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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 4 ottobre 2023

TESTO AGGIORNATO AL 5 OTTOBRE 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 4 ottobre 2023.

  Albano, Amato, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cavo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Fitto, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Peluffo, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Squeri, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Amato, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cavo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Fitto, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Peluffo, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Squeri, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 3 ottobre 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   BARABOTTI: «Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di indennità di funzione dei sindaci e dei componenti degli organi esecutivi dei comuni» (1445);

   MOLINARI ed altri: «Disposizioni per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro» (1446);

   PAOLO EMILIO RUSSO: «Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione» (1447);

   LUPI: «Istituzione di un'applicazione informatica per dispositivi mobili e di un servizio di assistenza in favore dei minorenni vittime di atti di bullismo e cyberbullismo» (1448);

   BICCHIELLI: «Modifiche all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, nonché istituzione e disciplina del Registro nazionale degli amministratori di condominio» (1449).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 3 ottobre 2023 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

  dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale:

   «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014» (1450);

   «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020» (1451);

  dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa:

   «Abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1921-1946 e ulteriori abrogazioni di norme relative all'anno 1910» (1452).

  Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):

  ZAN ed altri: «Disposizioni e delega al Governo in materia di vita familiare delle coppie formate da persone dello stesso sesso e di stato giuridico dei figli, nonché di accesso all'adozione e alla procreazione medicalmente assistita per le persone di stato libero» (479) Parere delle Commissioni I, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):

  ZINZI ed altri: «Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti l'introduzione del fattore di pressione tra i criteri di valutazione per la localizzazione delle discariche e degli impianti di recupero dei rifiuti urbani» (1079) Parere delle Commissioni I, V, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  BALDELLI ed altri: «Modifica all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di tutela delle croci collocate sulle vette e sui crinali delle montagne» (1263) Parere delle Commissioni I, V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):

  CHERCHI: «Modifica dell'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni concernenti l'abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale» (1398) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):

  QUARTINI ed altri: «Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare» (1298) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 29 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'acquisizione da parte di Achernar Assets AG o da società direttamente o indirettamente controllata dalla stessa, dell'intero capitale sociale di ERG Power Srl, attualmente di proprietà di ERG Power Generation Spa (procedimento n. 299/2023).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 29 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'acquisizione indiretta da parte di Molecule (BC) HoldCo Srl dell'intero capitale sociale di FIS – Fabbrica Italiana Sintetici Spa, la quale detiene l'intero capitale sociale di FIS North America Inc. e FIS Japan KK (procedimento n. 316/2023).

  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 ottobre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 128).

  Questi documenti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 ottobre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 129).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica.

  Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 2 ottobre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, la relazione concernente i risultati del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni con finalità di incremento del verde pubblico e privato e la prospettazione degli interventi necessari per l'attuazione della normativa di settore, predisposta dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, relativa agli anni 2021 e 2022 (Doc. CCXV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 29 settembre 2023, ha trasmesso il documento C(2023) 6644 final, recante la risposta della Commissione europea al documento delle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti) (Doc. XVIII, n. 7) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022) 457 final).

  Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 ottobre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Nell'ambito dei predetti atti, il Governo ha richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione – Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C(2023) 6454 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (COM(2023) 420 final);

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2023) 533 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Intendimenti in ordine alla riforma della giustizia e ai rapporti tra Esecutivo e magistratura, alla luce di dichiarazioni relative a una recente decisione del tribunale di Catania – 3-00695

   DELLA VEDOVA e MAGI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il 29 settembre 2023 il giudice del tribunale di Catania non ha convalidato il trattenimento disposto dal questore della provincia di Ragusa il giorno 28 settembre 2023 nei confronti di tre migranti;

   la decisione del giudice del tribunale di Catania si fonda sul principio, più volte sottolineato dalla Corte costituzionale, secondo il quale il giudice nazionale ha il dovere di disapplicare la normativa interna qualora sia in conflitto con la sovraordinata normativa europea direttamente applicabile;

   il giudice del tribunale di Catania ha rilevato che il decreto-legge n. 20 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2023, sulla quale si fondava il provvedimento di trattenimento disposto dal questore di Ragusa, confligge con le direttiva europea secondo le quali il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda e il trattenimento deve considerarsi misura eccezionale, applicabile solo quando non ci siano altre misure idonee alternative, e che, anche nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine designato come sicuro, si deve comunque accertare caso per caso la sussistenza dei requisiti per la concessione della protezione internazionale, essendo esclusa la possibilità degli automatismi previsti invece dalla nuova normativa nazionale (cosiddetto «decreto Cutro»);

   il Ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, non convinto della fondatezza della decisione del giudice di Catania, ha annunciato l'intenzione di impugnarla, secondo la corretta prassi dello Stato di diritto;

   invece la Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, attraverso un post su Facebook, ha sostenuto che la decisione del giudice di Catania sia un attacco «contro i provvedimenti di un Governo democraticamente eletto», lasciando esplicitamente intendere, a giudizio degli interroganti, che le decisioni dei giudici debbano uniformarsi ai provvedimenti dell'Esecutivo, anche in presenza di evidenti indizi di illegittimità rispetto alla normativa nazionale ed europea;

   per le stesse ragioni il Vice Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Salvini, in un tweet a commento della decisione del tribunale di Catania, ha auspicato una «profonda riforma della giustizia» –:

   se ritenga che quelli espressi dalla Presidente del Consiglio dei ministri e dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri – in sostanza, ad avviso degli interroganti, inversione della gerarchia delle fonti del diritto tra normative nazionali ed europee e subordinazione della magistratura all'Esecutivo – siano i principi politici ispiratori della riforma della giustizia del Governo o, al contrario, se convenga invece con gli interroganti che sia opportuno, a tutela della reputazione del nostro Paese, ribadire con chiarezza il principio fondamentale dell'indipendenza della magistratura.
(3-00695)


Iniziative volte a potenziare lo strumento del «bonus trasporti», al fine di promuovere modalità di trasporto sostenibili e alternative – 3-00696

   GHIO, BARBAGALLO, BAKKALI, CASU, MORASSUT, FORNARO e FERRARI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il grande ritardo con cui è stato adottato il decreto interministeriale di attuazione della proroga, per il 2023, del cosiddetto «bonus trasporti» ha fatto perdere a studenti e lavoratori la possibilità di utilizzarlo in maniera integrale, con un impatto negativo diretto sulla loro vita lavorativa e scolastica e sui bilanci delle famiglie;

   il bonus, da 60 euro, è riconosciuto a favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, in diminuzione rispetto ai 35.000 euro di reddito previsti precedentemente;

   oltretutto, questo decreto attuativo si è reso necessario per l'indecisione del Governo che, non avendo prorogato la misura esistente, ha reintrodotto il «bonus trasporti» dopo le proteste degli oltre 3 milioni di utenti dei servizi di trasporto pubblico locale, che contavano su un aiuto concreto contro l'inflazione;

   tuttavia, sono state pressoché dimezzati sia gli stanziamenti (nel 2022 erano stati stanziato 190 milioni di euro, mentre per il 2023 sono stati stanziati 100 milioni di euro), sia il limite reddituale per poter richiedere il bonus (da 35.000 a 20.000 euro);

   per far fronte alle inevitabili esigenze emerse in corso d'anno, l'articolo 2 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, ha finalmente incrementato il fondo del «bonus trasporti». Tuttavia, l'incremento previsto è stato pari a soli 12 milioni di euro, una dotazione che è andata esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento;

   lo shift modale dal trasporto privato a quello pubblico è strettamente connesso ad un servizio efficace e di qualità del trasporto pubblico locale, che si configura come driver di sostenibilità;

   in tale contesto, il «bonus trasporti» si configura come un importantissimo strumento di incentivo allo shift modale e di garanzia per l'esercizio del diritto allo studio. Paesi, come la Germania, da tempo sostengono la sperimentazione del biglietto climatico a 9 euro ed anche le principali città italiane stanno decidendo di adottare misure simili per incentivare il passaggio al trasporto pubblico locale;

   un trasporto pubblico locale efficiente e accessibile è una scelta importante per realizzare una «giusta» transizione ecologica, migliorando la qualità della vita nelle città e nelle grandi aree metropolitane attraverso la realizzazione di una vera mobilità sostenibile –:

   in che modo il Governo intenda attivarsi con la massima urgenza per potenziare lo strumento del «bonus trasporti», affinché sia pienamente utilizzabile da tutti i cittadini e dalle famiglie italiane, con l'obiettivo di favorire il più possibile uno shift modale verso modalità di trasporto sostenibili ed alternative.
(3-00696)


Chiarimenti in merito ai costi e al cronoprogramma per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina – 3-00697

   IARIA, RICCARDO RICCIARDI, CANTONE, FEDE e TRAVERSI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   con riferimento al collegamento stabile sullo Stretto di Messina, recenti dichiarazioni da parte degli esponenti di maggioranza mostrano, a parere degli interroganti, una preoccupante palese contraddizione, con particolare riguardo ai costi presunti ma non ancora accertati dell'opera, alle fonti di finanziamento previste, specie nella quota parte relativa alle due regioni interessate, Calabria e Sicilia, nonché sul cronoprogramma dell'opera;

   in particolare, secondo il Ministro interrogato la posa della prima pietra avverrà entro l'estate 2024;

   secondo il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani sarebbero ancora al vaglio «i tempi» e «gli investimenti che si possono fare in questa manovra»;

   per il capogruppo di Fratelli d'Italia, onorevole Foti, con riferimento alla manovra, per il finanziamento dell'opera potrebbe esserci una posta di bilancio che riguarda un programma pluriennale, ma sulla tempistica dubita che il prossimo anno possano partire gli appalti;

   in una recente interrogazione a risposta immediata presso la Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni delle Camera dei deputati, con riferimento ai profili citati e con particolare riguardo a quanto esplicitato nel documento di economia e finanza 2023, circa i Fondi per lo sviluppo e la coesione, vi è stata da parte del Governo una medesima preoccupante approssimazione. Nella stessa occasione riguardo i presunti finanziamenti privati contratti sul mercato nazionale e internazionale e l'accesso alle sovvenzioni di cui al programma Connecting Europe facility-Cef, non è stata fornita alcuna informazione;

   a oggi l'unica misura certa, ossia nell'immediata disponibilità del Governo, è rappresentata dall'ancora indefinita quota parte relativa alla legge di bilancio per il 2024 che, sempre secondo le dichiarazioni della maggioranza di Governo, sarà caratterizzata da un atteggiamento prudenziale sulla spesa;

   è già un anno che sono stati impegnati 50 milioni di euro con la legge di bilancio per il 2023, destinati a riesumare la società in liquidazione Stretto di Messina spa;

   è stato approvato lo sforamento del tetto previsto per i dipendenti di società pubbliche;

   sono stati disposti finanziamenti per 7 milioni di euro volti all'adozione di un «Piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto»;

   recentemente i presidenti di regione hanno scritto all'Esecutivo lamentando che risultano numerosi i progetti espunti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza poiché non hanno ricevuto adeguata copertura e, pertanto, a oggi risultano bloccati –:

   se il Ministro interrogato intenda fornire la dettagliata analisi pluriennale dei costi e il cronoprogramma dell'opera, al fine di chiarire puntualmente quali misure intenderà definanziare per fornire congrua copertura economico-finanziaria all'investimento relativo al Ponte sullo Stretto.
(3-00697)


Elementi e iniziative in merito al potenziamento della tratta ferroviaria Napoli-Bari – 3-00698

   DI MATTINA, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha previsto la realizzazione di circa 62 miliardi di euro di investimenti in infrastrutture entro il 2026, di cui quasi 25 miliardi di euro dedicati a infrastrutture per l'alta velocità e alta capacità ferroviaria;

   gli investimenti in infrastrutture citati rappresentano anche un'opportunità di grande rilievo per il rilancio del Mezzogiorno, dove si concentrano circa 34,7 miliardi di euro sul totale di 62 miliardi di euro contenuti all'interno delle missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   la missione 3, dal titolo «Infrastrutture per una mobilità sostenibile», del Piano nazionale di ripresa e resilienza indica «l'obiettivo di rafforzare ed estendere l'alta velocità ferroviaria nazionale», in particolare di potenziare l'alta velocità al Sud attraverso vari interventi, tra i quali è prevista la conclusione della direttrice Napoli-Bari;

   il progetto prevede il potenziamento e la velocizzazione dell'itinerario Napoli-Bari che consentirà di integrare l'infrastruttura ferroviaria del Sud del Paese con il core corridor «Scandinavia-Mediterraneo». L'obiettivo principale è la velocizzazione del collegamento attuale e il miglioramento dell'accessibilità al servizio nelle aree attraversate, sia per servizi nazionali di lunga percorrenza, sia per il servizio regionale e merci;

   tale tracciato rappresenta un elemento fondamentale per il turismo e lo sviluppo economico delle comunità interessate e per tanti pendolari;

   il 10 luglio 2023 è stato inaugurato il primo viaggio diretto sulla tratta in questione, che era stato soppresso alla fine degli anni '90 –:

   se intenda fornire maggiori dettagli relativi all'utilizzo del servizio ferroviario sulla tratta in questione da parte degli utenti, nonché ulteriori informazioni circa lo stato di avanzamento dell'opera citata in premessa.
(3-00698)


Iniziative di competenza in relazione alle carenze del servizio di trasporto taxi nelle principali città italiane – 3-00699

   LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, CESA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il servizio di trasporto pubblico locale effettuato dai taxi rappresenta una delle più importanti modalità di trasporto passeggeri nelle principali città italiane, soprattutto nelle aree urbane a forte vocazione turistica;

   il numero di licenze per il servizio di trasporto taxi nelle città di Roma, Milano e Napoli corrisponde rispettivamente a 7.838, 4.855 e 2.364. In diverse città d'Italia, il numero di licenze per il servizio di trasporto pubblico locale effettuato dai taxi è rimasto inalterato per lunghi anni: a Roma l'ultimo aumento risale al 2005, a Milano al 2004 e a Napoli addirittura al 1997, favorendo fenomeni di trasporto passeggeri abusivo con possibili problemi di sicurezza per gli utenti, soprattutto per i turisti;

   nei mesi di luglio e agosto 2023 il nucleo speciale antitrust della Guardia di finanza ha avviato, per conto dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un'attività di verifica nel settore dei taxi sulla base delle criticità che si riscontrano soprattutto a Roma, a Milano e a Napoli e che creano pesanti disservizi per l'utenza. Le verifiche vertono soprattutto sulla funzionalità dei pos, sui tempi d'attesa e sull'uso del tassametro;

   al fine di rispondere ai disagi profondi provocati dalla carenza del servizio di trasporto taxi, dovuta anche alla ripresa del traffico aereo a seguito dell'allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19, il Governo ha introdotto alcune misure urgenti all'interno del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104;

   l'articolo 3 del decreto-legge citato stabilisce che tutti i comuni possono rilasciare, solo a soggetti già titolari di licenze per trasporto taxi, nuove licenze della durata di massimo 12 mesi, da affidare a terzi o da gestire in proprio. Il medesimo articolo prevede anche, per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, un incremento del numero delle licenze non più del 20 per cento del totale;

   la misura della cosiddetta «doppia guida», introdotta sempre dall'articolo 3 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, ha ricevuto una bassa adesione nelle principali città italiane: a Milano solo 420 titolari di licenze su 4.855, mentre a Roma hanno aderito circa 60 titolari di licenze su un totale di 7.838 –:

   quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, per risolvere i profondi disagi provocati dalla carenza del trasporto taxi nelle principali città italiane, al fine di tutelare i diritti dei cittadini e la reputazione dell'Italia quale meta turistica d'eccellenza nel mondo.
(3-00699)


Iniziative per la salvaguardia delle realtà produttive e dei livelli occupazionali del gruppo Marelli Holdings in Italia – 3-00700

   BENZONI, RICHETTI, ENRICO COSTA, GRIPPO, MARATTIN e SOTTANELLI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   Marelli Holdings, principale realtà di componentistica per auto in Italia, chiuderà lo stabilimento di Crevalcore dal 2024, coinvolgendo sia i 229 dipendenti che molte imprese dell'indotto, apparentemente per lo spostamento del mercato verso l'elettrico e la penalizzazione di uno stabilimento orientato all'endotermico;

   Marelli Holdings nasce dalla fusione di Magneti Marelli, ceduta nel 2019 al fondo statunitense Kkr da Fca, e Calsonic Kansei, anch'essa controllata Kkr;

   l'ultimo piano industriale di Marchionne prevedeva la separazione di Magneti Marelli da Fca entro la fine del 2018, ma non la sua vendita. È stato il suo successore, Manley, a cederla per finanziare il piano industriale Fca;

   ai tempi della cessione Magneti Marelli contava 43 mila dipendenti, di cui 10 mila in Italia; oggi Magneti Holding ha 50 mila dipendenti, di cui 7 mila in Italia distribuiti su 10 stabilimenti;

   nello stesso periodo si è verificato anche un netto ridimensionamento della produzione e dell'occupazione di Fca e, in seguito, di Stellantis in Italia: la prima è scesa dal milione e oltre del 2017 ai 685 mila veicoli del 2022, mentre i dipendenti sono diminuiti da 30 mila a 23 mila;

   il rapporto del Governo con Fca dopo la morte di Marchionne, ad avviso degli interroganti, non ha riflettuto alcuna logica di reale salvaguardia della presenza del gruppo in Italia; nel 2020 la Corte dei conti ha dato il via libera al prestito da 6,3 miliardi di euro con garanzia Sace e l'anno successivo Fca ha confermato un maxi-dividendo da circa 5,5 miliardi di euro legato alla fusione con Psa-Peugeot;

   anche le strategie di investimento e occupazionali di Marelli in Italia hanno scontato una colpevole disattenzione delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali e degli organi di informazione, al punto che la notizia della chiusura di Crevalcore è arrivata a decisione già assunta, né risultano iniziative volte a garantire l'utilizzo del potenziale produttivo italiano di Marelli per salvaguardare gli stabilimenti e i livelli occupazionali in Italia –:

   se, nell'ambito della cessione di Magneti Marelli a Kkr, sia stata concordata una strategia di salvaguardia delle realtà produttive e dei livelli occupazionali del nuovo gruppo in Italia – visto il mancato utilizzo della golden power – e quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere per affrontare la problematica della chiusura dello stabilimento di Crevalcore, l'ennesimo passaggio del grave processo di deindustrializzazione del settore automotive in Italia.
(3-00700)


Iniziative per il rilancio delle aree industriali di Brindisi e Civitavecchia, con particolare riferimento al finanziamento della riconversione delle centrali a carbone di Cerano e di Torrevaldaliga Nord – 3-00701

   D'ATTIS, BATTILOCCHIO, BARELLI, CAROPPO, DALLA CHIESA, DE PALMA, GATTA e MARROCCO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   come annunciato nella seduta della Camera del 5 luglio 2023, dando risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 3-00512 a firma degli interroganti, il Ministro interrogato ha dato attuazione all'articolo 24-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, convocando il comitato di coordinamento finalizzato a individuare le soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree industriali di Brindisi e Civitavecchia, che si è riunito il 26 luglio 2023;

   nella risposta sopra citata il Ministro interrogato ha comunicato, inoltre, che, non essendo più disponibili i fondi Ipcei di cui all'articolo 1, comma 232, della legge di bilancio per il 2020, per la riconversione delle centrali a carbone di Cerano di Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia sarebbe stato necessario ricorrere ad altri strumenti maggiormente coerenti con le finalità di finanziare interventi per il rilancio delle attività imprenditoriali e dei livelli occupazionali oppure per sostenere programmi di investimento e sviluppo a livello locale –:

   quali saranno i passi successivi alla riunione del 26 luglio 2023 per perseguire il rilancio sopra citato e se siano stati individuati gli strumenti per finanziarne la riconversione.
(3-00701)


Iniziative di competenza volte a favorire il processo di reindustrializzazione della ex-Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) – 3-00702

   GRIMALDI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   Qf, società in liquidazione proprietaria della ex-Gkn di Campi Bisenzio, ha comunicato recentemente l'intenzione di cessare definitivamente qualsiasi attività produttiva, lasciando intendere di voler riaprire la procedura di licenziamento collettivo per i circa 180 dipendenti rimasti dopo oltre due anni di vertenza, iniziata nel luglio 2021 dopo il licenziamento collettivo per 422 persone, operato via mail, dal fondo americano Melrose, proprietario della Gkn e la delocalizzazione delle attività;

   nel dicembre 2021 l'imprenditore Francesco Borgomeo ha rilevato l'azienda, dando vita a Qf e assicurando l'imminente ingresso di un nuovo proprietario per avviare la produzione di macchinari per l'industria farmaceutica o inverter per il motore elettrico;

   non avendo individuato nessun acquirente, a febbraio 2023, Borgomeo ha messo l'azienda in liquidazione volontaria e nominato un liquidatore, lasciando per mesi i lavoratori senza retribuzione fino all'arrivo della cassa integrazione e non garantendo neanche il tempestivo pagamento dei trattamenti di fine rapporto ai lavoratori costretti a dimettersi perché lasciati senza stipendio;

   i lavoratori e le organizzazioni sindacali hanno incessantemente lavorato per restituire allo stabilimento ex-Gkn una nuova prospettiva industriale;

   gli incontri al Ministero delle imprese e del made in Italy si sono svolti con l'azienda già in liquidazione e da marzo 2023 il tavolo nazionale non viene convocato;

   a parere degli interroganti ciò evidenzia l'inerzia del Governo nei confronti di questa vertenza nazionale, il quale, eccetto la concessione, a maggio 2023, della cassa integrazione con scadenza 31 dicembre 2023, erogata a una azienda in liquidazione, poco e nulla ha fatto per garantire un futuro alla ex-Gkn;

   l'unico strumento per scongiurare i licenziamenti e garantire la continuità occupazionale e produttiva della ex-Gkn è quello di supportare adeguatamente l'unico progetto di reindustrializzazione al momento in campo, realizzato dalla Gff, cooperativa dei lavoratori, che consiste nella produzione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione, batterie e cargo bike a ridotto impatto ecologico;

   la vicenda della Qf rivela la totale assenza di politiche industriali del Governo e di strumenti efficaci per contrastare sia le delocalizzazioni, come fatto dal fondo Melrose, che operazioni speculative, come appare quella dell'imprenditore Borgomeo che non ha mai avanzato progetti credibili, né investito capitali;

   la regione Toscana ha avviato un processo di scouting per individuare soggetti interessati all'acquisizione, ma senza il necessario supporto da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy il rischio di disperdere un'eccellenza del territorio è concreto –:

   quali misure e strumenti di competenza il Ministro interrogato intenda mettere in atto per accompagnare il processo di reindustrializzazione della ex-Gkn, evitando ogni atto unilaterale dell'azienda volto a ostacolarlo, riconvocando il tavolo nazionale di crisi che risulta sospeso da mesi.
(3-00702)


Misure a sostegno delle piccole e medie imprese italiane in relazione all'attuale fase economica – 3-00703

   FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, CARAMANNA, COLOMBO, COMBA, GIOVINE, MAERNA, PIETRELLA, SCHIANO DI VISCONTI, ZUCCONI, GIORGIANNI e TREMAGLIA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   il tessuto produttivo italiano è costituito da una rilevante presenza di micro, piccole e medie imprese: poco più di 4 milioni, che danno lavoro a circa 17 milioni di persone; in base all'ultimo rapporto di Confindustria e Cerved, aggiornato al 2021, si contano circa 163.551 piccole e medie imprese così distribuite: 97.100 piccole e medie imprese in Nord Italia; 33.012 piccole e medie imprese al Centro; 33.440 piccole e medie imprese nel Sud del Paese;

   in particolare, le piccole e medie imprese contribuiscono in modo rilevante all'occupazione e al fatturato totale della filiera del made in Italy, con un contributo del 40 per cento all'agroalimentare, del 43 per cento alla moda e del 41 per cento all'arredo e al design, settori il cui fatturato complessivo ammonta, rispettivamente, a 576 miliardi, 180 miliardi e 110 miliardi di euro;

   è necessario sostenere le micro, piccole e medie imprese attraverso misure ad hoc per valorizzare il loro ruolo nel percorso di superamento della crisi innescata dalla pandemia da COVID-19 e dal conflitto in Ucraina;

   in primo luogo, occorre dare loro una maggiore certezza, introducendo norme di immediata applicazione che rimuovano gli ostacoli allo sviluppo delle piccole e medie imprese e riducano gli oneri burocratici che le stesse sono tenute a fronteggiare;

   inoltre, vi è la necessità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo, mediante la razionalizzazione delle politiche di incentivazione, nonché di rafforzare le capacità di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee;

   per restare competitive sul mercato, le imprese italiane necessitano di politiche incentivanti ben definite e strutturali, che forniscano direttive certe e siano incentrate sullo sviluppo nei comparti strategici prioritari, quali l'innovazione e la sostenibilità ambientale;

   nel settembre 2023 è stato pubblicato l'«Outlook Abi-Cerved sui crediti deteriorati delle imprese», che evidenzia come, nell'attuale fase economica, le imprese si trovino a fronteggiare gli effetti negativi dei diversi shock che hanno colpito in sequenza il tessuto produttivo italiano;

   in particolare, l'alta inflazione e il forte rialzo dei tassi di interesse stanno generando un progressivo deterioramento dei fondamentali finanziari delle imprese e provocando una riacutizzazione dei rischi;

   in base alle stime di Abi e Cerved, nel 2023 il tasso di deterioramento del credito alle imprese toccherà il 3,1 per cento (dal 2,2 per cento del 2022) e nel 2024 si prevede un ulteriore aumento che porterà l'indice a raggiungere un picco del 3,8 per cento, il valore più alto dal 2016 –:

   quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di risolvere le problematiche citate in premessa con riferimento alle piccole e medie imprese italiane.
(3-00703)


DISEGNO DI LEGGE: S. 854 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 2023, N. 104, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI, IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE E INVESTIMENTI STRATEGICI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1436)

A.C. 1436 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame converte in legge il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici;

    il provvedimento in esame è deputato a disciplinare varie fattispecie operative anche in relazione a varie emergenze sopravvenute nel corso del suo iter parlamentare;

    in particolare, tra queste, risulta gravemente colpito il settore agroalimentare relativamente alla gestione dei contesti emergenziali, quali calamità naturali e stati eccezionali di avversità atmosferiche;

    sul punto, la normativa vigente prevede che, al verificarsi di particolari eventi atmosferici o calamitosi, su richiesta delle singole regioni, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste istruisca e deliberi il carattere di eccezionalità dei citati eventi atmosferici e/o calamitosi;

    al seguito di tale declaratoria, è reso possibile l'accesso alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

    in questo caso, così come nelle altre casistiche di applicazione di stati emergenziali nel contesto agroalimentare, comunque denominati, esistono disparità applicative tra le fattispecie previste per gli agricoltori ed il comparto ittico, comunque denominato, in ogni sua afferenza;

    da tale discrasia applicativa discende una disparità di trattamento tra gli aventi diritto agli interventi pubblici necessari a fronteggiare gli eventi eccezionali che impatta negativamente sulle filiere produttive, rallentandone e complicandone la ripresa al verificarsi dei sopracitati eventi calamitosi ed avversità di natura emergenziale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di equiparare, ai fini indennitari e di tutela, l'ambito applicativo degli stati di emergenza, di calamità naturale e di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici e/o calamitosi di cui in premessa, agli operatori ed attività del comparto ittico, comunque denominate, in modo analogo a quanto vigente per il contesto agricolo.
9/1436/1. Mattia, Foti, Cerreto, Caretta, Ciaburro, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11 del provvedimento in esame consente alle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto, nel limite di 1 milione di euro. Per effetto delle modifiche approvate in sede di conversione del decreto in esame, è stata autorizzata, per i medesimi interventi, la spesa di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2023;

    la Plasmopara viticola provoca sulle foglie le cosiddette «macchie d'olio», aree giallastre ben visibili per trasparenza, in corrispondenza delle quali compare della muffa biancastra; in seguito le aree colpite imbruniscono e le foglie si seccano e cadono; vengono colpiti anche i tralci ancora verdi, ma particolarmente gravi sono gli attacchi ai grappoli: gli acini possono mostrare le macchie con la caratteristica efflorescenza, oppure (forma larvata) non vi sono manifestazioni esterne ma i tessuti interni soggiacciono a disorganizzazione e illividimento. La difesa dalla peronospora si attua per mezzo di irrorazioni o di polverizzazioni con sali di rame, zinco o con composti organici, che impediscono la germinazione dei conidi;

    ai fini dell'accesso agli aiuti per la ripresa economica previsti dal Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, è necessario che le regioni interessate dagli eventi calamitosi deliberino la declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;

    a sostegno delle imprese agricole il decreto legislativo n. 102 del 2004 ha previsto, a norma dell'articolo 1, comma 2. lettera i), della legge n. 38 del 2003, una serie di interventi finanziari, tra i quali, quelli volti a favorire la ripresa dell'attività produttiva. L'articolo 5 del citato decreto legislativo, in particolare, stabilisce che ai beneficiari, nei limiti del danno accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti europei per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria: prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare a tasso agevolato; proroga delle operazioni di credito agrario; agevolazioni previdenziali;

    è da segnalare che oltre alla peronospora, ultimamente si segnalano gravi fenomeni di attacchi ai vigneti da parte di un altro parassita anch'esso assai virulento, la Flavescenza dorata (FD), segnalata per la prima volta in Italia nei primi anni settanta ed oggi diffusa in molte regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria. Friuli Venezia Giulia e altre). La FD rientra nelle malattie del giallume della vite, causata dal fitoplasma Candidatus phytoplasma vitis. È trasmissibile con materiale di moltiplicazione infetto. La trasmissione avviene principalmente attraverso il vettore Scaphoideus titamis ball, una cicalina (insetto appartenente ai rincoti omotteri auchenorinchi, della famiglia cicadellidae) di origine nordamericana che nutrendosi di linfa floematica può acquisire e diffondere fitoplasmi. A causa degli elevati danni economici determinati dalla malattia, il fitoplasma associato a FD è classificato fra le specie di organismi da quarantena ed inserito nell'allegato II della lista A2 dell'EPPO (Organizzazione europea per la protezione delle piante);

    il contenimento della FD e dei giallumi normalmente si basa su strategie di controllo preventivo, che variano in funzione delle zone prese in considerazione (zone di insediamento e zone focolaio). La prevenzione si basa su trattamenti insetticidi obbligatori al vettore S. titanus e il tempestivo estirpo delle piante ammalate, come previsto dalle norme sulla gestione degli organismi da quarantena e dalle normative specifiche sulla Flavescenza dorata della vite (decreto ministeriale 6 giugno 2023 ed in precedenza Decreto ministeriale del 31 maggio 2000, n. 32442, volti a disciplinare le misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite);

    la strategia di lotta prevede l'estirpo delle viti infette, attività obbligatoria nelle zone focolaio senza necessità di analisi molecolari. Inoltre vige l'obbligo di estirpare, nelle zone di insediamento, ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata o asportare tempestivamente dalla pianta le parti che presentano manifestazioni sospette;

    nonostante le capillari e meticolose misure adottate a norma dei suddetti Decreti ministeriali, nel territorio reggiano e modenese, in venti anni si è tuttavia verificato un graduale aumento della popolazione di scafoideo, con livelli di popolazione variabili culminati proprio nelle ultime due stagioni. Dall'osservazione dei vigneti «bio» emergono dati che dimostrano un naturale aumento del litofago che esula dai trattamenti. Ciò è dimostrato dal fatto che per essi sono da tempo obbligatori due interventi (quasi sempre a base di piretrine) e nonostante ciò si osserva comunque un incremento graduale delle infestazioni;

    superati determinati livelli di incidenza, si perdono gli impianti perché si procede all'abbattimento totale delle piante malate situate in interi appezzamenti;

    negli ultimi anni il problema ha subito una forte accelerazione, poiché una decisione dell'UE impedisce l'uso di alcuni principi attivi utili per il contrasto, ed è quindi necessario attuare una strategia di interventi uniformi per tutto il territorio nazionale;

    si ricorda che le imprese colpite non hanno ricevuto alcun tipo di sostegno pubblico né possono usufruire di compensazione per i mancati ricavi, rendendo molto difficoltosa sino alla non sostenibilità dell'attività agricola anche perché, spesso, i vigneti colpiti da FD sono giovani e le spese sostenute dal singolo agricoltore comprendono anche l'estirpo delle piante malate, attività come detto obbligatoria in base alle norme riguardanti le tematiche fitosanitarie, a cui si aggiungono i costi per l'impianto di nuove barbatelle, pari mediamente a circa di 10,00 euro/15,00 euro l'una per ogni nuovo impianto;

    in Francia, segnatamente nella regione della Gironda, la FD ha avuto una diffusione senza precedenti ed il Governo francese, per sostenere l'attuazione del sistema di lotta sanitaria nei vigneti di Bordeaux, ha previsto l'erogazione di ristori specifici per i viticoltori con aiuti che arrivano fino a 6.000 euro per ettaro a decorrere dal giugno 2023;

    l'efficacia di un'azione di profilassi contro la FD è quindi e ad ogni modo condizionata dalla concessione di adeguati risarcimenti agli agricoltori che vengono colpiti dai provvedimenti di lotta obbligatoria contro la FD;

    nella lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata apparirebbe quindi necessario prevedere che, oltre alle vigenti agevolazioni e misure di aiuti previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004, si possano concedere anche indennizzi specifici, se del caso diversificati in relazione all'età degli alberi ed entro un limite comunque di concessione del contributo da riferire ad ettaro coltivato a vite. Tale misura andrebbe prevista anche ai vivai, che come è noto, sono soggetti ai provvedimenti previsti dalla lotta obbligatoria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative urgenti, se del caso anche a carattere normativo, volte a prevedere specifici indennizzi in favore degli agricoltori, nonché per i vivai, quando per essi si devono applicare le misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite di cui al decreto 6 giugno 2023.
9/1436/2. Vinci, Foti, Caretta, Ciaburro, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici» decreto-legge n. 104 del 2023, sono presenti norme, all'articolo 8, relative al «Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione»;

    uno degli esempi più eclatanti di delocalizzazione «selvaggia» degli ultimi anni, in pieno spregio dei diritti dei lavoratori, è rappresentato dalla vicenda dello stabilimento Gkn di Campi Bisenzio;

    la Gkn, multinazionale del settore della componentistica automobilistica e aerospaziale ha comunicato tramite email il 9 luglio 2021 il licenziamento dei 422 dipendenti e la chiusura del sito industriate di Campi Bisenzio senza ricorso ad ammortizzatori sociali;

    nel mese di dicembre 2021, Qf Spa del gruppo Borgomeo ha comunicato di aver acquisito il 100 per cento di Gkn Driveline Firenze. L'azienda ha ritirato la messa in liquidazione mentre contestualmente è stata ritirata l'impugnazione contro il ricorso vinto dai sindacati sulla precedente procedura di licenziamento;

    le riunioni presso il Ministero dello sviluppo economico che si sono succedute nel corso del 2022 non hanno risolto le criticità ed i dubbi sulla reindustrializzazione annunciata dalla proprietà, che ha addirittura annunciato, nel mese di novembre 2022, di essere alla ricerca di nuovi investitori e di non poter quindi presentare il nuovo piano industriale;

    dopo mesi di attese e di ritardi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha concesso nello scorso mese di maggio 2023 la cassa integrazione in deroga a Qf fino al 31 dicembre 2023;

    il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rispondendo poi, in data 19 luglio 2023, all'interrogazione a risposta immediata in Commissione numero 5-01141 sulla vertenza Gkn, ha affermato che il «Ministero delle imprese e del made in Italy ha rappresentato che la relativa vertenza verrà seguita con tutti i soggetti istituzionali e sociali coinvolti, anche attraverso tavoli di confronto in plenaria. Al riguardo, comunico che sono in corso le interlocuzioni con tutti i soggetti coinvolti per trovare soluzioni condivise che individuino percorsi di reindustrializzazione del sito con prospettive industriali e occupazionali di lungo periodo. Qualora dovesse costituirsi una cooperativa di lavoratori della ex Gkn di Campi Bisenzio interessata all'acquisizione, il Ministero delle imprese e del made in Italy garantirà il supporto con tutti gli strumenti disponibili dedicati ai percorsi di reindustrializzazione per i lavoratori coinvolti in crisi aziendali»;

    il progetto di reindustrializzazione sviluppato attorno alla cooperativa dei lavoratori ha raccolto una disponibilità, previo avveramento delle condizioni alla base del piano industriale, pari a 6 milioni di euro di finanziamento da parte di un gruppo di investitori istituzionali, mentre uno dei soci fondatori della Cooperativa Gff – la Aps Soms Insorgiamo – ha già messo a disposizione ulteriori 150.000 euro di capitalizzazione, a cui va sommata una prima disponibilità di 50.000 euro di azionariato popolare già dichiarata come primissima parte della campagna di azionariato popolare a seguito dell'emissione di un milione di euro di azioni da parte della stessa cooperativa dei lavoratori Gff;

    a questo si somma l'incontro del 6 luglio 2023 avvenuto presso la regione Toscana con il Consorzio Abaco per discutere della possibile acquisizione dell'edificio per metterlo a disposizione di un progetto di condominio industriale, da saturare attraverso lo scouting pubblico svolto da soggetti istituzionali; in questo contesto va aggiunto che è stato continuo, in questi mesi, lo scouting della regione che ha consentito di avviare una serie di interlocuzioni e di lavorare su più ipotesi, fra queste anche quella portata avanti dai lavoratori;

    con una Pec inviata alle Rsu ed alle organizzazioni sindacali nella serata di sabato 23 settembre 2023, Qf Spa ha formalizzato una richiesta di incontro per informare della volontà di avviare la procedura di licenziamento;

    si tratta di un passaggio formale previsto dagli accordi interni che i sindacati stessi «si aspettavano», data la scadenza della cassa integrazione alla fine dell'anno e il «totale silenzio della proprietà negli ultimi mesi. Oggi ci troviamo davanti a più di un paradosso. Quello degli operai che lavorano a un piano di reindustrializzazione, mentre l'imprenditore e il liquidatore rimangono in silenzio, a guardare la fabbrica che nel frattempo si svuota»;

    appare evidente come le rassicurazioni citate e date dal Governo in Parlamento il 19 luglio 2023 siano ad oggi pienamente sconfessate dai fatti, con il rischio che la costituita cooperativa dei lavoratori, nonostante le risorse ad oggi recuperate, non possa concludere il processo di reindustrializzazione dello stabilimento (unica possibilità concreta ad oggi per salvaguardare sito produttivo e livelli occupazionali);

    nei gironi scorsi le associazioni sindacali si sono dette fermamente contrarie «alla procedura di mobilità perché riteniamo che vi siano tutte le condizioni per scongiurare i licenziamenti. Abbiamo già chiesto l'immediata convocazione del tavolo presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy, alla presenza del Ministero del lavoro, di Invitalia e delle istituzioni locali. Quella della ex Gkn rientra tra le vertenze importanti del settore automotive e ha avuto sin dall'inizio un carattere nazionale, tanto che anche l'ammortizzatore stesso è stato concesso dal Governo che chiamiamo ad assumersi le proprie responsabilità. Il Governo può scongiurare i licenziamenti dando la possibilità all'unico piano di reindustrializzazione esistente, quello della Cooperativa GFF, di essere avviato»,

impegna il Governo

ad assumere iniziative rapide e concrete al fine di dare corso alle citate rassicurazioni annunciate in Parlamento il 19 luglio 2023 e sostenere concretamente il processo di reindustrializzazione dello stabilimento Gkn portato avanti dalla cooperativa dei lavoratori.
9/1436/3. Fossi, Grimaldi, Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, come interamente sostituito in sede di conversione al Senato, assegna all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ampi poteri istruttori e sanzionatori in materia di trasporto aereo. Specialmente in presenza di condotte restrittive della concorrenza o dell'abuso di posizione dominante da parte delle compagnie, attuate con tecniche algoritmiche e con particolare riferimento alle rotte insulari e nei periodi di picco di domanda o di emergenza nazionale;

    la modalità con cui il Governo ha proposto la norma in esame poi l'ha ritirata riscrivendola integralmente ha dato prova della scarsa capacità di analisi del problema nonché una certa disponibilità ad accontentare le richieste di talune compagnie aeree straniere senza che venisse chiarito in sede di esame, il reale impatto di questa nuova legislazione sulle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo alla questione dell'insularità;

   valutato che:

    le circostanze in presenza delle quali, l'AGCM può esaminare e sanzionare le condotte restrittive della concorrenza o dell'abuso di posizione dominante da parte delle compagnie, attuate con tecniche algoritmiche riguardano: rotte nazionali di collegamento con le isole; che tali pratiche si ineriscano a periodi di picco di domanda dovuto alla stagionalità o al verificarsi di uno stato di emergenza nazionale; nonché portino il prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori a un livello superiore dei 200 per cento rispetto alla tariffa media della tratta;

    uno dei maggiori problemi legati al collegamento con le isole, oltre il rincaro delle tariffe, consiste nell'assenza di collegamenti adeguati e costanti tali per cui, al di fuori dei picchi stagionali, vi è una assenza di collegamenti costanti ed adeguati;

    con particolare riferimento alla Sardegna è noto che è molto consistente il numero di coloro che, nati sull'isola, hanno cambiato regione di residenza o nazione, avendo tuttavia congiunti, conviventi e affetti stabili che risiedono stabilmente in Sardegna. I picchi della domanda e l'aumento sconsiderato dei prezzi, difatti, al netto della più nota stagione estiva riguardano tutte le feste comandate (Pasqua, Natale, Capodanno ecc.). Nel bando redatto dalla regione senza un quadro normativo certo a livello nazionale prevede per la continuità navale una tariffa per i cosiddetti «nativi» mentre nulla si dice a tal proposito in quella aerea,

impegna il Governo:

   a valutare il reale impatto della legislazione proposta all'articolo 1, con particolare riferimento al fatto che sia garantita la reale rimozione degli svantaggi legati all'insularità sotto il profilo dei trasporti;

   a prevedere l'istituzione di un tavolo, anche permanente, con le compagnie aeree interessate dalle suddette rotte nazionali di collegamento con le isole, al fine di pervenire a un'intesa che garantisca una stabilita delle tariffe senza ridurre il numero di rotte aeree nazionali con le isole;

   a garantire, di concerto con la regione Sardegna, che possano godere dei servizi di continuità territoriale anche i nati in Sardegna ma che, per motivi di studio, lavoro o personali, si siano trasferiti stabilmente al di fuori della regione, nonché i loro coniugi ed i figli dei medesimi.
9/1436/4. Todde, Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Morfino, Lai, Ghirra, Di Biase.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 reca nuove norme con riguardo alle licenze per i taxi. Anzitutto, quanto al numero, distingue:

     i comuni in generale;

     i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto;

    in generale, è consentito ai comuni rilasciare in via sperimentale licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l'esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza. Per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, invece, è consentito incrementare il numero delle licenze non più del 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate, per fronteggiare lo strutturale incremento della domanda;

    inoltre, è stabilito che le nuove licenze siano soggette a un contributo, determinato sulla base della ricognizione del valore locale di mercato delle licenze in essere. Per quanti risultino vincitori del concorso per le nuove licenze è, altresì, riconosciuto un incentivo finalizzato all'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni; l'incentivo è altresì esteso ad altri destinatari,

impegna il Governo:

   a dare attuazione, quanto prima, al registro elettronico nazionale, e gestire l'incremento delle licenze sulla base dell'effettiva necessità analizzando e recuperando i dati sul trasporto pubblico locale non di linea senza ledere l'autonomia degli enti locali;

   a regolare, anche con futuro provvedimento, le disposizioni nonché l'attività del noleggio con conducente.
9/1436/5. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 reca nuove norme con riguardo alle licenze per i taxi. Anzitutto, quanto al numero, distingue:

     i comuni in generale;

     i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto;

    in generale, è consentito ai comuni rilasciare in via sperimentale licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l'esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza. Per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, invece, è consentito incrementare il numero delle licenze non più del 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate, per fronteggiare lo strutturale incremento della domanda;

    inoltre, è stabilito che le nuove licenze siano soggette a un contributo, determinato sulla base della ricognizione del valore locale di mercato delle licenze in essere. Per quanti risultino vincitori del concorso per le nuove licenze è, altresì, riconosciuto un incentivo finalizzato all'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni; l'incentivo è altresì esteso ad altri destinatari,

impegna il Governo:

   a dare attuazione, quanto prima, al registro elettronico nazionale, a promuovere una gestione dell'incremento delle licenze sulla base dell'effettiva necessità analizzando e recuperando i dati sul trasporto pubblico locale non di linea in collaborazione con gli enti locali;

   a dare attuazione ai provvedimenti sulla regolamentazione delle attività del noleggio con conducente.
9/1436/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 17 del provvedimento prevede misure urgenti per il trasporto pubblico locale;

    l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, incrementa di 12 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, inerente misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori;

    tale incremento di 12 milioni di euro è stato interamente impiegato nel primo giorno di stanziamento, il 1° ottobre 2023, a meno di 9 ore dall'apertura dei rilasci operati dalla piattaforma informatica gestita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha comunicato di aver erogato 213.280 bonus a fronte di 857.594 utenti che hanno avviato l'accesso all'area personale (procedura di login);

    dato l'elevato afflusso di richieste la maggior parte degli utenti interessati non sono riusciti a ottenere il bonus richiesto, e sono state anche segnalati in sede di assemblee legislative regionali (si veda a questo proposito in Consiglio regionale Marche l'interrogazione n. 933 presentata in data 18 settembre 2023) casi di utenti che nell'erogazione del 1° settembre 2023 già nei primissimi minuti di apertura dell'orario di richiesta ricevevano dalla piattaforma informatica la risposta di esaurimento della dotazione finanziaria prevista;

    diverse associazioni nazionali, tra le quali Legambiente, FIAB, Italia Nostra, Città Slow, hanno richiesto pubblicamente, visto il successo dell'iniziativa, il rifinanziamento della misura e l'ampliamento del fondo a essa destinato, in quanto rappresenta una leva economica e di conversione ecologica reale;

    il rincaro dei prodotti dei prezzi energetici ha condotto alcune aziende del settore a extra profitti che potrebbero essere tassati al fine di recuperare celermente risorse economiche utili a finanziare misure volte a sostenere il potere di acquisto dei nuclei familiari meno abbienti,

impegna il Governo

a rifinanziare urgentemente per l'anno in corso con il primo provvedimento utile la misura cosiddetta bonus trasporti con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni euro.
9/1436/6. Fede, Iaria, Cantone, Traversi, Morfino, Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede referente al Senato sono state apportate talune modifiche in materia di mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, intervenendo sul decreto legislativo n. 231 del 2007 (recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione);

    in particolare, la lettera a) dell'articolo 12-bis aggiunge all'articolo 16 del richiamato decreto legislativo il comma 2-bis, prevedendo che le procedure adottate per la mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

    l'articolo stabilisce, inoltre, che le misure adottate dai soggetti obbligati per verificare la clientela ai fini del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo siano basate su in formazioni aggiornate derivanti dal controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività;

   considerato che:

    la modifica introdotta potrebbe attenuare i blocchi bancari verso contratti con soggetti esposti al rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, quali ad esempio, i compro oro, ovvero potrebbe agevolare chi compie attività di riciclaggio di denaro di dubbia provenienza e sottratto al fisco, cagionando danno alla collettività,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della norma in esame, così da impedire che gli stessi possano tradursi di fatto in un'agevolazione di attività criminose, quali quelle di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e se, del caso, intervenire con il primo provvedimento utile per superare la previsione in commento.
9/1436/7. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, tra misure di semplificazione e di accelerazione per la realizzazione di infrastrutture di trasporto;

   considerato che:

    come noto, il Piano Nazionale degli Aeroporti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 17 settembre 2015 n. 201, auspica la creazione di sistemi aeroportuali di rango regionale. In particolare, per la regione Campania, il Piano qualifica l'Aeroporto Internazionale di Napoli – Capodichino tra quelli di rilevanza strategica e lo scalo di Salerno – Pontecagnano, all'interno dello stesso bacino, tra quelli di interesse nazionale, purché si realizzino le condizioni di specializzazione dello scalo e del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, anche tendenziale, in un arco temporale ragionevole e di adeguati indici di solvibilità patrimoniali;

    il citato Piano prevede che il bacino di traffico della Campania generi una domanda di circa 12,0 milioni di passeggeri/anno con un orizzonte temporale del 2030. Tale domanda non verrebbe soddisfatta con la strategia di sviluppo attualmente prevista nel Piano Nazionale: infatti, lo strumento di pianificazione sopra citato prevede per il bacino della Campania al 2030, nello scenario massimo, un volume di passeggeri pari a 8,8 di cui 7,0 sullo scalo di Napoli e 1,8 sull'aeroporto di Salerno; il sistema campano degli aeroporti di Napoli e Salerno, la cui gestione unitaria è di recente costituzione, soffre della saturazione di Capodichino il cui traffico passeggeri nel 2019 è stato pari a 10,8 ml pax/anno e la crescita registrata nel triennio è stata + 26,6 per cento (nel 2017), +15,8 per cento (nel 2018), +9,3 per cento (nel 2019); mentre per l'aeroporto di Salerno, nella sua massima configurazione, la capacità di servizio è stimata in circa 1,5 – 2,0 ml di pax/anno, che costituisce il 15 – 20 per cento del traffico 2019 di Capodichino; al fine di individuare una soluzione alle esigenze di sviluppo del trasporto aereo della regione Campania, era stata sviluppata una serie di attività ed atti programmatici del Governo, finalizzati alla realizzazione di un nuovo aeroporto Civile localizzato a Grazzanise in provincia di Caserta, ove è presente un aeroporto militare. Tra gli atti programmatici la rilevanza della realizzazione del nuovo scalo di Grazzanise era stata ribadita nello «Studio Strategico per lo sviluppo del sistema aeroportuale nazionale» elaborato dall'ENAC nel 2009 ed approvato dal Ministro dei Trasporti pro tempore. Tale studio aveva trovato poi attuazione nella proposta al Ministro di Piano Nazionale degli Aeroporti elaborato dall'Enac nel 2012;

   rilevato che:

    lo scalo di Grazzanise è uno scalo militare non strategico per le forze armate in quanto non rientra tra quelli classificati M.O.B. (Main Operating Base) dal decreto del Ministero della difesa del 25 gennaio 2008. L'aeroporto, dotato di una pista di volo di lunghezza pari a 3000 metri, è ubicato in un'area agricola, pianeggiante e scarsamente urbanizzata. Nelle preliminari ipotesi di sviluppo, che avrebbero poi dovuto trovare conferma in un apposito Master Plan aeroportuale, erano stati ipotizzati scenari alternativi sia con l'utilizzo dell'attuale infrastruttura di volo che con la realizzazione di una nuova pista. Il nuovo aeroporto di Grazzanise era stata programmato anche valutando una serie di opere infrastrutturali di complemento sulle altre modalità di trasporto che avrebbero migliorato la sua connessione con il territorio; la procedura attualmente in corso di aggiornamento e revisione del vigente Piano Nazionale potrebbe essere l'occasione per riconsiderare l'integrazione dello scalo di Grazzanise all'interno del sistema aeroportuale campano,

impegna il Governo

a chiarire le tempistiche relative all'approvazione del Piano nazionale aeroporti e, al fine di soddisfare le esigenze di sviluppo del trasporto aereo della regione Campania, a riconsiderare, nell'ambito dell'aggiornamento e della revisione del citato Piano, la destinazione per usi civili e per il trasporto merci dell'aeroporto militare di Grazzanise.
9/1436/8. Santillo, Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, tra misure di semplificazione e di accelerazione per la realizzazione di infrastrutture di trasporto;

   considerato che:

    come noto, il Piano Nazionale degli Aeroporti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 17 settembre 2015 n. 201, auspica la creazione di sistemi aeroportuali di rango regionale. In particolare, per la regione Campania, il Piano qualifica l'Aeroporto Internazionale di Napoli – Capodichino tra quelli di rilevanza strategica e lo scalo di Salerno – Pontecagnano, all'interno dello stesso bacino, tra quelli di interesse nazionale, purché si realizzino le condizioni di specializzazione dello scalo e del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, anche tendenziale, in un arco temporale ragionevole e di adeguati indici di solvibilità patrimoniali;

    il citato Piano prevede che il bacino di traffico della Campania generi una domanda di circa 12,0 milioni di passeggeri/anno con un orizzonte temporale del 2030. Tale domanda non verrebbe soddisfatta con la strategia di sviluppo attualmente prevista nel Piano Nazionale: infatti, lo strumento di pianificazione sopra citato prevede per il bacino della Campania al 2030, nello scenario massimo, un volume di passeggeri pari a 8,8 di cui 7,0 sullo scalo di Napoli e 1,8 sull'aeroporto di Salerno; il sistema campano degli aeroporti di Napoli e Salerno, la cui gestione unitaria è di recente costituzione, soffre della saturazione di Capodichino il cui traffico passeggeri nel 2019 è stato pari a 10,8 ml pax/anno e la crescita registrata nel triennio è stata + 26,6 per cento (nel 2017), +15,8 per cento (nel 2018), +9,3 per cento (nel 2019); mentre per l'aeroporto di Salerno, nella sua massima configurazione, la capacità di servizio è stimata in circa 1,5 – 2,0 ml di pax/anno, che costituisce il 15 – 20 per cento del traffico 2019 di Capodichino; al fine di individuare una soluzione alle esigenze di sviluppo del trasporto aereo della regione Campania, era stata sviluppata una serie di attività ed atti programmatici del Governo, finalizzati alla realizzazione di un nuovo aeroporto Civile localizzato a Grazzanise in provincia di Caserta, ove è presente un aeroporto militare. Tra gli atti programmatici la rilevanza della realizzazione del nuovo scalo di Grazzanise era stata ribadita nello «Studio Strategico per lo sviluppo del sistema aeroportuale nazionale» elaborato dall'ENAC nel 2009 ed approvato dal Ministro dei Trasporti pro tempore. Tale studio aveva trovato poi attuazione nella proposta al Ministro di Piano Nazionale degli Aeroporti elaborato dall'Enac nel 2012;

   rilevato che:

    lo scalo di Grazzanise è uno scalo militare non strategico per le forze armate in quanto non rientra tra quelli classificati M.O.B. (Main Operating Base) dal decreto del Ministero della difesa del 25 gennaio 2008. L'aeroporto, dotato di una pista di volo di lunghezza pari a 3000 metri, è ubicato in un'area agricola, pianeggiante e scarsamente urbanizzata. Nelle preliminari ipotesi di sviluppo, che avrebbero poi dovuto trovare conferma in un apposito Master Plan aeroportuale, erano stati ipotizzati scenari alternativi sia con l'utilizzo dell'attuale infrastruttura di volo che con la realizzazione di una nuova pista. Il nuovo aeroporto di Grazzanise era stata programmato anche valutando una serie di opere infrastrutturali di complemento sulle altre modalità di trasporto che avrebbero migliorato la sua connessione con il territorio; la procedura attualmente in corso di aggiornamento e revisione del vigente Piano Nazionale potrebbe essere l'occasione per riconsiderare l'integrazione dello scalo di Grazzanise all'interno del sistema aeroportuale campano,

impegna il Governo

al fine di soddisfare le esigenze di sviluppo infrastrutturale del sud Italia e sostenere la politica di coesione economica, sociale e territoriale del Paese, a valutare l'opportunità di riconsiderare la destinazione per usi civili e per il trasporto merci dell'aeroporto militare di Grazzanise, nell'ambito dell'aggiornamento e della revisione del Piano nazionale aeroporti.
9/1436/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Santillo, Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Morfino, Graziano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 reca nuove norme con riguardo alle licenze per i taxi. Anzitutto, quanto al numero, distingue i comuni in generale e i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto;

    ai sensi del medesimo articolo, è consentito ai comuni rilasciare in via sperimentale licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l'esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza. Per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, invece, è consentito incrementare il numero delle licenze non più del 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate, per fronteggiare lo strutturale incremento della domanda;

    inoltre, è stabilito che le nuove licenze siano soggette a un contributo, determinato sulla base della ricognizione del valore locale di mercato delle licenze in essere. Per quanti risultino vincitori del concorso per le nuove licenze è, altresì, riconosciuto un incentivo finalizzato all'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni; l'incentivo è altresì esteso ad altri destinatari;

    con riferimento al parco veicolare i commi 5 e 6 concernono l'incentivo per il solo acquisto di veicoli a basse emissioni. Il comma 5 lo estende – solo fino al 31 dicembre 2024 (termine prorogabile però di due anni) – agli attuali titolari di licenza taxi e agli NCC che sostituiscano il proprio autoveicolo adibito al servizio. Il comma 6 specifica che tutti gli incentivi (anche quello del comma 4) sono riconosciuti rispettando la normativa europea in riferimento agli aiuti «de minimis»,

impegna il Governo

a estendere, anche con futuri provvedimenti normativi, l'applicazione degli incentivi di cui in premessa, a tutte le forme giuridiche che il tassista ha, in base alla normativa vigente, per l'acquisizione in disponibilità delle autovetture.
9/1436/9. Dell'Olio, Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 26, modificato nel corso dell'esame al Senato, istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cosiddetto extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato;

    in particolare, per effetto delle modifiche apportate in Commissione, ferma restando l'applicazione di un'aliquota del 40 per cento, la base imponibile viene configurata confrontando il margine degli interessi dell'esercizio 2021 con il margine di interesse del solo 2023;

    con riferimento al tetto massimo dell'imposta, il limite passa dallo 0,1 dell'attivo patrimoniale allo 0,26 per cento dell'importo complessivo delle attività ponderate per il rischio;

    in luogo dell'effettuazione del versamento, le banche possono destinare le risorse a una riserva non distribuibile evitando l'imposizione straordinaria;

    si prevede la possibilità di utilizzare la riserva per la distribuzione di utili con il versamento dell'imposta maggiorata degli interessi;

    si dispone per legge l'applicazione della disciplina antielusiva contenuta nell'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente;

   considerato che:

    il nuovo criterio di determinazione dell'imponibile, non accompagnato dalla riduzione del limite minimo di eccedenza per far scattare l'imposizione (che resta al 10 per cento), rischia di ridurre significativamente la platea dei soggetti da tassare, con conseguente riduzione delle maggiori entrate conseguibili dall'intervento;

    la modifica al parametro di riferimento per il calcolo del tetto massimo dell'imposta è più favorevole rispetto a precedente, riducendo ulteriormente le entrate conseguibili;

    l'introduzione della possibilità per gli istituti di credito di destinare le risorse, in luogo dell'effettuazione del versamento dell'imposta, al rafforzamento patrimoniale, neutralizza del tutto il prelievo, superando la finalità originaria dell'intervento di sostenere le famiglie e le imprese in difficoltà nel pagamento delle rate dei finanziamenti in essere attraverso la redistribuzione delle maggiori entrate derivanti dal prelievo straordinario;

    quanto alla destinazione delle maggiori risorsi conseguibili dall'intervento (a questo punto solo eventuali), permane la destinazione a finalità generali di politica fiscale;

   ritenuto che:

    i mutui a tasso variabile hanno registrato incrementi delle rate di circa il 70 per cento rispetto all'inizio del 2022;

    ad agosto 2023 i tassi sui mutui si sono attestati in media al 4,29 per cento, in aumento dello 0,1 per cento rispetto a luglio; il tasso medio era pari a 1,45 per cento ad agosto 2022 e a 1,07 per cento ad agosto 2021;

    secondo le stime, un punto percentuale degli stipendi delle famiglie italiane viene «mangiato» dai tassi d'interesse su mutui, prestiti e credito al consumo;

    è aumentato il rischio di sovraindebitamento per famiglie e imprese come attesta l'incremento del flusso di prestiti che presentano ritardi nei pagamenti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti delle disposizioni in premessa al fine di assicurare l'acquisizione di maggiori entrate dall'imposizione straordinaria a carico delle banche operanti nel territorio dello Stato e destinare le risorse a specifiche ed esclusive finalità di contenimento degli effetti dell'aumento dei tassi di interesse.
9/1436/10. Francesco Silvestri, Fenu, Alifano, Raffa, Lovecchio, Dell'Olio, Donno, Torto, Carmina, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 26, modificato nel corso dell'esame al Senato, istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cosiddetto extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato;

    in particolare, per effetto delle modifiche apportate in Commissione, ferma restando l'applicazione di un'aliquota del 40 per cento, la base imponibile viene configurata confrontando il margine degli interessi dell'esercizio 2021 con il margine di interesse del solo 2023;

    con riferimento al tetto massimo dell'imposta, il limite passa dallo 0,1 dell'attivo patrimoniale allo 0,26 per cento dell'importo complessivo delle attività ponderate per il rischio;

    in luogo dell'effettuazione del versamento, le banche possono destinare le risorse a una riserva non distribuibile evitando l'imposizione straordinaria;

    si prevede la possibilità di utilizzare la riserva per la distribuzione di utili con il versamento dell'imposta maggiorata degli interessi;

    si dispone per legge l'applicazione della disciplina antielusiva contenuta nell'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente;

   considerato che:

    il nuovo criterio di determinazione dell'imponibile, non accompagnato dalla riduzione del limite minimo di eccedenza per far scattare l'imposizione (che resta al 10 per cento), rischia di ridurre significativamente la platea dei soggetti da tassare, con conseguente riduzione delle maggiori entrate conseguibili dall'intervento;

    la modifica al parametro di riferimento per il calcolo del tetto massimo dell'imposta è più favorevole rispetto a precedente, riducendo ulteriormente le entrate conseguibili;

    l'introduzione della possibilità per gli istituti di credito di destinare le risorse, in luogo dell'effettuazione del versamento dell'imposta, al rafforzamento patrimoniale, neutralizza del tutto il prelievo, superando la finalità originaria dell'intervento di sostenere le famiglie e le imprese in difficoltà nel pagamento delle rate dei finanziamenti in essere attraverso la redistribuzione delle maggiori entrate derivanti dal prelievo straordinario;

    quanto alla destinazione delle maggiori risorsi conseguibili dall'intervento (a questo punto solo eventuali), permane la destinazione a finalità generali di politica fiscale;

   ritenuto che:

    i mutui a tasso variabile hanno registrato incrementi delle rate di circa il 70 per cento rispetto all'inizio del 2022;

    ad agosto 2023 i tassi sui mutui si sono attestati in media al 4,29 per cento, in aumento dello 0,1 per cento rispetto a luglio; il tasso medio era pari a 1,45 per cento ad agosto 2022 e a 1,07 per cento ad agosto 2021;

    secondo le stime, un punto percentuale degli stipendi delle famiglie italiane viene «mangiato» dai tassi d'interesse su mutui, prestiti e credito al consumo;

    è aumentato il rischio di sovraindebitamento per famiglie e imprese come attesta l'incremento del flusso di prestiti che presentano ritardi nei pagamenti,

impegna il Governo:

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere l'ambito di applicazione dell'imposta straordinaria anche al periodo d'imposta 2024;

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, con particolare riferimento alla previsione che consente agli istituti di credito di ricorrere alla patrimonializzazione in luogo del versamento dell'imposta, al fine di garantire la piena ed effettiva applicazione dell'imposta straordinaria a carico delle banche operanti nel territorio dello Stato, ad esclusivo vantaggio delle famiglie colpite dall'aumento dei tassi di interesse.
9/1436/11. Appendino, Fenu, Alifano, Raffa, Lovecchio, Dell'Olio, Donno, Torto, Carmina, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 26, modificato nel corso dell'esame al Senato, istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cosiddetto extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato;

    in particolare, per effetto delle modifiche apportate in Commissione, ferma restando l'applicazione di un'aliquota del 40 per cento, la base imponibile viene configurata confrontando il margine degli interessi dell'esercizio 2021 con il margine di interesse del solo 2023;

    con riferimento al tetto massimo dell'imposta, il limite passa dallo 0,1 dell'attivo patrimoniale allo 0,26 per cento dell'importo complessivo delle attività ponderate per il rischio;

    in luogo dell'effettuazione del versamento, le banche possono destinare le risorse a una riserva non distribuibile evitando l'imposizione straordinaria;

    si prevede la possibilità di utilizzare la riserva per la distribuzione di utili con il versamento dell'imposta maggiorata degli interessi;

    si dispone per legge l'applicazione della disciplina antielusiva contenuta nell'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente;

   considerato che:

    il nuovo criterio di determinazione dell'imponibile, non accompagnato dalla riduzione del limite minimo di eccedenza per far scattare l'imposizione (che resta al 10 per cento), rischia di ridurre significativamente la platea dei soggetti da tassare, con conseguente riduzione delle maggiori entrate conseguibili dall'intervento;

    la modifica al parametro di riferimento per il calcolo del tetto massimo dell'imposta è più favorevole rispetto a precedente, riducendo ulteriormente le entrate conseguibili;

    l'introduzione della possibilità per gli istituti di credito di destinare le risorse, in luogo dell'effettuazione del versamento dell'imposta, al rafforzamento patrimoniale, neutralizza del tutto il prelievo, superando la finalità originaria dell'intervento di sostenere le famiglie e le imprese in difficoltà nel pagamento delle rate dei finanziamenti in essere attraverso la redistribuzione delle maggiori entrate derivanti dal prelievo straordinario;

    quanto alla destinazione delle maggiori risorsi conseguibili dall'intervento (a questo punto solo eventuali), permane la destinazione a finalità generali di politica fiscale;

   ritenuto che:

    i mutui a tasso variabile hanno registrato incrementi delle rate di circa il 70 per cento rispetto all'inizio del 2022;

    ad agosto 2023 i tassi sui mutui si sono attestati in media al 4,29 per cento, in aumento dello 0,1 per cento rispetto a luglio; il tasso medio era pari a 1,45 per cento ad agosto 2022 e a 1,07 per cento ad agosto 2021;

    secondo le stime, un punto percentuale degli stipendi delle famiglie italiane viene «mangiato» dai tassi d'interesse su mutui, prestiti e credito al consumo;

    è aumentato il rischio di sovraindebitamento per famiglie e imprese come attesta l'incremento del flusso di prestiti che presentano ritardi nei pagamenti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad aumentare la misura dell'imposta straordinaria a carico delle banche operanti sul territorio dello Stato, anche attraverso l'eliminazione del tetto massimo al prelievo, come originariamente previsto dal testo deliberato in Consiglio dei ministri, al fine di non vanificare la portata dell'intervento e l'acquisizione delle risorse necessarie per l'adozione di misure di contenimento dell'aumento dei tassi di interesse.
9/1436/12. Riccardo Ricciardi, Fenu, Alifano, Raffa, Lovecchio, Dell'Olio, Donno, Torto, Carmina, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 26, modificato nel corso dell'esame al Senato, istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cosiddetti extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato;

    in particolare, per effetto delle modifiche apportate in Commissione, ferma restando l'applicazione di un'aliquota del 40 per cento, la base imponibile viene configurata confrontando il margine degli interessi dell'esercizio 2021 con il margine di interesse del solo 2023;

    con riferimento al tetto massimo dell'imposta, il limite passa dallo 0,1 dell'attivo patrimoniale allo 0,26 per cento dell'importo complessivo delle attività ponderate per il rischio;

    in luogo dell'effettuazione del versamento, le banche possono destinare le risorse a una riserva non distribuibile evitando l'imposizione straordinaria;

    si prevede la possibilità di utilizzare la riserva per la distribuzione di utili con il versamento dell'imposta maggiorata degli interessi;

    si dispone per legge l'applicazione della disciplina antielusiva contenuta nell'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente;

   considerato che:

    il nuovo criterio di determinazione dell'imponibile, non accompagnato dalla riduzione del limite minimo di eccedenza per far scattare l'imposizione (che resta al 10 per cento), rischia di ridurre significativamente la platea dei soggetti da tassare, con conseguente riduzione delle maggiori entrate conseguibili dall'intervento;

    la modifica al parametro di riferimento per il calcolo del tetto massimo dell'imposta è più favorevole rispetto a precedente, riducendo ulteriormente le entrate conseguibili;

    l'introduzione della possibilità per gli istituti di credito di destinare le risorse, in luogo dell'effettuazione del versamento dell'imposta, al rafforzamento patrimoniale, neutralizza del tutto il prelievo, superando la finalità originaria dell'intervento di sostenere le famiglie e le imprese in difficoltà nel pagamento delle rate dei finanziamenti in essere attraverso la redistribuzione delle maggiori entrate derivanti dal prelievo straordinario;

    quanto alla destinazione delle maggiori risorsi conseguibili dall'intervento (a questo punto solo eventuali), permane la destinazione a finalità generali di politica fiscale;

   ritenuto che:

    lo stesso Governo, nella relazione tecnica all'emendamento, evidenzia il rischio di condotte di elusione delle disposizioni: nella relazione tecnica, infatti, si afferma che, a differenza della norma vigente, quella proposta determina l'imponibile tramite il confronto tra il margine degli interessi dell'esercizio 2021 e quello del periodo 2023, ossia ad un periodo ancora in corso. Per tale motivo, si evidenzia il rischio che gli istituti «possano attivare prima della chiusura del periodo comportamenti idonei a ridurre l'imponibile»;

    il Governo cerca di evitare il rischio di condotte elusive introducendo una clausola antiabuso secondo cui la determinazione non corretta della base imponibile può essere censurata sotto il profilo dell'abuso del diritto, ai sensi del comma 10-bis della legge 212 del 2000;

    il rinvio ex lege alla normativa sull'abuso del diritto, di fatto già applicabile da parte dell'Agenzia delle entrate ove sussistano i presupposti nella fattispecie concreta, rischia di favorire condotte elusive da parte degli istituti di credito, rassicurati anche dalla non applicabilità di sanzioni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti delle disposizioni in premessa, con particolare riferimento alla qualificazione ex ante delle condotte finalizzate alla riduzione dell'imponibile come ipotesi di abuso del diritto, al fine di evitare contenziosi interpretativi e rimettendo l'accertamento di eventuali irregolarità, e la corretta qualificazione delle stesse, all'ordinaria potestà di accertamento dell'Agenzia delle entrate nonché assicurando l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'ordinamento tributario nei casi di condotte fraudolente.
9/1436/13. Fenu, Alifano, Raffa, Lovecchio, Dell'Olio, Donno, Torto, Carmina, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto rilancio), i soggetti che hanno sostenuto spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia potevano optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, o per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

    con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, n. 85 del 11 aprile 2023, della legge 11 aprile 2023, n. 38, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, sono state introdotte dal Governo modifiche alle disposizioni sopra esposte bloccando di fatto, se non per alcune tipologie di interventi per i quali è stata posta una deroga, estesa dal provvedimento in esame al 31 dicembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari, la possibilità di impiegare per nuovi interventi il meccanismo di sconto e cessione del credito, nonostante i meccanismi abbiano fortemente contribuito al rilancio del comparto economico, in particolare di quello edilizio;

    inoltre, con le nuove disposizioni introdotte dal provvedimento, non viene affrontato in modo risolutivo il problema dei cosiddetti «crediti incagliati», nonostante le garanzie annunciate da parte del Governo che avrebbe individuato delle soluzioni in grado di sbloccare la cessione dei crediti. Ad oggi la situazione appare ancora in gran parte bloccata e continua ad alimentare gravissimi problemi economici di cittadini ed imprese che rischiano il fallimento della propria attività;

    rispetto a tali aspetti sarebbe opportuno attivare un monitoraggio trasparente al fine di individuare con precisione la tipologia dei soggetti coinvolti e dell'ammontare degli importi per intraprendere iniziative legislative risolutive;

    dall'assemblea annuale dell'ANCE (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili) è stato lanciato un monito al Governo per la risoluzione del problema affermando che ammontano a 30 miliardi i crediti fiscali incagliati legati al superbonus e alle altre agevolazioni edilizie che rischiano di bloccare 6 mila interventi;

    il dramma della vicenda è stato ribadito dalla Presidente dell'ANCE, Federica Brancaccio, il 30 settembre 2023, in un'intervista tenuta da Giuseppe Latour e pubblicata dal Sole 24 Ore con titolo «Superbonus, sicurezza a rischio con la corsa per completare i lavori», secondo cui «non avere trovato una soluzione al problema dei crediti incagliati è quello che rischia davvero di far saltare i conti. (....) stiamo vedendo speculatori che comprano il 110 per cento al 50 o al 60 per cento. E li chiamo speculatori, ma vorrei usare termini ben peggiori. Le imprese, pur di prolungare la loro sopravvivenza, vendono a qualsiasi prezzo»;

    in merito si ricorda che, è ancora disatteso l'impegno del Governo, preso nel marzo scorso, per la costituzione di un nuovo veicolo finanziario che sarebbe stato operativo entro settembre 2023 e avrebbe acquistato i crediti per cederli a terzi attraverso una piattaforma che sarebbe stata gestita da Enel X,

impegna il Governo

a introdurre, nel primo provvedimento utile, misure per rendere risolutivo il problema dei cosiddetti «crediti incagliati» e sbloccare la cessione dei crediti.
9/1436/14. Cappelletti, Fenu, Alifano, Raffa, Lovecchio, Dell'Olio, Donno, Torto, Carmina, Morfino, Iaria.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11-bis del provvedimento in esame reca modifiche alla legge n. 157 del 1992 e, segnatamente, all'articolo 18 che disciplina le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria nell'ambito delle norme che regolano le modalità con le quali le regioni danno attuazione al calendario della citata attività previsto dalla legge in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali;

    in particolare, rispetto alla legislazione vigente, la citata modifica normativa prevede che le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblichino il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 del summenzionato articolo 18 della legge n. 157 del 1992 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione, entro trenta giorni dalla richiesta, dei pareri dell'ISPRA e del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (CTFVN), dai quali tuttavia le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono comunque acquisiti decorsi il summenzionato termine;

    viene inoltre stabilito, in caso di impugnazione del calendario venatorio dinnanzi al TAR, l'applicazione del rito abbreviato di cui all'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo n. 104 del 2010, così impedendo, qualora sia proposta la domanda cautelare, la sospensiva immediata del calendario illegittimo, anche in casi di straordinarietà ed urgenza;

   considerato che:

    l'articolo 1, comma 1, della legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio dispone: «La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della Comunità nazionale ed internazionale», e al comma 3: «Le regioni a statuto ordinario provvedano ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle Convenzioni internazionali ed alle Direttive Comunitarie»;

    la disposizione introdotta dal provvedimento de quo viola i principi di tutela delle specie animali, ivi incluse le Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e la Direttiva «Uccelli»;

   ritenuto, altresì, che:

    le modifiche introdotte dall'articolo 11-bis del provvedimento in esame da un lato ledono fortemente la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, equiparando il parere dell'ISPRA, autorevole istituto nel campo della ricerca e ritenuto altamente affidabile dalla Commissione europea, a quello del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio, composto per la gran parte da rappresentati dei cacciatori ed esponenti del mondo venatorio; dall'altro, in caso di ricorsi sui calendari venatori, vengono a mancare la tempestività e l'urgenza nella valutazione dei presupposti necessari all'eventuale accoglimento delle domande cautelari, indispensabili per scongiurare che lo svolgimento dell'attività venatoria causi danni irreversibili;

    le regioni, inoltre, possono ora motivare il proprio rifiuto di adeguarsi ai pareri contrari dell'ISPRA e del Comitato tecnico faunistico venatorio concernente i propri rilievi sul calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, al fine di adottare iniziative e normative volte a rivedere la disciplina introdotta dalla disposizione di cui all'articolo 11-bis del provvedimento in esame, per consentire l'esercizio dell'attività venatoria solo laddove non contrasti con l'esigenza di conservazione e tutela della fauna selvatica, la protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, in linea con i principi costituzionali ed europei.
9/1436/15. L'Abbate, Ilaria Fontana, Caramiello, Sergio Costa, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso dell'esame in Senato sono stati aggiunti 12 articoli, tra questi gli articoli 11-bis e 11-ter modificano la legge 157 del 1992 in materia di attività venatoria;

    considerato, in particolare, l'articolo 11-bis, che modifica l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria; nello specifico, la lettera a) prevede che le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Ispra e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. Viene, inoltre, previsto che i citati pareri si intendono acquisiti decorso il termine previsto e che con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini in cui al comma 1 del citato articolo 18 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. Si stabilisce, infine, che i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 del citato articolo 18; la lettera b) sostituisce il comma 4 del citato articolo 18, prevedendo che, in caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 104 del 2010, che disciplina il procedimento relativo alla domanda cautelare su cui è chiamato a pronunciarsi il tribunale amministrativo regionale;

    ritenuto che, entrambe le disposizioni, introdotte all'interno di un decreto di fatto «omnibus» e senza alcun carattere di urgenza, determinano una grave violazione dei principi di tutela delle specie animali ai vari livelli, incluse le Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. Oltre ad una ulteriore gravissima conseguenza derivante dall'abrogazione delle modifiche introdotte dall'art. 42 della legge n. 96 del 2010, proprio in attuazione della Direttiva «Uccelli»;

    ritenuto, inoltre, che, con l'applicazione di tali norme si vedrebbe violato l'articolo 117 comma 2 lettera s) della Costituzione, che affida allo Stato e non alle regioni, la competenza esclusiva in tema di tutela dell'ambiente e che oggi trova maggiore efficacia in virtù del combinato disposto con il novellato articolo 9;

    valutato, inoltre, che anche l'applicazione del codice del processo amministrativo appare una disposizione del tutto irragionevole, in quanto le specifiche peculiarità dei ricorsi avverso i calendari venatori richiedono necessariamente che il Giudice disponga con particolare tempestività in merito alle domande cautelari avanzate dal ricorrente. Tale necessità è determinata, in primo luogo, dalle modalità di sviluppo del procedimento amministrativo che porta alla pubblicazione dei calendari e delle successive delibere, spesso a ridosso dall'apertura della stagione venatoria per tutte o per determinate specie (anche la sera precedente) rendendo urgente valutare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari all'eventuale accoglimento della domanda cautelare, onde evitare che lo svolgimento dell'attività venatoria possa determinare pregiudizi irreversibili, in considerazione dell'unanime e logico riconoscimento di una primazia dell'interesse alla tutela della fauna selvatica rispetto a quello di svolgimento dell'attività venatoria, finalizzata a garantire la concreta attuazione dei principi costituzionali ed europei di tutela dell'ambiente e della biodiversità;

   considerato ancora che, l'articolo 11-ter modifica l'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di sanzioni amministrative, prevedendo, in particolare, l'introduzione di una sanzione amministrativa, in luogo della sanzione penale ad oggi applicabile, a carico dei soggetti che esercitano attività di tiro con munizioni in piombo all'interno o entro il raggio di 100 metri da zone umide o detenga tali munizioni nel percorso necessario a recarsi o rientrare dallo svolgimento di tale attività;

    ritenuto che tale disposizione crea una ingiustificata disparità tra le sanzioni penali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 133 del 2009, per talune violazioni al Regolamento «REACH» (CE) n. 1907 del 2006, rispetto alla medesima violazione attinente alla sola illecita dispersione del piombo nell'ambiente. La conseguenza di tale derubricazione consiste nella riduzione della efficacia deterrente della sanzione, che appare necessaria al fine di evitare, tra l'altro, che l'applicazione concreta del Regolamento si basi esclusivamente sul compimento di attività di controllo da parte delle forze di polizia, che determinerebbe un onere molto gravoso a carico delle stesse;

    considerata infine l'introduzione di un nuovo comma 1-ter all'articolo 31 che indica una nozione di zona umida nella quale si applica il suddetto divieto e ritenuta anche tale disposizione ingiustificata, in quanto la Commissione europea ha già avuto modo di evidenziare, nell'ambito della Procedura EUP (2023)10542, come la definizione di zona umida di cui al Regolamento, «comprende tutti i tipi di zone umide ... indipendentemente dalla loro designazione o ubicazione in un'area Ramsar ... un sito Natura 2000, una riserva naturale o un'oasi protetta» andando ad includere anche «le aree che sono parzialmente o totalmente asciutte in certi periodi dell'anno». L'elencazione della tipologia di zone umide, puntualmente ed esaustivamente indicate nell'Allegato al predetto Reg. (UE) 2021/57, è dunque più estensiva rispetto a quella prevista tanto dalla «Circolare applicativa» dei Ministri di Ambiente e Agricoltura del 9 febbraio 2023, ad oggi sottoposta al giudizio del TAR Lazio;

    tale disposizione, inoltre, per evidenti motivi di coerenza con la ratio del Regolamento stesso (consistente nella generale tutela della salute degli ecosistemi, delle specie animali e delle comunità umane, secondo il cosiddetto approccio One Health), non si riferisce, né ragionevolmente potrebbe, alle sole aree ove la caccia è comunque vietata (riserve naturali, oasi di protezione, ecc.) e che quindi sono esposte ad un rischio di contaminazione già limitato;

    valutata infine, l'introduzione di un nuovo comma 1-quater contenente una circostanza di esclusione dell'applicabilità del divieto (non contemplata nel Regolamento UE) per i casi in cui il soggetto dovesse dimostrare di detenere le munizioni di piombo «al fine di svolgere attività di tiro all'interno di poligoni costituiti da strutture chiuse o per svolgere attività diverse dall'attività di tiro» appare in evidente contrasto con il Reg. (UE) 2021/57, tanto con riferimento alla lettera della norma, quanto alle sue finalità. La Commissione europea ha chiarito come il Regolamento «stabilisca la presunzione legale che una persona che porta con sé una munizione al piombo (indipendentemente dal fatto che la munizione sia o no caricata nel fucile) all'interno o in prossimità di zone umide è considerata svolgere attività di tiro in zone umide». Grava dunque sul soggetto controllato l'onere di dimostrare il contrario per non essere sottoposto a sanzione. Tale possibilità, tuttavia, non può ridursi ad una generica dichiarazione, né a circostanze di fatto come il fucile non caricato con pallini di piombo che comunque siano nella disponibilità del controllato. In tutti i casi, l'esclusione della punibilità non può certo riferirsi alla ipotesi in cui il controllato dichiari di dovere svolgere «attività diverse dall'attività di tiro». Questa nozione, da una parte appare eccessivamente generica rendendo, di fatto, impossibile comprendere cosa si voglia intendere per «attività diverse» che non soggiacerebbero al divieto e dall'altra, contrasta con la ratio del Regolamento che adotta una interpretazione estensiva del concetto di «attività di tiro» comprendendo, ad esempio, sia il tiro sportivo, sia la caccia;

    alla luce delle numerose considerazioni esposte in premessa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere le disposizioni in materia di attività venatoria di cui gli articoli 11-bis e 11-ter del presente decreto in quanto palesemente in violazione di quanto disposto dalla nostra carta costituzionale nonché dai principali regolamenti europei in materia, ciò anche al fine di non incorrere in ulteriori procedure di infrazione internazionali, oltre, evidentemente, a garantire la primazia della tutela della fauna selvatica rispetto a quella dello svolgimento dell'attività venatoria, e conseguentemente la concreta attuazione dei principi costituzionali ed europei di tutela dell'ambiente e della biodiversità.
9/1436/16. Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   esaminato il provvedimento in titolo recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

   valutato che all'interno del decreto sono presenti alcuni interventi specifici per settore agricolo, in particolare l'articolo 11 che reca misure urgenti in favore delle produzioni viticole in special modo utili a sostenere le imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici;

   durante l'esame in Senato sono state introdotte diverse misure, allo stesso articolo, sia relative all'indicazione del periodo vendemmiale sia in relazione all'indicazione della varietà, e sono state incrementate in maniera significativa le risorse destinate al comparto;

   ritenuto che tali misure sono state accolte con favore dal comparto vitivinicolo, duramente provato dalla diffusione della peronospora, ma valutato allo stesso tempo che le produzioni vitivinicole italiane, specialmente alcuni segmenti, si trovano a far fronte a una crisi nelle vendite tradizionali oltre alla gestione di grandi quantità di giacenza che, al di là della possibilità di distillazione di crisi, rischia di restare invenduta nei magazzini;

   considerato inoltre che la recente riforma della PAC ha introdotto tra le produzioni vitivinicole europee i cosiddetti vini dealcolati - prodotti vitivinicoli ottenuti da processi di dealcolizzazione, parziale o totale - già disciplinati in Europa dal Regolamento n. 2117 del 2021;

   circa la metà della popolazione mondiale non consuma bevande alcoliche per motivi religiosi o alimentari, ma in ogni caso, la tendenza ai prodotti low alcohol si sta affermando anche nei paesi considerati grandi consumatori di vino, come Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Cina;

   le associazioni italiane del mondo vitivinicolo ritengono importante la possibilità di entrare in questo nuovo mercato, specie considerando che altri principali produttori di vino europei, Francia, Spagna e Germania, hanno adeguato la loro normativa e sono sul mercato con diversi brand di vini «no alcol», mentre i produttori italiani sono bloccati a causa di una legislazione che è necessario allineare;

   i vini dealcolizzati potrebbero, infatti, costituire uno sbocco per diverse importanti quantità di «vini generici», le cui giacenze destano preoccupazione sugli equilibri di mercato;

   aprire alla produzione di vino dealcolato, con giusta regolamentazione, corrette limitazioni e necessaria tutela per DOP e IGP, significherebbe garantire alle aziende una fetta di mercato ormai ampia, senza compromettete una delle eccellenze più importanti del nostro made in Italy,

   ritenuto infine che è fondamentale soprattutto mantenere questa fetta di mercato nelle mani dei vitivinicoltori scongiurando che altre industrie si impadroniscano di un prodotto che ha un legame innegabile con l'uva e con la produzione vinicola (parte dal vino e segue le tegole sui controlli del vino) e potrebbe garantire un futuro al settore;

   per concretizzare tale opportunità, appare necessario, al di là della regolamentazione europea al momento alle prese con la discussione sulle pratiche enologiche e sulle tegole di etichettatura un intervento sulla norma riva italiana, in quanto la legge quadro del settore, il «Testo unico del vino» (legge n. 238 del 2016), non contempla l'elaborazione di questi prodotti all'interno degli stabilimenti vitivinicoli,

impegna il Governo

a intervenire sulla normativa nazionale del settore, anche in accordo con le principali associazioni e rappresentanti del comparto vitivinicolo nazionale, al fine di chiarire le modalità di gestione della produzione di vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati anche in Italia, facendo fronte al problema delle crescenti giacenze, garantendo alle imprese di operare con regolarità all'interno di una normativa nazionale armonizzata con quella europea ed evitando di porre le aziende vitivinicole italiane in uno svantaggio competitivo rispetto agli altri competitor europei, senza compromettere una delle eccellenze più importanti del nostro made in Italy agroalimentare.
9/1436/17. Caramiello, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5-bis del provvedimento in esame prevede l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica, attualmente riservato a boschi e foreste tutelati ex lege ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei beni culturali, per il taglio colturale eseguito in aree soggette a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del medesimo Codice, che comprende immobili ed aree sottoposte a tutela con provvedimento amministrativo, inclusi i cosiddetti «Galassini»;

    la ratio della previsione è ricondotta alla finalità di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale foresta-legno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima;

    è di tutta evidenza che tale finalità non si concilia con i presupposti del vincolo provvedimentale di cui al citato articolo 136 che riguarda beni boschivi riconosciuti di notevole interesse pubblico per il loro pregio estetico, per gli aspetti geomorfologici, botanici e faunistici che compongono lo specifico valore paesaggistico ritenuto meritevole di tutela;

    come ripetutamente rilevato dal MiBACT e dalla giurisprudenza costituzionale, la ratio sottesa al vincolo ex lege di intere categorie di beni, per i quali rileva l'elemento morfologico del territorio, tale da giustificare il solo controllo dell'autorità forestale, appare del tutto diversa rispetto al notevole interesse pubblico che giustifica il vincolo provvedimentale di cui all'articolo 136,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare nel prossimo provvedimento utile le opportune modifiche normative volte a ripristinare il regime di tutela sotteso alla disposizione di cui all'articolo 136 del Codice dei beni culturali, prevedendo adeguate misure che consentano di risolvere le esigenze di semplificazione procedimentale nell'ambito degli strumenti di copianificazione paesaggistica, come sede deputata alla definizione delle possibili trasformazioni dei beni boschivi, ivi compresi gli interventi forestali realizzabili, assicurando al contempo la conservazione del loro valore paesaggistico.
9/1436/18. Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Caramiello, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame all'articolo 18, comma 3 – come integrato a seguito dell'approvazione in Senato di un emendamento parlamentare – prevede che, «al fine di consentire la continuità nella gestione delle attività amministrative connesse all'attuazione del PNRR, fino al 31 agosto 2026 il termine di un anno di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71, è aumentato a due anni in relazione agli incarichi di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 assunti presso amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR»;

    si interviene così su una norma rilevante della cosiddetta Delega Cartabia in materia di «porte girevoli» tra politica e magistratura, ovvero il ricollocamento dei magistrati collocati fuori ruolo a seguito dell'assunzione di incarichi politico-amministrativi apicali (quali capo e vice-capo dell'ufficio di gabinetto, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, capo e vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministeri nonché presso i consigli e le giunte regionali); nello specifico, l'articolo dispone il collocamento per un anno in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza o la Presidenza del Consiglio, oppure presso l'Avvocatura dello Stato o altre Amministrazioni, in un ruolo non apicale; si prevede inoltre che trascorso l'anno il magistrato potrà tornare a svolgere le funzioni giudiziarie ma non potrà per i 3 anni successivi assumere incarichi direttivi o semidirettivi; in alternativa, si prevede il ricollocamento in ruolo e destinazione ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuati dagli organi di autogoverno;

    lo stesso articolo 20 prevedeva al comma 3 una deroga per i casi in cui l'incarico cessi prima del decorso di un anno dalla data dell'assunzione; l'emendamento approvato estende tale periodo a due anni;

    si tratta di tutta evidenza di una norma che risponde ad esigenze specifiche di qualcuno che, a quasi un anno dalla formazione del Governo, si sarebbe vista preclusa la possibilità di ambire a incarichi direttivi o semidirettivi nella vigenza della norma sopra illustrata, con palese strumentalizzazione del PNRR,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma di cui in premessa al fine di ripristinare, nel primo provvedimento utile, il limite di un anno previsto dall'articolo 20 comma 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71 per tutti gli incarichi di cui al comma 1 dello stesso.
9/1436/19. Enrico Costa, Lacarra, Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto-legge incide sul trasporto aereo e sui voli nazionali, a tutela della continuità territoriale;

    il Piano Nazionale degli Aeroporti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 17 settembre 2015 n. 201, auspica la creazione di sistemi aeroportuali di rango regionale. In particolare, per la regione Campania, il Piano qualifica l'Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino tra quelli di rilevanza strategica e lo scalo di Salerno-Pontecagnano, all'interno dello stesso bacino, tra quelli di interesse nazionale, purché si realizzino le condizioni di specializzazione dello scalo e del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, anche tendenziale, in un arco temporale ragionevole e di adeguati indici di solvibilità patrimoniali;

    il citato Piano prevede che il bacino di traffico della Campania generi una domanda di circa 12,0 milioni di passeggeri/anno con un orizzonte temporale del 2030. Tale domanda non verrebbe soddisfatta con la strategia di sviluppo attualmente prevista nel Piano Nazionale: infatti, lo strumento di pianificazione sopra citato prevede per il bacino della Campania al 2030, nello scenario massimo, un volume di passeggeri pari a 8,8 di cui 7,0 sullo scalo di Napoli e 1,8 sull'aeroporto di Salerno;

    il sistema campano degli aeroporti di Napoli e Salerno, la cui gestione unitaria è di recente costituzione, soffre della saturazione di Capodichino il cui traffico passeggeri nel 2019 è stato pari a 10,8 milioni pax/anno e la crescita registrata nel triennio è stata +26,6 per cento (nel 2017), +15,8 per cento (nel 2018), +9,3 per cento (nel 2019); mentre per l'aeroporto di Salerno, nella sua massima configurazione, la capacità di servizio è stimata in circa 1,5-2,0 milioni di pax/anno, che costituisce il 15-20 per cento del traffico 2019 di Capodichino;

    al fine di individuare una soluzione alle esigenze di sviluppo del trasporto aereo della regione Campania, era stata sviluppata una serie di attività ed atti programmatici del Governo, finalizzati alla realizzazione di un nuovo aeroporto Civile localizzato a Grazzanise in provincia di Caserta, ove è presente un aeroporto militare. Tra gli atti programmatici la rilevanza della realizzazione del nuovo scalo di Grazzanise era stata ribadita nello «Studio Strategico per lo sviluppo del sistema aeroportuale nazionale» elaborato dall'ENAC nel 2009 ed approvato dal Ministro dei trasporti, pro tempore Tale studio aveva trovato poi attuazione nella proposta al Ministro di Piano Nazionale degli Aeroporti elaborato dall'ENAC nel 2012;

    lo scalo di Grazzanise è uno scalo militare non strategico per le forze armate in quanto non rientra tra quelli classificati M.O.B. (Main Operating Base) dal decreto del Ministero della difesa del 25 gennaio 2008. L'aeroporto, dotato di una pista di volo di lunghezza pari a 3000 metri, è ubicato in un'area agricola, pianeggiante e scarsamente urbanizzata, e sporadicamente viene utilizzato anche per scopi civili come accaduto ultimamente per l'arrivo della squadra del Napoli. Nelle preliminari ipotesi di sviluppo, che avrebbero poi dovuto trovare conferma in un apposito master plan aeroportuale, erano stati ipotizzati scenari alternativi sia con l'utilizzo dell'attuale infrastruttura di volo che con la realizzazione di una nuova pista. Il nuovo aeroporto di Grazzanise era stato programmato anche valutando una serie di opere infrastrutturali di complemento sulle altre modalità di trasporto che avrebbero migliorato la sua connessione con il territorio;

    la procedura attualmente in corso di aggiornamento e revisione del vigente Piano Nazionale degli Aeroporti potrebbe essere l'occasione per riconsiderare l'integrazione dello scalo di Grazzanise all'interno del sistema aeroportuale del Sud Italia,

impegna il Governo

al fine di soddisfare le esigenze di sviluppo infrastrutturale del sud Italia e sostenere la politica di coesione economica, sociale e territoriale del Paese, a valutare l'opportunità di riconsiderare la destinazione per usi civili e per il trasporto merci dell'aeroporto militare di Grazzanise, nell'ambito dell'aggiornamento e della revisione del Piano nazionale aeroporti.
9/1436/20. Zinzi, Cangiano, Cerreto, Santillo, Patriarca, Rubano, Giorgianni, Graziano.


   La Camera,

   premesso che:

    la siccità e le elevate temperature alternate con piogge torrenziali e alluvioni affliggono l'Italia intera mettendo a rischio i prodotti agricoli e più in generale l'agroalimentare, fiore all'occhiello del made in Italy,

    il Governo, sta affrontando con grande determinazione e in maniera sistematica i fenomeni naturali cui è soggetto negli ultimi anni il nostro paese, per mitigarne il più possibile gli effetti;

    la strategia del Governo ha un'importanza notevole perché per la prima volta si affrontano in maniera organica le problematiche; il decreto-legge n. 39 del 2023 prevede poteri sostitutivi per situazioni d'inerzia e ritardi nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali del settore idrico, anche prevedendo la nomina di un commissario straordinario, e introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure per la realizzazione di invasi e dighe e a garantirne la sicurezza idrica;

    nella pianura padana, e in particolare in Emilia-Romagna, è preoccupante la situazione che affligge il fiume Po, ove il cuneo salino è salito alla foce per la mancanza di adeguate portate del fiume;

    tra le numerose opere da realizzare per cercare di risolvere la problematica c'è la Diga di Vetto sul fiume Enza, di cui si parla da decenni e che torna prepotentemente all'attualità in seguito al decreto 10083, di marzo 2023, della Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali: decreto con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stanzia 3,2 milioni di euro per il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della diga di Vetto, con beneficiaria l'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;

    i lavori della Diga di Vetto sono stati iniziati ad ottobre del 1988 per interrompersi ad agosto del 1989; nonostante il Ministro dell'ambiente pro tempore Carlo Ripa Di Meana, abbia scritto alla regione che il progetto avrebbe dovuto ripartire, l'effettiva ripresa dei lavori non è mai stata autorizzata;

    la ripartenza del progetto è stata da sempre fortemente voluta dai cittadini che attraverso un Comitato e raccolta firme chiedono tempi rapidi per la realizzazione dell'opera;

    gli incontri degli ultimi giorni e le analisi effettuate da illustri professori di costruzioni idrauliche dell'università di Modena e Reggio confermano l'opportunità della realizzazione di un invaso di grandi dimensioni, tra i 100 a 130 milioni di metri cubi, ripartiti in due parti, una per la riserva e una per il controllo delle piene, simile al progetto degli anni ottanta, ovviamente aggiornato alle nuove norme tecniche sulle costruzioni NTC 2018, norme tecniche in materia di dighe NTD 2014 e norme ambientali di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006;

    purtroppo, le problematiche riscontrate dall'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, anche per la recente entrata in vigore del Nuovo codice appalti, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, rendono difficoltoso il rispetto dei tempi stabiliti dal decreto 10083, per l'affidamento e completamento della progettazione e rischiano di vanificare l'avvio dei lavori e la realizzazione dell'opera;

    occorre prevedere procedure di carattere straordinario per garantire tempi brevi ed efficaci e sopperire all'emergenza idrica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche a carattere legislativo, dirette a prevedere la nomina di un Commissario straordinario che possa garantire tempi rapidi ed efficaci per il completamento della progettazione e per la realizzazione della Diga di Vetto, anche subentrando alle procedure avviate dall'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po.
9/1436/21. Cavandoli, Pierro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11-ter del decreto-legge all'esame affronta le tematiche connesse al Regolamento (EU) 2021/57 del 25 gennaio 2021, relativamente al divieto di uso in zone umide delle munizioni di piombo contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso;

    la disposizione, per una maggiore chiarezza applicativa, individua le zone ove vige il divieto di utilizzo delle munizioni in piombo, nelle zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione di Ramsar; nelle zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS) nonché nelle zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale;

    per i cacciatori le conseguenze dell'entrata in vigore del Regolamento sono il divieto dell'impiego di munizionamento con piombo nelle zone umide, non sempre facilmente individuabili;

    ritenuto necessario chiarire ulteriormente le aree umide all'interno dei SIC e ZPS;

    preso atto che l'ISPRA ha realizzato un inventario delle zone umide e la definizione di una strategia per la loro tutela a livello Mediterraneo,

impegna il Governo

a emanare disposizioni tese ad individuare le «zone umide» all'interno dei SIC e ZPS, ove vige il divieto dell'uso di munizioni in piombo, facendo riferimento al Catasto Zone Umide Italiano predisposto da ISPRA, aggiornato all'entrata in vigore del decreto-legge in esame.
9/1436/22. Bruzzone, Pierro, Davide Bergamini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 17 del decreto-legge in oggetto reca misure urgenti per il trasporto pubblico locale;

   considerato che:

    Funivie S.p.A. è una società che si occupa di ricezione, trasporto e deposito di rinfuse solide nell'Alto Tirreno, trasportando le merci sbarcate nel porto di Savona sino ai parchi deposito di San Giuseppe di Cairo, oltre l'Appennino Ligure, attraverso un sistema integrato di trasporto costituito da nastri trasportatori e da due linee funiviarie;

    l'attività consiste nella movimentazione, stoccaggio, ricarico con composizione e manovra di tradotte ferroviarie, ricarico su gomma e spedizione di rinfuse solide, lavorazioni di vagliatura, frantumazione, miscelazione ed insaccatura sulle merci trattate destinate a cementifici, centrali termoelettriche, industrie siderurgiche, fonderie, cokerie, vetrerie, impianti chimici ed altri utilizzatori, localizzati principalmente nel Nord-Ovest dell'Italia;

    le funivie di Savona, in concessione alla società Funivie Spa di Savona, sono state interessate, nel mese di novembre 2019, da un eccezionale nubifragio, che ha determinato l'abbattimento di due piloni e il grave danneggiamento di altri due, con conseguente interruzione delle attività;

   considerato, altresì, che:

    l'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, successivamente modificato da ulteriori disposizioni, ha previsto la possibilità per la regione Liguria di erogare una specifica indennità in favore dei lavoratori dipendenti di imprese del territorio di Savona in relazione alla frana causata dai sopra citati eventi atmosferici del mese di novembre 2019 lungo l'impianto di Funivie Spa di Savona, con la finalità di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, e di consentire la ripresa economica dell'area della Provincia di Savona;

    il citato articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto, inoltre, la nomina di due distinti Commissari straordinari al fine di garantire la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.A., l'individuazione di un nuovo concessionario, nonché, nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, la gestione diretta dell'impianto funiviario,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, specifiche disposizioni finalizzate a concentrare in un'unica figura Commissariale le funzioni attualmente previste dal citato articolo 94-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 per assicurare una più celere realizzazione degli interventi richiamati in premessa ed un più efficiente e sinergico svolgimento delle attività di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona, anche al fine di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale e di mantenere gli attuali livelli occupazionali.
9/1436/23. Furgiuele, Bruzzone, Pierro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 ha variato – da giugno 2022 – i valori per l'ammissibilità di rifiuti da collocare in discarica dal triplo del valore consentito al doppio dello stesso;

    l'entrata in vigore del provvedimento sopra richiamato ha causato una ricaduta – dal punto di vista economico – gravissima per la filiera industriale ed in modo particolare per le attività produttive che sino a giugno del 2022 avevano usufruito della possibilità di conferire gli scarti non idonei al loro recupero presso siti di deposito definitivo. Per tale ragione numerose attività industriali si devono confrontare con i gravosi aumenti dei costi gestionali dovuti ai rincari energetici attuali;

    le scorie di acciaieria, quale esempio eclatante, hanno limiti tali da poter essere accettate in discarica di inerti solo con i limiti derogati per 3, facendo sostenere alle aziende costi se pur significativi, comunque sostenibili. Con le deroghe al valore, le scorie di acciaieria non hanno più potuto essere ricevute in discarica di rifiuti inerti ma hanno dovuto andare in discarica per rifiuti non pericolosi con prezzi di ordine di grandezza superiore anche di cinque volte;

    la Direttiva 2018/850/UE ha aggiornato talune disposizioni del 1999, senza nulla disporre in merito alla decisione 19 dicembre 2002, n. 2003/33/CE, lasciando quindi immutati i limiti di accettabilità in discarica e la possibilità di triplicarli. È dunque attualmente in vigore la decisione 19 dicembre 2002 n. 2003/33/CE e le facoltà ad esse connesse;

    la scelta effettuata con il decreto legislativo n. 121 del 2020 di limitare le deroghe al doppio, piuttosto che al triplo, è stata effettuata a fronte di un campo normativo comunitario immutato sulla disciplina inerente i limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica, che continua ad essere regolata, a livello europeo, dalla decisione 19 dicembre 2022 n. 2003/33/CE, con l'immutata possibilità di triplicazione delle cosiddette deroghe;

    la disciplina italiana risulta più restrittiva di quella comunitaria,

impegna il Governo

a valutare, nel primo provvedimento utile, che i limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica siano riportati, almeno fino al 2030, al triplo del valore consentito concedendo un ulteriore periodo di transizione alle filiere industriali interessate.
9/1436/24. Comaroli, Pierro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 ha variato – da giugno 2022 – i valori per l'ammissibilità di rifiuti da collocare in discarica dal triplo del valore consentito al doppio dello stesso;

    l'entrata in vigore del provvedimento sopra richiamato ha causato una ricaduta – dal punto di vista economico – gravissima per la filiera industriale ed in modo particolare per le attività produttive che sino a giugno del 2022 avevano usufruito della possibilità di conferire gli scarti non idonei al loro recupero presso siti di deposito definitivo. Per tale ragione numerose attività industriali si devono confrontare con i gravosi aumenti dei costi gestionali dovuti ai rincari energetici attuali;

    le scorie di acciaieria, quale esempio eclatante, hanno limiti tali da poter essere accettate in discarica di inerti solo con i limiti derogati per 3, facendo sostenere alle aziende costi se pur significativi, comunque sostenibili. Con le deroghe al valore, le scorie di acciaieria non hanno più potuto essere ricevute in discarica di rifiuti inerti ma hanno dovuto andare in discarica per rifiuti non pericolosi con prezzi di ordine di grandezza superiore anche di cinque volte;

    la Direttiva 2018/850/UE ha aggiornato talune disposizioni del 1999, senza nulla disporre in merito alla decisione 19 dicembre 2002, n. 2003/33/CE, lasciando quindi immutati i limiti di accettabilità in discarica e la possibilità di triplicarli. È dunque attualmente in vigore la decisione 19 dicembre 2002 n. 2003/33/CE e le facoltà ad esse connesse;

    la scelta effettuata con il decreto legislativo n. 121 del 2020 di limitare le deroghe al doppio, piuttosto che al triplo, è stata effettuata a fronte di un campo normativo comunitario immutato sulla disciplina inerente i limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica, che continua ad essere regolata, a livello europeo, dalla decisione 19 dicembre 2022 n. 2003/33/CE, con l'immutata possibilità di triplicazione delle cosiddette deroghe;

    la disciplina italiana risulta più restrittiva di quella comunitaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con la massima tutela possibile in materia ambientale, che i limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica siano riportati, per un periodo di tempo limitato, al triplo del valore consentito concedendo un ulteriore periodo di transizione alle filiere industriali interessate.
9/1436/24. (Testo modificato nel corso della seduta)Comaroli, Pierro.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, a causa dei tempi ristrettivi nella commissione di merito non si è potuto trattare il problema relativo a nomine dei commissari straordinari;

    in questo ennesimo provvedimento «Omnibus» vi sono diverse norme che hanno un impatto negativo sul territorio, sul paesaggio, sui beni culturali, sull'ambiente e sulle finanze pubbliche;

    l'articolo 13 prevede la possibilità per il Consiglio dei ministri di dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano. Ai fini della loro celere realizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, sono nominati commissari straordinari che, a tal fine, si possono avvalere dell'Unità di missione «attrazione e sblocco investimenti». Ad essi è attribuita la facoltà di adottare, sentite le amministrazioni interessate, ordinanze in deroga alle disposizioni di legge diverse da quelle penali, in materia di antimafia, di poteri speciali (cosiddetto «golden power») e nel rispetto dei vincoli unionali. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

    l'articolo 17 reca misure urgenti per il trasporto pubblico locale, modificando, tra l'altro, le modalità di ripartizione del Fondo Nazionale TPL e attribuendo al Commissario straordinario per la linea C della Metropolitana di Roma i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione di tutti gli interventi per il completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025. Con una modifica approvata in sede referente, per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma, si autorizza il Commissario straordinario ad approvare eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.C.p.A;

    l'articolo 19-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede la nomina un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte;

    nei comuni di Milano, Parma e Roma, grazie alla cosiddetta legge Stadi (legge di stabilità n. 147 del 2013, alla legge n. 96 del 2017, di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017 e del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 38) sono previsti interventi edilizi con enorme impatto in termini di consumo di suolo, carico urbanistico ed emissioni inquinanti e climalteranti;

    l'iter procedurale non è migliorato, anzi, è ulteriormente peggiorato con l'ultima modifica normativa grazie al decreto legislativo n. 120 del 29 agosto 2023 che semplifica ulteriormente le procedure: spariscono la necessita di esporre alternative progettuali e il requisito di contiguità all'impianto delle aree destinate alla costruzione di nuovi immobili, «funzionali» all'impianto sportivo ma con diversa destinazione d'uso;

    così si sottrae alle soprintendenze le loro funzioni essenziali in materia di tutela dei beni culturali e le sgancia dalla loro finalità istituzionale fondamentale, che è quella di garantire la compatibilità dei progetti con l'interesse pubblico protetto;

    il Ministro per lo sport Abodi più volte è intervenuto sul tema, affermando di voler nominare un altro commissario straordinario, questa volta per gli stadi, in vista dell'Europeo di calcio 2032,

impegna il Governo

a evitare la nomina di altri commissari straordinari per la realizzazione di strutture che non siano strettamente collegate ad interventi di emergenza di protezione civile.
9/1436/25. Zaratti, Bonelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13 del disegno di legge di conversione in esame, introduce disposizioni in materia di realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale che abbiano un valore complessivo non inferiore a un miliardo di euro;

    si prevede, in particolare, che il Consiglio dei ministri può dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano e nominare conseguentemente, d'intesa con la regione interessata, un commissario straordinario che può operare in deroga alle disposizioni di legge regionali e nazionali diverse da quelle penali;

    inoltre, gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma di investimento dichiarato di preminente interesse strategico sono rilasciati – previa conferenza di servizi – nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione, che sostituisce tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione dei programmi di investimento. La medesima autorizzazione può avere effetto di variante urbanistica e comprendere la dichiarazione di pubblica utilità;

    in pratica, al fine di garantire la realizzazione di investimenti esteri in una regione, il commissario potrà contare sull'autorizzazione unica concedendo ai sindaci di essere sentiti entro quindici giorni, altrimenti l'iter prosegue. Inoltre una volta ottenuta l'autorizzazione unica potrà sentire il Presidente di Regione su dove localizzare le opere necessarie. Il parere del Presidente della regione, però, non ha alcun potere vincolante,

impegna il Governo:

   a rafforzare maggiormente e rendere centrale il ruolo degli enti territoriali interessati nelle decisioni inerenti la realizzazione sul loro territorio dei programmi di investimento esteri di cui in premessa;

   ad adottare le necessarie iniziative legislative al fine di prevedere che il suddetto Commissario straordinario venga nominato solo previo assenso del Consiglio regionale della Regione interessata.
9/1436/26. Evi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nella sua versione originaria, prevedeva, tra l'altro, disposizioni sul tetto massimo ai prezzi dei voli aerei: si sarebbero dovuti individuare i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti e nativi in Sardegna e Sicilia, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi durante un periodo di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale e definire le risorse annuali disponibili per l'attuazione della disposizione normativa, con oneri a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

    si è scelto, invece, di eliminare il tetto ai prezzi (200 per cento del costo medio) e limitare l'utilizzo degli algoritmi affidando maggiori poteri all'Antitrust, che dovrà verificare l'eventuale iniquità del prezzo della compagnia aerea, in base ai principi di abuso di posizione dominante e di intesa restrittiva della concorrenza;

    si è assistito di fatto a un passo indietro rispetto agli iniziali tetti massimi per le tariffe aeree: l'iniziale fissazione della soglia massima agli aumenti delle tariffe, e le conseguenti proteste delle compagnie aeree ha portato a un dietrofront del Governo e a un conseguente annacquamento delle norme, mostrando pressappochismo e anche una certa improvvisazione;

    peraltro l'incontro con le compagnie aeree è stato organizzato dal Ministro delle Imprese al termine dell'estate, quando ormai il rincaro dei voli per coloro che volevano partire per le vacanze era già avvenuto;

    la rivisitazione profonda dell'articolo 1 apportata durante l'esame del testo al Senato, è stata, di fatto, il risultato delle minacce sul taglio delle rotte e sull'aumento dei prezzi da parte di Ryanair e EasyJet, che avevano chiesto di fatto proprio l'eliminazione dal decreto del divieto di «fissazione dinamica delle tariffe in relazione al tempo di prenotazione»;

    ora le compagnie aeree tornano a essere libere di modificare il costo dei biglietti, parametrandolo in base al numero di tagliandi già prenotati;

    già nelle prossime vacanze natalizie, ma ancor prima per il ponte del 1 ° novembre, assisteremo al solito problema del costo spropositato delle tariffe dei biglietti aerei e navali per i collegamenti con la Sicilia e la Sardegna, oltre alla difficoltà di reperire posti disponibili sulle singole tratte,

impegna il Governo

a intervenire al più presto per garantire alle cittadine e ai cittadini residenti nelle isole il diritto alla mobilità attraverso il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti e nativi in Sardegna e Sicilia, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi durante un periodo di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, con oneri a valere a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge n. 197 del 2022.
9/1436/27. Ghirra, Todde, Lai.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 reca numerose modifiche alla disciplina del trasporto pubblico non di linea e reca nuove norme con riguardo alle licenze per i taxi. Anzitutto, quanto al numero, distingue:

     i comuni in generale;

     i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto;

    in generale, è consentito ai comuni rilasciare in via sperimentale licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l'esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza. Per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, invece, è consentito incrementare il numero delle licenze non più del 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate, per fronteggiare lo strutturale incremento della domanda;

   considerato che:

    si rende ormai necessaria e non più rinviabile una modifica della normativa nazionale per impedire ulteriori sofferenze degli equini costretti, anche in condizioni atmosferiche estreme, a trascinare le carrozzelle per le strade trafficate di molte città italiane;

    il tema della sofferenza degli equidi impiegati per trascinare le carrozzelle è inequivocabile basti pensare alla recente morte del cavallo mentre trainava una carrozza per turisti a Corfù e al cavallo di Trani che si è accasciato sull'asfalto mentre trainava un calesse su cui sedevano due sposi;

    il tema della sofferenza dei cavalli è all'attenzione anche dell'Unione europea. La Commissaria europea per la salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakid, ha risposto a un'interrogazione di una deputata greca che ha chiesto quali informazioni disponga la Comunità Europea riguardo agli abusi sugli equidi e sugli animali da lavoro negli Stati membri affermando che la «Commissione intende presentare proposte legislative per rivedere le norme sul benessere degli animali impiegati a trasportare persone e bagagli o per trainare carrozze»;

    è necessario porre le basi per la riconversione delle licenze per il trasporto di persone con veicoli a trazione animale in licenze per il trasporto taxi su gomma, evitando peraltro, ricadute sul piano occupazionale degli operatori delle «carrozzelle». Non è più rinviabile dare conto alla sensibilità generale ormai accresciuta secondo cui il trasporto a trazione animale risulta anacronistico, ma soprattutto a questioni inderogabili di tutela del benessere degli equidi e della sicurezza delle persone,

impegna il Governo

a provvedere, nell'ambito dell'imminente modifica al codice della strada, al divieto di trasporto di persone attraverso il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte, e prevedere la modifica delle licenze, indennizzando i lavoratori del settore.
9/1436/28. Cherchi, Iaria, Fede, Cantone, Traversi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame prevede disposizioni in materia di microelettronica e tecnologie critiche;

    i dispositivi a semiconduttore sono fondamentali per il funzionamento di numerose tecnologie e influenzano la vita quotidiana di miliardi di persone in tutto il mondo. Le vendite di semiconduttori sono in crescita, con una proiezione di superare i 1.000 miliardi di dollari entro il 2030;

    gli Stati Uniti hanno perso la leadership nella produzione di semiconduttori, mentre Taiwan, Corea del Sud, Cina e Giappone ne sono diventati i principali produttori. L'Unione europea detiene solo il 10 per cento di questo mercato, principalmente a causa della mancanza di grandi aziende produttrici in Europa;

    dal 2021 si è verificata una grave carenza globale di semiconduttori, causando problemi nell'approvvigionamento di prodotti come computer, telefoni, dispositivi medici e veicoli e portando a tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti;

    gli Stati Uniti, in risposta alla grave carenza di offerta di dispositivi a semiconduttore a livello globale e alle predette tensioni strategiche, hanno adottato iniziative volte a rafforzare la propria autonomia strategica nell'approvvigionamento e a spostare il baricentro della produzione mondiale di chip, al momento in Asia orientale, la più importante delle quali è il CHIPS and Science act, approvato definitivamente il 9 agosto 2022;

    in linea con gli indirizzi dell'amministrazione statunitense, a seguito della firma di una dichiarazione congiunta da parte di 22 Stati membri dell'unione europea, inclusa l'Italia, la Commissione europea ha lanciato nel giugno 2021 l'Alleanza sulle tecnologie di processori e semiconduttori finalizzata al rafforzamento delle filiere domestiche, con particolare riferimento alla capacità manifatturiera e 1'8 febbraio 2022 lo European Chips Act;

    nel luglio 2021, l'amministratore delegato della Intel Corporation Patrick Gelsinger, in linea con la strategia statunitense di sicurezza nazionale e di drastica riduzione della dipendenza dalla catena di approvvigionamento dei dispositivi a semiconduttore dai paesi asiatici, ha preso parte a importanti incontri istituzionali, le istituzioni UE e i governi di Francia, Germania ed Italia, nonché con altri Stati membri dell'UE, nei quali ha manifestato interesse per la realizzazione in Europa di diverse tipologie di impianti per la fabbricazione di semiconduttori;

    l'amministratore delegato di Intel, in occasione degli incontri con il Governo italiano, ha confermato l'interesse a collocare impianti per la produzione di semiconduttori anche nel nostro Paese e che la scelta della collocazione di tali impianti sarebbe stata presa a breve, esprimendo un sentimento di forte ottimismo nei confronti dell'Italia;

    il 25 settembre 2022, come riportato da notizie di stampa, il Governo italiano e Intel avevano preannunciato un'intesa per la realizzazione in Italia, nel Comune di Vigasio, in provincia di Vicenza, di un impianto per il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori, prevedendo un investimento iniziale di circa 4,5 miliardi di euro e la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti e altri 3.500 nella filiera, anche grazie a un finanziamento da parte del Governo italiano del 40 per cento dell'investimento totale di Intel;

    nel mese di gennaio 2023, il Governo italiano ha pubblicamente affermato di essere in contatto costante sia con Intel sia con le istituzioni europee per cercare di garantire l'insediamento in Italia di un impianto per la produzione di semiconduttori;

    tra maggio e giugno 2023, la strategia delineata da Intel è stata tradotta in concreto con una serie di accordi per la realizzazione di impianti per la fabbricazione di semiconduttori in territorio europeo e in Israele;

    lo scorso 16 giugno l'amministratore delegato di Intel ha dichiarato che Intel prevede di investire fino a 4,6 miliardi di dollari per la realizzazione di una nuova struttura di assemblaggio e collaudo di semiconduttori vicino a Breslavia, in Polonia, che darà lavoro a 2.000 lavoratori e creerà diverse migliaia di posti di lavoro aggiuntivi durante la fase di costruzione e l'assunzione da parte dei fornitori;

    il 18 giugno, il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che Intel spenderà 25 miliardi di dollari per una nuova fabbrica a Kiryat Gat, in Israele, che aprirà nel 2027 e darà lavoro a diverse migliaia di addetti;

    lo scorso 19 giugno 2023, Intel ha firmato un accordo con il Governo tedesco per realizzare un investimento in Germania pari a 30 miliardi di euro, con 10 miliardi di finanziamenti a fondo perduto da parte dell'esecutivo nel sito di Magdeburgo;

    da recenti notizie di stampa si apprende che a partire dal 2027, la Germania diventerà il punto di riferimento per il settore in Europa, con un investimento totale di 43 miliardi di euro da parte del governo tedesco, di cui 15 miliardi in aiuti di Stato per la costruzione di tre nuovi stabilimenti, uno da parte dell'azienda taiwanese TSMC e due da parte dell'azienda americana Intel, sfruttando le deroghe agli aiuti di stato previste dal citato European Chips Act. Oltre agli aiuti di Stato, la strategia tedesca prevede sgravi fiscali per le aziende già presenti nel Paese, azioni per incrementare il numero di studenti locali e stranieri che si laureano in discipline connesse alla microelettronica e per attrarre personale già formato dall'estero;

    a fronte di tali importanti accadimenti non si hanno più notizie degli investimenti di Intel in Italia, la cui mancata realizzazione prefigurerebbe la perdita di una grande opportunità per la creazione di posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;

    le ripercussioni negative della situazione che si è venuta a creare allontanano l'obiettivo del rafforzamento dell'autonomia strategica del nostro Paese, e più in generale Europea, che consiste in una quota maggiore di approvvigionamento domestico di tali dispositivi, cruciali per la competitività tecnologica del nostro sistema economico e per la produzione di beni finiti indispensabili per il mantenimento di livelli elevati di qualità della vita;

    le misure contenute nel presente decreto-legge, alla luce di quanto descritto, appaiono del tutto insufficienti se confrontate con le strategie strutturate come quelle adottate da Germania, Stati Uniti, Francia, Israele, Polonia e Corea del Sud,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di lavorazione di semiconduttori, e a rafforzare le semplificazioni burocratiche e le misure di incentivazione per l'attrazione di investimenti e lo stabilimento sul territorio nazionale di attività produttive finalizzate a rafforzare l'autonomia strategica italiana ed europea nell'approvvigionamento di semiconduttori;

   a tentare di ravvivare il dialogo con il Gruppo Intel, allo scopo di assicurare la realizzazione in Italia di almeno un impianto per il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori, adottando tutte le misure necessarie a tale fine, compresa la partecipazione ad una quota del finanziamento necessaria per la realizzazione dell'impianto;

   ad adottare politiche ed interventi volti al conseguimento di adeguati livelli di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale, al fine di accrescere le opportunità di creazione di nuovi posti di lavoro di qualità, di sviluppo territoriale, di trasferimento tecnologico e rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;

   a farsi promotore, nelle sedi istituzionali europee, affinché tutti gli investimenti strategici in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale, siano sostenuti non soltanto da investimenti nazionali, ma anche da un fondo comune europeo.
9/1436/29. Ascani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 24 del provvedimento proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

    il cosiddetto Superbonus, introdotto nel 2020 dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e le altre tipologie di bonus edilizi, non sono soltanto una grande opportunità per il patrimonio edilizio privato, ma è una grandissima occasione per la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico;

    gli istituti autonomi di case popolari IACP (o Enti assimilati) soffrono la cronica mancanza di risorse, con tutto quel che comporta con riguardo alla difficoltà di efficientare gli immobili di proprietà di tali Enti emessi a disposizione della cittadinanza;

    per gli IACP sono previste, per legge, procedure di affidamento di gran lunga più complesse di quelle del singolo proprietario immobiliare o di un condominio; al contempo, la natura di ente pubblico e i controlli cui le procedure sono sottoposte fanno sì che la problematicità della permeabilità a truffe e abusi sia risolta alla radice,

    dal 2020 sono state bandite, tra mille difficoltà numerose gare aventi a oggetto lavori di riqualificazione del patrimonio immobiliare adibito ad alloggi ERP;

    le norme in materia di cessione del credito previste dall'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, hanno dato l'occasione per ovviare all'incapienza fiscale, strutturale per molti Enti;

    l'iniziale blocco della cessione dei crediti, disposto dall'attuale Governo, che ha emanato il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, successivamente derogato con le modifiche approvate alla Camera per gli interventi realizzati tra l'altro dagli IACP e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ha comunque generato un rallentamento nell'esecuzione delle opere tanto da metterne a rischio la consegna dei lavori entro i termini stabiliti ed il rispetto delle scadenze intermedie;

    il comma 8-bis, del citato articolo 119 decreto-legge n. 34 del 2020 fissa infatti per gli IACP il termine dei lavori inerenti al Superbonus al 110 per cento al 31 dicembre 2023, inserendo quale condizione che alla data dello scorso 30 giugno fossero stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo; in mancanza di tale condizione il termine del Superbonus al 110 per cento per gli IACP è scaduto il 30 giugno scorso e successivamente si applicano le aliquote ordinarie rispettivamente al 90 per cento per le spese del 2023, al 70 per cento per le spese del 2024 e al 65 per cento per le spese del 2025;

    il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. G/452/29/1 e 5, in sede di esame al Senato del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, impegnandosi ad adottare disposizioni volte a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine per gli interventi effettuati con il Superbonus sugli immobili di proprietà degli IACP, comunque denominati ed eliminando contestualmente la percentuale di realizzazione intermedia,

impegna il Governo

in conseguenza dei ritardi e delle problematiche emerse nelle pratiche di cessione dei crediti, a prorogare per gli istituti autonomi case popolari – IACP, comunque denominati, il cosiddetto Superbonus al 110 per cento fino al 31 dicembre 2024 al fine di permettere il completamento dei lavori.
9/1436/30. Merola, Peluffo, Santillo, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 introduce disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria dei servizi relativi alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente, prevedendo deroghe alla disciplina e ai limiti di determinazione dei compensi dei dirigenti, dei dipendenti e degli amministratori della società, nonché di coloro che siano chiamati a svolgere incarichi nella società pur dopo il collocamento in quiescenza (commi 1, 2 e 3) e, dall'altro, autorizzando la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 4);

    il decreto-legge n. 35 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2023 e recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, ha disposto in merito all'assetto societario e alla governance della società Stretto di Messina S.p.A., al rapporto di concessione, al riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell'opera, nonché alle procedure espropriative necessarie;

    con tale provvedimento il Governo ha inteso riavviare l'iter per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, sulla base di un progetto definitivo vecchio di oltre 10 anni, con un costo iniziale stimato di 4 miliardi di euro, poi raddoppiato nel 2011 e per il quale le stime odierne parlano di oltre 15 miliardi;

    l'unico riferimento ai possibili oneri complessivi dell'opera è riportato nel documento di economia e finanza 2023, laddove si specifica che le risorse saranno reperite successivamente con la legge di Bilancio, e che il costo dell'opera risulterebbe di 13,5 miliardi a cui aggiungere circa 1,1 miliardi di euro per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria;

    sempre in tema di quantificazione dei costi dell'opera il decreto-legge n. 35 del 2023, ha introdotto ulteriori norme volte a prevedere l'aggiornamento dei prezzi del contratto con il contraente generale;

    nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze (NADEF) non si fa alcun accenno a fondi dedicati al finanziamento dell'opera;

    la Sicilia e il Mezzogiorno, si trovano da sempre in una situazione di ritardo infrastrutturale drammatico, sia stradale che ferroviario: per andare da Messina a Trapani, un percorso di 300 chilometri, si impiegano 9 ore di treno; per percorre in treno la tratta Trapani Siracusa, si impiegano 11,30 ore; Trapani-Agrigento la cui distanza è di 137 chilometri sono necessarie oltre 4 ore di ferrovia; per coprire Trapani Palermo che distano 107 km di strada ferrata, 4,10 ore; inoltre buona parte della rete ferroviaria è a binario unico e non è elettrificata, cosa che dovrebbe indurre il Governo a concentrare risorse e iniziative per colmare questo divario infrastrutturale,

impegna il Governo

a predisporre nella prossima legge di bilancio un piano di investimenti per garantire la messa in sicurezza e l'ammodernamento della rete ferroviaria siciliana e del Mezzogiorno, incrementando la dotazione di rete ferroviaria elettrificata e a doppio binario, al fine di ridurre il forte gap infrastrutturale che ancora oggi caratterizza troppe aree del nostro Paese.
9/1436/31. Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 introduce disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria dei servizi relativi alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente, prevedendo deroghe alla disciplina e ai limiti di determinazione dei compensi dei dirigenti, dei dipendenti e degli amministratori della società, nonché di coloro che siano chiamati a svolgere incarichi nella società pur dopo il collocamento in quiescenza (commi 1, 2 e 3) e, dall'altro, autorizzando la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 4);

    il decreto-legge n. 35 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2023 e recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, ha disposto in merito all'assetto societario e alla governance della società Stretto di Messina S.p.A., al rapporto di concessione, al riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell'opera, nonché alle procedure espropriative necessarie;

    con tale provvedimento il Governo ha inteso riavviare l'iter per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, sulla base di un progetto definitivo vecchio di oltre 10 anni, con un costo iniziale stimato di 4 miliardi di euro, poi raddoppiato nel 2011 e per il quale le stime odierne parlano di oltre 15 miliardi;

    l'unico riferimento ai possibili oneri complessivi dell'opera è riportato nel documento di economia e finanza 2023, laddove si specifica che le risorse saranno reperite successivamente con la legge di Bilancio, e che il costo dell'opera risulterebbe di 13,5 miliardi a cui aggiungere circa 1,1 miliardi di euro per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria;

    sempre in tema di quantificazione dei costi dell'opera il decreto-legge n. 35 del 2023, ha introdotto ulteriori norme volte a prevedere l'aggiornamento dei prezzi del contratto con il contraente generale;

    nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze (NADEF) non si fa alcun accenno a fondi dedicati al finanziamento dell'opera;

    la Sicilia e il Mezzogiorno, si trovano da sempre in una situazione di ritardo infrastrutturale drammatico, sia stradale che ferroviario: per andare da Messina a Trapani, un percorso di 300 chilometri, si impiegano 9 ore di treno; per percorre in treno la tratta Trapani Siracusa, si impiegano 11,30 ore; Trapani-Agrigento la cui distanza è di 137 chilometri sono necessarie oltre 4 ore di ferrovia; per coprire Trapani Palermo che distano 107 km di strada ferrata, 4,10 ore; inoltre buona parte della rete ferroviaria è a binario unico e non è elettrificata, cosa che dovrebbe indurre il Governo a concentrare risorse e iniziative per colmare questo divario infrastrutturale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure per garantire la messa in sicurezza e l'ammodernamento della rete ferroviaria siciliana e del Mezzogiorno.
9/1436/31. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13 del disegno di legge in esame prevede che il Consiglio dei ministri possa dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano;

    per «grandi programmi d'investimento esteri» si intendono, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 citato, programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro;

    il Gruppo Metinvest B.V. e Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (nel seguito, Danieli) avrebbe manifestato interesse a realizzare un investimento industriale in Italia, contemplante la realizzazione di uno stabilimento siderurgico, con riferimento al quale sono stati individuati alcuni siti sul territorio nazionale ed è in essere un'attività di approfondimento in ordine alla sua attuabilità;

    lo stabilimento siderurgico verrebbe localizzato nei Terreni di Punta sud nel Comune di San Giorgio Nogaro adiacenti la laguna di Marano e Grado individuata ai sensi della direttiva 92/43/CEE «Habitat» e della Direttiva 2009/147/CEE «Uccelli» rispettivamente quale zona speciale di conservazione (ZSC) e zona di protezione speciale (ZPS) all'interno della rete europea Natura 2000;

    l'ambito lagunare riveste inoltre una particolare valenza ambientale, risultando sottoposto a molteplici vincoli e supporta la presenza di considerevoli attività nei settori commerciali e produttivi, della nautica da diporto turistico-ricreativa nonché nel settore della pesca e della molluschicultura;

    con legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento di Bilancio per gli anni 2022-2024) la Regione autonoma FVG è stata autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma, al fine di perseguire lo sviluppo del tessuto economico-produttivo regionale e la crescita della filiera siderurgica presente nell'agglomerato industriale di interesse regionale dell'Aussa-Corno e più in particolare di un investimento industriale strategico di valenza sovranazionale da localizzarsi nei terreni di Punta sud, cui si provvede con un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022,

impegna il Governo

a escludere la dichiarazione di preminente interesse nazionale per i programmi di investimento che pregiudichino la conservazione e la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE «Habitat» e della Direttiva 2009/147/CEE «Uccelli» o che interessino aree già dichiarate in stato di emergenza ambientale.
9/1436/32. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    a) l'acquacoltura è un'attività di produzione primaria, inquadrata quale attività agricola;

    b) nella legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) non era prevista espressamente la proroga al 2033 per tale tipologia di concessioni;

    c) l'Avvocatura dello Stato, nel proprio parere (CS 28701/19) di risposta a quesito del MIPAAFT che recava «Richiesta di parere urgente su proroga delle concessioni demaniali marittime ai sensi della legge 30 dicembre 2018 n. 145», affermò che, pur trattandosi di concessioni diverse da quelle ad uso turistico ricreativo, era corretto che anche tali concessioni avessero durata sino al 31 dicembre 2033;

    d) molte regioni, che hanno per delega le funzioni amministrative, in ragione di tale parere, hanno prorogato la durata delle concessioni demaniali marittime per acquacoltura al 31 dicembre 2033, con Leggi regionali o semplici provvedimenti;

    e) gli imprenditori del settore, in ragione di tali disposizioni, hanno effettuato a far data 2019, investimenti di valore molto consistente, per milioni di euro;

    f) la legge n. 118 del 5 agosto 2022 che reca «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» ha espressamente escluso dalla delega per l'organizzazione delle selezioni per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime tali concessioni (unitamente alla cantieristica), proprio perché escluse dal campo di applicazione della direttiva 123/2006/CE (oltre al fatto che non esiste alcuna scarsità della risorsa ai sensi dell'articolo 12 della direttiva stessa, essendo vigenti in Italia circa 25 concessioni a mare per acquacoltura);

    g) la Commissione europea ha emanato gli Orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'Unione europea più sostenibile e competitiva per il periodo 2021-2030 (COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'Unione europea più sostenibile e competitiva per il periodo 2021-2030), nei quali ha sottolineato (2.1.2.) la necessità di una lunga durata delle concessioni demaniali per acquacoltura che consenta di completare i cicli di allevamento e gli investimenti;

    h) la recente esclusione dalla delega in materia di riforma delle concessioni demaniali marittime, operata dalla legge n. 118 del 5 agosto 2022, insieme alle altre attività produttive insistenti sul demanio marittimo (cantieristica e mitilicoltura), risponde al principio di sussidiarietà e al fatto che non vi è una regolazione europea cogente, limitandosi l'Unione, ad oggi, ad un'azione di coordinamento,

impegna il Governo

a porre chiarimenti in merito alla proroga delle concessioni demaniali marittime per acquacoltura sino al 31 dicembre 2033, atteso che al momento non vi è scarsità della risorsa né alcuna norma di conflitto europea.
9/1436/33. Barabotti, Pierro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del presente decreto-legge reca misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma;

    ormai da tempo le diverse associazioni degli autoservizi pubblici non di linea chiedono che vengano riaperti i tavoli di discussione con il Governo per arrivare all'emanazione dei tre decreti attuativi previsti dall'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 così come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

    la norma prevede, in particolare, l'adozione di uno specifico DPCM che disciplini le piattaforme di intermediazione tecnologica, di un decreto ministeriale istitutivo del Registro Elettronico Nazionale di Taxi e NCC e di un decreto ministeriale istitutivo del foglio di servizio elettronico per le vetture di noleggio da rimessa;

    il Governo ha più volte manifestato l'intenzione di riaprire i cosiddetto tavoli di lavoro sui decreti citati, in linea con le richieste delle categorie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare, nell'ambito dei tavoli di cui in premessa, le specificità dei comuni costieri a forte vocazione turistica.
9/1436/34. Giagoni, Pierro.


   La Camera,

   premesso che:

    ormai da tempo le diverse associazioni degli autoservizi pubblici non di linea chiedono che vengano riaperti i tavoli di discussione con il Governo per arrivare all'emanazione dei tre decreti attuativi previsti dall'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 così come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

    la norma prevede, in particolare, l'adozione di uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplini le piattaforme di intermediazione tecnologica, di un decreto ministeriale istitutivo del Registro Elettronico Nazionale di Taxi e NCC e di un decreto ministeriale istitutivo del foglio di servizio elettronico per le vetture di noleggio da rimessa;

    l'articolo 3 del presente decreto-legge reca misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma;

    la disposizione di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo in questione consente ai titolari di licenze per l'esercizio del servizio taxi di avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che la facoltà di avvalersi dei sostituti alla guida sia consentita in base ad autorizzazioni temporanee e fino al raggiungimento dei contingenti programmati.
9/1436/35. Iezzi, Pierro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame prevede all'articolo 12-ter una serie di disposizioni per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e all'articolo 18-bis misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili;

    l'articolo 6 del decreto-legge n. 50 del 2022 (convertito in legge n. 91 del 15 luglio 2022) è intervenuto sulla geotermia, prevedendo per i titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche di corrispondere annualmente 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione a favore dello sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni;

    al tal fine il comma 2-quinquies del medesimo provvedimento prevede che «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate e sentiti i comuni coinvolti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al comma 2-quater»;

    ad oggi, a più di un anno dalla pubblicazione della legge n. 91 del 2022, il decreto interministeriale non è stato ancora emanato;

    tali ritardi sulla corretta erogazione di risorse già stanziate stanno penalizzando i territori interessati, privandoli di risorse utili per promuovere la crescita sociale, economica ed occupazionale di zone spesso marginali;

    si tratta di risorse peraltro di natura privata che non ricadono sulla finanza pubblica;

    già in data 29 agosto 2022 il Presidente dell'Anci Antonio Decaro sollecitava l'emanazione, in una lettera ai Ministri interessati, del decreto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 50 del 2022 proponendo, per individuare i criteri di riparto ed erogazione, «un percorso coerente e più semplice che può fondarsi su un riparto di risorse basato sui criteri del decreto legislativo n. 22 del 2010, articolo 16 ovvero ai Comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai Comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento»,

impegna il Governo

ad adottare entro la fine dell'anno 2023 il decreto attuativo dell'articolo 6 del decreto-legge n. 50 del 2022 finalizzato a definire le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse previste dal decreto citato.
9/1436/36. Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame, all'articolo 16, comma 1, reca una disposizione che riguarda i progetti esecutivi relativi agli interventi autostradali di preminente interesse nazionale indicati nell'Allegato IV-bis del decreto-legge n. 77 del 2021;

    in particolare si prevede che, qualora per tali progetti sia già stata effettuata la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e siano scaduti i termini per l'approvazione previsti dal piano economico finanziario, il previsto parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici non sia più richiesto;

    si ricorda che l'allegato IV-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 elenca i seguenti interventi del Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione Autostrade per l'Italia: A1 – Riqualifica BarberinoCalenzano; A11 – Firenze-Pistoia (Lotti 1 e 2); A14 – Bologna-dir. Ravenna; A1 – IncisaValdarno (Lotti 1 e 2); A1 – Milano Sud-Lodi; Gronda di Genova; A14 – Passante di Bologna; A13 – Bologna-Ferrara; A13 – Monselice-Padova; A1 – Tangenziale di Modena; A14 – Opere compensative di Pesaro – altre bretelle; A1 – Prevam Toscana (A2, A1+A3) e che, per tali interventi l'articolo 44-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede semplificazioni delle procedure realizzative;

    in particolare il comma 1 dell'articolo 44-bis dispone che, prima dell'approvazione, il progetto definitivo o esecutivo è trasmesso, rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al MIT e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il progetto è trasmesso unitamente a una relazione sul quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere. Il citato Comitato speciale, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto esprime un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla relazione trasmessa;

    l'articolo 44-bis del citato decreto-legge n. 77 del 2021 ha introdotto, quindi, una peculiare funzione consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici che consente di rilevare, prima della fase di affidamento dei lavori, e limitatamente al dominio di competenza introdotto dalla norma, eventuali aspetti tecnici di progetto che potrebbero produrre potenziali criticità in fase realizzativa. I soggetti responsabili coinvolti nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dovranno, pertanto, tenere in debita considerazione tali eventuali criticità, promuovendo e affrontando ognuno nell'ambito del proprio ruolo – i necessari approfondimenti conoscitivi o adattamenti progettuali ed esecutivi lesi a garantire i necessari requisiti di sicurezza e funzionalità sia in fase di esecuzione che di esercizio;

    si rammenta che il parere ex articolo 44-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 ha natura obbligatoria ma non vincolante,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di garantire che i necessari requisiti di sicurezza e funzionalità, sia in fase di esecuzione sia di esercizio, dei progetti indicati in premessa siano puntualmente verificati, anche valutando il ripristino di tale valutazione da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
9/1436/37. Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame prevede, tra le altre cose, misure per favorire la competitività delle imprese e la tutela ambientale;

    il comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit è l'organismo competente per il rilascio dell'Ecolabel europeo (reg. (ce) 66/2010) e per la registrazione EMAS (reg. (ce) 1221/2009);

    l'Ecolabel è un sistema volontario di etichettatura ecologica dei prodotti, che ha lo scopo di promuovere la progettazione, la produzione, la commercializzazione e l'uso di prodotti con minore impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita dei prodotti, sulla base di criteri di valutazione dell'impatto ambientale che riguardano aspetti come il consumo di energia, l'inquinamento (idrico, atmosferico, acustico, del suolo) prodotti, la gestione dei rifiuti;

    si tratta di un marchio di eccellenza ambientale, nel senso che facilita i consumatori a riconoscere i prodotti o i servizi che hanno un minore impatto ambientale a parità di prestazioni e qualità rispetto agli altri. L'Ecolabel non è l'unico marchio ecologico esistente, ma ha i suoi punti di forza nell'essere diffuso in tutta l'unione europea e nel fatto che il rispetto dei criteri ecologici viene attestato da organismi pubblici indipendenti;

    un'azienda che si dota dell'etichettatura Ecolabel costruisce la competitività ambientale dei suoi prodotti;

    il comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit (comitato Ecolabel – Ecoaudit) opera ai sensi del decreto del ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, avvalendosi del supporto tecnico dell'Ispra. Il medesimo decreto prevede che i membri del comitato, che è composto da rappresentanti dei ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, della salute e dell'economia e delle finanze, restino in carica tre anni e che l'incarico possa essere rinnovato solo una ulteriore volta;

    il comitato attuale è scaduto e si è in attesa di nomina del nuovo comitato. Risulta quindi impossibile per le imprese che hanno richiesto la certificazione conoscere l'esatta tempistica del rilascio delle stesse,

impegna il Governo

a provvedere tempestivamente all'emanazione del nuovo decreto ministeriale relativo alla nomina del nuovo comitato Ecolabel-Ecoaudit, in considerazione anche dello stato di incertezza in cui versano le imprese che hanno intrapreso il percorso di certificazione Ecolabel.
9/1436/38. Ferrari, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici;

    tra le altre, il testo, così come modificato in corso d'esame presso il Senato della Repubblica in prima lettura, reca un novello articolo 19-bis, con disposizioni per istituire il Commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte;

    la regione Piemonte e la provincia di Cuneo, in virtù della vicinanza territoriale con la Repubblica francese e data l'enorme forza del tessuto economico locale rappresentano un'area altamente strategica per lo sviluppo del Paese;

    sul punto, la Strada Statale 21 della Maddalena (di seguito SS21) è un'importante arteria viaria per il Piemonte, in quanto secondo collegamento internazionale con la Francia dopo il traforo del Fréjus, passando per il Colle della Maddalena, andando a legare il Comune di Cuneo con quello francese di Gap (situato in Provenza), attraversando i comuni di Aisone, Demonte, Gaiola e Vinadio;

    tra le varie infrastrutture facenti parte della SS21 figura anche il Ponte dell'Olla, unico passaggio per l'ingresso e l'uscita della Valle Stura, concepito, progettato e realizzato in un'epoca storica in cui vi era prevalentemente un transito di carri e piccole autovetture, sostituito dall'attuale traffico di oltre un migliaio di pesanti autoarticolati al giorno, che ha messo in grave difficoltà la tenuta dell'opera;

    come naturale conseguenza di un tale livello di carico sopportato dall'infrastruttura, sono ormai evidenti da anni segnali di peggioramento statico delle condizioni strutturali del ponte, aggravati da numerose segnalazioni di cedimenti e crolli legati alla struttura, tali per cui l'intervento manutentivo pianificato da ANAS, di risanamento conservativo, appare chiaramente insufficiente a rispondere alle criticità dell'infrastruttura e del nuovo carico a cui questa si trova sottoposta;

    considerando la fragile tenuta e le potenziali ricadute economiche, sociali ed ambientali sul territorio nel caso di eventuali danni alla viabilità offerta dalla SS21, ANAS ha approvato nel 2008 il progetto per una variante, organizzato in tre lotti differenti di cui il primo, la cosiddetta Variante di Demonte, era inserito nel contratto di programma ANAS 2007-2011, con previsione di appaltabilità nel 2009;

    l'opera ha visto successive riconferme sia nel contratto di programma MIT-ANAS 2016-2020, sia con il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, col parere n. 39 del 21 giugno 2018, a cui è seguito l'avvio della valutazione d'impatto ambientale (VIA) con relativo avviso pubblico;

    nonostante le varie riconferme all'opera, l'intero progetto è ancora fermo in quanto, in data 27 settembre 2019, ha ricevuto parere tecnico istruttorio negativo da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (oggi Ministero della cultura), con riferimento a possibili interferenze tra la realizzazione di una galleria di esodo sotto la «Collina del Podio» e la conservazione dei presunti resti del «Forte della Consolata», mettendo in stallo l'intera opera;

    il 25 novembre 2019, ANAS ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri di dirimere la controversia tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in modo da poter finalmente avviare il progetto;

    sul punto, l'attuale Presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, ed il relativo Assessore regionale ai trasporti, Marco Gabusi, hanno incontrato le autorità di ANAS, la quale ha confermato di essere pronta a dare inizio ai lavori di costruzione della variante, la quale è peraltro già finanziata;

    considerata anche la chiusura totale del traforo del Monte Bianco per 9 settimane consecutive per regolari interventi manutentivi, la cui programmazione è stata per lungo tempo nota, l'intensità del traffico legata alla SS21 è destinato ad aumentare, così come lo stress sulle opere esistenti, sulle Comunità ed i Comuni, con ripercussioni sulla qualità della rete logistica e di come questa collimi con le esigenze del territorio;

    occorre inoltre ricordare come Colle della Maddalena sia sottoposto a frequenti interventi di chiusura a causa del maltempo, in quanto poche nevicate per portare alla chiusura della circolazione per via dei vari rischi in termini di sicurezza;

    in tal senso, uno degli episodi più gravi di chiusura risale al 2014, dove la chiusura del transito per 50 giorni ha portato sull'orlo del collasso economico l'intera Provincia di Cuneo;

    l'interruzione della viabilità della SS21 nel Colle della Maddalena, infatti, avviene proprio per i numerosi rischi di valanghe riscontrati sul territorio, rischi per i quali è necessario ed improcrastinabile un intervento di installazione di paravalanghe su tutta l'infrastruttura;

    intervenendo contro questi profili di rischio ANAS ha realizzato un progetto preliminare per l'installazione di paravalanghe, per una spesa totale di 20 milioni di euro, ma tale progetto non è mai stato recuperato dall'ente ed è ad oggi totalmente sospeso, necessitando una quanta più sollecita ripresa,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:

    adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere le competenze e l'operatività del Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte non solo alla singola opera, ma anche a tutto il tragitto del percorso Aisone-Vinadio, per il quale vi sono già progettualità approvate in attesa di essere eseguite;

    prevedere nel primo provvedimento utile, in modo da completare l'infrastrutturazione strategica nell'area della Valle Stura di Demonte ed in tutto il territorio così come già indicato in premessa, lo stanziamento delle risorse utili per consentire con sollecitudine l'avvio dei lavori di installazione di paravalanghe sul tracciato della SS21;

    contestualmente alle attività di sviluppo ed infrastrutturazione della SS21 di cui alla presente premessa, prevedere il quanto più tempestivo avvio di lavori per l'opera di raddoppio del Ponte dell'Olla, con – se necessario – la messa a disposizione delle risorse necessarie, nel rispetto delle disponibilità della finanza pubblica.
9/1436/39. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo I del decreto-legge prevede misure a tutela degli utenti e dei viaggiatori;

    il Regolamento (CE) 261/2004 tutela i diritti dei passeggeri in caso di disagio motivato, prevedendo una compensazione pecuniaria immediata e il rimborso entro sette giorni da parte dei vettori aerei;

    al fine di snellire le procedure di rimborso e abbattere i costi del contenzioso, la legge 5 agosto 2022, n. 118 ha introdotto l'obbligatorietà dei tentativi di conciliazione per le controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori davanti all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) e agli organismi da essa accreditati, prima del ricorso in sede giurisdizionale, includendovi anche la fattispecie di cui al Regolamento summenzionato;

    la natura complessa del sistema conciliativo istituito presso l'articolo rischia di escludere molti utenti dal pieno godimento del diritto al rimborso e, per il basso numero di organismi ADR accreditati, comporterebbe comunque un aumento del contenzioso;

   considerato che:

    la deflazione del contenzioso e il rafforzamento dell'applicazione degli istituti di risoluzione alternativa delle controversie sono due target previsti dal PNRR (M1C1-R1.4);

    al momento gli istituti di risoluzione alternativa delle controversie di cui decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 e sue successive modificazioni, n. 162, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e sue successive modificazioni e dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 non sono previsti per la risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori;

    il diritto alla difesa ex articolo 24 della Costituzione rischia di essere compromesso, viste le difficoltà tecniche per il procedimento conciliativo e le elevate spese legali a carico dell'utente o consumatore,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a individuare le opportune modalità per facilitare la composizione delle controversie di cui in premessa, contemperando il diritto alla difesa dell'utente con l'esigenza di diminuire il contenzioso.
9/1436/40. Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, all'articolo 4 istituisce un fondo, a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito la Sicilia e la Sardegna;

    tali eventi hanno determinato la chiusura degli aeroporti delle città di Catania e Palermo e comportato, in molti casi, l'impossibilità di raggiungere le destinazioni turistiche e conseguentemente di fruire dei servizi turistici connessi;

    inoltre hanno reso evidente la particolare drammaticità dello stato in cui versa il sistema aeroportuale della Sicilia, e l'aeroporto di Catania in particolare, a cui, si è cercato di fare fronte con specifiche proposte emendative volte ad inquadrare la questione nell'ambito delineato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge ma che non hanno avuto accoglienza da parte dell'Esecutivo e della sua maggioranza;

    in particolare l'istituzione del fondo, che risulta dotato di soli 15 milioni di euro per l'anno 2023, non appare aver centrato le reali problematiche delle due regioni che si trovano nella impossibilità di gestire fenomeni di emergenza connessi agli incendi perché privi di risorse, mezzi strumentali e personale specializzato da impiegare;

    inoltre l'articolo in commento non chiarisce le modalità di assegnazione delle risorse e di accesso al rimborso da parte dei viaggiatori,

impegna il Governo:

   a monitorare l'utilizzo delle risorse stanziate al fine di prevederne l'incremento laddove non risultassero sufficienti a garantire i ristori previsti;

   ad affrontare il tema degli incendi nella Regione Siciliana e Sardegna anche dal punto di vista delle risorse materiali, assicurando un parco mezzi e attrezzature adeguate per la prevenzione degli incendi;

   per quanto di competenza, a sollecitare la Regione Siciliana affinché si doti del personale necessario per fronteggiare le emergenze derivanti dagli incendi;

   ad assegnare le risorse previste all'articolo 4 sulla base del volume di affari dell'azienda;

   a chiarire le modalità di fruizione dell'indennizzo per i viaggiatori aventi diritto.
9/1436/41. Barbagallo, Iacono, Marino, Porta, Provenzano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'A.C. 1436, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici», all'articolo 3 prevede «Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma», intervenendo in particolare sulla disciplina delle licenze dei taxi;

    in particolare, il comma 2 prevede che per far fronte «al consistente e strutturale» aumento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto possono incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di CO2. Il comma 4 stabilisce l'entità dell'incentivo per l'acquisto di nuovi veicoli «a basso livello di emissioni»;

    il tema della decarbonizzazione e della transizione ecologica è cruciale e a livello europeo la UE ha predisposto un quadro normativo per conseguire l'obiettivo fissato per il 2030 della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 per cento, concordato dal Consiglio europeo nel 2014, prima dell'entrata in vigore dell'accordo di Parigi del 12 dicembre 2015;

    il nuovo Regolamento UE 2023/851 del 19 aprile 2023, entrato in vigore il 15 maggio 2023, modifica il regolamento (UE) 2019/631 al fine di rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, per poter rispettare gli obiettivi in materia di clima posti dalla strategia europea «Fit for 55», di riduzione di almeno il 55 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Il regolamento (UE) n. 2019/631, entrato in vigore il 1° gennaio 2020, ha imposto normativamente limiti sempre più rigidi per le emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, fornendo un percorso chiaro per la riduzione delle emissioni di CO2 generate dal settore dei trasporti;

    è, quindi, necessario cogliere ogni occasione utile per accelerare il processo di decarbonizzazione, che non può non avere particolare importanza per quel che riguarda il Trasporto Pubblico Locale non di linea;

    per dare una vera accelerazione alla transizione ecologica sarebbe necessario un cambiamento di paradigma culturale, al quale logicamente seguirebbero interventi legislativi adeguati;

    al contrario, il decreto in via di conversione non la che confermare, pure nell'aumento degli imponi degli incentivi per determinate categorie, un'impostazione che appare ormai superata, proprio nell'ottica di un necessario sforzo per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione 2030 e 2050;

    oggi, infatti, gli incentivi per la conversione ecologica delle auto vengono dati a seconda della fascia di emissione (gr/Km CO2), divisi in tre categorie con diversi contributi, che comprendono anche i mezzi ibridi ed endotermici tradizionali;

    non è stata, invece, prevista una qualche forma di differenziazione per la concessione dei contributi legata all'uso del veicolo e alla sua permanenza giornaliera in strada;

    andrebbe, infatti, considerata la prevalenza del «principio del maggior chilometraggio», ossia della concessione di maggiori incentivi a coloro che svolgono proprio Trasporto Pubblico Locale non di linea, che svolgono un servizio pubblico e che per la natura del loro lavoro percorrono molti più chilometri di un privato cittadino;

    quanto sopra esposto è solo uno dei temi che il decreto non affronta compiutamente. Ad esempio, se è vero che i mezzi elettrici oggi esistenti sono già adatti allo svolgimento del servizio, vi è l'ostacolo dell'aumento dei costi dell'energia, oltre che dei costi delle stesse auto ad emissioni zero;

    un'ulteriore difficoltà che rallenta il passaggio all'utilizzo di veicoli ad emissione zero, consiste anche nel reperire punti di ricarica idonei, situazione che ha obbligato molti soggetti che svolgono il servizio taxi non di linea di dotarsi di una stazione di ricarica a casa propria, investendo personalmente con costi non facilmente sopportabili da tutti;

    al riguardo, il comma 8 del citato articolo 3 prevede che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, sia stipulata un'intesa in sede di Conferenza unificata che tra l'altro deve prevedere la realizzazione di aree di sosta con colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Viene precisato che le risorse finanziarie previste per questo ed altri interventi devono essere realizzati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    si tratta di una disposizione che lo stesso Servizio Studi del Senato ha sottoposto ad un'osservazione tecnica che non sembra poter essere trascurata: «Si valuti l'opportunità di chiarire a chi spetti l'iniziativa della stipula dell'intesa e della predisposizione del relativo schema, se al Ministro degli affari regionali (in quanto presidente della Conferenza unificata) o se al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti o al presidente della Conferenza delle regioni o, ancora, indifferentemente a ciascuna di queste autorità»;

    una disposizione, quindi, che non appare idonea ad affrontare e risolvere in tempi rapidi un problema ineludibile se si intende davvero favorire uno svolgimento ecologico del Trasporto Pubblico Locale non di linea, essenziale per la concreta realizzazione della transizione ecologica;

    la mancanza, o la scarsità, di punti di ricarica, infatti, non può che rendere estremamente difficile la transizione ecologica con l'uso di veicoli ad emissioni zero, in particolare per chi svolge il servizio di Trasporto Pubblico Locale non di linea che necessita, evidentemente, di procedere con facilità, e con risparmio di spesa rispetto ai carburanti tradizionali, alle operazioni di ricarica del veicolo;

    appare, dunque, necessario intervenire in maniera più incisiva per incentivare la transizione ecologica, in particolare nel Servizio Pubblico non di linea, modificando la modalità di concessione degli incentivi e superando gli ostacoli che oggi rallentano il passaggio ai veicoli a zero emissioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire nel prossimo provvedimento utile per aumentare ulteriormente, in considerazione dell'effettivo utilizzo nettamente superiore rispetto a quello privato, gli incentivi per l'acquisto di mezzi a zero emissioni per il Trasporto Pubblico Locale non di linea, prolungando oltre il termine previsto del 31 dicembre 2024 quanto attualmente previsto, rafforzando e diversificando le modalità di incentivazioni al fine di favorire la scelta ecologica per tutti i soggetti interessati allo svolgimento del servizio di Trasporto Pubblico Locale non di linea.
9/1436/42. Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, nato ad agosto con grandi aspirazioni ed annunci di sostegni per famiglie ed imprese, al rientro dal periodo estivo si è trasformato in decreto-legge omnibus, in cui si fa marcia indietro sui capitoli più importanti, azzerando di fatto qualsiasi elemento che faceva parte della comunicazione precedente;

    il decreto contiene quindi disposizioni molto eterogenee alcune delle quali con numerosi profili di criticità che hanno obbligato il Governo ad emendare e depotenziare alcune disposizioni annunciate con grande evidenza e molto attese dai cittadini;

    per quanto attiene al settore dei trasporti, spicca la retro marcia sull'intervento volto a tutelare gli abitanti delle isole maggiori (Sicilia e Sardegna) dai rincari dei biglietti aerei con il divieto della fissazione dinamica delle tariffe aeree, sulle rotte nazionali di collegamento con le isole quando – nei periodi caratterizzati da picchi della domanda legati alla stagionalità o a situazioni di emergenza – essa poteva condurre all'applicazione di prezzi di vendita dei biglietti aerei o dei servizi accessori superiori del 200 per cento alla tariffa media del volo;

    sempre in relazione al settore dei trasporti, emerge anche la particolare drammaticità dello stato in cui versa il sistema aeroportuale della Sicilia, e l'aeroporto di Catania in particolare, a cui, si è cercato di fare fronte con specifiche proposte emendative volte ad inquadrare la questione nell'ambito delineato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge ma che non hanno avuto accoglienza da parte dell'Esecutivo e della sua maggioranza;

    è ancora vivo il ricordo dell'incendio divampato nell'aeroporto di Catania lo scorso luglio e del caos che ne è seguito che ha reso evidente la grave fragilità dell'attuale sistema dei trasporti della Regione Siciliana ed, in particolare, l'insufficienza delle infrastrutture aeroportuali, ivi comprese le attrezzature e il parco mezzi;

    in particolare necessitano di essere finanziati i sistemi di sicurezza antincendio aeroportuale che, a Catania, sono risultati inadeguati a fronteggiare l'emergenza, quando non sono entrati in funzione né gli impianti di spegnimento né quelli antifumo; non si sono attivate le sirene antincendio e nemmeno i sensori antipioggia; questo anche se le normative ICAO impongono che un aeroporto sia certificato a standard di sicurezza e funzionalità elevati ed il Regolamento CEE 2320 del 16 dicembre 2022, impone norme di sicurezza comuni che determinano la presenza in aeroporto di servizi di prim'ordine, pronti a far fronte a ogni possibile evento,

impegna il Governo

ad adottare con la massima urgenza un «Piano di gestione delle emergenze del sistema di trasporto aereo siciliano» in considerazione della grave fragilità dell'attuale sistema e dell'insufficienza delle infrastrutture aeroportuali.
9/1436/43. Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame prevede all'articolo 24 la proroga del termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

    lo stratificarsi di previsioni normative ha creato incertezza nel quadro regolatorio ed è ora necessario un riordino volto a razionalizzare gli incentivi esistenti secondo una visione di lungo periodo, dando stabilità e certezza ai tempi di programmazione, effettuando una selezione degli interventi e dei soggetti da agevolare, in modo da contemperare le esigenze di equità, i vincoli di finanza pubblica, la transizione energetica e tecnologica, anche alla luce della proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia presentata dalla Commissione europea, che ha come obiettivo le emissioni zero entro il 2030 per tutti gli edifici nuovi ed entro il 2050 per quelli esistenti, per conseguire il quale gli Stati membri potranno prevedere incentivi finanziari di varia natura anche a valere sulle risorse disponibili stabilite a livello dell'unione europea. Non dimenticando l'impulso allo sviluppo economico dato al settore edilizio e più in generale al PIL nazionale;

    l'VIII Commissione Ambiente della Camera sta svolgendo un'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia. Il termine per la conclusione dell'indagine è stato prorogato al 15 novembre 2023 e terminerà con una relazione;

    occorre quindi favorire un'uscita «ordinata dal Superbonus», definire cosa è stato positivo e negativo nell'impiego di tutti i bonus edilizi, e non solo del 110 per cento, e poi definire un codice unico degli incentivi su cui improntare un provvedimento strutturale per 10-15 anni che possa definire incentivi sostenibili in base alle diverse classi di reddito;

    tale gestione ordinata purtroppo non sta avvenendo: ad oggi, i crediti di imposta «incagliati» nell'ambito dei bonus immobiliari potrebbero ammontare, secondo le stime peggiori, a circa 40 miliardi di euro; una cifra che necessita di un intervento urgente per dare risposta a tutte quelle realtà imprenditoriali in crisi di liquidità che rischiano il fallimento, lasciando migliaia di lavoratori del settore edile senza occupazione: invece, il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 è intervenuto in modo estemporaneo e non selettivo per bloccare la possibilità di cessione dei crediti e di utilizzare lo sconto in fattura per tutti i nuovi interventi, di fatto penalizzando tutti coloro che non hanno sufficienti mezzi finanziari per sostenere le spese;

    ci sono quindi centinaia di migliaia di cittadini privati, imprese edili e professionisti, che si possono definire gli «esodati del superbonus» che stanno vivendo una gravissima, drammatica e insostenibile situazione legata al blocco, da oltre un anno, del mercato della cessione del credito fiscale generato dai Bonus Edilizi;

    le imprese hanno i cassetti fiscali pieni e i conti correnti vuoti; le famiglie sono sfollate, hanno le case sventrate con i cantieri bloccati e non hanno alcuna possibilità di poter pagare i lavori da ultimare,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative volte al riordino e alla razionalizzazione degli incentivi, prorogando i termini oggi vigenti per i condomini già in possesso dei requisiti di legge, stante le note difficoltà ed incertezze ingenerate dalla stessa normativa e dal blocco della cessione dei crediti, dando una stabilità alle misure per un periodo congruo a consentire una programmazione degli interventi, anche in un'ottica di gestione ordinata degli effetti delle misure in corso di approvazione in sede europea con la direttiva «case green», prevedendo che tali strumenti siano commisurati a criteri di efficacia e di equità, tenendo conto dell'utilità per la collettività dell'intervento, come nel caso del sismabonus, dell'efficientamento energetico degli immobili con più basse prestazioni, dell'abbattimento delle barriere architettoniche e delle caratteristiche del beneficiario, a partire dagli edifici adibiti ad edilizia residenziale pubblica, che spesso coincidono con quelli abitati da famiglie in condizioni di povertà, dai redditi più bassi, dal terzo settore;

   ad adottare iniziative urgenti finalizzate a risolvere con tempestività la gravissima situazione dei cosiddetti «esodati del superbonus» e a consentire la conclusione dei lavori avviati e non conclusi a causa del blocco della cessione del credito.
9/1436/44. Simiani, Ubaldo Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, nato ad agosto con grandi aspirazioni ed annunci di sostegni per famiglie ed imprese, al rientro dal periodo estivo si è trasformato in decreto-legge omnibus, in cui si fa marcia indietro sui capitoli più importanti, azzerando di fatto qualsiasi elemento che faceva parte della comunicazione precedente;

    il decreto giunge all'esame della Camera dei deputati ad una settimana dalla scadenza dei 60 giorni previsti per la conversione in legge e, pertanto, non è stato possibile svolgere un esame sostanziale, ma solo un'approvazione formale;

    il decreto contiene quindi disposizioni molto eterogenee alcune delle quali con numerosi profili di criticità che hanno obbligato il Governo ad emendare e depotenziare alcune disposizioni annunciate in pompa magna e molto attese dai cittadini;

    per quanto attiene al settore dei trasporti, spicca l'intervento volto a tutelare gli abitanti delle isole maggiori (Sicilia e Sardegna) contro i rincari dei biglietti aerei per cui si prevedeva il divieto della fissazione dinamica delle tariffe aeree, ovvero l'impiego di sistemi automatizzati di revenue management, sulle rotte nazionali di collegamento con le isole quando – nei periodi caratterizzati da picchi della domanda legati alla stagionalità o a situazioni di emergenza – essa poteva condurre all'applicazione di prezzi di vendita dei biglietti aerei o dei servizi accessori superiori del 200 per cento alla tariffa media del volo;

    la disposizione in commento è stata immediatamente contestata dalle compagnie aeree, che si sono rivolte alla Commissione europea, ravvisandovi una illegittima compressione della libertà di fissazione delle tariffe, garantita dall'articolo 22 del Regolamento CE 1008/2008;

    anche se l'Antitrust, in audizione sul provvedimento, ha chiarito che la norma tutela i consumatori vulnerabili e non sussistono limitazioni alla determinazione delle politiche delle tariffe, il Governo ha comunque deciso di modificare e depotenziare la disposizione, contraddicendo dichiarazioni del Ministro delle imprese e del Made in Italy sul fatto che «L'Italia è un Paese sovrano e non si fa ricattare da alcuno.»;

    urge comunque sottolineare come nonostante la disposizione attualmente in vigore sia ancora quella approvata dal Consiglio dei Ministri entrata in vigore il 10 agosto, l'effetto sui voli non si è visto, poiché le tariffe sono rimaste molto alte e vessatorie arrivando a costare anche 410 per un volo Olbia-Roma;

    quindi il divieto di fissazione dinamica delle tariffe non è stato mai applicato dalle compagnie aeree dopo l'entrata in vigore del decreto-legge e non sono state adottate le sanzioni previste in caso di inottemperanza ivi compresi i risarcimenti per i passeggeri;

    è urgente e necessaria una politica di regolamentazione del settore delle low cost che protegga il mercato ma che al contempo non crei le condizioni per un difetto di offerta, che possa anche dare spazio alla possibilità di creazione di cartelli tra le compagnie che è uno dei fattori alla base dell'alto costo – ormai strutturale e non episodico – dei collegamenti con le isole,

impegna il Governo

a tutelare i consumatori e i passeggeri in relazione all'innalzamento delle tariffe di alcune compagnie aeree low cost realizzate in vigenza del decreto-legge in commento, individuando opportune misure di compensazione per i passeggeri e di sanzione per le compagnie che non hanno garantito la stabilità delle tariffe mediante applicazione della normativa applicabile nel mese di agosto e settembre.
9/1436/45. Bakkali.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici»;

    il capo II del suddetto provvedimento dispone misure urgenti in materia di attività economiche e il capo III reca disposizioni in materia di investimenti;

    in particolare l'articolo 12-quater reca disposizioni volte a riconoscere la cassa integrazione straordinaria nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico;

    l'articolo 13 reca disposizioni per la realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale e l'articolo 13-bis disposizioni in materia di finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico;

    gli stabilimenti siderurgici di Taranto della Società ILVA S.p.A. sono riconosciuti, ai sensi della vigente legge, quali impianti di interesse strategico nazionale;

    a distanza di cinque anni dall'accordo del 6 settembre 2018 tra Governo, ArcelorMittal e sindacati sul futuro dell'ex ILVA, la maggior parte degli impegni sottoscritti in quella sede sono stati finora disattesi;

    allo stato attuale non vi è alcuna certezza rispetto al futuro occupazionale, né relativamente al piano industriale che dovrebbe segnare il percorso di rilancio degli stabilimenti in chiave sostenibile;

    secondo alcune stime, nel 2023 l'impianto di Taranto segnerà un nuovo record negativo dalla nascita del sito in termini di produzione, scendendo al di sotto della soglia critica di 3 milioni di tonnellate di acciaio;

    in spregio al citato accordo, vi sono ancora 1.700 lavoratori collocati in cassa integrazione straordinaria presso l'amministrazione straordinaria dell'ex Ilva, cui si aggiungono altri 3.200-3.500 lavoratori dipendenti di Acciaierie d'Italia su un totale di 10.600;

    le politiche aziendali che avrebbero dovuto favorire l'esodo incentivato dei lavoratori sono risultate inefficaci e residuano ancora fondi all'uopo stanziati,

impegna il Governo:

   a riconoscere i lavoratori operanti nel settore siderurgico tra le categorie dei lavori cosiddetti usuranti, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

   a riconfermare in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA, anche per l'anno 2024, l'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;

   a intraprendere ogni iniziativa utile all'attivazione di nuove procedure di incentivazione all'esodo volontario in favore dei lavoratori dell'amministrazione straordinaria di Ilva, sostenuto da forme rafforzate di sostegno al reddito, riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo per coloro che intendono beneficiarne.
9/1436/46. Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, contiene significativi interventi, finalizzati a sostenere l'economia nazionale, le attività finanziarie e gli investimenti strategici del Paese, al fine di dare risposte rapide a problematiche emergenziali ed urgenti in favore dei cittadini e delle imprese;

    al riguardo, l'articolo 3 del decreto-legge, reca un consistente intervento sulla disciplina delle licenze per i taxi;

    al fine di definire in maniera puntuale il quadro regolatorio della materia, risulta urgente e indifferibile accelerare l'iter normativo finalizzato all'emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che contengono indispensabili misure quali: il foglio di servizio elettronico per le vetture di noleggio da rimessa, l'istituzione del registro elettronico nazionale dei taxi e delle autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente nonché la regolamentazione delle piattaforme di intermediazione tecnologica;

    tali interventi potranno garantire le auspicate certezze nei confronti degli operatori del settore, contrastare il fenomeno dell'abusivismo e realizzare condizioni di mercato equilibrate e corrette,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere in tempi rapidi l'emanazione dei decreti attuativi esposti in premessa, al fine di concludere il processo di riordino del trasporto pubblico non di linea, in maniera disciplinata e moderna.
9/1436/47. Raimondo, Mascaretti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame prevede, tra le altre cose, disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    in particolare, l'articolo 23 prevede modifiche di carattere integrativo alle disposizioni del decreto-legge n. 61 del 2023 (cosiddetto decreto alluvioni);

    in data 28 agosto è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena;

    per l'attuazione dei primi interventi sono stati stanziati 4.500.000,00 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, anche se una prima stima dei danni si attesta su cifre molto più elevate;

    tali stime parlano infatti di circa 29 milioni di euro di danni ad infrastrutture e beni pubblici, cui si sommano quelli agli edifici privati (oltre 126 milioni di euro) e alle attività produttive (73 milioni). Stime che saranno aggiornate nelle prossime settimane;

    sulla base delle segnalazioni dei Comuni, risultano danneggiate 7mila abitazioni ad uso residenziale e 400 imprese;

    questi nuovi eventi meteorologici estremi hanno colpito molti dei medesimi territori già devastati dall'alluvione di maggio 2023 e già ricompresi nell'allegato 1 del cosiddetto Decreto Alluvioni (decreto-legge n. 61 del 2023);

    si ritiene pertanto essenziale che gli aiuti arrivino il più rapidamente possibile,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative di competenza volte a prevedere la possibilità che il Commissario straordinario alla ricostruzione, nominato ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2023, avvalendosi della medesima struttura di supporto, possa provvedere anche alla gestione dell'emergenza legata agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio, in considerazione del fatto che si tratta in larga parte delle medesime province e comuni già colpiti dall'alluvione di maggio 2023.
9/1436/48. Curti, Bakkali.


   La Camera,

   premesso che:

    il porto ha un proprio mercato regolato dalla legge speciale 84/1994, strumentale a soddisfare sia gli interessi pubblici che quelli degli operatori privati. La specialità dell'ordinamento del lavoro nei porti risiede, inoltre, nella necessità di garantire costantemente una efficiente e qualificata offerta di lavoro a fronte di una domanda non sempre costante. Una specialità declinata, in primo luogo, attraverso il «mercato» regolato del lavoro che viene attuato attraverso tre componenti:

     1) gli operatori terminalisti (ex articolo 18 legge 00 84 del 1994);

     2) le imprese autorizzate ad effettuare operazioni e servi servizi portuali (ex articolo 16 legge n. 84 del 1994);

     3) l'avviamento temporaneo di manodopera portuale (ex articolo 17 legge n. 84 del 1994);

    la forza lavoro presente nei porti oggi necessita di una maggiore e continua qualificazione, anche a seguito dell'evoluzione infrastrutturale intervenuta negli scali ed alle innovazioni tecnologiche introdotte nelle operazioni portuali;

    l'organizzazione del lavoro nei porti ha vissuto infatti negli ultimi 30 anni cambiamenti significativi, fra cui l'utilizzo sempre crescente della tecnologia per una migliore performance dei rendimenti;

    tutto ciò ha trasformato non poco le esigenze del mercato del lavoro portuale che, seppur regolato per legge, nello svolgimento delle operazioni si trova a dover far fronte ad una richiesta di maggiore rendimento. In questo quadro mutato, nonostante le significative attività formative promosse e realizzate a sostegno dei lavoratori, la realtà dei fatti dimostra come, se da un lato si sono ridotti gli infortuni di lieve entità, dall'altro sono aumentati gli infortuni gravi e purtroppo anche quelli mortali;

    quello degli infortuni e dei decessi sul lavoro è un tema dolorosissimo, ma reale che ci consegna un dato che, se da un lato si presta ad una lettura crudele, dall'altro necessita di interventi legislativi rapidi;

    oggi costituisce una irrinunciabile necessità il concreto avvio del fondo che consenta l'accompagno all'esodo per i lavoratori portuali per un comparto che, come noto, svolge un ruolo strategico per il Paese. Al riguardo, nell'ambito dell'ultimo rinnovo, le parti stipulanti il Ceni dei porti hanno trovato un'intesa proponendo l'istituzione di un fondo compartecipato dai lavoratori, dalle società ex articoli 16/17/18 della legge n. 84 del 1994 e aziende e lavoratori stanno già pagando la compartecipazione accantonando risorse che i ministri devono sbloccare al più presto;

    nonostante siano passati quasi tre anni dall'intesa, nessuna soluzione è stata attuata in termini gestionali, operativi e di fornitura di servizi, a causa di alcune obiezioni, arrivate spesso dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF), che sostengono che nel nostro ordinamento sono già presenti diverse opzioni di uscite anticipate dal mondo del lavoro senza tener conto del fatto che il settore portuale è regolato da una «legislazione speciale», sia nel modello organizzativo, autorizzativo, di promozione e di controllo, sia sul piano della sicurezza (ex decreto legislativo n. 272 del 1999); sicurezza che vale la pena ricordare è – dopo molti anni – ancora in attesa di un adeguamento normativo;

    oggi è necessario intervenire per sostenere il miglioramento delle condizioni e sicurezza del lavoro portuale, attivando il Fondo di accompagno all'esodo, incrementando la sicurezza del lavoro portuale, laddove oggi avvengono ancora troppi incidenti mortali e aprendo un confronto sul tema dei lavori usuranti in ambito portuale,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa, per quanto di competenza, anche di carattere normativo, per implementare la sicurezza del lavoro portuale attraverso processi di upgrade formativo dei lavoratori e di armonizzazione della disciplina sulla sicurezza portuale ai principi che innervano l'ordinamento generale nonché per dare rapida operatività all'avvio del fondo per l'incentivazione al pensionamento anticipato dei lavoratori istituito dall'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
9/1436/49. Ghio, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 26 del provvedimento istituisce, in dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito, per l'anno 2023, una imposta straordinaria a carico delle banche ovvero delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, con aliquota del 40 per cento la cui base imponibile viene configurata confrontando il margine degli interessi dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024;

    nelle originarie previsioni del governo la disposizione prevedeva che le maggiori entrate derivanti dalla stessa affluissero in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese;

    nel corso dell'esame parlamentare la disposizione ha subito rilevanti modifiche che ne hanno radicalmente mutato la funzione e attenuato gli effetti. È stato introdotto il divieto di traslare gli oneri derivanti dalla tassa sugli extraprofitti sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali, divieto sulla cui osservanza è chiamata a vigilare l'AGCM mediante accertamenti a campione e ad apposita relazione annuale al Parlamento;

    il tetto massimo dell'imposta straordinaria sugli extra profitti delle banche è fissato allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale ovvero delle attività ponderate per il rischio (precisazione che quindi esclude i titoli di Stato);

    è stata, inoltre, introdotta una alternativa al previsto versamento fiscale: in luogo dell'effettuazione del versamento, le banche possono destinare un determinato importo, non inferiore a due volte e mezzo l'imposta – calcolata ex lege – a una riserva non distribuibile che verrà inclusa tra gli elementi del capitale primario di classe 1, contribuendo così a rafforzare il patrimonio delle banche;

    il settore bancario, che durante la pandemia ha potuto contare su una forte crescita della liquidità pari a +256 miliardi di euro tra il 2020 e il 2021 solo in termini di depositi sui conti correnti, sta registrando, grazie al miglioramento del margine di interesse, un aumento della redditività (pari a circa 6 miliardi di euro di utili netti nel solo periodo gennaio-marzo 2023) anche per effetto di un rapido adeguamento alle decisioni di politica monetaria della Bce degli interessi sul credito erogato alla clientela, che non sta trovando un altrettanto solerte adeguamento degli interessi riconosciuti sulla raccolta alla clientela costretta a sopportare l'onere sotto forma di minori interessi sui depositi e/o di maggiori costi sui rapporti bancari;

    dopo lo scoppio della guerra in Ucraina si è assistiti ad uno scenario simile che ha riguardato il business realizzato dai market players del settore energetico. Dal giugno del 2021, infatti, le compagnie energetiche hanno iniziato ad approfittare del rialzo di petrolio e gas, successivamente, nel febbraio 2022, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e le sanzioni scattate a causa dell'offensiva hanno fatto schizzare la domanda di idrocarburi facendo impennare il prezzo del gas da 94 euro/MWh a 349 euro/MWh (agosto 2022) e conseguire alle compagnie energetiche extraprofitti stimabili in 43,6 miliardi di euro. Per questo il precedente governo ha provveduto a tassare i relativi extraprofitti con un contributo straordinario solidaristico ad hoc;

    anche l'industria bellica ha conseguito utili da record grazie all'intervenuta crisi ucraina. L'invasione russa ha, infatti, da subito scatenato una corsa alle armi in tutta l'Unione europea, che porterà la spesa militare complessiva dei Paesi membri ad aumentare di 200 miliardi di euro in pochi anni;

    ancora una volta l'onda lunga della crisi economica che ha portato, come si è visto, ad una eccezionale instabilità del sistema economico statale, in particolar modo a causa delle fluttuazioni del mercato energetico nazionale derivante dall'impennata del costo del gas e dei prodotti energetici, per effetto della guerra in Ucraina e delle sanzioni economiche internazionali disposte nei confronti della federazione Russa, viene fronteggiata dal Governo con una misura redistributiva, quella di cui all'articolo 26 del provvedimento, tiepida ed inadeguata;

    il prelievo degli extraprofitti guadagnati nell'attuale contesto di crisi, dalle grandi aziende di particolari settori, come quello bancario, farmaceutico, energetico e bellico, a discapito dei piccoli consumatori, normato attraverso versamenti fiscali e attingendo anche solo in parte al totale delle somme accumulate negli ultimi anni e dei consistenti aumenti di redditività legati a circostanze a volte di congiuntura politica a volte di congiuntura economica, come nel caso dell'impennata della quotazione dell'energia avvenuta a prescindere dai costi di produzione della stessa, e come tali andrebbero tassati distintamente, attraverso meccanismo di equa ridistribuzione, contribuirebbe ad alleviare gli effetti della crisi sulla fasce di popolazione più sofferenti e condurrebbe il Paese a positivi effetti di crescita nel medio periodo,

impegna il Governo

a introdurre a regime misure di prelievo fiscale sugli extraprofitti realizzati nei settori bancario, energetico, farmaceutico e bellico al fine di una più equa distribuzione delle risorse in funzione di una auspicabile riduzione delle disuguaglianze e della povertà.
9/1436/50. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni argenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici;

    tra le altre, il testo in esame reca modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, che dispone il quadro normativo nazionale in materia di attività venatoria;

    le predette modifiche sono state individuate nei nuovi articoli 11-bis e 11-ter del testo in esame, così come modificato in fase di conversione;

    l'articolo 11-bis modifica l'articolo 18 della citata legge n. 157 del 1992, introducendo alcune semplificazioni normative relative alle impugnazioni dei calendari venatori, ma anche altre disposizioni, quali il vincolo di adozione dei predetti calendari al parere del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e di ISPRA;

    d'altra parte, nonostante il citato dispositivo preveda la possibilità per le Regioni di discostarsi dal parere di ISPRA, fornendo adeguata motivazione, nella prassi questa facoltà non è mai stata esercitata concretamente e con successo dalle amministrazioni regionali, in quanto queste non dispongono degli stessi organi e strumenti di consultazione tecnico-scientifica il cui parere possa essere tecnicamente elaborato quanto quello di ISPRA;

    contestualmente a questo fenomeno, i calendari venatori sono spesso oggetto di impugnazione presso i TAR proprio per l'incapacità delle amministrazioni regionali di elaborare motivazioni a supporto del loro discostamento dal parere di ISPRA tecnicamente elaborate quanto quelle dell'istituto, anche a fronte di motivazioni che trovano riscontro nei fatti, quali ad esempio una differente consistenza faunistica in un territorio rispetto ad un altro;

    come noto, la composizione e consistenza faunistica varia in base ai territori regionali, dando luogo ad un quadro frammentato di territorio in territorio, eppure solo le Regioni a statuto speciale dispongono della facoltà di istituire propri Istituti regionali per la fauna selvatica, tali da fornire supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione dei calendari venatori alle amministrazioni regionali medesime, in coordinamento con ISPRA;

    il mutato scenario climatico, faunistico ed ambientale ha portato ad un contesto estremamente frastagliato e differenziato tra Regioni, tale per cui è opportuno, anche per finalità di contenimento di eccessi della fauna selvatica e per l'esercizio di funzioni di bioregolazione, che le amministrazioni regionali dispongano di strumenti di consultazione tecnico-scientifica misurati alle esigenze e peculiarità del territorio di riferimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a consentire alle Regioni di poter istituire propri Istituti regionali per la fauna selvatica (IRFS), che svolgano, tra le altre, l'attività di consulenza tecnico-scientifica a supporto dell'amministrazione regionale in merito all'autorizzazione di interventi di cattura della fauna selvatica regionale, nonché alla predisposizione di piani di prelievo, o controllo, della fauna selvatica regionale ritenuta dannosa, aliena, o invasiva.
9/1436/51. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame prevede all'articolo 12-ter una serie di disposizioni per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e all'articolo 18-bis misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili;

    lo sviluppo delle energie rinnovabili è uno dei principali obiettivi a cui deve tendere il Paese, per contribuire al raggiungimento dei target europei di produzione di energia da Fer, di decarbonizzazione, di riduzione della dipendenza energetica da fonti fossili, in particolare di provenienza estera, e per contribuire al contenimento dei costi energetici che gravano pesantemente su famiglie e imprese;

    l'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, in attuazione della direttiva (UE) 2018 del 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili prevede che; «con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dai PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili»;

    dalle bozze di decreto ministeriale sulle aree idonee trapelano, ad avviso dei sottoscritti, delle gravi criticità in merito all'idoneità a garantire, in assenza di modifiche, una reale efficacia nel ridurre di un terzo le tempistiche autorizzative per le rinnovabili nel promuovere lo sviluppo di impianti da tali fonti;

    in un appello rivolto al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Elettricità futura ha infatti evidenziato alcuni criteri troppo restrittivi, o delle vere e proprie limitazioni alla realizzazione degli impianti;

    sono state evidenziate, in particolare, criticità per lo sviluppo del fotovoltaico e l'agrivoltaico: laddove l'attuale bozza definisce come idonea un'area, solo il 10 per cento di quell'area può ospitare un impianto fotovoltaico tradizionale o agrivoltaico interfilare. In base a questi principi, gli operatori dovrebbero acquisire diritti su aree 5 o 10 volte più ampie rispetto alle aree che effettivamente servono per gli impianti;

    anche per quanto riguarda l'eolico emergono problemi: secondo l'attuale bozza di DM, sono idonee ad ospitare impianti eolici solo le aree che hanno una ventosità tale da garantire un determinato numero di ore di producibilità, senza tenere in considerazione le possibili evoluzioni tecnologiche;

    un altro punto critico riguarda la non individuazione automatica delle aree industriali come idonee,

impegna il Governo

ad adottare il decreto per l'individuazione delle aree idonee con i correttivi necessari, rispetto alla bozza resa pubblica, affinché non si verifichi il paventato blocco delle rinnovabili in Italia con conseguenti mancati investimenti per centinaia di miliardi di euro e con correttivi che siano coerenti con la legislazione vigente, o in corso di definizione, come ad esempio il decreto-legge n. 13 del 2023 «semplificazioni» e l'emanando decreto FER X.
9/1436/52. Bonafè.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

    in particolare, l'articolo 15, al comma 1-bis, prevede disposizioni in materia di canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime;

    lo scorso 29 agosto il Consiglio di Stato ha accolto le istanze degli operatori della portualità turistica avverso il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2022, che ha determinato un aumento del 25 per cento dei canoni demaniali per il 2023, rilevando che l'adeguamento del canone è stato effettuato sulla base «di un indice statistico non previsto a livello normativo»;

    i porti turistici sono elemento fondante per lo sviluppo economico territoriale e necessitano, quindi, di adeguato supporto e sostegno,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa al fine di rivedere le disposizioni del citato decreto ministeriale relative agli aumenti Istat dei canoni delle concessioni demaniali marittime della portualità turistica, anche alla luce della recente pronuncia del Consiglio di Stato.
9/1436/53. Cangiano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, intervenendo, altresì, su specifiche attività economicamente rilevanti;

    in particolare, l'articolo 10 autorizza la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie del granchio blu (Callinectes sapidus). Si istituisce, inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo con dotazione di 500 mila euro per il 2023, da assegnare alle imprese e ai consorzi che praticano attività di acquacoltura per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti;

    da tempo, i muscoli spezzini, un'eccellenza territoriale, e non solo, è quotidianamente messa alle strette dal perdurare di periodi di siccità che, da maggio 2022, si alternano a violenti episodi temporaleschi e conseguenti mareggiate in tutta la regione, come in gran parte dell'Italia;

    nonostante le difficoltà vissute nel corso degli anni dal comparto della mitilicoltura spezzina, è la situazione attuale che preoccupa maggiormente il settore, duramente colpito dal surriscaldamento del mare;

    l'allarme è stato lanciato dai pescatori e confermato dal presidente dei Pensionati Coldiretti della Spezia e presidente onorario dei mitilicoltori spezzini: «La molluschicoltura spezzina rappresenta un comparto fondamentale per l'agroalimentare ligure e oggi più che mai è messa a rischio su diversi fronti. Con l'aumento della temperatura delle acque cresce anche in maniera esponenziale il metabolismo delle orate, che di conseguenza incrementano la propria alimentazione a discapito dei pescatori. Non è sempre stato tutto rose e fiori, soprattutto perché il settore è fortemente legato alla volubilità del meteo. Ma oggi la situazione si sta facendo davvero preoccupante: non di rado la gente non riesce neppure a portare a casa uno stipendio»;

    in particolare, il surriscaldamento delle acque ha aumentato il metabolismo dei pesci, che stanno facendo strage di circa il 70 per cento della produzione di mitili, distruggendo il lavoro e i profitti di un intero comparto produttivo;

    tale situazione, analogamente all'emergenza determinata dalla diffusione nel Mar Mediterraneo del granchio blu, sta portando molti mitilicoltori a ritirarsi dall'attività, con conseguente grave danno economico e sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di consentire l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge in esame anche al comparto della mitilicoltura.
9/1436/54. Frijia, Cerreto, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame reca norme che mirano, nel rispetto delle competenze concorrenti e delle prerogative degli enti locali, ad affrontare il tema del servizio di trasporto pubblico locale non di linea;

    in particolare, in relazione al servizio taxi, questo deve essere soggetto ad obblighi connessi allo stato di servizio pubblico, i quali comportano doverosità di prestazione, obbligatorietà del servizio e offerta diffusa e indifferenziata a chiunque ne faccia richiesta, oltre alla capillarità territoriale e sociale della fornitura e l'accessibilità per l'utenza del servizio sotto il profilo dei costi;

    negli ultimi anni, il settore del servizio taxi ha registrato forti deficit di offerta che stanno interessando, in particolare, le grandi città metropolitane, con particolare riferimento a quelle servite da aeroporti internazionali, soprattutto in ragione della forte ripresa dell'afflusso turistico dal termine della pandemia;

    nei prossimi anni, anche a seguito di alcuni grandi eventi in programma di sicuro richiamo internazionale, come il Giubileo 2025, le Olimpiadi di Milano-Cortina e il Giubileo 2033, le prospettive di traffico aereo lasciano presupporre un significativo ulteriore incremento del trend di afflusso turistico, che impone interventi nel settore del trasporto pubblico non di linea e, in particolare in quello dei taxi, tesi ad evitare criticità peggiori di quelle, già gravi, che si sono registrate;

    nel dettaglio i commi 2 e 3 del citato articolo 3, tra le altre disposizioni, autorizzano i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitana e i comuni sede di aeroporto internazionale a bandire un concorso straordinario per il rilascio di licenze aggiuntive in misura non superiore al 20 per cento di quelle esistenti, prevedendo altresì, per le nuove licenze assegnate, l'obbligo di utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni;

    la disposizione prevede anche che i proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscano in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e siano destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza al momento della pubblicazione del bando,

impegna il Governo:

   a monitorare costantemente l'operato dei comuni interessati dalle disposizioni citate in premessa, intervenendo tempestivamente con rapidità ed efficacia, in caso gli enti locali interessati non provvedano ad esercitare la facoltà loro concessa, ponendo a bando le licenze incrementali, al fine di garantire, se necessario attraverso ulteriori provvedimenti anche di natura legislativa, nell'imminenza di eventi di portata e importanza nazionale e internazionale, la capacità di far fronte all'esigenza di gestire l'aumento della domanda in seguito all'incremento importante di flussi turistici nazionali e internazionali;

   a porre in essere, per quanto di competenza, anche attraverso opportune norme primarie, misure di trasparenza, concorrenza e flessibilità del prezzo, che semplifichino il regime tariffario del servizio taxi, al fine di rendere più competitivo il servizio stesso, da un lato prevedendo – seppur inizialmente a livello sperimentale –, un regime di tariffazione che consenta, in ragione della tipologia di corsa, una tariffa flessibile con maggiorazione o riduzione della tariffa chilometrica e dall'altro, disponendo, per i comuni, la possibilità di prevedere modalità innovative di condivisione del servizio taxi tra gli utenti, che preveda tariffe differenziate e prestabilite.
9/1436/55. De Monte.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

    con un emendamento governativo è stato aggiunto l'articolo 13-bis che raccoglie il contenuto dell'intero decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118 titolato «Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico», attraverso il quale si acconsente di destinare parte delle risorse in conto residui di cui all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ad operazioni di acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di partecipazioni azionarie in società operanti in ambiti di rilievo strategico;

    nel dettaglio, si tratta quindi di acconsentire all'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e a tal fine viene autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro per l'anno 2023;

    si tratta con tutta evidenza delle risorse necessarie per acquistare azioni della compagnia TIM S.p.A. e per consentire l'ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nella compagine societaria e partecipare quindi tramite il Mef alla cordata guidata da KKR che entro il 30 settembre dovrebbe presentare a Tim l'offerta per la rete;

    al Mef in conseguenza dell'operazione suddetta, andrebbe fino al 20 per cento della società della rete fissa NetCo, per un impegno economico massimo di 2,2 miliardi di euro, al fondo Usa Kkr andrebbe invece il 65 per cento della società; oltre alla quota del 20 per cento che sarebbe in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, un altro 15 per cento potrebbe essere suddiviso tra F2i, gestore italiano di fondi infrastrutturali, e Cassa depositi e prestiti: al primo andrebbe il 10 per cento mentre Cdp avrebbe un ulteriore 5 per cento; Cdp, partecipata dal Tesoro all'83 per cento, possiede già, oltre al 10 per cento di Tim il 60 per cento del gestore infrastrutturale concorrente, Open Fiber;

    la complessa operazione finanziaria condurrà ad un ridimensionamento di TIM Spa, con lo scorporo di rami di azienda che verrebbero acquisiti da altre società;

    chiaramente, questa vicenda comporterà importanti conseguenze sul piano occupazionale e le questioni attinenti alle garanzie occupazionali per il personale attualmente in forza alla Società TIM avrà un peso rilevante nell'ambito delle trattative;

    secondo numerose indiscrezioni di stampa, la società Vivendi punterebbe infatti ad acquisire un massimo di 8 mila dipendenti in ServiceCo e a tal proposito gli analisti di Intermonte fanno notare che il paventato tetto degli 8 mila dipendenti in ServiceCo comporterebbe un radicale riassetto occupazionale, posto che il piano di ristrutturazione di Tim prevede che sulla ServiceCo domestica restino circa 19 mila dipendenti destinati a scendere a circa 17 mila nel 2025-26, quindi più del doppio degli 8 mila chiesti da Vivendi;

    a rischio vi sarebbero quindi oltre 10 mila posti di lavoro;

    considerato che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato che la direzione intrapresa dal Governo sarebbe quella di «assumere il controllo strategico della rete di telecomunicazioni e salvaguardare i posti di lavoro»,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e della continuità di rapporto di lavoro del personale in forza alle suddette compagini societarie.
9/1436/56. Mari.