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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 26 ottobre 2023

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 752 E MOZIONE N. 1-00204

Pdl n. 752 – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

Tempo complessivo: 14 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 7 ore;

• seguito dell'esame: 7 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 8 minuti 1 ora e 5 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 2 minuti 4 ore e 35 minuti
Fratelli d'Italia 39 minuti 55 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 36 minuti 39 minuti
Lega – Salvini premier 35 minuti 38 minuti
MoVimento 5 Stelle 34 minuti 33 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 34 minuti 31 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 32 minuti 23 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 31 minuti 20 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti 19 minuti
Misto: 30 minuti 17 minuti
  Minoranze Linguistiche 17 minuti 10 minuti
  +Europa 13 minuti 7 minuti

Mozione n. 1-00204 – Iniziative per la prevenzione e la cura del tumore al seno

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 12 minuti
Fratelli d'Italia 51 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 36 minuti
Lega – Salvini premier 35 minuti
MoVimento 5 Stelle 30 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 28 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 21 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 18 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 17 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 26 ottobre 2023.

  Albano, Amato, Ascani, Ascari, Bagnai, Bakkali, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cavo, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Malagola, Mangialavori, Marattin, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Tassinari, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Amato, Ascani, Ascari, Bagnai, Bakkali, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cavo, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Malagola, Mangialavori, Marattin, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Tassinari, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 25 ottobre 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   SOTTANELLI ed altri: «Modifiche alla legge 26 maggio 1969, n. 241, in materia di agevolazioni di viaggio per i votanti alle elezioni politiche, regionali, provinciali, comunali e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (1512);

   FRANCESCO SILVESTRI e ALFONSO COLUCCI: «Modifica dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici» (1513);

   ASCANI e CASU: «Disposizioni per assicurare la trasparenza nella pubblicazione e diffusione di contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale» (1514).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MORGANTE ed altri: «Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di accessibilità della fruizione delle opere cinematografiche alle persone con disabilità» (1044) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Buonguerrieri.

  La proposta di legge RAMPELLI ed altri: «Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di criteri di equilibrio attuariale nella gestione delle casse previdenziali private» (1131) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Benvenuti Gostoli.

  La proposta di legge LONGI ed altri: «Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei call center, di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori» (1316) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ciaburro.

  La proposta di legge DI GIUSEPPE ed altri: «Modifica dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di compiti e funzioni dei Comitati degli italiani all'estero, e soppressione del Consiglio generale degli italiani all'estero» (1329) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ciaburro.

Adesione di deputati a proposte
di inchiesta parlamentare.

  La proposta di inchiesta parlamentare DI GIUSEPPE ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento del sistema per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, con particolare riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche dell'anno 2022 nella Circoscrizione estero» (Doc. XXII, n. 34) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Benvenuti Gostoli, Caramanna e Ciaburro.

Trasmissione dal Senato.

  In data 25 ottobre 2023 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

  S. 674. – «Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti» (approvato dal Senato) (1515).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  TONI RICCIARDI ed altri: «Modifiche all'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernenti il rilascio di passaporti e carte di identità di durata illimitata per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età» (1290).

   Parere delle Commissioni III, V e XII:

  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ZANELLA: «Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati» (1312).

   Parere della II Commissione:

  «Abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1921-1946 e ulteriori abrogazioni di norme relative all'anno 1910» (1452) Parere della Commissione V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VI Commissione (Finanze):

  ANDREUZZA ed altri: «Modifica al comma 746 e introduzione del comma 758-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di applicazione dell'imposta municipale propria ai terreni agricoli posseduti e condotti da pensionati, nonché modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di limite del volume d'affari dei produttori agricoli ai fini dell'esonero dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto» (1282) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI, XIII e XIV.

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):

  GIULIANO: «Modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in materia di incarichi di consulenza tecnica, di archiviazione e di disciplina dei procedimenti» (1157) Parere delle Commissioni V e XI.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 ottobre 2023, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stato autorizzato, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2018 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati nell'ambito del progetto «La penisola che c'è» per favorire il processo di integrazione e l'autonomia di vita dei ragazzi stranieri, inclusi quelli non accompagnati, di età compresa tra i sedici e i ventuno anni, nei territori di Milano, Gorizia, Trieste, Udine, Roma e Lecce.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 18 ottobre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia delle ordinanze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 194 T e n. 195 T del 27 settembre 2023, relative, rispettivamente, allo sciopero del personale delle aziende del trasporto pubblico locale e allo sciopero del personale dipendente delle società, delle imprese e delle aziende di handling aeroportuale, programmati per il 29 settembre 2023.

  Queste ordinanze sono trasmesse alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministero
dell'università e della ricerca.

  Il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 12 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 25 ottobre 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo («convenzione di Barcellona») riguardo all'adozione di un piano regionale di gestione agricola, un piano regionale di gestione dell'acquacoltura e un piano regionale di gestione delle acque meteoriche urbane, nel quadro dell'articolo 15 del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante da fonti terrestri, e riguardo all'adozione di emendamenti degli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità (COM(2023) 586 final) che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione della Commissione sul ricorso agli agenti contrattuali nel 2020 e 2021 (COM(2023) 662 final) che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 24 ottobre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con le predette comunicazioni, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Cambiamento demografico in Europa: strumentario d'intervento (COM(2023) 577 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 80/2009, (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada (COM(2023) 591 final);

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada (COM(2023) 592 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla revisione del piano strategico per le tecnologie energetiche (SET) (COM(2023) 634 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda la revisione del meccanismo di sospensione (COM(2023) 642 final);

   Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul contrasto alle potenziali minacce poste dai droni (COM(2023) 659 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE E DELLA VIOLENZA DOMESTICA (A.C. 1294-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BONETTI ED ALTRI; ASCARI ED ALTRI; FERRARI ED ALTRI; POLIDORI ED ALTRI (A.C. 439-603-1245-1377)

A.C. 1294-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA PRIMA COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

Sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 1294-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  Sulle proposte emendati.ve 6.1, 6.2, 6.102, 6.0101, 7.100, 11.4, 14.101, 15.101, 16.02, 16.012, 16.013, 16.017, 16.018, 16.019, 16.022,16.030, 16.031, 16.033, 16.040, 16.042, 16.0101, 16.0106, 18.1 e 18.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1294-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: «581» fino a: «consumato o tentato» sono sostituite dalle seguenti: «581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati» e, al secondo periodo, dopo le parole: «non episodici» sono inserite le seguenti: «o commessi in presenza di minorenni»;

   b) al comma 5, le parole: «581 e 582 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale»;

   c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

   «5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.
   5-quater. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.
   5-quinquies. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo».

  2. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è inserito il seguente:

   «Art. 3.1. – (Particolari tutele per le vittime di violenza domestica)1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa».

  3. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8:

    1) al comma 1, le parole: «il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «i reati di cui agli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale»;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo»;

    3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo»;

   b) all'articolo 11, comma 1, dopo la parola: «572,» sono inserite le seguenti: «575, nell'ipotesi di delitto tentato, 583-quinquies,» e le parole: «609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «609-octies, 612-bis o 612-ter del codice penale».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 1.
(Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime)

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: 612-bis, 612-ter.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera a), numero 2), capoverso comma 3, sostituire le parole: agli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter con le seguenti: all'articolo 612-bis.
1.100. Ghio, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Boldrini, Forattini, Dori, Ascari.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: 609-bis ovunque ricorrano.
1.100.(Testo modificato nel corso della seduta) Ghio, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Boldrini, Forattini, Dori, Ascari.

(Approvato)

A.C. 1294-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Potenziamento delle misure di prevenzione)

  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice»;

   b) all'articolo 6:

    1) al comma 3-bis, le parole: «la disponibilità dei relativi dispositivi» sono sostituite dalle seguenti: «la relativa fattibilità tecnica»;

    2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

   «3-ter. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-bis sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica dell'applicazione delle predette modalità di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo»;

   c) all'articolo 8, comma 5:

    1) le parole: «agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter),» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 1, lettera c),»;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), il tribunale impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al periodo precedente sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni»;

   d) all'articolo 9, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), e sussistono motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni»;

   e) all'articolo 75-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza».

  2. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: «violenza di genere» sono inserite le seguenti: «, comprendente il monitoraggio sulla fattibilità tecnica dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale,».

A.C. 1294-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)

  1. Al fine di assicurare priorità nella trattazione dei processi, all'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente:

   «a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale».

A.C. 1294-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare)

  1. Nei casi indicati dall'articolo 132-bis, comma 1, lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.
  2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

A.C. 1294-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica)

  1. Al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica».

A.C. 1294-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica)

  1. In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.
  2. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Interventi di formazione, aggiornamento e riqualificazione, prevenzione e sensibilizzazione)

  1. Al fine di garantire che le donne vittime di violenza e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve assicurare un'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, a carattere obbligatorio, continuo e permanente, destinata agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, ai magistrati, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario che possono entrare in contatto con le vittime medesime. Tale attività è finalizzata alla corretta valutazione e gestione del fenomeno, necessarie a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le istituzioni di appartenenza possano coordinare efficacemente le loro azioni, operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle regioni, con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con l'Unione delle province d'Italia, con l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani, con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola nazionale dell'amministrazione, con Formez-PA, con le associazioni attive nel contrasto del fenomeno e con i centri antiviolenza.
  2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, l'attività di formazione di cui al medesimo comma 1 è inserita nei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con riguardo al rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e ai mezzi per prevenirlo nonché alle misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime, ed è altresì coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di performance di ciascuna amministrazione pubblica, attraverso una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica.
  3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri interessati e sentite le associazioni maggiormente rappresentative e i centri antiviolenza, promuove un piano organico di interventi multisettoriali volti alla prevenzione e all'informazione in merito al fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo:

   a) alla formazione scolastica, al fine di garantire l'educazione delle nuove generazioni alla parità tra uomini e donne, al rispetto, alla relazione e all'affettività, nonché a definire linee guida che forniscano indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado i temi del contrasto alla violenza contro le donne;

   b) alla predisposizione di misure volte ad accrescere la consapevolezza e a fornire corretti strumenti interpretativi rispetto all'utilizzo commerciale e sessuale dell'immagine e del corpo della donna.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 18.
6.2. Ferrari, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Ghio, Forattini, Boldrini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: entro dodici mesi fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: lo Stato garantisce che gli operatori e le operatrici e i professionisti e le professioniste che possono entrare in contatto con le vittime – polizia e carabinieri, magistrati, magistrate, personale della giustizia, ausiliari del giudice, avvocati, avvocate, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale – siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza sulle donne e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con l'Unione delle province d'Italia, con l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani, con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con Formez-PA e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza, adottano le linee guida volte a disciplinare tempi e modalità relative alla formazione degli operatori e delle operatrici che, per ragione del proprio ufficio o servizio possono entrare in contatto con le donne vittime di violenza, per far sì che le vittime di violenza ricevano un'assistenza adeguata da parte di personale all'uopo formato.
3. La formazione del personale di cui al comma 1 è inserita al centro dei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con riguardo al rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e ai mezzi per prevenirlo, alle misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime, e la stessa è coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di performance dell'amministrazione pubblica, e trova la piena integrazione nel ciclo della performance con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne e contro la violenza domestica, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica.
4. Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, nella definizione delle linee programmatiche proposte annualmente dal Ministro della Giustizia alla Scuola superiore di magistratura ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia.
6.102. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Morfino.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3. Alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, le parole: «o iscritti alle scuole di specializzazione forense» sono sostituite dalle seguenti: «e consulenti tecnici, compresi avvocati, medici, psicologi e assistenti sociali, o iscritti alle scuole di specializzazione forense, anche con riguardo allo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche in materia di violenza domestica e di genere, nonché di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari».
  4. Gli ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'integrazione dei programmi e delle attività di formazione degli iscritti mediante la previsione dello sviluppo e dell'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari.
  5. Nell'erogazione delle attività formative previste dalle disposizioni di cui al presente articolo è assicurato l'adeguato approfondimento delle tematiche legate alla violenza domestica e di genere e all'ascolto del minore, in una prospettiva interdisciplinare e nel pieno rispetto dei principi costituzionali di pari dignità sociale e di non discriminazione. Teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possono formare oggetto dei programmi e delle attività formativi solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 18.
6.1. Boldrini, Ferrari, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ghio, Forattini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Introduzione dell'articolo 317-ter del codice civile, in materia di provvedimenti riguardo ai figli nei casi di violenza di genere o domestica)

  1. Al codice civile, dopo l'articolo 317-bis è inserito il seguente:

   «Art. 317-ter. – (Provvedimenti riguardo ai figli nei casi di violenza di genere o domestica) – Il provvedimento di affidamento, anche temporaneo, di un minore, nei casi di violenza di genere o domestica, è emanato nel rispetto dei princìpi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.
   Nei casi di allegazioni di violenza, il giudice, anche d'ufficio, dispone l'immediata sospensione del diritto di visita del genitore violento e, previo e immediato coordinamento con le altre autorità giudiziarie anche inquirenti, assume misure di protezione e dispone l'affidamento temporaneo del minore all'altro genitore, o, nel caso d'impossibilità, ai parenti di questo entro il quarto grado.
   Il minore non è affidato, neanche temporaneamente, a soggetti terzi, pubblici o privati, diversi dai parenti entro il quarto grado, con l'esclusione di casi caratterizzati da eccezionalità, oggetto di accertamento, anche incidentale e non delegabile, da parte del giudice.
   Nelle ipotesi di cui al comma terzo, il giudice accerta che l'affido sia disposto in favore di soggetti terzi, pubblici o privati, in possesso di documentata esperienza e formazione in materia di violenza di genere o domestica e contro i minori.
   I soggetti terzi affidatari assumono tutte le responsabilità genitoriali, ivi compresi gli obblighi di protezione del minore, rispondendo, per tutto il tempo nel quale il minore è loro affidato, della sua sicurezza ed integrità psicofisica, e sono altresì tenuti ad attivare ogni azione di prevenzione e protezione del minore medesimo.
   Nelle ipotesi in cui il genitore violento non svolga un percorso di rieducazione valutato con esito positivo personalmente dal giudice gli è interdetta ogni forma di incontro col minore, anche in modalità protetta. Nei casi di svolgimento del percorso rieducativo con esito positivo, i soggetti incaricati di organizzare i predetti incontri garantiscono la protezione, la sicurezza ed il benessere psicofisico dei minori e sono responsabili, unitamente all'ente di appartenenza, di eventuali condotte omissive, negligenti e imprudenti.
   Contro il provvedimento di affidamento temporaneo si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione o dell'emissione dello stesso, se pronunciato in udienza».
6.0101. Serracchiani, Forattini, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra.

A.C. 1294-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Termini per la valutazione delle esigenze cautelari)

  1. Dopo l'articolo 362 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

   «Art. 362-bis. – (Misure urgenti di protezione della persona offesa)1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.
   2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.
   3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Termini per la valutazione delle esigenze cautelari)

  Al comma 1, sostituire le parole: , senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, con le seguenti: con immediatezza.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 2:

    dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: provvede con decreto motivato trasmesso al procuratore della Repubblica e;

    aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il pubblico ministero procede, in ogni caso, alla verifica della sussistenza dei presupposti per richiedere la misura cautelare qualora sopraggiungano nuovi elementi;

   dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  «1-bis. All'articolo 398 del codice di procedura penale:

   a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei casi previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, il giudice accoglie la richiesta avanzata dal pubblico ministero valutando, ai fini dell'ammissibilità, la sola iscrizione di uno dei delitti ivi previsti. Avverso l'eventuale provvedimento di rigetto il pubblico ministero può proporre riesame ai sensi dell'articolo 309; il tribunale annulla il provvedimento di rigetto e trasmette gli atti al giudice affinché provveda immediatamente.”;

   b) al comma 2, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei casi previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, il termine di dieci giorni non è in alcun modo derogabile, salvo differimento motivato di non oltre dieci giorni.”»;

   alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «, per l'ammissione dell'incidente probatorio e di indifferibilità dei termini.».
7.102. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Ghio, Forattini, Boldrini.

  Al comma 1, capoverso articolo 362-bis, comma 1, sostituire la parola: trenta con la seguente: cinque.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 2:

   dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: provvede con decreto motivato trasmesso al procuratore della Repubblica e;

   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il pubblico ministero procede, in ogni caso, alla verifica della sussistenza dei presupposti per richiedere la misura cautelare qualora sopraggiungano nuovi elementi.
7.101. Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Zan, Lacarra, Ferrari, Ghio, Forattini, Boldrini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 90-quater del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art. 90-quinquies.
(Trattazione spedita degli affari in materia di violenza di genere e di violenza domestica)

   1. Nei casi previsti dall'articolo 362-bis del codice è assicurata priorità assoluta alla richiesta di misura cautelare personale ed alla decisione sulla stessa. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.
   2. Il presidente della corte di appello ogni tre mesi acquisisce dai tribunali del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui al comma 1 e invia al presidente della Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.».
7.100. Lacarra, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Ghio, Ferrari, Forattini, Boldrini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di ascolto del minore e assunzione delle informazioni)

  1. All'articolo 362 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis, le parole: «si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «provvede al loro ascolto diretto avvalendosi anche»;

   b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

   «1-ter. Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria anche in sede di presentazione della denuncia o della querela, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».
7.01. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Morfino.

A.C. 1294-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 8.
(Rilevazione dei termini)

  1. All'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale».

A.C. 1294-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Modifiche degli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 387-bis, al primo comma, dopo le parole: «tre anni» sono aggiunte le seguenti: «e sei mesi» e dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

   «La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio»;

   b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: «l'ordine di protezione» fino a: «ancora» sono soppresse.

A.C. 1294-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 10.
(Arresto in flagranza differita)

  1. Dopo l'articolo 382 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

   «Art. 382-bis.(Arresto in flagranza differita)1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Arresto in flagranza differita)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure in materia di fermo di indiziato di delitto)

  1. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582 e 612-bis del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice»;

   b) al comma 2, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis».
10.03. Bonetti, Carfagna.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare)

  1. All'articolo 384-bis del codice di procedura penale dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «3. Fermo quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1 e secondo comma e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa, e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.
   4. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito.
   5. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.
   6. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni di cui al comma 4.
   7. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.».
10.0200. La Commissione.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Dopo l'articolo 384-bis del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art. 384-ter.
(Fermo di indiziato del delitto in casi particolari)

   1. Anche fuori dei casi di flagranza e delle ipotesi di cui all'articolo 384, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582 limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577 primo comma n. 1, secondo comma, e 612-bis del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, quando sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa, ovvero vi siano specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, e non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.
   2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 384, commi 2 e 3, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.
   3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3.».
10.04. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Ghio, Forattini, Boldrini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis
(Disposizioni in materia di fermo di indiziato di delitto in casi particolari)

  1. Dopo l'articolo 384-bis del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

«Art. 384-ter.
(Fermo di indiziato di delitto in caso di maltrattamenti ed atti persecutori)

   1. Anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 382, 382-bis e 384, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti contro la vita o l'incolumità individuale oppure contro la libertà personale o morale della persona offesa, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.».
10.0100. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Morfino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di incidente probatorio)

  1. All'articolo 394 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Nel caso di richiesta di incidente probatorio nei procedimenti di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero procede sempre ai sensi degli articoli 393 e 395».
10.01. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Morfino.

A.C. 1294-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole: «, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria»;

   b) all'articolo 276, comma 1-ter, dopo le parole: «privata dimora» sono inserite le seguenti: «e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter»;

   c) all'articolo 282-bis, comma 6:

    1) dopo la parola: «572,» sono inserite le seguenti: «575, nell'ipotesi di delitto tentato,»;

    2) dopo le parole: «582, limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio o comunque aggravate,» è inserita la seguente: «583-quinquies,»;

    3) le parole: «anche con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni»;

    4) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi»;

   d) all'articolo 282-ter:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi»;

    2) al comma 2, le parole: «una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone» sono sostituite dalle seguenti: «una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico)

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   lettera c):

    numero 3), ultimo periodo, sostituire le parole: può imporre con la seguente: impone;

    numero 4), primo periodo, sostituire le parola da: , anche congiunta fino alla fine del numero, con le seguenti: della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero di una o più misure non custodiali più gravi qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette ovvero la polizia giudiziaria accerti in sede di esecuzione la non fattibilità tecnica delle procedure di controllo mediante mezzi e strumenti anzidetti. In tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero dell'interno;.

   lettera d), numero 1), capoverso comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: , anche congiunta fino alla fine del numero, con le seguenti: della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero di una o più misure non custodiali più gravi qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette ovvero la polizia giudiziaria accerti in sede di esecuzione la non fattibilità tecnica delle procedure di controllo mediante mezzi e strumenti anzidetti. In tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero dell'interno.
11.100. Gianassi, Zan, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Ferrari, Ghio, Forattini, Boldrini.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole: «, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria» sono soppresse.
11.4. Bonetti, Carfagna.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole: «, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice impone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti» sono sostituite dalle seguenti: «previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice impone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti ovvero la polizia giudiziaria ne accerti in sede di esecuzione la non fattibilità tecnica in tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero dell'interno.».

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 282-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Il pubblico ministero, svolte obbligatoriamente indagini patrimoniali sull'indagato e sulla persona offesa, richiede al giudice di ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore dei figli e delle persone conviventi. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento, salvo che, con adeguate e specifica motivazione fondata su comprovati elementi, ritenga l'indagato privo di mezzi di sussistenza. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo. Avverso il provvedimento di rigetto il pubblico ministero può proporre appello ai sensi dell'articolo 310.»;

    lettera c):

     numero 3), ultimo periodo, sostituire le parole: può imporre con la seguente: impone;

     numero 4), primo periodo, sostituire le parola da: , anche congiunta fino alla fine del numero, con le seguenti: della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero di una o più misure non custodiali più gravi qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette ovvero la polizia giudiziaria accerti in sede di esecuzione la non fattibilità tecnica delle procedure di controllo mediante mezzi e strumenti anzidetti. In tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero dell'interno.;

    lettera d):

     numero 1) capoverso comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: , anche congiunta fino alla fine del numero, con le seguenti: della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero di una o più misure non custodiali più gravi qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette ovvero la polizia giudiziaria accerti in sede di esecuzione la non fattibilità tecnica delle procedure di controllo mediante mezzi e strumenti anzidetti. In tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero dell'interno;

    aggiungere, in fine, il seguente numero:

    3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 282-bis».
11.101. Ferrari, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ghio, Forattini, Boldrini.

A.C. 1294-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 275, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale»;

   b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale»;

   c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «per uno dei delitti indicati» sono inserite le seguenti: «nell'articolo 387-bis del codice penale o».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 12.
(Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 310, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma non si applica nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti contro la vita o l'incolumità individuale oppure contro la libertà personale o morale della persona offesa, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice».
12.3. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Morfino.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di misure cautelari reali)

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

   «1-ter. Il pubblico ministero, quando procede per alcuno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, può chiedere, su istanza di parte, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1 del presente articolo, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni civili subiti dalle persone offese o danneggiate, in ogni stato e grado del procedimento».
12.02. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Morfino.

A.C. 1294-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 90-ter, comma 1, dopo le parole: «i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva» sono inserite le seguenti: «emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato»;

   b) all'articolo 299, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

   «2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti;
   2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa»;

   c) all'articolo 659, il comma 1-bis è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 13.
(Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione)

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole: «per i reati di cui agli articoli 572» sono aggiunte le seguenti: «, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies».
13.2. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Morfino.

A.C. 1294-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)

  1. All'articolo 165 del codice penale, il quinto comma è sostituito dal seguente:

   «Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata, senza ritardo, al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1)».

  2. All'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

   «Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 14.
(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: sempre subordinata fino alla fine del comma con le seguenti: comunque subordinata alla partecipazione e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati dal giudice prevedendo la durata minima di un anno e la partecipazione almeno bisettimanale e previa acquisizione del consenso personale dell'imputato alla partecipazione espresso innanzi al giudice, previo obbligatorio parere della persona offesa. Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al periodo precedente, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce comunque inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1. Il pubblico ministero chiede la revoca della sospensione anche in tutti i casi in cui ritenga che il condannato tiene condotte incompatibili col percorso di recupero in atto.

  Conseguentemente:

   al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: all'ufficio di esecuzione, fino alla fine del comma, con le seguenti: immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna e al pubblico ministero. L'ufficio di esecuzione esterna provvede, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della sentenza, ed esclusivamente tramite personale appositamente formato in materia di contrasto alla violenza di genere e domestica, ad avviare il condannato al corso predisponendone il programma individuale, differenziato a seconda del delitto commesso e della condotta tenuta dal condannato. L'ufficio esecuzione esterna e il pubblico ministero tramite la polizia giudiziaria con controlli periodici, accertano l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero. L'ufficio di esecuzione esterna, ricevuta dal centro l'attestazione di esito positivo del corso e l'assenza del rischio di reiterazione del reato lo comunica, con proprio parere, al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza al fine di avviare il procedimento di verifica dell'esito positivo nelle forme previste dall'articolo 666 del codice. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale.
   Nei casi previsti dal comma precedente, con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite le modalità di accreditamento presso il citato Ministero degli enti che svolgono i corsi, differenziati per tipo di violenza, nonché le modalità di individuazione e controllo dei requisiti dei centri e delle associazioni e delle spese.;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Il provvedimento previsto dall'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, come modificato dalla presente disposizione, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
14.101. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Ghio, Forattini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Pene accessorie e misure di sicurezza)

  1. Dopo l'articolo 572 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 572-bis.
(Pene accessorie e misure di sicurezza)

   Nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572, secondo comma, commesso in presenza o in danno di persona minore, è sempre ordinata la pena accessoria di cui all'articolo 34, commi secondo e quarto.
   Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572, a una pena non inferiore a due anni di reclusione è sempre ordinata la pena accessoria del divieto di utilizzo di strumenti informatici o telematici, se utilizzati in tutto o in parte per commettere il reato, per un tempo pari alla durata della pena principale.
   Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 a una pena non inferiore a due anni di reclusione sono sempre ordinate:

   a) la misura di sicurezza della libertà vigilata, con l'espressa prescrizione di non avvicinarsi alla persona offesa, per la durata non inferiore alla pena principale, prevedendo le modalità di controllo cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, indicando una distanza che assicuri il tempestivo intervento della polizia giudiziaria a tutela della persona offesa. Il giudice, con specifica motivazione sulla compiuta valutazione del rischio nel caso concreto per la persona offesa, può disporre che non siano applicate le particolari modalità di controllo;

   b) la misura di sicurezza dell'espulsione o dell'allontanamento dello straniero dallo Stato ai sensi dell'articolo 235.

   Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato.

Art. 572-ter.

   La violazione della pena accessoria prevista dall'articolo 572-bis è punita con la pena della reclusione da uno a due anni ed è sempre ordinata la confisca dei beni utilizzati in tutto o in parte per commettere il reato».

  2. Dopo l'articolo 612-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-quater.
(Pene accessorie e misure di sicurezza per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter)

   Nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dall'articolo 612, terzo comma commesso in presenza o in danno di persona minore, ovvero 612-ter aggravato ai sensi dell'articolo 61 n. 11-quinquies perché commesso in presenza o in danno di persona minore, è sempre ordinata la pena accessoria di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
   Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter a una pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni è sempre ordinata la pena accessoria del divieto di utilizzo di strumenti informatici o telematici, se utilizzati in tutto o in parte per commettere il reato, per un tempo pari alla durata della pena principale. La violazione è punita con la pena della reclusione da uno a due anni ed è sempre ordinata la confisca dei beni utilizzati in tutto o in parte per commettere il reato.
   Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter a una pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni di reclusione sono sempre ordinate:

   a) la misura di sicurezza della libertà vigilata, con l'espressa prescrizione di non avvicinarsi alla persona offesa, per la durata non inferiore alla pena principale, prevedendo le modalità di controllo cui all'articolo 275-bis, indicando una distanza che assicuri il tempestivo intervento della polizia giudiziaria a tutela della persona offesa. Il giudice, con specifica motivazione sulla compiuta valutazione del rischio nel caso concreto per la persona offesa, può disporre che non siano applicate le particolari modalità di controllo;

   b) la misura di sicurezza dell'espulsione o dell'allontanamento dello straniero dallo Stato ai sensi dell'articolo 235.

   Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato».

  3. All'articolo 288 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Nei casi previsti dagli articoli 572, comma 2, e 612-bis comma 3, del codice penale, commesso in presenza o in danno di persona minore, ovvero 612-ter aggravato ai sensi dell'articolo 61 n. 11-quinquies perché commesso in presenza o in danno di persona minore, è sempre disposta la sospensione della responsabilità genitoriale».

  4. All'articolo 679 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Nei casi previsti dagli articoli 572-bis e 612-quater del codice penale il pubblico ministero e il magistrato di sorveglianza, secondo le rispettive competenze, provvedono ad assumere le determinazioni previste dal comma precedente con priorità assoluta e, comunque, prima dell'eventuale scarcerazione».
14.0101. Forattini, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Ghio, Boldrini.

A.C. 1294-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Modifiche all'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

  1. All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza»;

   b) al comma 2, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 15.
(Modifiche all'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) al comma 1, lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «autore del reato», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, nel caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza alla persona offesa, quando è dichiarata l'estinzione ex articolo 150 del codice penale, il decreto che dispone l'archiviazione ex articolo 409 del codice di procedura penale, ovvero, nei casi di cui all'articolo 69 del codice di procedura penale, sentenza di estinzione ex articolo 129 del codice di procedura penale, comma 1.»;

    2) sono aggiunte, in fine, le parole: «oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza».

  Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   c) al comma 2, dopo le parole: «dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, nel caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa o convivenza, dalla emissione del decreto che archivia il procedimento ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale nel caso di estinzione ex articolo 150 del codice penale»;

   d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Se l'indennizzo in favore di orfani di omicidio è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza alla persona offesa è stato riconosciuto a seguito di provvedimento di archiviazione ex articolo 409 del codice di procedura penale per estinzione del reato ex articolo 150 del codice penale, in caso di riapertura delle indagini ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura penale l'indennizzo è sospeso. Se, a seguito di riapertura delle indagini, il procedimento penale si conclude con la condanna di persona diversa dal coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva per la morte della vittima, l'indennizzo è revocato, senza obbligo di restituzione delle somme già percepite dai beneficiari in buona fede, fermo restando il diritto degli aventi diritto ad esercitare azione di risarcimento a carico della persona condannata in via definitiva. Se la riapertura delle indagini non determina l'individuazione di responsabile diverso, l'indennizzo riprende ad essere corrisposto, ivi comprese le somme trattenute durante la sospensione».
15.101. Forattini, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Ghio.

A.C. 1294-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 16.
(Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto)

  1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

   «Art. 13-bis.(Provvisionale)1. La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisionale da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo.
   2. La provvisionale è corrisposta alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 1-bis, e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente, nel Fondo di cui all'articolo 14. È comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.
   3. L'istanza è presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:

   a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1;

   b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis;

   c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

   4. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.
   5. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. La provvisionale può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 3.
   6. Il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisionale e dispone la ripetizione di quanto erogato nei seguenti casi:

   a) qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile;

   b) qualora, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisionale e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo, non sia prodotta autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 16.
(Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Monitoraggio sull'applicazione della normativa in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e domestica)

  1. Ogni anno l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, la natalità e le pari opportunità, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia, della salute e dell'istruzione e del merito, presenta una relazione al Parlamento sugli effetti applicativi della normativa in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e domestica.
16.0105. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Morfino, Ferrari.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione alle pari opportunità femminili nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica)

  1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché delle pari opportunità femminili»;

   b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

   «h-bis) educazione alle pari opportunità femminili, secondo le disposizioni dell'articolo 5-bis»;

   c) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.
(Educazione alle pari opportunità femminili)

   1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all'articolo 2, è prevista l'educazione alle pari opportunità femminili.
   2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 è finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di rispetto, di non oggettificazione e di emancipazione delle donne, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
   3. L'educazione alle pari opportunità femminili, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, deve altresì promuovere il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi e le tradizioni basati su una visione semplificata e rigida che attribuisce alle donne ruoli determinati con riguardo sia all'attribuzione di caratteristiche psicologiche e comportamentali sia alla spartizione dei ruoli negli ambiti socio-professionali e familiari, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.
   4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sono definiti i programmi e le linee guida dell'educazione alle pari opportunità femminili.
   5. Le linee guida di cui al comma 4 forniscono indicazioni per inserire, nei programmi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, i temi del rispetto, della non oggettificazione e della emancipazione delle donne, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali e del contrasto della violenza sulle donne, appropriati al livello cognitivo degli allievi.
   6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
16.0106. Ravetto, Bisa.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92)

  1. All'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

   «h-bis) formazione in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «alla salute e al benessere» sono aggiunte le seguenti: «l'educazione all'affettività e alla sessualità».
16.0101. Dori, Zanella, Ghirra, Boldrini, Ferrari, Zan.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Fondo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio relazionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a promuovere:

   a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;

   b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;

   c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;

   d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psicofisico della persona;

   e) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole;

   f) che le istituzioni scolastiche prevedano nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario.

  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le Indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le Indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.
  4. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge e delle prescrizioni del decreto legislativo di cui all'articolo 1, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.
  5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.012. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Morfino, Quartini, Pavanelli, Francesco Silvestri.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Educazione all'affettività e alla sessualità nella scuola primaria e secondaria)

  1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, adotta linee guida per l'inserimento nei programmi scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, tenuto conto del livello cognitivo degli alunni e degli studenti, dei temi dell'educazione all'affettività, all'emotività, alla sessualità e al contrasto della violenza di genere.
  2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, d'intesa con le associazioni degli editori di libri di testo scolastici maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, adotta linee guida per la trattazione del tema dell'affettività, della sessualità e del contrasto alla violenza di genere nei libri di testo scolastici. Il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette ogni anno una relazione alle Camere sull'attuazione delle linee guida di cui al presente comma.
  3. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza dei rettori delle università italiane, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con proprio decreto, istituisce una commissione di studio avente il compito di coadiuvare le università, pubbliche e private, nell'inserimento della trattazione del tema dell'affettività, della sessualità e del contrasto alla violenza di genere all'interno delle classi di laurea, con particolare riguardo alle classi di laurea in materia sociale, assistenziale, sanitaria e di sicurezza.
16.013. Ghirra, Dori, Zanella, D'Orso, Boldrini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri interessati e sentite le associazioni maggiormente rappresentative e i centri antiviolenza, promuove un piano organico di interventi multisettoriali volti alla prevenzione e all'informazione in merito al fenomeno della violenza contro le donne e alla violenza domestica, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo:

   a) alla formazione scolastica, al fine di garantire l'educazione delle nuove generazioni alla parità tra uomini e donne, al rispetto, alla relazione e all'affettività, nonché a definire linee guida che forniscano indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado i temi del contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica;

   b) alla predisposizione di misure volte ad accrescere la consapevolezza e a fornire corretti strumenti interpretativi rispetto all'utilizzo commerciale e sessuale dell'immagine e del corpo delle donne.
16.017. Zanella, Dori, Ghirra, D'Orso, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:

   «4-quinquies. Si applica il patrocinio a spese dello stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 18.
16.033. Zan, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Ferrari, Ghio, Forattini, Boldrini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

  1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:

   «4-quinquies. Si applica il patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili riguardanti abusi familiari o condotte di violenza di genere o domestica poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, ai sensi dell'articolo 473-bis.40 del codice di procedura civile».
*16.030. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Morfino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

  1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:

   «4-quinquies. Si applica il patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili riguardanti abusi familiari o condotte di violenza di genere o domestica poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, ai sensi dell'articolo 473-bis.40 del codice di procedura civile».
*16.031. Dori, Ghirra, Zanella.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:

   f-bis) delitti previsti dagli articoli 572 e 600-ter, commi terzo, quarto e sesto, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dagli articoli 600-quater e 609-undecies dello stesso codice.
16.02. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Morfino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Ulteriori modifiche al codice penale)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 575, le parole: «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona»;

   b) all'articolo 579, primo comma, le parole: «un uomo, col consenso di lui» sono sostituite dalle seguenti: «una persona, con il suo consenso»;

   c) all'articolo 584, le parole: «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona».
16.05. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Morfino, Quartini, Boldrini, Auriemma, Ferrari, Zanella, Grimaldi, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso)

  1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 609-bis. – (Violenza sessuale) – Chiunque, in assenza di consenso, costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
   Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

   1) con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità`;

   2) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

   3) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

   Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».

  2. Agli effetti del presente articolo, si considera consenso quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l'intero svolgersi dell'atto sessuale, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto. Se in qualsiasi momento del rapporto la persona esprime in qualsiasi modo di non voler proseguire, l'eventuale proseguimento dell'altra parte è violenza sessuale.
16.08. Boldrini, Ferrari, Ghio, Forattini, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale)

  1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 609-bis. – (Violenza sessuale) – Chiunque, in assenza di consenso, ovvero con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
   Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

   1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

   2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

   Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».
16.0100. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Zan, Ferrari, Ghio, Forattini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 609-ter al codice penale)

  1. All'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Le circostanze attenuanti non possono essere considerate equivalenti o prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti di cui al primo comma, numeri 5) e 5-ter)».
16.06. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Morfino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale in materia di molestie sessuali e modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, in materia di termini per la querela di parte)

  1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

   «Art. 609-ter.1 – (Molestie sessuali) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con minacce, atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, in forma verbale o gestuale, reca a taluno molestie o disturbo violando la dignità della persona è punito con la pena della reclusione da due a quattro anni.
   La pena è aumentata della metà se dal fatto, commesso nell'ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche di reclutamento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61».

  2. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «e 609-ter» sono sostituite dalle seguenti «, 609-ter e 609-ter.1»;

   b) al secondo comma, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
16.07. Boldrini, Ferrari, Ghio, Forattini, Zan.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-octies. Le disposizioni del comma 2-quater, lettera e), si applicano anche ai soggetti condannati per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609- quater, 609-octies e 612-bis del codice penale».
16.010. Ascari, Morfino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Nomina Commissario ad acta nelle regioni inadempienti nelle erogazioni dei fondi ai Centri antiviolenza)

  1. Il Consiglio dei ministri provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina di un Commissario ad acta per ogni regione inadempiente nell'erogazioni dei fondi ai Centri antiviolenza previsti in attuazione degli articoli 5 e 5-bis, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
16.018. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Morfino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizione in materia di erogazione dei fondi ai Centri Antiviolenza)

  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis Trascorsi 90 giorni dall'avvenuta ripartizione delle risorse alle regioni secondo le modalità di cui ai commi che precedono, senza che le regioni le abbiano distribuite ai centri antiviolenza e alle case rifugio, il Consiglio dei ministri, provvede con proprio decreto alla nomina di un commissario ad acta perché attui l'erogazione dei fondi».
16.019. Ghirra, Dori, Zanella.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in tema di destinazione della quota Irpef dell'otto per mille)

  1. All'articolo 48, dopo le parole: «istruzione scolastica» sono aggiunte le seguenti: «, al sostegno e potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119,».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 producono effetti con riferimento alle risorse dell'otto per mille oggetto di ripartizione nell'anno 2023. Dall'anno 2024 all'anno 2027 la deliberazione del Consiglio dei ministri include tra gli interventi tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi alla tutela delle vittime di violenza di genere.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 producono effetti per le scelte effettuate dai contribuenti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023.
16.022. Zanella, Dori, Ghirra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Tutela delle vittime di violenza in relazione all'accesso all'anagrafe nazionale della popolazione residente)

  1. In deroga all'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è vietato il rilascio di documenti e informazioni, di cui al comma 1 del medesimo articolo 33, relativi a una persona offesa da alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero relativi a un suo parente o affine di primo o di secondo grado, se la richiesta proviene dall'autore o dal presunto autore del reato, dal momento in cui è esercitata l'azione penale fino all'eventuale sentenza di non colpevolezza o all'archiviazione dell'azione penale. Il rilascio a qualunque altro soggetto è consentito solo se il richiedente specifica e dimostra l'uso che debba fare della certificazione.
  2. Il Governo provvede ad adeguare l'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.
  3. Al titolo I del libro quinto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:

   «Art. 329-bis. (Obbligo di comunicazione all'anagrafe nazionale della popolazione residente)1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 329 del presente codice, quando le indagini preliminari riguardano alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero, su richiesta motivata della persona offesa o del suo difensore, con l'esercizio dell'azione penale, ne dà immediata comunicazione all'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che vietano il rilascio di documenti e informazioni previsti dall'articolo 33, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, relativi alla persona offesa da alcuno dei predetti delitti, o a un suo parente o affine di primo o di secondo grado, all'autore o al presunto autore del reato, dal momento in cui è esercitata l'azione penale fino all'eventuale sentenza di non colpevolezza o all'archiviazione dell'azione penale».

  4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, regolamenta l'accesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, da parte dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alle informazioni riguardanti l'esercizio dell'azione penale e i procedimenti penali aventi per oggetto alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale.
16.039. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Morfino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 105-bis. del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza di genere e domestica, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel termine di trenta giorni»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.».
16.040. Zanella, Dori, Ghirra, Ascari.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Estensione congedo per le donne vittime di violenza di genere)

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».

   b) al comma 2, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un periodo della durata di sei mesi».

  2. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «almeno sei mesi».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.042. Dori, Zanella, Ghirra, Ascari, Ferrari.

A.C. 1294-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato)

  1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e adottano linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni.

A.C. 1294-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 18.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 18.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  Sopprimerlo.
*18.100. Dori, Zanella, Ghirra.

  Sopprimerlo.
*18.1. Di Biase, Ferrari, Serracchiani, Gianassi, Zan, Lacarra, Ghio, Forattini, Boldrini.

A.C. 1294-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

   considerato che la ratio sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

    le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento;

    l'articolo 384 del codice di procedura penale contempla lo strumento del fermo di persona gravemente indiziata di delitto, anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, in caso si tratti di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico;

    appare indispensabile dotare il pubblico ministero di uno strumento operativo nuovo ed efficace quando non sia possibile attendere il provvedimento del giudice, ampliando le ipotesi in cui può essere disposto il fermo di indiziato di delitto anche fuori dei casi già previsti, nei confronti della persona gravemente indiziata di delitti di maltrattamenti contro familiari o conviventi (articolo 572 c.p.), lesione personale (articolo 582 c.p.), violenza sessuale (articolo 609-bis c.p.), atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater c.p.), violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies c.p.) e atti persecutori (articolo 612-bis c.p.). La gravità di cui sono espressione tali condotte, nonché il pericolo di reiterazione, giustificherebbe l'eccezionalità di un tale strumento,

impegna il Governo

ad adoperarsi, con il primo provvedimento utile, per introdurre il nuovo strumento del fermo di indiziato dei delitti individuati in premessa, in quanto trattasi di comportamenti che pongono comunque in grave pericolo l'integrità fisica o psichica e troppo spesso la vita stessa della persona offesa.
9/1294-A/1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

   considerato che la ratio sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

    le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti;

    è di tutta evidenza che il ruolo della vittima nel processo abbia finito per perdere sempre più rilevanza, e ciò è dimostrato anche dall'assenza, nel nostro codice di procedura penale, della nozione di «vittima», laddove vengono usate le definizioni di «offeso dal reato», «persona offesa», «persona offesa dal reato». Pertanto vi è la necessità di far recuperare alla vittima una posizione di centralità nel processo di accertamento della violazione e della punizione che subisce il colpevole. È fondamentale, dunque, che il processo penale, in quanto tale, si traduca in concreto in uno strumento ontologicamente funzionale alla soddisfazione delle istanze del soggetto danneggiato dal reato;

    le fonti europee hanno gradualmente dimostrato un'attenzione sempre maggiore, sul piano del diritto penale, rispetto alla salvaguardia delle garanzie non solo dell'accusato, ma anche della vittima. Il considerando n. 9 della direttiva 2012/29/UE, afferma che «un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime». Nella stessa CEDU, che si presta a una continua interpretazione evolutiva «in the light of present-day conditions», sono rinvenibili evidenti segnali della crescente valorizzazione delle prerogative delle vittime del reato;

    l'articolo 394 del codice di procedura penale consente alla persona offesa di promuovere la richiesta di incidente probatorio, rimettendo al Pubblico ministero la valutazione circa la presentazione dell'istanza al Giudice per le indagini preliminari;

    in caso di mancato accoglimento da parte del pubblico ministero, questi pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa;

    ne deriva, quindi, che la vittima di reati, anche particolarmente insidiosi quali quelli di violenza contro le donne e domestica, non è legittimata ad avanzare direttamente la richiesta di incidente probatorio al giudice, ma sempre per il tramite del pubblico ministero, che funge quindi da filtro;

    occorre, pertanto, riconoscere maggiore centralità alla persona offesa nel procedimento penale e ciò ancor di più laddove sia vittima di gravi reati di violenza di genere o domestica;

    sarebbe, pertanto, opportuno attribuire un vero e proprio potere di impulso della richiesta di incidente probatorio anche alla persona offesa del reato, almeno in caso in cui si proceda per reati di violenza di genere e domestica;

    inoltre, sotto altro profilo, l'articolo 415-bis c.p.p. stabilisce che il Pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione, faccia notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore l'avviso di conclusione delle indagini. Mentre al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, solo ove si proceda per i reati di maltrattamenti e atti persecutori, ex articoli 572 e 612-bis del codice penale,

impegna il Governo

in un'ottica di valorizzazione delle prerogative delle vittime del reato, a prevedere, con il primo provvedimento utile, strumenti di maggiore partecipazione da parte della persona offesa al procedimento penale, quali la facoltà di iniziativa diretta relativa alla richiesta di incidente probatorio e l'obbligo di comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini alla persona offesa in tutti i procedimenti penali per reati di violenza di genere e domestica, nonché, in generale, ad introdurre la facoltà per la vittima di essere ascoltata dal giudice nel giudizio di riesame di una misura cautelare, e per il suo difensore di porre direttamente domande alla persona sottoposta ad esame.
9/1294-A/2. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

    considerato che la ratio sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

    le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti, finanche derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;

    occorre preservare le vittime di violenza di genere e domestica anche sotto il profilo della tutela dei dati personali: informazioni quali il cambio di indirizzo di residenza dovrebbero rimanere riservate e non dovrebbero, quindi, essere accessibili da parte del presunto autore del reato, al fine di impedire a quest'ultimo di reiterare le condotte lesive, specie laddove consumate all'interno dell'ambiente domestico;

    non di rado, invero, le donne che hanno subito abusi da parte di familiari o conviventi sono costrette ad abbandonare la propria abitazione, allontanandosi da casa senza fornire un nuovo indirizzo;

    per tale motivo, in tali casi, occorre contemperare correttamente il diritto di accesso agli atti amministrativi e la tutela della privacy dei soggetti interessati;

    come noto, la legge n. 241 del 1990 prevede, infatti, un regime generalizzato di accessibilità agli atti amministrativi, individuando tassativamente i casi in cui esigenze particolari ne impongono una limitazione; anche la legge n. 675 del 1996 detta una disciplina specifica in tema di comunicazione di dati personali da parte di Enti Pubblici, la quale è ammessa quando sia prevista «da norme di legge o di regolamento», o risulti comunque necessaria «per lo svolgimento delle funzioni istituzionali»;

    tuttavia, occorre prevedere delle specifiche limitazioni relative all'accesso all'anagrafe da parte dell'indagato nell'ambito di un procedimento riguardante delitti di violenza di genere, e ciò non solo per tutelare la privacy della vittima, ma per impedire gravi rischi per l'incolumità e la sua salute,

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento legislativo utile, per garantire l'anonimato e occultare informazioni relative alla residenza delle donne vittime di violenza, nei confronti dell'autore o presunto tale, laddove si proceda per reati di violenza di genere o domestica.
9/1294-A/3. Morfino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

    considerato che la ratio sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

    le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti;

    è ormai notorio che il fenomeno della violenza di genere è prioritariamente una questione culturale e, per tanto, è su questo piano che va affrontato preliminarmente. Invero, la dispersione scolastica, dice molto di più di altri fenomeni sullo stato in cui versa la nostra società e quanto abbia a cuore valori come l'uguaglianza sostanziale e di genere;

    occorre restituire ai giovani i valori su diversi aspetti della sessualità e dell'affettività che sembrano perduti, e la scuola, attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, può diventare il luogo dove, ognuno possa imparare a conoscersi e a conoscere l'altro, diverso da sé, ad avere rispetto di sé e dell'altro, ad avere la capacità di sentire le proprie emozioni e di gestirle;

    l'educazione sessuale ed affettiva non può essere svolta in maniera disomogenea in base all'iniziativa autonoma dei singoli istituti. Dovrebbe, piuttosto, essere introdotta come corso nel programma formativo ministeriale;

    secondo l'UNESCO, quello all'educazione affettiva e sessuale è un diritto dell'essere umano, che non afferisce soltanto all'ambito dell'istruzione, ma proprio alla salute, «per sviluppare relazioni sociali e sessuali basate sul rispetto»,

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per introdurre nell'ambito del percorso di istruzione primaria e secondaria, l'educazione sessuale ed affettiva, quale materia ad hoc e non già quale corso una tantum.
9/1294-A/4. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016 n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

   considerato che la ratio sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai princìpi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

    le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici, più stringenti e finanche derogatori della disciplina ordinaria;

    il comma 1-bis dell'articolo 316 del codice di procedura penale, a tutela dei figli delle vittime, stabilisce che il pubblico ministero, quando proceda per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, – anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza – in presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime;

    tale previsione andrebbe estesa anche ad ipotesi ulteriori rispetto alla fattispecie di omicidio, in generale, laddove si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti non solo dai figli delle vittime di omicidio, ma dalle persone offese o danneggiate dal reato,

impegna il Governo

ad introdurre, con il primo provvedimento utile, uno strumento che consenta al pubblico ministero di disporre sempre il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato, a garanzia del risarcimento dei danni subiti dalle vittime, in tutte le ipotesi di reato contemplate dall'articolo 362 comma 1-ter del codice di procedura penale.
9/1294-A/5. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016 n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

   considerato che la ratio sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai princìpi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

    le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici, più stringenti e finanche derogatori della disciplina ordinaria;

    il comma 1-bis dell'articolo 316 del codice di procedura penale, a tutela dei figli delle vittime, stabilisce che il pubblico ministero, quando proceda per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, – anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza – in presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime;

    tale previsione andrebbe estesa anche ad ipotesi ulteriori rispetto alla fattispecie di omicidio, in generale, laddove si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti non solo dai figli delle vittime di omicidio, ma dalle persone offese o danneggiate dal reato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre uno strumento che consenta al pubblico ministero di disporre, se del caso, il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato, a garanzia del risarcimento dei danni subiti dalle vittime, in tutte le ipotesi di reato contemplate dall'articolo 362 comma 1-ter del codice di procedura penale.
9/1294-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    la violenza degli uomini sulle donne – alla cui base sono radicati misoginia, sessismo, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali, culturali – rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale;

    la cronaca quotidiana in Italia e nel mondo dimostra che non si può affrontare e sconfiggere la crescente ferocia degli uomini nei confronti di donne e bambine, in qualunque forma essa si manifesti – dalla violenza fisica a quella psicologica, dalla violenza domestica a quella economica, dall'odio in rete al revenge porn, dalla tratta allo sfruttamento, dallo stalking alle molestie e allo stupro, fino all'apice del femminicidio – senza correlarla al tema dell'uguaglianza di genere, della parità e delle pari opportunità, obiettivi ancora mancati;

    nell'ultimo decennio per dotarsi di strumenti il più possibili adeguati è stato compiuto un importante sforzo in termini di mutazione e innovazione del quadro normativo, sia a livello nazionale che sovranazionale, così come nella pianificazione di interventi e strumenti più aderenti alle necessità emergenti;

    il contrasto al fenomeno della violenza passa anzitutto per una battaglia culturale;

    riteniamo fondamentale, al fine di sostenere una battaglia culturale, avviare una politica di sostegno del settore sportivo, ambito che riveste particolare importanza quale veicolo di inclusione sociale, portatore di valori elevati, quali il rispetto, la collaborazione, l'integrazione, la gestione delle emozioni, la disciplina, la costanza, l'impegno, l'etica, la cura di sé;

    risulta, quindi, essenziale lavorare per il superamento delle discriminazioni e il rafforzamento dei grandi valori che lo sport rappresenta promuovendo misure di sostegno al ruolo dello stesso quale veicolo di inclusione sociale e di superamento di ogni forma di discriminazione,

impegna il Governo:

   ad introdurre misure volte a sostenere il ruolo dello sport quale veicolo di inclusione sociale, di superamento di ogni forma di discriminazione e di violenza, anche attraverso specifiche norme volte:

   1) a valorizzare e utilizzare lo sport come contesto educativo con la finalità di sensibilizzare e di educare giovani e adulti, in particolare, uomini, ai temi del rispetto di genere e della prevenzione della violenza di genere, sostenendo iniziative formative e progetti specifici, anche in collaborazione con associazioni che si occupano di prevenzione della violenza sulle donne, chiedendo anche la disponibilità di atleti e atlete di profilo nazionale e internazionale a diventare testimoni sulle loro piattaforme social e con campagne dedicate sui temi, citati:

   2) ad attivare percorsi di formazione specifici, quali corsi di informazione, formazione, sensibilizzazione anche coinvolgendo esperte e testimoni privilegiati, sui temi del rispetto di genere e della prevenzione della violenza di genere rivolti a giovani e adulti che operino a vario titolo nei diversi contesti sportivi (es. atleti, allenatori, dirigenti, arbitri, etc.) in coordinamento con i percorsi di aggiornamento e formazione già previsti dal Coni o dalle federazioni o enti di promozione sportiva;

   3) a stimolare i grandi club calcistici, così come ogni società sportiva con comunità di tifosi ben identificabili, a dare vita a progetti specifici (es. corsi di informazione, formazione, sensibilizzazione anche coinvolgendo esperte e testimoni privilegiati) sui temi del rispetto di genere e della prevenzione della violenza di genere rivolti ai loro gruppi organizzati di tifosi e supporter.
9/1294-A/6. Berruto, Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame contiene misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza di genere;

    secondo i quattro assi della Convenzione di Istanbul tale attività si snoda in interventi di protezione e sostegno delle vittime, persecuzione e punizione degli autori di tali reati e assistenza e promozione, ovvero l'implementazione di un sistema di monitoraggio e valutazione a livello nazionale, degli interventi, delle politiche, delle attività e delle risorse; la predisposizione di linee guida, in accordo con le regioni, per uniformare a livello nazionale gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati dai centri antiviolenza, dalle reti territoriali e dal sistema socio sanitario; la costruzione di luoghi stabili di confronto e programmazione per gli organismi politici, le istituzioni e le strutture amministrative; la comunicazione e degli strumenti normativi e degli interventi operativi in sostegno alle donne vittime di violenza maschile;

    alla luce degli ormai quotidiani episodi di cronaca, sembra più che mai indispensabile intervenire e rafforzare ulteriormente il fronte della prevenzione del fenomeno della violenza sulle donne, prevenzione che si deve tradurre anche in assistenza continua alla donna che ne ravvisi la necessità e ne faccia richiesta, al fine di evitare gli esiti più estremi e drammatici della violenza;

    fra gli strumenti che possono efficacemente contribuire a perseguire tale finalità possono individuarsi certamente quelli informatici: in particolare pare utile, allo scopo, lo sviluppo di un'applicazione informatica e un servizio di assistenza e sostegno telefonici, messi a disposizione di chi ne abbia bisogno in forma gratuita,

impegna il Governo

a istituire presso il Dipartimento per le Pari Opportunità un tavolo inter-istituzionale, con la partecipazione di rappresentanti del Dipartimento per la trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni, del Garante della Privacy, dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle imprese e made in Italy e con il coinvolgimento delle Associazioni di settore, per l'individuazione dei più appropriati strumenti tecnologici funzionali allo scopo e delle relative modalità operative.
9/1294-A/7. Polidori, Patriarca.


   La Camera,

   premesso che:

    la violenza degli uomini sulle donne – alla cui base sono radicati misoginia, sessismo, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali, culturali – rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale;

    la cronaca quotidiana in Italia e nel mondo dimostra che non si può affrontare e sconfiggere la crescente ferocia degli uomini nei confronti di donne e bambine, in qualunque forma essa si manifesti – dalla violenza fisica a quella psicologica, dalla violenza domestica a quella economica, dall'odio in rete al revenge porn, dalla tratta allo sfruttamento, dallo stalking alle molestie e allo stupro, fino all'apice del femminicidio – senza correlarla al tema dell'uguaglianza di genere, della parità e delle pari opportunità, obiettivi ancora mancati;

    nell'ultimo decennio per dotarsi di strumenti il più possibili adeguati è stato compiuto un importante sforzo in termini di mutazione e innovazione del quadro normativo, sia a livello nazionale che sovranazionale, così come nella pianificazione di interventi e strumenti più aderenti alle necessità emergenti;

    il contrasto al fenomeno della violenza passa anzitutto per una battaglia culturale;

    riteniamo fondamentale, al fine di sostenere una battaglia culturale, avviare una politica di promozione di norme volte ad affrontare il problema delle discriminazioni contro ogni diversità;

    occorrano provvedimenti che incidano profondamente nella cultura delle nuove generazioni, attraverso un'azione positiva volta a sviluppare nella formazione degli studenti il rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità e non discriminazione;

    è necessario promuovere nel sistema educativo processi formativi che comprendano lo sviluppo del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della parità tra uomini e donne, insieme all'esercizio del rispetto delle differenze quale espressione di diritto-dovere, nell'ambito dei principi democratici di cittadinanza (articoli 1, 2, 3, 4, 29, 37 e 51 della Costituzione),

impegna il Governo

a promuovere iniziative legislative volte ad introdurre tra le attività didattiche delle scuole di ogni ordire e grado, percorsi educativi volti all'eliminazione degli stereotipi di genere che ostacolano di fatto l'esercizio paritario dei diritti degli uomini e delle donne, alla valorizzazione delle differenze.
9/1294-A/8. Orfini, Manzi, Zingaretti, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    la violenza degli uomini sulle donne alla cui base sono radicati misoginia, sessismo, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali, culturali – rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale;

    la cronaca quotidiana in Italia e nel mondo dimostra che non si può affrontare e sconfiggere la crescente ferocia degli uomini nei confronti di donne e bambine, in qualunque forma essa si manifesti – dalla violenza fisica a quella psicologica, dalla violenza domestica a quella economica, dall'odio in rete al revenge porn, dalla tratta allo sfruttamento, dallo stalking alle molestie e allo stupro, fino all'apice del femminicidio senza correlarla al tema dell'uguaglianza di genere, della parità e delle pari opportunità, obiettivi ancora mancati;

    nell'ultimo decennio per dotarsi di strumenti il più possibili adeguati è stato compiuto un importante sforzo in termini di mutazione e innovazione del quadro normativo, sia a livello nazionale che sovranazionale così come nella pianificazione di interventi e strumenti più aderenti alle necessita emergenti;

    il contrasto al fenomeno della violenza passa anzitutto per una battaglia culturale;

    riteniamo fondamentale, al fine di sostenere una battaglia culturale, avviare una politica di promozione di norme volte ad affrontare il problema delle discriminazioni contro ogni diversità;

    occorrono provvedimenti che incidano profondamente nella cultura delle nuove generazioni, attraverso un'azione positiva volta a sviluppare nella formazione degli studenti il rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità e non discriminazione;

    è necessario promuovere nel sistema educativo processi formativi che comprendano lo sviluppo del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della parità tra uomini e donne, insieme all'esercizio del rispetto delle differenze quale espressione di diritto-dovere, nell'ambito dei principi democratici di cittadinanza (articoli 1, 2, 3, 4, 29, 37 e 51 della Costituzione),

impegna il Governo

a favorire un'applicazione costante ed omogenea delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 16 della legge n. 107 del 2015, nel Piano nazione contro la violenza e le discriminazioni per l'educazione al rispetto, nelle Linee guida nazionali, promuovendo azioni dirette alla diffusione di una educazione all'affettività ed avviando interventi strutturali mirati a diffondere l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti, i genitori.
9/1294-A/9. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    ai sensi dell'articolo 384, commi 1 e 2, codice di procedura penale il pubblico ministero ovvero, prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, la polizia giudiziaria (dandone immediata notizia al pubblico ministero), dispongono, anche fuori dei casi di flagranza, qualora sussista pericolo di fuga, il fermo della persona gravemente indiziata di delitto punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente armi o esplosivi o commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione. Entro 48 ore dal fermo il pubblico ministero, qualora non ritenga di disporre la liberazione del fermato, chiede la convalida del fermo al giudice per indagini preliminari e il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle 48 ore successive al momento in cui il fermato è stato posto a disposizione del giudice;

    i recenti fatti di cronaca rivelano come le misure esistenti, come quella del braccialetto elettronico, non siano sempre sufficienti ai fini della prevenzione degli episodi di violenza sulle donne; in tal senso, sarebbe auspicabile un ampliamento delle ipotesi di reato e dei presupposti previsti ai fini del fermo di indiziato di delitto, prevedendo che esso possa essere disposto con decreto motivato del pubblico ministero in caso di grave e imminente pericolo di commissione di gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale qualora non sia possibile, per motivi di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, nei confronti della persona gravemente indiziata dei delitti di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesione personale e atti persecutori o di delitto, consumato o tentato, commesso con violenza o minaccia alla persona punito con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a tre anni,

impegna il Governo

a prevedere più efficaci misure di prevenzione della violenza domestica e di genere attraverso un ampliamento delle ipotesi di reato e dei presupposti in base ai quali può essere disposto il fermo di indiziato di delitto.
9/1294-A/10. Bonetti, Carfagna.


   La Camera,

   premesso che:

    gli orfani di madri uccise in ambito domestico, o a seguito di violenze sessuali o di stalking, possono ottenere dallo Stato un contributo, consistente in un assegno alle famiglie affidatarie, in borse di studio e contributi per l'inserimento al lavoro;

    si tratta di misure importanti ma che rischiano di non tenere nella debita considerazione il lavoro di cura svolto dalle persone cui sono affidati gli orfani;

    l'articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha impropriamente e drasticamente ridotto la platea delle lavoratrici che teoricamente possono accedere all'istituto di «Opzione donna», misura, a suo tempo introdotta dall'allora Ministro Maroni con l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, e sempre prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti a decorrere da quella data;

    in particolare, la lettera a) della suddetta disposizione, riconosce il diritto all'accesso anticipato alla pensione per le lavoratrici (cosiddetta «opzione donna») che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, e che si assistano, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;

    sarebbe necessario prorogare di un anno la possibilità di accedere a questa misura ed estenderla alle caregiver degli orfani di femminicidio,

impegna il Governo

a ripristinare nel primo provvedimento utile la disciplina originaria dell'istituto di «opzione donna», e nel frattempo ad estendere la possibilità di accedere all'istituto di «opzione donna» anche alle caregiver degli orfani di femminicidio.
9/1294-A/11. Bakkali, Guerra, Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    gli orfani di madri uccise in ambito domestico, o a seguito di violenze sessuali o di stalking, possono ottenere dallo Stato un contributo, consistente in un assegno alle famiglie affidatarie, in borse di studio e contributi per l'inserimento al lavoro;

    si tratta di misure importanti ma che rischiano di non tenere nella debita considerazione il lavoro di cura svolto dalle persone cui sono affidati gli orfani;

    l'articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha impropriamente e drasticamente ridotto la platea delle lavoratrici che teoricamente possono accedere all'istituto di «Opzione donna», misura, a suo tempo introdotta dall'allora Ministro Maroni con l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, e sempre prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti a decorrere da quella data;

    in particolare, la lettera a) della suddetta disposizione, riconosce il diritto all'accesso anticipato alla pensione per le lavoratrici (cosiddetta «opzione donna») che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, e che si assistano, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;

    sarebbe necessario prorogare di un anno la possibilità di accedere a questa misura ed estenderla alle caregiver degli orfani di femminicidio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina dell'istituto di «opzione donna», per estendere la possibilità di accedere all'istituto stesso anche alle caregiver degli orfani di femminicidio.
9/1294-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Bakkali, Guerra, Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Italia negli ultimi anni, grazie anche al lavoro parlamentare trasversale, si è dotata di un quadro normativo in materia di contrasto alla violenza domestica e di genere adeguato e solido: a partire dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, che ha ratificato, nel corso della XVII legislatura, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica il nostro Paese ha avviato un percorso virtuoso di interventi che ha portato all'attuale assetto normativo; un percorso che ha avuto tra i propri compiti istituzionali anche quello di individuare le criticità del nostro sistema di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere e di avanzare eventuali proposte di riordino della normativa in materia;

    infatti, nonostante quanto esposto e le diverse norme introdotte, l'Italia continua a essere un Paese nel quale la violenza maschile contro le donne è un fenomeno profondamente radicato, tale da assumere un carattere strutturale, senza alcuna distinzione sociale o economica;

    è dunque necessario prevedere interventi normativi volti a colmare alcune lacune ancora esistenti, in particolare disponendo ulteriori misure di carattere preventivo al fine di meglio tutelare la vittima nelle fasi preliminari delle indagini, laddove la stessa è più esposta all'accanimento vendicativo del suo persecutore, come peraltro confermato dai continui casi di cronaca,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative ad adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre un'ulteriore ipotesi di fermo, che prescinda dal pericolo di fuga e dalla flagranza, disposto dal pubblico ministero con decreto motivato, nei confronti di persona gravemente indiziata dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582 limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,5 e 5.1, e 577 primo comma n. 1, e secondo comma codice penale, e 612-bis del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, quando sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa, ovvero vi siano specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, e non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.
9/1294-A/12. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Zan, Ferrari, Ghio, Forattini, Boldrini.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di approvazione del disegno di legge A.C. 1294 recante: «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica» è emersa la necessità ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia;

    la normativa italiana in materia di violenza sulle donne prende le mosse dalla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 e ratificata con la legge n. 77 del 2013);

    a seguito della ratifica, l'Italia ha compiuto una serie di interventi volti a istituire una strategia integrata per combattere la violenza nel solco tracciato dalla Convenzione. Poi il Parlamento ha proseguito nell'adozione di misure volte a contrastare la violenza contro le donne, perseguendo in via principale gli obiettivi di prevenzione dei reati e di protezione delle vittime e prevedendo parallelamente un inasprimento delle pene per la commissione dei cosiddetti reati di genere;

    la legge n. 69 del 2019, nota come «codice rosso», ha trasposto nell'ordinamento italiano i princìpi ispiratori della Convenzione di Istanbul, introducendo misure di carattere penale e processuale volte alla prevenzione dei reati di violenza di genere, alla protezione delle vittime e alla punizione dei colpevoli;

    la legge ha introdotto alcuni nuovi reati (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate – cosiddetto «revenge porn», costrizione o induzione al matrimonio, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) e ha inasprito le pene di reati già esistenti (maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti persecutori, violenza sessuale in danno di minori, aggravante per atti sessuali con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, estensione dell'ambito di applicazione dell'omicidio aggravato dalle relazioni personali);

    quanto pesa la violenza contro le donne nel mondo ce lo dice «UN Women», l'Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile, che ha condotto una consistente analisi di dati e di studi provenienti da 161 tra paesi e aree di tutto il mondo, dal 2000 al 2018. Il risultato è stato un report pubblicato nel 2021 e contenente le stime di due tra le più comuni forme di violenza contro le donne. Circa il 27 per cento delle donne tra i 15 e i 49 anni, sposate o con un partner, avrebbero fatto esperienza almeno una volta nella vita della cosiddetta intimate partner violence, cioè la violenza fisica, sessuale e/o psicologica perpetrata dal proprio attuale o precedente marito/compagno, mentre il 6 per cento sarebbe stata vittima di abusi da parenti, amici, conoscenti o sconosciuti. Sono cifre a dir poco impressionanti, peggiorate durante la pandemia da Covid-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rigettare la richiesta di cittadinanza italiana apportando le opportune modifiche legislative alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 per coloro che sono stati condannati, anche all'estero, per reati di violenza domestica, violenza sulle donne, reati di terrorismo, per reati di violenza sessuale e pedofilia, per reati di criminalità organizzata, per reati di traffico di sostanze stupefacenti, per finalizzati alla cospirazione politica e contro lo Stato.
9/1294-A/13. Bonelli, Dori, Zanella, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di approvazione del disegno di legge A.C. 1294 recante: «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica» è emersa la necessità ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di rafforzamento dell'uso del braccialetto elettronico;

    la normativa italiana in materia di violenza sulle donne prende le mosse dalla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 e ratificata con la legge n. 77 del 2013);

    a seguito della ratifica, l'Italia ha compiuto una serie di interventi volti a istituire una strategia integrata per combattere la violenza nel solco tracciato dalla Convenzione, la legge n. 69 del 2019, nota come «codice rosso», ha trasposto nell'ordinamento italiano i principi ispiratori della Convenzione di Istanbul, introducendo misure di carattere penale e processuale volte alla prevenzione dei reati di violenza di genere, alla protezione delle vittime e alla punizione dei colpevoli;

    l'articolo 11 interviene in materia di misure cautelari e, in particolare, di prescrizione del braccialetto elettronico, attraverso alcune modifiche al codice di procedura penale. La lettera a) modifica il comma 1 dell'articolo 275-bis del codice di procedura penale, imponendo alla polizia giudiziaria il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo «dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo» ove il giudice ne abbia prescritto l'applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari;

    l'articolo 275-bis del codice di procedura penale prevede la possibilità per il giudice che ritenga di applicare la misura degli arresti domiciliari (fin da subito o in sostituzione della custodia in carcere), di «prescrivere» procedure di controllo mediante l'utilizzo di «mezzi elettronici o altri strumenti tecnici» nella disponibilità della polizia giudiziaria. Si tratta del cosiddetto braccialetto elettronico (o analogo strumento) inserito nella disciplina codicistica dal decreto-legge n. 341 del 2000;

    ai sensi dell'articolo 275-bis del codice di procedura penale, quindi, ogni qualvolta lo ritenga «necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto», il giudice che dispone la misura degli arresti domiciliari di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale può prevedere il controllo del soggetto in custodia domestica tramite l'utilizzo dei suddetti strumenti elettronici. Tale previsione, tuttavia, è subordinata, oltreché al consenso della persona da sottoporre agli arresti domiciliari, alla effettiva disponibilità della strumentazione necessaria da parte della polizia giudiziaria. In assenza dei mezzi tecnici idonei a garantire un effettivo controllo, quindi sembrerebbe doversi applicare la misura della custodia in carcere. Va rilevato tuttavia che secondo le Sezioni Unite, l'accertata mancata reperibilità del dispositivo, impone al giudice una rivalutazione della fattispecie concreta, alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto (Cassazione SU, Sentenza n. 20769 del 2016);

    l'Italia anche quest'anno registra un triste primato: finora sono state uccise 90 donne, 85 delitti sono avvenuti per mano di un familiare, spesso un congiunto come nel caso di Concetta Marruocco, uccisa nel corso della notte tra il 13 e il 14 ottobre 2023 all'interno dell'abitazione in cui risiedeva, a compiere l'atroce delitto, anche questa volta è stato l'ex marito già attenzionato con il braccialetto elettronico, questa volta malfunzionante;

    il «codice rosso» per concretizzare la tutela delle vittime accelera l'iter d'indagine per alcuni delitti come lo stupro, i maltrattamenti e lo stalking; le cui notizie di reato devono essere riferite dalla polizia giudiziaria al PM immediatamente;

    la legge n. 122 del 2023 interviene su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere, ovvero l'obbligo per il PM di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, prevedendo che, qualora il PM non rispetti il suddetto termine, il procuratore della Repubblica, possa revocargli l'assegnazione;

    a fronte di circa 27 mila denunce, dato relativo all'ultimo rapporto del Ministero dell'interno, per reati legati al cosiddetto «codice rosso», sono 928 i braccialetti elettronici attivi in Italia. Di questi, secondo i dati forniti dal Viminale, 608 sono stati applicati dai carabinieri e 321 dalla polizia;

    nel dettaglio, per quanto riguarda i braccialetti elettronici indossati da persone che si trovano agli arresti domiciliari dopo una condanna, 3.319 sono stati applicati dai carabinieri, 1.121 della polizia e 71 della Guardia di finanza,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le misure necessarie affinché il numero di braccialetti elettronici, messi a disposizione delle forze dell'ordine, venga decisamente aumentato.
9/1294-A/14. Borrelli, Dori, Zanella, Bonelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – meglio nota come Convenzione di Istanbul – adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014;

    il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto una serie di disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere, tra le quali l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, e la previsione di un finanziamento, di natura permanente, destinato al rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

    è innegabile l'importanza dei centri antiviolenza, quali luoghi protetti di aiuto alle donne per il sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza e per l'affermazione della propria indipendenza e libertà, che negli anni hanno avuto un ruolo determinante nella creazione di servizi indipendenti e progettualità politiche utili per l'affermazione dei diritti delle donne e il riconoscimento sociale della violenza;

    l'ultimo riparto delle risorse per i centri e le case rifugio risale al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2022, che ha provveduto a ripartire le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'annualità 2022: tale provvedimento prevede il trasferimento alle regioni di una somma pari a 40 milioni, di cui 30 milioni per il finanziamento dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e 10 milioni per il finanziamento degli interventi regionali tra i quali le iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza, il rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, gli interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;

    l'iter di assegnazione prevede, dopo la registrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte della Corte dei conti, che le regioni inviino al Dipartimento la richiesta di trasferimento delle risorse unitamente alla nota di programmazione e il Dipartimento, in esito alle verifiche provveda poi a suddividere le risorse fra le regioni, le quali a loro volta provvedono alla concreta corresponsione delle risorse alle strutture con tempi complessivamente troppo lunghi e con modalità del tutto disomogenee nel territorio che pongono di continuo a repentaglio l'operatività concreta delle strutture: le risorse vengono distribuite con un ritardo medio quantificato in 14 mesi, secondo una indagine dell'associazione Action Aid;

    inoltre, suddividendo i fondi per le strutture esistenti, emerge che ai centri anti violenza, singolarmente, vengono assegnati circa 39 mila euro, a ogni casa rifugio 36 mila (dati Action Aid per il 2022);

    si tratta con ogni evidenza di fondi insufficienti che non si basano su una analisi dettagliata dei bisogni a livello territoriale e nazionale, sui quali grava anche un meccanismo di distribuzione da parte delle regioni contrassegnato da profonde differenze posto che alcune, le più virtuose, distribuiscono i finanziamenti direttamente ai centri antiviolenza accreditati ma altre invece – ed è notoriamente il caso della Campania, ma non solo – scelgono di trasferirli agli ambiti socio-sanitari, e quindi ai Comuni capofila degli ambiti spetta la ulteriore ripartizione;

    in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5 per cento delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,1 per cento dei casi da partner. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila);

    secondo i dati pubblicati dal Viminale nel 2022 in Italia si sono registrati 120 casi di femminicidio, 102 nel 2021, mentre a oggi nei primi 10 mesi del 2023 se ne registrano già 91, un dato veramente preoccupante che rende improrogabile una reale presa d'atto e conseguenti investimenti a sostegno delle strutture che garantiscono libertà e autodeterminazione alle donne che fuoriescono da storie di violenza;

    nonostante questa cornice, il provvedimento in esame omette di intervenire a sostegno dei centri antiviolenza, e non prevede alcuna semplificazione dell'iter di distribuzione delle risorse né lo stanziamento delle necessarie risorse destinate alle strutture suddette, inoltre sono comunque stati bocciati tutti gli emendamenti di questo tenore,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le misure necessarie per contrastare efficacemente i fenomeni di violenza richiamati in premessa sia attraverso le politiche attive già delineate dalla Convenzione di Istanbul, sia l'adeguato stanziamento di finanziamenti diretti al sostegno e al potenziamento dei centri antiviolenza e case rifugio e alla tutela delle vittime di violenza di genere previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche mediante l'adozione di opportune iniziative normative volte a intervenire semplificando l'iter di assegnazione delle risorse al fine di ridurre i ritardi nella distribuzione di esse.
9/1294-A/15. Ghirra, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – meglio nota come Convenzione di Istanbul – adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014;

    il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto una serie di disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere, tra le quali l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, e la previsione di un finanziamento, di natura permanente, destinato al rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

    è innegabile l'importanza dei centri antiviolenza, quali luoghi protetti di aiuto alle donne per il sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza e per l'affermazione della propria indipendenza e libertà, che negli anni hanno avuto un ruolo determinante nella creazione di servizi indipendenti e progettualità politiche utili per l'affermazione dei diritti delle donne e il riconoscimento sociale della violenza;

    l'ultimo riparto delle risorse per i centri e le case rifugio risale al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2022, che ha provveduto a ripartire le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'annualità 2022: tale provvedimento prevede il trasferimento alle regioni di una somma pari a 40 milioni, di cui 30 milioni per il finanziamento dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e 10 milioni per il finanziamento degli interventi regionali tra i quali le iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza, il rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, gli interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;

    l'iter di assegnazione prevede, dopo la registrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte della Corte dei conti, che le regioni inviino al Dipartimento la richiesta di trasferimento delle risorse unitamente alla nota di programmazione e il Dipartimento, in esito alle verifiche provveda poi a suddividere le risorse fra le regioni, le quali a loro volta provvedono alla concreta corresponsione delle risorse alle strutture con tempi complessivamente troppo lunghi e con modalità del tutto disomogenee nel territorio che pongono di continuo a repentaglio l'operatività concreta delle strutture: le risorse vengono distribuite con un ritardo medio quantificato in 14 mesi, secondo una indagine dell'associazione Action Aid;

    inoltre, suddividendo i fondi per le strutture esistenti, emerge che ai centri anti violenza, singolarmente, vengono assegnati circa 39 mila euro, a ogni casa rifugio 36 mila (dati Action Aid per il 2022);

    si tratta con ogni evidenza di fondi insufficienti che non si basano su una analisi dettagliata dei bisogni a livello territoriale e nazionale, sui quali grava anche un meccanismo di distribuzione da parte delle regioni contrassegnato da profonde differenze posto che alcune, le più virtuose, distribuiscono i finanziamenti direttamente ai centri antiviolenza accreditati ma altre invece – ed è notoriamente il caso della Campania, ma non solo – scelgono di trasferirli agli ambiti socio-sanitari, e quindi ai Comuni capofila degli ambiti spetta la ulteriore ripartizione;

    in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5 per cento delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,1 per cento dei casi da partner. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila);

    secondo i dati pubblicati dal Viminale nel 2022 in Italia si sono registrati 120 casi di femminicidio, 102 nel 2021, mentre a oggi nei primi 10 mesi del 2023 se ne registrano già 91, un dato veramente preoccupante che rende improrogabile una reale presa d'atto e conseguenti investimenti a sostegno delle strutture che garantiscono libertà e autodeterminazione alle donne che fuoriescono da storie di violenza,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le misure necessarie per contrastare efficacemente i fenomeni di violenza richiamati in premessa sia attraverso le politiche attive già delineate dalla Convenzione di Istanbul, sia l'adeguato stanziamento di finanziamenti diretti al sostegno e al potenziamento dei centri antiviolenza e case rifugio e alla tutela delle vittime di violenza previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche mediante l'adozione di opportune iniziative volte a ridurre i ritardi nella distribuzione delle risorse.
9/1294-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghirra, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   considerato che:

    il rapporto dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) «Gli stereotipi sui ruoli di genere», pubblicato nel novembre 2019, evidenzia quanto tali stereotipi siano ancora molto presenti nella popolazione;

    tra i più comuni: «per l'uomo, più che per la donna, è molto importante avere successo nel lavoro» (32,5 per cento), «gli uomini sono meno adatti a occuparsi delle faccende domestiche» (31,5 per cento), «è l'uomo a dover provvedere alle necessità economiche della famiglia» (27,9 per cento);

    per quanto riguarda la violenza sessuale, il 39,3 per cento della popolazione ritiene che una donna sia in grado di sottrarsi a un rapporto se davvero non lo vuole, il 23,9 per cento pensa che le donne possano provocare con il loro modo di vestire, mentre il 15,1 per cento è dell'opinione che se si subisce una violenza sessuale quando si è ubriache o sotto l'effetto di droghe si è almeno in parte responsabili;

   considerato ancora che:

    ancora oggi le bambine sono meno propense rispetto ai maschi a considerarsi brillanti e di successo e iniziano a perdere fiducia nelle proprie capacità a causa di stereotipi culturali, pregiudizi e rappresentazioni errate interiorizzate fin dalla più tenera età perché veicolate, più o meno consapevolmente, dai media, dalla pubblicità, dai libri di testo e dallo stesso linguaggio, dove il maschile è sempre prevalente, sia nel lessico che nella grammatica;

    diventa dunque fondamentale accrescere la consapevolezza e l'attenzione sui fattori che impediscono di esprimere alle donne tutte le loro potenzialità e di superare gli stereotipi che rafforzano la sensazione di inadeguatezza delle bambine, delle ragazze e delle donne in età adulta, soprattutto rispetto agli ambiti economici e sociali che fino ad oggi sono stati appannaggio prevalentemente degli uomini;

   preso atto che:

    la scuola rappresenta il luogo primario in cui si forma la personalità dei ragazzi, nel quale l'educazione alle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze devono essere temi trasversali e fondativi, per favorire la crescita di cittadine e cittadini consapevoli e attivi in tutti i contesti di vita, nella società, nella famiglia e nel lavoro. Educare le nuove generazioni al rispetto in termini di linguaggio, espressioni, atteggiamenti è diventata un'emergenza sociale anche per contrastare gli episodi sempre più frequenti di violenza contro le donne;

    occorre che le istituzioni scolastiche, anche attraverso l'insegnamento dell'educazione civica, siano chiamate a promuovere il cambiamento dei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi e le tradizioni basate su una visione semplificata e rigida che attribuisce alle donne ruoli determinati con riguardo sia all'attribuzione di caratteristiche psicologiche e comportamentali sia alla spartizione dei ruoli in ambito socio-professionale e familiare, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro,

impegna il Governo

con ogni provvedimento utile ad introdurre l'educazione alle pari opportunità femminili, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, intesa quale processo di crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di rispetto, di non oggettificazione e di emancipazione delle donne, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
9/1294-A/16. Ravetto, Sasso.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo gli ultimi dati Istat il 94,1 per cento delle Case rifugio si è dotata di criteri di esclusione dall'accoglienza delle ospiti. L'81,9 per cento delle Case rifugio non accoglie donne che fanno abuso di sostanze e con dipendenze; l'80,7 per cento non accoglie donne con disagio psichiatrico; il 71,2 per cento donne senza fissa dimora; il 37,1 per cento donne vittime di tratta e prostituzione; il 20,8 per cento quelle prive di uno specifico status giuridico; il 19,9 per cento donne agli ultimi mesi di gravidanza; il 10,1 per cento donne respinte sulla base di altri criteri di esclusione;

    secondo i medesimi dati Istat ulteriori criteri di esclusione dall'accoglienza sono applicati dal 61,4 per cento delle Case rifugio in relazione ai figli e figlie delle ospiti. Il 42,4 per cento delle Case rifugio pongono limiti all'età nell'accoglienza dei figli/figlie delle ospiti, il 48,4 per cento pongono limiti di genere, il 7,7 per cento ulteriori criteri di esclusione;

    l'intera rete dei centri antiviolenza è in difficoltà nel reperire i fondi e le risorse necessarie per assicurare alle donne le necessarie attività di sostegno, evidenziando l'urgente necessità di incrementare i finanziamenti a disposizione;

    l'associazione «Informare un'h» ha promosso una campagna di sensibilizzazione chiamata «Non c'è posto per te!», finalizzata a far sì che nessuna donna vittima di violenza sia più esclusa dai Servizi Antiviolenza;

    solo con azioni concrete e impegni seri possiamo avere cura e proteggere tutte le donne, nel pieno rispetto dei princìpi di uguaglianza e non discriminazione,

impegna il Governo:

   a compiere ogni sforzo affinché siano eliminati i meccanismi di esclusione dall'accoglienza delle ospiti e dei loro figli e figlie, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Convenzione di Istanbul;

   ad adottare iniziative per la realizzazione di reti territoriali finalizzate alla presa in carico delle donne vittime di violenza che sono esposte a discriminazione multipla/intersezionale;

   a prevedere adeguati finanziamenti affinché nei Centri Antiviolenza siano istituite équipe multidisciplinari a composizione variabile, coinvolgendo di volta in volta le professionalità utili e necessarie ad affrontare in modo adeguato la complessità che ciascun caso può presentare.
9/1294-A/17. Roggiani.


   La Camera,

   premesso che:

    la violenza degli uomini sulle donne, alla cui base sono radicati misoginia, sessismo, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali, culturali, rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale;

    nel corso della XVIII legislatura è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta monocamerale sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, che ha svolto un'intensa attività di audizioni e di inchiesta al fine di far emergere il fenomeno in tutti i suoi aspetti, a seguito delle quali ha approvato diverse relazioni, tra le quali quella sulle misure per rispondere alle problematiche delle donne vittime di violenza dei centri antiviolenza, delle case rifugio e degli sportelli antiviolenza e antitratta nella situazione di emergenza epidemiologica da COVID, sui dati riguardanti la violenza di genere e domestica nel periodo di applicazione delle misure di contenimento per l'emergenza da COVID-19 sulla governance dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, la relazione relativa al rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria, la relazione sul contrasto alla violenza di genere, una prospettiva comparata la Relazione sulle mutilazioni genitali femminili, la relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere e quella sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale; un lavoro approfondito e articolato dunque che ha analizzato trasversalmente tutti i diversi piani che interessano il fenomeno della violenza, con il contributo proficuo di tutti i commissari, delle tante associazioni che si occupano di violenza e dei centri antiviolenza, dei consulenti dei tribunali e degli uffici giudiziari;

    il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, in vigore dal 20 gennaio 2016, aveva infatti recepito la direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituiva norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e istituito il Fondo destinato al ristoro patrimoniale delle vittime di reati intenzionali violenti, che nel 2017 era stato dai nostri Governi incrementato e alimentato dalle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria civile, e che è stato in seguito ulteriormente implementato;

    il Parlamento nel corso della diciassettesima legislatura ha approvato la legge n. 4 del 2018, volta a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico, che riconosce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un femminicidio,

impegna il Governo

a garantire adeguati stanziamenti finanziari per le case rifugio e per i centri di accoglienza, per gli sportelli dedicati alle vittime di reati violenti, semplificando, velocizzando e rendendo stabile il percorso dei finanziamenti stessi, anche al fine di assicurare una loro adeguata distribuzione in tutto il territorio nazionale, nonché, già dal primo provvedimento utile, ridefinire e aumentare il quantum dell'indennizzo delle vittime di tratta in modo proporzionato alle violazioni patite, svincolandolo dall'accesso necessario alla giustizia penale, aumentare le risorse da destinare ai Fondi per le vittime reati intenzionali violenti sia per il Fondo per gli orfani di vittime di violenza.
9/1294-A/18. Girelli, Ferrari, Serracchiani, Ghio, Forattini, Gianassi, Lacarra, Zan, Boldrini.


   La Camera,

   premesso che:

    la violenza degli uomini sulle donne, alla cui base sono radicati misoginia, sessismo, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali, culturali, rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale;

    nel corso della XVIII legislatura è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta monocamerale sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, che ha svolto un'intensa attività di audizioni e di inchiesta al fine di far emergere il fenomeno in tutti i suoi aspetti, a seguito delle quali ha approvato diverse relazioni, tra le quali quella sulle misure per rispondere alle problematiche delle donne vittime di violenza dei centri antiviolenza, delle case rifugio e degli sportelli antiviolenza e antitratta nella situazione di emergenza epidemiologica da COVID, sui dati riguardanti la violenza di genere e domestica nel periodo di applicazione delle misure di contenimento per l'emergenza da COVID-19 sulla governance dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, la relazione relativa al rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria, la relazione sul contrasto alla violenza di genere, una prospettiva comparata la Relazione sulle mutilazioni genitali femminili, la relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere e quella sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale; un lavoro approfondito e articolato dunque che ha analizzato trasversalmente tutti i diversi piani che interessano il fenomeno della violenza, con il contributo proficuo di tutti i commissari, delle tante associazioni che si occupano di violenza e dei centri antiviolenza, dei consulenti dei tribunali e degli uffici giudiziari;

    il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, in vigore dal 20 gennaio 2016, aveva infatti recepito la direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituiva norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e istituito il Fondo destinato al ristoro patrimoniale delle vittime di reati intenzionali violenti, che nel 2017 era stato dai nostri Governi incrementato e alimentato dalle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria civile, e che è stato in seguito ulteriormente implementato;

    il Parlamento nel corso della diciassettesima legislatura ha approvato la legge n. 4 del 2018, volta a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico, che riconosce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un femminicidio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire adeguati stanziamenti finanziari per le case rifugio e per i centri di accoglienza, per gli sportelli dedicati alle donne vittime di violenza, velocizzando e rendendo stabile il percorso dei finanziamenti stessi, anche al fine di assicurare una loro adeguata distribuzione in tutto il territorio nazionale, nonché a ridefinire e aumentare il quantum dell'indennizzo delle vittime di tratta in modo proporzionato alle violazioni patite, svincolandolo dall'accesso necessario alla giustizia penale.
9/1294-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Girelli, Ferrari, Serracchiani, Ghio, Forattini, Gianassi, Lacarra, Zan, Boldrini.


   La Camera,

   premesso che:

    al fine di far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime – polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale – siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle regioni, con l'A.N.C.I., U.P.I., U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con il Formez PA e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza;

    nel corso dell'esame in commissione è stato introdotto l'articolo 6, che prevede che l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predisponga apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza e che nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, siano inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative a definire, nel predisporre le linee guida nazionali di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame, forme di obbligatorietà per quanto riguarda la formazione degli operatori e dei professionisti, che possono entrare in contatto con le vittime e ove questo non sia possibile, prevedere forme di incentivazione, anche attraverso crediti formativi maggiorati alle categorie professionali che entrano in contatto a vario titolo con le donne, nonché a fornire, per quanto di sua competenza, indicazioni alla Scuola superiore della magistratura, volta ad un necessario rafforzamento ed estensione della formazione della magistratura.
9/1294-A/19. Ferrari, Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Ghio, Lacarra, Zan, Forattini, Boldrini.


   La Camera,

   premesso che:

    la «II Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia» promossa dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'Adolescenza in collaborazione con Terre des Hommes e CISMAI riporta dati allarmanti sul fenomeno della violenza assistita intrafamiliare;

    quanto alle tipologie di maltrattamento, l'indagine rileva che la violenza assistita (32,4 per cento) perpetrata ai danni di 22.042 bambini, secondo i dati rilevati, costituisce la seconda forma di violenza più diffusa tra quelle registrate un bambino su 3, fra quelli maltrattati, è testimone di violenza domestica intrafamiliare; il maltrattamento psicologico ha un'incidenza superiore rispetto a quello fisico (14,1 per cento contro 9,6 per cento);

   considerato che:

    è necessario agire nell'ottica del rafforzamento della tutela dei minori vittime di violenza assistita intrafamiliare;

    tale necessità nasce dalla esigenza di preservare i minori da conseguenze psicologiche che potrebbero rivelarsi ancor più gravi per l'aumento del rischio di trovarsi al centro del conflitto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative di carattere normativo per le esigenze di tutela del minore che abbia assistito alle violenze in ambito domestico, volte a specificare che il giudice possa disporre per l'imputato di tali delitti, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona minore ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dal minore, disponendo l'applicazione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis.
9/1294-A/20. Brambilla.


   La Camera,

   premesso che,

    la violenza degli uomini sulle donne, alla cui base sono radicati misoginia, sessismo, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali, culturali, rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale;

    la cronaca quotidiana in Italia e nel mondo dimostra che non si può affrontare e sconfiggere la crescente violenza degli uomini nei confronti di donne e bambine, in qualunque forma essa si manifesti – fisica, psicologica, economica, odio in rete e revenge porn, tratta e sfruttamento, stalking, molestie, stupro, fino all'apice del femminicidio – senza correlarla al tema dell'uguaglianza di genere, della parità e delle pari opportunità, obiettivi ancora mancati;

    la sfida del raggiungimento della parità di genere, fondamentale per contrastare la sottocultura della violenza degli uomini contro le donne, passa per l'eliminazione di barriere e ostacoli quali, ad esempio, la situazione di inferiorità economica in cui si trovano endemicamente le donne nel nostro paese; secondo il Global Gender Gap Report 2022 del World Economic Forum, l'impatto della pandemia sul divario di genere è stato pesantissimo: mentre l'economia globale entra nel suo terzo anno di continua perturbazione, ci vorranno altri 132 anni (rispetto ai 136 del 2021) per colmare interamente il gender gap;

    in Italia, l'azione legislativa negli ultimi anni si è focalizzata, da un lato, sul mondo del lavoro, che è stato oggetto di numerosi interventi normativi volti a riconoscere equiparazione dei diritti e maggiori tutele alle donne lavoratrici. In questa direzione vanno, in particolare, le disposizioni volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro (anche attraverso un bonus per servizi di babysitting) e il supporto alla genitorialità, nonché le disposizioni per il contrasto delle cosiddette dimissioni in bianco. Sono stati inoltre rafforzati gli strumenti di sostegno finalizzati alla creazione e allo sviluppo di imprese a prevalente o totale partecipazione femminile; all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la parità di genere rappresenta una delle tre priorità trasversali in termici di inclusione sociale. Concretamente, le misure previste in favore della parità di genere sono in prevalenza rivolte a promuovere una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro, anche attraverso, interventi diretti di sostegno all'occupazione e all'imprenditorialità femminile, interventi indiretti o abilitanti, rivolti in particolare al potenziamento dei servizi educativi per i bambini e di alcuni servizi sociali, che il PNRR ritiene potrebbero incoraggiare un aumento dell'occupazione femminile,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a monitorare l'applicazione omogenea di politiche e norme esistenti volte a garantire la parità di genere, privilegiando un approccio integrato, ad incrementare l'occupazione femminile, elemento fondamentale per la liberazione delle donne dalla violenza, a mettere in campo strategie efficaci volte a prevenire e perseguire ogni forma di violenza e molestia sul luogo di lavoro, a garantire che le missioni e le modalità di attuazione indicate nel PNRR per la parità di genere e volte alla, eliminazione del gender gap, quali ad esempio la clausola del 30 per cento, siano applicate concretamente in tutti i campi di azione indicati in premessa, nonché ad adottare nuove iniziative per introdurre strumenti volti a sostenere economicamente le donne nel loro percorso di fuoriuscita in sicurezza dalla violenza, anche valutando di rendere il reddito di libertà accessibile a tutte le donne coinvolte.
9/1294-A/21. Forattini, Ferrari, Ghio, Boldrini.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di approvazione del disegno di legge A.C. 1294 recante: «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica» è emersa la necessità ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di difesa della vittima;

    la normativa italiana in materia di violenza sulle donne prende le mosse dalla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 e ratificata con la legge n. 77 del 2013);

    a seguito della ratifica, l'Italia ha compiuto una serie di interventi volti a istituire una strategia integrata per combattere la violenza nel solco tracciato dalla Convenzione, la legge n. 69 del 2019, nota come «codice rosso», ha trasposto nell'ordinamento italiano i principi ispiratori della Convenzione di Istanbul, introducendo misure di carattere penale e processuale volte alla prevenzione dei reati di violenza di genere, alla protezione delle vittime e alla punizione dei colpevoli;

    al fine di essere rappresentata in giudizio, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate ed è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in attuazione dell'articolo 24, terzo comma, della Costituzione attraverso le opportune modifiche legislative e regolamentari, di applicare il patrocinio gratuito, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ai procedimenti civili riguardanti abusi familiari o condotte di violenza di genere o domestica poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, ai sensi dell'articolo 473-bis del codice di procedura civile.
9/1294-A/22. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di approvazione del disegno di legge A.C. 1294 recante: «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica» è emersa la necessità ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di estensione del congedo per le vittime di violenza di genere;

    la normativa italiana in materia di violenza sulle donne prende le mosse dalla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 e ratificata con la legge n. 77 del 2013);

    a seguito della ratifica, l'Italia ha compiuto una serie di interventi volti a istituire una strategia integrata per combattere la violenza nel solco tracciato dalla Convenzione, la legge n. 69 del 2019, nota come «codice rosso», ha trasposto nell'ordinamento italiano i principi ispiratori della Convenzione di Istanbul, introducendo misure di carattere penale e processuale volte alla prevenzione dei reati di violenza di genere, alla protezione delle vittime e alla punizione dei colpevoli;

    purtroppo la violenza contro le donne è una piaga purtroppo molto diffusa e troppo spesso impunita per la mancanza di leggi appropriate, per la paura a denunciare e per le eventuali conseguenze sia sul luogo di lavoro che in famiglia;

    con decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le donne lavoratrici vittime di violenza inserite in appositi percorsi di protezione, che siano dipendenti o autonome, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro usufruendo di un congedo di tre mesi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, attraverso le opportune modifiche legislative, di aumentare significativamente detto congedo.
9/1294-A/23. Mari, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di approvazione del disegno di legge A.C. 1294 recante: «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica» è emersa la necessita ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia con una attenzione particolare all'educazione all'affettività e alla sessualità nella scuola primaria e secondaria;

    la normativa italiana in materia di violenza sulle donne prende le mosse dalla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 e ratificata con la legge n. 77 del 2013);

    a seguito della ratifica, l'Italia ha compiuto una serie di interventi volti a istituire una strategia integrata per combattere la violenza nel solco tracciato dalla Convenzione, la legge n. 69 del 2019, nota come «codice rosso», ha trasposto nell'ordinamento italiano i principi ispiratori della Convenzione di Istanbul, introducendo misure di carattere penale e processuale volte alla prevenzione dei reati di violenza di genere, alla protezione delle vittime e alla punizione dei colpevoli;

    è drammatico l'aumento dei crimini nei confronti dei minori in Italia: nel 2022 sono stati 6.857, con un balzo del 10 per cento rispetto al 2021. Tanti, troppi. Il peggioramento maggiore riguarda le violenze sessuali, cresciute del 27 per cento e quasi al 90 per cento perpetrate ai danni di bambine e ragazze adolescenti. I dati, elaborati dal servizio analisi della Polizia criminale, sono stati diffusi dalla Fondazione Terre des Hommes nel «Dossier indifesa» in occasione della recente Giornata mondiale delle bambine;

    Emerge infatti, con crescente incisività, la duplice esigenza di conoscere il fenomeno della violenza sessuale commessa dai minori ed in danno dei minori stessi e di comprendere come si stia evolvendo il fenomeno per mettere a fuoco modalità di intervento sempre più appropriate, sia nel trattamento diretto degli utenti sia nel campo della prevenzione dello stesso. Infatti, solo una sufficiente conoscenza dei fattori di rischio e dei fattori di protezione presenti nella vita del minore può assicurare una prognosi ragionevolmente attendibile sulla positività e sulla costruttività degli interventi per prevenire la ripetitività di tali comportamenti, contemplando uno spettro di azione a tutela dei minori;

    nelle scuole è sempre più diffusa l'attenzione allo sviluppo affettivo e alla sessualità, e gli interventi in questi ambiti fanno ricorso a figure professionali sia della psicologia sia della medicina proponendo un modello di educazione globale sia per bambini e bambine, ragazzi e ragazze con l'obiettivo di accrescere la salute generale e sessuale e prevenire sia i rischi di una sessualità non responsabile, sia bullismo, violenze e discriminazioni sessuali. Ben consapevoli che il primo nucleo educante è la famiglia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, di introdurre nei percorsi scolastici di ogni ordine e grado l'educazione all'affettività e sessualità.
9/1294-A/24. Piccolotti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di approvazione del disegno di legge A.C. 1294 recante: «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica» è emersa la necessita ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia;

    la normativa italiana in materia di violenza sulle donne prende le mosse dalla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 e ratificata con la legge n. 77 del 2013);

    a seguito della ratifica, l'Italia ha compiuto una serie di interventi volti a istituire una strategia integrata per combattere la violenza nel solco tracciato dalla Convenzione. Poi il Parlamento ha proseguito nell'adozione di misure volte a contrastare la violenza contro le donne, perseguendo in via principale gli obiettivi di prevenzione dei reati e di protezione delle vittime e prevedendo parallelamente un inasprimento delle pene per la commissione dei c.d. reati di genere;

    l'articolo 5-bis della legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede che annualmente le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità siano ripartite alle regioni al fine di finanziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei Centri antiviolenza e dei servizi di assistenza (Case rifugio) alle donne vittime di violenza,

impegna il Governo

a incrementare il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
9/1294-A/25. Zanella, Dori, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di approvazione del disegno di legge A.C. 1294 recante: «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica» è emersa la necessita ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia;

    la normativa italiana in materia di violenza sulle donne prende le mosse dalla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 e ratificata con la legge n. 77 del 2013);

    a seguito della ratifica, l'Italia ha compiuto una serie di interventi volti a istituire una strategia integrata per combattere la violenza nel solco tracciato dalla Convenzione. Poi il Parlamento ha proseguito nell'adozione di misure volte a contrastare la violenza contro le donne, perseguendo in via principale gli obiettivi di prevenzione dei reati e di protezione delle vittime e prevedendo parallelamente un inasprimento delle pene per la commissione dei c.d. reati di genere;

    l'articolo 5-bis della legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede che annualmente le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità siano ripartite alle regioni al fine di finanziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei Centri antiviolenza e dei servizi di assistenza (Case rifugio) alle donne vittime di violenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
9/1294-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta)Zanella, Dori, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 amplia l'ambito di applicazione della disciplina dell'ammonimento del questore sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa, in particolare, il comma 1 interviene in materia di misure di prevenzione modificando l'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013, estendendo l'applicabilità della misura di prevenzione dell'ammonimento del questore anche ai casi in cui vengano in rilievo fatti riconducibili ai reati – consumati o tentati – di violenza privata (articolo 610 del codice penale), di minaccia aggravata (articolo 612, secondo comma, del codice penale), di atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale), di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il cosiddetto revenge porn (articolo 612-ter del codice penale), di violazione di domicilio (articolo 614 del codice penale) e di danneggiamento (articolo 635 del codice penale);

    inoltre il capoverso comma 5-quinquies del medesimo articolo innova la disciplina vigente prevedendo la procedibilità d'ufficio per i reati suscettibili di ammonimento, ordinariamente procedibili a querela di parte, qualora gli stessi siano stati commessi nell'ambito di violenza domestica da un soggetto già ammonito;

    va ricordato che lo strumento dell'ammonimento del questore è stato pensato prevalentemente per agire, appunto, in via preventiva, intervenendo sui cosiddetti reati spia, si inquadra giuridicamente nelle misure di prevenzione, ma conserva natura di atto amministrativo, e i suoi presupposti applicativi, ex articolo 3 del decreto-legge, prevedevano o che il «fatto debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, comma 2, consumato o tentato, del codice penale» e che possa farsi ricorso all'arsenale preventivo anche in assenza di querela. Il legislatore individua, altresì, i cosiddetti reati spia della violenza domestica che rappresentano un sintomo di possibili più gravi condotte in atto, ma non emerse o non denunciate, a partire dai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis e ss., 612-bis del codice penale, inoltre, deve compiersi «nell'ambito della violenza domestica»;

    tale estensione delle modifiche all'istituto a delitti quali quello ex 609-bis e 612-ter del codice penale può presentare dei rischi, infatti, di confusione tra procedimento amministrativo e sanzione penale, alla quale si troverebbe equiparato di fatto,

impegna il Governo

ad effettuare un accurato monitoraggio degli effetti della nuova disciplina, adeguato e omogeneo rispetto a tutto il territorio nazionale, i cui risultati vengano riferiti al Parlamento entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame, in base ai quali, con particolare riferimento all'estensione dell'ammonimento al reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale, nell'ambito delle sue proprie prerogative valutare eventualmente di espungere il reato citato dalla disciplina come novellata.
9/1294-A/26. Ghio, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Boldrini, Forattini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 amplia l'ambito di applicazione della disciplina dell'ammonimento del questore sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa, in particolare, il comma 1 interviene in materia di misure di prevenzione modificando l'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013, estendendo l'applicabilità della misura di prevenzione dell'ammonimento del questore anche ai casi in cui vengano in rilievo fatti riconducibili ai reati – consumati o tentati – di violenza privata (articolo 610 del codice penale), di minaccia aggravata (articolo 612, secondo comma, del codice penale), di atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale), di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il cosiddetto revenge porn (articolo 612-ter del codice penale), di violazione di domicilio (articolo 614 del codice penale) e di danneggiamento (articolo 635 del codice penale);

    inoltre il capoverso comma 5-quinquies del medesimo articolo innova la disciplina vigente prevedendo la procedibilità d'ufficio per i reati suscettibili di ammonimento, ordinariamente procedibili a querela di parte, qualora gli stessi siano stati commessi nell'ambito di violenza domestica da un soggetto già ammonito;

    va ricordato che lo strumento dell'ammonimento del questore è stato pensato prevalentemente per agire, appunto, in via preventiva, intervenendo sui cosiddetti reati spia, si inquadra giuridicamente nelle misure di prevenzione, ma conserva natura di atto amministrativo, e i suoi presupposti applicativi, ex articolo 3 del decreto-legge, prevedevano o che il «fatto debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, comma 2, consumato o tentato, del codice penale» e che possa farsi ricorso all'arsenale preventivo anche in assenza di querela. Il legislatore individua, altresì, i cosiddetti reati spia della violenza domestica che rappresentano un sintomo di possibili più gravi condotte in atto, ma non emerse o non denunciate, a partire dai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis e ss., 612-bis del codice penale, inoltre, deve compiersi «nell'ambito della violenza domestica»;

    tale estensione delle modifiche all'istituto a delitti quali quello 612-ter del codice penale può presentare dei rischi, infatti, di confusione tra procedimento amministrativo e sanzione penale, alla quale si troverebbe equiparato di fatto,

impegna il Governo

ad effettuare un accurato monitoraggio degli effetti della nuova disciplina, adeguato e omogeneo rispetto a tutto il territorio nazionale, i cui risultati vengano riferiti al Parlamento entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame, in base ai quali, con particolare riferimento all'estensione dell'ammonimento al reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale, nell'ambito delle sue proprie prerogative valutare eventualmente di espungere il reato citato dalla disciplina come novellata.
9/1294-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghio, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Boldrini, Forattini.


   La Camera,

   premesso che:

    la violenza degli uomini sulle donne, alla cui base sono radicati misoginia, sessismo, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali, culturali, rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale;

    la cronaca quotidiana in Italia e nel mondo dimostra che non si può affrontare e sconfiggere la crescente ferocia degli uomini nei confronti di donne e bambine, in qualunque forma essa si manifesti – dalla violenza fisica a quella psicologica, dalla violenza domestica a quella economica, dall'odio in rete al revenge porn, dalla tratta allo sfruttamento, dallo stalking alle molestie e allo stupro, fino all'apice del femminicidio – senza correlarla al tema dell'uguaglianza di genere, della parità e delle pari opportunità, obiettivi ancora mancati;

    la sfida del raggiungimento della parità di genere, fondamentale per contrastare la sottocultura della violenza degli uomini contro le donne, passa per l'eliminazione di barriere e ostacoli quali, ad esempio, la situazione di inferiorità economica in cui si trovano endemicamente le donne nel nostro Paese;

    secondo il Global Gender Gap Report 2022 del World Economic Forum, l'impatto della pandemia sul divario di genere è stato pesantissimo: mentre l'economia globale entra nel suo terzo anno di continua perturbazione, ci vorranno altri 132 anni (rispetto ai 136 del 2021) per colmare interamente il gender gap;

    nell'ambito degli interventi di promozione dei diritti e delle libertà fondamentali, particolare attenzione va, ancora ad oggi, posta per gli interventi a sostegno del principio della parità di genere in tutte le sue forme e attività appare inoltre necessario sostenere e mettere a sistema le reti regionali socio assistenziali e di sostegno alle donne e alle vittime di violenza di genere, con l'obiettivo non solo di assistere le vittime nel momento immediatamente successivo al compimento della violenza ma anche per accompagnarle nel lungo, difficile percorso di ricostruzione di un'esistenza sicura e per quanto possibile serena, dotandosi di un approccio integrato, che coinvolge le strutture sanitarie, i medici, gli psicologi, ma anche gli avvocati, le forze dell'ordine, il mondo associativo, e che si avvalga e ponga basi comuni su un processo di formazione continua mirata, anche valorizzando i modelli regionali più virtuosi, promuovendo i protocolli di rete tra istituzioni e terzo settore per una presa in carico complessiva del fenomeno, e valutare di assumere le best practices locali anche a livello di strategia centrale;

    va considerato, tra le altre, come cruciale, l'accesso ad una soluzione alloggiativa sicura ed economicamente sostenibile nel medio e lungo periodo quale uno dei bisogni primari delle donne in fuoriuscita dalla violenza: quest'ultime, infatti, hanno una probabilità quattro volte superiore rispetto alle donne in generale di vivere situazioni di disagio abitativo e suggerisce di adottare per tutti gli aspetti del fenomeno della violenza sulle donne un approccio integrato,

impegna il Governo

a sostenere interventi, anche con il potenziamento di iniziative esistenti, per sostenere economicamente le donne nel loro percorso di fuoriuscita in sicurezza dalla violenza, per favorirne l'autonomia abitativa, sia con specifico sostegno economico che con verifica di dotazione di patrimonio abitativo pubblico idoneo, con particolare attenzione alle fragilità.
9/1294-A/27. Di Biase, Ghio, Ferrari, Forattini.


   La Camera,

   premesso che:

    la violenza degli uomini sulle donne, alla cui base sono radicati misoginia, sessismo, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali, culturali, rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale;

    la cronaca quotidiana in Italia e nel mondo dimostra che non si può affrontare e sconfiggere la crescente ferocia degli uomini nei confronti di donne e bambine, in qualunque forma essa si manifesti – dalla violenza fisica a quella psicologica, dalla violenza domestica a quella economica, dall'odio in rete al revenge porn, dalla tratta allo sfruttamento, dallo stalking alle molestie e allo stupro, fino all'apice del femminicidio – senza correlarla al tema dell'uguaglianza di genere, della parità e delle pari opportunità, obiettivi ancora mancati;

    la sfida del raggiungimento della parità di genere, fondamentale per contrastare la sottocultura della violenza degli uomini contro le donne, passa per l'eliminazione di barriere e ostacoli quali, ad esempio, la situazione di inferiorità economica in cui si trovano endemicamente le donne nel nostro Paese;

    secondo il Global Gender Gap Report 2022 del World Economic Forum, l'impatto della pandemia sul divario di genere è stato pesantissimo: mentre l'economia globale entra nel suo terzo anno di continua perturbazione, ci vorranno altri 132 anni (rispetto ai 136 del 2021) per colmare interamente il gender gap;

    nell'ambito degli interventi di promozione dei diritti e delle libertà fondamentali, particolare attenzione va, ancora ad oggi, posta per gli interventi a sostegno del principio della parità di genere in tutte le sue forme e attività appare inoltre necessario sostenere e mettere a sistema le reti regionali socio assistenziali e di sostegno alle donne e alle vittime di violenza di genere, con l'obiettivo non solo di assistere le vittime nel momento immediatamente successivo al compimento della violenza ma anche per accompagnarle nel lungo, difficile percorso di ricostruzione di un'esistenza sicura e per quanto possibile serena, dotandosi di un approccio integrato, che coinvolge le strutture sanitarie, i medici, gli psicologi, ma anche gli avvocati, le forze dell'ordine, il mondo associativo, e che si avvalga e ponga basi comuni su un processo di formazione continua mirata, anche valorizzando i modelli regionali più virtuosi, promuovendo i protocolli di rete tra istituzioni e terzo settore per una presa in carico complessiva del fenomeno, e valutare di assumere le best practices locali anche a livello di strategia centrale;

    va considerato, tra le altre, come cruciale, l'accesso ad una soluzione alloggiativa sicura ed economicamente sostenibile nel medio e lungo periodo quale uno dei bisogni primari delle donne in fuoriuscita dalla violenza: quest'ultime, infatti, hanno una probabilità quattro volte superiore rispetto alle donne in generale di vivere situazioni di disagio abitativo e suggerisce di adottare per tutti gli aspetti del fenomeno della violenza sulle donne un approccio integrato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere interventi, anche con il potenziamento di iniziative esistenti, per sostenere economicamente le donne nel loro percorso di fuoriuscita in sicurezza dalla violenza, per favorirne l'autonomia abitativa, con adeguati sostegni e con particolare attenzione alle fragilità.
9/1294-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta)Di Biase, Ghio, Ferrari, Forattini.


   La Camera,

   premesso che:

    la violenza degli uomini sulle donne, alla cui base sono radicati misoginia, sessismo, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali, culturali, rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale;

    la cronaca quotidiana in Italia e nel mondo dimostra che non si può affrontare e sconfiggere la crescente violenza degli uomini nei confronti di donne e bambine, in qualunque forma essa si manifesti – fisica, psicologica, economica, odio in rete e revenge porn, tratta e sfruttamento, stalking, molestie, stupro, fino all'apice del femminicidio – senza correlarla al tema dell'uguaglianza di genere, della parità e delle pari opportunità, obiettivi ancora mancati;

    alla luce delle nuove norme introdotte a contrasto della violenza contro le donne e domestica deve necessariamente trovare spazio l'estensione del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dal reddito, anche in sede civile, in ragione del fatto che ora l'azione di tutela delle vittime può essere svolta anche indipendentemente all'azione penale;

    l'esenzione è stata già introdotta per gli orfani di femminicidio con la modifica dell'articolo 76, comma 4-quater del T.U. – spese di giustizia, attraverso il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con la legge n. 119 del 2013 e con la legge n. 4 del 2018, che ha previsto il gratuito patrocinio anche in sede civile indipendentemente dal reddito,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative a prevedere, in attuazione dell'articolo 24, comma terzo, della Costituzione, quale ulteriore strumento di tutela per le vittime di violenza, volto altresì ad uniformare la garanzia di legge in entrambi i procedimenti, il patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti ai procedimenti civili in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza di genere o domestica poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, come previsto nel capo III, Sez. 1 articoli 473-bis.40-46, del Codice di procedura civile.
9/1294-A/28. Zan, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Ferrari, Ghio, Forattini, Boldrini.