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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 18 luglio 2023

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME:
DDL DI RATIFICA NN. 922 E 1039, PDL N. 1135 E PDL N. 336

Ddl di ratifica nn. 922 e 1039

Tempo complessivo: 2 ore, per ciascun disegno di legge di ratifica.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 20 minuti
(con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 20 minuti
Fratelli d'Italia 13 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 15 minuti
Lega – Salvini premier 9 minuti
MoVimento 5 Stelle 12 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 7 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 8 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 7 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 4 minuti
Misto: 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  +Europa 2 minuti

Pdl n. 1135 – Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1- ter , del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere

Tempo complessivo: 12 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 7 ore;

• seguito dell'esame: 5 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 8 minuti 45 minuti
(con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 2 minuti 3 ore e 10 minuti
Fratelli d'Italia 39 minuti 38 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 36 minuti 27 minuti
Lega – Salvini premier 35 minuti 26 minuti
MoVimento 5 Stelle 34 minuti 23 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 34 minuti 21 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 32 minuti 16 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 31 minuti 14 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti 13 minuti
Misto: 30 minuti 12 minuti
  Minoranze Linguistiche 17 minuti 7 minuti
  +Europa 13 minuti 5 minuti

Pdl n. 336 – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «II Forteto»

Discussione sulle linee generali: 7 ore.

Relatori 40 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 4 minuti
Gruppi 4 ore e 46 minuti
Fratelli d'Italia 35 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 33 minuti
Lega – Salvini premier 33 minuti
MoVimento 5 Stelle 32 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 32 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 31 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 30 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 30 minuti
Misto: 30 minuti
  Minoranze Linguistiche 17 minuti
  +Europa 13 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 18 luglio 2023.

  Albano, Ascani, Barelli, Benvenuto, Davide Bergamini, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Ciaburro, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Marino, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nevi, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pierro, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Davide Bergamini, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Ciaburro, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Marino, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nevi, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pierro, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 17 luglio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   FENU ed altri: «Disposizioni per favorire la definizione transattiva delle posizioni debitorie classificate come crediti in sofferenza o ad inadempienza probabile» (1308);

   LOPERFIDO: «Modifica all'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, concernente la promozione di iniziative per la celebrazione della festa dell'Unità nazionale nelle scuole di ogni ordine e grado» (1309);

   MOLLICONE ed altri: «Istituzione e disciplina dei consigli aziendali di gestione, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione» (1310);

   BONETTI: «Disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali e delega al Governo per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative a tali attività» (1311);

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ZANELLA: «Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati» (1312);

   ZARATTI: «Istituzione del Corpo forestale e ambientale dello Stato e attribuzione delle funzioni già esercitate dal soppresso Corpo forestale dello Stato» (1313).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge QUARTINI ed altri: «Disposizioni per la diffusione della conoscenza delle pratiche di primo soccorso in caso di soffocamento per ostruzione o di shock anafilattico in ambito scolastico, sanitario e negli esercizi di ristorazione» (1071) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Caso.

  La proposta di legge DI LAURO ed altri: «Istituzione del servizio di psicologia del territorio e delle cure primarie nonché della figura professionale dello psicologo delle cure primarie» (1228) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Caso e Fede.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  S. 282. – Senatori CROATTI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza» (approvata dal Senato) (1296) Parere delle Commissioni V, VII, IX e XII.

   VI Commissione (Finanze):

  MESSINA ed altri: «Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di incremento del credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura nelle regioni Sicilia e Sardegna» (1008) Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

   VIII Commissione (Ambiente):

  BOF ed altri: «Modifiche agli articoli 36 e 37 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di accertamento della conformità edilizia» (1207) Parere delle Commissioni I, II, V e VI.

   XI Commissione (Lavoro):

  GHIRRA ed altri: «Modifica all'articolo 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e disposizioni in materia di indennità per gli esercenti la professione sanitaria di ostetrica nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale» (1145) Parere delle Commissioni I, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

   XII Commissione (Affari sociali):

  MALAVASI ed altri: «Istituzione della figura professionale dell'infermiere di famiglia e di comunità» (1132) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e XIV;

  MALAVASI ed altri: «Istituzione dello psicologo di cure primarie» (1140) Parere delle Commissioni I, II, V, VII e XI.

   XIII Commissione (Agricoltura)

  S. 17. – Senatori BERGESIO ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura» (approvata dal Senato) (1304) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, XII e XIV.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  in data 13 luglio 2023, Sentenza n. 142 del 7 giugno - 13 luglio 2023 (Doc. VII, n. 184),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all'articolo 1-ter, comma 6, della medesima legge:

   alla II Commissione (Giustizia);

  in data 17 luglio 2023, Sentenza n. 145 del 7 giugno - 17 luglio 2023 (Doc. VII, n. 187),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20-quater, comma 1, lettera a-bis), della legge della regione Marche 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), limitatamente alle parole «avere la residenza o»:

   alla VIII Commissione (Ambiente);

  in data 18 luglio 2023, Sentenza n. 147 dell'8 marzo - 18 luglio 2023 (Doc. VII, n. 189),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 11, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (legge di stabilità regionale 2022-2024);

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 15, lettera b), numero 1), della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2022;

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 32, della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2022;

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 93, della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2022;

    dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, lettera d), numero 1), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), come modificato dall'articolo 13, comma 58, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), limitatamente alle parole «alla data del 30 giugno 2023» e «alla medesima data»;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 90, della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2022, promosse, in riferimento agli articoli 9 e 117, commi primo e secondo, lettere m) ed s), della Costituzione, nonché all'articolo 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

   alla VIII Commissione (Ambiente);

  in data 18 luglio 2023, Sentenza n. 148 del 25 maggio - 18 luglio 2023 (Doc. VII, n. 190),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Veneto 28 gennaio 2022, n. 2, recante «Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”»:

   alla XIII Commissione (Agricoltura);

  in data 18 luglio 2023, Sentenza n. 149 del 7 giugno - 18 luglio 2023 (Doc. VII, n. 191),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia:

   alla I Commissione (Affari costituzionali).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  Sentenza n. 143 del 23 maggio - 13 luglio 2023 (Doc. VII, n. 185),

   con la quale:

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 937, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro:

   alla XI Commissione (Lavoro);

  Sentenza n. 144 del 25 maggio - 13 luglio 2023 (Doc. VII, n. 186),

   con la quale:

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 6, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), come sostituito dall'articolo 22 della legge della Regione Piemonte 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, sezione quinta:

   alla VI Commissione (Finanze);

  Sentenza n. 146 del 7 giugno - 17 luglio 2023 (Doc. VII, n. 188),

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 168-bis, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Torino:

   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 150 del 7 giugno - 18 luglio 2023 (Doc. VII, n. 192),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 103, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione e all'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima:

   alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Sentenza n. 151 del 7 giugno - 18 luglio 2023 (Doc. VII, n. 193),

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), poi convertito, con modificazioni e con diverso titolo, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, sollevate dal Tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica, in riferimento agli articoli 73, terzo comma, 77, secondo comma, della Costituzione, nonché al «coordinato disposto» degli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU) e all'articolo 15, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici:

   alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministero della giustizia

  Il Ministero della giustizia ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell'articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 17 luglio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa (COM(2023) 359 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 18 luglio 2023;

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Garantire un uso resiliente e sostenibile delle risorse naturali dell'Unione europea (COM(2023) 410 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura);

   Relazione della Commissione al Consiglio – Valutazione della raccomandazione del Consiglio, del 19 dicembre 2016, sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità (COM(2023) 439 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'esercizio della delega conferita alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (COM(2023) 448 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adozione del suo regolamento interno per la selezione del presidente (COM(2023) 450 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 450 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Decisione di esecuzione della Commissione del 11.7.2023 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Tassare i grandi patrimoni per finanziare la transizione ecologica e sociale» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2023) 4751 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2009/917/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali (COM(2023) 244 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 15 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 18 luglio 2023.

  La Commissione europea, in data 17 luglio 2023, ha trasmesso un nuovo testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2009/917/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali (COM(2023) 244 final/2), che sostituisce il documento COM(2023) 244 final, già assegnato, in data 15 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nonché, in data odierna, alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 14 e 17 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite, rispettivamente, al periodo dal 30 giugno al 6 luglio 2023 e dal 6 al 13 luglio 2023.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Comunicazione concernente una
procedura d'infrazione

  Il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 27 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, una comunicazione concernente gli sviluppi della procedura d'infrazione n. 2022/0106, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, con riferimento alla decisione della Commissione europea di sospendere la decisione di deferire l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, assunta il 15 febbraio 2023 ai sensi del combinato disposto degli articoli 258 e 260, paragrafo 3, del predetto Trattato.

  Questa comunicazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 17 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa all'articolo 41, concernente disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (atto Camera n. 1239).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla VII Commissione (Cultura) e alla XI Commissione (Lavoro).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (53).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 27 agosto 2023. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 7 agosto 2023.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative volte all'attuazione della legge n. 62 del 2022 in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, gli operatori del settore della salute e le organizzazioni sanitarie – 2-00186

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   dopo un sofferto iter parlamentare, è stata approvata la legge 31 maggio 2022, n. 62, il cosiddetto «Sunshine act italiano», «Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie», che, in linea con Usa, Francia e Gran Bretagna, ha il fine di rendere più trasparenti i rapporti tra le imprese produttrici, i professionisti e le aziende della sanità pubblica e Stato;

   collocandosi nel solco attuativo dei principi costituzionali espressi dagli articoli 32 (tutela della salute) e 97 (efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione) della Costituzione, la predetta legge intende garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti intercorrenti tra le imprese produttrici e i soggetti operanti nel settore della salute, per finalità di trasparenza nonché di prevenzione e contrasto della corruzione nell'azione amministrativa, e colmare così un vuoto normativo sulle dinamiche in cui vi è un trasferimento di valore a scopo commerciale, di promozione o di sviluppo dei prodotti attraverso la creazione di un registro pubblico telematico in cui tutte queste informazioni sono raccolte e rese disponibili a tutti in maniera aperta;

   l'articolo 3 è la disposizione centrale del provvedimento poiché individua le erogazioni, le convenzioni e gli accordi soggetti a pubblicità e che, quindi, le imprese produttrici dovranno comunicare al Ministero della salute per la susseguente pubblicità nel registro telematico; declina poi le modalità di trasmissione della comunicazione recante i dati relativi all'erogazione, alla convenzione o all'accordo, da effettuarsi a cura dell'impresa produttrice;

   l'articolo 4 reca la comunicazione, da effettuarsi sempre da parte dell'impresa produttrice, entro il 31 gennaio di ogni anno, delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, riferibili ai soggetti che operano nel settore della salute e alle organizzazioni sanitarie;

   l'articolo 5 disciplina quindi il registro pubblico telematico da istituirsi, sul sito internet istituzionale del Ministero della salute, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge;

   nel registro, denominato «sanità trasparente», sono pubblicate le comunicazioni e i dati di cui agli articoli 3 e 4 nonché gli atti di irrogazione delle sanzioni come disciplinati al successivo articolo 6; il registro sarà liberamente accessibile per la consultazione (possibile fino a 5 anni dalla data di pubblicazione) e dotato di funzioni che permetteranno la ricerca e l'estrazione dei dati;

   si demanda quindi ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, la determinazione della struttura e delle caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico, nonché i requisiti e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni e l'inserimento dei dati, nel rispetto di taluni criteri (facilità di accesso, semplicità della consultazione, comprensibilità e omogeneità dei dati, previsione di funzioni per la ricerca semplice e avanzata e per l'estrazione dei dati) –:

   se intenda dare sollecita attuazione alla legge n. 62 del 2022 per garantire la trasparenza secondo le disposizioni del cosiddetto «Sunshine act italiano», attraverso l'istituzione, sul sito internet istituzionale del Ministero della salute, del registro pubblico telematico denominato «sanità trasparente»;

   a che punto sia l'adozione dei decreti attuativi previsti dalla legge n. 62 del 2022.
(2-00186) «Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Alifano, Amato, Auriemma, Barzotti, Bruno, Cantone, Cappelletti, Caramiello, Carmina, Carotenuto, Caso, Cherchi, Dell'Olio, Donno, Fede, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Lomuti, Lovecchio, Morfino, Onori, Orrico, Pavanelli, Pellegrini, Penza».


Iniziative di competenza in relazione alla vicenda delle società Visibilia e Ki Group, con particolare riferimento alla tutela dei lavoratori coinvolti e ai contributi statali erogati – 2-00189

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del made in Italy, per sapere – premesso che:

   un'inchiesta realizzata dal programma Report, andata in onda il 19 giugno 2023 e intitolata «Open to fallimento», ha sollevato serie accuse nei confronti della Ministra del turismo, la senatrice Daniela Garnero Santanchè;

   secondo l'inchiesta e secondo quanto riportato successivamente anche da diversi organi di informazione, dal 2018, momento in cui la senatrice Santanchè e Mazzaro, suo socio ed ex compagno, sono subentrati nella gestione diretta della società Ki Group, quest'ultima ha cominciato ad avere difficoltà nel pagare i fornitori e ha accumulato debiti fino a 8 milioni di euro, pari a quasi un quarto del fatturato;

   dal 2019 i bilanci di Ki Group sono stati sempre bocciati dalla società di revisione ed è stata creata una seconda società con lo stesso nome (società a responsabilità limitata), rendendo di fatto la prima solo una «scatola vuota»;

   secondo l'inchiesta, che riporta testimonianze di dipendenti e fornitori, la società avrebbe licenziato dipendenti, ancora in attesa del pagamento di stipendi arretrati, senza peraltro riconoscere loro il trattamento di fine rapporto dovuto, con «bilanci in rosso, lavoratori mandati a casa senza liquidazione, ditte messe in difficoltà, o addirittura strozzate, mancato saldo delle forniture»;

   in 9 anni il valore di Ki Group è passato da 35 milioni a 465.000 euro, gli azionisti hanno versato 23 milioni di euro, mentre la Ministra ha ricevuto 2 milioni e mezzo di euro per le cariche sociali e il socio, Canio Mazzaro, circa 6 milioni di euro;

   la società Ki Group risulta essere stata destinataria di un prestito pari a 2,7 milioni di euro, da parte del fondo «Patrimonio pmi» di Invitalia, risorse che dovevano essere utilizzate per pagare fornitori e dipendenti;

   da atti pubblici risulterebbe che la Ministra, al tempo imprenditrice e parlamentare, attraverso la società immobiliare Dani s.r.l., sia socia della Ki Group (controllata a sua volta da persone riconducibili alla sua famiglia) e sia stata destinataria di numerosi aiuti di Stato, tra cui un credito di imposta di 600.000 euro e il suddetto finanziamento di 2,7 milioni di euro, con contratto di sottoscrizione di strumenti finanziari ai sensi della sezione 3.3 del quadro temporaneo di aiuti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   secondo quanto risulta agli interpellanti, dalla relazione sulla gestione allegata al bilancio al 31 dicembre 2021 e pubblicata nel registro delle imprese, la stessa Ki Group dichiara di aver ricevuto da Invitalia, quale gestore del fondo, in data 17 maggio 2022, una richiesta di restituzione anticipata del prestito. La società, pertanto, è attualmente debitrice del fondo, e quindi dello Stato, della somma di 2,7 milioni di euro, oltre accessori;

   sempre secondo quanto riportato dalla citata inchiesta giornalistica e anche dal quotidiano la Repubblica del 23 giugno 2023, anche per la gestione della società Visibilia da parte della Ministra sono state riscontrate «gravi irregolarità» che avrebbero arrecato «danni ad azionisti, società e al corretto funzionamento del mercato», secondo quanto riportato nelle consulenze che la procura di Milano ha depositato nel procedimento civile davanti al tribunale delle imprese;

   inoltre, secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa del 23 giugno 2023, «il consulente nominato dalla aggiunta Laura Pedio e dai pubblici ministeri Roberto Fontana e Maria Gravina, parla di “una irreversibile crisi reddituale” della Visibilia Editore spa e della Visibilia srl già al 31 dicembre 2016, “oltre che di un significativo deficit patrimoniale in capo alla concessionari”. Tant'è che se le svalutazioni fossero state correttamente iscritte a bilancio, a fine 2016, secondo il consulente, avrebbero provocato un deficit di oltre 4 milioni di euro nel patrimonio netto contabile della sola spa»;

   secondo il quotidiano, «la segnalazione dei soci di minoranza è arrivata in procura a luglio e nell'inchiesta, aperta per bancarotta fraudolenta e falso in bilancio, tra gli altri risulta indagata proprio la Ministra Santanchè»;

   di assoluta gravità anche il fatto che alcuni dipendenti della Visibilia, anche con funzioni apicali, sarebbero stati messi in cassa integrazione pur continuando a lavorare;

   nel corso di un'informativa, su richiesta delle opposizioni, della Ministra del turismo «sui fatti connessi a un servizio giornalistico televisivo e successivi articoli di stampa e conseguente discussione», resa all'Assemblea del Senato della Repubblica il 5 luglio 2023, la Ministra ha prodotto una serie di risposte secondo gli interpellanti elusive riguardo al debito di 2,7 milioni di euro, non restituiti e sollecitati, che la società Ki Group ha nei confronti dello Stato italiano, sul mancato pagamento di stipendi e di trattamenti di fine rapporto dei dipendenti della suddetta società e sui dipendenti che continuavano a lavorare non sapendo di essere stati messi in cassa integrazione;

   in data 10 luglio 2023, la trasmissione Report ha prodotto un fact checking delle dichiarazioni rilasciate in Parlamento dalla Ministra, evidenziandone contraddizioni e palese infondatezza;

   sempre nella giornata del 10 luglio 2023, oltre che nel servizio televisivo, il quotidiano La Stampa ha riportato le dichiarazioni di una dipendente della società Visibilia, Federica Bottiglione, ex responsabile degli affari societari e investitor relator: «Non sapevo di essere in cassa integrazione perché nessuno me lo ha comunicato»;

   la dipendente ha dichiarato di aver continuato a lavorare per la società Visibilia che la pagava solo attraverso «rimborsi spese chilometrici», peraltro durante il lockdown, quando il divieto di circolazione era pressoché totale, e di aver lavorato part time presso il Senato della Repubblica come assistente del senatore Ignazio La Russa, con un contratto di consulenza –:

   quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di fare al più presto chiarezza sui gravi fatti esposti, che, al di là delle loro eventuali implicazioni sui piani civile e penale, non sono, a parere degli interpellanti, degni della disciplina e dell'onore che dovrebbero caratterizzare le azioni di un Ministro della Repubblica, avendo, alla luce delle notizie riportate dalla seconda trasmissione di Report a ciò dedicata, sostanzialmente fornito false informazioni al Parlamento;

   quali iniziative, per quanto di competenza, i Ministri interpellati intendano adottare al fine di tutelare i lavoratori delle società Visibilia e Ki Group e sanzionare i comportamenti scorretti delle due società nei confronti dei loro dipendenti, nonché per fare chiarezza sul prestito non restituito a Invitalia e comunque sugli effetti di quella che appare agli interpellanti una gestione improvvida e scorretta.
(2-00189) «Braga, Bonafè, Ciani, Ghio, Toni Ricciardi, De Luca, De Maria, Ferrari, Morassut, Roggiani, Casu, Fornaro, Gribaudo, Fossi».


Intendimenti in ordine al rifinanziamento del Fondo sociale affitti e del Fondo per la morosità incolpevole – 2-00110

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

   il Fondo sociale affitti, fondo di natura governativa nazionale in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato ad agevolare economicamente l'accesso alle locazioni abitative sul mercato privato da parte di soggetti e nuclei familiari che versano in condizioni di fragilità economica, rappresenta per le regioni, e conseguentemente per le rispettive realtà territoriali, un significativo supporto nell'ambito delle politiche socio-abitative;

   tali risorse, unitamente al fondo per la morosità incolpevole (rivolto al sostegno delle famiglie raggiunte da provvedimenti di sfratto dovuti a situazioni di impossibilità sopravvenuta al pagamento dei canoni di locazione, a fronte di perdita o significativa contrazione della capacità reddituale), sono risultate essere misure fondamentali, ancor più nella presente fase storica in cui i canoni hanno subito un considerevole innalzamento dei prezzi a causa dell'aumento dell'indice di inflazione;

   tali contributi a sostegno delle locazioni sono sempre stati oggetto di finanziamento da parte del bilancio dello Stato nell'ambito della manovra finanziaria in favore delle regioni, con conseguente ripartizione ad opera delle stesse tra i rispettivi comuni richiedenti;

   risulta allo stato attuale che tali fondi non sarebbero stati oggetto di rifinanziamento;

   la lettera dell'assessore alle politiche abitative ed edilizia di regione Liguria, dottor Marco Scajola, trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata in data 7 marzo 2023 al Ministro interpellato e, per conoscenza, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, senatore Roberto Calderoli, evidenzia tale situazione in essere rispetto ai due fondi sopra descritti;

   in particolare si rappresenta come, con il finanziamento del solo Fondo sociale affitti nell'anno 2022, regione Liguria ha potuto aiutare concretamente oltre diecimila famiglie suddivise tra 138 comuni che avevano avanzato richiesta di attingervi;

   in assenza dello stanziamento di nuove risorse, le regioni e i comuni si ritroverebbero impossibilitati a fornire il necessario contributo alle famiglie in precaria situazione economica, con potenziali e concreti risvolti che risulterebbero di significativo impatto negativo a livello sociale –:

   se vi sia l'intendimento di rifinanziare il Fondo sociale affitti nonché il Fondo morosità incolpevole e quali iniziative di competenza intenda adottare affinché possa essere fornita una risposta adeguata alla questione economico-sociale in oggetto, di fondamentale importanza per il Paese.
(2-00110) «Lupi, Cavo».


Iniziative di competenza, nell'ambito del Piano nazionale della sicurezza stradale, volte a disporre l'obbligo per i mezzi pesanti di equipaggiarsi con kit per l'eliminazione del cosiddetto angolo cieco – 2-00190

D)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

   in Italia negli ultimi anni si sono verificati numerosi incidenti gravi e anche mortali a causa dell'angolo cieco dei mezzi pesanti, ovvero la limitata o nulla visibilità che i conducenti hanno su determinate zone intorno al loro veicolo;

   questo risulta particolarmente pericoloso in contesti urbani, dove i mezzi pesanti condividono la strada con pedoni e veicoli più piccoli come le biciclette. Dall'inizio del 2023, su tutto il territorio italiano, si sono registrate 86 vittime tra i ciclisti, di cui 4 a Milano, queste ultime tutte causate da camion e betoniere (a cui va aggiunta l'uccisione di una donna a piedi, investita da un camion in retromarcia). A livello nazionale gli incidenti mortali causati da autocarri sono stati 17;

   il Piano nazionale della sicurezza stradale 2030, approvato nel 2022 dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pone una particolare enfasi sull'impatto della circolazione dei veicoli pesanti sulla sicurezza stradale dell'utenza più vulnerabile della strada nelle città, in particolare sul «Sistema di rilevamento punto cieco (Blind spot warning, Bsw)» e l'«Avviso di collisione con pedoni e ciclisti (Moving off inhibit system, Mois)»;

   il costo dell'installazione di un kit per eliminare un angolo cieco su un mezzo pesante è di poche centinaia di euro;

   la città di Londra ha introdotto norme a partire dal 2021 che consentono l'accesso solo ai mezzi pesanti che rispettano determinati standard di sicurezza, inclusa la soluzione dell'angolo cieco. Questo ha determinato una significativa riduzione del numero di incidenti mortali che coinvolgono biciclette e pedoni causati dai camion;

   il consiglio comunale di Milano ha approvato a gennaio 2023 un ordine del giorno che impegna il sindaco e la giunta a incentivare l'equipaggiamento del kit di eliminazione dell'angolo cieco e a limitare l'accesso in città ai mezzi pesanti che ne sono sprovvisti;

   nonostante l'Unione europea abbia emanato una direttiva nel 2022 che impone l'adozione di tecnologie per eliminare l'angolo cieco sui nuovi mezzi pesanti immessi sul mercato a partire da luglio 2024, considerando la lunga vita operativa di questi veicoli (la metà dei mezzi pesanti in circolazione ha più di 15 anni), potrebbero passare decenni prima che tutti i camion in circolazione ne siano equipaggiati;

   nella riforma del codice della strada, annunciata dal Ministro interpellato, non figura nessuna di queste misure –:

   se il Governo consideri questa situazione un'emergenza di sicurezza dei cittadini e dei ciclisti italiani;

   se il Governo non ritenga di dover dare seguito al Piano nazionale della sicurezza stradale, adottando iniziative di competenza volte ad obbligare i mezzi pesanti a equipaggiarsi con kit per eliminare l'angolo cieco, così da garantire strade più sicure per tutti.
(2-00190) «Quartapelle Procopio, Sarracino, Roggiani, Cuperlo, Tabacci, Marino, Stefanazzi, Andrea Rossi, Forattini, Di Sanzo, Gribaudo, Gianassi, Carè, Guerini, Malavasi, Simiani, Laus, Stumpo, Serracchiani, Scarpa, Toni Ricciardi, Porta, Bakkali, D'Alfonso, Mauri».


Iniziative di competenza in relazione alla vicenda del signor Carlo Gilardi, anche alla luce della recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo e nell'ottica di una revisione della disciplina dell'amministrazione di sostegno – 2-00187

E)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   da un servizio de Le Iene del 17 novembre 2020 si apprende la particolare situazione del professor Carlo Gilardi, 90enne di Airuno (Lecco), conosciuto nella sua comunità per l'elevato spessore culturale, per i contributi poetici e letterari, per l'amore per la natura, nonché, soprattutto, per la grande umanità e solidarietà che non ha mai lesinato di mostrare nei confronti dei più deboli, ma che, paradossalmente, ad oggi, gli stanno costando la libertà;

   la sua condizione economica particolarmente favorevole gli ha consentito negli anni di esprimere concretamente la sua generosità rivolgendola sia ai più bisognosi, mediante azioni di ausilio economico o, addirittura, l'accoglienza presso la propria abitazione di chi ne fosse privo, che, più in generale, alla comunità del piccolo paese che ha beneficiato di laute donazioni, sia di denaro che di beni (donazione di terreni per la realizzazione del parcheggio della scuola e di un parco integrato oppure l'acquisto di un defibrillatore);

   circa cinque anni fa la sorella, più anziana di lui e unica parente vivente, allertata dalla banca per una serie di movimenti ritenuti sospetti sul suo conto corrente e preoccupata per la gestione del patrimonio del fratello, ha chiesto e ottenuto dal tribunale di Lecco la nomina di un amministratore di sostegno (ad oggi se ne sono succeduti cinque) per la tutela dei suoi interessi;

   secondo il Gilardi, tale provvedimento, di fatto, l'ha completamente inibito dall'adottare qualunque disposizione del suo patrimonio, fino al punto di negare l'accesso ai propri fondi anche per esigenze ritenute dall'amministrato primarie, ponendolo, quindi, in una condizione di «depressione morale» che lo ha portato ad esprimere ripetutamente la sua contrarietà alla nomina di un amministratore di sostegno, fino al punto di decidere nel giugno 2020 di sottoporsi spontaneamente ad una perizia psichiatrica, il cui esito ha accertato che «non emergono anomalie o segni di patologia (...) Il pensiero è privo di alterazioni (...) nessun segno di deterioramento mentale o cognitivo»;

   risulta agli interpellanti che, nel luglio 2020, il giudice tutelare abbia richiesto una consulenza tecnica d'ufficio per capire se l'amministrato avesse bisogno di ulteriori misure di tutela, mentre, contestualmente, l'amministratrice di sostegno, adducendo varie scuse, avrebbe continuato a negargli l'accesso al suo patrimonio, nonostante i suoi continui appelli ad assumere una condotta inversa;

   il 10 settembre 2020 il Gilardi, perfettamente nel pieno delle sue facoltà mentali, si è rivolto al proprio legale per revocare l'amministratrice di sostegno, denunciandone comportamenti non congrui con il suo incarico, tra i quali, ad esempio, un episodio risalente al 2018 in cui quest'ultima avrebbe effettuato un bonifico di euro 40.000 ad un nominativo a lei conosciuto, bonificando tale cifra dal suo conto corrente;

   nell'occasione – secondo quanto riportato nell'esposto – nonostante il Gilardi avesse dichiarato che a suo avviso, da tempo, si stesse cercando di farlo dichiarare «incapace di intendere e volere» al solo fine di poter gestire liberamente il suo patrimonio, è stata negata al suo avvocato la possibilità di costituirsi in giudizio, non ravvisando il giudice la necessità di una difesa;

   risulta, infatti, all'interrogante che all'avvocato, munito di regolare mandato del suo assistito, persona pienamente capace di intendere e di volere, sia sempre stata bocciata l'istanza di visibilità del fascicolo del procedimento dell'amministrazione di sostegno e ciò nonostante le azioni di reclamo presentate e rigettate dal tribunale;

   dal servizio televisivo si apprende, inoltre, che il 27 ottobre 2020 la nuova amministratrice di sostegno, senza preavviso e disponendo un vero e proprio prelievo forzoso, abbia trasferito il Gilardi in una residenza sanitaria assistenziale;

   nel servizio è stato trasmesso un audio registrato durante il prelievo dal proprio domicilio da cui emergerebbe la sua lucidità di pensiero e la piena capacità di intendere e di volere nell'esprimere la sua contrarietà al trasferimento forzoso presso la residenza sanitaria assistenziale; si tratta di una circostanza di cui non si comprende l'opportunità/necessità e che, oltre a impedire alle persone care e al suo avvocato di visitarlo e avere notizie, lo pone ancora di più in condizione di confinamento sociale e umano che lo priva da anni dell'affetto e della solidarietà delle persone che hanno realmente a cuore la sua sorte;

   da quanto emerso dai media, sembrerebbe che l'unica sua «colpa» sia essere un anziano benestante e al contempo generoso;

   tra il 2021 e il 2023 il Garante nazionale dei diritti dei detenuti ha effettuato diverse visite alla casa di cura dove si trovava Carlo Gilardi e ha rivolto una raccomandazione alla procura della Repubblica, auspicando, tra l'altro, la revisione delle misure adottate per la tutela di Carlo Gilardi e la determinazione di un più adeguato sistema di sostegno per il futuro;

   in data 20 settembre 2021 è stato depositato ricorso presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, invocando gli articoli 5 (diritto alla libertà e sicurezza) e 8 (diritto al rispetto della vita privata) della Convenzione, da parte del cugino e del Gilardi, ove si lamenta la messa sotto tutela giuridica del Gilardi e l'isolamento sociale che ne deriva;

   a fronte del suddetto ricorso, nel caso Calvi e Carlo Gilardi c. Italia (ricorso n. 46412/21), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha rilevato una violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata) nei confronti del signor Gilardi. Nella specie ha messo in luce come le autorità abbiano, in pratica, abusato della flessibilità dell'amministrazione di sostegno per perseguire le finalità che l'ordinamento italiano assegna, con severi limiti, al trattamento sanitario obbligatorio, mediante ricorso abusivo all'amministrazione di sostegno –:

   quali iniziative di competenza urgenti il Ministro interpellato intenda porre in essere per risolvere la vicenda esposta in premessa, in modo da porre fine agli abusi rilevati anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti del signor Gilardi;

   se il Ministro interpellato non intenda attivarsi presso le autorità di cui in premessa, anche con iniziative ispettive, e se non intenda adottare iniziative normative urgenti al fine di modificare la disciplina dell'amministrazione di sostegno in modo che le suddette vicende non possano ripetersi in futuro.
(2-00187) «D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Cappelletti, Barzotti».


MOZIONI BRAGA ED ALTRI N. 1-00003, SANTILLO ED ALTRI N. 1-00161, ZANELLA ED ALTRI N. 1-00166, MANES ED ALTRI N. 1-00167 E ZINZI, MATTIA, MAZZETTI, ROMANO ED ALTRI N. 1-00168 IN MATERIA DI EMERGENZA ABITATIVA

Mozioni

   La Camera,

   premesso che:

    1) la pandemia da Covid-19 ha aggravato un'emergenza abitativa cresciuta enormemente negli anni della crisi economica coinvolgendo fasce sempre più ampie di popolazione. Molte persone in Italia sono prive di una soluzione abitativa adeguata, molti sono i giovani che non riescono ad avere accesso ad abitazioni a canoni compatibili con l'ammontare del loro reddito, molte persone, tra cui bambini e ragazzi, vivono in case sovraffollate ed energicamente inefficienti;

    2) le diseguaglianze presenti sono bene evidenziate dai dati del Forum disuguaglianze e diversità: le stime pre-Covid, oggi certamente peggiorate, indicano in 650 mila le domande di alloggi Erp in attesa nelle graduatorie dei comuni, in 100 mila le nuove unità di edilizia sociale necessarie a corrispondere al fabbisogno. Sono 50 mila le sentenze di sfratto, con un aumento del 57 per cento in 10 anni (dal 2006 al 2016), di cui la quota di quelli per morosità incolpevole è passata dal 75 all'89 per cento. Il tasso di sovraffollamento delle abitazioni, misurato a livello europeo, è fra 2 e 3 volte quello dei principali paesi UE-15 e presenta un grave divario Nord-Sud. Le famiglie in condizioni di povertà energetica rappresentano l'8,8 per cento del totale, con una forte varianza territoriale, demografica e di genere, che vede maggiormente colpito il Mezzogiorno e più vulnerabili le famiglie più numerose, quelle il cui capofamiglia è relativamente più giovane (sino a 35 anni) e le donne. Quasi 300 mila persone sono a rischio di perdita dell'abitazione per alluvioni o eventi idrogeologici; mentre 21 milioni di persone vivono in aree a elevato rischio sismico spesso con abitazioni inadatte a reggere il rischio. Nelle aree più disagiate, si stima in circa 80 mila alloggi il patrimonio pubblico e privato che richiede interventi per la riqualificazione e successiva assegnazione a coloro che ne abbiano bisogno;

    3) in questo contesto, l'altra urgenza, quella climatica, si intreccia con il tema della rigenerazione delle città e del patrimonio residenziale esistente, con la necessità di dare una risposta al fenomeno crescente della povertà energetica e di contenere l'aumento delle bollette aggravato dall'aumento dei costi dell'energia e del gas, che rischiano di colpire soprattutto le fasce sociali più deboli, che vivono in case vecchie, sovraffollate, inefficienti dal punto di vista energetico e insicure da quello sismico;

    4) esiste una domanda ancora molto forte nel nostro Paese di edilizia residenziale pubblica, necessaria per dare risposta alle situazioni di disagio più gravi, dove l'impossibilità di avere una casa si somma spesso a situazioni di difficoltà economica, mancanza di occupazione, emarginazione sociale, povertà alimentare e educativa; ma esiste anche una domanda di edilizia sociale per categorie sociali che proprio in assenza di un ancoraggio abitativo rischiano di scivolare in un'area di precarietà e fragilità economica anche a causa del costo stesso dell'abitazione;

    5) l'obiettivo di una casa dignitosa, sicura e socievole è quindi un tassello imprescindibile per uno sviluppo più equo e che sani disuguaglianze non più accettabili, per riqualificare le periferie, offrire prospettive di autonomia ai giovani, assicurare una vita dignitosa agli anziani, costruire un rapporto migliore tra cittadini e istituzioni; tale impostazione è riconosciuta anche a livello europeo, da ultimo con la risoluzione (2019/2187(INI)) approvata dal Parlamento europeo il 21 gennaio 2021, che conferma come l'accesso a un alloggio adeguato costituisca un diritto fondamentale e una condizione preliminare per l'esercizio di altri diritti fondamentali, nonché per condurre una vita in condizioni rispettose della dignità umana;

    6) per far fronte all'emergenza abitativa, nel corso della XVIII legislatura sono state adottate varie misure, tra cui alcune forme di esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale per l'acquisto della prima casa per i giovani sotto i trentasei anni di età, l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa per l'anno 2022, il bonus affitto per i giovani, la proroga fino al 31 dicembre 2022 delle agevolazioni per la rinegoziazione di mutui ipotecari per l'acquisto «prima casa», oggetto di procedure esecutive. Sempre nel corso della XVIII legislatura sono stati adottati il rafforzamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, con un incremento di risorse di 160 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 160 milioni di euro per l'anno 2021, e l'incremento del Fondo inquilini morosi incolpevoli, successivamente azzerati dalla legge di bilancio per il 2023;

    7) in tema di sfratti, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 sono state adottate misure straordinarie, derogatorie delle vigenti normative nell'ambito delle locazioni uso abitativo e, contestualmente, in considerazione delle suddette misure, è stata prevista l'esenzione totale dell'Imu 2021 per i proprietari che possiedono immobili concessi in locazione su cui gravano procedimenti di sfratti sospesi a causa dell'emergenza Covid (articolo 4-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021);

    8) anche il Pnrr contiene misure rilevanti che possono concorrere a dare una risposta al bisogno abitativo; il rifinanziamento con 14 miliardi del superbonus per la riqualificazione del patrimonio abitativo esistente; il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PinQua); i Piani urbani integrati dedicati alle città metropolitane, finanziati con lo strumento del Fondo dei fondi gestito dalla Bei, per la rigenerazione urbana finalizzata a promuovere l'inclusione sociale e combattere le forme di vulnerabilità, attivando risorse e finanziamenti privati;

    9) la questione abitativa si incrocia anche con il tema strategico della rigenerazione integrata dei quartieri di edilizia residenziale pubblica (Erp), dove per affrontare il grave problema dell'emarginazione sociale e garantire condizioni di vita dignitose e sicure risulta prioritario raggiungere i segmenti obiettivi: l'aumento della disponibilità di alloggi attraverso il recupero del patrimonio inutilizzato, la sostenibilità finanziaria degli interventi di recupero e gestione dell'edilizia pubblica, la riqualificazione integrata degli edifici e dello spazio pubblico con particolare attenzione alla mobilità dolce, alla dotazione di verde pubblico e all'incremento della permeabilità dei suoli, la dotazione di servizi pubblici di qualità e alti standard ambientali. Lo stesso vale per le operazioni, vere, di social housing che si stanno sviluppando nelle città, riqualificando parti di città, senza comportare nuovo spreco di suolo ma rigenerando aree dismesse e degradate, a volte anche simbolicamente rilevanti come le aree sottratte alla criminalità organizzata, spesso attraverso l'apporto della cooperazione e la realizzazione di obiettivi di miglioramento ambientale e sociale che si estendono al quartiere, rafforzando quel welfare di comunità che è sempre più parte integrante delle politiche per l'abitare;

    10) in tale contesto le comunità energetiche rappresentano oggi una grande opportunità permettendo ai cittadini di essere consumatori dell'energia da loro autoprodotta, contribuendo alla riqualificazione diffusa del patrimonio edilizio esistente e contrastando situazioni di povertà energetica. Anche per questo è fondamentale che strumenti come i bonus edilizi siano dispiegati pienamente in operazioni, di questo tipo, garantendo la giusta durata temporale e la necessità primaria di perseguire finalità ambientali e sociali. Occorre pertanto valorizzare azioni di riqualificazione edilizia che puntino a prestazioni energetiche avanzate, criteri ambientali minimi nelle costruzioni, legalità e sicurezza nei cantieri per concorrere anche a un'evoluzione virtuosa del settore delle costruzioni;

    11) secondo gli ultimi dati Istat, quindi pre-pandemia, in Italia, il livello di urbanizzazione nel 2011 è pari al 6,7 per cento dell'intero territorio nazionale e in dieci anni la variazione della superficie delle località su base nazionale è stata dell'8,7 per cento, pari ad oltre 1.600 chilometri quadrati. Inoltre, in molti dei principali centri urbani, il suolo urbanizzato è cresciuto a tal punto da saturare lo spazio disponibile per i nuovi insediamenti che, invece, si diffondono nei territori immediatamente circostanti dei comuni di prima e seconda corona. Per quanto riguarda il periodo post-pandemia, da una prima analisi degli ultimi dati Istat su base comunale relativi al saldo migratorio interno, cioè ai trasferimenti di residenza da e per un altro comune in rapporto alla popolazione residente, sembrerebbe emergere una fotografia che mette in luce un movimento di allontanamento dalle grandi città verso centri minori ma ben collegati, di cui ancora non si conosce il carattere strutturale o contingente;

    12) la pandemia, durante la quale sono aumentate le richieste di più elevati standard edilizi abitativi e lavorativi, ha inoltre fatto emergere quanto sia ancor più complesso coniugare la crescita delle città, con il contenimento del consumo di suolo fisso all'obiettivo finale del consumo 0 per il 2050;

    13) sempre citando il rapporto Istat del 2017, gli attuali studi sulle città europee sono ormai concordi nel considerare finito il periodo dell'espansione urbana, sostenendo la necessità di un nuovo approccio orientato alla densificazione (o ridensificazione) e al recupero di aree urbane non utilizzate o male utilizzate, senza prevedere ulteriore consumo di suolo. Nonostante queste indicazioni e la consapevolezza che il continuo incremento di territorio reso edificabile comporti costi ingenti per la collettività e un forte impatto sulla qualità dell'ambiente, lo sprawl (descritto dall'Agenzia europea dell'ambiente come un modello fisico di espansione a bassa densità delle grandi aree urbane a scapito delle aree agricole e uso misto del territorio e delle periferie, con rischio di innalzamento delle spese pubbliche per la fornitura di servizi e un maggior utilizzo di mezzi privati) si è progressivamente andato affermando come forma di urbanizzazione prevalente in Italia, amplificando il consumo del suolo (Istat 2016) potenzialmente destinabile ad altri usi o con diversa vocazione;

    14) la diffusa mobilitazione messa in campo in questi mesi in molte città italiane dagli studenti ha posto con forza il tema del diritto allo studio e del rapporto con adeguate politiche della casa; in particolare, la carenza di alloggi universitari e il problema crescente del caro affitti si sommano al fenomeno degli affitti brevi che, se non correttamente regolamentati, rappresentano un fattore distorsivo del mercato abitativo, soprattutto nelle città maggiormente interessate dai flussi turistici;

    15) si rende quindi necessario attivare risorse, nazionali e europee, per mettere in campo una nuova stagione delle politiche abitative con strumenti e soluzioni adeguate alla natura del bisogno emergente, con una visione di sistema e una forte assunzione di responsabilità pubblica nel costruire risposte organiche, capaci di corrispondere non solo al bisogno «fisico» di casa ma insieme a quello di inclusione sociale, emancipazione dei soggetti fragili, creazione di welfare di comunità radicato sul territorio e contribuire alla grande sfida della sostenibilità ambientale;

    16) emerge inoltre la necessità di migliorare gli strumenti necessari a far incrociare domanda e offerta di case, in grado di rispondere a un bisogno molto articolato e certamente anche molto diverso dal passato; occorre aumentare la disponibilità di alloggi a canone sociale, affrontare nell'immediato l'emergenza abitativa e la graduazione degli sfratti, coniugando le legittime esigenze dei proprietari, specie quelli piccoli che dall'affitto di una casa di proprietà traggono una parte di reddito fondamentale per il sostentamento della propria famiglia, con un bisogno di case in affitto a prezzi accessibili, anche attraverso strumenti efficaci di sostegno alla locazione per gli inquilini, rifinanziare i fondi dedicati e intervenendo sui meccanismi di trasferimento e assegnazione della risorse stanziate; sviluppare soluzioni di cohousing e di collaborazione intergenerazionale, strumenti di incentivazione all'utilizzo del patrimonio abitativo privato, che rappresenta la stragrande maggioranza nel nostro Paese,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative di competenza volte a rifinanziare con risorse adeguate, nel primo provvedimento utile, il Fondo per il sostegno all'affitto e il Fondo per la morosità incolpevole per sostenere la locazione dei soggetti in condizioni di particolare difficoltà, ottimizzando i tempi e i meccanismi di trasferimento e assegnazione delle risorse stanziate;

2) ad adottare e promuovere politiche pubbliche organiche per la casa, sostenute da una legge quadro sull'edilizia residenziale pubblica e l'edilizia sociale e da adeguate risorse pluriennali, al fine di incrementare significativamente l'offerta di alloggi a canone sociale;

3) ad adottare iniziative al fine di prevedere un sostegno diretto agli enti pubblici, anche attraverso una revisione dell'attuale regime di tassazione che equipara il patrimonio Erp all'edilizia privata, nonché la possibilità di attrarre investimenti privati mediante incentivi e semplificazioni per promuovere specifici programmi di rigenerazione urbana, anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione che privilegino interventi di densificazione urbana per il miglioramento dei servizi pubblici allo scopo di perseguire il «saldo zero» del consumo di suolo, la possibilità di cessione agli enti locali di una quota dei nuovi alloggi, proporzionale agli incentivi goduti, finalizzata al soddisfacimento della domanda abitativa debole e alla coesione sociale;

4) a promuovere il coordinamento dei livelli territoriali coinvolti (Stato, regioni, comuni) per rigenerare il patrimonio pubblico dismesso, i beni confiscati alla criminalità organizzata e le aree demaniali ormai privi delle funzioni originarie e, in alcuni casi, giunti ad uno stato di degrado o di abbandono, al fine di offrire soluzioni utili a fronteggiare l'emergenza abitativa;

5) a garantire il rispetto degli obiettivi previsti dalla missione 5 del Pnrr, al fine di realizzare gli interventi di rigenerazione urbana volti a dare risposta al disagio abitativo e a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;

6) a potenziare l'offerta di edilizia residenziale universitaria pubblica, prioritariamente attraverso operazioni di recupero del patrimonio edilizio esistente, utilizzando le risorse previste dal Pnrr, anche al fine di assicurare il pieno riconoscimento del diritto allo studio;

7) ad adottare iniziative di competenza volte a prevedere una più efficace regolazione degli affitti brevi, attraverso una legge nazionale di regolamentazione delle piattaforme turistiche che riconosca il ruolo essenziale degli enti locali nel definire strategie adeguate alla specificità dei contesti di riferimento, così da valorizzare il patrimonio artistico e culturale e salvaguardare l'assetto urbanistico delle città;

8) ad adottare iniziative idonee in materia di locazione abitativa, sia in termini di incentivi e aiuti ai locatari, sia di ristoro ai proprietari che accettino di rinegoziare i canoni e di accompagnare con misure adeguate l'esecuzione dello sfratto, anche garantendo il passaggio da casa a casa alle famiglie sfrattate, e a promuovere la sottoscrizione di appositi protocolli di programmazione delle esecuzioni degli sfratti, mediante l'istituzione di cabine di regia territoriali coordinate dalle prefetture che permettano e facilitino la gradualità delle esecuzioni al fine di contenere l'emergenza ed evitare conflitti sociali;

9) ad adottare iniziative al fine di prevedere incentivi fiscali per la rinegoziazione dei canoni di locazione ed una loro diminuzione per prevenire le difficoltà e criticità che provocano la morosità incolpevole, nonché l'introduzione di norme, anche procedurali, che prevedano esplicitamente la rinegoziazione dei canoni d'affitto in presenza di determinati elementi oggettivi e soggettivi, che possano essere valutati dal giudice in sede di contenzioso;

10) ad adottare iniziative al fine di prevedere la riduzione dal 10 per cento al 4 per cento dell'Iva applicata sui canoni di locazione di edilizia convenzionata o in qualsiasi modo agevolata;

11) ad adottare iniziative al fine di prevedere un'estensione e un ulteriore rafforzamento delle misure di sostegno all'acquisto della prima casa e della detrazione sui canoni pagati dagli inquilini con redditi inferiori ai 30 mila euro, ampliando la misura attualmente prevista;

12) a istituire una banca dati del patrimonio alloggiativo degradato pubblico e privato, da finalizzare ad un uso in tempi brevi per le gravi emergenze alloggiative, con particolare riferimento alle disponibilità immediata degli enti previdenziali e degli altri enti pubblici o con forme di partecipazione, controllo pubblico o vigilanza pubblica, anche sostenendo l'azione dei comuni per l'affitto o acquisto di alloggi da assegnare prioritariamente ai soggetti colpiti da provvedimenti di sfratto sulla base di una graduatoria definita dall'indicatore della situazione economica (Isee);

13) ad adottare iniziative per prevedere una revisione del regime della cedolare secca prevista per contratti di locazione a canone libero, al fine di assicurare che il beneficio fiscale riconosciuto al proprietario si traduca in una effettiva sostenibilità della locazione da parte dell'inquilino;

14) a monitorare e sostenere l'utilizzo del superbonus 110 per cento e degli altri incentivi fiscali da parte degli enti proprietari e di gestione dell'edilizia residenziale pubblica, valutando l'opportunità di una proroga dei termini per la realizzazione degli interventi e prevedendo una stabilizzazione degli incentivi fiscali, anche in misura ridotta, al fine di consentire la programmazione di investimenti di riqualificazione energetica sul patrimonio abitativo pubblico e privato finalizzato al recupero e alla messa a disposizione in tempi rapidi di alloggi attualmente inagibili e inutilizzati;

15) a sostenere lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e solidali, attraverso la rapida emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dalla legislazione vigente, come strumento di contrasto ai crescenti fenomeni di povertà energetica;

16) a sostenere e valorizzare il contributo della cooperazione sociale e delle cooperative a proprietà indivisa, anche alla luce del loro potenziale in termini di innovazione sociale e di contributo alla calibrazione dei prezzi degli alloggi;

17) ad adottare iniziative per ripristinare e sostenere l'Osservatorio nazionale della condizione abitativa (Osca) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, già previsto dall'articolo 12 della legge n. 431 del 1998.
(1-00003)(Nuova formulazione) «Braga, Serracchiani, Provenzano, Morassut, Fornaro, Roggiani, Ferrari, Vaccari, Malavasi, Scarpa, Carè, Amendola, Simiani, Gribaudo, Manzi, Furfaro, Ciani, Ghio».


   La Camera,

   premesso che:

    1) la diminuzione del potere di acquisto conseguente alla crisi economica, aggravatasi con la pandemia e, da ultimo, con il conflitto in atto in Ucraina, ha acuito il problema dell'affordability, ossia delle spese per l'accesso all'abitazione che, diventando sempre più onerose, pesano gravemente sui bilanci familiari;

    2) una famiglia su quattro ha avuto, negli ultimi anni, difficoltà a pagare l'affitto (si tratta in prevalenza di nuclei familiari fragili composti da persone di età compresa tra i 45 e i 64 anni, con figli), percentuale che ha superato il 40 per cento nel 2021, come confermato dall'indagine straordinaria sulle famiglie italiane (Isf) condotta dalla Banca d'Italia;

    3) pur non essendo disponibili stime sedimentate sull'entità complessiva delle forme di disagio abitativo presenti in Italia, un interessante quadro informativo su alcune delle principali dimensioni della disuguaglianza abitativa in Italia è offerto dalla relazione presentata dal Gruppo di lavoro sulle politiche per la casa e l'emergenza abitativa, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 124 del 6 luglio 2022;

    4) i dati presentati evidenziano e confermano che nel nostro Paese il tema della casa rappresenti un ambito di grande criticità per una buona parte della popolazione e che alcune condizioni sociali o di fragilità siano estremamente correlate alla possibilità di vivere in condizioni precarie, alle difficoltà di mantenere il proprio alloggio o alla capacità di superare una condizione di emergenza abitativa;

    5) l'affitto è più diffuso tra le famiglie meno abbienti. Nel quinto di famiglie più povero (quelle cioè con un reddito equivalente inferiore al primo quintile), la percentuale di quelle in affitto è pari al 31,8 per cento;

    6) tale valore scende al 24,5 per cento nel secondo quinto, rimanendo al di sopra della media nazionale. La percentuale si riduce all'11,3 per cento tra le famiglie più benestanti (quelle che appartengono all'ultimo quinto di reddito equivalente). A vivere in affitto sono le famiglie di più recente costituzione, il 47,8 per cento delle persone sole con meno di 35 anni e il 39,9 per cento delle giovani coppie senza figli (quando la donna ha meno di 35 anni di età). Percentuali elevate si osservano anche tra le persone sole di 35-64 anni (33,2 per cento), tra le famiglie monogenitore con figli minori (30,8 per cento) e tra quelle con almeno tre minori (33,7 per cento). Vive, infine, in questa condizione il 35,5 per cento delle famiglie in cui il principale percettore di reddito è disoccupato e il 68,5 per cento delle famiglie con stranieri (quota che sale al 73,8 per cento per le famiglie composte da soli stranieri, dove poco più di una famiglia su 10 vive in una casa di proprietà);

    7) anche l'incidenza di povertà assoluta è maggiore tra le famiglie che vivono in affitto. Nel 2021, le oltre 889 mila famiglie povere in affitto corrispondono al 45,3 per cento di tutte le famiglie povere, con un'incidenza di povertà assoluta pari al 18,5 per cento contro il 4,3 per cento di quelle che vivono in abitazioni di proprietà, con valori che raggiungono il 22,4 per cento per le famiglie in affitto residenti nel Mezzogiorno;

    8) il canone di locazione rappresenta la voce di spesa più rilevante, arrivando a quasi un terzo del reddito (27,9 per cento), valore superiore anche a quello delle famiglie proprietarie con mutuo al lordo della quota in conto capitale (21,1 per cento). Quasi 2 milioni e 500 mila famiglie (9,9 per cento del totale) si trovano inoltre in condizioni di sovraccarico, ovvero con una quota di spese per l'abitazione sul reddito disponibile uguale o superiore al 40 per cento (dati Gruppo lavoro Mlps 2022);

    9) il disagio abitativo è una condizione di malessere sociale legata alla qualità dell'alloggio – per la quale manca una definizione univoca nel nostro ordinamento giuridico – che riguarda, in Italia, circa 1,5 milioni di famiglie italiane (dati di Federcasa e della società Nomisma Spa);

    10) nel corso del 2021, il 6,2 per cento delle famiglie riferiscono di essersi trovate almeno una volta in arretrato con il pagamento delle spese per le utenze domestiche, e il 9,4 per cento con l'affitto;

    11) i territori che esprimono un maggiore disagio per l'elevata incidenza del canone pagato sul reddito sono, con riferimento alle ripartizioni territoriali, il Nord-Ovest e, a seguire, il Sud e le Isole, mentre, per dimensione, i comuni più popolosi insieme a quelli meno popolosi (rispettivamente oltre i 200.000 abitanti e con meno di 20.000 abitanti);

    12) le ricerche condotte confermano, da un lato, che l'emergenza sanitaria ha inasprito ulteriormente la già drammatica situazione del disagio abitativo e, dall'altro, che non sono stati programmati interventi seri e strutturali per farvi fronte;

    13) occorre considerare che il disagio e l'emergenza abitativa affliggono sia ceti a reddito molto basso o nullo, per i quali gli alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale sono in numero insufficiente, sia gli individui o i nuclei familiari svantaggiati che hanno un reddito troppo alto per vedersi assegnare una «casa popolare» ma troppo basso per poter accedere alle locazioni del libero mercato;

    14) il non avere un alloggio e l'essere esclusi dalla possibilità di disporne sono tra le forme più estreme di povertà e di deprivazione. La «deprivazione abitativa» – uno degli indicatori utilizzati dall'Unione europea per calcolare il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale – in Italia riguarda il 5 per cento della popolazione, a fronte del 4 per cento medio dei Paesi europei;

    15) in tale contesto occorre considerare anche la questione, non marginale, dell'esclusione abitativa grave, riferita alle cosiddette «popolazioni speciali», ovvero le popolazioni elusive costituite da persone senza tetto, senza fissa dimora o che vivono nei campi attrezzati e negli insediamenti spontanei;

    16) la Costituzione italiana – a differenza di altri Stati europei quali il Belgio, il Portogallo, la Spagna e la Svezia – non riconosce espressamente il diritto all'abitazione. Tuttavia, quest'ultimo è desumibile da diverse disposizioni costituzionali, in quanto l'abitazione costituisce il presupposto per la realizzazione dell'eguaglianza sostanziale tra cittadini, ma anche per l'esercizio di diritti e libertà costituzionalmente riconosciuti, tra i quali la libertà di domicilio, i diritti della famiglia, il diritto alla salute e il diritto al lavoro;

    17) la Corte costituzionale ha riconosciuto l'esistenza di tale diritto a partire dalla fine degli anni '80, qualificandolo come «diritto sociale fondamentale» e annoverandolo «fra i diritti inviolabili (...) di cui all'articolo 2 della Costituzione» (confronta sentenze n. 404 del 1988, n. 166 del 2008 e n. 209 del 9 luglio 2009). Tuttavia, ha sottolineato che il diritto all'abitazione, come tutti i diritti sociali, è «finanziariamente condizionato» e dunque tende ad essere realizzato in proporzione alle risorse della collettività (sentenza n. 252 del 1989);

    18) il diritto all'abitazione è espressamente previsto dalla Carta sociale europea e, nel testo revisionato nel 1996, per garantirne l'effettivo esercizio, gli Stati firmatari «s'impegnano a prendere misure destinate», tra l'altro, «a favorire l'accesso ad un'abitazione di livello sufficiente», a «prevenire e ridurre lo status di “senza tetto” in vista di eliminarlo gradualmente» e a «rendere il costo dell'abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti»;

    19) il diritto all'abitazione è altresì previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 34, paragrafo 3, nel quale si prevede che l'Unione «riconosce e rispetta il diritto (...) all'assistenza abitativa», al fine di «garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti»;

    20) nell'ambito della dimensione europea si è assistito a un crescente interesse per il tema del diritto all'abitazione, attraverso l'elaborazione di specifici atti volti a garantirne l'effettività, come, ad esempio, la Carta europea degli alloggi, approvata il 26 aprile 2006 dall'intergruppo Urban logement del Parlamento europeo, la risoluzione del Parlamento europeo 2006/2108/(INI) sugli alloggi e la politica regionale e, da ultimo, la risoluzione (2019/2187(INI)) approvata dal Parlamento europeo il 21 gennaio 2021, che conferma come l'accesso a un alloggio adeguato costituisca un diritto fondamentale e una condizione preliminare per l'esercizio di altri diritti fondamentali, nonché per condurre una vita in condizioni rispettose della dignità umana;

    21) dello stesso tenore anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa n. C-34/13 – sentenza del 10 settembre 2014) che configura il diritto all'abitazione come diritto fondamentale da comprendere nell'ambito delle politiche di inclusione sociale, oggetto di competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri;

    22) certamente una nuova lettura «forte» del diritto all'abitazione, inteso come posizione soggettiva avente un «contenuto essenziale», secondo l'accezione invalsa in ambito europeo, consentirebbe un radicale cambiamento di approccio delle tradizionali politiche abitative, anche nell'ottica di un welfare integrato, nel quale il contrasto della povertà abitativa possa rappresentare l'anello da cui partire per sostenere e favorire l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'occupazione;

    23) in materia di politiche abitative, le due linee lungo le quali è intervenuto il legislatore italiano in questi anni si sono mostrate del tutto carenti e poco lungimiranti. La prima è quella rivolta all'incremento del numero delle abitazioni disponibili, tramite la realizzazione di un sistema di edilizia residenziale pubblica. Nonostante, a partire dalle misure volte all'attuazione del piano decennale di edilizia residenziale previsto dalla legge n. 457 del 1978, siano stati approvati numerosi provvedimenti normativi e disposti diversi stanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica e convenzionata, la condizione di disagio abitativo non ha trovato una soluzione accettabile ed è destinata ad aggravarsi;

    24) il settore soffre, ancora oggi, di una cronica carenza di alloggi da destinare ai ceti meno abbienti o a categorie disagiate o fragili. A tale riguardo è necessario e urgente definire una programmazione nazionale pluriennale di contrasto all'emergenza abitativa, sostenuta da adeguate risorse economiche;

    25) quanto sopra presuppone una attenta ricognizione presso ogni regione, dello stato di tutti gli interventi programmati, della corretta utilizzazione delle risorse con l'obiettivo di accelerare con ogni strumento possibile la realizzazione e/o il completamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ancora in corso, nonché definire la programmazione in tempi certi di quelli da realizzare con le risorse che risulteranno ancora disponibili a seguito della ricognizione;

    26) la seconda linea tracciata dal legislatore italiano è quella vertente sulla tutela della parte debole nei rapporti contrattuali di diritto privato, a cominciare dal rapporto di locazione. In quest'ultimo ambito si collocano due importanti strumenti utilizzati a livello nazionale per le politiche abitative, ovvero il fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui alla legge 28 ottobre 2013, n. 124, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entrambi sono stati incrementati nel corso della XVIII legislatura, da ultimo ad opera del cosiddetto decreto «aiuti» (decreto-legge n. 50 del 2022) che ha assegnato al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022;

    27) a partire dall'assegnazione delle somme, relative all'anno 2019 – consentendo alle regioni di poter riallocare sul fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione le risorse non utilizzate della dotazione del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli – si è sostanzialmente prodotta un'unificazione delle risorse della dotazione dei due fondi con la precipua finalità di attuare misure uniche per la riduzione del disagio abitativo;

    28) negli anni, si è riscontrato che entrambi i predetti fondi non hanno funzionato in modo adeguato, come si può rilevare, tra l'altro, dall'indagine effettuata dalla Corte dei conti sull'utilizzo degli stessi per il periodo dal 2014 al 2020 (deliberazione 3 agosto 2020, n. 9/2020/G);

    29) diverse sono le disfunzioni e le distorsioni che le due misure presentano e sulle quali la stessa Corte dei conti si è soffermata: il non corretto assolvimento delle procedure per il riparto delle risorse, che ha contribuito a un loro impiego non del tutto efficiente; la inadeguatezza di un'attività di monitoraggio circa la gestione dei fondi e lo stato di utilizzo delle risorse ripartite tra le regioni; il mancato o parziale trasferimento delle risorse agli enti locali; le difficoltà di accesso e di erogazione del contributo da parte dei cittadini, soprattutto con riferimento al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

    30) nel raccogliere le citate raccomandazioni della Corte dei conti, appare quanto mai opportuno un profondo ripensamento delle modalità con le quali provvedere all'erogazione delle risorse economiche da mettere a disposizione di un settore, come quello in esame, che esprime un fabbisogno molto elevato;

    31) secondo gli studi di settore, il fabbisogno abitativo ammonta oggi a circa 500/600 mila alloggi e le risorse economiche periodicamente stanziate – attraverso il trasferimento di fondi ai comuni – non sono state allineate all'interno di una strategia sistematica e strutturata;

    32) la frammentazione dei soggetti pubblici che operano nel campo dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica non ha consentito di approntare una programmazione nazionale pluriennale di contrasto all'emergenza abitativa, rendendo difficile anche l'interlocuzione con le istituzioni europee nell'accesso alle risorse in materia di rigenerazione urbana, housing sociale, co-housing, co-living, transizione ecologica e contrasto alla povertà energetica;

    33) appare chiaro che, per invertire questa tendenza, occorra, in primis, intervenire con un programma nazionale, adeguatamente finanziato, che supporti gli enti territoriali nella pianificazione e realizzazione, in una visione pluriennale, degli alloggi sociali necessari a fronteggiare in modo strutturale e risolutivo il disagio e l'emergenza abitativa;

    34) occorre, altresì, accompagnare tale misura con interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente o inutilizzato, favorendo il risparmio energetico e l'offerta di servizi integrati e innovativi per i cittadini, rifunzionalizzando gli spazi e gli immobili pubblici e privati, in un'ottica di ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili, nel rispetto del principio europeo Dnsh e dell'obiettivo finale dell'azzeramento del consumo di suolo al 2050;

    35) è, altresì, auspicabile che vengano rafforzate le misure volte a valorizzare le migliaia di beni immobili che ogni anno lo Stato confisca alla mafia, affinché siano riutilizzati per fini sociali o, laddove possibile, per uso abitativo nell'ambito dell'offerta abitativa pubblica;

    36) occorre, inoltre, attuare una strategia appropriata che, muovendo dalla complessiva ricognizione del patrimonio edilizio abusivo, faciliti gli interventi di demolizione di opere abusive eseguite da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruzione ovvero, accertata la sussistenza di tutti i requisiti necessari, ne consenta l'acquisizione conservativa al patrimonio indisponibile del comune al fine di recuperare aree ed edifici per fini di pubblico interesse, tra cui anche l'eventuale destinazione ad alloggi di edilizia sociale;

    37) sulla scia di quanto già fatto nel corso della XVIII legislatura, con l'introduzione nell'ordinamento italiano dello strumento del cosiddetto superbonus 110 per cento, è auspicabile un intervento normativo che consenta di riorganizzare e rendere strutturale il sistema delle detrazioni fiscali in materia edilizia, così da rendere tali misure più accessibili per il contribuente e garantire, da un lato, la tutela dell'ambiente, attraverso l'incremento dell'efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico delle abitazioni, dall'altro il riconoscimento in favore dei meno abbienti di misure per agevolare la riqualificazione edilizia delle proprie abitazioni, in particolar modo attraverso il meccanismo dello sconto in fattura che consente anche ai ceti sociali più fragili di migliorare la qualità e l'impatto energetico della propria abitazione;

    38) occorre, inoltre, promuovere e sostenere processi di partecipazione sociale, cooperativistica e di «lavoro di comunità», quali le comunità energetiche rinnovabili, capaci di ridurre le disuguaglianze territoriali in un'ottica solidale ed egualitaria e di contrastare l'emarginazione e il degrado sociale;

    39) nell'ambito delle politiche di sviluppo territoriale appare altresì necessario prevedere appositi contributi e incentivi di carattere assistenziale e sociale volti ad invertire il declino infrastrutturale e demografico proprio dei piccoli borghi, soprattutto se situati nelle aree interne del nostro Paese, dove peraltro la popolazione è mediamente più anziana, al fine di favorirne il ripopolamento e contestualmente allentare la pressione antropica sui grandi centri urbani. In linea con la strategia nazionale per le aree interne, è necessario accompagnare tali misure con progetti che consentano di potenziare servizi e infrastrutture sociali di comunità e facilitare la realizzazione di contesti abitativi e residenziali dove siano disponibili o facilmente accessibili servizi sanitari di base e servizi di supporto alla vita quotidiana anche per le persone anziane;

    40) da ultimo, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nell'ambito della missione 5, ha previsto specifici investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, in programmi urbanistici partecipati, finalizzati al miglioramento di ampie aree urbane degradate, nella realizzazione di nuove strutture di edilizia residenziale pubblica, mediante il programma innovativo della qualità dell'abitare (PinQua) per ridurre le difficoltà abitative, con particolare riferimento al patrimonio pubblico esistente, e alla riqualificazione delle aree degradate, puntando principalmente sull'innovazione verde e sulla sostenibilità,

impegna il Governo:

1) nell'ambito degli interventi di pianificazione e programmazione delle politiche abitative, ad adottare le iniziative di competenza, anche normative, finalizzate:

  a) a prevedere e dare attuazione in tempi certi ad un programma nazionale pluriennale di edilizia residenziale pubblica a consumo di suolo zero, adeguatamente finanziato, che consenta di far fronte in modo sistematico e risolutivo alla grave situazione di disagio ed emergenza abitativa dovuta alla carenza di alloggi;

  b) a dare attuazione alle misure previste nell'ambito della missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in modo da garantire il coordinamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, con l'obiettivo di accompagnare all'edilizia residenziale pubblica la creazione di spazi e/o servizi culturali e socioassistenziali in grado di migliorare l'inclusione e la qualità della vita dei cittadini destinatari di tali interventi;

  c) ad effettuare una ricognizione delle risorse stanziate con le leggi in materia di edilizia residenziale pubblica, e rimaste ad oggi inutilizzate, accertando le cause dell'eventuale mancata utilizzazione, e ad assicurare il reimpiego immediato degli importi eventualmente residui per far fronte alla carenza di alloggi a canone sociale;

  d) a prevedere interventi sostitutivi, anche tramite la nomina di commissari ad acta, per tutti i programmi finalizzati all'edilizia sociale nei casi di conclamata inadempienza degli accordi di programma o delle intese da parte degli enti coinvolti, al fine di rimuovere le inerzie accertate e dare nuovo e risolutivo impulso ai procedimenti in corso per definirli o destinare le risorse ancora disponibili a nuovi programmi;

2) ad adottare iniziative per prevedere una complessiva ricognizione del patrimonio edilizio esistente, comprensivo del patrimonio in stato di degrado, ivi incluso il patrimonio industriale dismesso suscettibile di riconversione all'edilizia residenziale pubblica, al fine di perseguire una corretta pianificazione dell'offerta abitativa;

3) ad adottare iniziative per ripristinare l'istituzione, presso il Ministro delle infrastrutture, dell'Osservatorio nazionale della condizione abitativa, già previsto dalla legge n. 431 del 1998, con il compito di effettuare la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa a livello nazionale;

4) ad adottare iniziative per introdurre misure di monitoraggio e sostegno all'utilizzo del «Superbonus 110 per cento» per gli interventi effettuati da Iacp ed enti equivalenti, nonché a garantire la continuità dei bonus edilizi nell'ambito di una strategia di lungo termine nello stanziamento delle risorse pubbliche, prevedendo l'introduzione di meccanismi premiali che tengano in debita considerazione, insieme al livello socio-economico degli interessati, le caratteristiche tecniche degli interventi sotto i seguenti profili: efficientamento energetico dell'edificio; utilizzo di materiali riciclati o provenienti da filiere rinnovabili, quali quelli di origine vegetale; abbattimento delle barriere architettoniche; previsione di installazione di sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili; messa in sicurezza sismica dell'edificio;

5) ad adottare iniziative per definire una normativa quadro sull'edilizia residenziale pubblica e sociale che definisca i livelli essenziali del servizio abitativo, in linea con la normativa europea sul diritto all'abitazione inteso come posizione soggettiva avente un «contenuto essenziale»;

6) ad adottare le iniziative di competenza per introdurre meccanismi che consentano di garantire il criterio della rotazione nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica mediante il monitoraggio periodico circa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano la permanenza delle assegnazioni, prevedendo procedure semplificate di rilascio dell'alloggio da parte di terzi che risultino occupanti senza titolo;

7) nell'ambito delle misure volte al contrasto del disagio abitativo, ad adottare iniziative normative finalizzate:

  a) a prevedere un aumento e una razionalizzazione delle risorse relative al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e a quello per la morosità incolpevole, individuando modalità procedurali atte a rendere più agevole l'erogazione delle risorse nei confronti dei soggetti aventi diritto (prevedendo anche l'erogazione diretta in favore dei proprietari degli immobili dati in locazione) non solo con tempi contenuti e certi ma anche con criteri omogenei che assicurino, quanto più possibile, livelli essenziali e uniformi delle prestazioni;

  b) a prevedere l'istituzione di un fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi in favore di alcune categorie di soggetti o nuclei familiari come, ad esempio, giovani coppie, genitori separati o divorziati con figli – minorenni, maggiorenni disabili o non economicamente indipendenti – al fine di consentire un più agevole accesso al mercato delle locazioni per tutti quei soggetti che non abbiano possibilità di fornire idonee garanzie in ordine alla propria solidità economica e futura solvibilità;

  c) a definire incentivi fiscali per la rinegoziazione dei canoni di locazione ed una loro diminuzione per prevenire le difficoltà e criticità connesse alla morosità incolpevole;

  d) a valutare l'opportunità di prevedere la riduzione dell'Iva applicata sui canoni di locazione di edilizia convenzionata o in qualsiasi modo agevolata, attualmente pari al 10 per cento;

8) ad adottare iniziative per prevedere modalità tracciabili di pagamento dei canoni di locazione, che favoriscano l'eliminazione dell'uso del contante, nonché sistemi di controllo della regolarità della registrazione dei contratti, anche al fine di garantire la certezza e legittimità dei rapporti posti in essere;

9) a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative per prevedere un ulteriore incremento della detrazione d'imposta sui canoni pagati dagli inquilini che abbiano un reddito complessivo inferiore ai 30 mila euro;

10) ad adottare iniziative per introdurre strumenti normativi ed operativi volti a promuovere e favorire la costituzione e la diffusione di insediamenti di cohousing, in linea con le normative e le best practices già esistenti in molti Paesi europei;

11) ad addivenire alla definitiva adozione dei decreti attuativi sulle comunità energetiche rinnovabili, anche al fine di promuovere modelli socioeconomici circolari e solidali in grado di rispondere direttamente alle esigenze del territorio;

12) ad adottare iniziative volte a prevedere appositi contributi e incentivi di carattere assistenziale e sociale volti a contrastare fenomeni di declino infrastrutturale e demografico propri dei piccoli borghi, soprattutto se situati nelle aree interne del nostro Paese, al fine di favorirne il ripopolamento e contestualmente allentare la pressione antropica sui grandi centri urbani;

13) ad adottare adeguate iniziative volte ad accelerare gli interventi di demolizione di opere abusive ovvero, laddove possibile, l'acquisizione conservativa degli stessi al patrimonio indisponibile del comune al fine di recuperare aree ed edifici per fini di pubblico interesse da destinare anche ad alloggi per l'edilizia residenziale pubblica.
(1-00161) «Santillo, Francesco Silvestri, Ilaria Fontana, D'Orso, Pellegrini, L'Abbate, Morfino».


   La Camera,

   premesso che:

    1) l'edilizia residenziale pubblica è un'infrastruttura sociale strategica funzionale alla coesione sociale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 42 della Costituzione, secondo cui la legge riconosce e garantisce la proprietà privata e ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti;

    2) la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 34.3, afferma che, con l'obiettivo di combattere povertà ed esclusione sociale, l'Unione riconosce e rispetta il diritto alla casa e all'housing sociale, al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non siano in possesso delle risorse minime, in accordo alle regole stabilite dalla legislazione. Un articolo, il 34.3 basato sull'articolo 13 della Carta sociale dell'Unione europea e sugli articoli 30, che include l'obbligo a promuovere una serie di servizi, compreso l'abitare, e 31, che promuove l'accesso a un'abitazione di standard adeguato per prevenire e ridurre il fenomeno della homelessness nella prospettiva della graduale eliminazione della stessa e l'accessibilità dei prezzi per coloro che non possiedano le risorse necessarie;

    3) nel 2022 Cgil, Cisl, Uil, Sunia, Sicet, Uniat, Unione inquilini hanno condiviso un documento programmatico nel quale esprimono una forte preoccupazione per la situazione abitativa del Paese, caratterizzata: dai pesanti riflessi dell'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché di quelli derivanti dal conflitto tra Russia e Ucraina; dalla ripresa generalizzata delle richieste di esecuzioni degli sfratti per morosità incolpevole; dalle decine di migliaia di esecuzioni immobiliari sulla prima casa, in conseguenza dei ritardi nel pagamento di ratei di mutuo a causa di una riduzione dei redditi da parte dei lavoratori, se non di cassa integrazione e licenziamenti; dai forti rincari delle utenze domestiche e degli oneri condominiali per i servizi legati al consumo energetico e ai rincari speculativi a seguito del conflitto tra Russia e Ucraina, oltre al dato di ripresa dell'inflazione ad oggi arrivata intorno al 10 per cento e la conseguenza di questa sugli affitti;

    4) l'incidenza di povertà assoluta è maggiore tra le famiglie che vivono in affitto. Nel 2021 le oltre 889 mila famiglie povere in affitto corrispondevano al 45,3 per cento di tutte le famiglie povere, con un'incidenza di povertà assoluta pari al 18,5 per cento contro il 4,3 per cento di quelle che vivono in abitazioni di proprietà. L'analisi del titolo di godimento dell'abitazione mostra come l'incidenza di povertà assoluta delle famiglie dove sono presenti minori sia pari al 28,2 per cento se la famiglia è in affitto, contro il 6,4 per cento di quelle che posseggono un'abitazione di proprietà e il 13,1 per cento delle famiglie in usufrutto o in uso gratuito;

    5) i dati sulla povertà, le circa 40.000 sentenze di sfratto emesse ogni anno, nel 90 per cento dei casi motivate da morosità incolpevole, le 650.000 famiglie in graduatoria per una casa popolare a canone sociale, le oltre 50.000 persone senza fissa dimora rivelano una condizione di sofferenza sociale a livelli insostenibili, che mina la coesione sociale, tenuto anche conto che in Italia si assiste, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, a un'evidente violazione dei diritti umani sanciti da trattati e convenzioni nazionali, come, ad esempio, l'insufficiente o mancata tutela dei minori o dell'unità del nucleo famigliare nei casi di esecuzione degli sfratti, violazioni dovute all'assenza di strumenti e risorse da parte dei comuni per far fronte alla precarietà abitativa con misure di accompagnamento sociale atte a consentire il passaggio da casa a casa;

    6) il rapporto sugli sfratti del Ministero dell'interno afferma che nel 2021 le sentenze di sfratto sono state 38.163 (+17,29 per cento rispetto al 2020), di queste oltre 32.000 motivate da morosità incolpevole; le richieste di esecuzione sono state oltre 33.200 (+45,39 per cento rispetto al 2020); gli sfratti eseguiti con forza pubblica 9.537 (+81 per cento rispetto al 2020). Le sentenze di sfratto motivate da necessità del locatore sono state poco più di 1.600; poco più di 4.700 le sentenze di sfratto per finita locazione;

    7) è del tutto evidente che, essendo la morosità la motivazione largamente maggioritaria delle sentenze di sfratto, su queste incide pesantemente il caro affitti e affrontare questa criticità significa intervenire al cuore del disagio abitativo; si devono abbandonare le politiche liberiste di sostegno alla rendita immobiliare che fino ad oggi, unitamente all'abbandono di politiche di implementazione dell'edilizia residenziale pubblica, hanno rappresentato le politiche abitative in Italia, le cui conseguenze sono sotto gli occhi di tutti;

    8) non sembra che da parte dell'Italia si attuino pienamente le seguenti convenzioni internazionali, tenuto conto dei numerosi interventi dell'Alto Commissariato Onu a seguito di sfratti eseguiti senza la garanzia di passaggio da casa a casa: a) il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, che, all'articolo 11, stabilisce l'impegno del nostro Paese al miglioramento continuo delle condizioni di vita, in particolare il diritto alla casa, ratificato con la legge 25 ottobre 1977, n. 881; b) la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che, all'articolo 27, stabilisce il diritto di tutti i minori alla casa, specificando che lo Stato deve garantirla nel caso in cui i genitori non siano nelle condizioni di farlo. Convenzione internazionale ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176; c) l'articolo 19, punto 19, del Pilastro europeo dei diritti sociali che impegna l'Unione europea e i singoli Paesi membri alla tutela del diritto alla casa come fondamento della coesione sociale attraverso adeguate politiche; d) la risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 sull'accesso a un alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti (2019/2187(INI)), che ha indicato proposte per la soluzione della crisi abitativa, da affrontare con politiche europee, non solo dei Paesi membri, per la regolazione del mercato locativo e lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica con un forte impatto sugli immobili inutilizzati e in disuso da recuperare, con l'obiettivo della sicurezza abitativa, la sostenibilità ambientale e sociale, da attuare anche con i fondi strutturali dell'Unione europea;

    9) negli ultimi anni, i provvedimenti adottati dai Governi che si sono succeduti non hanno dato la necessaria centralità all'obiettivo imprescindibile di definire un piano pluriennale di edilizia residenziale pubblica e sociale, per avviare una politica abitativa volta ad aumentare l'offerta di alloggi pubblici a canone sociale e a canoni sostenibili per le precarie condizioni reddituali delle famiglie;

    10) la legge di bilancio per il 2023 non è stata coerente con le aspettative in materia di misure di politica abitativa, essendo venuto meno il rifinanziamento pluriennale dei fondi di sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole, fatto che, unitamente al venir meno per centinaia di migliaia di persone del reddito di cittadinanza e dell'allegato contributo affitto, rischia di avviare un aumento di richieste di sfratto;

    11) i programmi straordinari contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, Pinqua, Piani urbani integrati e altri progetti di rigenerazione urbana, nonostante l'enorme flusso di risorse e nonostante le normative collegate parlassero di interventi per affrontare il disagio abitativo, hanno prodotto programmi con una previsione di un aumento minimo della dotazione di alloggi a canone sociale nelle città. Il Pinqua, secondo il rapporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, produrrà la realizzazione di soli 16.500 alloggi all'80 per cento di social housing pubblico-privato, intervento che non avrà alcun impatto sul fabbisogno reale; risulta, quindi, ancora insufficiente rispetto alle necessità e oggi molti interventi richiesti dai comuni non risultano finanziati;

    12) la turistificazione delle città sta incidendo pesantemente sui residenti; in passato si assisteva alla forte concorrenza degli affitti transitori e per studenti rispetto alle locazioni di lungo periodo, in particolare dei contratti agevolati di anni 3+2; ora gli affitti brevi sono concorrenziali con gli affitti transitori, oltretutto sostenuti da una cedolare secca e dal fatto che destinare a b&b fino a 4 appartamenti non è considerata attività imprenditoriale;

    13) in Italia è a rischio il diritto allo studio, in particolare degli studenti fuori sede, a causa della cronica insufficienza di residenze universitarie; a fronte di oltre 800.000 studenti fuori sede, vi sono meno di 40.000 posti letto nelle residenze universitarie. Non appare risolutiva la decisione di utilizzare i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per sostenere proposte da parte di privati di offerte di alloggi o posti letto a tempo determinato e nei soli periodi di didattica, decisione che appare ai firmatari del presente atto di indirizzo un grande vantaggio per i privati, senza che da questo intervento derivi un programma pubblico di residenze per studenti che garantisca il diritto allo studio in maniera strutturale;

    14) per quanto attiene agli studenti fuori sede, è necessario procedere a programmi pubblici promossi da università ed enti locali, affinché, attraverso il recupero del patrimonio pubblico in disuso, si possano acquisire immobili da destinare stabilmente e in maniera strutturale a residenze universitarie. Sempre nell'ambito del diritto allo studio, si deve procedere all'adozione di misure atte al contrasto delle locazioni in nero e alla piena applicazione, per i contratti transitori e quelli per studenti fuori sede, dei valori dei contratti di locazione tipo previsti dall'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle città sedi di università;

    15) in Europa i dati della precarietà abitativa sono gravissimi; il 6° rapporto sull'esclusione abitativa in Europa della fondazione Abbé Pierre ha fornito i seguenti dati: oltre 8,5 milioni sono le famiglie in situazione di grave mancanza di alloggio; 22,6 milioni di famiglie pagano, in relazione alla spesa per l'abitazione, oltre il 40 per cento del reddito; 37,5 milioni di famiglie vivono in alloggi sovraffollati; 700.000 sono le persone senza fissa dimora, una stima per difetto, perché non ci sono statistiche europee dei senzatetto;

    16) in Europa, come evidenziato dalla risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 21 gennaio 2021, risulta un deficit degli investimenti per abitazioni accessibili di 57 miliardi di euro all'anno; a fronte di ciò, solo 5,51 miliardi di euro del Recovery Fund sono attualmente destinati a realizzare alloggi a costi sostenibili o rapportati al reddito;

    17) la relazione della Commissione europea sul semestre europeo 2020 relativa all'Italia sottolineava che: «L'accesso ad alloggi adeguati e a prezzi contenuti rimane problematico a causa dei limitati investimenti pubblici nel settore. Il parco di alloggi pubblici e sociali è, di conseguenza, tra i più ridotti in Europa. Secondo le stime, la percentuale della popolazione che vive in abitazioni sovraffollate è pari al 27,8 per cento. Estremamente elevata è anche la percentuale di persone che non riescono a riscaldare adeguatamente l'abitazione in cui vivono (14,1 per cento, a fronte di una media dell'Unione europea del 7,3 per cento). Manca una strategia politica che favorisca l'accesso ad alloggi a prezzi contenuti»;

    18) si stima, inoltre, che attualmente circa tre milioni di famiglie siano in «povertà energetica», di cui solo la metà usufruirebbe di «bonus gas» e «bonus energia». Rispetto alla dimensione connessa alla qualità dell'abitare, oltre il 70 per cento delle famiglie italiane risiede in immobili costruiti prima del 1990 e oltre una famiglia su dieci vive in abitazioni precedenti al 1950, in strutture danneggiate e con problemi di umidità nei muri, nei pavimenti, nei soffitti o nelle fondamenta;

    19) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il 22 febbraio 2023 durante la seduta di interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, in risposta a un'interrogazione del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, annunciava l'intenzione di definire un «piano casa visionario di legislatura», affermando altresì che intendeva affrontare le necessità abitative pensando ai genitori separati, ai single, agli studenti, ai disabili e alle forze dell'ordine, proponendo loro un intervento pubblico–privato di social housing, che può essere utile ma che certamente non affronta in alcun modo il fabbisogno delle famiglie nelle graduatorie, di quelle sfrattate o in povertà assoluta, del resto mai citate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

    20) la scelta di privilegiare il mercato libero anche con cedolare secca, anche applicata a coloro che sono proprietari fino a 4 unità immobiliari destinate a b&b, e il superamento dell'equo canone non hanno prodotto alcun calmieramento degli affitti, anzi si è verificato persino un aumento, fino a giungere alla situazione attuale evidenziata dalle manifestazioni di proteste degli studenti con l'installazione di tende davanti alle università. A ciò va aggiunta la continua corsa al rialzo delle offerte in locazione e gli effetti dell'inflazione che provocano ulteriore profondo disagio abitativo derivante anche dall'esplosione di contratti di lavoro precario a tempo determinato e dei bassi stipendi;

    21) la questione abitativa in Italia, per le proporzioni che ha assunto, non è questione emergenziale, ma questione strutturale che va affrontata con interventi programmatici pluriennali;

    22) vanno rilanciati con forza un'azione di sviluppo dell'offerta di alloggi a canone sociale e interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi pubblici oggi chiusi, ma anche ulteriori azioni di efficientamento energetico a sostegno della conversione ecologica, sostenendo attivamente la nascita di comunità energetiche rinnovabili solidali all'interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, spesso ubicato nelle periferie delle aree urbane,

impegna il Governo:

1) a istituire un tavolo nazionale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati – Anci, Conferenza delle regioni, sindacati inquilini, Federcasa, Agenzia del demanio e altri Ministeri competenti – al fine di definire un piano casa strutturale pluriennale, senza consumo di suolo, basato sul recupero e autorecupero di immobili pubblici e privati inutilizzati, individuando contestualmente congrue risorse pluriennali per un efficace piano di edilizia residenziale pubblica prioritariamente a canone sociale;

2) a prevedere un intervento di raccordo con le prefetture al fine di giungere alla sottoscrizione di protocolli locali di gestione programmata delle esecuzioni degli sfratti, eventualmente sostenuta anche dall'istituzione di cabine di regia locali che facilitino la gestione sostenibile delle esecuzioni degli sfratti;

3) ad adottare iniziative volte a destinare, a partire dal prossimo disegno di legge di bilancio, ulteriori, adeguate e pluriennali risorse, almeno pari alla dotazione dell'anno 2022, ai fondi per il sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole, definendo anche misure di radicale semplificazione fino all'accreditamento diretto, applicando coerentemente quanto previsto anche dalla normativa vigente (ad esempio, la legge n. 124 del 2013);

4) ad adottare iniziative volte a individuare risorse da destinare ai comuni per consentire loro la locazione o l'acquisto di alloggi, con particolare riferimento alla disponibilità immediata di alloggi degli enti previdenziali e degli altri enti pubblici o con forme di partecipazione, controllo pubblico e/o vigilanza pubblica, da assegnare alle famiglie con sfratto esecutivo e/o in graduatoria per l'accesso ad una casa popolare, determinando il canone di locazione in rapporto al reddito delle famiglie beneficiarie;

5) ad effettuare un monitoraggio e mappatura degli immobili pubblici inutilizzati, in raccordo con enti pubblici, enti locali e università, da rendere immediatamente disponibili, istituendo al contempo una banca dati nazionale del patrimonio alloggiativo degradato, pubblico e privato, al fine di un loro riutilizzo per affrontare le gravi emergenze alloggiative e contribuire a garantire agli sfrattati il passaggio da casa a casa;

6) ad adottare iniziative volte ad aggiornare, sostenere e ulteriormente finanziare il Programma di interventi per il recupero e la razionalizzazione degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di comuni ed ex Iacp previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47, risolvendo le criticità emerse e rendendo disponibili gli alloggi sfitti, al fine di procedere nel più breve lasso di tempo possibile ai necessari interventi e alla rapida assegnazione della quota dei circa 50.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica oggi inutilizzati per mancanza di manutenzioni straordinarie;

7) ad adottare iniziative volte a sostenere e mantenere l'utilizzo del superbonus 110 per cento da parte degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, estendendo tale possibilità anche per gli immobili di edilizia residenziale pubblica a canone sociale dei comuni, prevedendo comunque tempi adeguati anche prorogati rispetto a quelli attualmente stabiliti per la realizzazione effettiva degli interventi, nonché a sostenere, anche con un apposito finanziamento, la creazione di comunità energetiche rinnovabili solidali di autoproduzione e autoconsumo di energia nei caseggiati di edilizia residenziale pubblica che sono ubicati, in particolare, nelle periferie delle aree urbane, al fine di sostenere la conversione ecologica e il contrasto ai costi energetici;

8) ad adottare iniziative volte a definire, con il coinvolgimento della Conferenza delle regioni, dell'Anci, degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica nonché dei sindacati inquilini, i livelli essenziali del servizio abitativo e ad adottare una normativa quadro sull'edilizia residenziale pubblica e sociale che preveda, tra gli altri, criteri di determinazione dei canoni fondati su un'effettiva sostenibilità, in rapporto al reddito dei soggetti beneficiari;

9) ad adottare iniziative volte a prevedere il sostegno, per quanto di competenza, a piani di edilizia sociale, attraverso processi di rigenerazione, trasformazione e riqualificazione, da destinare a soggetti con redditi superiori ai limiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica ma inferiori ai limiti di decadenza stabiliti dalle regioni, che abbiano subito uno scivolamento verso l'area del disagio a causa delle conseguenze delle crisi economiche, delle ricadute dell'emergenza sanitaria e degli effetti economici della guerra tra Ucraina e Russia sui rincari delle utenze energetiche e dei beni di prima necessità;

10) ad adottare iniziative volte a prevedere la soppressione della cedolare secca prevista per i contratti a canone libero e/o per le unità immobiliari destinate ad affitti brevi, in quanto premialità fiscale accordata in assenza di condizioni contrattuali di favore tese a garantire una maggiore sostenibilità della locazione da parte dell'inquilino, anche per orientare sempre più il mercato delle locazioni verso il canale agevolato di cui all'articolo 2, comma 3, e articolo 5, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

11) ad adottare iniziative volte a prevedere la riduzione dell'Iva applicata ai canoni di locazione di edilizia convenzionata o comunque agevolata, riducendola dai 10 per cento al 4 per cento, promuovendo infine una sistema fiscale coerente e stabile per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

12) ad adottare iniziative volte a definire regole stringenti in materia di tracciabilità di pagamento dei canoni di locazione, considerato che l'anacronistico uso del contante nel settore delle locazioni rappresenta un «veicolo» privilegiato per l'evasione fiscale e di contratti di locazione in nero, nonché a prevedere l'aumento delle attuali detrazioni fiscali a favore di inquilini di alloggi in locazione privata e da parte di studenti fuori sede con redditi inferiori a 30.000 euro;

13) ad adottare iniziative volte a definire una disciplina quadro, di intesa con la Conferenza delle regioni e l'Anci, di effettiva regolamentazione delle locazioni brevi di tipo turistico, che stanno incidendo negativamente sugli assetti urbanistici, con misure da affidare ai comuni per la regolamentazione di un fenomeno che sta stravolgendo le modalità di uso delle abitazioni, sottraendole ad una locazione di durata stabile ovvero a residenze per studenti fuori sede cui sarebbero destinate nel contesto urbano e dei centri storici in particolare;

14) ad adottare iniziative volte a sostenere, per quanto di competenza, nei confronti della Cassa depositi e prestiti, la necessità di finanziare programmi di edilizia residenziale sociale da parte degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, fermo restando che la loro mission prioritaria resti quella di offrire alloggi a canone sociale, allo scopo di ampliare l'offerta di alloggi sociali per famiglie con redditi che non consentono l'accesso al mercato delle locazioni;

15) ad adottare iniziative volte a sostenere e promuovere prioritariamente la realizzazione di residenze universitarie pubbliche sulla base di programmi condivisi tra università ed enti locali basate sul recupero di immobili pubblici in disuso;

16) ad attuare tutte le iniziative necessarie all'effettivo avvio di raccolta dati da parte dell'Osservatorio nazionale sulla condizione abitativa, anche prevedendo la sua implementazione con la partecipazione di altri soggetti, quali i rappresentanti dei sindacati inquilini, di Federcasa e delle università;

17) a promuovere in sede europea la necessità di istituire o implementare fondi strutturali pluriennali europei finalizzati all'incremento di alloggi sociali pubblici senza consumo di suolo attraverso il recupero o l'acquisto di immobili, per l'abbattimento di barriere architettoniche, per l'efficientamento energetico degli edifici di edilizia residenziale pubblica e sociale e per eliminare la piaga dei senzatetto a livello di Unione europea entro il 2030.
(1-00166) «Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti».


   La Camera,

   premesso che:

    1) la Costituzione italiana non riconosce espressamente il diritto all'abitazione; il fondamento costituzionale lo si ritrova, da un lato, nell'articolo 47, nella parte in cui afferma che «la Repubblica (...) favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione» e, dall'altro, nell'articolo 42, comma 2 , quando si stabilisce che la legge determina in relazione allo statuto della proprietà privata «i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.» Pertanto, non si può affermare che la Carta costituzionale non fornisca i riferimenti normativi per considerare il diritto all'abitare come un bene di rilievo costituzionale e come un diritto fondamentale. In questo senso sia l'articolo 2, come espressione del principio personalista, sia l'articolo 3, comma 2, in relazione a quello di eguaglianza sostanziale, garantiscono «un primo significativo fondamento, che non soltanto preclude ogni attività ad ostacolarlo, ma autorizza altresì i pubblici poteri ad agire in conformità al compito di rimuovere i connessi impedimenti di natura socio-economica, “legittimando” interventi di sostegno o promozione che siano volti ad alleviare il disagio abitativo dei soggetti più deboli», come sostenuto da autorevoli costituzionalisti;

    2) la Corte costituzionale ha riconosciuto l'esistenza di tale diritto a partire dalla fine degli anni '80, qualificandolo come «diritto sociale fondamentale» e annoverandolo «fra i diritti inviolabili (...) di cui all'articolo 2 della Costituzione» (sentenze n. 404 del 1988, n. 166 del 2008 e n. 209 del 9 luglio 2009);

    3) la Dichiarazione universale dei diritti umani, che venne adottata nel 1948, afferma nel suo articolo 25. 1: «Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia e in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà»;

    4) il diritto all'abitazione è previsto inoltre dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 34, paragrafo 3, nel quale si dichiara che l'Unione «riconosce e rispetta il diritto (...) all'assistenza abitativa», al fine di «garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti»;

    5) anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa n. C-34/13 – sentenza del 10 settembre 2014) configura il diritto all'abitazione come diritto fondamentale da comprendere nell'ambito delle politiche di inclusione sociale, oggetto di competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri;

    6) ad oggi, non sono disponibili stime sedimentate sull'entità complessiva delle forme di disagio abitativo presenti in Italia e, oltretutto, come si osserva anche nel rapporto promosso da Federcasa e curato da Nomisma (2020), non esiste una definizione condivisa del concetto di disagio abitativo;

    7) alcune indagini, tuttavia, consentono di raccogliere annualmente, a livello nazionale, informazioni sulle caratteristiche delle abitazioni di residenza delle famiglie (il titolo di godimento dell'abitazione, la tipologia ed altro), sull'adeguatezza degli spazi abitativi (strutture danneggiate, umidità o mancanza di spazio), sul peso degli oneri per la casa e sulle difficoltà che i cittadini incontrano per far fronte con regolarità a tali spese;

    8) nel nostro Paese quasi 2 milioni e 500 mila famiglie, il 9,9 per cento del totale, spendono per la casa una quota uguale o superiore al 40 per cento del reddito disponibile. È quanto emerge da un report dell'Istat, dedicato alle emergenze abitative, presentato il 6 settembre 2022 al Gruppo di lavoro sulle politiche per la casa e l'emergenza abitativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    9) il report offre un quadro sulla distribuzione dei titoli di godimento dell'abitazione e sulle tipologie di abitazioni, confermando sostanzialmente la progressiva contrazione della componente in affitto a favore di quella in proprietà che ha iniziato a caratterizzare il contesto italiano dagli anni '70 in avanti e a consolidarsi a partire dagli anni 2000. Nel 2021, infatti, il 70 per cento circa delle famiglie (18,2 milioni di famiglie) risulta in proprietà, il 20 per cento (5,2 milioni) in affitto e circa il 9 per cento (2,2 milioni) dispone di un'abitazione in usufrutto o a titolo gratuito. Tra le famiglie proprietarie di un'abitazione, quelle che pagano un mutuo rappresentano il 12,8 per cento del totale (circa 3,3 milioni di famiglie);

    10) si conferma, inoltre, come l'affitto continui ad essere il titolo di godimento più diffuso tra le famiglie più povere (il 32 per cento dei nuclei famigliari appartenenti al primo quintile), riducendosi progressivamente all'aumentare del reddito (11,3 per cento tra le famiglie più benestanti appartenenti all'ultimo quintile). I nuclei familiari in affitto sono indicativamente le persone sole con meno di 35 anni (47,8 per cento), le famiglie giovani di nuova formazione (il 39,9 per cento), le persone sole di 35-64 anni (33,2 per cento), le famiglie monogenitore con figli minori (30,8 per cento) e quelle con almeno tre minori (33,7 per cento). Quella dell'affitto è una condizione che caratterizza il 35,5 per cento delle famiglie in cui il principale percettore di reddito è disoccupato e il 68,5 per cento delle famiglie con stranieri, mentre quelle composte da soli stranieri riguarda il 73,8 per cento delle famiglie (tra queste poco più di una famiglia su 10 vive in una casa di proprietà);

    11) il 20 per cento delle famiglie che ha il reddito più basso spende in media per la casa il 32,3 per cento delle proprie entrate, mentre il 20 per cento più benestante spende mensilmente per l'abitazione il 6,6 per cento del proprio reddito;

    12) i dati Istat evidenziano come in Italia il tema della casa rappresenti oggi un ambito di grande criticità per una buona parte della popolazione e come alcune condizioni sociali o di fragilità siano estremamente correlate alla possibilità di vivere in condizioni precarie, alle difficoltà di mantenere il proprio alloggio o alla capacità di superare una condizione di emergenza abitativa;

    13) si descrive, infatti, una situazione nella quale sempre più persone faticano a recuperare risorse per mantenere la propria abitazione e molte altre trovano vincoli e ostacoli per accedere a situazioni abitative adeguate; si assiste, inoltre, a divari importanti e accentuati tra diverse fasce di popolazione;

    14) emerge chiaramente come, per alcune fasce sociali, ma anche per alcune categorie di cittadini (famiglie monogenitoriali, famiglie di origine straniera, giovani coppie), sembrano aumentare le difficoltà ad affittare e ad acquistare un'abitazione sul mercato a causa della richiesta di garanzie difficilmente assicurabili, ma anche ad accedere ad abitazioni in affitto a canoni sostenibili, data la scarsità di offerta di edilizia pubblica e di abitazioni a canone concordato/convenzionato o, in generale, agevolato;

    15) l'aumento di situazioni di disagio connesse alla difficoltà economica ad accedere a una migliore condizione abitativa viene documentato anche dal tasso di sovraffollamento e dalla presenza di problemi strutturali nell'abitazione;

    16) rispetto alla condizione di sovraffollamento, nel 2021, essa riguarda il 20,2 per cento delle famiglie. Valori particolarmente elevati si registrano tra le famiglie in affitto (35,6 per cento), nelle coppie con figli minori (38,3 per cento), nelle famiglie monogenitoriali con figli minori (46,3 per cento) e nelle famiglie di origine straniera (48,1 per cento). Considerando il reddito familiare, si verifica, inoltre, come, tra le famiglie più agiate, il tasso di sovraffollamento sia pari al 9,6 per cento, mentre tra quelle meno abbienti riguardi ben il 27,4 per cento delle famiglie. Una condizione che nel corso degli anni è andata aggravandosi, rispetto a una media dell'Unione europea dove invece si è registrata una costante diminuzione del fenomeno;

    17) rispetto invece ai problemi strutturali relativi all'abitazione, viene registrata una maggiore esposizione a queste forme di disagio tra le famiglie più povere dove: il 14,8 per cento lamenta la presenza di strutture danneggiate, il 16,5 per cento problemi di umidità, l'8,8 per cento scarsa luminosità. Le percentuali aumentano tra le famiglie in affitto, quelle residenti nel Mezzogiorno, tra le persone sole con più di 35 anni di età e quelle composte da soli stranieri;

    18) ulteriore conferma delle condizioni di difficoltà osservate per alcuni segmenti della popolazione viene dalla percentuale di famiglie che riferiscono di essersi trovate almeno una volta, nel corso del 2021, in arretrato con il pagamento delle spese per le utenze domestiche, l'affitto o le rate del mutuo (a livello nazionale rispettivamente il 6,2 per cento, il 9,4 per cento e il 2,7 per cento delle famiglie). Il ritardo nei pagamenti delle spese per la casa si associa alla loro incidenza sul reddito disponibile: la quota di famiglie in ritardo coi pagamenti è più elevata nel quinto più povero, dove il 13,5 per cento delle famiglie è in arretrato con le utenze (rispetto al 2 per cento del quinto più ricco), il 16,3 per cento delle famiglie che pagano un affitto è in arretrato con il pagamento e il 9,4 per cento delle famiglie che hanno contratto un mutuo è in difficoltà con la rata;

    19) va, inoltre, considerata la bassissima quota di edilizia sociale: in base alle stime di Federcasa, le case popolari in Italia sono più o meno 800 mila, circa il 3 per cento del mercato abitativo, e ospitano circa due milioni di persone. Si tratta di una caratteristica permanente del sistema abitativo italiano, essendo una quota che negli ultimi 30 anni è rimasta tra il 3 e il 5 per cento;

    20) il settore dell'edilizia sociale in Italia ha subito un tracollo dalla fine degli anni '90, quando sono stati eliminati i cosiddetti contributi Gescal (Gestione case per i lavoratori) che ne erano la principale fonte di finanziamento: si trattava di contributi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro (rispettivamente nella misura dello 0,35 e dello 0,70 per cento delle retribuzioni mensili) e dello Stato (4,3 per cento delle somme versate da lavoratori e imprese più un 3,2 per cento del costo di costruzione degli alloggi), il cui gettito veniva appunto utilizzato per finanziare la costruzione e la manutenzione delle case popolari;

    21) contemporaneamente molti alloggi pubblici sono stati venduti a chi li abitava. Federcasa ha stimato in 190 mila gli alloggi pubblici venduti tra il 1993 e il 2011, con un saldo negativo di 56 mila alloggi rispetto a quelli costruiti o recuperati per la locazione sociale;

    22) infine, un'altra grande questione dell'edilizia sociale italiana è che c'è pochissimo turnover. Chi entra in una casa popolare tende a rimanerci tutta la vita, anche se le condizioni che ne avevano garantito l'accesso si modificano. Questo esclude molti nuclei familiari che avrebbero diritto all'accesso ad una casa popolare ed è una situazione che svantaggia, in particolare, giovani e immigrati;

    23) con la riforma operata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono stati introdotti, nell'ambito delle locazioni di immobili ad uso abitativo, in sostituzione di quelli ad equo canone, i contratti a canone concordato. È necessario valutare la possibilità di introdurre l'estensione, a tutti comuni italiani, di stipulare contratti a canone concordato con contestuale diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste. Ciò permetterebbe di calmierare i canoni a fronte di agevolazioni fiscali;

    24) occorre valutare la possibilità di esentare l'Imu per gli immobili oggetto di importanti interventi di manutenzione straordinaria per i quali è stata rilasciata una concessione edilizia. Ciò costituisce un ottimo incentivo per la riqualificazione edilizia ed energetica del patrimonio immobiliare e per ridurre il fenomeno crescente dei ruderi;

    25) accanto alle carenze descritte, nelle città si sono aperti altri fronti. Gli studenti in tenda nei principali atenei sono la fotografia di una situazione ormai insostenibile: in Italia sono 60.000 le residenze pubbliche universitarie a fronte di 500.000 studenti fuori sede; un altro fenomeno che incide sul caro affitti e sulla carenza abitativa sono i cosiddetti affitti brevi che, in particolare nelle maggiori città turistiche, stanno aumentando a dismisura e senza regole;

    26) nella legge di bilancio per il 2023, il Governo ha deciso di non rifinanziare gli unici ammortizzatori sociali rimasti nel settore delle locazioni. Si tratta di due contributi che hanno sostenuto migliaia di famiglie in difficoltà, tamponando l'emergenza abitativa: il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431), che ha permesso ad una fascia di popolazione di accedere ad una casa attraverso un'integrazione al canone di locazione, e il Fondo inquilini morosi incolpevoli (articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102), che ha sostenuto le famiglie che hanno subito un'ingiunzione di sfratto per morosità dopo aver smesso di pagare l'affitto a causa della perdita o della consistente riduzione del reddito familiare;

    27) è da rilevare che, in risposta ad un'interrogazione a risposta immediata in Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati del 21 marzo 2023 che chiedeva notizie sul piano casa annunciato dal Ministro Salvini, è stata evidenziata, da parte del Sottosegretario Tullio Ferrante, l'importanza di costituire un vero e proprio piano casa a livello nazionale, fondato anche sulla partnership pubblico-privato, sul coinvolgimento di enti previdenziali, di fondi e di investitori privati;

    28) all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza il tema dell'abitare risulta articolato in diverse missioni e con diverse finalità, a riprova del fatto che le politiche abitative sono in stretta relazione, da un lato, con le politiche sociali e, dall'altro, con quelle urbanistiche, che riguardano la trasformazione e la rigenerazione urbana, e che dovrebbero trovare un coordinamento su base territoriale, considerando anche il ruolo rilevante dei comuni nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    29) ad aprile 2023, undici assessori alla casa di altrettante città italiane (tra cui quelli di Roma e Milano), sostenuti dall'Anci, hanno stilato un manifesto di cinque proposte, emerso al termine del workshop «Un'alleanza municipalista per una politica nazionale sulla casa», organizzato a Bologna. I cinque punti del manifesto sono i seguenti: una legge quadro sull'edilizia pubblica e sociale; la restituzione gratuita ai comuni degli immobili statali inutilizzati per utilizzo abitativo; il rifinanziamento dei Fondi locazione e morosi incolpevoli; una normativa di regolamentazione per governare gli impatti degli affitti brevi turistici; una misura nazionale che riconosca strutturalmente l'emergenza abitativa come fragilità cui dedicare interventi e risorse,

impegna il Governo:

1) a valutare di adottare iniziative dirette a rifinanziare adeguatamente nella prossima legge di bilancio il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ed il Fondo inquilini morosi incolpevoli, considerati fondamentali per sostenere le famiglie a basso reddito e i soggetti in difficoltà economica, introducendo anche modalità agili e tempi certi nell'erogazione delle risorse;

2) a prevedere iniziative, con risorse adeguate, per rilanciare l'edilizia pubblica, adottando un programma nazionale pluriennale, con particolare attenzione all'edilizia sociale;

3) ad adottare iniziative che possano operare in primis una ricognizione del patrimonio edilizio esistente, comprensivo di quello in stato di degrado, dismesso, privo delle funzioni originarie o confiscato alla criminalità organizzata, in coordinamento con le regioni e i comuni, con lo scopo di garantire il recupero e il riuso del patrimonio pubblico e facilitare l'incremento dell'offerta di edilizia residenziale pubblica;

4) a valutare di adottare iniziative di competenza per monitorare periodicamente la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano le assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

5) ad adottare iniziative volte a verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza per favorire progetti di rigenerazione urbana, al fine di recuperare le aree urbane degradate e di ridurre situazioni di degrado sociale e aumentare le condizioni di sicurezza;

6) ad adottare iniziative volte a rafforzare l'edilizia residenziale universitaria pubblica (studentati), con fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con lo scopo di garantire condizioni adeguate agli studenti fuori sede e/o distanti dalle sedi universitarie seppur residenti all'interno della regione stessa;

7) a valutare l'opportunità di introdurre agevolazioni fiscali per la rinegoziazione dei canoni di locazione e di prevedere una riduzione dell'Iva applicata sui canoni di locazione di edilizia agevolata, attualmente pari al 10 per cento;

8) a valutare iniziative volte a introdurre l'estensione a tutti i comuni italiani della possibilità di stipulare i contratti a canone concordato, con contestuale possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, ad oggi, per le sole locazioni a canone concordato di fabbricati ubicati unicamente nei comuni ad alta densità abitativa;

9) ad adottare iniziative in materia di regolamentazione delle piattaforme turistiche che gestiscono gli affitti brevi, con l'obiettivo di far emergere il ruolo degli enti locali nella valorizzazione del patrimonio culturale e artistico delle città e dei borghi delle aree interne e marginali;

10) a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a introdurre una normativa che preveda, anche per le locazioni ad uso diverso da quello di abitazione, la possibilità di sottoscrivere accordi territoriali per la stipulazione dei contratti di locazione a canone concordato;

11) a valutare di adottare un nuovo piano casa rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, attraverso il recupero del patrimonio edilizio storico esistente, con il coinvolgimento, eventualmente, di capitali pubblici e privati destinati prioritariamente ad invertire la desertificazione demografica dei comuni sotto i 5.000 abitanti;

12) a valutare di adottare iniziative dirette al riordino degli incentivi indirizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio esistente (con una stabilizzazione degli incentivi fiscali anche con misure ridotte rispetto alle attuali), al fine di perseguire il livello ottimale di riqualificazione energetica e sismica del patrimonio edilizio, garantendo particolare attenzione a quelle politiche volte a contrastare la desertificazione demografica delle aree interne del nostro Paese, con particolare riguardo ai giovani che devono essere invogliati a ritornare in questi territori;

13) a valutare, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente capoverso, l'adozione di iniziative volte a permettere che gli immobili inagibili o in ristrutturazione siano esentati dall'Imu qualora oggetto di importanti e sostanziali interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro, per i quali è stato rilasciato lo specifico titolo abilitativo, fino alla fine dei lavori.
(1-00167) «Manes, Schullian, Gebhard, Steger, Gallo, Soumahoro».


   La Camera,

   premesso che:

    1) la Costituzione italiana non riconosce espressamente il diritto all'abitazione; il fondamento costituzionale lo si ritrova, da un lato, nell'articolo 47, nella parte in cui afferma che «la Repubblica (...) favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione» e, dall'altro, nell'articolo 42, comma 2 , quando si stabilisce che la legge determina in relazione allo statuto della proprietà privata «i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.» Pertanto, non si può affermare che la Carta costituzionale non fornisca i riferimenti normativi per considerare il diritto all'abitare come un bene di rilievo costituzionale e come un diritto fondamentale. In questo senso sia l'articolo 2, come espressione del principio personalista, sia l'articolo 3, comma 2, in relazione a quello di eguaglianza sostanziale, garantiscono «un primo significativo fondamento, che non soltanto preclude ogni attività ad ostacolarlo, ma autorizza altresì i pubblici poteri ad agire in conformità al compito di rimuovere i connessi impedimenti di natura socio-economica, “legittimando” interventi di sostegno o promozione che siano volti ad alleviare il disagio abitativo dei soggetti più deboli», come sostenuto da autorevoli costituzionalisti;

    2) la Corte costituzionale ha riconosciuto l'esistenza di tale diritto a partire dalla fine degli anni '80, qualificandolo come «diritto sociale fondamentale» e annoverandolo «fra i diritti inviolabili (...) di cui all'articolo 2 della Costituzione» (sentenze n. 404 del 1988, n. 166 del 2008 e n. 209 del 9 luglio 2009);

    3) la Dichiarazione universale dei diritti umani, che venne adottata nel 1948, afferma nel suo articolo 25. 1: «Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia e in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà»;

    4) il diritto all'abitazione è previsto inoltre dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 34, paragrafo 3, nel quale si dichiara che l'Unione «riconosce e rispetta il diritto (...) all'assistenza abitativa», al fine di «garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti»;

    5) anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa n. C-34/13 – sentenza del 10 settembre 2014) configura il diritto all'abitazione come diritto fondamentale da comprendere nell'ambito delle politiche di inclusione sociale, oggetto di competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri;

    6) ad oggi, non sono disponibili stime sedimentate sull'entità complessiva delle forme di disagio abitativo presenti in Italia e, oltretutto, come si osserva anche nel rapporto promosso da Federcasa e curato da Nomisma (2020), non esiste una definizione condivisa del concetto di disagio abitativo;

    7) alcune indagini, tuttavia, consentono di raccogliere annualmente, a livello nazionale, informazioni sulle caratteristiche delle abitazioni di residenza delle famiglie (il titolo di godimento dell'abitazione, la tipologia ed altro), sull'adeguatezza degli spazi abitativi (strutture danneggiate, umidità o mancanza di spazio), sul peso degli oneri per la casa e sulle difficoltà che i cittadini incontrano per far fronte con regolarità a tali spese;

    8) nel nostro Paese quasi 2 milioni e 500 mila famiglie, il 9,9 per cento del totale, spendono per la casa una quota uguale o superiore al 40 per cento del reddito disponibile. È quanto emerge da un report dell'Istat, dedicato alle emergenze abitative, presentato il 6 settembre 2022 al Gruppo di lavoro sulle politiche per la casa e l'emergenza abitativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    9) il report offre un quadro sulla distribuzione dei titoli di godimento dell'abitazione e sulle tipologie di abitazioni, confermando sostanzialmente la progressiva contrazione della componente in affitto a favore di quella in proprietà che ha iniziato a caratterizzare il contesto italiano dagli anni '70 in avanti e a consolidarsi a partire dagli anni 2000. Nel 2021, infatti, il 70 per cento circa delle famiglie (18,2 milioni di famiglie) risulta in proprietà, il 20 per cento (5,2 milioni) in affitto e circa il 9 per cento (2,2 milioni) dispone di un'abitazione in usufrutto o a titolo gratuito. Tra le famiglie proprietarie di un'abitazione, quelle che pagano un mutuo rappresentano il 12,8 per cento del totale (circa 3,3 milioni di famiglie);

    10) si conferma, inoltre, come l'affitto continui ad essere il titolo di godimento più diffuso tra le famiglie più povere (il 32 per cento dei nuclei famigliari appartenenti al primo quintile), riducendosi progressivamente all'aumentare del reddito (11,3 per cento tra le famiglie più benestanti appartenenti all'ultimo quintile). I nuclei familiari in affitto sono indicativamente le persone sole con meno di 35 anni (47,8 per cento), le famiglie giovani di nuova formazione (il 39,9 per cento), le persone sole di 35-64 anni (33,2 per cento), le famiglie monogenitore con figli minori (30,8 per cento) e quelle con almeno tre minori (33,7 per cento). Quella dell'affitto è una condizione che caratterizza il 35,5 per cento delle famiglie in cui il principale percettore di reddito è disoccupato e il 68,5 per cento delle famiglie con stranieri, mentre quelle composte da soli stranieri riguarda il 73,8 per cento delle famiglie (tra queste poco più di una famiglia su 10 vive in una casa di proprietà);

    11) il 20 per cento delle famiglie che ha il reddito più basso spende in media per la casa il 32,3 per cento delle proprie entrate, mentre il 20 per cento più benestante spende mensilmente per l'abitazione il 6,6 per cento del proprio reddito;

    12) i dati Istat evidenziano come in Italia il tema della casa rappresenti oggi un ambito di grande criticità per una buona parte della popolazione e come alcune condizioni sociali o di fragilità siano estremamente correlate alla possibilità di vivere in condizioni precarie, alle difficoltà di mantenere il proprio alloggio o alla capacità di superare una condizione di emergenza abitativa;

    13) si descrive, infatti, una situazione nella quale sempre più persone faticano a recuperare risorse per mantenere la propria abitazione e molte altre trovano vincoli e ostacoli per accedere a situazioni abitative adeguate; si assiste, inoltre, a divari importanti e accentuati tra diverse fasce di popolazione;

    14) emerge chiaramente come, per alcune fasce sociali, ma anche per alcune categorie di cittadini (famiglie monogenitoriali, famiglie di origine straniera, giovani coppie), sembrano aumentare le difficoltà ad affittare e ad acquistare un'abitazione sul mercato a causa della richiesta di garanzie difficilmente assicurabili, ma anche ad accedere ad abitazioni in affitto a canoni sostenibili, data la scarsità di offerta di edilizia pubblica e di abitazioni a canone concordato/convenzionato o, in generale, agevolato;

    15) l'aumento di situazioni di disagio connesse alla difficoltà economica ad accedere a una migliore condizione abitativa viene documentato anche dal tasso di sovraffollamento e dalla presenza di problemi strutturali nell'abitazione;

    16) rispetto alla condizione di sovraffollamento, nel 2021, essa riguarda il 20,2 per cento delle famiglie. Valori particolarmente elevati si registrano tra le famiglie in affitto (35,6 per cento), nelle coppie con figli minori (38,3 per cento), nelle famiglie monogenitoriali con figli minori (46,3 per cento) e nelle famiglie di origine straniera (48,1 per cento). Considerando il reddito familiare, si verifica, inoltre, come, tra le famiglie più agiate, il tasso di sovraffollamento sia pari al 9,6 per cento, mentre tra quelle meno abbienti riguardi ben il 27,4 per cento delle famiglie. Una condizione che nel corso degli anni è andata aggravandosi, rispetto a una media dell'Unione europea dove invece si è registrata una costante diminuzione del fenomeno;

    17) rispetto invece ai problemi strutturali relativi all'abitazione, viene registrata una maggiore esposizione a queste forme di disagio tra le famiglie più povere dove: il 14,8 per cento lamenta la presenza di strutture danneggiate, il 16,5 per cento problemi di umidità, l'8,8 per cento scarsa luminosità. Le percentuali aumentano tra le famiglie in affitto, quelle residenti nel Mezzogiorno, tra le persone sole con più di 35 anni di età e quelle composte da soli stranieri;

    18) ulteriore conferma delle condizioni di difficoltà osservate per alcuni segmenti della popolazione viene dalla percentuale di famiglie che riferiscono di essersi trovate almeno una volta, nel corso del 2021, in arretrato con il pagamento delle spese per le utenze domestiche, l'affitto o le rate del mutuo (a livello nazionale rispettivamente il 6,2 per cento, il 9,4 per cento e il 2,7 per cento delle famiglie). Il ritardo nei pagamenti delle spese per la casa si associa alla loro incidenza sul reddito disponibile: la quota di famiglie in ritardo coi pagamenti è più elevata nel quinto più povero, dove il 13,5 per cento delle famiglie è in arretrato con le utenze (rispetto al 2 per cento del quinto più ricco), il 16,3 per cento delle famiglie che pagano un affitto è in arretrato con il pagamento e il 9,4 per cento delle famiglie che hanno contratto un mutuo è in difficoltà con la rata;

    19) va, inoltre, considerata la bassissima quota di edilizia sociale: in base alle stime di Federcasa, le case popolari in Italia sono più o meno 800 mila, circa il 3 per cento del mercato abitativo, e ospitano circa due milioni di persone. Si tratta di una caratteristica permanente del sistema abitativo italiano, essendo una quota che negli ultimi 30 anni è rimasta tra il 3 e il 5 per cento;

    20) il settore dell'edilizia sociale in Italia ha subito un tracollo dalla fine degli anni '90, quando sono stati eliminati i cosiddetti contributi Gescal (Gestione case per i lavoratori) che ne erano la principale fonte di finanziamento: si trattava di contributi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro (rispettivamente nella misura dello 0,35 e dello 0,70 per cento delle retribuzioni mensili) e dello Stato (4,3 per cento delle somme versate da lavoratori e imprese più un 3,2 per cento del costo di costruzione degli alloggi), il cui gettito veniva appunto utilizzato per finanziare la costruzione e la manutenzione delle case popolari;

    21) contemporaneamente molti alloggi pubblici sono stati venduti a chi li abitava. Federcasa ha stimato in 190 mila gli alloggi pubblici venduti tra il 1993 e il 2011, con un saldo negativo di 56 mila alloggi rispetto a quelli costruiti o recuperati per la locazione sociale;

    22) infine, un'altra grande questione dell'edilizia sociale italiana è che c'è pochissimo turnover. Chi entra in una casa popolare tende a rimanerci tutta la vita, anche se le condizioni che ne avevano garantito l'accesso si modificano. Questo esclude molti nuclei familiari che avrebbero diritto all'accesso ad una casa popolare ed è una situazione che svantaggia, in particolare, giovani e immigrati;

    23) con la riforma operata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono stati introdotti, nell'ambito delle locazioni di immobili ad uso abitativo, in sostituzione di quelli ad equo canone, i contratti a canone concordato. È necessario valutare la possibilità di introdurre l'estensione, a tutti comuni italiani, di stipulare contratti a canone concordato con contestuale diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste. Ciò permetterebbe di calmierare i canoni a fronte di agevolazioni fiscali;

    24) occorre valutare la possibilità di esentare l'Imu per gli immobili oggetto di importanti interventi di manutenzione straordinaria per i quali è stata rilasciata una concessione edilizia. Ciò costituisce un ottimo incentivo per la riqualificazione edilizia ed energetica del patrimonio immobiliare e per ridurre il fenomeno crescente dei ruderi;

    25) un altro fenomeno che incide sul caro affitti e sulla carenza abitativa sono i cosiddetti affitti brevi che, in particolare nelle maggiori città turistiche, stanno aumentando a dismisura e senza regole;

    26) è da rilevare che, in risposta ad un'interrogazione a risposta immediata in Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati del 21 marzo 2023 che chiedeva notizie sul piano casa annunciato dal Ministro Salvini, è stata evidenziata, da parte del Sottosegretario Tullio Ferrante, l'importanza di costituire un vero e proprio piano casa a livello nazionale, fondato anche sulla partnership pubblico-privato, sul coinvolgimento di enti previdenziali, di fondi e di investitori privati;

    27) all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza il tema dell'abitare risulta articolato in diverse missioni e con diverse finalità, a riprova del fatto che le politiche abitative sono in stretta relazione, da un lato, con le politiche sociali e, dall'altro, con quelle urbanistiche, che riguardano la trasformazione e la rigenerazione urbana, e che dovrebbero trovare un coordinamento su base territoriale, considerando anche il ruolo rilevante dei comuni nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    28) ad aprile 2023, undici assessori alla casa di altrettante città italiane (tra cui quelli di Roma e Milano), sostenuti dall'Anci, hanno stilato un manifesto di cinque proposte, emerso al termine del workshop «Un'alleanza municipalista per una politica nazionale sulla casa», organizzato a Bologna. I cinque punti del manifesto sono i seguenti: una legge quadro sull'edilizia pubblica e sociale; la restituzione gratuita ai comuni degli immobili statali inutilizzati per utilizzo abitativo; il rifinanziamento dei Fondi locazione e morosi incolpevoli; una normativa di regolamentazione per governare gli impatti degli affitti brevi turistici; una misura nazionale che riconosca strutturalmente l'emergenza abitativa come fragilità cui dedicare interventi e risorse,

impegna il Governo:

1) a valutare di adottare iniziative dirette a individuare risorse di carattere pluriennale per rifinanziare il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ed il Fondo inquilini morosi incolpevoli, per sostenere le famiglie a basso reddito e i soggetti in difficoltà;

2) ad adottare nell'ambito del «piano casa», compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, un piano pluriennale nazionale, di medio e lungo termine, di edilizia residenziale pubblica;

3) a valutare l'opportunità di prevedere una ricognizione del patrimonio edilizio esistente, comprensivo di quello in stato di degrado, dismesso, privo delle funzioni originarie o confiscato alla criminalità organizzata, in coordinamento con le regioni e i comuni, con lo scopo di garantire il recupero e il riuso del patrimonio pubblico e facilitare l'incremento dell'offerta di edilizia residenziale pubblica;

4) a valutare di adottare iniziative di competenza per monitorare periodicamente la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano le assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

5) a garantire la prosecuzione dell'attuazione delle misure di cui alla missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza per favorire progetti di rigenerazione urbana, al fine di recuperare le aree urbane degradate e di ridurre situazioni di degrado sociale e aumentare le condizioni di sicurezza;

6) a valutare l'opportunità di adottare anche iniziative volte a rafforzare l'edilizia residenziale universitaria pubblica;

7) a valutare iniziative volte a introdurre l'estensione a tutti i comuni italiani della possibilità di stipulare i contratti a canone concordato, con contestuale possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, ad oggi, per le sole locazioni a canone concordato di fabbricati ubicati unicamente nei comuni ad alta densità abitativa;

8) ad adottare iniziative di competenza volte a prevedere la revisione della disciplina delle locazioni di tipo turistico;

9) a valutare di adottare un nuovo piano casa rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo anche attraverso forme di edilizia sociale con situazioni di partnership pubblico-private anche in sostituzione di agglomerati di edilizia residenziale pubblica o aree industriali dismesse, definendo le regole per l'assegnazione di abitazioni alle famiglie beneficiarie, nonché la prosecuzione dei programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione anche energetica del patrimonio abitativo pubblico e sociale, attraverso accordi di programma stipulati con le regioni;

10) a valutare di adottare iniziative dirette al riordino degli incentivi indirizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio esistente, riportando l'agevolazione maggiormente nell'alveo della necessità di ammodernamento, efficientamento e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, tenendo conto, parallelamente, della questione economica e selezionando i potenziali beneficiari, soprattutto potenziando gli interventi con una capacità di incidere profondamente sul patrimonio immobiliare esistente, come, ad esempio, il sisma-bonus acquisti integrato con l'efficienza energetica, che consente di agevolare la vendita di abitazioni soggette a una integrale ricostruzione e massimizzare il risultato in termini di risparmio di consumi, favorendo i nuclei familiari meno abbienti sulla scia di quanto già fatto con l'introduzione del quoziente familiare e calibrando le agevolazioni edilizie su chi ha più difficoltà economiche e non può accedere ad interventi spesso molto onerosi;

11) a valutare, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente capoverso, l'adozione di iniziative volte a permettere che gli immobili inagibili o in ristrutturazione siano esentati dall'Imu qualora oggetto di importanti e sostanziali interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro, per i quali è stato rilasciato lo specifico titolo abilitativo, fino alla fine dei lavori.
(1-00167)(Testo modificato nel corso della seduta) «Manes, Schullian, Gebhard, Steger, Gallo, Soumahoro».


   La Camera,

   premesso che:

    1) il disagio abitativo e lo stato di emergenza che genera per il Paese sono argomenti molto ampi e articolati, che comprendono una serie di concause e situazioni, anche molto diverse tra loro, che hanno assunto un'importanza significativa solo negli ultimi decenni, pur avendo origine nella storia delle politiche per l'abitazione;

    2) si tratta di un fenomeno multidimensionale che fa riferimento sia a condizioni di insufficienza quantitativa e qualitativa dei fabbricati, sia a condizioni della vita delle persone che vincolano l'accesso alla casa, come la situazione familiare e quella economica e lavorativa;

    3) attualmente a tali condizioni si sono aggiunte altre situazioni emergenziali come: la pandemia da COVID-19, giunta in seguito ad un'importante crisi nel settore delle costruzioni; il conflitto in atto in Ucraina, che ha creato una crisi energetica e di materie prime mai raggiunta nel dopoguerra; il rincaro dei carburanti e dei generi di prima necessità e la conseguente inflazione che hanno diminuito il potere di acquisto delle famiglie e creato difficoltà economiche e ripercussioni sulla spesa relativa all'abitazione;

    4) altre difficoltà provengono dalla diversità delle richieste e delle esigenze personali: i piani casa del passato erano frutto di politiche pubbliche per la casa dei più bisognosi, identificati in nuclei familiari ampi con redditi bassi, e prevedevano la realizzazione di abitazioni con tipologie architettoniche e volumetriche standardizzate. Si ricorda il successo del piano «Ina casa» o «piano Fanfani», concepito nell'immediato secondo dopoguerra, che aveva a disposizione i fondi gestiti da un'apposita organizzazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (Ina). Oggi la situazione è alquanto modificata, con necessità di fornire soluzioni abitative per diverse tipologie di famiglie, che variano dalla persona singola o coppie senza figli all'ampio nucleo famigliare, con forme di lavoro diversificate, invecchiamento degli occupanti e sostanziale incremento delle categorie di potenziali beneficiari delle politiche della casa o di coloro che si trovano in condizioni di disagio o emergenza abitativa e richiedono alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;

    5) dai dati statistici sviluppati dal Gruppo di lavoro sulle politiche per la casa e l'emergenza abitativa, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 luglio 2022, n. 124, emerge che, nel 2021, 18,2 milioni di famiglie (70,8 per cento del totale) sono proprietarie dell'abitazione in cui vivono, mentre 5,2 milioni (20,5 per cento) vivono in affitto e 2,2 milioni (8,7 per cento) dispongono dell'abitazione in usufrutto o a titolo gratuito. Le famiglie proprietarie di un'abitazione e che pagano un mutuo rappresentano, invece, il 12,8 per cento del totale (circa 3,3 milioni di famiglie). In corrispondenza, sono 42,7 milioni (72,5 per cento) gli individui che vivono in case di proprietà, 11,8 milioni (20 per cento) vivono in affitto e 4,4 milioni (7,6 per cento) in usufrutto o in uso gratuito. Tali dati confermano la storica propensione delle famiglie italiane, sin dal dopoguerra, per la casa di proprietà, molto superiore della media delle scelte europee;

    6) l'affitto è più diffuso tra le famiglie meno abbienti e tra quelle di recente costituzione: il 47,8 per cento delle persone sole con meno di 35 anni e il 39,9 per cento delle giovani coppie senza figli. Le famiglie meno abbienti riescono con più difficoltà a sostenere il peso finanziario di un mutuo: solo il 5,9 per cento delle famiglie del quinto più povero ha acceso un mutuo, contro il 17,6 per cento delle famiglie del quarto e il 17,2 per cento delle famiglie dell'ultimo quinto (dove più di otto famiglie su dieci sono proprietarie della casa in cui sono residenti). Sono le famiglie di più recente costituzione quelle che accedono con più frequenza a un mutuo (il 29,4 per cento delle coppie con figli minori e il 27,2 per cento delle giovani coppie senza figli). Si osserva, inoltre, una differenza significativa tra Nord e Mezzogiorno (15,1 per cento delle famiglie contro il 9,1 per cento a vantaggio della prima ripartizione);

    7) l'incidenza di povertà assoluta è maggiore tra le famiglie che vivono in affitto. Nel 2021, le oltre 889 mila famiglie povere in affitto corrispondono al 45,3 per cento di tutte le famiglie povere, con un'incidenza di povertà assoluta pari al 18,5 per cento, contro il 4,3 per cento di quelle che vivono in abitazioni di proprietà;

    8) le diverse possibilità economiche delle famiglie si riflettono, inevitabilmente, sulla qualità dei loro alloggi. Sono infatti più esposte a problemi relativi alla propria abitazione le famiglie del quinto più povero (in cui il 14,8 per cento lamenta la presenza di strutture danneggiate, il 16,5 per cento problemi di umidità, l'8,8 per cento scarsa luminosità), con percentuali decisamente superiori a quelle dichiarate dalle famiglie con redditi più elevati. Inoltre, il tasso di sovraffollamento rappresenta un indicatore di particolare rilevanza nell'analisi della qualità delle condizioni abitative delle famiglie: a livello nazionale, le famiglie che vivono in tale condizione sono il 20,2 per cento del totale, con valori particolarmente elevati per le famiglie in affitto (35,6 per cento);

    9) le spese per l'abitazione, come condominio, riscaldamento, gas, acqua, altri servizi, manutenzione ordinaria, elettricità, telefono, affitto, interessi passivi sul mutuo, rappresentano una parte significativa del bilancio familiare e incidono pesantemente sulle capacità di spesa delle famiglie;

    10) l'incidenza delle spese per l'abitazione è ovviamente più alta per le famiglie in affitto, arrivando a quasi un terzo del loro reddito (27,9 per cento), valore superiore anche a quello delle famiglie proprietarie con mutuo al lordo della quota in conto capitale; nonostante ciò, come denunciato da una recente indagine dell'osservatorio «SalvaLaTuaCasa» (Nomisma), negli ultimi 12 mesi almeno una famiglia su due ha pagato con difficoltà le rate dei mutui o dei prestiti accesi, un segnale preoccupante per la tenuta del sistema del risparmio privato e di riflesso un potenziale duro colpo al mercato immobiliare, già in flessione;

    11) tale quadro di statistiche dimostra le diseguaglianze presenti attualmente nelle condizioni abitative della popolazione italiana e le difficoltà delle famiglie meno abbienti e di quelle in affitto; in particolare, per le nuove famiglie e per i giovani, abitare nei centri urbani, dove si concentrano servizi e maggiori opportunità di lavoro, è diventato quasi impossibile, tra mutui insostenibili e affitti introvabili se non a caro prezzo. Occorrono, quindi, politiche abitative diversificate, flessibili, articolate sul territorio, con alloggi pensati per diverse categorie di utenze;

    12) il fenomeno del «caro affitti» è aggravato dall'esplosione di «fitti brevi», che ormai valgono il 42 per cento del mercato dell'ospitalità turistica, con 178 milioni di presenze nel 2022, di cui 100 milioni «non osservate». Tale situazione sta determinando la sparizione del mercato delle locazioni nei principali centri urbani, ma anche nelle località turistiche e l'espulsione dei residenti verso aree più periferiche. Opportunamente il Governo sta intervenendo per limitare il fenomeno tramite la limitazione del numero minimo di notti e l'introduzione di un codice identificativo nazionale;

    13) negli ultimi anni si nota tuttavia la sempre maggior presenza di individui o famiglie nella cosiddetta fascia grigia, ovvero coloro che hanno un reddito troppo alto per l'edilizia residenziale pubblica, ma troppo basso per accedere al mercato degli affitti e della proprietà;

    14) è lampante l'esigenza di un rifinanziamento dell'edilizia residenziale pubblica e un nuovo piano delle politiche per la casa; negli ultimi anni la mancata copertura dell'effettivo fabbisogno è palesato nelle domande presentate, che evidenzia l'inadeguatezza delle politiche messe in campo fino ad oggi o, meglio, degli strumenti attualmente disponibili che rendono impossibile ipotizzare il pronto recupero dell'enorme ritardo accumulato, in termini di dotazione del patrimonio immobiliare destinato alla locazione sociale;

    15) una ridefinizione dei parametri economici che disciplinano l'accesso alle risorse pubbliche risulta improcrastinabile, anche alla luce della crescente diffusione di fenomeni di marginalità sociale; se in fase di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti economici contemplati dalla normativa vigente, anche essi da rivedere, delegano la selezione degli inquilini all'ente che si occupa del vaglio delle richieste, mancano del tutto valutazioni sul diritto alla permanenza, in comparazione con la situazione delle famiglie in attesa;

    16) tuttavia, il problema non è semplice ma coinvolge gli aspetti generali di gestione e l'orientamento delle politiche di welfare, con l'individuazione delle priorità di intervento e con attenta lettura dei bisogni, previo monitoraggio della situazione in essere e dei programmi esistenti presso ciascuna regione;

    17) inoltre, risulta imprescindibile il riferimento alla complementarietà tra politiche abitative e politiche di inclusione sociale, con riferimento ad azioni di supporto di carattere più generale, come la revisione di sgravi fiscali, la riduzione degli oneri tariffari relativi ai servizi pubblici locali, l'introduzione di agevolazioni a forme di consumo, ossia interventi attivabili per limitare la portata del disagio;

    18) il diritto all'alloggio è uno dei diritti dell'uomo sancito dall'articolo 25.1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1941. La casa è, inoltre, il presupposto per la stessa esistenza della famiglia e un'occasione di sviluppo economico grazie all'indotto del mondo dell'edilizia. Tuttavia, non è mai esistita fino ad oggi una politica comune a livello europeo di programmi che finanziano le nuove costruzioni o la gestione e manutenzione del patrimonio esistente, al di fuori di interventi tangenti che riguardano la riqualificazione e rigenerazione urbana, il tema dell'efficienza energetica e dell'inclusione sociale; si assiste, pertanto, ad una grande diversità di quadri istituzionali e strategie sulla casa tra gli Stati membri, che tuttavia convergono sulle politiche europee relative all'energia e ai cambiamenti climatici, tematiche intrinsecamente legate alle politiche abitative;

    19) attualmente i fronti aperti in ambito europeo legati a questo tema sono diversi e incidono sulle politiche nazionali per la casa. Il capitolo principale è la cosiddetta direttiva «case green», cioè la Epbd (Energy performance of buildings directive), che dovrebbe aggiornare la direttiva esistente, fissando le regole per i piani di efficientamento energetico degli immobili dei Paesi membri per i prossimi anni;

    20) l'obiettivo è quello di ridurre in modo drastico l'impatto delle emissioni degli edifici, uno dei comparti più importanti che incide in modo determinante sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica e sul raggiungimento delle emissioni zero al 2050. Per fare ciò la nuova direttiva, ancora in discussione tra le istituzioni europee per arrivare ad un testo condiviso tra Commissione, Parlamento e Stati membri, fissa un calendario di scadenze sia sulla ristrutturazione e riqualificazione degli edifici residenziali esistenti, sia sui requisiti degli edifici nuovi, sulle rinnovabili, sugli impianti difficilmente perseguibile e non rapportato alla specificità urbanistica e sociale dei singoli Stati membri;

    21) il Governo deve senz'altro tenere conto delle norme europee sull'efficienza energetica in sede di revisione delle agevolazioni fiscali sulla casa, rivedendo i bonus sul recupero edilizio ed efficientamento: occorre una maggiore selettività, riportando l'agevolazione maggiormente nell'alveo della necessità di ammodernamento e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, tenendo conto, parallelamente, della questione economica e selezionando i potenziali beneficiari;

    22) occorre, infatti, potenziare gli interventi con una capacità di incidere profondamente sul patrimonio immobiliare esistente, come, ad esempio, il sisma-bonus acquisti, integrato con l'efficienza energetica che consente di agevolare la vendita di abitazioni soggette a una integrale ricostruzione e massimizzare il risultato in termini di risparmio di consumi, favorendo i nuclei familiari meno abbienti sulla scia di quanto già fatto con l'introduzione del quoziente familiare e calibrando le agevolazioni edilizie su chi ha più difficoltà economiche e non può accedere ad interventi spesso molto onerosi;

    23) la necessità di intervenire sul recupero, modernizzazione, efficientamento e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e sulla rigenerazione urbana è dettato, non solo dall'imprescindibile necessità di garantire condizioni di vita dignitose a tutta la popolazione, con servizi pubblici, standard ambientali e infrastrutture verdi adeguati, ma anche dall'occorrenza di conformarsi all'Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile, nelle sue linee ambientali, economiche, sociali e istituzionali, all'allineamento del consumo di suolo alla crescita demografica reale prevista per il 2030 e alla strategia europea per il suolo, nell'ambito del New deal, che mira a garantire consumo netto di suolo ridotto a zero per il 2050;

    24) in tale ambito, si sta sviluppando il social housing, che si ritiene far parte del secondo welfare, passando da un tipo di politica che finanzia l'edilizia residenziale pubblica a una politica più consapevole, che sostiene l'edilizia residenziale sociale; l'intervento pubblico è, infatti, molto cambiato nel corso del tempo, dando luogo anche a forme di supporto privato e a situazioni di partnership pubblico-private che pongono l'obiettivo del sostegno alle famiglie con problemi nell'accesso ad un'abitazione decorosa nel mercato privato, in condizioni di adeguato mix sociale e urbano. Il tratto comune del social housing negli Stati membri dell'Unione europea è l'esistenza di regole per l'assegnazione di abitazioni alle famiglie beneficiarie. Definire queste regole è responsabilità degli Stati e delle loro istituzioni pubbliche. Questi criteri hanno l'obiettivo di superare le difficoltà del mercato abitativo privato e il deficit strutturale di abitazioni dignitose e convenienti economicamente;

    25) ultimamente a gravare ulteriormente sull'emergenza abitativa è anche l'aumento dei tassi di interesse, che sta incidendo immancabilmente sulle spese delle famiglie e delle imprese;

    26) la crescente inflazione, infatti, ha comportato una vertiginosa e rapida crescita dei tassi di interesse sui mutui e prestiti per imprese e famiglie, in particolar modo sui mutui ipotecari contratti per gli immobili a uso residenziale: secondo l'ultimo bollettino mensile dell'Associazione bancaria italiana (Abi), a maggio 2023, il tasso sui prestiti in euro alle famiglie per l'acquisto di abitazioni – che sintetizza l'andamento dei tassi fissi e variabili ed è influenzato anche dalla variazione della composizione fra le erogazioni in base alla tipologia di mutuo – era pari a 4,24 per cento;

    27) sebbene il Governo sia già intervenuto, reintroducendo la facoltà di rinegoziare a determinate condizioni i mutui ipotecari a tasso variabile trasformandoli in mutui a tasso fisso e prorogando le agevolazioni fiscali e le garanzie sulla prima casa per gli under 36, occorre proseguire nell'azione di tutela di famiglie e imprese esposte agli effetti negativi del rialzo dei tassi e, quindi, di contenimento anche degli effetti a cascata sul mercato immobiliare, che si sa essere davvero importante per l'economia italiana;

    28) nondimeno, tenendo conto del contesto internazionale dei mercati finanziari, occorre guardare con attenzione alle iniziative che il settore bancario porrà in essere per attenuare la divergenza tra l'aumento del margine di interesse sui crediti erogati e quello sui rendimenti dei conti correnti, al fine di garantire condizioni più vantaggiose per le famiglie;

    29) tale situazione ha incrementato la richiesta di alloggi in affitto nel parco immobiliare sia pubblico che privato, con esigenze di attuazione di interventi che possano incidere sia sulla quota di abitazioni sociali che sulla consistenza della spesa pubblica per il sostegno all'affitto per gli inquilini in difficoltà;

    30) il Governo dimostra una grande attenzione sulle politiche abitative, data la rilevanza sociale della materia, la centralità del tema della prima casa, soprattutto sotto il profilo della natalità e della famiglia, come bene necessario alla costituzione e allo sviluppo di nuovi nuclei familiari, e alla luce delle azioni già messe in campo in materia;

    31) infatti, l'emergenza abitativa rappresenta un tema sociale che richiede una riforma strutturale a medio-lungo termine che possa dare risposte certe sia alla situazione di emergenza che vivono le fasce di popolazione più bisognose, sia alle nuove richieste emergenziali delle fasce di popolazione intermedie;

    32) da quanto emerge dalle risposte del Governo a documenti di sindacato ispettivo, nella programmazione strategica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rientra il programma di recupero e razionalizzazione degli alloggi ed immobili di edilizia residenziale pubblica, che ha messo a disposizione dei comuni e degli ex Iacp oltre 814 milioni di euro per recuperare alloggi degradati, ammettendo a finanziamento circa 15.000 alloggi al 31 dicembre 2022. Inoltre, sono stati sottoscritti accordi di programma per la realizzazione di programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale con la regione Lombardia e la Regione siciliana;

    33) il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione 5, contiene una serie di misure che contribuiscono a dare risposte al bisogno abitativo, come: il rifinanziamento con 14 miliardi di euro del superbonus per la riqualificazione del patrimonio abitativo esistente; il programma innovativo della qualità dell'abitare (PinQua), che interviene sul patrimonio pubblico esistente e sulla riqualificazione delle aree degradate, puntando sulla sostenibilità e sull'innovazione verde; i piani urbani integrati dedicati alle città metropolitane, finanziati con lo strumento del Fondo gestito dalla Banca europea per gli investimenti, la rigenerazione urbana finalizzata a promuovere l'inclusione sociale e combattere le forme di vulnerabilità, attivando risorse e finanziamenti privati;

    34) il Governo ha, inoltre, annunciato l'intenzione di proseguire sulla strada della semplificazione normativa, anche adottando le opportune iniziative per superare la frammentazione dei programmi vigenti che hanno scontato procedure complesse e spesso farraginose dal punto di vista amministrativo, puntando ad una visione di insieme e di coordinamento tra i diversi interventi, in coordinamento con gli enti territoriali, che sono il livello di prima prossimità con le famiglie che hanno un'esigenza abitativa;

    35) la strategia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sembra puntare, quindi, su un nuovo «piano casa» a livello nazionale, di medio-lungo termine, fondato anche sulla partnership pubblico/privato, sul coinvolgimento di enti previdenziali, di fondi e di investitori privati, rivolto all'integrazione di molteplici forme di intervento, in un approccio multidimensionale dell'intervento pubblico, per garantire a tutti non solo l'accesso ad un alloggio adeguato, sicuro e sostenibile, ma anche contesti urbani vivibili attraverso la realizzazione di programmi di rigenerazione urbana e di edilizia sociale e la valorizzazione del patrimonio di edilizia pubblica esistente;

    36) occorre adeguare gli edifici alle modificazioni che hanno subito le famiglie, gli stili di vita e il modo di lavorare e adeguarli alle nuove necessità della popolazione, con nuove norme e nuovi strumenti, che puntano sulla rigenerazione urbana, sulla riduzione del consumo del suolo, sul cambio di destinazione d'uso e sull'intensificazione volumetrica delle parti di città già costruite, nonché su interventi di demolizione di parti urbane degradate o di immobili abusivi privi dei requisiti di sicurezza e di ricostruzione sulla base di nuovi standard strutturali e di efficienza energetica, con recupero di edifici direzionali non più utili ai loro fini istituzionali e valorizzazione degli immobili confiscati dalla criminalità organizzata, per creare alloggi a canone sociale o abitazioni per studenti tanto richiesti ultimamente;

    37) peraltro, la recente istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie fornisce l'opportunità di poter tirare le somme su quanto fatto finora e sulle nuove necessità di intervento per la riqualificazione delle periferie;

    38) i dati e le proiezioni demografiche rendono inoltre evidente la necessità di sostenere lo sviluppo di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale, a partire dai progetti di coabitazione intergenerazionale (cosiddetto co-housing intergenerazionale), attraverso i quali è possibile valorizzare l'interazione, il reciproco sostegno e lo scambio di competenze ed esperienze tra i giovani e le persone anziane, contrastando altresì le situazioni di solitudine e di emarginazione sociale, e i progetti di senior co-housing, volti a far fronte ai problemi di carattere socio-sanitario dovuti all'invecchiamento e a contrastare l'isolamento delle persone più anziane;

    39) i progetti di senior co-housing e co-housing intergenerazionale incoraggiano, quindi, lo sviluppo di una filiera innovativa di sostegno alla persona, evitando il più possibile il ricorso a forme di assistenza privata e promuovendo l'autonomia dell'anziano, facilitandone così l'invecchiamento attivo ed il mantenimento del benessere psico-fisico, e permettono la conduzione di una vita più serena in quanto caratterizzata dall'aiuto reciproco;

    40) in questo quadro la missione 5, «Inclusione e coesione», del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla componente 2 prevede, tra le altre, la linea progettuale «Rigenerazione urbana e housing sociale» e gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, con l'espressa finalità della «valorizzazione della dimensione “sociale” delle politiche sanitarie, urbanistiche, abitative, dei servizi per l'infanzia, per gli anziani, per i soggetti più vulnerabili, così come quelle della formazione, del lavoro, del sostegno alle famiglie, della sicurezza, della multiculturalità, dell'equità tra i generi»;

    41) emerge, inoltre, la necessità di promuovere la realizzazione di interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità, coerentemente con le finalità della legge 22 giugno 2016, n. 112 (cosiddetta legge sul «dopo di noi»), tenuto conto dell'importanza della dimensione abitativa e del rilievo che la stessa assume nel contribuire al benessere, alla dignità intrinseca, all'inclusione sociale, all'autonomia e alla piena partecipazione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita;

    42) in tale prospettiva, si ritiene opportuno valutare un ampliamento delle maglie di accesso alla citata legge n. 112 del 2016, sia dal punto di vista dei requisiti soggettivi, per estendere la platea dei potenziali beneficiari degli interventi, sia dal punto di vista oggettivo, dando la possibilità di sostenere percorsi sperimentali e innovativi,

impegna il Governo:

1) ad adottare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, iniziative finalizzate all'approvazione di un nuovo «piano casa» a livello nazionale, di medio-lungo termine, fondato anche sulla partnership pubblico-privata, sul coinvolgimento di enti previdenziali, di fondi e di investitori privati, per garantire a tutti non solo l'accesso ad un alloggio adeguato, sicuro e sostenibile, ma anche contesti urbani vivibili attraverso la realizzazione di programmi di rigenerazione urbana e di edilizia sociale e la valorizzazione del patrimonio di edilizia pubblica esistente;

2) nell'ambito del «piano casa», ad adottare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, un piano pluriennale nazionale, di medio e lungo termine, di edilizia residenziale pubblica, previo monitoraggio della situazione in essere, delle risorse disponibili e dei programmi esistenti presso ciascuna regione, che preveda:

  a) la ridefinizione dei parametri economici e sociali che disciplinano l'accesso alle risorse del patrimonio immobiliare pubblico;

  b) l'introduzione di misure di semplificazione, anche amministrative, finalizzate ad accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia sociale, anche riducendo le tempistiche per le modifiche degli strumenti urbanistici;

  c) la definizione dei criteri per la valutazione del diritto alla permanenza in un alloggio di edilizia residenziale pubblica in comparazione con la situazione delle famiglie in attesa, anche prevedendo semplificazioni alle procedure di rilascio degli alloggi da parte di terzi occupanti senza titolo;

  d) la promozione di percorsi finalizzati al reinserimento sociale dei destinatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

  e) l'individuazione delle priorità di intervento e dei criteri per la definizione dei bisogni;

  f) l'individuazione di specifici strumenti di monitoraggio finalizzati a verificare il permanere dei requisiti per il diritto all'accesso ai benefìci nel quadro di una edilizia residenziale pubblica immaginata come uno strumento funzionale dinamico, non come una soluzione permanente;

  g) l'adozione di regole per affrontare il problema della morosità, distinguendo con maggior efficienza ciò che è appartenente alla sfera dell'assistenza sociale, ed è quindi onere dei vari comuni, dalla morosità colpevole, che va perseguita attraverso una più organica collaborazione tra i soggetti competenti;

  h) la definizione del «rating» del patrimonio immobiliare pubblico, necessario alla valutazione del valore dei beni, in linea con l'orientamento degli operatori immobiliari principali, anche al fine di porsi in corretta relazione con il mondo finanziario e creditizio;

3) nell'ambito del «piano casa», compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a valorizzare le politiche verso la rigenerazione urbana, soprattutto di parti degradate del tessuto edilizio esistente, che riducano il consumo di nuovo suolo agricolo e che prevedano:

  a) forme di edilizia sociale con situazioni di partnership pubblico-private anche in sostituzione di agglomerati di edilizia residenziale pubblica o aree industriali dismesse, definendo le regole per l'assegnazione di abitazioni alle famiglie beneficiarie;

  b) la prosecuzione dei programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione anche energetica del patrimonio abitativo pubblico e sociale, attraverso accordi di programma stipulati con le regioni;

  c) la prosecuzione nell'attuazione delle misure previste nell'ambito della missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in modo da garantire il coordinamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, e nell'ambito del programma PinQua che interviene sul patrimonio pubblico esistente e sulla riqualificazione delle aree degradate, puntando sulla sostenibilità e sull'innovazione verde;

  d) iniziative di semplificazione normativa per agevolare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana che permettano l'intensificazione volumetrica di parti del tessuto edilizio esistente, i cambi di destinazione d'uso degli immobili, interventi di demolizione e ricostruzione con nuovi parametri di parti degradate e tutte le disposizioni occorrenti per adeguare gli edifici alle modificazioni che hanno subito gli stili di vita delle persone e ai nuovi parametri di sicurezza, di efficienza energetica e ambientali, con servizi pubblici e infrastrutture verdi adeguati;

  e) l'individuazione di immobili pubblici, non più utili ai loro fini istituzionali, o immobili confiscati dalla criminalità organizzata o immobili abusivi rientrati nel patrimonio comunale, da recuperare, riqualificare, adattare ai nuovi requisiti di sicurezza e di efficienza energetica e destinare a servizi per la comunità o ad alloggi residenziali a canone sociale o ad abitazioni per particolari categorie di inquilini come le case dello studente;

  f) la previsione di una garanzia da parte dello Stato per la creazione di forme di affitto con acquisto a riscatto di lunga durata di alloggi ristrutturati, allo scopo di permettere l'acquisto della casa di proprietà da parte di persone con difficoltà economiche o giovani coppie;

  g) l'individuazione di incentivi per la ristrutturazione di immobili da parte di privati proprietari, con vincolo di destinazione alla locazione per un numero di anni stabilito, allo scopo di incrementare la disponibilità immobiliare degli enti locali o delle regioni e far fronte all'emergenza abitativa;

  h) un rafforzamento delle competenze istituzionali locali, potenziando la capacità degli enti locali di governare i processi multistakeholder e di guidare i processi di trasformazione con e per i cittadini e prevedendo tra gli obiettivi risorse per l'incremento di alloggi a canoni calmierati;

4) a proseguire le iniziative di semplificazione amministrativa per superare la frammentazione dei programmi vigenti che hanno scontato procedure complesse e spesso farraginose dal punto di vista amministrativo, puntando ad una visione di insieme e di coordinamento tra i diversi interventi, in coordinamento con gli enti territoriali, che sono il livello di immediata prossimità con le famiglie che hanno un'esigenza abitativa;

5) a promuovere la diffusione dei modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (cosiddetto senior co-housing) e delle nuove forme di coabitazione intergenerazionale (cosiddetto co-housing intergenerazionale), adottando le iniziative a tal fine necessarie già in sede di esercizio della delega conferita con l'approvazione della legge 23 marzo 2023, n. 33, oltre che un potenziamento di quelle forme di abitare che sappiano includere le pratiche della cura e dell'innovazione sociale;

6) a promuovere la creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing per le persone con disabilità, anche valutando un ampliamento delle maglie di accesso alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (cosiddetta legge sul «dopo di noi»), nell'ottica di estendere la platea dei potenziali beneficiari degli interventi, di sostenere percorsi sperimentali e di contemplare, altresì, momenti di sollievo che possano garantire alle famiglie un accompagnamento reale nel «durante noi»;

7) a vigilare, per quanto di competenza, sull'impatto che le condizioni di finanziamento restrittive possono produrre sul mercato delle abitazioni e sul risparmio degli italiani, soprattutto al fine di tutelare l'andamento del potere d'acquisto delle famiglie, del mercato del credito e l'accesso ai mutui, anche concordando con le banche forme di allungamento della durata delle rate dei mutui già in essere, anche sulla base delle esperienze maturate in analoghe situazioni nel recente passato, per ridurre l'incidenza dell'attuale inflazione sulle famiglie e contenere gli effetti a cascata sul mercato immobiliare;

8) ad adottare iniziative volte ad individuare risorse di carattere pluriennale per rifinanziare il Fondo per il sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole, per sostenere la locazione da parte di soggetti in condizioni di difficoltà economica;

9) ad adottare iniziative di competenza volte a rivedere le agevolazioni fiscali sulla casa e i bonus sul recupero edilizio e sull'efficienza energetica, riportando l'agevolazione maggiormente nell'alveo della necessità di ammodernamento, efficientamento e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, tenendo conto, parallelamente, della questione economica e selezionando i potenziali beneficiari, soprattutto potenziando gli interventi con una capacità di incidere profondamente sul patrimonio immobiliare esistente, come, ad esempio, il sisma-bonus acquisti integrato con l'efficienza energetica, che consente di agevolare la vendita di abitazioni soggette a una integrale ricostruzione e massimizzare il risultato in termini di risparmio di consumi, favorendo i nuclei familiari meno abbienti sulla scia di quanto già fatto con l'introduzione del quoziente familiare e calibrando le agevolazioni edilizie su chi ha più difficoltà economiche e non può accedere ad interventi spesso molto onerosi;

10) a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a prevedere contributi e incentivi diretti a contrastare fenomeni di crisi demografica e di declino infrastrutturale e dei servizi nei piccoli comuni e nei borghi situati nelle aree interne e montane del Paese, al fine di favorire il ripopolamento e allentare la pressione antropica sui grandi centri urbani;

11) a valutare l'opportunità, qualora ne ricorrano le condizioni, di sostenere e incentivare lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e solidali, anche attraverso il potenziale delle cooperative edilizie di abitazione, anche in attuazione degli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, allo scopo di fornire benefici ambientali, sociali ed economici a livello di comunità, agevolando l'ingresso da parte di fasce di popolazione economicamente più deboli;

12) a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prevedere l'introduzione in via stabile e strutturale del principio di neutralità dell'imposta di registro nella fase di produzione dei processi di rigenerazione urbana;

13) a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a rendere strutturale la detrazione Irpef pari al 50 per cento dell'Iva pagata sull'acquisto di abitazioni in classe energetica elevata, al fine di agevolare l'accesso alla casa e di incentivare la realizzazione di edifici più performanti;

14) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a favorire il rilascio degli immobili occupati abusivamente, al fine di potenziare il patrimonio immobiliare disponibile.
(1-00168) «Zinzi, Mattia, Mazzetti, Romano, Pizzimenti, Rotelli, Cortelazzo, Benvenuto, Milani, Battistoni, Bof, Benvenuti Gostoli, Montemagni, Foti, Maccanti, Iaia, Dara, Lampis, Furgiuele, Fabrizio Rossi, Marchetti, Rachele Silvestri, Pretto».


   La Camera,

   premesso che:

    1) il disagio abitativo e lo stato di emergenza che genera per il Paese sono argomenti molto ampi e articolati, che comprendono una serie di concause e situazioni, anche molto diverse tra loro, che hanno assunto un'importanza significativa solo negli ultimi decenni, pur avendo origine nella storia delle politiche per l'abitazione;

    2) si tratta di un fenomeno multidimensionale che fa riferimento sia a condizioni di insufficienza quantitativa e qualitativa dei fabbricati, sia a condizioni della vita delle persone che vincolano l'accesso alla casa, come la situazione familiare e quella economica e lavorativa;

    3) attualmente a tali condizioni si sono aggiunte altre situazioni emergenziali come: la pandemia da COVID-19, giunta in seguito ad un'importante crisi nel settore delle costruzioni; il conflitto in atto in Ucraina, che ha creato una crisi energetica e di materie prime mai raggiunta nel dopoguerra; il rincaro dei carburanti e dei generi di prima necessità e la conseguente inflazione che hanno diminuito il potere di acquisto delle famiglie e creato difficoltà economiche e ripercussioni sulla spesa relativa all'abitazione;

    4) altre difficoltà provengono dalla diversità delle richieste e delle esigenze personali: i piani casa del passato erano frutto di politiche pubbliche per la casa dei più bisognosi, identificati in nuclei familiari ampi con redditi bassi, e prevedevano la realizzazione di abitazioni con tipologie architettoniche e volumetriche standardizzate. Si ricorda il successo del piano «Ina casa» o «piano Fanfani», concepito nell'immediato secondo dopoguerra, che aveva a disposizione i fondi gestiti da un'apposita organizzazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (Ina). Oggi la situazione è alquanto modificata, con necessità di fornire soluzioni abitative per diverse tipologie di famiglie, che variano dalla persona singola o coppie senza figli all'ampio nucleo famigliare, con forme di lavoro diversificate, invecchiamento degli occupanti e sostanziale incremento delle categorie di potenziali beneficiari delle politiche della casa o di coloro che si trovano in condizioni di disagio o emergenza abitativa e richiedono alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;

    5) dai dati statistici sviluppati dal Gruppo di lavoro sulle politiche per la casa e l'emergenza abitativa, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 luglio 2022, n. 124, emerge che, nel 2021, 18,2 milioni di famiglie (70,8 per cento del totale) sono proprietarie dell'abitazione in cui vivono, mentre 5,2 milioni (20,5 per cento) vivono in affitto e 2,2 milioni (8,7 per cento) dispongono dell'abitazione in usufrutto o a titolo gratuito. Le famiglie proprietarie di un'abitazione e che pagano un mutuo rappresentano, invece, il 12,8 per cento del totale (circa 3,3 milioni di famiglie). In corrispondenza, sono 42,7 milioni (72,5 per cento) gli individui che vivono in case di proprietà, 11,8 milioni (20 per cento) vivono in affitto e 4,4 milioni (7,6 per cento) in usufrutto o in uso gratuito. Tali dati confermano la storica propensione delle famiglie italiane, sin dal dopoguerra, per la casa di proprietà, molto superiore della media delle scelte europee;

    6) l'affitto è più diffuso tra le famiglie meno abbienti e tra quelle di recente costituzione: il 47,8 per cento delle persone sole con meno di 35 anni e il 39,9 per cento delle giovani coppie senza figli. Le famiglie meno abbienti riescono con più difficoltà a sostenere il peso finanziario di un mutuo: solo il 5,9 per cento delle famiglie del quinto più povero ha acceso un mutuo, contro il 17,6 per cento delle famiglie del quarto e il 17,2 per cento delle famiglie dell'ultimo quinto (dove più di otto famiglie su dieci sono proprietarie della casa in cui sono residenti). Sono le famiglie di più recente costituzione quelle che accedono con più frequenza a un mutuo (il 29,4 per cento delle coppie con figli minori e il 27,2 per cento delle giovani coppie senza figli). Si osserva, inoltre, una differenza significativa tra Nord e Mezzogiorno (15,1 per cento delle famiglie contro il 9,1 per cento a vantaggio della prima ripartizione);

    7) l'incidenza di povertà assoluta è maggiore tra le famiglie che vivono in affitto. Nel 2021, le oltre 889 mila famiglie povere in affitto corrispondono al 45,3 per cento di tutte le famiglie povere, con un'incidenza di povertà assoluta pari al 18,5 per cento, contro il 4,3 per cento di quelle che vivono in abitazioni di proprietà;

    8) le diverse possibilità economiche delle famiglie si riflettono, inevitabilmente, sulla qualità dei loro alloggi. Sono infatti più esposte a problemi relativi alla propria abitazione le famiglie del quinto più povero (in cui il 14,8 per cento lamenta la presenza di strutture danneggiate, il 16,5 per cento problemi di umidità, l'8,8 per cento scarsa luminosità), con percentuali decisamente superiori a quelle dichiarate dalle famiglie con redditi più elevati. Inoltre, il tasso di sovraffollamento rappresenta un indicatore di particolare rilevanza nell'analisi della qualità delle condizioni abitative delle famiglie: a livello nazionale, le famiglie che vivono in tale condizione sono il 20,2 per cento del totale, con valori particolarmente elevati per le famiglie in affitto (35,6 per cento);

    9) le spese per l'abitazione, come condominio, riscaldamento, gas, acqua, altri servizi, manutenzione ordinaria, elettricità, telefono, affitto, interessi passivi sul mutuo, rappresentano una parte significativa del bilancio familiare e incidono pesantemente sulle capacità di spesa delle famiglie;

    10) l'incidenza delle spese per l'abitazione è ovviamente più alta per le famiglie in affitto, arrivando a quasi un terzo del loro reddito (27,9 per cento), valore superiore anche a quello delle famiglie proprietarie con mutuo al lordo della quota in conto capitale; nonostante ciò, come denunciato da una recente indagine dell'osservatorio «SalvaLaTuaCasa» (Nomisma), negli ultimi 12 mesi almeno una famiglia su due ha pagato con difficoltà le rate dei mutui o dei prestiti accesi, un segnale preoccupante per la tenuta del sistema del risparmio privato e di riflesso un potenziale duro colpo al mercato immobiliare, già in flessione;

    11) tale quadro di statistiche dimostra le diseguaglianze presenti attualmente nelle condizioni abitative della popolazione italiana e le difficoltà delle famiglie meno abbienti e di quelle in affitto; in particolare, per le nuove famiglie e per i giovani, abitare nei centri urbani, dove si concentrano servizi e maggiori opportunità di lavoro, è diventato quasi impossibile, tra mutui insostenibili e affitti introvabili se non a caro prezzo. Occorrono, quindi, politiche abitative diversificate, flessibili, articolate sul territorio, con alloggi pensati per diverse categorie di utenze;

    12) il fenomeno del «caro affitti» è aggravato dall'esplosione di «fitti brevi», che ormai valgono il 42 per cento del mercato dell'ospitalità turistica, con 178 milioni di presenze nel 2022, di cui 100 milioni «non osservate». Tale situazione sta determinando la sparizione del mercato delle locazioni nei principali centri urbani, ma anche nelle località turistiche e l'espulsione dei residenti verso aree più periferiche. Opportunamente il Governo sta intervenendo per limitare il fenomeno tramite la limitazione del numero minimo di notti e l'introduzione di un codice identificativo nazionale;

    13) negli ultimi anni si nota tuttavia la sempre maggior presenza di individui o famiglie nella cosiddetta fascia grigia, ovvero coloro che hanno un reddito troppo alto per l'edilizia residenziale pubblica, ma troppo basso per accedere al mercato degli affitti e della proprietà;

    14) è lampante l'esigenza di un rifinanziamento dell'edilizia residenziale pubblica e un nuovo piano delle politiche per la casa; negli ultimi anni la mancata copertura dell'effettivo fabbisogno è palesato nelle domande presentate, che evidenzia l'inadeguatezza delle politiche messe in campo fino ad oggi o, meglio, degli strumenti attualmente disponibili che rendono impossibile ipotizzare il pronto recupero dell'enorme ritardo accumulato, in termini di dotazione del patrimonio immobiliare destinato alla locazione sociale;

    15) una ridefinizione dei parametri economici che disciplinano l'accesso alle risorse pubbliche risulta improcrastinabile, anche alla luce della crescente diffusione di fenomeni di marginalità sociale; se in fase di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti economici contemplati dalla normativa vigente, anche essi da rivedere, delegano la selezione degli inquilini all'ente che si occupa del vaglio delle richieste, mancano del tutto valutazioni sul diritto alla permanenza, in comparazione con la situazione delle famiglie in attesa;

    16) tuttavia, il problema non è semplice ma coinvolge gli aspetti generali di gestione e l'orientamento delle politiche di welfare, con l'individuazione delle priorità di intervento e con attenta lettura dei bisogni, previo monitoraggio della situazione in essere e dei programmi esistenti presso ciascuna regione;

    17) inoltre, risulta imprescindibile il riferimento alla complementarietà tra politiche abitative e politiche di inclusione sociale, con riferimento ad azioni di supporto di carattere più generale, come la revisione di sgravi fiscali, la riduzione degli oneri tariffari relativi ai servizi pubblici locali, l'introduzione di agevolazioni a forme di consumo, ossia interventi attivabili per limitare la portata del disagio;

    18) il diritto all'alloggio è uno dei diritti dell'uomo sancito dall'articolo 25.1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1941. La casa è, inoltre, il presupposto per la stessa esistenza della famiglia e un'occasione di sviluppo economico grazie all'indotto del mondo dell'edilizia. Tuttavia, non è mai esistita fino ad oggi una politica comune a livello europeo di programmi che finanziano le nuove costruzioni o la gestione e manutenzione del patrimonio esistente, al di fuori di interventi tangenti che riguardano la riqualificazione e rigenerazione urbana, il tema dell'efficienza energetica e dell'inclusione sociale; si assiste, pertanto, ad una grande diversità di quadri istituzionali e strategie sulla casa tra gli Stati membri, che tuttavia convergono sulle politiche europee relative all'energia e ai cambiamenti climatici, tematiche intrinsecamente legate alle politiche abitative;

    19) attualmente i fronti aperti in ambito europeo legati a questo tema sono diversi e incidono sulle politiche nazionali per la casa. Il capitolo principale è la cosiddetta direttiva «case green», cioè la Epbd (Energy performance of buildings directive), che dovrebbe aggiornare la direttiva esistente, fissando le regole per i piani di efficientamento energetico degli immobili dei Paesi membri per i prossimi anni;

    20) l'obiettivo è quello di ridurre in modo drastico l'impatto delle emissioni degli edifici, uno dei comparti più importanti che incide in modo determinante sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica e sul raggiungimento delle emissioni zero al 2050. Per fare ciò la nuova direttiva, ancora in discussione tra le istituzioni europee per arrivare ad un testo condiviso tra Commissione, Parlamento e Stati membri, fissa un calendario di scadenze sia sulla ristrutturazione e riqualificazione degli edifici residenziali esistenti, sia sui requisiti degli edifici nuovi, sulle rinnovabili, sugli impianti difficilmente perseguibile e non rapportato alla specificità urbanistica e sociale dei singoli Stati membri;

    21) il Governo deve senz'altro tenere conto delle norme europee sull'efficienza energetica in sede di revisione delle agevolazioni fiscali sulla casa, rivedendo i bonus sul recupero edilizio ed efficientamento: occorre una maggiore selettività, riportando l'agevolazione maggiormente nell'alveo della necessità di ammodernamento e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, tenendo conto, parallelamente, della questione economica e selezionando i potenziali beneficiari;

    22) occorre, infatti, potenziare gli interventi con una capacità di incidere profondamente sul patrimonio immobiliare esistente, come, ad esempio, il sisma-bonus acquisti, integrato con l'efficienza energetica che consente di agevolare la vendita di abitazioni soggette a una integrale ricostruzione e massimizzare il risultato in termini di risparmio di consumi, favorendo i nuclei familiari meno abbienti sulla scia di quanto già fatto con l'introduzione del quoziente familiare e calibrando le agevolazioni edilizie su chi ha più difficoltà economiche e non può accedere ad interventi spesso molto onerosi;

    23) la necessità di intervenire sul recupero, modernizzazione, efficientamento e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e sulla rigenerazione urbana è dettato, non solo dall'imprescindibile necessità di garantire condizioni di vita dignitose a tutta la popolazione, con servizi pubblici, standard ambientali e infrastrutture verdi adeguati, ma anche dall'occorrenza di conformarsi all'Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile, nelle sue linee ambientali, economiche, sociali e istituzionali, all'allineamento del consumo di suolo alla crescita demografica reale prevista per il 2030 e alla strategia europea per il suolo, nell'ambito del New deal, che mira a garantire consumo netto di suolo ridotto a zero per il 2050;

    24) in tale ambito, si sta sviluppando il social housing, che si ritiene far parte del secondo welfare, passando da un tipo di politica che finanzia l'edilizia residenziale pubblica a una politica più consapevole, che sostiene l'edilizia residenziale sociale; l'intervento pubblico è, infatti, molto cambiato nel corso del tempo, dando luogo anche a forme di supporto privato e a situazioni di partnership pubblico-private che pongono l'obiettivo del sostegno alle famiglie con problemi nell'accesso ad un'abitazione decorosa nel mercato privato, in condizioni di adeguato mix sociale e urbano. Il tratto comune del social housing negli Stati membri dell'Unione europea è l'esistenza di regole per l'assegnazione di abitazioni alle famiglie beneficiarie. Definire queste regole è responsabilità degli Stati e delle loro istituzioni pubbliche. Questi criteri hanno l'obiettivo di superare le difficoltà del mercato abitativo privato e il deficit strutturale di abitazioni dignitose e convenienti economicamente;

    25) ultimamente a gravare ulteriormente sull'emergenza abitativa è anche l'aumento dei tassi di interesse, che sta incidendo immancabilmente sulle spese delle famiglie e delle imprese;

    26) la crescente inflazione, infatti, ha comportato una vertiginosa e rapida crescita dei tassi di interesse sui mutui e prestiti per imprese e famiglie, in particolar modo sui mutui ipotecari contratti per gli immobili a uso residenziale: secondo l'ultimo bollettino mensile dell'Associazione bancaria italiana (Abi), a maggio 2023, il tasso sui prestiti in euro alle famiglie per l'acquisto di abitazioni – che sintetizza l'andamento dei tassi fissi e variabili ed è influenzato anche dalla variazione della composizione fra le erogazioni in base alla tipologia di mutuo – era pari a 4,24 per cento;

    27) sebbene il Governo sia già intervenuto, reintroducendo la facoltà di rinegoziare a determinate condizioni i mutui ipotecari a tasso variabile trasformandoli in mutui a tasso fisso e prorogando le agevolazioni fiscali e le garanzie sulla prima casa per gli under 36, occorre proseguire nell'azione di tutela di famiglie e imprese esposte agli effetti negativi del rialzo dei tassi e, quindi, di contenimento anche degli effetti a cascata sul mercato immobiliare, che si sa essere davvero importante per l'economia italiana;

    28) nondimeno, tenendo conto del contesto internazionale dei mercati finanziari, occorre guardare con attenzione alle iniziative che il settore bancario porrà in essere per attenuare la divergenza tra l'aumento del margine di interesse sui crediti erogati e quello sui rendimenti dei conti correnti, al fine di garantire condizioni più vantaggiose per le famiglie;

    29) tale situazione ha incrementato la richiesta di alloggi in affitto nel parco immobiliare sia pubblico che privato, con esigenze di attuazione di interventi che possano incidere sia sulla quota di abitazioni sociali che sulla consistenza della spesa pubblica per il sostegno all'affitto per gli inquilini in difficoltà;

    30) il Governo dimostra una grande attenzione sulle politiche abitative, data la rilevanza sociale della materia, la centralità del tema della prima casa, soprattutto sotto il profilo della natalità e della famiglia, come bene necessario alla costituzione e allo sviluppo di nuovi nuclei familiari, e alla luce delle azioni già messe in campo in materia;

    31) infatti, l'emergenza abitativa rappresenta un tema sociale che richiede una riforma strutturale a medio-lungo termine che possa dare risposte certe sia alla situazione di emergenza che vivono le fasce di popolazione più bisognose, sia alle nuove richieste emergenziali delle fasce di popolazione intermedie;

    32) da quanto emerge dalle risposte del Governo a documenti di sindacato ispettivo, nella programmazione strategica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rientra il programma di recupero e razionalizzazione degli alloggi ed immobili di edilizia residenziale pubblica, che ha messo a disposizione dei comuni e degli ex Iacp oltre 814 milioni di euro per recuperare alloggi degradati, ammettendo a finanziamento circa 15.000 alloggi al 31 dicembre 2022. Inoltre, sono stati sottoscritti accordi di programma per la realizzazione di programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale con la regione Lombardia e la Regione siciliana;

    33) il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione 5, contiene una serie di misure che contribuiscono a dare risposte al bisogno abitativo, come: il rifinanziamento con 14 miliardi di euro del superbonus per la riqualificazione del patrimonio abitativo esistente; il programma innovativo della qualità dell'abitare (PinQua), che interviene sul patrimonio pubblico esistente e sulla riqualificazione delle aree degradate, puntando sulla sostenibilità e sull'innovazione verde; i piani urbani integrati dedicati alle città metropolitane, finanziati con lo strumento del Fondo gestito dalla Banca europea per gli investimenti, la rigenerazione urbana finalizzata a promuovere l'inclusione sociale e combattere le forme di vulnerabilità, attivando risorse e finanziamenti privati;

    34) il Governo ha, inoltre, annunciato l'intenzione di proseguire sulla strada della semplificazione normativa, anche adottando le opportune iniziative per superare la frammentazione dei programmi vigenti che hanno scontato procedure complesse e spesso farraginose dal punto di vista amministrativo, puntando ad una visione di insieme e di coordinamento tra i diversi interventi, in coordinamento con gli enti territoriali, che sono il livello di prima prossimità con le famiglie che hanno un'esigenza abitativa;

    35) la strategia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sembra puntare, quindi, su un nuovo «piano casa» a livello nazionale, di medio-lungo termine, fondato anche sulla partnership pubblico/privato, sul coinvolgimento di enti previdenziali, di fondi e di investitori privati, rivolto all'integrazione di molteplici forme di intervento, in un approccio multidimensionale dell'intervento pubblico, per garantire a tutti non solo l'accesso ad un alloggio adeguato, sicuro e sostenibile, ma anche contesti urbani vivibili attraverso la realizzazione di programmi di rigenerazione urbana e di edilizia sociale e la valorizzazione del patrimonio di edilizia pubblica esistente;

    36) occorre adeguare gli edifici alle modificazioni che hanno subito le famiglie, gli stili di vita e il modo di lavorare e adeguarli alle nuove necessità della popolazione, con nuove norme e nuovi strumenti, che puntano sulla rigenerazione urbana, sulla riduzione del consumo del suolo, sul cambio di destinazione d'uso e sull'intensificazione volumetrica delle parti di città già costruite, nonché su interventi di demolizione di parti urbane degradate o di immobili abusivi privi dei requisiti di sicurezza e di ricostruzione sulla base di nuovi standard strutturali e di efficienza energetica, con recupero di edifici direzionali non più utili ai loro fini istituzionali e valorizzazione degli immobili confiscati dalla criminalità organizzata, per creare alloggi a canone sociale o abitazioni per studenti tanto richiesti ultimamente;

    37) peraltro, la recente istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie fornisce l'opportunità di poter tirare le somme su quanto fatto finora e sulle nuove necessità di intervento per la riqualificazione delle periferie;

    38) i dati e le proiezioni demografiche rendono inoltre evidente la necessità di sostenere lo sviluppo di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale, a partire dai progetti di coabitazione intergenerazionale (cosiddetto co-housing intergenerazionale), attraverso i quali è possibile valorizzare l'interazione, il reciproco sostegno e lo scambio di competenze ed esperienze tra i giovani e le persone anziane, contrastando altresì le situazioni di solitudine e di emarginazione sociale, e i progetti di senior co-housing, volti a far fronte ai problemi di carattere socio-sanitario dovuti all'invecchiamento e a contrastare l'isolamento delle persone più anziane;

    39) i progetti di senior co-housing e co-housing intergenerazionale incoraggiano, quindi, lo sviluppo di una filiera innovativa di sostegno alla persona, evitando il più possibile il ricorso a forme di assistenza privata e promuovendo l'autonomia dell'anziano, facilitandone così l'invecchiamento attivo ed il mantenimento del benessere psico-fisico, e permettono la conduzione di una vita più serena in quanto caratterizzata dall'aiuto reciproco;

    40) in questo quadro la missione 5, «Inclusione e coesione», del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla componente 2 prevede, tra le altre, la linea progettuale «Rigenerazione urbana e housing sociale» e gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, con l'espressa finalità della «valorizzazione della dimensione “sociale” delle politiche sanitarie, urbanistiche, abitative, dei servizi per l'infanzia, per gli anziani, per i soggetti più vulnerabili, così come quelle della formazione, del lavoro, del sostegno alle famiglie, della sicurezza, della multiculturalità, dell'equità tra i generi»;

    41) emerge, inoltre, la necessità di promuovere la realizzazione di interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità, coerentemente con le finalità della legge 22 giugno 2016, n. 112 (cosiddetta legge sul «dopo di noi»), tenuto conto dell'importanza della dimensione abitativa e del rilievo che la stessa assume nel contribuire al benessere, alla dignità intrinseca, all'inclusione sociale, all'autonomia e alla piena partecipazione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita;

    42) in tale prospettiva, si ritiene opportuno valutare un ampliamento delle maglie di accesso alla citata legge n. 112 del 2016, sia dal punto di vista dei requisiti soggettivi, per estendere la platea dei potenziali beneficiari degli interventi, sia dal punto di vista oggettivo, dando la possibilità di sostenere percorsi sperimentali e innovativi,

impegna il Governo:

1) ad adottare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica e nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, iniziative finalizzate all'approvazione di un nuovo «piano casa» a livello nazionale, di medio-lungo termine, fondato anche sulla partnership pubblico-privata, sul coinvolgimento di enti previdenziali, di fondi e di investitori privati, per garantire a tutti non solo l'accesso ad un alloggio adeguato, sicuro e sostenibile, ma anche contesti urbani vivibili attraverso la realizzazione di programmi di rigenerazione urbana e di edilizia sociale e la valorizzazione del patrimonio di edilizia pubblica esistente;

2) nell'ambito del «piano casa», ad adottare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica e nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, un piano pluriennale nazionale, di medio e lungo termine, di edilizia residenziale pubblica, previo monitoraggio della situazione in essere, delle risorse disponibili e dei programmi esistenti presso ciascuna regione, che preveda:

  a) la ridefinizione dei parametri economici e sociali che disciplinano l'accesso alle risorse del patrimonio immobiliare pubblico;

  b) l'introduzione di misure di semplificazione, anche amministrative, finalizzate ad accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia sociale, anche riducendo le tempistiche per le modifiche degli strumenti urbanistici;

  c) la definizione dei criteri per la valutazione del diritto alla permanenza in un alloggio di edilizia residenziale pubblica in comparazione con la situazione delle famiglie in attesa, anche prevedendo semplificazioni alle procedure di rilascio degli alloggi da parte di terzi occupanti senza titolo;

  d) la promozione di percorsi finalizzati al reinserimento sociale dei destinatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

  e) l'individuazione delle priorità di intervento e dei criteri per la definizione dei bisogni;

  f) l'individuazione di specifici strumenti di monitoraggio finalizzati a verificare il permanere dei requisiti per il diritto all'accesso ai benefìci nel quadro di una edilizia residenziale pubblica immaginata come uno strumento funzionale dinamico, non come una soluzione permanente;

  g) l'adozione di regole per affrontare il problema della morosità, distinguendo con maggior efficienza ciò che è appartenente alla sfera dell'assistenza sociale, ed è quindi onere dei vari comuni, dalla morosità colpevole, che va perseguita attraverso una più organica collaborazione tra i soggetti competenti;

  h) la definizione del «rating» del patrimonio immobiliare pubblico, necessario alla valutazione del valore dei beni, in linea con l'orientamento degli operatori immobiliari principali, anche al fine di porsi in corretta relazione con il mondo finanziario e creditizio;

3) nell'ambito del «piano casa», compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica e nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, a valorizzare le politiche verso la rigenerazione urbana, soprattutto di parti degradate del tessuto edilizio esistente, che riducano il consumo di nuovo suolo agricolo e che prevedano:

  a) forme di edilizia sociale con situazioni di partnership pubblico-private anche in sostituzione di agglomerati di edilizia residenziale pubblica o aree industriali dismesse, definendo le regole per l'assegnazione di abitazioni alle famiglie beneficiarie;

  b) la prosecuzione dei programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione anche energetica del patrimonio abitativo pubblico e sociale, attraverso accordi di programma stipulati con le regioni;

  c) la prosecuzione nell'attuazione delle misure previste nell'ambito della missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in modo da garantire il coordinamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, e nell'ambito del programma PinQua che interviene sul patrimonio pubblico esistente e sulla riqualificazione delle aree degradate, puntando sulla sostenibilità e sull'innovazione verde;

  d) iniziative di semplificazione normativa per agevolare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana che permettano l'intensificazione volumetrica di parti del tessuto edilizio esistente, i cambi di destinazione d'uso degli immobili, interventi di demolizione e ricostruzione con nuovi parametri di parti degradate e tutte le disposizioni occorrenti per adeguare gli edifici alle modificazioni che hanno subito gli stili di vita delle persone e ai nuovi parametri di sicurezza, di efficienza energetica e ambientali, con servizi pubblici e infrastrutture verdi adeguati;

  e) l'individuazione di immobili pubblici, non più utili ai loro fini istituzionali, o immobili confiscati dalla criminalità organizzata o immobili abusivi rientrati nel patrimonio comunale, da recuperare, riqualificare, adattare ai nuovi requisiti di sicurezza e di efficienza energetica e destinare a servizi per la comunità o ad alloggi residenziali a canone sociale o ad abitazioni per particolari categorie di inquilini come le case dello studente;

  f) la previsione di una garanzia da parte dello Stato per la creazione di forme di affitto con acquisto a riscatto di lunga durata di alloggi ristrutturati, allo scopo di permettere l'acquisto della casa di proprietà da parte di persone con difficoltà economiche o giovani coppie;

  g) l'individuazione di incentivi per la ristrutturazione di immobili da parte di privati proprietari, con vincolo di destinazione alla locazione per un numero di anni stabilito, allo scopo di incrementare la disponibilità immobiliare degli enti locali o delle regioni e far fronte all'emergenza abitativa;

  h) un rafforzamento delle competenze istituzionali locali, potenziando la capacità degli enti locali di governare i processi multistakeholder e di guidare i processi di trasformazione con e per i cittadini e prevedendo tra gli obiettivi risorse per l'incremento di alloggi a canoni calmierati;

4) a proseguire le iniziative di semplificazione amministrativa per superare la frammentazione dei programmi vigenti che hanno scontato procedure complesse e spesso farraginose dal punto di vista amministrativo, puntando ad una visione di insieme e di coordinamento tra i diversi interventi, in coordinamento con gli enti territoriali, che sono il livello di immediata prossimità con le famiglie che hanno un'esigenza abitativa;

5) a promuovere la diffusione dei modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (cosiddetto senior co-housing) e delle nuove forme di coabitazione intergenerazionale (cosiddetto co-housing intergenerazionale), adottando le iniziative a tal fine necessarie già in sede di esercizio della delega conferita con l'approvazione della legge 23 marzo 2023, n. 33, oltre che un potenziamento di quelle forme di abitare che sappiano includere le pratiche della cura e dell'innovazione sociale;

6) a promuovere la creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing per le persone con disabilità, anche valutando un ampliamento delle maglie di accesso alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (cosiddetta legge sul «dopo di noi»), nell'ottica di estendere la platea dei potenziali beneficiari degli interventi, di sostenere percorsi sperimentali e di contemplare, altresì, momenti di sollievo che possano garantire alle famiglie un accompagnamento reale nel «durante noi»;

7) a vigilare, per quanto di competenza, sull'impatto che le condizioni di finanziamento restrittive possono produrre sul mercato delle abitazioni e sul risparmio degli italiani, soprattutto al fine di tutelare l'andamento del potere d'acquisto delle famiglie, del mercato del credito e l'accesso ai mutui, anche concordando con le banche forme di allungamento della durata delle rate dei mutui già in essere, anche sulla base delle esperienze maturate in analoghe situazioni nel recente passato, per ridurre l'incidenza dell'attuale inflazione sulle famiglie e contenere gli effetti a cascata sul mercato immobiliare;

8) ad adottare iniziative volte ad individuare risorse di carattere pluriennale per rifinanziare il Fondo per il sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole, per sostenere la locazione da parte di soggetti in condizioni di difficoltà economica;

9) ad adottare iniziative di competenza volte a rivedere le agevolazioni fiscali sulla casa e i bonus sul recupero edilizio e sull'efficienza energetica, riportando l'agevolazione maggiormente nell'alveo della necessità di ammodernamento, efficientamento e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, tenendo conto, parallelamente, della questione economica e selezionando i potenziali beneficiari, soprattutto potenziando gli interventi con una capacità di incidere profondamente sul patrimonio immobiliare esistente, come, ad esempio, il sisma-bonus acquisti integrato con l'efficienza energetica, che consente di agevolare la vendita di abitazioni soggette a una integrale ricostruzione e massimizzare il risultato in termini di risparmio di consumi, favorendo i nuclei familiari meno abbienti sulla scia di quanto già fatto con l'introduzione del quoziente familiare e calibrando le agevolazioni edilizie su chi ha più difficoltà economiche e non può accedere ad interventi spesso molto onerosi;

10) a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a prevedere contributi e incentivi diretti a contrastare fenomeni di crisi demografica e di declino infrastrutturale e dei servizi nei piccoli comuni e nei borghi situati nelle aree interne e montane del Paese, al fine di favorire il ripopolamento e allentare la pressione antropica sui grandi centri urbani;

11) a valutare l'opportunità, qualora ne ricorrano le condizioni, di sostenere e incentivare lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e solidali, anche attraverso il potenziale delle cooperative edilizie di abitazione, anche in attuazione degli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, allo scopo di fornire benefici ambientali, sociali ed economici a livello di comunità, agevolando l'ingresso da parte di fasce di popolazione economicamente più deboli;

12) a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prevedere l'introduzione in via stabile e strutturale del principio di neutralità dell'imposta di registro nella fase di produzione dei processi di rigenerazione urbana;

13) a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a rendere strutturale la detrazione Irpef pari al 50 per cento dell'Iva pagata sull'acquisto di abitazioni in classe energetica elevata, al fine di agevolare l'accesso alla casa e di incentivare la realizzazione di edifici più performanti;

14) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a favorire il rilascio degli immobili occupati abusivamente, al fine di potenziare il patrimonio immobiliare disponibile.
(1-00168)(Testo modificato nel corso della seduta) «Zinzi, Mattia, Mazzetti, Romano, Pizzimenti, Rotelli, Cortelazzo, Benvenuto, Milani, Battistoni, Bof, Benvenuti Gostoli, Montemagni, Foti, Maccanti, Iaia, Dara, Lampis, Furgiuele, Fabrizio Rossi, Marchetti, Rachele Silvestri, Pretto».


PROPOSTA DI LEGGE: VARCHI ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 19 FEBBRAIO 2004, N. 40, IN MATERIA DI PERSEGUIBILITÀ DEL REATO DI SURROGAZIONE DI MATERNITÀ COMMESSO ALL'ESTERO DA CITTADINO ITALIANO (A.C. 887-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CANDIANI ED ALTRI; LUPI ED ALTRI (A.C. 342-1026)

A.C. 887-A – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI
DI COSTITUZIONALITÀ

   La Camera,

   premesso che:

    nel nostro Paese la surrogazione di maternità è una pratica illecita, penalmente sanzionata, e la stessa Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 162 del 2014 ha precisato che la fecondazione eterologa «va rigorosamente circoscritta alla donazione di gameti e tenuta distinta da ulteriori e diverse metodiche, quali la cosiddetta “surrogazione di maternità”, espressamente vietata dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, con prescrizione non censurata e che in nessun modo ed in nessun punto è incisa dalla presente pronuncia, conservando quindi perdurante validità ed efficacia»;

    la proposta di legge all'esame di questa Camera aggiunge un periodo al termine del comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, anche se in territorio estero, ascrivibili ai delitti di commercializzazione di gameti o di surrogazione di maternità. Qualora riconosciuto colpevole, il cittadino sarebbe quindi punito con le pene previste dal primo periodo del citato comma 6, ovvero la reclusione da 3 mesi a 2 anni e la multa da 600.000 a 1 milione di euro;

    si propone quindi di rendere il reato di cui all'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 perseguibile all'estero, anche presso Stati che ammettono il ricorso alla maternità surrogata, rinunciando al principio della doppia incriminazione;

    rendere la surrogazione di maternità universalmente perseguibile per chiunque ricorra alla maternità surrogata tout court, e far venire meno il necessario requisito della doppia incriminazione nel caso in cui la maternità surrogata venga posta in essere in ordinamenti in cui tale pratica è lecita e oggetto di specifica disciplina «significa rinunciare a un cardine della cooperazione giudiziaria internazionale, significa finire per sbattere sul tavolo un pugno affermando la giurisdizione italiana solo simbolicamente, come espressione di un panpenalismo e di un paternalismo dello Stato, che segue il cittadino anche là dove è consentito ciò che in Italia è vietato»(così il prof. Gianluigi Gatta in Sistema Penale fascicolo 5/2023);

    il presidente emerito della Corte costituzionale Giuliano Amato, estensore peraltro della citata sentenza della Corte n. 162 del 2014, in una recente intervista a proposito di questa norma si è detto assolutamente contrario «perché porta la propria giurisdizione al di là di ciò che le è consentito, esponendola a una contraddizione: perseguire il cittadino che ha commesso il reato in un altro Paese dovrebbe comportare il perseguire anche chi insieme a lui o a lei ha commesso lo stesso reato. Mi sembra solo un uso declamatorio del diritto.»;

    la norma viola quindi il principio di ragionevolezza che è utilizzato come complemento e in appoggio a qualunque altro principio costituzionale richiamato a parametro del giudizio della Corte costituzionale;

    la proposta di legge in esame non raccoglie il pressante invito della Corte costituzionale che con la sentenza n. 33 del 2021 è chiarissima nel sottolineare la doverosità di interventi legislativi che garantiscano la tutela del nato da maternità surrogata, a prescindere dalla illiceità della condotta dei genitori, che non può mai ricadere e riverberarsi negativamente ai danni del minore,

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 887-A e abb.
N. 1. Gianassi, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Zan, Ferrari, Ghio.

   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame è volta a modificare l'articolo 12 comma 6 della Legge n. 40 del 2004 – il quale prevede che «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro» – con l'obiettivo di rendere perseguibili tali condotte, messe in atto da cittadini italiani, anche all'estero;

    è opportuno rilevare come la proposta di legge in questione presenti gravi elementi di incompatibilità da un lato con il diritto interno e dall'altro con il diritto internazionale;

    con riferimento al diritto interno, dato che la proposta di legge deroga al criterio della territorialità, occorre riferirsi agli articoli 7 e 9 del Codice penale;

    in primo luogo, risulta difficile collocare la fattispecie in una di queste disposizioni;

    limitatamente all'articolo 9 del Codice penale, disciplinante il Delitto comune del cittadino all'estero al di fuori dei casi di cui all'articolo 7, la legge ritiene il reato configurato e perseguibile qualora il fatto sia punibile con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni per l'articolo 9 (o, nel caso di pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia o a istanza o a querela della persona offesa). Il minimo edittale richiesto dall'articolo 9 del Codice penale non risulta raggiunto dal comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 4, cui si riferisce la proposta di legge in esame, la cui pena corrisponde, nel minimo edittale, a tre mesi; dunque la legislazione vigente, pur ritenendo costituzionalmente fondato il divieto di surrogazione di maternità, la punisce con limiti edittali – non toccati dalla proposta di legge in esame – significativamente più bassi rispetto a quelli che oggi consentono la perseguibilità dei reati commessi all'estero. Inoltre, ai sensi dell'articolo 9 del codice penale, è necessaria la presenza del reo sul territorio italiano, requisito su cui la proposta di legge A.C. 887 tace;

    per quanto riguarda l'articolo 7 del Codice penale, titolato Reati commessi all'estero, si evidenzia che la ratio sottesa a questa previsione è la volontà di punire, nei punti 1-4, reati di particolare gravità nei confronti dello Stato, nello specifico delitti contro la personalità dello Stato italiano, delitti di contraffazione e di falsità in sigilli e monete, delitti commessi da pubblici ufficiali con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alle loro funzioni. Le condotte sanzionate dalle proposte di legge in esame non rientrano in queste fattispecie;

    solo il punto 5 apre alla possibilità di punire secondo la legge italiana il cittadino che commette in territorio estero «ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana». Tuttavia, da una attenta disanima delle disposizioni rientranti in questa previsione – a titolo esemplificativo si ricordano gli articoli 537 (tratta di donne e minori commessa all'estero – Punibili se commessi da cittadino italiano all'estero.), 591 c. 2 (abbandono di minori o incapaci- Punibile anche se commesso all'estero ai danni di un cittadino italiano.), 604 (riguardante i delitti contro la personalità individuale: Fatto commesso all'estero – Le disposizioni della sezione «Dei delitti contro la personalità individuale» si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, o in danno di cittadino italiano, o da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano.; Art. 642 codice penale: Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona – Punibile anche se commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato) – si evince che la condotta commessa all'estero risulta perseguibile esclusivamente se commessa ai danni di un cittadino italiano. La proposta di legge A.C. 887 risulterebbe dunque poco coerente con la struttura voluta dal legislatore;

    la giurisprudenza evidenzia come «la punibilità incondizionata e la procedibilità assoluta in Italia» operino «in funzione della tutela di beni giuridici corrispondenti ad interessi vitali dello Stato o a principi universalmente condivisi dalla comunità internazionale» (cfr. Cassazione, sez. I, sentenza n. 38401 del 2002), mentre il reato di surrogazione di maternità non è oggetto di convenzioni internazionali che ne prevedano la procedibilità universale, essendo al contrario tale pratica ritenuta lecita in altri ordinamenti, anche dell'Unione europea;

    al netto delle incoerenze di sistema sopra indicate, le proposte di legge in esame possono incorrere in un serio rischio di illegittimità costituzionale. Tanto per l'articolo 7 quanto per l'articolo 9, la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria ritengono, pur in assenza di una espressa indicazione legislativa, che le disposizioni sopracitate – quindi l'assoggettamento alla legge penale italiana di reati commessi all'estero dal cittadino italiano – operino solo nel caso di doppia incriminazione, ovvero nel caso in cui il fatto sia previsto come reato non solo dall'ordinamento italiano, ma anche dall'ordinamento dello Stato nel territorio del quale la condotta viene posta in essere;

    questa tesi risulta in primo luogo dai Lavori preparatori del Codice penale: nella Relazione al progetto definitivo del Codice si legge che «occorre che il fatto costituisca reato anche secondo la legge del luogo in cui fu commesso» (Lav. prep. Cod. Pen e Cod. proc. pen., vol. V, pt. I, 1929, p. 36). Nondimeno, la necessità della doppia incriminazione è evidenziata anche dalla Corte di cassazione (Cass. Sez. I, 17 settembre 2002, n. 38401, Minin, CED 222924) che, partendo dalla necessità della doppia incriminazione per i reati commessi all'estero dallo straniero, elabora un principio di portata generale applicabile anche ai reati commessi all'estero dal cittadino italiano. Dice la Corte di aver fatto «leva sul principio di legalità del diritto penale e sul presupposto della conoscibilità del precetto penale, nonché sul legittimo affidamento in ordine alla liceità penale del fatto, quali premesse inderogabili per la repressione di ogni reato». Risulta quindi chiaro che questo principio è coerente con la logica di garanzia che sta alla base dei principi di legalità e di colpevolezza di cui rispettivamente agli articoli 25 e 27 della Costituzione, principi con cui la proposta di legge in esame si porrebbe in contrasto, prevedendo una perseguibilità non subordinata al principio della doppia incriminazione;

    rilevano, con riguardo al principio di colpevolezza, due sentenze cardine per la sistematica attuale; nelle sentenze n. 364/1988 e 1085/1988, infatti, la Corte costituzionale è chiara nel legare la condanna al requisito della colpevolezza, e la colpevolezza alla conoscibilità, conoscibilità che sarebbe lesa in assenza del principio di doppia incriminazione; infatti, sulla stessa linea della giurisprudenza precitata, limitatamente ai profili penali, la V sezione della Cassazione, con la sentenza n. 13525 del 2016, ha escluso l'applicabilità dell'articolo 12, comma 6, ai fatti commessi all'estero, ritenendo che il cittadino che ricorre alla maternità surrogata all'estero non può essere perseguito poiché incorre in un errore di diritto inevitabile, ai sensi dell'articolo 5 del Codice penale;

    da quanto rilevato sino ad ora emerge, con tutta evidenza, che la proposta legislativa si pone in contrasto anche con il principio di ragionevolezza, necessario corollario del principio di uguaglianza sancito espressamente dall'articolo 3 della Costituzione, che richiede – rectius, impone – al legislatore di configurare le norme dell'ordinamento in termini adeguati al fine perseguito. Inoltre, per costante giurisprudenza costituzionale, l'articolo 3 della Costituzione «vieta irragionevoli equiparazioni di trattamento di situazioni differenziate» (Corte costituzionale, sent. 102 del 2020), come previsto, invece, dalla proposta di legge, che assimila il reato di surrogazione di maternità a più gravi condotte criminali, aventi anche rilievo internazionale;

    la proposta di legge A.C. 887 è inoltre di formulazione tanto vaga da non permettere di comprendere quali condotte il legislatore intenderebbe effettivamente sanzionare. Si tace circa chi debbano essere gli autori della condotta, affinché gli stessi siano incriminabili, e quali caratteri debba rivestire la fattispecie, tanto da portare a pensare che la ratio della proposta in esame intenda rendere perseguibile anche il medico di cittadinanza italiana che esegue legittimamente una GPA in territorio estero, ai sensi della normativa ivi vigente, e, successivamente, faccia accesso per motivi personali nel territorio italiano. Tutti i profili della fattispecie dovrebbero quindi essere definiti dalla giurisprudenza; è opportuno notare a riguardo che ogni qualvolta il legislatore intenda incriminare una condotta commessa in territorio estero, provvede sempre a circostanziarla indicando quale collegamento è necessario che intercorra tra la condotta stessa e lo stato o il cittadino italiano; pertanto, la proposta di legge A.C. 887 non soddisfa, nella sua formulazione, il principio di sufficiente determinatezza della legge penale, espresso dall'articolo 1 codice penale e corollario del principio di legalità di cui all'articolo 25 della Costituzione;

    la sopracitata proposta di legge appalesa un utilizzo meramente simbolico del diritto penale che, «lungi dall'assolvere alla funzione di prevenire, prima, e di reprimere, poi, la condotta oggetto di sanzione, si risolve in una mera proclamazione di disvalore nei confronti della pratica oggetto di censura» (Cfr. Memoria Prof.ssa Marilisa D'Amico, Audizione informale in Commissione, 13 gennaio 2021, p. 6); infatti la già menzionata circostanza che l'estensione della punibilità di condotte commesse all'estero poggi, normalmente, sul criterio della doppia incriminazione, nonché il fatto che le coppie, alla luce della eterogeneità della disciplina internazionale, si rechino presso Stati che ammettono il ricorso alla maternità surrogata renderebbe, di fatto, «assai poco probabile l'effettiva perseguibilità penale della condotta» (Cfr. Memoria Prof.ssa Marilisa D'Amico, p. 6) e, conseguentemente, inefficace la sanzione penale che si intenderebbe apprestare, configurando non certo un utile mezzo di repressione o prevenzione di condotte criminose, ma una mera enunciazione di principio, sprovvista di ricadute pratiche;

    la disciplina di cui si propone l'introduzione, confligge dunque espressamente con il principio di derivazione costituzionale, che impone al legislatore, come evidenziato dal Giudice delle leggi, di ricorrere allo strumento della repressione penale come extrema ratio, ossia esclusivamente nell'ipotesi di «assenza o insufficienza» ovvero «inadeguatezza di altri mezzi di tutela» (Corte costituzionale, sent. n. 447 del 1998). Essenzialmente, secondo la ricostruzione fornita dalla Corte costituzionale, il criterio della extrema ratio richiede al legislatore di circoscrivere «l'ambito del penalmente rilevante» (Corte costituzionale, sent. n. 409 del 1989 e Corte costituzionale, sent. n. 487 del 1989);

    per quanto riguarda il diritto internazionale, ai sensi dell'articolo 7 Convenzione EDU, il principio di legalità dei diritti e delle pene implica che i reati e le pene che li puniscono debbano essere chiaramente definiti dalla legge, e la nozione di legge di cui all'articolo 7 implica delle condizioni qualitative, in particolare quelle di accessibilità e prevedibilità (G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia (merito) [GC] par. 242; Cantoni c. Francia par. 29; Kafkaris c. Cipro [GC] par. 140; Del Rio Prada c. Spagna [GC] para 91; Pernice c. Svizzera [GC] par. 134). Il criterio di accessibilità così come delineato dalla giurisprudenza della Corte EDU ricalca il precitato principio di conoscibilità elaborato dal diritto italiano. La proposta di legge in esame, così come formulata, si scontra con questo principio;

    nondimeno, il diritto internazionale è retto dal principio della lex loci commissi delicti, e deroghe a questo principio, seppur ammesse, non sono assolute. La competenza universale di uno Stato è infatti, secondo il diritto internazionale, ammessa solo con riferimento a crimini di una certa gravità, come crimini di guerra, genocidi, crimini contro l'umanità. In secondo luogo, occorre ritenere – congiuntamente con quanto appena detto – che la competenza universale di uno Stato è ammissibile in ottemperanza dei Trattati (es. Statuto di Roma della Corte Penale internazionale) o in presenza di una regola universale di ius cogens. È il caso, a titolo esemplificativo, della sentenza Ould Dah c. Francia, 17 marzo 2009 CEDU. Nel caso in esame, la quinta sezione della Corte ha rilevato che l'applicazione della legge francese a vocazione universalistica, a discapito di una legge mauritana di amnistia, non fosse incompatibile con il principio di legalità stante l'esistenza, congiuntamente, della Convenzione contro la tortura e di un principio di ius cogens avente ad oggetto il divieto imperativo di tortura. A contrario si desume che, in mancanza di tali basi di diritto, lo Stato non possa ambire a pretese universalistiche, cosa che invece sembra avere la pretesa di fare la proposta di legge A.C. 887;

    a quanto detto si aggiunga altresì che anche la Carte dei diritti dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza) prevede espressamente che «nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale»;

    d'altro canto, si evidenzia come le proposte di legge in questione creerebbero un serio problema di coerenza sistematica;

    infatti, se è vero che in prima battuta la Corte di cassazione (Sez. I, sentenza 11 novembre 2014, n. 24001) ha negato la trascrizione in Italia dell'atto di nascita da maternità surrogata redatto all'estero per contrarietà all'ordine pubblico, è altrettanto vero che la stessa I sezione civile della Cassazione ha, con l'ordinanza n. 8325 del 2020, introdotto la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 comma 6 della legge n. 40 del 2004 (e dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 e dell'articolo 64, comma 1, lettera g) della legge n. 218 del 1995), nella parte in cui non consente che venga riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l'ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento nell'atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della maternità surrogata del cosiddetto genitore d'intenzione non biologico, per contrasto con gli articoli 2, 3, 30 e 31, 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 8 CEDU, alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei minori e all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. La questione è stata risolta dalla Corte che, con le sentenze cosiddette gemelle 32 e 33 del 2021, – pur dichiarando infondata la questione di legittimità, per rispetto della discrezionalità legislativa – ha fortemente raccomandato un intervento del legislatore, al fine di porre rimedio all'attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore (Cfr. Corte costituzionale sent. 32 e 33 del 2021, § 5.9), specificando che: «non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell'inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore»;

    sul punto è intervenuta a più riprese la Corte EDU, che ha chiaramente affermato che viola l'articolo 8 della CEDU lo Stato che non riconosce il rapporto di filiazione costituito sull'estero ricorrendo alla maternità surrogata (CEDU, quinta Sezione, 26 giugno 2014, Mennesson c. Francia, ric. n. 65192/11, e CEDU quinta Sezione, 26 giugno 2014, Labassee c. Francia, ric. n. 65941/11);

    risulta evidente come le previsioni delle proposte di legge in esame andrebbero a sanzionare penalmente delle situazioni che tuttavia lo Stato ha il vincolo di riconoscere civilmente per via del preminente interesse del minore;

    è necessario evidenziare e ribadire che, come anticipato supra, il contrasto con il corpus normativo internazionalistico testé richiamato ingenera una chiara incompatibilità con l'articolo 117 della Costituzione che, al comma 1, subordina l'esercizio della potestà legislativa di Stato e Regioni, oltreché al rispetto della Costituzione, all'ossequio dei «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»,

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 887-A e abb.
N. 2. Magi, Della Vedova.

DISEGNO DI LEGGE: S. 411 – MODIFICHE AL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 10 FEBBRAIO 2005, N. 30 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1134) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: BILLI ED ALTRI (A.C. 101)

A.C. 1134 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1134 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 4.06 e 12.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1134 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo I
RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE E PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 1.
(Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta)

  1. All'articolo 14, comma 1, lettera b), del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: «tipologia di marchio» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 14, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo la lettera c-quinquies) è aggiunta la seguente:

   «c-sexies) i segni che identificano i prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 nonché le indicazioni facoltative di qualità previste da norme europee e nazionali.».
*1.2. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 14, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo la lettera c-quinquies) è aggiunta la seguente:

   «c-sexies) i segni che identificano i prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 nonché le indicazioni facoltative di qualità previste da norme europee e nazionali.».
*1.3. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

A.C. 1134 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere)

  1. Dopo l'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

   «Art. 34-bis. – (Protezione temporanea dei disegni e modelli) – 1. Chi ne ha interesse può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy.
   2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.
   3. La priorità di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Quando più disegni o modelli identici ottengono la protezione di cui al comma 1 nella medesima data, la priorità è attribuita al disegno o modello per il quale è stata depositata per prima la domanda di registrazione».

A.C. 1134 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca)

  1. L'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

   «Art. 65. – (Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS) – 1. In deroga all'articolo 64, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.
   2. L'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Qualora non effettui detta comunicazione, l'inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del comma 3, fermi restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.
   3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.
   4. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:

   a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;

   b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva;

   c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al comma 5;

   d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

   5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i princìpi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca)

  Al comma 1, capoverso «Art. 65», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso «Art. 65», alla rubrica, sopprimere le parole: e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS.
3.2. Benzoni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 65», comma 1, primo periodo, dopo le parole: a carattere scientifico (IRCCS) aggiungere le seguenti: o con gli enti che afferiscono al Sistema sanitario nazionale o regionale, a partire dalle aziende ospedaliere universitarie.
3.3. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, capoverso «Art. 65», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto a favore di terzi di cui all'articolo 1411 del codice civile.
3.5. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, capoverso «Art. 65», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando l'invenzione industriale è fatta da studenti o da ricercatori.
3.6. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Ferrari.

  Al comma 1, capoverso «Art. 65», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: novanta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: novanta giorni.
3.7. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

A.C. 1134 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Uffici di trasferimento tecnologico)

  1. Dopo l'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

   «Art. 65-bis. – (Uffici di trasferimento tecnologico) – 1. Le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS possono dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all'ufficio di cui al presente comma è in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale del medesimo ufficio».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Uffici di trasferimento tecnologico)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)

  1. Dopo l'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

«Art. 144.1.
(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)

   1. Ai fini del contrasto delle pratiche di cui all'articolo 144, comma 1-bis, l'operatore che importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, deve riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine dei prodotti. Ai fini del presente articolo, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale.».
*4.01. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Onori, Lomuti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)

  1. Dopo l'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

«Art. 144.1.
(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)

   1. Ai fini del contrasto delle pratiche di cui all'articolo 144, comma 1-bis, l'operatore che importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, deve riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine dei prodotti. Ai fini del presente articolo, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale.».
*4.07. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)

  1. Dopo l'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

«Art. 144.1.
(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)

   1. Ai fini del contrasto delle pratiche di cui all'articolo 144, comma 1-bis, l'operatore che importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, deve riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine dei prodotti. Ai fini del presente articolo, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale.».
*4.08. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Notifica al consorzio di tutela e alla parte lesa per i casi di pirateria e le pratiche di Italian Sounding)

  1. All'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, qualora ne abbia notizia, il Ministero delle imprese e del made in Italy segnala, mediante notifica, al consorzio di tutela interessato, se costituito, riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, unitamente alla parte potenzialmente lesa, i casi di pirateria relativi
   alla contraffazione o all'alterazione di marchi di prodotti agricoli o di prodotti alimentari e alle pratiche di Italian Sounding.».

   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi contro la pirateria e l'Italian Sounding».
4.02. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Onori, Lomuti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 70-bis è sostituito con il seguente:

«Art. 70-bis.
(Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale)

   1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza, per fare fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici prodotti ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto esclusivamente all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o delle circostanze di urgenza o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione degli stessi.
   2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con gli altri Ministri competenti e, in caso di prodotti sanitari, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco ovvero dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei farmaci ovvero dei dispositivi medici rispetto all'emergenza o alle altre circostanze di urgenza in corso, e sentito in ogni caso il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.»;

   b) all'articolo 72, comma 1:

    1) le parole: «articoli 70, 70-bis e 71» sono sostituite con le seguenti: «articoli 70 e 71»;

    2) sono aggiunte, in fine, le parole: «Alle licenze obbligatorie di cui agli articoli 70, 70-bis e 71 si applicano inoltre le disposizioni dei commi seguenti, in quanto non derogate da quanto disposto nei predetti articoli.».
4.06. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

A.C. 1134 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano)

  1. L'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

   «Art. 59 – (Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano) – 1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.
   2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo».

A.C. 1134 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Aumento della sanzione amministrativa)

  1. All'articolo 127, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: «da 51,65 euro a 516,46 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 150 euro a 1.500 euro».

A.C. 1134 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito)

  1. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili:

   a) se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile;

   b) se la domanda, nel caso dei marchi di primo deposito, non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi;

   c) in assenza di pagamento, per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, dei diritti di deposito entro il termine di cui al comma 4-bis»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. L'irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi»;

   c) al comma 2, lettera e), le parole: «entro il termine di cui all'articolo 226» sono soppresse;

   d) al comma 4, dopo le parole: «l'Ufficio» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto stabilito dal comma 4-bis per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità,»;

   e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, il pagamento dei diritti di deposito è effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso, ai fini del riconoscimento della priorità, è ritenuta valida la data di presentazione».

A.C. 1134 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato)

  1. All'articolo 198 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo e terzo periodo, e al comma 6, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando:

   a) l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero;

   b) l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto».

A.C. 1134 – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 9.
(Estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi)

  1. All'articolo 135, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

A.C. 1134 – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi)

  1. All'articolo 136-quinquies, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

A.C. 1134 – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Efficacia diretta dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

  1. All'articolo 139, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: «nel registro dei brevetti europei o trascritti» sono sostituite dalle seguenti: «nel Registro europeo dei brevetti o, in mancanza, siano stati trascritti».

A.C. 1134 – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

  1. All'articolo 147 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «, conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta dello stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, per le quali la trasmissione d'ufficio è sempre effettuata nelle forme indicate nel decreto di cui al secondo periodo. La richiesta di trasmissione degli atti e dei documenti originali può essere effettuata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, per le domande di disegno e modello industriale, entro tre anni dal deposito delle stesse e, per tutti gli altri atti, entro un anno dal deposito»;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. L'accesso al sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e il suo utilizzo sono consentiti a condizione che sia accertata l'identità digitale dell'utente e tale requisito consente di non apporre la firma digitale nei documenti oggetto di deposito».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 12.
(Soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Digitalizzazione documentazione Camere di commercio)

  1. All'articolo 147 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Al fine di non disperdere la documentazione cartacea relativa ai depositi, la cui consultazione è necessaria anche in momenti temporali distinti rispetto alla data di deposito, dal 1° aprile 2023 è avviato un programma di digitalizzazione degli atti e dei documenti conservati in forma cartacea presso le Camere di Commercio e presso l'Ufficio Italiano brevetti e marchi. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
12.01. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

A.C. 1134 – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Estensione dell'utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri)

  1. All'articolo 169, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: «il deposito è avvenuto» sono aggiunte le seguenti: «, oppure indicare, in alternativa, un codice univoco, identificativo della stessa domanda, fornito dall'ente che detiene il fascicolo, che consenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi di acquisire il fascicolo stesso».

A.C. 1134 – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale)

  1. All'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il quale formula parere vincolante; al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con le medesime modalità, esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o il segno di cui è chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b)»;

   c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II nonché sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 è espresso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere è corredato dall'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente»;

   d) i commi da 3-ter a 3-octies sono abrogati;

   e) al comma 3-novies, le parole: «, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis» sono soppresse.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 14.
(Semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale)

  Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2», primo periodo, sostituire le parole: e a quelli agroalimentari di prima trasformazione con le seguenti: e alimentari.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   medesimo periodo, dopo le parole: l'Ufficio aggiungere le seguenti: , previa acquisizione di un parere preliminare da parte del consorzio di tutela interessato, ove presente, riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238,;

   secondo periodo, dopo le parole: con le medesime modalità aggiungere le seguenti: e previa acquisizione del parere preliminare di cui al periodo precedente.
14.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Onori, Lomuti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2», primo periodo, sostituire le parole: a quelli agroalimentari di prima trasformazione con la seguente: alimentari.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   al secondo periodo, sostituire le parole: indicazioni geografiche o indicazioni di origine con le seguenti: nomi o segni geografici;

   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Decorso inutilmente il termine di venti giorni dalla richiesta di parere ai fini della registrazione, questa si intende respinta.
14.2. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2», primo periodo, dopo le parole: l'Ufficio aggiungere le seguenti: , previa acquisizione di un parere preliminare da parte del consorzio di tutela interessato, ove presente, riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: con le medesime modalità aggiungere le seguenti: e previa acquisizione del parere preliminare di cui al periodo precedente.
14.4. Todde, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Onori, Lomuti.

A.C. 1134 – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche mediante opposizione)

  1. All'articolo 177, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

   «d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica nonché, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose».

A.C. 1134 – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Disposizioni in materia di proroga dei termini nell'ambito dei procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

  1. All'articolo 191 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente codice, su richiesta motivata, la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga».

A.C. 1134 – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Termine di presentazione dell'istanza
di reintegrazione)

  1. All'articolo 193, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Entro un anno dalla data di scadenza del termine non osservato di cui al comma 1 deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata, nel medesimo termine a pena di irricevibilità, l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con allegata la documentazione idonea»;

   b) il secondo periodo è soppresso.

A.C. 1134 – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Snellimento della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio)

  1. All'articolo 207 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto dinanzi a una commissione nominata, per ciascuna delle sezioni indicate dall'articolo 202, comma 2, per la durata di tre anni, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, e composta per ciascuna sessione:

   a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;

   b) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, e rispettivi supplenti, designati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

   c) da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati, e rispettivi supplenti, designati dal Consiglio di cui all'articolo 215, di cui almeno uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese»;

   b) al comma 4, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

   c) al comma 5, le parole: «scritte ed orali,» sono soppresse.

A.C. 1134 – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III
NORME DI COORDINAMENTO
ED ADEGUAMENTO

Art. 19.
(Adeguamento delle previsioni in materia di novità del brevetto al procedimento di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto)

  1. All'articolo 46, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: «designanti l'Italia» sono inserite le seguenti: «o di domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia».

A.C. 1134 – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.
(Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità)

  1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

   «Art. 60. – (Durata) – 1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.
   2. Il brevetto non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata»;

   b) all'articolo 85, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 20.
(Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità)

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 60», comma 1, sostituire le parole: con lo spirare dell'ultimo istante con le seguenti: alle ore ventiquattro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso «comma 1.», sostituire le parole: con lo spirare dell'ultimo istante con le seguenti: alle ore ventiquattro.
20.1. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi.

A.C. 1134 – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.
(Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349)

  1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 61, comma 1, le parole: «Fatto salvo quanto stabilito per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati» sono sostituite dalle seguenti: «I certificati»;

   b) l'articolo 81 è abrogato.

A.C. 1134 – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 22.
(Eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere)

  1. All'articolo 129 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 è abrogato.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 22.
(Eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere)

  Sopprimerlo.
22.1. Benzoni.

A.C. 1134 – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 23.
(Ampliamento delle fattispecie oggetto
di trascrizione)

  1. All'articolo 138, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo la parola: «trasferiscono» sono inserite le seguenti: «o estinguono»;

   b) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

   «n-bis) le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale».

A.C. 1134 – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 24.
(Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto)

  1. All'articolo 170, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) per le invenzioni e i modelli di utilità, che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50, 51 e 82, inclusi i requisiti di validità di cui agli articoli 46, 48 e 49 la cui sussistenza, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è verificata all'esito della ricerca di anteriorità. In ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio».

A.C. 1134 – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 25.
(Articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione)

  1. All'articolo 178 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da b) a e-ter), o che sia stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura, comunica detta opposizione alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente codice».

A.C. 1134 – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 26.
(Esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza)

  1. All'articolo 184-bis del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, lettera a), le parole: «10, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «10, commi 1 e 1-bis»;

   b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

   «8-bis. Il titolare di uno o più diritti anteriori che abbia preliminarmente domandato la nullità o la decadenza del marchio non può presentare, a pena di inammissibilità, un'altra domanda di nullità o di decadenza fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda».

A.C. 1134 – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 27.
(Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza)

  1. All'articolo 184-quater del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'istanza di decadenza o di nullità, comunica detta istanza alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno.
   2. Alla comunicazione prevista dal comma 1 è allegata copia dell'istanza di decadenza o di nullità.
   3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il titolare del marchio di cui è chiesta la decadenza o la nullità può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione».

A.C. 1134 – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 28.
(Estinzione del procedimento di nullità o decadenza nel caso di rinuncia al marchio contestato)

  1. All'articolo 184-octies, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo la parola: «ritirata» è inserita la seguente: «, rinunciata».

A.C. 1134 – Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 29.
(Definizione dei criteri per il rimborso
di tasse e diritti)

  1. L'articolo 229 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

   «Art. 229. – (Tasse e diritti rimborsabili) – 1. In caso di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico. Il diritto previsto per il deposito dell'opposizione è rimborsato solo in caso di estinzione della stessa ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b).
   2. I rimborsi sono autorizzati dal Ministero delle imprese e del made in Italy.
   3. L'autorizzazione è disposta d'ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscono a una domanda di registrazione di marchio respinta. In ogni altro caso, il rimborso è disposto su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta inviata all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine di decadenza di tre anni dalla data della rinuncia alla domanda di marchio o dell'estinzione dell'opposizione.
   4. I rimborsi sono annotati nella banca dati dell'Ufficio italiano brevetti e marchi».

A.C. 1134 – Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 30.
(Regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei diritti di mantenimento in vita dei titoli)

  1. All'articolo 230, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La regolarizzazione è subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall'articolo 227, comma 4, per ogni annualità incompleta o irregolare».

A.C. 1134 – Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 31.
(Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale)

  1. All'articolo 1, comma 1-quater, della tariffa, parte I, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «euro 42,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 48,00»;

   b) alla lettera a-bis), le parole: «euro 20,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 16,00»;

   c) alla lettera b), le parole: «euro 85,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 80,00»;

   d) alle lettere c) e d), le parole: «euro 15,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 16,00».

A.C. 1134 – Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 32.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1134 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del disegno di legge in esame, modificando l'articolo 14 del Codice della proprietà industriale, introduce il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea;

   considerato che:

    nella sezione relativa alle misure contro la pirateria del Codice della proprietà industriale, oltre alle contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati, sono normate le pratiche di Italian sounding, intese come pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti;

    l'Italian sounding riguarda quasi sempre alimenti etichettati ingannevolmente con diciture, simboli o immagini che richiamano valori legati al contesto paesaggistico e culturale italiano, ingenerando nei consumatori l'equivoco che l'intera filiera si sviluppi nel nostro Paese, e che le materie prime agricole utilizzate nel processo produttivo abbiano origine in Italia. Questa pratica ingannevole è diffusissima all'estero, in quanto non sempre il consumatore straniero riesce a distinguere un vero prodotto italiano da uno che «suona» italiano. Tale fenomeno, tuttavia, si sta espandendo anche a livello interno, con preoccupanti riverberi per la filiera del Made in Italy;

    a subire maggiormente le conseguenze dell'imitazione sono i prodotti ad indicazione geografica (DOP e IGP), ovvero le eccellenze italiane più richieste dai consumatori;

   valutato che:

    sebbene l'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, abbia espressamente previsto tra gli atti di pirateria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 30 del 2005 anche le pratiche di Italian sounding, la disposizione ha ricevuto scarsa o nulla applicazione. L'unica disposizione che costituisce un presidio, seppure oggetto di interpretazioni non sempre coerenti da parte della giurisprudenza, è rappresentato dall'articolo 4, commi 49 e 49-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sulle false e fallaci indicazioni di provenienza o di origine, ove si precisa che per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale;

    l'interpretazione restrittiva seguita dai giudici è basata sull'applicazione del criterio dell'origine doganale, evidenzia la necessità di una integrazione della disposizione in materia di Italian sounding assumendo come base normativa anche quanto previsto dall'Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto successivamente a Washington, a l'Aja, a Londra e ratificato dall'Italia con la legge 4 luglio 1967, n. 676;

    in particolare, l'articolo 3 del richiamato accordo espressamente dispone che il venditore che indichi il suo nome o l'indirizzo sui prodotti provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, sia tenuto ad indicare in modo chiaro anche il paese o il luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine del prodotto messo in vendita;

    a tal fine, per effettiva origine si deve intendere il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale,

impegna il Governo:

   a prevedere, mediante opportune previsioni normative, che l'operatore che importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, debba riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine dei prodotti;

   ad assumere ogni necessaria iniziativa volta a rafforzare le misure di contrasto alle condotte di falsa evocazione dell'origine.
9/1134/1. Cappelletti, Todde.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12 del disegno di legge in esame modifica l'articolo 170 del Codice della proprietà industriale in materia di esame delle domande, con particolare riferimento alle domande che hanno ad oggetto nuove varietà vegetali. Nello specifico, viene soppressa la Commissione a carattere consultivo attualmente composta da specifiche professionalità e coinvolta nella procedura con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste esprime parere vincolante sui requisiti di validità delle nuove varietà vegetali;

   considerato che:

    con riferimento alla materia della privativa vegetale, il sistema brevettuale, tradizionalmente pensato come privativa atta a proteggere l'invenzione meccanica, se applicato alle innovazioni chimiche, biochimiche e biologiche, porta con sé alcune complicazioni;

    con riferimento al provvedimento in parola, secondo quanto emerso in sede di audizione del Comando dei Carabinieri per la tutela agroalimentare, in un'ottica operativa ed investigativa, sarebbe meritevole di riflessione l'applicabilità delle norme in materia di ricettazione, riciclaggio e reimpiego ai casi di immissione sul mercato di beni provenienti da attività di contraffazione e violazione di privativa, soprattutto se perpetrate oltre i confini nazionali:

    la contraffazione e la violazione di privativa alterano le regole del mercato concorrenziale, danneggiando le imprese che operano nella legalità e rappresentando un pericolo per la sicurezza e la salute dei consumatori;

    la concorrenza dei Paesi fortemente industrializzati, in particolare, ha messo drammaticamente in evidenza quanto siano importanti la difesa e la protezione dei marchi e dei brevetti, unitamente alla necessità di affrontare il mercato con una strategia finalizzata alla tutela delle idee innovative e dei prodotti Made in Italy;

    la lotta alla contraffazione e alla violazione di privativa implicano la presenza di validi strumenti atti a contrastare efficacemente il fenomeno,

impegna il Governo

ad avviare ogni iniziativa utile di carattere normativo volta a promuovere l'applicabilità delle norme in materia di ricettazione, riciclaggio e reimpiego ai casi di immissione sul mercato di beni provenienti da attività di contraffazione e violazione di privativa, soprattutto se perpetrate oltre i confini nazionali.
9/1134/2.Todde, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce numerose disposizioni di modifica del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il Codice della proprietà industriale;

    per molti anni si è cercato di modificare il suddetto codice della proprietà industriale al fine di introdurre la possibilità di derogare, nei casi di «emergenza sanitaria», alla protezione brevettuale attraverso la licenza obbligatoria. Questa deroga era stata chiesta con forza negli anni scorsi anche al fine di concedere la licenza obbligatoria per poter produrre i farmaci anti-epatite C a basso costo e poterne così garantire l'accessibilità ai tantissimi pazienti che ne avevano assoluta necessità. A causa dell'alto costo di quei farmaci si era giunti infatti ad una vera situazione di emergenza, laddove il Servizio sanitario nazionale ne aveva limitato di fatto l'erogazione ai cittadini partendo dai pazienti più gravi. Ora fortunatamente questa emergenza non c'è più;

    proprio sotto questo aspetto, una importante e positiva modifica al codice della proprietà industriale, si è avuto recentemente in conseguenza dell'emergenza sanitaria prodotta dalla pandemia da Covid-19. Con il decreto-legge n. 77 del 2021, all'articolo 56-quater, si è infatti finalmente introdotto, per i casi di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, una fattispecie di concessione di licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo di brevetti importanti per la produzione di medicinali o di dispositivi medici. Licenze obbligatorie da concedere nei casi di stato di emergenza «sanitaria», qualora sussista l'esigenza di far fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici, ritenuti essenziali;

    in realtà sarebbe importante e utile che l'istituto della licenza obbligatoria per emergenza sanitaria nazionale, introdotto con il citato decreto-legge n. 77 del 2021 sotto la pressione dell'emergenza Covid, venga ripensato e ampliato, per renderlo effettivamente idoneo a contrastare le emergenze di ogni genere e non solo quelle di carattere sanitario,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative legislative al fine di prevedere – qualora sia necessario fare fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici prodotti ritenuti essenziali – che la licenza obbligatoria di brevetto sia disponibile in generale per ulteriori situazioni di emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza pubblica, e non solo per quelle di carattere sanitario, come l'accordo TRIPs consente.
9/1134/3. Zanella, Evi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce numerose disposizioni di modifica del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il Codice della proprietà industriale;

    per molti anni si è cercato di modificare il suddetto codice della proprietà industriale al fine di introdurre la possibilità di derogare, nei casi di «emergenza sanitaria», alla protezione brevettuale attraverso la licenza obbligatoria. Questa deroga era stata chiesta con forza negli anni scorsi anche al fine di concedere la licenza obbligatoria per poter produrre i farmaci anti-epatite C a basso costo e poterne così garantire l'accessibilità ai tantissimi pazienti che ne avevano assoluta necessità. A causa dell'alto costo di quei farmaci si era giunti infatti ad una vera situazione di emergenza, laddove il Servizio sanitario nazionale ne aveva limitato di fatto l'erogazione ai cittadini partendo dai pazienti più gravi. Ora fortunatamente questa emergenza non c'è più;

    proprio sotto questo aspetto, una importante e positiva modifica al codice della proprietà industriale, si è avuto recentemente in conseguenza dell'emergenza sanitaria prodotta dalla pandemia da Covid-19. Con il decreto-legge n. 77 del 2021, all'articolo 56-quater, si è infatti finalmente introdotto, per i casi di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, una fattispecie di concessione di licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo di brevetti importanti per la produzione di medicinali o di dispositivi medici. Licenze obbligatorie da concedere nei casi di stato di emergenza «sanitaria», qualora sussista l'esigenza di far fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici, ritenuti essenziali;

    in realtà sarebbe importante e utile che l'istituto della licenza obbligatoria per emergenza sanitaria nazionale, introdotto con il citato decreto-legge n. 77 del 2021 sotto la pressione dell'emergenza Covid, venga ripensato e ampliato, per renderlo effettivamente idoneo a contrastare le emergenze di ogni genere e non solo quelle di carattere sanitario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative legislative al fine di prevedere – qualora sia necessario fare fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici prodotti ritenuti essenziali – che la licenza obbligatoria di brevetto sia disponibile in generale per ulteriori situazioni di emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza pubblica, e non solo per quelle di carattere sanitario, come consente l'accordo TRIPs.
9/1134/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Zanella, Evi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame è volto a modificare il Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al fine tra l'altro di rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale e incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale;

    l'articolo 147 del citato decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, riguarda il deposito delle domande e delle istanze, prevedendo che «tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici (...)»;

    le Camere di commercio hanno quindi anche una responsabilità nella conservazione della documentazione, che rappresenta un importante e delicato adempimento;

    nell'ottica di favorire il processo di digitalizzazione, per non disperdere la documentazione cartacea relativa ai depositi (la cui consultazione è spesso necessaria anche in momenti temporali molto distanti dalla data del deposito), sarebbe importante prevedere un programma di digitalizzazione di questi documenti, individuando risorse specifiche da destinare a questa finalità,

impegna il Governo

al fine di non disperdere la documentazione cartacea relativa ai depositi, la cui consultazione è necessaria anche in momenti temporali distinti rispetto alla data di deposito, ad avviare un programma di digitalizzazione degli atti e dei documenti conservati in forma cartacea presso le Camere di commercio e presso l'Ufficio Italiano brevetti e marchi, stanziando le relative necessarie risorse.
9/1134/4. Mari, Evi, Zaratti.