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018,» e dopo le parole: «6 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

    alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e anche con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;

    alla lettera b), il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata», al quarto periodo, le parole: «di assegnazione provvisoria, di utilizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «di assegnazione provvisoria o di utilizzazione» e le parole da: «di 10 punti» fino a: «2 punti» sono sostituite dalle seguenti: «, nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica e»;

   al comma 6, le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2023» e le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostitute dalle seguenti: «programma “Fondi di riserva e speciali”».

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

  «Art. 10-bis. – (Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – “Agenda Sud”) – 1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.
  2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 11:

   al comma 1, dopo le parole: «Investimento 1.1» sono inserite le seguenti: «del PNRR,»;

   al comma 2, dopo le parole: «Componente 1 del PNRR» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «Fondo opere indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» e le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: “4 milioni”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “8 milioni” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, che sono assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2023/2024”»;

   alla rubrica, le parole: «Piano asili nido» sono sostituite dalle seguenti: «Piano per asili nido per la».

  All'articolo 12:

   al comma 1 è premesso il seguente:

  «01. L'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

  “Art. 114. – (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) – 1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.
  2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
  4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
  5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.
  6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”»;

   al comma 1, capoverso Art. 570-ter:

    al primo comma, le parole: «obbligo scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «obbligo di istruzione», le parole: «comma 4 del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo» e le parole: «l'assenza del minore dalla scuola,» sono sostituite dalle seguenti: «la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione,»;

    al secondo comma, le parole: «obbligo scolastico», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «obbligo di istruzione», le parole: «comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo»;

   al comma 2, le parole: «Quando esercita l'azione penale per i reati indicati al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Quando acquisisce la notizia dei reati di cui all'articolo 570-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo», dopo le parole: «ne informa» sono inserite le seguenti: «senza ritardo» e le parole: «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per i minorenni»;

   al comma 4:

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) all'articolo 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  “3-bis. Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione”»;

    alla lettera c), numero 3), le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3» e le parole: «ai commi 3 e 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3-bis»;

   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

  «4-bis. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 48 del 2023, introdotto dalla lettera b) del comma 4 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

   alla rubrica, le parole: «obbligo scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «obbligo di istruzione».

  All'articolo 13:

   al comma 1:

    all'alinea, dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 14»;

    alla lettera b), le parole: «smartphones, computers, tablets e, ove compatibili, consolles di videogames» sono sostituite dalle seguenti: «smartphone, computer, tablet e, ove compatibili, consolle di videogiochi» e dopo le parole: «oggetti connessi» sono inserite le seguenti: «che consentano l'accesso ai browser,»;

    alla lettera c), le parole: «, di seguito “applicazioni”» sono soppresse;

   al comma 2, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore», dopo la parola: «applicazioni», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «di controllo parentale» e dopo la parola: «codice» sono inserite le seguenti: «delle comunicazioni elettroniche,»;

   al comma 3, le parole: «sull'importanza di installare applicazioni» sono sostituite dalle le seguenti: «sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale», dopo le parole: «delle applicazioni» sono inserite le seguenti: «di controllo parentale» e le parole: «siti della Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «siti internet della Presidenza»;

   al comma 4, dopo la parola: «applicazioni» sono inserite le seguenti: «di controllo parentale»;

   al comma 6, dopo la parola: «applicazioni» sono inserite le seguenti: «di controllo parentale»;

   al comma 7, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» e le parole: «di cui al comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «di controllo parentale»;

   al comma 8, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «della legge»;

   dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

  «8-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono da intendere quali opere cinematografiche tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalità di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme di streaming o social”.
  8-ter. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

  «Art. 13-bis. – (Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici) – 1. È vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.
  3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.
  4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.
  5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità».

  All'articolo 14:

   al comma 2, le parole: «di tali servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi e delle prestazioni erogabili dai Centri per la famiglia, inclusi quelli di cui al presente comma»;

   al comma 3, le parole: «per le imprese ed il» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese e del»;

   al comma 4, le parole: «con delega alla famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «con delega alle politiche per la famiglia», le parole: «uso dell'applicazione del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «uso delle applicazioni di controllo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici»;

   al comma 5, le parole: «sull'attuazione della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «sull'attuazione degli articoli 13 e 13-bis e del presente articolo» e le parole: «contro le donne» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti delle donne»;

   dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

  «5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 15:

   al comma 1, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 2»;

   al comma 4, lettera b), capoverso 32-bis:

    al primo periodo, le parole: «artt. 9, 14, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 45, 46, 47 e 48 del Regolamento (UE) 2022/2065» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45 del Regolamento (UE) 2022/2065», le parole: «artt. 51 e 52» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 51 e 52» e le parole: «nazionale ed europeo» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale e dell'Unione europea»;

    al secondo periodo, le parole: «artt. 51 e 52» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 51 e 52» e le parole: «nazionale ed europeo» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale e dell'Unione europea»;

    al quarto periodo, le parole: «ed eventuale» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'eventuale»;

    al quinto periodo, le parole: «ivi previste» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal presente comma»;

   al comma 5, al secondo periodo, le parole: «nel 2024», «nel 2025», «nel 2026», «nel 2027», «nel 2028», «nel 2029», «nel 2030», «nel 2031» e «nel 2032» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per l'anno 2024», «per l'anno 2025», «per l'anno 2026», «per l'anno 2027», «per l'anno 2028», «per l'anno 2029», «per l'anno 2030», «per l'anno 2031» e «per l'anno 2032» e le parole: «dal 2033» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2033» e, al sesto periodo, le parole: «di ISTAT e Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Agenzia»;

   al comma 6, le parole: «fuori ruolo, aspettativa» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o aspettativa», dopo le parole: «collocamento fuori ruolo» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «Tale personale» sono sostituite dalle seguenti: «Il personale di cui al primo periodo».

  Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 15-bis.(Misure per il rafforzamento e l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale) – 1. Ai fini dell'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente alle spese di personale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, al medesimo decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  “1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nei limiti delle risorse destinate al personale di cui al comma 1, le articolazioni di livello dirigenziale generale sono rideterminate nel numero massimo di dodici e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, quelle di livello dirigenziale non generale sono rideterminate nel numero massimo di quaranta.
  1-ter. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al comma 1 e nei limiti di cui al comma 1-bis, allo scopo di corrispondere alle immediate esigenze di accrescimento della capacità operativa dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia è autorizzato con proprio provvedimento ad attivare le articolazioni dirigenziali di cui al comma 1-bis, definendone funzioni e compiti”;

   b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

  “5. Fermo restando l'adeguamento della dotazione organica di livello dirigenziale generale e non generale di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e le relative decorrenze, la rimanente dotazione organica è progressivamente rideterminata, in linea con il processo di crescita della capacità operativa dell'Agenzia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica è data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR”;

   c) all'articolo 17, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

  “4-ter. Al fine di consentire la piena operatività dell'Agenzia, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non si applicano alle autovetture utilizzate dall'Agenzia per i servizi istituzionali di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico”.

  Art. 15-ter. – (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) – 1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2:

    1) al comma 1, le parole: “può ordinare” sono sostituite dalla seguente: “ordina”;

    2) al comma 2, le parole: “ove tecnicamente possibile” sono soppresse;

    3) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento”;

    4) al comma 4, terzo periodo, le parole: “dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento” sono sostituite dalle seguenti: “tramite la piattaforma all'Autorità e ai soggetti destinatari del provvedimento”;

    5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

  “5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del comma 4”;

    6) al comma 6, secondo periodo, le parole: “in tempi ragionevoli” sono sostituite dalla seguente: “tempestivamente”;

   b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: “l'Autorità applica” sono inserite le seguenti: “, per ogni violazione riscontrata,”;

   c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  “2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti utili a consentire una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni della presente legge e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013”.

  Art. 15-quater. – (Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive) – 1. All'articolo 1, comma 1031-bis, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive,” sono soppresse e dopo le parole: “Ministro dell'economia e delle finanze” sono aggiunte le seguenti: “, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento alla tecnologia 5G secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: predetto comune aggiungere le seguenti: , con priorità per gli interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia ecosostenibile dell'area Parco Verde e di bonifica del capannone dell'ex fabbrica Partenofond di Casolla.
1.2. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività di sgombero degli immobili abitativi dell'area Parco Verde nonché per il trasferimento delle famiglie interessate presso gli immobili messi a disposizione dal comune di Caivano o da altri enti pubblici o privati, il Commissario straordinario può avvalersi di un apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base delle priorità e delle indicazioni del Commissario.
1.3. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente articolo, il Commissario straordinario è titolare dei procedimenti di approvazione e di autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tale fine il Commissario straordinario adotta gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessari alla realizzazione degli interventi, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  3-ter. Gli atti adottati ai sensi del comma 3-bis sostituiscono i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'avvio e l'esecuzione dell'intervento, comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti della metà.
  3-quater. Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  3-quinquies. Ai giudizi di cui al comma 3-quater si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
1.4. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
1.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4.1. Il piano straordinario di cui al comma 1 prevede, altresì, la riqualificazione della zona di Santarcangelo del comune di Caivano ai fini della realizzazione, sulla superficie di proprietà del predetto comune di una «Cittadella dello sport», dotata di un palazzetto dello sport, di una pista di atletica circostante e di strutture per la pratica di discipline sportive da parte della collettività.
  4.2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4.1, il Commissario straordinario può avvalersi di un apposito soggetto attuatore, anche tra quelli individuati al comma 4, il quale opera sulla base delle priorità e delle indicazioni del medesimo Commissario.
1.6. Penza.

  Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi di cui al primo periodo sono, altresì, finalizzati alla realizzazione di idonee strutture per garantire una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare, prevedendo – nello specifico, attraverso l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale – attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi, gli strumenti musicali, il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale.
1.7. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 5, sopprimere le parole: anche in deroga alle disposizioni vigenti,.
1.8. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , nonché prevedendo il coinvolgimento delle associazioni sportive dilettantistiche del territorio al fine di promuovere attività ludico-sportive di inclusione sociale.
1.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , e prevedendo inoltre la partecipazione di associazioni giovanili del territorio al fine di promuovere attività socio-culturali volte all'inclusione sociale.
1.10. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e dalle associazioni e gruppi sportivi presenti sul territorio, favorendo l'interazione con gli istituti scolastici e il Terzo settore.
*1.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e dalle associazioni e gruppi sportivi presenti sul territorio, favorendo l'interazione con gli istituti scolastici e il Terzo settore.
*1.12. Berruto, Manzi, Bonafè, Girelli, Furfaro, Schlein, Orfini, Cuperlo, Zingaretti, Fornaro, Mauri, Malavasi, Ciani, Stumpo.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di ridurre la marginalizzazione e il degrado sociale, incrementando i valori della convivenza, l'integrazione, il rispetto dell'altro, la crescita armoniosa, lo spirito di collaborazione e di squadra, l'educazione alla cittadinanza e alla sicurezza attraverso la promozione dell'attività sportiva, il Commissario, nel limite di spesa di cui al comma 1, favorisce, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità con l'Avviso «Sport e periferie 2023» il restauro e la messa in sicurezza di spazi adibiti a palestre, piscine, campi da gioco e impianti sportivi.
1.13. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: attività educative e formative aggiungere le seguenti: corsi di specializzazione post laurea, master e seminari.
1.15. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 mette a disposizione del comune di Caivano ai fini dell'acquisizione al patrimonio i beni confiscati presenti nel territorio comunale. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 ne determina il successivo affidamento.
1.16. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:

  7-ter. Per far fronte alle esigenze di tutela della sicurezza dei cittadini nel territorio del comune di Caivano e dei comuni limitrofi è altresì autorizzato l'impiego, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, di un contingente adeguato di personale militare appartenente alle Forze armate secondo le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
1.17. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

  7-ter. Al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa sono autorizzati a rafforzare con propri decreti, adottati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organici delle forze di pubblica sicurezza presenti nel territorio del comune di Caivano e dei comuni limitrofi.
1.18. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:

  7-ter. Per l'anno 2023, al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, al comune di Caivano è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro per l'installazione di sistemi di videosorveglianza urbana ed extraurbana, nel limite di spesa previsto dal comma 1.
1.19. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana, il controllo del territorio, la coesione sociale e l'adeguato sostegno dei minori, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 20 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale nonché almeno 15 unità di personale con funzione di educatori, assistenti sociali, operatori culturali, mediatori familiari.
1.20. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Al comma 8, sostituire le parole: 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale con le seguenti: unità di personale in numero equivalente alla copertura integrale della pianta organica.
1.21. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: e assistenti sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 797, della legge n. 178 del 2020.
1.22. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10.1. Al fine di corrispondere alla accresciuta esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di innalzare i livelli di presenza e operatività della Polizia di Stato nel territorio interessato, con conseguente maggiore controllo e incisività nella lotta alla criminalità organizzata e miglioramento dei servizi a beneficio della cittadinanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le procedure di istituzione del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Caivano nonché l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi. Agli oneri per il funzionamento nell'anno 2024 del Commissariato di cui al presente comma, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1.23. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10.1. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Caivano, nel rispetto della dotazione organica, provvede a bandire ulteriori procedure concorsuali semplificate per l'assunzione di personale dirigenziale entro un limite massimo di spesa di euro 750 mila nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
1.24. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

  Sostituire il comma 10-bis con il seguente:

  10-bis. Al fine di prevenire il disagio giovanile, definire e attivare il percorso di rieducazione del minore di cui all'articolo 8, il comune di Caivano è autorizzato a istituire un'équipe di professionisti, composta da psicologi, educatori professionali e assistenti sociali, con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del proprio territorio. A tal fine il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con le medesime deroghe alla normativa vigente richiamate dal comma 8, 15 unità di personale non dirigenziale con i profili di psicologo, assistente sociale ed educatore professionale.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere il comma 10-ter;

   b) al comma 10-quater, sopprimere le parole: e 10-ter;

   c) sostituire il comma 10-quinquies con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a euro 150.000 per l'anno 2023 e pari a euro 560.000 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.25. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sostituire il comma 10-bis, con il seguente:

  10-bis. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana, il controllo del territorio, la coesione sociale e l'adeguato sostegno dei minori, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 20 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale nonché almeno 15 unità di personale con funzione di educatori, assistenti sociali, operatori culturali, mediatori familiari.
1.26. Girelli, Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 10-bis, sostituire le parole: 3 unità di personale con le seguenti: 15 unità di personale.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10-ter, sostituire le parole: 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici con le seguenti: 15 unità con il profilo di educatore professionale da collocare all'interno dei servizi socio-educativi comunali;

   b) sostituire il comma 10-quinquies con il seguente: Agli oneri derivanti dai 8-bis e 8-ter, pari a euro 277.800 per l'anno 2023 e pari a euro 1.110.800 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.27. Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 10-ter, sostituire le parole: 6 unità di personale con le seguenti: 15 unità di personale.
1.28. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 10-sexies, aggiungere il seguente:

  10-septies. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni relativi alla criminalità urbana nei quartieri periferici per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, i comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, a partire dal 2021, ai sensi del decreto-legge n. 164 del 31 maggio 1991, sono autorizzati ad assumere, con un incremento pari al 30 per cento dell'organico al momento in servizio, unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le analoghe procedure di cui ai commi 8 e 9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1 milione di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.29. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 10-sexies, aggiungere il seguente:

  10-septies. Il comune di Caivano è, altresì, autorizzato, in deroga ai vincoli assunzionali e delle modalità concorsuali previsti a legislazione vigente, nel rispetto della dotazione organica e nella soglia massima di 1 milione di euro per l'anno 2024 nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali semplificate per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di unità di personale dirigenziale.
1.30. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 10-sexies, aggiungere il seguente:

  10-septies. Il Ministero per la per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di cui all'articolo 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in raccordo con la regione Campania provvede ad istituire un centro antiviolenza nel comune di Caivano.
1.31. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Istituzione del servizio di assistenza psicologica per gli istituti scolastici del comune di Caivano)

  1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti nel territorio del comune di Caivano, è istituito, in via sperimentale, un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire i fenomeni di disagio giovanile, di abbandono e di dispersione scolastica, soprattutto in riferimento alle evidenti situazioni di vulnerabilità sociale.
  2. Il servizio di assistenza e counseling di cui al comma 1 è erogato in collaborazione con i servizi sociali del comune di Caivano. Nell'ambito dell'autonomia dei singoli istituti scolastici sono organizzati periodicamente momenti di ascolto e di supporto per gli studenti che ne facciano espressamente richiesta o qualora sia il consiglio di classe a ritenere necessario il supporto psicologico.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 250 mila euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.01. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 2.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine sono organizzati seminari, campus formativi e giornate dedicate, per almeno 20 ore annuali nel quarto anno di scuola secondaria di secondo grado e per almeno 40 ore nel quinto anno.
2.1. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023 e 700.000 euro per l'anno 2024 per l'organizzazione di attraverso seminari, campus formativi e giornate dedicate per almeno 20 ore annuali nel secondo anno di scuola secondaria di primo grado e per almeno 40 ore nel terzo anno a favore degli istituti ubicati nel territorio di Caivano e nei comuni limitrofi, da impegnare per la prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica. Al relativo onere si si provvede tramite si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.2. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di prevenire il mancato rispetto dell'obbligo scolastico nelle scuole secondarie di primo grado ubicate nel territorio del comune di Caivano, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, sono rafforzate le attività relative all'orientamento scolastico da parte degli istituti superiori di secondo grado, ubicati nel territorio del comune di Caivano e nei comuni limitrofi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in 100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per l'anno 2024 si provvede tramite si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.3. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Programma straordinario di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate)

  1. A decorrere dall'anno 2024 è istituito il Programma di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate delle città metropolitane e dei comuni, di seguito denominato «Programma», finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza e della coesione territoriale e sociale attraverso lo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché attraverso le attività culturali, educative e ricreative promosse da soggetti pubblici e privati.
  2. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1 marzo di ogni anno gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando approvato, entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabiliti le modalità e i criteri di valutazione dei progetti, in coerenza con le finalità del Programma, dando priorità alla tempestiva esecutività degli interventi, alla capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati e all'effettiva potenzialità del progetto di incidere, attraverso il potenziamento delle attività educative, culturali e ricreative allo sviluppo dell'inclusione e della coesione sociale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di attuazione dei progetti, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni o accordi di programma.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate delle città metropolitane e dei comuni», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 500 milioni di euro a partire dall'anno 2024.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 500 milioni di euro annui a partire dal 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.01. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Morassut.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure in favore dell'accesso al lavoro e della formazione professionale)

  1. Al fine di favorire la formazione professionale e l'accesso al mercato del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottoscrive un accordo di programma con i Centri per l'impiego, con l'Agenzia per il lavoro e con gli Enti di formazione professionale aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento al lavoro finalizzati al supporto sociale, culturale ed economico delle famiglie degli studenti delle scuole primarie e secondarie site nel territorio comunale di Caivano e nel territorio dei comuni ad alta dispersione scolastica e che presentano un'alta percentuale di reati commessi dai minori.
2.02. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Assistenza psicologica universitaria per gli studenti)

  1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling.
  2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

   a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

   b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

   c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.
  4. Il decreto di cui al comma 3, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli universitari di assistenza con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articoli, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.03. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimerlo.
*3.3. Boschi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: quattordicesimo con la seguente: diciassettesimo.
3.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: quattordicesimo con la seguente: sedicesimo.
3.6. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3-bis.
3.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 2-ter.
3.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 3-bis.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.1.
(Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile)

  1. Presso ogni Prefettura è istituito un «Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile», che coinvolge rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'Università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda sanitaria provinciale, delle Direzioni provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del Terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni, per promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, ed anche attraverso progetti di rigenerazione urbana.
3-bis.01. D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.1.
(Istituzione dell'Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile)

  1. Presso ogni Prefettura è istituito un «Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile», che coinvolga rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda Sanitaria Provinciale, delle Direzioni Provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni, per promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, ed anche attraverso progetti di rigenerazione urbana.
  2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3-bis.02. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 3-ter.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. All'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quest'ultimo aspetto, tenendo conto dei seguenti criteri:

   1) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;

   2) indice di delittuosità del comune;

   3) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.».
3-ter.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4.2. Boschi.

  Sopprimerlo.
*4.3. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Zan, Lacarra.

  Sopprimere i commi 1-bis, 2, 2-bis, 3 e 3-bis.
4.6. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Sopprimere il comma 1-bis.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
4.7. D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 2-bis.
4.11. D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 2-ter.
4.12. D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 3.
4.16. D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di porto d'armi)

  1. Alla legge 6 marzo 1987, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dell'articolo 1 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, rilasciato ai sensi dell'articolo 1-bis»;

   b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

   1. Ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, dell'articolo 1, della presente legge, l'accertamento dei requisiti psichici previsti dagli articoli 1, numero 5), e 2, numero 5), del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso ciascuna azienda sanitaria locale, composto da tre medici del Servizio sanitario nazionale, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria.
   2. Nel caso in cui vengano riscontrati segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, il certificato di cui al comma 1 dell'articolo 1 non può essere rilasciato. Il mancato rilascio è immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio in base alla residenza 31 dell'interessato, che rifiuta il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi e che, ove già rilasciata, ne dispone la revoca».

Art. 4-ter.
(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi)

  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 35:

    1) al comma 4, la parola: «mensilmente» è sostituita dalle seguenti: «contestualmente alla vendita o all'acquisto»;

    2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di una certificazione medica di idoneità psico-fisica rilasciata dal collegio medico costituito presso l'azienda sanitaria locale competente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis della legge 6 marzo 1987, n. 89»;

    3) al comma 10, dopo le parole: «compreso il convivente more uxorio» sono inserite le seguenti: «, all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva»;

   b) all'articolo 42, secondo comma, dopo le parole: «compreso il convivente more uxorio» sono inserite le seguenti: «, all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva».

Art. 4-quater.
(Disposizioni in materia di tracciabilità delle armi)

  1. Al fine di garantire, anche ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, la tracciabilità delle armi presenti nel territorio e di permettere un sempre più efficiente scambio di dati tra i soggetti, le istituzioni e le amministrazioni coinvolti, il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, linee guida in materia di formazione del personale per la gestione delle banche dati nell'ambito del sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito presso il Dipartimento 32 della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno dall'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 104 del 2018.

Art. 4-quinquies.
(Ambito di applicazione)

  1. Fatte salve le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4-ter, comma 1, lettera a), numero 3), sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4-bis, 4-ter, e 4-quater le seguenti categorie, alle quali continua ad applicarsi la normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto:

   a) i titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia;

   b) i titolari di licenza per uso sportivo iscritti a una delle federazioni o a una delle associazioni con esse convenzionate che svolgono attività sportiva con l'utilizzo delle armi;

   c) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

   d) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

   e) le persone che per la loro attività professionale, disciplinata dalla normativa vigente, hanno diritto ad andare armate, limitatamente al numero e alle specie delle armi loro consentite.
4.01. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimerlo.
*5.2. Boschi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: È fatto obbligo di dare avviso al competente Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, anche al fine di valutare l'attivazione degli strumenti previsti dall'articolo 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1404.
5.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), alinea, sopprimere le parole: e 6-bis.
5.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a) numero 3), capoverso 6-bis, sostituire le parole: Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, con le seguenti: Nei casi di cui al comma 1.
5.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 6-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il questore, qualora lo ritenga opportuno, può proporre al tribunale il coinvolgimento dei servizi socio-sanitari del territorio al fine di accompagnare le famiglie e i minori di età in percorsi di sostegno, recupero e cura.
5.6. Ciani, Furfaro, Malavasi, Girelli, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 6-ter, secondo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.
5.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il questore ritenga vi siano prove di irregolarità della condotta o del carattere del minore, riferisce i fatti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,.
5.8. Boschi.

  Sopprimere i commi da 5 a 9.
5.9. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Sopprimere i commi 5, 6, 6-bis e 7.
*5.10. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere i commi 5, 6, 6-bis e 7.
*5.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Il questore comunica al Tribunale per i minorenni del luogo di abituale residenza del minore dell'applicazione della procedura di ammonimento.
5.12. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 8, sostituire le parole: Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5 con le seguenti: Nei casi di reiterazione di condotte di reato successive all'ammonimento di cui al comma 5.
5.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimerlo.
*6.3. Boschi.

  Sopprimerlo.
*6.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimerlo.
*6.5. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera 0a), capoverso «Art. 6», sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   b) sopprimere le lettere a), b), b-ter) e c).
6.6. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
6.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 18-bis, comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituire dalle seguenti: «quattro anni».
6.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere la lettera b);

   b) alla lettera c), sopprimere il numero 2).
6.9. Boschi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 19, dopo il comma 3, è inserito il seguente.

   «3-bis. Qualora al momento dell'applicazione della misura o nel corso di essa emergano elementi che facciano ritenere che per il minorenne siano necessari interventi psico-sociosanitari, il giudice lo affida altresì ai servizi sanitari più vicini al luogo in cui la misura è eseguita con richiesta formulare un programma terapeutico d'intesa con i servizi minorili».
6.10. Boschi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b-bis) e bis-quater).
6.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c) e c-bis).
6.12. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
6.13. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
6.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: al primo periodo, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «sei» e.
6.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 5.
6.16. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1-bis).
6.17. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
6.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).
6.19. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

   c-bis) all'articolo 28 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «5-bis. Il pubblico ministero quando procede per reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena e quando sulla base degli elementi raccolti ritenga provata la penale responsabilità del minore, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale e comunicare ai servizi ministeriali minorili la proposta di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo predisposto dai servizi minorili di cui all'articolo 6 che preveda la regolare frequenza scolastica, e, compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, nonché l'accesso ove possibile a programmi di giustizia riparativa per un periodo compreso da due a nove mesi.
   5-ter. L'accesso al programma rieducativo il minore è riconosciuto a seguito dell'interrogatorio del medesimo da parte dell'autorità giudiziaria o dall'autorità di polizia dalla stessa delegata nel corso del quale abbia riconosciuto almeno parzialmente le proprie responsabilità.
   5-quater. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire, entro tre mesi dalla comunicazione della proposta del pubblico ministero all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e all'indagato. Ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice per le indagini preliminari al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.
   5-quinquies. Il giudice, sentito il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, la persona offesa e i servizi, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 3 può disporre ulteriori prescrizioni al minore e stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di nove mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore e in tali casi sono sospesi il corso della prescrizione e quello dei termini per le indagini preliminari.
   5-sexies. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice per le indagini preliminari, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti e i servizi minorili di cui all'articolo 6, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, o quando non ammette il programma, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale».
6.20. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Al comma 1, lettera c-bis), capoverso, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: si applicano anche.
6.21. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per la protezione e l'assistenza di soggetti minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata – Progetto «Liberi di scegliere»)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a sostegno dei minorenni e di eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di grave, attuale e concreto pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, quando non ricorrano i presupposti per assumere lo status di collaboratore di giustizia, ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito, con modificazioni nella legge 15 marzo 1991 n. 82 o di testimone di giustizia, ai sensi della legge n. 6 del 21 febbraio 2018.
  2. Sono destinatari degli interventi i soggetti minorenni che siano già interessati da provvedimenti di cui agli articoli 330 o 333 del codice civile ovvero già raggiunti da misure amministrative ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 26 del regio decreto n. 1404 del 1934, nonché i minorenni indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o comunque provenienti da nuclei familiari organici o affiliati o contigui alla criminalità organizzata del territorio e che abbiano manifestato la volontà di rifiutare il contesto criminale di provenienza.
  3. Sono altresì destinatari della misura i prossimi congiunti dei minorenni di cui al comma precedente, ancorché maggiorenni, nei casi in cui sia stata accertata dall'Autorità Giudiziaria la volontà di affrancarsi dal nucleo familiare di provenienza e dal contesto criminale in cui esso è inserito.
  4. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a realizzare i seguenti interventi: a) Fornire adeguato supporto pedagogico e psicologico diretto a conseguire una rivisitazione critica delle pregresse esperienze di vita, in modo da portare a compimento una piena cesura con modelli e stili di vita propri del contesto criminale di provenienza; b) Fornire un servizio di orientamento volto a far emergere nel soggetto capacità, talenti, aspirazioni e progettualità alternative rispetto a quelle offerte dal contesto criminale di provenienza; c) Ove il minorenne sia destinatario della misura unitamente ad un proprio congiunto maggiorenne e sia necessario l'allontanamento dall'abitazione abituale, fornire una sistemazione abitativa autonoma alternativa, ove occorra anche in un comune diverso da quello di provenienza, e, in assenza di sostanze proprie e fintantoché non venga reperita un'occupazione, provvedere con assegno periodico a garantirne il sostentamento; d) Promuovere percorsi di formazione, riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo per i destinatari della misura che abbiano già assolto l'obbligo scolastico; e) Assicurare l'istruzione obbligatoria ai destinatari della misura che, ancorché adulti, non abbiano assolto l'obbligo scolastico; f) Ove occorra, garantire idonei presidi di sicurezza individuale a tutela dell'incolumità dei soggetti destinatari della misura.
  5. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, acquisita la manifestazione di volontà da parte del minore di recedere il legame con il contesto criminale di provenienza, propone al Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie l'applicazione degli interventi di protezione ed assistenza di cui al comma precedente. Il Tribunale per i minorenni dispone in conformità.
  6. L'attuazione degli interventi di cui al comma 4 è demandata agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) che possono avvalersi per la realizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, dei Servizi Sociali degli enti locali, delle istituzioni scolastiche ed universitarie del territorio, degli enti di formazione regionale, delle diocesi, nonché di associazioni di volontariato qualificate accreditate presso il Ministero della giustizia, anche in forza di accordi di partenariato.
  7. Quando ritenga vi sia imminente e concreto rischio di ritorsioni che mettano in pericolo la vita del destinatario delle misure di protezione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, sentito il Procuratore della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia del luogo ove il soggetto destinatario delle misure risieda unitamente al proprio nucleo familiare di origine, può proporre alla Commissione di cui al successivo comma 8, di disporre la temporanea assegnazione di nuove generalità al soggetto minorenne nonché al soggetto adulto congiunto che lo accompagni nel percorso di fuoriuscita dal contesto criminale ed il contestuale trasferimento presso altra idonea località. La Commissione delibera entro 15 giorni il programma di protezione.
  8. Presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della giustizia è istituita una Commissione tecnica che valuta la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di protezione di cui al comma precedente e ne coordina l'attuazione. Con decreto del Ministro della giustizia emesso, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita la composizione della Commissione tecnica predetta, sono adottate le linee-guida per la predisposizione e l'attuazione delle misure di protezione nonché le indicazioni relative ai livelli di segretezza e sicurezza dell'attività della Commissione. Della Commissione Tecnica deve far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'interno.
  9. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.01. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*8.2. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*8.3. Boschi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», al comma 1, dopo le parole: Il pubblico ministero inserire le seguenti: dopo aver acquisito quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,.
8.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», al comma 1, dopo le parole: alla predetta pena detentiva inserire le seguenti: e quando sulla base degli elementi raccolti ritenga provata la penale responsabilità del minore, e dopo le parole: di appartenenza inserire le seguenti: nonché disporre l'invio a programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'articolo 129-bis del codice di procedura penale,.
8.9. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, sostituire la parola: notifica con le seguenti: può notificare, acquisiti elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutata la rilevanza sociale del fatto.

   2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Il pubblico ministero minorile può sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità».
8.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», al comma 1, dopo la parola: attività aggiungere le seguenti: anche di carattere socio-culturale.
8.11. Bruno, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», sopprimere i commi 4, 5 e 6.
8.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», sopprimere i commi 5 e 6.
8.6. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.
8.12. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio)

  1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
  2. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali e destinati ai comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
8.02. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo potenziamento iniziative di assistenza per i minori a rischio devianza)

  Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  Alla copertura dei relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.
  Il Fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.
  Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali e destinati ai comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.
8.03. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
*9.1. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Sopprimerlo.
*9.2. Boschi.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 10-bis».
9.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, dopo le parole: Il direttore dell'istituto penale per i minorenni inserire le seguenti: , tenuto conto delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto,.
9.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, sostituire le parole: al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, del con le seguenti: all'attivazione di uno specifico programma di sostegno psicologico e di reinserimento sociale, da attuarsi anche attraverso l'inclusione in percorsi sportivi, artistici, di studio o professionalizzanti, per il.
9.5. Boschi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, dopo le parole: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria inserire le seguenti: fatto salvo il rispetto del principio della territorialità dell'esecuzione, come disposto dall'articolo 22 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, salvo che non ricorrano specifici motivi ostativi,
9.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire la parola: alternativamente con la seguente: cumulativamente;

   b) al comma 1, sopprimere la lettera a);

   c) sopprimere il comma 2;

   d) sostituire il comma 3 con il seguente: Il magistrato di sorveglianza, nei casi in cui il trasferimento possa arrecare danno alla prosecuzione del percorso educativo in atto del detenuto può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato.
9.7. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, sopprimere le lettera a) e c).

  Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) con reiterati comportamenti violenti ponga a rischio la sicurezza degli altri detenuti.
9.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le parole: e c).
9.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», sopprimere il comma 2.
9.10. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», sopprimere il comma 3.
9.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il magistrato di sorveglianza, valutato ogni elemento addotto nella richiesta di cui al comma 1, laddove ravvisi elementi di pericolo nella prosecuzione della detenzione presso l'istituto minorile, dispone motivatamente il provvedimento di accoglimento della richiesta di trasferimento. Contro il provvedimento di accoglimento è ammesso ricorso al Tribunale di sorveglianza entro 30 giorni.
9.12. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere la parola: solo;

   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché nei casi in cui la finalità rieducativa della pena risulta attenuata rispetto all'esecuzione della stessa in un istituto per minori.
9.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 3, sopprimere la parola: solo.
9.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché se le finalità rieducative risultano attenuate rispetto all'esecuzione della pena in un istituto per minori.
9.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 10.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 4-bis.1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalità e per gli stessi soggetti di cui al periodo precedente, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e di 24 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di garantire l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 agosto 2024 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano “Agenda Sud” sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al periodo precedente, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 e a 24 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.1. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso 4-bis.1, primo periodo, dopo le parole: negli apprendimenti, inserire le seguenti: garantendo l'apertura pomeridiana delle scuole.
10.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso 4-bis.1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2023 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2024;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: per l'anno 2023 inserire le seguenti: e di 50 milioni per l'anno 2024;

   c) al terzo periodo:

    1) dopo le parole: per l'anno 2023 inserire le seguenti: e di 50 milioni per l'anno 2024;

    2) dopo le parole: euro 9.825.264 inserire le seguenti: per l'anno 2023 ed a euro 50 milioni per l'anno 2024;

    3) sostituire le parole: quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 con le seguenti: quanto ad euro 2.174.736 per l'anno 2023 e ad euro 50 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.4. Manzi, Bonafè, Schlein, Orfini, Cuperlo, Berruto, Zingaretti, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. A completamento e integrazione del piano «Agenda Sud» e di quanto stabilito al comma 1 sono individuate misure speciali per l'attuazione di politiche urbane integrate atte a promuovere la coesione e l'inclusione sociale, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, favorendo il riuso edilizio di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, incentivando la riqualificazione edilizia e la sostenibilità ambientale di tali edifici, nonché il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo anche ridefinendo e valorizzando le aree verdi e prevedendo, laddove occorra, una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a soggetti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, socio-sanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.5. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: , in particolare per quanto riguarda l'apprendimento delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche (STEM).
10.6. Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: , con particolare attenzione alla storia dell'arte e del patrimonio artistico nazionale.
10.8. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: , anche per quanto riguarda le competenze informatiche e l'uso delle nuove tecnologie.
10.9. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: , in particolare per quanto riguarda le competenze grammaticali e logico-sintattiche.
10.10. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: , con particolare attenzione all'educazione civica e allo studio della Costituzione.
10.11. Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: , in particolare per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue straniere.
10.12. Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: , anche per quanto riguarda l'educazione motoria e sportiva.
10.13. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) promuovere l'educazione di genere.
10.14. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 3, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: , anche a livello europeo tramite l'implementazione del Programma Erasmus.
10.15. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: , nel territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione europea.
10.16. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: , sia a livello nazionale che internazionale.
10.17. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: , che comprendano anche attività di educazione affettiva ed emotiva.
10.18. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: , che comprendano anche attività di musicoterapia e artistiche.
10.19. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: , che possano stimolare le capacità cognitive degli studenti.
10.20. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: socio-educativo, anche con con le seguenti: socio-educativo, mediante l'organizzazione di gruppo di educatori professionali socio-pedagogici con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi socio-culturali all'interno degli istituti scolastici nonché con.
10.21. Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: socio-educativo, anche con con le seguenti: socio-educativo, attraverso la selezione di un team di assistenti sociali con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi riabilitativi all'interno degli istituti scolastici nonché con.
10.22. Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, alla lettera d), dopo le parole: socio-educativo aggiungere le seguenti: attraverso l'istituzione di équipe di professionisti, composta da psicologi, educatori professionali socio-pedagogici e assistenti sociali, con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno degli istituti scolastici.
10.23. Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, dopo la lettera d-bis), inserire le seguenti:

   d-ter) Promuovere un rapporto con il contesto territoriale finalizzato ad accrescere la cultura del rispetto delle differenze, della tutela ambientale, dell'eliminazione di ogni forma di violenza;

   d-quater) Realizzare percorsi formativi finalizzati a radicare la cultura del lavoro dignitoso e del rispetto dei diritti sul lavoro.
10.24. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, dopo la lettera d-bis), inserire la seguente:

   d-ter) promuovere una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare, prevedendo – nello specifico, attraverso l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale – attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi, gli strumenti musicali, il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale.
10.25. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, dopo la lettera d-bis), inserire la seguente:

   d-ter) promuovere l'istituzione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di un servizio di coordinamento pedagogico al fine di coadiuvare dirigenti scolastici, corpo docente e famiglie, in ogni azione, iniziativa e intervento volti a favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale degli studenti e delle studentesse, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.
10.26. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, dopo la lettera d-bis), inserire la seguente:

   d-ter) realizzare «Patti educativi di comunità», in collaborazione e congiuntamente a Enti locali, istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, enti del Terzo settore, finalizzati a sostenere le autonomie scolastiche, tenuto conto delle diverse condizioni e criticità del contesto territoriale e sociale di riferimento, nella costruzione delle collaborazioni con i diversi attori territoriali che possono concorrere all'arricchimento dell'offerta educativa, al contrasto alla dispersione scolastica, nonché alla promozione della cultura della legalità e della sostenibilità ambientale, individuando finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili.
10.27. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, dopo la lettera d-bis), inserire la seguente:

   d-ter) l'adozione di iniziative di competenza volte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere.
10.28. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, dopo la lettera d-bis), inserire la seguente:

   d-ter) sostenere e promuovere il tempo pieno negli istituti scolastici.
10.29. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 5, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

   a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati;

   b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica. Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma è riservata ai docenti a tempo indeterminato. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché' ai fini delle graduatorie d'istituto.
10.30. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di rendere i minori di età direttamente partecipi del processo di cambiamento e risanamento.
10.31. Stumpo, Furfaro, Ciani, Malavasi, Girelli, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) potenziare la dotazione di strutture sportive, anche nell'ottica di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale.
10.32. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) rafforzare le misure in favore degli istituti scolastici al fine di realizzare ambienti di apprendimento innovativi.
10.33. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) promuovere la cultura della legalità e della sostenibilità ambientale, individuando finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili, anche attraverso la realizzazione di «Patti educativi di comunità», in collaborazione e congiuntamente a Enti locali, istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio ed enti del Terzo settore.
10.34. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

  1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.
  2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.
  3. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.
  4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.
  5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.
  6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.
  7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.
  8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.01. Manzi, Bonafè, Schlein, Orfini, Cuperlo, Berruto, Zingaretti, Fornaro, Mauri.

ART. 10-bis.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri del comma 1, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-bis.1. Manzi, Bonafè, Schlein, Orfini, Cuperlo, Berruto, Zingaretti, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Modifiche al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riorganizzazione della rete scolastica)

  1. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso 5-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia,»;

   b) al capoverso 5-quinquies:

    1) al primo periodo, le parole: «, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000,» sono soppresse;

    2) il secondo periodo è soppresso;

   c) al capoverso 5-sexies il primo e il secondo periodo sono soppressi.

  2. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «I risparmi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali risparmi».
10-bis.01. Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di stabilire nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti princìpi generali:

   a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente, sia a livello nazionale che per ambiti regionali, si basi, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2024-2027;

   b) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite da un numero di alunni non superiore a 22, elevabile a 23 qualora residuino resti;

   c) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite inderogabilmente da un numero di alunni non superiore a 20, nel caso accolgano alunni con disabilità, che in ogni caso non possono essere superiori alle due unità;

   d) prevedere che le classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, siano costituite, di norma, da un numero di alunni non inferiore a 20;

   e) prevedere che possano essere costituite classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio solo nel caso in cui esse siano costituite da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20.
10-bis.02. Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 11.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , valutando l'opportunità di riutilizzare edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, così da ridurre il consumo di suolo e incentivando la riqualificazione edilizia, nel rispetto della sostenibilità ambientale e del decoro urbano e architettonico complessivo.
11.1. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni», aggiungere le seguenti: «e assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
11.4. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
11.2. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

  2-ter. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma successivo.
  2-quinquies. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
11.3. Manzi, Girelli, Furfaro, Bonafè, Schlein, Malavasi, Ciani, Stumpo, Orfini, Cuperlo, Berruto, Zingaretti, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Controlli edilizia scolastica)

  1. Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica il Ministero dell'istruzione e del merito svolge controlli anche a campione.
11.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo per il sostegno e sviluppo della comunità educante)

  1. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.
  2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro dall'anno 2025, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.02. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per l'assunzione di assistenti sociali)

  1. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.03. Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per rafforzare l'intervento degli assistenti sociali)

  1. Al fine di rafforzare gli interventi degli assistenti sociali nel contrasto alla dispersione scolastica e ai processi di emarginazione sociale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale degli ordini degli assistenti sociali stipulano un protocollo d'intesa per consentire agli assistenti sociali di intervenire con più efficacia nei contesti di emarginazione sociale, anche con il supporto delle forze dell'ordine ove ritenuto necessario dagli assistenti medesimi.
11.04. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Disposizioni per il rafforzamento dell'obbligo scolastico e della gratuità del diritto allo studio)

  1. In conformità ai princìpi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e in considerazione del valore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese dell'elevamento dei livelli di istruzione e della riduzione del tasso di abbandono scolastico, a partire dall'anno scolastico 2024/2025 ed entro l'anno scolastico 2026/2027, l'obbligo scolastico è progressivamente elevato fino all'età di diciotto anni. Conseguentemente l'età per l'accesso al lavoro, con qualsiasi forma di contratto individuale, è progressivamente elevata da sedici anni a diciotto anni.
  2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'adozione di uno o più regolamenti relativi alla ridefinizione dei curricoli dei piani di studio e dei relativi quadri orari vigenti nel secondo ciclo di istruzione e formazione, sulla base dei seguenti princìpi:

   a) la realizzazione degli interventi relativi all'obbligo scolastico, come ridefinito ai sensi del comma 1 del presente articolo, rientra nelle competenze dello Stato ai sensi degli articoli 33, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

   b) i piani di studio devono prevedere, in tutti i percorsi, che non meno di tre quarti dell'orario complessivo del primo biennio sia riferito a discipline comuni.

  3. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono abrogate le seguenti norme e le relative disposizioni applicative:

   a) l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

   b) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;

   c) il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

   d) i commi 622, 623 e 624 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;

   f) il regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;

  3. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.
  4. Ai fini di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all'istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
  5. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
12.1. Manzi, Bonafè, Schlein, Orfini, Cuperlo, Berruto, Zingaretti, Fornaro, Mauri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Modifiche all'articolo 731 del codice penale)

  1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 731 (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori) 1. Chiunque, responsabile dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione di un minore, omette, senza giustificato motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria è punito con l'ammenda fino a euro 1.000.».
12.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, sostituire, le parole: la reclusione fino a due anni con le seguenti: l'ammenda fino a euro 1.000;

   b) al secondo comma, sostituire le parole: la reclusione fino a un anno con le seguenti: l'ammenda fino a euro 500.
12.4. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter», primo comma, sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.
12.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter», secondo comma, dopo le parole: durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione aggiungere le seguenti: con conseguente non superamento dell'anno scolastico.
12.6. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter», secondo comma, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre mesi.
12.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Al nucleo familiare al quale è riconosciuto il diritto all'assegno di inclusione ovvero altre forme di sostegno al reddito e nel quale vi siano componenti minorenni o giovani adulti a rischio di dispersione scolastica o disagio giovanile è affiancata un'équipe di sostegno socio-educativo, composta da assistenti sociali ed educatori professionali, con il compito di sostenere il nucleo familiare nel percorso educativo e genitoriale dei minori o giovani adulti».
12.8. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 4, lettera c), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o fino alla partecipazione a un progetto di recupero e sostegno del nucleo familiare predisposto dai servizi sociali, educativi e sanitari del comune di residenza.
12.9. Ciani, Furfaro, Malavasi, Girelli, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Nei territori ove sia certificata una mancata o incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di ragazzi e giovani in età scolare, il Ministero dell'istruzione e del merito interviene con propri ispettori, ne verifica le cause e, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni coinvolti istituisce presidi di supporto socio-educativo per intercettare le famiglie dei giovani coinvolti nonché per organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del territorio di riferimento.
12.10. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

  4-ter. I dirigenti scolastici hanno l'obbligo di segnalare per ogni iniziativa utile ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 nonché degli articoli 330 e 333 del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore, i casi di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.
12.11. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Destinazione di una quota dell'assegno unico a progetti di sostegno della genitorialità o per la prevenzione e il contrasto della devianza e della marginalità minorile e giovanile)

  1. Una quota non superiore a un terzo dell'assegno unico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, può essere destinata, su proposta dei servizi sociali, scolastici, sanitari ed educativi competenti e previo consenso dei beneficiari, a progetti di sostegno della genitorialità o per la prevenzione e il contrasto della devianza e della marginalità minorile e giovanile, anche personalizzati e al domicilio. Per tali attività non può essere richiesta altra compartecipazione ai beneficiari dell'assegno.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
12.01. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Istituzione del Fondo per le aree periferiche delle grandi città)

  1. Al fine di favorire l'inclusione sociale, nonché contrastare la criminalità minorile e i fenomeni di marginalizzazione nelle periferie urbane delle grandi aree metropolitane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per le aree periferiche delle grandi città» con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti per la realizzazione di progetti di inclusione sociale, attività socio-educative e sportive, nonché interventi di rigenerazione urbana per le aree altamente degradate nelle aree periferiche a maggiore tasso di vulnerabilità sociale ed economica.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso del Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

   a) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'interno;

   b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.02. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 13.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, a decorrere dalla scadenza prevista dal precedente periodo, l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, è soppresso.

   b) al comma 4, primo periodo, premettere le seguenti parole: Fino alla scadenza del termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto,

   c) al comma 5, premettere le seguenti parole: Fino alla scadenza del termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto,.
13.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 13-bis.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:

  5-bis. Nei casi in cui i gestori di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, non adottano un sistema di verifica dell'età conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13-bis, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 4 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.
  5-ter. Nei casi in cui i gestori abbiano adottato un sistema di verifica dell'età non conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13-bis, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 2 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.
  5-quater. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui ai commi 5-bis e 5-ter la sanzione amministrativa è aumentata di un ulteriore 2 per cento.
13-bis.1. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  5-bis. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 5, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, applica comunque la sanzione amministrativa aggiuntiva da euro 250.000 a euro 750.000.
13-bis.2. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Disposizioni per il contrasto alla ludopatia minorile)

  1. È vietata la promozione e l'induzione del gioco d'azzardo, in qualsiasi forma e modalità, nei confronti di minori di anni 18. La violazione del comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
  2. Ai fini del presente articolo, per promozione del gioco d'azzardo si intende qualsiasi attività volta a sollecitare o indurre i minori a giocare d'azzardo, ivi inclusa la pubblicità ingannevole presente su portali internet di carattere sportivo che richiamano al mondo delle scommesse e ai giochi di carte di azzardo; l'offerta di bonus o promozioni per incoraggiare le persone a giocare; la sponsorizzazione di eventi o attività per promuovere i giochi d'azzardo; la diffusione di informazioni false o fuorvianti sui giochi d'azzardo.
13-bis.01. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 14.

  Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: in particolare per quanto riguarda i siti internet che presentano contenuti violenti e di incitamento all'odio.
14.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: in particolare per quanto riguarda i siti internet a sfondo sessuale e pornografico.
14.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: in particolare per quanto riguarda i siti internet di scommesse e giochi d'azzardo.
14.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: anche per quanto concerne i pericoli legati al fenomeno del cyberbullismo.
14.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 15-bis.

  Sopprimerlo.
15-bis.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 15-ter.

  Sopprimerlo.
15-ter.2. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 1.
15-ter.3. Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
15-ter.4. Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).
15-ter.5. Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).
15-ter.6. Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
15-ter.7. Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
15-ter.8. Zaratti.

ART. 15-quater.

  Sopprimerlo.
15-quater.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.