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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 2 agosto 2023

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 1038-B
E DDL DI RATIFICA NN. 1001, 1040 E 1041

Ddl n. 1038-B – Delega al Governo per la riforma fiscale

Tempo complessivo: 17 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 10 ore;

• seguito dell'esame: 7 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatori 40 minuti
(complessivamente)
40 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 21 minuti 1 ora e 1 minuto
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 7 ore e 29 minuti 4 ore e 19 minuti
Fratelli d'Italia 46 minuti 41 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 1 ora e 4 minuti 47 minuti
Lega – Salvini premier 45 minuti 29 minuti
MoVimento 5 Stelle 59 minuti 39 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 45 minuti 24 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 51 minuti 26 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 48 minuti 22 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 45 minuti 14 minuti
Misto: 46 minuti 17 minuti
  Minoranze Linguistiche 26 minuti 10 minuti
  +Europa 20 minuti 7 minuti

Ddl di ratifica nn. 1001, 1040 e 1041

Tempo complessivo: 2 ore, per ciascun disegno di legge di ratifica.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 20 minuti
(con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 20 minuti
Fratelli d'Italia 13 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 15 minuti
Lega – Salvini premier 9 minuti
MoVimento 5 Stelle 12 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 7 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 8 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 7 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 4 minuti
Misto: 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  +Europa 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 2 agosto 2023.

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Caiata, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Rotondi, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zanella, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Caiata, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zanella, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 1° agosto 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   CAIATA ed altri: «Istituzione di un fondo per l'erogazione di contributi volti a contenere gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse relativi ai mutui contratti per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale nonché introduzione di un prelievo straordinario di solidarietà a carico delle banche, degli intermediari finanziari e delle compagnie di assicurazione per il finanziamento del medesimo fondo» (1350);

   BISA ed altri: «Modifiche all'articolo 423-bis del codice penale in materia di incendio boschivo» (1351).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa regionale.

  In data 1° agosto 2022 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, la seguente proposta di legge:

   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: «Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di dimensionamento scolastico» (1352).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CIOCCHETTI ed altri: «Disposizioni per la tutela dei diritti delle persone affette da epilessia» (763) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Colombo.

  La proposta di legge SASSO ed altri: «Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico» (835) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Giagoni.

  La proposta di legge SERGIO COSTA ed altri: «Riconoscimento della fibromialgia o sindrome fibromialgica quale malattia invalidante e disposizioni per la sua diagnosi e cura e per l'assistenza delle persone che ne sono affette» (984) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Malavasi.

  La proposta di legge MALAVASI ed altri: «Istituzione dello psicologo di cure primarie» (1140) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Marino.

Trasmissione dal Senato.

  In data 2 agosto 2023 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

  S. 797. – «Delega al Governo per la riforma fiscale» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1038-B).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  GIRELLI ed altri: «Consegna di una copia della Costituzione ai cittadini che compiono diciotto anni» (1188) Parere della V Commissione.

   VI Commissione (Finanze):

  S. 797. – «Delega al Governo per la riforma fiscale» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1038-B) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX, X, XI, XII e XIV.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 agosto 2023, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 26 luglio 2023, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi (atto Camera n. 1268).

  Questo parere è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 1° agosto 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione di previsione strategica 2023 – Sostenibilità e benessere dei cittadini come fulcro dell'autonomia strategica aperta dell'Europa (COM(2023) 376 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (COM(2023) 424 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 424 final – Annex) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 247 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 1° agosto 2023.

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023) 459 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 31 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 1° agosto 2023.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 26 luglio 2023, a pagina 11, alla prima colonna, dodicesima e tredicesima riga, le parole «(COM(2023) 422 final)» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «(COM(2023) 442 final)».

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 27 luglio 2023, a pagina 6, prima colonna, dopo la ventitreesima riga devono intendersi inserite le seguenti:

   «Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari (COM(2023) 221 final);

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato complementare unitario per i medicinali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001, (CE) n. 1901/2006 e (UE) n. 608/2013 (COM(2023) 222 final);

    Proposta sul certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (rifusione) (COM(2023) 223 final);

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i medicinali (rifusione) (COM(2023) 231 final);

    Proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso (COM(2023) 324 final);

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'iniziativa dell'Unione europea sul web 4.0 e i mondi virtuali: muoversi in anticipo verso la prossima transizione tecnologica (COM(2023) 442 final)».

PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ANNO FINANZIARIO 2023 (DOC. VIII, N. 2).

Doc. VIII, n. 2 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    con la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 2 del 26 aprile 2018 si è ridotta la provvista destinata al Gruppo Misto per l'assunzione obbligatoria e la retribuzione dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Allegato A considerati «non optati», passando da 85 mila euro costo azienda agli attuali 55 mila euro costo azienda;

    secondo la delibera citata infatti «il Gruppo Misto è tenuto ad assumere i dipendenti di cui al comma 1, che non abbiano trovato collocazione presso gli altri Gruppi all'esito delle intese intercorse ai sensi dei commi 3 e 10 ...» e che «...per ciascuno di tali dipendenti la Camera eroga al Gruppo Misto un contributo forfetario, pari ad euro 55.000 su base annua, finalizzato alla copertura degli oneri complessivi derivanti dall'assunzione e nei cui limiti esso comunque risponde nei confronti di ciascuno dei dipendenti medesimi...» (articolo 4, comma 5);

    rimanendo immutata la provvista così ridotta e rigida nella sua quantità questi lavoratori, tutti con un'anzianità di servizio presso i gruppi della Camera di oltre tre decenni, non hanno alcuno strumento per adeguare la perdita registrata in questo quinquennio del potere di acquisto degli stipendi (inflazione, aumento costo azienda e contributivi, mancata progressione di carriera e di anzianità di servizio e altro). Stipendi già ridotti sensibilmente per il taglio di cui sopra;

    è utile ricordare che una parte significativa dei dipendenti dell'Allegato A «non optati» sono comunque impiegati e svolgono la propria mansione lavorativa presso gli Uffici di Presidenza della Camera o presso gli uffici e le componenti del Gruppo Misto,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'adozione di strumenti e/o provvedimenti che consentano ai dipendenti dell'Allegato A nel suo complesso – con una particolare attenzione al caso dei cosiddetti «non optati» – una tutela del potere d'acquisto dei loro stipendi oltre che una piena valorizzazione delle loro professionalità.
9/Doc. VIII, n. 2/1. Gallo, Foti.


   La Camera,

   premesso che:

    con la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 2 del 26 aprile 2018 si è ridotta la provvista destinata al Gruppo Misto per l'assunzione obbligatoria e la retribuzione dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Allegato A considerati «non optati», passando da 85 mila euro costo azienda agli attuali 55 mila euro costo azienda;

    secondo la delibera citata infatti «il Gruppo Misto è tenuto ad assumere i dipendenti di cui al comma 1, che non abbiano trovato collocazione presso gli altri Gruppi all'esito delle intese intercorse ai sensi dei commi 3 e 10 ...» e che «...per ciascuno di tali dipendenti la Camera eroga al Gruppo Misto un contributo forfetario, pari ad euro 55.000 su base annua, finalizzato alla copertura degli oneri complessivi derivanti dall'assunzione e nei cui limiti esso comunque risponde nei confronti di ciascuno dei dipendenti medesimi...» (articolo 4, comma 5);

    rimanendo immutata la provvista così ridotta e rigida nella sua quantità questi lavoratori, tutti con un'anzianità di servizio presso i gruppi della Camera di oltre tre decenni, non hanno alcuno strumento per adeguare la perdita registrata in questo quinquennio del potere di acquisto degli stipendi (inflazione, aumento costo azienda e contributivi, mancata progressione di carriera e di anzianità di servizio e altro). Stipendi già ridotti sensibilmente per il taglio di cui sopra;

    è utile ricordare che una parte significativa dei dipendenti dell'Allegato A «non optati» sono comunque impiegati e svolgono la propria mansione lavorativa presso gli Uffici di Presidenza della Camera o presso gli uffici e le componenti del Gruppo Misto,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare la possibilità di adottare, nel rispetto dei limiti derivanti dall'autonomia negoziale, alla quale è demandata la definizione dei rapporti di lavoro tra Gruppi parlamentari e loro dipendenti, iniziative volte a valorizzare le competenze professionali del personale di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012, con particolare riferimento ai dipendenti cosiddetti «inoptati».
9/Doc. VIII, n. 2/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Gallo, Foti.


   La Camera,

   premesso che:

    nella seduta del 27 luglio 2022, nell'ambito della discussione sul bilancio interno, il Collegio dei Questori pro tempore ha accolto l'ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 10/10, volto a valutare l'opportunità di svolgere quanto prima, secondo le procedure contrattuali previste dalla normativa vigente, un confronto con le Organizzazioni Sindacali al fine di disciplinare le progressioni di carriera dei dipendenti della Camera;

    nella medesima seduta il Collegio dei Questori pro tempore, nell'esprimere il parere favorevole, ha specificato che il citato ordine del giorno era accolto nel senso di rimettere alla valutazione degli organi di direzione politica della XIX legislatura l'istruttoria sulla relativa attuazione;

    il capitolo Personale del bilancio della Camera, nel corso degli ultimi anni, ha visto diminuire la dotazione di centinaia di milioni di euro;

    a fronte della diminuzione della dotazione economica e soprattutto della rilevantissima riduzione del personale, i dipendenti della Camera hanno visto aumentare i propri carichi di lavoro, non solo da un punto di vista quantitativo, ma anche da un punto di vista qualitativo con lo svolgimento di mansioni e attività caratterizzate da un elevato livello di specializzazione;

    introdurre forme di mobilità verticale tra le varie professionalità rappresenta un tema strategico per il futuro dell'Amministrazione, sia per i dipendenti con maggiore anzianità che per i dipendenti di recente assunzione, al fine di aumentare l'attrattività del lavoro presso la Camera: ciò anche in considerazione del grande impulso alle progressioni di carriera nella Pubblica Amministrazione e dell'introduzione dei concorsi interni presso altri organi costituzionali,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 10/10, accolto nella seduta del 27 luglio 2022, al fine di svolgere quanto prima, secondo le procedure contrattuali previste dalla normativa vigente, un confronto con le Organizzazioni Sindacali volto a disciplinare le progressioni di carriera dei dipendenti della Camera.
9/Doc. VIII, n. 2/2. Pastorino, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    nella seduta del 27 luglio 2022, nell'ambito della discussione sul bilancio interno, il Collegio dei Questori pro tempore ha accolto l'ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 10/10, volto a valutare l'opportunità di svolgere quanto prima, secondo le procedure contrattuali previste dalla normativa vigente, un confronto con le Organizzazioni Sindacali al fine di disciplinare le progressioni di carriera dei dipendenti della Camera;

    nella medesima seduta il Collegio dei Questori pro tempore, nell'esprimere il parere favorevole, ha specificato che il citato ordine del giorno era accolto nel senso di rimettere alla valutazione degli organi di direzione politica della XIX legislatura l'istruttoria sulla relativa attuazione;

    il capitolo Personale del bilancio della Camera, nel corso degli ultimi anni, ha visto diminuire la dotazione di centinaia di milioni di euro;

    a fronte della diminuzione della dotazione economica e soprattutto della rilevantissima riduzione del personale, i dipendenti della Camera hanno visto aumentare i propri carichi di lavoro, non solo da un punto di vista quantitativo, ma anche da un punto di vista qualitativo con lo svolgimento di mansioni e attività caratterizzate da un elevato livello di specializzazione;

    introdurre forme di mobilità verticale tra le varie professionalità rappresenta un tema strategico per il futuro dell'Amministrazione, sia per i dipendenti con maggiore anzianità che per i dipendenti di recente assunzione, al fine di aumentare l'attrattività del lavoro presso la Camera: ciò anche in considerazione del grande impulso alle progressioni di carriera nella Pubblica Amministrazione e dell'introduzione dei concorsi interni presso altri organi costituzionali,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 10/10, accolto nella seduta del 27 luglio 2022, verificando la possibilità di affrontare il tema nella prossima contrattazione, una volta esaurito il confronto sulle materie individuate come prioritarie dagli Organi di direzione politica.
9/Doc. VIII, n. 2/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorino, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    con deliberazione adottata il 4 ottobre 2022, n. 184, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera recante Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la delibera del 4 ottobre 2022 prevede, in particolare, che i deputati possano essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori scelti tra personale esterno all'Amministrazione della Camera dei deputati, esclusivamente per lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare;

    la delibera prevede altresì che il rapporto di lavoro tra il deputato e il collaboratore può essere di tipo subordinato, autonomo professionale ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, che ha carattere fiduciario e intercorre esclusivamente e direttamente tra deputato e collaboratore, senza dare luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio con l'Amministrazione della Camera;

    ai sensi della delibera, l'Amministrazione della Camera provvede al pagamento diretto del trattamento economico dei collaboratori, nonché all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, avvalendosi di apposite dotazioni di spesa previste dal bilancio della Camera nonché di fondi tratti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    ciascun deputato può avvalersi di collaboratori a tempo pieno o parziale, optando per una serie di fasce retributive espressamente disciplinate dalla delibera dal 4 ottobre 2022;

    qualora un deputato decida di non avvalersi di alcun collaboratore, il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato viene percepito interamente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la regolamentazione adottata colma la lacuna normativa esistente sino alla XVIII legislatura, ma resta lontana da quella adottata dai Parlamenti dei principali ordinamenti europei e dal Parlamento europeo, presso i quali esiste un fondo specifico e vincolato, adeguatamente finanziato,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze:

   a rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina https://www.camera.it/leg18/383?conoscerelacamera=386, il numero di deputati che si avvalgono di collaboratori accreditati;

   a rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina https://www.camera.it/leg18/383?conoscerelacamera=386, il numero di collaborazioni attive, specificando il regime di tempo pieno o parziale, la fascia retributiva e la tipologia di rapporto di lavoro;

   ad integrare la scheda personale online di ciascun deputato con l'indicazione dei nominativi dei collaboratori accreditati per ciascun deputato, con facoltà di indicare la mail istituzionale di contatto e il curriculum vitae di ciascun collaboratore.
9/Doc. VIII, n. 2/3. Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    con deliberazione adottata il 4 ottobre 2022, n. 184, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera recante Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la delibera del 4 ottobre 2022 prevede, in particolare, che i deputati possano essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori scelti tra personale esterno all'Amministrazione della Camera dei deputati, esclusivamente per lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare;

    la delibera prevede altresì che il rapporto di lavoro tra il deputato e il collaboratore può essere di tipo subordinato, autonomo professionale ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, che ha carattere fiduciario e intercorre esclusivamente e direttamente tra deputato e collaboratore, senza dare luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio con l'Amministrazione della Camera;

    ai sensi della delibera, l'Amministrazione della Camera provvede al pagamento diretto del trattamento economico dei collaboratori, nonché all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, avvalendosi di apposite dotazioni di spesa previste dal bilancio della Camera nonché di fondi tratti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    ciascun deputato può avvalersi di collaboratori a tempo pieno o parziale, optando per una serie di fasce retributive espressamente disciplinate dalla delibera dal 4 ottobre 2022;

    qualora un deputato decida di non avvalersi di alcun collaboratore, il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato viene percepito interamente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la regolamentazione adottata colma la lacuna normativa esistente sino alla XVIII legislatura, ma resta lontana da quella adottata dai Parlamenti dei principali ordinamenti europei e dal Parlamento europeo, presso i quali esiste un fondo specifico e vincolato, adeguatamente finanziato,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

   a valutare, per i profili rispettivamente interessati, l'adozione delle seguenti iniziative, ferme restando le esigenze di trasparenza, tutela dei diritti personali e valorizzazione delle professionalità dei collaboratori:

    rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina https://www.camera.it/leg18/383?conoscerelacamera=386, il numero di deputati che si avvalgono di collaboratori accreditati;

    rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina https://www.camera.it/leg18/383?conoscerelacamera=386, il numero di collaborazioni attive, specificando il regime di tempo pieno o parziale, la fascia retributiva e la tipologia di rapporto di lavoro;

    integrare la scheda personale online di ciascun deputato con l'indicazione dei nominativi dei collaboratori accreditati per ciascun deputato, con facoltà di indicare la mail istituzionale di contatto e il curriculum vitae di ciascun collaboratore.
9/Doc. VIII, n. 2/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    con deliberazione adottata il 4 ottobre 2022, n. 184, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera recante Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la delibera del 4 ottobre 2022 prevede, in particolare, che i deputati possano essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori scelti tra personale esterno all'Amministrazione della Camera dei deputati, esclusivamente per lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare;

    la delibera prevede altresì che il rapporto di lavoro tra il deputato e il collaboratore può essere di tipo subordinato, autonomo professionale ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, che ha carattere fiduciario e intercorre esclusivamente e direttamente tra deputato e collaboratore, senza dare luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio con l'Amministrazione della Camera;

    ai sensi della delibera, l'Amministrazione della Camera provvede al pagamento diretto del trattamento economico dei collaboratori, nonché all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, avvalendosi di apposite dotazioni di spesa previste dal bilancio della Camera nonché di fondi tratti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    ciascun deputato può avvalersi di collaboratori a tempo pieno o parziale, optando per una serie di fasce retributive espressamente disciplinate dalla delibera dal 4 ottobre 2022;

    qualora un deputato decida di non avvalersi di alcun collaboratore, il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato viene percepito interamente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la regolamentazione adottata colma la lacuna normativa esistente sino alla XVIII legislatura, ma resta lontana da quella adottata dai Parlamenti dei principali ordinamenti europei e dal Parlamento europeo, presso i quali esiste un fondo specifico e vincolato, adeguatamente finanziato;

    a fronte del riconoscimento della figura del collaboratore parlamentare accreditato, impone alla istituzione parlamentare che siano assicurate al lavoratore così inquadrato le libertà e gli strumenti essenziali per sostenere l'attività del deputato a partire:

     dalla libertà di accesso e movimento presso tutte le sedi della Camera in una misura almeno pari a quella riconosciuta agli iscritti nel Registro dei rappresentati di interesse in forza della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017;

     avere a disposizione una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

   a prevedere per il collaboratore accreditato una disciplina interna idonea a garantire:

     1) la libertà di accesso e movimento presso tutte le sedi della Camera in una misura almeno pari a quella riconosciuta agli iscritti nel Registro dei rappresentanti di interessi in forza della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017;

     2) la disponibilità di una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora.
9/Doc. VIII, n. 2/4. Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    con deliberazione adottata il 4 ottobre 2022, n. 184, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera recante Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la delibera del 4 ottobre 2022 prevede, in particolare, che i deputati possano essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori scelti tra personale esterno all'Amministrazione della Camera dei deputati, esclusivamente per lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare;

    la delibera prevede altresì che il rapporto di lavoro tra il deputato e il collaboratore può essere di tipo subordinato, autonomo professionale ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, che ha carattere fiduciario e intercorre esclusivamente e direttamente tra deputato e collaboratore, senza dare luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio con l'Amministrazione della Camera;

    ai sensi della delibera, l'Amministrazione della Camera provvede al pagamento diretto del trattamento economico dei collaboratori, nonché all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, avvalendosi di apposite dotazioni di spesa previste dal bilancio della Camera nonché di fondi tratti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    ciascun deputato può avvalersi di collaboratori a tempo pieno o parziale, optando per una serie di fasce retributive espressamente disciplinate dalla delibera dal 4 ottobre 2022;

    qualora un deputato decida di non avvalersi di alcun collaboratore, il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato viene percepito interamente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la regolamentazione adottata colma la lacuna normativa esistente sino alla XVIII legislatura, ma resta lontana da quella adottata dai Parlamenti dei principali ordinamenti europei e dal Parlamento europeo, presso i quali esiste un fondo specifico e vincolato, adeguatamente finanziato;

    a fronte del riconoscimento della figura del collaboratore parlamentare accreditato, impone alla istituzione parlamentare che siano assicurate al lavoratore così inquadrato le libertà e gli strumenti essenziali per sostenere l'attività del deputato a partire:

     dalla libertà di accesso e movimento presso tutte le sedi della Camera in una misura almeno pari a quella riconosciuta agli iscritti nel Registro dei rappresentati di interesse in forza della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017;

     avere a disposizione una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

   a valutare, per i profili rispettivamente interessati, l'adozione delle seguenti iniziative, ferme restando le esigenze di trasparenza, tutela dei diritti personali e valorizzazione delle professionalità dei collaboratori;

   a prevedere per il collaboratore accreditato:

    1) valutare una rivisitazione della disciplina per meglio contemperare l'esigenza di supporto funzionale, connessa al ruolo dei collaboratori rispetto all'esercizio del mandato parlamentare nell'ambito di una complessiva analisi volta anche a una semplificazione e razionalizzazione del tipo di accesso;

    2) la disponibilità di una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora, compatibilmente con la verifica degli oneri connessi al reperimento degli ulteriori spazi.
9/Doc. VIII, n. 2/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    con deliberazione adottata il 4 ottobre 2022, n. 184, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera recante Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la delibera del 4 ottobre 2022 prevede, in particolare, che i deputati possano essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori scelti tra personale esterno all'Amministrazione della Camera dei deputati, esclusivamente per lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare;

    la delibera prevede altresì che il rapporto di lavoro tra il deputato e il collaboratore può essere di tipo subordinato, autonomo professionale ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, che ha carattere fiduciario e intercorre esclusivamente e direttamente tra deputato e collaboratore, senza dare luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio con l'Amministrazione della Camera;

    ai sensi della delibera, l'Amministrazione della Camera provvede al pagamento diretto del trattamento economico dei collaboratori, nonché all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, avvalendosi di apposite dotazioni di spesa previste dal bilancio della Camera nonché di fondi tratti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    ciascun deputato può avvalersi di collaboratori a tempo pieno o parziale, optando per una serie di fasce retributive espressamente disciplinate dalla delibera dal 4 ottobre 2022;

    qualora un deputato decida di non avvalersi di alcun collaboratore, il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato viene percepito interamente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la regolamentazione adottata colma la lacuna normativa esistente sino alla XVIII legislatura, ma resta lontana da quella adottata dai Parlamenti dei principali ordinamenti europei e dal Parlamento europeo, presso i quali esiste un fondo specifico e vincolato, adeguatamente finanziato,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

ad istituire, sul modello vigente presso il Parlamento europeo, un fondo vincolato e adeguatamente finanziato per la retribuzione dei collaboratori parlamentari, in modo tale che non vi siano legami tra le retribuzioni stesse e i rimborsi erogati ai deputati.
9/Doc. VIII, n. 2/5. Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    con deliberazione adottata il 4 ottobre 2022, n. 184, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera recante Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la delibera del 4 ottobre 2022 prevede, in particolare, che i deputati possano essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori scelti tra personale esterno all'Amministrazione della Camera dei deputati, esclusivamente per lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare;

    la delibera prevede altresì che il rapporto di lavoro tra il deputato e il collaboratore può essere di tipo subordinato, autonomo professionale ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, che ha carattere fiduciario e intercorre esclusivamente e direttamente tra deputato e collaboratore, senza dare luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio con l'Amministrazione della Camera;

    ai sensi della delibera, l'Amministrazione della Camera provvede al pagamento diretto del trattamento economico dei collaboratori, nonché all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, avvalendosi di apposite dotazioni di spesa previste dal bilancio della Camera nonché di fondi tratti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    ciascun deputato può avvalersi di collaboratori a tempo pieno o parziale, optando per una serie di fasce retributive espressamente disciplinate dalla delibera dal 4 ottobre 2022;

    qualora un deputato decida di non avvalersi di alcun collaboratore, il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato viene percepito interamente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la regolamentazione adottata colma la lacuna normativa esistente sino alla XVIII legislatura, ma resta lontana da quella adottata dai Parlamenti dei principali ordinamenti europei e dal Parlamento europeo, presso i quali esiste un fondo specifico e vincolato, adeguatamente finanziato,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a proseguire nell'approfondimento della posizione economica dei collaboratori dei deputati e delle relative misure finanziarie, secondo linee di sostenibilità e semplificazione.
9/Doc. VIII, n. 2/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    con deliberazione adottata il 4 ottobre 2022, n. 184, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera recante Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la delibera del 4 ottobre 2022 prevede, in particolare, che i deputati possano essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori scelti tra personale esterno all'Amministrazione della Camera dei deputati, esclusivamente per lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare;

    la delibera prevede, altresì, che il rapporto di lavoro tra il deputato e il collaboratore può essere di tipo subordinato, autonomo professionale ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, che ha carattere fiduciario e intercorre esclusivamente e direttamente tra deputato e collaboratore, senza dare luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio con l'Amministrazione della Camera;

    ai sensi della delibera, l'Amministrazione della Camera provvede al pagamento diretto del trattamento economico dei collaboratori, nonché all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, avvalendosi di apposite dotazioni di spesa previste dal bilancio della Camera nonché di fondi tratti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    ciascun deputato può avvalersi di collaboratori a tempo pieno o parziale, optando per una serie di fasce retributive espressamente disciplinate dalla delibera dal 4 ottobre 2022;

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze:

    a rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina https://www.camera.it/leg18/383?conoscerelacamera=386, il numero di collaborazioni attive, specificando il regime di tempo pieno o parziale, la fascia retributiva e la tipologia di rapporto di lavoro;

    ad integrare la scheda personale online di ciascun deputato con l'indicazione dei nominativi dei collaboratori accreditati per ciascun deputato, con facoltà di indicare la mail istituzionale di contatto e il curriculum vitae di ciascun collaboratore;

    a valutare, sentite le associazioni maggiormente rappresentative della professione, l'opportunità di istituire un Albo dei collaboratori parlamentari.
9/Doc. VIII, n. 2/6. Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    con deliberazione adottata il 4 ottobre 2022, n. 184, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera recante Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la delibera del 4 ottobre 2022 prevede, in particolare, che i deputati possano essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori scelti tra personale esterno all'Amministrazione della Camera dei deputati, esclusivamente per lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare;

    la delibera prevede, altresì, che il rapporto di lavoro tra il deputato e il collaboratore può essere di tipo subordinato, autonomo professionale ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, che ha carattere fiduciario e intercorre esclusivamente e direttamente tra deputato e collaboratore, senza dare luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio con l'Amministrazione della Camera;

    ai sensi della delibera, l'Amministrazione della Camera provvede al pagamento diretto del trattamento economico dei collaboratori, nonché all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, avvalendosi di apposite dotazioni di spesa previste dal bilancio della Camera nonché di fondi tratti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    ciascun deputato può avvalersi di collaboratori a tempo pieno o parziale, optando per una serie di fasce retributive espressamente disciplinate dalla delibera dal 4 ottobre 2022;

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

   a valutare, per i profili rispettivamente interessati, l'adozione delle seguenti iniziative, ferme restando le esigenze di trasparenza, tutela dei diritti personali e valorizzazione delle professionalità dei collaboratori:

    rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina https://www.camera.it/leg18/383?conoscerelacamera=386, il numero di collaborazioni attive, specificando il regime di tempo pieno o parziale, la fascia retributiva e la tipologia di rapporto di lavoro;

    integrare la scheda personale online di ciascun deputato con l'indicazione dei nominativi dei collaboratori accreditati per ciascun deputato, con facoltà di indicare la mail istituzionale di contatto e il curriculum vitae di ciascun collaboratore.
9/Doc. VIII, n. 2/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    il cosiddetto «Allegato B» – elenco che racchiude professionalità a supporto dei Gruppi parlamentari – è stato oggetto, dalla sua nascita ad oggi, di ripetuti interventi da parte dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Questori nel corso delle diverse legislature;

    nel dettaglio, l'Allegato B nasce con l'articolo 5 comma 5, della Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012 della XVI Legislatura, come risultante dalla sommatoria delle delibere che si sono succedute dalla 299/2001 alla 37/2008, nonché la 294/2006 e la delibera del Collegio dei Questori del 19 aprile 2006;

    nel corso della XVII Legislatura il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza sono intervenuti ripetutamente sulla delibera 227/2012;

    la Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 4 aprile 2013, articolo 2, comma 1, lettere b) e c), aveva disposto in capo al Collegio dei Questori, entro 15 giorni dall'approvazione della delibera medesima, l'incarico di «realizzare una verifica sistematica per ciascuno dei nominativi inseriti nell'Allegato B, dell'effettiva attivazione di uno o più contratti con i Gruppi parlamentari» (...) «e di predisporre una proposta complessiva di modifica della normativa vigente (...) in modo da limitarne la composizione ai soli nominativi (...) per le cui prestazioni professionali sia stato manifestato concreto e attuale interesse»;

    tale incarico non ha avuto seguito ma, con la Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 22 del 14 maggio 2013, è stata prevista una riduzione – a decorrere dalla XVIII legislatura – del rapporto unità Allegato B/numero di deputati appartenenti a ciascun Gruppo;

    tale deliberazione è stata poi superata con la Delibera n. 209/2017 del 22 febbraio 2017, che ha stabilito, con decorrenza dalla XVIII legislatura, che:

     1) l'allegato B fosse composto dai nominativi di tutti coloro i quali, già inseriti nell'allegato medesimo a quella data, avessero manifestato per iscritto l'interesse a permanervi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di inizio della XVIII legislatura;

     2) l'allegato B sarebbe stato, inoltre, soggetto ad una revisione annuale curata dal Collegio dei deputati questori e che sarebbero stati espunti dall'allegato medesimo i nominativi di coloro i quali avessero maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata;

     3) il meccanismo del décalage degli obblighi di assunzione in capo ai Gruppi parlamentari fosse riportato al rapporto di un dipendente di allegato B ogni sei deputati iscritti al Gruppo medesimo e che tale dovesse rimanere anche nella XVIII legislatura;

    il Collegio dei deputati questori, dando seguito all'ultima deliberazione intervenuta, il 13 marzo 2018 ha approvato il nuovo elenco dei 268 nominativi contenuti nell'allegato B a decorrere dalla XVIII legislatura, specificando che trattasi della risultanza delle manifestazioni di interesse a permanere nell'elenco e che il rapporto Gruppi parlamentari/nominativo fosse nella misura di un dipendente per ogni sei deputati appartenenti al Gruppo medesimo, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012;

    all'inizio della XVIII legislatura la Delibera n. 2/2018 del 26 aprile 2018, invece, ha cambiato nuovamente la disciplina stabilendo un rapporto Gruppo/nominativo pari ad un dipendente inserito in tale elenco ogni dieci deputati appartenenti al Gruppo stesso – anziché ogni sei – e che tale rapporto – determinato in misura fissa – non sarebbe più stato oggetto di modifiche nel passaggio tra legislature;

    tale rapporto, indubbiamente, sconta anche la riduzione del numero dei parlamentari, a scapito dei livelli occupazionali di chi oggi può vantare un'esperienza professionale di lungo corso;

    la predetta delibera n. 2/2018 del 26 aprile 2018 ha, peraltro, previsto la cessazione dell'elenco di cui all'Allegato B a decorrere dal 23 marzo 2028, col rischio per molti nominativi di ritrovarsi ancora lontani dall'età pensionabile e difficilmente ricollocabili in altri ambiti lavorativi,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di procedere a una accurata e puntuale verifica dei nominativi contenuti nell'Allegato B ancora in forza lavorativa presso i Gruppi parlamentari ovvero presso le segreterie degli Uffici di Presidenza e dei Presidenti di Giunte e Commissioni e di adottare le opportune iniziative volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali, delle competenze e delle professionalità acquisite nel tempo.
9/Doc. VIII, n. 2/8. Cavandoli, Angelo Rossi, Castiglione, Del Barba, Benigni, Semenzato, De Maria, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il cosiddetto «Allegato B» – elenco che racchiude professionalità a supporto dei Gruppi parlamentari – è stato oggetto, dalla sua nascita ad oggi, di ripetuti interventi da parte dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Questori nel corso delle diverse legislature;

    nel dettaglio, l'Allegato B nasce con l'articolo 5 comma 5, della Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012 della XVI Legislatura, come risultante dalla sommatoria delle delibere che si sono succedute dalla 299/2001 alla 37/2008, nonché la 294/2006 e la delibera del Collegio dei Questori del 19 aprile 2006;

    nel corso della XVII Legislatura il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza sono intervenuti ripetutamente sulla delibera 227/2012;

    la Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 4 aprile 2013, articolo 2, comma 1, lettere b) e c), aveva disposto in capo al Collegio dei Questori, entro 15 giorni dall'approvazione della delibera medesima, l'incarico di «realizzare una verifica sistematica per ciascuno dei nominativi inseriti nell'Allegato B, dell'effettiva attivazione di uno o più contratti con i Gruppi parlamentari» (...) «e di predisporre una proposta complessiva di modifica della normativa vigente (...) in modo da limitarne la composizione ai soli nominativi (...) per le cui prestazioni professionali sia stato manifestato concreto e attuale interesse»;

    tale incarico non ha avuto seguito ma, con la Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 22 del 14 maggio 2013, è stata prevista una riduzione – a decorrere dalla XVIII legislatura – del rapporto unità Allegato B/numero di deputati appartenenti a ciascun Gruppo;

    tale deliberazione è stata poi superata con la Delibera n. 209/2017 del 22 febbraio 2017, che ha stabilito, con decorrenza dalla XVIII legislatura, che:

     1) l'allegato B fosse composto dai nominativi di tutti coloro i quali, già inseriti nell'allegato medesimo a quella data, avessero manifestato per iscritto l'interesse a permanervi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di inizio della XVIII legislatura;

     2) l'allegato B sarebbe stato, inoltre, soggetto ad una revisione annuale curata dal Collegio dei deputati questori e che sarebbero stati espunti dall'allegato medesimo i nominativi di coloro i quali avessero maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata;

     3) il meccanismo del décalage degli obblighi di assunzione in capo ai Gruppi parlamentari fosse riportato al rapporto di un dipendente di allegato B ogni sei deputati iscritti al Gruppo medesimo e che tale dovesse rimanere anche nella XVIII legislatura;

    il Collegio dei deputati questori, dando seguito all'ultima deliberazione intervenuta, il 13 marzo 2018 ha approvato il nuovo elenco dei 268 nominativi contenuti nell'allegato B a decorrere dalla XVIII legislatura, specificando che trattasi della risultanza delle manifestazioni di interesse a permanere nell'elenco e che il rapporto Gruppi parlamentari/nominativo fosse nella misura di un dipendente per ogni sei deputati appartenenti al Gruppo medesimo, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012;

    all'inizio della XVIII legislatura la Delibera n. 2/2018 del 26 aprile 2018, invece, ha cambiato nuovamente la disciplina stabilendo un rapporto Gruppo/nominativo pari ad un dipendente inserito in tale elenco ogni dieci deputati appartenenti al Gruppo stesso – anziché ogni sei – e che tale rapporto – determinato in misura fissa – non sarebbe più stato oggetto di modifiche nel passaggio tra legislature;

    tale rapporto, indubbiamente, sconta anche la riduzione del numero dei parlamentari, a scapito dei livelli occupazionali di chi oggi può vantare un'esperienza professionale di lungo corso;

    la predetta delibera n. 2/2018 del 26 aprile 2018 ha, peraltro, previsto la cessazione dell'elenco di cui all'Allegato B a decorrere dal 23 marzo 2028, col rischio per molti nominativi di ritrovarsi ancora lontani dall'età pensionabile e difficilmente ricollocabili in altri ambiti lavorativi,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a valorizzare le competenze professionali acquisite dai soggetti iscritti all'Allegato B della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 e a consolidarne la continuità occupazionale.
9/Doc. VIII, n. 2/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Cavandoli, Angelo Rossi, Castiglione, Del Barba, Benigni, Semenzato, De Maria, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    l'uso dell'acqua potabile in bottiglie, quandanche prevalentemente di vetro o di materiale biodegradabile, influisce in modo significativo sul volume del materiale da smaltire, o riciclare, e che, nel caso delle bottiglie in materiale biodegradabile, una parte, seppur residua delle stesse, non è completamente degradabile in tempi brevi,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di prevedere la reintroduzione di distributori d'acqua potabile, eliminati durante il COVID, nella mensa dei dipendenti, e l'istallazione nelle sedi della Camera di distributori diffusi di acqua potabile in tutti i luoghi dove sia possibile, al fine di ridurre significativamente l'uso delle bottiglie.
9/Doc. VIII, n. 2/9. Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    nel programma dell'attività amministrativa per il triennio 2023-2025 nel comparto amministrativo A2, si fa riferimento a «Interventi di efficientamento energetico»;

   considerato che:

    in numerosi ambienti della Camera dei deputati, in modo particolare nei bagni, sono stati istallati interruttori automatici a tempo, ma negli stessi ambienti persistono luci attivabili manualmente,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di completare l'istallazione di interruttori a tempo, anche per quanto riguarda le luci attivabili manualmente, in modo da ridurre lo spreco di energia.
9/Doc. VIII, n. 2/10. Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    lo spreco alimentare nei Paesi sviluppati, come l'Italia, è un fatto intollerabile soprattutto in considerazione delle fasce sempre più estese di povertà ed emarginazione sociale,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di predisporre opportune iniziative affinché gli alimenti e le bevande invendute e non utilizzate dai bar e dalle mense dei dipendenti e dei deputati della Camera possano essere donati ad associazioni del volontariato che si occupano di senzatetto o di migranti penalizzati da un inadeguato e insufficiente sistema di accoglienza, anche, eventualmente, prevedendo, in sede di predisposizione dei bandi di gara, appositi riferimenti in tal senso.
9/Doc. VIII, n. 2/11. Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    la Camera dei deputati, già nelle precedenti legislature, ha implementato politiche avanzate in tema di eco-sostenibilità;

    in tutto il mondo l'uso eccessivo di veicoli a motore, viene considerata come una delle maggiori cause dell'inquinamento; negli ultimi anni sono aumentati i deputati e i dipendenti che utilizzano la bicicletta come mezzo di trasporto favorendo concretamente la diffusione dell'uso della bicicletta, come alternativa all'uso dell'automobile privata; nel comune di Roma è sempre più sviluppata la rete di piste ciclabili, come mobilità alternativa all'uso del veicolo individuale motorizzato; l'utilizzo della bicicletta necessita talvolta di poter disporre di attrezzi per le piccole riparazioni e per la sostituzione della camera d'aria, nonché di una pompa per gonfiare le ruote;

   considerato che:

    con il notevole incremento di tale modalità di spostamento, le aree destinate alle biciclette all'interno degli spazi adibiti a parcheggio risultano ormai insufficienti,

invita il Collegio dei deputati Questori

a valutare l'opportunità di proseguire nell'indirizzo già in via di progressiva attuazione di reperimento di spazi per il parcheggio di biciclette, ivi compreso un piccolo set di pronto intervento in caso di foratura e piccole riparazioni, nonché di spazi da destinare a spogliatoi e docce per coloro che utilizzano biciclette e monopattini per raggiungere quotidianamente le sedi della Camera.
9/Doc. VIII, n. 2/12. Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    la Camera dei deputati, già nelle precedenti legislature, ha implementato politiche avanzate in tema di eco-sostenibilità;

    in tutto il mondo l'uso eccessivo di veicoli a motore, viene considerata come una delle maggiori cause dell'inquinamento; negli ultimi anni sono aumentati i deputati e i dipendenti che utilizzano la bicicletta come mezzo di trasporto favorendo concretamente la diffusione dell'uso della bicicletta, come alternativa all'uso dell'automobile privata; nel comune di Roma è sempre più sviluppata la rete di piste ciclabili, come mobilità alternativa all'uso del veicolo individuale motorizzato; l'utilizzo della bicicletta necessita talvolta di poter disporre di attrezzi per le piccole riparazioni e per la sostituzione della camera d'aria, nonché di una pompa per gonfiare le ruote;

   considerato che:

    con il notevole incremento di tale modalità di spostamento, le aree destinate alle biciclette all'interno degli spazi adibiti a parcheggio risultano ormai insufficienti,

invita il Collegio dei deputati Questori

a valutare l'opportunità di proseguire nel reperimento di spazi per il parcheggio di biciclette e di prevedere il ripristino a Palazzo Montecitorio degli spazi, utilizzati per altri fini durante la pandemia, da destinare a spogliatoi e deposito di caschi ed altri oggetti da parte di soggetti che utilizzano biciclette e monopattini.
9/Doc. VIII, n. 2/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    la normativa vigente riconosce ai deputati titolari di cariche istituzionali interne un ufficio di segreteria, con oneri a carico della Camera, composto da addetti esterni all'amministrazione in numero variabile a seconda della carica ricoperta;

    gli addetti esterni possono essere scelti tra personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, previa concessione del comando o del distacco, entro i limiti di spesa previsti per ciascun ufficio di segreteria;

    appare opportuno, in questo ambito, valorizzare anche il ruolo del personale dei gruppi parlamentari, ivi compreso quello inserito nel cosiddetto Allegato «B»;

    l'esperienza ha sinora dimostrato quanto sia significativo il contributo professionale apportato dal personale suddetto alla funzionalità e all'efficienza degli uffici di segreteria dei titolari di cariche istituzionali;

    appare pertanto opportuno incrementare la presenza in tali uffici di segreteria di personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni o da organismi a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, anche in considerazione di quanto previsto dalla vigente disciplina (legge n. 145 del 2002) che mira a favorire lo scambio di esperienze professionali tra pubblico e privato e a consentire ai dipendenti pubblici lo svolgimento di incarichi presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza;

    il Senato prevede una disciplina degli istituti del comando e del distacco che riconosce ai titolari di cariche istituzionali maggiori opportunità per il ricorso a personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni ai fini della costituzione dei propri uffici di segreteria;

    appare altresì opportuno rendere più fruibile la professionalità del personale dei gruppi parlamentari, ivi compreso quello inserito nell'Allegato «B», favorendone l'impiego presso gli uffici di segreteria dei titolari di cariche istituzionali,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei deputati Questori

ad adottare ogni utile iniziativa volta a rafforzare, entro limiti definiti in sede di regolamentazione generale della materia, la presenza di addetti esterni dipendenti dalle pubbliche amministrazioni o da organismi a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, nonché del personale dei gruppi parlamentari, ivi compreso quello inserito nell'Allegato «B», presso gli uffici di segreteria dei deputati titolari di cariche istituzionali, con oneri a carico del bilancio della Camera.
9/Doc. VIII, n. 2/13. Maccanti, Giachetti, Palombi, Alessandro Colucci, De Maria, Patriarca.


   La Camera,

   premesso che:

    la tecnica del riconoscimento facciale è oggi sempre più utilizzata in molti ambiti della nostra vita quotidiana;

    è una tecnica biometrica che identifica in modo univoco una persona confrontando e analizzando modelli basati sui suoi «dati biometrici»;

    con questa tecnica, tra le «protagoniste tecnologiche» del nostro tempo, le applicazioni possono utilizzare i dati acquisiti dai volti e così identificare accuratamente e rapidamente gli individui interessati, nella massima sicurezza e in modo non invasivo;

    tra l'altro, il riconoscimento facciale è anche una tecnologia a buon mercato, in quanto l'elaborazione è meno «costosa» di altre tecniche biometriche oltre che facile da integrare e distribuire, potendo offrire ai deputati una tecnologia più sicura dei PIN o delle password;

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di predisporre un'applicazione software biometrica in grado di identificare o verificare l'identità dei deputati tramite le tecnologie di autenticazione biometrica per accedere da remoto alla rete intranet e al portale della Camera, per ragioni di sicurezza oltre che di velocità ed efficienza.
9/Doc. VIII, n. 2/14. Sbardella, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    nel bilancio interno della Camera dei deputati, come è ormai noto, non esiste una voce che faccia riferimento al decoro dell'istituzione e alla tutela della forma da osservare, alla quale chiunque ne frequenti le sedi, indistintamente dall'essere uomo o donna, parlamentare o dipendente, collaboratore o semplice visitatore, possa fare riferimento, a differenza invece dell'osservanza di consuetudini divenute ormai norma, come nel caso dell'obbligatorietà per i deputati di indossare la giacca per accedere alla Camera, il cui obbligo è esteso anche a dipendenti ed ospiti;

    l'istituzione è essa stessa il risultato di una tradizione secolare, portatrice di una sacralità che trova fondamento prima nello Statuto Albertino, poi nella nostra Costituzione, che ne sancisce il principio base di ogni istituzione democratica, secondo cui forma e sostanza sono strettamente collegate e, laddove una di esse viene meno, perisce la sua credibilità e fondamento;

    gli uffici del Parlamento, nel tempo, hanno trattato in maniera occasionale le problematiche di volta in volta emerse circa il rispetto della condizione formale del decoro istituzionale, in particolare per quanto riguarda l'abbigliamento da tenere, privi anche degli strumenti necessari volti al mantenimento delle formalità richieste nel rispetto dell'istituzione, come invece avviene anche nei Parlamenti di altri Paesi europei, in cui vi è un costante impegno nel preservare tale decoro che coincide con la sacralità dell'istituzione;

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

   a valutare l'opportunità di proseguire nelle attività, attualmente in corso, volte a disciplinare anche la formalità dell'esercizio del mandato del deputato e dell'accesso di chiunque nelle sedi della Camera sulla base di un assetto normativo che preveda:

    a) il rispetto del decoro formale, tramite il divieto indistinto per chiunque – parlamentare, collaboratore, dipendente o visitatore – dell'utilizzo di scarpe da ginnastica ogni qualvolta acceda nelle sedi della Camera;

    b) l'obbligo per i deputati, collaboratori, dipendenti e visitatori di sesso maschile di indossare sempre la cravatta.
9/Doc. VIII, n. 2/15. Caiata, Pietrella, Ciocchetti, Maerna, Matone, Gruppioni, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    nel bilancio interno della Camera dei deputati, come è ormai noto, non esiste una voce che faccia riferimento al decoro dell'istituzione e alla tutela della forma da osservare, alla quale chiunque ne frequenti le sedi, indistintamente dall'essere uomo o donna, parlamentare o dipendente, collaboratore o semplice visitatore, possa fare riferimento, a differenza invece dell'osservanza di consuetudini divenute ormai norma, come nel caso dell'obbligatorietà per i deputati di indossare la giacca per accedere alla Camera, il cui obbligo è esteso anche a dipendenti ed ospiti;

    l'istituzione è essa stessa il risultato di una tradizione secolare, portatrice di una sacralità che trova fondamento prima nello Statuto Albertino, poi nella nostra Costituzione, che ne sancisce il principio base di ogni istituzione democratica, secondo cui forma e sostanza sono strettamente collegate e, laddove una di esse viene meno, perisce la sua credibilità e fondamento;

    gli uffici del Parlamento, nel tempo, hanno trattato in maniera occasionale le problematiche di volta in volta emerse circa il rispetto della condizione formale del decoro istituzionale, in particolare per quanto riguarda l'abbigliamento da tenere, privi anche degli strumenti necessari volti al mantenimento delle formalità richieste nel rispetto dell'istituzione, come invece avviene anche nei Parlamenti di altri Paesi europei, in cui vi è un costante impegno nel preservare tale decoro che coincide con la sacralità dell'istituzione;

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di introdurre specifiche disposizioni volte a prevedere che l'abbigliamento dei deputati, dei dipendenti e di tutti gli altri frequentatori delle sedi della Camera sia consono alle esigenze di rispetto della dignità e del decoro dell'Istituzione.
9/Doc. VIII, n. 2/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Caiata, Pietrella, Ciocchetti, Maerna, Matone, Gruppioni, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    con deliberazione adottata il 4 ottobre 2022, n. 184, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera recante Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la delibera del 4 ottobre 2022 prevede, in particolare, che i deputati possano essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori scelti tra personale esterno all'amministrazione della Camera dei deputati, esclusivamente per lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare;

    la delibera prevede altresì che il rapporto di lavoro tra il deputato e il collaboratore può essere di tipo subordinato, autonomo professionale ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, che ha carattere fiduciario e intercorre esclusivamente e direttamente tra deputato e collaboratore, senza dare luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio con l'amministrazione della Camera;

    ai sensi della delibera, l'amministrazione della Camera provvede al pagamento diretto del trattamento economico dei collaboratori, nonché all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, avvalendosi di apposite dotazioni di spesa previste dal bilancio della Camera nonché di fondi tratti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 30 gennaio 2012, n. 185;

    ciascun deputato può avvalersi di collaboratori a tempo pieno o parziale, optando per una serie di fasce retributive espressamente disciplinate dalla delibera dal 4 ottobre 2022;

    qualora un deputato decida di non avvalersi di alcun collaboratore, il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato viene percepito interamente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la regolamentazione adottata colma la lacuna normativa esistente sino alla XVIII legislatura, ma resta lontana da quella adottata dai Parlamenti dei principali ordinamenti europei e dal Parlamento europeo, presso i quali esiste un fondo specifico e vincolato, adeguatamente finanziato;

    a fronte del riconoscimento della figura del collaboratore parlamentare accreditato, impone alla istituzione parlamentare che siano assicurate al lavoratore così inquadrato le libertà e gli strumenti essenziali per sostenere l'attività del deputato a partire: a) dalla libertà di accesso e movimento presso tutte le sedi della Camera in una misura almeno pari a quella riconosciuta agli iscritti nel Registro dei rappresentati di interesse in forza della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017; b) avere a disposizione una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze:

   a rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina https://www.camera.it/leg18/383?conoscerelacamera=386, il numero di deputati che si avvalgono di collaboratori accreditati;

   a rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina https://www.camera.it/leg18/383?conoscerelacamera=386, il numero di collaborazioni attive, specificando il regime di tempo pieno o parziale, la fascia retributiva e la tipologia di rapporto di lavoro;

   ad integrare la scheda personale online di ciascun deputato con l'indicazione dei nominativi dei collaboratori accreditati per ciascun deputato, con facoltà di indicare la mail istituzionale di contatto e il curriculum vitae di ciascun collaboratore;

   ad istituire, sul modello vigente presso il Parlamento europeo, un fondo vincolato e adeguatamente finanziato per la retribuzione dei collaboratori parlamentari, in modo tale che non vi siano legami tra le retribuzioni stesse e i rimborsi erogati ai deputati;

   a prevedere per il collaboratore accreditato una disciplina interna idonea a garantire:

    1) la libertà di accesso e movimento presso tutte le sedi della Camera in una misura almeno pari a quella riconosciuta agli iscritti nel registro dei rappresentanti di interessi in forza della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017;

    2) la disponibilità di una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora.
9/Doc. VIII, n. 2/16. Magi.


   La Camera,

   premesso che:

    con deliberazione adottata il 4 ottobre 2022, n. 184, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera recante Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la delibera del 4 ottobre 2022 prevede, in particolare, che i deputati possano essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori scelti tra personale esterno all'amministrazione della Camera dei deputati, esclusivamente per lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare;

    la delibera prevede altresì che il rapporto di lavoro tra il deputato e il collaboratore può essere di tipo subordinato, autonomo professionale ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, che ha carattere fiduciario e intercorre esclusivamente e direttamente tra deputato e collaboratore, senza dare luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio con l'amministrazione della Camera;

    ai sensi della delibera, l'amministrazione della Camera provvede al pagamento diretto del trattamento economico dei collaboratori, nonché all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, avvalendosi di apposite dotazioni di spesa previste dal bilancio della Camera nonché di fondi tratti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 30 gennaio 2012, n. 185;

    ciascun deputato può avvalersi di collaboratori a tempo pieno o parziale, optando per una serie di fasce retributive espressamente disciplinate dalla delibera dal 4 ottobre 2022;

    qualora un deputato decida di non avvalersi di alcun collaboratore, il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato viene percepito interamente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la regolamentazione adottata colma la lacuna normativa esistente sino alla XVIII legislatura, ma resta lontana da quella adottata dai Parlamenti dei principali ordinamenti europei e dal Parlamento europeo, presso i quali esiste un fondo specifico e vincolato, adeguatamente finanziato;

    a fronte del riconoscimento della figura del collaboratore parlamentare accreditato, impone alla istituzione parlamentare che siano assicurate al lavoratore così inquadrato le libertà e gli strumenti essenziali per sostenere l'attività del deputato a partire: a) dalla libertà di accesso e movimento presso tutte le sedi della Camera in una misura almeno pari a quella riconosciuta agli iscritti nel Registro dei rappresentati di interesse in forza della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017; b) avere a disposizione una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

   a valutare, per i profili rispettivamente interessati, l'adozione delle seguenti iniziative, ferme restando le esigenze di trasparenza, tutela dei diritti personali e valorizzazione delle professionalità dei collaboratori:

    rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina https://www.camera.it/leg18/383?conoscerelacamera=386, il numero di deputati che si avvalgono di collaboratori accreditati;

    rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina https://www.camera.it/leg18/383?conoscerelacamera=386, il numero di collaborazioni attive, specificando il regime di tempo pieno o parziale, la fascia retributiva e la tipologia di rapporto di lavoro;

    integrare la scheda personale online di ciascun deputato con l'indicazione dei nominativi dei collaboratori accreditati per ciascun deputato, con facoltà di indicare la mail istituzionale di contatto e il curriculum vitae di ciascun collaboratore;

    proseguire nell'approfondimento della posizione economica dei collaboratori dei deputati e delle relative misure finanziarie, secondo linee di sostenibilità e semplificazione;

    valutare per il collaboratore accreditato:

     1) una rivisitazione della disciplina per meglio contemperare l'esigenza di supporto funzionale, connessa al ruolo dei collaboratori rispetto all'esercizio del mandato parlamentare nell'ambito di una complessiva analisi volta anche a una semplificazione e razionalizzazione del tipo di accesso;

     2) la disponibilità di una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora, compatibilmente con la verifica degli oneri connessi al reperimento degli ulteriori spazi.
9/Doc. VIII, n. 2/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Magi.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'ambito dei provvedimenti collegati alla pandemia da COVID-19 erano state previste limitazioni all'accesso al servizio mensa,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

essendo terminata l'emergenza pandemica, a consentire l'accesso al servizio mensa a favore delle figure professionali che abbiano in essere un contratto di lavoro o collaborazione a qualunque titolo presso i Gruppi parlamentari.
9/Doc. VIII, n. 2/17. De Maria, Vaccari, Foti.


   La Camera,

   premesso che:

    a seguito della dismissione di alcune sedi della Camera dei deputati si è proceduto ad una riduzione della dotazione di spazi ad uso ufficio a favore dei parlamentari e dei loro collaboratori,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

ad individuare nuovi spazi ad uso ufficio da assegnare ai parlamentari che scelgono di avvalersi di collaboratori regolarmente accreditati garantendo a quest'ultimi adeguate postazioni informatiche.
9/Doc. VIII, n. 2/18. Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    a seguito della dismissione di alcune sedi della Camera dei deputati si è proceduto ad una riduzione della dotazione di spazi ad uso ufficio a favore dei parlamentari e dei loro collaboratori,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

ad individuare nuovi spazi ad uso ufficio da assegnare ai parlamentari che scelgono di avvalersi di collaboratori regolarmente accreditati garantendo a quest'ultimi adeguate postazioni informatiche, compatibilmente con la verifica degli oneri connessi al reperimento degli ulteriori spazi.
9/Doc. VIII, n. 2/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15, comma 3, del Regolamento della Camera prevede che per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziarlo a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza;

    il personale dei Gruppi parlamentari contribuisce, in maniera costante ed indispensabile, all'attività dei medesimi Gruppi, nell'ambito delle loro essenziali funzioni previste dalla Costituzione e dal Regolamento della Camera dei deputati;

    le condizioni professionali in cui operano i suesposti lavoratori, riconducibili anche alla tipologia dei contratti di lavoro a termine — peraltro dopo reiterati rinnovi — richiede un intervento al fine di garantire la continuità della prestazione lavorativa del dipendente attualmente in servizio, evitando di dissipare le peculiari specificità professionali acquisite nell'ambito dell'attività parlamentare,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

   ad assicurare ai dipendenti di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 la continuità lavorativa nel passaggio da una legislatura all'altra;

   a valutare l'opportunità di abrogare l'articolo 1, comma 3, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 2 del 2018, che dispone la soppressione dell'elenco di cui all'Allegato B alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 e della relativa disciplina a decorrere dal 23 marzo 2028;

   a rimodulare, per il personale di cui all'articolo 5 della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012, il rapporto numerico deputati/dipendenti al fine di garantire almeno la stessa capacità occupazionale di cui alle legislature precedenti;

   a valutare l'opportunità di procedere a una accurata e puntuale verifica dei nominativi contenuti nell'Allegato B ancora in forza lavorativa presso i Gruppi parlamentari ovvero presso le segreterie degli Uffici di Presidenza e dei Presidenti di Giunte e Commissioni e di adottare le opportune iniziative volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali, delle competenze e delle professionalità acquisite nel tempo.
9/Doc. VIII, n. 2/19. De Maria, Vaccari, Foti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15, comma 3, del Regolamento della Camera prevede che per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziarlo a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza;

    il personale dei Gruppi parlamentari contribuisce, in maniera costante ed indispensabile, all'attività dei medesimi Gruppi, nell'ambito delle loro essenziali funzioni previste dalla Costituzione e dal Regolamento della Camera dei deputati;

    le condizioni professionali in cui operano i suesposti lavoratori, riconducibili anche alla tipologia dei contratti di lavoro a termine — peraltro dopo reiterati rinnovi — richiede un intervento al fine di garantire la continuità della prestazione lavorativa del dipendente attualmente in servizio, evitando di dissipare le peculiari specificità professionali acquisite nell'ambito dell'attività parlamentare,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

   ad assicurare ai dipendenti di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 la continuità lavorativa nel passaggio da una legislatura all'altra;

   a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a valorizzare le competenze professionali acquisite dai soggetti iscritti all'Allegato B della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 e a consolidarne la continuità occupazionale.
9/Doc. VIII, n. 2/19. (Testo modificato nel corso della seduta)De Maria, Vaccari, Foti.


   La Camera,

   premesso che:

    le restituzioni effettuate dalla Camera al bilancio dello Stato, a partire dal 2013, ammontano a 500 milioni di euro, di cui 300 milioni sono stati restituiti nella XVIII legislatura. Una significativa restituzione di risorse finanziarie al bilancio dello Stato cui è stato possibile procedere grazie ad una politica di contenimento e di razionalizzazione della spesa di funzionamento realizzata dall'istituzione medesima;

    gli eventi alluvionali del mese di maggio 2023 continuano a determinare situazioni diffuse di grave disagio economico, sociale e personale nei comuni interessati ed evidenziano dunque la necessità di attivare gli strumenti procedurali e normativi che consentano alla Camera dei deputati di concorrere fattivamente, attraverso risorse originariamente destinate al proprio funzionamento, al sostegno delle popolazioni colpite da quegli eventi,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

ad assumere iniziative al fine di destinare eventuali risparmi del bilancio dalla Camera dei deputati alla ricostruzione dei territori e al sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023.
9/Doc. VIII, n. 2/20. De Maria, Vaccari, Cavandoli, Davide Bergamini, Foti, Buonguerrieri.


   La Camera,

   premesso che:

    le restituzioni effettuate dalla Camera al bilancio dello Stato, a partire dal 2013, ammontano a 500 milioni di euro, di cui 300 milioni sono stati restituiti nella XVIII legislatura. Una significativa restituzione di risorse finanziarie al bilancio dello Stato cui è stato possibile procedere grazie ad una politica di contenimento e di razionalizzazione della spesa di funzionamento realizzata dall'istituzione medesima;

    gli eventi alluvionali del mese di maggio 2023 continuano a determinare situazioni diffuse di grave disagio economico, sociale e personale nei comuni interessati ed evidenziano dunque la necessità di attivare gli strumenti procedurali e normativi che consentano alla Camera dei deputati di concorrere fattivamente, attraverso risorse originariamente destinate al proprio funzionamento, al sostegno delle popolazioni colpite da quegli eventi,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare la possibilità, sulla base dei risultati della gestione dell'esercizio in corso, che troveranno evidenza nel relativo conto consuntivo, di destinare le risorse che eventualmente si renderanno disponibili alla ricostruzione dei territori e al sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023.
9/Doc. VIII, n. 2/20. (Testo modificato nel corso della seduta)De Maria, Vaccari, Cavandoli, Davide Bergamini, Foti, Buonguerrieri.


   La Camera,

   premesso che:

    con deliberazione adottata il 4 ottobre 2022, n. 184, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera recante Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 30 gennaio 2012, n. 185;

    la delibera del 4 ottobre 2022 prevede, in particolare, che i deputati possano essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori scelti tra personale esterno all'amministrazione della Camera dei deputati, esclusivamente per lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare;

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a disciplinare l'accesso dei collaboratori parlamentari regolarmente accreditati presso le sedi della Camera in una misura almeno pari a quella riconosciuta agli iscritti nel registro dei rappresentanti di interessi in forza della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017.
9/Doc. VIII, n. 2/21. De Maria, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    con deliberazione adottata il 4 ottobre 2022, n. 184, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera recante Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 30 gennaio 2012, n. 185;

    la delibera del 4 ottobre 2022 prevede, in particolare, che i deputati possano essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori scelti tra personale esterno all'amministrazione della Camera dei deputati, esclusivamente per lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare;

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare una rivisitazione della disciplina per meglio contemperare l'esigenza di supporto funzionale, connessa al ruolo dei collaboratori rispetto all'esercizio del mandato parlamentare nell'ambito di una complessiva analisi volta anche a una semplificazione e razionalizzazione del tipo di accesso.
9/Doc. VIII, n. 2/21. (Testo modificato nel corso della seduta)De Maria, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    negli anni passati per affrontare la situazione emergenziale provocata dalla pandemia da COVID-19, la Camera ha attivato con successo esperienze di lavoro da remoto che hanno accelerato e consentito l'introduzione di importanti ed efficaci strumenti di innovazione come la presentazione in forma digitale di proposte di legge, emendamenti o atti di sindacato ispettivo;

    da tempo è possibile seguire in diretta, attraverso il web, le sedute dell'Assemblea e delle Commissioni; così come partecipare da remoto alle audizioni previste nel corso dell'istruttoria legislativa;

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di accrescere i servizi e gli strumenti per l'attività parlamentare svolta da remoto attraverso le piattaforme digitali a disposizione dei Gruppi parlamentari e dei dipendenti degli stessi.
9/Doc. VIII, n. 2/22. De Maria, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    la dotazione del contributo unico ai Gruppi parlamentari è immutata da diversi anni e che nell'ultimo decennio si è comunque ridotta nel corso degli anni rispetto all'importo stanziato nel bilancio per l'anno 2014;

    come emerge dalla consultazione dei bilanci dei Gruppi parlamentari, allegati al documento del bilancio della Camera dei deputati, la spesa per personale e per collaborazioni è la voce più rilevante di spesa dei Gruppi parlamentari;

    la riduzione del numero dei deputati sta ampliando la necessità da parte dei gruppi parlamentari di avvalersi di prestazioni lavorative e consulenze al fine di poter meglio supportare il maggior lavoro richiesto ai deputati rispetto al passato;

    il bilancio per l'anno 2023 prevede di chiudere con un avanzo di amministrazione di circa 316 milioni di euro;

    l'efficiente funzionamento dei gruppi parlamentari è indispensabile per consentire di svolgere al meglio il lavoro legislativo, ispettivo e di indirizzo politico da parte della Camera e dei singoli deputati;

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, nell'ambito delle rispettive competenze

a valutare la possibilità di un'integrazione della quota corrisposta ai Gruppi parlamentari sotto forma di contributo unico, fermo il rispetto dei criteri di buona amministrazione che ormai da anni consentono alla Camera dei deputati di chiudere i propri bilanci con rilevanti avanzi di amministrazione mantenendo immutata la dotazione annuale da parte dello Stato.
9/Doc. VIII, n. 2/23. Benigni, Patriarca.


   La Camera,

   premesso che:

    il Regolamento della Camera dei deputati attribuisce espressamente ai presidenti dei Gruppi parlamentari numerose e rilevanti funzioni;

    alla luce di tali disposizioni il presidente di Gruppo parlamentare deve essere considerato dal punto di vista funzionale una figura istituzionale indispensabile per lo svolgimento di numerose attività inerenti il lavoro parlamentare;

invita l'Ufficio di Presidenza

a valutare la possibilità di applicare anche ai presidenti di Gruppo parlamentare e ai presidenti delle componenti politiche costituite all'interno del Gruppo misto le disposizioni di cui all'articolo 1 della delibera n. 45 del 1997.
9/Doc. VIII, n. 2/24. Nevi, Patriarca.


   La Camera,

   premesso che:

    il funzionamento interno e l'attività amministrativa della Camera dei deputati sono regolati da delibere dell'Ufficio di Presidenza;

    come stabilito dall'articolo 12 del Regolamento della Camera tra le materie oggetto delle decisioni regolatorie dell'Ufficio di Presidenza sono ricompresi temi di grande rilevanza quali, ad esempio la contabilità interna, l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti, strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari;

    alcune tematiche sono state oggetto, nel corso degli anni, di diverse delibere;

    ad oggi non è disponibile un sistema di consultazione delle delibere adottate dall'Ufficio di Presidenza nel testo vigente

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare, nell'ambito delle rispettive competenze, la possibilità di realizzare un sistema di consultazione che consenta ai deputati di poter accedere alle delibere dell'Ufficio di Presidenza nel testo vigente.
9/Doc. VIII, n. 2/25. Patriarca.


   La Camera,

   premesso che:

    sotto la Presidenza della Camera dei deputati della scorsa legislatura è stata tenacemente portata avanti la riforma del trattamento previdenziale dei deputati, meglio noto come assegno vitalizio, nell'intento di avvicinare la loro determinazione a quella prevista per cittadini, mitigando così una condizione di ingiustificato privilegio;

    tale intento, come noto, ha condotto l'allora Ufficio di Presidenza ad approvare la deliberazione n. 14 del 2018, con cui è stata disposta la rideterminazione, secondo il metodo di calcolo contributivo, della misura degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è stato, conseguentemente, rideterminato l'importo degli assegni, con un intervento che, in prima applicazione, ha interessato circa 2.100 trattamenti previdenziali;

    al fine di rendere maggiormente equa la predetta rideterminazione, l'articolo 1, commi da 7 a 7-octies, della deliberazione n. 14 del 2018, e successive modificazioni, ha anche previsto che l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei deputati Questori, possa incrementare, su domanda degli interessati, l'importo dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi della deliberazione stessa, al sussistere di determinati presupposti;

    tra i presupposti che legittimano un incremento, rilevano solo quelli tipizzati dalla citata deliberazione (articolo 1, comma 7) afferenti a un particolare stato di salute o a una specifica condizione reddituale del titolare o dei familiari, tutti comunque da comprovare con relativa documentazione, e sottoposti all'accertamento e alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza;

    la nuova disciplina dei vitalizi vigente alla Camera, risulta dunque motivo di orgoglio per questo ramo del Parlamento nonché un importante traguardo di civiltà che ha scardinato un sistema definito di «casta» nel quale risultava marcatamente contrapposta la condizione dei rappresentanti politici con il resto della cittadinanza, soprattutto a seguito delle rigide riforme al sistema pensionistico degli ultimi decenni;

    la Camera con questa deliberazione, oltre a far risparmiare allo Stato 40 milioni di euro annui, ha attenuato dunque un inevitabile risentimento sociale verso una classe politica che soprattutto a partire dal 2011 ha richiesto ai cittadini importanti sacrifici e non solo sotto il profilo previdenziale, senza limitare in alcun modo la propria condizione;

   considerato che:

    al Senato della Repubblica, tuttavia, si è registrato un deprecabile smantellamento dell'impianto della deliberazione del 16 ottobre che ha sancito, al pari della Camera, il taglio di questo odioso privilegio;

    la restaurazione del vecchio sistema dei vitalizi oltre a far perdere risorse pubbliche, compromette il tentativo di avvicinare le Istituzioni ai cittadini, in un periodo storico in cui risulta tangibile la crisi della rappresentanza politica, come dimostra il significativo dato dell'astensionismo nelle ultime competizioni elettorali;

    la soppressione del taglio dei vitalizi rappresenta un segnale assolutamente negativo in un Paese i cui cittadini stanno ancora subendo gli effetti devastanti di una pandemia e quelli collegati a un conflitto in corso in Ucraina che non accenna a placarsi e che comporta conseguenze tangibili nella vita economica e sociale del Paese,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

all'assunzione di una posizione ferma e rigorosa rispetto al mantenimento della deliberazione n. 14 del 2018, al fine di contrastare e di reagire ad ogni eventuale tentativo demolitorio, anche di carattere parziale.
9/Doc. VIII, n. 2/26. Francesco Silvestri, Baldino, Santillo, Fenu, Auriemma, Cappelletti, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    la determinazione dell'indennità e della diaria spettanti ai membri del Parlamento è disciplinata dalla legge n. 1261 del 31 ottobre 1965. L'articolo 1, infatti, stabilisce che l'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato, è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. La disposizione assegna poi agli Uffici di Presidenza delle due Camere la competenza a determinare l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate;

    in merito all'adeguamento dell'indennità al citato parametro, dal 2006 sono state approvate delle delibere biennali dagli Uffici di Presidenza della Camera e del Senato che hanno previsto la non applicazione dell'aggiornamento in questione. Tale scelta, che sicuramente ha consentito importanti risparmi a bilancio statale, è tuttavia lasciata alla discrezionalità politica, che può «legittimamente» procedere all'adeguamento, con rilevanti conseguenze economiche per le casse pubbliche. Infatti, lo sblocco dell'adeguamento, ad oggi, potrebbe portare a un'integrazione dell'indennità parlamentare di circa 6.000 euro;

   considerato che:

    il contesto sociale ed economico in cui ci troviamo, caratterizzato dagli effetti recessivi di una pandemia e da un conflitto ucraino-russo, responsabile di un drammatico aumento dei costi dell'energia e delle materie prime, ha comportato per i cittadini sacrifici e ristrettezze significative;

    i rappresentati dei cittadini hanno il dovere di testimoniare al Paese, soprattutto in questo periodo storico di recessione economica, il loro impegno al contenimento dei costi della politica, assumendo ogni misura volta a questo fine, anche in riferimento all'indennità parlamentare;

    una delle prime misure da intraprendere è quella di rendere il «blocco» all'adeguamento dell'indennità di mandato con la retribuzione spettante ai magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, strutturale e permanente, sottraendolo in tal modo alla scelta discrezionale dei componenti del Collegio e degli Uffici di Presidenza, che può mutare nel tempo,

invita l'Ufficio di Presidenza

a valutare l'opportunità di farsi promotore, tramite le opportune intese con il Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica di una proposta normativa volta a sostituire il riferimento normativo ai «magistrati con funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate» (di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 1261 del 1965), con un riferimento a dipendenti della pubblica amministrazione il cui trattamento complessivo massimo annuo lordo risulti radicalmente inferiore e, comunque, invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a non procedere all'adeguamento periodico degli importi delle indennità parlamentari, se non per una loro riduzione.
9/Doc VIII, n. 2/27. Francesco Silvestri, Baldino, Santillo, Fenu, Auriemma, Cappelletti, Morfino.

(Inammissibile limitatamente alla prima parte del dispositivo fino alle parole «e, comunque,»)


   La Camera,

   premesso che:

    ridurre il consumo di carta è un'azione positiva per salvaguardare l'ambiente e proteggere le risorse boschive del nostro pianeta;

    la sensibilizzazione dei cittadini sul consumo della carta serve a risparmiare risorse preziose come l'acqua e l'energia necessaria ai procedimenti produttivi;

    occorre ridurre il consumo di carta per vivere in modo sostenibile, incentivando l'uso del formato elettronico per la consultazione dei documenti in alternativa alla carta;

    la Camera dei deputati utilizza ancora molta documentazione in formato cartaceo, con un grande utilizzo di carta, come ad esempio i menu cartacei in uso al ristorante interno di Montecitorio;

    molti ristoranti e locali pubblici, oltre un anno fa, alla loro riapertura dopo i primi mesi della pandemia, avevano scelto di rinunciare ai loro vecchi menu di carta in favore di più moderni e igienici QR code, i quadratini da inquadrare con il proprio smartphone per aprire un link;

    il QR code permetterebbe, nel caso del ristorante interno alla Camera dei deputati, di essere «contactless» e risparmiare carta perché non vi sarebbe più bisogno di stampare i menù giornalieri del ristorante interno di Montecitorio,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza:

   a valutare in merito al consumo di carta all'interno della Camera dei deputati d'intraprendere nuove iniziative per la sua riduzione;

   a valutare tutte le iniziative necessarie per la diminuzione dell'utilizzo della carta a partire dall'utilizzo del QR code per la consultazione del menù del ristorante interno di Montecitorio, in un'ottica di risparmio di risorse.
9/Doc VIII, n. 2/28. Marianna Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Unione europea, con la cosiddetta «Direttiva SUP — Single-Use-Plastics», recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, ha previsto specifiche iniziative destinate alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

    a giugno si è conclusa a Parigi la seconda riunione del comitato intergovernativo di negoziazione (INC2), l'appuntamento del lungo percorso che dovrebbe portare i leader mondiali a definire entro il 2024 un trattato globale sulla plastica;

    è ormai evidente nel panorama comunitario e nazionale come la prevenzione nella produzione dei rifiuti sia il modo più efficace per incrementare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente e sugli ecosistemi;

    tuttavia, occorrono misure di rafforzamento, a cominciare dalla diffusione di modelli comportamentali virtuosi e buone pratiche, purtroppo considerate ancora marginali rispetto all'obiettivo primario della prevenzione;

    l'Italia è il primo Paese in Europa per il consumo di acqua minerale in bottiglie di plastica, con circa 11 miliardi di bottiglie di plastica all'anno;

   considerato che:

    nei palazzi di Montecitorio da diversi anni erano presenti nelle aree comuni le colonnine erogatrici dell'acqua che, oltre a rappresentare un beneficio per i lavoratori e i deputati, limitavano in maniera significativa l'uso complessivo della plastica;

    dalla fine della scorsa legislatura le suddette colonnine risultano fuori uso per sopravvenuti problemi di natura sanitaria,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a risolvere i problemi che hanno condotto alla sospensione dell'uso delle colonnine erogatrici di acqua in modo da ripristinare la fornitura.
9/Doc VIII, n. 2/29. Ilaria Fontana, L'Abbate, Pavanelli, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    con la legge europea sul clima, che costituisce uno degli assi portanti del Green Deal europeo, le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri si sono impegnati ad adottare le misure necessarie a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, con un obiettivo intermedio di riduzione netta delle emissioni inquinanti del 55 per cento entro il 2030;

    l'impennata dei prezzi dell'energia elettrica alla quale stiamo assistendo ormai da svariati mesi è legata soprattutto all'andamento del costo del gas su scala internazionale;

    come noto, il nostro Paese è dipendente dalle importazioni di gas dall'estero per soddisfare il proprio fabbisogno energetico e il gas in arrivo dalla Russia rappresenta un elemento centrale del sistema di approvvigionamento;

    tra i principali Paesi europei il nostro è quello più esposto al rincaro di questa commodity dal momento che ha un mix energetico che privilegia tale fonte e che, per oltre la metà, viene utilizzata per la generazione elettrica;

    il conflitto in Ucraina ha, poi, ulteriormente acuito l'instabilità per il settore energetico e alterato in modo significativo le forniture di gas naturale del futuro prossimo;

    la domanda riferibile alle pubbliche amministrazioni ammonta a 4,5 terawattora, a cui si aggiungono 6 terawattora di illuminazione pubblica. Un livello di fabbisogno che rappresenta circa il 3,5-4 per cento della richiesta elettrica nazionale;

    una fornitura di energia 100 per cento rinnovabile acquistata tramite PPA, ovvero contratti di lungo periodo, significherebbe non solo contenere gli aumenti delle bollette energetiche e salvaguardare i conti delle Istituzioni e delle amministrazioni pubbliche, ma altresì ridurre le spese per le importazioni, la dipendenza dai Paesi produttori di combustibili fossili e la concorrenza sul mercato di altri Paesi nonché, infine, contribuirebbe a fornire un esempio virtuoso nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione nazionali ed europei;

    gli ambiziosi target europei e nazionali in tema di energie rinnovabili, inoltre, possono essere raggiunti solo attraverso un deciso sostegno allo sviluppo della domanda di energia verde, in cui pertanto risulta cruciale il ruolo svolto dalla pubblica amministrazione tramite, ad esempio, il soddisfacimento dei propri volumi di domanda elettrica attuali e prospettici da energia prodotta da fonti pulite;

   considerato che:

    in questo quadro la Camera dalla scorsa legislatura ha intrapreso un percorso di razionalizzazione delle spese che deve puntare anche al potenziamento dell'utilizzo delle fonti rinnovabili per l'approvvigionamento energetico,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

ad acquistare energia elettrica 100 per cento certificata rinnovabile attraverso accordi commerciali di lungo periodo, nell'ottica di accelerare il processo di transizione ecologica, di favorire il raggiungimento degli obiettivi al 2030 stabiliti a livello comunitario nonché di ridurre le emissioni di gas serra derivanti dallo svolgimento delle proprie attività.
9/Doc. VIII, n. 2/30. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    la violenza di genere indica tutte quelle forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone, comprese quelle discriminate in base al sesso;

    la normativa contro la violenza di genere persegue tre obiettivi principali: prevenire i reati, punire i colpevoli, proteggere le vittime. Con l'introduzione nel 2009 del reato di atti persecutori-stalking, fino alla legge sulle «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere», risultano infatti rafforzati la tutela giudiziaria e il sostegno alle vittime;

    la normativa, aggiornata con la legge n. 69 del 2019 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, rientra interamente nel quadro delineato dalla Convenzione di Istanbul (2011), primo strumento internazionale giuridicamente vincolante «sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica»;

    sono stati inoltre messi in campo molteplici interventi per contrastare quella che è divenuta una vera piaga sociale. Infatti sono state stanziate a livello nazionale le risorse per finanziare un Piano d'azione antiviolenza e la rete di case-rifugio, per la formazione sulle tecniche di ascolto e approccio alle vittime, per la valutazione del rischio e individuazione delle misure di protezione, nonché un inasprimento della disciplina penale;

    anche sui territori le prefetture promuovono, dove emergono i bisogni e le esigenze, iniziative di informazione e sensibilizzazione per combattere sul nascere la violenza di genere: formazione nelle scuole, corsi di formazione per gli operatori delle strutture sociosanitarie, per migliorare la prima accoglienza, forme di collaborazione con gli enti locali e le associazioni per potenziare il sostegno alle vittime, task force e gruppi di lavoro per pianificare le iniziative e divulgare le best practice, creazione di sportelli di ascolto;

   considerato che:

    la Camera dei deputati lo scorso mese è stata diretta spettatrice di una vicenda molto dolorosa che ha riguardato la sua comunità, quella di una donna che svolgeva la sua funzione di ufficiale di pubblica sicurezza per la nostra istituzione, uccisa da un suo collega con inaudita violenza;

    la vicenda ha scosso gli animi di tutti, facendo nascere nella coscienza comune la domanda se in qualche modo questa tragedia poteva essere evitata e cioè se all'interno di questa istituzione, da modello per l'esterno, si possano adottare misure specifiche per prevenire situazioni di questo tipo e quindi contrastare la violenza di genere;

    tra i possibili interventi, si potrebbe prevedere l'istituzione nei locali della Camera di uno sportello che offra assistenza e sostegno, magari fornita da associazioni di volontariato attive sul problema, a chi viva in una condizione di vessazione o sia vittima di atti di discriminazione e di violenza di genere di natura psicologica, fisica, economica, domestica, intra ed extrafamiliare;

    la promozione di questo sportello oltre ad aiutare le possibili vittime all'interno di questa istituzione, può servire anche come modello da replicare nelle altre pubbliche amministrazioni e nelle realtà aziendale, al fine di favorire in maniera ferma e corale il contrasto a uno dei fenomeni purtroppo più in crescita nella nostra società, stando alle cronache giudiziarie, quale la violenza di genere,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di istituire negli spazi della Camera dei deputati, uno sportello antiviolenza di genere, aperto al pubblico, attraverso il supporto di associazioni specializzate su questa tematica.
9/Doc. VIII, n. 2/31. Ascari, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il tema dell'eco-sostenibilità è più attuale che mai e in tutto il mondo si punta il dito contro le maggiori cause inquinanti, tra queste, anche l'uso smodato di veicoli a motore;

    nella scorsa legislatura molti deputati hanno scelto la «mobilità green» per gli spostamenti quotidiani casa-lavoro, oggi abbiamo una Camera dei deputati più semplice, veloce ed efficiente: criteri necessari per una pubblica amministrazione che è chiamata a confrontarsi e a fare i conti con le sfide di modernizzazione e innovazione;

    attraverso l'innovazione abbiamo anche applicato quegli aspetti della nostra vita quotidiana e oggi possiamo affermare che la Camera dei deputati è diventata una «Camera green» considerato che molti parlamentari e dipendenti hanno cercato di perseguire l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto per migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo;

    negli ultimi anni sono aumentati i deputati e i dipendenti che hanno fatto una scelta green favorendo concretamente la diffusione dell'uso della bicicletta, come alternativa all'uso dell'automobile privata e negli ultimi mesi, si è favorito maggiormente lo sviluppo e l'accessibilità alla ciclabilità, come mobilità alternativa all'uso del veicolo individuale motorizzato;

   considerato che:

    con l'incremento della modalità di spostamento in bici, risulta essere insufficiente l'area da adibire a parcheggio delle bici all'interno degli spazi destinati all'autorimessa,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dello spazio esterno di piazza del Parlamento, limitrofo a via della Missione e già delimitato dalle fioriere, un'area dedicata ma non custodita, da adibire al posteggio delle biciclette e dei monopattini, con l'installazione di apposite rastrelliere.
9/Doc. VIII, n. 2/32. Fede, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    nella scorsa legislatura in occasione dei trent'anni dalle stragi in cui hanno perso la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e a quarant'anni dagli assassinii di Pio La Torre e di Carlo Alberto dalla Chiesa, la Camera dei deputati ha proposto un percorso fotografico dedicato a questi uomini delle Istituzioni, agli agenti e ai congiunti che con loro hanno testimoniato «A testa alta», a costo delle loro stesse vite, il valore della legalità democratica, sancito dalla Costituzione;

    la mostra, accessibile agli alunni delle scuole e ai cittadini in visita alla Camera, ha riscosso un particolare apprezzamento, al punto da indurre a una sua proroga inizialmente sino al 2 giugno 2023, ma poi a una sua prosecuzione per tutto il mese di luglio;

    questa iniziativa, dall'indiscusso valore simbolico, oltre a rendere omaggio ai volti più espressivi nella lotta alle mafie, conferma l'impegno di questa Istituzione nella promozione di azioni di sensibilizzazione verso una cultura di contrasto alla criminalità;

   tenuto conto che;

    sarebbe importante che questa testimonianza fosse sempre accesa nei palazzi della democrazia e della legalità, anche tenendo vivo il ricordo di tutti quei personaggi che nella storia, in modi e in ambiti diversi, hanno rappresentato un esempio di ribellione alla prevaricazione, alla violenza e alle crudeltà delle mafie,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a proseguire il percorso intrapreso con la mostra «A testa alta», promuovendo altre iniziative di natura artistica o divulgativa in cui si racconti la storia di quelle donne e quegli uomini che si sono dedicati allo smantellamento, anche culturale, del fenomeno mafioso.
9/Doc. VIII, n. 2/33. Cafiero De Raho, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'ultimo decennio si registra un'attenzione sempre crescente da parte dei consumatori per la sostenibilità ambientale, la genuinità dei cibi e il benessere animale. Quest'attenzione si traduce nell'acquisto di cibi biologici che più degli altri sul mercato certificano un certo livello di qualità e sicurezza;

    la coltivazione biologica, come molti studi dimostrano, rilascia nell'ambiente meno emissioni di gas serra favorendo il contrasto ai cambiamenti climatici oltre a preservare la biodiversità grazie al non uso di pesticidi;

    l'Italia peraltro è il paese dell'Unione europea con la più ampia superficie dedicata al biologico: poco meno di 2,2 milioni di ettari nel 2021, pari al 17,5 per cento del totale delle superfici agricole, ben al di sopra della media europea (9 per cento). Con questi numeri l'Italia si mette sulla buona strada per centrare l'obiettivo della strategia «Farm to Fork» di arrivare al 25 per cento di superfici dedicate al biologico entro il 2030. Crescono anche le esportazioni di prodotti bio italiani, rendendo anche questo settore del made in Italy sinonimo di qualità;

   considerato che:

    negli spazi comuni dei palazzi della Camera dei deputati, sono collocati dei distributori automatici di generi alimentari a beneficio di quanti vogliano profittare di uno snack durante la giornata o con essi vogliano sostituire il pasto;

    molti dipendenti preferiscono, anche perché affetti da particolari allergie o soggetti a specifici regimi alimentari, portarsi il pranzo da casa,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di integrare l'offerta degli snack nei distributori automatici, con alimenti biologici e di verificare la possibilità che in uno dei palazzi della Camera sia individuato uno spazio da dedicare ai lavoratori che optino di portarsi il pasto da casa.
9/Doc. VIII, n. 2/34. Caramiello, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto «decreto rilancio», allo scopo di favorire il decongestionamento del traffico delle aree urbane, ha previsto, per le imprese e le pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti, misure finalizzate alla riduzione del ricorso al mezzo di trasporto pubblico privato individuale. Tra le previsioni: l'obbligo di adottare annualmente il PSCL – piano spostamenti casa lavoro, la nomina di un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisioni, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile;

    il Ministro della transizione ecologica con decreto dell'11 maggio 2021 ha adottato le disposizioni attuative della citata norma, tra cui le attribuzioni e i compiti del mobility manager sia aziendale sia di area;

   atteso che:

    la Camera ha già avviato, al termine della scorsa legislatura, una prima analisi degli spostamenti dei dipendenti, attraverso l'invio di un questionario al personale;

    l'esigenza di favorire forme di mobilità sostenibile è sempre più avvertita dai deputati e dai dipendenti sia della Camera, che dei Gruppi parlamentari; appare, pertanto, opportuno implementare gli strumenti che in qualche misura le realizzino,

invita l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei deputati Questori, nel rispetto delle rispettive competenze:

   a portare a termine quanto prima la predisposizione del piano per la mobilità, nell'ambito delle funzioni di mobility manager già attribuite al consigliere responsabile del servizio per la sicurezza, che tenga conto delle specificità delle attività di supporto alla funzione parlamentare e che abbia riguardo alle esigenze dei deputati e di tutti i lavoratori che operano stabilmente presso le sedi della Camera;

   a prevedere la presentazione di una relazione annuale al Collegio dei Questori sullo stato di attuazione del piano degli spostamenti e dei suoi effetti sul miglioramento in termini di sostenibilità.
9/Doc. VIII, n. 2/35. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso della scorsa e della attuale legislatura si sono raggiunti traguardi importanti sul diritto delle deputate di poter allattare non solo nei palazzi di Montecitorio, ma anche in Aula;

    il riconoscimento di tale facoltà all'interno di un'istituzione come la Camera dei deputati, assume un significato simbolico molto importante non solo rispetto all'esempio che deve dare nella società, ma anche in merito al rispetto delle scelte riguardanti la genitorialità e al rientro a lavoro e alla accessibilità delle Istituzioni;

    pertanto, in occasione di eventi o cerimonie che si svolgano nelle aule o nei palazzi della Camera dei deputati, sarebbe opportuno consentire l'accesso anche ai figli minori di coloro che sono invitati ai predetti eventi, qualora lo desiderassero, affinché si compia un ulteriore passo in avanti, anche nell'ottica dell'abbattimento delle barriere tra le istituzioni e la società;

   tenuto conto che:

    l'accesso alle tribune è consentito ai minori solo se accompagnati mentre, per ragioni di sicurezza, non è consentito, in nessun caso, ai minori di anni 14,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare soluzioni affinché sia consentito l'accesso ai figli minori degli invitati ad eventi o cerimonie che si tengano nelle aule e nei palazzi della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 2/37. Sportiello, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso della scorsa e della attuale legislatura si sono raggiunti traguardi importanti sul diritto delle deputate di poter allattare non solo nei Palazzi di Montecitorio, ma anche in Aula;

    il riconoscimento di tale facoltà all'interno di un'istituzione come la Camera dei deputati, assume un significato simbolico molto importante in merito al valore del diritto all'allattamento e del rispetto della libertà di scelta della donna che rientrando a lavoro non voglia interromperlo;

    affinché tale significato sia compiuto, almeno all'interno della Camera dei deputati, si ritiene che tale facoltà debba essere riconosciuta anche alle ospiti e alle dipendenti di questa Amministrazione, dei Gruppi nonché alle collaboratrici che a vario titolo affiancano i deputati e le deputate nella loro azione parlamentare;

    sarebbe quindi opportuno adibire, pur riconoscendo e garantendo la possibilità di allattare ovunque si desideri farlo, una sala nei palazzi della Camera riservata alle dipendenti e alle ospiti, attrezzata per l'allattamento e per la cura del bambino, riconoscendo loro l'opportunità di dedicare il tempo necessario al nutrimento e all'accudimento del neonato, a cui si concede l'ingresso anche per tramite di un congiunto o di persona designata dalla madre;

   tenuto conto che:

    l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) raccomanda l'allattamento al seno in maniera esclusiva fino al compimento del sesto mese di vita del bambino, aggiungendo inoltre, che la percentuale di neonati allattati al seno scende drasticamente tra il terzo e il sesto mese di vita;

    la Camera dei deputati dovrebbe rappresentare un modello per tutti i datori di lavoro delle varie realtà lavorative presenti nel Paese,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare soluzioni e a ricercare spazi da adibire allo scopo esposto in premessa per le dipendenti e per le ospiti, valutando altresì di utilizzare anche il già esistente «spazio bimbi» sito a Palazzo Theodoli.
9/Doc. VIII, n. 2/38. Sportiello, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    da anni la Camera dei deputati porta avanti il progetto «dati.camera.it» il cui obiettivo principale è favorire il riuso dei dati della Camera dei deputati e la loro integrazione con altre raccolte informative, per promuovere la produzione di applicazioni web al fine di approfondire aspetti diversi e specifici di oltre 150 anni di vita parlamentare. Le Apps della Camera dei deputati che sono state così sviluppate costituiscono pertanto oggi un nuovo modo di navigare attraverso i dati conservati negli archivi della Camera, semplice, intuitivo e creativo. Utilizzando tecnologie innovative sono state realizzate pagine web interattive che consentono all'utente di riaggregare liberamente i dati in funzione dei propri scopi di approfondimento, sfruttando il patrimonio di relazioni semantiche tra essi e la più innovativa tecnologia web 2.0, in grado di trasformare i dati pubblicati dal Portale storico in vere e proprie applicazioni ricche di funzionalità;

    sempre al fine di consentire la massima pubblicità e trasparenza circa l'attività parlamentare, con l'avvio della XVIII legislatura la Camera ha offerto ai deputati un supporto informatico, un sito dedicato ai primi passi a Montecitorio e un'applicazione mobile, per aiutare soprattutto i neo eletti a orientarsi nelle attività in aula e nelle Commissioni. I lavori dell'Assemblea e delle Commissioni sono quindi diventati digitali con GeoCamera, consentendo a ciascun deputato di accedere ai documenti di seduta attraverso il proprio tablet, ampliando le funzioni già rilasciate attraverso l'app GeoComm diffusa a gennaio 2016: un'innovazione tecnologica che ha rappresentato un ulteriore passo verso la dematerializzazione nel lavoro legislativo, consentendo una razionalizzazione dei processi operativi e facilitando l'uso dei dispositivi mobili come strumenti agili per lo svolgimento dell'attività parlamentare;

    in particolare GeoCamera, app disponibile sia per dispositivi mobili Android che IOS, è dedicata in modo esclusivo ai deputati e disegnata per fornire accesso in mobilità e da remoto al principale set di funzioni e di informazioni legate allo svolgimento dell'attività parlamentare. Uno strumento capace di ridurre l'utilizzo di documenti cartacei rendendo gli stessi immediatamente disponibili in formato digitale. Attraverso questa app i deputati hanno accesso ai documenti delle singole sedute in Aula, delle Commissioni di cui sono parte, ma possono anche usufruire di supporto per la presentazione di proposte di legge ed emendamenti. Attraverso l'applicazione è possibile altresì accedere ai servizi di rassegna stampa quotidiana, all'elenco telefonico interno e alla web-tv della Camera. Sul sito dedicato all'avvio della legislatura invece gli eletti alla Camera possono ricevere informazioni su una serie di aspetti pratici, dall'apertura dei loro account dedicati all'utilizzo di alcuni servizi;

    stanti anche le esigenze legate alla pandemia da COVID-19, sin da marzo 2020 tale strumento è stato perfezionato e implementato ed invero il processo è proseguito sin dall'inizio della XIX Legislatura in corso, al punto di assistere ad un sempre maggiore uso – invero oggi indispensabile – di GeoEme, un'applicazione informatica, integrata in GeoCamera, per dispositivi fissi e mobili, che consente di presentare proposte emendative e questioni incidentali in Assemblea in formato digitale e di seguirne l'iter, effettuando operazioni come i ricorsi avverso l'inammissibilità dichiarata in sede referente e altre. La stessa applicazione consente altresì, quando il Servizio Assemblea stabilisce il termine per la presentazione di emendamenti a provvedimenti all'esame dell'Assemblea, che i delegati dei gruppi parlamentari possano ripresentare emendamenti previamente esaminati in sede referente. Similmente, i delegati dei gruppi possono presentare in Assemblea proposte emendative e contestualmente segnalarle, qualora ricorrano i presupposti per l'applicabilità dell'articolo 85-bis del Regolamento,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

ad implementare il progetto di dematerializzazione nel lavoro legislativo attraverso GeoEme, in particolare prevedendo che ivi siano immediatamente disponibili i fascicoli emendamenti e tutte le proposte emendative in formato digitale, sì da consentire ai delegati dei gruppi parlamentari una razionalizzazione dei processi operativi e facilitare l'uso dei dispositivi digitali come strumenti agili per il supporto allo svolgimento dell'attività parlamentare, oltreché strumento capace di ridurre l'utilizzo di documenti cartacei.
9/Doc. VIII, n. 2/39. Dell'Olio, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    al fine di consentire la massima pubblicità e trasparenza circa l'attività parlamentare, nonché la razionalizzazione dei processi operativi in special modo per la parte legislativa, con l'avvio della XVIII legislatura la Camera ha offerto ai deputati un supporto informatico, un sito dedicato ai primi passi a Montecitorio e un'applicazione mobile, per aiutare soprattutto i neo eletti a orientarsi nelle attività in aula e nelle Commissioni;

    i lavori dell'Assemblea e delle Commissioni sono quindi diventati digitali con GeoCamera, consentendo a ciascun deputato di accedere ai documenti di seduta attraverso il proprio tablet, ampliando le funzioni già rilasciate attraverso l'app GeoComm diffusa a gennaio 2016: un'innovazione tecnologica che ha rappresentato un ulteriore passo verso la dematerializzazione nel lavoro legislativo, consentendo una razionalizzazione dei processi operativi e facilitando l'uso dei dispositivi mobili come strumenti agili per lo svolgimento dell'attività parlamentare;

    in particolare GeoCamera, app disponibile sia per dispositivi mobili Android che IOS, è dedicata in modo esclusivo ai deputati e disegnata per fornire accesso in mobilità e da remoto al principale set di funzioni e di informazioni legate allo svolgimento dell'attività parlamentare. Uno strumento capace di ridurre l'utilizzo di documenti cartacei rendendo gli stessi immediatamente disponibili in formato digitale;

    attraverso questa app i deputati hanno accesso ai documenti delle singole sedute in Aula, delle Commissioni di cui sono parte, ma possono anche usufruire di supporto per la presentazione di proposte di legge ed emendamenti. Attraverso l'applicazione è possibile altresì accedere ai servizi di rassegna stampa quotidiana, all'elenco telefonico interno e alla web-tv della Camera;

   considerato che:

    stanti anche le esigenze legate alla pandemia da COVID-19, sin da marzo 2020 tale strumento è stato perfezionato e implementato, consentendone l'accesso e l'uso altresì da parte dei delegati dei gruppi parlamentari autorizzati al deposito di proposte emendative ed atti di sindacato ispettivo;

    invero, il processo è proseguito sin dall'inizio della XIX Legislatura in corso, al punto di assistere ad un sempre maggiore uso – invero oggi indispensabile – di GeoEme, un'applicazione informatica, integrata in GeoCamera, per dispositivi fissi e mobili, che consente di presentare proposte emendative e questioni incidentali in Commissione ed in Assemblea in formato digitale e di seguirne l'iter, effettuando operazioni come i ricorsi avverso l'inammissibilità dichiarata in sede referente ovvero la cosiddetta segnalazione;

    la stessa applicazione consente, quando il Servizio Assemblea stabilisce il termine per la presentazione di emendamenti a provvedimenti all'esame dell'Assemblea, che i delegati dei gruppi parlamentari possano ripresentare emendamenti previamente esaminati in sede referente. Similmente, i delegati dei gruppi possono presentare in Assemblea proposte emendative e contestualmente segnalarle, qualora ricorrano i presupposti per l'applicabilità dell'articolo 85-bis del Regolamento;

    inoltre, al fine di rendere più efficiente l'applicazione GeoEme per trasparenza, digitalizzazione e razionalizzazione delle operazioni di supporto al processo legislativo, di recente è stato introdotto un sistema di notificazione via indirizzo di posta elettronica Camera attraverso cui vengono resi noti i termini ufficiali di scadenza per il deposito, ricorso o segnalazione dei diversi atti;

    al fine di consentire ai delegati dei gruppi parlamentari di operare in modo razionalizzato e dematerializzato nell'ambito dei diversi passaggi dell'iter legis,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

ad implementare il sistema GeoEme, in particolare prevedendo delle regole che assicurino, sia in Commissione che in Assemblea:

   la immediata contestualità tra adozione della decisione circa i termini di deposito, ricorso o segnalazione e l'operatività sul sistema da parte dei delegati dei gruppi parlamentari;

   il perfezionamento della notificazione dei termini di deposito, ricorso o segnalazione attraverso l'allegazione dei relativi testi ufficiali oggetto del messaggio stesso di notifica;

   un ragionevole tempo intercorrente tra la messa a disposizione digitale via posta elettronica e GeoEme del materiale di lavoro e la fissazione del termine per deposito, ricorso o segnalazione dello stesso.
9/Doc. VIII, n. 2/40. Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    al fine di consentire la massima pubblicità e trasparenza circa l'attività parlamentare, nonché la razionalizzazione dei processi operativi in special modo per la parte legislativa, con l'avvio della XVIII legislatura la Camera ha offerto ai deputati un supporto informatico, un sito dedicato ai primi passi a Montecitorio e un'applicazione mobile, per aiutare soprattutto i neo eletti a orientarsi nelle attività in aula e nelle Commissioni;

    i lavori dell'Assemblea e delle Commissioni sono quindi diventati digitali con GeoCamera, consentendo a ciascun deputato di accedere ai documenti di seduta attraverso il proprio tablet, ampliando le funzioni già rilasciate attraverso l'app GeoComm diffusa a gennaio 2016: un'innovazione tecnologica che ha rappresentato un ulteriore passo verso la dematerializzazione nel lavoro legislativo, consentendo una razionalizzazione dei processi operativi e facilitando l'uso dei dispositivi mobili come strumenti agili per lo svolgimento dell'attività parlamentare;

    in particolare GeoCamera, app disponibile sia per dispositivi mobili Android che IOS, è dedicata in modo esclusivo ai deputati e disegnata per fornire accesso in mobilità e da remoto al principale set di funzioni e di informazioni legate allo svolgimento dell'attività parlamentare. Uno strumento capace di ridurre l'utilizzo di documenti cartacei rendendo gli stessi immediatamente disponibili in formato digitale;

    attraverso questa app i deputati hanno accesso ai documenti delle singole sedute in Aula, delle Commissioni di cui sono parte, ma possono anche usufruire di supporto per la presentazione di proposte di legge ed emendamenti. Attraverso l'applicazione è possibile altresì accedere ai servizi di rassegna stampa quotidiana, all'elenco telefonico interno e alla web-tv della Camera;

   considerato che:

    stanti anche le esigenze legate alla pandemia da COVID-19, sin da marzo 2020 tale strumento è stato perfezionato e implementato, consentendone l'accesso e l'uso altresì da parte dei delegati dei gruppi parlamentari autorizzati al deposito di proposte emendative ed atti di sindacato ispettivo;

    invero, il processo è proseguito sin dall'inizio della XIX Legislatura in corso, al punto di assistere ad un sempre maggiore uso – invero oggi indispensabile – di GeoEme, un'applicazione informatica, integrata in GeoCamera, per dispositivi fissi e mobili, che consente di presentare proposte emendative e questioni incidentali in Commissione ed in Assemblea in formato digitale e di seguirne l'iter, effettuando operazioni come i ricorsi avverso l'inammissibilità dichiarata in sede referente ovvero la cosiddetta segnalazione;

    la stessa applicazione consente, quando il Servizio Assemblea stabilisce il termine per la presentazione di emendamenti a provvedimenti all'esame dell'Assemblea, che i delegati dei gruppi parlamentari possano ripresentare emendamenti previamente esaminati in sede referente. Similmente, i delegati dei gruppi possono presentare in Assemblea proposte emendative e contestualmente segnalarle, qualora ricorrano i presupposti per l'applicabilità dell'articolo 85-bis del Regolamento;

    inoltre, al fine di rendere più efficiente l'applicazione GeoEme per trasparenza, digitalizzazione e razionalizzazione delle operazioni di supporto al processo legislativo, di recente è stato introdotto un sistema di notificazione via indirizzo di posta elettronica Camera attraverso cui vengono resi noti i termini ufficiali di scadenza per il deposito, ricorso o segnalazione dei diversi atti;

    al fine di consentire ai delegati dei gruppi parlamentari di operare in modo razionalizzato e dematerializzato nell'ambito dei diversi passaggi dell'iter legis,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

   ferme restando le attribuzioni regolamentari e organizzative dei competenti organi, a prevedere soluzioni tecnologiche idonee a favorire sia in Commissione che in Assemblea un migliore coordinamento dei tempi tra la messa a disposizione digitale dei testi e i termini per le attività di competenza dei deputati e dei Gruppi parlamentari, con specifico riguardo ai seguenti aspetti:

    la immediata contestualità tra adozione della decisione circa i termini di deposito, ricorso o segnalazione e l'operatività sul sistema da parte dei delegati dei gruppi parlamentari;

    il perfezionamento della notificazione dei termini di deposito, ricorso o segnalazione attraverso l'allegazione dei relativi testi ufficiali oggetto del messaggio stesso di notifica;

    un ragionevole tempo intercorrente tra la messa a disposizione digitale via posta elettronica e GeoEme del materiale di lavoro e la fissazione del termine per deposito, ricorso o segnalazione dello stesso.
9/Doc. VIII, n. 2/40. (Testo modificato nel corso della seduta)Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    per cambiamenti climatici si intendono le variazioni a lungo termine delle temperature e dei modelli meteorologici. Tali variazioni non sono solo naturali ma è dimostrato che le attività umane sono state il fattore principale all'origine dei cambiamenti climatici, imputabili essenzialmente alla combustione di combustibili fossili;

    sulla base dei dati disponibili per il 2021, si attende un incremento delle emissioni di gas serra a livello nazionale del 6,8 per cento rispetto al 2020, a fronte di un aumento previsto del Pil pari al 6,5 per cento. L'andamento stimato è dovuto essenzialmente all'aumento delle emissioni, in particolare per l'industria (9,1 per cento) e trasporti (15,7 per cento);

    da tempo, a livello globale si moltiplicano le politiche pubbliche volte dapprima a modificare il paradigma di sviluppo, la riduzione dell'impatto energetico delle attività umane sul pianeta, oggi in ambito europeo si parla più propriamente di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Il Consiglio europeo con le conclusioni del 12 dicembre 2019 ha stabilito che tutte le politiche e normative dell'Unione devono essere coerenti con tale traguardo, successivamente sancito dalla normativa europea sul clima (regolamento (UE) 2021/1119), che ha introdotto un ulteriore obiettivo da conseguire entro il 2030 consistente in una riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990;

    il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», ha introdotto l'articolo 19-quater concernente disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici;

    tale disposizione stabilisce che al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza;

    la Camera dei deputati consta di numerosi edifici, gli spazi, specie in alcuni palazzi sono ampi e richiedono per la loro climatizzazione un dispendio energetico ancora elevato per quanto, già nella scorsa legislatura, sono stati numerosi ed efficaci gli interventi posti in essere per la riduzione degli sprechi energetici;

    il 16 febbraio ricorre la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi e la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili,

invita l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a prevedere la redazione di una diagnosi energetica in modo da evidenziare i possibili ulteriori risparmi legati all'impatto ambientale e ai costi di raffrescamento e riscaldamento, ipotizzando un aumento della temperatura standard in estate e una diminuzione della temperatura standard in inverno, anche valutando, per quanto riguarda il periodo estivo in cui è in funzione l'impianto di raffrescamento, la flessibilità rispetto al codice di abbigliamento in alcuni palazzi o locali della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 2/41. Iaria, Sergio Costa, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    con deliberazione adottata il 4 ottobre 2022, n. 184, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera recante Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 30 gennaio 2012, n. 185;

    la delibera del 4 ottobre 2022 prevede, in particolare, che i deputati possano essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori scelti tra personale esterno all'amministrazione della Camera dei deputati, esclusivamente per lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare;

    la delibera prevede altresì che il rapporto di lavoro tra il deputato e il collaboratore può essere di tipo subordinato, autonomo professionale ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, che ha carattere fiduciario e intercorre esclusivamente e direttamente tra deputato e collaboratore, senza dare luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio con l'amministrazione della Camera;

    ai sensi della delibera, l'amministrazione della Camera provvede al pagamento diretto del trattamento economico dei collaboratori, nonché all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, avvalendosi di apposite dotazioni di spesa previste dal bilancio della Camera nonché di fondi tratti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    ciascun deputato può avvalersi di collaboratori a tempo pieno o parziale, optando per una serie di fasce retributive espressamente disciplinate dalla delibera del 4 ottobre 2022;

    qualora un deputato decida di non avvalersi di alcun collaboratore, il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato viene percepito interamente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 30 gennaio 2012, n. 185;

    la regolamentazione adottata colma la lacuna normativa esistente sino alla XVIII legislatura, ma resta lontana da quella adottata dai Parlamenti dei principali ordinamenti europei e dal Parlamento europeo, presso i quali esiste un fondo specifico e vincolato, adeguatamente finanziato;

    a fronte del riconoscimento della figura del collaboratore parlamentare accreditato, impone alla istituzione parlamentare che siano assicurate al lavoratore così inquadrato le libertà e gli strumenti essenziali per sostenere l'attività del deputato a partire: dalla libertà di accesso e movimento presso tutte le sedi della Camera in una misura almeno pari a quella riconosciuta agli iscritti nel registro dei rappresentati di interesse in forza della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017; avere a disposizione una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze:

   a rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina https://www.camera.it/legl8/383?conoscerelacamera=386, il numero di deputati che si avvalgono di collaboratori accreditati;

   a rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina https://www.camera.it/legl8/383?conoscerelacamera=386, il numero di collaborazioni attive, specificando il regime di tempo pieno o parziale, la fascia retributiva e la tipologia di rapporto di lavoro;

   ad integrare la scheda personale online di ciascun deputato con l'indicazione dei nominativi dei collaboratori accreditati per ciascun deputato, con facoltà di indicare la mail istituzionale di contatto e il curriculum vitae di ciascun collaboratore;

   ad istituire, sul modello vigente presso il Parlamento europeo, un fondo vincolato e adeguatamente finanziato per la retribuzione dei collaboratori parlamentari, in modo tale che non vi siano legami tra le retribuzioni stesse e i rimborsi erogati ai deputati;

   a prevedere per il collaboratore accreditato una disciplina interna idonea a garantire:

   1) la libertà di accesso e movimento presso tutte le sedi della Camera in una misura almeno pari a quella riconosciuta agli iscritti nel registro dei rappresentanti di interessi in forza della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017;

   2) la disponibilità di una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora.
9/Doc. VIII, n. 2/42. Ubaldo Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    con deliberazione adottata il 4 ottobre 2022, n. 184, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera recante Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 30 gennaio 2012, n. 185;

    la delibera del 4 ottobre 2022 prevede, in particolare, che i deputati possano essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori scelti tra personale esterno all'amministrazione della Camera dei deputati, esclusivamente per lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare;

    la delibera prevede altresì che il rapporto di lavoro tra il deputato e il collaboratore può essere di tipo subordinato, autonomo professionale ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, che ha carattere fiduciario e intercorre esclusivamente e direttamente tra deputato e collaboratore, senza dare luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio con l'amministrazione della Camera;

    ai sensi della delibera, l'amministrazione della Camera provvede al pagamento diretto del trattamento economico dei collaboratori, nonché all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, avvalendosi di apposite dotazioni di spesa previste dal bilancio della Camera nonché di fondi tratti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    ciascun deputato può avvalersi di collaboratori a tempo pieno o parziale, optando per una serie di fasce retributive espressamente disciplinate dalla delibera del 4 ottobre 2022;

    qualora un deputato decida di non avvalersi di alcun collaboratore, il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato viene percepito interamente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 30 gennaio 2012, n. 185;

    la regolamentazione adottata colma la lacuna normativa esistente sino alla XVIII legislatura, ma resta lontana da quella adottata dai Parlamenti dei principali ordinamenti europei e dal Parlamento europeo, presso i quali esiste un fondo specifico e vincolato, adeguatamente finanziato;

    a fronte del riconoscimento della figura del collaboratore parlamentare accreditato, impone alla istituzione parlamentare che siano assicurate al lavoratore così inquadrato le libertà e gli strumenti essenziali per sostenere l'attività del deputato a partire: dalla libertà di accesso e movimento presso tutte le sedi della Camera in una misura almeno pari a quella riconosciuta agli iscritti nel registro dei rappresentati di interesse in forza della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017; avere a disposizione una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

   a valutare, per i profili rispettivamente interessati, l'adozione delle seguenti iniziative, ferme restando le esigenze di trasparenza, tutela dei diritti personali e valorizzazione delle professionalità dei collaboratori:

    rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina https://www.camera.it/legl8/383?conoscerelacamera=386, il numero di deputati che si avvalgono di collaboratori accreditati;

    rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina https://www.camera.it/legl8/383?conoscerelacamera=386, il numero di collaborazioni attive, specificando il regime di tempo pieno o parziale, la fascia retributiva e la tipologia di rapporto di lavoro;

    integrare la scheda personale online di ciascun deputato con l'indicazione dei nominativi dei collaboratori accreditati per ciascun deputato, con facoltà di indicare la mail istituzionale di contatto e il curriculum vitae di ciascun collaboratore;

    proseguire nell'approfondimento della posizione economica dei collaboratori dei deputati e delle relative misure finanziarie, secondo linee di sostenibilità e semplificazione;

    valutare per il collaboratore accreditato:

     1) una rivisitazione della disciplina per meglio contemperare l'esigenza di supporto funzionale, connessa al ruolo dei collaboratori rispetto all'esercizio del mandato parlamentare nell'ambito di una complessiva analisi volta anche a una semplificazione e razionalizzazione del tipo di accesso;

     2) la disponibilità di una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora, compatibilmente con la verifica degli oneri connessi al reperimento degli ulteriori spazi.
9/Doc. VIII, n. 2/42. (Testo modificato nel corso della seduta)Ubaldo Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    con deliberazione adottata il 4 ottobre 2022, n. 184, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera recante Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la delibera del 4 ottobre 2022 prevede, in particolare, che i deputati possano essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori scelti tra personale esterno all'Amministrazione della Camera dei deputati, esclusivamente per lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare;

    la delibera prevede altresì che il rapporto di lavoro tra il deputato e il collaboratore può essere di tipo subordinato, autonomo professionale ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, che ha carattere fiduciario e intercorre esclusivamente e direttamente tra deputato e collaboratore, senza dare luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio con l'Amministrazione della Camera;

    ai sensi della delibera, l'Amministrazione della Camera provvede al pagamento diretto del trattamento economico dei collaboratori, nonché all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, avvalendosi di apposite dotazioni di spesa previste dal bilancio della Camera nonché di fondi tratti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    ciascun deputato può avvalersi di collaboratori a tempo pieno o parziale, optando per una serie di fasce retributive espressamente disciplinate dalla delibera dal 4 ottobre 2022;

    qualora un deputato decida di non avvalersi di alcun collaboratore, il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato viene percepito interamente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la regolamentazione adottata colma la lacuna normativa esistente sino alla XVIII legislatura, ma resta lontana da quella adottata dai Parlamenti dei principali ordinamenti europei e dal Parlamento europeo, presso i quali esiste un fondo specifico e vincolato, adeguatamente finanziato;

    a fronte del riconoscimento della figura del collaboratore parlamentare accreditato, impone alla istituzione parlamentare che siano assicurate al lavoratore così inquadrato le libertà e gli strumenti essenziali per sostenere l'attività del deputato a partire:

     dalla libertà di accesso e movimento presso tutte le sedi della Camera in una misura almeno pari a quella riconosciuta agli iscritti nel Registro dei rappresentati di interesse in forza della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017;

     avere a disposizione una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora;

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze:

   a rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina https.//www.camera.it/legl8/383?conoscerelacamera=386, il numero di deputati che si avvalgono di collaboratori accreditati;

   a rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina https://www.camera.it/legl8/383?conoscerelacamera=386, il numero di collaborazioni attive, specificando il regime di tempo pieno o parziale, la fascia retributiva e la tipologia di rapporto di lavoro;

   ad integrare la scheda personale on line di ciascun deputato con l'indicazione dei nominativi dei collaboratori accreditati per ciascun deputato, con facoltà di indicare la mail istituzionale di contatto e il curriculum vitae di ciascun collaboratore;

   ad istituire, sul modello vigente presso il Parlamento europeo, un fondo vincolato e adeguatamente finanziato per la retribuzione dei collaboratori parlamentari, in modo tale che non vi siano legami tra le retribuzioni stesse e i rimborsi erogati ai deputati;

   a prevedere per il collaboratore accreditato una disciplina interna idonea a garantire:

    1) la libertà di accesso e movimento presso tutte le sedi della Camera in una misura almeno pari a quella riconosciuta agli iscritti nel Registro dei rappresentanti di interessi in forza della Deliberazione dell'ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017;

    2) la disponibilità di una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora.
9/Doc. VIII, n. 2/43. Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    con deliberazione adottata il 4 ottobre 2022, n. 184, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera recante Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la delibera del 4 ottobre 2022 prevede, in particolare, che i deputati possano essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori scelti tra personale esterno all'Amministrazione della Camera dei deputati, esclusivamente per lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare;

    la delibera prevede altresì che il rapporto di lavoro tra il deputato e il collaboratore può essere di tipo subordinato, autonomo professionale ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, che ha carattere fiduciario e intercorre esclusivamente e direttamente tra deputato e collaboratore, senza dare luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio con l'Amministrazione della Camera;

    ai sensi della delibera, l'Amministrazione della Camera provvede al pagamento diretto del trattamento economico dei collaboratori, nonché all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, avvalendosi di apposite dotazioni di spesa previste dal bilancio della Camera nonché di fondi tratti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    ciascun deputato può avvalersi di collaboratori a tempo pieno o parziale, optando per una serie di fasce retributive espressamente disciplinate dalla delibera dal 4 ottobre 2022;

    qualora un deputato decida di non avvalersi di alcun collaboratore, il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato viene percepito interamente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la regolamentazione adottata colma la lacuna normativa esistente sino alla XVIII legislatura, ma resta lontana da quella adottata dai Parlamenti dei principali ordinamenti europei e dal Parlamento europeo, presso i quali esiste un fondo specifico e vincolato, adeguatamente finanziato;

    a fronte del riconoscimento della figura del collaboratore parlamentare accreditato, impone alla istituzione parlamentare che siano assicurate al lavoratore così inquadrato le libertà e gli strumenti essenziali per sostenere l'attività del deputato a partire:

     dalla libertà di accesso e movimento presso tutte le sedi della Camera in una misura almeno pari a quella riconosciuta agli iscritti nel Registro dei rappresentati di interesse in forza della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017;

     avere a disposizione una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora;

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

   a valutare, per i profili rispettivamente interessati, l'adozione delle seguenti iniziative, ferme restando le esigenze di trasparenza, tutela dei diritti personali e valorizzazione delle professionalità del collaboratori:

    rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina https.//www.camera.it/legl8/383?conoscerelacamera=386, il numero di deputati che si avvalgono di collaboratori accreditati;

    rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina https://www.camera.it/legl8/383?conoscerelacamera=386, il numero di collaborazioni attive, specificando il regime di tempo pieno o parziale, la fascia retributiva e la tipologia di rapporto di lavoro;

    integrare la scheda personale on line di ciascun deputato con l'indicazione dei nominativi dei collaboratori accreditati per ciascun deputato, con facoltà di indicare la mail istituzionale di contatto e il curriculum vitae di ciascun collaboratore;

    proseguire nell'approfondimento della posizione economica dei collaboratori dei deputati e delle relative misure finanziarie, secondo linee di sostenibilità e semplificazione;

    valutare per il collaboratore accreditato:

     1) una rivisitazione della disciplina per meglio contemperare l'esigenza di supporto funzionale, connessa al ruolo dei collaboratori rispetto all'esercizio del mandato parlamentare nell'ambito di una complessiva analisi volta anche a una semplificazione e razionalizzazione del tipo di accesso;

     2) la disponibilità di una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora, compatibilmente con la verifica degli oneri connessi al reperimento degli ulteriori spazi.
9/Doc. VIII, n. 2/43. (Testo modificato nel corso della seduta)Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    con deliberazione adottata il 4 ottobre 2022, n. 184, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera recante Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la delibera del 4 ottobre 2022 prevede, in particolare, che i deputati possano essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori scelti tra personale esterno all'Amministrazione della Camera dei deputati, esclusivamente per lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare;

    la delibera prevede altresì che il rapporto di lavoro tra il deputato e il collaboratore può essere di tipo subordinato, autonomo professionale ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, che ha carattere fiduciario e intercorre esclusivamente e direttamente tra deputato e collaboratore, senza dare luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio con l'Amministrazione della Camera;

    ai sensi della delibera, l'Amministrazione della Camera provvede al pagamento diretto del trattamento economico dei collaboratori, nonché all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, avvalendosi di apposite dotazioni di spesa previste dal bilancio della Camera nonché di fondi tratti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    ciascun deputato può avvalersi di collaboratori a tempo pieno o parziale, optando per una serie di fasce retributive espressamente disciplinate dalla delibera dal 4 ottobre 2022;

    qualora un deputato decida di non avvalersi di alcun collaboratore, il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato viene percepito interamente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la regolamentazione adottata colma la lacuna normativa esistente sino alla XVIII legislatura, ma resta lontana da quella adottata dai Parlamenti dei principali ordinamenti europei e dal Parlamento europeo, presso i quali esiste un fondo specifico e vincolato, adeguatamente finanziato;

    a fronte del riconoscimento della figura del collaboratore parlamentare accreditato, impone alla istituzione parlamentare che siano assicurate al lavoratore così inquadrato le libertà e gli strumenti essenziali per sostenere l'attività del deputato a partire:

     dalla libertà di accesso e movimento presso tutte le sedi della Camera in una misura almeno pari a quella riconosciuta agli iscritti nel Registro dei rappresentati di interesse in forza della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017;

     avere a disposizione una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora;

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze:

   a rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina https://www.camera.it/legl8/383?conoscerelacamera=386, il numero di deputati che si avvalgono di collaboratori accreditati;

   a rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina https://www.camera.it/legl8/383?conoscerelacamera=386, il numero di collaborazioni attive, specificando il regime di tempo pieno o parziale, la fascia retributiva e la tipologia di rapporto di lavoro;

   ad integrare la scheda personale on line di ciascun deputato con l'indicazione dei nominativi dei collaboratori accreditati per ciascun deputato, con facoltà di indicare la mail istituzionale di contatto e il curriculum vitae di ciascun collaboratore;

   ad istituire, sul modello vigente presso il Parlamento europeo, un fondo vincolato e adeguatamente finanziato per la retribuzione dei collaboratori parlamentari, in modo tale che non vi siano legami tra le retribuzioni stesse e i rimborsi erogati ai deputati;

   a prevedere per il collaboratore accreditato una disciplina interna idonea a garantire:

    1) la libertà di accesso e movimento presso tutte le sedi della Camera in una misura almeno pari a quella riconosciuta agli iscritti nel Registro dei rappresentanti di interessi in forza della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017;

    2) la disponibilità di una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora.
9/Doc. VIII, n. 2/44. Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    con deliberazione adottata il 4 ottobre 2022, n. 184, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera recante Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la delibera del 4 ottobre 2022 prevede, in particolare, che i deputati possano essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori scelti tra personale esterno all'Amministrazione della Camera dei deputati, esclusivamente per lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare;

    la delibera prevede altresì che il rapporto di lavoro tra il deputato e il collaboratore può essere di tipo subordinato, autonomo professionale ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, che ha carattere fiduciario e intercorre esclusivamente e direttamente tra deputato e collaboratore, senza dare luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio con l'Amministrazione della Camera;

    ai sensi della delibera, l'Amministrazione della Camera provvede al pagamento diretto del trattamento economico dei collaboratori, nonché all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, avvalendosi di apposite dotazioni di spesa previste dal bilancio della Camera nonché di fondi tratti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    ciascun deputato può avvalersi di collaboratori a tempo pieno o parziale, optando per una serie di fasce retributive espressamente disciplinate dalla delibera dal 4 ottobre 2022;

    qualora un deputato decida di non avvalersi di alcun collaboratore, il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato viene percepito interamente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la regolamentazione adottata colma la lacuna normativa esistente sino alla XVIII legislatura, ma resta lontana da quella adottata dai Parlamenti dei principali ordinamenti europei e dal Parlamento europeo, presso i quali esiste un fondo specifico e vincolato, adeguatamente finanziato;

    a fronte del riconoscimento della figura del collaboratore parlamentare accreditato, impone alla istituzione parlamentare che siano assicurate al lavoratore così inquadrato le libertà e gli strumenti essenziali per sostenere l'attività del deputato a partire:

     dalla libertà di accesso e movimento presso tutte le sedi della Camera in una misura almeno pari a quella riconosciuta agli iscritti nel Registro dei rappresentati di interesse in forza della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017;

     avere a disposizione una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora;

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

   a valutare, per i profili rispettivamente interessati, l'adozione delle seguenti iniziative, ferme restando le esigenze di trasparenza, tutela dei diritti personali e valorizzazione delle professionalità dei collaboratori:

    rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina https://www.camera.it/legl8/383?conoscerelacamera=386, il numero di deputati che si avvalgono di collaboratori accreditati;

    rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina https://www.camera.it/legl8/383?conoscerelacamera=386, il numero di collaborazioni attive, specificando il regime di tempo pieno o parziale, la fascia retributiva e la tipologia di rapporto di lavoro;

    integrare la scheda personale on line di ciascun deputato con l'indicazione dei nominativi dei collaboratori accreditati per ciascun deputato, con facoltà di indicare la mail istituzionale di contatto e il curriculum vitae di ciascun collaboratore;

    proseguire nell'approfondimento della posizione economica dei collaboratori dei deputati e delle relative misure finanziarie, secondo linee di sostenibilità e semplificazione;

    valutare per il collaboratore accreditato:

     1) una rivisitazione della disciplina per meglio contemperare l'esigenza di supporto funzionale, connessa al ruolo dei collaboratori rispetto all'esercizio del mandato parlamentare nell'ambito di una complessiva analisi volta anche a una semplificazione e razionalizzazione del tipo di accesso;

    2) la disponibilità di una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora, compatibilmente con la verifica degli oneri connessi al reperimento degli ulteriori spazi.
9/Doc. VIII, n. 2/44. (Testo modificato nel corso della seduta)Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    con deliberazione adottata il 4 ottobre 2022, n. 184, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera recante Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la delibera del 4 ottobre 2022 prevede, in particolare, che i deputati possano essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori scelti tra personale esterno all'Amministrazione della Camera dei deputati, esclusivamente per lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare;

    la delibera prevede altresì che il rapporto di lavoro tra il deputato e il collaboratore può essere di tipo subordinato, autonomo professionale ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, che ha carattere fiduciario e intercorre esclusivamente e direttamente tra deputato e collaboratore, senza dare luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio con l'Amministrazione della Camera;

    ai sensi della delibera, l'Amministrazione della Camera provvede al pagamento diretto del trattamento economico dei collaboratori, nonché all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, avvalendosi di apposite dotazioni di spesa previste dal bilancio della Camera nonché di fondi tratti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    ciascun deputato può avvalersi di collaboratori a tempo pieno o parziale, optando per una serie di fasce retributive espressamente disciplinate dalla delibera dal 4 ottobre 2022;

    qualora un deputato decida di non avvalersi di alcun collaboratore, il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato viene percepito interamente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la regolamentazione adottata colma la lacuna normativa esistente sino alla XVIII legislatura, ma resta lontana da quella adottata dai Parlamenti dei principali ordinamenti europei e dal Parlamento europeo, presso i quali esiste un fondo specifico e vincolato, adeguatamente finanziato;

    a fronte del riconoscimento della figura del collaboratore parlamentare accreditato, impone alla istituzione parlamentare che siano assicurate al lavoratore così inquadrato le libertà e gli strumenti essenziali per sostenere l'attività del deputato a partire:

     dalla libertà di accesso e movimento presso tutte le sedi della Camera in una misura almeno pari a quella riconosciuta agli iscritti nel Registro dei rappresentati di interesse in forza della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017;

     avere a disposizione una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze:

   a rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina web dedicata, il numero di deputati che si avvalgono di collaboratori accreditati;

   a rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina web dedicata, il numero di collaborazioni attive, specificando il regime di tempo pieno o parziale, la fascia retributiva e la tipologia di rapporto di lavoro;

   ad integrare la scheda personale on-line di ciascun deputato con l'indicazione dei nominativi dei collaboratori accreditati per ciascun deputato, con facoltà di indicare la mail istituzionale di contatto e il curriculum vitae di ciascun collaboratore;

   ad istituire, sul modello vigente presso il Parlamento europeo, un fondo vincolato e adeguatamente finanziato per la retribuzione dei collaboratori parlamentari, in modo tale che non vi siano legami tra le retribuzioni stesse e i rimborsi erogati ai deputati;

   a prevedere per il collaboratore accreditato una disciplina interna idonea a garantire:

    1) la libertà di accesso e movimento presso tutte le sedi della Camera in una misura almeno pari a quella riconosciuta agli iscritti nel Registro dei rappresentanti di interessi in forza della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017;

    2) la disponibilità di una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora.
9/Doc. VIII, n. 2/46. De Monte.


   La Camera,

   premesso che:

    con deliberazione adottata il 4 ottobre 2022, n. 184, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera recante Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la delibera del 4 ottobre 2022 prevede, in particolare, che i deputati possano essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori scelti tra personale esterno all'Amministrazione della Camera dei deputati, esclusivamente per lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare;

    la delibera prevede altresì che il rapporto di lavoro tra il deputato e il collaboratore può essere di tipo subordinato, autonomo professionale ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, che ha carattere fiduciario e intercorre esclusivamente e direttamente tra deputato e collaboratore, senza dare luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio con l'Amministrazione della Camera;

    ai sensi della delibera, l'Amministrazione della Camera provvede al pagamento diretto del trattamento economico dei collaboratori, nonché all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, avvalendosi di apposite dotazioni di spesa previste dal bilancio della Camera nonché di fondi tratti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    ciascun deputato può avvalersi di collaboratori a tempo pieno o parziale, optando per una serie di fasce retributive espressamente disciplinate dalla delibera dal 4 ottobre 2022;

    qualora un deputato decida di non avvalersi di alcun collaboratore, il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato viene percepito interamente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la regolamentazione adottata colma la lacuna normativa esistente sino alla XVIII legislatura, ma resta lontana da quella adottata dai Parlamenti dei principali ordinamenti europei e dal Parlamento europeo, presso i quali esiste un fondo specifico e vincolato, adeguatamente finanziato;

    a fronte del riconoscimento della figura del collaboratore parlamentare accreditato, impone alla istituzione parlamentare che siano assicurate al lavoratore così inquadrato le libertà e gli strumenti essenziali per sostenere l'attività del deputato a partire:

     dalla libertà di accesso e movimento presso tutte le sedi della Camera in una misura almeno pari a quella riconosciuta agli iscritti nel Registro dei rappresentati di interesse in forza della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017;

     avere a disposizione una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

   a valutare, per i profili rispettivamente interessati, l'adozione delle seguenti iniziative, ferme restando le esigenze di trasparenza, tutela dei diritti personali e valorizzazione delle professionalità del collaboratori:

    rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina web dedicata, il numero di deputati che si avvalgono di collaboratori accreditati;

    rendere noto, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati aggiornando e integrando le informazioni presenti nella pagina web dedicata, il numero di collaborazioni attive, specificando il regime di tempo pieno o parziale, la fascia retributiva e la tipologia di rapporto di lavoro;

    integrare la scheda personale on-line di ciascun deputato con l'indicazione dei nominativi dei collaboratori accreditati per ciascun deputato, con facoltà di indicare la mail istituzionale di contatto e il curriculum vitae di ciascun collaboratore;

    proseguire nell'approfondimento della posizione economica dei collaboratori dei deputati e delle relative misure finanziarie, secondo linee di sostenibilità e semplificazione;

    valutare per il collaboratore accreditato:

     1) una rivisitazione della disciplina per meglio contemperare l'esigenza di supporto funzionale, connessa al ruolo dei collaboratori rispetto all'esercizio del mandato parlamentare nell'ambito di una complessiva analisi volta anche a una semplificazione e razionalizzazione del tipo di accesso;

     2) la disponibilità di una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora, compatibilmente con la verifica degli oneri connessi al reperimento degli ulteriori spazi.
9/Doc. VIII, n. 2/46. (Testo modificato nel corso della seduta)De Monte.


   La Camera,

   premesso che:

    ai sensi del Regolamento della Camera dei deputati, i questori sovrintendono alle spese della Camera e predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo;

    il progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2023 (Doc. VIII, n. 2) è stato deliberato dall'Ufficio di Presidenza nelle riunioni del 21 dicembre 2022 e del 20 giugno 2023;

    la Camera dei deputati si avvale di numerosi appalti di servizi e forniture e contratti di collaborazione con società esterne per l'espletamento di compiti di diversa natura, dalla fornitura di apparecchiature elettroniche alle manutenzioni dei locali ai servizi audiovisivi, fino a personale di supporto operativo agli uffici amministrativi;

    i suddetti lavoratori operano all'interno della Camera dei deputati, attraversando spesso nel corso di questi anni numerosi cambi di appalto che hanno determinato anche consistenti riduzioni dei loro emolumenti, con diretta ripercussione sia sul potere di acquisto sia sulla qualità di vita e sul calcolo pensionistico;

    sempre con riferimento ai suddetti lavoratori che operano nell'ambito di appalti in essere alla Camera dei deputati, durante questi anni, nonostante la perdita di potere d'acquisto dei loro emolumenti, hanno acquisito una consolidata esperienza professionale, talvolta formatasi anche a ridosso delle funzioni svolte dal personale di ruolo,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di considerare forme di contrattualizzazione di parte del personale esterno volte a favorire un utilizzo ottimale delle risorse di bilancio, contestualmente al rispetto di condizioni lavorative degne e alla valorizzazione delle competenze di chi presta servizio presso la Camera dei deputati, prevedendo in primo luogo attività necessarie a garantire una soluzione stabile e definitiva per il personale che lavora a stretto contatto con i segretari parlamentari e i funzionari, svolgendo mansioni di supporto amministrativo che li distinguono rispetto al resto del personale esterno.
9/Doc. VIII, n. 2/47. Alessandro Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    ai sensi del Regolamento della Camera dei deputati, i questori sovrintendono alle spese della Camera e predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo;

    il progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2023 (Doc. VIII, n. 2) è stato deliberato dall'Ufficio di Presidenza nelle riunioni del 21 dicembre 2022 e del 20 giugno 2023;

    la Camera dei deputati si avvale di numerosi appalti di servizi e forniture e contratti di collaborazione con società esterne per l'espletamento di compiti di diversa natura, dalla fornitura di apparecchiature elettroniche alle manutenzioni dei locali ai servizi audiovisivi, fino a personale di supporto operativo agli uffici amministrativi;

    i suddetti lavoratori operano all'interno della Camera dei deputati, attraversando spesso nel corso di questi anni numerosi cambi di appalto che hanno determinato anche consistenti riduzioni dei loro emolumenti, con diretta ripercussione sia sul potere di acquisto sia sulla qualità di vita e sul calcolo pensionistico;

    sempre con riferimento ai suddetti lavoratori che operano nell'ambito di appalti in essere alla Camera dei deputati, durante questi anni, nonostante la perdita di potere d'acquisto dei loro emolumenti, hanno acquisito una consolidata esperienza professionale, talvolta formatasi anche a ridosso delle funzioni svolte dal personale di ruolo,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di prevedere meccanismi volti a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da parte del personale esterno anche nell'ambito della più generale istruttoria relativa all'ordine del giorno n. 52.
9/Doc. VIII, n. 2/47. (Testo modificato nel corso della seduta)Alessandro Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    ai sensi del Regolamento della Camera dei deputati, i questori sovrintendono alle spese della Camera e predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo;

    il progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2023 (Doc. VIII, n. 2) è stato deliberato dall'Ufficio di Presidenza nelle riunioni del 21 dicembre 2022 e del 20 giugno 2023;

    l'articolo 14 del Regolamento della Camera dei deputati stabilisce che: «Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.»;

    la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», ha disposto la riduzione da seicentotrenta a quattrocento del numero dei deputati;

    la riduzione citata facilita le attività necessarie a organizzare una più agevole e adeguata suddivisione degli spazi disponibili ai membri dei Gruppi parlamentari e ai loro collaboratori;

    i deputati e i collaboratori dello stesso gruppo parlamentare si trovano talvolta collocati in edifici differenti, una criticità che rende più difficoltoso il coordinamento delle attività da espletare,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di procedere annualmente al monitoraggio degli spazi degli immobili della Camera dei deputati non assegnati, affinché siano messi a disposizione dei Gruppi parlamentari su richiesta di questi ultimi, di collocare i deputati iscritti al medesimo Gruppo e i loro collaboratori in un unico edificio, nonché di considerare quale criterio per la definizione degli spazi da assegnare ai Gruppi parlamentari non solo il numero dei deputati ma anche quello dei loro collaboratori.
9/Doc. VIII, n. 2/48. Bicchielli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'abbigliamento è diventato, soprattutto grazie all'avvento dei social network, uno strumento di comunicazione di grande rilevanza, capace da un lato di trasmettere messaggi chiari sul proprio modo di essere, dall'altro veicolo di messaggi politici;

    nel corso degli anni sono nati diversi stili di abbigliamento che contraddistinguono cosa indossare nelle diverse occasioni, cosiddetti «dress code»;

    succede sempre più di frequente che immagini di rappresentanti del Parlamento, di qualsivoglia schieramento politico, compaiano sia sulla carta stampata sia sui social network mostrando un abbigliamento non consono e tacciando quindi l'intera classe politica di non rispettare l'istituzione che rappresentano;

    sfortunatamente è accaduto numerose volte che deputati e deputate come altresì visitatori o collaboratori, di indistinti schieramenti politici ed in diverse legislature, siano stati richiamati per l'abbigliamento indossato reputato non consono all'Istituzione;

    l'articolo 54, secondo comma, della Costituzione stabilisce che i cittadini a cui sono affidate le funzioni pubbliche hanno il dovere di adempiere con disciplina e onore al compito che sono chiamati a svolgere;

    l'articolo 1 del codice di condotta della Camera dei deputati sancisce che: «Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati agiscono con disciplina e onore, rappresentando la nazione e osservando i principi di integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome della Camera dei deputati»;

    da questi articoli si evince chiaramente come gli uomini e le donne che rappresentano la cosa pubblica debbano, in particolar modo all'interno dell'Istituzione, assumere un atteggiamento decoroso e rispettoso in tutte le azioni che svolgono, il che si traduce facilmente anche nella scelta dell'abbigliamento;

    la Camera dei deputati è un luogo di fondamentale importanza istituzionale, per i politici che lo vivono quotidianamente, e per tutti i cittadini che sono chiamati a rappresentare, nel rispetto della storia degli uomini e delle donne che hanno fatto parte di questa Assemblea;

    il Regolamento della Camera dei deputati, frutto di un retaggio storico basato su una classe politica unicamente formata da uomini, ad oggi prevede esclusivamente per i deputati e per i visitatori di sesso maschile, l'obbligo della giacca;

    ritenendo importante che il Regolamento si adegui alle sfide che i nuovi tempi ci impongono risulta fondamentale, al fine di rispettare con maggior forza l'Istituzione che siamo chiamati a rappresentare, un aggiornamento del Regolamento in tema di abbigliamento che sia rispettoso delle stagioni e dei luoghi;

    l'aggiornamento non dovrebbe in alcun modo ledere l'indole o la personalità dei deputati e delle deputate e dei dipendenti e dei visitatori, ma dovrebbe esclusivamente servire da monito al fine di evitare spiacevoli incidenti che portano facilmente a denigrare l'intera classe politica,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di dedicare un articolo del Regolamento della Camera dei deputati all'abbigliamento ammesso all'interno dell'Aula e delle strutture della Camera dei deputati, nonché di apportare le necessarie modifiche al codice di condotta dei deputati in materia di abbigliamento.
9/Doc. VIII, n. 2/49. Semenzato, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'abbigliamento è diventato, soprattutto grazie all'avvento dei social network, uno strumento di comunicazione di grande rilevanza, capace da un lato di trasmettere messaggi chiari sul proprio modo di essere, dall'altro veicolo di messaggi politici;

    nel corso degli anni sono nati diversi stili di abbigliamento che contraddistinguono cosa indossare nelle diverse occasioni, cosiddetti «dress code»;

    succede sempre più di frequente che immagini di rappresentanti del Parlamento, di qualsivoglia schieramento politico, compaiano sia sulla carta stampata sia sui social network mostrando un abbigliamento non consono e tacciando quindi l'intera classe politica di non rispettare l'istituzione che rappresentano;

    sfortunatamente è accaduto numerose volte che deputati e deputate come altresì visitatori o collaboratori, di indistinti schieramenti politici ed in diverse legislature, siano stati richiamati per l'abbigliamento indossato reputato non consono all'Istituzione;

    l'articolo 54, secondo comma, della Costituzione stabilisce che i cittadini a cui sono affidate le funzioni pubbliche hanno il dovere di adempiere con disciplina e onore al compito che sono chiamati a svolgere;

    l'articolo 1 del codice di condotta della Camera dei deputati sancisce che: «Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati agiscono con disciplina e onore, rappresentando la nazione e osservando i principi di integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome della Camera dei deputati»;

    da questi articoli si evince chiaramente come gli uomini e le donne che rappresentano la cosa pubblica debbano, in particolar modo all'interno dell'Istituzione, assumere un atteggiamento decoroso e rispettoso in tutte le azioni che svolgono, il che si traduce facilmente anche nella scelta dell'abbigliamento;

    la Camera dei deputati è un luogo di fondamentale importanza istituzionale, per i politici che lo vivono quotidianamente, e per tutti i cittadini che sono chiamati a rappresentare, nel rispetto della storia degli uomini e delle donne che hanno fatto parte di questa Assemblea;

    il Regolamento della Camera dei deputati, frutto di un retaggio storico basato su una classe politica unicamente formata da uomini, ad oggi prevede esclusivamente per i deputati e per i visitatori di sesso maschile, l'obbligo della giacca;

    ritenendo importante che il Regolamento si adegui alle sfide che i nuovi tempi ci impongono risulta fondamentale, al fine di rispettare con maggior forza l'Istituzione che siamo chiamati a rappresentare, un aggiornamento del Regolamento in tema di abbigliamento che sia rispettoso delle stagioni e dei luoghi;

    l'aggiornamento non dovrebbe in alcun modo ledere l'indole o la personalità dei deputati e delle deputate e dei dipendenti e dei visitatori, ma dovrebbe esclusivamente servire da monito al fine di evitare spiacevoli incidenti che portano facilmente a denigrare l'intera classe politica,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di introdurre specifiche disposizioni volte a prevedere che l'abbigliamento dei deputati, dei dipendenti e di tutti gli altri frequentatori delle sedi della Camera sia consono alle esigenze di rispetto della dignità e del decoro dell'Istituzione.
9/Doc. VIII, n. 2/49. (Testo modificato nel corso della seduta)Semenzato, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    a causa dello scioglimento anticipato della legislatura la Camera dei deputati non è riuscita a portare a termine le modifiche al Regolamento;

    la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati da 630 agli attuali 400, disposta dalla legge 261 del 21 ottobre 2020, se da un lato ha comportato una diminuzione degli eletti dall'altro non ha portato alla riduzione del carico di lavoro in capo a ciascun Gruppo parlamentare;

    il Regolamento della Camera dei deputati all'articolo 16 comma 3 prevede che: «Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.»;

    il Regolamento del Senato della Repubblica all'articolo 16, comma 1, sancisce che: «Ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali, attrezzature e di un unico contributo annuale, a carico del bilancio del Senato, proporzionale alla loro consistenza numerica, per le finalità di cui al comma 2. Nell'ambito di tale contributo a ciascun Gruppo spetta comunque una dotazione minima di risorse finanziarie, tali da garantire il corretto funzionamento dei Gruppi medesimi, stabilita dal Consiglio di Presidenza tenuto conto delle esigenze di base comuni ai Gruppi.»;

    si denota immediatamente una differenza tra i due Regolamenti, poiché mentre il Senato della Repubblica prevede una dotazione minima di base in aggiunta alla dotazione per singolo componente del Gruppo parlamentare, la Camera dei deputati prevede un contributo solamente in base al numero dei componenti del Gruppo parlamentare;

    la riduzione dei parlamentari ha portato inevitabilmente alla formazione di Gruppi di modesta entità numerica facendo nascere così uno svantaggio significativo in termini di dotazione;

    in considerazione del fatto che le dotazioni dei Gruppi parlamentari, come sancito dal regolamento, servono a «scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici.»,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di stanziare per i Gruppi parlamentari una dotazione minima, in aggiunta alla dotazione per singolo componente del Gruppo parlamentare, da destinare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad esso ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici, al fine di uniformare i Regolamenti dei due rami del Parlamento.
9/Doc. VIII, n. 2/50. Romano.


   La Camera,

   premesso che:

    a causa dello scioglimento anticipato della legislatura la Camera dei deputati non è riuscita a portare a termine le modifiche al Regolamento;

    la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati da 630 agli attuali 400, disposta dalla legge 261 del 21 ottobre 2020, se da un lato ha comportato una diminuzione degli eletti dall'altro non ha portato alla riduzione del carico di lavoro in capo a ciascun Gruppo parlamentare;

    il Regolamento della Camera dei deputati all'articolo 16 comma 3 prevede che: «Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.»;

    il Regolamento del Senato della Repubblica all'articolo 16, comma 1, sancisce che: «Ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali, attrezzature e di un unico contributo annuale, a carico del bilancio del Senato, proporzionale alla loro consistenza numerica, per le finalità di cui al comma 2. Nell'ambito di tale contributo a ciascun Gruppo spetta comunque una dotazione minima di risorse finanziarie, tali da garantire il corretto funzionamento dei Gruppi medesimi, stabilita dal Consiglio di Presidenza tenuto conto delle esigenze di base comuni ai Gruppi.»;

    si denota immediatamente una differenza tra i due Regolamenti, poiché mentre il Senato della Repubblica prevede una dotazione minima di base in aggiunta alla dotazione per singolo componente del Gruppo parlamentare, la Camera dei deputati prevede un contributo solamente in base al numero dei componenti del Gruppo parlamentare;

    la riduzione dei parlamentari ha portato inevitabilmente alla formazione di Gruppi di modesta entità numerica facendo nascere così uno svantaggio significativo in termini di dotazione;

    in considerazione del fatto che le dotazioni dei Gruppi parlamentari, come sancito dal regolamento, servono a «scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici.»,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di modificare le vigenti disposizioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sulla ripartizione del contributo unico e onnicomprensivo a carico del bilancio della Camera in favore dei Gruppi al fine di prevedere che le stesse, ferme restando le iniziative di competenza della Giunta per il Regolamento volte a riformare l'articolo 15 anche al fine di renderlo più omogeneo con la corrispondente disposizione del Regolamento del Senato, consentano l'attribuzione di una quota del citato contributo in misura fissa a tutti i Gruppi al fine di soddisfare le esigenze minime comuni e la restante quota in proporzione alla rispettiva consistenza numerica.
9/Doc. VIII, n. 2/50. (Testo modificato nel corso della seduta)Romano.


   La Camera,

   premesso che:

    ai sensi del Regolamento della Camera dei deputati, i Questori sovrintendono alle spese della Camera e predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo;

    il progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2023 (Doc. VIII, n. 2) è stato deliberato dall'Ufficio di Presidenza nelle riunioni del 21 dicembre 2022 e del 20 giugno 2023;

    l'articolo 14 del Regolamento della Camera dei deputati stabilisce che: «Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.»;

    i Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica presentano notevoli differenze con riguardo al trattamento previsto per i Parlamentari, per i Gruppi, per il relativo personale e per i loro collaboratori,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di adottare le dovute modifiche al Regolamento della Camera dei deputati e al bilancio della Camera dei deputati, al fine di tendere verso l'equiparazione del trattamento dei deputati, dei Gruppi parlamentari, del relativo personale e dei loro collaboratori a quello previsto dal Senato della Repubblica.
9/Doc. VIII, n. 2/51. Lupi.


   La Camera,

   premesso che:

    ai sensi del Regolamento della Camera dei deputati, i Questori sovrintendono alle spese della Camera e predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo;

    il progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2023 (Doc. VIII, n. 2) è stato deliberato dall'Ufficio di Presidenza nelle riunioni del 21 dicembre 2022 e del 20 giugno 2023;

    l'articolo 14 del Regolamento della Camera dei deputati stabilisce che: «Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.»;

    i Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica presentano notevoli differenze con riguardo al trattamento previsto per i Parlamentari, per i Gruppi, per il relativo personale e per i loro collaboratori,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di avviare un confronto con i competenti organi del Senato della Repubblica volto a verificare la possibilità di una convergenza della disciplina di istituti comuni ai due rami del Parlamento, ferme restando le competenze della Giunta per il Regolamento sulla modifica delle norme regolamentari.
9/Doc. VIII, n. 2/51. (Testo modificato nel corso della seduta)Lupi.


   La Camera,

   premesso che:

    a partire da metà degli anni '90 la Camera dei deputati ha proceduto ad una progressiva esternalizzazione di alcuni servizi erogati presso la Camera stessa sulla base di quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento che prevede che l'Ufficio di Presidenza individui i criteri per l'affidamento a soggetti estranei alla Camera di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari;

   considerato che l'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo codice dei contratti pubblici), recante il principio di auto-organizzazione amministrativa, prevede, al comma 1, che le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione e, al comma 2, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture;

   preso atto che:

    tra gli strumenti attraverso i quali le amministrazioni possono gestire direttamente alcuni servizi vi sono le società in house, previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

    le società in house rappresentano un modello di gestione già utilizzato in diverse realtà della pubblica amministrazione;

    ritenuto opportuno avviare una riflessione sulla possibilità di gestire alcuni dei servizi attualmente esternalizzati attraverso modalità diverse e più efficaci, che possano migliorare il livello delle prestazioni rese, innalzare le garanzie retributive dei lavoratori addetti e ridurre i costi,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza, il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di svolgere un approfondimento sui diversi strumenti volti alla gestione di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, anche mediante l'eventuale costituzione di una società in house, al fine di migliorare l'efficienza della gestione dei servizi stessi e di innalzare le garanzie retributive dei dipendenti addetti, adottando una cornice normativa che introduca nell'ordinamento interno gli adattamenti necessari ad adeguare la disciplina esterna alle peculiarità dell'istituzione parlamentare, alla luce dell'autonomia organizzativa ad essa attribuita dall'ordinamento costituzionale ai sensi dell'articolo 64 della nostra Costituzione.
9/Doc. VIII, n. 2/52. Messina, Iezzi, Alessandro Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il conto consuntivo per l'anno 2022 e il bilancio di previsione della Camera per l'esercizio 2022, unitamente all'allegato bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, rappresenta il primo documento di bilancio presentato in Assemblea nel corso della presente legislatura, la cui impostazione è volta a proseguire le politiche di stabilità della Camera, nel solco delle decisioni adottate dagli organi di direzione politica della scorsa legislatura, attraverso i positivi risultati che emergono dal conto consuntivo per il 2022;

    nell'ambito del trattamento delle spese previdenziali, relativamente al trattamento dei deputati cessati dal mandato, il progetto di bilancio per l'anno finanziario 2023, deliberato dall'Ufficio di Presidenza, Doc. VIII n. 2, al capitolo 3000, dispone gli stanziamenti previsti della spesa, in termini di competenza e di cassa;

    nelle scorse settimane, il Consiglio di Garanzia di secondo grado del Senato della Repubblica, ha deliberato la cancellazione del taglio dell'indennità di fine mandato spettante agli ex Senatori maturati prima dell'anno 2012, abrogando la delibera n. 6 del 2018 che ricalcolava le indennità di fine mandato degli ex parlamentari in base al sistema contributivo,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza

a mantenere per tutti i beneficiari, deputati ed ex deputati, la vigente normativa di calcolo su base contributiva, sulla base della delibera n. 14 adottata dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 12 luglio 2018 e successive modificazioni, con la quale si è proceduto alla rideterminazione, secondo il metodo di calcolo contributivo, della misura dell'indennità di fine mandato spettanti.
9/Doc. VIII, n. 2/53. Foti, Donzelli, Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    La riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 sta evidenziando ancora di più il ruolo fondamentale dei dipendenti dei Gruppi parlamentari nel lavoro preparatorio sui vari provvedimenti all'ordine del giorno dell'Aula e delle Commissioni e sull'insieme delle attività legislativa dei Gruppi parlamentari;

    la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 e ancora di più la successiva delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 2 del 26 aprile 2018, hanno modificato la disciplina per l'utilizzo degli Allegati A da parte dei Gruppi parlamentari, passando da un sistema incentivante proprio della delibera originale – la n. 79 del 1993 – ad uno disincentivante (multe per i Gruppi che non assumano) che però ha finito per produrre da un lato il fenomeno dei «non optati» e dall'altro, per i cosiddetti optati, una non chiara rispondenza dei Gruppi alle disposizioni del comma 4 che assicura ai dipendenti assunti, una retribuzione annua lorda pari almeno alla retribuzione annuale lorda in godimento alla data del 1° settembre 2012;

    ricordando come il personale «non optato» ed assunto obbligatoriamente dal Gruppo Misto che presta comunque il proprio lavoro e la propria professionalità presso gli Uffici di Presidenza, quelli di deputati titolari d'incarico e presso il Gruppo Misto e le sue componenti, si trova in una condizione di particolare difficoltà a causa del taglio della provvista destinata al Gruppo Misto per la loro assunzione passata dagli 85 mila euro annui (costo azienda) del 2018 agli attuali 55 mila euro (costo azienda) senza possibilità alcuna di poter tutelare il potere d'acquisto dei propri stipendi dall'aumento del costo della vita;

    ricordando inoltre come per il personale optato, la retribuzione annua lorda pari almeno alla retribuzione annuale lorda in godimento alla data del 1° settembre 2012, riguarda stipendi di 11 anni fa, che non tengono conto delle progressioni di carriera, dell'anzianità di servizio, costringendo spesso questi lavoratori e lavoratrici a tornare, come in un gioco dell'oca, ad ogni nuova legislatura, alla casella stipendiale del 1° settembre 2012,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

   a valutare la necessità di apportare miglioramenti all'attuale situazione degli Allegati A sia sotto il profilo di tutela del potere di acquisto degli stipendi che di valorizzazione delle loro professionalità;

   a valutare l'adozione di strumenti e/o provvedimenti che consentano ai dipendenti di Allegato A nel suo complesso – una tutela del potere d'acquisto dei loro stipendi, adeguando all'avvenuto aumento del costo della vita la previsione di cui ai commi 3 e 4 della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 e successive modificazioni.
9/Doc. VIII, n. 2/54. Mari, Messina.


   La Camera,

   premesso che:

    La riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 sta evidenziando ancora di più il ruolo fondamentale dei dipendenti dei Gruppi parlamentari nel lavoro preparatorio sui vari provvedimenti all'ordine del giorno dell'Aula e delle Commissioni e sull'insieme delle attività legislativa dei Gruppi parlamentari;

    la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 e ancora di più la successiva delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 2 del 26 aprile 2018, hanno modificato la disciplina per l'utilizzo degli Allegati A da parte dei Gruppi parlamentari, passando da un sistema incentivante proprio della delibera originale – la n. 79 del 1993 – ad uno disincentivante (multe per i Gruppi che non assumano) che però ha finito per produrre da un lato il fenomeno dei «non optati» e dall'altro, per i cosiddetti optati, una non chiara rispondenza dei Gruppi alle disposizioni del comma 4 che assicura ai dipendenti assunti, una retribuzione annua lorda pari almeno alla retribuzione annuale lorda in godimento alla data del 1° settembre 2012;

    ricordando come il personale «non optato» ed assunto obbligatoriamente dal Gruppo Misto che presta comunque il proprio lavoro e la propria professionalità presso gli Uffici di Presidenza, quelli di deputati titolari d'incarico e presso il Gruppo Misto e le sue componenti, si trova in una condizione di particolare difficoltà a causa del taglio della provvista destinata al Gruppo Misto per la loro assunzione passata dagli 85 mila euro annui (costo azienda) del 2018 agli attuali 55 mila euro (costo azienda) senza possibilità alcuna di poter tutelare il potere d'acquisto dei propri stipendi dall'aumento del costo della vita;

    ricordando inoltre come per il personale optato, la retribuzione annua lorda pari almeno alla retribuzione annuale lorda in godimento alla data del 1° settembre 2012, riguarda stipendi di 11 anni fa, che non tengono conto delle progressioni di carriera, dell'anzianità di servizio, costringendo spesso questi lavoratori e lavoratrici a tornare, come in un gioco dell'oca, ad ogni nuova legislatura, alla casella stipendiale del 1° settembre 2012,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare la possibilità di adottare, nel rispetto dei limiti derivanti dall'autonomia negoziale, alla quale è demandata la definizione dei rapporti di lavoro tra Gruppi parlamentari e loro dipendenti, iniziative volte a valorizzare le competenze professionali del personale di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012.
9/Doc. VIII, n. 2/54. (Testo modificato nel corso della seduta)Mari, Messina.


   La Camera,

   premesso che:

    con deliberazione adottata il 4 ottobre 2022, n. 184, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera recante Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la delibera del 4 ottobre 2022 prevede, in particolare, che i deputati possano essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori scelti tra personale esterno all'Amministrazione della Camera dei deputati, per lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare;

    la delibera prevede altresì che il rapporto di lavoro tra il deputato e il collaboratore può essere di tipo subordinato, autonomo professionale ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, che ha carattere fiduciario e intercorre esclusivamente e direttamente tra deputato e collaboratore, senza dare luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio con l'Amministrazione della Camera;

    ai sensi della delibera, l'Amministrazione della Camera provvede al pagamento diretto del trattamento economico dei collaboratori, nonché all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, avvalendosi di apposite dotazioni di spesa previste dal bilancio della Camera nonché di fondi tratti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    ciascun deputato può avvalersi di collaboratori a tempo pieno o parziale, optando per una serie di fasce retributive espressamente disciplinate dalla delibera dal 4 ottobre 2022;

    qualora un deputato decida di non avvalersi di alcun collaboratore, il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato viene percepito interamente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la regolamentazione adottata colma la lacuna normativa esistente sino alla XVIII legislatura, ma resta lontana da quella adottata dai Parlamenti dei principali ordinamenti europei e dal Parlamento europeo, presso i quali esiste un fondo specifico e vincolato, adeguatamente finanziato;

    la riduzione del numero dei parlamentari impone che siano implementati gli strumenti di supporto e lo staff dei collaboratori a disposizioni di ciascun parlamentare. Dal confronto con le principali democrazie europee e col Parlamento europeo, appare distante la disponibilità di risorse messe a disposizione per tale funzione dalla Camera;

    in Francia per i collaboratori dei parlamentari il Parlamento destina 10.581 euro al mese, in Germania 22.436, in Gran Bretagna 17.248 e al Parlamento Europeo 25.442 euro mensili,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze:

   ad istituire, sul modello vigente presso il Parlamento europeo, un fondo vincolato e adeguatamente finanziato per la retribuzione dei collaboratori parlamentari;

   a implementare le risorse per i collaboratori dei parlamentari, in modo che ciascun deputato, a fronte dei maggiori impegni derivanti dalla riduzione del numero dei componenti del Parlamento, possa costituire lo staff necessario al corretto svolgimento delle sue funzioni.
9/Doc. VIII, n. 2/55. Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    con deliberazione adottata il 4 ottobre 2022, n. 184, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera recante Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la delibera del 4 ottobre 2022 prevede, in particolare, che i deputati possano essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori scelti tra personale esterno all'Amministrazione della Camera dei deputati, per lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare;

    la delibera prevede altresì che il rapporto di lavoro tra il deputato e il collaboratore può essere di tipo subordinato, autonomo professionale ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, che ha carattere fiduciario e intercorre esclusivamente e direttamente tra deputato e collaboratore, senza dare luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio con l'Amministrazione della Camera;

    ai sensi della delibera, l'Amministrazione della Camera provvede al pagamento diretto del trattamento economico dei collaboratori, nonché all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, avvalendosi di apposite dotazioni di spesa previste dal bilancio della Camera nonché di fondi tratti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    ciascun deputato può avvalersi di collaboratori a tempo pieno o parziale, optando per una serie di fasce retributive espressamente disciplinate dalla delibera dal 4 ottobre 2022;

    qualora un deputato decida di non avvalersi di alcun collaboratore, il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato viene percepito interamente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

    la regolamentazione adottata colma la lacuna normativa esistente sino alla XVIII legislatura, ma resta lontana da quella adottata dai Parlamenti dei principali ordinamenti europei e dal Parlamento europeo, presso i quali esiste un fondo specifico e vincolato, adeguatamente finanziato;

    la riduzione del numero dei parlamentari impone che siano implementati gli strumenti di supporto e lo staff dei collaboratori a disposizioni di ciascun parlamentare. Dal confronto con le principali democrazie europee e col Parlamento europeo, appare distante la disponibilità di risorse messe a disposizione per tale funzione dalla Camera;

    in Francia per i collaboratori dei parlamentari il Parlamento destina 10.581 euro al mese, in Germania 22.436, in Gran Bretagna 17.248 e al Parlamento Europeo 25.442 euro mensili,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a proseguire nell'approfondimento della posizione economica dei collaboratori dei deputati e delle relative misure finanziarie, secondo linee di sostenibilità e semplificazione.
9/Doc. VIII, n. 2/55. (Testo modificato nel corso della seduta)Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    il patrimonio artistico custodito dalla Camera dei deputati necessita di apposita valorizzazione;

    Si tratta di beni – quali dipinti, sculture, arazzi – di proprietà dell'Istituzione o alla medesima pervenute a titolo di deposito dalle più prestigiose istituzioni museali e artistiche del Paese nel corso del tempo, in particolare a seguito dell'ampliamento realizzato nelle prime decadi del Novecento da Ernesto Basile;

    Le opere d'arte raccontano anche la storia appassionante della costruzione dell'identità nazionale attraverso l'espressione creativa. Una storia complessa e articolata, che richiede, come tale, la più intensa integrazione tra tutte le istituzioni che, a diverso titolo, si occupano di promozione e di conservazione dei beni artistici;

    La Camera dei deputati cura la buona conservazione del patrimonio artistico, di proprietà o in deposito, attraverso la costante verifica delle condizioni delle opere e programmando, con la collaborazione e la vigilanza degli enti proprietari (Soprintendenze e Musei), i necessari interventi di manutenzione;

    Negli ultimi decenni, solo per richiamare gli interventi maggiormente significativi, si è proceduto a restaurare il Fregio allegorico dell'Aula, la collezione dei preziosi arazzi fiorentini in deposito dalle Gallerie degli Uffizi, gli arredi settecenteschi della Sala Aldo Moro, le Nozze di Cana di Paolo e Benedetto Caliari di proprietà della Pinacoteca di Brera;

    La Camera dei deputati ha spesso messo a disposizione Palazzo Valdina per mostre temporanee di assoluto pregio,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

  a valutare l'opportunità di:

   garantire la collaborazione con le più adeguate professionalità del restauro e della conservazione, anche in collaborazione con gli enti preposti alla tutela dei beni culturali, in particolare con riferimento alle manutenzioni ordinarie dei beni del patrimonio artistico, al fine di intervenire tempestivamente prima di ricorrere a più onerosi restauri conservativi;

   adottare iniziative volte all'acquisto in house di strutture di allestimento mostre e luci espositive per gli artisti espositori nelle sale site a Palazzo Valdina, al fine di garantire l'uniformità estetica degli allestimenti;

   garantire l'apertura di Palazzo Valdina nei giorni festivi – quali il sabato e/o la domenica – e in occasione delle giornate straordinarie di apertura dei beni culturali disposte dal Ministero della cultura o del comune di Roma Capitale;

   promuovere l'esposizione delle oltre 500 opere in deposito, strutturando, al contempo, una nuova campagna di acquisizione opere e prestiti ad altri Musei, proseguendo il percorso di digitalizzazione delle opere in deposito, continuando il percorso di valorizzazione artistica della Camera sotto il titolo di «Museo della Camera dei deputati» (MuCad).
9/Doc. VIII, n. 2/56. Mollicone, Caretta, Ciaburro, Candiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il patrimonio artistico custodito dalla Camera dei deputati necessita di apposita valorizzazione;

    Si tratta di beni – quali dipinti, sculture, arazzi – di proprietà dell'Istituzione o alla medesima pervenute a titolo di deposito dalle più prestigiose istituzioni museali e artistiche del Paese nel corso del tempo, in particolare a seguito dell'ampliamento realizzato nelle prime decadi del Novecento da Ernesto Basile;

    Le opere d'arte raccontano anche la storia appassionante della costruzione dell'identità nazionale attraverso l'espressione creativa. Una storia complessa e articolata, che richiede, come tale, la più intensa integrazione tra tutte le istituzioni che, a diverso titolo, si occupano di promozione e di conservazione dei beni artistici;

    La Camera dei deputati cura la buona conservazione del patrimonio artistico, di proprietà o in deposito, attraverso la costante verifica delle condizioni delle opere e programmando, con la collaborazione e la vigilanza degli enti proprietari (Soprintendenze e Musei), i necessari interventi di manutenzione;

    Negli ultimi decenni, solo per richiamare gli interventi maggiormente significativi, si è proceduto a restaurare il Fregio allegorico dell'Aula, la collezione dei preziosi arazzi fiorentini in deposito dalle Gallerie degli Uffizi, gli arredi settecenteschi della Sala Aldo Moro, le Nozze di Cana di Paolo e Benedetto Caliari di proprietà della Pinacoteca di Brera;

    La Camera dei deputati ha spesso messo a disposizione Palazzo Valdina per mostre temporanee di assoluto pregio,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di proseguire le attività di valorizzazione e promozione del proprio patrimonio artistico nella prospettiva della massima fruibilità al pubblico.
9/Doc. VIII, n. 2/56. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone, Caretta, Ciaburro, Candiani.


MOZIONI DE MARIA ED ALTRI N. 1-00144 E MOLLICONE, CAVANDOLI, PITTALIS, BICCHIELLI ED ALTRI N. 1-00173 CONCERNENTI INIZIATIVE DI COMPETENZA IN RELAZIONE ALLA STRAGE DI BOLOGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PROCESSO DI DESECRETAZIONE DEGLI ATTI

Mozioni

   La Camera,

   premesso che:

    1) alle 10:25 di sabato 2 agosto 1980, un ordigno ad altissimo potenziale esplose nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione ferroviaria di Bologna. L'esplosione provocò il crollo della struttura sovrastante le sale d'aspetto e di trenta metri della pensilina. Investì anche due vetture di un treno in sosta al primo binario. L'esplosione causò la morte di 85 persone e il ferimento o la mutilazione di oltre 200. La vittima più piccola aveva solo 3 anni, la più anziana 86;

    2) le vittime erano persone comuni, provenivano da 50 città diverse d'Italia, tra loro anche diversi stranieri. Lavoratori comuni, giovani turisti, coppie, studenti e familiari in attesa di parenti con cui condividere quell'afosa estate. «Semplicemente persone che non avevano nessun connotato politico, se non quello di essere i bersagli pianificati dalla folle strategia neofascista della strage indiscriminata», come ha scritto Paolo Bolognesi, Presidente della «Associazione Familiari Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980», associazione costituitasi per tenere viva la memoria di quella tragedia e il ricordo delle vittime oltre che per «ottenere con tutte le iniziative possibili la giustizia dovuta»;

    3) Norberto Bobbio ha scritto che la strage è, fra «tutte le azioni delittuose, quella che più si avvicina al male radicale: è il massimo delitto, l'omicidio, diretto consapevolmente contro gli innocenti»;

    4) «l'immagine della stazione ferroviaria con l'orologio fermo al minuto della tremenda esplosione – per usare le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – è divenuta simbolo della disumanità del terrorismo, dell'attacco sferrato al cuore della democrazia italiana e della risposta, ferma e solidale, che la società e lo Stato seppero dare agli eversori assassini»;

    5) quel 2 agosto di quarantatré anni fa cominciò una delle più difficili indagini della storia giudiziaria italiana, il cui iter processuale, anche a causa dei tanti tentavi di depistaggio, non è ancora giunto definitivamente a conclusione;

    6) ad oggi, sono stati condannati in via definitiva come esecutori materiali i terroristi neofascisti dei Nuclei Armati Rivoluzionari (Nar) Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, e per attività di depistaggio il «Gran Maestro» della loggia massonica P2, Licio Gelli, gli ufficiali dei servizi segreti Pietro Musumeci (P2) e Giuseppe Belmonte e il faccendiere Francesco Pazienza;

    7) con un'altra sentenza precedente (Corte d'assise di Bologna, sentenza del 9 gennaio 2020, depositata il 7 gennaio 2021) è stato condannato all'ergastolo, colpevole di concorso nel reato di strage, Gilberto Cavallini dei Nar;

    8) mercoledì 5 aprile 2023, sono state depositate le motivazioni della sentenza pronunciata il 6 aprile 2022, dalla Corte di assise di Bologna, del cosiddetto processo ai mandanti per la strage alla stazione di Bologna, che ha condannato all'ergastolo Paolo Bellini, a sei anni Piergiorgio Segatel, l'ex capitano dei Carabinieri, accusato di depistaggio, e a quattro anni Domenico Catracchia, accusato di false informazioni al pubblico ministero al fine di sviare le indagini, ex amministratore di condomini di via Gradoli a Roma, dove i Nar nel 1981 avevano ben due covi, ai numeri civici 65 e 96, lo stesso civico dove ha vissuto il capo delle BR Mario Moretti durante il sequestro Moro, nel 1978;

    9) si tratta di sentenze di primo grado ma supportate da elementi probatori importanti che hanno permesso di fare luce su alcuni aspetti cruciali della vicenda. «Si è finalmente giunti – si legge nella sentenza a pagina 1069 – a porre un punto fermo che considera la strage del 2 agosto 1980 a Bologna come il momento conclusivo, sia pure sui generis ed atipico rispetto ai momenti precedenti della cosiddetta strategia della tensione. È ormai appurato ... che la compagine degli esecutori materiali non agiva nel vuoto di strategia e fuori da contesti politici nazionali e probabilmente internazionali. Gli esecutori erano strettamente collegati a chi la strage aveva deciso, agevolato e finanziato, attraverso una fitta rete di legami e di mediazioni, di cui tuttavia si intravede ora il vertice, come è stato per le stragi politiche dei primi anni Settanta ...»;

    10) la sentenza collega la bomba alla stazione di Bologna alla strategia della tensione inaugurata in Piazza Fontana a Milano nel 1969, cambia il quadro generale, i riferimenti politici ma non il progetto eversivo finalizzato all'instaurazione di uno Stato autoritario;

    11) la sentenza smonta la teoria della strage frutto della semplice azione dello «spontaneismo armato» di un gruppo armato di neofascisti. «Se ne è tratta la ragionevole conclusione che nella strage del 2 agosto 1980 furono coinvolti personaggi di almeno tre formazioni della destra eversiva: i Nuclei Armati Rivoluzionari, Terza Posizione e Ordine Nuovo» (pagina 930 della sentenza). È la «strategia dell'arcipelago»: i gruppi non perdono autonomia e identità ma si raccordano in funzione di una politica comune;

    12) il processo si è concluso con la condanna del neofascista Paolo Bellini, oltre a due imputati (Luigi Segatel e Domenico Catracchia) per avere sviato le indagini, ma alla base stava la cosiddetta «inchiesta mandanti»: le indagini sul livello superiore rispetto a quello degli esecutori materiali della strage. «La strage di Bologna ha avuto dei “mandanti” tra i soggetti indicati nel capo d'imputazione, non una generica indicazione concettuale, ma nomi e cognomi nei confronti dei quali il quadro indiziario è talmente corposo da giustificare l'assunzione di uno scenario politico, caratterizzato dalle attività e dai ruoli svolti nella politica interna e internazionale da quelle figure, quale contesto, operativo della strage di Bologna» (pagina 1070 della sentenza);

    13) i soggetti indicati nel capo d'imputazione sono: Licio Gelli, il capo della P2 e il suo braccio destro Umberto Ortolani, in qualità di mandanti finanziatori; Federico Umberto d'Amato, il potentissimo capo dell'Ufficio affari riservati del Viminale e il senatore Mario Tedeschi, il primo in qualità di mandante organizzatore, il secondo principalmente per l'attività di depistaggio. Costoro sono tutti morti, «sono quindi non imputabili, nei loro confronti non è possibile elevare alcuna imputazione formale», pur essendo possibile richiamarne il ruolo nel contesto di un'imputazione riguardante altri, in quanto la posizione semplicemente «storica» rilevi nella ricostruzione e nell'accertamento delle responsabilità dei giudicabili, valutazione incidentale e indiretta, «storica», esclusa ogni valutazione di responsabilità giuridica (così in nota alla pagina 781). Ancora meno questa circostanza può rimuovere il dovere di preservare la memoria di quei tragici fatti e delle responsabilità di quanto accaduto;

    14) la sentenza oltre ad illuminare il secondo livello della strage neofascista, ricostruisce l'efficace rete di protezione costruita intorno a Paolo Bellini, uomo di raccordo tra esecutori materiali e mandanti-organizzatori-finanziatori;

    15) nella sentenza viene ampiamente ricostruito il ruolo svolto da Mario Tedeschi dal lontano 1965, con l'operazione «manifesti cinesi» fino al 1980. Si ricorda, tra l'altro, il tentativo di depistaggio con la pista palestinese, sostenuta con gli articoli apparsi sul giornale «Il Borghese» a firma dello stesso Tedeschi e in qualche modo «sponsorizzata» anche da Licio Gelli;

    16) per consentire la ricostruzione dei gravissimi eventi che, negli anni compresi tra il 1969 ed il 1984, hanno segnato la storia del nostro Paese, il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, con direttiva del 22 aprile 2014 ha disposto la declassifica e il versamento anticipato all'Archivio centrale dello Stato e agli Archivi di Stato, da parte di tutte le amministrazioni dello Stato interessate, ivi compresi gli organismi di informazione per la sicurezza, della documentazione da questi detenuta relativa agli eventi di Piazza Fontana a Milano (1969), di Gioia Tauro (1970), di Peteano (1972), della Questura di Milano (1973), di Piazza della Loggia a Brescia (1974), dell'Italicus (1974), di Ustica (1980), della stazione di Bologna (1980), del Rapido 904 (1984);

    17) al fine di estendere l'ambito oggettivo di applicazione della direttiva del 2014, è stata adottata la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, del 2 agosto 2021, con la quale si è stabilito di ampliare i criteri di individuazione della documentazione da sottoporre a desecretazione, comprendendovi documenti relativi ad altre tematiche oltre quelle già oggetto della precedente direttiva. In particolare, con la nuova direttiva si rende consultabile la documentazione concernente l'organizzazione Gladio e quella relativa alla loggia massonica P2, «corrispondendo in tal modo ad un'esigenza assai avvertita anche dall'opinione pubblica»;

    18) la desecretazione di atti e documenti relativi alle stragi ed al terrorismo ha rappresentato una scelta di grande responsabilità ed importanza;

    19) le motivazioni della sentenza della Corte di assise di Bologna sul nuovo processo per la strage del 2 agosto hanno aperto nuovi squarci di verità sugli anni tragici della strategia della tensione;

    20) il Governo ha deciso, senza consultare le associazioni che ne fanno parte, di modificare, senza una giustificazione di merito, la composizione della commissione consultiva sulla desecretazione degli atti delle stragi;

    21) i rappresentanti dell'Associazione 2 Agosto e quelli dell'associazione che riunisce i familiari delle vittime di Ustica temono che sia in atto «una strategia a largo spettro» per riscrivere la storia delle stragi e dei processi, che diventi un'occasione per creare un clima che interferisca con i processi d'appello sulla strage a Gilberto Cavallini e Paolo Bellini le cui sentenze di primo grado hanno respinto molto nettamente la cosiddetta pista palestinese,

impegna il Governo:

1) fermo restando il diritto sancito dalla Costituzione alla presunzione di innocenza nei confronti delle singole persone coinvolte fino ad eventuale condanna definitiva e al pieno rispetto delle garanzie per gli imputati, ad adottare iniziative volte a garantire, per quanto di competenza, lo svolgimento sereno e senza interferenze dei processi, ancora non conclusi, riguardanti la stagione stragista che ha insanguinato l'Italia e ha visto collaborare insieme neofascisti, logge massoniche segrete ed agenti infedeli degli apparati di sicurezza;

2) a porre in essere tutte le iniziative opportune affinché prosegua proficuamente, in collaborazione fattiva e trasparente con i rappresentati delle associazioni, l'attività di desecretazione degli atti delle stragi che hanno segnato la storia recente del nostro Paese e il versamento anticipato all'Archivio centrale dello Stato e agli Archivi di Stato, il superamento delle criticità riscontrate in passato, anche attraverso una semplificazione normativa, il finanziamento degli interventi necessari per consentire la gestione, la ricerca e la consultazione corretta ed efficace dei documenti digitalizzati.
(1-00144) «De Maria, Braga, Francesco Silvestri, Richetti, Zanella, Merola, Amendola, Barbagallo, Berruto, Boldrini, Carè, Cuperlo, D'Alfonso, De Luca, Di Sanzo, Fassino, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Graziano, Gribaudo, Iacono, Lacarra, Lai, Laus, Malavasi, Manzi, Marino, Orlando, Peluffo, Porta, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Sarracino, Scotto, Serracchiani, Simiani, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari, Zingaretti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Gruppioni, Marattin, Bonetti, Gadda, Rosato, Grippo, Ruffino, Benzoni, Castiglione, Del Barba, Casu, Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano».


   La Camera,

   premesso che:

    1) alle 10:25 di sabato 2 agosto 1980, un ordigno ad altissimo potenziale esplose nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione ferroviaria di Bologna. L'esplosione provocò il crollo della struttura sovrastante le sale d'aspetto e di trenta metri della pensilina. Investì anche due vetture di un treno in sosta al primo binario. L'esplosione causò la morte di 85 persone e il ferimento o la mutilazione di oltre 200. La vittima più piccola aveva solo 3 anni, la più anziana 86;

    2) le vittime erano persone comuni, provenivano da 50 città diverse d'Italia, tra loro anche diversi stranieri. Lavoratori comuni, giovani turisti, coppie, studenti e familiari in attesa di parenti con cui condividere quell'afosa estate. «Semplicemente persone che non avevano nessun connotato politico, se non quello di essere i bersagli pianificati dalla folle strategia neofascista della strage indiscriminata», come ha scritto Paolo Bolognesi, Presidente della «Associazione Familiari Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980», associazione costituitasi per tenere viva la memoria di quella tragedia e il ricordo delle vittime oltre che per «ottenere con tutte le iniziative possibili la giustizia dovuta»;

    3) Norberto Bobbio ha scritto che la strage è, fra «tutte le azioni delittuose, quella che più si avvicina al male radicale: è il massimo delitto, l'omicidio, diretto consapevolmente contro gli innocenti»;

    4) «l'immagine della stazione ferroviaria con l'orologio fermo al minuto della tremenda esplosione – per usare le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – è divenuta simbolo della disumanità del terrorismo, dell'attacco sferrato al cuore della democrazia italiana e della risposta, ferma e solidale, che la società e lo Stato seppero dare agli eversori assassini»;

    5) quel 2 agosto di quarantatré anni fa cominciò una delle più difficili indagini della storia giudiziaria italiana, il cui iter processuale, anche a causa dei tanti tentavi di depistaggio, non è ancora giunto definitivamente a conclusione;

    6) ad oggi, sono stati condannati in via definitiva come esecutori materiali i terroristi neofascisti dei Nuclei Armati Rivoluzionari (Nar) Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, e per attività di depistaggio il «Gran Maestro» della loggia massonica P2, Licio Gelli, gli ufficiali dei servizi segreti Pietro Musumeci (P2) e Giuseppe Belmonte e il faccendiere Francesco Pazienza;

    7) con un'altra sentenza precedente (Corte d'assise di Bologna, sentenza del 9 gennaio 2020, depositata il 7 gennaio 2021) è stato condannato all'ergastolo, colpevole di concorso nel reato di strage, Gilberto Cavallini dei Nar;

    8) mercoledì 5 aprile 2023, sono state depositate le motivazioni della sentenza pronunciata il 6 aprile 2022, dalla Corte di assise di Bologna, del cosiddetto processo ai mandanti per la strage alla stazione di Bologna, che ha condannato all'ergastolo Paolo Bellini, a sei anni Piergiorgio Segatel, l'ex capitano dei Carabinieri, accusato di depistaggio, e a quattro anni Domenico Catracchia, accusato di false informazioni al pubblico ministero al fine di sviare le indagini, ex amministratore di condomini di via Gradoli a Roma, dove i Nar nel 1981 avevano ben due covi, ai numeri civici 65 e 96, lo stesso civico dove ha vissuto il capo delle BR Mario Moretti durante il sequestro Moro, nel 1978;

    9) si tratta di sentenze di primo grado ma supportate da elementi probatori importanti che hanno permesso di fare luce su alcuni aspetti cruciali della vicenda. «Si è finalmente giunti – si legge nella sentenza a pagina 1069 – a porre un punto fermo che considera la strage del 2 agosto 1980 a Bologna come il momento conclusivo, sia pure sui generis ed atipico rispetto ai momenti precedenti della cosiddetta strategia della tensione. È ormai appurato ... che la compagine degli esecutori materiali non agiva nel vuoto di strategia e fuori da contesti politici nazionali e probabilmente internazionali. Gli esecutori erano strettamente collegati a chi la strage aveva deciso, agevolato e finanziato, attraverso una fitta rete di legami e di mediazioni, di cui tuttavia si intravede ora il vertice, come è stato per le stragi politiche dei primi anni Settanta ...»;

    10) la sentenza collega la bomba alla stazione di Bologna alla strategia della tensione inaugurata in Piazza Fontana a Milano nel 1969, cambia il quadro generale, i riferimenti politici ma non il progetto eversivo finalizzato all'instaurazione di uno Stato autoritario;

    11) la sentenza smonta la teoria della strage frutto della semplice azione dello «spontaneismo armato» di un gruppo armato di neofascisti. «Se ne è tratta la ragionevole conclusione che nella strage del 2 agosto 1980 furono coinvolti personaggi di almeno tre formazioni della destra eversiva: i Nuclei Armati Rivoluzionari, Terza Posizione e Ordine Nuovo» (pagina 930 della sentenza). È la «strategia dell'arcipelago»: i gruppi non perdono autonomia e identità ma si raccordano in funzione di una politica comune;

    12) il processo si è concluso con la condanna del neofascista Paolo Bellini, oltre a due imputati (Luigi Segatel e Domenico Catracchia) per avere sviato le indagini, ma alla base stava la cosiddetta «inchiesta mandanti»: le indagini sul livello superiore rispetto a quello degli esecutori materiali della strage. «La strage di Bologna ha avuto dei “mandanti” tra i soggetti indicati nel capo d'imputazione, non una generica indicazione concettuale, ma nomi e cognomi nei confronti dei quali il quadro indiziario è talmente corposo da giustificare l'assunzione di uno scenario politico, caratterizzato dalle attività e dai ruoli svolti nella politica interna e internazionale da quelle figure, quale contesto, operativo della strage di Bologna» (pagina 1070 della sentenza);

    13) i soggetti indicati nel capo d'imputazione sono: Licio Gelli, il capo della P2 e il suo braccio destro Umberto Ortolani, in qualità di mandanti finanziatori; Federico Umberto d'Amato, il potentissimo capo dell'Ufficio affari riservati del Viminale e il senatore Mario Tedeschi, il primo in qualità di mandante organizzatore, il secondo principalmente per l'attività di depistaggio. Costoro sono tutti morti, «sono quindi non imputabili, nei loro confronti non è possibile elevare alcuna imputazione formale», pur essendo possibile richiamarne il ruolo nel contesto di un'imputazione riguardante altri, in quanto la posizione semplicemente «storica» rilevi nella ricostruzione e nell'accertamento delle responsabilità dei giudicabili, valutazione incidentale e indiretta, «storica», esclusa ogni valutazione di responsabilità giuridica (così in nota alla pagina 781). Ancora meno questa circostanza può rimuovere il dovere di preservare la memoria di quei tragici fatti e delle responsabilità di quanto accaduto;

    14) la sentenza oltre ad illuminare il secondo livello della strage neofascista, ricostruisce l'efficace rete di protezione costruita intorno a Paolo Bellini, uomo di raccordo tra esecutori materiali e mandanti-organizzatori-finanziatori;

    15) nella sentenza viene ampiamente ricostruito il ruolo svolto da Mario Tedeschi dal lontano 1965, con l'operazione «manifesti cinesi» fino al 1980. Si ricorda, tra l'altro, il tentativo di depistaggio con la pista palestinese, sostenuta con gli articoli apparsi sul giornale «Il Borghese» a firma dello stesso Tedeschi e in qualche modo «sponsorizzata» anche da Licio Gelli;

    16) per consentire la ricostruzione dei gravissimi eventi che, negli anni compresi tra il 1969 ed il 1984, hanno segnato la storia del nostro Paese, il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, con direttiva del 22 aprile 2014 ha disposto la declassifica e il versamento anticipato all'Archivio centrale dello Stato e agli Archivi di Stato, da parte di tutte le amministrazioni dello Stato interessate, ivi compresi gli organismi di informazione per la sicurezza, della documentazione da questi detenuta relativa agli eventi di Piazza Fontana a Milano (1969), di Gioia Tauro (1970), di Peteano (1972), della Questura di Milano (1973), di Piazza della Loggia a Brescia (1974), dell'Italicus (1974), di Ustica (1980), della stazione di Bologna (1980), del Rapido 904 (1984);

    17) al fine di estendere l'ambito oggettivo di applicazione della direttiva del 2014, è stata adottata la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, del 2 agosto 2021, con la quale si è stabilito di ampliare i criteri di individuazione della documentazione da sottoporre a desecretazione, comprendendovi documenti relativi ad altre tematiche oltre quelle già oggetto della precedente direttiva. In particolare, con la nuova direttiva si rende consultabile la documentazione concernente l'organizzazione Gladio e quella relativa alla loggia massonica P2, «corrispondendo in tal modo ad un'esigenza assai avvertita anche dall'opinione pubblica»;

    18) la desecretazione di atti e documenti relativi alle stragi ed al terrorismo ha rappresentato una scelta di grande responsabilità ed importanza;

    19) le motivazioni della sentenza della Corte di assise di Bologna sul nuovo processo per la strage del 2 agosto hanno aperto nuovi squarci di verità sugli anni tragici della strategia della tensione,

impegna il Governo

1) a porre in essere tutte le iniziative opportune affinché prosegua proficuamente, in collaborazione fattiva e trasparente con i rappresentati delle associazioni, l'attività di desecretazione degli atti delle stragi che hanno segnato la storia recente del nostro Paese e il versamento anticipato all'Archivio centrale dello Stato e agli Archivi di Stato, il superamento delle criticità riscontrate in passato, anche attraverso una semplificazione normativa, il finanziamento degli interventi necessari per consentire la gestione, la ricerca e la consultazione corretta ed efficace dei documenti digitalizzati.
(1-00144)(Testo modificato nel corso della seduta) «De Maria, Braga, Francesco Silvestri, Richetti, Zanella, Merola, Amendola, Barbagallo, Berruto, Boldrini, Carè, Cuperlo, D'Alfonso, De Luca, Di Sanzo, Fassino, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Graziano, Gribaudo, Iacono, Lacarra, Lai, Laus, Malavasi, Manzi, Marino, Orlando, Peluffo, Porta, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Sarracino, Scotto, Serracchiani, Simiani, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari, Zingaretti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Gruppioni, Marattin, Bonetti, Gadda, Rosato, Grippo, Ruffino, Benzoni, Castiglione, Del Barba, Casu, Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano».


   La Camera,

   premesso che:

    1) alle 10.25 di sabato 2 agosto 1980 un ordigno ad altissimo potenziale esplose nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione ferroviaria di Bologna, provocando il crollo della struttura sovrastante le sale d'aspetto e di trenta metri della pensilina, e investendo anche due vetture di un treno in sosta al primo binario;

    2) le conseguenze dell'esplosione furono di terrificante gravità, anche a causa dell'affollamento della stazione in un giorno prefestivo di agosto: rimasero uccise ottantacinque persone, oltre duecento furono ferite;

    3) quel giorno cominciò anche una delle più difficili indagini della storia giudiziaria; ad oggi, infatti, l'iter processuale, che pur ha già registrato condanne definitive, non è ancora concluso;

    4) nel 2016, in occasione del trentaseiesimo anniversario della strage di Bologna, nel suo messaggio all'Associazione dei familiari delle vittime, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ribadito che «permangono ancora domande senza risposta e la memoria è anche sostegno a non dimettere gli sforzi per andare avanti e raggiungere quella piena verità, che è premessa di giustizia»;

    5) ricercare la verità storica e ampliare le basi documentali – anche e soprattutto attraverso la desecretazione degli atti – per agevolare eventuali ulteriori sviluppi in sede giudiziaria è, quindi, urgente e necessario;

    6) grazie ai numerosi elementi emersi negli anni in ambito giudiziario e parlamentare grazie al lavoro delle diverse Commissioni d'inchiesta, alle testimonianze, alle ricerche e ai saggi pubblicati in materia di politica internazionale, risulta ormai evidente l'esistenza di collegamenti internazionali del terrorismo italiano;

    7) tra il 1948 e il 1992, nel periodo storico definito Guerra fredda, l'Italia è stata terreno di scontro tra le grandi potenze globali nonché di singoli Stati o realtà politico-territoriali non allineate, implicate o comunque coinvolte nelle varie dinamiche della guerra a bassa intensità tra Est e Ovest e, in modo particolare, interessate al ruolo strategico peculiare della nostra Nazione in Europa e soprattutto nel bacino del Mediterraneo e alle sue specificità socio-politico-economiche;

    8) tale aspetto era già emerso, in particolare, grazie al lavoro svolto dalle Commissioni parlamentari di inchiesta succedutesi nel corso degli anni, quali la Commissione Stragi e la Commissione Mitrokhin, che hanno raccolto una serie di riscontri probatori in tal senso: da un lato, semplici contatti e collaborazione tattica o strategica tra organizzazioni terroristiche di analogo orientamento politico operanti in diversi Stati; da un altro lato, rapporti con apparati di potenze straniere e persino sostegno o vera e propria etero-direzione da parte di essi;

    9) nelle Commissioni parlamentari è emerso come il cosiddetto «lodo Moro», ossia l'accordo extra legem tra la cosiddetta diplomazia parallela italiana (affidata a settori dei servizi di informazione e sicurezza) e la dirigenza palestinese, maturato in ambito politico-istituzionale agli inizi degli anni Settanta (in seguito alla strage palestinese alle Olimpiadi di Monaco del 1972) per tutelare gli interessi italiani dalla minaccia di attentati, sia il cuore di molte vicende storico-giudiziarie: occorre, pertanto, che ne siano finalmente chiariti sia le esatte finalità sia i modi di applicazione e le conseguenze che questo patto extra legem determinò sul piano nazionale e nei rapporti internazionali con l'Alleanza atlantica;

    10) nella relazione sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro (Doc. XXIII, n. 29, della XVII Legislatura), presieduta dal parlamentare del PD Giuseppe Fioroni, si legge: «Una delle principali acquisizioni è giunta dagli approfondimenti sulla dimensione “mediterranea” della vicenda Moro, con particolare riferimento agli accordi politici e di intelligence che fondavano la politica italiana, in particolare nei riguardi del Medio Oriente, della Libia e della questione israelo-palestinese. Gli approfondimenti sul ruolo dei movimenti palestinesi e del centro SISMI di Beirut hanno consentito di gettare nuova luce sulla vicenda delle trattative per una liberazione di Moro e sul tema dei canali di comunicazione con i brigatisti, ma anche di cogliere i condizionamenti che poterono derivare dalla collocazione internazionale del nostro Paese e dal suo essere crocevia di traffici di armi con il Medio Oriente, spesso tollerati per ragioni geopolitiche e di sicurezza nazionale»;

    11) con legge n. 124 del 2007 sono stati riordinati i servizi di informazione e sicurezza e la disciplina del segreto di Stato ma la Relazione del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica sull'attività svolta dal 10 febbraio 2022 al 10 agosto 2022, trasmesso alle Presidenze il 19 agosto 2022 (Doc. XXXIV, n. 12) ha ribadito che «l'esigenza prospettata di una modifica della legge n. 124 del 2007 resta inalterata e si auspica possa essere presa in concreta considerazione anche in questa fase conclusiva della legislatura, o comunque già all'avvio della prossima»;

    12) nel marzo 2008, in occasione del trentesimo anniversario del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro, il Ministro dell'interno Amato propose di rendere accessibili i documenti a suo tempo resi disponibili alla Magistratura e alla Commissione stragi: tale proposta fu recepita dal Presidente del Consiglio Romano Prodi che con una direttiva dell'8 aprile 2008 interessò in questo senso le amministrazioni dello Stato;

    13) l'Archivio centrale dello Stato fu successivamente individuato come l'istituzione appropriata per assicurare la conservazione unitaria della documentazione sul caso Moro e consentirne la consultazione in un'unica sede;

    14) il 23 febbraio 2011 la Presidenza invitò nuovamente le amministrazioni interessate ad effettuare i versamenti;

    15) la declassifica di documenti e informazioni ricade interamente nella sfera di competenza e responsabilità dell'autorità che ne dispose l'attuazione;

    16) infatti, l'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015, n. 5, prevede che la «declassifica di un'informazione è disposta dall'autorità che ha apposto la classifica ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge n. 124 del 2007, o da altro soggetto che, a richiesta, sia stato dalla stessa a ciò autorizzato. L'Autorità nazionale per la sicurezza nella generalità dei casi e gli organi di sicurezza di un'amministrazione o ente sovraordinati a quello che ha originato l'informazione, possono disporre la variazione o l'eliminazione della classifica di segretezza attribuita alla medesima da un'autorità sottordinata»;

    17) il «Codice dei beni culturali e del paesaggio», di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce che rappresentano beni culturali «gli archivi e i singoli documenti dello Stato», ivi inclusi quindi gli archivi ministeriali e il versamento «all'Archivio Centrale dello Stato e agli archivi di Stato dei documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione»;

    18) la direttiva del Presidente del Consiglio del 22 aprile 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n° 100 del 2 maggio 2014, ha previsto la declassificazione e il versamento straordinario all'Archivio centrale dello Stato degli atti concernenti numerosi eventi legati alla storia repubblicana collegati alle vicende di Aldo Moro, successivamente ampliata nella sua portata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2021;

    19) per la documentazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) la Direttiva del 2 maggio 2014 prescrive che siano definiti i criteri con cui sono effettuati i versamenti all'Archivio centrale dello Stato e le modalità con cui si proteggono specifiche informazioni di cui si richiede la tutela nell'interesse della sicurezza di persone, della riservatezza di terzi, ovvero delle relazioni internazionali;

    20) con riferimento ai fatti citati nella direttiva del 2014, con decreto del Segretario generale del 28 settembre 2016 è stato istituito il Comitato consultivo sulle attività di versamento agli archivi di Stato e all'Archivio Centrale dello Stato della documentazione in oggetto, che, nell'ultima relazione annuale, ha riscontrato gravi carenze circa l'attuazione della direttiva del 2014 e grandi deficienze del materiale coevo ai fatti nelle varie amministrazioni pubbliche: carte mancanti, elenchi di nominativi non consegnati, carte censurate e interi pezzi cancellati proprio in concomitanza con la loro declassificazione;

    21) in seguito è intervenuta anche la direttiva del Presidente del Consiglio del 2 agosto 2021, che ha manifestato l'intenzione del Governo di «rendere consultabile anche la documentazione concernente l'organizzazione Gladio e quella relativa alla loggia massonica P2», disponendo, a tal fine, «la declassifica dei relativi documenti tuttora soggetti a tale vincolo ed il versamento anticipato di tutta la documentazione riguardante i due citati argomenti all'Archivio centrale dello Stato, da parte delle amministrazioni centrali, ed ai rispettivi Archivi di Stato, da parte delle amministrazioni periferiche»;

    22) la documentazione versata ai sensi di tale direttiva, tuttavia, è stata trasmessa in formati diversi: una parte solo cartacea, un'altra esclusivamente in copia digitale, ed un'altra ancora sia cartacea che in copia digitale;

    23) non tutte le Amministrazioni che hanno versato fino ad ora sono state in grado di fornire copie digitalizzate, pertanto tale attività sarà a carico dell'Archivio centrale dello Stato e comporterà dei tempi più lunghi per la messa in consultazione della documentazione;

    24) la declassifica dei documenti ha permesso di ricostruire molte pagine mancanti e rilevanti della storia italiana del dopoguerra;

    25) da ultimo, in relazione all'attentato alla Sinagoga maggiore di Roma del 1982: un'azione terroristica che, alla luce di alcuni i documenti declassificati in base alla direttiva del 2014, era stata «prevista» con sedici successivi avvertimenti dall'altera SISDE, ma che non fu comunque sventata;

    26) in data 28 febbraio 2023 il Presidente del Consiglio dei Ministri e il sottosegretario alla Presidenza hanno dato indicazione di far declassificare e versare in anticipo all'Archivio Centrale dello Stato 163 documenti inerenti ai rapporti SISMI-OLP, già coperti da segreto di Stato fino al 2014 e successivamente classificati e ancora conservati altrove;

    27) tali carte si vanno così ad aggiungere al versamento dei 32 documenti acquisti dalla Procura della Repubblica di Roma nell'ambito del nuovo procedimento penale relativo al disastro aereo del DC9 Itavia, precipitato nel Mar Tirreno tra le isole di Ponza e Ustica la sera del 27 giugno 1980, e che coprono un periodo di tempo che va dal 1975 al 1985, arrivando a un totale di 195 carte;

    28) la declassifica degli atti risponde concretamente alla richiesta avanzata dalle associazioni dei familiari delle vittime delle stragi per fare piena luce e giustizia, quale contributo indispensabile alla ricostruzione di vicende drammatiche che hanno caratterizzato la storia della Repubblica e alla esigenza di trasparenza, conoscibilità ed accessibilità degli atti, provenienti da ricercatori, storici, esperti e semplici cittadini, oltre che dalla magistratura;

    29) queste finalità rappresentano un dovere che deve essere onorato dagli apparati dello Stato, a vario titolo chiamati in causa, nella direzione di pervenire al superamento di ogni zona d'ombra, rispetto ad avvenimenti che hanno lacerato la coscienza civile della Nazione;

    30) già il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, nella Relazione sull'attività svolta dal 1° gennaio 2021 al 9 febbraio 2022, trasmessa alle Presidenze il 10 febbraio 2022 (Doc. XXXIV, n. 8), ha evidenziato che «Uno dei limiti che sembra emergere è quello di una consultabilità ed accessibilità rese ardue dalla necessità di atti amministrativi costitutivi espressi ai quali la richiesta è subordinata. Per questo motivo, occorrerebbe in qualche modo invertire i termini della procedura attualmente seguita, recependo il contenuto, ad esempio, del disegno di legge (atto Senato n. 2018 della XVIII legislatura), presentato dal Presidente della Commissione Biblioteca e Archivio storico del Senato, senatore del Partito democratico Gianni Marilotti, che propone una rivoluzione copernicana: stabilita una durata per la segretezza del documento – trenta o quaranta anni – se questa è superata, la consultazione dovrà essere automaticamente consentita. In aderenza a questa possibile modifica di rango legislativo appare apprezzabile la stessa iniziativa del senatore Marilotti, in qualità di Presidente della predetta Commissione, che ha emanato linee di indirizzo per la declassifica del segreto eteronomo sugli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi, con lo scopo di venire incontro all'alta mole di richieste di consultabilità pervenute all'Archivio storico del Senato. Analogamente, si segnala l'ordine del giorno presentato dallo stesso senatore ed accolto dal Governo durante l'esame della legge di bilancio per il 2022 da parte della Commissione istruzione pubblica e beni culturali del Senato (seduta del 23 novembre 2021) che impegna il Governo, tra l'altro, a rendere accessibili e consultabili, alle condizioni poste dall'articolo 122 del Codice Urbani e salva soltanto l'apposizione del segreto di Stato nei limiti di cui alla legge n. 124 del 2007, anche i documenti degli archivi dello Stato maggiore della difesa, dei servizi segreti e degli organi, enti o uffici per i quali non è contemplato l'obbligo di versamento all'Archivio centrale dello Stato»;

    31) spetterà al Parlamento valutare se istituire una Commissione parlamentare di inchiesta «sulle connessioni del terrorismo interno e internazionale con gli attentati, le stragi e i tentativi di destabilizzazione delle istituzioni democratiche avvenuti in Italia dal 1953 al 1992 e sulle attività svolte dai servizi segreti nazionali e stranieri, anche relativamente alla scomparsa di Graziella De Palo e Italo Toni e all'attentato del 1982 alla Sinagoga di Roma», sul modello già presentato in Parlamento (Doc. XXII, n. 33);

    32) con riferimento all'atto di sindacato ispettivo n. 4-01219, con il quale l'interrogante chiedeva chiarimenti in merito alla composizione e al lavoro svolto dal Comitato consultivo sulle attività di versamento dell'Archivio di Stato e agli archivi di Stato sul territorio, istituito presso la Presidenza del Consiglio, il Sottosegretario competente ha avuto modo di rispondere che «sul punto giova ricordare che detto Comitato è stato istituito per la prima volta nel 2016 (con il decreto del Segretario generale pro tempore della Presidenza del Consiglio, del 28 settembre 2016) al fine di dare attuazione alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 2014 sulla declassifica degli atti afferenti alle stragi che hanno colpito l'Italia tra il 1969 ed il 1984, consentendo – in quella sede – un confronto tra rappresentati delle associazioni dei familiari delle vittime delle stragi, rappresentanti delle istituzioni competenti per la conservazione della documentazione di interesse storico oggetto della direttiva, storici e professionisti della ricerca archivistica. Negli anni a seguire, il decreto è stato più volte confermato anche con l'integrazione di associazioni di familiari delle vittime che ne facessero apposita istanza (nel 2019 la composizione fu integrata di tre nuove associazioni rispetto a quelle originariamente previste nel 2016) e, dopo l'adozione in data 2 agosto 2021 di una nuova direttiva del Presidente del Consiglio pro tempore – che ha esteso la declassifica e il versamento anticipato all'Archivio centrale dello Stato anche alla documentazione concernente l'organizzazione Gladio e la Loggia massonica P2 – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 è stato ricostituito il comitato consultivo, incardinandolo presso la Presidenza del Consiglio e attribuendo allo stesso compiti più incisivi nelle attività di Impulso e di monitoraggio delle attività di versamento all'Archivio centrale e agli Archivi di Stato della documentazione prevista dalle direttive. L'attuale Governo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2023 e, a seguire, con il decreto del Segretario Generale del 23 marzo 2023, ha confermato la composizione del comitato consultivo, integrandola con tre ulteriori componenti: due professori ordinari di storia contemporanea (che completano il numero dei 10 esperti previsti e di cui solo 8 risultavano nominati) e il rappresentante dell'associazione “Verità sul disastro aereo di Ustica”, che aveva presentato apposita istanza di partecipazione. Al riguardo si sottolinea che l'integrazione della composizione del Comitato è avvenuta a seguito dell'istruttoria dei competenti uffici della Presidenza del Consiglio che ha confermato la legittima costituzione dell'Associazione richiedente e la coerenza dei relativi fini statutari con le attività del comitato nonché l'elevata e specifica professionalità dei due nuovi componenti provenienti dal mondo accademico. Occorre inoltre ribadire che il Comitato ha poteri e compiti relativi esclusivamente al monitoraggio delle attività di declassifica e di versamento della documentazione da parte delle amministrazioni interessate, nonché alla partecipazione al processo di formazione di soluzioni organizzative e operative che possano consentire la piena attuazione delle citate direttive. All'interno del Comitato l'intento comune di tutti i componenti è quello di consentire, facilitare, supportare e dare impulso al versamento da parte delle Pubbliche amministrazioni della documentazione afferente alle stragi indicate dalle direttive; anzi, proprio tale competenza del Comitato, propedeutica rispetto alla interpretazione a fini giudiziari e storici, esclude qualunque sovrapposizione o interferenza da parte del Comitato sulle successive attività di accertamento dei fatti, che – per la parte di competenza di ciascuno – spetta all'autorità giudiziaria e/o agli storici. Per queste ragioni è particolarmente importante il patrimonio di conoscenze e di esperienze professionali, individuali e collettive, di cui il Comitato può giovarsi nel perseguimento dei propri fini istituzionali e per favorire la messa a punto di iniziative unitarie e condivise. La forte legittimazione di questo Comitato deriva dal fatto che ciascun componente, pur proveniente da contesti istituzionali e civili differenti, persegue un obiettivo comune: facilitare e accelerare il versamento della documentazione all'Archivio centrale di Stato, permettere il più ampio patrimonio informativo a disposizione della collettività e della ricerca storica. Pertanto, il Comitato non può non essere aperto a ulteriori partecipazioni ed integrazioni, come avvenuto anche di recente. Il Governo ha piena autonomia nell'operare tale integrazione, non esistendo alcuna esclusiva da parte di questa o quella associazione nel trattare materia così delicata;

    33) si sottolinea da ultimo che il Comitato nella sua nuova composizione si è già insediato il 5 maggio 2023 e ha avviato la sua attività con i primi necessari adempimenti. In particolare, è stata trasmessa: una prima nota del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2023 alle amministrazioni interessate ai versamenti di cui alle direttive 2014 e 2021 per sollecitare il completamento delle operazioni di versamento e chiedere la conferma o la nuova designazione dei referenti da parte delle medesime amministrazioni e una seconda nota del Segretario generale del 25 maggio 2023 indirizzata ai Ministeri della giustizia e della cultura con cui si chiede di conoscere lo stato dell'arte della procedura di rinnovo del protocollo sulla digitalizzazione degli atti dei processi storici. Il Comitato si è, inoltre, riunito il 7 luglio 2023 e, in quella seduta, tutto il Comitato ha preso atto favorevolmente degli importanti passi avanti, sia in chiave quantitativa che qualitativa, dei versamenti di documentazione effettuati dalle amministrazioni, nonché della proroga dei finanziamenti per i progetti di digitalizzazione della documentazione versata all'Archivio Centrale e agli Archivi di Stato e dei processi giudiziari di interesse storico. Infine, il Comitato ha condiviso nuove modalità organizzative di lavoro che consentano di accelerare le operazioni di versamento e di risolvere le criticità manifestatesi in taluni settori. Per concludere, si conferma il pieno impegno del Governo a dare impulso alle tematiche della declassifica dei documenti oggetto delle direttive e a far sì che le amministrazioni completino (ed accelerino) il versamento di tutta la documentazione relativa al perimetro di declassificazione di cui alla direttiva del 2014 e alla direttiva del 2 agosto 2021»,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative urgenti, anche di carattere normativo, per la riforma della disciplina del cosiddetto segreto di Stato, per la declassifica e la consultabilità dei documenti declassificati, e l'accelerazione del processo di digitalizzazione;

2) a rafforzare l'intervento pubblico per gli Archivi, puntando alla costituzione di un unico archivio digitale presso l'Archivio centrale dello Stato che raccolga e razionalizzi, al fine di evitare i duplicati, i documenti declassificati esaminati dalle commissioni d'inchiesta, unificando gli archivi esistenti;

3) a proseguire in questa importante operazione di verità e trasparenza facilitando e accelerando il versamento della documentazione all'Archivio centrale di Stato, per mettere il più ampio patrimonio informativo a disposizione della collettività e della ricerca storica;

4) a favorire, per quanto di competenza, l'attività del Comitato consultivo sulle attività di versamento dell'Archivio di Stato e agli archivi di Stato sul territorio, valorizzando l'impostazione pluralista nel perseguimento dei suoi fini istituzionali.
(1-00173) «Mollicone, Cavandoli, Pittalis, Bicchielli, Varchi, Bellomo, Tassinari, Buonguerrieri, Davide Bergamini, Dondi, Bisa, Palombi, Carrà, Pellicini, Matone, La Salandra, Morrone, Pulciani, Pretto, Vinci, Sudano, Colombo, Zinzi, Lucaselli, Malaguti, Gaetana Russo».


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative volte a ripristinare nell'immediato l'erogazione del reddito di cittadinanza, anche in considerazione delle criticità e delle ricadute sui servizi sociali e sui centri per l'impiego – 3-00575

   FRATOIANNI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il Governo ha di fatto abrogato il reddito di cittadinanza, una misura di sostegno alle fasce più povere del nostro Paese che ha garantito, a coloro che vivono al di sotto della soglia di povertà, condizioni di vita più dignitose;

   a giugno 2023 poco più di un milione di famiglie avevano ricevuto un importo medio di 565,69 euro;

   comunicare la sospensione del reddito di cittadinanza attraverso un sms inviato dall'Inps, dimostra tutta l'insensibilità e il disprezzo verso i percettori della misura: a 169.000 beneficiari è stato comunicato che non avrebbero più percepito il reddito di cittadinanza in attesa di eventuale presa in carico dei servizi sociali, con la beffa che, per continuare a percepire l'assegno unico per i figli, dovranno presentare una nuova istanza;

   tra agosto e dicembre 2023 arriveranno altre 80 mila comunicazioni di sospensione del reddito ad altrettanti beneficiari;

   dei 169.000 beneficiari del reddito di cittadinanza che da agosto 2023 non riceveranno più il sussidio, poiché non hanno nel nucleo minori, disabili o over 65, circa la metà sono in una situazione di disagio sociale e potranno rivolgersi ai servizi sociali e, qualora inseriti in un progetto multidimensionale di recupero, potranno avere ancora un sussidio, gli altri dovranno rivolgersi ai centri per l'impiego e firmare il patto di servizio personalizzato per essere avviati al lavoro;

   coloro che sono giudicati occupabili dovranno attivarsi presso tre agenzie per il lavoro; nel caso non trovino una occupazione, dovrebbe partire un percorso formativo con il diritto al sostegno alla formazione lavoro, ricevendo solo 350 euro al mese per 12 mesi;

   il Governo in questi mesi non ha assunto alcuna iniziativa e attività diretta a garantire che i servizi sociali gestiti dai comuni e i centri per l'impiego fossero in grado di gestire la presa in carico di decine di migliaia di persone –:

   se il Governo, anche in considerazione dell'estendersi del numero dei nuclei familiari spinti al di sotto della soglia di povertà, non intenda adottare iniziative volte a ripristinare il reddito di cittadinanza per le fasce più deboli del Paese, partendo comunque dall'immediato differimento temporale della sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza, in quanto ad oggi nessuna struttura dei servizi sociali dei comuni è in grado di prendere in carico un numero così alto di persone in disagio sociale, così come i centri per l'impiego non sono in grado di sostenere e gestire il patto di servizio personalizzato per avviare al lavoro coloro a cui sarà sospesa tale misura.
(3-00575)


Iniziative volte a ripristinare l'erogazione del reddito di cittadinanza, anche in relazione alla situazione delle fasce più deboli dei beneficiari e all'attuale contesto sociale – 3-00576

   FRANCESCO SILVESTRI, CONTE, BALDINO, SANTILLO, AURIEMMA, CAPPELLETTI, FENU, BARZOTTI, AIELLO, CAROTENUTO e TUCCI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), sono state introdotte radicali modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza, introdotto nel 2019 dal Governo Conte I;

   in previsione dell'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2024, per l'anno 2023 sono state previste molteplici restrizioni alle originarie condizioni di accesso, tra cui l'introduzione del limite massimo di sette mensilità e il termine ultimo di erogazione al 31 dicembre 2023;

   con il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, di recente conversione, è stato definito il regime transitorio fino al 31 dicembre 2023;

   l'articolo 13, comma 5, confermando il limite temporale di 7 mensilità, ha previsto l'esclusione per i percettori che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali in quanto considerati «non attivabili al lavoro»;

   per proseguire con l'erogazione, dunque, è necessario che la comunicazione di presa in carico dei servizi sociali avvenga entro la scadenza del termine ultimo di sette mesi;

   in assenza della comunicazione, scatta la sospensione dell'erogazione, riattivabile solo all'esito della comunicazione;

   venerdì 28 luglio 2023 circa 169 mila famiglie hanno ricevuto una comunicazione di sospensione dell'Inps tramite sms;

   il messaggio recherebbe il seguente testo: «Domanda di RDC sospesa come previsto dall'art. 13 del D.L. 48/2023 conv. Legge 85/2023. In attesa eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali»;

   da evidenziare che la sospensione ha interessato proprio le famiglie con percettori «non attivabili al lavoro», ovvero le fasce più deboli dei beneficiari e meritevoli di tutela;

   da rilevare, inoltre, che la sospensione dell'erogazione consegue non alla carenza dei requisiti, bensì alla mancata comunicazione della presa in carico da parte dei servizi sociali, causa dunque non imputabile in alcun modo al beneficiario che avrebbe il diritto di proseguire a percepire il reddito almeno fino al 31 dicembre 2023;

   la sospensione sta generando molte iniziative di protesta e rischia di fare esplodere una «bomba sociale»;

   il Ministero dell'interno avrebbe già allertato le prefetture a fronte del crescere delle proteste –:

   quali urgenti iniziative intenda assumere per ripristinare con immediatezza l'erogazione del reddito di cittadinanza nei casi in premessa, anche al fine di evitare il diffondersi delle proteste e il rischio di episodi di violenza.
(3-00576)


Intendimenti in ordine al superamento delle condizioni in cui versano i nuclei familiari coinvolti dalla sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza – 3-00577

   GUERRA, FURFARO, SCOTTO, CIANI, GIRELLI, MALAVASI, STUMPO, FOSSI, GRIBAUDO, LAUS, SARRACINO, FERRARI, GHIO, CASU e FORNARO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   nel 2023 il reddito di cittadinanza è riconosciuto per un massimo di sette mensilità ai nuclei familiari che abbiano tra i loro componenti persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età;

   dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore la misura sostitutiva dell'assegno di inclusione, con nuovi requisiti finalizzati a ridurre la platea di beneficiari e che lascerà senza sostegno alcune centinaia di migliaia di famiglie;

   in occasione del pagamento della rata di luglio 2023 del reddito di cittadinanza i percettori che hanno già fruito di 7 mensilità nel 2023 e che non hanno i requisiti sono stati informati dall'Inps della sospensione del beneficio a partire dal mese di agosto 2023, tramite sms inviati a 169 mila percettori, in attesa della «eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali»;

   come denunciato dalla Cgil e dal presidente dell'ordine degli assistenti sociali, mancano almeno 15.000 assistenti sociali, sui 30.000 totali che sarebbero necessari a livello nazionale, per raggiungere il livello essenziale di prestazioni sociali di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, con enormi differenze territoriali, secondo i dati dello stesso Ministero del lavoro;

   le famiglie interessate sono state lasciate al loro destino con una comunicazione incerta e confusa: tanto coloro che pensano di potere rientrare fra i fragili, meritevoli di una presa in carico da parte dei servizi, quanto quelli che aspirano al sostegno promesso per l'occupazione, che in ogni caso entra in vigore in ritardo rispetto allo stop del reddito di cittadinanza di almeno un mese e per il quale non sono ancora state attivate le procedure per poterne usufruire. Per non parlare di tutti nuclei esclusi per ragioni economiche, in ragione dell'abbassamento delle soglie di accesso alla nuova misura;

   questa incertezza causa una pressione nei confronti dei comuni, per i quali non sono stati previsti strumenti finanziari e risorse umane aggiuntive e che non sono in grado di fronteggiare attraverso i propri servizi sociali il disagio e la paura di coloro che si sono visti togliere l'unica fonte di sostentamento –:

   quali azioni siano state intraprese nei mesi trascorsi, o quanto meno nei mesi intercorsi dall'emanazione del decreto-legge n. 48 del 2023, e quali si intendano intraprendere e con che tempi per prevenire prima e gestire ora la situazione di incertezza, disagio, abbandono in cui si trovano i nuclei familiari coinvolti e per individuare percorsi che non scarichino sui comuni una pressione sociale che non possono fronteggiare.
(3-00577)


Iniziative di competenza per potenziare l'assistenza di carattere psicologico a favore degli studenti in ambito universitario – 3-00578

   PELLA, DALLA CHIESA, MULÈ, TASSINARI e PAOLO EMILIO RUSSO. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   dai dati rilasciati dall'Unicef in occasione della Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza risulta che nei ragazzi di età compresa tra 15 e 19 anni il suicidio rappresenta in Italia, come nel resto d'Europa, la seconda causa di morte dopo gli incidenti d'auto, tanto che, su 800.000 suicidi annui, ben 46.000 vengono compiuti da adolescenti o da giovani adulti;

   come rilevato dai più recenti studi sul tema, il 20-25 per cento dei giovani soffre di disturbo d'ansia e di depressione e, fra gli universitari italiani, circa il 5 per cento dichiara di aver patito un disagio psicologico, dato già di per sé significativo, ma che potrebbe ulteriormente aumentare; la cronaca, infatti, racconta che negli atenei italiani il numero dei suicidi tra i giovani studenti è in costante crescita;

   gli anni universitari, oltre ad essere un momento di arricchimento personale, possono, al contempo, provocare stress e ansia, a causa della pressione accademica e della difficoltà di adattamento ad un nuovo contesto, per le aspettative sociali e la difficoltà di instaurare relazioni interpersonali;

   il Governo è recentemente intervenuto introducendo anche negli istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica la figura del docente delegato alle disabilità, già presente nelle Università, al quale sono state assegnate anche funzioni di implementazione di specifici servizi di supporto al benessere psicologico –:

   quali iniziative il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda porre in essere per potenziare e rendere effettive le prestazioni di assistenza, di aiuto e di ascolto in ambito psicologico, affinché le università siano pronte ad individuare e prevenire le potenziali situazioni di pericolo.
(3-00578)


Stato di attuazione del cosiddetto programma «Erasmus italiano» e iniziative di competenza volte a favorirne la piena realizzazione – 3-00579

   LUPI, CAVO, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CESA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   il programma Erasmus è ormai dal 1987 un'occasione irripetibile di crescita umana, scientifica e di sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei giovani universitari europei;

   su tale modello di scambio internazionale, è stato recentemente introdotto il programma «Erasmus italiano», che permetterà agli studenti di integrare il proprio percorso universitario tramite il riconoscimento dei crediti formativi di esami sostenuti in altri atenei, sulla base di convenzioni stipulate tra le università;

   al fine di attuare il programma, i singoli atenei dovranno adeguare i propri regolamenti didattici entro il 30 novembre 2023, senza dunque la necessità per il Governo di adottare nuovi provvedimenti normativi;

   come riportato il 7 giugno 2023 dal quotidiano Il Sole 24 ore, il Ministro interrogato ha dettagliato alla stampa gli obiettivi del programma di scambio, che nasce soprattutto per «fronteggiare la domanda occupazionale sempre più specializzata»;

   il Ministro interrogato ha già rassicurato, nei mesi scorsi, in risposta ad un'interrogazione a risposta immediata, l'Assemblea circa l'intenzione di monitorare l'evoluzione del progetto e di favorire le connessioni tra i vari atenei del nostro Paese –:

   quale sia, in quest'ottica, lo stato di attuazione di questa importante innovazione del sistema universitario italiano e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda porre in essere per favorire la sua piena realizzazione da parte degli atenei italiani.
(3-00579)


Iniziative per l'adattamento del Paese ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento all'annunciato piano del Governo, e intendimenti in merito all'istituzione di una cabina di regia nazionale, anche attraverso il ripristino dell'unità di missione «Italia sicura» – 3-00580

   BOSCHI, GADDA, RUFFINO, DEL BARBA, ENRICO COSTA, GRIPPO, MARATTIN e SOTTANELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   nella proposta di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza discussa dalla cabina di regia il 27 luglio 2023 si propone il definanziamento delle «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico»; la ragione addotta sarebbe legata alla loro natura di «progetti in essere», precedenti all'entrata in vigore del nuovo impianto normativo e pianificatorio introdotto e al Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, piano che il 16 febbraio 2023 è stato sottoposto a una consultazione pubblica di 45 giorni e di cui allo stato si sono perse le tracce;

   il rischio più che concreto è che il definanziamento dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza deliberato dall'Esecutivo comporti come conseguenza un rallentamento o un blocco di quelli volti ad aumentare sicurezza idrogeologica e ambientale già avviati da parte degli enti locali;

   tale notizia ha destato particolare allarme perché oramai è evidente che bisogna puntare sulla prevenzione degli effetti del cambiamento climatico al fine di minimizzare per quanto possibile le sue catastrofiche conseguenze; su tale fronte, nulla è stato fatto in questi mesi, mentre ancora si contano i danni dei gravi eventi alluvionali che hanno colpito l'Emilia-Romagna e, più di recente, della grandine al Nord e degli incendi al Sud, tutti eventi estremi collegati al cambiamento climatico in atto che hanno provocato vittime e milioni di euro di danni;

   in questi giorni si sono susseguite le dichiarazioni da parte di Ministri di spicco ed esponenti dei partiti della maggioranza che, da un lato, assecondano il negazionismo climatico, dall'altro promettono interventi non meglio dettagliati, privi di una strategia e di una visione di lungo periodo;

   per realizzare interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio idrogeologico e tutelare il territorio da eventi atmosferici e fattori ambientali, che, come visto negli ultimi mesi, costituiscono un serio pregiudizio per l'incolumità dei cittadini e per la crescita economica, è infatti essenziale non solo stanziare risorse idonee, ma anche prevedere una governance coordinata degli interventi, che spesso competono a più Ministeri e a più livelli di governo, sul modello di «Italia sicura» –:

   quali iniziative concrete intenda intraprendere per l'adattamento del nostro Paese ai cambiamenti climatici e, in particolare, in quali tempistiche verrà approvato il piano, di quali risorse disporrà e se non ritenga necessaria una cabina di regia nazionale per gestire la pluralità di interventi di cui tali ambiziosi obiettivi necessitano, anche attraverso il ripristino dell'unità di missione «Italia sicura».
(3-00580)


Iniziative di competenza in ordine all'operatività della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi relativi all'energia rinnovabile da produrre entro il 2030 – 3-00581

   PASTORINO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   la Commissione tecnica Pnrr-Pniec, dalla sua costituzione (gennaio 2022) ad oggi, mostra gravi ritardi;

   al 31 luglio 2023 le istanze protocollate relative alle sole iniziative fotovoltaiche in procedura di valutazione di impatto ambientale statale sono 814, tra cui in percentuale: 9,3 in verifica amministrativa, 76 in istruttoria tecnica per analisi dei contenuti, 4,8 in attesa del parere del Ministero della cultura, 2,6 con procedimenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui ricorrere in caso di parere contrastante dei Ministeri coinvolti (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero della cultura), 1,7 in fase di predisposizione del provvedimento, 2,7 conclusi in via definitiva (emissione decreto di valutazione di impatto ambientale); solo 22 progetti su 814;

   fra queste rientrano i progetti utility scale, di taglia superiore a 20 megawatt: impianti che produrranno energia a prezzo di mercato necessari per realizzare maggior autonomia energetica e maggior concorrenza, a beneficio sia dei cittadini sia delle imprese;

   il ritardo accumulato sta creando tra gli operatori del mercato uno scoraggiamento profondo. A breve gli investitori istituzionali dirotteranno i propri investimenti negli Stati più sensibili alle politiche green che rappresentano il futuro del mondo intero;

   sono bloccati investimenti di rapida esecuzione per circa oltre 190 miliardi di euro, con Iva non incassata per oltre 38 miliardi di euro. La recente scelta di Enel s.p.a. di costruire uno stabilimento di pannelli fotovoltaici in Oklahoma non è accettabile;

   iniziative fotovoltaiche relative a progetti utility scale sono da considerarsi strategiche e fondamentali alla luce della grave crisi energetica che ha colpito il Paese nel recente passato;

   la realizzazione e l'esercizio degli impianti rinnovabili sono da considerarsi di «interesse pubblico prioritario» e «a servizio della salute e sicurezza pubblica», come affermato dalla Commissione europea;

   i minori investimenti stanno causando pesanti ricadute sul sistema Italia. Stime confindustriali prevedono 200.000 posti di lavoro mancati e ulteriori 30.000 in meno per i servizi connessi;

   settori dell'acciaio, rame e alluminio, quello dei monitoraggi a distanza e della ricerca di nuove tecnologie sono ora bloccati in attesa di «speranze»;

   servono prove concrete per le rinnovabili –:

   se, stante l'attuale situazione di ritardo descritta in premessa, intenda agire tempestivamente valutando un intervento sulla capacità della Commissione Pnrr-Pniec, non solo in termini di implementazione della compagine, ma anche con la semplificazione dell'attuale iter e il conferimento di poteri speciali alla Commissione, al fine di garantire un recupero rapido dei ritardi e il mantenimento di una attività che garantisca i target italiani di energia rinnovabile da produrre entro il 2030.
(3-00581)


Intendimenti in merito alla perimetrazione del Parco nazionale di Portofino sulla base della proposta della regione Liguria – 3-00582

   BRUZZONE, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   la prima individuazione dell'area protetta «Ente autonomo del Monte di Portofino» avvenne con la legge n. 1251 del 1935, comprendendo un'estensione di territorio di circa 1.056 ettari;

   in seguito ad una serie di modifiche, la legge regionale n. 25 del 2002 ha riportato i confini del Parco regionale a quelli del 1935;

   infatti, un'estensione maggiore del Parco crea molti problemi alle attività agricole, anche per la forte presenza dei cinghiali nella zona;

   l'articolo 1, comma 1116, della legge di bilancio per il 2018 ha inserito il Parco di Portofino nell'elenco dei parchi nazionali, aggiungendo al comma 1 dell'articolo 34 della legge n. 394 del 1991 la lettera «f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino»;

   con il decreto DEC/MIN/332/2021 del 6 agosto 2021, il Ministro pro tempore ha effettuato, su proposta dell'Ispra e in assenza di un confronto con il territorio, la delimitazione e zonizzazione provvisoria del Parco, per un'estensione di circa 5.000 ettari ripartiti tra i comuni di Recco, Avegno, Tribogna, Cicagna, Rapallo, Portofino, Santa Margherita Ligure, Chiavari e Zoagli;

   con apposite sentenze il tribunale amministrativo regionale della Liguria ha accolto tutti i ricorsi dei comuni, in parte annullate successivamente dal Consiglio di Stato;

   all'esito della riunione con gli enti locali, con nota 2022-0131640 del 15 febbraio 2022, la regione Liguria ha trasmesso la proposta regionale di perimetrazione del Parco nazionale, che, in linea generale, mantiene i confini del Parco regionale;

   all'esito della riunione del 20 aprile 2023, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, è stato chiesto alla regione Liguria di trasmettere formalmente una versione leggermente riveduta della proposta precedente del Parco, al fine di acquisire il parere dell'Ispra sulla nuova delimitazione ridotta;

   tale proposta aggiornata è stata inviata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 17 maggio 2023, in previsione della perimetrazione definitiva da parte del Ministro interrogato;

   i cittadini coinvolti e tutte le amministrazioni comunali chiedono il mantenimento dei confini del Parco regionale, ormai consolidati nel tempo –:

   se il Ministro interrogato intenda procedere alla perimetrazione definitiva del Parco nazionale di Portofino sulla base della proposta della regione Liguria che tiene conto dei confini del Parco regionale, conformi a quelli del 1935.
(3-00582)


Iniziative urgenti in merito alla proroga delle concessioni geotermiche, con particolare riferimento all'istituzione di un tavolo tecnico – 3-00583

   FOTI, ZUCCONI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, MATTIA, ROTELLI, BENVENUTI GOSTOLI, IAIA, LAMPIS, MILANI, FABRIZIO ROSSI, RACHELE SILVESTRI, CARAMANNA, COLOMBO, COMBA, GIOVINE, MAERNA, PIETRELLA e SCHIANO DI VISCONTI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   la risorsa geotermica è – con l'idroelettrica – tra le fonti di energia rinnovabili cosiddette programmabili, caratteristica che rende queste tecnologie fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del 55 per cento delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030 e di neutralità climatica al 2050;

   l'aggiornamento al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (Pniec) conferma questa importanza: rispetto a 6 terawattora del 2021 la produzione di energia da fonte geotermica aumenterà a 8 terawattora nel 2030, con una evoluzione di potenza che nello stesso periodo passerà da 817 megawatt a 1.000 megawatt;

   le centrali geotermiche – concentrate prevalentemente in Toscana (34 impianti) – hanno una produzione elettrica annua pari a circa 5,5 miliardi di kilowattora e il loro indotto genera importanti effetti virtuosi: nella sola Toscana la produzione elettrica annua da energia geotermica soddisfa il 35 per cento del fabbisogno energetico e rappresenta il 75 per cento della produzione da fonti di energia rinnovabili realizzata sul territorio regionale;

   è urgente una strategia di sviluppo del settore per recuperare una situazione di stallo sul fronte degli investimenti, derivante dal clima di incertezza normativa in merito al rinnovo delle principali concessioni di coltivazione;

   un primo importante traguardo per il rilancio di una politica organica del settore geotermico è costituito dall'approvazione, all'interno del decreto-legge n. 51 del 2023, della norma proposta da Fratelli d'Italia che, in vista del riordino della normativa in materia, ha consentito la proroga al 31 dicembre 2025 della durata delle concessioni;

   il settore geotermico necessita, per le sue caratteristiche intrinseche e per le capacità tecniche che devono possedere gli operatori richiedenti il titolo minerario, di particolare attenzione al fine di poterne garantire un'adeguata valorizzazione;

   occorre rimodulare in aumento la durata delle concessioni, fino a massimo di vent'anni a fronte della presentazione di un idoneo piano industriale;

   nell'ottica del riordino della normativa di settore appare necessaria l'istituzione di un tavolo di confronto tra tutti i soggetti pubblici e privati interessati, al fine di poter addivenire a una proposta condivisa sulla proroga delle concessioni, che risulti congrua rispetto all'importanza degli investimenti da realizzare in un settore strategico come quello della geotermia –:

   quali tempestive iniziative intenda adottare al fine di delineare una proposta condivisa in merito alla proroga delle concessioni geotermiche, nei termini sopra descritti, con particolare riferimento all'istituzione del citato tavolo tecnico.
(3-00583)


DISEGNO DI LEGGE: S. 755 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 2023, N. 69, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DERIVANTI DA ATTI DELL'UNIONE EUROPEA E DA PROCEDURE DI INFRAZIONE E PRE-INFRAZIONE PENDENTI NEI CONFRONTI DELLO STATO ITALIANO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1322)

A.C. 1322 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 del provvedimento in esame reca modifiche al codice della strada finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria, in relazione alle tre procedure d'infrazione pendenti nei confronti dell'Italia relative alla direttiva 2008/50/CE per il superamento e la mancata adozione di misure volte a garantire i limiti fissati per le particelle PM10, per il biossido d'azoto e per il PM2.5;

    dall'analisi dei dati svolta dal Sistema nazionale di protezione dell'ambiente, nel 2022 continuano a registrarsi superamenti del valore limite giornaliero del PM10 in quasi tutto il bacino padano, nell'agglomerato di Napoli-Caserta, nella zona della Valle del Sacco, nell'area della Piana Lucchese e della pianura di Venafro, in provincia di Brindisi, a Roma e nella provincia di Ragusa. Anche il PM 2.5 presenta valori, in alcuni casi, mediamente più alti nel 2022;

    con riferimento all'ozono la situazione è ancor più drammatica se si consideri che i livelli di concentrazione non rispettano gli obiettivi previsti dalla legge in larga parte del paese, con solo l'11 per cento delle stazioni nei limiti consentiti;

    lo scorso 26 ottobre è stata pubblicata dalla Commissione europea una proposta di nuova direttiva sulla qualità dell'aria dal titolo: «Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on ambient air quality and cleaner air for Europe» che, in una prospettiva di medio-lungo termine, mira ad individuare nuovi criteri comuni per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria in Europa, allineando la normativa europea alle raccomandazioni dell'organizzazione mondiale della sanità (OMS);

    la strategia richiamata nel pacchetto «Aria Pulita» stabilisce obiettivi per ridurre gli impatti dell'inquinamento atmosferico sulla salute e sull'ambiente entro il 2030 e contiene proposte legislative volte ad attuare norme più severe in materia di emissioni e di inquinamento atmosferico;

    il rispetto dei limiti fissati per le polveri sottili derivanti dal traffico veicolare richiede infatti interventi decisivi ed efficaci atti a ridurre la presenza di mezzi potenzialmente inquinanti, implementando misure volte ad accrescere la mobilità elettrica, soprattutto nell'ambito delle flotte aziendali e della pubblica amministrazione, nonché del trasporto pubblico locale, altresì accelerando e semplificando le procedure per l'assegnazione delle risorse per l'installazione delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici in strade urbane ed extraurbane, spostando il trasporto delle merci su rotaia, nonché ricorrendo all'idrogeno verde per la decarbonizzazione di settori quali l'aviazione e il comparto marittimo,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza interventi specifici finalizzati ad incrementare misure e investimenti per assicurare il rispetto dei limiti massimi dei livelli di inquinamento da PM2.5 e PM10 imposti dalla normativa europea, al fine di consentire un miglioramento della qualità dell'aria e ridurre drasticamente l'esposizione della popolazione ad inquinanti responsabili di gravi patologie, anche attraverso l'adeguamento degli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria «WHO global air quality guidelines» dell'organizzazione Mondiale della Sanità, nonché mediante un più efficace monitoraggio nei settori dove si registrano livelli di inquinamento costantemente più elevati dei limiti consentiti.
9/1322/1. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Sergio Costa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8-bis, introdotto durante l'esame al Senato, al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, e di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2015/2163, avviata «per la mancata designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e la mancata adozione delle misure di conservazione previste dalla direttiva Habitat», prevede l'istituzione di un fondo di 15 milioni di euro, per il biennio 2023-2024, volto a finanziare investimenti da parte delle regioni per la realizzazione di misure di ripristino attivo degli habitat naturali e seminaturali, e l'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni;

    come noto, la rete Natura 2000 è «il principale strumento della politica dell'Unione europea per la conservazione della biodiversità»;

    la nuova Strategia europea sulla Biodiversità per il 2030 pone al centro delle agende politiche degli Stati membri l'ampliamento della rete europea delle aree protette, il recupero degli ecosistemi, l'adozione di più efficaci misure per la governance e l'incremento dei finanziamenti e degli investimenti nella protezione, conservazione e ripristino della natura;

    lo stato della biodiversità in Italia, definito preoccupante dal IV Rapporto su «Il Capitale Naturale in Italia», ha richiesto l'aggiornamento della strategia nazionale al fine di conseguire il principale obiettivo del raggiungimento entro il 2030 di uno stato di conservazione soddisfacente per almeno il 30 per cento degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

    l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle regioni sul testo aggiornato della strategia nazionale per la biodiversità al 2030, così come l'accordo del Consiglio europeo sulla Nature Restoration Law sono segnali incoraggianti, nonostante susciti forte perplessità la posizione contraria espressa dall'Italia alla proposta di regolamento UE;

    gli atti della Commissione confermano infatti che gli investimenti per il ripristino della natura apportano un valore economico compreso tra gli 8 e i 38 euro per ogni 1 euro speso, grazie ai servizi ecosistemici che favoriscono la sicurezza alimentare, la resilienza degli ecosistemi e l'attenuazione dei cambiamenti climatici, con benefici dimostrabili anche per la salute e il benessere delle persone;

    è necessario invertire l'attuale tendenza alla perdita di biodiversità e al collasso degli ecosistemi, soprattutto nelle Ecoregioni Padana, Tirrenica e Adriatica;

    la proposta di modifica complessiva del PNRR, resa nota lo scorso 27 luglio, prevede un definanziamento delle misure per la tutela e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano,

impegna il Governo

a dare tempestiva attuazione alla strategia nazionale per la biodiversità in linea con gli obiettivi di ripristino degli ecosistemi danneggiati e con gli impegni internazionali dell'UE in materia di clima e di biodiversità e a stanziare ulteriori risorse da destinare all'attuazione delle misure di ripristino della natura, quali la rinaturalizzazione, il reimpianto di alberi e il rinverdimento dei contesti urbani ed extraurbani.
9/1322/2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.


   La Camera,

   premesso che:

    con l'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (cosiddetto decreto Ilva) il legislatore ha voluto introdurre una nuova esimente (cosiddetto «scudo penale») dichiarando non punibili le condotte dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale, in tal modo rendendo ancor più deboli e incerte le garanzie di tutela dei diritti fondamentali alla salute e all'ambiente salubre;

    l'articolo 9-bis, comma 5, del provvedimento in esame, introdotto in sede referente, oltre a contenere disposizioni del tutto avulse dalla finalità sottesa al decreto stesso ovvero quella di porre rimedio alle infrazioni comunitarie, estende l'ambito di applicazione del citato articolo 7 altresì alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di Ilva s.p.a. in applicazione dei criteri e delle modalità previste dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1;

    l'introduzione e, successivamente, l'estensione della misura del c.d. scudo penale appare ancor più grave alla luce delle recenti modifiche apportate agli articoli 9 e 41 della Carta Costituzionale, in quanto consente di autorizzare l'attività produttiva pur in presenza di situazioni di grave compromissione dell'ambiente e della salute ed esenta dalla responsabilità penale i potenziali responsabili di gravi fatti di inquinamento, continuando a privare i soggetti potenzialmente lesi della possibilità di ottenere in sede giurisdizionale la tutela dei loro diritti primari, con evidenti profili di criticità e di incompatibilità con i valori costituzionali sopra menzionati;

    le citate disposizioni – che in virtù del principio del favor rei debbono ritenersi applicabili anche ai procedimenti in corso – favoriscono, pertanto, l'immunità penale deresponsabilizzando i soggetti preposti alla gestione dello stabilimento nella attuazione delle prescrizioni, e disincentivandoli alla previsione di investimenti più consistenti per la riduzione degli impatti ambientali e la decarbonizzazione, senza nessuna garanzia per i lavoratori né dal punto di vista occupazionale, sanitario e ambientale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare iniziative di carattere normativo volte ad eliminare, nel prossimo provvedimento utile, la scriminante della condotta illecita introdotta dall'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 ed estesa dall'articolo 9-bis, comma 5, del provvedimento in esame alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo, così da ripristinare le garanzie già previste dall'ordinamento penale vigente e garantire la piena ed effettiva tutela al diritto alla salute dei cittadini dell'area industriale di Taranto nonché al diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
9/1322/3. Pavanelli, Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Donno, Appendino, Cappelletti, Todde, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 6, dell'articolo 9-bis del decreto-legge in esame, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, in evidente contraddizione con il dichiarato intento di assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, de facto ridimensiona, fino ad annullarli, i poteri di intervento delle autorità preposte alla tutela della salute e dell'ambiente, consentendo l'adozione di ordinanze sindacali esclusivamente qualora ricorrano situazioni di pericolo ulteriori rispetto a quelle «ordinariamente» collegate allo svolgimento dell'attività produttiva in conformità all'autorizzazione integrata ambientale, anche in caso di riesame e di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

    per effetto della citata disposizione si limita fortemente l'ambito di intervento del Sindaco della città di Taranto, massima autorità sanitaria sul territorio, laddove dovessero verificarsi situazioni di pericolo di natura ambientale e sanitaria che, in ragione della mera conformità all'AIA, non sia possibile collocare nello spettro degli eventi «extra ordinari» idonei a legittimare l'esercizio del potere di ordinanza;

    con specifico riguardo al diritto alla salute, anche questo provvedimento, al pari del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (cosiddetto decreto-legge Ilva), non introduce la valutazione preventiva di impatto sanitario, disciplinata dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 104 del 2017, relativamente agli impianti di interesse strategico nazionale ubicati nell'area di Taranto che, in base alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 983 dell'11 febbraio 2019, è comunque necessaria quando le concrete evidenze istruttorie dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica, né è dato riscontrare alcun riferimento alle misure volte a porre rimedio alle problematiche ambientali oggetto delle procedure di infrazione richiamate dall'articolo 9- bis;

    la valutazione del danno sanitario provocato dalle emissioni degli impianti ex Ilva, dello scorso maggio 2021, prodotta da Arpa, Aress Puglia e Asl Taranto, nell'ambito del procedimento di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento siderurgico jonico, ha attestato la permanenza di un rischio sanitario residuo non accettabile relativo all'attuale scenario di produzione autorizzato;

    la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, già nella prima sentenza di condanna del Governo Italiano del 24 gennaio 2019, relativa all'ex Ilva di Taranto, ha affermato «che il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell'Ilva ha messo in pericolo la salute dell'intera popolazione che vive nell'area a rischio» evidenziando l'omessa adozione di «tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente il diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti» e che il 5 maggio del 2022 ha nuovamente condannato lo Stato italiano per lo stesso motivo del gennaio 2019;

    risulta quantomai evidente come la valutazione preventiva dell'impatto sanitario, in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019, risulti cruciale per stabilire in maniera scientifica quanto acciaio si possa produrre nell'impianto siderurgico di Taranto senza rischi per la salute di lavoratori e cittadini, e per adeguare i limiti massimi di produzione annua alle risultanze della medesima valutazione laddove queste ultime diano evidenza di concreti rischi per la salute e per l'ambiente;

    nonostante gli stabilimenti dell'ex ILVA di Taranto rientrino nel novero dei cosiddetti «impianti di interesse strategico nazionale», ad oggi risultano ancora estromessi dall'elenco degli impianti per i quali la normativa vigente prevede la valutazione di impatto sanitario (VIS) nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA),

impegna il Governo

ad adottare rapidamente, nel primo provvedimento utile, ogni iniziativa di carattere normativo volta a prevedere come obbligatoria per lo stabilimento siderurgico di Taranto la valutazione preventiva di impatto sanitario secondo le linee-guida VIS definite dall'ISS, adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019, allo scopo di aggiornare i limiti massimi di produzione annua alle risultanze della stessa nonché ad estendere la valutazione di impatto sanitario a tutti gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale.
9/1322/4. L'Abbate, Pavanelli, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Donno, Appendino, Cappelletti, Todde, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    la Commissione europea ha ritenuto non compatibili con il diritto eurounitario – e in particolare, con l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nonché con i principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione – alcune disposizioni normative ritenute discriminanti e contrarie al diritto dell'Ue, a danno di diverse categorie di lavoratori a tempo determinato del settore pubblico in Italia, con condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato;

    a tal proposito, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, già allo stadio di parere motivato (procedura INFR(2O14)4231) per il non corretto recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta discriminazioni a danno dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato;

    secondo le valutazioni della Commissione europea, la normativa italiana infatti «non previene né sanziona in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico», inclusi «insegnanti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole pubbliche, operatori sanitari, lavoratori del settore dell'educazione artistica, musicale e coreutica superiore, personale dell'opera, personale degli istituti pubblici di ricerca, operatori forestali e personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco brigata»;

    nell'ambito di tale procedura di infrazione, la Commissione UE ha inoltre evidenziato che l'Italia ha violato le clausole 405 dell'«Accordo quadro» allegato alla direttiva 1999/70/CE, in base al quale il contratto di lavoro «a tempo determinato» può essere utilizzato – in quanto meno vantaggioso per il lavoratore di quello «a tempo indeterminato» – solo al fine di fronteggiare esigenze straordinarie ed occasionali, chiedendo, pertanto, che si ponga fine alla prassi di perpetuare forme contrattuali destinate a situazioni del tutto eccezionali, in violazione della normativa nazionale e di quella europea;

    l'abuso dei contratti a tempo determinato, sta peraltro mettendo a rischio l'esecuzione nei tempi previsti dei progetti del PNRR;

    sono ormai giunti a scadenza i 2 mesi di tempo per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione, trascorsi i quali la stessa Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Ue,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni misura volta a contrastare il lavoro precario, limitando proroghe e rinnovi di contratti a termine e incentivando economicamente le stabilizzazioni con investimenti in capitale umano, soprattutto per le assunzioni di giovani.
9/1322/5. Bruno.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12, in risposta alla procedura di infrazione n. 2014/423 relativa al personale volontario impiegato per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riserva a tale personale un incremento di dotazione organica e corrispettiva assunzione straordinaria di complessive 550 unità; nonché pone a favore di tale personale una riserva del 30 per cento dei posti per le altre già previste assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco relative all'anno 2023. A tal fine dunque viene, altresì, autorizzata, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, l'ingresso straordinario di un corrispondente numero di unità del predetto Corpo, a decorrere dal 1° ottobre 2023;

   considerato che:

    sono quotidiane le notizie dei numerosi incendi che anche in queste ore stanno devastando la Sicilia, da Catania a Palermo, passando per Messina. I fenomeni incendiari sono talmente devastanti da richiedere un intervento dei vigili del fuoco e dei volontari straordinario anche per aiutare la popolazione;

    la situazione descritta che si ripete ormai ad ogni stagione estiva, fa registrare un contingente di vigili del fuoco assai esiguo rispetto alla popolazione e alla superficie di territorio che si trova a coprire. I mezzi che hanno a disposizione non sono sufficienti e sono costretti, soprattutto in queste circostanze, proprio per mancanza di personale, a turni massacranti, anche di 24 ore su 24. La scarsa manutenzione della strumentazione e il lavoro senza giusto riposo li espone a rischi insostenibili oltre a non consentire loro, nonostante l'ammirevole senso del dovere, a fornire un servizio di intervento adeguato all'emergenza;

    quanto sopra descritto è testimoniato da immagini pervenute da Carlentini, in provincia di Siracusa che sono diventate l'emblema di questa emergenza giacché ritraggono proprio dei vigili del fuoco a terra, stanchi e distrutti, ridotti allo stremo, esausti dopo turni massacranti per fronteggiare i roghi che hanno bruciato la Sicilia in questi giorni,

impegna il Governo

alla luce degli incrementi delle dotazioni organiche previste dal richiamato articolo del presente decreto, di valutare l'opportunità di potenziare il numero di vigili del fuoco da assegnare alla Regione Siciliana, soprattutto là dove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei, al fine di non sovraccaricare il lavoro del personale in forza ed efficientare il servizio antincendio e di soccorso tecnico nonché di promuovere investimenti volti a fornire a questo Corpo adeguati mezzi e strumentazione.
9/1322/6. Scerra.


   La Camera,

   premesso che:

    a metà aprile 2023, la Commissione Ue ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Italia ex articolo 258 TFUE, con parere motivato, per la non corretta attuazione delle norme sui ritardi di pagamento, avviando la procedura di infrazione 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria;

    secondo la Commissione, l'Italia non garantisce la conformità alla direttiva sui ritardi di pagamento per quanto riguarda il settore sanitario nella Regione Calabria, in quanto proroga oltre i termini previsti dalla direttiva il termine di pagamento per i debiti delle amministrazioni pubbliche;

    in una nota la Commissione riferisce che i ritardi di pagamento «hanno effetti negativi sulle imprese in quanto ne riducono la liquidità, ne impediscono la crescita, ostacolano la loro resilienza e potenzialmente vanificano i loro sforzi per diventare più ecologiche e più digitali. Nell'attuale contesto economico le imprese, e in particolare le Pmi, fanno affidamento su pagamenti regolari per poter funzionare e mantenere i livelli di occupazione. La direttiva sui ritardi di pagamento impone alle autorità pubbliche di saldare le fatture entro 30 giorni (60 giorni nel caso degli ospedali pubblici). Rispettando questi termini di pagamento, le autorità pubbliche danno il buon esempio nella lotta contro la “cultura” dei ritardi di pagamento nel mondo delle imprese»;

    il Ministero della salute, con lettera in data 1° giugno 2023, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura di infrazione n. 2023/4001, avviata – ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – concernente la presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria,

impegna il Governo

ad intervenire senza indugio, per quanto di competenza, nei confronti della Regione Calabria affinché ponga in essere tutte le misure urgenti atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla citata normativa comunitaria e rimediare altresì ai consistenti ritardi dei pagamenti nell'ambito del settore sanitario regionale, al fine di scongiurare l'avvio della fase contenziosa della procedura d'infrazione di cui in premessa.
9/1322/7. Scutellà, Bruno, Scerra.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9-bis del provvedimento in titolo è stato introdotto nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica per il tramite di un emendamento del Governo recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, che riguardano stabilimenti industriali, o parti di essi – e, segnatamente, per ciò che preme sottolineare ai firmatari, l'Ilva di Taranto – dichiarati di interesse strategico nazionale;

    a distanza di soli quattro mesi dal precedente, si adotta un ulteriore intervento d'urgenza relativo all'Ilva, con modalità occasionale, senza un confronto reale nelle sedi parlamentari competenti- e senza, soprattutto, il coinvolgimento del territorio, delle istituzioni locali, dei sindacati e delle imprese –, che non provvede, ad onta della rubrica dell'articolo, a chiudere né a salvare le procedure di infrazione ambientali di cui è oggetto l'Ilva e non contiene alcun riferimento alle misure che dovrebbero porvi rimedio;

    l'articolo in parola reca norme derogatorie, anche di carattere processuale e che, nuovamente, prefigurano, estendendolo ulteriormente, anche agli interventi di decarbonizzazione e al periodo successivo, un sistema di impunità qualora si verifichino atti e fatti vietati dalla legge penale (comma 5);

    ai sensi del comma 6, con l'asserito obiettivo «di coordinare la disciplina relativa all'autorizzazione integrata ambientale e quella contenuta nel Testo Unico degli Enti Locali relativamente alle ordinanze contingibili ed urgenti, evitando sovrapposizioni di competenze e di valutazione», il Governo limita, fino ad annullarla, la potestà e la portata dell'intervento delle autorità preposte alla tutela dell'ambiente e della salute, consentendo l'adozione delle ordinanze sindacali ai sensi degli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del predetto TUEL nonché dell'articolo 217, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante Testo unico delle leggi sanitarie, esclusivamente qualora ricorrano situazioni di pericolo ulteriori rispetto a quelle «ordinariamente» collegate allo svolgimento dell'attività produttiva in conformità all'autorizzazione integrata ambientale, anche in caso di riesame e di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

    per effetto della citata disposizione si limita fortemente l'ambito di intervento del sindaco della città di Taranto, massima autorità sanitaria sul territorio – che a più riprese, l'ultima due mesi fa, ha intimato di ridurre le emissioni nocive – laddove dovessero verificarsi situazioni di pericolo di natura ambientale e sanitaria che, in ragione della mera conformità all'AIA, non sia possibile collocare nello spettro degli eventi «extra ordinari» idonei a legittimare l'esercizio del potere di ordinanza;

    l'articolo 9-bis prevede che anche in caso di sequestro dello stabilimento di interesse nazionale, il giudice dispone comunque la prosecuzione dell'attività «se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi»: ciò comporta che in questi casi si potrà persino prescindere dal bilanciamento degli interessi essendo sufficiente per l'impresa l'aver adottato misure con le quale si ritenga anche solo «realizzabile» tale bilanciamento e, alla luce del recente deposito delle motivazioni con cui la Corte d'Assise di Taranto ha chiuso in primo grado, con plurime condanne, il procedimento denominato mediaticamente «Ambiente Svenduto», ciò appare introdurre un salvacondotto preventivo ad hoc, nel caso in cui la confisca degli impianti diventasse definitiva,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia processuale e penale di cui al comma 5 dell'articolo 9-bis citato in premessa e ad adottare iniziative, anche legislative, al fine di escludere l'applicazione del cosiddetto «scudo penale» di cui all'articolo 7, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni derogatorie in materia di poteri sindacali di cui al comma 6 dell'articolo 9-bis citato in premessa e ad adottare iniziative, anche legislative, al fine di garantire l'effettivo bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione con quelle concernenti il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso, la tutela della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana.
9/1322/8. Donno, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    la Direttiva 91/271/CEE è finalizzata a proteggere l'ambiente dell'unione europea dalle conseguenze negative delle acque reflue urbane stabilendo norme a livello comunitario per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue;

    per violazione del diritto dell'Unione europea l'Italia è interessata da quattro procedure di infrazione, di queste, tre coinvolgono la regione Calabria: n. 2034/2004 «Cattiva applicazione degli articoli 304 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane», n. 2059/2014 «Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane» e n. 2181/2017 «Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane»;

    per la procedura d'infrazione n. 2004/2034, che individua un elenco di interventi in aree urbane per agglomerati sopra i quindicimila abitanti equivalenti che scaricano in aree non sensibili, sono già arrivate due sentenze di condanna da parte della Corte di giustizia europea verso l'Italia, nel luglio 2012 (C-565/10) e poi nel maggio 2018 (C-251/17). In quest'ultima si è previsto per l'Italia il pagamento di una sanzione pecuniaria di trenta milioni di euro a semestre, pari a 165 mila euro al giorno, circa 10 euro l'anno ad abitante equivalente, per gli iniziali 123 interventi in 75 agglomerati, prevalentemente dislocati in Sicilia, Calabria e Campania;

    per la procedura d'infrazione n. 2014/2059 è intervenuta una sentenza di condanna, mentre la procedura n. 2017/2181 si trova in fase istruttoria. Le due procedure prevedono complessivi 606 interventi in 13 regioni italiane, riguardanti agglomerati con popolazione maggiore di 2.000 abitanti equivalenti;

    tra le regioni maggiormente interessate dalle criticità oggetto delle procedure c'è la Calabria dove, secondo i dati del Ministero dell'ambiente, a maggio del 2020 si concentrava il 20 per cento degli «agglomerati» italiani interessati da tali procedure di infrazione;

    dal report del 2021 della Banca d'Italia sull'economia regionale della Calabria, si evidenzia che «il 5,4 per cento della popolazione risiedeva in comuni privi del servizio di depurazione, un dato pari al doppio di quello medio nazionale. La quota di popolazione servita da impianti di depurazione con caratteristiche più avanzate era un terzo, a fronte della metà nel Mezzogiorno e del 67 per cento a livello nazionale»;

    nell'agosto del 2021 il dipartimento Tutela dell'ambiente della regione Calabria, ha reso noto un programma di oltre mille interventi nel campo del ciclo idrico integrato e del sistema depurativo e acquedottistico, e, tra questi, sono stati riattivati circa centosessanta interventi previsti e già finanziati relativi alle procedure di infrazione n. 2034/2004, n. 2059/2014 e n. 2181/2017;

    lo stato di avanzamento dei lavori dei suddetti interventi è pressoché fermo e ad oggi le spese certificate messe a disposizione dal Fondo europeo di sviluppo nell'ambito del programma Calabria 2014-2020 ammontano a 17.109.338,55 euro, inoltre risultano completati e ispezionati solo 16 dei 160 interventi sugli impianti depurativi, finanziati con fondi FSC 2021/2027;

    la salute dei cittadini e dell'ecosistema marino, così come la stessa economia turistica della Calabria sono fortemente compromesse in special modo nella stagione estiva durante la quale si susseguono segnalazioni per la difficile balneabilità dovuta al mare sporco,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, ogni misura utile per monitorare e favorire tutti gli interventi finalizzati al superamento delle citate procedure di infrazione nel territorio nazionale, con particolare attenzione alla Regione Calabria, che registra la situazione più critica.
9/1322/9. Tucci, Scutellà, Bruno, Scerra.


   La Camera,

   considerato che:

    il decreto in esame, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 37 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'unione europea, contiene una serie di disposizioni la cui approvazione si rende necessaria a fronte di atti normativi dell'unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento;

    l'articolo 25, rubricato «Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI» reca modificazioni al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 198, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, stante i rilievi formulati dalla Commissione nell'ambito del caso EUP (2022) 10375;

    tale articolo prevede che le disposizioni normative si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti;

    al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, si prevede che l'obbligo della forma scritta possa essere assolto con alcune forme equipollenti, tassativamente individuate, a condizione che gli elementi contrattuali siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro;

    l'obbligo di redigere un accordo quadro anche con i pubblici esercizi di piccole dimensioni pur essendo finalizzato a garantire la filiera agricola e alimentare rispetto alle pratiche commerciali sleali attraverso un articolato onere formale, finisce per ostacolare la fluidità degli scambi con queste realtà imprenditoriali, che risultano danneggiate per l'inevitabile aggravio dei costi amministrativi da sostenere e degli oneri ad essi associati;

    l'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 198 del 2021 considera pratica sleale, e quindi vietata, il pagamento del corrispettivo decorsi i trenta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto, per i prodotti deperibili, e superati i sessanta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto, per i prodotti non deperibili,

impegna il Governo:

   a escludere l'applicabilità dell'obbligo di sottoscrivere un accordo quadro a quei rapporti commerciali nei quali l'acquirente rientri nella categoria delle microimprese e, quindi, ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro (raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003);

   a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 che, nei contratti di cessione con consegne su base periodica, nei casi in cui le parti abbiano convenuto di ancorare la decorrenza dei termini di pagamento al periodo di consegna, in assenza di un accordo tra le parti circa il periodo di consegna, i termini di pagamento decorrono dalla data dell'ultima consegna del mese.
9/1322/10. Nevi, Rossello.


   La Camera,

   considerato che:

    il decreto in esame, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 37 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'unione europea, contiene una serie di disposizioni la cui approvazione si rende necessaria a fronte di atti normativi dell'unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento;

    l'articolo 25, rubricato «Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI» reca modificazioni al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 198, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, stante i rilievi formulati dalla Commissione nell'ambito del caso EUP (2022) 10375;

    tale articolo prevede che le disposizioni normative si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti;

    al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, si prevede che l'obbligo della forma scritta possa essere assolto con alcune forme equipollenti, tassativamente individuate, a condizione che gli elementi contrattuali siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro;

    l'obbligo di redigere un accordo quadro anche con i pubblici esercizi di piccole dimensioni pur essendo finalizzato a garantire la filiera agricola e alimentare rispetto alle pratiche commerciali sleali attraverso un articolato onere formale, finisce per ostacolare la fluidità degli scambi con queste realtà imprenditoriali, che risultano danneggiate per l'inevitabile aggravio dei costi amministrativi da sostenere e degli oneri ad essi associati;

    l'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 198 del 2021 considera pratica sleale, e quindi vietata, il pagamento del corrispettivo decorsi i trenta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto, per i prodotti deperibili, e superati i sessanta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto, per i prodotti non deperibili,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di escludere l'applicabilità dell'obbligo di sottoscrivere un accordo quadro a quei rapporti commerciali nei quali l'acquirente rientri nella categoria delle microimprese e, quindi, ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;

   a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 che, nei contratti di cessione con consegne su base periodica, nei casi in cui le parti abbiano convenuto di ancorare la decorrenza dei termini di pagamento al periodo di consegna, in assenza di un accordo tra le parti circa il periodo di consegna, i termini di pagamento decorrono dalla data dell'ultima consegna del mese.
9/1322/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Nevi, Rossello.


   La Camera,

   premesso che:

    con la sentenza del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;

    l'articolo 11, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica, prevede la corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991, limitatamente ai destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione 1-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994, e tenendo conto «del tempo trascorso»,

impegna il Governo

ad estendere l'applicazione della borsa di studio a tutti i medici iscritti ai corsi di specializzazione medica sino all'anno accademico 1990-1991, per la frequenza a partire dal 1° gennaio 1983, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, apportando le seguenti modificazioni all'articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370:

   al comma 1, sopprimere le parole da: «destinatari delle sentenze», fino a: «283 del 1994» e le parole: «nonché del tempo trascorso,»;

   al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo, che esclude il pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria;

   al comma 2, sopprimere la lettera b), che impone, come condizione per la corresponsione della borsa di studio, l'impegno di servizio a tempo pieno, attestato dal direttore della scuola di specializzazione.
9/1322/11. Nazario Pagano, Paolo Emilio Russo, Patriarca, Cappellacci.


   La Camera,

   premesso che:

    con la sentenza del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;

    l'articolo 11, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica, prevede la corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991, limitatamente ai destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione 1-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994, e tenendo conto «del tempo trascorso»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di estendere l'applicazione della borsa di studio a tutti i medici iscritti ai corsi di specializzazione medica sino all'anno accademico 1990-1991, per la frequenza a partire dal 1° gennaio 1983.
9/1322/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Nazario Pagano, Paolo Emilio Russo, Patriarca, Cappellacci.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame («Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano») nasce dalla necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione europea e l'aggravamento di quelle pendenti attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, favorendo la riduzione del numero complessivo delle procedure avviate dalla Commissione europea nei confronti del nostro paese che, ad oggi, è superiore alla media degli Stati membri dell'Unione europea;

    nel corso dell'esame in Senato, a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato dal Governo, è stato introdotto nel testo del decreto l'articolo 9-bis, che reca disposizioni urgenti finalizzate a favorire la realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, («Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale») e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale, agevolando la definizione delle procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n.2020/2299;

    la procedura di infrazione n. 2013/2177, avviata il 26 settembre 2013, riguarda l'asserita mancata adozione, da parte delle competenti Autorità italiane, delle misure necessarie a ridurre l'impatto ambientale dell'ex stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, in violazione della direttiva 2010/ 75/UE relativa alle emissioni industriali (c.d. direttiva IED);

    in merito alla richiamata procedura d'infrazione l'ultimo atto formale della Commissione europea risale al 16 ottobre 2014, con l'adozione di un parere motivato, ex articolo 258 TFUE, mediante il quale veniva contestato alle Autorità italiane carenze quali l'inosservanza delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni, l'inadeguata gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti e protezione e monitoraggio insufficienti del suolo e delle acque sotterranee, considerando che le prove di laboratorio evidenziano un forte inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, sia sul sito dell'ILVA, sia nelle zone adiacenti della città di Taranto;

    il provvedimento in esame non agevola in alcun modo la chiusura della procedura di infrazione pendente sullo stabilimento ILVA di Taranto, relativa alla mancata adozione, da parte delle competenti Autorità italiane, delle misure necessarie a ridurre l'impatto ambientale dello stabilimento, stante che per i presunti interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio non è indicato alcun termine massimo di realizzazione e che i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso al MASE formale istanza, mediante convocazione della Conferenza di Servizi, di differimento dei termini per il completamento delle attività relative alle prescrizioni dell'AIA in scadenza il prossimo 23 agosto 2023;

    acciaierie d'Italia S.p.A. ha presentato lo scorso 22 febbraio 2023 al MASE istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/2014 e DPCM 29/09/2017, relativa alle attività dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.A. (ex ILVA) in scadenza il prossimo 23/8/2023, mediante la quale intende elevare gli attuali livelli produttivi, passando dall'attuale livello di produzione, a oltre 8 milioni di tonnellate, mantenendo la stessa tecnologia a ciclo integrato che prevede l'utilizzo del carbone, mediante la riattivazione dell'altoforno 5 (AFO/5) attualmente non in esercizio e delle batterie di forni attualmente ferme,

impegna il Governo

a escludere il rinnovo dell'AIA in contrasto con la preventiva valutazione del danno sanitario.
9/1322/12. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame («Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano») nasce dalla necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione europea e l'aggravamento di quelle pendenti attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, favorendo la riduzione del numero complessivo delle procedure avviate dalla Commissione europea nei confronti del nostro paese che, ad oggi, è superiore alla media degli Stati membri dell'Unione Europea;

    le misure introdotte dagli articoli 9 e 10 del provvedimento sono finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria per il superamento delle procedure d'infrazione 2014/2147 – 2015/2043 – 2020/2299 tutt'ora in corso, per violazione della direttiva 2008/50/CE;

    tra le varie iniziative intraprese dall'Italia per la risoluzione delle procedure d'infrazione si inserisce il protocollo «Aria Pulita» sottoscritto nell'ambito del Clean Air Dialogue a Torino il 4 giugno 2019, recante un Piano d'azione della durata di 24 mesi per il miglioramento della qualità dell'aria, le cui misure in parte sono state assunte nel provvedimento in esame ai citati articoli 9 e 10;

    gli articoli presenti nel decreto sono nella direzione di attuare parte di quanto previsto nel protocollo su citato e in accordo anche con le misure previste nel Programma Nazionale di Controllo dell'inquinamento atmosferico, nei Piani Regionali di Qualità dell'Aria e finanziabili nell'ambito del PNRR, ma l'attuazione degli interventi previsti nella norma in esame potrebbe non risultare sufficiente per il superamento delle procedure di infrazione in essere;

    nell'ambito d'intervento 2 – agricoltura e combustione di biomasse del su citato Piano d'azione l'Azione 1 prevede interventi per l'abbattimento delle emissioni di ammoniaca;

    gli allevamenti intensivi di suini e pollame, oltre a pregiudicare il benessere animale, emettono ogni anno 20.757 tonnellate di ammoniaca legata alle deiezioni e ai liquami prodotti da tali aziende, un gas nocivo per la salute umana e per l'ambiente, che concorre alla formazione del particolato secondario inorganico,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile per la riconversione degli allevamenti intensivi nel rispetto del benessere animale promuovendo appositi accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore agricolo, per il superamento degli stessi.
9/1322/13. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, contiene diverse disposizioni che interessano il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    è noto che gli organici operativi del Corpo così come quelli del Ruolo Tecnico Professionale, siano così carenti da rischiare di non garantire in molte aree del Paese il soccorso tecnico urgente e le attività amministrative alla cittadinanza, mettendo nel contempo a rischio la stessa sicurezza e la salute degli operatori;

    l'alluvione in Emilia-Romagna e i recenti incendi in Sicilia e in altre parti del Paese, hanno mostrato per l'ennesima volta il ruolo decisivo e fondamentale svolto dal Corpo dei Vigili del fuoco e come vi sia bisogno di un potenziamento del loro organico;

    gli articoli 12 e 13 del disegno di legge, solo in parte rispondono alle prime necessità di potenziamento delle dotazioni organiche;

    è indispensabile individuare la modalità attraverso cui reperire nuove risorse, prevedendo al contempo assunzioni di un numero congruo stimato di 40.000 unità operative e 5.000 amministrative, attraverso nuovi concorsi indirizzati a soddisfare le esigenze del Corpo anche riguardo le figure professionali (in particolare autisti di terzo e quarto grado) necessarie a garantire la formazione delle squadre di soccorso ed elevare il livello di salute e sicurezza degli operatori,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a programmare un piano di assunzioni di un numero congruo di unità operative e amministrative di cui in premessa, attraverso nuovi concorsi indirizzati a soddisfare le esigenze del Corpo anche riguardo le figure professionali (in particolare autisti di terzo e quarto grado) necessarie a garantire la formazione delle squadre di soccorso ed elevare il livello di salute e sicurezza degli operatori, individuando a tal fine le necessarie risorse finanziarie.
9/1322/14. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, com'è noto, è uno strumento legislativo per l'attuazione degli obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

    tema centrale al riguardo è quello della magistratura onoraria, poiché le proposte di riforma che si sono succedute sull'argomento sono naufragate senza portare ad alcuna soluzione innovativa, ma, al contrario, portando l'Italia a subire richiami dall'Unione europea, con una prima lettera di infrazione da parte della Commissione del 15 luglio 2021 (seguita alla nota sentenza della Corte di giustizia UE, del 16 luglio 2020, n. 658) nella quale si evidenzia come l'approccio normativo del legislatore italiano, volto a considerare il magistrato onorario come un mero volontario che occasionalmente presta la propria attività a favore della giurisdizione, fosse in contrasto con i dati di realtà che hanno visto e vedono, tuttora, tale figura come parte integrante e necessaria dell'ordinamento giudiziario;

    secondo la Commissione europea, infatti, il magistrato onorario dovrebbe essere considerato come un lavoratore dipendente e il termine di comparazione (anche a livello retributivo) dovrebbe essere il magistrato ordinario di prima nomina;

    a seguito della lettera di messa in mora della Commissione, il precedente esecutivo ha proposto un'ulteriore riforma dello status dei magistrati onorari di vecchia nomina, senza, però, qualificare il loro rapporto di servizio e omettendo di qualificare il loro regime fiscale e previdenziale e ha parametrato il loro compenso allo stipendio dei funzionari amministrativi;

    l'Europa ha, quindi, nuovamente richiamato l'Italia, con lettera di messa in mora del 15 luglio 2022 (anche questa emessa a seguito della sentenza della Corte di giustizia UE, del 07 aprile 2022, n. 236), evidenziando che vi è disparità di trattamento anche in ambito retributivo, poiché, come detto, il magistrato onorario dovrebbe essere comparabile al magistrato ordinario e non a un funzionario amministrativo;

    ancora, il 14 luglio 2023, la Commissione europea ha emesso un nuovo parere motivato in merito alla discriminazione nelle condizioni di impiego della magistratura onoraria e, ancora una volta, ha bocciato senza appello le disposizioni dei precedenti esecutivi (decreto legislativo n. 116 del 2017 come integrate dalla legge n. 234 del 2021);

    in particolare, la Commissione ha sanzionato l'abuso della successione di contratti a tempo determinato; l'indennità nei casi di malattia e infortunio e in caso di gravidanza; l'iscrizione alla gestione separata presso l'INPS o alla cassa forense; le modalità e livelli retributivi; il trattamento fiscale; le ferie annuali dei giudici onorari che hanno assunto le loro funzioni prima del 15 agosto 2017;

    tali condizioni vengono ritenute ingiustificatamente meno favorevoli rispetto a quelle in cui versano i magistrati ordinari e non è possibile, secondo l'Europa, giustificare queste disparità soltanto attraverso un astratto riferimento alle differenze tra le procedure di assunzione dei magistrati onorari e dei togati;

    nel nostro Paese, gli oltre 4.500 magistrati onorari, nelle loro tre articolazioni (viceprocuratori onorari, giudici onorari presso i tribunali e giudici onorari di pace presso l'ufficio del giudice di pace), da più di vent'anni, trattano circa il 40 per cento dei procedimenti civili, più del 50 per cento di quelli penali e sostengono l'accusa nel ruolo di pubblico ministero in circa l'80 per cento dei processi penali monocratici;

    nonostante il loro fondamentale e innegabile apporto al sistema giudiziario italiano, essi non sono ancora considerati lavoratori dipendenti del Ministero della giustizia, ma lavoratori autonomi, con tutto ciò che da tale qualificazione giuridica consegue (in termini di previdenza, di retribuzione e di tutele) e, inoltre, le loro funzioni continuano a essere oggetto di contratti a tempo determinato, soggetti a continue proroghe;

    le citate proroghe hanno avuto l'effetto che, ad oggi, i magistrati onorari sono considerati ancora lavoratori autonomi, con oneri di contribuzione a loro carico e una retribuzione «a cottimo», fondata sui provvedimenti emessi e sulle udienze alle quali presenziano;

    il Governo ha già iniziato un confronto con le associazioni della magistratura onoraria, al fine di individuare un percorso condiviso con la categoria e giungere a una soluzione definitiva del problema, evitando all'Italia di incorrere in una già anticipata procedura d'infrazione europea;

    al termine delle interlocuzioni con l'esecutivo, le associazioni hanno concordato e stipulato un documento che dipana tutti i nodi da sciogliere, non solo sotto l'aspetto retributivo e previdenziale, ma anche ordinamentale;

    con un emendamento di maggioranza al cosiddetto DL PA 2, con cui è stato aggiunto l'articolo 15-bis, rubricato «Disposizioni riguardanti i magistrati onorari», il Governo ha proceduto all'inquadramento dei magistrati onorari come lavoratori dipendenti, disciplinando partitamente la loro situazione previdenziale e contributiva;

    per tutto quanto sopra esposto,

impegna il Governo

a dare seguito agli intenti già espressi e ad adottare, di conseguenza, uno o più provvedimenti legislativi volti alla soluzione definitiva delle criticità apportate dalle ultime riforme in tema di magistratura onoraria (decreto legislativo n. 116 del 2017 come integrate dalla legge n. 234 del 2021), ottemperando così ai rilievi espressi dall'Europa per come citati in premessa.
9/1322/15. Donzelli, Patriarca.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca «disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano»;

    il comma 1-bis dell'articolo 1, introdotto al Senato, ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo l'applicazione delle disposizioni vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, l'esclusione della riduzione dei costi delle imposte e dei costi per la conclusione dei contratti, e precisando le modalità di calcolo delle riduzioni del costo totale del credito nel caso in cui essa non sia già stata definita dalle parti;

    il nuovo testo dispone che, in caso di estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021) continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni – sempre in tema di estinzioni anticipate – contenute nell'articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;

    la previsione della non assoggettabilità a riduzione delle imposte e dei costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti rischia di aggravare gli oneri a carico dei consumatori e di penalizzare i cittadini che decideranno di estinguere anticipatamente i contratti in esame,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa e, se del caso, valutare l'opportunità di assumere iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a riconoscere una riduzione delle imposte e dei costi sostenuti per l'estinzione anticipata di contratti di crediti al consumo.
9/1322/16. Vietri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca «disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano»;

    il comma 1-bis dell'articolo 1, introdotto al Senato, ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo l'applicazione delle disposizioni vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, l'esclusione della riduzione dei costi delle imposte e dei costi per la conclusione dei contratti, e precisando le modalità di calcolo delle riduzioni del costo totale del credito nel caso in cui essa non sia già stata definita dalle parti;

    il nuovo testo dispone che, in caso di estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021) continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni – sempre in tema di estinzioni anticipate – contenute nell'articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;

    la previsione della non assoggettabilità a riduzione delle imposte e dei costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti rischia di aggravare gli oneri a carico dei consumatori e di penalizzare i cittadini che decideranno di estinguere anticipatamente i contratti in esame,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa e, se del caso, a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di assumere ulteriori iniziative di competenza, anche di carattere normativo e nel rispetto del diritto dell'Unione, volte a riconoscere una riduzione delle imposte e dei costi sostenuti per l'estinzione anticipata di contratti di crediti al consumo.
9/1322/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Vietri.


   La Camera,

   premesso che:

    con sentenza n. 160 del 24 luglio 2023, la Corte costituzionale ha disposto l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, recante «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione–collegato 2007)»;

    tale sentenza rientra nel solco delle recenti sentenze della Consulta che statuiscono l'illegittimità costituzionale dei modelli di distribuzione delle competenze decisionali, che individuano negli enti locali i soggetti ai quali trasferire le funzioni su procedimenti amministrativi in materia di rifiuti e bonifiche, in quanto ciò contrasterebbe con la volontà espressa del legislatore nazionale che, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 ha, invece, attribuito tali funzioni alle regioni non prevedendo, peraltro, la possibilità della regione di delegare tali funzioni amministrative ad un altro ente;

    la sentenza comporterà sicuramente ritardi negli iter di bonifica delle aree inquinate e conseguenze pesanti per l'ambiente; solo nel Bresciano, i quotidiani rilevano importanti ricadute su settantuno siti inquinati in 43 comuni;

    alla luce di quanto sopra, è auspicabile un intervento legislativo urgente che, colmando una lacuna legislativa in merito al trasferimento di funzioni, preveda la facoltà per le regioni di poter trasferire le funzioni amministrative in materia di rifiuti e bonifiche ad altri enti, assicurando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e la buona esecuzione delle funzioni, anche attraverso il monitoraggio dell'esercizio delle funzioni trasferite da parte delle regioni, nonché un intervento sostitutivo in caso di inerzia nell'esercizio delle stesse funzioni;

    un simile intervento normativo risulterebbe coerente sotto il profilo sistematico con il quadro normativo vigente in tema ambientale; infatti, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) l'articolo 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede già la possibilità di delega da parte delle regioni; analoga facoltà è prevista da altre disposizioni vigenti, come l'articolo 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003;

    inoltre, l'eventuale mancata adozione di un intervento normativo potrebbe avere rilevanti ripercussioni anche sui procedimenti in corso, a causa dei conseguenti problemi organizzativi, potendosi verificare un sostanziale blocco delle procedure autorizzative e dei procedimenti di bonifica; tali preoccupazioni sono ancor più giustificate considerando il contesto storico attuale che impegna fortemente la pubblica amministrazione nell'attuazione delle opere connesse al PNRR,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare, nell'ambito di un prossimo provvedimento legislativo, norme di modifica del codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, dirette a prevedere la facoltà per le regioni di poter trasferire le funzioni amministrative in materia di rifiuti e bonifiche ad altri enti, assicurando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e la buona esecuzione delle funzioni, anche attraverso il monitoraggio dell'esercizio delle funzioni trasferite da parte delle regioni, nonché un intervento sostitutivo in caso di inerzia nell'esercizio delle stesse funzioni.
9/1322/17. Bordonali, Candiani, Bagnai, Cecchetti, Giglio Vigna.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame, all'articolo 9-bis recante disposizioni in materia di misure e attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale, interviene nuovamente e a pochi mesi dal decreto legislativo n. 2 del 2023 (convertito dalla Legge n. 17 del 2023), sull'ex stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, creando ulteriori problematiche e, ancora una volta, senza risolvere i nodi relativi al futuro degli impianti e della città;

    le disposizioni in oggetto, adottate senza un reale confronto con il Parlamento e soprattutto con il territorio, con le istituzioni locali, con le organizzazioni sindacali, dell'impresa e con i cittadini, prefigurano ulteriori autorizzazioni e tutele per chi produce – estendendo tra l'altro lo scudo penale alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione – senza reali garanzie di ordine ambientale e sanitario, e in assenza di previsioni per un reale rilancio dello stabilimento pugliese;

    non si affrontano infatti gli obiettivi di bonifica, di risanamento ambientale, di tutela della salute, di salvaguardia dei livelli occupazionali, di formazione dei lavoratori ai nuovi processi produttivi che sarebbe stato necessario fare, e si mortifica la sfida ambientale della transizione ecologica che, attraverso un processo industriale innovativo, l'elettrificazione e la decarbonizzazione, consenta a Taranto di ritornare centrale in Europa nella produzione di acciaio green;

    non esprime una reale visione di politica industriale da parte del Governo sul settore della siderurgia e, in particolare, sugli impianti ex Ilva di Taranto;

    è necessaria la definizione di un accordo di programma che stabilisca un piano industriale, come presupposto concreto della ambientalizzazione e della transizione ecologica dello stabilimento ex Ilva di Taranto, attraverso l'insediamento di un tavolo istituzionale al Ministero delle imprese e del made in Italy con il compito di definire le modalità e i tempi di intervento;

    è altresì imprescindibile una modifica della governance, per un reale rilancio dell'ex Ilva, attraverso un'accelerazione del passaggio del controllo azionario da ArcelorMittal al socio pubblico,

impegna il Governo:

   a convocare, con urgenza, un tavolo istituzionale composto dalle amministrazioni centrali e locali, aperto al territorio, alle organizzazioni sindacali e ai rappresentanti degli operatori economici e delle imprese che arrivi a definire un accordo di programma con relativo piano industriale e occupazionale, come presupposto concreto della ambientalizzazione e della transizione ecologica dello stabilimento ex Ilva di Taranto;

   ad adottare entro il 31 dicembre 2023 iniziative normative volte a modificare la governance, provvedendo all'acquisizione della maggioranza azionaria da parte del socio pubblico al fine del rilancio produttivo ed occupazionale del sito, della transizione ecologica degli impianti, del rilancio dei livelli occupazionali e della riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, della sicurezza nei luoghi di lavoro, della tutela della salute e del risanamento ambientale.
9/1322/18. Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame, all'art. 9-bis recante disposizioni in materia di misure e attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale, interviene nuovamente e a pochi mesi dal decreto-legge n. 2 del 2023 (convertito dalla legge n. 17 del 2023), sull'ex stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, creando ulteriori problematiche e, ancora una volta, senza risolvere i nodi relativi al futuro degli impianti e della città;

    le disposizioni in oggetto, adottate peraltro senza un reale confronto con il Parlamento e soprattutto con il territorio, con le istituzioni locali, con le organizzazioni sindacali, dell'impresa e con i cittadini, prefigurano ulteriori autorizzazioni e tutele per chi produce, senza reali garanzie di ordine ambientale e sanitario;

    non si affrontano infatti gli obiettivi di bonifica, di risanamento ambientale, di tutela della salute che sarebbe stato necessario fare, e manca qualsiasi previsione finalizzata a garantire la prosecuzione del Piano di ambientalizzazione e di attuazione della Valutazione d'impatto sulla salute (VIS),

impegna il Governo

a effettuare, avvalendosi dell'istituto superiore di sanità e degli enti, autorità e organismi pubblici competenti, la Valutazione di impatto sanitario (VIS) relativamente agli impianti di interesse strategico nazionale ubicati nell'area di Taranto, in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019 e a disporre, qualora dagli esiti della valutazione emergano concreti rischi per la salute e per l'ambiente, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto, ai fini dell'aggiornamento delle prescrizioni ivi contenute, con particolare riguardo per l'adeguamento dei limiti massimi di produzione annua alle risultanze della VIS.
9/1322/19. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

    nell'ambito delle iniziative UE per la neutralità climatica entro il 2050, di cui anche al pacchetto normativo «Fit for 55», la Commissione europea ha annunciato l'obiettivo di riduzione delle emissioni auto del 55 per cento e quelle dei furgoni del 50 per cento entro il 2030, rispetto a quelle del 2021, questo al fine di raggiungere entro il 2035 l'obiettivo di zero emissioni per auto e furgoni di nuova produzione;

    sul punto, dopo una lunga ed estenuante trattativa di natura meramente politica, nell'ottobre 2022 Parlamento e i Paesi dell'UE hanno raggiunto un accordo sulla veste finale delle norme. Tale accordo è stato ratificato dal Parlamento europeo nel febbraio 2023 e adottato dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea nel marzo 2023, per poi entrare in vigore nell'aprile 2023;

    il Regolamento approvato prevede, in breve, che a partire dal 2035 tutte le nuove auto in arrivo sul mercato debbano essere a emissioni zero e non possano emettere CO2, in modo tale da garantire secondo i rilievi della Commissione, che il settore dei trasporti possa diventare a emissioni zero;

    tale normativa è stata approvata nel luglio 2023 nonostante la contrarietà dell'Italia e le numerose interlocuzioni intercorse a livello UE;

    considerando che le cosiddette «terre rare», i 15 minerali che sono indispensabili per la produzione di molti prodotti tecnologici, dagli smartphone ai pannelli fotovoltaici, oltre che i motori elettrici, sono i materiali principalmente utilizzati per la produzione di batterie e componentistiche per le auto elettriche così appoggiate dalla normativa in esame, è opportuno ricordare come la Repubblica Popolare Cinese sia il principale produttore ed esportatore di terre rare al mondo nonostante la sua quota di mercato negli ultimi dicci anni si sia progressivamente ridotta, passando dal 98 per cento del 2010 a «solo» il 58-60 per cento del 2021;

    la Cina detiene oltre il 37 per cento delle riserve mondiali di terre rare, seguita dagli Stati Uniti d'America con il 12 per cento, dal Myanmar con il 10,5 per cento e dall'Australia con il 10 per cento;

    in tal senso, la Cina domina anche i settori della raffinazione e della fabbricazione dei componenti, rappresentando, nel 2020, il 92 per cento della costruzione globale di magneti permanenti;

    il vantaggio competitivo cinese non riguarda solo la fase di estrazione ma anche quella, cruciale, legata alla lavorazione di minerali ed elementi chimici;

    la Cina presenta un vero e proprio vantaggio competitivo basato sia sulla sua ricchezza in termini di capitali e tessuto industriale, sia sulla capacità di mobilitazione del proprio capitale con determinate indicazioni e direzioni politiche, agire tipico di una economia statalista, dove lo Stato è il primo azionista di ogni azienda di rilevanza nazionale, rendendo vane ed inapplicabili le comuni regole di mercato applicate nell'Unione europea, che si basano sul presupposto di mercati liberi e deregolamentati;

    in tal senso la normazione UE relativa ed afferente alla diffusione dei veicoli elettrici ha ignorato e trascurato la capacità performativa di tecnologie alternative all'elettrico, come nel caso del motore a idrogeno o di motori a combustibili fossili a basse emissioni di nuova generazione, vertendo su una tecnologia che tende a delocalizzare l'impatto ambientale senza tuttavia porre rimedio alla questione ambientale principale, dato che sia i processi di produzione che di smaltimento delle batterie per le autovetture sono procedimenti altamente climalteranti ed impattanti;

    sul punto, la decisione della Commissione UE rappresenta un danno e nocumento per l'industria automotive italiana, eccellenza nazionale dal punto di vista della qualità e della quantità, con oltre 73.000 posti di lavoro, per un numero di addetti, considerando l'indotto, superiore a 268.000 unità, per un peso sul PIL pari a oltre il 5 per cento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di contenere le ripercussioni negative derivanti dall'applicazione degli oneri europei di cui in premessa, con particolare attenzione e riguardo rispetto alle peculiarità del mercato automotive nazionale italiano e con riferimento alla bontà delle tecnologie attualmente impiegate ed oggetto di attività di ricerca, anche aziendali, garantendo in ogni caso la tenuta del comparto automotive nazionale italiano.
9/1322/20. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pie infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

    il «Fit for 55» è un pacchetto di riforme e regolamenti economici e sociali promulgate dall'Unione europea, incentrate sulla lotta al cambiamento climatico e alla riduzione delle emissioni di gas serra, e rappresenta il nucleo del pacchetto normativo per la «neutralità climatica» scelto dalla Commissione europea nell'anno 2021, prevedendo dodici direttive e regolamenti volti a ridurre le emissioni di carbonio dell'Unione europea di almeno il 55 per cento entro il 2030;

    nell'ambito del citato pacchetto normativo, la Commissione europea ha avanzato una proposta di direttiva «sulla prestazione energetica nell'edilizia», la quale prevede, tra le altre, l'obbligo di raggiungimento di classe energetica D entro il 2033, e di realizzazione di edifici residenziali a emissioni zero a partire dal 2028;

    la richiesta da parte UE comporterà l'obbligo per gli Stati membri di ristrutturazione del patrimonio edilizio, a pena di applicazione di sanzioni da parte dell'UE verso lo Stato membro inadempiente;

    il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha manifestato una serie di osservazioni critiche a nome del Governo italiano, assumendo una posizione successivamente suffragata dal Parlamento italiano con l'approvazione di una serie di mozioni parlamentari nel mese di marzo 2023;

    secondo elaborazioni di dati da parte dell'Agenzia delle entrate, il patrimonio edilizio italiano si compone di oltre 57 milioni di unità immobiliari, di cui almeno 19,5 milioni sono abitazioni principali, dove la maggior parte degli immobili dispone una classe energetica di riferimento tra G e F;

    considerando che l'avanzamento di classe energetica richiede solitamente un taglio dei consumi di circa il 25 per cento, con interventi come cappotto termico, sostituzione degli infissi, nuove caldaie a condensazione, pannelli solari, questo rappresenta un onere economico di non poco conto per le famiglie italiane;

    la proposta di direttiva in oggetto ha il principale obiettivo di abbattere l'uso delle fonti fossili nelle abitazioni, sostituendo il sistema di riscaldamento alimentato con il gas metano, impiegato dall'80 per cento delle abitazioni italiane, con le pompe di calore alimentate con elettricità che dovrà essere prodotta da fonti rinnovabili, un obiettivo in netta controtendenza all'uso degli incentivi per efficientamento energetico;

    il pacchetto normativo così proposto da parte della UE rappresenta un onere difficilmente adottabile da parte italiana, con particolar riferimento agli oneri normativi e sanzionatori che andrebbero a colpire le famiglie italiane, considerando inoltre l'alta propensione all'investimento verso beni immobili da parte dei cittadini italiani, tendenza consolidata e confermata a livello statistico da decenni;

    l'approvazione a livello UE di una simile direttiva e la pedissequa applicazione in Italia delle sue disposizioni comporterebbero un progressivo quanto improvviso impoverimento della stragrande maggioranza dei cittadini italiani, con un crollo del mercato immobiliare e del potere di acquisto dei cittadini ulteriore rispetto alle difficoltà già riscontrate nell'ambito sia della crisi russo-ucraina che dei postumi economici derivanti dalla crisi economica da COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di scongiurare, per quanto di competenza, il verificarsi delle disastrose ricadute derivanti dalle proposte normative dell'Unione europea relative all'efficientamento dei beni immobili, tutelando il mercato immobiliare italiano e prevedendo, previo congruo ed adeguato dialogo con i Servizi dell'Unione, idonee misure compensative ed indennitarie per rendere la cosiddetta «transizione verde», di cui al «Fit for 55» e simili in oggetto, un impegno non oneroso nei confronti dei cittadini italiani.
9/1322/21. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pie infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

    il «Fit for 55» è un pacchetto di riforme e regolamenti economici e sociali promulgate dall'Unione europea, incentrate sulla lotta al cambiamento climatico e alla riduzione delle emissioni di gas serra, e rappresenta il nucleo del pacchetto normativo per la «neutralità climatica» scelto dalla Commissione europea nell'anno 2021, prevedendo dodici direttive e regolamenti volti a ridurre le emissioni di carbonio dell'Unione europea di almeno il 55 per cento entro il 2030;

    nell'ambito del citato pacchetto normativo, la Commissione europea ha avanzato una proposta di direttiva «sulla prestazione energetica nell'edilizia», la quale prevede, tra le altre, l'obbligo di raggiungimento di classe energetica D entro il 2033, e di realizzazione di edifici residenziali a emissioni zero a partire dal 2028;

    la richiesta da parte UE comporterà l'obbligo per gli Stati membri di ristrutturazione del patrimonio edilizio, a pena di applicazione di sanzioni da parte dell'UE verso lo Stato membro inadempiente;

    il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha manifestato una serie di osservazioni critiche a nome del Governo italiano, assumendo una posizione successivamente suffragata dal Parlamento italiano con l'approvazione di una serie di mozioni parlamentari nel mese di marzo 2023;

    secondo elaborazioni di dati da parte dell'Agenzia delle entrate, il patrimonio edilizio italiano si compone di oltre 57 milioni di unità immobiliari, di cui almeno 19,5 milioni sono abitazioni principali, dove la maggior parte degli immobili dispone una classe energetica di riferimento tra G e F;

    considerando che l'avanzamento di classe energetica richiede solitamente un taglio dei consumi di circa il 25 per cento, con interventi come cappotto termico, sostituzione degli infissi, nuove caldaie a condensazione, pannelli solari, questo rappresenta un onere economico di non poco conto per le famiglie italiane;

    la proposta di direttiva in oggetto ha il principale obiettivo di abbattere l'uso delle fonti fossili nelle abitazioni, sostituendo il sistema di riscaldamento alimentato con il gas metano, impiegato dall'80 per cento delle abitazioni italiane, con le pompe di calore alimentate con elettricità che dovrà essere prodotta da fonti rinnovabili, un obiettivo in netta controtendenza all'uso degli incentivi per efficientamento energetico;

    il pacchetto normativo così proposto da parte della UE rappresenta un onere difficilmente adottabile da parte italiana, con particolar riferimento agli oneri normativi e sanzionatori che andrebbero a colpire le famiglie italiane, considerando inoltre l'alta propensione all'investimento verso beni immobili da parte dei cittadini italiani, tendenza consolidata e confermata a livello statistico da decenni;

    l'approvazione a livello UE di una simile direttiva e la pedissequa applicazione in Italia delle sue disposizioni comporterebbero un progressivo quanto improvviso impoverimento della stragrande maggioranza dei cittadini italiani, con un crollo del mercato immobiliare e del potere di acquisto dei cittadini ulteriore rispetto alle difficoltà già riscontrate nell'ambito sia della crisi russo-ucraina che dei postumi economici derivanti dalla crisi economica da COVID-19,

impegna il Governo

nell'ambito delle proposte normative dell'Unione europea relative all'efficientamento dei beni immobili, a tutelare il mercato immobiliare italiano, valutando la possibilità di prevedere, previo congruo ed adeguato dialogo con i Servizi dell'Unione e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, idonee misure compensative e finanziamenti per i cittadini italiani a fronte degli impegni europei per la cosiddetta «transizione verde», di cui al «Fit for 55».
9/1322/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciaburro, Caretta.