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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 1 agosto 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 1° agosto 2023.

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Caiata, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Zanella, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Caiata, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Zanella, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 31 luglio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   AMATO ed altri: «Modifica all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di composizione delle commissioni mediche che effettuano gli accertamenti relativi alla condizione di disabilità» (1348);

   AMATO ed altri: «Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nonché modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di integrazione scolastica degli studenti disabili» (1349).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge BRUZZONE ed altri: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali, di tutela degli animali di affezione e di compagnia e di assistenza veterinaria gratuita» (1109) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Loizzo.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   VI Commissione (Finanze):

  VACCARI e UBALDO PAGANO: «Disposizioni per favorire la definizione transattiva delle posizioni debitorie classificate come crediti in sofferenza o ad inadempienza probabile» (1246) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, X e XIV.

Modifica dell'assegnazione di proposta di legge a Commissione in sede referente.

  La seguente proposta di legge – già assegnata alla XI Commissione (Lavoro) – è assegnata, in sede referente, alla VII Commissione (Cultura):

   MIELE ed altri: «Modifica del comma 83-bis dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di esonero dall'insegnamento per i docenti che svolgono funzioni vicarie nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza» (1086) – Parere delle Commissioni I, V e XI.

Annunzio di sentenze della
Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  sentenza n. 168 del 23 maggio-27 luglio 2023 (Doc. VII, n. 205)

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 75, commi primo e secondo, e 300 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 32, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e agli articoli 1 e 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dallo Stato italiano con legge 3 marzo 2009, n. 18, dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro:

   alla II Commissione (Giustizia);

  sentenza n. 169 del 6 giugno-27 luglio 2023 (Doc. VII, n. 206)

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), sollevate, in riferimento agli articoli 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro:

   alla XII Commissione (Affari sociali);

  sentenza n. 170 del 22 giugno-27 luglio 2023 (Doc. VII, n. 207)

   con la quale:

    dichiara che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze acquisire agli atti del procedimento penale iscritto al n. 3745 del registro generale delle notizie di reato del 2019, sulla base di decreti di perquisizione e sequestro emessi il 20 novembre 2019, corrispondenza riguardante il senatore Matteo Renzi, costituita da messaggi di testo scambiati tramite l'applicazione WhatsApp tra il senatore Renzi e V. U. M. nei giorni 3 e 4 giugno 2018, e tra il senatore Renzi e M. C. nel periodo 12 agosto 2018-15 ottobre 2019, nonché da posta elettronica intercorsa fra quest'ultimo e il senatore Renzi, nel numero di quattro missive, tra il 1° e il 10 agosto 2018;

    annulla, per l'effetto, il sequestro dei messaggi di testo scambiati tra il senatore Matteo Renzi e V. U. M. nei giorni 3 e 4 giugno 2018;

    dichiara che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze acquisire agli atti del procedimento penale n. 3745/2019 R.G.N.R., tramite decreto di acquisizione emesso l'11 gennaio 2021, l'estratto del conto corrente bancario personale del senatore Matteo Renzi relativo al periodo 14 giugno 2018-13 marzo 2020:

   alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);

  sentenza n. 171 del 20 giugno-27 luglio 2023 (Doc. VII, n. 208)

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3 e «dall'articolo 8, comma 1, lett. a)», del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52, sollevate, in riferimento all'articolo 23 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro;

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, sollevata, in riferimento all'articolo 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, sollevata, in riferimento all'articolo 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro:

   alla XII Commissione (Affari sociali);

  sentenza n. 172 del 21 giugno-27 luglio 2023 (Doc. VII, n. 209),

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata:

   alla II Commissione (Giustizia);

  sentenza n. 173 del 4-27 luglio 2023 (Doc. VII, n. 210),

   con la quale:

    dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti della regione del Veneto, in relazione al primo elenco dell'Allegato B  alla delibera della Giunta della regione del Veneto 29 novembre 2022, n. 1499 (Prime determinazioni in materia di obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita in attuazione della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 «Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico». DRG 100/CR del 27/09/2022), nella parte in cui prevede che è soggetta alla fornitura di energia elettrica gratuita, ai sensi della legge della regione del Veneto 3 luglio 2020, n. 27 (Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico), la concessione in favore di Eusebio Energia srl 07/BR/GD denominata «Collicello»;

    dichiara che spettava alla regione del Veneto individuare, tra le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico di cui al secondo elenco dell'Allegato B  alla delibera della Giunta della regione del Veneto n. 1499 del 2022, soggette alla fornitura di energia elettrica gratuita ai sensi della legge della regione del Veneto n. 27 del 2020, da sottoporre a specifici accordi con gli enti confinanti, la concessione in favore di Primiero Energia spa GDI14BR denominata «Val Schener-Moline», la concessione in favore di Hydro Dolomiti Energie srl D/0012 denominata «Bussolengo-Chievo» e la concessione in favore di ENEL Produzione spa G/0022 denominata «Saviner»:

   alla X Commissione (Attività produttive);

  sentenza n. 174 del 6-27 luglio 2023 (Doc. VII, n. 211),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come integrato dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 21, 41, 42 e 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, sedicesima sezione civile, in composizione monocratica:

   alla IX Commissione (Trasporti);

  sentenza n. 177 del 17 luglio-28 luglio 2023 (Doc. VII, n. 213),

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri), sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, sezione quinta penale;

    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 32 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, sezione quinta penale:

   alla II Commissione (Giustizia).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  in data 27 luglio 2023 sentenza n. 163 del 19 aprile-27 luglio 2023 (Doc. VII, n. 200)

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge della Regione Molise 23 maggio 2022, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2022-2024 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali);

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 6, lettera b), della legge della Regione Molise n. 7 del 2022;

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 6, lettera d), numeri 1) e 2), della legge della Regione Molise n. 7 del 2022;

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 12, lettera d), della legge della Regione n. 7 del 2022, nella parte in cui introduce il comma 2-ter dell'articolo 15 della legge della Regione Molise 4 maggio 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali);

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, della legge della Regione Molise n. 7 del 2022, limitatamente alle parole «e nell'A.S.Re.M.»;

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 11, lettera b), della legge della Regione Molise n. 7 del 2022, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara non fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 11, lettere b) e c), della legge della Regione Molise n. 7 del 2022, promosse, in riferimento agli articoli 3 e 9 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 3, della legge della Regione Molise n. 7 del 2022, promosse, in riferimento agli articoli 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 14, lettera b), della legge della Regione Molise n. 7 del 2022, promosse, in riferimento agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

   alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XI (Lavoro);

  in data 27 luglio 2023 sentenza n. 164 del 6 giugno-27 luglio 2023 (Doc. VII, n. 201)

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 2, della legge della Regione Umbria 4 aprile 2014, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese; Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali):

   alla VIII Commissione (Ambiente);

  in data 27 luglio 2023 sentenza n. 165 del 4-27 luglio 2023 (Doc. VII, n. 202)

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2020, n. 33 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario):

   alla V Commissione (Bilancio e tesoro);

  in data 27 luglio 2023 sentenza n. 166 del 24 maggio-27 luglio 2023 (Doc. VII, n. 203)

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), nella parte in cui prevede, al primo periodo, che «il magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi» anziché «il magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi»:

   alla II Commissione (Giustizia);

  in data 27 luglio 2023 sentenza n. 167 del 7 giugno-27 luglio 2023 (Doc. VII, n. 204)

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 145, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze dell'ausiliario del magistrato siano anticipate dall'erario;

    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 145, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno;

    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 145, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno:

   alla II Commissione (Giustizia);

  in data 28 luglio 2023 sentenza n. 176 del 21 giugno-28 luglio 2023 (Doc. VII, n. 212)

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 22 agosto 2022, n. 24 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili);

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2022;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 25 della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2022, promosse, in riferimento agli articoli 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

   alla XII Commissione (Affari sociali);

  in data 28 luglio 2023 sentenza n. 178 del 6-28 luglio 2023 (Doc. VII, n. 214)

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18-bis, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), come introdotto dall'articolo 6, comma 5, lettera b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018), nella parte in cui non prevede che la corte d'appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia;

    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18-bis, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nella formulazione introdotta dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione della delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117), nella parte in cui non prevede che la corte d'appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia:

   alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di risoluzioni del
Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo, in data 25 luglio 2023, ha trasmesso le seguenti risoluzioni e raccomandazione, approvate nella tornata dal 10 al 13 luglio 2023, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

  Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (Doc. XII, n. 183) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);

  Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 184) – alla X Commissione (Attività produttive);

  Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (Doc. XII, n. 185) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti);

  Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione) (Doc. XII, n. 186) – alla X Commissione (Attività produttive);

  Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona oggetto dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) (Doc. XII, n. 187) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

  Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip) (Doc. XII, n. 188) – alla X Commissione (Attività produttive);

  Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (rifusione) (Doc. XII, n. 189) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

  Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo (Doc. XII, n. 190) – alla II Commissione (Giustizia);

  Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per allinearla alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati personali (Doc. XII, n. 191) – alla II Commissione (Giustizia);

  Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni (Doc. XII, n. 192) – alle Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive);

  Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2023 dell'Unione europea per l'esercizio 2023 che iscrive nel bilancio l'eccedenza dell'esercizio 2022 (Doc. XII, n. 193) – alla V Commissione (Bilancio);

  Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'Unione europea a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Doc. XII, n. 194) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone relativo ad alcune disposizioni degli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Giappone (Doc. XII, n. 195) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Risoluzione sul regolamento delegato della Commissione del 2 maggio 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme dettagliate per la produzione di sale marino biologico e altri sali biologici utilizzati per alimenti e mangimi (Doc. XII, n. 196) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

  Risoluzione sulla legge elettorale, la commissione d'inchiesta e lo Stato di diritto in Polonia (Doc. XII, n. 197) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Risoluzione sull'adesione allo spazio Schengen (Doc. XII, n. 198) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Risoluzione sulla situazione in Libano (Doc. XII, n. 199) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Risoluzione sulla situazione dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione UE-Cuba alla luce della recente visita dell'alto rappresentante nell'isola (Doc. XII, n. 200) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Risoluzione sulla pandemia di COVID-19: insegnamenti tratti e raccomandazioni per il futuro (Doc. XII, n. 201) – alla XII Commissione (Affari sociali);

  Raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulle relazioni con l'Autorità palestinese (Doc. XII, n. 202) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Risoluzione sulla relazione 2022 della Commissione sulla Bosnia-Erzegovina (Doc. XII, n. 203) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

  Risoluzione sulla relazione 2022 della Commissione sull'Albania (Doc. XII, n. 204) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

  Risoluzione sulle interdizioni politiche in Venezuela (Doc. XII, n. 205) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Risoluzione sulle raccomandazioni per una riforma delle norme del Parlamento europeo in materia di trasparenza, integrità, responsabilità e lotta alla corruzione (Doc. XII, n. 206) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

  Risoluzione sulla necessità di un intervento dell'Unione europea nelle operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo (Doc. XII, n. 207) – alla IX Commissione (Trasporti).

Richieste di parere parlamentare
su proposte di nomina.

  Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera in data 31 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina della professoressa Maria Spena a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa (15).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministro della salute, con lettera in data 1° agosto 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina della dottoressa Rita Di Quinzio a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa (16).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 31 luglio 2023, a pagina 4, prima colonna, alla quindicesima e sedicesima riga, le parole: «XII Commissione (Affari sociali)» si intendono sostituite dalle seguenti: «VIII Commissione (Ambiente)».

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO IN ORDINE ALLA REVISIONE COMPLESSIVA DEGLI INVESTIMENTI E DELLE RIFORME INCLUSI NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Risoluzioni

   La Camera,

   premesso che:

    1) il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è parte del progetto europeo denominato NextGenerationEU (Ngeu), proposto dalla Commissione europea nell'aprile 2020 e approvato nel luglio dello stesso anno per finanziare la ripartenza dell'economia dell'Unione europea;

    2) il PNRR è, in virtù dell'ammontare dei finanziamenti ad esso dedicati e in combinazione con quelli forniti dal Pnc (Piano nazionale complementare), un'occasione unica per l'Italia dal punto di vista della capacità di spesa e di esecuzione di investimenti strategici per accompagnare il necessario cambiamento strutturale dell'economia italiana al fine di rimediare alla stagnazione della produttività, promuovere un modello di crescita sostenuto e sostenibile e favorire l'aumento del reddito nazionale, che rappresentano condizioni imprescindibili per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche e la competitività del Paese;

    3) il PNRR offre all'Italia la disponibilità di 68,9 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto, e di un massimo di 122,6 miliardi di euro in finanziamenti tramite prestiti del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rrf);

    4) il Governo italiano ha deciso di utilizzare appieno la propria capacità di finanziamento tramite la Rrf, portando il totale degli investimenti del PNRR a 191,5 miliardi di euro, rendendo l'Italia la prima beneficiaria del Ngeu a livello europeo in termini assoluti;

    5) il Governo italiano ha istituito, tramite il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il Piano Nazionale complementare (Pnc), il quale ammonta ad un totale di 30,6 miliardi di euro ed ha la funzione di fornire fondi supplementari al completamento di alcuni investimenti previsti dal PNRR, nonché di finanziare ulteriori e diversi investimenti;

    6) il Governo italiano ha approvato e presentato alla Commissione europea il PNRR il 30 aprile 2021, e quest'ultima ha pubblicato, il 22 giugno 2021, il proprio parere positivo al Piano nazionale italiano, e il 13 luglio 2021 il PNRR è stato definitivamente approvato con la Decisione di esecuzione del Consiglio;

    7) l'erogazione dei fondi, prevista in una rata di prefinanziamento e dieci rate semestrali, è soggetta al raggiungimento di determinati obiettivi e traguardi prestabiliti dal PNRR, e il raggiungimento degli stessi viene verificato dalla Commissione europea;

    8) l'Italia ha ad oggi ricevuto parte dei fondi del PNRR per un totale di 66,9 miliardi di euro, di cui 24.9 miliardi relativi al prefinanziamento e 42 miliardi equamente divisi tra la prima e la seconda rata;

    9) sono noti i ritardi accumulati fino ad oggi sul raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dal PNRR, nonché sull'attuazione dei progetti finanziati con il Pnc;

    10) il 20 luglio 2023, dopo sette mesi, è stato raggiunto un accordo per la ricezione della terza rata, che ha ricevuto il via libera dalla Commissione europea pochi giorni fa, ma saranno pagati 18,5 miliardi invece dei 19 previsti; i 500 milioni mancanti, relativi all'obiettivo dell'incremento dei posti letto per gli studenti universitari, saranno spostati sulla quarta rata; essendo stato mancato l'obiettivo di 7.500 posti letto aggiuntivi negli studentati entro la fine del 2022, in quanto molti posti erano preesistenti, il target quantitativo viene trasformato in una milestone qualitativa, ovvero l'avvio delle assegnazioni per completare l'obiettivo di 60 mila letti entro il 2026, da raggiungere entro il 30 giugno 2023;

    11) quanto alla quarta rata di 16 miliardi, si è tenuta l'11 luglio 2023 una riunione della Cabina di regia sul PNRR che ha formalizzato la richiesta alla Commissione europea di modificare 10 dei 27 interventi con scadenze di target e milestone previste nel primo semestre 2023;

    12) tra queste si segnalano le modifiche richieste per superare i ritardi nella realizzazione delle misure volte all'aggiudicazione degli appalti pubblici per l'installazione di 2.500 stazioni di ricarica veloci e ultraveloci per veicoli elettrici in autostrada e di almeno 4.000 nelle zone urbane; il Gruppo Azione-Italia Viva aveva segnalato le criticità relative a tale investimento già il 30 maggio 2023 con un question time in Aula alla Camera, in cui si evidenziavano il ritardo nella pubblicazione del bando, il termine troppo stretto per la presentazione dei progetti nonché problemi di interpretazione dei bandi stessi da parte degli operatori;

    13) un'altra proposta di modifica approvata dalla Cabina di regia PNRR riguarda il target relativo alla realizzazione entro il 31 dicembre 2025 di circa 264 mila nuovi posti per asili nido e scuole per l'infanzia, per il quale si prevede l'emanazione di un nuovo bando di selezione degli interventi; desta preoccupazione la sostituzione dell'obiettivo intermedio dell'aggiudicazione di tutti gli interventi con l'aggiudicazione di un primo set di interventi, con il concreto rischio di non raggiungere un target strategico per il nostro Paese e in particolare per il Sud; anche su questo tema, il Gruppo di Azione-Italia Viva aveva palesato le proprie preoccupazioni al Governo con un question time in Aula alla Camera già il 3 maggio 2023;

    14) più in generale, come accertato dall'ultima relazione della Corte dei conti, pubblicata nel maggio 2023, l'Italia ha speso solo il 13,8 per cento delle risorse da utilizzare entro il 2026, per un totale di circa 25 miliardi di euro, confermando la scarsa capacità di spesa del nostro Paese;

    15) entro il 31 agosto 2023 deve concludersi il percorso di condivisione con l'Unione europea in merito alle modifiche al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla predisposizione del piano REPowerEU;

    16) il REPowerEU prevede l'integrazione dei suoi obiettivi all'interno delle proposte di modifica e revisione dei PNRR nazionali, che per il nostro Paese comportano risorse aggiuntive per 2,76 miliardi di euro, a fondo perduto;

    17) non è stato accolto, in occasione della discussione delle mozioni sul PNRR, l'impegno proposto da tutti i partiti di opposizione a trasmettere alle Camere, in tempo utile e comunque non oltre il 30 giugno 2023, le schede descrittive di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del nuovo capitolo dedicato al REPowerEU, al fine di consentirne un tempestivo e completo esame da parte dei competenti organi parlamentari, così come avvenuto in occasione della predisposizione delle Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e successivamente della Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    18) il 27 luglio si è tenuta la riunione della Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'esame preliminare della proposta di revisione complessiva del PNRR inclusiva del nuovo capitolo REPowerEU, che vale complessivamente 19 miliardi;

    19) le amministrazioni hanno presentato proposte di modifica che riguardano 144 investimenti e riforme; tralasciando le modifiche formali relative alla descrizione delle misure e ai meccanismi di verifica, si tratta nei fatti di una riscrittura del Piano che avviene e viene comunicata al Parlamento a meno di un mese dalla scadenza del termine del 31 agosto;

    20) tra gli ambiti più rilevanti interessati dalle modifiche – a fronte di quelle che vengono rilevate come criticità nel raggiungere gli obiettivi e i target fisici – rientra quello strategico delle infrastrutture e degli interventi relativi all'alta velocità, per i quali in sede attuativa sarebbero emerse criticità, anche di natura autorizzativa, che non consentono il rispetto dei tempi previsti;

    21) l'ultima categoria di modifica riguarda, invece, le misure che si propone di definanziare dal PNRR; si tratta di 9 misure per un ammontare totale di 15,9 miliardi di euro;

    22) è essenziale che tali misure, così come i progetti infrastrutturali, siano salvaguardati attraverso la copertura con altre fonti di finanziamento, come il Piano nazionale complementare al PNRR e i fondi delle politiche di coesione, e che la fuoriuscita di tali progetti dal Piano – che prevede scadenze prefissate e un monitoraggio stringente – non si traduca nei fatti nell'incanalarli su un binario morto;

    23) in tale ambito, in un'ottica di prevenzione degli effetti del cambiamento climatico anziché di gestione a posteriori dei suoi effetti catastrofici, desta preoccupazione il definanziamento delle «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico»;

    24) allo stesso modo, desta preoccupazione la rimodulazione dei target relativi alle strutture relative all'assistenza sanitaria di prossimità; nonostante l'assicurazione da parte del Governo che esse verrebbero realizzate mediante il ricorso alle risorse nazionali del programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988, vi è il concreto rischio che tali strutture, con il venir meno di obiettivi temporali prefissati e con modifiche in corso relative alle fonti di finanziamento e alle relative procedure, non vedano mai la luce;

    25) è fondamentale inoltre non fare passi indietro rispetto a due obiettivi fondamentali per la trasformazione della pubblica amministrazione e della giustizia, ovvero la riduzione dei tempi di pagamento e lo smaltimento dell'arretrato giudiziario; per questo riteniamo che, anziché posticipare i target sia necessario intervenire tempestivamente sulle cause delle criticità rilevate;

    26) allo stesso modo, come ricordato dalla Commissione europea, è essenziale perseguire l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale; il PNRR prevede tra i target una diminuzione della propensione all'evasione delle imposte inferiore, rispetto al valore base del 2019, del 5 per cento nel 2023 e del 15 per cento nel 2024; la proposta del Governo è modificare l'obiettivo dei due target con obiettivi relativi al contrasto all'evasione non meglio specificati;

    27) per quanto concerne l'ecobonus e il sismabonus, come presenti nel nuovo capitolo REPowerEU, risulta inadeguata la mancanza di un ulteriore criterio di accesso al beneficio legato alla classe energetica dell'edificio, per incentivare maggiormente l'efficientamento energetico degli edifici con classi energetiche inferiori;

    28) il gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe già nel dicembre 2022, in un incontro a Palazzo Chigi con la Presidente Meloni e i principali esponenti dell'Esecutivo, ha avanzato una prima proposta concreta di rimodulazione del piano, basata sulla riconversione dei finanziamenti legati a progetti non più realizzabili nei tempi previsti nella direzione del ripristino integrale del piano «Impresa 4.0», nonché della sua estensione alla transizione ecologica;

    29) il 12 luglio 2023, con l'ordine del giorno 9/01038-A/061, il Governo si è impegnato a concludere entro il previsto termine del 31 agosto 2023 le interlocuzioni con le istituzioni comunitarie volte a modificare il Piano nazionale di ripresa e resilienza ed a sostenere, nell'ambito di dette interlocuzioni, il potenziamento del piano Transizione 4.0, anche estendendolo a settori energetici e ambientali nonché al terzo settore, dandone, come previsto, apposita informativa al Parlamento;

    30) il Governo ha dato seguito a tale impegno proponendo la misura «Transizione 5.0 Green», dichiarata più volte strategica dal sistema imprenditoriale nazionale, che con 4 miliardi di euro rappresenta una delle misure più importanti in termini di risorse investite; secondo quanto previsto nel Piano proposto dal Governo, la misura sfrutterà il sistema del credito di imposta, sarà destinata a tutte le imprese, anche alle piccole e medie, e riguarderà tutti settori strategici dell'economia incluso il turismo, con l'obiettivo di accelerare la riconversione sia della dotazione di beni strumentali, sia dei processi produttivi delle imprese;

    31) la seconda misura prevista per il settore produttivo e in linea con le finalità della precedente è il credito di imposta a sostegno dell'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, per consentire loro una riduzione significativa dei costi energetici connessi alla propria attività produttiva, e prevede risorse per 1,5 miliardi di euro;

    32) punti cardinali della nuova versione del PNRR – anche alla luce degli avvenimenti più recenti – devono essere altresì gli investimenti e interventi di contrasto al dissesto idrogeologico (ripristinando l'apposita unità di missione Italia sicura istituita a tal fine nel 2014), quelli volti a garantire la sicurezza energetica e la diversificazione degli approvvigionamenti, la rimodulazione degli investimenti infrastrutturali, un maggior coinvolgimento dei privati e del terzo settore nel percorso di raggiungimento degli obiettivi e nella attuazione dei servizi in una ottica sussidiaria, la riduzione della frammentazione degli interventi, nuove e più snelle modalità di supporto anche tecnico per gli enti locali e le stazioni appaltanti;

    33) deve essere garantito il mantenimento degli obiettivi principali, tra cui la costruzione degli asili nido e la riduzione dei divari territoriali, nonché i fondi in agricoltura per il potenziamento delle politiche di filiera, anche integrando le risorse che mancano per i settori pesca e acquacoltura, oltre che l'approvazione e l'implementazione delle riforme abilitanti attualmente contenute nel piano e di politiche volte al rafforzamento del tessuto economico-produttivo, imprescindibili per una politica industriale che voglia confermare la centralità dell'Italia sul piano dell'attrattività, della competitività e delle prospettive di sviluppo,

impegna il Governo:

   1) a ripristinare nell'ambito del PNRR le misure di Industria 4.0 e di Formazione 4.0, al fine di incentivare gli investimenti innovativi, l'aggiornamento professionale e il perseguimento di una politica industriale che consenta all'Italia di continuare a competere a livello globale anche nel medio-lungo periodo;

   2) a includere nella nuova versione del PNRR interventi normativi volti a riattivare l'unità di missione «Italia sicura», con le funzioni e prerogative originariamente previste e coordinate al nuovo quadro istituzionale, per realizzare interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio idrogeologico, al fine di tutelare il territorio da eventi atmosferici e fattori ambientali che, come visto negli ultimi mesi, costituiscono un serio pregiudizio per l'incolumità dei cittadini e per la crescita economica;

   3) ad assicurare che qualsiasi rimodulazione del PNRR non preveda riduzioni delle risorse destinate alle missioni «Salute» e «Istruzione e Ricerca», ma al contrario il loro potenziamento, anche tramite risorse provenienti da altre fonti di finanziamento al di fuori del Piano stesso, nell'ottica di riduzione dei divari territoriali;

   4) ad assicurare che qualunque riformulazione del PNRR non preveda riduzioni della quota destinata al Mezzogiorno, quantificata dalla legge nella misura del 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente;

   5) a perseguire le priorità trasversali relative ai giovani, alla parità di genere e alla riduzione dei divari territoriali e ad assicurare il raggiungimento dei target quantitativi previsti nel PNRR, con particolare riferimento a quelli relativi ai nuovi posti per asili nido e scuole per l'infanzia, agli alloggi per gli studenti e all'assistenza ospedaliera di prossimità, anche tramite un maggior coinvolgimento dei privati e del terzo settore nel percorso di raggiungimento degli obiettivi;

   6) a riportare alla scadenza originariamente prevista l'obiettivo di assicurare che le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino in media entro il termine di 30 giorni e che le autorità sanitarie regionali paghino in media entro il termine di 60 giorni, considerato che posticipare tale obiettivo di quindici mesi – come proposto nell'aggiornamento del piano – danneggia le imprese e rinvia a data da destinarsi la trasformazione della macchina amministrativa in direzione di una sua maggiore efficacia ed efficienza;

   7) a non modificare i target di riduzione dell'arretrato civile nei tribunali, né tramite una rimodulazione quantitativa né tramite l'introduzione di target differenziati tra Uffici giudiziari, ma al contrario ad intervenire tempestivamente sulle criticità rilevate;

   8) a non modificare il target della diminuzione della propensione all'evasione delle imposte previsto originariamente e a destinare ogni risorsa derivante dalla riduzione del tax gap alla riduzione della pressione fiscale;

   9) a perseguire la riduzione della frammentazione degli interventi, nuove e più snelle modalità di supporto anche tecnico per gli enti locali e le stazioni appaltanti e, in generale, a preferire interventi con impatto diretto e misurabile sulla crescita della produttività totale dei fattori;

   10) a reintrodurre nel Piano la misura M2C412.1.A denominata «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico», di cui è previsto il definanziamento e che, invece, dovrebbe essere prioritaria per il Paese, e ad evitare in ogni modo che il definanziamento dei progetti PNRR deliberato dall'esecutivo comporti come conseguenza un rallentamento o un blocco di quelli già avviati da parte degli enti locali, con particolare riferimento a quelli relativi a tali ambiti;

   11) nell'ambito del testo unico per l'autorizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili previsto dal capitolo REPowerEU, a indicare alle regioni una scadenza temporale per l'individuazione delle aree idonee ad ospitare i grandi impianti onshore e offshore a fonte rinnovabile, definite sulla base di criteri razionali e misurabili, con zone di rispetto intorno a beni tutelati determinate in base alle caratteristiche del bene, alle dimensioni fisiche dei grandi impianti da realizzare nei suoi pressi e all'orografia del territorio e alle attività agricole presenti al fine di coniugare la produzione di energia con la necessità di garantire la continuità alimentare;

   12) per quanto riguarda l'ecobonus e il sismabonus come riformulato nel nuovo capitolo REPowerEU, a migliorare ulteriormente la misura prendendo in considerazione oltre al reddito familiare anche la classe energetica dell'edificio, dando priorità a quelli con prestazioni energetiche più basse e prevedendo, con gli opportuni accorgimenti, meccanismi che consentano di beneficiarne anche ai soggetti privi di capacità fiscale;

   13) a garantire il superamento delle criticità archeologiche, geologiche e di natura amministrativa riscontrate in ordine alla realizzazione e rafforzamento dell'alta velocità, scongiurando qualsiasi ritardo o rinvio che possa pregiudicare l'indifferibile esigenza di assicurare al Paese una rete ferroviaria solida, funzionale ed efficiente, a tal fine provvedendo a un piano di manutenzione straordinaria volto a scongiurare i ritardi strutturali registrati soprattutto negli ultimi mesi;

   14) ad approvare un programma di interventi volto a realizzare nuovi impianti di desalinizzazione, potenziando e riattivando quelli esistenti, si da recuperare il gap con gli altri Paesi europei sotto questo versante e mettere al riparo l'Italia dai sempre più prolungati eventi siccitosi che negli ultimi anni si sono tradotti, soprattutto in alcune zone, in situazioni strutturali di scarsità delle risorse idriche;

   15) a elaborare, secondo criteri di prossimità e attraverso il coinvolgimento delle associazioni dei datori di lavoro, una rete di asili e luoghi per l'infanzia che rendano pienamente effettiva la socializzazione e il supporto alle famiglie, anche attraverso l'implementazione e l'incentivazione dei cosiddetti asili aziendali.
(6-00043) «Richetti, Bonetti, Carfagna, Boschi, Del Barba, Marattin, Gadda, Enrico Costa, Grippo, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Castiglione, D'Alessio, De Monte, Faraone, Giachetti, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino».


   La Camera,

   premesso che:

    1) i Piani nazionali di ripresa e resilienza sono i programmi di riforme e investimenti per il periodo 2021 – 2026 che gli Stati membri definiscono per accedere ai fondi del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Residence Facility, Rrf), nel quadro di NextGenerationEU (Ngeu);

    2) il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia è stato definitivamente approvato a livello europeo il 13 luglio 2021, con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea (Cid). La Cid contiene un allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si vincola l'assegnazione delle risorse, che è articolata in dieci rate entro il 30 giugno 2026;

    3) il PNRR italiano prevede 132 investimenti e 63 riforme, cui corrispondono 191,5 miliardi di euro finanziati dall'Unione europea attraverso l'Rrf, suddivisi tra 68,9 miliardi di euro di sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi di euro di prestiti, da impiegare nel periodo 2021-2026 attraverso l'attuazione del Piano;

    4) l'Italia ha stanziato risorse nazionali aggiuntive (a debito) per 30,6 miliardi di euro, destinate all'attuazione del Piano per gli investimenti complementari al PNRR (Pnc);

    5) il PNRR si compone di sei missioni, così suddivise: Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, 40,7 miliardi a cui se ne aggiungono 8,5 a valere sul Pnc; Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, 59,3 miliardi a cui se ne aggiungono 9,3 a valere sul Pnc; Missione 3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile, 25,1 miliardi a cui se ne aggiungono 6,3 a valere sul Pnc; Missione 4 – Istruzione e ricerca, 30,9 miliardi a cui si aggiunge 1 miliardo a valere sul Pnc; Missione 5 – Inclusione e coesione, 19,8 miliardi a cui se ne aggiungono 2,6 a valere sul Pnc e Missione 6 – Salute, 15,6 miliardi a cui se ne aggiungono 2,9 a valere sul Pnc;

    6) il 40 per cento delle risorse territorializzabili del PNRR sono destinate al Mezzogiorno, al fine di garantire pari diritti a tutti i cittadini delle diverse aree del Paese attraverso la necessaria perequazione;

    7) la rigida scansione temporale del PNRR impone di individuare per tempo le criticità e le possibili soluzioni, anche aggiornando e potenziando le semplificazioni di tipo normativo o amministrativo esistenti, nonché, ove necessario, aggiornando le previsioni del Piano medesimo;

    8) con il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono state introdotte, con il parere favorevole della Conferenza unificata, disposizioni volte non solo a riorganizzare la governance per il PNRR, rafforzando il sistema di coordinamento, gestione, attuazione e monitoraggio delineato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ma anche a rafforzare la capacità amministrativa degli enti preposti all'attuazione del Piano ed a semplificare le procedure, con l'obiettivo di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti;

    9) parallelamente alle iniziative di tipo legislativo, il Governo ha comunicato di aver svolto un'intensa attinta di verifica dell'effettiva corrispondenza tra i cronoprogrammi originariamente previsti per gli investimenti e le riforme inseriti nel PNRR e i cronoprogrammi aggiornati in considerazione dei recenti eventi geopolitici che hanno inciso notevolmente sui prezzi dell'energia, dei prodotti alimentari e dei materiali da costruzione ed hanno inoltre causato carenze nelle catene di approvvigionamento mondiali, provocando un aumento dell'inflazione oltre che generare nuove sfide, tra cui il rischio di povertà energetica e un incremento del costo della vita;

    10) il regolamento n. 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 reca modifiche al regolamento n. 2021/241 ovvero al regolamento istitutivo del dispositivo ripresa e la resilienza, prevedendo l'inserimento del capitolo dedicato al piano REPowerEU nel PNRR, sulla base della considerazione che: «Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli eventi geopolitici senza precedenti provocati dalla guerra di aggressione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina e l'aggravarsi delle conseguenze dirette e indirette della crisi COVID-19 hanno avuto ripercussioni considerevoli sulla società e sull'economia dell'Unione, sulla sua popolazione e sulla sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare, è più che mai evidente che per una ripresa efficace, sostenibile e inclusiva dalla crisi COVID-19 sono indispensabili la sicurezza energetica e l'indipendenza energetica dell'Unione, essendo queste tra i principali fattori che contribuiscono alla resilienza dell'economia dell'Unione» (considerando n. 1). Inoltre, l'inserimento nei piani per la ripresa e la resilienza di un capitolo dedicato al piano REPowerEU è funzionale a «ottimizzare la complementarità, la coerenza e la coesione delle strategie e delle azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri per promuovere l'indipendenza, la sicurezza e la sostenibilità dell'approvvigionamento energetico dell'Unione (considerando n. 5)»;

    11) l'iniziativa REPowerEU è stata attuata dalla Commissione europea anche mediante l'introduzione di opportune modifiche ai programmi legati alle politiche di coesione allo scopo di renderli idonei a fronteggiare l'emergenza energetica. Al regolamento REPowerEU è, infatti, collegata la possibilità di utilizzare le risorse della programmazione 2014-20 per finanziare misure eccezionali per supportare le piccole e medie imprese colpite dall'aumento del prezzo dell'energia e sostenere le famiglie bisognose nell'affrontare le spese energetiche unitamente ad un uso flessibile del Fesr e del Fse (cosiddetta iniziativa Safe). Pertanto, l'introduzione del capitolo aggiuntivo PNRR relativo al REPowerEU consente di avviare l'allineamento dei quadri programmatori delle diverse fonti di finanziamento, sia europee che nazionali, in materia di coesione e di assicurarne il coordinamento per una gestione maggiormente efficace ed efficiente;

    12) avendo l'Italia già utilizzato tutta la quota di 122,6 miliardi di euro sotto forma di prestiti resi disponibili dal dispositivo di ripresa e resilienza, la quota italiana dei fondi REPowerEU è pari a 2,7 miliardi di euro a fondo perduto, ai quali si può aggiungere fino al 7,5 per cento dei fondi relativi alla programmazione 2021-2027 della politica di coesione. Conseguentemente, è indispensabile che il capitolo REPowerEU del PNRR italiano sia costituito da riforme e investimenti non solo realizzabili entro l'arco temporale del dispositivo di ripresa e resilienza, ma anche in grado di contribuire effettivamente a realizzare gli obiettivi di diversificazione dell'approvvigionamento energetico, in particolare dei combustibili fossili, nonché di aumentare la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico, così come declinati dall'articolo 21-quater, paragrafo 3, del regolamento n. 241 del 2021;

    13) il Governo ha comunicato di aver avviato, così come previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 80/01, pubblicata in data 3 marzo 2023 e recante gli «Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU», costanti interlocuzioni con la Commissione europea in ordine all'avanzamento dell'istruttoria relativa all'aggiornamento del PNRR e al capitolo REPowerEU finalizzate a condividerne preventivamente i contenuti, nonché i tempi e i modi della loro presentazione entro il termine legale del 31 agosto 2023 previsto dai regolamenti europei;

    14) nella cabina di regia sul PNRR del 31 maggio 2023 è stata approvata la terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR, trasmessa al Parlamento in data 7 giugno 2023, nella quale sono indicati i contenuti preliminari del capitolo REPowerEU del PNRR italiano, nonché descritte le macro-tipologie di proposte formulate dalle amministrazioni ai fini della modifica del PNRR in termini di rimodulazione delle milestone e dei target per effetto dell'aumento dei prezzi o ad altri fattori oggettivi; rimodulazione delle scadenze delle milestone e dei target intermedi, senza modifica delle milestone e dei target finali; revisioni di denominazione/descrizione/meccanismi di verifica delle milestone e dei target intermedi, dirette a chiarire meglio gli obiettivi (Cid e Oa); revisioni collegate a criticità oggettive connesse al mutato contesto attuativo; riallocazione delle risorse per un utilizzo più efficiente delle stesse;

    15) è indispensabile assicurare la piena coerenza della proposta di aggiornamento del PNRR, comprensivo del capitolo REPowerEU, con le finalità del piano, garantendo l'attuazione delle riforme previste dal PNRR, nonché il conseguimento degli obiettivi trasversali relativi alla parità di genere, al miglioramento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani, al riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno;

    16) al fine di realizzare un miglioramento tangibile e duraturo dell'Italia, è necessario assicurare la piena realizzazione del PNRR e il raggiungimento di tutti gli obiettivi qualitativi e quantitativi dallo stesso previsti, elaborando una proposta di aggiornamento del Piano che si focalizzi specificatamente su misure che hanno registrato un notevole ritardo nella fase di avvio o un rilevante incremento dei costi a causa dell'inflazione, della mancanza di materie prime ovvero di altre circostanze oggettive e non preventivabili;

    17) anche alla luce dei recenti eventi verificatisi in ambito internazionale, è indispensabile assumere ulteriori iniziative finalizzate al rafforzamento dell'autonomia energetica, al sostegno alle attività produttive e alla transizione green e digitale, mediante l'inserimento nel capitolo REPowerEU del PNRR italiano di investimenti e di riforme afferenti, in particolare: le reti di trasmissione e di distribuzione dell'energia; la produzione di energie rinnovabili, la riduzione della domanda di energia e la sua riqualificazione verso fonti rinnovabili; la transizione verde e l'efficientamento energetico del settore produttivo; gli investimenti in favore di famiglie e imprese; il sostegno alle filiere produttive green;

    18) nella Cabina di regia sul PNRR del 6 febbraio 2023, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, è stata rappresentata alle principali società energetiche a partecipazione pubblica, appositamente convocate, la necessità di includere nel capitolo REPowerEU progettualità strategiche per il Paese e concretamente attuabili entro la tempistica stringente imposta dal Piano, ed è stato contestualmente istituito un Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti, dedicato all'esame tecnico delle proposte di intervento;

    19) nella Cabina di regia sul PNRR del 7 marzo 2023 è stato discusso con i rappresentanti di comuni, province e regioni il percorso di revisione del Piano inclusivo del nuovo capitolo REPowerEU;

    20) nella Cabina di regia sul PNRR del 20 aprile 2023 è stato discusso con il partenariato economico e sociale, in sei distinte sessioni a carattere settoriale, il percorso di revisione del Piano inclusivo del nuovo capitolo REPowerEU;

    21) nella Cabina di regia sul PNRR dell'11 luglio 2023, riunita anche in presenza dei rappresentanti di comuni, province e regioni, è stata discussa ed approvata la proposta di revisione delle misure incluse nella IV rata;

    22) nelle sedute della Cabina di regia sul PNRR del 18 e 19 luglio 2023 sono stati illustrati al partenariato economico e sociale, in sei distinte sessioni a carattere settoriale, la III relazione sullo stato di attuazione del PNRR e, contestualmente, lo stato di avanzamento della revisione del Piano, inclusiva dell'introduzione del capitolo REPowerEU;

    23) nella Cabina di regia del 20 luglio 2023, riunita anche in presenza dei rappresentanti di comuni, province e regioni, è stata data comunicazione in merito alla terza richiesta di pagamento e contestualmente è stata approvata una ulteriore modifica delle misure connesse alla IV rata;

    24) nella Cabina di regia sul PNRR del 27 luglio 2023, riunita per l'esame preliminare della proposta di revisione complessiva del PNRR inclusiva del nuovo capitolo REPowerEU, è stata approvata la proposta di revisione del Piano;

    25) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ha trasmesso in data 27 luglio 2023 al Presidente della Camera dei deputati la proposta di revisione complessiva del PNRR inclusiva del capitolo REPowerEU;

    26) la proposta di revisione del PNRR riguarda 144 misure di investimento e di riforma e si compone di modifiche formali, mirate ad agevolare la rendicontazione di obiettivi e traguardi, e di modifiche sostanziali, dovute al mutato contesto internazionale che ha determinato ostacoli oggettivi al raggiungimento di obiettivi e traguardi, e provvede, inoltre, alla riallocazione delle risorse verso impieghi più efficienti, che conducono allo spostamento di alcune misure dal PNRR ad altre forme di finanziamento:

    27) il capitolo REPowerEU del PNRR italiano si articola in tre investimenti destinati a: i) reti dell'energia; ii) transizione verde ed efficientamento energetico; iii) filiere industriali strategiche, e in sei riforme: i) riduzione dei costi della connessione alle reti del gas per la produzione di biometano; ii) Power Purchasing Agreement (PPA), contratti innovativi per garantire remunerazione stabile a chi investe nelle fonti rinnovabili; iii) green skills formazione delle risorse umane del settore privato attualmente impiegate nell'industria tradizionale; iv) green skills formazione specialistica dei dipendenti della PA; v) percorso per la razionalizzazione dei sussidi inefficienti ai combustibili fossili; vi) testo unico sulle autorizzazioni per le fonti rinnovabili;

    28) in coerenza con le indicazioni contenute nella relazione sullo stato di attuazione delle politiche della coesione europea e nazionale 2014-2020 presentata dal Governo al Parlamento nel mese di febbraio 2023 e confermate a livello europeo con le raccomandazioni della Commissione europea «Semestre europeo 2023 – pacchetto di primavera» del 24 maggio 2023, risulta indispensabile assicurare la piena complementarietà tra l'utilizzazione delle risorse del PNRR, come revisionato, e l'impiego delle risorse destinate alle politiche di coesione, con la più ampia condivisione, anche nell'ambito del coordinamento istituzionale Governo - Regioni ormai in fase di definizione e diretto a garantire una più razionale ed efficiente utilizzazione delle risorse destinate alle politiche di coesione, ivi comprese le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC);

    29) il Governo ha tenuto conto delle priorità di intervento e delle modalità di aggiornamento del PNRR, comprensive del capitolo REPowerEU, indicate dal Parlamento e contenute nelle mozioni n. 1-00158 della Camera e nn. 1-00052 e 1-00053 del Senato, approvate in data 20 giugno 2023;

    30) udite le comunicazioni del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, le approva e,

impegna il Governo:

   1) a trasmettere la proposta di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, comprensiva del capitolo REPowerEU, alla Commissione europea;

   2) ad assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento, nonché la leale collaborazione con le regioni e gli enti locali e la continua partecipazione del partenariato economico e sociale nelle fasi successive alla trasmissione di detta proposta e alla sua approvazione da parte del Consiglio;

   3) in linea con le raccomandazioni sul PNRR italiane formulate nell'ambito della comunicazione del 24 maggio 2023 della Commissione europea «Semestre europeo 2023 — pacchetto di primavera», a salvaguardare gli interventi esclusi dal PNRR all'esito dell'aggiornamento del Piano, utilizzando altre fonti di finanziamento nazionali disponibili a legislazione vigente, anche mediante la riprogrammazione del Piano nazionale complementare, e ricorrendo alle risorse messe a disposizione dalla programmazione 2021-2027 dei Fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027.
(6-00044) «Lupi, Foti, Molinari, Barelli».


   La Camera,

   premesso che:

    1) la piena attuazione del PNRR rappresenta una prova fondamentale per la credibilità e l'affidabilità dell'Italia nel contesto internazionale. La rinuncia, anche parziale al conseguimento degli obiettivi e delle riforme del PNRR avrebbe ricadute negative per il nostro Paese, a partire dalle trattative in corso nelle sedi istituzionali UE relativamente al nuovo Patto di stabilità, sulle previsioni programmatiche relative al PIL e alle altre variabili macroeconomiche e di finanza pubblica, nonché sui mercati finanziari internazionali per la collocazione dei titoli del debito pubblico;

    2) al nostro Paese sono stati riconosciuti oltre 191 miliardi di euro per l'attuazione del PNRR, di cui 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti. La sua attuazione prevede un percorso serrato fino al 30 giugno 2026, con scadenze concordate con la Commissione europea a cui sono legate le 10 rate di erogazione di risorse fondamentali per il raggiungimento di tutti gli obiettivi qualitativi e quantitativi (milestone e target) obbligatori del PNRR, irrinunciabile occasione per dare slancio alla nostra economia;

    3) le prime due relazioni al Parlamento sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza hanno certificato il pieno conseguimento di tutti gli obiettivi e le riforme concordate entro i termini previsti, ossia 51 traguardi e obiettivi da conseguire entro il 31 dicembre 2021 e dei 45 per il primo semestre 2022. Conseguentemente sono state erogate le due rate del PNRR, per un ammontare complessivo di 42 miliardi di euro, cui si sommano i 24,9 miliardi di prefinanziamento;

    4) il 30 dicembre 2022 il Governo italiano ha comunicato di aver raggiunto i 55 traguardi obiettivi del PNRR per il secondo semestre 2022 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata del valore di 19 miliardi di euro, su cui sono state avviate le valutazioni da parte della Commissione europea che si sono protratte a fronte di mancate soluzioni ai rilievi formulati;

    5) in pochi mesi la positiva dote, anche reputazionale, lasciata dai precedenti Governi è stata dilapidata, a causa delle incertezze del Governo in carica che, anziché monitorare l'avanzamento dell'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche e velocizzare le procedure – anche riconsiderando pochi e limitati obiettivi con il concorso di tutte le forze politiche alla luce del mutato quadro internazionale – ha perso tempo con vaghi annunci circa l'«impossibilità» di raggiungere gli obiettivi entro il 2026, «spostamenti» di opere sulle altre fonti di finanziamento e «smantellamenti», cui non è seguito nessun atto concreto;

   6) avventata è invece stata la scelta di modificare la governance, con il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, pur di rimarcare la discontinuità politica e amministrativa rispetto al passato: le tempistiche di avvio e l'incerto funzionamento della nuova governance hanno comportato un ulteriore rallentamento operativo, con conseguenti ricadute sull'intero processo di attuazione degli interventi già previsti e da attuare;

    7) la terza relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, aggiornata al 31 maggio 2023, con informazioni relative ai risultati conseguiti per il secondo semestre del 2022 e agli obiettivi del primo semestre 2023, è stata comunicata alla Presidenza il 7 giugno 2023, ossia meno di un mese prima della scadenza del primo semestre del 2023;

    8) la relazione ha certificato il grave ritardo accumulato dal Governo nell'attuazione del PNRR e l'insufficiente informazione e trasparenza sulla situazione in essere, non contenendo valutazioni dettagliate sullo stato di avanzamento degli interventi e sull'entità e sulle cause dei ritardi per ciascuna misura, riportando un quadro generale di informazioni ampiamente superate e risultando lacunosa sotto molti aspetti; la trasmissione della relazione non ha dunque rappresentato l'auspicato miglioramento sotto il profilo del coinvolgimento del Parlamento e della qualità delle informazioni a sua disposizione, e tale grave situazione si è protratta fino ad oggi;

    9) il 30 giugno 2023 è inoltre scaduto il quarto semestre di attuazione del PNRR, senza il pieno conseguimento dei 27 traguardi e obiettivi previsti ai fini dell'erogazione della quarta rata da cui dipende l'assegnazione al nostro Paese di ulteriori 16 miliardi; dopo la scadenza di tale termine, l'11 luglio 2023, è stata avanzata alla Commissione europea la richiesta di modificare 10 di questi 27 interventi da realizzarsi nel primo semestre 2023, peraltro non del tutto coincidenti con quelli critici indicati nella terza relazione;

    10) successivamente, e nel silenzio sul punto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, audito il 19 luglio 2023 in Parlamento nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il 20 luglio 2023 è stata formalizzata anche una proposta di modifica in materia di alloggi per studenti, la cui mancata realizzazione ha bloccato finora l'erogazione della terza rata; la modifica comporta la riduzione di circa 500 milioni dell'importo previsto per la terza rata e lo slittamento dell'obiettivo alla quarta rata, portando a 28 (in luogo di 27) il numero dei traguardi e obiettivi del primo semestre 2023, che in ogni caso è già scaduto;

    11) nonostante le reiterate richieste, il Parlamento non è stato finora coinvolto e informato, in alcun modo, né sulle proposte di modifica al PNRR, né tantomeno sull'inserimento, ai sensi del nuovo regolamento (UE) 2023/435, dell'apposito capitolo dedicato al piano «REPowerEU», e ciò nonostante che l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito dalla legge n. 233 del 2021, stabilisca che nell'ipotesi in cui il Governo italiano intenda presentare alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, un PNRR modificato o un nuovo PNRR, deve trasmettere la proposta del Piano modificato o del nuovo Piano alle Camere, prima del suo invio alla Commissione europea e «in tempo utile per consentirne l'esame parlamentare»;

    12) le proposte per la revisione del Piano sono infatti giunte alle Camere solamente il 27 luglio, dopo innumerevoli annunci, ma senza mai fornire la documentazione, le relazioni e le schede progetto, ivi comprese quelle del capitolo dedicato al piano REPowerEU, che rendessero chiare le modifiche che il Governo avrebbe inteso apportare al PNRR;

    13) la necessità di improntare le relazioni con il Parlamento, in vista della revisione del PNRR, alla massima trasparenza, alla massima condivisione e alla chiarezza di proposte è stata dunque fin qui ampiamente smentita, precludendo alle Camere un esame approfondito, di merito, circa le proposte di revisione;

    14) tale mancato coinvolgimento del Parlamento nel processo di controllo e verifica sull'attuazione del PNRR, e soprattutto sulle modifiche che il Governo intende apportarvi, senza alcun rispetto della leale collaborazione tra le istituzioni dello Stato, tanto più necessaria perché il PNRR e il suo successo o insuccesso non riguardano una maggioranza o un governo ma l'intero Paese, risulta estremamente grave, anche considerando l'entità delle modifiche proposte: cambiati 144 obiettivi su 349, introdotto il nuovo capitolo su REPowerEU, e misure di grande rilevanza, quali ad esempio quelle su rischio idrogeologico, coesione territoriale, rigenerazione urbana, interamente soppresse, ed altre molto ridimensionate;

   valutato che:

    15) le modifiche che il Governo intende apportare al PNRR prevedono ingenti tagli agli interventi previsti dal PNRR, pari a circa 16 miliardi di euro, di cui circa 13 miliardi a danno dei progetti degli enti locali per la gestione del rischio alluvione, per la riduzione del rischio idrogeologico, per la mobilità sostenibile, la valorizzazione del territorio e la rigenerazione urbana, soprattutto nel Mezzogiorno, che vengono finalizzati al nuovo capitolo relativo al REPowerEU, per pochi progetti affidati alla gestione dalle grandi aziende a partecipazione statale, e a crediti d'imposta e bonus, trasformando parte di quella spesa per investimenti necessaria alla crescita del Paese in spesa corrente;

    16) particolarmente pesante è il definanziamento di progetti della Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, complessivamente ridotta di oltre 9 miliardi;

    17) in particolare, appare gravissimo nel momento in cui il nostro Paese è colpito con durezza degli effetti del cambiamento climatico, con l'alluvione che ha colpito Emilia-Romagna, Marche e Toscana in maggio, e i tanti eventi alluvionali e di dissesto che continuano a verificarsi, il definanziamento completo, per 1 miliardo e 287 milioni di euro, dell'investimento M2C4/2.1, relativo alle misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico; considerando il notevole livello di instabilità idrogeologica del territorio italiano e gli interventi previsti, tale definanziamento appare del tutto miope e dalle conseguenze estremamente pericolose; ancor più grave considerando che il documento presentato dal Governo afferma che a seguito del definanziamento sono in corso «approfondimenti istruttori finalizzati a destinare le risorse liberate da tale misura a favore di un nuovo investimento per sostenere la ricostruzione dei territori dell'Emilia-Romagna», mentre le risorse «liberate» sono già state destinate a REPowerEU: niente più risorse contro il rischio idrogeologico dunque, e drammaticamente niente risorse per l'Emilia e gli altri territori colpiti;

    18) grave altresì in materia ambientale il definanziamento per 1 miliardo di euro dell'investimento relativo all'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate, che concretamente si traduce nella riduzione (azzeramento) delle risorse destinate a DRI Italia SpA, il soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del cosiddetto preridotto – Direct Reduced Iron, che avrebbe dovuto servire l'Ilva di Taranto e favorirne il processo di decarbonizzazione, con le pesanti ricadute in termini di inquinamento e rischi per la salute che questo comporta;

    19) infine, pesantissimo il definanziamento totale, per 6 miliardi, della misura M2C4/2.2, che prevedeva interventi variegati finalizzati ad aumentare la resilienza dei territori, promuoverne la valorizzazione e favorire lo sviluppo sostenibile dei comuni, tra i quali la prevenzione e mitigazione dei danni connessi al rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei centri abitati, la messa in sicurezza degli edifici pubblici attraverso miglioramento e adeguamento sismico, la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti e l'efficientamento energetica degli edifici pubblici; un taglio che grava appunto sui comuni e colpisce oltre 30 mila progetti;

    20) questo taglio di 6 miliardi si unisce agli altri relativi alla rigenerazione urbana (M5C2/2.1) che viene interamente definanziata (3,3 miliardi di euro), ai Piani urbani integrati (M5C2/2.2), anch'essi integralmente definanziati (2,493 miliardi), e agli altri investimenti tagliati che vanno a gravare per 13 miliardi di euro sui comuni, ad oggi le uniche amministrazioni pubbliche che hanno speso con rapidità le risorse del PNRR loro destinate, e che si vedono sottratti fondi per opere già realizzate e per cui sono stati spesi oltre 2,5 miliardi, senza alcuna certezza di averle reintegrate;

    21) nella Missione 5 – Inclusione e coesione, vengono integralmente definanziati l'investimento M5C3/1.1.1 relativo al potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità nelle aree interne e M5C3/1.2 relativo alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie;

    22) anche la Missione 6 relativa alla salute subisce un forte ridimensionamento, attraverso rimodulazioni interne e la riduzione di alcuni investimenti, quali quelli per le strutture sanitarie di prossimità previste alla Componente 1: ad esempio si passa dalla previsione della realizzazione di 1350 Case della comunità a meno di mille interventi, si stabilisce la riduzione delle Centrali operative territoriali e degli Ospedali di comunità, si riducono i progetti di transizione digitale (telemedicina, digitalizzazione); si riducono anche gli interventi previsti alla componente 2, ad esempio per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, e quelli antisismici nelle strutture ospedaliere;

    23) sono rimodulati alcuni importanti interventi infrastrutturali nella Missione 3, ad esempio sull'alta velocità verso il Sud o sulle «connessioni diagonali»;

    24) resta il nodo relativo alla realizzazione dell'incremento dell'offerta di asili nido e scuole dell'infanzia, per i quali sono stanziati ulteriori 900 milioni, che tuttavia non sembrano poter garantire con certezza l'incremento dei 265mila posti indicati;

    25) concreto è il pericolo che, a seguito delle modifiche, non vengano rispettate le condizionalità poste dal PNRR sull'occupazione femminile e giovanile, nonché la clausola del 40 per cento delle risorse al Sud, incrementando la sperequazione sociale e il divario territoriale, anziché contrastarli, e che vengano pesantemente colpite anche le aree interne del Paese e le speranze di uno sviluppo diffuso sull'intero territorio nazionale;

    26) molto poco credibile e inaccettabile appare l'affermazione diffusamente contenuta nel documento che gli interventi espunti o rimodulati verranno comunque realizzati «mediante il ricorso a risorse nazionali» o a finanziamenti alternativi, ad oggi ignoti e di difficile reperimento alle condizioni date;

    27) gravissima appare la proposta contenuta nel documento di modificare il target di riduzione dell'evasione fiscale (abbassare del 3 per cento il tax gap, che permetterebbe di recuperare 10/15 miliardi di euro di tasse), che rappresenta l'ennesima dimostrazione di scarsa serietà ed evidenzia un atteggiamento di Governo e maggioranza davvero preoccupante in merito alla lotta all'evasione, come pure ampiamente dimostrato dall'allentamento senza precedenti su condoni, accertamenti e riscossioni che contemporaneamente si realizza attraverso la delega fiscale;

   valutato altresì che:

    28) il nuovo capitolo relativo al REPowerEU, che per ammissione del Governo stesso è ancora oggetto di un'attività istruttoria puntuale, è descritto in maniera alquanto sommaria. Esso prevede misure finalizzate alla sicurezza energetica in risposta alle conseguenze del conflitto russo-ucraino, per un valore complessivo di circa 2,3 miliardi di euro, sulle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e del gas, compreso il GNL, secondo la deroga esplicita dal principio del DNSH (Do No Significant Harm), nella prospettiva di una successiva implementazione dell'utilizzo dell'idrogeno che tuttavia gode di un finanziamento nettamente inferiore;

    29) per quanto riguarda la transizione verde ed efficientamento energetico, cui sono complessivamente dedicati circa 14,7 miliardi di euro, sono privilegiati tre interventi principali, in larga parte incentrati sull'utilizzo di crediti d'imposta che, in mancanza di interventi strutturali, rischiano di rappresentare un enorme spreco di risorse: il piano di crediti d'imposta alle imprese «Transizione 5.0 Green» per la riconversione dei beni strumentali e dei processi produttivi delle imprese, per circa 4 miliardi di euro; gli interventi per l'efficientamento energetico sugli immobili pubblici, per 3,6 miliardi di euro; l'ecobonus sociale per il patrimonio immobiliare privato, per 4 miliardi di euro;

    30) infine, sono previste misure per il sostegno alle catene del valore e la competitività del sistema Italia, per un valore complessivo di 2 miliardi di euro, che secondo quanto brevemente indicato dal Governo, avverrà tramite strumenti operativi già vigenti per la concessione di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati (contratti di sviluppo, Fondo per il sostegno alla transizione industriale, «Investimenti sostenibili 4.0»);

    31) il capitolo REPowerEU prevede, inoltre, sei riforme settoriali, ancora da definire nei contenuti, per la riduzione dei costi di connessione alle reti della produzione di biometano; per la mitigazione del rischio finanziario associato ai contratti da fonti rinnovabili (Power Purchase Agreements – PPA); per la formazione di nuove competenze per la transizione; per la riqualificazione della forza lavoro sia nel settore privato che pubblico; per la razionalizzazione dei sussidi inefficienti ai combustibili fossili; per l'adozione di un testo unico per l'autorizzazione agli impianti di produzione di energie rinnovabili;

    32) al nuovo capitolo relativo al REPowerEU, che reca interventi per un ammontare complessivo di 19,2 miliardi, il Governo intende provvedere con i fondi derivanti dai tagli al PNRR e, per la parte che residua, pari a circa 3,2 miliardi, con il contributo a fondo perduto a tal fine assegnato all'Italia e pari a 2,76 miliardi di euro, con risorse aggiuntive dal contributo UE PNRR per effetto della variazione del PIL (150 milioni di euro), nonché con le risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei per la politica di coesione 2021-2027 (FESR, FSE+, Fondo di coesione), secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2023/435, per la parte rimanente (circa 300 milioni);

    33) il Governo, tuttavia, dichiara – non meglio specificando – di volere utilizzare circa 3 miliardi di euro delle risorse delle politiche di coesione 2021- 2027, già destinate a obiettivi assimilabili a quelli del REPowerEU;

    34) in assenza di una chiara valutazione dell'entità e dell'impatto del ricorso alle risorse dei fondi europei, strutturali e di coesione – che hanno, peraltro, modalità di funzionamento, criteri di ripartizione e tempistiche differenti – si corre il rischio di comprometterne l'utilizzo a danno di tutta la programmazione in corso, penalizzando ancora una volta le aree del paese più svantaggiate;

    35) il pagamento della terza rata non è ancora avvenuto, la scadenza per la quarta rata non è stata rispettata e, alla luce delle modifiche apportate, rischia di slittare il pagamento rispetto ai tempi previsti, con dirette conseguenze per il bilancio dello Stato, mentre si avvicina rapidamente anche la scadenza del secondo semestre 2023, ai fini della quinta rata da 18 miliardi di euro per 69 traguardi e obiettivi;

    36) il mancato rispetto delle scadenze e il conseguente blocco delle erogazioni compromette la realizzazione dei progetti, soprattutto per quanto riguarda le amministrazioni locali che, nonostante la rapidità e l'efficienza, non hanno risorse finanziarie sufficienti ad anticipare l'intero costo e che sono pesantemente colpite dalla proposta di revisione del piano,

impegna il Governo:

   1) a non apportare la revisione del PNRR ipotizzata, evitando in particolare il definanziamento dei progetti pari a circa 16 miliardi di euro, di cui circa 13 miliardi di euro a danno di interventi degli enti locali per la gestione del rischio alluvione, la riduzione del rischio idrogeologico, la valorizzazione del territorio, la rigenerazione urbana, e l'attuazione dei piani urbani integrati, al fine di garantire l'affidabilità del nostro Paese nel contesto internazionale, nonché la stabilità dei fondamentali economici e di finanza pubblica dello Stato e delle amministrazioni territoriali, assicurando la piena attuazione di tutti gli impegni già previsti dal PNRR concordati con le istituzioni europee nei tempi e nei modi stabiliti;

   2) a garantire, qualora dovesse essere effettivamente avanzata alla Commissione europea una proposta di revisione del PNRR del tenore ipotizzato, il pieno e completo rifinanziamento dei progetti cancellati legati alla riqualificazione urbanistica e in materia ambientale, ed in particolare di quelli riguardanti la lotta contro il rischio idrogeologico, la gestione del rischio di alluvione e la resilienza del territorio, che oggi risultano ingiustificatamente definanziati con conseguenze molto rischiose per il fragile territorio italiano, individuando le risorse e le coperture necessarie entro il 31 agosto e comunque non oltre il termine di conclusione del negoziato con la Commissione;

   3) ad assicurare, ad ogni modo, la piena e totale collaborazione con la Commissione europea in ogni fase del dialogo relativo al PNRR, attraverso uno scambio costruttivo, continuo e tempestivo ed un'informazione efficace e completa, anche al fine di evitare ulteriori gravi ritardi, oltre a quelli già causati in questi mesi, nella erogazione delle rate del PNRR;

   4) a garantire, in ogni circostanza, relazioni con il Parlamento improntate alla massima trasparenza, alla massima condivisione e alla chiarezza di proposte, fornendo un'informazione piena e tempestiva, mediante le relative schede progetto relative al PNRR, sulle ragioni di eventuali cambiamenti e sugli effetti che questi determinerebbero sull'utilizzo delle risorse e sulla crescita complessiva del Paese, comunque rimanendo nel solco tracciato dal «Next generation EU» e dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, evitando per il futuro quanto avvenuto finora in materia di confronto, dialogo e informazione sul PNRR in questi mesi, che hanno visto a parere dei firmatari del presente atto una gravissima emarginazione del Parlamento violando il principio della leale cooperazione istituzionale ma anche gli obblighi legislativi in capo al Governo;

   5) ad adoperarsi per il rispetto del termine ultimo del 31 agosto, stabilito per l'invio alla Commissione delle proposte di revisione del PNRR;

   6) ad attivarsi per garantire il raggiungimento di tutti i traguardi e gli obiettivi necessari alla richiesta e all'ottenimento dell'erogazione della quarta rata e delle successive rate del PNRR;

   7) a fornire ad ogni modo opportune e adeguate garanzie di stabilità finanziaria degli enti locali in relazione alle modifiche che coinvolgono progetti già avviati o realizzati, in tutto o in parte, con particolare attenzione a quelli di pertinenza proprio delle amministrazioni locali, che comunque sono stati validati, ammessi al finanziamento e in alcuni casi sono già stati avviati;

   8) a garantire la realizzazione degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali al fine di superare le diseguaglianze di genere e generazionali così marcate nel nostro paese e, in particolare, a rispettare la riserva d'impiego del 40 per cento delle risorse del PNRR allocabili territorialmente per le regioni del Mezzogiorno, ai fini del superamento del divario territoriale e delle sperequazioni economico-sociali;

   9) a garantire il rispetto del target di riduzione dell'evasione fiscale con la riduzione del 3 per cento del tax gap, rafforzando le misure di lotta all'evasione e confermando la serietà degli impegni assunti dal nostro Paese in merito;

   10) a garantire in modo compiuto su tutto il territorio nazionale la completa realizzazione della sanità territoriale accompagnando il pieno perseguimento degli obiettivi di investimento previsti dal PNRR con adeguate politiche di bilancio finalizzate a rendere possibili adeguate e conseguenti assunzioni di personale;

   11) a trasmettere al Parlamento informazioni più dettagliate sulle misure e gli interventi contenuti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU all'interno del PNRR che si intende presentare, nonché sulle singole e specifiche fonti di finanziamento, anche al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi fissati dal PNRR e la piena sostenibilità economico-sociale, territoriale e ambientale;

   12) a non utilizzare le risorse Fsc e delle politiche di coesione relative alla programmazione 2021/2027, già destinate ad interventi importanti per lo sviluppo del Paese ed in particolare del Mezzogiorno, al fine di coprire i progetti eventualmente definanziati dalla revisione proposta del PNRR.
(6-00045) «Braga, De Luca, Ubaldo Pagano, Iacono, Madia».


   La Camera,

   premesso che:

    1) il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) costituisce il programma di utilizzo delle risorse del Recovery Fund messe a disposizione dall'Unione europea per il finanziamento dell'iniziativa Next Generation UE (NGEU). Le risorse destinate all'Italia ammontano a 191,5 miliardi di euro ripartiti in 69 miliardi di sovvenzioni e 122,5 miliardi di prestiti;

    2) finora il nostro Paese ha ricevuto poco meno di 67 miliardi, dei quali i primi 24,9 sono stati liquidati ad agosto 2021 in forma di prefinanziamento (9 a fondo perduto e 15,9 di prestiti). La prima rata da 21 miliardi di euro (10 miliardi di sovvenzioni e 11 di prestiti) è stata erogata ad aprile 2022, e un importo simile è stato poi incassato a dicembre 2022 per la seconda tranche;

    3) al 4 maggio 2023, il totale della spesa, distribuita nelle sei missioni del Piano, ammontava a poco più di un miliardo, che si è andato ad aggiungere ai 24,5 miliardi «messi a terra» dal 2020 al 31 dicembre 2022. Sempre nel periodo gennaio-aprile 2023, la Missione «Rivoluzione verde e transizione ecologica» ha visto impiegare appena 2,2 milioni di euro;

    4) ad alimentare questi ritardi ha certamente contribuito la decisione dell'attuale Governo, attuata con il decreto-legge n. 13 dei 2023, di istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di missione spostando quindi la governance del PNRR dal Ministero a Palazzo Chigi. Una decisione che non sembra aver portato alcun beneficio, ma al contrario ha comportato evidenti rallentamenti e una ulteriore perdita di tempo;

    5) la realtà è che le incertezze del Governo sull'effettiva attuazione del PNRR ha finora prodotto una situazione di ritardi che stanno pregiudicando il raggiungimento di molti degli obiettivi previsti;

   ritardi del Governo che hanno interessato anche il capitolo REPowerEU che deve aggiornare ed aggiungersi al PNRR. Il REPowerEU doveva essere inviato alla Commissione europea entro lo scorso 30 aprile. In realtà la data di fine aprile è stata superata, e il Governo ammetteva realisticamente di avere bisogno di più tempo, sfruttando le regole europee che danno la possibilità di presentare i piani rivisti, fino alla data ultima del 31 agosto 2023;

    6) nelle raccomandazioni pubblicate il 24 maggio 2023, la Commissione Ue aveva chiesto all'Italia di «perfezionare celermente il capitolo dedicato a REPowerEU al fine di avviarne rapidamente l'attuazione»;

    7) i fatti ci dicono che dall'insediamento dell'attuale Governo, l'attuazione del PNRR ha subito un forte evidente rallentamento e la forbice tra gli obiettivi da raggiungere e quelli raggiunti non ha fatto altro che allargarsi nell'ultimo anno;

    8) anche sul fronte degli interventi sociali si registrano difficoltà. Il Forum del terzo settore ha segnalato che a favore delle persone fragili sono stati assegnati 1,32 miliardi di euro anziché 1,45: sono stati finanziati 89 progetti in meno di quelli previsti, e soprattutto è stato finora disatteso il vincolo previsto del 40 per cento delle risorse destinate al Sud;

    9) il dato preoccupante è che per il 2023 il nostro Paese ha speso complessivamente 1,2 miliardi di euro da gennaio a maggio 2023, sui 33,8 miliardi programmati per l'anno in corso;

    10) nel report sull'Italia del Fondo monetario internazionale del 26 luglio 2023; il nostro Paese viene sollecitato ad attuare tempestivamente ed efficacemente il PNRR. La raccomandazione del Fmi è quella di ridurre il debito pubblico e concentrarsi su riforme strutturali ambiziose;

    11) inoltre, le troppe incertezze e la poca efficace gestione delle risorse del PNRR di questo Governo fanno emergere delle preoccupazioni per la tenuta dei conti pubblici. I ritardi sull'incasso della terza e quarta rata, in tutto 35 miliardi di euro, hanno effetti di liquidità alle casse dello Stato, e il mancato arrivo della terza rata del PNRR ha fatto lievitare il deficit dei primi sei mesi dell'anno;

    12) è stato perso un sacco di tempo e accumulato un ritardo pericoloso, e l'indeterminatezza del Governo conferma come non sia in grado di gestire il più grande e importante programma di investimenti del nostro Paese quale è il PNRR;

    13) il 20 luglio 2023, nell'ambito della riunione della Cabina di regia sul PNRR, il Governo ha proposto una modifica degli obiettivi da realizzare per poter ottenere dall'Unione europea, la terza e la quarta rata;

    14) la modifica proposta dal Governo ha riguardato la riforma degli alloggi per studenti universitari, prevedendo l'inserimento di una nuova milestone nella quarta rata, ed escludendo dal pagamento della terza rata l'importo di 500 milioni di euro, connesso al raggiungimento dell'obiettivo M4C1-28 che prevede la realizzazione di 7.500 nuovi posti letto per studenti negli alloggi universitari. Si prevede, in accordo con la Commissione europea, che tale importo sarà versato all'Italia con il pagamento della quarta rata che ammonterà pertanto a 16,5 miliardi;

    15) dopo l'accordo con la Ue dello scorso mese di luglio, rimane confermato l'importo complessivo della terza e della quarta rata attese nel 2023 (35 miliardi di euro), ma viene modificata la ripartizione. La terza rata avrà 54 obiettivi (invece dei 55 previsti dal cronoprogramma) per 18,5 miliardi di euro (invece di 19). Mentre per la quarta rata gli obiettivi diventano 28 (invece di 27) per 16,5 miliardi (invece di 16);

    16) l'accordo sullo sblocco e l'erogazione della terza rata del PNRR da 18,5 miliardi di euro è stato possibile in virtù della rinuncia temporanea del Governo a una parte del finanziamento, in conseguenza del mancato raggiungimento dell'obiettivo relativo agli studentati, concordato con l'UE. L'Esecutivo avrebbe dovuto raggiungere l'obiettivo di aggiungere 7.500 posti letto negli studentati entro la fine del 2022;

    17) il target quantitativo dei 7.500 posti letto per studenti, che doveva essere completato entro il 31 dicembre 2022, è stato trasformato in una milestone qualitativa. Così la terza rata del PNRR per l'Italia viene decurtata di 519 milioni di euro, con l'accordo di poterli recuperare all'interno della quarta rata; per ottenere la quarta rata il nostro Paese deve raggiungere 28 obiettivi. Per assicurarsi queste risorse il Governo ha chiesto di poter modificare dieci obiettivi della medesima quarta rata che riguardano diversi ambiti e sei ministeri: imprese; infrastrutture e trasporti; ambiente e sicurezza energetica; istruzione; cultura e politiche di coesione;

    18) il 28 luglio 2023 la Commissione UE ha dato il suo via libera al pagamento della terza rata da 18,5 miliardi e 54 target entro settembre prossimo, nonché il suo ok di massima alle modifiche presentate dal Governo per ottenere la quarta tranche. Una rata che vale 16,5 miliardi e 28 obiettivi da raggiungere e che dovrebbe essere liquidata entro la fine dell'anno. In base alla tabella di marcia originaria gli obiettivi della quarta rata andavano completati entro il primo semestre di quest'anno;

    19) il Documento «Proposte per la revisione del PNRR e capitolo REPowerEU» curato dal Ministro agli Affari europei, il Sud, le politiche di Coesione e il PNRR, e sottoposto all'esame della Cabina di regia del 27 luglio 2023, ha purtroppo confermato per l'ennesima volta la sostanziale inadeguatezza del Governo nel riuscire a rispettare tempi e obiettivi chiesti dalla UE e previsti dal PNRR. Vengono proposte modifiche su 144 dei 349 obiettivi che compongono il PNRR e che scandiscono il programma fino al 2026, si definanziano molti investimenti. Si propone il capitolo REPowerEU con una dotazione di 19,2 miliardi di euro;

    20) il Governo non riuscendo a rispettare il timing imposto dalla UE, non ha potuto fare altro che proporre la rimodulazione di una parte consistente- degli obiettivi e degli investimenti del PNRR. Obiettivi e investimenti che coinvolgono in modo trasversale tutte le sei missioni del Piano;

    21) si propongono una quantità elevatissima di tagli alle risorse e di spostamenti di termini che destano preoccupazione;

    22) è grave che tra le modifiche agli obiettivi del PNRR proposte dal Governo, vi sia la rinuncia a ridurre la tax gap (la propensione all'evasione misurata dalla differenza tra imposte incassate e imposte attese) dal 18,5 al 15,8 per cento senza che vengano indicate misure alternative per il recupero dell'evasione.

   L'obiettivo di riduzione del tax gap e passare dal 18,5 per cento del 2019 – tra le percentuali più alte in Ue – al 15,8 per cento alla fine del 2024, avrebbe comportato un recupero netto tra i 10 ed i 15 miliardi di euro;

    23) per quanto riguarda i trasporti, molti sono i ridimensionamenti nel programma di investimenti ferroviari: 620,2 milioni per la Roma-Pescara vengono destinati ad altre tratte e vengono riprogrammati i finanziamenti per interventi sulle Napoli-Bari e la Palermo-Catania. Così come si propone di far slittare in avanti nel tempo molti di quegli obiettivi e riforme sui quali l'Esecutivo è in evidente e preoccupante affanno;

    24) inoltre si propone il definanziamento di parte delle risorse del PNRR relative alle ciclovie turistiche per un importo complessivo di 400 milioni di euro;

    25) così come problemi per l'assistenza socio-sanitaria territoriale si evidenziano laddove vengono ridimensionati e stralciati anche i programmi sanitari per le Case della Comunità e la presa in carico della persona;

    26) nel Documento del Governo si legge che «il contesto attuale comporta difficoltà di attuazione non solo per le strutture sanitarie (Casa della Comunità, Ospedali della Comunità, Ospedali sicuri e sostenibili) ma anche per i progetti di transizione digitale (quali telemedicina, sostituzione delle grandi apparecchiature, digitalizzazione dei DEA di I e II livello) nella misura in cui richiedono lavori edili per la preparazione dei locali». Riguardo alle Case della comunità si propone quindi la rimodulazione quantitativa e quindi il ridimensionamento del target da 1.350 a 936 interventi, mentre per gli Ospedali di comunità il ridimensionamento del target è da 400 a 304 progetti;

    27) stesso spostamento dei termini viene previsto riguardo al target relativo alle persone assistite attraverso gli strumenti della telemedicina. Il Governo sposta la tempistica di un semestre;

    28) la promessa dell'Esecutivo è quella di realizzare quanto viene ora tagliato in ambito sanitario, o differito nel tempo ricorrendo alle risorse nazionali del programma di investimenti in edilizia sanitaria o, se necessario, mediante riprogrammazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (Fsc);

    29) riguardo alla componente del PNRR relativa al «Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus fino al 100 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», il Governo propone di modificare la descrizione della misura ed il target eliminando ogni riferimento agli interventi di Sismabonus includendo il relativo sub-criterio nell'ambito del target Ecobonus. Si prevede il finanziamento di un «Ecobonus sociale» per le famiglie a più basso reddito, con una dote di 4 miliardi (2 miliardi per il 2024 e altrettanti per il 2023) con l'obiettivo di promuovere l'efficientamento energetico delle abitazioni. La misura, chiarisce il documento, si basa sugli incentivi fiscali attivati da tempo in Italia e già potenziati con il superbonus dal 2020;

    30) di estrema gravità è la previsione contenuta all'interno del Documento di proposte per la revisione del PNRR, di un pesante definanziamento per un ammontare complessivo di ben 15,9 miliardi di euro di importantissime voci di spesa che dovevano essere destinati alla gestione del rischio di alluvione e del dissesto idrogeologico, alla valorizzazione del territorio, all'efficienza energetica, alla rigenerazione urbana, all'utilizzo dell'idrogeno nei settori più inquinanti, al verde urbano ed extraurbano. In dettaglio i tagli – totali o parziali – alle risorse riguardano:

     a) «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico», che viene completamente definanziato per 1.287 milioni;

     b) «Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni», che viene completamente definanziato per 6.000 milioni;

     c) «Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate», le cui risorse vengono dimezzate e tagliate di 1.000 milioni di euro;

     d) «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale», che viene completamente definanziato per 3.300 milioni;

     e) «Promozione impianti innovativi (incluso off-shore)» che viene completamente definanziato per 675 milioni;

     f) «Piani urbani integrati – progetti generali», le cui risorse vengono tagliate di 2.494 milioni di euro;

     g) «Aree interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità», le cui risorse vengono ridotte di 725 milioni di euro;

     h) «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie», che viene completamente definanziato per 300 milioni di euro;

     i) «Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano», le cui risorse vengono ridotte del 33 per cento e tagliate di 110 milioni di euro;

    31) con questa riscrittura del PNRR, dei 15,9 miliardi di euro definanziati, i comuni perdono circa 13 miliardi, tra efficienza energetica, rigenerazione urbana, piani urbani integrati e riduzione rischio idrogeologico, con la garanzia, scritta sull'acqua, che queste risorse saranno comunque garantite;

    32) questa riscrittura che si traduce in drastici tagli a finanziamenti e investimenti di importanti voci del PNRR, a cominciare da quelle di carattere sociale e ambientale, sollevano fortissime preoccupazioni e certificano definitivamente il fallimento politico dell'Esecutivo;

    33) a fronte dei suddetti drastici definanziamenti, non danno alcuna garanzia le rassicurazioni del ministro Fitto secondo cui non si vuole cancellare alcun progetto, ma solamente ricollocare le risorse per evitare di perderle visto che non si riuscirà a completare i relativi lavori entro giugno 2026;

    34) la certezza dei tagli alle risorse si scontra quindi con l'assoluta indeterminatezza della promessa che le medesime risorse saranno individuate a valere su altri fondi nazionali e europei. Questo significa evidentemente che si dovrà compensare con altre risorse dei medesimi fondi nazionali e europei che erano già previsti per altri progetti o investimenti;

    35) peraltro sulla possibilità di sostituire le risorse Ue con il bilancio nazionale, pesa l'incognita forte data dagli effetti conseguenti sui saldi di finanza pubblica,

impegna il Governo:

   1) a mantenere i nove obiettivi del PNRR e le relative risorse finanziarie pari a 15.890.899.998,00 euro, sui quali il Governo propone il definanziamento e l'eliminazione dal Piano, prevedendo in ogni caso, qualora si intenda comunque espungerli dal PNRR, che siano garantite tutte le risorse attualmente assegnate per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico così come per tutti gli altri otto obiettivi, nonché la garanzia del pieno rispetto dei tempi di erogazione e attuazione attualmente previsti per i medesimi obiettivi;

   2) a non indebolire la lotta all'evasione fiscale, confermando l'obiettivo del PNRR di riduzione del tax gap e di rafforzamento della compliance previsti dalla M1C1 – Riforma 1.12 del PNRR, indispensabili per il recupero dell'evasione e del contrasto al grave e cronico fenomeno dell'evasione fiscale nel nostro Paese;

   3) a potenziare gli obiettivi di cui alla M2C2 – Investimento 4.3: Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica, lo sviluppo di costruzione di stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici, prevedendo a tal fine maggiori risorse e semplificazioni delle procedure, anche attraverso l'emanazione quanto prima dell'atteso e importante decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico, non ancora emanato, relativamente al riconoscimento per gli utenti domestici di un contributo pari all'80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

   4) ad adottare le opportune iniziative volte a colmare gli evidenti ritardi per l'aggiudicazione degli appalti accelerando sui tempi per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica sia nei centri urbani sia nelle autostrade;

   5) a non definanziare, così come ora previsto dal Governo, parte delle risorse del PNRR relative alle ciclovie turistiche per un importo di 400 milioni di euro;

   6) a garantire risorse e investimenti per la sanità e in particolare la sanità territoriale, rivedendo le numerose proposte di stralcio e i pesanti tagli proposti alla Casa della Comunità, Ospedali della Comunità, Ospedali sicuri e sostenibili, nonché agli importanti progetti di transizione digitale, quale la digitalizzazione di strutture sanitarie ospedaliere sede DEA (Dip. emergenza e accettazione di I e II Livello);

   7) con riguardo al previsto incremento dei posti letto per studenti negli alloggi universitari, ad adottare iniziative normative volte a prevedere una modifica al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 144 del 2022, che stabilisca che le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per il suddetto obiettivo, siano prioritariamente utilizzati per nuove residenze studentesche pubbliche strutturali realizzate in sinergia tra università, comuni, regioni, demanio civile e militare, attraverso il riuso e il recupero di immobili inutilizzati, a partire da quelli pubblici;

   8) ad adottare tutte le iniziative, anche in coordinamento con gli enti territoriali, necessarie a rispettare gli investimenti e gli obiettivi del PNRR per le scuole e per la realizzazione degli asili nido e il potenziamento dell'offerta di servizi educativi;

   9) nell'ambito del dichiarato rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo alle famiglie a più basso reddito, a garantire misure di favore anche per gli interventi di riqualificazione immobiliare da parte degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, estendendo tale possibilità anche per gli immobili di edilizia residenziale pubblica a canone sociale dei comuni, prevedendo comunque tempi adeguati anche prorogati rispetto a quelli attualmente stabiliti, anche sostenendo la creazione di comunità energetiche rinnovabili solidali di autoproduzione e autoconsumo di energia nei caseggiati di edilizia residenziale pubblica che sono ubicati, in particolare, nelle periferie delle aree urbane, al fine di sostenere la conversione ecologica e il contrasto ai costi energetici;

   10) alla stabilizzazione della misura di detrazione fiscale del Superbonus nell'arco di almeno 10 anni, per far fronte al costo degli interventi per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato, escludendo dal sistema incentivante le tecnologie di riscaldamento a combustione alimentati da fonti fossili;

   11) a escludere dal sistema incentivante le tecnologie di riscaldamento a combustione alimentati da fonti fossili;

   12) sempre per quanto concerne il capitolo REPowerEU, a escludere dall'utilizzo delle risorse ad esso destinate il finanziamento di progetti e piani di investimento che riguardino direttamente o indirettamente combustibili fossili al fine di garantire le necessarie risorse per il loro superamento attraverso investimenti nel settore delle fonti rinnovabili e delle energie alternative;

   13) a escludere che le risorse del REPowerEU sostengano piani di investimento anche promossi e sostenuti da aziende pubbliche quali Enel, Eni, Terna, Snam, che riguardino fonti fossili e che non siano finalizzati alla decarbonizzazione dei sistemi produttivi;

   14) a implementare il finanziamento degli obiettivi volti ad accelerare l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, favorendo l'autoproduzione e la produzione diffusa, nonché un sensibile snellimento delle relative procedure di autorizzazione;

   15) a garantire il pieno rispetto nelle procedure di affidamento degli appalti del PNRR e del Piano nazionale complementare della clausola che obbliga le imprese che si aggiudicano la gara a occupare almeno il 30 per cento di donne e di giovani sotto i 36 anni.
(6-00046) «Zanella, Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti».


   La Camera,

   premesso che:

    1) udite le comunicazioni del Governo in ordine alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel PNRR;

    2) il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia è stato presentato in via ufficiale dal Governo italiano il 30 aprile 2021 ed approvato all'esito di un difficile negoziato con le istituzioni europee, che ha consentito al nostro Paese di poter avere accesso ai fondi messi a disposizione dall'Unione europea tramite il Dispositivo di ripresa e resilienza (Rrf), nel quadro di Next Generation EU, di cui circa 191,5 miliardi a favore dell'Italia, da investire entro il 2026;

    3) nel suddetto PNRR sono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi (target e milestones), cadenzati temporalmente sulla base di accordi concordati con la Commissione europea e al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale;

    4) mentre le prime due relazioni al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR hanno certificato il pieno conseguimento di tutti gli obiettivi e delle riforme concordate entro i termini previsti, nella terza relazione emerge come nei primi cinque mesi del 2023 siano stati spesi solo 2 miliardi sui 33 a valere sull'intero anno, elemento questo che mette a rischio la piena attuazione del Piano;

    5) in particolare, preoccupa il ritardo generalizzato registrato nell'attuazione delle iniziative di investimento e di riforma rispetto alle scadenze concordate a livello europeo e di quelle con valenza meramente nazionale;

    6) il 30 giugno si è concluso il primo semestre del 2023 e da cronoprogramma, poiché le richieste di pagamento devono essere inviate alla Commissione europea due volte l'anno, il Governo avrebbe dovuto sottoporre alla Commissione Ue la richiesta afferente alla quarta rata del PNRR, richiesta di pagamento che non risulta essere stata ancora trasmessa;

    7) i 16 miliardi di euro della quarta rata sono stati messi a bilancio per il 2023 ma, considerato il ritardo nell'inoltro della richiesta, non c'è certezza che questi fondi saranno effettivamente incassati entro l'anno;

    8) per quanto riguarda invece i 19 miliardi afferenti alla terza rata, nonostante la richiesta di pagamento sia stata inoltrata oltre sette mesi fa, l'Italia è ancora in attesa dell'erogazione dei relativi fondi;

    9) in conseguenza di tali ritardi, la valutazione preliminare positiva da parte della Commissione europea sulla terza richiesta di pagamento dell'Italia nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza è stata subordinata all'accorpamento di quota parte della suddetta terza rata alla quarta, con la conseguenza che la terza rata, ancora in attesa di pagamento, non verrà erogata nella sua totalità;

    10) in particolare, sarebbe stato espunto, dagli iniziali 55 obiettivi previsti, quello afferente alla realizzazione di alloggi universitari per studenti con relativo dilazionamento dei fondi a favore del comparto e inevitabili ritardi nel raggiungimento dell'obiettivo intermedio;

    11) l'obiettivo di 7500 nuovi posti letto negli studentati sarebbe quindi prorogato proprio fino alla richiesta della quarta tranche da 16 miliardi e l'importo ascrivibile all'obiettivo (519,5 milioni di euro in prestiti) sarà trasferito alla quarta rata solo una volta che il Consiglio avrà approvato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio;

    12) in data 11 luglio 2023 la cabina di regia sul piano PNRR ha approvato una proposta di revisione di 10 scadenze del primo semestre 2023 che, come ha spiegato il Ministro per gli Affari europei, serve per salvaguardare la ricezione della quarta rata di risorse. Riguardo a tale revisione mirata del piano nella prospettiva della quarta richiesta di pagamento, il Consiglio dispone ora di quattro settimane per adottare l'approvazione da parte della Commissione delle modifiche della quarta rata proposte dall'Italia;

    13) lo scorso 27 luglio, il Governo ha reso pubbliche le proposte di modifica complessiva del PNRR, che interessano 144 misure e che includono anche il capitolo sull'energia REPowerEU; come dichiarato dallo stesso Ministro Fitto in conferenza stampa a margine della presentazione del Piano, è emersa la difficoltà evidente di completare tutti gli interventi entro il 30 giugno 2026;

    14) in particolare, a seguito della proposta di revisione complessiva del Piano, dal PNRR risultano eliminate 9 misure, con conseguente definanziamento per complessivi 15,9 miliardi. Tra i progetti da eliminare vi sono: la decurtazione di 6 miliardi per la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (M2C412.2); 3,3 miliardi per la rigenerazione urbana (M5C212.1), circa 2,5 miliardi per i progetti generali dei Piani urbani integrati (M5C212.2.C); 1,28 miliardi circa per la gestione del rischio di alluvione e del dissesto idrogeologico (M2C412.1.A); 1 miliardo per l'utilizzo dell'idrogeno nei settori più inquinanti (M2C213.2); circa 725 milioni per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture a favore delle aree interne (M5C3I1.1.1); 675 milioni per la promozione di impianti innovativi come l'offshore (M2C2I1.3); 300 milioni per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie (M5C3I1.2) e di 110 milioni per la tutela del verde urbano ed extraurbano (M2C4I3.1);

    15) tale definanziamento preoccupa per le gravi ricadute che l'eliminazione delle misure dal PNRR avrà sugli investimenti rivolti ad ambiti chiave per lo sviluppo del Paese, quali la gestione dell'efficienza energetica, la rigenerazione urbana, il rischio alluvione ed eventi connessi ai cambiamenti climatici, il riassetto idrogeologico, la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, l'istruzione, la sanità territoriale e l'inclusione sociale, con pesanti conseguenze a danno dei comuni, penalizzati per circa 13 miliardi e senza garanzie di nuove fonti di finanziamento per opere che in molti casi, come per quelle finanziate dal Ministero dell'interno, sono già state realizzate;

    16) allarmanti appaiono inoltre le dichiarazioni del Governo in merito alla volontà di spostare i progetti definanziati su altre programmazioni di spesa, senza alcuna certezza nella capacità di rispettare le scadenze nei tempi stabiliti e con il rischio concreto che non venga rispettata la clausola del 40 per cento delle risorse da destinarsi al Sud, dal momento che alcuni di questi progetti – nelle intenzioni del Governo – dovrebbero venire rifinanziati con i fondi di coesione;

    17) i 15,9 miliardi di decurtazione dei fondi del PNRR sono stati dirottati per finanziare il nuovo capitolo REPowerEU del Piano, di cui continuano ad essere note solamente in via generale le tre misure di investimento e le sei riforme, senza una indicazione temporale precisa per il raggiungimento dei relativi obiettivi;

    18) considerato che la revisione complessiva del PNRR dovrà ora essere sottoposta alla Commissione Ue e che entro il 31 agosto 2023 deve concludersi il percorso di condivisione con l'Unione europea in merito alle modifiche al PNRR e alla predisposizione del piano RePowerEU, il Governo italiano appare in grave ritardo anche su questo fronte, pur con riguardo a quanto avvenuto negli altri Paesi europei;

    19) con la mozione 1-00146, il Gruppo parlamentare «Movimento 5 Stelle» aveva già evidenziato il rischio di crescenti ritardi nell'attuazione del PNRR a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi concordati, evidenziando al contempo l'esigenza di identificare immediatamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli;

    20) la citata proposta di revisione di 10 scadenze del primo semestre 2023 non ha comunque identificato esplicitamente le milestones e i targets coinvolti, ha spiegato solo in modo vago e incompleto le revisioni proposte e non ha chiarito il processo che ha portato all'individuazione degli interventi e delle modifiche da apportare;

    21) tale indeterminatezza e poca trasparenza suscitano pertanto preoccupazione per il futuro procedere e, in particolare, per la ricezione della quarta rata, a maggior ragione in quanto i relativi 16 miliardi di euro sono stati messi a bilancio per il 2023, ma la certezza di riceverli entro l'anno pare allontanarsi, col palese contestuale rischio di creare scompensi nel bilancio dello Stato;

    22) gli impegni assunti con il PNRR coinvolgono direttamente le pubbliche amministrazioni e riguardano, in modo peculiare, il settore dei contratti pubblici: rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione risulta, di conseguenza, un obiettivo prioritario per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR vengano vanificati;

    23) in direzione diametralmente opposta si pone, in questo contesto, anche la decisione assunta dalla maggioranza di Governo di rigettare, prima in Commissione e poi in Assemblea alla Camera, attraverso un parere motivato, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la lotta contro la corruzione;

    24) è opportuno ricordare in questa sede come la legge 9 gennaio 2019 n. 3 (cosiddetta Spazzacorrotti) approvata nel corso del Governo Conte I, abbia fatto ottenere all'Italia il plauso da parte del GRECO in sede di valutazione di conformità delle legislazioni vigenti degli Stati agli standard anti-corruzione, soprattutto in quanto ha determinato l'allineamento del reato di traffico di influenze illecite ai requisiti di cui alla Convenzione penale sulla corruzione (articolo 12), colmando, così, una lacuna più volte segnalata dal medesimo organo europeo;

    25) in un'ottica di messa a terra del PNRR, non sfugge dunque l'importanza del mantenimento dell'impianto normativo de quo al fine di scongiurare ipotetiche attività illecite da parte della criminalità, attirata dall'ingente quantità di afflusso di danaro. Infatti, un allentamento dei presìdi contro i fenomeni corruttivi e contro i suoi cosiddetti reati spia, tra i quali l'abuso di ufficio e il traffico di influenze illecite, non può che esporre al pericolo di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali che potrebbero mettere in discussione anche l'erogazione dei fondi da parte della stessa Unione europea;

    26) dai dati assunti alla fine dell'anno 2022, si ricava che le frodi sui fondi europei e sul PNRR sono in forte crescita – come si evince anche dall'allarme lanciato dal procuratore generale della Corte dei conti e della Procura dell'organismo omologo europeo: il 20 per cento delle citazioni in giudizio hanno riguardato indebite percezioni di fondi europei e nazionali, per una richiesta risarcitoria di oltre 231 milioni di euro. Le criticità si appuntano in particolare sul nostro Paese, in cui si concentrano il 22 per cento delle indagini – «quasi 600 indagini avviate, un danno al bilancio dell'Unione europea di 5,3 miliardi di euro e la rilevazione del forte coinvolgimento della criminalità organizzata nelle frodi transnazionali»;

    27) nella medesima direzione, occorre intervenire in materia di appalti pubblici in quanto alla discrezionalità degli affidamenti non si accompagna alcuna forma di controllo, posto che manca una banca dati in cui inserire non solo i contratti pubblici, ma l'intera procedura di gara, con l'inserimento specifico di tutte le imprese invitate e di quelle che presentano offerte, nonché con l'indicazione dettagliata dei contenuti delle offerte. Solo questi dati consentiranno un confronto ex post ed una corretta valutazione dell'operato delle stazioni appaltanti, al fine di addivenire all'individuazione dei cosiddetti cartelli;

    28) il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, in via definitiva, lo scorso 20 luglio 2023, il regolamento «Act in Support of Ammunition Production» (Asap), volto ad incrementare la produzione di armamenti impiegando fondi dell'Unione europea, pari a cinquecento milioni di euro l'anno destinati alla produzione di un milione di munizioni d'artiglieria, munizioni terra-terra e missile. Sostanzialmente, si sta spostando l'asse dell'azione europea dalla promozione della pace, dei suoi valori e del benessere dei suoi cittadini verso un'economia centrata sulla guerra;

    29) con riferimento più generale al settore della giustizia, la sua riforma rappresenta certamente una delle sfide di maggiore rilievo che l'Italia si è impegnata ad affrontare nell'ambito del PNRR. Nello specifico, nell'ambito dei circa 3 miliardi di euro stanziati al fine di migliorare la celerità e l'efficienza della macchina della giustizia, stante la più recente relazione della Corte dei conti, è di tutta evidenza come molte missioni e componenti abbiano subìto una preoccupante decelerazione e, in particolare, tra gli obiettivi che non possono dirsi ancora pienamente raggiunti, vi è quello relativo al processo di efficientamento energetico degli edifici giudiziari per cui solo di recente il Ministero della giustizia ha pubblicato il primo bando di gara per individuare i soggetti incaricati di predisporre la riqualificazione della prima quota, pari al 20 per cento degli edifici giudiziari in forte ritardo nello stato di attuazione;

    30) l'attuazione del PNRR ha riproposto il rilevante tema della capacità amministrativa e gestionale dei comuni; le risorse che il Piano indirizza agli enti locali impegnano quasi 6.000 comuni, la gran parte dei quali con meno di 10 mila abitanti e con Uffici tecnici gravemente sottodimensionati. Le risorse avrebbero dovuto scioglierne i nodi strutturali in termini di organizzazione efficiente ed efficace, nonché di ricambio generazionale, precondizioni dell'ottimale utilizzo delle risorse stesse e della puntuale attuazione dei progetti. Sulla base dei dati diffusi dalla Ragioneria generale dello Stato, si segnala invero la scarsa riuscita di molti concorsi pubblici, per i quali non sono stati coperti i posti messi a bando, le numerose rinunce da parte dei vincitori, in particolare tra i giovani e con i profili più elevati – sembrerebbe, a favore di altre opportunità con remunerazioni ben più alte o con migliori prospettive di avanzamento e stabilità; si registra comunque una perdita di dipendenti e risultano assunti 2.500 tecnici a tempo determinato rispetto ai 15.000 attesi;

    31) anche sotto il profilo privato delle competenze e posizioni lavorative necessarie all'attuazione piena e senza ritardi del PNRR, dai più recenti dati di Unioncamere nazionale, riferiti al monitoraggio dei fabbisogni delle imprese, si rileva che a luglio fossero previste 587.000 assunzioni e tuttavia per il 47 per cento pare non si siano trovati i profili utili; se poi si affina il dato con riguardo ai profili specializzati, quali quelli delle lauree cosiddette Stem, l'indice sale al 67 per cento. Emerge, dunque, un fortissimo disallineamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IFP) rispetto alle competenze e alle conoscenze di cui le imprese hanno bisogno, anche ai fini dell'implementazione dei progetti legati agli obiettivi PNRR;

    32) la relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del PNRR rileva come la spesa sostenuta nel triennio 2020-2022, relativa a 107 delle 285 misure del Piano, sia riconducibile ai crediti d'imposta del piano transizione 4.0 e gli incentivi superbonus, ecobonus e sismabonus; escludendo tali misure, lo stato di attuazione del Piano non supera il 6 per cento. Al di là del dato statistico, seppure allarmante, appare evidente come la quasi totalità delle risorse effettivamente fruite derivi da misure caratterizzate da processi di selezione automatici, agevolmente accessibili alle imprese e oggetto di profondo rafforzamento negli anni 2020 e 2021. Il ricorso a strumenti incentivanti sotto forma di crediti d'imposta per supportare la transizione green è stato indicato in via preferenziale dalla stessa Commissione europea nelle linee guida sul RePowerEU pubblicate il 1° febbraio 2023;

    33) come noto, il PNRR deve assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 secondo il principio del «Do No Significant Harm (DNSH)» che impone che le misure e le attività dello stesso debbano contribuire al raggiungimento di un obiettivo di sostenibilità senza influenzare negativamente il raggiungimento di altri obiettivi di sostenibilità;

    34) il rispetto per l'ambiente, ma anche la sostenibilità economica di un progetto assumono, a tal fine, una valenza strategica soprattutto con riguardo ai criteri e gli indicatori ESG che richiedono alle imprese di confrontarsi con questa nuova regolamentazione;

    35) la revisione della fiscalità ambientale, inoltre, è la chiave di volta per regolamentare tutte quelle attività che hanno un possibile impatto ambientale, senza tuttavia essere penalizzate da un punto di vista economico, ma anzi aprendo nuove opportunità di sviluppo. Introdurre nuovi sussidi ambientalmente favorevoli è un modo intelligente per favorire un'industria più sostenibile, per rilanciare il sistema Paese in linea con gli obiettivi nazionali della Strategia per lo sviluppo sostenibile, con il PNRR, il Pniec, il Piano per la transizione ecologica e il pacchetto «Fit for 55» dell'Unione europea;

    36) in riferimento alla salute, preoccupa, in particolar modo, lo stralcio dal PNRR di parte degli investimenti programmati a favore delle case e degli ospedali di comunità, che dovranno ora essere sostenuti dai fondi sull'edilizia sanitaria e dai fondi di coesione; inoltre, sempre con specifico riguardo alle case e ospedali di comunità, manca un aggiornamento puntuale dell'avanzamento nel raggiungimento degli obiettivi posti nel PNRR; proprio nei giorni scorsi le regioni hanno lanciato l'allarme sulla mancanza di personale per case e ospedali di comunità oltre che per potenziare l'assistenza domiciliare integrata (Adi) e sull'incremento dei costi necessari alla loro realizzazione a causa dell'inflazione; sul potenziamento delle prese in carico dell'Adi degli ultra 65enni, il divario fra la fuoriuscita del personale dal Ssn dovuto a pensionamenti e l'effettiva possibilità di assunzione o convenzionamento al completamento dei percorsi formativi non consentirebbe di coprire il fabbisogno necessario;

    37) il Ministero delle infrastrutture dei trasporti rappresenta uno dei ministeri maggiormente coinvolti nell'attuazione del PNRR con traguardi ed obiettivi da conseguire nel primo semestre 2023. Nell'ambito del trasporto stradale e ferroviario, al fine di assicurare una mobilità sostenibile e, nell'ottica di promuovere l'utilizzo e la produzione di idrogeno, sono stati previsti specifici investimenti. In particolare: almeno 40 stazioni di ricarica; sperimentazione all'utilizzo dell'idrogeno nelle linee non elettrificate; rinnovo della flotta di treni per il trasporto regionale e servizio universale con combustibili puliti. Al tal riguardo, si segnala come la terza relazione, riporti il riscontro da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di elementi di debolezza, riconducibili a «eventi e circostanze oggettive» (squilibrio della offerta/domanda, investimenti non attrattivi, impreparazione del tessuto produttivo) e a difficoltà amministrativo/normative;

    38) lo strumento dei contratti di filiera è fondamentale per il settore agroalimentare; nonostante sia già in parte finanziato attraverso alcuni bandi che si sono succeduti nel corso degli anni, certamente avrebbe necessità di un maggior numero di risorse. Molti sono i progetti presentati dalle imprese agricole che contemplano innovazione, sviluppo, raggiungimento della sostenibilità, ma ancora troppo poche le risorse atte a rendere concreti tali progetti; andrebbe pertanto ripensata l'allocazione di risorse, anche quelle non ancora spese nell'ambito del PNRR, per sostenere i contratti di filiera;

    39) il fallimento nell'attuazione del PNRR significherebbe far perdere al sistema Paese la possibilità del suo definitivo rilancio, lasciarsi sfuggire una capillare rivoluzione in termini di maggiori investimenti nella sanità, nelle scuole, nelle infrastrutture, in tutto ciò che può consentire all'Italia di affrontare una impegnativa transizione ecologica e digitale, nel segno di una maggiore inclusione sociale, nonché al sistema sovranazionale europeo di tradursi in una Europa più solidale, capace di allontanare lo spettro di tagli e politiche di austerità, suscettibili solo di rinnovare il senso di sfiducia verso l'Italia e verso l'Europa intera,

impegna il Governo:

   1) ad adottare, con urgenza, ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, al fine di garantire l'integrale, tempestivo ed efficiente utilizzo da parte dell'Italia dei fondi europei del programma Ngeu, come previsto da PNRR e Piano nazionale complementare (Pnc) in tempi celeri e rispettosi del cronoprogramma, in particolare assicurando prioritariamente il raggiungimento di obiettivi trasversali, come la sostenibilità economica, sociale e ambientale degli interventi, nonché la relativa attuazione nell'ambito delle transizioni digitali e green e del riparto bilanciato delle risorse con la destinazione minima del 40 per cento delle stesse al Sud, tale da consentire il pieno separamento delle disuguaglianze territoriali che rappresenta proprio uno degli obiettivi del PNRR;

   2) nell'ambito della proposta di revisione complessiva del PNRR, a scongiurare l'eliminazione dal Piano e il conseguente definanziamento per complessivi 15,9 miliardi, delle misure e degli investimenti rivolti a sostenere progetti in settori chiave per lo sviluppo del Paese, quali: la decurtazione di 6 miliardi per la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (M2C412.2); 3,3 miliardi per la rigenerazione urbana (M5C212.1); circa 2,5 miliardi per i progetti generali dei Piani urbani integrati (M5C212.2.C); 1,28 miliardi circa per la gestione del rischio di alluvione e del dissesto idrogeologico (M2C412.1.A); 1 miliardo per l'utilizzo dell'idrogeno nei settori più inquinanti (M2C213.2); 725 milioni circa per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture a favore delle aree interne (M5C3I1.1.1); 675 milioni per la promozione di impianti innovativi come l'offshore (M2C2I1.3); 300 milioni per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie (M5C3I1.2) e di 110 milioni per la tutela del verde urbano ed extraurbano (M2C4I3.1), con pesanti conseguenze a danno dei comuni;

   3) alla luce della decurtazione, contenuta nella proposta di revisione del PNRR, di complessivi 13 miliardi di euro di fondi già assegnati ai comuni, ad attivare un'opera di concertazione immediata con le suddette amministrazioni, al fine di garantire lo stanziamento tempestivo delle necessarie fonti di finanziamento per interventi che in molti casi, risultano già essere stati realizzati;

   4) ad istituire, dopo aver assicurato una accurata operazione di trasparenza, un tavolo operativo con il coinvolgimento di tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento, al fine di tentare di superare le conclamate difficoltà operative nell'ambito attuativo del PNRR per scongiurare la possibilità di perdere, anche parzialmente, i fondi ottenuti nel 2020 e le risorse già messe a bilancio, essenziali per il nostro Paese per investimenti in sanità, nell'istruzione, nelle infrastrutture, verso una autentica transizione ecologica e digitale, nel segno di una maggiore inclusione sociale;

   5) a dare celere e piena attuazione agli impegni previsti dal PNRR, anche attraverso un tempestivo e continuo rapporto di collaborazione costruttivo con le istituzioni europee, al fine di scongiurare il mancato pagamento o un pagamento non integrale della terza rata, nonché garantire il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi necessari all'ottenimento, senza ritardi, della quarta rata del PNRR;

   6) ad adottare iniziative urgenti per rispettare, senza ulteriori ritardi, gli obiettivi fissati dal PNRR riguardo la residenzialità universitaria, escludendo il rischio di un dilazionamento dei fondi e la dispersione dell'importo ascritto all'obiettivo relativo al numero di nuovi posti letto negli studentati (519,5 milioni di euro in prestiti), al fine di garantire l'accesso all'università e il diritto allo studio;

   7) a dare esecuzione, nel rispetto della tempistica di realizzazione degli interventi entro il 2026, all'attuazione del piano RePowerEU nel rispetto della disciplina indicata dal regolamento europeo, garantendo il pieno coinvolgimento del Parlamento per la definizione dei progetti e delle riforme;

   8) a garantire, per quanto di competenza, il coinvolgimento pieno e tempestivo del Parlamento nel processo di definizione della proposta di modifica del PNRR, al fine di consentire – così come avvenuto in occasione della predisposizione delle Linee guida per la definizione del PNRR e successivamente della proposta di PNRR – un completo esame da parte dei competenti organi parlamentari – anche attraverso la trasmissione delle schede descrittive di revisione del PNRR e del nuovo capitolo dedicato al RePowerEU – su quali siano i cambiamenti richiesti, nonché sulle conseguenti previsioni in termini di effetti degli investimenti e di crescita del sistema Paese, così come nella definizione del capitolo dedicato al piano REPowerEU all'interno del PNRR, al fine di assicurare la coerenza dello stesso rispetto alla evoluzione dell'economia verso un modello sostenibile;

   9) a ripristinare e rafforzare, senza indugio e con provvedimenti normativi aventi carattere di urgenza, il controllo concomitante della Corte dei conti sul PNRR e sul Pnc;

   10) a valutare positivamente, nel quadro di una più ampia esigenza di rafforzamento di efficaci strumenti di prevenzione alla corruzione, anche a tutela dei fondi del PNRR e dell'efficienza della spesa pubblica, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la lotta contro la corruzione;

   11) ad astenersi dall'abolire il delitto di abuso di ufficio e dal ridimensionare il delitto di traffico di influenze, fattispecie eventualmente da potenziare in combinazione con l'introduzione di una normativa sulla regolamentazione delle lobby e sul conflitto di interessi, al fine di non vanificare i risultati ottenuti in Europa grazie alla cosiddetta legge Spazzacorrotti ed evitare di mettere a serio rischio l'erogazione delle prossime rate dei pagamenti legati al PNRR;

   12) in ordine alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel PNRR, e alla luce dell'approvazione, in via definitiva, del Regolamento «Act in Support of Ammunition Production» (Asap), a escludere qualunque utilizzo delle risorse del PNRR per investimenti e acquisti in armamenti, e comunque a informare il Parlamento su qualunque decisione relativa alle richiamate risorse;

   13) a superare gli elementi di debolezza riscontrati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed illustrati in premessa, al fine di sviluppare con maggiore incisività gli investimenti nel settore dell'idrogeno nel settore dei trasporti;

   14) nell'ambito delle misure di sostegno agli investimenti qualificati, a potenziare la leva fiscale e in particolare il ricorso agli strumenti automatici di incentivo come i crediti d'imposta, a partire dai crediti d'imposta automatici 4.0 in ottica green e ai crediti d'imposta connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche e sismiche degli edifici, in linea con le indicazioni della Commissione europea;

   15) a voler accompagnare la realizzazione di case e ospedali di comunità e il potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata con l'immissione concreta e strutturale nel Ssn di nuovi professionisti, competenze e funzioni al fine di assicurarne al più presto l'operatività, provvedendo in particolare al superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale degli enti del Ssn delle regioni al fine di assicurare il potenziamento dell'assistenza territoriale nei termini previsti per l'attuazione degli obiettivi del PNRR, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente da assumere nelle case e negli ospedali di comunità e per l'assistenza domiciliare, e per quello convenzionato;

   16) a potenziare lo strumento dei contratti di filiera anche, nell'immediato, attraverso la riallocazione di risorse non spese del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di garantire lo scorrimento delle graduatorie dei bandi già avviati, al fine di dare spazio a progetti per l'innovazione, lo sviluppo, e il raggiungimento della sostenibilità in agricoltura;

   17) in riferimento agli interventi in materia di edilizia giudiziaria, a procedere con maggiore speditezza, nel rispetto dei tempi previsti, alla costruzione di edifici, riqualificazione e potenziamento del patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia, anche in chiave ecologica e digitale, in attuazione dei progetti del PNRR a ciò destinati;

   18) in ordine alla parità generazionale e di genere, entrambi obiettivi trasversali misurabili del PNRR, cui sono ascritti specifici target da raggiungere entro l'anno 2026, a monitorare l'applicazione dell'articolo 47, del decreto-legge n. 77 del 2021, con cui sono stati adottati obblighi e misure di incremento occupazionale e specifici criteri premiali a sostegno della parità generazionale e di genere, nonché dell'inclusione delle persone con disabilità in occasione di bandi, avvisi e inviti pubblici connessi ad opere finanziate con le risorse del PNRR e del Pnc e a pubblicarne dati e risultanze;

   19) ad adottare con urgenza le misure volte al rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale dei comuni, con particolare riguardo per le piccole realtà e per quelli in condizioni di dissesto o predissesto finanziario, al fine di potenziare gli uffici tecnici per la progettazione, la gestione e rendicontazione dei progetti finanziati con i fondi del PNRR e Pnc nonché ai fini dell'accesso alle opportunità offerte dai fondi europei, accrescendo sul versante della formazione, le competenze gestionali dei dipendenti, in particolare con riguardo alla transizione digitale e all'innovazione organizzativa, ai fini di una maggiore speditezza, efficacia ed efficienza nei procedimenti e nell'erogazione dei servizi;

   20) ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a colmare il disallineamento tra posizioni dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Ifp) rispetto alle competenze e alle conoscenze di cui le imprese hanno bisogno ai fini dell'implementazione dei progetti legati agli obiettivi PNRR, in particolare collegando l'istruzione e la formazione professionale a strategie economiche e sistemi di innovazione orientati al futuro, privilegiando percorsi verso i settori della competitività sostenibile e l'equità sociale, adeguandole ai profili connessi alle transizioni verde e digitale e allineandole agli sviluppi in corso del mondo del lavoro, tra i quali l'automazione e la digitalizzazione della produzione e dei servizi;

   21) a non impiegare le risorse del PNRR per progetti del RePowerEU rivolti alla realizzazione di nuove infrastrutture o progetti che favoriscono l'utilizzo di fonti di energia fossile;

   22) ad adottare ogni utile iniziativa volta a garantire l'attuazione dei progetti volti a preservare e rafforzare la biodiversità, con particolare riferimento alla forestazione urbana ed extraurbana e aree urbane e alla riduzione del consumo di suolo;

   23) ad adottare misure volte a sviluppare una fiscalità favorevole alla transizione verso la decarbonizzazione del sistema economico e produttivo, che persegua in modo efficace la progressiva eliminazione dei sussidi dannosi all'ambiente, destinando – per i settori di riferimento – le relative risorse all'incentivazione di processi produttivi e di consumo con minore impatto ambientale, in coerenza con le indicazioni del catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli;

   24) ad introdurre misure volte a coadiuvare le piccole e medie imprese nazionali e quelle che investono nel nostro Paese nel processo di transizione ambientale, sociale, digitale e di governance in linea con l'evoluzione dei mercati finanziari e dei servizi per il credito, la finanza Esg e la finanza sostenibile, anche valutando l'istituzione di appositi crediti d'imposta per l'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, per la promozione dei valori Esg e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità.
(6-00047) «Francesco Silvestri, Torto, Alfonso Colucci, D'Orso, Onori, Pellegrini, Fenu, Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Pavanelli, Barzotti, Quartini, Caramiello, Scutellà, Scerra».


DISEGNO DI LEGGE: S. 755 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 2023, N. 69, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DERIVANTI DA ATTI DELL'UNIONE EUROPEA E DA PROCEDURE DI INFRAZIONE E PRE-INFRAZIONE PENDENTI NEI CONFRONTI DELLO STATO ITALIANO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1322)

A.C. 1322 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

   La Camera,

   premesso che:

    la legge costituzionale 22 febbraio 2022, n. 1, ha inserito al novellato articolo 9 della Costituzione un esplicito riferimento alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, la cui protezione rientra ora tra i principi fondamentali del nostro ordinamento;

    tale tutela viene assicurata «anche nell'interesse delle future generazioni». Le scelte pubbliche, politiche ed economiche devono, dunque, essere ispirate a un principio di solidarietà e responsabilità intergenerazionale applicabile anche in mancanza di normative specifiche, un diritto fondamentale, che non può essere oggetto di interventi arbitrari da parte delle istituzioni;

    la modifica di cui alla legge costituzionale n. 1 del 2022 è intervenuta anche per inserire un vincolo aggiuntivo alla libera iniziativa economica privata, che attualmente non può svolgersi in contrasto non soltanto con l'utilità sociale, ma anche in modo da recare danno alla salute e all'ambiente;

    tali temi sono stati abbondantemente trattati in passato da numerose pronunce della Corte costituzionale, che aveva più volte rintracciato, anche in assenza di un esplicito riferimento nella Carta, la necessità di bilanciare le attività economiche con la tutela della salute e dell'ambiente. La scelta di elaborare norme di rango costituzionale in materia ambientale costituisce un passaggio fondamentale, sia per il riconoscimento di nuovi diritti che per l'individuazione di un principio in grado fungere da guida per la produzione normativa;

    la regolazione del settore da parte delle leggi deve poter essere adottata, controllata e interpretata attraverso indicazioni univoche del testo costituzionale, al fine di assicurare la più alta tutela possibile, a tutti i livelli, dei principi fondamentale dell'ordinamento;

    il decreto in esame («Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano») nasce dalla necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione europea e l'aggravamento di quelle pendenti attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, favorendo la riduzione del numero complessivo delle procedure avviate dalla Commissione europea nei confronti del nostro paese che, ad oggi, è superiore alla media degli Stati membri dell'Unione europea;

    nel corso dell'esame in sede referente al Senato, è stato introdotto nel testo del decreto l'articolo 9-bis, a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato dal Governo, che reca disposizioni urgenti finalizzate a favorire la realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, («Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale») e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale, agevolando la definizione delle procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299;

    in primo luogo, alle disposizioni già contenute nel decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 («Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»), convertito con modificazioni dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, che prevedono, qualora per la salvaguardia di salute e ambiente fosse necessario interdire l'attività o sequestrare in tutto o in parte un impianto inquinante dichiarato di interesse strategico nazionale dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si debba procedere, invece, alla prosecuzione dell'attività sotto il controllo di un commissario e che, se vi è stato un sequestro di stabilimento (o parti di esso) di interesse nazionale, il giudice dispone comunque la prosecuzione dell'attività tramite amministratore giudiziario, il testo in esame aggiunge che l'amministratore giudiziario ovvero il commissario straordinario, è autorizzato a proseguire l'attività anche quando il provvedimento di confisca è divenuto definitivo e che in caso d'imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, il sequestro preventivo non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro;

    in secondo luogo viene aggiornata la disciplina relativa alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione nel sito ex ILVA prevista dal decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 disponendo che i criteri di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione vengano determinati non più con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, bensì con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e prevedendo che l'organo commissariale possa procedere alla loro realizzazione avvalendosi non solo degli organismi in house dello Stato, ma anche del gestore dello stabilimento al quale è consentito di presentare ulteriori progetti di decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio, da attuarsi con oneri a proprio carico e sottoposti alla valutazione ed approvazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A.;

    inoltre il decreto in esame estende l'ambito di applicazione delle disposizioni riguardanti la copertura di tutti gli illeciti penali, alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, approvati dai commissari straordinari di ILVA S.p.A., confermando la garanzia di una generale impunità reintrodotta dall'attuale Governo con l'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, che stabilisce come «chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale..., non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni»;

    infine il provvedimento contiene una disposizione finalizzata ad assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, consentendo, in conformità all'orientamento del Consiglio di Stato in materia (pronuncia del Consiglio di Stato, sez. IV, 23 giugno 2021, n. 4802) l'adozione di ordinanze sindacali, incidenti sull'operatività di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale, esclusivamente qualora ricorrano situazioni di pericolo ulteriore da quelle collegate allo svolgimento dell'attività produttiva in conformità all'autorizzazione integrata ambientale;

   considerato che:

    il testo del decreto sul quale la Camera è chiamata ad esprimersi appare senza alcun dubbio in contrasto con tutti i dettami della Costituzione ad iniziare dall'articolo 41, il quale non parla di alcun «bilanciamento» tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, ma afferma, senza ombra di dubbio, che le esigenze economiche e produttive non possono mai prevalere sul diritto alla salute;

    il decreto si inserisce perfettamente, ampliandolo, nel solco già aperto dal legislatore, partendo dal caso ILVA, con il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito con legge 24 dicembre 2012, n. 231 e proseguendo da ultimo con il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 («Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale») convertito con modificazioni dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, a garanzia, in sostanza, della prosecuzione della produzione in ogni circostanza e in presenza di qualsiasi provvedimento giudiziario anche definitivo, di una attività accertata come causa di malattie e morti;

    il succitato decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito con legge 24 dicembre 2012, n. 231 è stato sottoposto due volte al vaglio della Corte costituzionale ed una volta a quello della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che, partendo dalla questione ILVA, hanno affermato importanti principi generali a proposito del valore ambiente, del diritto alla salute e del diritto al lavoro;

    la prima a parlare di «bilanciamento» è stata proprio la Corte costituzionale, la quale nel 2013 evidenziava la necessità di «un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (articolo 32 Cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (articolo 4 Cost.), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso», precisando, subito dopo, che «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro” (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona». Occorre, invece, secondo la Corte del 2013, garantire «un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell'ambiente e della salute significa, pertanto, che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto.» (sentenza 9 maggio 2013, n. 85);

    la stessa Corte, cinque anni dopo (sentenza n. 58 del 23 marzo 2018), veniva chiamata ad occuparsi del cosiddetto decreto Ilva del 2015, il quale, con una motivazione che richiamava il «bilanciamento» della sentenza del 2013, consentiva, a fronte della promessa di un piano di risanamento entro un mese, la prosecuzione dell'attività dell'Ilva, nonostante il provvedimento di sequestro preventivo emesso dall'autorità giudiziaria nei confronti dell'azienda, per reati inerenti la sicurezza dei lavoratori. Questa volta la Corte metteva da parte i «bilanciamenti» e i «diritti tiranni» del 2013, per affermare decisamente che il diritto alla salute attiene alle esigenze basilari della persona e deve essere immediatamente tutelato, tanto più che l'articolo 41 della Costituzione, quando si parla di salute, non privilegia alcun bilanciamento e afferma, senza ombra di dubbio, che le esigenze economiche e produttive non possono mai prevalere sul diritto alla salute. Di conseguenza, evidenziava la sentenza, con queste normative di favore, «il legislatore ha finito col privilegiare in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (artt. 4 e 35 Cost.)», aggiungendo significativamente che «il sacrificio di tali fondamentali valori tutelati dalla Costituzione porta a ritenere che la normativa impugnata non rispetti i limiti che la Costituzione impone all'attività d'impresa la quale, ai sensi dell'articolo 41 Cost., si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l'attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona»;

    sulla stessa problematica si pronunciava, un anno dopo, anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cui si erano rivolti 180 cittadini tarantini che lamentavano l'impatto delle immissioni nocive provenienti dallo stabilimento Ilva di Taranto sulla salute della cittadinanza e sull'ambiente locale, evidenziando l'inerzia dello Stato nell'impedire la lesione di diritti fondamentali dei cittadini quali il diritto alla salute (articolo 2 Convenzione) e del diritto alla vita privata sotto il profilo del diritto all'ambiente (articolo 8 Conv.), ottenendo una sentenza la quale stabiliva, in sostanza, che lo Stato italiano non aveva messo in atto le misure atte a proteggere il diritto al rispetto della vita privata dei cittadini, né aveva fornito agli stessi un rimedio interno efficace per la difesa di tale diritto, violando con la propria condotta gli articoli 8 e 13 della Convenzione e precisando, in particolare, che l'articolo 8 comporta l'obbligo per lo Stato di attuare un bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello individuale, attraverso un'idonea regolamentazione dell'attività inquinante al fine di assicurare la protezione effettiva dei cittadini. In proposito, la CEDU precisava che allo Stato compete un certo margine di apprezzamento, in quanto deve tener conto del «giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti dell'individuo e della società nel suo complesso», ma ritiene che, in ogni caso, «spetta allo Stato giustificare, con elementi precisi e circostanziali, le situazioni in cui determinate persone devono sostenere pesanti oneri in nome degli interessi della società»;

    a distanza di tre anni dalla prima pronuncia la CEDU il 5 maggio 2022, è nuovamente tornata a pronunciarsi, con quattro sentenze, sulla situazione riguardante l'inquinamento causato dall'attività industriale del sito «ex-Ilva» di Taranto, condannando nuovamente lo Stato italiano per violazione degli articoli 8 (diritto alla vita privata) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione;

    il tema del «bilanciamento» si è posto a livello europeo anche con riferimento al principio di precauzione, sancito dall'articolo 174, comma 2, del Trattato di Amsterdam, il quale, come evidenziato dalla Corte UE (9 settembre 2003, Monsanto, e 10 aprile 2014) e dal Consiglio di Stato (n. 4227/2013 e 826/2018), impone che «quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi» e pertanto esso «impone alle autorità interessate di adottare, nel preciso ambito dell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa pertinente, misure appropriate al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la salute, la sicurezza e l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici»;

   tenuto conto che:

    l'articolo 117 della Costituzione così come modificato dall'articolo 3 legge Costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3, pone in rilievo i rapporti dello Stato con altri ordinamenti come quello comunitario, costituzionalizza il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ponendo senz'altro la questione dell'illegittimità di provvedimenti legislativi statali in contrasto con i principi e le norme sovranazionali: illegittimità che espone lo Stato, nello specifico caso di violazione degli obblighi europei, a procedure d'infrazione;

    la procedura di infrazione n. 2013/2177, avviata il 26 settembre 2013, riguarda l'asserita mancata adozione, da parte delle competenti Autorità italiane, delle misure necessarie a ridurre l'impatto ambientale dell'ex stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, in violazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (cosiddetta direttiva IED);

    in merito alla richiamata procedura d'infrazione l'ultimo atto formale della Commissione europea risale al 16 ottobre 2014, con l'adozione di un parere motivato, ex articolo 258 TFUE, mediante il quale veniva contestato alle Autorità italiane carenze quali l'inosservanza delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni, l'inadeguata gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti e protezione e monitoraggio insufficienti del suolo e delle acque sotterranee, considerando che le prove di laboratorio evidenziano un forte inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, sia sul sito dell'ILVA, sia nelle zone adiacenti della città di Taranto;

    il 5 giugno ultimo scorso il commissario europeo della giustizia Didier Reynders, in risposta all'interrogazione parlamentare E-001222/2023 presentata dal gruppo Verts/ALE a nome della Commissione europea ha chiarito come «La direttiva 2008/99/CE impone agli Stati membri di garantire l'osservanza della normativa settoriale dell'UE in materia ambientale attraverso la tutela penale. L'articolo 5 prevede l'obbligo generale per gli Stati membri di stabilire un sistema di sanzioni efficace, proporzionato e dissuasivo per i reati che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva. A norma dell'articolo 6, gli Stati membri devono garantire la responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali e, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, essa non dovrebbe escludere l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4. Al momento la Commissione sta verificando se il decreto-legge n. 2 (ndr decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2) sollevi questioni di non conformità con la direttiva 2008/99/CE e se occorra intervenire per garantire che la legislazione italiana rispetti il diritto dell'UE, alla luce dei principi della precauzione, dell'azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga” (articolo 191 del TFUE)»;

    il provvedimento in esame non agevola in alcun modo la chiusura della procedura di infrazione pendente sullo stabilimento ILVA di Taranto, relativa alla mancata adozione, da parte delle competenti Autorità italiane, delle misure necessarie a ridurre l'impatto ambientale dello stabilimento come affermato dal Governo, stante che per i presunti interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio non è indicato alcun termine massimo di realizzazione e che con Nota 0079434 del 16-05-2023 i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica formale istanza, mediante convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017 e dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, di differimento dei termini per il completamento delle attività relative alle prescrizioni dell'AIA in scadenza il prossimo 23 agosto 2023;

    il decreto estende inoltre l'ambito di applicazione delle disposizioni riguardanti la copertura di tutti gli illeciti penali introdotte dal decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico, reiterando la violazione dell'articolo 5 della direttiva 2008/99/CE relativa alla tutela penale dell'ambiente, che stabilisce come «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati (...) siano puniti con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive»;

    il 22/02/2023 Acciaierie d'Italia S.p.A. ha presentato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DVA-DEC-2011-450 del 04 agosto 2011, n. DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012, Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 e Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017, relativa alle attività dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.A. (ex ILVA) in scadenza il prossimo 23 agosto 2023, mediante la quale intende elevare gli attuali livelli produttivi, passando dall'attuale livello di produzione, a oltre 8 milioni di tonnellate, mantenendo la stessa tecnologia a ciclo integrato che prevede l'utilizzo del carbone, mediante la riattivazione dell'altoforno 5 (AFO/5) attualmente non in esercizio e delle batterie di forni attualmente ferme;

    alla luce del quadro complessivo fin qui esposto appare del tutto evidente la totale incompatibilità del decreto in esame con i principi costituzionali ed europei in tema di tutela della salute e dell'ambiente, tanto più che la recente legge costituzionale 22 febbraio 2022 n. 1, come richiamato in premessa, ha finalmente introdotto, anche formalmente, la tutela dell'ambiente in Costituzione sancendo, nell'articolo 9 che «la Repubblica ... tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.» e riformulando l'articolo 41 nel senso che «l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute e all'ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali...»,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 1322.
N. 1. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame, assegnato in sede referente alla Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea), il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (cosiddetto «salva infrazioni»);

    nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica è stato presentato dal Governo un emendamento con il quale è stato introdotto l'articolo 9-bis, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, che riguarda stabilimenti industriali, o parti di essi – e, segnatamente, per ciò che in questa sede preme sottolineare ai firmatari, l'ILVA di Taranto – dichiarati di interesse strategico nazionale;

    i firmatari stigmatizzano, a distanza di soli quattro mesi dal precedente, l'ulteriore intervento relativo all'ILVA, adottato attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza, inserito con modalità occasionale nel provvedimento in titolo, rispetto al quale le disposizioni dell'articolo 9-bis risultano non pienamente compatibili, non provvedendo a chiudere né a salvare infrazioni, come confermato anche dalla «Nota di Palazzo Chigi» diramata successivamente all'approvazione dell'emendamento, nella quale è sibillinamente comunicato che con le misure dell'articolo 9-bis si «agevola» la chiusura di una procedura di infrazione e «si favorisce» il recepimento di indicazioni di una direttiva;

    il susseguirsi di interventi d'urgenza, per il tramite di decreti legge o di complesse disposizioni – recanti norme derogatorie, anche di carattere processuale e che, nuovamente, prefigurano un sistema di impunità qualora si verifichino atti e fatti vietati dalla legge penale – introdotte in corso d'esame dal Governo, forti della limitazione in ordine alla loro emendabilità, appaiono gli strumenti meno appropriati a garantire soluzioni efficaci, equilibrate e soprattutto durevoli per la grave e complessa situazione di Taranto, anche alla luce del recente deposito delle motivazioni con cui la Corte d'Assise di Taranto ha chiuso in primo grado, con plurime condanne, il procedimento denominato mediaticamente «Ambiente Svenduto»;

    i firmatari stigmatizzano, altresì, che, al pari di quanto già accaduto con il decreto-legge cosiddetto «aiuti quater», misure straordinarie concernenti materie e temi che investono pienamente le competenze della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, sono proposte dal Governo sottraendole al necessario approfondimento nelle sedi proprie e ledendo funzioni e prerogative delle Commissioni parlamentari;

    l'articolo 9-bis presenta profili inconciliabili con il valore primario attribuito dalla nostra Costituzione alla tutela dell'ambiente e della sostenibilità ambientale, della biodiversità e degli ecosistemi, che ha fatto ingresso quale principio fondamentale del nostro ordinamento a seguito delle modifiche degli articoli 9 e 41 della Costituzione;

    preme ai firmatari sottolineare gli articoli 9 e 41 della Costituzione – come derivanti dall'entrata in vigore della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente» – e, in particolare:

     il valore primario costituzionalmente protetto riconosciuto all'ambiente, alla cui tutela è chiamata la Repubblica ai sensi del nuovo articolo 9, comma terzo, della Costituzione;

     la tutela della salute e dell'ambiente, che costituiscono i nuovi limiti imposti all'iniziativa economica privata, il quale non può svolgersi in modo da recarvi danno ai sensi del nuovo secondo comma dell'articolo 41;

     il nuovo comma terzo dell'articolo 9 della Costituzione, il quale impone, altresì, che la tutela dell'ambiente, unitamente alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, si dispieghi «anche nell'interesse delle future generazioni», con ciò determinando l'introduzione nella nostra Costituzione del principio dello sviluppo sostenibile;

     il nuovo comma terzo dell'articolo 41 della Costituzione, il quale inserisce i fini ambientali tra quelli ai quali l'attività economica pubblica e privata deve essere coordinata e indirizzata per il tramite dei programmi e dei controlli opportuni che la legge è chiamata a determinare;

    le procedure di infrazione delle quali l'articolo 9-bis agevolerebbe la chiusura si riferiscono, rispettivamente, alla mancata adozione, da parte delle competenti Autorità italiane, delle misure necessarie a ridurre l'impatto ambientale dello stabilimento ILVA di Taranto, in violazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (cosiddetta direttiva IED) e alla disciplina europea sulla qualità dell'aria, con particolare riguardo al superamento di alcuni valori limite, come indicati nella direttiva 2008/50/CE, presso le aree dove sono ubicati stabilimenti di interesse strategico nazionale, tra cui il territorio del comune di Taranto;

    tuttavia, l'emendamento del Governo si spinge ben oltre, rispetto alle infrazioni di cui al provvedimento in titolo, rispetto all'articolo 9-bis stesso, per come rubricato, nonché rispetto alla predetta Nota;

    la ratio delle disposizioni dell'articolo 9-bis si fonda sull'asserita esigenza di «garantire la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente e della salute di cittadini e lavoratori», nonché «di coordinare la disciplina relativa all'autorizzazione integrata ambientale e quella contenuta nel Testo Unico degli Enti Locali relativamente alle ordinanze contingibili ed urgenti, evitando sovrapposizioni di competenze e di valutazione»;

    nonostante le dichiarate finalità di garantire il bilanciamento degli interessi coinvolti, considerando la giurisprudenza costituzionale formatasi negli ultimi anni (cfr. sent. 85/2013 e 58/2018), l'impostazione su cui poggia il decreto prevede l'assoluta supremazia del diritto alla continuità produttiva, a totale detrimento dei diritti costituzionalmente garantiti di salute e salubrità ambientale – tanto emerge dalle disposizioni dell'articolo 9-bis;

    segnatamente, il comma 1 aggiorna la disciplina relativa alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione nel sito ILVA di Taranto, con particolare riferimento ai criteri di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione, prevedendo che il commissario possa procedere alla loro realizzazione avvalendosi non solo degli organismi in house dello Stato ma anche del gestore dello stabilimento al fine di velocizzarne l'attuazione. Al medesimo gestore è peraltro consentito presentare ulteriori progetti di decarbonizzazione, sottoposti alla valutazione ed approvazione da parte dell'organo commissariale. In altri termini, la complessa procedura di decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico di Taranto, che richiede un'attenta verifica dei target intermedi e finali nell'ambito di una programmazione coerente ed unitaria, diventa appannaggio del soggetto gestore dell'impianto nell'ambito di una interlocuzione con l'organo commissariale;

    che il provvedimento in esame non sia affatto idoneo a «bilanciare» gli interessi economici dell'impresa con i diritti alla salute ed all'ambiente emerge anche dalle modifiche apportate all'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

    il comma 2 del provvedimento in esame novella la citata disposizione consentendo al commissario straordinario di proseguire l'attività anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca sia divenuto definitivo;

    si prevede inoltre che, in caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, il sequestro preventivo non impedisca il trasferimento dei beni in sequestro, qualora, inter alia, siano in corso di attuazione ovvero siano state attuate le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del predetto comma 1-bis.1;

    a tale riguardo, giova rilevare che in base al citato comma 1-bis.1 anche in caso di sequestro dello stabilimento di interesse nazionale, il giudice dispone comunque la prosecuzione dell'attività «se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi», in altri termini, in questi casi si può persino prescindere dal bilanciamento degli interessi essendo sufficiente per l'impresa l'aver adottato misure con le quale si ritenga anche solo «realizzabile» tale bilanciamento;

    di fatto, l'unica eccezione che legittima la cessazione dell'attività riguarda l'ipotesi in cui si accerti che nessuna prescrizione potrebbe evitare «un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione ». Si tratta quindi di ipotesi verificabili solo ex post dopo che i danni si sono già prodotti;

    quanto sopra, appare, in primis, palesemente in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione dal quale si evince chiaramente che le esigenze economiche e produttive non possono mai prevalere sul diritto alla salute;

    la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 58 del 23 marzo 2018, con riferimento al cosiddetto decreto Ilva del 2015, ha evidenziato che «il legislatore ha finito col privilegiare in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (articoli 2 e 32 della Costituzione), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (articoli 4 e 35 della Costituzione)». Aggiungendo che «il sacrificio di tali fondamentali valori tutelati dalla Costituzione porta a ritenere che la normativa impugnata non rispetti i limiti che la Costituzione impone all'attività d'impresa la quale, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l'attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona.»;

    sull'effettività della tutela si è pronunciata a più riprese la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, da ultimo con la nota sentenza del 5 maggio 2022, relativa all'inquinamento causato dall'attività industriale del sito «ex-ILVA» di Taranto, condannando nuovamente lo Stato italiano per violazione degli articoli 8 (diritto alla vita privata) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione. La Corte, in particolare, ha dichiarato che le autorità nazionali hanno omesso di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la protezione effettiva del diritto degli interessati al rispetto della loro vita privata e che l'ordinamento interno non offre rimedi effettivi per l'attivazione di misure efficaci per la bonifica dell'area;

    in questo quadro, palesemente inidoneo a garantire la tutela di beni primari costituzionali quali, appunto, salute ed ambiente, si inseriscono le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 5, del decreto in esame, del tutto avulse dalla finalità sottesa al provvedimento ovvero quella di «agevolare» la chiusura delle infrazioni comunitarie, che estende l'ambito di applicazione dell'articolo 7 del cosiddetto decreto Ilva (decreto-legge n. 2 del 2023), recante il cosiddetto Scudo penale – dunque una presunzione assoluta di diligenza a favore delle condotte attuative dei provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva – alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di ILVA S.p.a.;

    il comma 6 dell'articolo in parola, infine, in evidente contraddizione con il dichiarato intento di assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di fatto ridimensiona, fino ad annullarli, i poteri di intervento delle autorità preposte alla tutela dell'ambiente e della salute, consentendo l'adozione di ordinanze sindacali esclusivamente qualora ricorrano situazioni di pericolo ulteriori rispetto a quelle «ordinariamente» collegate allo svolgimento dell'attività produttiva in conformità all'autorizzazione integrata ambientale, anche in caso di riesame e di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

    per effetto della citata disposizione si limita fortemente l'ambito di intervento del sindaco della città di Taranto, massima autorità sanitaria sul territorio, laddove dovessero verificarsi situazioni di pericolo di natura ambientale e sanitaria che, in ragione della mera conformità all'AIA, non sia possibile collocare nello spettro degli eventi «extra ordinari» idonei a legittimare l'esercizio del potere di ordinanza;

    si aggiunga che, in merito al diritto alla salute, non viene inserito alcun riferimento alla valutazione preventiva di impatto sanitario, disciplinata dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 104 del 2017, che, in base alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 983 dell'11 febbraio 2019, è comunque necessaria quando le concrete evidenze istruttorie dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica, né è dato riscontrare alcun riferimento alle misure volte a porre rimedio alle problematiche ambientali oggetto delle procedure di infrazione richiamate dall'articolo 9-bis;

    per tutte le succitate ragioni,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 1322.
N. 2. L'Abbate, Donno, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Pavanelli, Todde, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi, Penza, Auriemma, Scutellà, Scerra, Bruno, Francesco Silvestri.

A.C. 1322 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1322 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Modifiche al testo unico bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA)

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 74, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

   «3-bis. Quando è disposta la sospensione di cui al comma 1, la Banca d'Italia effettua la valutazione di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, entro il termine ivi indicato, che decorre da quando la sospensione diventa efficace.»;

   b) all'articolo 96-bis, comma 1-bis:

    1) alla lettera a), dopo le parole: «96-bis.2, rimborsi» sono inserite le seguenti: «in caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 01, o»;

    2) alla lettera c), le parole: «se il costo dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi» sono sostituite dalle seguenti: «se, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), n. 2)»;

   c) all'articolo 96-bis.1:

    1) al comma 1, dopo le parole: «banca in liquidazione coatta amministrativa» sono inserite le seguenti: «o verso la quale è stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01»;

    2) al comma 5, lettera c), le parole: «compensazione di eventuali debiti» sono sostituite dalle seguenti: «compensazione dell'ammontare complessivo del deposito con eventuali debiti» e dopo le parole: «si producono gli effetti del provvedimento» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, o di quello»;

   d) all'articolo 96-bis.2:

    1) al comma 1 è premesso il seguente:

   «01. Quando una banca si rende inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi per cause direttamente connesse con la sua situazione finanziaria, la Banca d'Italia verifica se la banca è al momento in grado di rimborsare i propri depositi o se ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilità ai depositi stessi. Ove entrambe queste condizioni non risultino verificate, la Banca d'Italia lo dichiara con provvedimento adottato entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui accerta l'inadempimento. Il provvedimento è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale e i suoi effetti decorrono dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel provvedimento stesso. Il provvedimento non è adottato se la Banca d'Italia ha già adottato la proposta di cui all'articolo 80, comma 1.»;

    2) al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 83, comma 1», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, ovvero del provvedimento di cui al comma 01»;

    3) al comma 4, dopo le parole: «gli effetti del provvedimento» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 01 o di quello»;

    4) al comma 5, le parole: «rimborsi effettuati, beneficiando della preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi effettuati. Quando la banca è in liquidazione coatta amministrativa, il credito dei sistemi di garanzia beneficia della preferenza».

Articolo 2.
(Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075)

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla tariffa allegata al medesimo decreto, parte prima, all'articolo 1, nota II-bis), comma 1, lettera a), le parole: «se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano» sono sostituite dalle seguenti: «se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10,95 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 3.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Procedura di infrazione 2021/2170)

  1. All'articolo 33 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. La Consob può trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, nonché relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, così come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. La trasmissione dei dati personali è effettuata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.».

Articolo 4.
(Disposizioni per il completo adeguamento alla direttiva 2013/48/UE, sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale – Procedura di infrazione n. 2021/2075)

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'arresto o del fermo è informata altra persona idonea maggiorenne.».

Articolo 5.
(Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl)

  1. All'articolo 18, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, dopo la parola: «vecchiaia,» è inserita la seguente: «anticipata,».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3,024 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,097 milioni di euro per l'anno 2024, in 3,286 milioni di euro per l'anno 2025, in 3,574 milioni di euro per l'anno 2026, in 4,097 milioni di euro per l'anno 2027, in 4,773 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,258 milioni di euro per l'anno 2029, in 5,624 milioni di euro per l'anno 2030, in 5,694 milioni di euro per l'anno 2031 e in 5,765 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 26. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 525 è sostituito dal seguente:

   «525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.».

Articolo 7.
(Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

  1. Al fine di assicurare l'individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie a individuare le aree prioritarie di cui al medesimo comma 1.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 8.
(Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

  1. Al fine di assicurare l'adozione di interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione del radon indoor e per una efficace compatibilità delle misure di efficientamento energetico con i programmi di qualità dell'aria negli ambienti chiusi e con gli interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione di radon indoor, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a finanziare l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon indoor in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi.
  2. Il Fondo è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dell'individuazione delle aree prioritarie, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 101 del 2020, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 9.
(Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)

  1. Al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi.
   1-ter. L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5.
   1-quater. Il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f).
   1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142.»;

   b) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

   «9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.».

Articolo 10.
(Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno.
  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto del presente articolo.
  4. Chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000.
  5. Al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole di cui al comma 1, nonché di creare filiere di valorizzazione del materiale vegetale naturale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incentivare l'attività di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale per fini energetici nel rispetto dell'allegato X del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti.
  6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le autorità competenti possono promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, per le finalità previste dal comma 5, nei quali possono essere individuati anche criteri e prassi relativi ai pertinenti utilizzi del materiale vegetale naturale.
  7. Le attività e gli utilizzi di cui ai commi 5 e 6 sono presi in considerazione nella previsione delle misure nazionali e regionali di incentivazione e di finanziamento in materia di qualità dell'aria e di sviluppo rurale. I provvedimenti relativi al Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2022, e al Piano Strategico nazionale della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027 assicurano una priorità al finanziamento di tali attività.
  8. La disposizione del comma 1 si applica per la prima volta al periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023.
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11.
(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

  1. Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 485, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto, ad eccezione delle parole: «a far data dall'anno scolastico 2023-2024».
  2. Al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 569, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera c), del presente decreto, ad eccezione delle parole: «a far data dall'anno scolastico 2023-2024».
  3. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 785.361 euro per l'anno 2023, 948.193 euro per l'anno 2024, 1.144.694 euro per l'anno 2025 e 1.341.196 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 12.
(Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

  1. Al fine di garantire gli attuali standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, le dotazioni organiche delle qualifiche di vigile del fuoco e di operatore sono incrementate rispettivamente di 350 e di 200 unità. Conseguentemente, la dotazione organica di cui alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è rideterminata secondo i suddetti incrementi.
  2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1, è autorizzata, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, l'assunzione straordinaria di un corrispondente numero di unità del predetto Corpo, a decorrere dal 1° ottobre 2023. Le medesime assunzioni avvengono mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per le assunzioni nella qualifica di operatore, le modalità di svolgimento della selezione sono stabilite con apposito bando per accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le funzioni proprie della qualifica di operatore di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 217 del 2005.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 5.367.150 per l'anno 2023, di euro 22.682.796 per l'anno 2024, di euro 23.994.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 24.264.310 per l'anno 2027, di euro 24.719.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 24.918.421 per l'anno 2031 e di euro 25.512.928 annui a decorrere dall'anno 2032.
  4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 703.630 per l'anno 2023 e di euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
  5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3 e 4 pari complessivamente ad euro 6.070.780 per l'anno 2023, a euro 23.232.796 per l'anno 2024, a euro 24.544.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 24.814.310 per l'anno 2027, a euro 25.269.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 25.468.421 per l'anno 2031 e a euro 26.062.928 a decorrere dall'anno 2032 si provvede ai sensi dell'articolo 26.
  6. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa pari a euro 10.600.000 a decorrere dall'anno 2023.
  7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  8. Le assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativa alla annualità 2023, avvengono, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria dei concorsi pubblici banditi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, per il rimanente 30 per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 13.
(Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

  1. Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale.»;

   b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

   «Art. 12-bis (Disposizioni per il personale volontario). – 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.
   2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.».

  2. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola «fuoco» sono aggiunte le seguenti: «iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
  3. Sono fatti salvi l'elenco del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006 e la graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini, rispettivamente, delle quote di riserva dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonché delle eventuali assunzioni in deroga previste dalla vigente normativa.
  4. In relazione alle assunzioni effettuate attingendo alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2 si applicano al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 e comunque entro il 30 ottobre 2024. Per assicurare la continuità dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino all'inizio del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale assunto nel ruolo di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 12, nominato allievo vigile del fuoco, continua a svolgere le funzioni relative alle capacità professionali acquisite come volontario. Tale periodo viene computato ai fini dell'applicazione pratica prevista dal medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 217 del 2005.
  6. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco e nella graduatoria di cui al comma 3, permane nei medesimi se iscritto nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2023.

Articolo 14.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 485:

    1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024 e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;

    2) al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

    3) il comma 4 è abrogato;

    4) al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono soppresse;

   b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;

   c) all'articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.».

  2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024 e confermati in ruolo, pari a euro 17.305.441 per l'anno 2024, euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026 e a quelli di cui al comma 1, lettera c), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023-24, pari a euro 1.518.396 per il 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 15.
(Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – Caso ARES (2021) 5623843)

  1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 16.
(Designazione dell'Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001)

  1. Alle formalità previste dall'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, provvede il Ministero della giustizia. A tal fine, il Ministero della giustizia, verificata l'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, vi appone la formula esecutiva.

Articolo 17.
(Adeguamento al regolamento UE 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno)

  1. Gli attestati rilasciati ai cittadini dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, muniti dei requisiti di sicurezza previsti dal regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, sono carte valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559.
  2. Gli attestati di cui al comma 1 sono prodotti e forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS S.p.A.), secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2, paragrafo 1, lettera b), e 6 del regolamento (UE) 2019/1157.
  3. Con apposita convenzione tra il Ministero dell'interno e l'IPZS S.p.A. sono definite le caratteristiche tecniche e grafiche degli attestati di cui al comma 1, i costi di produzione e di distribuzione ai comuni e le relative modalità.
  4. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano l'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonché i diritti fissi e di segreteria che restano di spettanza del comune.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 120.000 per l'anno 2023 e a euro 200.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 18.
(Disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza)

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, allo straniero in possesso del passaporto o di un documento di viaggio equipollente in corso di validità, nonché del visto d'ingresso o dell'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2018, o di un permesso di soggiorno, ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio, del 13 giugno 2002, anch'essi in corso di validità.»;

    2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. L'ingresso in Italia può avvenire, salvi i casi di forza maggiore e i casi di eccezione previsti dal regolamento (UE) 2016/399, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
   1-ter. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.
   1-quater. L'autorità di frontiera assicura la registrazione, nel sistema di ingressi/uscite (entry-exit system-EES) di cui al regolamento (UE) 2017/2226, dei dati richiesti ai fini del controllo e provvede, in caso di ingresso sul territorio nazionale, ad informare il cittadino straniero della durata massima del soggiorno autorizzato. L'informazione di cui al primo periodo può essere resa anche attraverso attrezzature installate ai valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità italiane in corso di validità, il personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad apporre sul passaporto un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di uscita.
   1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4) e 26) del regolamento (UE) 2017/2226, con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, sono:

   a) determinate le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione;

   b) designate le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

   c) disciplinate le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226.»;

    3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. L'autorizzazione ai viaggi di cui al comma 1 è richiesta dai cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, secondo le modalità previste dagli articoli 15, 17 e 18 del medesimo regolamento. L'autorizzazione è rilasciata, rifiutata, annullata o revocata dall'Unità nazionale ETIAS (European travel information ad authorisation system) in attuazione del Capo VI, del medesimo regolamento (UE) 2018/1240. Avverso le decisioni adottate dall'Unità nazionale ETIAS la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
   2-ter. Per l'adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 4), 21) e 22), del regolamento (UE) 2018/1240, con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia sono:

   a) determinate le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione;

   b) designate le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

   c) disciplinate le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (European travel information ad authorisation system-ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240.»;

   b) all'articolo 5, al comma 8-bis, dopo le parole: «contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso» sono inserite le seguenti: «la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi» e dopo le parole: «al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso,» sono inserite le seguenti: «di un'autorizzazione ai viaggi»;

   c) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: «i requisiti richiesti» sono inserite le seguenti: «dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e»;

   d) all'articolo 13:

    1) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «legge 28 maggio 2007, n. 68» sono inserite le seguenti: «ovvero quando l'autorizzazione ai viaggi è stata annullata o revocata ovvero se lo straniero è un soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 19 del regolamento (UE) 2017/2226, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017,»;

    2) al comma 2-ter, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In tali casi, lo straniero può essere destinatario di un divieto di reingresso nel territorio dello Stato e si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e 14-bis. Il divieto di cui al presente comma decorre dalla data di uscita dal territorio nazionale e opera per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.»;

    3) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

   «2-quater. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste in uscita dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-ter.
   2-quinquies. L'autorità di frontiera, all'atto della registrazione in uscita dello straniero, informa l'interessato che il divieto di cui al comma 2-ter è disposto dal questore del luogo in cui ha sede l'ufficio di frontiera, entro centoventi giorni, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. L'autorità di frontiera informa altresì lo straniero che, nel caso in cui, in occasione del controllo in uscita, non sia dichiarato un domicilio diverso, le comunicazioni relative all'adozione del provvedimento di divieto saranno notificate, anche con ricorso a modalità telematiche, all'indirizzo fornito in occasione della compilazione del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di richiesta del visto ovvero alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza ovvero, qualora assenti, del Paese limitrofo. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7. L'autorità di frontiera comunica allo straniero che entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del rintraccio in frontiera potrà far pervenire al questore, anche a mezzo del servizio postale o per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, le proprie osservazioni o deduzioni.
   2-sexies. Contro il provvedimento di cui al comma 2-ter è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il questore che ha adottato il provvedimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio.»;

    4) al comma 14-bis, dopo le parole «divieto di cui al comma 13» sono inserite le seguenti «, anche nel caso di espulsione disposta dal giudice,».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;

   b) all'articolo 8, al comma 1, il secondo periodo è abrogato.

  3. L'accesso all'archivio comune di dati di identità (CIR - Common Identity Repository), istituito dall'articolo 17, dei regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, è consentito, in conformità alle disposizioni previste dai citati regolamenti, alle autorità di polizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
  4. I decreti di cui al comma 1, lettera a), punti 2), capoverso 1-quinquies, e 3), capoverso 2-ter, sono emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, nonché alle lettere c) e d), numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea.

Articolo 19.
(Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 185 è sostituito dal seguente:

   «185. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i princìpi di riordino del settore contenuti nella legge 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali.»;

   b) il comma 187 è abrogato.

Articolo 20.
(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti. Caso Ares (2019) 3110724)

  1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis;»;

   b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. 1. Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa unionale e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare due anni.
   2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando è pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-bis del codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore è residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE.
   3. Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, all'autorità individuata a norma dell'articolo 5 e al comune di residenza dell'interessato.»;

   c) all'articolo 4, primo comma:

    1) le parole: «dal precedente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3»;

    2) le parole: «35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200» sono sostituite dalle seguenti: «34 del decreto legislativo 3 aprile 2011, n. 71, ferma restando l'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis»;

   d) all'articolo 12, secondo comma, dopo le parole: «obblighi alimentari» sono inserite le seguenti: «, di mantenimento, di assegno divorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile», e dopo le parole: «discendenti di età minore ovvero» sono inserite le seguenti: «portatori di handicap grave o».

Articolo 21.
(Modifica all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di regime di interrompibilità elettrica. Caso SA.50274 (2018/EO)

  1. All'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 18 è sostituito dal seguente:

   «18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili, da assegnare con procedure di gara a ribasso, sulla base dei criteri tecnici definiti dalla società Terna S.p.A. coerenti alle esigenze di immediatezza del servizio e nel rispetto dei principi di neutralità tecnologica, cui partecipano utenti finali e accumuli.».

   b) il comma 19 è abrogato.

  2. La società Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, può implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea, del 24 novembre 2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 5 agosto 2022.

Articolo 22.
(Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER)

  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4-bis è abrogato.

Articolo 23.
(Adattamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso)

  1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ovunque ricorrano negli articoli da 1 a 24:

    1) le parole «regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso«sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)»;

    2) le parole: «regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione)»;

    3) il numero: «III-bis» è sostituito dal seguente: «IV»;

   b) all'articolo 2, comma 1:

    1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   «e) per “prodotti a duplice uso listati” s'intendono i prodotti, elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso;»;

    2) alla lettera f), dopo la parola: «prodotti» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento duplice uso»;

    3) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

   «n) per “operatore” s'intende l'esportatore, l'importatore, l'intermediario o il prestatore di assistenza tecnica;»”;

   c) all'articolo 3, comma 2, il numero: «8» è sostituito dal seguente: «9»;

   d) all'articolo 4:

    1) al comma 1, le parole: «Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'Unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185»;

    2) al comma 2, le parole: «uso e» sono sostituite dalle seguenti: «uso listati e»;

    3) al comma 2-bis è aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime attività, l'Autorità competente può altresì avvalersi del personale distaccato di cui all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185.»;

   e) all'articolo 5:

    1) al comma 1, le parole: «per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito» sono sostituite dalle seguenti: «per le autorizzazioni in materia»;

    2) al comma 2, la parola: «individuali» è soppressa;

    3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Il Comitato, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorità competente, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto.»;

    4) al comma 3, le parole: «dello sviluppo economico» e «dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «delle imprese e del made in Italy» e «della cultura»;

    5) al comma 5, dopo le parole: «si svolgono», sono inserite le seguenti: «con modalità telematiche o»;

   f) all'articolo 7:

    1) al comma 1, le parole da: «a duplice uso,» fino a «cooperazione internazionale,» sono sostituite dalle seguenti: «a duplice uso listati, di prodotti a duplice uso non listati, di merci soggette al regolamento antitortura o di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali è vietato, a norma dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'operazione e ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità competente,»;

    2) al comma 2, primo periodo, le parole: «all'Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «alle altre amministrazioni di cui al comma 1»;

   g) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Le autorizzazioni concernenti prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono rilasciate dall'Autorità competente nella forma di autorizzazioni specifiche individuali, salva diversa previsione dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.»;

   h) all'articolo 9:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. L'Autorità competente può subordinare al rilascio di un'autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, la prestazione di servizi di intermediazione o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti ovvero l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso, qualora abbia acquisito elementi informativi su una specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del regolamento duplice uso, nonché di quanto disposto dal presente decreto. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere vietata o subordinata ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento duplice uso.»;

    2) al comma 2, le parole: «al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,» sono soppresse;

    3) al comma 3, le parole da: «a questi collegati» fino a: internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti, possono essere subordinate al rilascio di un'autorizzazione, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del regolamento duplice uso, anche su richiesta specifica»;

    4) al comma 5, secondo periodo, le parole da: «è da assoggettare»” fino a «all'intermediario» sono sostituite dalle seguenti: «o di assistenza tecnica è da assoggettare ad autorizzazione per motivi di non proliferazione, l'Autorità competente comunica tempestivamente tale decisione all'operatore»;

    5) al comma 6, le parole da: «all'esportatore» a «esportazione o» sono sostituite dalle seguenti: «all'operatore la subordinazione ad autorizzazione dell'operazione di esportazione, di fornitura di assistenza tecnica o della prestazione di servizi di»”;

    6) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Fermo quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2 e 8, paragrafo 2 del regolamento duplice uso, quando sussistono motivi per sospettare che prodotti a duplice uso non listati o prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento duplice uso, gli operatori interessati alla esportazione dei prodotti medesimi, ovvero alla fornitura di assistenza tecnica o alla prestazione di servizi di intermediazione collegate ai prodotti stessi, ne informano senza indugio l'Autorità competente.»;

    7) al comma 8, le parole da: «dell'esportatore» fino a «internazionale,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7, comunica la stessa», e le parole: «l'esportatore o l'intermediario interessati devono presentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore presenta»;

   i) all'articolo 10:

    1) il comma 1, è sostituito dal seguente:

   «L'autorizzazione specifica individuale è rilasciata, previo parere del Comitato consultivo, ad un singolo operatore e per uno specifico utilizzatore finale, in relazione a uno o più beni fisici o intangibili o ad una o più operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica. La durata dell'autorizzazione non è superiore a quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorità competente può accordare una o più proroghe.»;

    2) al comma 2, le parole: «dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'operatore»;

    3) al comma 3, lettera d), le parole: «uso e per i prodotti a duplice uso non listati» sono soppresse;

    4) al comma 4, la parola: «, timbrata» è soppressa;

   l) all'articolo 11:

    1) al comma 1, le parole: «analoghe autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzazioni individuali» e il secondo periodo è soppresso. ;

    2) al comma 2, le parole da: «tre anni» a «una volta» sono sostituite dalle seguenti: «quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorità competente può accordare una o più proroghe.»;

    3) al comma 5, lettera c), le parole: «uso o» sono sostituite dalle seguenti: «uso listati o»;

   m) all'articolo 12, comma 1, le parole: «, dei prodotti a duplice uso non» sono soppresse;

   n) all'articolo 13:

    1) al comma 1, le parole: «e di prodotti a duplice uso non» sono soppresse e le parole: «allegato III c» e «allegato II octies» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «allegato III, sezione C,» e «allegato II, sezione I,»;

    2) al comma 2, dopo le parole: «a duplice uso» è inserita la seguente: «listati»;

    3) al comma 5, le parole: «dei commi 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 4»;

   o) all'articolo 14:

    1) al comma 1 le parole: «alle lettere c) e d) dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 15, paragrafo 1, lettere c) e d),»,

    2) al comma 3, le parole: «dell'originale» sono soppresse;

   p) all'articolo 15, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Per la cessione di materiali o informazioni classificati inclusi in prodotti a duplice uso da trasferire all'interno dell'Unione europea anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'operatore presenta domanda di autorizzazione al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per il tramite dell'Autorità competente, la quale comunica l'esito e le prescrizioni imposte a tutela dei materiali o delle informazioni classificati ai richiedenti e, quando necessario, agli Stati o alle organizzazioni internazionali di destinazione, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 6, del presente decreto.»;

   q) all'articolo 16, comma 3, le parole: «nella parte 2 dell'Allegato II-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato II, sezione A, parte 2,»;

   r) all'articolo 17:

    1) al comma 1 le parole: «dell'esportatore, dell'intermediario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esportatore, dell'importatore, dell'intermediario»

    2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dall'Autorità competente,» è inserita la seguente: «anche»;

    3) al comma 4, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, dopo la parola: «esportati,» è aggiunta la seguente: «importati,»;

   s) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

   «Art. 18 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso). – 1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero presta servizi di intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.
   2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1 in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.
   3. L'operatore che nei casi previsti dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, omette di informare l'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000. La medesima pena si applica in caso di violazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 9, comma 7.
   4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000 l'operatore che:

   a) omette di comunicare all'Autorità competente l'intervenuta variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi della variazione;

   b) viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed esibizione della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi resi, di cui all'articolo 27 del regolamento duplice uso;

   c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 12, comma 4, e 13, comma 5.»;

   t) all'articolo 19:

    1) al comma 1, alinea, le parole: «da due a sei anni o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei anni e»;

    2) al comma 1, lettera a) le parole da: «4-bis» a «4-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «5, 6, 7, 8 e 9»;

    3) al comma 1, lettera b) il numero: «4-bis» è sostituito dal seguente: «5»;

    4) al comma 1, lettera c) le parole: «6-bis e 7-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «13 e 18»;

    5) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.»;

    6) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

   «4. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e d), è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:

   a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;

   b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;

   c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2;

   d) viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 12, comma 4.

   5. Alla stessa sanzione di cui al comma 4 soggiace l'esportatore che non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea negli archivi della propria sede legale per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo e di esibizione della stessa su richiesta dell'Autorità competente.»;

   u) all'articolo 20:

    1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. È punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive:

   a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;

   b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali;

   c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti.

   2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.»

    2) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1,» e le parole: da uno a quattro anni o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni e»;

    3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:

   a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;

   b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;

   c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2.»;

   v) all'articolo 21:

    1) al comma 1, le parole «da due a sei anni o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei anni e»;

    2) al comma 2, le parole «da uno a quattro anni o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni e»;

   z) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

   «Art. 21-bis (Confisca obbligatoria).–1. Fermo quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1) e 2) del codice penale, nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, o 20, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.»;

   aa) sono abrogati gli articoli 10, comma 8, 11, comma 8, 12, comma 6, 19, comma 3, e 20, comma 4.

   bb) nelle premesse:

    1) dopo le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che procede alla rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 ed istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso» sono inserite le seguenti: «Visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)»;

    2) dopo le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti» sono inserite le seguenti: «Visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione)».

Articolo 24.
(Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada)

  1. All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. È ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea.»;

   c) al comma 4, lettera a), dopo le parole: «ed i veicoli destinati al trasporto di cose» sono inserite le seguenti: «per conto proprio»;

   d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Per i veicoli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione è rilasciata sulla base della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481.»;

   e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno, può stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonché le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3.».

  2. L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui all'articolo 84, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è consentita a condizione che:

   a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

   b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;

   c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

  3. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 2, è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

   a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;

   b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

  4. I documenti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro.
  5. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscrive il numero della targa di immatricolazione di un veicolo locato utilizzato da un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi, stabilita in Italia, nel registro elettronico nazionale in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
  6. Ai fini di cui all'articolo 3-bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile è individuata quale punto di contatto nazionale.
  7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 25.
(Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI.)

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.»;

   b) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve»;

   c) all'articolo 9, il comma 1 è sostituto dal seguente:

   «1. Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'Autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresì all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.».

Articolo 26.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno 2027, a euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro 5.694.000 per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032 si provvede:

   a) quanto a euro 5.042.028 per l'anno 2023 ed euro 12.402.849 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione “Soccorso civile”;

   b) quanto a 120.000 euro per l'anno 2023 e a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

   c) quanto a euro 44.874.000 per l'anno 2023, a euro 44.997.000 per l'anno 2024, a euro 68.345.716 per l'anno 2025, a euro 70.817.750 per l'anno 2026, a euro 71.610.285 per l'anno 2027, a euro 72.741.815 per l'anno 2028, a euro 73.226.815 per l'anno 2029, a 73.592.815 per l'anno 2030, a euro 73.861.396 per l'anno 2031 e a euro 64.526.903 annui a decorrere dall'anno 2032 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

   d) quanto a euro 3.332.509 per l'anno 2023, a euro 33.638.768 per l'anno 2024 e a euro 21.286.620 per l'anno 2025 mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 27.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1322 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    alla lettera b), numero 2), le parole: «n. 2)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)»;

    alla lettera c), numero 1), le parole: «banca in liquidazione coatta amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dalla Sezione III» e le parole: «o verso la quale» sono sostituite dalle seguenti: «, o della banca per la quale»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”»:

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Modifica al decreto-legge n. 73 del 2021».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

  «Art. 1-bis. – (Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i princìpi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023) – 1. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con i princìpi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20, o della legge 22 aprile 2021, n. 53, non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto articolo 63. Nel medesimo periodo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
  2. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

   a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;

   b) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

   c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;

   d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;

   e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.

  3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
  4. In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso.
  5. L'eventuale adesione di cui al comma 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto».

  All'articolo 2:

   al comma 1, le parole: «Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla tariffa allegata al medesimo decreto, parte prima, all'articolo 1,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla».

  All'articolo 3:

   alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

  «Art. 3-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Procedura di infrazione n. 2023/2015) – 1. Al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera ee) è inserita la seguente:

    “ee-bis) ‘ritiro’: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura”;

   b) all'articolo 18, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

  “6-bis. Nei casi di avvio della procedura ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/882 da parte dell'autorità di un altro Stato membro, il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le sue obiezioni”;

   c) all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

  “4-bis. Le autorità di vigilanza di cui al presente decreto comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione medesima di redigere la relazione di cui all'articolo 33 della direttiva (UE) 2019/882”».

  All'articolo 4:

   al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto».

  All'articolo 5:

   al comma 1, le parole: «dopo la parola: “vecchiaia,” è inserita la seguente: “anticipata,”» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola: “superstiti” sono inserite le seguenti: “o alla pensione anticipata”».

  All'articolo 6:

   al comma 1, capoverso 525, le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge» e le parole: «che possano» sono sostituite dalle seguenti: «che possa».

  All'articolo 7:

   al comma 2, la parola: «adottato» è soppressa e alle parole: «entro centoventi giorni» sono premesse le seguenti: «da adottare».

  All'articolo 8:

   al comma 1, la parola: «indoor», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «in ambienti chiusi», dopo le parole: «finalizzato a finanziare» sono inserite le seguenti: «la progettazione e» e dopo le parole: «prevenzione della concentrazione di radon indoor» sono inserite le seguenti: «, in particolare mediante attività di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante,»;

   al comma 2, le parole: «Il Fondo è assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate» e la parola: «provincie» è sostituita dalla seguente: «province»;

   al comma 3, dopo le parole: «al 2031» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   alla rubrica, la parola: «indoor», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «in ambienti chiusi».

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

  «Art. 8-bis. – (Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione n. 2015/2163) –1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2015/2163, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

  All'articolo 9:

   al comma 1:

    all'alinea, la parola: «nuovo» è soppressa;

    alla lettera a), capoverso 1-bis, le parole: «circolazione stradale,» sono sostituite dalle seguenti: «circolazione stradale e».

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

  «Art. 9-bis. – (Disposizioni in materia di misure e di attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299) – 1. Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “In caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) del predetto comma 1-octies dell'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, si tiene conto delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al primo periodo del presente comma”;

   b) all'articolo 3, comma 1:

    1) al decimo periodo, le parole: “con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può a tal fine avvalersi del gestore dello stabilimento ovvero di organismi in house dello Stato”;

    2) il dodicesimo periodo è sostituito dai seguenti: “I criteri e le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuati con il decreto di cui al decimo periodo, che contiene altresì l'indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti. È fatta salva la facoltà per il gestore dello stabilimento di presentare progetti di decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal decimo periodo, da attuare con oneri a proprio carico, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e sottoposti alla valutazione e approvazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i criteri e le modalità indicati nel decreto di cui al medesimo decimo periodo”.

  2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1-sexies sono aggiunti i seguenti:

   “1-septies. Nei casi previsti dal comma 1-bis.1, qualora la prosecuzione dell'attività sia stata autorizzata dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, l'amministratore giudiziario, ovvero il commissario straordinario nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è autorizzato a proseguire l'attività anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1. In questo caso, il giudice competente è il giudice dell'esecuzione.
   1-octies. In caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale ovvero di altre previsioni di legge che a detto articolo rinviano, non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in attuazione del programma di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, se essi sono costituiti da stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, purché ricorrano le seguenti condizioni:

    a) l'ammissione all'amministrazione straordinaria è intervenuta dopo il verificarsi dei reati che hanno dato luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro;

    b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività;

    c) sono in corso di attuazione o sono state attuate le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del comma 1-bis.1, ovvero le misure indicate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai fini del bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e beni giuridici lesi dagli illeciti oggetto del giudizio penale, ovvero le prescrizioni dettate da provvedimenti amministrativi che autorizzino la prosecuzione dell'attività dettando misure dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale;

    d) il soggetto al quale i beni sono trasferiti non risulta controllato, controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né altrimenti riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero all'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito;

    e) la congruità del prezzo è attestata mediante apposita perizia giurata, ivi compresa quella utilizzata ai fini della determinazione del valore del bene ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, tenendo comunque conto delle valutazioni fatte nell'ambito delle procedure competitive per la cessione a terzi dei complessi aziendali.

   Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di confisca nei casi previsti dal comma 1-septies.
   1-novies. Nei casi di cui al comma 1-octies, il corrispettivo della cessione è depositato dagli organi dell'amministrazione straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di utilizzo per finalità diverse dall'acquisto di titoli di Stato, fino alla conclusione del procedimento penale, salvo il caso in cui il sequestro sia revocato. Dal momento del deposito del corrispettivo presso la Cassa delle ammende, gli effetti del sequestro sui beni cessano definitivamente, salvo quanto previsto, ai fini della loro utilizzazione, dal quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui il giudice disponga la confisca, essa ha ad oggetto esclusivamente le somme depositate ai sensi del primo periodo, che sono acquisite al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di revoca del sequestro o di mancata adozione del provvedimento di confisca, le somme sono immediatamente restituite ai commissari straordinari e dagli stessi utilizzabili per le finalità di cui al capo VI del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Al fine di poter utilizzare il bene, dopo che la confisca è divenuta definitiva, l'acquirente e i successivi aventi causa devono rispettare le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 del presente articolo ovvero le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1, salvo che il giudice dell'esecuzione accerti, su istanza dell'interessato, la cessazione dei rischi conseguenti alla libera disponibilità del bene medesimo. Qualora la cessione avvenga nei casi previsti dal comma 1-octies, ultimo periodo, la confisca dei beni perde efficacia e si trasferisce sul corrispettivo versato ai sensi del primo periodo del presente comma, ferma l'applicazione del quinto periodo.
   1-decies. Per le finalità di cui al comma 1-octies, lettera c), la verifica relativa all'attuazione delle misure indicate nell'ambito della procedura di interesse strategico nazionale è effettuata da un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato sentiti i Ministri delle imprese e del made in Italy, della salute e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché la regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti o le infrastrutture. Con il decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì alla determinazione del compenso riconosciuto a ciascun componente del comitato, in ogni caso non superiore ad euro 50.000 in ragione d'anno, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi gestori dell'impianto o dell'infrastruttura. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alla Camere una relazione sull'attività di verifica effettuata dal comitato di cui al primo periodo”.

  3. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

    “2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”;

   b) all'articolo 53, comma 1-ter, le parole: “commi 1-bis.1 e 1-bis.2,” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies,”.

  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, non ancora definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano altresì alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di ILVA S.p.A. in applicazione dei criteri e delle modalità previsti dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.
  6. Al fine di assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e quelle di salvaguardia dell'occupazione e tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, è ammessa l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, incidenti sull'operatività di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclusivamente quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 29-decies, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero in presenza di situazioni di pericolo ulteriori rispetto a quelle ordinariamente collegate allo svolgimento dell'attività produttiva in conformità all'autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di riesame e di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e di prosecuzione dell'attività ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 29-octies».

  All'articolo 10:

   al comma 5, dopo le parole: «dell'allegato X» sono inserite le seguenti: «alla parte quinta» e le parole: «e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «, per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalità».

  Dopo l'articolo10 è inserito il seguente:

  «Art. 10-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Procedura di infrazione n. 2013/2092) – 1. Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 l'AGEA esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo è calcolata con le seguenti modalità:

   a) dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2002/2003, con riduzione lineare in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore;

   b) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2008/2009, i criteri di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

    1) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2005/2006, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, e dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine: i) tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto; ii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, come registrate nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) a cura delle competenti amministrazioni regionali; iii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali; iv) tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale non risulti superiore al quantitativo stesso. Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo è ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale;

    2) dalla campagna 2006/2007 alla campagna 2008/2009, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1468/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine: i) tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente imputato o comunque non più dovuto; ii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali; iii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali; iv) tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5 per cento o a 15.000 kg, se questo valore è quello più basso; v) tra i produttori il cui quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50 per cento della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale. Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo è ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

  3. In sede di ricalcolo l'AGEA applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione, del 9 marzo 1993, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004, con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.
  4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.
  5. La notifica di ricalcolo ai produttori di cui al comma 1 vale quale intimazione al versamento di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. I produttori di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica, possono presentare all'AGEA la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater del predetto decreto-legge n. 5 del 2009, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto-legge.
  6. Possono altresì accedere al ricalcolo degli importi con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3 i produttori che, al più tardi entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, ad eccezione di coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti amministrativi e di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui al comma 1, a condizione che aderiscano alla possibilità di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto-legge.
  7. Ai fini di cui al comma 6, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i produttori interessati presentano all'AGEA istanza di ricalcolo del prelievo. Nell'istanza il produttore deve espressamente indicare l'autorità giudiziaria avanti a cui pende il ricorso e il numero di ruolo dello stesso e deve dichiarare che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto dal comma 6 e che si impegna a corrispondere la somma ricalcolata secondo le modalità rateali disciplinate ai sensi del comma 6.
  8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di ricalcolo, il produttore può comunicare all'AGEA che non intende accettarlo e che intende proseguire il contenzioso pendente. Qualora entro tale termine il produttore non invii la comunicazione, il ricalcolo si intende accettato, il produttore è ammesso alla rateizzazione e il procedimento giurisdizionale pendente è dichiarato estinto a spese compensate con decreto del presidente del collegio giudicante, ovvero del giudice monocratico investito della controversia. A questo fine, l'AGEA comunica a ciascun organo giudicante investito della controversia pendente l'avvenuta accettazione del ricalcolo e l'ammissione del produttore alla rateizzazione. Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, ciascuna parte può chiedere con istanza depositata presso l'organo giudicante che sia fissata udienza per la prosecuzione della controversia perché non sussistevano i presupposti per l'estinzione disciplinati dal presente articolo. Il giudice, fissata l'udienza, qualora ritenga che l'istanza sia infondata, conferma con sentenza la dichiarazione di estinzione. Qualora ritenga l'istanza fondata, dispone per la prosecuzione del giudizio.
  9. Qualora l'AGEA respinga l'istanza di ricalcolo e di rateizzazione di cui ai commi 6 e 7, il produttore interessato può contestare tale decisione presentando motivi aggiunti esclusivamente nell'ambito del procedimento già pendente ai sensi del comma 6.
  10. Il produttore che nell'istanza di ricalcolo e rateizzazione dichiari falsamente che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto dal comma 6 è punito ai sensi degli articoli 483, primo comma, e 640-bis del codice penale.
  11. Il produttore ammesso alla rateizzazione di cui ai commi 6 e 7 che ometta il versamento nei termini della prima rata decade dalla rateizzazione e si applica a suo carico l'imputazione di prelievo oggetto del ricorso estinto. Al produttore che non versi nei termini le rate successive alla prima, si applicano con riferimento alle rate non versate le vigenti disposizioni in materia di riscossione coattiva del prelievo supplementare, con una maggiorazione di tre punti percentuali degli interessi previsti dal comma 3.
  12. Nei contenziosi pendenti che non siano per qualsiasi motivo definiti ai sensi del presente articolo, ovvero negli eventuali giudizi di ottemperanza conseguenti a sentenze passate in giudicato, il giudice competente, nell'eventuale rideterminazione del prelievo dovuto, applica i criteri previsti dal comma 2.
  13. I termini di cui al comma 3-ter dell'articolo 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono prorogati di ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  All'articolo 11:

   al comma 1, dopo le parole: «485, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al» e le parole: «ad eccezione delle parole: “a far data dall'anno scolastico 2023-2024”» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024»;

   al comma 2, dopo le parole: «569, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «citato testo unico di cui al» e le parole: «ad eccezione delle parole: “a far data dall'anno scolastico 2023-2024”» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024»;

   al comma 3, le parole: «dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

    «3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

     “9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo, nella medesima istituzione che ha bandito la procedura”»;

   alla rubrica, le parole: «Istituzioni di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «istituzioni dell'alta formazione».

  All'articolo 12:

   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «predetto Corpo» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

   al comma 5, dopo le parole: «commi 3 e 4» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «dall'anno 2032» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  All'articolo 13:

   al comma 1, lettera b):

    l'alinea è sostituito dal seguente: «nella sezione II del capo II, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:»;

    al capoverso Art. 12-bis, comma 2, dopo le parole: «le disposizioni» sono inserite le seguenti: «del regolamento»;

   al comma 3, le parole: «n. 139 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «8 marzo 2006, n. 139,»;

   al comma 5, dopo le parole: «all'articolo 12» e «dell'articolo 12» sono inserite le seguenti: «del presente decreto».

  All'articolo 14:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 1), le parole: «dall'anno scolastico 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2023/2024»;

    alla lettera b), capoverso 1, le parole: «riconoscimento di cui al presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione»;

    alla lettera c), capoverso 1, le parole: «dall'anno scolastico 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2023/2024»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole: “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive”»;

   al comma 2, le parole: «dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

   al comma 3, le parole: «dall'anno scolastico 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2023/2024», le parole: «dall'anno 2026 e a quelli» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2026, e a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni», le parole: «dall'anno scolastico 2023-24» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2023/2024» e le parole: «per il 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dall'anno 2024».

  All'articolo 15:

   al comma 1, le parole: «e disponibile”» sono sostituite dalle seguenti: «e disponibile».

  All'articolo 17:

   al comma 2, le parole: «paragrafo 1,» sono soppresse;

   al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli attestati di cui al comma 1 sono distribuiti dai comuni ai cittadini dell'Unione europea aventi diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente in Italia nelle ipotesi previste rispettivamente agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30»;

   al comma 4, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «, ai fini delle dichiarazioni e iscrizioni anagrafiche,»;

   al comma 5, dopo le parole: «euro 200.000» è inserita la seguente: «annui»;

   alla rubrica, le parole: «regolamento UE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE)».

  All'articolo 18:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto»;

    alla lettera a):

     al numero 1), capoverso 1, le parole: «del 12 novembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «del 12 settembre 2018»;

     al numero 2), capoverso 1-quinquies, alinea, le parole: «Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4) e 26) del regolamento (UE) 2017/2226» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26), del regolamento (UE) 2017/2226»;

     al numero 3), capoverso 2-bis, dopo le parole: «Capo VI» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «codice del processo amministrativo di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al»;

    alla lettera b), alle parole: «la comunicazione» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «ai viaggi”;» sono sostituite dalle seguenti: «ai viaggi,”;»;

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) all'articolo 10:

      1) al comma 1, dopo le parole: “i requisiti richiesti” sono inserite le seguenti: “dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e;

      2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     “1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio”»;

    alla lettera d):

     al numero 1), dopo le parole: «n. 68» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «punto 19» sono sostituite dalle seguenti: «punto 19),»;

     al numero 3):

      al capoverso 2-quater, dopo le parole: «regolamento (UE) 2017/2226» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

      al capoverso 2-quinquies, primo periodo, le parole: «pertinenti il singolo caso» sono sostituite dalle seguenti: «pertinenti al singolo caso»;

      al comma 2, alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al regolamento di cui al decreto»;

      al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 17,» è inserita la seguente: «rispettivamente,» e le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)»;

      al comma 4, la parola: «punti» è sostituita dalla seguente: «numeri»;

      al comma 6, le parole: «lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, nonché alle lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), numero 2), capoverso 1-bis, c) e d)».

  Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 18-bis. – (Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di esecuzione del mandato d'arresto europeo) – 1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 18-bis:

    1) al comma 2, le parole: “la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano”;

    2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     “2-bis. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione”;

    b) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

     “Art. 19. – (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari)1. Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.
     2. Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2-bis”.

  Art. 18-ter. – (Disposizioni in materia di carte di identità dei cittadini dell'Unione europea e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione europea e ai loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione – Caso ARES (2023) 2033572) – 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: “ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana” sono aggiunte le seguenti: “che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo”;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

    “1-bis. Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”».

  All'articolo 20:

   al comma 1:

    alla lettera b), capoverso 3-bis:

     le parole: «3-bis. 1. Il giudice» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 3-bis. – 1. Il giudice»;

     al comma 1, le parole: «normativa unionale» sono sostituite dalle seguenti: «normativa dell'Unione europea»;

     al comma 3:

      il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice, sentite le parti, procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al comune di residenza dell'interessato e alla questura o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto. Se il genitore destinatario del provvedimento o il minore sono residenti all'estero, la copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa anche alla questura nel cui territorio di competenza ha sede il tribunale di cui al comma 2»;

    alla lettera c):

     all'alinea, le parole: «, primo comma» sono soppresse;

     al numero 2), le parole: «3 aprile 2011, n. 71» sono sostituite dalle seguenti: «3 febbraio 2011, n. 71».

  All'articolo 21:

   al comma 1, lettera a), capoverso 18, dopo le parole: «regolazione per energia» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «coerenti alle» sono sostituite dalle seguenti: «coerenti con le» e le parole: «e accumuli.”.» sono sostituite dalle seguenti: «e accumuli”;»;

   al comma 1, lettera b), dopo le parole: «è abrogato» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2024»;

   al comma 2, dopo le parole: «regolazione per energia» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», la parola: «europea» è soppressa e le parole: «5 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «6 ottobre 2022».

  All'articolo 22:

   il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: “si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori” sono sostituite dalle seguenti: “sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione nonché all'incremento del grado di efficienza e flessibilità delle reti e degli impianti stessi”;

     b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “A tal fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile”».

  Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 22-bis.(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, per la completa attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019) – 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, comma 5, primo periodo, le parole: “o a prezzo fisso” sono sostituite dalle seguenti: “e a prezzo fisso”;

   b) all'articolo 18:

    1) il comma 4 è abrogato;

    2) al comma 7, la lettera c) è abrogata.

  Art. 22-ter. – (Disposizioni per l'adeguamento alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022) – 1. All'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 2-bis è abrogato».

  All'articolo 23:

   al comma 1:

    all'alinea sono premesse le seguenti parole: «Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione),»;

    alla lettera b), al numero 1), capoverso e), dopo le parole: «i prodotti» il segno di interpunzione «,» è soppresso e, al numero 3), capoverso n), la parola: «tecnica;”’» è sostituita dalla seguente: «tecnica;”»;

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) all'articolo 3, comma 2, le parole: “4 e 8” sono sostituite dalle seguenti: “4, 5 e 9”»;

    alla lettera d), numero 1), dopo le parole: «n. 185» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    alla lettera h):

     al numero 3), le parole: «fino a: internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «fino a: “internazionale»;

     al numero 4), le parole: «assoggettare”’ fino a» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettare” fino a:»;

     al numero 5), la parola: «a» è sostituita dalle seguenti: «fino a:» e le parole: «servizi di”’» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di”»;

     al numero 6), capoverso 7, le parole: «paragrafo 2 e 8, paragrafo 2» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 2, e 8, paragrafo 2,»;

    alla lettera i):

     al numero 1), all'alinea, dopo le parole: «il comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso e, al capoverso, le parole: «L'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «1. L'autorizzazione»;

     al numero 3), le parole: «uso e» sono sostituite dalla seguente: «e»;

     dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

      «4-bis) il comma 8 è abrogato»;

    alla lettera l):

     al numero 1), le parole: «è soppresso.;» sono sostituite dalle seguenti: «è soppresso;»;

     al numero 2), le parole: «a “una volta”» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla fine del comma»;

     dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

      «3-bis) il comma 8 è abrogato»;

    alla lettera m), le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il comma 6 è abrogato»;

    alla lettera q), dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera a)»;

    alla lettera r), il numero 1) è sostituito dal seguente:

     «1) al comma 1, le parole: “dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica” sono sostituite dalle seguenti: “dell'operatore”;»;

    alla lettera s), capoverso Art. 18:

     al comma 2, dopo la parola: «autorizzazione» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     al comma 3, dopo le parole: «L'operatore che» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 4, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

      «c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;

      d) non presenta i documenti richiesti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 17, comma 2»;

    alla lettera t):

     dopo il numero 5) è inserito il seguente:

      «5-bis) il comma 3 è abrogato»;

     al numero 6), capoverso 5, dopo le parole: «cinque anni» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «e di esibizione» sono sostituite dalle seguenti: «e all'esibizione»;

    alla lettera u):

     al numero 2), dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     al numero 3), capoverso 3-bis, alinea, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

      «3-bis) il comma 4 è abrogato»;

    la lettera aa) è soppressa;

    alla rubrica, la parola: «Adattamento» è sostituita dalla seguente: «Adeguamento».

  All'articolo 24:

   al comma 1:

    all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 84 del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»;

    alla lettera b), capoverso 3, dopo le parole: «n. 1071/2009» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,», dopo la parola: «autocarri» è inserita la seguente: «, trattori», le parole: «ed in proprietà» sono sostituite dalle seguenti: «e di proprietà» e dopo le parole: «avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «, incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate»;

    la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

     «c) al comma 4:

      1) all'alinea, la parola: “, inoltre,” è soppressa;

      2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     “a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t”;

      3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     “b) i veicoli destinati al trasporto di cose”;

      4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     “b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive”;

     c-bis) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

      “4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
      4-ter L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 è consentita a condizione che:

     a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

     b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;

     c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

      4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

     a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;

     b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

      4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti”»;

    la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      “5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4, la carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l'attività in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481”»;

    dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

     «e-bis) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

      “7. Fuori dei casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.
      7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-ter è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731”;

     e-ter) al comma 8, le parole: “Alla suddetta violazione” sono sostituite dalle seguenti: “Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis”»;

   i commi 2, 3 e 4 sono soppressi;

   al comma 6, le parole: «di cui all'articolo 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 bis».

  Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 24-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2021/782) – 1. Al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: “Organismo di controllo”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “Organismo”;

   b) all'articolo 1:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale”;

    2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     “2-bis. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto non si applicano ai servizi prestati esclusivamente a fini storici o turistici con esclusione delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/782”;

   c) all'articolo 2, comma 1:

    1) l'alinea è sostituito dal seguente: “Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni previste dal regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), nonché le seguenti:”;

    2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     “a) regolamento: regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)”;

    3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     “d) Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130”;

    4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     “e) Organismo: organismo nazionale di applicazione di cui all'articolo 31 del regolamento”;

   d) all'articolo 3, comma 1, le parole: “L'Organismo di controllo, di cui all'articolo 30” sono sostituite dalle seguenti: “L'Organismo” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Essa è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento (UE) 2021/782”;

   e) all'articolo 4:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. L'Organismo vigila sull'osservanza del regolamento e adotta le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. È responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto. Esercita le funzioni di cui agli articoli 6, paragrafo 4, ultimo comma, 18, paragrafo 5, e 19, paragrafo 6, del regolamento”;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      “2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organismo può:

     a) effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento, per quanto ivi previsto;

     b) acquisire dalle imprese ferroviarie, dai gestori delle stazioni, dai gestori delle infrastrutture, dai venditori di biglietti, dai tour operator e da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e documentazione ed effettuare verifiche e ispezioni;

     c) prescrivere la cessazione delle condotte in contrasto con il regolamento, disponendo, se del caso, le misure opportune di ripristino”;

     3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      “4. Ogni passeggero, dopo aver presentato reclamo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, può presentare, entro tre mesi dal ricevimento della risposta al predetto reclamo ritenuta non satisfattiva ovvero dalla presentazione del reclamo iniziale in caso di mancata risposta, un reclamo all'Organismo, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento dell'Organismo”;

     4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      “5. L'Organismo istruisce e valuta, anche congiuntamente, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione”;

   f) all'articolo 5:

    1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente decreto, con riferimento all'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981”;

    2) al comma 5, dopo le parole: “la sicurezza” sono inserite le seguenti: “della circolazione”;

    3) al comma 6, le parole: “interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio” sono sostituite dalle seguenti: “interessati dal procedimento sanzionatorio e comunque acquisiti durante il medesimo procedimento sanzionatorio”;

   g) l'articolo 6 è sostituito dai seguenti:

    “Art. 6. – (Sanzioni in materia di contratto di trasporto, di informazioni e biglietti, di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli, di sicurezza, di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni, di meccanismo per la gestione dei reclami, di qualità del servizio e di informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti)1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, da 8 a 11, 12, ad eccezione del paragrafo 7, da 14 a 17, 18, ad eccezione del paragrafo 5, 19, ad eccezione del paragrafo 7, 20, 27, 28, paragrafi 1, 3 e 4, 29 e 30 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
    2. Con riferimento all'articolo 11, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. Ai fini della valutazione della violazione si tiene conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Non è ritenuta prossima la modalità di vendita posta a una distanza superiore a un chilometro dalla stazione.
    3. Le imprese ferroviarie che non intendano offrire la possibilità di ottenere biglietti a bordo treno, qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli motivi commerciali, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, del regolamento, ne danno motivata informazione all'Organismo e rendono pubblica tale decisione, anche mediante pubblicazione nelle condizioni generali di trasporto.

    Art. 6-bis. – (Sanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e indennizzo) – 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 12, paragrafo 7, 18, paragrafo 5, 19, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento, il venditore di biglietti, il tour operator, l'impresa ferroviaria e il gestore della stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”;

   h) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

    “1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 7 del regolamento. L'Organismo può ordinare la modifica della clausola derogatoria o restrittiva”;

   i) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 sono abrogati;

   l) l'articolo 20 è sostituito dai seguenti:

    “Art. 20. – (Sanzioni per violazioni degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta) – 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli da 21 a 26 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
    2. Alle sanzioni di cui al comma 1 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

    Art. 20-bis. – (Sanzione in caso di inottemperanza agli ordini disposti dall'Organismo)1. In caso di mancata ottemperanza agli ordini di cui all'articolo 7 nonché agli ordini di cessazione delle condotte lesive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), disposti dall'Organismo, il soggetto passivo è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 per ogni giorno di ritardo nella rimozione della condotta lesiva.

    Art. 20-ter. – (Sanzione in caso di omesse, tardive, inesatte, incomplete o fuorvianti informazioni richieste dall'Organismo) – 1. I destinatari di una richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento, dall'Organismo, che forniscono informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete ovvero non forniscono le informazioni nel termine stabilito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000”.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle violazioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, precedenti alla data del 7 giugno 2023 continua a trovare applicazione il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. L'Organismo di cui al comma 1, lettera c), numero 4), adegua i propri regolamenti alle modifiche di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia e in modo da assicurare ai soggetti passivi la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. I regolamenti di cui al presente comma disciplinano i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Art. 24-ter. – (Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Procedura di infrazione n. 2018/2273) – 1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   “3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l'articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta”».

  All'articolo 25:

   al comma 1, lettera b), capoverso c), dopo le parole: «sempre considerato breve» sono inserite le seguenti: «. Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi particolari, nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni».

  Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

  «Art. 25-bis. – (Attuazione della direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato) – 1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j) è inserita la seguente:

    “j-bis) prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che è poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione”;

   b) all'articolo 8, comma 7, le parole: “ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare” sono sostituite dalle seguenti: “ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare”;

   c) all'articolo 12:

    1) al comma 1, le parole: “I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua” sono sostituite dalle seguenti: “I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua”;

    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua”.

  2. All'articolo 39-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

   “e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione”.

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuarne la vendita fino ad esaurimento delle scorte».

  All'articolo 26:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno 2027, a euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro 5.694.000 per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032 si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 71.364.752 annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri derivanti dall'articolo 5, valutati in euro 3.024.000 per l'anno 2023, in euro 3.097.000 per l'anno 2024, in euro 3.286.000 per l'anno 2025, in euro 3.574.000 per l'anno 2026, in euro 4.097.000 per l'anno 2027, in euro 4.773.000 per l'anno 2028, in euro 5.258.000 per l'anno 2029, in euro 5.624.000 per l'anno 2030, in euro 5.694.000 per l'anno 2031 e in euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede»;

    alla lettera b), le parole: «200.000 euro a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024,»;

    alla lettera c), dopo le parole: «per l'anno 2029, a» è inserita la seguente: «euro» e dopo le parole: «dall'anno 2032» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    alla lettera d), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «corrispondete» è sostituita dalla seguente: «corrispondente»;

   al comma 2, le parole: «, con propri decreti, ad apportare» sono sostituite dalle seguenti: «ad apportare, con propri decreti,».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3-bis.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 631 è inserito il seguente: «631-bis. Ai magistrati onorari confermati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 251 e successive modifiche e integrazioni.»
  2. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 2 è soppresso.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.
  4. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
3-bis.01. Serracchiani, De Luca, Gianassi.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 631 è sostituito dai seguenti:

   «631. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia assistenziale e previdenziale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni.
   631-bis. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 251 e successive modifiche e integrazioni.»

  2. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, l'articolo 25 è abrogato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.
  4. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
3-bis.02. Serracchiani, De Luca, Gianassi.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, con diritto all'indennità corrisposta nella misura dell'80 per cento, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.
  3. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
3-bis.03. Serracchiani, De Luca, Gianassi.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni;

  Conseguentemente,

   al comma 3, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.

   all'articolo 26, comma 1,

   all'alinea, sostituire le parole: 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, con le seguenti: 55.344.537 per l'anno 2023, a euro 93.141.617 per l'anno 2024, a euro 103.949.185 per l'anno 2025,;

   dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) quanto a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
7.1. Scutellà, Bruno, Scerra.

  Al comma 2, sostituire la parola: centoventi con la seguente novanta.
7.2. Scutellà, Bruno, Scerra.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni;

  Conseguentemente,

   al comma 3, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni;

   all'articolo 26, comma 1:

   all'alinea, sostituire le parole: euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031 con le seguenti: 55.344.537 per l'anno 2023, a euro 93.141.617 per l'anno 2024, a euro 103.949.185 per l'anno 2025, a euro 84.846.599 per l'anno 2026, a euro 85.116.134 per l'anno 2027, a euro 85.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 85.770.245 per l'anno 2031,;

   dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) quanto a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
8.1. Scutellà, Bruno, Scerra.

ART. 9.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

   b-bis) all'articolo 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché ai fini della sicurezza della circolazione stradale, la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento non può superare il limite di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come zona scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici.».
9.1. Scutellà, Bruno, Scerra.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

   b-bis) all'articolo 142, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché ai fini della sicurezza della circolazione stradale, la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento non può superare il limite di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice».
9.2. Scutellà, Bruno, Scerra.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

   b-bis) all'articolo 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come zona scolastica e zona residenziale urbana di cui all'articolo 3, comma 1, numeri 58-bis) e 58) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e nelle zone limitrofe ai luoghi di culto e ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici».
9.3. Scutellà, Bruno, Scerra.

ART. 9-bis.

  Sopprimerlo.
*9-bis.55. Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Sopprimerlo.
*9-bis.1. Schlein, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Sopprimere il comma 1.
9-bis.2. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a);

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 6.
9-bis.39. Donno, Bruno, Scerra, Scutellà.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a);

  Conseguentemente,

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis.1:

    1) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.»;

    2) al quarto periodo, le parole: «non evitabile con alcuna prescrizione» sono soppresse;

    3) al quinto periodo, le parole: «si è ritenuto realizzabile» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice ha ritenuto realizzabile»;

   b) il comma 1-bis. 2 è abrogato;

   sopprimere i commi da 3 a 6.
9-bis.40. L'Abbate, Bruno, Donno, Scerra, Scutellà.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a);

  Conseguentemente,

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis.1:

    1) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.»;

    2) al quarto periodo, le parole: «non evitabile con alcuna prescrizione» sono sostituite dalle seguenti: «o per l'ambiente»;

    3) al quinto periodo, alle parole: «Il giudice autorizza» sono premesse le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal periodo precedente,» e le parole: «si è ritenuto realizzabile» sono sostituite dalle seguenti: «è realizzato».

   b) al comma 1-bis.2:

    1) le parole: «nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale,» sono soppresse;

    2) le parole da: «, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri» fino alla fine del comma sono soppresse;

   sopprimere i commi da 3 a 6.
9-bis.41. Donno, Bruno, Scerra, Scutellà, L'Abbate.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
9-bis.3. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: in caso di confisca degli impianti fino alla fine del periodo.
9-bis.4. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1-octies, 1-novies e 1-decies con le seguenti: 1-octies e 1-novies;

  Conseguentemente,

   al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere le parole da: Ai fini fino alla fine della lettera;

   al comma 2:

   al capoverso comma 1-septies, sopprimere le parole: anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo;

   al capoverso comma 1-octies, sostituire le parole da: non impedisce il trasferimento fino alla fine del capoverso con le seguenti: «impedisce il trasferimento dei beni in sequestro;

   sopprimere i capoversi commi 1-novies e 1-decies;

   sopprimere i commi da 3 a 6.
9-bis.53. Donno, Bruno, Scerra, Scutellà, L'Abbate.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: , 1-octies,1-novies e 1-decies con le seguenti: 1-octies e 1-novies.

  Conseguentemente,

   al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere le parole da: Ai fini fino alla fine della lettera;

   al comma 2:

   al capoverso comma 1-septies,

   sopprimere le parole: anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo;

   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, il recupero, le attività di bonifica e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, è posto a carico del condannato ovvero dell'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali è stata disposta la confisca o del soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito. In tali casi è interdetta la prosecuzione dell'attività.

   al capoverso comma 1-octies, sostituire le parole da: non impedisce il trasferimento fino alla fine del capoverso con le seguenti: impedisce il trasferimento dei beni in sequestro;

   sopprimere i capoversi commi 1-novies e 1-decies;

   sopprimere i commi da 3 a 6.
9-bis.54. L'Abbate, Scutellà, Bruno, Scerra, Donno.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9-bis.5. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
9-bis.6. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: di politiche di coesione, sentito con le seguenti: di politiche di coesione, d'intesa con.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 6.
9-bis.7. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole da: Presidente del Consiglio dei ministri fino a: del made in Italy e con le seguenti: Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro.
9-bis.42. L'Abbate, Bruno, Scerra, Scutellà, Donno.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: e con l'Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione.
9-bis.8. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: del gestore dello stabilimento ovvero.
9-bis.9. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy, della regione Puglia, della provincia e del comune di Taranto, integrato in funzione delle materie oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.
  1-ter. Il Tavolo di cui al comma 1-bis è finalizzato alla stesura, entro sessanta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

   a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;

   b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

   c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto e indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti;

   d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

   e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

   f) riperimetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;

   g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;

   h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

   i) elaborazione di un piano di salvaguardia dell'occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento;

   l) misure socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;

   m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il porto di Taranto;

   n) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;

   o) istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'accordo di programma.».
9-bis.10. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
9-bis.11. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: con il decreto di cui al decimo periodo con le seguenti: con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
9-bis.12. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: che contiene fino a: predetti progetti.
9-bis.13. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: E' fatta salva fino alla fine del numero.
9-bis.14. Ubaldo Pagano, Braga, Lacarra, De Luca, Stefanazzi, Ghio.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: nel decreto di cui al medesimo decimo periodo con le seguenti: con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
9-bis.15. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    «2-bis) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

   1.1. I progetti di decarbonizzazione di cui al comma 1 sono integrati con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal comma 1.2, lettera a), del presente decreto.
   1.2. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

   “b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).”;

   b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).”;

   c) all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: “domande ricevute,” sono inserite le seguenti: “integrate dalla VIIAS,”.».
9-bis.43. Donno, Bruno, Scerra, Scutellà, L'Abbate.

  Sopprimere il comma 2.
9-bis.16. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 2, sopprimere il capoverso comma 1-septies.
9-bis.17. Ubaldo Pagano, Braga, Lacarra, De Luca, Stefanazzi, Ghio.

  Al comma 2, capoverso comma 1-septies, sostituire le parole da: è autorizzato fino alla fine del capoverso con le seguenti: non è autorizzato a proseguire l'attività quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo.
9-bis.18. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 2, capoverso comma 1-septies, sopprimere le parole da: anche quando fino alle seguenti: divenuto definitivo.
9-bis.19. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 2, sopprimere il capoverso comma 1-octies.
9-bis.20. Ubaldo Pagano, Braga, Lacarra, De Luca, Stefanazzi, Ghio.

  Al comma 2, capoverso comma 1-octies, sostituire le parole da: non impedisce il trasferimento fino alla fine della lettera e) con le seguenti: impedisce il trasferimento dei beni in sequestro.
9-bis.21. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 2, sopprimere il capoverso comma 1-novies.
9-bis.22. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 2, capoverso comma 1-novies, dopo le parole: il corrispettivo della cessione aggiungere la seguente: interamente.
9-bis.23. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 2, sopprimere il capoverso comma 1-decies.
9-bis.24. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 2, capoverso comma 1-decies, dopo le parole: è effettuata aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-bis.26. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 2, il capoverso comma 1-decies, sopprimere le parole: e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.
9-bis.25. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 2, capoverso comma 1-decies, sostituire la parola: nonché con le seguenti: d'intesa con.
9-bis.27. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 2, capoverso comma 1-decies, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il comitato assicura il necessario coordinamento con la Direzione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competente e può avvalersi, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite, del supporto tecnico dell'Ispra, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9-bis.44. L'Abbate, Bruno, Scerra, Scutellà, Donno.

  Al comma 2, capoverso comma 1-decies, sopprimere l'ultimo periodo.
9-bis.28. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Sopprimere il comma 3.
9-bis.29. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).
9-bis.30. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
9-bis.31. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Sopprimere il comma 4.
*9-bis.32. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Sopprimere il comma 4.
*9-bis.45. Donno, Scutellà, Bruno, Scerra, L'Abbate.

  Al comma 4, sopprimere le parole da: non ancora definitivi fino alla fine del comma.
9-bis.33. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Sopprimere il comma 5.
*9-bis.34. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Sopprimere il comma 5.
*9-bis.46. L'Abbate, Scutellà, Bruno, Scerra, Donno.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole: «su richiesta della medesima» sono aggiunte le seguenti: «, al fine di acquisire, entro il 31 dicembre 2023, la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. ed assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché per il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale.»;

   b) l'articolo 7 è abrogato.
9-bis.35. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono abrogati.
9-bis.47. Donno, Scutellà, Bruno, Scerra, L'Abbate.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. L'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è abrogato.
9-bis.48. L'Abbate, Scutellà, Bruno, Scerra, Donno.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Chiunque agisca al fine di dare» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque dia»;

   b) dopo le parole: «un provvedimento» sono inserite le seguenti: «del giudice».
9-bis.50. L'Abbate, Scutellà, Bruno, Scerra, Donno.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori o dell'ambiente.».
9-bis.49. Donno, Scutellà, Bruno, Scerra, L'Abbate.

  Al comma 5, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine del comma con le seguenti: non si applicano per i fatti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute.
9-bis.36. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori ovvero dell'ambiente.
9-bis.51. Donno, Scutellà, Bruno, Scerra, L'Abbate.

  Sopprimere il comma 6.
*9-bis.37. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Sopprimere il comma 6.
*9-bis.52. L'Abbate, Scutellà, Bruno, Scerra, Donno.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. All'articolo 8, decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e degli enti, autorità e organismi pubblici competenti, effettua la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente agli impianti di interesse strategico nazionale ubicati nell'area di Taranto, in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019.
   1-bis. Qualora dagli esiti della valutazione di cui al comma 1 emergano concreti rischi per la salute e per l'ambiente, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione della VIS, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto, ai fini dell'aggiornamento delle prescrizioni ivi contenute, con particolare riguardo per l'adeguamento dei limiti massimi di produzione annua alle risultanze della VIS.».
9-bis.38. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Sostegno alle imprese dell'indotto)

  1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia S.p.A. nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.
  4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-bis.01. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Sostegno alle imprese fornitrici)

  1. Per l'anno 2023, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.
9-bis.02. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

ART. 10.

  Al comma 5, dopo la parola: filiere aggiungere la seguente: ecocompatibili.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalità con le seguenti: e per altre finalità sostenibili, come la produzione di materiali e prodotti a basso impatto ambientale.
10.1. Scutellà, Bruno, Scerra.

  Al comma 5, sostituire le parole da: per fini energetici fino alla fine del periodo con le seguenti: esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
10.2. Scutellà, Bruno, Scerra.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Misure di riduzione dell'ammoniaca derivante da allevamenti intensivi. Procedura d'infrazione n. 2014/ 2147)

  1. Al fine di ridurre progressivamente la produzione di ammoniaca che concorre alla formazione del particolato secondario inorganico, con contestuale riduzione delle emissioni inquinanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incentivare con misure di sostegno, la riconversione degli allevamenti intensivi riducendo il numero dei capi allevati in conformità ai criteri stabiliti con le modalità di cui al comma 2.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le regioni e le autorità competenti possono promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, mediante i quali sono individuati criteri e prassi relativi al superamento degli allevamenti intensivi.
10.01. Evi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Zaratti, Dori, Grimaldi, Piccolotti, Borrelli, Ghirra, Mari.

ART. 11.

  Al comma 3-bis, capoverso comma 9-ter, primo periodo, sostituire le parole: 2024-2025 con le seguenti: 2023-2024.
11.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di prevenire l'apertura di ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione europea, all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale»;

   b) le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023»

  4-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:

   «4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni Afam statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
   4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.
   4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.»
11.2. Piccolotti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Zaratti, Dori, Grimaldi, Borrelli, Ghirra, Mari, Evi.

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire le parole: 350 e di 200 unità con le seguenti: 400 e di 250 unità;

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 6.342.996 per l'anno 2023, di euro 26.806.941 per l'anno 2024, di euro 28.357.461 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 28.676.003 per l'anno 2027, di euro 29.214.357 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 29.449.043 per l'anno 2031 e di euro 30.151.643 annui a decorrere dall'anno 2032.»

   sostituire il comma 4 con il seguente:«4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 833.927 per l'anno 2023 e di euro 650.000 annui a decorrere dall'anno 2024.»;

   sostituire il comma 5 con il seguente: «Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3 e 4 pari complessivamente ad euro 7.176.923 per l'anno 2023, a euro 27.456.941 per l'anno 2024, a euro 29.007.461 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 29.326.003 per l'anno 2027, a euro 29.864.357 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 30.099.043 per l'anno 2031 e a euro 30.801.643 a decorrere dall'anno 2032 si provvede ai sensi dell'articolo 26.».

   all'articolo 26, comma 1:

   all'alinea, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 51.450.680 per l'anno 2023, a euro 92.365.762 per l'anno 2024, a euro 103.411.871 per l'anno 2025, a euro 84.309.285 per l'anno 2026, a euro 84.627.827 per l'anno 2027, a euro 85.166.181 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 85.400.867 per l'anno 2031, a euro 76.103.467 annui a decorrere dal 2032;

   dopo la lettera b) inserire la seguente:

   b-bis) quanto ad euro 1.106.143 per l'anno 2023, ad euro 4.224.145 per l'anno 2024, ad euro 4.462.686 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ad euro 4.511.693 per l'anno 2027, ad euro 4.594.517 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ad euro 4.630.622 per l'anno 2031, e a euro 4.738.715 a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
12.1000. De Luca, Stefanazzi, Madia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 è assegnata alle isole minori della Sicilia, là dove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.
12.1. Scutellà, Bruno, Scerra.

ART. 13.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per il 30 per cento dei posti disponibili con le seguenti: per il 50 per cento delle cessazioni avvenute e per il 50 per cento nei ruoli operativi dei vigili del fuoco,.
13.1. Tucci, Bruno, Riccardo Ricciardi, Scerra, Scutellà, Alfonso Colucci, Penza, Auriemma.

  Sopprimere il comma 4.
13.3. Tucci, Bruno, Riccardo Ricciardi, Scerra, Scutellà, Alfonso Colucci, Penza, Auriemma.

  Sopprimere il comma 6.
13.2. Tucci, Bruno, Riccardo Ricciardi, Scerra, Scutellà, Alfonso Colucci, Penza, Auriemma.

ART. 14.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: a far data dall'anno scolastico 2023-2024.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento computato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124».
14.3. Scutellà, Bruno, Scerra.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) ,sopprimere le parole: a far data dall'anno scolastico 2023-2024;

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   lettera b), capoverso comma 1,dopo le parole: al momento della prestazione aggiungere le seguenti: fatti salvi i casi in cui l'applicazione dei criteri fissati dall'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, risultino essere più vantaggiosi ai fini della ricostruzione di carriera;

   lettera c), capoverso comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 146, punto 8), del CCNL Scuola 2006-2009.
14.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere le parole: a far data dall'anno scolastico 2023-2024.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi i casi in cui l'applicazione dei criteri fissati dall'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, risultino essere più vantaggiosi ai fini della ricostruzione di carriera.
14.4. Piccolotti, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e le parole «le predette scuole statali e pareggiate» sono sostituite dalle seguenti: «le scuole inserite nel sistema nazionale di istruzione».
14.1000. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso comma 1-bis.
14.2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

ART. 15.

  Al comma 1, dopo le parole: annuale su posto vacante e disponibile inserire le seguenti: o supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche;

  Conseguentemente dopo il comma 1 inserire i seguenti:

   «1-bis. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è estesa al personale educativo dei convitti e delle istituzioni.»

  1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 1-quater.
  1-quater. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
15.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

ART. 18.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso comma 1-quinquies con i seguenti:

   «1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3) e 4) del regolamento (UE) 2017/2226, sono individuate quali autorità di frontiera gli uffici di polizia di frontiera e quali autorità competenti in materia di immigrazione i Questori e i Prefetti.
   1-sexies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2017/2226, sono individuate quali autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo la Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'Interno, le Divisioni investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) delle Questure, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, le procure della Repubblica».
18.2. Gianassi, De Luca.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   «a-bis) dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

Art. 4-quater.
(Visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari)

   1. Il visto a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovi nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, e manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale e abbia i seguenti requisiti:

   a) ha il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero ha i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, trovandosi in una delle situazioni indicate nei commi 1, 1.1 e 1-bis dell'articolo 19 o si trova ;

   b) risulta, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso o che una sua domanda di protezione internazionale non sia stata definitivamente rigettata in tali Stati, che non sia in tali Stati titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

   c) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale;

   d) abbia le caratteristiche dei beneficiari dei programmi umanitari indicati nel comma 2 ovvero abbia presentato domanda individuale esaminata ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.

   2. Il visto è rilasciato, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, attraverso la realizzazione di specifici programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti alle categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia, ovvero nell'ambito di appositi protocolli di intesa, stipulati tra i Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed enti italiani che presentino adeguati profili di affidabilità specificati in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel quale può essere predisposta una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare ai sensi del presente comma e sono disciplinate le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla quale possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti. Il decreto e i protocolli di intesa devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
   3. Il visto è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide che ne presenti domanda di rilascio al consolato italiano competente per il territorio dello Stato in cui si trova, esclusi gli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen e il Regno Unito, e che attesti con qualsiasi mezzo la sua situazione bisognosa di protezione ai sensi del comma 1:

   a) sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR o di una sentenza di giudice italiano che accerta i presupposti per il rilascio del visto ovvero

   b) sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.

   4. La domanda di visto ai sensi del comma 3 è presentata dallo straniero o dall'apolide, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, ed è redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo d'intesa coi Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Essa è inoltrata, insieme con la documentazione allegata, mediante modalità riservate e semplificate da essi individuate che comportino l'invio in via telematica ad apposito recapito telematico della rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda può essere presentata anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati, inclusi quelli operanti nell'ambito dei programmi umanitari di cui al comma 2, o da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia. La domanda è esaminata esclusivamente dal personale diplomatico o consolare italiano ed è trattata con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. Il personale consolare o la Commissione nazionale per il diritto di asilo possono chiedere al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di produrre ulteriore documentazione a supporto della domanda o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza, con l'ausilio di interpreti messi a disposizione dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.
   5. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto, osservando anche eventuali criteri generali per l'esame di tali domande decisi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La decisione è comunicata mediante atto scritto e motivato che deve pervenire anche per le vie brevi o in via telematica allo straniero o all'apolide interessato o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda di visto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della ricevuta di ricevimento di tale domanda nelle ipotesi indicate nella lettera a) del comma 3. Nell'ipotesi indicata nella lettera b) del comma 3 il termine perentorio è di trenta giorni dalla sua presentazione, prorogabili di altri quindici giorni allorché la rappresentanza comunichi al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di aver inviato anche per le vie brevi una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e operante anche col supporto di funzionari amministrativi con compiti istruttori nell'ambito del contingente del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere altamente specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Il parere motivato deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali senza che la Commissione abbia inviato il suo parere negativo il visto deve essere rilasciato. I termini indicati nei tre periodi precedenti sono prorogati di ulteriori quindici giorni dall'invio all'interessato dell'eventuale richiesta indicata nel comma 4 di fornire documentazione aggiuntiva o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza. La comunicazione della risposta alla domanda deve essere tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, e ad essa devono essere allegati anche l'eventuale richiesta motivata di parere e il parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.
   6. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta. L'impugnazione è effettuata con ricorso presentato al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del Codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 e 3 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari.
   7. Il rilascio del visto è sempre comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza italiana rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio. Il rilascio del visto avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio.
   8. Lo straniero o l'apolide a cui è rilasciato ai sensi del comma 1 il visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari presenta domanda di protezione internazionale all'ufficio di polizia di frontiera presso un valico di frontiera internazionale sito in territorio italiano, che deve indicare nella domanda di visto. Qualora non disponga in Italia di sufficienti mezzi di sussistenza ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, neppure sulla base dell'eventuale sostentamento fornito nell'ambito dei programmi umanitari indicati nel comma 2 o dai soggetti che hanno favorito la domanda presentata ai sensi del comma 3, il consolato italiano deve farne immediata segnalazione anche per le vie brevi al Ministero dell'interno e al Servizio centrale del sistema di accoglienza e integrazione istituito ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 e successive modifiche e integrazioni, i quali provvedono al suo accompagnamento fin dall'ingresso ad una struttura di accoglienza afferenti a tale sistema. La competente Questura provvede in via prioritaria all'effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici, al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e alla verbalizzazione della domanda, la quale è esaminata in via prioritaria ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche tenendo conto delle dichiarazioni fatte nella domanda del visto e della documentazione ad essa allegata, delle segnalazioni fatte dagli organismi internazionali o europei e dell'eventuale parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.».

  Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti).
18.3. Gianassi, De Luca.

  Al comma 1, lettera c), numero 2) sostituire il capoverso comma 1-bis, con il seguente:

   «1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al giudice ordinario competente per territorio. La procura al difensore può essere rilasciata con autentica sottoscrizione da parte del medesimo».
18.4. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: al tribunale amministrativo regionale con le seguenti: alla sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, in composizione monocratica.
18.1. Gianassi, De Luca.

ART. 18-bis.

  Sopprimerlo.
18-bis.1. Gianassi, De Luca.

ART. 18-ter.

  Sopprimerlo.
18-ter.1. Gianassi, De Luca.

ART. 19.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «prodotti ai consumatori», sono aggiunte le seguenti: «al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendite aggressive o ingannevoli»;

   b) l'ultimo periodo è soppresso.
19.01. De Luca.

ART. 24.

  Al comma 1, lettera c-bis), capoverso comma 4-ter, alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , che deve avere data certa secondo le modalità indicate con provvedimento della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché contenere la data di decorrenza della locazione, se diversa.
24.1. Scutellà, Bruno, Scerra.

ART. 24-ter.

  Al comma 1, capoverso comma 3, dopo le parole: per i settori speciali, aggiungere le seguenti: nella misura strettamente necessaria,.
24-ter.1. De Luca.

  Al comma 1, capoverso comma 3, dopo le parole: qualora sussistano i relativi presupposti aggiungere le seguenti: di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.
24-ter.2. De Luca.