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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 12 luglio 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 12 luglio 2023.

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 11 luglio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   SCARPA: «Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di delitti riguardanti le specie di flora e fauna selvatica protette» (1287);

   TORTO ed altri: «Modifiche all'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di introduzione del principio di partecipazione per la formazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali, nonché istituzione del Fondo per la democrazia partecipativa» (1288);

   MANZI e CURTI: «Dichiarazione di monumento nazionale dello Sferisterio di Macerata e concessione di un contributo all'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival» (1289);

   TONI RICCIARDI ed altri: «Modifiche all'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernenti il rilascio di passaporti e carte di identità di durata illimitata per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età» (1290).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DE MARIA ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale dei risvegli, per la ricerca sul coma» (521) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Caramiello.

  La proposta di legge DI GIUSEPPE ed altri: «Modifica all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana» (660) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lancellotta.

  La proposta di legge LUCASELLI: «Disciplina dell'attività di enoturismo» (804) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lancellotta.

  La proposta di legge MASCHIO ed altri: «Disciplina del volo da diporto o sportivo» (822) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lancellotta.

  La proposta di legge CAFIERO DE RAHO ed altri: «Modifiche al codice penale, in materia di procedibilità, e all'articolo 599-bis del codice di procedura penale, in materia di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello» (834) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Torto.

  La proposta di legge MAIORANO ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso» (846) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lancellotta.

  La proposta di legge MORGANTE ed altri: «Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di accessibilità della fruizione delle opere cinematografiche alle persone con disabilità» (1044) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Zurzolo.

  La proposta di legge LUCASELLI ed altri: «Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale» (1052) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Zurzolo.

  La proposta di legge MASCHIO ed altri: «Istituzione in Verona di una sezione distaccata della corte di appello di Venezia» (1065) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Zurzolo.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):

  ROMANO: «Modifica all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di oggetti di antiquariato realizzati con prodotti derivati da specie vegetali e animali protette» (1144) Parere delle Commissioni I, VII, X, XIII e XIV;

  CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA: «Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero» (1166) Parere delle Commissioni I, V, XI e XIV.

   V Commissione (Bilancio e Tesoro):

  TASSINARI ed altri: «Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane» (1059) Parere delle Commissioni I, IV, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.

   VI Commissione (Finanze):

  ZINZI ed altri: «Abrogazione dei commi da 47 a 53 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Abolizione dell'imposta sulle successioni e donazioni» (1116) Parere delle Commissioni I, II e V.

   VIII Commissione (Ambiente):

  ZINZI ed altri: «Modifica all'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di disciplina del vincolo paesaggistico per le aree urbane comprese in parchi o riserve regionali» (1117) Parere delle Commissioni I e V.

   IX Commissione (Trasporti):

  CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: «Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, in materia di monopattini» (1218) Parere delle Commissioni I, II e VI.

   XII Commissione (Affari sociali):

  CARÈ: «Disposizioni concernenti la gratuità delle cure ospedaliere prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani residenti all'estero, temporaneamente presenti in Italia» (1125) Parere delle Commissioni I, III, V, XI e XIV.

Annunzio di sentenze della Corte
costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  sentenza n. 137 del 19 aprile – 6 luglio 2023 (Doc. VII, n. 179)

   con la quale:

    dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, adottare le ordinanze cautelari 20 giugno 2022, n. 615 e 15 luglio 2022, n. 656, nella parte in cui hanno, rispettivamente, disposto che «vengano mantenute, nel territorio del Comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di tutela dall'esercizio dell'attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine» e che «vengano mantenute, nei territori del Comune di Caprino Veronese e del Comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di tutela dall'esercizio dell'attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine»:

   alla XIII Commissione (Agricoltura);

  sentenza n. 139 del 10 maggio – 10 luglio 2023 (Doc. VII, n. 181)

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lagonegro, sezione penale, in composizione monocratica:

   alla II Commissione (Giustizia).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

   in data 6 luglio 2023, sentenza n. 136 del 6 giugno – 6 luglio 2023 (Doc. VII, n. 178),

    con la quale:

     dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 43, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie);

     dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 71, della legge della Regione Siciliana n. 16 del 2022;

     dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 108, della legge della Regione Siciliana n. 16 del 2022:

    alla I Commissione (Affari costituzionali);

   in data 10 luglio 2023, Sentenza n. 138 del 10 maggio – 10 luglio 2023 (Doc. VII, n. 180),

    con la quale:

     dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge della Regione Campania 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale);

     dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, della legge delle Regione Campania n. 8 del 2010:

    alla I Commissione (Affari costituzionali);

   in data 11 luglio 2023, Sentenza n. 140 del 19 aprile – 11 luglio 2023 (Doc. VII, n. 182)

    con la quale:

     dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, terzo periodo, della legge della Regione Valle d'Aosta 30 maggio 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica);

     dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge della Regione Valle d'Aosta n. 8 del 2022, promosse, in riferimento agli articoli 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché all'articolo 2, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri;

     dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, terzo periodo, della legge della Regione. Valle d'Aosta n. 8 del 2022, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e all'articolo 2, lettera a), della legge costituzionale n. 4 del 1948, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

   alla XI Commissione (Lavoro);

   in data 11 luglio 2023, Sentenza n. 141 del 21 giugno – 11 luglio 2023 (Doc. VII, n. 183)

    con la quale:

     dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 4), del codice penale sulla recidiva di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale:

   alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate nel periodo dal 5 aprile al 23 giugno 2023, ai fini della ripartizione del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questi decreti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 11 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 294 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato, riferita ai procedimenti civili e ai procedimenti penali, per gli anni 2021 e 2022 (Doc. XCVI, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 11 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti, riferita all'anno 2022 (Doc. CXVIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dai Commissari straordinari di ILVA Spa.

  I Commissari straordinari di ILVA Spa, con lettera in data 11 luglio 2023, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, la relazione concernente il conto di contabilità speciale n. 6055, riferita al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 (Doc. XXVII, n. 8).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

   La Commissione europea, in data 11 luglio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto riguarda l'introduzione di un trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza di beni e il regolamento (CE) n. 1186/2009 per quanto riguarda l'eliminazione della soglia di esenzione dai dazi doganali (COM(2023) 259 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 259 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione (COM(2023) 262 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 12 luglio 2023;

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa («STEP») e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (COM(2023) 335 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 12 luglio 2023;

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento per l'Ucraina (COM(2023) 338 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 12 luglio 2023;

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord occidentale e che abroga la decisione (UE) 2019/863 (COM(2023) 403 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 403 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale e che abroga la decisione (UE) 2020/1582 (COM(2023) 404 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 404 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale e che abroga la decisione (UE) 2019/864 (COM(2023) 407 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 407 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale e che abroga la decisione (UE) 2019/1570 (COM(2023) 408 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 408 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi nel 2022 (COM(2023) 409 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale e che abroga la decisione (UE) 2019/859 (COM(2023) 417 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 417 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale e che abroga la decisione (UE) 2019/858 (COM(2023) 418 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 418 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e che abroga la decisione (UE) 2019/868 (COM(2023) 421 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 421 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e che abroga la decisione (UE) 2019/862 (COM(2023) 422 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 422 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide e che abroga la decisione (UE) 2019/867 (COM(2023) 423 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 423 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di conferenza annuale delle parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione (UE) 2019/866 (COM(2023) 425 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 425 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale e che abroga la decisione (UE) 2019/861 (COM(2023) 427 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 427 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione interamericana per i tonnidi tropicali e di riunione delle parti dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e che abroga la decisione (UE) 2019/812 (COM(2023) 428 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 428 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale e che abroga la decisione (UE) 2019/1563 (COM(2023) 429 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 429 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale e che abroga la decisione (UE) 2019/865 (COM(2023) 430 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 430 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud e che abroga la decisione (UE) 2019/824 (COM(2023) 433 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 433 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione generale per la pesca nel Mediterraneo e che abroga la decisione (UE) 2019/869 (COM(2023) 437 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 437 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione per il tonno dell'Oceano Indiano e che abroga la decisione (UE) 2019/860 (COM(2023) 438 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 438 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e che abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002 (COM(2023) 269 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 4 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 4 luglio 2023.

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda l'ammodernamento del documento contenente le informazioni chiave (COM(2023) 278 final) e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 per quanto riguarda le norme dell'Unione a tutela degli investitori al dettaglio (COM(2023) 279 final), già trasmesse dalla Commissione europea e assegnate, in data 4 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), sono altresì assegnate alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre, per ciascuna proposta, dal 4 luglio 2023.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione (COM(2023) 226 final);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione (COM(2023) 227 final);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza (COM(2023) 228 final);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (COM(2023) 272 final);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (COM(2023) 273 final/2);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG) (COM(2023) 314 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un pacchetto adeguato per la prossima generazione di risorse proprie (COM(2023) 330 final);

   Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2023) 337 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (COM(2023) 426 final).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative, rispettivamente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 e ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 9 maggio 2023, a pagina 3, seconda colonna, ventinovesima riga, deve leggersi: «Modifiche» e non: «Modifica», come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE (A.C. 1038-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: MARATTIN E ENRICO COSTA (A.C. 75)

A.C. 1038-A – Ulteriore parere della V Commissione

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sull'emendamento 12.500 della Commissione

NULLA OSTA

A.C. 1038-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi:

   a) rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul teleriscaldamento in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto e con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, promuovendo l'utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili;

   b) promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l'introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas a consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata o dell'esenzione dall'accisa;

   c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente;

   d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente;

   e) semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa anche attraverso la progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato;

   f) rivedere la disciplina dell'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e sugli altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, con particolare riguardo all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti rientranti nella base imponibile del tributo in relazione all'evoluzione del mercato di riferimento e alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi inerenti all'applicazione della medesima imposta di consumo.

   f-bis) prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, transfrontaliera o con approvvigionamento transfrontaliero, dei seguenti prodotti ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato:

    1) prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui all'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

    2) prodotti contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, di cui all'articolo 62- quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 12.
(Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi)

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e sul teleriscaldamento.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   medesima lettera, sopprimere le parole da: , promuovendo fino alla fine della lettera;

   sopprimere la lettera b);

   alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, fissando aliquote di imposizione fiscale più elevate per i combustibili fossili e inferiori per i prodotti rinnovabili;

   alla lettera d), sostituire le parole da: o rimodulazione fino alla fine della lettera con le seguenti: nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, delle agevolazioni catalogate come sussidi ambientalmente dannosi;

   alla lettera f) sopprimere le parole da: in relazione fino alla fine della lettera.
12.1. (vedi 12.4) Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: , promuovendo fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente:

   sopprimere la lettera b);

   alla lettera c) aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, fissando aliquote di imposizione fiscale più elevate per i combustibili fossili e inferiori per i prodotti rinnovabili;

   alla lettera d), sostituire le parole da: o rimodulazione fino alla fine della lettera con le seguenti: nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, delle agevolazioni catalogate come sussidi ambientalmente dannosi;

   alla lettera f) sopprimere le parole da: in relazione fino alla fine della lettera.
12.4. (ex 12.5.) Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) rendere la fiscalità, con particolare riferimento alla fiscalità relativa ai prodotti energetici, uno strumento coerente ed efficace nel supportare famiglie e imprese nel percorso di decarbonizzazione, efficienza e indipendenza energetica;.
12.12. (ex 12.17.) Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

   d) procedere alla soppressione delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi (SAD), e alla previsione di agevolazioni per i sussidi ambientalmente favorevoli (SAF).
12.13. (ex 12.19.) Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Zanella, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) ricomprendere anche i servizi aero-taxi tra quei voli privati non di linea soggetti al pagamento dell'accisa sul cherosene;.
12.21. (ex 12.29.) Evi, Piccolotti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, lettera f-bis), alinea, sostituire le parole: transfrontaliera o con approvvigionamento transfrontaliero con le seguenti: con provenienza del prodotto o con approvvigionamento dello stesso da Paesi o territori estranei all'Unione europea.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

   f-ter) prevedere che la consegna dei prodotti di cui alla lettera f-bis), acquistati a distanza nei soli limiti consentiti da tale lettera, in ogni caso avvenga esclusivamente presso una rivendita scelta dal consumatore al momento dell'acquisto, tra quelle di cui al regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, ovvero presso i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
12.500. La Commissione.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

Art. 12-bis.
(Tributi regionali)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

   a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

    1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative quali la compartecipazione al gettito dell'IRPEF;

    2) all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate;

   b) razionalizzare i tributi regionali, prevedendo:

    1) la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero regionali dotati di maggiore autonomia;

    2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.

Art. 12-ter.
(Tributi locali)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema fiscale degli enti locali:

   a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

   b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali;

   c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, garantendo i meccanismi di perequazione per superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale;

   d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, idonei a facilitare e ad accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

   e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali;

   f) prevedere, in linea con i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti:

    1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

    2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali e del sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

    3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

   g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

   h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

  2. In attuazione dei principi del federalismo fiscale e della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono prevedere la revisione dell'attuale ripartizione tra lo Stato e i comuni del gettito dell'imposta municipale propria (di seguito IMU) sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.
  3. L'attuazione del comma 2 deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, compensando eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo attraverso la corrispondente riduzione del sistema dei trasferimenti erariali, la modifica degli altri tributi comunali e la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale.
12.01. (ex 12.01.) Marattin, Del Barba, Sottanelli.

A.C. 1038-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
I GIOCHI

Art. 13.
(Giochi)

  1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose.
  2. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti più vulnerabili nonché a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile, quali:

    1) diminuzione dei limiti di giocata e di vincita;

    2) obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti;

    3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro;

    4) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre il gioco;

    5) certificazione di ciascun apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili;

    6) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni diciotto;

    6-bis) impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili;

   b) disciplina di adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco, nonché del conseguente procedimento di abilitazione all'erogazione della relativa offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare agli investitori la prevedibilità nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi nell'intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati;

   c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza sia in luoghi fisici, al fine della razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e progressiva concentrazione della raccolta del gioco in ambienti sicuri e controllati, con contestuale identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti dei concessionari della raccolta del gioco a distanza possano, sotto la loro diretta responsabilità, comprendere luoghi fisici per l'erogazione di servizi esclusivamente accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del gioco a distanza e il pagamento delle relative vincite;

   d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo o partecipano al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché dei relativi esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di società fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici e che risultino non rispettare l'obbligo di dichiarazione dell'identità del soggetto indirettamente partecipante; individuazione di limiti massimi di concentrazione, per ciascun concessionario e relativi soggetti proprietari o controllanti, della gestione di luoghi fisici di offerta di gioco;

   e) estensione della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità di cui alla lettera d) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere di offerta attivate dalle società concessionarie di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le discipline settoriali vigenti;

   f) previsione di una disciplina generale per la gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente se derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza;

   g) in materia di imposizione tributaria sui giochi, riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura massima dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare e l'atto amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi e delle condizioni generali di gioco nonché delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura; definizione del contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

   h) adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare altresì le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonché le percentuali destinate a vincita (payout); adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare pubbliche e previsione di specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni;

   i) definizione di regole trasparenti e uniformi per l'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme di partecipazione dei comuni alla pianificazione e all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili determinati con validità per l'intero territorio nazionale e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale, in quanto compatibili con i princìpi delle norme adottate in attuazione della presente lettera;

   l) revisione e semplificazione della disciplina riguardante i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi, nonché simmetrica nullità assoluta di tali titoli se rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco nonché per l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo unico;

   m) revisione della disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonché delle altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rapporto concessorio; riordino del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza;

   n) riordino, secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, tenuto conto della normativa di settore adottata dall'Unione europea, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento nonché della disciplina riguardante le responsabilità di tali organismi e quelle dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati; riordino della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o dei distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta;

   o) definizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, di piani annuali di controlli volti al contrasto della pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del gioco lecito;

   o-bis) previsione dell'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione;

   p) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente tra l'altro i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 13.
(Giochi)

  Al comma 1, sostituire le parole da: del contemperamento fino alla fine del comma, con le seguenti: che garantisca la massima tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute e la miglior prevenzione dei fenomeni di illegalità, inclusi il gioco d'azzardo minorile ed il riciclaggio di proventi di attività criminose, tenuto altresì conto della deliberazione della Corte dei conti 30 dicembre 201, n. 23, n. 2021/G, e delle risultanze di cui alla relazione conclusiva di mandato dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, del 2 dicembre 2022.
13.1. (ex 13.1.) Quartini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa, Pavanelli, Borrelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: del contemperamento fino a: sui giochi con le seguenti: della tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: quali scuole e altri centri frequentati da soggetti più vulnerabili.
13.2. (ex 13.2.) D'Alfonso, Iaria, Fornaro, Gribaudo, Grimaldi.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) adozione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire una piena tutela della salute, a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo (D.G.A.) ed il gioco d'azzardo minorile, quali:

    1) monitoraggio puntuale e dettagliato dell'evoluzione della raccolta, disponendo un piano per il suo progressivo contenimento; pubblicazione gratuita dei dati aggregati per volumi giornalieri di raccolta, per tipologia di gioco, comune, fatte salve le disposizioni in materia di tutela della privacy nei comuni molto piccoli, al fine di consentire la massima trasparenza e tutela sociale;

    2) introduzione di una tessera obbligatoria per la fruizione dei servizi di gioco con vincita in denaro e assimilati, personale, non cedibile, corredata di chip e fotografia, rilasciata su richiesta dall'azienda sanitaria locale, collegata ai registri di autoesclusione e ai servizi digitali dell'Agenzia delle entrate; in fase transitoria implementare a tali scopi l'utilizzo della tessera sanitaria/codice fiscale;

    3) associazione di tutte le giocate e delle puntate alla tessera ovvero al codice fiscale di cui al punto a.1, garantendo che l'acquisizione, la registrazione e conservazione dei dati non possa essere attuata da soggetti privati, in primis del comparto, ma unicamente da soggetti pubblici preposti alla tutela della salute e dei cittadini;

    4) introduzioni di tetti di spesa individuale in relazione al reddito dichiarato;

    5) rafforzamento dei meccanismi di auto esclusione del gioco, anche sulla base di un registro nazionale, collegato alla tessera di cui al punto a.1, ai quali possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma i giochi con vincita in denaro;

    6) diminuzione dei limiti massimi di giocata e di vincita;

    7) aumento della durata delle partite negli apparecchi elettronici;

    8) aumento del tempo di latenza tra le giocate ed il loro esito, prevedendo disincentivi ai consumi per le forme a minor tempo di latenza e maggior ripetitività;

    9) introduzione dell'obbligo di formazione di base e continua per concessionari, gestori, esercenti e personale addetto presso tali categorie;

    10) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco;

    11) certificazione di ogni singolo apparecchio, con passaggio ad apparecchi che consentono il gioco solo d'ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili;

    12) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive riservate a minori di anni 18;

    13) introduzione del divieto penale di erogare denaro o altri valori economici, a titolo di prestito, bonus o premialità, a giocatori, con aggravante quando la violazione avvenga verso minorenni, giocatori problematici o da parte di soggetti titolari di punti gioco od operanti nell'offerta;.
13.3. (ex 13.3.) Quartini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 6-bis.
13.5. Quartini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
13.6. (ex 13.6.) Quartini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) riordino delle reti di gioco, sia a distanza, sia in luoghi fisici, al fine di concentrare l'offerta in un minor numero di punti di gioco, specializzati per singola tipologica offerta, definendo per essi parametri oggettivi e soggettivi di maggior sicurezza e controllo;.
13.7. (ex 13.7.) Quartini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa, Pavanelli, Borrelli, Cappelletti, Pellegrini.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: nell'offerta di gioco aggiungere le parole: e dare piena attuazione alle indicazioni contenute nelle relazioni presentate dalle Commissioni parlamentari di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolte nella 17a e 18a legislatura, con particolare riferimento alle misure antiriciclaggio,.
13.8. (ex 13.8.) Quartini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa, Cafiero De Raho, Piccolotti, Aiello, Cappelletti.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ; estensione, a tutti partner contrattuali dei concessionari, dei requisiti previsti dalla normativa antimafia, in analogia con la disciplina del subappalto di opere e forniture alla Pubblica Amministrazione, intendendo per partner contrattuali tutti i soggetti d'impresa concorrenti nella cosiddetta filiera (produttori, distributori, installatori di apparecchiature e strumenti di qualsiasi natura, incaricati di manutenzione, raccolta e versamenti degli incassi (cosiddetto «trasporto valori»);.
13.9. (ex 13.9.) Quartini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa, Colosimo, Montaruli, Marchetto Aliprandi.

(Approvato)

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: ; istituzione di controlli preventivi sul personale assunto dai soggetti della filiera dell'offerta autorizzata, anche istituendo appositi registri e criteri di ammissione e di esclusione, valorizzando il requisito anagrafico e la sussistenza di condanne per reati o restrizioni alla libertà personale;.
13.10. (ex 13.11.) Quartini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) istituzione, a livello nazionale, per tutti i punti di offerta di gioco, di limiti minimi di distanza dai luoghi che risultino sensibili in relazione alla frequenza da parte di categorie vulnerabili, quali ad esempio giovani, anziani, persone con vario tipo di difficoltà, prevedendo la conservazione di eventuali limiti più stringenti adottati dalle amministrazioni locali (regioni, province autonomi, comuni) ovvero la possibilità di adottare motivate ulteriori misure protettive, per tutte le tipologie di gioco, in ragione della situazione dei rispettivi territori;.
13.11. (ex 13.13.) Quartini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

A.C. 1038-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

TITOLO III
I PROCEDIMENTI E LE SANZIONI

Capo I
I PROCEDIMENTI

Art. 14.
(Procedimenti dell'Amministrazione
finanziaria e adempimenti dei contribuenti)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:

   a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità, per rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti;

   b) armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto;

   c) escludere la decadenza da benefìci fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità;

   d) semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche siano resi disponibili con congruo anticipo rispetto all'adempimento al quale si riferiscono;

   e) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici;

   f) semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando le modalità per il rilascio delle deleghe ai professionisti abilitati;

   g) incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per l'interoperabilità dei sistemi informativi e della base di dati;

   h) prevedere il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi;

   i) prevedere, ferma restando la salvaguardia dei termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione finanziaria;

   l) prevedere la sospensione, nel mese di agosto, dei termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle istanze di interpello;

   m) armonizzare progressivamente i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti.

  2. I princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 non si applicano ai fini della revisione degli adempimenti previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per la revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della generale revisione degli adempimenti e delle procedure amministrative, il Governo osserva, in particolare, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e introdurre un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici livelli di affidabilità e solvibilità, per la concessione, ai medesimi soggetti, di benefìci consistenti nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della prestazione delle predette cauzioni;

   b) rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 14.
(Procedimenti dell'Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti)

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e introducendo la facoltà di versamento mensile in luogo dell'ordinario meccanismo di acconto e saldo per i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;.
14.1. (ex 14.1.) D'Alfonso, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla lettera c), sostituire le parole: minore gravità con le seguenti: minima entità;

   alla lettera i), sostituire le parole: nei mesi di agosto e dicembre con le seguenti: nel mese di agosto;

   sopprimere la lettera l).
14.2. (ex 14.2.) D'Alfonso, Merola, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: e di un graduale superamento con la seguente: anche.
14.3. (ex 14.3.) Peluffo.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

   e-bis) predisporre, per i soggetti di minore dimensione, modelli precompilati di dichiarazione dei redditi a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo;.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).
14.5. (ex 14.10.) Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Tabacci.

A.C. 1038-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 15.
(Procedimento accertativo)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:

   a) semplificare il procedimento accertativo, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti;

   b) applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e prevedere una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario, secondo le seguenti caratteristiche:

    1) previsione di una disciplina omogenea indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo;

    2) assegnazione di un termine congruo a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento;

    3) previsione dell'obbligo, a carico dell'ente impositore, di formulare espressa motivazione sulle osservazioni formulate dal contribuente;

    4) estensione del livello di maggiore tutela previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n. 212 del 2000;

   c) razionalizzare e riordinare le disposizioni normative concernenti le attività di analisi del rischio, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e di accesso agli atti, evitando pregiudizi alle garanzie nei riguardi dei contribuenti;

   d) introdurre, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria e previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche;

   e) potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali, anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilità tra le banche di dati, la disponibilità delle informazioni rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per:

    1) realizzare interventi volti a prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti;

    2) operare azioni mirate, idonee a circoscrivere l'attività di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale, con minore impatto sui cittadini e sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi;

    3) perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti;

   f) introdurre misure che incentivino l'adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso:

    1) il potenziamento del regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, volto a:

     1.1) accelerare il processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto, provvedendo a dotare, con progressivo incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse;

     1.2) consentire l'accesso all'applicazione del regime dell'adempimento collaborativo anche a società, prive dei requisiti di ammissibilità, che appartengono ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto possiede i requisiti per l'ammissione, a condizione che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;

     1.3) introdurre la possibilità di certificare il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, fermi restando i poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate;

     1.4) prevedere la possibilità di gestire nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo anche questioni riferibili a periodi d'imposta precedenti all'ammissione al regime;

     1.5) introdurre nuove e più penetranti forme di contraddittorio preventivo, con particolare riguardo alla risposta alle istanze di interpello o agli altri pareri, comunque denominati, richiesti dai contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo, prevedendo anche la necessità di un'interlocuzione preventiva rispetto alla notificazione di un parere negativo;

     1.6) prevedere procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportino la necessità di effettuare ravvedimenti operosi;

     1.7) prevedere l'emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell'amministrazione e dei contribuenti;

     1.8) prevedere che l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, sia preceduta da un periodo transitorio di osservazione, al termine del quale si determina la fuoriuscita o la permanenza nel regime;

     1.9) potenziare gli effetti premiali connessi all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo prevedendo, in particolare:

     1.9.1) un'ulteriore riduzione delle sanzioni amministrative tributarie per i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente in modo tempestivo ed esauriente, fino alla possibilità di integrale esclusione dell'applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno tenuto comportamenti particolarmente collaborativi e trasparenti, da individuare in maniera puntuale, e i cui documenti contabili sono comunque certificati da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai princìpi contabili;

     1.9.2) l'individuazione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), di specifiche misure di alleggerimento delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti non dolosi e comunicato preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, l'esistenza dei relativi rischi fiscali;

     1.9.3) istituti speciali di definizione, in un predeterminato lasso temporale, del rapporto tributario circoscritto, in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti;

    2) per i soggetti di minore dimensione, l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo:

     2.1) l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione;

     2.2) l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi;

     2.3) l'applicazione dell'IVA secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica;

     2.4) la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non ha correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore a prestabilite soglie ritenute significative ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità;

   g) assicurare la certezza del diritto tributario, attraverso:

    1) la previsione della decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento a partire dal periodo d'imposta nel quale si è verificato il fatto generatore, per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di esercizio, per evitare un'eccessiva dilatazione di tale termine nonché di quello relativo all'obbligo di conservazione delle scritture contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti;

    2) la limitazione della possibilità di fondare la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e di minori componenti reddituali negativi sulla base del valore di mercato dei beni e dei servizi oggetto delle transazioni ai soli casi in cui sussistono altri elementi rilevanti a tal fine;

    3) la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci.

  2. I princìpi e criteri direttivi specifici di cui al presente articolo non si applicano ai fini della riforma dell'attività di accertamento prevista dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i medesimi princìpi e criteri direttivi non si applicano altresì ai fini della riforma dell'istituto della revisione dell'accertamento doganale.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 15.
(Procedimento accertativo)

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1.2).

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla medesima lettera:

   sopprimere il numero 1.8);

   al numero 1.9.1), sopprimere le parole da: , fino alla possibilità di integrale esclusione fino alla fine del numero;

   sopprimere il numero 1.9.2);

   sopprimere il numero 1.9.3);

   sopprimere il numero 2);

   alla lettera g), sopprimere il numero 2).
15.1. (ex 15.6.) Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).
15.3. (ex 15.12.) Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera f), numero 2.1), aggiungere, in fine, le parole: ; ai fini dell'adesione alla definizione biennale il contribuente è sottoposto alle verifiche fiscali e all'attività di accesso e ispezione da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza volte ad omologare le informazioni presenti nelle banche dati a disposizione.
15.7. (ex 15.18.) Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

A.C. 1038-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 16.
(Procedimenti di riscossione e di rimborso)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:

   a) incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo, orientandone l'attività secondo i princìpi di efficacia, economicità e imparzialità e verso obiettivi di risultato, anche attraverso:

    1) la pianificazione annuale, da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle procedure di recupero che l'agente della riscossione deve svolgere, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi;

    2) il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento, e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili;

    3) la possibilità per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, quando divengano noti nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali;

    4) la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché, nella misura e secondo le indicazioni contenute nella pianificazione di cui al numero 1), di atti interruttivi della prescrizione;

    5) la gestione del processo di recupero coattivo in conformità alla pianificazione di cui al numero 1);

    6) la tempestiva trasmissione telematica delle informazioni relative all'attività svolta;

    7) una disciplina transitoria dei tentativi di recupero delle somme contenute nei carichi già affidati all'agente della riscossione, tenendo conto della capacità operativa dello stesso agente;

    8) la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione, prevedendola in presenza di dolo e, inoltre, nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle disposizioni adottate in attuazione del principio di cui al numero 4) sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, con possibilità, in tali casi, di definizione abbreviata delle relative controversie e di pagamento in misura ridotta delle somme dovute;

    9) l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze del potere di verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1), nel rispetto dei seguenti princìpi di economicità ed efficacia:

     9.1) per i crediti tributari erariali, determinare i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre al controllo, in misura compresa tra il 2 per cento e il 6 per cento delle stesse quote, e delle modalità, anche esclusivamente telematiche, di tale controllo;

     9.2) per i restanti crediti, determinare i criteri di individuazione delle quote da sottoporre a controllo, nella misura massima del 5 per cento;

   b) favorire l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminare duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione dei costi;

   c) modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate;

   d) potenziare l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso:

    1) il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all'agente della riscossione, al fine di anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

    2) l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione, per assicurare una maggiore rapidità dell'azione di recupero;

    3) la razionalizzazione e l'automazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   e) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

   f) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera e), garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali nonché delle risorse umane senza soluzione di continuità;

   g) semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi;

   h) prevedere una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicuri un corretto equilibrio tra la tutela del credito erariale e il diritto di difesa.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e lettera c), non si applicano per la revisione del sistema della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020.
  3. Per la revisione del sistema della riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva altresì, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera c), i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di superare, in particolare, l'attuale sistema di versamento dell'imposta e di correlare i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia elettrica e di gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento;

   b) rimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza dal diritto al rimborso dell'accisa e per la prescrizione del diritto all'imposta.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 16.
(Procedimenti di riscossione e di rimborso)

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

   sopprimere il numero 5);

   al numero 9), sostituire le parole da: verificare la conformità fino a: numero 1) con le seguenti: valutare e verificare l'attività di recupero dei crediti affidata all'agente della riscossione.
16.1. (ex 16.1.) Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: con possibilità di discarico fino alla fine del numero con le seguenti: solo a condizione che siano state esperite azioni di riscossione che si siano rivelate infruttuose;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

   sopprimere il numero 9.1);

   sopprimere il numero 9.2).
16.2. (ex 16.2.) D'Alfonso.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
16.3. (ex 16.3.) Tabacci, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) modificare le condizioni di accesso ai piani di rateizzazioni rendendoli sempre più legati, in modo stringente a una verifica contestuale, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, della oggettiva difficoltà economica del contribuente e ponendo la durata della rateizzazione in funzione di tale difficoltà, in modo da prevedere un numero di rate massimo pari a 120 rate solo in caso di estrema difficoltà;.
16.4. (ex 16.4.) Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).
16.5. (ex 16.5.) Scotto.

A.C. 1038-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 17.
(Procedimenti del contenzioso)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario:

   a) coordinare con la nuova disciplina di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), altri istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini del massimo contenimento dei tempi di conclusione della controversia tributaria;

   b) ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria mediante:

    1) la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo;

    2) l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali;

    3) la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche;

    4) la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;

   c) modificare l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli 615, secondo comma, e 617 del codice di procedura civile siano proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalità e le forme previste dal citato decreto legislativo n. 546 del 1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

   d) prevedere la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali nella stessa udienza di trattazione immediatamente dopo la deliberazione di merito;

   e) accelerare lo svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;

   f) prevedere interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti;

   g) ridefinire l'assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti, sulla base dell'estensione del territorio, dei carichi di lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e della riscossione;

   h) disciplinare le modalità di assegnazione dei magistrati, dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino territoriale di cui alla lettera g), al fine di garantire la continuità dei servizi della giustizia tributaria delle corti di primo e di secondo grado alle quali sono trasferite le funzioni degli uffici accorpati o soppressi, assicurando ai magistrati e ai giudici tributari l'attribuzione delle medesime funzioni già esercitate presso le corti accorpate o soppresse.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 17.
(Procedimenti del contenzioso)

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).
17.1. (ex 17.1.) Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

A.C. 1038-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo II
LE SANZIONI

Articolo 18.
(Sanzioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale con riferimento alle imposte sui redditi, all'IVA e agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali:

   a) per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali:

    1) razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idem;

    2) rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario, adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale;

    3) prevedere che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime dell'adempimento collaborativo possano assumere rilevanza per escludere ovvero ridurre l'entità delle sanzioni;

   b) per le sanzioni penali:

    1) attribuire specifico rilievo all'ipotesi di sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso;

    2) attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto;

   c) per le sanzioni amministrative:

    1) migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei;

    2) assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni, rivedendo la disciplina del ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni coerente con il principio previsto al numero 1);

    3) prevedere l'inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni, meglio definendo le ipotesi stesse di recidiva;

    4) rivedere la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione, onde renderla coerente con i princìpi sopra specificati, anche estendendone l'applicazione agli istituti deflativi.

  2. Per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale per semplificarli e renderli più coerenti con i princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalità alla gravità delle condotte;

   b) introduzione dell'illecito di sottrazione, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo:

    1) la punibilità con la pena detentiva compresa tra il minimo di due anni e il massimo di cinque anni, nonché adeguate soglie di non punibilità al fine di applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali e comunque di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi;

    2) circostanze aggravanti coerenti con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati;

    3) un'autonoma fattispecie associativa punibile con la pena della reclusione dal minimo di tre anni al massimo di otto anni, provvedendo al conseguente coordinamento dell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

    4) il coordinamento dell'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale;

    5) la punizione del tentativo con la stessa pena prevista per il reato consumato;

    6) la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito e delle cose che ne sono l'oggetto;

    7) nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la confisca del prezzo, del prodotto o del profitto del reato e, quando essa non è possibile, la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni e altre utilità di cui il soggetto condannato abbia la disponibilità, anche per interposta persona;

    8) l'affidamento in custodia dei beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero la possibilità di affidarli ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, nonché l'assegnazione dei beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso e ne facciano richiesta;

    9) l'introduzione, per le fattispecie di cui alla presente lettera, di disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate;

    10) l'estensione della disciplina attuativa dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente lettera anche alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con la possibilità di stabilire adeguate soglie di punibilità, anche con riguardo all'assenza di nicotina nei medesimi prodotti, ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali;

    11) l'abrogazione delle disposizioni della legge 17 luglio 1942, n. 907, e della legge 3 gennaio 1951, n. 27, che risultino superate a seguito dell'introduzione dell'illecito di cui alla presente lettera;

   c) la razionalizzazione e il coordinamento sistematico delle disposizioni vigenti in materia di vendita senza autorizzazione e di acquisto da persone non autorizzate alla vendita, applicate ai tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 nonché ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del medesimo testo unico;

   d) l'introduzione della confisca di cui all'articolo 240-bis del codice penale per i reati previsti dal predetto testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel limite massimo, a cinque anni;

   e) l'integrazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con i reati previsti dal predetto testo unico, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.

  3. Per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) il coordinamento e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, concernente il contrabbando dei tabacchi lavorati con quella inerente all'illecito introdotto ai sensi della lettera b) del comma 2 del presente articolo, in coerenza con la disciplina delle altre fattispecie di contrabbando previste dal citato testo unico;

   b) il riordino della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo I, del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 in materia di contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci introdotte nel territorio della Repubblica italiana nei casi previsti dall'articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, o in uscita dal medesimo territorio, nei casi previsti dall'articolo 82 del medesimo regolamento (UE), prevedendo:

    1) la razionalizzazione delle fattispecie penali;

    2) la revisione delle sanzioni di natura amministrativa per adeguarle ai princìpi di effettività, proporzionalità e dissuasività stabiliti dall'articolo 42 del citato regolamento (UE) n. 952/2013, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

    3) la razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate;

   c) il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo II, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo, in caso di revisione, l'introduzione di soglie di punibilità, di sanzioni minime oppure di sanzioni determinate in misura proporzionale all'ammontare del tributo evaso, in relazione alla gravità della condotta;

   d) l'integrazione del comma 3 dell'articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con la previsione dell'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo, per i reati previsti dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, nei soli casi previsti dal comma 2 del medesimo articolo 25-sexiesdecies.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 18.
(Sanzioni)

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
18.1. (ex 18.2.) Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: mantenendo comunque la punibilità nei casi in cui l'interessato, per altre ragioni, compia azioni che dimostrino la capacità di far fronte al pagamento del tributo quali l'erogazione dividendi, l'incremento di compensi agli amministratori, gli atti di liberalità, il pagamento di spese personali di soci e amministratori di ingente entità e la partecipazione a gare ad evidenza pubblica che richiedono un determinato livello di solidità patrimoniale.
18.4. (ex 18.5.) Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo altresì il divieto di elevazione plurima delle sanzioni, al fine di evitare che le stesse assumano valori multipli del tributo;.
18.5. (ex 18.6.) Marattin, Del Barba, Sottanelli.

A.C. 1038-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

TITOLO IV
TESTI UNICI E CODICI

Art. 19.
(Testi unici e codificazione della materia tributaria)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;

   b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1;

   c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

  2. Il Governo è delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) recepimento dei princìpi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

   b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina dell'obbligazione tributaria prevede princìpi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione;

   c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 19.
(Testi unici e codificazione della materia tributaria)

  Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: codificata con le seguenti: al fine di assicurare che il Codice rappresenti l'unica fonte legislativa in materia tributaria; il Governo, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 6, della presente legge, provvede periodicamente a integrare nel Codice eventuali disposizioni tributarie che, all'esito del monitoraggio, risultino contenute in altre fonti di legge.
19.1. (ex 19.2.) Marattin, Del Barba, Sottanelli.

A.C. 1038-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 20.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 2 a 19 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.
  2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica fornisce le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
  3. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno o mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate o i risparmi di spesa confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 20.
(Disposizioni finanziarie)

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: o i risparmi di spesa.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti legislativi non possono, in ogni caso, introdurre misure di riduzione della spesa pubblica a fini di copertura.
20.1. (ex 20.1.) Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Stefanazzi, Tabacci.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 12.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in modo da tener conto con le seguenti: in funzione.
12.2. (ex 12.1.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e con l'obiettivo di contribuire con le seguenti: per garantire la.
12.3. (ex 12.2.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: biomasse o da altre.
12.5. (ex 12.6.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: biomasse, aggiungere la seguente: sostenibili.
12.6. (ex 12.7.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: biomasse, aggiungere le seguenti: prodotte secondo criteri di sostenibilità certificata,.
12.7. (ex 12.8.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

   c) ridurre la tassazione sui prodotti energetici rinnovabili;.
12.8. (ex 12.13.) Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Zanella, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente con le seguenti: premiare solamente i prodotti non climalteranti.
12.9. (ex 12.14.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente con le seguenti: premiare quelli rinnovabili.
12.10. (ex 12.15.) Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di quelli più compatibili con l'ambiente con le seguenti: di quelli non climalteranti.
12.11. (ex 12.16.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione con le seguenti: anche attraverso la soppressione.
12.14. (ex 12.20.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: progressiva soppressione o rimodulazione con le seguenti: progressiva rapida soppressione.
12.15. (ex 12.21.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: o rimodulazione.
12.16. (ex 12.22.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: di alcune.
12.17. (ex 12.24.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: introducendo misure di favore fiscale per i sussidi ambientalmente favorevoli.
12.18. (ex 12.25.) Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere misure fiscali selettive finalizzate a garantire la progressiva riduzione e azzeramento delle emissioni nette di CO2 prevedendo adeguati meccanismi di compensazione e premialità in grado di accompagnare famiglie e imprese nel processo di transizione ecologica;.
12.19. (ex 12.27.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) rimodulazione dell'imposta sul valore aggiunto al fine di spingere gli investimenti verso tecnologie e interventi a basse e nulle emissioni di carbonio;.
12.20. (ex 12.28.) Evi, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere una rideterminazione in aumento del cherosene usato come carburante per la navigazione aerea privata da diporto;.
12.22. (ex 12.30.) Evi, Piccolotti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) potenziamento delle misure di favore fiscale per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli (SAF);.
12.23. (ex 12.31.) Bonelli, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 13.

  Al comma 2, lettera a), numero 1, sostituire le parole: di vincita con le seguenti: di percentuale di vincita.
13.4. (ex 13.4.) Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 14.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

   f-bis) ridefinire e valorizzare le figure professionali abilitate preposte alla redazione delle dichiarazioni fiscali per conto dei contribuenti, responsabilizzando la loro funzione e prevedendo incentivi per le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali;.
14.6. (ex 14.11.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , attraverso l'introduzione di un tasso di interesse in misura unica.
14.8. (ex 14.14.) Carotenuto, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale delle Agenzie fiscali, con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese.
14.9. (ex 14.15.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'istituzione del registro pubblico dei dati personali)

  1. Al fine di garantire l'assoggettamento a tassazione dei ricavi generati dalla fornitura di determinati servizi digitali caratterizzati dall'utilizzo da parte del soggetto passivo di un'interfaccia digitale e dal contributo alla creazione di valore da parte degli utenti, l'individuazione di attività economiche digitali sul territorio dello Stato e la quantificazione del valore economico dei dati utilizzati, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti princìpi e criteri direttivi per l'istituzione di un registro pubblico dei dati personali:

   a) realizzare un sistema informativo, accessibile gratuitamente a ciascun interessato, di aggregazione dei dati personali utilizzati da titolari del trattamento, attraverso qualsiasi modalità, per le seguenti finalità:

    1) esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

    2) gestione di una piattaforma telematica;

    3) invio di materiale pubblicitario o vendita diretta di beni o servizi;

    4) compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale;

   b) nell'ambito del registro istituito ai sensi della lettera a), prevedere che i soggetti titolari del trattamento dei dati personali provvedano alla trasmissione periodica delle seguenti informazioni:

    1) i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento;

    2) le modalità di acquisizione dei dati e del consenso;

    3) le finalità del trattamento;

    4) il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento;

    5) i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;

   c) per le finalità di cui alle lettere a) e b), garantire al soggetto interessato la facoltà di revoca in qualsiasi momento dell'autorizzazione al trattamento dei dati.
14.01. (ex 14.01.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 15.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).
*15.2. (ex **15.11.) Dell'Olio, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).
*15.4. (ex **15.13.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).
*15.5. (ex **15.14.) Pastorino.

  Al comma 1, lettera f), numero 2.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e a rispettare, alle scadenze ordinarie previste, gli obblighi di versamento delle imposte conseguenti agli imponibili concordati, così da rendere l'atto di accordo titolo per l'esecuzione delle imposte dovute.
15.6. (ex 15.17.) Della Vedova, Magi.

ART. 16.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) razionalizzare e uniformare i tassi di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ivi inclusi gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, agli articoli 20, 21, 30, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 427, nonché per quelli di cui agli articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, determinando il tasso di interesse in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 3 per cento ovvero in misura corrispondente al tasso legale fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile ove inferiore al limite del 3 per cento.
16.6. (ex 16.11.) Carotenuto, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) prevedere, nei casi di applicazione del fermo amministrativo su beni mobili registrati nella titolarità del debitore, la verifica del luogo di custodia del bene per il periodo di efficacia del fermo amministrativo, attraverso l'acquisizione di apposita dichiarazione del debitore, introducendo altresì la possibilità di procedere, nei casi di accertata esiguità del valore economico del bene, con la demolizione a spese del debitore, allo scopo di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica sulle strade.
16.7. (ex 16.12.) Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) stimolare e incentivare il rapporto e la collaborazione tra l'Agenzia delle entrate e gli enti territoriali nelle attività di contrasto all'evasione fiscale e riscossione dei tributi.
16.8. (ex 16.15.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 17.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: ; la previsione che se tutte le parti o una di esse richieda la discussione in presenza, il giudice o il collegio non possano partecipare all'udienza da remoto;.
17.2. (ex 17.2.) Della Vedova, Magi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

    4-bis) la previsione che le udienze di cui all'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992 si svolgano in presenza presso la sede della Corte di giustizia tributaria, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere la partecipazione a distanza nel ricorso, nel primo atto difensivo, nell'appello o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione;.
17.3. (ex 17.4.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   h-bis) al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tributari, prevedere il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sottraendo al MEF ogni tipo di collegamento con le Corti di giustizia tributaria.
17.4. (ex 17.7.) D'Orso, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 18.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
*18.2. (ex *18.3.) Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
*18.3. (ex *18.4.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 2, lettera b), numero 8), sostituire le parole: agli organi o enti con le seguenti: agli enti locali e del Terzo settore.
18.6. (ex 18.9.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

A.C. 1038-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 1038-75-A, Delega al Governo per la riforma fiscale all'articolo 13 delega il Governo «ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici ( ...)», facendo anche riferimento alla tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici e del «contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose»;

    purtroppo, però, fenomeni legati al disturbo da gioco d'azzardo sono molto diffusi, e si stima che oltre un milione siano le persone affette da questa grave forma di dipendenza, che quotidianamente mette a rischio la loro vita e quelle delle proprie famiglie. Si tratta di un dramma che riguarda anche tanti giovani psicologicamente provati dalle conseguenze economiche e sociali della pandemia;

    il legislatore ha predisposto diversi interventi nel corso degli anni per contrastare il gioco d'azzardo patologico. Di particolare rilievo al riguardo appare l'istituzione nel 2019 del registro unico delle autoesclusioni (RUA) per la gestione delle richieste di autoesclusione dal gioco a distanza da parte del giocatore, che può decidere di autoescludersi per un periodo di tempo, oppure a tempo indeterminato, con una decisione valida nei confronti di tutti i concessionari che raccolgono il gioco a distanza;

    il registro, pur costituendo un'efficace misura di contenimento delle forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito che poggia sulla forza di volontà del singolo di sottrarsi alla dipendenza patologica, non risulta, allo stato, di immediata accessibilità;

    utile a promuovere l'iscrizione al registro tra le persone potenzialmente interessate può essere il ricorso alle metodologie e alle tecniche frutto della teoria elaborata da Richard Thaler e Cass Sunstein nel libro «Nudge – La spinta gentile»;

    per «spinta gentile» si intende l'insieme delle tecniche volte a orientare il comportamento individuale e collettivo, partendo dalle tendenze psicologiche degli individui, al fine di stimolarli a compiere scelte che favoriscano il loro benessere individuale e il benessere della collettività, senza introdurre proibizioni che impediscano l'accesso ad altre opzioni e senza modificare gli incentivi economici connessi ai comportamenti in questione;

    al riguardo si ricorda che è stata presentata la proposta di legge n. 348, avente ad oggetto Disposizioni per il contrasto delle forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito mediante l'applicazione delle tecniche di «spinta gentile» che, tra l'altro, prevede l'istituzione di un gruppo di esperti che compongano l'«unità nudge giochi pubblici»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare le possibilità messe in campo dal metodo delle «spinte gentili», in particolare istituendo una «unità nudge giochi pubblici», composta da funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze nonché da esperti con diversa preparazione in materia di scienze comportamentali, tra cui l'economia comportamentale, la psicologia, la sociologia, e in materia di ricerca sui consumatori, con lo scopo di individuare azioni e interventi che favoriscano l'accesso ai meccanismi di autoesclusione dei giocatori dal gioco attraverso le tecniche di «spinta gentile».
9/1038-A/1. Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    la riforma fiscale è tra le azioni fondamentali a sostegno del Piano nazionale di ripresa e resilienza volte a dare delle concrete risposte alle storiche difficoltà del Paese;

    il provvedimento di delega de quo individua tra i criteri e principi direttivi «la prevenzione e il contrasto all'evasione ed elusione fiscale»;

    il comparto del trasporto pubblico non di linea, con particolare riferimento al settore taxi, rappresenta uno dei segmenti produttivi con maggiore difficoltà e resistenze all'utilizzo delle tecnologie digitali, come dimostrato anche da diverse inchieste giornalistiche, e più in generale è in attesa da decenni di una complessiva riorganizzazione legislativa e regolamentare;

    posto che la digitalizzazione consente di contrastare i fenomeni abusivi ed elusivi delle norme fiscali e che in questo senso le direttive europee già disciplinano e promuovono l'utilizzo di strumenti di pagamento e di misurazione dei comportamenti fiscali,

impegna il Governo

a valutare, al fine di contrastare più efficacemente l'evasione e l'elusione fiscale, in sede di predisposizione dei decreti delegati, le modalità di implementazione degli strumenti digitali previsti dalla disciplina comunitaria per i servizi del trasporto pubblico non di linea (tassametro digitale, POS eccetera), in attesa di una più organica riforma della disciplina di settore.
9/1038-A/2. De Monte.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del decreto-legge n. 51 del 2023 ha prorogato il termine per i versamenti relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA per i soggetti ISA, posticipando la data di scadenza ordinaria dal 30 giugno al 20 luglio e fissando un ulteriore proroga al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento, da calcolare su base giornaliera;

    negli anni passati la prassi consolidata era procedere con l'ultimo termine al 20 di agosto con maggiorazione di interessi sempre allo 0,40;

    la proroga di quest'anno risulta mal congegnata considerando l'esiguità del periodo concesso rispetto alla maggiorazione prevista e non porterebbe tra l'altro alcun beneficio operativo ai commercialisti, i quali si trovano già in difficoltà per l'ingente numero di scadenze estive;

    pertanto tale norma risulta inutile e pesante, creando un'ulteriore complicazione per i professionisti del settore, richiedendo agli stessi calcoli complessi per la maggiorazione esatta da applicare a seconda del numero di giorni trascorsi tra il 20 luglio e la data in cui viene eseguito il versamento;

    tale proroga non rispetta neanche le norme attualmente in vigore in quanto l'articolo 17, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001 stabilisce che i pagamenti con un aumento dello 0,40 per cento possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini stabiliti per i pagamenti dell'imposta sul reddito e dell'IRAP;

    nonostante quest'anno il provvedimento sia arrivato con anticipo rispetto alla scadenza del 30 giugno, attraverso comunicato stampa del 14 giugno del Mef, uno dei principali problemi riscontrati dal settore è l'assenza di un calendario prestabilito, condizione che porta all'utilizzo da parte del ministero di circolari di prassi e istruzioni su un determinato adempimento che vengono pubblicate a ridosso della scadenza dello stesso,

impegna il Governo:

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere al 20 di agosto il termine per i versamenti con maggiorazione dello 0,40 mantenendo quindi la prassi adottata negli anni precedenti al fine di evitare l'istituzionalizzazione di un precedente che non solo non porta alcun beneficio operativo ai professionisti del settore, ma risulta anche essere non aderente alle vigenti norme;

   a intraprendere un confronto con le associazioni del settore con l'obiettivo di una revisione di tutto il calendario fiscale al fine di prevedere scadenze predefinite che evitino ogni anno incertezze legate alle scadenze.
9/1038-A/3. Sottanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di stabilità 2013, all'articolo 1, commi 491-500, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie applicabile al trasferimento della proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi nonché di derivati di tali strumenti (cd. «Tobin tax»);

    nel corso degli anni, l'imposta sopramenzionata ha prodotto un modesto gettito finanziario, determinando al contempo un impatto negativo sui volumi e sul numero delle transazioni poste in essere sui mercati italiani, nonché sull'occupazione nel settore finanziario;

    a titolo esemplificativo, il periodo antecedente allo scoppio della pandemia da COVID-19, i dati relativi agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 hanno evidenziato, infatti, una curva di introito erariale in forte decrescita: da 432 milioni a 196 milioni di euro e, con riferimento ai volumi azionari scambiati alla Borsa di Milano, è stata registrata una diminuzione che da 1,8 milioni di euro si è attestata costantemente a 346 mila euro nel 2020;

    inoltre, a differenza di altri Stati, quali Francia o Spagna, in Italia il numero dei titoli azionari soggetti alla cd. «Tobin tax» è maggiore e, siccome l'imposta sulle transazioni finanziarie si applica a tutte le società quotate con sede in Italia e capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro, ciò determina una minore attrattività del mercato di capitali domestico rispetto a quella di altri Paesi europei,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere, ad un graduale superamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie, al fine di favorire l'efficienza dei mercati finanziari nazionali e la liquidità delle imprese che ivi operano.
9/1038-A/4. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di stabilità 2013, all'articolo 1, commi 491-500, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie applicabile al trasferimento della proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi nonché di derivati di tali strumenti (cd. «Tobin tax»);

    nel corso degli anni, l'imposta sopramenzionata ha prodotto un modesto gettito finanziario, determinando al contempo un impatto negativo sui volumi e sul numero delle transazioni poste in essere sui mercati italiani, nonché sull'occupazione nel settore finanziario;

    a titolo esemplificativo, il periodo antecedente allo scoppio della pandemia da COVID-19, i dati relativi agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 hanno evidenziato, infatti, una curva di introito erariale in forte decrescita: da 432 milioni a 196 milioni di euro e, con riferimento ai volumi azionari scambiati alla Borsa di Milano, è stata registrata una diminuzione che da 1,8 milioni di euro si è attestata costantemente a 346 mila euro nel 2020;

    inoltre, a differenza di altri Stati, quali Francia o Spagna, in Italia il numero dei titoli azionari soggetti alla cd. «Tobin tax» è maggiore e, siccome l'imposta sulle transazioni finanziarie si applica a tutte le società quotate con sede in Italia e capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro, ciò determina una minore attrattività del mercato di capitali domestico rispetto a quella di altri Paesi europei,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, ad un graduale superamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie, al fine di favorire l'efficienza dei mercati finanziari nazionali e la liquidità delle imprese che ivi operano.
9/1038-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo ha tra le finalità generali la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché la revisione dei criteri di determinazione delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità;

    la disciplina generale delle agevolazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e consiste in una detrazione dall'Irpef del 36 per cento delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 per unità immobiliare. La detrazione deve, quindi, essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo;

    in particolare, al comma 8, si prevede che: «In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene»;

    inoltre, in caso di acquisizione dell'immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell'immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale (cfr. Circolare 10 giugno 2004 n. 24/E);

    pur tuttavia, secondo un'interpretazione restrittiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, la condizione della «detenzione materiale e diretta del bene» deve sussistere a chiunque intenda fruire delle rate di detrazione; ne consegue, che la detrazione di competenza degli anni in cui non si detiene direttamente l'immobile – perché concesso in comodato oppure in locazione – sia preclusa al riconoscimento della detrazione medesima (cfr. Circolare 24 aprile 2015 n. 17/E),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in caso di acquisizione dell'immobile per successione, che le quote di detrazione trasferite ai legittimi eredi, possano essere direttamente disponibili, a prescindere dalla circostanza che abbiano adibito l'immobile ad abitazione principale, ovvero sia stato locato o concesso in comodato d'uso.
9/1038-A/5. Andreuzza, Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo ha tra le finalità generali la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché la revisione dei criteri di determinazione delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità;

    la disciplina generale delle agevolazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e consiste in una detrazione dall'Irpef del 36 per cento delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 per unità immobiliare. La detrazione deve, quindi, essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo;

    in particolare, al comma 8, si prevede che: «In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene»;

    inoltre, in caso di acquisizione dell'immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell'immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale (cfr. Circolare 10 giugno 2004 n. 24/E);

    pur tuttavia, secondo un'interpretazione restrittiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, la condizione della «detenzione materiale e diretta del bene» deve sussistere a chiunque intenda fruire delle rate di detrazione; ne consegue, che la detrazione di competenza degli anni in cui non si detiene direttamente l'immobile – perché concesso in comodato oppure in locazione – sia preclusa al riconoscimento della detrazione medesima (cfr. Circolare 24 aprile 2015 n. 17/E),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, in caso di acquisizione dell'immobile per successione, che le quote di detrazione trasferite ai legittimi eredi, possano essere direttamente disponibili, a prescindere dalla circostanza che abbiano adibito l'immobile ad abitazione principale, ovvero sia stato locato o concesso in comodato d'uso.
9/1038-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Andreuzza, Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contempla, tra i principi e criteri direttivi di esercizio della delega al Governo, la semplificazione e razionalizzazione dei regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono attività di impresa; in particolare, all'articolo 9, si prevede esplicitamente la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili;

    indubbiamente le imprese italiane subiscono un grave deficit di competitività dovuto al trattamento fiscale – fortemente penalizzante rispetto alle concorrenti europee – delle auto aziendali, che rappresentano un costo significativo per i bilanci delle imprese, infatti, queste ultime, possono detrarre l'IVA delle autovetture aziendali in uso promiscuo solo al 40 per cento, mentre la normativa europea prevede la detraibilità dell'IVA al 100 per cento e nella maggior parte dei Paesi europei anche la deducibilità dei costi è pari al 100 per cento, mentre in Italia questa è pari al 20 per cento con un limite fisso di euro 18.076;

    giova ricordare, inoltre anche la Corte costituzionale ha più volte affermato che il legislatore può, nell'ambito della propria discrezionalità, prevedere meccanismi di deduzione forfetaria delle spese ma gli stessi non devono risultare manifestamente irragionevoli;

    in un'ottica di armonizzazione dei prelievi in ambito comunitario, si ritiene quindi opportuno superare tale trattamento sperequativo dell'imposizione fiscale rispetto agli altri Paesi europei,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere la fiscalità di vantaggio applicata alle autovetture utilizzate da imprese e professionisti anche al fine di riconoscerne la funzione di promozione della mobilità sostenibile che il comparto svolge nella transizione ecologica in atto.
9/1038-A/6. Barabotti, Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contempla, tra i principi e criteri direttivi di esercizio della delega al Governo, la semplificazione e razionalizzazione dei regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono attività di impresa; in particolare, all'articolo 9, si prevede esplicitamente la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili;

    indubbiamente le imprese italiane subiscono un grave deficit di competitività dovuto al trattamento fiscale – fortemente penalizzante rispetto alle concorrenti europee – delle auto aziendali, che rappresentano un costo significativo per i bilanci delle imprese, infatti, queste ultime, possono detrarre l'IVA delle autovetture aziendali in uso promiscuo solo al 40 per cento, mentre la normativa europea prevede la detraibilità dell'IVA al 100 per cento e nella maggior parte dei Paesi europei anche la deducibilità dei costi è pari al 100 per cento, mentre in Italia questa è pari al 20 per cento con un limite fisso di euro 18.076;

    giova ricordare, inoltre anche la Corte costituzionale ha più volte affermato che il legislatore può, nell'ambito della propria discrezionalità, prevedere meccanismi di deduzione forfetaria delle spese ma gli stessi non devono risultare manifestamente irragionevoli;

    in un'ottica di armonizzazione dei prelievi in ambito comunitario, si ritiene quindi opportuno superare tale trattamento sperequativo dell'imposizione fiscale rispetto agli altri Paesi europei,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, la fiscalità di vantaggio applicata alle autovetture utilizzate da imprese e professionisti anche al fine di riconoscerne la funzione di promozione della mobilità sostenibile che il comparto svolge nella transizione ecologica in atto.
9/1038-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Barabotti, Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge contenente delega al Governo per la riforma fiscale, all'esame dell'Assemblea, costituisce uno dei più importanti obiettivi del Governo Meloni, in quanto mira ad essere la «leva» per rilanciare l'economia e creare un nuovo rapporto di fiducia tra lo Stato e il contribuente, semplificando e rendendo più efficiente la struttura e riducendo al contempo il carico fiscale;

    il provvedimento è stato significativamente migliorato nel corso dell'esame in Commissione Finanze, attraverso l'introduzione di importanti misure, approvate a seguito delle proposte emendative presentate dal Gruppo di Fratelli d'Italia, finalizzate a facilitare l'accesso all'occupazione e incoraggiando contemporaneamente nuove iniziative imprenditoriali;

    il testo in particolare, affronta le esigenze dei giovani, sia come membri della comunità nazionale, che come coloro che si affacciano al mondo del lavoro, restituendone la dignità, in un'ottica non assistenziale e dannosa come il reddito di cittadinanza, ma competitiva e accogliente, al fine di determinare una spinta propulsiva sia sociale, che economica per il Paese;

    al riguardo, il settore turistico, che rappresenta un segmento dell'economia italiana importante, (contribuisce al PIL per il 9 per cento e coinvolge milioni di lavoratori) è stato caratterizzato negativamente nel corso del recente passato, dalla carenza di manodopera, (in particolare nel periodo estivo) anche a causa delle politiche del lavoro inadeguate dei Governi precedenti, prima su tutte: il reddito di cittadinanza, che ha rappresentato un ostacolo all'incontro tra domanda e offerta, creando evidenti difficoltà per gli imprenditori alberghieri, costretti ad avvalersi di personale proveniente spesso da altre regioni o addirittura da Paesi stranieri, proprio a causa della mancanza di personale;

    a tal fine, secondo la normativa in materia di lavoro e delle condizioni stabilite dal Ministero degli Interni nella scorsa legislatura, (per la concessione dei contingenti pelle assunzioni di personale extracomunitario) gli albergatori e i pubblici esercenti, risultano obbligati a fornire l'alloggio al personale assunto, i cui oneri finanziari (relativi a tale impegno) incidono pesantemente, considerato che le aziende turistiche con un certo numero di dipendenti, sono costrette ad acquistare, costruire o affittare immobili da destinare all'alloggio del personale (nei cui confronti è addebitato per vitto e alloggio un valore convenzionale previsto dalla normativa sul lavoro);

    in relazione alle suesposte osservazioni, si ravvisa la necessità di sostenere il comparto turistico, (particolarmente colpito nel recente passato dalla pandemia che ha determinato un'intensa flessione dei flussi turistici in tutto il territorio nazionale), attraverso un'agevolazione fiscale volta a consentire la detrazione dell'IVA, sulla costruzione di alloggi rurali destinati ad abitazione dei dipendenti delle imprese turistiche, sia marittime che di montagna, in coerenza peraltro con la sentenza della Corte di Cassazione, che ha stabilito che tali fabbricati, rientrano ai fini fiscali tra quelli strumentali e pertanto beneficiari della detraibilità intera, non dovendosi applicare l'esclusione prevista dall'articolo 19-bis 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e le risorse disponibili, nell'esercizio di delega per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del disegno di legge in esame, l'introduzione di specifiche misure volte a consentire la detraibilità, per gli immobili alberghieri destinati al personale dipendente, in conformità con quanto disposto dalla Suprema Corte, ai fini dell'individuazione dei fabbricati abitativi e strumentali.
9/1038-A/7. Ambrosi, Coppo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge delega per la riforma fiscale all'esame dell'Assemblea, rappresenta uno dei provvedimenti più importanti del Governo Meloni, in considerazione dei principi fondamentali contenuti che stabiliscono in via prioritaria, la strategia della semplificazione, con graduale abbassamento della pressione fiscale e il riequilibrio nel rapporto tra cittadino/fisco, come previsto dall'articolo 4, sulla revisione dello statuto dei diritti del contribuente;

    fra i princìpi e i criteri direttivi si prevede, fra l'altro, nell'ambito dell'esercizio di delega, che si tenga conto anche degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente, nonché di rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione edilizia valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

    con riferimento al tema culturale, la Costituzione, all'articolo 9, pone in capo alla Repubblica il compito di tutelare «il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», considerandolo un elemento fondamentale del nostro Paese e che l'articolo 118 sancisce che vengono stabilite forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali secondo il principio di sussidiarietà;

    secondo i dati dell'Osservatorio sul patrimonio culturale del 2022, elaborato dalla Fondazione Bruno Visentini, ogni anno il patrimonio culturale privato accoglie oltre 45 milioni di visitatori nelle oltre 8.200 dimore aperte al pubblico, una cifra considerevole se confrontata con i 49 milioni del sistema museale pubblico costituito da circa 2.500 unità;

    soltanto nell'anno 2021, i soggetti privati hanno investito 1,3mld di euro nella manutenzione del patrimonio «storico artistico della Nazione», che rappresenta pertanto un volano per l'economia dei territori, in particolare al di fuori dei grandi centri abitati; secondo lo studio, il 54 per cento degli immobili soggetti a vincolo si trova in comuni con meno di 20,000 abitanti e di questi l'11 per cento in quelli sotto i 2.000 ed il 15 per cento tra i 2 e 5.000 residenti;

    si rinviene pertanto, la necessità di creare sinergie volle ad uno sviluppo dei centri abitati minori, in un'ottica di rigenerazione urbana e di valorizzazione dei borghi storici, perseguendo lo scopo di incentivare forme di turismo rurale sostenibile ed ecocompatibile;

    il settore del restauro, nel quale l'Italia è in assoluto il simbolo di eccellenza mondiale, si alimenta attraverso la manutenzione degli immobili di particolare pregio storico e questa filiera è tra quelle che ha sofferto maggiormente la crisi negli ultimi 5 anni, registrando un calo di oltre il 30 per cento di attività per le imprese del settore; in relazione alle suesposte osservazioni, il patrimonio culturale privato soggetto a vincolo rappresenta pertanto, un patrimonio unico ed irripetibile della nostra Nazione e vera possibilità di sviluppo per il medio e lungo periodo dei territori considerato che non è delocalizzabile e conseguentemente necessità di essere rappresentata la specificità di tale patrimonio, anche nell'ambito della nuova disciplina dell'ordinamento tributario nazionale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere nel corso della predisposizione dei decreti delegati, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, l'introduzione di misure, volte a garantire l'effettiva tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, attraverso:

   a) la riduzione dell'aliquota IRES per gli utili destinati a finalità culturali, quali la conservazione e la valorizzazione di immobili culturali non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né per i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

   b) la riduzione dell'aliquota dell'IVA, oltre che all'importazione di opere d'arte e alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, anche per gli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

   c) la riduzione dell'aliquota dell'IVA per i consumi culturali e di opere dell'ingegno;

   d) l'introduzione di meccanismi di detrazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi culturali.
9/1038-A/8. Mollicone, Amorese.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una delega al Governo per stimolare la crescita attraverso una migliore efficacia della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale, nuove misure per contrastare l'evasione fiscale e l'elusione fiscale, nonché una maggiore qualità della legislazione tributaria;

    l'Italia sta vivendo da anni un'allarmante emergenza demografica confermata dai più recenti dati Istat, che a maggio 2023 hanno registrato per il 2022 circa il 2 per cento in meno di nascite dell'anno precedente, durante il quale si era già rilevato il record più negativo dal tempo dell'Unità d'Italia;

    il nuovo record minimo di nascite, pari a 393 mila nuovi nati, e l'elevato numero di decessi, pari a 713 mila cittadini, continuano a produrre un forte impatto sulla dinamica naturale: dal 2008, anno in cui si è registrato il valore massimo relativo di nascite degli ultimi 20 anni, l'Italia ha perso la capacità di crescita per effetto del bilancio naturale, non garantendo un sufficiente bilanciamento fra decessi e nascite;

    se raffrontato agli altri Stati membri dell'Unione europea, il tasso di natalità che caratterizza la nostra Nazione è ai minimi, come rivela un'analisi dell'Eurostat: emerge il dato di 1,25 nascite per donna in Italia, superiore solo all'1,19 della Spagna e all'1,13 di Malta, mentre la Francia si colloca in cima alla graduatoria con 1,84 bambini nati per donna, seguita da Repubblica Ceca (1,83), Romania (1,81) e Irlanda (1,78);

    le conseguenze di questa dinamica, se non invertita tempestivamente, potrebbero essere irreversibilmente gravi: con una popolazione in progressivo invecchiamento, senza un ricambio di nuove forze, anche ad incentivo di un mercato del lavoro che sia più performante e innovativo, il sistema socio-economico e quello previdenziale e sanitario sono destinati a diventare insostenibili;

    lo stimolo alla natalità, a incentivo dei meccanismi socio-economici nazionali nel loro complesso, vede l'urgenza di un'azione concreta attraverso lo studio e l'applicazione di politiche specifiche e strutturali volte a sostenere le famiglie, il lavoro e il miglioramento della qualità della vita,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità d'introdurre nel corso della legislatura, un metodo di calcolo delle imposte basato sul modello del cosiddetto quoziente familiare, pienamente rispondente ai principi di capacità contributiva del nucleo familiare e di progressività della tassazione;

   anche a tal fine, a valutare altresì l'opportunità di istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Tavolo istituzionale per la promozione della natalità che coinvolga i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il sistema delle imprese e la ricerca scientifica.
9/1038-A/9. Lucaselli, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge contenente delega al Governo per la riforma fiscale, contiene una molteplicità di disposizioni, finalizzate a rappresentare, un assolto organico e sistematico nell'ordinamento tributario nazionale, attraverso diverse direttrici, volte a determinare la certezza del diritto e a consentire regole certe ai contribuenti, all'amministrazione finanziaria e a tutti gli operatori, al fine di migliorare la crescita del sistema-Paese;

    all'interno dei quadro delle misure indicate, a giudizio del sottoscrittore del presente atto, occorre completare gli interventi innovativi previsti, in favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni medesime;

    a tal fine, si ravvisa la necessità d'integrare, (nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del provvedimento all'esame dell'Assemblea) l'impianto normativo, attraverso l'introduzione di misure, volte a garantire la neutralità fiscale in favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, mediante un trasferimento annuale a titolo di compensazione, della riduzione del gettito, riguardante la compartecipazione ai tributi, qualora di competenza ai sensi dei rispettivi statuti speciali, anche in considerazione delle oggettive complessità che le regioni transfrontaliere come ad esempio il Friuli Venezia Giulia, sono costrette a fronteggiare dal punto di vista socioeconomico e produttivo, rispetto ad altre regioni del territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel quadro della finanza pubblica, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, nel corso della predisposizione dei decreti delegati di cui all'articolo 1, per la revisione del sistema tributario e i relativi termini di attuazione, l'introduzione di una norma ad hoc, volta a stabilire, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dell'istruttoria operata dal Ministero dell'economia e delle finanze con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione ai tributi, qualora di competenza ai sensi dei rispettivi statuti speciali, nel senso di quanto indicato in premessa.
9/1038-A/10. Loperfido, Rizzetto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, reca una delega al Governo per stimolare la crescita attraverso una migliore efficacia della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale, nuove misure per contrastare l'evasione fiscale e l'elusione fiscale, nonché una maggiore qualità della legislazione tributaria;

    sebbene in Italia i pagamenti elettronici continuino a crescere, registrando un aumento del 6,8 per cento, l'utilizzo del contante è ancora estremamente diffuso; l'Italia risulta infatti il Paese dell'area euro, in cui è stato rilevato il maggior numero di transazioni giornaliere per persona, in media circa 2 transazioni di cui 1,7 in contanti, mentre la media europea si attesta a 1,6 transazioni giornaliere, di cui 1,2 in contanti;

    disincentivare l'uso del contante e favorire i pagamenti tracciabili rimane un obiettivo prioritario per accelerare la lotta all'evasione fiscale e in questa direzione l'Italia ha già introdotto efficaci strumenti, come la fatturazione elettronica, diventata obbligatoria il 1° gennaio 2019 anche per i professionisti e le aziende;

    tuttavia, rimane altrettanto importante lavorare per mitigare i costi delle commissioni a carico degli esercenti, al fine di stimolare l'uso della moneta elettronica al pari del contante e favorire, da ultimo, i soggetti più deboli, piccoli commercianti e consumatori in primis; perché, se è vero che le transazioni elettroniche, oltre a combattere l'evasione fiscale, sono anche più sicure, è altrettanto vero che generalmente le voci di spesa per chi offre pagamenti elettronici sono, oltre ai costi di transazione, anche il canone fisso c per il piccolo esercente le spese di noleggio e manutenzione del Pos possono diventare consistenti,

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza nel corso della legislatura, al fine d'introdurre misure, anche di tipo normativo, volte all'emissione, in collaborazione con la società Poste italiane S.p.a. di una carta di pagamento che assicuri la gratuità delle transazioni elettroniche.
9/1038-A/11. Rampelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, reca una delega al Governo per stimolare la crescita attraverso una migliore efficacia della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale, nuove misure per contrastare l'evasione fiscale e l'elusione fiscale, nonché una maggiore qualità della legislazione tributaria;

    sebbene in Italia i pagamenti elettronici continuino a crescere, registrando un aumento del 6,8 per cento, l'utilizzo del contante è ancora estremamente diffuso; l'Italia risulta infatti il Paese dell'area euro, in cui è stato rilevato il maggior numero di transazioni giornaliere per persona, in media circa 2 transazioni di cui 1,7 in contanti, mentre la media europea si attesta a 1,6 transazioni giornaliere, di cui 1,2 in contanti;

    disincentivare l'uso del contante e favorire i pagamenti tracciabili rimane un obiettivo prioritario per accelerare la lotta all'evasione fiscale e in questa direzione l'Italia ha già introdotto efficaci strumenti, come la fatturazione elettronica, diventata obbligatoria il 1° gennaio 2019 anche per i professionisti e le aziende;

    tuttavia, rimane altrettanto importante lavorare per mitigare i costi delle commissioni a carico degli esercenti, al fine di stimolare l'uso della moneta elettronica al pari del contante e favorire, da ultimo, i soggetti più deboli, piccoli commercianti e consumatori in primis; perché, se è vero che le transazioni elettroniche, oltre a combattere l'evasione fiscale, sono anche più sicure, è altrettanto vero che generalmente le voci di spesa per chi offre pagamenti elettronici sono, oltre ai costi di transazione, anche il canone fisso c per il piccolo esercente le spese di noleggio e manutenzione del Pos possono diventare consistenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa di competenza nel corso della legislatura, al fine d'introdurre misure, anche di tipo normativo, volte all'emissione, in collaborazione con la società Poste italiane S.p.a. di una carta di pagamento che assicuri la gratuità delle transazioni elettroniche.
9/1038-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Rampelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge delega per la riforma fiscale, contiene importanti e significative misure, volte a migliorare il quadro complessivo dell'ordinamento tributario nazionale, in un'ottica di semplificazione fiscale e di riduzione della pressione fiscale, al fine di sostenere le famiglie e le imprese, inclusi i territori svantaggiati;

    al riguardo si segnala, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 della legge costituzionale 7 novembre 2022, avente ad oggetto la «Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità», le cui disposizioni prevedono tra l'altro, la costituzione di un fondo perequativo senza vincoli di destinazione per i territori con minore capacità fiscale per abitanti, risorse aggiuntive ed interventi speciali in favore degli enti territoriali al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni;

    i sottoscrittori del presente atto evidenziano che la condizione insulare equivale a una «tassa» stimabile in circa 5.700 euro che grava sui cittadini sardi, a causa della ridotta dimensione del mercato interno, della distanza dal continente e le difficoltà nella circolazione di merci e persone;

    di conseguenza, con l'introduzione di misure per la riduzione degli oneri fiscali e del costo dell'energia, si potrebbero attrarre investimenti in grado di far superare ai citati territori la crisi economica in atto, consentendo lo sviluppo della Sardegna, oltre che una crescita economica strutturale, tale da rendere assolutamente superflua l'adozione di ulteriori misure di assistenza;

    secondo recenti studi e pubblicazioni uno dei punti fondamentali riguarda, il superamento del principio del PIL come unico indicatore, attuando una strategia di fiscalità compensativa che non incorra nella disciplina in tema di aiuti di Stato;

    l'insularità in tale ambito dovrebbe, infatti, essere considerata come uno svantaggio competitivo strutturale, di carattere permanente, tale da integrare i requisiti richiesti dal TFUE all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), affinché gli aiuti possano considerarsi compatibili con il mercato interno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel corso della legislatura, ogni iniziativa anche di tipo normativo, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, in coerenza con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, volta all'introduzione di misure di semplificazione fiscale e di vantaggio, anche attraverso studi di fattibilità sull'attuazione della zona franca in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione sul riconoscimento del principio di insularità, nonché ad intervenire in sede europea, al fine di prevedere l'inserimento della Sardegna e delle altre Isole, nell'articolo 349 del TFUE o all'interno di una normativa specifica analoga in materia di trasporti aerei e marittimi.
9/1038-A/12. Deidda, Lampis, Polo.


   La Camera,

   premesso che:

    il Disegno di Legge Delega al Governo per la riforma fiscale è volto a intercettare la necessità del Paese di un'ampia e organica riforma fiscale, orientando gli sforzi della politica economica al sostegno della crescita e della competitività dell'economia nazionale, riducendo e armonizzando il carico impositivo;

    l'impianto normativo, prevede, all'articolo 7, la delega al Governo a osservare princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto, IVA;

    con riferimento alla predetta imposta si evidenzia come le bevande a base di soia, di riso e altri cereali, di mandorle ed altra materia prima vegetale siano attualmente assoggettate all'aliquota IVA dei prodotti di lusso, pari al 22 per cento, a differenza degli altri prodotti di origine vegetale che sono tassati al 10 per cento;

    le bevande a base vegetale negli altri Paesi europei utilizzano una Imposta sul Valore Aggiunto nettamente inferiore, il 10 per cento in Spagna e il 5,5 per cento in Francia, con forme di detassazione anche in Gran Bretagna;

    importanti istituti di rilevazione statistica affermano che i consumi nazionali hanno ormai superato il 40 per cento della popolazione, con una crescita annua a doppia cifra, tanto che ormai oltre 20 milioni di nostri concittadini hanno stabilmente inserito i prodotti vegetali nelle proprie diete alimentari;

    l'Associazione di categoria di riferimento rileva l'urgenza e la necessità di prevedere uno specifico intervento, finalizzato alla riduzione della medesima imposta, stabilendo una razionalizzazione dell'IVA al 10 per cento per le bevande a base vegetale, affinché non siano più considerate beni di lusso e si rendano accessibili al consumatore che sia affetto da intolleranze al lattosio o che le scelga per la propria dieta alimentare con l'obiettivo di un bilanciamento proteico di provenienza sia animale sia vegetale, in linea con le indicazioni dei nutrizionisti e con i sani principi della Dieta Mediterranea,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di adozione dei Decreti legislativi di attuazione della Legge Delega, un intervento normativo specifico volto ad introdurre un'aliquota IVA razionalizzata al 10 per cento per le bevande a base vegetale, prevedendo in tal modo un'armonizzazione agli altri prodotti di origine vegetale e un allineamento ai Paesi europei ed extra-europei citati in premessa, nonché a fornire una risposta concreta alle esigenze crescenti provenienti dal consumatore.
9/1038-A/13. Congedo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 reca principi e criteri direttivi per la modifica dello statuto dei diritti del contribuente;

   considerato che:

    come ampiamente illustrato nella relazione alla proposta di legge n. 91 assegnata alla Commissione I Affari costituzionali – presentata dal Relatore al provvedimento in esame (On. Gusmeroli), lo statuto dei diritti del contribuente, approvato con legge 27 luglio 2000, n. 212, rappresenta, nei propositi del legislatore, un vero e proprio codice di condotta dell'Amministrazione finanziaria: una normativa generale che, nel ribadire i principi di certezza giuridica del sistema tributario, disciplina la produzione legislativa in materia fiscale, diminuisce le aree di discrezionalità dell'Amministrazione finanziaria e, al tempo stesso, consente al contribuente di far valere i propri diritti nel procedimento amministrativo;

    le disposizioni dello statuto costituiscono, così, «principi generali dell'ordinamento tributario» (articolo 1, comma 1, della legge n. 212 del 2000) e assumono un chiaro valore interpretativo, aiutando, al contempo, i diretti interessati a ricavare dalle norme tributarie un orientamento applicativo dei principi costituzionali, sanciti dalla Carta costituzionale (articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione) confermati a più riprese dalla Corte di cassazione (ad esempio, Cassazione civile, sezione V, sentenza n. 18131 del 7 agosto 2009);

    tuttavia, negli ultimi anni, anche in mancanza del rango costituzionale delle predette disposizioni se pur valorizzate nella loro applicazione da parte della giurisprudenza – si è assistito a continue deroghe da parte del legislatore, a discapito di quei principi che rappresentano diritti per il contribuente e precisi doveri dell'Amministrazione;

    pertanto, conclude il proponente, il problema che si pone è, allora, quello di tradurre tali enunciati in imperativi non derogabili, così da escludere il rischio che l'interesse fiscale prevalga sulle garanzie del cittadino nel procedimento di attuazione del tributo, soprattutto in considerazione dell'attuale momento storico in vista di una profonda riforma fiscale;

   ritenuto che:

    le osservazioni e gli obiettivi di cui alla proposta in premessa trovano piena e incondizionata adesione da parte dei firmatari, come già anticipato nel corso del dibattito parlamentare in merito alle proposte di emendamenti pervenute da diversi gruppi parlamentari;

    il Viceministro Leo ha confermato la disponibilità all'accoglimento dell'iniziativa parlamentare da parte del Governo, confermando tuttavia il parere contrario sugli emendamenti,

impegna il Governo

a adottare iniziative normative volte a elevare a rango di norma costituzionale i principi enucleabili dallo Statuto dei diritti del contribuente.
9/1038-A/14. Riccardo Ricciardi, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'ambito dei principi generali, il Governo è delegato a introdurre misure finalizzate a prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, anche attraverso la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali;

   consideralo che:

    l'amministrazione finanziaria raccoglie e gestisce quotidianamente una rilevante quantità di dati relativi ai contribuenti. La sola Agenzia delle entrate è titolare di un ampio patrimonio informativo, caratterizzato da un forte dinamismo, che si alimenta attraverso i dati acquisiti dai flussi informativi di diretta gestione nonché dai dati che provengono da enti esterni;

    i dati personali dei contribuenti vengono elaborati attraverso applicativi informatici e strumenti automatizzati, al fine di ottimizzare le strategie di azione dell'amministrazione sia nell'ambito delle ordinarie attività di liquidazione e riscossione dei tributi sia, soprattutto a seguito delle recenti novità normative, per la gestione delle attività strettamente connesse all'analisi del rischio di evasione fiscale;

    in un tale contesto, assumono estrema importanza le garanzie e la protezione dei dati personali del contribuente al fine di individuare l'adeguato bilanciamento con l'interesse dello Stato al corretto recupero di gettito;

    negli ultimi anni si è avuta una crescente attenzione sul tema, anche all'esito dei diversi pronunciamenti della giurisprudenza nazionale ed europea e delle innovative tecnologie di analisi di cui l'amministrazione finanziaria dispone;

   ritenuto che:

    il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto in materia di utilizzo delle informazioni risultanti dall'anagrafe tributaria e dall'archivio dei rapporti finanziari, orientando l'attività dell'amministrazione finanziaria al fine di garantire la massima tutela del contribuente in relazione alla protezione della riservatezza nonché, nel merito dei dati, richiedendo adeguate misure di verifica della qualità dei dati utilizzati con il fine di evitare un indiscriminato e massivo utilizzo delle informazioni ai danni dei contribuenti;

    è necessario fissare, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali e senza pregiudicare le migliori pratiche già in uso presso l'amministrazione finanziaria, i principi fondamentali dell'agire pubblico per il corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, in attesa di un'organica sistemazione della materia,

impegna il Governo:

   nell'ambito della revisione dello statuto dei diritti del contribuente ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere la protezione dei dati personali del contribuente quale principio generale dell'ordinamento tributario;

   a garantire che, nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, accertamento e contrasto dell'evasione fiscale, l'utilizzo di tali dati da parte dell'amministrazione finanziaria, comunque conosciuti, deve avvenire in relazione a circoscritti casi di effettivo interesse, in applicazione dei princìpi di necessità e di proporzionalità, assicurando altresì il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;

   a introdurre misure finalizzate a perseguire la massima trasparenza fiscale, favorendo l'accesso del contribuente a tutte le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate che lo riguardano, con particolare riferimento ai dati personali in possesso dell'ente, anche valutando l'istituzione di un portale nazionale dei dati personali, al fine di permettere a ciascun contribuente di verificare ed eventualmente di correggere autonomamente gli errori, attivando un'interazione più aperta, preventiva, costante e agevole con l'amministrazione finanziaria.
9/1038-A/15. Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'ambito dei principi generali, il Governo è delegato a introdurre misure finalizzate a prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, anche attraverso la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali;

   consideralo che:

    l'amministrazione finanziaria raccoglie e gestisce quotidianamente una rilevante quantità di dati relativi ai contribuenti. La sola Agenzia delle entrate è titolare di un ampio patrimonio informativo, caratterizzato da un forte dinamismo, che si alimenta attraverso i dati acquisiti dai flussi informativi di diretta gestione nonché dai dati che provengono da enti esterni;

    i dati personali dei contribuenti vengono elaborati attraverso applicativi informatici e strumenti automatizzati, al fine di ottimizzare le strategie di azione dell'amministrazione sia nell'ambito delle ordinarie attività di liquidazione e riscossione dei tributi sia, soprattutto a seguito delle recenti novità normative, per la gestione delle attività strettamente connesse all'analisi del rischio di evasione fiscale;

    in un tale contesto, assumono estrema importanza le garanzie e la protezione dei dati personali del contribuente al fine di individuare l'adeguato bilanciamento con l'interesse dello Stato al corretto recupero di gettito;

    negli ultimi anni si è avuta una crescente attenzione sul tema, anche all'esito dei diversi pronunciamenti della giurisprudenza nazionale ed europea e delle innovative tecnologie di analisi di cui l'amministrazione finanziaria dispone;

   ritenuto che:

    il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto in materia di utilizzo delle informazioni risultanti dall'anagrafe tributaria e dall'archivio dei rapporti finanziari, orientando l'attività dell'amministrazione finanziaria al fine di garantire la massima tutela del contribuente in relazione alla protezione della riservatezza nonché, nel merito dei dati, richiedendo adeguate misure di verifica della qualità dei dati utilizzati con il fine di evitare un indiscriminato e massivo utilizzo delle informazioni ai danni dei contribuenti;

    è necessario fissare, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali e senza pregiudicare le migliori pratiche già in uso presso l'amministrazione finanziaria, i principi fondamentali dell'agire pubblico per il corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, in attesa di un'organica sistemazione della materia,

impegna il Governo:

   nell'ambito della revisione dello statuto dei diritti del contribuente ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere la protezione dei dati personali del contribuente quale principio generale dell'ordinamento tributario;

   a garantire che, nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, accertamento e contrasto dell'evasione fiscale, l'utilizzo di tali dati da parte dell'amministrazione finanziaria, comunque conosciuti, deve avvenire in relazione a circoscritti casi di effettivo interesse, in applicazione dei princìpi di necessità e di proporzionalità, assicurando altresì il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento.
9/1038-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    con riguardo agli aspetti generali, nel riordino delle agevolazioni si prevede che il Governo debba tenere conto delle relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi tra cui la tutela del bene casa, sia in proprietà che posseduta in locazione;

   considerato che:

    al fine di agevolare i lavoratori fuori sede, ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi è riconosciuta a determinate condizioni, una detrazione forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale;

    la detrazione spettante ammonta a euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

    la detrazione scende a euro 495,80 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41;

    il beneficio fiscale spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti e pertanto, restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare 12.06.2002 n. 50 (risposta 6.2);

    è necessario altresì il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi (con distanza di almeno 100 chilometri dal comune di provenienza e comunque situato in un'altra regione) che deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione;

    in assenza del trasferimento della residenza, trova applicazione la detrazione ordinaria per gli inquilini nei casi di abitazione principale, la cui entità massima non supera i 300 euro;

   ritenuto che:

    la crescita dell'inflazione e l'aumento dei tassi di interessi costituiscono le principali cause del caro affitti;

    il fenomeno interessa l'intero territorio nazionale, con forte peggioramento nei grandi centri urbani e universitari già colpiti dalla bassa disponibilità di alloggi;

    secondo le analisi condotte dagli operatori del settore immobiliare, il rapporto tra reddito mensile e canone di locazione non dovrebbe superare il 30 per cento: in sostanza, un lavoratore con reddito di 1500 euro netti al mese (corrispondente a un lavoratore con un reddito lordo non superiore a 25.000 euro), dovrebbe corrispondere un canone di locazione non superiore a 450 euro al mese ai fini dell'equilibrio del bilancio familiare mensile;

    sulla base delle dichiarazioni fiscali 2022, nel 2021 circa il 50 per cento dei 21 milioni di lavoratori dipendenti dichiarano redditi da lavoro dipendente inferiori a 30.000 euro annui;

    di contro, il valore medio mensile dei canoni di locazione nei comuni ad alta intensità abitativa è di circa 700 euro mensili per una abitazione non superiore a 80 mq, raggiungendo nelle grandi città anche valori pari a quasi il doppio;

    il raffronto dei dati esposti dimostra, come, senza tener conto dell'effetto dell'inflazione, il rapporto tra reddito personale e canone di locazione e già ben oltre la percentuale sopra riportata, arrivando nei centri urbani di maggiore dimensione anche a coprire oltre il 70 per cento del reddito mensile;

    il peggioramento della situazione di precarietà economica dei lavoratori con riguardo al tema affitti richiede interventi ingenti di rafforzamento degli strumenti di sostegno sul reddito al fine di preservare il potere di acquisto,

impegna il Governo:

  ad adottare iniziative normative volte a:

   introdurre misure di potenziamento della detrazione di cui in premessa, al fine di sostenere il potere di acquisto dei lavoratori, anche attraverso l'estensione della detrazione ai percettori di redditi assimilati a quelli da lavoratore dipendente, con particolare riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché l'eliminazione del vincolo temporale minimo di 3 anni;

   riordinare le vigenti detrazioni sull'affitto per rimuovere ogni incertezza applicativa e di regime applicabile nonché valorizzare il diritto ad abitare sotto il profilo sostanziale, anche attraverso l'introduzione, in via strutturale, di un unico regime di detrazione sulle locazioni che tenga conto del rapporto tra canone di locazione e reddito, favorendo comunque le categorie a basso reddito e i casi di locazione fuori sede.
9/1038-A/16. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene diverse previsioni relative al trattamento fiscale dei redditi da lavoro dipendente;

    in particolare, si prevede la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso;

    si introduce inoltre un regime agevolato per la tassazione dei premi di produttività e gli incrementi di reddito;

    con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i principi e criteri direttivi prevedono la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall'imponibile salvaguardando specifiche finalità;

   considerato che:

    limitatamente al periodo d'imposta 2023 e a determinate condizioni, è stata introdotta una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo;

    in particolare, è stato elevato da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 3.000 euro il limite di esenzione dei cosiddetti fringe benefits con l'inclusione anche delle somme erogate o rimborsate al lavoratore per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;

   considerato che:

    da considerare inoltre che il limite di esenzione dei fringe benefits è stato più volte oggetto di modificazioni in aumento e in diminuzione;

    da rilevare altresì che sono state introdotte disposizioni limitate a soltanto ad alcune specifiche tipologie di beni e servizi, con trattamenti differenziati rispetto alla disciplina ordinaria: è il caso da ultimo previsto all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, con riferimento al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti;

    è necessario garantire certezza e stabilità al regime fiscale applicabile al welfare aziendale nonché uniformità di trattamento anche al fine di evitare incertezze applicative ai danni dei lavoratori;

    inoltre, con particolare riferimento alla concessione di finanziamenti ai dipendenti, l'aumento dei tassi di interesse BCE ha generato squilibri in merito al criterio di determinazione forfetaria del reddito in caso di concessione di finanziamenti a tasso fisso con pesanti penalizzazioni per i dipendenti, che richiedono urgenti correttivi,

impegna il Governo:

   a riordinare la disciplina dei fringe benefits al fine di semplificare l'erogazione dei benefits, uniformando il trattamento fiscale delle diverse categorie di erogazioni e favorendo quelle connotate dalle particolari finalità di formazione, assistenza sociale, miglioramento della vita privata del lavoratore;

   a prevedere un graduale incremento del limite di esenzione fino a stabilizzare a regime l'attuale valore di 3000 euro annui con l'obiettivo di incentivare il welfare aziendale da parte dei datori di lavoro e ridurre la pressione fiscale sui lavoratori, anche attraverso l'introduzione di soglie decrescenti all'alimentare del reddito.
9/1038-A/17. Barzotti, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    si delega il Governo a promuovere l'introduzione di misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa eurounitaria e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE;

    nel corso dell'esame in sede referente sono state inoltre introdotti specifici principi di delega in materia di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto la definizione di un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;

    l'obiettivo e l'introduzione, tra l'altro, di un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione e un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;

   ritenuto che:

    l'accordo OCSE/G20, sottoscritto da più di 100 giurisdizioni, prevede una soluzione a due pilastri;

    il primo pilastro intende garantire una più equa distribuzione dei profitti tassando le grandi imprese multinazionali, incluse le grandi aziende digitali, nel luogo in cui realizzano i profitti indipendentemente dal fatto che vi abbiano o meno una presenza fisica;

    il secondo pilastro ha l'obiettivo di contrastare il dumping fiscale, ossia lo spostamento dei profitti laddove le aliquote fiscali sono più basse o inesistenti, attraverso l'introduzione di un'aliquota minima globale (global minimum tax) pari al 15 per cento sulle società multinazionali, comprese quelle che operano nell'economia digitale, con ricavi superiori a 750 milioni di euro l'anno;

    secondo uno studio presentato il 18 gennaio 2023 dagli esperti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, il gettito fiscale complessivo mondiale potrebbe aumentare di circa 220 miliardi di dollari mediante l'applicazione del secondo pilastro,

impegna il Governo:

  ad adottare iniziative normative volte a:

   garantire la piena ed effettiva tassazione dei ricavi conseguiti sul territorio nazionale per le imprese appartenenti a gruppi multinazionali e nazionali, anche attraverso il superamento del concetto di fisicità della stabile organizzazione e l'introduzione di tassazione innovative in grado di intercettare e determinare l'effettivo valore economico delle attività economiche dematerializzate o intangibili poste in essere sul territorio nazionale;

   istituire una commissione di esperti sulla tassazione dell'economia digitale in Italia;

   prevedere la presentazione di un rapporto periodico alle Camere relativamente alle politiche sulla tassazione dell'economia digitale.
9/1038-A/18. Lovecchio, Fenu, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 contiene undici principi e criteri direttivi relativi alla revisione generale degli adempimenti tributari aventi ad oggetto l'introduzione di misure per la semplificazione degli obblighi dichiarativi e di versamento, anche tenendo conto dei periodi di riduzione dell'attività lavorativa (agosto e dicembre);

    l'articolo 15 indica princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento. Le norme di delega prevedono misure di semplificazione del procedimento accertativo e un'applicazione generalizzata del procedimento del contraddittorio;

   ritenuto che:

    secondo quanto rilevato dalla Corte dei conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2022, documento pubblicato lo scorso 28 giugno, l'11,9 per cento degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi ed Iva infatti ha dato esito negativo o è stato annullato in autotutela;

    risulta triplicato anche il dato degli annullamenti degli avvisi bonari passato dall'1,7 per cento in media nelle annualità 2020 e 2021 al 6,1 per cento del 2022;

    non soddisfacente neanche l'attività di recupero dai controlli documentali ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973 dove, a fronte di 586.752 comunicazioni emesse, solo poco più del 30 per cento, ovvero 189.193 atti, hanno dato esito positivo portando a un incasso;

    per quanto specificatamente attiene alla frequenza dei controlli sostanziali, la Corte evidenzia che le probabilità di essere concretamente soggetti a controllo sono molto limitate, attestandosi sempre al di sotto del 6 per cento (con maggior incidenza nei settori connessi all'edilizia e all'utilizzo dei bonus governativi); a livello complessivo i controlli eseguiti nei confronti dei soggetti presenti nelle attività più numerose costituiscono il 4 per cento del totale nel 2022 e il 2 per cento nel 2021;

    nell'ottica di una maggiore efficienza dell'attività accertativa e della connessa funzione di deterrenza rispetto a comportamenti non conformi alla normativa tributaria, i giudici contabili auspicano una maggiore frequenza dei controlli fiscali anche attraverso l'utilizzazione in chiave (prima di tutto) preventiva della ingente mole di dati a disposizione dei sistemi informativi (tra i quali, i dati descrittivi delle fatture elettroniche emesse e ricevute, i corrispettivi comunicati telematicamente e i movimenti risultanti dall'Anagrafe dei rapporti finanziari e dai pagamenti elettronici), già normativamente prevista, in buona parte, ma ancora non compiutamente realizzata,

impegna il Governo

a prevedere misure finalizzate al potenziamento delle azioni di contrasto dell'evasione fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate e degli enti territoriali, rafforzando e migliorando gli strumenti di analisi del rischio, anche avvalendosi delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale, delle elaborazioni e delle interconnessioni tra banche dati.
9/1038-A/19. Torto, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 18 si impegna il Governo ad osservare una serie di princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali;

    tra gli obiettivi perseguiti, oltre a pervenire ad una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali, si prevede anche che le sanzioni siano ridotte di entità o del tutto escluse, nel quadro di un regime di adempimento collaborativo, nel caso di volontaria adozione da parte del contribuente di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale;

   considerato che:

    nel corso degli anni si sono susseguite continue disposizioni premiali finalizzate all'esclusione o riduzione delle sanzioni, in conseguenza dell'accesso a misure di definizione agevolata dei carichi fiscali anche con riferimento a condotte tipicamente di evasione o elusione fiscale;

    da ultimo con il decreto-legge del 30 marzo 2023, n. 34 (cosiddetto «Decreto Bollette») è stata introdotta l'ennesima disposizione premiale con la previsione di un'espressa causa di non punibilità in relazione alle fattispecie di omesso versamento Iva, di omesso versamento di ritenute e di indebita compensazione di crediti d'imposta inesistenti o non spettanti, reati sanzionati penalmente dal legislatore con la pena della detenzione, addirittura fino a 6 anni come nel caso delle indebite compensazioni di crediti inesistenti;

    in particolare, è stata introdotta l'esclusione della punibilità quando le relative violazioni sono correttamente definite nell'ambito delle procedure di definizione e regolarizzazione agevolata di cui alla legge di bilancio 2023;

   ritenuto che:

    la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva – anno 2022, allegata all'ultima Nadef presentata dal Governo, evidenzia per gli anni 2015-2020 un ammontare del gap Irpef per imprese e lavoratori autonomi, rispetto all'imposta potenziale (propensione all'evasione) e al Pil pari al 68,7 per cento;

    per quanto riguarda la parte di gap relativa alla componente dei mancati versamenti, la stessa relazione evidenzia come si registri un trend di crescita dell'importo complessivo culminante nell'anno di imposta 2018, l'ultimo per il quale sono attualmente disponibili i dati, di fonte amministrativa;

    tra le cause che condizionano il comportamento dei contribuenti, il carattere «premiale» dei continui interventi normativi, per di più in un contesto di periodiche riaperture dei termini di accesso alle disposizioni fiscali di favore, alimenta il fenomeno dell'evasione poiché genera la non infondata convinzione in capo al contribuente di una possibile futura impunità,

impegna il Governo

a non introdurre ulteriori disposizioni finalizzate ad escludere la punibilità dei reati tributari nonché misure con finalità di condono, sotto ogni profilo, per i contribuenti che hanno posto in essere condotte di evasione o elusione fiscale da cui conseguono l'omessa dichiarazione o la dichiarazione di imponibili e imposte inferiori a quelle dovute.
9/1038-A/20. Cafiero De Raho, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    tra gli obiettivi della riforma si individua come obiettivo prioritario la prevenzione, il contrasto e la riduzione di evasione ed elusione fiscale;

    a tal fine, nel definire i criteri e principi di delega, si specificano alcune linee di intervento fondamentali tra cui il ricorso alle tecnologie digitali;

   considerato che:

    secondo un recente working paper diffuso da Banca d'Italia, che analizza l'atteggiamento dei cittadini italiani con riferimento ai sistemi di pagamento, emerge un costante cambiamento dell'approccio verso l'utilizzo del contante;

    confrontando i dati del 2021 e del 2019 (prima del Covid), sebbene la maggioranza degli italiani, il 61,7 per cento continua a utilizzare il contante come principale sistema di pagamento, si riduce di dieci punti la percentuale rispetto a soli due anni prima, quando il cash era quasi l'unica forma di pagamento;

    risulta più che raddoppiata quella di coloro che tendono a fare uso del contante raramente o addirittura mai, passando dal 7,6 per cento al 16,7 per cento;

    nonostante il miglioramento dei dati, che va in ogni caso sostenuto, l'Italia è tra i paesi europei con il maggior numero di pagamenti in contanti;

   ritenuto che:

    lo studio empirico condotto da Banca d'Italia e diffuso nel 2021, evidenzia come un aumento della quota di transazioni in contanti determinerebbe, a parità di condizioni, un incremento dell'incidenza dell'economia sommersa;

    l'analisi eseguita dimostra come l'economia sommersa sarebbe cresciuta anche a seguito dell'innalzamento della soglia di uso del contante da 1.000 a 3.000 euro, in vigore dal 2016 con l'obiettivo di sostenere la domanda;

    di contro, il lavoro mostra che le restrizioni all'uso del contante possono essere efficaci nel contrasto all'evasione fiscale,

impegna il Governo

in linea con l'obiettivo di prevenire, ridurre e contrastare l'evasione fiscale, a introdurre misure finalizzate a limitare l'utilizzo del contante e a incentivare l'utilizzo degli strumenti digitali di pagamento, favorendo la tracciabilità dei pagamenti nonché sostenendo la crescente sensibilità dei cittadini verso il rifiuto dei pagamenti in contanti.
9/1038-A/21. Raffa, Fenu, Lovecchio, Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    con riguardo agli aspetti generali, nel riordino delle agevolazioni si prevede che il Governo debba tenere conto delle relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi tra cui la tutela del bene casa, sia in proprietà che posseduta in locazione;

   considerato che:

    l'incremento dei prezzi dell'energia, il forte rialzo dell'inflazione e dei tassi di interesse stanno colpendo le famiglie riducendo il relativo potere di acquisto;

    espressione di tale sofferenza è la crescente difficoltà di famiglie e imprese di far fronte al pagamento delle rate dei prestiti contratti e di accedere a nuovi finanziamenti;

    secondo le stime del Consiglio nazionale del notariato, le richieste di mutui sono in calo di oltre il 25 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2022;

    lo scorso 15 giugno la Bce ha annunciato l'ennesimo rialzo del costo del denaro di ulteriori 25 punti base nel mese di luglio;

    il nuovo aumento graverà ancora di più sulla già precaria situazione economica delle famiglie e delle imprese;

    con il rialzo del costo del denaro in 12 mesi, sono aumentati i tassi d'interesse su tutti i tipi di finanziamento. Secondo i dati FABI, le rate dei vecchi mutui a tasso variabile sono cresciute fino al 75 per cento in più: vuol dire che chi pagava una rata di circa 500 euro al mese, oggi paga, al mese, 875 euro ovvero 375 euro in più;

    i nuovi mutui a tasso fisso sono passati da un interesse medio di circa 1,8 per cento anche fino a oltre il 6 per cento. I nuovi mutui a tasso variabile potrebbero arrivare, a breve, in media, verso il 6,5 per cento dallo 0,6 per cento di fine 2021: vuol dire che per un prestito da 150.000 euro della durata di 20 anni la rata mensile sarà di 1.134 euro, ben 469 euro in più (+ 70,5 per cento) rispetto a quella che si sarebbe ottenuta un anno fa ovvero 665 euro;

   ritenuto che:

    la Banca centrale europea ha ribadito l'intenzione di proseguire con la stretta monetaria fino a quando il valore dell'inflazione non sarà ritornato alla soglia del 2 per cento;

    in base alle proiezioni macroeconomiche di giugno, gli esperti della BCE si attendono il raggiungimento di tale obiettivo soltanto a partire dal 2025;

    nei prossimi mesi, dunque, si prevedono ulteriori incrementi dei tassi di interesse e, di conseguenza, ulteriori aumenti del costo del denaro:

    gli istituti di credito sono gli unici a beneficiare della stretta monetaria con il conseguimento di profitti record grazie al miglioramento del margine di interesse, peraltro non compensato da politiche di favore nei confronti della clientela;

   ritenuto altresì che:

    ad oggi non risultano ancora assunte iniziative finalizzate a contrastare gli effetti degli aumenti dei tassi di interesse che rischiano di generare una nuova piaga sociale;

    secondo quanto dichiarato da esponenti del Governo nonché riportato dalle fonti di stampa, il Governo sarebbe pronto a intervenire al fine di contenere gli effetti del rincaro dei tassi di interesse;

    la soluzione individuata sarebbe la concessione di una moratoria sulle rate ovvero l'allungamento del piano di ammortamento del credito;

    si tratta di una misura già sperimentata in passato, in contesti emergenziali differenti da quello attuale, e che oggi non può considerarsi sufficiente;

    la moratoria, oltre che comportare per il cliente l'allungamento del piano di rientro del debito, rischia di aggravare ulteriormente l'esposizione debitoria del cliente attraverso la corresponsione di ulteriori interessi (almeno di quelli contrattuali applicati sul periodo di sospensione) nel caso non vengano sopportati direttamente dalle banche o finanziati dallo Stato (come avviene per il fondo di solidarietà citato dove il 50 per cento dei maggiori interessi sono a carico del Fondo);

    sono opportuni interventi di sostegno diretto sia attraverso il potenziamento della leva fiscale sia attraverso l'introduzione di contributi alla spesa per fronteggiare nel breve periodo il rincaro dei mutui,

impegna il Governo:

   nell'ambito della riforma fiscale di cui alla delega e della razionalizzazione delle agevolazioni fiscali, a potenziare le detrazioni fiscali sulle spese connesse a mutui prima casa, elevando la percentuale della detrazione nonché limite massimo di spesa, anche valutando forme di anticipazione dell'incentivo;

   al fine di fronteggiare l'attuale rincaro dei tassi di interesse sui mutui, a introdurre con urgenza forme di sostegno diretto al pagamento delle rate a partire dalle famiglie economicamente più deboli;

   a garantire in ogni caso la piena gratuità per la clientela nel caso vengano introdotte, come soluzione al rincaro dei tassi di interesse, moratorie o dilazioni dei piani di pagamento dei finanziamenti in essere;

   a introdurre, anche a copertura degli oneri finanziari conseguenti all'attuazione dei precedenti impegni, un contributo di solidarietà a carico degli istituti di credito in relazione a ricavi conseguiti in ragione del margine di interesse più favorevole.
9/1038-A/22. Francesco Silvestri, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento individua principi e criteri direttivi per il Governo nella dichiarata ottica di sostenere le famiglie e i lavoratori nonché per la tutela del bene casa;

    con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i principi e criteri direttivi prevedono la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall'imponibile salvaguardando specifiche finalità;

   considerato che:

    con particolare riferimento alla concessione di finanziamenti ai dipendenti per l'acquisto della prima casa, l'aumento dei tassi di interesse BCE sta generando squilibri in merito al criterio di determinazione forfetaria del reddito con effetti negativi rilevanti sulla tassazione del reddito dei dipendenti che abbiano come benefit l'accesso a mutui o prestiti a tassi agevolati, in particolare a tasso fisso;

    il recente decreto Lavoro (articolo 40 del decreto-legge n. 48 del 2023) è intervenuto sul welfare aziendale elevando la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit dagli ordinari 258,23 euro a 3 mila euro, ma solo per i dipendenti che hanno figli nelle condizioni di essere fiscalmente a carico, e limitatamente al 2023;

    l'intervento rischia di essere del tutto vanificato dal rialzo dei tassi di interesse per gli addetti che hanno come benefit un finanziamento agevolato;

    è necessario intervenire con urgenza al fine di rimuovere gli effetti distorsivi derivanti dall'incremento dei tassi di interesse,

impegna il Governo

ad assumere con il primo provvedimento utile iniziative anche normative, finalizzate all'introduzione dei necessari correttivi al criterio di determinazione forfetaria del reddito in caso di concessione di mutui o finanziamenti agevolati ai dipendenti, al fine di contenere gli effetti conseguenti all'aumento dei tassi di interessi.
9/1038-A/23. Auriemma, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    con riguardo agli aspetti generali, nel riordino delle agevolazioni si prevede che il Governo debba tenere conto delle relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi tra cui la tutela del bene casa;

    in particolare, con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i principi e i criteri direttivi prevedono la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall'imponibile comprendendo, tra le finalità da salvaguardare, l'efficientamento energetico;

   considerato che:

    è necessario favorire la ristrutturazione edilizia del patrimonio immobiliare, migliorare le prestazioni energetiche e sismiche degli edifici, in linea con gli obiettivi europei in materia di contrasto alle emissioni inquinanti:

    a tal fine è necessario stimolare gli investimenti privati garantendo certezza e stabilità agli incentivi;

   ritenuto che:

    l'articolo 5 delega il Governo a perseguire gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente, nonché di rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione edilizia valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali,

impegna il Governo:

   nell'ambito della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad assumere iniziative finalizzate a stabilizzare i bonus edilizi connessi all'efficientamento energetico e all'adeguamento sismico degli edifici;

   a ripristinare il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura, preservandone l'utilizzo a partire dalle fasce di reddito medio basse e per gli interventi a maggiore impatto in termini di miglioramento delle prestazioni energetiche e adeguamento sismico;

   a prevedere l'introduzione di adeguati sistemi di monitoraggio dell'andamento dei bonus edilizi e dei crediti fiscali anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica di scambio tra gli operatori, nonché strumenti di certificazione del credito e sistemi di valutazione preventiva della capienza fiscale dei cessionari.
9/1038-A/24. Santillo, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    con riguardo agli aspetti generali, nel riordino delle agevolazioni si prevede che il Governo debba tenere conto delle relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi tra cui la tutela del bene casa;

    con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i principi e criteri direttivi prevedono la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall'imponibile comprendendo, tra le finalità da salvaguardare, l'efficientamento energetico;

   considerato che:

    è necessario favorire la ristrutturazione edilizia del patrimonio immobiliare, migliorare le prestazioni energetiche e sismiche degli edifici, in linea con gli obiettivi europei in materia di contrasto alle emissioni inquinanti;

    a tal fine, oltre a stimolare gli investimenti privati, un contributo fondamentale può essere conseguito dagli operatori professionali del mercato immobiliare residenziale italiano;

    come già previsto da altri paesi europei, è opportuno supportare la valorizzazione edilizia agevolando l'acquisto di immobili abitativi destinati alla rivendita a fronte dell'esecuzione, da parte dell'impresa acquirente, di interventi di ristrutturazione edilizia orientati all'efficientamento energetico e adeguamento sismico dell'immobile;

    già in passato sono state introdotte nel nostro ordinamento incentivi aventi analoghe finalità;

    in particolare, con l'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto decreto «crescita») è stata prevista l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti di interi fabbricati, destinati alla successiva rivendita, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare;

    la misura ha avuto tuttavia carattere transitorio oltre che essere applicata all'acquisto di interi fabbricati e non anche alle singole unità abitative;

   ritenuto che:

    l'articolo 10 specifica i principi e i criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall'IVA, con particolare riferimento all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni e all'imposta di bollo, delegando il Governo a razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante (l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili, ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile;

    la razionalizzazione della disciplina dell'imposta di registro rappresenta l'occasione per rendere strutturali incentivi finalizzati alla riqualificazione del settore residenziale già esistente;

    l'intervento contribuirebbe anche al rilancio del comparto immobiliare con conseguente effetto positivo in termini di indotto nonché a valorizzare la qualità degli immobili a vantaggi dei cittadini,

impegna il Governo

nell'ambito della razionalizzazione della disciplina dell'imposta di registro, a considerare forme di agevolazione delle imposte, dovute dagli operatori professionali che si occupano di rivendita di immobili, relative all'acquisto delle singole unità abitative, in caso di successiva esecuzione e cessione, in un tempo adeguato ma definito, di interventi di riqualificazione edilizia dell'immobile, incluso l'adeguamento sismico e il miglioramento delle prestazioni energetiche.
9/1038-A/25. Dell'Olio, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 reca principi e criteri direttivi per il Governo ai fini della revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

    per effetto delle modifiche in sede referente sono stati introdotti principi volti a favorire i nuclei familiari comprendenti persone con disabilità e l'occupazione giovanile, oltre che in tema di spopolamento delle aree periferiche del Paese;

    in particolare la lettera a), a seguito delle modifiche introdotte in sede referente come sopra descritte, individua come principio generale della delega, fermi restando i principi della progressività e dell'equità del sistema tributario, quello di stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese;

    l'inserimento dei giovani tra le categorie cui alleggerire il carico fiscale, al fine di generare un incremento del reddito netto disponibile, rappresenta un apprezzabile e doveroso segnale di attenzione, come proposto anche dal Gruppo MoVimento 5 Stelle,

impegna il Governo

a promuovere il principio di equità generazionale, introducendo strumenti di valutazione dell'impatto generato sulle giovani generazioni dall'adozione delle politiche pubbliche in materia fiscale, tributaria e di accesso al credito.
9/1038-A/26. Baldino, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 reca principi e criteri direttivi per il Governo ai fini della revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

    per effetto delle modifiche in sede referente sono stati introdotti principi volti a favorire i nuclei familiari comprendenti persone con disabilità e l'occupazione giovanile, oltre che in tema di spopolamento delle aree periferiche del Paese;

    in particolare la lettera a), a seguito delle modifiche introdotte in sede referente come sopra descritte, individua come principio generale della delega, fermi restando i principi della progressività e dell'equità del sistema tributario, quello di stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese;

    l'inserimento dei giovani tra le categorie cui alleggerire il carico fiscale, al fine di generare un incremento del reddito netto disponibile, rappresenta un apprezzabile e doveroso segnale di attenzione, come proposto anche dal Gruppo MoVimento 5 Stelle,

impegna il Governo

ad adottare misure di incentivazione fiscale al fine di agevolare il lavoro autonomo e l'imprenditorialità giovanile.
9/1038-A/27. Aiello, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 reca principi e criteri direttivi per il Governo ai fini della revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

    per effetto delle modifiche in sede referente sono stati introdotti principi volti a favorire i nuclei familiari comprendenti persone con disabilità e l'occupazione giovanile, oltre che in tema di spopolamento delle aree periferiche del Paese;

    in particolare la lettera a), a seguito delle modifiche introdotte in sede referente come sopra descritte, individua come principio generale della delega, fermi restando i principi della progressività e dell'equità del sistema tributario, quello di stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese;

    l'inserimento dei giovani tra le categorie cui alleggerire il carico fiscale, al fine di generare un incremento del reddito netto disponibile, rappresenta un apprezzabile e doveroso segnale di attenzione, come proposto anche dal Gruppo MoVimento 5 Stelle;

   ritenuto che:

    i dati Istat relativi ai primi nove mesi del 2022, rivelano che dopo la perdita di 376 mila posti di lavoro femminili nel 2020 per effetto della pandemia, il numero di donne al lavoro è tornato ai livelli precrisi;

    secondo i dati provvisori di gennaio 2023, le donne occupate sono 9,87 milioni, quindi più di quelle occupate nel 2019 (9,7 milioni);

    i dati positivi sull'occupazione non sono tuttavia accompagnati dalla riduzione del divario di genere;

    l'ultimo bollettino Istat, pubblicato il 31 gennaio, fotografa una situazione poco incoraggiante per le donne: su 334 mila occupati in più registrati in un anno (dicembre '21 vs '22), 296 mila sono uomini (oltre l'88 per cento) e 38 mila donne;

    con un tasso di occupazione femminile che si attesta al 51,3 per cento, cioè lo 0,5 per cento in più rispetto ad un anno prima ovvero 9.763.000 donne occupate contro 13.452.000 uomini,

impegna il Governo

a rafforzare ulteriormente le misure in favore dell'occupazione prevedendo specifiche misure di incentivazione fiscale per l'occupazione femminile.
9/1038-A/28. Carmina, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 reca princìpi e criteri direttivi per il Governo ai fini della revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

    per effetto delle modifiche in sede referente sono stati introdotti principi volti a favorire i nuclei familiari comprendenti persone con disabilità e l'occupazione giovanile, oltre che in tema di spopolamento delle aree periferiche del Paese;

    in particolare la lettera a), a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, individua come principio generale della delega, fermi restando i principi della progressività e dell'equità del sistema tributario, quello di stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese;

    l'inserimento dei giovani tra le categorie cui alleggerire il carico fiscale, al fine di generare un incremento del reddito netto disponibile, rappresenta un apprezzabile e doveroso segnale di attenzione, come proposto anche dal Gruppo MoVimento 5 Stelle,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori misure che agevolino l'accesso al credito dei giovani finalizzato all'iscrizione ai corsi formativi post laurea, ai corsi professionali e al conseguimento delle certificazioni di abilitazione professionale, anche al fine di riattivare il processo che consente e agevola la mobilità sociale.
9/1038-A/29. Alfonso Colucci, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di riforma del Governo indica i princìpi generali di riforma, affidando ai decreti legislativi da adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore gli elementi di dettaglio di revisione del sistema tributario;

    in particolare, l'articolo 5 contiene i principi e i criteri direttivi in materia di IRPEF; in termini generali si dispone la revisione e la graduale riduzione dell'Irpef, nel rispetto del principio di progressività e tendenzialmente e gradualmente diretto al raggiungimento di un'aliquota unica;

    con le modifiche in sede referente, è stata limitata l'applicazione della cosiddetta flat tax incrementale, originariamente prevista in via generalizzata dal testo del disegno di legge presentato dal Governo;

    tuttavia, per quanto riguarda l'IRPEF, la riduzione degli scaglioni e delle aliquote, con l'esplicito obiettivo finale di una «flat tax» per tutti i contribuenti, ridimensionerà drasticamente la progressività del sistema e favorirà i redditi più elevati, sottraendo risorse essenziali per il finanziamento di settori importanti come la scuola o la sanità;

   considerato che:

    l'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, disciplina un regime opzionale di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione di immobili per finalità abitative basato sull'applicazione di una imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali e delle imposte di bollo e di registro (cosiddetta cedolare secca);

    detta imposta è determinata con l'applicazione di una aliquota del 21 per cento, ridotta al 10 per cento per i contratti di locazione a canone concordato, per quelli transitori o a favore di studenti universitari;

    rilevata l'opportunità di sostenere, anche con misure incentivanti di natura fiscale, gli studenti universitari e le loro famiglie,

impegna il Governo

a ridurre ulteriormente l'aliquota per i contratti a canone concordato stipulati con gli studenti universitari, assicurando che il vantaggio fiscale venga trasferito in tutto o in parte agli studenti affittuari in forma di riduzione del canone di locazione o dei costi accessori, al fine di incrementare la disponibilità degli alloggi ed arginare in parte il fenomeno del «caro affitti».
9/1038-A/30. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di riforma del Governo indica i principi generali di riforma, affidando ai decreti legislativi da adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore gli elementi di dettaglio di revisione del sistema tributario;

    in particolare, l'articolo 5 contiene i principi e i criteri direttivi in materia di IRPEF; in termini generali si dispone la revisione e la graduale riduzione dell'Irpef, nel rispetto del principio di progressività e tendenzialmente e gradualmente diretto al raggiungimento di un'aliquota unica;

    con le modifiche in sede referente, è stata limitata l'applicazione della cosiddetta flat tax incrementale, originariamente prevista in via generalizzata dal testo del disegno di legge presentato dal Governo;

    tuttavia, per quanto riguarda l'IRPEF, la riduzione degli scaglioni e delle aliquote, con l'esplicito obiettivo finale di una «flat tax» per tutti i contribuenti, ridimensionerà drasticamente la progressività del sistema e favorirà i redditi più elevati, sottraendo risorse essenziali per il finanziamento di settori importanti come la scuola o la sanità;

    pertanto si rileva l'opportunità di sostenere, anche con misure incentivanti di natura fiscale, per le spese in cultura, prioritariamente i nuclei familiari con figli a carico iscritti a scuola e università, con l'obiettivo di sostenere in tal modo anche il comparto dei beni e dei consumi culturali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre, anche gradualmente, vantaggi di natura fiscale, in forma di credito di imposta o detrazione, per le spese in cultura, come per i biglietti per cinema, teatri, concetti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici, musica, libri, anche di testo scolastici e universitari, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, prodotti dell'editoria audiovisiva, nonché corsi di teatro, musica e lingue straniere.
9/1038-A/31. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento de quo prevede modifiche IRPEF, IRES e IVA, semplificazioni fiscali e potenziamento della compliance, revisionando molti aspetti del sistema tributario;

    in particolare, l'articolo 12, reca i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e, in tale ambito, il Governo intende, inter alias, progressivamente sopprimere o rimodulare, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente;

   considerato che:

    l'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (cosiddetto collegato ambientale), dispone che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica predisponga, con cadenza annuale, un «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli»;

    la quinta edizione del citato Catalogo stima, nel corso del 2021, 18,6 miliardi di euro per i Sussidi Ambientalmente Favorevoli (SAF) e 22,4 miliardi di euro per i Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD) (quelli di incerta classificazione a 11,5);

    fra i sussidi dannosi, i sussidi alle fonti fossili (FFS) sono stimati in 14,5 miliardi di euro. Si tratta di sussidi che rivestono un ruolo particolarmente significativo in relazione agli obiettivi di decarbonizzazione assunti in sede internazionale, a cominciare dall'Accordo di Parigi sul clima;

    la già citata legge n. 68 del 2015 statuisce che «i sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati, le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente», questa definizione converge con quella dell'OCSE, ampiamente condivisa dalla maggior parte della comunità scientifica;

   valutato altresì che:

    nella citata quinta edizione non sono stati rinnovati, i SAF inerenti l'Agevolazione per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici (AL.SI.19); Credito di imposta per la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 (AL.SI.21); Credito d'imposta per la riqualificazione degli stabilimenti termali (AL.SI.22); Disposizioni in materia di rifiuti e imballaggi (AL.SI.31); Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso (AL.SI.32); Incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti (AL.SI.33); Misure per interventi urgenti di emergenze per la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici (AL.SD.06);

    la revisione della fiscalità ambientale è la chiave di volta per regolamentare tutte quelle attività che hanno un possibile impatto ambientale, senza tuttavia essere penalizzate da un punto di vista economico, ma anzi aprendo nuove opportunità di sviluppo. Introdurre nuovi sussidi ambientalmente favorevoli è un modo intelligente per favorire un'industria più sostenibile, per rilanciare il sistema-Paese in linea con gli obiettivi nazionali della Strategia per lo sviluppo sostenibile, con il PNRR, il PNIEC, il Piano per la transizione ecologica e il pacchetto «Fit for 55» dell'Unione europea;

    la transizione ecologica non può basarsi solo su strumenti regolamentari e su divieti, o contare esclusivamente su approcci volontari e buona educazione; ma è necessario il ricorso a strumenti economici che coprano le esternalità ambientali, segnalino la scarsità delle risorse, orientino consumi e produzioni, contrastando la perdita di biodiversità, tutelando mari e oceani, arricchendo il capitale naturale, bloccando i cambiamenti climatici;

    il catalogo rappresenta uno straordinario strumento di analisi e valutazione per il decisore pubblico, a cui è affidato il compito di decidere sulla possibilità e opportunità di una rimozione dei SAD, su una loro riforma e trasformazione in SAF, o su un rafforzamento dell'efficacia dei SAF, avviando così una irrinunciabile riforma fiscale ambientale più incisiva,

impegna il Governo

in sede di esercizio della delega ad adottare misure volte a sviluppare una fiscalità favorevole alla transizione verso la decarbonizzazione del sistema economico e produttivo, che persegua in modo efficace la progressiva eliminazione dei sussidi dannosi all'ambiente, destinando – per i settori di riferimento – le relative risorse all'incentivazione di processi produttivi e di consumo con minore impatto ambientale, in coerenza con le indicazioni del catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli.
9/1038-A/32. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento de quo prevede modifiche IRPEF, IRES e IVA, semplificazioni fiscali e potenziamento della compliance, revisionando molti aspetti del sistema tributario;

    in particolare, l'articolo 12, reca i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e, in tale ambito, il Governo intende, inter alias, progressivamente sopprimere o rimodulare, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente;

   considerato che:

    l'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (cosiddetto collegato ambientale), dispone che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica predisponga, con cadenza annuale, un «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli»;

    la quinta edizione del citato Catalogo stima, nel corso del 2021, 18,6 miliardi di euro per i Sussidi Ambientalmente Favorevoli (SAF) e 22,4 miliardi di euro per i Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD) (quelli di incerta classificazione a 11,5);

    fra i sussidi dannosi, i sussidi alle fonti fossili (FFS) sono stimati in 14,5 miliardi di euro. Si tratta di sussidi che rivestono un ruolo particolarmente significativo in relazione agli obiettivi di decarbonizzazione assunti in sede internazionale, a cominciare dall'Accordo di Parigi sul clima;

    la già citata legge n. 68 del 2015 statuisce che «i sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati, le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente», questa definizione converge con quella dell'OCSE, ampiamente condivisa dalla maggior parte della comunità scientifica;

   valutato altresì che:

    nella citata quinta edizione non sono stati rinnovati, i SAF inerenti l'Agevolazione per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici (AL.SI.19); Credito di imposta per la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 (AL.SI.21); Credito d'imposta per la riqualificazione degli stabilimenti termali (AL.SI.22); Disposizioni in materia di rifiuti e imballaggi (AL.SI.31); Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso (AL.SI.32); Incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti (AL.SI.33); Misure per interventi urgenti di emergenze per la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici (AL.SD.06);

    la revisione della fiscalità ambientale è la chiave di volta per regolamentare tutte quelle attività che hanno un possibile impatto ambientale, senza tuttavia essere penalizzate da un punto di vista economico, ma anzi aprendo nuove opportunità di sviluppo. Introdurre nuovi sussidi ambientalmente favorevoli è un modo intelligente per favorire un'industria più sostenibile, per rilanciare il sistema-Paese in linea con gli obiettivi nazionali della Strategia per lo sviluppo sostenibile, con il PNRR, il PNIEC, il Piano per la transizione ecologica e il pacchetto «Fit for 55» dell'Unione europea;

    la transizione ecologica non può basarsi solo su strumenti regolamentari e su divieti, o contare esclusivamente su approcci volontari e buona educazione; ma è necessario il ricorso a strumenti economici che coprano le esternalità ambientali, segnalino la scarsità delle risorse, orientino consumi e produzioni, contrastando la perdita di biodiversità, tutelando mari e oceani, arricchendo il capitale naturale, bloccando i cambiamenti climatici;

    il catalogo rappresenta uno straordinario strumento di analisi e valutazione per il decisore pubblico, a cui è affidato il compito di decidere sulla possibilità e opportunità di una rimozione dei SAD, su una loro riforma e trasformazione in SAF, o su un rafforzamento dell'efficacia dei SAF, avviando così una irrinunciabile riforma fiscale ambientale più incisiva,

impegna il Governo

in sede di esercizio della delega a valutare l'opportunità di adottare misure volte a sviluppare una fiscalità favorevole alla transizione verso la decarbonizzazione del sistema economico e produttivo, che persegua in modo efficace la progressiva eliminazione dei sussidi dannosi all'ambiente, destinando – per i settori di riferimento – le relative risorse all'incentivazione di processi produttivi e di consumo con minore impatto ambientale, in coerenza con le indicazioni del catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli.
9/1038-A/32. (Testo modificato nel corso della seduta)Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    la revisione del sistema fiscale è tra le priorità individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e costituisce parte integrante della ripresa economica e sociale che si intende avviare anche grazie alle risorse europee;

    in Italia il settore dei trasporti è il principale responsabile delle emissioni climalteranti è tra i primi driver delle importazioni di petrolio, da cui dipende ancora al 93 per cento. Pesa più di un quarto delle oltre 400 milioni di tonnellate di CO2 emesse a livello nazionale nel 2019, ed è l'unico settore che dal 1990 ha aumentato le sue emissioni, invece di diminuirle. Le auto sono responsabili delle emissioni da trasporto stradale per circa il 70 per cento e assorbono circa la metà della spesa annua per l'importazione di greggio;

    la crisi economica e gli incrementi dei livelli dei prezzi dell'energia negli ultimi anni hanno evidenziato la necessità urgente per l'Italia di affrancarsi dalla dipendenza energetica estera;

    nel corso della seduta del 26 giugno 2023, il vice ministro Maurizio LEO ha dichiarato che il Governo prevede il riordino del sistema fiscale dell'auto, con un intervento di razionalizzazione del settore più ampio e inteso alla complessiva revisione di un sistema che appare oggi disordinato;

    nella maggior parte degli Stati Membri un numero preponderante di misure fiscali applicate sull'auto sono state parametrate ai fattori di emissione di CO2 per chilometro;

   considerato che:

    la revisione della fiscalità delle flotte aziendali, orientata a una maggiore sostenibilità ambientale, rappresenta un impegno essenziale per la decarbonizzazione del settore su strada. I veicoli aziendali, mediamente contraddistinti da maggiore percorrenza annua, risultano più emissivi di quelli dei privati (in Italia, il 41 per cento delle nuove immatricolazioni del settore emette il 58 per cento dei gas serra);

    le aziende mostrano inoltre maggiore responsi vita alle modifiche alla tassazione specifica, dimostrata dalla maggiore penetrazione dei veicoli elettrici nel parco auto corporate in Paesi che hanno policy fiscali specifiche, quali il Belgio, la Gran Bretagna e l'Austria;

    la penetrazione di veicoli a zero emissioni, in questo segmento del mercato, si è già dimostrata in altri Paesi e Stati Membri di grande importanza per la decarbonizzazione del parco circolante nel suo complesso, rappresentandone una sorta di volano. Va ricordato che le auto aziendali vengono di norma rivendute sul mercato di seconda mano dopo un tempo di utilizzo di 36-48 mesi, pertanto le flotte aziendali possono rappresentare un importante bacino per la creazione di un mercato dell'usato composto da veicoli puliti, relativamente «giovani» e ovviamente, in termini economici, più accessibili ai consumatori;

    le misure di sostegno all'acquisto di veicoli «non inquinanti», così definiti nel «decreto-legge Energia» decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, si sono rivelate inefficaci per la promozione dei veicoli a zero emissioni – come dimostrato dai dati di mercato – mancando di orientare concretamente i consumatori, e con loro il Paese tutto, nella transizione alla mobilità sostenibile;

    vincolare l'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali ad un parametro emissivo di CO2 rappresenta uno strumento indispensabile per sostenere l'Italia nel raggiungimento degli obiettivi climatici concordati a livello europeo, favorendo la transizione verso modelli di mobilità maggiormente sostenibili e più efficienti, riducendo il fabbisogno energetico del Paese; specificamente per quanto attiene alle aziende, tale vincolo supporta le imprese nel processo di rinnovo del proprio parco auto circolante e favorisce l'abbassamento dei costi di gestione e manutenzione delle flotte;

    vincolare l'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali ad un parametro emissivo permetterà poi di aumentare la domanda di vetture elettriche, al fine di sostenere i costruttori nel rispetto del target di emissioni medie della propria flotta di 95 g CO2/km (NEDC), evitando le sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2019/631,

impegna il Governo

ad adottare una revisione della fiscalità per le vetture utilizzate da imprese e professionisti, che assuma la classe emissiva dei veicoli come parametro di regolazione, stimolando così la diffusione di tecnologie a basse emissioni e riconoscendo la funzione di promozione della mobilità sostenibile.
9/1038-A/33. Cappelletti, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13, contenente i principi e i criteri direttivi in materia di giochi, conferma il sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio e reca inoltre i princìpi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, con specifico riguardo, tra l'altro, alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo, alla dislocazione territoriale degli esercizi, ai requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti concessionari, alla crisi del rapporto concessorio, alla riserva statale nella organizzazione ed esercizio dei giochi, al prelievo erariale, alla partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, alle regole di rilascio delle licenze, alla disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi, alla qualificazione e alla responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento;

    nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti due principi di delega: il primo volto a prevedere l'impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili; il secondo contenente la previsione dell'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione;

   considerato che:

    1,5 milioni di famiglie sono coinvolte nel disturbo da gioco d'azzardo grave, coinvolgendo spesso intere comunità e facendo del nostro Paese il primo in Europa per gioco d'azzardo (il quarto nel mondo);

    la raccolta dal gioco d'azzardo ha toccato il record nel 2019, con 110 miliardi;

    dopo la flessione avutasi nel 2021 in conseguenza della pandemia, nel 2022 è stato superato il livello del 2019, con un valore stimato fra i 130 e 140 miliardi;

    recentissimi studi denunciano la ripresa del gioco d'azzardo soprattutto fra i minori. Il fenomeno porta a prevedere, negli anni immediatamente a venire, una recrudescenza dei fenomeni sociali di patologia e disagio tra adulti, giovani e minorenni;

    sul piano costituzionale e ordinamentale, i principi di tutela della salute, della famiglia, del risparmio e della sicurezza debbono intendersi sovraordinati all'interesse erariale, come in più occasioni evidenziato dalla Corte costituzionale;

    con la deliberazione del 30 dicembre 2021, n. 23, n. 2021/G, la Corte dei conti ha evidenziato l'utilità di preservare quelle norme a carattere dissuasivo che prescrivono, ad esempio, il divieto assoluto di pubblicità e forme di avvertimento del rischio di dipendenza da gioco, la cui osservanza potrebbe anche essere resa più stringente, raccomandando altresì di assicurare l'equilibrato bilanciamento tra obiettivi di natura contabile e finanziaria e gli obiettivi connessi alla tutela dei consumatori del gioco d'azzardo per prevenire la diffusione della patologia ad esso connessa (anche mediante il dimensionamento dell'offerta, la definizione di distanze minime tra le sale da gioco e di queste ultime rispetto ai luoghi sensibili, la regolamentazione di verifiche periodiche dei requisiti dei concessionari, l'avvio di iniziative ad hoc di informazione e formazione, tese a prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, l'osservanza della disciplina relativa alle forme di avvertimento del rischio di dipendenza da gioco d'azzardo e al divieto assoluto di pubblicità) nonché rafforzando, al contempo, l'azione nelle diverse tipologie di controllo finalizzate alla tutela della legalità;

    secondo le risultanze di cui alla relazione conclusiva di mandato dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, del 2 dicembre 2022, le famiglie sono la prima vittima del gioco d'azzardo, e in particolare lo sono i soggetti fragili (minori, anziani, persone con disabilità...) che ad oggi non trovano ancora specifiche risorse di aiuto nel sistema dei servizi. Secondo gli esperti dell'Osservatorio «un'area da includere nell'adeguamento delle Linee d'azione riguarda lo specifico ambito di presa in carico terapeutica, sociale e finanziaria dei prossimi, in particolare dei familiari, che sono gravemente impattati dal comportamento di gioco d'azzardo disturbato di un congiunto, sebbene per via indiretta. La ricerca mostra infatti come la perdita in qualità della vita e benessere di questo gruppo di persone sia rilevante, assuma una valenza traumatica, generi costi individuali e sociali particolarmente ingenti e necessiti pertanto di interventi appropriati e specialistici di presa in carico loro destinati, al di là della cura rivolta ai giocatori eccessivi loro prossimi»,

impegna il Governo

ad adottare misure tecniche e normative finalizzate a garantire una piena tutela della salute, a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo (D.G.A.) ed il gioco d'azzardo minorile dando piena attuazione alla deliberazione della Corte dei conti del 30 dicembre 2021, n. 23, n. 2021/G, e alle risultanze di cui alla relazione conclusiva di mandato dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, del 2 dicembre 2022.
9/1038-A/34. Quartini, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16 interviene in materia di procedimenti di riscossione e rimborso;

   considerato che:

    in materia di riscossione e rimborso di tributi, il quadro normativo vigente prevede l'applicazione di tassi di interesse diversificati in base alla tipologia di procedimento e di tributo;

    si contano oltre 7 diversi tassi di interesse applicati che vanno dal 2 per cento al 5 per cento;

    il legislatore ha provato ad intervenire per ben due volte nel 2015 e, da ultimo, nel 2019 al fine di razionalizzare la normativa sui tassi di interesse,

impegna il Governo

    a razionalizzare e uniformare gli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, determinando una misura unica del tasso di interesse, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
9/1038-A/35. Carotenuto, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 17 reca i principi e i criteri direttivi a cui il Governo è chiamato ad attenersi nell'esercitare la delega conferita per la revisione della disciplina e dell'organizzazione dei processi tributari;

    si prevede di ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria mediante norme di semplificazione processuale che siano funzionalmente orientate ad una completa digitalizzazione del processo nonché l'utilizzo obbligatorio di modelli predefiniti per la redazione di atti processuali, verbali e provvedimenti giurisdizionali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte, al fine di garantire ai contribuenti una migliore conoscibilità della giurisprudenza in materia di diritto tributario ed una maggiore prevedibilità degli esiti delle controversie di natura tributaria, a istituire una «Piattaforma telematica della giustizia predittiva tributaria», consultabile attraverso il sito web del Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile a tutti in forma gratuita.
9/1038-A/36. D'Orso, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 17 reca i principi e i criteri direttivi a cui il Governo è chiamato ad attenersi nell'esercitare la delega conferita per la revisione della disciplina e dell'organizzazione dei processi tributari;

    si prevede di ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria mediante norme di semplificazione processuale che siano funzionalmente orientate ad una completa digitalizzazione del processo nonché l'utilizzo obbligatorio di modelli predefiniti per la redazione di atti processuali, verbali e provvedimenti giurisdizionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte, al fine di garantire ai contribuenti una migliore conoscibilità della giurisprudenza in materia di diritto tributario ed una maggiore prevedibilità degli esiti delle controversie di natura tributaria, a istituire una «Piattaforma telematica della giustizia predittiva tributaria», consultabile attraverso il sito web del Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile a tutti in forma gratuita.
9/1038-A/36. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Orso, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    si persegue l'obiettivo di razionalizzare e semplificare il sistema tributario, anche con riferimento agli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti prevedendo la riduzione degli oneri documentali nonché nuove e più efficienti forme di erogazione di informazioni e di assistenza e percorsi facilitati di accesso ai servizi;

   ritenuto che:

    è necessario semplificare il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti anche con riferimento all'accesso agli incentivi, al fine di garantire l'equità di accesso alle misure riducendo al contempo gli oneri a carico del contribuente,

impegna il Governo

al fine di favorire la parità di accesso agli incentivi fiscali, prevedere il graduale passaggio a forme automatiche di riconoscimento e di erogazione degli incentivi mediante il pieno sviluppo della interoperabilità delle banche dati e l'efficiente utilizzo delle informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria.
9/1038-A/37. Donno, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 persegue l'obiettivo di razionalizzare e semplificare il sistema tributario, anche con riferimento agli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti prevedendo la riduzione degli oneri documentali nonché nuove e più efficienti forme di erogazione di informazioni e di assistenza e percorsi facilitati di accesso ai servizi;

    l'articolo 4 stabilisce altresì che il Governo, nell'esercizio della delega per la revisione del sistema fiscale, osservi una serie di principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente tra i quali il rafforzamento dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi, e alla valorizzazione dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto;

    l'obiettivo è favorire, quale canale privilegiato di riscossione del carico fiscale, l'adempimento spontaneo;

    si prevede a tal fine anche il potenziamento dell'utilizzo di tecnologie digitali al fine di massimizzare i livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti anche nell'ambito del contrasto all'evasione fiscale;

   considerato che:

    la legge di bilancio 2020 ha previsto che, per le attività di analisi del rischio di evasione, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza si possono avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini,

impegna il Governo

a introdurre l'obbligo generalizzato di informativa al contribuente, senza ritardo, delle anomalie riscontrate all'esito delle attività di elaborazione dei dati personali nell'ambito di attività di analisi del rischio, accertamento e contrasto all'evasione fiscale, ove tale informativa non pregiudichi il buon esito delle indagini, al fine di favorire l'adempimento spontaneo da parte del contribuente e prevenire le violazioni della normativa tributaria.
9/1038-A/38. Ascari, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli 5, 6 e 7 intervengono rispettivamente sui principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, delle società e degli enti, nonché per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto;

   considerato che:

    l'articolo 5 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 prevede regimi speciali per la determinazione delle imposte sui redditi e dell'IVA a favore degli esercenti attività agrituristiche e tale disposizione – che non è mai stata modificata dalla data della sua entrata in vigore, né risulta abrogata – disciplina i due regimi speciali per coloro «che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730»;

    la legge n. 730 del 1985 è stata poi abrogata dall'articolo 14 della legge n. 96 del 20 febbraio 2006, che definisce nel dettaglio le attività agrituristiche, ma che non tocca la disciplina di cui all'articolo 5 della legge 413 del 1991 (cui rinvia l'articolo 7 della legge n. 96 del 2006);

   rilevato che:

    per tutte le attività agricole connesse di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile sono stati introdotti specifici regimi fiscali forfettari;

    in particolare, per le attività connesse di fornitura di beni o servizi, cui sono riconducibili le attività agrituristiche, l'articolo 2, comma 6, della legge n. 350 del 2003, ha introdotto nel TUIR l'articolo 56-bis, comma 3, in virtù del quale «il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento»;

    il medesimo articolo 2 della legge n. 350 del 2003, con il comma 7, ha introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1973 l'articolo 34-bis in virtù del quale, per le attività dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 codice civile, l'IVA è dovuta forfettariamente nella misura del 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili;

    le due nuove norme introdotte in materia di imposte sui redditi e di IVA dalla legge n. 350 del 2003 sono indipendenti l'una dall'altra, rappresentano regimi naturali e possono essere derogati per opzione verso i regimi ordinari;

   ritenuto che:

    un soggetto esercente attività agricola connessa di fornitura di servizi (si pensi all'esempio ad un imprenditore agricolo che con le sue macchine agricole si occupa di lavorazioni dei terreni per conto terzi) può liberamente adottare il regime IVA naturale di cui all'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e optare, ai fini delle imposte sui redditi, per la determinazione del reddito nei modi ordinari (o viceversa regime IVA ordinario e regime forfettario per le imposte sui redditi);

    tale libertà di scelta di regime, non vincolata dalla scelta inerente al regime dell'altra imposta, non è contemplata per le attività agrituristiche;

    pertanto, alla luce dell'excursus normativo delineato, dovrebbe ritenersi che già oggi gli articoli 56-bis del TUIR e 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come aggiornati dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 350 del 2003, siano destinati anche a coloro che esercitano le attività agrituristiche di cui alla legge n. 96 del 2006;

    data la mancata abrogazione espressa della norma del 1991, è evidente quanto, specie alla luce delle disposizioni previste dalla legge delega in esame, sia necessario uniformare il trattamento per tutte le attività di fornitura di servizi comprese quelle «di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge»,

impegna il Governo

ad uniformare i regimi forfettari per le attività agricole connesse di fornitura di beni e servizi, in particolare prevedendo un unico regime opzionale di determinazione forfettaria del reddito, al fine di superare il diverso trattamento, rispetto alle altre attività connesse, destinato oggi all'agriturismo.
9/1038-A/39. Caramiello, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del disegno di legge in esame individua i principi generali riferiti all'ordinamento tributario nazionale, cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega;

    il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46 recante «Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.», ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico con l'obiettivo di semplificare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità e di procedere ad una complessiva riorganizzazione del welfare familiare;

    di fatto l'assegno unico e universale, dunque, sostituisce i benefici che erano previsti per i genitori lavoratori, tra i quali le detrazioni per i figli a carico e l'assegno per il nucleo familiare;

    tuttavia, nella scorsa legislatura, in diverse sedi, e stato rilevato un vuoto normativo; in particolare, durante l'esame dello schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico (A.G. 333), la XII Commissione della Camera, in sede di parere ha espresso la seguente osservazione; «Sempre in riferimento ai requisiti soggettivi del richiedente, si segnala la condizione di alcuni cittadini italiani residenti all'estero. I cosiddetti “non residenti Schumacker” possono attualmente fruire delle detrazioni per carichi di famiglia e quindi anche per i figli a carico, in quanto producono più del 75 per cento del loro reddito complessivo in Italia e a patto che non usufruiscano di analoghi benefici dal Paese di residenza. Inoltre, alcuni soggetti residenti all'estero, anche non cittadini italiani, tra i quali anche i lavoratori a contratto operativi presso la rete del MAECI, ottengono oggi prestazioni, come gli assegni ai nucleo familiare, in applicazione sia della normativa italiana in materia che di accordi bilaterali e multilaterali (regolamenti comunitari) di sicurezza sociale stipulati dall'Italia, cioè di strumenti giuridici sovranazionali che si impongono sulle legislazioni nazionali. Si ritiene pertanto opportuno prevedere le necessarie disposizioni affinché si salvaguardi anche con l'assegno unico e universale il valore di tali benefici a favore dei soggetti di cui sopra, i quali diversamente non potrebbero fruirne, in assenza del requisito di residenza e domicilio in Italia.»;

    sempre durante la scorsa legislatura, in sede di esame del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 (cosiddetto decreto semplificazioni), la III Commissione della Camera, in sede consultiva, con riferimento all'articolo 38 del provvedimento, concernente misure di sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico, segnalava l'opportunità di individuare misure di sostegno per il nucleo familiare da destinare al personale a contratto in servizio presso la rete estera;

    ad oggi tale vulnus normativo, che esclude dal beneficio delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia i figli minori di 21 anni del personale a contratto negli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non risulta colmato;

    durante l'esame della legge di bilancio 2023, nella seduta del 23 dicembre 2022, è stato accolto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/00643-bis-AR/182 che sollevava la questione sopra descritta, impegnando il Governo: «ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere l'estensione del diritto alle detrazioni per carichi di famiglia anche ai figli minori di 21 anni del personale a contratto negli uffici all'estero del MAECI, al fine di garantire e sostenere la genitorialità.»;

    il disegno di legge in esame sarebbe stata la sede opportuna per apportare le modifiche normative necessarie a dare seguito all'ordine del giorno citato,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a dare urgentemente seguito all'impegno dell'ordine del giorno n. 9/00643-bis-AR/182, integralmente richiamato in premessa, al fine di superare l'attuale sperequazione sussistente tra contribuenti dello Stato italiano determinatasi con l'entrata in vigore della disciplina di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di assegno unico e universale, da cui sono esclusi i residenti in uno Stato estero, che producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, estendendo le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/67 che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis.
9/1038-A/40. Onori, Lomuti, Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16 reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza;

    tra le principali misure che Governo dovrà assumere nell'esercizio della delega si segnala l'incremento dell'efficienza del sistema nazionale della riscossione, semplificandolo attraverso: una pianificazione annuale delle procedure di recupero; il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse; la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento; la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione; l'incremento dell'utilizzo delle più evolute tecnologie e l'interoperabilità dei sistemi; la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione; il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento:

    si prevede inoltre che nell'esercizio della delega dovrà essere individuato un nuovo assetto organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

    si precisa altresì che nell'introdurre il nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, il legislatore delegato dovrà garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità,

impegna il Governo

a specificare nei decreti legislativi delegati che nel trasferimento delle risorse umane sia salvaguardata la posizione economica, giuridica, contrattuale e previdenziale delle medesime.
9/1038-A/41. De Palma, D'Attis, Caroppo, Patriarca.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15 indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento, prevedendo misure di semplificazione del procedimento accertativo e un'applicazione generalizzata del procedimento del contraddittorio;

    nell'ambito di tali principi il legislatore delegato è tenuto anche al potenziamento e alla semplificazione del regime dell'adempimento collaborativo, pure attraverso maggiori meccanismi premiali e la riduzione della soglia di ingresso al regime;

   al riguardo si prevede:

    a) un'ulteriore riduzione delle sanzioni amministrative tributarie per i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente e in modo tempestivo ed esauriente, fino alla possibilità di una loro integrale non applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno tenuto comportamenti particolarmente collaborativi e trasparenti, i cui documenti contabili sono comunque certificati da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili;

    b) l'individuazione di specifiche misure di alleggerimento delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime che hanno tenuto comportamenti non dolosi e comunicato preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, resistenza dei relativi rischi fiscali;

    c) istituti speciali di definizione in un predeterminato lasso temporale del rapporto tributario circoscritto, in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti;

   caratteristica peculiare del regime dell'adempimento collaborativo è quella di instaurare un rapporto di fiducia tra 1'Amministrazione finanziaria e il contribuente, tramite un'interlocuzione costante e preventiva sui comportamenti tenuti dal medesimo contribuente, che giustifica la riduzione di ogni sanzionatoria amministrativa,

impegna il Governo

a prevedere nei decreti legislativi delegati un ulteriore potenziamento degli effetti premiali connessi all'adesione al regime di adempimento collaborativo, al fine di favorire il dialogo e la collaborazione tra fisco e contribuenti ed evitare comportamenti evasivi o elusivi.
9/1038-A/42. Rubano, De Palma, Patriarca.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15 indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento, prevedendo misure di semplificazione del procedimento accertativo e un'applicazione generalizzata del procedimento del contraddittorio;

    nell'ambito di tali principi il legislatore delegato è tenuto anche al potenziamento e alla semplificazione del regime dell'adempimento collaborativo, pure attraverso maggiori meccanismi premiali e la riduzione della soglia di ingresso al regime;

   al riguardo si prevede:

    a) un'ulteriore riduzione delle sanzioni amministrative tributarie per i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente e in modo tempestivo ed esauriente, fino alla possibilità di una loro integrale non applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno tenuto comportamenti particolarmente collaborativi e trasparenti, i cui documenti contabili sono comunque certificati da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili;

    b) l'individuazione di specifiche misure di alleggerimento delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime che hanno tenuto comportamenti non dolosi e comunicato preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, resistenza dei relativi rischi fiscali;

    c) istituti speciali di definizione in un predeterminato lasso temporale del rapporto tributario circoscritto, in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti;

   caratteristica peculiare del regime dell'adempimento collaborativo è quella di instaurare un rapporto di fiducia tra 1'Amministrazione finanziaria e il contribuente, tramite un'interlocuzione costante e preventiva sui comportamenti tenuti dal medesimo contribuente, che giustifica la riduzione di ogni sanzionatoria amministrativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nei decreti legislativi delegati un ulteriore potenziamento degli effetti premiali connessi all'adesione al regime di adempimento collaborativo, al fine di favorire il dialogo e la collaborazione tra fisco e contribuenti ed evitare comportamenti evasivi o elusivi.
9/1038-A/42. (Testo modificato nel corso della seduta)Rubano, De Palma, Patriarca.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa e stabilendo le modalità di coordinamento con la normativa vigente;

    in particolare, l'articolo 13 rinvia, genericamente, al riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi;

    ad oggi l'obbligo di passare per le procedure di omologazione solo attraverso gli Organismi di verifica identificati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sta sostanzialmente bloccando l'operatività delle imprese produttrici e/o distributrici degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro (video giochi, gru, apparecchi meccanici, elettromeccanici, ecc.) di cui all'articolo 110, comma 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773);

   valutato altresì che:

    per l'intero comparto, la fase di omologazione può essere superata ammettendo come unico requisito quello dell'autocertificazione, con la quale gli operatori assumono la responsabilità, anche di carattere penale, per le loro dichiarazioni circa la conformità degli apparecchi alle regole tecniche dettate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

    dall'introduzione del meccanismo dell'autocertificazione non deriverebbero nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ai fini della sua attuazione;

    nell'incontro dello scorso 4 luglio con gli operatori del settore lo stesso Governo ha manifestato l'intenzione di supportare il settore semplificando le procedure amministrative inutili,

impegna il Governo

a riordinare, secondo criteri di maggiore semplicità e trasparenza, la disciplina riguardante le procedure per l'importazione, la commercializzazione e l'installazione degli apparecchi di puro intrattenimento senza vincita in denaro, introducendo procedure basate su autocertificazione tecnica, attestante la conformità e il rispetto dei requisiti tecnici previsti.
9/1038-A/43. Mulè.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo i dati di Banca d'Italia sul turismo internazionale, nel 2019 la spesa complessiva dei viaggiatori stranieri in Italia è stata pari a 44,3 miliardi. Di questi, 7,6 miliardi rappresentano l'ammontare relativo alla componente di spesa «shopping» (non tax free) (17,1 per cento del totale);

    per ciò che concerne specificatamente i turisti extra-europei, la spesa totale sostenuta in Italia nel 2019 è stata pari a 18,1 miliardi e la quota destinata allo shopping nel 2019 è stimabile in 3,1 miliardi di euro;

    negli anni 2020, 2021 e 2022 si è registrato un drastico calo dei flussi turistici extra-europei, tra il 95 per cento in meno (in piena crisi pandemica) e il 50 per cento in meno (nei momenti turistici migliori) rispetto al 2019. Secondo le previsioni ENIT, per il 2022 si prevede un recupero del 55 per cento di turisti extra-Ue rispetto al 2019, per il 2023 un recupero dell'85 per cento (sempre rispetto al 2019) e per il 2024 del 95 per cento;

    appare, dunque, evidente la necessità di modificare l'attuale normativa in materia di sgravio dell'IVA sugli acquisti dei turisti internazionali, adeguando la soglia economica minima per accedere al servizio (ferma alle vecchie 300 mila lire, pari ad euro 154,95) alla media degli altri Paesi europei. Oggi l'Italia è infatti il Paese con la soglia fax Free più alta in Europa, mentre gli altri Stati membri l'hanno ridotta o, in alcuni casi, addirittura azzerata utilizzando il sistema come leva competitiva e attrattiva nei confronti dei flussi turistici extra-europei;

    la modifica dell'attuale normativa si rende pertanto improrogabile ai fini della crescita dell'intero indotto turistico nazionale, fortemente penalizzato negli ultimi anni dalla crisi pandemica e dagli effetti del conflitto in Ucraina,

impegna il Governo

al fine di incentivare i flussi di turismo internazionale, a rivedere al ribasso l'attuale soglia di spesa minima per ottenere il rimborso dell'Iva sugli acquisti in Italia da parte di soggetti non residenti e non domiciliati nell'Unione Europea.
9/1038-A/44. Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo i dati di Banca d'Italia sul turismo internazionale, nel 2019 la spesa complessiva dei viaggiatori stranieri in Italia è stata pari a 44,3 miliardi. Di questi, 7,6 miliardi rappresentano l'ammontare relativo alla componente di spesa «shopping» (non tax free) (17,1 per cento del totale);

    per ciò che concerne specificatamente i turisti extra-europei, la spesa totale sostenuta in Italia nel 2019 è stata pari a 18,1 miliardi e la quota destinata allo shopping nel 2019 è stimabile in 3,1 miliardi di euro;

    negli anni 2020, 2021 e 2022 si è registrato un drastico calo dei flussi turistici extra-europei, tra il 95 per cento in meno (in piena crisi pandemica) e il 50 per cento in meno (nei momenti turistici migliori) rispetto al 2019. Secondo le previsioni ENIT, per il 2022 si prevede un recupero del 55 per cento di turisti extra-Ue rispetto al 2019, per il 2023 un recupero dell'85 per cento (sempre rispetto al 2019) e per il 2024 del 95 per cento;

    appare, dunque, evidente la necessità di modificare l'attuale normativa in materia di sgravio dell'IVA sugli acquisti dei turisti internazionali, adeguando la soglia economica minima per accedere al servizio (ferma alle vecchie 300 mila lire, pari ad euro 154,95) alla media degli altri Paesi europei. Oggi l'Italia è infatti il Paese con la soglia fax Free più alta in Europa, mentre gli altri Stati membri l'hanno ridotta o, in alcuni casi, addirittura azzerata utilizzando il sistema come leva competitiva e attrattiva nei confronti dei flussi turistici extra-europei;

    la modifica dell'attuale normativa si rende pertanto improrogabile ai fini della crescita dell'intero indotto turistico nazionale, fortemente penalizzato negli ultimi anni dalla crisi pandemica e dagli effetti del conflitto in Ucraina,

impegna il Governo

al fine di incentivare i flussi di turismo internazionale, a valutare l'opportunità di rivedere al ribasso l'attuale soglia di spesa minima per ottenere il rimborso dell'Iva sugli acquisti in Italia da parte di soggetti non residenti e non domiciliati nell'Unione Europea.
9/1038-A/44. (Testo modificato nel corso della seduta)Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    la riforma fiscale è tra le priorità individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e costituisce parte integrante della ripresa economica c sociale che si intende avviare anche grazie alle risorse europee;

    il disegno di legge dispone che il Governo è delegato ad adottare entro ventiquattro mesi dalla data, di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, nel rispetto dei principi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale;

    in particolar modo, l'articolo 7 del provvedimento reca l'indicazione dei principi e dei criteri direttivi specifici che il Governo deve rispettare per attuare la delega conferita per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

    al comma 1, lettera a) e disposto che uno dei criteri direttivi sia quello di ridefinire i presupposti (dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea, per eliminare gli elementi di disallineamento presenti nella normativa nazionale rispetto alle definizioni recate dalla Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA), che sono emersi anche a seguito dei criteri elaborali dalla Corte di Giustizia;

    con riferimento al criterio di delega in materia di aliquote IVA, di cui al comma 1, lettera c), questo e finalizzato a prevedere un trattamento IVA tendenzialmente omogeneo per i beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, nel rispetto dalla normativa IVA armonizzata e della loro rilevanza sociale in linea con le norme della Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla recente Direttiva 2022/542/UE;

   consideralo che:

    la vigente normativa IVA in Italia prevede quattro aliquote – attualmente stabilite nella misura del 22 per cento, per l'aliquota ordinaria, e del 4,5 e 10 per cento, per le aliquote ridotte;

    il settore agricolo applica l'aliquota del 4 per cento per la maggior parte dei prodotti destinati all'alimentazione (latte, pasta, olio, burro, farina, frutta, ecc.), mentre i prodotti della pesca e quelli a base di pesce scontano, attualmente, l'aliquota IVA del 10 per cento (due volte e mezzo in più dei principali prodotti dell'agricoltura);

    la disomogeneità nell'applicazione dell'aliquota IVA esistente tra i prodotti della pesca e i prodotti del settore agricolo appare illogica e iniqua, in quanto trattasi di pari beni meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze generali dei consumatori;

    a seguito della ratifica da parte del Consiglio dell'Unione Europea, in data 5 aprile 2022, della Direttiva n. 2022 542/UE che aggiorna le precedenti direttive 2006/112/CE e 2020/285/CE che disciplinano la concessione delle aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto a livello europeo, gli Stati membri dovranno, entro il 31 dicembre 2024, allinearsi a tale nuova Direttiva che sarà applicata dal primo gennaio 2025 e ogni stato membro potrà introdurre aliquote ridotte su determinati beni e servizi individuali nell'allegato III della Direttiva tra cui le cessioni dei prodotti alimentari per consumo umano e familiare;

    il criterio di delega in materia di aliquote IVA, di cui al comma 1, lettera c) effettua un generico riferimento all'omogeneizzazione delle aliquote Iva, senza specificare i singoli settori economici interessati, come quello della pesca e dell'agricoltura, i quali sono inseriti entrambi nel cosiddetto settore primario,

impegna il Governo

a prevedere espressamente nei decreti legislativi delegati l'equiparazione dell'aliquota IVA applicata ai prodotti del settore ittico a quella applicata ai prodotti agricoli, in linea con le norme della Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla recente Direttiva 2022/542/UE, stante la necessità di armonizzare e omogeneizzare le aliquote applicabili ai prodotti del comparto agroalimentare, al fine di tutelare alcune categorie di beni e servizi meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggior rilevanza sociale, con finalità di interesse generale, attenuando il carico fiscale sul consumatore finale ed evitando ulteriori complessità che generano un aumento dei costi anche per le stesse imprese del settore.
9/1038-A/45. Nevi, Gatta.


   La Camera,

   premesso che:

    la riforma fiscale è tra le priorità individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e costituisce parte integrante della ripresa economica c sociale che si intende avviare anche grazie alle risorse europee;

    il disegno di legge dispone che il Governo è delegato ad adottare entro ventiquattro mesi dalla data, di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, nel rispetto dei principi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale;

    in particolar modo, l'articolo 7 del provvedimento reca l'indicazione dei principi e dei criteri direttivi specifici che il Governo deve rispettare per attuare la delega conferita per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

    al comma 1, lettera a) e disposto che uno dei criteri direttivi sia quello di ridefinire i presupposti (dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea, per eliminare gli elementi di disallineamento presenti nella normativa nazionale rispetto alle definizioni recate dalla Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA), che sono emersi anche a seguito dei criteri elaborali dalla Corte di Giustizia;

    con riferimento al criterio di delega in materia di aliquote IVA, di cui al comma 1, lettera c), questo e finalizzato a prevedere un trattamento IVA tendenzialmente omogeneo per i beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, nel rispetto dalla normativa IVA armonizzata e della loro rilevanza sociale in linea con le norme della Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla recente Direttiva 2022/542/UE;

   consideralo che:

    la vigente normativa IVA in Italia prevede quattro aliquote – attualmente stabilite nella misura del 22 per cento, per l'aliquota ordinaria, e del 4,5 e 10 per cento, per le aliquote ridotte;

    il settore agricolo applica l'aliquota del 4 per cento per la maggior parte dei prodotti destinati all'alimentazione (latte, pasta, olio, burro, farina, frutta, ecc.), mentre i prodotti della pesca e quelli a base di pesce scontano, attualmente, l'aliquota IVA del 10 per cento (due volte e mezzo in più dei principali prodotti dell'agricoltura);

    la disomogeneità nell'applicazione dell'aliquota IVA esistente tra i prodotti della pesca e i prodotti del settore agricolo appare illogica e iniqua, in quanto trattasi di pari beni meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze generali dei consumatori;

    a seguito della ratifica da parte del Consiglio dell'Unione Europea, in data 5 aprile 2022, della Direttiva n. 2022 542/UE che aggiorna le precedenti direttive 2006/112/CE e 2020/285/CE che disciplinano la concessione delle aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto a livello europeo, gli Stati membri dovranno, entro il 31 dicembre 2024, allinearsi a tale nuova Direttiva che sarà applicata dal primo gennaio 2025 e ogni stato membro potrà introdurre aliquote ridotte su determinati beni e servizi individuali nell'allegato III della Direttiva tra cui le cessioni dei prodotti alimentari per consumo umano e familiare;

    il criterio di delega in materia di aliquote IVA, di cui al comma 1, lettera c) effettua un generico riferimento all'omogeneizzazione delle aliquote Iva, senza specificare i singoli settori economici interessati, come quello della pesca e dell'agricoltura, i quali sono inseriti entrambi nel cosiddetto settore primario,

impegna il Governo

compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere espressamente nei decreti legislativi delegati l'equiparazione dell'aliquota IVA applicata ai prodotti del settore ittico a quella applicata ai prodotti agricoli, in linea con le norme della Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla recente Direttiva 2022/542/UE, stante la necessità di armonizzare e omogeneizzare le aliquote applicabili ai prodotti del comparto agroalimentare, al fine di tutelare alcune categorie di beni e servizi meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggior rilevanza sociale, con finalità di interesse generale, attenuando il carico fiscale sul consumatore finale ed evitando ulteriori complessità che generano un aumento dei costi anche per le stesse imprese del settore.
9/1038-A/45. (Testo modificato nel corso della seduta)Nevi, Gatta.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12 del provvedimento in esame prevede di rimodulare le aliquote della tassazione indiretta. In particolare la lettera a) del comma 1 prevede la riconsiderazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, mentre la lettera c) stabilisce la rimodulazione della tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica, al fine di incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente;

    quanto all'IVA la nuova direttiva (UE) 2022/542, di modifica alla previgente direttiva 2006/112/CE, prevede l'eliminazione di aliquote ridotte o eccezioni applicate a prodotti con un impatto negativo sull'ambiente, come ad esempio i combustibili fossili, la legna, la torba e altri beni con un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra. Tali aliquote cesseranno di applicarsi al più lardi dal 1° gennaio 2030, mentre quelle relative ai pesticidi e fertilizzanti chimici cesseranno di applicarsi entro il 1° gennaio 2032;

    quanto alle accise, la previsione (lettera d) del comma 1 è quella di procedere alla riduzione dei sostegni ambientalmente dannosi. Di conseguenza è prevedibile l'aumento delle accise sui carburanti, la riduzione dei benefici fiscali sul gasolio agricolo, su quello per l'autotrasporto e, più in generale, la revisione di tutti i sussidi di tale natura;

    nella edizione 2023 del Catalogo dei Sussidi ambientalmente dannosi (SAD) recentemente pubblicato le agevolazioni definite SAD per la sola agricoltura messe in discussione (gasolio per l'agricoltura e la pesca, IVA agevolata sull'energia elettrica e i prodotti petroliferi utilizzati in agricoltura e pesca, l'IVA agevolata per prodotti fitosanitari), superano il miliardo e mezzo di euro. Se venissero soppresse i maggiori oneri a carico del comparto agricolo si scaricherebbero sui prezzi dei generi alimentari;

    nel Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, approvalo il 30 giugno 2021 dalla Commissione finanze della Camera nel paragrafo 2.11 «Il fisco per la transizione ecologica» si prevede tra gli obiettivi della riforma:

     b) il potenziamento degli incentivi per interventi di decarbonizzazione e riqualificazione ambientale e la progressiva riduzione dei sussidi dannosi per l'ambiente, evitando aggravi di costi per le imprese e vincolando le risorse risparmiate alla riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese;

     d) la rimodulazione del regime di tassazione ambientale a parità di gettito in coerenza con le linee guida europee di progressiva riduzione fino all'azzeramento delle emissioni nelle di CO2 prevedendo, al fine di evitare effetti regressivi per le persone fisiche e penalizzanti per le imprese, adeguati meccanismi di compensazione e premialità in grado di accompagnare famiglie e imprese nel processo di transizione ecologica;

    la commissione Attività produttive (X), nel suo parere sul provvedimento in esame ha confermato tale impostazione,

impegna il Governo

in sede di attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettere a), c) e d), sulla tassazione dei prodotti energetici, a tener conto dell'opportunità di evitare effetti penalizzanti per famiglie e imprese, al fine di evitare non solo impatti inflattivi, ma anche fenomeni di povertà energetica e di desertificazione industriale, evidenziando gli effetti delle modifiche introdotte nelle analisi di impatto della regolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 e prevedendo la contestuale adozione di opportuni incentivi e sostegni, volti a garantire la neutralità degli effetti di tale parte della riforma sulla società e sull'economia.
9/1038-A/46. Casasco, Squeri, Polidori.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12 del provvedimento in esame prevede di rimodulare le aliquote della tassazione indiretta. In particolare la lettera a) del comma 1 prevede la riconsiderazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, mentre la lettera c) stabilisce la rimodulazione della tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica, al fine di incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente;

    quanto all'IVA la nuova direttiva (UE) 2022/542, di modifica alla previgente direttiva 2006/112/CE, prevede l'eliminazione di aliquote ridotte o eccezioni applicate a prodotti con un impatto negativo sull'ambiente, come ad esempio i combustibili fossili, la legna, la torba e altri beni con un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra. Tali aliquote cesseranno di applicarsi al più lardi dal 1° gennaio 2030, mentre quelle relative ai pesticidi e fertilizzanti chimici cesseranno di applicarsi entro il 1° gennaio 2032;

    quanto alle accise, la previsione (lettera d) del comma 1 è quella di procedere alla riduzione dei sostegni ambientalmente dannosi. Di conseguenza è prevedibile l'aumento delle accise sui carburanti, la riduzione dei benefici fiscali sul gasolio agricolo, su quello per l'autotrasporto e, più in generale, la revisione di tutti i sussidi di tale natura;

    nella edizione 2023 del Catalogo dei Sussidi ambientalmente dannosi (SAD) recentemente pubblicato le agevolazioni definite SAD per la sola agricoltura messe in discussione (gasolio per l'agricoltura e la pesca, IVA agevolata sull'energia elettrica e i prodotti petroliferi utilizzati in agricoltura e pesca, l'IVA agevolata per prodotti fitosanitari), superano il miliardo e mezzo di euro. Se venissero soppresse i maggiori oneri a carico del comparto agricolo si scaricherebbero sui prezzi dei generi alimentari;

    nel Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, approvalo il 30 giugno 2021 dalla Commissione finanze della Camera nel paragrafo 2.11 «Il fisco per la transizione ecologica» si prevede tra gli obiettivi della riforma:

     b) il potenziamento degli incentivi per interventi di decarbonizzazione e riqualificazione ambientale e la progressiva riduzione dei sussidi dannosi per l'ambiente, evitando aggravi di costi per le imprese e vincolando le risorse risparmiate alla riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese;

     d) la rimodulazione del regime di tassazione ambientale a parità di gettito in coerenza con le linee guida europee di progressiva riduzione fino all'azzeramento delle emissioni nelle di CO2 prevedendo, al fine di evitare effetti regressivi per le persone fisiche e penalizzanti per le imprese, adeguati meccanismi di compensazione e premialità in grado di accompagnare famiglie e imprese nel processo di transizione ecologica;

    la commissione Attività produttive (X), nel suo parere sul provvedimento in esame ha confermato tale impostazione,

impegna il Governo

in sede di attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettere a), c) e d), sulla tassazione dei prodotti energetici, a valutare l'opportunità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, di tener conto dell'opportunità di evitare effetti penalizzanti per famiglie e imprese, al fine di evitare non solo impatti inflattivi, ma anche fenomeni di povertà energetica e di desertificazione industriale, evidenziando gli effetti delle modifiche introdotte nelle analisi di impatto della regolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 e prevedendo la contestuale adozione di opportuni incentivi e sostegni, volti a garantire la neutralità degli effetti di tale parte della riforma sulla società e sull'economia.
9/1038-A/46. (Testo modificato nel corso della seduta)Casasco, Squeri, Polidori.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame accelera il processo di digitalizzazione del fisco, con l'obiettivo di ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, con nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi digitali, nell'ottica di un cambiamento culturale nei rapporti tra fisco e contribuente;

    in particolare, l'articolo 14 in materia di procedimenti dell'Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti prevede, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali, di «incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini» (comma 1, lettera g);

    in tale ambito due servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni svolgono un ruolo fondamentale:

     1) il «cassetto fiscale», cioè il servizio che consente al contribuente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, può rivestire un ruolo centrale di interscambio di informazioni tra fisco e contribuente. Attualmente il modello gestionale che sottende l'utilizzabilità dei dati contenuti nel cassetto fiscale è rigido e non permette se non tramite terzi allo scopo incaricati di potersi interfacciare agevolmente con i propri dati e i propri pagamenti, né di poterli elaborare. Per implementare le funzionalità, al servizio del contribuente, del cassetto fiscale era stato accolto il 22 giugno 2022 l'ordine del giorno 9/3343-A/23 alla delega fiscale della scorsa legislatura;

     2) a partire dal 6 luglio 2023 è operativo a tutti gli effetti il «domicilio digitale», necessario per ricevere le comunicazioni con valore legale, quali raccomandate e cartelle esattoriali. È operativo l'indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD) e sono dematerializzate tutte le comunicazioni intercorse con la Pubblica Amministrazione;

    la Posta Elettronica Certificata (PEC) c il sistema che permette di mandare e-mail con valore legale, equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. Poiché il servizio PEC è affidato a privati in caselle con limiti di capienza, si pone il problema della conservazione dei dati e della validità legate, prima garantita dalle comunicazioni cartacee, dei documenti conservati. Si tratta in definitiva di risolvere i problemi connessi alla dematerializzazione,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di implementare le funzionalità del cassetto fiscale di ciascun contribuente, consentendo all'Agenzia delle entrate di introdurre protocolli, rigorosamente vidimati in termini di sicurezza delle informazioni che consentano allo stesso di elaborare i propri dati, ricavandone informazioni utili all'interscambio di dati con il fisco e alla propria attività;

   a individuare le soluzioni che consentano al contribuente di conservare in formato legalmente valido le PEC intercorse con le Pubbliche Amministrazioni per il tramite del «domicilio digitale», al fine di evitare i rischi di perdita di dati dovuta ai limiti di capienza delle caselle PEC, alla gestione privata delle stesse e più in generale ai rischi connessi alla gestione di grandi masse di dati dematerializzati.
9/1038-A/47. Tassinari, De Palma, Rubano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 elenca i princìpi e i criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dei tributi indiretti diversi dall'Iva, con particolare riferimento all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di bollo e alle tasse automobilistiche, che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega;

    nell'ambito di tali princìpi si prevede, tra l'altro, l'introduzione di un'imposta unica, eventualmente in misura fissa, in sostituzione dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari;

    sebbene tale misura sia apprezzabile, si ritiene opportuno anche l'introduzione del principio di neutralizzazione dell'imposta di registro nella fase di produzione dei processi di rigenerazione urbana (imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, a favore degli acquisti di immobili da parte degli operatori specializzati);

    la rigenerazione urbana, infatti, è uno dei temi fondamentali per lo sviluppo del territorio, che necessita dell'uso della leva fiscale per la sua piena attuazione. Pertanto la delega fiscale è l'occasione giusta per l'inserimento di un principio generale di detassazione di tali operazioni:

    solo in tal modo si renderebbero fattibili, operazioni complesse di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, altrimenti bloccate dall'attuale prelievo espropriativo a carico proprio della fase iniziale d'acquisto del fabbricato vetusto, energivoro e spesso non più idoneo all'uso consentito;

    si tratterebbe, in sostanza, di introdurre in via strutturale quanto previsto, sino al 31 dicembre 2021, dall'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, che consentiva l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna) ai trasferimenti di immobili da demolire e ricostruire, o da ristrutturare, e destinare alla vendita entro i successivi dieci anni,

impegna il Governo

a favorire i processi di rigenerazione urbana garantendo la neutralizzazione dei tributi indiretti nella fase di acquisto di immobili da rigenerare da parte degli operatori specializzati, attraverso l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ai trasferimenti immobiliari nell'ambito di operazioni di valorizzazione edilizia.
9/1038-A/48. Mazzetti, Cortelazzo, De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 elenca i princìpi e i criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dei tributi indiretti diversi dall'Iva, con particolare riferimento all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di bollo e alle tasse automobilistiche, che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega;

    nell'ambito di tali princìpi si prevede, tra l'altro, l'introduzione di un'imposta unica, eventualmente in misura fissa, in sostituzione dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari;

    sebbene tale misura sia apprezzabile, si ritiene opportuno anche l'introduzione del principio di neutralizzazione dell'imposta di registro nella fase di produzione dei processi di rigenerazione urbana (imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, a favore degli acquisti di immobili da parte degli operatori specializzati);

    la rigenerazione urbana, infatti, è uno dei temi fondamentali per lo sviluppo del territorio, che necessita dell'uso della leva fiscale per la sua piena attuazione. Pertanto la delega fiscale è l'occasione giusta per l'inserimento di un principio generale di detassazione di tali operazioni:

    solo in tal modo si renderebbero fattibili, operazioni complesse di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, altrimenti bloccate dall'attuale prelievo espropriativo a carico proprio della fase iniziale d'acquisto del fabbricato vetusto, energivoro e spesso non più idoneo all'uso consentito;

    si tratterebbe, in sostanza, di introdurre in via strutturale quanto previsto, sino al 31 dicembre 2021, dall'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, che consentiva l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna) ai trasferimenti di immobili da demolire e ricostruire, o da ristrutturare, e destinare alla vendita entro i successivi dieci anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, di favorire i processi di rigenerazione urbana garantendo la neutralizzazione dei tributi indiretti nella fase di acquisto di immobili da rigenerare da parte degli operatori specializzati, attraverso l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ai trasferimenti immobiliari nell'ambito di operazioni di valorizzazione edilizia.
9/1038-A/48. (Testo modificato nel corso della seduta)Mazzetti, Cortelazzo, De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 prevede una generale revisione dell'Ires basata su specifici criteri direttivi, tra i quali, la revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi, anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie, fermo restando il contrasto dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transnazionali (comma 1, lettera c);

    tale misura è particolarmente apprezzabile poiché in questo contesto potrebbe trovare spazio un auspicato intervento sugli interessi passivi relativi ai finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione degli immobili destinati alla vendita che, a seguito del recepimento della Direttiva ATAD, sono anch'essi divenuti deducibili nei limiti del 30 per cento del ROL;

    in tale ambito sarebbe opportuno ripristinare il meccanismo vigente sino al 2018, che ammetteva la piena deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione degli «immobili merce», qualora risultassero iscritti in bilancio ad aumento del costo degli stessi;

    ciò non inficerebbe comunque l'obiettivo della Direttiva ATAD che è quello di evitare operazioni elusive all'interno di gruppi societari, come confermato dal citato comma 1, lettera c), dell'articolo 6;

    tale principio andrebbe introdotto ora più che mai, tenuto conto che nell'ultimo quinquennio, nell'esercizio dell'attività edile, è fortemente aumentato il ricorso all'indebitamento, con conseguente aggravio del costo fiscale netto a carico degli operatori economici in termini di gestione finanziaria dell'attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere, nell'ambito della revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi, l'integrale deducibilità degli interessi relativi a prestiti contratti per la costruzione o la ristrutturazione di immobili alla cui produzione è diretta l'attività d'impresa.
9/1038-A/49. Cortelazzo, Mazzetti, De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge per la riforma fiscale, contiene importanti misure anche in materia di riordino della tassazione del settore automobilistico, nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo;

    al riguardo, si segnala che fino al 1° settembre 2019 l'attività didattica delle aziende classificate con il codice ATECO 85.53.00 (Autoscuole, Scuole di Pilotaggio e Nautiche) era riconosciuta tra quelle cui si riconosceva il diritto all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10/20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

    in seguito l'amministrazione finanziaria, con propria Risoluzione n. 79E e con l'intento di applicare i princìpi affermati nella sentenza della CGUE (Corte di Giustizia europea) del 14 marzo 2019, Causa C-449/2017, (nella quale il Giudice unionale ha affermato che l'attività svolta dalle autoscuole non rientrerebbe nel regime di esenzione applicabile alle prestazioni didattiche, come previsto dalla Direttiva CE n. 112 del 2006) ha sostenuto l'imponibilità ai fini IVA delle prestazione rese dalle autoscuole tanto pro futuro, quanto per il passato in relazione agli anni di imposta, che risultavano ancora accertabili (quindi dal 2014 al 2019 compreso) chiedendo alle autoscuole di versare l'imposta retroattivamente mai applicata né richiesta alla propria clientela;

    avverso all'atto dell'Agenzia delle entrate, gli operatori del settore e pubblica opinione rilevarono l'iniquità della richiesta, coinvolgendo la scorsa legislatura il Parlamento nel corso dell'esame della legge di bilancio per il 2020, nonché la Commissione Finanze, attraverso audizioni e dibattiti a cui parteciparono anche i rappresentanti della medesima Agenzia;

    all'esito dei riscontri, la Commissione Finanze e il Parlamento si espressero nel senso di:

     a) determinare e sancire l'assoluta inapplicabilità retroattiva del dispositivo della sentenza comunitaria, di fatto rendendo inefficaci e prive di validità le richieste in tal senso già avanzate dall'Amministrazione Finanziaria alle aziende del settore interessato;

     b) stabilire, alla luce dei rilievi unionali, che l'imposta sul valore aggiunto fosse applicata alle prestazioni didattiche rese dalle Autoscuole, Scuole di Pilotaggio e Nautiche solo a decorrere dal successivo esercizio 2020, e comunque limitatamente alle prestazioni finalizzate al conseguimento; l'articolo 10/20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 venne di conseguenza appositamente novato con l'articolo 32, commi 1, 2 e 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 mediante l'introduzione dell'ultimo periodo che testualmente recita «Le prestazioni di cui al periodo precedente (ovvero le “prestazioni didattiche di ogni genere”) non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti guida per i veicoli delle categorie B e C1»;

    il sottoscrittore del presente atto evidenzia inoltre che l'Agenzia delle entrate, per il tramite di proprie diverse articolazioni territoriali, ha negli ultimi mesi avviato nuovi accessi, acquisizioni di documentazione, redazione di processi verbali e richieste di pagamento alle aziende esercitanti l'attività di Autoscuole, Scuole di Pilotaggio e Nautiche per IVA non applicata sui corsi di formazione eseguiti dal 2020 ad oggi, destinati alla preparazione per il conseguimento di patenti diverse da quelle di cui alle categorie B e C1;

    l'amministrazione finanziaria argomenta le sue attuali richieste richiamando le motivazioni della sentenza comunitaria, senza tuttavia tener conto che:

     I) dalla citata sentenza ad oggi è intercorsa la citata novazione normativa appositamente disposta dal Legislatore che ha preso atto del pronunciamento della CGUE;

     II) a sua volta, la Sentenza della Corte di Giustizia europea fa riferimento alla non applicabilità dell'esenzione per «l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, (..), ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1»;

     III) come già ai tempi dell'emanazione della Risoluzione 79E del 2019 – l'Agenzia delle entrate estende con interpretazione unilaterale l'imponibilità, in forma generica, «all'attività resa dall'autoscuola» tout-cour, del tutto incurante del fatto che il Legislatore ha nel frattempo risposto alla necessità di adeguamento normativo con la citata novellazione dell'articolo 10/20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, individuando con rare e non casuali precisione e puntualità le fattispecie di operazioni didattiche rese dalle autoscuole per le quali NON dovesse essere riconosciuto il beneficio dell'esenzione (e, quindi, per quanto detto, limitando l'applicazione dell'imposta ai soli corsi finalizzati all'ottenimento delle patenti di categoria B e C1); in ciò contravvenendo, tra l'altro, al principio di gerarchia delle leggi per le quali le norme di legge ordinarie prevalgono sempre su circolari, risoluzioni ed interpretazioni normative;

    anche nella non dimostrata ipotesi di discrasia tra il testo della sentenza della Corte europea e l'apposita modifica normativa applicata dal legislatore, la fase di armonizzazione fiscale attiene sempre e comunque alle scelte del Parlamento (prive, sempre, di effetto retroattivo) e che non a caso il piano di armonizzazione fiscale, costituisce il primo dei pilastri fondativi su cui poggia il progetto di delega fiscale sul quale il Parlamento è chiamato a pronunciarsi;

    l'effetto di un improvviso aumento del 22 per cento del costo delle prestazioni didattiche (ad esclusivo beneficio della fiscalità e ad invarianza di ricavo per gli operatori del settore) verrebbe ad incidere, in un quadro già difficile che impone a contribuenti e famiglie l'aumento dei costi complessivi di gestione e mantenimento, sulla misura delle spese finalizzate all'acquisizione (in particolare per minori e giovani nella fase di acquisizione della patente per la guida di ciclomotori e moto) di nozioni di educazione e sicurezza nella circolazione, nell'insegnamento dei primi interventi di soccorso, nella spiegazione e acquisizione dei devastanti effetti dell'uso di alcol e sostanze psicotrope e stupefacenti sui riflessi e sulla capacità di percezione e concentrazione nella guida, rischiando così di determinare molteplici rinunce alla partecipazione ai corsi di educazione e formazione;

    studi internazionali e rilevazioni statistiche ed oggettive dimostrano l'inversa proporzionalità esistente tra la frequentazione di corsi di educazione alla guida ed alla sicurezza ed il numero di incidenti provocati;

    una scelta nel solco di quanto impropriamente richiesto dall'amministrazione finanziaria, riducendo per ragioni economiche l'accesso ai corsi di educazione e formazione alla guida istituzionalmente affidati alle Autoscuole, Scuole di Pilotaggio e Nautiche sarebbe in forte contro tendenza con gli obiettivi dell'Unione europea di ridurre del 50 per cento il numero degli incidenti e vittime entro il 2030 per arrivare al 2050 con zero morti sulle strade;

    proprio in questi mesi, a dimostrazione della correlazione sopra evidenziata tra formazione e sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121) ha attivato il «Buono Patenti per l'autotrasporto», finalizzato a riconoscere una contribuzione a fondo perduto fino all'80 per cento del costo sostenuto da quanti abbiano con profitto seguito i corsi formativi ed acquisito un titolo di guida abilitante l'esercizio della conduzione di mezzi professionali di trasporto di persone e cose;

    la Commissione VI Finanze della Camera dei deputati, nel riaffermare il primato delle disposizioni legislative, ha confermato la validità della lettera dell'articolo 10/20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 nella sua ultima formulazione secondo la quale, tra le prestazioni didattiche cui non è riconosciuta l'applicazione dell'esenzione dall'Iva non rientra «l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti guida per i veicoli delle categorie B e C1»,

impegna il Governo

  a prevedere nel corso della legislatura, l'introduzione di misure anche di tipo normativo, volte a:

   segnalare agli organi dell'amministrazione finanziaria la necessità di operare secondo corretta applicazione della suddetta norma, non altrimenti interpretabile;

   caducare, con effetto immediato, ogni verifica, accertamento o contenzioso in essere nei confronti di imprese esercitanti l'attività di «Autoscuola, Scuole di Pilotaggio e Nautiche» che abbiano come obiettivo la richiesta di pagamento dell'Iva per prestazioni didattiche diverse da quelle finalizzate alla formazione per il conseguimento delle patenti di categoria B e C1;

   rinviare l'introduzione dei provvedimenti previsti dal provvedimento in esame sulla delega fiscale, in materia di armonizzazione fiscale Iva, relativamente ad ogni ulteriore e differente decisione circa il trattamento da corrispondere alle prestazioni didattiche complessivamente rese dalle Autoscuole, Scuole di Pilotaggio e Nautiche.
9/1038-A/50. Osnato.


   La Camera,

   premesso che:

    il sistema fiscale italiano è divenuto negli anni sempre più iniquo a causa della progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'imposta progressiva, indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme, caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

    la proposta di riforma del Governo non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza rinunciando a qualunque idea di riordino del sistema, consolidando l'assetto corporativo, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti;

    l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario ma, al contrario, l'intervento del Governo premia la rendita e nasconde il rischio di vedere ridotti i servizi essenziali sottraendo risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici a partire da sanità, scuola e infrastrutture;

    in materia di contrasto all'evasione, la riforma introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi, «istituti speciali di definizione» che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

    il fisco è un elemento fondamentale del patto con i cittadini ed è entrato in profonda crisi, con regimi di favore e una evasione crescente,

impegna il Governo

a programmare e realizzare, in coincidenza con l'esercizio della delega, una vasta campagna di opinione utilizzando il servizio pubblico radio-televisivo, media tradizionali (giornali, radio, emittenti commerciali) e new media, per sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'impatto delle diverse forme di evasione ed elusione fiscale sulla tenuta dei servizi pubblici essenziali a partire da sanità, scuola e infrastrutture.
9/1038-A/51.Cuperlo, Braga.


   La Camera,

   premesso che:

    la riforma fiscale è tra le priorità individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e costituisce parte integrante della ripresa economica e sociale che si intende avviare anche grazie alle risorse europee;

    il disegno di legge dispone, tra l'altro, che il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi recanti il riordino delle disposizioni vigenti in tema di giochi pubblici, confermando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia in materia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio di proventi di attività criminose;

    in particolar modo, l'articolo 13 del provvedimento conferma il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio e reca l'indicazione dei principi e dei criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, con specifico riguardo, tra l'altro, alla dislocazione territoriale degli esercizi, alla riserva statale nella organizzazione ed esercizio dei giochi, ed alla partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, alle regole di rilascio delle licenze;

    al comma 2, lettera b), del medesimo articolo è disposto che uno dei criteri direttivi specifici sia quello di disciplinare adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco, nonché del conseguente procedimento di abilitazione all'erogazione della relativa offerta dei soggetti che, attraverso apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di consentire ai partecipanti alle procedure di affidamento delle relative concessioni la prevedibilità nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi sull'intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati;

   considerato che:

    numerose regioni e provincie autonome italiane hanno legiferato in modo disomogeneo tra loro e disallineato con le disposizioni nazionali in materia concessoria, creando disparità e diverse zone di concentrazione dell'offerta rispetto ad una domanda diffusa di prodotti di gioco con vincite in denaro;

    la legge provinciale n. 13 del 2015 della provincia autonoma di Trento ha generato numerose controversie giudiziarie in merito alla collocazione sul territorio delle attività di gioco;

    la legge regionale n. 5 del 2013, e le successive Determinazioni regionali attuative della regione Emilia-Romagna, che rendono operativo il divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse, ma anche la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito entro una distanza di 500 metri da luoghi sensibili, sono pure oggetto di svariate controversie legali ed al contempo della chiusura di decine di punti vendita e della perdita di lavoro di centinaia di occupati;

    il parere del Consiglio di Stato n. 01057/2019 relativo alla richiesta dell'Ufficio legislativo – Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze riguardo le procedure di selezione per l'affidamento delle nuove concessioni di scommesse ha di fatto bloccato la preparazione di tale procedura in mancanza dell'attuazione dell'intesa Stato – regioni del 2017 del 7 settembre 2017 (rep. atti n. 103/CU), rilevando diverse criticità, in primis in merito ai rapporti con le autonomie territoriali;

    il criterio di delega in materia di pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco non specifica che tale disciplina si applichi a tutte le tipologie di giochi con vincite in denaro,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità di prevedere nei decreti legislativi delegati:

   a) il mantenimento di una equilibrata distribuzione territoriale dell'offerta fisica di gioco al fine di evitare il formarsi di aree nelle quali l'offerta dei singoli prodotti di gioco pubblico sia totalmente assente o eccessivamente concentrata;

   b) la tutela, nell'interesse erariale del miglior espletamento delle future procedure selettive, degli avviamenti già esistenti, stante la già avvenuta riduzione dei punti vendita legali degli ultimi anni, attraverso il mantenimento dell'attuale distribuzione dell'offerta dei differenti prodotti regolamentati e del riequilibrio della stessa nelle aree territoriali in cui essa non sia coerente con i parametri demografici ed economici;

   c) la limitazione – ancora in relazione alle future procedure selettive – della possibilità di avviare nuovi punti di vendita rispetto agli attuali, eccetto nel caso in cui non si verifichino spostamenti degli attuali punti o nel caso in cui nuovi punti siano insediati in zone dei comuni interessati oggi non presidiate dall'offerta legale dei singoli prodotti di gioco in concessione.
9/1038-A/52.Cattaneo.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca delega al Governo per la riforma fiscale per l'adozione di importanti misure finalizzate a riformare il sistema di tasse e imposte nazionale;

    l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) vede un'applicazione disomogenea comparando i prodotti della pesca e quelli del settore agricolo, imponendo un'aliquota IVA del 4 per cento per la maggior parte dei prodotti alimentari, ed un'aliquota del 10 per cento, due volte e mezzo in più rispetto ai predetti prodotti, per i prodotti della pesca ed a base di pesce;

    inoltre, il testo in esame evidenzia la necessità di armonizzare l'imposta sul valore aggiunto a livello europeo, con una razionalizzazione del numero di aliquote applicabili, con la finalità di attenuare il carico fiscale verso il consumatore finale;

    proprio a tal fine, per realizzare il citato allineamento fiscale, è indispensabile, in un'ottica sistemica, armonizzare l'aliquota IVA per il settore primario con particolare riferimento ai prodotti destinati al consumo alimentare, eventualmente tenendo conto delle varie comunanze di settore, di filiera e produttive che accomunano i prodotti agricoli ed i prodotti della pesca, che spesso rappresentano una vera e propria fonte di ossigeno, di opportunità lavorative, per numerose comunità sul territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di equiparare, in sede di attuazione del testo in esame il regime fiscale relativo all'aliquota IVA applicata ai prodotti della pesca a quello vigente per i prodotti del settore agricolo, come delineato in premessa.
9/1038-A/53.Caretta, Ciaburro, Congedo.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca delega al Governo per la riforma fiscale per l'adozione di importanti misure finalizzate a riformare il sistema di tasse e imposte nazionale;

    l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) vede un'applicazione disomogenea comparando i prodotti della pesca e quelli del settore agricolo, imponendo un'aliquota IVA del 4 per cento per la maggior parte dei prodotti alimentari, ed un'aliquota del 10 per cento, due volte e mezzo in più rispetto ai predetti prodotti, per i prodotti della pesca ed a base di pesce;

    inoltre, il testo in esame evidenzia la necessità di armonizzare l'imposta sul valore aggiunto a livello europeo, con una razionalizzazione del numero di aliquote applicabili, con la finalità di attenuare il carico fiscale verso il consumatore finale;

    proprio a tal fine, per realizzare il citato allineamento fiscale, è indispensabile, in un'ottica sistemica, armonizzare l'aliquota IVA per il settore primario con particolare riferimento ai prodotti destinati al consumo alimentare, eventualmente tenendo conto delle varie comunanze di settore, di filiera e produttive che accomunano i prodotti agricoli ed i prodotti della pesca, che spesso rappresentano una vera e propria fonte di ossigeno, di opportunità lavorative, per numerose comunità sul territorio nazionale,

impegna il Governo

compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di equiparare, in sede di attuazione del testo in esame il regime fiscale relativo all'aliquota IVA applicata ai prodotti della pesca a quello vigente per i prodotti del settore agricolo, come delineato in premessa.
9/1038-A/53.(Testo modificato nel corso della seduta)Caretta, Ciaburro, Congedo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca una delega al Governo di emanare uno o più decreti legislativi per la revisione del sistema fiscale, fissando a tal fine principi e criteri direttivi generali;

    alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano è attribuita una quota del gettito delle imposte erariali riferite al proprio territorio, nella misura stabilita dai rispettivi statuti speciali;

    le entrate che i tributi erariali assicurano a ciascuno dei suddetti enti, finanziano l'esercizio delle competenze e delle funzioni attribuite agli stessi dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;

    al fine di assicurare ai medesimi enti territoriali le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni a loro attribuite, si rende necessaria la compensazione delle eventuali diminuzioni di gettito conseguenti ad interventi legislativi dello Stato, come avvenuto con l'articolo 1, comma 4, della legge n. 234 del 2021, in conseguenza della possibile rimodulazione delle aliquote Irpef,

impegna il Governo

ad introdurre, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, ulteriori disposizioni a garanzia del ristoro dell'eventuale perdita di gettito derivante dall'applicazione della delega per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio delle stesse.
9/1038-A/54.Gebhard, De Bertoldi, Schullian, Steger, Manes, Urzì.


   La Camera,

   premesso che:

    i cambiamenti tecnologici in atto e l'aumento degli attacchi informatici impongono una maggiore attenzione alle strategie di sicurezza ed alla collaborazione tra pubblico e privato;

    la cybersicurezza è una sfida globale che supera le frontiere e riguarda indistintamente tutti dai cittadini alle amministrazioni pubbliche fino alle aziende;

    la minaccia di attacchi informatici rappresenta un pericolo sempre più concreto e qualsiasi organizzazione deve affrontare il rischio di violazione di dati, attacchi malware ed altri crimini informatici;

    gli enti pubblici, le aziende private ed altre organizzazioni come le infrastrutture pubbliche si trovano ad affrontare quasi quotidianamente incidenti di sicurezza con l'aggravante che non dispongono di mezzi e procedure formali per rispondere agli attacchi subiti;

    in Italia si stimano circa 90 attacchi informatici al mese a danno di cittadini, imprese e pubblica amministrazione;

    il 25 per cento delle aziende italiane, secondo la Cybersecurity Readiness Index 2023, afferma di aver dovuto investire almeno 500.000 euro, dopo un attacco informatico, per riuscire a riprendere il controllo della propria attività;

    l'Italia è tra i Paesi maggiormente interessati dalla diffusione generalizzata di malware e di attacchi cibernetici mirati specie a danno del comparto sanitario e di quello energetico;

    l'Italia ha deciso di investire maggiormente in cybersicurezza con un investimento nel 2022 di 1,855 miliardi di euro, con un aumento del 18 per cento degli investimenti rispetto al 2021. Nonostante questo aumento risulta essere uno dei Paesi che sta investendo di meno, in proporzione agli attacchi subiti;

    il mercato della cybersicurezza è in continua espansione e si registra un notevole aumento del numero delle imprese;

    al 2020 le aziende iscritte al Registro delle imprese, nel settore della sicurezza informatica, erano 1861 di cui il 65 per cento dichiarava meno di 10 dipendenti;

    i numeri dimostrano come il comparto della cybersicurezza sia un comparto formato da micro imprese in espansione, nate spesso da start up di giovani, che il nostro Paese deve incentivare,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre un sistema di premialità per le aziende che operano nella cybersecurity anche attraverso una riduzione del carico fiscale sulla retribuzione dei dipendenti ad alta specializzazione tecnica e di prevedere un sistema premiale per lo sviluppo di tecnologie proprietarie, nonché per l'acquisto di soluzioni atte a rispondere con successo alle Direttive europee in materia.
9/1038-A/55.Bicchielli, Alessandro Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    i cambiamenti tecnologici in atto e l'aumento degli attacchi informatici impongono una maggiore attenzione alle strategie di sicurezza ed alla collaborazione tra pubblico e privato;

    la cybersicurezza è una sfida globale che supera le frontiere e riguarda indistintamente tutti dai cittadini alle amministrazioni pubbliche fino alle aziende;

    la minaccia di attacchi informatici rappresenta un pericolo sempre più concreto e qualsiasi organizzazione deve affrontare il rischio di violazione di dati, attacchi malware ed altri crimini informatici;

    gli enti pubblici, le aziende private ed altre organizzazioni come le infrastrutture pubbliche si trovano ad affrontare quasi quotidianamente incidenti di sicurezza con l'aggravante che non dispongono di mezzi e procedure formali per rispondere agli attacchi subiti;

    in Italia si stimano circa 90 attacchi informatici al mese a danno di cittadini, imprese e pubblica amministrazione;

    il 25 per cento delle aziende italiane, secondo la Cybersecurity Readiness Index 2023, afferma di aver dovuto investire almeno 500.000 euro, dopo un attacco informatico, per riuscire a riprendere il controllo della propria attività;

    l'Italia è tra i Paesi maggiormente interessati dalla diffusione generalizzata di malware e di attacchi cibernetici mirati specie a danno del comparto sanitario e di quello energetico;

    l'Italia ha deciso di investire maggiormente in cybersicurezza con un investimento nel 2022 di 1,855 miliardi di euro, con un aumento del 18 per cento degli investimenti rispetto al 2021. Nonostante questo aumento risulta essere uno dei Paesi che sta investendo di meno, in proporzione agli attacchi subiti;

    il mercato della cybersicurezza è in continua espansione e si registra un notevole aumento del numero delle imprese;

    al 2020 le aziende iscritte al Registro delle imprese, nel settore della sicurezza informatica, erano 1861 di cui il 65 per cento dichiarava meno di 10 dipendenti;

    i numeri dimostrano come il comparto della cybersicurezza sia un comparto formato da micro imprese in espansione, nate spesso da start up di giovani, che il nostro Paese deve incentivare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre un sistema di premialità per le aziende che operano nella cybersecurity anche attraverso una riduzione del carico fiscale sulla retribuzione dei dipendenti ad alta specializzazione tecnica e di prevedere un sistema premiale per lo sviluppo di tecnologie proprietarie, nonché per l'acquisto di soluzioni atte a rispondere con successo alle Direttive europee in materia.
9/1038-A/55.(Testo modificato nel corso della seduta)Bicchielli, Alessandro Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, approvato dal cd. Governo Monti, istituito nel 2011 ha introdotto per la prima volta nel sistema italiano l'obbligo dell'utilizzo del POS;

    il decreto-legge citato stabilisce che i soggetti che effettuano vendita e prestazione di servizi, anche professionali, hanno l'obbligo di possedere un sistema POS. L'obbligo nel corso degli anni è stato esteso anche a commercianti, tabaccai, artigiani, attività di ristorazione, professionisti che esercitano in proprio ed hanno un rapporto diretto con il cliente e attività ricettive;

    dal rapporto 2019 della Banca d'Italia si dimostra che in tre anni l'utilizzo del contante è diminuito in favore dei pagamenti elettronici, passando nello specifico dall'86 per cento all'82,2 per cento. La crisi pandemica ha portato in poco tempo ad un cambiamento nelle abitudini del consumatore, soprattutto per quanto concerne le modalità di pagamento. Recenti inchieste hanno dimostrato infatti che le abitudini dei cittadini si stanno spostando verso l'uso di pagamenti elettronici e non sembra, peraltro, che tali abitudini siano passeggere;

    ogni consumatore effettua all'incirca due transazioni al giorno, ed il numero aumenta se ci rivolgiamo alle regioni del Nord Italia, con uno scontrino medio in forte decrescita, sintomo che i pagamenti elettronici vengono sempre più spesso utilizzati anche per acquisti di piccolo taglio e non solo per transazioni onerose;

    nell'ultimo rapporto dell'Osservatorio Innovative Payments a cura del Politecnico di Milano, si è stimato che entro la fine del 2022 il transato avrebbe raggiunto una quota stimata tra 390 ed i 405 miliardi di euro, dato in crescita del 22 per cento sul 2021;

    la legge di bilancio 2023 ha offerto agli esercenti la possibilità di ottenere agevolazioni per chi mette a disposizione dei propri clienti questo metodo di pagamento. Le misure di compensazione consistono in un credito di imposta sul costo delle commissioni;

    il cosiddetto bonus POS 2023 si attesta al 30 per cento delle commissioni addebitate sulle spese per le commissioni bancarie per le transazioni effettuate tramite carte di pagamento. Inoltre è disponibile per tutti gli esercenti (Partite Iva e aziende) con fatturato fino a 400 mila euro annui;

    ai sensi dell'articolo 1 comma 385 della legge del 29 dicembre 2012 n. 197 è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo permanente che dispone che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori dei circuiti di schemi di pagamento, al fine di mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche, e si determini in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti in maniera da garantire livelli di costi equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi proporzionata al valore delle transazioni. In particolare questo tavolo permanente punta a mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti di attività d'impresa che presentino ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta,

impegna il Governo

a valutare, nell'ottica della revisione delle imposizioni fiscali, al fine di agevolare gli esercenti nell'utilizzo dei pagamenti digitali ed arginare il fenomeno dell'evasione fiscale, l'introduzione di un sistema di premialità per gli esercenti sotto forma di agevolazione fiscale sul cd. «transato».
9/1038-A/56.Romano, Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.


   La Camera,

   premesso che:

    con l'articolo 7 del disegno di legge in oggetto vengono fissati, in linea generale, i principi per procedere ad una ridefinizione di alcuni degli istituti della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ai fini di una loro semplificazione, nonché ad una complessiva revisione della struttura delle aliquote che si risolva a vantaggio dei contribuenti;

    attraverso i decreti legislativi delegati il Governo agirà nello specifico revisionando il numero e la misura delle aliquote IVA, le esenzioni, i beni e i servizi assoggettabili ad aliquota ridotta in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale, sempre nel rispetto dei limiti posti dalla recente Direttiva 2022/542/UE;

    proprio in ragione del valore sociale e delle peculiarità dei servizi relativi agli animali da compagnia è necessario alleggerire il pesante carico fiscale che grava sul sostentamento, sulla salute e sul benessere di queste popolazioni animali: nonostante il loro carattere di essenzialità, le prestazioni veterinarie e la cessione dei prodotti alimentari per animali da compagnia continuano ad essere collocate nello scaglione IVA più elevato, al pari di beni e servizi di lusso e/o non essenziali;

    si stima che attualmente nel nostro Paese gli animali d'affezione siano circa 65 milioni, di cui quasi 9 milioni di cani e 10 milioni di gatti, e che oltre il 40 per cento delle famiglie italiane viva con almeno un animale da compagnia. Cani e gatti sono considerati a tutti gli effetti membri delle famiglie che li ospitano;

    merita di essere tenuta in debita considerazione l'evoluzione del rapporto uomo-animale da compagnia rilevata negli ultimi quindici anni nelle famiglie e nella società. Numerosi studi scientifici provano l'importanza del legame tra essere umano e animale d'affezione e i benefici psicofisici che ne scaturiscono: la presenza di un cd. «pet» in famiglia responsabilizza i bambini e gli adolescenti, tra i benefici per gli anziani vi sono l'esercizio fisico e la maggior socialità, con un risparmio per il Servizio sanitario nazionale stimato in circa 1,3 miliardi di euro. Non per caso, la recente legge 23 marzo 2023, n. 33, in materia di politiche in favore delle persone anziane, delega il Governo a promuovere l'invecchiamento attivo mediante la «relazione con animali di affezione»;

    gli alimenti per animali da compagnia sono fra i beni che gli Stati membri dell'Ue possono assoggettare ad aliquota IVA ridotta in base a quanto previsto dall'articolo 98 della Direttiva europea 2006/112/CE e la revisione dello scaglione dell'aliquota IVA permetterebbe di ridurre la disparità di trattamento rispetto ai cittadini di altri Stati membri, ad esempio la Germania, che applica agli alimenti per cani e gatti l'aliquota IVA del 7 per cento in considerazione della quotidianità di consumo. Gli italiani sopportano quindi un'aliquota IVA sugli stessi alimenti tre volte superiore;

    la richiesta di revisione dell'aliquota IVA sugli alimenti per cani e gatti viene dall'opinione pubblica: secondo un'indagine condotta da Assalco, il 92,8 per cento dei proprietari si dichiara favorevole a ridurre l'IVA sugli alimenti per gli animali da compagnia e le prestazioni veterinarie dal 22 per cento al 10 per cento. Lo stesso orientamento è espresso dai non proprietari: ben l'81,8 per cento si dice d'accordo alla riduzione dell'aliquota IVA;

    ancora, l'imposta sul Valore Aggiunto rappresenta il principale ostacolo economico-fiscale e il più rilevante dissuasore sociale al conseguimento degli obiettivi strategici – nazionali, europei e globali – per la sanità animale e la sanità pubblica secondo il principio del «one health»;

    nel nostro Paese la persistente disomogeneità di trattamento impositivo rende inefficaci le sinergie del comparto per conseguire obiettivi quali il controllo delle malattie animali trasmissibili all'uomo, il contrasto al randagismo e all'abbandono e i conseguenti risparmi di spesa pubblica, il possesso e la detenzione responsabile degli animali anche a tutela dell'incolumità pubblica, l'approccio «one health» e integrato Salute-Agricoltura-Ambiente,

impegna il Governo

nella revisione delle aliquote IVA, alla luce dell'evoluzione del rapporto uomo-animale nelle famiglie e nella società e tenendo conto del valore sociale e delle caratteristiche che alcuni servizi presentano, a collocare le prestazioni veterinarie e la cessione degli alimenti per animali da compagnia tra i beni e i servizi assoggettabili ad aliquota ridotta a vantaggio dei cittadini che convivono con gli animali d'affezione.
9/1038-A/57.Brambilla, Saccani Jotti, Dalla Chiesa, Cherchi, Deborah Bergamini, Gallo, De Monte, Tenerini, Bonelli, Borrelli, Malaguti.


   La Camera,

   premesso che:

    con l'articolo 7 del disegno di legge in oggetto vengono fissati, in linea generale, i principi per procedere ad una ridefinizione di alcuni degli istituti della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ai fini di una loro semplificazione, nonché ad una complessiva revisione della struttura delle aliquote che si risolva a vantaggio dei contribuenti;

    attraverso i decreti legislativi delegati il Governo agirà nello specifico revisionando il numero e la misura delle aliquote IVA, le esenzioni, i beni e i servizi assoggettabili ad aliquota ridotta in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale, sempre nel rispetto dei limiti posti dalla recente Direttiva 2022/542/UE;

    proprio in ragione del valore sociale e delle peculiarità dei servizi relativi agli animali da compagnia è necessario alleggerire il pesante carico fiscale che grava sul sostentamento, sulla salute e sul benessere di queste popolazioni animali: nonostante il loro carattere di essenzialità, le prestazioni veterinarie e la cessione dei prodotti alimentari per animali da compagnia continuano ad essere collocate nello scaglione IVA più elevato, al pari di beni e servizi di lusso e/o non essenziali;

    si stima che attualmente nel nostro Paese gli animali d'affezione siano circa 65 milioni, di cui quasi 9 milioni di cani e 10 milioni di gatti, e che oltre il 40 per cento delle famiglie italiane viva con almeno un animale da compagnia. Cani e gatti sono considerati a tutti gli effetti membri delle famiglie che li ospitano;

    merita di essere tenuta in debita considerazione l'evoluzione del rapporto uomo-animale da compagnia rilevata negli ultimi quindici anni nelle famiglie e nella società. Numerosi studi scientifici provano l'importanza del legame tra essere umano e animale d'affezione e i benefici psicofisici che ne scaturiscono: la presenza di un cd. «pet» in famiglia responsabilizza i bambini e gli adolescenti, tra i benefici per gli anziani vi sono l'esercizio fisico e la maggior socialità, con un risparmio per il Servizio sanitario nazionale stimato in circa 1,3 miliardi di euro. Non per caso, la recente legge 23 marzo 2023, n. 33, in materia di politiche in favore delle persone anziane, delega il Governo a promuovere l'invecchiamento attivo mediante la «relazione con animali di affezione»;

    gli alimenti per animali da compagnia sono fra i beni che gli Stati membri dell'Ue possono assoggettare ad aliquota IVA ridotta in base a quanto previsto dall'articolo 98 della Direttiva europea 2006/112/CE e la revisione dello scaglione dell'aliquota IVA permetterebbe di ridurre la disparità di trattamento rispetto ai cittadini di altri Stati membri, ad esempio la Germania, che applica agli alimenti per cani e gatti l'aliquota IVA del 7 per cento in considerazione della quotidianità di consumo. Gli italiani sopportano quindi un'aliquota IVA sugli stessi alimenti tre volte superiore;

    la richiesta di revisione dell'aliquota IVA sugli alimenti per cani e gatti viene dall'opinione pubblica: secondo un'indagine condotta da Assalco, il 92,8 per cento dei proprietari si dichiara favorevole a ridurre l'IVA sugli alimenti per gli animali da compagnia e le prestazioni veterinarie dal 22 per cento al 10 per cento. Lo stesso orientamento è espresso dai non proprietari: ben l'81,8 per cento si dice d'accordo alla riduzione dell'aliquota IVA;

    ancora, l'imposta sul Valore Aggiunto rappresenta il principale ostacolo economico-fiscale e il più rilevante dissuasore sociale al conseguimento degli obiettivi strategici – nazionali, europei e globali – per la sanità animale e la sanità pubblica secondo il principio del «one health»;

    nel nostro Paese la persistente disomogeneità di trattamento impositivo rende inefficaci le sinergie del comparto per conseguire obiettivi quali il controllo delle malattie animali trasmissibili all'uomo, il contrasto al randagismo e all'abbandono e i conseguenti risparmi di spesa pubblica, il possesso e la detenzione responsabile degli animali anche a tutela dell'incolumità pubblica, l'approccio «one health» e integrato Salute-Agricoltura-Ambiente,

impegna il Governo

nella revisione delle aliquote IVA, alla luce dell'evoluzione del rapporto uomo-animale nelle famiglie e nella società e tenendo conto del valore sociale e delle caratteristiche che alcuni servizi presentano, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli eurounitari, a collocare le prestazioni veterinarie e la cessione degli alimenti per animali da compagnia tra i beni e i servizi assoggettabili ad aliquota ridotta a vantaggio dei cittadini che convivono con gli animali d'affezione.
9/1038-A/57.(Testo modificato nel corso della seduta)Brambilla, Saccani Jotti, Dalla Chiesa, Cherchi, Deborah Bergamini, Gallo, De Monte, Tenerini, Bonelli, Borrelli, Malaguti.


   La Camera,

   premesso che:

    la Costituzione italiana all'articolo 33 dispone che: «La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.»;

    la Costituzione italiana all'articolo 34 prevede che: «La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso.»;

    in Italia gli studenti sono circa 8.5 milioni di ragazzi e ragazze;

    secondo la relazione di Banca d'Italia per il periodo che va dal 2017 al 2022 si prevedeva per nuclei familiari composti da due adulti ed uno o più minori un costo di circa 640 euro al mese per il mantenimento dei figli. Il costo corrisponde a circa un quarto del reddito medio delle famiglie;

    secondo le stime di Federconsumatori per ogni studente si spendono mediamente in un anno 571 euro per il corredo scolastico cifra in aumento del 4,3 per cento rispetto al 2021 e 481 euro per i libri, cifra in aumento del 2 per cento rispetto al 2021;

    le spese sono più alte, altresì, per gli studenti delle classi prime dove uno studente del primo anno di liceo, tra corredo scolastico libri e dizionari arriva a spendere anche 1.255 euro;

    gli importi sopracitati aumentano qualora le famiglie si ritrovino a sostenere anche l'acquisto di un computer o tablet ed una connessione internet, elementi ormai imprescindibili per tutti gli studenti;

    nonostante le agevolazioni già previste le spese sostenute annualmente sono estremamente onerose per le famiglie soprattutto se facciamo riferimento ad anni difficili come quelli che stiamo vivendo determinati dalle forti spinte inflazionistiche, e segnati dall'aumento delle materie prime e dell'energia,

impegna il Governo

a valutare di promuovere l'istruzione statale e paritaria anche attraverso l'incremento di detrazioni fiscali per le spese scolastiche sostenute dalle famiglie e di prevedere ulteriori contribuzioni in denaro in favore degli istituti scolastici, statali e paritari al fine di garantire tutti gli studenti migliori servizi a costi inferiori.
9/1038-A/58. Cavo, Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.


   La Camera,

   premesso che:

    la Costituzione italiana all'articolo 33 dispone che: «La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.»;

    la Costituzione italiana all'articolo 34 prevede che: «La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso.»;

    in Italia gli studenti sono circa 8.5 milioni di ragazzi e ragazze;

    secondo la relazione di Banca d'Italia per il periodo che va dal 2017 al 2022 si prevedeva per nuclei familiari composti da due adulti ed uno o più minori un costo di circa 640 euro al mese per il mantenimento dei figli. Il costo corrisponde a circa un quarto del reddito medio delle famiglie;

    secondo le stime di Federconsumatori per ogni studente si spendono mediamente in un anno 571 euro per il corredo scolastico cifra in aumento del 4,3 per cento rispetto al 2021 e 481 euro per i libri, cifra in aumento del 2 per cento rispetto al 2021;

    le spese sono più alte, altresì, per gli studenti delle classi prime dove uno studente del primo anno di liceo, tra corredo scolastico libri e dizionari arriva a spendere anche 1.255 euro;

    gli importi sopracitati aumentano qualora le famiglie si ritrovino a sostenere anche l'acquisto di un computer o tablet ed una connessione internet, elementi ormai imprescindibili per tutti gli studenti;

    nonostante le agevolazioni già previste le spese sostenute annualmente sono estremamente onerose per le famiglie soprattutto se facciamo riferimento ad anni difficili come quelli che stiamo vivendo determinati dalle forti spinte inflazionistiche, e segnati dall'aumento delle materie prime e dell'energia,

impegna il Governo

a valutare di promuovere l'istruzione statale e paritaria anche attraverso l'incremento di detrazioni fiscali per le spese scolastiche sostenute dalle famiglie.
9/1038-A/58. (Testo modificato nel corso della seduta)Cavo, Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.


   La Camera,

   premesso che:

    la formazione del personale consiste in una serie di attività atte a ottimizzare le competenze dei dipendenti e dirigenti, per favorire la loro crescita personale e professionale, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi aziendali;

    la formazione del personale e parte integrante della gestione delle risorse umane, in quanto è compito delle risorse umane dare la possibilità ai dipendenti di formarsi per crescere professionalmente;

    in un mondo del lavoro sempre più competitivo e frenetico le imprese che si distinguono maggiormente nei loro settori di competenza sono quelle che riconoscono l'importanza dell'attività di collaborazione tra lavoratori e della formazione aziendale, al fine di colmare da un lato eventuali lacune dei dipendenti e dall'altro essere sempre più aggiornati sulle innovazioni del settore;

    la formazione del personale non si concentra unicamente sull'espletamento dei corsi obbligatori (sicurezza sul lavoro), ma anche su quelli connessi alle mansioni svolte o sulle cosiddette «soft skills» e competenze digitali;

    oggi la formazione è considerata da tutte le imprese di qualsivoglia dimensione un elemento imprescindibile per lo sviluppo. Si attribuiste infatti, al fine del raggiungimento dei target aziendali, il medesimo valore all'investimento in capitale umano ed all'investimento in macchinari e materiali;

    il 74 per cento delle aziende europee ritiene prioritario l'investimento in formazione, e sostengono che il budget stanziato per la formazione nel 2023 è invariato rispetto al 2022 o addirittura aumentato con particolare attenzione all'apprendimento digitale;

    in Europa, diversi Paesi stanno già sostenendo gli investimenti in formazione delle aziende che operano sul loro territorio;

    in Germania si investe nella formazione continua in cui i beneficiari della misura sono datori di lavoro, associazioni legali, organizzazioni pubbliche e indipendenti per il benessere dei bambini e dei giovani con sede nel Brandeburgo, che sovvenziona progetti di formazione fino al 50 per cento della spesa ammissibile. I tipi di formazione includono misure di aggiornamento professionale per i dipendenti e i proprietari di aziende che lavorano in una struttura permanente;

    in Francia sono stati istituiti aiuti per sviluppare le competenze e l'occupazione dei lavoratori temporanei e le imprese ricevono un contributo ai costi di formazione per i lavoratori temporanei con basse competenze o senza qualifica per i settori delle costruzioni, industria e il settore logistico;

    in Spagna sono stati istituiti degli incentivi finanziari per la formazione nelle aziende della Comunità autonoma dei Paesi Baschi. Dal 2019 le aziende situate nei Paesi Baschi con 35 o più lavoratori possono richiedere un sostegno per le attività di formazione. La sovvenzione sostiene qualsiasi formazione volta a migliorare le competenze direttamente collegate al processo produttivo dell'azienda,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ottica di revisione del sistema di imposizione sui redditi delle imprese, di riconoscere agli investimenti in capitale umano pari dignità degli investimenti in macchinari e nuove tecnologie, introducendo forme di agevolazione fiscale che favoriscano lo sviluppo delle competenze.
9/1038-A/59. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.


   La Camera,

   premesso che:

    drammatici eventi meteorologici, da ultimo la tragedia recentemente occorsa ai territori della Romagna, delle Marche e di parte della Toscana, continuano a devastare il nostro Paese e dimostrano come sia impellente e imprescindibile l'attivazione di un articolato piano di interventi per la messa in sicurezza del territorio nazionale contro il rischio idrogeologico e i danni derivanti dal maltempo;

    le calamità naturali hanno effetti devastanti non solo sul piano umano e sociale, ma anche su quello economico, poiché le spese sostenute per gli interventi nelle situazioni di emergenza sono aumentate progressivamente, attestandosi su una media di 3,5 miliardi di euro all'anno, dal 1946 ad oggi mentre l'unità di missione «Italia sicura», istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva consentito di velocizzare e finanziare interventi di prevenzione e messa in sicurezza;

    infatti per far fronte alla piaga che affligge il nostro Paese è necessario accelerare gli interventi di prevenzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, potenziando anche gli strumenti a disposizione degli enti locali a partire da quelli ubicati nelle aree montane e fragili del Paese;

    nella lotta al dissesto idrogeologico devono essere messe in campo misure strutturali di messa in sicurezza, quali, a solo titolo di esempio, stabilizzazione di pendici di montagne e colline, attività di rimboschimento, consolidamento dei terreni, realizzazione di pavimentazioni drenanti, allargamento degli argini e dei letti dei fiumi, creazione di scolmatori, pulizia dei boschi e dei terreni;

    tutti questi interventi, ad oggi, prevedono per la loro realizzazione, un'aliquota IVA ordinaria al 22 per cento, come si evince dalla risposta 184/2022 dell'Agenzia delle entrate all'interpello di una regione italiana che chiedeva chiarimenti in relazione all'applicazione dell'articolo 127-quinquies, della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

    nello specifico AdE sostiene che possano essere ricondotte nel regime IVA agevolato, tra l'altro soltanto in termini di aliquota ridotta del 10 per cento, unicamente le opere di urbanizzazione, siano esse primarie e secondarie, tassativamente elencate nell'articolo 4 della legge n. 847 del 1964, come successivamente integrato dall'articolo 44 della legge n. 865 del 1971, allo stato riprodotte ed elencate nell'articolo 16 del citato Testo Unico sull'edilizia;

    su altri interventi, ritenuti di importante rilievo sociale, viene già applicata una aliquota Iva agevolata, ad esempio per le opere tese alla rimozione delle barriere architettoniche;

    l'attuale interpretazione delle vigenti disposizioni normative, necessita una loro revisione attraverso una norma primaria che consenta di applicare alle opere destinate alla mitigazione del dissesto idrogeologico e alla eliminazione degli stati di pericolo, una aliquota IVA agevolata,

impegna il Governo

a prevedere, in un prossimo provvedimento legislativo, un'aliquota IVA agevolata applicabile ai corrispettivi relativi alle opere di manutenzione dei corsi d'acqua, agli interventi per stabilizzare pendici di montagne e colline, per attività di rimboschimento, per il consolidamento dei terreni, per la realizzazione di pavimentazioni drenanti e per ogni altro intervento diretto a fronteggiare, mitigare o eliminare lo stato di pericolosità causato da fenomeni di dissesto idrogeologico, con particolare riferimento agli interventi posti in essere dagli enti locali ed eventualmente agevolati da una cabina di regia nazionale.
9/1038-A/60. Gadda, Rosato, Boschi, Sottanelli, De Monte, Gruppioni, Ruffino, D'Alessio, La Salandra, Almici, Pellicini.


   La Camera,

   premesso che:

    drammatici eventi meteorologici, da ultimo la tragedia recentemente occorsa ai territori della Romagna, delle Marche e di parte della Toscana, continuano a devastare il nostro Paese e dimostrano come sia impellente e imprescindibile l'attivazione di un articolato piano di interventi per la messa in sicurezza del territorio nazionale contro il rischio idrogeologico e i danni derivanti dal maltempo;

    le calamità naturali hanno effetti devastanti non solo sul piano umano e sociale, ma anche su quello economico, poiché le spese sostenute per gli interventi nelle situazioni di emergenza sono aumentate progressivamente, attestandosi su una media di 3,5 miliardi di euro all'anno, dal 1946 ad oggi mentre l'unità di missione «Italia sicura», istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva consentito di velocizzare e finanziare interventi di prevenzione e messa in sicurezza;

    infatti per far fronte alla piaga che affligge il nostro Paese è necessario accelerare gli interventi di prevenzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, potenziando anche gli strumenti a disposizione degli enti locali a partire da quelli ubicati nelle aree montane e fragili del Paese;

    nella lotta al dissesto idrogeologico devono essere messe in campo misure strutturali di messa in sicurezza, quali, a solo titolo di esempio, stabilizzazione di pendici di montagne e colline, attività di rimboschimento, consolidamento dei terreni, realizzazione di pavimentazioni drenanti, allargamento degli argini e dei letti dei fiumi, creazione di scolmatori, pulizia dei boschi e dei terreni;

    tutti questi interventi, ad oggi, prevedono per la loro realizzazione, un'aliquota IVA ordinaria al 22 per cento, come si evince dalla risposta 184/2022 dell'Agenzia delle entrate all'interpello di una regione italiana che chiedeva chiarimenti in relazione all'applicazione dell'articolo 127-quinquies, della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

    nello specifico AdE sostiene che possano essere ricondotte nel regime IVA agevolato, tra l'altro soltanto in termini di aliquota ridotta del 10 per cento, unicamente le opere di urbanizzazione, siano esse primarie e secondarie, tassativamente elencate nell'articolo 4 della legge n. 847 del 1964, come successivamente integrato dall'articolo 44 della legge n. 865 del 1971, allo stato riprodotte ed elencate nell'articolo 16 del citato Testo Unico sull'edilizia;

    su altri interventi, ritenuti di importante rilievo sociale, viene già applicata una aliquota Iva agevolata, ad esempio per le opere tese alla rimozione delle barriere architettoniche;

    l'attuale interpretazione delle vigenti disposizioni normative, necessita una loro revisione attraverso una norma primaria che consenta di applicare alle opere destinate alla mitigazione del dissesto idrogeologico e alla eliminazione degli stati di pericolo, una aliquota IVA agevolata,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere, in un prossimo provvedimento legislativo, un'aliquota IVA agevolata applicabile ai corrispettivi relativi alle opere di manutenzione dei corsi d'acqua, agli interventi per stabilizzare pendici di montagne e colline, per attività di rimboschimento, per il consolidamento dei terreni, per la realizzazione di pavimentazioni drenanti e per ogni altro intervento diretto a fronteggiare, mitigare o eliminare lo stato di pericolosità causato da fenomeni di dissesto idrogeologico, con particolare riferimento agli interventi posti in essere dagli enti locali ed eventualmente agevolati da una cabina di regia nazionale.
9/1038-A/60. (Testo modificato nel corso della seduta)Gadda, Rosato, Boschi, Sottanelli, De Monte, Gruppioni, Ruffino, D'Alessio, La Salandra, Almici, Pellicini.


   La Camera,

   premesso che:

    il nostro Paese si è impegnato nell'ambito del PNRR ad attivare misure per sostenere la transizione ecologica dell'economia;

    il 1° marzo 2023 è entrato in vigore il Regolamento n. 435 del 2023 recante dispositivo per la ripresa e resilienza – Inserimento nel regolamento 2021/241/UE dei capitoli dedicati al piano RepowerEU nei Piani per la ripresa e la resilienza – Modifiche ai regolamenti 1303/2013/UE, 2021/1060/UE e 2021/1755/UE, e alla direttiva 2003/87/CE;

    la misura Industria 4.0, formazione 4.0, e le ulteriori misure di riduzione dell'onere fiscale connesse alla realizzazione degli investimenti previste dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 hanno contribuito in modo decisivo a favorire la transizione digitale ed ecologica del sistema produttivo nazionale;

    tra gli obiettivi principali del REPowerEU figurano l'aumento della resilienza, della sicurezza e della sostenibilità del sistema energetico dell'Unione europea mediante la necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione europea, anche potenziando la diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia;

    la riforma fiscale è tra le azioni chiave individuate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee,

impegna il Governo:

   a concludere entro il previsto termine del 31 agosto 2023, le interlocuzioni con le istituzioni comunitarie volte a modificare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed a sostenere, nell'ambito di dette interlocuzioni, il potenziamento del piano Transizione 4.0 anche estendendolo a settori energetici e ambientali nonché al Terzo Settore, dandone, come previsto, apposita informativa al Parlamento;

   a prevedere, in sede di esercizio della delega e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la stabilizzazione delle forme di incentivazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, di cui ai commi da 1051 a 1058-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che includano in ogni caso quelli funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica, della sostenibilità, dell'uso e del riutilizzo delle risorse naturali, tra cui quella idrica, nonché alla trasformazione dell'impresa e dei suoi processi in chiave tecnologica e digitale.
9/1038-A/61. Richetti, Marattin, Del Barba, Enrico Costa, Gadda, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, D'Alessio, De Monte, Faraone, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    lo scoppio della pandemia e la recessione economica che ne è conseguita, la più grave dai tempi della Grande Depressione, hanno generato impatti devastanti che hanno interessato le fasce più fragili della popolazione, acuendo vulnerabilità e divari preesistenti e facendone affiorare dei nuovi:

    la pandemia da Coronavirus si è abbattuta su un'Italia profondamente disuguale infatti alla fine del mese di giugno 2019 la distribuzione della ricchezza nazionale netta vedeva il 20 per cento più ricco degli italiani detenere quasi il 70 per cento della ricchezza nazionale, il successivo 20 per cento (quarto quintile) essere titolare del 16,9 per cento della ricchezza, lasciando al 60 per cento più povero dei nostri concittadini appena il 13,3 per cento della ricchezza nazionale;

    nel suddetto periodo il top-10 per cento (in termini patrimoniali) della popolazione italiana possedeva oltre 6 volte la ricchezza della metà più povera della popolazione. Confrontando il vertice della piramide della ricchezza con i decili più poveri della popolazione italiana, il risultato appariva ancora più sconfortante. La ricchezza del 5 per cento più ricco degli italiani (titolare del 41 per cento della ricchezza nazionale netta) era superiore a tutta la ricchezza detenuta dall'80 per cento più povero dei nostri connazionali. La posizione patrimoniale netta dell'1 per cento, più ricco (che deteneva a fine giugno 2019 il 22 per cento della ricchezza nazionale) valeva 17 volte la ricchezza detenuta complessivamente dal 20 per cento più povero della popolazione italiana;

    la ricchezza costituisce una delle dimensioni del benessere economico individuale. Oltre a garantire reddito se «messa a frutto», la ricchezza influenza la possibilità di un individuo di investire sul proprio futuro, condiziona le opportunità d'istruzione, facilita l'accesso al credito, offre la possibilità di rifiutare condizioni di lavoro inique, garantisce la libertà di assumere rischi per realizzare progetti imprenditoriali. La ricchezza determina anche la capacità di influenzare le decisioni pubbliche: è in particolare, una misura del potere di condizionamento, troppo spesso indebito e volto a tutelare condizioni di privilegio, dei processi decisionali da parte di chi occupa posizioni apicali della piramide distributiva. La ricchezza misura inoltre la resilienza economica delle persone ovvero la loro capacità di resistere a shock spesa attesi o imprevisti come quelli legati all'insorgere di una malattia o alla perdita dell'impiego che comportano la riduzione finanche l'azzeramento del reddito. Avere informazioni accurate su come la ricchezza sia distribuita tra i cittadini è propedeutico per poter valutare quanto diverse siano le capacità delle persone di investire su sé stessi, resistere a improvvise situazioni di difficoltà o avere più o meno potere d'influenza e quanto tali differenze siano socialmente accettabili o meno;

    nella situazione straordinaria di fronte alla quale ci si è trovati nel mese di febbraio 2020, con l'arrivo dello shock pandemico e l'introduzione da parte del governo di misure restrittive che hanno impattato le opportunità lavorative e la capacità reddituale di ampi strati della popolazione, le famiglie italiane si sono trovate, nella condizione di dover attingere a tutte le risorse economiche a propria disposizione per far fronte alla caduta di reddito e mantenere uno standard di vita adeguato:

    le disparità patrimoniali preesistenti (più marcate nelle poste finanziarie dei bilanci delle famiglie) si sono così tradotte in un rischio estremamente diversificato per i cittadini di veder acuite, senza un adeguato e tempestivo supporlo pubblico, le proprie condizioni di vita, a partire dalle fasce in condizione di maggiore disagio economico;

    secondo le stime della Banca d'Italia, poco più del 40 per cento della popolazione italiana versava, all'inizio della pandemia, in condizioni di povertà finanziaria ovvero faceva parte di un nucleo familiare che non disponeva di risparmi accumulati sufficienti per vivere sopra la soglia di povertà relativa per oltre tre mesi;

    la stagione della pandemia ha dunque ulteriormente allargato la forbice fra pochi che erano già ricchi e ha visto crescere sensibilmente il proprio patrimonio e milioni di italiani che hanno attraversato una lunga fase di disoccupazione, cassa integrazione, sospensione o perdita delle proprie attività. Ha inoltre dimostrato quanto i tagli alla spesa pubblica, e in particolare alla scuola, alla sanità e ai trasporti pubblici, abbiano reso vulnerabili una gran parte dei cittadini, mettendo a repentaglio oltre all'economia la loro stessa esistenza;

    l'Italia è pertanto un'economia ricca di patrimonio ma esso si concentra sempre di più nelle mani di pochi e i lasciti ereditari cristallizzano le posizioni di vantaggio relativo in chiave dinastica;

    i suddetti dati suggeriscono non solo che i patrimoni degli italiani sono sempre più concentrati ma anche che cambia sempre di più la loro origine;

    c'è bisogno di misure incisive che riequilibrino l'accesso alle risorse finanziarie e riducano le disuguaglianze estreme di opportunità, affrontando al contempo anche la crisi generazionale che attanaglia il nostro Paese, attuate attraverso un prelievo fiscale sul patrimonio della minoranza più ricca del Paese, per garantire al resto della collettività meno abbiente migliori condizioni di accesso a beni e servizi essenziali e il pieno godimento dei diritti costituzionali,

    vi è inoltre la necessità di rivedere e modificare le attuali imposte patrimoniali esistenti sulle persone fisiche come IMU, imposta di bollo sui dossier titoli e sui conti correnti e altre imposte e tasse, le quali paradossalmente pesano percentualmente in misura maggiore sulle fasce in cui meno si concentra la ricchezza anziché sulla parte più ricca del Paese,

impegna il Governo

ad assicurare, in sede di definizione dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui al provvedimento, una maggiore equità ed efficienza al vigente regime di tassazione sulla ricchezza attraverso il riordino delle attuali imposte patrimoniali esistenti e l'introduzione di un'unica imposta ordinaria sostitutiva sui patrimoni fortemente progressiva che determini una effettiva tassazione dei grandi patrimoni, dando sostanziale applicazione ai principi costituzionali di progressività e solidarietà fiscale.
9/1038-A/62. Fratoianni.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo all'esame dell'Assemblea reca disposizioni concernenti la delega al Governo per la riforma fiscale, prevedendo in particolare la revisione dell'imposizione IRPEF, IRES, IRAP e IVA;

    la disciplina fiscale nazionale, non considera le peculiarità e le sperequazioni vissute dalle aree montane, interne e rurali, che vivono in una condizione di forte disagio, a causa della mancanza di collegamenti infrastrutturali capillari tali da attenuare le distanze tra i centri e le periferie, nonché la carenza di infrastrutture di reti internet e di quelle misure necessarie a stimolare le peculiarità tipiche di queste aree in chiave di crescita e sviluppo;

    le zone montane rappresentano un presidio a tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico del Paese, costituendo un patrimonio collettivo, la cui salvaguardia impone oneri e costi che ad oggi gravano quasi esclusivamente sulle comunità, incrementando le numerose difficoltà che devono affrontare;

    tali problematiche hanno determinato una crescente insostenibilità economica delle comunità situate in aree montane e rurali, soggette ad un continuo spopolamento, soprattutto di giovani, che abbandonano le comunità alla ricerca di opportunità in aree urbane, incrementando a sua volta i costi per il mantenimento delle aree montane e rurali, e i danni generati dall'abbandono;

    la legge 25 luglio 1952, n. 991 fornisce la classificazione dei Comuni montani per classi di «montanità», misure successivamente integrate dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, cosiddetta «legge Carlotto»;

    il Governo ha più volte riconosciuto, sia nella propria attività amministrativa, che politica che d'indirizzo, la peculiarità della montagna, delle aree interne e rurali;

    in tal senso una riforma organica del sistema fiscale non può prescindere dal riconoscimento della sperequazione in capo ai Comuni montani, che differiscono dagli altri Comuni per altitudine sul livello del mare, densità di popolazione, attività antropica ed economica, e destinazione turistica o meno del Comune stesso;

    la risposta alle esigenze della montagna, proprio per la sua natura trasversale a livello socio-economico, non può essere rinvenuta in interventi saltuari, finalizzati ad impattare su specifiche e determinate categorie, poiché tali misure rischiano di trascurare la dimensione olistica facente parte delle comunità situate nelle aree montane, interne e rurali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dell'esercizio della delega derivante dal testo in esame, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e le risorse finanziarie disponibili, l'istituzione di zone franche montane sul territorio nazionale italiano o di regimi fiscali agevolati e semplificati, in corrispondenza delle aree classificate come montane, sulla base di criteri quale numero di residenti, altitudine, indice di desertificazione economica, calo demografico, introducendo misure di esenzione dalle imposte sui redditi e dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, prevedendo altresì incentivi per l'insediamento di persone fisiche ed attività economiche.
9/1038-A/63. Ciaburro, Caretta, Urzì.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contempla, tra i principi e criteri direttivi di esercizio della delega al Governo, la revisione del sistema tributario, nonché la semplificazione e il riordino della legislazione vigente,

    l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con Determinazione n. 484555/RU del 24 ottobre 2022, aveva escluso i rivenditori di generi di monopoli dall'obbligo di accettare pagamenti elettronici per la vendita di tabacchi e prodotti assimilati;

    in particolare, nel provvedimento amministrativo, si esplicitava che: «l'aggio percepito dal rivenditore in relazione ai prodotti [...] verrebbe parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all'utilizzo delle forme di pagamento elettronico, atteso che il costo della transazione elettronico non può essere traslato sull'acquirente, stante il regime di prezzo determinato ex lege ovvero sulla base di apposite Convezioni»;

    come altresì evidenziato, il rischio di evasione fiscale è pressoché nullo in ragione della struttura e delle modalità di versamento dell'imposta sui generi di monopolio, ovvero essendo il pagamento dell'accisa assolta a monte dal depositario all'atto dell'immissione in consumo;

    l'articolo 15 del Capitolato d'oneri per la vendita di generi di monopolio, rubricato «obblighi speciali del rivenditore», dispone che: «il rivenditore ha l'obbligo di tenere costantemente rifornita la rivendita in quantità adeguata alle esigenze di consumo del proprio mercato di riferimento: a) dei tabacchi lavorati iscritti nella tariffa di vendita al pubblico; b) dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita fino od un massimo di due lotterie per ciascun anno; c) dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea qualora abbia stipulato con un concessionario apposito contratto per l'esercizio della vendita di tali tagliandi; d) dei prodotti derivati del tabacco; e) dei fiammiferi; f) dei valori postali»;

    la medesima Agenzia fiscale, con successiva Determinazione n. 355282/RU del 26 giugno 2023, ha revocato quanto previsto dalla Determinazione del 25 ottobre 2022,

impegna il Governo

valutati gli effetti applicativi delle disposizioni testé richiamate, a considerare l'opportunità di adottare iniziative per disciplinare le forme di pagamento per l'attività di vendita di generi di monopolio, di valori postali e valori bollati.
9/1038-A/64. Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contempla, tra i principi e criteri direttivi di esercizio della delega al Governo, la revisione del sistema tributario, nonché la semplificazione e il riordino della legislazione vigente;

    durante l'esame in sede referente è emersa la necessità di agevolare e implementa le indispensabili forme di liquidità per le categorie di contribuenti quali imprese, lavoratori autonomi e professionisti al fine di consentire loro la continuità aziendale e professionale;

    un intervento rappresentativo di una maggiore liquidità per le imprese è stata la previsione della rateizzazione dei saldi e acconti d'imposta, attraverso il superamento, per le persone fisiche titolari di partite IVA, le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali, assoggettate a parametri ISA (ex studi settore) e in regime forfettario, dell'attuale sistema di saldo e acconto;

    facendo seguito al Comunicato MEF n. 98 del 14 giugno 2023, il decreto-legge n. 51 del 2023 in materia di amministrazione di enti pubblici e termini legislativi, ha prorogato la scadenza di versamento precedentemente prevista al 30 giugno, al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione di interessi;

    peraltro si è avuto un ritardo da parte dell'Agenzia delle entrate nel rilascio delle software house ai fini dell'aggiornamento dei programmi necessari per l'applicazione degli indici, mettendo in seria difficoltà soprattutto i professionisti;

    difformemente dalle proroghe intervenute nei periodi d'imposta precedenti, però, non viene concesso lo slittamento ad agosto del termine per il versamento, anche con maggiorazione, che rimane oggi confermato al 31 luglio 2023,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare il termine di scadenza dal 31 luglio al 21 agosto.
9/1038-A/65. Gusmeroli, Cavandoli, Bagnai, Centemero.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contempla, tra i principi e criteri direttivi di esercizio della delega al Governo, la revisione del sistema tributario, nonché la semplificazione e il riordino della legislazione vigente;

    durante l'esame in sede referente è emersa la necessità di agevolare e implementa le indispensabili forme di liquidità per le categorie di contribuenti quali imprese, lavoratori autonomi e professionisti al fine di consentire loro la continuità aziendale e professionale;

    un intervento rappresentativo di una maggiore liquidità per le imprese è stata la previsione della rateizzazione dei saldi e acconti d'imposta, attraverso il superamento, per le persone fisiche titolari di partite IVA, le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali, assoggettate a parametri ISA (ex studi settore) e in regime forfettario, dell'attuale sistema di saldo e acconto;

    facendo seguito al Comunicato MEF n. 98 del 14 giugno 2023, il decreto-legge n. 51 del 2023 in materia di amministrazione di enti pubblici e termini legislativi, ha prorogato la scadenza di versamento precedentemente prevista al 30 giugno, al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione di interessi;

    peraltro si è avuto un ritardo da parte dell'Agenzia delle entrate nel rilascio delle software house ai fini dell'aggiornamento dei programmi necessari per l'applicazione degli indici, mettendo in seria difficoltà soprattutto i professionisti;

    difformemente dalle proroghe intervenute nei periodi d'imposta precedenti, però, non viene concesso lo slittamento ad agosto del termine per il versamento, anche con maggiorazione, che rimane oggi confermato al 31 luglio 2023,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di cassa e di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di provvedere ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare il termine di scadenza dal 31 luglio al 21 agosto.
9/1038-A/65. (Testo modificato nel corso della seduta)Gusmeroli, Cavandoli, Bagnai, Centemero.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16 del provvedimento prevede la revisione del sistema nazionale della riscossione proponendosi di incrementarne l'efficienza, l'economicità e l'imparzialità, orientando l'attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo;

    il medesimo articolo tra le misure individuate per il conseguimento di detti obiettivi, prevede il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per il recupero coattivo delle entrate affidate all'agente della riscossione e l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione, così da assicurare maggiore celerità nell'azione di recupero;

    secondo l'ultima relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2022 della Corte dei conti, negli ultimi ventidue anni si è registrata una inesorabile caduta del tasso annuo di riscossione a mezzo ruoli dei carichi affidati, passato dal 33,8 per cento dell'anno 2000 a poco più del 2 per cento del 2022, senza che nessun intervento di carattere legislativo o tecnico, abbia potuto rallentare o invertire questa drammatica tendenza;

    scorrendo i dati riportati dalla Relazione dei magistrati contabili, si evince che il volume complessivo delle riscossioni a mezzo ruoli nel suddetto ventennio sia stato pari a 170 miliardi di euro, a fronte di un carico netto di 1.263,7 miliardi e un indice di riscossione medio del 13,5 per cento;

    sono numeri che parlano di un'amministrazione finanziaria in affanno. Il crollo del riscosso sull'affidato è infatti il sintomo di un malessere profondo del sistema della riscossione al quale sarebbe urgente porre rimedio poiché alimenta il «magazzino della riscossione» costituito, in massima parte, da crediti fiscali divenuti inesigibili;

    i diversi provvedimenti normativi di emersione spontanea dei redditi prodotti all'estero, hanno prodotto, nel solo triennio 2016-2018, la presentazione di oltre 4 milioni di istanze per 53,8 miliardi di euro di introito previsto, di cui 33,6 miliardi di euro per omesso versamento;

    con altri provvedimenti è stata prevista, a decorrere dal 2016, la definizione agevolata dei carichi affidati dall'anno 2000 all'Agente della riscossione (cosiddetta Rottamazione), che consente l'estinzione del debito attraverso il pagamento di capitale e interessi nonché dell'aggio proporzionalmente dovuto su tali somme da pagare e delle spese dovute all'Agente della riscossione per le procedure esecutive e per la notifica degli atti di riscossione;

    il Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, ha ribadito la necessità di abbandonare il ricorso a provvedimenti che offrono, per le difficoltà del recupero (e per esigenze di bilancio), forma di definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo, che, oltre a incidere negativamente in termini equitativi e sul contributo di ciascuno al finanziamento dei servizi pubblici, rischiano di generare ulteriori iniquità del sistema. Inoltre, il ricorso ai condoni rischia di sollecitare aspettative di ulteriori condoni futuri, resi necessari proprio dalle medesime difficoltà finanziarie,

impegna il Governo

a perseguire, in sede di definizione dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui all'articolo 16 del provvedimento, l'obiettivo di arginare il fenomeno riportato in premessa che oltre a minare alla radice la credibilità del sistema, sottrae alle imposte il loro significato di strumento democratico di finanziamento della cosa pubblica.
9/1038-A/66. Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo un rapporto di Tax Justice Network ogni anno le multinazionali eludono, grazie a strategie di ottimizzazione fiscale, un ammontare di tasse pari a 312 miliardi di dollari (circa 283 miliardi di euro) che corrisponde, per il bilancio statale italiano, ad una perdita annuale di gettito di 27 miliardi di euro, ossia il 20 per cento delle entrate totali;

    il fenomeno è riconducibile alla strategia messa in atto da molte multinazionali che per eludere la fiscalità domestica allocano, tramite manovre infragruppo, i propri profitti in Paesi off-shore o a bassa tassazione, come Irlanda, Olanda, Svizzera, Singapore, Isole Bahamas o sottoscrivono accordi di tax ruling con il Fisco del Paese diverso per concordare, anticipatamente, le modalità con cui sarà calcolata l'imposta sul reddito societario;

    la suddetta pratica elusiva, che oltre a distorcere la concorrenza di mercato aggrava pesantemente i saldi di finanza pubblica, sfrutta l'opacità di sistemi fiscali obsoleti e poco aderenti ai nuovi modelli di business dell'era digitale;

    nell'ambito delle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, Inclusive Framework dell'OCSE ha approvato un modello di regole globali Anti-Base Erosion (GloBE Rules – Pillar 2) al fine di porre un freno al trasferimento di utili verso giurisdizioni a bassa imposizione e di garantire ai Paesi maggiori entrate da impiegare per supportare politiche di sviluppo economico ed investimenti. Sulla base di questo nuovo regime i grandi gruppi multinazionali con ricavi consolidati pari o superiori a 750 milioni di euro sosterranno in ogni giurisdizione in cui operano un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 15 per cento (Global minimum tax);

    la misura, adottata per fermare la corsa al ribasso sulla tassazione tra Paesi, è di portata limitata essendo stata fissata ad una percentuale molto vicina a quella di alcuni Paesi a bassa fiscalità come Svizzera, Irlanda e Singapore, pertanto da un lato non sarà in grado di scoraggiare la pianificazione fiscale aggressiva delle multinazionali, mentre dall'altro comporterà impatti redistributivi particolarmente modesti soprattutto per i Paesi poveri;

    l'articolo 3, comma 1 lettera d-bis) del provvedimento prevede tra gli ulteriori principi direttivi a cui il Governo deve uniformarsi in sede di esercizio della delega fiscale il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, seguendo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sull'imposizione minima globale, con l'introduzione di un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione, senza però aver stabilito la relativa aliquota,

impegna il Governo

a stabilire, in sede di definizione dei decreti legislativi di cui alla delega dell'articolo 1 e di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, al 20 per cento l'aliquota dell'imposta minima nazionale di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d-bis), numero 1) del provvedimento.
9/1038-A/67. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, commi da 491 a 499, regola dal 1° gennaio 2013, la cosiddetta Tobin tax italiana, uno strumento di politica economica utile ad attenuare gli effetti della speculazione internazionale, che appare però lontanissima dalla proposta avanzata dalle reti europee e discussa tra 10 Paesi dell'Unione europea, sotto la procedura di cooperazione rafforzata, nonché dalle idee del Premio Nobel James Tobin che per primo la teorizzò, ormai cinquanta anni fa per contrastare la forte volatilità e instabilità dei mercati monetari;

    un ulteriore vantaggio che comporta l'imposta per l'economia reale risiede nel fatto che nel momento in cui gli investitori vengono dissuasi, stante la loro volatilità, dal realizzare operazioni speculative, la relativa ed ingente massa monetaria può essere utilizzata proprio per finanziare le attività produttive e commerciali;

    sono attualmente sottoposte alla cosiddetta Tobin tax, con diverse modalità di applicazione, i trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato ed i derivati aventi come sottostante azioni emesse nel territorio dello Stato, pertanto si applica solo ad alcune azioni e alcuni derivati sulle azioni e, nel caso azionario, solo ai saldi di fine giornata, non alle singole operazioni. Non si tassano gli strumenti più speculativi e non si disincentiva il regime di negoziazione ad alta frequenza, cioè il più dannoso;

    in tutti i casi e irrilevante il luogo di conclusione della transazione e lo Stato di appartenenza dei contraenti, in quanto il perimetro dell'imposta è delineato in base all'oggetto della transazione. Il versamento dell'imposta è effettuato entro il 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà dei titoli per il tramite del sostituto d'imposta, che può essere un intermediario, residente o meno, per il caso di titoli quotati su mercati regolamentati o di derivati, oppure un notaio per i titoli non quotati: i sostituti addebitano al soggetto passivo l'ammontare dell'imposta;

    la Tobin tax potrebbe uscire depotenziata dall'attuazione della delega di cui al provvedimento all'esame dell'Aula,

impegna il Governo

a provvedere, in sede di definizione dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui al provvedimento, alla revisione della tassazione sulle transazioni finanziarie attraverso un allargamento della sua base imponibile da estendere a tutte le azioni, alle obbligazioni societarie, ed a tutti gli strumenti derivati, con aliquota da applicare ad ogni singola transazione, al fine di contrastare le operazioni più altamente speculative.
9/1038-A/68. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    nel nostro Paese le società che captano ed imbottigliano le acque minerali per ogni euro di canone di concessione pagato ne guadagnano 200, complice la loro capacità di aver condizionato il mercato, al punto che il nostro è il secondo consumatore al mondo di acqua minerale in bottiglia dopo il Messico, nonostante l'elevata qualità dell'acqua erogata dagli acquedotti comunali;

    sono 126 le aziende italiane, con alla testa diversi gruppi multinazionali, che pagano circa 20 milioni di euro alle Regioni quali canoni di concessione per acquisire il diritto a imbottigliare le ottime acque italiane e poi venderle in tutto il mondo: un business che vale circa 3 miliardi di euro;

    quello dell'acqua minerale è un enorme affare che utilizza annualmente 16 miliardi di metri cubi di acqua dalle nostre sorgenti concentrato nelle mani di pochi: il 68 per cento dell'acqua italiana è appannaggio di 10 produttori che pagano canoni di concessione irrisori, nell'ordine dello 0,00084 centesimi a litro; le suddette concessioni si basano sul criterio della superficie concessa e non sulla quantità di acqua effettivamente captata, il cui quantitativo spesso non viene neanche comunicato alle Regioni che, nella migliore delle ipotesi, si accontentano di controlli a campione, con il risultato che, in molti casi, non si conosce con precisione quanta acqua venga estratta e quanta imbottigliata;

    in pratica per ogni euro speso in concessioni i suddetti gruppi ne incassano quasi 200. Si tratta, pertanto, di utili stratosferici derivanti dallo sfruttamento di una risorsa non infinita e che appartiene a tutti noi e che comporta il forte impatto ambientale dei milioni di bottiglie di plastica che vengono immesse sul mercato nazionale e mondiale, quasi sempre attraverso mezzi gommati,

impegna il Governo

ad adottare, sentita la Conferenza Stato Regioni, ulteriori iniziative normative volte ad elevare il canone di concessione per la captazione e l'imbottigliamento dell'acqua minerale, al fine di destinare il maggior gettito a misure di contenimento del dissesto idrogeologico.
9/1038-A/69. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge delega in esame prevede all'articolo 5, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, di valutare l'introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne (comma 1, numero 3-bis);

    le aree interne hanno sofferto di un progressivo spopolamento negli ultimi decenni a causa della scarsità di opportunità di lavoro e di servizi, compresi quelli sociali, educativi, culturali, scolastici; si tratta infatti di contesti montani o isolani che rendono più difficile organizzare la rete di infrastrutture, collegamenti e servizi;

    la conseguenza è che ampie aree del paese risultano meno vivibili per le famiglie, specialmente se hanno figli a carico. Da ciò deriva il progressivo spopolamento che ha caratterizzato i comuni periferici, fin dal dopoguerra,

impegna il Governo

a prevedere, per quanto di competenza, interventi contro lo spopolamento delle aree interne e montane attraverso misure che favoriscano il mantenimento dei servizi, in particolare scolastici, e prevedendo agevolazioni fiscali per le giovani famiglie con particolare riguardo ai servizi volti a garantire il benessere delle bambine e dei bambini quali gli asili e le attività di educazione non formale.
9/1038-A/70. Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge delega in esame prevede all'articolo 5, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, di valutare l'introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne (comma 1, numero 3-bis);

    le aree interne hanno sofferto di un progressivo spopolamento negli ultimi decenni a causa della scarsità di opportunità di lavoro e di servizi, compresi quelli sociali, educativi, culturali, scolastici; si tratta infatti di contesti montani o isolani che rendono più difficile organizzare la rete di infrastrutture, collegamenti e servizi;

    la conseguenza è che ampie aree del paese risultano meno vivibili per le famiglie, specialmente se hanno figli a carico. Da ciò deriva il progressivo spopolamento che ha caratterizzato i comuni periferici, fin dal dopoguerra,

impegna il Governo

compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere, per quanto di competenza, interventi contro lo spopolamento delle aree interne e montane attraverso misure che favoriscano il mantenimento dei servizi, in particolare scolastici, e prevedendo agevolazioni fiscali per le giovani famiglie con particolare riguardo ai servizi volti a garantire il benessere delle bambine e dei bambini quali gli asili e le attività di educazione non formale.
9/1038-A/70. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del provvedimento stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive che dovrà attuarsi in modo graduale dando priorità alle società di persone e alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;

    il percorso dell'Irap, fin dal momento della sua introduzione nel sistema tributario, è stato caratterizzato da un progressivo svuotamento della base imponibile attraverso la deducibilità integrale della remunerazione del lavoro a tempo indeterminato, tale da non poter più consentire di identificare questa imposta nella sua struttura originaria di imposta sul valore aggiunto;

    nel suo attuale funzionamento l'Irap si pone come una sorta di duplicazione dell'Ires, poiché la principale componente della base imponibile risulta costituita dai profitti, pertanto a causa di tale sua natura ibrida sembra non poter più costituire un elemento armonico del sistema tributario;

    il superamento dell'Irap pone però due problematiche collegate: la prima consiste nel trovare un tributo che possa adeguatamente sostituirla; la seconda è rappresentata dalla necessità di garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, al quale attualmente l'Irap partecipa attraverso l'imputazione del gettito da essa derivante calcolato ad aliquota base, cioè senza tenere conto dell'aliquota effettivamente applicata dalle Regioni;

    con riferimento al primo aspetto, il provvedimento prevede che l'Irap possa essere sostituita da una sovraimposta Ires, quindi applicabile agli utili conseguiti dalle società di capitali e, si presume, anche agli utili conseguiti da società diverse che opteranno per questo tipo di tassazione qualora dovessero realizzarsi le condizioni per un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria, che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione;

    con riferimento al secondo aspetto si prevede la sostituzione con la sovraimposta Ires garantisca il finanziamento del fabbisogno sanitario regionale anche nei casi in cui le Regioni si trovino in piano di rientro, cioè nel caso in cui siano obbligate ad applicare l'Irap ad aliquota massima;

    quest'ultimo passaggio appare molto delicato poiché coinvolge l'intera struttura del finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in sanità. Infatti, portando a livello regionale una sovraimposta Ires per il finanziamento della sanità, si riproporranno le stesse debolezze che hanno caratterizzato il regime attuale, ossia che una parte delle risorse dedicate alla copertura dei fabbisogni sanitari regionali dipende dal gettito di tributi regionali dei quali – a causa del vincolo sanitario – se ne riduce la manovrabilità;

    è opinabile che la sovrimposta Ires potrà costituire un adeguato strumento di finanziamento del fabbisogno sanitario, dato che il suo gettito dipende fortemente da condizioni cicliche e che lo Stato lo utilizza per interventi di politica economica prevedendo regimi speciali e agevolazioni che hanno obiettivi diversi da quello di garantire il finanziamento della sanità;

    di contro il provvedimento omette di trattare l'intera questione, laddove non specifica che le revisioni disposte per i singoli tributi (come nel caso dell'Irap) siano attuate considerando l'intera struttura del finanziamento regionale;

    sarebbe opportuno che la revisione del sistema fiscale sia accompagnata da un assetto definitivo del sistema di finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) che si renda indipendente dal gettito dei tributi regionali, anche in vista della massiccia devoluzione di risorse che potrebbe conseguire dalla realizzazione del progetto di autonomia differenziata,

impegna il Governo

ad accompagnare il graduale superamento dell'Irap di cui all'articolo 8 del provvedimento con l'assetto definitivo del sistema di finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).
9/1038-A/71. Zaratti, Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10, comma 1, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 dispone che, in via generale, si considerano esenti da Iva «le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze»;

    la norma citata ha recepito quanto previsto dall'articolo 13, parte A, n. 1, lettera c), della sesta Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 — poi trasfuso nell'articolo 132, 1° comma, lettera c), Direttiva 2006/112/UE – secondo cui gli Stati membri esentano «le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati»;

    con circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005, l'Agenzia delle entrate, Direzione generale normativa e contenzioso, nell'intento di «fornire chiarimenti sul trattamento IVA applicabile alle prestazioni rese dai medici, allo scopo di assicurare comportamenti uniformi all'interno dello Stato», ha affermato, con particolare riferimento alle prestazioni di medicina e chirurgia estetica, che esse «sono esenti da IVA in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psicofisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona. Si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, eccetera), comunque suscettibili di creare disagi psicofisici alle persone»;

    l'affermazione dell'Agenzia delle entrate e pienamente giustificata dalla circostanza che per «atto medico» deve intendersi qualsiasi prestazione di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale sia di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, nonché dalla ulteriore considerazione che nel concetto di «salute» deve ricomprendersi, secondo la definizione universalmente riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel preambolo della «Constitution of the World Health Organization», ogni «stato di completo benessere fisico, psichico e sociale... [che] non consiste soltanto in un'assenza di malattia o di infermità»;

    proprio in ragione di quanto affermato dalla Agenzia delle entrate, i medici italiani svolgenti prestazioni di chirurgia estetica, attenendosi alle indicazioni interpretative di cui alla sopra richiamata circolare, non hanno, per molti anni, applicato l'IVA sulle prestazioni rese, considerandole esenti, con conseguente mancato) esercizio del diritto di rivalsa del tributo in capo ai beneficiari finali delle prestazioni medesime;

    risulta, tuttavia, che negli ultimi tempi, taluni Uffici locali hanno contestato la mancata applicazione dell'IVA sulle prestazioni di cui trattasi, facendo salve soltanto talune prestazioni di carattere meramente curativo, procedendo a richiedere l'IVA (con i relativi interessi) ai chirurghi estetici sulla quasi totalità delle prestazioni rese, con conseguente irrogazione delle relative sanzioni;

    le contestazioni degli Uffici locali muovono origine dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 21 marzo 2013, Causa C 91/12;

    il comportamento di taluni Uffici locali – che peraltro non risulta essere univoco nell'ambito dell'intero territorio italiano – ha arrecato e sta a tutt'oggi arrecando danni gravissimi ai medici che svolgono prestazioni di medicina e di chirurgia estetica nei cui confronti sono stati emessi accertamenti abnormi, i quali hanno fatto insorgere numerose e defatiganti controversie giudiziali, con un dispendio di energie ed un aggravio di costi a loro carico;

    tenuto conto della situazione di incertezza normativa che si protrae oramai da anni in ordine al trattamento Iva delle prestazioni di chirurgia estetica, nonché dei gravi pregiudizi arrecati ai medici, tenuti, loro malgrado, ad affrontare, nello svolgimento della propria professione, difficoltà pratiche-operative, con il rischio di rilevanti e irreversibili conseguenze patrimoniali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di intervenire al fine di rivedere la normativa vigente per disciplinare in maniera univoca e definitiva il trattamento IVA delle prestazioni mediche di cui qui si tratta.
9/1038-A/72. Patriarca, Ciocchetti, Ciancitto, Polidori, Rosso.


   La Camera,

   premesso che:

    il sistema fiscale italiano è in grave crisi, reso più iniquo dalla progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'IRPEF e dalle addizionali comunali e regionali all'Irpef, che sottrae risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici locali e premia la rendita; indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme; caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

    la proposta di riforma del Governo – un disegno di legge delega che indica i principi generali di riforma, affidando ai decreti legislativi da adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore gli elementi di dettaglio di revisione del sistema tributario – non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza del sistema;

    per quanto riguarda l'IRPEF, la principale imposta, la riduzione degli scaglioni e delle aliquote, con l'esplicito obiettivo finale di una «flat tax» per tutti i contribuenti, ridimensionerà drasticamente la progressività del sistema e favorirà i redditi più elevati, sottraendo risorse essenziali per il finanziamento della sanità, della scuola, di tutte le principali politiche pubbliche: non a caso, come ha evidenziato la Banca d'Italia nella sua audizione, la «flat tax» è stata adottata in prevalenza da economie in transizione o in via di sviluppo, con una contenuta pressione fiscale e sistemi di welfare di dimensione limitata;

    la sostituzione dell'IRAP con una sovrimposta IRES penalizza le imprese manifatturiere, asse portante dell'economia italiana, e mette a rischio il finanziamento della spesa sanitaria regionale;

    in materia di contrasto all'evasione, il disegno di legge introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi, «istituti speciali di definizione» che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

    completamente assenti, invece, la riforma del catasto, recentemente sollecitata anche dalla Commissione europea, volta a eliminare l'attuale penalizzazione per i proprietari di immobili di minor pregio rispetto a quelli di maggior valore e a garantire più equità nel prelievo a parità di gettito e il federalismo fiscale, particolarmente importante alla luce della progressiva riduzione dei margini di autonomia impositiva degli enti territoriali;

    il disegno di legge delega non esplicita né i costi né le modalità di copertura degli interventi, salvo il riordino delle «tax expenditures» (deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta): come rilevato dall'UPB, gli interventi definiti con maggior dettaglio dalla delega, determinando una consistente diminuzione del prelievo, potrebbero essere finanziati solo attraverso una riduzione permanente della spesa pubblica e una ridefinizione del livello dei servizi pubblici e delle platee dei beneficiari;

    mentre l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario, il disegno di legge del Governo rinuncia a qualunque idea di riordino, consolida l'iniquità dell'attuale assetto, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti (che, oltretutto, sono esclusi dall'applicazione delle addizionali IRPEF comunali e regionali) e, anzi, introducendone di nuovi, come la cedolare secca sugli immobili strumentali, non aggredisce l'evasione fiscale,

impegna il Governo:

   nell'esercizio della delega di riforma fiscale a tenere in considerazione le seguenti priorità:

    a) prevedere che la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dall'articolo 5 sia prioritariamente attuata a vantaggio dei redditi bassi e medi a partire da quello gravante sui lavoratori dipendenti e sui pensionati;

    b) prevedere che l'eventuale risparmio per il Bilancio dello Stato derivante dal riordino previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità, sia destinato unicamente a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF;

    c) prevedere, nell'ambito della revisione delle detrazioni IRPEF, che sia assicurata una differenziazione per tipologia di reddito a garanzia della discriminazione qualitativa a favore dei redditi di lavoro e a titolo di riconoscimento forfetario dei costi di produzione del reddito per il reddito da lavoro dipendente;

    d) ad assicurare il perseguimento del principio di equità orizzontale nell'ambito della riforma IRPEF, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) n. 2, anche attraverso l'adozione di misure finalizzate a limitare l'erosione della base imponibile dell'imposta che pregiudicherebbe il conseguimento della richiamata equità orizzontale.
9/1038-A/73. Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Stefanazzi, Tabacci.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza volte a velocizzare il procedimento autorizzatorio per la realizzazione di impianti fotovoltaici, anche alla luce degli obiettivi posti da Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) – 3-00523

   ROSATO, GADDA, DE MONTE, DEL BARBA, ENRICO COSTA, GRIPPO, MARATTIN e SOTTANELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   nel 2022 in Italia si è assistito ad un incremento del numero di impianti fotovoltaici di piccola taglia istallati con potenza media di 6 kilowatt, mentre come segnalato dal Renewable energy report del Politecnico di Milano mancano all'appello i grandi impianti fotovoltaici; a oggi le istallazioni di potenza superiore a 1 megawatt rappresentano lo 0,03 per cento del totale, quelle tra 10 kilowatt e 1 megawatt l'8,97 per cento e quelle inferiori ai 10 kilowatt il 91 per cento;

   il lungo iter autorizzativo sta bloccando la realizzazione di 780 progetti di fotovoltaico utility scale, ossia di taglia grande, pari o superiore a 10 megawatt, i quali complessivamente raggiungerebbero una potenza di 32,8 gigawatt;

   secondo la normativa vigente, è previsto un iter con una durata massima di 175 giorni per ottenere la valutazione di impatto ambientale, salvo eventuali necessità di integrazione documentale, per le quali è possibile aggiungere ulteriori 45 giorni;

   tale valutazione di impatto ambientale costituisce una tappa essenziale all'interno del più ampio procedimento autorizzatorio unico regionale, il quale non dovrebbe protrarsi oltre i 245 giorni dalla domanda;

   questi termini però sembrano non trovare riscontro nella realtà, considerando che alcuni progetti in attesa della valutazione di impatto ambientale e del procedimento autorizzatorio unico regionale sono stati presentati due anni fa a seguito dell'istituzione, attraverso il «decreto semplificazioni bis», di un processo nazionale per la valutazione di impatto ambientale oltre i 10 megawatt, mentre altri progetti ancora in attesa di autorizzazione sono stati presentati addirittura nel 2020;

   uno dei problemi maggiori – che, come segnalato da diversi studi, dovrebbe essere superato con un intervento normativo organico – attiene agli atti di assenso dei sovrintendenti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori;

   una maggiore rapidità nell'iter di approvazione dei progetti fotovoltaici risulta necessaria per potenziare il mix energetico, diminuendo la dipendenza del nostro Paese dall'importazione di fonti fossili e riducendo i costi per cittadini e imprese, nonché per raggiungere gli obiettivi posti dall'aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) trasmesso a Bruxelles, il quale indica come obiettivo il raggiungimento di 80 gigawatt di potenza fotovoltaica istallata entro il 2030, traguardo che imporrà un aumento di 55 gigawatt rispetto al 2022, ossia un avanzamento di circa 7 gigawatt all'anno –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare al fine di velocizzare gli iter autorizzativi a fronte di una sempre più crescente richiesta da parte della filiera delle rinnovabili di tempi certi e procedure definite, nonché dell'imperativo di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di 80 gigawatt per il 2030.
(3-00523)


Iniziative di competenza a salvaguardia del principio di cautela e per scongiurare l'incremento del rischio alluvionale, in relazione ad un regolamento recentemente approvato dalla giunta regionale della Liguria – 3-00524

   BONELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   con atto n. 416-2023 la giunta regionale della Liguria l'11 maggio 2023 ha adottato lo schema di regolamento, recante «Disposizioni concernenti l'attuazione dei piani di bacino distrettuali, anche stralcio, per le aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera in attuazione dell'articolo 91, comma 1-ter 2, della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18», approvato definitivamente il 29 giugno 2023, dopo aver acquisito il parere della commissione consiliare competente;

   il nuovo regolamento consente nelle aree inondabili a massima pericolosità – aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) e media (P2), limitatamente ad aree a minor velocità e altezza idrometrica non ancora individuate e in ambiti di tessuto urbano consolidato – P3_0 e P2_0 – anche nuove costruzioni e ampliamento di quelle esistenti, prefigurando un oggettivo potenziale aumento del rischio alluvione;

   lo stesso regolamento dovrebbe rispettare il piano di gestione del rischio alluvioni dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, che prevede specifiche misure di vincolo per evitare l'insediamento di nuovi elementi a rischio nelle aree allagabili;

   secondo quanto affermato dal preside della Scuola politecnica dell'Università di Genova, ingegner Giorgio Roth, in sede di esame del provvedimento in commissione: «Questo nuovo regolamento si basa su dati delle precipitazioni che sono vecchi di decenni» e ancora «(...) consentire nuove edificazioni nelle zone ad alta pericolosità come prevede il nuovo regolamento va contro il principio di cautela, perché con quei limiti di velocità e profondità sfido chiunque a stare in piedi»;

   già nel 2015 l'Ispra poneva in evidenza come circa il 9 per cento del suolo in aree a pericolosità idraulica risulta consumato a scala nazionale, mentre a livello regionale spicca la Liguria (con il 30 per cento) per il consumo di aree sia a rischio idraulico, sia che si trovano entro i 150 metri dai corpi idrici. Primati che espongono questa regione a un maggiore rischio di alluvioni;

   nel rapporto 2021 sul «Dissesto idrogeologico in Italia», l'Ispra rileva che 6,8 milioni di abitanti risiedono in aree a rischio alluvionale medio e 2,4 milioni vivono in zone alluvionali ad alto rischio, complessivamente il 15 per cento della popolazione italiana, con 2,1 milioni di edifici ricadenti in zone alluvionali ad alto e medio rischio –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga, anche alla luce dei recenti eventi alluvionali in Emilia-Romagna e del contesto di fragilità del territorio ligure, di promuovere ogni iniziativa, per quanto di competenza, a salvaguardia del principio di cautela e per scongiurare qualsiasi ulteriore incremento del rischio alluvionale.
(3-00524)


Iniziative di competenza volte a verificare l'utilizzo della cosiddetta cassa integrazione Covid da parte della società Visibilia Editore – 3-00525

   BRAGA, TONI RICCIARDI, SCOTTO, BONAFÈ, CIANI, DE LUCA, DE MARIA, FERRARI, CASU, FORNARO, GHIO, MORASSUT, ROGGIANI, FOSSI, GRIBAUDO, LAUS e SARRACINO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la cassa straordinaria Covid, con dispiegamento di ingenti risorse finanziarie a carico del bilancio pubblico, consentì di tutelare in parte i redditi dei lavoratori delle imprese costrette a sospendere le attività, scongiurando il rischio di disastrosi licenziamenti;

   l'Ufficio parlamentare di bilancio calcolò che nell'anno 2020 la percentuale di cassa Covid, senza cali di fatturato, era stimata pari al 27 per cento;

   secondo quanto riportato in alcuni articoli di giornale del novembre 2022 e dalla recente inchiesta del programma televisivo Report, tra le imprese che avrebbero impropriamente percepito la cassa Covid rientrerebbe anche la Visibilia editore, società quotata in Borsa, a suo tempo controllata dalla senatrice Santanchè;

   il 22 marzo 2020 Visibilia editore comunicava che non avrebbe «bloccato la produzione e la vendita dei giornali. L'attività operativa viene garantita in smart working e dove necessario fisicamente garantendo la piena compliance rispetto alle misure di sicurezza»;

   nell'aprile 2020, il consiglio di amministrazione di Visibilia editore deliberava, con l'obiettivo di tutelare la solidità finanziaria dell'impresa, «di mantenere invariato l'organico, ma di ricorrere allo strumento della cassa integrazione in deroga (...) per equilibrare, parzialmente, l'assenza degli incassi storici»;

   secondo gli elementi che sarebbero in mano alla Consob, diversi lavoratori, anche con ruoli apicali, non sarebbero mai stati informati della loro collocazione in cassa integrazione, anche a zero ore, senza che avessero mai smesso di lavorare, o della corresponsione di parte delle retribuzioni sotto forma di rimborsi chilometrici;

   ancora, alle numerose richieste di chiarimenti da parte dei dipendenti della Visibilia editore sarebbe stato replicato con la richiesta di non rendere pubblica la situazione;

   addirittura, in una call del novembre 2021, il presidente e amministratore delegato, Dimitri d'Asburgo Lorena, avrebbe dichiarato: «Anche M., sta qua davanti a me (...) è a zero ore. So' tutti a zero ore (...) te ti sei messo in regola e però magari hai messo in difficoltà l'azienda, bastava ne parlassi con noi e non avremmo avuto problemi (...) adesso, è chiaro, non è che possiamo renderli all'Inps perché sarebbe come ammettere»;

   come risulta da fonti di stampa, una dipendente ha inoltre dichiarato di aver lavorato, durante il lockdown, con contratto di consulenza part time presso il Senato della Repubblica come assistente del senatore Ignazio La Russa –:

   quali immediate iniziative di competenza intenda adottare al fine di verificare i comportamenti della Visibilia editore in merito all'utilizzo della cassa integrazione durante il periodo della pandemia, anche al fine del recupero delle somme, eventualmente, percepite illecitamente.
(3-00525)


Orientamenti del Governo in ordine alle iniziative volte ad assicurare una retribuzione minima oraria, anche alla luce della recente sottoscrizione di un contratto collettivo – 3-00526

   AIELLO, BARZOTTI, CAROTENUTO, ORRICO e TUCCI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   è nota la sentenza di aprile 2023 che ha accolto il ricorso di una lavoratrice padovana che percepiva una paga di 3,96 euro orari – prevista dal contratto nazionale – e che, per il giudice del lavoro, viola l'articolo 36 della Costituzione;

   il 30 maggio 2023 è stata firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto delle guardie giurate e servizi fiduciari dalle organizzazioni sindacali di categoria Cgil, Cisl e Uil;

   sbandierato come una vittoria, l'ipotesi giunge dopo sette anni e mezzo di carenza contrattuale, con una paga oraria anche di 4 euro, sulla cui incostituzionalità si è soffermata anche di recente la Corte di cassazione nel respingere il ricorso di una società (si veda l'ordinanza 6 dicembre 2021, n. 38666);

   limitando le considerazioni all'aspetto economico, l'intesa prevede un aumento di 140 euro a regime, 50 euro lordi in busta paga da giugno 2023, dopo aver sottratto l'indennità di vacanza contrattuale, 25 euro in pagamento da giugno 2024, 25 euro da giugno 2025, 20 euro a dicembre 2025 e 20 euro ad aprile 2026;

   con un'inflazione reale al 12 per cento, sicuramente maggiore per i generi di prima necessità, non viene coperta neanche quella preventivata del 3 per cento: un aumento di 28 centesimi all'ora;

   dei sette anni e mezzo di arretrato contrattuale – che un tempo si usava conteggiare e retribuire – sono state previste 400 euro una tantum, la prima tranche di 135 euro lordi da pagarsi a settembre 2023, la seconda sempre di 135 euro a settembre 2024 e la terza di 130 euro a settembre 2025;

   si resta stupiti dell'insensibilità dimostrata, dalle parti che hanno sottoscritto l'ipotesi di rinnovo, nel non tenere minimamente in considerazione che gli aumenti ivi previsti sono assolutamente irrisori e non parametrati al costo della vita, a cui una buona e dignitosa retribuzione dovrebbe far fronte;

   la vicenda che vede protagonista una categoria formata da oltre 100.000 addetti, chiamati a scioperare a sostegno della battaglia per il rinnovo contrattuale in ben 9 scioperi nazionali, rende evidente la necessità di definire un salario minimo per legge –:

   quali siano l'indirizzo politico e le conseguenti iniziative di competenza messe in campo dalla Ministra interrogata al fine di dare piena attuazione all'articolo 36 della Costituzione, in particolare al fine di assicurare una retribuzione minima oraria che tuteli la dignità dei lavoratori e scongiuri la conclusione di accordi come quello citato in premessa, in assenza di una disciplina della rappresentatività sindacale.
(3-00526)


Iniziative di competenza volte a promuovere a favore dei giovani stage extracurriculari che prevedano un adeguato compenso – 3-00527

   LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, CESA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   le istituzioni dell'Unione europea, su proposta della Commissione europea, hanno proclamato il 2023 «Anno europeo delle competenze», auspicando che si possano incontrare «le aspirazioni e le competenze delle persone alle opportunità offerte dal mercato del lavoro»;

   il rapporto annuale Istat 2023 ha segnalato che il nostro Paese rimane uno degli Stati dell'Unione europea con il tasso più elevato di disoccupazione giovanile, che si attesta attorno al 18 per cento, sette punti percentuali in più rispetto alla media dell'Unione europea;

   lo stesso rapporto indica che, nonostante il numero dei neet in Italia sia diminuito, il fenomeno coinvolge ancora 1,7 milioni di giovani, con una percentuale che resta la peggiore degli Stati membri dell'Unione europea dopo la Romania;

   sempre secondo il rapporto dell'Istat, le cause dell'elevato numero di neet sono riconducibili «alla debolezza dell'offerta formativa professionalizzante, alla carenza di efficaci politiche attive sul lavoro, a una scarsa dinamicità del mercato»;

   recentemente la legge n. 234 del 2021, legge di bilancio per il 2022, aveva introdotto modifiche alla disciplina dei tirocini non curriculari (cosiddetti stage extracurriculari), rimandando l'attuazione a un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

   la sentenza n. 70 del 14 aprile 2023 della Corte costituzionale ha accolto parzialmente il ricorso della regione Veneto, dichiarando l'illegittimità costituzionale di alcune modifiche introdotte, tra cui quelle volte a limitare la platea degli stage extracurriculari a «soggetti con difficoltà di inclusione sociale»;

   la disciplina attuale non assicura a tutti i giovani sul territorio nazionale la possibilità di usufruire di stage extracurriculari che prevedano un compenso (cosiddetta «indennità di partecipazione»), necessario per permettere anche alle fasce più deboli della popolazione di accedere a preziose opportunità formative –:

   quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, anche nel dialogo con le regioni, per promuovere stage extracurriculari di qualità che riconoscano ai giovani un compenso adeguato, capaci di accompagnare l'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro sulla base di un chiaro progetto formativo, anche contrastando le distorsioni che caratterizzano l'uso improprio di questa misura.
(3-00527)


Iniziative volte a superare il fenomeno del precariato nella scuola – 3-00528

   DALLA CHIESA. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   la questione del precariato nella scuola costituisce una delle maggiori emergenze del sistema scolastico: secondo i dati diffusi dal Ministero dell'istruzione e del merito, elaborati a novembre 2022, i posti supplenti per l'anno 2022 erano 217.693, anche se, da fonti della stampa specializzata, si apprende che i dati relativi all'anno scolastico 2021/2022 indicano un numero di circa 225 mila docenti con contratto a tempo determinato su circa 900 mila complessivi;

   dall'anno scolastico 2015/2016, le cattedre a tempo determinato sarebbero aumentate di circa il 112 per cento, portando il tasso di precarietà a una percentuale del 25 per cento;

   la percentuale di docenti precari costituisce un aspetto tanto più grave se si fa riferimento alle cattedre del sostegno: ben il 59 per cento degli studenti con disabilità ha cambiato insegnante nel corso dell'anno scolastico;

   la questione del precariato va affrontata da un duplice punto di vista, perché se, da un lato, penalizza i lavoratori (che pure devono avvertire il dovere di non rifiutare l'insegnamento in territori non immediatamente vicini alla residenza), dall'altro mina fortemente la qualità del servizio di istruzione, soprattutto per quel che riguarda la continuità didattica, così che le conseguenze del fenomeno ricadono prima di tutto sugli studenti, soprattutto sui più fragili;

   ricadute negative si registrano anche in termini finanziari per il sistema, oltre che in termini di capacità di raggiungere risultati organizzativi e didattici;

   un percorso di stabilizzazione del personale, da anni precario, porterebbe un aumento importante della qualità della vita scolastica, aiutando a restituire al docente la funzione di riferimento che gli conviene, anche questa svantaggiata dal precariato e dall'impossibilità di stabilire rapporti continuativi e profondi con gli studenti;

   anche alla luce del contesto sociale fortemente cambiato e più complesso, il ruolo della scuola quale agenzia educativa, e non solo formativa, è diventato oggi ancora più rilevante: essa deve costituire un osservatorio principale per cogliere i segnali di disagio dei ragazzi e per aiutarli a identificare il proprio talento e la propria vocazione. Questo non può succedere in un contesto in cui le figure di riferimento, l'autorità, cambia nei casi migliori ogni anno e nei casi peggiori ogni pochi giorni –:

   quale strategia intenda adottare al fine di limitare il più possibile il ricorso al personale precario e di stabilizzare i docenti precari in possesso dei titoli richiesti, per una scuola di qualità che tenga presente il benessere della popolazione scolastica e, soprattutto, il ruolo sociale dei docenti e della scuola.
(3-00528)


Stato di avanzamento degli interventi in materia di asili nido e scuole dell'infanzia previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e iniziative volte a preservare i relativi investimenti – 3-00529

   MIELE, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   gli asili nido e le scuole dell'infanzia, oltre a essere fondamentali per l'educazione, la socialità e lo sviluppo di bambine e bambini fino a sei anni di età, costituiscono un servizio essenziale per le famiglie e, quindi, per le donne che lavorano;

   è compito dello Stato riconoscere a bambine e bambini il diritto all'educazione fin dalla nascita e garantire un percorso educativo unitario e adeguato alle caratteristiche e ai bisogni formativi di quella fascia d'età, anche grazie a spazi e ambienti di apprendimento innovativi;

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la missione 4-c1 – investimento 1.1, ha inteso aumentare l'offerta educativa nella fascia 0-6 su tutto il territorio nazionale, attraverso la costruzione di nuovi asili nido e nuove scuole dell'infanzia o la messa in sicurezza di quelli esistenti, in modo da migliorare la qualità del servizio;

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha stanziato per asili nido e scuole dell'infanzia 3,7 miliardi di euro per interventi infrastrutturali e 900 milioni di euro per il potenziamento dei servizi nella fascia di età 0-6 anni. La quota assegnata al Mezzogiorno è circa il 55 per cento delle risorse complessive. Il fine di tale investimento è raggiungere l'obiettivo europeo del 33 per cento relativo ai servizi per la prima infanzia, colmando il divario oggi esistente sia per la fascia 0-3 che per la fascia 3-6 anni;

   questo Governo, nella consapevolezza dell'importanza dell'investimento, ha sempre manifestato la sua ferma intenzione di voler spendere nel modo più efficace tutti i fondi messi a disposizione dall'Unione europea, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   il 30 giugno 2023 scadeva una milestone importante, ovvero, il termine di aggiudicazione degli appalti in essere PNRR per gli asili nido;

   si sa che, in questi giorni, il Governo ha avuto delle interlocuzioni con la Commissione europea per preservare l'intero investimento, anche attraverso un monitoraggio costante e continuo sullo stato delle procedure di affidamento dei lavori;

   è interesse del Parlamento conoscere con tempestività e trasparenza i dettagli del piano asili nido e scuole dell'infanzia e, soprattutto, gli eventuali interventi e correttivi che lo riguardano –:

   quali siano lo stato di avanzamento degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e la strada che il Ministero dell'istruzione e del merito intende continuare a percorrere per dare effettiva concretezza al Piano, in linea con gli obiettivi concordati con l'Unione europea.
(3-00529)


Iniziative volte a promuovere nel sistema di istruzione e formazione l'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (Stem) – 3-00530

   FOTI, SCHIFONE, MESSINA, ANTONIOZZI, MONTARULI, GARDINI, RUSPANDINI, AMORESE, MOLLICONE, CANGIANO, DI MAGGIO, MATTEONI, PERISSA e ROSCANI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022) ha previsto che «al fine di favorire nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale, di potenziare nel sistema di istruzione e formazione l'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (Stem) e di favorire l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l'eguaglianza tra i sessi, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze nelle discipline Stem, digitali e di innovazione»;

   per l'attuazione delle misure la legge rinvia alle linee di investimento previste nella missione 4, componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha posto particolare attenzione alle competenze e discipline scientifico-tecnologiche, anche al fine di superare il divario di genere in tali discipline, particolarmente avvertito in ambito europeo, e in questa direzione si era già operato, in ambito europeo, con l'approvazione della risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla promozione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione e occupazione nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica;

   sono sempre più numerosi gli studi e i rapporti diretti a valutare le performance universitarie e gli esiti occupazionali differenti tra coloro i quali hanno scelto un percorso Stem e quanti hanno seguito un percorso non Stem;

   tra le iniziative previste dalla legge di bilancio per il 2023 si evidenziano: la definizione di linee guida entro il 30 giugno 2023 per l'introduzione nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche; azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie; la creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline Stem e delle competenze digitali; stipulazione di protocolli di intesa con le regioni per il riconoscimento di borse di studio per gli studenti che decidono di intraprendere percorsi di studio e formazione nelle discipline Stem e in campo del digitale –:

   se siano state adottate le previste linee guida e quali iniziative siano state attuate a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza al fine di sviluppare e rafforzare le competenze Stem.
(3-00530)