Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 27 ottobre 2023

TESTO AGGIORNATO ALL'8 APRILE 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 27 ottobre 2023.

  Albano, Amato, Ascani, Bagnai, Bakkali, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cavo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Malagola, Mangialavori, Marattin, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Tassinari, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Amato, Ascani, Bagnai, Bakkali, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cavo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Malagola, Mangialavori, Marattin, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Tassinari, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 26 ottobre 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

   GIRELLI: «Delega al Governo per l'adozione di sistemi organizzativi volti ad assicurare la continuità dell'assistenza medica delle persone affette da patologie croniche nella transizione dalla fase infantile-adolescenziale a quella adulta» (1516).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CERRETO ed altri: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari» (1004) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vinci.

  La proposta di legge VARCHI ed altri: «Modifiche agli articoli 585 del codice di procedura penale e 10 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di termini per l'impugnazione» (1211) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vinci.

  La proposta di legge DI GIUSEPPE ed altri: «Modifica dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di compiti e funzioni dei Comitati degli italiani all'estero, e soppressione del Consiglio generale degli italiani all'estero» (1329) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cerreto.

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 26 ottobre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sulla spesa complessiva per il personale militare prevista per l'anno 2024 (Doc. CCVIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 26 ottobre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi, riferita all'anno 2022 (Doc. CCIX, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 26 ottobre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, riferita all'anno 2022 (Doc. CCX, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 26 ottobre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di attuazione dei programmi di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, riferita all'anno 2022 (Doc. CCXI, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 27 ottobre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 20-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, la relazione sull'andamento dell'attività promozionale svolta dall'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, riferita all'anno 2022 (Doc. CXLIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 25 ottobre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto (COM(2023)441).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 26 ottobre 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese e modifica la direttiva 2011/16/UE (COM(2023) 528 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 528 final – Annexes 1 to 4) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 303 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 27 ottobre 2023.

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione (COM(2023) 589 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 589 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui lavori dei comitati nel 2022 (COM(2023) 664 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Circolarità della gestione degli oli industriali e lubrificanti usati, minerali e sintetici, nell'Unione europea (COM(2023) 670 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Corte dei conti europea, in data 26 ottobre 2023, ha comunicato la pubblicazione della relazione annuale sulle agenzie dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2022, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI POLIDORI ED ALTRI N. 1-00204 E DI BIASE ED ALTRI N. 1-00209 CONCERNENTI INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE E LA CURA DEL TUMORE AL SENO

Mozioni

   La Camera,

   premesso che:

    1) dal 1992 ottobre è il mese della sensibilizzazione sul cancro al seno, il cosiddetto mese rosa, durante il quale vengono promosse azioni per informare e sensibilizzare un sempre maggior numero di donne sull'importanza della prevenzione del cancro al seno e della diagnosi precoce;

    2) dal 1° al 31 ottobre, operatori sanitari, istituzioni, organizzazioni di volontariato e associazioni, in tutto il mondo organizzano eventi e iniziative per sottolineare l'importanza dello screening per la diagnosi precoce dei tumori al seno, così da identificare la malattia nei primi stadi del suo sviluppo e rendere un eventuale trattamento più efficace;

    3) in Italia il cancro al seno rappresenta il 30 per cento dei tumori che colpiscono le donne con circa 60 mila nuovi casi l'anno, ma, grazie alla ricerca sulle terapie e nuove tecnologie diagnostiche, che permettono innovatività e specificità degli interventi terapeutici, e alla possibilità di intervenire in fase iniziale grazie alla maggiore sensibilità acquisita dalle donne in merito all'importanza della prevenzione, la guaribilità raggiunge l'85 per cento dei casi;

    4) il calo della mortalità è attribuibile alla ricerca e a migliori conoscenze della biologia dei tumori al seno che permettono maggiore velocità e precisione delle diagnosi, oltre alla maggiore diffusione dei programmi di diagnosi precoce;

    5) ciò nonostante, il cancro al seno è la prima causa di morte nelle diverse età della vita, rappresentando il 28 per cento delle cause di morte oncologica prima dei 50 anni, il 21 per cento tra i 50 e i 69 anni e il 14 per cento dopo i 70 anni. La mortalità, che supera i 12.000 decessi l'anno, si sta riducendo per tutte le classi di età, soprattutto nelle donne con meno di 50 anni;

    6) anche a livello europeo il cancro al seno è attualmente quello più comunemente diagnosticato nelle donne e la principale causa di morte correlata al cancro, con circa 530.000 nuovi casi e 140.000 decessi all'anno. Tuttavia, la situazione varia notevolmente da un Paese europeo all'altro: l'Europa settentrionale e occidentale presenta un tasso molto più elevato rispetto all'Europa meridionale o orientale di incidenza, ma la situazione si capovolge per quanto riguarda la mortalità che è significativamente inferiore nell'Europa settentrionale e occidentale rispetto all'Europa meridionale e orientale;

    7) secondo il Global cancer observatory – agenzia internazionale di ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità – se non si adottano interventi specifici entro il 2040 il numero di nuovi casi di cancro al seno a livello mondiale aumenterà ogni anno da circa 530.000 a 570.000. Allo stesso modo, seguirà lo stesso trend il numero di decessi annuali per cancro al seno, che da circa 140.000 arriveranno a circa 170.000 entro il 2040;

    8) nello specifico europeo, si prevede che l'incidenza e la mortalità del cancro al seno diminuiranno nelle donne di età inferiore ai 70 anni, ma, se non verranno adottate ulteriori misure specifiche per le donne anziane, l'incidenza e la mortalità del cancro al seno aumenteranno significativamente nelle donne di età superiore ai 70 anni;

    9) le donne sopra i 50 anni d'età, infatti, hanno un maggior rischio di sviluppare un tumore mammario, in quanto l'età è uno dei fattori di rischio non modificabili anche se, oggi, le diagnosi di cancro al seno riguardano donne sempre più giovani, il che comporta la necessità di sensibilizzare le ragazze a eseguire controlli non invasivi, quali l'ecografia mammaria, per individuare, già a partire dai 25 anni, eventuali anomalie – nelle donne anziane il tumore al seno viene diagnosticato in una fase successiva in cui la malattia ha raggiunto stadi già più difficili da curare;

    10) nelle donne più anziane il tumore si presenta con modalità diverse: in un contesto fisico di un sistema immunitario più debole spesso i tumori sono più grandi, coinvolgono i linfonodi ascellari e comportano maggiore rischio di mortalità;

    11) a ciò si aggiunge che a volte, in sede di esame, il tumore non viene diagnosticato per le difficoltà che comporta la struttura di un seno anziano, oltre a essere diffusa la convinzione che il cancro al seno nelle donne anziane non sia pericoloso, mentre, in realtà, questo tende a progredire più facilmente ed è quindi necessario diagnosticarlo nella fase iniziale;

    12) nelle giovani il cancro al seno si presenta in forme più aggressive: secondo l'American cancer society il tasso di carcinoma mammario è aumentato del 3 per cento ogni anno dal 2000 al 2019 per le donne con meno di 40 anni;

    13) le giovani donne colpite da tumore al seno hanno, inoltre, maggiori probabilità di ammalarsi di forme tumorali aggressive e in fase avanzata, un maggiore rischio di recidiva e tutto ciò si accompagna, spesso, con un disagio emotivo maggiore rispetto alle più anziane, con forti ripercussioni su lavoro e famiglia e possibili influenze sulla fertilità derivante da alcune terapie;

    14) la prevenzione primaria si propone la riduzione dell'incidenza dei tumori intervenendo sulla conoscenza e rimozione delle cause determinanti: in materia la ricerca sta cercando di individuare modalità per l'identificazione di gruppi di donne a più alto rischio e con più probabilità di sviluppare il tumore;

    15) gli sforzi della ricerca dovrebbero essere canalizzati e concentrati sull'individuazione dei fattori di rischio e sulla prevenzione primaria, in quanto alcuni fattori di rischio possono essere rimossi, riducendo così in misura considerevole il rischio di sviluppare un tumore mammario;

    16) per quanto riguarda i fattori di rischio, infatti, alcuni non sono modificabili, ma su alcuni è possibile intervenire riducendo in misura considerevole il rischio di sviluppare un tumore mammario: ci sono fattori di rischio ereditari e familiari, alcuni sono di natura ormonale e sono legati al ciclo mestruale (menarca precoce e menopausa tardiva), ma altri fattori, è ormai noto, sono legati allo stile di vita: incidono sul rischio di tumore l'obesità, il consumo di alcol, l'inattività fisica, un ridotto consumo di frutta e verdura e, in misura minore, il fumo. Accanto a questi fattori si pongono l'impatto di sostanze inquinanti, dei pesticidi e di cattive abitudini alimentari;

    17) la prevenzione secondaria si propone la riduzione della mortalità e l'aumento della sopravvivenza attraverso la diagnosi precoce, in quanto intervenire nella fase iniziale dello sviluppo del tumore permette di intervenire chirurgicamente con terapie meno invasive e aggressive, oltre a rendere maggiori le possibilità di guarigione: l'atto chirurgico assume un'importanza fondamentale e costituisce l'atto terapeutico determinante, cui si affiancano terapie mediche sistemiche finalizzate ad aumentare le chance di sopravvivenza e guarigione e una migliore qualità della vita della donna;

    18) i costi socioeconomici del tumore rischiano di esplodere se non si potenzia la prevenzione e non si riorganizza la spesa investendo sul bisogno di prevenzione e diagnosi precoce non ancora soddisfatti. Quello del cancro al seno è un problema che rischia di incidere fortemente sulla sanità pubblica, considerato che l'aspettativa di vita aumenterà nei prossimi decenni, è quindi fondamentale prevedere misure specifiche: la prevenzione dei tumori della mammella deve diventare prioritaria nell'agenda politica sanitaria per contenere sia l'insorgere della malattia che ridurre il tasso di mortalità e deve essere incentivata sia come prevenzione primaria che secondaria;

    19) assumono rilevanza, in tal senso, anche le campagne di sensibilizzazione per modificare abitudini di vita errate e iniziative per promuovere una corretta educazione alimentare che possono avere ricadute positive per la prevenzione dei tumori e per la salute in generale, con risultati di portata superiore a quelli ipotizzabili esclusivamente con interventi medicalizzati, costosi e con conseguenze a lunga distanza ancora non ben valutabili;

    20) intervenire sugli stili di vita, però, non basta ed è fondamentale sostenere e promuovere gli screening di senologia diagnostica: la mammografia può essere usata per lo screening. In Italia è raccomandata e offerta gratuitamente alle donne nella fascia di età tra i 50 e i 69 anni con frequenza biennale. Per quanto già evidenziato precedentemente, alcune regioni, su indicazione del Ministero della salute, stanno estendendo lo screening alle donne tra i 45 e 49 anni con intervallo annuale e alle donne tra i 70 e 74 anni con intervallo biennale;

    21) si aggiunge, a tutto quanto già espresso, l'importanza dell'assistenza e del sostegno alle donne nel corso della malattia, nel periodo del follow up e dopo: la qualità della vita della donna operata al seno è un fine che bisogna perseguire sottolineando il valore della femminilità che si persegue, mediante l'utilizzo di protesi oggi anche meno invasive in quanto predisposte con materiali meno nocivi per la salute della donna;

    22) l'11 ottobre 2022, il gruppo Women@Pace, costituito dal Segretario generale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel 2022 in occasione della Giornata internazionale della donna, nell'ambito della campagna di sensibilizzazione sul cancro al seno, ha organizzato un dibattito in merito agli ostacoli nell'individuazione e nel trattamento del cancro al seno. Nello specifico, l'incontro ha sviluppato il tema delle numerose ricerche che si stanno conducendo volte a individuare la correlazione tra l'ambiente e lo sviluppo del cancro al seno;

    23) il dibattito ha preso il via dalla premessa che la nozione di ambiente non è univoca e presenta aspetti di complessità; comprende diversi fattori di rischio, come stili di vita e comportamenti (attività fisica, sedentarietà, sovrappeso), influenze culturali e sociali (consumo di alcol, fumo, cure ormonali), vita riproduttiva (età della prima gravidanza, numero di figli, allattamento, gravidanze tardive), senza dimenticare gli agenti chimici come pesticidi, inquinanti industriali e metalli;

    24) nel corso delle iniziative di sensibilizzazione adottate nel corso del cosiddetto «mese rosa» verrà, tra l'altro, distribuito materiale informativo e illustrativo finalizzato, da una parte, a ridurre i fattori di rischio e, dall'altra, a fornire l'adeguata conoscenza affinché ogni donna possa acquisire quel minimo di conoscenze adeguate a effettuare in autonomia una corretta autopalpazione con l'autoesame mensile, che costituisce una pratica fondamentale per conoscere meglio il proprio corpo e riconoscere il carcinoma della mammella nella sua fase iniziale, seguito da controlli clinico-diagnostico-strumentali di fondamentale importanza (ecografia-mammografia-risonanza magnetica), indispensabili, visto che, la possibilità di guarigione per tumori al seno che misurano meno di un centimetro è di oltre il 90 per cento,

impegna il Governo:

1) ad assicurare l'uniformità territoriale dello screening, a partire dai 40 anni e sino ai 75 anni di età, con cadenza annuale;

2) ad adottare iniziative volte a prevedere la dotazione, presso tutte le strutture ospedaliere, di strumentazione di ultima generazione come quella digitale, al fine di poter sviluppare una migliore capacità diagnostica in grado di individuare con sufficiente anticipo anche piccolissime anomalie, così da intervenire con diagnosi precoci e, ove possibile, evitare ulteriori esami che esporrebbero le pazienti a quantità di radiazioni nocive proprie di macchinari più antiquati e analogici;

3) a incentivare la diffusione e l'accesso ai test diagnostici molecolari al fine di permettere l'accesso a terapie target personalizzate, utilizzando in modo appropriato le risorse del Servizio sanitario nazionale e distribuendole omogeneamente sul territorio nazionale;

4) a implementare campagne mirate a migliorare l'adesione ai programmi di screening mammario già esistenti, al fine di ridurre le differenze regionali e a migliorare l'aderenza alle terapie adiuvanti per ridurre i rischi di recidiva e/o metastasi e, di conseguenza, il tasso di mortalità per questo tipo di tumore;

5) ad avviare, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, progetti di informazione e sensibilizzazione nelle scuole, finalizzate a educare le ragazze all'adozione di stili di vita salutari e all'importanza della prevenzione anche attraverso la pratica dell'autoesame.
(1-00204) «Polidori, Benigni, Cappellacci, Patriarca, Barelli, Bagnasco, Deborah Bergamini, Dalla Chiesa, De Palma, Gatta, Mangialavori, Marrocco, Pittalis, Rossello, Paolo Emilio Russo, Saccani Jotti, Tassinari, Tosi, Battilocchio, Tenerini, Nevi, Mulè, Colombo, Mura, Vietri, Ciocchetti, Ciancitto, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone».


   La Camera,

   premesso che:

    1) anche quest'anno il mese di ottobre con la campagna di prevenzione del tumore al seno si è tinto di rosa, come ogni anno da oltre trent'anni;

    2) il tumore al seno rappresenta nelle donne, come anche indicato dall'ultimo report «I numeri del cancro in Italia 2022», la neoplasia più frequente;

    3) in Italia il tumore alla mammella rappresenta il 30 per cento dei tumori che colpiscono le donne e le nuove diagnosi nel 2022 sono state 55.700, mentre i decessi verificatisi nel 2021 per effetto di tale patologia sono stati 12.500;

    4) anche a livello europeo il tumore alla mammella è attualmente quello più comunemente diagnosticato nelle donne ed è la principale causa di morte con circa 530.000 nuovi casi e 140.000 decessi all'anno. La situazione varia notevolmente da un Paese europeo all'altro sia per quanto riguarda i tassi d'incidenza che quelli di mortalità: nei Paesi dell'Europa settentrionale e occidentale il tasso d'incidenza è più alto a fronte di un tasso di mortalità inferiore, mentre nei Paesi dell'Europa meridionale o orientale il tasso di mortalità è più alto a fronte di un tasso d'incidenza inferiore;

    5) dagli inizi degli anni novanta si osserva una moderata, ma costante diminuzione della mortalità per carcinoma mammario (-0,8-1,4 per cento all'anno), attribuibile soprattutto all'anticipazione diagnostica della malattia per effetto della maggiore efficacia delle campagne di screening, oltre che ai progressi terapeutici. La sopravvivenza a 5 anni delle donne con tumore alla mammella è oggi pari in Italia all'88 per cento dato che influenza sensibilmente quello relativo alla sopravvivenza con riferimento a tutte le patologie tumorali e che è migliore nelle donne (65 per cento) rispetto a quella degli uomini (59,4 per cento);

    6) nonostante il miglioramento dei dati sulla mortalità, il tumore al seno rimane la prima causa di morte nelle diverse fasce di età, rappresentando il 28 per cento delle cause di morte oncologica prima dei 50 anni, il 21 per cento tra i 50 e i 69 anni e il 14 per cento dopo i 70 anni;

    7) i principali fattori di rischio, oltre all'età, sono rappresentati da fattori riproduttivi, ormonali, dietetici e metabolici, stili di vita, pregressa radioterapia a livello toracico, precedenti displasie o neoplasie mammarie, familiarità ed ereditarietà;

    8) in Italia il 20 per cento delle donne colpite da tumore del seno ha meno di 40 anni, una percentuale importante, che equivale a 11.140 nuovi pazienti l'anno e che riguarda persone nel pieno dell'attività lavorativa e famigliare, determinando enormi problemi da un punto di vista socio-sanitario; allo stesso tempo si registra anche un incremento di diagnosi fra le donne con più di 74 anni e che sono ormai escluse dai programmi di screening;

    9) a fronte di questi dati è indispensabile rimodulare al più presto interventi di prevenzione primaria e secondaria, tenendo conto di quali possano essere le indagini di prevenzione più adatte alle giovani donne, per favorire la diagnosi precoce e la possibilità di guarigione senza dimenticare però la presa in carico delle donne più anziane;

    10) il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 ha previsto l'esecuzione di programmi di screening per la diagnosi precoce del tumore mammario in favore delle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, le quali sono invitate a sottoporsi a una mammografia gratuita ogni due anni;

    11) alcune regioni, inoltre, hanno ampliato la fascia di età di riferimento alle donne comprese tra i 45 e i 74 anni di età;

    12) per quanto riguarda gli screening, l'aumento dei casi «giovanili» pone il problema oggettivo di ampliare la platea di donne da sottoporre gratuitamente alla mammografia abbassando l'età minima di inizio dei programmi di screening;

    13) inoltre, rimane il problema della scarsa adesione agli screening gratuiti che si registra soprattutto in alcuni territori del centro-Sud. È una battaglia innanzitutto culturale che va portata avanti per incentivare il più possibile la partecipazione ad esami che possono evitare molti gravi problemi a migliaia di potenziali pazienti;

    14) il valore medio italiano della proporzione di donne che hanno eseguito la mammografia rispetto a quelle aventi diritto si attesta intorno al 46,3 per cento con forte diversità territoriali (61 per cento al Nord, 48 per cento nella macro aerea dell'Italia centrale e solamente del 23 per cento al Sud);

    15) la partecipazione ai programmi di screening mammario incide direttamente sulla percentuale di sopravvivenza delle donne colpite dal carcinoma; infatti i dati disponibili dimostrano che i tumori maligni accertati a seguito delle campagne di screening hanno una prognosi più favorevole rispetto a quella dei tumori diagnosticati quando la malattia è già divenuta sintomatica. In particolare, con riguardo al carcinoma mammario, lo screening e la diagnosi precoce riducono del 40 per cento la mortalità della malattia;

    16) è necessario, quindi, avviare campagne di comunicazione e prevenzione rivolte alla popolazione, anche attraverso i servizi di informazione radiofonica e televisiva, finalizzate a sensibilizzare la collettività sull'importanza della diagnosi tempestiva per contrastare il tumore della mammella;

    17) infine, non bisogna dimenticare che sono 13 mila le donne che ogni anno subiscono un intervento di mastectomia a causa di un tumore al seno. La possibilità di scegliere la migliore ricostruzione possibile, anche garantendo la contestualità con la mastectomia demolitiva nei casi in cui è possibile, garantirebbe alle donne di recuperare prima il proprio benessere fisico e psicologico;

    18) al momento questo non è possibile, poiché il sistema dei raggruppamenti omogenei di diagnosi (cosiddetti DRG) che stabilisce a livello regionale il rimborso dei costi ospedalieri è arretrato e carente e, seppure la tecnica d'elezione oggi sia la ricostruzione del seno effettuata in tempo unico alla mastectomia, così come indicato nei parametri decisi nel riordino dei 196 centri multidisciplinari di senologia diffusi sul territorio nazionale e così come raccomandato dai medici oncologi, la realtà, sul territorio nazionale è ben diversa;

    19) la maggioranza delle tecniche operatorie possibili è esclusa dai sistemi di rimborsi che le regioni riconoscono agli ospedali, creando forte disparità tra le regioni, e gravi «squilibri» di garanzie per le pazienti,

impegna il Governo:

1) a considerare il tumore al seno tra le priorità della sanità pubblica e ad avviare ogni intervento idoneo a fronteggiare lo stesso;

2) ad avviare campagne informative e di prevenzione contro il tumore al seno che coinvolgano le regioni e le scuole per un coinvolgimento attivo e diretto del mondo scolastico, insegnando alle più giovani i corretti stili di vita e la pratica dell'autoesame;

3) ad adottare iniziative di competenza volta a garantire uniformità territoriale, in tutte le regioni, dello screening annuale per la diagnosi precoce del carcinoma mammario, abbassando la soglia anagrafica delle campagne del servizio sanitario pubblico a partire dai 45 anni e sino ai 74 anni di età in ragione del fatto che le giovani donne rappresentano un target particolarmente interessato e considerato che negli ultimi dieci anni si è registrato un progressivo incremento di casi di tumore al seno in donne under 50 anni;

4) a prevedere e garantire lo screening mammografico «dedicato» alle donne ad alto rischio per familiarità/mutazione genetica e per seno denso;

5) a prevedere, di concerto con le regioni, un nuovo modello di avviso e informazione per gli screening mammari, seguendo gli obiettivi della transizione digitale, inviando le comunicazioni alla categoria di donne interessate non più attraverso il sistema postale ma con un Sms, fascicolo elettronico o altra tecnologia digitale, al fine di garantire una informazione più puntuale ed una risposta tempestiva;

6) ad adottare iniziative di competenza volte a prevedere i DRG per la ricostruzione mammaria contestuale all'atto demolitivo come da indicatore dei centri di senologia, sia per le protesi che per tutti i tipi di intervento di ricostruzione anche con tessuti autologhi;

7) a definire dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (Pdta) per le pazienti metastatiche con carcinoma mammario, come previsto tra gli obiettivi del recente Piano oncologico nazionale, attraverso linee guida nazionali da trasmettere a tutte le regioni, garantendo così uniformità di azione e continuità nella gestione del singolo caso;

8) a monitorare ed aggiornare gli indicatori per il Pdta (Percorso Diagnostico terapeutico assistenziale) per i centri di senologia;

9) a garantire, di concerto con le regioni, il necessario supporto psiconcologico per le donne afflitte da tumore al seno, determinante per permettere alle pazienti di affrontare un iter terapeutico lungo e spesso doloroso;

10) ad agire, in collaborazione con Inps, per assicurare rapidità nell'iter per la richiesta di invalidità civile nei casi di donne afflitte da tumore al seno metastatico;

11) a favorire l'accesso all'innovazione farmacologica con equa distribuzione fra le regioni per tutte le donne con carcinoma mammaria, colmando l'attuale divario territoriale e pieno accesso alle cure;

12) a promuovere con campagna informative un piano nutrizionale dedicato per il contrasto del tumore al seno ed ogni raccomandazione necessaria per un corretto stile di vita;

13) a realizzare un codice nazionale di esenzione dal ticket per le prestazioni diagnostiche opportune in persone sane con mutazione genetica BRCA 1, 2 e CDH1, considerato che attualmente solo poche regioni hanno attivato un ticket (D99), e si rende quindi necessaria una estensione a tutto il territorio nazionale per garantire una prevenzione accessibile a tutti;

14) a implementare le Reti Oncologiche regionali (Ror) con caratteristiche di equità e uniformità territorio nazionale (molecular tumor board, oncologia mutazionale, innovazione farmacologica), garantendo una presa in carico multidisciplinare.
(1-00209) «Di Biase, Malavasi, Braga, Madia, Ferrari, Roggiani, Marino, Manzi, Bonafè, Forattini, Ghio, Gribaudo, Boldrini, Toni Ricciardi, Andrea Rossi, Fornaro, Furfaro, Vaccari, Graziano, Gianassi, Ciani, Fassino, Casu, Sarracino, Cuperlo, Porta, Simiani, Carè, Scarpa, Girelli, D'Alfonso, Curti, Iacono, Berruto, Stumpo, Lacarra, Scotto, Fossi, Orfini, Stefanazzi».


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 2023, N. 124, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE, PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO DEL PAESE, NONCHÉ IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE (A.C. 1416-A)

A.C. 1416-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE NAZIONALI ED EUROPEE IN MATERIA COESIONE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

  1. Al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, l'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

   «178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare alla suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con le politiche settoriali e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo princìpi di complementarità e di addizionalità;

   b) con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni già disposte:

    1) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entità delle risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali;

    2) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle regioni e alle province autonome, con l'indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse;

   c) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 1, e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato “Accordo per la coesione”, con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene:

    1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente al Ministero interessato, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio di ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale, nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;

    2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione;

    3) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti;

    4) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione articolato per annualità definito in considerazione dei cronoprogrammi finanziari di cui al numero 2;

    5) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'accordo, nonché di monitoraggio dello stesso;

    6) l'indicazione degli interventi già finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione; a detti interventi si applicano le modalità di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione;

   d) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2, e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. Sullo schema di Accordo per la coesione è sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. L'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilità delle scelte allocative delle regioni con le priorità programmatiche nazionale. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene:

    1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio di ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;

    2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione;

    3) in caso di presenza nel territorio regionale di Città metropolitana, l'entità delle risorse ad esse destinate, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

    4) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti;

    5) l'entità delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della citata legge n. 178 del 2020, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

    6) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi;

    7) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonché di monitoraggio dello stesso;

    8) l'indicazione degli interventi già finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalità di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione;

   e) con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma, sulla base degli accordi definiti e sottoscritti ai sensi delle lettere c) o d), delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027; con delibera del CIPESS, si provvede, altresì, all'assegnazione, a valere sulle disponibilità del citato Fondo, delle risorse afferenti alle iniziative e alle misure relative alle politiche di coesione di cui alla lettera a);

   f) a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione, nonché per l'attuazione delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di coesione di cui alla lettera a);

   g) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR può individuare i casi nei quali per gli interventi, finanziati con le risorse del Fondo, di valore complessivo non inferiore a quello previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero, a prescindere dal loro valore complessivo, per quelli di notevole complessità o per quelli di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

   h) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio di previsione;

   i) le risorse assegnate ai sensi della lettera e) sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione, secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonché da altre disposizioni di legge, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte a eventuali carenze di liquidità, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarità di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato;

   l) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera i) anche le altre risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 assegnate a diverso titolo, nonché le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalità indicate nella medesima lettera i).».

  2. Ferme restando le regole di gestione delle fonti finanziarie diverse dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, per gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d) del comma 178 del medesimo articolo 1, come modificato dal presente articolo, possono essere utilizzate anche le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, le risorse dei Programmi complementari 2014-2020 che risultano non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei di competenza di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma destinataria delle risorse di cui alle delibere del CIPESS adottate ai sensi della lettera e) del predetto articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, nonché le risorse di cui all'articolo 51, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità previsti a legislazione vigente. Le risorse complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020 sono prioritariamente destinate al completamento dei progetti non conclusi al termine del ciclo della programmazione europea 2014-2020, nonché alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento sulla programmazione europea ma non destinatari di risorse per esaurimento delle stesse.
  3. Fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, gli accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020 possono essere modificati d'intesa tra le Parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera CIPESS di assegnazione delle risorse. La modifica dell'accordo, qualora preveda un incremento o una diminuzione delle risorse del Fondo assegnate ovvero una modifica dei profilli finanziari definiti dalla delibera CIPESS di assegnazione delle risorse, è sottoposta su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, all'approvazione del CIPESS e, in tal caso, si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020, come modificato dal presente articolo. La modifica del cronoprogramma, come definito dall'accordo per la coesione, è consentito esclusivamente qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.
  4. Al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per le politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, stipulando apposite convenzioni e nei limiti delle risorse assegnate allo scopo ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, nonché delle risorse a titolarità del medesimo Dipartimento nell'ambito della programmazione europea dei fondi strutturali relativi alle politiche di coesione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A..
  5. All'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al primo periodo, le parole: «e previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono sostitute dalle seguenti: «, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della predetta legge n. 178 del 2020».

Art. 2.
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027)

  1. Le risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per la realizzazione degli accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, sono trasferite, su richiesta dell'Amministrazione centrale o regionale o della Provincia autonoma assegnataria delle medesime e compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, attraverso il riconoscimento di anticipazioni nei limiti previsti dal comma 2, l'effettuazione di pagamenti intermedi e il pagamento del saldo, a seguito del completamento del programma degli interventi. In casi particolari, la delibera CIPESS di assegnazione delle risorse può stabilire specifiche modalità di trasferimento delle stesse, anche diverse da quelle definite dal presente comma nonché dai commi 2 e 3.
  2. Entro il primo semestre di ciascun anno finanziario, coincidente con l'anno solare, per ciascun Accordo per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa viene erogata un'anticipazione fino al 10 per cento del piano finanziario annuale indicato nell'Accordo, determinata avendo riguardo al valore dei progetti censiti nel Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, decurtata dell'importo delle anticipazioni degli anni precedenti che non hanno dato luogo a pagamenti. Per le Amministrazioni assegnatarie, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva dell'Accordo per il quale sono erogate.
  3. In coerenza con le risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse presenta la domanda di rimborso di spese sostenute, a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2, le Amministrazioni possono presentare la domanda di rimborso di cui al primo periodo, esclusivamente laddove il valore delle spese sostenute per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, risulti non inferiore alla metà dell'importo delle risorse complessivamente trasferite a titolo di anticipazione.
  4. Il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, quale risultante dal piano finanziario dell'Accordo per la coesione, previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata, come indicata nel cronoprogramma, e i pagamenti effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, secondo criteri di premialità, nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178.
  5. Ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse assicura la costante alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, nonché l'invio, con cadenza almeno semestrale, al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione relativa all'attuazione degli interventi e delle linee d'azione indicate nell'Accordo per la coesione, con l'evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del cronoprogramma e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione predispone e rende disponibile la modulistica da utilizzare per l'elaborazione delle relazioni di cui al primo periodo, e indica le modalità di trasmissione delle stesse.
  6. Nei casi previsti dal comma 4, entro il 31 marzo di ciascun anno, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base dei dati risultanti del Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4 e del contenuto delle relazioni semestrali di cui al comma 5, è accertato il definanziamento di cui al medesimo comma 4, nonché sono individuati gli interventi e le linee di azione definanziati.
  7. In caso di mancata alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio da parte delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse ovvero di mancato invio della relazione di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta per non più di quindici giorni. In caso di inutile decorso del termine di cui al primo periodo, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR può proporre al CIPESS l'adozione della delibera di definanziamento dell'intervento ovvero delle linee d'azione in relazione alle quali non siano stati inseriti i dati nel Sistema nazionale di monitoraggio. In caso di mancata trasmissione della relazione semestrale, la proposta di definanziamento può riguardare, tenuto conto dello stato di avanzamento della fase attuativa, anche tutti gli interventi e le linee d'azione inserite nell'accordo.

Art. 3.
(Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo sviluppo e coesione)

  1. Al fine di favorire il tracciamento puntuale del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, le regioni garantiscono l'evidenza contabile delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale, del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari, nonché del Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 attraverso l'istituzione di appositi capitoli all'interno del bilancio finanziario gestionale che, nel rispetto delle classificazioni economiche e funzionali, consentono l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.

Art. 4.
(Disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione – Sistema nazionale di monitoraggio)

  1. Le Amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo di programmazione 2021-2027 rendono disponibili nel sistema informatico di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto – legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati con le predette risorse, identificati con il codice unico di progetto (CUP) e riportando, per tutte le procedure di gara con cui vengono attuati, i relativi codice identificativo gara (CIG).
  2. Nelle more della definizione dell'accordo di collaborazione previsto dall'articolo 50, comma 18, del decreto-legge n. 13 del 2023, saranno comunicate alle Amministrazioni di cui al comma 1 le modalità tecniche per il monitoraggio degli interventi di cui al medesimo comma 1.
  3. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie nazionali alle Amministrazioni beneficiarie, del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale di ciascun progetto o intervento, si tiene conto esclusivamente dei dati risultanti dal sistema informatico di cui al comma 1.
  4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3, l'omessa, l'inesatta ovvero l'incompleta alimentazione del sistema informatico di cui al comma 1 da parte delle strutture preposte all'inserimento dei dati, è sempre valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei dirigenti di dette strutture.

Art. 5.
(Disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione)

  1. I documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione, nonché i relativi dati in formato di tipo aperto, sono pubblicati, congiuntamente agli analoghi dati per i Programmi cofinanziati dalle risorse europee per la coesione ai sensi dei Regolamenti vigenti, sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it) gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono altresì pubblicati sul medesimo portale i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nei sistemi informatici di cui all'articolo 4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.
(Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È ammessa la stipulazione di contratti istituzionali di sviluppo esclusivamente per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In deroga alle previsioni di cui al secondo periodo, i contratti istituzionali di sviluppo possono prevedere la realizzazione di interventi di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qualora si tratti di interventi complementari ad interventi principali di valore unitario superiore alle citate soglie.»;

   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, si applicano le previsioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

  2. All'articolo 44, comma 7-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la parola: «infrastrutturali» è soppressa.

Capo II
STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E INTERVENTI IN FAVORE DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Art. 7.
(Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne)

  1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, di seguito denominata «Cabina di regia», organo collegiale presieduto dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della cultura, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro delle salute, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le disabilità, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per lo sport e i giovani, nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Unione delle province d'Italia, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati.
  2. La Cabina di regia:

   a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;

   b) approva il Piano strategico nazionale di cui al comma 3;

   c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sia sulle risorse europee o regionali, sia su quelle nazionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con dette risorse, complete di cronoprogrammi e soggetti attuatori;

   d) monitora lo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

   e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;

   f) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato «Piano strategico nazionale delle aree interne», di seguito PSNAI. Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia, si provvede alla definizione delle modalità operative del PSNAI.
  4. L'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne di cui al comma 2, lettera c), è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, che si avvale, a tal fine, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  5. Per le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Cabina di regia si avvale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assicura anche le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.
(Interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa)

  1. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, d'intesa con il Comune di Lampedusa e Linosa, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentita la Regione Siciliana, un piano degli interventi finalizzati alla realizzazione e alle manutenzione straordinaria di strade e altre opere di urbanizzazione primaria, alla realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue, di deposito di carburante, alla realizzazione di nuovi edifici pubblici nonché di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di quelli esistenti. Il piano degli interventi di cui al primo periodo tiene conto degli interventi inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il quale, con istruttoria svolta dalle Amministrazioni di cui al primo periodo, può essere prevista la rimodulazione, e del fabbisogno finanziario complessivo occorrente per la loro realizzazione. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato il piano complessivo degli interventi di cui ai periodi precedenti identificati dal codice unico di progetto (CUP), assegnate le relative risorse al Comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di euro 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e in coerenza con le disponibilità finanziarie annuali dello stesso, nonché stabiliti i casi e le modalità di revoca delle risorse medesime. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. svolge le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, del piano complessivo degli interventi, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal secondo periodo del presente comma, come determinato nella delibera del CIPESS e comunque nel limite massimo del 2 per cento dell'importo assegnato del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui al periodo precedente.
  2. Le opere e gli interventi di carattere infrastrutturale inseriti nel piano complessivo di cui al comma 1 sono di preminente interesse strategico, in quanto necessari per gestire le esigenze logistiche, sanitarie, igieniche, nonché di tutela dell'economia locale, indotte o connesse ai flussi migratori.
  3. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, la realizzazione delle strutture di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, costituisce intervento necessario, ai sensi del comma 2, e connotato da carattere di urgenza.
  4. Gli interventi di cui al comma 3 sono aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel piano di cui al comma 1 e alla loro realizzazione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente a tal fine destinate.
  5. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza alle opere di cui ai commi 1 e 3, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, può applicarsi la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Si applicano, altresì, le disposizioni di semplificazione e accelerazione di cui agli articoli da 17 a 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  6. Al fine di prevenire l'accumulo di relitti in ambito portuale e di consentire il rapido smaltimento dell'ingente numero di imbarcazioni utilizzate dai migranti, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) sino al 31 dicembre 2023, nelle more della conclusione delle procedure di evidenza pubblica già bandite, può essere disposto, ai sensi dell'articolo 140, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria a fronteggiare l'emergenza, l'affidamento diretto del servizio di alaggio e trasporto delle barche dall'isola di Lampedusa verso i siti della Regione Siciliana attrezzati per lo smaltimento. L'affidamento diretto dei servizi di cui al primo periodo è ammesso, sino al 31 dicembre 2023, entro la soglia massima di un milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

   b) gli interventi relativi allo stoccaggio e alla riduzione volumetrica delle imbarcazioni ai fini del trasporto verso i luoghi di smaltimento costituiscono finalità imperative di rilevante interesse pubblico. Per la realizzazione degli interventi anzidetti sono individuate in via definitiva apposite aree del territorio isolano, appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato.

  7. Con riferimento agli interventi di cui ai commi 1, 3 e 6, lettera b), ove gli stessi rientrino in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministri delle imprese e del made in Italy, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e delle infrastrutture e dei trasporti, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In caso di conclusioni negative delle valutazioni di incidenza, si applica quanto previsto dal comma 5.
  8. Gli interventi di cui al comma 7, in relazione ai quali sono comunque ammessi il taglio di alberi senza sostituzione, interventi di ripristino di opere preesistenti e opere interrate, possono essere realizzati anche in deroga alla normativa paesaggistica, se ricorrono le seguenti condizioni:

   a) le strutture o i manufatti di nuova installazione siano ancorati semplicemente al suolo senza opere murarie o di fondazione, amovibili o di facile rimozione;

   b) la demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti sia realizzata con volumetria, sagoma e area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti.

Capo III
ZONA ECONOMICA SPECIALE SUD – ZES UNICA

Art. 9.
(Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica)

  1. Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.
  2. A far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Art. 10.
(Organizzazione della ZES unica)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata «Struttura di missione ZES», alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.
  3. La Struttura di missione ZES provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

   a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;

   b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;

   c) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;

   d) sovraintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;

   e) definisce, in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

   f) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

   g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

   h) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica di cui all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  4. La Struttura di missione di cui al comma 2 è composta da un contingente di tre unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, di quattro unità dirigenziali di livello non generale e di sessanta unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate, nel limite di trenta unità, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite di trenta unità, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  6. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione ZES può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  7. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 6, la Struttura di missione ZES può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017, cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 5 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.
  9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.
  10. All'articolo 50 del decreto–legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 3 è abrogato.
  11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).
  12. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto–legge n. 91 del 2017, le parole: «di progetti infrastrutturali» sono sostituite dalle seguenti: «di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche».

Art. 11.
(Piano strategico della ZES unica)

  1. Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le modalità di attuazione.
  2. La Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, predispone lo schema di Piano strategico della ZES unica, garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, è approvato il Piano strategico della ZES unica.

Art. 12.
(Portale web della ZES unica)

  1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, è istituito presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, il portale web della ZES unica.
  2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accessibilità allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13.
  3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

Art. 13.
(Sportello unico digitale ZES – S.U.D. ZES)

  1. Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
  2. Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e ha competenza in relazione:

   a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;

   b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;

   c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

  3. Il S.U.D. ZES opera secondo i migliori standard tecnologici ed in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5 dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti, ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al fascicolo informatico d'impresa previsto dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il fascicolo d'impresa rende disponibili i documenti di cui al secondo periodo a tutte le pubbliche amministrazioni interessate. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate al SUAP territorialmente competente di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmette immediatamente alla Struttura di missione ZES secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni come definite dal predetto decreto ministeriale 12 novembre 2021.
  4. Agli oneri derivanti dalla realizzazione dello Sportello unico di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

Art. 14.
(Procedimento unico)

  1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti, nonché in materia di investimenti di rilevanza strategica come definiti dall'articolo 32 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e dall'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.
  2. I progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, da parte di soggetti pubblici o privati, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
  3. Nell'ambito del procedimento unico non è ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento.
  4. Entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 22, comma 2, ogni regione interessata presenta al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1. Sono parti dell'accordo o protocollo la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato.

Art. 15.
(Autorizzazione unica)

  1. Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, presentano, allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, l'istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.
  2. Dell'avvenuta presentazione dell'istanza e dei relativi documenti allegati è rilasciata, in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.
  3. Su richiesta delle amministrazioni competenti, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza e previa verifica della completezza documentale, il S.U.D. ZES può richiedere al proponente eventuale documentazione integrativa, necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. Al fine di adempiere la richiesta, il proponente può chiedere la sospensione del procedimento per un massimo di trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta.
  4. Entro tre giorni dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione ZES indice la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi di cui al primo periodo si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

   a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla tutela della salute o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

   b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, della citata legge n. 241 del 1990, il soggetto attuatore svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale, preso atto delle rispettive posizioni, procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, tenendo altresì in considerazione i potenziali impatti nella realizzazione del progetto o dell'intervento oggetto dell'istanza nonché il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica;

   c) contro la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

   d) ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

  5. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Ove necessario, costituisce, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. La determinazione motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
  6. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trova applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta, anche ai fini di cui al comma 7-ter del citato articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni.
  7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale. In tal caso, la Struttura di missione ZES provvede a trasmettere, entro il termine di cui al comma 4, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi. Alla conferenza di servizi partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quarto periodo, si applicano le previsioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo.
  8. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

Art. 16.
(Credito d'imposta ZES unica)

  1. Per l'anno 2024, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.
  3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
  4. Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
  5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite di cui al comma 1, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l'anno 2024, determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

Art. 17.
(Disposizioni in materia di investimenti)

  1. Ai fini della redazione e dell'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, il termine, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 516-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte delle Autorità di bacino distrettuali, degli enti di governo dell'ambito e degli altri enti territoriali delle informazioni e dei documenti necessari alla definizione del Piano medesimo è fissato, per l'anno 2023, in centotrenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entro il termine di cui al primo periodo sono ammesse eventuali integrazioni documentali da parte dei soggetti proponenti che già abbiano provveduto alla trasmissione delle informazioni e documenti richiesti.
  2. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del Piano degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa vigente, SACE S.p.A., con riferimento alle garanzie su cauzioni, rilasciate, entro il 31 dicembre 2023, a condizioni di mercato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può ricorrere, operando secondo adeguati standard prudenziali, a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche per ridurre i livelli di concentrazione degli impegni gestiti a valere sulle risorse disponibili rispettivamente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fermi i limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento.
  3. SACE S.p.A. dà comunicazione, con le modalità previste rispettivamente dalla convenzione di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, e dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 9-quinquies, del decreto-legge n. 269 del 2003, del ricorso agli strumenti e alle tecniche di cui al comma 1 e dei relativi effetti in termini di diversificazione e miglioramento qualitativo del portafoglio di garanzie perfezionate, gestito da SACE e di facilitazione dell'accesso delle imprese al credito, per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica strumentali alla realizzazione degli interventi e all'assolvimento degli impegni previsti dal PNRR e dal PNC.
  4. Gli eventuali proventi rinvenienti dal ricorso a riassicuratori e contro-garanti del mercato privato sono versati a seconda dei casi al Fondo di cui all'articolo 64 del decreto – legge n. 76 del 2020 o al Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge n. 269 del 2003, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.
  5. Dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. All'articolo 1, comma 1, lettera m), dell'Allegato V.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «un rappresentante della Conferenza unificata;» sono sostituite dalle seguenti: «tre rappresentanti della Conferenza unificata;».

Capo IV
RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

Art. 18.
(Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

  1. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 12, secondo periodo, le parole: «30.000» sono sostituite dalle seguenti: «50.000»;

   b) al comma 14, le parole: «cessano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «sono mantenuti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 19.
(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)

  1. A decorrere dall'anno2024, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni, appartenenti alle predette regioni, nonché per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, le predette amministrazioni, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni locali – ovvero della categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale richieste e i relativi profili professionali in coerenza con l'attuazione delle politiche di coesione, contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale reclutato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale effettuata tramite la manifestazione di interesse sono definiti i criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unità di personale di cui al comma 1, entro i seguenti limiti di spesa:

   a) euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   b) euro 5.639.375 per l'anno 2024 e euro 11.278.750 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

   c) euro 1.505.000 per l'anno 2024 e euro 3.010.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle città metropolitane appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

   d) euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle province appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

   e) euro 35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare agli enti locali appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

  4. Al fine di favorire l'acquisizione, il rafforzamento e la verifica delle competenze specifiche in materia di politiche di coesione, in coerenza con le finalità e la titolarità del citato Programma Nazionale FESR FSE+ Capacità per la coesione 2021-2027, il reclutamento del personale di cui al comma 1 è effettuato, attraverso una o più procedure per esami, dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la quale adotta gli atti di propria competenza d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. In deroga all'articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i componenti delle commissioni esaminatrici sono nominati dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma la spesa è quantificata nel limite massimo di 3.000.000 di euro per l'anno 2024.
  5. L'assegnazione alle amministrazioni di destinazione dei vincitori collocati utilmente nella graduatoria di merito conclusiva del concorso avviene in conformità ai criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 3. Coloro che, pur avendo superato il concorso, sono collocati nella graduatoria di merito conclusiva oltre i posti autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di detta graduatoria in un elenco, istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri al quale le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono attingere non oltre il termine previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per il reclutamento di unità di personale a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, da inquadrare nell'area dei funzionari di cui al comma 1 e destinato allo svolgimento di attività direttamente afferenti le politiche di coesione.
  6. Al termine della procedura selettiva i vincitori del concorso pubblico frequentano un corso di formazione sulle politiche di coesione di durata non superiore a tre mesi. Il corso di formazione, da frequentare in presenza, è erogato da Formez PA ovvero da istituzioni universitarie specificamente selezionate dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dell'università e della ricerca. Il corso di formazione prevede, altresì, l'espletamento di apposita sessione formativa mediante l'apposita piattaforma di formazione messa a diposizione dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per la partecipazione al corso di formazione è riconosciuta una borsa di studio di mille euro mensili lordi. Il pagamento della borsa di studio di cui al secondo periodo è effettuato, successivamente all'assunzione, da parte dalle Amministrazioni di assegnazione. Con apposite convenzioni stipulate tra il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e le istituzioni universitarie di cui al primo periodo ovvero con Formez PA sono stabilite le modalità organizzative del corso di formazione. Per l'erogazione delle borse di studio e per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti dal presente comma la spesa è quantificata nel limite massimo di 11.000.000 di euro per l'anno 2024.
  7. Fino al 31 dicembre 2029, il personale reclutato secondo le modalità di cui al comma 5 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.
  8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, e 6, pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025, si provvede:

   a) quanto a euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

   b) quanto a euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a euro 11.278.750 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

   d) quanto a euro 3.010.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   e) quanto a euro 5.805.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   f) quanto a euro 71.982.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

  9. A decorrere dall'anno 2030, le risorse di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) non utilizzate sono ridestinate, per il corrispondente esercizio finanziario, alle autorizzazioni di spesa rispettivamente di cui al comma 8, lettere c), d), e) ed f).

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTENIMENTO PRESSO I CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI E DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA, PERMANENZA E RIMPATRIO

Art. 20.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di trattenimento degli stranieri)

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi può essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.».

Art. 21.
(Progettazione e realizzazione delle strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio)

  1. All'articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la parola: «difesa» sono inserite le seguenti: «e sicurezza» e dopo la lettera s) è inserita la seguente:

    «s-bis) le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;»;

   b) dopo il comma 1-bis) è inserito il seguente:

   «1-ter) Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, il Ministero della difesa è autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato il piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate alla realizzazione di un numero idoneo di strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, anche attraverso la valorizzazione di immobili già esistenti, e delle conseguenti attività, di seguito piano. Alla realizzazione del piano si provvede nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il piano può essere aggiornato periodicamente, anche a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti. Restano ferme le ordinarie procedure per la realizzazione e la gestione delle medesime strutture previste dalla legislazione vigente.
  3. Il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del Genio militare, l'impiego delle Forze armate e avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A., è incaricato della progettazione e della realizzazione delle strutture individuate dal piano, dislocate sul territorio nazionale. Tali opere sono dichiarate di diritto quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale.
  4. Per la realizzazione del piano nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un apposito fondo, con una dotazione di euro 20 milioni per il 2023.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 20 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando per euro 10 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per euro 10 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  6. È autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024 quale contributo al funzionamento delle strutture di cui al presente articolo e di 400.000 per l'anno 2023 per gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli assetti tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza.
  7. Agli oneri relativi al comma 6, pari a 400.000 per l'anno 2023 e 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.
(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 4 è abrogato;

   b) all'articolo 5:

    1) le parole: «nelle ZES», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nella ZES unica»;

    2) al comma 1, lettera a-sexies), le parole: «e nelle ZES interregionali» sono soppresse;

    3) al comma 1, le lettere a-bis), a-quater) e a-quinquies) sono soppresse;

    4) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

    5) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

   c) l'articolo 5-bis è abrogato.

  2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze, comunque, presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 10, comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3, svolgono tutte le funzioni e le attività attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al coordinatore della predetta Struttura.
  3. Per le finalità di cui al comma 2, a far data dal 1° gennaio 2024:

   a) le competenze dei Commissari straordinari sono estese all'intero territorio regionale di riferimento;

   b) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Adriatica Interregionale Puglia-Molise sono estese all'intero territorio della regione Molise, nonché ai territori della regione Puglia diversi da quelli indicati alla lettera c);

   c) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Ionica – Interregionale Puglia – Basilicata sono estese all'intero territorio della regione Basilicata, della provincia di Taranto, nonché dei comuni della provincia di Brindisi inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale;

   d) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Orientale sono estese all'intero territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale;

   e) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Occidentale sono estese all'intero territorio delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta diversi da quelli di cui alla lettera d).

  4. Resta fermo per le imprese beneficiarie, alla data del 31 dicembre 2023, delle agevolazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché di altre tipologie di agevolazioni previste o comunque connesse in relazione all'insediamento o allo svolgimento di attività economiche ovvero all'effettuazione di investimenti nei territori delle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 91 del 2017 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, l'obbligo di osservare tutte le condizioni previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data del 31 dicembre 2023 ai fini del riconoscimento delle citate agevolazioni. L'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.
  5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 4,6 milioni di euro per l'anno 2029, 5,4 milioni di euro per l'anno 2030 e 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, e del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Art. 23.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1416-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

  Alla rubrica del capo I, le parole: «in materia coesione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di coesione».

  All'articolo 1:

   al comma 1, capoverso 178:

    alla lettera a), dopo le parole: «con le politiche settoriali» sono inserite le seguenti : «, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027» e le parole: «Piano nazionale per la ripresa e la resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

    alla lettera c):

     all'alinea, le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)» e le parole: «e tenuto conto» sono sostituite dalle seguenti : «dato atto»;

     al numero 1), le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri»;

     al numero 4), le parole: «articolato per annualità» sono sostituite dalle seguenti: «, articolato per annualità,» e le parole: «numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)»;

     al numero 6), le parole: «di assegnazione; a detti» sono sostituite dalle seguenti: «di assegnazione, a detti»;

    alla lettera d):

     all'alinea, le parole: «numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)», le parole: «e tenuto conto» sono sostituite dalle seguenti: «dato atto» e la parola: «nazionale» è sostituita dalle seguenti: «nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027»;

     al numero 1), le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri»;

     al numero 3), le parole: «nel territorio regionale di Città metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «di città metropolitane nel territorio regionale» e le parole: «ai sensi dell'articolo 53» sono sostituite dalle seguenti: «ivi comprese quelle di cui all'articolo 53»;

     al numero 5), le parole: «della citata legge n. 178 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «della presente legge»;

   al comma 3, la parola: «profilli» è sostituita dalla seguente: «profili», le parole: «delibera CIPESS», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «delibera del CIPESS» e dopo le parole: «è sottoposta» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 5, la parola: «sostitute» è sostituita dalla seguente: «sostituite» e le parole: «del 2020”» sono sostituite dalle seguenti: «del 2020,”».

  All'articolo 2:

   al comma 1, secondo periodo, le parole: «delibera CIPESS» sono sostituite dalle seguenti: «delibera del CIPESS»;

   al comma 2, primo periodo, le parole: «Entro il primo semestre di ciascun anno finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «Entro ciascun anno finanziario», dopo le parole: «di cassa» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», dopo le parole: «viene erogata» sono inserite le seguenti: «, anche in più soluzioni,» e dopo le parole: «di cui all'articolo 4» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

   al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «a titolo di pagamenti intermedi e di saldo,» sono inserite le seguenti: «sulla base delle spese sostenute dai beneficiari,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «spese sostenute» sono inserite le seguenti: «dai beneficiari»;

   al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alinea, primo periodo»;

   al comma 5, primo periodo, la parola: «indicate» è sostituita dalla seguente: «indicati»;

   al comma 6, le parole: «risultanti del Sistema» sono sostituite dalle seguenti: «risultanti dal Sistema»;

   al comma 7, al secondo periodo, le parole: «alle quali» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali» e, al terzo periodo, la parola: «inserite» è sostituita dalla seguente: «inseriti».

  All'articolo 3:

   al comma 1 e alla rubrica, le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione».

  All'articolo 4:

   al comma 1, le parole: «decreto – legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge» e le parole: «i relativi» sono sostituite dalle seguenti: «il relativo»;

   al comma 3, le parole: «, del monitoraggio» sono sostituite dalle seguenti: «nonché del monitoraggio»;

   al comma 4, la parola: «Fermo» è sostituita dalle seguenti: «Fermo restando» e le parole: «dei dati, è» sono sostituite dalle seguenti: «dei dati è».

  All'articolo 5:

   al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

  All'articolo 6:

   al comma 1:

    alla lettera a), le parole: «, è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi», la parola: «esclusivamente» è soppressa, dopo le parole: «di valore unitario non inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le parole: «di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del» sono inserite le seguenti: «citato codice di cui al»;

    alla lettera b), capoverso 6, dopo le parole: «del cronoprogramma» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

    «2-bis. In relazione agli interventi di incremento dell'efficienza energetica eseguiti nell'ambito delle attività connesse all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell'ambito dei progetti applicativi del PNRR o nell'ambito di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli incentivi riconosciuti sulla base dei predetti strumenti possono essere cumulati con i certificati bianchi, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle norme che disciplinano ciascuna misura. In tali casi il numero di certificati bianchi spettanti è ridotto del 50 per cento».

  All'articolo 7:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «e il PNRR, e composto» sono sostituite dalle seguenti: «e il PNRR e composto», dopo le parole: «dal Ministro delle imprese e del made in Italy,» sono inserite le seguenti: «dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» e dopo le parole: «dal Ministro per lo sport e i giovani,» sono inserite le seguenti: «dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici»;

    al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i presidenti delle regioni e delle province autonome»;

   al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

  «c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sulle risorse nazionali, in coordinamento con l'utilizzo delle risorse europee o regionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con tali risorse, con l'indicazione dei cronoprogrammi e dei soggetti attuatori nonché, nel caso di interventi, del codice unico di progetto, il cui monitoraggio è effettuato attraverso i sistemi informativi di cui alla lettera d)»;

   al comma 3:

    al primo periodo, le parole: «, di seguito PSNAI» sono sostituite dalla seguente: «(PSNAI)»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «della mobilità» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi il trasporto pubblico locale e le infrastrutture per la mobilità,»;

    al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferme restando le assegnazioni già disposte e le regole di gestione dei fondi europei per la politica di coesione»;

   al comma 4, la parola: «livelli» è sostituita dalla seguente: «soggetti»;

   al comma 5, le parole: «i monitoraggi» sono sostituite dalle seguenti: «i dati risultanti dai monitoraggi»;

   al comma 6, le parole: «le funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «lo svolgimento delle funzioni».

  All'articolo 8:

   al comma 1:

    al primo periodo, la parola: «cittadini» è sostituita dalla seguente: «stranieri», le parole: «alle manutenzione» sono sostituite dalle seguenti: «alla manutenzione» e le parole: «reflue, di deposito di carburante, alla» sono sostituite dalle seguenti: «reflue e di deposito di carburante e alla»;

    al terzo periodo, dopo le parole: «ai periodi precedenti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», la parola: «assegnate» è sostituita dalle seguenti: «e sono assegnate» e le parole: «complessivo di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivo di»;

    al quarto periodo, dopo le parole: «dell'articolo 63 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le parole: «del CIPESS» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «valutazioni di incidenza» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 6, lettera a), dopo le parole: «comma 8, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e le parole: «la soglia massima» sono sostituite dalle seguenti: «il limite massimo di spesa»;

   al comma 7, primo periodo, le parole: «che costituiscono la rete» sono sostituite dalle seguenti: «compresi nella rete».

  Nel capo II, dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

   «Art. 8-bis. – (Strutture strategiche per l'area centro-meridionale della Sicilia) – 1. Al fine di promuovere un adeguato sviluppo economico, sociale e turistico dell'area centro-meridionale della Sicilia comprendente la provincia di Agrigento, la medesima provincia di Agrigento, d'intesa con la Regione siciliana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi necessari alla realizzazione dell'aeroporto di Agrigento, corredato dell'analisi costi-benefìci ai fini di una preliminare verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell'opera e delle infrastrutture ad essa collegate. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

   Alla rubrica del capo III, la parola: «SUD» è sostituita dalle seguenti: «per il Mezzogiorno».

  All'articolo 10:

   al comma 1:

    al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa,» sono inserite le seguenti: «dal Ministro per lo sport e i giovani,», dopo le parole: «dal Ministro delle imprese e del made in Italysono inserite le seguenti: «dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,», dopo le parole: «all'ordine del giorno» sono inserite le seguenti: «di ciascuna riunione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia o da un suo delegato e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato»;

    al terzo periodo, le parole: «nuovi e maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri»;

    al quarto periodo, le parole: «Alla prima riunione» sono sostituite dalle seguenti: «Nella prima riunione»;

   al comma 3:

    dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c-bis) svolge compiti di monitoraggio, con cadenza almeno semestrale e sulla base degli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia ZES, degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, anche al fine di verificare l'andamento delle attività, l'efficacia delle misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei risultati attesi come indicati nel Piano strategico della ZES unica»;

    alla lettera e), la parola: «centrali» è soppressa;

   al comma 4, al quinto periodo, le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo» e, al sesto periodo, dopo le parole: «può essere composto» è inserita la seguente: «anche»;

   al comma 5, primo periodo, la parola: «definiti» è sostituita dalla seguente: «definite»;

   al comma 8, al primo periodo, le parole: «del 2017, cessano» sono sostituite dalle seguenti: «del 2017 cessano» e, al secondo periodo, le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale»;

   al comma 9, dopo le parole: «comma 6-bis» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «dei ministri, una» sono sostituite dalle seguenti: «dei ministri una»;

   al comma 11, le parole: «quantificati in» sono sostituite dalle seguenti: «pari a», dopo le parole: «al 2034» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», dopo le parole: «mediante utilizzo» sono inserite le seguenti: «di quota parte» e la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti».

  All'articolo 11:

   al comma 1, dopo le parole: «in coerenza con il PNRR» sono inserite le seguenti: «e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei nonché nel rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale», dopo le parole: «gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una specifica sezione del Piano è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularità, nelle regioni Sicilia e Sardegna»;

   al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla predisposizione del Piano partecipano, altresì, tre rappresentanti designati congiuntamente dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di tali zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, anche su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle regioni competenti, ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data della proposta.
  3-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 12:

   al comma 2, le parole: «l'accessibilità» sono sostituite dalle seguenti: «l'accesso».

  All'articolo 13:

   al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 14» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» e dopo le parole: «(SUAP), di cui al» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

   al comma 2:

    all'alinea, le parole: «rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e» sono soppresse;

    alla lettera b), dopo le parole: «intervento edilizio» è inserita la seguente: «produttivo»;

   al comma 3:

    al secondo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 43-bis del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al»;

    il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate: per le attività localizzate o da localizzare nei territori delle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, agli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del medesimo decreto-legge n. 91 del 2017; per le attività localizzate o da localizzare negli altri territori della ZES unica, ai SUAP territorialmente competenti di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmettono immediatamente, secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni definite ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021, agli sportelli unici digitali attivati presso i Commissari straordinari territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del presente decreto».

  All'articolo 14:

   al comma 1:

    al primo periodo, la parola: «, nonché» è sostituita dalla seguente: «e», dopo le parole: «del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nonché quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio,», dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività» sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «abilitativi e autorizzatori» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «al trasferimento, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «al trasferimento nonché»;

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. Sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti i progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, purché relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 11»;

   al comma 4:

    il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascuna regione interessata può presentare al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa una o più proposte di protocollo o di convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali»;

    al secondo periodo, la parola: «semplificazioni» è sostituita dalla seguente: «semplificazione»;

    al terzo periodo, le parole: «dell'accordo o protocollo» sono sostituite dalle seguenti: «del protocollo o della convenzione»;

    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza».

  All'articolo 15:

   al comma 1, le parole: «Le imprese» sono sostituite dalla seguente: «Coloro», le parole: «presentano, allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, l'istanza» sono sostituite dalle seguenti: «presentano la relativa istanza allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13,» e dopo le parole: «e assensi» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 4:

    all'alinea, dopo le parole: «tre giorni» è inserita la seguente: «lavorativi»;

    alla lettera a), le parole: «e in caso di» sono sostituite dalle seguenti: «; per le»;

    alla lettera b), le parole: «il soggetto attuatore» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione procedente»;

    alla lettera c), le parole: «14-quinquies, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «14-quinquies della legge»;

    alla lettera d), dopo le parole: «di progettazione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 5, secondo periodo, le parole: «costituisce, variante» sono sostituite dalle seguenti: «essa costituisce variante»;

   al comma 6, primo periodo, la parola: «trova» è sostituita dalla seguente: «trovi»;

   sostituire il comma 7 con il seguente:

  «7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano altresì ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche, presentati da soggetti pubblici o privati, di competenza delle Autorità di sistema portuale. Nel caso di progetti di iniziativa privata, la Struttura di missione ZES trasmette, entro il termine di cui al comma 4, alinea, tramite il S.U.D. ZES, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente, che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi e a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6. Nel caso di progetti di iniziativa pubblica, l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, acquisisce direttamente l'eventuale istanza e la documentazione necessaria, comprendente i codici unici di progetto (CUP) da sottoporre a monitoraggio mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e provvede a convocare la conferenza di servizi, informando la Struttura di missione ZES tramite il S.U.D. ZES, nonché a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6. Alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità di sistema portuale partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia fatto constare il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quinto periodo del presente comma, si applicano le disposizioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo»;

   dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

  «8-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 14 non si applicano alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica».

  All'articolo 16:

   al comma 1, secondo periodo, le parole: «gli aiuti sono concessi» sono sostituite dalle seguenti: «il credito d'imposta è riconosciuto»;

   al comma 2, secondo periodo, il segno: «%» è sostituito dalle seguenti parole: «per cento»;

   al comma 3:

    al primo periodo, dopo le parole: «dei trasporti» sono inserite le seguenti: «, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti,» e le parole: «nonché ai settori» sono sostituite dalle seguenti: «nonché nei settori»;

    al secondo periodo, le parole: «punto 18» sono sostituite dalle seguenti: «, punto 18,»;

   al comma 6, terzo periodo, la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;

   alla rubrica, dopo le parole: «Credito d'imposta» sono inserite le seguenti: «per investimenti nella».

  All'articolo 17:

   al comma 1, al primo periodo, le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale» e, al secondo periodo, le parole: «e documenti» sono sostituite dalle seguenti: «e dei documenti»;

   al comma 2, le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società SACE S.p.A.», la parola: «standard» è sostituita dalla seguente: «criteri» e dopo la parola: «fermi» è inserita la seguente: «restando»;

   al comma 3, le parole: «SACE S.p.A. dà» sono sostituite dalle seguenti: «La società SACE S.pA. dà» e le parole: «da SACE» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima SACE,»;

   al comma 4, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti» e le parole: «decreto – legge n. 76» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge n. 76»;

   dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  «5-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR in materia di collegamenti ad alta velocità con l'Europa, all'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: “comprese tra i siti di interesse nazionale ‘ex SLOI ed ex Carbochimica’ e” sono soppresse;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate, oltre che per gli interventi di cui al primo periodo, anche per un intervento di progettazione di natura specialistica e per le relative attività connesse, concernente le predette aree, finalizzato a individuare le modalità necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico e operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree, previsto nei documenti di programmazione della provincia autonoma di Trento, unitamente alle necessarie forme di finanziamento. Agli eventuali oneri eccedenti l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo provvede la provincia autonoma di Trento con le risorse stanziate nel proprio bilancio”»;

   al comma 6, dopo le parole: «dell'Allegato V.3 al» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al».

  All'articolo 18:

   al comma 1:

    alla lettera a), la parola: «30.000» è sostituita dalle seguenti: «euro 30.000» e la parola: «50.000» è sostituita dalle seguenti: «euro 50.000»;

    alla lettera b), dopo le parole: «coesione territoriale» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «anteriore» è sostituita dalla seguente: «antecedente».

  All'articolo 19:

   al comma 1, le parole: «dall'anno2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2024», le parole: «dei comuni, appartenenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni appartenenti» e dopo le parole: «a tempo indeterminato» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 2, primo periodo, le parole: «sul proprio sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale»;

   al comma 3, alinea, dopo le parole: «tramite la manifestazione di interesse» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2,»;

   al comma 4:

    al secondo periodo, dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

   al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «del Consiglio dei ministri» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», la parola: «destinato» è sostituita dalla seguente: «destinate» e le parole: «afferenti le» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti alle»;

   al comma 6:

    al secondo periodo, le parole: «da Formez PA» sono sostituite dalle seguenti: «dall'associazione Formez PA»;

    al terzo periodo, la parola: «diposizione» è sostituita dalla seguente: «disposizione»;

    al sesto periodo, le parole: «con Formez PA» sono sostituite dalle seguenti: «con l'associazione Formez PA»;

   al comma 8, alinea, le parole: «per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2025»;

   al comma 9, le parole: «rispettivamente di cui al comma 8, lettere c), d), e) ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui rispettivamente alle lettere c), d), e) e f) del comma 8»;

   dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

  «9-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali, di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, comprese nell'obiettivo europeo “Convergenza”, e di migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire procedure selettive fino a duecentosessantasei unità di personale, di cui settantaquattro da inquadrare nel profilo professionale degli assistenti, venticinque da inquadrare nel profilo professionale degli operatori e centosessantasette da inquadrare nel profilo professionale dei funzionari, per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale, con orario di diciotto ore settimanali, per la durata di diciotto mesi. Alle procedure selettive di cui al primo periodo sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro attivati presso il Ministero della cultura e il Ministero della giustizia. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente comma si provvede nell'ambito della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al presente comma possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'associazione Formez PA. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure sono utilizzabili, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche».

  All'articolo 20:

   al comma 1, alinea, dopo le parole: «All'articolo 14 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al»;

   alla rubrica, dopo le parole: «all'articolo 14 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

  All'articolo 21:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «decreto legislativo 15 marzo 2010, n 66» sono sostituite dalle seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;

    alla lettera a):

     dopo le parole: «al comma 1» è inserita la seguente: «, alinea» e le parole: «“e sicurezza”» sono sostituite dalle seguenti: «“e alla sicurezza”»;

     al capoverso s-bis), le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;

    alla lettera b):

     all'alinea, la parola: «1-bisè sostituita dalla seguente: «1-bis»;

     al capoverso, la parola: «1-terè sostituita dalla seguente: «1-tere dopo le parole: «all'articolo 140 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

    dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) alla rubrica, dopo la parola: “difesa” sono inserite le seguenti: “e alla sicurezza”»;

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» e le parole: «di seguito piano» sono sostituite dalle seguenti: «di seguito denominato “piano”»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «risorse umane» è inserita la seguente: «, strumentali»;

   al comma 3, le parole: «di Difesa Servizi S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della società Difesa Servizi S.p.A.» e le parole: «e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «e alla sicurezza»;

   al comma 4, dopo le parole: «del piano» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 6, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno 2023»;

   al comma 7, le parole: «relativi al» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dal» e le parole: «per l'anno 2023 e» sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno 2023 e a».

  All'articolo 22:

   al comma 1, lettera b):

    al numero 1) è premesso il seguente:

   «01) all'alinea, le parole: “nella ZES” sono sostituite dalle seguenti: “nella ZES unica”»;

    il numero 2) è sostituito dal seguente:

  «2) al comma 1, le lettere a-bis), a-quater), a-quinquies) e a-sexies) sono abrogate»;

    il numero 3) è soppresso;

   al comma 2:

    al primo periodo, la parola: «, comunque,» è soppressa;

    al secondo periodo, dopo le parole: «al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

   al comma 3, lettera c), le parole: «Ionica – Interregionale» sono sostituite dalle seguenti: «Ionica Interregionale»;

   al comma 4:

    al primo periodo, dopo le parole: «n. 91 del 2017 e del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «n. 91 del 2017 e del» sono inserite le seguenti: «citato regolamento di cui al».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1.1. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d) con le seguenti: per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano medesimo, compresi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche.
1.9. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), dopo le parole: le politiche di coesione e il PNRR aggiungere le seguenti: , d'intesa con le regioni interessate;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    alinea, primo periodo, sostituire le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

    lettera d), alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: e il ruolo proattivo e dopo il medesimo terzo periodo aggiungere il seguente: Qualora l'Accordo non sia definito entro sei mesi, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi;

    lettera i), sopprimere gli ultimi due periodi.

   al comma 3:

    primo periodo, sopprimere le parole da: , sulla base degli esiti fino alla fine del medesimo periodo ;

    sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il cronoprogramma, come definito dall'Accordo per la coesione, può essere modificato qualora, sulla base di valide motivazioni tempestivamente fornite, le amministrazioni assegnatarie ne facciano richiesta.
1.10. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), primo periodo, dopo le parole: le politiche di coesione e il PNRR aggiungere le seguenti: , d'intesa con le regioni interessate.
1.11. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: con le politiche settoriali con le seguenti: con gli obiettivi e le strategie dei Fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027.
1.14. Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove la dotazione finanziaria del suddetto Fondo è impiegata per interventi già previsti dal PNRR, la medesima è impiegata nel rispetto del criterio territoriale di ripartizione nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord.
1.17. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 2), dopo le parole: regioni aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni Sicilia e Sardegna,;

   b) dopo il numero 2), aggiungere il seguente: 2-bis) le risorse del Fondo destinate alle regioni Sicilia e Sardegna, con l'indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso comma 178:

   a) alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: provincia autonoma aggiungere le seguenti: , ad esclusione di quelli delle regioni Sicilia e Sardegna,;

   b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2-bis), il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e i presidenti della regione Sicilia e della regione Sardegna individuano attraverso i Piani di sviluppo e coesione aree tematiche e obiettivi strategici da perseguire per ciascuna area. Il CIPESS, con propria deliberazione, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, ripartisce tra le due regioni la dotazione finanziaria.
1.18. Lai.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente: 2-bis) le risorse del Fondo da destinare alla copertura economica degli interventi oggetto di rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con puntuale indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna regione.
1.19. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso comma 178, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c), alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, e sopprimere le parole: , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;

   b) alla lettera d), alinea:

    1) al primo periodo, sopprimere le parole: e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, e sopprimere le parole: , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;

    2) al secondo periodo, sostituire le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

   c) alla lettera d), numero 1), sostituire le parole: congiuntamente alla regione o alla con le seguenti: d'intesa con la regione o con la;

   d) alla lettera h), sostituire le parole: 10 settembre con le seguenti: 15 ottobre;

   e) alla lettera i), ultimo periodo, sostituire le parole: sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato con le seguenti: d'intesa con l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato, sempre nell'ambito del medesimo Accordo per la coesione.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei fino alla fine del medesimo periodo;

   b) al comma 3:

    1) sopprimere il secondo periodo;

    2) al terzo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente e sostituire la parola: dimostrazione con la seguente: comunicazione.
1.20. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso comma 178, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c), alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, e sopprimere le parole: , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;

   b) alla lettera d), alinea:

    1) al primo periodo, sopprimere le parole: e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, e sopprimere le parole: , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;

    2) al secondo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
1.21. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera c), alinea, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
1.22. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: cicli di programmazione, aggiungere le seguenti: su proposta della regione o provincia autonoma interessata;

   b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ciascuna regione o provincia autonoma interessata perviene alla elaborazione della propria proposta di Accordo per la coesione con il coinvolgimento attivo degli enti locali e dei soggetti sociali ed economici rappresentati nei tavoli di partenariato istituiti o da istituire nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
1.24. Barbagallo, Sarracino.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: attraverso la realizzazione aggiungere le seguenti: di linee di azione o e sopprimere il terzo periodo;

   b) al numero 1), sostituire le parole: la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione con le seguenti: le eventuali linee d'azione o la specificazione degli interventi;

   c) al numero 6), sopprimere le parole: articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi;

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, capoverso comma 178:

  1) alla lettera f), sostituire le parole: a seguito con le seguenti: nelle more e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salva la revoca nell'ipotesi di mancata registrazione;
  2) alla lettera i), sopprimere il quarto e il quinto periodo;
  3) sopprimere la lettera l);

   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dal presente articolo, aggiungere le seguenti: su richiesta di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma interessata e dopo le parole: che risultano aggiungere le seguenti: dalle stesse;

   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dal terzo periodo con le seguenti: dal terzo e dal quarto periodo e dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Le modifiche dell'Accordo consistenti nella previsione di ulteriori interventi finanziati a valere sulle economie maturate sugli interventi o linee d'azione previsti dall'Accordo sottoscritto, ovvero derivanti dal definanziamento totale o parziale degli stessi, sono comunicate dalla regione interessata al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la presa d'atto da parte del Ministro.
1.25. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, primo periodo, dopo le parole: attraverso la realizzazione aggiungere le seguenti: di linee di azione.

  Conseguentemente, al medesimo comma 178, lettera d):

   a) all'alinea, sopprimere il terzo periodo;

   b) al numero 1), sostituire le parole: la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione con le seguenti: le eventuali linee d'azione o la specificazione degli interventi.
1.26. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: e il ruolo proattivo.
1.27. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, terzo periodo, dopo le parole: compatibilità delle scelte allocative delle regioni con le priorità programmatiche nazionale aggiungere le seguenti: e dei Programmi regionali a valere sui Fondi strutturali europei;

   b) al numero 1), sostituire le parole: europea e nazionale con le seguenti: europea, nazionale e regionale a valere sui Fondi strutturali europei.
1.28. Roggiani.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Qualora l'Accordo per la coesione non sia definito entro sei mesi, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi.
1.30. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 1), sostituire le parole: e delle eventuali linee con le seguenti: o delle linee e sopprimere le parole: nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;

   b) al numero 2), sostituire le parole: di ciascun intervento o linea d'azione con le seguenti: dell'Accordo per la coesione;

   c) sostituire il numero 5) con il seguente: 5) l'entità e il relativo utilizzo delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento di tutti i programmi regionali e provinciali europei cofinanziati dai fondi europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della citata legge n. 178 del 2020, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La modifica del piano finanziario dell'Accordo per la coesione è consentita qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione;

   b) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dopo le parole: «cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027» sono aggiunte le seguenti: «nonché dal fondo europeo FEASR della programmazione 2023-2027» e le parole: «15 punti» sono sostituite dalle seguenti: «30 punti».
1.31. Stefanazzi.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 1), sostituire le parole: e delle eventuali con le seguenti: o delle linee e sopprimere le parole: nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;

   b) al numero 2), sostituire le parole: di ciascun intervento o linea d'azione con le seguenti: dell'Accordo per la coesione;

   c) sostituire il numero 5) con il seguente: 5) l'entità e il relativo utilizzo delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento di tutti i programmi regionali e provinciali europei cofinanziati dai fondi europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della citata legge n. 178 del 2020, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazione, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
1.32. Stefanazzi.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), numero 1), sostituire le parole: congiuntamente alla regione o alla con le seguenti: d'intesa con la regione o con la.
1.33. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), numero 6), sopprimere le parole: articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi.
1.39. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 1, capoverso comma 178, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) agli Accordi per la coesione si applicano le disposizioni sui Comitati di sorveglianza di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
1.40. Barbagallo, Sarracino.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese quelle destinate alla competitività del sistema produttivo.
1.42. Peluffo.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera f), sostituire le parole: a seguito con le seguenti: nelle more e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salva revoca nell'ipotesi di mancata registrazione.
1.44. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera g), dopo le parole: il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR aggiungere le seguenti: , anche su richiesta di uno degli enti interessati,.
1.45. Barbagallo, Sarracino.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera h), sostituire le parole: 10 settembre con le seguenti: 15 ottobre.
1.47. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera i), sopprimere le parole da: Per far fronte a eventuali carenze di liquidità fino alla fine della medesima lettera.
1.49. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera i), ultimo periodo, sostituire le parole: sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato con le seguenti: d'intesa con l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato, sempre nell'ambito del medesimo Accordo per la coesione.
1.50. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e provvede a riassegnare all'amministrazione titolare dell'intervento definanziato un pari ammontare di risorse.
1.51. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso comma 178, sopprimere la lettera l).
1.52. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 1, capoverso comma 178, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: l-bis) ai fini dell'efficace attuazione degli Accordi per la coesione, per ogni Accordo è istituito un apposito Comitato di Sorveglianza, costituito secondo i princìpi previsti dall'articolo 44, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
1.54. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Sopprimere il comma 2.
1.55. Santillo, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dal presente articolo, aggiungere le seguenti: su richiesta di ciascuna amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma interessata e dopo le parole: che risultano aggiungere le seguenti: dalle stesse.
1.56. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data del 31 dicembre 2024.
1.57. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei fino alla fine del medesimo periodo.
1.58. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dal terzo periodo con le seguenti: dal terzo e dal quarto periodo e dopo il terzo periodo inserire il seguente: Le modifiche dell'Accordo consistenti nella previsione di ulteriori interventi finanziati a valere sulle economie maturate sugli interventi o linee d'azione previsti dall'Accordo sottoscritto, ovvero derivanti dal definanziamento totale o parziale degli stessi, sono comunicate dalla regione interessata al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la presa d'atto da parte del Ministro.
1.59. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: , sulla base degli esiti fino alla fine del medesimo periodo .
1.61. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere il secondo periodo;

   b) al terzo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente e sostituire la parola: dimostrazione con la seguente: comunicazione.
1.62. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La modifica del piano finanziario dell'Accordo per la coesione è consentita qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.
1.63. Stefanazzi.

  Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il cronoprogramma, come definito dall'Accordo per la coesione, può essere modificato qualora, sulla base di valide motivazioni tempestivamente fornite, le amministrazioni assegnatarie ne facciano richiesta.
1.64. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di promuovere la coesione territoriale e la solidarietà sociale e garantire una condivisione degli obiettivi di sviluppo economico tra lo Stato e le regioni e una piena concertazione degli interventi e dei progetti a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si riunisce con cadenza semestrale ai fini di valutare gli obiettivi raggiunti e delineare le linee di indirizzo e coordinamento.
1.65. Santillo, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nel caso in cui intervengano modifiche ai sensi del comma 3, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, gli Accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, come modificato dal presente articolo.
1.66. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale» sono sostituite dalle seguenti: «cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus, dal Fondo per una transizione giusta (JTF), dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 20 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale sia per interventi relativi a spese di investimento che di spesa corrente».
1.67. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dopo le parole: «cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027» sono aggiunte le seguenti: «nonché dal fondo europeo FEASR della programmazione 2023-2027» e le parole: «15 punti» sono sostituite dalle seguenti: «30 punti».
1.68. Stefanazzi.

ART. 2.

  Al comma 2, dopo le parole: viene erogata aggiungere le seguenti: , anche in più soluzioni,.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: , a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, aggiungere le seguenti: sulla base della spesa sostenuta dai beneficiari, e al secondo periodo, dopo le parole: spese sostenute aggiungere le seguenti: dai beneficiari;

   b) sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Il mancato rispetto del piano finanziario dell'Accordo per la coesione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un ammontare corrispondente alla differenza tra l'importo della dotazione nel piano finanziario per l'anno n, e i pagamenti complessivamente effettuati entro l'anno n+3, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal presente decreto, secondo criteri di premialità nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178;

   c) al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale e sostituire le parole: e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi con le seguenti: e delle eventuali azioni correttive poste in essere;

   d) al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;

   e) sostituire il comma 7 con il seguente: 7. In caso di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio, imputabile alla diretta responsabilità delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse, ovvero di mancato invio della relazione annuale di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a quarantacinque giorni per motivare il mancato monitoraggio e le azioni poste in essere per porvi rimedio.
2.1. Stefanazzi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: viene erogata aggiungere le seguenti: , anche in più soluzioni,.
2.2. Stefanazzi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino al 10 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, entro il primo semestre 2024 viene, in ogni caso, erogata alle regioni e alle province autonome un'anticipazione del 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 ad essi imputate da utilizzare per le spese di progettazione esecutiva.;

   b) sopprimere il comma 4;

   c) al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale;

   d) al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;

   e) al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
2.3. Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino al 10 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento.
2.4. Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, entro il primo semestre 2024 viene, in ogni caso, erogata alle regioni e alle province autonome un'anticipazione del 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2017 ad essi imputate da utilizzare per le spese di progettazione esecutiva
2.6. Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: , a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, aggiungere le seguenti: sulla base della spesa sostenuta dai beneficiari;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: spese sostenute aggiungere le seguenti: dai beneficiari.
2.7. Stefanazzi.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.

   b) sopprimere il comma 6;

   c) al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
2.8. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale;

   b) al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;

   c) al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
2.10. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 6

   b) al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
2.11. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
2.12. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

  Sopprimere il comma 4.
2.13. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Il mancato rispetto del piano finanziario dell'Accordo per la coesione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un ammontare corrispondente alla differenza tra l'importo della dotazione nel piano finanziario per l'anno n, e i pagamenti complessivamente effettuati entro l'anno n+3, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal presente decreto, secondo criteri di premialità nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178.
2.14. Stefanazzi.

  Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, dopo la parola: determina aggiungere le seguenti: , previa verifica con l'Amministrazione assegnataria delle risorse delle motivazioni del mancato rispetto del cronoprogramma,;

   b) dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
2.15. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: dell'Accordo medesimo con le seguenti: dell'intervento e aggiungere, in fine, le parole: , salvo che dall'istruttoria svolta dai competenti uffici risulti che il ritardo è dovuto a causa non imputabile all'Amministrazione beneficiaria e comunque sia recuperabile nel periodo di programmazione;

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: secondo criteri di premialità, nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178 con le seguenti: dall'Amministrazione centrale o regionale assegnataria delle medesime risorse.

  Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.
2.16. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dell'Accordo medesimo con le seguenti: dell'intervento e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che dall'istruttoria svolta dai competenti uffici risulti che il ritardo è dovuto a causa non imputabile all'Amministrazione beneficiaria e comunque sia recuperabile nel periodo di programmazione.
2.17. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: secondo criteri di premialità, nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178 con le seguenti: dall'Amministrazione centrale o regionale assegnataria delle medesime risorse.
2.20. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale e sostituire le parole: e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi con le seguenti: e delle eventuali azioni correttive poste in essere.

  Conseguentemente:

   a) al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;

   b) al comma 7, sopprimere la parola: semestrale.
2.22. Stefanazzi.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.

  Conseguentemente:

   a) al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;

   b) al comma 7, sopprimere la parola: semestrale.
2.23. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.
2.24. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. In caso di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio, imputabile alla diretta responsabilità delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse, ovvero di mancato invio della relazione annuale di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a quarantacinque giorni per motivare il mancato monitoraggio e le azioni poste in essere per porvi rimedio.
2.25. Stefanazzi.

  Al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
2.26. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3.1. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

  1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari della programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
3.2. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

  1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime Province autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna Provincia.
3.01. Stefanazzi.

ART. 4.

  Sopprimere il comma 4.
4.1. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

ART. 6.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
6.1. Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere la parola: esclusivamente;

   b) dopo la parola: interventi aggiungere le seguenti: o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi;

   c) dopo le parole: 31 marzo 2023, n. 36 aggiungere le seguenti: , e interventi di notevole complessità o interventi di sviluppo integrato relativi a particolari ambiti territoriali a prescindere dal valore complessivo.
*6.2. Roggiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente e dopo la parola: interventi aggiungere le seguenti: o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi.
*6.5. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 6, sopprimere le parole: anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea.
6.8. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

ART. 7.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, sopprimere le parole: STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E
*7.1. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, sopprimere le parole: STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E
*7.2. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, il Comitato Tecnico Aree Interne di cui alla Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 9, è integrato dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: La Cabina di regia con le seguenti: Il Comitato Tecnico Aree Interne;

   b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: la Cabina di regia con le seguenti: il Comitato Tecnico Aree Interne e, all'ultimo periodo, sostituire le parole: sentita la Cabina di regia con le seguenti: sentito il Comitato Tecnico Aree Interne;

   c) ai commi 5 e 6, ovunque ricorrono, sostituire le parole: la Cabina di regia con le seguenti: il Comitato Tecnico Aree Interne.
7.3. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dal Ministro per lo sport e i giovani, nonché aggiungere le seguenti: dal presidente del CNEL,.
7.5. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: dai presidenti delle regioni e delle province autonome.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2:

    1) sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) esercita funzioni di indirizzo nei settori di competenza in materia di servizi essenziali e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;

    2) sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, la parte finanziaria a valere sulle risorse nazionale di ciascuna Strategia Territoriale elaborata in condivisione tra regioni e comuni capofila di ciascuna Area Interna;

    3) alla lettera e), sopprimere le parole: ai soggetti attuatori.

   b) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato «Piano strategico nazionale delle aree interne», di seguito PSNAI. Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, esclusivamente con riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

   c) sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. L'attivazione delle risorse per l'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne sia a valere sulle risorse nazionali o regionali che su quelle europee, è in capo a ciascuna regione o provincia autonoma che sottoscrive apposito Accordo con l'area in cui sono declinati gli interventi, completi di CUP, e sono stabilite le rispettive responsabilità, ai fini della successiva attivazione e monitoraggio degli interventi medesimi.;

   d) al comma 5, sostituire le parole: dagli enti e dai soggetti attuatori con le seguenti: dalle regioni o dalle province autonome e sopprimere le parole: ed europee.
7.6. Stefanazzi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: dai presidenti delle regioni e delle province autonome.
7.7. Stefanazzi.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7.12. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: i Ministri aggiungere le seguenti: e i presidenti di regione.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sopprimere la lettera c);

   b) sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. In coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le regioni approvano le strategie territoriali delle rispettive aree interne per la cui attuazione è assicurata la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, anche attraverso la sottoscrizione di Accordi di programma quadro.
7.14. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: i Ministri aggiungere le seguenti: e i presidenti di regione.
7.15. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 2 , sostituire la lettera a) con la seguente: a) esercita funzioni di indirizzo nei settori di competenza in materia di servizi essenziali e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui alla lettera b), la parte finanziaria a valere sulle risorse nazionale di ciascuna Strategia Territoriale elaborata in condivisione tra regioni e comuni capofila di ciascuna Area Interna;

    2) alla lettera e), sopprimere le parole: ai soggetti attuatori;

   b) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato <<Piano strategico nazionale delle aree interne>>, di seguito PSNAI. Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, esclusivamente con riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio – sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).;

   c) sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. L'attivazione delle risorse per l'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne sia a valere sulle risorse nazionali o regionali che su quelle europee, è in capo a ciascuna regione o provincia autonoma che sottoscrive apposito Accordo con l'area in cui sono declinati gli interventi, completi di CUP, e sono stabilite le rispettive responsabilità, ai fini della successiva attivazione e monitoraggio degli interventi medesimi.;

   d) al comma 5, sostituire le parole: dagli enti e dai soggetti attuatori con le seguenti: dalle regioni o ovvero dalle province autonome e sopprimere le parole: ed europee.
7.16. Stefanazzi.

  Al comma 2, lettera b), dopo la parola: approva aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza unificata e previa consultazione con i portatori di interessi collettivi o diffusi,.
7.17. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
7.18. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: socio-sanitari aggiungere le seguenti: nonché per lo sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese.
*7.23. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: socio-sanitari aggiungere le seguenti: nonché per lo sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese.
*7.26. Peluffo, Curti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: salvaguardando quanto realizzato in attuazione dell'Accordo di Partenariato per Italia 2014-2020 e del ciclo di programmazione 2021-2027.
7.29. Roggiani, Ubaldo Pagano, Peluffo.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. In coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le regioni approvano le strategie territoriali delle rispettive aree interne per la cui attuazione è assicurata la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, anche attraverso la sottoscrizione di Accordi di programma quadro.
7.32. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Istituzione delle zone franche montane nella Regione Siciliana)

  1. Al fine di favorire dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna site nel territorio della Regione Siciliana, sono istituite le Zone franche montane.
  2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per le attività produttive, sono individuate le zone franche montane, le zone di esenzione e i parametri per l'allocazione delle risorse sulla base dei seguenti criteri: oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente parimenti inferiore a 15.000 abitanti, dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico registrato in tali aree negli ultimi cinquanta anni.
  3. Le imprese e le microimprese che hanno la sede principale o operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali, nei limiti del Regolamento (UE) n. 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata, per i primi cinque anni al 60 per cento, per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo anno al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2023 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari ad euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive sul valore della produzione netta per i primi tre periodi di imposta dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per ciascun periodo di imposta;

   c) esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2026 per gli immobili siti nelle zone franche montane, posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per attività economiche avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

   d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

  4. Le agevolazioni possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana in data antecedente al 1° gennaio 2024 nonché da coloro che trasferiscono nelle zone franche montane della Regione Siciliana la sede legale e operativa della loro attività, nei limiti del Regolamento (UE) n. 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 267,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, dopo le parole: PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE aggiungere le seguenti: , ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE MONTANE NELLA REGIONE SICILIANA.
7.01. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 8.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Comune di Lampedusa e Linosa aggiungere le seguenti: e il comune di Porto Empedocle.

  Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: assegnate le relative risorse al Comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di euro 45 milioni di euro con le seguenti: sono assegnate le relative risorse ai Comuni di Lampedusa e Linosa e Porto Empedocle, nel limite complessivo di 65 milioni di euro.
8.1. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il piano è sottoposto alle procedure di VAS ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8.2. Barbagallo, Sarracino.

  Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

  Conseguentemente, al comma 7, sopprimere le parole: , 3 e l'ultimo periodo.
8.3. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Sopprimere i commi 3, 4 e 8.
8.4. Magi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Nel territorio delle Isole Pelagie non è consentito realizzare centri di permanenza per i rimpatri.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
8.5. Magi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, è istituito con urgenza un tavolo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti volto alla verifica della fattibilità tecnico-economica dell'aeroporto di Agrigento, al fine di garantire il diritto alla mobilità degli abitanti della provincia medesima.
8.6. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Iaria.

  Al comma 6, alinea, dopo le parole: ambito portuale aggiungere le seguenti: e sull'intera fascia costiera delle isole Pelagie.

  Conseguentemente:

   a) alla lettera b), sopprimere le parole: e alla riduzione volumetrica delle imbarcazioni;

   b) dopo la parola: Stato aggiungere le seguenti: , che devono ricadere al di fuori dei siti della rete Natura 2000;

   c) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) lo stoccaggio di cui alla lettera precedente è consentito temporaneamente solo in caso di condizioni meteo che non consentono il celere trasporto fuori dall'isola di Lampedusa, che deve comunque avvenire con divieto di riduzione volumetrica sul territorio isolano.
8.7. Magi.

  Al comma 6, alinea, dopo le parole: ambito portuale aggiungere le seguenti: , di recuperare le imbarcazioni lasciate alla deriva al di fuori del porto.
8.8. Soumahoro.

  Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica, entro la soglia massima di 1 milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sino al 31 dicembre 2023, è ammesso l'affidamento diretto per le operazioni di recupero dei relitti delle imbarcazioni dei migranti arenate nell'area portuale, nelle aree di pesca e nel perimetro della riserva marina dell'isola di Lampedusa e Linosa.
8.9. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di ristorare le imprese del settore della pesca nell'isola di Lampedusa, colpite a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce tetto di spesa massimo, è autorizzato per l'anno 2023 un contributo di 500.000 euro.
  6-ter. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 6-bis.
  6-quater. Agli oneri relativi al comma 6-bis, pari a 500.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.10. Soumahoro.

  Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: si applica quanto previsto dal comma 5 con le seguenti: l'intervento per cui si è proceduto alla VIncA non è realizzabile.
8.11. Barbagallo, Sarracino.

  Al comma 8, alinea, sostituire le parole: taglio di alberi senza sostituzione con le seguenti: taglio di alberi con obbligo di reimpianto a fini compensativi.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma, alinea, sostituire le parole: in deroga alla normativa paesaggistica con le seguenti: in deroga alla normativa urbanistica e nel rispetto di quella paesaggistica;

   b) al medesimo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , a condizione che siano installati per soli tre anni, decorsi i quali vanno rimossi.;

   c) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Le deroghe di cui al comma 8 possono essere esercitate esclusivamente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8.12. Magi.

  Al comma 8, alinea, dopo le parole: normativa paesaggistica aggiungere le seguenti: ma nel rispetto delle disposizioni poste a tutela dell'area marina protetta – Isole Pelagie e della Riserva naturale orientata – Isola di Lampedusa.
8.13. Barbagallo, Sarracino.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di fronteggiare la grave ed eccezionale situazione sanitaria nell'isola di Lampedusa e garantire la tutela del diritto alla salute e alle cure a tutta la popolazione dei bacini territoriali limitrofi i cui nosocomi sono interessati dall'eccezionale afflusso della popolazione immigrata, l'Azienda ospedaliera «San Giovanni di Dio» di Agrigento è autorizzata a bandire procedure concorsuali straordinarie, anche in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per assicurare l'integrale copertura dei posti previsti nella propria dotazione organica, con particolare riferimento al personale medico ed infermieristico.
8.14. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 9.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
9.1. Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   a) sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.
(Cabina di regia ZES)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dai Commissari straordinari delle Zone Economiche Speciali e dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Alle riunioni della Cabina di regia possono partecipare singoli Ministri in ragione dei temi da trattarsi e possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.

   b) sopprimere l'articolo 11;

   c) sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Art. 12.
(Portale web delle ZES)

  1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità delle ZES e dei benefici connessi, è istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri il portale web dedicato alle ZES.
  2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nelle diverse ZES e garantisce l'accessibilità allo sportello digitale di ciascuna ZES.
  3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

   d) sopprimere gli articoli 13, 14 e 15;

   e) all'articolo 16, alla rubrica, sopprimere la parola: unica;

   f) sopprimere l'articolo 22.
9.2. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 2, dopo le parole: i territori delle aggiungere le seguenti: aree industriali, artigianali e produttive dei Piani regolatori generali e delle aree individuate dal decreto istitutivo delle ZES secondo l'articolo 4, commi 3 e 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e delle.
9.10. Carfagna, Marattin, Castiglione, Sottanelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché, ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: Unione europea aggiungere le seguenti: nonché dei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.
9.14. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

  Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 aggiungere le seguenti: nonché nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.
*9.15. Mancini, Curti, Orfini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

  Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, aggiungere le seguenti: nonché nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646,.
*9.1000. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e Marche.

  Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: della regione Abruzzo aggiungere le seguenti: e della regione Marche.
9.16. Curti, Manzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In ragione della peculiarità delle regioni a statuto speciale, rimangono in essere le ZES istituite alla data del 31 dicembre 2023 nei territori della Sardegna e Sicilia, alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5, secondo periodo, e 8, nonché di cui all'articolo 22, comma 4.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 10, sostituire il comma 11 con il seguente: 11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

   b) all'articolo 22, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:

   a) le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

   b) all'articolo 5:

    1) le disposizioni di cui al comma 1, lettere a-bis), a-quater) e a-quinquies), si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

    2) al comma 1, lettera a-sexies), le parole: «e nelle ZES interregionali» sono soppresse;

    3) le disposizioni di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo, si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

    4) le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

   c) le disposizioni di cui all'articolo 5-bis si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna.
9.18. Lai.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Organizzazione della ZES unica)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata «Struttura di missione ZES», alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.
  3. La Struttura di missione ZES provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

   a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;

   b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;

   c) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;

   d) sovraintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;

   e) definisce, in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

   f) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

   g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

   h) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica di cui all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  4. La Struttura di missione di cui al comma 2 è composta da un contingente di tre unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, di quattro unità dirigenziali di livello non generale e di sessanta unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate, nel limite massimo di trenta unità nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite minimo di trenta unità, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5 del presente articolo, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.
  5. Il personale non dirigenziale di cui al comma 4 potrà essere individuato in funzione della pianta organica, come definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, comprensiva del personale amministrativo e tecnico atto a garantire il funzionamento dello Sportello Unico Digitale S.U.D.-ZES di cui al successivo articolo 13.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 30 giugno 2024, sono definiti l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici, ivi compresi gli uffici territoriali presso i quali incardinare alcune delle funzioni dell'unità di missione, come definite dal piano strategico della ZES unica, in particolare quelle rivolte alla promozione degli investimenti da parte delle piccole e medie imprese ed allo sviluppo delle aree industriali. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data, comunque successiva alla approvazione del Piano Strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del presente decreto, a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  7. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, dalla data di passaggio delle funzioni dai Commissari di Governo a favore della struttura della Unità di missione di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione ZES può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  8. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 7, la Struttura di missione ZES può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  9. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui all'ultimo periodo del comma 6, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, cessano dal proprio incarico così come gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 ed i contratti stipulati dalla Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  10. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4,comma 6-bis del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.
  11. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 3 è abrogato.
  11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).
  12. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «di progetti infrastrutturali» sono sostituite dalle seguenti: «di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche».

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, comma 3, dopo le parole: Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, inserire le seguenti: previo parere vincolante delle Regioni interessate nonché;

   b) all'articolo 13:

    1) al comma 2, alinea, dopo le parole: e ha competenza aggiungere le seguenti: esclusiva;

    2) al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate al SUAP attualmente istituiti presso i Commissari di Governo della ZES ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater dell'articolo articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

   c) all'articolo 14:

    1) al comma 2, dopo le parole: I progetti aggiungere le seguenti: di autorizzazione unica;

    2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tuttavia, qualora il proponente disponga già di alcuni titoli autorizzatori necessari all'insediamento, gli stessi saranno inglobati, rinnovati e, ove richiesto dal proponente medesimo, modificati con la conferenza di servizi di cui al successivo articolo 15 comma 3;

   d) all'articolo 15, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora alla data di scadenza dei termini della conferenza di servizi siano resi tutti i pareri e la determinazione conclusiva del provvedimento non possa essere adottata per assenza di un singolo parere ovvero del giudizio sulla valutazione di impatto ambientale e quindi con provvedimenti non suscettibili di essere superati con l'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Struttura di missione ZES può statuire, a richiesta del soggetto proponente, l'improcedibilità del procedimento indicando le ragioni ed il soggetto la cui omissione ha determinato la paralisi della conferenza di servizi;

   e) all'articolo 16:

    1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Al fine di fruire del credito di imposta di cui al presente articolo, le imprese devono aver presentato, preliminarmente a qualsiasi atto autorizzatorio (CILA, SCIA, autorizzazione unica o similari), la Comunicazione preventiva allo sportello S.U.D.-ZES preannunciando la richiesta di concessione del credito di imposta, previo deposito del progetto, del business plan e di un computo metrico preciso delle spese che si intende realizzare secondo un crono programma indicato; la presentazione della comunicazione preventiva non determina il sorgere di alcun diritto al credito di imposta ma costituisce presupposto per il suo rilascio al fine di garantire i successivi controlli dell'Agenzia delle entrate;

    2) al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Tale limite non si applica alle piccole e medie imprese.
10.1. D'Alfonso.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Organizzazione della ZES unica)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2 e dai coordinatori delle strutture regionali ZES di cui al comma 2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'organizzazione delle Strutture regionali ZES, il contingente di personale assegnato e le competenze degli uffici. Il personale non dirigenziale in servizio presso le strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, transita alla corrispondente Struttura regionale ZES. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data a decorrere dalla quale sono trasferite alle Strutture regionali ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 91 del 2017.
  3. I coordinatori delle strutture regionali ZES di cui al comma 2 sono nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  4. Le strutture regionali ZES provvedono, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

   a) assicurano, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;

   b) svolgono compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;

   c) partecipano all'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;

   d) definiscono, in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

   e) definiscono, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

   f) curano l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

   g) contribuiscono allo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica di cui all'articolo 12;

   h) gestiscono gli sportelli unici digitali di cui al comma 5.

  5. Le istanze di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto sono presentate agli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  6. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026, la Strutture regionali ZES possono assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e in ogni caso secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  7. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 4 e 5, le Strutture regionali ZES possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 2, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ove non confermati come coordinatori delle Strutture regionali ZES, cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alle Strutture regionali ZES, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 2. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.
  9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.
  10. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 3 è abrogato.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).
  12. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «di progetti infrastrutturali» sono sostituite dalle seguenti: «di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche».

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: La Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2 con le seguenti: La Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, con il supporto dei coordinatori delle Strutture regionali ZES,;

   b) all'articolo 12:

    1) al comma 1, sopprimere le parole: presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2,;

    2) al comma 2, sostituire le parole: allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13 con le seguenti: agli sportelli unici digitali di cui all'articolo 10, comma 5;

   c) sopprimere l'articolo 13;

   d) all'articolo 15:

    1) al comma 1, sostituire le parole: allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13 con le seguenti: agli sportelli unici digitali di cui all'articolo 10, comma 5;

    2) al comma 3, sostituire le parole: il S.U.D. ZES con le seguenti: lo sportello unico digitale di cui all'articolo 10, comma 5;

    3) al comma 4, sostituire le parole: la Struttura di missione ZES con le seguenti: il coordinatore della struttura regionale ZES;

    4) al comma 6, sostituire le parole: il rappresentante della Struttura di missione ZES con le seguenti: il coordinatore della struttura regionale ZES e le parole: il coordinatore della Struttura di missione ZES con le seguenti: il coordinatore della struttura regionale ZES;

    5) sopprimere il comma 7;

   e) all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: alla Struttura di missione ZES e al coordinatore della predetta Struttura con le seguenti: alle Strutture regionali ZES.
10.2. Carfagna, Marattin, Castiglione, Sottanelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Organizzazione della ZES Unica)

  1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro del turismo, il Ministro della cultura, d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, definisce con proprio decreto l'organizzazione della ZES unica che prevede il coordinamento tra una struttura centrale con compiti di monitoraggio e vigilanza e le strutture territoriali situate nelle regioni del Mezzogiorno.
10.3. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, dopo le parole: dal Ministro della cultura, aggiungere le seguenti: dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: Alle riunioni della Cabina di regia aggiungere le seguenti: partecipano stabilmente le autorità dei Sistemi Portuali, le Camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e.
10.5. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dal Ministro delle imprese e del made in Italy, aggiungere le seguenti: dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: Alle riunioni della Cabina di regia, aggiungere le seguenti: partecipano stabilmente le Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e

   b) al comma 3, lettera e), dopo le parole: con le amministrazioni centrali aggiungere le seguenti: e territoriali;

   c) al comma 4:

    1) al primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: seicentosessanta;

    2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le restanti unità di personale di cui al primo periodo sono individuate tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 19;

   d) al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Conclusi i procedimenti volti a garantire la concreta entrata in funzione della Struttura di missione ZES, comprese le procedure di selezione e reclutamento dell'intero contingente di personale di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono trasferite alla Struttura di missione ZES.;

   e) all'articolo 19:

    1) al comma 1, le parole: duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento sono sostituite dalle seguenti: duemilaottocento unità, di cui seicentosettantuno unità riservate al predetto Dipartimento;

    2) al comma 3, lettera a), le parole: euro 2.631.154 per l'anno 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 sono sostituite dalle seguenti: euro 20. 631.154 per l'anno 2024 ed euro 50.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025.;

    3) al comma 8:

     3.1) all'alinea, le parole: pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 sono sostituite dalle seguenti: pari a euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000;

     3.2) alla lettera a), le parole: euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 sono sostituite dalle seguenti: euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000;

     3.3) alla lettera b), le parole: 5.262.307 sono sostituite dalle seguenti: 50.000.000;

   f) all'articolo 22, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze, comunque, presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Ferme restando le funzioni decisorie attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al suo coordinatore, fino alla piena operatività della Struttura di missione ZES e all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, secondo periodo, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3, svolgono le attività istruttorie inerenti alle funzioni attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES, garantendo il coordinamento con gli altri livelli istituzionali e il coinvolgimento, ai fini dell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 11, delle Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti.
10.4. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché, aggiungere le seguenti: dal Presidente del CNEL,.
10.9. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, aggiungere le seguenti: e dal Presidente dell'ANCI o suo delegato.

  Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
10.11. Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la parola: coordinatore aggiungere le seguenti: , nominato d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2 e con il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,;

   b) al comma 3:

    1) alla lettera e), sopprimere la parola: centrali;

    2) alla lettera g), premettere le seguenti parole: previa intesa sulle modalità attuative acquisita nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

   c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La congruità del personale di cui al comma 2 è monitorata, con cadenza almeno semestrale, dalla Cabina di regia di cui al comma 1;

   d) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,;

   e) al comma 6, dopo la parola: assumere aggiungere le seguenti: , previa intesa con le Regioni territorialmente interessate,;

   f) sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, costituiscono articolazioni territoriali della Struttura di missione di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 5 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.;

   g) al comma 9, dopo le parole: del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: nonché alle regioni territorialmente interessate.
10.13. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e dai Presidenti delle Autorità di sistema portuale e dai rappresentanti dei consorzi di sviluppo industriale presenti sul territorio della ZES unica.
10.15. Lai.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e dai Presidenti delle Autorità di sistema portuale.
10.16. Lai.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e dai rappresentanti dei consorzi di sviluppo industriale presenti sul territorio della ZES unica.
10.17. Lai.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La Cabina di regia ZES è composta, inoltre, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti, del settore bancario, finanziario e assicurativo, delle Autorità di sistema portuale, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    al primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: duecento;

    al secondo periodo sostituire, ovunque ricorre, la parola: trenta con la seguente: cento;

   b) sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 26.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede, quanto a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).
10.19. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso, Scotto.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La Cabina di regia ZES è composta, inoltre, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti, del settore bancario, finanziario e assicurativo, delle Autorità di sistema portuale, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10.20. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere invitati come osservatori con le seguenti: sono invitati a partecipare.
*10.22. Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere invitati come osservatori con le seguenti: sono invitati a partecipare.
*10.23. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere invitati con le seguenti: sono invitati e le parole: e dei portatori di interessi con le seguenti: e possono essere invitati i portatori di interessi.
10.24. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 3, lettera e), dopo le parole: con le amministrazioni centrali aggiungere le seguenti: e territoriali.
10.31. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, D'Alfonso.

  Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: promuovendo anche la stipula di appositi protocolli con le Prefetture territorialmente competenti ai fini della verifica dei profili di legalità con riguardo all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nella ZES unica.
10.32. Barbagallo, Sarracino.

  Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) cura l'inserimento dei dati identificativi di ogni singola iniziativa, nonché i dati di avanzamento delle iniziative stesse nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
10.36. Barbagallo, Sarracino.

  Al comma 4, sostituire la parola: sessanta con la seguente: seicentosessanta.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le restanti unità di personale di cui al primo periodo sono individuate tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 19.;

   b) all'articolo 19:

    1) al comma 1, sostituire le parole: duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento, con le seguenti: duemilaottocento unità, di cui seicentosettantuno unità riservate al predetto Dipartimento;

    2) al comma 3, lettera a), sostituire le parole: euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: euro 20. 631.154 per l'anno 2024 e euro 50.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025.

    3) al comma 8:

     3.1) all'alinea, sostituire le parole: pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 con le seguenti: pari a euro 80.000.000 per l'anno 2024 e euro 145.000.000;

     3.2) alla lettera a), sostituire le parole: euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 con le seguenti: euro 80.000.000 per l'anno 2024 e euro 145.000.000;

     3.3) alla lettera b), sostituire le parole: 5.262.307 con le seguenti: 50.000.000.
10.38. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: duecento.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al medesimo comma 4, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorre, la parola: trenta con la seguente: cento;

   b) sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 26.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede, quanto a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).
10.39. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso, Scotto.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo;

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere il comma 8;

   b) sostituire il comma 11 con il seguente:

   11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

   c) all'articolo 22, sopprimere i commi 1, 4 e 5.
10.44. Lai.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 8;

   b) all'articolo 11, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è individuata, altresì, la data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2021, n. 123. A decorrere da tale data i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 91 del 2017, cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 4, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4, del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma precedente del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.
10.45. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Conclusi i procedimenti volti a garantire la concreta entrata in funzione della Struttura di missione ZES, comprese le procedure di selezione e reclutamento dell'intero contingente di personale di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono trasferite alla Struttura di missione ZES.

  Conseguentemente, all'articolo 22, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze, comunque, presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Ferme restando le funzioni decisorie attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al suo coordinatore, fino alla piena operatività della Struttura di missione ZES e all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, secondo periodo, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3, svolgono le attività istruttorie inerenti alle funzioni attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES, garantendo il coordinamento con gli altri livelli istituzionali e il coinvolgimento, ai fini dell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 11, delle autorità dei Sistemi Portuali, le Camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti.
10.46. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 6, dopo le parole: in tal caso, aggiungere le seguenti: anche in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e in ogni caso.
10.47. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Sopprimere il comma 12.
10.52. Barbagallo, Sarracino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR assicura il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica.
  2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR individua con proprio decreto, un piano di monitoraggio che, sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, consente di valutare l'efficacia delle iniziative attraverso i seguenti principali indicatori di realizzazione e risultato:

   a) numero di nuove imprese insediate nella ZES suddivise per settore merceologico e classe dimensionale;

   b) numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZES;

   c) valore del fatturato delle imprese insediate nella ZES unica suddivise per classe dimensionale;

   d) valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale.

   e) valore dei benefici fiscali e delle agevolazioni concessi suddivise per classe dimensionale e settore merceologico delle imprese.

  3. Gli esiti del monitoraggio sono pubblicati, con periodicità almeno semestrale, sul sito Opencoesione
  4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10.01. Barbagallo, Sarracino.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire la parola: triennale con la seguente: settennale.

  Conseguentemente, all'articolo 16, comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.
11.1. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Al comma 1, dopo le parole: in coerenza con il PNRR aggiungere le seguenti: e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi SIE.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: e le modalità di attuazione aggiungere le seguenti: assicurando specifica attenzione al sistema dei porti e interporti, alle infrastrutture e alle aree retro-portuali.
11.2. Roggiani.

  Al comma 1, dopo le parole: in coerenza con il PNRR aggiungere le seguenti: e con le strategie regionali di specializzazione intelligente e con i piani regionali finanziati con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e con il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) già approvati.
11.4. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Al comma 1 dopo le parole: in coerenza con il PNRR aggiungere le seguenti: e con le politiche di coesione dell'Unione europea relative alla programmazione 2021-2027.
11.5. Barbagallo, Sarracino.

  Al comma 1, sostituire le parole: settori da promuovere e quelli da rafforzare con le seguenti: le priorità produttive e le specializzazioni strategiche da promuovere e da rafforzare, le modalità per accompagnare le imprese innovative con politiche per la formazione e la valorizzazione del capitale umano, le iniziative per sostenere l'ampliamento e l'integrazione del sistema produttivo meridionale nelle filiere strategiche indicate nella Strategia industriale europea.
11.7. Barbagallo, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: di sviluppo della ZES unica aggiungere le seguenti: ponendo particolare attenzione all'accessibilità garantita dalla filiera dei trasporti,
11.11. Barbagallo, Peluffo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito del Piano strategico sono altresì definite le misure volte allo sviluppo delle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 che ricadono nel territorio della ZES unica.
11.18. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, dopo la parola: predispone aggiungere le seguenti: , d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e sentite le Autorità dei sistemi portuali, le Camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle medesime regioni,.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: , previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1 aggiungere le seguenti: e d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2.
11.25. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, D'Alfonso.

  Al comma 2, dopo la parola: predispone aggiungere le seguenti: , d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e sentite le Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle medesime regioni,
11.26. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, D'Alfonso.

  Al comma 2, sostituire le parole: garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate con le seguenti: previa acquisizione delle proposte pervenute dalle regioni interessate.
11.27. Castiglione, Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: in sede di conferenza di servizi istruttoria.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.
11.29. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in sede di conferenza di servizi istruttoria.
11.33. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dell'ANCI.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: , previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1 aggiungere le seguenti: e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
11.35. Ubaldo Pagano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del partenariato economico e sociale, ai sensi del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240 del 7 gennaio 2014.
11.39. Peluffo.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: dell'ANCI e dell'Unione Province d'Italia, delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, della rappresentanza delle Università e dei Centri di ricerca. Le regioni attivano nelle fasi di elaborazione del piano strategico i tavoli del partenariato istituiti nell'ambito delle politiche di coesione ai quali partecipano, ove non già presenti, le Università e i centri di ricerca presenti nella regione.
11.40. Barbagallo, Sarracino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il piano strategico della ZES unica tiene conto dei piani strategici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, dei piani strategici definiti dalle città metropolitane e dei documenti di programmazione strategica di sistema definiti dalle autorità di sistema portuale ricadenti nei territori della ZES unica.
11.41. Barbagallo, Sarracino.

  Al comma 3, dopo le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
11.42. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso, Lacarra.

  Al comma 3, dopo le parole: previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, aggiungere le seguenti: e d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2.
11.44. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, D'Alfonso.

  Al comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 10, comma 1, aggiungere le seguenti: e sentite le parti sociali.
11.45. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in sede di conferenza di servizi istruttoria.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

   b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione ZES su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle Regioni competenti ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.
*11.28. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Barbagallo, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione ZES su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle Regioni competenti ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.
*11.47. Barbagallo, Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

ART. 12.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e la visibilità di ulteriori strumenti regionali di agevolazione dei progetti di investimento.
12.2. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

ART. 13.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio nazionale, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale per le attività produttive, denominato S.U.D. nazionale, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e con le seguenti: Il S.U.D. nazionale;

   b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: S.U.D. ZES con la seguente: S.U.D. nazionale;

   c) all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: all'interno della ZES unica;

   d) all'articolo 14, comma 2, sopprimere le parole: all'interno della ZES unica;

   e) all'articolo 15, comma 1, sopprimere le parole: all'interno della ZES unica;

   f) all'articolo 15, comma 3, sostituire le parole: S.U.D. ZES con la seguente: S.U.D. nazionale;

   g) all'articolo 15, comma 4, lettera b), sopprimere le parole: nonché il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica.
13.1. Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo sportello unico digitale ZES è articolato in sedi regionali presenti in ciascuna delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, competenti per territorio ad esercitare le funzioni attribuite al S.U.D. ZES ai sensi degli articoli 14 e 15.
13.2. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e.
*13.5. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: l'intervento edilizio aggiungere la seguente: produttivo;
*13.9. De Luca.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: da realizzarsi ad iniziativa e con risorse di soggetti imprenditoriali privati.
13.10. Barbagallo, Sarracino.

ART. 14.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: nonché e dopo le parole: decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 aggiungere le seguenti: nonché dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio,.
*14.4. Peluffo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività aggiungere le seguenti: o comunque non soggetti a un titolo abilitativo espresso.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, sopprimere le parole: entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 22, comma 2;

   b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di loro competenza. In tali casi, per gli interventi privi di rilevanza strategica individuati dal piano di cui all'articolo 11, è data la facoltà all'impresa di avvalersi dello Sportello unico per le attività produttive.
*14.9. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: attività economiche aggiungere le seguenti: , alle opere pubbliche, incluse quelle infrastrutturali,.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle opere pubbliche, incluse quelle infrastrutturali. Per le opere e i progetti di qualsiasi natura per i quali i relativi appalti risultino già assegnati alla data del 31 dicembre 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

   b) al comma 2, dopo le parole: attività economiche aggiungere le seguenti: , alle opere pubbliche, incluse quelle infrastrutturali,;

   c) all'articolo 22, comma 1, sopprimere la lettera c).
14.5. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: , non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività aggiungere le seguenti: di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i procedimenti per i quali, in ragione dell'ubicazione, del settore di attività, della rilevanza economica dell'investimento, del numero di enti coinvolti o delle particolari caratteristiche dell'intervento, si applica l'autorizzazione unica di cui all'articolo 15.
14.6. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività aggiungere le seguenti: o comunque non soggetti a un titolo abilitativo espresso.
14.10. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

  Sopprimere il comma 2.
*14.12. Barbagallo, Sarracino.

  Sopprimere il comma 2.
*14.13. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: Entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 22, comma 2.
14.15. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di loro competenza. In tali casi, per gli interventi privi di rilevanza strategica individuati dal piano di cui all'articolo 11, è data la facoltà all'impresa di avvalersi dello Sportello unico per le attività produttive.
14.18. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

ART. 15.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere pubbliche e private e alle altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale, ivi incluse le aree immediatamente retroportuali. Nel caso di investimenti privati, la Struttura di missione ZES provvede a trasmettere, entro il termine di cui al comma 4, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi, informandone tramite lo sportello unico digitale di cui all'articolo 13 la Struttura di missione ZES, ed a rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi della presente legge. Alla conferenza di servizi partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES, il quale rappresenta le amministrazioni statali invitate ed è abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni stesse su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quarto periodo, si applicano le previsioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo.
15.11. Barbagallo.

  Al comma 1, dopo le parole: previsti dalle normative di settore aggiungere le seguenti: e nel rispetto delle pertinenti normative regionali
15.2. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'istruttoria delle istanze si provvede seguendo l'ordine cronologico della presentazione.
15.3. Barbagallo, Sarracino.

  Al comma 4, sopprimere la lettera c).
15.6. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Nel caso in cui la realizzazione dell'intervento comporti una variante dello strumento urbanistico e l'intervento sia assoggettato alle procedure di via, il parere del comune interessato dalla variante è espresso dopo la conclusione del procedimento di via.
15.7. Barbagallo, Sarracino.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni.
15.8. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
15.9. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Sopprimere il comma 7
15.10. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale. In tal caso, l'istanza e la documentazione è presentata per il tramite dello Sportello Z.E.S. all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi.
15.13. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Con riguardo alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica, relative al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, continua ad applicarsi in ogni caso il procedimento autorizzatorio previsto dagli articoli da 44 a 54 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.
15.17. Lai.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Il rispetto dei termini previsti dal presente articolo viene monitorato, con cadenza almeno semestrale, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, che individua le opportune misure in caso di mancato rispetto degli stessi.
15.20. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

ART. 16.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026 alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare entro il 30 dicembre 2023, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
16.1. Sarracino, De Luca, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 2024 con le seguenti: Per gli anni 2024, 2025 e 2026

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, dopo le parole: investimenti aggiungere, in fine, le seguenti: o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

    2) sopprimere il secondo periodo;

   b) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, sopprimere le parole: Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6,;

    2) al primo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 con le seguenti: dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2026;

    3) al secondo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.

   c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2016, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, di cui all'articolo 9, comma 1, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175, 176 dell'articolo 1 della medesima legge. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

   d) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Credito d'imposta e riduzione IRES ZES unica.
16.2. Scerra, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 2024 con le seguenti: Per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, sostituire le parole: 15 novembre 2024 con le seguenti: 15 novembre 2026;

   b) al comma 6, sostituire le parole: per l'anno 2024 con le seguenti: per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
*16.3. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 2024 con le seguenti: Per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, sostituire le parole: 15 novembre 2024 con le seguenti: 15 novembre 2026;

   b) al comma 6, sostituire le parole: per l'anno 2024 con le seguenti: per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
*16.4. Scerra, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: acquisto di terreni aggiungere le seguenti: o fabbricati anche già utilizzati.
**16.10. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: acquisto di terreni aggiungere le seguenti: o fabbricati anche già utilizzati.
**16.11. Lai, D'Alfonso, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Roggiani, Stefanazzi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ovvero all'ampliamento aggiungere le seguenti: o all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica.
16.13. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: agli investimenti aggiungere, in fine, le seguenti: o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
16.14. Scerra, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'acquisizione di immobili strumentali può avere a oggetto anche attivi non nuovi.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'articolo 5, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123, si interpreta nel senso che l'acquisizione di immobili strumentali può avere a oggetto anche attivi non nuovi.
16.16. Marattin, Carfagna, Sottanelli.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
16.19. Scerra, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento
16.24. Peluffo.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti nei beni indicati nel comma 2, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
*16.37. Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti nei beni indicati nel comma 2, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
*16.38. Marattin, Carfagna, Sottanelli.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6 con le seguenti: Fermo restando il limite complessivo di spesa eventualmente definito ai sensi dei commi 6 e 6-ter.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, sono individuate le risorse necessarie al riconoscimento, per l'anno 2024, del credito di imposta di cui al presente articolo, assicurando la più ampia diffusione dei benefici tra le imprese. L'individuazione delle risorse di cui al precedente periodo è effettuata a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, garantendo l'equilibrato accesso agli incentivi tra le diverse categorie di imprese, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché privilegiando meccanismi automatici di riconoscimento del beneficio.
  6-bis. Le autorità preposte alla gestione dei crediti d'imposta assicurano il costante monitoraggio dell'andamento degli investimenti e dell'utilizzo dei crediti d'imposta in funzione delle risorse individuate ai sensi del precedente comma, trasmettendo le relative informazioni al Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e il Ministero dell'economia e delle finanze. Con il decreto di cui al precedente comma sono definite le procedure per il monitoraggio dei crediti di imposta assicurando la piena e trasparente pubblicazione dei dati in favore delle imprese, con particolare riferimento alla disponibilità delle risorse.
  6-ter. In ogni caso, all'esito della ricognizione di cui al precedente comma 6, ove sia necessaria l'individuazione di un limite complessivo di spesa, una quota parte di almeno il 50 per cento delle risorse individuate è riservata al riconoscimento dei crediti d'imposta in favore delle piccole imprese, fermo restando la possibilità di destinare eventuali residui non utilizzati in favore delle altre categorie di imprese, tenuto conto delle risultanze del monitoraggio degli investimenti ai sensi del precedente comma 6-bis.
16.39. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
*16.41. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
*16.42. D'Alfonso, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi.

  Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese.
16.45. D'Alfonso, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Stefanazzi, Peluffo.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 100.000.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, sostituire la parola: quinto con la seguente: settimo;

   b) al comma 5, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette;

   c) al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota non inferiore al 40 per cento del totale del limite di spesa complessivo determinato ai sensi del precedente periodo è riservato ai progetti di investimento di importo inferiore a 500.000 euro.
16.46. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.

  Conseguentemente, al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota non inferiore al 40 per cento del totale del limite di spesa complessivo determinato ai sensi del precedente periodo è riservato ai progetti di investimento di importo inferiore a 500.000 euro.
16.47. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.
*16.48. Scerra, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.
*16.49. D'Alfonso, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.
16.51. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: 200.000 euro aggiungere le seguenti: per le grandi imprese, a 150.000 per le medie imprese e a 75.000 per le piccole imprese, come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione.
*16.54. Marattin, Carfagna, Sottanelli.

  Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: 200.000 euro aggiungere le seguenti: per le grandi imprese, a 150.000 per le medie imprese e a 75.000 per le piccole imprese, come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione.
*16.56. Ubaldo Pagano.

  Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: inferiore a 200.000 euro aggiungere le seguenti: per le medie imprese e 1 milione di euro per le grandi imprese.
16.57. Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa, Fenu.

  Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, per le imprese, anche diverse dagli enti del terzo settore, che svolgono attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, i progetti di investimento relative alle suddette attività di importo inferiore a 50.000 euro.
16.59. Roggiani.

  Al comma 4, quinto periodo, sostituire la parola: quinto con la seguente: settimo.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.
16.62. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli Accordi per la coesione di cui al precedente articolo 1 possono prevedere l'integrazione del credito d'imposta con gli strumenti d'incentivazione delle regioni previsti nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei 2021-2027.
16.64. Peluffo.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.
16.68. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: da adottare aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e.

  Conseguentemente, al medesimo comma 6, sopprimere la parola: nazionali ovunque ricorre.
16.70. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: entro il 30 dicembre 2023 aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: e nazionali.
16.71. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: entro il 30 dicembre 2023, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.
16.72. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: procedure di utilizzo delle citate risorse aggiungere le seguenti: , garantendo una quota pari ad almeno il 50 per cento a favore delle micro, piccole e medie imprese.
*16.73. Peluffo.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: procedure di utilizzo delle citate risorse aggiungere le seguenti: , garantendo una quota pari ad almeno il 50 per cento a favore delle micro, piccole e medie imprese.
*16.74. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: e nazionali.
16.79. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

  Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare, d'intesa con i Presidenti delle regioni del Mezzogiorno, la priorità nell'accesso al credito d'imposta agli investimenti nei settori da promuovere e rafforzare, come individuati dal Piano strategico ZES unica, e il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
16.80. Lai.

  Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo nonché della equilibrata distribuzione del beneficio tra le regioni del Mezzogiorno.
16.81. Lai.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riconversione immobiliare nelle aree del Mezzogiorno)

  1. Al fine di evitare o contenere il consumo ulteriore di suolo, per favorire la riqualificazione, la rigenerazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, garantendo la presenza e promuovendo la migliore intrapresa industriale per salvaguardare l'occupazione, la regione o le regioni interessate, appartenenti alla ZES unica di cui all'articolo 9, mediante deliberazione della giunta regionale, presentano al Ministro delle imprese e del made in Italy un progetto di riconversione e riqualificazione di immobili inutilizzati presenti nelle aree di propria competenza.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in coerenza con le proposte della regione o delle regioni interessate, è riconosciuto l'interesse dell'area in cui ricadono gli immobili di cui al comma 1 ed è affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di seguito Invitalia, l'incarico di elaborare una proposta di riconversione degli immobili stessi da presentare, entro il termine di tre mesi dalla data di adozione del decreto, eventualmente prorogabile di un altro mese, ai soggetti interessati di cui al comma 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di riconversione i medesimi soggetti interessati possono richiedere eventuali integrazioni o modifiche del piano proposto da Invitalia. Invitalia presenta entro venti giorni la modifica del piano che gli enti interessati di cui al comma 1 sono tenuti ad accettare a pena di decadenza, autorizzando Invitalia ad effettuare l'investimento previsto nel piano approvato.
16.01. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riduzione IRES nella ZES unica)

  1. L'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella ZES unica di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 22, sopprimere il secondo periodo del comma 4 e il comma 5.
16.03. Scerra, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES unica)

  1. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella Zona economica speciale di cui all'articolo 9, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.
16.04. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle nuove Zone economiche speciali per il Mezzogiorno d'Italia)

  1. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nella ZES unica, come definita ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta al 15 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.
  2. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

   a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;

   b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

  3. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
  4. L'agevolazione di cui ai commi da 1 a 3 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
16.05. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Maggiorazione del credito d'imposta in favore delle imprese ricadenti nella ZES per investimenti in beni strumentali 4.0)

  1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali ai sensi dei commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, la misura del credito d'imposta è elevata nel modo seguente:

   a) per gli investimenti di cui al comma 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con Ministero degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro;

   b) per gli investimenti di cui ai commi 1058-bis e 1058-ter della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito d'imposta è elevato al 50 per cento.

  2. Le maggiorazioni di cui al presente articolo trovano applicazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.06. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Maggiorazione del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nell'area della ZES unica)

  1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono al ZES unica, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuato dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è aumentata al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
  2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 106,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
16.07. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Finanziamento «Resto al Sud»)

  1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziate, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
16.08. Toni Ricciardi, D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Finanziamento «Resto al Sud»)

  1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziate, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
16.09. Toni Ricciardi, D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente

Art. 16-bis.

  1. In considerazione della istituzione della ZES unica di cui al presente decreto, le regioni interessate possono presentare direttamente proposte di istituzione di zone franche doganali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-sexies), del decreto-legge 20, giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, entro il termine del 30 giugno 2024.
  2. Nella ZES unica di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui ai commi da 173 a 176 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
16.011. Barbagallo, Sarracino.

ART. 17.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2026.
17.5. Marattin, Sottanelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
17.7. Marattin, Sottanelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono altresì adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

   a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

   b) l'appaltatore è esonerato dal prestare le garanzie di firma che sono oggetto di controgaranzia da parte di SACE S.p.A.;

  2-ter. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al comma 2-bis è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-quater del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
  2-quater. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui ai commi 2-bis e 2-ter a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020;

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 2, 3 e 4 con le seguenti: 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e 4.
17.9. Marattin, Sottanelli.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Estensione del Bonus Investimenti Sud alle aziende agricole produttrici di reddito agrario)

  1. All'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dell'11 dicembre 2013» sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito».
17.05. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Nuove sedi SACE S.p.A.)

  1. In considerazione della necessità di supportare adeguatamente il nostro sistema produttivo ed in particolare l'allocazione di nuovi insediamenti industriali nel Mezzogiorno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze adotta un decreto per l'istituzione di una nuova sede SACE S.p.A. per ciascuna regione del Mezzogiorno a partire dalla Basilicata e la Calabria che ne sono attualmente sprovviste.
17.08. Sarracino.

ART. 18.

  All'articolo 18, premettere il seguente:

Art. 018.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione della misura «Decontribuzione Sud»)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 161:

    1) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive»;

    2) alla lettera c), le parole: «gli anni 2028 e 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive»;

   b) al comma 165, le parole: «Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029» sono soppresse;

   c) al comma 167, dopo le parole: «per l'anno 2030» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni successivi».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse europee e nazionali della politica di coesione, come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e di utilizzo delle citate risorse.

  Conseguentemente, nella rubrica del Capo IV, premettere le parole: «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE DI “DECONTRIBUZIONE SUD” E».
018.01. Scerra, Scutellà, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 19.

  Al comma 1, dopo le parole: delle regioni aggiungere la seguente: Abruzzo,;

  Conseguentemente:

   a) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale effettuata tramite la manifestazione di interesse sono definiti i criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unità di personale di cui al comma 1, entro i seguenti limiti di spesa:

   a) euro 2.831.154 per l'anno 2024 ed euro 5.462.307 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   b) euro 5.839.375 per l'anno 2024 ed euro 11.478.750 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

   c) euro 1.705.000 per l'anno 2024 ed euro 3.210.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle città metropolitane appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

   d) euro 3.102.500 per l'anno 2024 ed euro 6.005.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle province appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

   e) euro 36.191.000 per l'anno 2024 ed euro 72.182.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare agli enti locali appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

   b) sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, e 6, pari a euro 63.669.029 per l'anno 2024 e 98.338.057 euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025, si provvede:

   a) quanto a euro 63.669.029 per l'anno 2024 e 98.338.057 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE «Capacità per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

   b) quanto a euro 5.462.307 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a euro 11.478.750 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

   d) quanto a euro 3.210.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   e) quanto a euro 6.005.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   f) quanto a euro 72.182.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
19.1. D'Alfonso, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi.

  Al comma 1, dopo le parole: delle regioni aggiungere la seguente: Abruzzo,;

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini del rafforzamento strutturale della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo, le medesime manifestazioni di interesse di cui al presente comma, possono indicare prioritariamente le unità di personale nonché i relativi profili professionali relativi alle unità di personale reclutate tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 50, comma 17, del medesimo decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;

   b) al comma 3, lettera a), sostituire le parole: euro 2.631.154 per l'anno 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: euro 3.298.207 per l'anno 2024 ed euro 5.929.360 annui a decorrere dall'anno 2025;

   c) al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

   «e-bis) euro 32.955.250 annui a decorrere dall'anno 2024 per le unità di personale da stabilizzare come comunicate tramite le manifestazioni di interesse di cui al comma 2, terzo e quarto periodo;».

   d) al comma 8, lettera a), premettere la seguente: 0a) quanto a euro 33.622.303 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*19.2. Mari, Grimaldi.

  Al comma 1, dopo le parole: delle regioni aggiungere la seguente: Abruzzo,;

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini del rafforzamento strutturale della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo, le medesime manifestazioni di interesse di cui al presente comma, possono indicare prioritariamente le unità di personale nonché i relativi profili professionali relativi alle unità di personale reclutate tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 50, comma 17, del medesimo decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;

   b) al comma 3, lettera a), sostituire le parole: euro 2.631.154 per l'anno 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: euro 3.298.207 per l'anno 2024 ed euro 5.929.360 annui a decorrere dall'anno 2025;

   c) al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

   «e-bis) euro 32.955.250 annui a decorrere dall'anno 2024 per le unità di personale da stabilizzare come comunicate tramite le manifestazioni di interesse di cui al comma 2, terzo e quarto periodo;».

   d) al comma 8, lettera a), premettere la seguente:

   «0a) quanto a euro 33.622.303 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»
*19.4. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso, Scotto.

  Al comma 1, dopo le parole: delle regioni aggiungere la seguente: Abruzzo,;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: duemiladuecento unità, di cui settantuno con le seguenti: tremilanovecentosettantuno, di cui ottanta.
19.5. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso, Scotto.

  Al comma 1, dopo le parole: le predette amministrazioni aggiungere le seguenti: , inclusi i comuni che versino in stato di dissesto o predissesto,.
19.6. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 20.

  Sopprimerlo.
*20.1. Magi.

  Sopprimerlo.
*20.2. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Sopprimerlo.
*20.3. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Guerra, Ubaldo Pagano, Sarracino.

  Sopprimerlo.
*20.4. Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 5 con il seguente:

  5. La convalida comporta la permanenza nel cento per un periodo massimo di 90 giorni.
20.5. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso 5, sopprimere il secondo periodo.
20.6. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso 5, sopprimere il terzo periodo.
20.7. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso 5, terzo periodo, dopo le parole: il questore esegue l'espulsione o il respingimento, aggiungere le seguenti: solo per gravi e documentati motivi di ordine pubblico
20.8. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso 5, terzo periodo, dopo le parole: il questore esegue l'espulsione o il respingimento, aggiungere le seguenti: esclusi i minori non accompagnati,.
20.9. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso 5, terzo periodo, dopo le parole: il questore esegue l'espulsione o il respingimento, aggiungere le seguenti: esclusi i minori e le donne.
20.10. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso 5, quarto periodo, sostituire le parole: ad altri dodici mesi con le seguenti: ad altri 30 giorni.
20.11. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso 5, quarto periodo, sostituire le parole: ad altri dodici mesi con le seguenti: ad altri 60 giorni.
20.12. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso 5, quarto periodo, sostituire le parole: ad altri dodici mesi con le seguenti: ad altri 90 giorni.
20.13. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso 5, quarto periodo, sopprimere le parole: da parte dello straniero o.
20.14. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso 5, sopprimere il quinto periodo.
20.15. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ogni domanda di proroga del trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio prevista dal presente comma deve essere scritta e specificamente motivata, munita di traduzione in lingua comprensibile allo straniero, deve pervenire alla cancelleria del giudice, allo straniero trattenuto e al suo difensore, unitamente ai documenti e agli atti a sostegno della richiesta, tra il quindicesimo e il decimo giorno precedente la scadenza del precedente periodo di trattenimento. Ogni quarantacinque giorni dalla convalida o dalla proroga il giudice provvede d'ufficio al riesame periodico del trattenimento, sentito lo straniero e il suo difensore, il Questore o un suo delegato. Nei giudizi sulle richieste di proroga e nei giudizi di riesame del trattenimento il giudice effettua comunque una valutazione specifica della situazione individuale dello straniero trattenuto, della perdurante legittimità del provvedimento di respingimento o di espulsione, di quello di accompagnamento e di quello di trattenimento, dell'inesistenza di cause ostative indicate all'articolo 19 e del mantenimento delle condizioni per il trattenimento, inclusa l'impossibilità di adottare l'intimazione ai sensi del comma 5-bis, allorché nel caso concreto manchino o vengano a mancare concrete possibilità di un effettivo allontanamento dello straniero espulso o respinto. Il giudizio sulle richieste di proroga e il riesame del trattenimento previsti nel presente comma spettano alla sezione per l'immigrazione, la protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale ordinario, in composizione monocratica, competente per il luogo in cui si trova il centro in cui lo straniero è trattenuto. Nei giudizi di proroga e di riesame indicati dal presente comma e nello svolgimento delle relative udienze si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 4 e 4-bis. In ogni caso l'identificazione e la preparazione dell'allontanamento dello straniero espulso, il quale si trovi detenuto o internato in un istituto penitenziario, sono effettuate durante la sua permanenza nell'istituto penitenziario in esecuzione di pena detentiva o in esecuzione di misura cautelare in carcere o di misure di sicurezza e le forze di polizia provvedono all'accompagnamento alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario, a qualsiasi titolo, previa autorizzazione del giudice che dispone la cessazione o la revoca della misura cautelare o del magistrato di sorveglianza per il detenuto in esecuzione di pena, i quali, sentito lo straniero, il suo difensore e il Questore o un suo delegato, verificano la perdurante sussistenza dei presupposti per l'espulsione e l'inesistenza dei divieti indicati all'articolo 19 e dispongono il trattenimento nel centro di permanenza qualora ne sussistano i presupposti e la detenzione in un istituto penitenziario sia durata meno di diciotto mesi, durante i quali non è stata comunque possibile l'identificazione o l'esecuzione dell'accompagnamento, nonostante il compimento di ogni ragionevole sforzo; il periodo di detenzione penitenziaria è in ogni caso sottratto alla durata massima complessiva del trattenimento ammissibile in un centro di permanenza per il rimpatrio.
*20.16. Magi.

  Al comma 1, capoverso 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ogni domanda di proroga del trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio prevista dal presente comma deve essere scritta e specificamente motivata, munita di traduzione in lingua comprensibile allo straniero, deve pervenire alla cancelleria del giudice, allo straniero trattenuto e al suo difensore, unitamente ai documenti e agli atti a sostegno della richiesta, tra il quindicesimo e il decimo giorno precedente la scadenza del precedente periodo di trattenimento. Ogni quarantacinque giorni dalla convalida o dalla proroga il giudice provvede d'ufficio al riesame periodico del trattenimento, sentito lo straniero e il suo difensore, il Questore o un suo delegato. Nei giudizi sulle richieste di proroga e nei giudizi di riesame del trattenimento il giudice effettua comunque una valutazione specifica della situazione individuale dello straniero trattenuto, della perdurante legittimità del provvedimento di respingimento o di espulsione, di quello di accompagnamento e di quello di trattenimento, dell'inesistenza di cause ostative indicate all'articolo 19 e del mantenimento delle condizioni per il trattenimento, inclusa l'impossibilità di adottare l'intimazione ai sensi del comma 5-bis, allorché nel caso concreto manchino o vengano a mancare concrete possibilità di un effettivo allontanamento dello straniero espulso o respinto. Il giudizio sulle richieste di proroga e il riesame del trattenimento previsti nel presente comma spettano alla sezione per l'immigrazione, la protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale ordinario, in composizione monocratica, competente per il luogo in cui si trova il centro in cui lo straniero è trattenuto. Nei giudizi di proroga e di riesame indicati dal presente comma e nello svolgimento delle relative udienze si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 4 e 4-bis. In ogni caso l'identificazione e la preparazione dell'allontanamento dello straniero espulso, il quale si trovi detenuto o internato in un istituto penitenziario, sono effettuate durante la sua permanenza nell'istituto penitenziario in esecuzione di pena detentiva o in esecuzione di misura cautelare in carcere o di misure di sicurezza e le forze di polizia provvedono all'accompagnamento alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario, a qualsiasi titolo, previa autorizzazione del giudice che dispone la cessazione o la revoca della misura cautelare o del magistrato di sorveglianza per il detenuto in esecuzione di pena, i quali, sentito lo straniero, il suo difensore e il Questore o un suo delegato, verificano la perdurante sussistenza dei presupposti per l'espulsione e l'inesistenza dei divieti indicati all'articolo 19 e dispongono il trattenimento nel centro di permanenza qualora ne sussistano i presupposti e la detenzione in un istituto penitenziario sia durata meno di diciotto mesi, durante i quali non è stata comunque possibile l'identificazione o l'esecuzione dell'accompagnamento, nonostante il compimento di ogni ragionevole sforzo; il periodo di detenzione penitenziaria è in ogni caso sottratto alla durata massima complessiva del trattenimento ammissibile in un centro di permanenza per il rimpatrio.
*20.17. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Sarracino.

ART. 21.

  Sopprimerlo.
*21.1. Soumahoro.

  Sopprimerlo.
*21.2. Magi.

  Sopprimerlo.
*21.3. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Sopprimerlo.
*21.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Guerra, Ubaldo Pagano, Sarracino.

  Sopprimerlo.
*21.5. Carmina, Pellegrini, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Alla progettazione e alla realizzazione delle strutture individuate dal piano di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e si provvede nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
21.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
21.7. Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1, dell'articolo 354 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la parola: «difesa», sono inserite le seguenti: «e sicurezza».
21.8. Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti,.
21.10. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
21.13. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: All'individuazione dell'area o delle aree ai fini della realizzazione delle strutture di cui al primo periodo si procede previa intesa con il Presidente della regione ove esse insistono.
21.14. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione delle aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE «Habitat» e della Direttiva 2009/147/CEE «Uccelli».
21.15. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione delle aree sottoposte ai vincoli di tutela dei piani paesaggistici di cui agli articoli 134 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
21.16. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione delle aree ricomprese in una zona soggetta a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani urbanistici o da specifici piani di settore.
21.17. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione delle aree ricomprese nei Parchi e nelle riserve naturali nazionali o regionali.
21.18. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione delle aree ad alto o medio-alto rischio sismico.
21.19. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
21.20. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

ART. 22.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 1° gennaio 2024 con le seguenti: 1° gennaio 2025.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2024 con le seguenti: 1° gennaio 2025;

   b) al comma 3, alinea, sostituire le parole: 1° gennaio 2024 con le seguenti: 1° gennaio 2025;

   c) al comma 4, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024;

   d) sostituire il comma 5 con il seguente:

   5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,2 milioni di euro per l'anno 2027, 3 milioni di euro per l'anno 2028, 3,8 milioni di euro per l'anno 2029, 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, 5,4 milioni di euro per l'anno 2031 e 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.
22.1. Lai.

  Al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 10, comma 5, con le seguenti: Fino all'adozione del Piano Strategico nazionale di cui all'articolo 11;

   b) dopo la parola: svolgono aggiungere le seguenti: con le strutture di supporto.
22.2. Castiglione, Marattin, Sottanelli.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) le competenze dei Commissari straordinari sono estese all'intero territorio regionale con riferimento alle zone industriali, artigianali e produttive dei Piani regolatori generali e delle aree individuate dal decreto istitutivo delle ZES secondo l'articolo 4, commi 3 e 5, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
22.3. Castiglione, Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) le competenze dei Commissari straordinari si riferiscono esclusivamente alle istanze di autorizzazione per le attività economiche ed i progetti in possesso dei requisiti per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 16. Ogni altra istanza di autorizzazione resta di competenza dei SUAP;
22.4. Ubaldo Pagano.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
22.7. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica ricadente nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale, ivi incluse le aree immediatamente retroportuali, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui dall'articolo 1, commi da 173 a 176 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
22.8. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.